XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alle norme per l'elezione della Camera e del Senato - Lavori preparatori della Legge 21 dicembre 2005, n. 270 - Iter al senato: discussione in Assemblea (sedute dal 24 al 30 novembre antimeridiana) - Parte quarta
Serie: Progetti di legge    Numero: 730    Progressivo: 1
Data: 02/03/06
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
AS n.3633/14   L n.270 del 21/12/05
AC n.2620/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato

 

Lavori preparatori
della Legge 21 dicembre 2005, n. 270

Iter al Senato: discussione in Assemblea (sedute dal 24
al 30 novembre 2005 antimeridiana)

n. 730/1

Parte quarta


xiv legislatura

2 marzo 2006

 

Camera dei deputati


La documentazione predisposta in occasione dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato (A.C. 2620 e abb.) si articola nei seguenti volumi:

§         dossier n. 730, contenente la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, i testi delle proposte di legge e la normativa di riferimento;

§         dossier n. 730/1, suddiviso in più volumi, contenente i lavori preparatori della legge 21 dicembre 2005, n. 270;

§         dossier n. 730/2, recante la documentazione per l’esame in Assemblea del testo unificato delle proposte di legge (schede di lettura, testo a fronte e testo unificato A.C. 2620 ed abb.-A).

Il Servizio studi ha inoltre predisposto sulla materia le seguenti Note:

§         nota n. 72 (seconda edizione), recante il calcolo della assegnazione di 617 seggi della Camera dei deputati effettuato secondo il sistema proporzionale previsto dalla proposta di legge;

§         nota n. 73, recante il calcolo della assegnazione di 301 seggi del Senato della Repubblica effettuato secondo il sistema proporzionale previsto dalla proposta di legge;

§         nota n. 74 (seconda edizione), che illustra nei tratti principali le nuove regole per l’elezione della Camera e del Senato ripercorrendo la disciplina recata dai due testi unici in materia, come modificati dalla legge n. 270 del 2005.

 

DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0728a4.doc


 

 

INDICE

 

Discussione in Assemblea

Seduta del 24 novembre 2005  3

Seduta del 28 novembre 2005  65

Seduta del 29 novembre 2005  103

Seduta del 30 novembre 2005 (antimeridiana)311

 

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

906a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 24 NOVEMBRE 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA,
del vice presidente SALVI
e del vice presidente MORO

 

 

PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

 

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE.Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,35).

 

Discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1853) DANIELI Paolo. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 3633, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge), e nn. 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396.

Preannuncio che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali, dai senatori Manzione, Bassanini, Vallone, Manzella, Baio Dossi, Villone, Petrini, Passigli, Mancino, Turroni, Crema e D'Amico, e alcune questioni sospensive, dalla senatrice Dato e dai senatori Legnini, Cavallaro, Di Siena, Basso, Nieddu e Gasbarri, che verranno illustrate dopo l'intervento del senatore Pastore.

Ha facoltà di parlare il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Pastore, per riferire sui lavori della Commissione stessa.

PASTORE (FI). Signor Presidente, la mia non vuole essere una relazione, ma il tentativo di dar conto all'Aula della mancanza di un relatore, dei termini dei lavori della Commissione e dei punti più caldi della discussione.

Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione il 14 ottobre 2005 e da allora si sono tenute sedici sedute, di cui otto per l'esame degli emendamenti. Gli emendamenti presentati sono stati circa 500 e nelle undici ore di lavoro della Commissione dedicate a questi ultimi ne sono stati esaminati complessivamente 48, quindi circa il 10 per cento.

Quindi, se non ci fosse stata la calendarizzazione dell'esame del provvedimento in Aula, con questi ritmi, avremmo dovuto proseguire per oltre cento ore i lavori della Commissione, che hanno registrato passaggi di ostruzionismo, comunque relativamente soft. Se si fosse applicato, invece, un ostruzionismo più duro - cosa che il nostro Regolamento consente in Commissione - il monte-ore per ultimare l'esame degli emendamenti residui sarebbe stato di oltre quattrocento ore. Ho ottimisticamente dichiarato che con quel ritmo si sarebbe concluso l'esame del provvedimento dopo Natale e con queste quattrocento ore saremmo andati oltre Pasqua.

