XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Benefici ai familiari delle vittime dell'eccidio di Kindu - A.C. 5692 | ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 827 | ||
Data: | 02/11/05 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Benefici ai familiari delle vittime dell’eccidio di Kindu A.C. 5692
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n. 827
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xiv legislatura 2 novembre 2005 |
Camera dei deputati
DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali |
SIWEB
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File: ac0798.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Coordinamento con la normativa vigente
§ Rispetto delle competenze delle regioni, delle autonomie locali e di altre fonti
§ Collegamento con lavori legislativi in corso
Normativa di riferimento
§ L. 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Numero del progetto di legge |
A.C. 5692 |
Titolo |
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961 |
Iniziativa |
On. Boato |
Settore d’intervento |
Criminalità e ordine pubblico |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione o trasmissione alla Camera |
3 marzo 2005 |
§ annuncio |
7 marzo 2005 |
§ assegnazione |
17 marzo 2005 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni IV (Difesa); V (Bilancio); VI (Finanze, ex art. 73, co. 1-bis, reg.); XI (Lavoro, ex art. 73, co. 1-bis, reg.) |
La proposta di legge A.C. 5692 estende i benefici previsti dalla L. 206/2004, recante norme in favore delle vittime del terrorismo, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani caduti a Kindu, in Congo, nel 1961.
La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.
L’intervento con legge si rende necessario in quanto la proposta è volta ad estendere ad una ulteriore fattispecie (ossia ai familiari delle vittime dell’eccidio di Kindu avvenuto nel 1961) l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute in una legge (la L. 206/2004) che espressamente ne limita l’efficacia temporale, per quanto riguarda gli eventi accaduto fuori dei confini nazionali, a partire dal 2003.
La proposta di legge non reca disposizioni esplicitamente volte a coordinare le norme introdotte con la (già frammentata) disciplina vigente in materia.
La finalità generale del provvedimento, volta ad offrire una qualche forma di ristoro per i danni e alle sofferenze subite dalle vittime di Kindu, può ricollegarsi alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, che il secondo comma dell’art. 117 (lett. h)) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Quanto al contenuto della proposta di legge, si rileva che esso è volto ad estendere l’ambito di applicazione della citata L. 206/2004 le cui disposizioni, avendo prevalentemente natura previdenziale o fiscale o incidendo sull’esercizio della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, sembrano potersi parimenti includere nell’ambito di materie riservate alla legislazione statale dallo stesso art. 117, secondo comma, Cost..
Il disegno di legge di semplificazione annuale per il 2005, già approvato dal Senato in prima lettura (A.S. 3186), modificato dalla Camera (A.C. 5864) ed attualmente in stato di relazione al Senato, prevede, all’art. 3, il conferimento di una delega per l’emanazione di un testo unico recante il riassetto normativo in materia di benefìci a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace.
La proposta di legge A.C. 5692, che consta di due articoli, estende i benefici previsti dalla recente legge 206/2004[1], recante norme in favore delle vittime del terrorismo, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani caduti a Kindu, in Congo, nel 1961.
Infatti, le disposizioni della citata L. 206/2004 (più avanti illustrata) si applicano (art. 15) agli eventi accaduti dal 1° gennaio 1961 verificatisi nel territorio nazionale (comma 1). Anche i fatti verificatisi all’estero rientrano nell’ambito di applicazione della legge, ma solamente quelli accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2003 (comma 2).
L’articolo 1 del progetto di legge in esame, pertanto, dispone una deroga a quanto stabilito al citato art. 15, comma 2, estendendo le disposizioni fissate dalla legge 206 anche ai familiari delle vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961.
L’articolo 2 reca la copertura finanziaria conseguente alla disposizione introdotta dall’art. 1, valutata in 3,5 milioni di euro per il solo anno 2005 e in 200.000 euro annui a decorrere dal 2006.
I tragici eventi cui fa riferimento la proposta di legge si inquadrano nel contesto della transizione post-coloniale nell’Africa equatoriale.
In Congo (già colonia belga) alla proclamazione dell’indipendenza, nel giugno del 1960, seguì immediatamente una violenta guerra civile, culminata con la secessione della ricca regione del Katanga.
Le Nazioni Unite intervennero per ristabilire l’ordine con una forza multinazionale, cui partecipò anche un contingente italiano.
Facevano parte di tale contingente anche i tredici aviatori che l’11 novembre 1961 furono catturati da miliziani fedeli al leader nazionalista Lumumba (ucciso pochi mesi prima) nell’area dell’aeroporto di Kindu, e successivamente trasferiti nella prigione della città e qui uccisi.
