XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Modificazioni alla L. 215/2004 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse D.L. 233/04 - A.C. 5329
Serie: Decreti-legge    Numero: 158
Data: 11/10/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; disegno di legge; normativa di riferimento.
Descrittori:
INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
AS n.3102/14   AC n.5329/14
DL n.233 del 06/09/04     

Servizio studi

 

decreti-legge

Modificazioni alla L. 215/2004 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

D.L. 233/04 - A.C. 5329

 

n. 158

 


xiv legislatura

11 ottobre 2004

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

 

SIWEB

Ha partecipato alla redazione del dossier il Dipartimento trasporti.

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: d04233.doc

 


 

INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  11

Elementi per l’istruttoria legislativa  12

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  12

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  12

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni12

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  12

Testo a fronte

§      Tra la Legge n. 215/2004 e le modifiche apportate dal d.l. 233/2004  15

Disegno di legge

§      A.C. 5329 (Governo), Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse  19

Iter al Senato

Disegno di legge

§      A.S. 3102, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse  29

Esame in sede referente presso la 1a Commissione Affari costituzionali

Seduta del 21 settembre 2004  37

Seduta del 28 settembre 2004  39

Seduta del 29 settembre 2004  41

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 1a Commissione (Affari costituzionali)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 21 settembre 2004  45

Seduta del 22 settembre 2004  47

Discussione in Assemblea

Seduta del 29 settembre 2004  51

Seduta del 5 ottobre 2004 (antimeridiana)53

Seduta del 5 ottobre 2004 (pomeridiana)59

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (artt. 77, 87, 117)79

§      L. 31 luglio 1997, n. 249. Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. (art. 2)82

§      L. 3 maggio 2004, n. 112. Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.88

§      L. 20 luglio 2004, n. 215. Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.90

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5329

Numero del decreto-legge

233/2004

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

Settore d’intervento

Organi di governo

Iter al Senato

Si (A.S. 3102)

Numero di articoli

 

§       testo originario

1

§       testo approvato dal Senato

1

Date

 

§       emanazione

17 settembre 2004

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

8 settembre 2004

§       approvazione del Senato

5 ottobre 2004

§       assegnazione

6 ottobre 2004

§       scadenza

7 novembre 2004

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

VII Commissione (Cultura); IX Commissione (Trasporti); Comitato per la legislazione

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge A.C. 5329, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca la conversione del D.L. 6 settembre 2004, n. 233, concernente modificazioni alla L. 215/2004[1] in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

 

Composta da dieci articoli, la legge n. 215 del 2004  affronta il tema dei conflitti di interessi che possono riguardare determinati titolari di incarichi pubblici i quali siano, al contempo, titolari di attività economiche di rilevante portata.

L’articolo 1 individua l’ambito dei destinatari della disciplina, precisando che i titolari di cariche di Governo si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici, e devono astenersi dal compimento di atti – inclusa la partecipazione a deliberazioni collegiali – “in situazione di conflitto di interessi”. Per “titolari di cariche di Governo” l’articolo intende, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari di Governo.

L’articolo 2 reca la disciplina delle incompatibilità, elencando le cariche, gli uffici e le attività la cui titolarità o il cui esercizio risulta incompatibile con la titolarità di cariche di Governo. L’incompatibilità riguarda:

§         ogni carica o ufficio pubblico diversi da quelli di cui all’art. 1 e dal mandato parlamentare, che non siano inerenti alle funzioni svolte dal soggetto in quanto titolare di cariche di Governo. L’incompatibilità è esclusa per le cariche che risultano compatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della L. 60/1953[2];

§         cariche, uffici o funzioni in enti di diritto pubblico, anche economici;

§         cariche, uffici, funzioni o compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, o in associazioni o società tra professionisti. L’imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori, ai sensi del codice civile[3];

§         l’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di Governo;

§         l’esercizio di qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

Gli incarichi e le funzioni incompatibili cessano (secondo le modalità di cui al successivo art. 6) con effetto dalla data del giuramento relativo agli incarichi di Governo e comunque dalla data di effettiva assunzione delle cariche. Da essi non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o vantaggio per il titolare. La carica di Governo costituisce inoltre causa di impedimento temporaneo all’esercizio delle professioni incompatibili. Quanto ai rapporti d’impiego o di lavoro pubblico o privato, si prevede il collocamento in aspettativa.

L’articolo 3 reca la definizione di “conflitto di interessi”. Esso sussiste quando il titolare di cariche di Governo partecipa all’adozione di un atto – anche formulando la proposta – o omette un atto dovuto:

§         trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi del precedente art. 2;

§         avendo l’atto o l’omissione un’“incidenza specifica e preferenziale” sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, con danno per l’interesse pubblico.

L’articolo 4 sancisce la non incidenza delle disposizioni del disegno di legge sulle norme generali poste a tutela della concorrenza. Esso prevede, tra l’altro, che la violazione del divieto di atti e comportamenti che costituiscano o mantengano una posizione dominante nel settore delle comunicazioni (sancita dall’art. 2 della L. 249/1997[4]) è sanzionata anche quando sia compiuta dall’impresa facente capo al titolare di cariche di Governo avvalendosi di atti posti in essere dal titolare medesimo. Resta altresì ferma, in presenza dei rispettivi presupposti, l’applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti.

L’articolo 5 fa obbligo a chi assuma la titolarità di cariche di Governo di render note all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (così detta “Anti-trust”):

§         l’eventuale titolarità di cariche o attività incompatibili;

§         tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui sia titolare, o di cui sia stato titolare nei tre mesi precedenti.

Gli obblighi di dichiarazione sono estesi al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado. Le dichiarazioni sono rese anche all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quando le incompatibilità o i dati patrimoniali afferiscano a settori di sua competenza. Ai sensi del successivo articolo 8, le dichiarazioni incomplete o non veritiere o la mancata effettuazione delle dichiarazioni stesse costituiscono reato.

Le due Autorità provvedono agli accertamenti di competenza.

In particolare, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 6, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente ad accertare la sussistenza di:

§         situazioni d’incompatibilità, di cui all’art. 2 del provvedimento;

§         situazioni di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 3.

Nel primo caso essa promuove, nei casi d’inosservanza, gli adempimenti volti a superare la situazione di incompatibilità, eseguiti poi dagli organi di volta in volta competenti, e ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere. Nella seconda ipotesi, essa non ha poteri diretti nei confronti del titolare di cariche di Governo, ma comunica ai Presidenti delle Camere gli accertamenti svolti, indicando la situazione di privilegio. L’”Anti-trust” può invece diffidare ed eventualmente sanzionare le imprese che pongano in essere comportamenti volti ad avvantaggiarsi degli atti adottati in situazioni di conflitto d’interesse.

L’articolo 7 attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti specifici di vigilanza, di accertamento e sanzionatori, indirizzati non al titolare di cariche di Governo, bensì alle imprese che facciano capo al titolare medesimo – ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, o che siano da essi controllate – qualora tali imprese operino nei settori di competenza dell’Autorità (comunicazioni sonore e televisive, multimedialità, editoria anche elettronica e connesse fonti di finanziamento). Oggetto del controllo sono gli eventuali comportamenti che:

§         forniscano un “sostegno privilegiato” al titolare di cariche di Governo;

§         violino, al contempo, le disposizioni di cui alla L. 223/1999[5] (così detta “legge Mammì”), alla L. 249/1997 (c.d. “legge Maccanico”) od alla L. 28/2000[6](c.d. “legge sulla par condicio”).

L’Autorità informa il Parlamento degli accertamenti effettuati e delle eventuali sanzioni irrogate.

L’articolo 8 prevede che le due Autorità comunichino ogni sei mesi alle Camere, attraverso apposite relazioni, lo stato delle attività di controllo e vigilanza che sono ad esse attribuite. L’articolo si occupa, inoltre, delle violazioni agli obblighi di dichiarazione di cui al precedente art. 5, di cui si siano resi responsabili i titolari delle cariche di Governo. Tali violazioni sono tutte sanzionate ai sensi dell’art. 328 del codice penale[7].

L’articolo 9 dispone, in conseguenza dei nuovi compiti attribuiti in materia all’Autorità “anti-trust” e all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un incremento di 15 unità del ruolo organico di ciascuna Autorità, e consente ad entrambe di utilizzare sino a 15 unità di personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell’attuazione dei processi di riordino di enti ed amministrazioni pubbliche, o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni. L’articolo medesimo reca la necessaria copertura finanziaria. L'”Anti-trust” può inoltre assumere (a parità di oneri) 10 unità aggiuntive con una corrispondente riduzione di 10 contratti a tempo determinato.

L’articolo 10 reca infine disposizioni transitorie volte a differire, in prima applicazione, l’efficacia di alcune disposizioni e la decorrenza di alcuni termini recati dal provvedimento, al fine di assicurarne l’operatività.

 

Il D.L. 233/2004 mira unicamente ad adeguare il testo della legge 20 luglio 2004 n. 215, in materia di conflitti di interesse, all’intervenuta approvazione della L. 112/2004[8] relativa al sistema integrato delle comunicazioni, la cosiddetta “legge Gasparri”.

Il decreto-legge opera un riferimento alla L. 112/2004 o in sostituzione di norme superate o in aggiunta a norme che restano in vigore, ma che sono divenute insufficienti a regolare le funzioni previste dalla legge sul conflitto di interessi in materia di comunicazione: a tal fine, il D.L. modifica gli articoli 7 e 4 della L. 215/2004.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 reca una modifica all’art. 7, co. 1, della legge n. 215 che, definendo le funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di interessi, attribuisce a tale Autorità compiti di vigilanza, di accertamento e sanzionatori non nei confronti del titolare di cariche di governo e di suoi comportamenti, bensì di comportamenti delle imprese che facciano capo al titolare medesimo – ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, o che siano da essi controllate – qualora tali imprese operino nei settori di cui all’ art. 2, co. 1, della L. 249/1997.

 

Il comma 1 dell’art. 2 citato vieta qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati e collegati, nei settori:

§         delle comunicazioni sonore e televisive “anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico”;

§         della multimedialità;

§         dell’editoria anche elettronica;

§         delle connesse fonti di finanziamento.

 

In virtù della modifica recata dal D.L. in oggetto il riferimento all’art. 2, co. 1, della legge n. 249 del 1997 viene sostituito dal riferimento al sistema integrato delle comunicazioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. g) della L. 112/2004[9].

 

Si ricorda che la legge 3 maggio 2004 n. 112 (cosiddetta “Legge Gasparri”), reca una disciplina volta a ridefinire l’assetto del sistema radiotelevisivo, in particolare modificando i limiti “antitrust” – anche in considerazione del processo di convergenza tecnologica - e promuovendo l'avvio e la diffusione delle trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale.

La disciplina “antitrust” viene modificata in particolare facendo assumere diretta rilevanza al concetto di “sistema integrato delle comunicazioni”. Tale sistema – come si evince dal raccordo tra l’articolo 2 e l’articolo 15 della medesima legge 112 – è assunto infatti come base di riferimento per il calcolo del limite al cumulo delle risorse posto agli operatori della comunicazione

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. g) della legge n. 112, per sistema integrato delle comunicazioni (SIC) si intende “il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni”[10].

Anche in correlazione con l’articolo 2, l’articolo 15 reca una nuova disciplina “antitrust”, con la individuazione dei limiti al cumulo dei programmi e dei limiti al cumulo delle risorse, questi ultimi calcolati in rapporto ai ricavi relativi ai settori che compongono il “sistema integrato delle comunicazioni”.

In particolare, alla definizione del SIC si riconnettono le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, della legge - che individua il tetto del 20% dei ricavi complessivi del SIC[11] - nonché le precisazioni di cui all’articolo 15, comma 3, laddove sono specificamente individuati i ricavi che compongono il “paniere” sul quale va calcolato il “tetto” poc’anzi indicato.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 15, i ricavi da considerare “sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico”.

 

Da un punto di vista  più generale, anche in relazione alle modifiche apportate all’articolo 4 della legge 215/2004 dal D.L. in esame, in materia di posizioni dominanti appare utile ricordare in sintesi ai contenuti dell’articolo 15 nel suo complesso: essi concorrono a definire la nuova disciplina antitrust, con la individuazione anche di nuovi limiti al cumulo dei programmi, oltre che al cumulo delle risorse, questi ultimi calcolati – come già segnalato - in rapporto ai ricavi relativi ai settori che compongono il sistema integrato delle comunicazioni[12]; nell’ambito di tale disciplina, un limite ad hoc è previsto per gli organismi di telecomunicazioni che detengano una particolare posizione nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, ed è delimitata la possibilità che i soggetti che esercitano attività radiotelevisiva in ambito nazionale possano acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani (commi 1-6). L’articolo contempla inoltre alcune disposizioni puntuali relative ai limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge n. 223/1990 (commi 7 e 8).

 

Per completezza si ricorda che l’art. 15, in relazione alle modifiche apportate alla disciplina “anticoncentrazione”, al comma 5 novella l’art. 2, comma 7 della legge n. 249/97 - il quale prevede il potere dell’Autorità di adottare provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti o lesive del pluralismo[13] - sopprimendo  il riferimento ai criteri di cui ai commi 1 e 8 dell’art. 2 della medesima legge. A tal proposito è da segnalare che i commi appena citati sono oggetto di diretta abrogazione da parte del successivo art. 28 della legge n. 112 (comma 1, lett. f)).

Il citato comma 1 dell’art. 2 della legge n. 249 contiene il divieto generale riguardante atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, mentre il comma 8 enuncia i criteri in base ai quali l’Autorità esercita i propri poteri, individuando i limiti percentuali alla raccolta dei proventi, calcolati sulle risorse del settore televisivo analogico e degli altri settori considerati rilevanti[14], che risultano direttamente modificati dalla nuova disciplina ora in esame[15].

Si ricorda altresì che l’articolo 14, comma 3 della legge in esame rinvia all’articolo 2, comma 7 della legge n. 249 (evidentemente privato del riferimento ai commi 1 e 8 del medesimo articolo, per effetto del disposto dell’articolo 15, comma 5, appena ricordato) per indicare le modalità con cui provvede l’Autorità qualora sia accertata la violazione dei limiti di cui all’art 15 (sull’articolo 14 in generale, v. infra).

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del D.L. modifica l’art. 7, co. 1, della legge n. 215 ove, tra le leggi la cui violazione è oggetto di controllo da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, viene inserito il riferimento alla L. 112/2004[16];ai fini dell’integrazione suddetta  nel corso dell’esame del provvedimento al Senato è stata inserita una modifica di mero drafting[17].

 

Il comma 3 dello stesso articolo reca una modifica all’art. 4, co. 2, della legge n. 215 che tiene fermo il divieto generale di atti e comportamenti che costituiscano o mantengano una posizione dominante nel settore delle comunicazioni , sancito dal citato art. 2 della L. 249/1997. In virtù della modifica recata dal decreto-legge in oggetto al riferimento, formalmente corretto, all’art. 2 della L. 249/1997 in materia di posizione dominante si aggiunge quello alla nuova disciplina in materia recata dall’art. 14 della L. 112/2004.

 

Un breve richiamo ai contenuti dell’articolo 14 nel suo complesso appare opportuno in tale contesto, anche in base alla considerazione più generale che tale articolo individua compiti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e procedure espressamente dirette ad evitare la violazione dei limiti previsti dal successivo articolo 15 (ovvero dirette a sanzionare la violazione degli stessi); tali compiti e procedure appaiono riferiti anche a verifiche di carattere più generale in ordine alla sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, e nei mercati che lo compongono.

In particolare, all’Autorità compete, sia su segnalazione di chi vi abbia interesse, sia d’ufficio, verificare che non si costituiscano posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, e che siano rispettati i limiti di cui all’articolo 15 (comma 2). A tali fini, la disposizione fa riferimento ad alcuni parametri (oltre a quello dei ricavi), e in particolare al livello di concorrenza all’interno del sistema, alle barriere all’ingresso, alle dimensioni di efficienza economica dell’impresa, nonché agli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche (l’elenco non è esaustivo, come risulta dalla formulazione della disposizione di cui al comma 2: “tenendo conto, tra l’altro, oltre che dei ricavi…”).

L’Autorità procede a tale verifica, individuato il “mercato rilevante” conformemente ai principi stabiliti dagli artt. 15 e 16 della direttiva “quadro” 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica[18].

Qualora l’Autorità accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (v. supra).

Si prevede l’obbligo generale di notifica all’Autorità stessa – da parte degli operatori del sistema integrato delle comunicazioni - delle intese e delle operazioni di concentrazione, secondo le procedure stabilite da un regolamento adottato dall’Autorità medesima, al fine di verificare il rispetto dei principi enunciati dall’articolo 15 della legge in esame.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione A.C. 5329 risulta corredato, nel testo presentato al Senato (A.S. 3102), della relazione illustrativa. Come si legge in quest’ultima, l’assenza di relazione tecnica è dovuta all’insussistenza  di nuovi o maggiori oneri finanziari derivanti dal provvedimento, trattandosi di disposizioni recanti interventi di mero coordinamento formale.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la correzione dei richiami normativi contenuti nella L. 215/2004 con le corrispondenti definizioni dettate dalla nuova legge sul sistema radiotelevisivo (L. 112/2004) si rende necessaria ed urgente “al fine di garantire la piena operatività della disciplina recata dalla predetta legge n. 215 del 2004”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal d.l. in oggetto incidono sulla materia del conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo. Esse appaiono, pertanto, riconducibili all’ambito organi dello Stato la riforma del Titolo V ha individuato quale materia di legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera f) della Costituzione).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal d.l. 233/1997 appaiono caratterizzate da omogeneità trattandosi esclusivamente di modifiche di coordinamento formale apportate alla L. 215/2004.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il d.l. 233/004 reca disposizioni che, attraverso la tecnica della novella, coordinano la normativa in materia di risoluzione dei conflitti di interessi (L. 215/2004) alle nuove disposizioni in materia di sistema radiotelevisivo (L. 112/2004) rilevanti in materia di conflitto di interessi.


Testo a fronte


 

 

 



Testo della legge n. 215 del 2004 vigente prima dell’emanazione del D.L. n. 233 del 2004

Testo della legge n. 215 del 2004 coordinato con le modifiche apportate dal D.L. n. 233 del 2004 come modificato dal Senato (A.C. 5329)

Art. 4.

Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità.

 

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Identico

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

Identico

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

Identico

Art. 7.

Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi.

 

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

 

 

 


 

Disegno di legge

 


 

N. 5329

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

 

il 5 ottobre 2004 (v. stampato Senato n. 3102)

 

presentato dal ministro delle comunicazioni

(GASPARRI)

di concerto con il ministro della giustizia

(CASTELLI)

¾

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

 

 

 

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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 6 ottobre 2004

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NOTA: Il presente disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati l'8 settembre 2004 (atto Camera n. 5249) e successivamente trasferito al Senato della Repubblica il 17 settembre 2004.

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

 

      1. Il decreto-legge 6 settembre 2004, n.233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n.215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

Allegato

 

 

MODIFICAZIONI APPORTATE, IN SEDE DI CONVERSIONE,

AL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2004, N.233

 

 

        All'articolo 1:

            al comma 2, dopo le parole: «sono inserite le seguenti», la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «nonché»;

            al comma 3, dopo le parole: «31 luglio 1997, n.249», il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «e dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, e dell'articolo 14».

 

        Al titolo, le parole: «conflitti di interesse» sono sostituite dalle seguenti: «conflitti di interessi».

 

 

 


 

Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 122/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'8 settembre 2004.

 

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della repubblica

Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

        Rilevato che per errore di coordinamento formale del testo della legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1 dell'articolo 7, concernente le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, opera un riferimento normativo esterno all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disposizione che in realtà risulta già abrogata dall'articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che lo stesso comma 1 omette di richiamare la legge 3 maggio 2004, n. 112;

 

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla conseguente rettifica, al fine di garantire la piena operatività della medesima legge;

 

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il contenuto del comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge n. 215 del 2004, concernente l'abuso di posizione dominante, con il rinvio anche all'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

 

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

 

        Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

Emana

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

Articolo 1.

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112».

        1. Identico.

        2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: «e alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».

        2. All'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: «nonché alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».

        3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».

        3. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».

Articolo 2.

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

        Dato a Roma, addì 6 settembre 2004.

 

CIAMPI

 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gasparri, Ministro delle comunicazioni.

Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 

 

 

 


 

Iter al Senato

 


Disegno di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3102

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal Ministro delle comunicazioni

(GASPARRI)

di concerto con il Ministro della giustizia

(CASTELLI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2004(*)

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

Onorevoli Senatori. – La legge 20 luglio 2004, n. 215, all’articolo 7, comma 1, concernente le funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, per mero errore di coordinamento formale del testo, opera un riferimento normativo esterno all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disposizione che in realtà risulta già abrogata dall’articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, ed omette, anche in questo caso per difetto di coordinamento formale, di richiamare la medesima legge n. 112 del 2004.

    Al fine di garantire la piena operatività della disciplina recata dalla predetta legge n. 215 del 2004, si rende necessario, urgente ed indispensabile procedere alla correzione dei richiami normativi errati, sostituendoli con le corrispondenti definizioni dettate dalla nuova legge sul sistema radiotelevisivo (legge 3 maggio 2004, n. 112).

    A tale fine il Governo ha predisposto l’accluso decreto-legge che, composto da un unico articolo, provvede:

        –  con il comma 1, a sostituire all’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, l’improprio richiamo all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (disposizione abrogata dall’articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112), con il corretto richiamo ai settori del «sistema integrato delle comunicazioni» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della citata legge n. 112 del 2004;

        –  con il comma 2, ad integrare la medesima disposizione con il richiamo alla legge 3 maggio 2004, n. 112;

        –  con il comma 3, a modificare l’articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, in quanto l’ulteriore riferimento, ivi contenuto, all’articolo 2 della legge n. 249 del 1997, concernente l’abuso di posizione dominante, pur se formalmente corretto, non appare aggiornato in ragione dell’entrata in vigore della nuova disciplina in materia, recata dall’articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

    Trattandosi di interventi di coordinamento formale di disposizioni definitorie innovative già vigenti al momento della emanazione della legge sulla risoluzione dei conflitti di interesse, risulta evidente che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; pertanto non occorre relazione tecnica.

 


Allegato

 

(Previsto dall’articolo 17, comma 30,

della legge 15 maggio 1997, n. 127)

 

 

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE

MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 20 luglio 2004, n. 215

 

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

 

 

...  Omissis ...

 

Art. 4.

(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).

 

...  Omissis ...

        2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

 

...  Omissis ...

 

Art. 7.

(Funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).

        1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

 

...  Omissis ...


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

    1. È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) >Già presentato alla Camera dei deputati l’8 settembre 2004 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.

 


 


 

Decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’8 settembre 2004.

 

Modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia

di risoluzione dei conflitti di interesse

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Rilevato che per errore di coordinamento formale del testo della legge 20 luglio 2004, n. 215, il comma 1 dell’articolo 7, concernente le funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, opera un riferimento normativo esterno all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disposizione che in realtà risulta già abrogata dall’articolo 28, comma 1, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che lo stesso comma 1 omette di richiamare la legge 3 maggio 2004, n. 112;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla conseguente rettifica, al fine di garantire la piena operatività della medesima legge;

        Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il contenuto del comma 2 dell’articolo 4 della medesima legge n. 215 del 2004, concernente l’abuso di posizione dominante, con il rinvio anche all’articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

        Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

 

        1. All’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, le parole: «di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112».

        2. All’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «legge 22 febbraio 2000, n. 28,» sono inserite le seguenti: «e alla legge 3 maggio 2004, n. 112,».

        3. All’articolo 4, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249,» sono aggiunte le seguenti: «e dell’articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112».

 

 

Articolo 2.

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

        Dato a Roma, addì 6 settembre 2004.

 

CIAMPI

 

Berlusconi – Gasparri – Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


 

Esame in sede referente presso la 1a Commissione Affari costituzionali

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

427a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito, per l'interno D'Alì e Mantovano e per le comunicazioni Baldini.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

(Esame e rinvio)

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 233.

 

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 30 settembre.

 

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

430a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e per l'interno Mantovano.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 settembre.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 al testo del decreto-legge e x1.1, di contenuto redazionale.

 

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, invita a ritirare gli emendamenti 1.4 e 1.3.

 

Il sottosegretario BALDINI si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 1.1, 1.2 e Tit. 1 e invita a ritirare gli emendamenti 1.4 e 1.3.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3102

 

al testo del decreto-legge

 

Art. 1

 

1.4 SCARABOSIO

Prima del comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo le parole: «in attività di rilievo imprenditoriale» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione di quelle di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002, n. 266;».

__________________________

 

 

1.1  PASTORE, relatore

Al comma 2, dopo le parole: "sono inserite le seguenti:", sostituire la parola: "«e»" con la seguente: "«nonché»".

__________________________

 

 

1.2 PASTORE, relatore

Al comma 3, dopo le parole: "«31 luglio, 1997, n. 249», sopprimere il segno di interpunzione: "«,»" e sostituire le parole: "« e dell'articolo 14»" con le seguenti: "«, e dell'articolo 14»".

__________________________

 

 

1.3 ZANDA

Al comma 3, sostituire le parole: "«e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112»" con le seguenti: "«come vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112»".

 

 

al testo del disegno di legge

 

x1.1 PASTORE, relatore

Nell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge e nel relativo titolo nonché nel titolo del decreto-legge, sostituire le parole: "conflitti di interesse" con le parole: "conflitti di interessi".

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 2004

431a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

 

Si procede alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 28 settembre, già illustrati, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il rispettivo parere.

 

Il senatore SCARABOSIO (FI) ritira l'emendamento 1.4. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1. e 1.2 sono accolti. L'emendamento 1.3 è dichiarato decaduto in assenza del proponente. E' poi accolto l'emendamento x1.1 (già Tit. 1), riferito al testo del disegno di legge di conversione in legge.

 

La Commissione conviene quindi di conferire al presidente Pastore, relatore, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modificazione accolte, e a chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

 


Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

427a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito, per l'interno D'Alì e Mantovano e per le comunicazioni Baldini.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 233, tendente a rettificare gli erronei riferimenti normativi derivanti da un vizio di coordinamento formale del testo dell’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, concernente le funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi. Dà conto, inoltre, della necessità e urgenza di integrare il contenuto dell’articolo 4, comma 2, della medesima legge n. 215, concernente l’abuso di posizione dominante.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004

428a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per le comunicazioni Baldini.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3102) Conversione in legge del decreto legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda che nella seduta di ieri ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali del presente decreto.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e risulta approvata.

 


 

Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

662a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 29 SETTEMBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI

 

 

 

Discussione del disegno di legge:

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Relazione orale)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3102.

Il relatore, senatore Pastore, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, si tratta di un decreto-legge de minimis, perché mira unicamente ad adeguare il testo della legge 20 luglio 2004 n. 215, in materia di conflitti di interesse, all’intervenuta approvazione della legge relativa al sistema integrato delle comunicazioni (legge 3 maggio 2004, n. 112), la cosiddetta legge Gasparri.

Nel momento in cui veniva approvata la legge Gasparri la normativa sul conflitto di interessi non poteva più essere modificata nei punti che avrebbero richiesto un riferimento più appropriato alla citata legge n. 112 perché era già stato approvato un identico testo da Camera e Senato. Ne deriva che oggi il testo della legge n. 215 non risulta pienamente adeguato alla realtà normativa vigente.

Il decreto-legge, quindi, prevede un riferimento alla legge Gasparri o in sostituzione di norme superate o in aggiunta a norme che restano in vigore, ma che sono divenute insufficienti a regolare le funzioni previste dalla legge sul conflitto di interessi in materia di comunicazione.

Pertanto, nel comma 1 dell’articolo unico si introduce la sostituzione del riferimento alla legge n. 249 con il riferimento alla legge n. 112 del 2004; nel comma 2, si prevede invece di inserire, oltre al riferimento alla legge n. 28 del 2000, altresì il riferimento alla legge n. 112 del 2004. Infine, il comma 3, prevede che alla menzione della legge n. 249 del 1997 sia aggiunta anche quella della legge n. 112 del 2004.

La Commissione affari costituzionali ha apportato alcune modifiche di drafting, quindi non sostanziali, per cui il provvedimento ha mantenuto inalterata la configurazione originaria.

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

 

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

665a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 5 OTTOBRE 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Relazione orale)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3102.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 29 settembre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanda. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori, oggi siamo chiamati a discutere del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante modificazioni alla recente legge in materia di conflitto di interessi.

La calendarizzazione di questo provvedimento di martedì mattina alle ore 10 (sono certo involontariamente) ha fatto sì che la discussione avvenga in un’Aula pressoché vuota, il che mi porterebbe più naturalmente a parlare della magnifica architettura di quest’Aula, della magnifica boiserie che l’arreda, piuttosto che di una normativa importante, della quale discutiamo il relatore, io e pochi altri senatori.

Incomincerò con il dire, signor Presidente, che la costituzionalità del provvedimento in esame non è dubbia: è totalmente inesistente. Le uniche urgenza e necessità possibili riguardo ai contenuti del decreto-legge concernono esclusivamente l’urgenza e la necessità di assicurare, oltre ogni ragionevole dubbio, il Presidente del Consiglio dei ministri che il suo conflitto di interessi è realmente ben protetto dagli effetti della legge che noi chiamiamo Frattini e che era stata emanata proprio per colpire tale conflitto di interessi; il provvedimento ci dice altresì, e dice al Presidente del Consiglio, che non vi è alcun pericolo che egli venga disturbato da una qualsiasi obiezione di carattere parlamentare, né da parte di alcun giudice del nostro Stato.

Credo che l'obiettivo del disegno di legge in esame sia esclusivamente questo: non certo quello di migliorare la disciplina del conflitto di interessi, bensì quello di ammorbidirla ancora, cioè di fugare anche la minima ombra, la minima impressione, il più vago sospetto che tale disciplina possa colpire gli interessi del Primo ministro.

Signor Presidente, non ho sollevato la questione pregiudiziale di costituzionalità con riguardo all’assenza dei requisiti essenziali di necessità ed urgenza, perché è ormai chiaro - credo a tutti i senatori - che su argomenti anche molto importanti del nostro ordinamento, come la costituzionalità dei disegni di legge all’esame del Parlamento, la maggioranza politica ha preso l’abitudine di decidere imponendo non la coerenza con la Costituzione dei provvedimenti che esaminiamo ma la forza numerica dei suoi voti, quasi che un provvedimento la cui incostituzionalità è palese cessasse di esserlo solo perché c’è una maggioranza che per motivi politici di parte lo vota.

Chiudo scusa agli onorevoli colleghi, ma francamente non riesco ad abituarmi, a rassegnarmi, ad adeguarmi a questa logica politica, che nello spirito è - come voi tutti certamente sapete, anche voi senatori della maggioranza - assolutamente anticostituzionale.

Mi aspetto quindi che il relatore, senatore Pastore, il quale è anche Presidente della Commissione affari costituzionali, illustri meglio quali sarebbero l’urgenza e la necessità del decreto-legge che stiamo discutendo.

Esprimerò un orientamento definitivo su questo disegno di legge di conversione, a nome personale e a nome della Margherita, solo dopo aver ascoltato la replica del relatore Pastore, perché - lo dico francamente - ho bisogno di sentire delle parole più chiare di quelle da lui pronunciate in apertura di questo dibattito.

Infatti, solo pochi giorni fa, il presidente Pastore ha sostenuto che il decreto-legge che siamo chiamati a convertire, emanato il 6 settembre 2004, si è reso necessario perché la legge sul conflitto di interessi non è pienamente adeguata al quadro normativo vigente; ha detto queste testuali parole: abbiamo dovuto emanare un decreto-legge perché la legge sul conflitto di interessi non è pienamente adeguata al quadro normativo vigente.

Credo che con queste parole il presidente Pastore abbia voluto significare, più semplicemente, che la legge sul conflitto di interessi, che porta la data del 20 luglio 2004, non aveva potuto tener conto della legge Gasparri, nonostante quest'ultima fosse stata approvata da mesi, esattamente il 3 maggio 2004: una legge approvata il 20 luglio non ha tenuto conto di una legge che era stata approvata il 3 maggio!

Ma perché non ne ha potuto tenere conto? Su questo punto il senatore Pastore ha taciuto, anche perché nessuna spiegazione ragionevole può giustificare un errore - mi scusi, presidente Pastore - così clamoroso e così marchiano. Debbo dire, per precisione, che una spiegazione, sia pure molto vaga, il relatore ce l'ha data. Infatti, sostenere che la legge sul conflitto di interessi non poteva essere modificata nel momento in cui è stata approvata equivale a sostenere che l'errore, già conosciuto all'atto dell'approvazione della legge, era per la maggioranza non correggibile: la maggioranza aveva, cioè, dei buoni motivi per andare avanti con l'approvazione della legge sul conflitto di interesse, nonostante ne conoscesse in modo esplicito i difetti.

Posso chiederle, senatore Pastore, visto che lei è relatore del provvedimento al nostro esame (ma - guarda caso - è stato relatore anche della legge che oggi siamo chiamati a correggere e che per sua stessa ammissione è sbagliata) perché è stato commesso questo errore? Perché, pur sapendo che la legge sul conflitto di interesse era sbagliata, essa è stata egualmente approvata in tutta fretta contro il parere ragionevole dell'opposizione? Posso chiederle di avere una risposta precisa e meno generica della sua relazione al disegno di legge oggi al nostro esame?

Vede, senatore Pastore, la legge sul conflitto di interesse che lei, il Governo e la maggioranza ci chiedete adesso di modificare, come si è visto non serve assolutamente a nulla, non ha alcuna efficacia, non dico sui piccoli conflitti di interesse, ma neanche sul più macroscopico conflitto di interesse oggi presente in tutto il mondo occidentale, quello che riguarda il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Allora, ci faccia capire meglio, perché il nostro Presidente del Consiglio, che di quel macroscopico conflitto è il titolare, non è ancora soddisfatto di una legge che ha fatto approvare soltanto due mesi fa e chiede adesso a lei di fare il relatore di un provvedimento abbastanza grave e a tutto il Parlamento di rendere quella legge di soli due mesi fa ancor più sicura, ancor più blindata per quanto concerne i suoi personali interessi.

Presidente Pastore, al di là dell'approvazione o della reiezione del provvedimento in esame, credo che se lei volesse spiegarne bene il significato, senza reticenze, in modo chiaro, senza applicare le formule un po’ fumose cui ha fatto ricorso nella relazione generale, se lei volesse illustrare quali siano i vantaggi concreti che dall'approvazione di questo provvedimento verranno al presidente Silvio Berlusconi (nessuno può dubitare che si tratti di vantaggi per il presidente Berlusconi), non soltanto renderebbe un grande servizio al Senato della Repubblica e a tutto il Parlamento, ma darebbe anche un apporto fondamentale alla trasparenza della procedura legislativa, liberando tutti noi dal dubbio che il conflitto di interessi intervenga anche nella più importante dell'attività dello Stato: la formazione delle leggi.

Presidente Pastore, attendo sue delucidazioni; parleremo poi ancora del provvedimento in sede di discussione degli emendamenti e in sede di dichiarazioni di voto. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, replicherò brevemente al collega Zanda, sperando di dissipare i suoi dubbi, con una doverosa una premessa.

L'intervento del collega esprime un clima di diffidenza e di pregiudizio che mi turba e credo turbi tutti i parlamentari. Vedere in un provvedimento minimo come quello in esame una qualche trappola legislativa tesa al Parlamento per attribuire al presidente Berlusconi un qualche vantaggio, nel presupposto che altrimenti non vi sarebbe motivo del ricorso alla decretazione d'urgenza, mi sembra esemplare di questo atteggiamento dell'opposizione. Mi auguro che con i comportamenti concreti che cercheremo di adottare e con una maggior trasparenza queste diffidenze siano dissipate.

Spiego innanzitutto le ragioni del ricorso al decreto-legge. Forse non sono stato chiaro e me ne rammarico, bisogna però capire che la sfasatura tra la legge sul conflitto d'interessi e la legge Gasparri non si è determinata perché, ad un certo momento, la maggioranza ha voluto a tal punto blindare il provvedimento sul conflitto d'interessi da non tenere conto di una legge sopravvenuta.

La blindatura c'è stata in base al provvedimento legislativo: quando è stata approvata la parte della legge sul conflitto d'interessi nella quale vi era il riferimento alla normativa sulle comunicazioni, la legge Gasparri non era stata ancora approvata; la legge sul conflitto d'interessi ha avuto quindi una lettura da parte del Senato e una successiva lettura da parte della Camera limitata alla norma di copertura. Era dunque impossibile dal punto di vista parlamentare adeguare la legge sul conflitto di interesse alla legge Gasparri nel frattempo sopravvenuta.

Basta controllare le date dei provvedimenti per rendersi conto che non era possibile introdurre questa modifica nella legge sui conflitti di interesse. Sono casi che purtroppo si verificano nel sistema parlamentare quando delle leggi, che magari si richiamano tra loro, viaggiano su binari paralleli ma diversi, per cui può capitare che dei rinvii fatti dall’una all’altra siano superati dalle vicende legislative sopraggiunte.

Per quale motivo l’urgenza del decreto-legge? Proprio perché si è verificata l’impossibilità giuridico-parlamentare di adeguare il testo della legge in materia di conflitti di interesse, il cui esame - scusatemi - voi, tra l’altro a gran voce, avete sollecitato giustamente in quest’Aula, particolarmente nell’ultimo scorcio del periodo trascorso, in quanto si diceva che la maggioranza voleva ritardarne l’approvazione. Quindi, noi siamo stati sensibili al richiamo da parte dell’opposizione al fine di chiudere il provvedimento, cosa che però poteva essere fatta solo con quel riferimento normativo ormai congelato dalla procedura parlamentare.

Allora per quale motivo il decreto-legge è legittimo? Perché senza l’adeguamento di quella normativa, cioè del richiamo alla legge Gasparri, assente naturalmente nella legge sui conflitti di interesse, sarebbe stato non dico impossibile ma assai arduo per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predisporre il regolamento che deve disciplinare quella parte della legge in materia di conflitti di interesse che tende a tenere sotto controllo, sotto vigilanza l’abuso, da parte del titolare delle cariche di Governo, di una posizione dominante, di una posizione di favore nell’ambito del sistema radiotelevisivo.

Pertanto, l’urgenza della legge è dovuta alla necessità di far funzionare questa normativa, che è stata in qualche modo messa in crisi, fino all’approvazione del decreto-legge, da una procedura parlamentare che ha impedito alla legge finale sui conflitti di interesse di tener conto della sopravvenuta legge Gasparri.

Questi sono i motivi della presentazione del decreto-legge. Non vi sono interessi particolari del Presidente del Consiglio; mi dispiace deludere il senatore Zanda e i colleghi dell’opposizione. La fantasia naturalmente non ha limiti, l’immaginazione non ha limiti, ma vi sfido a trovare in questo contesto una qualche utilità per il Presidente del Consiglio o per qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle vicende in questione. Anzi, vi è la volontà di far decollare il provvedimento anche per dimostrare che è una buona legge, che può funzionare e che può anche dissipare certi dubbi che sono presenti soprattutto nelle menti molto fantasiose dei colleghi dell’opposizione.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Presidente, desidero prendere la parola in relazione alle considerazioni svolte dal senatore Zanda e alla replica del relatore sul disegno di legge oggi in esame, senatore Pastore.

La legge 20 luglio 2004, n. 215, contiene, agli articoli 4 e 7, richiami alla legge n. 249 del 1997 (legge Maccanico), ormai superati per effetto dell’entrata in vigore della legge sull’assetto del sistema radiotelevisivo. Questo credo sia un dato di fatto. Si è creata una discrasia di carattere giuridico-normativo tra la legge approvata e la legge sui conflitti di interessi e, successivamente, la legge Gasparri.

Di qui la necessità e l’urgenza di provvedere per adeguare la nuova legge alle normative vigenti e quindi sopprimere quelle parti non più attuali, oggettivamente disapplicate da una normativa successiva. Pertanto, si è reso necessario ed urgente - di qui la sussistenza dei requisiti di costituzionalità - procedere alla correzione dei richiami normativi errati per permettere alla legge sulla risoluzione dei conflitti di interessi di operare appieno e coerentemente con il nuovo quadro normativo delineatosi in materia. Mi sembra quindi che alcune osservazioni, attraverso questo quadro, in qualche modo vengano a cadere.

Il Governo ha dunque predisposto questo decreto-legge - composto di due soli articoli - che modifica gli articoli 4 e 7 della legge n. 215 del 20 luglio 2004. In particolare, si è reso necessario modificare l'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 215 del 2004 sostituendo il richiamo ai settori delle comunicazioni indicati dal comma 1 dell'articolo 2 della legge Maccanico, oggi abrogato dalla legge n. 112 del 2004, con quello all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 112 del 2204. Come è noto, la legge Gasparri ha sostituito l'elencazione di quei settori con il nuovo Sistema integrato delle comunicazioni.

È sembrato opportuno, inoltre, aggiungere, tra le violazioni in materia di comunicazione indicate dallo stesso articolo 7, sempre per motivi di mero coordinamento formale, quelle indicate dalla legge n. 112 del 2004.

Infine, è stato corretto il richiamo - di cui all’articolo 4, comma 2, alla legge n. 215 del 2004 - alla nozione di costituzione o mantenimento di posizione dominante, recato dall'articolo 2 della legge Maccanico, oggi riformulata ed aggiornata dall'articolo 14 della legge n. 112 del 2004. Quest'ultimo articolo dispone specifici obblighi tesi ad impedire la costituzione di posizioni dominanti ed affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare che queste non si costituiscano nel nuovo Sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono.

Pertanto, le considerazioni, più specificatamente politiche, secondo cui il decreto-legge conterrebbe disposizioni in qualche modo migliorative, nel senso cioè di recare maggiori vantaggi alla posizione del Presidente del Consiglio, sono, come ha detto il relatore Pastore, destituite di ogni fondamento.

Lei, senatore Zanda, avrebbe dovuto essere più preciso: invece di fare una considerazione di carattere generale, affermando che ci sono dei vantaggi avrebbe dovuto specificare quali; lei però ha evitato di citarli puntualmente, perché, obiettivamente, non ci sono. Il disegno di legge, in realtà, ha un compito molto limitato e specifico, quello cioè di adeguare la vecchia e la nuova normativa; pertanto, nulla di ciò è stato introdotto nel contenuto del disegno di legge.

Ora, capisco l'esigenza, per l'opposizione, di reintrodurre un argomento di polemica politica; stamani, indubbiamente, non ci sono però le condizioni. Comunque, lo spirito lo comprendiamo, anche se non lo giustifichiamo, né lo condividiamo. Richiamo comunque l'attenzione del Senato sul contenuto reale di questo provvedimento, che è molto ridotto e limitato e riguarda soltanto aspetti di carattere normativo (e non anche politico) e non così rilevanti come il senatore Zanda voleva in qualche modo accreditare.

Ringrazio, infine, tutti i senatori intervenuti ed auspico che il provvedimento sia approvato nella sua attuale formulazione.

 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

666a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 5 OTTOBRE 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

 

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3102.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, interverrò riferendomi complessivamente a tutti gli emendamenti presentati dai Verdi sul testo in esame, senza illustrarli uno per uno.

Signor Presidente, con il decreto-legge in esame, che è definito di mero coordinamento formale, in realtà, si chiude il cerchio dello scardinamento di quel nucleo di garanzie, peraltro già carenti in origine, che ogni sistema realmente democratico dovrebbe avere per regolare e prevenire il conflitto d’interesse per i membri dell’Esecutivo.

Il decreto-legge, infatti, coordina formalmente quel monstrum giuridico tristemente noto come legge Gasparri (legge 3 maggio 2004, n. 112) con l’altrettanto inaccettabile disegno di legge da voi concepito - voi maggioranza, voi Governo - come legge sul conflitto di interessi (legge 20 luglio 2004, n. 215) che è ricca di norme lievi e di etici propositi.

Con la legge Gasparri è stato ideato il sistema integrato delle comunicazioni che riguarda tutto il settore della comunicazione: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica (anche per il tramite di Internet); radio, televisione e cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi (sponsorizzazioni, radiotelevisioni, giornali, fonografie, e così via). Essa ha permesso così di aggirare il limite antitrust previsto dalla legge n. 249 del 1997 (quest’ultima, prevedeva il limite del 20 per cento delle concessioni su un totale di undici).

Rinnoviamo la nostra profonda contrarietà e anche il nostro sdegno - se posso usare questa parola - di fronte al modo nel quale si è pensato di risolvere i conflitti d’interesse tra potere politico istituzionale, potere economico e potere dell’informazione.

E’ appena il caso di richiamare e riportare quanto pubblicato oggi su un quotidiano a proposito della procedura avviata formalmente dall’Autorità di garanzia per le telecomunicazioni contro RAI e Mediaset, per avere sforato i tetti pubblicitari previsti nei limiti antitrust per i trienni 1998-2000 e 2001-2003.

Il Garante dell’Autorità antitrust già a luglio ha accertato la posizione dominate delle maggiori emittenti pubbliche e private (sia dal 1998 al 2000, che dal 2000 al 2003), di RAI e Mediaset, che hanno superato i tetti del 30 per cento delle risorse del mercato, come previsto dalla legge Maccanico.

Come non ricordare che il 27 giugno 2003 l’Autorità aveva indirizzato alla RAI, a RTI e Publitalia un richiamo formale a rispettare il divieto di posizione dominante salvo poi accertare, nell’aprile 2004, che anche nel triennio successivo i tetti sono stati sforati?

Non possiamo quindi accettare che sotto la dizione di "mero coordinamento formale" si porti a compimento il disegno ormai palese, evidente e sotto gli occhi di tutti di far detenere, in realtà, a chi ha la massima responsabilità di governo del Paese, il massimo potere all’interno, mediante i mezzi di informazione e comunicazione. Altro che conflitto di interessi!

Guardando al conflitto d’interesse dovremmo anche gettare uno sguardo ad un’altra norma che è stata inserita nella legge finanziaria e che voglio richiamare giusto per memoria, dal momento che tra 40 giorni ce ne dovremo occupare. Mi riferisco alla previsione dell’assicurazione obbligatoria per tutte le costruzioni che siano già state assicurate contro il rischio degli incendi: un'ulteriore tassazione nei confronti dei proprietari degli immobili. Ma come non pensare che tale norma è stata predisposta da un Governo il cui Presidente è proprietario di una compagnia di assicurazioni?

Queste sono le questioni che avremmo voluto vedere risolte definitivamente. Qui, invece, nulla viene fatto, anzi si aiuta il Governo e chi si trova in una condizione conflittuale con gli interessi generali a superare limiti e problemi.

Con i nostri emendamenti, in un'ottica di riduzione del danno, abbiamo cercato di limitare il paniere per la valutazione della posizione dominante, che attualmente corrisponde al 20 per cento dei ricavi complessivi, già di per sé un'enormità, per il settore radiotelevisivo.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dalla Commissione sono di pulizia del testo, di drafting.

Intendo, invece, ritirare l'emendamento 1.103, però, prima vorrei consegnare all'Aula una semplice nota. L'emendamento precisa che non costituisce causa di incompatibilità l'assunzione di cariche onorifiche. Questa conseguenza della norma è già contenuta implicitamente nella legge, per cui l'emendamento è stato presentato dal sottoscritto solo per ricordare in questa sede che tale tipo di cariche non rientra tra quelle che la legge vieta ai titolari delle cariche di Governo. Si può intuire qual è la ragione dell'emendamento, è una questione personale, in ogni caso lo ritiro.

 

*ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, questa mattina in sede di discussione generale il presidente Pastore mi ha chiesto di dare qualche indicazione precisa su come migliorare la normativa al nostro esame. Credo che l'emendamento 1.3 a mia firma contenga una indicazione molto chiara e precisa di come il provvedimento potrebbe essere migliorato semplicemente reintroducendo la definizione di posizione dominante così come è indicata dalla legge Maccanico.

Prima di entrare più dettagliatamente nell'illustrazione dell'emendamento, mi permetta, signor Presidente, di svolgere qualche considerazione di carattere preliminare.

Come il presidente Pastore sa, la legge Maccanico del 1997 conteneva una disciplina molto seria delle cosiddette posizioni dominanti nel settore televisivo e, come il Senato ben sa, le posizioni dominanti costituiscono una delle più gravi, pericolose e dannose distorsioni del libero mercato e della concorrenza. Impedire la formazione e sanzionare la presenza di posizioni dominanti costituisce un principio irrinunciabile di tutti i sistemi economici, democratici e liberali.

Proprio quest'oggi - richiamo anche su questo l'attenzione del presidente Pastore - abbiamo letto sui quotidiani che, in base alle disposizioni della legge Maccanico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si appresterebbe a comminare a RAI e Mediaset una pesante sanzione pecuniaria proprio per abuso di posizione dominante.

Ebbene, signori senatori, per il futuro queste sanzioni non saranno più possibili, e non perché siano venute meno le posizioni dominanti di RAI e Mediaset, ma perché la legge che le colpiva non c'è più. Infatti, la legge Gasparri - e il Senato lo sa bene per averla a lungo esaminata - essendo stata elaborata ed approvata al solo fine di tutelare gli interessi economici e industriali del Presidente del Consiglio, ha annullato espressamente il contenuto della legge Maccanico sulle posizioni dominanti, sostituendo una normativa seria con una burletta senza alcun contenuto, così che Mediaset, utilizzando il famoso sistema integrato delle comunicazioni (SIC), fa una nebbia tale per cui potrà crescere ancora di più e ancor più dominare il mercato televisivo italiano senza paura di sanzione alcuna.

Non parlo qui, signor Presidente, della RAI, che versa in condizioni analoghe perché, dopo le elezioni politiche del 2001, l'azienda pubblica è diventata una semplice comparsa e svolge a favore di Mediaset quel ruolo che Velasquez assegnava nei suoi quadri al nano d'appoggio: sta lì per sostenere la posizione di Mediaset.

Ora, l'abrogazione di una chiara definizione delle posizioni dominanti è già gravissima in una legge come la Gasparri, che pretenderebbe di disciplinare il settore economico e il mercato delle telecomunicazioni. Ma l'annullamento delle disposizioni della legge Maccanico diventa anche moralmente riprovevole se viene esteso anche alla disciplina del conflitto di interessi, così come sta accadendo con il decreto-legge che oggi dovremmo convertire.

La legge Gasparri, infatti, disciplina le posizioni dominanti rispetto al mercato e alla concorrenza, la legge sul conflitto di interessi lo fa - anzi, dovrebbe farlo - rispetto alla integrità morale di chi esercita pubbliche funzioni, prevenendo e vietando la possibilità che queste pubbliche funzioni siano esercitate a vantaggio di interessi privati.

Mi stupisce molto che questa mattina, in sede di discussione generale, sia il relatore Pastore sia il sottosegretario Baldini abbiano dichiarato che, a loro avviso, il provvedimento che stiamo esaminando non porterebbe alcun vantaggio al presidente Berlusconi. Altro che correggere un mero errore di coordinamento formale del testo, come sostenuto nella relazione del Governo, cui anche lei, senatore Pastore, ha fatto riferimento! Il provvedimento in esame sostituisce alla disciplina seria della legge Maccanico sulle posizioni dominanti il nulla assoluto della legge Gasparri: questa sostituzione sarebbe un mero errore di coordinamento?

Vorrei chiedere agli onorevoli senatori di confrontare la normativa contenuta nella legge sul conflitto d'interessi con quella contenuta nel decreto-legge che dovremmo ora convertire. Chiedo in modo specifico agli onorevoli senatori di accertarsi personalmente delle conseguenze di un'eventuale approvazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, là dove vengono aggiunte poche parole le quali altro non sono che l'inserimento della anodina definizione delle posizioni dominanti, così come stabilita dalla legge Gasparri.

Chiedo quindi al Senato di approvare l'emendamento 1.3, di cui sono firmatario, in modo tale da ripristinare, almeno ai fini della disciplina del conflitto d'interessi, la situazione preesistente alla legge Gasparri, reintroducendo nel provvedimento la definizione seria ed equilibrata che la legge Maccanico del 1997 aveva dato del concetto di posizione dominante.

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

PASTORE, relatore. Signor Presidente, il parere sugli emendamenti sarà negativo, salvo che per l'emendamento della Commissione; vorrei invitare i colleghi a ritirarli ma credo che quanto dirò non li convincerà ad abbandonare la diffidenza che hanno confermato di nutrire, anche in questa sede, nei confronti del provvedimento.

Il testo del decreto-legge è semplice ed elementare; posso capire che non piaccia la legge Gasparri, ma la legge n. 215 del 2004 sul conflitto d'interessi non può non tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo e sarebbe incongruo, inconferente, giuridicamente quasi inconsistente, fare riferimento a leggi non più esistenti.

Di questo si fa carico in particolare il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame che, paradossalmente e contrariamente a quanto hanno sostenuto i colleghi che hanno illustrato in precedenza i loro emendamenti, non riduce la portata della competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi, ma la amplia, dal momento che la legge Gasparri ha costituito il sistema integrato delle comunicazioni nel quale ha inserito anche campi prima esclusi dalla precedente legislazione, di fatto estendendo il controllo dell’Autorità stessa anche a settori prima esclusi dal testo originario della legge n. 215 del 2004.

Se si ha la bontà e la pazienza di leggere il suddetto testo di legge, in particolare gli articoli 7 e 2, comma 1, che è stato abrogato, e successivamente l'articolo 2 della legge Gasparri, si potrà rilevare come l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni estenda il proprio controllo per la verifica della sussistenza o dell’insussistenza del conflitto di interessi a campi che prima le erano preclusi.

Con riferimento ad altre parti del decreto-legge in esame, mi limito ad osservare che, alle previsioni già inserite nel testo della legge sul conflitto di interessi, si aggiunge quanto indicato dalla legge Gasparri. Ribadisco dunque che si tratta di un’aggiunta e non di una diminuzione.

Pertanto, se l’opposizione vuole proprio formulare delle critiche, lo deve fare con riferimento alla legge che ha riscritto il sistema integrato radiotelevisivo e non certamente al decreto-legge che vuole, limitandosi ad aggiornare con puntualità e con estrema precisione il testo della legge n. 215 del 2004, rendere quest’ultimo operativo, secondo quanto da sempre reclamato dall’opposizione. Si vuole al più presto giungere ad una verifica - che del resto anche noi condividiamo - per mettere alla prova la legge sul conflitto di interessi.

Rivolgo dunque ai presentatori un invito al ritiro, anche se dubito che possa trovare una condivisione da parte dei colleghi. In caso contrario, esprimo senz’altro parere contrario. (Applausi dal Gruppo FI).

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 17,03, è ripresa alle ore 17,25).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n.3102

 

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.100.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei nuovamente chiedere a dodici colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3102

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.102.

 

Verifica del numero legale

 

TURRONI (Verdi-U). Chiedo di nuovo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3102

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Zanda.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.103 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 1.15, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

 

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, già nell’intervento che ho svolto in precedenza illustrando gli emendamenti ho esposto le ragioni della contrarietà del nostro Gruppo nei confronti di questo provvedimento.

Vorrei anche sottolineare come quest’ultimo non avesse neppure quei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che sono previsti dall’articolo 77 della Costituzione, dal momento che proprio la legge sul conflitto di interessi è stata ritardata ad arte per portare a compimento un’opera della quale la legge Gasparri costituiva l’architrave e che, pur totalmente inefficace, poteva in qualche modo interferire con quella stessa legge sul conflitto di interessi.

Già ho detto che questo decreto, che viene presentato come mero coordinamento formale, in realtà è ben altro: non si limita, infatti, a sostituire una norma abrogata, ma, con l’articolo 1, comma 3, integra la normativa circa il controllo sull’abuso di posizione dominante prevista in maniera del tutto evanescente dalla legge sul conflitto di interessi, cioè la nuova disciplina contenuta nell’articolo 14 della legge Gasparri.

L’articolo 4, comma 2, della legge sul conflitto d’interessi affermava il divieto degli atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 249. In base al decreto-legge in esame, la posizione dominante dovrà essere valutata anche ai sensi dell’articolo 14 della legge Gasparri che, a sua volta, fa riferimento al sistema integrato delle comunicazioni (SIC) come ambito di controllo dell’Autorità garante.

Verrebbe da dire, come si usa nei fumetti, "sic", "gulp", "ahimè". E’ questo - probabilmente - il commento più adatto per un decreto quale quello in esame. In tal modo, infatti, si cristallizza un’impostazione normativa che fa perno sul SIC, già oggetto di un messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, le cui indicazioni non sono pienamente recepite.

A fronte di tali problematiche costituzionalmente rilevanti, l’aggiunta di un richiamo al SIC imporrebbe la necessità di un dibattito più ampio rispetto a quello quasi inesistente avvenuto in Commissione e l’opportunità di procedere con legge ordinaria. Si consentirebbe così una discussione anche nel merito del testo in esame, evitando scorciatoie procedurali tipiche dei provvedimenti d’urgenza, tali da configurare una violazione anche dell’articolo 72, ultimo comma, della Costituzione, sulla procedura normale di formazione delle leggi di rilevanza costituzionale.

La stessa relazione al disegno di legge, peraltro, definisce il richiamo all'articolo 2 della legge n. 249 del 1997 (divieto di posizioni dominanti) "formalmente corretto", confliggendo con l'ulteriore affermazione che definisce gli interventi previsti dal decreto di mero "coordinamento formale". Se una cosa è formalmente corretta, come può essere coordinata formalmente? E’ un elemento, anche questo, che fa dire "sic", "gulp"!

Nel merito, il decreto, modificando con richiami espliciti al SIC la legge sul conflitto di interessi, già di per sé incostituzionale sotto alcuni profili (ad esempio, articoli 3 e 49 della Costituzione), ne ha aggravato l'illegittimità costituzionale, essendo il SIC in palese contrasto con gli articoli 21 e 41 della Costituzione.

Con la legge Gasparri, infatti, è stato inventato il sistema integrato delle comunicazioni che, riguardando tutto il settore della comunicazione (stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni; giornali; fonografia, eccetera), ha permesso di aggirare il limite antitrust previsto dalla legge n. 249 del 1997 in materia di concessioni radiotelevisive, già censurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002, intervenuta per garantire l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta "uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia".

Il mero divieto di abuso di una posizione dominante nella logica di mercato è cosa ben diversa dal divieto di costituzione di una posizione dominante, che con la sua stessa esistenza pone a rischio il rispetto del principio del pluralismo richiamato dalla Corte. Poiché il SIC è stato architettato per stabilizzare le posizioni dominanti esistenti, non si capisce come l'Autorità possa efficacemente valutare la sussistenza di una posizione dominante proprio alla luce del SIC.

Il Sistema integrato delle comunicazioni, come detto, fornisce un paniere di partenza talmente ampio (il 20 per cento dei ricavi complessivi) tale da consentire a Publitalia di crescere ulteriormente nonostante monopolizzi il mercato delle risorse pubblicitarie e nonostante sia già cresciuta nel 2003 del 6,5 per cento, rafforzando ancora di più la sua posizione dominante.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrebbe applicare l'articolo 15, comma 2, della legge Gasparri, che contrasta radicalmente con i princìpi antitrust previsti dalle normative comunitarie, consentendo ad esempio una ulteriore crescita di Mediaset attraverso l'acquisto di reti locali, giornali, eccetera, senza infrangere il tetto previsto dal SIC.

Dal momento che il decreto si presenta come una modifica della legge n. 215 del 2004 sui conflitti di interesse, quanto detto vale anche in tutti gli altri casi in cui l’interesse privato può interferire nell’esercizio di attività pubbliche, cioè nei casi di uso di un potere pubblico per incrementare, proteggere e garantire - nell’immediato, nel medio e nel lungo termine - interessi privati (quelli del Presidente del Consiglio, tanto per essere chiari), il valore patrimoniale del titolare della carica pubblica (sempre del medesimo Presidente del Consiglio) o dei parenti dello stesso (quelli del Presidente del Consiglio).

È il caso ulteriore delle norme a favore di assicurazioni private (polizze obbligatorie sugli edifici per il caso di calamità naturali) in preparazione con la legge finanziaria, che andranno a diretto beneficio del Presidente del Consiglio, in violazione anche questa volta dell’articolo 41 della Costituzione, che sancisce il principio della libera concorrenza. Siete liberisti, ma a me pare che siate protezionisti al massimo livello, poiché proteggete sostanzialmente la posizione di uno solo, quella del Presidente del Consiglio.

In conclusione, la legge n. 112 del 2004, la cosiddetta legge Gasparri sul sistema radiotelevisivo ha consolidato la possibilità di detenere la stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione, con la conseguente abnorme influenza sul comportamento degli elettori, senza che le due Autorità di controllo possano esercitare effettivamente i compiti costituzionalmente rilevanti ad esse assegnati.

La legge n. 215 del 2004 sul conflitto di interessi non ha scalfito la posizione dominante del Presidente del Consiglio e dei suoi parenti, alimentando lo scontro tra interessi delle aziende televisive e non e interessi pubblici in materia di comunicazioni, assicurazioni e servizi bancari, che nell’azione di governo dovrebbero essere esercitati al servizio di tutti i cittadini utenti. Questo scontro appare stridente e senza sbocco.

Il decreto di mero coordinamento tale non è e viola la Costituzione e tutti quei principi a cui ci siamo richiamati costantemente nella nostra azione di contrasto.

Per questi motivi, signor Presidente, rappresentante del Governo, noi Verdi voteremo contro il disegno di legge n. 3102, di conversione del decreto-legge n. 233 del 2004, perché esso aggrava la situazione esistente, portando ulteriori vantaggi al Presidente del Consiglio e ai suoi parenti. (Applausi dei senatori Ripamonti e Zanda).

 

ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori, questa mattina, concludendo la discussione generale, il Presidente della 1a Commissione, senatore Pastore, ha detto qualcosa che merita una precisazione da parte mia.

Innanzitutto, egli ha osservato che sarei intervenuto in quest’Aula sul provvedimento che stiamo esaminando con un eccesso di spirito di parte. Francamente, sono molto stupito per questa affermazione del senatore Pastore. Di fronte ad una maggioranza che ha approvato soltanto con i suoi voti la più inutile disciplina sul conflitto di interessi che fosse possibile immaginare, e che adesso vuole annacquarla ancor di più, per il senatore Pastore lo spirito di parte sarebbe quello dell’opposizione, che con chiarezza mette in guardia il Senato su ciò che sta facendo.

Il senatore Pastore ha anche detto che a luglio, due mesi fa, il Senato sarebbe stato obbligato ad approvare una legge sul conflitto di interessi sbagliata e che oggi sta solo rimediando a quell’errore, considerandolo necessario. Io non credo che le cose stiano così: penso che nulla e nessuno possano obbligare il Senato ad approvare norme scoordinate e sbagliate.

Piuttosto, vorrei chiedere al senatore Pastore - poiché questa mattina non lo ha fatto - di spiegare all’Aula quali erano i requisiti di necessità ed urgenza che hanno reso legittima l’emanazione del decreto-legge che ora siamo chiamati a convertire.

La verità, senatore Pastore, è che da qualche tempo in Parlamento assistiamo ad un fenomeno molto singolare. Dopo accese battaglie parlamentari e vivacissime polemiche politiche, vengono approvate leggi di grande rilievo, alcune delle quali però vengono censurate dalla Corte costituzionale (cito ad esempio il cosiddetto lodo Schifani), altre non servono a nulla, e men che meno allo scopo specifico per il quale sono state elaborate (ricordo il provvedimento sul legittimo sospetto), mentre altre debbono essere al più presto modificate perché risultano essere sbagliate e inadeguate.

Segnalo al Governo ed alla maggioranza che quest’ultima categoria, quella delle leggi che debbono essere corrette subito dopo la loro emanazione, si va pericolosamente ingigantendo. Il fenomeno non dipende da un cambiamento di maggioranza: siamo sempre noi, sempre gli stessi deputati e senatori che approvano un provvedimento, accorgendosi subito dopo che è sbagliato e che deve essere corretto.

Il caso più recente e più eclatante è quello della legge sulla fecondazione assistita, approvata solo pochi mesi fa, e che ora lo stesso Governo intende cambiare (come dice il ministro Prestigiacomo, il Parlamento può anche sbagliare); è intenzionata a cambiarla la stessa maggioranza, come dimostra la proposta dei senatori Tomassini e Bianconi, ambedue di Forza Italia.

Segue il caso, ancora più sorprendente, delle modifiche a futura memoria: mi riferisco al disegno di legge sull’ordinamento giudiziario, ancora ben lontano dall’essere approvato, di cui il ministro Castelli, con raro senso dello Stato, già annuncia che, essendo testo blindato, per modificarlo e migliorarlo, servirà una nuova legge. In sostanza, prima si approva una legge e poi se ne fa un’altra per modificare gli errori, già conosciuti, della prima. Sembra di giocare a Monopoli, gioco della nostra giovinezza che molti di voi ricorderanno. Segue da ultimo, il provvedimento, oggi al nostro esame, che intende apportare correzioni ad una legge approvata due mesi fa sul conflitto d’interesse.

La timidezza e l’evasività con cui il presidente Pastore ha cercato di spiegare le motivazioni del perché del provvedimento, con cui ne ha giustificato l’urgenza e la necessità gli fanno onore sul piano personale; confermano il suo fastidio nello svolgere il ruolo di relatore per due volte su questo tema, ma non depongono certamente a favore della qualità del lavoro parlamentare della maggioranza del Senato.

Permettetemi di spiegarmi meglio: nella relazione e nella replica alla discussione generale, il presidente Pastore ha più o meno sostenuto che quando la legge sul conflitto d’interesse fu approvata la maggioranza aveva ben chiaro che avrebbe dovuto subito modificarla per introdurvi le norme, allora già vigenti, della legge Gasparri, il cui contenuto altro non è che una ancor più forte blindatura degli interessi del presidente Berlusconi.

Signor Presidente del Senato, senatore Pera, le chiedo quale sia la sua opinione su questo modo di legiferare; sulla tecnica che prevede l’approvazione di leggi che già si sa dovranno essere subito dopo modificate, con interventi apportati addirittura per decreto-legge.

Non vi è alcun motivo per tutto questo, se non un interesse politico del Governo e della maggioranza per cui le modifiche al conflitto d’interesse, che oggi discutiamo, sono state apportate ad un provvedimento, di cui ne abbiamo visto l’approvazione del Senato solo due mesi fa.

Vorrei tentare di dare una spiegazione a questo comportamento originale: le modifiche apportate con il decreto-legge, di cui discutiamo, sono dovute alla fretta con la quale la legge sul conflitto d’interesse doveva essere approvata nel luglio scorso. Quella fretta certamente non dipendeva, senatore Pastore, come lei ha sostenuto stamattina, dalle sollecitazioni dell’opposizione.

Il percorso parlamentare della legge sul conflitto d’interesse chiarisce bene quanto gli interessi di Berlusconi abbiano sinora condizionato gran parte dell’attività legislativa del Parlamento italiano. Come noi sappiamo, la legge sul conflitto di interesse è del tutto inutile; non lo elimina e non lo sanziona. Nonostante questo la maggioranza, prima di approvarla, ha proceduto con i piedi di piombo.

Il Governo ha presentato uno schema del provvedimento nel 2001, poco dopo la fiducia, ma quel disegno di legge era un mero contentino all’opinione pubblica, uno specchietto per le allodole, presidente Pastore. Infatti, dopo averlo presentato e in spregio all’impegno di approvarlo entro i primi 100 giorni di Governo, la maggioranza lo ha lasciato per tre anni su un binario morto perché bisognava, prima di allora, far passare tutte le leggi d’interesse personale del presidente Berlusconi.

Sul conflitto di interessi non si poteva scherzare e, anche se inutile, la legge che lo regolamenta non poteva essere approvata prima delle numerose norme a protezione degli interessi del Presidente del Consiglio (non si sa mai, ed è meglio non rischiare!).

E così è accaduto, signor relatore; alla fine, approvata la legge Gasparri, che è l’ultimo grande provvedimento a favore del Presidente del Consiglio, la legge sul conflitto di interessi, ormai svuotata di ogni significato, doveva correre, per tacitare l’opposizione e l’opinione pubblica. Tutti i conflitti erano ormai disciplinati con norme a favore del Premier e quindi si poteva anche rischiare di approvare una legge ormai divenuta inutile.

Ecco perché nel luglio scorso è stata approvata la legge sul conflitto d’interesse ed perché oggi si presenta un provvedimento che non vuole rimediare ad errori, bensì si propone di migliorare la legge, dove "migliorare la legge", onorevoli senatori, non significa renderla migliore, ma ancor più sicura per il suo vero e unico destinatario.

Il decreto-legge che dovremmo convertire è un test molto significativo di quale sia la considerazione del Governo per il lavoro del Parlamento. Voglio svolgere, a questo proposito, un’osservazione nel merito.(Richiami del Presidente). Un minuto ancora, signor Presidente.

La relazione che accompagna il provvedimento - relazione del Governo, signor Presidente - sostiene che esso conterrebbe soltanto norme dirette a sanare meri errori del testo e il presidente Pastore, questa mattina, ha fatto notare che è un provvedimento minimo. Le cose non stanno così, presidente Pastore: non esistono leggi minime.

Vi prego, signori senatori: verificate il contenuto del comma 3, dell’articolo 1 del decreto-legge che dovremmo convertire, e vedrete come tale comma, sostituisce le norme puntuali e rigorose della legge Maccanico con le norme vuote e inutili della legge Gasparri.

La legge Maccanico, detto in sintesi, considerava invalicabili, ai fini dell’individuazione delle posizioni dominanti, i tetti del 20 e del 30 per cento rispettivamente dell’irradiazione e della raccolta pubblicitaria, ed è proprio a causa di queste violazioni che adesso l’Autorità per le comunicazioni ha aperto numerose istruttorie nei confronti di Mediaset e della RAI.

La legge Gasparri ha annullato detta disciplina e con la norma che ci viene proposta, signori senatori, la legge sul conflitto d’interessi viene modificata e al posto delle norme della legge Maccanico sulle posizioni dominanti dovremo applicare quelle della legge Gasparri.

Mi spiace, senatore Pastore, i senatori della Margherita voteranno contro il provvedimento in esame e lo faranno sia per il suo contenuto, così palesemente rivolto a tutelare gli interessi economici e industriali del Presidente del Consiglio, sia per esprimere una dura censura nei confronti di un modo di legiferare che non fa onore alla maggioranza, che lo vuole e lo applica: noi non stiamo regolamentando il conflitto di interessi, signori senatori, stiamo facendone l’ultima apologia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Biscardini).

 

*PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, il senso dell’intervento del senatore Zanda, svolto sia stamani che poco fa, ha avuto il fine di accusare il decreto-legge in esame di avere una sola urgenza, ossia quella di favorire ancora una volta gli interessi televisivi del Premier.

Alle argomentazioni del senatore Zanda hanno risposto il presidente Pastore e il sottosegretario Baldini, che hanno negato che questa fosse la ratio del provvedimento. Allora, chi ha ragione, in una diagnosi così contrapposta?

Vi è poi una seconda domanda: è adeguata la motivazione del decreto che parla di "errore di coordinamento formale" quale motivo per la sua esistenza e urgenza, dal momento che di decreto-legge si tratta e quindi questo è uno dei requisiti cui il provvedimento dovrebbe rispondere?

Vediamo meglio. Vi è, però, una premessa che aiuta a veder meglio e a capire il perché di questo decreto-legge - è stata ampiamente ricordata adesso dal senatore Zanda - ed è l'istruttoria che l'Autorità per le comunicazioni ha deciso - sia pure con ritardo, portandola avanti con grande lentezza - di aprire per accertare lo sfondamento dei limiti posti dalla legge Maccanico alla raccolta pubblicitaria da parte di RTI-Publitalia e RAI nei due trienni trascorsi (1998-2000, 2001-2003) e conseguentemente per valutare la possibile applicazione di una sanzione che, andando dal 2 al 5 per cento del fatturato, nel caso di Mediaset significherebbe una sanzione tra i venti e i cento milioni di euro. Non sono certo cifre da far tremare né un'azienda come Mediaset, né un patrimonio personale come quello del Premier, ma quest'ultimo è sempre stato attento al suo "particulare", direbbe Guicciardini, quindi questo decreto-legge ha un qualche significato anche economico molto importante per i suoi interessi.

Credo abbia ragione il senatore Zanda quando afferma che l'urgenza di questo decreto è quella di proteggere, almeno per il futuro, i due duopolisti, Mediaset, da un lato, e RAI, dall'altro.

Il decreto-legge, infatti, modifica l'universo di riferimento per il calcolo dei limiti alla raccolta pubblicitaria. Se non è più il solo mercato pubblicitario radiotelevisivo della Maccanico, bensì il SIC della legge Gasparri, allora Mediaset non sfora più i limiti e per il futuro non ci sarà violazione. Per il presente e per il passato, però, la violazione c'è stata.

Il presidente Cheli, di cui ammiro la finezza giuridica che andrebbe associata a una maggiore celerità nell'assunzione di decisioni, avverte che il decreto-legge non vale per i due trienni trascorsi, ai quali non si applicano le disposizioni della legge Gasparri ma quelle più restrittive della legge Maccanico.

Dal punto di vista del passato, quindi, il decreto-legge è inutile, perché non siamo nel campo del diritto penale, non esiste il favor rei, le sanzioni comminabili dall'Authority non hanno carattere di pena ma di sanzione amministrativa, tendono a difendere il pluralismo dell'informazione e la concorrenza, in ultima analisi tendono a difendere, signori della maggioranza, quel mercato che voi dichiarate sempre di voler difendere ma che, almeno per quanto concerne il mercato radiotelevisivo, non fate assumendo decisioni che lo mantengano strettamente sotto il controllo duopolistico degli incumbents.

Qual è, dunque, la funzione di questo decreto-legge? Se non incide sul passato inciderà, però, sul futuro, facendo sì che i limiti sanciti dalla legge Maccanico possano essere impunemente disattesi. Se si sostituisce ai limiti imposti dalla legge Maccanico per i singoli mercati l'universo indefinito del SIC, ogni limite viene di fatto meno, una percentuale di una grandezza indefinita è essa stessa a sua volta una grandezza indefinita e il giuoco è fatto.

Vi è un ultimo aspetto censurabile del decreto, oltre quello che ho appena richiamato: il nascondere una innovazione legislativa di grande portata sotto la veste di una correzione ad un errore di coordinamento. Se fosse stato un errore di coordinamento, l'avrebbero corretto i Servizi del Senato, non ne dubito, i quali hanno tutte le capacità per farlo. In realtà, non si è trattato di un errore tecnico. È, infatti, del tutto legittimo che il legislatore, nel varare la legge sul conflitto di interessi, abbia voluto mantenere ai soli fini della stima della soglia che fa scattare il conflitto di interessi, il riferimento alla legge Maccanico anziché alla legge Gasparri, ancorché la legge Maccanico fosse stata per altri fini abrogata in certi suoi articoli. Nessun errore, ripeto, bensì una chiara volontà del legislatore di mantenere i limiti della legge Maccanico, quelli che noi oggi modifichiamo.

Il legislatore può anche cambiare idea per soddisfare ancor più e ancor meglio gli interessi del Premier, ma si abbia almeno la decenza di affermarlo e non di nascondersi dietro il labile dito di un errore di coordinamento, di un errore formale, che chiamerebbe in causa, oltre che la competenza degli Uffici del Senato, che invece io credo esservi e essere piena ma anche la competenza del presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Pastore, che è stato relatore della legge sul conflitto di interessi.

In conclusione, si cerca ancora una volta di far passare en cachette un provvedimento che non va nell'interesse generale bensì nel solo interesse di proteggere la posizione dominante, nel mercato duopolistico, del Presidente del Consiglio. Ancora una volta mi sembra che la maggioranza si rassegni a svolgere una funzione servente non dell'interesse generale bensì di uno specifico e ben chiaro interesse particolare. Non potremo che votare contro questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

 

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse".

 

È approvato.

 

 


 

Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse (3102)

(Nuovo titolo)

 

 

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

 

ART. 1.

    1. È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 2004, N. 233, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215, IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.

    2. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

________________

 

(*) APPROVATO, CON MODIFICAZIONI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE, IL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1.

 

 

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 1.

        1. ALL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215, LE PAROLE: «DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249» SONO SOSTITUITE DALLE SEGUENTI: «DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA G), DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112».

        2. ALL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215, DOPO LE PAROLE: «LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28,» SONO INSERITE LE SEGUENTI: «E ALLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112,».

        3. ALL’ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215, DOPO LE PAROLE: «ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249,» SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI: «E DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112».

 

 

EMENDAMENTI

 

 

1.100TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 alle parole: «di cui all’articolo 2» premettere le seguenti: «che agiscono nei settori» indi sostituire le parole da: «del sistema integrato» fino alla fine con le seguenti: «che, nell’ambito del sistema integrato delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 3 maggio 2004, n. 112, operano nel settore radiotelevisivo».

 

 

1.101 TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «del sistema integrato» fino alla fine del comma con le seguenti: «delle comunicazioni sonore e televisive».

 

 

1.1 LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «sono inserite le seguenti:», sostituire la parola: «e» con la seguente: «nonché».

 

 

1.2 LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «31 luglio 1997, n. 249», sopprimere il segno di interpunzione: «,» e sostituire le parole: «e dell’articolo 14» con le seguenti: «, e dell’articolo 14».

 

 

1.102TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «e dell’articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112» con le seguenti: «e nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 3 maggio 2004, n. 112, con particolare riferimento al mercato radiotelevisivo».

 

 

1.3ZANDA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «"e dell’articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112"» con le seguenti: «"come vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112"».

 

 

1.103PASTORE

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. Non costituisce causa di incompatibilità il ricoprire cariche meramente onorifiche.».

 

 

1.15 LA COMMISSIONE

Approvato

Nel titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «conflitti di interesse» con le seguenti: «conflitti di interessi».

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 


Normativa di riferimento

 


Costituzione della Repubblica
(artt. 77, 87, 117)

 

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 

 

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

 

Art. 117 (*)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (**)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.


 

L. 31 luglio 1997, n. 249.
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
(art. 2)

 

 

(1), (1/a) (1/circ)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

(1/a) Per le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della presente legge vedi il D.L. 24 dicembre 2003, n. 352.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 1 ottobre 1997, n. 259/E;

- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 26 maggio 2000;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 1 dicembre 1999, n. 18.

 

(omissis)

Art. 2.

Divieto di posizioni dominanti.

1. [Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati] (30).

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (30/a).

6. [Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze] (30/b). [Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma] (31). [L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza] (31/a). Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri (31/b):

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia (31/c);

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze (31/cost).

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni (32).

8. [Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato] (32/a).

9. [Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perché la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere] (32/b).

10. [I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale] (32/c).

11. [Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi] (32/d).

12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi (32/e).

14. [Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite] (32/f).

15. [Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite] (32/g).

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate (33).

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

19. [In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza dei princìpi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma] (34).

20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

 

(omissis)

 

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(30) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(30/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 23 marzo 1999, n. 26/1999, riportata al n. C/XCI.

(30/b) Periodo abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(31) Periodo abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(31/a) Periodo abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(31/b) Vedi, anche, l'art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122, riportata al n. C/LXXXII.

(31/c) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 18 novembre 1999, n. 433.

(31/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione.

(32) Comma così modificato dall'art. 15, comma 5, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(32/a) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(32/b) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(32/c) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(32/d) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(32/e) L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(32/f) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(32/g) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(33) Comma così modificato dall'art. 14, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(34) Comma abrogato dall'art. 28, L. 3 maggio 2004, n. 112.


 

L. 3 maggio 2004, n. 112.
Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 104, S.O.

 

(omissis)

Capo II - Tutela della concorrenza e del mercato

 

Art. 14.

Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni.

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dall'articolo 15.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.

5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: «, ai fini della presente legge,» sono soppresse.

(omissis)

Art. 28.

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

 

(omissis)

 


 

 

 

L. 20 luglio 2004, n. 215.
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

 

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2004, n. 193.

 

 

 

Art. 1.

Àmbito soggettivo di applicazione.

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

 

 

Art. 2.

Incompatibilità.

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

 

 

Art. 3.

Conflitto di interessi.

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

 

 

Art. 4.

Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità.

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112 (2).

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

 

 

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(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2004, n. 233.

 

 

Art. 5.

Dichiarazione degli interessati.

1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

 

 

Art. 6.

Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi.

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge.

4. È fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

 

 

Art. 7.

Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi.

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e alla legge 3 maggio 2004, n. 112, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo (3).

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.

3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

 

 

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(3) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 6 settembre 2004, n. 233.

 

 

Art. 8.

Obblighi di comunicazione.

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarità, ne danno comunicazione documentata all'Autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9.

Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. Nell'àmbito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere all'assunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 a favore dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 10.

Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

2. Le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente all'articolo 6, commi da 1 a 9, e all'articolo 7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, è resa dal titolare della carica di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione di cui all'articolo 5, comma 2, è effettuata dal titolare della carica di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

 

 

 

 



[1] L. 20 luglio 2004, n. 215, “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”

[2]     L. 13 febbraio 1953, n. 60, “Incompatibilità parlamentari”. Si tratta delle “cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché [di] quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici”.

[3]     Ai sensi dell’art. 2203 c.c., “è institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale”. L'institore (art. 2204 c.c.) può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (salve le limitazioni contenute nella procura) e può stare in giudizio in nome del preponente, ma non può alienare o ipotecare i beni immobili senza espressa autorizzazione.

[4]     L. 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”.

[5]     L. 6 agosto 1990, n. 223, “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”.

[6]     L. 22 febbraio 2000, n. 28, “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.

[7]     Tale articolo recita:

“1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

[8] L. 3 maggio 2004, n. 112, “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonche' delega al Governo per l' emanazione del testo unico della radiotelevisione”.

[9] Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il riferimento contenuto all’art. 7, co. 1, della L. 215/2004 all’art. 2, co. 1, della L. 249/ 1997 è stato operato per mero errore di coordinamento formale del testo, trattandosi di disposizione che in realtà risulta già abrogata dall’art. 28, co. 1, lett. f) della L. 112/2004.

[10] Si ricorda che tale definizione è stata oggetto di alcune modifiche anche nel corso dell’ultima fase dell’iter parlamentare. Rispetto al testo rinviato alle Camere dal Capo dello Stato (AC310 e abb.-D) si ricorda, tra i vari profili – che è stata modificata la terminologia utilizzata (non più riferita alle imprese, ma ai settori), e che alcuni settori risultano indicati in maniera particolarmente ampia (v. in particolare “radio e televisione”; “cinema”). Inoltre, mentre in precedenza il riferimento alle imprese di pubblicità appariva esplicito e omnicomprensivo, nella formulazione attuale il termine pubblicità compare solo con riferimento alla pubblicità “esterna” (affissioni, etc.), dovendosi probabilmente intendersi ricompreso nella locuzione “iniziative di comunicazione di prodotti e servizi”.

Si nota poi con una certa immediatezza l'esclusione dell’editoria libraria e delle imprese fonografiche dal sistema integrato delle comunicazioni.

[11] Testualmente, tale comma 2 recita: “Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.”

[12]  Oltre alla individuazione di nuovi limiti, alcune disposizioni abrogano o modificano norme della legge n. 249/97, relative alla materia in questione. Tali modifiche vanno peraltro considerate in coordinamento con l’abrogazione - disposta dal successivo articolo 28 (comma 1, lett. f) – di alcune delle norme della legge n. 249 che attualmente disciplinano le posizioni dominanti nel mercato radiotelevisivo (art. 2, in particolare commi 1, 6 e 8, cui si riconnettono le disposizioni sul regime transitorio di cui all’art. 3, commi 6, 7, 9 e 11 della legge n. 249).

[13] Il comma 7 prevede più precisamente che “l’Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8 (commi di cui l’art. 28 ha disposto l’abrogazione), ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo”; seguono poi disposizioni relative alle procedure da adottare, fra le quali è compresa anche la dismissione di rami d’azienda.

[14] Più specificamente, il citato comma 8 individua i limiti relativi alla raccolta delle risorse finanziarie, adottando il medesimo criterio per il settore televisivo in ambito nazionale per le trasmissioni via etere terrestre e codificate, per quelle via cavo e per quelle via satellite, nonchè per il settore radiofonico, cioè la raccolta di non oltre il 30% delle risorse finanziarie del rispettivo settore; i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell’editoria, dei giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20% del totale delle risorse(fatto salvo comunque il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla legge); per le concessionarie di pubblicità è consentito raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle fattispecie sopra descritte (di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 8).

[15]  Tale articolo 28 (comma 1, lett. f) ha disposto l’abrogazione della maggior parte delle norme della legge n. 249 che hanno disciplinato le posizioni dominanti nel mercato radiotelevisivo, e in particolare i limiti “antitrust” (art. 2, in particolare commi 1, 6 e 8, cui si riconnettono le disposizioni sul regime transitorio di cui all’art. 3, commi 6, 7, 9 e 11 della legge n. 249).

[16] Il mancato riferimento alla suddetta legge risulta dovuto - come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge - a un difetto di coordinamento formale.

[17] La I Commissione Affari costituzionali del Senato  per raccordare la L. 112/2004 alle restanti disposizioni richiamate dall’art. 7 della L. 215/2004 ha infatti sostituito la prevista congiunzione “e” con “nonché” (emendamento 1. 1 nella seduta del 29 settembre 2004).

[18]   Si ricorda che il “pacchetto di direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche” (su cui v. i precedenti dossier Progetti di legge del Servizio Studi della Camera n. 262 e 262/2, riferiti alla prima ed alla seconda lettura del ddl di riassetto del sistema radiotelevisivo) è stato recepito con il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (sul punto trattato nel testo, v. in particolare gli artt. 17,18 e 19, nonché il dossier del Servizio Studi della Camera n. 207, relativo a tale d.lgs.)