Dico ciò per ricordare anche le ragioni di carattere quasi istituzionale che hanno portato alla calendarizzazione del provvedimento in Aula. Certamente la mancanza di un relatore nuoce soprattutto ad un provvedimento di questo tipo perché, se ben ricordate, è stato licenziato senza una relazione anche dalla Camera. Quindi, è difficile non solo per il relatore alla Commissione, ma anche per gli stessi politici e per gli addetti ai lavori che dovranno capire a fondo le pieghe del provvedimento per poi attuarlo, operare solo sui lavori preparatori o in base alla lettura tout court del testo di una legge estremamente complessa.

La relazione, quindi, sarebbe stata oltremodo utile, se non altro per la parte tecnica, che naturalmente avrebbe potuto aiutare e risolvere passaggi difficili sui quali possono esserci interpretazioni contrastanti. In ogni caso, mi riservo di allegare, anche se non sarà una relazione formale, all'intervento in discussione generale che terrò la prossima settimana, quella che sarebbe stata la relazione della Commissione e mia personale se si fosse seguito il normale iter in Commissione.

Tuttavia, anche così questa sorta di relazione non ufficiale, di relazione ombra può essere utile perché in essa si dà atto dei lavori svolti in Commissione e delle risposte date rispetto alle problematiche emerse dalla discussione. Può essere quindi uno strumento utile, insieme ai lavori di Commissione, per affrontare e risolvere i problemi attuativi della legge che, una volta approvata da questo ramo del Parlamento e divenuta definitiva, dovrà passare attraverso regolamenti attuativi, in base all'iter formale delle leggi di questo tipo.

Darò atto dei temi più importanti discussi in 1a Commissione, anche se come Presidente della stessa riferirò in maniera spero abbastanza asettica. Naturalmente non potrò sottrarmi anche dal sottolineare le risposte date dal relatore e dalla maggioranza.

Uno dei temi fondamentali è stato quello del metodo, dei tempi della riforma. Si è detto più volte che il tempo più congruo per una riforma elettorale è certamente quello che coincide quasi con lo scadere della legislatura e questo ha dei precedenti storici nella storia del nostro Paese. Ricordo, a tale proposito, la legge elettorale del 1953 e le leggi che hanno portato al sistema maggioritario di collegio e le esperienze fatte in particolari Paesi europei. Ricordo, per tutte, la riforma elettorale in senso proporzionale voluta fortemente da Mitterrand, approvata a fine legislatura, attuata nelle elezioni immediatamente successive, anche se con esito non positivo, per cui si tornò al sistema elettorale previgente, cioè quello dell'elezione sulla base di collegi uninominali a doppio turno.

Il tema collegato al metodo e al merito della riforma è quello della convenienza. Non credo che si debba drammatizzare più di tanto questo aspetto. Vorrei però, come ho fatto in Commissione, rovesciare l'argomento convenienza nei confronti dell'attuale opposizione.

Oggi abbiamo un sistema maggioritario di collegio che ha dato luogo ad effetti paradossali che contraddicono profondamente le stesse radici di questo sistema elettorale. Sottolineo che tale sistema, il cosiddetto Mattarellum, ha consentito nella sua attuazione forme molteplici di elusione che hanno portato, attraverso patti di desistenza e liste civetta (queste ultime inventate dal centro-sinistra e poi praticate per legittima difesa anche dal centro-destra), a rappresentanze territoriali e parlamentari distorte rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la volontà essenziale della legge elettorale stessa.

Ricordo le vicende delle passate legislature, in particolare quella del 1996, in cui si formò una maggioranza strabica, anzi doppiamente strabica, perché in Parlamento ai voti degli elettori non corrispose una identica maggioranza parlamentare in termini di divario tra i due schieramenti: alla Camera la maggioranza fu estremamente ridotta, al Senato invece la maggioranza fu molto ampia.

