XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Incentivi all'innovazione per le PMI - A.C. 4391 | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 656 | ||||
Data: | 20/10/04 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; proposta di legge A.C. 4391; normativa nazionale e normativa comunitaria. | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo | ||||
Riferimenti: |
|
Servizio studi |
progetti di legge |
Incentivi all’innovazione per le PMI A.C. n. 4391 |
n. 656 |
xiv legislatura 20 ottobre 2004 |
Camera dei deputati
Dipartimento Attività produttive
SIWEB
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File: ap0152.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per
l’istruttoria legislativa
§
Necessità
dell’intervento con legge
§
Rispetto
delle competenze legislative costituzionalmente definite
§
Incidenza
sull’ordinamento giuridico
§
Ricerca
ed Innovazione: i principali interventi di sostegno.
§
Art.
2 (Fondo per lo sviluppo
dell’innovazione)
§
Art.
3 (Incentivi agli studi di
fattibilità)
§
Art.
4 (Incentivi alla prototipazione)
§
Art.
5 (Procedure di erogazione degli
incentivi)
§
Art.
6 (Revoca dei contributi)
§
Art.
7 (Incentivi all’associazione di imprese)
§
Art.
8 (Prestito d'onore per l'innovazione e
la ricerca)
§
Art.
9 (Domanda e offerta di innovazione)
§
Art.
10 (Osservatorio delle tecnologie)
§
Art.
11 (Copertura finanziaria)
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§
L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio (art.11)
§
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi (Testo in vigore dal 1°
gennaio 2004) (art.15)
§
L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§
L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (art. 18)
§
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)
§
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 18, 19)
§
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59
§
D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 Riordino della disciplina e snellimento
delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la
diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori
§
D.M. 8 agosto 2000 Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni
previste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297
§
Dir.Min.
16 gennaio 2001 Direttive per la
concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'art. 14 della L.
17 febbraio 1982, n. 46
§
L. 18 ottobre 2001, n. 383 Primi interventi per il rilancio dell'economia (artt. 13 e 14)
§
D.P.C.M. 23 dicembre 2003 Criteri
di ripartizione e ripartizione tra le regioni, per gli anni 2004 e seguenti,
delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di agevolazioni alle imprese
Normativa comunitaria
§
Disc. 17 febbraio 1996 Disciplina comunitaria per gli
aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo
§
Racc. 96/280/CE del 3 aprile 1996 Raccomandazione della Commissione relativa
alla definizione delle piccole e medie imprese
§
Reg. (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")
§
Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
§
Com. 8 maggio 2002 Comunicazione della Commissione
concernente la proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti di
Stato alla ricerca ed allo sviluppo
§
Dec. n. 1513/2002/CE del 27 giugno 2002 Decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al sesto programma
quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e
all'innovazione (2002-2006)
§
Racc. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 Raccomandazione della Commissione relativa
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
§
Reg. (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n.
70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli
aiuti alla ricerca e sviluppo
Numero del progetto di legge |
A.C. 4391 |
Titolo |
Incentivi all’innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese |
Iniziativa |
On. Magnolfi ed altri |
Settore d’intervento |
Piccole e medie
imprese e ricerca scientifica e tecnologica |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
11 |
Date |
|
§
presentazione
o trasmissione alla Camera |
16 ottobre 2003 |
§
annuncio |
20 febbraio 2003 |
§
assegnazione |
18 febbraio 2004 |
Commissione competente |
X Attività produttive |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) V Commissione (Bilancio) VI Commissione (Finanze) VII Commissione (Cultura) XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) Commissione per le questioni regionali |
La proposta di legge in esame, d’iniziativa dei deputati Magnolfi ed altri (A.C.4391), si pone l’obiettivo - come si legge nella relazione illustrativa - di favorire il trasferimento tecnologico dal settore della ricerca al sistema produttivo delle piccole e medie imprese (PMI), al fine di incentivare in particolare le innovazioni di prodotto, nel presupposto che la mancata valorizzazione del "capitale intellettuale" e la difficile integrazione fra ricerca e settore produttivo, siano le cause principali del deficit competitivo che frena l'economia italiana.
Al fine di promuovere il suddetto trasferimento tecnologico dai centri di ricerca, pubblici e privati, al sistema produttivo, la proposta istituisce, presso il Ministero delle attività produttive, un Fondo per lo sviluppo dell’innovazione, la cui dotazione iniziale, pari a 150 milioni di euro, è ripartita tra le regioni ai fini dell’erogazione, in due fasi, di specifici incentivi per il sostegno all’innovazione.
Il primo incentivo consiste in un contributo, fino a 100.000 euro, destinato alla realizzazione di uno studio di fattibilità e può essere attribuito a proposte progettuali innovative elaborate dai proponenti (gruppi qualificati di ricerca, formati da uno o più istituti di ricerca e da PMI, costituiti in forma associata); un ulteriore contributo, fino a 500.000 euro, può essere assegnato per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione alle medesime proposte progettuali che hanno beneficiato del contributo per lo studio di fattibilità realizzato nei termini con esito positivo (art.2).
Sia gli incentivi agli studi di fattibilità, sia quelli per la prototipazione, sono concessi a seguito di valutazione e selezione delle proposte progettuali innovative – presentate in seguito due bandi annuali regionali – da parte di appositi comitati tecnico scientifici istituiti da ciascuna regione, sulla base di criteri definiti negli articoli 3 e 4 della proposta.
L'articolo 5 indica le procedure di erogazione degli incentivi da parte delle regioni, mentre l’articolo 6 reca le disposizioni concernenti l’eventuale revoca dei contributi in caso di non rispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi del progetto.
L'articolo 7, introduce una agevolazione fiscale, in forma di detrazione per oneri, per le erogazioni in denaro e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti proponenti progetti innovativi, a favore delle PMI costituite in forma associata potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca.
L'articolo 8 dispone, inoltre, l’istituzione, presso il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio, di un ulteriore Fondo per l'innovazione e la ricerca, di carattere rotativo, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali ed innovativi, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il finanziamento potrà essere utilizzato dai beneficiari per l'elaborazione di studi di fattibilità e per l'attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
Al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di innovazione, l'articolo 9 reca l’istituzione, presso le camere di commercio, del registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale, nonché del registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico e di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi.
Da ultimo, l'articolo
10 istituisce l'Osservatorio delle
tecnologie, avente come scopo principale lo studio, l'analisi e la
valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese. L'Osservatorio
opera, altresì, come "nucleo di valutazione degli investimenti
innovativi", offrendo servizi di assistenza e di consulenza alle pubbliche
amministrazioni per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto
contenuto di innovazione.
L’articolo 11 reca le disposizioni
di copertura finanziaria, stabilendo
che agli oneri derivanti dalla proposta di legge si provveda con il ripristino
dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Nulla da segnalare.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto la materia degli incentivi alle imprese, con particolare riferimento al sostegno all’innovazione per i settori produttivi, è riservata alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni; inoltre, si osserva come le disposizioni di cui all’articolo 7 della proposta di legge, recanti agevolazioni di carattere tributario, siano soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione.
La proposta di legge in esame, recando agevolazioni per la ricerca e l’innovazione finalizzate alla creazione di nuovi prodotti e servizi, appare riconducibile alla materia “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”, la quale, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa concorrente. Spetta pertanto alle regioni la potestà legislativa e regolamentare, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Talune specifiche disposizioni della proposta, come ad esempio quelle di cui all’articolo 7, recanti agevolazioni di natura tributaria, possono inoltre ricondursi alla materia “sistema tributario e contabile”, che l’articolo117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la materia del sostegno all’innovazione per i settori produttivi, si osserva come, benché nell’impianto generale del regime di incentivazione delineato dalla proposta di legge assuma un peculiare rilievo il ruolo svolto delle regioni[1], la compatibilità costituzionale delle singole disposizioni recate dalla proposta di legge – attinenti, tra l’altro, l’oggetto delle agevolazioni, l’entità dei contributi, i beneficiari, le modalità e i criteri di presentazione, valutazione e selezione delle domande, ecc. – va valutata tenendo presente come nella materia in oggetto il Legislatore statale debba limitarsi alla mera determinazione dei principi fondamentali, in quanto altrimenti si determinerebbe una compressione della sfera della potestà legislativa e regolamentare attribuita alle regioni per il sostegno all’innovazione dei settori produttivi.
Le disposizioni della
proposta di legge e, segnatamente, quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4, devono essere pertanto valutate alla luce
della nozione di principio fondamentale:
in proposito, si osserva come alla stregua della recente giurisprudenza
costituzionale, i principi fondamentali siano qualificati come norme contenute
in disposizioni non necessariamente autoqualificantesi come tali, ma che si
caratterizzano piuttosto sotto il profilo sostanziale, in quanto costituiscono
il nucleo essenziale del contenuto
normativo che una data disciplina esprime .[2]
Si osserva, al riguardo, che la relazione illustrativa della proposta di legge sottolinea come, in attuazione del precetto costituzionale derivante dalla nuova ripartizione di competenze operata dal novellato art.117 Cost., le disposizioni da questa introdotte e , segnatamente, i criteri in tema di selezione e valutazione dei progetti innovativi, possano qualificarsi come principi fondamentali che costituiscono un “utile punto di riferimento per i bandi regionali”.
Anche accogliendo tale impostazione, tuttavia, i criteri citati non sembrerebbero poter precludere la possibilità, per le regioni, di esercitare la potestà legislativa e regolamentare loro riconosciuta nella materia, anche eventualmente integrando e svolgendo i criteri inerenti la presentazione, valutazione e selezione delle proposte progettuali innovative, ciò nonostante il testo della proposta di legge non contempli espressamente - a differenza della relazione illustrativa - una simile ipotesi.
A questo riguardo si ricorda, inoltre, come l’ampio processo di decentramento amministrativo avviato dalla legge 59/97 (c.d. legge Bassanini) abbia investito anche il settore degli incentivi alle imprese, molti dei quali sono stati conferiti alle regioni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, materiali ed umane ad essi attinenti.
Per quanto qui interessa, si ricorda come l’articolo 19 del D.Lgs. n. 112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, abbia previsto che le regioni provvedano alle incentivazioni ad esse conferite con legge regionale (co.12).
I fondi relativi alle materie delegate sono ripartiti tra le regioni secondo criteri definiti con DPCM, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individuando eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale e alle diverse tipologie di concessione (co. 8)[3]. I fondi confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione (co. 6). l comma 5 del citato D.lgs ha, inoltre, previsto che i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione delle agevolazioni non riservate ad esso siano erogati dalle regioni (co. 5).
Ciò premesso, si osserva come, in realtà, la pur recente nuova ripartizione delle competenze amministrative ora ricordate, sulla base della quale sembra essere modellata, in linea di principio, la proposta di legge in esame (Cfr. oltre), andrebbe verificata alla luce nel nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni derivante dal nuovo articolo 117 della Costituzione.
A tale proposito, si rileva come in alcune recenti pronunce della Corte Costituzionale, sia stato messo in evidenza come, a seguito del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente il perimetro della legittimità di un intervento del legislatore statale dovrebbe essere circoscritto alla predisposizione di un principio di disciplina, che la regione può svolgere nell’esercizio delle competenze legislative ad essa spettanti .[4]
In questo contesto, in una fattispecie non coincidente con quella in esame, ma per certi versi attinente sotto il profilo che qui interessa, la Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare come oggi “non possano trovare spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di spettanza di questi ultimi, fuori dall’ambito dell’attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza” e che “soprattutto non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell’ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto ( quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato.[5]
Va ricordato, peraltro, come, in fattispecie particolari, inerenti le materie delle infrastrutture e dell’energia, la Consulta abbia di recente prospettato una linea interpretativa suscettibile di prefigurare un sostanziale superamento della netta separazione tra i criteri di individuazione delle competenze normative di cui all’art. 117 Cost., tendenzialmente rigidi, e i criteri flessibili di allocazione delle funzioni amministrative, spostando il baricentro della questione dall’articolo 117, all’articolo 118 della Costituzione, nel presupposto che il principio di sussidiarietà operi sia sul versante amministrativo sia su quello legislativo.
Secondo la Corte – nella importante sentenza n. 303 del 2003, il cui orientamento viene confermato nella sentenza n. 6 del 2004 - nell’ambito del novellato art. 117 Cost., limitare l'attività dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente, significherebbe “circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze”.
Alla ricerca di congegni volti a rendere più flessibile il disegno riformatore, la Corte richiama esplicitamente il contenuto nell'art. 118, primo comma, Cost., il quale, pur riferendosi esplicitamente alle funzioni amministrative, “introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.”
Se una funzione amministrativa può essere esercitata dallo Stato quando l'istanza di esercizio unitario trascende anche l'ambito regionale, secondo la Corte “ciò non può restare senza conseguenze (anche) sull'esercizio della funzione legislativa, giacché il principio di legalità, il quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto”.
Sulla base di tale ragionamento la Corte ha affermato “che nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente, in virtù dell'art. 118, primo comma, la legge può attribuire allo Stato funzioni amministrative” riconoscendo altresì che, “in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata a organizzarle e regolarle, al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale”.
In tale prospettiva, i principî di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia: a) proporzionata; b) non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità; c) sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.
In sostanza, sulla base di tali pronunce, si è venuta modo configurando una concezione “procedimentalizzata” e consensuale della sussidiarietà, che consente, a determinate condizioni, deroghe al normale riparto delle competenze stabilito dall’art.117 Cost.
Nell’ambito di tali condizioni, per giudicare se una legge statale sia invasiva delle competenze regionali o non costituisca invece applicazione dei principî di sussidiarietà e adeguatezza, diviene un elemento valutativo essenziale la previsione di un processo “codecisionale” tra Stato e Regioni, ossia la presenza di accordi, intese e altre forme di concertazione e di coordinamento orizzontale delle rispettive competenze, alle quali si è fatto sovente ricorso dopo l’approvazione del nuovo titolo V, in mancanza di meccanismi di partecipazione delle Regioni al procedimento legislativo statale.
La sentenza n.6/2004 ribadisce e specifica quanto enunciato
nella richiamata sentenza n.303, chiarendo, inoltre, che lo spostamento verso
l’alto delle competenze normative è possibile anche nelle materie
“residuali” regionali, e può avvenire in forza di una legge che oltre a
dettare una disciplina idonea alla regolazione delle funzioni da trasferire,
sia limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine e sia adottata a
seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti
attraverso strumenti di leale collaborazione.
Nelle prospettiva testè delineata, non v’è dubbio, come
accennato e come del resto affermato nella relazione illustrativa, che le
disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame attribuiscano una
peculiare valenza al ruolo svolto dalle regioni, sia con riferimento
all’individuazione e selezione dei progetti innovativi, sia in relazione alle
procedure di erogazione dei relativi incentivi.
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali testè richiamati
va peraltro rilevato come, ai fini della compatibilità
costituzionale, andrebbe valutato se le
esigenze di esercizio unitario delle funzioni che trascendono l’ambito
regionale in materia di sostegno all’innovazione dei settori produttivi - in
base alle quali sembra possibile derogare, alla luce dei principi di
sussidiarietà ed adeguatezza, al normale riparto delle competenze - possano essere assimilabili a quelle emerse
nell’ambito dei comparti delle infrastrutture e dell’energia.
Gli interventi previsti dalla proposta di legge, essendo diretti ad introdurre un regime di sostegno all’innovazione del sistema produttivo, presentano profili di rilevanza in relazione all’ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato CE.
Si ricorda, brevemente, come l’art. 87 del Trattato che istituisce la
Comunità europea vieti gli aiuti pubblici alle imprese che
favorendo determinate imprese o
produzioni, falsino o minaccino di
falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra gli Stati membri.
