XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||||
Titolo: | Disciplina dell'attività di acconciatore - A.C. 2002-2211-3299-3491-B | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 269 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 30/11/04 | ||||
Abstract: | Scheda di sintesti; schede di lettura; testo della proposta di legge e normativa di riferimento. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | X-Attività produttive, commercio e turismo | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Disciplina dell’attività A.C. 2002-2211-3299-3491-B |
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n. 269/1 |
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30 novembre 2004 |
Camera dei deputati
Il presente dossier, redatto in occasione dell’esame della
proposta di legge A.C. 2002-2211-3299-3491-B, recante ”Disciplina
dell’attività di acconciatore”, si
articola in due volumi:
- il primo volume contiene la scheda di sintesi, le
schede di lettura e la normativa di riferimento (n.269/1);
- il secondo riporta l’iter parlamentare (n. 269/2).
Si ricorda,
altresì, che in occasione dell’esame in prima lettura (A.C. 2002 e A.C. 2211) è
stato predisposto, in data 17 ottobre 2002, il dossier n. 269.
Dipartimento Attività produttive
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I dossier del Servizio studi sono destinati alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge.
File: AP0076a
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria
legislativa
Elementi per
l’istruttoria legislativa
§
Necessità
dell’intervento con legge
§
Rispetto
delle competenze legislative costituzionalmente definite
§
Rispetto
degli altri princìpi costituzionali
§
Incidenza
sull’ordinamento giuridico
§
Impatto
sui destinatari delle norme
Il contenuto
della proposta di legge
§
Articolo
1 (Principi generali)
§
Articolo
2 (Definizione ed esercizio dell'attività
di acconciatore)
§
Articolo
3 (Abilitazione professionale)
§
Articolo
4 (Competenze delle regioni)
§
Articolo
6 (Norme transitorie)
§
Articolo
7 (Termine di applicazione della
legislazione vigente)
§
A.C.2002-2211-3299-3491-B (on. Molinari
ed altri), Disciplina dell’attività di
acconciatore
Normativa di riferimento
§
Codice civile (art. 2083)
§
L. 19 gennaio 1955, n. 25 Disciplina dell'apprendistato (art. 2)
§
L. 14 febbraio 1963, n. 161 Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini
§
L. 23 dicembre 1970, n. 1142 Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, numero
161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo
e donna e mestieri affini (art. 5)
§
L. 21 dicembre 1978, n. 845 Legge-quadro in materia di formazione professionale (art. 14)
§
L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale (artt. 10, 11, 13, 14, 16-18)
§
L. 8 agosto 1985, n. 443 Legge-quadro per l'artigianato (artt 1-4, 10-11)
§
L. 11 ottobre 1986, n. 713 Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea
sulla produzione e la vendita dei cosmetici (artt. 1, 11 e all. I)
§
L. 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell'attività di estetista (art. 9)
§
L. 24 giugno 1997, n. 196 Norme in materia di promozione dell'occupazione (art. 16)
§
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art.
4)
§
D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229 Attuazione della direttiva 1999/42/CE che
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività
professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle
direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche (artt. 1-9 e all. A, lista III e lista Vi)
§
L. 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 1)
Numero del progetto di legge |
A.C. 2002-2211-3299-3491-B |
Titolo |
Disciplina dell’attività di acconciatore |
Iniziativa |
On. Molinari ed altri |
Settore d’intervento |
Professioni |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli |
7 |
Date |
|
§
presentazione
o trasmissione alla Camera |
16 novembre 2004 |
§
annuncio |
17 novembre 2004 |
§
assegnazione |
23 novembre 2004 |
Commissione competente |
X Commissione (Attività produttive) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari costituzionali) V Commissione (Bilancio) XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge in esame, approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione attività produttive della Camera il 21 aprile 2004 e dalla 10° Commissione industria del Senato il 10 novembre 2004, reca la disciplina dell’attività di acconciatore.
In particolare, l’articolo 1
chiarisce il carattere di legge di principi del provvedimento, individuando
gli obiettivi della disciplina proposta e gli interessi che si intendono
tutelare, quali la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al
mercato, la tutela della concorrenza e quella dei consumatori.
L’articolo 2 fornisce
una definizione dell’attività professionale di acconciatore, prevedendo talune
condizioni fondamentali per il relativo esercizio.
L’articolo 3 disciplina
il conseguimento dell’abilitazione professionale necessaria all’esercizio dell’attività
di acconciatore, prospettando diverse ipotesi formative, tra loro alternative,
fondate su di un dosaggio differenziato di attività lavorativa e di corsi di
qualificazione. A seguito di una modifica apportata dal Senato il testo non reca più l’indicazione delle
materie che dovranno essere obbligatoriamente oggetto dei corsi.
L’articolo 4 individua talune finalità che dovranno essere perseguite dalle regioni nell’esercizio delle competenze legislative ad esse spettanti. L’ambito sul quale si intende in tal modo incidere è quello della programmazione e dell’attività amministrativa che dovrà essere svolta dai comuni.
L’articolo 5 prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i comportamenti che comportino violazione dei principi stabiliti dalla legge.
L’articolo 6 reca una
serie di norme transitorie dirette a rendere immediatamente applicabili
determinati principi stabiliti dal provvedimento, consentendo la trasformazione
delle qualifiche e l’adeguamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della
normativa vigente.
L’articolo 7 è volto a prevedere che le leggi statali vigenti in materia continuino ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all’adozione delle leggi regionali volte a disciplinare la materia sulla base dei principi stabiliti dal provvedimento.
Nulla da segnalare.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto la materia è attualmente disciplinata da disposizioni legislative di rango primario - in particolare dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalle leggi n. 1142 del 1970 e n. 735 del 1984 - nonché in quanto si tratta di disciplinare, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i principi fondamentali dell'attività professionale di acconciatore, ai fini dell’esercizio della competenza legislativa concorrente delle regioni.
Il testo unificato delle proposte di legge in legge in oggetto interviene nella materia delle "professioni”, intesa in senso ampio, ovvero comprensiva delle attività professionali, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riserva alla potestà legislativa concorrente.
In tale materia, i relativi principi fondamentali[1], entro i quali può essere esercitata la potestà legislativa concorrente delle regioni, sono da considerare quelli risultanti dalla legislazione statale vigente, così come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 201 e 353 del 2003 e n. 282 del 2002), nonché dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 131/2003, il quale dispone espressamente che “nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.”
Come si evince dall’articolo 1, comma 1, il testo in esame si configura come una legge quadro, in quanto reca i principi fondamentali di disciplina dell’attività professionale di acconciatore ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Peraltro, come sottolineato dal successivo comma 2, il provvedimento prevede altresì disposizioni a tutela della concorrenza relative all’esercizio di tale attività professionale; in tal senso, le disposizioni recate dal provvedimento sono pertanto riconducibili in parte anche alla materia “tutela della concorrenza”, che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Si osserva come taluni principi fondamentali in materia di
professioni siano enucleabili già a livello di norme costituzionali. Tra questi
il principio
della libertà professionale, il cui fondamento si rinviene negli artt.4,
primo comma; 35, primo comma; 41, primo comma; 120, primo comma, Cost.; nonché il
principio di non discriminazione, desumibile
dall’art.3, primo comma e 117, settimo comma, della Costituzione.
Quanto alla normativa comunitaria, i principi fondanti della
creazione del mercato unico europeo, quali la libera circolazione delle merci,
delle persone, dei servizi e dei capitali, implicano per i professionisti il
riconoscimento non del solo diritto alla libera prestazione di servizi
nell'ambito dell’Unione, ma altresì la libertà di stabilimento, ossia il
diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in
qualsiasi Stato comunitario.
Ulteriore corollario di tali principi sono il reciproco
riconoscimento fra i paesi membri dei diplomi, certificati e titoli
professionali dei cittadini europei.