Nel corso della guerra civile persero la vita altri cittadini italiani, militari e civili, altri subirono danni alle proprietà ed altri ancora abbandonarono il paese. Per il risarcimento dei danni si aprì un lungo contenzioso che si concluse con uno scambio di note firmato a New York il 18 gennaio 1967, in base al quale l’ONU avrebbe dovuto versare all’Italia la somma forfettaria di 150 mila dollari e 2 milioni e 500 mila franchi congolesi. Tali somme, tuttavia, erano destinate ai familiari degli italiani uccisi, o che avevano subito danni, a causa di atti illeciti commessi dalle truppe dell’ONU e non per azioni militari. L’ONU infatti non assunse alcuna responsabilità sia per gli atti bellici compiuti dalle proprie truppe per necessità militari, sia per quelli compiuti da forze militari congolesi regolari o ribelli, ritenendo che tali atti dovessero ricadere a carico del Governo del Congo, il quale ha sempre rifiutato ogni responsabilità. Ai familiari degli aviatori caduti a Kindu venne, pertanto, attribuito unicamente il trattamento privilegiato di reversibilità da parte del Ministero della difesa[2].
La legge 3 agosto 2004, n. 206, oggetto di integrazione da parte del progetto di legge in esame, ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all’estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente: l’art. 1 infatti prevede in via generale che, per quanto da legge stessa non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 302/1990 e 407/1998 e l’art. 82 della L. 388/2000 (vedi oltre). Le altre misure stabiliscono:
§ la ridefinizione a 200.000 euro dell’entità massima delle elargizioni, già disposte dalla normativa previgente, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente (o dei familiari in caso di morte) a causa di atti di terrorismo;
§ la concessione, oltre all’elargizione, di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica;
§ la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa preesistente, tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
§ la prestazione, a carico dello Stato, dell’assistenza psicologica alle vittime e ai loro familiari;
§ alcuni benefici che incidono sui trattamenti pensionistici (aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto; equiparazione, per le vittime che hanno subìto danni più gravi, ai grandi invalidi di guerra e riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta; adeguamento costante, al trattamento in godimento dei lavoratori in attività, delle pensioni delle vittime);
§ il diritto al patrocinio legale gratuito, a carico dello Stato, nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili per le vittime e i loro superstiti;
§ la garanzia di tempi certi per le procedure in sede amministrativa e giurisdizionale relative al riconoscimento e alla valutazione dell’invalidità e all’attribuzione di provvidenze alle vittime del terrorismo;
§ l’applicazione dei benefici della L. 206/2004 a decorrere dal 1° gennaio 1961, per gli eventi verificatisi in Italia, e dal 1° gennaio 2003, per quelli all’estero.
Nel suo complesso, l’articolata legislazione in materia di provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell’ordine e dei militari colpiti nell’adempimento del dovere è strettamente connessa con quella concernente le vittime del terrorismo e, più in generale, le vittime di azioni criminose.
Basata inizialmente su una disposizione del R.D.L. 261/1921[3], che riguardava solo il “corpo degli agenti di investigazione” (e cioè il corpo di polizia), la disciplina generale in materia ha subìto nel tempo numerose integrazioni e modifiche dirette soprattutto a:
§ adeguare la misura dell’elargizione una tantum che, almeno inizialmente, costituiva la principale provvidenza;
§ estendere le categorie ammesse a fruire dei benefici previsti dalla legge;
§ diversificare i tipi di provvidenze, affiancando alla elargizione una tantum la concessione di pensioni privilegiate, l’attribuzione del diritto all’assunzione obbligatoria e l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari;
§ ampliare le condizioni per la concessione dei benefici, sia per ciò che riguarda gli eventi considerati (morte, invalidità permanente), sia per quanto concerne le circostanze in cui l’evento si verifica, sia con riferimento alla data di decorrenza dei benefici stessi.
La vigente disciplina di ordine generale fa principalmente capo alle leggi 466/1980[4], 302/1990[5], 407/1998[6], all’art. 82 della legge finanziaria 2001[7], oltre alla citata L. 206/2004. Le leggi 302/1990 e 407/1998 sono state da ultimo modificate in alcuni punti dal D.L. 13/2003[8]. Specificatamente dedicata ai militari deceduti o feriti in servizio è la L. 308/1981[9].
Il regolamento approvato con D.P.R. 510/1999[10]ha disciplinato in modo unitario e coordinato le modalità di attuazione delle citate leggi 466/1980, 302/1990 e 407/1998.