Un'analoga situazione di distorsione della volontà del legislatore si è determinata nell'ultima elezione. Non possiamo, infatti, negare che il fenomeno di un Parlamento con la Camera dei deputati priva di una parte dei propri rappresentanti non si era mai verificato in cinquant'anni di storia repubblicana e credo che questo sia un dato da tenere presente.

Il sistema elettorale che il centro-sinistra difende è un sistema elettorale che presenta parecchie magagne e parecchi lati oscuri che andrebbero corretti, ma il centro-sinistra su quel sistema elettorale ha fatto quadrato, pur avendo iniziato nella XIII legislatura un percorso di revisione di tale sistema, percorso che si arenò per due ragioni di fondo: la prima ragione è che era stato avviato troppo tardi per poter essere varata una legge definitiva (ricordo che andò in Aula al Senato in prima lettura nel gennaio 2001).

 

PETRINI (Mar-DL-U). Perchè adesso siamo in anticipo?

 

PASTORE (FI). La seconda motivazione è che l'opposizione era contraria e, soprattutto, la maggioranza non era unita. Cosa voleva correggere quel progetto di riforma? Voleva correggere il sistema maggioritario di collegio, introducendo - badate bene - un premio di maggioranza. Si arrivava a un sistema maggioritario di collegio attribuendo al vincitore un premio di maggioranza ed era questo l'effetto più contraddittorio. Dove si ruppe l'intesa tra maggioranza e opposizione?

 

PRESIDENTE. Senatore Pastore, la prego di concludere. Mancano pochi secondi al termine del suo intervento.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Se il senatore Pastore voleva fare il relatore, avremmo potuto discutere la legge in Commissione!

 

PASTORE (FI). La rottura ci fu perché il centro-sinistra, l'allora maggioranza, voleva applicare il premio di maggioranza alla coalizione che avesse ottenuto il maggior numero di seggi nei collegi; l'opposizione di centro-destra riteneva invece che il premio di maggioranza dovesse essere attribuito alla coalizione che avesse ottenuto il maggior numero di voti e non a chi avesse ottenuto il maggior numero di seggi. Abbiamo sempre cercato di eliminare o di ridurre questa dicotomia tra rappresentatività e governabilità.

Altri argomenti non ne tratto.

 

PRESIDENTE. Grazie, no.

 

PASTORE (FI). Voglio solo far presente, signor Presidente, che vi sono temi di rilevanza costituzionale, dei quali si discuterà, che sono affrontati anche in questa relazione ombra, ma che naturalmente affronteremo in quest'Aula e che sono, secondo l'opinione del relatore di Commissione e della maggioranza della stessa, assolutamente superabili interpretando cum grano salis le disposizioni costituzionali e le disposizioni della legge ordinaria. (Applausi del senatore Fasolino).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Pastore, il disegno di legge n. 3633, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale.

Ho ascoltato con grande attenzione la relazione che il presidente Pastore ha svolto all'Aula, anche se, come sappiamo tutti, questo è un provvedimento che arriva in Aula senza relatore e quindi diciamo che la sua è stata una difesa tecnica, pur se accorata ed interrotta verso la fine.

Ho voluto sottolineare questo aspetto, signor Presidente, iniziando il mio intervento di illustrazione di una delle pregiudiziali, perché ritengo che siamo alla fine di una legislatura la quale ci obbliga a fare comunque dei bilanci, delle valutazioni finali. E la valutazione che mi viene istintivamente di fare, proprio cogliendo l'umore di quest'Aula e gli atteggiamenti dei colleghi, è che si è consumato il tentativo, secondo me riuscito, di mettere una sordina alle istituzioni, di bloccare il confronto, di evitare che di certe cose, che io dico decise altrove, si potesse discutere liberamente, democraticamente, correttamente nelle Aule parlamentari.

Dico questo, parlo di sordina alle istituzioni, al Parlamento, consapevole che i dati confortano la mia valutazione. Abbiamo affrontato le più grandi riforme, che il Presidente del Consiglio illustrerà fra pochi giorni sui manifesti murali che ha già preparato (vorrei consigliargli di fare attenzione all'inchiostro, perché quest'ultimo - come sappiamo, ne parlavamo poco fa - ha inquinato il latte e potrebbe inquinare anche il voto), c'è una ostentazione delle cose fatte, incuranti di quello che effettivamente succede, e questa valutazione la faccio perché ricordo che su moltissime di queste pseudoriforme che la Casa delle libertà si vanta di aver realizzato, la discussione in Aula qui al Senato (non posso che riferirmi al Senato, perché alla Camera forse è andata diversamente) non c'è mai stata.

Ricordo, ad esempio, che abbiamo discusso delle riforme costituzionali (mi rivolgo al presidente Mancino) senza che vi fosse in Aula un relatore che ci consentisse di poter approfondire le tematiche, che ci desse puntuali risposte rispetto alle contestazioni, alle proposizioni diverse, alle perplessità che l'opposizione evidenziava.

Si è quindi seguito il sistema di evitare la discussione; è successo così anche con la riforma dell'ordinamento giudiziario, un'altra di quelle leggi che, decisa altrove, è dovuta passare così com'era, senza quel confronto che può essere anche aspro, violento, dal punto di vista della contrapposizione di idee diverse, ma che serve a fare in modo che il prodotto finale, cioè la legge che viene varata, sia effettivamente conosciuta, condivisa o, perlomeno, accettata nelle diverse formulazioni. Questo non è stato. Ricordo la legge Gasparri, ricordo la legge Cirami.

Vi è allora questa sensazione di impossibilità di discutere, che si è materializzata proprio quando il presidente Pastore ha cercato di aggiungere con enfasi qualcosa a quella che, proprio perché non abbiamo relatore, è stata la sua rappresentanza d'ufficio in Aula di una riforma che deve difendere, e invece gli è stata tolta la parola, quasi a voler dire: è inutile parlare di qualcosa che deve andare così.

Questo è il senso che vorrei rimanesse agli atti, perché costituisce un po' il bilancio della legislatura.

Nel merito, ritengo sia giusto iniziare la discussione sulla proposta di riforma del sistema elettorale con una considerazione politica. Sono convinto che molti, nella Casa delle Libertà, pensavano che questa insana proposta avrebbe sortito un primo risultato, tutto politico: quello di dividere l'opposizione.

Non è un mistero: nell'opposizione ci sono quelli che sono più propensi al sistema proporzionale e quelli che, invece, ritengono che la scelta del sistema maggioritario modifichi proprio i canoni della politica e riesca ad essere uno strumento che in sé bonifica la politica. La presenza nell'Unione di entrambi i propositori di queste tesi diverse in qualche maniera ha ingenerato nella Casa delle Libertà il convincimento che sarebbero riusciti a dividerci. Così non è stato.

Il primo grande risultato che si è ottenuto (siamo in tema di bilanci, come dicevo all'inizio) è quello di verificare che rispetto ad una proposta di tale tipo l'Unione continua a ragionare all'unisono, utilizzando gli stessi parametri. Questo nasce non dal fatto che si condivida l'opzione che viene sottoposta all'esame dell'Aula (proporzionale o maggioritario), ma dal fatto che si condividono gli stessi princìpi ed abbiamo la convinzione di essere, in questo momento, i difensori di un patrimonio alto e nobile, intangibile per tutti, al di sopra di tutti quanti noi e non disponibile: quello collegato direttamente alle tradizioni civili di questo Parlamento.

Cari colleghi, noi sappiamo che le leggi elettorali amministrano le regole attraverso le quali si esplicita e si manifesta la sovranità del popolo; ecco perché siamo tutti consapevoli che parliamo di questioni estremamente delicate. In questa logica, i Parlamenti democratici hanno sempre affrontato con grande prudenza la riforma delle leggi elettorali. Quelle regole, infatti, si disegnano insieme fra maggioranza e opposizioni proprio perché costituiscono un patrimonio comune assolutamente indisponibile.

Mi rivolgo, in particolare, al senatore Pastore, che rappresenta idealmente tutti i colleghi della maggioranza del centro-destra, che vedo molto distratti, ma comprendo, nella logica di quello che ho sempre detto, che sono perfettamente consapevoli che questo passaggio in Aula è sostanzialmente inutile perché tutto è stato deciso altrove.

Al collega Pastore, che ha l'obbligo di essere più attento in quanto rappresenta la Commissione che dovrebbe avere istruito questo provvedimento, voglio ricordare che nella scorsa legislatura in quest'Aula del Senato i colleghi senatori del centro-destra, rappresentanti dei Gruppi dell'allora opposizione e dell'attuale maggioranza, presentarono un ordine del giorno con il quale difendevano lo stesso principio che noi oggi cerchiamo strenuamente di salvaguardare.

Quell'ordine del giorno sostanzialmente diceva: una maggioranza che pretendesse di approvare una legge elettorale soltanto con i propri voti violerebbe il principio di Costituzione reale, in forza del quale le regole di vita democratica del Paese vanno scritte con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, non potendo e non dovendo obbedire ad interessi elettorali di parte.

Colleghi, sono parole che voi avete pronunciato e testualmente formalizzato in quest'Aula nella scorsa legislatura, quando in qualcuno ci fu l'intenzione di ragionare di un'ipotesi di modifica delle leggi elettorali. Io, allora, utilizzo le vostre parole per chiedervi di fermare questo scempio e di non continuare su questa strada. Utilizzo quello che voi diceste a noi e che noi accettammo e accogliemmo, evitando di portare avanti fino in fondo una modifica della legge elettorale con contenuti, fini e caratteristiche assolutamente diversi dalla vostra. Si trattava infatti di una mera correzione, ma accettammo il principio che certe modifiche o si fanno insieme o non si fanno.

Nel merito, credo che questo progetto di riforma sia stato avanzato con molta superficialità e con tanta improvvisazione. Avete prima proposto in maniera truffaldina la famosa clausola che riguardava la sottrazione dal conteggio dei consensi delle coalizioni del voto delle liste che non superavano il 4 per cento.

Di fronte alla generale indignazione (ma devo dire anche al malessere dimostrato da alcuni pezzi della Casa delle Libertà), avete corretto le clausole di sbarramento, anche se resta più di una singolarità, data dalla coesistenza di clausola di sbarramento e premio di maggioranza, da un lato, e dall'introduzione di un assurdo "recupero del miglior perdente" dall'altro.

Voi oggi presentate un testo che lede la sovranità popolare, recide i rapporti tra elettori ed eletto, annulla il vincolo di coalizione, consegna il potere ai partiti, viola le prerogative del Capo dello Stato, toglie seggi alla coalizione vincente e rafforza quella perdente, accentua la conflittualità interna alle coalizioni, apre la strada a maggioranze differenti tra Camera e Senato e rende più difficile il Governo del Paese.

Questa non è una legge elettorale, ma una lotteria elettorale.

Per le cose che ho detto e per i principi che ho richiamato, vi chiedo, colleghi, di fermare questo scempio. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per presentare una questione pregiudiziale.

Per una singolare circostanza, in questa seduta si incardina l'esame dei due ultimi provvedimenti ad personam di questa legislatura: la cosiddetta legge ex Cirielli e il disegno di legge elettorale. Sì, anche questo, perché vede, signor Presidente, le leggi, come noi tutti sappiamo, dovrebbero perseguire interessi generali.

La valutazione di questi interessi generali può essere legittimamente diversa a seconda delle opinioni delle varie parti politiche; possono essere diversi i criteri o i parametri con cui si valuta l'interesse generale, ma deve trattarsi di criteri e parametri dichiarabili, esternabili, ancorché opinabili, non di interessi personali o di parte.