Ciò premesso, il provvedimento in oggetto va valutato alla luce
della direttiva 1999/42/CE del 7 giugno 1999, che ha istituito un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche delle attività professionali disciplinate dalle
direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie,
completando il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. L’aasunto
di fondo su cui si basa la disciplina della direttiva in oggetto è quello che
gli Stati membri non possono sottoporre a restrizioni, per motivi inerenti alle
qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi sotto il titolo
professionale d’origine quando il beneficiario sia legalmente stabilito in un
altro Stato membro. La direttiva – nel cui allegato A è contemplata l’attività
di parrucchiere – non prende in considerazione, a differenza della normativa
nazionale vigente, diverse figure professionali, ma considera in modo unitario
la categoria. In tal senso il testo in esame tende ad uniformare la realtà
nazionale alla disciplina comunitaria.
La direttiva subordina inoltre, in via generale, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio delle attività professionali alla pratica
professionale svolta in uno Stato membro ovvero al possesso di un certificato
rilasciato in un altro Stato membro che attesti l’equivalenza delle conoscenze
e delle capacità ad una formazione professionale, a seconda dei casi, di uno o
due anni.
Sotto il profilo della compatibilità comunitaria rileva in
particolare quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del provvedimento, in base al
quale l'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme
vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività
professionali, nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Il 7 marzo 2002 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2002)119) che mira a consolidare in un unico testo e a semplificare le direttive settoriali[2] concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico; le direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali[3],; la direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
Il principio su cui si fonda la disciplina della
direttiva 1999/42/CE è quello che gli Stati membri non possono sottoporre a
restrizioni, per motivi inerenti alle qualifiche professionali, la libera
prestazione di servizi sotto il titolo professionale d’origine quando il
beneficiario sia legalmente stabilito in un altro Stato membro.
Tra le attività già considerate dalla
direttiva 1999/42/CE, nella proposta di direttiva compare quella di parrucchiere, per la quale è confermato l'attuale regime
di riconoscimento automatico della qualifica in base all'esperienza
professionale del richiedente.
In particolare, la proposta dispone che, se in uno Stato membro
l'accesso o l'esercizio di una delle attività elencate nell’allegato alla
proposta, è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali,
commerciali o professionali, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente
di tali conoscenze e competenze l’esercizio dell’attività considerata in un qualunque
altro Stato membro.
L’11 febbraio 2004 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in
prima lettura, approvando una serie di emendamenti al testo proposto dalla
Commissione. Gli emendamenti del PE mirano in particolare a snellire il
trattamento delle domande di riconoscimento delle qualifiche, al fine di
consentire una maggiore rapidità e flessibilità del sistema. La Commissione ha
adottato, il 20 aprile 2004, una proposta modificata (COM(2004)317) che precisa
dettagliatamente la tipologia e la durata dell’esperienza necessaria all’esercizio
delle attività considerate; il Consiglio ha raggiunto l’accordo politico sulla
posizione comune il 18 maggio 2004.
Il provvedimento in esame si configura come una legge-quadro dell’attività di acconciatore, posto che esso intende fissare taluni principi fondamentali di disciplina dell’attività professionale ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rinviandone l’attuazione alla potestà legislativa concorrente delle regioni; l’esercizio dell’attività professionale di acconciatore è quindi disciplinato con norme cedevoli sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. In tale prospettiva, il testo in esame sembra lasciare un ambito piuttosto ampio alle competenze regionali, posto che l’articolo 4 dispone, al comma 1, che le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione regionale dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando altresì gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone, inoltre, che le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano le norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i princìpi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.
L’articolo 4, comma 1, demanda alle Regioni la disciplina – in conformità con i principi fondamentali e le disposizioni recati dal provvedimento - dell'attività professionale di acconciatore, nonché la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di abilitazione.
Il comma 2 del medesimo articolo demanda inoltre alle Regioni l’adozione di norme volte a favorire lo sviluppo del settore e a definire i princìpi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei Comuni.
Il provvedimento in esame prevede una nuova disciplina che incide su
quella recata dalla legge n. 161 del 1963, come modificata delle leggi n.1142
del 1970 e n. 735 del 1984, dettando nuove disposizioni non riferite a tali leggi.
Ai fini di un miglior coordinamento e di una più agevole ricostruzione della
nuova normativa, sembrerebbe opportuno procedere sempre attraverso novelle alle
suddette leggi ovvero, in alternativa, provvedere all’integrale abrogazione
delle medesime, recependo le disposizioni che si ritengano di mantenere nella
nuova disciplina legislativa.
Nulla da segnalare.
Le relazioni che accompagnano le proposte di legge unificate nel
testo in esame sottolineano come esse siano volte a risolvere i problemi posti
dalla legislazione vigente, inadeguata rispetto all’evoluzione della
professione ed alla nuova disciplina in materia di commercio e servizi, anche
sulla base di richieste avanzate dalle associazioni di categoria. Di
particolare impatto sui professionisti interessati appare la nuova definizione
del profilo professionale, che è diretta ad introdurre la figura
dell’acconciatore nella quale assorbire i tre diversi profili professionali
attualmente esistenti (barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per
donna).
In relazione all’articolo 7, il quale dispone che la
normativa vigente recante la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere
ed affini - di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, 23 dicembre 1970, n.
1142 e 29 ottobre 1984, n.735 - continui
ad avere applicazione, in quanto compatibile con il provvedimento in
oggetto, fino alla data indicata dalle
leggI regionali adottate sulla base dei principi recati dal provvedimento
medesimo, si rileva come il rinvio all’applicazione delle disposizioni delle
suddette leggi “in quanto compatibili” con la nuova disciplina possa ingenerare
dubbi di carattere interpretativo, con particolare riferimento all’individuazione
delle fattispecie di tacita abrogazione della disciplina vigente.
La normativa vigente in materia di attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna è contenuta nella legge 14 febbraio 1963, n. 161, recante “Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini ”, oggetto di successive modificazioni, da ultimo ad opera della legge 29 ottobre 1984, n. 735 [4], la quale ha dato attuazione alla direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, recante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri [5].
Segnatamente, l’articolo 1 della legge n. 161/63, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 1142 del 23 dicembre 1970 [6], prevede che i comuni disciplinino le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini[7] - compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito - con apposito regolamento, al quale sono tenute ad uniformarsi tutte le imprese esercenti le suddette attività, individuali o in forma societaria. Il regolamento comunale deve conformarsi alla legge in commento ai fini dell’approvazione da parte degli organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12, L. 25 luglio 1956, n. 860 [8]. Le suddette attività non possono svolgersi in forma ambulante, ma possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, qualora questi consenta i controlli dei locali da parte delle autorità competenti e si uniformi ai requisiti previsti dall’articolo 2 della legge in esame.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 2, la concessione dell'autorizzazione, che deve
essere prevista dal regolamento comunale per l'intestatario della stessa e per
i locali in essa indicati, è
subordinata, nel caso di impresa gestita in forma societaria, all'accertamento
della qualificazione professionale della maggioranza dei soci nel caso di
impresa artigiana [9], o della
persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese
diverse da quelle artigiane.
Il secondo comma dell’articolo 2 prevede che l’autorizzazione sia concessa previo accertamento:
a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti dell’impresa artigiana [10]. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato e non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane [11]. Per le imprese societarie non aventi i requisiti di impresa artigiana, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;
b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
c) della qualificazione professionale del richiedente l’autorizzazione e dall’eventuale direttore d’azienda, che si intende conseguita se uno di essi sia, o sia stato, rispettivamente, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, quale dipendente o collaboratore. Competente ad accertare questa condizione è la commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato.
La disposizione in esame presume comunque conseguita la qualificazione professionale nelle seguenti ipotesi :
-
un periodo di attività lavorativa qualificata
non inferiore a due anni, accertabile attraverso l'esibizione del libretto di
lavoro o documentazione equipollente;
-
un regolare corso di apprendistato seguito da
parte del richiedente e l’ottenimento della qualificazione prevista dalla legge
sull’apprendistato e dalle norme applicative previste nei contratti collettivi
di lavoro delle categorie interessate [12] ;
d) della distanza del nuovo esercizio da quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformità ai criteri proposti dalla commissione comunale di cui all'articolo 2-bis della legge in commento [13] e deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale. La lettera in esame prevede altresì che per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità europea la qualificazione professionale sia accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio dell’attività.
L’articolo 3 prevede che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sia rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione comunale di cui all’articolo 2 bis della legge in commento. Il rifiuto dell’autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Contro di esso può essere presentato ricorso alla giunta provinciale amministrativa entro trenta giorni dalla notifica.
L’articolo 4 è una norma di carattere transitorio rivolta a coloro i quali al momento dell’entrata in vigore della legge già esercitavano i servizi professionali dalla stessa legge disciplinati.
L’articolo 5 prevede che a decorrere da novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento comunale, gli esercenti dell’attività di barbiere, parrucchiere per signora e affini, non muniti dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, di cui al citato articolo 2, siano soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.
Nel quadro del regime generale di liberalizzazione posto dal Trattato CE in materia di diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi, gli artt.47 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea (nella versione consolidata 97/C 340/03) stabiliscono, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali e la libera prestazione di servizi. In particolare, sulla base dell’art. 47 del Trattato, le direttive volte all’armonizzazione normativa sono dirette, tra l’altro, al fine di evitare la ripetizione del percorso degli studi e della successiva formazione per esercitare professioni subordinate al possesso di titoli universitari o comunque post-secondari [14].
Particolare importanza, ai fini del provvedimento in commento, riveste la direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie [15] e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
Tale direttiva, relativa ad una pluralità di settori di attività indicati nell’allegato A (industria, agricoltura, pesca, commercio, credito, trasporti, servizi alla persona ed alla collettività), prevede l'istituzione di un procedura generale di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali, esercitate presso uno Stato membro e non ancora coperte dal sistema generale [16].
Tale procedura dispone, in linea generale, che le autorità competenti di uno Stato membro della Comunità cui venga richiesta da un cittadino comunitario, già professionista nel proprio paese di origine, l’autorizzazione all’esercizio della professione, siano tenute a valutare in che misura le conoscenze e le qualifiche conseguite nel paese d’origine corrispondano a quelle richieste dal paese ospitante.
Il criterio generale al quale è subordinato il rilascio dell’autorizzazione consiste nello svolgimento dell’attività professionale per un determinato periodo di tempo in un altro Stato membro, ovvero nel possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro che attesti l’equivalenza delle conoscenze e delle capacità ad una formazione professionale, a seconda dei casi, di due o tre anni.
Tra le attività indicate nell’allegato A della
Direttiva 1999/42 rientrano, nella lista III l’attività dei parrucchieri (ad
esclusione delle attività di pedicure e delle scuole professionali di cure di
bellezza) e nella lista VI gli istituti di bellezza ed attività di manicure,
escluso quelle di pedicure, le scuole professionali di cure di bellezza e di
parrucchiere.
Gli Stati membri nei quali si può accedere ad
una delle attività indicate nell'allegato A, ovvero esercitare queste attività
soltanto a patto di soddisfare talune condizioni di qualifica, si adoperano
affinché il beneficiario che ne fa domanda sia informato, prima di stabilirsi o
prima di cominciare a prestare servizi, riguardo alla regolamentazione che
disciplina la professione che egli intende esercitare.
L’art.1, all.b, della legge comunitaria 2001 (Legge 1 marzo 2002, n. 39) ha delegato il governo alla emanazione di un decreto legislativo di recepimento della direttiva 1999/42 in commento. In attuazione della delega, è stato adottato il D.lgs.20 settembre 2002, n. 229 “Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche” .
Si ricorda che il d.lgs. n. 229/2002
riproduce sostanzialmente quanto previsto dalla citata direttiva 1999/42/CE. In
particolare, l’articolo 2, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3 della direttiva,
prevede, che per le attività elencate nell’allegato A, il cui accesso o
esercizio è subordinato dalla normativa vigente al possesso di conoscenze e
capacità generali e professionali, il riconoscimento sia subordinato alla
dimostrazione dell’effettivo esercizio dell’attività in un altro Stato membro.
L’articolo 3 disciplina, a questo proposito, il riconoscimento sulla base dell’esperienza
professionale maturata all’interno di uno Stato membro, prevedendo che sia
considerato esercizio effettivo dell’attività:
1) per le attività comprese
nell’allegato A, lista III, nella quale rientra l’attività dei parrucchieri, in
alternativa un periodo pari a:
a) sei
anni consecutivi come lavoratore autonomo;
b) tre
anni consecutivi come lavoratore autonomo, laddove il beneficiario del
riconoscimento dimostri di aver ricevuto, per l’attività in questione, una
precedente formazione di durata di almeno tre anni comprovata da un certificato
riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un
organismo professionale competente;
c) tre
anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario
dimostri di aver esercitato l’attività in questione come lavoratore dipendente
per almeno cinque anni;
2) per le attività comprese
nell’allegato A, lista VI, nella quale rientra l’attività degli istituti di
bellezza, l’attività di manicure (escluso quelle di pedicure, le scuole
professionali di cure di bellezza e di parrucchiere), in alternativa un periodo
pari a:
a) tre
anni consecutivi come lavoratore autonomo;
b) due
anni consecutivi come lavoratore autonomo, laddove il beneficiario del
riconoscimento dimostri di aver ricevuto, per l’attività in questione, una
precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello
nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale
competente;
c) due
anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario
dimostri di aver esercitato l’attività in questione come lavoratore dipendente
per almeno tre anni;
d) tre
anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario
dimostri di aver ricevuto, per l’attività in questione, una precedente
formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o
giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;
Per le attività dell’allegato A,
lista III, in sostituzione della formazione di tre anni di cui alla lettera b),
sopra citata, l’articolo 5 prevede che siano riconosciuti i certificati
rilasciati dall’autorità competente nello stato d’origine che attestino
l’equivalenza delle conoscenze maturate ad una formazione professionale di
almeno tre anni.
L’articolo 6 individua nelle Regioni
le autorità competenti a pronunciarsi sulle domande dei beneficiari. In attesa
di tale individuazione, l’attività amministrativa è assolta dal ministero delle
Attività produttive per i parrucchieri e dal ministero del Lavoro per gli istituti di bellezza e l’attività di
manicure.
Per
un maggiore approfondimento della materia si rinvia al Dossier Pareri n.82, a
cura del Servizio Studi, sul “Riconoscimento delle qualifiche professionali”.
Articolo 1
(Principi generali)
TESTO approvato
dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati |
TESTO modificato
dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica |
Art. 1. (Princìpi generali). |
Art. 1. (Princìpi generali). |
1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina
dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite
disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale
attività. |
1. Identico. |
2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra
nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi
dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare
l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la
parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché
la tutela dei consumatori. |
2. Identico. |
3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le
imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in
forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o
privato. |
3. Identico. |
|
4. La presente legge disciplina, altresì, con norme cedevoli
l'esercizio dell'attività di acconciatore fino alla data di entrata in vigore
delle disposizioni regionali in materia. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. |
L’articolo 1, recante i principi generali, indica l’ambito di applicazione del provvedimento in esame, il quale si configura come una legge-quadro del settore, posto che esso fissa i principi fondamentali di disciplina dell’attività professionale di acconciatore, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, recando al contempo disposizioni a tutela della concorrenza relativamente all’esercizio di tale attività (comma 1).
Si ricorda che, ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma Cost., la materia delle “professioni”, intesa in
senso lato come comprensiva delle attività professionali, rientra in quelle di competenza legislativa concorrente, nelle quali i relativi principi
fondamentali, entro i quali può essere esercitata la potestà legislativa delle
regioni, sono da considerare quelli
risultanti dalla legislazione statale vigente, così come si evince dalla
giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 201 e 353 del 2003
e n. 282 del 2002), nonché dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 131/2003,
il quale dispone espressamente che “nelle materie appartenenti alla
legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa
nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o,
in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.”
Si osserva, inoltre, come taluni
principi fondamentali in materia di professioni siano enucleabili già a livello
di norme costituzionali. Tra questi il principio della libertà professionale, il cui fondamento si rinviene negli artt.4,
primo comma; 35, primo comma; 41, primo comma; 120, primo comma, Cost.; nonché
il principio di non discriminazione,
desumibile dall’art. 3, primo comma e 117, settimo comma, della Costituzione.
Per quanto concerne i principi fondamentali in tema di
professioni va ricordato come il recente schema di decreto legislativo deliberato
in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega
contenuta nell’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge n.131 del 5 giugno 2003,
recante “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001,
n.3” (c.d. legge La Loggia),
individui, tra i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in
materia di professioni regolamentate, quello della tutela della libertà professionale; della tutela della concorrenza e del mercato; del rispetto dei livelli standard di preparazione
professionale; del rispetto dei requisiti di accesso alle professioni fissati
dalle leggi dello Stato, nonché i principi della tutela della buona fede, dell’affidamento del pubblico e della
clientela, degli interessi
pubblici e dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi,
nel rispetto dei principi deontologici.
Va infine considerato come il provvedimento
rechi altresì, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1, disposizioni dirette alla “tutela della concorrenza”, materia
questa di carattere trasversale riservata, ai sensi della lettera e) del
secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato.
L’esercizio dell’attività professionale di acconciatore è ricondotto nella sfera della libertà di iniziativa economica privata, la quale, ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (comma 2, primo periodo).
La finalità della provvedimento, ai sensi del secondo periodo del comma 2, è quella di assicurare l’esercizio
dell’attività, l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di
condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela
dei consumatori.
Per ciò che concerne l’ambito soggettivo, il provvedimento si applica a tutte le imprese che svolgono l’attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato (comma 3).
In virtù della disposizione
introdotta nel corso dell’esame al
Senato, la proposta in esame disciplina, altresì, con norme cedevoli, l’esercizio dell’attività di acconciatore fino alla
data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, facendo
salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e Bolzano (comma 4).
Si ricorda che l’articolo 1, commi 2
e 3, della citata legge n.131 del 5 giugno 2003, prevede che le disposizioni
normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 131,
nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, continuano ad applicarsi,
in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
regionali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte
costituzionale.
Articolo 2
(Definizione ed esercizio dell'attività
di acconciatore)
TESTO approvato
dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati |
TESTO modificato
dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica |
Art. 2. (Definizione ed esercizio
dell'attività di acconciatore). |
Art. 2. (Definizione ed esercizio
dell'attività di acconciatore). |
1. L'attività professionale di acconciatore comprende tutti i
trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e
proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti
tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico,
curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba,
e ogni altro servizio inerente o complementare. |
1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di
impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i
servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto
estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari,
che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario,
nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio
inerente o complementare. |
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad
autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del
possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 e in
applicazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 4 nonché in
osservanza delle vigenti norme sanitarie. |
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione
concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso
dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 nonché in osservanza
delle vigenti norme sanitarie. |
3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio
dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei
criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la
possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di
riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali
siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. |
3. Identico. |
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma
ambulante o di posteggio. |
4. Identico. |
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti
anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge
11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti
l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria
clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori,
inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
successive modificazioni. |
5. Identico. |
6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma
1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di
soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso
dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al
presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie
contrattuali previste dalla legge. |
6. Identico. |
7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta
unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella
medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso
necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle
distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai
servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni
semplici di manicure e pedicure estetico. |
7. Identico. |
L’articolo 2 definisce, al comma 1,
l’attività professionale di acconciatura, esercitata, secondo la specificazione
introdotta nel corso dell’esame al
Senato, in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti.
Tale attività è comprensiva di tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare.
Per ciò che concerne l’esercizio
dell’attività sotto forma di impresa, si ricorda che, ai sensi delle norme
vigenti, laddove tale attività sia organizzata e si caratterizzi per la
prevalenza del lavoro dell’imprenditore e dei componenti della sua famiglia,
essa appare qualificabile come attività
artigiana, ai sensi dell’art. 2083 del codice civile.
A questo proposito, si ricorda come
l’art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, “Legge – quadro per l’artigianato” rechi la definizione di imprenditore artigiano, quale soggetto
che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare,
l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed
i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura
prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo di beni o
servizi. L’articolo 3 della legge citata reca poi la definizione di impresa artigiana e l’art. 4 ne indica i
limiti dimensionali.
Secondo l’art. 3, è artigiana
l'impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di
produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le
attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano
solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. È altresì
artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali della legge in commento e con
gli scopi di cui sopra, sia costituita ed esercitata in forma di società
(escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni), anche
cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno, nel caso di
due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
E’ definita artigiana anche
l’impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità
limitata unipersonale, sempre che il socio unico sia imprenditore artigiano e
non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una
società in accomandita semplice. E’ qualificata come artigiana, infine, anche
la società in accomandita semplice, sempre che ciascun accomandatario sia imprenditore
artigiano e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o
socio di altra società in accomandita semplice.
Per ciò che concerne i limiti
dimensionali, l’articolo 4 specifica che l'impresa artigiana può essere svolta
anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente
dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi, per l'impresa
che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche,
tradizionali e dell'abbigliamento su misura, i 32 dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a 16. Il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
A questo proposito, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, il D.P.R.
n. 288 del 25 maggio 2001 “Regolamento
concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e
tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura” fa rientrare nel settore
delle lavorazioni artistiche tradizionali i servizi di barbiere, parrucchiere
ed affini (all. to 1, capo VII).
Il comma 2 dispone che l’esercizio
dell’attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento
del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale,
prevista dall’articolo 3, nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato soppresso l’inciso, verosimilmente in quanto
considerato pleonastico, in base al quale l’autorizzazione è concessa previo
accertamento dei requisiti professionali e “in
applicazione delle disposizioni regionali di cui all’articolo 4”, le quali
definiscono i principi per l’esercizio delle funzioni amministrative di
competenza dei comuni. .
Il
comma 3 prevede la possibilità di
svolgere l'attività di acconciatore anche presso il domicilio dell'esercente,
ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti regionali.
Il
medesimo comma fa inoltre salva la possibilità di esercitare l'attività di
acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle
caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche
amministrazioni.
Il
comma 4 esclude lo svolgimento
dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio, mentre il
comma 5 dispone che i trattamenti ed
i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti con l'applicazione dei
prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.
Si ricorda che la legge n. 713/1986,
recante “Norme per l'attuazione delle
direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei
cosmetici ”, da ultimo modificata con legge 1 marzo 2002, n. 39 (Legge
Comunitaria 2002), all’articolo 1, intende per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai
medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo
umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali
esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o
prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori
corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato. I prodotti suddetti non
hanno e non possono vantare finalità terapeutica. La legge citata, all'allegato
I, in particolare, fornisce un “Elenco
indicativo per categoria dei prodotti cosmetici ”.
E’ inoltre esclusa
l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.114 del
31 marzo 1998, di riforma del commercio,
alle imprese esercenti l’attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche o affini,
o altri beni accessori, inerenti i trattamenti ed i servizi effettuati.
Il D. lgs. n. 114 del 31 marzo 1998,
recante “Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L.
15 marzo 1997, n. 59”, reca principi e norme generali concernenti
l'esercizio dell'attività commerciale, che si fonda sul principio della libertà
di iniziativa economica privata. L'oggetto e le finalità del decreto
legislativo, che si occupa sia del commercio al dettaglio che di quello
all'ingrosso, sono precisati dall'articolo 1, comma 3, che elenca tra le
finalità della disciplina sul commercio la trasparenza del mercato, la
concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; la tutela del consumatore; l'efficienza, la
modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione
tecnologica dell’offerta, finalizzata anche al contenimento dei prezzi; il
pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive
e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e
alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.
Si ricorda, inoltre, come ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, lettera f),
la disciplina sul comem5rcio recata dal decreto legislativo in oggetto non si
applica agli artigiani iscritti nell'albo delle imprese artigiane, previsto
dall'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 [17], per la vendita
nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di
produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente dei beni
accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.
Il comma 6 prevede che per l'effettuazione dei trattamenti e dei
servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore
possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, in
possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese
sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla
legge.
Il
comma 7 consente l’esercizio
dell’attività professionale di acconciatore, unitamente a quella di estetista, anche in forma di impresa,
nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. In ogni
caso, è necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle
distinte attività.
Alle
imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1,
è consentito svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e
pedicure estetico.
Si segnala che il comma 7, sopra
richiamato, ricalca in parte quanto attualmente previsto dall’articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1
, recante “Disciplina dell’attività
di estetista”, il quale prevede, al primo comma, che l'attività di
estetista possa essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di
parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero
mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'articolo 3
della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso, i singoli soci che esercitano
le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali
richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. Il secondo comma del
citato articolo 9 prevede inoltre che i barbieri e i parrucchieri nell'esercizio
della loro attività possano avvalersi direttamente di collaboratori familiari e
di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di
manicure e pedicure estetico.
Si fa inoltre
presente come nel corso dell’esame al Senato, sia stata soppressa la previsione
dell’abrogazione del citato articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1,
contenuta nell’articolo 7, comma 2 della pdl, nel testo approvato dalla Camera
(cfr. infra).
Articolo 3
(Abilitazione professionale)
TESTO approvato
dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati |
TESTO modificato
dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica |
Art. 3. (Abilitazione
professionale). |
Art. 3. (Abilitazione
professionale). |
1. Per esercitare l'attività professionale di acconciatore è
necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo
superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: |
1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire
un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame
tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: |
a) dallo svolgimento di un
corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di
specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di
inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da
effettuare nell'arco di due anni; |
a) identica; |
b) da un periodo di
inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da
effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso
di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da
effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di
apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. |
b) identica. |
2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del
comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. |
2. Identico. |
3. Tra le materie fondamentali di insegnamento dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), devono essere comunque previste le
seguenti: cosmetologia, nozioni di chimica, di anatomia, di fisiologia, di
dermatologia, di tricologia, di informatica; una lingua straniera;
legislazione di settore nazionale e comunitaria. |
Soppresso. |
4. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in
qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente,
familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente
come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. |
3. Identico. |
5. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale
gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi
professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi
pubblici competenti. |
4. Identico. |
6. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di
acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio
partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione
professionale di cui al presente articolo. |
5. Identico. |
7. L'attività professionale di acconciatore può essere altresì esercitata
dai soggetti che siano in possesso di qualificazione professionale rilasciata
dall'autorità o dall'organizzazione competente di altro Stato membro
dell'Unione europea. |
6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini
di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in
materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel
quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi. |
Il
comma 1 dell’articolo in esame,
recante le disposizioni in materia di abilitazione professionale, indica quale
requisito necessario per l’esercizio dell'attività di acconciatore il
conseguimento di un'apposita abilitazione, previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in
alternativa:
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto
prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un
anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
b) da un periodo
di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura,
da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo
di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni,
qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal
contratto nazionale di categoria.
La legge
19 gennaio 1955, n. 25, recante “Disciplina
dell'apprendistato”, definisce, all’art. 2, l'apprendistato come uno speciale rapporto di lavoro per cui
l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa,
all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché
possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato,
utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
Si
ricorda altresì che l’art. 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, “Norme in materia di promozione
dell'occupazione” prevede la possibilità di assumere, in tutti i settori di
attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a
sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree
svantaggiate del paese, facendo salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla
legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. La durata
dell'apprendistato non essere superiore a quella stabilita per categorie professionali
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e comunque non inferiore a
diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore
di handicap i limiti di età sono elevati di due anni.
Il comma 2
prevede che il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del
comma 1 possa essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
Si segnala l’intervenuta soppressione,
da parte del Senato, del comma 3 dell’articolo in esame, nel testo approvato dalla X commissione della Camera, che individuava le materie fondamentali
d’insegnamento dei corsi di cui al comma 1, lett. a) e b).
La soppressione della puntuale elencazione in via
legislativa delle materie inerenti i corsi di qualificazione e di formazione
teorica necessari al conseguimento dell’abilitazione professionale potrebbe
essere riferibile al fatto che altrimenti la disposizione avrebbe potuto
suscitare dubbi di compatibilità costituzionale, essendo la materia della
formazione professionale riservata, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della
Costituzione, alla potestà legislativa residuale delle regioni.
Ai sensi del successivo comma 3, il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa
qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al
lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e
continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla
contrattazione collettiva.
Il comma 4
esclude quale titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e
i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non
autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Il comma 5
dispone la designazione, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata
l'attività di acconciatura, di almeno un responsabile tecnico in possesso
dell'abilitazione professionale, nella persona del titolare, di un socio
partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell'impresa.
Il comma 6, modificato
nel corso dell’esame al Senato, dispone che l'attività
professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle
norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività
professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
La disposizione in oggetto va valutata alla
luce della direttiva 1999/42/CE del 7 giugno 1999, che ha istituito un
meccanismo di riconoscimento delle qualifiche delle attività professionali
disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti
misure transitorie, completando il sistema generale di riconoscimento delle
qualifiche professionali. Per un approfondimento sul punto, si rinvia al paragrafo,
relativo al quadro normativo, contenuto nella parte iniziale delle schede di
lettura del presente dossier.
Articolo 4
(Competenze delle regioni)
TESTO approvato
dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati |
TESTO modificato
dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica |
Art. 4. (Competenze delle
regioni). |
Art. 4. (Competenze delle
regioni). |
1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti
dalla pre-sente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di
acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali
dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3,
comma 1. |
1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni
stabiliti dalla pre-sente legge le regioni disciplinano l'attività
professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti
tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di
cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli standard di
preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di
abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul
territorio nazionale. |
2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e
urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono
i princìpi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei
comuni. |
2. Identico. |
3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al
conseguimento delle seguenti finalità: |
3. Identico: |
a) valorizzare la funzione
di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della
riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività
di servizio e con le attività commerciali; |
a) identica; |
b) favorire un equilibrato
sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il
consumatore, in particolare attraverso la disciplina degli orari minimi e
massimi di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della
pubblicità delle tariffe; |
b) favorire un equilibrato
sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il
consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di
informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio; |
c) promuovere la
regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di
controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e
alle condizioni sanitarie per gli addetti; |
c) promuovere la regolamentazione
relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli
addetti; |
d) assicurare forme stabili
di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza
della categoria. |
soppressa; |
4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire
condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le
imprese operanti nel settore, stabilisce i criteri ai quali deve
conformarsi la disciplina concernente il regime autorizzativo e il
procedimento amministrativo di avvio dell'attività, nel rispetto dei princìpi
di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti
amministrativi. |
d) garantire condizioni omogenee di
accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel
settore. |
|
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. |
L’articolo in esame definisce le competenze delle
regioni
Il comma 1
demanda alle regioni la disciplina – in conformità con i principi fondamentali
e le disposizioni recati dal provvedimento - dell'attività professionale di acconciatore,
nonché la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e
l'organizzazione degli esami di abilitazione di cui all'articolo 3, comma 1, previa determinazione di criteri
generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In virtù della modifica introdotta dal Senato, alle Regioni è specificamente demandata l’individuazione degli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3. Tali standard devono essere individuati in maniera uniforme sul territorio nazionale; a tal fine si osserva come sia necessario addivenire ad uno stretto raccordo delle singole regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Il comma 2 demanda alle regioni
l’adozione di norme volte a favorire lo sviluppo del settore e a definire i princìpi per l'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza dei comuni, tenuto conto delle esigenze del
contesto sociale e urbano. L’attività normativa delle regioni in tal senso deve
essere finalizzata a:
Nel corso dell’esame al Senato, è stata soppressa la lettera d) del comma in esame, che prevedeva, tra
le finalità della normativa regionale, l’inserimento di forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della
categoria.
d) garantire
condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le
imprese operanti nel settore. Tale lettera è stata modificata nel corso dell’esame al Senato espungendo il riferimento
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, quale soggetto competente a stabilire i criteri ai quali
deve conformarsi la disciplina concernente il regime autorizzativo e il
procedimento amministrativo di avvio dell'attività.
Il comma 4, introdotto
dal Senato, prevede che dall’attuazione dell’articolo in esame non debbano derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 5
(Sanzioni)
TESTO approvato
dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati |
TESTO modificato
dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica |
Art. 5. (Sanzioni). |
Art. 5. (Sanzioni). |
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di
acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità
previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative
pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250
e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di
acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità
previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative
pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250
euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce i parametri di
riferimento per la determinazione da parte delle regioni: |
Soppresso. |
a) della misura delle
sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse; |
|
b) dei casi in cui è
consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo. |
|
L’articolo 5 prevede la sanzione
amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 250 euro e non superiore a 5.000
euro, nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in
assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla
presente legge.
Le
sanzioni sono irrogate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni
Si ricorda che la legge 24 novembre
1981, n. 689, recante “Modifiche al
sistema penale” , disciplina, al Capo I, le sanzioni amministrative, e
nella Sezione I di tale capo, i Principi generali. L’articolo 10, in
particolare, prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel
pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire
venti milioni di lire. L’articolo 11 prevede, inoltre, che nella determinazione
della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite
minimo ed un limite massimo si abbia riguardo alla gravità della violazione,
all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche. L’articolo 13 dispone, inoltre, per gli organi addetti
al controllo della violazione comportante sanzione amministrativa pecuniaria la
possibilità di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, e di procedere al sequestro
cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa,
nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria [18]. L’articolo 14 prevede che la contestazione della
violazione deve avvenire immediatamente. Altrimenti, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati entro novanta giorni [19]. L’articolo 16 ammette il pagamento in misura ridotta
della sanzione [20] entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, l’articolo 17 prevede che il funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati
attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia
alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Infine,
l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto
richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli
scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme
con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (articolo
18).
Nel corso dell’esame al Senato, è stato soppresso il comma 2 dell’articolo in commento, il quale demandava
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, la determinazione dei parametri di
riferimento per la determinazione da parte delle regioni della misura delle
sanzioni pecuniarie e dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o
alla revoca del titolo autorizzativo.
Articolo 6
(Norme transitorie)
TESTO approvato
dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati |
TESTO modificato
dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica |
Art. 6. (Norme transitorie). |
Art. 6. (Norme transitorie). |
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la
denominazione di «attività di acconciatore». |
1. Identico. |
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo
o per donna, ovvero che conseguono tali qualifiche prima della data di
entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, assumono
di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti
abilitati ai sensi del comma 3. |
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo
o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono
equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3. |
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2
della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate
per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno
diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. |
3. Identico. |
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio
dell'attività di acconciatore. |
4. Identico. |
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere, ovvero che
la conseguano in data antecedente a quella di entrata in vigore delle leggi
regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, e che intendano ottenere
l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa: |
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano
ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa: |
a) a richiedere, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al
comma 1 dell'articolo 7, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in
considerazione delle maturate esperienze professionali; |
a) richiedere, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione
di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze
professionali; |
b) a frequentare un apposito
corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1
dell'articolo 3; |
b) identica; |
c) a sostenere l'esame
previsto dal comma 1 dell'articolo 3. |
c) identica. |
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in
qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro
presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, ovvero che la
maturino in data antecedente a quella di entrata in vigore delle leggi
regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono ammessi a sostenere
l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di
riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente
articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno
di attività lavorativa specifica. |
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in
qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro
presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a
sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso
di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente
articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno
di attività lavorativa specifica. |
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore delle leggi
regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono in possesso della qualifica
di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di
barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività. |
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o
hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito
il diritto di svolgere tale attività. |
Il comma 1 dispone che
le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 161 e ss. modificazioni, assumano la denominazione
di “attività di acconciatore”.
Il comma 2 riconosce di diritto la qualifica di acconciatore e l’equiparazione con i soggetti abilitati all’esercizio della professione ai sensi del comma 3, a coloro che si trovano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo e per donna alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Nel corso dell’esame in Senato
è stato espunto dalla disposizione l’inciso
in virtù del quale il riconoscimento ope
legis della qualifica di acconciatore era
previsto anche per coloro che conseguivano tali qualifiche prima della data di
entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina della materia, di cui
all’articolo 7, comma 1.
Il comma 3 prevede che gli intestatari dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di parrucchiere per uomo e per donna, rilasciata ai sensi dell’articolo 2 della legge n.161 del 1963, abbiano titolo ad ottenere dal comune la rettifica della denominazione sulle autorizzazioni.
Per un commento
all’articolo 2 della legge n.161/1963, cfr.
supra, il paragrafo relativo al quadro normativo.
Il comma 4 dispone che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l’esercizio dell’attività di acconciatore.
Ai sensi del comma 5, i soggetti in possesso della qualifica di barbiere, ai fini dell’ottenimento della qualifica di acconciatore, sono tenuti ad espletare, in alternativa, i seguenti adempimenti:
a) richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’abilitazione professionale di cui all’articolo 3, in considerazione delle esperienze professionali maturate;
b) frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale, disciplinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3;
c) sostenere l’esame previsto dal comma 1 dell’articolo 3.
Nel corso dell’esame in Senato, è stato soppresso l’inciso che consentiva l’espletamento degli adempimenti di cui sopra anche a coloro che avessero conseguito la qualifica di barbieri in data antecedente a quella di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina della materia, di cui all’articolo 7, comma 1. Conseguentemente, in seguito alle modifiche apportate dal Senato, la richiesta di abilitazione professionale per esperienze pregresse può essere ora effettuata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento e non più, come previsto dal testo approvato dalla Camera, dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali.
Il comma 6 ammette coloro che hanno maturato un’esperienza lavorativa qualificata non inferiore a tre anni, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro, presso imprese di barbiere, a sostenere l’esame di abilitazione di cui all’articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui al comma 5, lett. b). Il corso suddetto può essere frequentato anche nel corso del terzo anno di attività lavorativa specifica.
Nel corso dell’esame in Senato, coerentemente con le modifiche sopra richiamate, è stato soppresso l’inciso che ammetteva a sostenere l’esame di abilitazione coloro che avessero maturato i 3 anni di esperienza lavorativa qualificata presso imprese di barbiere in data antecedente a quella di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina della materia, di cui all’articolo 7, comma 1.
Il comma 7 garantisce, infine, il diritto di
svolgere l’attività di
barbiere a coloro i quali alla data di entrata in vigore del
provvedimento posseggono la relativa qualifica ed esercitano, o abbiano in
precedenza esercitato, tale attività; anche in tal caso, nel testo approvato
dalla Camera e ora sul punto modificato
dal Senato, si faceva invece riferimento alla data di entrata in vigore
delle leggi regionali.
Articolo 7
(Termine di applicazione della
legislazione vigente)
TESTO approvato
dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati |
TESTO modificato
dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica |
Art. 7. (Termine di applicazione
della legislazione vigente e abrogazioni). |
Art. 7. (Termine di applicazione
della legislazione vigente). |
1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970,
n.1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, cessano di avere applicazione a
decorrere dalla data indicata dalle leggi regionali adottate, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
princìpi e delle disposizioni recati dalla presente legge. |
1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970,
n.1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la
presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata
dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente
legge. |
2. L'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato. |
Soppresso |
L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame al Senato,
dispone che la normativa vigente recante
la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini, di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalle leggi 23 dicembre 1970,
n. 1142 e 29 ottobre 1984, n.735, continui
ad avere applicazione, in quanto compatibile con il provvedimento in
oggetto, fino alla data indicata dalle legge regionali adottate sulla base
dei principi recati dal provvedimento medesimo.
Per quanto concerne la disciplina di
cui alla legge n.161/1963, successivamente modificata dalle suddette leggi n.1142
e n.735, si rinvia al paragrafo relativo al quadro normativo delle schede di
lettura del presente dossier.
In ordine alla disposizione in esame si rileva come il rinvio
all’applicazione delle disposizioni delle suddette leggi “in quanto compatibili”
con la nuova disciplina recata dal provvedimento possa ingenerare dubbi di
carattere interpretativo, con particolare riferimento all’individuazione delle
fattispecie di tacita abrogazione della disciplina vigente. Ai fini di una
maggiore certezza del nuovo quadro normativo, risulterebbe pertanto opportuno
indicare puntualmente le disposizioni della disciplina vigente che si intendono
abrogare, ovvero richiamare espressamente le disposizioni che, in quanto
compatibili, continuano ad applicarsi, fermo
restando che sul piano della tecnica legislativa sarebbe stato preferibile
procedere ad una complessiva novella delle suddette leggi di disciplina
della materia ovvero,
in alternativa, provvedere all’integrale abrogazione delle medesime, recependo
le disposizioni che si ritengano di mantenere nella nuova disciplina
legislativa..
Nel corso dell’esame presso
l’altro ramo del Parlamento è stata, infine, soppressa la previsione del termine di un anno per l’adozione delle
leggi regionali di disciplina della materia, nonché la previsione
dell’abrogazione espressa dell’articolo 9 della legge 9 gennaio 1990, n. 1.
Per un commento all’articolo 9 della
legge 9 gennaio 1990, n. 1, recante la “Disciplina
dell’attività di estetista”, si rinvia all’illustrazione del comma 7
dell’articolo 2 del provvedimento.
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2002-2211-3299-3491-B _ |
PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA,
IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO E TURISMO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 21 aprile 2004 (v. stampato Senato n. 2917)
MODIFICATA
DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA
il 10 novembre
2004
d'iniziativa dei
deputati
MOLINARI,
DELL'ANNA, LAZZARI, DUILIO; GAMBA, SAGLIA, RAISI, STRANO, LISI; CAZZARO,
BUGLIO, CIALENTE, GAMBINI, GROTTO, LULLI, NIEDDU, QUARTIANI, RUGGHIA; D'AGRÒ,
CARUSO, COZZI, GAMBA, MILANATO, MONGIELLO, NARO, POLLEDRI, ZANETTA
Disciplina dell'attività di acconciatore
Trasmessa dal
Presidente del Senato della Repubblica
il 16 novembre 2004
TESTO approvato dalla X Commissione permanente della
Camera dei deputati |
modificato dalla X Commissione permanente del
Senato della Repubblica |
Art. 1. (Princìpi generali). |
Art. 1. (Princìpi generali). |
1. La presente legge reca
i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di
acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con
la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della
concorrenza relative all'esercizio di tale attività. |
1. Identico. |
2. L'esercizio
dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà
di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.
La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività,
l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso
delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori. |
2. Identico. |
3. Le disposizioni della
presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di
acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale
attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato. |
3. Identico. |
|
4. La presente legge
disciplina, altresì, con norme cedevoli l'esercizio dell'attività di
acconciatore fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali
in materia. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. |
Art. 2. (Definizione ed esercizio
dell'attività di acconciatore). |
Art. 2. (Definizione ed esercizio
dell'attività di acconciatore). |
1. L'attività
professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti
a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei
capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non
implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il
taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente
o complementare. |
1. L'attività
professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi
delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a
modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei
capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non
implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il
taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente
o complementare. |
2. L'esercizio dell'attività
di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del
comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di
cui all'articolo 3 e in applicazione delle disposizioni regionali di cui
all'articolo 4 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie. |
2. L'esercizio
dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con
provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione
professionale di cui all'articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme
sanitarie. |
3. L'attività di
acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente
ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri
stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la
possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di
riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali
siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. |
3. Identico. |
4. Non è ammesso lo
svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. |
4. Identico. |
5. I trattamenti e i
servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei
prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e
successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore,
che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici,
parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai
servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. |
5. Identico. |
6. Per l'effettuazione
dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti
l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non
stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione
prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma
sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste
dalla legge. |
6. Identico. |
7. L'attività
professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di
estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero
mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il
possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al
comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e
pedicure estetico. |
7. Identico. |
Art. 3. (Abilitazione professionale). |
Art. 3. (Abilitazione professionale). |
1. Per esercitare
l'attività professionale di acconciatore è necessario conseguire
un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame
tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: |
1. Per esercitare
l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione
professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in
alternativa tra loro: |
a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due
anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente
pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso
un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; |
a)
identica; |
b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso
un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo
svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di
inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni,
qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal
contratto nazionale di categoria. |
b)
identica. |
2. Il corso di formazione
teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato
anche in costanza di un rapporto di lavoro. |
2. Identico. |
3. Tra le materie
fondamentali di insegnamento dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e
b), devono essere comunque previste le seguenti: cosmetologia, nozioni
di chimica, di anatomia, di fisiologia, di dermatologia, di tricologia, di
informatica; una lingua straniera; legislazione di settore nazionale e
comunitaria. |
Soppresso. |
4. Il periodo di inserimento,
di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo
di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare
dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare
coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come
mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. |
3. Identico. |
5. Non costituiscono
titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi
rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano
stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. |
4. Identico. |
6. Per ogni sede
dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere
designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di
un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un
responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al
presente articolo. |
5. Identico. |
7. L'attività
professionale di acconciatore può essere altresì esercitata dai
soggetti che siano in possesso di qualificazione professionale rilasciata
dall'autorità o dall'organizzazione competente di altro Stato membro
dell'Unione europea. |
6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini
di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in
materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel
quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi. |
Art. 4. (Competenze delle regioni). |
Art. 4. (Competenze delle regioni). |
1. In conformità ai
princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla pre-sente legge le
regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione
di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono
i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione
degli esami di cui all'articolo 3, comma 1. |
1. In conformità ai
princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla pre-sente legge le
regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa
determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e
l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando
gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio
dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera
uniforme sul territorio nazionale. |
2. Le regioni, tenuto
conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire
lo sviluppo del settore e definiscono i princìpi per l'esercizio delle
funzioni amministrative di competenza dei comuni. |
2. Identico. |
3. L'attività svolta
dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti
finalità: |
3. Identico: |
a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura,
anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento
con le altre attività di servizio e con le attività commerciali; |
a)
identica; |
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore
qualità dei servizi per il consumatore, in particolare attraverso la
disciplina degli orari minimi e massimi di apertura al pubblico delle imprese
e la previsione della pubblicità delle tariffe; |
b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore
qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione
di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del
servizio; |
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza,
anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele
d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti; |
c)
promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle
condizioni sanitarie per gli addetti; |
d) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle
organizzazioni di rappresentanza della categoria. |
soppressa; |
4. La Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso
al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, stabilisce
i criteri ai quali deve conformarsi la disciplina concernente il regime
autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività, nel
rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione
dei procedimenti amministrativi. |
d)
garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio
dell'attività per le imprese operanti nel settore. |
|
4. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. |
Art. 5. (Sanzioni). |
Art. 5. (Sanzioni). |
1. Nei confronti di
chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più
requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono
inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità
competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro,
secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. |
1. Nei confronti di
chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più
requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono
inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità
competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a
5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni. |
2. La Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano stabilisce i parametri di riferimento per la
determinazione da parte delle regioni: |
Soppresso. |
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità
delle infrazioni commesse; |
|
b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca
del titolo autorizzativo. |
|
Art. 6. (Norme transitorie). |
Art. 6. (Norme transitorie). |
1. Le attività di
barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di
acconciatore». |
1. Identico. |
2. I soggetti che alla
data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della
qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, ovvero
che conseguono tali qualifiche prima della data di entrata in vigore delle
leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, assumono di diritto la
qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi
del comma 3. |
2. I soggetti che alla
data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della
qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono
di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti
abilitati ai sensi dell'articolo 3. |
3. I soggetti che alla
data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle
autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività
di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della
denominazione sulle autorizzazioni medesime. |
3. Identico. |
4. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate
esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore. |
4. Identico. |
5. I soggetti in possesso
della qualifica di barbiere, ovvero che la conseguano in data antecedente
a quella di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1
dell'articolo 7, e che intendano ottenere l'abilitazione di cui
all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa: |
5. I soggetti in possesso
della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui
all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa: |
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 7, l'abilitazione di
cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
|
a)
richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione
delle maturate esperienze professionali; |
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale
disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3; |
b)
identica; |
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3. |
c)
identica. |
6. Coloro che hanno
maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente,
familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di
barbiere, non inferiore a tre anni, ovvero che la maturino in data
antecedente a quella di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al
comma 1 dell'articolo 7, sono ammessi a sostenere l'esame di cui
all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di
cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso
può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa
specifica. |
6. Coloro che hanno
maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente,
familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di
barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui
all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di
cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso
può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica. |
7. A coloro i quali, alla
data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1
dell'articolo 7, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano,
o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito
il diritto di svolgere tale attività. |
7. A coloro i quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della
qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato,
l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale
attività. |
Art. 7. (Termine di applicazione della legislazione vigente e abrogazioni). |
Art. 7. (Termine di applicazione della legislazione vigente). |
1. La legge 14 febbraio
1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n.1142, e la legge 29 ottobre 1984,
n. 735, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data indicata dalle
leggi regionali adottate, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei princìpi e delle disposizioni recati
dalla presente legge. |
1. La legge 14 febbraio
1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n.1142, e la legge 29 ottobre 1984,
n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere
applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla
base dei princìpi recati dalla presente legge. |
2. L'articolo 9 della
legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogato. |
Soppresso |
[1] Quanto alla nozione di principio fondamentale, si ricorda come nella recente giurisprudenza costituzionale i principi fondamentali siano qualificati come norme contenute in disposizioni non necessariamente autoqualificantesi come tali, la cui caratteristica strutturale non risulta necessariamente generale ed astratta; i principi si caratterizzano piuttosto sotto il profilo sostanziale, in quanto costituiscono il nucleo essenziale del contenuto normativo che una data disciplina esprime (cfr. sentenze n.482/95; 303/03).
Per quanto concerne i principi fondamentali in tema di
professioni va ricordato come il recente schema di decreto legislativo
deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in attuazione della
delega contenuta nell’articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge n.131 del 5 giugno
2003, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3” (c.d. legge La Loggia), individui, tra i principi fondamentali che si
desumono dalle leggi vigenti in materia di
professioni regolamentate, quello della tutela della libertà professionale; della tutela della concorrenza e del mercato; del rispetto dei livelli standard di preparazione professionale; del rispetto dei requisiti di accesso alle
professioni fissati dalle leggi dello Stato, nonché i principi della tutela della buona fede,
dell’affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell’ampliamento
e della specializzazione dell’offerta dei servizi, nel rispetto dei principi
deontologici.
[2] 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE.
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE
[3] 89/48/CEE e 92/51/CEE.
[4] L'articolo unico della legge 29 ottobre 1984, n. 735 “Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri” ha aggiunto l'ultimo periodo dell'articolo 2 della legge 161/63.
[5] La direttiva 82/489/CEE è stata abrogata dall’allegato B della Direttiva 1999/42/CE. Cfr. infra
[6] Legge n.1142/1970, recante “Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ”.
[7] L’articolo in commento definisce i mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico- curativo- sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista - visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.
[8] L. 25 luglio 1956, n. 860, recante “Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ”. Si ricorda in proposito, che l'art.13, L. 8 agosto 1985, n. 443, “Legge quadro per l’artigianato”, ha abrogato la presente legge. L’art.12 della legge 860/1956 prevedeva che presso ogni camera di commercio fosse istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.
[9] In particolare, l’art.3 della sopra citata legge 860/56, ora abrogata, prevedeva che fosse artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci partecipasse personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro avesse funzione preminente sul capitale.
[10] La lettera a) prevede, in particolare che per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. Cfr., supra, nota 4.
[11] Di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.
[12] Legge 19 gennaio 1955, n. 25. Per un commento della stessa, cfr.infra, nel testo.
L’art.2, lett.c) della L.161/63 specifica che non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;
[13] L’art.2bis della legge 161 in commento prevede che i regolamenti comunali disciplinanti l’attività di barbiere e parrucchiere siano redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, composta da 3 rappresentanti della categoria artigianale, da 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, dell'autorità sanitaria, del comandante della polizia municipale, e un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato. I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo di esporre le tariffe. Gli orari dell’esercizio sono determinati dalle autorità comunali, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.
[14] A fondamento di tali prescrizioni è il principio della corrispondenza ed affidabilità dei percorsi formativi prescelti dai singoli Stati per l’accesso ad una determinata attività o ad attività corrispondenti.
[15] Tra le direttive recanti misure transitorie, elencate nella parte seconda dell'Allegato b della direttiva in commento, vi è la direttiva 82/489/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1982, comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.
[16] Il principio che ispira la direttiva è, in analogia con la direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1989 (relativa al riconoscimento dei diplomi di istruzione professionale) e 92/51/CEE del 18 giugno 1992 (relativa al riconoscimento della formazione professionale), quello di favorire la mobilità dei lavoratori nella Comunità europea e di rimuovere le tendenze di stampo protezionistico.
[17] L. 8 agosto 1985 n. 443, Legge-quadro per l'artigianato (cfr.infra).
[18] All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa pecuniaria possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri sopraindicati, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate La norma fa inoltre salvi l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
[19] L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
[20] Il pagamento in misura ridotta della sanzione è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.