XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Studi - Dipartimento ambiente , Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento cultura , Servizio Studi - Dipartimento finanze , Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||||
Titolo: | Personale del CNIPA, imposte sui mutui e agevolazioni per le imprese ed altre disposizioni D.L. 220/04 - A.C. 5303 | ||||||
Serie: | Decreti-legge Numero: 156 | ||||||
Data: | 04/10/04 | ||||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; testo del d.d.l. di conversione del d.l. n. 220/2004; iter al Senato; normativa di riferimento. | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
decreti-legge |
Personale del CNIPA, imposte sui mutui e agevolazioni per le imprese ed altre disposizioni D.L. 220/04 - A.C. 5303
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n. 156
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4 ottobre 2004 |
Camera dei deputati
Coordinamento: Dipartimento Istituzioni
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File: D04220.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
§ Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Motivazioni della necessità ed urgenza
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Art 1 (Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA)
§ Art. 1-ter (Assunzioni di personale a tempo determinato delle Università)
§ Art. 1-quater (Personale in servizio all’estero presso talune istituzioni scolastiche)
§ Art. 1-quinquies (Differimento di termini)
§ Art. 3 (Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994)
§ Art. 3-bis (Modifica all’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
§ Art. 3-quinquies (Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari)
D.D.L. di conversione del decreto-legge
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
§ Pareri resi alla 1a Commissione (Affari costituzionali)
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 22 settembre 2004 (antimeridiana)
Seduta del 22 settembre 2004 (pomeridiana)
- 6a Commissione (Finanze e tesoro)
- Commissione parlamentare per le questioni regionali
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 28 settembre 2004 (antimeridiana)
Seduta del 28 settembre 2004 (pomeridiana)
Normativa di riferimento
§ Costituzione (artt. 77, 87)
§ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (art. 2)
§ D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Disciplina delle agevolazioni tributarie (artt. 15, 17-18)
§ L. 20 marzo 1975, n. 70. Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (art. 20)
§ L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (artt. 7 e 11-ter)
§ D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (art. 1, 4)
§ D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (art. 10)
§ L. 25 gennaio 1994, n. 86. Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. (art. 14-bis)
§ D.L. 19 dicembre 1994, n. 691. Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (artt. 2, 3, 3-bis).
§ D.L. 28 agosto 1995, n. 364. Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994. (art. 4-quinquies)
§ D.L. 19 maggio 1997, n. 130. Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (4-quinquies)
§ L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (art. 39, comma 3-ter)
§ D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52. (art. 37)
§ D.L. 13 maggio 1999, n. 132. Interventi urgenti in materia di protezione civile (art. 3-quinquies)
§ D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334. Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78 (art. 57)
§ D.L. 12 ottobre 2000, n. 279. Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali (art. 4-bis)
§ L. 21 novembre 2000, n. 342. Misure in materia fiscale (art. 10)
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 40)
§ D.L. 25 settembre 2001, n. 351. Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. (art. 8)
§ L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 52, comma 28)
§ L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 3)
§ D.M. 10 dicembre 2003, n. 383. Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.M. 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni (art. 2)
§ L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (art. 3, comma 68, 123)
§ D.L. 28 maggio 2004, n. 136. Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. (art.1)
§ D.P.C.M. 4 giugno 2004. Riclassificazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, ai sensi dell'art. 20 della L. 20 marzo 1975, n. 70.
§ D.L. 12 luglio 2004, n. 168. Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (artt. 1, 1-bis)
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 5303 |
Numero del decreto-legge |
220/2004 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari |
Settore d’intervento |
Vari |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 3097) |
Numero di articoli |
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§ testo originario |
4 |
§ testo approvato dal Senato |
13 |
Date |
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§ emanazione |
3 agosto 2004 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
20 agosto 2004 |
§ approvazione del Senato |
28 settembre 2004 |
§ assegnazione |
29 settembre 2004 |
§ scadenza |
19 ottobre 2004 |
Commissione competente |
V (Bilancio) |
Pareri previsti |
Commissioni I, VI (ex art. 73, co. 1-bis, reg.), VII, VIII, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
L’articolo 1 autorizza il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) a prorogare fino al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il medesimo Centro alla data del 28 maggio 2004. La disposizione, già recata dal D.L. 136/2004, era stata soppressa in sede di conversione (“per puro errore materiale” precisa il preambolo al D.L.).
L’articolo 1-bis reca disposizioni a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994 in Piemonte, intervenendo sulla disciplina della concessione dei contributi per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi stessi.
L’articolo 1-ter contiene una norma di salvaguardia rispetto al blocco delle assunzioni previsto dall’art. 3, co. 53, della legge finanziaria 2004, con riguardo alle assunzioni a tempo determinato già in essere dalla data del 1º gennaio 1998, volte ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all’attività di laboratorio e di ricerca delle università. A tal fine, la norma prevede uno stanziamento di 500.000 euro a valere sul fondo costituito dal co. 54 dell’art. 3 della citata legge finanziaria.
L’articolo 1-quater consente ai docenti ed al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo della scuola che svolge servizio sia presso le istituzioni scolastiche all’estero (escluse le scuole europee) sia presso i lettorati di italiano, di completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di 15 anni di servizio all’estero previsto dal relativo contratto collettivo.
L’articolo 1-quinquies modifica le disposizioni di cui all’art. 3, co. 1, lett. b), della legge finanziaria per il 2003 (successivamente modificate dalla legge finanziaria 2004), prevedendo la proroga di un anno dell’attività dell’Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai fini della predisposizione della relazione sui principi generali del federalismo.
Il comma 1 dell’articolo 2 reca l’interpretazione autentica del co. 6 dell’art. 1-bis del D.L. 168/2004, che dispone l’innalzamento dell’aliquota d’imposta sull’ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all’ arti. 15 del medesimo D.P.R. erogati in ogni esercizio, che non siano riferibili all’acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze. Il comma 1-bis dell’articolo estende l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta allo 0,25%, prevista dagli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. 601/1973, anche alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti e iscritti. I commi 1-ter e 1-quaterapprestano la relativa copertura finanziaria. Il comma 1-quinquiesmodifica l’art. 10 della L. 342/2000, riguardante il termine per la rivalutazione dei beni materiali e immateriali da parte delle società.
L’articolo 3 reca il differimento dei termini, previsti dagli articoli 1 e 2 del D.M. 383/2003, concessi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 per la presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni – previste dal D.L. 691/1994 – e per la presentazione della relativa documentazione concernente le spese sostenute con i finanziamenti agevolati.
L’articolo 3-bis modifica l’art. 40, co. 2, terzo periodo, del D.Lgs. 165/2001, che istituisce un’area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, e per ricercatori e ai tecnologi degli enti di ricerca, compreso l’ENEA, riportando tali ricercatori e tecnologi nell’area contrattuale di comparto per gli enti di cui all’art. 70, co. 4, del D.Lgs. 165/2001.
L’articolo 3-ter autorizza il Commissario straordinario dell’associazione italiana della Croce Rossa, in seguito all’approvazione del D.P.C.M. del 4 giugno 2004 (che ha classificato l’Associazione quale “ente di alto rilievo”), a “ratificare o modificare” i provvedimenti dallo stesso adottati a partire dal 1° gennaio 2003, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 3-quater abroga il co. 12 dell’art. 1 del D.L. 168/2004 che, al fine di ottimizzare le spese derivanti dall’attività di formazione dei dipendenti pubblici, stabiliva il principio generale secondo cui le pubbliche amministrazioni, per realizzare programmi di qualificazione e aggiornamento professionale, potevano rivolgersi a centri di formazione esterni soltanto nel caso in cui non fosse possibile ricorrere alle Scuole superiori pubbliche di formazione o al Formez.
L’articolo 3-quinquies disciplina l’applicazione dell’IVA e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali agli apporti di una pluralità di immobili prevalentemente locati ai fondi d’investimento immobiliare chiusi.
L’articolo 3-sexies proroga di due anni (sino a tutto il 2007) il termine di efficacia del co. 3 di cui all’art. 57 del D.Lgs. 334/2000, concernente l’aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato, secondo cui la frequenza con profitto dei previsti corsi di formazione costituisce requisito necessario per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.
L’articolo 4 dispone l’immediata entrata in vigore del decreto-legge.
Il disegno di legge originariamente trasmesso al Senato non è corredato da relazione tecnica, da relazione sull’analisi tecnioco-normativa o da relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione.
Alcune tra le disposizioni in esame ripropongono, recano norme di interpretazione autentica o sopprimono disposizioni recate da precedenti, recenti decreti-legge (cfr. in particolare gli artt. 1, 2, 3-ter, 3-quater).
Il preambolo del decreto-legge rileva “la straordinaria necessità ed urgenza” di:
§ ripristinare il disposto del co. 4 dell’art. 1 del D.L. 136/2004, soppresso “per mero errore materiale” in sede di conversione, al fine di garantire la piena operatività del CNIPA;
§ “chiarire, in via di interpretazione autentica, l'ambito di applicazione della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti per immobili ad uso abitativo”;
§ “prorogare il termine di presentazione delle domande relative ad agevolazioni previste per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994”.
La gran parte delle disposizioni recate dal D.L. nel testo modificato dal Senato attengono a materie di competenza esclusiva dello Stato, quali l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.), e il sistema tributario e contabile dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.).
Con riguardo ad alcune disposizioni rilevano altresì materie di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., quali la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Le disposizioni recate dal decreto-legge non appaiono caratterizzate, quanto al contenuto, da omogeneità; la natura eterogenea del provvedimento è stata accentuata dalle modificazioni introdotte in sede di conversione al Senato.
La disposizione di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge, relativa al servizio all’estero prestato dal personale scolastico, incide su una materia oggetto di contrattazione collettiva.
Per alcune specifiche osservazioni, si rinvia alle schede di lettura.
1. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.
L’articolo in esame autorizza il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) a prorogare fino al 31 dicembre 2004 la validità dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il medesimo Centro alla data del 28 maggio 2004 (giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 136).
La disposizione sopra illustrata era già stata prevista dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 maggio 2004[1], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/2004.
Come si legge nel preambolo al provvedimento in esame, in sede di conversione del decreto legge n. 136 “per mero errore materiale è stato soppresso il comma 4 dell’articolo 1 e pertanto è stato ritenuto necessario ed urgente ripristinare il disposto della norma citata”, anche al fine di evitare che l’attività del CNIPA e la piena realizzazione dei programmi di e-Government siano pregiudicati dalla scadenza dei contratti in essere. Molti di tali contratti non sono infatti ulteriormente prorogabili o rinnovabili, come già evidenziato nella relazione illustrativa del decreto legge n. 136.
Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 176, comma 3, del D.Lgs. 196 del 2003 [2]”, che modificando il comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 39 del 1993 - con il quale era stata istituita l’Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione – ha trasformato la stessa Autorità in Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.[3]
Il CNIPA fa fronte agli oneri derivanti dalle proroghe contrattuali nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000".
2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data dell’entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa e che verranno disimpegnate per effetto dell’attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
5. La durata dei finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1º gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.
7. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
L’articolo in esame, introdotto da un emendamento nel corso dell’iter al Senato, reca disposizioni a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994 in Piemonte, intervenendo sulla disciplina della concessione dei contributi per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dagli eventi stessi.
Il comma 1 dell’articolo in esame, attraverso una novella all’art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691[4], provvede ad aumentare il contributo in conto capitale a favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, portandolo dall’attuale 30% fino al 75% ed aumentando, altresì, il suo limite massimo complessivo da lire 300 milioni fino a 259.000 euro.
Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 691 del 1994, novellato dal comma in esame, reca, una specifica disposizione volta a favorire il ripristino degli impianti e delle strutture aziendali delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi danneggiate dagli eventi calamitosi, mediante l’assegnazione di un contributo. Tale contributo era originariamente pari al 20% del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili ed entro il limite massimo di 200 milioniper ciascuna impresa.
Con l’art.1-ter del decreto legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, il contributo è stato già aumentato una prima volta, portandolo all’attuale 30% ed il limite massimo del contributo è stato elevato a 300 milioni.
Il decreto-legge n. 691 del 1994 ha inoltre previsto ulteriori disposizioni, oltre a quelle del citato art. 3-bis, a favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi, al fine di contribuire al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali danneggiate. Tra esse:
- la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate mediante le disponibilità del Fondo per il concorso statale nel pagamento di interessi, istituito presso il Mediocredito centrale (art. 2);
- l’incremento di 200 mld. di lire per l'anno 1995 del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso l'Artigiancassa destinato alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane (art. 3);
- l’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative (art. 4).
Con il successivo comma 2 dell’articolo in esame, viene previsto che i soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno anche beneficiato dei contributi agli interessi di cui ai citati artt. 2 e 3 del decreto legge n. 691) e di altre successive misure ad essi connessi, possano richiedere la parte residua del contributo spettante ai sensi del precedente comma 1.
La norma elenca il dettaglio i soggetti in questione. Si tratta dei soggetti che hanno beneficiato:
§ oltre che del contributo in conto capitale di cui all’art. 3-bis del decreto-legge n. 691 del 1994, anche dei finanziamenti concessi dagli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legge[5];
§ ovvero delle agevolazioni previste dall’art. 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 che hanno permesso alle stesse imprese anche la conversione dei mutui contratti precedentemente agli eventi alluvionali del 1994 con i mutui previsti dagli artt. 2 e 3 del D.L. n. 691 del 1994, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste[6];
§ ovvero delle ulteriori misure previste dall’art. 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e recanti la possibilità, sempre a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994 ed anche dei soggetti mutuatari di cui all'art. 4-quinquies del decreto-legge n. 364 del 1995, di chiedere all’istituto mutuante di rinegoziare[7] le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse ai sensi dei citati artt. 2 e 3;
§ ovvero dei finanziamenti disposti dall’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che hanno esteso i crediti agevolati previsti dagli artt. 2 e 3 del decreto legge n. 691 anche per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione;
§ ovvero delle disposizioni contenute nell’art. 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto che, nell’ambito delle residue disponibilità di cui agli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. La stessa norma prevede che, in caso di cessazione dell'attività o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo è concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte.
I soggetti elencati al comma 2 possono richiedere la parte residua del contributo spettante, che per l’appunto viene incrementato dal comma 1 in esame, attraverso la corrispondente riduzione della quota capitale del finanziamento, nel caso in cui esso sia ancora in essere alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
Non si può, infatti, chiedere la parte residua del contributo spettante se nel frattempo è intervenuta la risoluzione del relativo contratto per inadempimento nel rimborso delle rate, e sia quindi già stato effettuato il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia.
Si ricorda, al riguardo, che l’art. 2, comma 7, e l’art. 3, comma 6, del DL n. 691 del 1994 prevedono che le disponibilità dei rispettivi fondi vengano destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti invece superiore alla quota capitale del finanziamento ancora in essere, la differenza dovrà essere corrisposta al beneficiario da parte del Mediocredito centrale spa o da Artigiancassa spa “diluita” nel corso di un triennio e con le modalità stabilite con il decreto previsto dal successivo comma 6.
Il comma 3 dispone che le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa e che verranno disimpegnate per effetto dell’attuazione della disposizione di cui al precedente comma 2, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato.
La disposizione in commento sembra finalizzata a garantire il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse residue nei Fondi di garanzia successivamente alla erogazione dei nuovi contributi disposta dai commi 1 e 2.
La disposizione del comma 4 prevede che le imprese di cui al comma 2 (sarebbe più opportuno far riferimento alle imprese di cui al comma 1 in quanto nel comma 2 si fa riferimento anche ad altre imprese) che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto, nonché i soggetti di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 - vale a dire le imprese, i soggetti che esercitano libera attività professionale, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994 in Piemonte - che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, possano ottenere direttamente la quota residua che dovrà essere erogata da Mediocredito centrale spa o da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
Il comma 5 fissa in quindici anni - compreso il periodo di tre anni di preammortamento - la durata dei finanziamenti disposti dall’art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione e concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1. Il termine attualmente previsto è invece di dieci anni.
Il vigente art. 4-quinquies del decreto-legge n. 130 del 1997, concede crediti agevolati per la rilocalizzazione di attività produttive alle condizioni indicate negli artt. 2 e 3 del decreto legge n. 691 del 1994, e cioè per un periodo complessivo di dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni.
La disposizione di tale comma quindi è rivolta unicamente a prolungare la durata dei finanziamenti concessi alle imprese di cui all’art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130.
Il comma 6 determina la data di decorrenza delle disposizioni contenute nell’articolo in esame al 1º gennaio 2005.
Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze saranno quindi stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni stesse.
Il comma 7 dispone che per consentire l’attuazione degli interventi previsti si provveda nell’ambito delle risorse disponibili di cui agli artt.2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691.
Si ricorda che con l’art. 4, comma 247, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), è stato approvato l’allegato 2, nel quale sono esposte le autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi unici per gli investimenti istituiti nei singoli stati di previsione della spesa, con riferimento a ciascun comparto omogeneo della spesa, nonché l’indicazione delle autorizzazioni legislative (e dei relativi importi) che confluiscono in detti fondi. Tra esse figura, all’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’interno del comparto Incentivi alle imprese il Decreto legge n. 691 del 1994, art. 2, comma 1, con 281,985 milioni di euro.
Nel corso dell’esame parlamentare, la dotazione finanziaria di alcuni dei Fondi unici per gli investimenti è stata modificata e, tra essi, il Fondo unico investimenti per gli incentivi alle imprese del Ministero dell’economia e delle finanze è stato ridotto per il 2004 di 100 milioni di euro, a seguito della rimodulazione, in Tabella F, delle risorse relative al D.L. n. 691/1994, art. 2, comma 1 (Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi), che ha posticipato 100 milioni di euro dal 2004 al 2005. Pertanto la dotazione per il 2004 risulta pari a 181,985 milioni di euro.
Successivamente il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica” (convertito, con modificazioni, nella legge n. 191/2004), che ha attuato una manovra correttiva volta a garantire il conseguimento degli obiettivi finanziari fissati dal Governo, ha disposto una riduzione del 50% delle autorizzazioni di spesa che costituiscono i Fondi unici investimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, e tra essi anche del Fondo unico investimenti per gli incentivi alle imprese, che pertanto risultano in 116,821 milioni di euro complessivi, suddivisi come nella tavola seguente :
Ministero dell’economia e delle finanze (migliaia di euro) |
Bilancio 2004 |
Riduzione DL 168/04 |
% |
Disponibilità effettiva |
Fondo unico investimenti - Incentivi alle imprese |
|
|
|
|
L 730/1983, art. 18, commi 8 e 9: Fondo per il finanziamento di importazioni a pagamento differito (1.2.3.4 – cap. 7005) |
25.823 |
-12.910 |
-50,0 |
12.913 |
DL 691/1994 - L. 35/1995, art. 2, co. 1: Alluvioni novembre 1994 - Fondo contributi in conto interessi su finanziamenti concessi (UPB 1.2.3.4, cap. 7005) |
181.985 |
-90.990 |
-50,0 |
90.995 |
L 266/1997, art. 12, co. 2 – Incentivi alle imprese(UPB 1.2.3.4, cap. 7005) |
25.823 |
-12.910 |
-50,0 |
12.913 |
Con il comma 8 si autorizza il Mediocredito centrale spa a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Si ricorda, infine che anche l’articolo 3 del decreto legge in esame (vedi commento) reca disposizioni relative alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994, in particolare il differimento dei termini previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, concessi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 per la presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni - previste dal decreto-legge n. 691 del 1994 - e per la presentazione della relativa documentazione concernente le spese sostenute con i finanziamenti agevolati.
Potrebbe, pertanto, risultare opportuno inserire tale disposizione quale comma ulteriore dell’articolo in esame.
1. Alla fine del comma 68 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l’anno 2004 per le Università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere dalla data del 1º gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all’attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2004, dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo".
La disposizione in esame contiene una norma di salvaguardia rispetto al blocco delle assunzioni previsto dal comma 53 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). In particolare, la norma riguarda le assunzioni a tempo determinato già in essere dalla data del 1º gennaio 1998, volte ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all’attività di laboratorio e di ricerca delle università. A tal fine, la norma prevede uno stanziamento di 500.000 euro a valere sul fondo costituito dal comma 54 dell’articolo 3 della citata legge finanziaria.
Il comma 54 dell’articolo 3 ha previsto la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dal 2005[8] al fine di procedere ad assunzioni in deroga alle disposizioni del citato comma 53 e solo per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio. La disposizione prevede che, previo esperimento delle procedure di mobilità, possa accedere a tale procedura, entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro, una serie di amministrazioni, tra cui amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, enti pubblici non economici, università ed enti di ricerca.
Si ricorda inoltre che il comma 68 dell’articolo 3 della citata legge 350/2003 reca una disposizione di salvaguardia di contratti a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per l’attuazione di progetti di ricerca o di progetti volti al miglioramento di servizi anche didattici stipulati da enti di ricerca, Istituto superiore di sanità, Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Agenzia spaziale Italiana (ASI), Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Università, scuole superiori ad ordinamento speciale. Secondo quanto previsto dalla norma, gli oneri di tali contratti non devono comunque risultare a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento degli enti medesimi, ovvero del fondo di finanziamento ordinario delle Università[9].
1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all’11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all’articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all’estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all’estero.
La disposizione in esame consente ai docenti ed al personale ATA (personale ausiliario, tecnico ed amministrativo) - che svolge servizio sia presso le istituzioni scolastiche all’estero[10] (escluse le scuole europee[11]) sia presso i lettorati di italiano - di completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di 15 anni di servizio all’estero.
Si ricorda che l’articolo 8 del citato CCNL per il personale delle scuole italiane all’estero, firmato il 14/09/2001, prevede che il personale può prestare servizio all’estero – nelle istituzioni diverse dalle scuole europee – per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici; tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
Le norme sono rivolte al personale docente ed al personale ATA che si trovi nelle seguenti condizioni:
· sia beneficiario della fase transitoria prevista dall’articolo 9, comma 3, del CCNL per il personale delle scuole italiane all’estero siglato il 14 settembre 2001;
Il citato CCNL per il personale delle scuole italiane all’estero firmato il 14/09/2001 ha previsto, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di costituzione, riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti formate presso il Ministero degli Affri esteri per il personale docente ed ATA ai fini della destinazione all’estero.
In particolare l’articolo 9, comma 3, specifica che per il personale già in servizio all’estero alla data dell’11.12.1996, collocato utilmente in graduatoria ed il cui titolo di accesso alle nuove graduatorie permanenti sia valido, opera in via transitoria il disposto dell’articolo 5, commi 6 e 7, dell’Accordo successivo per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero, siglato alla medesima data (11/12/1996), in merito alle procedure di destinazione all’estero.[12]
· sia in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame;
· sia stato in servizio alla data dell’11/12/1996, ovvero alla data della firma dell’ citato Accordo successivo per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero;
· alla data del 31 agosto 2005 non abbia superato i dodici anni di servizio nelle istituzioni scolastiche sopra menzionate.
Si osserva che l’articolo in esame incide su una materia oggetto di contrattazione collettiva.
1. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
L’articolo 1-quinquies, introdotto nel corso dell’esame al Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo[13], modifica le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 289 del 2002 (finanziaria per il 2003), come successivamente modificate dall’articolo 2, comma 20, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), prevedendo la proroga di un anno dell’attività dell’Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai fini della predisposizione della relazione sui principi generali del federalismo.
In particolare, la lettera a) dell’articolo in esame proroga al 30 settembre 2005 il termine per la presentazione al Governo da parte dell’Alta Commissione della relazione sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b), sesto periodo, della legge n. 289/2002, come novellato dall’art. 2, comma 20, della legge n. 350/2003, tale termine era fissato al 30 settembre 2004.
Resta fissato entro i trenta giorni successivi, il termine per la presentazione al Parlamento da parte del Governo della relazionesugli interventi, anche legislativi, ritenuti necessari a dare attuazione all’articolo 119 della Costituzione (ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b), settimo periodo).
Di conseguenza, la lettera b) dell’articolo in esame:
1. proroga di un anno il termine entro il quale è previsto lo scioglimento dell’Alta Commissione di studio, qualora la predetta scadenza del 30 settembre 2005 per la presentazione al Governo della relazione sul federalismo non sia rispettata.
In tale ipotesi, infatti, l’art. 3, co. 1, lett. b), decimo periodo, della legge n. 289/2002 come novellato dall’art. 2, comma 20, della legge finanziaria dello scorso anno, prevede che tutti i membri dell’Alta Commissione decadano;
2. proroga al 31 ottobre 2005 il termine, precedentemente fissato al 31 ottobre 2004, entro il quale il Governo è tenuto a riferire al Parlamento circa i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre gli interventi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, province, città metropolitane e regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territori.
L’articolo 3 della legge finanziaria per il 2003 ha previsto, ai fini della attuazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, l’istituzione (entro il 31 gennaio 2003) dell’Alta Commissione di studio con il compito specifico di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
In particolare, l’articolo 117, terzo comma della Costituzione, contiene le materie rimesse alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni; l’articolo 118 disciplina le funzioni amministrative; l’articolo 119 riguarda il c.d. “federalismo fiscale”[14].
