| XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
| Titolo: | Fondo ricerca e innovazione per la generazione elettrica da fonti rinnovabili - A.C. n. 5999 | ||
| Serie: | Progetti di legge Numero: 814 | ||
| Data: | 05/10/05 | ||
| Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo | ||
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Servizio studi |
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progetti di legge |
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Fondo ricerca e innovazione per la generazione elettrica da fonti rinnovabili A.C. 5999
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n. 814
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xiv legislatura 5 ottobre 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento Attività produttive
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ap0198
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
Normativa di riferimento
§ L. 9 gennaio 1991, n. 9 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (art. 22)
§ L. 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (art. 1)
§ Comitato interministeriale dei prezzi Deliberazione 29 aprile 1992 Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile. (Provvedimento n. 6/1992)
§ Decreto 4 agosto 1994 Modificazioni ed integrazioni al provvedimento CIP n. 6/1992 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica
§ L. 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità
§ D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (art. 3)
§ L. 28 dicembre 2001, n. 448 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 35)
§ D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
§ L. 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (comma 41)
§ L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (art. 15)
§ D.M. 28 luglio 2005 Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
Autorità garante per l’energia elettrica e il gas
§ Deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
§ Deliberazione 15 novembre 2001, n. 262/01 Rettifica di errori materiali nella Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2001, n. 228/01
§ Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi.
§ Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05 Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della L. 23 agosto 2004, n. 239.
Documentazione allegata
§ Autorità per l’energia elettrica e il gas Relazione annuale sullo stato dei serivzi e sull’attività svolta, (stralcio)
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Numero del progetto di legge |
A.C. 5999 |
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Titolo |
Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili |
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Iniziativa |
Parlamentare (on. Quartiani ed altri) |
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Settore d’intervento |
Energia |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
1 |
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Date |
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§ presentazione o trasmissione alla Camera |
15 luglio 2005 |
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§ annuncio |
18 luglio 2005 |
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§ assegnazione |
12 settembre 2005 |
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Commissione competente |
X Commissione (Attività produttive) |
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Sede |
Referente |
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Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali); V Commissione (Bilancio); VIII Commissione (Ambiente); XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea); Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge in titolo (AC 5999), d’iniziativa dei deputati Quartiani ed altri,è volta a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di gas serra imposti dall’adesione dell’Italia al Protocollo di Kyoto mediante l’individuazione di un nuovo strumento di sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione elettrica tramite fonti di energia rinnovabili.
L’assunto di fondo dal quale muove l’iniziativa legislativa è che attualmente sulla bolletta elettrica gravano degli extra costi che prescindono dai costi di produzione: tra tali costi sono compresi, tra gli altri, anche gli incentivi tariffari - accordati con le convenzioni stipulate ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi adottato il 29 aprile 1992, cosiddetto CIP6 - alle fonti energetiche “assimilate” alle fonti rinnovabili, ossia le risorse energetichedi origine fossile che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, venivano assimilate alle fonti rinnovabili in virtù degli elevati rendimenti energetici.
Stante la natura delle fonti assimilate - che la relazione di accompagnamento alla pdl qualifica come “inquinanti” - la proposta di legge, composta da un articolo unico, intende destinare i risparmi di spesa connessi al mancato rinnovo delle suddette convenzioni e al disimpegno del Grtn dall’obbligo di ritiro dell’energia elettrica da fonti assimilate, ad un apposito Fondo, denominato “Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell’energia elettrica tramite fonti rinnovabili.”
La risorse di tale Fondo, da istituire presso la cassa conguaglio del settore elettrico in regime di contabilità separata, dovrebbero essere a loro volta destinate:
§ per il 50% a ridurre le tariffe di fornitura di energia elettrica ai clienti finali;
§ per il 25% a favore dell’attività istituzionale dell’ENEA;
§ per il restante 25% a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore della generazione elettrica tramite fonti rinnovabili, da individuare in conformità ad un Programma annuale di incentivazione dell'uso delle suddette fonti da approvarsi nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).
La definizione delle modalità di utilizzo del Fondo e di erogazione dei relativi contributi è demandata ad un decreto del Ministro delle attività produttive, da adottarsi annualmente entro il mese di settembre, previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
La proposta di legge, d’iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto il settore energetico è disciplinato, prevalentemente, con norme di rango primario, benché assuma una peculiare valenza anche il potere legislativo delle regioni e il potere normativo dell’autorità di regolazione di settore.
La proposta di legge incide sulla materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, riservata, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della costituzione, alla competenza legislativa concorrente.
In tale ambito, com’è noto, sono di recente intervenuti sia la legge n.239/04 di riordino del settore energetico - che ha definito i principi fondamentali della materia, disciplinando, tra l’altro, il riparto delle competenze tra Stato ed autonomie territoriali – sia diverse pronunzie della Corte Costituzionale[1], che hanno in particolare chiarito come nell’ambito del settore energetico si innestino sovente anche materie di carattere trasversale - quali, ad esempio, la tutela dell’ambiente e la tutela della concorrenza, entrambe riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato - rilevando altresì come il principio di sussidiarietà ed esigenze di carattere unitario possano, possano, nei limiti del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, condurre anche ad una deroga dei normali criteri di riparto delle competenze legislative[2].
Al riguardo, va tenuto presente come la finalità sostanziale sottesa alla proposta di legge in esame sia la tutela dell’ambiente, mediante l’incremento delle risorse per la ricerca nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; le disposizioni recate dal provvedimento in esame possono dunque ricondursi alla materia della “tutela dell’ambiente”, che l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
La proposta di legge non reca profili problematici in relazione alla disciplina comunitaria, salvo il disposto di cui all’articolo 1, comma 4, nel quale si prevede la destinazione di una quota pari al 25% del “Fondo per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell’energia elettrica tramite fonti rinnovabili” all’erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca conformi all'apposito “Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica”.
In proposito, si osserva come dalla formulazione della norma non sia possibile evincere la natura giuridica dei destinatari degli incentivi, né la tipologia, l’entità e le modalità di erogazione delle sovvenzioni (queste ultime rimesse ad un apposito decreto del Ministro delle attività produttive) .
Non risulta pertanto agevole valutare la conformità della disposizione - in particolare in relazione ai contributi destinati a soggetti privati - alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo[3] e degli aiuti di Stato per la tutela ambientale[4].
Al riguardo, si ricorda che fatti salvi i finanziamenti pubblici per la ricerca fondamentale, qualsiasi aiuto di Stato alle R&S è generalmente soggetto alla disciplina comunitaria, dalla quale esulano peraltro gli aiuti alle attività di R&S da parte degli istituti di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro, quando: i risultati sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori; i lavori di ricerca sono effettuati per conto di imprese o in collaborazione con esse, a condizione che l'istituto di ricerca o le imprese che effettuano la ricerca ottengano per i loro servizi una retribuzione conforme al prezzo di mercato; inoltre, i risultati devono essere resi pubblici.
Alla luce di tali considerazioni, si rileva l’opportunità di specificare la portata della norma in oggetto, definendo con maggiore chiarezza i destinatari, la tipologia e l’entità massima dei contributi da erogarsi a carico del Fondo per la realizzazione dei suddetti progetti di ricerca, facendo altresì esplicito riferimento ai vincoli derivanti dalla disciplina comunitaria sopra richiamata.
Energie rinnovabili
Il Consiglio trasporti del 29 novembre 2004 ha adottato conclusioni nelle quali sottolinea l’importanza di aumentare la competitività delle energie rinnovabili, riducendo gli ostacoli istituzionali, amministrativi e tecnici, e di elaborare una strategia a lungo termine per l’energia rinnovabile oltre il 2010. Il Consiglio, inoltre, ritiene utile istituire una conferenza informale per lo sviluppo di politiche in materia di energie rinnovabili; sostiene la necessità di dare adeguata priorità alle energie rinnovabili nei finanziamenti comunitari; ritiene che l’UE dovrebbe continuare a svolgere il suo ruolo di guida globale e rendere prioritaria la promozione delle energie rinnovabili nelle organizzazioni internazionali competenti quali l’OCSE, l’AIEA e la Banca mondiale.
Gli obiettivi dell’Unione europea in materia di promozione delle energie rinnovabili sono delineati in una comunicazione(COM(2004)366) adottata dalla Commissione il 26 maggio 2004 in vista della Conferenza di Bonn sulle energie rinnovabili (1-4 giugno 2004):
· valutare i progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo del 22% entro il 2010, fissato a livello nazionale in materia di consumo di elettricità prodotta da energie rinnovabili;
· verificare la possibilità di conseguire l'obiettivo volto a portare, entro il 2010, al 12% la quota delle energie rinnovabili nel consumo globale di energia dell'UE;
· proporre una serie di misure concreteda attuare a livello nazionale e comunitario al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi fissati per il 2010.
Libro verde sull’efficienza energetica
Il 22 giugno 2005 la Commissione ha presentato il libro verde sull’efficienza energetica – Come consumare meglio con meno – (COM(2005)265), che è aperto alla consultazione pubblica fino al 31 dicembre 2005. Alla luce delle osservazioni formulate dalle parti interessate, la Commissione elaborerà un piano di azione volto ad individuare una serie di misure che saranno proposte a partire dal 2006. Il piano di azione, unitamente ad una prima analisi dei risultati della consultazione, verrà presentato dalla Commissione al Consiglio energia di dicembre 2005.
L’obiettivo del documento è quello di individuare gli ostacoli che si frappongono al miglioramento dell’efficienza energetica e le possibili soluzioni; fra queste la Commissione annovera:
· l’integrazione dell’efficienza energetica in altre politiche comunitariequali la ricerca e lo sviluppo tecnologico. A tal proposito la Commissione ricorda che la proposta di decisione relativa al settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico prevede, per quanto riguarda il settore dell’energia, di concentrare gli interventi su un numero limitato di azioni-chiave fra le quali le fonti rinnovabili per la produzione di elettricità e di combustibili. La proposta raccomanda, inoltre, di ricorrere allo strumento fiscale per promuovere l’efficienza energetica e realizzare un quadro comunitario armonizzato più favorevole agli investimenti in questo settore;
· il finanziamento delle misure: la Commissione suggerisce di rendere più efficaci i meccanismi di sostegno già messi in atto a livello nazionale (aiuti all’investimento, esenzioni e riduzioni fiscali, ecc.) e di prevedere un insieme di regole armonizzate a livello comunitario più favorevoli agli investimenti in questo settore, in particolare con il coinvolgimento della BEI (Banca europea per gli investimenti).
La Commissione sottolinea, inoltre, l’importanza e il potenziale delle sinergie tra la politica di coesione e l’efficienza energetica. A tal riguardo essa ha proposto, per il periodo di programmazione attuale, di aprire il Fondo di coesione - inizialmente destinato solo ai progetti in materia di trasporti e ambiente - ad altri settori importanti per lo sviluppo sostenibile e l’ambiente, fra i quali rientra l’efficienza energetica. Per quanto riguarda le prossime prospettive finanziarie (periodo di programmazione 2007-2013)[5], invece, la Commissione ha suggerito che l’aumento dell’efficienza energetica costituisca un obiettivo esplicito del Fondo europeo di sviluppo regionale[6], sia nelle regioni di convergenza sia nelle regioni che gestiscono programmi di competitività regionale.
Infine, la Commissione ritiene che il finanziamento dei progetti di piccole dimensioni nel settore dell’efficienza energetica potrebbe essere realizzato meglio a livello locale o regionale. Essa suggerisce, pertanto, alle autorità locali e regionali di organizzare un gruppo di lavoro sulle questioni energetichedell’UE composto dalle varie parti interessate - con il coinvolgimento di istituzioni finanziarie quali la BEI, i fondi regionali e i rappresentanti degli Stati membri – al fine di formulare proposte sulla revisione degli attuali meccanismi di finanziamento e sulle modalità per superare gli ostacoli che si frappongono agli investimenti. Fra le possibili alternative la Commissione suggerisce l’elaborazione di strumenti di finanziamento sul modello dei sistemi di compensazione (clearinghouse) utilizzati in altri settori;
· la Commissione ricorda che gli aiuti di Stato nel settore dell’efficienza energetica sono approvati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente che giungono a scadenza alla fine del 2007. La revisione della materia potrebbe essere un’occasione per dare maggiorrilievo alle misure volte ad incoraggiare l’efficienza energetica e per prevedere l’esenzione dalla notificazione degli aiuti di importo inferiore a una certa soglia. In tal modo, secondo la Commissione, gli Stati membri disporrebbero di un margine di manovra più ampio per finanziare provvedimenti in materia di risparmio energetico.
Programma “Energia intelligente per l’Europa”
Il programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia "Energia intelligente per l'Europa"[7] mira a sostenere finanziariamente le iniziative locali, regionali e nazionali nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, degli aspetti energetici del trasporto e della promozione internazionale. Il programma, valido per il periodo 2003-2006 e provvisto di una dotazione finanziaria pari a 200 milioni di euro, si articola in quattro settori di intervento:
· SAVE: miglioramento dell'efficienza energetica e uso razionale dell'energia, in particolare nei settori dell'edilizia e dell'industria, con uno stanziamento di circa 69,8 milioni di euro;
· ALTENER: promozione delle energie nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di energia elettrica e calore e integrazione nell'ambiente locale e nei sistemi energetici, con uno stanziamento di circa 80 milioni di euro;
· COOPENER: sostegno alle iniziative relative alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo, con uno stanziamento circa 17,6 milioni di euro;
· STEER: sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti e la diversificazione dei carburanti, mediante l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabili, con uno stanziamento orientativo di 32,6 milioni di euro.
Il supporto finanziario non potrà superare il 50% del costo totale del progetto, che per la rimanente parte potrà essere coperto da fondi pubblici e/o privati. Ma, nel caso di azioni che valutano l’impatto o che hanno una funzione di coordinamento delle iniziative, le spese possono essere coperte anche per l’intero dalle sovvenzioni comunitarie.
Il 6 aprile 2005 la Commissione ha proposto di prorogare il programma “Energia intelligente per l’Europa” anche per il periodo 2007-2013, prevedendo una dotazione finanziaria più consistente pari a 780 milioni di euro.
Il nuovo programma, a differenza del precedente, sarà articolato solamente in tre settori, ovvero SAVE, ALTENER e STEER. La dimensione internazionale prevista attualmente da COOPENER sarà infatti portata avanti nel quadro dei nuovi strumenti di assistenza esterna proposti dalla Commissione.
La proroga del programma è una delle misure individuate dalla Commissione in una proposta di decisione (COM(2005)121) che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione valido per il periodo 2007-2013 e provvisto di un bilancio di 4,2 miliardi di euro circa. Il programma persegue, fra l’altro, lo scopo di contribuire al rilancio della strategia di Lisbona.
La proposta, che segue la procedura di codecisione, sarà esaminata dal Consiglio il 28 novembre 2005 ed in prima lettura dal Parlamento europeo il 2 febbraio 2006.
L’articolo 1, comma 5, demanda ad un decreto del Ministro delle attività produttive, da adottarsi annualmente entro il mese di settembre, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, la fissazione delle modalità di utilizzazione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell’energia elettrica tramite fonti rinnovabili, nonché di erogazione dei relativi contributi.
Occore inoltre segnalare come l’articolo 1, comma 3, incida sui poteri regolamentari dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, stabilendo che ai fini della determinazione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate ai consumatori di energia elettrica, la medesima Autorità sia autorizzata a computare il 50 per cento delle risorse derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe elettriche.
In ordine alla formulazione dell’articolo 1, comma 1 – il quale dispone il divieto di
rinnovo, alla scadenza, delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 12, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di
energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate, denominata “energia CIP
Per quanto attiene alle modalità di ritiro
dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti energetiche
rinnovabili e non, va altresì ricordato come l’articolo 1, comma 41 della legge
n. 239/04, di riordino del settore energetico, confermando quanto disposto
dal citato articolo 13 del D.Lgs. n.387/03, abbia previsto che l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas determini, facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato, le modalità per il ritiro dell’ “energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA”
e dell’energia elettrica “di cui al
secondo periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo
1999 n.
Ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma 41 della legge n. 239/04, dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l’energia elettrica prodotta da impianti CIP 6 di potenza eguale o maggiore a 10 MVA deve essere ceduta al mercato[9].
Occorre, inoltre, segnalare che la legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62 ) all’articolo15, recante l'attuazione della nuova direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, preveda, tra i principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell’esercizio della delega conferitagli per il recepimento della direttiva[10], quello in base al quale alla scadenza delle convenzioni in essere, debba prevedersi la “cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili” (c.1, lett.f) )
In base alla suddetta disposizione, tutta l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate, che hanno usufruito di convenzioni di cessione, dovrebbe, a seguito dell’esercizio della suddetta delega, essere destinata al mercato [11].
Si segnala come disposizioni inerenti l’incentivazione delle fonti di energia rinnovabili siano contenute nel disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed attualmente all’esame del Senato, AS 3533, recante il “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”.
Segnatamente, l’articolo 9, commi 3-7, del disegno di legge, recante “Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell’ambiente, fissa nuovi parametri di remunerazione dell’energia riconosciuta al produttore che cede energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e all’articolo 13, comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 387. In particolare, il comma 4 dell’articolo dispone che il parametro di remunerazione dell’energia riconosciuta al produttore che cede l’energia da fonti rinnovabili di cui all’articolo 13, comma 3, del cit. D.Lgs. n. 387 è una tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nell'allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere a) e b), della delibera dell’autorità n.05/04[12]. Il riconoscimento di una tariffa unica e non differenziata per fasce orarie, è inoltre definito come un principio imprescindibile, cui dovranno conformarsi, le future delibere dell’Autorità relative alle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica; qualora sia modificato o venga a mancare il suddetto parametro di remunerazione, esso dovrà essere automaticamente sostituito con la “migliore alternativa tariffaria possibile”, pur “facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei principi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”.
Il provvedimento reca come finalità sostanziale l’introduzione di un nuovo strumento di sostegno alla ricerca nella settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Considerato come la proposta di legge preveda il protrarsi della vigenza della componente tariffaria A3 anche a seguito della scadenza della durata delle convenzioni CIP6 relative ai ritiri obbligati di energia prodotta da fonti assimilate, e considerate le modalità di ripartizione delle relative risorse nell’ambito del Fondo istituito presso la cassa conguaglio del settore elettrico , i principali effetti indotti dalla normativa in oggetto sono rinvenibili: da una parte, nel permanere, a valere sulla bolletta elettrica e dunque a carico degli utenti finali, di parte degli extra oneri di sistema relativi alla suddetta componente tariffaria; dall’altra, nell’incremento delle risorse finanziarie da destinare all’Enea e ad altri soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività e progetti di ricerca nel settore della generazione elettrica da fonti rinnovabili.
Sul versante dei produttori di energia Cip 6 l’impatto della proposta appare invece di minore rilievo, posto che l’ordinamento vigente già prevede che alla scadenza delle suddette convenzioni la relativa energia elettrica sia ceduta al mercato, salvo per gli impianti di potenza inferiore a 10MVA, sui quali peraltro, in quanto alimentati con fonti assimilate, interviene un criterio di delega previsto nella legge comunitaria 2004 (cfr., a tale ultimo proposito, il paragrafo relativo al coordinamento con la normativa vigente).
Si rileva, inoltre, come l’impatto dell’impianto normativo della proposta di legge in esame debba valutarsi alla luce dell’orientamento del Governo espresso nell’ultimo Dpef 2006-2009 – nel quale si prevedeva, al fine di contenere il costo della tariffa elettrica, l’adozione di “iniziative volte alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili attraverso idonee operazioni finanziarie”.
In conformità a tale orientamento, il Consiglio di Amministrazione del Gestore della Rete spa, riunitosi nello scorso mese di settembre, ha assegnato ad un apposito Consorzio[13] l’incarico di arranger e collocatore dei titoli relativi alla cartolarizzazione dei crediti del GRTN legati alla componente tariffaria A3, a copertura dei costi relativi all’energia CIP6.
L’operazione di cartolarizzazione, che secondo un comunicato stampa del GRTN dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno, ha lo scopo di monetizzare parte dei crediti relativi alla componente tariffaria A3 che il GRTN incasserà fino al termine delle convenzioni in essere del CIP6.
La cartolarizzazione dei crediti consente alle aziende di raccogliere risorse finanziarie sui mercati mobiliari a fronte della cessione degli attivi di cui sono titolari. In questo caso l’operazione consiste nel monetizzare parte dei crediti relativi alla componente tariffaria A3 che il GRTN incasserà fino al termine delle convenzioni del CIP6.
Nel citato comunicato stampa, il Presidente e l’Amministratore delegato del Grtn hanno peraltro sottolineato che “la liquidità generata dalla cartolarizzazione potrà essere impiegata per ridurre gli oneri in bolletta attraverso l’anticipazione di parte dei ricavi futuri ai produttori proprietari di impianti CIP6, nonché per finanziare l’eventuale stabilizzazione della componente tariffaria A3”, sulla quale si rileva, peraltro, che nei prossimi mesi dovrebbero cominciare ad incidere anche i costi di copertura delle tariffe incentivanti previste dal c.d. “conto energia fotovoltaico”, relativamente ai 100 MW fotovoltaici da installare.
In ordine alla formulazione del testo si rinvia a quanto esposto nelle schede di lettura.
La proposta di legge in titolo, d’iniziativa dei deputati Quartiani ed altri,è volta a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione di gas serra imposti dall’adesione dell’Italia al Protocollo di Kyoto mediante l’individuazione di un nuovo strumento di sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione elettrica tramite fonti di energia rinnovabili.
L’assunto di fondo dal quale muove l’iniziativa legislativa è che attualmente sulla bolletta elettrica gravano degli extra costi che prescindono dai costi di produzione: fra tali costi sono compresi, tra gli altri, anche le forme di remunerazione incentivata - accordata tramite le convenzioni stipulate ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi adottato il 29 aprile 1992, cosiddetto CIP6 - alle fonti energetiche rinnovabili e “assimilate”, intendendosi queste ultime come le risorse energetichedi origine fossile che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, venivano assimilate alle fonti rinnovabili in virtù degli elevati rendimenti energetici.
In particolare, il GRTN ha il compito per legge di ritirare l’energia elettrica prodotta dagli impianti CIP6 alimentati a fonti rinnovabili e/o assimilate ad un prezzo definito dal medesimo provvedimento CIP6. La differenza tra costi e ricavi derivanti dalla vendita di tale energia è integrata con la componente tariffaria A3, che è una delle voci che compongono la bolletta elettrica e che rientra nella categoria dei c.d. oneri di sistema.
Stante la natura delle fonti assimilate - che la relazione di accompagnamento alla pdl qualifica come “inquinanti” - la proposta di legge intende destinare i risparmi di spesa connessi al mancato rinnovo delle suddette convenzioni e al disimpegno del Grtn dall’obbligo di ritiro dell’energia elettrica da fonti assimilate, ad un apposito Fondo, denominato “Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell’energia elettrica tramite fonti rinnovabili.”
La risorse di tale Fondo, da istituire presso la cassa conguaglio del settore elettrico e da assoggettarsi ad una contabilità separata, dovrebbero essere a loro volta destinate:
§ per il 50% a ridurre le tariffe di fornitura di energia elettrica ai clienti finali;
§ per il 25% a favore dell’attività istituzionale dell’ENEA;
§ per il restante 25% a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore della generazione elettrica tramite fonti rinnovabili, da individuare in conformità ad un Programma annuale di incentivazione dell'uso delle suddette fonti da approvarsi nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).
Più
nel dettaglio, la proposta, che consta di un articolo unico, dispone, al comma
1, il divieto di rinnovo, alla
scadenza, delle convenzioni in essere regolate ai sensi dell’art. 3, co.
12, del D.Lgs. n. 79/99, per il ritiro obbligato da parte del
Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito GRTN) dell’energia elettrica prodotta da fonti
assimilate, denominata nella proposta di legge come “energia Cip
L’art.3, comma 12, del D.Lgs. n.79/99, richiamato dalla disposizione in esame, dispone, al terzo periodo, che, con apposite convenzioni - previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas - siano ceduti al GRTN, da parte delle imprese produttrici - distributrici, l'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate ed i relativi diritti alle contribuzioni di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992.
In proposito, si ricorda che il provvedimento CIP
29 aprile 1992, n.
Il c.d. CIP
Dal punto di vista delle fonti di energia, il provvedimento CIP n. 6/92 ha considerato le seguenti tre classi di impianti:
- alimentati da fonti rinnovabili: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
- alimentati da fonti assimilate a quelle fonti rinnovabili: quelli di cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti; quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processi, nonché quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati[16] ;
- alimentati da fonti convenzionali: quelli per la sola produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili commerciali ed altri impianti non rientranti nelle lettere precedenti.
In ordine al sistema di incentivazione, la remunerazione degli impianti che ricadono nel provvedimento CIP n. 6/92 consiste di due voci principali: il costo evitato e l'incentivazione specifica per la tecnologia di produzione utilizzata.
Il costo evitato a sua volta è composto da: costo evitato d'impianto, costo evitato di esercizio e manutenzione, costo evitato di combustibile. I valori dei primi due vengono aggiornati annualmente dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività, mentre il valore del costo evitato di combustibile è aggiornato annualmente in base ai costi di approvvigionamento di gas naturale per una centrale termoelettrica.
L'incentivo specifico per tecnologia di produzione, invece, varia a seconda della tipologia d'impianto e rappresenta la quota incentivante che permette il recupero del capitale investito.
Con l’entrata in vigore del decreto Bersani (D.Lgs. n. 79/99), di liberalizzazione del sistema elettrico, in base a quanto ivi disposto dal citato art.3, comma 12, con DM 21 novembre 2000, è stata prevista la cessione, da parte dell'ENEL spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa, dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali. Il Gestore è dunque subentrato nei rapporti contrattuali in essere tra Enel ed altri operatori nazionali[17].
Le convenzioni CIP6, ai tempi siglate con Enel e oggi trasferite al Grtn hanno una durata fissata in otto anni a partire dalla messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato[18].
La copertura dell’onere sostenuto dal GRTN è a carico della componente tariffaria A3 corrisposta dai consumatori finali (cfr. oltre).
In ordine al divieto di rinnovo delle convenzioni disposto dal comma 1, occorre preliminarmente rilevare come l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003 abbia già previsto che, dopo la scadenza delle suddette convenzioni pluriennali di cessione, la relativa energia elettrica venga ceduta al mercato, ad eccezione delle fonti rinnovabili non in grado di partecipare al sistema delle offerte (impianti di potenza inferiore a 10 MVA e impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza qualsiasi), per le quali l'Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le relative modalità di ritiro da parte del gestore di rete cui l’impianto è collegato facendo riferimento a “condizioni economiche di mercato”.
Per quanto attiene alle modalità di ritiro dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e non, va altresì ricordato come il comma 41 della legge n. 239/04, di riordino del settore energetico, confermando quanto disposto dal citato articolo 13 del D.Lgs. n. 387/03, abbia previsto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determini, sempre facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità per il ritiro, su richiesta del produttore, dell’ “energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, dell’energia elettrica “di cui al secondo periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79”[19] (ossia le eccedenze da fonti rinnovabili e assimilate), nonché di quella prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente agli impianti ad acqua fluente) .
Ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma 41 della legge n. 239/04, dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l’energia elettrica prodotta da impianti Cip 6 di potenza maggiore o uguale a 10 MVA deve essere ceduta al mercato[20].
Occorre inoltre segnalare che la legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n. 62 ) all’art. 15, recante l'attuazione della nuova direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, preveda, tra i principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell’esercizio della delega conferitagli per il recepimento della direttiva, quello in base al quale alla scadenza delle convenzioni in essere, debba prevedersi la “cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili” (c.1, lett.f) ).In base a tale disposizione, tutta l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate[21]che hanno usufruito di convenzioni di cessione, dovrebbe, a seguito dell’esercizio della suddetta delega, essere destinata al mercato[22].
Per quanto concerne il regime vigente, si ricorda che dai dati contenuti nel Rapporto sull’attività del GRTN relativo al periodo aprile 2004 - marzo 2005, risulta che su un totale di 56.664 GWh di energia elettrica acquistatanel 2004 ex art. 3, comma 12, del D.Lgs. 79/99, ben 43.323 GWh (76,5%) era costituita da energia derivante da fonti assimilate, così suddivisi:
§ 18.275 (32,3%) da impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia;
§ 25.048 (44,2%) da impianti che utilizzano combustibili fossili con idrocarburi.
Secondo l’ultima relazione annuale dell’AEEG (31 marzo 2005) l’energia assimilata in CIP6 ha rappresentato, nel 2004, il 17,7 per cento della produzione termoelettrica nazionale.
Su un totale di produzione ritirata dal GRTN nel 2004 ai sensi dell’art. 3, co. 12 del D.Lgs 79/99 di 56.664 GWh (19,8% della produzione nazionale), i ritiri da fonti assimilate ammontano 42.226 GWh, di cui 34.181 GWh si riferiscono a impianti “nuovi” che percepiscono una tariffa media di ritiro di 88,17 €/MWh; la quota rimanente, a capo di impianti “esistenti” e dunque non comprensiva della componente incentivante, è stata valorizzata con una tariffa media di 61,85 €/MWh. Tali costi di ritiro devono essere paragonati al prezzo medio di vendita dell’energia CIP6 da parte del GRTN all’Acquirente Unico e al mercato libero pari a 50,80 €/MWh.
Si segnala, inoltre, come la relazione 2005 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sottolinei che i ritiri obbligati, che riguardano quasi interamente energia prodotta in impianti in convenzione CIP6, sono cresciuti del 5,1 per cento rispetto all’anno scorso incrementando, se pur lievemente, il proprio contributo alla generazione nazionale.
Secondo l’Autorità, gli incrementi riscontrabili in tutte le voci di bilancio relative ai ritiri da parte del GRTN sono imputabili a diverse motivazioni.
L’aumento più consistente si è avuto nella generazione assimilata, in particolare negli impianti cosiddetti esistenti, ovvero quelli per i quali è scaduto il periodo di incentivazione specifico, ma rimane ancora in essere la convenzione di cessione dell’energia elettrica al GRTN.
Gli aumenti del CIP6 rinnovabile sono, al contrario, imputabili a un forte incremento della produzione per la voce impianti a biomasse e a rifiuti, riconducibile all’entrata in esercizio di nuovi impianti; per le altre voci le differenze rispetto ai livelli di generazione dello scorso anno sono dovute allo scadere delle convenzioni e, nello specifico degli impianti idroelettrici, a una diversa idraulicità del periodo.
I costi totali del CIP6 sono stimabili, pur su dati non ancora a consuntivo, in 2.271 milioni di euro quale risultato della differenza tra i costi di ritiro e i ricavi derivati dalla vendita dell’energia al mercato libero e all’Acquirente Unico, nonché dei ricavi originati dalla cessione dei certificati verdi ai soggetti a obbligo.
La medesima relazione sottolinea, inoltre, come i forti incrementi del programma CIP 6 nel 2004 rispetto all’anno precedente siano riconducibili a una molteplicità di fattori, quali: la maggiore generazione degli impianti in convenzione; la rilevante diminuzione del prezzo medio di cessione dell’energia sul mercato; l’aggiornamento annuale delle tariffe CIP6 che prevedono u incremento delle varie componenti, nonché la diminuzione dei ricavi dalla vendita di certificati verdi.
(Per una ulteriore disamina della struttura della produzione incentivata Cip 6, cfr. lo stralcio della relazione dell’Autorità allegato al presente dossier).
Il comma 2 dell’articolo prevede che le somme derivanti dai risparmi di spesa, ottenuti dal GRTN, connessi al mancato rinnovo delle suddette convenzioni e al graduale disimpegno del Gestore dall’obbligo di ritiro dell’energia da fonti assimilate - il cui onere grava attualmente sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti al regime tariffario regolato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas - vadano ad alimentare un apposito “Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica nel settore dell’energia elettrica tramite fonti rinnovabili” (di seguito Fondo),
Il Fondo, disciplinato dal successivo comma 3, viene istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ed è assoggettato ad una contabilità separata.
Per quanto concernele tariffe dell’energia elettrica, si ricorda, brevemente, come esse siano soggette, in Italia, alle regole e ai vincoli stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) alla quale la legge n. 481 del 1995 ha riconosciuto competenze in materia di fissazione delle tariffe base per i servizi regolati.
Con la deliberazione n. 5/04 del 30 gennaio 2004 l’Autorità ha stabilito i nuovi criteri, per le opzioni di trasporto e vendita. Il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007 (allegato A alla citata delibera 5/04 del 30 gennaio 2004) ha ulteriormente razionalizzato il sistema tariffario - già riformato dal Testo integrato introdotto dalla delibera 228/01 del 18 ottobre 2001 - identificando i seguenti servizi di pubblica utilità oggetto di regolazione tariffaria:
§ il servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
§ il servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
§ il servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
§ il servizio di misura.
Gli elementi essenziali che compongono il prezzo dell'energia elettrica, che si differenzia i relazione al livello di tensione a cui è allacciato ciascun cliente (bassa tensione; media tensione; alta e altissima tensione) e alla destinazione a usi di illuminazione pubblica piuttosto che ad altri, sono i seguenti:
• tariffa per il servizio di trasmissione, la cui entità è fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, copre i costi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale ed è pagata da tutti i clienti finali;
• corrispettivo per il servizio di distribuzione, la cui l'entità è fissata da ciascun distributore con la proposta all'Autorità di apposite opzioni tariffarie base rispettose dei vincoli tariffari fissati dall'Autorità. Il corrispettivo copre i costi per il trasporto dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione e le relative attività commerciali (fatturazione, gestione contratti ecc.) ed è pagato tutti i clienti finali (sia liberi che vincolati);
• tariffa per il servizio di misura (MS), destinata a copertura dei costi di installazione e manutenzione del misuratore (contatore), di rilevazione e registrazione delle misure e pagata da tutti i clienti finali. I corrispettivi a copertura dei costi del servizio - reso dal distributore in base a prezzi amministrati fissati dalla AEEG - sono aggiornati annualmente dall’Autorità;
• tariffa per il servizio di vendita a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, dei costi di dispacciamento, e degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa sui certificati verdi; all'interno di questa voce di costo sono inoltre remunerati il servizio di interrompibilità e la disponibilità di capacità produttiva. I corrispettivi sono fissato dall'Autorità ed aggiornati trimestralmente.
• Componenti
tariffarie A e UC e MCT. Le componenti tariffarie A (Cfr.oltre) coprono gli oneri sostenuti nell'interesse
generale del sistema elettrico (quali ad esempio i costi di ricerca, i
costi per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.)
e sono individuati dal Governo con decreto o dal Parlamento tramite legge; le
componenti UC coprono ulteriori elementi di costo del servizio elettrico
(quali, ad esempio, la perequazione) individuate dall'Autorità; la componente
MCT è destinata alla copertura del finanziamento di misure di compensazione
territoriale di cui all’art. 4 della legge 368/03 (siti che ospitano centrali
nucleari e impianti del ciclo di combustibile nucleare). Le componenti
tariffarie A, MCT, UC3 (Perequazione
costi di trasporto) e UC6 (copertura oneri qualità del servizio) sono pagate da
tutti i clienti finali, sia liberi che vincolati. Le componenti tariffarie UC1
e UC4 (rispettivamente perequazione costi di acquisto per il mercato vincolato
e perequazione imprese minori ) sono pagate dai soli clienti del mercato
vincolato (fino all'attivazione della componente A8). La componente UC5
(coperture squilibri tra perdite
standard ed effettive) è pagata dai clienti del mercato vincolato in base al
Testo integrato, e dai clienti del mercato libero in base alla delibera n.
48/84. Va inoltre ricordato che la struttura delle tariffe elettriche si
differenzia in relazione alla distinzione
tra mercato vincolato e mercato libero
dell’energia elettrica. I clienti finali del mercato vincolato, non
ammessi ad operare sul mercato libero, sono soggetti a tariffe regolate.
Possono, infatti, acquistare l'energia elettrica esclusivamente dal
distributore locale cui devono versare il relativo corrispettivo di vendita. I
clienti del mercato libero, invece, sono ammessi ad operare sul mercato libero
e possono rifornirsi mediante la libera contrattazione bilaterale con venditori
e grossisti o, tramite contratti di scambio, attraverso
Per quanto concerne, in particolare, le componenti tariffarie A, si ricorda che queste costituiscono un'importante caratteristica della tariffa elettrica italiana e sono poste a copertura di oneri sostenuti nell'interesse generale del sistema elettrico (quali ad esempio i costi di ricerca, i costi per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili etc.) individuati dal Governo con decreto o dal Parlamento tramite legge.
Tali oneri vengono generalmente identificati come oneri impropri in quanto rappresentano costi che ricadono in tariffa senza essere giustificati da ragioni di efficienza, in quanto si tratta di oneri sostenuti nell'interesse della collettività.
Tali costi gravano sia sui clienti vincolati, sia sui clienti liberi e sono posti a maggiorazione dei corrispettivi per il servizio di trasporto.
I valori delle componenti tariffarie A2-A6 sono determinati dall'Autorità e sono differenziati per tipologia di utenza. La gestione del gettito delle componenti A avviene attraverso appositi conti istituiti presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (cfr.oltre).
In particolare, le componenti A sono a copertura dei seguenti costi:
§ componente A2: costi connessi con lo smantellamento delle centrali nucleari e alla loro chiusura ;
§ componente A3: costi sostenuti dal GRTN per l'acquisto e la vendita di energia CIP6 (da fonti rinnovabili e assimilate);
§ componente A4 finanziamento delle componenti tariffarie compensative dei regimi tariffari speciali stabiliti per legge a favore di alcuni soggetti (quali ad esempio le Ferrovie dello Stato, i comuni rivieraschi, etc.).;
§ componente A5: a copertura degli oneri relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
§ componente A6: cosiddetti "stranded costs", corrispondenti ai rimborsi da destinare a quelle imprese (in particolare a favore dell'ex monopolista) che avevano effettuato investimenti prima dell'avvento della liberalizzazione e che il mercato concorrenziale non consente di ammortizzare.
Cfr. il prospetto, di fonte Enel, riprodotto in calce alle presenti schede di lettura, nel quale viene illustrata in maniera sintetica la struttura delle tariffe elettriche attualmente in vigore.
Quanto alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (Ccse) si ricorda che si tratta di una istituzione cui è assegnata la gestione del sistema di perequazione tariffaria, cioè dei flussi in entrata, derivanti dal pagamento di componenti tariffarie da parte degli utenti finali, e dei corrispondenti flussi in uscita, consistenti nei contributi alle imprese aventi diritto.
La facoltà di istituire Casse di conguaglio era stata attribuita in origine al CIP (Comitato interministeriale prezzi) con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896. L’attuale CCSE è stata istituita dal provvedimento CIP 29 agosto 1961, n. 341, in occasione dell’unificazione su tutto il territorio nazionale dei prezzi e delle strutture tariffarie nel settore elettrico. Con la legge 14 novembre 1995, n. 481, le competenze in materia di Ccse sono state trasferite all’Autorità.
Nell’ambito delle sue funzioni di carattere amministrativo-contabile la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), come disciplinate dal Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo 2004-2007, gestisce alcuni conti afferenti al settore elettrico, tra i quali rientra il suddetto Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dal gettito della componente tariffaria A3; il conto ha anche la finalità di coprire le spese per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili previsto dal citato decreto legislativo n. 387/03.
Alcuni di questi conti perseguono finalità tipicamente perequative, mentre altri assicurano la copertura dei cosiddetti oneri generali del sistema elettrico, ovvero di quei costi che devono inevitabilmente, in quanto finalizzati al finanziamento di attività di interesse generale, ricadere sulla collettività dei clienti, sia del mercato libero, sia del mercato vincolato.
Si segnala, infine, come la Cassa conguaglio per il settore elettrico gestisca altresì, tra gli altri, il Conto per il finanziamento delle attività di ricerca, alimentato dal gettito della componente tariffaria A5.
I successivi commi 3 e 4 stabiliscono le modalità di finanziamento e di utilizzo del nuovo Fondo per la ricerca nel settore della generazione elettrica da fonti rinnovabili.
Segnatamente, il comma 3 stabilisce che al Fondo sia trasferito l’equivalente della quota della tariffa A3 (cfr.sopra) che in conseguenza del mancato rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1 non sarà più percepita dagli esercenti gli impianti da fonti assimilate, né destinata a copertura dell’onere assunto dal GRTN ai fini dell’attuazione del citato art.3, co. 12, del D.Lgs. 79/99.
In proposito, la relazione illustrativa rileva come il Fondo in oggetto non necessiterà di investimenti aggiuntivi, ma si autoalimenterà in modo crescente mano a mano che verranno a scadere le convenzioni relative alle fonti assimilate: esso sarà infatti finanziato dalle risorse che si libereranno dalla componente A3 della tariffa elettrica per la parte oggi impegnata a sostenere il CIP 6 a favore di fonti «assimilate» allo scadere delle rispettive convenzioni.
Per quanto concerne il regime già previsto dalla normativa vigente allo scadere delle convenzioni pluriennali di cessione destinata, si rinvia alla nota di commento del precedente comma 2.
Il 50 per cento delle risorse che affluiranno presso il suddetto Fondo viene destinato alla riduzione delle tariffe elettriche applicate ai clienti finali dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. A tale scopo, la disposizione in esame autorizza l’Autorità a computare detta quota nel calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione che vengono presi in considerazione ai fini della revisione trimestrale delle tariffe elettriche.
Si ricorda, in proposito che l’art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 stabilisce che l’Autorità fissi ed aggiorni, in relazione all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe elettriche.
In proposito, va segnalato come i forti e persistenti aumenti dei prezzi internazionali del petrolio degli scorsi mesi[23], che trascinano i costi di produzione dell’elettricità e quelli della materia prima gas, hanno determinato un aumento delle relative componenti tariffarie.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha provveduto al conseguente aggiornamento delle tariffe per il trimestre ottobre-dicembre 2005.
L’aumento per il settore domestico è risultato pari al 4,4% al lordo delle imposte e del 4,7% al netto delle imposte. Per la famiglia residente con una potenza impegnata di 3 kW e consumi di 225 kWh mensili, che rappresenta la grande maggioranza dell'utenza domestica, la tariffa elettrica del prossimo trimestre è pari a 11,35 centesimi di euro per kWh al netto delle imposte, per una maggiore spesa, comprese le imposte, di circa 15 euro all'anno.
L’aumento in media nazionale (comprendente oltre al settore domestico i clienti vincolati di commercio, artigianato, industria e illuminazione pubblica) al netto delle imposte è pari al 5,3%.
La tariffa media nazionale, al netto delle imposte, risulta pertanto pari a 11,24 centesimi di euro per kWh ed è composta dalle seguenti voci:
§ trasmissione, distribuzione, misura (comprese le componenti a copertura dei relativi costi di perequazione e miglioramento della qualità del servizio) 2,30 centesimi di euro per kWh (20,5%);
§ produzione e dispacciamento (compresi i relativi costi di perequazione) 8,08 centesimi di euro per kWh (71,9%);
§ componenti specifiche (certificati verdi, interrompibilità, disponibilità impianti) 0,19 centesimi di euro per kWh (1,7%);
§ oneri generali di sistema (energia rinnovabile, ricerca, nucleare, stranded costs, rimborsi alle reti isolate, perdite, regimi tariffari speciali) 0,67 centesimi di euro per kWh (6,0%).
In ordine alla disposizione in esame si rileva come in assenza di un mutamento del quadro normativo - e postulando l’attuazione della delega di cui all’articolo 15 della legge comunitaria 2004[24] - alla scadenza delle suddette convenzioni Cip 6, l’intera quota della componente tariffaria A3 corrispondente al disimpegno dall’obbligo di ritiro dell’energia elettrica prodotta da impianti Cip 6 alimentati da fonti “assimilate”, sarebbe destinata alla riduzione della tariffa elettrica.
Si osserva, inoltre, come l’impianto normativo della proposta di legge in esame debba valutarsi anche alla luce dei più recenti indirizzi adottati dal Governo nel medesimo ambito.
Va infatti segnalato che, in conformità all’orientamento del Governo espresso nell’ultimo Dpef 2006-2009 – nel quale si prevedeva, al fine di contenere il costo della tariffa elettrica, l’adozione di “iniziative volte alla riduzione e stabilizzazione della componente tariffaria a copertura degli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili attraverso idonee operazioni finanziarie” - il Consiglio di Amministrazione del Gestore della Rete spa, riunitosi nello scorso mese di settembre, ha assegnato ad un apposito Consorzio[25] l’incarico di arranger e collocatore dei titoli relativi alla cartolarizzazione dei crediti del GRTN legati alla componente tariffaria A3, a copertura dei costi relativi all’energia CIP6.
L’operazione di cartolarizzazione, che secondo un comunicato stampa del GRTN dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno, ha lo scopo di monetizzare parte dei crediti relativi alla componente tariffaria A3 che il GRTN incasserà fino al termine delle convenzioni in essere del CIP6.
La cartolarizzazione dei crediti consente alle aziende di raccogliere risorse finanziarie sui mercati mobiliari a fronte della cessione degli attivi di cui sono titolari. In questo caso l’operazione consiste nel monetizzare parte dei crediti relativi alla componente tariffaria A3 che il GRTN incasserà fino al termine delle convenzioni del CIP6.
Nel citato comunicato stampa, il Presidente e l’Amministratore delegato del Grtn hanno peraltro sottolineato che “la liquidità generata dalla cartolarizzazione potrà essere impiegata per ridurre gli oneri in bolletta attraverso l’anticipazione di parte dei ricavi futuri ai produttori proprietari di impianti CIP6, nonché per finanziare l’eventuale stabilizzazione della componente tariffaria A3”.
A tale proposito, si rileva, da ultimo, come sulla componente tariffaria A3, nei prossimi mesi, dovrebbero cominciare ad incidere anche i costi di copertura delle tariffe incentivanti previste dal c.d. “conto energia fotovoltaico”, relativamente ai 100 MW fotovoltaici da installare[26] .
Il comma 4 destina la rimanente quota del 50% del Fondo all’erogazione di contributi da assegnarsi per metà (25%) all’ENEA[27]e per l’altra metà (25%) a soggetti pubblici e privati, da individuarsi annualmente sulla base di priorità fissate in relazione alla presentazione di progetti di ricerca che risultino conformi ad un Programma annuale di incentivazioni delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.
Come si legge nella relazione illustrativa, tale modalità di ripartizione delle risorse del Fondo è diretta a “recuperare e rilanciare il ruolo dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) nella strutturazione delle competenze di sistema e nel collegamento fra ricerca e progetti di intervento strutturali in tema di energia e di ambiente”, nonché a “recuperare il ruolo di tanti istituti pubblici e privati in questo campo, a cominciare dal Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI) e dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)”.
Il Programma annuale di incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili a fini di generazione elettrica risponde, a sua volta, alle esigenze di una programmazione di cui – si sottolinea nella medesima relazione – si avverte l’assenza e che tutti i soggetti istituzionali possono rilanciare in un quadro di rinnovata collaborazione.
In relazione alle forme di incentivazione delle ricerca nel settore
delle fonti energetiche rinnovabili, si segnala la recente istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in
ricerca, originariamente istituito dalla legge finanziaria per il 2005 (art. 1, commi 354 e
Il Fondo – avente una dotazione di 6 miliardi di euro alimentata con le risorse del risparmio postale - è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. Per quanto qui rileva ai fini del provvedimento in esame, si segnala che, ai fini dell’individuazione degli interventi ammessi al finanziamenti, devono essere considerati in via prioritaria alcuni progetti di investimento, tra i quali sono esplicitamente richiamati i programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico.
Per quanto riguarda più specificamente le fonti energetiche rinnovabili, si segnala, altresì, l’articolo 1, comma 248, della medesima legge 311/04 (finanziaria 2005), che ha disposto per il 2005 l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili – con una dotazione di 10 milioni di euro - volto al cofinanziamento di studi e di ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo nell’ambito di nuovi sistemi di locomozione – come, ad esempio, i veicoli dotati di celle combustibili - atti a ridurre le emissioni inquinanti al fine del miglioramento della qualità ambientale, in particolare all’interno dei centri urbani, con attenzione posta in particolare sulle potenzialità di produzione di idrogeno da fonti di energia rinnovabile, solare, eolica, idraulica o geotermica.
Misure volte al sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo sono, infine, contenute anche nel disegno di legge sulla competitività attualmente all’esame Senato (AS 3533), il quale contiene (articolo 12, commi 1-6), disposizioni relative all’utilizzo del FIT - Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica - le quali prevedono, tra l’altro, che una quota delle risorse del Fondo sia destinata alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi, in una serie di settori (tessile, alimentare, nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie della comunicazione e spaziali), tra quali è specificamente contemplato il comparto delle tecnologie dell’idrogeno applicate al trasporto e alla produzione energetica.
In ordine alla destinazione di una quota del Fondo all’erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca conformi all'apposito Programma di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili, di cui al comma 4, si osserva come dalla formulazione della norma non sia possibile evincere la natura giuridica dei destinatari degli incentivi, né la tipologia, l’entità e le modalità di erogazione delle sovvenzioni, non risultando pertanto agevole valutare la conformità della disposizione - in particolare in relazione ai contributi destinati a soggetti privati - alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo[29] e degli aiuti di Stato per la tutela ambientale[30].
La predisposizione del suddetto Programma annuale di incentivazioni delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica è demandata al Ministro delle attività produttive, che è tenuto a provvedervi annualmente entro il mese di aprile; il Programma dovrà successivamente essere approvato nell’ambito del Documento di programmazione economica.
Si segnala che una misura afferente a quella testè illustrata è già contenuta nell’art. 3, comma 2-ter del DL 12
novembre 2004 n. 273 - “Disposizioni urgenti per l'applicazione
della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas
ad effetto serra nella Comunità europea, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art.
Da ultimo, il comma 5, autorizza il Ministro delle attività produttive, ad adottare, un decreto con il quale saranno fissate le modalità di utilizzo del Fondo e di erogazione dei relativi contributi.
Per l’adozione del decreto, prevista annualmente entro il mese di settembre, successivamente all’approvazione del Documento di programmazione economico finanziaria - recante, nel proprio ambito, il suddetto Programma di incentivazione delle fonti rinnovabili - è richiesto il previo parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
Tariffe Elettriche - Componenti inglobate nei prezzi
La struttura della tariffa si differenzia tra i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero nel modo seguente:
CLIENTI VINCOLATI
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All'interno della TARIFFA complessiva, la tariffa base rappresenta la componente posta a copertura dei costi (inclusa remunerazione) che si determinano in ciascuno dei 4 segmenti di cui si compone il sistema elettrico: 1) - Generazione (produzione di energia elettrica nelle centrali) 2) - Trasmissione (trasporto sulle reti di altissima tensione e dispacciamento) 3) - Distribuzione (tramite cabine e reti di alta, media e bassa tensione) 4) - Misura (Installazione dei contatori e rilevazione dei consumi) 5 ) - Vendita (commercializzazione) In particolare, le componenti a copertura dei costi: Generazione, Trasmissione, Misura e Vendita, sono amministrate |
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2. Componenti A |
Si tratta dei cosiddetti “oneri generali di sistema”. In gran parte traggono origine dalle specificità del sistema elettrico nazionale: Componente A2: decommissioning nucleare; Componente A3: finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (ex CIP 6); Componente A4: finanziamento dei prezzi agevolati in base a leggi dello Stato (Ferrovie dello Stato, Società Terni, Alluminio primario, etc.); Componente A5: Finanziamento dell'attività di ricerca; - Componente A6: Finanziamento dei costi non-recuperabili (stranded cost) a seguito dell'apertura del mercato elettrico alla concorrenza. Tali componenti sono definite direttamente dall'AEEG. I ricavi affluiscono alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE). |
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3. Componenti UC |
UC1 - Perequazione costi di acquisto per il mercato vincolato UC3 - Perequazione costi di trasporto UC4 - Perequazione imprese minori (no illuminaz. pubblica) UC5 - Coperture squilibri tra perdite standard e perdite effettive UC6 - Copertura oneri qualità del servizio |
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4 Componente MCT |
MCT - Finanziamento misure di compensazione territoriale di cui all'Art. 4 della Legge 368/03 (per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare) |
CLIENTI LIBERI
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All'interno della TARIFFA complessiva, la tariffa di trasporto, per questa tipologia di clienti, rappresenta la componente posta a copertura dei costi (inclusa remunerazione) che si determinano in ciascuno dei segmenti seguenti in cui si compone il sistema elettrico: 1) - Trasmissione (trasporto sulle reti di altissima tensione e dispacciamento) 2) - Distribuzione (tramite cabine e reti di alta, media e bassa tensione) 3) - Misura (Installazione dei contatori e rilevazione dei consumi) |
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2. Componenti A |
Si tratta, come sopra, dei cosiddetti “oneri generali di sistema”. Componente A2: decommissioning nucleare; - Componente A3: finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate (ex CIP 6); - Componente A4: finanziamento dei prezzi agevolati in base a leggi dello Stato (Ferrovie dello Stato, Società Terni, Alluminio primario, etc.); - Componente A5: Finanziamento dell'attività di ricerca; - Componente A6: Finanziamento dei costi non-recuperabili (stranded cost) a seguito dell'apertura del mercato elettrico alla concorrenza. Tali componenti sono definite direttamente dall'AEEG. I ricavi affluiscono alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE). |
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3. Componenti UC |
UC3 - Perequazione costi di trasporto UC6 - Copertura oneri qualità del servizio |
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4 Componente MCT |
MCT - Finanziamento misure di compensazione territoriale di cui all'Art. 4 della Legge 368/03 (per i siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare) |
Ai sensi della Delibera n° 05/04 dell'AEEG la componente tariffarie UC4 non è dovuta dai clienti del mercato libero, mentre la componente UC5 ai sensi della delibera per il dispacciamento n°48/04 non viene applicata da Enel Distribuzione ma dal Gestore della Rete (GRTN) ed è una componente a copertura dei costi derivanti dalle differenze tra perdite effettive e perdite teoriche.
Mercato Vincolato - Totale bolletta
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COMPONENTI TARIFFA |
IMPOSTE |
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Generazione + vendita Trasmissione Trasporto (Opzione base o speciale) Misura Componenti A e UC e MCT Energia reattiva |
Erariale Addizionale Comunale Addizionale Provinciale IVA |
Mercato Libero - Totale bolletta
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OPZIONE BASE O SPECIALE |
IMPOSTE |
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Trasmissione Trasporto (Opzione base o speciale) Misura Componenti A e UC e MCT Energia reattiva (eventuale) |
IVA |
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 5999 ¾
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
QUARTIANI, GAMBINI, NIEDDU, NIGRA, ADDUCE, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BORRELLI, BOVA, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CHITI, CIALENTE, CIMA, CRISCI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FILIPPESCHI, FUMAGALLI, GALEAZZI, GIACCO, GIULIETTI, GRILLINI, GROTTO, KESSLER, LABATE, LADU, SANTINO ADAMO LODDO, LULLI, LUMIA, MAGNOLFI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MEDURI, MOTTA, NESI, GERARDO OLIVERIO, OTTONE, PANATTONI, PAPPATERRA, LUIGI PEPE, PIGLIONICA, PINOTTI, PISA, PISTONE, POTENZA, PREDA, RANIERI, ROSATO, ROSSIELLO, RUGGERI, RUZZANTE, SANDI, SEDIOLI, SERENI, SINISCALCHI, SPINI, TOLOTTI, TRUPIA, VIGNI, ZANOTTI, ZUNINO
Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili
Presentata il 15 luglio 2005
Onorevoli Colleghi! - La XIV legislatura ha visto una proliferazione di leggi e di norme attinenti al campo dell'energia di tale mole da comportare un pericolo sempre incombente di incertezza per gli operatori, di instabilità e di stress del sistema.
In quarantotto mesi di legislatura è stata emanata più di una legge ogni quattro mesi sull'elettricità e il gas, senza contare le ultime leggi finanziarie, come la legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) articolo 35, che hanno interessato il sistema dei servizi pubblici locali.
Nonostante questa prolifica produzione legislativa le condizioni di funzionamento del sistema sono peggiorate (c'è qualche centrale elettrica in più, ma i black out elettrici generalizzati o parziali sono stati e sono all'ordine del giorno).
I prezzi per gli utenti sono aumentati. Alla Borsa elettrica si superano i 60 euro e il picco arriva fino a 120 euro.
Dopo più di un lustro dalle riforme Bersani e Letta, il nostro sistema è ancora troppo avaro di concorrenza e troppo segnato dai vecchi monopolisti che continuano a operare in modo dominante nel mercato dell'elettricità e del gas.
I prezzi restano alti, il 30 e più per cento oltre la media europea, proprio perché troppo basso è rimasto il tasso di contendibilità del mercato elettrico e del gas da parte di una pluralità di soggetti ancora troppo ancorati alla protezione tariffaria anziché protesi al rischio e alla vera competizione.
In questi primi cinque anni del nuovo secolo la capacità di proporre soluzioni di mercato e di innovare il settore è stata fortemente inadeguata, a fronte di una richiesta crescente di consumo elettrico e di gas che proviene dalle famiglie e dalle imprese.
La produzione con fonti rinnovabili è ferma al palo, assai distante dal raggiungimento, entro il 2010-2012, dell'obiettivo del 22-25 per cento di energia elettrica prodotta con solare, eolico, idro, biomasse e geotermia, obiettivo fissato dagli indirizzi europei e dal Protocollo di Kyoto.
Questa proposta di legge intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Kyoto e fissati dall'Unione europea, prevedendo l'istituzione di un Fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, la cui dotazione a regime sarebbe pari a circa 2 miliardi di euro annui, per alimentare la ricerca e l'innovazione del settore energetico nel campo delle fonti rinnovabili nonché per incentivare la ricerca e lo sviluppo delle fonti pulite di energia in sostituzione graduale delle fonti inquinanti cosiddette «assimilate», che purtroppo sono computate al fine del raggiungimento degli obiettivi di Kyoto e che oggi sono incentivate con il CIP 6, provvedimento del Comitato interministeriale prezzi adottato il 29 aprile 1992.
Il Fondo non necessiterà di investimenti ma si autoalimenterà in modo crescente man mano che verranno a scadere le convenzioni relative alle fonti assimilate: esso sarà infatti finanziato dalle risorse che si libereranno dalla componente A3 della tariffa elettrica per la parte oggi impegnata a sostenere il CIP 6 a favore di fonti «assimilate» allo scadere delle rispettive convenzioni. Le fonti «assimilate» bruciano scarti della lavorazione del petrolio e della chimica e non potranno più essere oggetto di convenzione una volta scaduti i termini delle convenzioni già in essere, le quali rappresentano un costo per gli utenti in cambio solo di un maggiore inquinamento, quando il corrispettivo è invece pagato per diminuire l'inquinamento!
La proposta di legge recupera così risorse da destinare a un vasto rilancio dell'uso delle fonti rinnovabili.
Tutto ciò nel segno di un intervento pubblico che intende aggredire l'urgenza con la quale si manifestano le problematiche relative al rafforzamento e all'ammodernamento del settore dell'energia, quale infrastruttura primaria del Paese. La proposta di legge rappresenta in tale senso un contributo a sostegno di una imprescindibile scelta per il rilancio dello sviluppo del sistema Italia.
L'Agenzia internazionale per l'energia prevede che i Paesi in via di sviluppo assorbiranno nei prossimi anni i due terzi dell'aumento della domanda mondiale di energia e che arriveranno a rappresentare nel 2030 la metà dei consumi globali in conseguenza della rapida crescita economica e demografica; conseguentemente la flessibilità della domanda e dell'offerta di greggio tenderà a diminuire drasticamente e, in assenza di sostituti sostenibili, l'utilizzo del petrolio si concentrerà sempre di più nel settore dei trasporti.
La crescita del prezzo del petrolio, cui la quotazione del gas è comunque interconnessa, presenta pertanto caratteristiche tendenzialmente strutturali e il nostro Paese, il cui sistema elettrico è basato sostanzialmente sul mix olio-gas, risulta il più esposto alle instabilità e alle trasformazioni in atto a livello mondiale.
Anche l'entrata in funzione delle nuove centrali, prevalentemente a ciclo combinato, non è sufficiente a frenare la tendenza a una dipendenza dagli idrocarburi ancora maggiore, rendendo drammatiche la necessità e l'urgenza di forti investimenti per diversificare le fonti e per sviluppare la generazione di energia elettrica tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili. Sappiamo che la piena attuazione delle direttive comunitarie e l'integrazione nel sistema europeo impongono politiche dirette a coniugare la liberalizzazione del settore con gli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti e di salvaguardia dell'ambiente.
