XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Vendite dirette a domicilio e vendite piramidali - A.C. 2542-B - Iter parlamentare
Serie: Progetti di legge    Numero: 431    Progressivo: 2
Data: 04/07/05
Descrittori:
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI   VENDITA A DOMICILIO
VENDITA DIRETTA     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Riferimenti:
AC n.2542-B/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Vendite dirette a domicilio
e vendite piramidali

A.C. 2542-B

 

Iter parlamentare

n. 431/2

 


xiv legislatura

4 luglio 2005

Camera dei deputati

 


La documentazione predisposta per l’esame del progetto di legge A.C. 2542-3008-3325-3484-3492-4555-B recante "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali" si articola nei seguenti fascicoli:

§       dossier n. 431/1 - Schede di lettura e normativa di riferimento;

§       dossier n. 431/2 - Lavori parlamentari alla Camera e al Senato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ap0108b

 


 

I N D I C E

Iter parlamentare

Camera dei deputati

A.C. 2542, (on. Bulgarelli ed altri), Disposizioni concernenti il divieto di vendite a struttura piramidale  3

A.C. 3008, (on. Ruzzante ed altri), Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali7

A.C. 3325, (Pezzella ed altri), Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio  21

A.C. 3484, (on. Vernetti), Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete operanti mediante incentivi29

A.C. 3492, (on. D’Agrò ed altri), Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale, giochi o catene  43

A.C. 4555, (on. Didonè), Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene  51

Esame in sede referente

X Commissione (Attività produttive)

Seduta del 25 giugno 2003  63

Seduta del 3 luglio 2003  71

Seduta del 17 luglio 2003  73

Seduta del 28 ottobre 2003  75

Seduta del 6 novembre 2003  77

Seduta del 13 novembre 2003  79

Seduta del 21 gennaio 2004  87

Seduta del 24 marzo 2004  93

Seduta del 13 maggio 2004  95

Seduta del 26 maggio 2004  99

Seduta del 27 luglio 2004  101

Seduta del 29 settembre 2004  103

Seduta del 20 ottobre 2004  105

Esame in sede legislativa

X  Commissione (Attività produttive))

Seduta del 12 gennaio 2005  111

Seduta del 19 gennaio 2005  121

Esame in sede consultiva

Pareri resi alla X Commissione (Attività produttive)

I Commissione (Affari costituzionali) – Comitato pareri

Seduta del 24 febbraio 2004  127

Seduta del 6 ottobre 2004  131

II  Commissione (Giustizia ) - Comitato pareri

Seduta del 3 marzo 2004  133

Seduta del 16 giugno 2004  139

V Commissione (Bilancio e tesoro) – Comitato pareri

Seduta del 25 febbraio 2004  141

Seduta del 22 settembre 2004  143

Seduta del 30 settembre 2004  145

Seduta del 15 dicembre 2004  147

VI Commissione (Finanze)

Seduta del 4 febbraio 2004  149

Seduta dell’11 febbraio 2004  153

Seduta del 15 giugno 2004  157

XI Commissione (Lavoro)

Seduta del 3 febbraio 2004  159

Seduta del 4 febbraio 2004  165

Seduta dell’11 febbraio 2004  167

Seduta del 9 marzo 2004  169

Seduta del 10 marzo 2004  173

Seduta del 15 giugno 2004  177

Seduta del 20 luglio 2004  181

Seduta del 16 settembre 2004  187

Seduta del 21 settembre 2004  189

XIV Commissione (Politiche unione europea)

Seduta del 4 febbraio 2004  193

Seduta del 16 giugno 2004  197

Discussione in Assemblea

Seduta del 17 dicembre 2004  203

Senato della Repubblica

A.S. 3263, (on. Bulgarelli ed altri), Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali207

A.S. 838, (sen. Montagnino ed altri), Disciplina della vendita diretta a domicilio  217

A.S. 912,(sen. Vallone), Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore  231

A.S. 2251, (sen. Guerzoni), Norme per il divieto delle vendite  247

A.S. 2789,(sen. Curto) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale  251

Esame in sede deliberante

10a  Commissione (Industria, commercio, turismo)

Seduta dell’8 febbraio 2005  267

Seduta del 9 febbraio 2005  275

Seduta del 15 febbraio 2005  283

Seduta del 22 febbraio 2005  287

Seduta del 1° marzo 2005  291

Seduta del 9 marzo 2005  295

Seduta del 14 giugno 2005  301

Esame in sede consultiva

Pareri resi alla 10a Commissione (Industria)

1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 1° marzo 2005  309

Seduta del 3 maggio 2005  311

2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 2 marzo 2005  313

Seduta del 6 aprile 2005  315

11a Commissione (Lavoro)

Seduta del 1° marzo 2005  317

14a Commissione (Politiche dell’U.E.)

Seduta del 9 febbraio 2005  319

Commissione bicamerale per le questioni regionali

Seduta del 22 febbraio 2005  321

 

 


Camera dei deputati

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 

N. 2542

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

 

BULGARELLI, CENTO, CIMA, LION, ZANELLA

 

Disposizioni concernenti il divieto di vendite
a struttura piramidale

 

             

Presentata il 20 marzo 2002

          

 


Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni si è diffuso su l territorio nazionale un sistema di lavoro "consulenziale" di multilivello.

In modo particolarmente grave il fenomeno si sta manifestando nel sud d'Italia per l'elevata percentuale di disoccupati e si basa sull'abuso di tattiche psicologiche proselitiste ed ingannevoli. Esso non è conosciuto nei suoi effettivi volumi in quanto viene vietato al "consulente" di parlare del contatto che intercorre con il network o rete. Gli esiti anche personali sono devastanti in quanto l'attività di acquisizione dei nuovi "clienti", svolta quasi esclusivamente in ambiti parentali ed amicali, trasforma la vita del "consulente" rovinando i suoi rapporti. Egli consegue un isolamento sociale con una notevole perdita di credibilità. Tutto questo lo spinge a non denunciare queste vicende sopportando in silenzio questi abusi.

Le strategie persuasive cui ricorrono i distributori di tali aziende accreditano un'idea settaria il cui intento non è spirituale ma lucrativo e si fonda sul concetto di lucrare percentuali di guadagno sul lavoro di altri, penalizzati per il solo fatto di essere arrivati dopo nella piramide. In realtà per il raggiungimento di percentuali di guadagno non risibili si impone al consumatore l'acquisto di grosse forniture di tali prodotti (assicurativi, per l'igiene della casa, erbe, tessere sconti). Il consumatore viene così portato a sottoscrivere contratti di finanziamento spesso nulli perché mancanti di requisiti di legge a tassi di interesse altissimi per l'acquisto di prodotti spesso privi di contenuto economico (tessere sconti) oppure di prezzo di gran lunga superiore a quello di mercato con percentuali del 300-400 per cento maggiori del prezzo di prodotti analoghi disponibili sul mercato.

L'immoralità e l'ingannevolezza del messaggio è evidente già con il sistema vigente in quanto attraverso l'inganno rappresentato al consumatore del facile raggiungimento di obiettivi pressoché impossibili si induce lo stesso ad acquisire materiale o polizze in misura cospicua al solo fine di poter esercitare tale attività. Tali meccanismi vengono affermati successivamente nel corso di congressi, pieni di persone che non si conoscono tra loro, più simili a cerimonie iniziatiche, con applausi e slogan pronunciati per l'autoesaltazione e per festeggiare quelli che hanno già scalato la "piramide" raggiungendo enormi profitti "senza lavorare", con le percentuali sul lavoro degli altri.

La legislazione italiana in materia non è adeguata. Le vendite piramidali non sono infatti vietate. La loro diffusione è propiziata dall'assenza di una previsione normativa, vigente peraltro in altri Paesi europei, che vieti tali vendite.

Il livello del fenomeno si può quantificare in migliaia di milioni di euro. E' pertanto necessario dare voce alle istanze dei consumatori ingannati con tale illusoria prospettiva di lavoro tutelando adeguatamente ed in modo unitario i loro interessi lesi ed agire per una legislazione in linea con quella europea.


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

 

1. E' vietato utilizzare il consumatore nella mediazione delle vendite a catena o a struttura piramidale. E' altresì vietato qualsiasi tipo di vendita che consista nell'offrire ai consumatori prodotti o servizi a prezzo ridotto, scontato o gratuito condizionando le vendite al conseguimento, diretto od indiretto, da parte del consumatore cui si dirige l'offerta, di altri clienti o di un volume di vendita determinato.

2. Per la violazione di quanto disposto al comma 1 la sanzione è a carico della ditta o della società proponente ed è stabilita nella misura prevista per le vendite prive di autorizzazioni dalla legislazione vigente.


 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

N. 3008

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

 

RUZZANTE, GAMBINI, ABBONDANZIERI, ALBERTINI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BOATO, BOLOGNESI, BORRELLI, BURLANDO, CALZOLAIO, CAMO, CARBONELLA, CAZZARO, CENTO, CIALENTE, CIMA, CRUCIANELLI, CUSUMANO, DI SERIO D'ANTONA, FRIGATO, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, LUCA', LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MARCORA, MARIOTTI, MEDURI, MONTECCHI, MOTTA, OLIVERIO, OTTONE, PISAPIA, POLLASTRINI, QUARTIANI, RAMPONI, RANIERI, ROCCHI, RODEGHIERO, NICOLA ROSSI, ROTUNDO, RUGGERI, SINISCALCHI, SPINI, TIDEI, TRUPIA

 

Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di
tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta
piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali

 

             

Presentata l'11 luglio 2002

             

 


Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, si è assistito allo sviluppo del multilevel marketing, una forma di vendita del tutto innovativa per il nostro sistema economico ed imprenditoriale che costituisce una delle più moderne varianti del fenomeno della vendita diretta, tipica manifestazione di imprenditoria diffusa.

Al fine di tutelare il consumatore occorre fare molta chiarezza ed evitare pericolosi equivoci tra le forme di vendita diretta con il metodo del multilevel marketing ed, invece, vere e proprie forme di truffa a danno del consumatore finale.

Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato, dimostrato dal costante incremento del volume d'affari, ha dato luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni e a grossolane mistificazioni.

Si rende, pertanto, necessario operare una netta distinzione tra le forme di "vendita diretta", includendo anche quelle a struttura multilevel, e le cosiddette forme di "vendita piramidale", "catene di S. Antonio", ed operazioni similari che sono oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.

Infatti, mentre la vendita diretta ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, le vendite piramidali tendono, al contrario, a moltiplicare i livelli di vendita. Ciò che si compra non è infatti un prodotto od un servizio ma semplicemente l'accesso alla "catena", ovvero la posizione di venditore in sé e per sé.

Mentre, infatti, una società che opera attraverso forme di vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al valore del prodotto venduto, in una organizzazione piramidale il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori a cui fare pagare il "diritto d'accesso" i quali a loro volta ne cercheranno altri e cosi via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla quantità di merce venduta.

La dilatazione potenzialmente illimitata dei livelli di vendita determina un progressivo aumento del rischio del "crollo" dell'intera piramide per gli incaricati che, in tempi successivi, entrano nella rete di vendita. Tale rischio viene ovviamente taciuto ai nuovi candidati ai quali viene invece prospettata la possibilità di realizzare elevati guadagni cosi come avvenuto per chi ha investito prima di loro.

Ed è proprio in questo aspetto che si estrinseca il carattere truffaldino della vendita piramidale.

Sulla base di quanto appena detto appaiono perciò chiari gli elementi che distinguono la vendita diretta dalla vendita piramidale.

Nelle vendite piramidali la remunerazione è basata sulla acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul semplice reperimento di nuovi elementi da inserire nell'organizzazione. Gli acquirenti che entrano nella catena pagano non tanto la merce ma il diritto di accesso all'organizzazione. Nella vendita diretta, invece, il guadagno dipende esclusivamente dalla merce effettivamente venduta.

Inoltre, nelle vendite piramidali, l'investimento iniziale è obbligatorio non per l'acquisto della merce (operazione di "pura facciata"), ma quale prezzo per entrare nell'organizzazione. Anche per questo motivo il diritto dell'acquirente di restituzione della merce, anche ove formalmente previsto, rimane di difficilissima attuazione.

Chiarite le differenze tra vendita diretta e vendita piramidale appare quindi evidente come, al fine di tutelare i consumatori da un lato ed il principio della libera e corretta concorrenza dall'altro, sia necessario prevedere degli strumenti normativi che colpiscano in modo specifico e puntuale le organizzazioni che propongono forme di vendita piramidale.

A tale fine si è in primo luogo analizzato quanto è stato elaborato da altri sistemi giuridico-normativi, partendo innanzitutto dai Paesi europei, a noi più vicini, per poi passare a quelli extra-europei.

In Belgio vige il divieto di esercitare la vendita a catena.

Secondo quanto viene stabilito dalla legge, per vietare un tipo di vendita è necessario che concorrano i seguenti fattori: 1) pagamento per accedere alla struttura di vendita; 2) rischio di perdita di quel pagamento; 3) incentivi in denaro per reclutare altri partecipanti (onorario per il reclutamento). Anche in Francia vige il divieto di esercitare la vendita a catena.

La vendita a catena è definita come una tecnica di vendita nella quale il cliente è associato alla commercializzazione del prodotto. Egli riceve i prodotti gratis o ad un prezzo inferiore in cambio della collocazione di tagliandi o biglietti, o di reclutamento di nuovi clienti. Sono inoltre vietate le tecniche di vendita particolari chiamate "catena di lettere".

In Germania viene punita dalla legge qualsiasi persona che nel corso di un'attività commerciale induce, direttamente o indirettamente, il consumatore, non commerciante, ad acquistare un prodotto in cambio di determinati benefìci o del suo impegno a indurre altre persone a concludere transazioni di tipo simile, assicurando il godimento degli stessi benefìci.

Nel Portogallo vi è il divieto di esercitare la promozione e la vendita a catena o piramidale.

E' vietato offrire a persone beni e servizi gratis o ad un prezzo ridotto in cambio dell'impegno del cliente a trovare altri clienti o a raggiungere un alto volume di vendite.

In Austria esiste un divieto di esercitare la vendita a catena.

Con l'espressione "sistema di vendita a catena" s'intende un accordo di vendita in cui al cliente è garantito un determinato prezzo per beni e servizi a condizione che questi recluti nuovi clienti che entrino in un rapporto contrattuale simile con il venditore.

Anche per la Svizzera vige il divieto di esercitare la vendita a catena.

Viene così definita la vendita di beni e servizi a condizioni vantaggiose per il cliente a patto che lo stesso trovi altri clienti disposti a svolgere la stessa attività. Il divieto è esteso anche alle lotterie di qualsiasi genere in cui i partecipanti debbano pagare una "tassa" e il cui profitto dipenda dal volume di gradimento.

Infine, negli Stati Uniti, ove vige il principio della libera impresa, non esiste una legge federale che regolamenti la vendita piramidale.

Ma, a causa del crescente aumento di società illegali che manipolano la struttura e i contratti di multilevel marketing, il Congresso ha delegato ai singoli Governi degli Stati il compito di regolamentare la materia.

Sono quarantatré gli Stati che hanno adottato una specifica normativa antipiramidale (Anti-Pyramid Laws) ed almeno sei Stati hanno prodotto specifiche leggi e regolamenti che definiscono la vendita multilivello. In numerosi Stati, inoltre, la normativa consente alle autorità statali di identificare e distinguere tra società che adottano un legittimo sistema di distribuzione multilivello dalle operazioni piramidali di natura fraudolenta.

Dalla ricognizione effettuata sui sistemi giuridici di altri Paesi è emerso che l'unico modo per tutelare il consumatore dalla truffa delle vendite piramidali e la predisposizione di una normativa ad hoc.

E' stata una scelta meditata e ponderata: lungi dall'intenzione dei presentatori l'idea di predisporre l'ennesima quanto inutile leggina che vada ad "intasare" il già affollato e variegato panorama normativo italiano.

Ma la scelta è obbligata: di fronte a fenomeni del tutto nuovi occorre reagire con appropriati strumenti giuridici a tutela dei diritti riconosciuti dal nostro ordinamento. Se gli strumenti normativi esistenti non sono idonei a svolgere tale compito è giocoforza prevederne di nuovi.

Gli articoli da 1 a 4 della presente proposta di legge definiscono l'ambito di applicazione della legge e disciplinano l'esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio, nonché quella dell'incaricato alla vendita e il rapporto fra quest'ultimo e ditta affidante.

L'articolo 5 sancisce il divieto di realizzare, organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita piramidale e operazioni quali "giochi", piani di sviluppo, catene di S. Antonio. Si è provveduto a ricomprendere nella fattispecie penale tutte le probabili e differenti forme di organizzazione piramidale, prevedendo un ambito di applicazione della norma il più ampio possibile, stante la notevole difficoltà di una esatta individuazione delle modalità in cui si manifesta il fenomeno dilagante delle organizzazioni piramidali.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano il trattamento fiscale e previdenziale dell'incaricato alla vendita, e l'articolo 8 stabilisce le sanzioni derivanti dalla violazione dell'articolo 5.

La presente proposta di legge trae il suo fondamento dalla considerazione che le vendite dirette, comprese quelle multilevel, presentano notevoli elementi positivi:

 

a) la possibilità di offrire nuovi possibilità di impiego (a tempo pieno o part-time) in un momento in cui il mercato del lavoro vive un momento di grave stagnazione;

b) la comodità della dimostrazione dell'acquisto a domicilio (si pensi al risparmio della "risorsa tempo" per chi acquista direttamente da un venditore anziché recarsi nel classico esercizio commerciale);

 

c) le clausole "soddisfatti o rimborsati", che sono espressione di quel "diritto di ripensamento" che tutti gli ordinamenti giuridici moderni riconoscono quale diritto inalienabile del consumatore.

 

Si tratta dunque di iniziative economiche che vanno tutelate colpendo, in modo inequivocabilmente severo, tutti quegli operatori che subdolamente mettono in atto vere e proprie truffe a danno dei consumatori, mascherandole dietro attività di vendita diretta.


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione della legge).

1. Al fini della presente legge si intendono:

a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni o servizi effettuate mediante la raccolta di una proposta d'ordine presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;

b) per incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.

2. La presente legge non si applica alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi;

c) generi alimentari o bevande o altri beni per uso domestico di consumo corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

d) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

 

Art. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio).

1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di beni o servizi sono soggette alla osservanza delle norme previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle licenze e alle autorizzazioni previste dalla vigente legislazione relativamente alla tipologia del bene o del servizio offerto.

 

Art. 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio).

1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta, come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia, solo dagli agenti e dai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile.

3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì svolta, senza assumere l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti, da altri soggetti, non riconducibili agli agenti e ai rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che esercitano l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una o più ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.

4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare annuo di provvigioni pari all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione del presente comma cessa di avere applicazione a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale l'ammontare è superato.

 

Art. 4.

(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato).

1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applicano le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

2. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano i vigenti accordi economici collettivi di settore.

3. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve avere origine da atto scritto e può essere liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.

4. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle condizioni prestabilite.

5. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati consumatori. Nel caso in cui tale facoltà gli sia attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse devono essere trasferite alla ditta nei termini e con le modalità da questa stabilite. In ogni caso, l'incaricato non può concedere sconti o dilazioni di pagamento senza speciale autorizzazione scritta.

6. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha alcun obbligo di acquisto di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dalla ditta, ad esclusione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario.

7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio ha in ogni caso il diritto alla restituzione e alla rifusione del prezzo, relativamente ai beni e ai materiali ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del prezzo originario al netto degli eventuali benefìci ricevuti per l'acquisto dei beni medesimi.

8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha alcun obbligo di acquisto di servizi, forniti direttamente o indirettamente dalla ditta, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione.

9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari diretti o indiretti che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione.

10. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere precisate per iscritto.

 

Art. 5.

(Illegittimità delle forme di vendita diretta piramidali e di altre forme di organizzazioni piramidali).

1. Sono vietate le attività di vendita diretta nelle quali l'adesione, l'associazione o l'affiliazione di persone ad una organizzazione o struttura, comunque denominata, prevede o è di fatto condizionata alla contemporanea sussistenza dei seguenti presupposti:

a) corresponsione di una quota di partecipazione o all'acquisto di beni o servizi in difformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8;

b) compito o facoltà anche implicita per gli aderenti o associati o affiliati di proporre a loro volta l'adesione, l'associazione o l'affiliazione a tale organizzazione o struttura ad altre persone;

c) obbligo per i nuovi aderenti a associati o affiliati, per il semplice accesso o per la permanenza nell'organizzazione o nella struttura, di corrispondere una quota di partecipazione o di acquistare beni o servizi in difformità ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 a vantaggio della organizzazione o di uno o più aderenti alla struttura.

2. E altresì vietata la realizzazione o la promozione di altre forme di organizzazioni piramidali, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio" e simili, nelle quali l'adesione, l'associazione o l'affiliazione di persone ad una organizzazione o struttura, comunque denominata, prevede o è di fatto condizionata alla contemporanea sussistenza dei seguenti presupposti:

a) corresponsione di una quota di partecipazione;

b) compito o facoltà anche implicita per gli aderenti o associati o affiliati di proporre a loro volta l'adesione, l'associazione o l'affiliazione a tale organizzazione o struttura ad altre persone;

c) obbligo per i nuovi aderenti o per gli associati o affiliati, per il semplice accesso o per la permanenza nell'organizzazione o nella struttura di investire somme di denaro o titoli di credito, o altri valori mobiliari e benefìci finanziari in genere, a vantaggio dell'organizzazione o di uno o più aderenti alla struttura.

 

 

 

Art. 6.

(Trattamento fiscale dell'incaricato).

1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della medesima legge n. 662 del 1996. Le disposizioni del presente comma cessano di avere applicazione dall'anno successivo a quello nel quale vengono a mancare i requisiti di cui al periodo precedente. Per le prestazioni che mancano dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi precedenti".

2. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,".

3. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"c-bis) incaricati alla vendita diretta a domicilio: 75 per cento".

 

Art. 7.

(Previdenza dell'incaricato).

1. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge si applicano le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12.

2. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale il limite è superato e sino alla definitiva cessazione dell'attività. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, hanno, comunque, la facoltà di iscriversi alla gestione separata, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia inferiore a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

 

Art. 8.

(Sanzioni).

1. Chiunque realizza o promuove le attività o le operazioni indicate all'articolo 5, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.

2. Chiunque, cooperando alla realizzazione o alla promozione di una attività di cui all'articolo 5, induce o tenta di indurre una o più persone a aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni o strutture di cui all'articolo 5, è punito con l'arresto da uno a tre mesi, o con l'ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. Con la medesima pena di cui al comma 2 è punito chi concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 

N. 3325

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEZZELLA, CIRIELLI, GAMBA, LA STARZA, MENIA, MEROI,

MIGLIORI, SERENA, VILLANI MIGLIETTA

 

 

Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta
a domicilio

 

             

Presentata il 29 ottobre 2002

             

 

 


Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese come nel resto d'Europa va sempre più diffondendosi la pratica commerciale della vendita diretta che, come è noto, prescinde dall'esigenza dell'acquirente di recarsi in un esercizio commerciale basandosi invece sulla vendita a domicilio. Le aziende che praticano questo tipo di vendita sono in costante aumento e, sulla base degli ultimi dati, gli impiegati nel settore in Italia sarebbero circa seimila in qualità di dipendenti e più di duecentocinquantamila come incaricati alla vendita, mentre in tutta Europa il numero degli incaricati alla vendita supererebbe i due milioni.

Le forme di commercializzazione di prodotti o di servizi attraverso la vendita in forma diretta offrono quindi nuove soluzioni al mercato del lavoro, anche e soprattutto a causa dell'elevato grado di flessibilità nell'organizzazione del proprio lavoro da parte degli incaricati alla vendita, che rende possibile lo svolgimento di questo lavoro sia a tempo pieno sia in forma di impiego part-time.

La diffusione del fenomeno della vendita diretta sta tuttavia conoscendo da un lato una differenziazione attraverso forme quali, ad esempio, il cosiddetto multilevel marketing, ma anche degli abusi, quali, in primo luogo, le forme di vendita piramidale, più comunemente note come "catene di Sant'Antonio".

Le forme di vendita piramidale, pur potendo apparire molto simili a quelle di vendita diretta, se ne differenziano invece profondamente, muovendosi ai limiti dell'inganno nei confronti delle persone coinvolte. Si ha, infatti, nelle vendite piramidali, un sistema di forzata affiliazione, nella quale il centro dell'attività non è quello della vendita di prodotti o di servizi al cliente, quanto piuttosto quella di cercare sempre nuovi "agenti" ai quali vendere i prodotti con il miraggio di guadagni esponenziali nel momento in cui anch'essi riuscissero a trovare nuovi agenti. Si realizza così concretamente un sistema per il quale è necessario un pagamento per accedere alla struttura di vendita, pagamento che finisce per corrispondere ad una sorta di onorario per il reclutamento da parte di chi sia già membro e il cui rimborso è tutt'altro che garantito nel caso che il nuovo affiliato non trovi nuovi agenti. Appare quindi chiaramente la differenza con il sistema della vendita diretta nella quale gli incaricati vendono prodotti e servizi per conto di un'impresa e sono retribuiti in proporzione alla merce venduta. La presente proposta di legge intende quindi dare una normativa di riferimento, come già accaduto nella maggior parte dei Paesi europei e a livello di Stati federali anche negli USA con le anti-pyramid laws, al settore delle vendite in forma diretta, volta da un lato a tutelare quella fetta di mercato oggi in espansione delle vendite a domicilio e, dall'altro, a porre un freno agli abusi che di tale forma di vendita possono verificarsi.

L'articolo 1 individua e definisce le forme di vendita diretta a domicilio e l'articolo 2 ne disciplina l'esercizio. Gli articoli 3 e 4 precisano l'attività dell'incaricato alla vendita ed i rapporti che dovranno intercorrere tra questo e l'impresa produttrice o fornitrice, mentre gli articoli 5 e 6 definiscono gli aspetti fiscali e previdenziali dell'attività.

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione).

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio di merci, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e di offerta di prodotti o di servizi effettuate mediante la raccolta di una proposta d'ordine presso il domicilio del finale consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;

b) per incaricato alla vendita a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la vendita a domicilio.

2. La presente legge non si applica alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi.

 

Art. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta  a domicilio).

1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di merci sono soggette alla osservanza delle norme previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di prodotti o di servizi sono soggette alla osservanza delle norme previste dall'articolo 19, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dall'articolo 20 e dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente relative alla tipologia del prodotto o del servizio offerto.

3. Sono illegittime le organizzazioni il cui fine è reclutare persone vendendo loro una posizione nella struttura con la prospettiva di guadagni illusori e con il compito di introdurre a loro volta altre persone che, per il semplice accesso alla struttura, devono investire somme di danaro o acquistare materiali o servizi a vantaggio di uno o più affiliati della medesima struttura.

 

Art. 3.

(Attività dell'incaricato alla vendita a domicilio).

1. L'attività di incarico alla vendita a domicilio con o senza vincolo di subordinazione è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. L'attività di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta, come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia, solo dal soggetto che risulti iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni.

3. L'attività di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì svolta, senza assumere l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti, da altri soggetti, non iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che esercitano l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una o più ditte esercenti la vendita a domicilio.

4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare annuo di provvigioni pari all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione del presente comma cessa di avere applicazione a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale il citato limite è superato.

 

Art. 4.

(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato alla vendita a domicilio - Compenso dell'incaricato alla vendita a domicilio).

1. All'incaricato alla vendita a domicilio con vincolo di subordinazione si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

2. All'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

3. Per l'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve avere origine da atto scritto e può essere liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.

4. L'incaricato alla vendita a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta. In caso contrario egli è responsabile dei danni derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle condizioni prestabilite.

5. L'incaricato alla vendita a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, rilasciata dalla ditta affidante, la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati consumatori. Nel caso che tale facoltà gli sia stata attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse devono essere trasferite alla ditta nei termini e con le modalità da questa stabilite. In ogni caso l'incaricato non può concedere sconti o dilazioni di pagamento senza speciale autorizzazione scritta.

6. Il compenso dell'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari accettati che hanno avuto regolare esecuzione.

7. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere precisate per iscritto.

 

Art. 5.

(Trattamento fiscale).

1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per le prestazioni rese agli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo".

2. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per cento".

3. All'articolo 3, comma 171, alinea, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "esercenti imprese ovvero arti o professioni" sono inserite le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

 

Art. 6.

(Previdenza).

1. Alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono obbligatoriamente iscritti gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995. Ai fini della copertura dell'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze prevede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Gli incaricati alla vendita a domicilio hanno comunque la facoltà di iscriversi alla gestione speciale di cui al comma 1, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia inferiore a quanto previsto dal medesimo comma 1.

3. Agli incaricati alla vendita di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge si applicano le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e successive modificazioni.


CAMERA DEI DEPUTATI

   

N. 3484

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa del deputato VERNETTI

    

 

 

Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la
tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete
operanti mediante incentivi

 

         

Presentata il 16 dicembre 2002

         

 


Onorevoli Colleghi ! — Al fine di salvaguardare il consumatore ed evitare pericolosi equivoci occorre fare molta chiarezza tra le varie forme della vendita diretta a domicilio e le vere e proprie truffe che, come la cronaca di questi ultimi tempi racconta, risultano nel nostro Paese sempre più numerose e frequenti.