I requisiti la cui presenza cumulativa è sempre
necessaria affinché una misura agevolativa possa costituire un aiuto di Stato
sono: a) il vantaggio economico per
l’impresa beneficiaria derivante dalla misura pubblica; b) l’incidenza sulla concorrenza e sugli
scambi infra-comunitari; c) la sua selettività
o specificità, nel senso di favorire solo alcune imprese e non la
totalità di queste; d) il trasferimento
di risorse che possono assumere varie forma (sovvenzioni, riduzione tassi
d’interesse, conferimento di capitali ecc) e che possono provenire da risorse
di bilanci statali, regionali, locali, nonché da banche o intermediari pubblici
e privati incaricati dallo Stato di gestire un regime di aiuti pubblici. Le norme che istituiscono
regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la
compatibilità con il Trattato (art. 88).
Rispetto al divieto generale, sono ammesse deroghe di
pieno diritto (Art.- 87, par. 2): aiuti per contrastate danni da
calamità naturale o eventi eccezionali e aiuti a carattere sociale per
singoli consumatori; e deroghe eventuali (Art. 87, par. 3): regioni in ritardo
di sviluppo (lett. a), progetti di interesse comune o situazioni di grave
turbamento nell’economia di uno Stato membro (lett. b), sviluppo di talune
attività o regioni (lett. c), promozione della cultura e conservazione
del patrimonio (lett. d).
La Commissione, nel corso degli anni, ha definito le
modalità di concessione degli aiuti di Stato in deroga ai sensi dell’art.
87, sia per quanto riguarda gli
obiettivi “orizzontali” che per quelli regionali e settoriali. Per quanto riguarda gli aiuti orizzontali,
con il regolamento 98/994/CE del 7 maggio 1998, il Consiglio ha stabilito che
la Commissione può adottare norme di deroga per gli aiuti destinati a
specifici obiettivi che interessano tutti i settori economici (piccole e medie
imprese, ricerca e allo sviluppo, tutela dell’ambiente, occupazione e
formazione), nonché per quelli che non superino determinati importi (c.d. aiuti
de minimis). Il rispetto di tali
norme esenta dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e
quindi ne assicura l’ammissibilità.
Su queste basi, la Commissione ha adottato tre regolamenti, rispettivamente sugli aiuti de
minimis, su quelli destinati alla formazione
e su quelli destinati alle PMI (regolamento
CE n. 69/2001, n. 68/2001 e n. 70/2001, tutti pubblicati sulla GUCE serie L, n.
10, del 28 marzo 2001)
Con riferimento ai profili inerenti la proposta di legge in esame, si osserva come i benefici finanziari in essa previsti non sembrano poter rientrare - ad eccezione del contributo per gli studi di fattibilità, di cui all’articolo 2, comma 4 - entro il limite comunitario degli aiuti di importanza minore, come individuato dal Regolamento n. 69/2001, che ha fissato l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordabili ad una medesima impresa entro la soglia dei 100.000 euro su un periodo di tre anni, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
Per valutare la compatibilità comunitaria del complesso degli interventi introdotti dalla proposta di legge è pertanto necessario fare riferimento agli orientamenti e alle discipline di carattere orizzontale per talune categorie di aiuto che la Commissione ha dettato agli Stati membri, tra le quali meritano una particolare menzione la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo, contenuta nella comunicazione della Commissione UE 96/C 45/06, successivamente modificata dalla comunicazione 98/C 48/02[6], nonché il Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, recante la modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.
L’impostazione di fondo della disciplina comunitaria in materia di aiuti alla ricerca e sviluppo parte dal presupposto che tali aiuti possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI sono considerati dalla Commissione di massima importanza, poiché uno degli svantaggi strutturali delle PMI risiede nelle difficoltà che possono incontrare ad accedere ai nuovi sviluppi tecnologici ed al trasferimento di tecnologia.
Sulla base
dell'esperienza acquisita in relazione all'applicazione della disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo nel caso delle PMI,
la Commissione ha ritenuto giustificato esentare
tali aiuti dalla notificazione preventiva, tenuto anche conto del fatto che
essi comportano un rischio molto limitato di effetti negativi sulla
concorrenza. Ciò vale anche per gli aiuti a favore degli studi di fattibilità e per gli
aiuti a copertura dei costi di brevetto,
nonché per i singoli aiuti che non superano determinati massimali.
Non tutti gli aiuti
alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI possono tuttavia essere esentati a
norma del regolamento (CE) n. 70/2001.
Per quanto concerne più specificamente le disposizioni recate dalla proposta di legge, si osserva anzitutto come ai sensi della disciplina comunitaria il regime agevolativo proposto sembra diretto al sostegno delle attività di "ricerca industriale", [7] e di “sviluppo precompetitivo", [8]espressamente contemplate nell’articolo 2, lett. i) e j), del Reg. 70/01, mentre risulta esclusa l’attività di “ricerca fondamentale”, non connessa ad attività industriali o commerciali di cui alla lettera h) del citato articolo 2.
Ciò premesso, si osserva come per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune sia necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto, ovvero l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione.
In proposito, il Reg. CE n. 70/01, come modificato dal Reg. CE n. 364 /2004, dispone che l'intensità lorda dell'aiuto per un progetto di R&S realizzato in collaborazione tra enti pubblici di ricerca ed imprese deve essere calcolata sulla base del cumulo degli aiuti, sotto forma di sostegno diretto dello Stato allo specifico progetto di ricerca e, quando si configurino come aiuti, di contributi al medesimo progetto degli istituti pubblici di istruzione superiore e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro (art.2, lett. e).
Il successivo art. 5 bis, dispone, in particolare, che gli aiuti alla ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione quando soddisfano le seguenti condizioni:
a) il progetto sovvenzionato deve rientrare interamente nelle fasi della ricerca e sviluppo definite dal citato articolo 2, lettere h), i) e j).;
b) l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto, non deve superare: il 100% per la ricerca fondamentale; il 60% per la ricerca industriale; il 35% per l'attività di sviluppo precompetitivo.
Peraltro, qualora un progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.
In caso di progetti di collaborazione, l'importo massimo degli aiuti per ciascun beneficiario non deve superare l'intensità consentita calcolata in base ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario in questione.
I citati massimali possono essere aumentati, a concorrenza massima di un'intensità lorda dell'aiuto del 75% per la ricerca industriale e del 50% per l'attività di sviluppo precompetitivo, nei seguenti casi:
a) quando il progetto è realizzato in una regione che, all'epoca della concessione dell'aiuto, è ammessa a beneficiare degli aiuti a finalità regionale;
b) quando il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multisettoriali ed è centrato su un approccio multidisciplinare conformemente agli obiettivi di un progetto o di un programma specifici avviati in conformità al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, di cui alla decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’intensità massima dell'aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali purché il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, oppure qualora il progetto comporti una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l'ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale ente; oppure i risultati del progetto sono oggetto di ampia diffusione o sono pubblicati in riviste scientifiche e tecniche specializzate.
I costi del progetto considerati ammissibili sono definiti dal comma 5 del citato art. 5 bis, e tra essi rientrano le spese di personale, i costi della strumentazione e dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca, nonché i costi dei servizi di consulenza e i costi d'esercizio, inclusi quelli dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.
Da ultimo, l’articolo 5 ter reca la specifica disciplina degli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, la quale dispone che tali studi, compiuti in preparazione delle attività di ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notificazione quando l'intensità lorda dell'aiuto, calcolata sulla base dei costi degli studi, non supera il 75%.
Alla luce dei criteri sopra evidenziati, si rileva l’opportunità
di rimodulare i contributi concessi ai sensi dell’articolo 2 della proposta di
legge, esprimendone i massimali in una forma che consenta il calcolo della
loro intensità rispetto ai costi sostenuti ammissibili, compatibilmente con la disciplina comunitaria testè
richiamata.
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione
europea)
La Commissione, il 21 aprile 2004, ha presentato la comunicazione “Accompagnare le trasformazioni strutturali: una politica industriale per l’Europa allargata” (COM(2004)274).
La comunicazione esamina le trasformazioni strutturali in atto nel comparto industriale; valuta il fenomeno della delocalizzazione di attività industriali e le opportunità offerte dall’allargamento dell’Unione; ritiene poco soddisfacenti i risultati nell’ambito della ricerca e dell’innovazione. La Commissione indica tre azioni necessarie a favorire le trasformazioni strutturali:
-
adozione da parte dell’UE di norme favorevoli
all’industria;
-
migliore utilizzo delle sinergie di tutte le
politiche comunitarie che incidono sulla competitività dell’industria
(politiche dell’innovazione, della ricerca, della formazione, della
concorrenza, di coesione, ecc.);
-
sviluppo dei diversi settori industriali
mediante l’utilizzo degli strumenti di intervento esistenti.
Il Consiglio competitività del 24 settembre 2004, nelle sue
conclusioni, invita la Commissione e gli Stati membri , ciascuno nell’ambito
delle proprie competenze, a dare concreta attuazione alle raccomandazioni
contenute nella comunicazione; in particolare suggerisce agli Stati membri di
promuovere comparazioni e scambi tra le migliori pratiche sperimentate nei vari
settori, incoraggiando, tra l’altro, i cambiamenti strutturali.
Sulla base delle
indicazioni fornite dal Consiglio
europeo di Bruxelles (marzo 2003), al fine di rafforzare lo spazio
europeo della ricerca, il 4 giugno 2003, la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo "Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa" (COM(2003)226).
Il piano di azione si articola in quattro serie di
azioni:
·
coordinamento fra
le azioni dei vari Stati membri;
·
miglioramento del
sostegno pubblico alla ricerca e all'innovazione;
·
riorientamento
della spesa pubblica verso la ricerca e l'innovazione;
· miglioramento delle condizioni quadro per gli
investimenti nella ricerca.
Scopo
principale del piano di azione è dare all'Europa una ricerca pubblica di base più
efficiente e di renderla più attraente per gli
investimenti privati al fine di colmare il divario crescente che
esiste in questo settore fra l'Europa e i suoi principali partner commerciali. Il
piano indica la necessità di destinare alla ricerca il 3% del PIL
comunitario entro il 2010, ma attualmente il tasso di crescita complessivo
degli investimenti pubblici nella ricerca e sviluppo è ampiamente al di
sotto di questa cifra.
L’11 febbraio 2004 la Commissione ha
varato il piano d’azione “un’agenda
europea per l’imprenditorialità” (COM(2004)70), che partendo dai
risultati della consultazione sul libro
verde sull’imprenditorialità del 21 gennaio 2003 (COM(2003/27),
intende incoraggiare la creazione di nuove imprese, favorire lo spirito
imprenditoriale fra i giovani, le donne e le minoranze etniche, migliorare il
flusso del finanziamento e facilitare il quadro normativo e amministrativo.
Per rilanciare la dinamica imprenditoriale nell’UE, la
Commissione individua cinque aree di azione politica:
-
alimentare la cultura imprenditoriale;
-
incentivare l’iniziativa di persone che
vogliono divenire imprenditori;
-
orientare gli imprenditori verso la
crescita e la competitività;
-
migliorare il flusso dei finanziamenti;
-
creare un quadro regolamentare
più favorevole alle piccole e
medie imprese.
Le nuove azioni dovranno essere condotte nell’ambito del programma pluriennale per l’impresa e
l’imprenditorialità (in particolare per le piccole e medie imprese) (2001-2005)[9].
L’11
marzo 2004 il Consiglio ha adottato le conclusioni “Stimolare
l'imprenditorialità" (2004/C 86/02), in cui invita la
Commissione e gli Stati membri a migliorare l’istruzione e la formazione per
l’imprenditorialità nonché la regolamentazione in materia, a facilitare
l’accesso ai finanziamenti e ad esaminare la fattibilità di un sistema
di premi “Centri europei di impresa”.
L’11
febbraio 2004 la Commissione ha presentato la quarta relazione annuale sull’attuazione
della Carta europea delle piccole imprese (COM(2004)64)[10].
La
relazione osserva che gli Stati membri si scambiano sempre più
intensamente le esperienze mirate a dare attuazione alla Carta; che sono state
adottate molte misure nel campo dell’innovazione; che molte piccole e medie
imprese incontrano notevoli problemi quando tentano di migliorare la loro
capacità di innovazione.
L’importanza
di investire nell’innovazione e nella ricerca per le piccole e medie imprese
è stata sottolineata durante le audizioni dei commissari designati alla
Concorrenza[11], alle Imprese e industria[12], alla Ricerca[13], presso le rispettive commissioni
del Parlamento europeo.
La proposta di legge in esame interviene, come accennato, in una materia, quale quella del sostegno all’innovazione per i settori produttivi, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riserva alla potestà legislativa concorrente delle regioni. In tale ambito, se, da una parte, la proposta indica, agli articoli 3 e 4, i criteri in base ai quali dovranno essere selezionate le proposte progettuali innovative, dall’altra demanda la valutazione e l’approvazione della graduatoria delle proposte ad appositi comitati tecnico scientifici istituiti da ciascuna regione ed integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive.
Ai sensi dell’articolo 5, i contributi per gli studi di fattibilità e quelli per la prototipazione, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto; qualora non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i predetti comitati possono altresì disporre la revoca dei contributi assegnati.
La proposta incide pertanto sulla sfera di competenze, legislative e regolamentari, nonché amministrative, che l’ordinamento vigente attribuisce alle regioni (Cfr.oltre il paragrafo relativo al coordinamento con la normativa vigente).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell’innovazione, sulla base di indicatori demografici e socio-economici e nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ciascuna regione, con apposito regolamento, istituisce un comitato tecnico scientifico per la valutazione delle proposte progettuali, stabilendone la composizione, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti, nonché le modalità di funzionamento.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, i contributi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
L’articolo 6, comma 2, dispone invece che qualora non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i citati comitati possano disporre la revoca dei contributi assegnati. Si rileva in proposito come non sia specificata la natura dell’atto in base al quale può venire disposta la suddetta revoca.
L’articolo 9, comma 3, demanda ad un apposito regolamento, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le norme di attuazione concernenti l’istituzione presso le camere di commercio del registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale, nonché del registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico.
L’articolo 10, comma 4, demanda al Ministro per l’innovazione e le
tecnologie la definizione, con proprio decreto,
da adottarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca, della composizione e delle
modalità organizzative e di funzionamento dell’Osservatorio delle
tecnologie.
Per quanto concerne la materia in oggetto, si ricorda come l’ampio processo di decentramento amministrativo avviato dalla legge 59/97 (c.d. legge Bassanini) abbia investito anche il settore degli incentivi alle imprese, molti dei quali sono stati conferiti alle regioni a decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, materiali ed umane ad essi attinenti.
Per quanto qui interessa, si ricorda come l’articolo 18 del D.Lgs. n. 112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, abbia previsto, al comma 1, che siano conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti, tra l’altro, la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefìci di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato (let. n)); la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefìci di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori (lett. o); la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefìci per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse (lett. p); la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata (FAR) e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (lett. o)). Il successivo articolo 19 del medesimo D.Lgs. n. 112/98, ha previsto, inoltre, che sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria non riservate allo Stato ai sensi del predetto articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio. Il successivo comma 2, specifica, poi, che, salvo quanto previsto nel citato articolo 18, comma 1, (lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb)), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie.
Il successivo comma 5
del medesimo articolo 19 specifica inoltre che i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di
agevolazioni non riservate allo Stato saranno erogati dalle regioni, mentre
il comma 6 specifica che i fondi relativi alle materie delegate alle regioni
sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale
amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto[14], mentre, ai sensi del comma 8, le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite con legge regionale.
Ciò premesso, fermo restando quanto sopra evidenziato in ordine
ai profili di compatibilità
costituzionale, si osserva come l’impostazione di fondo degli interventi
delineati dalla proposta di legge sembri collocarsi, in linea di principio, nell’ambito della ripartizione di compiti e
funzioni amministrative tra Stato e regioni testè delineata, posto che i
criteri generali per la concessione dei contributi sono delineati dalla
proposta di legge, mentre la selezione e valutazione delle proposte progettuali
innovative e l’erogazione dei contributi per gli studi di fattibilità e
la prototipazione sono demandati alle regioni e ai relativi comitati tecnico
scientifici da queste istituiti.
