| XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||||
| Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||||||
| Titolo: | Regolazioni dei mercati agroalimentari - D.Lgs. 102/2005 | ||||||
| Serie: | Esito dei pareri al Governo Numero: 12 | ||||||
| Data: | 07/07/05 | ||||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | XIII-Agricoltura | ||||||
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Servizio studi |
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ESITO DEI PARERI AL GOVERNO |
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D. Lgs. 27/5/2005, n.102 Regolazioni dei mercati agroalimentari
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n. 12 |
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xiv legislatura 7 luglio 2005 |
Camera dei deputati
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Dipartimento Agricoltura |
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Consigliere |
Sergio Di Filippo (4974) |
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Documentaristi |
Clara De Benedittis (3832) Luigi Lucchetti (3136) |
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Segretario parlamentare |
Angela Borrelli (3610) |
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: Ag0247a
In copertina: Walter Valentini, “Costellazione I”, collezione della Camera dei deputati
I N D IC E
§ L’esito dei pareri parlamentari
§ Il decreto legislativo n. 102 del 2005.
- V Commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione)
- XIII Commissione (Agricoltura
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
Seduta del 27 aprile 2005 (ant.)
Seduta del 4 maggio 2005 (ant.)
Seduta del 18 maggio 2005 (pom.)
Seduta del 19 maggio 2005 (ant.)
- 10ª Commissione (Industria, commercio, Turismo)
- 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale)
- 14ª Commissione (Politica dell’Unione europea)
- 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
Normativa di riferimento
§ L. 7 marzo 2003, n. 38 Disposizioni in materia di agricoltura (art. 1)
Lo schema di decreto legislativo recante "Regolazione dei mercati” (atto del Governo n. 466)[1] è stato presentato alle Camere il 22 marzo 2005 ai fini dell’espressione del parere previsto dalla legge di delega (art.1, co.6, della legge n.38/2003[2]).
Allo schema è stato allegato il parere della
Conferenza Stato-regioni, recante in allegato il testo emendato con le
modifiche concordate tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e
Lo schema di decreto è stato assegnato alla 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato e alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati, previo esame in sede consultiva di talune Commissioni permanenti delle due Camere.
In particolare, al Senato lo schema è stato assegnato in sede consultiva alla:
· 1a Commissione (Affari Costituzionali), che si è espressa il 12 aprile 2005 (parere con osservazioni);
· 2° Commissione (Giustizia), che si è espressa il 26 aprile 2005 (osservazioni favorevoli);
· 5a Commissione (Bilancio), che si è espressa l’11 maggio 2005 (parere con osservazioni favorevoli condizionato);
· 10° Commissione (Industria, commercio, turismo), che si è espressa il 4 maggio 2005 (osservazioni favorevoli);
· 11° Commissione (Lavoro, previdenza sociale), che si è espressa il 12 aprile 2005 (osservazioni favorevoli);
· 14° Commissione (Politiche dell’Unione europea), che si è espressa il 27 aprile 2005 (osservazioni favorevoli con rilievi).
Alla Camera dei deputati lo schema è stato assegnato in sede consultiva alla V Commissione (Bilancio), che ha espresso il proprio parere (favorevole con rilievi) il 5 maggio 2004.
Il parere della 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, favorevole con osservazioni, è stato espresso il 12 aprile 2005.
Il parere
della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, favorevole con condizioni e osservazioni, è stato espresso il 17
maggio
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102 è stato approvato, in via definitiva, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2005, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n.137 del 15 giugno 2005 ed entrato in vigore il 30 giugno 2005.
Dal raffronto tra lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere e il decreto legislativo, emerge, in linea generale, che il Governo ha tenuto ampiamente conto dei pareri parlamentari, recependo quasi tutte le condizioni e parte delle osservazioni contenute nei pareri.
Rinviando, per l’esame analitico delle condizioni e osservazioni non recepite all’apposito testo a fronte commentato (v.oltre), merita evidenziare, in particolare, che non risultano recepiti molti dei rilievi di carattere finanziario formulati dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato (soprattutto di carattere soppressivo di norme onerose), così come non risultano recepite talune condizioni contenute nel parere della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera.
Queste ultime erano volte, in particolare, a:
§ introdurre specifiche disposizioni di salvaguardia per le OP in forma associativa operanti in settori disciplinati da una OCM;
§ prevedere un termine di 6 mesi per la trasformazione delle forme associate delle organizzazioni di produttori esistenti;
§ prevedere che la sottoscrizione degli accordi quadro in mancanza dell'intesa di filiera sia consentita solo ove i rappresentanti dei produttori rappresentino un volume di produzione commercializzata pari almeno alla metà del totale;
§ introdurre disposizioni specifiche sulle organizzazioni interprofessionali del settore avicunicolo.
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n.102, si compone di 16 articoli, organizzati in tre Capi, concernenti i soggetti economici, le intese per l’integrazione di filiera e la regolazione di mercato.
Il Capo I, relativo ai soggetti economici, disciplina le organizzazioni di produttori (articoli 2-4), le forme associate delle organizzazioni di produttori (articoli 5-7) e la gestione delle crisi di mercato (articolo 8).
Per quanto concerne le organizzazioni di produttori (O.P.) (artt. 2-4), il provvedimento riformula la disciplina vigente della materia (recata dagli articoli 26-29 del d.lgs. n. 228 del 2001), di cui dispone l’abrogazione (art. 16, co. 2, lett. a)).
L’articolo 2 individua gli scopi delle organizzazioni di produttori, riconducibili, nella sostanza, alla commercializzazione della produzione dei soggetti ad essa aderenti e prevede la possibilità di costituire fondi di esercizio alimentati, oltre che da contributi pubblici, anche da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.
L’articolo
3 stabilisce la forma giuridica societaria delle organizzazioni di produttori e
il contenuto necessario degli statuti, con specifico riferimento agli obblighi
dei soci, prevedendo in particolare che
i produttori facciano vendere direttamente dall’organizzazione a cui aderiscono
almeno il 75% della propria produzione. Per quanto concerne gli aspetti
dimensionali ai fini del riconoscimento, la definizione del numero minimo di
produttori aderenti e il volume minimo di produzione commercializzata da parte
dell’organizzazione è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da adottare d’intesa con
L’articolo 4 prevede
che le organizzazioni di produttori vengano riconosciute dalle regioni e
iscritte nell’Albo nazionale istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali. La disposizione rinvia, quindi, a un decreto del MIPAF,
da adottare d’intesa con
Gli articoli 5 e 6 dettano norme sulle forme associate delle organizzazioni di produttori.
L’articolo 5 determina gli scopi e le attività delle Unioni, le forme societarie richieste e rimette al MIPAF i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno. La eventuale definizione di requisiti minimi ai fini del riconoscimento, anche differenziati, è rimessa, al pari di quanto previsto per le OP, a un DM del Ministro delle politiche agricole e forestali.
L’articolo 6 determina il contenuto necessario degli statuti delle forme associate, i requisiti richiesti sotto il profilo organizzativo ai fini dell’iscrizione all’Albo e del riconoscimento (tra i quali, in particolare, un volume minimo di 60 milioni di euro di produzione), nonché le procedure per il riconoscimento delle forme associate medesime da parte del MIPAF.
L’articolo 7 prevede che le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscano un fondo di esercizio, alimentato dai contributi degli associati e da eventuali contributi pubblici rapportati al valore della produzione effettivamente commercializzata, al fine di realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione e alla trasparenza dei processi produttivi.
L’articolo 8 introduce una nuova disciplina della gestione delle crisi di mercato, rinviando al meccanismo disciplinato all’articolo 1-bis del D.L. 22/2005, il quale rimette ad un decreto del Mipaf la dichiarazione dello stato di crisi di mercato per le produzioni agricole per le quali si sia verificata la riduzione del reddito medio annuale del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente. In tali casi le O.P. e le loro forme associate, previa presentazione al MIPAF di un piano di intervento, hanno facoltà di non commercializzare, per volumi e periodi definiti, il prodotto conferito, nonché di corrispondere agli associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo pari al 20% del volume di produzione complessivamente commercializzata.
Il Capo II detta norme sulle intese per l’integrazione di filiera.
L’articolo 9 disciplina le intese di filiera, le quali possono essere stipulate, nell’ambito del Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le intese sono approvate, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. La definizione delle modalità per la stipula delle filiere, nonché per la costituzione e il funzionamento dei tavoli di filiera, sono rimesse a un DPCM da adottare entro 3 mesi su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Il Capo III detta norme sulla regolazione di mercato.
Gli articoli 10 e 11 disciplinano i contratti quadro, ciascuno dei quali deve riguardare un prodotto e un’area geografica specifici,. Gli accordi definiscono, in particolare, il contratto-tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, valevole anche nei confronti dei soggetti non aderenti alle organizzazioni stipulanti. Si rimette, inoltre, a un DM del Ministro delle politiche agricole e forestali la possibilità di definire, per singole filiere, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, al fine di prevedere una rappresentatività specifica, determinata in base al volume di produzione commercializzata, da dei soggetti stipulanti.
L’articolo 12 detta norme sul recesso dai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, sulla cessione nell’azienda il cui titolare sia vincolato da un contratto nell’ambito di un accordo di filiera e sul privilegio dei crediti vantati dai produttori agricoli.
L’articolo 13 definisce gli obblighi a carico degli acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato contratti nell’ambito di un accordo di filiera.
L’articolo 14 prevede che la stipula di contratti nell’ambito di accordi di filiera sia da considerare quale criterio di preferenza per l’attribuzione di contributi pubblici e ai fini delle forniture negli appalti pubblici.
L’articolo
15 riproduce il testo dell’articolo 11 del d.lgs. n. 173 del
L’articolo
16 detta una serie di disposizioni finali e abrogative. La norma dispone, in
primo luogo, l’abrogazione della legge n. 88 del 1988 sui contratti di
coltivazione e vendita e degli articoli 26-29 del d.lgs. n. 228 del 2001 sulle
organizzazioni di produttori. Dispone, inoltre, l’integrazione dell’articolo 12
del decreto legislativo n.173 del
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Schema di decreto leg. n.466
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D.Lgs. 27 maggio 2005, n.102 (“Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n.38”) |
Notazioni con riferimento ai pareri parlamentari (e alle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni) |
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Capo I |
Capo I |
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ART.1 |
ART.1 |
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1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: |
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: |
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a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, negli Allegati I e 11 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal Regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario; |
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario; |
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b) "produttori": gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata; |
b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione affinché venga da essa commercializzata; |
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c) "organizzazioni di produttori": i soggetti di cui all'articolo 2; |
c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui all'articolo 2; |
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d) "organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di accordi di filiera; |
d) «organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro; |
La modifica trova rispondenza nei pareri parlamentari e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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e) "intesa di filiera": l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; |
e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; |
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f) "accordo di filiera": l'accordo concluso ai sensi e per gli scopi di cui all'articolo 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; |
f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare; |
La modifica trova rispondenza nei pareri parlamentari e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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g) "contratti-tipo", i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti e le relative operazioni sui prodotti in esecuzione di un accordo di filiera, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità. |
g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli, trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro, nonché la garanzia reciproca di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità. |
La modifica trova rispondenza nei pareri parlamentari e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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ART. 2 |
ART. 2 |
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1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di: |
1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di: |
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a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; |
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; |
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b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; |
b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; |
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c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; |
c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; |
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d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; |
d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; |
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e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità; |
e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002; |
La modifica trova rispondenza nei pareri parlamentari e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; |
f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; |
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g) realizzare iniziative relative alla logistica; |
g) realizzare iniziative relative alla logistica; |
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h) adottare tecnologie innovative; |
h) adottare tecnologie innovative; |
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i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura sedi o uffici commerciali. |
i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali. |
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2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi pubblici e da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, |
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente. |
La modifica trova sostanziale rispondenza nei pareri parlamentari e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni.
Si evidenzia che la 5° Commissione (Bilancio) del Senato aveva chiesto la soppressione dell’intero comma |
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ART. 3 |
ART. 3 |
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1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: |
1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: |
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a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; |
a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; |
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b) società cooperative agricole e loro consorzi; |
b) società cooperative agricole e loro consorzi; |
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c) consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. |
c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. |
La modifica trova rispondenza nei pareri parlamentari e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente: |
2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente: |
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a) l'obbligo per i soci almeno di: |
a) l'obbligo per i soci di: |
La modifica trova rispondenza nei pareri parlamentari e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione; |
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione; |
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2) aderire, per quanto riguarda Ia produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse; |
2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse; |
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3) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali; |
Soppresso |
La soppressione della norma non trova rispondenza nei pareri parlamentari, né nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto; |
L’introduzione della norma trova rispondenza nei pareri parlamentari |
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4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fmi del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione; |
4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione; |
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b) disposizioni concernenti: |
b) disposizioni concernenti: |
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1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento; |
1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento; |
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2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni; |
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni; |
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3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. |
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione. |
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3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro. |
3. Ai fini
del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero
minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita
dagli associati, commercializzata,
stabiliti con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con |
La modifica trova rispondenza nei pareri parlamentari e, in parte, nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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4. Per le produzioni specializzate di cui all'Allegato 1, il volume minimo di produzione commercializzata direttamente è pari a 1,5 milioni di euro. |
Soppresso |
La soppressione del comma trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato |
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5. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche. |
4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche. |
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6. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui ai commi 3 e 4. |
5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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7. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato. |
6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato. |
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Non è stata recepita una condizione contenuta nel parere della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera che chiedeva di inserire, dopo l’articolo 3, il seguente: “3-bis) 1. Le disposizioni dell’articolo 3, con esclusione di quelle di cui al comma 2, non si applicano alle organizzazioni di produttori costituite in forma associativa nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulle singole organizzazioni comuni di mercato. 2. Le organizzzioni di produttori di cui al presente articolo sono riconosciute dalle regioni ai soli fini della partecipazione ai programmi di fonte comunitaria e svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e h)”. |
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ART. 4 |
ART. 4 |
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1. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono presentare alla Regione, ove è ubicata la sede legale, una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. 2.
Decorsi trenta giorni dalla
ricezione dell'istanza, se |
1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego. |
La modifica dei commi 1 e 2 trova rispondenza nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni e, solo in parte, nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato. |
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3. Le Regioni comunicano, tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'iscrizione delle organizzazione dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciale, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile. |
2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, è comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile. |
Modifica meramente formale. Si evidenzia che La medesima Commissione aveva altresì chiesto di aggiungere, in fine, il seguente periodo: “All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” |
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4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento. |
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento.
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5. L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi procede annualmente, su un campione rappresentativo di organizzazione di produttori, ad un controllo volto a verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con 7. Le Regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro Unioni aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. |
Soppressi |
La soppressione dei commi 5, 6 e 7 trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e, in parte, nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni. |
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8. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto Iegislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 3. |
4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2. |
Modifica meramente formale |
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9. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano entro il 31 luglio 2005 delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 curo. In mancanza di adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, le Regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni. |
5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni. |
Si evidenzia che la 9° Commissione (Agricoltura) del Senato aveva chiesto di sostituire il comma 9 con il seguente: “9. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro tre mesi dalla emanazione del presente decreto, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall’articolo 3, comma 1. La trasformazione gode dell’estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. I valori risultanti dalla relazione di stima predisposta ai fini della trasformazione sono riconosciuti anche ai fini delle imposte dirette. In mancanza di trasformazione le Regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.” Si evidenzia, inoltre, che non risulta recepita la condizione del parere della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera volta a prevedere un termine di 6 mesi per l’adozione delle delibere di trasformazione (oltre che delle organizzazioni di produttori, anche) delle Unioni nazionali Si evidenzia, infine, che la 5° Commissione (Bilancio) del Senato
aveva chiesto la soppressione del comma, mentre |
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ART. 5 |
ART. 5 |
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1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi: |
1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi: |
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a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo gli accordi di filiera al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori; |
a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori; |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato |
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b) gestire le crisi di mercato; |
b) gestire le crisi di mercato; |
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c) e) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi; |
c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi; |
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d) indirizzo e coordinamento delle attività delle organizzazioni di produttori; |
d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori; |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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e) promozione e realizzazione di servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse; |
e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse; |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi; |
f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi. |
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2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono perseguire gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) se costituite nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1. |
2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate nazionali di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300. |
3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento. |
L’aggiunta del comma 4 trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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ART. 6 |
ART. 6 |
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1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente: |
1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5 devono prevedere espressamente: |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di: |
a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti almeno di: |
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1) aderire ad una sola organizzazione comune; |
1) aderire ad una sola organizzazione comune; |
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2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali; |
2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali; |
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3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna dì commercializzazione; |
3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione; |
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b) disposizioni concernenti: |
b) disposizioni concernenti: |
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1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento; |
1) regole atte a garantire alle associate il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione dominante o di influenza di una o più organizzazione in relazione alla gestione e al funzionamento; |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune. |
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione comune. |
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2. L'organizzazione comune di organizzazioni di produttori deve: |
2. L'organizzazione comune deve: |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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a) essere costituite da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro; |
a) essere costituita da organizzazioni di produttori riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo di produzione di sessanta milioni di euro; |
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b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee; |
b) disporre di personale dipendente qualificato e di strutture idonee; |
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c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune. |
c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il funzionamento dell'organizzazione comune. |
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3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono modificati i requisiti di cui al comma 2. |
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato. |
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4. Le organizzazioni comuni devono, ai fini del riconoscimento presentare al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'unione interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero. |
4. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego, l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del Ministero. |
Le modifiche trovano rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulle organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale. |
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonché con controlli in loco a cadenza almeno annuale. |
Si fa presente che non è stata accolta la condizione con cui |
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6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi: |
6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi: |
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a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento; |
a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento; |
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b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; |
b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; |
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c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo; |
c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal Ministero ai fini del controllo; |
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d) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell' organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 5. |
d) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento delle finalità istituzionali. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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7. Allo scopo di favorire la costituzione e il funzionamento delle organizzazione comuni, il Ministero può concedere, conformemente agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, aiuti a carattere temporaneo e decrescente, a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Unione per la costituzione e l'avviamento nei primi cinque anni successivi al riconoscimento. |
Soppresso |
La soppressione del comma trova rispondenza nei pareri della 5° (Bilancio) e della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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ART. 7 |
ART. 7 |
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1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere: |
1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere: |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni.
Si fa presente, inoltre, che la 5° Commissione (Bilancio) del Senato aveva chiesto la soppressione del comma 1. |
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a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente; |
a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi rispettosi dell'ambiente;
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b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche necessarie per I'accertamento dell'osservanza della normativa vigente; |
b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente; |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità. |
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.
3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. |
L’aggiunta dei commi 2 e 3 trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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ART. 8 |
ART. 8 |
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1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative Unioni che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferiti dagli aderenti. |
1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che determinano o possono determinare conseguenze significative in termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le organizzazioni di produttori, le relative forme associate che hanno costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni il prodotto in questione conferito dagli aderenti. |
Si fa presente che non è stata accolta la condizione con cui La sostituzione della parola “Unioni”, ovunque appaia all’articolo 8, con le parole “forme associate” trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 è verificata in caso di produzioni agricole per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore al trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente. |
2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1 è verificata ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato |
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3. Le organizzazioni di produttori, le relative Unioni stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale. |
3. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione, salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio rurale. |
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4. Le organizzazioni di produttori, le relative Unioni versano ai produttori associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20% del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione. |
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5. Le organizzazioni di produttori, le relative Unioni consentono ai produttori che non aderiscono a nessuna delle strutture collettive previste dal presente decreto, e che ne facciano richiesta, di avvalersi delle procedure di cui al comma 1. Tale, possibilità è subordinata al versamento da parte del medesimo produttore della relativa quota di partecipazione alla costituzione del fondo di esercizio istituito dalla medesima organizzazione. |
La soppressione del comma 5 trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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6. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un determinato prodotto accertate con le modalità di cui al comma 2, trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale, ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi. |
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7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di produttori, le relative Unioni predispongono e trasmettono al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa. |
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8. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) può stipulare contratti con le Unioni di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di mercato, al fine di a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. |
L’aggiunta dell’inciso “nell’ambito […] delle risorse finanziarie disponibili” trova rispondenza nel parere della V Commissione (Bilancio) della Camera. L’aggiunta dell’inciso “nell'ambito dei compiti istituzionali stabiliti
dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
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CAPO
II |
CAPO II |
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ART. 9 |
ART. 9 |
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1. L'intesa di filiera ha come scopo l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire: |
1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire: |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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a. azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; |
a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; |
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b. azioni per un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato; |
b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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c. modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria; |
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; |
L’integrazione trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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d. modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità; |
d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità; |
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e. criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; |
e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; |
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f. azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; |
f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; |
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g. metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. |
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. |
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2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. |
L’aggiunta del periodo non trova rispondenza nei pareri parlamentari, né nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni. Si fa presente, in particolare, che la norma non sembra recepire l’osservazione con cui la 9° Commissione (agricoltura) del Senato chiedeva “l’estensione della partecipazione al tavolo agroalimentare […[ per le competenze di cui all’articolo 9, comma 2 […] alle unioni nazionali delle organizzazioni di produttori” |
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3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. |
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4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta |
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5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro 15 giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. |
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Capo III |
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ART.
10 |
ART.
10 |
La modifica della rubrica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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1. NelI'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma i, del Regolamento (CEE) del Consigliodel 4 aprile 1962, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni i soggetti economici di cui al Capo I possono sottoscrivere accordi di filiera aventi i seguenti obiettivi: |
1. Nell'àmbito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4 aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi: |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni
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a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioi di equilibrio e stabilità del mercato; |
a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato; |
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b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; |
b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; |
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c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente; |
c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente; |
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d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità Europea; |
d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla Comunità europea; |
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e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato. |
e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato. |
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2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I. |
L’aggiunta del comma 2 recepisce solo in parte la condizione con
cui |
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ART. 11 |
ART.
11 |
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1. L'accordo di filiera definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nell'accordo devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo. |
1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo. |
La sostituzione delle parole “accordo di filiera”, ovunque appaia all’articolo 11, con le parole “contratto quadro” trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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2. Agli accordi di filiera si applicano i seguenti principi generali: |
2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti princìpi generali: |
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a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione; |
a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione; |
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b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto dell'accordo alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione; |
b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione; |
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c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto dell'accordo tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti dell'accordo di filiera e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c). Il rispetto delle condizioni stabilite negli accordi di filiera deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto aI risarcimento degli eventuali danni; |
c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni; |
L’aggiunta della parola “agricoli” trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. |
d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea. |
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3. Sono esclusi dagli accordi di filiera i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. E' facoltà delle cooperative agricole aderire agli accordi di filiera. |
3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. È facoltà delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro. |
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4. Gli accordi di filiera devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a: |
4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a: |
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a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei contratti; |
a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti; |
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b) l'individuazione di un organo arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi di filiera nazionali, in ordine alla loro applicazione, rispetto e violazione, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun accordo ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi di filiera nonché ogni controversia fra gli imprenditori che siano interessati direttamente all'esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti in questa lettera b). Il danno è liquidato con valutazione equitativa; |
b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno è liquidato con valutazione equitativa; |
Le modifiche trovano rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni
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c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove definito dagli accordi di filiera, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e – attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite – la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei contratti individuali; |
c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti; |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni
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d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 13 e 14. |
d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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5. Gli accordi di filiera stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. |
5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. |
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6. Le organizzazioni di produttori e relative forme associate possono stipulare accordi di filiera regionali ad integrazione di quelli nazionali. |
Soppresso |
La soppressione del comma trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni
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7. Gli accordi di filiera e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, gli accordi ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle Regioni interessate. |
6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate |
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ART. 12 |
ART. 12 |
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1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne. |
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne. |
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2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un accordo di filiera, il cedente è tenuto a dichiarare neIl'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l’esecuzione |
2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni
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3. In caso di violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sezioni ed agli indennizzi fissati dagli accordi di filiera di cui al presente decreto. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente. |
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente è obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed è assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente. |
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4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'art. 2751/bis n. 4 codice civile. |
4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile. |
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ART. 13 |
ART. 13 |
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1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un accordo di filiera sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con soggetti non aderenti alle organizzazioni firmatarie dell'accordo. |
1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro. |
La sostituzione delle parole “accordo di filiera”, ovunque appaia all’articolo 13, con le parole “contratto quadro” trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni. La sostituzione della parola “soggetti” con “imprenditori agricoli” trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni. |
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2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di accordi di filiera, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura ed ogni altro contratto che riguardi prodotti contemplati in un accordo di filiera, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera c). |
2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardino prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c). |
Le modifiche trovano rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni
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3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro Unioni firmatarie dell'accordo di filiera e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni. |
3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni. |
Le modifiche trovano rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni
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4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dal precedente l'articolo 12, comma 4, lettera b). |
4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, lettera b). |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni. |
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ART.
14 |
ART.
14 |
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1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti individuali di coltivazione e fornitura conformi agli accordi di filiera costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e fornitura qualora perseguano gli obiettivi degli accordi di cui all'articolo 11. |
1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli obiettivi dei contratti quadro di cui all'articolo 10. |
Le modifiche trovano rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni
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2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1. |
2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1. |
Si fa presente che non è stata accolta la condizione con cui |
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3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la stipula di contratti di cui al comma 1. |
3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la stipula di contratti di cui al comma 1. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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4. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1. |
4. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese di cui al comma 1. |
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5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di accordi di filiera. |
5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti quadro. |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato e nelle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni |
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ART. 15 |
ART. 15 |
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1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto: |
1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo determinato che non può essere superiore a tre anni e possono riguardare soltanto: |
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a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato; |
a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato; |
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b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta; |
b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta; |
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c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti. |
c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti. |
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2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno. |
2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno. |
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3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. |
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. |
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4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non\ costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. |
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. |
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Art. 16 |
Art. 16 |
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1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n., 88 è abrogata. |
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, è abrogata. |
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2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme: |
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme: |
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a) articoli 26, 27 e 28 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche; |
a) articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni; |
La modifica trova rispondenza nel parere della 9° Commissione (Agricoltura) del Senato |
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b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; |
b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. |
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3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti. |
3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni precedentemente vigenti. |
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4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), gli accordi di filiera sono sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali accordi si applicano le norme di cui al presente decreto. |
4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), i contratti quadro sono sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori bieticoli. A tali contratti si applicano le norme di cui al presente decreto. |
Si evidenzia che non è stata recepita l’osservazione contenuta nel parere della 9° Commissione (agricoltura) del Senato che chiedeva di inserire, dopo le parole “settore bieticolo-saccarifero” le seguenti “fino alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato”. |
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5. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: |
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: |
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"1-bis. Possono costituire un Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro". |
«1-bis. Possono costituire un'Organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. |
Si evidenzia che non è stata recepita la condizione contenuta nel parere della XIII Commissione (agricoltura) della Camera che chiedeva di aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Per quanto concerne il settore avicunicolo, possono essere soci delle organizzazioni interprofessionali le unioni nazionali di organizzazioni di produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto e le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi presente decreto, qualora lo preveda lo Statuto della stessa organizzazione interprofessionale”. Si evidenzia, inoltre, che non è stata recepita l’osservazione contenuta nel parere della 9° Commissione (agricoltura) del Senato che chiedeva di aggiungere, infine, il seguente periodo: “Possono essere soci delle organizzazioni interprofessionali le unioni nazionali di organizzazioni di produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto e le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente decreto, qualora lo preveda lo Statuto della stessa organizzazione interprofessionale”. |
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1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza degli Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per: |
1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per: |
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a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali; |
a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali; |
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b) la nomina degli amministratori; |
b) la nomina degli amministratori; |
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c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale. |
c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.». |
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6. Il comma 2-quater, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è soppresso. |
6. Il comma 2-quater dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è soppresso. |
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7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 14 aprile 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.
Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati.
Atto n. 466.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme in materia di rapporti contrattuali tra i soggetti economici operanti nel settore agroalimentare. Osserva che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto non contiene indicazioni in ordine ai possibili oneri connessi alla concessione degli aiuti previsti dall'articolo in favore delle unioni delle organizzazioni comuni. Peraltro, qualora l'affidamento, di cui all'articolo 7, alle organizzazioni di produttori di compiti connessi all'accertamento dell'osservanza della normativa vigente fosse interpretato come esercizio obbligatorio di funzioni di rilevanza pubblica, alle previsioni di sostegno o di aiuto, di cui agli articoli 5 e 6 da parte del Ministero per le politiche agricole potrebbe essere attribuito carattere vincolante, con possibili effetti di incremento dei relativi oneri finanziari. La relazione tecnica precisa che la possibilità per l'AGEA di stipulare contratti con le Unioni di organizzazioni dei produttori per il riassorbimento di temporanee sovracapacità produttive, di cui all'articolo 8, è vincolata all'effettiva sussistenza, a legislazione vigente, delle necessarie risorse finanziarie. Fa presente, tuttavia, che l'articolo 8 non contiene un esplicito richiamo testuale in tal senso. Segnala, inoltre, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in modo da escludere che dai compiti aggiuntivi assegnati al Sistema informativo agricolo nazionale dall'articolo 4, comma 3, possano derivare maggiori oneri per la pubblica amministrazione, tenuto conto della natura privatistica del soggetto che gestisce il SIAN. Da ultimo rileva che, mentre la relazione tecnica afferma che il fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori può essere utilizzato anche per la realizzazione dei programmi straordinari di ristrutturazione produttiva previsti dall'articolo 8, comma 6, quest'ultima disposizione non fa riferimento alla predetta possibilità. Appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili effetti onerosi connessi all'attuazione dell'articolo 14, comma 2, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad assumere iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei contratti di coltivazione e fornitura conformi agli accordi di filiera. Appare infine opportuno che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza, di cui all'articolo 14, ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che alcune disposizioni dello schema di decreto appaiono suscettibili di determinare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta in particolare degli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1, per quanto concerne la previsione secondo cui i fondi di esercizio ivi previsti sono alimentati da contributi ovvero da finanziamenti pubblici, peraltro genericamente definiti; dell'articolo 8, commi da 1 a 7, per quanto concerne la previsione, nel caso di crisi di mercato, di taluni interventi da attivare attraverso i fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni dei produttori e dalle relative unioni, anche con la partecipazione di contributi, ovvero di finanziamenti pubblici; dell'articolo 8, comma 8, per quanto concerne l'introduzione nei confronti dell'AGEA della possibilità, non prevista dalla legislazione vigente, di stipulare contratti con le unioni di organizzazioni di produttori per interventi di ritiro dei prodotti eccedenti in caso di grave squilibrio di mercato. Rileva inoltre la necessità che la relazione tecnica venga opportunamente integrata al fine di dimostrare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni relative ai compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza, promozione e sostegno previsti dal provvedimento soprattutto per quanto concerne la necessità di esplicitare che alle predette attività si intende provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni interessate e con riferimento alla previsione di cui all'articolo 6, comma 6, di controlli in loco a cadenza almeno annuale da parte del Ministero delle politiche agricole sulle unioni delle organizzazioni di produttori.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea che i rilievi avanzati dal rappresentante del Governo, che in alcuni casi si aggiungono a quelli da lui formulati in precedenza, confermano la fondatezza delle preoccupazioni già espresse con riferimento all'altro schema di decreto e ribadiscono l'esigenza di un accurato esame da parte della Commissione dei provvedimenti attuativi delle deleghe legislative, onde evitare che si determinino veri «buchi» nella finanza pubblica. Rinvia quindi il seguito dell'esame ai fini della predisposizione di una proposta.
La seduta termina alle 9.40.
COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Giovedì 12 maggio 2005. - Presidenza del presidente Daniela GARNERO SANTANCHÈ.
La seduta comincia alle 11.10
Schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati.
Atto n. 466.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 aprile 2005.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con le considerazioni svolte dal presidente nelle precendenti sedute in ordine al fatto che taluni provvedimenti attuativi di deleghe legislative in materia agricola presentano profili problematici di carattere finanziario. In ordine alle richieste di chiarimento avanzate in precedenza, rileva, con riferimento all'articolo 6, che gli interventi, di natura facoltativa e già previsti dalla normativa vigente, potranno essere contenuti nell'ambito delle risorse disponibili. Osserva poi, per quanto riguarda la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 8 che risulta opportuno inserire nella disposizione un richiamo inteso ad esplicitare che la possibilità per l'AGEA di stipulare contratti con le unioni di organizzazione di produttori per interventi di ritiro dei prodotti eccedenti in caso di grave squilibrio di mercato deve essere subordinata all'effettiva sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.
Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
gli interventi di cui all'articolo 6 hanno natura facoltativa e non comportano alcun obbligo di concessione di aiuti;
risulta opportuno subordinare la possibilità, prevista all'articolo 8, comma 8, di stipulare contratti con le unioni di organizzazioni di produttori per interventi di ritiro di prodotti eccedenti in caso di grave squilibrio, alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie da destinare allo scopo;
considerato che il Governo non ha chiarito se dall'affidamento dei nuovi compiti al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui al comma 3 dell'articolo 4, e dalla previsione dell'applicazione di un'imposta sostitutiva, di cui al comma 9 del medesimo articolo, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo nel presupposto che l'adozione delle iniziative di promozione e valorizzazione di cui all'articolo 14, comma 2, sia rimessa alla discrezionalità delle amministrazioni interessate e non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e subordinatamente
all'accoglimento dei seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 4, comma 3, dopo le parole «le Regioni comunicano» siano inserite le seguenti «eventualmente»;
al medesimo comma, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 4, comma 9, sia soppresso il secondo periodo;
all'articolo 8, comma 8, dopo le parole «può stipulare» siano inserite le seguenti: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili».
La Commissione approva la proposta di parere.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 5 aprile 2005. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Paolo Scarpa Bonazza Buora e Teresio Delfino.
La seduta comincia alle 16.10.
Schema di decreto legislativo in materia di regolazione dei mercati.
Atto n. 466.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo (n. 466), adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 38 del 2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per «completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste», detta norme in materia di regolazione dei mercati. Il provvedimento introduce una nuova disciplina dei rapporti contrattuali tra i soggetti economici operanti nel settore agroalimentare, intervenendo in materia di organizzazioni di produttori e loro forme associate, intese e accordi di filiera, accordi e organizzazioni interprofessionali.
Il provvedimento si compone di 16 articoli, organizzati in due Capi, concernenti, rispettivamente, i soggetti economici e la regolazione di mercato. Il Capo I, relativo ai soggetti economici, disciplina le organizzazioni di produttori (articoli 2-4), le Unioni delle organizzazioni di produttori (articoli 5-7) e la gestione delle crisi di mercato (articolo 8). Per quanto concerne le organizzazioni di produttori (O.P.) (articoli 2-4), il provvedimento riformula la disciplina vigente della materia (recata dagli articoli 26-28 del decreto legislativo n. 228 del 2001), di cui dispone, parzialmente, l'abrogazione [articolo 16, comma 2, lettera a)]. L'articolo 2 individua gli scopi delle organizzazioni di produttori, riconducibili, nella sostanza, alla commercializzazione della produzione dei soggetti ad essa aderenti e prevede la possibilità di costituire fondi di esercizio alimentati, oltre che da contributi pubblici, anche da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.
L'articolo 3 stabilisce la forma giuridica societaria delle organizzazioni di produttori, il contenuto necessario degli statuti e i limiti minimi di produttori associati e produzione commercializzata necessari ai fini del riconoscimento. La disposizione, in particolare, fissa il numero minimo di 5 produttori e un volume di produzione commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro, rimettendo alle regioni la facoltà di stabilire limiti superiori. Viene previsto, infine, che resta comunque salva la disciplina sulle O.P. discendente dalle norme comunitarie relative a singole O.C.M.
L'articolo 4 prevede innanzitutto che le organizzazioni di produttori vengano riconosciute dalle regioni e iscritte nell'Albo nazionale istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. La disposizione rinvia, quindi, a due decreti del MIPAF, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, per la definizione delle modalità per il controllo e per la vigilanza delle Organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché per la definizione delle modalità con le quali le O.P. possono richiedere un contributo ai soggetti ad esse associati da destinare al fondo di esercizio. Si prevede, infine, la possibilità di concedere aiuti pubblici, rispettivamente da parte delle regioni e dello Stato, alle O.P. e alle loro Unioni.
Gli articoli 5 e 6 dettano norme sulle forme associate delle organizzazioni di produttori. L'articolo 5 determina gli scopi e le attività delle Unioni, le forme societarie richieste e rimette al MIPAF i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno. L'articolo 6 determina il contenuto necessario degli statuti delle Unioni, i requisiti richiesti sotto il profilo organizzativo ai fini del riconoscimento (tra i quali, in particolare, un volume minimo di 60 milioni di euro di produzione), nonché le procedure per il riconoscimento delle Unioni medesime da parte del MIPAF. L'articolo 7 prevede che le organizzazioni di produttori e delle loro forma associate costituiscano un fondo di esercizio, alimentato dai contributi degli associati e da contributi pubblici, al fine di realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione e alla trasparenza dei processi produttivi.
L'articolo 8 introduce una nuova disciplina della gestione delle crisi di mercato, applicabile allorquando il prezzo medio unitario di un prodotto, rilevato dall'ISMEA su base mensile, sia inferiore al 30 per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente. In tali casi le O.P. e le loro forme associate, previa presentazione al MIPAF di un piano di intervento, hanno facoltà di non commercializzare, per volumi e periodi definiti, il prodotto conferito, nonché di corrispondere agli associati una indennità di ritiro, corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di esercizio, per un quantitativo massimo pari al 20 per cento del volume di produzione complessivamente commercializzata. Di tali strumenti possono beneficiare anche i produttori non aderenti, a condizione che versino la quota di partecipazione alla costituzione del fondo di esercizio dell'organizzazione.
Il Capo II detta norme sulla regolazione di mercato. L'articolo 9 disciplina le intese di filiera, le quali possono essere stipulate, nell'ambito del Tavolo agroalimentare, dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale dei settori della produzione, trasformazione, commercio e distribuzione dei prodotti agricoli, nonché dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le intese sono approvate, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Gli articoli 10 e 11 disciplinano gli accordi di filiera, ciascuno dei quali deve riguardare un prodotto e un'area geografica specifici,. Gli accordi definiscono, in particolare, il contratto-tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, valevole anche nei confronti dei soggetti non aderenti alle organizzazioni stipulanti. L'articolo 12 detta norme sul recesso dai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura, sulla cessione nell'azienda il cui titolare sia vincolato da un contratto nell'ambito di un accordo di filiera e sul privilegio dei crediti vantati dai produttori agricoli. L'articolo 13 definisce gli obblighi a carico degli acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato contratti nell'ambito di un accordo di filiera.
L'articolo 14 prevede che la stipula di contratti nell'ambito di accordi di filiera sia da considerare quale criterio di preferenza per l'attribuzione di contributi pubblici e ai fini delle forniture negli appalti pubblici. L'articolo 15 riproduce il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 173 del 1998, in materia di accordi e gravi squilibri di mercato relativi a prodotti DOP, IGP e AS. L'articolo 16 detta una serie di disposizioni finali e abrogative. La norma dispone, in primo luogo, l'abrogazione della legge n. 88 del 1988 sui contratti di coltivazione e vendita e degli articoli 26, 27 e 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001 sulle organizzazioni di produttori. Dispone, inoltre, l'integrazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 173 del 1998 in materia di organizzazioni interprofessionali, definendo i criteri di rappresentatività per la costituzione di una organizzazione professionale, prevedendo che spettino al MIPAF i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché rimettendo a un decreto del MIPAF l'ulteriore disciplina della materia, con particolare riguardo ai requisiti per l'estensione alle imprese non aderenti delle regole approvate in seno all'organizzazione interprofessionale.
Ricorda infine che sullo schema di decreto in esame è stato acquisito, come richiesto dalla norma di delega, il parere della Conferenza Stato-regioni, ove vengono proposte varie modifiche al testo. Ricorda, altresì, che il termine per l'esercizio della delega scade il 28 maggio 2005, mentre il parere parlamentare deve essere espresso entro il 15 maggio 2005.
Il sottosegretario Teresio DELFINO si riserva di intervenire in sede di replica.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.25.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 6 aprile 2005.
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (Atto n. 455) e in materia di regolazione dei mercati (Atto n. 466).
L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 7 aprile 2005.
Audizione di rappresentanti della Federalimentare nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (Atto n. 455) e in materia di regolazione dei mercati (Atto n. 466).
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.30.
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Anca Legacoop, Agci, Confcooperative-Fedagri e Unci-Ascat nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (Atto n. 455) e in materia di regolazione dei mercati (Atto n. 466).
L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.15.
Audizione di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (Atto n. 455) e in materia di regolazione dei mercati (Atto n. 466).
L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.30.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 5 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo e Teresio Delfino.
La seduta comincia alle 12.50.
Schema di decreto legislativo in materia di regolazione dei mercati.
Atto n. 466.
(Rinvio dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 5 aprile 2005.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 14.50.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 10 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.
La seduta comincia alle 13.35.
Schema di decreto legislativo in materia di regolazione dei mercati.
Atto n. 466.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 5 aprile 2005.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che in data 11 aprile 2005 il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il parere dell'Autorità in merito allo schema di decreto legislativo in esame, il quale è stato trasmesso alla XIII Commissione dal Presidente della Camera (con annuncio in Assemblea il 12 aprile 2005).
Sauro SEDIOLI (DS-U) ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione di una delle numerose deleghe legislative contenute nella legge n. 38 del 2003. Esso affronta uno degli argomenti più rilevanti, vale a dire la regolazione dei mercati dei prodotti agricoli: ritiene perciò che sarebbe stato utile svolgere in proposito un dibattito più ampio ed approfondito, visto che si tratta di definire interventi decisivi ai fini della politica agricola italiana. Rileva invece che oggi restano ancora indefinite le linee della politica agricola, come mostra il fatto che si adottano provvedimenti, come ad esempio quello in materia di competitività, diretti a velocizzare il treno, senza però che sia previamente deciso il binario lungo il quale farlo correre. Occorre affrontare non questioni di natura teorica, ma problemi di grande rilievo, sul piano della concentrazione dell'offerta e della definizione delle regole del mercato, per esempio relativamente alla determinazione dei prezzi. L'obiettivo, in sostanza, è quello di definire regole idonee a favorire la formazione di vere organizzazione dei produttori. A tale scopo, va previamente risolta la questione della disponibilità del prodotto. È perciò necessario che il legislatore si faccia carico di dettare definizioni ben precise, senza però porre un numero eccessivo di limitazioni di natura normativa: è meglio infatti limitarsi a dettare poche regole ma precise.
In merito ai contenuti dello schema in esame, giudica positivo il fatto che l'articolo 16 stabilisca espressamente una deroga relativa al settore bieticolo-saccarifero, in considerazione delle molte peculiarità che caratterizzano tale settore. Si augura perciò che tale deroga permanga nel testo e che il punto sia ribadito all'interno della proposta di parere. Constata poi la sussistenza di una anomalia all'interno del settore avicolo, derivante dal fatto che in esso esistono numerose organizzazioni di produttori, una sola delle quali ha la disponibilità del prodotto. Le altre organizzazioni di produttori hanno comunque assunto un impegno preciso in tal senso, anche a seguito del provvedimento in esame. Propone perciò di aggiungere a tale schema una disposizione nella quale si afferma che possono essere soci delle organizzazioni interprofessionali le unioni nazionali di organizzazioni di produttori riconosciute alla data dell'entrata in vigore del decreto e le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto, qualora lo preveda lo statuto dell'organizzazione interprofessionale. In questo modo si incoraggerebbe il processo già in corso, evitando che da esso siano escluse le organizzazioni interprofessionali.
Aldo PREDA (DS-U) ritiene che sarebbe opportuno che la Commissione approfondisse i contenuti del parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, preavvertendo che a suo avviso esso appare poco condivisibile. Rileva poi che nello schema di decreto legislativo in esame il Governo propone una costruzione teorica di un certo rilievo al fine di regolamentare i mercati dei prodotti agricoli. In proposito, segnala che in Spagna, ad esempio, la regolamentazione dei mercati è molto semplice: il mercato è infatti governato da chi ha in mano il prodotto e da chi ha aggregato larghissima parte della produzione (nella misura di circa l'85 per cento del totale, in fase di commercializzazione). Ciò è potuto accadere grazie alla previsione di una serie di incentivi e alla realizzazione di alcuni passaggi coerenti con questo obiettivo. Richiama poi l'esperienza francese, dove pure si è registrata una decisa semplificazione della rappresentanza agricola: in tale Paese, rispetto alle opzioni maturate una quindicina di anni or sono si è passati dalla valorizzazione dell'interprofessione e degli accordi di filiera a soluzioni del tutto diverse, mirate a favorire la formazione di alcune grandi aggregazioni, in forme cooperative ma non solo, idonee ad avere la disponibilità del prodotto ed in grado di immetterlo sul mercato.
In un quadro siffatto, si domanda quale sia il sistema verso cui si sta dirigendo l'Italia. Segnala il rischio che la produzione agricola sia formata, da un lato, dai produttori appartenenti al sistema aggregativo (che raccoglie circa la metà delle produzioni) e, dall'altro, dai produttori singoli, per così dire sparpagliati, ai quali soli si applica la disciplina contenuta nel provvedimento in esame. Ritiene corretto che le aggregazioni siano escluse dalle disposizioni dallo schema di decreto legislativo, ma rileva la scarsa chiarezza che si registra nella distinzione tra il piano economico e il piano sindacale. Dichiara quindi di apprezzare la cultura delle organizzazioni dei produttori, che assicurano aggregazione, programmazione, promozione e organizzazione del mercato. Esprime dubbi, invece, sulla definizione dei parametri per costituirle, dal momento che sussistono ancora problemi con le regioni. In proposito, ritiene che sarebbe preferibile la soluzione di definire tali parametri a livello centrale, previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
Condivide poi la prospettiva della trasformazione delle unioni dei produttori in associazioni delle organizzazioni di produttori (AOP), che darebbe senz'altro maggiore chiarezza al sistema. Bisogna però evitare di mantenere quella confusione che, relativamente al ruolo e ai caratteri delle unioni dei produttori, si è registrata finora, specie nelle organizzazioni di filiera. Due appaiono le opzioni possibili per il produttore agricolo: o la definizione di un rapporto contrattuale; oppure il conferimento in cooperativa. L'esperienza insegna che il rapporto contrattuale tende a non essere gestito dal produttore: bisogna perciò incoraggiare la formazione di soggetti agricoli organizzati in forme societarie che detengono e valorizzano il prodotto dei propri soci. A questo fine, ritiene che vada stabilito che le organizzazioni dei produttori devono commercializzare almeno il 75 per cento delle produzioni conferite dai propri soci; altrimenti si rischia di incoraggiare la formazione di organizzazioni di produttori «di carta». Ribadisce poi che devono essere meglio chiariti i parametri, specie ove non si stabilisca che le società cooperative possono essere di per sé organizzazioni di produttori.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 5, le organizzazioni dei produttori sono tenute ad aggregarsi e a costituirsi in associazioni delle organizzazioni dei produttori, che sono essenziali come strumento di organizzazione della produzione. Bisogna però stabilire quale sia il destino delle unioni che non si trasformino in associazioni delle organizzazioni di produttori. In merito all'articolo 2, comma 2, ritiene che vada precisato quali programmi possano essere realizzati con il fondo di esercizio costituito dalle organizzazioni di produttori e con i fondi operativi: alcune regioni, infatti, propongono di destinare una quota dei fondi di esercizio alle misure dirette a fronteggiare le crisi di mercato. Infine, dopo aver concordato con il deputato Sedioli relativamente al settore bieticolo-saccarifero, segnala l'esistenza di un problema per gli accordi tra i produttori che abbiano ad oggetto la gestione di prodotti tipici, dal momento che già esistono consorzi di tutela di tali prodotti.
In definitiva, ritiene che il provvedimento in esame sia piuttosto importante, benché esso debba tener conto in maggior misura delle indicazioni provenienti da altre esperienze europee, evitando di dare origine a costruzioni teoriche che rappresentano inutili complicazioni per le imprese agricole, e puntando invece con decisione a favorire il più possibile l'aggregazione tra i produttori del settore agricolo.
Luca BELLOTTI (AN) sottolinea come l'azione perseguita dal Governo in questi anni si sia caratterizzata proprio per una politica diretta a sviluppare l'agricoltura italiana, specie in sede europea. Pur concordando con alcune critiche rivolte all'eccessivo carattere teorico di talune disposizioni del provvedimento in esame e dirette a lamentare la scarsa aggregazione dei produttori, rileva che quello della concentrazione dell'offerta costituisce un problema annoso, diffuso su tutto il Paese e che il Governo sta ora cercando di affrontare. Ritiene perciò che vada salvaguardato l'intento di rilanciare le forme di aggregazione tra i produttori: altrimenti, nel caso in cui i canali di distribuzione vadano in mano ad imprenditori stranieri, l'agricoltura italiana è destinata a non avere alcun futuro.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 14.15.
Martedì 17 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.
La seduta comincia alle 13.40.
Schema di decreto legislativo in materia di regolazione dei mercati.
Atto n. 466.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta del 10 maggio 2005.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che, nella seduta del 10 maggio, sono intervenuti i deputati Sedioli, Preda e Bellotti sul provvedimento in esame. Il Governo si è riservato di intervenire in sede di replica. Fa presente, altresì, che essendo scaduto domenica 15 maggio il termine per l'espressione del parere, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha unanimemente chiesto al Ministro Alemanno di attendere fino ad oggi l'espressione del parere parlamentare. Avverte, infine, che sono pervenuti i rilievi della V Commissione bilancio sul provvedimento in esame, che sono in distribuzione.
Lino RAVA (DS-U) esprime preliminarmente il suo accordo con quanto rilevato dai colleghi Preda e Sedioli nella seduta del 10 maggio. Reputa condivisibili le ragioni in base alle quali viene emanato il provvedimento in esame, in quanto intende fornire una risposta ai problemi del settore agricolo adottando misure per la razionalizzazione dell'offerta e la collaborazione tra le imprese. Esprime tuttavia le sue perplessità rispetto alle modalità con le quali il decreto risponde alle problematiche del settore agricolo. Concorda con quanto rilevato dal collega Preda che definisce il contenuto del decreto una «costruzione teorica». Ritiene, altresì, che il testo in esame contenga alcune disposizioni improntate a un'eccessiva burocratizzazione e dirigismo che imbriglia in modo assai dannoso il comportamento degli imprenditori agricoli.
A suo avviso, è necessario adottare finalmente politiche innovative a differenza di quanto accaduto in passato. Le organizzazioni dei produttori, infatti, pur svolgendo un ruolo estremamente utile, hanno avuto non poche difficoltà ad operare. A questo proposito, è necessario indicare dei parametri che incentivino in maniera efficace l'aggregazione dei soggetti operanti nel settore. Il decreto in esame non suggerisce alcuna soluzione adeguata in quanto rimanda a un successivo decreto ministeriale. Ricorda che lo schema di decreto, presentato prima dell'espressione del parere della Conferenza Stato-regioni, faceva riferimento, ai fini del riconoscimento, a organizzazioni di produttori con un numero minimo di cinque soci e con un volume minimo di produzione commercializzata pari a 3 milioni di euro. Questi requisiti risultano inapplicabili in quanto posseduti da pochissimi soggetti operanti sul mercato. Rileva la necessità che vengano indicati requisiti differenti per far sì che venga perseguito più agevolmente l'obiettivo di aggregare i soggetti operanti nel settore. È quindi opportuno che nel parere della Commissione si ponga l'accento sulla necessità di una dimensione imprenditoriale media coerente con la realtà del tessuto produttivo italiano altrimenti la norma rischia di non essere applicata in maniera funzionale.
Segnala, altresì, la necessità di individuare forme di incentivazione all'aggregazione delle imprese che risultino efficaci, anche attraverso una loro modulazione progressiva in rapporto alla crescita dimensionale delle imprese medesime. Esprime le sue perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 2, nella parte concernente i fondi di esercizio e l'eventuale integrati degli stessi con finanziamenti pubblici.
Ritiene poi che debbano essere erogati aiuti alle organizzazioni dei produttori finalizzati alla realizzazione di progetti ben definiti. A tale proposito, sarebbe opportuno individuare forme di interventi in cui i contributi in conto capitale si affianchino in misura equilibrata a contributi in conto di interessi. Evidenzia, inoltre, l'importanza che potrebbero assumere aiuti destinati a favorire la compartecipazione a fondi di mutualità. Invita, in conclusione, a riflettere sulle tematiche evidenziate al fine di mettere a punto soluzioni organiche e ben definite che, tra l'altro, evitino una disciplina settorializzata in modo da offrire certezze a un settore, frammentato e esposto al rischio di una progressiva marginalizzazione.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, rileva che la proposta di parere che intende presentare, nel rispetto di quanto disposto dalla legge delega n. 38 del 2003 in ordine alle organizzazione dei produttori, terrà conto di alcuni spunti emersi nell'ampia e articolata discussione. Ritiene che non sia condivisibile il parere espresso dall'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato stante le peculiarità del settore agricolo. Si augura che il decreto in esame venga emanato al più presto e che tenga conto delle condizioni formulate nel parere parlamentare. Auspica, infine, che il provvedimento possa fornire una risposta adeguata al settore agricolo e ne possa sostenere il rilancio.
Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO ringrazia i membri della Commissione per il dibattito che si è svolto, dal quale sono emersi spunti interessanti in merito ad un tema particolarmente sentito quale l'aggregazione dell'offerta attraverso le organizzazioni di produttori. Rileva che il provvedimento in esame fornisca una risposta al settore agricolo sulla base di tre priorità: la rappresentatività delle organizzazioni dei produttori, la disponibilità del prodotto e la necessità di aggregazioni forti. È consapevole che su queste tre priorità si registra in generale un ampio accordo. Rileva, in primo luogo, l'opportunità di definire regole democratiche a garanzia delle organizzazioni dei produttori. In risposta all'onorevole Sedioli, che lamentava lo scarso coinvolgimento delle organizzazioni dei produttori, fa notare che tali organizzazioni sono state ampiamente consultate in fase di predisposizione del testo in esame. Per quanto concerne l'intervento dell'onorevole Rava relativamente ai fondi di esercizio, alimentati dai contributi pubblici, ricorda che sono ovviamente operativi i finanziamenti comunitari e che devono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti ben definiti presentati dalle organizzazioni dei produttori; di questo devono tener conto tutte le regioni nell'attuazione dei Piani di sviluppo regionali. Attualmente, invece, si registra una situazione non uniforme tra le regioni. Ritiene, infine, che sia necessario concedere trattamenti in deroga ad alcune filiere in difficoltà.
Nel rilevare che il Governo esaminerà attentamente il parere reso dalla Commissione, si dichiara disponibile a migliorare il testo in esame tenendo conto delle tre priorità sopra evidenziate.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, formula una proposta di parere sul testo del provvedimento (vedi allegato 1) ricordando che i rilievi espressi dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario saranno comunque trasmessi in allegato.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già programmata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.
La seduta termina alle 14.20.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 17 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo.
La seduta comincia alle 18.20.
Schema di decreto legislativo in materia di regolazione dei mercati.
Atto n. 466.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).
La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella precedente seduta odierna.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ricorda che nella seduta odierna il relatore, onorevole Ricciuti, ha illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione sul provvedimento in esame.
Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
Lino RAVA (DS-U) apprezza lo sforzo del relatore che ha recepito alcuni suggerimenti emersi nella discussione. Si augura, quindi, che il Governo tenga conto del parere della Commissione. Rileva, peraltro, che il provvedimento in esame fornisce risposte inadeguate a un complesso di esigenze condivisibili, in quanto si fa ricorso a strumenti basati su vecchie logiche che appesantiranno l'attività delle organizzazioni dei produttori. In secondo luogo, constata l'assenza nel testo in esame di forme di contributo a sostegno delle organizzazioni dei produttori fatta eccezione per la poco chiara eventuale integrazione, mediante contributi pubblici, dei fondi di esercizio di cui all'articolo 2. A suo avviso, in sostanza, si è persa un'occasione importante per l'aggregazione dell'offerta e lo sviluppo del settore.
Luca MARCORA (MARGH-U) esprime, a nome del suo gruppo, parere contrario sul provvedimento, che giudica non rispondente alle esigenze del settore agricolo, per quanto il relatore abbia recepito nella sua proposta alcune istanze rappresentate dai colleghi nel corso della discussione. Ricorda che il problema dell'aggregazione dell'offerta nel settore agricolo è stato costantemente evidenziato dalla Commissione. È indubbio, infatti, che un'offerta frammentata, alla quale si contrappone una forte concentrazione della domanda, si traduce in forti squilibri di mercato. Ritiene che il decreto non fornisca soluzioni efficaci ad un problema di fondo che, al contrario, in altri paesi è stata risolto con successo. Il provvedimento, inoltre, prevede numerose e complicate forme di accordo a suo avviso non necessarie. Rileva, altresì, che, come già segnalato nel corso dell'esame e come indicato nella premessa del parere, il Tavolo agro-alimentare non costituisce la sede appropriata per la stipula delle intese di filiera
Segnala poi che un altro problema del settore agricolo, che rimane irrisolto, è quello relativo all'effettiva disponibilità del prodotto da parte delle organizzazioni dei produttori.
Fa presente, altresì, l'assenza di norme che definiscano parametri per l'aggregazione dei soggetti considerato che si rinvia a un successivo decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle organizzazioni dei produttori e che, stante la natura del provvedimento, questo decreto non sarà sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari. Rileva, inoltre, che sarebbe stato opportuno individuare requisiti differenti a seconda delle organizzazioni e delle realtà territoriali.
Segnala, altresì, che il testo del provvedimento non prevede strumenti efficaci di incentivazione a sostegno dei produttori. Non è d'accordo con la concessione di trattamenti in deroga ad alcune filiere, con specifico riferimento al settore bieticolo-saccarifero, posto che, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno prevedere una deroga con limiti temporali connessi all'istituzione dell'organizzazione comune di mercato.
Non condivide, inoltre, il parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in quanto il settore agricolo necessita di norme differenziate di regolamentazione in considerazione delle peculiarità che lo contraddistinguono. Nel parere del relatore si sarebbe dovuto contrastare con più coraggio quanto rilevato dall'Autorità. Ricorda, al riguardo, che anche negli Stati Uniti la normativa in materia di concorrenza non si applica al settore agricolo.
Ribadisce, in conclusione, la sua contrarietà sul provvedimento, che avrebbe potuto rappresentare l'occasione per definire norme più efficaci per l'aggregazione dell'offerta.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 18.35.
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo in materia di regolazione dei mercati. (Atto n. 466).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XIII Commissione della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (atto n. 466);
visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 marzo 2005 e, in particolare, condivise le proposte di modifica del testo indicate nell'Allegato A, ad esclusione di quelle contrastanti con il dispositivo del presente parere;
visto il parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmesso con lettera dell'11 aprile 2005;
rilevato, a tale proposito, che l'articolo 15 dello schema si limita a riprodurre il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sul quale la Commissione europea non ha avviato procedure di infrazione e che, attese le peculiari caratteristiche delle produzioni agricole, forme di gestione concordata dell'offerta dei prodotti agricoli sono previste tanto nell'ordinamento comunitario quanto in quelli degli Stati membri;
ritenuto che l'individuazione del Tavolo agroalimentare quale sede per la stipula delle intese di filiera ai sensi dell'articolo 9, comma 2, appare impropria e scarsamente praticabile;
ritenuto essenziale mantenere inalterata la disciplina contenuta all'articolo 16, comma 4, relativamente al settore bieticolo-saccarifero;
ritenuto altresì che i principi di cui al provvedimento in esame debbano applicarsi anche al settore avicunicolo, pur in considerazione delle specificità che contraddistinguono tale settore;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, comma 2, lettera a), dopo il numero 2 sia inserito il seguente: «2-bis) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 per cento del prodotto»;
all'articolo 3, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro».
dopo l'articolo 3 sia inserito il seguente: «articolo 3-bis) 1. Le disposizioni dell'articolo 3, con esclusione di quelle di cui al comma 2, non si applicano alle organizzazioni di produttori costituite in forma associativa nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulle singole organizzazioni comuni di mercato; 2. Le organizzazioni di produttori di cui al presente articolo sono riconosciute dalle regioni ai soli fini della partecipazione ai programmi di fonte comunitaria e svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e h)»;
all'articolo 4, si preveda un termine di sei mesi per l'adozione delle delibere di trasformazione delle organizzazioni di produttori e delle loro Unioni nazionali in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1, ferma restando la facoltà di tali organizzazioni di essere riconosciute dalle Regioni come organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 3-bis) e di continuare ad operare in tale veste giuridica;
all'articolo 10 si preveda che la sottoscrizione degli accordi quadro, in mancanza dell'intesa di filiera di cui all'articolo 9, sia consentita solo ove i rappresentanti dei produttori rappresentino un volume di produzione commercializzata pari almeno alla metà del totale;
all'articolo 16, comma 5, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto concerne il settore avicunicolo, possono essere soci delle organizzazioni interprofessionali le unioni nazionali di organizzazioni di produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto e le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi presente decreto, qualora lo preveda lo Statuto della stessa organizzazione interprofessionale».
e con la seguente osservazione:
per ragioni di chiarezza e proprietà della formulazione normativa, si provveda a rettificare il rinvio all'articolo 12 contenuto all'articolo 15, comma 2, e si disponga, altresì, un migliore coordinamento tra l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 7, comma 1, in quanto entrambe le norme disciplinano il fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.
SENATO DELLA REPUBBLICA
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005
234ª Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,40.
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Il relatore BONGIORNO (AN) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente da ricondurre, in parte alle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione; in parte a principi fondamentali in materia di commercio estero, di cui al comma terzo del medesimo articolo della Costituzione. Sottolinea che in numerose disposizioni viene previsto il coinvolgimento delle regioni, richiedendosi il raggiungimento della previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero l'acquisizione del parere della medesima Conferenza, in considerazione dei riflessi che le disposizioni in esame possono avere su ambiti di competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, quali ad esempio quelle in materia di commercio e di agricoltura. Ricorda inoltre che sullo schema in titolo la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole. Conclude, proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:
- il titolo dello schema in esame potrebbe essere riformulato, considerando che talune disposizioni sono attuative di principi e criteri di delega determinati da lettere diverse da quella esplicitamente indicata, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge n. 38 del 2003;
- l'articolo 6, comma 3 andrebbe soppresso, prevedendo tale disposizione una sostanziale delegificazione che, da un lato, non trova espresso radicamento nella legge delega, dall'altro non è conforme a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
Interviene il sottosegretario GAGLIARDI, dichiarando di concordare con le osservazioni formulate dal relatore.
La Sottocommissione concorda con le osservazioni così formulate.
GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005
148ª Seduta
Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
alla 9a Commissione:
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466) :osservazioni favorevoli.
BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 APRILE 2005
672ª Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame e rinvio.)
Il senatore FERRARA (FI), in sostituzione del relatore Grillotti, illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di propria competenza, che, come osservato anche nella nota del Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti sulla natura dei contributi e incentivi pubblici indicati dal comma 2 dell'articolo 2, dal comma 7 dell'articolo 6, dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 14, verificando le risorse a valere delle quali gli stessi sono disposti e valutando l'opportunità di precisare nel testo in esame i rispettivi limiti di riferimento. Riscontra poi l’esigenza di verificare se dai compiti attribuiti a strutture della Pubblica amministrazione ai sensi degli articoli 4, comma 5 (controlli a cura dell'Ispettorato centrale repressione frodi), 5, comma 3 (controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate nazionali di organizzazioni di produttori, a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali), 6, comma 5 (acquisizione di dati, anche su base informatica, e controlli in loco con cadenza almeno annuale), 11, comma 7 (verifica degli accordi di filiera e dei contratti-tipo) e 16, comma 5, capoverso 1-ter (riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali) derivi un aggravio rispetto a quelli attualmente esercitati (nel qual caso gli stessi potrebbero essere suscettibili di determinare effetti finanziari), ovvero se si tratti di una riproposizione di attività sostanzialmente già espletate a legislazione vigente. Occorre poi valutare se derivino eventuali effetti finanziari dall'articolo 4, comma 9, che differisce (al 31 luglio 2005) il termine (già scaduto il 31 dicembre 2004) per la trasformazione di associazioni di produttori in società di capitali, società cooperative agricole o consorzi usufruendo dell'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata ai relativi atti e formalità, posto che l'importo della suddetta imposta sostitutiva viene peraltro triplicato (da un milione di lire a 1.500 euro). Come segnalato dal Servizio del bilancio occorre infine acquisire chiarimenti sulla disciplina fiscale cui sono assoggettate le indennità di ritiro relative alla perdita di reddito versate ai produttori associati dalle rispettive organizzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005
673ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame.)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE, stante la mancata acquisizione degli elementi di chiarimento richiesti al Governo dal relatore Ferrara nella precedente seduta, propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.
La Commissione concorda con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,15.
BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005
674ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 aprile scorso.
Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti sullo schema in esame nel corso delle precedenti sedute.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che non sono ancora disponibili tutti gli elementi di informazione necessari per corrispondere alle richieste della Commissione, riservandosi, pertanto, di replicare in una successiva seduta.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 15.30.
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)
Riprende l’esame iniziato nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il Rappresentante del Governo si era riservato di rispondere in maniera più precisa in ordine a taluni aspetti di carattere finanziario attinenti al provvedimento in esame.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire gli elementi informativi richiesti.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005
677ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,20.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.
Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti nella precedente seduta dedicata all’esame del provvedimento in titolo.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in altra seduta.
Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell’esame.
La seduta termina alle ore 9,25.
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
Su richiesta del presidente AZZOLLINI, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che non sono ancora disponibili i chiarimenti sui profili finanziari dello schema in esame, riservandosi pertanto di replicare in altra seduta.
Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire con urgenza i suddetti chiarimenti, al fine di consentire alla Commissione bilancio di rendere in tempo utile le prescritte osservazioni alla Commissione di merito.
Il seguito dell’esame viene pertanto rinviato
BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005
681ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno Mantovano.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.
Il presidente AZZOLLINI chiede al Rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze se siano disponibili gli ulteriori chiarimenti richiesti sui profili finanziari dello schema in esame.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO lascia agli atti della Commissione delle note contenenti le informazioni richieste sul provvedimento in titolo.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo ha presentato una nota tecnica non esaustiva in ordine ai profili finanziari del provvedimento in titolo e sollecita, pertanto, l’acquisizione di ulteriori elementi di chiarimento necessari per completare l’esame. Apprezzate le circostanze, propone quindi di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene infine rinviato.
La seduta termina alle ore 14,55.
BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005
687ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci e per gli affari regionali Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio scorso.
Il presidente AZZOLLINI esprime il proprio rammarico per l’assenza del Rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, che non consente alla Commissione di acquisire gli ulteriori chiarimenti sugli aspetti finanziari dello schema in titolo, più volte sollecitati e che appaiono indispensabili per rendere le prescritte osservazioni alla Commissione di merito.
Il sottosegretario VENTUCCI conferma che, allo stato attuale, sullo schema in esame sono disponibili unicamente le risposte già fornite nelle scorse sedute.
Il presidente AZZOLLINI propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame alla successiva seduta, invitando il Relatore, ove il Governo non fornisca in tempo utile i richiesti approfondimenti, a predisporre comunque una proposta di osservazioni sul provvedimento in titolo.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,15.
BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005
688ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il sottosegretario VENTUCCI, illustrando la nota depositata dal sottosegretario Maria Teresa Armosino nella seduta antimeridiana dell’11 maggio scorso, fa presente che le seguenti disposizioni appaiono suscettibili di determinare l’insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria: gli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1, in relazione alla previsione secondo cui i fondi di esercizio ivi previsti sono alimentati da contributi ovvero finanziamenti pubblici, peraltro genericamente definiti; l’articolo 8, commi da 1 a 7, in quanto gli stessi prevedono, nel caso in cui si verifichino crisi di mercato, taluni interventi da attivare attraverso i fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori e delle relative unioni anche con la partecipazione di contributi, ovvero di finanziamenti pubblici; l’articolo 8, comma 8, che introduce nei confronti dell’AGEA la possibilità, non prevista a legislazione vigente, di stipulare contratti con le unioni di organizzazioni di produttori per interventi di ritiro di prodotti eccedenti in caso di grave squilibrio di mercato.
Persiste, inoltre, l’esigenza che la relazione tecnica venga opportunamente integrata, al fine di dimostrare che non insorgano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con riferimento ai compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza, promozione e sostegno previsti dal presente provvedimento, stante la necessità della esplicitazione che alle predette attività si intende provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente in dotazione alle Amministrazioni interessate. Occorre altresì acquisire da parte degli Uffici competenti elementi di quantificazione in relazione alla previsione di cui all’articolo 6, comma 6, di controlli in loco a cadenza almeno annuale da parte del MIPAF sulle unioni delle organizzazioni di produttori, con particolare riferimento ad eventuali spese di trasferta o compensi di qualsiasi natura da corrispondere al personale incaricato dei medesimi, nonché in ordine all’articolo 4, comma 9, concernente la previsione di un’imposta sostitutiva in luogo dei relativi tributi.
Il presidente AZZOLLINI invita, pertanto, il relatore a predisporre una proposta di osservazioni tenuto conto delle considerazioni testé emerse rilevando che, in assenza di più precisi elementi di quantificazione, la Commissione non potrà che proporre la soppressione delle norme oggetto dei suddetti rilievi. Propone, altresì, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 19 MAGGIO 2005
689ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Osservazioni alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e condizioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Alla luce dei chiarimenti emersi nelle precedenti sedute dedicate all’esame del provvedimento in titolo, il senatore FASOLINO (FI), in sostituzione del relatore Ferrara, illustra una proposta di parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, nel presupposto che dai compiti attribuiti a strutture della Pubblica amministrazione ai sensi degli articoli 4, comma 5 (controlli a cura dell'Ispettorato centrale repressione frodi), 5, comma 3 (controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate nazionali di organizzazioni di produttori, a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali), 11, comma 7 (verifica degli accordi di filiera e dei contratti-tipo) e 16, comma 5, capoverso 1-ter (riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali) non derivi un aggravio rispetto a quelli attualmente esercitati, trattandosi di una rimodulazione di attività sostanzialmente già espletate a legislazione vigente,
esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, a condizione che:
- sia soppresso, all'articolo 2, il comma 2;
- sia soppresso, all'articolo 4, il comma 9;
- siano soppressi, all'articolo 6, i commi 5 e 7;
- sia soppresso, all'articolo 7, il comma 1;
- sia soppresso l'articolo 8;
- sia soppresso, all'articolo 14, il comma 2.”.
Il sottosegretario VENTUCCI, posto che la proposta di parere testé illustrata recepisce le valutazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, esprime avviso favorevole.
Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005
70ª Seduta
Presidenza del Presidente
PONTONE
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 9ª Commissione:
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466): osservazioni favorevoli.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 12 APRILE 2005
49ª Seduta
Presidenza del Presidente
FABBRI
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 9a Commissione:
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466): osservazioni favorevoli.
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005
29ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIRFATTI
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 9ª Commissione:
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466) : osservazioni favorevoli con rilievi.
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2005
301ª Seduta
Presidenza del Presidente
RONCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Esame e rinvio)
Il relatore BONGIORNO (AN) rileva preliminarmente che i numerosi schemi di decreti legislativi iscritti all’ordine del giorno della Commissione dimostrano come il Governo sta procedendo positivamente nella riforma di un comparto fondamentale per l’economia italiana, rilevando come il decreto-legge n. 22 del 2005 in materia di crisi di mercato (all’esame dell’altro ramo del Parlamento), come pure il decreto-legge in materia di competitività (su cui la Commissione ha testé concluso l’esame in sede consultiva) contribuiscano a delineare un quadro di importanti interventi di riforma del settore primario. Osserva comunque che le profonde innovazioni normative che vengono così introdotte richiederanno un forte impegno da parte delle strutture pubbliche preposte e delle associazioni professionali interessate, al fine di favorire la effettiva implementazione della nuova strumentazione prevista.
Il relatore fa rilevare che il nuovo schema di decreto legislativo in esame (già schema n. 457) contiene le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) della legge n. 38 del 2003, in materia di regolazione dei mercati, attraverso una più precisa disciplina dei rapporti contrattuali tra soggetti economici operanti nella filiera agroalimentare, ponendosi pertanto nel solco della riforma dei soggetti economici organizzati già avviata con il precedente decreto legislativo n. 228 del 2001.
Lo schema si compone di sedici articoli dei quali, in particolare, l’articolo 1 reca le definizioni dei principali termini ed espressioni utilizzati nel testo. Sul punto, merita attenzione la definizione di “intesa di filiera”, disciplinata al successivo articolo 9 e avente come scopo l’integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
L’articolo 2 reca la definizione delle organizzazioni di produttori (qui di seguito denominate OP), dei quali l’articolo in questione definisce gli scopi essenziali, in termini di programmazione della produzione, concentrazione dell’offerta gestione delle crisi di mercato, riduzione dei costi e stabilizzazione dei prezzi.
L’articolo 3 definisce i requisiti e le forme societarie nelle quali le OP possono essere costituite, oltre agli obblighi statutari e talune regole essenziali di funzionamento, quali quelle atte a garantire ai soci il controllo democratico dell’organizzazione e la necessaria fissazione di sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari. Ai fini del riconoscimento, le OP debbono comunque avere un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente, ma le regioni possono in ogni caso stabilire limiti superiori.
L’articolo 4 disciplina la procedura per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, su istanza da presentare alla Regione. Le Regioni e il MIPAF possono inoltre concedere aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
L’articolo 5 disciplina le forme associate delle OP, che possono essere costituite sempre nelle forme di cui al citato articolo 3, per il perseguimento di vari scopi, quali la concentrazione e valorizzazione dell’offerta dei prodotti agricoli, la gestione delle crisi di mercato, la costituzione di fondi di esercizio, il coordinamento delle attività delle OP.
L’articolo 6 stabilisce pertanto i requisiti per il riconoscimento delle forme associate nazionali di OP, individuando il contenuto obbligatorio dei relativi statuti. Si tratta di disposizioni sostanzialmente omogenee, nell’impostazione di fondo, a quelle previste dal citato articolo 3. Il comma 6, prosegue il relatore, definisce le cause, previa diffida, che danno luogo alla revoca del riconoscimento. Il MIPAF, inoltre, allo scopo di favorire la costituzione ed il funzionamento delle organizzazioni comuni, può concedere aiuti a carattere temporaneo e decrescente, a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti per la costituzione e l’avviamento nei primi 5 anni successivi al riconoscimento.
L’articolo 7 prevede invece la possibilità per tali organizzazioni di primo e secondo grado di costituire un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e del suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali.
L’articolo 8 contiene alcune disposizioni in tema di gestione delle crisi di mercato, attribuendo alle OP e relative unioni la facoltà di non commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni, i prodotti conferiti dagli aderenti e prevedendo taluni indici oggettivi di verifica delle situazioni di squilibrio: si tratta di disposizioni di notevole rilievo che vanno collegate alla riforma del sistema indennizzatorio dei rischi in agricoltura, con l’obiettivo di far maturare la cultura imprenditoriale dei produttori del settore.
Il comma 7 prevede inoltre che le OP predispongano e trasmettano al Ministero appositi piani di intervento, soggetti ad approvazione. Il comma 8 prevede inoltre la possibilità per l’AGEA di stipulare contratti con le unioni di OP per la gestione delle crisi di mercato, al fine di riassorbire eventuali temporanee sovracapacità produttive.
L’articolo 9 definisce e disciplina l’intesa di filiera, avente come scopo l’integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori.
L’articolo 10 prevede la possibilità di stipulare accordi quadro o contratti quadro per sviluppare gli sbocchi commerciali, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, migliorare la qualità dei prodotti, ridurre le fluttuazioni dei prezzi e prevedere i criteri di adattamento della produzione all’evoluzione del mercato. Coerentemente, l’articolo 11 definisce le caratteristiche e la disciplina applicabile agli accordi di filiera, in linea con i principi generali contenuti nel codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Viene anche definito il contenuto negoziale minimo obbligatorio riferito agli accordi di filiera i quali debbono essere inoltre depositati entro dieci giorni dalla stipulazione presso il MIPAF il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale.
L’articolo 12 disciplina gli aspetti relativi all’esercizio del recesso e le conseguenze da riconnettersi alla cessione d’azienda prevedendo inoltre, al comma 4, che i crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto dello schema in esame, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dalla normativa civilistica generale.
L’articolo 13 definisce gli obblighi degli acquirenti, in linea con i principi generali in materia di obbligazioni, prevedendo inoltre l’applicabilità della disciplina della risoluzione per inadempimento, mentre l’articolo 14 – in materia di incentivi – stabilisce che la stipula di contratti individuali di coltivazione e fornitura conformi agli accordi di filiera costituisce criterio di preferenza per l’attribuzione di contributi statali e per l’innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione in ambito agricolo.
L’articolo 15 contiene disposizioni relative ad altre tipologie di accordi nel sistema agroalimentare, prevedendo l’approvazione del MIPAF e il regime formale, oltre a definire il contenuto negoziale tipico essenziale. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra questi ultimi e le imprese di approvvigionamento o di trasformazione debbono essere autorizzati dal MIPAF. Su tale articolo formula alcune riserve perché sembra eccessivo limitare – se questo è lo scopo – l’applicabilità di alcune norme del Codice civile.
L’articolo 16 reca infine le disposizioni finali e le abrogazioni di norme conseguenti all’entrata in vigore del decreto legislativo.
Conclusivamente ribadisce l’esigenza comunque di prevedere una applicazione semplificata del nuovo sistema così introdotto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005
314ª Seduta
Presidenza del Presidente
RONCONI
Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNONuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.
Il presidente RONCONI ricorda che lo scorso venerdì 14 maggio è scaduto il termine per l’espressione del parere. Ricordata la disponibilità comunque assicurata dal Governo ad attendere la conclusione dell’esame, ritiene peraltro indispensabile concludere l’iter procedurale nella giornata di oggi, nell’auspicio che la Commissione bilancio possa comunque rendere le proprie osservazioni.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.
Il relatore BONGIORNO (AN) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).
Il sottosegretario DOZZO, in considerazione dell’importanza del ruolo svolto dalle organizzazioni dei produttori per migliorare l’efficienza del mercato, auspica il raggiungimento di un ampio consenso, con particolare riguardo a tematiche quali l’organizzazione dell’offerta e la democraticità dell’organizzazione interna.
Ritiene inoltre condivisibili le osservazioni in tema di organizzazioni di produttori, ed in particolare quelle relative al ruolo svolto dal Tavolo agroalimentare e all’aggregazione dell’offerta, per la quale ritiene necessario assicurare un livello minimo, in grado di rendere l’organizzazione sufficientemente rappresentativa.
Con riguardo alle deroghe attualmente previste, come ad esempio per il settore bieticolo-saccarifero, nel ritenere condivisibile la limitazione proposta dal relatore sino all’entrata in vigore dell’OCM dello zucchero, sottolinea la necessità di garantire in ogni caso un apporto significativo dell’organizzazione di produttori. Rileva inoltre la necessità di ricomprendere nelle deroghe altri comparti caratterizzati da una peculiare specificità, quali le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute, qualora lo preveda lo statuto della stessa organizzazione interprofessionale.
Il senatore VICINI (DS-U) ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame risulti non pienamente condivisibile, in quanto avrebbe dovuto costituire l’occasione per effettuare un reale rinnovamento degli strumenti di regolazione dei mercati agricoli.
Dopo aver analiticamente richiamato le cause strutturali dell’attuale situazione di crisi che sta attraversando il sistema agroalimentare (dagli effetti di vulnerabilità determinati dall’apertura dei mercati e dalle conseguenti ristrutturazioni dei sistemi agroalimentari dei Paesi avanzati, ai fenomeni di internazionalizzazione e di trasformazione del sistema di scambi in un commercio cosiddetto “intra-firm”), sottolinea la crescente rilevanza assunta di recente dal sistema distributivo, soffermandosi quindi sulle caratteristiche specifiche del sistema agroalimentare italiano, caratterizzato da un generale sottodimensionamento aziendale, dal progressivo invecchiamento dei produttori e dal conseguente scarso ricambio generazionale.
Richiama peraltro l’attenzione della Commissione sui valori significativi raggiunti dal sistema nazionale in termini di crescita delle esportazioni, raggiunto dai produttori attraverso un vantaggio competitivo realizzato dallo stretto legame con il territorio e dalle strategie di miglioramento della qualità e della tipicità dei prodotti.
Nel soffermarsi quindi sulle possibili strategie di politica agroalimentare, basate su politiche di filiera volte a massimizzare l’efficienza delle varie fasi del ciclo produttivo nonché su politiche di intervento pubblico di tipo conformativo per riequilibrare la posizione delle industrie alimentari rispetto al settore della distribuzione, sottolinea la necessità, per i soggetti della filiera, di promuovere idonee politiche associative e di aggregazione.
Esprime quindi alcune perplessità sullo schema in esame volto, a suo avviso, ad accentrare e ad appesantire la gestione dei meccanismi di filiera, in quanto vengono realizzati differenti livelli di negoziazione, gestiti a livello centrale, che difficilmente reggeranno alla prova dei mercati, soprattutto con riferimento ai Paesi emergenti. Ritiene infatti che il Governo, più che adottare semplici varianti di strumenti già esistenti dovrebbe indirizzarsi verso obiettivi più concreti, come l’incentivazione delle cosiddette filiere corte, e la revisione della regolamentazione dei rapporti contrattuali tra industriali e agricoltori, senza creare meccanismi di carattere dirigistico, ma utilizzando strumenti adattabili alle diverse aree e categorie produttive.
Al fine di promuovere nuove forme di commercializzazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti, incentivando gli strumenti in ricerca e innovazione, è a suo avviso necessario adottare un nuovo paradigma di politica agraria, che superi le precedenti tendenze verso un associazionismo fondato su logiche protezionistiche, per perseguire una maggior competitività nei diversi mercati, nei quali il valore aggiunto determinato dai territori italiani potrà certamente risultare vincente.
Interviene brevemente il senatore MURINEDDU(DS-U), il quale, nel richiamare le considerazioni testé esposte dal senatore Vicini, preannuncia un voto di astensione, in quanto le soluzioni recate dallo schema non rispondono, a suo avviso, alle esigenze di un concreto aumento della produttività.
Ritiene altresì necessario adottare politiche volte a rendere più incisivo lo strumento dell’associazionismo, che presenta caratteri fortemente differenziati, a seconda delle varie Regioni nonché, con particolare riguardo all’articolo 3, modificare le disposizioni in tema di conferimenti, per far sì che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori sia effettivamente legato a realtà dimensionali rilevanti. A tale proposito, sottolinea l’opportunità di valutare la possibilità per le Regioni di poter prevedere limiti differenziati.
Rileva infine la necessità di introdurre riferimenti più chiari alle partecipazioni ai programmi comunitari.
Il presidente RONCONI rileva che interventi di ampio respiro più opportunamente avrebbero dovuto essere svolti nella fase della discussione generale (per la quale non sono state registrate richieste di intervento), al fine di consentire al relatore di acquisire preventivamente i diversi orientamenti.
Il senatore BASILE (Mar-DL-U) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Vicini, preannunciando un voto di astensione.
Nel richiamare brevemente i contenuti essenziali del provvedimento, si sofferma in particolare sull’articolo 2, sul quale esprime peraltro talune perplessità, in quanto ritiene taluni degli obiettivi ivi enunciati difficilmente realizzabili in concreto, per quanto auspicabili.
Osserva infine che, con riguardo all’articolo 8, dovrebbero a suo avviso essere meglio specificati i concetti di grave sovrapproduzione e di grave squilibrio del mercato.
Il relatore BONGIORNO (AN) dichiara di accogliere il suggerimento del sottosegretario Dozzo circa la possibilità di ricomprendere tra i soci delle organizzazioni interprofessionali anche le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dello schema in esame, qualora lo preveda lo statuto della stessa organizzazione interprofessionale, aggiungendo allo schema di parere un’ulteriore osservazione in tal senso.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI avverte che porrà in votazione il nuovo schema di parere con la modifica testé accolta dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), nel presupposto che le eventuali osservazioni della 5a Commissione potranno essere comunque trasmesse.
Verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone quindi in votazione il nuovo schema di parere con la modifica accolta dal relatore.
La Commissione approva.
SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE
SULL’ATTO GOVERNO N. 466
La 9a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, preso atto del parere della Conferenza Stato-Regioni, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
A) la Commissione ritiene condivisibile l’impostazione dello schema in esame, in particolare relativamente alle organizzazioni di produttori, di cui al capo I, e ai contratti quadro di cui al capo III, che costituiscono nuovi strumenti introdotti e disciplinati dallo schema di decreto legislativo in esame in funzione soprattutto del superamento dei limiti economici costituiti dal frazionamento aziendale e dalla disaggregazione di filiera, con lo scopo quindi di incentivare la concentrazione dell’offerta, la economicità dell’organizzazione aziendale, la maggiore incidenza nel processo di riequilibrio dei mercati, il perseguimento della corrispondenza tra interessi ed obiettivi dei diversi segmenti della medesima filiera produttiva. La Commissione valuta positivamente, inoltre, l’introduzione, nel sistema economico agroalimentare, dei valori della partecipazione effettiva e della responsabilizzazione diretta dei soggetti economici, sia nelle fasi di programmazione del ciclo economico fisiologico, sia nella gestione di fasi patologiche come le crisi di mercato. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene non condivisibile il mancato coinvolgimento, nell’ambito dell’istituto dell’intesa di filiera, di cui al capo II, articolo 9, delle organizzazioni di produttori e la limitazione di ogni competenza in materia al Tavolo agroalimentare e quindi ai soggetti sindacali. La Commissione propone pertanto l’estensione della partecipazione al Tavolo agroalimentare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le competenze indicate nell’articolo 9, comma 2, dello schema di decreto in esame, alle unioni nazionali delle organizzazioni di produttori di cui all’articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, ritenendo che, diversamente, lo spirito della proposta contenuta nello schema di decreto potrebbe apparire parzialmente ma significativamente tradito.
B) Osservato inoltre che l’ipotesi, concretizzata nello schema di decreto, di riordino della filiera agroalimentare e di concentrazione dell’offerta ripropone l’esigenza di garantire la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, propone di richiamare espressamente tale esigenza nell’ambito degli scopi delle organizzazioni di produttori, all’articolo 2, comma 1, lettera e), richiamando il regolamento (CE n. 178/2002) e il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 (articoli 1-bis e 1-ter).
C) Poiché lo schema di decreto introduce, in sostanza, nell’ordinamento la disciplina delle organizzazioni di produttori, dei contratti quadro e delle intese di filiera, istituti ai quali si può ricorrere, ma con facoltà degli operatori di restare inerti, opportunamente viene previsto un sistema di incentivi. La Commissione ritiene tuttavia opportuno proporre la integrazione dell’articolo 2, comma 2, prevedendo la possibile erogazione di contributi pubblici volti a concorrere ad alimentare i fondi di esercizio per la realizzazione dei programmi delle organizzazioni di produttori.
D) E’ opportuno poi precisare tra i requisiti delle organizzazioni di produttori, indicati nell’articolo 3, l’obbligo di far vendere dalle organizzazioni di produttori un quantitativo predeterminato minimo della produzione del socio, almeno il 75 per cento, onde garantire alle organizzazioni medesime adeguata consistenza economica e adeguata capacità commerciale.
E) Onde evitare di stabilire scadenze non rispettabili a causa della incertezza dei tempi di emanazione del decreto, è opportuno sostituire la scadenza del 31 luglio 2005, prevista nell’articolo 4, comma 8, con un tempo di “tre mesi dalla emanazione del decreto”.
F) Tenendo conto anche del parere espresso dalla 1a Commissione, si suggerisce di riformulare il comma 3 dell’articolo 6, il quale comunque è opportuno venga modificato secondo la formula di seguito esplicitata.
G) Quanto all’articolo 16, comma 4, inerente il settore bieticolo-saccarifero, si potrebbe evitare la previsione di una deroga illimitata nel tempo e limitare la deroga “fino alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato”. E’ opportuno comunque richiamare la istanza espressa dai rappresentanti del settore di non modificare il testo, oppure in subordine limitare la deroga sino alla vigenza dell’attuale sistema di ripartizione delle quote di produzione.
La Commissione, infine, richiama l’attenzione del Governo sulla esigenza di tener conto delle seguenti ulteriori osservazioni, necessarie a garantire una maggiore coerenza normativa del testo:
all’articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire le parole: “accordi di filiera” con le seguenti “contratti quadro”;
all’articolo 1, comma 1, alla lettera f), apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: “accordi di filiera” con le seguenti: “contratti quadro”; sostituire le parole “l’accordo” con le seguenti: “il contratto”; sostituire le parole: “all’articolo 11” con le seguenti: “agli articoli 10 e 11”;
all’articolo 1, comma 1, lettera g), sostituire le parole: “ e le relative operazioni sui prodotti in esecuzione di un accordo di filiera” con le seguenti: “ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro”;
all’articolo 2, comma 1, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: “nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;”
all’articolo 2, il comma 2 è così sostituito:
“2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all’attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, integrati eventualmente da contributi pubblici in conformità con quanto disposto in materia di aiuti di stato, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.”;
all’articolo 3, coma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: “consorzi con attività esterne di cui all’articolo 2612 e seguenti del codice civile o”;
all’articolo 3, comma 2, lettera a), sopprimere la seguente parola: “almeno”;
all’articolo 3, comma 2, dopo il numero 2 inserire il seguente:”2-bis.far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall’organizzazione con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 per cento del prodotto”;
all’articolo 3, il comma 3 è così sostituito:
“3. Ai fini del riconoscimento le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata, stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino all’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.”;
all’articolo 3, sopprimere il comma 4;
all’articolo 3, comma 6, sostituire le parole:”ai commi 3 e 4” con le seguenti:”al comma 3”;
all’articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
“1. Le Regioni riconoscono le organizzazioni dei produttori sulla base dei requisiti di cui all’articolo 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata emanazione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego. Fino all’entrata in vigore del predetto decreto, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.”;
all’articolo 4, sopprimere i commi 5, 6 e 7;
all’articolo 4, il comma 9 sia così sostituito:
“9. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro tre mesi dalla emanazione del presente decreto, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall’articolo 3, comma 1. La trasformazione gode dell’estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. I valori risultanti dalla relazione di stima predisposta ai fini della trasformazione sono riconosciuti anche ai fini delle imposte dirette. In mancanza di trasformazione le Regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.”;
all’articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: “gli accordi di filiera” con le seguenti: “i contratti quadro”;
all’articolo 5, comma 1, lettera d), sostituire le parole: “indirizzo e coordinamento delle” con le seguenti: “coordinare le”;
all’articolo 5, comma 1, lettera e), sostituire le parole: “promozione e realizzazione di” con le seguenti: “promuovere e realizzare”;
all’articolo 5, comma 2, sostituire le parole: “possono perseguire” con le seguenti: “qualora perseguano” e sostituire le parole: “se costituite” con le seguenti: “devono costituirsi”;
all’articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola: “nazionali”;
all’articolo 5, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti requisiti minimi differenziati delle forme associati di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.”;
all’articolo 6, comma 4, sostituire le parole: “Le organizzazioni comuni devono, ai fini del riconoscimento, presentare al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione,” con le seguenti: “Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all’Albo di cui all’articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione”;
all’articolo 6, comma 1, dopo la parola: “comuni” inserire le seguenti: “di cui all’articolo 5”;
all’articolo 6, comma 1, lettera b), n. 1, sostituire le parole: “ai soci” con le seguenti: “alle associate”;
all’articolo 6, comma 2, sopprimere le seguenti parole: “di organizzazioni di produttori”;
all’articolo 6, comma 3, sostituire le parole: “sono modificati i requisiti di cui al comma 2” con le seguenti: “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.”;
all’articolo 6, comma 4, sostituire le parole: “presentare al” con le seguenti: “iscriversi all’Albo di cui all’articolo 4, comma 2, presentando al”;
all’articolo 6, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: “l’unione” con le seguenti: “l’organizzazione comune”;
all’articolo 6, comma 6, lettera d), sostituire le parole: “degli scopi di cui all’articolo 5” con le seguenti “delle finalità istituzionali”;
all’articolo 6, sopprimere il comma 7;
all’articolo 7, comma 1, dopo la parola: “pubblici” inserire le seguenti: “calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati”;
all’articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: “dei produttori” con le seguenti: “degli associati” e dopo la parola: “nonché” inserire le seguenti: “l’impiego delle”;
all’articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole: “accordi di filiera” con le seguenti: “contratti quadro”;
all’articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
“2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti. In tal caso, i finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.
3. Le Regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni dei produttori e alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.”;
all’articolo 8, sostituire, ovunque appaia, la parola: “Unioni” con le seguenti: “forme associate”;
all’articolo 8, sostituire il comma 2, con il seguente: “2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1, è verificata ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 2005, n. 71.”;
all’articolo 8, sopprimere il comma 5;
all’articolo 9, comma 1, sostituire le parole: “come scopo” con le seguenti: “lo scopo di favorire”;
all’articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: “dell’immissione”, inserire le seguenti: “dei prodotti”;
all’articolo 9, comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: “da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura”;
all’articolo 10, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: “o accordi quadro”;
all’articolo 10, comma 1, sostituire le parole: “accordi di filiera” con le seguenti: “contratti quadro”;
all’articolo 11, sostituire, ovunque appaiano, le parole: “accordo di filiera” con le seguenti: “contratto quadro”;
all’articolo 11, comma 2, lettera c), primo periodo, dopo la parola: “imprenditori” inserire la seguente: “agricoli”;
all’articolo 11, comma 4, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: “l’individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie di contratti quadro, in ordine alla interpretazione o alla esecuzione degli stessi e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati”;
all’articolo 11, comma 4, lettera c), sostituire le parole: “contratti individuali” con le seguenti: “singoli contratti”;
all’articolo 11, comma 4, lettera d), sostituire le parole: “dagli articoli 13 e 14”, con le seguenti: “dagli articoli 12 e 13”;
all’articolo 11, sopprimere il comma 6;
all’articolo 12 sostituire, ovunque appaiano, le parole: “accordo di filiera”, con le seguenti: “contratto quadro”;
all’articolo 13, sostituire ovunque appaiano, le parole: “accordo di filiera” con le seguenti: “contratto quadro”;
all’articolo 13, comma 1, sostituire la parola: “soggetti” con le seguenti: “imprenditori agricoli”;
all’articolo 13, comma 2, sopprimere le seguenti parole: “ed ogni altro contratto” e sostituire le parole: “comma 5”, con le seguenti: “comma 4”;
all’articolo 13, comma 3, sostituire la parola: “Unioni” con le seguenti: “forme associate”;
all’articolo 13, comma 4, sostituire le parole: “articolo 12” con le seguenti: “articolo 11”;
all’articolo 14, sostituire, ovunque appaiono, le parole: “accordi di filiera” con le seguenti: “contratti quadro”;
all’articolo 14, comma 1, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: “contratti individuali di coltivazione” con le seguenti: “singoli contratti di coltivazione, di allevamento”; sostituire le parole: “ed i loro” con le seguenti: “agricole e loro consorzi ed i rispettivi”; sostituire le parole: “articolo 11” con le seguenti: “articolo 10”;
all’articolo 14, comma 3, dopo le parole: “all’articolo 66” inserire le seguenti: “commi 1 e 2”;
all’articolo 16, comma 2, lettera a), sostituire le parole: “e 28” con le seguenti: “28 e 29”;
all’articolo 16, comma 4, dopo le parole: “bieticolo-saccarifero” inserire le seguenti: “fino alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato,”.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO GOVERNO N. 466
La 9a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, preso atto del parere della Conferenza Stato-Regioni, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
A) la Commissione ritiene condivisibile l’impostazione dello schema in esame, in particolare relativamente alle organizzazioni di produttori, di cui al capo I, e ai contratti quadro di cui al capo III, che costituiscono nuovi strumenti introdotti e disciplinati dallo schema di decreto legislativo in esame in funzione soprattutto del superamento dei limiti economici costituiti dal frazionamento aziendale e dalla disaggregazione di filiera, con lo scopo quindi di incentivare la concentrazione dell’offerta, la economicità dell’organizzazione aziendale, la maggiore incidenza nel processo di riequilibrio dei mercati, il perseguimento della corrispondenza tra interessi ed obiettivi dei diversi segmenti della medesima filiera produttiva. La Commissione valuta positivamente, inoltre, l’introduzione, nel sistema economico agroalimentare, dei valori della partecipazione effettiva e della responsabilizzazione diretta dei soggetti economici, sia nelle fasi di programmazione del ciclo economico fisiologico, sia nella gestione di fasi patologiche come le crisi di mercato. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene non condivisibile il mancato coinvolgimento, nell’ambito dell’istituto dell’intesa di filiera, di cui al capo II, articolo 9, delle organizzazioni di produttori e la limitazione di ogni competenza in materia al Tavolo agroalimentare e quindi ai soggetti sindacali. La Commissione propone pertanto l’estensione della partecipazione al Tavolo agroalimentare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le competenze indicate nell’articolo 9, comma 2, dello schema di decreto in esame, alle unioni nazionali delle organizzazioni di produttori di cui all’articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, ritenendo che, diversamente, lo spirito della proposta contenuta nello schema di decreto potrebbe apparire parzialmente ma significativamente tradito.
B) Osservato inoltre che l’ipotesi, concretizzata nello schema di decreto, di riordino della filiera agroalimentare e di concentrazione dell’offerta ripropone l’esigenza di garantire la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, propone di richiamare espressamente tale esigenza nell’ambito degli scopi delle organizzazioni di produttori, all’articolo 2, comma 1, lettera e), richiamando il regolamento (CE n. 178/2002) e il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 (articoli 1-bis e 1-ter).
C) Poiché lo schema di decreto introduce, in sostanza, nell’ordinamento la disciplina delle organizzazioni di produttori, dei contratti quadro e delle intese di filiera, istituti ai quali si può ricorrere, ma con facoltà degli operatori di restare inerti, opportunamente viene previsto un sistema di incentivi. La Commissione ritiene tuttavia opportuno proporre la integrazione dell’articolo 2, comma 2, prevedendo la possibile erogazione di contributi pubblici volti a concorrere ad alimentare i fondi di esercizio per la realizzazione dei programmi delle organizzazioni di produttori.
D) E’ opportuno poi precisare tra i requisiti delle organizzazioni di produttori, indicati nell’articolo 3, l’obbligo di far vendere dalle organizzazioni di produttori un quantitativo predeterminato minimo della produzione del socio, almeno il 75 per cento, onde garantire alle organizzazioni medesime adeguata consistenza economica e adeguata capacità commerciale.
E) Onde evitare di stabilire scadenze non rispettabili a causa della incertezza dei tempi di emanazione del decreto, è opportuno sostituire la scadenza del 31 luglio 2005, prevista nell’articolo 4, comma 8, con un tempo di “tre mesi dalla emanazione del decreto”.
F) Tenendo conto anche del parere espresso dalla 1a Commissione, si suggerisce di riformulare il comma 3 dell’articolo 6, il quale comunque è opportuno venga modificato secondo la formula di seguito esplicitata.
G) Quanto all’articolo 16, comma 4, inerente il settore bieticolo-saccarifero, si potrebbe evitare la previsione di una deroga illimitata nel tempo e limitare la deroga “fino alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato”. E’ opportuno comunque richiamare la istanza espressa dai rappresentanti del settore di non modificare il testo, oppure in subordine limitare la deroga sino alla vigenza dell’attuale sistema di ripartizione delle quote di produzione.
H) All’articolo 16, comma 5, capoverso 1-bis, infine si ritiene necessario che sia aggiunto il seguente periodo: “Possono essere soci delle organizzazioni interprofessionali le unioni nazionali di organizzazioni di produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto e le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente decreto, qualora lo preveda lo Statuto della stessa organizzazione interprofessionale.
La Commissione, infine, richiama l’attenzione del Governo sulla esigenza di tener conto delle seguenti ulteriori osservazioni, necessarie a garantire una maggiore coerenza normativa del testo:
all’articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire le parole: “accordi di filiera” con le seguenti “contratti quadro”;
all’articolo 1, comma 1, alla lettera f), apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: “accordi di filiera” con le seguenti: “contratti quadro”; sostituire le parole “l’accordo” con le seguenti: “il contratto”; sostituire le parole: “all’articolo 11” con le seguenti: “agli articoli 10 e 11”;
all’articolo 1, comma 1, lettera g), sostituire le parole: “ e le relative operazioni sui prodotti in esecuzione di un accordo di filiera” con le seguenti: “ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro”;
all’articolo 2, comma 1, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: “nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;”
all’articolo 2, il comma 2 è così sostituito:
“2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all’attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, integrati eventualmente da contributi pubblici in conformità con quanto disposto in materia di aiuti di stato, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.”;
all’articolo 3, coma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: “consorzi con attività esterne di cui all’articolo 2612 e seguenti del codice civile o”;
all’articolo 3, comma 2, lettera a), sopprimere la seguente parola: “almeno”;
all’articolo 3, comma 2, dopo il numero 2 inserire il seguente:”2-bis.far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall’organizzazione con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 per cento del prodotto”;
all’articolo 3, il comma 3 è così sostituito:
“3. Ai fini del riconoscimento le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata, stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Fino all’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.”;
all’articolo 3, sopprimere il comma 4;
all’articolo 3, comma 6, sostituire le parole:”ai commi 3 e 4” con le seguenti:”al comma 3”;
all’articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
“1. Le Regioni riconoscono le organizzazioni dei produttori sulla base dei requisiti di cui all’articolo 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata emanazione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego. Fino all’entrata in vigore del predetto decreto, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.”;
all’articolo 4, sopprimere i commi 5, 6 e 7;
all’articolo 4, il comma 9 sia così sostituito:
“9. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro tre mesi dalla emanazione del presente decreto, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall’articolo 3, comma 1. La trasformazione gode dell’estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. I valori risultanti dalla relazione di stima predisposta ai fini della trasformazione sono riconosciuti anche ai fini delle imposte dirette. In mancanza di trasformazione le Regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.”;
all’articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: “gli accordi di filiera” con le seguenti: “i contratti quadro”;
all’articolo 5, comma 1, lettera d), sostituire le parole: “indirizzo e coordinamento delle” con le seguenti: “coordinare le”;
all’articolo 5, comma 1, lettera e), sostituire le parole: “promozione e realizzazione di” con le seguenti: “promuovere e realizzare”;
all’articolo 5, comma 2, sostituire le parole: “possono perseguire” con le seguenti: “qualora perseguano” e sostituire le parole: “se costituite” con le seguenti: “devono costituirsi”;
all’articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola: “nazionali”;
all’articolo 5, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti requisiti minimi differenziati delle forme associati di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.”;
all’articolo 6, comma 4, sostituire le parole: “Le organizzazioni comuni devono, ai fini del riconoscimento, presentare al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione,” con le seguenti: “Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all’Albo di cui all’articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione”;
all’articolo 6, comma 1, dopo la parola: “comuni” inserire le seguenti: “di cui all’articolo 5”;
all’articolo 6, comma 1, lettera b), n. 1, sostituire le parole: “ai soci” con le seguenti: “alle associate”;
all’articolo 6, comma 2, sopprimere le seguenti parole: “di organizzazioni di produttori”;
all’articolo 6, comma 3, sostituire le parole: “sono modificati i requisiti di cui al comma 2” con le seguenti: “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.”;
all’articolo 6, comma 4, sostituire le parole: “presentare al” con le seguenti: “iscriversi all’Albo di cui all’articolo 4, comma 2, presentando al”;
all’articolo 6, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: “l’unione” con le seguenti: “l’organizzazione comune”;
all’articolo 6, comma 6, lettera d), sostituire le parole: “degli scopi di cui all’articolo 5” con le seguenti “delle finalità istituzionali”;
all’articolo 6, sopprimere il comma 7;
all’articolo 7, comma 1, dopo la parola: “pubblici” inserire le seguenti: “calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati”;
all’articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: “dei produttori” con le seguenti: “degli associati” e dopo la parola: “nonché” inserire le seguenti: “l’impiego delle”;
all’articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole: “accordi di filiera” con le seguenti: “contratti quadro”;
all’articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
“2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti. In tal caso, i finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.
3. Le Regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni dei produttori e alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.”;
all’articolo 8, sostituire, ovunque appaia, la parola: “Unioni” con le seguenti: “forme associate”;
all’articolo 8, sostituire il comma 2, con il seguente: “2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1, è verificata ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 2005, n. 71.”;
all’articolo 8, sopprimere il comma 5;
all’articolo 9, comma 1, sostituire le parole: “come scopo” con le seguenti: “lo scopo di favorire”;
all’articolo 9, comma 1, lettera b), dopo le parole: “dell’immissione”, inserire le seguenti: “dei prodotti”;
all’articolo 9, comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: “da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura”;
all’articolo 10, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: “o accordi quadro”;
all’articolo 10, comma 1, sostituire le parole: “accordi di filiera” con le seguenti: “contratti quadro”;
all’articolo 11, sostituire, ovunque appaiano, le parole: “accordo di filiera” con le seguenti: “contratto quadro”;
all’articolo 11, comma 2, lettera c), primo periodo, dopo la parola: “imprenditori” inserire la seguente: “agricoli”;
all’articolo 11, comma 4, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: “l’individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie di contratti quadro, in ordine alla interpretazione o alla esecuzione degli stessi e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati”;
all’articolo 11, comma 4, lettera c), sostituire le parole: “contratti individuali” con le seguenti: “singoli contratti”;
all’articolo 11, comma 4, lettera d), sostituire le parole: “dagli articoli 13 e 14”, con le seguenti: “dagli articoli 12 e 13”;
all’articolo 11, sopprimere il comma 6;
all’articolo 12 sostituire, ovunque appaiano, le parole: “accordo di filiera”, con le seguenti: “contratto quadro”;
all’articolo 13, sostituire ovunque appaiano, le parole: “accordo di filiera” con le seguenti: “contratto quadro”;
all’articolo 13, comma 1, sostituire la parola: “soggetti” con le seguenti: “imprenditori agricoli”;
all’articolo 13, comma 2, sopprimere le seguenti parole: “ed ogni altro contratto” e sostituire le parole: “comma 5”, con le seguenti: “comma 4”;
all’articolo 13, comma 3, sostituire la parola: “Unioni” con le seguenti: “forme associate”;
all’articolo 13, comma 4, sostituire le parole: “articolo 12” con le seguenti: “articolo 11”;
all’articolo 14, sostituire, ovunque appaiono, le parole: “accordi di filiera” con le seguenti: “contratti quadro”;
all’articolo 14, comma 1, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: “contratti individuali di coltivazione” con le seguenti: “singoli contratti di coltivazione, di allevamento”; sostituire le parole: “ed i loro” con le seguenti: “agricole e loro consorzi ed i rispettivi”; sostituire le parole: “articolo 11” con le seguenti: “articolo 10”;
all’articolo 14, comma 3, dopo le parole: “all’articolo 66” inserire le seguenti: “commi 1 e 2”;
all’articolo 16, comma 2, lettera a), sostituire le parole: “e 28” con le seguenti: “28 e 29”;
all’articolo 16, comma 4, dopo le parole: “bieticolo-saccarifero” inserire le seguenti: “fino alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato,”.
L.
7 marzo 2003, n. 38
Disposizioni in materia di agricoltura (art. 1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 2003, n. 61.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, comma 29, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
1. Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste (1/b).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti princìpi e criteri direttivi, oltre che, in quanto compatibili, alle finalità e ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverrà fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale allo scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e delle regioni o concorrenti, con previsione di uno specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate alle peculiarità dei settori di cui al comma 1, nonché di favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l'accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i princìpi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari (1/c);
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per incentivare l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla tracciabilità, all'etichettatura e alla pubblicità dei prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di procedure di tracciabilità, differenziate per filiera, anche attraverso la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato regolamento n. 178/2002/CE, e prevedendo adeguati sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della materia per semplificare e accorpare le procedure amministrative relative all'immissione in commercio, alla vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate, anche in riferimento ai criteri di rappresentanza degli imprenditori agricoli associati, attraverso la modifica dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione agricola, per garantire il corretto funzionamento delle regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva sul mercato, anche modificando il termine previsto dall'articolo 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti tipici, di qualità e ai prodotti ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dagli imprenditori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale, costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione negoziata nei settori di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali e i relativi modelli organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione delle regioni sulla base di princìpi di sussidiarietà e garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al fine di armonizzarla con le nuove normative sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli sull'attività di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica dell'imprenditore ittico e le attività di pesca e di acquacoltura, nonché le attività connesse a quelle di pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione, anche attraverso la modifica dell'articolo 5 e dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonché degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nel settore della pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni alle società;
ff) definire e regolamentare l'attività agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la manutenzione su fondi agro-forestali nonché le operazioni successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i princìpi fondamentali per la riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (1/d).
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e comunque con il compito di eliminare duplicazioni e chiarire il significato di norme controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni (1/e).
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 3, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi al Parlamento affinché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione (1/f).
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(1/b) Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186.
(1/c) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.
(1/d) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
(1/e) Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186.
(1/f) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 e il D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.
(omissis)
[1] Sullo schema di decreto legislativo n.456 si rinvia al dossier del Servizio studi (Pareri al Governo) n.392 del 5 aprile 2005.
[2] Legge 7 marzo 2003, n.38 “Disposizioni in materia di agricoltura” (c.d. “collegato agricolo”).
[3] Sii avverte che delle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni si tiene conto ai fini del commento del successivo testo a fronte (v. infra) tra lo schema di decreto legislativo trasmesso per il parere parlamentare e il decreto legislativo n.100 del 2005.