Non c'è dubbio, infatti, che sia proprio il successo registrato in questi ultimi anni dalla vendita diretta a dare luogo ad imitazioni, deformazioni e a grossolane mistificazioni.

La necessità per gli operatori seri del settore e per gli stessi consumatori è, quindi, quella di operare una netta distinzione tra le forme di vendita diretta  includendo anche le più moderne varianti e le cosiddette forme di «vendita piramidale» che sono già oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.

Attualmente, infatti, considerando i Paesi che storicamente hanno partecipato alla costituzione del mercato unico europeo, soltanto l'Italia è sprovvista di una disciplina specifica in materia.

Nella stessa situazione si trovano solo alcuni Paesi dell'Europa dell'est (Polonia, Slovacchia, Slovenia) e la Turchia.

Nella maggioranza dei Paesi europei, infatti, l'affermarsi di nuove forme di vendita diretta a domicilio quale ad esempio la vendita diretta multilivello ha spinto il legislatore ad affrontare, sia pure in forme e tempi diversi, il problema del divieto di forme di vendite a piramide o similari.

Anche nel nostro Paese, ormai, la vendita diretta multilivello costituisce senza dubbio una manifestazione di imprenditoria diffusa che può essere definita come «una modalità per organizzare un'attività di vendita diretta secondo la quale prodotti e servizi vengono venduti ai consumatori finali attraverso una rete di venditori indipendenti o incaricati alle vendite».

Come per le altre forme di vendita diretta, la remunerazione degli incaricati dipende esclusivamente dalle vendite realmente concluse presso i clienti finali, sia in base al fatturato personale che a quello generato dal gruppo di collaboratori formato ed organizzato dal singolo incaricato alla vendita.

Una società che opera attraverso forme di vendita diretta, quindi, retribuisce i propri venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al valore del prodotto venduto con lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, eliminando del tutto od in parte la catena distributiva.

Le vendite piramidali, al contrario, tendono esclusivamente a moltiplicare i livelli di vendita: ciò che si compra non è, infatti, un prodotto o un servizio, ma semplicemente l'accesso alla catena, la posizione di venditore in sé e per sé. In una organizzazione piramidale, quindi, la merce  prodotto o servizio che sia è solo un pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori a cui far pagare il «diritto d'accesso» che a loro volta ne cercheranno altri e cosí via. Tutto ciò ovviamente indipendentemente dalla quantità di merce venduta.

La dilatazione, potenzialmente illimitata dei livelli di vendita, determina un progressivo aumento del rischio di perdere la propria quota di investimento per chi, in tempi successivi, entra nella rete. Tale rischio è ovviamente taciuto ai nuovi candidati ai quali viene invece prospettato l'esempio degli elevati guadagni realizzati da chi ha investito prima di loro.

Ed è anche in questo aspetto che si estrinseca il carattere truffaldino della vendita piramidale.

Il rischio di perdere la propria quota di investimento, quindi, è elevatissimo: sia perché le organizzazioni sono del tutto aleatorie che per la struttura stessa della piramide. Infatti, più la base della piramide si allarga ed è questa la condizione necessaria per l'autoalimentazione della struttura più cresce il rischio del tracollo che si verifica quando non è più possibile aggiungere nuovi membri.

Statisticamente le piramidi hanno una vita media di 2 anni e nel momento in cui inevitabilmente e fisiologicamente collassano, le persone di più recente reclutamento perdono l'investimento.

Nella vendita diretta a domicilio, al contrario, le aziende hanno interesse ad impostare un'attività a lungo termine come, del resto, qualsiasi altro imprenditore commerciale. Inoltre, dal momento che sono esse stesse a produrre i beni e i servizi che vendono direttamente ai consumatori, sviluppano rigorosi controlli sulla qualità per offrire prodotti che incontrino il favore del consumatore nel tempo.

In sintesi, quindi, la vendita diretta a domicilio occupa un ruolo di primo piano nell'immissione sul mercato di prodotti nuovi e innovativi, sempre di alta qualità, offrendo ai consumatori un servizio di vendita di alto livello che prevede la spiegazione e la dimostrazione dei prodotti e dei servizi proposti, oltre al diritto di ripensamento con la clausola «soddisfatti o rimborsati».

La vendita diretta a domicilio, inoltre, offre opportunità di reddito significative, anche per quanti trovano difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro ed un contributo importante nell'assicurare la reperibilità di beni e servizi anche in aree poco popolate o rurali e fornendo un servizio a quanti abbiano impedimenti ad accedere ai luoghi tradizionali del commercio.

Chiarite le differenze tra la vendita diretta a domicilio e la vendita piramidale appare evidente come, al fine di tutelare i consumatori da un lato ed il principio della libera e corretta concorrenza dall'altro, sia necessario prevedere degli strumenti normativi che colpiscano in modo specifico e puntuale le organizzazioni che propongono forme di vendita piramidale.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 definiscono l'ambito di applicazione della legge e disciplinano l'esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio, nonché quella dell'incaricato alla vendita e il rapporto tra quest'ultimo e la ditta affidante.

L'articolo 5 sancisce il divieto delle forme di organizzazioni piramidali, nonché giochi e catene, mentre l'articolo 6 stabilisce le sanzioni derivanti dalla violazione dell'articolo 5.

L'articolo 7 individua alcuni elementi presuntivi la cui ricorrenza, in aggiunta agli elementi delineati nell'articolo 5, facilita l'individuazione di organizzazione di vendita piramidale e, quindi, l'applicazione delle sanzioni previste.

Gli articoli 8 e 9, infine, disciplinano il trattamento fiscale e previdenziale dell'incaricato alla vendita


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione).

1. Al fini della presente legge si intendono:

a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di una proposta d'ordine presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) per incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.

2. La presente legge non si applica alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi.

 

 

 

 

Art. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio).

1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio sono soggette alla osservanza delle norme previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

 

Art. 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio).

1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta, come oggetto di una obbligazione assunta con contatto di agenzia, solo dagli agenti e dai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile.

3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresí svolta, senza assumere l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti, da altri soggetti, non riconducibili agli agenti e ai rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che esercitano l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una o più ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.

4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare annuo di provvigioni pari all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione del presente comma cessa di avere applicazione a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale l'ammontare è superato.

 

Art.4.

(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato).

1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applicano le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

2. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano i vigenti accordi economici collettivi di settore.

3. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve avere origine da atto scritto e può essere liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.

4. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle condizioni prestabilite.

5. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati consumatori. Nel caso in cui tale facoltà gli sia attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse devono essere trasferite alla ditta nei termini e con le modalità da questa stabilite. In ogni caso, l'incaricato non può concedere sconti o dilazioni di pagamento senza speciale autorizzazione scritta.

6. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha alcun obbligo di acquisto di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dalla ditta, ad esclusione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario.

7. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari diretti o indiretti che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione.

8. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere precisate per iscritto.

 

Art.5.

(Divieto delle forme di organizzazioni piramidali, giochi e catene).

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di operazioni e strutture o organizzazioni di vendita, comunque denominate, il cui fine è reclutare persone vendendo loro una posizione all'interno con la prospettiva di guadagni illusori e con il compito di introdurre, a loro volta, altre persone che, per il semplice accesso alla struttura stessa, devono investire somme di denaro o acquistare beni o servizi a vantaggio dell'organizzazione o di uno o più aderenti alla struttura.

2. È vietata, altresí, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant'Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

 

Art.6.

(Sanzioni).

1. Chiunque realizza o promuove le attività o le operazioni indicate all'articolo 5 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 50 mila euro a 150 mila euro.

2. Chiunque, cooperando alla realizzazione o alla promozione di una attività di cui all'articolo 5, induce o tenta di indurre una o più persone a aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni o strutture di cui all'articolo 5, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 25 mila euro.

3. Con la medesima pena di cui al comma 2 è punito chi concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.

 

 

Art.7.

(Elementi presuntivi).

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice ovvero da altro distributore od incaricato alle vendite, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario al netto delle spese sostenute dall'impresa organizzatrice, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione di esso, all'impresa organizzatrice o ad altro distributore o incaricato, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

c) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro distributore o incaricato, materiali beni o servizi non strettamente inerenti alla attività commerciale in questione:

d) il fatto che gli introiti dei distributori o degli incaricati alle vendite ovvero dell'impresa organizzatrice siano attribuibili in maggior misura ai corrispettivi di cui alla lettera a), ovvero di cui alla lettera b), ovvero alla lettera c), piuttosto che al ricavato della vendita di beni o servizi al consumatore finale.

 

Art.8.

(Trattamento fiscale dell'incaricato).

1. Il sesto comma dell'articolo 25bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni percepite quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni del presente comma cessano di avere applicazione dall'anno successivo a quello nel quale vengono a mancare i requisiti di cui al periodo precedente. Per le prestazioni che mancano dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi precedenti».

2. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «arti e professioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,».

3. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«cbis) incaricati alla vendita diretta a domicilio: 75 per cento».

 

Art.9.

(Previdenza dell'incaricato).

1. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e successive modificazioni.

2. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, sono obbligatoriamente iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale il limite è superato e sino alla definitiva cessazione dell'attività. Ai fini della copertura dell'onere derivante dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all'articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, hanno, comunque, la facoltà di iscriversi alla gestione separata, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia inferiore a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

 

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 

N. 3492

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRO', AIRAGHI, GIORGIO CONTE, DI GIANDOMENICO, FOTI,

MAZZONI, MEREU, MORETTI, ALFREDO VITO, ZANETTA

 

 

Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la
tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale,
giochi o catene

 

             

Presentata il 18 dicembre 2002

             

 

 


Onorevoli Colleghi! - In considerazione dei numerosi e recenti accadimenti che hanno coinvolto inconsapevoli cittadini in operazioni truffaldine mascherate da lecite attività di vendita diretta, si rende necessaria anche nel nostro Paese, come nel resto d'Europa, una specifica normativa di riferimento che operi una netta distinzione fra le varie forme della vendita diretta e le cosiddette forme di vendita piramidale nonché "catene di Sant'Antonio" ed operazioni analoghe, che sono già oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.

La presente proposta di legge ha, quindi, l'obiettivo di colmare l'attuale vuoto legislativo tutelando, a una parte, quella fetta di mercato che opera legittimamente attraverso la vendita diretta a domicilio e, dall'altra, riducendo drasticamente l'enorme capacità di espansione degli abusi e delle truffe che si verificano quotidianamente, arrecando grossi danni al mercato e ai consumatori.

Infatti, mentre la vendita diretta ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, proponendo beni e servizi di alta qualità, le vendite piramidali tendono a moltiplicare i livelli di vendita offrendo, in realtà, non un prodotto bensì l'accesso alla catena e, quindi, la posizione di venditore in sé e per sé. Il prodotto, in questo contesto, è solo il pretesto per reclutare nuovi ed ulteriori adepti che, solo per il fatto di entrare nell'organizzazione o nell'operazione, versano una quota, a volte davvero ingente. A sua volta il venditore appena entrato avrà tutto l'interesse a cercare altri venditori da cui riscuotere il diritto d'accesso e così via per un tempo potenzialmente illimitato.

Questo sistema di vera e propria affiliazione che promette guadagni esponenziali, quindi, funziona indipendentemente dalla quantità di beni o servizi venduti, mentre i venditori che operano nella vendita diretta a domicilio sono retribuiti esclusivamente in proporzione alla merce venduta.

L'articolo 1 della proposta di legge definisce le forme di vendita diretta a domicilio e l'articolo 2 ne disciplina l'esercizio. L'articolo 3 sancisce il divieto di promuovere o realizzare operazioni o strutture di vendita piramidale e operazioni quali giochi e catene di Sant'Antonio.

L'articolo 4 disciplina l'esercizio dell'attività dell'incaricato alla vendita e il rapporto fra quest'ultimo è la ditta affidante e l'articolo 5 ne disciplina il trattamento fiscale.

L'articolo 6 stabilisce, infine, le sanzioni derivanti dalla violazione dell'articolo 3.

E' stata prevista la punibilità, sia pure solo di tipo pecuniario, non soltanto di coloro che realizzano o promuovono direttamente la vendita piramidale, ma anche di coloro che collaborano, anche con la segnalazione di nominativi di persone potenzialmente interessate a tale attività. Ciò al fine di ridurre drasticamente la capacità espansiva di questo tipo di organizzazioni che, altrimenti, risulterebbe potenzialmente illimitata.

 

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

 

 

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione della legge).

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio di merci, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di offerta di prodotti o servizi effettuate mediante la raccolta di una proposta d'ordine presso il domicilio del consumatore finale o nei locali presso i quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago;

b) per incaricato alla vendita a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la vendita a domicilio.

2. La presente legge non si applica alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda a fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi.

 

 

 

 

Art. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio).

1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono soggette alla osservanza delle norme previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle licenze e alle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente relative alla tipologia del bene o del servizio offerto.

 

Art. 3.

(Divieto delle forme di vendita diretta piramidali e di giochi o catene).

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita diretta nelle quali l'incentivo economico primario dei distributori o incaricati alla vendita si fonda sul mero reclutamento di nuovi distributori o incaricati alla vendita piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri distributori o incaricati alla vendita.

2. Sono vietate la promozione e l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", le quali configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone ed in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo pagamento di un corrispettivo.

 

Art. 4.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio e disciplina del rapporto con la ditta affidante).

1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta, senza assumere l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti, anche da soggetti non iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, che esercitano l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una o più ditte esercenti la vendita a domicilio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, l'incarico deve risultare da atto scritto e può essere liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.

3. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari accettati che hanno avuto regolare esecuzione, la cui misura e la cui modalità di corresponsione devono essere precisate per iscritto.

4. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applicano le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

5. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle condizioni prestabilite.

6. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento. Nel caso che tale facoltà gli sia stata attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse devono essere trasferite alla ditta stessa nei termini e con le modalità da questa stabilite.

 

Art. 5.

(Trattamento fiscale dell'incaricato).

1. Il sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata al 50 per cento dell'ammontare delle provvigioni percepite quando sussistono i requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni del presente comma cessano di avere applicazione dall'anno successivo a quello nel quale vengono a mancare i requisiti di cui al periodo precedente. Per le prestazioni che mancano dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi precedenti".

2. All'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "arti e professioni" sono inserite le seguenti: "ovvero gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,".

3. All'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) incaricati alla vendita diretta a domicilio: 75 per cento".

 

Art. 6.

(Sanzioni).

1. Chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 3 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.

2. Chiunque, cooperando alla promozione o alla realizzazione di una delle attività o strutture di vendita od operazioni di cui all'articolo 3, induce o tenta di indurre uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo 3, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. Con la sola pena pecuniaria di cui al comma 2 è punito chi concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 

N. 4555

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIDONE’

 

 

Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il
divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di
giochi o catene

 

             

Presentata l’11 dicembre 2003

          

 


Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una variegata proliferazione delle forme di vendita piramidali, in molti Paesi europei oggetto di pesanti divieti legali, che mascherandosi nella più moderna variante della vendita diretta, in particolar modo il multilevel marketing, tramite l'uso di espedienti vari (dall'offerta di un allettante posto di lavoro, alla promessa di facili rendimenti finanziari o di esorbitanti sconti commerciali) hanno estorto denaro a migliaia e migliaia di persone. Ogni anno in Italia, secondo alcuni dati pubblicati dall'Adusbef, vengono denunciate circa 39.000 truffe; in realtà si stima che almeno 400.000 cittadini, vale a dire dieci volte in più di quanto risulta dai dati ufficiali, non effettuano alcuna denuncia, poiché l'attività di acquisizione di nuove posizioni all'interno della piramide si svolge frequentemente in ambiti amicali e parentali.

Tale fenomeno, oltre ad ingannare i partecipati all'organizzazione, provoca indirettamente gravissime conseguenze economiche per gli onesti operatori del settore.

Risulta pertanto essenziale introdurre nella legislazione italiana una normativa che contenga i requisiti di base che caratterizzano l'attività di vendita diretta e che la differenziano rispetto ai suoi fenomeni degenerativi inserendo specifici articoli volti all'identificazione di queste attività truffaldine. Lo scopo di tale normativa è quello di impedire l'esercizio attraverso la previsione di un'adeguata struttura sanzionatoria per coloro che promuovono o realizzano simili attività.

La presente proposta di legge si compone di sette articoli. Diversamente dalle precedenti, sono state previste elevate misure sanzionatorie a carico di chi realizza e promuove le attività oggetto di divieto, e la fissazione di limiti di reddito più congrui per l'inclusione dell'attività di incaricato alla vendita a domicilio nella modalità di esercizio occasionale, nonché l'inserimento di un limite per l'acquisto di materiali da dimostrazione assimilabili a campionario.

Gli articoli 1 e 2 definiscono l'ambito di applicazione della legge e disciplinano l'esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio. Gli articoli 3 e 4 si riferiscono all'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio e al rapporto tra quest'ultimo e l'impresa affidante.

Il divieto di realizzare, organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita piramidali e operazioni quali "giochi", piani di sviluppo o "catene di S. Antonio", è sancito dall'articolo 5, mentre l'articolo 6 contiene gli elementi presuntivi, ovvero le circostanze che facilitano l'individuazione delle attività vietate. L'articolo 7 stabilisce, infine, sanzioni di rilevante entità sia nella misura che nella pena per coloro che realizzano e promuovono tali attività, prevedendo misure accessorie volte ad impedire la reiterazione, quali: l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per la durata di cinque anni, la pubblicazione del provvedimento con le modalità dell'articolo 36 del codice penale e la comunicazione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e degli utenti.


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione).

1. Al fini della presente legge si intendono:

a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e di servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi d'acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) per incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi d'acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

c) per impresa o imprese, l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

2. Le disposizioni della presente legge, con l'eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi;

c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

 

 

 

Art. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio).

1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

 

Art. 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio).

1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulta in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.

3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a 1.000 euro. Il primo periodo del presente comma cessa di avere applicazione a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale l'importo previsto dal medesimo periodo è superato.

Art. 4.

(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato).

1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 4.

3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa una comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni ed i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.

4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività, nel limite di 1.000 euro, che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario.

5. Nel caso in cui l'incarico sia rifiutato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è ritirato.

6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa, il diritto alla restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione dell'intero prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti.

7. Nei confronti dell'incaricato della vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.

9. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi d'acquisto che hanno avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

10. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

 

Art. 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidali

e di giochi o catene).

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o di promuovere la vendita di beni o di servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

2. E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

 

Art. 6.

(Elementi presuntivi).

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite reclutato di acquistare anche dall'impresa organizzatrice ovvero da altro distributore od incaricato alle vendite, una minima quantità di prodotti senza diritto di restituzione o di rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro distributore o incaricato, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefìci finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta;

d) il fatto che gli introiti dei componenti la struttura ovvero dell'impresa organizzatrice siano attribuibili in maggior misura ai corrispettivi di cui alle lettere a), b), c), piuttosto che al ricavato della vendita di beni o di servizi al consumatore finale.

 

Art. 7.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5 è punito con l'arresto da due mesi a tre anni o con l'ammenda da 300.000 euro a 600.000 euro.

2. La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per la durata di cinque anni.

3. Per le violazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità dell'articolo 36 del codice penale e la comunicazione di esso alle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.


Esame in sede referente

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 25 giugno 2003

Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 15.40.

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidale.

C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti e C. 3492 D'Agrò.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, rileva preliminarmente che, ad eccezione della proposta di legge C. 2542 (Bulgarelli ed altri), costituita da un articolo unico, che si limita all'introduzione del divieto delle vendite a catena e a struttura piramidale, le proposte di legge C. 3008 (Ruzzante, ed altri), C. 3325 (Pezzella ed altri) C. 3484 (Vernetti) e C. 3492 (D'Agrò ed altri), molto simili tra di loro, oltre al predetto divieto, recano disposizioni disciplinanti la vendita diretta a domicilio.

Le vendite piramidali si avvicinano al multilevel marketing, che costituisce una delle più moderne varianti del fenomeno della vendita diretta, il cui successo, dimostrato dal costante incremento del volume d'affari, ha dato luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni ed a grossolane mistificazioni.

Dalle relazioni di accompagnamento alle citate proposte emerge la necessità di operare una netta distinzione tra le forme di «vendita diretta», includendo anche quelle a struttura multilevel, e le cosiddette forme di «vendita piramidale», «catene di Sant'Antonio» e operazioni similari.

La differenza tra i due tipi di vendita è data dal fatto che, mentre la vendita diretta ha lo scopo di avvicinare il produttore al consumatore finale, le vendite piramidali tendono semplicemente a moltiplicare i livelli di vendita. In altri termini, l'obiettivo del venditore non è l'ottenimento di provvigioni a fronte della vendita di un prodotto o di un servizio, ma semplicemente l'accesso alla «catena», la posizione di venditore in sé e per sé. Mentre, infatti, una società che opera attraverso forme di vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al valore del prodotto venduto, in una organizzazione piramidale il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori, che pagheranno all'agente esclusivamente la posizione di rivenditore all'interno della piramide. A sua volta il venditore appena subentrato cercherà altri venditori a cui far pagare il «diritto d'accesso», i quali a loro volta ne cercheranno altri e così via, indipendentemente dalla quantità di merce venduta.

I motivi che rendono necessario un intervento legislativo sono legati al fatto che la dilatazione potenzialmente illimitata dei livelli di vendita determina un progressivo aumento del rischio del «crollo» dell'intera piramide per gli incaricati che, in tempi successivi, entrano nella rete di vendita. Tale rischio non viene reso noto ai nuovi candidati, allettati - al contrario - dalla prospettiva degli elevati guadagni realizzati da chi ha investito prima di loro.

Passando all'esame delle singole proposte di legge, osserva innanzitutto che l'articolo 1 delle proposte di legge C. 3008, C. 3325, C. 3484 e C. 3492, al comma 1, definisce le nozioni di vendita diretta a domicilio e di incaricato alla vendita a domicilio.

A tale proposito, rileva che all'articolo 1 delle proposte di legge C. 3008, C. 3325, C. 3484 e C. 3492 si fa riferimento a «ditte esercenti la vendita diretta a domicilio». La ditta, in base alle disposizioni del codice civile, è uno dei segni distintivi dell'azienda. Nel caso di specie, appare pertanto preferibile il ricorso al termine «imprese». Tale osservazione vale peraltro anche per il riferimento contenuto all'articolo 2 delle proposte di legge C. 3008, C. 3325, C. 3484 e C. 3492 alle «ditte esercenti» e per quello, contenuto nella rubrica dell'articolo 4 delle medesime proposte di legge, alla «ditta affidante».

L'esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio è disciplinato dall'articolo 2 delle proposte di legge C. 3008, C. 3325, C. 3484 e C. 3492, che assoggetta le ditte esercitanti tale attività al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 114 del 1998, nonché alle licenze e alle autorizzazioni previste dalle norme in vigore in relazione alle diverse tipologie di beni o servizi offerti.

Per quel che riguarda invece l'attività dell'incaricato alla vendita, essa è disciplinata dall'articolo 3 delle proposte di legge C. 3008, C. 3484 e C. 3325 e dall'articolo 4 della proposta di legge C. 3492.

Le prime due proposte impongono in ogni caso all'incaricato, con o senza vincolo di subordinazione, l'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (comma 1), stabilendo, inoltre, al comma 2, che, in assenza di vincolo di subordinazione, l'attività può essere svolta, come oggetto di obbligazione assunta con contratto di agenzia, solo da agenti e rappresentanti di commercio.

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 3 delle proposte di legge C. 3008, C. 3488 e C. 3325 e del comma 1, articolo 4, della proposta di legge C. 3492, in assenza di vincolo di subordinazione, viene consentito lo svolgimento dell'attività, senza obbligo di promuovere la conclusione di contratti, anche da parte di soggetti non iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, che svolgano l'attività in maniera abituale, anche se non esclusiva o in maniera occasionale, purché siano autorizzati da ditte esercenti la vendita a domicilio. Andrebbe chiarito se la seconda delle predette espressioni si riferisca solo al caso di attività occasionale; andrebbe chiarito altresì in cosa si sostanzi l'autorizzazione da parte dell'impresa (e non della ditta, per le ragioni esposte in precedenza), posto che in tutti i casi si tratta di venditori incaricati.

Il successivo comma 4 dell'articolo 3 delle proposte C. 3008, C. 3484 e C. 3325 stabilisce i limiti quantitativi entro cui l'attività descritta nel comma precedente riveste carattere occasionale, vale a dire fino al conseguimento di un ammontare annuo di provvigioni pari all'importo annuo dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995.

L'articolo 4 delle proposte C. 3008, C. 4384 e C. 3325 ed il comma 4 della proposta di legge C. 3492 prevedono l'applicazione delle norme del contratto nazionale collettivo di lavoro di settore attualmente in vigore per l'incaricato alla vendita con vincolo di subordinazione e l'applicazione dei vigenti accordi economici collettivi di settore per l'incaricato senza vincolo di subordinazione (comma 2 delle proposte di legge C. 3008, C. 3484 e C. 3325). Per quest'ultimo l'incarico deve avere origine da atto scritto, ed è prevista la libera rinuncia all'incarico o la revoca anche per fatti concludenti (comma 3 delle proposte di legge C. 3008, C. 3484 e C. 3325). Al riguardo si segnala come venga prevista la forma scritta per la conclusione del contratto mentre la facoltà di rinuncia e di revoca non è sottoposta ad alcun vincolo di forma.

La sola proposta di legge C. 3008 precisa che da parte dell'incaricato non sussiste alcun obbligo di acquisto di materiali, beni o servizi forniti dalla ditta, ad esclusione di quelli, necessari allo svolgimento dell'attività commerciale (commi 6 e 8). All'incaricato è comunque riconosciuto il diritto alla restituzione o alla rifusione del prezzo di beni e materiali ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del prezzo originario, al netto di eventuali benefici ottenuti per l'acquisto dei beni stessi (comma 7). Anche la proposta di legge C. 3484 prevede che non sussiste alcun obbligo di acquisto ma limitatamente ai materiali e ai beni (comma 6).

Qualche dubbio creano le disposizioni contenute all'articolo 4, comma 4, delle proposte di legge C. 3008 e C. 3484, in base alle quali si vincola l'incaricato alla vendita ad «attenersi alle modalità ed alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta». In proposito, ricorda come, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, elemento essenziale del lavoro subordinato sia il vincolo di subordinazione, che consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità ad esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della prestazione. A tale proposito osserva che vincolare l'incaricato alla vendita alle modalità ed alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta potrebbe comportare un'eccessiva compressione dei poteri dell'incaricato alla vendita senza vincolo di subordinazione.

In merito al compenso dell'incaricato senza vincolo di subordinazione, le proposte di legge in esame concordano nello stabilire che esso debba essere costituito dalle provvigioni sugli affari accettati che hanno avuto regolare esecuzione. La misura e le modalità di corresponsione delle provvigioni deve essere precisata per iscritto.

Per quel che riguarda il divieto delle forme di vendita piramidali, la proposta di legge Bulgarelli ed altri C. 2542, che consta di un solo articolo, al comma 1 vieta l'utilizzo del consumatore nella mediazione delle vendite a catena o piramidali. Il divieto è esteso anche a qualsiasi altro tipo di vendita consistente nell'offerta di prodotti o servizi a condizioni di favore, condizionata al procacciamento, da parte del consumatore cui è indirizzata l'offerta, di altri clienti o al raggiungimento di un volume di vendita predeterminato.

La proposta di legge Ruzzante ed altri C. 3008 sancisce, all'articolo 5, il divieto di attività di vendita diretta a struttura piramidale. In particolare, il divieto riguarda le attività per le quali sia prevista l'adesione o l'affiliazione ad una organizzazione o ad una struttura condizionata alla sussistenza contemporanea dei seguenti presupposti: corresponsione di una quota di partecipazione o all'acquisto di beni o servizi in difformità a quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, della proposta; compito o facoltà implicita per gli aderenti o associati di proporre l'affiliazione alla struttura ad altre persone; obbligo per i nuovi aderenti ai fini dell'accesso e della permanenza nell'associazione di corrispondere una quota di partecipazione o di acquistare beni o servizi in difformità a quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, della proposta, a vantaggio dell'organizzazione stessa o di alcuni affiliati. Il divieto si estende anche ad altre forme organizzative piramidali, quali le catene di Sant'Antonio, giochi, piani di sviluppo, che prevedono sempre una affiliazione condizionata alla corresponsione di una quota di partecipazione, al compito di proporre l'affiliazione ad altre persone e all'obbligo di investire denaro, titoli, o altri valori di credito a vantaggio dell'organizzazione.

Anche la proposta di legge Pezzella ed altri C. 3325, nel sottolineare l'illegittimità delle associazioni finalizzate al reclutamento di persone alle quali viene venduta una posizione nella struttura, pone l'accento sia sull'attività di reclutamento di altre persone da parte dell'affiliato, sia sulle somme di denaro investite o l'acquisto di beni o servizi per il solo accesso, a vantaggio degli affiliati dell'associazione (articolo 2, comma 3).

La proposta di legge Vernetti C. 3484, oltre a vietare, all'articolo 5, le operazioni, le strutture e le organizzazioni di vendita finalizzate al reclutamento di persone a cui si vende una posizione all'interno della struttura stessa con la prospettiva di guadagni illusori e con l'incarico di reclutare altre persone, nonché l'organizzazione e la promozione di giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant'Antonio» e simili, configuranti guadagni attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone, all'articolo 7 individua alcuni elementi la cui ricorrenza, se accompagnata agli elementi individuati dal precedente articolo 5, favorisce, come si legge anche nella relazione di accompagnamento l'individuazione delle organizzazioni di vendita piramidale e, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni previste.