Si rileva, peraltro, come il Fondo per lo sviluppo dell’innovazione, di cui all’articolo 2 della proposta di legge, presenti profili di forte somiglianza al citato Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologia (FIT), di cui alla legge n. 46/1982.
Si osserva, in proposito, come tale Fondo sia destinato ad interventi aventi ad oggetto programmi di imprese volti ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di quelli già esistenti (programmi di sviluppo precompetitivo e connesse attività di ricerca industriale, non preponderanti rispetto alle prime).
Inoltre, appare utile ricordare come sia prevista la possibilità per i soggetti beneficiari di presentare programmi di sviluppo precompetitivo anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA e ASI, purché le attività dei primi abbiano un costo superiore al 50% di quello del programma nel suo complesso.
Si ricorda, altresì, che il comma 4 dell’articolo 14 della sopra citata legge n. 46/1982, introdotto dall’articolo 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha disposto che il Ministro delle attività produttive provveda con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese.
Va ricordato, inoltre, come l’articolo 54, comma 5, della Finanziaria 2000 (L. n. 488 del 1999) abbia previsto la parziale delegificazione della disciplina relativa alla gestione degli interventi agevolativi del FIT, rimettendo al decreto del Ministro dell’industria (ora attività produttive) di cui all’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1999 , la determinazione con proprio decreto delle direttive per la gestione del Fondo[15].
Si rileva, infine, come a fini del coordinamento con la normativa vigente, debbano essere richiamati anche D.Lgs. n. 123 del 1998, il quale ha individuato i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive, delineando le diverse tipologie di procedure adottabili (automatica, valutativa e negoziale), nonché il D.lgs. 297 del 1999, che ha provveduto al riordino della normativa di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, attraverso la definizione delle finalità degli interventi di sostegno pubblico alla ricerca e l'individuazione dei soggetti ammessi, delle attività finanziabili e degli strumenti da utilizzare.
Ai sensi del citato D.Lgs. 297, gli interventi di sostegno alla ricerca sono realizzati a valere sul “Fondo per le agevolazioni alla ricerca “(FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Fondo, di tipo rotativo, è articolato in due sezioni (territorio nazionale e aree depresse) ed opera con le modalità in precedenza previste per il soppresso Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata (FRA).
Si osserva, al riguardo, come la disciplina delle modalità procedurali per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricerca sia stata oggetto di parziale delegificazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs.297/1999; tale disciplina è infatti attualmente prevista nel DM 8 agosto 2000[16]. Per la concessione delle agevolazioni, ai fini del coordinamento e della non sovrapposizione degli interventi, il D.lgs.297 ha, inoltre, previsto che il Ministro dell'università, sentito il Ministro delle attività produttive, adotti ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità degli interventi per accrescere la competitività tecnologica, tenendo anche conto degli interventi finanziabili sul citato Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT).
Da ultimo, si ricorda come l’articolo 5 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001”, abbia disposto delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.
Il termine per
l’esercizio della delega, ancora pendente, è stato da ultimo prorogato
per un periodo di 1 anno dall’articolo 2, comma 7, lett. a), della legge n. 186
del 27 luglio 2004[17].
All’articolo 1, comma 1, lettera
c), recante le definizione di piccola e media impresa, si rileva
l’opportunità di fare riferimento alla più recente
raccomandazione comunitaria 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, recante la
definizione di microimprese, piccole e medie imprese, che sostituirà, a
decorrere dal 1º gennaio 2005, la vigente Raccomandazione 96/280/CE,
richiamata dalla disposizione in oggetto.
All’articolo 3, comma 2, si
rileva l’opportunità di specificare il soggetto competente per la nomina
del rappresentante del Ministero delle attività produttive destinato ad
integrare la composizione dei comitati tecnico scientifici istituiti dalle regioni,
posto che la disposizione si limita a specificare che tale rappresentante
è “designato” d’intesa con i
Ministri per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
In relazione all’articolo 7,
si rileva l’opportunità, con riferimento al presupposto
dell’agevolazione, di meglio specificare i requisiti del progetto innovativo,
in favore dei cui proponenti sono effettuate le erogazioni. Non è
chiaro, infatti, se l’agevolazione debba essere riconosciuta solo per il
finanziamento dei progetti che abbiano già ricevuto i contributi di cui
all’articolo 2, commi 4 e 5, e siano stati pertanto valutati positivamente dai
comitati tecnico-scientifici appositamente istituiti. La relazione illustrativa
sembrerebbe orientata in tale senso, ma sarebbe opportuno un espresso
riferimento nel testo della disposizione in commento.
Sempre con riferimento all’articolo 7, si osserva come per effetto
delle modifiche al D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui
redditi) introdotte dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, entrate in vigore il
1° gennaio 2004, e pertanto successivamente alla data di presentazione della
pdl in esame, la numerazione degli articoli del TUIR sia stata modificata:
l’articolo 13-bis, che la norma in commento intende modificare, corrisponde
all’articolo 15 del c.d. nuovo TUIR. Si rileva pertanto l’opportunità di
richiamare tale ultima disposizione.
Si osserva, peraltro, come il citato articolo 15 del c.d. nuovo TUIR,
come anche il precedente articolo 13-bis, si applichi solo alle persone
fisiche, e pertanto l’agevolazione in esame sarà riconosciuta solo alle
piccole e medie imprese delle quali è titolare una persona fisica e non
a quelle delle quali è titolare una società di capitali o un ente
pubblico o privato diverso dalle società. Si osserva, in proposito, come
l’articolo 108 del nuovo TUIR (corrispondente al precedente articolo 74)
consenta la deduzione dal reddito di impresa (indipendentemente dalla natura
del soggetto titolare dell’impresa stessa) delle spese relative a studi e
ricerche, senza limiti di importo.
Con riferimento all’articolo 8,
si evidenzia l’esigenza di meglio specificare la natura dell’agevolazione,
chiarendo, in particolare, i criteri di gestione del Fondo rotativo per
l’innovazione e la ricerca, le modalità applicative del “prestito
d’onore”, i soggetti competenti all’erogazione del medesimo, nonché
eventualmente i tempi di restituzione delle somme assegnate e i criteri di
determinazione degli eventuali interessi da corrispondere.
In relazione all’articolo 11,
recante la clausola di coperta finanziaria, si osserva come, secondo
l’orientamento della giurisprudenza costituzionale e della dottrina prevalente,
l’abrogazione di una disposizione che, a sua volta, abbia abrogato una
normativa preesistente, non determini automaticamente la reviviscenza di tale
ultima normativa, salvo che il legislatore disponga espressamente in tal senso.
Si rileva pertanto l’opportunità di riformulare la disposizione richiamando
espressamente le disposizioni in tema di imposta sulle successioni e donazioni
che si intendono reintrodurre nell’ordinamento ai fini della copertura degli
oneri derivanti dalla proposta di legge.
La legge n. 46/1982, recante “Interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale”, ha istituito, all’articolo 14, il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologia (FIT).
Il Fondo, in base al citato articolo 14, modificato da ultimo dall’articolo 2 della Legge n. 273 del 12 dicembre 2002 [18], è destinato a finanziare programmi di imprese volti all’introduzione di rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto (comma 1).
Al FIT
affluiscono annualmente le somme stanziate nel Decreto ministeriale di ripartizione
del Fondo unico per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52
della L. 23 dicembre 1998, n. 448 [19].
L’articolo 54, comma 5, della Finanziaria 2000 (L. n. 488 del 1999) ha poi previsto la parziale delegificazione della disciplina relativa alla gestione degli interventi agevolativi del FIT, rimettendo al decreto del Ministro dell’industria (ora attività produttive) di cui all’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 297/1999 [20], la determinazione degli elementi essenziali degli interventi previsti dall’art. 14 della L. n. 46/1982.
In
attuazione del predetto articolo, sono state emanate le Dir.Min. 16 gennaio
2001 [21], che hanno provveduto a rideterminare la
tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per
la concessione e l'erogazione dei benefìci, le modalità di
rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti.
In base a tali Direttive, il Fondo è
destinato ad interventi aventi ad oggetto programmi di imprese volti ad introdurre
rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di quelli già esistenti (programmi di
sviluppo precompetitivo e connesse attività di ricerca industriale, non
preponderanti rispetto alle prime) (art. 2).
Destinatari delle agevolazioni sono: imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi; imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; imprese agroindustriali che ricavano un fatturato prevalente dall’attività di trasformazione rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli; imprese artigiane di produzione di beni; centri di ricerca, giuridicamente autonomi, costituiti dalle imprese elencate nei punti precedenti con esclusione di quelle artigiane; consorzi e società consortili nel rispetto della partecipazione finanziaria del 50% al fondo o al capitale sociale da parte dei soggetti precedenti. Tale partecipazione è ridotta al 30% per le iniziative promosse in aree del territorio nazionale considerate depresse (art.3).
Appare utile ricordare che i soggetti di cui sopra possono presentare programmi di sviluppo precompetitivo anche congiuntamente con università, enti di ricerca, ENEA e ASI, purché le attività dei primi abbiano un costo superiore al 50% di quello del programma nel suo complesso.
Il DM in commento indica altresì la durata massima dei programmi e le spese ammissibili, prevedendo, in particolare che i risultati e le conoscenze derivate dal programma di sviluppo appartengono al soggetto proponente, il quale, per i due anni successivi al termine del programma, è tenuto a presentare al Ministero delle attività produttive una relazione relativa all’impatto economico ed occupazionale dei risultati del programma. In caso d mancata comunicazione, il soggetto proponente è escluso per gli anni successivi dagli interventi agevolativi (art. 5, comma 7).
Il sistema di
agevolazione previsto è gestito attraverso il procedimento a sportello,
che prevede l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande. Pertanto, ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti,
la concessione dell’agevolazione è disposta tenendo conto del predetto
ordine cronologico e della conclusione dell’ istruttoria (art. 8).
Si ricorda, in particolare, che, il comma 4 dell’articolo 14 della sopra citata Legge n. 46/1982, introdotto dall’articolo 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, prevede che il Ministro delle attività produttive provveda con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili.
Il decreto legislativo 297/1999 [22] ha provveduto al riordino della normativa di
sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, attraverso la definizione
delle finalità degli interventi di sostegno pubblico alla ricerca e
l'individuazione dei soggetti ammessi, delle attività finanziabili e
degli strumenti da utilizzare.
Gli interventi di sostegno, realizzati a valere sul “Fondo per le agevolazioni alla ricerca “(FAR) (Cfr. infra), sono destinati a favore di soggetti individuati dall'articolo 2 del provvedimento:
· imprese industriali di produzione di beni e servizi, imprese di trasporto per terra per acqua e per aria;
·
imprese
artigiane;
·
centri di
ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da imprese;
· società, consorzi e società consortili costituiti dai soggetti precedenti nonché partecipati, fino ad un massimo del 50%, da università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche autorizzate, intermediari finanziari, fondi mobiliari chiusi, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
· società recentemente costituite (o da costituire) per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso di personale docente e di ricerca dipendente da università italiane, da enti di ricerca, da ENEA ed ASI, nonché di dottorandi di ricerca, di titolari di assegni di ricerca post-laurea e di altri soggetti ammissibili;
· università, enti di ricerca (anche a carattere regionale), ENEA ed ASI per attività di sostegno all'occupazione e per attività in collaborazione con imprese e con società costituite per l’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca;
·
parchi
scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale.
Il
decreto legislativo distingue, all’articolo 3, le varie attività
finanziabili sostanzialmente secondo tre tipologie di intervento:
1) interventi
di sostegno su progetti e programmi di ricerca industriale;
2) interventi
di sostegno all’occupazione nella ricerca industriale;
3) interventi
di sostegno a infrastrutture, strutture e servizi.
Le
tipologie di strumenti a sostegno delle attività
finanziabili previste dall'articolo 4 sono
sette: contributi a fondo perduto; credito agevolato; contributi in
conto interessi; crediti di imposta [23]; prestazione di garanzie; atti di cui
all'articolo 2, commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in
conformità alle delibere del CIPE [24]; bonus
fiscale ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123.
Gli interventi di sostegno sono realizzati a valere sul “Fondo per le agevolazioni alla ricerca “(FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica (art. 5). Il nuovo Fondo, di tipo rotativo, è articolato in due sezioni (territorio nazionale e aree depresse) ed opera con le modalità in precedenza previste per il soppresso Fondo speciale rotativo per la ricerca applicata (FRA).
La disciplina delle modalità procedurali per la concessione dei contributi per la ricerca, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.Lgs.297/1999, è recata dal DM 8 agosto 2000[25].
Per la concessione delle agevolazioni, ai fini del coordinamento e della non sovrapposizione degli interventi, il D.Lgs.297 in commento prevede che il Ministro dell'università, sentito il Ministro delle attività produttive, adotti ogni triennio indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità degli interventi per accrescere la competitività tecnologica, tenendo anche conto degli interventi finanziabili sul Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT).
Si ricorda, infine, come, recentemente, l’articolo 1 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 [26] abbia introdotto uno specifico incentivo di natura tributaria per gli investimenti in ricerca e sviluppo. A tal fine la disposizione ha previsto, per il solo periodo di imposta 2004, una deduzione dal reddito d’impresa, ulteriore rispetto a quella prevista dal regime ordinario, per i costi di ricerca e di sviluppo. In particolare, la disposizione in esame ha considerato deducibili dal reddito d’impresa il 10% dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché un ulteriore 30% dell’eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti.
Il beneficio suddetto
spetta, in ogni caso, nei limiti del 20% della media dei redditi relativi, nel
massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta 2004.
La deduzione del 10% dei costi sostenuti e dell’ulteriore 30% dell’eccedenza dei medesimi costi rispetto alla media degli ultimi tre anni è estesa anche alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite a livello comunitario, che, nell’ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali, per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche.
L’efficacia dell’agevolazione per le PMI sopra richiamata è stata subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
A questo proposito, si ricorda che la Commissione, in data 14 ottobre 2004, ha comunicato che il predetto regime d’aiuto è compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI.
La proposta di legge in esame si pone l’obiettivo - come si legge nella relazione illustrativa - di favorire il trasferimento tecnologico dal settore della ricerca al sistema produttivo delle piccole e medie imprese (PMI), al fine di incentivare in particolare le innovazioni di prodotto, nel presupposto che la mancata valorizzazione del "capitale intellettuale" e la difficile integrazione fra ricerca e settore produttivo, siano le cause principali del deficit competitivo che frena l'economia italiana.
La medesima relazione specifica poi come il sistema delle PMI, che è l'asse portante dell'economia italiana, non abbia sinora avuto facile accesso all'innovazione tecnologica, sia per ragioni culturali, sia soprattutto per i vincoli economici che caratterizzano le imprese di piccole dimensioni.
La proposta di legge
si pone pertanto l’obiettivo di favorire il suddetto trasferimento tecnologico,
incentivando la fase dello sviluppo di un'idea innovativa e spostando l'iniziativa
dell'innovazione dalle PMI ai soggetti che operano nella ricerca:
università, laboratori pubblici e privati, centri di ricerca,
ricercatori singoli o associati.
Il meccanismo di
incentivazione prospettato presuppone pertanto che sia il soggetto che ha
elaborato un‘idea innovativa a muoversi
verso l'impresa, potenziale utilizzatrice del frutto della ricerca. A questo
riguardo, si rileva come l'impostazione adottata sia simile, come affermato
nella relazione illustrativa, a quella dello Small Business Innovation
Research (SBIR), introdotto
nel 1982 nell'ambito del sistema federale statunitense di sostegno
all'innovazione e allo sviluppo delle PMI, adattato in relazione alle
necessità e alle problematiche tipiche del sistema delle PMI italiane.
Art.
1
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) comitato, il comitato regionale tecnico-scientifico di cui al comma 2 dell'articolo 3;
b) istituto di ricerca, una università o un dipartimento universitario, un ente di ricerca pubblico o privato, un laboratorio o un centro di ricerca;
c) piccola e media impresa, le imprese definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996;
d) proponenti, un gruppo qualificato di ricerca, composto da uno o più istituti di ricerca e da piccole e medie imprese, costituito in forma associata;
e) progetto, un'iniziativa articolata in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi;
f) responsabile di progetto, il dipendente in servizio o collaboratore esterno di un istituto di ricerca che svolge, nell'ambito del progetto, sia il ruolo di ricercatore principale che di responsabile del coordinamento delle ricerche.
L’articolo
1 della proposta di legge in esame reca le definizioni di:
a) comitato,
intendendo con tale termine il comitato regionale tecnico-scientifico,
disciplinato, all’articolo 3, comma 2 (cfr.
infra);
b) istituto
di ricerca, intendendo con esso una università o un dipartimento
universitario, un ente di ricerca pubblico o privato, un laboratorio o un centro di ricerca;
c) piccola
e media impresa, le imprese definite dalla raccomandazione 96/280/CE della
Commissione, del 3 aprile 1996;
La definizione di piccole e medie imprese
vigente a livello comunitario è quella adottata dalla Commissione
Europea con la Raccomandazione 96/280/CE del 3
aprile 1996[27] . Ai sensi della raccomandazione,
sono definite medie imprese, quelle
che occupano meno di 250 dipendenti. Il loro fatturato deve essere inferiore a
40 milioni di euro o il loro bilancio annuo inferiore a 27 milioni di euro.
Sono invece definite piccole imprese quelle che occupano da 10 a 49
dipendenti. Il loro fatturato annuo deve essere inferiore a 7 milioni di euro o
il loro bilancio non può superare i 5 milioni di euro. Sono infine
definite microimprese, all'interno della categoria delle PMI, le imprese che occupano meno di 10 dipendenti [28].
Si ricorda, in proposto, che, a decorrere dal 1º gennaio 2005, entreranno in vigore le nuove definizioni fissate con la Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, la quale andrà a sostituire la sopra citata Raccomandazione 96/280/CE.
Secondo la nuova raccomandazione comunitaria, per essere riconosciuta come PMI l'impresa deve rispettare le soglie relative agli effettivi e quelle relative al totale di bilancio oppure al volume d'affari.
In particolare, la categoria delle microimprese, piccole e medie imprese, è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Nelle categoria delle PMI, sono definite piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone, mentre la soglia
relativa al volume d'affari o al totale di bilancio non deve essere superiore a
10 milioni di euro.
Le microimprese hanno effettivi comprendenti meno di 10 persone e una soglia di 2 milioni di euro per il volume d'affari e per il totale di
bilancio.
Si
rileva pertanto l’opportunità di fare riferimento alla più
recente raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, recante la definizione comunitaria
di microimprese, piccole e medie imprese, che sostituirà, a decorrere
dal 1º gennaio 2005, la vigente Raccomandazione 96/280/CE, richiamata
dalla lettera c) in commento.
d) proponenti,
un gruppo qualificato di ricerca, composto da uno o più istituti di
ricerca e da piccole e medie imprese, costituito in forma associata;
e) responsabile
di progetto, il dipendente in servizio o collaboratore esterno di un
istituto di ricerca, che, nell’ambito del progetto svolge sia il ruolo di ricercatore
principale che di responsabile del coordinamento delle ricerche.
Art.
2
(Fondo per lo sviluppo
dell’innovazione)
1. Al fine di favorire
lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e
servizi, presso il Ministero delle attività produttive è
istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato
"Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro
annui per gli anni 2004 e 2005, è destinato all'anticipazione delle
risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della
ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato
altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e
di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La dotazione del
Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge
finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Entro il 31 dicembre
di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio
decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo
sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della
potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle
città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori
produttivi.
4. Sono ammesse a fruire
di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la
realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali
innovative elaborate dai proponenti.
5. Sono ammessi a fruire
di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione
del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative
assegnatarie del contributo di cui al comma 4.
6. I contributi di cui
ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte
progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel
cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.
7. Le proposte
progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei
proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
a) gli obiettivi
generali dell'innovazione;
b) il vantaggio
economico e le implicazioni commerciali;
c) la capacità
dei proponenti di realizzare il progetto.
L’articolo 2, al comma 1, prevede l’istituzione, presso il Ministero delle
attività produttive, di un “Fondo
per lo sviluppo dell’innovazione”, con una dotazione pari a 150 milioni di
euro annui per il 2004 e il 2005, destinato all’anticipazione delle risorse
necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca
pubblica e privata al settore produttivo, nonché alla copertura dell’onere
relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati regionali
tecnici – scientifici, disciplinati dal successivo articolo 3, comma 2.
Considerato l’arco di tempo trascorso dalla presentazione della
proposta di legge, si rileva l’opportunità di aggiornare i riferimenti
temporali, facendo riferimento, per la dotazione del fondo, agli esercizi 2005
e 2006. Un’analoga esigenza di aggiornamento dei riferimenti temporali va
altresì evidenziata in relazione al successivo comma 2 e al primo comma
degli articoli 8 e 10.
ll comma 2 demanda alla Legge Finanziaria, a decorrere dal 2006, la determinazione della dotazione del fondo, secondo le modalità di cui all’art. 11, comma 3, della L.468/1978 e successive modificazioni.
Si ricorda che l’art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni stabilisce il contenuto proprio della legge
finanziaria [29]. La disposizione
citata sembra voler fare riferimento alle Tabelle approvate con la legge
finanziaria, nelle quali sono disposti:
§
gli importi dei
fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede
saranno approvati nel corso d'anno (lett. g).
I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per
la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente,
Tabelle A e B).
§
la determinazione
per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di
spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto
capitale (Tabella C – lett. d), come
modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).
§
il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i
quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché
il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale,
di norme vigenti che prevedono interventi
di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia",
classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale
può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla
legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla
legge sostanziale, (Tabella D –
lett. f), modificata dal comma 16
dell'art. 2 della legge n. 208);
§
la riduzione per
ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);
§
la determinazione
(le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi
di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento,
delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).
Il comma 3 prevede che annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, si provveda alla ripartizione del Fondo tra le Regioni con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con i Ministri per l’innovazione e le tecnologie e dell’istruzione, dell’università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza unificata. di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[30].
Alla suddetta ripartizione
si provvede sulla base di indicatori
demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare
delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno
all’innovazione per i settori produttivi.
Quanto ai criteri
di ripartizione del Fondo, si ricorda, in via generale, che l'art. 19, comma 8, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, dispone che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, siano
definiti i criteri di riparto delle
risorse per l’esercizio delle funzioni attribuite alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese,
recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di
rilievo nazionale previste; l'art. 47,
comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 112, dispone inoltre i fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese,
a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al
comma 6 dell'art. 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto
previsto dal citato comma 8 del medesimo articolo.
In attuazione del citato art.19, comma 8, è
stato da ultimo adottato il D.P.C.M. 23-12-2003,
recante i criteri di ripartizione e la
ripartizione tra le regioni, per gli anni 2004 e seguenti, delle risorse
finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal
decreto legislativo n. 112 del 1998 in
materia di agevolazioni alle imprese. In particolare, l’art. 2 del citato D.P.C.M. ha previsto che,
salvo quanto previsto per i fondi rotativi e per il fondo alla
cooperazione, le risorse finanziarie da
trasferire alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese sono ripartite
tra le singole regioni secondo le percentuali di cui alla tabella allegata al decreto, definite tenendo conto delle esigenze di riequilibrio generale tra le
regioni e secondo criteri che
fanno riferimento alla distribuzione
percentuale tra le regioni dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse
alle imprese, alla distribuzione per
regioni delle imprese industriali, del valore aggiunto e degli investimenti;
alla distribuzione degli occupati nelle
piccole e medie imprese industriali.
Con riferimento
alle competenze delle regioni in materia di sostegno all’innovazione per i
settori produttivi, si osserva come la materia “ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i
settori produttivi”, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, è riservata alla potestà
legislativa concorrente. Spetta pertanto alle regioni la potestà
legislativa e regolamentare, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. A tale riguardo si ricorda come l’ampio
processo di decentramento amministrativo
avviato dalla legge 59/97 (c.d. legge
Bassanini) abbia investito anche il settore degli incentivi alle imprese,
molti dei quali sono stati conferiti alle regioni a decorrere dalla data di effettivo
trasferimento delle risorse finanziarie, materiali ed umane ad essi attinenti.
Per quanto qui interessa, si ricorda come l’articolo
18 del D.Lgs. n. 112/98, di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, abbia previsto, al comma 1,
che siano conservate allo Stato
le funzioni amministrative concernenti, tra l’altro, la determinazione dei criteri generali per la
concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefìci di qualsiasi genere all'industria, per
la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai
fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti
massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la
determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di
credito agevolato (let. n)); la concessione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi, benefìci di qualsiasi genere all'industria, nei
casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o
interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili
solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza
di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori (lett. o);
la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi,
benefìci per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo
disponibili per le aree depresse (lett. p); la gestione del fondo speciale per
la ricerca applicata (FAR) e del fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica (FIT) ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (lett. o)). Il
successivo articolo 19 del medesimo D.Lgs. n. 112/98, ha
previsto, inoltre, che sono delegate
alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia
dell'industria non riservate allo Stato ai sensi del predetto articolo 18 e non
attribuite alle province e alle camere di commercio. Il successivo comma 2,
specifica poi che, salvo quanto previsto nel citato articolo 18, comma 1,
(lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb)), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti
alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere
all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi
di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli
settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore
industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di
macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e
dei servizi reali alle industrie.
Il successivo comma 5, specifica inoltre che i fondi
che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni non
riservate allo Stato saranno erogati dalle regioni, mentre il comma 6 specifica
che i fondi relativi alle materie
delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico
fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri
di riparto, mentre, ai sensi del comma 8,
le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite con legge
regionale.
Come accennato, i criteri per la ripartizione tra le
regioni delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
in materia di agevolazioni alle imprese sono stati individuati, per gli anni
2004 e seguenti, con DPCM 23 dicembre 2003 (G.U. 22 marzo 2004, n. 68).
Si rileva, infine, come le finalità del Fondo
per lo sviluppo dell’innovazione, di cui all’articolo 2 in oggetto, presentino
profili di forte somiglianza con le finalità del Fondo speciale rotativo
per l’innovazione tecnologia (FIT), di cui alla legge n. 46/1982, oggetto di
commento nella parte iniziale delle presenti schede di lettura.
Il comma
4 dispone un contributo fino a 100.000
euro, a valere sulle risorse del Fondo,
destinato alle proposte progettuali innovative elaborate dai proponenti per la
realizzazione di uno studio di
fattibilità.
Si rileva al riguardo che la relazione illustrativa della
proposta di legge pone in evidenza come la fase dello sviluppo di un'idea
innovativa sia senz'altro la fase più complessa e più costosa,
per la quale appaiono necessari adeguati incentivi finanziari, sia per
individuare le applicazioni - e il mercato - potenziali, sia per elaborare il
prototipo del prodotto finale. La proposta di legge, assumendo un'impostazione
diversa da quella sinora seguita a sostegno dell'innovazione tecnologica nel
sistema produttivo, sposta l'iniziativa dell'innovazione dalla PMI ai soggetti
che operano nella ricerca: università, laboratori pubblici e privati,
centri di ricerca, ricercatori singoli o associati. L'assunto fondamentale è che l'iniziativa nasca dal settore della ricerca
e da questa si trasferisca verso la PMI. Il provvedimento, come si legge
ancora nella relazione citata, crea un
incentivo affinché sia il soggetto (gruppo di ricerca o singolo ricercatore,
all'interno di università, centri di ricerca o similari ovvero anche
all'esterno di essi) - che ha elaborato l'idea - a muoversi verso l'impresa,
potenziale utilizzatrice del frutto della ricerca.
Il successivo comma 5 prevede un contributo, fino a 500.000 euro, destinato alle proposte progettuali innovative
assegnatarie del contributo di cui al comma 4, e specificamente finalizzato
alla elaborazione del prototipo che
incorpora l’innovazione. Anche in tal caso il contributo è a valere
sulle risorse del Fondo.
Nella relazione illustrativa del progetto di
legge si specifica che l’ulteriore contributo di 500.000 euro è assegnato
alla proposte progettuali che hanno beneficiato del contributo di 100.000 euro
e che hanno sviluppato, con tali risorse, uno studio di fattibilità che
ha dato esito positivo.
La medesima relazione illustrativa evidenzia come
l’impostazione di tale meccanismo di finanziamento in due fasi sia simile a
quella dello Small Business Innovation Research (SBIR) introdotto nel 1982 nell'ambito del sistema federale
statunitense di sostegno all'innovazione e allo sviluppo delle PMI, il quale ha finanziato numerose PMI con
significativi risultati in termini di crescita basata sullo sviluppo di nuove
tecnologie.
Per i profili inerenti la compatibilità comunitaria dei contributi per gli studi di
fattibilità e per la prototipazione, in relazione alla disciplina in materia
di aiuti di Stato alle PMI per la ricerca e lo sviluppo, si rinvia al paragrafo
relativo alla compatibilità comunitaria delle Schede iniziali dell’istruttoria
legislativa del presente dossier.
Il comma
6 dispone che i contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito
della valutazione e della selezione di proposte progettuali
innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle
Regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l’iniziativa
innovativa.
La relazione illustrativa della proposta di legge specifica
che i bandi regionali potranno, mediante
l'esercizio della potestà regolamentare regionale, essere un utile
strumento di "marketing territoriale
orientato all'innovazione tecnologica", potendo scegliere di attrarre
nelle aree interessate funzioni economiche avanzate che siano di supporto alle
esigenze di innovazione del territorio, in particolare se questo ospita
distretti industriali. Mediante un utilizzo opportuno delle risorse del Fondo,
ogni regione potrà promuovere la comunità locale come
"centro di attrazione economica e di innovazione tecnologica" e sede
dei servizi più avanzati dal punto di vista tecnologico.
Ai sensi del comma 7, le proposte progettuali sono corredate da una relazione
tecnica illustrativa degli obiettivi generali dell’innovazione, del vantaggio
economico e delle implicazioni commerciali, nonché delle capacità dei
proponenti di realizzare il progetto.
Art.
3
(Incentivi agli studi di
fattibilità)
1. Il contributo di cui
all'articolo 2, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di
fattibilità delle proposte progettuali di cui all'articolo 2,
finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari a valutare le implicazioni
commerciali e il vantaggio economico connessi allo sviluppo del progetto e alla
sua copertura brevettuale.
2. Ai fini
dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 4, in misura
comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di
fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un comitato
tecnico-scientifico, di seguito denominato "comitato", istituito
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da
ciascuna regione, con apposito regolamento, che stabilisce la composizione del
comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le
modalità del suo funzionamento. I comitati regionali sono altresì
integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive,
designato d'intesa con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La selezione dei
progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di
innovazione, validità e originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità
del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione
alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza
scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità
tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo
sviluppo del progetto;
d) congruità dei
finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di
ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al
territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di
coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle
risorse necessarie per lo sviluppo dello stesso;
g) grado di
complessità previsto nella gestione del progetto, qualora nel progetto
sia coinvolto un gruppo di imprese.
4. Lo studio di
fattibilità è presentato al comitato entro sei mesi
dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione
delle attività;
b) obiettivi e risultati
attesi;
c) costo totale previsto
per la realizzazione del progetto;
d) specificazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
e) collegamento con
programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali in corso di
realizzazione;
f) indicazione di modi e
di strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.
Il comma
1 specifica che il contributo di 100.000 euro per le proposte progettuali
di cui all’articolo 2, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità, volto a
fornire tutti gli elementi necessari a valutare le implicazioni commerciali ed
il vantaggio economico connessi allo sviluppo del progetto ed alla sua
copertura brevettuale.