La legge 13 agosto 1980, n. 466 ha mirato ad una riorganizzazione della materia, prevedendo:
§ l’estensione della già prevista elargizione una tantum (aumentata a 100 milioni di lire) a nuove categorie di soggetti, in caso di morte o di grave invalidità: la misura interessa, oltre agli appartenenti alle Forze di polizia, i vigili del fuoco, i militari delle Forze armate, i vigili urbani, i magistrati ordinari, qualsiasi persona legalmente richiesta di prestare assistenza alle Forze di polizia, nonché tutti i cittadini italiani quando la morte o la grave invalidità consegua ad azioni terroristiche;
§ il diritto all’assunzione obbligatoria, secondo le disposizioni sul collocamento, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti appartenenti alle categorie destinatarie delle provvidenze, con precedenza su ogni altra categoria prevista dalle leggi vigenti;
§ l’ulteriore precisazione della definizione di “vittime del dovere”, comprendendo nelle circostanze legittimanti la corresponsione dei benefici – indicate nell’art. 1 della L. 629/1973 – anche gli eventi connessi all’espletamento delle funzioni di istituto, proprie delle categorie considerate, e, più specificamente, all’attività di soccorso ed alle operazioni di polizia preventiva e repressiva.
La legge 3 giugno 1981, n. 308 ha introdotto norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, feriti o caduti in servizio e dei loro superstiti.
Essa dispone la concessione della pensione privilegiata ordinaria nonché dei benefici, relativi anch’essi al trattamento pensionistico, previsti dagli articoli 15 e 16 della L. 9/1980[11], ai militari, di carriera o di leva, ed ai loro congiunti, che subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, del testo unico sulle pensioni di guerra (L. 313/1968[12]).
Ai soggetti sopraindicati si applicano, inoltre, le norme sull’equo indennizzo, di cui alla L. 1094/1970[13].
Ai superstiti dei militari caduti nell’adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione di 200.000 euro pari quella prevista per i superstiti delle vittime del dovere (tale importo è stato così fissato da ultimo con il D.L. 337/2003).
L'art. 7 della legge stabilisce che i benefici derivanti dall'applicazione della legge stessa decorrono dal 1° gennaio 1979; tale data non costituisce termine di decorrenza dei benefici, bensì termine per l’applicazione della legge, nel senso che questa si applica solo per i fatti verificatisi dall’entrata in vigore da quella data in poi[14].
La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ha disposto:
§ l’elevazione fino a 150 milioni di lire delle elargizioni di cui alla L. 466/1980 citata;
§ un ampliamento delle categorie dei beneficiari, prevedendo la corresponsione di un’elargizione, anch’essa pari a 150 milioni, a chiunque[15] subisca un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di vari accadimenti e, in particolare:
- di atti di terrorismo o eversione dell’ordine democratico;
- di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni mafiose;
- di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi previsti dai punti precedenti;
- di assistenza prestata ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel corso di operazioni di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata;
§ la corresponsione della elargizione anche ai superstiti, compresi:
- i componenti la famiglia della vittima;
- i soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della vittima negli ultimi tre anni precedenti l’evento;
- i conviventi more uxorio;
§ l’introduzione della possibilità, per i beneficiari che abbiano riportato una invalidità pari ad almeno due terzi della capacità lavorativa e per i superstiti, di ottenere un assegno vitalizio, in luogo dell’elargizione in unica soluzione;
§ il diritto all’assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni dei coniugi superstiti, figli e genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all’80% della capacità lavorativa (tale disposizione è stata poi abrogata dall’art. 22 della L. 68/1999);
§ l’esenzione dal pagamento dei ticket sanitari per ogni tipo di prestazione conseguente agli eventi che legittimano la corresponsione dei benefici[16].
È quindi intervenuta la legge 23 novembre 1998, n. 407, che – nel testo modificato dal citato D.L. 13/2003 – apporta, tra le altre, le seguenti innovazioni:
§ diritto al collocamento obbligatorio ai soggetti di cui all’art. 1 della L. 302/1990 (si tratta di coloro che hanno subito un’invalidità permanente a causa di atti di terrorismo) e ai superstiti dei deceduti;
§ corresponsione di un vitalizio, oltre alla elargizione una tantum, di 500 mila lire mensili a chiunque subisca un’invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa e ai superstiti delle vittime;
§ attribuzione di due annualità della pensione di reversibilità ai congiunti degli invalidi di cui all’art. 1 della L. 302/1990, in caso di decesso di questi ultimi;
§ istituzione di borse di studio riservate agli invalidi di cui sopra e agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
§ riliquidazione degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione sulla base della rivalutazione operata dalla L. 302/1990, che, si ricorda, aveva elevato l’importo a 150 milioni di lire[17].
Un ulteriore assestamento di questa disciplina è stato operato dall’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che, tra l’altro:
§ riliquida gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla citata L. 466/1980 ai “superstiti di atti di terrorismo”, colpiti da grave invalidità permanente, tenendo conto dell’aumento (a 150 milioni) disposto dalla successiva L. 302/1990. Precisa inoltre a quali familiari delle vittime di atti di terrorismo – e in quale ordine – spettino le provvidenze ex L. 302/1990 in assenza dei familiari più prossimi in grado;
§ prevede che i benefìci previsti dalla L. 302/1990 e dalla L. 407/1998 si applichino a decorrere dal 1º gennaio 1967[18];
§ introduce un principio di ordine generale, in base al quale per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli;
§ attraverso due modifiche alla L. 407/1998, tende ad equiparare, dal punto di vista dei benefici, le vittime della criminalità organizzata a quelle del terrorismo.
Ulteriori misure, specificamente rivolte ad ampliare la portata delle disposizioni vigenti in favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono state introdotte ad opera degli artt. 34 e 37 della L. 3/2003[19].
Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337[20]ha introdotto specifiche provvidenze per le famiglie delle vittime civili italiane decedute in conseguenza degli attentati terroristici a Nassiriya e Istanbul[21] avvenuti nel novembre 2003, estendendo loro i benefici previsti, per analoghi eventi verificatisi sul territorio nazionale, dalle leggi 302/1990 e 407/1998, ovvero una speciale elargizione e un assegno vitalizio mensile, e ha reso possibile l’applicazione ai militari delle Forze armate e alle Forze di polizia[22], caduti o feriti a causa di eventi accaduti anche all’estero, dei benefici disposti dalle due leggi citate. In assenza di quest’ultimo provvedimento, le provvidenze previste dalle leggi citate non sarebbero risultate applicabili agli eventi di Nassiriya e di Istanbul, in quanto espressamente riferite ad eventi criminosi verificatisi nel territorio dello Stato.
Il provvedimento dispone inoltre l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei benefici corrisposti ed eleva a 200.000 euro, per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le elargizioni dalle leggi 302/1990, 629/1973, 466/1980 e 308/1981.
In proposito è successivamente intervenuto il D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito dalla legge 12 marzo 2004, n. 68[23],il cui art. 1-bis estende ai familiari il diritto al collocamento obbligatorio e il beneficio delle borse di studio previsti dalla L. 407/1998.
N. 5692
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato BOATO ¾ |
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Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961 |
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Presentata il 3 marzo 2005
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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta ad estendere i benefìci e le provvidenze previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.
In proposito, si fa presente che il predetto intervento si rende necessario in quanto l'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, stabilisce che la stessa si applica ai soli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1o gennaio 1961, mentre il comma 2 precisa che, per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani, ma occorsi all'estero, i benefìci si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003. Tale limitazione degli effetti della legge ha importato l'esclusione dai benefìci della stessa delle vittime e dei loro superstiti degli atti di terrorismo e di strage avvenuti all'estero tra il 1961 ed il 2003.
Restano tra l'altro esclusi i superstiti delle vittime della strage di Kindu, nel Congo, dove, l'11 novembre 1961, hanno trovato la morte 13 aviatori italiani, tutti appartenenti alla 46a brigata di stanza a Pisa, per oltre 12 mesi operante in Africa nel Corpo internazionale dell'ONU, impegnato in una difficile missione di pacificazione nel Congo e ivi catturati, massacrati e trucidati da miliziani lumumbisti durante la guerra civile che ha dilaniato il Paese africano. In particolare, i 13 aviatori facevano parte di un contingente aeronautico da trasporto intervenuto per contribuire al ponte aereo necessario per i rifornimenti delle popolazioni, ma, scambiati
per mercenari katanghesi, divenivano vittime di una vera e propria strage. I loro superstiti, che mai hanno ricevuto dallo Stato italiano un risarcimento per la perdita subita, appaiono meritevoli di beneficiare, al pari dei familiari delle vittime di stragi di analoga matrice, di un adeguato ristoro.
L'articolo 1 della proposta di legge prevede l'estensione dei trattamenti economici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.
L'articolo 2 stabilisce la copertura finanziaria.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu). 1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.
Art. 2. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 3,5 milioni di euro per l'anno 2005 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per l'anno 2005, e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dall'anno 2006. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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L. 3 agosto 2004, n. 206.
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice.
(1), (1/circ)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2004, n. 187.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 21 dicembre 2004, n. 68;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 17 marzo 2005, n. 12262.
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella L. 20 ottobre 1990, n. 302, nella L. 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.
Art. 2.
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefìci sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Art. 4.
1. Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.
Art. 6.
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 7.
1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefìci previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.
9. 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Art. 10.
1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.
Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 12.
1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.
Art. 13.
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.
Art. 14.
1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Art. 15.
1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefìci di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Art. 16.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] L. 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
[2] Si veda la risposta del Ministro del tesoro alle interrogazioni a risposta scritta degli on. Giadresco e Rubbi (4-18409), Sospiri (4-14368) e Staiti di Cuddia delle Chiuse (4-14352), Camera dei deputati, IX legislatura, seduta del 10 marzo 1987.
[3] Il R.D.L. 13 marzo 1921, n. 261, contenente provvedimenti a favore del corpo degli agenti di investigazione (istituito col R.D. 14 agosto 1919, n. 1422), prevedeva (art. 14) l’istituzione di “un fondo di lire 500.000 nel bilancio del Ministero dell’interno per elargizioni non inferiori alle lire ottomila alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali della Regia guardia e Reali carabinieri vittime del dovere”.
[4] Legge 13 agosto 1980, n. 466, Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.
[5] Legge 20 ottobre 1990, n. 302, Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[6] Legge 23 novembre 1998, n. 407, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[7] Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
[8] D.L. 4 febbraio 2003, n. 13, Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2003, n. 56.
[9] Legge 3 giugno 1981, n. 308, Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.
[10] D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
[11] Legge 26 gennaio 1980 n. 9, Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875, e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
[12] Legge 18 marzo 1968, n. 313, Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.
[13] Legge 23 dicembre 1970, n. 1094, Estensione dell'equo indennizzo al personale militare.
[14] Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 7 febbraio 1990, n. 67.
[15] La legge 302/1990 pone come condizioni che il soggetto leso sia totalmente estraneo rispetto all’azione criminosa lesiva e che i fatti si siano svolti nel territorio italiano.
[16] Sul modello della normativa introdotta con la legge 302/1990, sono stati approvati in seguito provvedimenti in favore delle vittime di specifici atti criminosi, quali:
§ la L. 9 novembre 1994, n. 628, recante disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell’eccidio in Algeria del 7 luglio 1994;
§ la L. 8 agosto 1995, n. 340, che ha disposto l’estensione dei benefici previsti dalla citata L. 302/1990 ai componenti delle famiglie di coloro che hanno perso la vita nel disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980;
§ la L. 31 marzo 1998, n. 70, che prevede l’estensione delle disposizioni di cui alla L. 302/90 alle vittime della cosiddetta banda della “Uno bianca”.
[17] L’art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), al co. 4-ter (introdotto dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45), destina alle elargizioni di cui alla L. 302/1990 una quota dei beni confiscati nell’ambito di procedimenti contro la criminalità organizzata.
[18] Il comma 1 dell’art. 5 della legge 407/1998 prevedeva in precedenza come data di riferimento quella del 1 gennaio 1969.
[19] Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.
[20] D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero
[21] L’art. 10 della legge 30 luglio 2004, n. 208, Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, ha in seguito disposto che, fino all’entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, le disposizioni illustrate (previste dal D.L. 337/2003 per le sole vittime di Nassiriya e Istanbul) si applicano in via generale alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute a causa di attentati terroristici verificatisi all’estero.
[22] Occorre precisare che la platea dei beneficiari è più ampia. L’art. 3 del decreto-legge fa riferimento al personale (e ai superstiti dello stesso personale) di cui all’art. 3 della legge 466/1980, cioè: gli appartenenti alle Forze di polizia, i vigili del fuoco, i militari delle Forze armate, i vigili urbani, i magistrati ordinari, qualsiasi persona legalmente richiesta di prestare assistenza alle Forze di polizia, nonché tutti i cittadini italiani quando la morte o la grave invalidità consegua ad azioni terroristiche. Con una novella introdotta dal D.L. 20 gennaio 2004, n. 9 (conv. legge 12 marzo 2004, n. 68), è stato incluso tra i destinatari di tale disposizione anche il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza.
[23] Legge 12 marzo 2004, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero.