XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica - A.C. n. 3723
Serie: Progetti di legge    Numero: 666
Data: 29/10/04
Abstract:    Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa; schede di lettura; proposta di legge; normativa nazionale e comunitaria.
Descrittori:
RICERCA INDUSTRIALE   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
UNIVERSITA'     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
X-Attività produttive, commercio e turismo
Riferimenti:
AC n.3723/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica

A.C. n. 3723

n. 666

 

xiv legislatura

29 ottobre 2004

 


Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: ap0148.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi 3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali 6

§      Compatibilità comunitaria  8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  11

§      Formulazione del testo  11

Schede di lettura

Quadro normativo  15

§      Disciplina nazionale dei brevetti 15

§      Disciplina comunitaria  25

§      Convenzioni internazionali 29

La proposta di legge Cialente ed altri (AC n. 3723) 33

Proposta di legge

§      A.C. 3723, (on. Cialente ed altri), Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica  45

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Codice civile (artt. 2588, 2590-2594) 53

§      R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali  (artt. 18, 23, 24-bis, 25) 55

§      R.D. 25 agosto 1940, n. 1411 Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali (art. 3) 57

§      L. 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio  (artt. 12, 12-bis, 12-ter, 64-bis, 64-ter, 64-quater) 59

§      D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato  (art. 34) 63

§      D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (art. 66) 65

§      L. 21 febbraio 1989, n. 70 Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori (art. 3) 67

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 2) 69

§      L. 18 ottobre 2001, n. 383 Primi interventi per il rilancio dell'economia (art. 7) 71

Normativa comunitaria

§      Dir. 91/250/CEE del 14 maggio 1991 Direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore  75

§      Reg. (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 Regolamento del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali  (art. 11) 83

§      Dir. 98/71/CE del 13 ottobre 1998 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli 85

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. n. 3723

Titolo

Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica

Iniziativa

On. Cialente ed altri

Settore d’intervento

Ricerca industriale e università

Iter al Senato

No

Numero di articoli

4

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

25 febbraio 2003

§       annuncio

26 febbraio 2003

§       assegnazione

25 settembre 2003

Commissioni competenti

VII Commissione (Cultura)

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

V Commissione (Bilancio)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 


 

 

Struttura e oggetto

 

Contenuto

La proposta di legge in esame, d'iniziativa del deputato Cialente ed altri (AC n. 3723) è volta a modificare la legislazione vigente in materia di titolarità dei risultati della attività di ricerca universitaria e pubblica, in quanto – secondo la relazione illustrativa - essa appare eccessivamente rigida, risultando di ostacolo all'incontro tra il mondo delle imprese e il complessivo sistema italiano pubblico della ricerca.

La proposta di legge intende pertanto abrogare la disciplina speciale introdotta dall’articolo 7 della legge n.383/01 - che ha assegnato al ricercatore la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione industriale brevettabile di cui è autore quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca – introducendo una nuova disciplina speciale che demanda all’autonomia universitaria e agli organi statutari degli enti di ricerca pubblici la scelta dell’appartenenza dei risultati della ricerca.

 

In particolare, l’articolo 1 prevede che la determinazione dell’appartenenza dei risultati dell’attività di ricerca tecnologica, realizzata all’interno delle Università, sia rimessa alle norme adottate da ciascun ateneo nell’ambito dell’autonomia universitaria, indipendentemente dal fatto che la ricerca sia  svolta nell’ambito dell’attività accademica ovvero nell’ambito dei contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni.

Contestualmente, la proposta assicura, da una parte, il diritto del ricercatore al essere riconosciuto quale esclusivo autore dell'innovazione, dall’altra, una congrua partecipazione ai proventi dello sfruttamento dell’invenzione, modulata diversamente a seconda che la titolarità dei diritti patrimoniali sia attribuita alle università ovvero ai ricercatori.

 

Con l'articolo 2 si provvede ad estendere le disposizioni  dell'articolo 1 anche agli enti pubblici e alle pubbliche amministrazioni aventi come scopo istituzionale la ricerca.

 

L'articolo 3 dispone che le università e gli enti pubblici di ricerca possano dotarsi di strutture atte alla valorizzazione delle innovazioni di cui sono titolari, mentre l'articolo 4 delimita il campo di applicazione delle disposizioni in esame alle innovazioni per le quali la richiesta di tutela brevettuale o l'acquisizione del diritto di titolarità siano successivi all’emanazione delle regole sull’appartenenza dei risultati della ricerca da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca.

 

Relazioni allegate

Nulla da segnalare.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto si tratta di modificare ovvero derogare a disposizioni legislative di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina proposta in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica può essere ricondotta alla materia “opere dell’ingegno”, che l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

 

In tema di proprietà industriale, la titolarità del brevetto è attualmente disciplinata dal "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali" (R.D. del 29 giugno 1939 n. 1127).

La legge sancisce che la titolarità del brevetto spetta sempre all'autore dell'invenzione, salvo per quanto concerne le invenzioni realizzate da un lavoratore dipendente: in tal caso se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all’autore del ritrovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se, pur essendoci rapporto di lavoro, l’attività inventiva non è l’oggetto di tale rapporto, il lavoratore inventore ha diritto anche ad un equo premio; se l’invenzione è realizzata da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell’azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione sul brevetto, ovvero ha diritto ad acquistarlo, ad un prezzo da definire.

Per quanto riguarda i dipendenti di Università o Enti pubblici di ricerca, l’articolo 7 della legge 383/01, novellando il citato R.D. n. 1127 del 1939, ha introdotto una disciplina speciale,  che ha assegnato la titolarità esclusiva  del brevetto al ricercatore che consegue l’invenzione; le Università e le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di stabilire i canoni dell’eventuale sfruttamento del brevetto, ma l’inventore ha comunque diritto a non meno del 50 per cento dei proventi derivanti dall’invenzione.

Ciò premesso, si osserva come in tema di diritti patrimoniali delle invenzioni derivanti da ricerche svolte in ambito universitario possono configurarsi due modelli principali tra loro alternativi e complementari, in base ai quali l’invenzione brevettabile appartiene, in linea di principio, o all’istituzione (come ad es. in Gran Bretagna), o ai singoli ricercatori (come ad es. in Germania e in Italia).

Entrambi questi modelli, prevedono, di norma e in via simmetrica, un equo compenso o una compartecipazione del ricercatore ovvero dell’ente di ricerca, ai proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’invenzione. Normalmente all’inventore spetta comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione.

La proposta in esame si discosta  dal quadro testé delineato,  configurando un sistema ibrido in base al quale viene demandata all’autonomia delle singole università, nonché alle deliberazioni degli organi statutari dei singoli enti pubblici di ricerca, la facoltà di determinare  - con non meglio precisate norme, si suppone  di carattere regolamentare - l’appartenenza dei risultati dell’attività di ricerca tecnologica svolta nell’ambito dell’attività accademica o realizzata nell’ambito di contratti di ricerca o convenzioni.

Facendo leva sul principio dell’autonomia universitaria, di cui all’articolo 33, sesto comma, della Costituzione,  la disciplina proposta sembra voler prospettare un rapporto negoziale  tra l’ente di ricerca pubblico e i propri ricercatori, in base al quale i singoli enti pubblici di ricerca scelgono autonomamente in ordine all’attribuzione della titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali.

Al riguardo, si osserva che se, da una parte, in base alla legislazione vigente (art.24 bis, comma 2,  R.D. 29-06-1939 n. 1127), le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dell’autonomia loro riconosciuta, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante ad essi, ovvero a privati finanziatori della ricerca, è necessario, d’altra parte, valutare se l’autonomia universitaria possa espandersi sino a poter attribuire la titolarità di diritti di proprietà, costituzionalmente garantiti e coperti da riserva di legge,  sulle invenzioni realizzate dai propri ricercatori. Ciò in quanto, in base all’articolo 42 della Costituzione, la proprietà è “pubblica o privata” ed è “riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

La traslazione sul piano negoziale tra università  ed enti di ricerca pubblici e ricercatori delle regole in materia di diritti patrimoniali inerenti le invenzioni brevettabili  potrebbe, peraltro, porsi in contrasto con il principio di cui all’articolo 3, della Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, ciò in quanto si verrebbe a configurare, per i ricercatori,  una ingiustificata disparità di trattamento sul territorio nazionale.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

La Commissione ha inviato all’Italia nel dicembre 2003 una lettera di messa in mora nella quale si invita a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2003 (C-131/01), relativa all’esercizio della professione di agente in brevetti. Il termine per fornire elementi di risposta era fissato al 13 luglio 2004. La Corte aveva considerato che obbligare gli agenti in brevetti a risiedere nel paese costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi.

Nel corso dell’esame del disegno di legge comunitaria 2004 (A.C. 5179) presso la Commissione politiche dell’Unione europea, è stato approvato un articolo aggiuntivo che modifica il regolamento (D.M. 30.5.1995, n. 342) sull’ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e sulla formazione del relativo Albo, anche in esecuzione della citata sentenza della Corte di giustizia.

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

Il 1° agosto 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sul brevetto comunitario (COM(2000)412) che mira alla creazione di un sistema di brevetto unico valido in tutta l’Unione europea, rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti, al fine di ridurre i costi per le imprese e incoraggiare l’innovazione.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo il 10 aprile 2002. Dopo aver raggiunto un accordo politico di massima il 3 marzo 2003, il 26 novembre 2003 il Consiglio ha esaminato il testo di compromesso presentato dalla Presidenza italiana, non riuscendo a raggiungere un accordo sulla specifica disposizione relativa al regime linguistico. Allo stesso modo il Consiglio Competitività del 17 e 18 maggio 2004 non è riuscito a raggiungere un accordo sulla proposta di compromesso della Presidenza.

La disciplina del brevetto comunitario rientra tra le priorità della Presidenza olandese (secondo semestre 2004) che sottolinea peraltro la difficoltà, già riscontrata dalla precedente Presidenza irlandese, di superare le resistenze di alcuni Stati membri.

 

La proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002)92) è stata presentata il 20 febbraio 2002, con l’obiettivo di armonizzare le normative nazionali in materia di brevetti nel campo informatico.

La disciplina, da cui sono esclusi i programmi informatici, protetti dal diritto d’autore, si applica ai “contributi tecnici”, ovvero a quelle invenzioni che migliorano lo stato della tecnica in un determinato settore.

La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 24 settembre 2003.

Il Consiglio Competitività del 17 e 18 maggio 2004 ha raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata - con l'astensione delle delegazioni austriaca, italiana e belga e col voto contrario della Spagna - in merito alla posizione comune sulla proposta di direttiva. Una volta formalmente adottato dal Consiglio, il testo sarà trasmesso al Parlamento europeo per la seconda lettura.

Le Commissioni X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell’Unione europea) della Camera hanno avviato, nel mese di gennaio 2004, l’esame della proposta di direttiva, ai sensi dell’art. 126-bis del Regolamento della Camera.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

 

La proposta di legge in esame, agli articoli 1 e 2, rimette alle norme emanate dalle università nell’esercizio della propria autonomia, nonché alle decisioni assunte dagli organi statutari delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale l’attività di ricerca, la determinazione dell’appartenenza dei risultati dell’attività di ricerca tecnologica realizzata all’interno delle medesimi enti.

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla compatibilità costituzionale della disciplina proposta, si rileva l’opportunità di chiarire la natura giuridica degli atti che presiedono la citata determinazione.

Coordinamento con la normativa vigente

Nel nostro ordinamento la disciplina fondamentale in tema di brevetti per invenzioni  industriali è contenuta nel regio decreto del 29 giugno 1939 n. 1127 e negli articoli 2584-2591 del codice civile[1].

Ulteriori disposizioni in materia di proprietà intellettuale sono inoltre contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, di cu al DPR n.3/1957 e nella legge 633/1941 sul diritto d’autore.

La proposta di legge in esame opera in deroga alla disciplina vigente,  delineando una disciplina speciale per la titolarità delle invenzioni effettuate nell’ambito del sistema della ricerca pubblica, destinata a sostituire la disciplina speciale vigente introdotta dall’articolo 7 della legge 383/01.

    

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala come sia attualmente in stato di relazione presso le Commissioni X Attività produttive e VII Cultura della Camera dei deputati, il disegno di legge AC 2238, recante “Disposizioni concernenti la scuola, l’università e la ricerca scientifica“, approvato dal Senato il 29 gennaio 2002, e successivamente modificato dalle citate commissioni riunite in data 18 settembre 2002.

Si ricorda, altresì, che la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante “Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", abbia disposto, all’articolo 15,  il conferimento di una delega al Governo per il riordino della disciplina inerente la "proprietà industriale", espressione sintetica con la quale si intende comunemente fare riferimento alle normative in materia di brevetti per invenzioni industriali, brevetti per modelli industriali e marchi d'impresa.

Il termine di scadenza della delega, fissato al 29 giugno del 2004, è stato prorogato di sei mesi dall’art. 2, comma  8, della legge n. 186 del 27 luglio 2004[2]”. 

 

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta di legge, introducendo una ulteriore disciplina speciale in ordine all’appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica, incide significativamente sulla sfera dell’autonomia universitaria e sugli enti pubblici svolgenti attività di ricerca, nonché sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale  dei singoli ricercatori. 

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, si rileva l’opportunità di meglio specificare l’ambito di applicazione della disciplina proposta, con particolare riferimento alla dizione ”ricerca tecnologica” ivi contenuta, che non appare assumere un univoco significato, dal momento che tradizionalmente le attività di ricerca in senso lato sono ripartite tra la ricerca di base o fondamentale, la ricerca industriale o applicata e le attività di sviluppo precompetitivo.   

 

In relazione al medesimo articolo 1, comma 1, si rileva l’opportunità di chiarire in quali termini la disciplina speciale in materia di appartenenza dei risultati della ricerca pubblica introdotta dalla proposta di legge possa qualificarsi come una “attuazione” dell’art.11, par.4, del Regolamento CE n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali; si osserva, in proposito, come, di norma, ad un regolamento comunitario, in quanto direttamente applicabile, non possa essere data una attuazione sul piano dell’ordinamento interno, così come avviene invece per le direttive comunitarie.

 

In ordine all’articolo 2, si rileva l’opportunità di specificare l’ambito di applicazione della disciplina proposta, al fine di potere individuare più agevolmente le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici di ricerca aventi come scopo istituzionale la ricerca; si potrebbe, in proposito, valutare l’opportunità  di specificare che gli enti oggetto di disciplina speciale sono solo quelli aventi come scopo istituzionale “esclusivo  o prevalente”,  lo svolgimento di attività di ricerca. Si osserva, inoltre, come non tutte le pubbliche amministrazioni aventi come scopo istituzionale la ricerca siano dotate di organi statutari ai quali demandare l’adozione delle determinazioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Disciplina nazionale dei brevetti

L’ordinamento giuridico nazionale in tema di proprietà intellettuale riconosce all’autore i diritti patrimoniali ed i diritti morali sull’opera realizzata.

Il brevetto rientra tra gi strumenti giuridici volti alla tutela e alla valorizzazione della proprietà intellettuale (espressione che comprende la proprietà industriale, il diritto d'autore e i diritti connessi), chiamati “privative”, che consentono di attuare l’invenzione e di trarne profitto sul mercato alle condizioni determinate dalla legge.

Tra le privative, oltre al brevetto, si ricorda in via generale il diritto d’autore, che tutela le opere d’ingegno di carattere creativo, e il marchio.

In Italia, la disciplina fondamentale in tema di  brevetti si rinviene nel codice civile (artt. 2584-2594) e in modo più dettagliato in disposizioni raccolte in vari testi normativi.

Segnatamente, tra le fonti legislative fondamentali vanno annoverati il RD 29 giugno 1939, n. 1127 e il RD 25 agosto 1940, n. 1411 (e i relativi regolamenti esecutivi: RD n. 244/40 e RD n. 1354/41), che raccolgono, rispettivamente, le disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali e di brevetti per modelli industriali.

Norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio dei brevetti, compresi quelli per marchi, sono state introdotte con il DPR 30 giugno 1972, n. 540, mentre il DPR 22 giugno 1979, n. 338, ha provveduto ad una revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega prevista dalla L. n. 260/78, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale a quella internazionale. Con la legge citata si è provveduto alla ratifica di alcuni atti internazionali in materia di brevetti, tra i quali la Convenzione sul "brevetto europeo" firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 e la Convenzione sul "brevetto comunitario" fatta a Lussemburgo nel 1975.

In via generale, si ricorda che il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Il brevetto può riguardare solo particolari tipologie di trovati. Pertanto, costituiscono oggetto di brevetto:

·       le invenzioni industriali;

·       i modelli di utilità;

·       i modelli ornamentali;

·       le nuove varietà vegetali;

·       le topografie di prodotto a semiconduttori (registrazione).

 

Brevetto per invenzioni industriali

Il brevetto per invenzioni industriali si rinviene quando si è in presenza di una nuova invenzione - vale a dire di una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico non ancora risolto o risolto con mezzi e metodi diversi – adatta ad essere realizzata e suscettibile di avere un'applicazione su scala industriale.

Dagli articoli 12 e 13 del citato RD 1939/1127 si desumono i 4 requisiti di brevettabilità delle invenzioni industriali: novità, attività inventiva,  applicazione industriale e liceità. Il brevetto viene pertanto concesso a tutela di una invenzione nuova, ossia non compresa nello stato della tecnica,  che implichi un’attività inventiva (o originalità) e che sia atta ad avere un’applicazione industriale; inoltre,  deve essere lecito e  usato in conformità all’ordine pubblico e al buon costume.

All’attività inventiva sono riconosciuti diritti di carattere patrimoniale (esclusiva di sfruttamento concessa dal brevetto registrato) e di carattere morale: i primi hanno una durata temporale e sono alienabili, a differenza dei secondi che non sono soggetti a scadenza temporale, non possono essere alienati e consentono di far figurare il proprio nome sul brevetto e sul registro dei brevetti, nonché di agire in giudizio per rivendicare la paternità dell’opera ed opporsi a qualsiasi deformazione e, in genere, a qualsiasi atto a danno dell’opera stessa che possa essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore.

Non possono essere tuttavia brevettate (ma sono tutelate da altre normative, ai sensi dell’art. 12, RD 1939/1127):

a) le scoperte, che attengono al campo della conoscenza, le teorie scientifiche che non hanno applicazione industriale, i metodi matematici, quando sono afferenti ad un piano meramente teorico.

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;  le presentazioni di informazioni;

d) i metodi per il trattamento terapeutico e chirurgico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

L’inventore ha l’onere di attuare l’invenzione industriale del brevetto, pena la decadenza del diritto concesso (art. 52). Il titolare del brevetto può rinunciare al brevetto (art. 59 ter). Il brevetto può essere dichiarato nullo (art. 59): se manca uno dei requisiti fondamentali per la brevettabilità  (artt. 14, 16, 17); se il trovato appartiene alla categoria esclusa dalla brevettabilità o non sia un’invenzione (art. 12 e 13); se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo (artt. 18 e seguenti); se la descrizione non sia chiara o risulti insufficiente ovvero se sussista un ampliamento rispetto al contenuto della domanda iniziale.

 Il brevetto industriale dura 20 anni.

Al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse individuale dell'inventore a farsi riconoscere tale e a trarre dall'invenzione i vantaggi economici conseguenti con l'interesse sociale a rendere l'invenzione tecnica patrimonio comune, in tutti i Paesi viene creato un organismo che regolamenti la nascita del diritto di brevetto e ne assicuri la tutela in via amministrativa.

Nell'ordinamento italiano queste funzioni sono attribuite all'Ufficio centrale brevetti e marchi, che è un organo del Ministero delle attività produttive, al quale deve essere indirizzata la domanda di concessione del brevetto. L'Ufficio rilascia brevetti sulle invenzioni e sui modelli industriali al termine del cosiddetto procedimento di brevettazione.

Il controllo esercitato dall'Ufficio mira ad accertare, oltre alla regolarità formale della domanda, il requisito dell'industrialità e la non contrarietà dell'invenzione alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. In assenza del carattere della novità o dell'industrialità il brevetto è nullo.

 La domanda di brevetto può essere, altresì, depositata presso gli Uffici brevetto presenti in ogni provincia presso la locale camera di commercio, alla quale a partire dal 1999 sono state trasferite le funzioni in precedenza svolte dagli UPICA (uffici provinciali del Ministero)[3].

 

Titolarità del brevetto

La titolarità del brevetto in Italia è attualmente regolata dal citato RD n.1127/1939, così come modificato dalla legge n.383/2002, dall’art. 34 del TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (DPR n.3/1957) - con riferimento all’attività di ricerca dei dipendenti pubblici – nonché dal codice civile.

In via preliminare, si ricorda come i diritti patrimoniali relativi al rilascio del brevetto e alla sua utilizzazione siano disciplinati dal citato RD n. 1127/1939[4] (c.d. legge brevetti), il quale all’articolo 18 dispone che il diritto al brevetto spetta, in via generale, all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto disposto in relazione a tre diverse tipologie di invenzioni del lavoratore, contemplate nei successivi  articoli 23 e 24:

·       art. 23, comma 1: quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro (invenzione di servizio);

·       art. 23, comma 2: se non è prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione (invenzione di azienda)[5];

·       art. 24: se l’invenzione è estranea al rapporto di lavoro, ma rientra nel campo di attività dell'azienda, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione (invenzione occasionale).

 

Nelle  fattispecie citate, è comunque fatto salvo il diritto morale alla paternità dell’invenzione, sancito per i prestatori di lavoro subordinato dall’articolo 2590 del codice civile.

Si osserva come nella materia in oggetto siano sorti diversi contrasti interpretativi, che hanno dato luogo anche ad un contenzioso giudiziale, sia il relazione alle modalità di determinazione dell’equo premio spettante al dipendente inventore nel caso di invenzione di azienda, sia in relazione alla stessa distinzione fra invenzione di servizio ed invenzione di azienda, tutt’altro che semplice da determinare[6].

 

Ulteriori disposizioni in materia di titolarità dei diritti brevettuali nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente si rinvengono anche nelle seguenti disposizioni (cfr.infra):

-          Legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante “Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori” (art.3, comma 2),

-          RD 25 agosto 1940, n. 1411[7], (art.3);

-          RD n.1411/1940, art.7 ,come sostituito dal recente D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 (“Attuazione della direttiva 98/71 CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli”);

 

La disciplina speciale in tema di invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca

 

Com’è noto, con l’articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 Primi interventi per il rilancio dell'economia (c.d. legge Tremonti “dei cento giorni”) è stata introdotta una disciplina speciale per le invenzioni realizzate dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, la quale ha innovato profondamente il quadro normativo previgente in materia di brevetti conseguiti all’interno di tali istituzioni, differenziando, in generale, la posizione del ricercatore pubblico rispetto a quella del ricercatore privato.

La nuova disciplina, introdotta al fine di sottrarre le invenzioni realizzate dai ricercatori degli enti pubblici di ricerca alle incertezze applicative e interpretative della normativa generale dettata in materia di invenzioni dei dipendenti,  persegue altresì l’obiettivo di incentivare i ricercatori attribuendogli la titolarità dell’invenzione e del relativo brevetto.

Segnatamente, il citato articolo 7 della legge 383/01, introduce un nuovo art. 24-bis al RD 1127/39, il quale stabilisce che,  in deroga all'articolo 23 del citato decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca:

§               la titolarità esclusiva dei diritti derivanti da invenzioni brevettabili conseguite all’interno dell’Università e delle pubbliche amministrazioni che perseguono finalità di ricerca , spetta ai ricercatori, che devono farsi carico di presentare la domanda di brevetto, dandone comunicazione all'amministrazione (art.24 bis, c.1);

§               gli enti pubblici di ricerca, nell'àmbito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci (art.24 bis, c.2);

§               in ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione e nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni del canone o dei proventi loro spettanti, alle stesse compete il 30 per cento dei medesimi (art.24 bis, c.3).

§               trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l’autore.

 

Alla luce del combinato disposto delle norme testè richiamate i diritti patrimoniali dei ricercatori sono compresi tra il 50% e il 70% dei proventi o canoni di sfruttamento dell’invenzione.

 

Si rileva, in via generale,  come la normativa attualmente vigente in Italia rappresenti un’eccezione rispetto ai principali Paesi europei. Infatti, secondo le norme vigenti in Francia, Spagna, Regno Unito e Norvegia, la titolarità del brevetto  spetta al datore di lavoro, mentre all’inventore è riconosciuta una quota dei proventi derivanti dal suo sfruttamento commerciale.

Si avvicina invece alla disciplina nazionale la legislazione della Germania. In tale paese, una legge del 1957 ha introdotto il  cosiddetto “ privilegio dei professori”, in base al quale le invenzioni prodotte dai docenti universitari sono poste nelle loro disponibilità. Si ricorda, tuttavia, che la norma risulta attualmente in fase di discussione e di revisione. L’orientamento attuale è quello di   riconoscere all’Università il diritto di sfruttamento commerciale dei risultati dell’invenzione conseguita dal ricercatore al quale, spetterebbe, comunque, una percentuale  dei proventi.

 

Brevetto per modello di utilità industriale

L’ordinamento giuridico italiano prevede, accanto ai brevetti per invenzioni, un secondo tipo di brevetti per trovati meglio noti come “modelli industriali”. L’istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con l’intento di riconoscere tutela ad una categoria di invenzioni ritenute, in un certo qual modo, “minori”.

Il brevetto per modello di utilità industriale (disciplinato RD 25 agosto 1940, n. 1411, meglio noto come legge modelli; R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354 e artt. 2592/2594 del codice civile) è riferibile ad ogni nuovo modello idoneo a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o a parti di esse, a strumenti, a utensili o ad oggetti d'uso d'ogni genere, grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori o altri elementi. Secondo gli indirizzi giurisprudenziali più recenti si ricade nel campo delle invenzioni vere e proprie e non dei modelli d'utilità nel caso in cui un problema tecnico venga affrontato e risolto con un approccio nuovo rispetto ad una tecnica precedente, mentre il modello d'utilità si ha invece quando, basandosi su una soluzione tecnica preesistente, si ritrovano miglioramenti capaci di ottenere gli stessi risultati con maggiore efficacia ed efficienza.

Presupposto comune in tutti questi casi è l'industrialità della creazione, cioè la concreta possibilità di un'applicazione industriale.

Per la loro brevettazione, i modelli d’utilità devono possedere gli stessi requisiti delle invenzioni e godono pressoché degli stessi diritti. Per la brevettazione e la tutela valgono sostanzialmente le stesse norme che valgono per le invenzioni. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità, da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un’invenzione o viceversa, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invita l’interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale ha effetto dalla data di presentazione originaria. È prevista la possibilità che, in sede di giudizio, un brevetto per invenzione venga trasformato in brevetto per modello di utilità e viceversa

Il brevetto per modello di utilità dura 10 anni.

Brevetto per modelli e disegni ornamentali

Il brevetto per modelli e disegni ornamentali, è riferito a modelli e disegni atti a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori o altri elementi (RD n. 1411/1940, Titolo III).

La materia è stata profondamente innovata dal D.Lgs. n. 95/2001, emanato in attuazione della direttiva 98/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli (cfr. infra), e dal successivo D.Lgs. n. 164/2001, integrativo del precedente.

Il richiamato D.Lgs. n. 95 ha disciplinato la registrazione di disegni e di modelli, intesi come aspetto del prodotto intero o di una sua parte (caratteristiche delle linee, della forma, della struttura superficiale o dei materiali, dei contorni, dei colori o dell'ornamento) [8].

Varietà vegetali

La tutela speciale delle varietà vegetali è attualmente disciplinata, in conformità con le norme sulla Convenzione per la Protezione delle novità Vegetali (Parigi 2 dicembre 1961),.dal  D.Lgs 3 novembre 1998, n. 455 “Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali” che ha parzialmente abrogato il precedente DPR 12 agosto 1975, n. 974.

La nuova varietà vegetale deve essere sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali e deve distinguersi nettamente da ogni altra varietà vegetale conosciuta.

Il diritto su una nuova varietà vegetale viene  conferito mediante una privativa concessa in conformità al D.Lgs che al l’art. 1, comma 2, prevede l’applicabilità alle nuove varietà vegetali delle norme contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile, nonché nel RD 1127 e nel regolamento approvato con RD 244/40, purché non contrastino con le disposizioni del decreto legislativo stesso.

Le domande di protezione debbono essere presentate all’Ufficio italiano marchi e brevetti del Ministero delle attività produttive. I controlli tecnici necessari per accertare che sussistono i requisiti di novità, stabilità ed omogeneità sono invece di competenza del Servizio “varietà vegetali e sementi” del Ministero delle politiche agricole. La durata della protezione è di 20 anni.

Topografie dei prodotti a semiconduttori

Le topografie dei prodotti a semiconduttori , serie di disegni correlati, fissati o codificati, ciascuno dei quali riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione ed insieme rappresentano lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone il prodotto a semiconduttori, è disciplinata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 70, che ha recepito la direttiva del Consiglio 16 dicembre 1986, n. 87/54/CE.

La protezione così ottenuta non si estende ai processi, sistemi, concetti, tecniche o informazioni incorporate nella topografia stessa.

La norma sulle topografie non pregiudica l’uso della tutela brevettuale relativamente alla realizzazione dei prodotti a semiconduttori. Eventuali opere intellettuali registrate su un prodotto a semiconduttori sono proteggibili con l’istituto del diritto d’autore a condizione che detta opera sia riproducibile dal circuito stesso. La documentazione allegata alla domanda è pubblica fin dal giorno del deposito, ma il richiedente può chiedere che tale messa a disposizione venga ritardata fino ad un massimo di 1 anno.

La durata della protezione è di 10 anni a decorrere o dalla data di deposito della domanda o dalla data in cui il semiconduttore contenente la topografia è stato per la prima volta posto in commercio in qualsiasi parte del mondo.

La protezione concessa impedisce le seguenti operazioni: produzione, importazione, vendita o altra forma di distribuzione a fini commerciali di una topografia protetta, di un prodotto a semiconduttori in cui sia incorporata una topografia protetta, o di un articolo che incorpori un tale prodotto.

Tutela del Software

Nel nostro ordinamento giuridico il software costituisce una creazione intellettuale. All'interno di tale categoria si possono distinguere le invenzioni industriali, che sono giuridicamente tutelate attraverso il brevetto, e le opere dell'ingegno, che viceversa sono tutelate attraverso il diritto d'autore o copyright. Al termine di un lungo e complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale ha prevalso in Italia l'orientamento che identifica la tutela giuridica del software attraverso il diritto d'autore.

Pertanto, nel nostro ordinamento vige il divieto di brevettabilità del software, ex art.12 del RD 1127/39, come modificato dal DPR 338/79 che ha recepito i principi accolti nella Convenzione sul brevetto europeo. Il divieto non esclude però la brevettabilità del software se questo è inserito nell’ambito di una invenzione.

Il software non è tutelato dalla disciplina dei brevetti, ma ai fini della tutela è stata modificata la legge sul diritto d’autore (L. 22. aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) con l’introduzione della sezione VI (Programmi per elaboratore) con gli artt. 64-bis, ter e quater ai fini del recepimento della direttiva CEE 250/1991 concernente i programmi per elaboratore. La direttiva è stata recepita con il D.Lgs 29 dicembre 1992, n. 518. Successivamente, è intervenuta la legge n. 248 del 18 agosto 2000 che ha ulteriormente rafforzato la protezione del diritto d’autore.

La legge, all’articolo 2, n.8), comprende nella protezione i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge sul diritto d’autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

 

Riordino della disciplina  sulla proprietà industriale

 

La legge 12 dicembre 2002, n. 273 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza",  all’’articolo 15 prevede il conferimento di una delega al Governo per il riordino della disciplina inerente la "proprietà industriale", espressione sintetica con la quale si intende comunemente fare riferimento alle normative in materia di brevetti per invenzioni industriali, brevetti per modelli industriali e marchi d'impresa.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare  entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale previo parere delle competenti Commissioni parlamentari [9].

Il comma 2, disciplina le procedura di adozione dei decreti legislativi per il riassetto della normativa in materia di proprietà industriale, prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. Sugli schemi di decreto legislativo è prevista l’acquisizione del parere da parte del Consiglio di Stato,  in deroga all’art. 14 della legge  23 agosto 1988, n. 400.

Il termine di scadenza della delega, fissato al 29 giugno del 2004, è stata prorogato di sei mesi dall’art. 2, co. 8, della legge n. 186 del 27 luglio 2004.[10]

Si osserva, in proposito, che lo schema di decreto legislativo recante il “Codice dei diritti di proprietà industriale” è stato di recente deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e risulta attualmente in via di trasmissione al Parlamento per l’espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Disciplina comunitaria

Brevetto comunitario

Nell'Unione europea (UE), la protezione tramite un brevetto viene attualmente assicurata da due sistemi che, tuttavia, non si basano su uno strumento giuridico comunitario: i sistemi nazionali dei brevetti e il sistema europeo dei brevetti.

Il brevetto nazionale ha formato l'oggetto di un'armonizzazione de facto in seguito alla conclusione di diverse convenzioni internazionali compresa la convenzione sul rilascio dei brevetti europei (Convenzione di Monaco) che ha istituito un sistema unico di rilascio dei brevetti (Cfr. paragrafo successivo). Tuttavia, non esiste ancora un brevetto comunitario che faccia parte dell'ordinamento giuridico comunitario.

Nel 1997 la Commissione ha adottato un Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa che descrive quale sia l'attuale disciplina brevettuale in rapporto alla protezione dell'innovazione ed esamina la possibilità di nuove iniziative in tale ambito.

Sulla base del Libro verde, nell'agosto 2000, è stata adottata una proposta di regolamento sul brevetto comunitario (COM(2000) 412 def) [11]destinata a creare un brevetto comunitario che dovrebbe coesistere con i sistemi nazionali dei brevetti e con il sistema della Convenzione di Monaco (brevetto europeo).

Il regolamento, di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune precisa tutti i criteri di applicazione relativi alla creazione di tale brevetto. Mentre la convenzione stabilisce i principi generali di riferimento, il regolamento si occupa di definire degli aspetti specifici, quali ad esempio quello della lingua da utilizzare per le procedure di riferimento. Individua le caratteristiche e le funzioni degli organi competenti,  ne definisce le modalità di funzionamento, stabilisce l’entità delle tasse da pagare per il mantenimento del brevetto ecc.

Offrendo un'adeguata sicurezza giuridica e un brevetto unico per tutta la Comunità, tale regolamento consentirà all'Europa di trarre pieno vantaggio dalle ricerche e dalle nuove conoscenze e di recuperare il ritardo rispetto agli Stati Uniti e al Giappone in materia di investimento privato per la R&S (ricerca e sviluppo). L'importanza di una rapida instaurazione del brevetto comunitario è stata sottolineata ai Consigli europei di Lisbona e Feira del marzo e giugno 2000.

Nel marzo 2003 il Consiglio dei ministri ha raggiunto un'impostazione politica comune relativamente alla proposta di regolamento sul brevetto comunitario, ma il Consiglio competitività dell'11 marzo 2004 si è concluso con un nulla di fatto.

 

Sempre in materia di tutela brevettuale si segnalano alcuni specifici provvedimenti adottati in ambito comunitario:

 - Direttiva 98/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998  relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli.

La direttiva, che disciplina la protezione giuridica dei modelli e disegni industriali in ambito comunitario, dispone che per poter beneficiare della protezione, un disegno o modello deve possedere in primo luogo le caratteristiche di novità e individualità. La protezione del disegno o modello - per uno o più periodi di cinque anni e per una durata massima di venticinque anni - conferisce al titolare il diritto di vietarne l'utilizzazione a qualsiasi altra persona ed il diritto di utilizzarlo in esclusiva. La stessa direttiva individua altresì alcune esclusioni dalla richiamata protezione, nonché i casi in cui può essere pronunciata la nullità della registrazione di un disegno o modello, anche dopo la decadenza dal diritto o la rinuncia ad esso.

 

 - Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

Obiettivo della direttiva è quello di assicurare la libera circolazione dei prodotti biotecnologici coperti da brevetto mediante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri; detta armonizzazione è stata ritenuta elemento indispensabile alla prosecuzione della ricerca in un settore che richiede notevoli investimenti e che subisce la forte concorrenza internazionale. In base alla direttiva 98/44 è stabilito in modo inequivocabile che è brevettabile il materiale biologico, purché questo derivi da attività inventiva e sia suscettibile di applicazione industriale (art. 3), è altrettanto esplicitamente escluso che abbiano una copertura brevettuale le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume (art. 6), segnatamente i procedimenti di clonazione dell'essere umano e i procedimenti che modificano l'identità genetica germinale dell'essere umano, la utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali, nonché i procedimenti di modifica dell’identità genetica degli animali (e gli stessi animali dalla modifica derivati), ma solo se causa di sofferenze prive di utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale. Del pari (art. 4) non sono brevettabili né le varietà vegetali o le razze animali, né i procedimenti, essenzialmente biologici, miranti alla produzione di vegetali o di animali, come l'incrocio o la selezione; tuttavia è precisato che se una invenzione può essere tecnicamente eseguita su più varietà vegetali o razze animali (rectius non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale) può essere richiesta la concessione del brevetto[12].

 

 - Direttiva  n. 87/54/CE del Consiglio del 16 dicembre 1986, concernente la protezione giuridica delle topograpie dei prodotti a semiconduttori, la prima direttiva che è stata adottata materia di diritti d'autore e di diritti connessi.

La direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di adottare disposizioni  legislative a tutela delle topografie, purché esse siano il risultato dello sforzo intellettuale del  loro ideatore e non siano comunemente conosciute nell’industria dei semiconduttori. In base alla direttiva il diritto alla tutela viene accordato agli ideatori - persone fisiche cittadini o ridenti abituali di uno Stato – tuttavia agli Stati è riconosciuta la potestà di specificare, alle condizioni previste dalla direttiva, le persone che beneficiano del diritto alla tutela nel caso di topografie ideate  nel quadro del lavoro dipendente o in virtù di un contratto diverso dal contratto di lavoro.

 

 - Regolamento CE n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (cfr. commento all’art. 1 della pdl).

Con il regolamento l’Unione Europea ha istituito un regime comunitario di tutela per le varietà vegetali che si ispira alla Convenzione UPOV [13]. Si tratta di  un regime specifico, valido su tutto il territorio della Comunità Europea che con una sola domanda consente al costitutore (la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà) di ottenere la tutela e diventa titolare di un unico diritto di proprietà intellettuale valido in tutto il territorio europeo. La durata della protezione è di 25 anni, elevata a 30 anni per le specie viticole, arboree e per la patata. L’attuazione e l’applicazione del regime di protezione comunitaria sono di pertinenza dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO)), che ha sede ad Angers, in Francia. Prima dell'introduzione di questo regime, chi aveva costituito una nuova varietà vegetale e desiderava tutelarla sull'intero territorio dell'Unione europea, doveva presentare una domanda particolare in ciascuno Stato membro dell'Unione. Oggi, invece, per ottenere lo stesso livello di tutela in tutti gli stati membri è sufficente presentare una sola domanda al CPVO. La privativa comunitaria per i ritrovati vegetali non può essere però cumulata con una privativa nazionale o con un brevetto.

Per ottenere la protezione, le varietà devono rispondere a requisiti di  novità e ditinguibilità dalle varietà già esistenti, uniformità e stabilità.

I costitutori vegetali (breeders) che operano in Italia hanno due possibilità alternative per tutelare le proprie novità vegetali:

a) tutela solo per l'Italia, con la protezione nazionale per le nuove varietà vegetali, attraverso il Decreto Legislativo 455/98;

b) tutela per tutto il territorio della Comunità Europea, con il regime comunitario di privativa per i ritrovati vegetali (Reg. 2100/94).

 

 

Software

Uno dei motivi presentati nel libro verde per dimostrare la necessità di un brevetto comunitario è costituito dalla richiesta di un’armonizzazione dei criteri di brevettabilità per i computers programs e per la software-related inventions.

Il discorso in sede UE è proseguito nel 2000 con la stesura della proposta di direttiva in materia di invenzioni  attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

La proposta di direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002)92) è stata presentata il 20 febbraio 2002, con l’obiettivo di armonizzare le normative nazionali in materia di brevetti nel campo informatico e si applica ai “contributi tecnici”, ovvero a quelle invenzioni che migliorano lo stato della tecnica in un determinato settore.

La proposta conferma le caratteristiche per il rilascio del brevetto: applicazione industriale, carattere di novità, attività inventiva.

La  disciplina introdotta non pregiudica l’applicazione delle norme contenute nella direttiva 91/250/CEE del Consiglio del 14 maggio 1991 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, con la quale la legislazione comunitaria ha esteso a tali programmi - cioè genericamente al software e tutti i programmi in qualsiasi forma compresi nell’hardware - la disciplina del diritto d’autore, che tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo con tutte le implicazioni connesse per il diritto di sfruttamento economico ed il rispetto della paternità e dell’integrità dell’opera.

In base alla direttiva, che tutela anche il materiale servito alla preparazione perla progettazione, escludendo però tutti i principi e tutte le idee che stanno alla base degli elementi del programma, i programmi per elaboratori sono qualificati opere letterarie e tutelati in base al diritto d’autore. I diritti spettano a chi ha creato il programma: se questo viene realizzato nel corso del lavoro subordinato o di un contratto d’opera spettano al datore di lavoro o al committente. I diritti esclusivi comprendono: riproduzione, adattamento, distribuzione.

 

 

Convenzioni internazionali

 

 Il riconoscimento dei brevetti ha carattere nazionale e concede un monopolio limitato temporalmente e territorialmente. L’estensione in Paesi esteri di una domanda di brevetto può avvenire per via nazionale - attraverso il deposito in ogni Stato d’interesse  di una domanda di brevetto – oppure seguendo procedure unificate di deposito regolate da Convenzioni internazionali volte, appunto, a rendere più facile  e più economico l’ottenimento di brevetti all’estero.

 

Tra le convenzioni internazionali che hanno consentito il raggiungimento di alcuni degli obiettivi per l’armonizzazione delle discipline brevettali si segnalano:

 

 - La Convenzione di Parigi (1883) – istitutiva dell’Unione internazionale per la  protezione  della proprietà industriale - stabilisce il principio della reciprocità di trattamento (tutti i cittadini degli Stati aderenti sono trattati in modo uguale) ed il diritto di priorità, che consente al titolare di una domanda di brevetto depositata in uno degli Stati membri di depositare analoga domanda anche negli altri Stati dell’Unione, entro un termine stabilito, mantenendo come valida la data del primo deposito.

 - La Convenzione di Monaco di Baviera (ratificata il 5 ottobre 1973) per il brevetto europeo, sottoscritta tanto da paesi appartenenti alla CEE che da altri paesi europei, consente con una procedura unificata di deposito, esame e concessione dei brevetti, di ottenere con un un’unica concessione brevettale un insieme di brevetti nazionali per i Paesi che sono stati designati nella domanda.

La Convenzione, cui hanno aderito la maggior parte degli Stati della Comunità e alcuni paesi dell'Europa occidentale, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 26 maggio 1978, n. 260, ha di fatto costituito un importante passo verso l'adozione di standard tendenzialmente uniformi per i brevetti rilasciati in vari paesi europei (compresi appunto alcuni non appartenenti alla Comunità).

Istituendo l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), la Convenzione ha dato vita ad una procedura di brevettazione delle invenzioni in qualche modo alternativa a quella prevista dalle legislazioni nazionali, ma che tuttavia si intrecciava con esse. Il brevetto europeo, concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti, dava origine, infatti, ad una serie di brevetti nazionali o di brevetti equiparati sotto tutti gli effetti a brevetti ottenuti per via nazionale nei singoli paesi aderenti alla Convenzione.

La Convenzione di Monaco non costituisce uno strumento di diritto comunitario. All’istituzione di un brevetto comunitario si e cercato di provvedere successivamente tramite la firma della Convenzione di Lussemburgo del 1975 che oggi fa parte integrante dell’Accordo sul brevetto comunitario, firmato il 15 dicembre del 1989.

 

-       La Convenzione del Lussemburgo del 15 dicembre 1975 per il brevetto comunitario prevede che con un’unica procedura, instaurata presso l’Ufficio Brevetti di Monaco o presso le sedi distaccate, si ottenga un brevetto automaticamente valido in tutti gli Stati europei e non solo in quelli designati. La ratifica in Italia della Convenzione sul brevetto comunitario, sottoscritta a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, è stata autorizzata con la legge 26 luglio 1993, n. 302, inoltre, l'Accordo sul brevetto comunitario ha comportato una parziale modifica della Convenzione del 1973, già ratificata dalla citata L. n. 260/78.

Il brevetto comunitario, sottoposto alle disposizioni della Convenzione di Lussemburgo e della Convenzione sul brevetto europeo, istituisce un ordinamento comune che regola gli effetti dei brevetti europei concessi per gli Stati comunitari, in modo tale che essi risultino uniformi su tutto il territorio comunitario - in coerenza con gli obiettivi principali del Mercato unico europeo - e introduce una situazione giuridica omogenea ed unitaria in materia di diritti di privativa sulle invenzioni. Tale ordinamento si presenta del tutto autonomo rispetto alle legislazioni nazionali.

-     La Convenzione di Washington del 1970, alla quale aderiscono 117 Stati, ha istituito il sistema del Patent Cooperation Treaty (PTC) per il brevetto internazionale, il quale prevede che con unico deposito si possa ottenere il diritto di brevetto in un gran numero di Stati nei quali ha lo stesso effetto di una domanda nazionale. La domanda di brevetto internazionale può essere redatta in una delle tre lingue ufficiali (francese, inglese, tedesco), può essere deposita presso l’ufficio dell’ Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra o presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) di Monaco di Baviera o presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma.

-       Accordi dell'Uruguay Round. Nel 1994 l'Italia ha provveduto alla ratifica degli accordi dell'Uruguay Round raggiunti in sede GATT.

La legge di ratifica 29 dicembre 1994 n. 747, in particolare, all'articolo 3, ha previsto una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi finalizzati all'adeguamento della legislazione italiana in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie - previste nell'ambito degli accordi dell'Uruguay Round - dall' Accordo TRIPS (Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio)[14]. Tale delega, scaduta nel marzo 1995, è stata prorogata una prima volta al 30 ottobre 1995 con la legge 13 luglio 1995, n. 295, e successivamente al 31 marzo 1996 con la legge 22 febbraio n. 73. Infine, la delega prevista è stata esercitata con l'adozione del D.Lgs 19 marzo 1996, n. 198, recante l’adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio (Uruguay Round), con il quale sono state apportate le necessarie modifiche alla normativa vigente in materia di marchi di impresa, di modelli di utilità ed ornamentali e di brevetti per invenzioni industriali, ossia, in termini normativi, ai citati R.D. n. 929/42, R.D. n. 1411/40 e R.D. n. 1127/39.

 


La proposta di legge Cialente ed altri (AC n. 3723)

Articolo 1 - Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca pubblica

La proposta di legge in esame è volta a modificare la legislazione vigente in materia di titolarità dei risultati della attività di ricerca universitaria e pubblica,  in quanto – secondo la relazione illustrativa - essa appare eccessivamente rigida, risultando di ostacolo all'incontro tra il mondo delle imprese e il complessivo sistema italiano pubblico della ricerca.

La proposta di legge intende pertanto abrogare la disciplina speciale introdotta dall’articolo 7 della legge n.383/01 (Cfr.Quadro normativo)– che ha assegnato al ricercatore la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione industriale brevettabile di cui è autore quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca – introducendo al contempo una nuova disciplina speciale che demanda all’autonomia universitaria e agli organi statutari degli enti di ricerca pubblici la scelta dell’appartenenza dei risultati della ricerca.

In particolare, l’articolo 1, dispone, al comma 1, che la determinazione dell’appartenenza dei risultati dell’attività di ricerca tecnologica, realizzata all’interno delle Università, sia rimessa a norme emanate da ciascun ateneo nell’ambito dell’autonomia universitaria, indipendentemente dal fatto che la ricerca si  svolga nell’ambito dell’attività accademica ovvero nell’ambito dei contratti di ricerca, di consulenza o nell’ambito di convenzioni.

Si ricorda che il principio di autonomia universitaria è fissato dall’art. 33 della Costituzione, ove è stabilito che “le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dal leggi dello Stato”. A tale disposto ha dato attuazione la legge 9 maggio 1989, n. 168[15] (istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), che definisce (art. 6) i profili dell’autonomia, nonché i contenuti essenziali e le modalità di emanazione degli statuti (art. 16), la cui deliberazione è affidata al Senato accademico integrato. Tale articolo ha espressamente escluso lo stato giuridico del personale dalla sfera dell’autonomia statutaria, che rimane riservato alla normativa statale.

Il sistema universitario è al momento oggetto di ulteriore ridefinizione attraverso la modifica di alcuni contenuti del DM 509/1999 (il cui relativo provvedimento è in corso di emanazione dopo l’espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari[16]), nonché attraverso un disegno di legge governativo recante delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari (AC 4735), volto a modificare l’attuale stato giuridico attraverso un articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro, il cui esame in commissione si è concluso prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Con riferimento alla materia in esame, si segnala che il provvedimento introduce, tra l’altro, forme di convenzionamento per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari. Le convenzioni definiscono, oltre al programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma (art.2, comma 1, lett. g) e h) del testo, come modificato durante l’esame in commissione).

 

Con riferimento al comma in esame, si rileva l’opportunità di meglio specificare l’ambito di applicazione della disciplina proposta, con particolare riferimento alla dizione ”ricerca tecnologica” ivi contenuta, che non appare assumere un univoco significato, dal momento che tradizionalmente le attività di ricerca in senso lato sono ripartite tra la ricerca di base o fondamentale, la ricerca industriale o applicata e le attività di sviluppo precompetitivo.  

 

Per quanto concerne i profili di compatibilità costituzionale della disposizione che demanda all’autonomia universitaria la determinazione della titolarità dei risultati dell’attività di ricerca pubblica, si rinvia alle considerazioni svolte nel paragrafo relativo della scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa del presente dossier.

 

Il comma in oggetto specifica che la disciplina speciale introdotta dall’articolo  1 opera in deroga alle seguenti disposizioni:

 

§         articoli 23 e 24 del RD 1127/39 e ss. modificazioni;

Si ricorda, nuovamente, che il RD n. 1127/39 riconosce, in via generale,  il diritto al brevetto all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo per quanto concerne  le invenzioni realizzate da un lavoratore dipendente,  per le quali  valgono le seguenti precisazioni:

·       art. 23, comma 1: se l'invenzione è l’oggetto del rapporto di lavoro (ossia è corrisposta una retribuzione apposita) i diritti patrimoniali appartengono al datore di lavoro (invenzione di servizio).

·       art. 23 comma 2: se l'invenzione è eventuale rispetto al rapporto di lavoro (ossia non è corrisposta una retribuzione apposita) i diritti appartengono al datore di lavoro e all'inventore spetta un equo premio (invenzione di azienda)[17].

·       art. 24: se l’invenzione è estranea al rapporto di lavoro ma rientra nel campo di attività dell'azienda i diritti spettano all’inventore ma il datore di lavoro ha un diritto di prelazione (invenzione occasionale) (per un maggiore approfondimento si rinvia al paragrafo relativo al quadro normativo).

 

§         articolo 3, comma 2, della legge n.70/89;

Si ricorda che la legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante “Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori”, all’articolo 3, comma 2, prevede che qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto di lavoro disponga diversamente, al datore di lavoro dell'autore.

 

§         articoli 12-bis e 12-ter della legge n.633/41 e ss. modificazioni;

 

Gli artt. 12-bis e 12-ter della legge sul diritto di autore (L. 22 aprile 1941, n. 633[18]), sono stati rispettivamente introdotti dal D.Lgs.29 dicembre 1992, n. 518[19], relativo alla tutela del software, e dall'art. 23 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95[20]. L'articolo 12-bis, successivamente sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169[21], riconosce il datore di lavoro come titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o sulla base di istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. L'articolo 12-ter riconosce sempre al datore di lavoro la titolarità dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di un'opera di disegno industriale ,qualora sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, salvo patto contrario;

 

§         articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al DPR n.3/57;

 

L’art. 34 del DPR n.3/1957[22], anch’esso espressamente derogato dalla disposizione in commento, disciplina i diritti derivanti da una invenzione industriale sorta nell’esecuzione di un rapporto di lavoro con lo Stato, stabilendo che tali diritti appartengono allo Stato nel caso di attività inventiva prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto come autore, nonché un equo premio in caso di mancata retribuzione. Qualora l’invenzione risulti estranea al rapporto di lavoro ma rientri nel campo di attività dell'amministrazione, all'amministrazione stessa è riconosciuto un diritto di prelazione.

 

Ai sensi del medesimo comma 1, la disciplina speciale in materia di appartenenza dei risultati della ricerca pubblica, si autoqualifica come “attuazione” dell’art.11, par.4, del Regolamento CE n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

L'articolo in questione, al par. 1, stabilisce che "il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa, entrambi - la persona e il suo avente causa - denominati "il costitutore"; il successivo  paragrafo 4 stabilisce che nel caso in cui il costitutore sia un lavoratore dipendente, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene determinato in base alla "normativa nazionale applicabile al contratto di lavoro nel cui contesto la varietà è stata creata o scoperta e sviluppata".

 

S rileva, in proposito, come il richiamo al suddetto regolamento non appare di univoca interpretazione, sia sotto il profilo del contenuto, sia su quello delle fonti del diritto, posto che, di norma, ad un regolamento comunitario, in quanto direttamente applicabile, non può essere data una “attuazione” nell’ordinamento interno, come avviene invece nel caso delle direttive.

 

Ai fini della determinazione dell’appartenenza dei risultati dell’attività di ricerca tecnologica, alle Università compete altresì la regolamentazione dei rapporti sia con i propri dipendenti, sia con i terzi partecipanti alla ricerca.

 

Ai sensi del comma 2, il rapporto che si instaura tra i suddetti soggetti deve prevedere:

-                   una congrua partecipazione dei ricercatori dipendenti ai proventi derivanti  dallo sfruttamento del brevetto, in caso di attribuzione all'università della titolarità dei diritti patrimoniali;

-                   una congrua partecipazione ai proventi attribuita all'università, in ragione delle risorse e degli impegni da essa messi in opera, in caso di attribuzione della titolarità dei diritti patrimoniali ai ricercatori.

Come previsto dalla disciplina vigente, il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'innovazione spetta esclusivamente al ricercatore.

Si osserva, a tale ultimo riguardo, come sarebbe più corretto riferirsi all’autore dell’invenzione, posto che il termine “innovazione” non appare assumere un autonomo significato giuridico.

 

Un’ulteriore differenziazione nella determinazione dell’appartenenza dei risultati della ricerca, rispetto a quelle previste dal precedente comma 2, può essere prevista dalle Università a seconda che l'attività di ricerca si svolga in ambito accademico ovvero nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza e di convenzioni, di cui all'art. 66 del DPR 382/80, o di altri strumenti normativi nazionali e comunitari (comma 3).

 

In proposito, si ricorda che l’articolo 66 del D.P.R. 11 luglio1980, n. 382[23], autorizza le Università ad eseguire attività di ricerca mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, affidandone l’esecuzione ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.

Il comma 2 stabilisce che i relativi proventi siano ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università.

In ogni caso, viene precisato che il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, che non può comunque eccedere il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.

Il regolamento determina inoltre la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Università, mentre gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.

L’articolo 4, comma 5, della L. 370/1999 rimette la disciplina recata dall’art. 66 all’autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicarla dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.

 

Il comma 3 riconosce alle università la possibilità di stabilire di una disciplina apposita per i casi di estensione all'estero delle richieste di protezione della titolarità delle ricerche e dei relativi diritti. 

 

Si ricorda, in proposito,  che una domanda di brevetto per invenzione industriale può essere estesa all'estero, in regime di priorità, entro 12 mesi dal primo deposito. Può inoltre essere estesa anche fuori dal regime di priorità, cioè entro 18 mesi dal primo deposito, purché il contenuto non sia stato reso accessibile al pubblico e l'oggetto del trovato non sia stato altrimenti divulgato, ovvero a condizione che terzi non abbiano nel frattempo depositato un'analoga domanda. L'estensione all'estero può avvenire Stato per Stato, ovvero beneficiando anche di una delle procedure unificate, come quella prevista dalla Convenzione per il brevetto europeo o dalla Convenzione per la domanda internazionale (PCT) (Cfr. quadro normativo).

 

Da ultimo, il comma 4 dell'articolo in commento dispone l’abrogazione dell’articolo 7 della legge 383 del 18 ottobre 2001 ("Primi interventi per il rilancio dell'economia"), con il quale è stata introdotta, come sopra evidenziato,   una disciplina speciale in materia di titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali .

Si rammenta nuovamente che l’articolo 7 della legge 383/2001, incidendo sulla normativa contenuta nel citato RD 29 giugno 1939, n. 1127, mediante la modifica dell’articolo 24 e l'introduzione dell’articolo 24-bis, ha innovato profondamente la disciplina delle invenzioni effettuate da titolari di rapporti di lavoro con università e amministrazioni aventi fra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, attribuendo la titolarità dell’invenzione, in deroga alla disciplina vigente, al dipendente inventore, anziché al datore di lavoro.

Con la modifica all’art. 24 del RD 1127, introdotta dal comma 1, lett. a) l’articolo 7 della legge 383, si sopprime il riferimento all’“amministrazione pubblica” dal testo dell’articolo, con il risultato che il diritto di prelazione del datore di lavoro sull’invenzione “eventuale” si profila solo nel caso di attività dell'azienda privata e non più dell'amministrazione pubblica. Del caso di lavoro sull’invenzione “eventuale” nel caso di attività dell'amministrazione pubblica non si dice più e ciò potrebbe rendere applicabile la regola generale del diritto di sfruttamento all’inventore.

Lo stesso comma 1 del citato articolo 7, introducendo, con la lettera b), un nuovo art.24-bis al RD n.1127/1939, deroga all’art. 23 del RD e all’art.34 del testo unico degli impiegati civili dello Stato (cfr. infra), riconoscendo al ricercatore, legato da un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca o con una università, la titolarità esclusiva dell’invenzione di cui è autore, facendogli conseguire, oltre al diritto morale della paternità della scoperta, anche i diritti patrimoniali, di cui sarebbe stato diversamente titolare il datore di lavoro.

L'art. 24-bis cit. disciplina poi alcuni aspetti specifici, sia procedurali sia attinenti alle modalità di coordinamento tra i diritti dell’autore e la posizione dell’università e dell’amministrazione con fini istituzionali di ricerca. In caso di più autori dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni con fini istituzionali di ricerca ovvero di altre pubbliche amministrazioni, l’invenzione appartiene a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. Emerge qui la figura dell’inventore (pro-quota) di altra amministrazione, la cui posizione è (pro-quota) di titolare dei diritti di sfruttamento.  Spetta all’inventore presentare domanda di brevetto e darne comunicazione all’amministrazione.

I commi 2 e 3 dell’art.24 bis, prevedono inoltre che:

§          le università e le amministrazioni pubbliche stabiliscono l’importo massimo dei canoni spettanti ad esse e a eventuali privati finanziatori della ricerca;

§          l’inventore ha comunque diritto a non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento;

§          in assenza di apposita determinazione dell’università o dell’amministrazione, ad esse compete il 30 per cento dei proventi. In concreto, l’università e l’ente pubblico di ricerca sembrano potersi riservare tra il 50% ed 30% dei proventi dell’invenzione, spettando all’autore tra il 50% ed il 70% dei medesimi

Il comma 4 stabilisce, poi,  che se lo sfruttamento industriale del brevetto non viene iniziato entro cinque anni dalla data di rilascio del brevetto (sempre che il decorso di tale periodo non discenda da una causa d’impedimento non dipendente dalla volontà dell’inventore) l’amministrazione acquisisce il diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttamento, fermo restando che l’inventore è riconosciuto autore.

Il comma 2 dell'articolo 7 della legge n.383 disciplina, infine, il trattamento delle attività di ricerca in corso, stabilendo che la nuova normativa introdotta dall’art.24-bis si applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della legge, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

 

Quanto alla normativa speciale in oggetto, si rileva, in via generale,  come la disciplina attualmente vigente in Italia rappresenti un’eccezione rispetto ai principali Paesi europei. Infatti, secondo le norme vigenti in Francia, Spagna, Regno Unito e Norvegia, la titolarità del brevetto  spetta al datore di lavoro, mentre all’inventore è riconosciuta una quota dei proventi derivanti dal suo sfruttamento commerciale.

 

In ordine all’art. 7 della legge 383/01, va infine ricordata una recente iniziativa di modifica della disciplina speciale da questo introdotta da parte del disegno di legge AC 2238 (“Disposizioni concernenti la scuola, l’universita` e la ricerca scientifica“), approvato dal Senato il 29 gennaio 2002 e successivamente emendato dalle Commissioni riunite VII e X della Camera dei deputati in data 18 settembre 2002.

Nella versione deI disegno di legge approvata dal Senato e venuta meno a seguito dell’esame alla Camera da parte delle suddette Commissioni,   l’articolo 24-bis del RD n. 1127, introdotto dall’art. 7 della legge 383/2001, è stato riformulato, ribaltando il principio introdotto dalla legge 383 secondo il quale la titolarità dell’invenzione, negli specifici casi richiamati, spetta all’inventore; in particolare,  il comma 1 dell’art. 3 del disegno di legge attribuiva la titolarità del brevetto alle università e agli enti pubblici di ricerca, a condizione che questi ultimi si attivassero per richiedere il diritto di brevetto entro sei mesi dalla comunicazione dell’invenzione.

Le Commissioni VII e X della Camera, come accennato, durante l’esame in sede referente, hanno provveduto a modificare il testo approvato dal Senato, riconducendo  la titolarità del brevetto all’inventore-ricercatore, cui  dovrebbe competere la presentazione della domanda di brevetto, mentre per le università e le pubbliche amministrazioni è stato stabilito che esse abbiano comunque diritto a non meno del 50% dei proventi dallo sfruttamento economico dell'invenzione. In caso di mancato sfruttamento industriale del brevetto, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente acquisisce un diritto gratuito, non esclusivo, allo sfruttamento dell'invenzione. Il disegno di legge in oggetto ha concluso il suo iter in sede referente e risulta  attualmente in stato di relazione.

 

 

Articolo2 - Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca pubblica

 

Il comma 1 dell'articolo 2 estende l'applicazione della disposizioni introdotte dall'articolo 1 della proposta di legge ai risultati della ricerca realizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, nonché degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la  ricerca.

La disposizione precisa, altresì, che tale estensione riguarda anche le garanzie a favore dei ricercatori previste dal comma 2 dell’articolo 1.

Per gli enti suddetti, le determinazioni concernenti l’appartenenza dei risultati dell’attività di ricerca, di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 1, spettano agli organi statutari delle amministrazioni e degli enti interessati, i quali vi provvedono conformemente ai criteri contenuti nei suddetti commi (comma 2).

 

Si rileva, al riguardo, l’opportunità di specificare l’ambito di applicazione della disciplina proposta, al fine di potere individuare più agevolmente le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici di ricerca aventi come scopo istituzionale la ricerca; si potrebbe, in proposito, valutare l’opportunità  di specificare che gli enti oggetto di disciplina speciale sono solo quelli aventi come scopo istituzionale “esclusivo o prevalente” lo svolgimento di attività di ricerca.

Si osserva, inoltre, come non tutte le pubbliche amministrazioni aventi come scopo istituzionale la ricerca siano dotate di organi statutari ai quali demandare l’adozione delle determinazioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.

 

Per l‘identificazione delle amministrazioni aventi tra gli scopi istituzionali finalità di ricerca, si può fare riferimento al “comparto” delle ricerca, nel quale possono essere annoverati i seguenti enti: Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (IS.CO); Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE); Istituto nazionale di geofisica; Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris"- Torino.; Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale); Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN); Istituto nazionale della nutrizione; Istituto nazionale economia agraria (INEA); Istituto nazionale di ottica - Firenze; Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi; Stazione zoologica "Antonio Dohrn"; Istituto superiore di sanità (ISS); Istituto italiano di medicina sociale; Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; -Stazioni sperimentali per l'industria; - Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.); Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinate-leradar); Area di ricerca di Trieste.

Si segnalano, altresì, i seguenti enti e istituzioni di ricerca non strumentale contemplati nell’allegato 1 al disegno di legge finanziaria per il 2005(AC 5310):

Agenzia spaziali italiana – ASI

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR

Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente – ENEA

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM

istituto di studi e analisi economica – ISAE

Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM

Istituto italiano di medicina sociale

Istituto nazionale agronometrico per l’oltremare

Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi”

Istituto nazionale di astrofisica – INAF

Istituto nazionale di economia agraria – INEA

Istituto nazionale di fisica nucleare

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione “INRAN”

Istituto nazionale di statistica – ISTAT

Istituto nazionale per la fauna selvatica “A. Ghigi

Istituto nazionale per la fisica della natura

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale – INSEAN

Istituto nazionale della montagna – IMONT

Istituto superiore di sanità – ISS

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL

Istituto di sperimentazione agraria e stazioni sperimentali per l’industria

Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci”

Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecn. Di trieste

Ente nazionale sementi elette.

 

Articolo 3 - Strutture per la valorizzazione delle innovazioni

 

L’articolo dispone che le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici finalizzati alla ricerca, possano  assumere - sia in proprio che attraverso convenzioni o in forme associative - le determinazioni necessarie al fine di dotarsi delle strutture idonee alla valorizzazione delle innovazioni di cui sono titolari o di cui possiedono  quote di partecipazione.

 

Si osserva, in proposito, come la norma non sembra avere una portata innovativa, almeno con riferimento al sistema universitario, in quanto in base all’autonomia ad esso riconosciuta nulla osta a che le università possano dotarsi delle strutture idonee alla valorizzazione delle innovazioni di cui sono titolari o per le quali spetta loro un canone relativo alle licenze a terzi per l'uso dell'invenzione.

 

Articolo 4 - Diritto intertemporale

 

L'articolo delimita l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dal provvedimento alle innovazioni per le quali il deposito della richiesta di protezione brevettuale, ovvero l'acquisto del diritto di titolarità nel caso in cui non sia previsto tale deposito, sia avvenuto successivamente all'adozione delle determinazioni previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento medesimo.

Si ricorda che, secondo la normativa vigente, la domanda di brevetto deve essere redatta in lingua italiana su apposito modulo (in bollo), firmata dal richiedente o per incarico dal mandatario (iscritto all'albo a sensi del D.M. 30.05.1995, n. 342 e munito di lettera di incarico o di procura) e depositata presso l'Ufficio Brevetti di una qualsiasi Camera di commercio, che rilascia una copia del frontespizio sul quale appare la data ed il numero di deposito, oppure può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Una stessa domanda di brevetto per invenzione industriale non può contenere la richiesta per più brevetti, né per più modelli. La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta. Le domande sono sottoposte all’esame dell'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero che provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto.

Per le domande di brevetto antecedenti all’adozione delle determinazioni di cui agli artt. 1 e 2  della presente proposta di legge continua pertanto ad applicarsi la disciplina speciale di cui all’articolo 7 della legge 283/2001 (Cfr. Quadro normativo).

 


Proposta di legge

 


 

CAMERA DEI DEPUTATI

                       

N. 3723

_

                                                                                                                                        

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIALENTE, TOCCI, LOLLI, NICOLA ROSSI, GAMBINI, ADDUCE, ALBERTINI, ANGIONI, BELLINI, BENVENUTO, BIELLI, BOLO­GNESI, BORRELLI, BOVA, BRUSCO, BURLANDO, CAMO, CAPI­TELLI, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CAZZARO, CHIARO­MONTE, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, CRISCI, DAMERI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FIORONI, GALVA­GNO, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, INNOCENTI, LA­BATE, LEONI, LETTA, LULLI, LUSETTI, MANTINI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, NIEDDU, NIGRA, OLIVERIO, OSTILLIO, OTTONE, PANATTONI, PENNACCHI, PER­LINI, PERROTTA, PIGLIONICA, PINOTTI, PISTONE, QUARTIANI, ROCCHI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUGGERI, RUGGHIA, RUZ­ZANTE, SANDI, SASSO, TIDEI, VOLPINI, ZUNINO

         

Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica

             

Presentata il 25 febbraio 2003

             

 

 


Onorevoli Colleghi! - Il problema della ricerca nel nostro Paese e la necessità di creare una relazione forte tra ricerca e sviluppo economico richiedono scelte politiche di ampio respiro progettuale.

Nell'ambito di tali scelte è però necessario ed utile anche individuare i punti nodali sui quali sin da ora si possano avviare atti capaci di favorire gli investimenti, valorizzare e incoraggiare la ricerca e lo sfruttamento dei suoi risultati, di potenziare al massimo il ruolo dell'imprenditoria italiana e una sua nuova e rafforzata presenza nel mondo.

Come è noto, infatti, uno dei più gravi problemi del nostro Paese in questo settore è rappresentato dal fatto che il nostro sistema produttivo è centrato soprattutto sul sistema della piccola e media impresa. Per sua stessa natura, ciò rende le nostre imprese poco disponibili, proprio a causa di "modesta massa critica", ad investimenti rilevanti in ricerca di medio o, ancor peggio, lungo termine. Non minori e, per vari aspetti, più complessi, sono i problemi che presenta il nostro apparato produttivo, concentrato essenzialmente su specializzazioni produttive a bassa o media tecnologia e che, come tali, presentano, anche a livello internazionale, un minore impegno in materia di ricerca e sviluppo; tuttavia, sono poi maggiormente esposti ad una competizione basata sui fattori tradizionali di costo piuttosto che, appunto, sull'apporto della ricerca e della innovazione tecnologica.

Tutto ciò si traduce nella ridottissima quota di finanziamento privato alla ricerca che caratterizza il nostro Paese, con le pesantissime ripercussioni che ciò provoca alla nostra competitività.

Dall'altro lato osserviamo sempre più un contrarsi dei finanziamenti statali all'università e agli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca, soprattutto quella di base.

In altre parole siamo prigionieri di un circolo vizioso che sempre più ci allontana dall'obiettivo fissato dall'Unione europea di assicurare alla ricerca e all'innovazione tecnologica il 3 per cento del nostro prodotto interno lordo, obiettivo che si dovrebbe raggiungere e consolidare entro i prossimi sette anni.

La tutela brevettuale può fornire al finanziamento della ricerca un contributo, certo non decisivo, ma prezioso nella valorizzazione dell'investimento pubblico.

L'attuale legislazione relativa all'appartenenza dei diritti della ricerca universitaria e degli altri enti pubblici appare eccessivamente rigida, e nei fatti si è rilevata un ostacolo, anche dopo le recenti innovazioni normative, non solo allo svolgimento dell'attività di ricerca all'interno degli atenei, ma soprattutto nella fase dell'incontro tra il mondo dell'impresa e il complessivo sistema italiano pubblico della ricerca.

Si rende quindi necessario un intervento legislativo che sia capace di favorire al massimo tutte le potenzialità dei nostri ricercatori, dei nostri istituti, dei nostri atenei; nonché della capacità che ciascun centro ha di individuare momenti di valorizzazione delle diverse risorse e vocazioni, delle occasioni di incontro e sinergia con il sistema produttivo.

La possibile soluzione può essere raggiunta nell'individuare proprio nell'istituto dell'autonomia universitaria lo strumento capace di realizzare, in ciascun comprensorio, in ciascun settore scientifico e produttivo, strumenti normativi agili, aderenti a ciascuna realtà, corrispondenti alle scelte strategiche che ciascun ateneo vuole darsi o ha già individuato.

Tutto ciò assicurando da un lato la necessità dell'assoluto diritto del ricercatore ad essere riconosciuto autore dell'innovazione tecnologica, e dall'altro, per quanto riguarda lo sfruttamento dei proventi della stessa, una loro equa distribuzione, secondo modalità regolamentari diverse, fra università, ricercatore ed eventuali soggetti terzi intervenuti nel progetto di ricerca.

La presente proposta di legge cerca quindi di offrire un nuovo meccanismo normativo teso a potenziare al massimo le attuali potenzialità della nostra ricerca.

All'articolo 1, comma 1, si prevede che l'appartenenza dei risultati della ricerca realizzata nell'interno dell'università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o di contratti di consulenza e convenzioni, è rimessa a norme emanate, nell'ambito dell'autonomia universitaria, da ciascun ateneo.

Al comma 2 si prevede che il diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta solo ed esclusivamente ai ricercatori, mentre la titolarità dei diritti patrimoniali viene autonomamente stabilita tra l'università, i propri dipendenti, nonché i terzi che partecipano all'attività di ricerca. In questo comma si prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita all'università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi dello sfruttamento e viceversa.

Al comma 3 si prevede che tali determinazioni potranno essere anche differenziate nei casi in cui l'attività di ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica o piuttosto realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni, o ancora attraverso altri strumenti della normativa italiana e europea.

L'articolo 2 prevede che le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 si applichino anche a quegli enti pubblici e pubbliche amministrazioni che hanno come scopo istituzionale finalità di ricerca. In questo caso le determinazioni regolamentari sono demandate agli organi statutari delle singole amministrazioni.

L'articolo 3 prevede la possibilità per le università e per gli altri enti pubblici di ricerca di dotarsi delle più idonee strutture atte a valorizzare al meglio le innovazioni di cui sono titolari o delle quali posseggono comunque una quota di partecipazione.

L'articolo 4 prevede che le disposizioni fissate dalla legge si applicano alle innovazioni per le quali la richiesta di protezione è stata depositata in data successiva a quella della adozione delle determinazioni di cui agli articoli 1 e 2, ovvero per le quali, alla medesima data, è stato acquisito il diritto di titolarità.

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

 

Art. 1.

(Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria).

1. Anche in deroga agli articoli 23 e 24 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70, agli articoli 12-bis e 12-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, la determinazione dell'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, è rimessa alle norme emanate dalle università nell'esercizio della propria autonomia.

2. Le università provvedono, al fine di cui al comma 1, a disciplinare i rapporti con i propri dipendenti nonché con i terzi che partecipano alle ricerche di cui al medesimo comma 1 attraverso l'instaurazione di un rapporto che prevede che se la titolarità dei diritti patrimoniali è attribuita alle università, ai ricercatori deve essere garantita una congrua partecipazione ai proventi del relativo sfruttamento, e che se la titolarità è attribuita ai ricercatori, la congrua partecipazione ai proventi deve essere attribuita alle università in misura tale da tener conto delle risorse e degli impegni messi in opera da parte dell'ente pubblico. Resta fermo che il diritto ad essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.

3. Le università possono, altresì, prevedere un'ulteriore differenziazione nelle ipotesi che la ricerca sia svolta nell'ambito dell'attività accademica ovvero sia realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza e di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero di altri strumenti normativi italiani o comunitari, nonché stabilire una apposita disciplina per i casi di eventuale estensione all'estero delle richieste di protezione della titolarità delle ricerche e dei relativi diritti.

4. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

 

 

Art. 2.

(Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca pubblica).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comprese le garanzie per i ricercatori di cui al comma 2 del medesimo articolo, si applicano anche ai risultati della ricerca realizzata nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo gli organi statutari delle amministrazioni e degli enti interessati adottano le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 in conformità alle disposizioni ivi stabilite.

 

 

Art. 3.

(Strutture per la valorizzazione delle innovazioni tecnologiche).

1. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui all'articolo 2 possono, altresì, assumere, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi, le determinazioni che consentano loro di dotarsi di strutture idonee a valorizzare le innovazioni di cui sono titolari o delle quali detengono una quota di partecipazione.

 

 

Art. 4.

(Diritto intertemporale).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione o è stato acquisito il diritto di titolarità, limitatamente alle innovazioni per le quali non è previsto un deposito, in data successiva all'adozione delle determinazioni di cui agli articoli 1 e 2.

 




[1]     In tema di brevetti per invenzioni industriali debbono essere altresì richiamati: la legge 15 dicembre 1954, n. 1322, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, nonché la legge 19 ottobre 1956, n. 1356, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953; e la legge 19 ottobre 1956, n. 1357, che ratifica la Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

[2]   “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse”.

Si osserva, in proposito, che lo schema di decreto legislativo recante il “Codice dei diritti di proprietà industriale” è stato di recente deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri e risulta in via di  trasmissione alle Camere per l’espressione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

[3]     Si ricorda che il D.Lgs 300/99 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” all’art. 32 prevedeva l’istituzione di una Agenzia per la proprietà industriale a cui erano assegnati i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti. L’articolo 32 è stato recentemente soppresso ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 34/04 del 22 gennaio (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

[4]     “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali”.

[5]     Sui criteri interpretativi da adottare per la distinzione tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda è intervenuta la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10851 del 5 novembre 1997. La sentenza (commentata a cura di M. Meucci in "Lavoro e previdenza oggi", ottobre 1998, pagg. 1697 e seguenti) afferma che, perché sia applicabile la disciplina delle invenzioni di servizio, non è sufficiente che il contratto di lavoro preveda lo svolgimento di attività di ricerca, e neanche che sia contemplata la possibilità che dall'attività scaturiscano invenzioni brevettabili; è invece necessaria la espressa previsione di una specifica retribuzione supplementare compensativa delle eventuali invenzioni.

[6]     Cfr., sul punto, Cass. 21 luglio 1998, n.7161.

[7]     “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali”.

[8]   Rispetto alla disciplina previgente, tra le principali novità introdotte si possono segnalare:

-                    la durata della registrazione di un modello, che può essere prolungata fino a 25 anni dalla data di deposito (il limite era precedentemente di 15 anni[8]). Questo vale anche per i modelli depositati in passato e ancora validi al 19 aprile 2001, data di entrata in vigore del provvedimento in questione;

-                    ai fini della registrazione, il modello deve essere nuovo ed avere carattere individuale, cioè suscitare un'impressione generale diversa da quella suscitata da altri modelli o disegni già divulgati. Non è più richiesto che il modello abbia carattere artistico od ornamentale;

-                    si considerano modelli registrabili gli oggetti industriali o artigianali, compresi i loro componenti, che necessitano di un assemblaggio per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. I componenti di un prodotto complesso sono registrabili se rimangono visibili durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale e se le loro caratteristiche visibili possiedono i requisiti di novità ed individualità. Inoltre, non è consentita la registrazione di quelle caratteristiche di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire la connessione o l'incorporazione con un altro prodotto;

-                    le tipologie di divulgazione del modello, se non ragionevolmente conoscibili dagli ambienti specializzati della Comunità europea, non sono più considerati lesivi della novità, non pregiudicando quindi la registrabilità del modello;

-                    i disegni o modelli che presentino di per sé particolare carattere creativo e valore artistico, infine, possono usufruire della tutela del diritto d'autore oltre che della protezione derivante dalla registrazione come modello. Ad ogni modo, per dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè fino al 19 aprile 2011, la tutela del diritto d'autore non potrà essere fatta valere nei confronti di coloro che prima di tale data avessero intrapreso la fabbricazione o la vendita di prodotti a seguito della scadenza della protezione ad essi attribuita da una precedente registrazione per modello (si ricorda, in proposito, che tale ultima disposizione è stata introdotta dal D.Lgs. n. 164/2001, che ha integrato il più volte richiamato D.Lgs. n. 95).

 

[9]   I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, individuati direttamente dall'articolo sono i seguenti:

a)    ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, al fine di garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

b)    adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;

c)     revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti (lettera introdotta nel corso dell'esame da parte dell’Assemblea della Camera);

d)    adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche (si segnala al riguardo che la relazione illustrativa sottolinea l'esigenza di favorire l’introduzione di tecnologie informatiche ai fini degli adempimenti di legge);

e)    riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale e con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto di autore sui disegni e modelli (la lettera e) è stata  così modificata dalla Camera in raccordo all'introduzione della lettera c));

f)      introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

g)    delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all’articolo 20 della citata L. n. 59/97;

h)    previsione che la rivelazione o l’impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-professionali, note e facilmente accessibili ad esperti e ad operatori del settore, non costituiscano violazioni del segreto aziendale. 

 

[10]   “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse”.

[11]    Gazzetta ufficiale C 337 E del 28 novembre 2000

[12]    Per la definizione in ambito comunitario di varietà vegetale si veda l’art. 5 del Reg. n. 2100/94.

[13]    Si tratta di una organizzazione intergovernativa, con sede a Ginevra, fondata nel 1961 in occasione della Convenzione Internazionale di Parigi per la protezione delle nuove varietà di piante. Entrata in vigore nel 1968, è stata poi oggetto di successive revisioni nel 1972, 1978 e 1991 (quest'ultimo in vigore dal 24/4/1998). Scopo dell'UPOV è quello di promuovere un efficente sistema di protezione sui ritrovati vegetali ed assicurare che i membri dell'Unione riconoscano i risultati raggiunti dai costitutori vegetali, concedendogli un diritto di proprietà intellettuale. Inoltre assiste i paesi membri nel processo di implementazione nella propria legislazione nazionale. Attualmente (luglio 2003) aderiscono all'UPOV 53 paesi, fra cui anche l'italia.

[14]    L'Accordo sulla proprietà intellettuale ha costituito un rilevante risultato negoziale. Questa materia viene infatti regolamentata per la prima volta in sede GATT. In effetti, si sono registrati in molti Paesi problemi scaturiti dalla carenza di norme relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, dall'insufficiente applicazione delle norme vigenti o dall'esistenza di procedure discriminatorie.

      I Paesi industrializzati avevano constatato che l'attività dell'OMPI (Organizzazione internazionale preposta all'armonizzazione delle normative nazionale sulla proprietà intellettuale) era vanificata dall'assenza di adeguati meccanismi diretti a garantire l'effettiva adozione e applicazione da parte dei Paesi membri delle norme di protezione stabilite internazionalmente.

      Altro problema importante era quello della contraffazione, la quale non soltanto provoca ingenti danni economici ai produttori di beni originali, ma si traduce anche in alti rischi per i consumatori, soprattutto quando la contraffazione non riguarda soltanto beni di lusso, ma prodotti dalla cui qualità può dipendere la stessa vita dei consumatori.

      L'Accordo TRIPS, frutto di cinque anni di intense trattative, ha stabilito una disciplina pressoché completa della materia, articolata in sette parti, concernenti rispettivamente l'applicazione dei principi fondamentali del GATT, la stesura di norme sull'esistenza, la portata e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, i mezzi per il rispetto dei diritti, l'acquisizione ed il mantenimento dei diritti stessi, la prevenzione ed il regolamento delle controversie.

      Vengono applicati alla materia, con alcune eccezioni, i principi GATT del trattamento nazionale (trattamento delle persone e imprese estere non inferiore a quello delle persone e imprese nazionali) e della clausola della nazione più favorita (estensione a tute le Parti contraenti del trattamento più favorevole disposto nei confronti di uno o più Paesi).

      Vengono inoltre definiti gli strumenti per l'attuazione dei diritti (procedure amministrative e giudiziarie), norme per l'acquisto e il mantenimento dei diritti stessi. Si tratta quindi nel complesso di un Accordo molto dettagliato che recepisce quasi tutti gli obiettivi che la Comunità si è progressivamente posta nel corso del negoziato.

[15]     Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[16]    Per una trattazione dettagliata dei contenuti di tale schema di regolamento si rimanda al relativo dossier predisposto dal Servizio Studi (n. 307).

[17]    Sui criteri interpretativi da adottare per la distinzione tra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda è intervenuta la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10851 del 5 novembre 1997. La sentenza (commentata a cura di M. Meucci in "Lavoro e previdenza oggi", ottobre 1998, pagg. 1697 e seguenti) afferma che, perché sia applicabile la disciplina delle invenzioni di servizio, non è sufficiente che il contratto di lavoro preveda lo svolgimento di attività di ricerca, e neanche che sia contemplata la possibilità che dall'attività scaturiscano invenzioni brevettabili; è invece necessaria la espressa previsione di una specifica retribuzione supplementare compensativa delle eventuali invenzioni.

[18]    Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

[19]    Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore”.

[20]    "Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli".

 

[21]    "Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati".

 

[22]    DPR 10 gennaio 1957, n.3 (“Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati covili dello Stato e norme di esecuzione”).

[23]    Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”.