Al riguardo, si ricorda che il brevetto è un titolo in forza del quale
viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’oggetto del
brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne
e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo,
metterlo in commercio, venderlo o importarlo. Il brevetto può riguardare
solo particolari tipologie di trovati. Pertanto costituiscono oggetto di brevetto:
·
le invenzioni industriali;
·
i modelli di utilità;
·
i modelli ornamentali;
·
le nuove varietà vegetali;
·
le topografie di prodotto a semiconduttori
(registrazione).
In particolare, per
ciò che concerne le invenzioni industriali, il brevetto si rinviene quando si sia in presenza di una
nuova invenzione - vale a dire di una soluzione nuova ed originale ad un problema
tecnico non ancora risolto o risolto con mezzi e metodi diversi – adatta ad
essere realizzata e suscettibile di avere un'applicazione su scala industriale.
Dagli articoli 12 e 13 del Regio Decreto
1939/1127 si desumono i requisiti di
brevettabilità delle invenzioni
industriali, che sono quattro: novità, originalità,
applicazione industriale e liceità. Infatti il brevetto viene
concesso a tutela di una invenzione, nuova, che implichi un’attività
inventiva (o originalità), che sia atta ad avere un’applicazione
industriale , inoltre deve essere lecito e
usato in conformità all’ordine pubblico e al buon costume.
All’attività inventiva sono
riconosciuti diritti di carattere patrimoniale (e (esclusiva
di sfruttamento concessa dal brevetto registrato) e di carattere morale: questi ultimi consentono di far figurare il
proprio nome sul brevetto e sul registro dei brevetti, nonché di agire in
giudizio per fare accertare la paternità del trovato.
Non possono essere brevettate
(ma sono tutelate da altre normative, ai sensi dell’art. 12, RD 1939/1127):
a) le scoperte, le teorie
scientifiche, i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i
metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività
commerciali e i programmi per elaboratori; le presentazioni di informazioni;
d) i metodi per il trattamento
terapeutico e chirurgico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi
applicati al corpo umano o animale.
L’inventore ha l’onere di
attuare l’invenzione industriale del brevetto, pena la decadenza del diritto
concesso (art. 52). Il titolare del brevetto può rinunciare al brevetto
(art. 59 ter). Il brevetto può
essere dichiarato nullo (art. 59) se manca uno dei requisiti fondamentali per
la brevettabilità, artt. 14, 16, 17), se il trovato appartiene alla
categoria esclusa dalla brevettabilità o non sia un’invenzione (art. 12
e 13), se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo (artt. 18 e
seguenti), se la descrizione non sia chiara o risulti insufficiente, se
sussista un ampliamento rispetto al contenuto della domanda iniziale.
Il brevetto industriale dura 20
anni.
Al fine di assicurare il contemperamento dell’interesse
individuale dell’inventore a farsi riconoscere tale e a trarre dall’invenzione
i vantaggi economici conseguenti con l’interesse sociale a rendere l’invenzione
tecnica patrimonio comune, in tutti i Paesi viene creato un organismo che
regolamenti la nascita del diritto di brevetto e ne assicuri la tutela in via
amministrativa.
Nell’ordinamento italiano queste funzioni sono
attribuite all’Ufficio centrale brevetti e marchi, che è un organo del
Ministero delle attività produttive, al quale deve essere indirizzata la domanda di concessione del
brevetto. L’Ufficio rilascia brevetti sulle invenzioni e sui modelli
industriali al termine del cosiddetto procedimento di brevettazione.
Il controllo esercitato dall’Ufficio mira ad
accertare, oltre alla regolarità formale della domanda, il requisito
dell’industrialità e la non contrarietà dell’invenzione alla
legge, all’ordine pubblico e al buon costume. In assenza del carattere della
novità o dell’industrialità il brevetto è nullo.
La domanda di brevetto
può essere, altresì, depositata presso gli Uffici brevetto
presenti in ogni provincia presso la locale camera di commercio, alla quale a
partire dal 1999 sono state trasferite
le funzioni in precedenza svolte dagli UPICA (uffici provinciali del
Ministero).
Per ciò che concerne la titolarità del
diritto di brevetto, si ricorda che questo spetta, in via generale, ai sensi
dell’art. 18 del RD n. 1127/1939[31], all'autore
dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto disposto in relazione a
tre specifiche ipotesi:
·
art. 23, comma 1:
se l'invenzione è l’oggetto del rapporto di lavoro (ossia è
corrisposta una retribuzione apposita) i diritti appartengono al datore di
lavoro (invenzione di servizio).
·
art. 23 comma 2:
se l'invenzione è eventuale rispetto al rapporto di lavoro (ossia non
è corrisposta una retribuzione apposita) i diritti appartengono al
datore di lavoro e all'inventore spetta un equo premio (invenzione di azienda);
·
art. 24: se
l’invenzione è estranea al rapporto di lavoro ma rientra nel campo di
attività dell'azienda i diritti spettano all’inventore ma il datore di
lavoro ha un diritto di prelazione (invenzione
occasionale).
La
legge 18 ottobre 2001, n. 383 “Primi
interventi per il rilancio dell'economia” all’art. 7, ha dettato una
disciplina speciale per le università e le pubbliche amministrazioni
aventi fra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, innovando profondamente il quadro normativo
preesistente in materia di brevetti conseguiti all’interno di dette
istituzioni, differenziando, in generale, la posizione del ricercatore pubblico
rispetto a quella del ricercatore e la ricerca pubblica da quella privata.
Si ricorda,
brevemente, che la nuova disciplina, con l’introduzione dell’art. 24 bis
al RD 1127, stabilisce quanto segue:
§
la titolarità esclusiva dei
diritti derivanti da invenzioni
brevettabili conseguite all’interno dell’Università, e delle pubbliche
amministrazioni e degli enti di ricerca, spetta ai ricercatori, che devono farsi carico dei conseguenti oneri
di brevettazione ecc;
§
i diritti patrimoniali dei ricercatori sono compresi tra il 50% e
il 70% dei proventi o canoni di sfruttamento dell’invenzione;
§
la quota residua spetta all’università e alle amministrazioni e agli enti
suindicati, sgravati dei costi di deposito, mantenimento, estensione e
trasferimento tecnologico, ai quali, peraltro, compete la definizione degli
ulteriori rapporti reciproci (rispetto a quelli economici).
Il comma
2 prevede che l’assegnazione del contributo debba avvenire in misura
comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di
fattibilità.
Per i profili inerenti la compatibilità comunitaria del contributo per gli studi di fattibilità
in relazione alla disciplina in materia di aiuti di Stato alle PMI per la
ricerca e lo sviluppo, si rinvia al paragrafo relativo alla
compatibilità comunitaria delle Schede dell’istruttoria legislativa del
presente dossier.
Ai fini dell’assegnazione, le proposte
progettuali sono valutate da un comitato
tecnico – scientifico, che deve essere istituito, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del provvedimento in esame, da ciascuna Regione, con
apposito regolamento, che stabilisce la composizione del comitato, i requisiti
e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo
funzionamento.
Lo stesso comma 2 prevede che i comitati
regionali siano integrati altresì da un rappresentante del Ministero
delle attività produttive, designato d’intesa con i Ministri per
l’innovazione e le tecnologie e con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Si rileva, in proposito, l’opportunità di specificare il
soggetto competente per la nomina del rappresentante del Ministero delle
attività produttive destinato ad integrare la composizione dei comitati
tecnico scientifici istituiti dalle regioni, posto che la disposizione
si limita a specificare che tale rappresentante è “designato” d’intesa con i Ministri per l’innovazione e
le tecnologie e con il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
Il comma
3 enuncia i criteri in base ai
quali devono essere selezionati i
progetti innovativi, ed in particolare:
a)
il
livello di innovazione dei risultati attesi;
b)
la fattibilità
del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico, finanziario, delle risorse
umane e strumentali disponibili;
c)
l’adeguatezza
scientifica, culturale e tecnica dei proponenti e delle unità tecnico
operative partecipanti, nonché le strutture disponibili per lo sviluppo del
progetto;
d)
la congruità
dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e)
la ricaduta
tecnico-scientifica e applicativa del progetto, con riferimento al territorio e
agli operatori dei settori interessati;
f)
il grado
di coinvolgimento dell’impresa nel progetto per ciò che riguarda
organizzazione e risorse necessarie per il suo sviluppo;
g)
il grado
di complessità previsto nella gestione del progetto, laddove in esso sia
coinvolto un gruppo di imprese.
In considerazione della rapida obsolescenza
delle innovazioni tecnologiche, il comma
4 prevede che lo studio di
fattibilità debba essere presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del
contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a)
oggetto e descrizione delle attività;
b)
obiettivi
e risultati attesi;
c)
costo
totale previsto per la realizzazione del progetto;
d)
specificazione
delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
e)
collegamento
con i programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali in corso di
realizzazione;
f)
indicazione
di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socio- economica dei
risultati.
Art.
4
(Incentivi alla prototipazione)
1. Ai fini
dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 5, in misura
comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che
incorpora l'innovazione, i comitati selezionano e valutano le proposte
progettuali già assegnatarie del contributo di cui al medesimo articolo
2, comma 4, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche
e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e nazionale, sul
mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle
imprese che utilizzano l'innovazione;
b) costi di sviluppo del
progetto;
c) costi di passaggio
dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di
sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità,
prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in
serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del
mercato.
Il comma
1 prevede che l’assegnazione del contributo sino a 500.000 euro per
l’elaborazione del prototipo avvenga
comunque in misura non superiore al costo, documentato o documentabile, del
prototipo che incorpora l’innovazione.
Lo stesso comma 1 dispone che, ai fini
dell’assegnazione, i comitati
selezionino e valutino le proposte progettuali
già assegnatarie del contributo per lo studio di fattibilità, di
cui all’articolo 2, comma 4, sulla base dei seguenti criteri:
a)
conseguenze economiche e sociali per la
realizzazione del progetto a livello regionale e nazionale, sul mercato, sul
fatturato, sull’occupazione, sull’organizzazione della o delle imprese che
utilizzano l’innovazione;
b)
costi di sviluppo del
progetto;
c)
costi di passaggio dal prototipo alla
produzione in serie;
d)
tempi complessivi di sviluppo del
progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione,
elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione
del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
La relazione illustrativa della proposta di legge
sottolinea come i meccanismi "competitive"
per l'attribuzione delle risorse previsti dalla proposta abbiano un effetto
"leva" (leverage) sotto
diversi aspetti, ciò in quanto
l'attribuzione di un finanziamento ad un progetto, sulla base di
un'accurata valutazione di un Comitato di esperti, può essere
considerata, da potenziali finanziatori dell'iniziativa e da imprese che intendono
realizzare iniziative di venture capital,
come un importante segnale di "fattibilità" (viability) del progetto e di
capacità innovativa e di forza di mercato dell'impresa partner.
Questo effetto "aureola" ha aiutato, negli
Stati Uniti, i beneficiari delle risorse del citato sistema agevolativo dello SBIR ad attrarre risorse
addizionali sia sui nuovi progetti finanziati sia sulle imprese che hanno
cooperato con gli operatori della ricerca.
Art.
5
(Procedure di erogazione degli
incentivi)
1. Entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di
cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle
proposte.
2. I contributi di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri
definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del
progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al
finanziamento.
Il comma
1 dispone che la graduatoria delle
proposte sia approvata dai comitati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali delle Regioni, di cui all’art. 2,
comma 6.
Il comma
2 prevede che i contributi per gli studi di fattibilità e per
l’elaborazione del prototipo che incorpora l’innovazione, di cui all’articolo
2, commi 4 e 5, siano erogati dalle Regioni, secondo criteri definiti con decreto
di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai
comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
In relazione ai compiti affidati alle regioni
dall’articolo in esame, si ricorda come l’art.19
del D.Lgs. n. 112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, abbia previsto, al comma 5, che i fondi che le leggi dello
Stato destineranno alla concessione delle agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefìci di qualsiasi genere all'industria,
debbano essere erogati dalle regioni.
Per quanto concerne i profili di compatibilità costituzionale e di coordinamento con la normativa vigente inerenti l’erogazione dei
contributi da parte delle regioni, si rinvia alle Schede iniziali dell’istruttoria
legislativa del presente dossier.
Art.
6
(Revoca dei contributi)
1. Entro sessanta giorni
dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del
progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), i
comitati valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti
beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare
ai comitati medesimi, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica
intervenuta nella realizzazione del progetto.
2. Qualora dall'esame di
cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli
obiettivi del progetto, i comitati possono disporre la revoca dei contributi
assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di
partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse
revocate sono versate all'entrata del bilancio della regione per le
finalità di cui all'articolo 2.
Ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dal termine fissato per lo sviluppo
del progetto nelle sue varie fasi e indicato nello studio di
fattibilità, di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), i comitati valutano
la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei
contributi di cui ai commi 4 e 5 sono tenuti a comunicare ai comitati, per la
relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione
del progetto.
Ai sensi del comma 2, qualora dalla valutazione di cui al comma 1 i risultati
ottenuti non risultino rispondenti al progetto, i comitati possono disporre la revoca dei contributi assegnati. Tale
revoca ha l’effetto di precludere ai proponenti la possibilità di partecipare
a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo.
Le risorse revocate sono versate all’entrata
del bilancio della regione per le finalità di cui all’articolo 2.
Art.
7
(Incentivi all’associazione di
imprese)
1. Dopo la lettera e)
del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:
"e-bis) le
erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato
dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di
imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti
innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali
utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma
associata;".
L’articolo 7 concede agevolazioni fiscali alle piccole e medie imprese, purché costituite in forma associata[32], che erogano denaro e cedono gratuitamente beni in favore di soggetti proponenti progetti innovativi.
L’agevolazione opera nel limite di 45.000 euro per ciascun periodo di imposta e per ciascuna impresa potenziale utilizzatrice del frutto della ricerca e si applica alle erogazioni in denaro e al valore dei beni (calcolato al costo specifico, o, in mancanza, al valore stimato) ceduti gratuitamente.
Con riferimento al presupposto
dell’agevolazione si osserva che sarebbe opportuno specificare meglio i
requisiti del progetto innovativo, in favore dei cui proponenti sono effettuate
le erogazioni. Non è chiaro infatti se l’agevolazione debba essere
riconosciuta solo per il finanziamento dei progetti che abbiano già
ricevuto i contributi di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, e all’articolo 8
della presente pdl e siano stati pertanto valutati positivamente dai comitati
tecnico-scientifici appositamente istituiti. La relazione illustrativa
sembrerebbe orientata in tale senso[33], ma
sarebbe opportuno un espresso riferimento nel testo della disposizione in
commento.
Si osserva che sarebbe anche opportuno delimitare nel tempo, con
riferimento alla data di presentazione del progetto, la possibilità di
godere dell’agevolazione fiscale, per evitare che possano godere di tale
agevolazione anche finanziamenti relativi a progetti ormai superati.
L’agevolazione fiscale proposta consiste nella detrazione[34] dall’imposta lorda di un importo pari al 19% delle spese sostenute, per le finalità sopra indicate, da ciascuna delle piccole e medie imprese associate. Il limite di 45.000 euro si riferisce alla spesa sostenuta e non alla detrazione: pertanto l’importo massimo detraibile sarà di 8.550 euro (pari al 19% di 45.000 euro).
Si ricorda preliminarmente che per effetto delle modifiche al D.P.R. n. 917
del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) introdotte dal D.Lgs. 12
dicembre 2003, n. 344, entrate in vigore il 1° gennaio 2004, e pertanto
successivamente alla data di presentazione della pdl in esame, la numerazione
degli articoli del TUIR è stata modificata: l’articolo 13-bis, che la norma in commento intende
modificare, corrisponde all’articolo 15 del c.d. nuovo TUIR.
Si ritiene importante sottolineare che il citato articolo 15 del c.d.
nuovo TUIR, come anche il precedente articolo 13-bis, si applica solo alle persone fisiche, e pertanto l’agevolazione in
esame sarà riconosciuta solo alle piccole e medie imprese delle quali
è titolare una persona fisica e non a quelle delle quali è
titolare una società di capitali o un ente pubblico o privato diverso
dalle società.
Si osserva, infine, che l’articolo 108 del nuovo TUIR (corrispondente
al precedente articolo 74) consente la deduzione dal reddito di impresa
(indipendentemente dalla natura del soggetto titolare dell’impresa stessa)
delle spese relative a studi e ricerche, senza limiti di importo.
Art.
8
(Prestito d'onore per l'innovazione e
la ricerca)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati dai comitati delle regioni di residenza dei giovani richiedenti.
Il comma 1 prevede l’istituzione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, presso il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri, di un Fondo rotativo per
l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti
d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a
favore di giovani di età non
superiore a trentadue anni, per progetti
originali e innovativi. Tali progetti debbono essere articolati in modo
coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante
potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi.
Il
prestito d’onore è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti
necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in
serie.
Il comma 2 dispone che, ai fini dell'assegnazione del
prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati dai comitati tecnico
scientifici delle regioni di residenza dei giovani richiedenti.
Si ricorda come
nell’ordinamento vigente il c.d. “prestito
d’onore” sia stato originariamente introdotto dall’articolo 9-septies del
D.L. n. 510/1996 (legge n. 608/1996) e
risulta attualmente disciplinato dal Titolo II del D.Lgs. 21 aprile 2000, n.
185, il quale prevede misure straordinarie per favorire la diffusione di forme
di autoimpiego, attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e
dell'autoimprenditorialità, nelle aree depresse e svantaggiate del Paese,
consistenti nel finanziamento e assistenza tecnica da parte di Sviluppo Italia
S.p.a. di progetti relativi all’avvio di attività di lavoro autonomo e
alla creazione di imprese di piccole dimensioni (imprese in franchising e
microimprese) poste in essere da persone prive di occupazione (inoccupati) o
disoccupati nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.
La non occupazione
è l’unico requisito soggettivo richiesto per l’attivazione delle misure
agevolative, non essendo previsto alcun limite massimo circa l’età dei
soggetti interessati all’avvio di lavoro autonomo o alla creazione di
società per le iniziative in franchising e le microimprese. Il requisito
territoriale è l’ulteriore condizione necessaria per la concessione
delle agevolazioni: l’ambito territoriale di applicazione riguarda le aree
obiettivo 1 e 2 dei nuovi fondi comunitari 2000-2006, le aree ammesse alla
deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale (art. 87.3.c. del
Trattato), nonché le c.d. “aree svantaggiate” indicate dal D.M. Lavoro 14 marzo
1995 e successive modificazioni .
L’articolo 23
del D.Lgs. n. 185/2000 affida a Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere
alla selezione delle domande e alla erogazione delle agevolazioni, nonché
all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate.
Un ulteriore
tipologia di prestito d’onore può rinvenirsi, inoltre, nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, abrogati ad opera della finanziaria per il 2004 ( legge n.350 del 2003),
che prevedevano la possibilità di concedere prestiti d'onore da parte
aziende e istituti di credito a studenti in possesso di determinati requisiti
di merito e di reddito per sopperire alle esigenze di ordine economico connesse
alla frequenza degli studi. Il comma 99 della citata legge finanziaria ha
peraltro previsto la concessione di “prestiti
fiduciari” per il finanziamento degli studi agli studenti capaci e
meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di
specializzazione e di dottorato di ricerca, nonché ai master di primo e di
secondo livello, istituiti dalle università.
In tale ultima
fattispecie, i prestiti sono concessi da aziende e istituti di credito, che ne
ottengono il rimborso attraverso un nuovo Fondo finalizzato alla costituzione
di garanzie sul rimborso dei prestiti stessi, la cui gestione è affidata alla Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri e indirizzi stabiliti
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di
concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato regioni.
Si osserva come la dizione di “prestito
d’onore”, introdotta dalla disposizione in esame, non sembri riconducibile alle
tipologie di prestito d’onore sinora conosciute nell’ordinamento vigente e
volte a favorire l’autoimpiego ovvero a sostenere gli studenti meritevoli.
Si rileva pertanto l’opportunità di
meglio specificare la natura dell’agevolazione, chiarendo in particolare i
criteri di gestione del Fondo, le modalità applicative del prestito, i
soggetti competenti all’erogazione del medesimo, nonché eventualmente i tempi
di restituzione delle somme assegnate e i criteri di determinazione degli
eventuali interessi da corrispondere.
Art.
9
(Domanda e offerta di innovazione)
1. Entro il termine
massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, istituiscono, nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che
richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale.
Le medesime camere di commercio istituiscono altresì il registro dei
proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico e
di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di
servizi.
2. La predisposizione,
la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, su banche dati informatiche, dei
registri di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza e
organicità in merito alle imprese e ai proponenti iscritti, garantendo
l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e
sull'offerta di innovazione nel territorio nazionale.
3. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, e in particolare:
a) la disciplina della rete informativa tra
imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca;
b) le disposizioni per garantire la
riservatezza delle domande e delle offerte di innovazione e in generale delle
notizie di carattere tecnico, economico, statistico ed amministrativo fornite
dalle imprese e dai proponenti per l'accesso ai registri;
c) la misura dei contributi e dei proventi
di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
Il comma
1 dispone l’istituzione di un registro
delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto
tecnico e imprenditoriale.
Tale istituzione deve avvenire, nell’ambito
della circoscrizione territoriale di competenza, da parte delle Camere di commercio, di cui alla L. n.
580 del 29 dicembre 1993 e ss. modificazioni [35], entro
il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento
in esame.
Le stesse Camere di commercio istituiscono
altresì il registro dei
proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico –
tecnologico e di interesse economico e sociale nell’ambito della produzione di
beni e servizi.
In base a quanto
affermato nella relazione illustrativa della proposta di legge, il monitoraggio
dell'offerta esistente di innovazione e della domanda da soddisfare, effettuato
per mezzo dei suddetti registri, appare necessario per favorire contatti,
incontri e progetti comuni tra gli operatori della ricerca e le imprese.
Il comma
2 prevede che la predisposizione, la tenuta, la conservazione e
l’aggiornamento su banche dati
informatiche dei registri di cui al comma 1 siano organizzati in modo
organico e in modo tale da garantire l’aggiornamento e la tempestività
dell’informazione sulla domanda e sull’offerta di innovazione nel territorio
nazionale.
Ai sensi del comma 3, con regolamento,
adottato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 400/1988, su proposta del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento in commento, sono stabilite le norme di attuazione dell’articolo
in esame, ed in particolare:
a)
la
disciplina della rete informativa tra
imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca;
b)
le
disposizioni per garantire la riservatezza
delle domande e delle offerte di innovazione e in generale delle notizie
tecniche, economiche, statistiche ed amministrative fornite dalle imprese e dai
proponenti per l’accesso ai registri;
c)
la misura dei contributi e dei proventi di cui all’art. 18, comma 1,
lett. a) e c) della L. 580/1993.
Si
ricorda che l’articolo 17, comma 1, della
Legge n. 400/1988 prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
b)
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c)
le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza
di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
L'art. 18 della
L. 29 dicembre 1993, n. 580 disciplina
il finanziamento ordinario delle camere
di commercio, prevedendo, al comma 1, che a questo si provveda con:
a) i contributi a
carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di
funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;
b) un diritto
annuale dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle
imprese; tale diritto, viene determinato con decreto del Ministro
dell'industria (ora attività produttive), di concerto con il Ministro
del tesoro (ora economia e finanze), in relazione al fabbisogno finanziario dei
servizi dovuti dal sistema camerale sul territorio nazionale, detratto di una
quota connessa ad un gradiente di efficienza determinato dopo aver acquisito il
parere dell'Unioncamere e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. L'ammontare del diritto è fisso per
le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e le
cooperative, mentre è differenziato in base al capitale sociale per le
altre società; la stessa legge n. 580/1993 riserva all'Unioncamere un
fondo di perequazione ed, inoltre, reca criteri per la sua ripartizione al fine
dell'omogeneizzazione dell'espletamento delle funzioni amministrative (ossia
del livello dei servizi); il diritto annuale è inoltre incrementabile
fino al 20 % - sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello provinciale - per la realizzazione di particolari
iniziative per il miglioramento della produzione e dell'economia territoriale,
c)
i proventi
derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e
quelli di natura patrimoniale;
d)
le entrate e i
contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o
previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e)
i diritti di segreteria sull'attività
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi
tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f)
i contributi
volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
g)
altre entrate e altri contributi.
Con riferimento al comma 3, lettera
c), si osserva come la determinazione della misura dei contributi a carico del
bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di predisposizione e tenuta dei
registri svolte per conto della pubblica amministrazione non possa essere
demandata ad una fonte legislativa di rango secondario. Si osserva, al
riguardo, come potrebbe valutarsi l’opportunità di introdurre,
analogamente a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera b), della
legge n. 580/93, un diritto annuale a carico di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri delle imprese che richiedono progetti innovativi ovvero dei
proponenti progetti di ricerca innovativi.
Art.
10
(Osservatorio delle tecnologie)
1. A decorrere dal 30 giugno
2004, mediante coordinamento e integrazione delle strutture esistenti con
funzioni analoghe, è istituito l'Osservatorio delle tecnologie, di
seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio, che ha sede in
Roma, ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello
stato della tecnica nelle diverse aree del Paese; opera inoltre a sostegno del
Governo in materia di ricerca e di innovazione, con un'azione continuativa di
monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia nonché dei risultati
conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.
2. Al fine di ridurre in
misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti
innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di
iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'Osservatorio
provvede altresì a definire metodologie e sistemi di valutazione
tecnologica allo scopo di consentire un'efficiente analisi ed esame delle
tecnologie e dello stato della ricerca nonché l'individuazione degli obiettivi,
degli strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da realizzare
in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo e
sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico. Provvede, altresì,
a valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico
e internazionale, di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di un settore
specifico.
3. L'Osservatorio opera
come nucleo di valutazione degli investimenti innovativi e offre servizi di assistenza
e di consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e periferica, per la
strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione,
al fine di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze
pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi
comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle
nuove tecnologie applicate, l'Osservatorio provvede a fornire alla stampa e a
tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.
4. Entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce la composizione,
le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché
la remunerazione dei componenti in conformità ai criteri vigenti per la
determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione
professionale.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
Il comma
1 istituisce, a decorrere dal 30 giugno 2004, l’Osservatorio
delle tecnologie, mediante coordinamento e integrazione delle strutture
esistenti con funzioni analoghe.
Dalla
formulazione della disposizione in esame sembrerebbe che l’Osservatorio debba
essere costituito mediante l’integrazione di “strutture esistenti con funzioni
analoghe”. Tali strutture non sono peraltro indicate dalla norma.
Sempre ai sensi del comma 1, l’Osservatorio,
con sede in Roma, ha come scopo principale lo studio, l’analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle
diverse aree del Paese e opera a sostegno del Governo in materia di ricerca
ed innovazione, con un’azione continuativa di monitoraggio del sistema
nazionale della tecnologia, nonché dei risultati conseguiti nel settore
pubblico e in quello delle imprese.
Il comma
2 prevede che l’Osservatorio, al fine di ridurre il rischio associato al
finanziamento di investimenti innovativi e favorire l’attrazione di capitali
privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione
tecnologica, provvede a definire metodologie e sistemi di valutazione
tecnologica allo scopo di consentire un’analisi efficiente e l’esame delle
tecnologie e dello stato della ricerca, nonché l’individuazione degli
obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da
realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema
produttivo e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico.
L’Osservatorio provvede altresì a
valutare le condizioni del mercato, attuale e potenziale, domestico ed
internazionale, di una scoperta o di un’innovazione nell’ambito di uno specifico
settore.
Il comma
3 dispone che l’Osservatorio operi come nucleo di valutazione degli investimenti innovativi e offre servizi
di assistenza e di consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e
periferica, per la strutturazione ed il finanziamento di progetti ad alto
contenuto di innovazione tecnologica, al fine di favorire l’accesso ai canali
di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili
a livello di legislazione nazionale e comunitaria.
L’Osservatorio provvede a comunicare alla
stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie ed i loro
effetti.
Il comma
4 demanda al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la definizione, con
decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca, della composizione, delle
modalità organizzative e di funzionamento dell’osservatorio, nonché la
remunerazione dei suoi componenti, in conformità ai criteri vigenti per
la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione
professionale.
Art.
11
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le entrate derivanti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Conseguentemente, l'artico1o 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
L’articolo
11 stabilisce che all’onere derivante dall’attuazione della proposta di legge
in esame si provvede mediante le entrate derivanti dall’imposta sulle successioni e donazioni, che è stata soppressa
dall’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Per il ripristino della
suddetta imposta, l’articolo in esame dispone l’abrogazione degli articoli 13 e 14, comma 1, della citata legge n.
383 del 2001.
Si osserva,
in proposito, che secondo l’orientamento della giurisprudenza costituzionale e
della dottrina prevalente, l’abrogazione di una disposizione che, a sua volta,
abbia abrogato una normativa preesistente, non determina automaticamente la
reviviscenza di tale ultima normativa, salvo che il legislatore disponga
espressamente in tal senso. Si ritiene che la reviviscenza avrebbe comunque
luogo quando dall’abrogazione della norma abrogante dovesse derivare una
situazione di vuoto giuridico.
Il citato articolo
13 della legge n. 383 del 2001 ha disposto, da un lato, la soppressione
dell’imposta sulle successioni e dall’altro, relativamente alle donazioni, ha
previsto una diversa imposizione tributaria.
In particolare, il comma 2 del citato articolo 13
assoggetta alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le
operazioni a titolo oneroso le donazioni o altre liberalità tra vivi,
“compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi” a favore di soggetti che
siano in rapporto di parentela oltre il quarto grado. Sono invece sottratte a
tale tassazione le operazioni effettuate a favore del coniuge e dei parenti in
linea retta fino al quarto grado. Ai sensi del comma 2, l’imposta si applica
soltanto se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è
superiore a 350 milioni di lire (pari a 180.759,90 euro). Insieme all’imposta
di registro, alle operazioni in oggetto si applicano anche le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, ove dovute.
Il comma 1 dell’articolo 14 della stessa legge n. 383
del 2001 fa salve le disposizioni riguardanti le agevolazioni, le esenzioni, le
franchigie e la determinazione della base imponibile in materia di imposta
sulle successioni e donazioni. In particolare, le medesime disposizioni vengono
riferite, in quanto compatibili, alle imposte dovute sugli atti di donazione o
altra liberalità tra vivi ai sensi del comma 2 del citato articolo 13.
Prima della sua soppressione l’imposta sulle
successioni e donazioni era disciplinata dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato, da ultimo, dall’articolo 69 della legge 21 novembre 2000,
n. 342 .
Le principali innovazioni introdotte dal citato
articolo 69 della legge n. 342 del 2000 sono state:
• l’adozione
di un nuovo criterio di tassazione basato sulla proporzionalità, in
luogo del criterio di tassazione precedente, fondato sulla progressività
per scaglioni. In base al nuovo criterio adottato, l’applicazione delle
aliquote si riferiva alle sole quote di eredità o del legato, e non,
come in precedenza, al valore globale dell’asse ereditario netto. Era stata in
tal modo eliminata la tassazione sull’asse ereditario, nota comunemente come
“tassa sul morto”. Le aliquote proporzionali applicate al valore della singola
quota di eredità o del legato per ogni beneficiario erano:
- 4%, nei
confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
- 6%, nei
confronti degli altri parenti fino al 4° grado e degli affini in linea retta,
nonché degli affini in linea collaterale fino al quarto grado;
- 8%, nei
confronti degli altri soggetti.
Le aliquote per le donazioni erano superiori di un
punto percentuale;
• la
previsione di una franchigia di 350 milioni di lire (pari a 180.759,90 euro)
per le successioni in linea retta - elevata ad un miliardo di lire (pari a
516.456,90 euro) nel caso in cui i discendenti in linea retta fossero minori di
età nonché per le persone con handicap grave -, da aggiornare ogni
quattro anni tenendo conto dell’indice del costo della vita.
Il criterio indicato si applicava anche in caso di
donazione;
• l’applicazione
di un’ulteriore agevolazione nel caso in cui oggetto di successione o donazione
fosse un immobile qualificabile come abitazione principale per almeno uno degli
eredi o donatari, limitatamente alle imposte ipotecarie e catastali. Era stata
infatti prevista l’applicazione di tali tributi nella misura fissa di lire
250.000 (pari a 129,11 euro) e non, come in precedenza, proporzionale
(rispettivamente, nelle misure del 2% e dell’1%);
• l’introduzione,
con finalità entielusiva, di una presunzione di liberalità per i
trasferimenti di partecipazioni sociali tra coniugi e parenti in linea retta.
La presunzione operava solo quando il valore della partecipazione o il
corrispettivo fossero superiori a 350 milioni di lire (pari a 180.759,90 euro);
• l’esclusione
dall’attivo ereditario dei beni per i quali il de cuius aveva corrisposto
anticipatamente l’imposta nel corso della propria vita. In tale caso,
l’aliquota applicata era inferiore di un punto percentuale rispetto alle
percentuali indicate in precedenza. Inoltre, se i beni per i quali si era pagato
in anticipo divenivano oggetto di donazione, essi non concorrevano a formare il
valore tassabile in sede di atto gratuito;
• l’assoggettamento
a registrazione in termine fisso anche per gli atti aventi ad oggetto donazioni
dirette e indirette formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti
nello Stato. Si prevedeva in ogni caso, in analogia a quanto già
stabilito per l’imposta di successione, la detrazione dell’imposta corrisposta
all’estero per i beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni
contro le doppie imposizioni;
• l’esclusione
dell’avviamento dalla formazione della base imponibile nei trasferimenti di
aziende;
• l’introduzione
di una disciplina specificamente riferita alle cosiddette donazioni indirette
(ad esempio l’acquisto di un immobile effettuato dai figli con denaro dei
genitori).
Si segnala, infine, che l’articolo 56-bis del D.Lgs.
n. 346 del 1990, anch’esso introdotto dall’articolo 69 della legge n. 342 del
2000, aveva stabilito che l'accertamento delle liberalità diverse dalle
donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a
favore di residenti potesse essere operato esclusivamente in presenza di
determinate condizioni.
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4391 _ |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei
deputati
MAGNOLFI,
GAMBINI, LULLI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, ALBERTINI, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI,
ANNUNZIATA, BELLINI, BENVENUTO, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BUEMI,
BUFFO, BURTONE, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA,
CHIANALE, CHIAROMONTE, CIALENTE, CIMA, CUSUMANO, DE BRASI, ALBERTA DE SIMONE,
DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FILIPPESCHI, FOLENA, FRANCI, GASPERONI,
GIACCO, GRANDI, GRILLINI, GROTTO, GUERZONI, INNOCENTI, INTINI, LABATE, LADU, LUCIDI,
LUMIA, LUSETTI, MANCINI, MARAN, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI,
MARTELLA, MOLINARI, MONTECCHI, MOTTA, NESI, NIGRA, OLIVERIO, OLIVIERI, OTTONE,
LUIGI PEPE, PISAPIA, PISTELLI, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, RAVA, ROCCHI, NICOLA
ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SCIACCA, SEDIOLI, SPINI,
TIDEI, TOLOTTI, TRUPIA, MICHELE VENTURA, VIANELLO, VILLARI, ZANOTTI, ZUNINO
Incentivi
all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla
creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese
Presentata
il 16 ottobre 2003
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di favorire il trasferimento di tecnologia dal settore della ricerca a quello produttivo delle piccole e medie imprese (PMI).
In particolare, si vuole incentivare l'innovazione di prodotto, intesa come applicazione di nuovo contenuto tecnologico ai prodotti tradizionali o come elaborazione, mediante tecnologie avanzate, di prototipi per nuovi prodotti, capaci di soddisfare più larghe domande di mercato.
Da tempo il dibattito pubblico nel nostro Paese ha individuato due principali cause per il deficit competitivo che frena l'economia italiana: la mancata valorizzazione del "capitale intellettuale" e la difficile integrazione fra ricerca e settore produttivo, che ostacola il trasferimento tecnologico alle imprese.
Il sistema delle PMI, che è l'asse portante dell'economia italiana, non ha sinora avuto facile accesso all'innovazione tecnologica, sia per ragioni culturali, sia soprattutto per i vincoli economici che caratterizzano le imprese di piccole dimensioni. Senza un forte impulso da parte dello Stato, con politiche pubbliche fortemente coordinate con le regioni, il sistema delle PMI rischia di avviarsi verso un rapido declino, almeno in tutti quei settori produttivi, ancora molto diffusi nel Paese, in cui più forte si fa sentire la concorrenza dei Paesi emergenti. E, d'altra parte, il mondo della ricerca rischia di dover rinunciare alle risorse e alle potenzialità che ancora detiene.
Oggi l'Italia destina non più dell'1 per cento del prodotto interno lordo (PIL) alla spesa in ricerche e sviluppo (R e S), a fronte di una media europea dell'1,9 per cento. Da notare che mentre gli altri Paesi hanno incrementato la spesa in R e S, oggi l'Italia spende addirittura meno che negli anni '90. La tendenza al declino dell'innovazione è ancora più grave se si considera che la spesa in R e S nel nostro Paese è diminuita in particolar modo nei settori ad alta tecnologia (quali, ad esempio, il settore farmaceutico e delle biotecnologie, quello dei macchinari per ufficio e dei computer, l'aerospaziale). L'obiettivo, fissato per l'Unione europea a Lisbona, prevede che entro il 2010 i Paesi membri aumentino la loro quota di spesa in R e S fino a raggiungere il 3 per cento del PIL.
Quanto ai vincoli interni al sistema, l'esperienza dimostra che la PMI - per caratteristiche proprie della stessa struttura (pochi dipendenti, forte focalizzazione dell'imprenditore sull'aspetto produttivo e commerciale del prodotto esistente) - solo raramente assume l'iniziativa di introdurre un nuovo prodotto o un nuovo materiale o un nuovo processo produttivo nella struttura esistente. Peraltro la fase dello sviluppo di un'idea innovativa è senz'altro la fase più complessa e più costosa, e pertanto sono necessari adeguati incentivi finanziari, sia per individuare le applicazioni - e il mercato - potenziali, sia per elaborare il prototipo del prodotto finale. La proposta di legge ha quindi un'impostazione diversa da quella sin qui seguita a sostegno dell'innovazione tecnologica nel sistema produttivo, in quanto sposta l'iniziativa dell'innovazione dalla PMI ai soggetti che operano nella ricerca: università, laboratori pubblici e privati, centri di ricerca, ricercatori singoli o associati.
Il meccanismo di incentivazione richiede la formazione di gruppi proponenti un progetto in cui almeno un ricercatore sia impiegato dalla PMI come responsabile del progetto. Tale ricercatore è, in sostanza, un "trait d'union" tra la struttura produttiva e il sistema della ricerca.
L'assunto fondamentale - e l'impostazione innovativa del provvedimento - è che l'iniziativa nasca dal settore della ricerca e da questa si trasferisca verso la PMI. Il provvedimento crea un incentivo affinché sia il soggetto (gruppo di ricerca o singolo ricercatore, all'interno di università, centri di ricerca o similari ovvero anche all'esterno di essi) - che ha elaborato l'idea - a muoversi verso l'impresa, potenziale utilizzatrice del frutto della ricerca.
L'incentivo è costituito dal contributo che un Fondo - appositamente istituito - eroga in due fasi: nella prima fase, a seguito di un bando, viene attribuita una quota massima di 100.000 euro ad una proposta progettuale elaborata da un istituto di ricerca - pubblico o privato - in stretta connessione con una o più imprese individuate dall'istituto medesimo come potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca.
Nella seconda fase, un'ulteriore quota - di un ammontare massimo pari a 500.000 euro - viene attribuita ai proponenti il progetto che ha già beneficiato del contributo della prima fase, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione.
L'impostazione adottata è simile a quella dello Small Business Innovation Research (SBIR) americano, adattato in relazione agli ultimi suggerimenti della ricerca economica nonchè alle necessità e alle problematiche tipiche del sistema delle PMI italiane.
Lo SBIR, introdotto nel 1982 nell'ambito del sistema federale statunitense di sostegno all'innovazione e allo sviluppo delle PMI, ha finanziato migliaia di PMI con significativi risultati in termini di crescita basata sullo sviluppo di nuove tecnologie:
1) sollecitando le applicazioni commerciali della ricerca;
2) agendo come "catalizzatore" nell'ambito di forme di cooperazione tra ricercatori universitari, imprese e istituti di ricerca nello sviluppo di nuove idee;
3) incoraggiando la cooperazione delle PMI fra loro e anche con le grandi imprese.
Gli americani hanno definito lo SBIR "un ponte" tra la ricerca di base, da cui nascono nuove idee, e la ricerca applicata che determina l'innovazione (solo se le idee concepite nell'ambito della ricerca di base sono effettivamente "trasferite" al settore privato possono diventare innovazione). Con un adeguato sostegno pubblico, quale quello configurato dallo SBIR americano e dagli incentivi previsti dalla presente proposta di legge, l'innovazione può essere incorporata da prodotti e da servizi "di mercato" in grado di guidare un equilibrato processo di crescita delle PMI e dell'intero sistema economico.
Nella proposta di legge giocano un ruolo fondamentale le regioni: infatti l'articolo 117 della Costituzione, come modificato a seguito della complessiva modificazione del titolo V della parte seconda, identifica la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi come materia di legislazione concorrente, per la quale spetta alle regioni piena potestà legislativa e regolamentare, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
In attuazione del precetto costituzionale, l'articolo 2 della proposta di legge istituisce presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione: si tratta di un Fondo, la cui dotazione, inizialmente pari a 150 milioni di euro, è destinata a costituire un plafond di risorse per ciascuna regione utile a sostenere il trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo.
La quota del Fondo attribuita a ciascuna regione è destinata a finanziare due incentivi all'innovazione e al trasferimento di tecnologie: un contributo fino a 100.000 euro, specificamente destinato alla realizzazione di uno studio di fattibilità, può essere attribuito a proposte progettuali innovative elaborate da proponenti (che la proposta di legge individua in gruppi qualificati di ricerca, formati da uno o più istituti di ricerca e da PMI, costituiti in forma associata); un ulteriore contributo fino a 500.000 euro, può essere assegnato dalle regioni, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, alle medesime proposte progettuali che hanno beneficiato del contributo di 100.000 euro e hanno sviluppato, con tali risorse, uno studio di fattibilità che ha dato esito positivo. Entrambi gli incentivi - di ammontare non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità o del prototipo che incorpora l'innovazione - sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative.
I bandi regionali - che avranno come utile punto di riferimento i princìpi fondamentali in tema di selezione e valutazione dei progetti innovativi della presente proposta di legge - potranno, mediante l'esercizio della piena potestà regolamentare regionale, essere un utile strumento di "marketing territoriale orientato all'innovazione tecnologica" potendo scegliere di attrarre nelle aree interessate funzioni economiche avanzate che siano di supporto alle esigenze di innovazione del territorio, in particolare se questo ospita distretti industriali.
Di fatto, mediante un utilizzo opportuno delle risorse del Fondo, ogni regione può promuovere la comunità locale come "centro di attrazione economica e di innovazione tecnologica" e sede dei servizi più avanzati dal punto di vista tecnologico. Le risorse della presente proposta di legge sono attribuite alle regioni essenzialmente allo scopo di favorire, da parte degli enti territoriali, un'attiva politica di promozione dell'area come business location (mediante investimenti in infrastrutture, sviluppo mirato dei settori del futuro, riduzione della burocrazia).
Nella prima fase, che prelude alla realizzazione dello studio di fattibilità, la domanda per la concessione del contributo deve essere presentata dai proponenti alla regione nel cui territorio intendono sviluppare l'iniziativa innovativa, corredata da una relazione tecnica che illustri, quantomeno:
a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.
Per l'assegnazione di entrambi i contributi, le proposte progettuali sono selezionate da comitati tecnico-scientifici, istituiti da ciascuna regione, formati da esperti di provata competenza in grado di valutare la validità del progetto e delle sue ricadute commerciali.
Lo studio di fattibilità del progetto innovativo, che la presente proposta di legge intende finanziare, deve fornire elementi sufficienti a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connessi allo sviluppo del progetto e alla sua copertura brevettuale.
Per l'attribuzione del contributo (fino a 100.000 euro) per la realizzazione dello studio di fattibilità, la selezione dei progetti deve essere realizzata in base a criteri uniformi e che ne garantiscano l'adeguatezza; a tali criteri generali, dettati dall'articolo 3 della proposta di legge, le regioni potranno affiancare specifici criteri di sviluppo territoriale.
In considerazione della rapida obsolescenza delle innovazioni tecnologiche, lo studio di fattibilità deve essere presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con alcuni elementi essenziali dettati sempre dall'articolo 3 della proposta di legge.
Il sostegno all'innovazione tecnologica e alla ricerca applicata richiede congrui incentivi alla realizzazione di prototipi. La progettazione e la "messa a punto" di un primo prototipo implicano infatti un forte impegno finanziario per l'impresa, con un elevato rischio associato: se il prototipo non dovesse incontrare il gradimento sul mercato, la relativa perdita potrebbe incidere negativamente sui bilanci aziendali.
Pertanto, la presente proposta di legge prevede, all'articolo 4, l'attribuzione di un contributo fino a 500.000 euro alle medesime proposte progettuali già assegnatarie del contributo per la realizzazione dello studio di fattibilità, che hanno realizzato nei termini previsti tale studio con esito positivo.
Per l'attribuzione del finanziamento per la realizzazione del prototipo, la selezione e la valutazione degli studi di fattibilità è realizzata dai citati comitati regionali in base a criteri dettati in linea generale dal medesimo articolo 4, cui le regioni possono aggiungere ulteriori specificazioni.
L'articolo 5 indica le procedure di erogazione degli incentivi.
L'articolo 6 prevede che entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle sue varie fasi, i comitati regionali valutino la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. Qualora da tale esame non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati.
I meccanismi "competitive" per l'attribuzione delle risorse previsti dalla presente proposta di legge hanno un effetto "leva" (leverage) sotto diversi aspetti. Come segnalato da numerosi studiosi (Donald Siegel, Charles Wessner, Martin Binks, Andy Lockett in Small Business Economics 2003) l'attribuzione di un finanziamento ad un progetto, sulla base di un'accurata valutazione di un Comitato di esperti, può essere considerata, da potenziali finanziatori dell'iniziativa e da imprese che intendono realizzare iniziative di venture capital, come un importante segnale di "fattibilità" (viability) del progetto e di capacità innovativa e di forza di mercato dell'impresa partner. Questo effetto "aureola" (halo effect) ha aiutato, negli Stati Uniti, i beneficiari delle risorse dello SBIR ad attrarre risorse addizionali sia sui nuovi progetti finanziati sia sulle imprese che hanno cooperato con gli operatori della ricerca. E dalla collaborazione temporanea tra imprenditori e ricercatori si sono spesso sviluppate nuove partnership e competenze in settori non ancora esplorati dall'impresa e dagli enti di ricerca.
All'articolo 7, per ciascuna PMI potenziale utilizzatrice del frutto di una ricerca, costituita in forma associata con altre PMI (consorzi, associazioni temporanee d'impresa, altro) si prevede una detrazione per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro per le erogazioni in denaro e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi. Tale misura è stata introdotta in relazione all'esigenza emergente di numerose PMI di elaborare piani di sviluppo tecnologici o progetti di ricerca con il sostegno di singoli ricercatori, istituti di ricerca (come definiti all'articolo 1) ovvero strutture ad hoc (vedi i numerosi consorzi, sorti anche di recente, partecipati da associazioni imprenditoriali e sostenuti da istituti di credito ed enti pubblici, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agenzie di sviluppo e trasferimento tecnologico, ed altri soggetti). Considerando che in tali strutture il costo medio di un progetto di ricerca è 15 mila euro, la detrazione fiscale si configura come un incentivo automatico alla collaborazione tra due mondi (quello della ricerca e quello dell'impresa) che sembrano avere sinora, in Italia, mentalità ed obiettivi opposti. La collaborazione tra imprenditori e ricercatori sembra invece sollecitare i primi ad introdurre nuove tecnologie per i servizi o i prodotti, gli altri a sviluppare, nella ricerca, non solo "argomenti di frontiera" ma anche innovazioni immediatamente spendibili, che rispondano a requisiti di produttività e che si possano svolgere in tempi compatibili con i cicli aziendali, secondo criteri di riservatezza e di semplicità procedurale.
La presente proposta di legge all'articolo 8 prevede la istituzione di un ulteriore Fondo per l'innovazione e la ricerca, di natura rotativa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni. Il prestito viene assegnato a progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il finanziamento potrà essere utilizzato dai beneficiari per l'elaborazione di studi di fattibilità e per l'attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
Per completare l'insieme degli strumenti a sostegno di un'azione coordinata e coerente alla creazione di un "sistema Paese" orientato all'innovazione tecnologica, all'articolo 9 si prevede di istituire, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le stesse camere di commercio dovrebbero poi provvedere a formare il registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico, di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei registri dovranno essere realizzati secondo tecniche informatiche e in modo da assicurare completezza e organicità per tutte le imprese e i proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e sull'offerta di innovazione su tutto il territorio nazionale.
Per favorire uno sviluppo permanente dove le PMI e i distretti siano driver di crescita per l'intera economia appare necessario il monitoraggio dell'offerta esistente di innovazione e della domanda da soddisfare: solo in tal modo, infatti, sarà possibile creare una "banca-dati" di agevole accesso, in grado di favorire contatti, incontri e progetti comuni tra gli operatori della ricerca e le imprese. Mediante i registri provinciali dell'innovazione si può, da un lato, stimolare i ricercatori a orientare, ove possibile, la ricerca alle esigenze industriali e dei servizi; dall'altro lato sviluppare la capacità della singola azienda di valutare le esigenze emergenti nonché di concepire e attuare una idonea strategia
All'articolo 10 si istituisce l'Osservatorio delle tecnologie, anche mediante opportuno coordinamento delle strutture esistenti con analoghe finalità.
L'Osservatorio ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e di innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.
L'Osservatorio ha anche il compito di coinvolgere, con l'avvio di metodologie e sistemi di "valutazione (rating) tecnologica", il sistema finanziario e del credito nel finanziamento dell'innovazione (l'analisi e la valutazione delle tecnologie consentono infatti di conoscere lo stato della ricerca in un determinato settore; il "valore aggiunto" di una scoperta o di un'innovazione rispetto allo stato della tecnica; le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico e internazionale. Tali conoscenze consentono di ridurre in misura considerevole il rischio associato al finanziamento di iniziative ad alto contenuto di innovazione e quindi rendono disponibili risorse finanziarie private più abbondanti e a buon mercato per i singoli progetti promossi dalle regioni con le risorse del Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).
L'Osservatorio opera, in buona sostanza, come "nucleo di valutazione degli investimenti innovativi" e come advisor di policy di innovazione sul territorio, che offre servizi di assistenza e di consulenza nella strutturazione e nel finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione alla pubblica amministrazione: l'amministrazione centrale e periferica, ovvero Ministeri, enti locali (comuni, province, comunità montane) e territoriali. Rappresenta inoltre uno straordinario veicolo per le imprese in generale e per le PMI in particolare (che incorporano innovazione "di nicchia" di processo e di prodotto e che hanno difficoltà di accesso ai canali convenzionali di trasmissione delle conoscenze tecnologiche) per far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate e per accedere a tutti i canali di finanziamento e a tutte le provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari.
L'Osservatorio ha, infine, il compito di fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni corrette sulle tecnologie e sui loro effetti.
PROPOSTA DI LEGGE
____
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) comitato, il comitato regionale tecnico-scientifico di cui al comma 2 dell'articolo 3;
b) istituto di ricerca, una università o un dipartimento universitario, un ente di ricerca pubblico o privato, un laboratorio o un centro di ricerca;
c) piccola e media impresa, le imprese definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996;
d) proponenti, un gruppo qualificato di ricerca, composto da uno o più istituti di ricerca e da piccole e medie imprese, costituito in forma associata;
e) progetto, un'iniziativa articolata in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi;
f) responsabile di progetto, il dipendente in servizio o collaboratore esterno di un istituto di ricerca che svolge, nell'ambito del progetto, sia il ruolo di ricercatore principale che di responsabile del coordinamento delle ricerche.
Art. 2.
(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione).
1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione pari a 150 milioni di euro annui per gli anni 2004 e 2005, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.
2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dai proponenti.
5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 4.
6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.
7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
a) gli obiettivi generali dell'innovazione;
b) il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
c) la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.
Art. 3.
(Incentivi agli studi di fattibilità).
1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui all'articolo 2, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connessi allo sviluppo del progetto e alla sua copertura brevettuale.
2. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 4, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, dello studio di fattibilità, le proposte progettuali sono valutate da un comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato "comitato", istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da ciascuna regione, con apposito regolamento, che stabilisce la composizione del comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità e originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo dello stesso;
g) grado di complessità previsto nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.
4. Lo studio di fattibilità è presentato al comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati attesi;
c) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
d) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
e) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali in corso di realizzazione;
f) indicazione di modi e di strumenti per la valorizzazione scientifica e socio-economica dei risultati.
Art. 4.
(Incentivi alla prototipazione).
1. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 5, in misura comunque non superiore al costo, documentato o documentabile, del prototipo che incorpora l'innovazione, i comitati selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al medesimo articolo 2, comma 4, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, prototipazione, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
Art. 5.
(Procedure di erogazione degli incentivi).
1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.
2. I contributi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
Art. 6.
(Revoca dei contributi).
1. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), i comitati valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, sono tenuti a comunicare ai comitati medesimi, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
2. Qualora dall'esame di cui al comma 1 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i comitati possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della regione per le finalità di cui all'articolo 2.
Art. 7.
(Incentivi all'associazione di imprese).
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:
"e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;".
Art. 8.
(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati dai comitati delle regioni di residenza dei giovani richiedenti.
Art. 9.
(Domanda e offerta di innovazione).
1. Entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, istituiscono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il registro delle imprese che richiedono progetti innovativi di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale. Le medesime camere di commercio istituiscono altresì il registro dei proponenti progetti di ricerca innovativi di rilievo scientifico-tecnologico e di interesse economico e sociale nell'ambito della produzione di beni e di servizi.
2. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento, su banche dati informatiche, dei registri di cui al comma 1 sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità in merito alle imprese e ai proponenti iscritti, garantendo l'aggiornamento e la tempestività dell'informazione sulla domanda e sull'offerta di innovazione nel territorio nazionale.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo, e in particolare:
a) la disciplina della rete informativa tra imprese e proponenti progetti innovativi di ricerca;
b) le disposizioni per garantire la riservatezza delle domande e delle offerte di innovazione e in generale delle notizie di carattere tecnico, economico, statistico ed amministrativo fornite dalle imprese e dai proponenti per l'accesso ai registri;
c) la misura dei contributi e dei proventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 10.
(Osservatorio delle tecnologie).
1. A decorrere dal 30 giugno 2004, mediante coordinamento e integrazione delle strutture esistenti con funzioni analoghe, è istituito l'Osservatorio delle tecnologie, di seguito denominato "Osservatorio". L'Osservatorio, che ha sede in Roma, ha come scopo principale lo studio, l'analisi e la valutazione dello stato della tecnica nelle diverse aree del Paese; opera inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e di innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia nonché dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese.
2. Al fine di ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, l'Osservatorio provvede altresì a definire metodologie e sistemi di valutazione tecnologica allo scopo di consentire un'efficiente analisi ed esame delle tecnologie e dello stato della ricerca nonché l'individuazione degli obiettivi, degli strumenti, dei punti di eccellenza, delle priorità da realizzare in materia di ricerca e sviluppo per qualificare il sistema produttivo e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico. Provvede, altresì, a valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico e internazionale, di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di un settore specifico.
3. L'Osservatorio opera come nucleo di valutazione degli investimenti innovativi e offre servizi di assistenza e di consulenza alla pubblica amministrazione, centrale e periferica, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, al fine di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili previste dalla legislazione nazionale e dai fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, l'Osservatorio provvede a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce la composizione, le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché la remunerazione dei componenti in conformità ai criteri vigenti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.
5. Per il funzionamento dell'Osservatorio, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le entrate derivanti dall'imposta sulle successioni e donazioni. Conseguentemente, l'artico1o 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
[1]
Quanto
alla peculiare valenza del ruolo svolto dalle regioni, si osserva come il Fondo
per lo sviluppo dell'innovazione, di cui all’articolo 2, sia destinato ad
essere ripartito tra ciascuna regione, la quale a sua volta istituisce, con
apposito regolamento, un comitato tecnico scientifico che valutata, seleziona e
approva la graduatoria delle singole proposte progettuali, sulla base di determinati criteri generali
definiti negli articoli 3 e 4.. Ai sensi dell’articolo 5, inoltre, gli incentivi per gli studi di
fattibilità e la prototipazione vengono erogati direttamente dalle
regioni e ai comitati tecnico scientifici è conferita la facoltà
di revoca degli incentivi medesimi.
[2] Cfr.
sentenze n. 482/95 e n. 303/03.
[3] I
criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie per
l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di agevolazioni alle
imprese sono stati individuati, per gli anni 2004 e seguenti, con DPCM 23
dicembre 2003 (G.U. 22 marzo 2004, n. 68).
[4] Cfr.
sent. n.12 del 13 gennaio 2004.
[5] Cfr.
sent. n.16 del 16 gennaio 2004.
[6] In
data 28 febbraio 2001 la Commissione ha deciso di prorogare il periodo di
validità dell'applicazione dell'attuale disciplina degli aiuti destinati
alla ricerca e allo sviluppo fino al 30 giugno 2002 (GU C 78 del 10 marzo
2001). Inoltre, in data 8 maggio 2002, la Commissione ha disposto una ulteriore
proroga della disciplina suddetta al 31 dicembre 2005 (GU C111 dell'8 maggio
2002)
[7] Con
tale espressione il Reg. 70/01 intende ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali
conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o
per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi
esistenti
[8] Con
tale espressione il Reg.70/01 intende la concretizzazione dei risultati della
ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti,
processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi
destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo
prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può
inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri
prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione
iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né
convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento
commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali
modifiche possono rappresentare miglioramenti (13).
[9] Adottato
con decisione del Consiglio del 20 dicembre 2000, n. 819, di recente modificata
con decisione 21 luglio 2004, n. 593 (pubblicata su G.U.C.E. 16 agosto 2004, L
268).
[10] La
Carta europea per le piccole imprese, adottata dal Consiglio affari generali
del 13 giugno 2000 e accolta dal Consiglio europeo di Feira del 19-20 giugno
2000, ha richiamato gli Stati membri e la Commissione a intraprendere azioni in
vari settori per incoraggiare e sostenere le piccole imprese. Sull’attuazione
data alle raccomandazioni contenute nella Carta, la Commissione adotta una relazione
annuale.
[11] Kroes,
audizione del 28 settembre 2004.
[12] Verheugen,
audizione del 30 settembre 2004.
[13] Potoènik,
audizione del 1° ottobre 2004.
[14] I criteri per la ripartizione tra le regioni
delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in
materia di agevolazioni alle imprese sono stati individuati, per gli anni 2004
e seguenti, con DPCM 23 dicembre 2003 (G.U. 22 marzo 2004, n. 68).
[15] In
attuazione del predetto articolo, è stata emanato il DM 16 gennaio 2001,
recante “Direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio
1982, n. 46, che ha provveduto a rideterminare la tipologia e le misure delle
agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione
dei benefìci, le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati
applicati ai finanziamenti.
[16] DM 8
agosto 2000, recante "Modalità procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 297" (GU
n.10 del 18/1/2001, SO n. 10)
[17] “Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre
disposizioni connesse”.
[18] L.273/2002,
“Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”.
[19] L’art.52
della legge 448/1998, recante «Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo» ha previsto che le autorizzazioni legislative di
spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal
Ministero delle attività produttive, affluiscano ad un apposito Fondo
per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi
con decreto del Ministro delle attività produttive previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti
[20] D.Lgs.
27 luglio 1999, n. 297 "Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la
diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori".
[21] Dir.Min. recante “Direttive per la concessione
delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della L. 17 febbraio 1982, n. 46.
[22] D.Lgs.279/1999
recante "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilità dei ricercatori".
[23] Ai
sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[24] L’articolo
2, commi 203-209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla
finanziaria 1997), ha dettato le nuove regole di disciplina delle diverse
tipologie di accordi relativi alla programmazione degli interventi che
coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed
utilizzano risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali,
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti
locali.
[25] DM 8 agosto 2000 recante
"Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni
previste dal decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 297" (GU n.10 del
18/1/2001, SO n. 10).
[26] D.L
269/03, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 24
novembre 2003, n.326.
[27] Raccomandazione
96/280/CE, pubblicata sulla GUCE L 107 del 30.4.1996
[28] Ai
sensi della citata raccomandazione, l'impresa deve essere indipendente, ossia
il suo capitale o i suoi diritti di voto non devono essere detenuti per il 25%
o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese
non conformi alla definizione di PMI o di piccola impresa. Tale soglia
può essere superata in due casi: se l'impresa è detenuta da
società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio
o investitori istituzionali a condizione che questi non esercitino un controllo
effettivo sull'impresa; se il capitale è disperso e un'impresa
può legittimamente dichiarare di non essere detenuta per il 25% o
più da una o più imprese non conformi alla definizione di piccole
e medie imprese.
[29] Legge
n. 468/1978 “Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato
in materia di bilancio”.
[30] Si
ricorda che l’articolo 8 del D. Lgs. 281 del 1997 ha disposto che la Conferenza
Stato - città sia unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle Regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane, con la Conferenza Stato - Regioni. Della Conferenza Unificata fanno
parte i componenti della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e della
Conferenza Stato-Regioni (comma 1). La Conferenza unificata è convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e le sedute sono presiedute da
quest’ultimo o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (comma 4).
[31] “Testo
delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali”.
[32] La
relazione specifica che deve trattarsi di piccole e medie imprese riunite in
consorzi, associazioni temporanee o altre forme di aggregazione.
[33] A
pagina 5 della citata relazione si legge: «L’attribuzione di un finanziamento
ad un progetto, sulla base di un’accurata valutazione di un Comitato di
esperti, può essere considerata, da potenziali finanziatori
dell’iniziativa e da imprese che intendono realizzare iniziative di venture
capital, come un importante segnale di “fattibilità” (viability) del
progetto e di capacità innovativa e di forza di mercato dell’impresa
partner».
[34] Si
ricorda che per la riduzione del carico fiscale gravante sul contribuente
possono essere riconosciute sia la detrazioni dall’imposta che la deduzione dal
reddito.
Le detrazioni d’imposta operano una
decurtazione dell’imposta lorda, tenendo conto, entro misure prefissate, di
oneri sostenuti dal soggetto passivo per il suo stesso mantenimento, ovvero di
determinati oneri gravanti su particolari fonti produttive di reddito, nonché
di erogazioni liberali effettuate a favore di particolari soggetti per
determinate finalità.
Gli oneri
deducibili sono invece rappresentati da determinate fattispecie non aventi un
denominatore comune (vi sono, infatti, ricomprese determinate spese mediche, i
contributi previdenziali e assistenziali, gli assegni di mantenimento), le
quali possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo del
soggetto, operando sulla base imponibile dell’imposta.
[35] L.
580/1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”.