L'Alta Commissione è tenuta altresì ad indicare iparametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse, al fine di definire le modalità di attuazione della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, prevista dall'articolo 119 della Costituzione.
Per quanto riguarda la regione Sicilia, il citato articolo 3, lettera b), prevede specificamente che l'Alta Commissione indichi le modalità mediante le quali i soggetti passivi dell’IRPEF e dell’IRPEG che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongano di stabilimenti o impianti, assolvano la relativa obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa[15].
L’Alta Commissione di studio è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2003 (G.U. n. 143 del 23/6/2003), emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 289/2002, nell’Alta Commissione sono stati chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati della Conferenza Stato-regioni e autonomie locali[16].
Come previsto dal citato articolo 3, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l’Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione per la spesa pubblica, la quale è stata soppressa contestualmente alla data di costituzione dell’Alta Commissione.
Art 2
(Interpretazione autentica dell’articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168)
1. Il comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
1-bis . Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1-quinquies . Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 31 dicembre 2002".
Il comma 1 dell’articolo 2 reca l’interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 168 del 2004, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 2004.
Il citato comma 6, aggiungendo un comma all'articolo 18 del D.P.R. n. 601/1973, dispone l'innalzamento dell'aliquota d'imposta – che passa dallo 0,25% al 2% – sull'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all' articolo 15 del medesimo D.P.R. erogati in ogni esercizio, che non siano riferibili all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze.
Tale incremento si applica alle operazioni di finanziamento poste in essere relativamente ai contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004 (1° agosto 2004).
Per l’individuazione degli immobili diversi dalla prima casa di abitazione, il successivo comma 8 dell'articolo 1-bis del D.L. n. 168 del 2004 rimanda alla nota II-bis all'articolo 1 della parte prima della tariffa annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Sono pertanto considerati beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione quelli per i quali non ricorrono le condizioni indicate nella predetta nota II-bis.
La nota II-bis) ìndica i casi nei quali si applica l'aliquota del 3% dell’imposta di registro (anziché quella del 7%) agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.
Affinché l’acquirente possa beneficiare di tale agevolazione, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) l'immobile deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza;
b) l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
c) l'acquirente deve dichiarare nell'atto di acquisto di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, reca la disciplina delle agevolazioni tributarie.
L’articolo 15 considera operazioni di finanziamento a medio e lungo termine quelle di durata contrattuale superiore a diciotto mesi poste in essere da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine. Tali operazioni sono esentate dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da quelle sulle concessioni governative.
Il successivo articolo 16 estende l’esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e sulle concessioni governative ad altre operazioni di finanziamento, di qualunque durata, effettuate da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni in specifici settori:
a) il credito per il lavoro italiano all'estero, di cui al R.D.L. 15 dicembre 1923, n. 3148;
b) il credito all'artigianato, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla L. 25 luglio 1952, n. 949;
c) il credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;
d) il credito teatrale di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
e) il credito di rifinanziamento, effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
f) il credito peschereccio d'esercizio.
L’articolo 17 prevede che gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, un’imposta sostitutiva.
L'articolo 18 stabilisce che la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio; per i finanziamenti sotto forma di apertura di credito in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido. L'aliquota di tale imposta sostitutiva è stabilita nello 0,25% [17].
La disposizione recata dal comma 6 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 168/2004, che secondo la mens del legislatore avrebbe dovuto riguardare esclusivamente le operazioni di finanziamento per l’acquisto di abitazioni diverse dalla prima casa[18], facendo riferimento all’articolo 15 (e per conseguenza all’articolo 16) del D.P.R. n. 601 del 1973, ha determinato l’applicazione dell’incremento dell’aliquota dallo 0,25% al 2% per tutte le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine considerate.
Per ovviare a ciò, l’articolo 2 del decreto-legge in esame, al comma 1, con norma qualificata di interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 1-bis del D.L. n. 168/2004, specifica che l’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 2%, prevista dall’articolo 18 del D.P.R. n. 601 del 1973, si applica ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986.
Pertanto, l’aliquota del 2% si applica esclusivamente ai finanziamenti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla “prima casa”, escludendosi, quindi, le altre tipologie di finanziamento a medio-lungo termine.
Deve rilevarsi a questo riguardo che la presente disposizione specifica il senso della norma interpretata (la quale originariamente assoggettava all’incremento dell’aliquota tutti i finanziamenti diversi da quelli destinati all’acquisto della “prima casa di abitazione”) limitandone l’applicazione ai finanziamenti per l’acquisto di “immobili ad uso abitativo” – invece che a tutti i finanziamenti a qualsiasi fine erogati – ed eccettuando dall’incremento dell’aliquota, oltre ai finanziamenti destinati all’ “acquisto” degli immobili ad uso abitativo aventi i requisiti di “prima casa”, anche – e soltanto – quelli destinati alla “costruzione” e alla “ristrutturazione” purché riferiti agli immobili aventi i medesimi requisiti.
Il comma 1-bis dell’articolo 2, introdotto dal Senato, estende l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta allo 0,25%, prevista dagli articoli 15, 17 e 18 del D.P.R. n. 601 del 1973, anche alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti e iscritti.
La disposizione si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il successivo comma 1-ter dispone per la copertura finanziaria dell’onere recato dal comma 1-bis, che viene stimato in 2 milioni di euro per il 2004 e in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente (tabella A), utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ai sensi del comma 1-quater,il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del precedente comma 1-bis, anche per l’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge.
L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 stabilisce che, qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata da esse indicate per la copertura finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione del Ministro competente o di propria iniziativa, ne riferisce al Parlamento e assume le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
L’articolo 7, secondo comma, numero 2), prevede che, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Si osserva che la disposizione in commento comprende nel monitoraggio anche le disposizioni del comma 1-ter: il riferimento appare improprio, in quanto il comma 1-ter riguarda la copertura dell’onere recato dal precedente comma 1-bis.
Il successivo comma 1-quinquies, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 10 della legge n. 342 del 2000, riguardante il termine per la rivalutazione dei beni materiali e immateriali da parte delle società.
L’articolo 10 della legge n. 342 del 2000 consente ai soggetti indicati nell'articolo 73 (già articolo 87), comma 1, lettere a) e b), del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986)[19], anche in deroga ai criteri di valutazione indicati dall'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate come definite dall'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002.
La disposizionein esame modifica il citato articolo 10 della legge n. 342 del 2000 facendo riferimento non più al bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002, ma all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, permettendo così alle società il cui esercizio copra un periodo diverso dall’anno solare, qualora non abbiano ancora approvato il bilancio, di poter rivalutare i beni posseduti anche dopo il 31 dicembre 2002.
1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, sono differiti al 31 dicembre 2004.
L’articolo reca il differimento dei termini[20], previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, concessi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994 per la presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni - previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 - e per la presentazione della relativa documentazione concernente le spese sostenute con i finanziamenti agevolati.
Il termine relativo alla presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni fissato all’11 agosto 2004dall’articolo 2del citato decreto del ministro dell’economia e delle finanze viene, con la disposizione in commento, differito al 31 dicembre 2004.
Viene altresì differito alla medesima data il termine di cui all’articolo 1 del citato decreto ministeriale, fissato al 31 marzo 2004, per la presentazione documentazione concernente le spese sostenute con i finanziamenti agevolati.[21]
Si ricorda preliminarmente che il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994” ha previsto, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 la corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, ed alle imprese artigiane, ubicate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 2004.Questi contributi vengono erogati siaattraverso il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.A.,[22] sia attraverso il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. – Artigiancassa.[23].
Si ricorda che il Decreto ministeriale 23 marzo 1995 recante “Condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994”[24] oltre a definire all’articolo 3 le ipotesi di revoca e cessazione del contributo in caso di:
§ estinzione anticipata del finanziamento;
§ cessazione dell'attività dell'impresa danneggiata;
§ fallimento dell'impresa danneggiata;
ha anche definito, agli articoli 1 e 2, le condizioni che le imprese industriali, commerciali e di servizi, da un lato, e le imprese artigiane, dall’altro devono rispettare per essere ammesse agli interventi agevolativi.
Successivamente, l’articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha poi stabilito che, nell'àmbito delle residue disponibilità dei predetti Fondi, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto fosse concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994.
L’articolo 2 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, recante “Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attività da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.M. 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, nonché le modalità per l'annullamento delle revoche già avvenute ai sensi delle medesime disposizioni”, attuativo del citato articolo 52, ha infine previsto per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali nei confronti delle quali siano state assunte da parte del Mediocredito centrale S.p.A. e dell’Artigiancassa S.p.A. deliberazioni di revoca totale o parziale dei predetti contributi, per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 23 marzo 1995, la possibilità di presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso (11 agosto 2004),[25] la domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni, corredata della necessaria documentazione.[26]
L’articolo 1 del D.M. 383/2003 prevedeva in materia di documentazione delle spese sostenute con i finanziamenti agevolati che entro il 31 marzo 2004 le imprese che avessero beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto – legge n. 691 del 1994, qualora non avessero già provveduto, presentassero alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione attestante le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attività, non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purché attinenti all'attività di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto.
Si stabiliva altresì la possibilità di ricomprendere tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attività d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonché quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. Sulla banche gravava l’onere di trasmettere la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.
Attraverso la disposizione in commento, si concede alle imprese interessate un nuovo spazio temporale per la presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, e per la presentazione della relativa documentazione attestante le spese sostenute con i finanziamenti agevolati, tenuto anche conto delle richieste formulate in tal senso da parte delle Autonomie territoriali che, come ricordato nella relazione illustrativa al decreto legge, si sono fatte portatrici delle esigenze manifestate dalle numerose imprese interessate.
1. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA," sono soppresse.
L’articolo 3-bis, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca una modifica all’articolo 40, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, periodo introdotta dall’articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 15 luglio 2002 n. 145, “Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato”.
Il suddetto terzo periodo ha istituito un’area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, e per ricercatori e ai tecnologi degli enti di ricerca, compreso l’ENEA. Questo personale costituisce un’area contrattuale unitamente alla dirigenza, ma in specifica separata sezione, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni.
Da tale previsione non devono comunque derivare oneri aggiuntivi di spesa a carico delle amministrazioni interessate.
In attuazione di tale previsione, l’articolo 3, comma 1, dell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002 – 2005, siglato il 23 settembre 2004, ha disposto che i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, i ricercatori e tecnologi del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione sono collocati in apposita separata sezione, rispettivamente, nelle aree dirigenziali VI (dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici) e VII (dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione).
Con la modifica apportata dall’articolo 3-bis in esame, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compreso l’ENEA, vengono riportati - come prima dell’entrata in vigore del citato terzo periodo - nell’area contrattuale di comparto per gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001.
Secondo quanto riportato nella seduta del 21 settembre 2004 presso la 1° Commissione affari costituzionali del Senato, la disposizione in esame tenderebbe “a ricomporre unitariamente il comparto della ricerca, attualmente incluso in un’area contrattuale che ricomprende altri professionisti degli enti pubblici, secondo quanto unanimemente richiesto anche dai presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca”.
1. Il Commissario straordinario dell’ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta Associazione ente di alto rilievo ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1º gennaio 2003.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica..
La disposizione in esame, introdotta dal Senato, autorizza il Commissario straordinario dell’Associazione italiana della Croce Rossa, in seguito all’approvazione del D.P.C.M. del 4 giugno 2004 [27], a “ratificare o modificare” i provvedimenti dallo stesso adottati a partire dal 1° gennaio del 2003 (comma 1), senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2) [28].
Tra i provvedimenti in questione, volti a migliorare il funzionamento dell’Associazione italiana della Croce Rossa, si ricordano, in particolare, le ordinanze che hanno introdotto la figura dei dipartimenti nell'ambito dell'Associazione [29] ed hanno rideterminato la dotazione organica del personale civile della medesima Associazione [30]. A quest’ultimo riguardo, si rileva che la nuova pianta organica del personale civile prevede una riduzione delle unità complessive (da 3.300 a 3.233) e, in tale ambito, un incremento del numero di dirigenti (da 18 a 40).
Si ricorda che l’art. 2 del testo originario del D.L. n. 136/2004[31], faceva salvi gli effetti giuridici ed economici di alcune ordinanze (puntualmente identificate); tale disposizione è stata peraltro soppressa successivamente nel corso dell’iter.
Nel frattempo è intervenuto il D.P.C.M. del 4 giugno 2004, citato dalla norma in esame, che ha classificato l’Associazione italiana della Croce Rossa quale “ente di alto rilievo” (anziché “ente di notevole rilievo”), in ragione della significativa crescita dell’attività della Croce rossa, delle risorse finanziarie da essa gestite e della struttura organizzativa dell’ente. Gli oneri finanziari relativi sono a carico del bilancio dell'Ente [32].
L'art. 20 della legge n. 70/1975 prevede che con decreti del Presidente del Consiglio, emanati secondo la procedura ivi posta al primo comma, i summenzionati enti "parastatali" vengano distinti in tre livelli, "in relazione all'importanza degli enti stessi" - importanza "desunta" in base agli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 20 -. A ciascuno di tali livelli corrisponde un determinato tipo di trattamento economico del direttore generale. Riguardo all'Associazione italiana della Croce Rossa, la classificazione precedente era stata operata dall'art. 2 del D.P.C.M. 12 settembre 1975, che inseriva tale ente nel livello intermedio.
La norma in esame sembra volta a risolvere profili di legittimità derivanti dalla mancanza di approvazione, da parte dei Ministeri competenti, di alcuni provvedimenti adottati dal Commissario della Croce rossa. Si segnala l’opportunità di precisare quali aspetti delle ordinanze già emesse dal Commissario per la Croce rossa debbano essere ora “modificati” al fine di renderli conformi alla legislazione vigente.
Si ricorda, a tale riguardo, che le delibere degli enti pubblici non economici cosiddetti parastatali (tra cui l'Associazione in esame) con le quali si adottano o modificano il regolamento organico, o si modificano gli organici, sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante e del Ministero dell'economia (cfr. art. 29 della L. 70/1975 ).
1. All’articolo 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 è abrogato.
Con l’articolo in esame viene abrogato il comma 12 dell’articolo 1 del decreto legge n. 168/2004[33], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2004, volto ad ottimizzare le spese derivanti dall’attività di formazione dei dipendenti pubblici incentivando il ricorso alle Scuole superiori pubbliche di formazione. Il comma 12 stabiliva il principio generale secondo cui le pubbliche amministrazioni, per realizzare i programmi di qualificazione e aggiornamento professionale del proprio personale, potevano rivolgersi a centri di formazione esterni soltanto nel caso in cui non fosse possibile ricorrere alle Scuole in questione o al Formez.
L’utilizzo di organismi esterni veniva ammesso soltanto qualora fosse impossibile ricorrere alle Scuole di formazione pubbliche e comunque nell’osservanza nel caso in cui:
fosse documentata l’impossibilità;
le procedure per la scelta dei centri esterni fossero svolte nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e mediante gara pubblica;
il servizio svolto da esterni fosse comunque più vantaggioso, in termini economici, di quello effettuato dalle Scuole.
Dall’applicazione di tale disposizione erano escluse le regioni e gli enti locali.
Le scuole superiori pubbliche di formazione sono rappresentate da:
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA);
- la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI);
- la Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF)[34].
Con la disposizione in esame viene dunque ripristinata la possibilità di ricorrere a centri esterni per la formazione dei pubblici dipendenti.
1. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, si considerano compresi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell’articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1º gennaio 2004".
2. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 è abrogato.
L’articolo 3-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, disciplina l’applicazione dell’IVA e delle imposte di registro, ipotecarie e catastali agli apporti di una pluralità di immobili prevalentemente locati ai fondi d’investimento immobiliare chiusi.
Il legislatore è recentemente intervenuto in materia con i commi 122 e 123 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 350 (finanziaria per il 2004) la cui efficacia era tuttavia subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, che non è stata ancora rilasciata[35].
La disciplina precedente alla legge n. 350 del 2003 e tuttora vigente non prevede, come chiarito anche dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 47/E dell’8 agosto 2003, disposizioni particolari in materia di IVA per gli apporti ai fondi immobiliari. Pertanto, gli stessi sono soggetti alle imposte ordinariamente applicabili all’apportante, quindi l’applicazione o meno dell’imposta dipende dalla qualità del soggetto apportante. Sono conseguentemente imponibili ai fini IVA solo le operazioni effettuate da imprese costruttrici e da imprese immobiliari che hanno come oggetto esclusivo o principale la vendita di immobili.
Il comma 122 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, che ha inserito il comma 1-bis all’art. 8 del D.L. n. 351/2001, ha introdotto il meccanismo del reverse charge come modalità di pagamento dell’IVA sugli apporti di beni immobili ai fondi immobiliari, sempreché si tratti di operazioni imponibili ai fini di tale tributo. Ai sensi del citato comma 122 (prima delle modificazioni recate dal presente decreto-legge), l’IVA sugli apporti di beni immobili avrebbe dovuto essere pagata, separatamente per ciascun fondo, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo medesimo.
L’apportante avrebbe dovuto rilasciare fattura, senza addebito d’imposta, osservando le disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 (obblighi del contribuente in materia di fatturazione e registrazione). La fattura avrebbe dovuto essere poi integrata dalla società di gestione del risparmio con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ai fini IVA.
La medesima fattura avrebbe dovuto essere annotata nel registro delle fatture di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972 o, in alternativa, nel registro dei corrispettivi, percepiti per operazioni non soggette a fatturazione, di cui all’art. 24 dello stesso D.P.R., e nel registro degli acquisti, di cui al successivo art. 25.
Era infine previsto che, per il rimborso dell’eccedenza detraibile IVA, ammesso soltanto nei casi espressamente elencati dall’art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, le operazioni in oggetto dovessero essere considerate operazioni imponibili.
L’articolo 3-quinquies in esame, che sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 8[36] del D.L. n. 351 del 2001 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001), introdotto dal citato comma 122 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003, si applica, come il citato comma 122, ai seguenti fondi immobiliari:
· fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U. in materia di intermediazione finanziaria);
Il citato articolo 37 demanda ad un regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento. Tale regolamento, emanato con D.M. 24 maggio 1999, n. 228, disciplina, all’art. 12-bis, i fondi immobiliari, posti all’interno della categoria dei fondi comuni di investimento chiusi. I fondi immobiliari sono patrimoni autonomi gestiti in monte, suddivisi in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, il cui diritto al rimborso viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate. Il loro patrimonio è investito in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, in misura non inferiore ai due terzi del valore complessivo del fondo;
· fondi con apporto pubblico di cui all’art. 14-bis della legge n. 86 del 1994.
Il citato art. 14-bis disciplina i fondi immobiliari con apporto pubblico. Le quote di questi fondi possono essere sottoscritte, entro un anno dalla loro costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l’apporto sia costituito per oltre il 51% da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.
Per quanto riguarda invece le operazioni considerate, la norma in esame non si applica a tutti gli apporti di immobili, come il più volte citato comma 122, ma solo agli apporti costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto.
Si osserva che la norma potrebbe dare luogo a qualche dubbio per quanto riguarda la verifica della prevalenza dello stato locativo. Non è chiarito infatti se tale prevalenza vada riferita al numero di unità immobiliari, alla loro superficie, al loro valore o ad eventuali altri parametri.
Alle operazioni come sopra individuate è riconosciuto un regime fiscale agevolato.
Per quel che riguarda l’IVA, tali operazioni sono considerate comprese tra i conferimenti che hanno per oggetto aziende o rami di azienda le quali, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. b), del D.P.R. n. 633 del 1972, non sono considerate cessioni di beni e pertanto non sono imponibili ai fini IVA.
Tale imposta continuerà invece ad essere applicata agli apporti di singoli immobili e alle cessioni a titolo oneroso (indipendentemente dalla quantità di immobili ceduti) se effettuate da soggetti i quali, per loro natura, sono tenuti all’applicazione dell’IVA.
Ai fini dell’imposta di registro le operazioni in questione sono fatte rientrare tra le operazioni di costituzione o aumento del capitale o del patrimonio di società ed enti effettuate mediante conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. a), n. 3), della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986[37]. Le suddette operazioni scontano l’imposta di registro nella misura fissa di 250.000 lire (pari a 129, 11 euro).
Per quanto riguarda l’imposta catastale, essa si applica alle operazioni in questione nella misura fissa di 250.000 lire (pari a 129, 11 euro) prevista dall’art. 10, co. 2, del D.Lgs. n. 347 del 1990[38], al quale la norma in commento rinvia, per le volture eseguite in dipendenza di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa.
Infine, anche l’imposta ipotecaria si applica alle operazioni oggetto della norma in esame nella misura fissa di 250.000 lire (pari a 129, 11 euro), come stabilito dall’articolo 4 della tariffa allegata al citato D.Lgs. n. 347 del 1990 per gli atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa.
Il nuovo testo del comma 1-bis dell’articolo 8 del D.L. n. 351 del 2001 ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2004.
Il comma 2 dell’articolo 3-quinquies abroga il comma 123 dell’articolo 3 della legge n. 350 il quale, come sopra ricordato, subordinava l’efficacia delle disposizioni del precedente comma 122 alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 del Consiglio.
Art. 3-sexies
(Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale)
1. Il termine di cui all’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007.
L’articolo 3-sexies, introdotto nel corso dell’esame al Senato, proroga sino a tutto il 2007 il termine di cui all’art. 57, co. 5, del D.Lgs. 334/2000[39], in materia di aggiornamento professionale del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato.
L’art. 57 del D.Lgs. 334/2004 dispone che il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza corsi di aggiornamento collegati alla progressione in carriera destinati, rispettivamente, agli appartenenti ai ruoli direttivi ed ai primi dirigenti della Polizia di Stato. Tali corsi possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private. Con regolamento ministeriale (D.M. 400/2003[40]) sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi.
Ai sensi del comma 3 del citato art. 57, la frequenza con profitto dei corsi costituisce requisito necessario per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore[41].
In virtù del successivo comma 5, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.
L’articolo 3-sexies in esame proroga di due anni tale termine.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
L’articolo si limita a disporre l’immediata entrata in vigore del decreto-legge.
N. 5303
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 settembre 2004 (v. stampato Senato n. 3097)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal ministro per la funzione pubblica (MAZZELLA) dal ministro per l'innovazione e le tecnologie (STANCA) e dal ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) ¾ |
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 settembre 2004
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 220
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994). - 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000".
2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n.448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
5. La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n.130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1o gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.
7. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni.
8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 1-ter. - (Assunzioni di personale a tempo determinato delle università). - 1. All'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n.350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1o gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo".
Art. 1-quater. - (Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche). - 1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all'estero.
Art. 1-quinquies. - (Differimento di termini). - 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.2), della legge 5 agosto 1978, n.468.
1-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n.342, e successive modificazioni, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla data del 31 dicembre 2002)"»;
nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui».
All'articolo 3, al comma 1, le parole: «Il termine di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui agli articoli 1 e 2» e le parole: «è differito» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165). - 1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA," sono soppresse.
Art. 3-ter. - (Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa). - 1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n.70, è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1o gennaio 2003.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191, il comma 12 è abrogato.
Art. 3-quinquies. - (Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n.347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1o gennaio 2004".
2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.350, il comma 123 è abrogato.
Art. 3-sexies. - (Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale). - 1. Il termine di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, è prorogato al 31 dicembre 2007».
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari».
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 3097
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal Ministro per la funzione pubblica (MAZZELLA) dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie (STANCA) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (SINISCALCO)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 AGOSTO 2004 |
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Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
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Onorevoli Senatori. – Al fine di salvaguardare le esigenze funzionali del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), l’articolo 1 del decreto-legge è volto a ripristinare gli effetti della disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che in sede di conversione in legge è stato soppresso per mero errore materiale. Il predetto comma 4 disponeva la proroga, al 31 dicembre 2004, dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il Centro alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 136 del 2004. Tale norma, come detto, risulta soppressa per mero ed evidente errore materiale verificatosi durante l’iter parlamentare di conversione rilevabile dai relativi resoconti.
La disposizione di cui all’articolo 1 dell’accluso decreto, che ripristina la predetta proroga dei contratti di lavoro, risulta assolutamente necessaria ed urgente in quanto volta ad evitare che l’attività del CNIPA e la piena realizzazione dei programmi di E-Government siano pregiudicati dalla scadenza dei contratti in essere; molti contratti, infatti, non sono ulteriormente prorogabili o rinnovabili ed è appena il caso di sottolineare le gravi ripercussioni sui contrattisti, che si troverebbero improvvisamente, ed immotivatamente, preclusa la continuazione del rapporto di lavoro.
La relativa copertura finanziaria è a carico del CNIPA che vi provvede nell’ambito dei propri ordinari stanziamenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con la disposizione di cui all’articolo 2 si provvede, attraverso interpretazione autentica, a definire l’ambito di applicazione oggettiva di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, introdotto dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191.
Viene legislativamente chiarito, nella sostanza, che l’aumento della aliquota di imposizione riguarda esclusivamente i finanziamenti erogati per ’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa.
Al riguardo, non è redatta nota tecnica in quanto la norma in argomento si correla direttamente, senza alterarne l’ambito applicativo, alla disposizione della quale viene resa l’interpretazione autentica, anche tenuto conto dell’ordine del giorno accolto dal Governo, in proposito, il 29 luglio scorso al Senato.
Per quanto concerne l’articolo 3 del decreto, occorre preliminarmente ricordare che il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994), ha previsto la costituzione di un Fondo per la concessione, da parte del Mediocredito centrale Spa e dell’Artigiancassa Spa, di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate.
L’articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha poi stabilito, tra l’altro, che (nell’ambito delle residue disponibilità del Fondo di cui sopra) il contributo al pagamento degli interessi è concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell’attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l’estinzione di finanziamenti connessi all’attività delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994.
L’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’interno) 10 dicembre 2003, n. 383, attuativo del citato articolo 52, ha infine previsto, per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali nei confronti delle quali siano state assunte da parte del Mediocredito centrale Spa e dell’Artigiancassa Spa deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi di cui sopra, la possibilità di presentare entro l’11 agosto 2004 la domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni, corredata della necessaria documentazione.
Con l’articolo 3 del decreto-legge, tenuto conto della richiesta formulata dalle Autonomie territoriali, che si sono fatte portatrici delle esigenze manifestate dalle numerose imprese interessate, si provvede a prorogare al 31 dicembre 2004 il termine stabilito dall’articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 383 del 2003.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 2004.
Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Rilevato che per mero errore materiale, in sede di conversione, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, è stato soppresso il comma 4 dell’articolo 1, concernente la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA); Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripristinare il disposto della citata norma, al fine di garantire la piena operatività del Centro medesimo; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire, in via di interpretazione autentica, l’ambito di applicazione della nuova aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti per immobili ad uso abitativo; Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di presentazione delle domande relative ad agevolazioni previste per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1. (Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA)
1. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.
Articolo 2. (Interpretazione autentica dell’articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168)
1. Il comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costuzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 3. (Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994)
1. Il termine di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, è differito al 31 dicembre 2004.
Articolo 4. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 2004 CIAMPI
Berlusconi – Mazzella – Stanca – Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2004
426a Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 18,10.
IN SEDE REFERENTE
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Esame e rinvio)
Il relatore MALAN (FI) rinvia all’esposizione svolta in sede di valutazione dei presupposti costituzionali.
Su proposta del presidente PASTORE, si conviene quindi di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 21 settembre.
Il seguito dell’esame è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 18,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004
427a Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito, per l'interno D'Alì e Mantovano e per le comunicazioni Baldini.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 settembre.
Il senatore EUFEMI (UDC) esprime apprezzamento per il pronto intervento del Governo che con il decreto-legge n. 220, fra l’altro, chiarisce legislativamente che il regime fiscale agevolato dell’imposta sostitutiva per le operazioni di concessioni di mutuo si applica esclusivamente ai finanziamenti erogati con riguardo agli immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa.
Osserva, in proposito, che il regime di favore non trova applicazione per le operazioni di mutuo generalmente finalizzate all’acquisto della prima casa poste in essere dagli enti previdenziali a favore dei dipendenti e degli iscritti. L'esclusione, a suo avviso, non appare giustificata sul piano dell’equità e può risultare svantaggiosa in relazione al conseguimento dei risultati attesi per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che spesso sono assistite con l’erogazione di finanziamenti agli acquirenti da parte degli enti previdenziali. A tal fine l’emendamento 2.1, a sua firma, intende eliminare la disparità di trattamento con limitati effetti sul piano del gettito che sarebbero compensati da un più agevole conseguimento dei programmi di dismissione. Precisa, tuttavia, che la proposta è fornita della prescritta copertura finanziaria.
Il relatore MALAN (FI) illustra l’emendamento 2.7.
Il sottosegretario SAPORITO dà conto dell’emendamento 3.0.1, tendente a ricomporre unitariamente il comparto della ricerca, attualmente incluso in un’area contrattuale che ricomprende altri professionisti degli enti pubblici, secondo quanto unanimemente richiesto anche dai presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca.
Illustra quindi l’emendamento 3.0.2, che autorizza il Commissario straordinario della Croce Rossa a ratificare o modificare i provvedimenti adottati in data successiva al 2003, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica l’Associazione italiana Croce Rossa come ente di alto rilievo.
Il senatore BONGIORNO (AN) dà per illustrati gli emendamenti presentati a sua firma.
I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3097
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.1 Castagnetti
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi, i primi ricercatori e i primi tecnologi sono collocati fuori ruolo a decorrere dall’inizio dell’anno successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo. Ai dirigenti di ricerca, ai dirigenti tecnologi, ai primi ricercatori e ai primi tecnologi degli enti di ricerca si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo. La loro partecipazione all’attività scientifica e agli organi degli Enti di ricerca resta regolata dalle norme attualmente in vigore».
1.0.1 Magnalbò, Bongiorno
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All’articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla fine del comma 1, dopo le parole: "pari almeno a", la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre"».
1.0.2 Manfredi
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994)
1. All’articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come novellato dall’articolo 1-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000,00".
2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decerto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, così come novellato dall’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 ovvero ai sensi dell’articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero ai sensi dell’articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data dell’entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da MCC spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da MCC spa e da Artigiancassa spa e che verranno disimpegnate per effetto dell’attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticpatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decerto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota residua è corrisposta da MCC spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
5. La durata dei finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in 15 anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1º gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le codnizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.
7. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1994, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. MCC SpA è autorizzata a versare ad Artigiancassa SpA, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo».
1.0.3 Ferrara
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Al comma 68 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l’anno 2004 per le Università sono fatte salve, inoltre, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1º gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all’attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi Atenei».
Art. 2.
2.2 Bergamo, Maffioli
Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131», inserire le seguenti: «ovvero che siano destinati alla locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni».
2.3 Tarolli, Maffioli
Al comma 1, dopo le parole: «si applica ai soli finanziamenti erogati», inserire le seguenti: «a persone fisiche non eserventi attività commerciale».
2.5 Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: «soli finanziamenti», inserire le seguenti: «dichiarati dal mutuatario ed».
2.4 Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan
Al comma 1, dopo le parole: «relative pertinenze», inserire le seguenti: «, contratti da persone fisiche che non esercitano attività di impresa».
2.6 Ferrara
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelli contratti per l’esercizio dell’attività d’impresa».
2.7 Malan, relatore
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alla fine del comma 1, dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002», sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002».
2.1 Eufemi
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, trovano applicazione anche con riferim nto alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituli, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma 1-bis, valutato in 2,5 milioni di euro per il 2004 ed in 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Art. 3.
3.1 Boldi, Brignone, Stiffoni
Al comma 1, sostituire le parole: «Il termine di cui all’articolo 2» con le seguenti: «I termini di cui agli articoli 1 e 2» e le parole: «è differito» con le seguenti: «sono differiti».
3.0.1 Il Governo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: "i ricercatori e i tecnologici degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA"».
3.0.2 Il Governo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il Commissariamento straordinario dell’ente Associazione italiana Croce Rossa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta Associazione ente di alto rilievo ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1º gennaio 2003».
3.0.3 Magnalbò
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Termini per le disposizioni relative al pronto soccorso aziendale)
1. L’applicazione delle disposizioni relative al pronto soccorso aziendale emanate dal Ministro della salute con il decreto 15 luglio 2003, n. 388, in attuazione del decreto legislativo 269 del 1994, articolo 15, comma 3, è differita al 1º gennaio 2005».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004
428a Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per le comunicazioni Baldini.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, con la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.
Il relatore MALAN (FI) invita a ritirare l'emendamento 1.1, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto. Sottolinea, comunque, che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sugli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo e che pertanto si riserva di compiere valutazioni diverse sul complesso delle proposte emendative alla luce di tale parere.
In assenza del proponente, il senatore SCARABOSIO (FI) fa proprio l'emendamento 1.1. e, accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.
Il sottosegretario SAPORITO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, mentre si rimette alle valutazioni della Commissione sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 (testo 2).
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 (testo 2) sono, con distinte votazioni, approvati.
Il relatore MALAN (FI) invita a ritirare gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5, 2.4 e 2.6, i quali propongono modifiche condivisibili ma che, a suo avviso, non possono essere approvate in assenza del previo parere della Commissione bilancio e che potranno essere semmai ripresentate per l'esame dell’Assemblea.
Il sottosegretario SAPORITO si associa all'invito formulato dal relatore.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) ritira gli emendamenti 2.2 e 2.3.
Il relatore MALAN (FI) segnala che il proprio emendamento 2.7 è volto a consentire l'applicazione della disposizione in questione anche alle imprese che chiudono il proprio bilancio in una data successiva a quella del 31 dicembre. Quanto all'emendamento 2.1 esprime perplessità sull'opportunità di approvare una disposizione per la quale, pur essendo indicata una copertura, appare particolarmente opportuna la previa espressione del parere da parte della Commissione bilancio; invita pertanto il proponente a ritirare tale emendamento.
Il presidente PASTORE esprime perplessità sulla opportunità di estendere le agevolazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti previdenziali, in considerazione della specificità del meccanismo in questione, calibrato per operare all'interno del sistema bancario.
Il sottosegretario SAPORITO, dopo aver sottolineato che l'emendamento 2.1 contiene una proposta di grande valore sociale, si associa alle considerazioni formulate dal presidente Pastore e, riservandosi di svolgere un approfondimento per l'esame da parte dell'Assemblea, invita anch'egli il proponente a ritirarlo.
In assenza dei proponenti gli emendamenti 2.5 e 2.4 sono dichiarati decaduti.
In assenza del proponente, il senatore SCARABOSIO (FI) fa proprio l'emendamento 2.6 e contestualmente lo ritira.
L'emendamento 2.7, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e approvato.
Il senatore EUFEMI (UDC), preso atto delle considerazioni svolte nei precedenti interventi, ritira il proprio emendamento 2.1 riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.
Il relatore MALAN (FI), esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1, mentre chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sull'emendamento 3.0.1.
Il sottosegretario SAPORITO chiarisce come quest'ultimo emendamento consenta di inserire in un unico comparto le diverse categorie di personale dell'ENEA, superando l'attuale situazione di frammentazione.
Il relatore MALAN (FI) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.0.1, 3.02 e 3.0.4, mentre invita a ritirare l'emendamento 3.0.3, che reca una proroga già disposta dal decreto-legge n. 136 del 2004.
Il senatore BONGIORNO (AN) fa proprio l'emendamento 3.0.3 e, accogliendo l'invito del relatore, lo ritira.
Il sottosegretario SAPORITO esprime pareri conformi a quelli formulati dal relatore; si sofferma, in particolare, sull'emendamento 3.0.4, pubblicato in allegato al presente resoconto, con il quale si abroga una disposizione del decreto cosiddetto "taglia-spese" che aveva demandato tutta l'attività di formazione dei pubblici dipendenti al FORMEZ e alle scuole superiori delle amministrazioni pubbliche, con grave danno per il sistema di formazione ormai consolidato presso università pubbliche e private. Sull'emendamento 3.0.5, pubblicato in allegato al presente resoconto, si rimette alle valutazioni della Commissione.
Con successive, distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 3.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e 3.0.5.
La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul decreto-legge in titolo con le modificazioni approvate, nell'intesa che gli emendamenti appena accolti sui quali la Commissione bilancio dovesse esprimere un parere condizionato o contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione saranno conseguentemente, in tutto o in parte, ritirati o riformulati dal relatore, autorizzandolo inoltre a richiedere di poter svolgere la relazione orale.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3097
al testo del decreto-legge
Art. 1.
1.0.3 (testo 2) Ferrara
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Alla fine del comma 68 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per l’anno 2004 per le Università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all’articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1º gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all’attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi Atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2004, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.“»
Art. 3.
3.0.4Il Governo
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è abrogato il comma 12».
3.0.5Il Relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. L’articolo 3, comma 122, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:
“122. All’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
‘1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in mateia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, si considerano compresi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo 4, lettera a), numero 3), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprle 1986, n. 131, nell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell’articolo 4 della tariffa allegata a tale ultimo provvedimento. La disposizione ha effetto dal 1º gennaio 2004’ “.
2. L’articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2004
426a Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 18,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)
Il relatore MALAN (FI) illustra il contenuto del decreto-legge: l’articolo 1, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, è volto a ripristinare gli effetti della disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, che in sede di conversione in legge è stato soppresso per mero errore materiale, da parte della Camera dei deputati.
L’articolo 2 provvede, attraverso una norma di interpretazione autentica, a definire l’ambito di applicazione oggettiva dell’aumento dell’imposta sostitutiva su alcune operazioni di credito a medio e lungo termine disposto dall’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). Come si legge nella relazione di accompagnamento, la norma intende chiarire che l’aumento della aliquota di imposta previsto dal citato articolo 1-bis, comma 6 riguarda esclusivamente i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa. La norma interpretativa precisa che l’aliquota del 2 per cento si applica ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali il proprietario non possa avvalersi delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa.
L’articolo 3 differisce al 31 dicembre 2004 il termine previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, 383.
Attraverso la disposizione in esame, si concede alle imprese interessate un nuovo spazio temporale per la presentazione delle domande di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni previste dal citato decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691.
Infine, il relatore propone di esprimere un parere favorevole.
Il sottosegretario VENTUCCI conferma che l’articolo rimedia a un errore tecnico accaduto durante l’esame, alla Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2004.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO osserva che l’articolo 2 corregge una applicazione distorta della normativa in questione, mentre l’articolo 3 definisce la posizione delle imprese coinvolte nella alluvione avvenuta in Piemonte nel 1994.
Il presidente PASTORE ricorda che lo Statuto del contribuente non ammetterebbe norme interpretative in materia tributaria, con il conseguente effetto retroattivo, adottate con decreto-legge: tuttavia nel caso in questione si tratta di una disposizione evidentemente di favore per il contribuente e perciò coerente al principio che ispira quel limite, la tutela dello stesso contribuente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004
428a Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per le comunicazioni Baldini.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.
Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta dell'8 settembre il relatore ha proposto alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali del presente decreto.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, detta proposta è messa ai voti e risulta approvata.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2004
540a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore FERRARA (FI) illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, evidenziando che l’articolo 1, come segnalato dalla nota del Servizio del bilancio, autorizza il CNIPA a prorogare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 29 maggio 2004 e in scadenza entro il 31 dicembre 2004. Premesso che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica, rileva che occorre verificare se nei saldi determinati sulla base della legislazione vigente siano scontati la proroga o la sostituzione dei contratti in scadenza, considerato anche che l’articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 1993 autorizza tale organismo ad avvalersi di personale pubblico comandato o distaccato ovvero di personale con contratto a tempo determinato fino all’istituzione di un apposito ruolo, nonché tenuto conto delle disposizioni della legge finanziaria 2004 sull’assunzione di personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.
In merito all’articolo 2, che reca l’interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 168 del 2004, in materia di imposta sostitutiva sui mutui immobiliari (chiarendo, come osservato dal Servizio del bilancio, che l’aliquota dell’imposta sostitutiva si applica nella misura del 2 per cento ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze non riferibili ad immobili definiti come “prima casa” dalla vigente normativa in materia di imposta di registro), pur tenendo conto del fatto che la previsione di gettito a suo tempo associata alla norma si basava su un'interpretazione nel senso della correzione di cui al decreto in esame, osserva che appare opportuno preliminarmente acquisire nuovi chiarimenti sulla portata finanziaria della disposizione in relazione alla quantificazione fornita nel precedente provvedimento, in cui il maggior gettito di competenza associato alla disposizione veniva stimato in 617,5 milioni di euro a decorrere dal 2004. Al riguardo l’oratore, come indicato dal Servizio del bilancio, rileva che la precisazione dell'ambito applicativo della norma potrebbe far emergere alcune pratiche elusive volte ad evitare il pagamento dell’aliquota maggiorata al 2 per cento quali, ad esempio, il ricorso a forme di finanziamento diverse dal mutuo immobiliare sulla seconda casa, eventualmente garantite su immobili fiscalmente "prima casa", o comunque stipulate senza la precisazione della destinazione del ricavo netto del finanziamento (cosiddetto "mutui silenziosi"). Al riguardo, sarebbe inoltre opportuno un chiarimento anche sull’ambito applicativo, dato che l’inclusione o meno di tutte le tipologie di interventi edilizi, ivi comprese le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché ristrutturazione urbanistica, determinerebbe un effetto significativo sul gettito.
L’articolo 3 dispone infine il differimento dall’11 agosto 2004 al 31 dicembre 2004 del termine previsto all’articolo 2 del decreto ministeriale 10 dicembre 2003, n. 383, relativo all’inoltro da parte dei soggetti interessati dell’istanza avverso la revoca degli interventi agevolativi - sotto forma di garanzia sostitutiva in conto interessi sull’ammortamento dei finanziamenti bancari - di cui al decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, in favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994. In proposito, come segnalato dal Servizio del bilancio, in assenza di apposita relazione tecnica, evidenzia che sarebbe utile acquisire informazioni circa l’attuale capienza della dotazione dei fondi di garanzia, relativamente agli eventuali fabbisogni aggiuntivi che potrebbero scaturire dal differimento del termine di inoltro delle istanze di revoca dei provvedimenti di sospensione per effetto sia della restituzione degli importi già rimborsati, sia della riammissione ai benefici delle imprese inizialmente sospese. Rileva altresì che proprio l’ammontare della garanzia, così come descritta nella disciplina sostanziale, si configura come onere non modulabile (pari al 100 per cento della quota interessi dei debiti contratti) e che la stessa riveste espressamente natura giuridica sostitutiva e “principale” nei confronti dell’intermediario creditore, facendo ragionevolmente ritenere che la riammissione al beneficio costituisca in sé una posizione di diritto soggettivo “perfetto” cui non sarebbe opponibile l’eventuale inadeguatezza delle risorse.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della Commissione una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, concordata con la Ragioneria generale dello Stato, contenente alcuni elementi di risposta alle questioni illustrate dal relatore.
Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell’esame è quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004
541a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.
Il presidente AZZOLLINI, stante l’assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame.
Conviene la Commissione.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004
542a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa CICU.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Parere alla 1a Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI (FI), stante l’assenza del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, propone di rinviare il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo. Inoltre, considerato che la complessità del provvedimento postula necessariamente la presenza di un rappresentante del suddetto dicastero, si riserva di sollecitarne l’intervento.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, pertanto, rinviato.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2004
543a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell’esame dei restanti emendamenti)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta di mercoledì 15 settembre scorso, il rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, concordata con la Ragioneria Generale dello Stato, contenente alcuni elementi di risposta alle osservazioni formulate dal relatore.
Il sottosegretario MANTOVANO illustra una ulteriore nota della Ragioneria generale dello Stato, che fornisce risposta alle problematiche di ordine finanziario evidenziate per il provvedimento in titolo. In primo luogo, in merito alla proroga o sostituzione dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 29 maggio 1994 e in scadenza entro il 31 dicembre 2004 - stanti l’articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 1993, che autorizza il CNIPA ad avvalersi, fino all’istituzione di un apposito ruolo, di personale pubblico comandato o distaccato o di personale con contratto a tempo determinato - nonché, riguardo all’applicazione al suddetto personale delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria 2004, ribadisce le considerazioni già svolte nella citata nota depositata nella seduta del 15 settembre.
Fa presente in particolare, per quanto concerne il rispetto dei vincoli previsti dalla legge finanziaria 2004, circa le assunzioni a tempo determinato, che nel caso di cui si tratta non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 3, comma 65, essendo il CNIPA un organismo privo di organico e per il quale tale fattispecie di assunzione rappresenta una delle principali garanzie degli obiettivi di funzionalità minimale previsti dalla normativa vigente. Segnala, in proposito, che né questa né altre situazioni similari erano state considerate in alcun modo in sede di definizione dell’intervento di finanza pubblica in materia di contratti a tempo determinato.
In merito all’articolo 2, che reca l’interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 168 del 2004, in materia di imposta sostitutiva sui mutui immobiliari, rileva che il competente Dipartimento delle Politiche Fiscali ha segnalato che la norma potrebbe generare alcune pratiche elusive al fine di evitare il pagamento dell’imposta nella misura più elevata, così come introdotta nella norma in esame, non palesando il reale scopo per cui viene contratto il mutuo. Ribadisce, tuttavia, che il fenomeno elusivo potrebbe verificarsi, ma sicuramente in forma marginale e finanziariamente non significativa, tenuto conto degli strumenti di accertamento di cui dispone l’Amministrazione finanziaria per contrastare tale fenomeno. Per altre fattispecie imponibili, infatti, l’Agenzia delle Entrate, richiedendo ai contribuenti la documentazione attestante le spese sostenute, fa emergere casi di evasione fiscale. Sottolinea, inoltre, che in sede preventiva, l’ABI ha già invitato il settore bancario a porre in essere, a titolo cautelativo, una procedura che prevede il rilascio di una dichiarazione relativa alle finalità del finanziamento.
Richiama poi le osservazioni svolte per l’articolo 3, circa l’utilità di acquisire informazioni sulla attuale capienza della dotazione dei fondi di garanzia, relativamente agli eventuali fabbisogni aggiuntivi che potrebbero scaturire dal differimento del termine di inoltro delle istanze di revoca dei provvedimenti di sospensione per effetto sia della restituzione degli importi già rimborsati, sia della riammissione ai benefici delle imprese inizialmente sospese. Al riguardo, fa presente che presupposto essenziale per l’intervento previsto dall’articolo 52 della legge n. 448 del 2001 e regolamentato con il decreto n. 383 del 10 dicembre 2003, è che la concessione dei nuovi finanziamenti in sostituzione di quelli che erano stati risolti in seguito alla revoca delle agevolazioni deve avvenire nel limite dell’ammontare dei finanziamenti originari e senza che possano essere presentate nuove domande.
Precisa che i finanziamenti revocati in tutto o in parte erano stati a suo tempo coperti dai fondi di garanzia e, quindi, il rinnovo dei finanziamenti estinti, anche nel caso in cui tutti gli aventi diritto presentassero domanda, non comporta impegni aggiuntivi a carico dei fondi medesimi né pone problemi di copertura, così come riconosciuto da parte di Medio Credito Centrale e Artigiancassa allorché si è trattato di predisporre gli strumenti attuativi della predetta disposizione legislativa. Lo slittamento del termine al 31 dicembre non pone, quindi, ulteriori esigenze per i fondi di garanzia, dal momento che tale operazione non influisce sulla platea dei potenziali beneficiari, né sull’ammontare dei nuovi finanziamenti che possono essere concessi ai sensi delle disposizioni citate.
Il presidente AZZOLLINI ritiene che i chiarimenti testé offerti dal rappresentante del Governo, insieme con le indicazioni già fornite nelle precedenti sedute, dimostrino l’assenza di oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge in esame, per cui propone di rendere sullo stesso parere di nulla osta.
Il relatore FERRARA (FI) concorda con le valutazioni del Presidente.
Il senatore CADDEO (DS-U), mentre ritiene condivisibili le argomentazioni del Governo sull’invarianza finanziaria delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge in conversione, giudica non convincenti le risposte fornite sugli oneri connessi all’articolo 1. Osserva, infatti, che gli stanziamenti disposti dalla legislazione vigente per il finanziamento dei contratti a tempo determinato del CNIPA non scontavano i rinnovi e le proroghe introdotte dal citato articolo 1, per cui si tratta di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, che richiedono una specifica copertura. D’altra parte, appare evidente che tali contratti siano assoggettati ai vincoli previsti dall’articolo 3, comma 65, della legge finanziaria, che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, contrariamente a quanto asserito dal Governo.
Il relatore FERRARA (FI) precisa che i contratti a tempo determinato in argomento non possono rientrare nei limiti di cui all’articolo 3, comma 65, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), in quanto tale disposizione si riferisce ad una fattispecie tecnicamente diversa.
Interviene il senatore PIZZINATO (DS-U), per esprimere dubbi sulla possibilità di operare la suddetta distinzione tra le due tipologie contrattuali.
Il senatore MICHELINI (Aut) evidenzia l’ambiguità delle risposte fornite dal Governo sui profili finanziari dell’articolo 1. Osserva al riguardo che, sebbene non si possa affermare a priori che la proroga dei citati contratti a tempo determinato del CNIPA sia di per sé onerosa, dovendo considerare anche la data di scadenza dei singoli contratti, che può essere diversa da caso a caso, tuttavia, per una corretta valutazione, i suddetti oneri dovrebbero essere confrontati con gli stanziamenti preordinati dalle autorizzazioni di spesa delle rispettive leggi sostanziali, e non rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. Si tratta, a suo avviso, di una questione di principio che attiene alla corretta applicazione della legislazione contabile.
Il presidente AZZOLLINI, in merito ai rilievi sulla possibile onerosità recata dalle disposizioni dell’articolo 1, ricorda che, nella nota della Presidenza del Consiglio dei ministri depositata nella seduta del 15 settembre, si chiariva come il CNIPA configurasse una fattispecie a sé stante, trattandosi di un organismo privo di proprio personale, per il quale le assunzioni a tempo determinato rappresentano la normale forma di operatività. Proprio per tale peculiarità, non essendo assimilabili ad altre fattispecie, gli oneri dei contratti a tempo determinato del CNIPA sono correttamente considerati dalla legislazione vigente e non determinano quindi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, mentre non rientrano neanche nei limiti previsti dal citato articolo 3, comma 65, della legge finanziaria 2004.
Il relatore FERRARA (FI), in considerazione delle osservazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore sul testo del provvedimento in esame: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che ai contratti di lavoro di cui all'articolo 1 non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 3, comma 65, della legge n. 350 del 2003 e che gli stessi non sono stati considerati in alcun modo in sede di definizione dell'intervento di finanza pubblica in materia di contratti a tempo determinato.”.
La Commissione approva, infine, la proposta del relatore.
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di sospendere brevemente la seduta per consentire alla Sottocommissione per i pareri di esaminare taluni provvedimenti urgenti.
La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,50.
Passando quindi all’esame degli emendamenti, il relatore FERRARA (FI), per quanto di competenza, segnala che le seguenti proposte sembrano recare maggiori oneri ovvero minori entrate non quantificati e privi della necessaria copertura: 1.1, 1.0.1, 2.2, 2.3 e 2.4. In relazione alla proposta 1.0.2, rileva che occorre valutare se l'onere derivante dal comma 1 (che incrementa i contributi in conto capitale per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 1994) sia modulabile in termini tali da rispettare il limite di spesa cui rinvia il comma 7, tenuto conto che il beneficio vigente appare formulato invece come diritto soggettivo; ritiene, inoltre, necessario valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle disposizioni che disciplinano la durata dei finanziamenti di cui al comma 5 nonché verificare la disponibilità delle risorse che il Medio Credito Centrale S.p.A. è chiamato a versare ad Artigiancassa S.p.A. ai sensi del comma 8.
Riscontra, altresì, l’esigenza di verificare la disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura dell'emendamento 1.0.3 (testo 2), nonché di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalla proposta 2.1, al fine di valutare la congruità della relativa copertura (in relazione alla quale si rende altresì necessario prevedere una clausola di monitoraggio, ove il relativo onere non sia modulabile). Occorre poi valutare se siano suscettibili di determinare riduzioni di gettito le proposte 2.5, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2 si applichino ai soli finanziamenti dichiarati dal mutuatario, 2.6, che esclude dall'aliquota maggiorata i mutui contratti per esercizio di attività d'impresa, e 2.7, che estende i termini per la rivalutazione dei beni dell'impresa costituenti immobilizzazioni. Fa, quindi, presente l’esigenza di valutare, anche in relazione al testo, l'emendamento 3.1, che estende ulteriormente la platea dei soggetti che possono beneficiare, avvalendosi dei nuovi termini, delle agevolazioni richiamate dall'articolo 3.
Riscontra infine l'esigenza di valutare se possano derivare effetti finanziari dalle proposte 3.0.1 (che esclude dal comparto dei dipendenti pubblici con contratto privatizzato i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA) e 3.0.2 (che prevede una deroga, per quanto riguarda l'ente Associazione italiana croce rossa, dalla disciplina sulla definizione del trattamento economico dei direttori generali degli enti pubblici escludendo, tra l'altro, il concerto del Ministero del tesoro nonché i parametri indicati dall'articolo 20 della legge n. 75 del 1970). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle proposte 3.0.3 e 3.0.4.
Il sottosegretario MANTOVANO, in replica alle osservazioni del relatore, deposita agli atti una nota della Ragioneria generale dello Stato sugli emendamenti in esame. In particolare, in ordine all’emendamento 3.0.1, fa presente che lo stesso è volto ad evitare, nelle motivazioni ivi indicate, una frammentazione del comparto della ricerca che trova concordi tutti i Presidenti degli enti di ricerca. Al riguardo, ritiene che il problema non sussiste atteso che l’atto di indirizzo per la definizione delle Aree di contrattazione relative al personale dirigenziale, approvato dall’Organismo di coordinamento nella seduta del 26 febbraio 2004, ha provveduto a chiarire che, per i ricercatori ed i tecnologi degli enti di ricerca e i professionisti degli enti pubblici non economici, saranno costituite separate ed autonome sezioni dei contratti della dirigenza, nell’area di rispettiva appartenenza. La successiva ipotesi di accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, per il quadriennio 2002-2005, sottoscritta il 19 maggio 2004, coerentemente con il precitato atto di indirizzo, ha provveduto, all’articolo 3, a sancire che i ricercatori ed i tecnologi degli enti di ricerca sono collocati in apposita separata sezione nell’area dirigenziale VII. Sottolinea, inoltre, che l’iniziativa in esame determinerebbe una sperequazione tra i ricercatori ed i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA ed i professionisti degli enti pubblici. Questi ultimi, infatti, ai sensi del comma 4 dell’articolo 7, della legge n. 145 del 2002, nel testo che conseguirebbe dalla modifica proposta, permarrebbero in un’area contrattuale autonoma unitamente alla dirigenza. Peraltro, ove assecondata, l’iniziativa medesima pregiudicherebbe l’improcrastinabile apertura della tornata contrattuale relativa alla dirigenza pubblica con ricadute conflittuali da parte delle categorie interessate, nonchè di ordine sindacale. Relativamente all’emendamento 3.0.2, rileva che la norma è intesa a fare salvi, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2004, i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario della Croce rossa italiana (CRI) in data successiva al 1° febbraio 2003. Al riguardo, segnala che occorre una relazione tecnica in cui siano indicati i provvedimenti interessati e sia data dimostrazione che gli oneri recati dagli stessi sono a carico del bilancio della CRI. Inoltre, ritiene che il testo dell’emendamento debba essere rielaborato eliminando dopo le parole “è autorizzato a ratificare”, le altre “o modificare”. Infatti, la possibilità di modificare i provvedimenti adottati deve seguire la norma vigente e le procedure già previste, ivi compresa la prescritta fase approvativa. Infine, la disposizione in esame andrebbe integrata con la seguente clausola di invarianza finanziaria: “Dall’attuazione dell’articolo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato”.
Il relatore FERRARA (FI), a proposito dell’emendamento 1.0.3 (testo 2), che fa salve per l’anno 2004 le assunzioni a tempo determinato presso le università già in essere alla data del 1° gennaio 1998, ricorda che la copertura dei relativi oneri, nel limite di 500.000 euro, avviene mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni in deroga nella pubblica amministrazione di cui all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 54, della legge n. 350 del 2003. Ciò non comporta oneri aggiuntivi, in quanto il suddetto fondo, per la quota relativa alle assunzioni presso le università, non risulta ancora ripartito, per cui le relative risorse sono ancora disponibili e possono essere utilizzate per la suddetta copertura, per l’ammontare indicato.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), in qualità di firmatario dell’emendamento 2.5, sottolinea che tale proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto è semplicemente finalizzata ad escludere la possibilità di pratiche elusive da parte dei mutuatari che chiedono di usufruire dell’aliquota ridotta della tassa sui mutui di cui all’articolo 2 del decreto-legge in conversione.
Il senatore MORO (LP) ritiene opportuno rinviare l’esame degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, al fine di valutarne più compiutamente gli aspetti finanziari, tenuto conto anche dei rilievi contenuti nella nota della Ragioneria generale dello Stato illustrata dal rappresentante del Governo, peraltro meritevoli di ulteriori chiarimenti.
Il senatore CURTO (AN) si associa alla richiesta del senatore Moro rilevando che nella citata nota si richiama l’esigenza di acquisire una relazione tecnica.
Il presidente AZZOLLINI, dopo aver comunicato che la Commissione di merito ha trasmesso l’ulteriore emendamento 3.0.5, con riferimento alle proposte emendative già esaminate, ritiene che la Commissione, sulla base del dibattito svolto e della documentazione acquisita dal Governo, possa rendere parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.0.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6. Esprime, inoltre, avviso favorevole sulle proposte 1.0.3 (testo 2), 2.5, 2.7, 3.0.3 e 3.0.4, mentre ritiene che gli emendamenti 1.0.2 e 2.1 debbano essere condizionati, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in modo da assicurare, rispettivamente, la modulabilità degli oneri recati dal comma 1 della proposta 1.0.2, non apparendo significativi, per quanto di competenza, gli altri rilievi del relatore riferiti al suddetto emendamento, e l’integrazione della copertura dell’emendamento 2.1, stante la sussistenza di risorse disponibili, in termini corrispondenti alla quantificazione recata nella nota della Ragioneria generale dello Stato.
Appare, invece, più problematico, anche alla luce delle indicazioni contenute nella citata nota illustrata dal sottosegretario Mantovano e delle considerazioni emerse nel dibattito, concludere l’esame degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, nonché dell’ulteriore proposta 3.0.5, che potrà essere conseguentemente rinviato.
Alla luce delle proposte del Presidente e del tenore del dibattito, il RELATORE illustra, quindi, il seguente schema di parere: “La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.5, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.0.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6, parere di nulla osta sulla proposta 1.0.2, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione, al comma 1, delle parole: "pari al 75 per cento" con le seguenti: "fino al 75 per cento" e parere di nulla osta sulla proposta 2.1 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "2,5 milioni" con le seguenti: "2 milioni" e delle parole: "5 milioni" con le altre: "6 milioni". La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.”.
La Commissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore e conviene di rinviare il seguito dell’esame dei restanti emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.5.
FINANZE E TESORO (6a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDI’ 22 settembre 2004
47a Seduta
La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 1a Commissione:
(A.S. 3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali : parere favorevole con osservazione.
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Mercoledì 15 settembre 2004. - Presidenza del presidente Carlo VIZZINI.
La seduta comincia alle 14.30.
Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (A.S. 3097).
(Parere alla 1a Commissione del Senato della Repubblica).
(Esame - Parere favorevole).
Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, esordisce rilevando come il disegno di legge di conversione in titolo consti di tre articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono norme che riguardano, rispettivamente, il personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) in relazione alle sue esigenze funzionali e le misure fiscali di cui al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari.
Si tratta di interventi su materie sulle quali non sussistono profili di rilievo per le Autonomie territoriali, la prima relativa ad enti nazionali, la seconda ad imposte statali.
L'articolo 3 del decreto-legge riguarda il Fondo per la concessione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, disposta con il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
L'intervento di urgenza del Governo tiene conto - come chiarisce la relazione governativa - delle richieste formulata dalle Autonomie territoriali, a loro volta portatrici delle esigenze manifestate dalle numerose imprese interessate.
L'articolo in esame - rileva il presidente VIZZINI - proroga così dall'11 agosto al 31 dicembre 2004 il termine di presentazione delle domande relative alle agevolazioni previste per le imprese danneggiate. Le imprese interessate sono in particolare quelle nei cui confronti sono state assunte, da parte degli aziende di credito, deliberazioni di revoca dei contributi sugli interessi sui finanziamenti concessi, e che possono presentare domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.
La possibilità di presentare domanda di riammissione è stata prevista dall'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, tra l'altro, ha stabilito che nell'ambito delle residue disponibilità il contributo al pagamento degli interessi fosse concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attività da parte delle imprese danneggiate, anche in difformità con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, comprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attività delle imprese prima del novembre 1994.
Il susseguente Regolamento ministeriale 10 dicembre 2003, n. 383, ha dato attuazione a tale disposizione legislativa, fissando il termine dell'11 agosto che viene, con il decreto-legge la cui conversione è in esame, prorogato.
Ciò premesso, e fermo restando che la materia di quanto disposto con l'intervento governativo di urgenza potrà giovarsi di eventuali contributi dei parlamentari nel corso dell'esame di merito, il relatore, presidente VIZZINI, ritiene non emergano particolari profili di rilievo per quanto di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali; pertanto propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge di conversione in titolo.
Nessuno chiedendo la parola, il parere, posto ai voti, risulta approvato.
La seduta termina alle 14.50.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDI' 28 SETTEMBRE 2004
200a Seduta
Presidenza del Presidente
FALCIER
La seduta inizia alle ore 14,15.
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MALAN (FI) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, i quali in parte concernono materie oggetto del decreto-legge n. 220 del 2004, in parte prevedono interventi normativi in settori diversi; si tratta, in ogni caso, di proposte emendative incidenti su materie che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa dello Stato. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul loro complesso.
La Sottocommissione concorda con il relatore.
BILANCIO (5a)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2004
544a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell’esame dei restanti emendamenti)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il relatore FERRARA (FI) comunica che si tratta degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 (testo 2), 2.7, 3.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.4 e 3.0.5, approvati dalla Commissione di merito e trasmessi dall'Assemblea, al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali. Per quanto di competenza segnala altresì che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.1 e parere di nulla osta sulla proposta 1.0.2, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione, al comma 1, delle parole: "pari al 75 per cento" con le seguenti: "fino al 75 per cento".
La Commissione ha inoltre già reso un parere non ostativo sulle proposte 1.0.3 (testo 2), 2.7, 3.1 e 3.0.4.
Ritiene altresì opportuno valutare se possano derivare eventuali effetti finanziari dalle proposte 3.0.1 (che esclude dal comparto dei dipendenti pubblici con contratto privatizzato i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA) e 3.0.2 (che prevede una deroga, per quanto riguarda l'ente Associazione italiana croce Rossa, dalla disciplina sulla definizione del trattamento economico dei direttori generali degli enti pubblici escludendo, tra l'altro, il concerto del Ministero del tesoro nonché i parametri indicati dall'articolo 20 della legge n. 75 del 1970).
Occorre infine valutare, in relazione all'emendamento 3.0.5, se derivino minori entrate o maggiori oneri dalla nuova disciplina prevista per le imposte applicabili all'apporto di beni immobili ai fondi di investimento immobiliari, tenuto anche conto dell'effetto retroattivo ivi previsto.
Il presidente AZZOLLINI propone di confermare il parere già reso sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, mentre occorre valutare le proposte 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.5, sulle quali la Commissione bilancio non si è ancora espressa.
Il relatore FERRARA (FI) in ordine all’emendamento 3.0.1, osserva che i rilievi emersi in sede di espressione del parere alla 1a Commissione, anche in considerazione delle valutazioni contenute nella nota della Ragioneria generale dello Stato illustrata dal rappresentante del Governo, sembrano attenere a profili di merito, non rilevanti dal punto di vista della Commissione. Per quanto concerne invece l’emendamento 3.0.2, ritiene che lo stesso abbia valore puramente ordinamentale essendo volto a consentire al Commissario della Croce rossa italiana di ratificare gli atti amministrativi approvati prima del suo insediamento, al fine di evitare la loro decadenza e la necessità di una nuova procedura di emanazione. Tuttavia, onde evitare che le suddette disposizioni producano, sia pure indirettamente, conseguenze finanziarie, propone di inserire un’apposita clausola di invarianza di spesa.
Il senatore CADDEO (DS-U) sulla base del dibattito svolto nelle sedute precedenti, ritiene che l’emendamento 3.0.1 sia foriero di effetti onerosi per il bilancio dello Stato, per cui si pronuncia in senso contrario all’eventuale espressione di un parere non ostativo.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sugli emendamenti 3.0.1 e, con la condizione indicata dal relatore, 3.0.2. Per quanto concerne l’emendamento 3.0.5, esprime ugualmente avviso favorevole, rilevando che la norma in esame, aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 351 del 2001 e modificando l’articolo 3, comma 122, della finanziaria 2004, prevede, in sede di apporto ai fondi immobiliari chiusi (costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati), l’assoggettamento all’articolo 2, terzo comma, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dell’IVA e l’assoggettamento ad imposta di registro, ipotecaria o catastale in misura fissa.
In pratica, le operazioni suddette, non essendo più considerate cessioni di beni dal punto di vista IVA, proprio per il richiamo all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, vengono portate fuori dal campo di applicazione della suddetta imposta e, contestualmente, assoggettate ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Osserva, quindi, che dal punto di vista dell’erario, non si attendono particolari effetti. Per l’IVA, infatti, si passerà da una operazione che coinvolgeva dei soggetti intermedi (apportante che versava l’imposta e società di gestione del fondo che la detraeva), a gettito nullo, ad una operazione posta “fuori campo”, ugualmente irrilevante dal punto di vista del gettito. Per quel che concerne le imposte di registro, ipotecarie e catastali, invece rileva che, anche con la legislazione che si intende modificare, le stesse erano già versate in misura fissa, essendo comunque legate all’atto di registrazione delle cessioni assoggettate ad IVA.
Il PRESIDENTE rileva la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti sugli aspetti finanziaria derivanti dall’emendamento 3.0.5, per cui propone di rinviarne l’esame.
Il RELATORE illustra quindi il seguente schema di parere sugli emendamenti esaminati: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.30, 2.7, 3.1, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.4, relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.1, parere di nulla osta sulla proposta 1.0.2, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione, al comma 1, delle parole: «pari al 75 per cento» con le seguenti: «fino al 75 per cento», e parere di nulla osta sulla proposta 3.0.2 condizionato, ai sensi della citata norma costituzionale, all’aggiunta, in fine, del seguente comma: «2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.”.
La Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore e conviene, altresì, di rinviare il seguito dell’esame dell’emendamento 3.0.5.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004
545a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Ali'.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione deve esaminare i rimanenti e gli ulteriori emendamenti trasmessi dall’Assemblea sul disegno di legge in esame, avendo nella precedente seduta reso parere su alcune delle suddette proposte.
Il relatore FERRARA (FI), in ordine ai restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea in relazione al provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnala che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte recanti disposizioni identiche o analoghe a quelle recate dai seguenti emendamenti: 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e 2.2.
In relazione alla proposta del Governo 1.100, identica all’emendamento 1.200, osserva che occorre acquisire conferma che l'invarianza finanziaria dell'elevazione della quota di personale con contratto a tempo indeterminato del CNIPA, di cui al capoverso comma 1, da 35 a 80 unità sia assicurata nel presupposto del carattere permanente (a legislazione vigente) dello stanziamento attualmente utilizzato per le assunzioni a tempo determinato verificando, tuttavia, che le modalità di articolazione del personale tra le varie qualifiche non diano luogo a nuovi o maggiori oneri ed escludendo che la trasformazione del rapporto, per ciascuna qualifica, da tempo determinato a tempo indeterminato dia luogo a emolumenti o altri oneri aggiuntivi. Analogamente, occorre acquisire conferma che non diano luogo a nuovi o maggiori oneri sia le modalità di ripartizione tra le varie qualifiche delle assunzioni a tempo determinato (che peraltro non superano in termini di unità quelle previste a legislazione vigente) autorizzate nel medesimo comma 1, sia la previsione, di cui al comma 1-bis, dell'attribuzione al personale in posizione di distacco, comando o fuori ruolo di un'indennità equivalente a quella riconosciuta al personale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia l'adeguamento, riconosciuto dal comma 1-ter, della retribuzione del personale a tempo determinato al tasso di inflazione programmato.
In merito alla proposta 1.100/2, rileva che occorre valutare i possibili effetti finanziari della disposizione che prevede che i dipendenti pubblici già comandati o distaccati presso il CNIPA possano transitare, a domanda, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnati permanentemente al CNIPA. Fa presente che occorre altresì acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalla proposta 1.0.100 (in relazione alla quale occorre comunque precisare l'accantonamento dal Fondo speciale cui è riferita la copertura).
Segnala altresì che sembrano recare maggiori oneri non coperti le proposte 1.0.101 (di cui occorre peraltro verificare la compatibilità con le norme sulla programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 60 della legge n. 350 del 2003), in quanto autorizza l'adeguamento delle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate; 1.0.102, giacché riconosce un diritto soggettivo a proseguire il servizio all'estero al personale ivi richiamato a prescindere dalle esigenze delle amministrazioni interessate; 2.101 (di cui occorre altresì acquisire una quantificazione degli effetti), posto che richiama un accantonamento in relazione al quale non sussistono risorse disponibili. Segnala poi che occorre verificare gli effetti finanziari della proposta del Governo 1.0.103, concernente la proroga dell'attività dell'Alta Commissione di studio per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui è prevista, a legislazione vigente, la soppressione, in base all'articolo 2, comma 20, della legge n. 350 del 2003.
Comunica poi che occorre valutare se derivino eventuali effetti finanziari dalle seguenti proposte: 2.107, concernente la modifica delle disposizioni della legge finanziaria 2004 in materia di regolazione di pendenze tributarie; 2.0.100 e 2.0.101, che estendono all'IVA le norme sull'abbuono dell'accisa per la perdita o la distruzione di prodotti in regime sospensivo; 3.0.100, che riapre i termini per l'esercizio della delega in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (al riguardo segnala che la delega originaria, di cui all'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 prevedeva, al comma 3, una clausola di invarianza finanziaria, di cui occorrerebbe riverificare i presupposti, senza, peraltro, contemplare che i relativi schemi dei decreti legislativi siano corredati da relazione tecnica). Ricorda, inoltre, che, in relazione all'emendamento 3.0.5, già accantonato nelle precedenti sedute, occorre valutare se derivino minori entrate o maggiori oneri per le imposte applicabili all'apporto di beni immobili ai fondi di investimento immobiliari, tenuto anche conto dell'effetto retroattivo ivi previsto. Rileva, altresì, che la proposta 2.106 recepisce la condizione posta dalla Commissione in sede di espressione del parere alla Commissione di merito.
Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse, tenuto anche conto del parere già reso alla Commissione di merito.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine alla proposta 1.100, identica alla 1.200, deposita agli atti della Commissione la relativa relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla quale si evince l’assenza di oneri conseguenti all’emendamento. Illustra inoltre una nota tecnica predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo presente che, come attestato anche nella relazione tecnica, la previsione di un nucleo di ottanta unità a tempo indeterminato contro le attuali trentacinque che il CNIPA ha ereditato dal Centro Tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri non altera l’onere annuale. Infatti, rileva che negli anni passati, sia per l’ex Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) che per l’ex Centro Tecnico (le strutture poi confluite nel CNIPA) la spesa per i dipendenti in servizio al 1° gennaio è sempre stata, in sede di definizione dello stanziamento annuale per le spese di funzionamento, “annualizzata” dalla legge finanziaria. Ciò nella considerazione che nella particolare situazione del CNIPA – date le sue caratteristiche di ente ancora privo di un ruolo del personale, legittimato ad avvalersi, per il proprio fabbisogno di funzionamento ordinario ed entro il contingente massimo autorizzato dal decreto legislativo n. 39 del 1993 e dalla legge n. 127 del 1997, pressoché solo di personale comandato e a termine – la dotazione di dipendenti a tempo determinato e comandato deve essere considerata, sotto il profilo quantitativo, quale dotazione stabile, nel senso che ogni unità in uscita deve essere compensata con una in entrata, pena il rapido azzeramento del contingente di personale in servizio e la conseguente impossibilità di funzionamento del CNIPA.
Fa poi presente che, in base al testo dell’emendamento in esame, l’incremento del numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non modifica in alcun modo la ripartizione tra qualifiche del personale attualmente in servizio. L’emendamento non prevede processi di riarticolazione delle qualifiche che possano comportare nuovi o maggiori oneri. La disposizione si limita a distinguere – fermo il contingente totale di centonovanta unità di personale già stabilità dal decreto legislativo n. 343 del 2003 – fra professionalità per le quali è possibile il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e professionalità per le quali sono attivabili rapporti di lavoro a termine. La logica della norma, di carattere esclusivamente ordinamentale, è quella di riservare la modalità del rapporto di lavoro a termine soltanto a professionalità la cui natura giustifichi la precarietà del rapporto: professionalità Information and Comunication Technology e professionalità manageriali. In ogni caso si dichiara favorevole all’eventuale apposizione di una clausola di invarianza finanziaria in relazione alla suddetta ridefinizione dell’articolazione del personale tra le varie qualifiche.
Evidenzia inoltre che, in base alle norme vigenti, l’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non determina alcuna variazione negli emolumenti spettanti al dipendente, né variano gli oneri riflessi (quali quelli di tipo previdenziale). L’emendamento non muta questa situazione normativa.
Circa la norma che prevede la corresponsione al personale comandato di un’indennità equivalente all’indennità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rileva che essa non comporta maggiori oneri ma, piuttosto, un risparmio di spesa. Infatti – come attestato nella relazione tecnica depositata – l’importo della citata indennità è inferiore a quello delle indennità oggi corrisposte al personale comandato presso il CNIPA (in particolare, è inferiore sia all’importo dell’indennità di funzione corrisposta, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 609 del 1994, al personale comandato presso l’ex AIPA, sia a quello della indennità di funzione perequativa corrisposta, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, al personale già comandato presso l’ex Centro tecnico).