Per questi motivi il processo di liberalizzazione (che oggi segna il passo e che rischia di veder affermarsi una controtendenza pericolosa di sua negazione, quasi che siano a esso imputabili tutti i fallimenti del mercato, quando è proprio la liberalizzazione che può garantirci dalle distorsioni ingenerate da meri processi di privatizzazione) in assenza di efficaci strumenti di governo delle politiche energetiche e di adeguati interventi di promozione e di supporto tecnico agli investimenti innovativi incontra difficoltà in termini di apertura del mercato e di crescita di nuovi operatori, la cui mancata operatività sul mercato favorisce la permanenza degli attori mono-oligopolistici.
Va attivato dunque il forte potenziale di sinergie fra liberalizzazione del settore, diversificazione delle fonti e sviluppo delle fonti rinnovabili.
A tale fine risulta necessario il rafforzamento di tecnostrutture e di competenze per garantire i collegamenti internazionali nella ricerca e nello sviluppo nucleare; tenere aperte le opzioni di sistema del carbone pulito e del vettore idrogeno; attuare programmi di studio, sviluppo e dimostrazione di filiere tecnologiche nel campo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza dei cicli produttivi e dei servizi; sviluppare competenze e capacità progettuali e rendere disponibili infrastrutture per l'armonizzazione fra obiettivi generali e politiche di sviluppo; sostenere lo sviluppo sinergico di tecnologie avanzate, autoproduzione, microgenerazione, cogenerazione, chiusura dei cicli produttivi e fonti rinnovabili, promuovendo nuovi modelli di impresa, focalizzata sull'offerta di servizi, complementari e integrati con la tradizionale industria energetica; attivare funzioni di agenzia per garantire adeguati supporti tecnico-scientifici alla pianificazione strategica e territoriale, alle politiche industriali e tecnologiche; sostenere un forte sviluppo degli investimenti nell'innovazione in campo energetico destinando consistenti risorse finanziarie al rafforzamento e alla riorganizzazione delle competenze, puntando sulla ricerca e sullo sviluppo di sistema; razionalizzare l'utilizzo dei finanziamenti relativi alla ricerca e all'innovazione nel settore energetico-ambientale, integrando le diverse forme di intervento e le attività delle istituzioni pubbliche e degli operatori privati nonché delle strutture di ricerca all'interno di grandi progetti strategici, coerenti e coordinati con le politiche comunitarie europee (questa è una polizza assicurativa accesa per un futuro sicuro). Perciò, come si prevede nella proposta di legge, serve anche recuperare e rilanciare il ruolo dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) nella strutturazione delle competenze di sistema e nel collegamento fra ricerca e progetti di intervento strutturali in tema di energia e di ambiente; recuperare il ruolo di tanti istituti pubblici e privati in questo campo a cominciare dal Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI) e dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
Il Fondo, con la sua rilevante mole di risorse serve a riorganizzare e riorientare il sistema di incentivi per la diversificazione delle fonti energetiche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dando priorità a progetti tendenzialmente economicamente sostenibili e in grado di determinare il superamento di ritardi tecnologici. Serve, inoltre, a sostenere iniziative volte a promuovere lo sviluppo di nuova imprenditoria e occupazione che richiedono un forte sostegno all'innovazione.
Se vogliamo guardare al futuro del settore con l'occhio del legislatore, l'obiettivo è quello di rendere coerente lo scenario normativo con il libero mercato: libertà di rifornirsi dal fornitore preferito, superamento di sussidi e sinecure di un mercato protetto che genera rendita sicura ma non innovazione e benefìci economici, politica degli aiuti e di destinazione delle risorse disponibili a favore della ricerca e delle fonti alternative.
La proposta di rinvenire i fondi necessari all'istituzione del Fondo per le fonti rinnovabili all'interno di un processo di ridefinizione delle componenti tariffarie e di una forte penalizzazione delle pregresse garanzie sinora fornite tramite la bolletta elettrica ai produttori di energia con fonti «assimilate», per spostarne invece la disponibilità finanziaria sia sulla ricerca e sull'innovazione per le fonti che veramente rinnovabili sono, sia sull'abbattimento dei costi dell'energia per famiglie e imprese, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, commi 3 e 4, che indirizzano le risorse del Fondo per il 50 per cento a beneficio degli utenti e della riduzione del costo dell'energia da essi sostenuto per la parte di trasporto, e per il restante 50 per cento alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione nel campo delle fonti rinnovabili (ENEA e altri soggetti pubblici e privati), e ha come obiettivo quello di contribuire a offrire ai consumatori un servizio pubblico liberalizzato a un prezzo e a qualità ragionevoli, facendo «andare a braccetto» ciò che sembra per natura antitetico: il pubblico con il privato, il mercato con le regole, la concorrenza con la programmazione. Una programmazione di cui si sente l'assenza e che tutti i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati possono invece rilanciare in un quadro di rinnovata collaborazione e di maggiore fiducia verso il futuro.
Di qui il previsto Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili che annualmente il Ministro delle attività produttive dovrà presentare alle Camere e che sarà approvato nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Il Ministro delle attività produttive provvederà nel settembre di ogni anno a erogare i contributi così definiti a specifici progetti e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvederà a calcolare la quota destinata a ridurre il costo della tariffa fissata per i costi di trasporto e di produzione dell'energia elettrica semestralmente, quando procederà alla revisione trimestrale delle tariffe medesime.
La proposta di legge intende in questo modo aggiornare quanto in materia di fonti rinnovabili è previsto dal decreto legislativo n. 79 del 1999, contenente le norme per il ritiro dell'energia prodotta con fonti assimilate (energia CIP 6), e inserirsi nel più complessivo corpo di norme che regolano l'incentivazione delle fonti rinnovabili al fine della generazione elettrica, contribuendo a rafforzarne la portata e la realizzabilità, nonché a sostenere la ricerca come condizione per un più alto grado di efficienza e di fruibilità dell'energia così prodotta.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le convenzioni regolate dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernenti i ritiri obbligati di energia elettrica prodotta tramite fonti assimilate, di seguito denominata «energia CIP 6», alla loro scadenza non possono essere oggetto di rinnovo.
2. Le somme derivanti dai risparmi di spesa ottenuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (GRTN), relativi alle quote di energia elettrica di cui al comma 1, il cui costo, dipendente dall'obbligo del ritiro, grava sulla componente tariffaria A3 applicata ai clienti sottoposti a regime regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la quota corrispondente al progressivo disimpegno dall'obbligo relativo all'energia elettrica prodotta da fonti energetiche assimilate, a decorrere dall'anno 2005 e negli anni successivi, sono destinate ad alimentare l'apposito Fondo nazionale per il sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili (FRIGER), istituito, ai sensi del comma 3, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, nel cui ambito è soggetto a contabilità separata.
3. L' ammontare del trasferimento al FRIGER previsto dal comma 2 equivale alla quota della tariffa A3 non più percepita dai soggetti esercenti gli impianti di generazione di energia elettrica e non più destinata a copertura dei costi sostenuti dal GRTN per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a seguito delle intervenute scadenze delle convenzioni per l'energia CIP 6 per la parte di fonti assimilate. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della riduzione delle tariffe di fornitura ai clienti finali applicate dall'Autorità medesima ai consumatori di energia elettrica, è pertanto autorizzata a computare il 50 per cento di tale ammontare, derivante dalla vigenza della componente tariffaria A3 e depositato presso il FRIGER, nell'ambito del calcolo dei costi di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione presi in considerazione per la revisione trimestrale delle tariffe medesime.
4. Il restante 50 per cento dei fondi del FRIGER è destinato all'erogazione di contributi destinati per il 50 per cento all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), e per il restante 50 per cento a soggetti pubblici e privati annualmente definiti secondo priorità stabilite sulla base della presentazione di progetti di ricerca conformi all'apposito Programma annuale di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini della generazione di energia elettrica, predisposto dal Ministro delle attività produttive entro il mese di aprile di ogni anno e approvato nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).
5. A seguito dell'approvazione del DPEF, il Ministro delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, del GRTN e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato annualmente, entro il mese di settembre, a emanare un apposito decreto per fissare le modalità di utilizzazione del FRIGER nonché di erogazione dei relativi contributi.
L. 9 gennaio 1991, n. 9
Norme per l'attuazione del nuovo Piano
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed
elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (art. 22)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
Ministero delle finanze: Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D.
(omissis)
22. Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate.
1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (25/a), e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.
2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.
3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (25/a), modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (25/c).
4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali (26).
5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti
che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.
6. È abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (26/a).
7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.
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(25/a) Riportato alla voce Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).
(25/a) Riportato alla voce Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).
(25/c) Riportata alla voce Edilizia.
(26) Vedi il D.M. 25 settembre 1992, riportato al n. XXXIII.
(26/a) Riportata alla voce Edilizia.
L. 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (art. 1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.
(1/circ) Vedi Circ. 17 luglio 1998, n. 189/D, emanata da: Ministero delle finanze; Circ. 23 novembre 1998, n. 273/E, emanata da: Ministero delle finanze.
TITOLO I
Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
(omissis)
1. Finalità ed àmbito di applicazione.
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (2), e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
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(2) Riportato alla voce Rifiuti solidi urbani.
Comitato interministeriale dei prezzi
Deliberazione 29 aprile 1992
Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione
per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche
generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile. (Provvedimento n. 6/1992)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP definisca, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti convenzionali;
Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che "assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assim- ilate, vengano definiti dal CIP ed aggiornati almeno con cadenza biennale" sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;
Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP definisca le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;
Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14 novembre 1990;
Visti il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 e la raccomandazione della Commissione CEE n. 88/611/CEE del 18 novembre 1988;
Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991 "Primi indirizzi per il coordinamento degli strumenti pubblici in materia di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia";
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 896);
Delibera:
A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento entrano in vigore le seguenti disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili ed assimilate ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Si considerano nel seguito tre classi di impianti:
a) alimentati da fonti rinnovabili: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili: quelli di cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti;
nonche' quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) alimentati da fonti convenzionali: quelli per la sola produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili commerciali ed altri impianti non rientranti nelle lettere precedenti.
TITOLO I
Condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile
Un impianto e' assimilato agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili quando l'indice energetico Ien verifica la seguente condizione:
Ee (1 Et)
Ien = ___ + ___ . ___ - a (maggiore o uguale) 0,51
Ec 0,9 Ec
Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, sulla base del programma annuale di utilizzo;
Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto;
Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali;
(1 Ee)
a = ____ - 1 ) . (0,51 - ___
0,51 Ec
Ai fini dell'assimilabilita' la comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere integrata con:
una dichiarazione giurata sul rispetto della suddetta condizione da parte del titolare dell'impianto o del suo legale rappresentante;
elementi tecnici necessari a documentare il rispetto della suddetta condizione ed in particolare il programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto;
progetto dettagliato di strumentazione dell'impianto necessaria per la verifica del rispetto della suddetta condizione.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta documentazione comunica all'interessato ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.) il valore dell'indice energetico dell'impianto.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica anche nel corso dell'esercizio la sussistenza della condizione tecnica di assimilabilita' anche avvalendosi per le verifiche sull'impianto di tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea. Le misurazioni sull'impianto verranno effettuate sulla base della normativa vigente.
Eventuali variazioni al programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto che vengono apportate nel corso dell'esercizio dell'impianto, non dovute a causa di forza maggiore, vanno comunicate preventivamente all'Enel.
L'Enel e' tenuto a informare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle variazioni che comportino il non rispetto della condizione di assimilabilita' o un diverso trattamento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di riscontro positivo, adotta i provvedimenti di conseguenza.
TITOLO II
Nuova energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate: prezzi di cessione ad imprese distributrici acquirenti.
1. Per nuova energia si intende quella prodotta da impianti la cui data di entrata in servizio e' successiva al 30 gennaio 1991.
2. Il prezzo di cessione per la nuova produzione da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate assume valori differenti per tipologia di fonte a seconda che si tratti di:
impianti che mettono a disposizione l'intera potenza o una quota di potenza prefissata (tipo A);
impianti che cedono le eccedenze (tipo B).
I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 1.
Quando il prezzo e' differenziato fra ore piene e ore vuote le fasce orarie sono quelle stabilite dal provvedimento CIP n. 45/90.
Nel presente provvedimento l'insieme delle ore di punta, di alto carico e di medio carico vengono denominate ore piene, ed ore vuote tutte le altre.
I prezzi di cessione sono basati sul costo evitato che risulta composto come segue:
Caso di prezzo Caso di prezzo
unico differenziato
Ore piene Ore vuote
(L/kWh) (L/kWh) (L/kWh) __ __ __Costo di impianto 26 43 _
Costo di esercizio,
manutenzione e spese
generali connesse 9 15 _
Costo di combustibile 37 37 37
Per gli impianti di tipo B il costo di impianto viene riconosciuto per il 20% nel prezzo base e per il restante 80% in funzione della regolarita' di cessione come riportato in tabella 2. 3. Il prezzo di cessione, oltre ai costi evitati sopra definiti, include per i primi otto anni di esercizio dell'impianto anche le seguenti componenti, correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto. Ore piene Ore vuote
(L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)
__ __ __
a) Idroelettrici: a
serbatoio; a bacino;
ad acqua fluente oltre
3 MW . . . . . . . . _ 130 _
b) Idroelettrici ad
acqua fluente fino a
3 MW . . . . . . . . 45 75 _
c) Eolici e geotermici 78 130 _
d) Fotovoltaici, RSU,
biomasse . . . . . . 150 250 _
e) Impianti che
utilizzano combustibili
di processo o residui 45 75 _
f) Impianti assimilati
che utilizzano combustibili
fossili:
idrocarburi:
Ien: 0,51 - 0,6 . . . _ 27 _
oltre 0,6 .. . . _ 40 _
carbone:
Ien oltre 0,51 . . . _ 50 _
g) Impianti idroelet-
trici potenziati _ 65 _
Nei casi di impianti per i quali la condizione di assimilabilita' di cui al precedente titolo I sussista con riferimento al programma annuale di utilizzo solo per periodi inferiori all'anno, sull'energia ceduta in detti periodi viene corrisposta la componente spettante in base al presente punto.
Il riconoscimento dei suddetti prezzi e' alternativo ai contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e segue i criteri di cumulo previsti per la legge stessa nella delibera CIPE del 26 novembre 1991. A tal fine il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante dovra' trasmettere al Ministero dell'industria e alla C.C.S.E. dichiarazione giurata di non aver fruito di contributi e di rinunciare ad eventuali contributi relativi a domande gia' presentate. Copia di detta dichiarazione sara' allegata alla convenzione di cessione.
4. In mancanza della suddetta dichiarazione giurata i prezzi di cessione vengono ridotti diminuendo le componenti di cui al punto 3 dei seguenti valori:
Ore piene Ore vuote
(L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)
__ __ __
a) Idroelettrici: a
serbatoio; a bacino;
ad acqua fluente oltre
3 MW . . . . . . . . _ 50 _
b) Idroelettrici ad
acqua fluente fino a
3 MW . . . . . . . . 20 34 _
c) Eolici e geotermici 30 50 _
d) Fotovoltaici, RSU,
biomasse . . . . . . 52 86 _
e) Impianti che utiliz-
zano combustibili di
processo o residui 20 34 _
f) Impianti assimilati
che utilizzano combustibili
fossili:
idrocarburi:
Ien: 0,51 - 0,6 . . . _ 27 _
oltre 0,6 .. . . _ 31 _
carbone:
Ien oltre 0,51 . . . _ 35 _
g) Impianti idroelet-
trici potenziati _ 31 _
5. Nei casi in cui il prezzo di cessione e' differenziato tra ore piene ed ore vuote, se l'impianto ha funzionato per almeno 3.200 ore piene secondo il programma annuale di utilizzo, il prezzo delle ore piene e' riconosciuto anche per le cessioni in ore vuote fino a raggiungere il totale dell'energia cedibile in ore piene secondo lo stesso programma di utilizzo.
Per impianti caratterizzati da particolari condizioni di funzionamento (ad esempio teleriscaldamento), sulla base di accordi tra le parti, il prezzo di cessione previsto per le ore piene puo' essere applicato anche all'energia ceduta nelle ore vuote fino a concorrenza dell'energia producibile nelle ore piene secondo il programma annuale di utilizzo. Questo criterio si applica anche ai contributi alle imprese produttrici-distributrici.
6. Il prezzo di cessione, su richiesta del soggetto interessato, in alternativa al prezzo indicato nella tabella 1 o per le altre fonti rinnovabili non comprese in tale tabella, puo' essere fissato con provvedimento del Ministro-Presidente delegato del CIP, a seguito di accertamento dei costi da parte del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento CIP n. 15/89, con i criteri previsti al successivo titolo V.
7. Le componenti del prezzo di cessione vengono aggiornate dalla C.C.S.E. entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal 1› gennaio dello stesso anno sulla base dei criteri sottoindicati:
a) il costo evitato di impianto, il costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse nonche' i valori di cui alle lettere da a) a g) dei precedenti punti 3 e 4 vengono aggiornati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale registrata nell'anno solare precedente;
b) il costo evitato di combustibile di cui al precedente punto 2 si aggiorna in base alla variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del metano nell'anno 1992 riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi rispetto a quello dell'anno 1991.
Il valore risultante da tale aggiornamento sara' utilizzato come valore di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il 1993. I successivi aggiornamenti e conguagli si effettueranno con lo stesso criterio.
I valori aggiornati vengono arrotondati ai 10 centesimi di lira con il criterio commerciale.
8. Sono considerati potenziamenti di impianti idroelettrici quelli che determinano un aumento del 15% della producibilita' annua complessiva o di quella delle sole ore piene o del 30% nelle sole ore di punta; il conseguente trattamento si applica alla totale produzione.
L'accertamento di detti aumenti di producibilita' viene eseguito dal comitato tecnico.
9. I potenziamenti di impianti non idroelettrici hanno il seguente trattamento:
nel caso di impianti dismessi e non produttivi da almeno tre anni la riattivazione dell'impianto, con o senza potenziamento, segue nel suo complesso la regolamentazione degli impianti nuovi;
i casi di potenziamento che non abbiano connessione funzionale ovvero non vincolino o non siano vincolati dal funzionamento dell'impianto esistente seguono la regolamentazione degli impianti nuovi limitatamente alla sezione aggiunta;
altri casi di potenziamento vanno trattati come un unico impianto, comprensivo di quello esistente, e seguono la regolamentazione degli impianti nuovi quando la potenza aggiunta sia almeno pari a quella dell'impianto esistente.
L'accertamento della tipologia di potenziamento viene eseguito dal comitato tecnico.
10. I rifacimenti degli impianti esistenti che comportino l'acquisto o la costruzione della maggior parte dei componenti di impianto seguono la regolamentazione degli impianti nuovi, previo accertamento favorevole del comitato tecnico.
11. Agli impianti di pompaggio si applica il trattamento relativo:
agli impianti idroelettrici a serbatoio, limitatamente all'energia prodotta da eventuali apporti naturali di acqua non conseguenti al pompaggio;
agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, per l'energia non derivante da apporti naturali di acqua.
L'accertamento delle quantita' di energia derivante dagli apporti naturali viene effettuata dal comitato tecnico.
12. Agli impianti che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati si applica il trattamento relativo:
agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien fino a 0,6, se l'impianto ha una potenza elettrica inferiore a 30 MW e l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep;
agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, se l'impianto e' di cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 30 MW e l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep.
Tali accertamenti vengono effettuati dal comitato tecnico.
13. In tutti i casi in cui e' previsto un accertamento da parte del comitato tecnico l'interessato deve presentare domanda al comitato stesso corredandola di tutta la documentazione tecnica-economica relativa all'impianto.
TITOLO III
Energia elettrica prodotta con impianti esistenti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate e con impianti utilizzanti fonti convenzionali: prezzi di cessione ad imprese distributrici acquirenti.
1. Per impianti esistenti si intendono:
quelli la cui data di entrata in servizio e' antecedente al 31 gennaio 1991;
quelli per i quali e' terminato il periodo di corresponsione delle componenti di cui al precedente titolo II, punto 3.
I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 2.
2. L'aggiornamento di questi prezzi di cessione viene effettuato con i criteri indicati al precedente titolo.
3. Per gli impianti di cui alla tabella 2, punto 2, l'aggiornamento si effettua dall'anno in cui il costo evitato aggiornato risulti superiore ai prezzi indicati nella stessa tabella; da tale anno questi prezzi di cessione si aggiornano con i criteri indicati al titolo precedente.
4. Nel caso di cessioni da nuovi impianti alimentati da fonti convenzionali di tipo A che avvengano a seguito di gara, i prezzi di cessione devono considerarsi come massimali.
5. La norma di cui al precedente titolo II, punto 5, si applica anche agli impianti del presente titolo.
TITOLO IV
Quote del prezzo di cessione a carico della C.C.S.E. e contributi alle imprese produttrici-distributrici A) Quote del prezzo di cessione.
I costi evitati di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse sono a carico dell'impresa distributrice acquirente.
Il costo evitato di combustibile per ogni kWh ceduto all'impresa acquirente e' a carico del conto per l'onere termico della C.C.S.E.
La restante quota del prezzo e' a carico del conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate definito al titolo VI.
B) Contributi alle imprese produttrici-distributrici.
1. Alla nuova energia elettrica prodotta ed immessa nella rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici con impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate viene riconosciuto un contributo pari alla somma del costo evitato di combustibile e della componente relativa alla specifica tipologia di impianto, definita nel precedente titolo II, punto 3.
2. Il contributo, nelle sue due componenti, segue la regolamentazione di cui alla precedente lettera A).
3. Per gli impianti che utilizzano combustibili fossili la componente relativa al costo di combustibile non e' cumulabile con il contributo onere termico della C.C.S.E.
C) Aggiornamenti.
Gli aggiornamenti delle quote di prezzo e dei contributi di cui alle precedenti lettere A) e B) seguono le norme previste al titolo II.
TITOLO V
Compiti del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate
1. Il comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al provvedimento CIP n. 15/89, effettua le attivita' istruttorie per gli accertamenti assegnatigli nei titoli precedenti.
2. Nell'espletamento delle istruttorie relative all'accertamento dei costi, il comitato si attiene ai seguenti criteri:
il costo evitato dell'impianto di riferimento "R" e' stabilito in 1,4 milioni/kW e segue il criterio di aggiornamento del titolo II, punto 7, lettera a);
per ciascuna tipologia di impianto si assume un costo convenzionale "C" pari al prodotto del costo dell'impianto di riferimento "R" per i seguenti coefficienti:
per gli impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:
idrocarburi con Ien fino a 0,60 1,0
idrocarburi con Ien oltre 0,60 1,2
carbone 1,4
per impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW e per impianti che utilizzano combustibili di processo o residui 1,8
per impianti idroelettrici a serbatoio, a bacino, ad acqua fluente oltre 3 MW e per impianti eolici e geotermici 2,6
per impianti fotovoltaici e per impianti che utilizzano RSU o biomasse 4,4
per i potenziamenti di impianti idroelettrici 1,6
il costo dell'impianto proposto "A" viene accertato sulla base della documentazione presentata, al netto di ogni contributo come previsto al precedente titolo II, punto 3; esso comprende gli interessi di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente in vigore nel periodo di investimento, nonche' le connesse spese di progettazione, direzione lavori e generali, assunte in un limite massimo del 10%;
qualora il costo accertato A risulti superiore almeno del 10% al costo "convenzionale" C, la componente prevista al precedente titolo II, punto 3, viene maggiorata del rapporto:
A - 0,6 R
___________
C - 0,6 R
entro la misura massima di 1,2 volte;
il prezzo di cessione e' costituito dalla componente maggiorata come sopra detto a cui si aggiungono i costi evitati di impianto, di esercizio, di manutenzione e spese generali connesse nonche' di combustibile di cui al titolo II;
il contributo per le imprese produttrici-distributrici e' costituito dalla componente maggiorata come sopra detto a cui si aggiunge il costo evitato di combustibile.
Nel caso in cui l'impianto abbia usufruito dei contributi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i contributi stessi dovranno essere detratti, nel calcolo della maggiorazione di cui sopra, anche dal costo convenzionale C.
3. Il Ministro-Presidente delegato del CIP, su proposta del comitato, fissa con proprio provvedimento il prezzo di cessione e la relativa quota a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico, nonche' i contributi per le imprese produttrici- distributrici.
Nell'attesa di tale provvedimento si applicano rispettivamente i prezzi di cui alla tabella 1 e i contributi forfettari di cui al titolo IV, lettera B).
TITOLO VI
Sovrapprezzo nuovi impianti 1. E' istituito presso la C.C.S.E. un "Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".
Questo conto e' alimentato applicando, con la decorrenza prevista al successivo titolo VII, lettera C), sulle forniture di energia elettrica, le seguenti aliquote di sovrapprezzo:
0,70 L/kWh per le forniture con consumo in bassa tensione;
0,50 L/kWh per le forniture con consumo in media tensione;
0,40 L/kWh per le forniture con consumo in alta tensione.
2. E' esonerata dall'applicazione del suddetto sovrapprezzo:
a) energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti per le destinazioni consentite dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, articoli 20, 22 e 23;
b) energia ceduta alle imprese distributrici;
c) energia ceduta da imprese produttrici-distributrici a titolo di permuta ad altre imprese nazionali sino a concorrenza dei ritiri di energia effettuati dalla stessa impresa nel corso di ciascun periodo contrattuale;
d) energia che le imprese municipalizzate cedono ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali obbligatori nei limiti della produzione non ammessa a contributo per l'onere termico;
e) energia destinata da societa' cooperative al soddisfacimento dei fabbisogni dei propri soci nei limiti delle loro disponibilita' di autoproduzione.
3. Per le modalita' di aggiornamento delle aliquote di versamento del sovrapprezzo e corresponsione dei contributi valgono, in quanto applicabili, le stesse norme previste per il sovrapprezzo termico dal provvedimento CIP n. 3/1988 e successive modificazioni.
TITOLO VII
Disposizioni generali per la cessione A) Oneri di allacciamento.
Gli oneri per i nuovi collegamenti alla rete pubblica sono ripartiti in parti uguali tra il produttore cedente e l'impresa acquirente quando trattasi di impianti di "tipo A", realizzati in regioni aventi un deficit di produzione di energia elettrica rispetto alla domanda; nel caso di impianti da fonti rinnovabili di cui alla lettera a) della premessa, gli oneri sono ripartiti per 1/3 a carico del cedente e per 2/3 a carico dell'impresa acquirente.
In tutti gli altri casi, ivi compresi i collegamenti relativi ad impianti di "tipo B" e gli adeguamenti dei collegamenti esistenti, gli oneri relativi sono a carico del produttore cedente.
B) Norme transitorie.
1. Si mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90.
La durata di corresponsione del prezzo di cessione di cui al titolo II e dei contributi di cui al titolo IV viene ridotta del periodo di esercizio antecedente alla data del presente provvedimento.
In tali casi e' fatta salva la facolta' di optare per la normativa prevista dai suddetti provvedimenti.
2. Nei casi in cui venga richiesto il regime della determinazione dei prezzi di cessione o dei contributi basata sul costo accertato, gia' previsto dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90, l'accertamento stesso viene effettuato in base alle disposizioni di cui al titolo V del presente provvedimento.
In ogni caso e' fatta altresi' salva la facolta', per chi ha fatto domanda ai sensi dei suddetti provvedimenti CIP, di procedere con la normativa di accertamento dei costi dagli stessi prevista.
Nel caso che rimangano nel regime dei costi accertati in base al presente provvedimento, il comitato tecnico determinera' il trattamento da praticare sulla base delle nuove norme anche per i periodi pregressi.
3. Nei casi in cui venga richiesto il regime forfettario per i periodi pregressi nei quali detto regime non era previsto si applicano in alternativa all'accertamento del costo, i seguenti trattamenti dei prezzi di cessione e dei contributi:
periodo di vigenza del provvedimento CIP n. 34/90: si applicano i valori forfettari previsti nel presente provvedimento diminuiti del 6,5%;
periodo di vigenza del provvedimento CIP n. 15/89: si applicano i valori forfettari previsti dal presente provvedimento, diminuiti del 13%.
I prezzi per le cessioni delle eccedenze si ricavano dai valori del presente provvedimento con lo stesso criterio di cui sopra;
analogamente si procede per la determinazione di tutte le quote a carico della C.C.S.E. per l'energia ceduta e dei contributi alle imprese produttrici-distributrici.
4. Le precedenti norme transitorie si applicano anche nei casi di potenziamento di impianti.
5. Per gli impianti utilizzanti fonti assimilate a quelle rinnovabili la cui data di inizio lavori o di entrata in servizio e' successiva all'entrata in vigore del provvedimento CIP n. 34/90 e antecedente all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'accertamento della condizione di assimilabilita' puo' essere effettuato sulla base del criterio previsto nello stesso provvedimento n. 34/90 e con le procedure di cui al titolo I del presente provvedimento.
Qualora l'impianto risulti assimilabile in base a detto criterio, si procede alla verifica dell'indice energetico di cui al precedente titolo I applicando il trattamento previsto per gli impianti con in- dice energetico fino a 0,6 anche per gli impianti con Ien inferiore a 0,51.
Lo stesso trattamento si applica agli impianti per i quali e' stato avviato o espletato l'iter autorizzativo previsto dalle norme vigenti concernenti gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate.
C) Copertura finanziaria.
1. La quota parte del 45% dell'aliquota del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 27 del 18 settembre 1990 e' destinata alla copertura dell'onere termico dell'anno 1991.
Al completamento del recupero 1991, la suddetta aliquota viene utilizzata nella misura prevista al precedente titolo per l'istituzione del sovrapprezzo nuovi impianti.
Con la stessa decorrenza la quota della maggiorazione straordinaria che in base al provvedimento CIP n. 15/89 affluisce al conto contributo energia da fonti rinnovabili e assimilate, cessa detta destinazione e confluisce in pari data nel conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari.
Eventuali giacenze o insufficienze di disponibilita', al momento della chiusura del suddetto conto, saranno regolate nel conto onere termico.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti, non compatibili con il presente.
TITOLO VIII
Vettoriamento dell'energia elettrica
A) All'energia elettrica vettoriata, prodotta da impianti esistenti e nuovi alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati con fonti rinnovabili o assimilate, ferme restando le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i pedaggi e si detraggono le perdite indicati in tabella 3.
1) I pedaggi sono riferiti:
ai livelli di tensione: MT (inferiore a 50 kV), AT (da 50 kV fino a 150 kV) e AAT (superiore a 150 kV);
al percorso misurato in linea d'aria tra il punto di consegna (dal produttore all'impresa produttrice-distributrice) ed il punto di riconsegna (dall'impresa produttrice-distributrice all'utenza del produttore) assumendo le seguenti distanze massime convenzionali in corrispondenza ai vari livelli di tensione delle reti:
a) rete di distribuzione MT . . . . 10 km
b) rete di distribuzione AT . . . . 40 km
c) rete di trasmissione AAT . . . . nessun limite
quando il percorso misurato come sopra detto eccede la distanza massima convenzionale di un livello di tensione, si passa convenzionalmente al livello di tensione superiore;
al numero convenzionale di trasformazioni della tensione, addebitate per un numero massimo di tre consecutive; non si addebitano le eventuali trasformazioni all'interno dello stesso livello di rete;
alla potenza massima convenzionale vettoriata che si determina come segue:
a) per i mesi del periodo invernale:
Pi = 0,14P1 + 0,36P2 + 0,50P4 b) per i mesi del periodo estivo escluso il mese di agosto:
Pe = 0,12P2 + 0,35P3 + 0,53P4 c) per il mese di agosto:
Pa = P4 dove:
P1, P2, P3, P4 sono le potenze attive vettoriate in ciascun mese rispettivamente in ore di punta invernali, di alto carico, di medio carico e vuote, di cui al provvedimento CIP n. 45/90. I valori di potenza attiva vettoriata, nel punto di consegna e di riconsegna, vengono determinati, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, con gli stessi criteri previsti dalle vigenti norme CIP per le forniture di energia elettrica a tariffe multiorarie.
2) Le perdite sono riferite al percorso misurato in linea d'aria ed al numero di trasformazioni, applicando le stesse norme che regolano i pedaggi; non si addebitano perdite:
al percorso che avviene sulla rete di trasmissione AAT quando l'energia vettoriata ha un flusso inverso a quello prevalente della trasmissione Enel;
alla trasformazione da un livello di tensione inferiore ad uno superiore.
B) All'energia elettrica vettoriata, prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili od assimilate, sempre per le destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e 23, si applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A) con la riduzione dei valori dei pedaggi del 10% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
C) Disposizioni generali.
1) L'impresa che deve effettuare il vettoriamento provvede all'installazione delle necessarie apparecchiature di misura i cui oneri sono a carico del richiedente il vettoriamento nel punto di consegna dell'energia e dell'impresa nel punto di riconsegna.
2) Nel caso in cui per effettuare il vettoriamento richiesto occorra utilizzare impianti di una impresa distributrice diversa da quella che deve riconsegnare l'energia nel punto di utilizzazione, i pedaggi e le perdite sono ripartiti tra le imprese distributrici in modo proporzionale alle rispettive quote di rete interessate dal vettoriamento.
3) Gli oneri di collegamento alla rete pubblica sono a carico del richiedente il servizio.
4) I servizi di vettoriamento saltuari relativi a periodi inferiori a 1.000 ore annue sono regolati da accordi tra le parti.
5) I pedaggi per il servizio di vettoriamento vengono aggiornati sulla base del criterio indicato al titolo II, punto 7, lettera a).
TITOLO IX
Scambio dell'energia elettrica
A) All'energia elettrica scambiata, prodotta da impianti alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati con fonti rinnovabili od assimilate, ferme restando per l'energia scambiata le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i coefficienti indicati in tabella 4 che tengono conto delle diverse fasce orarie di consegna e riconsegna e delle perdite sulla rete che sono funzione della distanza e della tensione di riconsegna; al rapporto di scambio dovra' essere associato un contratto separato di fornitura di integrazione.
Le fasce orarie sono quelle di cui al provvedimento CIP n. 45/90.
B) All'energia elettrica scambiata, prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, sempre per le destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e 23, si applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A); il quantitativo dell'energia riconsegnata viene aumentato del 5% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
C) Oneri di collegamento alla rete pubblica.
Tali oneri sono a carico del richiedente il servizio.
TITOLO X
Produzione per conto
A) Impianti esistenti ed impianti nuovi alimentati con fonti convenzionali.
1. A fronte dell'impegno del produttore di rendere disponibile la capacita' produttiva dell'impianto eccedente i propri fabbisogni, vengono riconosciuti per il 1992 i seguenti corrispettivi:
per ogni kW di potenza reso disponibile:
7.320 lire al mese per oneri di capitale;
1.670 lire al mese per oneri di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;
per ogni kWh prodotto per conto:
80 lire per oneri di combustibile per un massimo di 1.000 ore di utilizzazione annua.
2. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 vengono aggiornati sulla base dei criteri di cui al titolo II, punto 7.
3. Gli oneri del collegamento alla rete pubblica sono a carico dell'impresa richiedente la produzione per conto.
B) Nuovi impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate.
1. Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
2. Si applicano le stesse condizioni previste alla lettera A); i corrispettivi sono maggiorati del 10% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
C) Disposizione transitoria.
I contratti in atto mantengono il trattamento preesistente fino alla loro scadenza.
Roma, 29 aprile 1992
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
- Presidente della giunta
BODRATO
Decreto 4 agosto 1994
Modificazioni ed integrazioni al provvedimento
CIP n. 6/1992 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP definisca, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti convenzionali;
Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che "assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate, vengano definiti dal CIP ed aggiornati con cadenza biennale" sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;
Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP definisca le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;
Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14 novembre 1990;
Visto il provvedimento CIP n. 6/92 che stabilisce i prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto, i parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;
Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che sopprime alcuni comitati interministeriali, fra cui il CIP;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni dei comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/94 che attribuisce al Ministro dell'Industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica;
Considerata la necessita' di modificare il citato provvedimento CIP n. 6/92, al fine di meglio precisare e chiarire alcuni casi e determinate procedure e modalita' di corresponsione dei prezzi dell'energia elettrica ivi previsti, nonche' alcune condizioni tecniche per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;
Decreta:
Art. 1.
1. Al Provvedimento CIP 6/92 sono apportate le modifiche indicate nei seguenti articoli 2 e 3.
2. Le modifiche di cui all'art. 2 aventi carattere di chiarimento o interpretazione autentica delle disposizioni del provvedimento CIP 6/92 si applicano con la medesima decorrenza di tale provvedimento;
per i rapporti gia' in corso, la loro applicazione e' subordinata alla richiesta del produttore cedente all'impresa distributrice acquirente.
3. Le modifiche di cui all'art. 3 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, fatta salva la possibilita' per il produttore cedente di optare per la precedente disciplina qualora siano gia' in atto a tale data impegni vincolanti reciproci tra l'impresa distributrice acquirente ed il produttore stesso.
Art. 2.
Al titolo II la lettera d) dei punti 3 e 4 nonche' la lettera d) della tabella 1 e' cosi' modificata:
"Impianti fotovoltaici, a biomasse, a RSU nonche', previo accertamento del comitato tecnico, impianti utilizzanti rifiuti, scarti o residui con problematiche impiantistiche-economiche analoghe a quelle degli RSU".
Al titolo II la lettera e) dei punti 3 e 4 nonche' la lettera d) della tabella 1 e' cosi modificata:
"Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui o recuperi di energia".
Al titolo II dopo il punto 4 e' aggiunto il punto 4-bis:
"4-bis. Ai fini della definizione del prezzo di cessione il funzionamento dell'impianto puo' essere suddiviso nei seguenti periodi:
a) collaudo: la durata viene definita dal produttore entro il limite massimo di sei mesi, salvo quanto riportato alla successiva lettera b, dal primo parallelo con la rete pubblica; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 2;
b) avviamento: la durata viene definita dal produttore entro il limite massimo di un anno dalla fine del periodo di collaudo e non fa parte degli otto anni in cui viene corrisposta la componente riportata al precedente punto 3; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 1; l'energia prodotta a cui viene corrisposto la suddetta componente individua, sulla base del programma annuale di utilizzo, un periodo di tempo che viene detratto, ai fini della corresponsione di tale componente, dai suddetti otto anni; al termine di tale periodo e' possibile apportare variazioni al programma annuale di utilizzo che nel complesso non comportino riduzioni dell'indice energetico di cui al CIP n. 6/92;
tale disposizione puo' essere applicata anche nel corso dei periodi successivi previo accordo con l'impresa distributrice acquirente; per gli impianti il cui prezzo di cessione e' differenziato tra ore piene ed ore vuote il limite massimo complessivo del periodo di collaudo e di quello di avviamento e' di sei mesi; per impianti di particolare complessita' i suddetti limiti possono essere prolungati d'accordo con l'impresa distributrice acquirente;
c) periodo di corresponsione della componente riportata al precedente punto 3: ha la durata di 8 anni dalla fine del periodo di avviamento a meno di quanto stabilito alla precedente lettera b); in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 1 a meno di quanto stabilito alla precedente lettera b); l'energia non prodotta, secondo il programma annuale di utilizzo, per cause di forza maggiore o in caso di non ritiro da parte dell'impresa distributrice acquirente, individua un periodo di tempo che viene trasferito, ai fini della corresponsione della suddetta componente, al successivo periodo di corresponsione del solo costo evitato;
d) periodo di corresponsione del solo costo evitato: dura dalla fine del periodo di cui alla precedente lettera c) fino alla data di scadenza della convenzione; in tale periodo si applicano i prezzi di cessione riportati in tabella 2 a meno di quanto stabilito alla precedente lettera c)".
Al titolo II il primo capoverso del punto 5 e' cosi' sostituito:
"Prendendo sempre come riferimento il programma annuale di utilizzo, nel caso in cui il prezzo di cessione e' differenziato tra ore piene ed ore vuote e l'impianto ha raggiunto le 3200 ore piene equivalenti di funzionamento, e' riconosciuto il prezzo delle ore piene alla differenza tra il totale dell'energia cedibile in ore piene e la somma dell'energia effettivamente ceduta in ore piene piu' quella cedibile nelle ore piene equivalenti di funzionamento di cui alle seguenti lettere a), b) e c), purche' l'impianto abbia ceduto la quantita' di energia relativa a tale differenza nelle ore vuote; il limite delle 3200 ore piene equivalenti di funzionamento viene calcolato secondo il criterio riportato nelle seguenti lettere:
a) la manutenzione programmata deve essere di norma effettuata in ore vuote, in particolare nel mese di agosto salvo nel caso di soggetti titolari di un parco di centrali per i quali una certa percentuale di ore di manutenzione del parco complessivo, concordata con l'impresa distributrice acquirente in base al numero e alla potenza delle singole centrali, puo' essere effettuata anche in ore piene nonche' nel caso di specifica richiesta dell'impresa distributrice acquirente; in questi casi le ore di fermata in ore piene vengono considerate come ore piene equivalenti di funzionamento ai fini del suddetto calcolo; tali ore ai fini del rapporto di cessione ed in particolare del prezzo di cessione vanno recuperate nel mese di agosto che a tal fine viene considerato suddiviso in fasce orarie come gli altri mesi dell'anno;
b) le ore di fermata dell'impianto nelle ore piene, che nel caso di modulazione vengono riportate in ore di fermata equivalenti, effettuate su richiesta dell'impresa distributrice acquirente vengono anche esse conteggiate come ore piene equivalenti di funzionamento;
tali ore, ai fini del rapporto di cessione ed in particolare della corresponsione del costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, vanno recuperate in periodi di funzionamento in ore vuote da concordare con l'impresa distributrice acquirente fino a saturare l'energia non prodotta in ore piene, secondo il programma di utilizzo, in conseguenza di tali fermate; per quanto concerne la corresponsione della componente riportata al precedente punto 3 si applica quanto riportato alla lettera c) del precedente punto 4-bis;
c) nell'arco della durata della convenzione di cessione con cadenza ciclica non inferiore a 6 anni e' possibile effettuare manutenzioni programmate concordate con l'impresa distributrice acquirente comportanti una fermata dell'impianto, oltre che nel mese di agosto, fino a 400 ore piene all'anno; tali ore, ai fini del rapporto di cessione ed in particolare della corresponsione del costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, vanno recuperate in periodi di funzionamento in ore vuote da concordare con l'impresa distributrice acquirente fino a saturare l'energia non prodotta in ore piene, secondo il programma di utilizzo, in conseguenza di tale fermata; per quanto concerne la corresponsione della componente riportata al precedente punto 3 si applica quanto riportato alla lettera c) del precedente punto 4-bis;
le ore afferenti a tale fermata nel limite massimo suddetto vengono conteggiate come ore piene di funzionamento equivalente;
d) il criterio di recupero delle varie componenti, con esclusione del costo evitato di combustibile, del prezzo di cessione in ore piene per le ore piene di funzionamento equivalente, riportato alle precedenti lettere, si applica anche in caso di non raggiungimento del limite delle 3200 ore piene;
e) nel caso di fermate per cause di forza maggiore e di mancato raggiungimento delle 3200 ore di funzionamento, il totale dell'energia cedibile in ore piene secondo il programma annuale di utilizzo viene ridotto della quota di energia non ceduta in ore piene a causa di tali fermate, sempre secondo il programma annuale di utilizzo; il limite delle 3200 ore piene viene anche esso ridotto proporzionalmente al rapporto tra la differenza tra l'energia cedibile in ore piene e la suddetta energia non ceduta e l'energia cedibile in ore piene facendo sempre riferimento al programma annuale di utilizzo".
Al titolo II dopo il punto 5 e' aggiunto il punto 5-bis:
"5-bis. L'impresa distributrice acquirente riconosce al produttore cedente le componenti del prezzo di cessione relative al costo evitato di impianto e di esercizio, manutenzione e spese generali connesse anche in caso di non ritiro per cause di forza maggiore purche' l'impianto del produttore non si trovi in un periodo di indisponibilita', rispetto al programma annuale di utilizzo, al momento del verificarsi della causa di forza maggiore".
Al titolo II, il punto 12 e' cosi' sostituito:
"12. Un giacimento viene considerato minore isolato quando l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep e per ragioni tecniche od economiche il combustibile estratto non e' direttamente inseribile nella fase di distribuzione.
Gli impianti con potenza elettrica inferiore a 30 MW che utilizzano esclusivamente combustibili di giacimenti minori isolati sono assimilati agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili.
A detti impianti si applica il trattamento relativo agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, se l'indice energetico Ien, calcolato considerando come combustibile fossile commerciale il combustibile del giacimento, risulta almeno pari a 0,51; in caso contrario si applica il trattamento relativo agli impianti che utilizzano idrocarburi con Ien fino a 0,6.
La caratteristica di giacimento minore isolato deve essere attestata mediante dichiarazione giurata; eventuali accertamenti vengono effettuati dal Comitato Tecnico".
Al titolo VI, al punto 2 e' aggiunto la lettera f):
" f) energia di cui all'art. 4 della legge n. 529/82 che l'ENEL fornisce al costo di esercizio dell'impianto".
Al titolo VII, lettera a), sono aggiunti i seguenti due capoversi:
"La situazione del suddetto deficit di produzione viene accertata sulla base dei dati relativi all'anno precedente quello della esistenza di impegni vincolanti reciproci tra l'impresa distributrice acquirente ed il produttore cedente.
Il preventivo dei costi relativi all'allacciamento e le caratteristiche principali dello stesso devono essere forniti dall'impresa distributrice acquirente al produttore cedente entro 60 giorni dalla richiesta di quest'ultimo".
Al titolo VII, lettera b), punto 1, al secondo capoverso e' aggiunto:
"Per gli impianti utilizzanti fonti assimilate a quelle rinnovabili, per i quali l'accertamento della condizione di assimilabilita' e' stata verificata sulla base dei criteri previsti dai medesimi provvedimenti CIP n. 15/89 e 34/90, puo' essere richiesta dal titolare dell'impianto la verifica dell'indice energetico Ien con le modalita' di cui al precedente titolo I".
Al titolo VII, lettera b), punto 5, il terzo capoverso e' cosi' riformulato:
"Il trattamento e le procedure definite ai due precedenti capoversi si applicano anche agli impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate la cui data di inizio lavori o di entrata in servizio sia successiva al 12 maggio 1992, se la relativa procedura di autorizzazione o comunicazione sia stata avviata anteriormente a tale data".
Art. 3.
Al titolo I al quarto capoverso sono aggiunti i seguenti due capoversi:
"Tutte le spese ed oneri inerenti le verifiche effettuate dai soggetti incaricati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa presentazione alla C.C.S.E. del rendiconto di dette spese ed oneri effettuato secondo la normativa in vigore presso l'organismo di appartenenza, sono posti a carico del 'Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate' di cui al titolo VI del presente provvedimento.
Il produttore deve comunicare all'ENEL, entro il 31 gennaio di ciascun anno, riferiti all'anno solare antecedente, i quantitativi di energia utile, termica ed elettrica, prodotti ed il corrispondente consumo di combustibile fossile commerciale; l'ENEL controlla il rispetto della condizione di assimilabilita' e del trattamento economico e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'esito di tale controllo; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di esito negativo, adotta i provvedimenti di competenza".
Al titolo II, punto 7 alla lettera b) e' aggiunto:
"si fa riferimento all'accordo Snam/Confindustria: Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi".
Al titolo II dopo il punto 7 e' aggiunto il punto 7-bis:
"7-bis. Il prezzo di cessione viene aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi".
Al titolo II, dopo il punto 12 sono aggiunti i punti 12-bis e 12-ter:
"12-bis. Agli impianti di tipo A) che utilizzano combustibili diversi il cui impiego separato comporta l'appartenenza ad una diversa tipologia tra quelle riportate alle lettere d), e) ed f) della tabella 1 si applica un prezzo di cessione calcolato seguendo i seguenti criteri:
c1) nel caso in cui l'impiego di combustibile/i afferente/i alla tipologia di cui alla lettera f) della tabella 1 sia superiore alla quantita' strettamente indispensabile all'utilizzo del/i combustibile/i afferente/i alle altre tipologie il prezzo di cessione risultante e' differenziato tra ore piene ed ore vuote, in caso contrario il prezzo di cessione e' unico;
c2) nel caso di impiego di combustibili afferenti ad almeno due delle tipologie di cui alla lettera d), e) e lettera f) limitatamente al carbone il prezzo di cessione e' pari alla media pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente nell'impianto con i diversi tipi di combustibili utilizzati, dei prezzi di cessione corrispondenti al loro impiego separato;
c3) nel caso di impiego di combustibili anche afferenti alla tipologia di cui alla lettera f) con esclusione del carbone il prezzo di cessione Pc e' pari a:
a) nel caso di prezzo unico Pc = Pca se: Ien (maggiore o uguale) 10 Pc = Pca - (Pca - Pcb) * (1/Ien - 0,1) se: 0,91 (minore o uguale) Ien (maggiore) 10 Pc = Pcb se: 0,6 (minore) Ien (maggiore) 0,91 dove:
Pca = prezzo di cessione afferente alla tipologia di cui alla lettera d) o e) o lettera f) limitatamente al carbone; nel caso di impiego misto di almeno due tra d), e) e carbone si applica quanto riportato al precedente criterio c2 Pcb = 104 L/kWh con riferimento ai valori di acconto fissati dalla C.C.S.E. per il 1994.
Qualora siano gia' in atto, alla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo, impegni vincolanti reciproci tra l'impresa distributrice acquirente ed il produttore cedente si applica il prezzo di cessione relativo al caso Ien R 10 anche agli impianti per cui l'impiego di combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera d) o e) sia prevalente su base energetica a quello di combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera f);
b) nel caso di prezzo differenziato, sempre facendo riferimento ai valori di acconto fissati dalla C.C.S.E. per il 1994, il prezzo di cessione nelle ore vuote e' pari a 40,1 L/kWh e nelle ore piene e' pari a:
Pc = Pca - (Pca - 147,9)/Ien se: Ien (maggiore o uguale) 1 Pc = 147,9 se: 0,6 (minore) Ien (maggiore) 1 Pc = 133,6 se: 0,51 (minore o uguale) Ien (minore o uguale) 0,6 dove:
Pca = 379 L/kWh, 186,5 L/kWh e 159 L/kWh rispettivamente nel caso di prezzo di cessione afferente alla tipologia di cui alla lettera d), e) ed f) limitatamente al carbone; nel caso di impiego misto di almeno due tra d) , e) e carbone si applica quanto riportato al precedente criterio c2.
c4) nei casi di impiego di combustibili diversi l'impianto deve essere dotato di strumentazione atta a quantificare l'energia elettrica attribuibile a ciascun tipo combustile; il progetto di massima delle suddette strumentazioni deve essere allegato alla comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n.
9; gli elementi per effettuare tale quantificazione vanno comunicati settimanalmente all'impresa distributrice acquirente; in caso di consumi sensibilmente variabili nel corso dell'anno viene riconosciuto in acconto un prezzo di cessione calcolato in base ai consumi di progetto dei vari combustibili con conguaglio a fine anno;
c5) per gli impianti che utilizzano piu' di un tipo di combustibile il cui impiego separato comporta prezzi di cessione differenti, ove non rispondenti alle condizioni di cui al precedente criterio c4), ovvero in caso di guasto della strumentazione ivi prevista e per il periodo di durata del guasto, si applica a tutta l'energia elettrica prodotta il prezzo di cessione minore;
c6) qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore al 2 per cento dell'energia immessa annualmente nell'impianto il suo utilizzo viene considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata".
"12-ter. Agli impianti di classe B) che utilizzano piu' di un tipo di combustibile il cui impiego separato comporta prezzi di cessione differenti si applica nelle ore piene un prezzo di cessione pari alla media pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente nell'impianto, dei singoli prezzi di cessione qualora l'impianto sia dotato di strumentazione atta a quantificare l'energia elettrica attribuibile a ciascun tipo combustile il cui progetto di massima deve essere allegato alla comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; per gli impianti relativi alla tipologia riportata alla lettera f) della tabella 1 per effettuare la media si assume il prezzo di cessione corrispondente all'indice energetico risultante dall'impiego di tutte le fonti energetiche effettivamente utilizzate; gli elementi per effettuare la suddetta quantificazione vanno comunicati settimanalmente all'impresa distributrice acquirente; in caso di consumi sensibilmente variabili nel corso dell'anno viene riconosciuto in acconto un prezzo di cessione calcolato in base ai consumi di progetto dei vari combustibili con conguaglio a fine anno; qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore al 2 per cento dell'energia immessa annualmente nell'impianto il suo utilizzo viene considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata.
Per gli impianti che utilizzano piu' di un tipo di combustibile il cui impiego separato comporta prezzi di cessione differenti, ove non rispondenti alle condizioni di cui al capoverso precedente, ovvero in caso di guasto della strumentazione ivi prevista e per il periodo di durata del guasto, si applica a tutta l'energia elettrica prodotta il prezzo di cessione minore".
Al titolo IV, dopo il punto 3 e' aggiunto il punto 4:
"4. Per i nuovi impianti a fonti rinnovabili e assimilate delle imprese produttrici-distributrici, nei casi in cui e' previsto il parere favorevole del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, la C.C.S.E. eroga provvisoriamente un contributo pari al costo evitato di combustibile".
Al titolo V, dopo il punto 1 e' aggiunto il punto 1-bis:
"1-bis. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 25 della legge 25 agosto 1991, n. 282, ovvero di ulteriori provvedimenti normativi in merito all'operativita' del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui al provvedimento CIP n. 15/89 le funzioni di tale comitato vengono svolte dagli uffici della Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che puo' avvalersi di tecnici dell'ENEA anche nell'ambito di appositi gruppi di lavoro".
Alla tabella 2 i numeri 2) e 3) sono cosi' modificati:
"2) impianti esistenti di cui alle lettere b), c), d), e) della tabella 1;
3) impianti esistenti di cui alle lettere a), f), g) della tabella 1";
Alla tabella 1 la nota (1) e' cosi' modificata:
"(1) Per gli impianti di tipo A che utilizzano carbone il prezzo di cessione e' unico ed e' pari, con riferimento ai valori di acconto fissati dalla C.C.S.E. per il 1994, a 110,5 L/kWh".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 4 agosto 1994
Il Ministro: GNUTTI
L. 14 novembre 1995, n. 481
Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
(1/a) Vedi, anche, la L. 31 luglio 1997, n. 249 e l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
1. Finalità.
1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi» nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (1/b).
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(1/b) Comma così modificato dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249, riportata alla voce Radiodiffusione e televisione.
2. Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità.
1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.
2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.
3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.
4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei princìpi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.
5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.
6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.
7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta (1/c).
8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h) (3/a);
h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37 (3/b);
i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.
13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.
14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.
15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (4), e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (4), e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (4).
16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (5).
17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.
18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.
19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.
20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi dei comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.
22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.
23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6), con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei sevizi.
24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6), sono definiti:
a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (7). Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.
25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.
26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo (8).
29. Il regolamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (9), e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.
30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte (9/a).
31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.
32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.
35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.
36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.
37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.
38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (10/a).
39. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.
40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti (10/b).
41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(1/c) Per la composizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vedi l'art. 1, comma 15, L. 23 agosto 2004, n. 239.
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3/a) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 6 settembre 2005, n. 185/05.
(3/b) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi, per il settore gas, la Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2001, n. 229/2001, la Del.Aut.en.el e gas 12 dicembre 2002, n. 207/02 e la Del.Aut.en.el. e gas 6 settembre 2005, n. 185/05.
(4) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(4) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(4) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
(5) Riportata alla voce Valle d'Aosta.
(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(7) Riportata alla voce Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
(8) Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239.
(9) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(9/a) Comma così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 23 agosto 2004, n. 239. Vedi, anche, l'art. 25, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000.
(10/a) Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dalle imprese nel settore dell'energia elettrica e del gas vedi il D.M. 9 luglio 2002, il D.M. 25 luglio 2003, il D.M. 21 luglio 2004 e il D.M. 21 luglio 2005. Per la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della presente lettera vedi, per il 1999, il D.M. 16 luglio 1999; per il 2000, il D.M. 12 luglio 2000; per il 2001, il D.M. 4 luglio 2001; per il 2002, il D.M. 17 maggio 2002; per il 2003, il D.M. 26 giugno 2003; per il 2004, il D.M. 20 luglio 2004, per il 2005, il D.M. 22 luglio 2005.
(10/b) Comma così sostituito dal comma 24 dell'art. 18, L. 30 dicembre 2004, n. 312.
3. Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico (10/c).
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 (11), al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.
2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo (12).
3. L'autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi (12/a).
4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.
5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità (13).
6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.
7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge (14).
8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308 (15), le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (13).
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(10/c) Vedi, anche, il D.L. 13 settembre 1996, n. 473, riportato alla voce Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), in materia di trasparenza delle tariffe elettriche.
(11) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(12) Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.
(12/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 473, riportato alla voce Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(13) Vedi, anche, il D.P.C.M. 31 ottobre 2002.
(14) L'art. 1, D.M. 24 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1997, n. 44) ha disposto che alle iniziative e alle proposte di cessione previste dal presente comma, nonché agli impianti già realizzati e a quelli in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni concernenti la nuova produzione di energia contenute nel provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994.
(15) Riportata alla voce Edilizia.
(13) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (art. 3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 15, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2002, n. 40/E; Ris. 21 agosto 2002, n. 4/D;
- Ministero delle finanze: Circ. 27 giugno 2000, n. 131/D.
(omissis)
TITOLO II
Disciplina del settore elettrico
3. Gestore della rete di trasmissione nazionale.
1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito «gestore», esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico della società proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con riferimento alle attività riservate al gestore stesso. Il gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attività (3/b).
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorità persegue l'obiettivo della più efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete. L'Autorità prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione (3/c).
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a. costituisce una società per azioni cui conferisce, entro i successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprietà delle reti, i rapporti giuridici inerenti all'attività del gestore stesso, compresa la quota parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario per le attività di competenza. Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità dell'energia elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attività del gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con proprio provvedimento la data in cui la società assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data le azioni della suddetta società sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. è responsabile del corretto funzionamento della rete di trasmissione nazionale e delle attività di dispacciamento nonché di quanto previsto dal comma 12 (3/d).
5. Il gestore della rete è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento; la concessione è disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore (3/e).
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica la conformità delle regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilità, fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e di dispacciamento, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al servizio elettrico non può comunque comportare vincoli o restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalità disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 8 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 (3/f).
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale decreto il gestore può affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la disponibilità, costituiscono una o più società di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette società, anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli operatori del mercato (4).
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le società che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati. Le suddette convenzioni, sono stipulate in conformità ad una convenzione tipo definita, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas, a norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attività e degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;
c) le modalità di accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle conseguenti sanzioni, della possibilità di interventi sostitutivi e di eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalità di coinvolgimento delle regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo delle reti (5).
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le società che dispongono delle reti di trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Fino alla assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprietà; i costi relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete di trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al gestore un corrispettivo determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. La misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al comma 12 ed è tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso provvedimento l'Autorità disciplina anche il periodo transitorio fino all'assunzione della titolarità da parte del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e). L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori (6).
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte dell'imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato (6/a).
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico il gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal gestore, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette è rilasciata dalle competenti amministrazioni, previo parere del gestore per le linee di tensione superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato (6/b).
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del gestore (6/c).
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(3/b) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(3/c) Con Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 151/02 (Gazz. Uff. 22 agosto 2002, n. 196), modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 9 ottobre 2002, n. 175/02 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2002, n. 253), si è provveduto al riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. Successivamente, le citate delibere n. 151/02 e 175/02 sono state modificate dalla Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2002, n. 230/02 (Gazz. Uff. 17 gennaio 2003, n. 13). La suddetta Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 151/02 è stata ulteriormente modificata dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 14 maggio 2003, n. 52/03 (Gazz. Uff. 31 maggio 2003, n. 125), entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione e dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 31 luglio 2003, n. 86/03 (Gazz. Uff. 3 settembre 2003, n. 204) entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione. Con Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03 si è provveduto all'adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale. Con Del.Aut.en.el. e gas 16 ottobre 2003, n. 117/03 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252) si è provveduto all'adozione di misure urgenti in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. Con Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2003, n. 168/2003 sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico.
(3/d) Con D.M. 21 gennaio 2000 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2000, la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale saranno assunte dall'ENEL S.p.a. Le direttive per lo svolgimento delle suddette funzioni sono state fissate con Dir.Min. 21 gennaio 2000.
(3/e) Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.M. 20 aprile 2005.
(3/f) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 1999, n. 82. Il presente comma è stato poi così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con Del.Aut.en.el. e gas 9 marzo 2000 (Gazz. Uff. 22 marzo 2000, n. 68) sono state emanate le direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche, ai sensi del presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2000 (Gazz. Uff. 11 luglio 2000, n. 160) è stata disposta la convocazione di un'audizione speciale al fine dell'adozione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di regole tecniche, ai sensi del presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 3 agosto 2000 (Gazz. Uff. 30 agosto 2000, n. 202), rettificata con Del.Aut.en.el. e gas 4 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2000, n. 245) e modificata con Del.Aut.en.el. e gas 13 marzo 2001, n. 59/01 (Gazz. Uff. 13 aprile 2001, n. 87), è stata emanata la direttiva al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche per la misura dell'energia elettrica e della continuità del servizio. Con Provv. 6 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2001, n. 289, S.O.) sono state emanate le regole tecniche di connessione, ai sensi del presente comma. Con Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2003, n. 168/2003 sono state stabilite le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico.
(4) Vedi il D.M. 25 giugno 1999, riportato al n. A/XXXVI.
(5) Comma così modificato dall'art. 1-ter, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 22 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2001, n. 15, S.O.) è stata approvata la convenzione di cui al presente comma.
(6) Vedi, anche, il D.L. 18 febbraio 2003, n. 25.
(6/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 novembre 2000, il D.M. 22 novembre 2002, il D.M. 3 luglio 2003, il D.M. 29 gennaio 2004 e il D.M. 24 dicembre 2004. Vedi, anche, il comma 41 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.
(6/b) Comma così modificato dall'art. 1-sexies, D.L. 29 agosto 2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(6/c) Comma così modificato dal comma 114 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 239.
(omissis)
L. 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 35)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.
(omissis)
35. Norme in materia di servizi pubblici locali.
1. (39).
2. [Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori ai cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati. A far data dal termine di cui al primo periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio] (39/a).
3. [Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:
a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un àmbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;
c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;
d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati] (39/b).
4. [Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze] (39/c).
5. [In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso àmbito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata] (39/d).
6. Qualora le disposizioni dei singoli settori prevedano la gestione associata del servizio per àmbiti territoriali di dimensione sovracomunale, il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi contratti di servizio con i comuni di dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti, al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai contratti stessi. In caso di mancato rispetto di tali standard nel territorio dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti ad affidare la gestione del servizio nell'àmbito sovracomunale provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull'intero àmbito.
7. Le imprese concessionarie cessanti al termine dell'affidamento reintegrano gli enti locali nel possesso delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni utilizzati per la gestione dei servizi. Ad esse è dovuto dal gestore subentrante un indennizzo stabilito secondo le disposizioni del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente articolo (39/e).
8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico (39/f).
9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 13 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge detengano la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici locali, che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle disposizioni delle discipline settoriali, lo scorporo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.
10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, riguarda esclusivamente le società per la gestione dei servizi ed opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di cui al comma 9 del presente articolo, nonché in alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci abbiano già deliberato al 1° gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengano la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale caso, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'articolo 113 del citato testo unico, sulle reti, sugli impianti e sulle altre dotazioni patrimoniali attuali e future è costituito, ai sensi dell'articolo 1021 del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed inalienabile a favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui è attribuita la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto. Non si applicano le disposizioni degli articolo 1024 e seguenti del codice civile.
12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: «aventi rilevanza economica» fino a : «nello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»;
b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: «assunzione diretta» sono sostituite dalla seguente: «organizzazione»;
c) all'articolo 112, il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 115:
1) al comma 1, le parole: «costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera c),» sono soppresse e le parole: «per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «di capitali»;
2) il comma 5 è abrogato;
3) (40);
e) all'articolo 116, al comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio di servizi pubblici» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 113-bis»;
f) all'articolo 118:
1) al comma 1, le parole: società per azioni, costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113»;
2) il comma 3 è abrogato;
g) all'articolo 123, il comma 3 è abrogato.
13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.
14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.
15. (40/a).
16. [Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] (41) (41/cost).
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(39) Sostituisce l'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(39/a) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(39/b) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(39/c) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(39/d) Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi abrogato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(39/e) Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(39/f) Comma così modificato dal comma 7-ter dell'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(40) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 115, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(40/a) Aggiunge l'art. 113-bis al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
(41) Comma abrogato dal comma 3 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(41/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 274 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione.
(omissis)
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.
(1/a) Con D.M. 20 aprile 2005 (Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97) è stata fissata ai soli fini del presente decreto, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5, D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'articolo 43 e l'allegato B;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Vista la Del.CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;
Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con la Del.CIPE 6 agosto 1999 [n. 126] pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Finalità.
1. Il presente decreto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, è finalizzato a:
a) promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;
d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
f) elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonché l'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e producibilità imputabili: produzione e producibilità di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
h) consumo di elettricità: la produzione nazionale di elettricità, compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricità);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
o) certificati verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'àmbito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
3. Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione.
1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, in quantità proporzionata agli obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonché dai provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefìci connessi al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione delle specifiche misure di sostegno. L'aggiornamento include altresì la valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entità degli incentivi alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per lo Stato.
2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4.
3. Per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una relazione che contiene:
a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili nell'àmbito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;
b) l'effettivo grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1 e l'obiettivo indicativo di cui all'allegato A della direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative;
c) l'esame dell'affidabilità del sistema di garanzia di origine di cui all'articolo 11;
d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;
e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione delle procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12;
f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di accesso al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
g) le eventuali misure aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali provvedimenti economici e fiscali, per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate al comma 1;
h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata, ottempera all'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo 7, paragrafo 7 della medesima direttiva.
4. Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti.
1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007.
2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto.
5. Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;
f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attività zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed è composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attività produttive, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque membri designati dal Presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, né rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'àmbito delle rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonché del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresì delle conoscenze acquisite nell'àmbito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 di «revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra».
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato (1/b).
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(1/b) Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128.
6. Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.
2. Nell'àmbito della disciplina di cui al comma 1 non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.
7. Disposizioni specifiche per il solare.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare (1/c).
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;
f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;
g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
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(1/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 28 luglio 2005.
8. Disposizioni specifiche per le centrali ibride.
1. Il produttore che esercisce centrali ibride può chiedere al Gestore della rete che la produzione imputabile delle medesime centrali abbia il diritto alla precedenza nel dispacciamento, nel rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.
2. Il produttore può inoltrare al Gestore della rete la domanda per l'ottenimento del diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell'anno solare in corso, qualora la stima della produzione imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il quale è richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50% della produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello stesso periodo.
3. La priorità di dispacciamento è concessa dal Gestore della rete solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di producibilità complessiva e della relativa quota settimanale di producibilità imputabile, dichiarata dal produttore al medesimo Gestore. La quota di produzione settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento della centrale alla potenza di minimo tecnico. La disponibilità residua della centrale non impegnata nella produzione imputabile è soggetta alle regole di dispacciamento di merito economico in atto.
4. Qualora la condizione richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente rispettata, sono applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato elettrico e della contrattazione dei certificati verdi approvato con D.M. 9 maggio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12 si applicano anche alla costruzione e all'esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al comma 5.
7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al rilascio dei certificati verdi nella misura e secondo le modalità stabilite dalle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9. Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili.
1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;
b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;
c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.
3. Le priorità, gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalità di gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.
10. Obiettivi indicativi regionali.
1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2. La Conferenza unificata può aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in ciascun contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle tecnologie di conversione.
3. Le regioni possono adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.
11. Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili.
1. L'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della «garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili», nel seguito denominata «garanzia di origine».
2. Il Gestore della rete è il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, nonché dei certificati verdi.
3. La garanzia di origine è rilasciata qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile è comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da cui è stata prodotta l'elettricità, la tecnologia utilizzata, la potenza nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o di altro titolo rilasciato nell'àmbito delle regole e modalità di sistemi di certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali, coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal Gestore della rete.
7. La garanzia di origine è utilizzabile dai produttori ai quali viene rilasciata esclusivamente affinché essi possano dimostrare che l'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete, della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del comma 6, è subordinata alla verifica della attendibilità dei dati forniti dal richiedente e della loro conformità alle disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni applicative. A tali scopi, il Gestore della rete può disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organismi.
10. La garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, è riconosciuta anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in materia.
12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo e sempreché compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
13. La garanzia di origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell'àmbito delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
13. Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico.
1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili è immessa nel sistema elettrico con le modalità indicate ai successivi commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di mercato (2).
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 è ritirata dal gestore di rete cui l'impianto è collegato, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche di mercato (3).
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(2) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.
(3) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.
14. Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
b) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi nei quali il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione di nuovi impianti;
f) definiscono le modalità di ripartizione dei costi fra tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Dette modalità, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefìci che i produttori già connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni.
3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformità alla disciplina di cui al comma 1.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione.
15. Campagna di informazione e comunicazione a favore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
1. Nell'àmbito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, e con le modalità previste dalla medesima legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è svolta una campagna di informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. La campagna di cui al comma 1 viene svolta almeno per gli anni 2004, 2005 e 2006.
16. Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.
1. È istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge attività di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello statale e a livello regionale;
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'àmbito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è composto da non più di venti esperti della materia di comprovata esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attività.
4. Il decreto stabilisce altresì le modalità di partecipazione di altre amministrazioni nonché le modalità con le quali le attività di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma è effettuata nell'àmbito del decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche disponibili.
17. Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili:
a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;
c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto stabilisce altresì:
a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;
b) le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili è subordinata all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
18. Cumulabilità di incentivi.
1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non può ottenere i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, né i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da altro provvedimento di analogo contenuto, non può ottenere i certificati verdi, né i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
19. Disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
20. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali.
1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricità prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.
3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta è corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove è ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricità da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, è subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata, che prevede che l'elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili è garantita come tale con le medesime modalità di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.
4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di cui alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di elettricità da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle importazioni di elettricità da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese estero da cui l'elettricità da fonti rinnovabili viene importata.
5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi è fissato in otto anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.
6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricità da impianti alimentati da biomassa e da rifiuti, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 può essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non può essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.
7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.
L. 23 agosto 2004, n. 239
Riordino del settore energetico,
nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di energia (comma 41)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 6 maggio 2005, n. 18/D;
- Ministero dell'interno: Lett.Circ. 28 febbraio 2005, n. DCPST/A4/RS/600;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 7 ottobre 2004, n. 165.
(omissis)
Comma 41. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato (1/a).
(omissis)
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(1/a) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05.
L. 18 aprile 2005, n. 62
Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004 (art. 15)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, S.O. Atto di recepimento della direttiva 85/337/CEE, della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 91/414/CE, della direttiva 92/25/CE, della direttiva 92/42/CEE, della direttiva 92/50/CE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 96/59/CE, della direttiva 96/61/CE, della direttiva 96/82/CE, della direttiva 96/92/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 98/30/CE, della direttiva 1999/38/CE, della direttiva 1999/92/CE, della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/54/CE, della direttiva 2003/55/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/89/CE, della direttiva 2003/105/CE, della direttiva 2003/124/CE, della direttiva 2003/125/CE, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/72/CE.
(omissis)
15. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'apertura del mercato anche ai clienti civili si attui secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi dell'energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;
b) assicurare ai clienti un'informazione chiara sulle condizioni della fornitura, l'accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di produzione e di vendita dell'energia elettrica;
c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale ed in maniera omogenea, efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale;
d) definire indirizzi e priorità che, nel rispetto delle regole di libera concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni con altri Paesi; garantire, attraverso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualità del servizio e non discriminazione;
e) monitorare il funzionamento della borsa dell'energia elettrica e della contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la promozione della concorrenza tra operatori;
f) sviluppare l'impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale, e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, in relazione all'eliminazione di clausole di preferenza nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali in linea con la media europea, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;
h) prevedere che il Ministero delle attività produttive, in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'economicità delle forniture, salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale nell'ambito del contesto europeo;
i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale;
l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri dell'energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell'energia elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari, localizzati all'estero.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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(omissis)
D.M. 28 luglio 2005
Criteri per l'incentivazione della
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2005, n. 181.
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Premesso che l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, stabilisce che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;
Premesso che l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
Visto l'art. 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che delega il Governo ad attuare la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e in particolare il comma 1, lettera f);
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e successive modificazioni e aggiornamenti;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 1999, n. 126, di approvazione del libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2003, n. 123, di revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002);
Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, che disciplina le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW;
Considerata l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 14 luglio 2005;
Ritenuto opportuno definire criteri e misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica;
Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti, valorizzando la disciplina dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW;
Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdurre meccanismi di gara per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica, limitatamente agli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW;
Emana il seguente decreto:
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1. Finalità.
1. Con il presente decreto sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62.
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2. Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonché le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti:
a) impianto o sistema fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri componenti minori;
b) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);
c) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
d) condizioni nominali sono le condizioni di temperatura e di irraggiamento solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli fotovoltaici, come definite nelle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1;
e) punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
f) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la data, comunicata dal soggetto responsabile, di cui alla lettera g), al gestore di rete e al soggetto attuatore, di cui alla lettera h), da cui decorre il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;
g) soggetto responsabile è il soggetto, avente i requisiti di cui all'art. 3, responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7;
h) soggetto attuatore è il soggetto di cui all'art. 9, comma 2;
i) potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j);
j) produzione aggiuntiva di un impianto è l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera c), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera k);
k) produzione annua media di un impianto è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
l) rifacimento totale è l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
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3. Requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione.
1. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art. 5, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai medesimi impianti fotovoltaici.
2. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica ottenuta dagli impianti di cui all'art. 6, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del presente decreto.
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4. Requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti.
1. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale, in data successiva al 30 settembre 2005, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformità all'art. 7.
2. Possono accedere all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entrati in esercizio, a seguito di potenziamento, in data successiva 30 settembre 2005, limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, i cui soggetti responsabili inoltrano la domanda di accesso alle tariffe incentivanti in conformità all'art. 7.
3. Ai fini dell'accesso all'incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, di cui al presente decreto, gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche richiamate in allegato 1.
4. Gli impianti di cui all'art. 6, comma 3, devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:
a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc,
dove:
Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%,
Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
I è l'irraggiamento [W/m2] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;
Istc, pari a 1000 W/m2, è l'irraggiamento in condizioni di prova standard;
Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m2.
b) Pca > 0,9 * Pcc,
dove:
Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.
Tale condizione deve essere verificata per Pca > 90% della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
5. Gli impianti di cui all'art. 5 devono essere collegati alla rete elettrica in bassa o media tensione.
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5. Criteri per la determinazione dell'entità dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW.
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW beneficia della disciplina di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW, muniti di idonei sistemi per la misurazione dell'energia prodotta, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del presente decreto, ad una tariffa incentivante il cui valore è stabilito come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh per un periodo di venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) è decurtato del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
3. Le tariffe di cui al comma 2 sono riconosciute nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2. Tale limite include la potenza nominale cumulata degli impianti di cui all'art. 6, comma 2.
4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui al comma 2, continua ad applicarsi la disciplina richiamata al comma 1.
5. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina richiamata al comma 1 si applica la disciplina di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00. In tale àmbito, il soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), coincide con il richiedente, di cui all'art. 1, lettera k), della predetta deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00.
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6. Criteri per la determinazione dell'entità dell'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW.
1. L'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW, immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
2. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentivante i cui valori sono stabiliti come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,460 euro/kWh per un periodo di venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) è decurtato del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
3. In aggiunta al riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 50 kW ed inferiore a 1000 kW, immessa in tutto o in parte nella rete elettrica, ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a una tariffa incentivante i cui valori massimi sono stabiliti come segue:
a) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,490 euro/kWh per un periodo di venti anni;
b) impianti per i quali la domanda di cui all'art. 7, comma 1, è stata inoltrata negli anni successivi al 2006: il valore della tariffa incentivante di cui alla lettera a) è decurtato del 2 %, con arrotondamento alla terza cifra decimale, per ciascuno degli anni successivi al 2006, fermo restando il periodo di venti anni.
L'entità della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta è determinata con le modalità di cui all'art. 7, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3.
4. Al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, di cui ai commi 2 e 3, l'energia elettrica prodotta, immessa nella rete elettrica, continua ad essere ritirata con le modalità e alle condizioni di cui al comma 1.
5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
6. L'aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 6, commi 2 e 3, viene effettuato a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precendenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'Istat.
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7. Criteri di priorità per l'accesso all'incentivazione e modalità per la determinazione dell'incentivazione effettivamente riconosciuta.
1. Entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, il soggetto responsabile che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto inoltra apposita domanda al soggetto attuatore. Alla domanda è allegato il progetto preliminare dell'impianto. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda è allegata anche la cauzione definitiva di cui al comma 9.
2. Il progetto preliminare di cui al comma 1 include una scheda tecnica che riporta l'ubicazione e la potenza nominale dell'impianto, la tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la tensione in corrente alternata in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, le caratteristiche dei moduli fotovoltaici, del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, la produzione annua attesa di energia elettrica, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 4.
3. Nel caso di impianti di cui all'art. 6, comma 3, alla domanda di cui al comma 1 è allegata una busta chiusa sigillata, nella quale il soggetto responsabile, con riferimento alla potenza nominale dell'impianto e ai valori massimi delle tariffe incentivanti vigenti nell'anno, di cui all'art. 6, comma 3, riporta il valore della tariffa incentivante richiesta.
4. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa verifica di ammissibilità delle domande ricevute, redige l'elenco delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, aventi diritto alla tariffa incentivante, ordinandole sulla base della data di ricevimento della domanda medesima, fino al limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 2.
5. Entro i sessanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore, previa verifica di ammissibilità delle domande ricevute, redige una graduatoria delle domande afferenti agli impianti di cui all'art. 6, comma 3, ordinandole sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta. Le tariffe incentivanti effettivamente riconosciute sono determinate attribuendo priorità alle domande con più basso valore della tariffa incentivante richiesta, nel limite massimo di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, comma 3. In caso di domande che presentano pari valore della tariffa incentivante richiesta, la priorità tra le domande è attribuita sulla base della data di inoltro della domanda di cui al comma 1.
6. Le domande la cui inclusione nell'elenco di cui al comma 4, ovvero nella graduatoria di cui al comma 5, comporta il superamento dei limiti di potenza nominale cumulata di cui all'art. 12, commi 2 e 3, non hanno diritto al riconoscimento della tariffa incentivante.
7. Entro i novanta giorni successivi alle scadenze previste per l'inoltro delle domande di cui al comma 1, il soggetto attuatore comunica l'esito di cui ai commi 4 e 5 ai soggetti responsabili che hanno inoltrato la domanda di cui al comma 1. Il soggetto attuatore comunica inoltre ai soggetti aventi diritto, sulla base di quanto disposto al comma 5, all'art. 5, e all'art. 6, comma 2, l'entità della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.
8. Alla tariffa riconosciuta ai sensi del comma 7 si applicano le eventuali riduzioni di cui all'art. 10, comma 1.
9. Il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 6, comma 3, è tenuto a costituire una cauzione definitiva nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La cauzione è costituita a favore del soggetto attuatore. La cauzione non è dovuta se il soggetto responsabile è tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.
La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell'impianto nei termini conclusivi di cui all'art. 8, comma 3, nonché di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, di cui all'art. 8, comma 4. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:
a) la rinuncia del beneficio alla preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;
c) la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta del soggetto attuatore.
10. La mancata costituzione della cauzione nei termini di cui al comma 9 indicati comporta l'inammissibilità della domanda di cui al comma 1.
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8. Obblighi connessi alla realizzazione dell'impianto.
1. Entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto, di cui all'art. 7, comma 1, e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nel caso di impianti di cui all'art. 5, il soggetto precisa che intende usufruire del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta, in maniera conforme alla disciplina di cui al comma 1, ovvero al comma 5, del medesimo art. 5.
2. Entro i successivi trenta giorni, il gestore di rete comunica al soggetto responsabile il punto di consegna.
3. In ogni caso, entro sei mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'art. 6, entro dodici mesi, dalla data della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile dà inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto, in conformità al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti.
Entro dodici mesi ovvero, per i soli impianti di cui all'art. 6, entro ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto responsabile conclude la realizzazione dell'impianto, in conformità al progetto inoltrato al gestore di rete e al soggetto attuatore, nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, dandone comunicazione ai medesimi soggetti. A tale ultima comunicazione è allegato il certificato di collaudo dell'impianto.
Il gestore di rete è tenuto ad effettuare la connessione dell'impianto alla rete elettrica entro trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione di conclusione dei lavori.
4. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al soggetto attuatore, nonché al gestore di rete, la data di entrata in esercizio dell'impianto. In tutti i casi, tale data non può essere successiva a sei mesi la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3.
5. All'atto della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, di cui al comma 4, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al medesimo soggetto attuatore dichiarazione giurata con la quale sono forniti gli elementi per l'applicazione di quanto disposto all'art. 10, commi da 1 a 5.
Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa alla tariffa incentivante.
6. Il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione e di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui al comma 3, comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante, acquisito ai sensi dell'art. 7, comma 7. Comporta altresì la decadenza dal diritto alla medesima tariffa incentivante il mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, di cui al comma 4.
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9. Modalità per l'erogazione dell'incentivazione.
1. Con propri provvedimenti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7 trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera b), dell'allegato alla Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 5, recante «testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi».
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua il soggetto che eroga le tariffe incentivanti ai sensi all'art. 7, le modalità e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13.
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10. Condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi.
1. Le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 7, comma 7, sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto benefìci della detrazione fiscale richiamata all'art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
2. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale, eccedenti il 20% del costo dell'investimento.
3. In particolare, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto, non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi gli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e province autonome, nell'àmbito del programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come definito dai decreti del Direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali dello stesso Ministero 22 dicembre 2000, n. 111/SIAR/2000, e 16 marzo 2001, n. 106/SIAR/2001.
4. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono compatibili con i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono compatibili con i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nè con i titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
6. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999.
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11. Obiettivo nazionale di potenza nominale cumulata da installare.
1. In attuazione dell'art. 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è stabilito un obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2015 di 300 MW.
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12. Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione e criteri di priorità per l'accesso all'incentivazione.
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono riconosciute fino a quando la potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che ottengono le medesime tariffe incentivanti raggiunge il valore di 100 MW.
2. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 2, che possono ottenere le tariffe incentivanti è fissata in 60 MW.
3. La potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti, di cui all'art. 6, comma 3, che possono ottenere le tariffe incentivanti è fissata in 40MW.
4. Entro i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 7, il soggetto attuatore rende noto, a solo scopo informativo, il valore della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti, di cui ai commi 2 e 3, al netto della potenza nominale cumulativa di tutti gli impianti ai quali sono state riconosciute le tariffe incentivanti ai sensi dell'art. 7, comma 7, tenuto conto di quanto disposto all'art. 7, comma 10, e all'art. 8, commi 5 e 6.
5. Al fine di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica che permettano anche l'aumento dell'efficienza di conversione dei componenti e degli impianti, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti necessari per promuovere, anche mediante meccanismi di gara, lo sviluppo delle predette tecnologie e delle imprese, fino al limite massimo di potenza cumulata installata di cui all'art. 11.
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13. Attività di monitoraggio e disposizioni finali.
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto sulle domande ricevute e sugli elenchi e le graduatoria redatte, ai sensi dell'art. 7.
2. Con il medesimo rapporto di cui al comma 1 sono forniti, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto di cui agli articoli 5 e 6, l'ubicazione degli impianti fotovoltaici in costruzione e in esercizio, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, il valore, ovvero il valore medio, delle tariffe incentivanti erogate, l'entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato utile, in particolare, all'attuazione di quanto disposto agli articoli 11 e 12.
3. Qualora, entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il soggetto attuatore non riceva osservazioni del Ministero delle attività produttive o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il rapporto di cui al comma 1 è reso pubblico.
4. Sulla base del rapporto di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche su sollecitazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, individuano le cadenze e le modalità per l'attuazione di quanto previsto all'art. 12, comma 5.
5. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Allegato 1
Norme tecniche rilevanti ai fini dell'art. 4, comma 1 del presente decreto
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;
CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;
CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;
CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;
CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;
CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo;
CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);
CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili-Parte 1: Definizioni;
CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione;
CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;
CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;
CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;
CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;
CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;
CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;
CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;
UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.;
CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici. Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;
IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems.
Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più recenti
Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra elencate, i documenti tecnici emanati dalle società di distribuzione di energia elettrica riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.
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Deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01
Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2001, n. 297, S.O.
(1/a) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2003, n. 164/03 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 5/04..
L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
- Nella riunione del 18 ottobre 2001,
Premesso che:
- con Del.Aut.en.el. e gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, e successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, intendendosi con tale espressione il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti per i clienti del mercato libero;
- la disciplina di cui al precedente alinea, adottata anteriormente all'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE), ha risposto ad esigenze di continuità con la disciplina per il vettoriamento e lo scambio dell'energia elettrica allora in vigore, ed ha assunto carattere di transitorietà, in vista di una successiva riforma da realizzarsi contestualmente all'avvio del sistema delle offerte, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- con Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999 e successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 204/99), l'Autorità ha regolato la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato.
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481 del 1995;)
- la direttiva europea n. 96/92/CE;
- il decreto legislativo n. 79 del 1999;
- il D.M. 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal D.M. 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001;
- la deliberazione n. 13 del 1999;
- la deliberazione n. 204 del 1999;
- la Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 205 del 1999);
- la delibera 27 febbraio 2001, n. 37/01 (di seguito: delibera n. 37 del 2001);
- gli esiti della consultazione avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione «Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del dispacciamento» diffuso dall'Autorità in data 7 agosto 2001, che sottolineano la diffusa condivisione delle seguenti esigenze:
a) consentire una verifica congiunta del vincolo tariffario ai ricavi (V1) per le controparti della medesima tipologia di contratti di somministrazione, siano essi clienti del mercato libero o clienti del mercato vincolato;
b) evitare di identificare una specifica componente tariffaria a copertura dei costi di gestione dei contratti di acquisto e vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato e delle connesse funzioni commerciali che, essendo di entità trascurabile rispetto al totale dei costi, introdurrebbe inefficienza nell'erogazione dei servizi e complessità nel sistema di regolamentazione dei corrispettivi;
c) applicare la componente UC3, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, a tutti i clienti finali.
Considerato che:
- le difformità evidenziate in premessa, quanto alla vigente disciplina del trasporto dell'energia elettrica, generano una disparità di trattamento tra clienti del mercato vincolato e clienti del mercato libero, e che tali difformità si sostanziano nella diversa struttura dei corrispettivi di accesso ed uso delle reti applicati ai primi, ai sensi della deliberazione n. 13/99, rispetto alla struttura delle componenti della tariffa di fornitura dell'energia elettrica a copertura dei costi del servizio di trasporto applicata ai secondi, ai sensi della deliberazione n. 204/99;
- sebbene le suddette difformità fossero giustificate dall'esigenza di rendere compatibile il regime di negoziazione dell'energia elettrica basato sulla contrattazione bilaterale con l'esigenza di salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, esse, tuttavia, producono l'effetto di rendere l'onere del servizio di trasporto dell'energia elettrica sopportato dal cliente sensibilmente diverso, a parità di caratteristiche della domanda, in funzione dell'appartenenza del cliente stesso al mercato libero o al mercato vincolato, rendendosi pertanto necessaria l'unificazione delle discipline sopra richiamate;
- il decreto legislativo n. 79/99 prevede che:
a) siano rilasciate concessioni aventi ad oggetto esclusivo l'attività di distribuzione dell'energia elettrica (articolo 9, comma 1), intendendosi quest'ultima come l'insieme di attività preordinate al trasporto ad alla trasformazione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi in un determinato àmbito territoriale, secondo quanto proposto dall'Autorità con la delibera n. 37/01;
b) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia attribuita al Gestore della rete di trasmissione nazionale la concessione delle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale (articolo 3, comma 5);
- da quanto sopra considerato consegue che l'attività di vendita dell'energia elettrica non è affidata in esclusiva ai titolari delle suddette concessioni;
- l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche delle attività di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione, da intendersi come costituenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi (di seguito: servizio di trasporto), comporta la necessità di regolare i corrispettivi per l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato specificamente ed autonomamente considerata;
- il rilascio delle richiamate concessioni esclude dall'àmbito di dette concessioni il servizio di misura dell'energia elettrica, il quale è sottoposto, pertanto, ad un regime di accesso e di esercizio basato sul riconoscimento della libertà di intrapresa;
- per la determinazione dei vincoli tariffari a copertura dei costi del servizio di trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, con la deliberazione n. 204/99, nonché per la determinazione delle componenti dei corrispettivi del servizio di trasporto alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, con la deliberazione n. 205/99, sono stati utilizzati i medesimi livelli di costi impiegati per la determinazione dei corrispettivi di vettoriamento di cui alla deliberazione n. 13/99;
- per effetto delle deliberazioni n. 13/99 e n. 204/99 il regime delle prestazioni patrimoniali imposte agli utenti dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica per il finanziamento di finalità generali è articolato in maggiorazioni sui corrispettivi di vettoriamento per i clienti del mercato libero, e in componenti delle tariffe di fornitura per i clienti del mercato vincolato;
- l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di trasporto per tutti gli utenti dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica comporta la necessità di ancorare ai corrispettivi per il servizio di trasporto le prestazioni patrimoniali imposte per il finanziamento di finalità di carattere generale afferenti al sistema elettrico, eccezion fatta per quelle che devono essere sostenute esclusivamente dai clienti del mercato vincolato; e che pertanto l'imposizione di queste ultime prestazioni patrimoniali dovrà essere legata ai corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai medesimi;
- la disciplina posta dal decreto legislativo n. 79/99 in ordine alle attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica prevede, tra l'altro, che il Gestore della rete non disponga delle infrastrutture facenti parte della rete di trasmissione nazionale, dovendo stipulare, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo, apposite convenzioni con le società che ne abbiano la disponibilità per disciplinare gli interventi di esercizio, manutenzione e sviluppo di dette infrastrutture;
- le disposizioni dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99 prevedono che il Gestore della rete sia remunerato secondo criteri di efficienza economica per le attività di competenza svolte con la propria organizzazione; che l'Autorità, secondo quanto disposto dal medesimo articolo e comma, ha individuato nel criterio dei costi riconosciuti e la forma di remunerazione delle predette attività che, ad oggi, consente l'introduzione di un adeguato livello di incentivazione del medesimo Gestore della rete all'efficienza economica; e che detta remunerazione si sostanzia nel riconoscimento di una quota fissa, determinata dall'Autorità, del corrispettivo per i servizi di trasmissione e di dispacciamento;
- il corrispettivo di cui al precedente alinea, per la restante parte, è destinato alla copertura dei costi sostenuti dai titolari delle infrastrutture facenti parte della rete di trasmissione nazionale; e che detta parte non dipende dalle decisioni imprenditoriali assunte dal Gestore della rete, bensì è principalmente funzione del volume del servizio di trasporto erogato;
- ogni forma di flessibilità tariffaria, derivante dall'applicazione delle opzioni tariffarie, in capo al Gestore della rete inciderebbe non già sui ricavi dello stesso Gestore della rete, bensì sui ricavi dei soggetti titolari delle infrastrutture di cui al precedente alinea, rendendo totalmente inefficace la previsione di opzioni tariffarie per i clienti finali come strumento di adeguamento dei corrispettivi applicati ai costi effettivi di erogazione dei servizi da parte del soggetto responsabile dei medesimi costi;
- in conseguenza di quanto sopra illustrato, per il servizio di trasporto dell'energia elettrica il regime di regolazione basato sulle opzioni tariffarie non può essere applicato al Gestore della rete;
- la definizione di un regime di regolazione tariffaria asimmetrica, da intendersi tale in ragione del fatto che non sarebbe possibile prevedere l'offerta di opzioni tariffarie per la remunerazione del servizio di trasporto erogato direttamente dal Gestore della rete ai clienti finali, determinerebbe, a danno di questi ultimi, una situazione di disparità di trattamento nei confronti degli altri clienti finali connessi a reti di distribuzione in alta tensione, a parità delle altre condizioni e caratteristiche tecniche;
Ritenuto che:
- sia necessario riformare, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, la disciplina dei corrispettivi per il servizio di trasporto in vigore al fine di evitare difformità ingiustificate di trattamento tra clienti del mercato vincolato e clienti del mercato libero, a parità di servizio erogato;
- quanto previsto dal precedente alinea non sia perseguibile tramite l'estensione dell'attuale disciplina del vettoriamento a tutta l'energia elettrica oggetto del servizio di trasporto, ciò che renderebbe una tale disciplina incompatibile con il funzionamento del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, e che quindi sia opportuna, a tal fine, l'estensione del regime di regolazione basato sulle opzioni tariffarie, posto dalla deliberazione n. 204/99;
- tale impostazione, in ragione della flessibilità che garantisce agli esercenti i servizi di pubblica utilità, sia in grado di assicurare la continuità alla copertura dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto e la salvaguardia degli obiettivi economico-finanziari dei medesimi esercenti, come determinati con riferimento al periodo di regolazione 2002-2003;
- al fine di evitare disparità di trattamento tra clienti finali, l'assunzione dei rapporti commerciali aventi ad oggetto l'erogazione del servizio di trasporto a detti clienti, e, di conseguenza, la definizione di opzioni tariffarie, debbano essere previste per i soli esercenti l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
- sia opportuno che, transitoriamente, il servizio di misura per i clienti finali continui ad essere svolto dall'impresa esercente il servizio di trasporto, alla cui rete ciascun cliente finale è connesso;
- per ragioni di gradualità nel passaggio dal regime in esclusiva a quello in cui una molteplicità di soggetti potrà esercitare il servizio di misura, sia pertanto preferibile coprire i costi di tale attività attraverso una specifica componente inclusa nei corrispettivi per il servizio di trasporto; e che sia inoltre opportuno stabilire disposizioni di carattere transitorio atte a consentire continuità e certezza nell'esercizio di tale servizio;
- il riordino delle disposizioni dell'Autorità in materia di condizioni tecnico-economiche dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, nonché il loro coordinamento con le richiamate innovazioni, possa essere opportunamente realizzato sotto la forma di un unico corpo normativo, denominato Testo Integrato, con valore in parte ricognitivo ed in parte innovativo, nei sensi di cui alle considerazioni che precedono, così razionalizzando ed armonizzando le disposizioni già vigenti o di nuova emanazione, dettate in materia dall'Autorità.
Delibera:
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1. Approvazione di Testo Integrato.
1.1 È approvato il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato), allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
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2. Abrogazioni.
2.1 Con decorrenza dall'1 gennaio 2002 sono abrogate, in quanto contenenti norme sostituite da quelle poste con il Testo Integrato, le seguenti disposizioni:
a) la Del.Aut.en.el. e gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 43 del 22 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19 della Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 7 della Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) la Del.Aut.en.el. e gas 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 dell'11 agosto 2000;
e) la Del.Aut.en.el. e gas 28 dicembre 2000, n. 240/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
f) l'articolo 6 della Del.Aut.en.el. e gas 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
g) la Del.Aut.en.el. e gas 22 marzo 2001, n. 63/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 84 del 10 aprile 2001.
2.2 Pure con decorrenza dall'1° gennaio 2002 sono abrogate, in quanto contenenti norme incorporate e confermate nel Testo Integrato, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 4 e 5 della Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 150 del 30 giugno 1997;
b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) l'articolo 2 della Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) la Del.Aut.en.el. e gas 24 febbraio 2000, n. 43/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 57 del 9 marzo 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) la Del.Aut.en.el. e gas 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 90 del 17 aprile 2000;
f) l'articolo 5 del la Del.Aut.en.el. e gas 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 151 del 30 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) l'articolo 4 della Del.Aut.en.el. e gas 19 luglio 2000, n. 123/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 186 del 10 agosto 2000;
h) la Del.Aut.en.el. e gas 26 luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 213 del 12 settembre 2000;
i) l'articolo 5 della Del.Aut.en.el. e gas 20 dicembre 2000, n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
l) la Del.Aut.en.el. e gas 20 dicembre 2000, n. 232/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
m) l'articolo 4 della Del.Aut.en.el. e gas 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
n) l'articolo 3 della Del.Aut.en.el. e gas 28 dicembre 2000, n. 239/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
o) la Del.Aut.en.el. e gas 14 febbraio 2001, n. 20/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 45 del 23 febbraio 2001;
p) la Del.Aut.en.el. e gas 25 maggio 2001, n. 114/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001;
q) l'articolo 7 della Del.Aut.en.el. e gas 11 luglio 2001, n. 158/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 226 del 28 settembre 2001;
r) l'articolo 3 della Del.Aut.en.el. e gas 19 luglio 2001, n. 163/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 185 del 10 agosto 2001.
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3. Disposizioni transitorie in materia di vincolo V1 per l'anno 2001 e per l'anno 2002.
3.1 Ai fini dell'applicazione della Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, relativamente al rispetto del vincolo V1 per l'anno 2001, l'articolo 9, comma 9.5 della medesima deliberazione, è sostituito dal seguente comma:
«9.5 Qualora i ricavi eccedentari relativi all'anno 2001 per una tipologia di utenza risultino positivi, l'esercente nell'anno 2002:
a) a fronte di ricavi eccedentari superiori al 5% dei ricavi ammessi, riconosce un rimborso entro il 31 dicembre 2002 a ciascun cliente che nel 2001 apparteneva alla medesima tipologia. L'ammontare complessivo dei rimborsi è pari ai ricavi eccedentari moltiplicati per (1+r2) dove r2 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio del 2002 aumentato di 5 punti percentuali; esso viene ripartito tra i clienti in proporzione agli addebiti complessivamente fatturati nel 2001 (2).
b) a fronte di ricavi eccedentari non superiori al 5% dei ricavi ammessi può, in alternativa:
i) applicare quanto previsto alla lettera a) del presente comma sostituendo r2 con r1, definito pari al tasso di riferimento in vigore all'inizio del 2002 aumentato di 3 punti percentuali;
ii) ridurre, nelle fatture emesse nell'anno 2002, le componenti di tutte le opzioni tariffarie applicate ai clienti appartenenti alla medesima tipologia, escluse le componenti A e UC, in una misura che comporti, entro il quinto bimestre, un accredito pari ai suddetti ricavi eccedentari moltiplicati per (1+r1). Qualora il complesso delle riduzioni praticate entro il quinto bimestre sia inferiore a tale importo, l'esercente accredita l'ammontare residuo nel bimestre successivo dividendolo in parti uguali tra tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia.» (3).
3.2 Le maggiorazioni di 3 e 5 punti percentuali del tasso di riferimento di cui ai comma 7.2, lettere a) e b) del Testo Integrato, non si applicano ai ricavi eccedentari dell'anno 2002.
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(2) Vedi, peraltro, l'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 25 luglio 2002, n. 145/02.
(3) Vedi, peraltro, l'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 25 luglio 2002, n. 145/02.
4. Disposizioni transitorie in materia di Conto costi energia.
4.1 Fino al 31 dicembre 2001, il Conto costi energia di cui all'articolo 6, comma 6.1, della Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97, continua ad operare esclusivamente per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese produttrici-distributrici e per la contabilizzazione del gettito della parte B della tariffa relativamente all'energia elettrica prodotta, o importata, ed erogata ai clienti finali fino al 31 dicembre 2000.
4.2 Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per il settore elettrico chiude il Conto costi energia, trasferendo ogni residua disponibilità al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera b), del Testo Integrato.
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5. Disposizioni transitorie in materia di Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione.
5.1 Fino al 31 dicembre 2001 la maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 2.8, della Del.Aut.en.el. e gas 20 dicembre 2000, n. 232/00, alimenta il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione. Con cadenza bimestrale la Cassa conguaglio per il settore elettrico, dopo aver liquidato i contributi a carico del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 4 della Del.Aut.en.el. e gas 9 marzo 2000, n. 53/00, trasferisce sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 5 della Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97, eventuali differenze tra il gettito della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 2.8 della Del.Aut.en.el. e gas 20 dicembre 2000, n. 232/00 ed i contributi a valere sulla disponibilità del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione.
5.2 Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per il settore elettrico chiude il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, trasferendo ogni residua competenza al Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera e), del Testo Integrato.
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6. Disposizioni finali.
6.1 La proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 4 del Testo Integrato, è consentita sino al 15 novembre 2001.
6.2 Gli articoli da 12 a 20, 22 e da 24 a 57, ad eccezione dell'articolo 40, comma 40.4, del Testo Integrato hanno effetto dall'1 gennaio 2002.
6.3 La componente UC1 di cui all'articolo 19 del Testo Integrato e la componente UC3 di cui all'articolo 13 del Testo Integrato sono entrambe fissate pari a 0, sino a successivo provvedimento dell'Autorità.
6.4 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione.
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Allegato A
Testo integrato
delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
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Parte I - Definizioni
Articolo 1
Definizioni.
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- l'Acquirente unico è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
- alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- àmbito di competenza è l'àmbito territoriale nel quale l'esercente svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica in regime di concessione;
- bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- caratteristiche del prelievo sono i parametri elettrici che caratterizzano il prelievo di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi quali, a titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia elettrica prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e la potenza elettrica;
- la Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette;
- clienti del mercato libero sono i clienti finali idonei che abbiano esercitato il diritto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79 del 1999;
- clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
- codice di condotta commerciale è il codice di condotta commerciale adottato ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 204/99, ovvero quello applicato in ottemperanza alla deliberazione n. 242/00;
- componente CCA è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi del servizio di acquisto e vendita di energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- componente CDE è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulle reti di distribuzione per le imprese distributrici;
- componente CDF è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/punto di interconnessione per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulle reti di distribuzione per le imprese distributrici;
- componente CTR è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici;
- componente PV è la componente tariffaria delle tariffe D2 e D3, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di combustibile;
- componente VE è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (4);
- componenti UC1 sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- componenti UC3 sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione;
- componenti UC4 sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/kWh, a copertura delle integrazioni di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a) del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti;
- componenti UC5 sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh a copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti (4/a);
- componente α1 è la componente tariffaria della tariffa TV2, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di trasporto;
- componenti α2 è la componente tariffaria della tariffa TV2, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio;
- componenti α3 è la componente tariffaria della tariffa TV2, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto;
- componente ρ1 è la componente tariffaria dell'opzione tariffaria TV1, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio;
- componente ρ3 è la componente tariffaria dell'opzione tariffaria TV1, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio;
- componente σ1 è la componente tariffaria della tariffa D1, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi di trasporto e di vendita;
- componente σ2 è la componente tariffaria della tariffa D1, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto;
- componente σ3 è la componente tariffaria della tariffa D1, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto;
- componente τ1(D2) è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- componente τ2(D2) è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- componente τ3(D2) è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- componente τ1(D3) è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- componente τ2(D3) è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- componente τ3(D3) è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasporto e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio, nonché dei costi relativi al servizio di acquisto e di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al netto dei costi di combustibile;
- consumo specifico medio di combustibile è il quoziente tra l'equivalente calorico della totalità dei combustibili utilizzati e l'energia elettrica totale netta prodotta mediante gli stessi su base annua;
- data di entrata in esercizio commerciale di un impianto è la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto fissata dal produttore, considerando il periodo di collaudo e avviamento, nel limite massimo di dodici mesi dalla data in cui si è effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale;
- dispacciamento è l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, diretta ad impartire disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale:
i) degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi;
ii) delle utenze cui corrispondono prelievi di energia elettrica, anche potenziali o occasionali, di clienti finali;
iii) della rete rilevante di cui all'articolo 1, lettera ee), della deliberazione n. 95/01;
iv) dei circuiti di interconnessione con le reti estere;
- distribuzione è l'attività di distribuzione esercitata in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
- energia netta è il bilancio tra energia prelevata e energia immessa con riferimento a un insieme definito di punti di interconnessione e relativa ad un determinato periodo di tempo;
- esercente è l'esercente uno o più servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che eroga i servizi le cui condizioni economiche o tecniche sono disciplinate dal presente Testo Integrato e che stipula i relativi contratti;
- fasce orarie F1, F2, F3 e F4 sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento CIP n. 45/90;
- fattore di potenza è un parametro funzione del rapporto tra l'energia reattiva e l'energia attiva immesse o prelevate in un punto di immissione o di prelievo;
- il Gestore della rete è il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, concessionario delle attività di trasmissione e di dispacciamento;
- impianti rilevanti sono gli impianti di produzione di energia elettrica che, alla data del 19 febbraio 1997, erano nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, ad esclusione degli impianti di cui all'articolo 3, comma 2, e degli impianti soggetti al recupero della maggior valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
- linea diretta è una rete elettrica che collega un centro di produzione a un centro di consumo indipendentemente dalle reti di trasmissione e di distribuzione;
- media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- misura dell'energia elettrica è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione, in un punto di prelievo o in un punto di interconnessione;
- misure dell'energia elettrica sono le grandezze elettriche rilevate da un misuratore;
- opzione tariffaria è un insieme di componenti tariffarie definite dagli esercenti per la remunerazione dei servizi di cui al comma 2.1;
- opzione tariffaria multioraria è un'opzione tariffaria con uno o più
componenti differenziati in funzione della distribuzione temporale del prelievo di energia elettrica o della potenza da parte del cliente finale;
- opzione multioraria per fasce è un'opzione tariffaria multioraria costituita da una o più componenti tariffarie con un'articolazione temporale compatibile con l'articolazione della componente CTR;
- ore di alto carico sono le ore della fascia F2 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 2, del provvedimento CIP n. 45/90;
- ore di basso carico sono le ore della fascia F4 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 2, del provvedimento CIP n. 45/90;
- ore di fermata programmata sono le ore di fermata dell'impianto dovute agli interventi di manutenzione previsti sui piani annuali, trimestrali, o mensili delle indisponibilità;
- ore di fermata accidentale sono le ore di fermata dell'impianto dovute agli interventi di manutenzione conseguenti al verificarsi di guasti o ad esigenze di terzi;
- ore di medio carico sono le ore della fascia F3 come definita dal titolo II, comma 2, paragrafo b), punto 2, del provvedimento CIP n. 45/90;
- parte A e parte B sono le parti variabili della tariffa elettrica di cui dell'articolo 1 della deliberazione n. 70/97;
- parametro Ct è il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
- parametro f è il parametro per la determinazione della componente PV;
- parametro PG è la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espresso in centesimi di euro/kWh;
- parametro PGT è il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, espresso in centesimi di euro/kWh, differenziato per fascia oraria;
- parametro Vt è il costo unitario riconosciuto dei combustibili di cui alla deliberazione n. 70/97;
- parametri δ1, δ2, δ3, δ4 sono i parametri per la determinazione delle componenti della tariffa TV2;
- parametro γ è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media, del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
- parametro λ è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, differenziato per tipologia di contratto di cui al comma 2.2;
- periodo di emergenza è il periodo di tempo che comprende le ore fisse interessate da un disservizio di rete o da interventi di manutenzione, inclusa l'ora fissa di inizio del disservizio o degli interventi;
- periodo di regolazione è il periodo pluriennale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 481/95;
- potenza disponibile è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato;
- potenza efficiente lorda di un impianto è la massima potenza elettrica, misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell'impianto di produzione di energia elettrica, realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento (4 ore), per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano interamente in efficienza e, 10 nel caso di un impianto idroelettrico, che siano disponibili le più favorevoli condizioni di portata e di salto;
- potenza efficiente netta di un impianto è la potenza risultante dalla differenza tra la potenza efficiente lorda dell'impianto di produzione di energia elettrica e quella assorbita dai suoi servizi ausiliari e dalle perdite di energia elettrica nei trasformatori dell'impianto;
- potenza impegnata è:
i) la potenza contrattualmente impegnata, per i clienti finali con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data dell'1 gennaio 2000 non erano installati misuratori in grado di registrare la potenza massima prelevata;
ii) il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per tutti gli altri clienti finali.
- potenza nominale di un generatore elettrico è la massima potenza ottenibile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto della messa in servizio o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
- potenza nominale di un impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;
- potenza nominale media annua è la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico;
- potenza prelevata è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo;
- producibilità attesa di un impianto idroelettrico è la produzione di energia elettrica annua netta ottenibile dall'impianto valutata in base ai dati di progetto;
- producibilità di un impianto idroelettrico è la media aritmetica dei valori della produzione di energia elettrica netta effettivamente realizzata negli ultimi quindici anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le normali esigenze manutentive;
- produzione di energia elettrica lorda da un impianto è la quantità di energia elettrica prodotta, misurata dai contatori sigillati dagli Uffici Tecnici di Finanza situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici;
- produzione di energia elettrica netta da un impianto è la produzione di energia elettrica lorda diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari dell'impianto e delle perdite di energia elettrica nei trasformatori di centrale;
- punto di emergenza è punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi al fine di consentire l'alimentazione nei casi in cui il cliente finale non possa prelevare l'energia elettrica attraverso un punto di prelievo, indicato come principale, a causa di disservizi di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione;
- punto di immissione è il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;
- punto di interconnessione è un punto di connessione circuitale tra due reti con obbligo di connessione a terzi;
- punto di interconnessione di emergenza è il punto di interconnessione utilizzato al fine di consentire l'alimentazione nei casi in cui un'impresa distributrice non possa prelevare l'energia elettrica attraverso un altro punto di interconnessione, indicato come principale, a causa di disservizi di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione;
- punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale è un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione;
- punto di prelievo è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l'energia elettrica prelevata sia destinata all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari;
- rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete;
- reti con obbligo di connessione di terzi sono:
i) le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto 25 giugno 1999;
ii) le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79 del 1999;
iii) le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
iv) la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999;
- reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
- reti interne d'utenza sono le reti elettriche stabilite sul territorio nazionale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e dalle linee dirette;
- società riconducibili all'impresa produttrice-distributrice sono le società costituite, successivamente al 19 febbraio 1997, dall'impresa produttrice-distributrice e dalla stessa controllate o alla stessa collegate, nonché la società controllante;
- tariffa è il prezzo massimo unitario di un servizio di pubblica utilità, al netto delle imposte, ai sensi della legge n. 481/95;
- tasso di riferimento è il tasso di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 157 dell'8 luglio 1998;
- trasmissione è l'attività di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
- utenza è un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
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- direttiva europea 96/92/CE è la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
- legge n. 481/95 è la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- decreto legislativo n. 79 del 1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- decreto 19 dicembre 1995 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 36 del 16 febbraio 1996;
- decreto 25 giugno 1999 è il D.M. 25 giugno 1999, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;
- decreto 26 gennaio 2000 è il D.M. 26 gennaio 2000, del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal D.M.17 aprile 2001, del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001;
- decreto 22 dicembre 2000 è il D.M. 22 dicembre 2000, del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001;
- decreto 24 aprile 2001 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001 (5);
- decreto 7 maggio 2001 è il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 122 del 28 maggio 2001;
- provvedimento CIP n. 34/74 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 181 dell'11 luglio 1974;
- provvedimento CIP n. 15/89 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989;
- provvedimento CIP n. 34/90 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990;
- provvedimento CIP n. 45/90 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
- provvedimento CIP n. 6/92 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 170 del 12 maggio 1992;
- deliberazione n. 70/97 è la Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 200 del 1999 è la Del.Aut.en.el. e gas 28 dicembre 1999, n. 200 del 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 202 del 1999 è la Del.Aut.en.el. e gas 28 dicembre 1999, n. 202 del 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 204/99 è la Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 205/99 è la Del.Aut.en.el. e gas 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 138/00 è la Del.Aut.en.el. e gas 3 agosto 2000, n. 138/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 30 agosto 2000, come successivamente modificata ed integrata;
- deliberazione n. 223/00 è la Del.Aut.en.el. e gas 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 296 del 20 dicembre 2000;
- deliberazione n. 231/00 è la Del.Aut.en.el. e gas 20 dicembre 2000, n. 231/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;
- deliberazione n. 238/00 è la Del.Aut.en.el. e gas 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;
- deliberazione n. 242/00 è la Del.Aut.en.el. e gas 28 dicembre 2000, n. 242/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;
- deliberazione n. 95/01 è la Del.Aut.en.el. e gas 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, come successivamente modificata e integrata.
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(4) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 3 dicembre 2002, n. 227/02.
(4/a) Definizione aggiunta dall'art. 14 dell'allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03. Si tenga presente che il citato articolo 14 è stato soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 07/04.
(5) Definizione aggiunta dall'art. 5, Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 152/02, con la decorrenza indicata nell'art. 1 della stessa deliberazione.
PARTE II - Regolazione dei corrispettivi
Titolo 1
Disposizioni generali
Articolo 2
Àmbito oggettivo.
2.1 La presente parte reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
a) trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, articolato nelle seguenti attività:
i) trasmissione dell'energia elettrica;
ii) dispacciamento, remunerato con l'esclusione dei costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie all'erogazione del medesimo servizio di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 95/01;
iii) distribuzione dell'energia elettrica;
b) acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, articolato nelle seguenti attività:
i) vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;
ii) vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato;
iii) dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, remunerato limitatamente ai costi sostenuti per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per l'erogazione del medesimo servizio anteriormente all'avvio del dispacciamento di merito economico di cui alla deliberazione n. 95/01;
c) misura dell'energia elettrica.
2.2 I contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 2.1 erogati ai clienti finali devono corrispondere alle seguenti tipologie:
a) per utenze domestiche in bassa tensione, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare:
i) le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; tali applicazioni comprendono i servizi generali in fabbricati che comprendano una sola abitazione;
ii) le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
b) per utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti in bassa tensione di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
c) per utenze in bassa tensione diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
d) per utenze in media tensione di illuminazione pubblica, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti in media tensione di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
e) per utenze in media tensione diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma;
f) per utenze in alta e altissima tensione.
2.3 La regolazione dei corrispettivi di cui al comma 2.1 è riferita a prestazioni rese nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti dalle vigenti deliberazioni dell'Autorità e delle disposizioni dei codici di condotta commerciale.
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Articolo 3
Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.
3.1 Salvo quanto disposto al titolo 2, sezione 2, ed al titolo 3, sezioni 1 e 2 della presente parte, l'Autorità disciplina criteri in applicazione dei quali gli esercenti definiscono opzioni tariffarie.
3.2 Le opzioni tariffarie sono suddivise in tre categorie:
a) opzioni tariffarie base, che devono rispettare un vincolo, denominato V2, sui ricavi tariffari conseguibili nell'àmbito di ciascun contratto; tali opzioni tariffarie possono essere composte solo da componenti tariffarie riferite alle caratteristiche del prelievo;
b) opzioni tariffarie speciali;
c) opzioni tariffarie ulteriori, che, nei casi in cui l'Autorità fissi una tariffa, possono essere offerte dagli esercenti unitamente alla medesima tariffa.
3.3 Le opzioni tariffarie base e speciali definite dagli esercenti ai sensi del comma 3.2, lettere a) e b), devono consentire il rispetto di un vincolo, denominato V1, sui ricavi tariffari conseguibili, da parte di ciascun esercente, dall'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f).
3.4 L'Autorità può riconoscere al singolo esercente, con riferimento ad un'opzione tariffaria speciale, previa presentazione di apposita istanza, ricavi ammessi superiori a quelli compatibili con il vincolo V1 di cui al comma 3.3. Con l'istanza di cui al presente comma l'esercente richiede la determinazione degli eventuali maggiori ricavi ammessi, motivando tale richiesta in relazione ai maggiori costi che l'esercente stesso deve sostenere per l'erogazione di servizi a condizioni diverse da quelle associate alle opzioni tariffarie base.
3.5 L'istanza di cui al comma 3.4 deve essere presentata, a pena di inammissibilità, contestualmente alla proposta per l'approvazione ai sensi dell'articolo 4 dell'opzione tariffaria speciale cui l'istanza medesima si riferisce, unitamente ai seguenti dati e documenti:
a) documentazione atta a consentire la verifica delle caratteristiche del servizio remunerato dall'opzione tariffaria speciale di cui viene richiesta l'approvazione;
b) stima del numero di clienti finali che potranno richiedere l'opzione tariffaria speciale, unitamente alle corrispondenti caratteristiche del prelievo;
c) prospetto analitico dei costi aggiuntivi che l'erogazione del servizio associato all'opzione tariffaria speciale comporta in rapporto ai costi dell'erogazione del servizio in applicazione delle condizioni contrattuali associate alle opzioni tariffarie base;
d) attestazione, supportata da documentazione utile a comprovarne l'attendibilità, del fatto che i costi aggiuntivi di cui alla lettera c) del presente comma sono sopportati dai soli clienti finali che optino per l'opzione tariffaria speciale.
3.6 Le componenti tariffarie ottenute come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro.
3.7 L'esercente può definire componenti tariffarie applicate alla potenza contrattualmente impegnata, purché renda disponibili livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW. L'esercente può rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata.
3.8 Nel caso in cui vengano resi disponibili, ai sensi del comma 3.7, livelli di potenza contrattualmente impegnata inferiori a 37,5 kW, l'esercente può installare dispositivi atti a limitare il prelievo di potenza al livello contrattualmente impegnato, fatta eccezione per i casi in cui presso il cliente finale interessato siano installati misuratori di energia elettrica in grado di registrare la potenza massima prelevata.
3.9 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma 3.6.
3.10 In nessun caso può essere richiesto il pagamento di corrispettivi con riferimento al periodo successivo alla cessazione dell'erogazione del servizio. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione dei corrispettivi, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
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Articolo 4
Approvazione e offerta delle opzioni tariffarie.
4.1 L'esercente propone all'Autorità, entro il 30 settembre di ciascun anno, le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, che intende offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo.
4.2 La proposta di cui al comma 4.1 è presentata con i moduli di cui all'allegato n. 1.
4.3 L'Autorità, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4.1, verifica la compatibilità delle opzioni tariffarie con i criteri generali e specifici stabiliti nella presente parte. Detto termine viene prorogato di 15 (quindici) giorni nel caso in cui l'Autorità richieda notizie o effettui approfondimenti in ordine alla proposta. Qualora la pronuncia non intervenga nel termine previsto dal presente comma, le opzioni tariffarie proposte si intendono approvate.
4.4 Entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'approvazione, gli esercenti pubblicano le opzioni tariffarie approvate in almeno un quotidiano ad ampia diffusione nell'àmbito di competenza dell'esercente e nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma in cui detto àmbito è ubicato. Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui le opzioni tariffarie sono proposte, avevano meno di 100.000 (centomila) clienti finali connessi in bassa e media tensione, è sufficiente la pubblicazione delle opzioni tariffarie approvate nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero, per trenta giorni, negli albi pretori dei comuni situati nell'àmbito di competenza dell'esercente.
4.5 La pubblicazione di cui al comma 4.4 rende l'opzione offerta irrevocabile al pubblico, salvo quanto previsto dal comma 4.7.
4.6 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.4, gli esercenti pubblicano le opzioni tariffarie approvate in un sito internet messo a disposizione dall'Autorità.
4.7 La sospensione dell'offerta di opzioni, ovvero la loro modificazione nel corso dell'anno, sono consentite con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.
4.8 L'esercente comunica, almeno una volta l'anno, a ciascun cliente l'opzione tariffaria più conveniente per il cliente medesimo, definita sulla base delle caratteristiche di detto cliente riscontrate nei 12 (dodici) mesi precedenti, se diversa dall'opzione già applicata.
4.9 L'esercente si attiene, nell'offerta delle opzioni tariffarie, alle disposizioni del codice di condotta commerciale riguardanti l'attività pre-contrattuale (5/a).
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(5/a) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2003, n. 164/03.
Titolo 2
Corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi
SEZIONE 1
Corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i clienti finali
Articolo 5
Opzioni tariffarie per il servizio di trasporto.
5.1 Ciascun esercente il servizio di cui al comma 2.1, lettera a), ad eccezione del Gestore della rete, propone ai sensi del comma 4.1 almeno un'opzione tariffaria base per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per le attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), ubicate nel proprio àmbito di competenza.
5.2 Gli esercenti possono proporre, con le modalità di cui all'articolo 4, opzioni tariffarie speciali per il servizio di trasporto in aggiunta alle opzioni tariffarie base di cui al comma 5.1.
5.3 L'esercente può applicare componenti tariffarie in relazione a differenze positive tra il valore 0,9 e il valore medio mensile del fattore di potenza del cliente finale.
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Articolo 6
Vincolo V1.
6.1 I ricavi effettivi conseguiti in ciascun anno solare dall'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), non possono superare i ricavi ammessi, determinati sulla base dell'opzione tariffaria TV1.
6.2 L'opzione tariffaria TV1 di cui al comma 6.1 è costituita, con riferimento ai contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), dalle seguenti componenti, i cui valori sono fissati nella tabella 1 di cui all'allegato n. 2:
ρ1, composta dagli elementi ρ1 (ven), ρ1 (disMT) e ρ1 (disBT);
ρ3, composta dagli elementi ρ3 (tras), ρ3 (disAT), ρ3 (disMT), ρ3 (disBT), ρ3 (ven).
6.3 Ai fini dell'applicazione del comma 6.1:
a) i ricavi effettivi conseguiti sono pari alla somma dei seguenti addendi:
i) ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall'applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 56.2 ad esse relative;
ii) ricavi derivanti dall'applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti di cui al comma 5.3.
b) i ricavi ammessi sono pari alla somma dei seguenti addendi:
i) ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nello stesso anno l'opzione tariffaria TV1, di cui al comma 6.2, ad esclusione dell'elemento ρ3(tras);
ii) ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nello stesso anno l'elemento ρ3(tras), ai clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4;
iii) ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nello stesso anno la componente CTR di cui al comma 14.1, aumentata di un fattore percentuale a copertura delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione fissato nella tabella 2, colonna A, di cui all'allegato n. 2, ai clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4;
iv) maggiori ricavi ammessi, ai sensi di quanto previsto al comma 3.4.
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Articolo 7
Verifiche del rispetto del vincolo V1.
7.1 L'esercente, entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento all'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f):
a) dichiara l'ammontare dei ricavi ammessi e l'ammontare dei ricavi effettivi relativi all'anno solare precedente, come definiti all'articolo 6;
b) dichiara l'ammontare dei ricavi eccedentari relativi all'anno solare precedente, essendo i ricavi eccedentari pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi e i ricavi ammessi riferiti al medesimo anno solare.
7.2 Ciascun esercente, entro il 31 dicembre di ogni anno, riconosce ai clienti che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), un rimborso pari al prodotto tra i ricavi eccedentari di cui al comma 7.1, lettera b), relativi alla medesima tipologia e:
a) (1+r1), dove r1 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 3 punti percentuali, a fronte di ricavi eccedentari non superiori al 10 % dei ricavi ammessi;
b) (1+r2), dove r2 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali, a fronte di ricavi eccedentari superiori al 10 % dei ricavi ammessi.
7.3 L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al comma 7.2 è ripartito tra i clienti in proporzione agli addebiti complessivamente fatturati a ciascun cliente nell'anno precedente quello del rimborso.
7.4 A fronte di ricavi eccedentari non superiori al 10% l'esercente può, in alternativa a quanto previsto al comma 7.2, ridurre nelle fatture dell'anno successivo a quello cui i ricavi eccedentari si riferiscono le componenti di tutte le opzioni tariffarie applicate ai clienti finali controparti di contratti appartenenti alla tipologia di una percentuale determinata ai sensi del comma 7.5.
7.5 La percentuale di riduzione di cui al comma 7.4 è calcolata in modo tale da prevedere, entro il quinto bimestre dell'anno, un accredito complessivo pari al prodotto tra i ricavi eccedentari e (1+r1), dove r1 è determinato ai sensi del comma 7.2, lettera a). Qualora l'ammontare effettivamente accreditato entro il quinto bimestre dell'anno sia inferiore a detto importo, nel bimestre successivo l'esercente accredita a ciascun cliente finale controparte di contratti appartenenti alla tipologia un importo pari al rapporto tra l'ammontare residuo da restituire e il numero di tali clienti finali.
7.6 Ciascun esercente dà separata evidenza contabile agli accrediti e ai rimborsi di cui ai commi 7.2 e 7.4.
7.7 Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono effettuati gli accrediti o i rimborsi di cui ai commi 7.2 e 7.4, ciascun esercente comunica all'Autorità, per ogni opportuna verifica, l'ammontare di quanto accreditato e rimborsato con riferimento all'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), relativi a ciascuna regione.
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Articolo 8
Vincolo V2.
8.1 La tariffa TV2, con riferimento ai contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), è costituita dalle componenti tariffarie α1, α2 e α3, determinate come segue:
α1 = ρ1 (ven) x δ1;
α2 = [ρ1 (disMT) + ρ1 (disBT)] x δ2 + [ρ3 (disMT) + ρ3 (disBT) + ρ3 (ven)] x δ4;
α3 = [ρ3 (tras) + ρ3 (disAT)]x δ3.
8.2 I valori dei parametri δ1, δ2, δ3 e δ4 di cui al comma 8.1, relativi a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), sono fissati nella tabella 3 di cui all'allegato n. 2.
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Articolo 9
Compatibilità con il vincolo V2.
9.1 Un'opzione tariffaria base non multioraria è compatibile con il vincolo V2 se, per ogni combinazione di valori di potenza impegnata ed energia elettrica prelevata in ciascun punto di prelievo, l'addebito risultante dall'applicazione dell'opzione 21 tariffaria non è superiore a quello che si otterrebbe applicando la tariffa TV2 di cui al comma 8.1.
9.2 Un'opzione tariffaria base multioraria è compatibile con il vincolo V2 se si verificano congiuntamente le seguenti due condizioni:
a) per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 è superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria ad un cliente con distribuzione temporale del prelievo pari alla distribuzione temporale di riferimento, determinata ai sensi dell'articolo 10;
b) per ogni distribuzione temporale del prelievo, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 con le componenti α1, α2, α3 aumentate del 100 % è superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria.
9.3 Ai fini della compatibilità con il vincolo V2 di un'opzione tariffaria base non multioraria o multioraria applicata nell'àmbito di un contratto con durata inferiore all'anno, le condizioni di cui ai commi 9.1 e 9.2 debbono essere soddisfatte applicando la tariffa TV2 con le componenti α1 e α2 moltiplicate per il rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto e 365 (trecentosessantacinque).
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Articolo 10
Distribuzione temporale di riferimento.
10.1 Nel caso di opzioni multiorarie per fasce, per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, la distribuzione temporale di riferimento della potenza impegnata e dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 9.2, lettera a), è ottenuta come segue:
a) la potenza impegnata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è ottenuta moltiplicando il valore della potenza massima impegnata per il parametro del profilo tipo del prelievo di potenza relativo a tale fascia oraria;
b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è ottenuta moltiplicando il valore dell'energia elettrica annualmente prelevata per il parametro del profilo tipo del prelievo di energia elettrica relativo a tale fascia oraria.
10.2 Nel caso di opzioni multiorarie diverse da quelle di cui al comma 10.1, per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, la distribuzione temporale di riferimento della potenza impegnata e dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 9.2, lettera a), è ottenuta come segue:
a) la potenza impegnata in un'ora di ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è pari alla potenza impegnata di cui al comma 10.1, lettera a), relativa alla medesima fascia;
b) l'energia elettrica prelevata in un'ora di ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è ottenuta dividendo il valore dell'energia elettrica prelevata di cui al 22 comma 10.1, lettera b), per il numero di ore dell'anno appartenenti alla medesima fascia.
10.3 I parametri del profilo tipo del prelievo di potenza di cui al comma 10.1, lettera a) e del prelievo di energia elettrica di cui alla lettera b) del medesimo comma sono fissati nelle tabelle 4 e 5 di cui all'allegato n. 2.
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Articolo 11
Punti di emergenza.
11.1 Ai fini dell'applicazione delle opzioni tariffarie di cui all'articolo 5, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza durante il periodo di emergenza sono convenzionalmente attribuite al punto di prelievo, indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.
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Articolo 12
Aggiornamento delle componenti dei vincoli.
12.1 Nel corso di ciascun periodo di regolazione l'Autorità aggiorna, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti ρ1 e ρ3 applicando,:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
e) limitatamente agli elementi ρ1(disMT), ρ1(disBT), ρ3(disMT) e ρ3(disBT), il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.
12.2 Per il periodo di regolazione 2000-2003, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 12.1, lettera b), è pari al 4%.
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Articolo 13
Componenti UC3.
13.1 Ciascun esercente il servizio di trasporto applica ai clienti finali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f) le componenti UC3.
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Sezione 2
Corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per le imprese distributrici e per i produttori
Articolo 14
Corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla rete di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale.
14.1 Ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale riconosce:
a) al Gestore della rete un corrispettivo determinato applicando la componente CTR, fissata nella tabella 6 di cui all'allegato n. 2, alla somma:
i) dell'energia elettrica netta prelevata dall'impresa medesima dalla rete di trasmissione nazionale;
ii) dell'energia elettrica netta immessa nella rete dell'impresa medesima nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale in alta tensione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 2, colonna A, di cui all'allegato n. 2;
b) al soggetto titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica connesso a un punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale in media o bassa tensione un corrispettivo determinato applicando la componente CTR di cui alla lettera a) del presente comma all'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa medesima nel medesimo punto, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 2, colonna A, di cui all'allegato n. 2.
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Articolo 15
Corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione.
15.1 Ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione riconosce all'impresa distributrice dalla cui rete l'energia elettrica viene prelevata un corrispettivo composto:
a) dalla componente CTR di cui al comma 14.1, applicata all'energia netta prelevata dall'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 2, colonna B, di cui all'allegato n. 2;
b) dalla componente CDF, applicata a ciascun punto di interconnessione;
c) dalla componente CDE, applicata all'energia netta prelevata dall'impresa distributrice nei punti di interconnessione.
15.2 La componente CDF di cui al comma 15.1, lettera b), è pari:
a) alla componente 1 r dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera c), nel caso in cui il punto di interconnessione sia in bassa tensione;
b) alla componente 1 r dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera e), nel caso in cui il punto di interconnessione sia in media tensione;
c) alla componente 1 r dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera f), nel caso in cui il punto di interconnessione sia in alta tensione.
15.3 La componente CDE di cui al comma 15.1, lettera c) è pari a:
a) una quota pari al 75% della componente ρ3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera c) nel caso in cui il punto di interconnessione sia in bassa tensione;
b) una quota pari al 25% della componente ρ3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera e), nel caso in cui il punto di interconnessione sia in media tensione;
c) una quota pari al 20% della componente ρ3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera f) nel caso in cui il punto di interconnessione sia in alta tensione.
15.4 Il corrispettivo di cui al comma 15.1, lettera b), non si applica ai punti di interconnessione di emergenza.
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Articolo 16
Corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i produttori di energia elettrica.
16.1 Chiunque abbia la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi riconosce al Gestore della rete, per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, un corrispettivo determinato applicando all'energia elettrica prodotta e immessa nella medesima rete, anche per il tramite di linee dirette e di reti interne d'utenza, una componente tariffaria pari a 0,0253 centesimi di euro/kWh (6).
16.2 Il corrispettivo di cui al precedente comma è fatturato dal Gestore della rete con cadenza mensile.
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(6) Comma così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 152/02, con la decorrenza indicata nell'art. 1 della stessa deliberazione.
Articolo 17
Remunerazione delle attività di trasmissione e di dispacciamento.
17.1 Ai fini della determinazione della componente fissa del canone annuale di cui all'articolo 16 della convenzione tipo approvata con il decreto 22 dicembre 2000, il Gestore della rete determina l'esborso complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della medesima convenzione tipo come differenza tra:
a) i corrispettivi percepiti dal medesimo Gestore ai sensi del comma 14.1, lettera a), e del comma 16.1, e
b) il corrispettivo destinato alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete, determinato applicando una componente pari a 0,0407 centesimi di euro/kWh, all'energia di cui al comma 14.1, lettera a) (7).
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(7) Lettera così modificata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 152/02, con la decorrenza indicata nell'art. 1 della stessa deliberazione.
Articolo 18
Aggiornamento delle componenti tariffarie.
18.1 Nel corso di ciascun periodo di regolazione l'Autorità aggiorna, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, la componente CTR di cui al comma 14.1, la componente tariffaria di cui al comma 16.1 e la componente di cui al comma 17.1, lettera b), applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
18.2 Per il periodo di regolazione 2000-2003, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 18.1, lettera b), è pari al 4%.
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TITOLO 3
Corrispettivi per il servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato
Sezione 1
Corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione
Articolo 19
Struttura dei corrispettivi.
19.1 Ciascun esercente il servizio di vendita dell'energia elettrica offre alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), una tariffa composta dalle seguenti componenti tariffarie:
a) componente CCA;
b) componente UC1, componente UC4 fissata pari a 0,03 centesimi di euro/kWh e componente UC5 (8).
19.2 Qualora il servizio di vendita di cui al comma 19.1 sia oggetto di un contratto che preveda anche l'erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo 2, sezione 1, della presente parte, unitamente a quelle di cui alla presente sezione.
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(8) Lettera prima modificata dal comma 2 dell'art. 6, Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2001, n. 319/01 e poi così sostituita dall'art. 14 dell'allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03. Si tenga presente che il citato articolo 14 è stato soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 07/04.
Articolo 20
Componente a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica (CCA).
20.1 La componente CCA è fissata pari:
a) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro γ ed il parametro PG per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 (9);
b) alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro λ, i cui valori sono fissati nella tabella 7 di cui all'allegato n. 2, ed il parametro PGT, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 (10).
20.2 I parametri γ, PG e PGT e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità all'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso (11).
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(9) Lettera così sostituita dall'art. 2, Del.Aut.en.el e gas 23 dicembre 2002, n. 227/02.
(10) Lettera così sostituita dall'art. 2, Del.Aut.en.el e gas 23 dicembre 2002, n. 227/02.
(11) Comma così modificato dall'art. 4, Del.Aut.en.el e gas 29 novembre 2002, n. 194/02.
Articolo 21
Opzioni tariffarie ulteriori per il servizio di vendita.
21.1 Ciascun esercente, può proporre opzioni tariffarie ulteriori rispetto alla tariffa di cui al comma 19.1. Quanto alla proposta e alle modalità di offerta delle opzioni di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.
21.2 Al fine della determinazione degli ammontari di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica di ciascun esercente, si considerano come ricavi ammessi dall'applicazione delle opzioni di cui al comma 21.1 i ricavi che lo stesso esercente avrebbe ottenuto se la componente a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica fosse stata fissata conformemente a quanto previsto al comma 20.1.
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Sezione 2
Corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione
Articolo 22
Tariffe D1, D2, D3.
22.1 La tariffa di riferimento per i clienti potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), è denominata D1. La tariffa D1 è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
a) componente σ1;
b) componente σ2;
c) componente σ2 , costituita dagli elementi σ3(tras), σ3 (disAT) e σ3(disMT);
d) componente CCA, di cui all'articolo 20;
e) componenti UC1, UC4 e UC5 di cui all'art. 19 (11/a);
f) componente UC3, di cui all'articolo 13 (12).
22.2 Fino al 31 dicembre 2003, ciascun esercente l'attività di vendita offre una tariffa denominata D2 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza sino fino a 3 kW. La tariffa D2 è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
a) componente τ1(D2);
b) componente τ2(D2);
c) componente τ3(D2);
d) componente PV;
e) componenti UC1, UC4 e UC5 di cui all'art. 19 (12/a);
f) componente UC3, di cui all'articolo 13 (13).
22.3 Fino al 31 dicembre 2003, ciascun esercente l'attività di vendita offre una tariffa denominata D3 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), diversi da quelli di cui al comma 22.2. La tariffa D3 è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
a) componente τ1(D3);
b) componente τ2(D3);
c) componente τ3(D3);
d) componente PV;
e) componenti UC1, UC4 e UC5 di cui all'art. 19 (13/a);
f) componente UC3, di cui all'articolo 13 (14).
22.4 La componente PV di cui ai commi 22.2 e 22.3 è pari alla somma della componente VE e del prodotto tra il parametro Ct e il parametro f. I valori del parametro f relativi alla tariffa D2 e alla tariffa D3 sono fissati nella tabella 8 di cui all'allegato n. 2 (15).
22.5 La componente PV è pubblicata dall'Autorità all'inizio di ciascun trimestre qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, rispetto al valore applicato nel trimestre in corso (16).
22.6 I valori delle componenti σ1, σ2, σ3, τ1(D2), τ2(D2), τ3(D2), τ1(D3), τ2(D3), τ3(D3), sono fissati nelle tabelle 9, 10, 11 e 12 di cui all'allegato n. 2.
22.7 Gli scaglioni di consumo espressi in kWh per anno previsti dalla tabella 10 ai fini dell'addebito della componente τ3(D2) sono applicati con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per 365 (trecentosessantacinque) i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Le modalità di calcolo di cui al presente comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.
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(11/a) Lettera così sostituita dall'art. 14 dell'allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificato dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2003, n. 163/03. Si tenga presente che il citato articolo 14 è stato soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 07/04.
(12) Comma così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 153/02, con la decorrenza indicata nell'art. 1 della stessa deliberazione.
(12/a) Lettera così sostituita dall'art. 14 dell'allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificato dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2003, n. 163/03. Si tenga presente che il citato articolo 14 è stato soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 07/04.
(13) Comma così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 153/02, con la decorrenza indicata nell'art. 1 della stessa deliberazione.
(13/a) Lettera così sostituita dall'art. 14 dell'allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03, come modificato dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2003, n. 163/03. Si tenga presente che il citato articolo 14 è stato soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 07/04.
(14) Comma così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 153/02, con la decorrenza indicata nell'art. 1 della stessa deliberazione.
(15) Comma così sostituito dall'art. 2, Del.Aut.en.el e gas 23 dicembre 2002, n. 227/02.
(16) Comma così modificato dall'art. 4, Del.Aut.en.el e gas 29 novembre 2002, n. 194/02.
Articolo 23
Opzioni tariffarie ulteriori.
23.1 Ciascun esercente il servizio di vendita dell'energia elettrica, può proporre opzioni tariffarie ulteriori rispetto alle tariffe D1, D2 e D3. Quanto alla presentazione e alle modalità di offerta delle opzioni di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.
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Articolo 24
Aggiornamento delle componenti tariffarie.
24.1 Nel corso di ciascun periodo di regolazione l'Autorità aggiorna, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti σ1, σ2 e σ3 applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
e) limitatamente agli elementi σ3(disMT), e alla componente σ2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.
24.2 Per il periodo di regolazione 2000-2003, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 24.1, lettera b), è pari al 4%.
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Sezione 3
Corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato
Articolo 25
Àmbito di applicazione.
25.1 Sino alla data di avvio di operatività dell'Acquirente unico in conformità delle direttive dell'Autorità di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo n. 79 del 1999, le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo, nonché alle cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e alle cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dello stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato.
25.2 Successivamente alla data di cui al comma 25.1, le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle forniture di energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici, qualora tale energia sia destinata ai clienti del mercato vincolato.
25.3 Nei casi di cui ai commi 25.1 e 25.2, l'impresa distributrice acquirente, per la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti, come definita all'articolo 27, è tenuta al pagamento, al termine di ciascun mese, del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 (16/a).
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(16/a) Comma così modificato dall'art. 15 dell'allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03. Si tenga presente che il citato articolo 15 è stato soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 07/04.
Articolo 26
Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso.
26.1 Sino alla data di cui al comma 25.1, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si articola:
a) in una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, determinata dall'Autorità (17);
b) in una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun trimestre, al parametro Ct (18).
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(17) Per la determinazione del valore della componente di cui alla presente lettera, vedi la Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2001, n. 318/01 e l'art. 4, Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2003, n. 163/03.
(18) Lettera così modificata dall'art. 4, Del.Aut.en.el e gas 29 novembre 2002, n. 194/02.
Articolo 27
Energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti da un'impresa distributrice.
27.1 L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui al comma 25.3 è pari, per ciascuna impresa distributrice e per ciascuna fascia oraria, alla differenza tra:
a) l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice;
b) l'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice.
27.2 L'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice, è pari alla somma dell'energia elettrica:
a) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13, colonna B, di cui all'allegato n. 2;
b) prelevata dai clienti del mercato vincolato connessi alla rete di trasmissione nazionale nell'àmbito di competenza dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2;
c) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2;
27.3 L'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice, è pari alla somma dell'energia elettrica:
a) prelevata dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13, colonna B, di cui all'allegato n. 2;
b) prelevata dai clienti del mercato libero connessi alla rete dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2.
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Titolo 4
Servizio di misura dell'energia elettrica
Articolo 28
Disposizioni generali.
28.1 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento a cura del soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica.
28.2 Ai fini del calcolo dei corrispettivi per i servizi di cui al comma 2.1, le misure rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dai misuratori di cui al presente titolo.
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Articolo 29
Soggetti responsabili del servizio di misura dell'energia elettrica.
29.1 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è:
a) con riferimento ai punti di prelievo, l'esercente il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
b) con riferimento ai punti di immissione relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica, il soggetto titolare dell'impianto medesimo;
c) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trova no;
d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti.
29.2 Il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è:
a) con riferimento ai punti di prelievo, l'esercente il servizio di trasporto dell'energia elettrica per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
b) con riferimento ai punti di immissione situati su una rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto che gestisce la medesima rete;
c) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano;
d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti.
29.3 Il soggetto di cui al comma 29.2 trasmette al Gestore della rete la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte del medesimo Gestore della rete, degli adempimenti amministrativi di competenza.
29.4 Le misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di immissione e di prelievo non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasporto e di vendita di cui al comma 2.2, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare dell'impianto di produzione dell'energia elettrica o del cliente finale a cui tali punti si riferiscono.
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Articolo 30
Disposizioni relative ai clienti del mercato libero, ai clienti del mercato vincolato connessi a reti in alta e altissima tensione e agli impianti di produzione di energia elettrica.
30.1 Il presente articolo si applica al servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di immissione e di prelievo relativi:
a) ai clienti del mercato libero;
b) ai clienti del mercato vincolato connessi in alta e altissima tensione;
c) ai soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica.
30.2 I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo di cui al precedente comma devono:
a) consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di immissione e di prelievo;
b) essere provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
c) consentire al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore l'accesso alle rilevazione e alle registrazioni, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime rilevazioni e registrazioni da parte del soggetto di cui al comma 29.2;
d) essere predisposti per l'installazione, su richiesta del soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui i misuratori medesimi sono installati ed a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.
30.3 In alternativa a quanto previsto al comma 30.2, lettera c), il soggetto di cui al comma 29.2 rende disponibili al cliente finale, su supporto digitale, i dati registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati sono stati registrati.
30.4 Nel caso in cui si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore, l'intervento di manutenzione è effettuato, entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto di cui al comma 29.1 che ne dà tempestiva informazione al cliente finale o al soggetto di cui al comma 29.2.
30.5 Per il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 30.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto di cui al comma 29.2, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
30.6 Il soggetto che ha diritto alla disponibilità delle misure dell'energia elettrica può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Rimangono a carico del 33 richiedente le spese necessarie per la verifica. Nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto di cui al comma 29.1 assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.
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Articolo 31
Disposizioni relative ai clienti del mercato vincolato connessi a reti in media e bassa tensione.
31.1 Al servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di prelievo relativi ai clienti del mercato vincolato connessi a reti in media e bassa tensione si applica, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 28 e 29, quanto previsto dalla deliberazione n. 200 del 1999.
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Articolo 32
Disposizioni relative ai punti di interconnessione.
32.1 I misuratori consentono la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di interconnessione.
32.2 Il servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale da un'impresa distributrice è svolto conformemente alle specifiche tecniche e alle modalità definite dal Gestore della rete sulla base delle direttive emanate dell'Autorità con la deliberazione n. 138/00.
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Articolo 33
Remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica.
33.1 Il servizio di misura dell'energia elettrica è remunerato attraverso i corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla parte II, titolo 2.
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Parte III
Prestazioni patrimoniali imposte
Titolo 1
Imposizione
Articolo 34
Fissazione delle componenti tariffarie A.
34.1 Nel presente titolo vengono fissate le componenti tariffarie per l'adeguamento dei corrispettivi per il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
34.2 Le componenti tariffarie di cui al comma 34.1 sono:
a) componente tariffaria A2, per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 (19);
b) componente tariffaria A3, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999;
c) componente tariffaria A4, per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 26 gennaio 2000;
d) componente tariffaria A5, per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000;
e) componente tariffaria A6, per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000 (20);
f) componente tariffaria A7, per la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.
34.3 Le componenti tariffarie di cui al comma 34.2, lettere da a) a e), si applicano come maggiorazioni ai:
a) corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla parte II, titolo 2, sezione 1 e titolo III, sezione 2, della medesima parte;
b) corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla parte II, titolo 2, sezione 2, limitatamente agli usi finali delle imprese distributrici.
34.3.1. Ai fini della applicazione delle componenti tariffarie di cui al comma 34.2, lettere a), b), d) ed e) i corrispettivi di cui al comma 34.3, lettera a), sono solo quelli dovuti dai clienti del mercato vincolato (21).
34.4 La componente tariffaria di cui al comma 34.2, lettera f), si applica come maggiorazione ai corrispettivi del servizio di trasporto di cui alla parte II, titolo 2, 35 sezione 2, per i soggetti che hanno la disponibilità degli impianti di produzione per i quali è prevista la compensazione della maggiore valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.
34.5 Le componenti tariffarie A alimentano i conti di gestione di cui al titolo 2, sezione 2, della presente parte.
34.6 I valori delle componenti tariffarie A, ad esclusione di quelli della componente tariffaria A7, sono determinati dall'Autorità.
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(19) Per la determinazione dei valori della componente tariffaria di cui alla presente lettera vedi la tabella 5 allegata alla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2001, n. 319/01.
(20) Per la determinazione dei valori della componente tariffaria di cui alla presente lettera vedi la tabella 5 allegata alla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2001, n. 319/01.
(21) Comma aggiunto dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2002, n. 124/02.
Articolo 35
Modalità di calcolo della componente tariffaria A7.
35.1 Nel presente articolo sono definite le modalità di calcolo della componente tariffaria A7, espressa in centesimi di euro/kWh e applicata all'energia elettrica immessa in rete, per la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.
35.2 Per gli anni dal 2001 al 2006, per ciascun impianto ed in ciascun bimestre, la componente tariffaria A7 è pari alla quota, indicata al comma 35.3, della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre e il valore medio ponderato della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, per l'anno 2000, a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui al comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 205/99, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre.
35.3 La quota di cui al comma 35.2 è pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004 e al 25% per gli anni 2005 e 2006.
35.4 In deroga a quanto previsto al comma 35.2 e con riferimento a specifici impianti, il soggetto che ne ha la disponibilità, ha facoltà di richiedere la rideterminazione della componente tariffaria A7 di cui al comma 35.2, presentando una apposita domanda all'Autorità da cui dovranno risultare, a pena di irricevibilità, le seguenti informazioni relative agli anni dal 1997 al 1999:
a) livello dei costi operativi diretti dell'impianto, ivi inclusi gli ammortamenti calcolati sulla base di aliquote economico-tecniche;
b) livello del valore netto contabile dell'impianto, pari al valore lordo a cui l'impianto è iscritto nello stato patrimoniale al 31 dicembre al netto della consistenza del fondo ammortamento economico tecnico, dello stesso impianto;
c) denominazione dell'impianto e tipologia dell'impianto, specificando se trattasi di impianto ad acqua fluente, a serbatoio o a bacino;
d) data di entrata in esercizio, pari alla data in cui si è effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale;
e) data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto fissata dal produttore;
f) numero dei generatori elettrici dell'impianto e potenza nominale di ciascuno di essi espressa in kW;
g) potenza nominale dell'impianto, espressa in kW;
h) potenza efficiente lorda, espressa in kW;
i) potenza efficiente netta, espressa in kW;
j) produzione di energia elettrica lorda nel periodo dall'1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1999, espressa in GWh;
k) produzione di energia elettrica netta dell'impianto nel periodo dall'1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1999, espressa in GWh;
l) ore medie di funzionamento dell'impianto durante ciascuno degli ultimi tre anni per cui si dispone del dato, distinte in F1, F2, F3 e F4, espresse in ore/anno;
m) ore di fermata programmata dell'impianto durante ciascuno degli ultimi tre anni per cui si dispone del dato, espresse in ore/anno;
n) ore di fermata accidentale dell'impianto durante ciascuno degli ultimi tre anni per cui si dispone del dato, espresse in ore/anno;
o) potenza nominale media annua dell'impianto indicata nella concessione idroelettrica, espressa in kW;
p) producibilità dell'impianto, espressa in GWh;
q) producibilità attesa dell'impianto, espressa in GWh.
Le informazioni di cui al comma 35.4 sono fornite, ove possibile, anche su supporto informatico.
35.6 A seguito della richiesta di cui al comma 35.4, l'Autorità determina, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della domanda, i costi fissi medi unitari dell'impianto tenendo conto:
a) dei costi operativi diretti;
b) di una remunerazione del capitale investito calcolato sulla base del valore netto contabile dell'impianto;
c) di una quota di costi comuni attribuibili all'impianto, espressa in termini percentuali rispetto al livello dei costi operativi diretti.
35.7 Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta nel mercato nazionale rilevante ai fini della quantificazione della componente tariffaria A7, è pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 52.
35.8 Il Gestore della rete riscuote, contestualmente alla fatturazione del corrispettivo di cui all'articolo 16, la componente tariffaria A7, a titolo di acconto e salvo conguaglio in seguito alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui al comma 35.7.
35.9 Per l'anno 2001 il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica rilevante ai fini della quantificazione della componente tariffaria A7 a titolo di acconto, come previsto dal comma 35.8, è pari al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 238/00.
35.10 Per i soggetti che presentano la domanda di cui al comma 35.4, la componente tariffaria A7 è quantificata, a titolo di acconto e salvo conguaglio in seguito alle determinazioni di cui al comma 35.6, in misura pari a quanto stabilito ai sensi del comma 35.2.
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Titolo 2
Esazione e gestione del gettito
Sezione 1
Esazione
Articolo 36
Disposizioni generali.
36.1 Nella presente sezione sono disciplinate le modalità di esazione delle componenti tariffarie A, della componente UC4 e delle altre prestazioni patrimoniali imposte.
36.2 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali gli esercenti provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti.
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Articolo 37
Esazione delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6 e A7.
37.1 Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, A7, e la differenza, se positiva, tra il gettito della componente tariffaria A4 e l'ammontare complessivo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 56.2, in relazione al servizio di trasporto di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo.
37.2 Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), comunicano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio fornito nel bimestre ad ogni cliente finale avente diritto alla componente tariffaria compensativa di cui al comma 56.2:
a) l'aliquota della componente tariffaria compensativa relativa a tale cliente finale;
b) il titolo in virtù del quale tale componente tariffaria compensativa viene riconosciuta a tale cliente finale.
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Articolo 38
Esazione degli importi destinati al conto oneri per recuperi di continuità del servizio.
38.1 Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di trasporto di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo, gli 38 importi determinati sulla base delle componenti fissate nella tabella 14 di cui all'allegato n. 2.
38.2 Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), versano inoltre alla Cassa le penalità dovute dagli esercenti nel caso di recuperi di continuità del servizio negativi di cui al comma 8.5 della deliberazione n. 202 del 1999.
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Articolo 38.1
Esazione degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica.
38.1.1. Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di trasporto di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo, gli importi determinati sulla base delle componenti fissate nella tabella 14.1 di cui all'allegato n. 2 (22).
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(22) Articolo aggiunto dall'art. 5, Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 152/02, con la decorrenza indicata nell'art. 1 della stessa deliberazione.
Articolo 39
Esazione della componente UC4.
39.1 Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente UC4, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.
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Articolo 39.1
Esazione della componente VE.
39.1.1. Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente VE, in relazione al servizio erogato nello stesso bimestre (23).
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(23) Articolo aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2002, n. 227/02.
Articolo 39.2
Esazione della componente UC5.
39.2.1. Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente UC5, in relazione al servizio erogato nello stesso bimestre (23/a).
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(23/a) Articolo aggiunto dall'art. 14 dell'allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03. Si tenga presente che il citato articolo 14 è stato soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 07/04.
Sezione 2
Gestione del gettito
Articolo 40
Istituzione dei conti di gestione.
40.1 Sono istituiti presso la Cassa:
a) il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, alimentato dalla componente tariffaria A2;
b) il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3 e dalla componente tariffaria A7;
c) il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, alimentato dalla componente tariffaria A4;
d) il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, su cui affluiscono le disponibilità del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria A5;
e) il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, alimentato dalla componente tariffaria A6;
f) il Conto oneri per recuperi di continuità del servizio, alimentato dagli importi di cui ai commi 38.1 e 38.2;
g) il Conto per la perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, alimentato dalla componente UC1;
h) il Conto per la perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, alimentato dalla componente UC3;
i) il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, e successivi aggiornamenti, alimentato dalla componente UC4;
l) il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, alimentato dagli importi di cui al comma 38.1.1 (24);
m) il Conto oneri per certificati verdi, alimentato dalla componente VE (25);
n) il Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica, alimentato dalla componente UC5 (25/a);
o) il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale dai conti di cui alle lettere da a) a m) (25/b).
40.2 Con cadenza bimestrale la Cassa trasferisce sul Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione dell'energia elettrica nella transizione, eventuali differenze tra il gettito delle componenti tariffarie A3 e A7 e i contributi liquidati a valere sulle disponibilità del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
40.3 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie.
40.4 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui al comma 40.1
per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
40.5. La cassa è autorizzata a delegare agli esercenti che percepiscono i corrispettivi di cui al comma 34.3.1 il versamento al Gestore della rete, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 42.6, di una percentuale del gettito della componente tariffaria A3 fissata dalla stessa cassa, tenuto conto delle spettanze dei soggetti aventi diritto ai contributi gravanti sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate (26).
40.6 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (26/a).
40.7. Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione (26/b).
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(24) Lettera aggiunta dall'art. 5, Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 152/02, con la decorrenza indicata nell'art. 1 della stessa deliberazione.
(25) Lettera è aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2002, n. 227/02, come rettificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 febbraio 2003, n. 17/03.
(25/a) Lettera aggiunta dall'art. 14 dell'allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03. Si tenga presente che il citato articolo 14 è stato soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 07/04.
(25/b) Lettera aggiunta dalla Del.Aut.en.el. e gas 12 novembre 2003, n. 129/03, come rettificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 4 dicembre 2003, n. 136/03.
(26) Comma aggiunto dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2002, n. 124/02.
(26/a) Comma aggiunto dalla Del.Aut.en.el. e gas 12 novembre 2003, n. 129/03.
(26/b) Comma aggiunto dalla Del.Aut.en.el. e gas 12 novembre 2003, n. 129/03.
Articolo 41
Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue.
41.1 Il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue viene utilizzato per il rimborso dei costi connessi sia alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, sia alle attività connesse e conseguenti che attengono a beni e rapporti giuridici conferiti alla società SOGIN Spa al momento della sua costituzione, ovvero siano svolte dalla società SOGIN Spa anche in consorzio con enti pubblici o altre società.
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Articolo 42
Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.
42.1 Il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
42.2 Il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire, altresì, le residue competenze, relative a periodi precedenti l'1 gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento CIP 6/92, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, Titolo IV del medesimo provvedimento, al netto della quota convenzionalmente a carico del Conto costi energia.
42.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Cassa riconosce al Gestore della rete un importo corrispondente all'ammontare dell'IVA da corrispondere a valere sugli acquisti dell'energia elettrica effettuati in 40 attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e non recuperabile in compensazione attraverso l'IVA a questi versata dagli acquirenti di detta energia elettrica ai sensi del decreto ministeriale.
42.4 Il riconoscimento viene effettuato dalla Cassa nella misura dello sbilancio, e del conseguente credito di imposta, generati dalla mancata compensazione di cui al comma precedente in relazione agli adempimenti IVA in carico al Gestore della rete complessivamente considerati.
42.5 Il Gestore della rete dichiara alla Cassa, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'ammontare della differenza, su base mensile, tra i ricavi rinvenienti dalla vendita dell'energia elettrica secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 223/00, nonché dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79 del 1999 ed i costi per l'acquisto di detta energia elettrica. Tale differenza comprende, altresì, gli oneri di natura tributaria e fiscale.
42.6 La Cassa provvede a versare al Gestore della rete, con valuta terzultimo giorno lavorativo di ciascun mese, l'ammontare di cui al comma 42.5.
42.7 Il Gestore della rete trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse all'acquisto e alla cessione dell'energia di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, nonché delle partite tributarie e fiscali complessive.
42.8 Gli importi liquidati dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta che costituisce presupposto del riconoscimento di cui ai commi 42.3 e 42.4 e riscossi dal Gestore della rete sono da questo versati alla Cassa che li registra sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
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Articolo 43
Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali
43.1 Il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali viene utilizzato per il rimborso alle imprese distributrici delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 56.2.
43.2 Qualora la differenza di cui al comma 37.1 tra il gettito della componente tariffaria A4 e l'ammontare complessivo della componente tariffaria compensativa risulti negativa, la Cassa, entro novanta giorni dal termine del bimestre, liquida tale differenza a favore dell'esercente.
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Articolo 44
Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca.
44.1 Il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca viene utilizzato per la gestione delle disponibilità di pertinenza del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca.
44.2 La Cassa definisce con regolamento approvato dall'Autorità le modalità operative per la gestione, con separata evidenza contabile, del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, nel rispetto delle determinazioni di cui all'articolo 11 del decreto 26 gennaio 2000.
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Articolo 45
Conto oneri per recupero continuità del servizio.
45.1 Il Conto oneri per recupero continuità del servizio è utilizzato per il finanziamento dei riconoscimenti di costo a favore degli esercenti per recuperi di continuità del servizio positivi di cui al comma 8.5 della deliberazione n. 202 del 1999, nonché per il finanziamento dell'eventuale riconoscimento, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità delle istanze di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione, dei costi sostenuti per il mantenimento dei livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento.
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Articolo 45.1
Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica.
45.1.1. Il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento a favore degli esercenti per la realizzazione di interventi conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il decreto 24 aprile 2001 (27).
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(27) Articolo aggiunto dall'art. 5, Del.Aut.en.el. e gas 1° agosto 2002, n. 152/02, con la decorrenza indicata nell'art. 1 della stessa deliberazione.
Articolo 46
Conto per la perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.
46.1 Il Conto per la perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato viene utilizzato per la copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.
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Articolo 47
Conto per la perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione.
47.1 Il Conto per la perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione viene utilizzato per la copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione.
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Articolo 48
Conto per le integrazioni tariffarie.
48.1 Il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti viene utilizzato per la copertura degli oneri relativi alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
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Articolo 48.1
Conto oneri per certificati verdi.
48.1.1. Il conto oneri per certificati verdi viene utilizzato per la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999.
48.1.2. Con separato provvedimento l'Autorità definisce le modalità per il riconoscimento degli oneri sostenuti dagli importatori, con esclusione della quantità importata mediante contratti pluriennali, e dai produttori di energia elettrica che, in relazione alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato importata e prodotta da fonti non rinnovabili nell'anno 2001, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrali e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (28).
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(28) Articolo aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2002, n. 227/02.
Articolo 48.2
Conto oneri per la compensazione le perdite di energia elettrica.
48.2.1. Il conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica viene utilizzato per la copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti (28/a).
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(28/a) Articolo aggiunto dall'art. 14 dell'allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03. Si tenga presente che il citato articolo 14 è stato soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 07/04.
Sezione 3
Gestione del gettito derivante dall'applicazione della componente A6
Articolo 49
Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione.
49.1 Il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione viene utilizzato per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000 dell'onere relativo alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione dell'energia elettrica come determinati dall'Autorità.
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Articolo 50
Modalità di ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
50.1 I soggetti aventi diritto alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000 presentano all'Autorità apposita domanda di ammissione.
50.2 In allegato alla domanda di ammissione di cui al comma 50.1, i soggetti aventi diritto forniscono l'elenco di tutti gli impianti già realizzati, come individuati dall'articolo 1, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000, di cui erano proprietari alla data del 19 febbraio 1997, specificando per ciascun impianto:
a) se l'impianto era già entrato in esercizio alla data del 19 febbraio 1997 o se alla medesima data erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione;
b) se all'impianto sono o sono stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/89, CIP n. 34/90 e CIP n. 6/92, e successive modificazioni e integrazioni con l'indicazione del titolo in base al quale gli eventuali contributi sono stati riconosciuti ed il periodo di riconoscimento dei contributi stessi;
c) la data dell'eventuale cessazione di attività, dismissione o cessione, indicando, in quest'ultimo caso, il soggetto cessionario.
50.3 I soggetti di cui al comma 50.1, con riferimento a ciascun impianto di produzione di energia elettrica già entrato in esercizio alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i 43
contributi di cui al comma 50.2, lettera b), devono allegare le seguenti informazioni e dati:
a) denominazione dell'impianto e il comune nel quale l'impianto è localizzato;
b) tipologia dell'impianto, specificando per gli impianti idroelettrici se trattasi di impianto ad acqua fluente, a serbatoio, a bacino o di pompaggio;
c) data di entrata in esercizio;
d) data di entrata in esercizio commerciale.
50.4 I soggetti di cui al comma 50.1, con riferimento a ciascun impianto per il quale abbiano assunto obblighi contrattuali anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al comma 50.2, lettera b), e degli impianti soggetti alla compensazione della maggior valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, devono fornire una dichiarazione da cui risultino:
a) le finalità e le caratteristiche tecniche dell'intervento, specificando se trattasi di intervento per la realizzazione di un impianto o altro tipo di intervento;
b) i lavori oggetto dell'intervento per la parte connessa agli obblighi contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
c) lo stato di avanzamento dei lavori oggetto dell'intervento alla data del 19 febbraio 1997 e alla data di presentazione della domanda;
d) i costi relativi ai lavori di cui alla lettera b), i costi già sostenuti alla data di presentazione della domanda e quelli complessivi dell'intervento;
e) le penali previste nel caso di revoca o modifica degli obblighi contrattuali assunti;
f) la data effettiva o prevista di entrata in esercizio e la data effettiva o prevista di entrata in esercizio commerciale dell'impianto oggetto dell'intervento;
g) la producibilità o la produzione di energia elettrica effettiva o attesa dall'impianto oggetto dell'intervento.
50.5 Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono forniti, ove possibile, anche su supporto informatico.
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Articolo 51
Richiesta di informazioni e dati.
51.1 Contestualmente alla presentazione delle domande di cui al comma 50.1, i soggetti aventi diritto devono fornire, per ciascun impianto di produzione di energia elettrica già entrato in esercizio alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al comma 50.2, lettera b), e degli impianti soggetti alla compensazione della maggior valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, le seguenti informazioni e dati:
a) numero dei generatori elettrici dell'impianto e la potenza nominale di ciascuno di essi espressa in kW;
b) potenza nominale dell'impianto espressa in kW al 19 febbraio 1999 e alla data di presentazione della domanda;
c) potenza efficiente lorda espressa in kW al 19 febbraio 1999 ed alla data di presentazione della domanda;
d) potenza efficiente netta espressa in kW al 19 febbraio 1999 ed alla data di presentazione della domanda;
e) produzione di energia elettrica lorda nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh;
f) produzione di energia elettrica netta nel periodo dal 1992 al 1999 espressa in GWh;
g) ore medie di funzionamento degli ultimi tre anni disponibili, distinte in ore di punta, ore di alto carico, ore di medio carico e ore di basso carico espresse in ore/anno;
h) ore di fermata programmata di ciascuno degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno;
i) ore di fermata accidentale di ciascuno degli ultimi tre anni disponibili espresse in ore/anno;
51.2 Per ciascun impianto termoelettrico già entrato in esercizio alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al comma 50.2, lettera b), devono essere inoltre forniti i seguenti dati:
a) tipo di combustibile utilizzato negli ultimi tre anni disponibili, evidenziando eventuali vincoli all'utilizzo;
b) consumo specifico medio di combustibile riferito alla produzione di energia elettrica netta degli ultimi tre anni disponibili espresso in kcal/kWh.
51.3 Per ciascun impianto idroelettrico di pompaggio già entrato in esercizio alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quelli ai quali siano o siano stati riconosciuti i contributi di cui al comma 50.2, lettera b), devono essere inoltre forniti i seguenti dati:
a) la potenza nominale media annua indicata nella concessione idroelettrica espressa in kW;
b) la producibilità espressa in GWh;
c) la producibilità attesa espressa in GWh.
51.4 Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono forniti, ove possibile, anche su supporto informatico.
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Articolo 52
Determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica.
52.1 Per gli anni 2000 e 2001 il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta sul mercato nazionale ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, commi 6 e 9, del decreto 26 gennaio 2000, per ciascuna impresa titolare di impianti rilevanti viene determinato come segue:

dove:
i è la fascia oraria Fi, (i = 1,~,4);
, è il prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato nella fascia
oraria Fi del bimestre j, determinato ai sensi dei commi 52.2 e
52.4, lettera a);
, è la
quantità di energia elettrica destinata al mercato vincolato nella fascia
oraria Fi del bimestre j prodotta, al netto dei consumi di centrale,
importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia
elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al
19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 79 del 1999;
, è il prezzo
dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero determinato ai
sensi dei commi 52.2 e 52.4, lettera b), nella fascia oraria Fi
del bimestre j;
, è la
quantità di energia elettrica destinata al mercato libero nella fascia oraria
Fi del bimestre j prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata ed
acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica
importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19
febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 79 del 1999.
52.2 Per l'anno 2000:
a) il prezzo
, è pari alla
componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi
fissi di produzione di energia elettrica di cui al comma 2.1, lettera a),
della deliberazione n. 205/99;
b) il prezzo
, è pari alla
somma algebrica della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso
a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui
all'articolo 2 della deliberazione n. 205/99 e dei fattori correttivi fissati
nella tabella 15 di cui all'allegato n. 2, distinti per ciascuna fascia oraria Fi.
52.3 In deroga a
quanto previsto al comma 52.2, lettera b), ciascuna impresa titolare di
impianti rilevanti per la quale la maggiorazione di cui al comma 2.3, della
deliberazione n. 231/00 sia stata pari a zero, ha facoltà di richiedere, entro
e non oltre il 31 luglio 2001, la rideterminazione del prezzo
, presentando
una apposita domanda all'Autorità da cui devono risultare:
a) la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero prodotta in ciascun bimestre dell'anno 2000 da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;
b) la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero prodotta in ciascun bimestre dell'anno 2000 da impianti a cui si applica la maggiorazione di cui al comma 2.3, della deliberazione n. 231/00.
52.4 Per l'anno 2001:
a) il prezzo
, è pari alla
somma:
- della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 238/00;
- della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi variabili di produzione di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione n. 205/99;
b) il prezzo
, è pari alla
somma:
- della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 238/00 e dei fattori correttivi in ciascuna fascia oraria Fi determinati con successivo provvedimento dell'Autorità;
- della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi variabili di produzione di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione n. 205/99.
52.5 Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto 26 gennaio 2000, le quantità
, e
, comprendono
l'energia elettrica importata e acquistata da parte di tutte le società
riconducibili all'impresa produttrice-distributrice.
Articolo 53
Determinazione dei costi unitari variabili riconosciuti.
53.1 Nel presente articolo vengono definiti i criteri per la determinazione del costo unitario variabile riconosciuto per ciascun impianto rilevante, di seguito
qualificato come costo variabile riconosciuto.
53.2 Il costo variabile riconosciuto per ciascun impianto rilevante n nella titolarità di un'unica impresa viene determinato come segue:

dove:
- cv j,n è il costo unitario variabile dell'impianto rilevante n determinato ai sensi dei commi 53.3 e 53.4;
- Q j,n è la quantità di energia elettrica immessa in rete nel bimestre j dall'impianto rilevante n;
- n j,n è per la produzione di riferimento dell'impianto rilevante n nel bimestre j di cui al comma 53.5;
-
, è la
quantità di energia elettrica immessa in rete nel bimestre j
dall'insieme degli N impianti rilevanti dell'impresa;
-
, è la somma
della produzione di riferimento dell'insieme degli N impianti rilevanti
dell'impresa nel bimestre j.
53.3 Per ciascun
impianto rilevante n che utilizza combustibili fossili commerciali
,:
a) è pari a zero, nell'anno 2000;
b) è pari al parametro Ct, nell'anno 2001;
c) per gli anni successivi è determinato dall'Autorità con successivo provvedimento, differenziandolo per tipologia di impianto a partire dalla piena operatività del mercato elettrico.
53.4 Per gli anni
2000 e 2001, per ciascun impianto rilevante n idroelettrico di pompaggio
,, è pari al
prodotto tra:
a) il valore
medio dell'energia elettrica utilizzata dall'impianto nel bimestre j ai
fini del pompaggio, pari alla media dei prezzi
,, di cui ai
commi 52.2 e 52.4, lettera a), ponderati per le quantità; e
b) un fattore correttivo pari in ciascun bimestre j al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'impianto nel bimestre j ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'impianto nel medesimo bimestre j.
53.5 La produzione di riferimento dell'impianto rilevante n nel bimestre j è pari al prodotto tra il livello della producibilità convenzionale dell'impianto di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto 26 gennaio 2000, ed il minor valore tra 1 e il rapporto tra P ed M, dove:
P è il totale dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, da tutti gli impianti nella titolarità dell'impresa, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79 del 1999;
- M è la somma delle producibilità convenzionali di tutti gli impianti rilevanti.
53.6 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto 26 gennaio 2000, la produzione di energia elettrica di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000 comprende l'energia elettrica importata e acquistata da parte di tutte le società riconducibili all'impresa produttrice-distributrice.
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Articolo 54
Aggiornamento dei parametri RR.
54.1 Per ciascun impianto rilevante il parametro RR è aggiornato annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente dall'Autorità. Il valore del parametro RR negli anni successivi all'anno 2000 è ottenuto applicando al valore dello stesso
parametro nell'anno precedente:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%;
c) la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997.
54.2 Per ciascun impianto rilevante il parametro RR viene annualmente corretto per tenere conto di eventuali ricavi e contributi relativi all'attività di produzione ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla cessione dell'energia elettrica.
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Parte IV
Regimi tariffari speciali al consumo
Articolo 55
Deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC.
55.1 Le aliquote delle componenti tariffarie A dovute da soggetti parti di contratti di cui al 2.2, lettere da d) a f), per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh sono pari a 0.
55.2 Le componenti tariffarie A e UC si applicano nella misura ridotta fissata dall'Autorità all'energia elettrica (29):
a) ceduta alle utenze sottese di cui all'articolo 45 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 nei limiti della loro spettanza a titolo di sottensione;
b) ceduta dall'Enel Spa alla società Ferrovie dello Stato Spa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
c) ceduta dall'Enel Spa alla società Terni Spa e sue aventi causa ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165 (29/a);
d) fornita ai comuni rivieraschi e non destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
e) fornita in alta e altissima tensione per la produzione di alluminio primario di cui al decreto 19 dicembre 1995.
55.3 Per i soggetti per i quali il comma 55.2, lettere da a) a d), prevede l'applicazione delle componenti tariffarie A e UC in misura ridotta, le disposizioni di cui al comma 55.1 si applicano solo ai consumi eccedenti i quantitativi per i quali è prevista l'applicazione delle componenti tariffarie A e UC in misura ridotta.
55.4 Le componenti tariffarie A e UC non si applicano all'energia elettrica fornita dall'Enel Spa, ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'Enel Spa e sue aventi causa.
55.5 Ai clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera c), con potenza impegnata inferiore o uguale a 1,5 kW, le componenti tariffarie A2, A3 e A5 sono applicate unicamente con aliquote espresse in centesimi di euro/kWh pari a quelle previste per i clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a) (30).
55.6 Le componenti tariffarie A ed UC non si applicano all'energia elettrica consumata dagli esercenti per gli usi direttamente connessi allo svolgimento delle seguenti attività, ivi inclusi gli usi di illuminazione:
a) trasmissione e dispacciamento;
b) distribuzione;
c) vendita ai clienti del mercato vincolato;
55.7 La deroga di cui al comma 55.6 si applica anche ai clienti finali nella cui disponibilità si trova una porzione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999.
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(29) Per la determinazione del valore delle componenti tariffarie A e UC vedi la tabella 6 allegata alla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2001, n. 319/01.
(29/a) Lettera così rettificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 febbraio 2003, n. 17/03.
(30) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 6, Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2001, n. 319/01.
Articolo 56
Modalità applicative.
56.1 Le norme previste dal presente articolo si applicano ai clienti finali a cui, alla data del 31 dicembre 1999, si applicavano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle componenti inglobate, ovvero, anche disgiuntamente, aliquote della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela ad eccezione delle forniture effettuate dalle imprese elettriche degli enti locali ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali.
56.2 A ciascun cliente finale di cui al comma 56.1, l'esercente il servizio di trasporto applica una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari alla differenza tra:
a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie previste per tali clienti dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per il servizio di trasporto di cui alla parte II, titolo 2 e per il servizio di vendita di cui alla parte II, titolo 3, al netto delle componenti tariffarie A e UC.
56.3 Gli addebiti di cui al comma 56.2, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:
a) la somma degli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria più conveniente per tale cliente tra le opzioni tariffarie base offerte dall'esercente per il servizio di trasporto e degli addebiti risultanti dai corrispettivi previsti per il servizio di vendita;
b) la somma degli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria TV1, di cui al comma 6.2, e degli addebiti risultanti dai corrispettivi previsti per il servizio di vendita.
56.4 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa, di cui al comma 56.2, gli addebiti di cui alla lettera a) del medesimo comma vengono determinati, nel caso in cui l'opzione tariffaria più conveniente non preveda una componente espresso in centesimi di euro/kW impegnato, utilizzando, per la definizione della potenza impegnata, il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione.
56.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 56.2, il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal primo bimestre dell'anno 2000, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel bimestre precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella registrata dal parametro Ct nello stesso bimestre. Nel caso di forniture in alta e altissima tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto 19 dicembre 1995, l'indicizzazione si applica solo qualora la variazione bimestrale del parametro Ct sia risultata positiva.
56.6 Oltre a quanto previsto al comma 56.2, al termine di ciascun periodo di fatturazione l'impresa distributrice accredita al cliente finale ammesso al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato al cliente nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.
56.7 L'esercente riconosce, ad un cliente finale, la componente tariffaria compensativa di cui al comma 56.2 anche nel caso in cui tale cliente acquisisca la qualifica di cliente idoneo.
56.8 L'esercente è tenuto a dare separata evidenza contabile degli storni di ricavo derivanti dall'applicazione della componente tariffaria compensativa di cui al comma 56.2.
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Articolo 57
Energia elettrica ceduta alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
57.1 Sono a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico i corrispettivi del servizio di trasporto ed ogni altro onere connesso all'energia elettrica ceduta gratuitamente alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Allegati
(omissis)
Deliberazione 15 novembre 2001, n. 262/01
Rettifica di errori materiali nella
Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2001, n. 228/01
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2001, n. 297, S.O., in allegato alla Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2001, n. 228/01.
L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 novembre 2001,
- Premesso che:
- in data 18 ottobre 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha adottato la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 228/01);
- sono stati riscontrati errori materiali sia nel testo della delibera sopra richiamata sia nell'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato) con la stessa delibera approvato;
- Vista la deliberazione n. 228/01;
- Ritenuto che sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati;
Delibera:
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- Di rettificare:
- l'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01), sostituendo le parole «in materia di condizioni tecnico-economiche» con le parole «per l'erogazione»;
- la rubrica dell'articolo 3 della deliberazione n. 228/01, sostituendo la parola «Vincolo» con la parola «vincolo»;
- l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 228/01, sostituendo la parola «Vincolo» con la parola «vincolo»;
- l'articolo 3, comma 3.1 della deliberazione n. 228/01, sostituendo le parole «dai seguenti commi» con le parole «dal seguente comma»;
- l'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione n. 228/01 aggiungendo tra le parole «e 57» e le parole «del testo» le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 40, comma 40.4»
- la definizione componenti UC4 del comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con la deliberazione n. 228/01 (di seguito: Testo Integrato), eliminando le parole «in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e»;
- il comma 7.1, lettera a), del Testo Integrato, inserendo tra la parola «anno» e la parola «precedente», la parola «solare»;
- il comma 7.2 del Testo Integrato, sostituendo le parole «era controparte» con le parole «erano controparti»;
- la rubrica dell'articolo 11 del Testo Integrato, eliminando le parole «di prelievo»;
- il comma 19.1, lettera b), del Testo Integrato, sostituendo la sigla «UC» con la sigla «UC1»;
- il comma 19.1, lettera b), del Testo Integrato, sostituendo la parola «plari» con la parola «pari»;
- il comma 35.9 del Testo Integrato, sostituendo le parole «dal comma 38.8» con le parole «dal comma 35.8»;
- il comma 50.4, lettera d), del Testo Integrato, sostituendo le parole «si cui» con le parole «di cui»;
- il comma 56.3 del Testo Integrato, sostituendo le parole «lettera a)» con le parole «lettera b)»;
- il comma 56.4 del Testo Integrato, sostituendo le parole «lettera b)» con le parole «lettera a)»;
- il modulo 3 dell'Allegato n.1 del Testo Integrato, sostituendo il secondo dei due punti 3.3.2 e le parole «Se la risposta è sì, dette fasce orarie sono quelle previste dall'articolo 1 del Testo Integrato?», con il punto 3.3.3 e le parole «Se la risposta è no, è necessario specificare la definizione di fasce orarie applicata»;
- il punto 3.1.3 del modulo 4 dell'Allegato n. 1 del Testo Integrato, sostituendo le parole «Se la risposta è sì, dette fasce orarie sono quelle previste dall'articolo 1 del Testo Integrato?» con le parole «Se la risposta è no, è necessario specificare la definizione di fasce orarie applicata».
- Di disporre la pubblicazione, nella versione aggiornata risultante dalle rettifiche di cui al punto precedente che costituisce parte integrante della presente deliberazione (Allegato I), della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita approvato con la medesima deliberazione;
- Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 5/04
Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il
periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di
allacciamento e diritti fissi.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 2004, n. 83, S.O.
(1/a) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 48/04 e la Del.Aut.en.el. e gas 23 giugno 2004, n. 98/04.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 30 gennaio 2004
· Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99), ed in particolare l'articolo 4 relativo alla società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) a garanzia dei clienti vincolati;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
- il D.M. 19 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
- la Del.Aut.en.el. e gas (di seguito: l'Autorità) 23 dicembre 2002, n. 226/02 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità);
- la Del.Aut.en.el. e gas 1° aprile 2003, n. 30/03;
- la Del.Aut.en.el. e gas 16 ottobre 2003, n. 118/03;
- la Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2003, n. 164/03;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, approvato con Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualità dei servizi);
- il documento per la consultazione 1° luglio 2003 recante «Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2007»;
- il documento per la consultazione 12 novembre 2003 recante «Determinazione del costo riconosciuto per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2007»;
- il documento per la consultazione 13 gennaio 2004, recante «Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007»;
- la Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato, diffusa dall'Autorità in data 4 agosto 1999 (di seguito: nota 4 agosto 1999);
· Considerato che:
- al fine di garantire l'effettiva applicazione del criterio della salvaguardia dell'economicità e della redditività degli esercenti, come si desume dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, le tariffe devono essere determinate con riferimento ai costi;
- è stata condotta un'istruttoria sui costi dei servizi di distribuzione, trasmissione, misura e vendita dell'energia elettrica relativi all'anno 2001 basata sui dati resi disponibili dalle imprese ;
- la legge n. 290/03 prescrive la rivalutazione del valore delle infrastrutture di rete rilevante ai fini della fissazione delle tariffe di remunerazione delle reti per il secondo periodo di regolazione;
- l'Autorità, già nella nota 4 agosto 1999, aveva prospettato la possibilità di una revisione del valore del capitale investito, ed in particolare della quota parte relativa alle immobilizzazioni, a cui far riferimento nella fissazione dei livelli tariffari all'inizio del secondo periodo di regolazione;
- dalle analisi condotte dall'Autorità e dagli elementi segnalati in sede di consultazione è emersa, in termini comparativi rispetto al settore elettrico di altre realtà nazionali, una tendenziale sottovalutazione del capitale investito riconosciuto quanto alle attività di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica;
- il livello di ammortamenti riconosciuti ai fini tariffari nel primo periodo regolatorio corrisponde ad una vita utile media delle infrastrutture che, seppur coerente con le politiche di bilancio delle principali imprese elettriche italiane, appare eccessivamente breve, ciò che emerge sia dalla documentazione acquisita durante la procedura di consultazione sia dagli standard internazionali riscontrati;
- l'articolo 1-quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, prevede una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price-cap;
- l'articolo 1-quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, prevede che ai fini della fissazione del tasso di rendimento sul capitale investito riconosciuto venga utilizzato un valore del tasso di rendimento delle attività prive di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine;
- l'articolo 1-quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, prevede che l'Autorità, nel definire l'ordinamento tariffario per il secondo periodo regolatorio, persegua l'obiettivo di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico;
- le interruzioni totali o parziali nell'erogazione del servizio elettrico che si sono verificate nel secondo semestre del 2003 hanno evidenziato straordinarie esigenze di sviluppo e di rafforzamento della capacità e dell'efficienza di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 481/95, e l'articolo 1-quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, le tariffe elettriche per trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, limitatamente alla quota parte a copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, sono aggiornate con il meccanismo del price-cap;
- ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 7, della legge n. 290/03, la quota parte delle tariffe elettriche per trasporto e distribuzione dell'energia elettrica a copertura della remunerazione del capitale investito è esclusa dall'applicazione del meccanismo del price-cap;
- convenzionalmente, in sede di determinazione dei costi riconosciuti destinati ad essere coperti tramite l'applicazione dei parametri tariffari, i ricavi derivanti dall'applicazione dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi sono portati a riduzione dei costi operativi, ossia della parte di costo sottoposta al meccanismo del price-cap;
- i costi sostenuti dai distributori nello svolgimento della loro attività sono influenzati dalle caratteristiche della clientela e da fattori ambientali fuori dal controllo dell'impresa per i quali, in presenza di una tariffa unica nazionale, occorre prevedere l'introduzione di opportuni meccanismi di perequazione;
- l'applicazione della tariffa massima consentita per il servizio di distribuzione V2 non garantisce all'impresa di poter raggiungere il ricavo massimo consentito V1;
· Considerato che:
- l'Acquirente unico è titolare della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato dall'1 gennaio 2004 ai sensi del decreto ministeriale 19 dicembre 2003; e che l'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto legislativo n.79/99, prevede che siano definite direttive per la stipula di contratti di cessione alle imprese distributrici dell'energia energia elettrica destinata al mercato vincolato, assicurando l'equilibrio economico del medesimo Acquirente e che sia determinato il corrispettivo per le attività di propria competenza;
- la cessione di energia elettrica alle imprese distributrici riguarda tutte le partite di energia elettrica destinate al mercato vincolato;
- alla luce delle norme sopra richiamate, risulta che i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato devono essere riconosciuti dalle imprese distributrici cessionarie della medesima energia;
- nel documento per la consultazione 1° luglio 2003, l'Autorità ha posto in consultazione le modalità per la compravendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, vale a dire i rapporti tra le imprese distributrici ed i clienti del mercato vincolato; e che non sono stati registrati dissensi da parte dei soggetti interessati circa dette modalità;
- la struttura societaria e patrimoniale dell'Acquirente unico, unitamente alla necessità di perseguire l'efficienza economica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99, richiede la definizione di un regime di garanzie per il rischio di controparte e di termini di pagamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato tale che sia assicurato l'equilibrio economico e finanziario del medesimo Acquirente;
- l'Acquirente Unico Spa, con lettera in data 29 gennaio 2004, prot. AU/P2004000048 ha comunicato di aver definito un sistema di garanzie fidejussorie che comportano un costo contenuto per il mercato vincolato;
· Considerato che:
- l'articolo 21, comma 1, lettera b, della direttiva 2003/54/CE, prevede che a partire dall'1 luglio 2004 siano clienti idonei tutti i clienti non domestici;
- l'installazione di misuratori orari, la loro gestione e, in particolar modo, le problematiche connesse alla raccolta e alla validazione dei dati di misura su base oraria per i clienti del mercato libero con consumi modesti potrebbe comportare costi eccessivi rispetto ai benefici attribuibili alla maggiore equità di un tale sistema e alla riduzione dei costi per il sistema elettrico indotta dall'invio dei corretti segnali economici a tal clienti;
- in data 15 dicembre 2003, il Gestore della rete ha pubblicato nel proprio sito internet l'articolazione, con riferimento all'anno 2004, del profilo orario atteso del fabbisogno di energia elettrica secondo un numero limitato di stati della domanda, identificati come raggruppamenti delle ore dell'anno in cui possono verificarsi entità similari di fabbisogno;
- le attività di installazione dei misuratori orari, nonché di programmazione delle funzioni di aggregazione dell'energia elettrica misurata per fascia oraria richiedono tempi tecnici di attuazione da parte delle imprese distributrici;
· Considerato che:
- i servizi di dispacciamento e trasmissione erogati dal Gestore della rete sono fondamentali per la garanzia della sicurezza e del corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale;
- l'Autorità fissa trimestralmente il corrispettivo a remunerazione del servizio di dispacciamento ;
- l'Autorità nell'àmbito dell'aggiornamento annuale dei corrispettivi per il servizio di trasmissione tiene conto dello sviluppo delle infrastrutture di rete e delle condizioni eccezionali connesse con le esigenze di miglioramento della sicurezza del sistema elettrico nazionale;
· Considerato inoltre che:
- il valore della componente tariffaria UC3 è attualmente fissato pari a zero;
- dall'1 gennaio 2004 il Conto costi energia non è più alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della Del.Aut.en.el. e gas 23 dicembre 2002, n. 226/02, recante direttiva alla società Enel Spa per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003;
- nello stimare le esigenze di gettito per il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate sono state previste anche le risorse destinate alla copertura degli oneri convenzionalmente a carico del Conto costi energia;
· Ritenuto che sia opportuno:
- procedere all'introduzione di appositi correttivi dei valori delle immobilizzazioni nette utilizzati per la fissazione dei livelli tariffari del primo periodo regolatorio riferiti all'anno 1997, al fine di pervenire a una valorizzazione delle medesime maggiormente coerente con l'effettiva configurazione delle infrastrutture di rete;
- calcolare la base di capitale oggetto di remunerazione ai fini della fissazione delle tariffe per l'2004 tenendo conto degli investimenti netti effettuati dalle imprese nel periodo 1998-2002, adeguatamente rivalutati, nonché di una stima degli investimenti netti relativi all'anno 2003;
- anche alla luce degli esiti del processo di consultazione, determinare in via convenzionale il valore del capitale circolante netto che concorre alla determinazione del capitale investito riconosciuto per il servizio di trasmissione e per il servizio di distribuzione;
- procedere alla revisione della vita utile dei cespiti rilevante ai fini del riconoscimento tariffario degli ammortamenti, in modo da riallineare il suo valore a standard tecnici internazionali;
- con riferimento alle modalità di calcolo dei costi operativi da riconoscere:
a) i costi effettivi rilevativi all'anno 2001 debbano essere riportati all'anno 2004 attraverso l'applicazione di correttivi per l'inflazione e di correttivi per i recuperi di produttività coerenti con i parametri utilizzati per gli aggiornamenti tariffari annuali;
b) la quota parte delle maggiori efficienze attribuita agli esercenti secondo le disposizione della legge n. 290/03, venga determinata in termini unitari con riferimento all'anno 2001 e riportata all'anno 2004, moltiplicandola per le quantità stimate per il medesimo anno 2004;
- utilizzare quale tasso delle attività prive di rischio la media del periodo gennaio 2003 - dicembre 2003 dei rendimenti lordi del BTP decennale benchmark rilevati dalla Banca d'Italia, pari al 4,25%, riconoscendo pertanto un tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto pari al 6,7% per il servizio di trasmissione, al 6,8% per il servizio di distribuzione e all'8,4% per il servizio di misura e per l'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;
- assicurare condizioni aderenti alle esigenze di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione, prevedendo che agli interventi di sviluppo di dette reti, che saranno approvati dal Ministero delle attività produttive e portati a termine entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui i livelli tariffari si riferiscono, venga riconosciuto un tasso di remunerazione maggiorato di due punti percentuali rispetto al tasso di remunerazione proprio del servizio di trasmissione;
- adeguare annualmente le componenti tariffarie relativamente alla remunerazione del capitale investito per i servizi di trasmissione e distribuzione, ivi inclusi i relativi costi di commercializzazione, escluse dall'applicazione del meccanismo del price-cap, in ragione: della variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat; della variazione attesa dei volumi del servizio erogato; degli investimenti netti effettuati;
- fissare un obbiettivo di aumento annuo della produttività pari al 3,5% per la distribuzione e al 2,5% per la trasmissione, tenuto conto dei recuperi di efficienza fatti registrare dalle imprese nel primo periodo di regolazione, delle variazioni nel livello dei costi delle imprese derivante dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore elettrico, nonché degli obbiettivi di miglioramento della qualità del servizio elettrico fissati dall'Autorità per il periodo 2004-2007 con il Testo integrato della qualità dei servizi;
- per il periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007 estendere l'applicazione del price-cap ai contributi di allacciamento ed ai diritti fissi;
- determinare il livello base, a valere dall'1 febbraio 2004, dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi applicando ai corrispettivi in vigore nell'anno di riferimento 2001 un correttivo derivante dall'applicazione del meccanismo del price-cap (secondo i livelli previsti per il servizio di trasporto su reti di distribuzione) fino al 2004;
- prevedere, comunque, l'avvio con separato provvedimento di una indagine conoscitiva sui costi di connessione di clienti finali e su altri aspetti economici relativi alle reti con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale inferiore ad 1 kV;
- prevedere un regime generale di perequazione e un regime di perequazione specifico aziendale, garantendo la copertura di scostamenti nei costi sostenuti dalle imprese riconducibili a fattori fuori dal loro controllo;
- prevedere che il regime di perequazione specifico aziendale sia finalizzato a bilanciare differenze nei costi di distribuzione rispetto ai costi riconosciuti, non rilevabili mediante analisi statistiche ed econometriche, e quindi non perequabili tramite il regime generale, a condizione che dette differenze originino da situazioni operative fuori dal controllo dell'impresa;
- prevedere un meccanismo di integrazione dei ricavi tariffari a copertura dei costi di distribuzione qualora l'impresa, pur applicando la tariffa massima V2, non raggiunga il ricavo ammesso dal vincolo V1;
- anche tenuto conto delle prospettive di liberalizzazione, prevedere che i costi riconosciuti per l'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato siano coperti nell'àmbito della tariffa relativa al servizio medesimo, e che la loro congruità sia verificata annualmente;
- anche tenuto conto delle prospettive di liberalizzazione:
a) individuare una componente tariffaria esplicita a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di misura, precedentemente coperti dai corrispettivi per l'erogazione del servizio di trasporto, prevedendo che la sua congruità sia verificata annualmente;
b) confermare, nella sostanza, i criteri di allocazione dei costi tra le tipologie contrattuali seguiti per la fissazione di tariffe e componenti tariffarie nel primo periodo regolatorio evitando, nella ripartizione dei costi tra le tipologie di utenza, discontinuità rilevanti conseguenti alla variazione del peso relativo dei costi operativi e della remunerazione del capitale rispetto al totale dei costi riconosciuti;
- confermare il regime basato su opzioni tariffarie base e speciali proposte dalle imprese distributrici e verificate dall'Autorità, per il servizio di distribuzione;
- definire tariffe per i servizi di trasmissione, di misura e di vendita dell'energia elettrica;
- definire un regime semplificato per le imprese distributrici con meno di 5000 clienti che preveda, in luogo della proposta di opzioni tariffarie base e speciali per il servizio di distribuzione, l'applicazione della tariffa massima consentita;
- confermare la possibilità per le imprese distributrici di offrire opzioni ulteriori rispetto alle tariffe definite dall'Autorità relativamente alla fornitura dell'energia elettrica ai clienti domestici;
· Ritenuto che, con riferimento alla cessione di energia elettrica destinata al mercato vincolato dall'Acquirente unico alle imprese distributrici, coerentemente con il quadro normativo vigente, sia opportuno definire un assetto che preveda:
a) il riconoscimento, da parte delle imprese distributrici, dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia destinata al mercato vincolato;
b) una sequenza temporale di regolazione dei pagamenti che consenta il mantenimento sostanziale dell'equilibrio finanziario dell'Acquirente unico;
c) la stipula di un contratto di cessione di energia elettrica tra l'Acquirente unico e ciascuna impresa distributrice in cui potranno essere previste adeguate forme di copertura dal rischio di controparte;
· Ritenuto che sia opportuno:
- individuare una soglia, determinata sulla base del livello di tensione, al di sotto della quale non sia previsto l'obbligo di installazione di misuratori orari;
- definire dei meccanismi di gradualità per l'installazione dei misuratori orari ove sia previsto l'obbligo di installazione e che tale gradualità sia definita in ragione della potenza disponibile dei punti di prelievo;
- prorogare il periodo di vigenza delle fasce orarie definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento Cip n. 45/90 al fine di consentire il completamento delle attività di programmazione delle funzioni di aggregazione delle misure dell'energia elettrica per fasce orarie;
· Ritenuto che, nell'àmbito della quantificazione degli oneri riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sia opportuno prevedere , per l'anno 2004, il riconoscimento integrale di 12 milioni di euro destinati al finanziamento del Piano di sicurezza per la riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica;
Ritenuto inoltre opportuno:
- adeguare il valore della componente tariffaria UC3 e fissare il valore della componente tariffaria UC6;
- disporre la chiusura da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico del Conto costi energia ed il trasferimento di ogni residua competenza al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
Delibera
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Articolo 1
Testo integrato per il periodo di regolazione 2004-2007.
1.1 È approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo Integrato), allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
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Articolo 2
Disposizioni transitorie in materia di opzioni tariffarie per l'anno 2004.
2.1 Le imprese distributrici applicano le opzioni tariffarie ulteriori domestiche approvate dall'Autorità per l'anno 2003 ed in vigore al 31 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004.
2.2 Le imprese distributrici applicano le opzioni tariffarie ulteriori di vendita approvate dall'Autorità per l'anno 2003 ed in vigore al 31 dicembre 2003 fino al 30 giugno 2004. Le imprese distributrici possono maggiorare dette opzioni ulteriori di vendita di un ammontare pari alla componente tariffaria COV1 ovvero alla componente tariffaria COV3, di cui al comma 22.1 del Testo integrato.
2.3 Ai fini della remunerazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, fino al 30 giugno 2004 gli esercenti offrono alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) ad f) del Testo integrato, le opzioni tariffarie base e speciali per il servizio di trasporto, approvate dall'Autorità per l'anno 2003, in vigore al 31 dicembre 2003, ridotte di un ammontare pari alla componente tariffaria COV1 ovvero alla componente tariffaria COV3, di cui al comma 22.1 del Testo integrato.
2.4 In deroga alle disposizioni di cui al comma 4.7 del Testo integrato, entro il 27 febbraio 2004, ciascuna impresa distributrice può richiedere all'Autorità, a valere dall'1 febbraio 2004:
a) la modifica dei livelli delle componenti delle opzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2 e 2.3;
b) la sospensione dell'offerta delle opzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2.1, 2.2 e 2.3.
2.5 La proposta di opzioni tariffarie ai sensi dell'articolo 4 del Testo integrato, per il semestre 1° luglio 2004 - 31 dicembre 2004, viene presentata da ciascuna impresa distributrice all'Autorità entro il 15 aprile 2004 (1/b). Entro il medesimo termine le imprese distributrici con meno di 5000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2003, possono richiedere di essere ammesse al regime tariffario semplificato di cui all'articolo 13 del Testo integrato.
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(1/b) Per la proroga del termine vedi la Del.Aut.en.el. e gas 15 aprile 2004, n. 58/04.
Articolo 3
Disposizioni transitorie in materia di vincolo V1 per l'anno 2004.
3.1 Per l'anno 2004, in deroga a quanto disposto dal comma 8.3 del Testo integrato, i ricavi effettivi rilevanti ai fini dell'applicazione del comma 8.1 del Testo integrato, con riferimento al periodo 1° febbraio 2004 - 30 giugno 2004 sono pari alla differenza tra:
a) i ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1° febbraio 2004 - 30 giugno 2004;
b) i ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa di trasmissione e del corrispettivo di misura.
3.2 I ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie in vigore nel periodo 1° febbraio 2004 - 30 giugno 2004, di cui al comma 3.1, lettera a), sono calcolati sommando:
a) i ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall'applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie di cui al precedente comma 2.3, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2 del Testo integrato ad esse relative;
b) i ricavi derivanti dall'applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti di cui al comma 7.3 del Testo integrato.
3.3 I ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa di trasmissione e del corrispettivo di misura, di cui al comma 3.1, lettera b), sono calcolati sommando:
a) ricavi che l'impresa avrebbe realizzato dall'applicazione della componente tariffaria TRAS di cui al comma 5.1 del Testo integrato nel periodo 1° febbraio 2004 - 30 giugno 2004;
b) ricavi che l'impresa avrebbe realizzato dall'applicazione dei corrispettivi di misura MIS1 e MIS3 di cui al comma 39.1 del Testo integrato nel periodo 1° febbraio 2004 - 30 giugno 2004.
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Articolo 4
Disposizioni transitorie in materia di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2004.
4.1 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 del Testo integrato, per «fasce orarie F1, F2, F3 ed F4» si intendono le fasce orarie definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento CIP n. 45/90.
4.2 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e l'1 luglio 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 23.2, lettera b), del Testo integrato, l'elemento PC della componente tariffaria CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce FB1 e FB2 è pari al prodotto tra il parametro j ed il parametro PGN (2).
4.3 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, i valori degli elementi PC, OD e della componente CCA di cui all'articolo 23 del Testo integrato, sono fissati come indicato nelle tabelle 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 allegate alle presente deliberazione.
4.4 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, i valori dell'elemento PV e della componente CAD di cui all'articolo 24 del Testo integrato sono fissati come indicato nelle tabelle 4 e 5 allegate alle presente deliberazione.
4.5 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, l'elemento VE delle componenti CCA e CAD di cui agli articoli 23 e 24 del Testo integrato è pari a 0,09 centesimi di euro/kWh.
4.6 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, la tariffa per il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del Testo integrato comprende anche la componente UC4di cui alla tabella 5 della Del.Aut.en.el. e gas 24 settembre 2003, n. 109/03 (3).
4.7 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo integrato comprendono anche la componente UC4 di cui alla tabella 5 della Del.Aut.en.el. e gas 24 settembre 2003, n. 109/03 (4).
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(2) Comma così corretto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04.
(3) Comma così corretto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04.
(4) Comma così corretto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04.
Articolo 5
Disposizioni transitorie in materia di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per l'anno 2004.
5.1 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, e comunque non successivamente al 31 marzo 2004, sono consentite le cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario, nonchè le cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dello stesso svolte, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato e prodotta dalle unità di produzione che non partecipano allo STOVE.
5.2 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, e comunque non successivamente al 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 30 del Testo integrato, il prezzo da applicare alle cessioni di energia elettrica dall'Acquirente unico alle imprese distributrici e alle cessione di energia elettrica di cui al comma 5.1 è pari al prezzo fissato nella tabella 6 allegata alla presente deliberazione (5).
5.3 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, e comunque non successivamente al 31 marzo 2004, le imprese distributrici sono tenute a versare all'Acquirente unico un corrispettivo pari a 0,01 centesimi di euro/kWh, applicato all'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui al comma 5.7.
5.4 Per il periodo compreso tra la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 30 del Testo integrato, il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento di cui al comma 30.1, lettera a), punto i), del medesimo articolo è assunto pari al costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento di energia elettrica dal Gestore della rete.
5.5 Per l'anno 2004, nel caso in cui il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato non fosse determinato dal Gestore della rete in tempi utili per il calcolo del prezzo di cessione di cui all'articolo 30 del Testo integrato entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, l'Acquirente unico, emette fatture a titolo di acconto utilizzando un valore convenzionale.
5.6 Il valore convenzionale utilizzato dall'Acquirente unico per l'emissione delle fatture in acconto di cui al comma 5.5 è pari:
a) a 0,24 centesimi di euro/kWh, per il primo mese;
b) ai costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato e relativi al mese precedente a quello di competenza per i mesi successivi.
5.7 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 31, comma 31.1, del Testo integrato, per ciascuna impresa distributrice la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti è pari, per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra:
a) l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice;
b) l'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice.
5.8 L'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice, di cui al comma 5.7, lettera a), è pari alla somma dell'energia elettrica:
a) ammessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato;
b) prelevata dai clienti del mercato vincolato connessi alla rete di trasmissione nazionale nell'àmbito di competenza dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato;
c) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato;
5.9 L'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice, di cui al comma 5.7, lettera b), è pari alla somma dell'energia elettrica:
a) prelevata dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato;
b) prelevata dai clienti del mercato libero connessi alla rete dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1 del Testo integrato.
5.10 Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2004 e la data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico, la società Acquirente unico S.p.a. si avvale della società Enel S.p.a. per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata alla fornitura del mercato vincolato (6).
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(5) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 20/04.
(6) Comma aggiunto dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 18/04.
Articolo 6
Disposizioni in materia di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.
6.1 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 43 del Testo integrato, il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui al comma 43.1 del medesimo articolo, è assunto pari al costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4 ed è calcolato secondo la seguente formula:
![]()
con:
· i assume i valori F1, F2, F3 ed F4.
· pgfi, componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione di cui alla tabella 3 di cui all'Allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 26 giugno 2003, n. 67/03, maggiorata dal corrispettivo di cui al comma 5.3 (6/a);
· qc,NM, energia elettrica fornita ai clienti del mercato vincolato della tipologia c, non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 ed F4. Le quantità di energia elettrica fornita alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed f) sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione;
energia elettrica fornita in ciascuna fascia
oraria i ai clienti del mercato vincolato della tipologia c dotati di
misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie
F1, F2, F3 ed F4, aumentata dell'energia elettrica fornita ad altre imprese
distributrici. Le quantità di energia elettrica fornita alle tipologie di cui
al comma 2.2, lettere c), e) ed f) sono aumentate della quota parte degli usi
propri della distribuzione e della trasmissione;
, quantità di
energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice in ciascuna
fascia oraria i, calcolata ai sensi del comma 5.7, al netto della quantità di
energia elettrica destinata ad autoconsumo. Gli autoconsumi, corretti per le
perdite, sono attribuiti a ciascuna fascia oraria in base al profilo
dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato (6/b);
· qc,M ji, quota parte dell'energia elettrica acquistata dall'impresa distributrice in ciascuna fascia oraria i destinata ai clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, calcolata secondo la seguente formula:

6.2 Per il periodo compreso tra l'1 febbraio 2004 e il 31 marzo 2004, in deroga a quanto disposto dall'articolo 43 del Testo integrato, i ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 43.1 del medesimo articolo sono assunti pari ai ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale applicando la componente CCA per i clienti del mercato vincolato non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, al netto della componente VE, esclusi gli usi propri della trasmissione e della distribuzione (7).
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(6/a) Punto prima corretto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 18/04 e poi così modificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
(6/b) Punto così modificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
(7) Comma così modificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04. Vedi, anche, l'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
Articolo 7
Componenti tariffarie A8 , UC3 e UC6.
7.1 A partire dall'1 febbraio 2004, i valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6, di cui all'articolo 16 del Testo integrato, sono fissati come indicato nelle tabelle 7 e 8 allegate alla presente deliberazione.
7.2 L'applicazione della componente tariffaria A8 di cui al comma 52.2, lettera f) del Testo integrato, è sospesa fino al 31 marzo 2004.
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Articolo 8
Disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico.
8.1 Il conto Costi energia è soppresso. La Cassa conguaglio per il settore elettrico trasferisce ogni residua competenza al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 61 del Testo integrato.
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Articolo 9
Disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi.
9.1 I contributi e i diritti fissi di cui al Capitolo I del D.M. 19 luglio 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 172, del 24 luglio 1996, sono ridotti del 3,7% per i contratti stipulati a partire dall'1 febbraio 2004.
9.2 Nel corso del periodo di regolazione 2004-2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, i contributi e i diritti fissi di cui al comma 9.1 applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti fissato pari al 3,5%;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (7/a).
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(7/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.en.el. e gas 22 dicembre 2004, n. 232/04.
Articolo 10
Adeguamento della potenza disponibile.
10.1 Nel caso di superi sistematici della potenza disponibile l'impresa distributrice ha facoltà di richiedere al cliente l'adeguamento del contratto per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica.
------------------------
Articolo 11
Disposizioni finali.
11.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dall'1 febbraio 2004.
11.2 La Del.Aut.en.el. e gas 18 ottobre 2001, n. 228/01 come successivamente modificata e integrata, continua ad essere applicata per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 febbraio 2004.
Tabella 1.1 Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 (8)
|
|
|
|||
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato |
PC (centesimi di euro/kWh) |
|||
|
|
|
|||
|
lettera a) |
Utenza domestica in bassa tensione |
6,25 |
|
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
5,47 |
|
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
6,80 |
|
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
5,19 |
|
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
6,57 |
|
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
5,81 |
|
|
Tabella 1.2 Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 (9)
|
|
|
||||||||
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato |
PC (centesimi di euro/kWh) |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
|||||
|
lettera a) |
Utenza domestica in bassa tensione |
13,66 |
|
8,14 |
|
6,43 |
|
4,41 |
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
13,66 |
|
8,14 |
|
6,43 |
|
4,41 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
13,66 |
|
8,14 |
|
6,43 |
|
4,41 |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
12,96 |
|
7,72 |
|
6,10 |
|
4,19 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
12,96 |
|
7,72 |
|
6,10 |
|
4,19 |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
12,69 |
|
7,56 |
|
5,97 |
|
4,10 |
|
Tabella 2.1 Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 (10)
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato |
OD (centesimi di euro/kWh) |
|||
|
|
|
|||
|
lettera a) |
Utenza domestica in bassa tensione |
0,24 |
|
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
0,14 |
|
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
0,31 |
|
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
0,14 |
|
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
0,31 |
|
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
0,22 |
|
|
Tabella 2.2 Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 (11)
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato |
OD (centesimi di euro/kWh) |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
|||||||||
|
lettera a) |
Utenza domestica in bassa tensione |
1,17 |
|
0,48 |
|
0,26 |
|
0,01 |
|
||||
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
1,17 |
|
0,48 |
|
0,26 |
|
0,01 |
|
||||
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
1,17 |
|
0,48 |
|
0,26 |
|
0,01 |
|
||||
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
1,11 |
|
0,45 |
|
0,25 |
|
0,01 |
|
||||
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
1,11 |
|
0,45 |
|
0,25 |
|
0,01 |
|
||||
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
1,09 |
|
0,44 |
|
0,25 |
|
0,01 |
|
||||
Tabella 3.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 (12)
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato |
CCA (centesimi di euro/kWh) |
|||
|
|
|
|||
|
lettera a) |
Utenza domestica in bassa tensione |
6,58 |
|
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
5,70 |
|
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
7,20 |
|
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
5,42 |
|
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
6,97 |
|
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
6,12 |
|
|
Tabella 3.2 Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 (13)
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato |
CCA (centesimi di euro/kWh) |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
|||||
|
lettera a) |
Utenza domestica in bassa tensione |
14,92 |
|
8,71 |
|
6,78 |
|
4,51 |
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
14,92 |
|
8,71 |
|
6,78 |
|
4,51 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
14,92 |
|
8,71 |
|
6,78 |
|
4,51 |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
14,16 |
|
8,26 |
|
6,44 |
|
4,29 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
14,16 |
|
8,26 |
|
6,44 |
|
4,29 |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
13,87 |
|
8,09 |
|
6,31 |
|
4,20 |
|
Tabella 4: Elemento PV (14)
|
Tariffa D2 |
|
|
|
Fasce di consumo (kWh/anno) |
PV (centesimi di euro/kWh) |
|
|
da |
a |
|
|
|
|
|
0 |
900 |
|
3,38 |
|
|
|
901 |
1800 |
|
3,38 |
|
|
|
1801 |
2640 |
|
5,05 |
|
|
|
2641 |
4440 |
|
6,32 |
|
|
|
|
oltre 4440 |
|
5,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tariffa D3 |
|
|
|
|
|
|
|
PV (centesimi di |
|
|
euro/kWh). |
|
|
|
|
|
5,05 |
|
Tariffa D2 |
|
|
|
Fasce di consumo (kWh/anno) |
CAD (centesimi di euro/kWh) |
|
|
da |
a |
|
|
|
|
|
0 |
900 |
|
5,66 |
|
|
|
901 |
1800 |
|
5,69 |
|
|
|
1801 |
2640 |
|
7,36 |
|
|
|
2641 |
4440 |
|
8,63 |
|
|
|
|
oltre 4440 |
|
7,36 |
|
|
|
|
|
|
Tariffa D3 |
|
|
|
|
CAD (centesimi di euro/kWh) |
|
|
7,36 |
|
Tabella 6: Prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per il mercato vincolato
|
|
Prezzo (centesimi di |
|
Fascia oraria |
euro/kWh) |
|
F1 |
13,383 |
|
|
F2 |
7,763 |
|
|
F3 |
6,031 |
|
|
F4 |
3,984 |
|
Tabella 7: Componenti tariffarie UC3 e UC6
|
|
UC3 |
UC6 |
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del testo integrato |
centesimi di |
centesimi |
centesimi di |
centesimi |
centesimi |
|
|
euro/punto di |
di |
euro/punto di |
di |
di |
|
|
prelievo per |
euro/kWh |
prelievo per |
euro/kWh/anno |
euro/kWh |
|
|
anno |
|
anno |
|
|
|
lettera a) |
Utenza domestica in bassa tensione |
- |
0,04 |
|
- |
|
64,32 |
|
0,04 |
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pubblica |
- |
0,04 |
|
- |
|
- |
|
0,05 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 |
|
0,04 |
|
529,44 |
|
- |
|
0,04 |
|
|
|
kW di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kW |
|
0,04 |
|
529,44 |
|
- |
|
0,04 |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pubblica |
- |
0,02 |
|
- |
|
- |
|
0,03 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
- |
0,02 |
|
30.619,68 |
|
- |
|
- |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
- |
0,01 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Tabella 8: Componenti tariffarie UC3 e UC6 per i soggetti di cui al comma 71.2 del Testo integrato
|
|
UC3 |
UC6 |
|
|
centesimi di |
centesimi |
centesimi di |
centesimi |
centesimi |
|
|
euro/punto di |
di |
euro/punto di |
di |
di |
|
|
prelievo per |
euro/kWh |
prelievo per |
euro/kWh/anno |
euro/kWh |
|
|
anno |
|
anno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alluminio primario |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1963, n. 703) |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 maggio 1963, n. 730, e dall'articolo 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1165) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Utenze sottese, comuni rivieraschi |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
------------------------
(8) Per la sostituzione della presente tabella, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 ed il 31 marzo 2004, vedi la Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 20/04.
(9) Per la sostituzione della presente tabella, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 ed il 31 marzo 2004, vedi la Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 20/04.
(10) Per la sostituzione della presente tabella, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 ed il 31 marzo 2004, vedi la Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 20/04.
(11) Per la sostituzione della presente tabella, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 ed il 31 marzo 2004, vedi la Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 20/04.
(12) Per la sostituzione della presente tabella, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 ed il 31 marzo 2004, vedi la Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 20/04.
(13) Per la sostituzione della presente tabella, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 ed il 31 marzo 2004, vedi la Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 20/04.
(14) Per la sostituzione della presente tabella, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 ed il 31 marzo 2004, vedi la Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 20/04.
(15) Per la sostituzione della presente tabella, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2004 ed il 31 marzo 2004, vedi la Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 20/04.
Allegato A
Testo integrato
delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica (Periodo di regolazione 2004-2007)
Parte I - Definizioni
Articolo 1
Definizioni.
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
l'Acquirente unico è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
area di riferimento è l'area definita ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 118/03;
àmbito di competenza è l'àmbito territoriale nel quale l'esercente svolge l'attività di distribuzione dell'energia elettrica in regime di concessione;
bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
caratteristiche del prelievo sono i parametri elettrici che caratterizzano il prelievo di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi quali, a titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia elettrica prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e la potenza elettrica;
la Cassa è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
cliente finale è la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette;
clienti del mercato libero sono i clienti finali idonei che abbiano esercitato il diritto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai clienti del mercato libero;
codice di condotta commerciale è il codice di condotta commerciale adottato ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 204/99, ovvero quello applicato in ottemperanza alla deliberazione n. 242/00;
componente CAD è la componente tariffaria delle tariffe D2 e D3, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, nonché degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 sino all'avvio del dispacciamento di merito economico;
componente CCA è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, nonché degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 sino all'avvio del dispacciamento di merito economico;
componente CDE è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulle reti di distribuzione per le imprese distributrici;
componente CDF è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/punto di interconnessione per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulle reti di distribuzione per le imprese distributrici;
componente COV1 è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
componente COV3 è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
componente CTR è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, a copertura dei costi relativi al servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici;
componente MIS1 è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
componente MIS3 è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
componente TRAS è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per i clienti finali;
componenti UC1 sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
componenti UC3 sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione;
componenti UC4 sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/kWh, a copertura delle integrazioni di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a) del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti;
componenti UC5 sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh a copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti;
componenti UC6 sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;
componente α1 è la componente tariffaria della tariffa TV2, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di distribuzione;
componenti α2 è la componente tariffaria della tariffa TV2, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di distribuzione e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio;
componenti α3 è la componente tariffaria della tariffa TV2, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di distribuzione;
componente ρ1 è la componente tariffaria dell'opzione tariffaria TV1, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di distribuzione e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio;
componente ρ3 è la componente tariffaria dell'opzione tariffaria TV1, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di distribuzione e dei costi relativi all'erogazione del medesimo servizio;
componente σ1 è la componente tariffaria della tariffa D1, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi all'erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione, di misura e di acquisto e vendita dell'energia elettrica;
componente σ2 è la componente tariffaria della tariffa D1, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione;
componente σ3 è la componente tariffaria della tariffa D1, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione;
componente τ1(D2) è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione e dei costi relativi all'erogazione dei medesimi servizi;
componente τ2(D2) è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione e dei costi relativi all'erogazione dei medesimi servizi;
componente τ3(D2) è la componente tariffaria della tariffa D2, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione e dei costi relativi all'erogazione dei medesimi servizi;
componente τ1(D3) è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione e dei costi relativi all'erogazione dei medesimi servizi;
componente τ2(D3) è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/kW impegnato per anno, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione e dei costi relativi all'erogazione dei medesimi servizi;
componente τ3(D3) è la componente tariffaria della tariffa D3, espressa in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi relativi alle infrastrutture dedicate al servizio di trasmissione e di distribuzione e dei costi relativi all'erogazione dei medesimi servizi;
contratto di compravendita è un contratto tra operatori di mercato, di cui alla deliberazione n. 168/03, avente ad oggetto l'acquisto e la vendita di energia elettrica;
dispacciamento è il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 168/03;
distribuzione è il servizio di distribuzione esercitato in concessione dagli aventi diritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione;
elemento CD è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (15/a);
elemento DP è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001 (15/b);
elemento INT è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (15/c);
elemento OD è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
elemento PC è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
elemento PV è l'elemento della componente CAD delle tariffe D2 e D3, espresso in centesimi di euro/kWh ed aggiornato trimestralmente, a copertura di parte dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
elemento PF è l'elemento della componente CAD delle tariffe D2 e D3, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura di parte dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
elemento VE è l'elemento delle componenti CCA e CAD, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 sino all'avvio del dispacciamento di merito economico;
energia netta è il bilancio tra energia prelevata e energia immessa con riferimento a un insieme definito di punti di interconnessione e relativa ad un determinato periodo di tempo;
esercente è l'esercente uno o più servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che eroga i servizi le cui condizioni economiche o tecniche sono disciplinate dal presente Testo Integrato e che stipula i relativi contratti;
fasce orarie F1, F2, F3 e F4 sono le fasce orarie definite nella tabella 1 dell'Allegato n. 1;
fasce orarie FB1 e FB2 sono le fasce orarie definite nel Titolo II, punto 1), del Provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990;
fattore di potenza è un parametro funzione del rapporto tra l'energia reattiva e l'energia attiva immesse o prelevate in un punto di immissione o di prelievo;
il Gestore della rete è il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, concessionario delle attività di trasmissione e di dispacciamento;
il Gestore del mercato elettrico è il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
impresa distributrice è l'impresa esercente l'attività di distribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
linea diretta è una rete elettrica che collega un centro di produzione a un centro di consumo indipendentemente dalle reti di trasmissione e di distribuzione;
media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
mercato del giorno prima è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello di negoziazione;
mercato di aggiustamento è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e di vendita per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
misura dell'energia elettrica è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica in un punto di immissione, in un punto di prelievo o in un punto di interconnessione;
misure dell'energia elettrica sono le grandezze elettriche rilevate da un misuratore;
opzione tariffaria è un insieme di componenti tariffarie definite dagli esercenti per la remunerazione dei servizi di cui al comma 2.1;
opzione tariffaria multioraria è un'opzione tariffaria con uno o più componenti differenziati in funzione della distribuzione temporale del prelievo di energia elettrica o della potenza da parte del cliente finale;
opzione multioraria per fasce è un'opzione tariffaria multioraria costituita da una o più componenti tariffarie con un'articolazione temporale compatibile con l'articolazione della componente TRAS di cui al comma 5.1, lettera b);
parte A e parte B sono le parti variabili della tariffa elettrica di cui dell'articolo 1 della deliberazione n. 70/97;
parametri δ1, δ2 δ3, δ4 sono i parametri per la determinazione delle componenti della tariffa TV2;
parametro Ct è il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui al comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
parametro D è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato a copertura dei costi di dispacciamento, espresso in centesimi di euro/kWh;
parametro DT è la stima della media, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato a copertura dei costi di dispacciamento, espresso in centesimi di euro/kWh;
parametro f è il parametro per la determinazione dell'elemento PV della componente CAD;
parametro K è la stima della media annuale della componente a copertura del costo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, espresso in centesimi di euro/kWh (15/d);
parametro KT è la stima della media, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, della componente a copertura del costo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, espresso in centesimi di euro/kWh (15/e);
parametro PGN è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
parametro PGNB è la stima della media, per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
parametro PGNT è la stima della media, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
parametro T è la stima della media annuale della componente a copertura del costo per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, espresso in centesimi di euro/kWh (15/f);
parametro TT è la stima della media, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, della componente a copertura del costo per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, espresso in centesimi di euro/kWh (15/g);
parametro γ è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media, del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
parametro gamma γCD è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media, del costo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi (15/h);
parametro γINT è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media, del costo per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico, sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi (15/i);
parametro γOD è il parametro che esprime lo scostamento, rispetto alla media, del costo di dispacciamento dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda aggregata relativa a ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2, tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi;
parametro λ è il parametro che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, differenziato per tipologia di contratto di cui al comma 2.2;
periodo di emergenza è il periodo di tempo che comprende le ore fisse interessate da un disservizio di rete o da interventi di manutenzione, inclusa l'ora fissa di inizio del disservizio o degli interventi;
periodo di regolazione è il periodo pluriennale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 481/95;
potenza disponibile è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato. La potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento;
potenza impegnata è:
i) la potenza contrattualmente impegnata, per i clienti finali con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data dell'1 gennaio 2000 non erano installati misuratori in grado di registrare la potenza massima prelevata;
ii) il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per tutti gli altri clienti finali.
potenza nominale di un generatore elettrico è la massima potenza ottenibile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto della messa in servizio o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;
potenza nominale di un impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici, compresi quelli di riserva, destinati alla produzione di energia elettrica;
potenza nominale media annua è la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico;
potenza prelevata è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa, è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea;
produzione di energia elettrica lorda da un impianto è la quantità di energia elettrica prodotta, misurata dai contatori sigillati dagli Uffici Tecnici di Finanza situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici;
produzione di energia elettrica netta da un impianto è la produzione di energia elettrica lorda diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari dell'impianto e delle perdite di energia elettrica nei trasformatori di centrale;
punto di emergenza è punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi al fine di consentire l'alimentazione nei casi in cui il cliente finale non possa prelevare l'energia elettrica attraverso un punto di prelievo, indicato come principale, a causa di disservizi di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione;
punto di immissione è il punto in cui l'energia elettrica viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un impianto di produzione elettrica;
punto di interconnessione è un punto di connessione circuitale tra due reti con obbligo di connessione a terzi;
punto di interconnessione di emergenza è il punto di interconnessione utilizzato al fine di consentire l'alimentazione nei casi in cui un'impresa distributrice non possa prelevare l'energia elettrica attraverso un altro punto di interconnessione, indicato come principale, a causa di disservizi di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione;
punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale è un punto di connessione di un impianto di produzione di energia elettrica ad una rete di distribuzione;
punto di prelievo è il singolo punto in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale ovvero l'insieme dei punti in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un cliente finale, nel caso in cui la potenza disponibile in ciascuno di detti punti sia non superiore a 500 W, entro il limite di complessivi 100 kW, e l'energia elettrica prelevata sia destinata all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche similari;
rete di trasmissione nazionale è la rete elettrica di trasmissione nazionale come individuata dal D.M. 25 giugno 1999 ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo deliberati dal Gestore della rete;
reti con obbligo di connessione di terzi sono:
i) le reti i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 25 giugno 1999;
ii) le piccole reti isolate di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 79/99;
iii) le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, erano gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici ed alle cui infrastrutture erano connessi soggetti diversi dal gestore delle medesime;
iv) la rete interna d'utenza di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale, su cui grava l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 25 giugno 1999;
reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
reti interne d'utenza sono le reti elettriche stabilite sul territorio nazionale diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e dalle linee dirette;
sistema delle offerte è il sistema delle offerte di acquisto di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
tariffa è il prezzo massimo unitario di un servizio di pubblica utilità, al netto delle imposte, ai sensi della legge n. 481/95;
tasso di riferimento è il tasso di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 157 dell'8 luglio 1998;
trasmissione è il servizio di trasmissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;
usi propri della trasmissione sono i consumi di energia elettrica degli esercenti che svolgono il servizio di trasmissione, esclusivamente e direttamente funzionali all'erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi connessi con lo svolgimento delle attività commerciali legate al servizio di trasmissione (15/ii);
usi propri della distribuzione sono i consumi di energia elettrica degli esercenti che svolgono il servizio di distribuzione, esclusivamente e direttamente funzionali all'erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi connessi con lo svolgimento delle attività commerciali legate al servizio di distribuzione. Non rientrano in tale àmbito i consumi di energia elettrica connessi con l'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (15/iii);
utenza è un impianto elettrico connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi;
zona è la zona di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 168/03.
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legge n. 481/95 è la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
legge n. 368/2003 è la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2004 (15/l);
decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
decreto legislativo n. 387/2003 è il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario n. 17 - del 31 gennaio 2004 (15/m);
decreto 19 dicembre 1995 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 36 del 16 febbraio 1996;
decreto 25 giugno 1999 è il D.M. 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;
decreto 26 gennaio 2000 è il D.M. 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal D.M. 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001;
decreto 22 dicembre 2000 è il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2001;
decreto 24 aprile 2001 è il D.M. 24 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2001;
decreto 7 maggio 2001 è il D.M. 7 maggio 2001 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 122 del 28 maggio 2001;
decreto 19 dicembre 2003 è il D.M. 19 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003;
decreto 6 febbraio 2004 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2004 (15/n).
provvedimento CIP n. 34/74 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 181 dell'11 luglio 1974;
provvedimento CIP n. 15/89 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989;
provvedimento CIP n. 34/90 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990;
provvedimento CIP n. 45/90 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;
provvedimento CIP n. 6/92 è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 170 del 12 maggio 1992;
deliberazione n. 70/97 è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;
deliberazione n. 200/99 è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
deliberazione n. 202/99 è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
deliberazione n. 204/99 è la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999, come successivamente modificata ed integrata;
deliberazione n. 138/00 è la Del.Aut.en.el. e gas 3 agosto 2000 [n. 138/00], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 30 agosto 2000, come successivamente modificata ed integrata;
deliberazione n. 223/00 è la Del.Aut.en.el. e gas 13 dicembre 2000 [n. 223/00], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 296 del 20 dicembre 2000;
deliberazione n. 231/00 è la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2000, n. 231/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;
deliberazione n. 238/00 è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;
deliberazione n. 242/00 è la Del.Aut.en.el. e gas 28 dicembre 2000 [n. 242/00], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001;
deliberazione n. 95/01 è la Del.Aut.en.el. e gas 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, come successivamente modificata e integrata;
deliberazione n. 118/03 l'Allegato A alla Del.Aut.en.el. e gas 16 ottobre 2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
deliberazione n. 151/03 è la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata (15/o);
deliberazione n. 168/03 è la Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
deliberazione n. 48/04 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 marzo 2004, n. 48/04 (15/p);
Testo integrato della qualità dei servizi è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, approvato con Del.Aut.en.el. e gas 30 gennaio 2004, n. 4/04, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(15/a) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/b) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/c) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/d) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/e) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/f) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/g) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/h) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/i) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/ii) Definizione così modificata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
(15/iii) Definizione così modificata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05
(15/l) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/m) Definizione aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(15/n) Definizione aggiunta dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 9 agosto 2004, n. 148/04.
(15/o) Definizione aggiunta dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 29 aprile 2004, n. 63/04.
(15/p) Definizione aggiunta dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 29 aprile 2004, n. 63/04.
Parte II - Regolazione dei corrispettivi
TITOLO 1
Disposizioni generali.
Articolo 2
Àmbito oggettivo.
2.1 La presente parte reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
a) trasmissione dell'energia elettrica;
b) distribuzione dell'energia elettrica;
c) acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, articolato nelle seguenti attività:
i) cessione dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, in capo all'Acquirente unico;
ii) vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, in capo alle imprese distributrici;
d) misura dell'energia elettrica, articolato nelle seguenti attività:
i) installazione e manutenzione dei misuratori;
ii) rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica.
2.2 I contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 2.1 erogati ai clienti finali devono corrispondere alle seguenti tipologie:
a) per utenze domestiche in bassa tensione, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare:
i) le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; tali applicazioni comprendono i servizi generali in fabbricati che comprendano una sola abitazione;
ii) le applicazioni in locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW;
b) per utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti in bassa tensione di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
c) per utenze in bassa tensione diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
d) per utenze in media tensione di illuminazione pubblica, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l'energia elettrica utilizzata per alimentare gli impianti in media tensione di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti;
e) per utenze in media tensione diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma;
f) per utenze in alta e altissima tensione.
2.3 La regolazione dei corrispettivi di cui al comma 2.1 è riferita a prestazioni rese nel rispetto delle condizioni e dei livelli di qualità dei servizi definiti dalle vigenti deliberazioni dell'Autorità e delle disposizioni dei codici di condotta commerciale.
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Articolo 3
Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.
3.1 Salvo quanto disposto al titolo 2, sezioni 1 e 3, ed al titolo 3, sezioni 1 e 2 della presente parte, l'Autorità disciplina criteri in applicazione dei quali gli esercenti definiscono opzioni tariffarie.
3.2 Le opzioni tariffarie sono suddivise in tre categorie:
a) opzioni tariffarie base, che devono rispettare un vincolo, denominato V2, sui ricavi tariffari conseguibili nell'àmbito di ciascun contratto; tali opzioni tariffarie possono essere composte solo da componenti tariffarie riferite alle caratteristiche del prelievo;
b) opzioni tariffarie speciali;
c) opzioni tariffarie ulteriori, che, nei casi in cui l'Autorità fissi una tariffa, possono essere offerte dagli esercenti unitamente alla medesima tariffa.
3.3 Le opzioni tariffarie devono essere offerte dall'esercente in maniera non discriminatoria a tutte le attuali e potenziali controparti appartenenti alla stessa tipologia contrattuale.
3.4 Le opzioni tariffarie base e speciali definite dagli esercenti ai sensi del comma 3.2, lettere a) e b), devono consentire il rispetto di un vincolo, denominato V1, sui ricavi tariffari conseguibili, da parte di ciascun esercente, dall'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f).
3.5 L'Autorità può riconoscere al singolo esercente, con riferimento ad un'opzione tariffaria speciale, previa presentazione di apposita istanza, ricavi ammessi superiori a quelli compatibili con il vincolo V1 di cui al comma 3.4. Con l'istanza di cui al presente comma l'esercente richiede la determinazione degli eventuali maggiori ricavi ammessi, motivando tale richiesta in relazione ai maggiori costi che l'esercente stesso deve sostenere per l'erogazione di servizi a condizioni diverse da quelle associate alle opzioni tariffarie base.
3.6 L'istanza di cui al comma 3.5 deve essere presentata, a pena di inammissibilità, contestualmente alla proposta per l'approvazione ai sensi dell'articolo 4 dell'opzione tariffaria speciale cui l'istanza medesima si riferisce, unitamente ai seguenti dati e documenti:
a) documentazione atta a consentire la verifica delle caratteristiche del servizio remunerato dall'opzione tariffaria speciale di cui viene richiesta l'approvazione;
b) stima del numero di clienti finali che potranno richiedere l'opzione tariffaria speciale, unitamente alle corrispondenti caratteristiche del prelievo;
c) prospetto analitico dei costi aggiuntivi che l'erogazione del servizio associato all'opzione tariffaria speciale comporta in rapporto ai costi dell'erogazione del servizio in applicazione delle condizioni contrattuali associate alle opzioni tariffarie base;
d) attestazione, supportata da documentazione utile a comprovarne l'attendibilità, del fatto che i costi aggiuntivi di cui alla lettera c) del presente comma sono sopportati dai soli clienti finali che optino per l'opzione tariffaria speciale.
3.7 Le componenti tariffarie ottenute come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondate con criterio commerciale alla seconda cifra decimale, se espresse in centesimi di euro, o alla quarta cifra decimale, se espresse in euro.
3.8 L'esercente può definire componenti tariffarie applicate alla potenza contrattualmente impegnata, purché renda disponibili livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW. L'esercente può rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata.
3.9 Nel caso in cui vengano resi disponibili, ai sensi del comma 3.8, livelli di potenza contrattualmente impegnata inferiori a 37,5 kW, l'esercente può installare dispositivi atti a limitare il prelievo di potenza al livello contrattualmente impegnato, fatta eccezione per i casi in cui presso il cliente finale interessato siano installati misuratori di energia elettrica in grado di registrare la potenza massima prelevata.
3.10 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per dodici i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma 3.7.
3.11 In nessun caso può essere richiesto il pagamento di corrispettivi con riferimento al periodo successivo alla cessazione dell'erogazione del servizio. Nel caso di cessazione, subentro o nuovo allacciamento, nel mese in cui la cessazione, il subentro o il nuovo allacciamento si verificano, le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, ovvero in centesimi di euro/kW impegnato per anno, devono essere moltiplicate, ai fini della determinazione dei corrispettivi, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
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Articolo 4
Approvazione e offerta delle opzioni tariffarie.
4.1 L'esercente propone all'Autorità, entro il 15 ottobre di ciascun anno, le opzioni tariffarie base, speciali e ulteriori, che intende offrire alle attuali o potenziali controparti nell'anno successivo (15/q).
4.2 La proposta di cui al comma 4.1 è presentata, anche tramite modalità telematiche, con la modulistica definita dall'Area elettricità dell'Autorità.
4.3 L'Autorità, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 4.1, verifica la compatibilità delle opzioni tariffarie con i criteri generali e specifici stabiliti nella presente parte. Detto termine viene prorogato di 15 (quindici) giorni nel caso in cui l'Autorità richieda notizie o effettui approfondimenti in ordine alla proposta. Qualora la pronuncia non intervenga nel termine previsto dal presente comma, le opzioni tariffarie proposte si intendono approvate.
4.4 Le opzioni tariffarie approvate ai sensi del comma 4.3 sono irrevocabili, salvo quanto previsto dal comma 4.7.
4.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'approvazione, gli esercenti pubblicano le opzioni tariffarie approvate in almeno un quotidiano ad ampia diffusione nell'àmbito di competenza dell'esercente e nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma in cui detto àmbito è ubicato. Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui le opzioni tariffarie sono proposte, avevano meno di 100.000 (centomila) clienti finali connessi in bassa e media tensione, è sufficiente la pubblicazione delle opzioni tariffarie approvate nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero, per trenta giorni, negli albi pretori dei comuni situati nell'àmbito di competenza dell'esercente.
4.6 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.5, gli esercenti pubblicano le opzioni tariffarie approvate in un sito internet messo a disposizione dall'Autorità.
4.7 La sospensione dell'offerta di opzioni, ovvero la loro modificazione nel corso dell'anno, sono consentite con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.
4.8 L'esercente comunica, almeno una volta l'anno, a ciascun cliente l'opzione tariffaria più conveniente per il cliente medesimo, definita sulla base delle caratteristiche di detto cliente riscontrate nei 12 (dodici) mesi precedenti, se diversa dall'opzione già applicata.
4.9 L'esercente si attiene, nell'offerta delle opzioni tariffarie, alle disposizioni del codice di condotta commerciale riguardanti l'attività pre-contrattuale.
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(15/q) Comma così modificato dall'art. 7, Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
TITOLO 2
Corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.
Sezione 1 - Tariffa per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica per i clienti finali
Articolo 5
Tariffa di trasmissione per i clienti finali.
5.1 Ciascuna impresa distributrice, applica alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), una tariffa a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, composta dalla componente tariffaria TRAS, fissata pari:
a) ai valori di cui alla tabella 2.1 dell'allegato n. 1, per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4;
b) ai valori di cui alla tabella 2.2 dell'allegato n. 1, per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4.
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Articolo 6
Aggiornamento della tariffa di trasmissione.
6.1 Nel corso del periodo di regolazione 1° febbraio 2004- 31 dicembre 2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte della componente tariffaria TRAS a copertura dei costi operativi inclusi gli ammortamenti, applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat,;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.
6.2 Per il periodo di regolazione 1° febbraio 2004- 31 dicembre 2007, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 6.1, lettera b), è pari al 2,5%.
6.3 Nel corso del periodo di regolazione 1° febbraio 2004- 31 dicembre 2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte della componente tariffaria TRAS a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
d) il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione.
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Sezione 2 - Corrispettivi per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per i clienti finali
Articolo 7
Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione.
7.1 Ciascuna impresa distributrice propone ai sensi del comma 4.1 almeno un'opzione tariffaria base per il servizio di distribuzione per le attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), ubicate nel proprio àmbito di competenza.
7.2 Le imprese distributrici possono proporre, con le modalità di cui all'articolo 4, opzioni tariffarie speciali per il servizio di distribuzione in aggiunta alle opzioni tariffarie base di cui al comma 7.1.
7.3 L'esercente può applicare componenti tariffarie in relazione a differenze positive tra il valore 0,9 e il valore medio mensile del fattore di potenza del cliente finale.
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Articolo 8
Vincolo V1.
8.1 I ricavi effettivi conseguiti in ciascun anno solare dall'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), non possono superare i ricavi ammessi, determinati sulla base dell'opzione tariffaria TV1.
8.2 L'opzione tariffaria TV1 di cui al comma 8.1 è costituita, con riferimento ai contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), dalle seguenti componenti, i cui valori sono fissati nella tabella 3 di cui all'allegato n. 1:
ρ1 . composta dagli elementi ρ1 (disMT),ρ1 (disBT) e ρ1 (cot);
ρ3 . composta dagli elementi ρ3 (disAT),ρ3 (disMT),ρ3 (disBT) e ρ3 (cot).
8.3 Ai fini dell'applicazione del comma 8.1:
a) i ricavi effettivi conseguiti sono pari alla somma dei seguenti addendi:
i) ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall'applicazione delle componenti previste dalle opzioni tariffarie, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2 ad esse relative;
ii) ricavi derivanti dall'applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e ricavi derivanti dall'applicazione delle componenti di cui al comma 7.3;
iii) ricavi eccedentari relativi all'anno precedente ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 9.6.
b) i ricavi ammessi sono pari alla somma dei seguenti addendi:
i) ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando nello stesso anno l'opzione tariffaria TV1, di cui al comma 8.2;
ii) maggiori ricavi ammessi, ai sensi di quanto previsto al comma 3.5.
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Articolo 9
Verifiche del rispetto del vincolo V1.
9.1 L'impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento all'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f):
a) dichiara l'ammontare dei ricavi ammessi e l'ammontare dei ricavi effettivi relativi all'anno solare precedente, come definiti all'articolo 8;
b) dichiara l'ammontare dei ricavi eccedentari relativi all'anno solare precedente, essendo i ricavi eccedentari pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi e i ricavi ammessi riferiti al medesimo anno solare.
9.2 A fronte di ricavi eccedentari superiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa distributrice, entro il 31 dicembre di ogni anno, riconosce ai clienti che nell'anno precedente erano controparti di contratti appartenenti ad una tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), un rimborso pari al prodotto tra i ricavi eccedentari di cui al comma 9.1, lettera b), relativi alla medesima tipologia e:
a) (1+r1), dove r1 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 3 punti percentuali, a fronte di ricavi eccedentari non superiori al 10 % dei ricavi ammessi;
b) (1+r2), dove r2 è il tasso di riferimento in vigore all'inizio dell'anno solare in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali, a fronte di ricavi eccedentari superiori al 10 % dei ricavi ammessi.
9.3 L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al comma 9.2 è ripartito tra i clienti in proporzione agli addebiti derivanti dall'applicazione delle componenti dell'opzione tariffaria per il servizio di distribuzione, escluse le componenti di cui al comma 7.3, complessivamente fatturati a ciascun cliente nell'anno precedente quello del rimborso.
9.4 A fronte di ricavi eccedentari non superiori al 10% l'impresa distributrice può, in alternativa a quanto previsto al comma 9.2, ridurre nelle fatture dell'anno successivo a quello cui i ricavi eccedentari si riferiscono le componenti di tutte le opzioni tariffarie applicate ai clienti finali controparti di contratti appartenenti alla tipologia di una percentuale determinata ai sensi del comma 9.5.
9.5 La percentuale di riduzione di cui al comma 9.4 è calcolata in modo tale da prevedere, entro il quinto bimestre dell'anno, un accredito complessivo pari al prodotto tra i ricavi eccedentari e (1+r1), dove r1 è determinato ai sensi del comma 9.2, lettera a). Qualora l'ammontare effettivamente accreditato entro il quinto bimestre dell'anno sia inferiore a detto importo, nel bimestre successivo l'impresa distributrice accredita a ciascun cliente finale controparte di contratti appartenenti alla tipologia un importo pari al rapporto tra l'ammontare residuo da restituire e il numero di tali clienti finali.
9.6 A fronte di ricavi eccedentari pari o inferiori al 3% del ricavo ammesso, ciascuna impresa distributrice accantona detti ricavi eccedentari e li computa a maggiorazione dei ricavi effettivi nell'anno successivo a quello a cui i ricavi eccedentari si riferiscono.
9.7 Ciascuna impresa distributrice dà separata evidenza contabile agli accrediti e ai rimborsi di cui ai commi 9.2 e 9.4, nonché agli accantonamenti di cui al comma 9.6.
9.8 Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono effettuati gli accrediti o i rimborsi di cui ai commi 9.2 e 9.4, ciascuna impresa distributrice comunica all'Autorità, per ogni opportuna verifica, l'ammontare di quanto accreditato e rimborsato con riferimento all'insieme dei contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f).
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Articolo 10
Vincolo V2.
10.1 La tariffa TV2, con riferimento ai contratti appartenenti a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), è costituita dalle componenti tariffarie α1, α2 e α3, determinate come segue:
α1 = ρ1(cot) × δ1
α2 = [ρ1 (disMT) + ρ1 (disBT)] × δ2 + [ρ3 (disMT) + ρ3 (disBT) + ρ3 (cot)] × δ4
α3 = ρ3 (disAT)] × δ3
10.2 I valori dei parametri δ1, δ2, δ3 e δ4 di cui al comma 10.1, relativi a ciascuna tipologia di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), sono fissati nella tabella 4 di cui all'allegato n.1.
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Articolo 11
Compatibilità con il vincolo V2.
11.1 Un'opzione tariffaria base non multioraria è compatibile con il vincolo V2 se, per ogni combinazione di valori di potenza impegnata ed energia elettrica prelevata in ciascun punto di prelievo, l'addebito risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria non è superiore a quello che si otterrebbe applicando la tariffa TV2 di cui al comma 10.1.
11.2 Un'opzione tariffaria base multioraria è compatibile con il vincolo V2 se si verificano congiuntamente le seguenti due condizioni:
a) per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 è superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria ad un cliente con distribuzione temporale del prelievo pari alla distribuzione temporale di riferimento, determinata ai sensi dell'articolo 12;
b) per ogni distribuzione temporale del prelievo, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 con le componenti α1, α2 e α3 aumentate del 100 % è superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria.
11.3 Ai fini della compatibilità con il vincolo V2 di un'opzione tariffaria base non multioraria o multioraria applicata nell'àmbito di un contratto con durata inferiore all'anno, le condizioni di cui ai commi 11.1 e 11.2 debbono essere soddisfatte applicando la tariffa TV2 con le componenti α1 e α2 moltiplicate per il rapporto tra il numero di giorni di durata del contratto e 365 (trecentosessantacinque).
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Articolo 12
Distribuzione temporale di riferimento.
12.1 Nel caso di opzioni multiorarie per fasce, per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, la distribuzione temporale di riferimento della potenza impegnata e dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 11.2, lettera a), è ottenuta come segue:
a) la potenza impegnata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è ottenuta moltiplicando il valore della potenza massima impegnata per il parametro del profilo tipo del prelievo di potenza relativo a tale fascia oraria;
b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è ottenuta moltiplicando il valore dell'energia elettrica annualmente prelevata per il parametro del profilo tipo del prelievo di energia elettrica relativo a tale fascia oraria.
12.2 Nel caso di opzioni multiorarie diverse da quelle di cui al comma 12.1, per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, la distribuzione temporale di riferimento della potenza impegnata e dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 11.2, lettera a), è ottenuta come segue:
a) la potenza impegnata in un'ora di ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è pari alla potenza impegnata di cui al comma 12.1, lettera a), relativa alla medesima fascia;
b) l'energia elettrica prelevata in un'ora di ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 è ottenuta dividendo il valore dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 12.1, lettera b), per il numero di ore dell'anno appartenenti alla medesima fascia.
12.3 I parametri del profilo tipo del prelievo di potenza di cui al comma 12.1, lettera a) e del prelievo di energia elettrica di cui alla lettera b) del medesimo comma sono fissati nelle tabelle 5 e 6 di cui all'allegato n.1.
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Articolo 13
Regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione.
13.1 Ciascuna impresa distributrice con meno di 5000 clienti connessi alla propria rete di distribuzione alla data del 31 dicembre 2003, in alternativa a quanto disposto dai commi 7.1 e 7.2, può richiedere all'Autorità, entro i termini di cui al comma 4.1, di essere autorizzato ad adottare il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione.
13.2 Ciascuna impresa distributrice autorizzata dall'Autorità ad adottare il regime tariffario semplificato applica, alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), ubicate nel proprio àmbito di competenza, corrispettivi per il servizio di distribuzione pari alla tariffa TV2 di cui al comma 10.1 salvo quanto disposto dal comma 13.6 (15/r).
13.3 Ciascuna impresa distributrice autorizzata dall'Autorità ad adottare il regime tariffario semplificato è esonerata dagli obblighi di verifica del rispetto del vincolo V1 di cui all'articolo 9.
13.4 Le imprese distributrici possono applicare le componenti tariffarie di cui alla tabella 26 dell'allegato n. 1, ai prelievi di energia reattiva dei clienti finali (16).
13.5 L'applicazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma deve avvenire in maniera non discriminatoria (17).
13.6. Le imprese distributrici possono applicare riduzioni alle componenti tariffarie α1, α2 e α3, della tariffa TV2 di cui al comma 10.1. Le riduzioni, ove previste, sono applicate a tutti i clienti appartenenti alla relativa tipologia contrattuale (17/a).
13.7. L'applicazione delle riduzioni di cui al comma 13.6 deve essere preventivamente comunicata all'Autorità (17/b).
13.8. I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 13.6 non possono essere oggetto di integrazione secondo quanto previsto dall'art 50 (17/c).
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(15/r) Comma così modificato dall'art. 7, Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(16) Comma aggiunto dalla Del.Aut.en.el. e gas 4 marzo 2004, n. 23/04.
(17) Comma aggiunto dalla Del.Aut.en.el. e gas 4 marzo 2004, n. 23/04.
(17/a) Comma aggiunto dall'art. 7, Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(17/b) Comma aggiunto dall'art. 7, Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(17/c) Comma aggiunto dall'art. 7, Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
Articolo 14
Punti di emergenza.
14.1 Ai fini dell'applicazione delle opzioni tariffarie di cui all'articolo 7 ovvero della tariffa TV2 nei casi di applicazione del regime tariffario semplificato, la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza durante il periodo di emergenza sono convenzionalmente attribuite al punto di prelievo, indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili ovvero per interventi di manutenzione.
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Articolo 15
Aggiornamento delle componenti dei vincoli.
15.1 Nel corso del periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti ρ1 e ρ3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
e) limitatamente agli elementi ρ1 (disMT), ρ1 (disBT), ρ3 (disMT) e ρ3 (disBT), il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.
15.2 Per il periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 15.1, lettera b), è pari al 3,5%.
15.3 Nel corso del periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti ρ1 e ρ3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati.
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Articolo 16
Componenti UC3 e UC6 e MCT.
16.1 Ciascuna impresa distributrice applica ai clienti finali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), le componenti UC3, UC4, UC6 e MCT (17/d).
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(17/d) Articolo così sostituito dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
Sezione 3 - Corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica per le imprese distributrici e per i produttori
Articolo 17
Corrispettivi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla rete di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale.
17.1 Ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale e dai punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale riconosce:
a) al Gestore della rete un corrispettivo determinato applicando la componente CTR, fissata nella tabella 7 di cui all'allegato n. 1, alla somma:
i) dell'energia elettrica netta prelevata dall'impresa medesima dalla rete di trasmissione nazionale;
ii) dell'energia elettrica netta immessa nella rete dell'impresa medesima nei punti di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale in alta tensione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 8, colonna A, di cui all'allegato n. 1;
b) al soggetto titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica connesso a un punto di interconnessione virtuale alla rete di trasmissione nazionale in media o bassa tensione un corrispettivo determinato applicando la componente CTR di cui alla lettera a) del presente comma all'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa medesima nel medesimo punto, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 8, colonna A, di cui all'allegato n. 1.
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Articolo 18
Corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione.
18.1 Ciascuna impresa distributrice che preleva energia elettrica da reti di distribuzione riconosce all'impresa distributrice dalla cui rete l'energia elettrica viene prelevata un corrispettivo composto:
a) dalla componente CTR di cui al comma 17.1, applicata all'energia netta prelevata dall'impresa distributrice nei punti di interconnessione, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, fissato nella tabella 8, colonna B, di cui all'allegato n. 1;
b) dalla componente CDF, applicata a ciascun punto di interconnessione;
c) dalla componente CDE, applicata all'energia netta prelevata dall'impresa distributrice nei punti di interconnessione.
18.2 La componente CDF di cui al comma 18.1, lettera b), è pari:
a) alla componente ρ1 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera c), nel caso in cui il punto di interconnessione sia in bassa tensione;
b) alla componente ρ1 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera e), nel caso in cui il punto di interconnessione sia in media tensione;
c) alla componente ρ1 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera f), nel caso in cui il punto di interconnessione sia in alta tensione.
18.3 La componente CDE di cui al comma 18.1, lettera c) è pari alla:
a) componente ρ3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera c) nel caso in cui il punto di interconnessione sia in bassa tensione;
b) componente ρ3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera e), nel caso in cui il punto di interconnessione sia in media tensione;
c) componente ρ3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista con riferimento alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera f) nel caso in cui il punto di interconnessione sia in alta tensione.
18.4 Il corrispettivo di cui al comma 18.1, lettera b), non si applica ai punti di interconnessione di emergenza.
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Articolo 19
Corrispettivo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica per i produttori di energia elettrica.
19.1 Chiunque abbia la disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi riconosce al Gestore della rete, per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica, un corrispettivo determinato applicando all'energia elettrica prodotta e immessa nella medesima rete, anche per il tramite di linee dirette e di reti interne d'utenza, una componente tariffaria pari a 0,0254 centesimi di euro/kWh (17/e).
19.2 Il corrispettivo di cui al precedente comma è fatturato dal Gestore della rete con cadenza mensile.
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(17/e) La componente tariffaria di cui al presente comma è stata così rideterminata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
Articolo 20
Remunerazione del servizio di trasmissione.
20.1 Ai fini della determinazione della componente fissa del canone annuale di cui all'articolo 16 della convenzione tipo approvata con il decreto 22 dicembre 2000, il Gestore della rete determina l'esborso complessivo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della medesima convenzione tipo come differenza tra:
a) i corrispettivi percepiti dal medesimo Gestore ai sensi del comma 17.1, lettera a), e del comma 19.1, e
b) il corrispettivo destinato alla copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore della rete, determinato applicando una componente pari a 0,0336 centesimi di euro/kWh, all'energia di cui al comma 17.1, lettera a) (17/f).
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(17/f) La componente di cui alla presente lettera è stata così rideterminata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
Articolo 21
Aggiornamento delle componenti tariffarie.
21.1 Nel corso del periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte della componente CTR di cui al comma 17.1, della componente tariffaria di cui al comma 19.1 e della componente di cui al comma 20.1, lettera b) a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse (18).
21.2 Per il periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 21.1, lettera b), è pari al 2,5%.
21.3 Nel corso del periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte della componente CTR di cui al comma 17.1, della componente tariffaria di cui al comma 19.1 e della componente di cui al comma 20.1, lettera b) a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
d) il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione (19).
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(18) Comma così corretto dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04.
(19) Comma così corretto dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04.
TITOLO 3
Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.
Sezione 1 - Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione
Articolo 22
Struttura dei corrispettivi.
22.1 Ciascuna impresa distributrice offre alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), una tariffa composta dalle seguenti componenti tariffarie:
a) componente CCA;
b) componente COV1 il cui valore è fissato nella tabella 9 di cui all'allegato n.1 ed è aggiornato annualmente dall'Autorità;
c) componente COV3 il cui valore è fissato nella tabella 9 di cui all'allegato n.1 ed è aggiornato annualmente dall'Autorità;
d) componente UC1, e componente UC5 (19/a).
22.2 Qualora il servizio di vendita di cui al comma 22.1 sia oggetto di un contratto che preveda anche l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo 2, sezioni 1 e 2, della presente parte, unitamente a quelle di cui alla presente sezione.
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(19/a) Vedi, anche, l'art. 6, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04, l'art. 5, Del.Aut.en.el. e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, l'art. 4, Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 171/04 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2004, n. 252/04.
Articolo 23
Componente a copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica (CCA).
23.1 La componente CCA è fissata pari alla somma dei seguenti elementi:
a) VE;
b) PC;
c) OD;
d) CD (19/b);
e) INT (19/c);
f) DP (19/d).
23.2 L'elemento PC di cui al comma 23.1, lettera b), è pari a:
a) il prodotto tra il parametro γ ed il parametro PGN per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
b) il prodotto tra il parametro Σ ed il parametro PGNB per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2;
c) il prodotto tra il parametro Σ ed il parametro PGNT, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4.
23.3 L'elemento OD di cui al comma 23.1, lettera c), è pari a:
a) il prodotto tra il parametro γOD ed il parametro D per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
b) il prodotto tra il parametro Σ ed il parametro DT, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4.
23.3.1 L'elemento CD di cui al comma 23.1, lettera d), è pari a:
a) il prodotto tra il parametro γCD ed il parametro K per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
b) il prodotto tra il parametro γ ed il parametro KT, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 (19/e).
23.3.2 L'elemento INT di cui al comma 23.1, lettera e), è pari a:
a) il prodotto tra il parametro γINT ed il parametro T per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4;
b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro TT, per clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 (19/f).
23.4 I valori del parametro Σ sono fissati nella tabella 10 di cui all'allegato n. 1. Gli elementi VE, PC, OD, CD, INT, DP e la componente CCA sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre (19/g).
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(19/b) Lettera aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(19/c) Lettera aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(19/d) Lettera aggiunta dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(19/e) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(19/f) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(19/g) Comma così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
Sezione 2 - Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione
Articolo 24
Tariffe D1, D2, D3.
24.1 La tariffa di riferimento per i clienti potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), è denominata D1. La tariffa D1 è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
a) componente σ1 , costituita dagli elementi σ1 (mis), σ1 (cot) e σ1 (cov);
b) componente σ2 ;
c) componente σ3 , costituita dagli elementi σ3 (tras), σ3 (disAT) e σ3 (disMT);
d) componente CCA, di cui all'articolo 23;
e) componenti UC1 e UC5 di cui al comma 22.1, lettera d);
f) componente UC3, UC4, e UC6 di cui di cui all'articolo 16 (19/h).
24.2 Ciascun esercente l'attività di vendita offre una tariffa denominata D2 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW. La tariffa D2 è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
a) componente τ1(D2);
b) componente τ2(D2);
c) componente τ3(D2);
d) componente CAD;
e) componenti UC1, UC5 di cui al comma 22.1, lettera d);
f) componente UC3 e UC4, di cui all'articolo 16 (20) (20/a).
24.3 Ciascun esercente l'attività di vendita offre una tariffa denominata D3 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), diversi da quelli di cui al comma 24.2. La tariffa D3 è composta dalle seguenti componenti tariffarie:
a) componente τ1(D3);
b) componente τ2(D3);
c) componente τ3(D3);
d) componente CAD;
e) componenti UC1, UC5 di cui al comma 22.1, lettera d);
f) componente UC3 e UC4 di cui all'articolo 16 (21) (21/a).
24.4 La componente CAD di cui ai commi 24.2 e 24.3 è pari alla somma dei seguenti elementi:
a) VE;
b) PF, i cui valori sono fissati nella tabella 11 di cui all'allegato n. 1;
c) PV.
24.5 L'elemento PV di cui al comma 24.4 è pari al prodotto tra il parametro f, i cui valori sono fissati nella tabella 12 di cui all'allegato n. 1, e il valore della componente CCA di cui al comma 24.1, al netto degli elementi VE e PF.
24.6 La componente CAD, gli elementi VE e PV sono pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.
24.7 I valori delle componenti σ1, σ2, σ3, τ1(D2), τ2(D2), τ3(D2), τ1(D3), τ2(D3),
τ3(D3), sono fissati nelle tabelle 13, 14, 15 e 16 di cui all'allegato n. 1.
24.8 Gli scaglioni di consumo espressi in kWh per anno previsti dalla tabella 14 ai fini dell'addebito della componente τ3(D2) sono applicati con il criterio del pro-quota giorno. Gli scaglioni giornalieri sono ottenuti dividendo per 365 (trecentosessantacinque) i valori che delimitano gli scaglioni stessi e arrotondando il quoziente alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale. Le modalità di calcolo di cui al presente comma sono applicate alle fatture o bollette emesse in seguito alla lettura dei misuratori.
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(19/h) Lettera così modificata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05. Vedi, anche, l'art. 6, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04, l'art. 5, Del.Aut.en.el e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, l'art. 4, Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 171/04 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2004, n. 252/04.
(20) Lettera prima corretta dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04 e poi così modificata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
(20/a) Vedi, anche, l'art. 6, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04, l'art. 5, Del.Aut.en.el e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, l'art. 4, Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 171/04 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2004, n. 252/04.
(21) Lettera prima corretta dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04 e poi così modificata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
(21/a) Vedi, anche, l'art. 6, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04, l'art. 5, Del.Aut.en.el e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, l'art. 4, Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 171/04 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2004, n. 252/04.
Articolo 25
Opzioni tariffarie ulteriori.
25.1 Ciascun esercente il servizio di vendita dell'energia elettrica, può proporre opzioni tariffarie ulteriori rispetto alle tariffe D1, D2 e D3. Quanto alla presentazione e alle modalità di offerta delle opzioni di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.
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Articolo 26
Aggiornamento delle componenti tariffarie.
26.1 Nel corso del periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti σ1, σ2, e σ3 a copertura dei costi operativi, inclusi gli ammortamenti, applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti;
c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
e) limitatamente agli elementi σ3(disMT), e alla componente σ2, il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.
26.2 Per il periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007, il tasso di riduzione annuale di cui al comma 26.1, lettera b), è pari al 3,5% con riferimento al servizio di distribuzione, e al 2,5% con riferimento al servizio di trasmissione.
26.3 Nel corso del periodo di regolazione 1° febbraio 2004 - 31 dicembre 2007 l'Autorità aggiorna, entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di efficacia, la quota parte delle componenti σ1, σ2 e σ3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito, applicando:
a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
b) il tasso di variazione atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
d) limitatamente all'elemento σ3 (tras) , il tasso di variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di trasporto su reti di trasmissione.
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Sezione 3 - Corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato
Articolo 27
Àmbito di applicazione.
27.1 Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle cessioni di energia elettrica , intestate all'Acquirente unico ai sensi del D.M. 19 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive, alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato.
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Articolo 28
Condizioni di cessione.
28.1 L'Acquirente unico predispone ed invia all'Autorità per l'approvazione un contratto tipo di cessione di energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato.
28.2 Il contratto tipo di cui al precedente comma 28.1 deve essere predisposto nell'osservanza di criteri che consentano:
a) all'Acquirente unico di operare secondo principi di efficienza;
b) all'Acquirente unico di avere a disposizione i dati e le informazioni funzionali alla propria attività in tempi tali da consentire di salvaguardare l'economicità degli approvvigionamenti;
c) all'Acquirente unico di attivare opportune coperture del rischio di controparte connesso con la cessione di energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato;
d) di trattare i distributori in maniera non discriminatoria.
28.3 L'Autorità si pronuncia sul contratto tipo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine il contratto tipo si intende approvato.
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Articolo 29
Costo di approvvigionamento da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica per la vendita al mercato vincolato.
29.1 L'impresa distributrice acquirente, per la quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato dalla stessa serviti definita all'articolo 31, è tenuta al pagamento del prezzo di cessione di cui all'articolo 30.
29.2 Entro il giorno 15 (quindici) aprile di ciascun anno l'impresa distributrice è tenuta versare all'Acquirente unico, se positivo, o ha diritto a ricevere dal medesimo, se negativo, un ammontare pari al prodotto tra:
a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente nella medesima area di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3 della deliberazione n. 118/03;
b) la differenza tra l'energia elettrica destinata, nell'anno solare precedente, ai propri clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria, di cui al comma 31.2, e l'energia elettrica attribuita nel medesimo anno alla medesima impresa distributrice ai sensi dell'articolo 5, comma 5.4 della deliberazione n. 118/03.
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Articolo 30
Prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato.
30.1 Il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, espresso in centesimi di euro/kWh, è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 di un mese, alla somma di tre componenti:
a) la media, ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria:
i) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento;
ii) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
iii) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o ad altre tipologie di contratto;
b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato nelle ore comprese in detta fascia oraria;
c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato.
30.2 Con riferimento al comma 30.1, lettera a), punti ii) ed iii), il costo unitario relativo alle ore comprese in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3, e F4 di un mese è pari al prodotto tra il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detta fascia oraria se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica e il rapporto tra:
a) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in detto mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte o per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica;
b) il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto in detto mese se avesse acquistato nel mercato del giorno prima l'energia elettrica oggetto del contratto di compravendita o del contratto per la copertura dei rischi connessi con l'oscillazione dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica (21/b).
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(21/b) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2004, n. 50/2004 e l'art. 5, Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 171/04. Per la riduzione del prezzo di cui al presente articolo vedi l'art. 5, Del.Aut.en.el. e gas 28 giugno 2005, n. 133/05.
Articolo 31
Energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti da un'impresa distributrice.
31.1 L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti da un'impresa distributrice è pari, in ciascuna ora, alla somma di:
a) la quota del prelievo residuo d'area dei clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria attribuito all'impresa distribuisce ai sensi dell'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione n. 118/03;
b) l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo corrispondenti a clienti del mercato vincolato trattati su base oraria e compresi nell'àmbito territoriale di detta impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'Allegato n. 1 (21/c).
31.2 L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato non trattati su base oraria, di cui al comma 29.2, serviti da un'impresa distributrice è pari alla differenza tra:
a) l'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice;
b) l'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice
31.3 L'energia elettrica immessa nella rete dell'impresa distributrice di cui al comma 31.2, è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, alla somma dell'energia elettrica:
a) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all'allegato n. 1;
b) prelevata dai clienti del mercato vincolato connessi alla rete di trasmissione nazionale nell'àmbito di competenza dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1;
c) immessa nella rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione virtuale, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1;
31.4 L'energia elettrica prelevata dalla rete dell'impresa distributrice di cui al comma 31.2, è pari alla somma dell'energia elettrica:
a) prelevata dalla rete dell'impresa distributrice nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale o nei punti di interconnessione compresi nell'area di riferimento, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 17, colonna B, di cui all'allegato n. 1;
b) prelevata dai clienti del mercato libero connessi alla rete dell'impresa distributrice, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1;
c) prelevata dai clienti del mercato vincolato compresi nell'àmbito di competenza dell'impresa distributrice e trattati su base oraria, aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, fissato nella tabella 17, colonna A, di cui all'allegato n. 1.
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(21/c) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2004, n. 50/2004.
Articolo 32
Fatturazione e regolazione dei pagamenti.
32.1 Il periodo di fatturazione dei corrispettivi per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, di cui all'articolo 29, è il mese di calendario.
32.2 Ai fini dell'emissione delle fatture di cui al comma 32.1, ciascuna impresa distributrice comunica all'Acquirente unico entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di competenza l'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui all'articolo 31.
32.3 L'Acquirente unico verifica la correttezza e la congruità delle comunicazioni di cui al comma 32.2, sulla base delle informazioni di cui al comma 33.1.
32.4 Nel caso in cui un'impresa distributrice non adempia agli obblighi del comma 32.2, l'Acquirente unico fattura in acconto alla medesima impresa il corrispettivo per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato assumendo come riferimento convenzionale un'energia elettrica pari all'ammontare dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato dalla medesima impresa nello stesso mese dell'anno precedente aumentato del 10%.
32.5 Entro il giorno 27 (ventisette) del mese successivo a quello di competenza, l'Acquirente unico calcola il prezzo di cessione di cui all'articolo 29.
32.6 I pagamenti delle imprese distributrici all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiaria il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.
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Articolo 33
Obblighi di informazione.
33.1 Ciascuna impresa distributrice trasmette all'Acquirente unico, secondo le modalità dal medesimo definite, la registrazione delle misure dell'energia elettrica, nonché ogni altra informazione o dato utile ai fini del compimento, da parte del medesimo Acquirente unico, degli adempimenti di competenza, ivi inclusa la verifica di cui al comma 32.3.
33.2 L'Acquirente unico comunica all'Autorità e pubblica nel proprio sito internet, entro il termine del mese successivo a quello di competenza:
a) il prezzo di cui all'articolo 30 relativo al mese di competenza;
b) i costi totali sostenuti dall'Acquirente unico nel mese di competenza, articolati su base oraria e distinti per ciascuna tipologia di costo di cui all'articolo 30;
c) la quantità di energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento in ciascuna ora del mese di competenza ed in ciascuna zona;
d) la quantità di energia elettrica acquistata al di fuori del sistema delle offerte in ciascuna ora del mese di competenza ed in ciascuna zona;
e) il prezzo medio pagato al Gestore del mercato elettrico per gli acquisti di cui alla lettera c) nel mese di competenza ed in ciascuna zona;
f) il prezzo medio dell'energia elettrica oggetto dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte nel mese di competenza ed in ciascuna zona;
g) gli sbilanciamenti relativi a ciascuna ora del mese di competenza distinti per punto di dispacciamento.
33.3 Ai fini della determinazione dei corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui al Titolo 3, l'Acquirente unico comunica all'Autorità:
a) entro 20 (venti) giorni dall'inizio di ciascun trimestre, la stima dei costi unitari di approvvigionamento dell'Acquirente unico relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria e distinta per ciascuna tipologia di costo di cui all'articolo 30;
b) entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ciascun trimestre, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo.
33.4 L'Acquirente unico invia all'Autorità con cadenza trimestrale il budget finanziario relativo ai quattro trimestri successivi, nonché il rendiconto finanziario relativo all'ultimo trimestre.
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TITOLO 4
Servizio di misura dell'energia elettrica.
Articolo 34
Disposizioni generali.
34.1 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento a cura del soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica.
34.2 Ai fini del calcolo dei corrispettivi per il servizio di cui al comma 2.1, lettera d), le misure rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dai misuratori di cui al presente titolo.
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Articolo 35
Soggetti responsabili del servizio di misura dell'energia elettrica.
35.1 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è:
a) con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
b) con riferimento ai punti di immissione relativi ad un impianto di produzione di energia elettrica, il soggetto titolare dell'impianto medesimo;
c) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano;
d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti.
35.2 Il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica è:
a) con riferimento ai punti di prelievo, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano l'energia elettrica da tali punti;
b) con riferimento ai punti di immissione situati su una rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto che gestisce la medesima rete;
c) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice sulla cui rete tali punti si trovano;
d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che cede energia elettrica attraverso tali punti.
35.3 Il soggetto di cui al comma 35.2 trasmette al Gestore della rete la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte del medesimo Gestore della rete, degli adempimenti amministrativi di competenza.
35.4 Le misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di immissione e di prelievo non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e di vendita di cui al comma 2.1, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare dell'impianto di produzione dell'energia elettrica o del cliente finale a cui tali punti si riferiscono.
35.5 I soggetti di cui al comma 35.1, lettera a), con riferimento ai punti di prelievo, corrispondenti ai clienti finali di cui all'Articolo 36, comma 36.1, lettera a), sono tenuti ad effettuare l'installazione dei misuratori dell'energia elettrica entro i termini di cui all'Articolo 41, comma 41.1.
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Articolo 36
Disposizioni relative ai clienti del mercato libero connessi a reti in altissima, alta e media tensione, ai clienti del mercato vincolato connessi a reti in altissima e alta tensione e agli impianti di produzione di energia elettrica.
36.1 Il presente articolo si applica al servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di immissione e di prelievo relativi:
a) ai clienti del mercato libero connessi in altissima, alta e media tensione;
b) ai clienti del mercato vincolato connessi in altissima e alta tensione;
c) ai soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a 250 kW.
36.2 I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo di cui al precedente comma devono:
a) consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di immissione e di prelievo;
b) essere provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
c) consentire al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore l'accesso alle rilevazione e alle registrazioni, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime rilevazioni e registrazioni da parte del soggetto di cui al comma 35.2;
d) essere predisposti per l'installazione, su richiesta del soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui i misuratori medesimi sono installati ed a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.
36.3 In alternativa a quanto previsto al comma 36.2, lettera c), il soggetto di cui al comma 35.2 rende disponibili al cliente finale, su supporto digitale, i dati registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati sono stati registrati.
36.4 Nel caso in cui si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore, l'intervento di manutenzione è effettuato, entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto di cui al comma 35.1 che ne dà tempestiva informazione al cliente finale o al soggetto di cui al comma 35.2.
36.5 Per il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 36.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto di cui al comma 35.2, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
36.6 Il soggetto che ha diritto alla disponibilità delle misure dell'energia elettrica può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Rimangono a carico del richiedente le spese necessarie per la verifica nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto di cui al comma 35.1 assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.
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Articolo 37
Disposizioni relative ai clienti del mercato vincolato connessi a reti in media e bassa tensione.
37.1 Al servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di prelievo relativi ai clienti del mercato vincolato connessi a reti in media e bassa tensione si applica, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 32, quanto previsto dalla deliberazione n. 200/99.
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Articolo 38
Disposizioni relative ai punti di interconnessione.
38.1 I misuratori consentono la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di interconnessione.
38.2 Il servizio di misura dell'energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale da un'impresa distributrice è svolto conformemente alle specifiche tecniche e alle modalità definite dal Gestore della rete sulla base delle direttive emanate dell'Autorità con la deliberazione n. 138/00.
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Articolo 39
Corrispettivo per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica ai clienti finali.
39.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f), una tariffa composta dalle componenti tariffarie MIS1 e MIS3, fissate pari ai valori di cui alla tabella 18 dell'allegato n. 1.
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Articolo 40
Remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica nei punti di interconnessione e di immissione.
40.1 Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione, al soggetto che provvede all'installazione e manutenzione del misuratore viene riconosciuto dalla controparte un corrispettivo pari al 46% della componente tariffaria MIS1 del corrispondente livello di tensione (21/d).
40.2 Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione ovvero in punti di immissione, al soggetto che provvede alla rilevazione e registrazione delle misure viene riconosciuto dalla controparte un corrispettivo pari al 54% della componente tariffaria MIS1 del corrispondente livello di tensione.
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(21/d) Comma così corretto dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04.
Articolo 41
Disposizioni inerenti l'installazione dei misuratori di energia elettrica.
41.1 Per i punti di prelievo, l'installazione di misuratori atti alla misurazione dell'energia elettrica secondo quanto specificato all'Articolo 36, comma 36.2, deve avvenire nei termini di seguito indicati:
a) entro il 30 giugno 2004, relativamente ai punti di prelievo in altissima e alta tensione e ai punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW;
b) entro il 31 dicembre 2004, relativamente ai punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile a partire da 201 kW e fino a 500 kW;
c) entro il 31 dicembre 2005, relativamente ai punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile a partire da 101 kW e fino a 200 kW;
d) entro il 31 dicembre 2006, relativamente ai punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile pari o inferiore a 100 kW.
41.2 Eventuali inadempienze dei soggetti di cui al comma 35.1 rispetto a quanto previsto al comma 41.1 saranno considerate al fine della determinazione del corrispettivo a remunerazione del servizio di misura dell'energia elettrica.
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Parte III - Perequazione e integrazione
TITOLO 1
Perequazione dei costi di distrubuzione e di altri oneri a carico delle imprese distributrici.
Sezione 1 - Regime di perequazione generale
Articolo 42
Perequazione.
42.1 La perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico delle imprese distributrici per gli anni 2004-2007 si articola in:
a) perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
b) perequazione dei costi del servizio di trasmissione;
c) perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti ad alta tensione;
d) perequazione dei costi del servizio di distribuzione relativi alla trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione;
e) perequazione dei costi del servizio di distribuzione su reti a media e bassa tensione;
f) perequazione dei ricavi per la fornitura dell'energia elettrica a clienti domestici.
42.2 La perequazione di cui al comma 42.1, si applica a tutte le imprese distributrici, salvo quanto disposto dai commi 42.3 e 42.4.
42.3 Le imprese distributrici che aderiscono al regime semplificato di cui all'articolo 13 sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di cui al comma 42.1 c), d) ed e).
42.4 Le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 42.1.
42.5. La Cassa, attenendosi alle modalità previste nel presente articolo, provvede alla quantificazione e liquidazione, per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 42.1 (21/e).
42.6. Ai fini di quanto previsto dal comma 42.5, ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, fa pervenire alla Cassa, con le modalità da questa definite in coerenza con le disposizioni della presente Sezione, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente (21/f).
42.7. Nel caso in cui l'impresa di distribuzione non rispetti il termine di cui al comma 42.6, la Cassa provvede a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo ad una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto dal sistema al distributore inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso (21/g).
42.8. La Cassa, entro il 30 settembre di ogni anno, comunica all'Autorità e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione (21/h).
42.9. Ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto (21/i).
42.10. La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice. Nel caso in cui le disponibilità dei conti UC1 ed UC3 non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice la Cassa effettua pagamenti pro-quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese distributrici, fino a concorrenza delle disponibilità dei conti suddetti (21/l).
42.11. Nel caso in cui la liquidazione delle somme dovute alle imprese distributrici in relazione ai meccanismi di perequazione non possa essere completata entro 3 mesi dal termine di cui al comma 42.10, la Cassa riconosce alle medesime imprese distributrici un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello a cui si riferiscono gli ammontari di perequazione (21/m).
42.12. Ai fini della perequazione, il riconoscimento della destinazione di consumi di energia elettrica ad uso proprio della trasmissione avviene dietro specifica autocertificazione da parte del soggetto esercente il servizio di trasmissione (21/n).
42.13. Ai fini della perequazione, il riconoscimento della destinazione di consumi di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione avviene sulla base di una specifica autocertificazione predisposta dall'impresa distributrice (21/o).
42.14. In relazione all'interpretazione ed attuazione delle norme in materia di perequazione la Cassa si attiene alle indicazioni dell'Autorità. Ogni eventuale contestazione circa le modalità di applicazione dei meccanismi di perequazione e di raccolta delle relative informazioni è demandata alla valutazione e decisione dell'Autorità (22).
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(21/e) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
(21/f) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
(21/g) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
(21/h) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
(21/i) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
(21/l) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
(21/m) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
(21/n) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05. Vedi, anche, il comma 4.5 dell'art. 4, della stessa delibera.
(21/o) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05. Vedi, anche, il comma 4.6 dell'art. 4, della stessa delibera.
(22) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
Articolo 43
Perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.
43.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione relativo al meccanismo di cui al comma 42.1, lettera a), è pari a:
A=[CA - RA]
dove:
- A è l'ammontare di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
- CA denota il costo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, calcolato secondo la seguente formula:
![]()
- RA denota i ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, calcolati secondo la seguente formula:
RA = RCCA + congjAU
dove:
i assume i valori F1, F2, F3 ed F4;
m indica il mese dell'anno;
paui,n è il prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato di cui all'articolo 30 per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 del mese m;
è l'energia elettrica fornita ai clienti del
mercato vincolato della tipologia c nel mese m. Le quantità di energia
elettrica fornita alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed f) sono
aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della
trasmissione;
è l'energia elettrica destinata al mercato
vincolato di cui all'articolo 31 approvvigionata dall'impresa distributrice per
ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4 del mese m;
. ji,m è la quota parte dell'energia elettrica approvvigionata dall'impresa distributrice in ciascuna fascia oraria i del mese m destinata ai clienti del mercato vincolato, calcolata secondo la seguente formula:

è l'ammontare di cui al comma 29.2 versato
dall'impresa distributrice all'Acquirente unico;
Δqi,m è, per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4, del mese m, la differenza di cui al comma 29.2, lettera b);
RCCA è la somma dei ricavi ottenibili per ciascuna tipologia contrattuale applicando la componente CCA, al netto dell'elemento VE, esclusi gli usi propri della trasmissione e della distribuzione (22/a);
è l'ammontare di cui al comma 29.2 versato
dall'Acquirente unico all'impresa distributrice (22/b).
------------------------
(22/a) Definizione così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
(22/b) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2004, n. 50/2004.
Articolo 44
Perequazione dei costi relativi al servizio di trasmissione.
44.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera b) è pari a:
T= [CTNM-RTNM]
dove:
- T è l'ammontare di perequazione dei costi relativi al servizio di trasmissione;
- CTNM denota il costo sostenuto dall'impresa distributrice per l'acquisto del servizio di trasmissione, relativo all'energia elettrica destinata ai clienti finali, non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, calcolato secondo la seguente formula (22/c):
![]()
- RTNM denota la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale dalla tariffa TRAS e dalla tariffa D1, a copertura del costo sostenuto dall'impresa distributrice per l'acquisto del servizio di trasmissione relativo all'energia elettrica destinata ai clienti finali, non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, ottenuto applicando la tariffa TRAS alla quantità consumata in ciascun anno da ciascuna tipologia c;
con:
L, coefficiente di correzione delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale;
qec,NM, energia elettrica prelevata dai clienti finali della tipologia c, non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4. Le quantità di energia elettrica trasportate per le tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed f) sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione.
jei , quota parte dell'energia elettrica prelevata fascia oraria i dai clienti finali non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, calcolata secondo la seguente formula:

qeic,M, energia prelevata in ciascuna fascia oraria i dai clienti finali della tipologia c dotati di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, aumentata dell'energia elettrica prelevata da altre imprese distributrici. Le quantità di energia elettrica trasportate per le tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed f) sono aumentate della quota parte degli usi propri della distribuzione e della trasmissione ove misurati per fasce orarie (22/d);
qiprel, quantità, in ciascuna fascia oraria i, di energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice dalla rete di trasmissione nazionale, dai punti di interconnessione virtuale e da altre reti di distribuzione, corretta per le perdite (22/e).
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(22/c) L'art. 3,
Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04 ha disposto la sostituzione
della formula della componente CTNM con la seguente: .
.
(22/d) Definizione così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
(22/e) Definizione così sostituita prima dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04 e poi dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
Articolo 45
Perequazione dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione.
45.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera c), è pari a:
DA = C1 + C2- [RADIR* ξ+RATOT*(1- ξ)])]
dove:
- DA è l'ammontare di perequazione dei costi di distribuzione sulle reti ad alta tensione;
- C1 è il costo diretto standard delle linee ad alta tensione di distribuzione, calcolato secondo la seguente formula:

- C2 è il costo sostenuto per l'utilizzo di reti ad alta tensione di altre imprese distributrici, calcolato applicando alle quantità di energia elettrica prelevata da reti di distribuzione di terzi, per ciascun livello di tensione t, la componente tariffaria ρ3(disAT) relativa alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed
f);
- RADIR è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale dal vincolo V1 e dalla tariffa D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione, calcolato considerando i prelievi di tutti i clienti finali, i prelievi delle imprese distributrici connesse alle proprie reti, nonché gli autoconsumi al netto degli usi propri della distribuzione e della trasmissione, e applicando i corrispettivi unitari (disAT) riportati nella tabella 19 dell'allegato n. 1 (22/f);
- RATOT è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale dal vincolo V1 e dalla tariffa D1 a copertura dei costi di distribuzione in alta tensione, calcolato considerando i prelievi di tutti i clienti finali, e delle imprese distributrici connesse alle proprie reti, nonché gli autoconsumi al netto degli usi propri della distribuzione e della trasmissione (22/g);
con:
Nk,m, consistenza delle componenti k delle linee di distribuzione ad alta tensione, come autocertificato da ciascuna impresa distributrice m ammessa;
qec,m, quantità di energia elettrica trasportata per ciascuna tipologia contrattuale c da ciascuna impresa distributrice m (22/h);
pk, costo unitario standard di ciascuna componente k delle linee di distribuzione ad alta tensione, come riportato nella tabella 20 dell'allegato n. 1;
ξ , rapporto tra la quantità di energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice dai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e il totale di energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice.
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(22/f) Definizione così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
(22/g) Definizione così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
(22/h) Definizione così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
Articolo 46
Perequazione dei costi di distribuzione relativi alla trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione.
46.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera d) è
pari a:
DF= Cf1+ Cf2 - [RFDIR*μ+RFTOT*(1- μ)]
dove:
- DF è l'ammontare di perequazione dei costi di distribuzione relativi alla trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione;
- Cf1 è il costo diretto standard relativo alla trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione, calcolato secondo la seguente formula:

- Cf2 è il costo sostenuto per il prelievo di energia elettrica da reti di distribuzione di terzi, relativo alla trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione, calcolato applicando le componenti tariffarie ρ1(disMT) e ρ3(disMT) relative alle tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e) ed f);
- RFDIR è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale dal vincolo V1 e dalla tariffa D1 a copertura dei costi diretti relativi alla trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione, calcolato considerando i prelievi di tutti i clienti finali, i prelievi delle imprese distributrici connesse alle proprie reti, nonché gli autoconsumi al netto degli usi propri della distribuzione e della trasmissione, e applicando i corrispettivi unitari (disMT) e (disMT)riportati in tabella 21 dell'allegato n. 1 (22/i);
- RFTOT è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale dal vincolo V1 e dalla tariffa D1 a copertura dei costi relativi alla trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione, calcolato considerando i prelievi di tutti i clienti finali, i prelievi delle imprese distributrici connesse alle proprie reti, nonché gli autoconsumi al netto degli usi propri della distribuzione e della trasmissione, applicando i corrispettivi unitari riportati nella tabella 22 dell'allegato n. 1 (22/l);
con:
nec,m, numero di punti di prelievo appartenenti a ciascuna tipologia c di ciascuna impresa distributrice (22/m);
Nk,m, consistenza delle componenti k delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione in termini di potenza nominale di trasformazione espressa in MVA, come autocertificata dall'impresa distributrice m;
qec,m, quantità di energia elettrica relativa al servizio trasporto prestato a ciascuna tipologia di utenza c da ciascuna impresa distributrice m (22/n);
rk, costo unitario standard delle componenti k delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica dal livello di alta al livello di media tensione, come riportato nella tabella 23 dell'allegato n. 1;
μ, rapporto tra la somma della quantità di energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice dalla rete di trasmissione nazionale e da punti interconnessione virtuale alla reti di trasmissione nazionale in alta tensione e il totale di energia elettrica prelevata dall'impresa distributrice.
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(22/i) Definizione così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
(22/l) Definizione così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
(22/m) Definizione così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
(22/n) Definizione così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
Articolo 47
Perequazione dei costi di distribuzione su reti di media e di bassa tensione.
47.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera e) è pari a:
DB = (RA*IC*w) + up (22/o)
dove
DB è l'ammontare di perequazione dei costi di distribuzione su reti di media e bassa tensione;
IC è l'indicatore di concentrazione della clientela;
RA è la somma dei ricavi ammessi per ciascuna tipologia contrattuale dal vincolo V1 e dalla tariffa D1, a copertura dei costi di distribuzione in media e bassa tensione, calcolato considerando anche i ricavi ottenuti dal servizio distribuzione in media e bassa tensione prestato ad altre imprese distributrici;
w è un coefficiente che esprime l'incidenza dei costi operativi diretti di distribuzione in media e bassa tensione sui costi totali di distribuzione in media e bassa tensione riconosciuti, e assume valore pari a 0,3;
up sono i minori ricavi, calcolati applicando i parametri del vincolo V1 a copertura dei costi di distribuzione in media e bassa tensione, relativi al servizio di distribuzione erogato dall'impresa distributrice per usi propri di trasmissione e di distribuzione (22/p).
47.2 L'indicatore di concentrazione IC è calcolato secondo la seguente formula:

dove:
J denota il grado di concentrazione (alta, media o bassa), come definito nel Testo integrato della qualità dei servizi;
NJ è il numero di punti di prelievo in bassa tensione serviti dall'impresa, con grado di concentrazione J;
KJ è il coefficiente che esprime lo scostamento rispetto alla media del costo diretto necessario per servire un cliente nel grado di concentrazione J e assume i valori riportati in tabella 24 dell'allegato n. 1.
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(22/o) Formula così sostituita dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
(22/p) Definizione aggiunta dalla Del.Aut.en.el. e gas 27 dicembre 2004, n. 242/04.
Articolo 48
Perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3.
48.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione di cui al comma 42.1, lettera f), è pari a:
RD = RA - RE
dove:
- RD è l'ammontare di perequazione dei ricavi ottenuti dalle tariffe D2 e D3;
- RA rappresenta il livello dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione della tariffa D1 ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 ovvero opzioni ulteriori domestiche di cui all'articolo 25, con riferimento al numero medio di punti di prelievo, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza dell'anno al quale si riferisce l'ammontare di perequazione;
- RE rappresenta il livello dei ricavi che l'impresa distributrice avrebbe conseguito dall'applicazione delle tariffe D2 e D3, senza sconti o abbuoni, ai clienti ai quali sono state applicate le tariffe D2 e D3 ovvero opzioni ulteriori domestiche di cui all'articolo 25, con riferimento al numero medio di clienti, alla potenza media impegnata e ai consumi di competenza dell'anno al quale si riferisce l'ammontare di perequazione (23).
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(23) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
Sezione 2 - Regime di perequazione specifico aziendale
Articolo 49
Perequazione specifica aziendale.
49.1 È istituita per gli anni 2004-2007 la perequazione specifica aziendale a copertura degli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi di perequazione di cui alla sezione 1 della presente titolo, derivanti da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa.
49.2 La partecipazione alla perequazione specifica aziendale è facoltativa. Sono escluse dalla partecipazione alla perequazione specifica aziendale le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
49.3 In ciascun anno l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale è pari a:
PSA = Csa * RAPt
dove
- PSA è l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale;
- RAPt è, per ciascun anno t del periodo regolatorio 2004-2007, il ricavo ammesso perequato, pari alla somma algebrica dell'ammontare di perequazione dei costi di distribuzione di cui al comma 42.1, lettere c), d) ed e) e del ricavo ammesso dal vincolo V1 e dalla tariffa D1.
- Csa è il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, calcolato come segue:
Csa = CEB j RAPB / RAPB
con
CEB pari al costo effettivo sostenuto dall'impresa distributrice per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, nell'anno di riferimento, determinato sulla base di una specifica istruttoria, eventualmente condotta anche in collaborazione con la Guardia di finanza;
RAPB pari al ricavo ammesso dal vincolo V1, dalla tariffa D1 e dalla perequazione dei costi di distribuzione in alta tensione, in media tensione, in bassa tensione e per la trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione, a copertura dei costi di distribuzione, nell'anno di riferimento.
49.4 Per il periodo di regolazione 2004-2007, l'anno di riferimento rilevante ai fini delle disposizioni di cui al comma 49.3 è il 2003.
49.5 Il valore del fattore di correzione Csa è calcolato per ciascuna impresa che ne faccia richiesta entro il 31 dicembre 2004, previa specifica istruttoria, secondo quanto previsto dal comma 49.3. Il fattore di correzione Csa è aggiornato annualmente in coerenza con le modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito (23/a).
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(23/a) Vedi, anche, la Del.Aut.en.el. e gas 22 giugno 2004, n. 96/04.
TITOLO 2
Integrazione.
Articolo 50
Integrazione dei ricavi a V1.
50.1 È istituita per gli anni 2004-2007 l'integrazione dei ricavi a V1, destinata al caso in cui l'impresa distributrice pur applicando la tariffa massima consentita TV2, di cui al comma 10.1, non raggiunga il ricavo ammesso dal vincolo V1 in ragione della particolare composizione e modalità di consumo della propria clientela.
50.2 All'integrazione dei ricavi a V1 sono ammesse le imprese distributrici alla cui rete risultano connessi meno di 5000 clienti al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce l'ammontare di integrazione.
50.3 Dall'integrazione dei ricavi a V1 sono escluse le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
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Articolo 51
Ammontare di integrazione dei ricavi a V1.
51.1 In ciascuno degli anni del periodo di regolazione 1° febbraio 2004- 31 dicembre 2007 l'ammontare relativo all'integrazione di cui al comma 50.1 è pari, per ciascuna tipologia contrattuale, alla differenza, se positiva, tra il ricavo ammesso dal vincolo V1 e il ricavo ottenibile applicando la tariffa TV2 definita dall'Autorità.
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Parte IV - Prestazioni patrimoniali imposte
TITOLO 1
Imposizione.
Articolo 52
Fissazione delle componenti tariffarie A.
52.1 Nel presente titolo vengono fissate le componenti tariffarie per l'adeguamento dei corrispettivi per il servizio di distribuzione di cui al comma 2.1, lettera b), destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
52.2 Le componenti tariffarie di cui al comma 52.1 sono:
a) componente tariffaria A2, per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 26 gennaio 2000;
b) componente tariffaria A3, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
c) componente tariffaria A4, per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 26 gennaio 2000;
d) componente tariffaria A5, per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.M. 26 gennaio 2000;
e) componente tariffaria A6, per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. 26 gennaio 2000;
f) [componente tariffaria A8, per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, e successivi aggiornamenti (23/b)] (23/c).
52.3 Le componenti tariffarie di cui al comma 52.2 si applicano come maggiorazioni ai:
a) corrispettivi del servizio di distribuzione di cui alla parte II, titolo 2, sezione 2 e titolo 3, sezione 2, della medesima parte;
b) corrispettivi del servizio di distribuzione di cui alla parte II, titolo 2, sezione 3, limitatamente agli usi finali delle imprese distributrici (24).
52.4 [Ai fini della applicazione delle componenti tariffarie di cui al comma 52.2, lettere a), b), d) ed e) i corrispettivi di cui al comma 52.3, lettera a), sono solo quelli dovuti dai clienti del mercato vincolato] (24/a).
52.5 Le componenti tariffarie A alimentano i conti di gestione di cui al titolo 2, sezione 2, della presente parte.
52.6 I valori delle componenti tariffarie A sono determinati dall'Autorità.
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(23/b) Per la sospensione dell'applicazione della componente tariffaria A8 vedi l'art. 6, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04, l'art. 5, Del.Aut.en.el e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, l'art. 4, Del.Aut.en.el. e gas 29 settembre 2004, n. 171/04 e la Del.Aut.en.el. e gas 30 dicembre 2004, n. 252/04.
(23/c) Lettera soppressa dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
(24) Comma così corretto dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04.
(24/a) Comma soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
TITOLO 2
Esazione e gestione del gettito.
Sezione 1 - Esazione
Articolo 53
Disposizioni generali.
53.1 Nella presente sezione sono disciplinate le modalità di esazione delle componenti tariffarie A, delle componenti UC1 UC3, UC4, UC5, UC6 e MCT e delle altre prestazioni patrimoniali imposte (25).
53.2 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali gli esercenti provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti.
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(25) Comma prima corretto dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04 e poi così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
Articolo 54
Esazione delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, (25/a).
54.1 Le imprese distributrici, salvo quanto disposto dal comma 54.3, versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5 e A6, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo (25/b).
54.2 [Le imprese distributrici, comunicano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio fornito nel bimestre ad ogni cliente finale avente diritto alla componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.2:
a) l'aliquota della componente tariffaria compensativa relativa a tale cliente finale;
b) il titolo in virtù del quale tale componente tariffaria compensativa viene riconosciuta a tale cliente finale.] (25/c).
54.3. Le imprese distributrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscono al gestore della rete il gettito della componente tariffaria A3, quale maggiorazione del servizio di trasmissione di cui al comma 17.1, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato (25/d).
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(25/a) Rubrica così modificata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
(25/b) Comma prima modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, come rettificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 30 giugno 2004, n. 108/04, poi sostituito dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 9 agosto 2004, n. 148/04, con la decorrenza indicata dall'art. 2 della stessa delibera ed infine modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
(25/c) Comma soppresso dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 9 agosto 2004, n. 148/04, con la decorrenza indicata dall'art. 2 della stessa delibera.
(25/d) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, come rettificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 30 giugno 2004, n. 108/04.
Articolo 55
Esazione degli importi destinati al conto oneri per recuperi di continuità del servizio.
55.1 Le imprese distributrici, versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo, il gettito delle componenti UC6.
55.2 Le imprese distributrici, versano inoltre alla Cassa le penalità dovute nel caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali di cui al Testo integrato della qualità dei servizi.
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Articolo 56
Esazione degli importi destinati al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica.
56.1 Gli esercenti il servizio di trasporto di cui al comma 2.1, lettera a), versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo, gli importi determinati sulla base delle componenti fissate nella tabella 25 dell'allegato n. 1.
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Articolo 57
Esazione delle componenti UC1, UC3, UC4 e UC5 e delle componenti di cui al comma 13.4 (26).
57.1 Le imprese distributrici, versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti UC3 e UC4 in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato nel bimestre medesimo (26/a).
57.2 Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera c), versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito delle componenti UC1 e UC5, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo (26/b) (27).
57.3 Le imprese distributrici ammesse al regime tariffario semplificato di cui all'art. 13 versano alla Cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie di cui al comma 13.4 nel bimestre medesimo (28).
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(26) Rubrica prima sostituita dalla Del.Aut.en.el. e gas 4 marzo 2004, n. 23/04 e poi modificata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
(26/a) Comma così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
(26/b) Comma così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
(27) Articolo così corretto dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04.
(28) Comma aggiunto dalla Del.Aut.en.el. e gas 4 marzo 2004, n. 23/04.
Articolo 58
Esazione dell'elemento VE.
58.1 Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera c), versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito dell'elemento VE, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.
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Sezione 2 - Gestione del gettito
Articolo 59
Istituzione dei conti di gestione.
59.1 Sono istituiti presso la Cassa:
a) il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, alimentato dalla componente tariffaria A2;
b) il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3;
c) il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, alimentato dalla componente tariffaria A4;
d) il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, su cui affluiscono le disponibilità del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria A5;
e) il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, alimentato dalla componente tariffaria A6;
f) il Conto oneri per recuperi di continuità del servizio, alimentato dagli importi di cui al comma 55.2 e dalla componente UC6;
g) il Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, alimentato dalla componente UC1;
h) il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione, alimentato dalla componente UC3 e dal getto di cui al comma 57.3 (28/a);
i) il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, e successivi aggiornamenti, alimentato dalla componente UC4 (28/b);
l) il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, alimentato dagli importi di cui al comma 56.1;
m) il Conto oneri per certificati verdi, alimentato dall'elemento VE;
n) il Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica, alimentato dalla componente UC5;
o) il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale dai conti di cui al presente comma;
p) il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006 (29).
59.2 Con cadenza bimestrale la Cassa trasferisce sul Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione dell'energia elettrica nella transizione, eventuali differenze tra il gettito delle componenti tariffarie A3 e i contributi liquidati a valere sulle disponibilità del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
59.3 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie.
59.4 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui al comma 59.1 per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
59.5 La Cassa è autorizzata a delegare agli esercenti che percepiscono i corrispettivi di cui al comma 52.4 il versamento al Gestore della rete, a titolo di acconto sui versamenti ad esso dovuti ai sensi del comma 61.6, di una percentuale del gettito della componente tariffaria A3 fissata dalla stessa Cassa, tenuto conto delle spettanze dei soggetti aventi diritto ai contributi gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.
59.6 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari all'Euribor a un mese base 360 maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.
59.7 Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.
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(28/a) Lettera così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 4 marzo 2004, n. 23/04.
(28/b) Lettera così modificata dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 30 marzo 2005, n. 54/05.
(29) Lettera aggiunta dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 29 aprile 2004, n. 63/04.
Articolo 60
Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue.
60.1 Il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue viene utilizzato per il rimborso dei costi connessi sia alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, sia alle attività connesse e conseguenti che attengono a beni e rapporti giuridici conferiti alla società SOGIN Spa al momento della sua costituzione, ovvero siano svolte dalla società SOGIN Spa anche in consorzio con enti pubblici o altre società. Il Conto viene utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1-bis, della legge n. 368 del 2003 (29/a).
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(29/a) Comma così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
Articolo 61
Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.
61.1 Il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire la differenza tra i costi sostenuti dal Gestore della rete per l'acquisto di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
61.2 Il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire, altresì, le residue competenze, relative a periodi precedenti l'1 gennaio 2001, inerenti le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e al terzo capoverso del punto A, Titolo IV del provvedimento CIP n. 6/92, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera B, Titolo IV del medesimo provvedimento e le spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003 (29/b).
61.3 [Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Cassa riconosce al Gestore della rete un importo corrispondente all'ammontare dell'IVA da corrispondere a valere sugli acquisti dell'energia elettrica effettuati in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e non recuperabile in compensazione attraverso l'IVA a questi versata dagli acquirenti di detta energia elettrica ai sensi del decreto ministeriale] (29/c).
61.4 [Il riconoscimento viene effettuato dalla Cassa nella misura dello sbilancio, e del conseguente credito di imposta, generati dalla mancata compensazione di cui al comma precedente in relazione agli adempimenti IVA in carico al Gestore della rete complessivamente considerati] (29/d).
61.5 Il Gestore della rete dichiara alla Cassa, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'ammontare della differenza, su base mensile, tra i ricavi rinvenienti dalla vendita dell'energia elettrica secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 223/00, nonché dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 ed i costi per l'acquisto di detta energia elettrica. Tale differenza comprende, altresì, gli oneri di natura tributaria e fiscale.
61.6 La Cassa provvede a versare al Gestore della rete, con valuta terzultimo giorno lavorativo di ciascun mese, l'ammontare di cui al comma 61.5 per la quota parte non coperta dal gettito della componente A3 fatturato dal gestore della rete ai sensi del comma 54.3. Qualora il gettito della componente A3 fatturato dal gestore della rete ai sensi del comma 54.3 sia superiore all'ammontare di cui al comma 61.5, il gestore della rete versa l'eccedenza alla Cassa, che la registra sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate; la suddetta eccedenza non viene versata dal gestore della rete nel caso in cui sussistano suoi crediti allo stesso titolo, asseverati dalla Cassa (29/e).
61.6-bis. Il gestore della rete riconosce, altresì, mensilmente alla Cassa gli importi corrispondenti al debito IVA eventualmente maturato nei confronti dell'erario a livello di gruppo societario sino a concorrenza di quanto già anticipato dalla Cassa stessa a titolo di copertura del credito IVA. (29/f).
61.6-ter. Il recupero delle anticipazioni effettuate dalla Cassa al gestore della rete sul credito IVA maturato dal gestore stesso nei confronti dell'erario, di cui comma 61.6-bis, deve essere completato entro l'anno 2005 (29/g).
61.7 Il Gestore della rete trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse all'acquisto e alla cessione dell'energia di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, nonché delle partite tributarie e fiscali complessive.
61.8 Gli importi liquidati dall'amministrazione finanziaria a fronte del credito di imposta che costituisce presupposto del riconoscimento di cui ai commi 61.3 e 61.4 e riscossi dal Gestore della rete sono da questo versati alla Cassa che li registra sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.
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(29/b) Comma così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 27 marzo 2004, n. 46/04.
(29/c) Comma soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, come rettificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 30 giugno 2004, n. 108/04.
(29/d) Comma soppresso dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, come rettificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 30 giugno 2004, n. 108/04.
(29/e) Comma così modificato dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, come rettificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 30 giugno 2004, n. 108/04.
(29/f) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, come rettificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 30 giugno 2004, n. 108/04.
(29/g) Comma aggiunto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 25 giugno 2004, n. 103/04, come rettificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 30 giugno 2004, n. 108/04.
Articolo 62
Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali.
62.1 Il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali viene utilizzato per il rimborso alle imprese distributrici delle componenti tariffarie compensative di cui al comma 73.2.
62.2 [Qualora la differenza di cui al comma 54.1 tra il gettito della componente tariffaria A4 e l'ammontare complessivo della componente tariffaria compensativa risulti negativa, la Cassa, entro novanta giorni dal termine del bimestre, liquida tale differenza a favore dell'esercente] (29/h).
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(29/h) Comma soppresso dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 9 agosto 2004, n. 148/04, con la decorrenza indicata dall'art. 2 della stessa delibera.
Articolo 63
Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca.
63.1 Il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca viene utilizzato per la gestione delle disponibilità di pertinenza del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca.
63.2 La Cassa definisce con regolamento approvato dall'Autorità le modalità operative per la gestione, con separata evidenza contabile, del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, nel rispetto delle determinazioni di cui all'articolo 11 del D.M. 26 gennaio 2000.
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Articolo 64
Conto oneri per recupero continuità del servizio.
64.1 Il Conto oneri per recupero continuità del servizio è utilizzato per il finanziamento dei riconoscimenti di costo a favore degli esercenti per recuperi aggiuntivi di continuità del servizio di cui al Testo integrato della qualità dei servizi.
------------------------
Articolo 65
Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica.
65.1 Il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorità (29/hh).
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(29/hh) Articolo così sostituito dalla Del.Aut.en.el. e gas 16 dicembre 2004, n. 219/04.
Articolo 66
Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.
66.1 Il Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato viene utilizzato per la copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.
------------------------
Articolo 67
Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi e per i meccanismi di integrazione.
67.1 Il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica e per i meccanismi di integrazione viene utilizzato per la copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, nonché per la copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di integrazione di cui all'articolo 50.
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Articolo 68
Conto per le integrazioni tariffarie.
68.1 Il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti viene utilizzato per la copertura degli oneri relativi alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
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Articolo 69
Conto oneri per certificati verdi.
69.1 Il Conto oneri per certificati verdi viene utilizzato per la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99.
69.2 Con separato provvedimento l'Autorità definisce le modalità per il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh.
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Articolo 70
Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica.
70.1 Il Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica viene utilizzato per la copertura dei costi a carico del gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.
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Articolo 71
Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione.
71.1 Il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione viene utilizzato per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.M. 26 gennaio 2000 dell'onere relativo alla reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione dell'energia elettrica come determinati dall'Autorità.
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Articolo 71.1
Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006.
71.1.1 Il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006 viene utilizzato per l'anticipo al Gestore della rete di una quota parte degli oneri conseguenti alla remunerazione del servizio di interrompibilità sostenuti dal medesimo Gestore per gli anni da 2004 a 2006, ai sensi della deliberazione n. 151/03.
71.1.2 La Cassa riconosce al Gestore della rete un importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra i costi sostenuti per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03 riferiti al periodo 1° gennaio 2004 - 31 maggio 2004, e il gettito nella disponibilità del Gestore della rete, al 31 luglio 2004, conseguente alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 37.1, lettera d), penultimo periodo, della deliberazione n. 48/04.
71.1.3 Il Gestore della rete trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse ai pagamenti relativi alla applicazione della deliberazione n. 151/03.
71.1.4 Entro il 31 marzo di ciascun anno nel triennio 2005-2007, il Gestore della rete versa alla Cassa un importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra i ricavi conseguenti dall'applicazione dell'elemento INT relativi all'anno solare precedente, e i costi sostenuti dal Gestore della rete nel medesimo anno per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03.
71.1.5 La Cassa registra gli importi di cui al precedente comma sul Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006 (29/i).
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(29/i) Articolo aggiunto dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 29 aprile 2004, n. 63/04.
Parte V - Regimi tariffari speciali al consumo
Articolo 72
Deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC.
72.1 Le aliquote delle componenti tariffarie A dovute da soggetti parti di contratti di cui al 2.2, lettere da d) a f), per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh sono pari a 0.
72.2 Le componenti tariffarie A e UC si applicano nella misura ridotta fissata dall'Autorità all'energia elettrica:
a) ceduta alle utenze sottese di cui all'articolo 45 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 nei limiti della loro spettanza a titolo di sottensione;
b) ceduta dall'Enel Spa alla società Ferrovie dello Stato Spa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
c) ceduta dall'Enel Spa alla società Terni Spa e sue aventi causa ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
d) fornita ai comuni rivieraschi e non destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
e) fornita alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995, come integrato dal decreto 6 febbraio 2004 (29/l).
72.3 Per i soggetti per i quali il comma 72.2, lettere da a) a d), prevede l'applicazione delle componenti tariffarie A e UC in misura ridotta, le disposizioni di cui al comma 72.1 si applicano solo ai consumi eccedenti i quantitativi per i quali è prevista l'applicazione delle componenti tariffarie A e UC in misura ridotta.
72.4 Le componenti tariffarie A e UC non si applicano all'energia elettrica fornita dall'Enel Spa, ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'Enel Spa e sue aventi causa.
72.5 Ai clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera c), con potenza impegnata inferiore o uguale a 1,5 kW, le componenti tariffarie A2, A3 e A5 sono applicate unicamente con aliquote espresse in centesimi di euro/kWh pari a quelle previste per i clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a).
72.6 Le componenti tariffarie A ed UC non si applicano all'energia elettrica consumata dagli esercenti per gli usi direttamente connessi allo svolgimento dei seguenti servizi, ivi inclusi gli usi di illuminazione:
a) trasmissione;
b) dispacciamento;
c) distribuzione;
d) vendita ai clienti del mercato vincolato.
72.7 La deroga di cui al comma 72.6 si applica anche ai clienti finali nella cui disponibilità si trova una porzione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99.
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(29/l) Lettera così sostituita dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 9 agosto 2004, n. 148/04.
Articolo 73
Regimi tariffari speciali.
73.1 Le norme previste dal presente articolo si applicano:
a) ai clienti finali a cui, alla data del 31 dicembre 1999, si applicavano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle componenti inglobate, ovvero, anche disgiuntamente, aliquote della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela ad eccezione delle forniture effettuate dalle imprese elettriche degli enti locali ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali;
b) ai clienti finali beneficiari del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, in forza del decreto 6 febbraio 2004.
73.2 La Cassa verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione dei clienti finali ai regimi tariffari speciali. I clienti finali di cui al comma 73.1 e le imprese distributrici alle cui reti i medesimi sono connessi comunicano alla Cassa, con i tempi e le modalità da questa definiti, le informazioni necessarie per il calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.3.
73.3 A ciascun cliente finale di cui al comma 73.1, la Cassa versa mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 73.2, una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari alla differenza tra:
a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.
73.4 Con riferimento al servizio di distribuzione, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:
a) gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria più conveniente per tale cliente tra le opzioni tariffarie base offerte dall'esercente per il servizio di distribuzione;
b) gli addebiti risultanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria TV1.
73.5 Con riferimento al servizio di vendita, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), per ciascun cliente finale sono pari al minor valore tra:
a) gli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1;
b) gli addebiti risultanti dall'approvvigionamento dell'energia elettrica sul mercato libero, ovvero attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 73.10, inclusi gli oneri di dispacciamento.
73.6 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 73.3, gli addebiti di cui alla lettera a) del medesimo comma vengono determinati, nel caso in cui l'opzione tariffaria più conveniente non preveda una componente espressa in centesimi di euro/kW impegnato, utilizzando, per la definizione della potenza impegnata, il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione.
73.7 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 73.3, il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal primo bimestre dell'anno 2000, e per ciascun trimestre, a partire dal 1° gennaio 2003, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel bimestre precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella registrata dal parametro Ct nello stesso bimestre o trimestre. Nel caso delle forniture alle produzioni e lavorazioni di cui al decreto 19 dicembre 1995 e al decreto 6 febbraio 2004, l'indicizzazione si applica solo qualora la variazione bimestrale o trimestrale del parametro Ct sia risultata positiva.
73.8 Al termine di ciascun periodo di fatturazione l'impresa distributrice accredita al cliente finale ammesso al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato al cliente nel periodo di fatturazione applicando l'opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l'opzione tariffaria TV1.
73.9 I clienti finali di cui al comma 73.1 che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero comunicano all'Acquirente unico, entro il 30 settembre di ogni anno, informazioni dettagliate, corredate di ogni idonea documentazione di riscontro, in ordine alle caratteristiche della fornitura e ai previsti consumi di energia elettrica ammessa a regime tariffario agevolato, con riferimento all'anno successivo.
73.10 L'Acquirente unico predispone e avvia procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di energia elettrica ai beneficiari dei regimi tariffari speciali che non intendono approvvigionarsi direttamente sul mercato libero, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e nel rispetto dei criteri delineati nel comma 73.11.
73.11 Le procedure concorsuali di cui al comma 73.10 sono configurate come aste al ribasso rispetto ad un prezzo base d'asta pari al prezzo di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato. Nell'àmbito di tali procedure, l'Acquirente unico può aggregare la domanda di energia elettrica dei beneficiari dei regimi tariffari speciali. In esito a ciascuna procedura, a parità di prezzo offerto, l'Acquirente unico identifica gli assegnatari e le quantità di riferimento oggetto di ciascun contratto sulla base di un criterio pro-rata. (29/m).
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(29/m) Articolo così sostituito dall'art. 1, Del.Aut.en.el. e gas 9 agosto 2004, n. 148/04. Vedi, anche, l'art. 2, della stessa delibera.
Articolo 74
Energia elettrica ceduta alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
74.1 Sono a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico i corrispettivi del servizio di trasporto ed ogni altro onere connesso all'energia elettrica ceduta gratuitamente alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
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Allegato 1
TABELLE
TABELLE
Tabella 1: fasce orarie
|
F1: ore di punta |
|
Nei giorni dal lunedì al venerdì: |
|
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dall'1 giugno al 31 luglio; |
|
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 dall'1 giugno al 31 luglio, dal 23 agosto al 19 settembre e dal 13 al 22 dicembre; |
|
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dall'1 giugno al 31 luglio e dal 23 agosto al 19 settembre; |
|
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 dall'1 giugno al 31 luglio, dal 23 agosto al 19 settembre e dal 22 novembre al 22 dicembre; |
|
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 dal 22 novembre al 22 dicembre. |
|
|
|
F2: ore di alto carico |
|
Nei giorni dal lunedì al venerdì: |
|
dalle ore 7.00 alle ore 8.00 dall'8 gennaio al 14 marzo, dall'1 giugno al 31 luglio e dal 23 agosto al 19 settembre; |
|
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 dall'8 gennaio al 31 maggio, dall'1 al 6 agosto e dal 23 agosto al 22 dicembre; |
|
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 dall'8 gennaio al 31 maggio, dall'1 al 6 agosto e dal 20 settembre al 12 dicembre; |
|
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dall'8 gennaio al 14 marzo, dall'1 al 31 maggio, dall'1 al 6 agosto e dal 22 novembre al 22 |
|
dicembre; |
|
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 dall'1 giugno al 31 luglio e dal 23 agosto al 19 settembre; |
|
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 dall'8 gennaio al 14 marzo, dall'1 maggio al 6 agosto e dal 23 agosto al 19 settembre; |
|
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dall'8 gennaio al 14 marzo, dall'1 al 31 maggio, dall'1 al 6 agosto, dal 23 agosto al 19 settembre |
|
e dall'22 novembre al 22 dicembre; |
|
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dall'8 gennaio al 14 marzo, dall'1 al 31 maggio, dall'1 al 6 agosto e dal 20 settembre al 22 |
|
dicembre; |
|
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 dall'8 gennaio al 14 marzo, dall'1 al 31 maggio, dall'1 al 6 agosto e dal 20 settembre al 21 |
|
novembre; |
|
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 dall'8 gennaio al 14 marzo, dall'1 giugno al 31 luglio, dal 23 agosto al 21 novembre; |
|
dalle ore 18 alle ore 19.00 dall'8 gennaio al 14 marzo, dall'1 giugno al 31 luglio, dal 23 agosto al 22 dicembre; |
|
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 dall'8 gennaio al 14 marzo, dall'1 giugno al 31 luglio, dal 23 agosto al 19 settembre e dal 22 |
|
novembre al 22 dicembre; |
|
dalle ore 20.00 alle ore 21.00 dall'1 giugno al 31 luglio e dal 23 agosto al 19 settembre; |
|
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 dall'1 giugno al 31 luglio. |
|
|
|
F3: ore di medio carico |
|
Nei giorni dal lunedì al venerdì: |
|
dalle ore 6.00 alle ore 7.00 dall'1 giugno al 31 luglio, dal 23 agosto al 19 settembre; |
|
dalle ore 7.00 alle ore 8.00 dal 15 marzo al 31 maggio, dall'1 al 6 agosto, dal 20 settembre al 22 dicembre; |
|
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 dal 15 marzo al 30 aprile e dal 20 settembre al 21 novembre; |
|
dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 20.00 alle ore 21.00 dall'8 gennaio al 31 maggio; dall'1 agosto al 6 agosto, dal 20 |
|
settembre al 22 dicembre; |
|
dalle ore 13.00 alle ore 14.00 dal 15 marzo al 30 aprile e dal 20 settembre al 22 dicembre; |
|
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal 15 marzo al 30 aprile; |
|
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 dal 15 marzo al 31 maggio e dall'1 al 6 agosto; |
|
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 dal 15 marzo al 31 maggio, dall'1 al 6 agosto e dal 20 settembre al 21 novembre; |
|
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 dal 23 agosto al 19 settembre. |
|
|
|
F4: ore vuote |
|
Dalle ore 0.00 alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00, per tutti i giorni dell'anno; |
|
dalle ore 6.00 alle ore 7.00 e dalle ore 21.00 alle ore 22.00 dall'1 gennaio al 31 maggio, dall'1 agosto al 22 agosto, dal 20 |
|
settembre al 31 dicembre; |
|
dalle ore 7.00 alle ore 21.00 dall'1 al 7 gennaio, dal 7 al 22 agosto e dal 23 al 31 dicembre. |
|
Sono in ogni caso considerate vuote tutte le ore dei sabati e delle domeniche dell'anno e delle festività infrasettimanali dell'1 e |
|
6 gennaio, del lunedì dell'Angelo, del 25 aprile, dell'1 maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, dell'1 novembre, dell'8, 25 e 26 |
|
dicembre. |
|
|
TRAS |
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 |
|
|
|
centesimi di |
|
|
euro/kWh |
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
0.23 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
0.37 |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
0.22 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
0.35 |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
0.29 |
|
Tabella 2.2: Componente TRAS per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria F1, F2, F3 e F4 (29/o)
|
TRAS |
|
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 |
|
|
|
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
|
|
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
|
|
euro/kWh |
euro/kWh |
euro/kWh |
euro/kWh |
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
0.85 |
|
0.55 |
|
0.36 |
|
0.17 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
0.85 |
|
0.55 |
|
0.36 |
|
0.17 |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
0.80 |
|
0.51 |
|
0.34 |
|
0.16 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
0.80 |
|
0.51 |
|
0.34 |
|
0.16 |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
0.79 |
|
0.50 |
|
0.33 |
|
0.15 |
|
|
|
Componenti dell'opzione tariffaria TV1 |
|
|
|
|
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 |
ρ1 |
ρ3 |
|
|
centesimi di euro/punto prelievo |
centesimi di euro/kWh |
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
- |
|
1,35 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
13.219,87 |
|
1,05 |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
- |
|
0,70 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
702.628,01 |
|
0,10 |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
1.862.569,63 |
|
0,07 |
|
|
|
|
|
Elementi della componente ρ1 |
|
|
|
|
|
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 |
ρ1 (disMT) |
ρ1 (disBT) |
ρ1 (cot) |
|
|
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
|
|
euro/punto di |
euro/punto di |
euro/punto di |
|
|
prelievo |
prelievo |
prelievo |
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
- |
|
- |
|
- |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
- |
|
11.481,88 |
|
1.737,99 |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
- |
|
- |
|
- |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
664.668,93 |
|
- |
|
37.959,08 |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
- |
|
- |
|
1.862.569,63 |
|
|
|
|
|
Elementi della componente ρ3 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 |
ρ3 (disAT) |
ρ3 (disMT) |
ρ3 (disBT) |
ρ3 (cot) |
|
|
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
|
|
euro/kWh |
euro/kWh |
euro/kWh |
euro/kWh |
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
0,0900 |
|
0,6700 |
|
0,5200 |
|
0,0700 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
0,1000 |
|
0,9500 |
|
- |
|
- |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
0,0800 |
|
0,5800 |
|
- |
|
0,0400 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
0,1000 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
0,0700 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Tabella 4: Valori dei parametri δ1, δ2, δ3 e δ4 delle tariffe TV2
|
|
|
|
|
|
|
Tipologie di contratto di cui all'articolo 2, comma 2.2 |
δ1 |
δ2 |
δ3 |
δ4 |
|
|
|
|
|
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
- |
|
- |
|
1,100 |
|
4,174 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
1,100 |
|
0,168 |
|
1,100 |
|
1,181 |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
- |
|
- |
|
1,100 |
|
4,174 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
1,150 |
|
0,005 |
|
1,200 |
|
- |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
1,300 |
|
|
|
1,300 |
|
- |
|
Tabella 5 : Parametri del profilo tipo di prelievo della potenza
|
|
|
|
|
|
|
Tipologie di contratto di cui all'articolo 2, comma 2.2 |
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
|
|
|
|
|
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
100% |
|
100% |
|
100% |
|
100% |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
80% |
|
90% |
|
95% |
|
100% |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
100% |
|
100% |
|
100% |
|
100% |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
85% |
|
90% |
|
95% |
|
100% |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
80% |
|
85% |
|
90% |
|
100% |
|
Tabella 6: Parametri del profilo tipo di prelievo dell'energia elettrica
|
|
|
|
|
|
|
Tipologie di contratto di cui all'articolo 2, comma 2.2 |
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
|
|
|
|
|
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
1% |
|
10% |
|
8% |
|
81% |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
8% |
|
30% |
|
14% |
|
48% |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
1% |
|
10% |
|
8% |
|
81% |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
8% |
|
31% |
|
14% |
|
47% |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
6% |
|
22% |
|
14% |
|
58% |
|
Tabella 7: Componente CTR per il servizio di trasmissione per le imprese distributrici (29/q)
|
|
|
|
Fascia oraria |
centesimi di euro/kWh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F1 |
0,77 |
|
|
F2 |
0,49 |
|
|
F3 |
0,32 |
|
|
F4 |
0,14 |
|
Tabella 8: Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la determinazione dei corrispettivi del servizio di trasporto per clienti finali e per le imprese distributrici
|
Livello di tensione al quale è effettuata la misura dell'energia elettrica |
Per clienti finali e per i punti di |
Per imprese |
|
|
interconnessione virtuale |
distributrici |
|
|
% (A) |
% (B) |
|
AAT |
|
2,0 |
|
- |
|
|
AT |
|
2,0 |
|
0,4 |
|
|
|
- punto di misura in corrispondenza di un traformatore AAT/AT |
|
|
2,0 |
|
|
|
- punto di misura in corrispondenza di un traformatore AT/MT |
|
|
1,2 |
|
|
|
- altro |
|
|
|
|
|
MT |
|
4,2 |
|
2,7 |
|
|
|
- punto di misura in corrispondenza di un traformatore AT/MT |
|
|
4,2 |
|
|
|
- punto di misura in corrispondenza di un traformatore MT/BT |
|
|
3,5 |
|
|
|
- altro |
|
|
|
|
|
BT |
|
9,9 |
|
6,1 |
|
|
|
- punto di misura in corrispondenza di un traformatore MT/BT |
|
|
8,0 |
|
|
|
- altro |
|
|
|
|
Tabella 9: Componenti COV
|
|
COV1 |
COV3 |
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 |
centesimi di |
centesimi di |
|
|
euro/punto di |
euro/kWh |
|
|
prelievo per anno |
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
|
|
0,01 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
282,14 |
|
- |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
- |
|
0,01 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
6.162,17 |
|
- |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
302.364,53 |
|
- |
|
Tabella 10: Parametro λ
|
|
|
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato |
λ |
|
|
|
|
lettera a) |
Utenza domestica in bassa tensione |
1,108 |
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
1,108 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
1,108 |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
1,051 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
1,051 |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
1,029 |
|
Tabella 11: Elemento PF
|
|
|
Tariffa D2 |
|
|
|
Fasce di consumo (kWh/anno) |
PF (centesimi di euro/kWh) |
|
|
da |
a |
|
2,19 |
|
|
|
0 |
900 |
|
2,22 |
|
|
|
|
oltre 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tariffa D3 |
|
|
|
|
|
|
|
PF (centesimi di |
|
|
euro/kWh). |
|
|
|
|
|
2,22 |
|
Tabella 12: Parametri f
|
|
|
Parametri f della tariffa D2 |
|
|
|
Scaglioni di consumo (kWh per anno) |
parametri f |
|
|
da |
a |
|
|
|
|
|
0 |
900 |
|
0,787 |
|
|
|
901 |
1800 |
|
0,792 |
|
|
|
1801 |
2640 |
|
1,182 |
|
|
|
2641 |
4440 |
|
1,479 |
|
|
|
|
oltre 4440 |
|
1,182 |
|
|
|
|
Parametro f della tariffa D3 |
|
1,182 |
Tabella 13: Componenti della tariffa D1 (29/r)
|
|
|
Componenti della tariffa D1 |
|
|
|
componente σ1 |
|
componente σ3 |
|
|
componente σ2 |
|
|
mis |
cot |
cov |
totale |
|
trasm |
dis AT |
dis MT |
totale |
|
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
|
euro/punto |
euro/punto |
euro/punto |
euro/punto |
euro/kW per |
euro/kWh |
euro/kWh |
euro/kWh |
euro/kWh |
|
di prelievo |
di prelievo |
di prelievo |
di prelievo |
anno |
|
|
|
|
|
per anno |
per anno |
per anno |
per anno |
|
|
|
|
|
|
1.651,56 |
|
1.156,14 |
|
187,68 |
|
2.995,38 |
|
1.394,87 |
|
0,32 |
|
0,12 |
|
0,85 |
|
1,29 |
Tabella 14 - Componente τ3 della tariffa D2 (30)
|
Scaglioni di consumo (kWh/anno) |
Componente τ3 |
|
|
(centesimi di euro/kWh) |
|
da |
fino a |
|
|
0 |
|
900 |
- |
|
901 |
|
1800 |
1,90 |
|
1801 |
|
2640 |
4,11 |
|
2641 |
|
3540 |
11,09 |
|
3541 |
|
4440 |
9,22 |
|
oltre 4440 |
|
|
4,11 |
Tabella 15 - Componenti τ1 e τ2 della tariffa D2 (30/a)
|
Componente τ1 |
Componente τ2 |
|
(centesimi di |
(centesimi di |
|
euro/punto di |
euro/kW per |
|
prelievo per anno) |
anno) |
|
192 |
|
624 |
|
Tabella 16 - Componenti τ1, τ2 e τ3 della tariffa D3 (31)
|
Componente τ1 |
Componente τ2 |
Componente τ3 |
|
(centesimi di |
(centesimi di |
(centesimi di |
|
euro/punto di |
euro/kW per |
euro/kWh) |
|
prelievo per anno) |
anno) |
|
|
2.640 |
|
1.584 |
|
4,11 |
|
Tabella 17: Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione per la determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per le imprese distributrici
|
|
Per clienti finali e per i punti di |
Per imprese |
|
Livello di tensione al quale è effettuata la misura dell'energia elettrica |
interconnessione virtuale |
distributrici |
|
|
% |
% |
|
|
(A) |
(B) |
|
AAT |
|
2,9 |
|
0,9 |
|
|
AT |
|
2,9 |
|
|
|
|
|
- punto di misura in corrispondenza di un traformatore AAT/AT |
|
|
1,3 |
|
|
|
- punto di misura in corrispondenza di un traformatore AT/MT |
|
|
2,9 |
|
|
|
- altro |
|
|
2,1 |
|
|
MT |
|
5,1 |
|
|
|
|
|
- punto di misura in corrispondenza di un traformatore AT/MT |
|
|
3,6 |
|
|
|
- punto di misura in corrispondenza di un traformatore MT/BT |
|
|
5,1 |
|
|
|
- altro |
|
|
4,4 |
|
|
BT |
|
10,8 |
|
|
|
|
|
- punto di misura in corrispondenza di un traformatore MT/BT |
|
|
7,0 |
|
|
|
- altro |
|
|
8,9 |
|
Tabella 18: Componenti MIS
|
|
MIS1 |
MIS3 |
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 |
centesimi di |
centesimi di |
|
|
euro/punto di |
euro/kWh |
|
|
prelievo per anno |
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
- |
|
0,10 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
2.482,76 |
|
- |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
- |
|
0,06 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
54.225,40 |
|
- |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
2.660.722,67 |
|
- |
|
Tabella 19: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di distribuzione in alta tensione per tipologia di utenza (ρ3'c(disAT)) (32)
|
|
Anno 2004 |
Anno 2005 |
|
Tipologie |
centesimi di euro/kWh |
centesimi di euro/kWh |
|
|
|
|
|
Bassa tensione - usi domestici |
0,0399 |
|
0,0399 |
|
|
Bassa tensione - illuminazione pubblica |
0,0320 |
|
0,0311 |
|
|
Bassa tensione - altri usi |
0,0403 |
|
0,0387 |
|
|
Media tensione - illuminazione pubblica |
0,0199 |
|
0,0197 |
|
|
Media tensione - altri usi |
0,0385 |
|
0,0370 |
|
|
Alta tensione |
0,0233 |
|
0,0220 |
|
Tabella 20: Costo unitario standard per componente di rete di alta tensione (pk)
|
|
|
|
Componente |
Costo unitario standard (euro) |
|
|
|
|
Linee Km 380 kV - singola terna (per km) |
11.017,99 |
|
|
Linee 380 kV - doppia terna (per km) |
8.814,39 |
|
|
Linee 220 kV - singola terna (per km) |
4.006,57 |
|
|
Linee 220 kV - doppia terna (per km) |
3.205,26 |
|
|
Linee 150/130 kV - singola terna (per km) |
4.006,57 |
|
|
Linee 150/130 kV - doppia terna (per km) |
3.205,26 |
|
|
Linee 220 kV - in cavo (per km) |
54.746,33 |
|
|
Linee 130 kV - in cavo (per km) |
45.522,20 |
|
|
Cavo SACOI (per km) |
5.867,60 |
|
|
Linee 200 kV - corrente continua (per km) |
1.135,24 |
|
|
Linee 60 kV - singola terna (per km) |
3.004,93 |
|
|
Linee 60 kV - doppia terna (per km) |
2.403,94 |
|
|
Linee 60 kV- in cavo (per km) |
34.141,65 |
|
Tabella 21: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi diretti di trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza (ρ1'c(disMT) , (ρ3'c(disMT)) (33)
|
|
Anno 2004 |
Anno 2005 |
|
Tipologie |
centesimi di euro/punto |
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
|
|
di prelievo per anno |
euro/kWh |
euro/punto |
euro/kWh |
|
|
|
|
di prelievo per anno |
|
|
Bassa tensione - usi domestici |
- |
|
0,1287 |
|
- |
|
0,1272 |
|
|
Bassa tensione - illuminazione |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
pubblica |
|
|
0,1001 |
|
- |
|
0,1001 |
|
|
Bassa tensione - altri usi |
- |
|
0,1437 |
|
- |
|
0,1422 |
|
|
Media tensione - illuminazione |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
pubblica |
|
|
0,1116 |
|
- |
|
0,1116 |
|
|
Media tensione - altri usi |
109.290,9900 |
|
- |
|
108.493,2200 |
|
- |
|
Tabella 22: Quota parte dei corrispettivi unitari della tariffa TV1 e della tariffa D1 a copertura dei costi di trasformazione dal livello di alta al livello di media tensione per tipologia di utenza (34)
|
Anno 2004 |
Anno 2005 |
|
Tipologie |
centesimi di euro/punto |
centesimi di |
centesimi di |
centesimi di |
|
|
di prelievo per anno |
euro/kWh |
euro/punto |
euro/kWh |
|
|
|
|
di prelievo per anno |
|
|
Bassa tensione - usi domestici |
- |
|
0,2386 |
|
- |
|
0,2359 |
|
|
Bassa tensione - illuminazione |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
pubblica |
|
|
0,1856 |
|
- |
|
0,1856 |
|
|
Bassa tensione - altri usi |
- |
|
0,2664 |
|
- |
|
0,2636 |
|
|
Media tensione - illuminazione |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
pubblica |
|
|
0,2068 |
|
- |
|
0.2068 |
|
|
Media tensione - altri usi |
202.585,66 |
|
- |
|
201.106,88 |
|
- |
|
Tabella 23 (34/a)
|
Componente |
Costo unitario standard (euro) |
|
|
|
|
Trasformatori 220/MT (per MVA installato) |
3.238,3139 |
|
|
Trasformatori 150-130/MT (per MVA installato) |
3.035,3304 |
|
|
Trasformatori AT/AT 150/120-60 (per MVA installato) |
3.035,3304 |
|
|
Altri trasformatori AT/MT (per MVA installato) |
3.726,4584 |
|
Tabella 24: Valori del coefficiente Kj
|
Tipo di àmbito |
Valore di KJ |
|
Bassa concentrazione |
1,24 |
|
|
Media concentrazione |
0,99 |
|
|
Alta concentrazione |
0,78 |
|
Tabella 25: Somme da versare sul conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica (35)
|
|
|
|
Tipologie di contratto di cui comma 2.2 |
centesimi di euro/kWh |
|
|
|
|
lettera a) |
Utenza domestica in bassa tensione |
0,0213 |
|
|
lettera b) |
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
0,0168 |
|
|
lettera c) |
Altre utenze in bassa tensione |
0,0188 |
|
|
lettera d) |
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica |
0,0149 |
|
|
lettera e) |
Altre utenze in media tensione |
0,0188 |
|
|
lettera f) |
Utenze in alta e altissima tensione |
0,0078 |
|
Tabella 26: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di cui al comma 13.4 (36)
|
|
Energia reattiva compresa tra il |
Energia reattiva eccedente il |
|
Tipologia contrattuale |
50 e il 75% dell'energia attiva |
75% dell'energia attiva |
|
|
(centesimi di euro/kvarh) |
(centesimi di euro/kvarh) |
|
|
|
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione |
3,23 |
4,21 |
|
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica |
3,23 |
4,21 |
|
lettera c) Altre utenze in bassa tensione |
3,23 |
4,21 |
|
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione |
1,51 |
1,89 |
|
pubblica |
|
|
|
lettera e) Altre utenze in media tensione |
1,51 |
1,89 |
|
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione |
0,86 |
1,10 |
------------------------
(29/n) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 2 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(29/o) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 2 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(29/p) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 2 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(29/q) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 2 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(29/r) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 3 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(30) Tabella prima corretta dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04e poi così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 3 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(30/a) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 3 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(31) Tabella prima corretta dall'art. 3, Del.Aut.en.el. e gas 19 febbraio 2004, n. 17/04 e poi così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 3 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(32) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 4 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(33) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 4 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(34) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 4 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(34/a) Tabella così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, Del.Aut.en.el. e gas 20 giugno 2005, n. 115/05.
(35) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dall'art. 5 e dalle tabelle allegate alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2004, n. 135/04.
(36) Tabella aggiunta dalla Del.Aut.en.el. e gas 4 marzo 2004, n. 23/04.
Del.Aut.en.el. e gas 23 febbraio 2005, n. 34/05
Modalità e condizioni economiche per il ritiro
dell'energia elettrica, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 29
dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della L. 23 agosto 2004, n. 239.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 marzo 2005, n. 61.
L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 23 febbraio 2005;
Visti:
la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/1989);
il provvedimento del Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/1990);
il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come integrato e modificato dal D.M. 4 agosto 1994 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal D.M. 24 gennaio 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: provvedimento Cip n. 6/1992);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
la direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
il D.M. 19 dicembre 2003 del Ministro delle attività produttive in materia di direttive alla società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003;)
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);
la direttiva 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2004/8/CE);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1997, n. 108/97 (di seguito: deliberazione n. 108/97);
la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 201 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
il documento di consultazione 20 ottobre 2004 recante modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti di potenza <10 MVA e ≥ 10 MVA se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: documento di consultazione);
le osservazioni al documento di consultazione di cui al precedente alinea pervenute all'Autorità.
Considerato che:
l'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che l'Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta da:
a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: GRTN) nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonché della deliberazione n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, fino alla loro scadenza;
b) impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta nell'àmbito dei provvedimenti con convenzioni di cessione pluriennali già richiamate alla precedente lettera a), fino alla loro scadenza;
il comma 41 della legge n. 239/2004 prevede che l'Autorità determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, dell'energia elettrica prodotta:
a) da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
b) ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999;
c) da impianti di potenza qualsiasi, entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, che continua ad essere ritirata dal GRTN fino a scadenza delle convenzioni in essere;
il comma 41 della legge n. 239/2004, nel consentire una modalità di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza inferiore a 10 MVA e agli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999, conferma, in materia di fonti rinnovabili, il disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, visto che la tipologia di impianto e la sua eventuale partecipazione al mercato non possono dipendere dalla data di entrata in esercizio;
l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;
l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 10/1991;
l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che, dopo la scadenza delle convenzioni di cessione destinata, la relativa energia elettrica venga destinata al mercato, con l'unica eccezione delle fonti rinnovabili non in grado di partecipare al sistema delle offerte (impianti di potenza fino a 10 MVA e impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili di potenza qualsiasi), per le quali l'Autorità deve definire le modalità di ritiro tenendo conto di condizioni economiche di mercato;
il comma 41, ultimo periodo, della legge n. 239/2004, nel consentire una modalità di ritiro alternativa al mercato agli impianti di potenza fino a 10 MVA, agli impianti di cui al secondo periodo del comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e agli impianti alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999, intende garantire il ritiro dell'energia elettrica prodotta da impianti non in grado di partecipare al sistema delle offerte;
l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà fissata con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, è riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorità all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato;
la data di entrata a regime del mercato elettrico verrà fissata con decreto dal Ministro delle attività produttive e che, pertanto, le disposizioni del presente provvedimento per quanto riguarda le fonti rinnovabili si applicano a decorrere da tale data;
rispetto allo schema proposto nel documento di consultazione, in cui tutti i rapporti commerciali delle imprese distributrici e della società Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) confluivano nel GRTN, la quasi totalità delle osservazioni pervenute ha richiesto che l'Acquirente unico rappresenti l'interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN, al fine di semplificare i rapporti contrattuali e le compensazioni economiche a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
il ruolo dell'Acquirente unico quale interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente di ampliare la base di acquisto dell'Acquirente unico, con conseguente diminuzione del fattore di rischio connesso alla quota di energia acquistata sul mercato, e di ottenere una riduzione dei prezzi di acquisto per effetto della quota di energia da fonti non rinnovabili ritirata a prezzi inferiori a quelli delle fonti rinnovabili;
il ruolo dell'Acquirente unico come interfaccia unica e finale delle imprese distributrici e del GRTN consente anche di scomputare dagli acquisti di energia elettrica effettuati dalle imprese distributrici medesime presso l'Acquirente unico il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004;
le ragioni, esposte nel documento di consultazione, che hanno portato a proporre il GRTN come interfaccia unica e finale si porranno solo a medio-lungo termine in quanto:
l'Acquirente unico è destinato a svolgere un ruolo significativo ancora per diversi anni, continuando a garantire le forniture di energia elettrica ai clienti che, pur avendo le caratteristiche di idoneità, preferiscono rimanere vincolati, come previsto dal comma 30 della legge n. 239/2004, che integra l'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999;
il controllo, anche a fini statistici, delle quantità di energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 da parte del GRTN può essere comunque garantito prevedendo adeguati scambi informativi tra le imprese distributrici e il GRTN;
i commi 85, 86, 87, 88 e 89 della legge n. 239/2004 prevedono semplificazioni negli iter autorizzativi per impianti di microgenerazione, definiti come gli impianti di potenza fino a 1 MW;
gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili presentano, congiuntamente ad elevate potenzialità di sviluppo delle fonti marginali o residuali, elevati costi di produzione, come anche evidenziato dalle Associazioni dei piccoli produttori nelle osservazioni al documento di consultazione.
Ritenuto opportuno:
prevedere che l'Acquirente unico svolga un ruolo di interfaccia unica e finale per:
le imprese distributrici che destinano direttamente ai propri clienti vincolati l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, cedendo all'Acquirente unico l'eventuale quantità di energia elettrica eccedente il fabbisogno dei propri clienti vincolati;
il GRTN, che cede all'Acquirente unico l'energia elettrica ritirata dagli impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale;
prevedere che il ritiro dell'energia elettrica eccedente le quantità ritirate nell'àmbito delle convenzioni di cessione destinata di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003, e fino alla loro scadenza, sia svolto dal GRTN, anziché dal gestore di rete, in modo da continuare ad avere una unica controparte contrattuale per il ritiro dell'intera quantità di energia prodotta e immessa in rete, semplificandone di conseguenza la gestione amministrativa;
escludere il prezzo zonale orario che si forma nel sistema delle offerte come prezzo riconosciuto per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, poiché tale prezzo:
viene comunque riconosciuto ai produttori che scelgono di partecipare al sistema delle offerte;
è soggetto ai rischi e alle imprevedibilità del sistema delle offerte;
non è un parametro in grado di influire sulla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che dipende invece da fattori localizzativi legati alla disponibilità locale di risorse rinnovabili;
introduce l'esigenza di compensazioni a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
prevedere che il gestore di rete riconosca ai produttori il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato per l'energia elettrica ritirata da impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, essendo tale prezzo riferito a condizioni economiche di mercato, già riconosciuto nel periodo transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003;
prevedere, in alternativa al prezzo di cui al precedente alinea e su richiesta del produttore, un prezzo di cessione unico e indifferenziato per fasce orarie, al fine di tener conto delle peculiarità di alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;
prevedere, in considerazione delle peculiarità e dei vantaggi che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e degli impianti di cogenerazione presentano rispetto agli altri impianti, che il gestore di rete riconosca ai produttori per l'energia elettrica da fonti non rinnovabili ritirata ai sensi del comma 41 della legge n. 239/2004:
il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la deliberazione n. 42/2002;
il parametro Ct per gli impianti di potenza inferiore a 10 MVA che non soddisfano la deliberazione n. 42/2002;
prevedere per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW l'esclusione dall'obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione, al fine di semplificare le condizioni di accesso alla rete per detti impianti non collegati alla rete di trasmissione nazionale, per i quali sia la direttiva 2001/77/CE, che la direttiva 2004/8/CE, nonché la legge n. 239/2004, prevedono procedure di accesso alla rete e autorizzative semplificate;
riconoscere agli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione delle centrali ibride, limitatamente ai primi due milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto, prezzi minimi garantiti tali da assicurare la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività;
orientare al mercato la cessione di rilevanti quantitativi di energia elettrica prodotta da impianti di rilevanti dimensioni, garantendo invece il ritiro delle eccedenze rispetto ai fabbisogni dell'autoproduzione;
prevedere che alle eccedenze di energia elettrica prodotte dagli impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, il gestore di rete riconosca il parametro Ct;
prevedere, al fine di evitare comportamenti opportunistici, che il produttore che si avvale delle modalità di ritiro ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 debba:
richiedere il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'àmbito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003;
sottoscrivere con il gestore di rete una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A);
prevedere l'esenzione dall'applicazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/2003 per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW e un'applicazione graduale di detti corrispettivi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali ibride;
prevedere corrispettivi volti a riconoscere ai gestori di rete i costi amministrativi sostenuti, secondo criteri di semplificazione amministrativa ed equità; prevedere che i corrispettivi di cui al precedente alinea siano a carico dei produttori, al fine di evitare ulteriori aggravi al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato;
Delibera:
1. Definizioni.
1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/2003, le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/2003, le definizioni di cui all'art. 1 del Testo integrato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
a) energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 è l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione imputabile delle centrali ibride, nonché dagli impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di potenza inferiore a 10 MVA alimentati dai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003 rientra nell'àmbito di applicazione dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;
b) energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 è l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, ivi compresa la produzione non imputabile delle centrali ibride, e l'energia elettrica prodotta, come eccedenze, dagli impianti, di potenza uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti assimilate o da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, come definito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GRTN nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992, nonché della deliberazione n. 108/97, limitatamente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, come definite dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione;
c) GRTN è il Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;
d) gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il GRTN e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/1999.
2. Oggetto e finalità.
2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.
3. Modalità per il ritiro dell'energia elettrica.
3.1. L'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 è ritirata, su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. Il produttore che si avvale di detta facoltà, presenta istanza al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, fornendo tutte le informazioni atte a dimostrare l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 o dal comma 41 della legge n. 239/2004.
3.2. Il produttore che intende avvalersi dei benefìci di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 richiede al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato il ritiro dell'intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete, ad eccezione di quella ceduta nell'àmbito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/2003.
3.3. Il gestore di rete riconosce ai produttori, per l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, i prezzi di cui all'art. 4.
3.4. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributrice, il controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 viene scomputato dagli acquisti di energia elettrica effettuati dall'impresa distributrice medesima presso l'Acquirente unico. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è il GRTN o un gestore di rete diverso dalle imprese distributrici, l'Acquirente unico riconosce a tali soggetti i prezzi di cui all'art. 4. Se il ritiro dell'energia di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 avviene in porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, il controvalore dell'energia ritirata viene remunerato secondo le modalità previste dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
3.5. Se il gestore di rete alla quale l'impianto è collegato è un'impresa distributrice che non dispone di un bacino di clienti vincolati nel proprio àmbito territoriale sufficiente ad assorbire l'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, la medesima impresa distributrice cede la parte eccedente i propri fabbisogni all'Acquirente unico, che la destina ad altre imprese distributrici per i clienti del mercato vincolato. Per detta energia l'Acquirente unico riconosce all'impresa distributrice i prezzi di cui all'art. 4.
3.6. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 conclude con il medesimo una convenzione di durata annuale e rinnovabile, secondo lo schema riportato nell'Allegato A al presente provvedimento.
3.7. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 conclude con il GRTN, direttamente o attraverso l'interposizione del medesimo gestore di rete:
a) il contratto per il servizio di trasmissione di cui all'art. 19 del Testo integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 168/2003;
b) il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, ai sensi dall'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 168/2003, solo se l'impianto è di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW, in deroga alla medesima deliberazione.
3.8. Il produttore che richiede l'interposizione del gestore di rete per la stipula dei contratti di cui al comma 3.7, è tenuto a fornire al gestore di rete tutte le informazioni necessarie alla stipula e gestione dei medesimi.
3.9. Il produttore che richiede al gestore di rete il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004 non è tenuto alla comunicazione dei programmi di immissione di cui all'art. 17, comma 17.1, della deliberazione n. 168/2003.
3.10. Agli utenti del dispacciamento responsabili di punti di dispacciamento per le unità di produzione che cedono la propria energia ai sensi del comma 3.2, con riferimento ai predetti punti e limitatamente all'energia elettrica immessa, non si applica la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 32 della deliberazione n. 168/03.
3.11. In deroga a quanto previsto dal comma 3.2, i produttori che cedono parte dell'energia elettrica prodotta nell'àmbito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 387/03 richiedono al GRTN, anziché al gestore di rete, il ritiro dell'energia elettrica eccedente dette convenzioni, fino alla loro scadenza.
4. Prezzi dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004.
4.1. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 riconosce ai produttori un prezzo pari a quello di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato.
4.2. Il prezzo di cui al comma 4.1, su richiesta del produttore all'atto della stipula della convenzione di cui al comma 3.6, viene riconosciuto come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie e viene determinato dall'Acquirente unico, seguendo le stesse modalità di cui all'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato.
4.3. Il gestore di rete che ritira l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004 riconosce ai produttori un prezzo pari al:
a) prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato nel caso di impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 10 MVA che soddisfano la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02;
b) parametro Ct nel caso di impianti diversi da quelli di cui alla lettera a).
4.4. Per l'energia elettrica prodotta da centrali ibride di potenza inferiore a 10 MVA, il gestore di rete che la ritira riconosce ai produttori un prezzo pari al:
a) prezzo di cui al comma 4.1, limitatamente alla produzione imputabile;
b) prezzo di cui al comma 4.3, lettera a), per la rimanente quantità di energia elettrica nel caso in cui l'impianto soddisfa la definizione di cogenerazione di cui alla deliberazione n. 42/02, o al prezzo di cui al comma 4.3, lettera b), nel caso in cui tale definizione non viene soddisfatta.
5. Prezzi minimi garantiti per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW (1/a).
5.1. Per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride, ai primi due (2) milioni di kWh ritirati annualmente da ciascun impianto dal gestore di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003, vengono riconosciuti, per scaglioni progressivi, i seguenti prezzi minimi garantiti:
a) fino a 500.000 kWh annui, 95 euro/MWh; da oltre 500.000 fino a 1.000.000 di kWh annui, 80 euro/MWh; da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 di kWh annui, 70 euro/MWh;
b) il prezzo di cui al comma 4.1 per l'energia elettrica ritirata annualmente eccedente i primi due (2) milioni di kWh (1/b).
5.2. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1 si applicano, con le stesse modalità, anche agli impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003.
5.3. Il comma 5.1 si applica per l'intero anno di durata della convenzione di cui all'art. 3, comma 3.6, su richiesta del produttore presentata al gestore di rete in occasione dell'emissione della prima fatturazione mensile in applicazione del presente provvedimento e, successivamente, all'inizio di ciascun anno solare.
5.4. I prezzi minimi garantiti di cui al comma 5.1, lettera a), sono aggiornati, su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, con arrotondamento alla prima cifra decimale secondo il criterio commerciale (2).
5.5. La differenza tra quanto riconosciuto dai gestori di rete ai produttori, ai sensi del comma 5.1, e il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, è posta a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.
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(1/a) Rubrica così modificata dalla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 165/05 con la decorrenza indicata nel punto 5 della stessa delibera.
(1/b) Comma così modificato dalla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 165/05 con la decorrenza indicata nel punto 5 della stessa delibera.
(2) Comma così modificato, a decorrere dalle medesime date di cui al comma 10.1 dell'art. 10 della presente delibera, dalla Del.Aut.en.el. e gas 24 marzo 2005, n. 49/05 (Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
6. Costi riconosciuti al gestore di rete.
6.1. Per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 i produttori riconoscono al gestore di rete cui l'impianto è connesso:
a) un corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi amministrativi;
b) un ulteriore corrispettivo fisso pari a 120 euro all'anno per ciascun impianto ed un ulteriore corrispettivo proporzionale all'energia ritirata pari allo 0,5% del controvalore dell'energia ritirata ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, a copertura dei costi gestionali nel caso in cui il gestore di rete gestisce, per conto del produttore, i contratti di cui al comma 3.7.
6.2. Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera a), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro (3).
6.3.Il corrispettivo annuo di cui al comma 6.1, lettera b), per la parte proporzionale al controvalore dell'energia ritirata, non può comunque superare il valore totale annuo pari a 3.500 euro (4).
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(3) Comma aggiunto, a decorrere dalle medesime date di cui al comma 10.1 dell'art. 10 della presente delibera, dalla Del.Aut.en.el. e gas 24 marzo 2005, n. 49/05 (Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
(4) Comma aggiunto, a decorrere dalle medesime date di cui al comma 10.1 dell'art. 10 della presente delibera, dalla Del.Aut.en.el. e gas 24 marzo 2005, n. 49/05 (Gazz. Uff. 22 aprile 2005, n. 93), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
7. Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004.
7.1. All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prodotta da impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA si applicano i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03.
All'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004 prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, in deroga a quanto previsto dall'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03, i corrispettivi unitari per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sono pari alla differenza tra la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato l'impianto e la media aritmetica mensile del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima, ad eccezione:
a) degli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, per i quali detti corrispettivi sono nulli;
b) degli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 1 MW e fino a 5 MW alimentati da fonti rinnovabili o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/2003, escluse le centrali ibride, per i quali detti corrispettivi vengono moltiplicati per il fattore R pari a:
R = (P-1) / 4
arrotondato, con criterio commerciale alla terza cifra decimale, dove P è la potenza nominale elettrica dell'impianto, espressa in MW, con tre decimali (4/a).
7.2. Ai fini della quantificazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 7.1, il programma di immissione di cui all'art. 35, comma 35.2, della deliberazione n. 168/03 è assunto pari all'energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi.
7.3. Ai fini di quanto previsto dai commi 5.1 e 7.1, per impianto si intende, di norma, l'insieme delle unità di produzione di energia elettrica poste a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi.
7.4. Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, i produttori pagano al gestore di rete se negativo, ovvero ricevono dal gestore di rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (5).
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(4/a) Comma così sostituito dalla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 165/05 con la decorrenza indicata nel punto 5 della stessa delibera.
(5) Comma aggiunto dalla Del.Aut.en.el. e gas 6 aprile 2005, n. 64/05 (Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112), entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione.
8. Obblighi informativi.
8.1. Il prezzo di cessione dall'Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definito dall'art. 30, comma 30.1, lettera a), del Testo integrato, pubblicato dall'Acquirente unico nel proprio sito Internet ai sensi dell'art. 33, comma 2, del Testo integrato, viene anche pubblicato nel sito internet dell'Autorità.
8.2. Il prezzo di cui al comma 4.2 viene comunicato dall'acquirente unico all'Autorità e viene pubblicato nel sito internet dell'acquirente unico e dell'Autorità (6).
8.3. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2006, le imprese di distribuzione e i gestori di rete diversi dalle imprese distributrici che ritirano energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, trasmettono al GRTN un elenco contenente denominazione, tipologia, dimensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli impianti e quantità annuali di energia elettrica ritirata.
8.4. Il GRTN integra le informazioni di cui al comma 8.3 con quelle relative agli impianti la cui energia elettrica è ritirata dal GRTN ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, trasmettendo, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno 2006, all'Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico l'elenco completo degli impianti, contenente le informazioni di cui al comma 8.3.
8.5. L'Acquirente unico definisce, entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una procedura per le compensazioni di cui al comma 3.4, che viene pubblicata nel proprio sito internet.
8.6. I prezzi di cui ai commi 4.1 e 4.2 vengono riconosciuti dai gestori di rete ai produttori, anche in acconto, rispetto alla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera a), del Testo integrato, secondo valori e modalità stabiliti dall'Acquirente unico.
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(6) Comma così sostituito dalla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 165/05 con la decorrenza indicata nel punto 5 della stessa delibera.
9. Verifiche.
9.1. Le verifiche sugli impianti che si avvalgono delle modalità di ritiro ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e del comma 41 della legge n. 239/2004, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi sono effettuate dall'Autorità, anche avvalendosi della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi della deliberazione n. 60/04.
10. Disposizioni finali
10.1. Il presente provvedimento si applica a decorrere:
dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 387/2003, per l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003;
dalla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004, per l'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/2004.
10.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
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Schema di convenzione per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge n. 239/2004
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Con la presente convenzione |
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tra |
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la società |
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, rappresentata da |
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, nella |
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qualità di |
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, nel seguito denominata brevemente «Gestore». |
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e |
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la società |
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nel seguito denominata brevemente «Produttore» rappresentata da |
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; |
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nel seguito singolarmente o congiuntamente anche denominati la Parte o le Parti. |
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Premesso |
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che il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'art. 3, comma 12 ha stabilito che il «Ministro dell'industria, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale»; |
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che il decreto ministeriale 21 novembre 2000, ha determinato, con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2001, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale; |
|
che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'art. 13, commi 3 e 4, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l'impianto è collegato, e previa richiesta del produttore, dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, nonché ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti; |
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che il comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che venga ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice, rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, e previa richiesta del produttore, l'energia prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, da impianti di potenza qualsiasi entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e alimentati dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima, agli impianti ad acqua fluente, nonché l'energia prodotta ai sensi dell'art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; |
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che l'Autorità, con deliberazione n. |
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, definisce le modalità di ritiro |
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dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 |
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della legge 23 agosto 2004, n. 239; |
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che il Produttore esercisce l'impianto |
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; |
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che il Produttore dichiara che l'impianto è soggetto al regime giuridico di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2004 e del comma 41 della legge n. 239/2004; |
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che il Produttore ha richiesto al Gestore, con comunicazione in data |
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, prot. n. |
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, il |
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ritiro dell'energia elettrica prodotta dal suddetto impianto ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239; |
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che il Produttore si impegna a comunicare, tempestivamente, ogni modifica relativa all'allacciamento alla rete del Gestore del proprio impianto di produzione; |
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che il ritiro dell'energia sarà effettuato nel punto di consegna convenuto tra le Parti; |
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si stipula quanto segue: |
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Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. |
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Art. 1. |
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Oggetto della convenzione |
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La presente convenzione ha per oggetto il ritiro, da parte del Gestore e su richiesta del Produttore, dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/2003 e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239. |
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Art. 2. |
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Consegna dell'energia al Gestore di rete |
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Il Produttore cederà l'energia prodotta di cui al precedente art. 1 definendo la potenza massima di consegna pari a |
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kW. |
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La consegna dal Produttore al Gestore dell'energia, nei limiti della potenza suddetta, viene effettuata nel punto |
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di collegamento |
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nel comune di |
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alla tensione |
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nominale di |
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kV e alla frequenza nominale di |
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Hz. |
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L'energia oggetto del presente accordo è la totale energia immessa nella rete elettrica del Gestore, pari all'energia prodotta al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina, dell'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata, delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna alla rete del Gestore, ad eccezione di quella ceduta al Gestore della rete di trasmissione nazionale nell'àmbito delle convenzioni in essere previste dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003. |
|
Eventuali quantitativi di energia consegnati dal Gestore al Produttore sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura. |
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La consegna dell'energia al Gestore dovrà essere effettuata come previsto nel regolamento di esercizio, e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore di rete competente. |
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Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare, per esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni o riduzioni del ritiro dell'energia, da comunicare preventivamente, salvo i casi di emergenza, al Produttore. |
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Le apparecchiature di misura (AdM), di cui all'art. 8, necessarie per misurare l'energia elettrica consegnata alla rete, da installarsi a cura e spese del Produttore, devono essere conformi alle prescrizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica e alle prescrizioni contenute nelle regole tecniche di connessione del Gestore di rete. |
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Art. 3. |
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Norme generali di esercizio e responsabilità |
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Il Produttore sottoscrive il «Regolamento di esercizio» che sarà stipulato con il gestore di rete a cui l'impianto è collegato. |
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In conformità a detto regolamento e, in generale, alle regole tecniche di connessione, il Produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, concordati con il Gestore e rispondenti alle norme tecniche ed antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione al Gestore. Il Produttore si assume ogni responsabilità per danno a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni. Il Produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme di esercizio del Gestore. |
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(L'articolo dovrà essere oggetto di interazione, magari anche solo come rimando ad altra convenzione, se il Gestore gestisce per conto del Produttore i contratti di trasmissione e di dispacciamento). |
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Art. 4. |
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Corrispettivi |
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I corrispettivi che saranno riconosciuti dal Gestore al Produttore sono quelli definiti dall'art. |
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della |
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deliberazione dell'Autorità n. |
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Qualora successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, intervengano nuovi provvedimenti in materia di prezzi di cessione dell'energia, i corrispettivi riconosciuti al Produttore verranno conseguentemente adeguati. |
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Art. 5. |
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Fasce orarie |
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Le fasce orarie sono quelle previste dall'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/2004, in vigore dal 1° aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004, dalla deliberazione dell'Autorità n. 235/2004, per l'anno 2005, e subiranno le variazioni stabilite dagli organismi competenti con successivi provvedimenti. |
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Art. 6. |
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Fattore di potenza ed energia reattiva |
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Il Produttore è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni relative al fattore di potenza e all'energia reattiva. |
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1. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva minore o uguale a 1 MW, se idroelettrici, e minore o uguale a 3 MW, se termoelettrici. |
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Per tali impianti il fattore di potenza deve essere pari a 1. Tale valore potrà essere modificato a seguito dell'avviamento dell'impianto, nel caso in cui il Gestore lo ritenga necessario, sulla base dei dati di esercizio della rete. |
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2. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 1 MW e minore o uguale a 10 MW, se idroelettrici, e maggiore di 3 MW e minore o uguale a 10 MW, se termoelettrici. |
|
Per tali impianti, in fase di immissione di energia attiva, l'immissione in rete di energia reattiva induttiva deve avvenire, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, con fattore di potenza minore o uguale a 0,9. Nelle ore di fascia F4 (ore vuote) il fattore di potenza deve essere pari a 1. |
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3. Impianti di generazione sincroni che immettono in rete una potenza attiva maggiore di 10 MW. |
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Per tali impianti, in fase di immissione di potenza attiva, l'immissione in rete di energia reattiva deve avvenire con fattore di potenza minore o uguale a 0,9 induttivo, nelle ore di fascia F1, F2 e F3, e minore o uguale a 0,95 capacitivo, nelle ore di fascia F4 (ore vuote). |
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4. Impianti di generazione asincroni. |
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Per tali impianti, in fase di immissione in rete di energia attiva, l'assorbimento di energia reattiva induttiva deve avvenire con fattore di potenza medio mensile maggiore o uguale a 0,9, nelle ore di fascia F1, F2 e F3. Nessuna condizione specifica è prescritta per le ore di fascia F4 (ore vuote). |
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Qualora l'impianto di produzione si interfacci con la rete mediante un sistema di conversione statico, in funzione dalle caratteristiche di quest'ultimo, potrà essere assimilato dal Gestore ad un impianto di generazione di tipo sincrono oppure asincrono ai fini dell'oggetto del presente articolo, e pertanto assoggettato ai relativi vincoli. |
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Il Produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per contenere il fattore di potenza alle prescrizioni di cui sopra. |
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In caso di mancato rispetto da parte del Produttore delle prescrizioni sul fattore di potenza il Gestore applicherà, a titolo di penalità, le seguenti riduzioni del corrispettivo di cui all'art. 4. 1. Impianti di generazione sincroni. |
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In ciascuna fascia oraria, riduzione del corrispettivo di cui all'art. 4 nella misura del: |
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1,016% se AT; |
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1,038% se MT; |
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1,095% se BT; |
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per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile che si discosti dai limiti fissati per il produttore per le rispettive fasce orarie. |
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2. Impianti di generazione asincroni. |
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Per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati per ciascuna delle fasce orarie, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, riduzione del corrispettivo di cui all'art. 4 in misura pari al corrispettivo per la fornitura di energia induttiva stabilito dal Gestore in caso di mancato rispetto del fattore di potenza per le forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione. |
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È facoltà del Gestore stabilire, per qualunque impianto, prescrizioni diverse da quelle sopra riportate, qualora l'assetto della rete lo richieda, previo accordo con il produttore (per impianti con potenza > 10 MW il valore fissato va notificato al Gestore della rete di trasmissione nazionale). In detta eventualità le penalità suddette verranno applicate con riferimento ai diversi limiti imposti. |
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Art. 7. |
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Cambio Tensione |
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Il Gestore ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell'energia, dandone preavviso con almeno un anno di anticipo al Produttore. Gli oneri conseguenti agli adattamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà. |
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Art. 8. |
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Misura dell'energia |
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1. Titolarità. |
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La misura e la registrazione dell'energia attiva e dell'energia reattiva vengono eseguite mediante apparecchiature di misura (AdM) installate nei punti di consegna dell'energia di cui all'art. 2 della presente convenzione. |
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Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle AdM («responsabile delle AdM») e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure nei punti di misura («responsabile della misura») sono definiti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di misura della energia elettrica. |
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2. Prescrizioni delle AdM. |
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Le AdM devono essere conformi alle disposizioni in materia emanate dall'Autorità nonché, per quanto non espressamente normato dalla stessa AUTORITÀ, ai regolamenti definiti dal Gestore in materia di installazione e attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica. |
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In particolare, al fine di garantirne una omogenea gestione nel territorio nazionale: |
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le AdM dovranno essere costituite da apparecchiature conformi alle Norme CEI di prodotto, i cui riferimenti sono riportati nella «Guida all'applicazione delle norme sulla misura dell'energia elettrica» edita dal CEI; |
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le AdM devono consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascun quarto d'ora, dell'energia attiva e reattiva misurata; |
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i componenti delle AdM dovranno riportare il Marchio IMQ, ove applicabile; |
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la composizione e le caratteristiche delle AdM dovranno essere dichiarate dal Produttore al Gestore; |
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le AdM dovranno essere nuove, oppure con caratteristiche certificate da un laboratorio accreditato EA (European cooperation of Accreditation); |
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con riferimento alle Norme CEI di prodotto, le AdM dovranno utilizzare contatori avente precisione minima corrispondente all'indice di classe 1 per la misura di energia attiva ed all'indice di classe 2 per la misura dell'energia reattiva; i trasformatori di misura, ove presenti, dovranno avere una precisione minima corrispondente all'indice di classe 0,5; |
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la sincronizzazione oraria deve avvenire mediante una sorgente interna o esterna, in modo da contenere l'errore temporale rispetto all'UTC (Universal Time Coordinated); il comando di sincronizzazione dovrà essere inviato con una frequenza preferibilmente settimanale, conformemente alle indicazioni della guida CEI R013-00; |
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l'orologio interno delle AdM dovrà avere precisione non inferiore a quella richiesta dalla Norma CEI EN 61038 per i commutatori orari; |
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le AdM devono essere predisposte per la lettura anche da remoto, su base giornaliera, dei dati di misura e dei loro principali parametri di configurazione; a tale scopo, il Produttore deve mettere a disposizione del Gestore la documentazione e l'informazione utile ad integrare il driver di lettura remota presso il proprio centro di telelettura. Il Produttore deve inoltre fornire l'assistenza tecnica necessaria per consentire la suddetta integrazione. La documentazione e la relativa informazione a supporto dovrà essere consegnata al Gestore almeno 4 mesi prima della data prevista per l'impiego in campo delle AdM; il Produttore dovrà inoltre rendere disponibili le proprie AdM, o campioni delle medesime caratteristiche, per l'esecuzione delle prove di lettura remota, necessarie alla predisposizione del centro di telelettura del Gestore; |
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i dati di misura di energia (attiva e reattiva) registrati devono essere memorizzati nelle AdM per un periodo temporale di almeno 40 giorni, e, comunque, per un periodo tale da consentire il rilievo e la registrazione dei dati misurati mensilmente; |
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le caratteristiche di targa delle AdM non devono essere alterabili ed i dati di misura registrati dalle AdM medesime non devono essere modificati; in ogni caso, i totalizzatori di energia elettrica (sia attiva che reattiva) non devono essere di tipo azzerabile; |
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tutti i componenti delle AdM, inclusi i cablaggi e le morsettiere, devono essere dotati di sistemi meccanici di sigillatura (piombatura o similari) che garantiscano da manomissioni o alterazione dei dati di misura; |
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le AdM devono essere in grado di rilevare anomalie interne o relative al sistema di alimentazione. |
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3. Verifiche e tarature. |
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La conformità delle AdM alle prescrizioni deve essere autocertificata dal Produttore, nel caso di apparecchiature nuove, o certificata da un laboratorio accreditato EA, nel caso contrario. |
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L'impiego delle AdM è subordinato al superamento delle prove di lettura da remoto da parte del Gestore. |
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Le AdM dovranno essere verificate al momento della messa in servizio (verifica di primo impianto), previa comunicazione al Gestore, e successivamente almeno una volta ogni 3 anni (verifiche periodiche), il Produttore dovrà comunicare al Gestore il programma delle verifiche periodiche, con congruo preavviso. |
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È prevista l'esecuzione di verifiche straordinarie o a richiesta, su iniziativa del Gestore o dei soggetti interessati alla misura; in tal caso la richiesta viene inoltrata dal Gestore stesso al Produttore. Qualora le verifiche straordinarie accertino un funzionamento anomalo delle AdM, l'onere della verifica è a carico del Produttore, mentre è a carico del richiedente in caso di funzionamento regolare. |
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Il Produttore può sempre eseguire verifiche di sua iniziativa, purché siano comunicate preventivamente al Gestore. |
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La verifica di primo impianto, le verifiche periodiche e quelle di iniziativa del produttore sono sempre a carico del Produttore medesimo. |
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In caso di anomalia accertata, è a carico del Produttore l'onere di ripristino della misura. |
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Il Gestore si riserva la possibilità di presenziare direttamente o con propri delegati alle verifiche, a qualunque titolo eseguite. |
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Tutte le verifiche dovranno essere effettuate conformemente alle prescrizioni della Norma CEI 13-4 e degli eventuali successivi aggiornamenti. |
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Per ogni verifica dovrà essere prodotta una relazione, che dovrà essere trasmessa al Gestore e resa disponibile a tutti i soggetti interessati. |
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Durante l'esecuzione delle verifiche, ove si ricorra al metodo del «carico fittizio» o del «carico reale realizzato e regolato con adatti artifici», come descritto nella Norma CEI 13-4, deve essere conteggiata la mancata misurazione dell'energia elettrica immessa nella rete del Gestore. A tale scopo possono essere utilizzate eventuali AdM utilizzate come riserva e/o come riscontro. In caso di mancanza di queste ultime, l'energia immessa sarà calcolata ricorrendo a misurazioni locali, effettuate nel corso della verifica; di tali misurazioni si lascerà traccia nella relazione di verifica. |
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L'esecuzione della verifica e l'eventuale ripristino della misura devono rispondere anche alle ulteriori prescrizioni dell'Autorità in materia. |
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4. Ricostruzione delle misure. |
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In caso di anomalia delle AdM o di indisponibilità del dato di misura, la ricostruzione delle misure dovrà avvenire conformemente alle indicazioni dell'Autorità in materia. |
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Art. 9. |
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Documentazione |
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Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al Gestore, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa agli impianti di cui alla presente convenzione, alle loro caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. |
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Art. 10. |
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Modalità amministrative e fiscali |
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Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA per cui, in caso d'uso, la convenzione stessa è soggetta a registrazione a tassa fissa. |
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Le fatture per il corrispettivo inerente alla cessione, al netto delle eventuali penalità per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di fattore di potenza di cui all'art. 6, sono emesse dal Produttore mensilmente e devono prevedere la scadenza al terzultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo il mese cui le immissioni si riferiscono. Qualora fra la data di emissione della fattura e la suddetta scadenza intercorrono meno di 15 giorni, la scadenza sarà posticipata al mese successivo. |
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In caso di ritardo del Gestore nei pagamenti oltre il termine previsto, ove tale ritardo sia imputabile allo stesso Gestore, sono riconosciuti interessi di mora, qualora superiori a € 5,00 (cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., per i primi sessanta giorni di ritardo, e dal sessantunesimo giorno in poi, della media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. |
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Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 («Disposizione in materia di usura») e successive modifiche ed integrazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo. |
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Il Produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio del proprio impianto di produzione e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente Ufficio tecnico di Finanza. |
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Art. 11. |
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Decorrenza e durata della convenzione |
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La presente convenzione ha decorrenza dal .../.../... ed avrà scadenza al .../.../... |
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Dopo tale data si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi da una delle due Parti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga. |
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Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni. |
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Art. 12. |
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Giurisdizione |
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Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione della presente Convenzione definitiva |
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e degli atti dalla stessa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di |
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Letto, approvato e sottoscritto. |
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Data, |
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Produttore |
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Gestore |
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(7) Vedi, ora, lo schema di convenzione allegato alla Del.Aut.en.el. e gas 29 luglio 2005, n. 165/05 approvato in sostituzione del presente schema.
Autorità per
l’energia elettrica e il gas
R E L A Z I O N E A N N U A L E
S U L L O S TATO D E I S E R V I Z I
E S U L L’ A T T I V I T À S V O LTA
31 marzo 2005
(s t r a l c i o)
P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i
D i p a r t i m e n t o p e r l ’ I n f o r m a z i o n e e l ’ E d i t o r i a
Sezione 2
CONCORRENZA E REGOLAZIONE
NEI SETTORI ENERGETICI
STRUTTURA DEI MERCATI E REGOLAZIONE
DEL SETTORE ELETTRICO
(omissis)
Approvvigionamento: produzione nazionale e importazioni
(omissis)
TAV.310RITIRI OBBLIGATI DEL GRTN GRTN
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004(A) |
|
CIP6 |
47.153 |
49751 |
50.351 |
52.382 |
|
di cui assimilata |
38.789 |
41.177 |
40.722 |
42.227 |
|
di cui rinnovabile |
8.365 |
8.574 |
9.629 |
10.155 |
|
Minidro delibera n. 62/02 |
2.769 |
2.899 |
2.395 |
3.064 |
|
Eccedenze delibera n. 108/97 |
3.603 |
1.450 |
1.136 1.136 |
1.218 |
|
Totale ritiri |
53.525 |
54. 100 |
53.882 |
56.664 |
(A) Preconsuntivi.
Fonte: Elaborazione AEEG su dati GRTN.
TAV.3.11 DETTAGLIO DEI RITIRI DI ENERGIA DA FONTI ASSIMILATE NEGLI ANNI 2001-2004
GWh
|
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2001 |
2002 |
2003 |
2004(A) |
|
Combustibili di processo, residui o recuperi di energia |
15.902 |
17.100 |
16.530 |
17.773 |
|
Combustibili fossili |
20.054 |
18.200 |
17.433 |
16.408 |
|
Totale impianti nuovi |
35.956 |
35.300 |
33.963 |
34.181 |
|
Impianti esistenti |
2.833 |
5.877 |
6.759 |
8.045 |
|
Totale |
38.789 |
41.177 |
40.722 1.136 |
42.226 |
(A) Preconsuntivi_
Fonte: Elaborazione AEEG su dati GRTN.
(omissis)
Struttura della produzione incentivata
Il totale della produzione ritirata dal GRTN ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 per il 2004 è ammontato a 56.664 GWh, pari al 19,8 per cento della produzione nazionale.
I ritiri obbligati, che riguardano quasi interamente energia prodotta in impianti in convenzione C1P6, sono cresciuti del 5,1 per cento rispetto all'anno scorso incrementando, se pur lievemente, il proprio contributo alla generazione nazionale.

Gli incrementi riscontrabili in tutte le voci di bilancio relative ai ritiri da parte del GRTN sono imputabili a diverse motivazioni.
L’aumento più consistente si è avuto nella generazione assimilata, in particolare negli impianti cosiddetti esistenti, ovvero quelli per i quali è scaduto il periodo di incentivazione specifico ma rimane ancora in essere la convenzione di cessione dell’energia elettrica al GRTN.
Gli aumenti del CIP6 rinnovabile sono, al contrario, imputabili a un forte incremento della produzione per la voce impianti a biomasse e a rifiuti, riconducibile all’entrata in esercizio di nuovi impianti; per le altre voci le differenze rispetto ai livelli di generazione dello scorso anno sono dovute allo scadere delle convenzioni e, nello specifico degli impianti idroelettrici, a una diversa idraulicità del periodo.
I costi totali del CIP6 sono stimabili, pur su dati non ancora a consuntivo, in 2.271 milioni di euro quale risultato della differenza tra i costi di ritiro e i ricavi derivati dalla vendita dell’energia al mercato libero e all’Acquirente Unico (si veda anche il paragrafo sulle opzioni di approvvigionamento del mercato libero), nonché dei ricavi originati dalla cessione dei certificati verdi ai soggetti a obbligo. La diminuzione dei costi di incentivazione del CIP6, grazie alla vendita dei certificati verdi intestati al GRTN, tuttavia, deve essere valutata nella considerazione del fatto che i produttori e gli importatori di energia termoelettrica ingloberanno nei prezzi di offerta di energia elettrica i costi di acquisto di tali certificati. Al bilancio dei ritiri obbligati si devono aggiungere i costi delle eccedenze e quelli del miniidro.
I forti incrementi dei costi del programma CIP6 nel 2004 rispetto all’anno pre-
TAV.3.13 COSTI TOTALI DEI RITIRI OBBLIGATI NEL 2004 (2003)
Milioni di curo
|
|
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Totale ricavi da cessione |
|
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Totale remunerazione Agli impianti |
Energia |
Certificati verdi |
Totale costo da recuperare in tariffa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Impianti assimilati |
3.511,4 (3.281,4) |
2.145,1(2.248,3) |
|
1.366,3(1.033,1) |
|
|
Impianti rinnovabili |
1.510,9(1.341,9) |
515,9(531,6) |
90,3 (163,6) |
904,7(614,0) |
|
|
Totale CIP6 |
5.022,3(4.623,2) |
2.661,0(2.779,9) |
90,3(163,6) |
2.271,0(1.647,0) |
|
|
Miniidro |
194,7 |
155,6 |
|
39,1 |
|
|
Eccedenze |
86,3 |
61,9 |
|
24,4 |
|
|
Totale costi/ricavi |
5.303,3 |
2.878,5 |
90,3 |
2.334,5 |
|
Fonte: Elaborazioni AEEG su dati GRTN.
cedente sono riconducibili a una molteplicità di fattori: la maggiore generazione da impianti in convenzione, la rilevante diminuzione del prezzo medio di cessione dell'energia sul mercato, l'aggiornamento annuale delle tariffe CIP6 che prevedono un incremento delle varie componenti, e la diminuzione dei ricavi dalla vendita di certificati. Infatti, nonostante il forte aumento del prezzo di vendita dei certificati verdi del GRTN da 8,51 c€/kWh nel 2003 a 9,73 c€/kWh nel 2004, la loro domanda, ovvero la differenza tra la quota d'obbligo e i volumi di certificati rilasciati a operatori "privati", è diminuita dai 1.973 GWh del 2003 ai 927 GWh del 2004.
L'energia assimilata in CIP6 ha rappresentato nel 2004 il 17,7 per cento della produzione termoelettrica nazionale. Su 42.226 GWh di ritiri da fonti assimilate, 34.181 GWh si riferiscono a impianti "nuovi" che percepiscono una tariffa media di ritiro di 88,17 €/MWh; la quota rimanente, a capo di impianti "esistenti" e dunque non comprensiva della componente incentivante, è stata valorizzata con una tariffa media di 61,85 €/MWh. Tali costi di ritiro devono essere paragonati, come riportato nella tavola 3.14, al prezzo medio di vendita dell'energia CIP6 da parte del GRTN all'Acquirente Unico e al mercato libero pari a 50,80 €/MWh.
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili le convenzioni CIP6 ricoprono il18,9 per cento della generazione rinnovabile. L'incremento dei costi di incentivazione è determinato sia dall'aggiornamento annuale delle tariffe, sia dalla distribuzione per fonte che, per effetto dell'avvicendarsi delle convenzioni, si sta progressivamente spostando a favore degli impianti a biomasse, rifiuti e biogas che percepiscono l'incentivo più elevato.

Delibera n. 34/05
La struttura dei ritiri obbligati vede alcune importanti novità nel 2005 per effetto dell’art.13 del decreto 29 dicembre 2003, n. 387 e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239. L’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, prevede che l’Autorità definisca, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l’impianto è collegato, dell’energia elettrica prodotta da:
• impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, a eccezione di quella ceduta al GRTN nell’ambito di convenzioni di cessione destinate in essere, fino alla loro scadenza;
• impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, a eccezione di quella ceduta nell’ambito delle convenzioni di cessione pluriennali già richiamate al precedente alinea, fino alla loro scadenza.
Il comma 41 della legge n. 239/04, oltre a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 387/03, dispone che l’Autorità determini, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato, le modalità di ritiro, da parte del gestore di rete alla quale l’impianto è collegato, anche dell’energia elettrica prodotta:
• da impianti di potenza inferiore a 10 MVA;
• ai sensi dell’art. 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 (eccedenze fa fonti rinnovabili e assimilate).
L’opzione di ritiro dell’energia elettrica secondo dette modalità è facoltativa rispetto ad altre opzioni di mercato, quali la cessione in borsa o la stipula di un contratto bilaterale, ed è stata prevista dal legislatore per gli impianti di dimensioni minori (< 10 MVA) o non programmabili non in grado di partecipare al mercato. A oggi non è ancora possibile stimare i volumi di energia che si avvarranno di questa possibilità.
La delibera dell’Autorità del 23 febbraio 2005, n. 34, ha definito le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica di cui all’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04.
In particolare per gli impianti rinnovabili e per gli impianti di cogenerazione che soddisfano l’indice di risparmio energetico come definito nella deliberazione n. 42/02, è previsto un riconoscimento pari a quello di cessione dall’Acquirente Unico alle imprese distributrici (si veda il paragrafo dedicato all’approvvigionamento dell’Acquirente Unico), mentre per gli altri impianti di taglia inferiore ai 10 MVA non rinnovabili né cogenerativi e per le eccedenze da impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate nella titolarità di autoproduttori è previsto un prezzo equivalente al parametro Ct, ovvero il costo riconosciuto per i combustibili nella vecchia tariffa amministrata. Per gli impianti non in grado di modulare o programmare la loro produzione, la delibera n. 34/05 ha previsto la possibilità, per i produttori che ne facciano richiesta, di avvalersi di un prezzo di cessione dall’Acquirente Unico alle imprese distributrici medio e non differenziato per fasce orarie.
Infine per i soli impianti rinnovabili di microgenerazione, e al netto delle centrali ibride, di taglia fino a 1 MW è stato previsto un sistema di prezzi minimi garantiti per scaglioni progressivi di produzione, allo scopo di assicurare a tali impianti che permettono lo sviluppo di risorse rinnovabili marginali a fronte di elevate diseconomie di scala, la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicità e redditività. Per i primi 500.000 kWh prodotti verrà riconosciuta una remunerazione pari a 95 €/MWh, da 500.000 a un milione di kWh 80 €/MWh, da un milione a due milioni di kWh 70 €/MWh, mentre per la generazione eccedente si applicheranno le stesse modalità di ritiro degli altri impianti rinnovabili. La delibera sostituisce il sistema di remunerazione previsto per gli impianti idroelettrici di piccola taglia, ancora in vigore nel 2004, ma non modifica gli altri regimi di incentivazione che rimangono inalterati.
La delibera n. 34/05 ha anche introdotto una serie di semplificazioni ed esenzioni, soprattutto per gli impianti di microgenerazione e alimentati a fonti rinnovabili. In particolare:
• per gli impianti di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, è prevista l’esenzione dalla stipula del contratto di dispacciamento;
• i produttori che richiedono al gestore di rete il ritiro dell’energia elettrica non sono tenuti alla comunicazione dei programmi di immissione;
• all’energia elettrica di cui all’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04 non si applicano gli oneri di sbilanciamento;
• è prevista l’esenzione dalla applicazione dei corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (CCT), totale per gli impianti di potenza fino a 1 MW e graduale per quelli alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW e fino a 5 MW.
Struttura delle importazioni
Il saldo estero per il 2004 è ammontato a 45.635 GWh quale differenza tra le importazioni pari a 46.426 GWh e le esportazioni pari a 791 GWh. Rispetto al 2003 il saldo estero è diminuito di oltre il 10 per cento a seguito di una riduzione temporanea della disponibilità delle linee richiesta dal GRTN in attesa della realizzazione di interventi di miglioramento sulle linee di interconnessione. È il secondo anno consecutivo in cui si verifica una riduzione dell’import dopo diversi anni di crescita continua.
Le importazioni hanno garantito nel 2004 la copertura del 14,4 per cento del fabbisogno nazionale di energia elettrica contro il 16,1 per cento dell’anno precedente.
Nel marzo 2005, è entrata in funzione la linea di interconnessione San Fiorano- Robbia, che ha determinato un incremento di circa 1.000 MW della potenza disponibile sulla frontiera con la Svizzera. Rimane ancora non pienamente utilizzabile, e limitato a 100 MW, per la mancata ultimazione di infrastrutture in territorio italiano, il cavo di interconnessione con la Grecia ultimato nel 2002.
Nei primi mesi del 2005, sia per effetto dell’entrata in esercizio della nuova linea di interconnessione sia per il completamento dei lavori di miglioramento delle linee, le importazioni sono incrementate di circa il 10 per cento rispetto ai primi mesi del 2004. Tuttavia, come esposto di seguito nel capitolo, la rete di interconnessione non appare ancora ottimizzata nel suo potenziale, anche per effetto delle differenti modalità di allocazione della capacità disponibile esercitate disgiuntamente dai sei gestori di rete che amministrano le importazioni con l’Italia.
Il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 dicembre 2004 stabilisce le modalità e le condizioni per la regolazione delle importazioni di energia elettrica nel 2005. Rientrano infatti, ai sensi della legge n. 239/04, concernente il riordino del settore energetico, nelle funzioni attribuite allo stato, le determinazioni inerenti l’importazione e l’esportazione di energia elettrica.
Il decreto, innanzitutto, conferma l’attribuzione separata da parte dei gestori esteri e del GRTN del 50 per cento ciascuno della capacità disponibile al netto dei contratti pluriennali, pari a 2.000 MW intestati a Enel e destinati all’Acquirente Unico per la fornitura del mercato vincolato.
La diversità dei metodi per la gestione delle congestioni sull’interconnessione con l’Italia adottati dai paesi confinanti, discusse nel paragrafo dedicato alla vendita finale sul mercato libero, non ha infatti consentito l’adozione di procedure congiunte di assegnazione come era avvenuto nel 2003 con il gestore di rete francese.
Della quota spettante al GRTN, il decreto identifica:
• un’ulteriore quota non inferiore al 26 per cento da destinare all’Acquirente Unico;
• imitatamente alla frontiera elettrica con la Svizzera una quota pari a 150 MW costante durante tutto l’anno e, per un periodo di sei anni a partire dal 2005, riservata alla società Raetia Energie.
Quindi, in ottemperanza ad accordi internazionali, si impegna a riservare:
• fino a un massimo di 42 MW e 50 MW, rispettivamente alla Repubblica di S. Marino e alla Città del Vaticano, limitatamente alle necessità di uso specifico;
• fino a un massimo di 55 MW per garantire il transito verso la Corsica;
• sino a un massimo di 40 MW a favore di Edison per garantire il reingresso in territorio italiano dell’energia elettrica prodotta presso il ba-
cino idroelettrico di Interferrera.
La tavola 3.15 riassume le disponibilità della capacità di interconnessione per l’anno 2005.
Diversamente dagli scorsi anni in cui all’identificazione della capacità disponibile venivano assegnati con un criterio pro-quota i diritti di transito dell’energia sulle linee di interconnessione, quest’anno, anche in ottemperanza del regolamento 1228/2003/CE, l’assegnazione delle quote deve avvenire con un criterio competitivo.
Nei paragrafi successivi verranno indicate le modalità di accesso agli approvvigionamenti oltre frontiera.
(omissis)
PREZZI E TARIFFE DELL’ENERGIA ELETTRICA
Energia elettrica e inflazione
Nonostante un andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi in sostanziale continua ascesa dalla primavera 2003, negli ultimi due anni la dinamica della tariffa elettrica è rimasta molto contenuta.
L’indice di prezzo dell’energia elettrica, rilevato dall’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito del paniere nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), ha mantenuto, infatti, un andamento decrescente per un intero anno (compreso tra luglio 2003 e giugno 2004), per poi registrare in luglio e in ottobre 2004 due aumenti relativamente modesti.
Più in dettaglio, con l’ausilio della tavola 3.32, è possibile osservare come nell’aprile 2003 la crescita dell’indice di prezzo ha raggiunto un punto di massimo relativo pari al 5,7 per cento sull’anno precedente, ma ha preso poi a rallentare nei mesi successivi fino ad annullarsi nel corso dell’ultimo trimestre del 2003.
In ragione d’anno l’aumento è stato del 2,8 per cento, leggermente superiore al tasso di inflazione: in termini reali, quindi, il prezzo dell’energia elettrica per le famiglie è aumentato di un modesto 0,3 per cento.
Il calo è proseguito sino all’estate del 2004; negli ultimi due trimestri dell’anno, invece, il proseguire del rafforzamento delle tensioni sui mercati

internazionali dei combustibili ha dato origine a due aumenti consecutivi dell’indice (rispettivamente dello 0,9 e dell’1 per cento), che non sono tuttavia riusciti a invertire il segno della dinamica tendenziale. Il 2004 si è dunque chiuso con un tasso d’inflazione per l’elettricità che, in ragione d’anno, si è ridotta del 3,2 per cento; poiché nel frattempo il livello generale dei prezzi è cresciuto del 2,1 per cento, il prezzo dell’energia elettrica risulta diminuito in termini reali di oltre cinque punti percentuali. Nel 2004, dunque, l’energia ha contributo a contenere il tasso d’inflazione di quasi mezzo punto percentuale.
Interessante è anche osservare, per lo stesso periodo, l’andamento del prezzo dell’energia elettrica italiana nel confronto con i principali paesi europei, utilizzando gli indici dei prezzi al consumo armonizzati raccolti da Eurostat (Fig. 3.12).
A fronte di una variazione del prezzo del petrolio Brent superiore al 30 per cento nel 2004 (riprodotta per memoria nel grafico), si nota come l’Italia sia l’unico paese in cui il prezzo dell’energia elettrica ha registrato una riduzione, mentre in tutte le altre nazioni si sono registrate variazioni positive. Gli aumenti più marcati si sono registrati in Germania (4 per cento) e nel Regno Unito (5,9 per cento), vale a dire nei due paesi in cui più elevata è la quota di generazione termoelettrica, mentre rincari più contenuti, nell’ordine dell’1,5 per cento, si sono avuti in Francia e Spagna, dove maggiore è la quota di energia elettrica prodotta con fonti non legate al petrolio (nucleare nel caso della Francia e idroelettrica nel caso della Spagna).
Tariffa elettrica media nazionale
L’andamento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per la voce energia elettrica trova conferma nel movimento della tariffa media nazionale al netto delle imposte calcolata dall’Autorità. Dopo avere raggiunto il livello di 10,60 c€/kWh nel secondo trimestre del 2003 la tariffa media nazionale ha seguito un trend decrescente raggiungendo il valore minimo di 10,04 c€/kWh in corrispondenza del secondo trimestre 2004. Nel trimestre successivo si è verificata un’inversione di tendenza, alimentata dalla ripresa delle quotazioni internazionali dei combustibili, che ha spinto il tasso tendenziale di crescita dallo zero dell’ultimo trimestre 2004 al 6,3 per cento del secondo trimestre 2005. Ad aprile 2005 la tariffa, al netto del carico fiscale, risultava pertanto pari a 10,67 c€/kWh.
Il grafico della figura 3.14 evidenzia come sia il nuovo meccanismo di aggiornamento tariffario in vigore dall’avvio della borsa elettrica sia le modalità di approvvigionamento dell’Acquirente Unico abbiano consentito di contenere e diluire nel tempo l’impatto delle tensioni che hanno caratterizzato i mercati internazionali dei combustibili a partire dal secondo trimestre 2004, riducendo in tal modo i possibili effetti negativi sulla fascia più debole della clientela derivanti dalla transizione da un mercato all’ingrosso amministrato a un mercato basato su meccanismi concorrenziali.
La componente a copertura dei costi fissi di trasmissione, distribuzione e misura (inclusi quelli per la commercializzazione del servizio di vendita nonché le componenti tariffarie UC3 e UC6 in quanto attinenti alla perequazione dei costi di trasmissione e distribuzione e ai recuperi di continuità del servizio) incideva per il 24 per cento della tariffa totale al netto delle imposte nel primo trimestre 2003. Nel secondo trimestre 2005

l’aggregato corrispondente è pari a 2,33 c€/kWh e rappresenta il 21,8 per cento della tariffa netta (il 19,7 per cento della tariffa al lordo delle imposte). La componente a copertura dei costi di commercializzazione della vendita, che dall’aprile 2004 è possibile evidenziare separatamente, è pari a 0,03 c€/kWh.
Complessivamente i costi di produzione pesavano per il 65,3 per cento della tariffa netta nel primo trimestre 2003 mentre ad aprile 2005 tale incidenza è aumentata di oltre due punti percentuali (67,8 per cento al netto delle imposte e 61 per cento al lordo delle imposte). I costi di produzione, corrispondenti a 7,23 c€/kWh, comprendono, oltre alla componente a copertura dei costi fissi e variabili di generazione, le seguenti ulteriori voci di costo:
• oneri per i certificati verdi (componente VE), pari a 0,02 c€/kWh; tale componente è stata introdotta nel primo trimestre 2003 per consentire ai produttori, che cedevano la propria energia al mercato vincolato, di coprire i costi per l’acquisto di certificati verdi; con l’avvio della borsa elettrica i produttori possono ora recuperare tali costi modificando opportunamente i prezzi offerti per cui il valore di tale componente è stato ridimensionato nel tempo ed è destinato a esaurirsi una volta recuperati i costi pregressi;
• remunerazione della capacità produttiva pari a 0,06 c€/kWh (componente CD); si tratta di un incentivo, collegato all’andamento dei prezzi di borsa, ai produttori affinché rendano disponibili gli impianti nei periodi di maggiore richiesta di energia elettrica;
• remunerazione dei contratti interrompibili (componente INT), pari a 0,15 c€/kWh;
• oneri del GRTN per la riconciliazione dell’energia elettrica oggetto di forniture al mercato vincolato nel 2001 (componente RD), pari a 0,01 c€/kWh.
Le ultime tre voci di costo sono state introdotte nel secondo trimestre 2004 in concomitanza con l’entrata in operatività della borsa elettrica.
L’entità degli oneri generali di sistema (incluse alcune componenti tariffarie UC) e la loro incidenza sulla tariffa media, dopo un periodo di relativa stabilità nel 2004, sono aumentati all’inizio del 2005 in seguito alla valorizzazione della componente per la perequazione dei costi di approvvigionamento (UC1), all’introduzione della nuova componente MCT per le compensazioni territoriali (si veda il paragrafo dedicato agli oneri nucleari) e all’incremento della componente tariffaria a copertura degli stranded cost (A6). Nel secondo trimestre 2005 tali oneri ammontano in media a 1,11 c€/kWh e incidono sulla tariffa complessiva al netto delle imposte per il 10,4 per cento (9,4 per cento della tariffa lorda).

ONERI GENERALI
Attività della Cassa conguaglio per il settore elettrico
Nell’ambito delle sue funzioni di carattere amministrativo-contabile la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), come disciplinato dal Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo 2004-2007, gestisce i seguenti conti afferenti al settore elettrico:
• Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue alimentato dal gettito della componente tariffaria A2; per il 2004 tale conto ha avuto altresì la finalità di finanziare le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare;
• Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale (si veda anche il paragrafo dedicato agli oneri nucleari), alimentato dalla componente tariffaria MCT, istituita dall’Autorità e attivata il 1° gennaio 2005;
• Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dal gettito della componente tariffaria A3; il conto ha anche la finalità di coprire le spese per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili previsto dal decreto legislativo n. 387/03;
• Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali (per esempio, per Ferrovie dello Stato S.p.A.; Società Terni, Comuni rivieraschi ecc.) alimentato dal gettito della componente tariffaria A4;
• Conto per il finanziamento dell’attività di ricerca alimentato dal gettito della componente tariffaria A5;
• Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l’attività di produzione di energia elettrica nella transizione, alimentato dal gettito della componente A6;
• Conto per la perequazione dei costi di acquisto dell’energia elettrica destinata al mercato vincolato alimentato dalla componente tariffaria UC1; tale componente è stata attivata con la deliberazione n. 252 del 30 dicembre 2004, prima della quale aveva valore pari a zero;
• Conto per la perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione alimentato dalla componente tariffaria UC3 applicata sull’energia fatturata all’utenza del mercato vincolato; le finalità del conto sono di perequare la differenza tra i costi sostenuti dalle imprese distributrici per il trasporto e i ricavi derivanti dalle opzioni tariffarie stabilite dall’Autorità e di finanziare il sistema di perequazione specifica aziendale secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 96 del 22 giugno 2004;
• Conto per le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori alimentato Attività della Cassa conguaglio per il settore elettrico dal gettito della componente UC4 che, dal secondo trimestre 2005 si applica sia ai clienti del mercato vincolato sia ai clienti del mercato libero; la componente A8, istituita al fine di sostituire la UC4, è stata soppressa con la deliberazione n. 54 del 30 marzo 2005;
• Conto oneri per recuperi di continuità del servizio alimentato dalla componente tariffaria UC6;
• Conto oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia; questo conto è finanziato dalle componenti della tariffa per la distribuzione dell’energia elettrica come previsto dall’art. 9 dei due decreti del Ministero delle attività produttive del 20 luglio 2004;
• Conto oneri certificati verdi alimentato dal gettito della componente tariffaria VE;
• Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica alimentato dal gettito della componente UC5;
• Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi con il servizio di interrompibilità 2004-2006 (costituito con deliberazione 29 aprile 2004, n. 63).
Alcuni di questi conti perseguono finalità tipicamente perequative mentre altri assicurano la copertura dei cosiddetti oneri generali del sistema elettrico, ovvero di quei costi che devono inevitabilmente, in quanto finalizzati al finanziamento di attività di interesse generale, ricadere sulla collettività dei clienti, sia del mercato libero, sia del mercato vincolato.
In aggiunta alle tradizionali funzioni di carattere contabile-amministrativo, il nuovo Testo integrato ha disposto che la CCSE ai fini delle determinazioni di sua competenza, possa procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell’audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi e impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti, sancendo così il conferimento di un potere di accertamento nei confronti dei soggetti amministrati.
In questo secondo ambito di competenza rientrano le attività affidate alla CCSE in materia di:
• ricerca di sistema (si veda oltre il paragrafo “Ricerca di sistema”);
• verifiche e sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, fonti assimilabili a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione; per l’anno 2005 sono previsti interventi ispettivi su 50 impianti;
• attività istruttoria in materia di perequazione specifica aziendale;
• attività istruttorie a supporto della rideterminazione da parte dell’Autorità degli oneri nucleari e delle relative attività di verifica;
• regimi tariffari speciali: la deliberazione n. 148 del 9 agosto 2004 ha affidato alla CCSE la gestione amministrativa dei regimi tariffari speciali, compresa la verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione agli stessi, sopprimendo le disposizioni dell’art. 73 del Testo integrato che prevedevano il calcolo e la corresponsione della componente compensativa da parte delle imprese distributrici;
• efficienza energetica: i decreti del Ministero delle attività produttive del 20 luglio 2004 hanno affidato alla CCSE un ruolo incisivo e centrale nell’ambito del sistema di incentivazione. La CCSE dovrà, in primo luogo, provvedere a erogare i contributi previsti a fronte della consegna di Titoli di efficienza energetica di tipo I (elettricità) da parte dei distributori a valere sul Conto oneri derivanti da misure e interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali dell’energia; in secondo luogo dovrà provvedere a ripartire tra le Regioni e le Province autonome, sulla base del programma e dei criteri di ripartizione trasmessi dal Ministero delle attività produttive, le risorse finanziarie accantonate ai sensi dei precedenti decreti del 24 aprile 2001 e devolute per il 50 per cento all’effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva di interventi su utenze energetiche la cui titolarità è di organismi pubblici. Infine, la CCSE dovrà provvedere, con il rimanente 50 per cento delle suddette risorse alla copertura dei costi relativi alla realizzazione delle campagne informative e di sensibilizzazione a supporto del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili che saranno realizzate dalle imprese distributrici.
Stranded cost
Con i decreti del Ministero delle attività produttive, 6 agosto 2004 e 10 marzo 2005, e considerate le analisi effettuate dall’Autorità e trasmesse al ministero in data 17 maggio 2004 e 24 novembre 2004, sono stati determinati sia le partite economiche relative ai costi di generazione non recuperabili a seguito dell’attuazione della Direttiva europea 96/92/CE, sia gli oneri relativi alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti dall’Enel e derivanti dalla forzata rilocalizzazione all’estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria (i cosiddetti stranded cost). Il primo decreto, in particolare, quantifica i costi di generazione non recuperabili riferiti alle imprese titolari di impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà dell’Enel per un ammontare complessivo di 850,01 milioni di euro (Tav. 3.33).
Lo stesso decreto quantifica gli oneri relativi alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti dall’Enel e derivanti dalla forzata rilocalizzazione all’estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 per gli anni 2000-2009, che risultano essere pari a 1.465,27 milioni di euro.

Il decreto del 10 marzo 2005 determina, invece, le partite economiche relative ai costi di generazione non recuperabili riferiti alla società Aem Torino per un ammontare pari a 16,338 milioni di euro.
Con nota del 20 aprile 2005 il Ministero delle attività produttive ha trasmesso all’Autorità lo schema di decreto concernente le modalità di copertura e rimborso dei suddetti oneri ai fini del rilascio del proprio parere che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, coordinato con la legge 17 aprile 2003, n. 83, è rilasciato entro trenta giorni.
Per le altre imprese ammesse al meccanismo di reintegrazione il processo di determinazione delle suddette partite economiche è in corso di finalizzazione da parte del Ministero delle attività produttive.
Oneri nucleari
L’Autorità determina e aggiorna gli oneri connessi con lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti svolte dalla Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. (Sogin), anche in consorzio con enti pubblici o altre società, tenendo conto di criteri di efficienza economica.
Con la deliberazione 23 aprile 2002, n. 71, erano stati determinati gli oneri nucleari per il triennio 2002-2004 ed emanate raccomandazioni atte a garantire efficienza economica nello svolgimento delle attività.
Sono in corso le attività istruttorie per la rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007, che hanno richiesto supplementi istruttori in relazione a importanti modifiche del quadro normativo di riferimento.
Il decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004 prevede, infatti, nuovi indirizzi strategici e operativi per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazionali, ivi compresa la possibilità di esportazione temporanea di detto combustibile ai fini del riprocessamento associata alla valutazione comparativa dei costi e dei tempi.
Il 27 dicembre 2004 la Sogin ha quindi presentato all’Autorità un nuovo programma pluriennale delle attività, rispetto a quello già proposto il 30 settembre 2004, nel quale, a seguito del decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004, viene adottata una nuova strategia di gestione del combustibile irraggiato basata sul riprocessamento.
Poiché tale programma presenta un allungamento del periodo di completamento delle attività e un incremento dei costi a vita intera, l’Autorità ha disposto approfondimenti istruttori. La rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007 deve anche tenere conto degli scostamenti tra preventivi e consuntivi per le attività svolte nel triennio 2002-2004, in applicazione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previsti dal decreto 26 gennaio 2000.
A decorrere dal secondo trimestre 2003 (delibera 24 marzo 2003, n. 23) l’aliquota media della componente tariffaria A2 destinata alla copertura degli oneri nucleari è stata adeguata da 0,05 a 0,06 c€/kWh, al fine di assicurare un gettito adeguato alla copertura dei costi riconosciuti dalla deliberazione n. 71/02.
Nel corso del 2003 e del 2004 sono altresì intervenute modifiche del quadro normativo che comportano oneri aggiuntivi e che hanno richiesto interventi sulla struttura della componente tariffaria A2.
In particolare, l’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, prevede l’introduzione di misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e, dalla data di entrata in esercizio del deposito nazionale, proporzionalmente all’allocazione dei rifiuti radioattivi, in favore del Comune nel cui territorio è ubicato il deposito, dei Comuni confinanti, della Provincia e della Regione; la copertura finanziaria è prevista tramite “un’aliquota della componente della tariffa elettrica, pari a 0,015 c€ per ogni kWh consumato”. L’ammontare complessivo di tali misure, posto transitoriamente a carico del Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, alimentato dalla componente tariffaria A2 (deliberazione 27 marzo 2004, n. 46), è stato successivamente scorporato con l’istituzione di una specifica componente tariffaria, denominata MCT, destinata a essere applicata a ciascun kWh consumato da clienti finali ovvero dalle imprese di distribuzione e trasmissione limitatamente agli usi finali delle medesime, in attuazione delle disposizioni della legge n. 368/03 (deliberazione 22 dicembre 2004, n. 231).
Infine la legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 298) ha disposto che, a decorrere dall’1 gennaio 2005, viene destinato all’entrata del bilancio dello Stato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento di una quota pari al 70 per cento delle misure di compensazione territoriale di cui all’art. 4 della legge n. 368/03, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2.
In attesa della rideterminazione degli oneri nucleari relativi al triennio 2005- 2007, a partire dal 1° trimestre 2005 la componente tariffaria A2 è stata transitoriamente dimensionata per far fronte prevalentemente agli oneri derivanti dalla legge finanziaria 2005, fissando una aliquota media relativa agli oneri nucleari pari a 0,04 cent€/kWh (deliberazione n. 252/04), aliquota che dovrà quindi essere adeguata a seguito della predetta rideterminazione.
Ricerca di sistema
Con la delibera del 18 marzo 2004, n. 41, l’Autorità ha ammesso al finanziamento a carico del Fondo per l’attività di ricerca (di cui all’art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000) i progetti di ricerca presentati dal CESI per l’anno 2003, per un totale complessivo di 116.092.000 euro. I principali aspetti inerenti i progetti di ricerca ammessi al finanziamento riguardano:
• sviluppo di strumenti e metodi per la costruzione di scenari globali del sistema elettrico;
• metodi e sistemi in grado di supportare l’evoluzione del parco di generazione nazionale verso una maggiore sostenibilità;
• metodologie di analisi, procedure, modelli matematici e strumenti software e basi di dati per il supporto allo sviluppo ed esercizio della rete elettrica italiana;
• metodologie e strumenti per l’analisi del mercato liberalizzato dell’energia elettrica in Italia;
• prospettive tecnologiche, economiche e ambientali della generazione distribuita;
• sicurezza degli impianti del sistema elettrico e interazione con il territorio;
• diffusione dei risultati della Ricerca di sistema.
Successivamente alla prima verifica dei progetti di ricerca di cui sopra, effettuata ai sensi dell’art. 6 della delibera 11 luglio 2001, n. 158, come modificata dalla delibera del 4 aprile 2002, n. 55, l’Autorità ha disposto, con la determinazione del Direttore generale n. 53/2004, la corresponsione di un primo acconto pari a 34.827.600,00 € corrispondente al 30 per cento del finanziamento riconosciuto a carico del Fondo, e con la determinazione del Direttore generale n. 174/2004 la corresponsione del secondo acconto, anch’esso pari a 34.827.600,00 €, all’avvenuto raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50 per cento delle attività progettuali.
Nel marzo 2005 il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE) ha inviato, ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 2003 inerente le modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, il Piano triennale della ricerca di sistema ai fini delle consultazioni previste dallo stesso decreto ministeriale.
(omissis)
[1] Crf., in particolare, le sentenze n.303 del 2003 e n.6 del 2004.
[2] A questo riguardo, la Corte - con la sentenza n. 6 del 2004, relativa al contenzioso costituzionale sorto tra Stato e Regioni relativamente alle disposizioni contenute nel decreto legge n. 7 del 2002 - convertito dalla legge n. 55 del 2002, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del settore elettrico nazionale", ha sciolto alcuni fondamentali dubbi interpretativi relativi al rapporto fra le competenze legislative e le funzioni amministrative dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali in materia di energia. In particolare la Corte, nel dichiarare infondati i ricorsi delle Regioni Umbria, Basilicata e Toscana avverso il citato decreto legge n. 7 del 2002, ha prospettato una linea interpretativa che, spostando il baricentro della questione dall’art. 117 all’art.118 Cost., rinviene nel principio di sussidiarietà un criterio flessibile - operante sia sul versante amministrativo, sia su quello legislativo - in grado di regolare, sulla base di procedure decisionali partecipate e ispirate al principio di leale collaborazione, il riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo.
Nella sentenza citata – riprendendo, nella sostanza, l’orientamento della sentenza n.303 del 2003 - la Corte, oltre a confermare, almeno in parte, la tendenza ad una interpretazione restrittiva delle materie “trasversali” di competenza esclusiva statale, ha chiarito come nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente, in virtù dell'art. 118, primo comma, Cost. la legge possa attribuire allo Stato funzioni amministrative, nonché organizzarle e regolarle, al fine di renderne l'esercizio raffrontabile a un parametro legale. In tale prospettiva, i principî di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel nuovo Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia: a) proporzionata; b) non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità; c) sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, nell’identificazione di un preciso fondamento costituzionale per l’attribuzione delle competenze nel settore energetico al livello statale, assumono una peculiare valenza gli accordi, le intese e le altre forme di concertazione e di coordinamento orizzontale delle rispettive competenze, che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione.
[3] La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo è rinvenibile in una Comunicazione della Commissione del 1996 [Gazzetta ufficiale C 45 del 17.2.1996], successivamente modificata, da ultimo, da una ulteriore comunicazione della Commissione concernente la proroga di tale disciplina sino al 31 dicembre 2005 (Gazzetta ufficiale C 111 dell'8.5.2002). (Per un approfondimento sulla disciplina in oggetto si rinvia alla nota n.29 contenuta nelle schede di lettura del presente dossier).
[4] La disciplina comunitaria inerente gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente è contenuta nella Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 e nella successiva n. 2003/C 58/06. (Per un approfondimento sulla disciplina in oggetto si rinvia alla nota n.30 contenuta nelle schede di lettura del presente dossier).
[5] Il Consiglio europeo del 16-17 giugno 2005 non è riuscito a pervenire ad un accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013, ed ha invitato la Presidenza britannica dell’UE (1° luglio-31 dicembre 2005) a proseguire il negoziato sul nuovo quadro finanziario per giungere quanto prima ad un accordo globale (vedi dossier “Lo stato dei negoziati sulle prospettive finanziarie” del 15 luglio 2005 a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea).
[6] Nella comunicazione “Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013” (COM(2005)299) la Commissione sottolinea, fra l’altro, la necessità di ridurre la dipendenza dalle fonti tradizionali di energia, migliorando l’efficienza energetica e promuovendo le energie rinnovabili. A tale proposito la Commissione ribadisce l’importanza delle energie rinnovabili e alternative, anche al fine di rafforzare la posizione concorrenziale dell’UE e di contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi di Lisbona, ovvero fare in modo che entro il 2010 il 21% dell’elettricità provenga da fonti energetiche rinnovabili.
[7] Il programma è stato istituito dalla decisione n. 1230/2003/CE del 9 aprile 2002.
[8] Recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” ( GU del 31-01-2004 n. S.O. n. 17 al n. 25).
[9] In attuazione di quanto disposto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera del 23 febbraio 2005, n. 34, ha definito le “Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239” (GU n. 61 del 15 marzo 200). Modifiche e integrazioni alla delibera sono state apportate, successivamente, con le delibere nn. 49/05, 64/05 e 165/05.
[10] Il temine per l’esercizio della delega è fissato, ai sensi del citato articolo 15, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
[11] Ciò appare peraltro coerente con quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.Lgs n. 387/03, che prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 10/91. Il concetto di assimilabilità introdotto dalla legge n. 10/91, la cui definizione tecnica è stata introdotta dal titolo I del provvedimento Cip n. 6/92, consisteva nel considerare talune fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, sicché ne derivava una ammissione di tali fonti al medesimo regime riservato alle rinnovabili. Tale ammissione è venuta a cessare con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.387/03.
[12] In relazione alla disposizione in oggetto, si segnala che l’Autorità, per l’energia elettrica e il gas, con la delibera n. 34/05 del 23 febbraio 2005, recante “Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239” , ha già previsto, per la fattispecie in esame, oltre al prezzo differenziato per fasce, anche il prezzo di cessione unico e indifferenziato per fasce orarie di cui al citato comma 4, a scelta del produttore, ciò verosimilmente al fine di conformarsi al criterio delle condizioni economiche di mercato tenendo conto delle peculiarità di alcuni impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.
La disposizione richiamata innova pertanto, attraverso norme di rango legislativo, quanto disposto in tale delibera dell’Autorità, prevedendo, come accennato, quale parametro di remunerazione esclusivamente una “tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie”, del prezzo definito come sopra. Si ricorda, inoltre, che l'art. 10, punto 10.1, della citata deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 23 febbraio 2005, n. 34/05, stabilisce che il provvedimento si applica, per quanto riguarda l'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a decorrere dalla data di entrata a regime del mercato elettrico, come verrà individuata dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; come sopra accennato, tale ultimo decreto del Ministro delle attività produttive, adottato in data 20 aprile 2005, ha disposto che, ai soli fini del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stata fissata al 30 giugno 2005.
[13] Il consorzio è composto dagli istituti Nomura, Lehman Brothers, e Banca IMI.
Fonte: Comunicato stampa GRTN, disponibile al seguente indirizzo internet: www.grtn.it/news/.
[14] Si ricorda, brevemente, che il nuovo strumento di incentivazione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili (c.d. certificati verdi) è stato definito dall’art. 11 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, di recepimento della direttiva 96/92/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, e perfezionato con successivi decreti ministeriali (11 novembre 1999 e 18 marzo 2002). Il nuovo criterio adottato per l’incentivazione delle fonti rinnovabili consiste nell’obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il primo aprile 1999. La quota, inizialmente fissata nel 2%, è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell’anno precedente, decurtate dell’elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una “franchigia” di 100 GWh. L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili viene immessa in rete, godendo della precedenza nel dispacciamento. In aggiunta, il GRTN rilascia al produttore, su richiesta e previo riconoscimento all’impianto della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), i certificati verdi (CV), titoli comprovanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, che costituiscono lo strumento con il quale i soggetti sottoposti all’obbligo della quota minima devono dimostrare di avervi adempiuto. Per i soggetti che non rispettano all’obbligo, la cui verifica di adempienza è affidata al GRTN, il decreto ministeriale 11 novembre 1999 stabilisce sanzioni consistenti nella limitazione dell’accesso al mercato complessivo dell’energia elettrica. I certificati verdi sono commerciabili in un mercato parallelo svincolato da quello dell’elettricità, attraverso la piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) organizzata presso la società Gestore del Mercato (GME), oppure mediante contratti bilaterali. L’avvio della borsa dei CV è stato sancito dal decreto ministeriale 14 marzo 2003 . Nel mercato dei certificati verdi la domanda è formulata dai produttori ed importatori soggetti all’obbligo della quota minima; l’offerta è effettuata dai soggetti che producono elettricità da fonti rinnovabili. Nella fase di avvio del nuovo meccanismo, si è stabilito che gli impianti Cip 6/92 entrati in esercizio dopo il 1 aprile1999 abbiano diritto ai certificati verdi: la proprietà di tali certificati è però attribuita al GRTN, che li immette sul mercato, esclusivamente attraverso la piattaforma del GME, ad un prezzo di offerta fisso, determinato in base alla differenza tra la l’onere di acquisto della relativa elettricità (limitatamente a quella che gode ancora della tariffa incentivante), ed i proventi della vendita della medesima elettricità. Con questo meccanismo, il valore dell’incentivo, cioè il prezzo del certificato verde, si forma sul mercato. Poiché i certificati verdi non sono differenziati per tecnologia e fonte, vi è competizione non solo tra gli operatori, ma anche tra le diverse tecnologie di sfruttamento delle fonti rinnovabili, per cui ne risultano avvantaggiate le tecnologie a minor costo di produzione dell’energia, Da ultimo, si ricorda che il decreto legislativo 387/03 ha disposto che, a partire dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota d'obbligo è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali; gli ulteriori incrementi della quota minima d'obbligo per il triennio 2007-2009 e 2010-2012 saranno stabiliti con decreti del Ministero delle attività Produttive. L’art. 20 del medesimo D.Lgs. n. 387/2003, conferma in otto anni il periodo di riconoscimento dei certificati verdi , al netto dei periodi di fermo degli impianti, a causa di eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorità competenti.
[15] Il CIP
[16] Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per fonti energetiche assimilate si intendono le risorse energetiche di origine fossile che, vengono assimilate alle fonti rinnovabili in virtù degli elevati rendimenti energetici.
[17] L’energia elettrica prodotta da impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, che gode di forme di remunerazione incentivata, viene dunque ritirata dal GRTN, subentrato all’Enel ai sensi dell’art. 3, co. 12, del D.Lgs 79/99, che, a partire dal 2005, la rivende in borsa. (cfr. Decreto Map 24 dicembre 2004, recante “Determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2005, dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a” ).
[18] Più specificamente, le convenzioni CIP6 hanno una durata variabile per quanto riguarda la cessione di energia elettrica (remunerata in base al costo evitato) e una durata limitata ad otto anni per la corresponsione della quota incentivante specifica per tecnologia.
[19] Ai sensi dell’art.3, comma 12, secondo periodo del D.Lgs.79/99, il Gestore ritira le cosiddette “eccedenze” di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 3, dell'art.22, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, offerta dai produttori ai prezzi determinati dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato. I produttori terzi, in pratica, cedono l’energia generata da propri impianti in eccesso ai propri fabbisogni ad un prezzo fissato amministrativamente sulla base dei criteri stabiliti con provvedimento dell’Autorità.
[20] L’articolo art. 1 comma 41, della legge n.239/04, dispone, in particolare, che previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (ossia le eccedenze di produzione da fonti rinnovabili e assimilate) , nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo (energia Cip 6) del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo periodo del presente comma, facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.
Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo (energia Cip 6) del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al primo periodo del comma in esame, (impianti di potenza inferiore a 10 MVA ed eccedenze di produzione), viene ceduta al mercato”.
Si ricorda, inoltre, che in attuazione di quanto disposto dall’art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera del 23 febbraio 2005, n. 34, ha definito le “Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e al comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239” (GU n. 61 del 15 marzo 200). Modifiche e integrazioni alla delibera sono state apportate, successivamente, con le delibere nn. 49/05, 64/05 e 165/05.
[21] Compresa dunque l’energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, nonché le eccedenze di produzione da fonti assimilate di cui al secondo periodo del comma 12 dell’articolo 3 del D.lgs.n79/99.
[22] Ciò appare peraltro coerente con quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.Lgs n. 387/03, che prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 10/91. Il concetto di assimilabilità introdotto dalla legge n. 10/91, la cui definizione tecnica è stata introdotta dal titolo I del provvedimento Cip n. 6/92, consisteva nel considerare talune fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, sicché ne derivava una ammissione di tali fonti al medesimo regime riservato alle rinnovabili. Tale ammissione è venuta a cessare con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.387/03.
[23] Il prezzo medio del petrolio in Euro nel trimestre luglio-settembre è aumentato del 23% rispetto al precedente trimestre aprile-giugno: la componente a copertura dei costi di produzione pesa per il 65% sulla tariffa elettrica complessiva al lordo delle imposte, quella a copertura del costo della materia prima gas per il 30% sempre al lordo delle imposte. Fonte. Autorità per l’energia elettrica e il gas
[24] Legge 18 aprile 2005, n. 62, la quale prevede, come accennato, un criterio di delega ai fini dell'attuazione della nuova direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica in base al quale alla scadenza delle convenzioni in essere si deve prevedere la “cessazione, senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili” (c.1, lett.f) ).
[25] Il consorzio è composto dagli istituti Nomura, Lehman Brothers, e Banca IMI.
Fonte: Comunicato stampa GRTN, disponibile al seguente indirizzo internet: www.grtn.it/news/.
[26] Al riguardo, si segnala il Decreto 28 luglio 2005 (G. U. n. 181 del 5 agosto 2005), adottato dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente, che definisce il cosiddetto “conto energia” per il fotovoltaico, un mecanismo di incentivazione tariffaria previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 387 del 2003.
Soggetti destinatari dell’incentivazione per la produzione elettrica da fotovoltaico disciplinata dal decreto, che sarà garantita per 20 anni, sono le persone fisiche e giuridiche, compresi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili della realizzazione e dell’esercizio degli impianti che inoltrano domanda di scambio sul posto dell’energia prodotta dai medesimi impianti.
Alle tariffe incentivanti possono accedere gli impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW collegati alla rete elettrica, incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2, comma 17 del D.Lgs 79/99, entrati in esercizio dopo il 30 settembre 2005 a seguito di nuova costruzione o rifacimento totale o di potenziamento. La relativa domanda – con allegato il progetto preliminare dell’impianto - viene presentata a un soggetto attuatore - individuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 9, co. 2 - entro le date stabilite (art. 7, co. 1). L’entità dell’incentivazione (tariffe per kWh), di cui si prevede l’aggiornamento annuo a decorrere dal 1° gennaio, sono definite in base alla taglia dell’impianto; per gli impianti la cui domanda saranno inoltrate a partire dal 2007 la tariffa decrescerà del 2%. Il DM stabilisce criteri di priorità per l’accesso all’incentivazione, prevedendo un inoltro trimestrale della domande per tutte le tipologie di impianti (entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno). Per gli impianti con potenza superiore ai 50 kW è previsto un meccanismo di gara della tariffa, mentre per le altre due taglie (1-20 e 20-50 kW) l’elenco degli impianti aventi diritto alla tariffa incentivante è ordinato secondo la data di presentazione della domanda; nel caso degli impianti sopra i 50 kW la graduatoria viene stabilita in base al valore della tariffa incentivante richiesta: la priorità è data a quelle domande con il valore più basso di tariffa richiesta. Inoltre, per gli impianti con taglia da 50 a 1000 kW il soggetto responsabile dell’impianto deve costituire una cauzione (pari a 1500 € per kW da installare) a titolo di penale in caso di mancata realizzazione dell’impianto nei termini previsti dal decreto. Specifiche condizioni per la cumulabilità del conto energia con altri incentivi sono fissate dall’art.10 del provvedimento che, in particolare, prevede una riduzione del 30% delle tariffe incentivanti nel caso che il soggetto responsabile usufruisca di agevolazioni fiscali per la realizzazione degli impianti, nonché la mancata erogazione delle tariffe per gli impianti che godano di incentivi pubblici in conto capitale superiori al 20% del costo di investimento o se usufruiscono dei certificati verdi. Le tariffe incentivanti sono riconosciute fino al raggiungimento da parte di tutti gli impianti che le ottengono di una potenza cumulativa di 100 MW, 60 MW per gli impianti fino a 50 kW e 40 MW per gli impianti da 50 kW a 1 MW.
I costi dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello Stato, ma saranno coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche a carico degli utenti, in particolare a valere sulla componente tariffaria A3. Il decreto indica un obiettivo nazionale di potenza cumulata da installare pari a 300 MW entro il 2015.
[27] Si ricorda, brevemente, che l'ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) è un ente pubblico operante nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie, con compiti di promozione ed effettuazione di attività di ricerca (di base e applicata), innovazione tecnologica, diffusione e trasferimento dei risultati e prestazione di servizi ad alto livello tecnologico, anche in collaborazione con il sistema produttivo. La nuova e più precisa missione per l’ENEA è stata indicata dal D.Lgs 3 settembre 2003, n. 257, che ha provveduto ad un nuovo riordino dell’Ente dopo l’ultima riforma risalente al 1999. L’Ente, infatti, costituito in sostituzione del CNEN (Comitato nazionale per l'energia nucleare) con la legge 5 marzo 1982, n. 84 che ne aveva esteso i compiti al settore delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico, è stato riformato, dapprima, con la legge 25 agosto 1991, n. 282 ("Riforma dell'ENEA") e successivamente con il D.Lgs. n. 36 del 1999. Attualmente l’Ente è sottoposto a commissariamento disposto dal Governo il 16 luglio 2005 a seguito della revoca dell’incarico al Presidente, Prof. Carlo Rubbia. Commissario Straordinario è stato nominato il Prof. Luigi Paganetto (Preside della Facoltà di Economia dell’Università di Roma-Torvergata, nonché Presidente del CEIS e della Commissione Energie Rinnovabili dell’Autorità per l’Energia e già vice Presidente del CNR nel 1996). Vice-commissari sono stati nominati due membri del CdA uscente (Corrado Clini, direttore generale del Ministero dell’Ambiente e Claudio Regis). L’ing. Giovanni Lelli ricopre la carica di direttore generale facente funzioni.
[28] DL 14 marzo 2005, n. 35, recante “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale “ (c.d. DL competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
[29] La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo è rinvenibile in una Comunicazione della Commissione del 1996 [GUCE C 45 del 17.2.1996], successivamente modificata, da ultimo, dalla una ulteriore comunicazione della Commissione concernente la proroga di tale disciplina sino al 31 dicembre 2005 (GUCE C 111 dell'8.5.2002).
In proposito, si ricorda che fatti salvi i finanziamenti pubblici per la ricerca fondamentale, qualsiasi aiuto di Stato alle R&S è generalmente soggetto alla disciplina richiamata, dalla quale esulano tuttavia gli aiuti alle attività di R&S da parte degli istituti di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro, quando: i risultati sono messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori; i lavori di ricerca sono effettuati per conto di imprese o in collaborazione con esse, a condizione che l'istituto di ricerca o le imprese che effettuano la ricerca ottengano per i loro servizi una retribuzione conforme al prezzo di mercato. Inoltre i risultati devono essere resi pubblici.
Considerando il contributo che
la ricerca e lo sviluppo (R&S) possono dare ad un rinnovato slancio
dell'economia, alla crescita dell'occupazione ed al rafforzamento della
competitività dell'industria europea, l'articolo 157 del trattato CE invita
Considerando i diversi effetti
che gli aiuti di Stato alla R&S producono sul mercato,
§ ricerca fondamentale: un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;
§ ricerca industriale: la ricerca mirante ad acquisire nuove conoscenze, utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o migliorare prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
§ attività di sviluppo precompetitiva: la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi (ad esempio: creazione di un primo prototipo, progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, ecc.).
La ricerca fondamentale, sempre compatibile con le regole di concorrenza, non è oggetto della disciplina richiamata, la quale riguarda tutti gli aiuti che possono comportare effetti anticoncorrenziali nel mercato, in particolare gli aiuti destinati alla ricerca industriale ed all'attività di sviluppo precompetitiva.
Per le attività di ricerca e sviluppo che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, l'intensità consentita non supererà di norma la media ponderata delle intensità d'aiuto autorizzate per questi due tipi di ricerca.
L'intensità dell'aiuto può tuttavia essere maggiorata ad alcune condizioni ("c.d. massimale condizionale"), ed in particolare quando il finanziamento è destinato: alle piccole e medie imprese; ad alcune regioni economicamente più svantaggiate; ad un progetto o programma che rientra negli obiettivi di un programma quadro di R&S, se il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera; ad un progetto che, nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di RST, prevede una collaborazione transfrontaliera, che si accompagna ad un'ampia diffusione dei risultati e alla concessione di licenze e di brevetti. Nei casi citati, il massimale non può comunque superare il 75% per gli aiuti alla ricerca industriale ed il 50% per gli aiuti allo sviluppo precompetitivo. Le stesse soglie si applicano per gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ed ai progetti che beneficiano del cumulo di aiuti di Stato e di finanziamenti comunitari.
Qualsiasi regime di aiuti che non soddisfa le condizioni della disciplina in oggetto o della regola "de minimis" deve essere notificato alla Commissione e tale notifica deve sempre dimostrare che l'aiuto in questione incentiva le imprese ad intraprendere attività supplementari di ricerca, nel presupposto che senza la sovvenzione la ricerca non avrebbe avuto luogo o sarebbe stata meno ambiziosa.
[30] Si ricorda, al
riguardo che