La proposta di legge D'Agrò C. 3492 sancisce il divieto della vendita piramidale, riconoscibile quando le operazioni e le strutture di vendita si basano su un incentivo economico primario attribuito ai distributori o agli incaricati alla vendita come corrispettivo del mero reclutamento di nuovi distributori o incaricati alla vendita, invece che della loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri distributori o incaricati. Si aggiunge poi il divieto di organizzare o promuovere giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant'Antonio» e simili, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone ed in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo (articolo 3).

Le proposte di legge C. 3008 e C. 3325, all'articolo 7, e la proposta di legge C. 3484, all'articolo 9, recano disposizioni in merito alla tutela previdenziale dei soggetti incaricati della vendita a domicilio

Le sanzioni sono previste, oltre che dalla proposta di legge C. 2542, anche dalle proposte di legge C. 3008, C. 3484 e C. 3492.

 

Sergio GAMBINI (DS-U) rileva preliminarmente come dalla puntuale relazione svolta dal deputato D'Agrò emerga la sostanziale coincidenza delle disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame. Sottolinea quindi l'esigenza di approvare rapidamente una normativa di disciplina del settore che possa consentire di evitare che continuino a riprodursi situazioni di anomalia e di degenerazione, che finiscono per penalizzare quegli operatori che agiscono con correttezza sul mercato. D'altro canto, in altri paesi sono state sperimentate modalità di distribuzione che si sono dimostrate efficaci e vantaggiose sia per gli operatori sia per i consumatori.

In conclusione, sottolinea l'opportunità di procedere in tempi brevi alla nomina di un Comitato ristretto, al quale affidare l'elaborazione di un testo unificato e nel cui ambito prevedere lo svolgimento di un ciclo di audizioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza utili per l'efficace definizione dell'attività istruttoria.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, conferma la sussistenza di elementi comuni nelle proposte di legge in esame, pur rilevando l'esigenza di approfondire la compatibilità di talune disposizioni in esse contenute sia con la legislazione nazionale sia con quella comunitaria. Condivide inoltre l'opportunità prospettata dal deputato Gambini di costituire un Comitato ristretto; al riguardo ritiene che, sotto il profilo sistematico, sarebbe preferibile che il Comitato ristretto procedesse allo svolgimento delle audizioni in una fase precedente alla elaborazione del testo unificato.

 

Bruno TABACCI, presidente, preso atto dell'orientamento emerso nel corso del dibattito, ritiene che la Commissione si trovi nella condizione di concludere in tempi brevi l'esame preliminare; ritiene altresì che, al termine di quest'ultimo, si possa procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, nel cui ambito procedere alle audizioni che saranno ritenute utili e, quindi, alla predisposizione di un testo unificato. In quella fase dell'iter, ove si registrasse un orientamento concorde della Commissione, potrà essere valutata anche l'opportunità di richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 3 luglio 2003

Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 15.05.

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidale.

C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 25 giugno 2003.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ribadisce l'opportunità di costituire un Comitato ristretto, al quale affidare l'elaborazione di un testo unificato e nel cui ambito procedere allo svolgimento delle audizioni che saranno ritenute utili ai fini di un'efficace definizione dell'attività istruttoria.

 

Bruno TABACCI, presidente, concorda con il relatore e, preso atto che nessun deputato intende intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone quindi la nomina di un Comitato ristretto.

 

La Commissione approva la proposta di nominare un Comitato ristretto.

 

Bruno TABACCI, presidente, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.10.

 


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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COMITATO RISTRETTO

 

Giovedì 17 luglio 2003

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidale.

C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò.

 

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.05

 

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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COMITATO RISTRETTO

Martedì 28 ottobre 2003

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidale.

C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti e C. 3492 D'Agrò.

Audizioni informali di rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di rappresentanti dell'Associazione vendite dirette servizio consumatori (AVEDISCO) e del professor Sergio Barile, professore straordinario di economia e gestione delle imprese presso la Facoltà di economia dell'Università di Roma «La Sapienza».

 

Le audizioni informali si sono svolte dalle 9.40 alle 10 e dalle 10.10 alle 11.30.

 

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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COMITATO RISTRETTO

 

Giovedì 6 novembre 2003.

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidale.
C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 13 novembre 2003

Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.

 

La seduta comincia alle 15.10.

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidale.

C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2003.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, fa presente che il Comitato ristretto, anche alla luce delle risultanze acquisite nell'ambito delle audizioni informali svoltesi nella riunione del 28 ottobre scorso, ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in esame (vedi allegato 3).

Illustra quindi il contenuto del testo unificato, sul quale si è peraltro registrata l'unanime condivisione dei gruppi rappresentati nel Comitato ristretto, proponendo che lo stesso sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame.

 

Bruno TABACCI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base adottato dalla Commissione alle ore 12 di mercoledì 3 dicembre 2003.

 

La Commissione concorda.

 

Bruno TABACCI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.15.

 

 

 


ALLEGATO 3

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidale (C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò).

 

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

 

 

 


ART. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione della legge).

1. Al fini della presente legge si intendono:

a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi d'acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) per incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente la raccolta di ordinativi d'acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

c) per impresa o imprese l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

2. Le disposizioni della presente legge, con l'eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi.

c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

 

ART. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio).

1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

 

ART. 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio).

1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.

3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione, può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto d'agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a 5.000 euro. Il primo periodo del presente comma cessa di avere applicazione a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale tale importo è superato.

 

ART. 4.

(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato).

1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 4.

3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa una comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma precedente. In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni ed i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.

4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario.

5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è ritirato.

6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3 del presente articolo, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa, il diritto alla restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

7. Nei confronti dell'incaricato della vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità ed alle condizioni di cui al primo periodo.

9. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi d'acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

10. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

 

 

ART. 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene).

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

2. È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant' Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

 

ART. 6.

(Elementi presuntivi).

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice ovvero da altro distributore od incaricato alle vendite, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) l'eventuale obbligo del distributore o dell'incaricato alle vendite reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro distributore o incaricato, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta;

d) il fatto che gli introiti dei componenti la struttura ovvero dell'impresa organizzatrice siano attribuibili in maggior misura ai corrispettivi di cui alla lettera a), ovvero di cui alla lettera b), ovvero alla lettera c), piuttosto che al ricavato della vendita di beni o servizi al consumatore finale.

 

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 300.000 euro.

2. Chiunque, cooperando alla promozione o alla realizzazione di una delle attività o strutture di vendita od operazioni di cui all'articolo 5, induce o tenta di indurre uno o più soggetti, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo, ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo 5, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. Con la medesima pena di cui al comma 2 è punito chi concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 21 gennaio 2004

Presidenza del Presidente Bruno TABACCI, indi del Vicepresidente Ruggero RUGGERI.

 

La seduta comincia alle 15.15.

 

Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali.

Testo unificato C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 13 novembre 2003.

 

Bruno TABACCI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione.

 

Luigi D'AGRÒ, relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mereu 3.2, Ruzzante 4.1, 6.1 e 6.4, sugli identici emendamenti Cozzi 6.6 e Ruzzante 6.7 e sull'emendamento Cozzi 7.5. A seguito dell'approvazione di tali emendamenti risulterebbero assorbiti gli emendamenti Mereu 4.2, Cozzi 6.2 e 6.5 e Ruzzante 7.6.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Didoné 7.1, purché riformulato nel senso di limitare le modifiche alle sanzioni di carattere pecuniario, prevedendo che queste possano variare da 100 mila a 600 mila euro.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Didoné 7.2, purché riformulato nel senso di limitarlo al solo comma aggiuntivo 1-bis.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Ruzzante Tit. 1, purché riformulato nel senso di prevedere che il titolo del disegno di legge rechi «Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale».

Invita al ritiro i presentatori dei restanti emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

 

Sergio GAMBINI (DS-U) ritira l'emendamento Ruzzante 3.1, del quale è cofirmatario.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mereu 3.2 e Ruzzante 4.1.

 

Ruggero RUGGERI, presidente, avverte che è conseguentemente assorbito l'emendamento Mereu 4.2.

 

Giovanni DIDONÈ (LNFP), ritira il proprio emendamento 4.3, rilevando peraltro che esso era volto a tutelare quanto più possibile l'incaricato della vendita diretta a domicilio.

 

Sergio GAMBINI (DS-U) ritira l'emendamento Ruzzante 4.4.

 

La Commissione approva l'emendamento Ruzzante 6.1.

 

Ruggero RUGGERI, presidente, avverte che è conseguentemente assorbito l'emendamento Cozzi 6.2.

 

Giovanni DIDONÈ (LNFP), ritira il proprio emendamento 6.3.

 

La Commissione approva l'emendamento Ruzzante 6.4.

 

Ruggero RUGGERI, presidente, avverte che è conseguentemente assorbito l'emendamento Cozzi 6.5.

 

La Commissione approva gli identici emendamenti Cozzi 6.6 e Ruzzante 6.7.

 

Giovanni DIDONÈ (LNFP), accoglie le riformulazioni dei propri emendamenti 7.1 e 7.2 proposte dal relatore.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Didonè 7.1, nel testo riformulato (vedi allegato) e l'emendamento Didonè 7.2, nel testo riformulato (vedi allegato).

 

Giovanni DIDONÈ (LNFP), ritira il proprio emendamento 7.3.

 

Sergio GAMBINI (DS-U) ritira l'emendamento Ruzzante 7.4.

 

La Commissione approva l'emendamento Cozzi 7.5.

 

Ruggero RUGGERI, presidente, avverte che è conseguentemente assorbito l'emendamento Ruzzante 7.6.

 

Sergio GAMBINI (DS-U), accoglie la riformulazione dell'emendamento Ruzzante Tit. 1. La Commissione approva l'emendamento Ruzzante Tit. 1, nel testo riformulato (vedi allegato).

 

Ruggero RUGGERI, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.25.

 


ALLEGATO

 

Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali. Testo unificato C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò.

 

EMENDAMENTI

 

 

 


ART. 3.

 

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 5 inserire le seguenti: comma 2,.

3. 1.Ruzzante, Gambini.

 

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3. 2.Mereu, Lorusso.

 

ART. 4.

 

Al comma 2, sostituire le parole: di cui ai commi 3 e 4 con le seguenti: di cui ai commi 3 e 6.

4. 1.Ruzzante, Gambini.

 

Al comma 2, sostituire le parole: di cui ai commi 3 e 4 con le seguenti: di cui ai commi 3, 4 e 6.

4. 2.Mereu, Lorusso.

 

Al comma 6, dopo le parole: alla rifusione del inserire la seguente: intero.

 

Conseguentemente, sopprimere le parole: in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

4. 3.Didonè, Polledri.

 

Al comma 6, sostituire la parola: integri con le seguenti: ancora vendibili.

4. 4.Ruzzante, Gambini.

 

ART. 6.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: distributore o dell'incaricato alle vendite con la seguente: soggetto e le parole: distributore o incaricato alle vendite con le seguenti: componente la struttura.

6. 1.Ruzzante, Gambini.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: distributore o dell'incaricato alle vendite con la seguente: soggetto.

6. 2.Cozzi.

 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: una rilevante quantità con le seguenti: una seppur minima quantità e sopprimere le parole: in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

6. 3.Didonè, Polledri.

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: distributore o dell'incaricato alle vendite con la seguente: soggetto e le parole: distributore o incaricato con le seguenti: componente la struttura.

6. 4.Ruzzante, Gambini. Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: distributore o dell'incaricato alle vendite con la seguente: soggetto.

6. 5.Cozzi.

 

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: strettamente inerenti aggiungere le seguenti: e necessari.

*6. 6.Cozzi.

 

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: strettamente inerenti inserire le seguenti: e necessari.

*6. 7.Ruzzante, Gambini.

 

ART. 7.

 

Al comma 1, sostituire le parole: l'arresto da sei mesi ad un anno con le seguenti: l'arresto da due a tre anni e sostituire le parole: da 100.000 euro a 300.000 euro con le seguenti: da 300.000 euro a 600.000 euro.

7. 1.Didonè, Polledri.

 

Al comma 1, sostituire le parole: da 100.000 euro a 300.000 euro con le seguenti: da 100.000 euro a 600.000 euro.

7. 1(Nuova formulazione). Didonè, Polledri.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le violazioni, di cui al comma 1, si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità dell'articolo 36 c.p. e la comunicazione di esso alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

 

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

7. 2.Didonè, Polledri.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le violazioni, di cui al comma 1, si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità dell'articolo 36 c.p. e la comunicazione di esso alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

7. 2(Nuova formulazione). Didonè, Polledri.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per la durata di 5 anni.

7. 3.Didonè, Polledri.

 

Al comma 2, sopprimere le parole: anche promuovendo iniziative di carattere collettivo.

7. 4.Ruzzante, Gambini.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 10, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

7. 5.Cozzi.

 

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'impresa che non abbia rispettato le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 10 dell'articolo 4 della presente legge si applica una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000.

7. 6.Ruzzante, Gambini.

 

Sostituire il titolo con il seguente: «Vendita a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale».

Tit. 1.Ruzzante, Gambini.

 

Sostituire il titolo con il seguente: «Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale».

Tit. 1.Ruzzante, Gambini.

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 24 marzo 2004

Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Mario Valducci.

 

La seduta comincia alle 16.

Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali.

Testo unificato C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 21 gennaio scorso.

 

Bruno TABACCI, presidente, rammenta che il testo unificato all'esame della Commissione era stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per il prescritto parere. Avverte che la I e la XIV Commissione hanno espresso parere favorevole; la II e la XI Commissione hanno espresso parere favorevole con condizione e osservazioni; la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione e la VI Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, previa attenta valutazione delle indicazioni pervenute dalle altre Commissioni, si riserva di presentare nella prossima seduta taluni emendamenti di recepimento dei pareri.

 

Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.05.


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

 

Giovedì 13 maggio 2004

Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 15.15.

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò, C. 4555 Didonè.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 4555 Didonè).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 24 marzo scorso.

 

Bruno TABACCI, presidente, avverte che, in data 21 gennaio 2004, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4555 Didonè. Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge C. 2542 ed abbinate, si è proceduto al suo abbinamento.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, osserva che, anche al fine di recepire i pareri espressi dalle Commissioni che hanno esaminato il provvedimento in sede consultiva, ha ritenuto di predisporre alcuni emendamenti al testo (vedi allegato 4), che sottopone alla valutazione dei colleghi.

 

Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire e al fine di una più attenta valutazione delle proposte emendative presentate dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

 

La seduta termina alle 15.20.


ALLEGATO 4

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale. Testo unificato C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò, C. 4555 Didonè.

 

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

 

 


ART. 3.

 

Al comma 4, sostituire la parola: superiore con le seguenti: non superiore.

3. 100.Il Relatore.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. 101.Il Relatore.

 

ART. 4.

 

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo.

4. 100.Il Relatore.

 

ART. 6.

 

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6. 100.Il Relatore.

 

ART. 7.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei confronti di chiunque, cooperando alla promozione o alla realizzazione di una delle attività o strutture di vendita od operazioni di cui all'articolo 5, induca o tenti di indurre uno o più soggetti, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo, ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo 5, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

 

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Con la medesima pena di cui al comma 2 è punito con le seguenti: La medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 si applica a.

7. 100.Il Relatore.

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 26 maggio 2004

Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 16.45.

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò, C. 4555 Didonè.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 13 maggio scorso.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ricorda che, nella precedente seduta del 13 maggio, aveva sottoposto alla valutazione della Commissione le sue proposte emendative (vedi allegato 4 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 maggio 2004), presentate al fine di recepire i pareri espressi dalle Commissioni che avevano esaminato il provvedimento in sede consultiva. Invita quindi i colleghi a formulare eventuali osservazioni al riguardo.

 

Sergio GAMBINI (DS-U) valuta positivamente le proposte emendative presentate dal relatore, esprimendosi favorevolmente anche in ordine ad un possibile prosieguo dell'esame del provvedimento in sede legislativa.

 

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 3.100, 3.101, 4.100, 6.100 e 7.100.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ritiene senz'altro che possano essere attivate le procedure per il trasferimento del provvedimento alla Commissione in sede legislativa.

 

Bruno TABACCI, presidente, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti testé approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

 

La seduta termina alle 14.50.


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

 

Martedì 27 luglio 2004

Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 9.40.

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò, C. 4555 Didonè.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 maggio scorso.

 

Bruno TABACCI, presidente, rammenta che il testo del provvedimento, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati nella seduta del 26 maggio scorso, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per il prescritto parere. La II, la VI e la XIV Commissione hanno espresso parere favorevole, mentre la XI Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni; non sono invece ancora pervenuti i pareri della I e della V Commissione.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, sottolinea come la X Commissione si sia sinora concordemente adoperata affinché l'iter del provvedimento potesse trovare conclusione in tempi rapidi. A tal fine si sono recepite, attraverso l'approvazione di appositi emendamenti, tutte le condizioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo unificato adottato quale testo base.

A seguito dell'approvazione di ulteriori emendamenti al testo unificato, ed anche al fine di un successivo trasferimento del provvedimento in sede legislativa, si è ritenuto di chiedere nuovamente l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva. In tale occasione, l'XI Commissione ha ritenuto di trasformare in condizioni le osservazioni già contenute nel precedente parere.

Trattandosi di indicazioni che incidono sull'impianto complessivo del provvedimento, e che peraltro sono già state oggetto di attenta considerazione in occasione della valutazione del precedente parere, riterrebbe opportuno che l'XI Commissione Lavoro fosse invitata a rivedere la sua posizione, eventualmente riconducendo le condizioni formulate alla forma di osservazioni.

 

Bruno TABACCI, presidente, fa presente che, non essendovi obiezioni, rappresenterà alla Presidenza della XI Commissione l'opportunità di un riesame del parere espresso lo scorso 20 luglio sul provvedimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 9.45.

 

 


 

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 29 settembre 2004

Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 14.40.

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò, C. 4555 Didonè.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 luglio scorso.

 

Bruno TABACCI, presidente, fa presente che, sul provvedimento, non sono ancora pervenuti tutti i pareri.

Segnala peraltro che la XI Commissione Lavoro ha formulato un nuovo parere con osservazioni.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ricorda che la Commissione Lavoro, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento, ha formulato il 20 luglio 2004 un parere con condizioni, del quale la X Commissione ha ritenuto di chiedere il riesame. Ha personalmente illustrato alla XI Commissione, lo scorso 21 settembre, le ragioni di tale richiesta e all'esito della seduta la Commissione ha modificato la propria posizione iniziale, formulando una proposta di parere favorevole con osservazioni. In attesa dei pareri non ancora pervenuti, ribadisce l'invito ai gruppi ad attivarsi affinché si possano realizzare quanto prima i presupposti per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa. Ciò al fine di concluderne l'iter con sollecitudine, anche in considerazione del particolare impegno della Commissione nella sua interezza sulla materia.

 

Sergio GAMBINI (DS-U) concorda con quanto prospettato dal relatore.

 

Bruno TABACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

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SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 20 ottobre 2004

Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

 

La seduta comincia alle 16.05.

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò, C. 4555 Didonè.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 settembre scorso.

 

Bruno TABACCI, presidente, segnala che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva. Sono tutti pareri favorevoli, ad eccezione di quello della V Commissione, espresso nella forma del nulla osta; quello espresso da ultimo dalla XI Commissione reca tre osservazioni. Peraltro, il parere della V Commissione, espresso il 30 settembre, è stato successivamente revocato sulla base della prassi consolidata per cui, a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria 2005, si intendono revocati i pareri precedentemente resi dalla Commissione bilancio su provvedimenti aventi effetti finanziari in anni successivi a quello in corso, il cui iter nelle Commissioni di merito non sia ancora concluso.

Invita quindi il relatore ad esprimersi circa il possibile prosieguo dell'iter del provvedimento.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, fa presente che, in accoglimento di una osservazione di carattere tecnico formulata dalla Commissione Lavoro ha predisposto un emendamento di carattere sostanzialmente formale al testo del provvedimento (vedi allegato 7).

Si potrebbe inoltre sollecitare la V Commissione a esprimere nuovamente il parere di competenza sul testo elaborato dalla Commissione, al fine di realizzare, nei tempi più rapidi, le condizioni per il trasferimento alla sede legislativa.

 

Sergio GAMBINI (DS-U) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

 

La Commissione approva l'emendamento 4.200 del relatore.

 

Bruno TABACCI, presidente, avverte che la Presidenza si attiverà al fine di poter disporre tempestivamente dei prescritti pareri, anche nella prospettiva di una successiva richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 16.10.

 

 


ALLEGATO 7

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò).

 

ULTERIORE EMENDAMENTO DEL RELATORE DI RECEPIMENTO DEI PARERI

 

 

 


Art. 4.

 

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:

a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;

b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

 

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

 

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: commi 2, 3, 5, 6 e 10 con le seguenti: commi 2, 3, 5, 6 e 9.

4. 200.Il Relatore.


Esame in sede legislativa

 


COMMISSIONE X

attività produttive, commercio e turismo

RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDE LEGISLATIVA

4.

Mercoledì 12 gennaio 2005

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

BRUNO TABACCI

 

 


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

BRUNO TABACCI

 

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

 

La seduta comincia alle 17,05.

 

Discussione delle proposte di legge Bulgarelli ed altri: Disposizioni concernenti il divieto di vendite a struttura piramidale (2542); Ruzzante ed altri: Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali (3008); Pezzella ed altri: Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio (3325); Vernetti: Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete operanti mediante incentivi (3484); D'Agrò ed altri: Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale, giochi o catene (3492); Didonè: Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene (4555).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri: «Disposizioni concernenti il divieto di vendite a struttura piramidale»; Ruzzante ed altri: «Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali»; Pezzella ed altri: «Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio»; Vernetti: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete operanti mediante incentivi»; D'Agrò ed altri: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale, giochi o catene»; Didonè: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene».

Ricordo che la Commissione ha già esaminato in sede referente le predette proposte di legge, adottando un testo unificato successivamente modificato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti.

Sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, V, VI, XI e XIV.

Il prescritto numero di deputati ha richiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 2004.

Avverto che nella seduta odierna avrà luogo la discussione generale delle proposte di legge, con le repliche del relatore e del Governo, e si procederà all'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Comunico che il tempo complessivo per la discussione generale è di 6 ore e 30 minuti così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; interventi a titolo personale 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è pari a 5 ore e 10 minuti, così ripartite: Forza Italia 1 ora; Democratici di sinistra-l'Ulivo 45 minuti; Alleanza nazionale 38 minuti; Margherita-DL-l'Ulivo 35 minuti; UDC 32 minuti; Lega nord Federazione Padana 31 minuti; Rifondazione comunista 30 minuti; Gruppo misto 39 minuti.

Il tempo complessivo per l'esame degli articoli fino alla votazione è di 4 ore e 18 minuti, così ripartite: relatore 15 minuti; Governo 15 minuti; richiami al regolamento 5 minuti; tempi tecnici 15 minuti; interventi a titolo personale 30 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è pari a 2 ore e 58 minuti, così ripartite: Forza Italia 40 minuti; Democratici di sinistra-l'Ulivo 30 minuti; Alleanza nazionale 20 minuti; Margherita, DL-l'Ulivo 18 minuti; UDC 15 minuti; Lega nord Federazione Padana 12 minuti; Rifondazione comunista 10 minuti; Gruppo misto 33 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

 

LUIGI D'AGRÒ, Relatore. Il provvedimento al nostro esame è stato approfonditamente valutato da questa Commissione, anche mediante le audizioni svolte, e trattato in maniera precisa e approfondita dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Sappiamo perfettamente che questo è un provvedimento atteso da coloro che vogliono finalmente avere in mano uno strumento che possa recidere all'origine le iniziative e le vendite piramidali o le famose «catene di Sant'Antonio». Il testo unificato adottato in sede referente è frutto concorde di un'iniziativa di tutti i gruppi politici, per cui ne propongo l'adozione quale testo base per l'esame in sede legislativa.

 

GIOVANNI DELL'ELCE, Sottosegretario di Stato per le attività produttive. Il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

 

SERGIO GAMBINI. Noi concordiamo con quanto detto dal relatore e siamo convinti che l'iter del provvedimento debba essere rapidamente concluso; infatti, anche a causa della mancanza di precise disposizioni di legge su questa materia ci sono stati numerosi episodi che hanno lasciato spazio al verificarsi di truffe e di iniziative fraudolente.

Riteniamo, inoltre, che l'approvazione delle disposizioni in esame consentirà lo sviluppo di attività commerciali corrette con modalità non tradizionali che potranno affiancare quelle già consolidate nel nostro paese. Per tutti questi motivi ribadisco l'opportunità che si concluda velocemente l'iter del provvedimento.

 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

 

LUIGI D'AGRÒ, Relatore. Anch'io voglio sottolineare un aspetto già evidenziato dal collega Gambini, ossia che con questo provvedimento non cerchiamo soltanto di eliminare situazioni di devianza, ma intendiamo riaffermare e dare valore alle forme diverse di vendita che probabilmente anche in una situazione di paese «abbastanza vecchio» sono di grande utilità per incentivare i consumi, salvaguardando nel contempo le persone anziane che sono nella quasi totalità i destinatari delle truffe e dei raggiri.

È opportuno, quindi, che il testo sia rapidamente approvato; nella fase attuativa sarà poi possibile verificare se abbiamo fatto un buon lavoro.

 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito quanto proposto dal relatore, ossia di adottare quale testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge nn. 2542, 3008, 3325, 3484, 3492, 4555, elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente (vedi allegato).

(Così rimane stabilito).

 

Propongo inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per martedì 18 gennaio, alle ore 12.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

 

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 17,15.

 

 

 


ALLEGATO

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (C. 2542 Bulgarelli, C. 3008 Ruzzante, C. 3325 Pezzella, C. 3484 Vernetti, C. 3492 D'Agrò, C. 4555 Didonè).

 

TESTO UNIFICATO RISULTANTE DALL'ESAME IN SEDE REFERENTE, ADOTTATO COME TESTO BASE

 


ART. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione della legge).

1. Al fini della presente legge si intendono:

a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi d'acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

b) per incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi d'acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

c) per impresa o imprese, l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

 

2. Le disposizioni della presente legge, con l'eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

a) prodotti e servizi finanziari;

b) prodotti e servizi assicurativi;

c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

 

ART. 2.

(Esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio).

1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

 

ART. 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio).

1. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

2. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.

3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

4. La natura dell'attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

ART. 4.

(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato).

1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa una comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni ed i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all'integrità dei beni e dei materiali restituiti.

4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:

a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;

b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa, non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, è ritirato.

6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3 del presente articolo, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa, il diritto alla restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente pos seduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità ed alle condizioni di cui al primo periodo.

8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi d'acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

 

ART. 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene).

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

2. È vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant' Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

 

ART. 6.

(Elementi presuntivi).

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

 

 

 

 

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

3. Nei confronti di chiunque, cooperando alla promozione o alla realizzazione di una delle attività o strutture di vendita od operazioni di cui all'articolo 5, induca o tenti di indurre uno o più soggetti, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo, ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo 5, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

4. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 si applica a chi concorre all'induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.

5. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 5.000 euro.

 

 

 


COMMISSIONE X

attività produttive, commercio e turismo

RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDE LEGISLATIVA

5.

Mercoledì 19 gennaio 2005

presidenza del presidente bruno tabacci

 

 


PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BRUNO TABACCI

 

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

 

La seduta comincia alle 16.

 

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didonè: Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (2542-3008-3325-3484-3492-4555).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didonè: Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Ricordo che nella seduta del 12 gennaio scorso si è conclusa la discussione generale e la Commissione ha adottato come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge elaborato dalla Commissione in sede referente.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Avverto che non sono stati presentati emendamenti o articoli aggiuntivi.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

 

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

 

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

 

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

 

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

 

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

 

Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

 

È così esaurito l'esame degli articoli.

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

 

PIERO RUZZANTE. Annuncio il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo su questo provvedimento che consente, da un lato, di regolamentare la vendita diretta a domicilio e, dall'altro, di vietare le vendite piramidali. Abbiamo fortemente lavorato, in maniera congiunta, su questo testo di legge e considero il risultato ottimo, anche sotto il profilo della certezza del diritto e della tutela dei consumatori.

 

LUIGI D'AGRÒ, Relatore. Desidero, innanzitutto, ringraziare personalmente tutti i gruppi per il contributo offerto alla definizione di un testo ampiamente condiviso che, tra l'altro pone finalmente fine ad un lungo iter e soddisfa le categorie che svolgono in maniera corretta l'attività di vendita a domicilio.

Propongo, inoltre, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, le seguenti correzioni di forma: all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «vendita» sia inserita la seguente: «diretta»; all'articolo 4, comma 2, dopo la parola: «tramite» sia inserita la seguente: «lettera». Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 3, dopo le parole: «a mezzo di» sia inserita la seguente: «lettera»; all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «all'impresa» sia inserita la seguente: «affidante». Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dall'impresa» sia inserita la seguente: «affidante»; al comma 4, lettera b), dopo le parole: «dall'impresa» sia inserita la seguente: «affidante»; al comma 6, dopo le parole: «con l'impresa» sia inserita la seguente: «affidante»; al comma 7, dopo le parole: «dall'impresa» sia inserita la seguente: «affidante»; all'articolo 4, comma 6, siano sostituite le parole: «diritto alla restituzione» con le seguenti: «diritto di restituzione»; nel titolo, le parole: «forme di vendita piramidale» siano sostituite dalle seguenti: «forme di vendita piramidali».

 

PRESIDENTE. Pongo in votazione le correzioni di forma proposte dal relatore.

(Sono approvate).

 

Chiedo, inoltre, in caso di approvazione, che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

 

Il testo unificato sarà subito votato per appello nominale.

 

Sostituzioni.

 

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Berruti, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Cosentino, Scaltritti e Tedeschi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Di Teodoro, Sandi, Fluvi, Visco, Viale, Falsitta e Ruzzante.

 

Votazione nominale.

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul testo unificato di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge Bulgarelli ed altri (2542); Ruzzante ed altri (3008); Pezzella ed altri (3325); Vernetti (3484); D'Agrò ed altri (3492); Didonè (4555) con il seguente nuovo titolo: «Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali» (2542-3008-3325-3484-3492-4555):

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Hanno votato 25

(La Commissione approva).

 

Hanno votato sì: Alboni, Amato, D'Agrò, Didonè, Di Teodoro, Falsitta, Fluvi, Gambini, Gastaldi, Leccisi, Lulli, Milanato, Nieddu, Nigra, Provera, Quartiani, Rugghia, Ruzzante, Saglia, Sandi, Tabacci, Viale, Visco, Zanetta e Zara.

 

La seduta termina alle 16,10.


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Martedì 24 febbraio 2004

Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

 

La seduta comincia alle 11.50.

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 Bulgarelli ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra il contenuto della proposta di legge in titolo, che prevede una specifica normativa che vieta le vendite piramidali. Inoltre l'articolo 1 reca le definizioni di vendita diretta a domicilio e dell'incaricato di vendita, gli articoli 2 e 3 regolamentano l'esercizio dell'attività di vendita diretta a domicilio, individuando le forme giuridiche in base alle quali essa può essere esercitata. Nel rilevare che le disposizioni recate dal testo unificato in titolo appaiono sostanzialmente riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela della concorrenza», che le lettere l) ed e), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, formula una proposta di parere favorevole.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

 


ALLEGATO 5

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (Testo unificato C. Bulgarelli ed abb.).

 

PARERE APPROVATO

 

 

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2542 ed abbinate, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono sostanzialmente riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale», e «tutela della concorrenza», entrambe riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed e) della Costituzione,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 6 ottobre 2004

Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

 

La seduta comincia alle 15.10.

 

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 Bulgarelli ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate sono sostanzialmente riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale», e «tutela della concorrenza», entrambe riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed e) della Costituzione e, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

 

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 4).

 

 

 


ALLEGATO 4

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (testo unificato C. 2542 Bulgarelli ed abb.)

 

PARERE APPROVATO

 

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2542 ed abbinate, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono sostanzialmente riconducibili alle materie «ordinamento civile e penale», e «tutela della concorrenza», entrambe riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed e) della Costituzione,

ribadito quanto contenuto nella premessa del parere favorevole reso dal Comitato in data 24 febbraio 2004 sul precedente testo unificato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 3 marzo 2004

Presidenza del presidente Erminia MAZZONI.

 

La seduta comincia alle 13.30.

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

C. 2542.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

 

Francesco BONITO (DS-U), relatore, rileva che il provvedimento in esame si occupa di due materie distinte seppur connesse: la disciplina delle vendite dirette a domicilio e la tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale. Ricorda che le vendite effettuate presso il domicilio del consumatore rientrano tra le forme speciali di vendita al dettaglio disciplinate dagli articoli 16-21 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

L'articolo 1 del provvedimento in esame contiene le definizioni e delimita l'ambito di applicazione della legge. Dal campo di applicazione del provvedimento, ad eccezione delle disposizioni sulla vendita piramidale e sulle sanzioni, sono escluse le offerte, le sottoscrizioni e la propaganda a fini commerciali di prodotti e servizi finanziari e assicurativi e i contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

L'articolo 2 assoggetta le ditte esercitanti tale attività al rispetto delle disposizioni del decreto legge n. 114 del 1998, nonché alle licenze e alle autorizzazioni previste dalle norme in vigore in relazione alle diverse tipologie di beni o servizi offerti. In particolare il provvedimento richiama gli articoli 19 (presentazione di una comunicazione al comune in cui l'esercente ha la residenza o la sede legale), 20 (estensione delle disposizioni sugli incaricati di vendita e sul tesserino anche alle visite al domicilio del consumatore non a scopo di vendita, bensì per esibire o illustrare cataloghi o per l'effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale) e 22, commi 1 e 2. Quest'ultimo concerne le sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni e alla sospensione temporanea dell'attività in caso di particolare gravità o di recidiva, che viene disposta da parte del sindaco.

L'articolo 3 disciplina l'attività dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio, imponendo in ogni caso all'incaricato, con o senza vincolo di subordinazione, l'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998. Si prevede che, in assenza di vincolo di subordinazione, l'attività può essere svolta come oggetto di obbligazione assunta con contratto di agenzia o, alternativamente, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale o occasionale.

Osserva che il comma 3 in esame non appare formulato molto chiaramente. Sembra si voglia prevedere che il venditore lavoratore autonomo o parasubordinato non debba essere necessariamente iscritto nei ruoli degli agenti di commercio e quindi il suo rapporto possa essere regolato anche in deroga alla disciplina del contratto di agenzia.

Infine il comma 4 prevede che l'attività di vendita a domicilio ai sensi del comma precedente è da considerare occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

L'articolo 4 si occupa della disciplina del rapporto di lavoro. In particolare si prevede l'applicazione delle norme del contratto nazionale collettivo di lavoro di settore in vigore per l'incaricato alla vendita con vincolo di subordinazione e l'applicazione dei vigenti accordi economici collettivi di settore per l'incaricato senza vincolo di subordinazione legato da un rapporto di agenzia. Invece per l'incaricato non dipendente e neanche legato da un rapporto di agenzia, è necessario l'atto scritto ad probationem e si prevede la libera rinuncia all'incarico anche per fatti concludenti o la revoca per atto scritto. Per quanto riguarda la revoca, sottolinea la necessità che l'atto scritto sia notificato con raccomandata o altro mezzo idoneo. Si attribuisce inoltre all'incaricato in questione la possibilità di esercitare una specie di diritto di ripensamento entro dieci giorni dalla stipula del contratto, inviando una comunicazione con raccomandata.

Si dettano poi una serie di garanzie per l'incaricato, in modo da evitare abusi dell'impresa: non può essere imposto l'acquisto di beni o servizi che non siano strettamente strumentali all'esercizio dell'attività (e ogni clausola contrattuale che viola tale divieto dovrebbe essere considerata nulla); è riconosciuto il diritto alla restituzione o alla rifusione del prezzo di beni e materiali ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del prezzo originario. L'incaricato deve attenersi alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta, in caso contrario è responsabile degli eventuali danni che ne possono derivare. Inoltre, salvo autorizzazione scritta, non ha la facoltà di riscuotere crediti presso i privati consumatori, né di concedere sconti o dilazioni di pagamento. In merito al compenso dell'incaricato senza vincolo di subordinazione, le proposte concordano nello stabilire che esso debba essere costituito dalle provvigioni sugli affari accettati che hanno avuto regolare esecuzione. La misura e le modalità di corresponsione delle provvigioni deve essere precisata per iscritto.

L'articolo 5 vieta le operazioni, le strutture e le organizzazioni di vendita finalizzate al reclutamento di persone a cui si vende una posizione all'interno della struttura stessa con la prospettiva di guadagni illusori e con l'incarico di reclutare altre persone, nonché l'organizzazione e la promozione di giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant'Antonio» e simili, configuranti guadagni attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone. A tal proposito l'articolo 6 individua alcuni elementi la cui ricorrenza, se accompagnata agli elementi individuati dal precedente articolo 5, favorisce l'individuazione delle organizzazioni di vendita piramidale e, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni previste. Tra tali elementi, definiti «presuntivi», sono compresi una serie di obblighi verso l'organizzazione, posti a carico dell'incaricato alle vendite o del distributore: acquisto di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo (per i beni ancora vendibili) in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, al netto delle spese sostenute dall'impresa, per prodotti invenduti; corresponsione all'atto del reclutamento e comunque quale condizione di esso, di una somma di denaro o titoli di credito e benefici finanziari; acquisto di materiali, beni o servizi non inerenti all'attività commerciale. Un ulteriore elemento «presuntivo» è costituito dall'attribuzione in maggior parte degli introiti, sia degli incaricati che dell'organizzazione, ai corrispettivi di cui alle precedenti lettere, piuttosto che all'attività di vendita vera e propria al consumatore finale.

Infine l'articolo 7, che più strettamente attiene alle competenze della Commissione giustizia, provvede ad apprestare un armamentario sanzionatorio per la violazione delle norme precedenti.

Si prevede, infatti, per le vendite piramidali, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, l'arresto da sei mesi ad un anno o il pagamento di un'ammenda di importo compreso tra 100.000 euro e 600.000 euro per coloro che promuovono o realizzano le attività vietate, mentre per coloro che collaborano a tale attività anche inducendo altre persone ad associarsi è previsto l'arresto da uno a tre mesi o l'ammenda tra 5.000 e 50.000 euro. Tale ammenda è prevista anche per chi concorre anche con la sola segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari dei tentativo di induzione all'affiliazione. A tal proposito osserva che sarebbe stato più opportuno prevedere la sola sanzione amministrativa, invece di introdurre una nuova fattispecie di reato nell'ambito della legislazione penale. Osserva, inoltre, che andrebbe chiarito il rapporto tra la fattispecie sanzionatoria di cui al comma 1 rispetto a quelle di cui al comma 2 e 3. In particolare non è sufficientemente chiaro se i reati contravvenzionali di cui ai commi 2 e 3 siano ipotesi residuali rispetto a quelle del comma 1 o se, invece, integrino fattispecie più specifiche che si vanno ad aggiungere a quella della promozione o realizzazione delle strutture di vendita piramidale.

Ai sensi del comma 1-bis, inoltre, si applica la pena accessoria della pubblicazione della sentenza a spese del condannato e la sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Infine il comma 4 prevede una sanzione pecuniaria amministrativa per le imprese di vendita diretta a domicilio che non rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 4 relative al rapporto di lavoro con l'incaricato.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato 2).

 

La seduta termina alle 14.

 

 

 


ALLEGATO 2

 

Testo unificato delle proposte di legge n. 2542 ed abbinate (Vendita diretta a domicilio e forme di vendita piramidale).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

 

 

 


La II Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2542 ed abbinate, recante disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e forme di vendita piramidale,

ritenuto che andrebbe previsto che l'atto scritto di revoca dell'incarico di vendita di cui all'articolo 4, comma 2, dovrebbe essere notificato con raccomandata o altro mezzo idoneo,

considerato che le finalità preventive e retributive delle sanzioni penali previste dall'articolo 7 sarebbero comunque garantite dalla previsione di sanzioni amministrative adeguate alla gravità dei fatti vietati;

considerato che la fattispecie di cui all'articolo 7, comma 1, è volta a sanzionare non solo le attività di promozione o organizzazione, ma anche quelle di concreta attuazione delle operazioni di cui all'articolo 5, così comprendendo anche le fattispecie di induzione di altri soggetti all'adesione all'organizzazione o alla operazione in questione previste dal comma 2,

considerato che, coloro che compiono le attività descritte ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 concorrono alla fattispecie contravvenzionale di cui al comma 1 dello stesso articolo 7, per cui appare superfluo prevedere delle autonome fattispecie di reato;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 3, alla fine del primo periodo siano aggiunte le seguenti parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, valuti la Commissione l'opportunità di sanzionare gli illeciti di cui ai commi 1, 2 e 3 con sanzioni amministrative piuttosto che attraverso sanzioni penali;

b) all'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra la fattispecie sanzionatorie di cui al comma 1 rispetto a quelle di cui ai commi 2 e 3;

c) all'articolo 7, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sanzionare con sanzioni amministrative anche gli illeciti contrattuali previsti dall'articolo 4.

 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 16 giugno 2004

Presidenza del presidente Italico PERLINI.

 

La seduta comincia alle 9.20.

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

 

Francesco BONITO (DS-U), relatore, osserva che il provvedimento in esame si occupa di due materie distinte seppur connesse: la disciplina delle vendite dirette a domicilio e la tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Ricorda che la Commissione giustizia ha già espresso un parere favorevole con condizione ed osservazioni sul provvedimento in esame il 3 marzo 2004. La Commissione è adesso chiamata ad esprimersi su un nuovo testo, risultante dall'approvazione di ulteriori emendamenti: Pertanto si soffermerà sulle questioni di competenza della Commissione, mettendo in evidenza le modifiche rispetto al testo precedente e quindi l'eventuale recepimento dei rilievi contenuti nel precedente parere.

All'articolo 4, comma 2, recependo la condizione del parere precedente, la Commissione di merito ha precisato che l'atto scritto di revoca dell'incarico di vendita di cui all'articolo 4, comma 2, dovrebbe essere notificato con raccomandata o altro mezzo idoneo.

All'articolo 7 è stata confermata la sanzione penale contravvenzionale per coloro che promuovono o realizzano le attività vietate di cui all'articolo 5, mentre le fattispecie di cui ai commi 2 e 3, relative all'induzione ad aderire, associarsi o affiliarsi all'organizzazione o alle operazioni in questione o al concorrere anche con la sola segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari dei tentativo di induzione all'affiliazione, sono punite come illeciti amministrativi con una sanzione pecuniaria. Tali modifiche, rispetto al testo precedente, recepiscono sostanzialmente le osservazioni contenute nel parere del 3 marzo relative all'opportunità di prevedere sanzioni amministrative piuttosto che sanzioni penali e di chiarire il rapporto tra la fattispecie sanzionatoria di cui al comma 1rispetto a quelle di cui ai commi 2 e 3.

Infine segnala che nel precedente parere si esprimevano perplessità sulla previsione di sanzioni amministrative per gli illeciti contrattuali di cui all'articolo 4, relativo al rapporto di lavoro con l'incaricato della vendita a domicilio.

Infine formula una proposta di parere favorevole.

 

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

 

 

 

 

 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Tesoro)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 25 febbraio 2004

 Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.

 

La seduta comincia alle 9.10.

 

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di vendite dirette a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidale, non è corredato da relazione tecnica. Per quanto attiene ai profili finanziari, segnala l'articolo 3, comma 4, in base al quale le attività di vendita diretta a domicilio sono definite occasionali fino al conseguimento di un reddito annuo superiore a 5.000 euro. Al riguardo, segnala l'esigenza di riformulare il testo nel senso di stabilire che l'importo indicato costituisce il limite massimo entro il quale l'attività avrebbe carattere occasionale. Sollecita, inoltre, il rappresentante del Governo di chiarire gli eventuali effetti della disposizione sotto il profilo del gettito tributario.

 

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI concorda con il relatore circa l'esigenza di specificare, al comma 4 dell'articolo 3, che la vendita diretta a domicilio costituisce attività occasionale nel caso in cui da tale attività sia conseguito un reddito complessivo annuo non superiore a 5.000 euro. Sottolinea, inoltre, che, con tale modifica, la disciplina dell'attività di vendita diretta a domicilio contenuta nel provvedimento non produrrebbe effetti di riduzione del gettito fiscale.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:

 

«Sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 4, la parola: «superiore» sia sostituita dalle seguenti: «non superiore».

 

Il Comitato approva la proposta di parere.

 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Tesoro)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 22 settembre 2004

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

 

La seduta comincia alle 9.10.

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Nuovo testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

 

Il Comitato inizia l'esame.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dal Comitato permanente per i pareri nella seduta del 25 febbraio 2004. In quella occasione, il Comitato ha espresso parere favorevole, formulando una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a specificare, al comma 4 dell'articolo 3, che la vendita diretta a domicilio costituisce attività occasionale nel caso in cui da tale attività sia conseguito un reddito complessivo annuo non superiore a 5.000 euro.

Avverte che la Commissione Attività produttive ha recepito la condizione formulata dal Comitato e ha introdotto alcune modifiche agli articoli 3, 4, 6 e 7. In particolare, all'articolo 3, è stato aggiunto un nuovo comma in base al quale si conferma l'applicazione della disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ricorda che l'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 44 dispone che per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla disposizione sia in relazione alla definizione di attività di carattere occasionale prevista dal decreto legislativo n. 276 del 2003, adottato in attuazione della legge n. 30 del 2003, recante «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro», sia in relazione all'eventualità che lo svolgimento dell'attività nei termini indicati ai commi 2 e 3 favorisca comportamenti elusivi in relazione agli obblighi previdenziali.

Segnala che le altre modifiche apportate dalla Commissione di merito riguardano le modalità di revoca dell'incarico alla vendita diretta a domicilio (articolo 4), la disciplina del divieto delle forme di vendita piramidali (articolo 6), la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi nei confronti di coloro che inducono altri soggetti alle attività di vendita piramidali vietate dall'articolo 5 del provvedimento (articolo 7). Rileva che tali modifiche non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA avverte di non essere in possesso degli elementi necessari per chiarire gli effetti finanziari del nuovo comma dell'articolo 3. Ritiene comunque che non si tratti di effetti rilevanti in quanto si tratterebbe prevalentemente di attività «sommerse». Chiede un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di fornire i necessari elementi di informazione.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e tesoro)

 

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Giovedì 30 settembre 2004

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

 

La seduta comincia alle 10.10.

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Nulla osta).

 

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 22 settembre 2004.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta era stato ri chiesto al Governo un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari del nuovo comma dell'articolo 3, in base al quale si conferma l'applicazione della disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA precisa che la disposizione di cui al nuovo comma 5 dell'articolo 3 non determina minori entrate né favorisce comportamenti elusivi.

 

Gaspare GIUDICE, presidente, conclusivamente, formula la seguente proposta di parere:

«preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, non determinano minori entrate né favoriscono comportamenti elusivi,

 

NULLA OSTA».

 

Il Comitato approva la proposta di parere.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e tesoro)

 

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Mercoledì 15 dicembre 2004

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

 

La seduta comincia alle 10.05.

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Nuovo testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

 

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di vendite dirette a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidale, è stato esaminato da ultimo dal Comitato permanente per i pareri nella seduta del 30 settembre 2004. Successivamente, il parere medesimo è stato revocato a seguito della presentazione dei documenti di bilancio per il triennio 2005-2007. Con lettera dell'8 novembre 2004, il Presidente della Commissione Attività produttive ha chiesto un nuovo esame del provvedimento, anche al fine del suo trasferimento alla sede legislativa. Nella seduta del 30 settembre, il Comitato, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, non determinano minori entrate né favoriscono comportamenti elusivi, ha espresso parere di nulla osta. Ricorda che successivamente, nella seduta del 20 ottobre 2004, la Commissione Attività produttive ha introdotto alcune modifiche all'articolo 4 concernente la disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Osserva che le modifiche, che hanno disposto l'accorpamento dei commi 4 e 7, sono state apportate per recepire una delle osservazioni formulate dalla Commissione lavoro. Rileva che tali modifiche non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che le modifiche introdotte all'articolo 4 non comportano conseguenze di carattere finanziario.

 

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sul nuovo testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

 

NULLA OSTA.»

 

Il Comitato approva la proposta di parere.

 

La seduta termina alle 10.10.

 

 

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 4 febbraio 2004

Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA, indi del vicepresidente Maurizio LEO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

 

La seduta comincia alle 14.

 

Disciplina della vendita diretta.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla X Commissione Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, sul testo unificato dei progetti di legge C. 2542 ed abbinati, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Sottolinea come il provvedimento si proponga di disciplinare la vendita diretta a domicilio, tutelando altresì il consumatore dal fenomeno delle vendite piramidali, fenomeno che sta producendo rilevanti e negative conseguenze anche di ordine sociale, consentendo ad operatori senza scrupoli di realizzare enormi profitti a danno dei soggetti che sono coinvolti in tali operazioni.

L'articolo 1 del testo unificato, contiene, al comma 1, le definizioni di «vendita diretta a domicilio» e «di incaricato di vendita diretta a domicilio», mentre al comma 2 stabilisce che le disposizioni contenute nel provvedimento non si applicano alla sottoscrizione, all'offerta e alla propaganda dei prodotti e dei servizi finanziari e assicurativi, nonché ai contratti per la costruzione la vendita e la locazione di immobili, ad eccezione degli articoli 5 6 e 7.

L'articolo 2 specifica che all'attività di vendita a domicilio si applicano gli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

L'articolo 3 regola l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio. In questo ambito segnala, in quanto relativo ad aspetti di competenza della Commissione, il comma 4, il quale stabilisce che l'attività di incaricato di vendita diretta a domicilio può essere definita occasionale fino al conseguimento, per il tramite di essa, di un reddito superiore ai 5.000 euro.

Tale previsione determina effetti anche di carattere fiscale, in quanto la classificazione delle attività di vendita diretta comporta che, ai fini delle imposte dirette, il reddito dalla stessa prodotto sia considerato reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, lett. i) o l), del Testo unico delle imposte sui redditi. I redditi di questo tipo, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del TUIR, sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Nel caso in cui il limite di 5.000 euro annui venisse superato, si tratterebbe di reddito di impresa (articoli 55-66 del TUIR), o di reddito di lavoro autonomo (articoli 53-54 del TUIR). Qualora invece, in relazione alle caratteristiche del contratto, si dovesse trattare di lavoro dipendente, il reddito dovrebbe essere considerato ai fini fiscali sempre reddito di lavoro dipendente (articoli 49-52 del TUIR), indipendentemente dall'importo del reddito annuo.

Le operazioni effettuate nell'ambito di attività occasionali non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA e sono anche escluse dall'applicazione dell'IRAP.

In merito alla formulazione della norma, potrebbe essere opportuno, per motivi di uniformità normativa e di migliore comprensibilità della disposizione, precisare che l'attività di vendita ha carattere occasionale fino al limite di reddito di 5.000 euro.

L'articolo 4 detta una disciplina analitica del rapporto tra impresa affidante e incaricato, regolata diversamente a seconda che sussista o no un vincolo di subordinazione.

L'articolo 5 vieta, al comma 1, «la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fondi sul mero reclutamento di nuovi soggetti, piuttosto che sulla capacità di vendere o di promuovere la vendita di beni o servizi».

Il comma 2 del medesimo articolo proibisce tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant'Antonio», che configurano possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto di reclutare si trasferisca all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

L'articolo 6 prevede, con metodo casistico, alcune situazioni caratteristiche, da cui scaturisce una presunzione circa la sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietata per effetto dell'articolo 5.

L'articolo 7 prevede una articolata tipologia di illeciti penali, apparentemente di natura contravvenzionale, comminate per la violazione di cui all'articolo 5, con pene che possono giungere, per l'ipotesi più grave, a un anno di arresto e a 600.000 euro di ammenda, unite a particolari forme di pubblicità atte a informare i consumatori delle condanne irrogate.

Per quanto riguarda gli articoli 5, 6 e 7 rileva l'opportunità di verificare - data la peculiare natura dei prodotti e dei servizi finanziari ed assicurativi - se le condotte individuate in tali disposizioni definiscano con sufficiente precisione le tipologie osservate in tali ambiti, verificando nel frattempo se le sanzioni previste dall'articolo 7 siano commisurate all'allarme sociale causato di questi fenomeni e pertanto tali da assicurare un effettivo contrasto di tali forme di operazioni.

Sottolinea inoltre l'opportunità di valutare l'ipotesi di prevedere, in materia di contrasto alle forme di vendita piramidale, una disciplina specifica applicabile ai prodotti finanziari ed assicurativi, in una prospettiva globale di tutela del risparmio e in considerazione delle particolari caratteristiche di tali prodotti e dei relativi mercati.

Si riserva pertanto di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

 

Giorgio BENVENUTO (DS-U) rileva che le questioni sottese al provvedimento in discussione, per quanto riguarda i prodotti finanziari ed assicurativi, sono di grande delicatezza e complessità, e propone pertanto di rinviare il prosieguo del dibattito, per consentirne una disamina approfondita, tanto più necessaria in una fase in cui i cittadini attendono segnali precisi dalla politica in tema di tutela del risparmio.

 

Renzo PATRIA (FI) si associa alla proposta del deputato Benvenuto, in considerazione della rilevanza delle questioni affrontate dal provvedimento.

 

Antonio PEPE (AN) sottolinea l'opportunità di una revisione della formulazione tecnica dell'articolato, osservando l'opportunità di meglio descrivere le fattispecie che si intendono reprimere.

 

Mario LETTIERI (MARGH-U) ricorda come la questione affrontata dall'intervento normativo sia delicata e di stretta attualità, associandosi pertanto alla proposta di rinviare l'esame del provvedimento.

 

Giorgio LA MALFA, presidente, concordando sull'opportunità di svolgere i necessari approfondimenti tecnici, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

 

 

La seduta termina alle 14.15.

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 febbraio 2004

Presidenza del Presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

 

La seduta comincia alle 14.15.

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 febbraio scorso.

 

Giorgio BENVENUTO (DS-U) rileva come il provvedimento in esame risulti largamente condiviso, anche grazie all'ottimo lavoro svolto presso la Commissione di merito: auspica quindi che su di esso la Commissione possa esprimere in tempi rapidi un parere favorevole.

 

Mario LETTIERI (MARGH-U) si dichiara in linea di principio d'accordo con il deputato Benvenuto e rileva come in materia finanziaria e, soprattutto, assicurativa, si verifichino, attraverso il meccanismo della vendita piramidale, vere e proprie truffe che danneggiano gravemente i cittadini coinvolti.

 

Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, ricorda che nella scorsa seduta si era deciso di svolgere un ulteriore approfondimento, in quanto il dettato della legge non appare sufficientemente definito e facilmente applicabile, specie con riferimento ai prodotti finanziari ed assicurativi.

 

Sergio ROSSI (LNFP) propone di valutare la possibilità di inserire un'apposita norma in materia nell'ambito della discussione del disegno di legge sulla tutela del risparmio recentemente deliberato dal Consiglio dei Ministri.

 

Giorgio LA MALFA, presidente, propone intanto di inserire nel parere un'osservazione volta a segnalare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni relative agli strumenti finanziari e assicurativi. Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, ribadita l'opportunità di definire nel modo più preciso le condotte indicate dal provvedimento, accoglie l'invito del presidente e formula una proposta di parere (vedi allegato 1).

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 14.30.

 

 

 


ALLEGATO 1

 

Testo unificato delle proposte di legge C. 2542 e abb. Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

 

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

 

 


La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2542 ed abbinate, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità riformulare la disposizione, precisando che l'attività di vendita ha carattere occasionale fino al limite di reddito di 5.000 euro, al fine di renderla più chiara;

b) valuti la Commissione di merito, in ragione della peculiare natura dei prodotti e dei servizi finanziari ed assicurativi, l'opportunità di dettare specifiche disposizioni per tale tipologia di prodotti e servizi.

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 15 giugno 2004

Presidenza del Presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Manlio Contento.

 

La seduta comincia alle 13.05.

 

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla X Commissione Attività produttive, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, sul testo unificato dei progetti di legge C. 2542 ed abbinati, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito. < BR>Ricorda che la Commissione Finanze, nel corso della seduta del 11 febbraio scorso, aveva dato parere favorevole al provvedimento, formulando due osservazioni.

La prima di esse è stata puntualmente recepita dalla Commissione di merito, che ha riformulato il comma 4 dell'articolo 3 del testo, chiarendo che il carattere occasionale dell'attività di incaricato alla vendita diretta senza vincoli di subordinazione permane fintanto che il reddito annuo di tale attività non superi i 5 mila euro annui.

La seconda osservazione formulata dalla Commissione, non recepita dalla Commissione di merito, sottolineava, in ragione della peculiare natura dei prodotti e dei servizi finanziari ed assicurativi, l'opportunità di dettare specifiche disposizioni per tali tipologie di prodotti e di servizi, la cui disciplina non può essere facilmente uniformata a quella prevista per la vendita a domicilio di altri servizi, di beni e di merci.

Le restanti modifiche effettuate dalla Commissione di merito non attengono a profili di competenza della Commissione Finanze.

Propone quindi, in considerazione della rilevanza del provvedimento e della difficoltà di definire una disciplina specifica per le attività assicurative e finanziarie, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

 

Giorgio BENVENUTO (DS-U), sottolinea l'importanza del provvedimento, preannunziando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

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SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 3 febbraio 2004

Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

 

La seduta comincia alle 11.30.

 

Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, rileva come la X Commissione (Attività produttive) abbia trasmesso un testo unificato delle proposte di legge per la disciplina della vendita diretta a domicilio e per la tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale. Gran parte della disciplina contenuta nel testo unificato è volta a regolare il rapporto di lavoro degli incaricati alla vendita diretta.

La vendita diretta a domicilio è definita nel testo come la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi d'acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago, ricorda che tale forma di vendita, in base all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza.

L'incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi d'acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio. Le disposizioni della legge, con alcune eccezioni, non si applicano alla offerta, sottoscrizione e propaganda ai fini commerciali di prodotti e servizi finanziari e servizi assicurativi e ai contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento, già previsto dall'articolo 19, commi 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. Per svolgere tale attività occorre essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi fissati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia o essere esercitata, in carenza di un contratto d'agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese. La natura dell'attività è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a 5 mila euro.

All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. Analogamente, all'incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione si applicano gli accordi economici collettivi di settore. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è stabilita una apposita disciplina del recesso dall'incarico.

Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa. In base al comma 4 dell'articolo 4, l'eccezione a tale regola è rappresentata dai beni che costituiscono il campionario. Il successivo comma 7 ribadisce tale divieto con riferimento ai servizi non strettamente inerenti e necessari all'attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta.

L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi d'acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

Sono poi vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fondi sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura (le cosiddette vendite piramidali).

Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di vendita piramidale l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico; l'eventuale obbligo di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione; l'eventuale obbligo di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attività svolta e il fatto che gli introiti dei componenti la struttura ovvero dell'impresa organizzatrice siano attribuibili in maggior misura ai corrispettivi per acquisto di merce, attribuzioni di denaro o acquisto di servizi non strettamente inerenti l'attività svolta, piuttosto che al ricavato della vendita di beni o servizi al consumatore finale.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita piramidale è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100 mila euro a 600 mila euro, nonché con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento, la sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. Sanzioni penali sono previste anche per chi cooperi alla promozione o alla realizzazione di una delle attività di vendita piramidale. È punito anche chi induca ad aderire a tali organizzazioni mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione. Per la mancata osservanza delle prescrizioni relative al rapporto di lavoro con l'incaricato alla vendita diretta sono, invece, previste sanzioni amministrative pecuniarie da 1.500 a 5 mila euro.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole, invitando la Commissione di merito ad integrare la proposta di legge con una disciplina relativa alla necessaria assistenza «post-vendita» da garantire agli acquirenti, con adeguato contingente di personale provvisto di idonea preparazione professionale, nonché a chiarire i rapporti tra il comma 4 e il comma 7 dell'articolo 4, sostanzialmente analoghi.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia l'esigenza di approfondire la disciplina del rapporto di lavoro tra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio: mentre infatti tale rapporto è definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro nel caso della sussistenza di un vincolo di subordinazione, non risulta chiara la disciplina relativa al caso in cui manchi vincolo di subordinazione.

Ritiene inoltre sia opportuno approfondire il contenuto dell'articolo 4, comma 10, in base al quale il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari, potendo sussistere anche altre forme di compenso.

 

Carmen MOTTA (DS-U), evidenziato come la proposta di legge in esame C. 3008, di cui è firmataria, fosse innanzitutto finalizzata a operare una netta distinzione tra le forme di vendita diretta, anche a struttura multilivello, e le cosiddette forme di vendita piramidale, ritiene che, a seguito della predisposizione del testo unificato in esame, sia necessario un approfondimento in ordine al rapporto di lavoro degli incaricati alla vendita diretta a domicilio.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, evidenzia come il provvedimento in esame sia finalizzato a prevedere una disciplina della vendita diretta a domicilio e il divieto delle vendite piramidali. La disciplina del rapporto di lavoro subordinato degli incaricati alla vendita, all'interno del testo unificato, è regolata in maniera piuttosto succinta, in quanto tale rapporto è per sua natura incompatibile con il fenomeno delle vendite piramidali.

 

Cesare CAMPA (FI) ritiene debba valutarsi l'opportunità di escludere l'eccezione prevista all'articolo 4, comma 4, relativamente alla possibilità di prevedere per l'incaricato alla vendita l'obbligo di acquisto di beni e materiali da dimostrazione strumentali all'attività assimilabili al campionario. Risulterebbe invece preferibile prevedere altre forme di utilizzazione del campionario, come il comodato gratuito, con le dovute garanzie relativamente al buon uso e per eventuali danni.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, evidenziato come tra le finalità del provvedimento in esame vi sia la tutela degli incaricati alla vendita diretta a domicilio, ritiene opportuno approfondire la questione relativa all'acquisto del campionario.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.10.

 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 4 febbraio 2004

Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

 

Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali.

Testo unificato C. 2542 e abb..

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere della Commissione, riservandosi di intervenire nel corso della prossima settimana sul provvedimento in esame, per affrontare in particolare la questione del rapporto di lavoro dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione, anche sulla base delle previsioni della legge n. 30 del 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.

 

 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 11 febbraio 2004

Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2004. Angelo SANTORI, presidente, avverte che il relatore ha chiesto di rinviare l'espressione del parere, al fine di effettuare adeguati approfondimenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 14.50.

 

 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 9 marzo 2004

Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

 

La seduta comincia alle 11.20.

 

Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del l'11 febbraio 2004.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

 

Roberto GUERZONI (DS-U), evidenziato come i lavoratori addetti alle vendite dirette a domicilio operino spesso in condizioni di sostanziale lavoro subordinato, sottolinea l'esigenza che ad essi si applichino le garanzie previste dalla legge n. 30 del 2003.

 

Cesare CAMPA (FI) sottolinea come i lavoratori interessati al provvedimento appartengano alla categoria dei lavoratori autonomi, che, qualora percepiscano un reddito annuo inferiore a 5000 euro, si considerano invece occasionali.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia l'esigenza di salvaguardare la tutela prevista all'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003.

 

Elena Emma CORDONI (DS-U) evidenzia come la proposta di parere del relatore preveda la modifica dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, recentemente approvato dalla stessa maggioranza. Cesare CAMPA (FI) condivide la proposta di parere del relatore, evidenziano l'opportunità di sopprimere, all'articolo 4, comma 4, l'eccezione relativa alla possibilità di prevedere l'obbligo di acquisto per l'incaricato alla vendita relativamente ai beni assimilabili al campionario.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.

 

 

 


ALLEGATO 2

 

Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali (Testo unificato C. 2542 e abb.)

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

 

 


«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

1) esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2542 e abb, recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale,

2) rilevato che notevole parte della disciplina contenuta nel testo unificato è volta a regolare il rapporto di lavoro degli incaricati alla vendita diretta;

3) ricordato che l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

all'articolo 3, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma:

«5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Al medesimo articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi iscritti alla predetta gestione separata.»;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole: «, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario»;

b) integrare la normativa contenuta nel testo unificato con una disciplina relativa all'assistenza «post-vendita» da garantire agli acquirenti, tramite adeguato contingente di personale provvisto di idonea preparazione professionale;

c) unificare il comma 4 e il comma 7 dell'articolo 4, che incidono sulla stessa fattispecie».

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 10 marzo 2004

Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali.

Testo unificato C. 2542 e abbinate.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, ribadisce che la legge Biagi, nell'introdurre il modello della collaborazione autonoma come lavoro a progetto, si rifà allo schema della collaborazione coordinata e continuativa, cui in realtà la figura dell'incaricato di vendita a domicilio è estranea, in quanto si inquadra nell'ambito del rapporto autonomo di intermediazione commerciale. Riformula quindi, sulla base della discussione svolta in Commissione, la sua proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

 

Roberto GUERZONI (DS-U) apprezzata la formulazione della condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, che propone di mantenere ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ribadisce tuttavia l'esigenza di prevedere una rete più estesa di diritti minimi garantiti (quali quelli previsti dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 276 del 2003 per il collaboratore a progetto) per tutte le categorie dei lavoratori. Dichiara pertanto l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 15.20.

 

 

 


ALLEGATO 2

 

Disciplina delle vendite dirette a domicilio e divieto delle vendite piramidali (Testo unificato C. 2542 e abbinate).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

 

 

 


«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

a) esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 2542 e abb, recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale;

b) rilevato che notevole parte della disciplina contenuta nel testo unificato è volta a regolare il rapporto di lavoro degli incaricati alla vendita diretta;

c) ricordato che l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

all'articolo 3, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma:

«5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole: «, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario»;

b) integrare la normativa contenuta nel testo unificato con una disciplina relativa all'assistenza «post-vendita» da garantire agli acquirenti, tramite adeguato contingente di personale provvisto di idonea preparazione professionale;

c) unificare il comma 4 e il comma 7 dell'articolo 4, che incidono sulla stessa fattispecie».

 

 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 15 giugno 2004

Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

 

La seduta comincia alle 11.15.

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2004.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, rileva come la X Commissione (Attività produttive) abbia nuovamente trasmesso il testo unificato delle proposte di legge per la disciplina della vendita diretta a domicilio e per la tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale, anche ai fini di un eventuale trasferimento del progetto di legge in sede legislativa. La Commissione lavoro ha già dedicato al testo diverse sedute (3, 4 e 11 febbraio e 9 e 10 marzo 2004), esprimendo alla fine un parere favorevole con una condizione e tre osservazioni. Su tale parere si registrò anche un voto di astensione del gruppo DS.

Rinviando per l'illustrazione del provvedimento agli interventi già svolti nelle sedute indicate, fa presente che, rispetto al testo già esaminato, la X Commissione (Attività produttive) ha apportato alcune modifiche, volte al recepimento dei pareri pervenuti. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione lavoro, è stata recepita la condizione volta ad aggiungere all'articolo 3, dopo il comma 4, un comma che mantenesse ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Si tratta della disposizione che prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio siano iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applichino le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

Le osservazioni proposte nel parere invitavano la Commissione di merito a valutare l'opportunità di:

a) all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole: «, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario»;

b) integrare la normativa contenuta nel testo unificato con una disciplina relativa all'assistenza «post-vendita» da garantire agli acquirenti, tramite adeguato contingente di personale provvisto di idonea preparazione professionale;

c) unificare il comma 4 e il comma 7 dell'articolo 4, che incidono sulla stessa fattispecie».

 

Rilevato come tali osservazioni non siano state recepite, propone di esprimere parere favorevole con le medesime osservazioni già approvate nella seduta dello scorso 10 marzo 2004, appena ricordate.

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) condivide la proposta del parere del relatore, ritenendo tuttavia opportuno trasformare le osservazioni proposte in condizioni, al fine di rendere il parere della Commissione maggiormente incisivo. Evidenzia inoltre come l'espressione «catene di sant'Antonio» appaia impropria in un testo legislativo, in relazione alle esigenze di chiarezza e leggibilità del medesimo.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, rileva come il testo in esame potrebbe essere esaminato in sede legislativa dalla Commissione di merito, risultando pertanto a suo avviso preferibile non trasformare le osservazioni proposte in condizioni, in relazione alle previsioni dell'articolo 93, comma 3, del regolamento. Ritiene comunque opportuno rinviare l'espressione del parere al fine di approfondire le questioni poste.

 

Roberto GUERZONI (DS-U) condivide l'esigenza di rinviare l'espressione del parere da parte della Commissione.

 

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 11.35.

 

 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 20 luglio 2004

Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovanni Dell'Elce.

 

La seduta comincia alle 11.30.

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 15 giugno 2004.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, sottolineato come la Commissione di merito abbia recepito nel testo le condizioni poste nel parere favorevole della Commissione lavoro, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

 

Emerenzio BARBIERI (UDC) ritiene che le osservazioni formulate nella proposta di parere del relatore, a fini di maggiore incisività, debbano essere trasformate in condizioni.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), sottolinea come, essendo il provvedimento all'esame della X Commissione in sede legislativa, l'espressione di un parere con condizioni risulti particolarmente vincolante per la Commissione di merito. Accolta tuttavia la proposta del deputato Barbieri, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 4).

 

Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

 

 


ALLEGATO 3

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (Testo unificato C. 2542 e abb.).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 


«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

a) esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2542 e abb, recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale;

b) rilevato che è stata recepita la condizione contenuta nel proprio parere del 10 marzo 2004, mentre le osservazioni recate dallo stesso parere non hanno avuto seguito;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole: «, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario»;

b) integrare la normativa contenuta nel testo unificato con una disciplina relativa all'assistenza «post-vendita» da garantire agli acquirenti, tramite adeguato contingente di personale provvisto di idonea preparazione professionale;

c) unificare il comma 4 e il comma 7 dell'articolo 4, che incidono sulla stessa fattispecie».

 


ALLEGATO 4

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (Testo unificato C. 2542 e abb.).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 


«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

c) esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2542 e abb, recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale;

d) rilevato che è stata recepita la condizione contenuta nel proprio parere del 10 marzo 2004, mentre le osservazioni recate dallo stesso parere non hanno avuto seguito;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti condizioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 4, comma 4, sopprimere le parole: «, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario»;

b) integrare la normativa contenuta nel testo unificato con una disciplina relativa all'assistenza «post-vendita» da garantire agli acquirenti, tramite adeguato contingente di personale provvisto di idonea preparazione professionale;

c) unificare il comma 4 e il comma 7 dell'articolo 4, che incidono sulla stessa fattispecie».

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

 

Giovedì 16 settembre 2004

Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Nuovo esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), presidente, avverte che la Commissione competente per il merito ha nuovamente trasmesso il provvedimento chiedendone il riesame in sede consultiva.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, rileva come la Commissione competente per il merito abbia nuovamente trasmesso il provvedimento chiedendone il riesame in sede consultiva, in quanto non intende accettare le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione lavoro nella seduta del 20 luglio 2004. Evidenziato come, al fine di consentire una rapida conclusione dell'iter del provvedimento, sarebbe opportuno trasformare tali condizioni in osservazioni, si rimette alla Commissione rispetto a tale determinazione.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come sarebbe opportuno conoscere le motivazioni per le quali la Commissione di merito non ha ritenuto di accogliere le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione lavoro.

 

Angelo SANTORI (FI), ricordato come, nel corso dell'esame del provvedimento, la Commissione avesse ritenuto opportuno trasformare le osservazioni proposte dal relatore in condizioni, ritiene che, proprio il fatto che il provvedimento sia all'esame della X Commissione in sede legislativa dovrebbe indurre ad una adeguata ponderazione del parere da esprimere, posto che non vi sarà la discussione in Assemblea.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ribadita l'esigenza di conoscere le motivazioni per le quali la Commissione di merito non ha ritenuto di accogliere le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione lavoro, propone di invitare il relatore presso la Commissione di merito a partecipare alla prossima seduta in sede consultiva della Commissione lavoro affinché possa illustrare tali ragioni.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, condivide la proposta formulata dal Presidente, ritenendo opportuno che il relatore presso la Commissione di merito illustri le ragioni per le quali non sono state accolte le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione lavoro.

 

Luigi MANINETTI (UDC), condivide la proposta del Presidente, evidenziando peraltro come le osservazioni poste nei pareri espressi dalla Commissione non siano state accolte anche da parte del Governo nel caso delle recenti modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come sia fondata l'osservazione del deputato Maninetti, sottolineando peraltro come il mancato accoglimento delle osservazioni poste nei pareri delle Commissioni parlamentari si verifichi di frequente, essendo sanzionato soltanto sul piano della responsabilità politica e trovi giustificazione nel fatto che, in un sistema di bicameralismo perfetto, possono esservi parerei difformi delle due Camere.

Restando inteso che il relatore presso la Commissione di merito verrà invitato a partecipare alla prossima seduta in cui la Commissione esaminerà il provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 

 


XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 21 settembre 2004

Presidenza del presidente Benedetti Valentini. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Stefano Caldoro.

 

La seduta comincia alle 14.

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

Testo unificato C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito nuovo esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 16 settembre 2004.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda come si fosse convenuto di invitare il relatore presso la X Commissione attività produttive, onorevole Luigi D'Agrò, ad illustrare le ragioni per le quali la Commissione medesima non aveva ritenuto di accogliere le condizioni poste nel parere approvato dalla XI Commissione Lavoro.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, ricorda come le condizioni poste nel parere della Commissione lavoro riguardassero l'opportunità che, all'articolo 4, comma 4, venissero soppresse le parole: «ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario»; che la normativa contenuta nel testo unificato fosse integrata con una disciplina relativa all'assistenza post-vendita da garantire agli acquirenti, tramite adeguato contingente di personale provvisto di idonea preparazione professionale e che il comma 4 e il comma 7 dell'articolo 4, incidenti sulla medesima fattispecie, fossero unificati.

 

Luigi D'AGRÒ (UDC) evidenzia come il testo in esame sia frutto di un lungo ed approfondito esame presso la Commissione di merito, nel corso del quale sono stati consultati i rappresentanti delle categorie interessate, all'esito del quale si è pervenuti ad un punto di mediazione condiviso da tutti i gruppi nella X Commissione. Sottolineato come il provvedimento sia da tempo atteso e sollecitato dagli operatori del settore, rileva come il testo prevede che non possa essere stabilito alcun obbligo di acquisto di materiali o beni commercializzati nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio, ad eccezione dei beni costituenti il campionario, in quanto ciò spesso corrisponde agli interessi dello stesso incaricato alla vendita, che può liberamente disporre del proprio fondamentale strumento di lavoro, anche procedendo alla sua vendita a fine stagione o quando ne se sia cessata la sua utilità quale strumento di vendita. Sottolinea altresì come in tale ambito, pur garantendo la necessaria autonomia delle parti, sia opportuno evitare possibili motivi di contenzioso.

Quanto alla garanzia dell'assistenza post-vendita per gli acquirenti, ricordato come la materia sia ampiamente disciplinata sulla base delle direttiva comunitaria n. 99/44/CE, ritiene opportuno che le relative scelte siano demandate all'autonomia delle parti, potendosi negoziare prezzi differenti in relazione alle diverse garanzie offerte dal venditore, che possono comprendere o meno l'assistenza post-vendita.

Quanto alla terza condizione posta nel parere della Commissione lavoro, ritiene che, pur disciplinando i commi 4 e 7 dell'articolo 4 fattispecie differenti, sia possibile procedere alla loro unificazione.

Ricorda infine come altre osservazioni che erano state formulate nel parere inizialmente espresso dalla Commissione lavoro siano state già recepite nel testo predisposto dalla Commissione di merito.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, apprezzate le osservazioni formulate dal deputato D'Agrò, evidenzia tuttavia come permangano perplessità in ordine all'obbligo di acquisto per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio del campionario, in quanto bene strumentale per lo svolgimento della loro attività lavorativa, nonché relativamente all'esigenza dell'assistenza post-vendita in un settore in cui il consumatore appare meno tutelato rispetto agli acquisti in punti fissi di vendita.

 

Aldo PERROTTA (FI) espresso il proprio apprezzamento sull'articolo 5 del provvedimento, recante il divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene, che comportano gravi truffe, evidenzia come sarebbe stato opportuno cogliere l'occasione per disciplinare la materia della vendita a domicilio di prodotti e servizi finanziari, nonché di offerte turistiche, tra cui immobili per vacanze, che, analogamente, determinano gravi truffe a danno dei consumatori. Sottolinea come, in tali ambiti, sarebbe opportuno disciplinare adeguatamente il diritto al recesso dal contratto di compravendita entro congrui termini temporali.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come, pur essendo condivisibili i rilievi del deputato Perrotta, l'ampliamento della materia disciplinata nel provvedimento comporterebbe un inevitabile allungamento dei tempi necessari per la sua approvazione.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, osserva come, pur essendo condivisibili i rilievi formulati dal deputato Perrotta, sia necessario consentire una rapida conclusione dell'iter del provvedimento in sede legislativa. Ritiene pertanto che le condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione lavoro possano essere trasformate in osservazioni, pur rimettendosi alle decisioni della Commissione.

 

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenziato come le condizioni poste riguardino materie di rilievo per la tutela sia degli incaricati alla vendita (con riferimento all'obbligo di acquisto del campionario) sia dei consumatori (con riferimento alle garanzie di assistenza post-vendita), ritiene che nel parere della Commissione si debba comunque ribadire l'esigenza di una adeguata attenzione su tali aspetti.

 

Aldo PERROTTA (FI) ritiene che si potrebbe mantenere una condizione con riferimento all'esclusione dell'obbligo di acquisto del campionario nei confronti degli incaricati alla vendita diretta a domicilio.

 

Angelo SANTORI (FI) ritiene che la Commissione debba assumere una coerente determinazione con riferimento all'opportunità di favorire o meno una rapida conclusione dell'iter del provvedimento.

 

Pieralfonso FRATTA PASINI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

 

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 


ALLEGATO 1

 

Vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (Testo unificato C. 2542 e abb.)

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 


«La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

a) esaminato nuovamente il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 2542 e abb, recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale;

b) sottolineata la rilevanza delle condizioni poste nel parere espresso nella seduta del 20 luglio 2004, di cui si raccomanda il recepimento;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, siano soppresse le parole: «, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario»;

b) la normativa contenuta nel testo unificato sia integrata con una disciplina relativa all'assistenza «post-vendita» da garantire agli acquirenti, tramite adeguato contingente di personale provvisto di idonea preparazione professionale;

c) il comma 4 e il comma 7 dell'articolo 4, che incidono sulla stessa fattispecie, siano unificati».

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 febbraio 2004

Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

 

La seduta comincia alle 14.30.

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

C. 2542 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame testo unificato e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Giorgio CONTE (AN), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere in sede consultiva su un testo estremamente tecnico, frutto però della composizione di diverse proposte di legge, a significare l'attenzione - anche con diverse sensibilità - verso un argomento di diffuso e diretto interesse per la tutela del cittadino consumatore. Sottolinea, infatti, che le proposte confluite nel testo unificato sono volte a porre un freno al fenomeno delle cosiddette «vendite piramidali», attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento, di una specifica normativa che oltre a vietarle, come già avviene in molti Paesi europei, provveda a tutelare l'attività di vendita diretta a domicilio a cui tali forme di vendita possono apparire simili. Rileva che la caratteristica delle vendite piramidali è quella di porsi come obiettivo la moltiplicazione dei livelli di vendita: i venditori non perseguono lo scopo di ottenere delle provvigioni a fronte dei beni o servizi venduti, ma quello di acquisire lo status di venditore, dietro pagamento di un corrispettivo, e di avviare immediatamente un'attività di ricerca di nuovi venditori ai quali pagare il diritto di accesso. Le vendite piramidali si avvicinano, quindi, al multilevel marketing che costituisce una delle più moderne varianti del fenomeno della vendita diretta, il cui successo, dimostrato dal costante incremento del volume d'affari, ha dato luogo ad imitazioni con le caratteristiche delle vendite piramidali.

Sottolinea che, analizzando il contesto normativo esistente, si evidenzi come la disciplina del contratto di compravendita sia contenuta, in primo luogo, nel codice civile (articoli 1470 e seguenti) e in altre disposizioni di carattere legislativo. Il provvedimento appare destinato inoltre ad integrare, ampliandone in misura non trascurabile l'oggetto, la disciplina in materia di vendita diretta contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio». Tale decreto va a normare la vendita diretta in quanto attività commerciale, mentre il provvedimento in esame ha propriamente ad oggetto la relativa disciplina contrattuale. Rileva che, in questa sede - e per le specifiche competenze della XIV Commissione - sono maggiormente interessanti i risvolti che la nuova disciplina in esame ha in relazione alla normativa comunitaria. A livello comunitario, le vendite a domicilio hanno trovato una disciplina, anche se parziale, con la direttiva 85/577/CEE, relativa ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, peraltro già recepita nel nostro ordinamento, che tuttavia si è limitata a disciplinare un particolare aspetto del problema, quello relativo al diritto di recesso. Al momento, a livello comunitario, non esistono pertanto disposizioni che vietino le vendite a struttura piramidale. Ricorda, tuttavia, che la Commissione europea nel 1999 ha commissionato uno studio concernente l'eventuale introduzione di una disciplina del multilevel marketing e delle vendite piramidali attraverso l'introduzione di modifiche sia alla predetta direttiva 85/577/CEE, sia alla direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza. Rileva che da tale studio è emerso come, nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, tra cui Belgio, Danimarca, Francia, Olanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito, si sia provveduto all'adozione di leggi che vietano le vendite piramidali.

Espone poi alcune considerazioni finali in merito alle disposizioni che, in materia, sono all'esame degli organi comunitari. Ricorda che il 18 giugno 2003 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. Sottolinea che la proposta è intesa ad introdurre un regime di norme armonizzate che vietino le pratiche commerciali sleali, uniformando le differenti legislazioni e indirizzi giurisprudenziali nazionali che attualmente disciplinano la materia nei singoli ordinamenti. In particolare, la Commissione propone di definire in dettaglio, al fine di assicurare una maggiore certezza del diritto, due categorie fondamentali di pratiche sleali, ossia quelle ingannevoli e quelle aggressive; di stabilire il principio del controllo da parte del «paese di origine», onde garantire alle imprese una maggiore certezza nel contesto di un elevato livello comune di tutela dei consumatori. Aggiunge che la proposta di direttiva reca inoltre una lista di pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali e pertanto vietate in tutti gli Stati membri. In particolare, ricorda che è compresa tra le pratiche vietate quella di avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisca un contributo, a fronte dell'opportunità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema, piuttosto che dalla vendita o dal consumo dei prodotti.

Ricorda che la co-decisione del Consiglio e del Parlamento Europeo è prevista ed attesa entro la prossima estate. Sottolinea quindi che la legislazione nazionale italiana - parallelamente a molti Stati comunitari - ha anticipato le sempre attente ed innovative disposizioni comunitarie in materia di tutela dei consumatori.

In conclusione, rileva che il provvedimento, il cui articolato complessivo appare chiaro e ben strutturato, è diretto a realizzare un maggior grado di formalizzazione e di tipizzazione dei prodotti dei rapporti contrattuali attraverso i quali si realizza la vendita diretta. Ciò avviene con finalità di tutela degli operatori commerciali e dei consumatori.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

 

Giovanni BELLINI (DS-U) rileva che, considerato che il provvedimento in esame si propone di evitare che la dilatazione potenzialmente illimitata dei livelli di vendita piramidale determini un progressivo aumento del rischio del «crollo» dell'intera piramide per gli incarichi che, in tempi successivi, entrano nella rete di vendita e che tale rischio non viene reso noto ai nuovi candidati, allettati - al contrario - dalla prospettiva degli elevati guadagni realizzati da chi ha investito prima di loro, si rende necessario un intervento normativo in materia.

Sottolinea, inoltre, che il provvedimento in esame non presenta elementi di contrasto con la normativa comunitaria in materia, conformandosi alla proposta di direttiva COM(2003)356 presentata dalla Commissione europea il 18 giugno 2003, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, cosiddetta direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Evidenzia, altresì, che la proposta in esame prevede l'introduzione di un regime di norme armonizzate che vietino le pratiche commerciali sleali, uniformando le differenti legislazioni e i diversi indirizzi giurisprudenziali nazionali che attualmente disciplinano la materia nei singoli ordinamenti.

Ricorda, inoltre, che è stato accolto, in sede di Commissione di merito, l'emendamento che prevede l'eliminazione dell'obbligo di iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui all'articolo 3 del testo originario, in netto contrasto con due sentenze della Corte di giustizia che aveva dichiarato non necessaria alcuna condizione per l'esercizio delle suddette professioni. Sulla base di tali riflessioni, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

 

Marco AIRAGHI (AN), intervenendo a nome dei deputati del suo gruppo, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

 

Andrea DI TEODORO (FI), intervenendo a nome dei deputati del suo gruppo, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

 

Giacomo STUCCHI, presidente, intervenendo a nome dei deputati del suo gruppo, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

 

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.

 

La seduta termina alle 14.45.

 

 

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 16 giugno 2004

Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

 

La seduta comincia alle 12.50.

 

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale.

C. 2542 Bulgarelli e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame nuovo testo unificato - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

 

Giorgio CONTE (AN), relatore, ricorda che nella seduta del 4 febbraio 2004 la XIV Commissione aveva già espresso un parere favorevole sul provvedimento in esame; in quella sede, si è evidenziato trattarsi di un testo estremamente tecnico, volto a porre un freno al fenomeno delle cosiddette «vendite piramidali», attraverso l'introduzione di una specifica normativa che oltre a vietarle, provveda a tutelare l'attività di vendita diretta a domicilio a cui tali forme di vendita possono apparire simili. Ribadisce che attualmente, a livello comunitario, non esistono disposizioni che vietino le vendite a struttura piramidale. Sottolinea, peraltro, il 18 giugno 2003 la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva COM(2003)356, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, il cui allegato I reca una lista di pratiche commerciali, che sono considerate in ogni caso sleali e pertanto vietate in tutti gli Stati membri. In particolare, il punto 10 dell'allegato include tra le pratiche vietate l'avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo a fronte dell'opportunità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti.

Precisa che il testo del provvedimento in esame è quello risultante da alcuni emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Le principali novità introdotte dalla Commissione competente riguardano la modifica dell'articolo 3, relativo all'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, al cui comma 5 viene tenuta ferma la disciplina previdenziale per gli agenti di commercio, recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo del d.l. n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, come modificato dalla legge di conversione n. 326 del 2003; la precisazione, all'articolo 4, comma 2, secondo la quale la revoca per iscritto dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio debba avvenire «tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo»; la soppressione della lettera d), comma 1, dell'articolo 6, concernente elementi presuntivi di vendita vietata nel caso di introiti relativi la struttura o l'impresa organizzatrice; una riformulazione formale, ma non sostanziale dei commi 2 e 3 dell'articolo 7, in materia di sanzioni amministrative. Si tratta, peraltro, di modifiche che non incidono direttamente sulle competenze della XIV Commissione.

Alla luce di tali considerazioni, propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, così come modificato dalla Commissione di merito.

 

Domenico BOVA (DS-U) ritiene che un intervento legislativo in materia si è reso necessario data l'espansione del fenomeno delle vendite piramidali e alla luce della condannabilità di questo tipo di vendite il cui obiettivo non è pubblicizzare e vendere un particolare prodotto ma acquisire nuovi venditori. Osserva, inoltre, che la dilatazione potenzialmente illimitata dei livelli di vendita può determinare un progressivo aumento del rischio del «crollo» dell'intera piramide per gli incaricati che, in tempi successivi, entrano nella rete di vendita. Tale rischio non viene reso noto ai nuovi candidati allettati, al contrario, dalla prospettiva degli elevati guadagni realizzati da chi ha investito prima di loro. Si tratta, pertanto, di evitare che continuino a riprodursi situazioni di anomali e di degenerazione, che finiscono per penalizzare quegli operatori che agiscono con correttezza sul mercato. Esprime, quindi, condivisione con il provvedimento nel suo complesso.

Evidenzia, tuttavia, un elemento di contrasto tra il provvedimento in esame e la disciplina comunitaria in materia. In particolare si riferisce all'articolo 3 delle proposte di legge 3008, 3325 e 3484 e all'articolo 4 della proposta di legge 3492 che stabiliscono un obbligo di iscrizione al ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, al fine di poter esercitare l'attività di incaricato alla vendita sulla base di un contratto di agenzia. Al contrario, la Corte di giustizia, con le sentenze n. 215 del 30 aprile 1998 e n. 456 del 13 luglio 2000, ha sancito l'incompatibilità della legge 3 maggio 1985, n. 204, che condiziona l'esercizio dell'attività di agente commerciale all'iscrizione al ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, con la normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 86/653/CE, che non subordina tale attività ad alcuna condizione.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

 

Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

 

Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

 

Gabriele FRIGATO (MARGH-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

 

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO


562.

Venerdì 17 dicembre 2004

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

 

indi

DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI

 


Trasferimento a Commissioni in sede legislativa dei progetti di legge n. 5427 e n. 2542 ed abbinate (ore 10,39).

 

(omissis)

Ricordo altresì di aver comunicato nella seduta di ieri che, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, la X Commissione (Attività produttive) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad essa attualmente assegnate in sede referente:

 

BULGARELLI ed altri: «Disposizioni concernenti il divieto di vendite a struttura piramidale» (2542); RUZZANTE ed altri: «Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali» (3008); PEZZELLA ed altri: «Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio» (3325); VERNETTI: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete operanti mediante incentivi» (3484); D'AGRÒ ed altri: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale, giochi o catene» (3492); DIDONÈ: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene» (4555) (La Commissione ha elaborato un testo unificato).

 

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

 (omissis)

 

 

 


 

Senato della Repubblica

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

                               XIV LEGISLATURA                           

N. 3262

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati il 19 gennaio 2005, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati
 BULGARELLI, CENTO, CIMA, LION e ZANELLA (2542); RUZZANTE, GAMBINI, ABBONDANZIERI, ALBERTINI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BOATO, BOLOGNESI, BORRELLI, BURLANDO, CALZOLAIO, CAMO, CARBONELLA, CAZZARO, CENTO, CIALENTE, CIMA, CRUCIANELLI, CUSUMANO, DI SERIO D’ANTONA, FRIGATO, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MARCORA, MARIOTTI, MEDURI, MONTECCHI, MOTTA, OLIVERIO, OTTONE, PISAPIA, POLLASTRINI, QUARTIANI, RAMPONI, RANIERI, ROCCHI, RODEGHIERO, ROSSI Nicola, ROTUNDO, RUGGERI, SINISCALCHI, SPINI, TIDEI, TRUPIA e LUCCHESE (3008); PEZZELLA, CIRIELLI, GAMBA, LA STARZA, MENIA, MEROI, MIGLIORI, SERENA e VILLANI MIGLIETTA (3325); VERNETTI (3484); D’AGRÒ, AIRAGHI, CONTE Giorgio, DI GIANDOMENICO, FOTI, MAZZONI, MEREU, MORETTI, VITO Alfredo e ZANETTA (3492); DIDONÈ (4555)

(V. Stampati Camera nn. 2542, 3008, 3325, 3484, 3492 e 4555)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 2005

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Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela
del consumatore dalle forme di vendita piramidali

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DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione della legge)

    1. Al fini della presente legge si intendono:

        a) per «vendita diretta a domicilio», la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;

        b) per «incaricato alla vendita diretta a domicilio», colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

        c) per «impresa» o «imprese», l’impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

    2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

        a) prodotti e servizi finanziari;

        b) prodotti e servizi assicurativi;

        c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

 

Art. 2.

(Esercizio dell’attività di vendita diretta a domicilio)

    1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonchè le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

 

Art. 3.

(Attività di incaricato alla vendita
diretta a domicilio)

    1. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

    2. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.

    3. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorchè non esclusiva, o in maniera occasionale, purchè incaricati da una o più imprese.

    4. La natura dell’attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.

    5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall’articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

Art. 4.

(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell’incaricato)

    1. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa esercente la vendita diretta. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

    2. Per l’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, l’incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d’atto dell’impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L’atto di conferimento dell’incarico deve contenere l’indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

    3. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all’impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l’incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l’impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all’incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all’integrità dei beni e dei materiali restituiti.

    4. Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:

        a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;

        b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all’attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

    5. Nel caso in cui l’incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 3, comma 1, è ritirato.

    6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all’incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l’impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

    7. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.

    8. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

    9. Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

 

Art. 5.

(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)

    1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

    2. È vietata, altresì, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant’Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

 

Art. 6.

(Elementi presuntivi)

    1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

        a) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;

        b) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

        c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

 

Art. 7.

(Sanzioni)

    1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all’articolo 5 è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

    2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all’articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

    3. Nei confronti di chiunque, cooperando alla promozione o alla realizzazione di una delle attività o strutture di vendita od operazioni di cui all’articolo 5, induca o tenti di indurre uno o più soggetti, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo, ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo 5, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

    4. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 si applica a chi concorre all’induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.

    5. All’impresa che non rispetti le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.


SENATO DELLA REPUBBLICA

                               XIV LEGISLATURA                           

N. 838

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO, GIARETTA, VERALDI
e CASTELLANI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2001

 

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Disciplina della vendita diretta a domicilio

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Onorevoli Senatori. – La ricerca economica, nel costante tentativo di individuare ed utilizzare forme di manifestazione della volontà contrattuale più rapide e dinamiche rispetto al classico scambio di proposta ed accettazione all’interno dell’esercizio commerciale, ha determinato la crescente diffusione di fattispecie di vendita la cui negoziazione è condotta al di fuori dei locali dell’impresa. Tali fattispecie sono tecnicamente denominate dal legislatore «forme speciali di vendita».

 

    In particolare, la vendita diretta a domicilio rappresenta una innovativa ed avanzata forma di distribuzione commerciale in cui il produttore si rivolge direttamente al consumatore, senza intermediari (negozi, supermercati o ipermercati).

    I dati relativi al settore sono chiari. In Italia il comparto delle vendite dirette nel 1997 ha fatturato 4.200 miliardi di lire e il tasso di crescita ha sfiorato il 9,5 per cento nei primi anni novanta, attestandosi intorno al 5 per cento nel 1997. Inoltre, il settore annovera complessivamente 5.500 lavoratori dipendenti e 260.000 incaricati che si occupano di vendita diretta, senza avere un rapporto dipendente.

    Una ricerca condotta da Databank nel 1997 ha rivelato che il 44 per cento delle famiglie italiane ha acquistato almeno una volta tramite vendita diretta a domicilio e circa il 14 per cento lo ha fatto negli ultimi due anni. Tra l’altro, i risultati della ricerca confermano un elevato livello di soddisfazione degli acquirenti, indipendentemente dai diversi sistemi di vendita, ed una evoluzione nei consumi che individua, per le vendite dirette, un target di riferimento colto, giovane, esigente ed estremamente sensibile alla qualità.

    Le aziende di vendita diretta in Europa hanno registrato nel 1999 un fatturato di 8.500 milioni di dollari (oltre 17.000 miliardi di lire). Il totale degli incaricati è pari a 2.030.000, mentre il totale dei dipendenti è pari a 30.000. Il tasso di crescita del fatturato europeo è stato negli anni novanta mediamente del 5 per cento.

    Le cifre citate in merito al numero degli incaricati mostrano il successo di questa forma di vendita. Tra le ragioni principali del fenomeno c’è sicuramente la flessibilità, uno dei punti di forza della professione. Gli incaricati sono liberi di organizzare il proprio lavoro in relazione agli obiettivi che intendono raggiungere. Dunque, la professione può essere svolta a tempo pieno ma anche part-time da una categoria di persone estremamente eterogenea.

    Queste più in dettaglio le cifre:

 

    l’11 per cento degli addetti lavora a tempo pieno (di cui il 5,1 per cento lavora tra le 30 e le 40 ore alla settimana e il 6 per cento supera le 40 ore settimanali);

 

    l’88,9 per cento degli addetti alla vendita diretta lavora part-time.

 

A) Ambito giuridico della negoziazione contrattuale condotta fuori dei locali commerciali

 

    Le forme speciali di vendita configurano gli estremi della fattispecie del contratto di vendita disciplinato dall’articolo 1470 codice civile che «ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo».

 

    Ne discende che la loro peculiare natura non è quella di figure contrattuali atipiche bensì di particolari forme o tecniche di negoziazione e conclusione del contratto di compravendita. Questo, invece di essere stipulato ad iniziativa del consumatore presso il venditore o nei locali dell’impresa commerciale, viene stipulato ad iniziativa del venditore al domicilio del consumatore (e nei luoghi ad esso equiparati).A livello giuridico la locuzione «vendite negoziate fuori dei locali commerciali» non equivale a quella di «vendite non-store», cioè senza negozio. Segnatamente, il concetto giuridico di locale commerciale è più ampio di quello di negozio (che va inteso tout court come punto vendita): esso si estende fino a ricomprendere ogni figura di immobile in cui l’operatore commerciale esercita stabilmente la propria attività sia esso adibito a sede principale, sede secondaria, magazzino o esercizio di vendita.

 

B) Fonti normative che disciplinano la negoziazione contrattuale condotta fuori dei locali commerciali

 

Libro IV codice civile, titolo II, capo XIV-bis («Dei contratti del consumatore»)

 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 19 (Disciplina del commercio)

 

    Il decreto detta alcune norme in materia di tutela contrattuale per le forme speciali di vendita quali la vendita «a domicilio» e la vendita «per corrispondenza o su catalogo». Il provvedimento si propone di disciplinare, in un rapporto di speciesa genus, dette tecniche di negoziazione e di conclusione del contratto in modo specifico ed ulteriore rispetto alla normativa generale in materia di compravendita. In realtà, la disciplina risulta essere alquanto limitata perchè non contiene definizioni, indicazione di confini, ma esprime l’intenzione del legislatore di tutelare in modo più incisivo i consumatori.

 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 25-bis

 

    Il decreto disciplina la ritenuta sulle provvigioni inerenti l’attività di intermediazione commerciale. Per quanto riguarda gli incaricati alla vendita a domicilio (non inquadrati come agenti di commercio), la ritenuta è effettuata a titolo di imposta.

 

Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.  50

 

    Il decreto legislativo dispone generalmente in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali al fine di tutelare il consumatore contro pratiche abusive. Il provvedimento, anche se certamente innovativo, non introduce una specifica disciplina legislativa in materia, in quanto prende in considerazione soltanto un aspetto del problema, quello relativo al diritto di recesso attribuito al consumatore.

 

Legge 8 agosto 1995, n.  335, articolo 2, commi 26 e seguenti

 

    La legge introduce un nuovo contributo previdenziale per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonchè per gli incaricati alla vendita a domicilio non agenti.

 

    Dall’analisi delle fonti normative vigenti in materia risulta evidente che in Italia manca un quadro legislativo che definisca correttamente ed in modo specifico la vendita a domicilio e la figura dell’incaricato. Si tratta di una lacuna che deriva dalla incapacità di individuare, a livello legislativo ed amministrativo, le fasi di potenziale sviluppo del comparto.

    Inoltre, si ritiene necessario eliminare una serie di luoghi comuni sulla marginalità e sulla poca trasparenza del settore.

 

C) Descrizione dell’articolato

 

    Il presente disegno di legge si compone di sei articoli e disciplina la fattispecie della vendita diretta a domicilio.

 

L’articolo 1 definisce la vendita diretta a domicilio e la figura dell’incaricato alla vendita.

 

    La disposizione stabilisce altresì che il provvedimento in questione non si applica alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda a fini commerciali di prodotti e servizi finanziari ed assicurativi.

 

    L’articolo 2 dispone che le ditte esercenti la vendita diretta sono soggette alla osservanza degli articoli 19, 20 e 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998, nonchè alle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per la tipologia del prodotto o servizio offerto. Sono considerate illegittime le organizzazioni il cui fine è reclutare persone vendendo loro una posizione nella struttura, con il compito di introdurre altre persone cui è imposto di investire somme di danaro o acquistare materiali o servizi per l’accesso alla struttura stessa.

    L’articolo 3 descrive l’attività dell’incaricato alla vendita a domicilio. Il comma 1 impone in ogni caso l’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento. Il comma 2 stabilisce che, in assenza di vincolo di subordinazione, l’attività può essere svolta come oggetto di obbligazione assunta con contratto di agenzia solo da soggetti iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. Alla fattispecie si applicano gli accordi economici collettivi di settore (vedi articolo 4, comma 2). Il comma 3 dispone che, in assenza di vincolo di subordinazione, l’attività può essere svolta da soggetti non iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio senza assumere l’obbligo di promuovere la conclusione di contratti e purchè autorizzati da ditte esercenti la vendita a domicilio. In tale ipotesi l’incarico deve avere origine da atto scritto e può essere liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti (vedi articolo 4, comma 3). Inoltre, il comma 4 stabilisce i limiti quantitativi entro cui l’attività descritta nel comma precedente riveste carattere occasionale.

    L’articolo 4 disciplina il rapporto fra ditta affidante ed incaricato alla vendita a domicilio. L’incaricato deve attenersi alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta e non ha, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere crediti presso i privati consumatori.

    L’articolo 5 introduce alcune modifiche alla normativa vigente, con riferimento alla tassazione degli incaricati alla vendita a domicilio, rivolte essenzialmente a differenziare la disciplina delle situazioni diverse e ad eliminare sostanziali iniquità, in coerenza con i princìpi costituzionali dell’eguaglianza e della capacità contributiva, e nel rispetto dei criteri di progressività.

    L’articolo 6, infine, tende ad eliminare la disparità di trattamento nei confronti degli incaricati alla vendita a domicilio attualmente assoggettati ai contributi previdenziali anche quando la loro attività ha carattere occasionale, e ciò contrariamente a quanto statuito per i lavoratori autonomi e i titolari di collaborazioni coordinate e continuative.

 

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazionedella legge)

 

    1. Ai fini della presente legge si intendono:

        a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio di merci, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, e successive modificazioni, e di offerta di prodotti o servizi effettuate mediante la raccolta di una proposta d’ordine presso il domicilio del finale consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

        b) per incaricato alla vendita a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la vendita a domicilio.

    2. La presente legge non si applica alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

        a) prodotti e servizi finanziari;

        b) prodotti e servizi assicurativi.

 

Art. 2.

(Esercizio dell’attività di vendita diretta a domicilio)

    1. Le ditte esercenti la vendita diretta di merci sono soggette alla osservanza delle norme previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114.

    2. Le ditte esercenti la vendita diretta di prodotti o servizi sono soggette alla osservanza delle norme previste dall’articolo 19, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9, dall’articolo 20 e dall’articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, nonchè alle autorizzazioni previste dalla vigente legislazione relative alla tipologia del prodotto o servizio offerto.

    3. Sono illegittime quelle organizzazioni il cui fine è reclutare persone vendendo loro una posizione nella struttura con la prospettiva di guadagni illusori e con il compito di introdurre a loro volta altre persone che, per il semplice accesso alla struttura, devono investire somme di danaro o acquistare materiali o servizi a vantaggio di uno o più affiliati della struttura.

 

Art. 3.

(Attività dell’incaricato alla vendita domicilio)

    1. L’attività di incaricato alla vendita a domicilio con o senza vincolo di subordinazione è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114.

    2. L’attività di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta, come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia, solo dal soggetto che risulti iscritto al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla legge 3 maggio 1985, n.  204, e successive modificazioni.

    3. L’attività di incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì svolta, senza assumere l’obbligo di promuovere la conclusione di contratti, da altri soggetti, non iscritti al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che esercitano l’attività in maniera abituale, ancorchè non esclusiva, o in maniera occasionale, purchè autorizzati da una o più ditte esercenti la vendita a domicilio.

    4. La natura dell’attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare annuo di provvigioni pari all’importo annuo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335. La disposizione del presente comma cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello nel corso del quale il limite è superato.

 

 

 

Art. 4.

(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato alla vendita a domicilio – Compenso dell’incaricato alla vendita a domicilio)

    1. All’incaricato alla vendita a domicilio con vincolo di subordinazione si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

    2. All’incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

    3. Per l’incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, l’incarico deve avere origine da atto scritto e può essere liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.

    4. L’incaricato alla vendita a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta. In caso contrario egli è responsabile dei danni derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle condizioni prestabilite.

    5. L’incaricato alla vendita a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati consumatori. Nel caso che tale facoltà gli sia stata attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse devono essere trasferite alla ditta nei termini e con le modalità da questa stabilite. In ogni caso l’incaricato non può concedere sconti o dilazioni di pagamento senza speciale autorizzazione scritta.

    6. Il compenso dell’incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari accettati che hanno avuto regolare esecuzione.

    7. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere precisate per iscritto.

 

Art. 5.

(Trattamento fiscale)

    1. Il sesto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, è sostituito dal seguente:

        «Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n.  662, quando sussistono i requisiti di cui all’articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per tutte le altre prestazioni, ivi comprese quelle derivanti da mandato di agenzia, si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono».

    2. All’articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

        «c-bis) incaricati di vendita a domicilio: 75 per cento».

    3. All’articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «arti e professione», sono inserite le seguenti: «ovvero gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114».

 

Art. 6.

(Previdenza)

    1. Alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335, e all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, sono obbligatoriamente iscritti gli incaricati alla vendita a domicilio, di cui all’articolo 3, comma 3, della presente legge soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all’importo, nel medesimo anno, dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335. Ai fini della copertura dell’onere derivante dal precedente periodo, il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all’articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.

    2. Gli incaricati alla vendita a domicilio hanno comunque la facoltà di iscriversi al fondo speciale, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia inferiore a quanto previsto dal comma 1.

    3. Per gli incaricati alla vendita di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa di cui alla legge 2 febbraio 1973, n.  12.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

                               XIV LEGISLATURA                           

N.  912

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa del senatore VALLONE

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2001

 

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Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore

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Onorevoli Senatori. – Il fenomeno della vendita diretta a domicilio costituisce una delle varianti più innovative ed avanzate delle forme di distribuzione commerciale moderne. Si tratta di un comparto brillantemente inserito nel tessuto economico ed imprenditoriale del Paese, soprattutto alla luce delle opportunità di carriera e guadagno offerti agli operatori.

 

    Crescente è l’interesse verso il ramo della vendita diretta da parte di media ed istituti accademici; quali, ad esempio: il Centro di ricerca e documentazione «Luigi Einaudi» (che, dall’anno passato, ha inserito questo comparto nel suo Rapporto annuale sull’economia globale e l’Italia), l’università Bocconi di Milano e l’università degli studi di Torino. Questi ultimi, infatti, hanno recentemente dedicato al settore diversi convegni di studio e seminari.

    Dalla relazione annuale esposta dal presidente del consiglio direttivo dell’Associazione nazionale vendite dirette servizio consumatori (AVEDISCO), si evincono alcuni dati statistici degni di nota.

    Il primo è l’aumento dei consumi da parte delle famiglie. I fattori socio-economici di tale orientamento sono molteplici: la maggiore comodità dell’acquisto a domicilio rispetto ai tradizionali locali commerciali, il superamento di problemi legati alle aree poco servite, al traffico, al parcheggio, soprattutto in riferimento a quelle categorie poco mobili, come anziani e disabili.

    Il secondo elemento è rappresentato dall’incremento della forza vendita attiva del comparto, passata da 146.574 unità nel 1999, a 185.247 unità nel 2000; con una crescita percentuale del 26,38 annuo. Oltre ai limitati rischi imprenditoriali, la professione di incaricato alle vendite offre, altresì, una notevole flessibilità di orario: ben l’88,9 per cento degli operatori sceglie il part-time; formula, questa, particolarmente apprezzata dalle donne lavoratrici con famiglia. Non è un caso, infatti, che più del 70 per cento degli addetti di questo settore sia rappresentato proprio da donne!

    Il terzo elemento, infine, è dato dal contributo delle società di vendita diretta all’economia nazionale. Relativamente ai dati ufficiali estrapolati, ancora una volta, dalla relazione annuale del consiglio direttivo AVEDISCO riguardanti le società ad esso associate (mi riferisco, ad esempio, alla Amway Italia Srl, alla Avon Cosmetics SpA, alla Stanhome, alla Vorwerk Folletto, eccetera), l’IRPEF versata nel 2000 sugli stipendi dei dipendenti ha raggiunto 34.127 milioni di lire; i contributi obbligatori, assicurativi e previdenziali versati (INPS ed INAIL) 52.040 milioni di lire, l’IVA versata 108.905 milioni di lire e l’intero volume di affari 1.648.738 milioni di lire.

    Tuttavia, l’attenzione del presente disegno di legge muove, non solo dalle osservazioni appena rilevate, ma dall’esigenza, altresì, di approvare una normativa che introduca un netto «distinguo» tra le forme corrette di vendita diretta, e quelle che si sono giustamente meritate la qualifica di truffe, ovvero le cosiddette vendite «piramidali».

    In molti Paesi, queste ultime, sono state fatte oggetto di pesanti divieti legali. Negli Stati Uniti d’America, ad esempio, sono quarantatrè gli Stati che hanno adottato una specifica normativa anti-piramidale; mentre in Europa, in Paesi come Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Svizzera, esiste il divieto di esercitare le vendite a catena.

    Il comparto delle vendite dirette ha aperto una interessante strada occupazionale ed imprenditoriale che merita di essere approfondita ed incentivata, soprattutto nell’attuale quadro di rilancio della libera impresa e della flessibilità lavorativa.

    Con il disegno di legge in titolo si è voluto offrire una base di meditazione al dibattito parlamentare, nel quale le forze politiche tutte saranno chiamate a contemperare le differenti posizioni delle parti coinvolte: da un lato, il consumatore e la sua tutela da vendite piramidali, truffe e raggiri; dall’altro, le legittime aspirazioni professionali di seri operatori del comparto.

 

A) Ambito giuridico e fonti normative della negoziazione contrattuale condotta fuori dei locali commerciali

 

    In Italia, da un punto di vista giuridico, le «forme speciali di vendita» configurano gli estremi della fattispecie del contratto di vendita disciplinato dall’articolo 1470 del codice civile, anche qualora esso venga stipulato ad iniziativa del venditore al domicilio del consumatore.

 

    Le disposizioni legislative che adottano misure in materia di negoziazione contrattuale condotta fuori dei locali commerciali sono diverse (decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, articolo 19; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, articolo 25-bis; decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50; legge 8 agosto 1995, n.  335, articolo 2, commi 26 e seguenti), ciononostante, manca un quadro normativo organico che definisca in modo specifico la trasparenza della vendita diretta a domicilio e la figura dell’incaricato.

    Si tratta di una lacuna che due progetti di legge della XIII legislatura (Atto Camera n. 3367 del 1997 e Atto Senato n. 4723 del 2000) hanno tentato di colmare ed il cui iter parlamentare non ha avuto, purtroppo, seguito.

 

B) Descrizione dell’articolato

 

    L’articolo 1 del presente disegno di legge definisce la vendita diretta a domicilio e la figura dell’incaricato alla vendita, stabilendone l’ambito di applicazione e le esclusioni.

 

    L’articolo 2 dispone che le ditte esercenti la vendita diretta sono soggette alla osservanza degli articoli 19, 20 e 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998, nonché alle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per la tipologia del prodotto o del servizio offerto.

    L’articolo 3 descrive l’attività dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio. Il comma 1 impone l’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento.

    Il comma 2 stabilisce che, in assenza di vincolo di subordinazione, l’attività può essere svolta come oggetto di obbligazione assunta con contratto di agenzia solo dagli agenti e rappresentanti di commercio.     Il comma 3 dispone che, in assenza di vincolo di subordinazione, l’attività può essere svolta anche da soggetti non riconducibili agli agenti e rappresentanti di commercio, senza assumere l’obbligo di promuovere la conclusione di contratti e purché autorizzati da ditte esercenti la vendita a domicilio.

    Il comma 4 definisce i limiti dell’attività occasionale per i soggetti di cui al comma 3.

    L’articolo 4, oltre a disciplinare il rapporto fra ditta affidante ed incaricato alla vendita, stabilisce, altresì, le disposizioni sul compenso di quest’ultimo. L’incaricato deve attenersi alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta e non ha, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere crediti presso i privati consumatori.

    L’articolo 5, con riferimento alla tassazione degli incaricati alla vendita, introduce delle modifiche alla normativa vigente rivolte, in coerenza con i principi costituzionali e nel rispetto dei criteri di progressività, ad eliminare sostanziali iniquità.

    L’articolo 6 tende ad eliminare la disparità di trattamento nei confronti degli incaricati alla vendita a domicilio, attualmente assoggettati ai contributi previdenziali (anche allorquando la loro attività abbia carattere occasionale), contrariamente a quanto statuito per i lavoratori autonomi ed i titolari di collaborazioni coordinate e continuative.

    L’articolo 7 considera illegittime le organizzazioni il cui mero fine è reclutare persone, vendendo loro una posizione nella struttura, con il compito di introdurre altre persone cui è imposto di investire somme di danaro.

    L’articolo 8 stabilisce le sanzioni derivanti dalla violazione dell’articolo 7.

    L’articolo 9 individua, infine, alcuni elementi presuntivi la cui ricorrenza, in aggiunta agli elementi delineati nell’articolo 7, facilita l’individuazione di organizzazioni piramidali illegittime e di operazioni vietate e, quindi, l’applicazione delle sanzioni previste.

 

 

 

 

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

 

        1. Ai fini della presente legge si intendono:

 

        a) per vendita diretta a domicilio, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni o servizi, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, e successive modificazioni, effettuate mediante la raccolta di una proposta d’ordine presso il domicilio del finale consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

 

        b) per incaricato alla vendita diretta a domicilio, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti presso privati consumatori per conto di ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.

 

    2. La presente legge non si applica alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

        a) prodotti e servizi finanziari;

 

        b) prodotti e servizi assicurativi;

        c) generi alimentari o bevande o altri beni per uso domestico di consumo corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

        d) contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili.

 

Art. 2.

(Esercizio dell’attività di vendita diretta a domicilio)

    1. Le ditte esercenti la vendita diretta a domicilio di beni o servizi sono soggette alla osservanza delle norme previste dagli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle autorizzazioni previste dalla vigente legislazione relative alla tipologia del bene o servizio offerto.

 

Art. 3.

(Attività dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio)

    1. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

    2. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere svolta, come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia, solo dagli agenti e rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile.

    3. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì svolta, senza assumere l’obbligo di promuovere la conclusione di contratti, da altri soggetti, non riconducibili agli agenti e rappresentanti di commercio di cui al comma 2, che esercitano l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché autorizzati da una o più ditte esercenti la vendita diretta a domicilio.

    4. La natura dell’attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un ammontare annuo di provvigioni pari all’importo annuo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione del presente comma cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello nel corso del quale il limite è superato.

 

Art. 4.

(Disciplina del rapporto fra ditta affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell’incaricato)

    1. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.

    2. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

    3. Per l’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, l’incarico deve avere origine da atto scritto e può essere liberamente rinunciato o revocato, anche per fatti concludenti.

    4. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla ditta. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle difformità da lui adottate rispetto alle condizioni prestabilite.

    5. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere i crediti presso i privati consumatori. Nel caso che tale facoltà gli sia stata attribuita dalla ditta affidante, le somme riscosse devono essere trasferite alla ditta nei termini e con le modalità da questa stabilite. In ogni caso, l’incaricato non può concedere sconti o dilazioni di pagamento senza speciale autorizzazione scritta.

    6. Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari diretti o indiretti che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione.

    7. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere precisate per iscritto.

 

Art. 5.

(Trattamento fiscale)

    1. Il sesto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Per le prestazioni rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo di imposta sul reddito determinato secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando sussistono i requisiti di cui all’articolo 3, comma 171, della stessa legge. Per le prestazioni che esulano dai requisiti di cui al periodo precedente e per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono».

    2. All’articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

        «c-bis) incaricati alla vendita diretta a domicilio: 75 per cento».

    3. All’articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «arti e professioni», sono aggiunte le seguenti: «ovvero gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

 

 

 

Art. 6.

(Previdenza)

    1. Alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151, sono obbligatoriamente iscritti gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all’articolo 3, comma 3 della presente legge, soltanto qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia superiore all’importo, nel medesimo anno, dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai fini della copertura dell’onere derivante dal precedente periodo, il Ministro dell’economia e finanze provvede, almeno ogni due anni, alla variazione delle aliquote e delle tariffe di cui all’articolo 2, commi 151, 152 e 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

    2. Gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 1 hanno, comunque, la facoltà di iscriversi alla gestione speciale, qualora il reddito annuo derivante da tale attività sia inferiore a quanto previsto dallo stesso comma.

    3. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12.

 

 

 

 

Art. 7.

(Illegittimità delle organizzazioni piramidali, di giochi, piani o catene)

    1. Sono vietate quelle organizzazioni il cui fine è reclutare persone, vendendo loro una posizione nella struttura con la prospettiva di guadagni illusori e con il compito di introdurre, a loro volta, altre persone che, per il semplice accesso alla struttura stessa, devono investire somme di danaro o acquistare beni o servizi a vantaggio dell’organizzazione o di uno o più aderenti alla struttura.

    2. È altresì vietata l’organizzazione o la promozione di tutte quelle operazioni quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant’Antonio» e simili, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il mero reclutamento di altre persone, a fronte del pagamento di un corrispettivo.

 

Art. 8.

(Sanzioni)

    1. Chiunque realizza o promuove le organizzazioni o le operazioni indicate nell’articolo 7, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con un’ammenda da euro 103.291,38 a euro 361.519,83.

    2. Chiunque, cooperando alla realizzazione o alla promozione di una organizzazione o di una operazione di cui all’articolo 7, induce o tenta di indurre una o più persone a partecipare come aderenti a tali organizzazioni o operazioni, è punito con l’arresto da uno a tre mesi, o con un’ammenda da euro 2.582,28 a euro 25.822,24.

    3. Con la stessa pena di cui al comma 2 è punito chi concorre all’induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.

 

Art. 9.

(Elementi presuntivi)

    1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una organizzazione o di una operazione vietate ai sensi dell’articolo 7, la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

        a) l’ eventuale obbligo della persona reclutata di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro aderente alla struttura, una rilevante quantità di beni senza diritto alla restituzione o rifusione del prezzo, relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del prezzo originario al netto dei benefici ricevuti dalla persona reclutata per l’acquisto di detti beni;

        b) l’eventuale obbligo della persona reclutata di corrispondere all’impresa organizzatrice o ad altro aderente alla struttura, quale condizione della propria appartenenza alla struttura stessa, una somma di danaro o titoli di credito, o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

        c) l’eventuale obbligo della persona reclutata di acquistare dall’impresa organizzatrice o da altro aderente alla struttura, beni, materiali o servizi non strettamente inerenti alla attività commerciale in questione;

        d) il fatto che gli introiti dell’impresa organizzatrice, ovvero degli aderenti alla struttura, siano attribuibili in maggior misura ai corrispettivi di cui alla lettera a), ovvero alla lettera b), ovvero alla lettera c), piuttosto che al ricavato della vendita di beni o servizi al finale consumatore.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

                               XIV LEGISLATURA                           

 

    N. 2251

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2003

 

———–

Norme per il divieto delle vendite «concatenate»
e a difesa del consumatore

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Onorevoli Senatori. – Si sta diffondendo, come la stampa dà quotidianamente notizia, il ricorso al consumatore per allargare il monte delle vendite, tenendolo all’oscuro delle condizioni realizzate e dei benefici consistenti nella riduzione del costo della merce acquistata o in mirabolanti guadagni.

 

    Chi ricorre a tali metodi per conto di aziende è al servizio di un obbiettivo di lucro da percepire grazie al lavoro di altri (consumatori), i quali sono persuasi ad acquistare ingenti forniture di prodotti, senza alcun contratto effettivo e a tassi e prezzi altissimi, spesso superiori a quelli di mercato.

    Si tratta di un’azione evidentemente ingannevole poiché si induce il consumatore ad acquisti consistenti in vista di una attività commerciale condotta in proprio che gli procuri grossi guadagni. Oltre ad ingenti danni economici, tutto ciò procura risultati devastanti per i consumatori coinvolti ed illusi, poiché essi sono indotti a ricercare i nuovi acquirenti negli ambiti parentali o delle amicizie. Di fronte alle delusioni inevitabili, ciò procura loro inevitabilmente rotture nei rapporti umani e demerito sociale.

    Con il presente disegno di legge, si intende innanzitutto ovviare ad un vuoto legislativo che di per stesso incentiva, poiché non sanzionata, un’azione ingannevole e delittuosa che ha fatto già migliaia di vittime con danni economici per numerosi milioni di euro.

    È quanto mai urgente, anche sul piano normativo, accogliere l’appello dei consumatori vittime delle sgradevoli e gravi conseguenze di una azione certamente ingannevole, affinché le associazioni dei consumatori possano finalmente tutelarli con l’aiuto della legge.

 

 

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

    1. È vietata la possibilità di far ricorso ad un consumatore nelle vendite «concatenate» o piramidali con la promessa di beni o servizi sottoprezzo o di ingenti guadagni quale beneficio a lui riservato nel caso operi anche non in prima persona, al fine di conquistare nuovi acquirenti o in relazione alla previsione di un determinato monte vendite.

 

    2. A carico di chi viola le disposizioni di cui al comma 1, la sanzione è stabilita nella misura prevista dalla legislazione vigente per le vendite prive di autorizzazione.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

                               XIV LEGISLATURA                           

    N. 2789

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2004

 

———–

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela
del consumatore dalle forme di vendita piramidale

———–

 


Onorevoli Senatori. – È a tutti noto che una molteplice varietà di prodotti viene venduta presso il domicilio dei consumatori. Questo tipo di vendita è attualmente disciplinato dall’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, così come integrato dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185. Se si osservano le disposizioni contenute in detti decreti legislativi, ci si accorge della inadeguatezza delle stesse per una pluralità di motivi che vengono in gran parte illustrati nella presente relazione.

 

    Le sopraindicate norme attualmente vigenti sono finalizzate alla semplice tutela del consumatore; obiettivo, anche questo, solo in parte realizzato. Nulla è, infatti, contemplato per regolamentare il rapporto intercorrente tra le società per conto delle quali viene esercitata la vendita e gli incaricati della vendita stessa. Nulla è contemplato per vietare e colpire le imitazioni, le deformazioni e le grossolane mistificazioni della corretta vendita a domicilio, le cosiddette forme di «vendita piramidale» e «catene di Sant’Antonio» che sono vere e proprie forme di truffa a danno del consumatore finale e che sono oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.

    Tale deficienza normativa è particolarmente grave, se si pensa alla diffusione che sta avendo questa forma particolare di commercio, sia nel nostro Paese che negli altri della Comunità europea per non parlare degli Stati Uniti dove ha già vecchie tradizioni; si tratta di una forma di vendita del tutto innovativa per il nostro sistema economico e imprenditoriale attuata con l’ausilio di una di quelle professionalità emergenti che trovano le proprie origini, oltre che nel dinamismo della domanda e dell’offerta di mercato di certi particolari prodotti, anche nella crisi occupazionale che caratterizza il periodo storico contemporaneo.

    Appare quindi evidente come, al fine di legittimare, da un lato, l’operato di coloro che svolgono o intendono dedicarsi a tale attività in maniera professionale e permanente o in maniera saltuaria od occasionale e, comunque, senza alcun rapporto di subordinazione, e completare, dall’altro lato, la tutela dei consumatori e del principio della libera e corretta concorrenza, sia necessario prevedere strumenti normativi che, in modo specifico e puntuale, tutelino i diritti riconosciuti dal nostro ordinamento. Dal momento che gli strumenti normativi esistenti non sono idonei a svolgere tale compito è gioco-forza prevederne di nuovi.

    A tale fine si è analizzato quanto è stato elaborato da altri sistemi giuridico-normativi, e dall’esame effettuato su tali sistemi giuridici di altri Paesi è emerso che l’unico modo per tutelare il consumatore dalla truffa delle vendite piramidali è la predisposizione di un disegno di legge ad hoc.

    Gli articoli da 1 a 4 del presente disegno di legge definiscono l’ambito di applicazione della legge e disciplinano l’esercizio dell’attività di vendita diretta a domicilio, nonché quella dell’incaricato alla vendita e il rapporto fra quest’ultimo e ditta affidante.

    Gli articoli 5 e 6 disciplinano il trattamento fiscale e previdenziale dell’incaricato alla vendita.

    L’articolo 7 sancisce il divieto di realizzare, organizzare o promuovere operazioni o strutture di vendita piramidale e operazioni quali «giochi», piani di sviluppo, catene di Sant’Antonio. Si è provveduto a ricomprendere nella fattispecie penale tutte le probabili e differenti forme di organizzazione piramidale, prevedendo un ambito di applicazione della norma il più ampio possibile, stante la notevole difficoltà di una esatta individuazione delle modalità in cui si manifesta il fenomeno dilagante delle organizzazioni piramidali.

    L’articolo 9 stabilisce le sanzioni derivanti dalla violazione dell’articolo 7.

    Si ritiene che le motivazioni sinteticamente esposte siano sufficienti ad illustrare il contenuto dell’articolato che si sottopone all’esame del Parlamento; ci si augura che questo disegno di legge possa essere inserito nel contesto di una serie di disposizioni in corso di emanazione e che, per le particolari motivazioni di ordine sociale, trovi al più presto l’approvazione.

 

 

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione della legge)

    1. Ai fini della presente legge si intendono:

 

        a) per «vendita diretta a domicilio», la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi d’acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;

 

        b) per «incaricato alla vendita diretta a domicilio», colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi d’acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;

        c) per «impresa» o «imprese» l’impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

 

    2. Le disposizioni della presente legge, con l’eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:

        a) prodotti e servizi finanziari;

 

        b) prodotti e servizi assicurativi;

        c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

 

Art. 2.

(Esercizio dell’attività di vendita diretta a domicilio)

    1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

 

Art. 3.

(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)

    1. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

 

    2. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.

    3. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

    4. La natura dell’attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, superiore a 5.000 euro.

 

Art. 4.

(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta

a domicilio. Compenso dell’incaricato)

    1. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa esercente la vendita diretta. All’incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.

    2. Per l’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, l’incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d’atto dell’impresa affidante, o revocato per iscritto. L’atto di conferimento dell’incarico deve contenere l’indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

    3. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all’impresa una comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l’incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l’impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all’incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all’integrità dei beni e dei materiali restituiti.

    4. Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario.

    5. Nel caso in cui l’incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 3, comma 1, è ritirato.

    6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all’incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l’impresa, il diritto alla restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali ancora vendibili eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.

    7. Nei confronti dell’incaricato della vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall’impresa, non strettamente inerenti e necessari all’attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

    8. L’incaricato alla vendita a domicilio deve attenersi alle modalità ed alle condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità ed alle condizioni di cui al primo periodo.

    9. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi d’acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori né di concedere sconti o dilazioni di pagamento.

10. Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

 

Art. 5.

(Trattamento fiscale dell’incaricato)

    1. Il trattamento fiscale degli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, è disciplinato dall’articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

Art. 6.

(Previdenza dell’incaricato)

    1. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano le disposizioni in materia previdenziale e assicurativa, di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, e successive modificazioni.

    2. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all’articolo 3, comma 3, si applicano le disposizioni in materia previdenziale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

 

 

Art. 7.

(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)

    1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

 

    2. È vietata, altresì, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant’Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

 

Art. 8.

(Elementi presuntivi)

    1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell’articolo 7 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:

        a) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di tentata o parziale mancata vendita al pubblico;

 

        b) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;

        c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta;

        d) il fatto che gli introiti dei componenti la struttura ovvero dell’impresa organizzatrice siano attribuibili in maggior misura ai corrispettivi di cui alla lettera a), ovvero di cui alla lettera b), ovvero alla lettera c), piuttosto che al ricavato della vendita di beni o servizi al consumatore finale.

 

Art. 9.

(Sanzioni)

    1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all’articolo 7, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

    2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità dell’articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

    3. Chiunque, cooperando alla promozione o alla realizzazione di una delle attività o strutture di vendita od operazioni di cui all’articolo 7, induce o tenta di indurre uno o più soggetti, ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo 7, è punito con l’arresto da uno a tre mesi, o con l’ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.

    4. Con la medesima pena di cui al comma 3 è punito chi concorre all’induzione o al tentativo di induzione, di cui al medesimo comma, anche mediante segnalazione di nominativi di persone quali potenziali destinatari del tentativo di induzione.

    5. All’impresa che non rispetti le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 10, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 5.000 euro.

 

 

 


Esame in sede deliberante

 


S E N A T O   D E L L A   R E P U B B L I C A

                               XIV LEGISLATURA                  

10a COMMISSIONE PERMANENTE

 (Industria, commercio, turismo)

                            

Seduta n. 240

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

15° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDI’8 FEBBRAIO 2005

Presidenza del vice presidente BASTIANONI

 


I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

 

 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti, D’Agro` ed altri; Didone`

(2789) CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale

(2251) GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore

(912) VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore

(838) MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio (Discussione congiunta e rinvio)

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3263, 2789, 2251, 912 e 838.

Ha facolta`di parlare la relatrice, senatrice D’Ippolito.

*D’IPPOLITO, relatrice. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, il settore delle vendite dirette ha registrato uno sviluppo crescente nel tempo, tanto che numerosi studi forniti da universita`, centri di ricerca e societa`specializzate di rilevazione statistica ne hanno in piu`occasioni evidenziato il carattere trainante per l’economia nazionale.

Tra le ragioni dell’incremento del fatturato e dell’occupazione nel settore delle vendite dirette, si e`da piu`parti indicata la presenza di una forte flessibilita`, che, congiuntamente ad una organizzazione del lavoro svolta essenzialmente in proprio da parte del venditore professionista, con-sente una gestione del lavoro elastica e particolarmente adatta a soluzioni innovative come il part-time.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica le vendite dirette rientrano fisiologicamente nella definizione generale del contratto di vendita, come enunciata nel codice civile, caratterizzandosi solo per la peculiarita`delle forme di negoziazione e conclusione del contratto. Occorre peraltro segnalare che le disposizioni che attualmente regolano la negoziazione contrattuale condotta fuori dei locali commerciali sono frammentate in una pluralita`di atti normativi, determinando la mancanza di un riferimento organico che definisca in modo univoco le condizioni di trasparenza della vendita diretta a domicilio.

I disegni di legge in esame sono volti a disciplinare la vendita diretta a domicilio e recano norme di tutela del consumatore dalle forme di ven dita piramidale, ampliando la disciplina in materia di vendita diretta di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998.

Tale decreto, infatti, considera la vendita diretta quale attivita`commerciale, laddove i provvedimenti in titolo affrontano piu`specificamente il profilo della disciplina contrattuale. La disciplina contrattuale della vendita diretta e delle vendite piramidali e`infatti gia`prevista in numerosi ordinamenti giuridici – in particolare negli Stati Uniti – e la stessa Commissione europea ha commissionato, nel 1999, uno studio concernente l’eventuale introduzione di una disciplina in tal senso, attraverso l’introduzione di modifiche alla direttiva 85/577/CEE (relativa ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali) ed alla direttiva 97/7/CE, in materia di contratti a distanza. In particolare, tale studio ha evidenziato che nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione Europea si e` gia` provveduto all’adozione di leggi che proibiscono le vendite piramidali.

Caratteristica peculiare delle vendite piramidali e`il profilo causale interno, consistente nella mera moltiplicazione dei livelli di vendita. Come e`noto, la causa del contratto di vendita – quali che ne siano le modalita`stipulative ed esecutive – andrebbe sempre ricercata nello scambio di una cosa contro un prezzo; nella vendita piramidale tale profilo causale e`solo apparente, in quanto il prodotto venduto diviene unicamente il pretesto per reclutare altri venditori, che dovranno pagare all’agente un «di-ritto di accesso» alla struttura piramidale. Il rischio connesso a tale fenomeno di concatenazione contrattuale consiste proprio nel «crollo» della piramide, tanto piu`grave per gli agenti reclutati per ultimi, che non potranno in tal modo «rientrare» del diritto di accesso gia`versato realizzando ulteriori forme di affiliazione.

La fattispecie patologica della vendita piramidale non costituisce tuttavia l’oggetto esclusivo dei provvedimenti in titolo, ed in particolare del disegno di legge n. 3263 (trasmesso dalla Camera), che reca una piu`definita disciplina dell’attivita` di vendita diretta in generale – in se´pienamente lecita – proprio al fine di tutelare tale attivita`rispetto a meccanismi negoziali differenti, ma apparentemente simili.

Segnatamente, tale disegno di legge si compone di sette articoli dei quali, in particolare, l’articolo1 reca le principali definizioni e l’ambito di applicazione della legge: si provvede in tal modo a qualificare giuridicamente in modo certo e definito la vendita diretta a domicilio e la figura dell’incaricato alla vendita, come colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori, per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

Dal campo di applicazione della disciplina sono peraltro escluse le offerte, le sottoscrizioni e la propaganda ai fini commerciali di prodotti e servizi finanziari e assicurativi, nonche´i contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

L’articolo 2 assoggetta le ditte esercenti l’attivita` di vendita diretta a domicilio agli articoli 19, 20 e 22 (commi 1 e 2) del decreto legislativo n. 114 del 1998, nonche´alle disposizioni vigenti in materia di commercia lizzazione dei beni e servizi offerti mentre l’articolo 3 disciplina analiticamente l’attivita` di incaricato alla vendita diretta a domicilio. Vengono, in particolare, previste le modalita`di conferimento ed assunzione dell’incarico, il limite reddituale annuo che ne determina il carattere occasionale o professionale e la disciplina previdenziale applicabile. L’incaricato deve inoltre dotarsi di un apposito tesserino di riconoscimento.

L’articolo 4 disciplina invece il rapporto interno fra impresa affiliante e incaricato alla vendita diretta a domicilio, precisando quali accordi collettivi economici debbono essere applicati.

Per quanto concerne l’incarico alla vendita diretta a domicilio, senza vincolo di subordinazione, viene previsto il requisito della forma scritta ad probationem e la libera rinunciabilita` all’incarico, anche per facta concludentia, oltre alla revocabilita`. Viene inoltre disciplinato l’esercizio del recesso e gli obblighi di diligenza e restituzione conseguenti.

Non possono inoltre essere stabiliti obblighi di acquisto di beni che non siano ricomprensibili nel campionario da dimostrazione, o servizi se non strettamente inerenti e necessari all’attivita`, e comunque non proporzionati al volume dell’attivita` svolta. In aggiunta al diritto di recesso, all’incaricato e` in ogni caso riconosciuto, in tutte le altri ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto per l’impresa affidante, il diritto di restituzione e alla rifusione del preso relativamente ai beni materiali integri eventualmente posseduti. Sono quindi previste ulteriori delimitazioni dei poteri e delle facolta` dell’incaricato.

L’articolo 5 prevede il divieto delle forme di vendita piramidali, nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacita`di vendere e promuovere la vendita. In generale, il comma 2 vieta tutte quelle operazioni che configurano la possibilita`di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone ed in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

L’articolo 6 prevede alcune fattispecie presuntive della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietata ai sensi dell’articolo 5, mentre l’articolo 7 prevede un rigoroso sistema sanzionatorio per prevenire le forme di vendita piramidali.

L’articolato del disegno di legge n. 2789 si presenta molto simile al testo gia`approvato dalla Camera, dal quale peraltro differisce per una piu`puntuale indicazione del regime fiscale e previdenziale applicabile, in base agli articoli 5 e 6.

Diversamente, il disegno di legge n. 2251 si compone di un solo articolo, recante disposizioni per il divieto delle vendite «concatenate» o piramidali. A carico di chi viola le disposizioni di cui al comma 1, la sanzione e`stabilita nella misura prevista dalla legislazione vigente per le vendite prive di autorizzazione.

I disegni di legge nn. 912 e 838 si compongono rispettivamente di sei e nove articoli e mirano innanzi tutto a fornire una definizione giuridica univoca della vendita diretta a domicilio e della figura dell’incaricato. La disciplina ivi prevista non si applica, peraltro, ai servizi assicurativi e finanziari. Sono dichiarate illegittime le organizzazioni «piramidali» che hanno il fine precipuo di reclutare persone vendendo loro una posizione nella struttura, con il compito di introdurre altre persone cui e`imposto di investire somme di denaro o acquistare materiali o servizi per l’accesso alla struttura stessa.

Viene inoltre approfonditamente disciplinata l’attivita` dell’incaricato, stabilendo altres`il limite entro il quale tale attivita` puo` considerarsi svolta a titolo occasionale.

L’articolo 4 di entrambi i provvedimenti disciplina il rapporto fra ditta affidante e incaricato della vendita, contenendo inoltre talune disposizioni relative al compenso dell’incaricato medesimo, mentre le disposizioni successive introducono alcune modifiche alla disciplina fiscale e previdenziale applicabile agli incaricati, volte a sopprimere talune disparita`di trattamento attualmente esistenti, oltre ad alcune disposizioni tendenti ad eliminare la disparita`di trattamento nei confronti degli incaricati alla vendita a domicilio attualmente assoggettati a contributi previdenziali anche quando l’attivita` da essi svolta assume carattere occasionale.

A corredo delle disposizioni sopra citate, che sanciscono l’illegittimita` delle cosiddette organizzazioni piramidali, l’articolo 9 del disegno di legge n. 912 individua alcuni elementi presuntivi, la cui ricorrenza facilita l’individuazione delle organizzazioni illegittime e delle operazioni vietate.

Tenendo conto del contenuto dei disegni di legge in titolo, appare opportuno assumere il disegno di legge n. 3263, gia`approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il prosieguo della discussione.

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

 

GARRAFFA (DSU). Non credo vi siano dubbi sul fatto che questo al nostro esame sia un provvedimento indispensabile, anche se forse interviene in ritardo rispetto alle situazioni di rischio dei consumatori che si sono verificate. Purtroppo molto spesso l’assenza di normativa specifica gioca a favore soltanto dei truffatori.

E`opportuno, inoltre, che tale iniziativa sia giunta alla definizione in un periodo come quello che viviamo, in cui il livello occupazionale e`in calo. Essa coinvolge migliaia di giovani che, anche attraverso la pubblicita`ingannevole di alcune strutture assicurative di vendita diretta dei prodotti, entrano in questa rete di vendita con il principio fondamentale della buona fede e nel tentativo di acquisire un buon livello occupazionale. Purtroppo nella maggior parte dei casi queste aspettative non si realizzano. Riportero`un esempio, forse conosciuto: la struttura di promozione di assicurazione che chiedeva innanzi tutto ai nuovi addetti di assicurare se stessi e i componenti della propria famiglia; dopo aver stipulato cinque o sei contratti di assicurazione, il nuovo addetto entrava nel gruppo e alla prima assemblea il promoter locale chiedeva per lui il plauso degli altri, parlandone come di una persona che aveva scelto bene per il futuro della sua vita. Simili meccanismi hanno certamente creato illusioni e molto spesso hanno recato danno soprattutto ai soggetti piu`anziani. La vendita diretta e`uno strumento fondamentale per evitare l’intermediazione o i tempi che occorrono per raggiungere un negozio e per verificare la concorrenza tra prodotti e stabilire il migliore. Molto spesso pero`la vendita diretta ha come protagonista o vittima, per intenderci, soprattutto l’anziano che non e`in grado di comprendere se quella offerta e`veramente valida o se dietro vi e` quell’asterisco che prevede certe imposizioni alla firma del contratto. Arriviamo in ritardo perche´la maggior parte dei Paesi della Comunita`europea si sono gia`dotati di meccanismi di tutela.

Credo sia rilevante il fatto che nell’esaminare questo provvedimento la Commissione della Camera dei deputati e`riuscita a trovare l’accordo necessario fra tutte le componenti del Parlamento, tanto che questo disegno di legge e`firmato da tutti i Gruppi parlamentari. Si evidenzia la presenza di Gruppi dell’opposizione che hanno presentato disegni di legge in tal senso. Una bibliografia ampia ci da` l’opportunita` di valorizzare questo provvedimento che serve ad evitare raggiri e a creare professionalita`e competenze maggiori. Diamo con questo una mano ai consumatori, evitando che ancora una volta su questioni che attengono alla vita privata si inseriscano meccanismi che creano non pochi problemi anche di carattere economico.

Purtroppo gli studi del cosiddetto «multilivello» di marketing hanno trovato un riscontro positivo iniziale ma alla fine sono stati utilizzati da truffatori. Pertanto e`evidente che, cos`come e`avvenuto alla Camera, anche qui al Senato la mia parte politica esprime il proprio consenso sul provvedimento. Mi auguro che, partendo dal principio della difesa dei consumatori ma anche per certi versi di una concorrenza ingannevole perpetrata ai danni di esercizi commerciali e di soggetti autorizzati a vendere determinati prodotti, analogo metodo possa essere usato dalla Commissione anche per altre materie, prima fra tutti quella relativa ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, che e`ancora in fase di stagnazione e crea non poche difficolta`nei rapporti tra soggetti che, peraltro, non appartengono soltanto al centrosinistra. Risulta esserci un disegno di legge del centrodestra teso a trovare una soluzione della vicenda.

Preannuncio, pertanto, il mio consenso sul provvedimento in discussione.

 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

I lavori terminano alle ore 16,25.

 


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 (Industria, commercio, turismo)

                            

Seduta n. 241

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

16°Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO 2005

Presidenza del vice presidente BASTIANONI

 


I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati

(2789) CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale

(2251) GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore

(912) VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore

(838) MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

 

* PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3263, 2789, 2251, 912, e 838.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

COVIELLO (MarDLU). Signor Presidente, ritengo che si possa procedere rapidamente alla discussione dei disegni di legge in titolo, posto che il testo pervenutoci dalla Camera e`sostanzialmente analogo alle iniziative legislative gia`assunte presso il Senato e su cui si soffermeranno i colleghi Vallone e Montagnino, primi firmatari rispettivamente dei disegni di legge nn. 912 e 838 al nostro esame. Ritengo pertanto che si potrebbe procedere attraverso l’istituzione di un comitato ristretto onde pervenire alla redazione di un testo definitivo o di emendamenti concordati, sempre al fine di accelerare l’iter di approvazione della norma in esame.

MONTAGNINO (MarDLU). Esprimo il mio compiacimento per l’avvio della discussione congiunta di provvedimenti che riguardano il settore della vendita a domicilio, una particolare forma di vendita che ha una notevole diffusione nel nostro Paese. Da tempo si avvertiva la mancanza di una organica disciplina di un settore che negli anni e`stato interessato da numerose disposizioni legislative, nessuna delle quali specifica, il che ha consentito che questa attivita`di vendita per taluni aspetti fosse lasciata alla libera interpretazione.

Il testo che e`stato licenziato dalla Camera ricalca in grandi linee quelli presentati al Senato dal collega Vallone e dal sottoscritto; peraltro, anche nella precedente legislatura avevamo proposto disegni di legge di contenuto identico o comunque analogo a quello attualmente al nostro esame.

Riteniamo quindi importante che questa materia venga finalmente esaminata e auspichiamo che la norma giunga al piu`presto ad approvazione.

Come gia`sottolineato, non ho notato grandi differenze tra il disegno di legge presentato e approvato alla Camera e quello di cui sono primo firmatario, sia per quanto riguarda la definizione e quindi l’ambito di applicazione della normativa, sia per cio`che attiene alla disciplina dell’attivita` di incaricato alla vendita a domicilio, sia, infine, per quanto concerne le questioni contrattuali e cioe`il rapporto tra incaricato alla vendita a domicilio e l’azienda produttrice.

Le sole differenze esistenti che ho osservato – sulle quali occorrera`soffermarsi per effettuare le opportune verifiche – riguardano la figura dell’incaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione; in questo caso la normativa approvata dalla Camera fa riferimento al contratto di agenzia, ma non si prevede l’iscrizione di questi soggetti all’Albo dei rappresentati di commercio che invece il provvedimento di cui sono primo firmatario prevede e che mio avviso rappresenta una condizione essenziale per poter assumere obbligazioni con contratto di agenzia.

Un’altra questione da risolvere e`quella della disciplina del lavoro occasionale, in parte affrontata dalla legge n. 30 del 2002, che per i contratti occasionali stabilisce una durata massima di 30 giorni e un importo non superiore ai 5.000 euro all’anno, ma che lascia qualche problema irrisolto. Infatti, in questo ambito esistono casi, per altro frequenti, di lavoro prettamente occasionale che ha pero` la durata di un intero anno e quindi non e` possibile applicare la norma che stabilisce il limite dei 30 giorni. Anche per quanto riguarda l’importo annuale del contratto occorrerebbe fare riferimento ad un parametro automatico per evitare periodiche revisioni; in tal senso potrebbe risultare utile – cos`come viene previsto nel disegno di legge da me presentato – fare riferimento all’assegno sociale che prevede una rivalutazione annua e che quindi puo`consentire una parametrazione migliore nella definizione e nell’individuazione del lavoro occasionale. Tale definizione permetterebbe anche di risolvere un altro grave problema che attiene agli aspetti previdenziali – che il testo approvato dalla Camera non affronta – posto anche che la legge n. 335 del 1995 per i lavoratori occasionali e per gli addetti incaricati alla vendite a domicilio prevede l’obbligo di iscrizione alla gestione INPS e del versamento dei contributi, nonostante questi lavoratori non godano delle relative controprestazioni. Un altro aspetto non affrontato dal disegno di legge n. 3263 e`quello relativo al trattamento fiscale e che invece andrebbe risolto per evitare anche in questo caso disparita`, tenuto conto che ai fini della definizione del reddito gli incaricati alle vendite a domicilio non vedono riconosciute le proprie spese.

Nel complesso, comunque, il disegno di legge ha natura positiva, non fosse altro perche´ e` coerente con quelli gia`presentati. Ci riserviamo di presentare eventuali emendamenti non appena verranno fissati i termini.

* MUGNAI (AN). Esprimo soltanto una perplessita`, indotta dall’intervento del collega che mi ha preceduto, piu` di ordine sistemico che di natura pratica, relativa al concetto di occasionalita`. Sia nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, sia nella soluzione prospettata dal collega Montagnino il requisito dell’occasionalita` e` legato a parametri reddituali.

A onor del vero, il concetto di occasionalita`e` una riflessione che faccio ad voce alta e al di la` di qualunque altro scopo, se non quello di chiarirmi le idee – e` legato alla continuita` della prestazione. Il che significa che una singola prestazione da sola potrebbe avere un valore economico infinitamente superiore ai limiti reddituali individuati con il riferimento al parametro della pensione sociale, o al limite dei 5.000 euro. Si potrebbe, cioe`, arrivare all’assurdo che in una singola prestazione si superi macroscopicamente tale limite, operando senza vincoli di subordinazione (premetto che la mia conoscenza dei testi e` veramente poco approfondita, ne chiedo venia ai colleghi, ed e` legata a cio` che ho potuto leggere in questi minuti). Avremmo, quindi, questo problema: una singola prestazione potrebbe portare a valori molto piu` alti del limite reddituale con una serie di conseguenze che non sarebbero giustificate neanche sul piano previdenziale. Di contro, individuando un tetto (la pensione sociale, o 5.000 euro), previsto nel testo Camera, potremmo (se non ho mal compreso e chiedo ancora perdono se cos` invece fosse) determinare una serie di possibili pressioni per eludere gli obblighi previdenziali che vi sarebbero laddove invece la prestazione e` di tipo contributivo.

Mi rendo conto che un criterio verosimilmente legato a parametri piu` o meno fissi apparentemente semplifichi le cose. Temo, pero`, che il rimedio possa essere peggiore del male. L’occasionalita`, purtroppo, e` un fatto legato alla continuita` dell’attivita`; non la si puo` predeterminare per legge. Se si svolge una singola prestazione, perche´ improvvisamente si e` entrati senza vincolo di subordinazione nell’ambito di una struttura, e si conclude una vendita per un controvalore di provvigione di 50.000 euro ma si realizza solo quella in un anno, quella sara` una prestazione non continuativa, non vi e` nulla da fare. Purtroppo si tratta di un problema reale. Successivamente non ci si preoccupera` piu` del fatto che si e` agito occasionalmente; si emettera` regolare fattura con cio` che ne consegue.

Suggerisco ai colleghi questo spunto di riflessione perche´ temo che cio` possa comportare dei problemi di non facile superamento, anche a fini previdenziali.

 

* VALLONE (MarDLU).Innanzi tutto, nell’esprimere la mia soddisfazione per il disegno di legge approvato dalla Camera, nel contempo manifesto un «pizzico» di dispiacere, perche´ i testi presentati al Senato erano antecedenti in quanto risalenti all’inizio della legislatura. In ogni caso, rilevo con soddisfazione che vi e` un’ampia coincidenza di contenuto tra i disegni di legge e cio` consentira`, auspicabilmente, lo svolgimento di una discussione rapida, serena e approfondita. A tal fine potrebbe essere utile, dopo la conclusione della discussione generale, dar luogo all’istituzione di un Comitato ristretto in cui tutti i Gruppi rappresentati in questa Commissione potranno apportare il proprio contributo; in tal modo si potra`approfondire meglio questa proposta di legge, apportando, se lo si riterra`opportuno, le modifiche necessarie al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Invito quindi il Presidente a prendere in considerazione la proposta di istituire un Comitato ristretto visto che le differenze – come ho gia`sottolineato – sono minimali e ci trovano disponibili ad un confronto: non ci sono posizioni di contrapposizione alle proposte della maggioranza.

Restano ancora aperte, come ha gia`rilevato il senatore Montagnino, le questioni relative agli aspetti previdenziali e ad alcune problematiche legate al ruolo dell’incaricato. Sarebbe strano, di fronte a testi pressoche´identici, presentare emendamenti per risolvere solo alcune piccole questioni, anche se questa e`la prassi. Probabilmente, all’interno di un Comitato ristretto si potrebbe arrivare ad approvare all’unanimita` e con un confronto sereno un testo condiviso da tutti.

Ribadisco ancora una volta la proposta di istituire un Comitato ristretto e spero che la maggioranza vorra`accoglierla, come spero che tutti i Gruppi addiverranno a una condivisione del testo.

 

* D’IPPOLITO, relatrice.Innanzi tutto, signor Presidente, ringrazio i colleghi per il contributo dato all’esame del disegno di legge e per aver sottolineato questioni importanti e delicate. In realta`, devo dare atto ai senatori di una lungimiranza e di una ricchezza di proposta; molte sono, infatti, le iniziative avanzate dai senatori, puntualmente ricordate nella mia relazione introduttiva, in cui ho posto in evidenza i punti di differenza e di incontro.

Come e` gia` stato rilevato, infatti, nella introduzione il disegno di legge n. 2789 risulta molto simile a quello approvato dalla Camera, dal quale si differenzia per la piu`puntuale indicazione del regime fiscale e previdenziale applicabile in base agli articoli 5 e 6. Nel ribadire che non solo non si ritiene di voler trascurare, ma che anzi si ritiene importante la ricchezza offerta dai testi dei colleghi senatori, mi permetto di avanzare una proposta che ritengo attuabile, sulla quale potremo confrontarci con grande serenita`e liberta`.

Proprio perche´il testo della Camera giunge a noi dopo un lungo esame e rappresenta il punto di arrivo di un lavoro serio e di approfondimento che i colleghi hanno svolto nell’altro ramo del Parlamento, altres` nell’ottica di non disperdere un’occasione di ulteriore arricchimento, ma sempre con l’obiettivo finale di una rapida approvazione di una normativa che rappresenta un’aspettativa importante per consumatori, aziende e incaricati alla vendita, mi chiedo se non sia piu`opportuno, piuttosto che optare per la costituzione di un Comitato ristretto, mantenere come testo base quello gia`approvato alla Camera e su quello aprire il ventaglio delle possibili proposte emendative dei punti che si ritengono piu`rilevanti.

La questione previdenziale posta dal collega Mugnai, in risposta all’intervento del collega, senatore Montagnino, e`molto delicata; pertanto ritengo sia necessario un approfondimento in punto di diritto, oltre che di fatto, per svolgere un lavoro compatibile con le questioni di sostanza e di qualificazione giuridica che anche il collega Mugnai ha posto.

 

* PRESIDENTE. Ritengo preferibile percorrere la strada indicata dalla relatrice, senatrice D’Ippolito, ed assumere come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo a tutti che il provvedimento e`stato assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante e pertanto non e`possibile costituire un Comitato ristretto.

Ovviamente, i rappresentati dei Gruppi parlamentari, informalmente, potranno incontrarsi per presentare in Commissione eventuali emendamenti procedendo nel modo piu`celere possibile.

Accogliendo l’iniziativa della relatrice, propongo pertanto di assumere il disegno di legge n. 3263 quale testo base dei nostri lavori. Poiche´non si fanno osservazioni, cos`rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

I lavori terminano alle ore 16,10.

 

 

 


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Seduta n. 242

17° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ15 FEBBRAIO 2005

                          

Presidenza del presidente PONTONE


 

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

 

 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D’Agro` ed altri; Didone`

(2789) CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale

(2251) GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore

(912) VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore

(838) MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3263, 2789, 2251, 912 e 838, sospesa nella seduta del 9 febbraio scorso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 14 di martedì 22 febbraio.

Poiché  non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

 

 

 


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Seduta n. 244

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ22 FEBBRAIO 2005

                  

Presidenza del presidente PONTONE


 

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

 

 

 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D’Agro` ed altri; Didone`

(2789) CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale

(2251) GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore

(912) VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore

(838) MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3263, 2789, 2251, 912 e 838, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Avverto che al disegno di legge n. 3262, assunto come testo base, e`stato presentato un solo emendamento.

Dal momento che non sono ancora pervenuti i previsti pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Poiche´non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

 

I lavori terminano alle ore 16,25.

 

 


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Seduta n. 245

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

19° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ1° MARZO 2005

                  

Presidenza del presidente PONTONE


 

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti, D’Agro` ed altri; Didone`

(2789) CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale

(2251) GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore

(912) VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore

(838) MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3263, 2789, 2251, 912 e 838, sospesa nella seduta del 22 febbraio scorso.

Ricordo che nella seduta del 15 febbraio scorso si era conclusa la discussione generale. Poiche´il relatore e il rappresentante del Governo non intendono replicare, passiamo all’esame degli articoli.

Come gia`comunicato nella seduta del 22 febbraio, e`stato presentato soltanto l’emendamento 3.1 al disegno di legge n. 3263, assunto quale testo base per i nostri lavori.

 

MONTAGNINO (MarDLU). Signor Presidente, vorrei illustrare l’emendamento 3.1, che mira a risolvere alcuni possibili dubbi interpretativi in ordine al disegno di legge n. 3263.

Durante la discussione svolta nella seduta del 9 febbraio ho manifestato alcune perplessita`in ordine alla normativa, soprattutto in riferimento alla questione fiscale e previdenziale. Ho svolto alcuni approfondimenti ed e`emerso che la materia e`stata risolta con altri provvedimenti. Pertanto, a mio avviso, non ci sono motivi che ostano all’approvazione, fatta eccezione per un piccolo problema di natura giuridica, che riguarda – appunto – l’articolo 3 del disegno di legge n. 3263. Tale articolo, infatti, opera un riferimento all’intero articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, laddove invece, a mio avviso, sarebbe piu`opportuno che si precisasse che i requisiti evocati dall’articolo 3 del disegno di legge in discussione sono quelli previsti al solo comma 2 del citato articolo 5, che stabilisce requisiti per l’esercizio dell’attivita` commerciale.

Ritengo tuttavia che l’esigenza di concludere celermente l’iter di questo provvedimento possa mettere in secondo piano la questione relativa alla specificazione del comma, considerato il fatto che la norma fa comunque riferimento all’articolo 5. Eventualmente si potrebbe approvare un ordine del giorno di carattere interpretativo o comunque fare constare in verbale che i requisiti sono quelli previsti dal solo comma 2 dell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. In tal modo, si eviterebbe di fare confusione sul comma 5 dello stesso articolo 5 che fa specifico riferimento ad altri requisititi per l’attivita` commerciale per quanto riguarda il settore merceologico alimentare.

Ripeto che potrebbe essere un problema di dettaglio e, quindi, la comune volonta`di pervenire alla conclusione dell’iter del provvedimento e`da ritenere comunque prevalente. Non credo, infatti, che possano sorgere problemi giuridici tali da complicare l’applicazione di questo provvedimento che riteniamo utile ed importante per il settore della vendita a domicilio e per la tutela del consumatore.

 

* D’IPPOLITO, relatrice. Signor Presidente, apprezzando lo spirito collaborativo manifestato da tutte le forze politiche e sottolineando l’opportunita` di arrivare ad una rapida definizione dell’iter di questo importante provvedimento, dichiaro sin d’ora di condividere la proposta teste´formulata dal collega Montagnino.

Ritengo, pertanto, che si possa fare tesoro di tale proposta ed individuare uno strumento per eliminare, anche con un ordine del giorno (ove sia ritenuto lo strumento piu`utile), quelle ombre di non completa o corretta interpretazione che potrebbero nascere per un piu`generale riferimento all’articolo 5.

 

PRESIDENTE. Poiche´non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni permanenti, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

I lavori terminano alle ore 16,15.

 


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10a COMMISSIONE PERMANENTE

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Seduta n. 248

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ9 MARZO 2005

                      

Presidenza del presidente PONTONE


 

Lavori hanno inizio alle ore 15,55

 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti, D’Agro` ed altri; Didone`

(2789) CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale

(2251) GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore

(912) VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore

(838) MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3263, 2789, 2251, 912 e 838, sospesa nella seduta del 1°marzo scorso.

Comunico che siamo ancora in attesa del parere della 5aCommissione, mentre la 2aCommissione ha gia`fatto pervenire il proprio parere.

 

* D’IPPOLITO, relatrice. Mi sembra rilevante portare all’attenzione dei colleghi il parere reso dalla Commissione giustizia, condizionato relativamente all’articolo 7 del provvedimento al nostro esame.

Premesso che la Commissione ha espresso unanimemente la convinzione e la volonta`di approvare rapidamente il provvedimento, mi sembra che l’osservazione avanzata come condizione dalla Commissione giustizia meriti un approfondimento. Infatti, tale Commissione osserva che, con riferimento all’articolo 7 in materia di regime sanzionatorio, la previsione di cui al comma 3 delinea una fattispecie rispetto alla quale e`prevista una sanzione amministrativa che pero`verrebbe sostanzialmente a sovrapporsi all’ipotesi di concorso nella contravvenzione di cui al comma 1. Ne deriverebbe percio`una previsione derogatoria, in maniera non giustificata, rispetto al regime generale delineato negli articoli 110 e seguenti del codice penale e si verrebbe pertanto a realizzare una mitigazione del regime sanzionatorio che parrebbe non adeguatamente giustificata.

Peraltro, verrebbe sanzionato in termini di illecito amministrativo anche il tentativo della commissione della condotta presa in esame. Infatti, la sanzione e`prevista anche nei confronti di chiunque tenti di indurre uno o piu`soggetti al compimento della condotta tipica delineata nella disposizione.

La Commissione osserva che, come noto, nell’ordinamento vigente la figura del tentativo e`prevista dal codice penale solo in relazione ai delitti; lo stesso non e`quindi configurabile in relazione ad illeciti penali diversi, quali le contravvenzioni, ne´, a maggior ragione, in relazione ad illecitiamministrativi; pertanto, la previsione di cui al citato comma 3 dell’articolo 7 darebbe luogo ad un’ipotesi del tutto eccezionale, sia in quanto l’equiparazione del tentativo alla consumazione, che ha un unico precedente in materia di delitto di contrabbando, normalmente non appare giustificabile, sia soprattutto in quanto, rendendo configurabile il tentativo in riferimento all’illecito amministrativo di cui allo stesso comma 3 dell’articolo 7, introduce ai princ`pigenerali in materia di illecito amministrativo una deroga della quale non e`dato rinvenire giustificazione.

Ecco perche´ritengo che l’approfondimento sul punto meriti una pausa di riflessione e anche la valutazione di introdurre eventualmente un emendamento soppressivo di questo comma, unitamente al comma 4, che appunto riguarda la fattispecie del tentativo di cui abbiamo parlato.

Ritengo invece assolutamente superabili le osservazioni in merito al comma 2.

Mi piacerebbe sentire il parere dei colleghi sul punto, sottolineando che, per quanto mi riguarda, ritengo rilevante la condizione posta dalla Commissione giustizia e che a mio giudizio dovremmo esaminare dettagliatamente questi aspetti e valutare l’eventualita` di introdurre un emendamento soppressivo.

 

* DELL’ELCE, sottosegretario di Stato per le attivita`produttive. L’eventuale modifica del testo determinerebbe un nuovo passaggio del provvedimento alla Camera, dove la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante non e`automatica. Non vorrei che questo ulteriore passaggio ritardasse l’approvazione del provvedimento.

 

* D’IPPOLITO, relatrice. Mi permetto di osservare che trattandosi di un provvedimento gia`approvato in sede legislativa dalla X Commissione della Camera dei deputati, che tornerebbe all’altro ramo del Parlamento dopo un esame in deliberante da parte della nostra Commissione, e`prevedibile che sia adottata nuovamente la procedura breve.

 

MONTAGNINO (MarDLU). Signor Presidente, credo che la competenza e la professionalita`della Commissione giustizia e lo specifico riferimento contenuto nella condizione posta nel parere espresso sul provvedimento in esame meritino la riflessione suggerita dalla relatrice. Ritengo infatti sia nostro dovere varare nella maniera piu`sollecita possibile un buon provvedimento, non censurabile sotto vari profili.

Concordo con le considerazioni espresse, soprattutto con riferimento alla sovrapposizione tra l’ammenda prevista dal comma 1 e la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell’articolo 7. Occorre, d’altra parte, tener presente che l’ipotesi della induzione deve essere tenuta distinta da quella del tentativo di vendita cosiddetta piramidale. Propongo pertanto di riaprire brevemente i termini per la presentazione degli emendamenti, al fine di considerare eventuali proposte alternative rispetto alla soppressione dei commi 3 e 4 dell’articolo 7. Ad esempio, si deve valutare la possibilita`che l’induzione, pur eliminando il comma 3, possa essere ricompresa dal disposto di cui al comma 1 dell’articolo 7: in caso affermativo la fattispecie dell’induzione non scomparirebbe dal testo; in caso contrario, si regolamenterebbe la partecipazione e la promozione, il coinvolgimento e il concorso, ma non l’induzione, che per coloro che l’avevano proposta aveva una specifica finalita`.

 

GARRAFFA (DSU). Condivido le riflessioni del senatore Montagnino e conseguentemente concordo sull’opportunita` di riaprire brevemente i termini per la presentazione degli emendamenti.

 

* D’IPPOLITO, relatrice. Signor Presidente, desidero raccogliere l’opportuna sottolineatura del senatore Montagnino, in quanto indubbiamente il tentativo e`cosa diversa dall’induzione, perche´ nel primo caso c’e` un’azione non andata ad effetto, mentre nel secondo si realizza un’azione. Pertanto, in punto di diritto vi e`una differenza molto precisa e l’osservazione e` tecnicamente molto corretta.

 

GARRAFFA (DSU). Per questo bisogna essere precisi.

 

* D’IPPOLITO, relatrice. Pertanto, pur considerando l’esigenza di non procrastinare l’approvazione del provvedimento, considero utile un approfondimento finalizzato a giungere ad una disciplina pienamente soddisfacente.

 

PRESIDENTE. Tenendo conto delle osservazioni emerse dal dibattito, propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali ulteriori proposte emendative per martedì 15 marzo alle ore 15.

Poichènon si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo al altra seduta.

 

 

 

 

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª) 

martedì 14 giugno 2005

263ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

PONTONE 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Caligiuri. 

 

            La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE DELIBERANTE 

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didoné 

(2789) CURTO.    Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale  

(2251) GUERZONI.    Norme per il divieto delle vendite " concatenate " e a difesa del consumatore  

(912) VALLONE.    Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore  

(838) MONTAGNINO ed altri.    Disciplina della vendita diretta a domicilio

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3263. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2789, 2251, 912 e 838)  

 

            Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 9 marzo.

             Si passa all'esame degli emendamenti.

 

      Il senatore MONTAGNINO (MarDLU)  dà per illustrato l'emendamento 3.1, nonchè gli emendamenti 7.4, 7.2 e 7.3.

 

            La relatrice D'IPPOLITO (FI)  precisa che l'emendamento 7.1 è finalizzato a tener conto del parere espresso dalla 2ª Commissione.     

            Dopo aver formulato avviso favorevole sull'emendamento 3.1, osserva che gli emendamenti 7.4, 7.2 e 7.3 hanno complessivamente lo stesso contenuto dell'emendamento 7.1. Essi, quindi, potrebbero essere posti ai voti congiuntamente al suddetto emendamento. Sottolinea, peraltro, che nella formulazione dell'emendamento 7.1 si mantengono le parole "od operazioni" già presenti al comma 3 del testo pervenuto dalla Camera. Tale differenziazione la induce a preferire la formulazione dello stesso emendamento 7.1.

             Il senatore MONTAGNINO prende atto di quanto precisato dalla relatrice, pur sottolineando che gli emendamenti 7.4, 7.2 e 7.3, di cui egli è firmatario, sono sostanzialmente coincidenti al contenuto dell'emendamento 7.1.

             Il sottosegretario CALIGIURI si associa al parere sugli emendamenti formulato dalla relatrice.

             Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, vengono quindi posti separatamente ai voti e approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3263, su cui non sono stati presentati emendamenti.

             Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.1.

             Con la modifica introdotta viene quindi approvato l'articolo 3.

             Con distinte votazioni sono poi approvati gli articoli 4, 5 e 6 su cui non sono stati proposti emendamenti.

             Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 7.1, mentre sono assorbiti gli emendamenti 7.4, 7.2 e 7.3.

             Viene infine approvato l'articolo 7 nel testo modificato.

             Il presidente PONTONE pone quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

             La Commissione approva, deliberando anche l'assorbimento dei disegni di legge nn. 2789, 2251, 912 e 838.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3263

 

Art. 3

 

           

 3.1

MONTAGNINO, VALLONE, BASTIANONI

             Al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 5", inserire le seguenti: ", comma 2,".

 

 

Art. 7

7.1

IL RELATORE

             Al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 5",  inserire le seguenti: ",anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo,".

            Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

  

7.4

CAVALLARO, MONTAGNINO, COVIELLO, BASTIANONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI

             Al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 5", inserire le seguenti: "anche mediante promozione di iniziative a carattere collettivo oppure inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni di cui al medesimo articolo,".

  

7.2

CAVALLARO, MONTAGNINO, COVIELLO, BASTIANONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI

             Sopprimere il comma 3.

 

 7.3

CAVALLARO, MONTAGNINO, COVIELLO, BASTIANONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI

             Sopprimere il comma 4.

 

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

martedì 1° marzo 2005

221ª seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didonè

(Parere su testo ed emendamento alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; non ostativo su emendamento)

 

 

Il presidente FALCIER (FI) riferisce che il senatore designato, senatore SCARABOSIO (FI) ha predisposto sul disegno di legge in titolo e sull'emendamento ad esso riferito un parere, di cui dà conto: si propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge n. 3263, che costituisce uno sforzo di definizione e inquadramento di una fattispecie giuridica che incide su un comparto produttivo di rilevante entità, quale quello delle vendite a domicilio; esso, inoltre, è finalizzato a tutelare il consumatore dalle forme di vendita piramidali. Si rileva, tuttavia, che dal punto di vista sistematico sarebbe preferibile che l'articolo 1 fosse riformulato prevedendo una definizione della vendita diretta a domicilio che eviti il rinvio ad altra disposizione di legge, che lo rende meno chiaro. Premesso che le disposizioni del disegno di legge in titolo sono prevalentemente riconducibili alle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile e penale", demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, ritiene che, in considerazione dell'incidenza della disciplina trattata con la materia del commercio, la Commissione di merito debba essere invitata a valutare l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia per la legislazione regionale in materia.

Quanto all'emendamento riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione concorda con il parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3263 e con quello non ostativo sull'emendamento ad esso riferito, predisposti dal relatore.


AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) 

Sottocommissione per i pareri

martedì 3 maggio 2005

233ª Seduta 

 

 

 

Presidenza del Presidente

 

FALCIER 

 

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi

 

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didoné

 

(Parere su ulteriori emendamenti alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo) 

 

 

 

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, riferisce sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo; ricorda che la Commissione aveva formulato un parere con osservazioni sul medesimo disegno di legge n. 3263: gli emendamenti in esame, pur non dando seguito a tale parere, non presentano a suo avviso profili problematici di carattere costituzionale. Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

 

 

 

Concorda la Sottocommissione.

 

 


GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

 

mercoledì 2 marzo 2005

139a Seduta

 

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alla 10a Commissione:

 

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri: Didonè: parere di nulla osta con osservazioni e condizione


GIUSTIZIA    () 

Sottocommissione per i pareri

mercoledì 6 aprile 2005

143ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

 alla 10a Commissione:

 (3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali :parere in parte favorevole in parte di nulla osta su emendamenti;

 

 

 

 


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

 

martedì 1° marzo 2005

47ªSeduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

 

 

alla 10a Commissione:

 

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 2005, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'inziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti ; D'Agrò ed altri; Didonè: parere favorevole con osservazioni.

 


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledi’ 9 febbraio 2005

23a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 10a Commissione:

 

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didoné

(2789) CURTO.  Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale

(2251) GUERZONI.  Norme per il divieto delle vendite "concatenate" e a difesa del consumatore

(912) VALLONE.  Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore

(838) MONTAGNINO ed altri.  Disciplina della vendita diretta a domicilio:

parere favorevole;

 


COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

martedì 22 febbraio 2005

92a seduta

 

Presidenza del Presidente

Carlo VIZZINI

 

La seduta inizia alle ore 14.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3263) BULGARELLI ed altri. Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali. (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didoné).

(Parere alla 10a Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

 

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI, il quale esordisce rilevando come il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge numeri 2542, 3008, 3325, 3484, 3492 e 4555, sia volto a integrare la normativa in materia di vendita diretta contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare nell’articolo 19  delineando un'analitica disciplina dei relativi profili contrattuali. Esso è volto nel contempo a contrastare il fenomeno delle cosiddette vendite piramidali.

Caratteristica delle vendite piramidali è quella di porsi come obiettivo la moltiplicazione dei livelli di vendita: i venditori non perseguono lo scopo di ottenere delle provvigioni a fronte dei beni o servizi venduti ma quello di acquisire lo status di venditore dietro pagamento di un corrispettivo, e di avviare immediatamente un’attività di ricerca di nuovi venditori ai quali far pagare il diritto di accesso.

Il provvedimento in esame prevede una specifica normativa che, oltre a vietare le vendite piramidali, come già avvenuto in molti paesi europei, provvede a regolamentare l’esercizio dell’attività di vendita diretta a domicilio, alla quale tali forme di vendita possono apparire simili.

In particolare, l’articolo 1 reca, al comma 1, lettera a), la definizione della vendita diretta a domicilio e alla lettera b) dell’incaricato alla vendita; al comma 2, circoscrive l’ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo che le sue disposizioni, con l’eccezione del divieto di vendite piramidali e delle relative sanzioni ed ipotesi presuntive, non si applichino a talune fattispecie concernenti  tra l'altro  il settore finanziario, assicurativo ed immobiliare.

L’articolo 2 disciplina l’esercizio dell’attività di vendita a domicilio, mentre l’articolo 3 regola le forme giuridiche in base alle quali essa può essere esercitata.

L’articolo 4 reca una specifica disciplina dei rapporti intercorrenti tra l’incaricato alla vendita diretta a domicilio e l’impresa affidante.

L’articolo 5 sancisce il divieto delle attività e delle strutture di vendita piramidali, recando una definizione di queste ultime, nonché il divieto della promozione e dell’organizzazione di tutte quelle operazioni, tra le quali le cosiddette “catene di S. Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutarle si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

L’articolo 6 fornisce una indicazione degli elementi che, in via presuntiva, fanno ritenere sussistente una operazione o una struttura di vendita vietata ai sensi del sopra menzionato articolo 5.

Infine, l’articolo 7 prevede sanzioni in caso di violazione delle disposizioni concernenti il divieto delle forma di vendita a struttura piramidale e di quelle relative al rapporto tra l'impresa affidante e l’incaricato alla vendita diretta a domicilio.

È utile ricordare  rileva il senatore ZORZOLI  come diverse Regioni abbiano approvato una propria normativa in materia di vendita a domicilio. In particolare, vengono dettate regole per la concessione dell'abilitazione all'attività di vendita a domicilio quale definita dal decreto legislativo n. 114 del 1998. In generale, tali interventi legislativi, emanati in attuazione del decreto n. 114 per la regolazione del commercio su aree pubbliche, estendono l'abilitazione della vendita in forma itinerante alla vendita a domicilio.

Così si possono ricordare le leggi della regione Abruzzo n. 135 del 1999, della regione Calabria n. 18 del 1999, della regione FriuliVenezia Giulia n. 14 del 1999, della regione Lombardia n. 15 del 2000, della regione Marche n. 26 del 1999, della regione Puglia n. 18 del 2001, della regione Sicilia n. 18 del 1995, della regione Toscana n. 10 del 2003, della regione Umbria n. 6 del 2000, della regione Veneto n. 10 del 2001 e della regione Valle d'Aosta 20 del 1999, nonché le leggi della provincia autonoma di Trento n. 7 del 2000 e di Bolzano n. 4 del 2000, che abilitano alla vendita a domicilio chi ha ottenuto la licenza per la vendita su aree pubbliche in forma itinerante.

Tutto ciò premesso il disegno di legge persegue delle finalità del tutto condivisibili, in un settore dove appare certamente opportuno intervenire con una disciplina stringente volta a garantire l'affidabilità dell'operazione commerciale.

Tuttavia, va posta la questione della eventuale competenza regionale  o anche regionale  in materia, vista le indubbie connessioni con il settore del commercio ed in particolare della vendita a domicilio, già oggi oggetto di normativa regionale, dalla quale la vendita diretta a domicilio non sembra divergere radicalmente.

Occorre altresì considerare che il provvedimento in esame non intende intervenire solo al livello penale, ma si propone invece di regolare organicamente la materia. Il contributo che le Regioni possono dare con un loro intervento sinergico non dovrebbe essere pretermesso.

 

Il relatore, senatore ZORZOLI, propone pertanto uno schema di parere del seguente tenore:

 

"La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre una disposizione che faccia salva la legislazione regionale in materia, conformemente ai principi fondamentali in materia di tutela del lavoro contenuti nel testo normativo in esame;

 

valuti la Commissione l'opportunità di introdurre una disposizione di applicabilità della disciplina recata dal testo in esame, alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibile con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione".

 

Nessuno chiedendo la parola, viene infine posto ai voti ed approvato lo schema di parere nel testo illustrato dal relatore.

 

La seduta termina alle ore 14.25.