In merito alla disposizione del comma 1-ter della proposta emendativa in esame, concernente l’adeguamento, in via transitoria, delle retribuzioni del personale CNIPA al tasso di inflazione programmato (TIP), osserva che la norma non comporta oneri aggiuntivi ma, piuttosto, lievi risparmi di spesa. Infatti già oggi, in base ai contratti individuali in essere stipulati negli anni passati, i dipendenti percepiscono aumenti annuali commisurati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), e tale valore è in taluni contratti individuali incrementato di 1 o 2 punti percentuali. Pertanto l’emendamento, facendo riferimento al TIP anziché al FOI e precludendo incrementi ulteriori rispetto al TIP, riduce l’onere e avvia un processo di rientro dall’attuale sistema retributivo eccessivamente frammentato, che potrà essere completato, a regime, dal primo contratto collettivo applicabile al personale del CNIPA, previsto dal comma 1-bis.
Sulla proposta 3.0.5 ribadisce l’avviso favorevole del Governo già espresso nella nota tecnica presentata nella precedente seduta, richiamando le considerazioni ivi svolte.
Il senatore CADDEO (DS-U) esprime insoddisfazione per le risposte fornite nella relazione tecnica sull’emendamento 1.100. Rileva in particolare, la necessità di chiarire se il limite di centonovanta unità del contingente massimo di personale del CNIPA, ivi richiamato, sia riferito all’organico di diritto ovvero a quello di fatto, tenuto conto che gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente vengono sempre determinati con riferimento alle unità di personale effettivamente in servizio.
Osserva poi che l’aumento fino ad ottanta unità, previsto dall’emendamento in esame, del personale con contratto a tempo indeterminato, sembra introdurre oneri di natura permanente, in luogo di quelli a cadenza annuale connessi alla legislazione vigente, che prevede solo contratti a tempo determinato in scadenza entro il 2004. Un ulteriore aspetto è quello dell’aumento del numero dei contratti a tempo determinato entro il limite di settanta unità, nonché la possibilità per il CNIPA, confermata anche con la proposta emendativa in questione, di sottoscrivere ulteriori contratti di consulenza. Tali disposizioni, a suo avviso, sono suscettibili di produrre rilevanti oneri per il bilancio dello Stato, su cui però la relazione tecnica non fornisce adeguate indicazioni.
Segnala, inoltre, che l’aumento del numero dei contratti a tempo determinato del CNIPA contrasta con la limitazione, espressamente prevista nella legge finanziaria 2004, a tale tipologia di spese, che sono state tagliate nei vari ministeri per un ammontare pari al dieci per cento della spesa sostenuta nel 2003. Non si capisce, pertanto, perché tale vincolo non debba riguardare anche il CNIPA in quanto amministrazione dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Esprime, inoltre, il proprio disappunto sul contenuto della proposta 3.0.100, posto che, conformemente ad analoghi precedenti sempre più frequenti, viene proposta una proroga di una delega legislativa all’interno di un decreto-legge.
Sulla proposta 3.0.5 esprime, infine, forti perplessità sull’assenza di effetti onerosi a carico del bilancio dello Stato.
Il senatore GRILLOTTI (AN), in merito alle osservazioni del senatore Caddeo sull’emendamento 1.100, precisa che la legge finanziaria 2004 ha stabilito delle limitazioni numeriche alle nuove assunzioni solo per il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, rispetto al quale ha rilevanza la distinzione tra organico di fatto e di diritto. Per quanto concerne i contratti a tempo determinato e i contratti di consulenza, non sono stati invece previsti limiti di tipo numerico ma il vincolo più generale del contenimento entro le risorse finanziarie disponibili. Di conseguenza, gli adeguamenti di personale del CNIPA indicati nel citato emendamento 1.100, indipendentemente dal numero delle unità coinvolte, potrebbero essere compatibili con le prescrizioni della legge finanziaria, ove i relativi oneri rientrino nei limiti degli stanziamenti predisposti allo scopo.
Il senatore MORO (LP) chiede chiarimenti sul testo vigente dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993 modificato dall’emendamento 1.100 in esame, al fine di valutarne più compiutamente gli effetti finanziari.
Il presidente AZZOLLINI, dopo aver espresso avviso contrario sulle proposte analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in merito alla proposta 1.100, illustra quindi il testo vigente dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993, il quale prevede che, nella fase di prima attuazione, il CNIPA si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Il CNIPA inoltre, secondo la norma richiamata, può avvalersi di consulenti o di società di consulenza. A titolo di ulteriore chiarimento, precisa che, a seguito della modifica apportata dall’articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1997, il limite massimo dei suddetti contratti a tempo determinato del CNIPA è stato elevato da centocinquanta a centonovanta unità.
Il senatore MORANDO (DS-U), con riferimento all’emendamento 1.100 e all’identico 1.200, osserva che le ulteriori delucidazioni offerte dal rappresentante del Governo non chiariscono se vi sia un’adeguata corrispondenza tra la cadenza temporale degli oneri introdotti dagli emendamenti stessi e quella della copertura finanziaria richiamata, ovvero quella apprestata annualmente nella legge finanziaria mediante lo stanziamento per il funzionamento del CNIPA. Gli emendamenti in esame, infatti, determinano nuovi oneri di natura permanente (con particolare riferimento ai nuovi contratti a tempo indeterminato previsti per il CNIPA), mentre la copertura della legge finanziaria sembrerebbe avere cadenza solo annuale (ed infatti la nota tecnica della Presidenza del Consiglio dei ministri fa riferimento ad una copertura “annualizzata”). Ove ciò fosse confermato, vi sarebbe un’ovvia discrasia tra oneri e copertura, in violazione dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto si porrebbe a carico delle prossime finanziarie un onere inderogabile connesso alle spese dei contratti a tempo indeterminato.
Il relatore FERRARA (FI) osserva che la definizione annuale degli stanziamenti per il CNIPA, come risulta nella nota illustrata dal Governo, sembra attestare il carattere non permanente degli stessi e, pertanto, l’onerosità della trasformazione dei contratti a tempo determinato indicati nella proposta 1.100 in contratti a tempo indeterminato.
Il senatore MICHELINI (Aut) prende la parola in merito alle proposte 2.0.100 e 2.0.101 per rilevare che esse non determinano effetti finanziari in termini di competenza giuridica, in quanto sono finalizzati a riallineare il regime di riscossione dell’IVA con quello di riscossione delle accise in alcune particolari fattispecie. Dopo aver richiamato l’attenzione sul merito delle suddette proposte che a suo giudizio risolvono alcuni problemi di equità, precisa che anche sotto i profili finanziari di cassa le suddette proposte non presentano profili problematici.
Il senatore MORO (LP) conviene con le considerazioni svolte dal senatore Michelini sulle proposte 2.0.100 e 2.0.101, auspicando l’approvazione di tali emendamenti in quanto ne condivide pienamente le finalità.
Il senatore EUFEMI (UDC), intervenendo in merito alla proposta 2.107, rileva che essa determina effetti positivi per il bilancio dello Stato, risolvendo peraltro una questione di iniquità attualmente pendente nei confronti di quelle organizzazioni che non chiudono il bilancio al 31 dicembre, anziché in corso d’anno. Sottolinea, peraltro, che la Commissione di merito ha approvato un emendamento analogo recante misure a favore della stessa platea di soggetti interessati dalla proposta in questione. Auspica, pertanto, che la Commissione bilancio possa rendere un parere favorevole sulla proposta 2.107.
Il PRESIDENTE, considerato il presupposto in base al quale è stato reso parere non ostativo sul testo, rileva che la finalità perseguita con la proposta 1.100 differisce sostanzialmente dal testo del provvedimento in esame in quanto trasforma un onere annuale, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2004, in un onere permanente. Conviene, pertanto, con i rilievi del relatore sulla suddetta proposta e sull’emendamento 1.100/2 di analoga portata.
Con riferimento all’emendamento 1.0.100 condivide l’osservazione del relatore sui profili critici connessi alla copertura finanziaria della medesima proposta. Ritiene, poi, che l’emendamento 1.0.101 presenta elementi di criticità analoghi a quelli connessi alla proposta 1.100. Dichiara, inoltre, l’avviso favorevole sulle proposte 1.0.102, 1.0.103, 2.106 e 3.0.100 in quanto prive di problemi di natura finanziaria. Rileva, quindi, che la proposta 2.101 presenta una copertura finanziaria inidonea e che sulla proposta 2.107, nonostante il Governo non abbia fornito sufficienti elementi, non si può escludere l’insussistenza di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Con riferimento alle proposte 2.0.100 e 2.0.101, ritiene che possano sussistere effetti finanziari negativi in termini di cassa, sebbene condivida pienamente la finalità delle suddette proposte. Auspica, pertanto, che il Governo possa fornire in tempi ristretti una quantificazione degli oneri connessi alle suddette proposte al fine di predisporre una congrua copertura finanziaria che ne faciliti la pronta approvazione. In relazione, infine, alla proposta 3.0.5, dopo aver dichiarato il proprio avviso favorevole, avverte che è stata predisposta una nota informale curata dal Servizio del bilancio e messa a disposizione dei componenti della Commissione.
Con riferimento alla proposta 3.0.5 il senatore MORANDO (DS-U) esprime forti perplessità sulla non onerosità della stessa, considerato, peraltro, che il Servizio del bilancio segnala una possibile diminuzione del gettito IVA conseguente all’esclusione dal campo IVA delle operazioni di cessione di immobili a fondi immobiliari chiusi. In presenza dell’attuale bolla speculativa nel mercato immobiliare ed in assenza di puntuali argomentazione offerte dal Governo, rileva il concreto rischio di determinare significativi effetti negativi per il bilancio dello Stato, anche in considerazione dei possibili comportamenti che gli operatori del settore potrebbero attuare nel caso in cui la norma in questione diventasse legge dello Stato. In ragione delle perplessità testé evidenziate, preannuncia il proprio voto di astensione su una proposta di parere non ostativo sull’emendamento in esame.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che le finalità sottese alla proposta 3.0.5 sono volte a superare alcuni problemi emersi nelle operazioni di apporto di immobili da parte di soggetti di imposta ai fini dell’IVA. Con l’emendamento si riconosce che le operazioni in questione sono irrilevanti agli effetti dell’IVA quando gli apporti al Fondo sono costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati. Conclude, infine, confermando che l’emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
Preso atto delle considerazioni emerse nel dibattito, il relatore FERRARA (FI) illustra, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.2, 1.100, 1.200, 1.100/2, 1.0.100, 1.0.101, 2.101, 2.107, 2.0.100 e 2.0.101 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.”.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla proposta avanzata dal relatore, rimettendosi alle determinazioni della Commissione per quanto concerne le proposte, identiche, 1.100 e 1.200.
La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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656a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDI' 22 SETTEMBRE 2004 |
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Presidenza del presidente PERA
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Discussione del disegno di legge:
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3097.
Il relatore, senatore Malan, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
MALAN, relatore. Signor Presidente, il provvedimento in esame reca misure urgenti per venire incontro a talune scadenze.
L'articolo 1 prevede la possibilità di disporre la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). La possibilità di effettuare la proroga era stata soppressa nel corso della conversione in legge del decreto-legge n. 136 di quest'anno per un errore materiale verificatosi nell'altro ramo del Parlamento. L'articolo 1, quindi, ripristina la possibilità di tale proroga, senza la quale verrebbero a cessare contratti di lavoro indispensabili per il funzionamento del suddetto centro.
All'articolo 2 viene chiarito, sotto il profilo legislativo, che l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, prevista dal decreto-legge n. 168 di quest'anno, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, riguarda esclusivamente i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa e non altre fattispecie di finanziamento.
L'articolo 3 proroga la possibilità, per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994, di ricorrere contro la mancata concessione di fondi per venire incontro alle esigenze determinatesi a seguito dei danni prodotti dall'alluvione. Si proroga, quindi, il termine per ricorrere contro il rifiuto di tali erogazioni dal 31 agosto scorso al 31 dicembre 2004.
Si tratta - ripeto - di misure urgenti le cui scadenze, per motivi diversi, erano previste per il mese di agosto. Nel corso della discussione in Commissione sono stati aggiunti altri interventi riguardanti sempre l'imposta sostitutiva sui finanziamenti ed altre misure di minor rilievo delle quali verrà dato conto nel corso dell'illustrazione degli emendamenti.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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659a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 28 SETTEMBRE 2004 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente SALVI
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Seguito della discussione del disegno di legge:
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (Relazione orale)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3097.
Ricordo che nella seduta pomeridiana del 22 settembre il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.
*EUFEMI (UDC). Signor Presidente, non posso iniziare questo intervento senza rivolgere un pensiero commosso al senatore Guido Mainardi, che è venuto a mancare improvvisamente, esprimendo sentimenti di partecipazione al dolore della famiglia e al Gruppo Forza Italia.
Signor Presidente, mi ha colpito il fatto che il Senato, l’istituzione di cui facciamo parte, non abbia avuto la sensibilità di dare l’annuncio della morte improvvisa del senatore Mainardi. Non so se questa è una consuetudine, certamente è una consuetudine negativa che credo vada rimossa.
PRESIDENTE. Senatore Eufemi, non vorrei restasse senza risposta questa sua giustissima osservazione. Il presidente Pera teneva a ricordare personalmente il senatore Mainardi e lo farà questo pomeriggio. Questa è la motivazione.
Il suo intervento, comunque, consente a me e a tutti i colleghi di esprimere le nostre vive condoglianze per la scomparsa del senatore Mainardi.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intervengo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, per richiamare in particolare l'attenzione dell'Assemblea sulle disposizione dell'articolo 2.
Esprimo apprezzamento, onorevole Ventucci, per la tempestività del Governo nel correggere una norma contenuta nel decreto-legge n. 168 del 2004, chiarendone il significato ed evitando così una situazione di incertezza.
Con tale articolo si fornisce l'interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 168 del 2004 in materia sostitutiva sui mutui immobiliari che aveva ingenerato dubbi e difficoltà applicative. Sembrava che l'incremento di aliquota colpisse non solo i contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di abitazioni che non fossero prima casa, ma tutte le forme di finanziamento erogate per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa. Anche se non va sottaciuto che possono emergere pratiche elusive volte ad evitare il pagamento dell'aliquota maggiorata del 2 per cento.
Già nel corso dell'esame in Commissione finanze del precedente decreto avevo sollecitato un intervento urgente per definire in modo chiaro il dettato normativo, affermando in modo esplicito che l'aliquota sostitutiva si applica nella misura del 2 per cento ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze non riferibili ad immobili definiti come "prima casa" dalla vigente normativa in materia di imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).
Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 individuano un regime tributario agevolato per alcune operazioni di credito a medio e lungo termine poste in essere dalle banche. In particolare, risultano agevolate le operazioni di concessione di mutui relativi all'acquisto di abitazioni.
Per tali operazioni è dovuta - da parte dagli enti che pongono in essere operazioni di finanziamento a medio e lungo termine (e gli atti relativi) - un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25 per cento in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, nonché delle tasse sulle concessioni governative.
Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 il regime agevolativo riguarda le operazioni di finanziamento di durata contrattuale superiore a diciotto mesi poste in essere da "aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine": nella sostanza, tutte le banche, a seguito delle successive riforme dell'ordinamento bancario, hanno fatto venir meno le specializzazioni tra operatori del settore del credito.
Orbene, il medesimo regime di favore (rappresentato dall'imposizione sostitutiva) non trova applicazione con riferimento alle operazioni di mutuo, generalmente finalizzate all’acquisto della prima casa, poste in essere dagli enti previdenziali a favore dei propri dipendenti ed iscritti.
Infatti, come più volte confermato dalle interpretazioni ministeriali, il regime tributario dei mutui erogati dagli istituti previdenziali può riassumersi nei seguenti termini: l'attività di concessione dei mutui costituisce un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA che rientra nella previsione esentativa, di cui al citato articolo 10, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; per il principio di alternatività fissato dall'articolo 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa (euro 129,11), trattandosi di "atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto (...)"; la garanzia ipotecaria prestata dal mutuatario non è soggetta all'imposta di registro, la quale è invece applicabile, ai sensi dell'articolo 6 della tariffa, parte prima del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131, quando la garanzia sia prestata da un terzo datore o fideiussore; l'iscrizione ipotecaria è soggetta all'imposta ipotecaria nella misura proporzionale del 2 per cento sull'ammontare del credito garantito (articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e articolo 6 della tariffa dello stesso Testo unico); le successive annotazioni per cancellazione di ipoteca sono soggette all'imposta ipotecaria nella misura proporzionale dello 0,50 per cento (articolo 13 della tariffa sopracitata); l'atto di concessione di mutuo in esame, è infine, soggetto all'imposta di bollo nella misura di euro 10,33 per ogni foglio (articolo 1 della tariffa allegato A - parte prima - del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642), in quanto non rientra tra le prestazioni previdenziali obbligatorie esenti elencate nell'articolo 9 della tabella allegato B annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.
La situazione sopra descritta comporta una penalizzazione per i mutui erogati dagli enti, istituti e casse previdenziali che non appare giustificata sul piano dell'equità e può anche risultare svantaggiosa in relazione al conseguimento dei risultati attesi per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, portate avanti in questi anni, operazioni che vengono spesso assistite con l’erogazione di finanziamenti agli acquirenti da parte degli enti previdenziali.
L'emendamento che ho presentato, dunque, onorevole rappresentante del Governo, interviene ad eliminare la ricordata disparità di trattamento con effetti assai limitati sul piano del gettito (che riguardano sostanzialmente le entrate relative alle imposte ipotecarie) e che possono considerarsi compensati dagli effetti positivi sul piano del più agevole conseguimento dei programmi di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.
Ad ogni buon conto, l'emendamento che ho presentato reca una specifica copertura degli oneri finanziari che sconta già il parere favorevole della Commissione bilancio nei limiti finanziari indicati.
Sono state quindi abbondantemente fugate le perplessità rappresentate dal presidente Pastore in Commissione affari costituzionali rispetto all’opportunità di estendere le agevolazioni, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti previdenziali in considerazione della specificità di un meccanismo quale quello della erogazione di mutui che non appartiene solo al sistema bancario ma anche ad altri soggetti; cosa questa di cui occorre tenere conto facendo prevalere ragioni di equità rispetto ad una proposta di grande valore sociale come è appunto quella di favorire l'accesso alla proprietà della abitazione.
A tale riguardo, posso assicurare che in specifiche risoluzioni dell’Agenzia delle entrate come pure in decisioni delle Commissioni tributarie provinciali - cito quella di Benevento che mi è pervenuta - trovano conforto le nostre argomentazioni deliberando che se la finalità principale degli enti previdenziali è quella della gestione dei trattamenti previdenziali pensionistici e di fine rapporto non meno rilevante è l'attività creditizia di concessione di prestiti e mutui: anche se non viene esercitata la raccolta del risparmio come da parte degli istituti di credito, viene tuttavia esercitata sostanzialmente l'attività di operazioni di credito a medio e lungo termine in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative nei confronti dei propri iscritti.
Opinando diversamente sarebbero penalizzati gli iscritti, che usufruirebbero di un mutuo ad un costo maggiore di quello concesso da istituti di credito in quanto oltre al tasso di interesse dovrebbero pagare anche l'importo dell'imposta ipotecaria non potendo usufruire delle agevolazioni fiscali previste.
Con questa proposta emendativa non si agevolano gli interventi speculativi, ma l'accesso alla prima casa quando il mutuo è erogato, non dal sistema bancario, bensì dal fondo di previdenza. E' un problema di equità che si concretizza nell'aliquota dello 0,25 per cento piuttosto che del 2 per cento sulle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, nonché sulle concessioni governative. Non è cosa di poco conto per le giovani coppie, per i coniugi che si avviano a costruire il proprio futuro e che, in quel particolare momento della vita, hanno oneri notevoli da sostenere.
L'altra questione che ho evidenziato attraverso una proposta emendativa è la necessità di correggere l’iniquità che si determina tra i diversi soggetti sul condono fiscale attraverso il comma 44, articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Sono stato spinto in questo senso dall’approvazione in Commissione di un emendamento, il 2.7 del relatore Malan, che per altri aspetti supera proprio il problema di soggetti che presentano bilanci non coincidenti con l'anno solare.
Tutti i contribuenti hanno potuto beneficiare del condono per cinque esercizi nell’ipotesi di esercizio 1° gennaio-31 dicembre; i contribuenti con esercizio a cavallo di un anno (ad esempio, 1° luglio-30 giugno e tra questi rientra soprattutto il mondo della cooperazione) hanno potuto beneficiare anziché per quattro esercizi, per soli tre esercizi del provvedimento di condono. Questa ingiustizia è stata riconosciuta dalla stessa Amministrazione finanziaria.
Con la soluzione proposta si consente la definizione anche degli esercizi non coincidenti con l'anno solare i cui termini di presentazione delle relative dichiarazioni siano scaduti successivamente al 31 ottobre 2002 (termine stabilito dalle norme della legge n. 289 del 2002) a condizione tuttavia che le relative dichiarazioni siano state presentate entro il 31 ottobre 2003.
In altri termini, rientrano nelle procedure di definizione anche gli esercizi non coincidenti con l'anno solare in corso al 31 dicembre 2001, i cui termini dichiarativi siano scaduti in data successiva al 31 ottobre 2002, nonché quelli in corso al 31 dicembre 2002 la cui dichiarazione sia stata presentata entro il 31 ottobre 2003.
Le proposte di modifica ai commi 47, 48 e 52 sono consequenziali. Ne deriva che le definizioni previste dai commi indicati sono ammesse anche con riguardo ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, ossia ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
Con la modifica di cui al comma 48 si permette di definire, con riguardo alle imposte di registro ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, gli avvisi di rettifica e liquidazione per i quali alla data del 1° gennaio 2004 non siano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, ovvero gli inviti al contraddittorio previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, per i quali alla medesima data non sia ancora intervenuta la definizione.
Concludo il mio intervento formulando l’auspicio che il decreto-legge in esame possa essere migliorato attraverso le integrazioni che ho rappresentate, facendo prevalere le evidenti ragioni di equità.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caddeo. Ne ha facoltà.
CADDEO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo di fronte un decreto-legge limitato nei contenuti, ma emblematico del modo di procedere e di governare della destra.
Le decisioni proposte sono tre. Innanzitutto, si prorogano i contratti di lavoro a tempo determinato presso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Si rinnovano tali assunzioni, ma, contrariamente ai dettami della legge di contabilità, non si dà copertura finanziaria a queste nuove spese.
In secondo luogo, si dà l’interpretazione autentica della norma che aumenta al 2 per cento l'imposta sostitutiva sul credito a medio termine per l'acquisto di immobili. Come si ricorderà, l'aumento della tassazione ha finito per colpire non solo l'acquisto della seconda casa ma anche l'acquisto di immobili da parte di imprese.
La proposta formulata è ancora pasticciata, e comunque non esonera le imprese; tant'è che abbiamo presentato un emendamento che limita effettivamente la nuova tassa all'acquisto della seconda casa da parte di persona fisica che non esercita l'attività di impresa.
Il Governo quindi pasticcia e per di più non avrà le entrate che si propone di conseguire. Non affronta infatti il problema delle pratiche elusive (sarebbe in verità sorprendente il contrario); ci potrà essere infatti chi assume un mutuo per la seconda casa ma lo garantisce con la prima.
Infine, si prorogano i benefici ai danneggiati dall'alluvione del 1994 in Piemonte. Le imprese beneficiarie dei provvedimenti potranno fare domanda alle banche contro la revoca degli interventi agevolativi. Le facilitazioni consistono in una garanzia sostitutiva in conto interessi. Naturalmente, come ormai capita sempre più spesso, non c'è alcun cenno alle risorse finanziarie necessarie e alla loro copertura. Si continua cioè sulla strada degli ultimi tre anni; nulla cambia nonostante il nuovo Ministro dell'economia.
Dando una scorsa agli emendamenti, se ne trova uno che si dice confezionato in via XX settembre e che è stato comunque approvato dal Ministero dell'economia in Commissione bilancio. Si tratta di ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dall'alluvione del novembre 1994 in Piemonte.
A suo tempo, per il ripristino - anche migliorativo si disse - degli impianti e delle strutture aziendali vennero concessi finanziamenti fino a dieci anni: del 95 per cento per il primo miliardo di lire di spesa e del 75 per cento fino a 3 miliardi di lire di spesa. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato e cioè sostanzialmente a costo zero.
La proposta prevede di portare la durata dei finanziamenti a quindici anni. In più si propone che il contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche sia portato dal 30 al 75 per cento, con il limite massimo complessivo di 259.000 euro pro capite.
Se approvato - come ritengo sarà - si tratterebbe di un bel privilegio rispetto agli alluvionati successivi al 1994, che vengono trattati con risarcimenti ben più avari ed uguali per tutti. Vedremo fra poco se tale emendamento sarà approvato, ma la firma a nome della Commissione ci dice che lo sarà.
Certo, si ha un occhio di riguardo per chi è sfortunato e vive al Nord, come dimostra la Tremonti-bis con riguardo agli aiuti alle imprese operanti nelle zone alluvionate, che l'Unione Europea ha appena giudicato aiuti di Stato non ammissibili.
C'è, come si vede, un acuirsi del clientelismo e un aggravarsi del ciclo elettorale, che rischia di diventare una deriva irrefrenabile ed insostenibile; sorprende che il nuovo Ministro dell'economia avalli tali misure così alla leggera; ciò ci fa pensare che nonostante parli bene poi alla fine razzoli male.
Ma ci preme ancor di più denunciare il fatto che l'emendamento non presenta una quantificazione delle somme necessarie e una qualsiasi copertura finanziaria: è una cambiale in bianco. Ciò nonostante il Governo, nella fattispecie il Ministero dell'economia e delle finanze, lo ha approvato.
Per quanto riguarda gli interessi sui mutui, sarà il Mediocredito centrale a versare le somme necessarie alle banche sui finanziamenti concessi alle imprese industriali, commerciali o di servizio. Non si sa, però, se il Mediocredito centrale abbia le risorse a disposizione; se non le avesse, si sostiene (così si è detto in Commissione) che utilizzerebbe le somme a mano a mano rivenienti dalle sue attività. Non è escluso che servano decine, e forse centinaia di milioni di euro, e non si sa se le attività del Mediocredito centrale possano portare in futuro - chissà quando - queste somme.
La Commissione bilancio ha approvato, senza essere messa in grado di valutare, questa norma, senza neppure conoscere la situazione reale. Il Parlamento, pur depositario degli obblighi imposti dall'articolo 81 della Costituzione, viene totalmente disarmato, svuotato delle sue prerogative.
A queste argomentazioni sempre più spesso si ribatte che sarà poi il Governo a vigilare, ad amministrare le decisioni, curando che non ci siano oneri aggiuntivi a carico delle finanze statali.
Il Governo - si dice - al limite, in questi casi provvederà a regolare e graduare i benefici, limitando il numero dei beneficiari o la quantità del beneficio stesso. Si dimentica, però, di considerare che una norma come questa, o come tante altre simili che il Parlamento sta sfornando, riconosce un diritto soggettivo, personale a imprese e cittadini che non può, poi, essere disatteso, per cui i benefìci dovranno essere riconosciuti con le buone o con le cattive in via giudiziaria.
Si è così creata una gigantesca contraddizione: il controllore, il Parlamento, ha rinunciato al proprio compito; il controllato, il Governo, si arroga anche le funzioni di controllare. Stiamo scivolando, in una parola, nell'autoritarismo.
È corretto questo modo di procedere? È dignitoso che il Parlamento sia ridotto a svolgere il ruolo di un passacarte che rinuncia alle proprie prerogative, a quelle stesse prerogative per cui sono stati creati i Parlamenti, vale a dire contenere e controllare le spese ed il livello di tassazione imposto dal Governo.
È questo il modo nuovo, introdotto dal neo Ministro dell'economia e delle finanze? A me pare che continui a veleggiare il tremontismo, con tutte le furbizie, gli espedienti, i trucchi che in tre anni hanno fatto crescere le spese correnti di due punti del PIL.
Ci troviamo di fronte all'esigenza di ricostruire le procedure parlamentari, signor Presidente, e la democrazia di bilancio. Occorre ricostruire l'equilibrio istituzionale tra Governo e Parlamento, devastato dal modo di governare di questi tre anni. Occorre che il Parlamento, in questo caso come in tanti altri casi, abbia la conoscenza necessaria per deliberare, e gli elementi di questa conoscenza deve fornirglieli il Governo.
Il ministro Siniscalco, che al momento dell'avvio del suo lavoro ha avuto un’apertura di credito, oggi è di fronte a un punto cruciale e da lui aspettiamo una novità sostanziale: la correttezza nei rapporti e la cura vera dei mali delle nostre finanze pubbliche; aspettiamo da lui l'impegno reale a ridurre il deficit, il debito pubblico e l'impegno a ridurre anche il peso del malgoverno.
Tra gli emendamenti ce n’è un altro del Governo (voglio citare solo questo): prevede che il Commissario straordinario dell'Associazione italiana Croce Rossa sia autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003; avete capito bene: autorizzato a ratificare o a modificare, ora per allora, provvedimenti successivi al 1° gennaio 2003.
Si ha qualche esitazione a sparare sulla Croce Rossa, ma perché ancora il Commissario? Perché lo si usa come braccio del Governo? E poi sorgono altri interrogativi. Ci si chiede perché si opera una sanatoria di così rilevante portata dell'operato del Commissario. Che cosa bisogna ratificare? Che cosa si vuole cambiare dei provvedimenti adottati allora?
A questo punto il Governo deve dirci che cosa ha combinato questo Commissario, che cosa ha fatto che non poteva fare. Sono atti che sanano illegittimità amministrative, contabili, che creano problemi di responsabilità civile? Anche qui affiora il disprezzo per la democrazia e manca il senso di responsabilità, manca il rispetto di regole uguali per tutti. Non si può lasciare il Parlamento in queste incertezze: non siamo un timbro che si può apporre su qualsiasi cosa.
Il Governo prima di deliberare deve chiarire, e deve farlo prima di approvare l’emendamento. Man mano che si avvicinano le scadenze elettorali, l'Esecutivo diventa sempre più arrogante e discrezionale, sprezzante delle buone regole, persino dell’esigenza di muoversi con un certo stile.
Mi rivolgo perciò al Presidente: il Parlamento ha bisogno di essere tutelato e rispettato, sia quando deve conoscere quello che delibera, sia quando autorizza spese che devono essere correttamente quantificate e coperte con adeguati mezzi finanziari. Il ciclo elettorale, ormai in rapida accelerazione, non può travolgere tutto né accelerare una deriva autoritaria per lasciare le mani libere a chi governa. Quest’ultimo deve invece sentire il controllo di un potere istituzionale indipendente e separato dall’Esecutivo e che ha la responsabilità di tutelare la sovranità vera: quella del popolo. La ringrazio, signor Presidente.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il presidente Pastore, che svolge le funzioni di relatore, rinuncia ad intervenire in replica, ha facoltà di parlare il ministro per l’innovazione e le tecnologie, ingegner Stanca.
STANCA, ministro per l'innovazione e le tecnologie. Signor Presidente, onorevoli senatori, colgo l’occasione per dare un quadro, sia pure sintetico, nella discussione di questo decreto-legge che riguarda anche il CNIPA, dell’attività svolta dal Governo sul processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Con l’articolo 1 del decreto-legge in esame e con l’emendamento presentato dal Governo si compie un passo significativo nella direzione di un’amministrazione pubblica più efficiente, al servizio di cittadini ed imprese, più trasparente, attribuendo finalmente al CNIPA una struttura più stabile ed organica dopo oltre dieci anni di precarietà.
Come è noto, a sostegno della mia azione è stato istituito nel 2001 il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie. Nel 2003 si è poi trasformata l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) in Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) al fine di attuare le politiche del Governo in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2004 le competenze del CNIPA sono state ampliate, in quanto ad esso sono stati trasferiti anche i compiti, le funzioni e le attività già esercitate dal Centro tecnico per la RUPA, la Rete unitaria della pubblica amministrazione.
Il nuovo CNIPA, quindi, svolge una funzione molto diversa dalla vecchia AIPA: si è passati infatti da un ruolo essenzialmente di controllo ad una funzione di promozione e coordinamento della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, oltre che al vecchio compito di controllo stesso. Il CNIPA inoltre opera, con le dovute differenziazioni, non solo come l’AIPA nei confronti delle amministrazioni centrali, ma anche con quelle locali.
Svolgendo funzioni di coordinamento e di consulenza, il CNIPA promuove l’azione di Governo nella realizzazione di una politica per l’innovazione e contribuisce alla definizione dei suoi indirizzi, elaborando standard tecnologici, funzionali ed operativi che garantiscono la sicurezza e l’interoperabilità dei vari sistemi delle amministrazioni pubbliche. Il suo compito si è ulteriormente evoluto, perché giunge a fornire vere e proprie soluzioni applicative.
E’ stato, inoltre, creato un sistema di Governo, una vera e propria governance di questo processo di modernizzazione che vede vari momenti, dal Comitato dei Ministri per la società dell’informazione al nuovo Dipartimento per l’innovazione e le teconologie, alla trasformazione, come accennato, della vecchia AIPA nel CNIPA, fino alla creazione di centri regionali di competenza per l’e-governement e la Società dell’informazione costituiti in ogni Regione ed infine dei tavoli di lavoro comune con Regioni ed enti locali.
Abbiamo promosso verso le Amministrazioni centrali un metodo di lavoro basato sul coordinamento, con atti di indirizzo come le linee guida, la direttiva annuale e le altre direttive su temi specifici. Con le Regioni e le autonomie locali abbiamo sviluppato un metodo basato sulla visione condivisa dei pilastri comuni dell'e-governement e una realizzazione cooperativa basata sull'esecuzione in comune dei progetti e, soprattutto, del riuso delle migliori soluzioni tra le pubbliche amministrazioni locali.
In questi ultimi tre anni abbiamo promosso la disponibilità di nuovi strumenti di significativa valenza innovativa. Ad esempio, la carta d'identità elettronica, la cui diffusione raggiungerà il milione e mezzo di unità entro l'anno e la carta nazionale dei servizi, una specie di bancomat per l'accesso ai servizi in rete, la cui disciplina giuridica e tecnica è stata ultimata.
Ricordo che è stata aggiornata la normativa della firma digitale, che vede il nostro Paese primo in Europa con un milione e 300.000 dispositivi di firma rilasciati. Il suo uso è molto diffuso soprattutto nelle imprese, ma altri settori ne hanno avviato l'adozione, come gli avvocati, i notai, i carabinieri, le università, il settore sanitario.
L'Italia si colloca all'avanguardia in Europa anche con la recente approvazione delle disposizioni che introducono la raccomandata elettronica, cioè la posta elettronica certificata, che produrrà, ovviamente, notevoli risparmi, se consideriamo la quantità dir raccomandate che vengono inviate soprattutto dalla pubblica amministrazione.
La legge sulla disabilità e la tecnologia informatica, introducendo il diritto all'accesso in rete da parte dei disabili, pone l'Italia all'avanguardia nel mondo, con una norma di civiltà e progresso approvata la scorso anno all'unanimità dal Parlamento.
Lo strumento che tuttavia dà il senso più immediato del cambiamento in atto è sempre e comunque la posta elettronica. Sta scomparendo, seppur talvolta a fatica, l'erronea percezione che una lettera cartacea abbia maggior valore legale di un messaggio elettronico.
Nel 2001 solo il 32 per cento del personale delle Amministrazioni centrali aveva una casella e-mail di posta elettronica. Oggi abbiamo raggiunto il 61 per cento e prevediamo di arrivare alla quasi totalità del personale al termine di questa legislatura. Nei primi otto mesi di quest'anno le e-mail scambiate all'interno della pubblica amministrazione centrale sono cresciute di oltre il 50 per cento rispetto al numero di e-mail scambiate nell'intero 2003.
Altro strumento che abbiamo promosso è l'archiviazione digitale, definendo le regole necessarie, con l'obiettivo di eliminare gli archivi cartacei. Abbiamo inoltre affrontato il tema dell'uso del software liberonelle pubbliche amministrazioni: mi riferisco al cosiddetto open source. Questo pur incompleto elenco di strumenti oggi realmente disponibili, a cui vanno aggiunti il protocollo informatico, il mandato informatico e le procedure di e-procurement, ci mettono nelle migliori condizioni per operare in futuro.
Quanto alle iniziative più significative, oltre gli strumenti che ho indicato, segnalo che abbiamo predisposto e stiamo attuando un piano per la amministrazione elettronica, cioè il cosiddetto e-governement per le Regioni e le autonomie locali, in considerazione del loro ruolo primario nell'erogazione di servizi pubblici alla collettività.
Nella sua prima fase, e mediante un cofinanziamento del Governo di 120 milioni di euro, sono stati avviati sull'interno territorio nazionale 134 grandi progetti, in cooperazione con Regioni ed autonomie locali, per rendere disponibili in rete i servizi pubblici più utili ad una larga parte della popolazione.
Desidero, al di là dei singoli esempi, dare in questa sede il più ampio riconoscimento alle 4.000 amministrazioni locali e regionali che si sono impegnate in questo percorso di modernizzazione e stanno realizzando i 134 grandi progetti di cui ho parlato. Il valore complessivo degli investimenti è di circa 500 milioni di euro ed entro quest'anno si realizzerà all'incirca l'80 per cento di quanto progettato.
La motivazione di fondo che ha ispirato il percorso di finanziamento avviato è di sostenere la coerenza fra quanto si sta realizzando a livello locale e gli obiettivi che ci siamo posti a livello di sistema Paese. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono la risorsa strategica che consente di porre in modo nuovo il problema del rapporto tra autonomie locali e necessità di coordinamento e armonizzazione dei processi innovativi a livello nazionale.
Vogliamo sostenere le iniziative innovative che le Regioni e gli enti locali stanno realizzando, ottenere la convergenza verso standard tecnologici e di servizi comuni, promuovere la diffusione delle soluzioni presso il maggior numero di amministrazioni attraverso la loro aggregazione nella progettazione e il riuso delle applicazioni.
Fra le molte iniziative e progetti avviati, segnalo quelli relativi alla sicurezza informatica (argomento di grande rilevanza specialmente di questi tempi), allo scrutinio elettronico che abbiamo positivamente sperimentato in occasione delle scorse elezioni per il Parlamento europeo in 1500 sezioni, in 49 città, interessando oltre un milione di elettori, al processo telematico che offre rilevanti opportunità di miglioramento dell’efficienza della giustizia, alla borsa telematica del lavoro, punto qualificante e "braccio tecnologico" della riforma Biagi.
Vorrei completare questa elencazione delle principali iniziative richiamando l’attenzione su due interventi che hanno una particolare rilevanza. Mi riferisco innanzi tutto al recente avvio della seconda fase di e-government, che rafforza la cooperazione con le Regioni e gli enti locali.
Le risorse dedicate da parte del Governo sono di oltre 210 milioni di euro cui si aggiungono i fondi regionali e locali. Le aree interessate da questa seconda fase sono di grande significato: i piccoli Comuni, per evitare che si crei un divario digitale nell’ambito della stessa pubblica amministrazione italiana; la diffusione dei servizi della prima fase, capitalizzando gli investimenti già fatti attraverso il loro riuso; la cosiddetta e-democracy, il cui bando del valore di 10 milioni di euro si è chiuso ad agosto con circa 130 progetti inviati. Si tratta di un terreno nuovo su cui ci misuriamo e che riguarda la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni. Abbiamo, infine, l’uso della televisione digitale terrestre, quale nuova piattaforma tecnologica da sperimentare per i servizi di e-government. La scorsa settimana abbiamo chiuso il bando del valore di 10 milioni di euro con 51 progetti per 44 milioni di euro, con oltre 250 enti locali coinvolti nella sperimentazione.
L’altra iniziativa di particolare significato è nell’area della connessione delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo messo mano all’infrastruttura nevralgica della pubblica amministrazione digitale: il sistema pubblico di connettività, cioè l’autostrada digitale per lo scambio di informazioni fra tutti gli uffici pubblici che, collegando le varie reti centrali, regionali e locali, le integra in un unico sistema con alti standard di sicurezza, funzionalità e qualità, che si estende anche agli uffici esteri attraverso la rete internazionale della Pubblica amministrazione.
Insomma, stiamo costruendo l’Autostrada del Sole della pubblica amministrazione italiana per gli anni 2000, che ha ottenuto la scorsa settimana l’approvazione della Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali.
Una speciale attenzione è stata dedicata alle risorse umane, poiché centrali in tutti i processi innovativi. Oltre il 90 per cento dei dipendenti informatizzabili delle pubbliche amministrazioni centrali utilizza oggi un personal computer a fronte del 75 per cento nel 2001. Non vi è tuttavia concreta innovazione senza qualificazione delle risorse umane. Le tecnologie sono infatti complementari alle competenze: il beneficio, il valore che esprimono è cioè direttamente legato alle competenze di chi le utilizza.
Abbiamo tra l’altro promosso una specifica direttiva per favorire la formazione attraverso metodi di formazione a distanza, il cosiddetto e-learning. Abbiamo istituito un master in gestione dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni destinato a funzionari e dirigenti. Stiamo svolgendo corsi di alfabetizzazione informatica per dipendenti pubblici non vedenti.
In alcune aree di applicazione delle tecnologie digitali la nostra pubblica amministrazione ha raggiunto un'eccellenza di rilievo internazionale. È il caso, per esempio, delle applicazioni fiscali.
Nel nostro Paese, infatti, pressoché il 100 per cento delle dichiarazioni annuali dei redditi viaggia oggi in forma telematica. Nessun supporto cartaceo entra più negli archivi dell'Agenzia delle entrate, completamente informatizzati.
Le imprese hanno trasmesso nel 2003 2,1 milioni di dichiarazioni per via telematica; i cittadini, sempre nel 2003, hanno trasmesso tramite "Fisconline" 910.000 dichiarazioni dei redditi e oltre 26 milioni di dichiarazioni tramite il servizio "Entratel".
Un altro servizio riguarda l'invio delle dichiarazioni doganali in via telematica. Nel 2003 sono state trasmesse 3,6 milioni dichiarazioni (circa il 38 per cento di quelle ricevute), mentre nel 2002 ne erano state inviate 2,5 milioni (circa il 28 per cento di quelle ricevute).
Le visure catastali in rete (un servizio cui possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, enti privati e categorie professionali, quali notai, ingegneri, architetti, geometri) sono cresciute nel 2003 a oltre 12 milioni (ossia il 45 per cento di quelle complessive). L’elenco potrebbe continuare, ma per brevità mi fermo qui.
Quelli che ho fatto sono solo tre esempi per indicare la concretezza dell'impegno che ci siamo assunti ed i risultati che stiamo raggiungendo. In estrema sintesi, oggi oltre il 45 per cento dei servizi pubblici di base è disponibile in rete, ponendo l'Italia in linea con gli altri Paesi europei.
La pubblica amministrazione italiana continua a crescere in rete e gli italiani utilizzano i servizi di e-government più degli altri cittadini europei. Nel primo trimestre di quest'anno, oltre 10 milioni di cittadini italiani, ovvero circa il 55 per cento dei navigatori Internet attivi, hanno visitato i siti della pubblica amministrazione, contro il 50 per cento dei navigatori inglesi e spagnoli ed il 40 per cento dei navigatori tedeschi.
Un altro aspetto significativo, seppur parziale, riguarda la disponibilità piena e totale in rete di 20 specifici servizi, individuati dalla Commissione europea, che vede il nostro Paese salire dal decimo al settimo posto nell'arco degli ultimi due anni nella classifica europea.
Ma la misurazione più importante la fanno i cittadini: il 62 per cento dei visitatori dei siti della pubblica amministrazione è "decisamente soddisfatto" dei servizi in rete. Solo il 12 per cento si dichiara non soddisfatto.
Avviandomi alla conclusione di questa mia breve esposizione, desidero segnalare che la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è fortemente condizionata dalle regole che ne definiscono la cornice normativa.
Innovazione e normativa sono legate da un rapporto di reciproca influenza molto articolato, reso ancor più complesso dall'accelerazione propria della dinamica tecnologica. Se i due aspetti non procedono di pari passo, la normativa rischia di diventare un ostacolo, invece che una risorsa per promuovere e incoraggiare lo sviluppo.
La società dell'informazione richiede inoltre che si affermi una nuova generazione di diritti fondamentali della persona, come - ad esempio - il diritto all'accessibilità, alla trasparenza, alla privacy.
Stiamo operando per presentare a breve nel Consiglio dei ministri un nuovo e specifico "Codice delle pubbliche amministrazioni digitali" che affronta per la prima volta, in un testo organico e completo, il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.
Questo codice porrà l'Italia all'avanguardia, a livello internazionale, non solo per quanto riguarda l'ordinamento giuridico dell'informatica, ma anche e soprattutto come modello di civiltà nella definizione dei nuovi diritti del cittadino nella società dell'informazione.
Mi auguro che l’Assemblea comprenda ed apprezzi questo impegno e lo approvi e lo sostenga con l'azione di indirizzo e promozione che le è proprio.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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660a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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(Pomeridiana) |
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Presidenza del presidente PERA, indi del vice presidente DINI
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Seguito della discussione del disegno di legge:
(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (Relazione orale)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3097.
Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.
Do lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti e sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che ai contratti di lavoro di cui all’articolo 1 non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 3, comma 65, della legge n. 350 del 2003 e che gli stessi non sono stati considerati in alcun modo in sede di definizione dell’intervento di finanza pubblica in materia di contratti a tempo determinato".
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.30, 2.7, 3.1, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.4, relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.1, parere di nulla osta sulla proposta 1.0.2, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione, al comma 1, delle parole: "pari al 75 per cento" con le seguenti: "fino al 75 per cento", e parere di nulla osta sulla proposta 3.0.2 condizionato, ai sensi della citata norma costituzionale, all'aggiunta, in fine, del seguente comma: "2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati".
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.2, 1.100, 1.200, 1.100/2, 1.0.100, 1.0.101, 2.101, 2.107, 2.0.100 e 2.0.101 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti".
Do altresì lettura del parere espresso dalla 1a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame: "La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, gli emendamenti 1.100 e 1.0.103 si illustrano da sé.
MALAN, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sé.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei denunciare un modo di lavorare che non mi sembra funzionale alla comprensione dei nostri lavori e quindi all'espressione di un voto fondato su un minimo di consapevolezza e su un ragionamento.
Abbiamo un fascicolo di emendamenti che rende questo decreto, di per sé semplice e limitato nelle materie che ne sono oggetto, ancorché non omogeneo, una sorta di cavallo di Troia al quale è stata appesa una serie di materie del tutto estranee.
La situazione non è nuova, è un malcostume che si ripete praticamente per tutti i decreti, ma è aggravata in questo caso dal fatto che lei ci ha letto una serie di pareri della Commissione bilancio di cui è obiettivamente difficile avere memoria.
Risulta quindi difficoltoso districarsi in materie estremamente eterogenee di fronte alle quali né il Governo, né il relatore hanno ritenuto di dover intervenire per una esplicazione. Obiettivamente, signor Presidente, mi sembra che questo modo di lavorare sia il più adatto per far passare al vaglio dell'Aula provvedimenti il cui significato reale è del tutto oscuro.
Pregherei, pertanto, il relatore ed il Governo - essendo loro la fonte di questa attività emendativa - di chiarire la reale portata delle modifiche proposte e lei, di volta in volta, signor Presidente, di chiarire specificamente, emendamento per emendamento, qual è stato il parere della Commissione bilancio, in modo che si possa comprendere cosa stiamo votando.
PRESIDENTE. Senatore Petrini, non ci sono state obiezioni della 1a Commissione permanente sulla legittimità del provvedimento e degli emendamenti. Con riguardo a questi ultimi, ho letto i tre pareri della 5a Commissione e via via che procederemo nell'esame delle proposte di modifica ricorderò tali pareri. Sappiamo, quando vi è il parere contrario della 5a Commissione su un emendamento, come può essere superato dall'Aula nel caso si voglia che venga posto in votazione.
Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2, in conformità al parere contrario espresso dalla 5a Commissione sull'emendamento cui fanno riferimento. Di conseguenza, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100.
Ritiro l'emendamento 1.200, identico all'emendamento 1.100 del Governo. Anche sull'emendamento 1.0.100 esprimo parere contrario in conformità al parere espresso dalla 5a Commissione.
Esprimo parere contrario sul subemendamento 1.0.1/1, in quanto riferito all'emendamento 1.0.1 che ritiro.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.2 (testo 2) che è stato modificato nel senso indicato nel parere espresso dalla 5a Commissione.
Esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 1.0.30, presentato dalla Commissione.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.101 sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Il mio parere è invece favorevole sugli emendamenti 1.0.102 e 1.0.103.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Poiché il Governo ha ritirato l'emendamento 1.100, su cui del resto la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario, i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2 ad esso riferiti sono decaduti. Ricordo che anche l'identico emendamento 1.200 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1.0.100, su cui la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MAGNALBO' (AN). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento 1.0.1, l'emendamento 1.0.1/1 ad esso riferito è decaduto.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.30, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 1.0.101, su cui la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.102, presentato dal senatore Eufemi.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.0.103, presentato dal Governo.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, l'emendamento 2.100 è teso ad evitare al mutuatario un aumento del 2 per cento delle tasse sul mutuo, dichiarando che tale mutuo è finalizzato a garantire una generica liquidità personale per acquistare, costruire o ristrutturare la seconda casa.
Per quanto riguarda invece l’emendamento 2.105, l’aumento al 2 per cento delle tasse potrebbe continuare ad interessare le imprese che costruiscono e ristrutturano le case senza poter usufruire delle agevolazioni previste a favore dei soggetti privati, relative alla prima casa.
Poiché questo emendamento è stato presentato anche da senatori di altri Gruppi, mi auguro che il relatore e il Governo lo tengano in debita considerazione.
CADDEO (DS-U). Signor Presidente, con l’emendamento 2.102 vogliamo porre rimedio a quella che ci sembra una svista del Governo nel predisporre il decreto che ha lo scopo di chiarire l’errore commesso quando ha elevato al 2 per cento la tassazione sui mutui per l’acquisto della prima casa.
Anche l’attuale formulazione, così come è stata predisposta e ci è stata presentata, sembra non risolvere il problema. In sostanza, sembrerebbe risultare che alla tassazione del 2 per cento siano sottomesse anche quelle persone che esercitano l’attività di impresa. Pertanto, presentiamo un emendamento che pone rimedio a questo errore risolvendo il problema una volta per tutte.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, questa mattina ho già ampiamente illustrato gli emendamenti recanti la mia firma.
THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e 2.2, conformemente al parere espresso dalla 5a Commissione. Il parere è invece favorevole sull’emendamento 2.106; è contrario sull’emendamento 2.107, in conformità al parere della 5a Commissione, ed è infine favorevole sull’emendamento 2.7.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante l’assenza dei presentatori, l’emendamento 2.101 è decaduto.
Passiamo all'emendamento 2.102, sostanzialmente identico agli emendamenti 2.103, 2.104 e 2.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
L'emendamento 2.102, sostanzialmente identico agli emendamenti 2.103, 2.104 e 2.105, è pertanto improcedibile.
Passiamo all'emendamento 2.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BERGAMO (UDC). Lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Eufemi.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 2.107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ritiro tale emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
MALAN, relatore. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.0.100 e do per illustrati gli altri emendamenti presentati da me o dalla Commissione.
CADDEO (DS-U). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore di spiegare il senso dell'emendamento 3.0.2 (testo 2), presentato dal Governo in Commissione e approvato da quest’ultima, che riguarda la Croce Rossa.
Si ha un certo ritegno a parlar male della Croce Rossa, però credo che questo emendamento vada chiarito. Il Governo intende autorizzare il Commissario della Croce Rossa a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003; quindi, si autorizza ora - se, come credo, ho letto bene - la ratifica o addirittura la modifica di decisioni già prese.
Prima di deliberare, di decidere in proposito, sarebbe opportuno capire cosa diamine ha combinato questo Commissario della Croce Rossa. Infatti, decidere oggi per allora, per il periodo successivo al 1° gennaio del 2003, mi sembra un'anomalia, non soltanto per quanto riguarda la ratifica, ma addirittura la modifica delle decisioni assunte. Sarebbe opportuno conoscere, se ci sono responsabilità amministrative, responsabilità penali, contabili, o se addirittura ci sono spese a carico dello Stato, cosa che, da come l'emendamento è formulato, non si riesce a comprendere.
Dato che a questo punto il relatore avrà sicuramente approfondito la questione, gli chiedo di illustrare all'Aula il senso e il significato della proposta.
PRESIDENTE. Senatore Malan, le chiedo, in quanto relatore, se intende dare qualche chiarimento sull'emendamento 3.0.2 (testo 2) della Commissione.
MALAN, relatore. Signor Presidente, si tratta di misure necessarie al funzionamento dell’ente Croce Rossa, tendenti a far sì che tale associazione possa conformare i propri provvedimenti a norme approvate anche in seguito: infatti, ci si riferisce al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2004.
Tale è il senso dell’emendamento 3.0.2 (testo 2).
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non possiamo che confermare la nostra perplessità di fronte a quest’emendamento, di cui non si capiscono la portata e la ragione.
Tralascio che si tratta di materia estranea al provvedimento; ritengo che, in questi casi, dovrebbe essere emendato anche il titolo, dal momento che esso definisce precisamente tre materie come proprie del decreto-legge: questa è una quarta materia che dovrebbe eventualmente essere aggiunta nel titolo del provvedimento.
Stabilito questo, però, non si capisce - ripeto - quali siano la natura e la portata di quest’emendamento. Infatti, si afferma che l’Associazione italiana Croce Rossa, in seguito a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha assunto la qualifica di ente di alto rilievo: benissimo, ci compiaciamo, naturalmente, di questo passaggio di grado per la Croce Rossa italiana; da questo, però, deriva il potere per il Commissario straordinario di "ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003".
Ora, obiettivamente non si riesce a capire quale sia la coerenza fra la qualifica assunta dalla Croce Rossa italiana e il potere che viene assegnato al Commissario. Non soltanto, ma, potendo ratificare e modificare, il Commissario assume dei poteri assoluti, perché l’entità della modifica non è stabilita; non ci sono dunque limiti alle modifiche che il Commissario potrà apportare ad atti adottati precedentemente.
Questo ci lascia supporre che anche il comma 2, secondo il quale dall’attuazione del presente articolo non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia del tutto campato in aria, perché in realtà quella che sarà poi la modifica che il Commissario introdurrà sfugge al legislatore.
Quindi, francamente, non ci sentiamo di poter appoggiare un emendamento del genere. Se l’ente Croce Rossa, che svolge una funzione assolutamente importante e primaria, ha necessità di interventi legislativi perché deve affrontare alcune emergenze, è bene che di tali emergenze ci renda edotti, in modo che noi si possa giudicare nel merito della questione.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.0.1. Esprimo parere contrario all’emendamento 3.0.2 (testo 2)/1 e favorevole invece al 3.0.2 (testo 2), che accoglie le indicazioni della Commissione bilancio.
Esprimo altresì parere favorevole agli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.
Come ho già preannunciato, ritiro l’emendamento 3.0.100, mentre esprimo parere favorevole all’emendamento 3.0.101.
L’emendamento 3.0.102 contiene la proroga di un termine che però è già scaduto, come si evince dal testo stesso dell’emendamento. Ricordo che quest’emendamento, assieme ai due precedenti, riguarda termini contenuti in un provvedimento ad hoc di proroga di termini di deleghe legislative, ma poiché, appunto, questo termine è scaduto già il 31 luglio 2003, il relatore ritiene di ritirare l’emendamento 3.0.102 per evitare di incorrere nell’irregolarità determinata dalla proroga di un termine già scaduto.
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2 (testo 2)/1.
CADDEO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CADDEO (DS-U). Signor Presidente, sono rimasto stupefatto dalle risposte del relatore, in quanto non ha dato alcun chiarimento.
Penso che il motivo sia che egli non conosce il problema di cui ci stiamo occupando, però deliberare al buio, senza capire quello che il Parlamento sta facendo, non mi sembra una buona cosa, non mi sembra neanche rispettoso nei confronti dei senatori e dell’Assemblea, chiamata ad apporre un timbro senza conoscere ciò di cui si sta parlando.
Allora, se il relatore non dispone di questi elementi e non sa chiarirci le questioni riguardanti la Croce Rossa e le decisioni che si debbono ratificare, credo che lo possa fare il Governo. Dal momento che il rappresentante del Governo è presente in Aula, gli si potrebbe chiedere di supplire a questa deficienza e di spiegarci, finalmente, quali siano le ratifiche e le modificazioni che il Commissario della Croce Rossa è autorizzato ad apportare a decisioni dallo stesso assunte molto tempo fa.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo su questo subemendamento perché, quanto meno, in questo modo il Commissario straordinario dell’ente Associazione italiana Croce Rossa verrebbe ad assumere il potere di ratificare provvedimenti già adottati, ma non quello, assai più vasto ed incontrollabile, di modificarli. Nella modifica, infatti, ci può essere dentro tutto, non viene stabilito alcun limite. Ciò vuol dire che egli può ratificare qualsiasi cosa, o intervenire con modifiche su precedenti provvedimenti. Per questo riteniamo molto importante il subemendamento in esame.
Rimane poi la questione di fondo, su cui il relatore non ci ha dato alcuna spiegazione. Il senatore Caddeo giustamente la chiede al Governo; anch’io rinnovo tale richiesta al relatore, se avesse elementi ulteriori da fornirci, o al Sottosegretario.
Vorremmo capire per quale motivo si vuole dare al Commissario straordinario questo potere del tutto inusuale, fondamentalmente illogico e forse anche illegale. Probabilmente c’è un motivo anche nobile, magari si tratta di uscire da qualche impasse giuridico-amministrativa. Ce lo spieghino, però, perché così francamente il sospetto è assolutamente legittimo.
MALAN, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN, relatore. Signor Presidente, vorrei ribadire in modo più ampio che l’emendamento della Commissione autorizza il Commissario straordinario a ratificare o modificare i provvedimenti adottati in data successiva al 1° gennaio 2003, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, che, come ha ricordato il senatore Caddeo, classifica la Croce Rossa fra gli enti di alto interesse ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Tale legge prevede anche il trattamento economico dei direttori generali degli enti pubblici, i tre livelli retributivi determinati in relazione all’importanza degli enti stessi, e così via.
Grazie a questo emendamento, il Commissario straordinario potrà adattare alla nuova classificazione dell’ente i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1° gennaio 2003.
Nel dettaglio, sottolineo che il comma 2, giustamente richiesto dalla Commissione bilancio, precisa che ci deve essere un’invarianza di spesa. Si tratta dell’adeguamento al nuovo tipo di classificazione dell’Associazione italiana Croce Rossa.
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Petrini, le do la parola, però non vorrei che si aprisse una discussione su questo aspetto. Ulteriori spiegazioni sono state fornite, convincenti o meno. Lei ha detto anche che il suo Gruppo voterà a favore dell’emendamento 3.0.2 (testo 2)/1.
Comunque, ha facoltà di parlare.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, la prego di avere pazienza. È vero, è inusuale, ma tutto si sta svolgendo in modo irrituale.
Il relatore ci ha spiegato che, essendo cambiata la qualifica dell’ente, viene data questa facoltà, però, se la qualifica dell’ente è cambiata in data 4 giugno 2004, perché tale facoltà viene retrodata al 1° gennaio 2003? Questa consecutio logica scritta nell’emendamento, e che il relatore sostiene, non è sostenibile. Se la nuova classificazione parte dal 4 giugno 2004, è da quella data che potranno essere eventualmente rivisti (in funzione della nuova classificazione) quei provvedimenti, che peraltro noi non sappiamo quali siano.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.2 (testo 2)/1, presentato dai senatori Caddeo e Pizzinato.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2 (testo 2).
PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.4, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.5, presentato dalla Commissione.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 3.0.100 e 3.0.102 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.101, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
BOLDI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOLDI (LP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell’annunciare il voto favorevole del Gruppo della Lega Padana su questo decreto-legge mi soffermerò, in particolare, su un emendamento presentato in Commissione e poi riproposto in Aula come emendamento della Commissione stessa, relativo alle agevolazioni alle imprese del Piemonte colpite dall’alluvione del 1994.
Questa mattina ho letto alcune dichiarazioni e ricorderò ora all’Assemblea perché questo provvedimento è assolutamente necessario e perché, contrariamente a quanto detto da alcuni colleghi intervenuti, non è affatto di favore, ma necessario per sanare delle ingiustizie.
Un po’ di storia. Dopo l’alluvione, il primo provvedimento adottato fu la legge n. 35 del 1995, che prevedeva per i privati un fondo perduto del 75 per cento dei danni subìti, oltre ad un rimborso dell’IVA: per le imprese agricole, del 90 per cento oltre l’IVA, perché tutelate da una legge-quadro e ben supportate dalle loro associazioni; per le attività produttive, invece, inizialmente era stato addirittura proposto semplicemente un finanziamento agevolato, pensando che le aziende del Nord fossero forti e che, quindi, non avessero assolutamente bisogno della carità di un fondo perduto.
Poi, però, fortunatamente, si ottiene un fondo perduto del 30 per cento da calcolarsi sul 95 per cento dei danni subìti, IVA esclusa naturalmente, e con un tetto di 300 milioni. A tutte le aziende si dà inoltre la possibilità di accedere ad un finanziamento agevolato ad un tasso del 3 per cento. Chiaramente, però, a seconda della tipologia di impresa e delle merci che un’impresa vende o produce, la ripresa ha tempi diversi.
Il fondo perduto prosegue nel frattempo, anche quando vi è il fermo-impresa, che in taluni casi è durato mesi, durante i quali si devono coprire le spese dell’affitto, della luce, del riscaldamento, degli stipendi ed onorare il pagamento delle fatture in scadenza precedentemente all’alluvione, oltre al fatto che, naturalmente, bisogna anche vivere.
Naturalmente, la legge n. 35 del 1995 prevede l’obbligo di documentare il fondo perduto - notate bene - soltanto per chi accede anche ai finanziamenti agevolati, non per gli altri. In sostanza, chi usufruisce solo del fondo perduto non deve neppure documentare ciò che fa; chi, invece, magari ha subìto danni più ingenti e per riprendere l’attività ha bisogno di accedere anche al finanziamento agevolato deve documentarlo. E questo, per carità, è giusto!
Bisogna poi trovare la copertura finanziaria. Allora, il 20 dicembre 1994, l’allora Ministro del tesoro, che in questo momento presiede l’Assemblea, cioè il presidente Dini, istituisce un’addizionale del 50 per cento dell’imposta di bollo sugli estratti conto bancari per coprire le spese della legge tutt’oggi in vigore, che frutta - badate - 750 miliardi l’anno di vecchie lire come entrata perenne. Se andate a controllare gli estratti conto bancari, quell’addizionale esiste tuttora.
Diversi Governi hanno legiferato sulle alluvioni del 1994, spesso accumulando errori su errori. Arriva il 1997 - è in carica il Governo Prodi - e con l’articolo 4-quinquies, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 130, arriva uno sconto sulle prime sei rate di finanziamento che le imprese devono pagare pari al 75 per cento sulle prime tre rate e al 50 per cento sulle altre tre.
In realtà, si vedrà poi che non è nient’altro che una dilazione, poiché le rate scontate sono semplicemente accodate, con la beffa ulteriore di ritrovarsi, al momento del pagamento, con un ammontare superiore alla somma originaria, a seguito della maturazione di interessi passivi.
Nel 1999, il Gruppo dei parlamentari alessandrini (li ricordo perché allora fecero una grossa battaglia), tra cui Rossi, Stradella e l’attuale sottosegretario di Stato alle finanze Maria Teresa Armosino, chiedono l’estinzione delle rimanenze dei finanziamenti, con un parere favorevole delle Regioni e delle imprese e con uno studio dell’Università di Torino che ne sottolinea il vantaggio anche economico che deriverebbe al Governo stesso. La risposta a questa richiesta è il decreto-legge n. 132 del 1999, cioè la rinegoziazione dei mutui dal 3 all’1,5 per cento.
Il 13 aprile 2000 viene promulgato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dà attuazione a questo decreto, ma cosa succede? L’ABI non lo accetta, lo impugna davanti al TAR del Lazio e ne chiede la sospensione. Il TAR non si pronuncia (è stato anni senza pronunciarsi); a questo punto, le imprese non sanno più cosa fare. Forse saranno mal consigliate, o comunque la giurisprudenza non le aiuta; comunque, bloccano i pagamenti delle rate in attesa della sentenza.
Alcune banche iniziano la rinegoziazione, con la clausola, che se il TAR darà loro ragione, il contratto sarà nullo. Questo segna davvero la fine di moltissime aziende, perché le banche hanno poi applicato interessi storici sulle rate non pagate o pagate scontate, con tassi dal 12,5 al 18 per cento, con oneri aggiuntivi dall’1,5 all’8 per cento; in alcuni casi, addirittura, le banche hanno applicato il dietimo, cioè l’interesse sugli interessi. Inoltre, hanno chiesto garanzie fideiussorie sui beni personali, nonostante la garanzia da parte dello Stato fosse del 100 per cento. Non parliamo poi del fatto che per errori formali chiedono addirittura il rientro immediato dei finanziamenti.
Arriviamo all’attuale Governo. Nella legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001, viene finalmente recepito un emendamento che era stato portato avanti dalla Lega; seguono altri provvedimenti e adesso, finalmente, quello oggi in esame.
Qualcuno ha parlato di provvedimento iniquo e di disparità, ma vorrei ricordare che l’equiparazione al 75 per cento del fondo perduto non è altro che lo stesso trattamento previsto, nel 2000, con il cosiddetto decreto Soverato, che riguardava la Calabria e la Valle d’Aosta, che hanno avuto un fondo perduto pari al 75 per cento.
Ciò che mi preoccupa, piuttosto, è che per problemi di copertura - che però, in verità, non avrebbero dovuto esservi, perché, come ho appena detto, la tassa allora istituita vige ancora - la dizione "pari al 75 per cento" è stata sostituita con l’altra "fino al 75 per cento". Mi auguro che questa nuova formulazione non contribuisca ancora una volta a non far chiarezza per queste imprese, che hanno tutto il diritto di vedersi finalmente trattate da imprese che vogliono lavorare per portare benessere al loro territorio. (Applausi dai Gruppi LP e FI. Congratulazioni).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.3097
PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, è difficile tornare alle nostre incombenze in questo momento di commozione e di emozione. Mi ci provo, dichiarando il voto contrario del Gruppo della Margherita al decreto-legge al nostro esame.
È difficile con un voto dare una sintesi di materie così disparate. Questo decreto-legge nasce già disomogeneo: nel titolo si parla di disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per le imprese danneggiate da eventi alluvionali.
Di fronte alla disomogeneità della materia potevamo consolarci con il fatto che il decreto puntualmente trattasse le materie elencate nel suo titolo in tre articoli estremamente scarni e attinenti. Ora, purtroppo, questa consolazione è naufragata perché, come spesso succede, il decreto è stato usato per introdurre materie nuove e assolutamente estranee.
Noi, signor Presidente, facciamo sempre riferimento al Regolamento del Senato; è un riferimento ormai stantio, superfluo, però dovrebbe essere impedita la presentazione di emendamenti estranei alla materia oggetto di trattazione. Anche stavolta mi spendo in questo richiamo, sperando che un giorno o l'altro esso trovi ascolto.
In particolare, ci è dispiaciuto l'articolo 3-bis che introduce una prerogativa assoluta, vorremmo dire, in capo al Commissario straordinario della Croce Rossa, senza che alcuno abbia saputo spiegarci né la ragione per cui viene data tale prerogativa (dal momento che la nuova classificazione dell'ente è dell'agosto 2004 non si capisce perché si debba risalire al 1° gennaio 2003), né come verrà usata di fatto; quale sia cioè l'impasse giuridico-amministrativa che il Commissario si trova a dover affrontare e che risolverà attraverso questi poteri di ratifica e di modifica dei provvedimenti adottati dopo il 1° gennaio 2003.
Quindi, signor Presidente, sia per l'estraneità della materia, che non doveva essere assolutamente introdotta nel decreto, sia per l'assoluta mancanza di spiegazioni circa gli effetti giuridici che avrà questa norma, siamo costretti a votare contro il disegno di legge di conversione del decreto-legge.
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIGHETTI (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, il decreto in esame contiene all'articolo 2 anche le norme sui mutui correttive del decreto n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004, che mirano a far sì che l'aumento dallo 0,25 al 2 per cento dell'imposta sostitutiva sui mutui a medio-lungo termine riguardi solamente le seconde case.
L'articolo 2 dispone che l'aliquota del 2 per cento si applichi ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze per i quali non ricorrano le condizioni di cui alla nota 2-bis dell'articolo 1 della tariffa parte I, annessa al testo unico che contiene le regole sull'imposta di registro.
Tuttavia, anche il testo di questo articolo di correzione lascia forti dubbi in quanto, disponendo l'aumento dell'imposta sostitutiva per i mutui che non si riferiscano all'acquisto della prima casa, non esclude che l'aumento possa continuare a gravare su tutti i mutui diversi da questo.
È, pertanto, ancora necessario individuare come e quando applicare le due differenti aliquote.
L'aumento dell'imposta, dallo 0,25 al 2 per cento, era stato inserito nella manovra bis al fine di reperire i fondi necessari per dimezzare i tagli alla difesa. L'intento del Governo nel proporre l’emendamento al decreto sulla manovra bis era chiaro: colpire soltanto i mutui accesi per acquistare le seconde case, ovvero immobili ai quali non siano applicabili le agevolazioni spettanti per la prima casa adibita ad abitazione.
Diversa dalle intenzioni, però, è risultata la formulazione dell'articolo che ha portato, di fatto, ad un caos di qualche mese con il pericolo paventato che tutti i finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi potessero essere colpiti da questo aumento.
Per questi motivi, si è dovuti correre ai ripari riconducendo quelle disposizioni al loro vero ambito. Rimane, comunque, tuttora irrisolto il problema della copertura di bilancio. È evidente che il gettito dell'aggravio dell'imposta sostitutiva a partire dal prossimo anno, dopo la correzione della norma, risulterà inferiore di quattro, cinque volte la valutazione del Governo.
Vi è in questo decreto, quindi, soprattutto un problema di violazione dell'articolo 81 della Costituzione perché si approva una riduzione di entrata senza prevedere un'opportuna copertura finanziaria. La base imponibile su cui interviene l'imposta sostitutiva si riduce di un quarto o un quinto diminuendo proporzionalmente l'entrata prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, cui si riferiscono le modifiche introdotte oggi.
Ci sembra un modo di procedere poco serio visto che la copertura che ora forzatamente non si inserisce nel decreto dovrà, comunque, essere trovata prima o durante la manovra finanziaria di fine anno.
Per queste ragioni, per questa vostra, definiamola così, confusione normativa, dichiaro il voto di astensione del Gruppo Misto Popolari-Udeur.
CADDEO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CADDEO (DS-U). Signor Presidente, noi voteremo contro questo decreto perché lo giudichiamo disorganico, raccogliticcio e perché rappresenta il tentativo, anzi un atto, un modo del Governo per accelerare il ciclo elettorale con spese talvolta non coperte sul piano finanziario, che rischiano di peggiorare di molto la finanza pubblica.
Ci sono, naturalmente, altre ragioni di contrarietà, come ad esempio l'articolo relativo alla Croce rossa, sul quale il Governo e il relatore sono stati reticenti, con il quale si fa un pessimo servizio alla stessa Croce Rossa senza spiegare il perché si vogliano concedere dei poteri straordinari per modificare anche decisioni del passato.
Il decreto comprende, però, signor Presidente, anche altre misure preoccupanti sul piano finanziario. A distanza di dieci anni, ad esempio, si aumentano i benefìci agli alluvionati del 1994 portando il contributo a fondo perduto dal 30 al 75 per cento.
Si può discutere se ciò sia equo e giusto, se corrisponde ai benefìci concessi ad altre realtà del Paese ma il punto su cui voglio attirare l'attenzione è che queste risorse aggiuntive sono senza copertura finanziaria. Si spende ampliando il deficit dello Stato, compiendo un'operazione che non si capisce per quale motivo sia stata autorizzata dal Ministro dell'economia.
Ugualmente grave è la questione del finanziamento del credito agevolato da parte del Mediocredito Centrale che dovrebbe garantire alle banche il 3 per cento di contributo per portare il tasso agevolato a zero. Anche in questo caso non vi è copertura finanziaria; si dice soltanto che, nel caso in cui il Mediocredito Centrale non abbia le risorse necessarie, può reperirle dalle sue attività.
Credo che questo modo di procedere sia contraddittorio. Non si capisce perché il nuovo Ministro dell'economia, che ha avuto un'apertura di credito avendo fatto chiarezza con un'operazione verità sul deficit, oggi consenta coperture finanziarie inesistenti che possono peggiorare per centinaia di milioni il deficit dello Stato senza avere a fronte le risorse necessarie.
Credo che questo vada rilevato per mettere in guardia anche il Governo dal fatto che accelera il ciclo elettorale. L’anno prossimo ci saranno le elezioni regionali e già ora si registrano le avvisaglie che ci si avvia verso una accelerazione delle spese senza copertura finanziaria. Ciò provocherà un peggioramento dei conti dello Stato e talvolta anche disparità nel comportamento nei confronti dei cittadini.
Per tutti questi ragionamenti, consideriamo il decreto-legge in esame disorganico e sbagliato e, quindi, votiamo in modo contrario. (Applausi dal Gruppo DS-U).
*EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC esprime voto favorevole sul decreto-legge n. 220 con le integrazioni apportate oggi in Assemblea.
Valutiamo positivamente le disposizioni relative al personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, nonché quelle riguardanti gli interventi ulteriori per i soggetti che hanno subito l’alluvione nel 1994 in Piemonte.
In particolare, esprimiamo apprezzamento per la tempestività con la quale il Governo è intervenuto nel correggere con una norma interpretativa le disposizioni fiscali sui mutui immobiliari, evitando in tal modo ogni dubbio e difficoltà applicativa sui contratti di mutuo stipulati per l’acquisto delle abitazioni che non sono prima casa ed evitando distinzioni tra le diverse forme di finanziamento.
Su iniziativa del Gruppo UDC è stata evitata una importante penalizzazione per i mutui erogati da enti, istituti e casse previdenziali, privilegiando i princìpi di equità e le finalità delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Viene dunque eliminata una disparità di trattamento con effetti positivi sui programmi di dismissione. Si favoriscono non interventi speculativi, ma l’accesso alla prima casa con minimi oneri fiscali, senza distinzione tra i soggetti erogatori dei finanziamenti.
Inoltre, è stato ripristinato in modo chiaro ed inequivocabile il diritto acquisito per il personale in servizio all’estero di concludere il periodo di insegnamento nel rispetto di quanto fissato nel contratto.
Per tutte queste ragioni esprimiamo il voto favorevole del Gruppo UDC. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Bettamio).
PRESIDENTE. Passiamo all’esame della proposta di coordinamento C1, che invito il relatore ad illustrare.
MALAN, relatore. Signor Presidente, la proposta di coordinamento, sviluppata anche tenendo conto dell’intervento del senatore Petrini, è la seguente. Al Titolo del decreto-legge, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari".
PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta di coordinamento C1 si intende accolta.
Procediamo dunque alla votazione finale.
CADDEO (DS-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caddeo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali", con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.
Allegato A
Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (3097)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (3097)
(Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
(Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA)
1. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.
1.100/1BASSANINI
Decaduto
All’emendamento 1.100, al comma 1-bis capoverso 1, sostituire le parole: «190 unità» con le seguenti: «175 unità».
1.100/2BASSANINI
Decaduto
All’emendamento 1.100, al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«1-quater. Il personale dipendente da amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, in servizio presso il CNIPA o AIPA per un periodo non inferiore ad anni 5, può a domanda transitare nei ruoli della Presidenza ed entrare a far parte del contingente di cui al comma 1. Per il personale non dipendente da Amministrazioni pubbliche in servizio presso il CNIPA, l’assunzione avverrà tramite le procedure selettive di cui al comma 1».
1.100 IL GOVERNO
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 è sostituito dai seguenti:
1. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è assegnato, per lo svolgimento dei propri compiti, un contingente non superiore a 190 unità di personale. Nell’ambito di tale contingente il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione si avvale di personale dipendente da amministrazioni ed enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, distacco o di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonchè, limitatamente alle professionalità tecniche ed amministrative del settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, di personale assunto con contratti a tempo indeterminato entro il limite di 80 unità e, per le medesime professionalità tecniche nonchè per le professionalità manageriali del livello più elevato, di personale assunto con contratti a tempo determinato entro il limite di 70 unità. Le assunzioni avvengono tramite procedure selettive svolte nel rispetto degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano gli articoli 19, comma 6, e 23-bis del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
1-bis. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato sono regolati ai sensi dell’articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 a decorrere dalla tornata contrattuale 2006-2009. Al personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è attribuita, con onere a carico del CNIPA, una indennità di importo equivalente a quello della indennità di Presidenza corrisposta al personale di prestito operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo opzione per il mantenimento, sempre con onere a carico del CNIPA, del trattamento economico complessivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza a l’atto del comando, distacco o collocamento fuori ruolo.
1-ter. Il Centro nazionale per l’informatica può avvalersi di consulenti o di società di consulenza.
1-ter. In via transitoria, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione può stipulare, con il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti di lavoro a tempo determinato per la durata complessiva di tre anni, rinnovabili per una sola volta, purchè la retribuzione complessiva pattuita non sia superiore a quella stabilita dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pena la nullità dell’atto, salvo l’adeguamento al tasso d’inflazione programmata. In sede di prima applicazione del presente decreto, sono banditi concorsi pubblici per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminati, nel rispetto del limite di cui al comma 1, di dipendenti delle professionalità tecnica ed amministrativa; il cinquanta per cento dei posti è riservato ai dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
1-quater. In via transitoria, e fino alla stipula del primo contratto collettivo di cui al comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 1993, il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantiene il trattamento economico complessivo attualmente in godimento. Il medesimo trattamento sarà mantenuto, con assegno ad personam riassorbibile, ove eccedente quello previsto dal contratto collettivo stipulato».
1.200 IL RELATORE
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 è sostituito dai seguenti:
1. Al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è assegnato, per lo svolgimento dei propri compiti, un contingente non superiore a 190 unità di personale. Nell’ambito di tale contingente il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione si avvale di personale dipendente da amministrazioni ed enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, distacco o di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché, limitatamente alle professionalità tecniche ed amministrative del settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, di personale assunto con contratti a tempo indeterminato entro il limite di 80 unità e, per le medesime professionalità tecniche nonché per le professionalità manageriali del livello più elevato, di personale assunto con contratti a tempo determinato entro il limite di 70 unità. Le assunzioni avvengono tramite procedure selettive svolte nel rispetto degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano gli articoli 19, comma 6, e 23-bis del suddetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
1-bis. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato sono regolati ai sensi dell’articolo 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 a decorrere dalla tornata contrattuale 2006-2009. Al personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è atttribuita, con onere a carico del CNIPA, una indennità di importo equivalente a quello della indennità di Presidenza corrisposta al personale di prestito operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo opzione per il mantenimento, sempre con onere a carico del CNIPA, del trattamento economico complessivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza all’atto del comando, distacco o collocamento fuori ruolo.
1-ter. Il Centro nazionale per l’informatica può avvalersi di consulenti o di società di consulenza.
1-ter. In via transitoria, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione può stipulare, con il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti di lavoro a tempo determinato per la durata di tre anni, rinnovabili per una sola volta, purché la retribuzione complessiva pattuita non sia superiore a quella stabilita dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pena la nullità dell’atto, salvo l’adeguamento al tasso d’inflazione programmata. In sede di prima applicazione del presente decreto, sono banditi concorsi pubblici per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto del limite di cui al comma 1, di dipendenti delle professionalità tecnica ed amministrativa; il cinquanta per cento dei posti è riservato ai dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato o in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.
1-quater. In via transitoria, e fino alla stipula del primo contratto collettivo di cui al comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 1993, il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantiene il trattamento economico complessivo attualmente in godimento. Il medesimo trattamento sarà mantenuto, con assegno ad personam riassorbile, ove eccedente quello previsto dal contratto collettivo stipulato».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
Ritirato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All’articolo 23, alla fine del comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "pari almeno a", la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".
All’onere derivante dal presente articolo, valutato complessivamente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione delle amministrazioni interessate».
Decaduto
All’emendamento 1.0.1 sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».
1.0.1 LA COMMISSIONE
Ritirato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. All’articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla fine del comma 1, dopo le parole: "pari almeno a", la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".
1.0.2 (testo 2) LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994)
1. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000,00".
2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data dell’entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa e che verranno disimpegnate per effetto dell’attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
5. La durata dei finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in 15 anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1º gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.
7. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo».
1.0.30 LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Alla fine del comma 68 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l’anno 2004 per le Università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all’articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere dalla data del 1º gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all’attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi Atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2004, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2003, n. 350"».
1.0.101VALLONE
Ritirato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per assicurare l’operatività delle strutture di protezione civile)
1. Al fine di consentire di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto sull’intero territorio nazionale che abbiano fatto oggetto di provvedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le Regioni, le Province Autonome e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo con oneri a carico di stanziamenti straordinari contenuti in ordinanza di protezione civile emanate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 224, o dei propri bilanci, possono procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, assicurando il rispetto delle esigenze selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, ovvero adeguando, se necessario, le proprie dotazione organiche, senza oneri per lo Stato e a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci».
1.0.102EUFEMI
Approvato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all’estero alla data di entrata in vigore della presente legge presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all’11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all’articolo 9, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola-Estero del 14 settembre 2001, che non abbia superato i 12 anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopraccitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di 15 anni di servizio all’estero».
1.0.103 IL GOVERNO
Approvato
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le parole: «31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"».
ARTICOLO 2.
(Interpretazione autentica dell’articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168)
1. Il comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2.100RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «soli finanziamenti», aggiungere le seguenti: «dichiarati dal mutuatario ed».
Decaduto
Al comma 1, dopo le parole: «si applica ai soli finanziamenti erogati», inserire le seguenti: «a persone fisiche non esercenti attività commerciale.»
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del precedente comma, pari a 6,7 milioni di euro nel 2004 e a 16 milioni di euro nel 2005, si provvede mediante utilizzo, per i medesimi anni, dell’accantonamento iscritto nella Tabella A della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.102
Improcedibile
Al comma 1, dopo le parole: «si applica ai soli finanziamenti erogati» inserire le seguenti: «a persone fisiche che non esercitano all’attività d’impresa».
2.103MAGNALBÒ
Improcedibile
Al comma 1, dopo le parole: «si applica ai soli finanziamenti erogati», inserire le seguenti: «a persone fisiche, fuori dal regime di impresa».
2.104FRANCO PAOLO
Improcedibile
Al comma 1, dopo le parole: «si applica ai soli finanziamenti erogati» inserire le seguenti: «a persone fisiche non nell’esercizio di impresa».
2.105RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN
Improcedibile
Al comma 1, dopo le parole: «relative pertinenze» aggiungere le seguenti: «, contratti da persone fisiche che non esercitano attività di impresa».
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131», inserire le seguenti: «ovvero che siano destinati alla locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni».
2.106EUFEMI
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei precedenti commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della Legge n. 468 del 1978».
2.107EUFEMI
Ritirato
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea del comma 44 è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente ai periodi d’imposta successivi a quelli definibili o integrabili ai sensi delle medesime disposizioni, per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 aprile 2004, e secondo le seguenti ulteriori disposizioni»;
b) al comma 44, lettera b) le parole da "nonché" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: nonché relativamente ai periodi d’imposta definibili o integrabili ai sensi del presente comma»;
c) al comma 47 le parole «periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi d’imposta definibili o integrabili ai sensi del comma 44»;
d) al comma 48, le parole: «al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi d’imposta definibili o integrabili a sensi del comma 44»;
e) al comma 48 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni dell’articolo 15 della legge 289 del 2002 si applicano anche agli avvisi di rettifica e limitazione relativi alle imposte di registro ipotecario, catastali sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso ovvero gli inviti al contraddittorio di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997 riferite agli stessi tributi, per i quali, alla medesima data non è ancora intervenuta la definizione»;
f) al comma 52 le parole: «del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44» sono sostituite dalle seguenti: «dei periodi d’imposta di cui al comma 44».
2.7 LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002», sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
2.0.100THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN
Ritirato
Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente nuovo articolo:
«Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica dell’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 come modificato dall’articolo 59 della legge 21 novembre 2000 n. 342)
1. Le disposizioni sulle accise previste dall’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 come modificato dall’articolo 59 della legge 21 novembre 2000 n. 342 operano anche nei confronti dell’IVA gravante sui prodotti e sulle accise previsti dal medesime articolo 4 comma 1».
2.0.101THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN
Ritirato
Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente nuovo articolo:
«Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica dell’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 come modificato dall’articolo 59 della legge 21 novembre 2000 n. 342)
1. La sospensione delle riscossioni dei diritti di accise disposta ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 come modificato dall’articolo 59 della legge 21 novembre 2000 n. 342 comporta anche la sospensione della riscossione dell’IVA gravante sulle accise stesse».
ARTICOLO 3.
(Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994)
1. Il termine di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, è differito al 31 dicembre 2004.
3.1 LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «Il termine di cui all’articolo 2» con le seguenti: «I termini di cui agli articoli 1 e 2» e le parole: «è differito» con le seguenti: «sono differiti».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.1 LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,"».
3.0.2 testo 2/1CADDEO, PIZZINATO
Respinto
All’emendamento 3.0.2 (testo 2) sopprimere le seguenti parole: «o modificare».
3.0.2 (testo 2) LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il Commissario straordinario dell’ente Associazione italiana Croce Rossa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta Associazione ente di alto rilievo ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1º gennaio 2003.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
3.0.4 LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è abrogato il comma 12».
3.0.5 LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, si considerano compresi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell’articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1º gennaio 2004".
2. L’articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato».
3.0.100 IL RELATORE
Ritirato
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Proroga del termine per l’esercizio della delega in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
1. Il termine di cui all’articolo 55, comma 2, ultimo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, è fissato al 31 dicembre 2004».
3.0.101 IL RELATORE
Approvato
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di aggiornamento professionale)
1. Il termine di cui all’articolo 57, al comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007».
3.0.102 IL RELATORE
Ritirato
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina)
1. Il termine di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, già differito al 31 luglio 2003 dall’articolo 49 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2004».
ARTICOLO 4.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
C1 Il Relatore
Accolta
Al titolo del decreto-legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari».
[1] Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
[2]“ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
[3] Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 343 del 2003 a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono stati trasferiti al CNIPA anche i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico istituito presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della P.A.. Al CNIPA sono state contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché i lavoratori in servizio.
Tra le funzioni del CNIPA si ricordano quelle relative a:
§definire e utilizzare i processi e gli strumenti per governare il processo di innovazione tecnologica nelle amministrazioni centrali e locali;
§coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annuale, il processo di pianificazione e i principali interventi di sviluppo; dettare norme tecniche e criteri in materia di ICT, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi;
§dettare criteri e regole tecniche di sicurezza, interoperabilità, apertura, performance; emettere dei pareri di congruità tecnico-economica sugli schemi dei contratti concernenti l’acquisizione di beni e servizi riguardanti i sistemi informativi;
§operare nell’ambito dell’Unione Europea; nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i rapporti con le Istituzioni comunitarie e con gli organismi internazionali;
§definire indirizzi e direttive per la predisposizione di piani di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni, orientandoli verso l’utilizzo di tecnologie informatiche innovative.
[4] Convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
[5] Si ricorda in proposito che le modalità per l’erogazione delle agevolazioni sono state definite dal D.M. 11 gennaio 1995, recante Condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. Nuove disposizioni, sostitutive di quelle recate nel DM 11 gennaio 1995, sono state successivamente recate dal DM 23 marzo 1995 Condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 (GU n. 84 del 10-4-1995).
[6] Si ricorda che le condizioni per la conversione dei mutui contratti precedentemente all’alluvione del 1994 da parte delle imprese danneggiate sono state definite dal DM 8 febbraio 1996 Condizioni e modalità per la conversione dei mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 dalle imprese danneggiate, successivamente modificato ed integrato dal DM 26 novembre 1996 Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 8 febbraio 1996 recante condizioni e modalità per la conversione dei mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 dalle imprese danneggiate.
[7] Nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa
[8]Lo stanziamento di tale fondo è stato peraltro ridotto di 1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 a seguito dell’approvazione dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legge 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 47 del 2004 (c.d. decreto “mille proroghe”), che ha destinato le risorse sopra indicate al personale della Cassa depositi e Prestiti interessato alle procedure di mobilità.
[9]La relazione illustrativa presentata dal Governo al disegno di legge finanziaria specificava in proposito che la disposizione in esame, richiamando i contenuti del decreto legge n. 105 del 2003, convertito con modifiche in legge n. 170 del 2003 - il quale aveva già fatto salve per l’anno 2003 le assunzioni di personale a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa - intendeva “attribuire, per l'anno 2004, alle Amministrazioni ivi individuate la facoltà di utilizzare le forme esterne di finanziamento (fondi derivanti da contratti con le Istituzioni comunitarie e internazionali, da contratti con le imprese nonché da Istituzioni nazionali) per porre in essere rapporti di lavoro nelle forme ivi indicate (assunzioni a tempo determinato e contratti di lavoro a progetto)".
[10] In materia di scuole italiane all'estero, la normativa risale al RD 12 febbraio 1940, n. 740, "Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero", integrato da successivi provvedimenti, tra cui la legge 3 marzo 1971, n. 153, "Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti", che prevede l'attivazione di corsi di diverso livello e finalità a favore degli emigranti italiani, e la legge 25 agosto 1982, n. 604, sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
Tale normativa pregressa è stata di recente sistematizzata nel Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che contiene, nella Parte V, l'ordinamento delle scuole italiane all'estero. Il Testo Unico riproduce e coordina le numerose fonti normative originarie, talvolta con modifiche di tipo formale ed eventualmente adattando le precedenti fonti ai dispositivi delle sentenze della Corte Costituzionale.
[11] Si tratta di istituzioni cui si è dato vita, nel territorio dell’Unione europea, con Accordi intergovernativi: le scuole europee sono organizzate con sezioni linguistiche.
Con legge 6 marzo 1996, n. 151 l’Italia ha ratificato la Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994: l’Atto è entrato in vigore il 1° ottobre 2002.
La Convenzione, conclusa tra gli Stati membri dell’Unione europea, si propone di render possibile l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. L’insegnamento è impartito dal livello della scuola materna fino al completamento dell’istruzione secondaria superiore, da insegnati comandati o designati dagli Stati membri.
[12] In particolare l’articolo 5, comma 6, dell’Accordo dell’11/12/1996 prevede che «I candidati inseriti nelle graduatorie permanenti che accettino la proposta delle destinazioni all'estero sono depennati dalla graduatoria di appartenenza e possono esservi reinseriti a domanda, in occasione dell'aggiornamento della graduatoria medesima, purché dopo il loro rientro abbiano svolto servizio effettivo in territorio metropolitano per almeno un anno scolastico. Coloro che non accettino la proposta di destinazione all'estero sono depennati dalla graduatoria di appartenenza per il periodo di validità e possono esservi reinseriti, a domanda, al momento dell'aggiornamento. Entrambe le categorie di candidati devono anche continuare a possedere il requisito di accertamento culturale in corso di validità.» Il successivo comma 7 dispone che «Le destinazioni all'estero sono disposte ogni anno in relazione al numero di posti di contingente vacante. Il personale che si trovi in servizio all'estero all'entrata in vigore del presente contratto è collocato a domanda nelle graduatone, purché in possesso del requisito di cui al comma 4 e può ottenere ama nuova assegnazione solo al compimento del settennio di servizio all'estero ed entro il limite del 50% dei posti annualmente vacanti.»
[13] 1.0.103 IL GOVERNO
[14] Art. 117, comma terzo: “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.
Art. 118: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà'".
Art. 119: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".
[15] Tale previsione è da porsi in relazione all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, che prevede che “per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima”.
[16] Nella seduta del 13 marzo 2003, la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali ha designato i seguenti componenti dell’Alta Commissione di studio, rappresentativi delle regioni e degli enti locali. In particolare, sono stati nominati 2 componenti per le regioni, 1 per i comuni e 1 per le province. Nella medesima seduta si è altresì ritenuto opportuno prevedere la costituzione, unitamente all’Alta Commissione di studio, anche di un Comitato scientifico e di un Comitato tecnico-istituzionale, dei quali faranno parte due rappresentanti delle regioni e due degli enti locali.
[17] Le aliquote fissate dal primo e dal secondo comma, fissate originariamente nelle misure dello 0,75% e dello 0,25% (per alcuni dei finanziamenti indicati nell’articolo 16), sono state elevate, rispettivamente, all'1,50 e allo 0,50% dall'art. 5 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, e al 2 e allo 0,75% dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, e infine unificate allo 0,25 per cento dall'art. 10, comma 2-bis, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70.
[18] Tale interpretazione risulta espressamente dai lavori parlamentari. Nella seduta dell’Assemblea della Camera del 22 luglio 2004, il relatore Giancarlo Giorgetti precisò che, sulla base degli orientamenti emersi nel corso dell’esame parlamentare e in considerazione delle risultanze della relazione tecnica governativa, l’aumento non si sarebbe dovuto intendere applicabile indifferentemente a tutti i finanziamenti erogati, ma “esclusivamente a quelli per l’acquisto di case diverse da quelle di prima abitazione”. Ciò venne confermato nel corso della stessa seduta dal sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze . La medesima interpretazione si evince formalmente dall’ordine del giorno G1-BIS.100, presentato presso il Senato dalla competente Commissione nella seduta antimeridiana dell’Assemblea del 29 luglio 2004 e accolto dal Governo, che veniva con esso impegnato “ad interpretare la disposizione del comma 6 dell’articolo 1-bis nel senso che l’aumento dell’imposta sostitutiva dallo 0,25 al 2 per cento si applica ai soli mutui erogati per l’acquisto di case diverse da quelle di prima abitazione”.
[19] Si tratta delle società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (lettera a), e degli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (lettera b).
[20] Le disposizioni in commento recano correttamente il termine “differimento”, in quanto il termine a cui si riferiscono risulta già scaduto.
[21] Si ricorda che il testo originario del D.L. prevedeva il differimento del solo termine di cui all’articolo2 del D.M. n.383 del 2003. Nel corso della seduta dell’Assemblea del Senato del 28 settembre 2004 è stato approvato l’emendamento 3.1 della Commissione, con il quale viene differito anche il termine di cui all’articolo 2 del medesimo D.M.
[22] Si ricorda che il citato Fondo è stato costituito ai sensi dell’articolo 31 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
[23] Si ricorda che il citato fondo è stato istituito dall’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n.949.
[24] Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 1995, n. 84.
[25] Si ricorda che il citato regolamento è stato pubblicato in G.U. il 27 gennaio 2004 ed è entrato in vigore 15 gg. dopo la sua pubblicazione, ossia l’11 febbraio 2004. Da tale data sono decorsi i sei mesi previsti dall’art.2.
[26] Cfr. l’art.2 del D.M. n.383 2003, che recita: ”1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.
2. Alla domanda è allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella già in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 1.
3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato”.
[27] “Riclassificazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa”, pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2004.
[28] Riguardo ai poteri del Commissario straordinario, cfr. i d.P.C.M. 18 aprile 2003 e 15 ottobre 2003.
[29] Essi sono i seguenti: amministrazione e patrimonio; direzione attività sanitarie; gabinetto Commissario straordinario; risorse umane - organizzazione.
[30] La rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni è disciplinata dall'art. 34, co. 1, 2 e 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289. In particolare, il comma 2 prevede, per la nuova pianta, il principio dell'invarianza della spesa ed il divieto di superamento del numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
[31] “Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione” e convertito nella legge n. 186 del 27 Luglio 2004. Per un maggiore approfondimento vedi il dossier decreti legge n. 135/2004.
[32] Vedi il comma 2 dell’articolo 1 del d.PC.M..
[33] Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.
[34]Sono inoltre operanti altri organismi di formazione a carattere pubblico, tra i quali si ricordano:
- l'Istituto Diplomatico "Mario Toscano" (la Scuola del Ministero degli Affari Esteri);
- il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) organismo attivo nel campo della formazione dirigenziale e degli studi di sicurezza e di difesa;
- il Formez,istituto che, nell’ambito del Dipartimento della funzione pubblica, assiste le amministrazioni pubbliche, e in particolare le regioni e le autonomie locali nei processi di aggiornamento e di formazione permanente delle professionalità già inserite negli organici delle diverse amministrazioni;
- la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL). Nel 2000 sono state istituite le 11 sedi regionali della SSPAL con lo scopo di garantire l’aggiornamento permanente dei segretari comunali e provinciali e di predisporre corsi di formazione e aggiornamento per i dirigenti e i funzionari degli enti locali.
[35] Il comma 123 dell’articolo 3 della legge n. 350 del 2003 subordinava l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al precedente comma 122 alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’art. 27 della direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA).
La necessità di acquisire tale autorizzazione discendeva dal fatto che la disposizione di cui al comma 122 determinava una modifica, in deroga alla disciplina generale della medesima direttiva 77/388/CEE, alle regole di determinazione dei soggetti passivi dell’imposta.
In base all’articolo 27 della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o introdurre misure particolari di deroga alla medesima direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale.
Lo Stato membro che desidera introdurre le misure derogatorie ne riferisce alla Commissione fornendole tutti i dati atti alla valutazione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro un mese.
La decisione del Consiglio è ritenuta acquisita se, entro due mesi dalla trasmissione di tale informazione, né la Commissione né uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio stesso.
Si segnala infine che l’articolo 1 della direttiva 2004/7/CE del 20 gennaio 2004 ha parzialmente modificato la procedura disciplinata dal sopra citato articolo 27 della direttiva n. 77/388/CEE.
Le modifiche introdotte non si applicano però alla autorizzazione da richiedere ai sensi del citato comma 123 dell’articolo 3, in quanto la direttiva 2004/7/CE è entrata in vigore il 19 febbraio 2004 e dovrà poi essere recepita dagli Stati membri.
[36] L’art. 8 del D.L. n. 351 del 2001 disciplina il regime tributario dei fondi immobiliari ai fini IVA.
[37] Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, reca il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
[38] Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, reca Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
[39] D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78.
[40] D.M. 24 dicembre 2003, n. 400, Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
[41] Ai medesimi fini il comma 4 equipara la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola di perfezionamento per le forze di polizia per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia.