XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia D.L. 238/04 - A.C. 5330
Serie: Decreti-legge    Numero: 159
Data: 11/10/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; d.d.l. A.C. 5330; iter al Senato; normativa di riferimento.
Descrittori:
PERSONALE DI POLIZIA   POLIZIA DI STATO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
IV-Difesa
Riferimenti:
AC n.5330/14   AS n.3105/14
DL n.238 del 10/09/04     

Servizio studi

 

decreti-legge

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

D.L. 238/04 - A.C. 5330

 

n. 159

 


xiv legislatura

11 ottobre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

 

SIWEB

Hanno partecipato alla redazione del dossier i Dipartimenti Difesa ed Agricoltura.

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File: d04238.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

§      Art. 1 (Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato)11

§      Art. 2 (Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato)17

§      Art. 3 (Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria)21

§      Art. 4 (Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri25

§      Art. 5 (Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza)27

§      Art. 5-bis (Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato)31

§      Art. 5-ter (modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53  33

§      Art. 5-quater (Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare)35

§      Art. 6 (Clausola di copertura finanziaria)37

§      Art 7. (Entrata in vigore)39

§      Art. 2 del disegno di legge di conversione  41

d.d.l. di conversione del decreto-legge

§      A.C. 5330, (Governo), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia  53

Iter al Senato

Disegno di legge

§      A.S. 3105, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia  75

Esame in sede referente presso la 1a Commissione Affari costituzionali

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 28 settembre 2004  147

Seduta del 29 settembre 2004  155

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 1a Commissione (Affari costituzionali)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 21 settembre 2004  159

Seduta del 22 settembre 2004  161

-       4a Commissione (Difesa)

Seduta del 23 settembre 2004  163

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 21 settembre 2004  165

Seduta del 22 settembre 2004  167

Seduta del 23 settembre 2004  169

Seduta del 29 settembre 2004  173

-       6a Commissione (Finanze e tesoro)

Seduta del 22 settembre 2004  177

§      Pareri resi all’Assemblea)

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 30 settembre 2004  179

Seduta del 5 ottobre 2004  183

Discussione in Assemblea

Seduta del 29 settembre 2004  189

Seduta del 5 ottobre 2004 (antimeridiana)193

Seduta del 5 ottobre 2004 (pomeridiana)199

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (artt. 77, 87)221

§      Legge 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7, 11-ter)222

§      D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (art. 31-bis)226

§      D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337. Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (art. 31-bis)227

§      Legge 15 dicembre 1990, n. 395. Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (art. 26)228

§      Legge 6 marzo 1992, n. 216. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici (art. 2)230

§      D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 30-bis)233

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198. Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri (art. 35)235

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199. Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (art. 55)236

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200. Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (art. 8)238

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201. Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato (artt. 21, 47)240

§      Legge 28 marzo 1997, n. 85. Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia (Tabella)242

§      Legge 23 dicembre 1998, n. 448. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 24)243

§      D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334. Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78 (art. 62)246

§      D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139. Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001 (art. 7)248

§      D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140. Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001 (artt. 8, 20)249

§      D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (artt. 12, 14, 19)251

§      D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (art. 12)254

§      D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri (art. 30)256

§      D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87. Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato (art. 30)260

§      D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163. Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003  263

§      D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003  286

§      Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 33)338

§      Legge 27 dicembre 2002, n. 290. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (art. 18)341

§      D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193. Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86 (art. 7)345

§      Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 3, co. 155)346

 

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5330

Numero del decreto-legge

10 settembre 2004, n. 238

Titolo del decreto-legge

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia

Settore d’intervento

Forze di polizia; Forze armate

Iter al Senato

Numero di articoli

 

§       testo originario

6

§       testo approvato dal Senato

10

Date

 

§       emanazione

10 settembre 2004

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

10 settembre 2004

§       approvazione del Senato

5 ottobre 2004

§       assegnazione

6 ottobre 2004

§       scadenza

9 novembre 2004

Commissione competente

Commissioni riunite I (Affari costituzionali)

e IV (Difesa)

Pareri previsti

V (Bilancio)

XI (Lavoro)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto-legge in esame, come emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, è finalizzato ad eliminare alcune sperequazioni, concernenti sia l’ordinamento delle carriere, sia i trattamenti economici, sussistenti nei confronti di specifiche posizioni di carriera del personale non dirigente delle Forze di polizia; sperequazioni determinate o accentuate dalla recente conversione in legge del D.L. 136/2004, il cui art. 1-bis ha riallineato le posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, senza tuttavia intervenire sulle posizioni corrispondenti del personale delle Forze di polizia.

In particolare, l’articolo 1 disciplina l’inquadramento, anche in soprannumero, del personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003; specifiche disposizioni sono destinate agli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L’articolo 2 opera il reinquadramento anche in soprannumero del personale del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, e ne disciplina il trattamento economico. Il comma 7 riduce di due anni l’anzianità richiesta per l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, per il personale con qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1º luglio 1992.

L’articolo 3 prevede (comma 1) l’inquadramento, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica di ispettore capo, del personale del Corpo appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell’art. 26 della legge n. 395 del 1990. Il comma 2 stabilisce il reinquadramento alla qualifica di ispettore superiore degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria, inquadrati nella qualifica di ispettore a seguito del riordino del 1995.

L’articolo 4 provvede all’allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti s.u.p.s. (Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza) appartenenti all’Arma dei carabinieri con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato articolo 1-bis del D.L. 136/2004.

L’articolo 5 provvede all’allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato art. 1-bis del D.L. 136/2004, attraverso disposizioni di tenore analogo a quelle dettate dall’articolo 4 in favore dei marescialli aiutanti appartenenti all’Arma dei carabinieri.

L’articolo 5-bis prevedere che i componenti del comitato per la valutazione annuale dell’attività dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato siano designati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

L’articolo 5-ter anticipa al 31 dicembre 2000 la decorrenza giuridica della nomina dei vincitori del concorso per vice sovrintendente della Polizia di Stato, indetto il 3 luglio 1999.

L’articolo 5-quater dispone la proroga fino al 15 maggio 2006 del mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

L’articolo 6 provvede alla copertura dell’onere finanziario e l’articolo 7 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto un nuovo articolo (articolo 2) al disegno di legge di conversione.

Il comma 1 dell’articolo estende ai colonnelli, ai generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica, l’applicazione della disciplina relativa a una serie di specifici istituti contenuta nel D.P.R. 163/2002, che ha recepito lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Il comma 2 estende ai dirigenti delle Forze di polizia civili e militari l’applicazione della disciplina relativa a specifici istituti contenuta nel D.P.R. 164/2002, che ha recepito l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Le disposizioni concernenti le relazioni sindacali, previste per il solo personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, vengono estese dal secondo periodo del comma 2 ai soli dirigenti civili.

I commi 3 e 4 disciplinano l’estensione, a decorrere dal 1°gennaio 2004, l’applicazione delle indennità di cui all’art. 5 del citato D.P.R. 163/2002 ai colonnelli e generali dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica.

Il comma 5 estende, a decorrere dal 1º gennaio 2004, ai dirigenti delle Forze di polizia le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del citato D.P.R. 164/2002, concernenti varie indennità di impiego operativo, e le relative indennità supplementari.

I commi 6, 7 ed 8 dispongono in ordine alla copertura dell’onere finanziario recato dall’articolo.

Relazioni allegate

Al disegno di legge di conversione, nel testo originario del Governo, è allegata la Relazione tecnica, che illustra i criteri seguiti per la stima degli oneri connessi ai singoli interventi di spesa.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Tra i provvedimenti d’urgenza intervenuti di recente sulla materia si ricordano il D.L. 3 maggio 2001, n. 157[1], recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, e il più volte citato D.L. 136/2004[2], il cui art. 1-bis ha provveduto a riallineare le posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Il decreto-legge segnala, in premessa, la “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene in materie (difesa e Forze armate; ordine pubblico e sicurezza; ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato) riservate dal secondo comma dell’art. 117 Cost. (lett. d), h), g)) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni, pur diversificate tra loro, concernono, nel complesso, il trattamento giuridico ed economico di personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

Per quanto concerne la riforma della rappresentanza militare, sono attualmente all’esame della Commissione difesa della Camera, in sede referente, le proposte di legge C. 932 Molinari, C. 1718 Ramponi, C. 1822 Lavagnini, C. 1958 Deiana, C. 2063 Ascierto, C. 2193 Minniti.

L’articolo 2 del disegno di legge di conversione riprende sostanzialmente il contenuto della proposta di legge A.C. 3425, presentata il 27 novembre 2002 dai deputati Lavagnini, Angioni ed altri, all’esame delle Commissioni riunite I e IV.

Formulazione del testo

Per alcune specifiche osservazioni (riferite principalmente all’art. 2 del disegno di legge di conversione) si rinvia alle schede di lettura.


Schede di lettura

 


 

Art. 1
(Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato)


1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall’articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001,n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell’inquadramento decorrono dal 1º gennaio 2001.

2. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall’articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall’articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all’inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1º gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui al comma 1 corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1º gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al medesimo personale corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1º gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1º gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l’anno 2004, di euro 2.039.000 per l’anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall’anno 2006.


 

Il decreto-legge in esame, come emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, è finalizzato ad eliminare alcune sperequazioni, concernenti sia l’ordinamento delle carriere, sia i trattamenti economici, sussistenti nei confronti di specifiche posizioni di carriera del personale non dirigente delle Forze di polizia.

Tali sperequazioni sono state determinate, o accentuate, dall’approvazione di un recente provvedimento d’urgenza che ha interessato il personale delle Forze armate.

 

La disposizione cui si fa riferimento è contenuta nel decreto-legge n. 136 del 2004[3], il cui art. 1-bis ha provveduto a riallineare le posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, senza tuttavia intervenire sulle posizioni corrispondenti del personale delle Forze di polizia.

In proposito si ricorda che l’art. 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003[4] (legge finanziaria per il 2004), ha accantonato risorse specifiche in previsione dell’emanazione di nuovi provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

 

Al riordinamento complessivo dei ruoli e delle carriere del personale in questione si è proceduto mediante i decreti legislativi nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 1995[5] e con i successivi provvedimenti correttivi.

Nel quadro dei provvedimenti adottati con lo scopo di porre fine alle sperequazioni esistenti tra gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, si segnala il D.Lgs. n. 193 del 2003[6], che introduce, a partire dal 1° gennaio 2005, il sistema dei parametri stipendiali, in sostituzione dell’attuale sistema dei livelli, che comporta la coesistenza di più qualifiche o gradi nello stesso livello e l’attribuzione di trattamenti economici sostanzialmente analoghi a personale con funzioni e responsabilità diverse.

 

Da ultimo, si ricorda che il disegno di legge finanziaria per il 2005 (A.C. 5310), all’articolo 14, comma 2, incrementa, dall’anno 2005, le risorse stanziate dalla legge finanziaria 2004 (art. 3, co. 47) per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il personale non dirigenziale dei Corpi di Polizia e delle Forze armate. Nella tabella A (fondo speciale di parte corrente) allegata al disegno di legge finanziaria è riservato al Ministero dell’interno un accantonamento pari a 214,51 milioni di euro per il 2005, 119,01 milioni per il 2006 e a 126,01 milioni per il 2007. Si ricorda che la legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 3509) recava per tale Ministero un accantonamento pari a 35,62 milioni di euro per il 2004, 54,71 per il 2005 e 55,27 per il 2006.

La relazione governativa che accompagna il disegno di legge destina tali accantonamenti, tra le altre finalizzazioni, “alle misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle forze di polizia”.

 

L’articolo 1 del decreto-legge, non modificato nel corso dell’esame al Senato, è volto ad eliminare la situazione di squilibrio venutasi a creare nei confronti di alcune categorie di sottufficiali della Polizia di Stato (ispettori capo e periti tecnici capo) a seguito dell’approvazione del citato decreto-legge n. 136 del 2004.

 

Il comma 1 stabilisce che il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, che sia in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge (11 settembre 2004), già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore - sostituito ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003.

Gli effetti giuridici dell’inquadramento decorrono invece dal 1° gennaio 2001 per il personale con le suddette qualifiche che era appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (a proposito del quale si veda più diffusamente infra).

Complessivamente le unità interessate all’inquadramento sono:

 

Ispettori capo ex ruolo ad esaurimento degli ispettori

1.437

di cui ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

873

Periti capo ex ruolo ad esaurimento dei periti tecnici

146

di cui ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

7

Totale personale interessato all’inquadramento

1.583

di cui ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

880

 

I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici sono stati istituiti rispettivamente dagli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 197 del 1995[7].

In essi sono stati inquadrati, con le qualifiche di ispettore capo e di perito tecnico capo, coloro che, al 31 agosto 1995 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 197), rivestivano le qualifiche di sovrintendente principale e di sovrintendente capo.

I due ruoli ad esaurimento sono stati istituiti per evitare, nell’ambito della Polizia di Stato, che personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti prima del riordino operato con il D.Lgs. n. 197 potesse superare, nella posizione di ruolo e nel trattamento economico, personale già ricompreso nel ruolo degli ispettori, inquadrato nella medesima posizione o successivamente promosso alla qualifica di ispettore capo.

Successivamente, l’art. 14 del D.Lgs. n. 53 del 2001[8], dettando disposizioni correttive del D.Lgs. n. 197 del 1995, ha soppresso i ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, essendo venuta meno l’esigenza di evitare eventuali scavalcamenti derivanti dai meccanismi di inquadramento di questi ultimi nel ruolo degli ispettori e dei periti.

Il personale dei due ruoli soppressi è stato inquadrato nei ruoli degli ispettori (previsto dall’art. 25 del D.P.R. 335 del 1982) e dei periti tecnici (di cui all’art. 22 del D.P.R. 337 del 1982), conservando la qualifica di provenienza e l’anzianità maturata.

Il nuovo inquadramento ha però determinato, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, alcune disparità di trattamento nei confronti di tale personale, con riferimento sia alla disciplina della progressione in carriera sia al mancato riconoscimento di una parte dell’anzianità pregressa. Il disallineamento è ancora più sensibile per gli ispettori capo e periti capo (880 unità), che già prima dell’entrata in vigore della legge n. 121 del 1981[9], appartenevano al ruolo dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

 

Il comma 2 dispone che, ai fini dell’inquadramento del personale in questione nelle qualifiche di perito tecnico superiore e di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza siano utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni a dette qualifiche. Eventuali posizioni di soprannumero derivanti dall’inquadramento potranno essere riassorbite con le successive vacanze avvalendosi dei posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

 

La relazione tecnica osserva in proposito che si deve ancora procedere alle promozioni per le vacanze disponibili a partire dal 31 dicembre 2000 e che è in fase di espletamento il concorso relativo al 50 per cento dei posti disponibili a tale data. Precisa inoltre che i posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento dell’aliquota del 50 per cento prevista per lo scrutinio per merito comparativo o comunque sono utilizzati per il concorso e per gli scrutini dell’anno successivo. Nella relazione è riportato un prospetto riepilogativo delle vacanze disponibili ogni anno per le previste promozioni mediante scrutinio alla qualifica di ispettore superiore e a quella di perito tecnico superiore.

I D.P.R. n. 335[10] e n. 337[11] del 1982 delineano, rispettivamente, l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

L’art. 31-bis, comma 1, lettera a)) di tali decreti stabilisce il meccanismo per le promozioni alla qualifica di perito tecnico superiore e di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, che si consegue:

§         nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore;

§         per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica inferiore e sia in possesso di un determinato titolo di studio (scuola media superiore o equivalente nonché, per i periti tecnici,  diploma o attestato di abilitazione attinenti all’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre).

 

Ai sensi del comma 3, il personale inquadrato secondo quanto dispone l’articolo in esame precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002.

 

La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione è volta a riconoscere, nell’ambito del personale inquadrato, le posizioni di maggiore anzianità degli appartenenti ai predetti ruoli ad esaurimento.

 

Il comma 4 dispone in via generale che il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui all’articolo in esame è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Per gli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si stabilisce inoltre:

§         la corresponsione, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, di un assegno personale pensionabile “di riordino” pari alla differenza tra il trattamento stipendiale di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;

§         l’attribuzione, a decorrere dal 1º gennaio 2003, di uno scatto aggiuntivo.

 

La relazione illustrativa motiva la corresponsione dell’assegno “di riordino” di cui al comma 4 dell’articolo in esame con l’esigenza di riallineare, anche sotto il profilo economico le posizioni degli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in analogia a quanto già previsto per i marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 196 del 1995, introdotto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 82 del 2001.

 

Per gli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il comma 5 prevede inoltre la riduzione di due anni dell’anzianità di permanenza nella nuova qualifica ai fini dell’acquisizione della denominazione di “sostituto commissario” o di “sostituto direttore tecnico”.

 

La disposizione è volta ad allineare le posizioni del personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza – che risulta già fortemente penalizzato con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa (in questo senso di esprime la relazione illustrativa) – a quelle maturate dal personale che rivestiva i corrispondenti gradi nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

 

Il comma 6 autorizza la spesa necessaria all’attuazione dell’articolo (8.693.000 euro per l’anno 2004,  2.039.000 per l’anno 2005 e 1.511.000 a decorrere dall’anno 2006).

 

 

 


Art. 2
(Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato)


1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1º luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1º settembre 1995 gli effetti giuridici dell’inquadramento decorrono dal 1º gennaio 2001.

2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata, qualora successiva, al 1º gennaio 2001 ovvero al 1º gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all’inquadramento di cui al comma 1 e all’espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.

5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1º gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1º gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1º gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall’articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.

7. Ai fini dell’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonchè ai fini dell’attribuzione del trattamento economico, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l’anzianità richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1º luglio 1992, ridotta di due anni.

8. Per la finalità di cui al presente articolo autorizzata la spesa di euro 885.000 per l’anno 2004, di euro 310.000 per l’anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall’anno 2006.


 

 

 

L’articolo 2, non modificato nel corso dell’esame al Senato, è volto, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, ad allineare le posizioni degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate[12].

 

Il comma 1 opera un reinquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data dell’11 settembre 2004 con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2003. Tale reinquadramento potrà avvenire anche in soprannumero.

Gli effetti giuridici del nuovo inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001 per quanti, nell’ambito del personale sopra citato, abbiano conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1º luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1º settembre 1995.

 

Il comma 2 anticipa la decorrenza degli effetti giuridici delle promozioni a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato conseguite dal personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, e in servizio alla data dell’11 settembre 2004. La decorrenza è anticipata al 1° gennaio 2001 o al 1° gennaio 2003 (la decorrenza al 1° gennaio 2001 è riconosciuta al personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1º luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1º settembre 1995).

 

Il comma 3 stabilisce le modalità di riassorbimento delle posizioni in soprannumero derivanti dagli inquadramenti di cui al comma 1 e dall’espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato).

 

Le citate disposizioni del d. lgs. 201/1995 prevedono, rispettivamente, che:

§       l’accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue per il cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso diploma di istituto di istruzione secondaria superiore (art.21, co.1, lett.b));

§       l’accesso alla qualifica di perito superiore si consegue per il cinquanta per cento dei posti mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo (art.47, .

 

Al riassorbimento si provvede utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001: in sostanza, si utilizzano a tal fine il cinquanta per cento di posti che dovrebbe essere assegnato, secondo le disposizioni citate, attraverso scrutini comparativi.

 

Il comma 4 chiarisce che il personale che raggiunge la qualifica di ispettore superiore e perito superiore grazie al reinquadramento disposto dal comma 1 segue in ruolo quello che ha conseguito le suddette qualifiche per promozione.

 

Il comma 5 stabilisce che il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Si prevede inoltre che al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1º gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003.

 

Si ricorda che secondo la disposizione da ultimo citata, che rinvia a sua volta al d.lgs. n. 201/1995, lo scatto aggiuntivo è dovuto a quanti abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a “buono” e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

 

È previsto altresì che al personale de quo sia corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

 

Secondo il disposto del comma 6, per il personale inquadrato secondo il  comma 1 con decorrenza 1° gennaio 2001 il termine previsto dalla normativa vigente al fine della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di “scelto” è ridotto di due anni.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato), gli ispettori superiori e qualifiche equiparate assumono la denominazione di “scelto” a decorrere dalla data in cui maturano l’anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata.

 

Il comma 7 riduce di due anni l’anzianità richiesta per l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonchè ai fini dell’attribuzione del trattamento economico, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193. Beneficia però di tale riduzione solo il personale con qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data dell’11 settembre 2004, già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1º luglio 1992.

 

Per l’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore è richiesta un’anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l’attribuzione del trattamento economico di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (che consiste nell’attribuzione  agli ispettori capo e qualifiche e  corrispondenti del trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche corrispondenti) sono necessari dieci anni di anzianità nella qualifica o grado.

 

Il comma 8 reca l’autorizzazione di spesa: euro 885.000 per l’anno 2004, di euro 310.000 per l’anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall’anno 2006.

 

 


 

Art. 3
(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria)


1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003.

3. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall’articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1º gennaio 2003.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l’anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall’anno 2005.


 

 

 

L’articolo in esame, non modificato nel corso dell’esame al Senato, è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate adottate nel 2004.

 

Il comma 1 prevede l’inquadramento nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo, con qualifica di ispettore capo e con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003, del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell’art. 26 della legge n. 395 del 1990[13].

La disposizione riguarda 16 unità; il reinquadramento non avviene ope legis, ma a seguito di domanda dell’interessato; non si prevede inoltre espressamente che esso possa avvenire in soprannumero.

 

Si ricorda che l’art. 26 della legge n. 395 del 1990 ha istituito un ruolo separato e limitato nel quale iscrivere i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari la cui carriera era ricostruita ai sensi del comma 2 dello stesso art. 26; nel medesimo ruolo potevano poi essere iscritti, a domanda, gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia transitati nella carriera di sottufficiale ai sensi del comma 1 dell’art. 26.

 

Il comma 2 stabilisce il reinquadramento alla qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003, degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria, inquadrati nella qualifica di ispettore a seguito del riordino del 1995.

 

Beneficia del reinquadramento, che avviene in questo caso ope legis, il personale in servizio all’11 settembre 2004.

Complessivamente le unità interessate dalla disposizione sono 546.

L’art. 8, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 200 del 1995[14] ha inquadrato nella qualifica di ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, con decorrenza 1º settembre 1995, il personale che rivestiva la qualifica di vice ispettore o di sovrintendente capo, conservando se più favorevole il trattamento economico in godimento.

 

Il nuovo inquadramento disposto dal comma precedente ha luogo solo in quanto più favorevole all’interessato (comma 3).

 

Nella relazione illustrativa si specifica che l’intento di tale disposizione è di salvaguardare le posizioni di quel personale, proveniente prima del riordino del 1995 dal ruolo degli ispettori con qualifica di vice ispettore, che ha conseguito in data antecedente al 1º gennaio 2003 la qualifica di ispettore superiore.

 

Il comma 3 precisa inoltre che gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti, in parte, utilizzando le vacanze disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni per scrutinio a ispettore superiore ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 443 del 1992[15], ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni. Sono inoltre fatte esplicitamente salve le procedure concorsuali indette ai sensi dell’art. 30-bis, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs. n. 443 del 1992

 

La relazione precisa che tale previsione intende evitare dubbi interpretativi e possibili contenziosi, essendo in corso di espletamento concorsi per la nomina ad ispettore superiore.

L’art. 30-bis, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 443 del 1992 stabilisce che l’accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. La lettera b) della medesima disposizione prevede che l’accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

 

Il personale reinquadrato ai sensi del comma 3 segue in ruolo i vincitori del concorso per titoli ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002 (comma 4).

La decorrenza degli effetti economici dei nuovi inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 coincide con quella degli effetti giuridici (1º gennaio 2003); (comma 5).

Il comma 6 reca l’autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.931.000 per l’anno 2004 e ad euro 1.237.000 a decorrere dall’anno 2005.

 

 


 

Art. 4
(Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri


1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, é attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1º gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1º gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.


 

 

 

L’articolo 4, non modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede l’allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti s.u.p.s. (Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza) appartenenti all’Arma dei carabinieri con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004.

 

L’articolo 1-bis del D.L. n. 136/2004, composto da 21 commi con 7 tabelle allegate, reca disposizioni volte al riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

 

Il comma 1 attribuisce al personale succitato che sia in servizio all’11 settembre 2004 – ai soli effetti giuridici – anzianità di grado 1° gennaio 2001.

 

Il comma 2 chiarisce che il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1º gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di iscrizione in ruolo.

 

Il comma 3 stabilisce che, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di “luogotenente”, al personale in questione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri).

 

Le disposizioni da ultimo citate prevedono, per l’attribuzione della qualifica di “luogotenente”, una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado; inoltre stabiliscono che dal 2002 al 2008 la qualifica di “luogotenente” è conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.

 

Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri che successivamente all’11 settembre 2004, al venire meno delle cause impeditive di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

 

Le cause impeditive cui la disposizione fa riferimento sono le seguenti: l’essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; l’essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una situazione di stato; l’essere sospeso dall’impiego o dalle attribuzioni del grado; il trovarsi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

 

 


 

Art. 5
(Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza)


1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, é attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1º gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1º gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.


 

 

 

L’articolo 5, non modificato dal Senato, prevede l’allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004. Ciò attraverso disposizioni di tenore analogo a quelle dettate dall’articolo precedente in favore dei marescialli aiutanti appartenenti all’Arma dei carabinieri.

 

Il comma 1 attribuisce al personale succitato che sia in servizio all’11 settembre 2004 – ai soli effetti giuridici – anzianità di grado 1° gennaio 2001.

 

Il comma 2 chiarisce che il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1º gennaio 2001 a seguito di procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di iscrizione in ruolo.

 

Il comma 3 stabilisce che al personale in oggetto, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di “luogotenente”, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza).

 

La disposizione richiamata prevede che, dall’anno 2002 e fino all’anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui è attribuito lo “scatto aggiuntivo”, ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, è richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente l’entrata in vigore del decreto “correttivo” (9 aprile 2001).

 

Il comma 4 prevede che il riallineamento stabilito dalla disposizione in esame spetta anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che, successivamente all’11 settembre 2004, al venire meno delle cause impeditive di cui all’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

 

Le cause impeditive delineate dalla disposizione richiamata sono le seguenti: l’essere rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; sottoposti a procedimento disciplinare di stato; sospesi dall’impiego ovvero dalle attribuzioni del grado; in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinché si proceda al loro scrutinio con riferimento all’aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguono, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.

 

L’articolo in commento (così come quello precedente) non reca una clausola di autorizzazione alla spesa.

Secondo quanto affermato dal Governo in sede di relazione, l’intervento ridetermina l’anzianità ai soli fini giuridici e pertanto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; ciò vale – secondo il Governo – anche ai fini dell’attribuzione della qualifica di luogotenente “essendo il numero delle qualifiche, da conferire annualmente, stabilito in misura non superiore, rispettivamente, a un ventiduesimo (articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) e ad un ventesimo (articolo 58-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) dell’organico del grado di maresciallo aiutante”.

 

 


 

Art. 5-bis
(Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato)


1. Al comma 3 dell’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello B".

2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall’anno 2004, in relazione all’attività svolta nell’anno 2003.


 

 

 

L’articolo 5-bis, introdotto nel corso dell’esame in Assemblea al Senato[16], è finalizzato a prevedere espressamente che i componenti del comitato per la valutazione annuale dell’attività dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato siano designati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, coerentemente alle funzioni di carattere generale da questi svolte.

Si precisa inoltre che tale modifica si applica a partire dall’anno 2004, in relazione alla valutazione annuale dell’attività svolta nell’anno 2003.

 

L’art. 62 del D.Lgs. n. 334 del 2000[17] ha introdotto un nuovo sistema di valutazione annuale dell’attività dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo previsto dall’articolo 62 del D.P.R. n. 335 del 1982.

La nuova procedura valutativa, fondata sulla verifica dei risultati conseguiti e delle capacità di gestire le risorse disponibili, è ritenuta uno strumento più idoneo ad evidenziare le qualità professionali dei dirigenti.

Il procedimento di valutazione trae origine da una relazione presentata dai dirigenti superiori e dai primi dirigenti entro il 31 gennaio di ogni anno. Sulla base di tale relazione viene poi redatta, entro il 30 aprile, una scheda di valutazione da parte di un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia.

La scheda di valutazione, unitamente al giudizio valutativo finale espresso dal capo della polizia, è notificata a ciascun interessato. L’eventuale esito negativo della valutazione comporta la revoca dell’incarico ricoperto ed è considerato ai fini della progressione in carriera e dell’attribuzione di nuove funzioni.

 

Si ricorda che l’art. 13-octies, comma 2, del D.L. n. 236 del 2002[18] ha novellato il comma 9 dell’art. 62 del D.Lgs. n. 334 del 2000, per stabilire che le disposizioni previste dallo stesso articolo 62 in materia di valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato, si applichino non più a decorrere “dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001”, come previsto nell’attuale formulazione del comma 9, bensì “dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003”.

 

 


 

Art. 5-ter
(modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53


1. All’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l’accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000".


 

 

 

L’articolo 5-ter, introdotto nel corso dell’esame in Assemblea al Senato, anticipa al 31 dicembre 2000 la decorrenza giuridica della nomina dei vincitori del concorso per vice sovrintendente della Polizia di Stato, indetto il 3 luglio 1999. Sono espressamente esclusi gli effetti economici di tale anticipazione.

Come dichiarato dal relatore al Senato, la disposizione è finalizzata a rimediare al rischio di scavalcamento che si determinerebbe nell’ambito della stessa qualifica dei vice sovrintendenti della Polizia di Stato da parte dei vincitori di concorsi successivi rispetto a quelli di concorsi precedenti.

 

 

 

 


 

Art. 5-quater
(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare)


1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006.


 

 

 

L’articolo 5-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato[19], dispone la proroga del mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La proroga è disposta fino al 15 maggio 2006 e riguarda gli eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario.

 

Una disposizione di proroga, analoga a quella in commento, fu introdotta, lo scorso luglio, durante l’esame presso il Senato del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, con l’articolo 8-terdecies. In tale disposizione, tuttavia, si precisava che la proroga era disposta fino all’entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare, e comunque non oltre il 15 maggio 2006. La Camera dei deputati ha successivamente soppresso tale modifica del Senato.

 

Gli organismi rappresentativi del personale militare sono stati istituiti dalla legge n. 382/1978, recante norme di principio sulla disciplina militare. E’ prevista un’articolazione della rappresentanza militare su tre livelli distinti:

§         organi di base, i COBAR, costituiti presso le unità a livello di base compatibilmente con la struttura di ogni Forza armata o Corpo armato; i membri dei COBAR vengono eletti da tutti i militari di leva e in servizio permanente effettivo di ogni grado;

§         organi intermedi, i COIR, istituiti presso gli alti comandi ed eletti da tutti i membri dei COBAR;

§         un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza); i membri del COCER vengono eletti dai delegati del COIR.

La natura rappresentativa dell'istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER. Il COCER ha la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa “la condizione, il trattamento, la tutela – di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale – dei militari”.

 

Per quanto concerne la riforma della rappresentanza militare, sono attualmente all’esame della Commissione difesa della Camera, in sede referente, le proposte di legge C. 932 Molinari, C. 1718 Ramponi, C. 1822 Lavagnini, C. 1958 Deiana, C. 2063 Ascierto, C. 2193 Minniti.

 

L’esame delle proposte di legge recanti nuove norme sulla rappresentanza militare è iniziato nella seduta del 5 dicembre 2001 ed è proseguito con la formulazione di un testo unificato sottoposto all’esame di un Comitato ristretto, nominato nella seduta del 5 febbraio 2002.

Il Comitato ha provveduto alla stesura di un ulteriore testo unificato, di cui la Commissione ha iniziato l’esame l’11 novembre 2003.

Il 30 giugno 2004 la Commissione ha concluso la votazione degli emendamenti, ed ha trasmesso il testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei prescritti pareri.

 

Si segnala che, anche nella scorsa legislatura, in previsione di una rapida approvazione della riforma della rappresentanza militare, il Parlamento approvò la legge n. 199/1998, che ha disposto la proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, fino all’entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare (la cui approvazione si riteneva imminente) e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

Si ricorda inoltre che in questa legislatura la legge 2 marzo 2004 n. 62 ha prorogato il mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La legge ha posto rimedio ad un disallineamento di circa un anno della data di scadenza del mandato degli appartenenti alle diverse categorie dei delegati della rappresentanza militare. Infatti la scadenza del mandato dei rappresentanti degli ufficiali, dei sottufficiali in servizio permanente e dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza era prevista per il mese di maggio 2005, mentre quella dei delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica doveva avvenire nel mese di aprile 2004.


 

Art. 6
(Clausola di copertura finanziaria)


1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l’anno 2004, in euro 3.586.000 per l’anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3-bis. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica.


 

 

 

L’articolo 6 provvede alla copertura dell’onere derivante dall’attuazione del decreto-legge, valutandolo in

§         euro 11.509.000 per l’anno 2004;

§         euro 3.586.000 per l’anno 2005;

§         euro 2.996.000 annui a decorrere dall’anno 2006.

La copertura finanziaria è individuata negli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge finanziaria 2004 (24 dicembre 2003, n. 350) (così il comma 1).

 

Come già rilevato, l’articolo 3, comma 155, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) reca autorizzazioni di spesa finalizzate a due distinti interventi: il riallineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze Armate; il riordino dei ruoli e delle carriere di parte del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia.

Il secondo periodo del suddetto comma reca l’autorizzazione di spesa di 73 milioni di euro, 118 milioni di euro e 122 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2004, 2005 e a decorrere dal 2006, finalizzata all’adozione di atti normativi riguardanti il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di polizia.

 

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il comma 3 impegna il Ministro dell’economia e delle finanze ad effettuare un monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del decreto-legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, e a trasmettere alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

Si ricorda che il comma 7 dell’articolo 11-ter della legge n. 468/1978 contiene le procedure da attivare nell’ambito del Governo, e da parte di questo verso il Parlamento, qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria. In particolare, in caso di scostamenti, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell’economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al comma 7 allorché riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

Il comma secondo, n. 2, della citata l. n. 468/1978, prevede che con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine” ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie, tra l’altro, per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio.

 

 

 


Art 7.
(Entrata in vigore)

 


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


 

 

 

L’articolo si limita a disporre in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.

 

 


 

Art. 2
del disegno di legge di conversione

 


1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l’aspettativa, l’applicazione del testo unico a tutela della maternità, l’indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1º gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l’indennità di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1º gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica sono applicate le disposizioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata nella legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l’aumento di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l’anno 2004 gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell’indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d’imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro novanta per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro ottantacinque per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l’anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall’anno 2004, si provvede quanto a euro 1.405.502, per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, quanto a euro 9.717.529 a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.


 

 

 

L’articolo 2 del disegno di legge di conversione è stato inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, in seguito all’approvazione di un emendamento presentato dal Governo. L’articolo in esame riprende sostanzialmente il contenuto della proposta di legge n. 3425, presentata il 27 novembre 2002 dai deputati Lavagnini, Angioni ed altri, con un’iniziativa di carattere trasversale.

 

Le Commissioni riunite I e IV della Camera hanno cominciato ad esaminare la proposta nella seduta dell’8 maggio 2003. Dopo l’abbinamento della proposta n. 3191 del deputato Patarino, il 27 maggio 2003, la discussione sui provvedimenti si è interrotta con la seduta del 24 settembre 2003. La proposta citata era stata presentata per realizzare una piena equiparazione nel trattamento giuridico ed economico tra il personale delle Forze armate e quello delle Forze di polizia, al fine di eliminare ingiustificate disparità di trattamento e disallineamenti, nella prospettiva della precedente legge 30 dicembre 2002, n. 295, recante, appunto, “Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle forze di polizia”. La legge citata ha introdotto alcune modifiche alla legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di trattamento economico del personale militare, senza realizzare, tuttavia, la piena armonizzazione.

 

Il comma 1 dell’articolo estende ai colonnelli, ai generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica, l’applicazione della disciplina relativa a specifici istituti contenuta nel D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, che ha recepito lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, a seguito delle procedure di concertazione e contrattazione disciplinate dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, relativo alla determinazione del contenuto del rapporto di impiego del personale non dirigente della polizia e delle Forze armate. Tale applicazione viene fatta con le modalità previste nel decreto medesimo, a decorrere dal 1°gennaio 2003.

Si osserva che, successivamente, è stato emanato il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349, che si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva, e che integra, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni relative al biennio economico 2002-2003 di cui al citato D.P.R. 163/2002. Tale D.P.R. 349/2003 non novella espressamente le disposizioni del D.P.R. 163/2002; sembra quindi doversi ritenere che le sue disposizioni non siano estese dal comma in esame.

 

Diamo ora sinteticamente conto degli istituti di cui è disposta l’estensione al personale dirigente delle Forze armate, indicando il relativo articolo del D.P.R. n. 163/2002.

Trattamento di missione (articolo 7). Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, secondo modalità che variano in relazione al rilascio o meno dell’autorizzazione. Si dettano, quindi, disposizioni sul trattamento economico e sulle spese di viaggio relative al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta o dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri. Dopo alcune disposizioni in materia di spese per i pasti e di anticipazioni di somme, si prevede che l'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, possa preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di € 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta, è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dello 85% della somma forfettaria. Sono anche rimborsate le spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.

Trattamento economico di trasferimento (articolo 8). Prevede che il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio sia a carico dell’Amministrazione; i dipendenti trasferiti d’ufficio che abbiano diritto all’alloggio di servizio hanno diritto al rimborso del canone di affitto eventualmente contratto in attesa di entrare in possesso dell’alloggio. Il personale con famiglia a carico, trasferito d’ufficio, che non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, ha diritto ad una indennità corrisposta in un’unica soluzione. Speciali disposizioni sono dettate per il personale trasferito all’estero.

Orario di lavoro (articolo 11). La durata dell'orario di lavoro è fissata in 36 ore settimanali. Vengono poi disciplinati: i recuperi compensativi per il lavoro prestato oltre il normale orario; lo straordinario; il servizio fuori sede; la mancata fruizione dei riposi settimanali per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali; la reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese; l’impiego in turni continuativi. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

Licenza ordinaria (articolo 12). Si prevede il termine per la fruizione della licenza ordinaria non goduta per indifferibili esigenze di servizio e il rimborso delle spese connesse alla revoca della licenza già concessa in seguito alle esigenze di servizio.

Licenze straordinarie e aspettativa (articolo 13). In materia di licenze straordinarie viene stabilito che al personale delle Forze armate non si applica la riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (collegato alla finanziaria per il 1994) che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione.

Si prevede il collocamento in aspettativa per il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Il congedo per la formazione, destinato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, o alla partecipazione ad altre attività formative, è concesso al personale che abbia maturato almeno cinque anni di servizio presso la stessa Amministrazione, per un periodo non superiore a undici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il personale che usufruisce di tale congedo viene posto in aspettativa senza assegni.

L’applicazione del testo unico a tutela della maternità e della paternità (articolo 14). Disciplina la fruizione delle licenze di maternità, di paternità, della licenza parentale e di quella per malattia del figlio per il personale che si trovi nelle condizioni previste dal testo unico a tutela della maternità (D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151).

L’indennità di presenza festiva (articolo 15). Limitatamente ai giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto, l’indennità di presenza festiva viene rideterminata nella misura lorda di € 40,00 a partire dal 1° gennaio 2002.

Il diritto allo studio (articolo 16). Prevede l’attribuzione di quattro giornate lavorative per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore destinate al diritto allo studio di cui all'articolo 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.

Il buono pasto (articolo 17). E’ prevista la concessione di un buono-pasto giornaliero dell’importo di € 4,65 nei casi in cui sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa di servizio.

Gli asili nido (articolo 18). Si prevede la concessione, anche parziale, del rimborso delle rette sostenute dal personale per i figli a carico.

La concessione di alloggi (articolo 19). E’ consentita la proroga, fino al 31 dicembre 2005, della concessione di alloggi di servizio al personale militare, titolare degli stessi, trasferito d'autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della difesa.

 

Lo stesso comma 1 dell’articolo dispone, inoltre che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2003, si applichino, ai medesimi soggetti, le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva contenute nell’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 che ha recepito il provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001. Tali disposizioni attribuiscono un’indennità di misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno al personale che presta servizio in un giorno festivo.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 estende ai dirigenti delle Forze di polizia civili e militari l’applicazione della disciplina relativa a specifici istituti contenuta nel D.P.R. 13 giugno 2002, n. 164, che ha recepito l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Tale applicazione viene fatta con le stesse modalità previste nel decreto, a decorrere dal 1°gennaio 2003.

Anche in questo caso si osserva che, successivamente, è stato emanato il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348, che si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva che integra, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni relative al biennio economico 2002-2003 di cui al citato D.P.R. 164/2002. Tale D.P.R. 348/2003 non novella espressamente le disposizioni del D.P.R. 164/2002, e quindi sembra doversi ritenere che le sue disposizioni non siano estese dal comma in esame.

 

Gli istituti di cui è disposta l’estensione ai dirigenti delle Forze di polizia sono di seguito elencati. Per ciascuno di essi vengono indicati i relativi articoli del D.P.R n. 164/2002 riportando, nell’ordine, l’articolo riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento civile e quello riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare. Tali istituti sono:

il trattamento di missione (articoli 7 e 46 del D.P.R.), per la cui illustrazione si fa rinvio a quella più sopra svolta a proposito dell’articolo 7 del D.P.R. n. 163/2002, sostanzialmente identico. In aggiunta, gli articoli 7 e 46 del citato D.P.R. n. 164/2002 dispongono, al comma 10, l’elevazione del limite di 240 giorni di missione continuativa, fissato dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417,  fino a 365 giorni, per il personale della Polizia impegnato in corsi di addestramento e formazione;

il trattamento economico di trasferimento previsto dagli articoli 8 e 47 del D.P.R. n. 164/2002, identici all’articolo 8 del D.P.R. n. 163/2002 (vedi sopra);

i servizi esterni di durata non inferiore alle tre ore, il cui compenso è rideterminato dagli articoli 9 e 48 del D.P.R. in 6 €;

l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede (articoli 10 e 49). L'indennità di ordine pubblico fuori sede, prevista all'articolo 10, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00, mentre l'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 13,00. Tali indennità sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore;

le indennità di presenza notturna e festiva  (articoli 12 e 46) che vengono rideterminate, rispettivamente, nella misura lorda di € 4,10 per ciascuna ora e nella misura lorda di € 40,00. L’indennità festiva è riferita alle prestazioni in servizio nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto;

l’orario di lavoro (articoli 16 e 54). L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali. Sono previste norme per il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero e per il personale che sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale;

la tutela delle lavoratrici madri  contenuta nell’articolo 17 - riguardante il solo personale della Polizia ad ordinamento civile - che, in aggiunta a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternità, prevede specifici esoneri da turni a favore del personale della Polizia ad ordinamento civile;

il congedo ordinario e la licenza ordinaria le cui modalità di fruizione sono disciplinate dagli articoli 18 e 55, identici all’articolo 12 del D.P.R. n. 163/2002 (vedi sopra);

i congedi straordinari e le licenze straordinarie e l’aspettativa, disciplinati dagli articoli 19 e 56, e il congedo per la formazione (articoli 20 e 57) per la cui illustrazione si rinvia all’articolo 13 del D.P.R. n. 163/2002 (vedi sopra);

il congedo parentale (articoli 21 e 58) concesso al personale con figli minori di tre anni, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e, con modalità differenti, in caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, in caso di parto prematuro, nei casi di adozione o affidamento preadottivo;

il diritto allo studio (articoli 22 e 59): si veda sopra il commento all’articolo 16 del D.P.R. n. 163/2002;

il buono pasto (articoli 37 e 60) fissato in € 4,65 al giorno;

gli asili nido (articoli 38 e 61): si veda sopra il commento all’articolo 18 del D.P.R. n. 163/2002;

la tutela assicurativa (articoli 39 e 62). Sono previsti stanziamenti per la stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale;

la tutela legale (articoli 40 e 63). Si prevede la possibilità di anticipare una somma di € 2.500, a richiesta dell'interessato, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia. E’ prevista la rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

 

Lo stesso comma 2 dell’articolo 2 dispone anche che, ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, si applichino, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva contenute nell’articolo 8, comma 2, e nell’articolo 20, comma 2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140, che ha recepito l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.

 

Gli articoli 8, comma 2, e 20, comma 2, del citato D.P.R. n. 140/2001 dispongono la rideterminazione - nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno - dell’indennità spettante al personale che presta servizio in un giorno festivo, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

Le disposizioni concernenti le relazioni sindacali, previste per il solo personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile (articolo 23), vengono estese dal secondo periodo del comma 2 ai soli dirigenti civili. E’ stabilito che il sistema di relazioni sindacali sia finalizzato agli obiettivi di incrementare l’efficienza dei servizi istituzionali e al miglioramento delle condizioni di lavoro, e si articola secondo i modelli della contrattazione collettiva nazionale, dell’informazione - preventiva e successiva – dell’esame, della consultazione, delle forme di partecipazione e delle norme di garanzia. La disciplina delle predette articolazioni è contenuta negli articoli 24 e seguenti.

 

Il comma 3 dell’articolo 2 del disegno di legge di conversione estende, a decorrere dal 1°gennaio 2004, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del citato D.P.R. n. 163/2002 ai colonnelli e generali dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alle legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.

 

L’articolo 5 del D.P.R. n. 163/2002 disciplina le maggiorazioni percentuali delle indennità di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 (indennità per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo) e le maggiorazioni relative ad altre indennità.

 

Il secondo periodo del comma 3 precisa che sulle nuove misure non si applica, per gli anni 2002 e 2003, l’aumento previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. In conseguenza dell’applicazione del citato articolo 5 del D.P.R. n. 163/2002, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento, tenuto conto delle disapplicazioni appena citate. L’articolo fa comunque salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli già in godimento.

 

L’articolo 2, comma 5, della legge n. 216/1992, dispone che, fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente.

L'articolo 24 della legge n. 448/1998, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1998,  gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi relativi, tra gli altri, ai colonnelli e generali delle Forze armate, siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

 

Il comma 4 dell’articolo 2 stabilisce che per il 2004 gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 216/1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448/1998, che si sono appena commentati al comma precedente, si applicano sulle nuove misure delle indennità d’impiego operativo e dell’indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento che stiamo esaminando.

 

Il comma 5 dell’articolo 2 estende, a decorrere dal 1º gennaio 2004, ai dirigenti delle Forze di polizia le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del citato D.P.R. n. 164 del 2002, concernenti varie indennità di impiego operativo, e le relative indennità supplementari, ivi compreso l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di 90 € per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di 85 € per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

 

Gli articoli 13 e 52 del D.P.R. 164/2002 che disciplinano le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, stabiliscono, fra l’altro, che queste siano rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

 

Il comma 6 dispone in ordine alla copertura dell’onere finanziario recato dall’articolo, che lo stesso comma quantifica in:

§         1.405.502 euro per l’anno 2003;

§         12.131.459 euro a decorrere dall’anno 2004.

La copertura è operata distintamente per gli oneri riferiti al decorso esercizio 2003 e per quelli afferenti agli anni 2004 e successivi[20].

Per l’anno 2003, la copertura ha luogo a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 33, co. 2, della legge finanziaria 2003[21], iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 18, co. 14, della legge di bilancio 2003[22].

 

L'art. 33, co. 2, della legge finanziaria 2003 stanzia (al primo periodo) le risorse destinate a corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, incrementandole di 208 milioni di euro a decorrere dal 2003 (ne consegue che le risorse a ciò destinate dal 2003 ammontano a complessivi 1.051,67 milioni di euro). All’interno di questa somma, 185 milioni di euro sono destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia con qualifica non dirigenziale.

Il secondo periodo del comma stanzia un’ulteriore somma pari a 22 milioni di euro annui dal 2003, 15 milioni dei quali sono destinati al personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, secondo le procedure di cui all’art. 19, co. 4, della L. 266/1999[23] (finalizzate alla perequazione, nel triennio 2000-2002, dei trattamenti del personale dirigente civile e militare non contrattualizzato).

Il terzo periodo destina risorse aggiuntive alla progressiva attuazione dell’art. 7 della L. 86/2001[24], nella parte concernente la normativa sui livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ad esclusione di quello dirigente. Tali risorse ammontano a 50 milioni di euro per il 2003, a 150 milioni per il 2004 e a 500 milioni dal 2005. Ne consegue che le risorse a ciò destinate ammontano a complessivi 142 milioni di euro per il 2003, a 288 milioni per il 2004 e a 638 milioni a decorrere dal 2005.

Viene Inoltre previsto uno stanziamento pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, per assicurare una “graduale valorizzazione dirigenziale” dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari (e qualifiche o gradi corrispondenti nelle Forze di polizia e nelle Forze armate); ciò “fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate”.

 

L'art. 18, co. 14, della legge di bilancio 2003 dispone che gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

 

Per gli anni 2004 e successivi, la copertura è operata:

§         quanto alla somma di 1.405.502 euro, a valere sui già illustrati stanziamenti di cui all’art. 33, co. 2, della legge finanziaria 2003;

§         quanto alla somma di 10.725.957 euro, attingendo agli accantonamenti nei fondi speciali di parte corrente (tabella A della legge finanziaria 2004) relativi

-          al Ministero dell’interno, per l’ammontare di 1.008.428 euro;

-          Ministero della difesa, per l’ammontare di 9.717.529 euro.

 

Il comma 7 autorizza il ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Ai sensi del comma 8, lo stesso ministro provvede al monitoraggio degli oneri, anche per l’applicazione dell’art. 11-ter, co. 7, della L. 468/1978, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’art. 7, co. 2°, n. 2), della medesima legge.

 

L’art. 11-ter, co. 7, della L. 468/1978 stabilisce che, qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata da esse indicate per la copertura finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione del Ministro competente o di propria iniziativa, ne riferisce al Parlamento e assume le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la stessa procedura qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

L’art. 7, comma 2°, n. 2), prevede che, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e iscritte in aumento delle dotazioni di competenza e di cassa dei relativi capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

 

 

 


d.d.l. di conversione del decreto-legge


N. 5330

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 ottobre 2004 (v. stampato Senato n. 3105)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno

(PISANU)

di concerto con il ministro della difesa

(MARTINO)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

con il ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

e con il ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

 

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia

 

 

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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 6 ottobre 2004

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NOTA:   Il presente disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 10 settembre 2004 (atto Camera n. 5253) e successivamente trasferito al Senato della Repubblica il 17 settembre 2004.)


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 10 settembre 2004, n.238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 2.

      1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.139, si applicano anche, a decorrere dal 1o gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

      2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1o gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.164 del 2002.

      3. A decorrere dal 1o gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n.85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n.216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

      4. Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n.216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n.448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell'indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

      5. A decorrere dal 1o gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

      6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l'anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge n.289 del 2002, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della citata legge n.468 del 1978.

 


Allegato.

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2004, N.  238

 

        Dopo l'articolo 5, sono inseriti in seguenti:

        «Art. 5-bis. - (Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato). - 1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello B".

        2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.

        Art. 5-ter. - (Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000".

        Art. 5-quater. - (Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare). - 1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006».

        All'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica».

        Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare».

 

 


 

DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2004, N. 238

 

 

 

Decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 2004.

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato).

Articolo 1.

(Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato).

        1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico

        Identico.

superiore, con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1o gennaio 2001.

        2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

        3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1o gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337.

        4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1o gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

        5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1o gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1o gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, ridotto di due anni.

        6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.

 

Articolo 2.

(Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato).

Articolo 2.

(Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato).

        1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore

        Identico.

capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1o luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1o settembre 1995 gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1o gennaio 2001.

        2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata, qualora successiva, al 1o gennaio 2001 ovvero al 1o gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.

        3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n.201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

        4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.

        5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1o gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.87, è corrisposto a decorrere dal 1o gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

        6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1o gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1o gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.87, ridotto di due anni.

        7. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.201 del 1995, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.193, l'anzianità richiesta al personale

 

con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1o luglio 1992, è ridotta di due anni.

        8. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 885.000 per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006.

 

Articolo 3.

(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria).

Articolo 3.

(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n.395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003.

        2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1o gennaio 2003.

        3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n.443 del 1992.

        4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443.

        5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1o gennaio 2003.

        6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall'anno 2005.

        Identico.

Articolo 4.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri).

Articolo 4.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri).

        1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1o gennaio 2001.

        2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1o gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

        3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.83.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

        Identico.

Articolo 5.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori

del Corpo della guardia di finanza).

Articolo 5.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori

del Corpo della guardia di finanza).

        1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1o gennaio 2001.

        2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1o gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

        3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.67.

        Identico.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

 

 

Articolo 5-bis.

(Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato).

 

        1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, dopo le parole: «dirigenti generali di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «di livello B».

        2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003.

 

Articolo 5-ter.

(Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53).

 

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000».

 

Articolo 5-quater.

(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare).

 

        1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006.

Articolo 6.

(Clausola copertura finanziaria).

Articolo 6.

(Clausola copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l'anno 2004, in euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350.

        1. Identico.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        2. Identico.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della citata legge n.468 del 1978.

        3. Identico.

 

        3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.

(Entrata in vigore).

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 10 settembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pisanu, Ministro dell'interno.

Martino, Ministro della difesa.

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

Castelli, Ministro della giustizia.

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

        Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 

 

 


Iter al Senato

 


 

Disegno di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3105

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell’interno

(PISANU)

di concerto col Ministro della difesa

(MARTINO)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2004(*)

¾¾¾¾¾¾¾¾

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

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Onorevoli Senatori. – Il presente decreto-legge si muove nella prospettiva già indicata dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante, insieme all’accantonamento di specifiche risorse finanziarie, la previsione di nuovi provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

    Esso tende ad anticiparne alcuni effetti, in ragione dell’urgenza di tutelare l’allineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze di polizia, nei cui confronti il recente intervento a favore degli appartenenti ai ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ha determinato o accentuato alcune insostenibili sperequazioni.

    Si fa riferimento all’articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale, avendo provveduto al riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, senza, peraltro, intervenire sulle posizioni corrispondenti del personale delle Forze di polizia, rende necessario un intervento normativo per mantenere il complessivo equilibrio dei riordinamenti disposti con i decreti legislativi nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 1995 e successivi provvedimenti correttivi, con conseguenti effetti penalizzanti per alcune categorie di ispettori delle Forze di polizia e, particolarmente, della Polizia di Stato, e disfunzionalità nell’espletamento dei servizi d’istituto.

    L’urgenza del presente decreto va, quindi, considerata alla stregua del suddetto principio di equiordinazione, tanto più pressante se si pensa all’imminente entrata in vigore del nuovo sistema dei parametri stipendiali, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e all’auspicata rapida definizione del nuovo accordo sindacale e di concertazione per il biennio economico 2004-2005, in vista del quale il presente decreto interessa particolarmente in relazione alla quantificazione dei riflessi finanziari.

    Nel dettaglio, l’articolo 1 prevede l’inquadramento nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore degli ispettori capo e dei periti tecnici capo della Polizia di Stato che, al 31 agosto 1995, rivestivano le qualifiche di sovrintendente principale e di sovrintendente capo (e qualifiche corrispondenti dei ruoli tecnici) e che sono stati poi inquadrati, con decorrenza 1º settembre 1995, nelle qualifiche di ispettore capo e di perito tecnico capo dei ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, ai sensi degli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

    L’istituzione di un solo e specifico ruolo ad esaurimento di cui ai citati articoli 15 e 19 del decreto legislativo n. 197 del 1995 era finalizzata ad evitare, nell’ambito della Polizia di Stato, che personale del ruolo dei sovrintendenti prima del riordino del 1995 (e della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 giugno 1991) potesse scavalcare personale già appartenente al ruolo degli ispettori, parimenti inquadrato o successivamente promosso alla medesima qualifica di ispettore capo.

    Venuta progressivamente meno questa esigenza, con l’articolo 14 del decreto legislativo «correttivo» 28 febbraio 2001, n. 53, i predetti ruoli ad esaurimento sono stati soppressi.

    Peraltro, la predetta norma non ha eliminato la disparità di trattamento subìta da tale personale, sia in sede di inquadramento (attesa la necessità di evitare scavalcamenti interni), sia in relazione alla disciplina della progressione in carriera prevista per il restante personale interessato dai provvedimenti di riordino, con particolare riferimento al mancato riconoscimento di una parte dell’anzianità pregressa. Infatti, per effetto della diversa disciplina transitoria, il predetto personale dei soppressi ruoli ad esaurimento non ha ancora raggiunto la qualifica apicale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici, a differenza di personale che prima del predetto riordino occupava una posizione analoga o inferiore, ovvero si trova a ricoprire una qualifica analoga a quella del personale che prima del riordino del 1995 rivestiva qualifiche o gradi inferiori (vice sovrintendente e sovrintendente).

    Il disallineamento è ancora più marcato per 880 dei predetti ispettori capo e periti capo che già prima dell’entrata in vigore della legge di riforma 1º aprile 1981, n. 121, appartenevano al ruolo dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il previsto inquadramento nel grado di primo maresciallo dei marescialli capo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, previsto dalla tabella B allegata al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, rende non più differibile l’eliminazione di tale disparità di trattamento.

    Il comma 1 prevede, pertanto, l’inquadramento degli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e a perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2001. Lo stesso comma 1 prevede l’inquadramento a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e a perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003, degli altri 703 ispettori capo e periti tecnici capo appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento.

    Il comma 2 stabilisce che gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando le vacanze disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni per scrutinio a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e a perito superiore, ai sensi degli articoli 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed, in parte, in soprannumero riassorbibili con le successive vacanze per le medesime promozioni.

    Al fine di riconoscere, nell’ambito del personale inquadrato, le posizioni di maggiore anzianità degli appartenenti ai predetti ruoli ad esaurimento, il comma 3 prevede che il personale inquadrato precede in ruolo i vincitori del concorso per titoli ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui agli articoli 31-bis, comma 1, lettera b), dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e n. 337 del 1982, coerentemente anche con quanto previsto dal comma 2 dei medesimi articoli 31-bis.

    Per gli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al fine di riallineare le posizioni anche sotto il profilo economico, analogamente a quanto già previsto per i marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica per effetto dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, introdotto dall’articolo 19 del decreto legislativo «correttivo» 28 febbraio 2001, n. 82, il comma 4 prevede la corresponsione, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, di un assegno personale «di riordino» che corrisponde alla differenza tra il trattamento stipendiale dell’ispettore capo e quello dell’ispettore superiore. Con decorrenza 1º gennaio 2003 è invece previsto il trattamento economico pieno anche per il restante personale interessato e l’attribuzione dello scatto aggiuntivo per il personale inquadrato con decorrenza 1º gennaio 2001.

    Per allineare le posizioni del personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza – che vanta una anzianità nel soppresso ruolo dei sottufficiali che risale anche al 1969 e che risulta già fortemente penalizzato con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa – a quelle maturate dal personale che rivestiva i corrispondenti gradi nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, il comma 5 prevede, altresì, la riduzione di due anni dell’anzianità di permanenza nella nuova qualifica, prevista dalla disciplina transitoria di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ai fini dell’acquisizione della denominazione di «sostituto commissario» o di «sostituto direttore tecnico», tenuto anche conto delle disposizioni contenute nei provvedimenti «correttivi» del 2001.

    Il comma 6, infine, reca l’autorizzazione di spesa.

    L’articolo 2 è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei predetti marescialli delle Forze armate.

    Nell’ambito degli attuali ispettori capo del Corpo forestale dello Stato (758 unità) si individuano quattro gruppi in relazione alla qualifica rivestita e all’anzianità posseduta alla vigilia del riordino del 1995:

        marescialli 1º luglio 1990 (sottufficiali dal 1981);

        marescialli 1º luglio 1993 (sottufficiali dal 1986);

        brigadieri 1º luglio 1992 (sottufficiali dal 1990);

        brigadieri 1º luglio 1994 (sottufficiali dal 1992).

    Si tratta di personale penalizzato in sede di riordino del 1995. Infatti, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:

        a) i marescialli del Corpo forestale dello Stato (sia con decorrenza 1º luglio 1990 che con decorrenza 1º luglio 1993) sono stati inquadrati al 1º settembre 1995 nella qualifica di ispettore (al pari del vice ispettore della Polizia di Stato), mentre i marescialli dell’Arma dei carabinieri sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore capo;

        b) i brigadieri del Corpo forestale dello Stato con anzianità 1º luglio 1992, al pari dei brigadieri 1º luglio 1994 e addirittura al pari dei vice brigadieri, sono stati inquadrati al 1º settembre 1995 nella qualifica di vice ispettore (al pari dei sovrintendenti della Polizia di Stato), mentre i brigadieri dell’Arma dei carabinieri sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore. Conseguentemente i predetti brigadieri sono stati tutti promossi ispettori al 1º gennaio 1996 (primo scrutinio dopo il riordino) e ispettori capo al 1º gennaio 2001, a prescindere se ex brigadieri dal 1º luglio 1992 o dal 1º luglio 1994.

    Le disposizioni contenute nel presente articolo sono volte, pertanto, ad eliminare tale disparità di trattamento prevedendo, da un lato, ai commi 1 e 2, l’inquadramento del personale di cui alla lettera a) a ispettore superiore ed a perito superiore con decorrenza 1º gennaio 2001 ovvero 1º gennaio 2003, coerentemente con le previsioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate, e, dall’altro lato, al comma 6, la riduzione di due anni a favore degli ex brigadieri con decorrenza 1º gennaio 1992, di cui alla lettera b), ai fini dell’ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore e della maturazione di dieci anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo per accedere al trattamento economico della qualifica superiore, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

    Il riallineamento del personale di cui alla lettera a) comporta, con le medesime modalità, quello del personale, analogamente penalizzato dal riordino del 1995, che riveste attualmente la qualifica di perito capo ed appartenente prima del medesimo riordino alla VII qualifica funzionale dell’ex carriera di concetto, con decorrenza, per una parte, dal 1978 (inquadramento a perito superiore con decorrenza 1º gennaio 2001) e, dall’altra, dal 1990 e 1992 (inquadramento a perito superiore con decorrenza 1º gennaio 2003).

    I commi 3, 4, 5 e 6 disciplinano gli effetti giuridici ed economici delle predette disposizioni e il comma 8 reca l’autorizzazione di spesa.

    L’articolo 3 è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei predetti marescialli delle Forze armate.

    Il comma 1 prevede l’inquadramento nella qualifica di ispettore capo di quel personale, proveniente dal grado di sottufficiale nelle Forze armate e partigiane, arruolatosi nel disciolto Corpo degli agenti di custodia e poi successivamente inquadrato con il grado di maresciallo ordinario a decorrere dall’anno 1994 nel ruolo limitato e separato del Corpo di polizia penitenziaria, istituito ai sensi dell’articolo 26 della legge di riforma 15 dicembre 1990, n. 395. Tale disposizione si rende necessaria al fine di sanare una grave situazione di disallineamento che non ha trovato soluzione in precedenza, non essendo stato il suddetto personale destinatario di alcuna disposizione normativa (il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e le sue successive modificazioni non hanno previsto alcuna disposizione nei confronti del suddetto personale).

    Il comma 2 prevede l’inquadramento nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003, del personale individuato dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 200 del 1995. Si tratta di personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali-sovrintendenti con una anzianità dal 1985 al 1987.

    Il comma 3 precisa che il predetto inquadramento si applica ove più favorevole e ciò per salvaguardare le posizioni di quel personale, proveniente ante riordino dal ruolo degli ispettori con qualifica di vice ispettore, che ha conseguito in data antecedente al 1º gennaio 2003 la qualifica di ispettore superiore.

    Lo stesso comma 3 stabilisce che gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti, in parte, utilizzando le vacanze disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni per scrutinio a ispettore superiore ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni. In ogni caso, al fine di evitare dubbi interpretativi e possibili contenziosi, essendo in corso di espletamento concorsi per la nomina ad ispettore superiore, sono state fatte esplicitamente salve le procedure concorsuali indette ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

    Il comma 4 stabilisce che il personale di cui si tratta segue in ruolo i vincitori del concorso per titoli ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002.

    Il comma 5 prevede che per il personale di cui al comma 2, inquadrato ispettore superiore con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003, il trattamento economico sia corrisposto dalla stessa data.

    Il comma 6, infine, reca l’autorizzazione di spesa.

    Gli articoli 4 e 5 prevedono l’allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti all’Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004.

    L’intervento ridetermina l’anzianità ai soli fini giuridici e pertanto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche ai fini dell’attribuzione della qualifica di luogotenente, essendo il numero delle qualifiche, da conferire annualmente, stabilito in misura non superiore, rispettivamente, a un ventiduesimo (articolo 38-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) e ad un ventesimo (articolo 58-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) dell’organico del grado di maresciallo aiutante.

    L’articolo 6, infine, reca la clausola di copertura finanziaria e quella di monitoraggio della spesa.

    Si precisa, in proposito, che la copertura è posta a carico dello stanziamento predisposto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), per i riordinamenti di cui si è detto, coerentemente con quanto prospettato in premessa circa la natura del provvedimento qui in argomento.

 

 


 

Relazione tecnica

 

 

L’articolo 1 prevede, al comma 1, l’inquadramento nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore degli ispettori capo e dei periti tecnici capo della Polizia di Stato inquadrati, con decorrenza 1º settembre 1995, nei ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, ai sensi degli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, ruoli poi soppressi dall’articolo 14 del decreto legislativo «correttivo» 28 febbraio 2001, n. 53. Si tratta di 1.583 tra ispettori capo e periti tecnici capo in servizio al 1º settembre 2004, che al 31 agosto 1995 rivestivano le qualifiche di sovrintendente principale e di sovrintendente capo (e qualifiche corrispondenti dei ruoli tecnici).

        Complessivamente le unità interessate all’inquadramento, in servizio al 1º settembre 2004, sono le seguenti:

 

Ispettori capo ex ruolo ad esaurimento degli ispettori

(di cui 873 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

 

1.437

Periti capo ex ruolo ad esaurimento dei periti tecnici

(di cui 7 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

 

146

 

Totale personale interessato all’inquadramento

(di cui 880 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)

 

1.583

 

 

 

        La decorrenza giuridica dell’inquadramento degli 880 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissata al 1º gennaio 2001, mentre quella del restante personale dei soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici (703) è fissata al 1º gennaio 2003.

        Si riporta, di seguito, un riepilogo sugli effetti economici degli inquadramenti.

A)  Progressione economica degli 880 ispettori capo e periti tecnici capo dei soppressi ruoli ad esaurimento, già sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrati ispettori superiori e periti tecnici superiori con decorrenza giuridica 1º gennaio 2001:

            dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002: assegno personale «di riordino» pari alla differenza tra il trattamento stipendiale di ispettore capo e quello di ispettore superiore;

            1º gennaio 2003: trattamento economico di ispettore superiore e di perito tecnico superiore e scatto aggiuntivo di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 53 del 2001;

            1º gennaio 2005: parametro stipendiale «135,50» di ispettore superiore (con otto anni nella qualifica), ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e della tabella 3 allegata al medesimo decreto;

            1º luglio 2006: parametro stipendiale «139» di ispettore superiore «sostituto commissario» o di perito tecnico superiore «sostituto direttore tecnico», ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 53 del 2001, e dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge in oggetto, che prevede la riduzione di due anni della permanenza nella qualifica per l’acquisizione della predetta denominazione (si tratta di 842 unità poichè al 1º gennaio 2006 almeno 38 di quelli oggi inquadrati saranno cessati dal servizio per limiti di età).

B)  Progressione economica degli altri 703 ispettori capo e periti capo dei soppressi ruoli ad esaurimento inquadrati ispettori superiori e periti tecnici superiori con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003:

            1º gennaio 2003: trattamento economico di ispettore superiore e di perito tecnico superiore;

            1º gennaio 2005: parametro stipendiale «135,50» di ispettore superiore e di perito tecnico superiore (con otto anni di anzianità nella qualifica), ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 193 del 2003;

            1º gennaio 2013: parametro stipendiale «139» di ispettore superiore «sostituto commissario» e di perito tecnico superiore «sostituto direttore tecnico», ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003.

    La dimostrazione degli oneri è riportata nelle allegate tabelle A1-A10, per il personale di cui alla lettera A), e in quelle B1-B8, per il personale di cui alla lettera B).

        L’onere complessivo è stato quantificato in 8.692.124,37 euro per il 2004, in 2.038.624,60 euro per il 2005, in 1.060.973,40 euro per il 2006 e in 1.510.306,20 euro a decorrere dal 2007, come riportato nell’allegata tabella C di riepilogo.

        Ai sensi del comma 2 gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando il 50 per cento delle vacanze disponibili, a partire dal 31 dicembre 2000, nella dotazione organica degli ispettori superiori e dei periti tecnici superiori, riservato alle promozioni per scrutinio a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e a perito tecnico superiore, ai sensi degli articoli 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni, determinate dalle previste cessazioni dal servizio.

        Al riguardo, si rappresenta che deve ancora procedersi alle promozioni per le vacanze disponibili a partire dal 31 dicembre 2000 e che è in fase di espletamento il concorso relativo al 50 per cento dei posti disponibili a tale data. Si precisa che i posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento dell’aliquota del 50 per cento prevista per lo scrutinio per merito comparativo o comunque sono utilizzati per il concorso e per gli scrutini dell’anno successivo.

        Premesso che i posti disponibili per le promozioni per scrutinio a partire dal 31 dicembre 2000 rientrano nell’ambito delle dotazioni organiche delle qualifiche di ispettore superiore (6.000 unità) e di perito tecnico superiore (350 unità) e che al 1º settembre 2004 risultano non coperti circa 1.600 posti di ispettore superiore e circa 200 posti di perito tecnico superiore, si evidenzia, ai fini della quantificazione degli oneri, che tutto il personale inquadrato è stato comunque considerato in soprannumero sino al 31 dicembre 2003, compreso quello che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 in esame, assorbe i posti disponibili per le promozioni per scrutinio di cui agli articoli 31-bis, comma 1, lettera a), dei citati decreti del Presidente della Repubblica nn. 335 e 337 del 1982.

        A decorrere dal 1º gennaio 2004 sono stati invece detratti, anche sotto il profilo finanziario, i posti previsti per le promozioni, con la medesima decorrenza, per scrutinio a ispettore superiore e a perito tecnico superiore, ai sensi dei predetti articoli 31-bis, comma 1, lettera a), dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 335 e 337 del 1982, cui avrebbe partecipato il personale inquadrato. Ciò in quanto le previsioni di bilancio per il 2004 hanno considerato il relativo onere.

        Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo del 50 per cento delle vacanze disponibili ogni anno per le previste promozioni mediante scrutinio alla qualifica di ispettore superiore e a quella di perito tecnico superiore in base alla normativa vigente, nonchè delle posizioni soprannumerarie, sotto il profilo economico, determinate dagli inquadramenti in questione. Si tratta di una previsione minima, in quanto i posti disponibili per lo scrutinio al 31 dicembre 2003, utili ai fini del parziale riassorbimento degli inquadramenti, potrebbero aumentare, come detto, in relazione alla mancata completa copertura del 50 per cento dei posti riservati ai concorsi interni per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2003. Si riporta anche la previsione, pure questa minima, delle effettive posizioni soprannumerarie, sotto l’aspetto normativo, derivanti dal riassorbimento previsto dal predetto comma 2.

 

 

Data
vacanze

disponibili

Numero
vacanze disponibili

per gli scrutini

Dec. econ.Inquadr.

Unità personale
da inquadrare

Posizioni
soprannumerarie

(solo economiche)

Posizioni
soprannumerarie

(solo giuridiche)

Isp. sup.

Per. sup.

Isp.

Per.

Tot.

Isp.

Per.

Tot.

Isp.

Per.

Tot.

31-12-2000

535

15-3-2001

873*

7*

880

873

7

880

338

7

345

31-12-2001

348

91

1-1-2002

 

873

7

880

257

257

31-12-2002

273

55

1-1-2003

564**

139**

703

1437

146

1583

721

84

805

31-12-2003

206

29

1-1-2004

 

1231

117

1348

651

81

732

31-12-2004

51

1-1-2005

 

1180

117

1297***

600

81

681

 

* Si tratta degli ex sottufficiali (873 ispettori capo e 7 periti capo) ai quali, a decorrere dal 15 marzo 2001 e fino al 31 dicembre 2002, è corrisposto un assegno di «riordino» pari alla differenza tra il livello stipendiale dell’ispettore capo e quello dell’ispettore superiore.

** Si tratta degli altri 564 ispettori capo, nonchè degli altri 139 periti tecnici capo già appartenenti al ruolo ad esaurimento, inquadrati con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003.

*** Totale posizioni soprannumerarie al 31 agosto 2005, corrispondente alla somma di quelle della tabella A2 (616) e di quelle della tabella B2 (681).

 

 

        In relazione agli effetti economici conseguenti a quanto previsto dal comma 4, si evidenzia che il personale interessato è stato inquadrato alla qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo con decorrenza 1º settembre 1995 e che dopo dieci anni accederà al trattamento economico di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito superiore, ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 193 del 2003; pertanto, l’onere conseguente all’inquadramento in soprannumero consiste nella differenza tra il trattamento economico di ispettore capo e di perito tecnico capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore dal 15 marzo 2001, data di decorrenza dei primi effetti economici dell’inquadramento in soprannumero, al 31 agosto 2005. Atteso che ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 53 del 2001, e dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 193 del 2003, al personale interessato è attribuito, a quella data, il parametro stipendiale 135,50, mentre quello spettante agli ispettori e periti capo con dieci anni di anzianità è di 133, nelle tabelle A2 e B2 è stato calcolato il relativo onere.

        Ai sensi del comma 5, gli ispettori capo e i periti tecnici capo già appartenenti al ruolo dei sottufficiali conseguono la denominazione di «sostituto commissario» e di «sostituto direttore tecnico» ed accedono al parametro stipendiale «139», di cui alla tabella 3 allegata al decreto legislativo n. 193 del 2003, con decorrenza 1º luglio 2006 (dopo cinque anni e sei mesi dall’inquadramento a ispettore superiore e a perito tecnico superiore). I relativi oneri sono riportati nella tabella A2. Gli oneri sono stati calcolati per 842 interessati, tenuto conto delle 38 cessazioni dal servizio per limiti di età previste fino a quella data. Si precisa che il numero considerato per la quantificazione degli oneri (differenza tra il trattamento di ispettore superiore, parametro 135,50, e di sostituto commissario, parametro 139), di cui alla richiamata tabella A2, non tiene conto delle 263 unità complessive riassorbite al 1º gennaio 2005 poichè il personale che sarebbe stato promosso ispettore o perito superiore a quella data, attraverso lo scrutinio per merito comparativo, avrebbe maturato il parametro di sostituto commissario in data successiva al 1º luglio 2006 (dopo dieci e undici anni dall’acquisizione della qualifica di ispettore superiore ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003). Per effetto della disciplina transitoria di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003, il restante personale inquadrato (703 unità) acquisirà il predetto parametro stipendiale 139 con decorrenza 1º gennaio 2013 (dopo dieci anni dall’inquadramento). I relativi oneri a partire dal 1º gennaio 2013 per tale personale risultano coperti dalla mancata riduzione della spesa quantificata a regime e conseguente alle cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dal 2006, non considerate nelle tabelle A2 e B2, ed, in particolare, dagli oneri quantificati per gli 880 ex sottufficiali che acquisiscono la denominazione di «sostituto commissario» e di «sostituto direttore tecnico» e il parametro stipendiale «139» con decorrenza 1º luglio 2006. Infatti, l’onere per i predetti ex sottufficiali andrà progressivamente diminuendo in conseguenza della cessazione dal servizio per limiti di età prevista quasi per tutti entro il 2013, per cui a partire da quella data l’onere già quantificato per tale personale potrà coprire quello per i predetti 703 ispettori inquadrati, di cui pure, a quella data, una parte risulterà cessata dal servizio per limiti di età.

        L’articolo 2 prevede, al comma 1, l’inquadramento nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato, già marescialli del soppresso ruolo dei sottufficiali del medesimo Corpo ovvero ex VII qualifica funzionale, inquadrati, con decorrenza 1º settembre 1995, nelle qualifiche di ispettore e di perito.

        Complessivamente le unità interessate all’inquadramento sono 207, alcune con decorrenza giuridica 1º gennaio 2001 altre con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003.

        Le unità interessate all’inquadramento con decorrenza giuridica 1º gennaio 2001, in servizio al 1º settembre 2004, sono le seguenti:

 

            a) ispettori capo ex marescialli con decorrenza 1º luglio 1990              70

            b) periti capo ex VII qualifica funzionale con decorrenza 1978            21

           Totale personale interessato all’inquadramento                                     91

 

        Le unità interessate all’inquadramento con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003, in servizio al 1º settembre 2004, sono le seguenti:

 

            c) ispettori capo ex marescialli con decorrenza 1º luglio 1993              77

            d) periti capo ex VII qualifica funzionale con decorrenza 1990-1992   39

Totale personale interessato all’inquadramento                                              116

 

        La dimostrazione degli oneri è riportata nelle allegate tabelle D1-D10, per il personale di cui alle lettere a) e b), e in quelle E1-E8, per il personale di cui alle lettere c) e d).

        L’onere complessivo è stato quantificato in 884.478,20 euro per il 2004, in 309.418,20 euro per il 2005, in 247.796,80 euro per il 2006 e in 220.370,80 euro a decorrere dal 2007, come riportato nell’allegata tabella F di riepilogo.

        Gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando il 50 per cento delle vacanze disponibili nella dotazione organica degli ispettori superiori e dei periti superiori, riservato alle promozioni per scrutinio a ispettore superiore e a perito tecnico superiore, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni, determinate dalle previste cessazioni dal servizio.

        Premesso che i posti disponibili per le promozioni per scrutinio a partire dal 31 dicembre 2000 rientrano nell’ambito delle dotazioni organiche delle qualifiche di ispettore superiore e di perito superiore, si evidenzia, ai fini della quantificazione degli oneri, di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge, che tutto il personale inquadrato è stato comunque considerato in soprannumero sino al 31 dicembre 2003, compreso quello che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 in esame, assorbe i posti disponibili per le promozioni per scrutinio di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 201 del 1995.

        A decorrere dal 1º gennaio 2004 sono stati invece detratti, anche sotto il profilo finanziario, i posti previsti per le promozioni, con la medesima decorrenza, per scrutinio a ispettore superiore e a perito superiore. Ciò in quanto le previsioni di bilancio per il 2004 hanno considerato il relativo onere.

        In relazione agli effetti economici conseguenti a quanto previsto dal comma 5, si evidenzia che il personale interessato è stato inquadrato alla qualifica di ispettore capo e di perito capo, rispettivamente, con decorrenza 1º gennaio 1996 e 1º gennaio 1991 e che dopo dieci anni accede al trattamento economico di ispettore superiore e di perito superiore, per cui l’onere conseguente all’inquadramento in soprannumero consiste – escludendo i 21 periti capo che già al 10 gennaio 2001, dopo dieci anni nella qualifica, hanno maturato il trattamento economico di perito superiore - nella differenza tra il trattamento economico di ispettore capo e di perito capo e quello di ispettore superiore e di perito superiore dal 15 marzo 2001, data di decorrenza dei primi effetti economici dell’inquadramento in soprannumero, al 31 dicembre 2005. Atteso che al personale interessato è attribuito, a quella data, il parametro stipendiale 135,50, mentre quello spettante agli ispettori e periti capo con dieci anni di anzianità è di 133, nelle tabelle D2 ed E2 è stato calcolato il relativo onere.

        Ai sensi del comma 6, gli ispettori capo e i periti capo già appartenenti al ruolo dei sottufficiali e alla VII qualifica funzionale e inquadrati ispettori e periti superiori con decorrenza 1º gennaio 2001 conseguono la denominazione di «scelto» ed accedono al parametro stipendiale «139», di cui alla tabella 3 allegata al decreto legislativo n. 193 del 2003, con decorrenza 1º luglio 2006 (dopo cinque anni e sei mesi dall’inquadramento a ispettore superiore e a perito superiore). I relativi oneri sono riportati nella tabella D2. Gli oneri sono stati calcolati per 86 interessati, tenuto conto delle 5 cessazioni dal servizio per limiti di età previste fino a quella data. Per effetto della disciplina transitoria di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003, il restante personale inquadrato (116 unità) acquisirà il predetto parametro stipendiale «139» con decorrenza 1º gennaio 2013 (dopo dieci anni dall’inquadramento). I relativi oneri a partire dal 1º gennaio 2013 per tale personale risultano coperti dalla mancata riduzione della spesa quantificata a regime e conseguente alle cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dal 2006, non considerate nelle tabelle D2 ed E2, ed, in particolare, dagli oneri quantificati per gli 86 ex sottufficiali ed ex VII qualifica funzionale che acquisiscono la denominazione di «scelto» e il parametro stipendiale «139» con decorrenza 1º luglio 2006. Infatti, l’onere per il predetto personale andrà progressivamente diminuendo in conseguenza delle cessazioni dal servizio per limiti di età previste entro il 2013; pertanto, a partire da quella data l’onere già quantificato per tale personale potrà coprire quello per i predetti 116 ispettori e periti inquadrati, di cui pure, a quella data, una parte risulterà cessata dal servizio per limiti di età.

        In merito a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 2 in esame, relativo al riconoscimento di due anni di «sconto» in favore degli attuali ispettori capo con decorrenza 1º gennaio 2001, già ex brigadieri con decorrenza 1º luglio 1992, ai fini dell’attribuzione del trattamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 193 del 2003, si osserva che non ne conseguono maggiori costi prima del 1º luglio 2009 (dieci anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo dal 1º gennaio 1999, invece che dal 1º gennaio 2001, per effetto di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge). Per il periodo successivo, limitato al biennio 2009-2010, poichè a partire dal 2011 a tale personale sarebbe stato comunque attribuito il trattamento economico di ispettore superiore, si rappresenta che il personale interessato sarà verosimilmente promosso alla qualifica superiore per effetto delle ordinarie procedure di scrutinio prima del 2009 essendo il più anziano in ruolo.

        L’articolo 3 prevede, al comma 1, l’inquadramento nella qualifica di ispettore capo con decorrenza 1º gennaio 2003 del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato di cui all’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Si tratta di 16 unità.

        La dimostrazione degli oneri è riportata nell’allegata tabella G.

        Il comma 2 prevede l’inquadramento a ispettore superiore, con decorrenza giuridica ed economica 1º gennaio 2003, degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria, già sovrintendenti capo al 31 agosto 1995 e inquadrati nella qualifica di ispettore con decorrenza 1º settembre 1995, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200.

        Complessivamente le unità interessate all’inquadramento, in servizio al 1º settembre 2004, sono 546.

        La dimostrazione degli oneri è riportata nelle allegate tabelle G1-G5.

        L’onere complessivo è stato quantificato in 1.930.395,72 euro per il 2004 e in 1.236.942,72 euro a decorrere dal 2005, come riportato nell’allegata tabella H di riepilogo, nella quale è riportata anche la quantificazione degli oneri dell’inquadramento delle 16 unità del predetto ruolo separato e limitato.

        Ai sensi del comma 3 gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando il 50 per cento delle vacanze disponibili nella dotazione organica degli ispettori superiori e dei periti superiori, riservato alle promozioni per scrutinio a ispettore superiore, ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 443 del 1992, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni, determinate dalle previste cessazioni dal servizio.

        Premesso che i posti disponibili per le promozioni per scrutinio a partire dal 31 dicembre 2002 rientrano nell’ambito delle dotazioni organiche delle qualifiche di ispettore superiore e di perito superiore, si evidenzia, ai fini della quantificazione degli oneri, che tutto il personale inquadrato è stato considerato comunque in soprannumero, compreso quello che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, assorbe i posti disponibili per le promozioni per scrutinio di cui all’articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 443 del 1992.

        In relazione agli effetti economici, con decorrenza 1º gennaio 2003, conseguenti a quanto previsto dal comma 5, si evidenzia che – per effetto di una disciplina non allineata a quella delle altre Forze di polizia – il personale interessato è stato precedentemente inquadrato alla qualifica di ispettore capo con decorrenza 1º gennaio 1999 e che dopo dieci anni accederà al trattamento economico di ispettore superiore; pertanto, l’onere conseguente all’inquadramento in soprannumero consiste nella differenza tra il trattamento economico di ispettore capo e quello di ispettore superiore dal 1º gennaio 2003, data di decorrenza degli effetti economici dell’inquadramento in soprannumero, al 31 dicembre 2008. Peraltro, atteso che il parziale riassorbimento degli oneri si sarebbe verificato a partire dal 2009, nella quantificazione degli oneri non se ne è tenuto conto, per cui l’onere rimane sempre quello calcolato a decorrere dal 2005, come emerge dalle allegate tabelle G2 e H.

        Gli ispettori superiori inquadrati ai sensi del comma 2 conseguono la denominazione di «sostituto commissario» ed accedono al parametro stipendiale «139», con decorrenza 1º gennaio 2013 (dopo dieci anni dall’acquisizione della predetta denominazione). I relativi oneri, a partire da quella data, risultano compensati, sia dal mancato assorbimento, nel 2009, come sopra accennato, dell’onere relativo al conseguimento da parte di tale personale del trattamento economico di ispettore superiore (dopo dieci anni dal conseguimento della qualifica di ispettore capo), sia dalla mancata riduzione della spesa quantificata a decorrere dal 2006, conseguente alle cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dalla stessa data, non considerate nella richiamata tabella G2 (le 546 unità previste a partire dal 2005 rimangono immutate).

        Gli articoli 4 e 5, relativi all’ anticipazione al 1º gennaio 2001, ai soli fini giuridici, della promozione dei marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, atteso che l’accesso alla qualifica di luogotenente avviene nei limiti dei posti previsti dalla vigente normativa.

        L’articolo 6 reca, infine, la clausola di copertura finanziaria.

 

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

 

    1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2004, n  238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) >Già presentato alla Camera dei deputati il 10 settembre 2004 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.

 


 


 

Decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 2004.

 

 

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato)

        1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall’articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell’inquadramento decorrono dal 1º gennaio 2001.

        2. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall’articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall’articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all’inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

        3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1º gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

        4. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1º gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

        5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1º gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1º gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

        6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l’anno 2004, di euro 2.039.000 per l’anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall’anno 2006.

 

 

Articolo 2.

(Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato)

        1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1º luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1º settembre 1995 gli effetti giuridici dell’inquadramento decorrono dal 1º gennaio 2001.

        2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata, qualora successiva, al 1º gennaio 2001 ovvero al 1º gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.

        3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all’inquadramento di cui al comma 1 e all’espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

        4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.

        5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1º gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

        6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1º gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1º gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall’articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.

        7. Ai fini dell’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonchè ai fini dell’attribuzione del trattamento economico, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l’anzianità richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1º luglio 1992, è ridotta di due anni.

        8. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 885.000 per l’anno 2004, di euro 310.000 per l’anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall’anno 2006.

 

 

Articolo 3.

(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria)

        1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003.

        2. Il personale individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003.

        3. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall’articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

        4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

        5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1º gennaio 2003.

        6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l’anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall’anno 2005.

 

 

Articolo 4.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri)

        1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1º gennaio 2001.

        2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1º gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di iscrizione in ruolo.

        3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

 

 

Articolo 5.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori

del Corpo della guardia di finanza)

        1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1º gennaio 2001.

        2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1º gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di iscrizione in ruolo.

        3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

 

 

Articolo 6.

(Clausola copertura finanziaria)

        1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l’anno 2004, in euro 3.586.000 per l’anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

 

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

        Dato a Roma, addì 10 settembre 2004.

 

CIAMPI

 

Berlusconi – Pisanu – Martino – Siniscalco – Castelli – Alemanno – Gazzella

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

 


Esame in sede referente presso la 1a Commissione Affari costituzionali

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

430a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e per l'interno Mantovano.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3105) Conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Esame e rinvio)

 

Il relatore BOSCETTO (FI) ricorda che il decreto-legge n. 238 è volto a tutelare l’allineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze di polizia, nei cui confronti un recente intervento a favore degli appartenenti ai ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ha determinato o accentuato alcune insostenibili sperequazioni. Il riferimento è all’articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale ha provveduto al riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, senza tuttavia intervenire sulle posizioni corrispondenti del personale delle Forze di polizia.

Il decreto si muove nella prospettiva aperta dall'ultima legge finanziaria, che all'articolo 3, comma 155, ha accantonato risorse ad hoc in previsione della emanazione di nuovi provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia; dei provvedimenti normativi da ultimo citati il decreto è volto ad anticipare taluni effetti: in questo modo si salvaguardano da subito il principio di equiordinazione e l'equilibrio complessivo dei riordinamenti già disposti con i decreti legislativi nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 1995.

Rammenta poi che, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è imminente l'entrata in vigore di un nuovo sistema di parametri stipendiali che interesserà il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate; ricorda altresì che il personale militare e le Forze di polizia di Stato non hanno un rapporto di lavoro “contrattualizzato”, essendo in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Passa quindi a illustrare l’articolo 1, a norma del quale il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (11 settembre 2004), già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall’articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono invece dal 1° gennaio 2001 per il personale con le suddette qualifiche già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L’articolo 2 è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate, mentre l’articolo 3 provvede per quanto riguarda le posizioni degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria.

L’articolo 4 prevede l’allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti all’Arma dei carabinieri con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004. Il successivo articolo 5 interviene nello stesso senso per quanto concerne le posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

Infine, l’articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria.

 

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE avverte che si procederà immediatamente all’esame degli emendamenti.

 

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra l’emendamento 5.0.2, che differisce al 31 dicembre 2007 il termine previsto dall’articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dal quale per le promozioni costituisce requisito necessario la frequenza con profitto dei corsi previsti dalla stessa norma.

Dà conto, quindi, dell’emendamento 5.0.3, volto a prevedere espressamente che i componenti del comitato per la valutazione annuale dell’attività dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato siano designati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, coerentemente alle funzioni di carattere generale da questi svolte.

Quanto all’emendamento 5.0.4, esso si propone di rimediare al rischio di scavalcamento che si determinerebbe nell’ambito della stessa qualifica dei vice sovrintendenti della Polizia di Stato da parte dei vincitori di concorsi successivi rispetto a quelli di concorsi precedenti.

Infine, illustra l’emendamento 5.0.5, volto a prorogare al 15 maggio 2006 la durata del mandato dei componenti in carica delle rappresentanze militari delle Forze armate e della Guardia di finanza, in attesa dell’entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare, tenendo conto, fra l’altro, dell’ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del Senato del 27 luglio 2004.

 

L’emendamento 5.0.1 si intende illustrato.

 

Il sottosegretario MANTOVANO illustra l’emendamento x1.0.1, che integra il disegno legge di conversione in legge recando ulteriori disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia in sostanziale conseguenza di quanto già contenuto nel provvedimento in esame.

 

Il relatore BOSCETTO invita a ritirare l’emendamento 5.0.1, proponendo alla Commissione di convergere sull’emendamento 5.0.5, da lui presentato, che avrebbe effetti analoghi. Quanto all’emendamento x1.0.1, esprime un parere favorevole.

 

Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore e conviene con l’invito da questi rivolto al proponente, di ritirare l’emendamento 5.0.1.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,20.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3105

 

al testo del decreto-legge

 

Art. 5

 

5.0.2 BOSCETTO, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Corsi collegati alla progressione in carriera del personale della Polizia di Stato)

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

__________________________

 

 

5.0.3 BOSCETTO, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-ter

(Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato)

1. Al comma 3 dell'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: «dirigenti generali di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «di livello B».

2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre, n. 334, a decorrere all'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003."

__________________________

 

 

5.0.4 BOSCETTO, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-quater

(Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)

1.Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «In relazione alla decorrenza giuridica prevista per la nomina del predetto personale, ai vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2000 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000»".

__________________________

 

5.0.5 BOSCETTO, relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-quinquies

(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare)

1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006".

__________________________

 

 

5.0.1 BARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

1. All'articolo 18 della legge 11 luglio 1978, n. 382, il comma ottavo è sostituito dal seguente:

«Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili. All'entrata in vigore della disposizione di cui al presente comma, i delegati eletti nei consigli di rappresentanza militare e regolarmente in carica decadono dal loro naturale mandato al compimento del quarto anno e sono immediatamente rieleggibili»".

 

al testo del disegno di legge

 

 

Art. 1

 

x1.0.1 IL GOVERNO

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l’aspettativa, l’applicazione del testo unico a tutela della maternità, l’indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l’indennità di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica sono applicate le disposizioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata nella legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l’aumento di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l’anno 2004 gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato dall’articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell’indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro novanta per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro ottantacinque per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502per l’anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall’anno 2004,si provvede quanto a euro 1.405.502, a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, quanto a euro 9.717.529 a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.”

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

431a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

 

Si procede alla votazione degli emendamenti al decreto-legge e al disegno di legge di conversione, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 28 settembre, già illustrati, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il rispettivo parere.

 

Il senatore FALCIER (FI) riferisce dell'orientamento del senatore Barelli, di ritirare l'emendamento 5.0.1, accogliendo l'invito rivoltogli dal relatore e dal rappresentante del Governo, e di convergere sull'emendamento 5.0.5, presentato dal relatore, di contenuto analogo.

In assenza del proponente, fa dunque proprio l'emendamento 5.0.1 e lo ritira.

 

Posti separatamente in votazione, sono quindi accolti gli emendamenti 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5.

 

E' poi accolto l'emendamento x1.0.1, presentato dal Governo al testo del disegno di legge di conversione.

 

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere di poter svolgere la relazione orale, con gli emendamenti accolti, nell’intesa che le proposte di modifica sulle quali la commissione bilancio dovesse esprimere un parere condizionato o contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, saranno conseguentemente, in tutto o in parte, riformulate o ritirate dallo stesso relatore.

 

 

 


 

Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

427a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 

 

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito, per l'interno D'Alì e Mantovano e per le comunicazioni Baldini.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 238, recante disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale proveniente dai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea la necessità di dare corso al principio di equiordinazione, tenendo conto dei recenti provvedimenti di riordino delle Forze armate, dell’avvio del nuovo sistema dei parametri stipendiali di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e della definizione del nuovo accordo di concertazione per il biennio economico 2004-2005.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

428a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per le comunicazioni Baldini.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3105) Conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

 

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e approvata.

 

 

SULL'ESAME IN SEDE REFERENTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3105

 

Il presidente PASTORE, in merito all'esame del decreto-legge n. 238 del 2004, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, propone di fissare sin d'ora alle ore 13 di giovedì 30 settembre il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti.

 

La Commissione consente.

 

La seduta termina alle ore 15,30.

 

 


DIFESA (4a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2004

34a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vicepresidente Pascarella, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alla 1a Commissione:

 

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di Polizia: parere favorevole.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 2004

363a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, richiamando preliminarmente, per quanto di competenza, gli articoli 1, 2 e 3, che dispongono il riallineamento del personale già appartenente, rispettivamente, ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato, nonché ai ruoli degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato e degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria. Riguardo a tali disposizioni, come osservato nella nota del Servizio del bilancio, rileva che il meccanismo di avanzamento rispetto alle attuali qualifiche, prima ancora che effetti finanziari immediati dovuti alla modifica dei parametri stipendiali e dei correlati automatismi di carriera per i contingenti di personale interessato, reca con sé lo svuotamento delle qualifiche di provenienza, per cui non sembra chiaro se quest'ultime risulterebbero conseguentemente soppresse o, viceversa, continuerebbero ad essere presenti. In tale seconda ipotesi si potrebbero determinare, con ogni probabilità, legittime aspettative di incrementi salariali in virtù dell’esercizio di fatto, da parte del personale non promosso ma adibito ai compiti già svolti da parte del personale interessato dagli avanzamenti, di mansioni superiori, con conseguenti inevitabili effetti di onerosità. Al riguardo, segnala che l’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede espressamente che, per il periodo di effettivo svolgimento, al personale adibito temporaneamente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore spetti di diritto il trattamento previsto per tale qualifica.

Il Servizio del bilancio segnala inoltre il possibile impatto delle misure di riallineamento sul personale già in congedo appartenente alle categorie interessate, da cui potrebbero scaturire contenziosi rivolti al riconoscimento dei benefici economici del compattamento e dei connessi benefici previdenziali. Segnala, altresì, i possibili oneri previdenziali e di fine rapporto che potrebbero scaturire dal compattamento, tenuto conto che la decorrenza retroattiva degli effetti giuridici per l’accesso alla qualifica superiore comporterà, presumibilmente, la ricostruzione delle carriere del personale e sarà suscettibile di produrre oneri, perlomeno nella misura in cui, nell’ambito della platea dei beneficiari, risulti che una parte degli stessi avrebbe maturato al 31 dicembre 1992 i requisiti di anzianità contributiva per il diritto al calcolo del trattamento previdenziale con il metodo retributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ricorda inoltre che il comma 5 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, impone alla relazione tecnica in materia di pubblico impiego la puntuale ricognizione degli effetti “diretti e indiretti” che ne conseguono, ivi inclusi gli effetti d’impatto sull’adeguamento dei fondi per far fronte agli oneri accessori, quali indennità di missione e straordinario, aspetti sui quali la relazione tecnica non si sofferma. Per quanto concerne in particolare l'articolo 1, il Servizio del bilancio osserva poi che occorre acquisire ulteriori elementi sui parametri adottati per la quantificazione operata nella relazione tecnica, la quale stima una platea di beneficiari più limitata rispetto alla platea complessiva degli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a ragione dei previsti pensionamenti che avrebbero luogo per limiti di età. Proprio considerando che detto parametro si configura come determinante ai fini della corretta copertura dell’onere relativo al comma 5, ritiene utile acquisire più puntuali informazioni in ordine ai criteri sottesi alla stima, dal momento che, a quella data (1° luglio 2006), l’ammontare delle cessazioni per “raggiunti limiti d’età” dovrebbe risultare prevedibile con ragionevole certezza. Alternativamente, sarebbe a suo avviso opportuno conoscere come sia stata individuata la percentuale di previste cessazioni dal servizio, atteso anche che essa appare superiore a quella media osservata nel settore del pubblico impiego. L'esigenza di analoghi chiarimenti, in ordine alla stima del tasso di cessazione dal servizio e agli effetti finanziari degli avanzamenti di cui all'articolo 1, comma 5, viene poi riscontrata dal Servizio del bilancio a proposito degli articoli 2 e 3.

In ordine agli articoli 4 e 5, concernenti il personale rispettivamente appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e a quello degli ispettori del Corpo della guardia di finanza, il Servizio del bilancio osserva che l’avanzamento ivi rispettivamente previsto, pur non comportando, secondo la relazione tecnica, effetti economici immediati, potrebbe esplicare i suoi effetti onerosi indiretti sulle future dinamiche retributive come conseguenza di un'accelerazione delle carriere, nonché potrebbe incidere ai fini pensionistici su coloro che, avendo un trattamento previdenziale di tipo retributivo, usufruirebbero di un beneficio dall'applicazione della norma. Considerato che la relazione tecnica afferma che la promozione del personale interessato non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, atteso che l'accesso alla qualifica superiore avviene nei limiti dei posti previsti dalla vigente normativa, ritiene comunque opportuno chiarire se i suddetti limiti siano stati raggiunti o meno. Segnala infine che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse indicate ai fini della copertura all'articolo 6.

 

Su proposta del PRESIDENTE, stante anche l’assenza del rappresentante del Governo, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

 

 


 

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2004

365a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Mantovano.

 

La seduta inizia alle ore 15,45.

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle forze di polizia

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il sottosegretario MANTOVANO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore sul provvedimento in titolo, in merito all’asserito “svuotamento” della qualifica di ispettore capo e perito capo conseguente agli inquadramenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge in esame, fa presente che i posti lasciati vacanti saranno coperti dal personale con qualifica di ispettore e perito tecnico nel rispetto dei vigenti meccanismi di progressione di carriera previsti per le Forze di polizia. Il personale dei Corpi di polizia non può invocare incrementi salariali connessi all’eventuale svolgimento di mansioni superiori, di cui all’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto tale norma si applica al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi e non da norme di diritto pubblico. Fa presente, altresì, che l’attuale ordinamento prevede funzioni analoghe per l’ispettore e l’ispettore capo.

Per quanto riguarda i possibili oneri previdenziali, rileva che analoghe osservazioni erano state formulate in occasione dell’esame del decreto legislativo n. 193 del 2003, relativo all’introduzione del sistema dei parametri per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In tale contesto era stato precisato che gli effetti in questione erano analoghi a quelli relativi agli incrementi stipendiali. Di conseguenza, la copertura dell’onere previdenziale era stata considerata attraverso l’assoggettamento del nuovo beneficio alla relativa ritenuta che è uguale sia per il personale che fruisce del sistema retributivo, sia per quello che fruisce del sistema contributivo. Osserva, inoltre, che il provvedimento prevede l’attribuzione di benefici giuridici ed economici senza riconoscere anni aggiuntivi di servizio. Conseguentemente, evidenzia che non si verificano variazioni nella posizione previdenziale degli interessati ai fini del calcolo della pensione secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, ai sensi della legge n. 335 del 1995.

In merito agli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge sui trattamenti accessori (ad esempio indennità di missione e straordinario), precisa che la corresponsione delle indennità accessorie è solo eventuale, essendo legata a specifiche situazioni di servizio. Inoltre, gli inquadramenti in questione non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati, in quanto l’importo di taluni emolumenti (quali, ad esempio, l’indennità di ordine pubblico e l’indennità di missione), è uguale sia per l’ispettore che per l’ispettore superiore; inoltre, altri emolumenti, come ad esempio lo straordinario, possono essere corrisposti nell’ambito degli specifici stanziamenti.

Circa gli elementi richiesti per la stima delle cessazioni dal servizio del personale inquadrato, fa presente che la mancata quantificazione degli oneri a decorrere dal 2013 è stata operata in considerazione della elevata anzianità del personale interessato, compreso quello che consegue, a partire dal 2006, il parametro 139 attribuito al “sostituto commissario” o “sostituto direttore tecnico” o “scelto”, che comporterà in tempi brevi la cessazione dal servizio di una rilevante percentuale del personale in questione.

Relativamente ai presumibili oneri derivanti dall’anticipazione al 1° gennaio 2001 della promozione a maresciallo aiutante dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, di cui agli articoli 4 e 5 del provvedimento all’esame, sottolinea che gli effetti giuridici non comportano riflessi economici, poiché l’accesso alla successiva qualifica di “luogotenente” avviene solo nei limiti dei posti disponibili e quindi nell’ambito della dotazione organica prevista per detta qualifica. Per gli aspetti pensionistici si richiama a quanto evidenziato a proposito dei precedenti articoli.

Infine, conferma la disponibilità delle risorse indicate ai fini della copertura finanziaria prevista dall’articolo 6.

 

Su proposta del PRESIDENTE, al fine di consentire l’approfondimento delle questioni finanziarie sottese al provvedimento in titolo, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 2004

366a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 9,20.

 

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle forze di polizia

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle osservazioni del relatore sugli aspetti finanziari del provvedimento in esame, ribadisce le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta pomeridiana di ieri, precisando, in merito all’asserito “svuotamento” della qualifica di ispettore capo e perito capo conseguente agli inquadramenti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge in esame, che i posti lasciati vacanti saranno coperti dal personale con qualifica di ispettore e perito tecnico nel rispetto dei vigenti meccanismi di progressione di carriera previsti per le Forze di polizia. Il personale dei Corpi di polizia non può invocare incrementi salariali connessi all’eventuale svolgimento di mansioni superiori, di cui all’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto tale norma si applica al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi e non da norme di diritto pubblico. Fa presente, altresì, che l’attuale ordinamento prevede funzioni analoghe per l’ispettore e l’ispettore capo.

Per quanto riguarda i possibili oneri previdenziali, ricorda che analoghe osservazioni erano state formulate in occasione dell’esame del decreto legislativo n. 193 del 2003, relativo all’introduzione del sistema dei parametri per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In tale contesto era stato precisato che gli effetti in questione erano analoghi a quelli relativi agli incrementi stipendiali. Di conseguenza, la copertura dell’onere previdenziale era stata considerata attraverso l’assoggettamento del nuovo beneficio alla relativa ritenuta che è uguale sia per il personale che fruisce del sistema retributivo, sia per quello che fruisce del sistema contributivo. Fa presente altresì che, il provvedimento prevede l’attribuzione di benefici giuridici ed economici senza riconoscere anni aggiuntivi di servizio. Conseguentemente, evidenzia che non si verificano variazioni nella posizione previdenziale degli interessati ai fini del calcolo della pensione secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, ai sensi della legge n. 335 del 1995.

In merito agli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge sui trattamenti accessori (ad esempio indennità di missione e straordinario), precisa che la corresponsione delle indennità accessorie è solo eventuale, essendo legata a specifiche situazioni di servizio. Inoltre, gli inquadramenti in questione non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati, in quanto l’importo di taluni emolumenti (quali, ad esempio, l’indennità di ordine pubblico e l’indennità di missione), è uguale sia per l’ispettore che per l’ispettore superiore; inoltre, altri emolumenti, come ad esempio lo straordinario, possono essere corrisposti nell’ambito degli specifici stanziamenti.

Circa gli elementi richiesti per la stima delle cessazioni dal servizio del personale inquadrato, fa presente che la mancata quantificazione degli oneri a decorrere dal 2013 è stata operata in considerazione della elevata anzianità del personale interessato, compreso quello che consegue, a partire dal 2006, il parametro 139 attribuito al “sostituto commissario” o “sostituto direttore tecnico” o “scelto”, che comporterà in tempi brevi la cessazione dal servizio di una rilevante percentuale del personale in questione.

Relativamente ai presumibili oneri derivanti dall’anticipazione al 1° gennaio 2001 della promozione a maresciallo aiutante dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, di cui agli articoli 4 e 5 del provvedimento all’esame, sottolinea che gli effetti giuridici non comportano riflessi economici, poiché l’accesso alla successiva qualifica di “luogotenente” avviene solo nei limiti dei posti disponibili e quindi nell’ambito della dotazione organica prevista per detta qualifica. Per gli aspetti pensionistici si richiama a quanto evidenziato a proposito dei precedenti articoli.

Infine, conferma la disponibilità delle risorse indicate ai fini della copertura finanziaria prevista dall’articolo 6.

 

Il senatore MORO (LP), con riferimento alla risposta del Rappresentante del Governo sulle implicazioni finanziarie degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge in esame, chiede conferma sul fatto che il contratto di diritto pubblico che regola il rapporto di lavoro dei Corpi di polizia escluda la possibilità di ottenere incrementi salariali connessi all’eventuale svolgimento di mansioni superiori, al fine di evitare che possano configurarsi diritti soggettivi in tal senso, come avvenuto troppe volte in passato per altre categorie di dipendenti pubblici, con pesanti conseguenze per il bilancio dello Stato.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che tali diritti soggettivi si applicano solo ai dipendenti della pubblica amministrazione disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre non possono essere invocati nel caso del personale delle forze di polizia, cui si applica un contratto di diritto pubblico.

 

Il senatore CADDEO (DS-U), con riferimento al quesito posto dal senatore Moro, nel prendere atto della risposta del sottosegretario Armosino, evidenzia tuttavia la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti su tale punto, in quanto ove lo svolgimento di mansioni superiori potesse comportare effetti di trascinamento verso livelli retributivi superiori anche per il personale in questione, si avrebbero rilevanti effetti onerosi per il bilancio dello Stato.

Per quanto concerne poi le altre precisazioni fornite dal Rappresentante del Governo, in merito all’assenza di oneri previdenziali conseguenti alla ricostruzione delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, osserva che la suddetta ricostruzione abbraccia un periodo di tempo molto ampio, a partire dai primi anni novanta, ossia antecedente alla riforma previdenziale del 1995. Di conseguenza, nonostante le assicurazioni del Governo, ritiene vi siano fondati motivi per temere che tale ricostruzione delle carriere possa incidere anche sul ricalcolo delle future pensioni spettanti al personale interessato, una parte delle quali sono calcolate con il metodo retributivo.

Per quanto concerne gli effetti delle disposizioni del decreto legge concernenti i trattamenti accessori, ritiene che non tutte le voci ivi ricomprese possano avere carattere eventuale. In particolare, il riconoscimento degli straordinari sembra configurare piuttosto un diritto soggettivo, per cui, se anche nel primo anno essi potrebbero non venire corrisposti, negli anni successivi le amministrazioni interessate dovranno necessariamente accantonare adeguate risorse per la relativa copertura, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a loro carico. Infine, in merito all’anticipazione della promozione di alcuni gradi dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, poiché l’avanzamento di carriera del suddetto personale è soggetto ad una serie di automatismi, nonostante l’asserita invarianza di spesa sostenuta dal Governo, ritiene non si possano escludere possibili effetti di trascinamento.

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) in ordine all’ipotesi di incrementi stipendiali connessi allo svolgimento di mansioni superiori, precisa che la nuova disciplina del pubblico impiego recata sul punto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, tende ad escludere che vi sia un diritto soggettivo automatico in tal senso, anche con riferimento al personale disciplinato da contratti collettivi nazionali di lavoro, dovendo ricorrere a tal fine specifiche condizioni.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame, per consentire al relatore di predisporre uno schema di parere che tenga conto sia delle osservazioni emerse nel dibattito che delle ulteriori precisazioni fornite dal Rappresentante del Governo.

 

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE 2004

368a Seduta (pomeridiana)

 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alì.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo ed esame degli emendamenti e rinvio)

 

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

 

Il relatore GRILLOTTI (AN), richiamando le considerazioni già espresse nella precedente seduta nonché i chiarimenti forniti dal Governo, illustra il seguente schema di parere sul testo del disegno di legge in titolo: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, con riferimento agli articoli 4 e 5, esprime parere di nulla osta nel presupposto che l’accesso alla successiva qualifica avviene solo nell’ambito dei posti disponibili e, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine agli articoli 1, 2 e 3, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che:

a) i posti lasciati vacanti nella qualifica di ispettore capo siano coperti nel rispetto dei vigenti meccanismi di progressione di carriera previsti per le Forze di polizia che non consentono il riconoscimento di incrementi salariali connessi all'eventuale svolgimento di mansioni superiori;

b) la copertura dei maggior oneri previdenziali sia realizzata nel bilanciamento tra i maggiori contributi versati e le prestazioni riconosciute, con riferimento sia al personale che fruisce del regime di computo dei trattamenti col sistema contributivo che di quelli col sistema retributivo, e che il provvedimento non riconosce anni aggiuntivi di servizio né comporta il riconoscimento di maggiori benefici al personale già in congedo;

c) relativamente agli oneri derivanti dagli ulteriori avanzamenti del personale inquadrato a decorrere dal 2013 è stata stimata una sostanziale compensazione con le cessazioni dal servizio, a partire dalla medesima data, con particolare riferimento al contingente degli ex sottufficiali che acquisirà dal 2006 il parametro stipendiale "139" attribuito al “sostituto commissario” o “sostituto direttore tecnico”;

d) le dotazioni di stanziamento per gli altri emolumenti, preso atto, in particolare, dell’asserita equivalenza delle indennità di missione e di ordine pubblico tra ispettori ed ispettori capi, costituiscono un limite massimo di spesa per tutti gli oneri accessori.”.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame del testo, al fine di consentire un approfondimento della proposta di parere testé illustrata.

 

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame del testo viene, pertanto, rinviato.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti.

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) segnala, in ordine agli emendamenti al provvedimento in titolo, che, in relazione alla proposta del Governo 1.0.1, corredata di relazione tecnica, concernente il riconoscimento di una serie di indennità ed altri emolumenti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, occorre acquisire chiarimenti, in merito al comma 6, recante le disposizioni di copertura, al fine di verificare se l'onere di 1.405.502 euro che decorre dal 2003 costituisca una spesa aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente (nel qual caso la spesa per la corresponsione degli arretrati relativi al 2003 andrebbe comunque coperta con riferimento al 2004), ovvero se si tratti di una rimodulazione dell'impiego dei residui, ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge n. 290 del 2002, relativi al 2003 di una spesa già scontata a legislazione vigente. Conseguentemente, fa presente che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002 richiamate al citato comma 6 dell'emendamento in esame.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri, in relazione al comma 1, segnala che occorre inoltre acquisire conferma che non sussistono altri oneri, oltre a quelli correlati a festività, trasferimenti, missioni e asili nido, contemplati nella relazione tecnica, tenuto conto che la norma indica invece interventi relativi anche ad altri istituti quali licenze ordinarie e straordinarie, tutela della maternità, diritto allo studio, buoni pasto e alloggi.

In relazione alla proposta 5.0.4 informa che occorre verificare se l'anticipazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica ivi indicata, ancorché siano espressamente esclusi effetti economici, non sia suscettibile di determinare, anche a seguito di eventuali procedure contenziose, effetti indiretti in termini di corresponsione di arretrati, progressione in carriera e di trattamento previdenziale. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota contenente le risposte alle osservazioni testé formulate dal relatore.

 

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame degli emendamenti ad altra seduta, al fine di consentire i necessari approfondimenti.

 

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame degli emendamenti viene, quindi, rinviato.

 

 

 

 


 

FINANZE E TESORO (6a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 22 SETTEMBRE 2004

47a Seduta

 

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 1a Commissione:

 

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia: parere favorevole;

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE 2004

369a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino

 

La seduta inizia alle ore 9,15.

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle forze di polizia

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri è stato sospeso l’esame del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti per rendere il parere alla 1a Commissione e che, avendo nel frattempo la Commissione di merito concluso l’esame, la Sottocommissione è ora chiamata a rendere il parere all’Assemblea.

 

Il relatore GRILLOTTI (AN), dopo aver richiamato le considerazioni emerse nell’esposizione svolta e nel correlato dibattito in sede di espressione del parere alla Commissione di merito, nelle precedenti sedute, tenuto anche conto delle ulteriori delucidazioni offerte dal rappresentante del Governo in quella sede, illustra un nuovo schema di parere sul testo del provvedimento in esame, che integra l’ipotesi già prospettata nella seduta precedente trasformando il presupposto di invarianza finanziaria, relativo agli effetti delle disposizioni di natura previdenziale, in una condizione formale, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 6 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica.". Il parere di nulla osta è inoltre reso nel presupposto, con riferimento agli articoli 4 e 5, che l’accesso alla successiva qualifica avviene solo nell’ambito dei posti disponibili e, con riferimento agli articoli 1, 2 e 3, nel presupposto che:

a) i posti lasciati vacanti nella qualifica di ispettore capo siano coperti nel rispetto dei vigenti meccanismi di progressione di carriera previsti per le Forze di polizia che non consentono il riconoscimento di incrementi salariali connessi all'eventuale svolgimento di mansioni superiori;

b) la copertura dei maggior oneri previdenziali sia realizzata nel bilanciamento tra i maggiori contributi versati e le prestazioni riconosciute, con riferimento sia al personale che fruisce del regime di computo dei trattamenti col sistema contributivo che di quelli col sistema retributivo, e che il provvedimento non riconosce anni aggiuntivi di servizio né comporta il riconoscimento di maggiori benefici al personale già in congedo;

c) relativamente agli oneri derivanti dagli ulteriori avanzamenti del personale inquadrato a decorrere dal 2013 è stata stimata una sostanziale compensazione con le cessazioni dal servizio, a partire dalla medesima data, con particolare riferimento al contingente degli ex sottufficiali che acquisirà dal 2006 il parametro stipendiale "139" attribuito al “sostituto commissario” o “sostituto direttore tecnico”;

d) le dotazioni di stanziamento per gli altri emolumenti, preso atto, in particolare, dell’asserita equivalenza delle indennità di missione e di ordine pubblico tra ispettori ed ispettori capi, costituiscono un limite massimo di spesa per tutti gli oneri accessori.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) esprime apprezzamento per lo sforzo del relatore di garantire in modo più preciso la neutralità degli effetti finanziari correlati alle disposizioni di natura previdenziale del disegno di legge in esame, mediante la citata condizione ex articolo 81 della Costituzione. Ritiene, tuttavia, che anche la seconda proposta di parere testé illustrata sia insufficiente a risolvere i problemi di natura finanziaria emersi sul provvedimento, osservando in particolare, in merito al presupposto di cui al punto a), che il Governo non ha chiarito esattamente le conseguenze del riallineamento del personale attualmente inserito nella qualifica di ispettore capo e di perito capo rispetto allo svuotamento delle qualifiche di provenienza, ossia se le stesse vengano soppresse ovvero se continuino ad essere esistenti. Appare inoltre difficile, a suo avviso, prevedere l’avanzamento dalle suddette qualifiche solo per alcuni soggetti e non per altri che pure si trovano nella medesima condizione, non potendosi escludere effetti di trascinamento, di per sé certamente onerosi. Sempre con riferimento al punto a), inoltre, evidenzia che il Governo non ha precisato in modo inequivoco se lo svolgimento di mansioni superiori possa determinare o meno il diritto a percepire aumenti salariali. Per tutte le suddette ragioni, sarebbe a suo avviso opportuno trasformare in condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, anche il presupposto di cui al punto a).

Relativamente al presupposto di cui alla lettera c), infine, occorrerebbe essere sicuri che gli ulteriori avanzamenti del personale inquadrato a decorrere dal 2013 e le conseguenti ricostruzioni di carriera non determinino la corresponsione di ulteriori emolumenti.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene anch’egli non convincenti, ai fini del rispetto dell’invarianza finanziaria del citato disegno di legge n. 3105, i presupposti inseriti nel nuovo schema di parere testé illustrato dal relatore, né, per certi versi, la condizione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sull’assenza di oneri di natura previdenziale, che del resto sembra contraddittoria, in quanto, da un lato, il Governo afferma l’assenza di oneri e dall’altro la suddetta condizione di invarianza finanziaria confermerebbe che gli oneri invece esistono. Evidenzia inoltre che la condizione stessa, prevedendo la compensazione dei maggiori oneri previdenziali mediante il bilanciamento tra i maggiori contributi versati e le prestazioni riconosciute sia al personale che gode del calcolo delle prestazioni con il metodo contributivo, che a quello che è assoggettato al metodo retributivo, si basa su un meccanismo poco realistico, in quanto non è possibile effettuare una comparazione tra i contributi attualmente versati e le conseguenti prestazioni future, essendo completamente diversi i parametri, rispettivamente, per coloro che usufruiscono del metodo contributivo e per quelli che sono assoggettati al metodo retributivo, senza considerare gli effetti prodotti dai diversi momenti in cui ciascuno deciderà di andare in pensione, al momento non prevedibili.

Relativamente al presupposto di cui al punto a), chiede poi conferma dell’esistenza di una norma che escluda espressamente per le Forze di polizia il diritto ad acquisire, in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori, i medesimi vantaggi previsti per gli altri dipendenti della pubblica amministrazione, tenuto conto che tali vantaggi non contemplano solo aumenti salariali ma anche, decorso un certo periodo di tempo, scatti di carriera e promozioni.

 

Il relatore GRILLOTTI (AN), in replica ai dubbi espressi nei precedenti interventi, esclude la possibilità che lo svolgimento di mansioni superiori determini effetti di trascinamento in termini di avanzamenti di carriera o promozioni, ricordando che nelle Forze di polizia gli scatti di carriera non sono modificabili, in quanto rigidamente predefiniti sia nei tempi che nei meccanismi.

 

Il senatore MICHELINI (Aut) evidenzia la necessità di riformulare il presupposto di cui alla lettera d) della nuova proposta di parere, in quanto sembra configurare la copertura degli oneri accessori ivi richiamati a valere sulle dotazioni disponibili, ossia sugli ordinari stanziamenti di bilancio, in violazione della legislazione contabile, mentre occorrerebbe ridurre la corrispondente autorizzazione di spesa sostanziale.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) si associa alle osservazioni del senatore Michelini.

 

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento al presupposto di cui al punto a) della proposta di parere illustrata dal relatore, ricorda che, in base ai chiarimenti forniti dal Governo, il personale dei Corpi di polizia non può accedere ad incrementi salariali connessi all’eventuale svolgimento di mansioni superiori, di cui all’articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto tale norma si applica al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi e non da norme di diritto pubblico, come è invece il caso dei Corpi di polizia. Aggiunge poi che, proprio per la disciplina dettata dai suddetti contratti di diritto pubblico, la progressione di carriera nelle Forze di polizia (analogamente a quanto avviene nelle Forze armate) è di tipo rigido e non sembrano, quindi, possibili effetti di trascinamento.

Relativamente alle disposizioni di natura previdenziale previste dal provvedimento in esame, chiarisce che la condizione di invarianza finanziaria posta nello schema di parere, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, tende appunto ad escludere che vi siano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto delle spiegazioni offerte dal Governo circa il meccanismo di compensazione degli effetti finanziari recati dalle suddette disposizioni. In proposito ricorda che, secondo la risposta del Governo, analoghe osservazioni su possibili oneri previdenziali erano state formulate in occasione dell’esame del decreto legislativo n. 193 del 2003, relativo all’introduzione del sistema dei parametri per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. In tale contesto, il Governo aveva precisato che gli effetti in questione erano analoghi a quelli relativi agli incrementi stipendiali, per cui la copertura dell’onere previdenziale era stata realizzata mediante l’assoggettamento del nuovo beneficio alla relativa ritenuta, che è uguale sia per il personale che fruisce del sistema retributivo, sia per quello che fruisce del sistema contributivo. Il Governo, inoltre, ha osservato che il provvedimento in esame prevede l’attribuzione di benefici giuridici ed economici senza riconoscere anni aggiuntivi di servizio e che, conseguentemente, non si verificano variazioni nella posizione previdenziale degli interessati ai fini del calcolo della pensione secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, ai sensi della legge n. 335 del 1995.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Michelini sulla non corretta formulazione del presupposto di cui alla lettera d), ritiene possibile predisporre una nuova formulazione che, pur rispettando il senso complessivo del presupposto, sia più aderente alla normativa contabile.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) prende atto delle precisazioni del Presidente in merito alle disposizioni di natura previdenziale del disegno di legge in esame, ma ribadisce che la semplice equiparazione della ritenuta contributiva tra coloro che sono assoggettati al sistema contributivo e coloro che sono assoggettati a quello retributivo, non garantisce di per sé l’equivalenza delle prestazioni derivanti dai due sistemi, per cui non è possibile affermare la compensazione tra i contributi attualmente versati e le future prestazioni pensionistiche, troppo diversi essendo parametri e condizioni soggettive di partenza.

 

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle questioni sollevate nel dibattito, ritiene necessario svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta di parere illustrata dal relatore, anche al fine di acquisire ulteriori elementi di chiarimento da parte della Ragioneria generale dello Stato. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame del testo e, conseguentemente, degli emendamenti ad altra seduta.

 

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 5 oTTOBRE 2004

370a Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze VEGAS.

 

La seduta inizia alle ore 15,50.

 

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e conclusione. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, con osservazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

 

Il relatore GRILLOTTI (AN), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito nelle precedenti sedute, illustra il seguente nuovo schema di parere in ordine al testo in esame: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 6 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica.". Il parere di nulla osta è inoltre reso nel presupposto, con riferimento agli articoli 4 e 5, che l’accesso alla successiva qualifica avviene solo nell’ambito dei posti disponibili e, con riferimento agli articoli 1, 2 e 3, nel presupposto che:

a) i posti lasciati vacanti nella qualifica di ispettore capo siano coperti nel rispetto dei vigenti meccanismi di progressione di carriera previsti per le Forze di polizia che non consentono il riconoscimento di incrementi salariali connessi all'eventuale svolgimento di mansioni superiori;

b) la copertura dei maggior oneri previdenziali sia realizzata nel bilanciamento tra i maggiori contributi versati e le prestazioni riconosciute, con riferimento sia al personale che fruisce del regime di computo dei trattamenti col sistema contributivo che di quelli col sistema retributivo, e che il provvedimento non riconosce anni aggiuntivi di servizio né comporta il riconoscimento di maggiori benefici al personale già in congedo;

c) relativamente agli oneri derivanti dagli ulteriori avanzamenti del personale inquadrato a decorrere dal 2013 è stata stimata una sostanziale compensazione con le cessazioni dal servizio, a partire dalla medesima data, con particolare riferimento al contingente degli ex sottufficiali che acquisirà dal 2006 il parametro stipendiale "139" attribuito al “sostituto commissario” o “sostituto direttore tecnico”;

d) tutti gli oneri accessori, ed in particolare quelli per gli straordinari, non possono in ogni caso superare il limite massimo costituito dalle dotazioni di stanziamento per gli altri emolumenti, tenuto conto, altresì, dell’asserita equivalenza delle indennità di missione e di ordine pubblico tra ispettori ed ispettori capi.”.

 

Il presidente AZZOLLINI evidenzia come la riformulazione della lettera d) proposta dal relatore appaia idonea a recepire le osservazioni espresse dal senatore Michelini nella precedente seduta in ordine a taluni profili di copertura del provvedimento in esame, mentre rileva, sulla base delle note tecniche predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato ed illustrate dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute, che la condizione e le osservazioni espresse risultano idonee a garantire che non sorgano ulteriori maggiori oneri di natura previdenziale.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sullo schema di parere relativo al testo esposto dal relatore, ribadendo i rilievi già espressi nelle precedenti sedute in ordine alla sussistenza di rischi di oneri previdenziali non coperti ed alla conseguente inadeguatezza della condizione e del correlato presupposto, che peraltro appaiono in contraddizione, ipotizzati in proposito dal relatore.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sullo schema di parere proposto dal relatore.

 

La Sottocommissione approva, quindi, il parere sul testo proposto dal relatore.

 

Si procede, pertanto, all’esame degli emendamenti.

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) segnala che si tratta degli emendamenti 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5 e x1.0.1, approvati dalla Commissione di merito e già illustrati, nonché degli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, osserva che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalla proposta 3.100 al fine di verificare la congruità della relativa copertura, di cui appare comunque necessario adattare la cadenza, che risulta pluriennale, all'onere, che ha natura permanente. In relazione alla proposta 5.0.4 ribadisce che occorre verificare se l'anticipazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica ivi indicata, ancorché siano espressamente esclusi effetti economici, non sia suscettibile di determinare, anche a seguito di eventuali procedure contenziose, effetti indiretti in termini di corresponsione di arretrati, progressione in carriera e di trattamento previdenziale.

In relazione alla proposta del Governo x1.0.1, corredata di relazione tecnica, che prevede il riconoscimento di una serie di indennità ed altri emolumenti per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, occorre acquisire chiarimenti, in relazione al comma 6, recante le disposizioni di copertura, al fine di verificare se l'onere di 1.405.502 euro che decorre dal 2003 costituisca una spesa aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente, nel qual caso la spesa per la corresponsione degli arretrati relativi al 2003 andrebbe comunque coperta con riferimento alle disponibilità in conto competenza 2004, ovvero si tratti di una rimodulazione dell'impiego dei residui, ai sensi dell'articolo 18, comma 14 della legge n. 290 del 2002, relativi al 2003 di una spesa già scontata a legislazione vigente. Conseguentemente occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse di cui all'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002 richiamate al citato comma 6 dell'emendamento in esame. Sotto il profilo della quantificazione degli oneri, in relazione al comma 1, occorre inoltre acquisire conferma che non sussistono altri oneri, oltre a quelli correlati a festività, trasferimenti, missioni e asili nido, contemplati nella relazione tecnica, tenuto conto che la norma indica invece interventi relativi anche ad altri istituti quali licenze ordinarie e straordinarie, tutela della maternità, diritto allo studio, buoni pasto e alloggi. Si riscontra altresì l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli effetti dell'emendamento in termini di trattamento previdenziale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4. Occorre altresì acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalla proposta x1.0.100 al fine di verificare la congruità della relativa copertura in relazione alla quale si riscontra comunque l'esigenza di valutare l'opportunità di far decorrere la spesa a regime dall'ultimo anno del bilancio triennale vigente anziché dal 2007. Non vi sono infine osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

 

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulla proposta 3.100, mentre ricorda che già nelle precedenti sedute è stata presentata dal Governo una nota informativa relativa alle proposte 5.0.4 e x1.0.1, sulle quali non vi sono osservazioni. Rileva infine che non dispone di una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dalla proposta x1.0.100.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime le proprie perplessità sull’assunto che non derivino effetti dalla proposta 5.0.4, che dispone l’anticipazione della decorrenza giuridica di talune nomine, e chiede ulteriori chiarimenti sulla proposta x1.0.1, con riferimento alle osservazioni espresse anche dal relatore, che si presuppone attengano a profili non sufficientemente enucleati nella relazione tecnica che accompagna l’emendamento. In particolare, rileva l’esigenza di valutare se dall’attuazione dei commi 3 e 4 derivino effetti in termini di trattamento previdenziale non coperti nonché di verificare se le risorse richiamate ai fini della copertura siano disponibili alla luce della presentazione del nuovo disegno di legge finanziaria.

 

Il presidente AZZOLLINI rileva, per quanto attiene all’emendamento 5.0.4, peraltro verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che la proposta esclude espressamente qualsiasi effetto economico, anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo. In relazione alla proposta x1.0.1 rileva che la clausola di copertura finanziaria utilizza, in parte, uno stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2003, in ordine al quale la nota citata dal rappresentante del Governo conferma la disponibilità delle risorse necessarie, ed, in parte, accantonamenti di fondo speciale che risultano disponibili. Ritiene comunque necessario riformulare la stessa in modo tale da precisare che gli oneri relativi all’anno 2003 gravano sugli stanziamenti iscritti in conto residui per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 18, comma 14, della legge 290 del 2002. Osserva, infine, che la corposa relazione tecnica che accompagna la proposta, unitamente alla nota di chiarimenti successivamente presentata dal Governo, appaiono idonee a chiarire i profili finanziari inerenti alla proposta.

 

Il relatore GRILLOTTI (AN), alla luce del dibattito svoltosi in ordine agli emendamenti, illustra la seguente proposta di parere: “La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 3.100 e x1.0.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento x1.0.1, sul quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, della sostituzione, al comma 6, delle parole: "a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti" con le seguenti: "per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti".

 

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia un voto contrario sui pareri condizionato e di nulla osta rispettivamente proposti dal relatore sugli emendamenti x1.0.1 e 5.0.4.

 

La Sottocommissione approva, infine, il parere proposto dal relatore in merito agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

 

 


 

Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

662a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 29 SETTEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI

 

 

 

 

Discussione del disegno di legge:

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia (Relazione orale)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3105.

Il relatore, senatore Boscetto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento in esame è volto a tutelare l’allineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze di polizia, nei cui confronti un recente intervento a favore degli appartenenti ai ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ha determinato o accentuato alcune sperequazioni.

Il riferimento è all’articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, che ha provveduto al riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, senza tuttavia intervenire sulle posizioni corrispondenti del personale delle forze di polizia.

Il decreto si muove nella prospettiva aperta dall'ultima legge finanziaria, che all'articolo 3, comma 155, ha accantonato risorse ad hoc in previsione della emanazione di nuovi provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle forze di polizia.

Dei provvedimenti normativi ai quali fa cenno il predetto articolo 3, comma 155, il provvedimento in esame è volto ad anticipare taluni effetti: in questo modo si salvaguardano da subito sia il principio di equiordinazione, sia l'equilibrio complessivo dei riordinamenti già disposti con i decreti legislativi nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 1995.

Non è inutile ricordare poi che, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è imminente l'entrata in vigore di un nuovo sistema di parametri stipendiali che interesserà il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle forze armate; è altresì utile ricordare che il personale militare e le forze di polizia di Stato non hanno un rapporto di lavoro "contrattualizzato", essendo in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Passando brevemente all'esame degli articoli, va rilevato l’articolo 1, che prevede che il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (11 settembre 2004), già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall’articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, venga inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore capo superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono invece dal 1° gennaio 2001 per il personale con le suddette qualifiche già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L’articolo 2 del provvedimento in esame è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate, mentre l’articolo 3 provvede per quanto riguarda le posizioni degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria.

L’articolo 4 prevede l’allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti all’Arma dei carabinieri con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004.

Il successivo articolo 5 interviene nello stesso senso per quanto concerne la posizione dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001. L’articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria.

Questa, in brevissima sintesi, l’illustrazione del provvedimento. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì 5 ottobre.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

665a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 5 OTTOBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3105) Conversione in legge del decreto legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia (Relazione orale)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3105.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 29 settembre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.

 

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, con grande ritardo e dopo un'insistente pressione esercitata dai COCER delle Forze armate sul Ministro della difesa e sul Ministro della funzione pubblica e dopo altrettante numerose sollecitazioni svolte dal nostro Gruppo in Parlamento con emendamenti presentati su provvedimenti già in passato esaminati ed approvati da quest’Aula, nonché con la presentazione del disegno di legge n. 2250 a mia firma, del 13 maggio 2003, il Governo ha emanato il provvedimento al nostro esame per il riallineamento delle carriere dei marescialli delle Forze armate.

È bene ricordare di che cosa si tratta: di un adeguamento delle norme emanate nel 1995 attraverso numerosi decreti legislativi (nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201) al fine di riordinare le carriere delle Forze armate a fronte del passaggio dal servizio obbligatorio di leva a quello volontario professionale.

Infatti, l'ingresso dei volontari in ferma breve e in servizio permanente ha portato ad una riforma delle carriere, che sono state riorganizzate su quattro ruoli: quello della truppa, quello dei sergenti, quello dei marescialli e quello degli ufficiali, alimentati sia dall'esterno sia attraverso concorsi interni.

In occasione di tale riorganizzazione, il ruolo truppa e quello dei sergenti erano ancora vuoti e questo impediva spinte in avanti nelle promozioni di anzianità soprattutto nel ruolo dei marescialli. Promozioni di cui invece avevano fruito i marescialli e gli appuntati delle forze di polizia ad ordinamento militare ed i sovrintendenti ed ispettori di quelle ad ordinamento civile, al momento dell’approvazione, sempre nel 1997, degli equivalenti provvedimenti di riordino.

Si determinò così una situazione che armonizzava le carriere di quanti entravano a far parte delle Forze armate e di quelle di polizia da quel momento in poi, ma lasciava disallineato un consistente numero di appartenenti al vecchio ruolo sottufficiali delle Forze armate e un numero molto più esiguo di ispettori delle forze di polizia, in particolare quasi 900 ispettori capo e periti capo, che prima dell’entrata in vigore della legge di riforma della Polizia di Stato appartenevano al ruolo dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ormai disciolto.

Quest’ultima sperequazione aspettava ancora di essere sanata e addirittura il Governo si era impegnato, nello scorso mese di aprile, in occasione della firma del preaccordo contrattuale e di concertazione per il biennio economico 2004-2005, con i sindacati e i COCER, ad emanare i due provvedimenti appositi. Così non è stato.

Il riallineamento dei marescialli delle Forze armate è stato operato con il decreto-legge n. 136 del 28 maggio 2004, dimenticando le necessità di riallineamento di quel personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare che ne aveva titolo e verso il quale era stato preso il citato impegno con le rappresentanze sindacali.

Si è ora rimediato con il provvedimento al nostro esame, il decreto-legge n. 238. Tuttavia, non posso esimermi dal ricordare al Governo ed alla maggioranza che in sede di discussione del riallineamento dei marescialli delle Forze armate il nostro Gruppo presentò emendamenti che avrebbero consentito di risolvere la questione delle polizie in quella sede. Questi emendamenti furono puntualmente respinti, mentre, ove fossero stati accolti, avremmo rassicurato gli aventi diritto e ci saremmo risparmiati questo apposito decreto-legge, la cui conversione stiamo discutendo.

Ora ha fatto la sua apparizione un corposo emendamento del Governo (l’emendamento x1.0.1), con il quale si cerca di tamponare altri ritardi e altre omissioni.

Intanto, mi sembra doveroso rilevare come questo modo di legiferare testimoni, da una parte, un non felicissimo rapporto tra diversi Ministeri e Ministri del Governo (interni, difesa, funzione pubblica, economia), dall’altra, un rapporto in sede parlamentare poco rispettoso tra Governo, maggioranza e opposizione, là dove le proposte dell’opposizione sono prima bocciate, come ho poc’anzi ricordato, e poi fatte proprie con decreti-legge da parte del Governo e della maggioranza.

L’emendamento x1.0.1 del Governo, approvato in Commissione, estende ai dirigenti delle Forze armate e delle forze di polizia i contenuti normativi ed economici del contratto di lavoro relativo al periodo 2002-2003.

In particolare, con il terzo comma, si dispone l’adeguamento dell’indennità operativa per il personale delle Forze armate e dell’indennità pensionabile per le forze di polizia. Voglio ricordare che per il personale non dirigente l’indennità operativa e l’indennità pensionabile sono state aumentate nel contratto 2002-2003 con decorrenza 1° luglio 2002, mentre con il succitato comma 3 l’aumento per i dirigenti è disposto con decorrenza 1° gennaio 2004. A parziale risarcimento di questo ritardo, viene stabilita l’erogazione, dal 1° gennaio 2004, del valore che sarebbe maturato a tale data.

In sostanza, signor Presidente, il taglio del periodo 1° luglio 2002-1° gennaio 2004 viene ritenuto un "risparmio di spesa" ottenuto posticipando di 18 mesi per i dirigenti gli aumenti già ottenuti dai non dirigenti. In altre parole, l’intervallo di 18 mesi non verrà percepito dal personale dirigente.

Allo stesso modo, l’indennità pensionabile viene adeguata per i dirigenti delle forze di polizia. I calcoli effettuati dal Tesoro hanno fissato in un valore del 4,91 per cento l’aumento spettante, anche qui dal 1° gennaio 2004. Ma anche i dirigenti della polizia perdono 18 mesi rispetto ai non dirigenti, mentre - a loro spese - il Tesoro risparmia i pagamenti relativi a questi 18 mesi.

La questione, non potendo essere sottaciuta, merita un approfondimento. Intanto va detto che il trattamento economico dirigenziale viene percepito, nel comparto sicurezza e difesa, non solo dai dirigenti ma anche dagli ufficiali e funzionari che abbiano un’anzianità di servizio superiore ad almeno 15 anni. Gli aumenti in questione non riguardano, quindi, solo i dirigenti tout court, ma anche i cosiddetti omogeneizzati, cioè ufficiali e funzionari di grado meno elevato.

Ma il problema di fondo è che il comparto sicurezza e difesa è spaccato in due: da un lato, il personale non dirigente di polizia, che è contrattualizzato (definisce il regime di contrattazione un accordo tra Governo e sindacati con periodicità quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica, mentre, come è noto, per le Forze armate il regime vigente è quello della concertazione, più che della contrattazione con il COCER); dall’altro lato, il personale con gradi e qualifiche dirigenziali (colonnelli o generali), che non è contrattualizzato e ha bisogno ogni volta di una legge ordinaria per conseguire i contenuti contrattuali.

Si tratta di un'evidente anomalia, posto che tutto il resto della dirigenza pubblica è ormai contrattualizzato. Noi siamo convinti che la dirigenza militare e della polizia merita, da questo punto di vista, maggiore attenzione. Per essere più chiari, riteniamo che anch’essa debba essere contrattualizzata così da mettere in condizione questa categoria di tutelare le peculiarità che le derivano dalle funzioni svolte e dalle responsabilità assunte. Sono questioni non risolte dall’aggiornamento del trattamento economico, di cui ci stiamo occupando con questo provvedimento.

Invitiamo, quindi, pressantemente il Governo ad assumere un'iniziativa specifica ed adeguata, predisponendo, ad esempio, nella legge finanziaria le risorse sufficienti a copertura di una proposta legislativa per la contrattazione della dirigenza ormai - almeno dal nostro punto di vista - assolutamente necessaria ed improcrastinabile.

Ciò detto, signor Presidente, come preannunciato all’inizio del mio intervento, poiché questo provvedimento comunque, sia pure con i limiti ricordati e con grande ritardo, affronta una questione annosa ed irrisolta, per la quale più volte abbiamo richiesto intervenissero degli atti risolutivi, il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

 

BOSCETTO, relatore. Desidero ringraziare il senatore Nieddu per la pacatezza dell’intervento e la ricchezza degli argomenti ed esprimere soddisfazione per le conclusioni positive, anche in termini di voto.

Qualche piccola critica è stata rivolta ai tempi di approvazione delle diverse normative. Queste norme, compreso l’emendamento x1.0.1 del Governo, sono state fortemente volute nel tempo dalla maggioranza. Non credo, quindi, che si possa pensare che sono norme impostate dalla attuale opposizione e accettate dall’attuale maggioranza.

Come ben sappiamo - ne ho parlato nella mia breve relazione e lo ha ribadito il senatore Nieddu - dovevano essere sistemate diverse posizioni, partendo dai fondamentali decreti legislativi di riforma del 1995, riallacciandosi ad altri provvedimenti che avevano sistemato alcune posizioni, ma ne avevano dimenticate altre.

Ora finalmente discutiamo (ed oggi pomeriggio - spero - approveremo) questo provvedimento di riallineamento. L’introduzione dell’emendamento governativo, del quale si è parlato, è anch’essa importante. Ricordo che più volte avevo tentato, come aveva fatto anche la stessa maggioranza, di apportare ad altri provvedimenti di legge una modifica dello stesso tenore, ma ci sono sempre stati problemi di copertura (che mi auguro sia stata individuata e non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione) e il ritardo nell’approvazione di questa sacrosanta normativa in favore degli aventi diritto era motivato proprio da tale problema.

Ho ascoltato il ragionamento svolto sui diciotto mesi di slittamento degli aumenti e mi pare di non averne colto appieno la portata. Intendo comunque svolgere una riflessione su questi argomenti, eventualmente intervenendo successivamente nel corso del dibattito.

Comunque sia, come ho già detto, lo stesso senatore Nieddu si è reso fondatamente conto che ci accingiamo ad approvare un provvedimento estremamente importante, che risponde ad una serie di istanze avanzate da lungo tempo dagli aventi diritto.

Per quanto riguarda la contrattualizzazione, quanto detto è un’opinione; il senatore Nieddu ha voluto richiamare una problematica che non riguarda il provvedimento in esame e che affronteremo al momento opportuno. Personalmente, non sono in grado di conoscere ora la posizione del Governo sulle logiche riguardanti la contrattualizzazione; è quindi un argomento sul quale si potrà discutere in seguito. Ringrazio comunque ancora il senatore Nieddu.

Desidero, infine, far rilevare che l’emendamento 5.0.2, presentato dalla Commissione, è stato ritirato in quanto già recepito nell’Atto Senato n. 3097, recentemente approvato, e che l’emendamento 5.0.4, anch’esso della Commissione, è stato riformulato (solo in termini di drafting) e che il nuovo testo è stato depositato e verrà distribuito.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

 

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, ringrazio il relatore Boscetto e il senatore Nieddu, rispettivamente, per la puntuale relazione e per il puntuale intervento.

Il decreto-legge in conversione è un passaggio di una procedura che il Governo ha voluto inaugurare ed instaurare nei confronti del comparto della sicurezza. Finalmente, in questa legislatura è stata esercitata la delega per la riparametrazione generale delle carriere del comparto della sicurezza e della polizia, costituito da 460.000 addetti, cui va il ringraziamento nostro e dell’intero Paese per l’ordine e la sicurezza che riescono a garantire ai cittadini ogni giorno, in Italia e all’estero.

La legge delega approvata non da questo Governo, ma da quello di centro-sinistra, presentava una certa rigidità. In presenza di Corpi diversi delle Forze armate e di polizia (Aeronautica, Marina, Esercito, Corpo forestale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria) e quindi di una disomogeneità nel comparto, i princìpi della legge delega si presentavano assolutamente vincolanti, non consentendo al Governo, che doveva approvare i decreti delegati, di avere, nell’esercizio della delega per la parametrazione, la flessibilità necessaria per accontentare tutti.

La realtà è che, per effetto dell’esercizio della delega per la riparametrazione, una categoria delle Forze armate ha subito sicuramente - come tutti hanno detto - un’ingiusta mortificazione: i volontari e i marescialli dell’Esercito; costoro senza che ne abbia colpa nessuno, ma solo a causa della rigidità della legge delega, hanno subìto un torto.

È un problema di cui il Governo si è fatto carico, attraverso relazioni e contatti per definire il secondo biennio del contratto di questa categoria. Era pertanto urgente presentare un provvedimento con cui in qualche modo si riallineassero gli appartenenti al ruolo dei marescialli delle Forze armate al corrispondente ruolo dei Carabinieri proprio perché c'era stata una mortificazione, non per colpa di qualcuno, ripeto, ma a causa della rigidità della legge.

È stato, pertanto, emanato il decreto-legge n. 136, peraltro apprezzato da tutti sia alla Camera che al Senato, e convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, che ha fatto giustizia di alcune arretratezze e ha sanato alcune ingiustizie che avevano subìto le Forze armate.

Nel fare ciò c’era, ovviamente, l'aspettativa di 805 o 1.500 - a seconda del punto di vista, in questo caso da parte del sindacato della Polizia di Stato - vecchi ispettori del comparto della sicurezza che dal 1995 in poi tentavano inutilmente di vedere risolto il loro problema ed erano rimasti fermi nel passaggio a regime del comparto della Polizia di Stato.

Per la verità - lo ha tra l’altro ricordato il senatore Boscetto - avevamo tentato di inserire nella legge n. 186, di conversione del decreto-legge n. 136 del 2004, alcune norme relative al riallineamento anche della citata categoria della Polizia di Stato, ma ciò non era stato possibile perché non c'erano fondi, non c'era preparazione, non c'era sufficiente maturazione nel comparto.

Con il comparto della sicurezza noi del Governo dialoghiamo ogni giorno, ci riuniamo periodicamente sia in sede tecnica, sia in sede politica, perché dobbiamo chiudere il secondo biennio contrattuale. Allora, a questo punto, a fronte di prese di posizione dure dei sindacati della Polizia di Stato, che addirittura hanno minacciato di manifestare il 15 di agosto, abbiamo avuto degli incontri, abbiamo chiesto la benevolenza e l'attenzione del COCER delle Forze Armate e delle altre categorie, e per il comparto della Polizia di Stato abbiamo emanato questo decreto-legge che va incontro alle esigenze del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. Ovviamente, con il medesimo provvedimento si è riallineata anche la posizione di analoghi ruoli nel Corpo forestale, nel Corpo dei carabinieri e nella Guardia di finanza.

È importante definire questo aspetto del riallineamento perché la riparametrazione, il riallineamento, il recupero di una omogeneità di trattamento sotto l'aspetto ordinamentale ci consentiranno di avviare l'esercizio della delega contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2004 per il riordino delle carriere, che è la fase finale a cui tutti gli appartenenti alle categorie mirano ed è un impegno che il Governo sta portando avanti, tanto è vero che in questi giorni si sono svolti incontri presso la Funzione pubblica e presso i Ministeri competenti per delineare la norma per esercitare questa delega per l'avvio del riordino delle carriere del comparto sicurezza.

È necessario procedere in questo senso, perché il Governo ha previsto nella legge finanziaria delle risorse aggiuntive per l'avvio del riordino delle carriere, un provvedimento che tutti aspettano e su cui stiamo lavorando.

Questo è il quadro in cui s'inserisce la normativa di urgenza oggi all'esame del Senato, che si pone anche come punto di passaggio per altre problematiche che dobbiamo affrontare immediatamente. Non so se si debba contrattualizzare anche la dirigenza, ma certamente nella Polizia e in alcuni altri comparti ci sono sofferenze da parte di alcuni dirigenti e quindi sorge il problema di perequare le indennità dirigenziali (problema che probabilmente sarà affrontato nella legge di delega per il riordino delle carriere).

Il Governo, però, tiene in modo particolare all'approvazione di questo decreto-legge perché è la condizione per poter chiudere, a distanza di qualche settimana, il contratto economico biennale 2004-2005 per tutto il comparto della sicurezza e delle forze di polizia, per il quale, pur in un momento di grande sofferenza in tutti i settori economici, prima il ministro Tremonti e ora il ministro Siniscalco non hanno toccato la preintesa che il Governo aveva siglata il 12 giugno con il COCER e i sindacati di categoria per chiudere questo contratto con un incremento del 4,6 per cento.

È dunque evidente l'importanza di questo provvedimento sia sotto il profilo delle esigenze delle categorie interessate sia dal punto di vista di un corretto rapporto fra il Governo e il comparto della sicurezza, affinché questo contratto possa essere concluso in tempi brevissimi e si affronti il problema del riordino delle carriere.

Ringrazio il senatore Nieddu il quale ha posto problemi che saranno esaminati in sede tecnica, e forse anche nel corso dell'esame del provvedimento; in ogni caso anche la misura che il Ministero dell'interno ha suggerito va in qualche modo nella direzione di una riorganizzazione, di una sorta di riallineamento preparatorio all'avvio della discussione presso le Commissioni competenti per il riordino delle carriere.

Vorrei rivolgere una preghiera a questo ramo del Parlamento, una preghiera che è stata rivolta anche alla Camera, a proposito di alcuni provvedimenti in discussione presso le competenti Commissioni. Il problema della durata dei COCER, per la soluzione del quale era stato presentato un emendamento (poi ritirato, mi suggerisce il senatore Boscetto); è un grande problema all'attenzione delle Commissioni: vi prego di risolverlo altrimenti il Governo, in mancanza di una decisione delle competenti Commissioni parlamentari, riceverà pressioni ad emanare un provvedimento d'urgenza.

Vi è la strada veloce del decreto-legge e si chiede quindi di rivedere in questo modo la posizione del COCER. Auspico che le Commissioni si impegnino a definire quella parte ordinamentale che è di cornice al complicato disegno di cui ho parlato.

 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

666a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 5 OTTOBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA

 

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3105.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Invito la senatrice segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

DENTAMARO, segretario: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 6 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica.". Il parere di nulla osta è inoltre reso nel presupposto, con riferimento agli articoli 4 e 5, che l'accesso alla successiva qualifica avviene solo nell'ambito dei posti disponibili e, con riferimento agli articoli 1, 2 e 3, nel presupposto che:

a) i posti lasciati vacanti nella qualifica di ispettore capo siano coperti nel rispetto dei vigenti meccanismi di progressione di carriera previsti per le Forze di polizia che non consentono il riconoscimento di incrementi salariali connessi all'eventuale svolgimento di mansioni superiori;

b) la copertura dei maggior oneri previdenziali sia realizzata nel bilanciamento tra i maggiori contributi versati e le prestazioni riconosciute, con riferimento sia al personale che fruisce del regime di computo dei trattamenti col sistema contributivo che di quelli col sistema retributivo, e che il provvedimento non riconosce anni aggiuntivi di servizio né comporta il riconoscimento di maggiori benefici al personale già in congedo;

e) relativamente agli oneri derivanti dagli ulteriori avanzamenti del personale inquadrato a decorrere dal 2013 è stata stimata una sostanziale compensazione con le cessazioni dal servizio, a partire dalla medesima data, con particolare riferimento al contingente degli ex sottufficiali che acquisirà dal 2006 il parametro stipendiale "139" attribuito al "sostituto commissario" o "sostituto direttore tecnico";

d) tutti gli oneri accessori, ed in particolare quelli per gli straordinari, non possono in ogni caso superare il limite massimo costituito dalle dotazioni di stanziamento per gli altri emolumenti, tenuto conto, altresì, dell'asserita equivalenza delle indennità di missione e di ordine pubblico tra ispettori ed ispettori capi.

La Commissione, esaminati inoltre gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione della proposta x1.0.100, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dell'emendamento x1.0.1, sul quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, della sostituzione, al comma 6, delle parole: "a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti" con le seguenti: "per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti"".

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Poiché agli articoli 1 e 2 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

 

BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, l’emendamento 3.100 è volto a sottolineare al Parlamento e soprattutto al Governo che il provvedimento in esame, che ha certamente il merito di superare sperequazioni esistenti tra i diversi Corpi delle forze di polizia, presenta però una lieve incongruenza per quanto riguarda il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Infatti l’articolo 3, al comma 2, prevede la possibilità di inquadramento nella qualifica di ispettore superiore per una serie di figure, a loro volta previste nel decreto legislativo n. 200 del 1995, che si trovano esattamente nella stessa situazione dei soggetti già indicati nella lettera d) del decreto legislativo di cui sopra, che oggi si trovano anch’essi nella qualifica prevista dal comma 2.

L’emendamento tende ad evidenziare un’incongruenza palese per cui mentre da un lato si cerca di superare le sperequazioni esistenti, dall’altro si sta contestualmente creando nel decreto-legge in esame una sperequazione per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

A tale scopo si prevede di aggiungere al comma 2, dopo le parole: "lettera c)", le altre: "e d)", in modo da prevedere eguali condizioni di trattamento per figure che oggi sono inquadrate nello stesso livello del Corpo di polizia penitenziaria.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento in esame.

 

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 3.100 in quanto gli inquadramenti si applicherebbero anche a coloro che al 31 agosto 1995, prima del riordino delle carriere dello stesso anno, rivestivano le qualifiche di vice sovrintendente e sovrintendente mentre gli inquadramenti previsti dal decreto-legge in questione e dagli altri precedenti provvedimenti di riordino e di riallineamento riguardano il solo personale che, alla medesima data del 31 agosto 1995, rivestiva una qualifica o un grado non inferiore a sovrintendente principale.

 

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Biscardini.

Non è approvato.

Poiché agli articoli 4 e 5 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 5 del decreto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

 

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 5.0.2 è stato da me ritirato.

L’emendamento 5.0.3 è volto a prevedere espressamente che i componenti del Comitato per la valutazione annuale dell’attività dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato siano designati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, coerentemente alle funzioni di carattere generale da questi svolte.

L’emendamento 5.0.4, che è stato da me riformulato, si propone di rimediare al rischio di scavalcamento che si determinerebbe nell’ambito della stessa qualifica dei vice sovrintendenti della Polizia di Stato da parte dei vincitori di concorsi successivi rispetto a quelli di concorsi precedenti.

L'emendamento 5.0.5 è volto a prorogare al 15 maggio 2006 la durata del mandato dei componenti in carica delle rappresentanze militari delle Forze armate e della Guardia di finanza, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma della rappresentanza militare, tenendo conto, fra l'altro, dell'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 luglio 2004.

Su tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione, il parere del relatore è naturalmente favorevole.

 

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo concorda con il relatore e si dichiara favorevole agli emendamenti presentati dalla Commissione.

 

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 5.0.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell’emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

 

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il rappresentate del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

 

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere è favorevole.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Do lettura della proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore: "Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare".

La metto ai voti.

È approvata.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3105

 

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, che invito i presentatori ad illustrare.

 

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento x1.0.1 (testo corretto). Ricordo soltanto che di tale emendamento ho proposto una riformulazione, nella quale ho recepito le indicazioni della Commissione bilancio. Quindi, al comma 6 dell'emendamento, le parole "a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti".

 

MANFREDI (FI). Signor Presidente, ritiro il mio emendamento x1.0.100.

 

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

 

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull’emendamento x1.0.1, così come riformulato.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'emendamento 6.100 del relatore era un emendamento fuori sacco. Noi lo abbiamo votato, ma io sinceramente non ho coscienza di quale fosse il testo di quell'emendamento. Adesso ci troviamo di fronte ad un testo riformulato dell'emendamento x1.0.1.

Ora, signor Presidente, pur essendo favorevole sostanzialmente a questo provvedimento e assolutamente intenzionato a collaborare, vorrei però capire i testi che noi andiamo a votare.

 

PRESIDENTE. L’emendamento 6.100 non era propriamente "fuori sacco", senatore Petrini, perché recepiva la condizione posta dalla 5a Commissione nel parere che ci ha trasmesso e di cui è stata data lettura dalla senatrice segretario Dentamaro. Purtroppo, talvolta c’è qualche brusìo in Aula e sfuggono queste particolarità.

Metto ai voti l’emendamento x1.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge di conversione.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento x1.0.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione finale.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Margherita su questo decreto-legge, che si propone di sanare una situazione di sperequazione più volte denunciata dall’opposizione e a cui la maggioranza aveva più volte dichiarato di voler ottemperare. Questa promessa era peraltro rimasta a lungo inevasa, verosimilmente per difficoltà nel reperire i finanziamenti necessari alla copertura; oggi finalmente tale problema ha trovato soluzione e arriviamo quindi a questo provvedimento di legge, che senz’altro condividiamo.

Qualche perplessità rimane sul modo in cui sviluppiamo la nostra azione legislativa; infatti, il provvedimento di legge era originariamente dedicato al personale appartenente al ruolo degli ispettori delle forze di polizia; successivamente si è aggiunto l’emendamento del Governo, fatto proprio dalla Commissione, che si proponeva - lodevolmente, ritengo - di risolvere un’ulteriore sperequazione relativa ai dirigenti di polizia.

Rimane però il problema di una legislazione che si rincorre in corso d’opera; sarebbe stato chiaramente più efficace che il Governo avesse presentato un decreto-legge che contestualmente affrontasse i problemi degli ispettori delle forze di polizia e dei dirigenti delle stesse. Invece, questo modo di legiferare, oltre a rendere poco comprensibile quanto avviene a chi ha poi la responsabilità di approvare una legge, evidenzia una certa confusione rispetto alle vedute d’insieme che questi problemi sempre esigono e anche agli intenti che i legislatori si propongono.

In particolare, rimane il fatto che abbiamo votato emendamenti di cui non conosco il testo. Certo, mi è stato spiegato che erano correzioni resesi necessarie per ottemperare al deliberato della 5a Commissione; però, quanto è stato letto dalla senatrice Segretario e quanto viene dichiarato, sempre a voce, dal relatore non rendono comprensibili materie così complesse come quelle che stiamo affrontando. Per capire obiettivamente quello che ci accingiamo a votare, dovremmo avere sempre e comunque il testo scritto degli emendamenti.

Questa richiesta l’ho avanzata alla Presidenza ed è rimasta inevasa, come tante altre che ho a suo tempo avanzato alla Presidenza stessa; è il mio destino fare queste lamentazioni.

Voteremo comunque a favore del provvedimento, giudicandolo positivo perché ottempera a una richiesta da tempo avanzata e a una promessa da tempo fatta. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

 

NIEDDU (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, dirò solo poche parole perché, a nome dei Democratici di Sinistra, ho già avuto modo di illustrare nel corso del dibattito generale svoltosi stamattina le ragioni per le quali il nostro Gruppo esprimerà un voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto-legge.

Il nostro voto è favorevole perché si sana una situazione da tempo aperta relativa ai dirigenti delle Forze armate e delle forze di polizia che, com’è noto, non essendo contrattualizzati, per l’adeguamento normativo ed economico del loro rapporto di lavoro dipendono da norme di legge, appunto quelle che oggi stiamo approvando.

Anche in quest’occasione mi sembra opportuno sottolineare che occorre superare questa discrasia della non contrattualizzazione dei dirigenti delle Forze armate e delle forze di polizia, allorché tutti i dirigenti del pubblico impiego hanno ormai un rapporto contrattualizzato, al pari anche dei non dirigenti.

L’invito che rivolgiamo alla maggioranza e al Governo è che si risolva definitivamente tale questione per non essere costretti in futuro ad approvare, come stiamo facendo oggi, la solita leggina che adegua i trattamenti dei dirigenti a quelli del contratto dei non dirigenti. Si tratta di materie che possono essere contrattualizzate, così come avviene per tutto il resto del pubblico impiego, e credo che sarebbe opportuno in futuro procedere in tal senso.

Infine, signor Presidente, votiamo a favore anche perché condividiamo, come d’altronde condividevamo da tempo, la necessità di disporre la proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare, che si collega sia all’esigenza di una ridefinizione dell’attuale legislazione in materia, sia al fatto che abbiamo accelerato la transizione verso Forze armate interamente professionali, con il superamento della leva obbligatoria.

Per tali ragioni, riteniamo che questo disposto sia particolarmente urgente ed importante.

 

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto di astensione del Gruppo dei Verdi.

Ovviamente noi siamo favorevoli alla formalizzazione di alcune procedure riguardanti le carriere di questo personale; tuttavia, vogliamo segnalare (come è già stato segnalato dalla Commissione bilancio) che ci sono problemi rilevantissimi riguardanti la copertura finanziaria e noi non possiamo approvare questo provvedimento senza le coperture adeguate che permettano il rispetto della Costituzione.

 

STIFFONI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STIFFONI (LP). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere il voto favorevole della Lega Padana a questo provvedimento.

 

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia".

 

È approvato.

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia (3105)

(V. nuovo titolo)

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia (3105)

(Nuovo titolo)

 

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

ART. 1.

 

Approvato con modificazioni al testo del decreto-legge

    1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2004, n  238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 1.

(Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato)

        1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall’articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell’inquadramento decorrono dal 1º gennaio 2001.

        2. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall’articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall’articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all’inquadramento di cui al comma 1 sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

        3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1º gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all’articolo 31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

        4. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1º gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

        5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1º gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1º gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

        6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l’anno 2004, di euro 2.039.000 per l’anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall’anno 2006.

 

 

Articolo 2.

(Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato)

        1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1º luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1º settembre 1995 gli effetti giuridici dell’inquadramento decorrono dal 1º gennaio 2001.

        2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata, qualora successiva, al 1º gennaio 2001 ovvero al 1º gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.

        3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all’inquadramento di cui al comma 1 e all’espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera b), e 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a), e 47, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

        4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.

        5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1º gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1º gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

        6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1º gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1º gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall’articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.

        7. Ai fini dell’ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonchè ai fini dell’attribuzione del trattamento economico, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l’anzianità richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in possesso della qualifica di brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1º luglio 1992, è ridotta di due anni.

        8. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 885.000 per l’anno 2004, di euro 310.000 per l’anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall’anno 2006.

 

 

Articolo 3.

(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria)

        1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell’articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003.

        2. Il personale individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1º gennaio 2003.

        3. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall’articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

        4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all’articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

        5. Il trattamento economico conseguente all’inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1º gennaio 2003.

        6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l’anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall’anno 2005.

 

 

EMENDAMENTO

 

3.100  BISCARDINI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «lettera c)» aggiungere le altre: «e d)».

        All’onere derivante dall’attuazione del suddetto emendamento valutato in euro 600.000,00 per il triennio 2004-2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

 

 

ARTICOLI 4 E 5 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 4.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri)

        1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1º gennaio 2001.

        2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1º gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di iscrizione in ruolo.

        3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all’articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

 

 

Articolo 5.

(Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza)

        1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1º gennaio 2001.

        2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1º gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l’attuale ordine di iscrizione in ruolo.

        3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

        4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

 

5.0.2  LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Corsi collegati alla progressione in carriera del personale della Polizia di Stato)

        1. All’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"».

 

 

5.0.3  LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Valutazione annuale dei dirigenti della Polizia di Stato)

        1. Al comma 3 dell’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole: "dirigenti generali di pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti: "di livello B".

        2. La modifica di cui al comma 1 si applica alla valutazione annuale dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dall’anno 2004, in relazione all’attività svolta nell’anno 2003».

 

 

5.0.4 (testo corretto) LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-quater.

(Modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)

        1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli ed esame scritto, a 2.000 posti per l’accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e di sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000"».

 

 

5.0.5 LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-quinquies.

(Proroga del mandato dei consigli della rappresentanza militare)

        1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 15 maggio 2006».

 

 

ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE

 

ARTICOLO 6.

(Clausola copertura finanziaria)

        1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l’anno 2004, in euro 3.586.000 per l’anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

 

EMENDAMENTO

 

6.100 Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri di natura previdenziale a carico della finanza pubblica.».

 

 

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGGE

 

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

 

C1 Il Relatore

Approvata

Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e altre disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato e i consigli della rappresentanza militare».

 

 

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

X1.0.1 (TESTO CORRETTO) LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia)

        1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l’aspettativa, l’applicazione del testo unico a tutela della maternità, l’indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1º gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica.

        2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l’indennità di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1º gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

        3. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica sono applicate le disposizioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata nella legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l’aumento di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

        4. Per l’anno 2004 gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell’indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d’imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro novanta per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro ottantacinque per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

        6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l’anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall’anno 2004, si provvede quanto a euro 1.405.502, a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, quanto a euro 9.717.529 a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

        7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia»

 

 

x1.0.1 (testo2) LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia)

        1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l’orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l’aspettativa, l’applicazione del testo unico a tutela della maternità, l’indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1º gennaio 2003, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica.

        2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l’indennità di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva di cui all’articolo 8, comma 2, ed all’articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1º gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

        3. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica sono applicate le disposizioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata nella legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l’aumento di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l’indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

        4. Per l’anno 2004 gli incrementi derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell’indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

        5. A decorrere dal 1º gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d’imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro novanta per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro ottantacinque per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

        6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l’anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall’anno 2004, si provvede quanto a euro 1.405.502, per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall’articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, quanto a euro 9.717.529 a decorrere dall’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

        7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia»

 

 

x1.0.100MANFREDI

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni)

        1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo l’articolo 60, è inserito il seguente:

"Art. 60-bis.

        1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all’anno 2009".

            b) all’articolo 61, sono apportate le seguenti modifiche:

        - al comma 3, le parole: ’fino al 2005’, sono sostituite con le seguenti: ’fino al 2009’;

        - al comma 4, le parole: ’fino al 2005’, sono sostituite con le seguenti: ’fino al 2004’;

        - dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

        ’4-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all’avanzamento.’;

            dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        ’5-bis. Dall’anno 2005 e fino all’anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazone dei capitani di cui al comma 4, non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall’articolo 60, comma 2, lettera d)’.

        2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in euro 242.963 per l’anno 2005, in euro 756.788 per l’anno 2006 e in euro 885.825 a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004 - 2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

        3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo anche ai fini dell’applicazione del presente articolo, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.» .

 

 


 

Normativa di riferimento

 


Costituzione della Repubblica
(artt. 77, 87)

 

Art. 77

 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

Art. 87

 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 


 

Legge 5 agosto 1978, n. 468.
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(artt. 7, 11-ter)

 

 

(1) (1/a) (1/circ)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;

- Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.

(omissis)

Art. 7

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

 

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso] (15/a);

 

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

 

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

 

 

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(15/a) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 6, D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270.

(omissis)

Art. 11-ter

Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (19/a):

 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

 

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

 

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (19/b);

 

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

 

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (20).

 

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

 

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

 

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

 

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (20/a).

 

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (20/b).

 

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (20/c).

 

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (20/d) (21).

 

 

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(19/a) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione

(19/b) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al n. A/CLI, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(20/a) Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.

(20/b) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003 e il Decr. 15 luglio 2003.

(20/c) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(20/d) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(21) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(omissis)

 


 

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
(art. 31-bis)

 

(1) (1/a) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 70, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'interno: Circ. 26 giugno 2001, n. 333/A/9808.A.2.

(omissis)

Art. 31-bis

Promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, si consegue:

 

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

 

b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo ed è in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

 

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b) dello stesso comma. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

 

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno (6/c).

 

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(6/c) Aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX. Le modalità di svolgimento del concorso sono state stabilite con D.M. 29 luglio 1998, n. 321, riportato al n. A/CXLIX.

(omissis)


 

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337.
Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica
(art. 31-bis)

 

 

(1) (2)

------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 70, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

(omissis)

Art. 31-bis

Promozione alla qualifica di perito tecnico superiore.

1. La promozione alla qualifica di perito tecnico superiore si consegue:

 

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di perito tecnico capo;

 

b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito tecnico capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 25-bis.

 

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

 

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro dell'interno (6/e) (6/f).

 

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(6/e) Aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, riportato al n. A/CX.

(6/f) Le modalità di svolgimento del concorso di cui al presente articolo sono state stabilite con D.M. 5 giugno 1998, n. 234, riportato al n. A/CXLVII.

(omissis)


 

Legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria
(art. 26)

 

 

(1) (1/circ) (1/cost)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1990, n. 300, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 10 novembre 1998, n. 262/T;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 26 febbraio 1996, n. 89.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(omissis)

Art. 26

Ricostruzione della carriera di talune categorie del personale.

1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia arruolatosi dopo avere rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione della carriere ai sensi dell'articolo 2, della legge 2 aprile 1968, n. 408 (13/a).

 

2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

 

3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

 

4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.

 

5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408 (13/a).

 

6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere di una commissione appositamente costituita circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614 (15).

 

7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione della carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati disponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773 (16), da ultimo modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108.

 

8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.

 

9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, può essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione di cui al comma 6. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e dagli aventi diritto.

 

10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 (17), e successive modificazioni.

 

11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi (1/cost).

 

 

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(13/a) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(15) Riportata al n. C/XVII.

(16) Riportata al n. C/XXIV.

(17) Riportato al n. C/I.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(omissis)

 


 

Legge 6 marzo 1992, n. 216.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici
(art. 2)

 

 

(1) (1/cost)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56.

(1/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-17 maggio 1995, n. 178 (Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L. 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-4 dicembre 1995, n. 494 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1995, n. 51, Serie speciale), con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 34 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), e con ordinanza 2-9 maggio 1996, n. 154 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L. 6 marzo 1992, n. 216, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

(omissis)

Art. 2

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei princìpi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 (3), le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121 (4), nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla è innovato per ciò che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni (4/a) (4/cost).

 

2. Lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sarà, inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (5).

 

3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovrà prevedere: distinte modalità per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento dovrà essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare (4/cost).

 

4. Ferma restando la sostanziale unitarietà dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potrà anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato; tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

 

a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;

 

b) procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;

 

c) mobilità ed impiego del personale;

 

d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;

 

e) determinazione delle dotazioni organiche;

 

f) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

 

g) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;

 

h) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

 

5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente (5/a).

 

6. Per il personale già compreso fra i destinatari dell'articolo 15, D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (6), e per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3, L. 29 marzo 1983, n. 93 (7), e dell'articolo 19, L. 15 dicembre 1990, n. 395 (8).

 

7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale (8/a).

 

 

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(3) Riportata al n. B/XVI.

(4) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(4/a) In attuazione del presente art. 2 è stato emanato il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 273 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(5) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 273 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(5/a) Per l'aggiornamento del trattamento economico del personale dirigenziale dello Stato vedi il D.P.R. 5 settembre 1994, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato, e i successivi indicati in nota a tale decreto. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 4, L. 30 novembre 2000, n. 356.

(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(7) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(8) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.

(8/a) Vedi, anche, la L. 29 aprile 1995, n. 130, riportata al n. T/LX.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443.
Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395
(art. 30-bis)

 

 

(1) (1/cost)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(omissis)

Art. 30-bis

Promozione alla qualifica di ispettore superiore.

1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

 

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

 

b) per il restante 50 per cento dei posti, mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

 

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui al comma 1, lettera a), precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

 

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esami e la composizione della commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia (10/m) (1/cost).

 

 

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(10/m) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, come modificato dall'art. 14, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76. Per le modalità di svolgimento del concorso interno per la nomina alla qualifica di ispettore superiore, vedi il D.M. 1° febbraio 2000, n. 52.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198.
Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri
(art. 35)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O. Nel testo di questo decreto sono state riportate le correzioni di cui agli avvisi pubblicati nella Gazz. Uff. 28 giugno 1995, n. 149.

(2) Riportata al n. T/LVIII.

(omissis)

Art. 35

Inclusione ed esclusione dalle aliquote.

1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che, alla data indicata nell'art. 34, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 33 ed alle allegate tabelle «C1» e «C2».

 

2. Non può essere incluso in aliquota e valutato per l'avanzamento il personale appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo , o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una situazione di stato, o sia sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni (51).

 

3. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, l'interessato venga a trovarsi in taluna delle situazioni previste dal comma 2, la commissione ne sospende la valutazione o cancella lo stesso dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato. Al di fuori dei predetti casi, quando eccezionalmente la commissione ritiene di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende la valutazione, indicandone i motivi. A tale personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata (52).

 

 

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(51) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera a), D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

(52) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera b), D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.

(omissis)


 

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.
Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza
(art. 55)

 

 

(1) (2) (2/a)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

(2) Riportata alla voce Forze armate.

(2/a) Nel testo di questo provvedimento sono state riportate le correzioni di cui agli avvisi pubblicati nella Gazz. Uff. 13 luglio 1995, n. 162 e nella Gazz. Uff. 19 settembre 1995, n. 219. Vedi, anche, l'art. 30, L. 18 febbraio 1999, n. 28 riportata alla voce Imposte e tasse in genere e il D.M. 23 aprile 1999, n. 142, riportato al n. C/XXXII.

(omissis)

Art. 55

Inclusione ed esclusione dalle aliquote.

1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53 (9/c).

 

2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:

 

a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;

 

b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;

 

c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;

 

d) in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa per un periodo non inferiore a sessanta giorni (9/d).

 

3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive (9/e).

 

4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinché si proceda al loro scrutinio con riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.

 

 

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(9/c) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

(9/d) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

(9/e) Comma così modificato dall'art. 6, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200.
Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria
(art. 8)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

(2) Riportata alla voce Forze armate.

(omissis)

Art. 8

Inquadramento nel ruolo degli ispettori.

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli ispettori e sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (15), in servizio al 1° settembre 1995 è inquadrato in ordine di qualifica e di ruolo, anche in sovrannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli ispettori, conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento:

 

a) nella qualifica di ispettore superiore, gli ispettori capo nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori che sono in possesso di un'anzianità di servizio nel ruolo degli ispettori e nel grado di maresciallo capo del disciolto Corpo degli agenti di custodia non inferiore ad otto anni;

 

b) nella qualifica di ispettore capo il personale che riveste la qualifica di ispettore;

 

c) nella qualifica di ispettore il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, nonché quello che riveste la qualifica di sovrintendente capo, conservando se più favorevole il trattamento economico in godimento;

 

d) nella qualifica di vice ispettore il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente, ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 7, comma 1, del presente decreto (14/a).

 

2. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai fini della progressione nella qualifica di ispettore superiore, i quattro quinti dell'anzianità di servizio computata ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (15). Il personale che riveste la qualifica di vice ispettore, inquadrato ai sensi della lettera c) del comma 1, matura l'anzianità per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al compimento del quinto anno di effettivo servizio nella qualifica di inquadramento, conservando l'anzianità maturata nel ruolo degli ispettori prima della data di entrata in vigore del presente decreto, computa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443 (15).

 

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), il periodo di anzianità residuo per l'ammissione agli scrutini di promozione, rispettivamente ad ispettore superiore ed ispettore capo, è ridotto di un quinto.

 

4. Per il personale di cui al comma 1, lettere d) e c), proveniente dal ruolo dei sovrintendenti, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore e ispettore capo conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; per il personale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni (14/a).

 

 

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(15) Riportato al n. C/XXVIII.

(14/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 13 settembre 1996, n. 479, riportato al n. C/XLIII.

(15) Riportato al n. C/XXVIII.

(14/a) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 13 settembre 1996, n. 479, riportato al n. C/XLIII.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201.
Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato
(artt. 21, 47)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

(omissis)

Art. 21

Promozione alla qualifica di ispettore superiore.

1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

 

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente un'anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;

 

b) per il restante cinquanta per cento dei posti mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 15, lettera b).

 

2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

 

3. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della Commissione esaminatrice, sono fissate con decreto ministeriale.

(omissis)

Art. 47

Promozione alla qualifica di perito superiore.

1. Le promozioni alla qualifica di perito superiore sono conferite nei limiti dei posti disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale.

 

2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue:

 

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo;

 

b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo.

 

3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale sottordinato a quello nel quale si sono verificate le vacanze, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria «superiore» che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario (82).

 

4. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).

 

5. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), la determinazione delle prove d'esame ed i programmi sono fissati con decreto ministeriale.

 

 

------------------------

 

(82) Comma così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87. Vedi, anche, l'art. 32 dello stesso decreto.

(omissis)

 


 

Legge 28 marzo 1997, n. 85.
Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia
(Tabella)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 1997, n. 76.

(omissis)

Tabella

(Art. 6, comma 1)


  +-----------------------------------+----------------------+ 
  |               Grado               | Misure mensili lorde | 
  +-----------------------------------+----------------------+ 
  | A Generale di Corpo d'Armata e di |                      | 
  |   Divisione . . . . . . . . . . . |        910.000       | 
  | B Generale di Brigata . . . . . . |        850.000       | 
  | C Colonnello+25 . . . . . . . . . |        790.000       | 
  | D  Colonnello . . . . . . . . . . |        730.000       | 

 

 


 

Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(art. 24)

 

 

(1) (1/circ)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 4 luglio 2000, n. 1239;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 5 febbraio 1999, n. 9;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 26 novembre 2003, n. 30;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 1 febbraio 1999, n. 16; Circ. 8 febbraio 1999, n. 21; Circ. 9 febbraio 1999, n. 23; Circ. 10 febbraio 1999, n. 27; Circ. 10 febbraio 1999, n. 28; Circ. 1 marzo 1999, n. 49; Circ. 3 marzo 1999, n. 54; Circ. 17 marzo 1999, n. 62; Circ. 17 marzo 1999, n. 63; Circ. 31 marzo 1999, n. 73; Circ. 31 marzo 1999, n. 72; Circ. 31 marzo 1999, n. 75; Circ. 1 aprile 1999, n. 79; Circ. 28 maggio 1999, n. 118/BIS; Circ. 13 settembre 1999, n. 172; Circ. 20 settembre 1999, n. 179; Circ. 4 ottobre 1999, n. 184; Circ. 5 ottobre 1999, n. 185; Circ. 14 ottobre 1999, n. 188; Circ. 22 ottobre 1999, n. 190; Circ. 2 novembre 1999, n. 23bis; Circ. 25 novembre 1999, n. 203; Circ. 21 dicembre 1999, n. 224; Circ. 6 marzo 2000, n. 59; Circ. 15 marzo 2000, n. 61; Circ. 16 giugno 2000, n. 115; Circ. 27 giugno 2000, n. 122; Circ. 5 luglio 2000, n. 128; Circ. 11 luglio 2000, n. 130; Circ. 1 agosto 2000, n. 142; Circ. 2 agosto 2000, n. 144; Circ. 16 novembre 2000, n. 189; Circ. 21 maggio 2001, n. 106; Circ. 21 giugno 2001, n. 129; Circ. 8 novembre 2001, n. 197; Circ. 26 giugno 2002, n. 121; Msg. 27 giugno 2002, n. 482; Msg. 23 luglio 1999, n. 4233;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 13 settembre 1999, n. 46/99;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 agosto 1999, n. 72244/G/41;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 11 giugno 2002;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 12 marzo 1999, n. 11; Circ. 12 marzo 1999, n. 12; Circ. 26 marzo 1999, n. 1; Circ. 8 ottobre 1999, n. 44; Circ. 13 ottobre 1999, n. 2; Circ. 17 febbraio 2000, n. 3; Circ. 30 ottobre 2000, n. 4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 19 febbraio 2002, n. 51/E; Circ. 24 ottobre 2002, n. 6; Nota 24 dicembre 2002, n. 3727/V; Nota 17 aprile 2003, n. 2047/V/AGT; Circ. 9 ottobre 2003, n. 7;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 25 febbraio 1999, n. 1029445; Circ. 5 marzo 1999, n. 910026; Circ. 5 aprile 2001, n. 1061262; Nota 9 marzo 2004, n. 751/V/AGT ;Circ. 1 giugno 2004, n. 20/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 8 gennaio 1999, n. F.L.2/99; Circ. 28 gennaio 1999, n. F.L.8/99; Circ. 23 febbraio 1999, n. F.L.11/99; Circ. 23 settembre 1999, n. F.L.24/99; Circ. 25 ottobre 1999, n. F.L.28/99; Circ. 16 dicembre 1999, n. F.L.31/99; Circ. 13 aprile 2000, n. F.L.8/2000; Circ. 31 maggio 2004, n. F.L.14/2004;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 20 settembre 2001, n. 14271; Circ. 19 marzo 2002, n. 36; Nota 20 maggio 2002, n. DGPSA/7/2331; Circ. 25 febbraio 2003, n. 24; Circ. 25 febbraio 2003, n. 25;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 6 ottobre 1998, n. 406; Circ. 19 febbraio 1999, n. 47; Circ. 8 marzo 1999, n. 56; Circ. 19 marzo 1999, n. 69; Circ. 19 marzo 1999, n. 70; Circ. 1 aprile 1999, n. 86; Circ. 2 aprile 1999, n. 87; Circ. 30 luglio 1999, n. 187; Circ. 6 agosto 1999, n. 199; Circ. 23 settembre 1999, n. 7147; Circ. 8 ottobre 1999, n. 235; Circ. 8 ottobre 1999, n. 4/FL; Circ. 18 novembre 1999, n. 275; Circ. 16 febbraio 2001, n. 32; Circ. 7 marzo 2000, n. 55; Circ. 10 marzo 2000, n. 65; Circ. 28 marzo 2000, n. 96; Circ. 31 marzo 2000, n. 101; Nota 12 settembre 2000, n. 6921/P1V; Circ. 13 aprile 2001, n. 71;

- Ministero delle finanze: Circ. 5 febbraio 1999, n. 28/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 36/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 32/E; Circ. 23 febbraio 1999, n. 48/T; Circ. 17 marzo 1999, n. 64/E; Circ. 24 giugno 1999, n. 140/E; Circ. 23 settembre 1999, n. 192/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 214/D; Circ. 4 novembre 1999, n. 215/E; Circ. 19 giugno 2000, n. 165; Circ. 20 giugno 2000, n. 125/D; Circ. 25 agosto 2000, n. 161/E; Circ. 31 agosto 2000, n. 163/E; Circ. 1 marzo 2001, n. 19/E; Circ. 20 marzo 2001, n. 28/E; Circ. 11 maggio 2001, n. 47/E.

(omissis)

Art. 24

Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

 

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio (89).

 

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

 

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

 

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.

 

6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (90), e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (88). A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999 (90/a).

 

 

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(89) La percentuale di adeguamento è stata stabilita con D.P.C.M. 30 aprile 1999 (Gazz. Uff. 2 luglio 1999, n. 153), con D.P.C.M. 27 giugno 2000 (Gazz. Uff. 29 agosto 2000, n. 201), con D.P.C.M. 28 maggio 2001 (Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160), con D.P.C.M. 17 maggio 2002 (Gazz. Uff. 11 luglio 2002, n. 161), con D.P.C.M. 20 giugno 2003 (Gazz. Uff. 6 agosto 2003, n. 181) e con D.P.C.M. 14 maggio 2004 (Gazz. Uff. 12 luglio 2004, n. 161).

(90) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(88) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(90/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 e, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.
Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78
(art. 62)

 

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2000, n. 271, S.O.

(1/a) Per le modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato vedi il regolamento di cui al D.M. 24 dicembre 2003, n. 400, emanato in attuazione del presente decreto.

(omissis)

Art. 62

Valutazione annuale dei dirigenti.

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.

 

4. Il giudizio valutativo finale è espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.

 

5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

 

6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.

 

7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

 

8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

 

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003 (75/a).

 

 

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(75/a) Comma così modificato dall'art. 13-octies, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139.
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001
(art. 7)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.

(omissis)

Art. 7

Indennità di presenza festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo è attribuita un'indennità nella misura giornaliera lorda di lire 19.000 per ogni turno.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto è attribuito per ciascuna festività, in luogo dell'indennità di cui comma 1, un compenso nella misura lorda di lire 63.000 (3/d).

 

 

------------------------

 

(3/d) Per la rideterminazione del compenso di cui al presente comma vedi l'art. 15, D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.

(omissis)

 


 

D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140.
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001
(artt. 8, 20)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.

(omissis)

Art. 8

Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora (4).

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

 

 

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(4) Per la rideterminazione dell'indennità di cui al presente comma vedi l'art. 12, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

 

 

 

Art. 20

Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora (8).

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

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(8) Per la rideterminazione dell'indennità di cui al presente comma vedi l'art. 51, comma 1, D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53.
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato
(artt. 12, 14, 19)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2001, n. 63, S.O.

(omissis)

Art. 12

1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo articolo 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b).

 

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli (29/a).

 

3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'articolo 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, è ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento.

 

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

 

 

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(29/a) Comma così modificato dall'art. 36, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(omissis)

 

Art. 14

1. I ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici di cui agli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 sono soppressi.

 

2. Il personale dei predetti ruoli è inquadrato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rispettivamente nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed in quella di perito tecnico capo del ruolo dei periti tecnici di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, collocandosi in ruolo, secondo l'ordine acquisito in quello di provenienza, dopo l'ultimo degli ispettori capo e dei periti tecnici capo che al 31 agosto 1995 appartenevano al ruolo degli ispettori e dei periti tecnici.

 

3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, conserva l'anzianità maturata nel ruolo ad esaurimento ai fini della partecipazione allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e all'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

 

4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, relativamente alla nomina alle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore il giorno precedente alla cessazione dal servizio (29/b).

 

 

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(29/b) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 10 settembre 2004, n. 238.

(omissis)

Art. 19

1. Agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, inquadrati in tale qualifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, con la medesima decorrenza, gli scatti aggiuntivi previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I medesimi assumono, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di «sostituto commissario» (30/d).

 

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuito con la medesima decorrenza (30/e).

 

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo è fissato, per ciascun anno, rispettivamente, in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni (30/f).

 

4. Il personale di cui al comma 2 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo ed assume anche la denominazione di «sostituto commissario» di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla data in cui matura l'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ovvero, di sette anni se ha superato la prima selezione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (30/g).

 

5. Per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli scatti aggiuntivi e la denominazione dei «sostituto commissario» di cui al comma 1 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dallo stesso comma (30/h).

 

6. Si osservano le disposizioni relative alle condizioni soggettive per l'attribuzione dei predetti benefìci, di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 31-ter e 31-quater, nonché quelle di cui all'articolo 31-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

 

 

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(30/d) Comma così rettificato con Comunicato 3 agosto 2001 (Gazz. Uff. 3 agosto 2001, n. 179).

(30/e) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.L. 10 settembre 2004, n. 238.

(30/f) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(30/g) Vedi, anche, l'art. 8, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 e l'art. 1, comma 5, D.L. 10 settembre 2004, n. 238.

(30/h) Comma così rettificato con Comunicato 3 agosto 2001 (Gazz. Uff. 3 agosto 2001, n. 179). Vedi, anche, l'art. 8, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67.
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza
(art. 12)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71, S.O.

(omissis)

Art. 12

Disposizioni transitorie per i marescialli aiutanti.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dai commi 1, lettere a), degli articoli 58-ter 58-quater del decreto di inquadramento, ai marescialli aiutanti, comunque in servizio alla medesima data nel Corpo della Guardia di finanza, che:

 

a) hanno conseguito il grado di maresciallo maggiore del preesistente ruolo sottufficiali, compresi coloro a cui è stata attribuita la qualifica di «aiutante» e la nomina a «carica speciale», con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995:

 

1) è attribuito il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;

 

2) è conferita, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza, la qualifica di luogotenente di cui all'articolo 58-quater del decreto di inquadramento, con l'attribuzione del relativo trattamento economico, fermo restando il possesso, alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo;

 

b) hanno conseguito ovvero conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, è attribuito lo scatto aggiuntivo previsto dall'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) previsti dal medesimo articolo.

 

2. Per il personale di cui al comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo:

 

a) 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti;

 

b) 58-quater, comma 1, lettere b) e c) del decreto di inquadramento, il conferimento della qualifica di luogotenente ha decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Tale disposizioni si applica anche nei confronti del personale a cui viene attribuito lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 58-ter, ai sensi della lettera a) del presente comma (54/b).

 

3. Per il personale di cui al comma 1, lettera b), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 58-ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto di inquadramento, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti. Ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado stabilito al comma 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo, come disposta dal presente comma (54/c).

 

4. Dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, in deroga ai requisiti di anzianità previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 58-quater del decreto di inquadramento e fermi restando gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, ai marescialli aiutanti cui è attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 1, lettera b), ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente, è richiesta una permanenza minima nel grado di maresciallo aiutante di sette anni per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 1995, e di sette anni e sei mesi per il personale con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1996 ed il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto (54/d).

 

5. Ai fini della determinazione dei requisiti temporali necessari per l'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 58-ter del decreto di inquadramento, relativamente alle promozioni al grado di maresciallo aiutante conferite dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, in deroga alla norma di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 58-ter, si applicano le disposizioni di cui alla tabella «B» allegata al presente decreto (54/e).

 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, con le modalità di cui al successivo articolo 15, comma 5, anche nei confronti del personale appartenente al ruolo «Esecutori» della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

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(49) Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'art. 69, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

(50) Aggiunge gli artt. 73-bis, 73-ter, 73-quater, 73-quinquies e 73-sexies al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

(51) Sostituisce l'art. 77, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

(52) Sostituisce l'art. 78, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83.
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri
(art. 30)

 

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 marzo 2001, n. 75, S.O.

(1/a) Il comma 4 dell'art. 9, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 ha disposto l'inserimento, nel presente decreto, della tabella C3, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(omissis)

Art. 30

Nome transitorie.

1. Ai marescialli aiutanti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che al 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore, la qualifica di «carica speciale» o di «aiutante» del disciolto ruolo dei sottufficiali, è attribuito l'inquadramento con il proprio grado ed anzianità nella qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

 

2. Ai marescialli aiutanti che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, con la medesima decorrenza, lo scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

 

3. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado dal 2 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, cui è attribuito la scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presento decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, è richiesta una permanenza di almeno 7 anni nel grado (31/a).

 

4. Ai marescialli aiutanti con anzianità di grado dal 1° gennaio 1996 alla data di entrata in vigore del presente decreto, ciò è attribuito lo scatto aggiuntivo ai sensi del comma 2, per il conferimento della qualifica di «luogotenente», fermi restando gli altri requisiti e condizioni richiesti dall'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, in luogo degli otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo ivi previsto, è richiesta una permanenza di almeno 7 anni e sei mesi nel grado (31/b).

 

5. Dal 2002 e fino al 2008, fermi restando i requisiti previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, nonché accertati quelli di cui all'articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 dei presente decreto, la qualifica di «luogotenente» è conferita ai marescialli aiutanti di maggiore anzianità in ordine di ruolo fino alla concorrenza dei posti annualmente disponibili.

 

6. Per i marescialli aiutanti che conseguono il grado con decorrenza:

 

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2002;

 

b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;

 

c) dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004;

 

d) dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

 

e) dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

 

f) dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,

 

il periodo di permanenza nel grado utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 38-ter, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, è fissato rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni (31/c).

 

7. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 29 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto (31/d).

 

8. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 2 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto legislativo 1° maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorre dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto. Ai fini del conferimento della qualifica di «luogotenente», per lo stesso personale, il periodo minimo di permanenza nel grado previsto nei commi 3 e 4, è aumentato di un periodo corrispondente a quello compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al presente comma (31/e).

 

9. Per i marescialli aiutanti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presene decreto non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38-ter, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, ovvero per il personale di cui al comma 7, il conferimento della qualifica di «luogotenente» ha decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dall'articolo 38-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto (31/f).

 

10. Ai brigadieri capi comunque in servizio alla data di entrata in vigore dei presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalità:

 

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado (31/g).

 

11. Agli appuntati scelti comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo è attribuito, fermi restando gli altri requisiti e condizioni di cui all'articolo 37-ter dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, con le seguenti modalità:

 

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato 4 anni di permanenza nel grado, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui maturi 4 anni di permanenza nel grado (31/h).

 

12. Al personale di cui ai commi 10 e 11 che alla data di entrata in vigore dei presente decreto non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37-bis, comma 1, e 37-ter, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto, il trattamento economico ivi previsto è attribuito con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Si applica quanto disposto dagli articoli 37-bis, comma 2 e 37-ter, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotti dall'articolo 27 del presente decreto.

 

13. Dall'anno 2001 al 2005 il rapporto percentuale fra le promozioni disponibili per le forme di avanzamento a maresciallo aiutante di cui all'articolo 38-bis, comma 1, lettere a) e b), come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, può essere variato con decreto del Ministro della difesa, per consentire una completa utilizzazione della disponibilità di promozioni.

 

14. A decorrere dal 1° gennaio 2002, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti, il personale che riveste il grado di maresciallo capo, maresciallo ordinario e vicebrigadiere, iscritto nel quadro di avanzamento per l'anno 2001 e non promosso, è promosso, nell'ordine del proprio ruolo, al grado superiore con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 31 dicembre del 2001. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, in occasione delle citate aliquote al 31 dicembre 2001, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

 

15. Le promozioni attribuite ai sensi del comma 14 ai marescialli capi non concorrono alla determinazione del limite di promozioni di cui all'articolo 38-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come introdotto dall'articolo 28 del presente decreto.

 

16. Con decreto del Ministro della difesa sono apportate disposizioni integrative e correttive alle disposizioni attuative dell'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, relative alle procedure dell'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, con previsione che tali procedure potranno al più effettuarsi in due prove d'esame scritte, articolate su questionari a risposta multipla su materie tecnico-professionali e di cultura generale.

 

 

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(31/a) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi il comma 4 dell'art. 9, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(31/b) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi il comma 4 dell'art. 9, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(31/c) Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi il comma 4 dell'art. 9, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(31/d) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(31/e) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(31/f) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(31/g) Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 30, maggio 2003, n. 193.

(31/h) Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 30, maggio 2003, n. 193.

(omissis)

 


 

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87.
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato
(art. 30)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 aprile 2001, n. 77.

(omissis)

Art. 30

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi 1-bis e 1-quater dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'articolo 28 del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità:

 

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica (29/a).

 

2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile previsto, rispettivamente, dai commi 1-ter e 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'articolo 28 del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità:

 

a) al personale che alla suddetta data abbia maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

b) al restante personale con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

 

3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità:

 

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.

 

4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato dieci anni di anzianità riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-septies dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come introdotto dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto è attribuito dalla medesima data.

 

5. Al personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 47-bis e 47-ter, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di «scelto».

 

6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-bis e 47-bis, è attribuito con la medesima decorrenza (29/b).

 

7. In deroga a quanto previsto dagli articoli 21-bis e 47-bis, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore, o qualifica equiparata, entro il 1° gennaio di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo è fissato per ciascun anno di detto periodo, rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni (29/c).

 

8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-ter e 47-ter, ed assume la denominazione di «scelto» a decorrere dalla data in cui matura l'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che è stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-ter, e 47-ter ed acquisisce la denominazione di «scelto» dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche (29/d).

 

9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 21-bis e dai commi 2 e 3 dell'articolo 47-bis, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di «scelto» di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, è aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8 (29/e).

 

10. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 47-bis, 47-ter, 47-quater e 49, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-nonies del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianità minima richiesta nella qualifica (29/f).

 

 

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(29/a) Vedi, anche, l'art. 12, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(29/b) Vedi, anche, l'art. 2, comma 5, D.L. 10 settembre 2004, n. 238.

(29/c) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 15, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(29/d) Vedi, anche, l'art. 12, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 e l'art. 2, comma 6, D.L. 10 settembre 2004, n. 238.

(29/e) Vedi, anche, l'art. 12, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(29/f) Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2005, vedi il comma 7 dell'art. 12, D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

(omissis)

 


 

D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.
Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003

 

 

(1) (2) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178, S.O.

(2) Per l'integrazione delle disposizioni relative al biennio economico 2002-2003 contenute nel presente decreto vedi il D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero della difesa: Circ. 20 settembre 2002, n. DGPM/IV/12/110082/0.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»;

 

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

 

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

 

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

 

Visto lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti normativi ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito - Marina - Aeronautica), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; la sezione COCER Aeronautica non ha sottoscritto lo schema concertato;

 

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

 

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 maggio 2002, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

Art. 1

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto:

 

a) per «Forze armate» (esclusa l'Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

 

b) per «Polizia ad ordinamento civile» si intende il personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva;

 

c) per «Polizia ad ordinamento militare» si intende il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva;

 

d) per «decreto sulle procedure» si intende il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

 

e) per «primo quadriennio normativo Forze armate» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995, riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995;

 

f) per «biennio economico Forze armate 1996-1997» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;

 

g) per «secondo quadriennio normativo Forze armate» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

 

h) per «biennio economico Forze armate 2000-2001» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001 emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;

 

i) per «legge finanziaria 1994» si intende la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»;

 

j) per «legge finanziaria 1998» si intende la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

 

k) per «legge di bilancio 1999» si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

 

l) per «legge finanziaria 1999» si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

 

m) per «legge finanziaria 2002» si intende la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

 

n) per «regolamento del 1990» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato»;

 

o) per «legge sulle indennità» si intende la legge 27 maggio 1977, n. 284, recante «Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari»;

 

p) per «Testo unico a tutela della maternità» si intende il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;

 

q) per «statuto degli impiegati civili dello Stato», si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

 

r) per «legge sulle missioni» si intende la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»;

 

s) per «legge sulle indennità operative» si intende la legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»;

 

t) per «legge di riforma del sistema pensionistico» si intende la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».

 

 

 

Art. 2

Àmbito di applicazione e durata.

1. Il presente decreto si applica al personale delle Forze armate.

 

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

 

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze armate è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto sulle procedure.

 

 

 

Art. 3

Nuovi stipendi.

1. Gli stipendi del personale delle Forze armate, stabiliti dall'art. 2 del biennio economico Forze armate 2000-2001, sono incrementati dal 1° gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

 

 

 

livello V 

Euro 

 

30,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI 

Euro 

 

32,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis 

Euro 

 

33,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII  

Euro 

 

35,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis 

Euro 

 

36,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII  

Euro 

 

38,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX 

Euro 

 

42,20 

 

 

 

 

 

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

 

 

 

livello V 

Euro 

 

18,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI 

Euro 

 

20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis 

Euro 

 

21,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII 

Euro 

 

21,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis 

Euro 

 

22,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII 

Euro 

 

24,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX 

Euro 

 

26,30 

 

 

 

 

 

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

 

 

 

 

 

livello V 

Euro 

 

8.776,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI 

Euro 

 

9.675,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis 

Euro 

 

10.379,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII 

Euro 

 

11.082,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis 

Euro 

 

11.861,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII 

Euro 

 

12.643,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX 

Euro 

 

14.437,35 

 

 

 

 

 

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Forze armate 2000-2001.

 

Art. 4

Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso come previsto dall'articolo 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

 

2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

 

 

 

 

 

 

 

Livello 

 

Feriale 

Festiva o notturna 

Notturna festiva  

 

 

 

 

 

 

 

livello V 

Euro 

 

9,65 

 

10,91 

 

12,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI 

Euro 

 

10,26 

 

11,60 

 

13,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis 

Euro 

 

10,74 

 

12,14 

 

14,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII 

Euro 

 

11,21 

 

12,67 

 

14,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis 

Euro 

 

11,71 

 

13,24 

 

15,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII 

Euro 

 

12,27 

 

13,87 

 

16,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX 

Euro 

 

13,48 

 

15,24 

 

17,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

Indennità operative ed altre indennità.

1. Le maggiorazioni percentuali delle indennità di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennità operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennità operative, con riferimento all'indennità di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto.

 

2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennità supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali, dell'indennità di volo oraria e dell'indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennità di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1.

 

3. L'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è disapplicato.

 

4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennità operative e dall'articolo 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'articolo 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'articolo 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

 

5. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

 

6. A decorrere dal 1° luglio 2002 l'indennità giornaliera prevista dall'articolo 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate è incrementata rispettivamente di 3,60 €, di 2,60 € e di 1,60 €.

 

7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennità mensile di impiego operativo prevista dall'articolo 3 della legge sulle indennità operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove più favorevole dell'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4.

 

8. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

 

9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

 

10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennità operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennità percepita e quella di cui alla tabella del comma 1 (3).

 

11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attività aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianità di servizio in qualità di paracadutista.

 

12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

 

13. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

 

14. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

 

15. La misura dell'indennità pensionabile prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è elevata al 30 per cento.

 

 

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(3) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 3, D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

 

 

 

Art. 6

Indennità integrativa speciale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di € 541,29 mensili lordi.

 

 

 

Art. 7

Trattamento di missione.

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di I classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

 

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

 

4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

 

5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Forze armate è rideterminata in € 6,00 per ogni ora.

 

6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

 

7. L'Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

 

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

 

9. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di € 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'àmbito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 85% della somma forfettaria.

 

10. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'àmbito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.

 

11. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

 

12. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

 

Art. 8

Trattamento economico di trasferimento.

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.

 

2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

 

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione all'elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

 

4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

 

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefìci di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di € 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

 

6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità e ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.

 

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'àmbito dello stesso comune.

 

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 9

Compensi forfettari di guardia e di impiego.

1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalità di cui all'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

 

2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'articolo 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione può essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2, è corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

 

4. Il compenso di cui al comma 3 è corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

 

5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale.

 

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.

 

7. Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'àmbito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.

 

8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'àmbito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

 

9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

 

10. Dal 1° gennaio 2003 è abrogato l'articolo 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'articolo 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed è disapplicato l'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

 

Art. 10

Importo aggiuntivo pensionabile.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4 del biennio economico Forze armate 2000-2001 compete nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

 

Grado 

Euro 

 

 

 

 

 

Tenente Colonnello 

 

173,01 

Maggiore 

 

173,01 

Capitano 

 

164,23 

Tenente 

 

164,23 

Sottotenente 

 

157,52 

1° Maresciallo 

 

157,52 

Maresciallo Capo 

 

152,36 

Maresciallo Ordinario 

 

147,19 

Maresciallo 

 

142,03 

Sergente Maggiore Capo 

 

147,19 

Sergente Maggiore 

 

142,03 

Sergente 

 

142,03 

Caporal Maggiore Capo Scelto 

 

136,35 

Caporal Maggiore Capo 

 

136,35 

Caporal Maggiore Scelto 

 

136,35 

1° Caporal Maggiore 

 

136,35 

Sottotenente CPL 

 

142,03 

 

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

 

Grado 

Euro 

 

 

 

 

 

Tenente Colonnello 

 

20,99 

Maggiore 

 

20,99 

Capitano 

 

27,77 

Tenente 

 

25,77 

Sottotenente 

 

24,48 

1° Maresciallo 

 

29,48 

Maresciallo Capo 

 

30,64 

Maresciallo Ordinario 

 

31,81 

Maresciallo 

 

32,97 

Sergente Maggiore Capo 

 

29,81 

Sergente Maggiore 

 

31,97 

Sergente 

 

28,97 

Caporal Maggiore Capo Scelto 

 

32,65 

Caporal Maggiore Capo 

 

31,65 

Caporal Maggiore Scelto 

 

30,65 

1° Caporal Maggiore 

 

29,65 

Sottotenente CPL 

 

32,97 

 

 

 

 

3. A decorrere dal 1° luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

 

Grado 

Euro 

 

 

 

 

 

Tenente Colonnello 

 

19,00 

Maggiore 

 

19,00 

Capitano 

 

22,00 

Tenente 

 

22,00 

Sottotenente 

 

22,00 

1° Maresciallo 

 

23,00 

Maresciallo Capo 

 

23,00 

Maresciallo Ordinario 

 

23,00 

Maresciallo 

 

23,00 

Sergente Maggiore Capo 

 

25,00 

Sergente Maggiore 

 

25,00 

Sergente 

 

25,00 

Caporal Maggiore Capo Scelto 

 

25,00 

Caporal Maggiore Capo 

 

25,00 

Caporal Maggiore Scelto 

 

25,00 

1° Caporal Maggiore 

 

25,00 

Sottotenente CPL 

 

23,00 

 

 

 

 

4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono (4):

 

 

 

Grado 

Euro 

 

 

 

 

 

Tenente Colonnello 

 

194,00 

Maggiore 

 

194,00 

Capitano 

 

192,00 

Tenente 

 

190,00 

Sottotenente 

 

182,00 

1° Maresciallo 

 

187,00 

Maresciallo Capo 

 

183,00 

Maresciallo Ordinario 

 

179,00 

Maresciallo 

 

175,00 

Sergente Maggiore Capo 

 

177,00 

Sergente Maggiore 

 

174,00 

Sergente 

 

171,00 

Caporal Maggiore Capo Scelto 

 

169,00 

Caporal Maggiore Capo 

 

168,00 

Caporal Maggiore Scelto 

 

167,00 

1° Caporal Maggiore 

 

166,00 

Sottotenente CPL 

 

175,00 

 

 

 

5. L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

 

 

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(4) Per la rideterminazione degli importi relativi al grado di Caporal maggiore di cui al presente comma vedi l'art. 6, D.P.R. 20 novembre 2003, n. 349.

 

 

 

Art. 11

Orario di lavoro.

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

 

2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.

 

3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono pagate con il compenso per lavoro straordinario nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni vigenti, tenuto conto delle esigenze di servizio. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

 

4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi sia del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario di lavoro settimanale.

 

5. I riposi settimanali non fruiti per esigenze connesse con l'impiego in missioni internazionali sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

 

6. Per ragioni di servizio l'Amministrazione può ricorrere all'istituto della reperibilità per esigenze di almeno dodici ore consecutive. Il personale può essere comandato di reperibilità per un massimo di sei giornate feriali e due festive nel mese.

 

7. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

 

8. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

 

 

 

Art. 12

Licenza ordinaria.

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

 

2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

 

 

 

Art. 13

Licenze straordinarie e aspettativa.

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.

 

2. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

 

3. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di corpo.

 

4. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

 

5. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

6. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.

 

7. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno sessanta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.

 

8. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio e non può essere concesso in caso di impiego in missioni umanitarie e di pace.

 

 

 

14

Applicazione del testo unico a tutela della maternità.

1. Il personale militare che si trova nelle condizioni previste dal testo unico a tutela della maternità, ha diritto ai seguenti periodi di astensione dal lavoro, in aggiunta alla licenza ordinaria e straordinaria previste dal primo quadriennio normativo Forze armate:

 

a) «licenza di maternità», con cui si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro del personale militare femminile;

 

b) «licenza di paternità», con cui si intende l'astensione dal lavoro del personale militare maschile, fruito in alternativa alla licenza di maternità;

 

c) «licenza parentale», con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile;

 

d) «licenza per malattia del figlio», con cui si intende l'astensione facoltativa dal lavoro del personale militare femminile o maschile in dipendenza della malattia stessa.

 

2. Le licenze di cui al comma 1 non riducono il periodo di licenza ordinaria spettante, l'importo della tredicesima mensilità e sono computate per intero nell'anzianità di servizio, salvo diversa indicazione.

 

3. La richiesta della licenza di cui al comma 1, lettera c), va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno quindici giorni prima della data di decorrenze delle stesse. In caso di fruizione frazionata, tra un periodo e l'altro, deve aver luogo, anche per un solo giorno, un'effettiva ripresa del servizio.

 

4. Nei periodi di licenza di maternità o di licenza di paternità, previsti dall'articolo 16 e seguenti e dall'articolo 28 e seguenti del testo unico a tutela della maternità, spetta l'intera retribuzione, intesa in tutte le sue componenti fondamentali aventi natura fissa e continuativa mensile.

 

5. In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternità non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

 

6. Nel periodo di licenza parentale, previsto dall'articolo 32 e seguenti del testo unico sulla maternità, al personale militare femminile o, in alternativa, a quello maschile spetta l'intera retribuzione fissa e continuativa mensile, con esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni nel triennio.

 

7. Successivamente al periodo di cui al comma 4 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'articolo 47 e seguenti del testo unico a tutela della maternità, al personale militare femminile e, in alternativa, a quello maschile, sono riconosciuti fino a cinque giorni lavorativi l'anno di licenza per malattia del figlio retribuita con l'intera retribuzione fissa e continuativa, con esclusione delle indennità legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario. Per i successivi periodi di licenza previsti dalla vigente normativa non viene corrisposta retribuzione.

 

8. Ai fini della corresponsione della retribuzione intera, i periodi temporali di cui ai commi 6 e 7 sono computati nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'art. 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il personale interessato ha comunque facoltà di esprimere nell'istanza di concessione del beneficio la volontà di avvalersi del trattamento economico previsto per la fattispecie richiesta nel testo unico a tutela della maternità.

 

9. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

 

10. Nei casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, del testo unico a tutela della maternità, è giustificata con la concessione, da parte del Comandante di corpo, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite di quarantacinque giorni annui previsto dall'articolo 13 del primo quadriennio normativo Forze armate. Il predetto periodo di licenza, che non riduce il periodo di licenza ordinaria e la tredicesima annualmente spettanti, è computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti massimi di assenza previsti dalla normativa vigente.

 

11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni del testo unico a tutela della maternità, qualora compatibili con la normativa concernente lo stato giuridico del personale militare, il rapporto di servizio e le esigenze operative delle Forze armate.

 

 

 

Art. 15

Indennità di presenza festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, 2 giugno e Ferragosto il compenso di cui all'articolo 7, comma 2, del biennio economico Forze armate 2000-2001 è rideterminato nella misura lorda di € 40,00.

 

 

 

Art. 16

Diritto allo studio.

1. Per la preparazione ad esami universitari o post universitari nell'àmbito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio.

 

 

 

Art. 17

Buono-pasto.

1. L'Amministrazione può concedere un buono-pasto giornaliero dell'importo di € 4,65, quando presso l'ente di appartenenza o presso altro ente nella stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, o qualora il personale sia impiegato in servizi di istituto che comportino specificamente la permanenza sul luogo di servizio o nel caso in cui l'assenza del personale dal posto di lavoro per consumare il pasto non sia conciliabile con i periodi temporali concessi.

 

2. L'onere derivante dal comma 1 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

 

 

 

Art. 18

Asili nido.

1. Nell'àmbito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

 

2. A decorrere dall'anno 2003 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 € 0,8 milioni annui.

 

 

 

Art. 19

Proroga concessione alloggi.

1. Il personale militare concessionario di alloggi di servizio connessi all'incarico (ASI) o di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST) in possesso di titolo valido, trasferito d'autorità a seguito della ristrutturazione in atto degli Enti e Reparti della difesa, mantiene la titolarità della concessione fino al 31 dicembre 2005, a condizione che non sia assegnatario di alloggio nella nuova sede e che il nucleo familiare continui ad occupare stabilmente l'alloggio assegnato. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate.

 

 

 

Art. 20

Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale delle Forze armate continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.

 

 

 

Art. 21

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di € 180,59 per il 2002 ed in milioni di € 326,68 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

 

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Tabella 1

 

(art. 5, comma 1)

 

 

Grado Misure mensili lorde 

Euro 

 

 

 

 

Tenente Colonnello +25 

 

402,84 

Tenente Colonnello 

 

371,85 

Maggiore 

 

343,44 

Capitano 

 

333,11 

Tenente 

 

299,55 

Sottotenente 

 

165,27 

Primo Maresciallo +29 

 

343,44 

Primo Maresciallo+25 

 

333,11 

Primo Maresciallo 

 

299,55 

Maresciallo Capo +25 

 

299,55 

Maresciallo Capo 

 

278,89 

Maresciallo Ordinario +15 

 

258,23 

Maresciallo Ordinario +10 

 

237,57 

Maresciallo Ordinario 

 

180,76 

Maresciallo 

 

154,94 

Sergente Maggiore Capo +25 

 

299,55 

Sergente Maggiore Capo 

 

278,89 

Sergente Maggiore +18 

 

258,23 

Sergente Maggiore+15 

 

229,82 

Sergente Maggiore 

 

154,94 

Sergente 

 

150,00 

Caporal Maggiore Capo Scelto +29 

 

278,89 

Caporal Maggiore Capo Scelto +25 

 

258,23 

Caporal Maggiore Capo Scelto +17 

 

237,57 

Caporal Maggiore Capo Scelto 

 

229,82 

Caporal Maggiore Capo 

 

180,76 

Caporal Maggiore Scelto 

 

154,94 

1° Caporal Maggiore (*) 

 

120,00 

(*) Per il 1° Caporal Maggiore l'importo mensile dell'impiego operativo di base per il calcolo  dell'indennità di fuori sede e di marcia continua ad essere pari ad euro 129,11. 

 

 

Tabella 2

 

(art. 9, comma 2)

 

 

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA 

 

 

 

 

 

Grado 

Fascia 

Importo 

 

 

 

 

 

 

1° Cap. magg. 

34,00 

Cap. Magg. Capo 

 

 

Cap. Magg. Scelto 

 

 

Cap. Magg. Capo S. 

 

 

Sergente 

 

 

Sergente Magg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serg. Magg. Capo 

II 

37,00 

Maresciallo 

 

 

Maresc. Ordinario 

 

 

Maresc. Capo 

 

 

S. Tenente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Maresciallo 

III 

40,00 

Tenente 

 

 

Capitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiore 

IV 

45,00 

Ten. Col. 

 

 

 

 

 

 


 

Tabella 3

 

(art. 9, comma 6)

 

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

 

 

 

 

 

Grado 

Fascia 

lunedì-venerdì 

sabato-domenica e festivi 

 

 

 

 

1° Cap. magg. 

62,00 

124,00 

Cap. Magg. Capo 

 

 

 

Cap. Magg. Scelto 

 

 

 

Cap. Magg. Capo S. 

 

 

 

Sergente 

 

 

 

Sergente Magg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serg. Magg. Capo 

II 

66,00 

131,00 

Maresciallo 

 

 

 

Maresc. Ordinario 

 

 

 

Maresc. Capo 

 

 

 

S. Tenente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Maresciallo  

III 

72,00 

143,00 

Tenente 

 

 

 

Capitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiore 

IV 

85,00 

165,00 

Colonnello  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003


 

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2002, n. 178, S.O.

(1/a) Per l'integrazione delle disposizioni relative al biennio economico 2002-2003 contenute nel presente decreto vedi il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»;

 

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

 

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

 

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

 

Visto il D.M. 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza riguardante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

 

Vista l'«ipotesi di accordo sindacale» riguardante il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, ed il biennio 2002-2003, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato:

 

SIULP - SAP - Federazione SILP per la CGIL -UILPS - FSP - SIAP - Federazione Italia sicura - COISP - Federazione CONSAP, Rinnovamento sindacale per L'UGL;

 

per la Polizia penitenziaria:

 

SAPPE - OSAPP - CISL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria - SINAPPE - FSA - SIALPE ASIA - SAG Polizia penitenziaria;

 

per il Corpo forestale dello Stato:

 

SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - UGL Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

 

Visto «lo schema di provvedimento di concertazione» riguardante il quadriennio 2002-2005, per gli aspetti normativi, ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

 

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

 

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo art. 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

Decreta:

 

 

Titolo I

 

Generalità.

 

 

Art. 1.

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto:

 

a) per «Polizia ad ordinamento civile» si intende il personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

 

b) per «Polizia ad ordinamento militare» si intende il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

 

c) per «Forze Armate» (esclusa l'Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

 

d) per «decreto sulle procedure» si intende il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

 

e) per «primo quadriennio normativo Forze armate» si intende il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;

 

f) per «primo quadriennio normativo Polizia» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell'accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;

 

g) per «biennio economico Forze armate 1996-1997» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi per il personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;

 

h) per «biennio economico Polizia 1996-1997» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

 

i) per «secondo quadriennio normativo Forze armate» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

 

j) per «secondo quadriennio normativo Polizia» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

 

k) per «biennio economico Forze armate 2000-2001» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;

 

l) per «biennio economico Polizia 2000-2001», si intende il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio 2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;

 

m) per «legge finanziaria 1994» si intende la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»;

 

n) per «legge finanziaria 1998» si intende la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

 

o) per «legge di bilancio 1999» si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

 

p) per «legge finanziaria 1999» si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

 

q) per «legge finanziaria 2002» si intende la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

 

r) per «regolamento del 1990» si intende il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato»;

 

s) per «legge sulle indennità» si intende la legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni, recante «Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari»;

 

t) per «Testo unico a tutela della maternità» si intende il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»;

 

u) per «statuto degli impiegati civili dello Stato», si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

 

v) per «legge sulle missioni» si intende la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»;

 

w) per «legge sulle indennità operative» si intende la legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare».

 

 

Titolo II

 

Forze di polizia ad ordinamento civile.

 

 

Art. 2.

 Àmbito di applicazione e durata.

1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.

 

2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

 

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.

 

 

Art. 3.

Nuovi stipendi.

1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1° gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

 

:

 

 

 

 

 

 

livello V

Euro

 

 

30,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI

Euro

 

 

32,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis

Euro

 

 

33,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII

Euro

 

 

35,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis

Euro

 

 

36,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII

Euro

 

 

38,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX

Euro

 

 

42,20

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

 

 

 

 

 

 

livello V

Euro

 

 

18,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI

Euro

 

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis

Euro

 

 

21,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII

Euro

 

 

21,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis

Euro

 

 

22,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII

Euro

 

 

24,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX

Euro

 

 

26,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

 

 

 

 

 

 

 

livello V

Euro

 

 

8.776,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI

Euro

 

 

9.675,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis

Euro

 

 

10.379,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII

Euro

 

 

11.082,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis

Euro

 

 

11.861,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII

Euro

 

 

12.643,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX

Euro

 

 

14.437,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.

 

 

Art. 4.

Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello

 

 

 

Feriale

Festiva o notturna

Notturna festiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello V

Euro

 

 

9,65

 

10,91

 

12,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI

Euro

 

 

10,26

 

11,60

 

13,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis

Euro

 

 

10,74

 

12,14

 

14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII

Euro

 

 

11,21

 

12,67

 

14,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis

Euro

 

 

11,71

 

13,24

 

15,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII

Euro

 

 

12,27

 

13,87

 

16,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX

Euro

 

 

13,48

 

15,24

 

17,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5.

Indennità pensionabile.

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

 

a) dal 1° gennaio 2002:

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifiche

Euro

 

 

 

 

 

 

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

677,60

 

Commissario capo e qualifiche equiparate

665,00

 

Commissario e qualifiche equiparate

659,00

 

Vice commissario e qualifiche equiparate

632,20

 

Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate

643,70

 

Ispettore capo e qualifiche equiparate

614,70

 

Ispettore e qualifiche equiparate

595,60

 

Vice ispettore e qualifiche equiparate

577,00

 

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

592,90

 

Sovrintendente e qualifiche equiparate

557,90

 

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate

555,20

 

Assistente capo e qualifiche equiparate

499,40

 

Assistente e qualifiche equiparate

454,60

 

Agente scelto e qualifiche equiparate

415,80

 

Agente e qualifiche equiparate

382,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) dal 1° gennaio 2003:

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifiche

Euro

 

 

 

 

 

 

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

716,00

 

Commissario capo e qualifiche equiparate

702,70

 

Commissario e qualifiche equiparate

696,30

 

Vice commissario e qualifiche equiparate

668,10

 

Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate

680,20

 

Ispettore capo e qualifiche equiparate

649,60

 

Ispettore e qualifiche equiparate

629,40

 

Vice ispettore e qualifiche equiparate

609,70

 

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

626,50

 

Sovrintendente e qualifiche equiparate

589,50

 

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate

586,60

 

Assistente capo e qualifiche equiparate

527,70

 

Assistente e qualifiche equiparate

480,40

 

Agente scelto e qualifiche equiparate

439,40

 

Agente e qualifiche equiparate

404,20

 

 

Art. 6.

Indennità integrativa speciale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di € 541,29 mensili lordi.

 

 

Art. 7.

Trattamento di missione.

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

 

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

 

4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

 

5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in € 6,00 per ogni ora.

 

6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

 

7. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

 

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

 

9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di € 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'àmbito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria.

 

10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni (1/b).

 

11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'àmbito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.

 

12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

 

13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

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(1/b) Vedi, anche, l'art. 4, comma 50, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 8.

Trattamento economico di trasferimento.

1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall'art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.

 

2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

 

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

 

4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

 

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di € 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

 

6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.

 

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'àmbito dello stesso comune.

 

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 9.

Servizi esterni.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di € 6,00.

 

 

Art. 10.

Indennità di ordine pubblico.

1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.

 

2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.

 

3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 13,00.

 

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.

 

5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 11.

Specializzazioni.

1. L'istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.

 

2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

 

Art. 12.

 Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di € 4,10 per ciascuna ora.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di € 40,00.

 

3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad € 12,00 non cumulabile con l'indennità per servizi esterni.

 

4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all'attività di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad € 2,50.

 

 

Art. 13.

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

 

2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.

 

3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l'indennità richiamata al comma 3.

 

5. L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.

 

6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.

 

7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).

 

8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 55 per cento.

 

 

Art. 14.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

 

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

 

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto.

 

2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo (1/c).

 

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(1/c) Vedi, anche, l'art. 3, D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.

 

 

Art. 15.

Utilizzazione del fondo.

1. Il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.

 

2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

 

a) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;

 

b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

 

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;

 

d) compensare la presenza qualificata;

 

e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

 

3. Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

 

 

Art. 16.

Orario di lavoro.

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

 

2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

 

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

 

4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

 

 

 

Art. 17.

 Tutela delle lavoratrici madri.

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternità, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

 

b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

 

c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

 

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

 

e) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

 

f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell'art. 39 del testo unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

 

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela della maternità si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

 

 

Art. 18.

Congedo ordinario.

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

 

2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

 

 

Art. 19.

Congedi straordinari e aspettativa.

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

 

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.

 

3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.

 

 

Art. 20.

Congedo per la formazione.

1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.

 

2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.

 

3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.

 

5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.

 

6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

 

Art. 21.

Congedo parentale.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

 

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

 

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

 

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

 

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

 

7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

 

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

 

 

Art. 22.

Diritto allo studio.

 

 

1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'àmbito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

 

 

Art. 23.

Relazioni sindacali.

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.

 

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

 

a) contrattazione collettiva:

 

a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

 

a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;

 

b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;

 

c) esame;

 

d) consultazione;

 

e) forme di partecipazione;

 

f) norme di garanzia.

 

 

Art. 24.

Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata.

1. L'accordo nazionale quadro di amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1).

 

2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.

 

3. L'accordo nazionale quadro di amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.

 

4. L'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.

 

5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:

 

a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;

 

b) princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;

 

c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;

 

d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;

 

e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

 

f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

 

g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

 

h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

 

i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;

 

l) criteri per l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di trenta anni di servizio.

 

6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:

 

a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;

 

b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;

 

c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

 

d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

 

e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

 

 

Art. 25.

 Informazione.

1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.

 

2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

 

a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

 

b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;

 

c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

 

d) l'applicazione del riposo compensativo;

 

e) la programmazione di turni di reperibilità;

 

f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro.

 

3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2, l'informazione è fornita a livello di amministrazione centrale.

 

4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

 

a) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;

 

b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;

 

c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994;

 

d) l'attuazione della mobilità interna.

 

5. Per le materie suddette, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.

 

6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.

 

7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le medesime formalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto le determinazioni in materia di movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

 

 

Art. 26.

Esame.

1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'àmbito di ogni amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

 

2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

 

3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

 

 

Art. 27.

Consultazione.

1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti concernenti:

 

a) la definizione delle piante organiche;

 

b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi;

 

c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.

 

2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.

 

3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

 

 

 

 

Art. 28.

Forme di partecipazione.

1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione.

 

2. Nell'àmbito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.

 

3. All'articolo 20, comma 2-bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione «del lavoro dei comitati» sono aggiunte le seguenti parole «anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile».

 

4. (2).

 

5. Dalla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, così come modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.

 

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(2) Aggiunge le lettere e) ed f) al comma 1 dell'art. 26, D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395.

 

 

Art. 29.

Norme di garanzia.

1. La corretta applicazione del titolo II del presente decreto è assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall'articolo 8 del decreto sulle procedure.

 

2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione.

 

3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.

 

4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, devono essere inoltrate all'ufficio per le relazioni sindacali di ciascuna amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.

 

 

Art. 30.

Proroga di efficacia degli accordi.

1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

 

 

Art. 31.

Distacchi sindacali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di sessantatre distacchi per la Polizia di Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.

 

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'àmbito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello, delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente (3).

 

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

 

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'àmbito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale all'amministrazione centrale.

 

5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.

 

6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

 

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(3) Comma così corretto con Comunicato 18 settembre 2002 (Gazz. Uff. 18 settembre 2002, n. 219).

 

 

Art. 32.

 Permessi sindacali.

1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato.

 

3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell'àmbito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

 

Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

 

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.

 

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

 

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendete.

 

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

 

8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

 

9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

 

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 33.

Aspettative e permessi sindacali non retribuiti.

1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

 

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

 

3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 32 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.

 

4. Per il personale di cui al presente articolo 1 contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

 

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 34.

Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilità.

1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

 

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

 

3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.

 

4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.

 

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.

 

6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

 

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

 

10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

 

Art. 35.

Federazioni sindacali.

1. Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l'amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l'aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali.

 

2. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell'art. 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.

 

 

Art. 36.

Tutela dei dirigenti sindacali.

1. Nell'àmbito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

 

2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.

 

3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

 

4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dal presente decreto o dagli accordi nazionali di amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.

 

5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32 del primo quadriennio normativo Polizia.

 

 

Art. 37.

Buono-pasto.

1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 35 del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell'importo di € 4,65.

 

 

Art. 38.

Asili nido.

1. Nell'àmbito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

 

2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 € 1,5 milioni annui.

 

3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

 

 

Art. 39.

Tutela assicurativa.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:

 

a) Polizia di Stato, € 330.000,00;

 

b) Polizia penitenziaria, € 130.000,00;

 

c) Corpo forestale dello Stato, € 20.000,00 (4).

 

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(4) Per l'incremento delle somme indicate nel presente articolo vedi l'art. 4, D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.

 

 

Art. 40.

 Tutela legale.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

 

 

Titolo III

Forze di polizia ad ordinamento militare.

 

 

Art. 41.

Àmbito di applicazione e durata.

1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento militare.

 

2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

 

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto sulle procedure.

 

 

Art. 42.

Nuovi stipendi.

1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1° gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

 

 

 

 

 

livello V

Euro

 

 

30,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI

Euro

 

 

32,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis

Euro

 

 

33,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII

Euro

 

 

35,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis

Euro

 

 

36,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII

Euro

 

 

38,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX

Euro

 

 

42,20

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

 

 

 

 

 

livello V

Euro

 

 

18,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI

Euro

 

 

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis

Euro

 

 

21,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII

Euro

 

 

21,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis

Euro

 

 

22,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII

Euro

 

 

24,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX

Euro

 

 

26,30

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

 

 

 

 

 

 

 

livello V

Euro

 

 

8.776,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI

Euro

 

 

9.675,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis

Euro

 

 

10.379,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII

Euro

 

 

11.082,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis

Euro

 

 

11.861,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII

Euro

 

 

12.643,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX

Euro

 

 

14.437,35

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 13, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.

 

 

Art. 43.

 Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello

 

 

 

Feriale

Festiva o notturna

Notturna festiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello V

Euro

 

 

9,65

 

10,91

 

12,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI

Euro

 

 

10,26

 

11,60

 

13,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VI-bis

Euro

 

 

10,74

 

12,14

 

14,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII

Euro

 

 

11,21

 

12,67

 

14,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VII-bis

Euro

 

 

11,71

 

13,24

 

15,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello VIII

Euro

 

 

12,27

 

13,87

 

16,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello IX

Euro

 

 

13,48

 

15,24

 

17,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 44.

Indennità pensionabile.

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'art. 16 del biennio economico Polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

 

a) dal 1° gennaio 2002:

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradi

Euro

 

 

 

 

 

 

 

Tenente colonnello e Maggiore

677,60

 

Capitano

665,00

 

Tenente

659,00

 

Sottotenente

632,20

 

Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante

643,70

 

Maresciallo capo

614,70

 

Maresciallo ordinario

595,60

 

Maresciallo

577,00

 

Brigadiere capo

592,90

 

Brigadiere

557,90

 

Vice Brigadiere

555,20

 

Appuntato scelto

499,40

 

Appuntato

454,60

 

Carabiniere scelto e finanziere scelto

415,80

 

Carabiniere e finanziere

382,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) dal 1° gennaio 2003:

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradi

Euro

 

 

 

 

 

 

 

Tenente colonnello e Maggiore

716,00

 

Capitano

702,70

 

Tenente

696,30

 

Sottotenente

668,10

 

Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante

680,20

 

Maresciallo capo

649,60

 

Maresciallo ordinario

629,40

 

Maresciallo

609,70

 

Brigadiere capo

626,50

 

Brigadiere

589,50

 

Vice Brigadiere

586,60

 

Appuntato scelto

527,70

 

Appuntato

480,40

 

Carabiniere scelto e finanziere scelto

439,40

 

Carabiniere e finanziere

404,20

 

 

 

 

 

 

Art. 45.

Indennità integrativa speciale.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di € 541,29 mensili lordi.

 

 

Art. 46.

Trattamento di missione.

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

5. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in € 6,00 per ogni ora.

6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'àmbito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

7. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di € 100,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'àmbito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni.

11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'àmbito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.

12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10, le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 47.

Trattamento economico di trasferimento.

1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.

2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di € 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di € 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero.

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'àmbito dello stesso comune.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 48.

Servizi esterni.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di € 6,00.

 

 

Art. 49.

Indennità di ordine pubblico.

1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.

3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 13,00.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 50.

Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, è impegnato in esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non è assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'àmbito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

3. Al personale di cui al comma 1 è attribuita per i giorni di effettivo impiego un'indennità speciale di impiego giornaliera nelle misure stabilite in € nella seguente tabella:

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

 

 

 

 

 

 

Grado

Fascia

lunedi-venerdì

sabato-domenica e festivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carabiniere e Finanziere

I

62,00

 

124,00

 

Carabiniere Scelto e Finanziere Scelto

 

 

 

 

 

Appuntato

 

 

 

 

 

Appuntato Scelto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice Brigadiere

II

66,00

 

131,00

 

Brigadiere

 

 

 

 

 

Brigadiere Capo

 

 

 

 

 

Maresciallo

 

 

 

 

 

Maresciallo Ordinario

 

 

 

 

 

Maresciallo Capo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maresciallo A. s.U.P.S. e Maresciallo

III

72,00

 

143,00

 

 

 

Aiutante

 

 

 

 

 

 

S. Tenente

 

 

 

 

 

Tenente

 

 

 

 

 

Capitano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiore

IV

85,00

 

165,00

 

Tenente Colonnello

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 51.

Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di € 4,10 per ciascuna ora.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 51 del secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di € 40,00.

 

 

Art. 52.

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

 

2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o anzianità superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianità.

 

3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento militare è attribuita l'indennità richiamata al comma 3.

 

5. L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.

 

6. Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso i reparti di pronto impiego, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.

 

7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).

 

8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55 per cento.

 

 

Art. 53.

Efficienza dei servizi istituzionali.

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella «A» allegata al presente decreto:

 

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

 

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto.

 

2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

 

a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

 

b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

 

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;

 

d) compensare la presenza qualificata;

 

e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi;

 

f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.

 

4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

 

5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata (5).

 

 

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(5) Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.

 

 

Art. 54.

 Orario di lavoro.

1. La durata dell'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali.

 

2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

 

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

 

4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

 

5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

 

 

Art. 55.

Licenza ordinaria.

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.

 

2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

 

 

Art. 56.

Licenze straordinarie e aspettativa.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

 

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.

 

3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.

 

 

Art. 57.

Congedo per la formazione.

1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo è autorizzato con provvedimento del Comandante di Corpo.

 

2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'amministrazione.

 

3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

 

4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.

 

5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo.

 

6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

 

Art. 58.

Licenza straordinaria per congedo parentale.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del primo quadriennio normativo Polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.

 

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

 

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

 

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

 

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

 

7. Al personale femminile dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza collocato in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

 

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

 

 

Art. 59.

Diritto allo studio.

1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'àmbito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del secondo quadriennio normativo Polizia, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

 

 

Art. 60.

Buono-pasto.

1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell'importo di € 4,65.

 

 

Art. 61.

Asili nido.

1 .Nell'àmbito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

 

2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 € 1,5 milioni annui.

 

3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

 

 

Art. 62.

Tutela assicurativa.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue:

 

a) Arma dei carabinieri, € 320.000,00;

 

b) Guardia di finanza, € 200.000,00 (6).

 

------------------------

(6) Per l'incremento delle somme indicate nel presente articolo vedi l'art. 9, D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.

 

 

Art. 63.

Tutela legale.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

 

 

Titolo IV

 

Disposizioni finali.

 

 

Art. 64.

Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

 

 

Art. 65.

 Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di € 484,80 per il 2002 ed in milioni di € 876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

 

Tabella 1

Art. 13, comma 2

 

 

 

 

QUALIFICHE

Emolumento aggiuntivo fisso

 

di Polizia

 

 

 

Euro

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate +25

85,00

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

80,00

 

Commissario capo e qualifiche equiparate

75,00

 

Commissario e qualifiche equiparate

95,00

 

Vice commissario e qualifiche equiparate

90,00

 

Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate +29

75,00

 

Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate +25

75,00

 

Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate

105,00

 

Ispettore capo e qualifiche equiparate +25

100,00

 

Ispettore capo e qualifiche equiparate

110,00

 

Ispettore e qualifiche equiparate +15

110,00

 

Ispettore e qualifiche equiparate +10

130,00

 

Ispettore e qualifiche equiparate

150,00

 

Vice ispettore e qualifiche equiparate

150,00

 

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate +25

100,00

 

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

110,00

 

Sovrintendente e qualifiche equiparate +18

110,00

 

Sovrintendente e qualifiche equiparate +15

130,00

 

Sovrintendente e qualifiche equiparate

210,00

 

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate

215,00

 

Assistente capo e qualifiche equiparate +29

105,00

 

Assistente capo e qualifiche equiparate +25

105,00

 

Assistente capo e qualifiche equiparate +17

130,00

 

Assistente capo e qualifiche equiparate

145,00

 

Assistente e qualifiche equiparate

220,00

 

Agente scelto e qualifiche equiparate

200,00

 

Agente e qualifiche equiparate

220,00

 

 

Tabella n. 2

Art. 52, comma 2

 

 

 

 

 

Emolumento aggiuntivo

GRADI

fisso di

 

Polizia

 

 

 

Euro

 

Tenente colonnello +25

85,00

 

Tenente colonnello

80,00

 

Maggiore

80,00

 

Capitano

75,00

 

Tenente

95,00

 

Sottotenente

90,00

 

Maresciallo aiutante s.U.P.S e Maresciallo aiutante +29

75,00

 

Maresciallo aiutante s.U.P.S e Maresciallo aiutante +25

75,00

 

Maresciallo aiutante s.U.P.S e Maresciallo aiutante

105,00

 

MC +25

100,00

 

Maresciallo capo

110,00

 

Maresciallo ordinario +15

110,00

 

Maresciallo ordinario +10

130,00

 

Maresciallo ordinario

150,00

 

Maresciallo

150,00

 

Brigadiere capo +25

100,00

 

Brigadiere capo

110,00

 

Brigadiere +18

110,00

 

Brigadiere +15

130,00

 

Brigadiere

210,00

 

Vice Brigadiere

215,00

 

Appuntato scelto +29

105,00

 

Appuntato scelto +25

105,00

 

Appuntato scelto +17

130,00

 

Appuntato scelto

145,00

 

Appuntato

220,00

 

Carabiniere scelto e finanziere scelto

200,00

 

Carabiniere e finanziere

220,00

 

------------------------

 

Tabella A

Art. 14 e 53

 

 

 

 

Anno 2002

Anno 2003

 

(in milioni di euro)

(in milioni di euro)

 

 

 

 

Polizia di Stato

8,20

 

17,40

 

Corpo della Polizia penitenziaria

--

 

---

 

Corpo forestale dello Stato

0,80

 

1,60

 

Arma dei carabinieri

6,40

 

13,70

 

Corpo della Guardia di finanza

6,80

 

14,50

 

Totali

22,20

 

47,20

 

 

 

 

 

N.B.:

 

 

 

 

a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002

 

non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo;

 

b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle singole

 

amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.

 


 

Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
(art. 33)

 

(1) (1/circ)

------------------------

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 25 febbraio 2003, n. 1250;

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 14 febbraio 2003, n. 9;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 19 marzo 2003; Nota 27 marzo 2003; Nota 10 aprile 2003; Nota 6 maggio 2003;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 23 gennaio 2003, n. 4; Informativa 13 febbraio 2003, n. 8; Informativa 14 febbraio 2003, n. 10; Informativa 25 febbraio 2003, n. 11;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 31 dicembre 2002, n. 110; Msg. 13 gennaio 2003, n. 40; Circ. 17 gennaio 2003, n. 6; Circ. 17 gennaio 2003, n. 7; Msg. 21 gennaio 2003, n. 18; Circ. 22 gennaio 2003, n. 10; Msg. 22 gennaio 2003, n. 2; Msg. 22 gennaio 2003, n. 41; Circ. 27 gennaio 2003, n. 16; Circ. 27 gennaio 2003, n. 18; Msg. 30 gennaio 2003, n. 9; Msg. 30 gennaio 2003, n. 11; Circ. 10 febbraio 2003, n. 30; Msg. 11 febbraio 2003; Circ. 26 febbraio 2003, n. 42; Circ. 26 febbraio 2003, n. 44; Msg. 6 marzo 2003, n. 8; Msg. 6 marzo 2003, n. 76; Msg. 10 marzo 2003, n. 30; Msg. 20 marzo 2003, n. 37; Msg. 21 marzo 2003, n. 10; Msg. 25 marzo 2003, n. 256; Circ. 27 marzo 2003, n. 64; Msg. 9 aprile 2003, n. 284; Circ. 24 aprile 2003, n. 83; Circ. 16 maggio 2003, n. 88; Circ. 11 agosto 2003, n. 142; Msg. 27 novembre 2003, n. 391; Circ. 9 aprile 2004, n. 63; Msg. 21 giugno 2004, n. 19566; Circ. 2 agosto 2004, n. 119;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 21 marzo 2003, n. 659;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 3 gennaio 2003, n. 2/E; Ris. 8 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 1/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 20 gennaio 2003, n. 4/E; Circ. 24 gennaio 2003, n. 2/D; Ris. 31 gennaio 2003, n. 21/E; Circ. 4 febbraio 2003, n. 7; Circ. 11 febbraio 2003 , n. 1/DPF; Circ. 12 febbraio 2003, n. 1/COA/DG/2003; Ris. 12 febbraio 2003, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 2003, n. 11/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 41/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 42/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 43/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 45/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 46/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 47/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 49/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 51/E; Ris. 28 febbraio 2003, n. 52/E; Circ. 4 marzo 2003, n. 10/D; Ris. 13 marzo 2003, n. 62/E; Circ. 21 marzo 2003, n. 17/E; Circ. 27 marzo 2003, n. 19/E; Nota 27 marzo 2003, n. 2198/DPF; Ris. 4 aprile 2003, n. 85/E; Circ. 22 aprile 2003, n. 21/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 92/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 96/E; Circ. 28 aprile 2003, n. 22/E; Circ. 29 aprile 2003, n. 23/E; Circ. 30 aprile 2003, n. 24/E; Circ. 6 maggio 2003, n. 26/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 100/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 101/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 103/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 104/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 105/E; Circ. 12 maggio 2003, n. 28/E; Circ. 26 maggio 2003, n. 30/E; Ris. 25 luglio 2003, n. 158/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 45/E; Nota 6 novembre 2003, n. 179856; Circ. 27 novembre 2003, n. 51; Ris. 18 dicembre 2003, n. 225/E; Circ. 22 dicembre 2003, n. 57; Ris. 23 dicembre 2003, n. 229/E; Nota 15 marzo 2004, n. 1277/III/03; Nota 1 aprile 2004; Circ. 9 aprile 2004, n. 16/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 63/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 10 giugno 2004, n. 23/E; Circ. 30 giugno 2004, n. 29; Circ. 23 luglio 2004, n. 33/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 97/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 103/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 febbraio 2003, n. F.L.2/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Circ. 4 marzo 2003, n. F.L.5/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 16 aprile 2003, n. 276; Nota 19 maggio 2003, n. 353;

- Ministero della giustizia: Circ. 28 gennaio 2003;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04.

(omissis)

Art. 33

Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa.

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: «per ciascuno degli anni del biennio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2003».

 

2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati (24/aa).

 

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'àmbito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefìci economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

 

5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «per gli enti pubblici non economici» sono inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca».

 

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse.

 

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(24/aa) Vedi, anche, il D.P.C.M. 2 dicembre 2003 e il D.M. 23 dicembre 2003.

 

(omissis)

Legge 27 dicembre 2002, n. 290.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005
(art. 18)

 

 

(1) (2) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(2) Con L. 6 novembre 2003, n. 301 (Gazz. Uff. 11 novembre 2003, n. 262, S.O.) sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2003.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero della giustizia: Circ. 28 gennaio 2003.

(omissis)

Art. 18

Disposizioni diverse.

1. Per l'anno finanziario 2003, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

 

2. Per l'anno finanziario 2003, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

 

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'àmbito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

 

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2003, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

 

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

 

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

 

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

 

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di cui ai D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni - il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

 

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2002 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

 

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

 

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

 

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

 

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

 

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

 

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997.

 

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

 

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

 

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

 

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il Fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

 

22. Per l'anno finanziario 2003, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

 

23. Per l'anno finanziario 2003, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

(omissis)


 

D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86
(art. 7)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 2003, n. 173, S.O.

(omissis)

Art. 7

Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, agli ispettori capo e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate che maturano dieci anni di anzianità nella qualifica o grado, è attribuito, dal giorno successivo al compimento del suddetto requisito, il trattamento economico previsto per gli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche e gradi corrispondenti con meno di otto anni di anzianità nella medesima qualifica o grado.

 

2. Il trattamento di cui al comma 1 è riassorbito all'atto dell'acquisizione della qualifica o del grado superiore (2).

 

 

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(2) Vedi, anche, l'art. 2, comma 7, D.L. 10 settembre 2004, n. 238.

(omissis)

 


 

Legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
(art. 3, co. 155)

 

 

(1) (1/circ)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 17 giugno 2004, n. 17;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 27 gennaio 2004; Nota 3 febbraio 2004; Nota 19 febbraio 2004;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 marzo 2004, n. 54; Circ. 12 maggio 2004, n. 78; Circ. 31 maggio 2004, n. 88; Circ. 19 luglio 2004, n. 112; Circ. 22 luglio 2004, n. 116; Circ. 23 luglio 2004, n. 117;

- Ministero delle attività produttive: Circ. 20 aprile 2004, n. 3575/C;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 23 marzo 2004, n. 48/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 49/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 50/E; Ris. 23 marzo 2004, n. 51/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E

- Ministero dell'interno: Circ. 9 marzo 2004, n. 1/2004;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 febbraio 2004, n. 1571.

(omissis)

Art. 3

Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

(omissis)

155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

(omissis)

 


 

 

 

 

 

 

 



[1] Convertito dalla legge 3 luglio 2001, n. 250.

[2] D.L. 28 maggio 2004, n. 136, Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[3] D.L. 28 maggio 2004, n. 136, Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[4] L. 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

      In particolare, l’art. 3, comma 155, secondo periodo, autorizza la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, di 118 milioni di euro per l’anno 2005 e di 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, finalizzata all’adozione di provvedimenti normativi concernenti il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[5] I citati decreti legislativi hanno interessato rispettivamente il:

·          personale non direttivo delle Forze armate (D.Lgs. 196 del 1995,);

·          personale non direttivo della Polizia di Stato (D.Lgs. 197 del 1995);

·          personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri (D.Lgs. 198 del 1995);

·          personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza (D.Lgs. 199 del 1995);

·          personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria (D.Lgs. 200 del 1995);

·          personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato (D.Lgs. 201 del 1995).

[6] D.Lgs. 30 maggio 2003n. 193, Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86.

[7] D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato.

 

[8] D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato

[9] Si ricorda che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato disciolto dall’art. 23 della legge 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza.

[10] D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

[11] D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

[12]    Il riferimento è al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato), nonché all’articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.186, con il quale si è provveduto al riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Arma dei carabinieri.

 

[13] L. 15 dicembre 1990, n. 395, Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

[14] D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200, Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

[15] D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395.

[16]    Articolo aggiuntivo 5.03 della Commissione, approvato il 5 ottobre 2004 (pomer.).

[17]    D.Lgs. 5 ottobre 2000 n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.

[18]    D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, convertito dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

[19]    Articolo aggiuntivo 5.0.5 della Commissione.

[20]    Tale formulazione consegue al recepimento, nel testo dell’articolo aggiuntivo x1.0.1 della Commissione, di una specifica condizione formulata dalla Commissione bilancio del Senato (v. seduta pomeridiana dell’Assemblea del 5 ottobre 2004).

[21]    Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[22]    Legge 27 dicembre 2002, n. 290.

[23]    Legge 28 luglio 1999, n. 266, Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

[24]    Legge 29 marzo 2001, n. 86, Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. L’art. 7 prevede che, nel procedere al riordino dei livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate attuando la delega conferitagli dallo stesso articolo, il Governo introduca, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva da assumere entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti, a condizione che nella legge finanziaria per il 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell’ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.