Dall'esame di questa legge elettorale, invece, sembra emergere con chiarezza che i suoi criteri ispiratori non sono, in realtà, confessabili, perché l'intento non è quello di rappresentare meglio (sistema proporzionale), oppure di garantire meglio la governabilità (sistemi maggioritari o premi di maggioranza), ma è, prima di tutto, quello di realizzare un estremo tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni, quale emerge come assai probabile dai risultati delle più recenti elezioni regionali e amministrative o, quanto meno, quello di rendere difficile ai probabili vincitori il compito di governare.

Questo è evidente soprattutto nel sistema elettorale previsto per il Senato, che rischia, con forte probabilità, di premiare chi prenderà meno voti, quantomeno riducendo il margine di maggioranza che i vincitori avrebbero anche sulla base dell'applicazione di un sistema puramente proporzionale.

Quindi, quello al nostro esame è un disegno di legge, da un lato, ad personam, dall'altro, ispirato al principio "muoia Sansone..." che non è, francamente, un principio a cui ci si dovrebbe ispirare nel decidere su leggi importanti: le leggi elettorali sono un elemento determinante della Costituzione materiale del Paese.

Tra i molti profili d'incostituzionalità di questo disegno di legge, mi soffermerò su quello che riguarda, per l'appunto, il sistema elettorale del Senato; altri colleghi discuteranno gli altri profili di costituzionalità.

Come tutti sanno, la Costituzione non sceglie fra sistemi elettorali proporzionali e sistemi elettorali maggioritari (quindi, di per sé la decisione della maggioranza di tornare a un sistema proporzionale non si presta a censure di costituzionalità), né la Costituzione vieta di associare un sistema proporzionale con la previsione di un premio di maggioranza (anche questo non si presta a censure di costituzionalità).

Allora, dov'è l'incostituzionalità del sistema previsto per il Senato?

Signor Presidente, ci sono pochi, ma chiari principi costituzionali al riguardo. Il primo è scritto espressamente nell'articolo 48 della Costituzione, che recita: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». Il punto che qui viene in evidenza è l'uguaglianza del voto. Quest'ultima, a prima vista, potrebbe spingere verso un sistema proporzionale puro dove i voti sono al massimo uguali, però, anche alcuni sistemi maggioritari che segmentino le competizioni e assegnino i seggi secondo l'esito di determinate competizioni (collegio uninominale maggioritario, ad esempio) si può sostenere che rispettino il principio dell'uguaglianza del voto.

E un sistema proporzionale con premio di maggioranza come quello che qui è previsto per la Camera? In linea di principio, esso altera l'uguaglianza del voto, però, soccorre un altro principio costituzionale rilevante, che è quello che si può ricavare dagli articoli 1, 49 e 94 della Costituzione. In altri termini, un buon sistema elettorale deve consentire non solo di rappresentare, nelle Assemblee elettive, il Paese nella varietà dei suoi orientamenti politici, ma anche la formazione di una maggioranza e di un Governo in grado di compiere le scelte necessarie per affrontare i problemi della Nazione, tutelare e soddisfare i diritti dei cittadini, secondo la regola maggioritaria e, quindi, secondo la volontà della maggioranza.

Questo principio democratico è scritto negli articoli suddetti della Costituzione e quindi apre la strada o a sistemi chiaramente maggioritari o a sistemi proporzionali nei quali l'uguaglianza del voto è limitata quel tanto che serve a garantire la governabilità e, dunque, l'applicazione del principio democratico della maggioranza, garantendo maggioranze e Governi stabili e in grado di decidere.

Ma qui, signor Presidente, il sistema previsto per il Senato non risponde a tali criteri. Esso altera l'uguaglianza del voto attraverso la manipolazione effettuata garantendo alla coalizione che vince in ciascuna delle 17 Regioni nelle quali questo sistema è previsto un minimo garantito - il 55 per cento dei seggi - senza che questo concorra a garantire la governabilità, cioè una maggioranza stabile.

Questo perché non si tratta né di un premio di maggioranza o di un minimo garantito, come è previsto per la Camera, assegnato su base nazionale, che quindi consente a chi ha più voti di avere una maggioranza di seggi sufficiente per governare, né si tratta di un premio che viene assegnato, Regione per Regione, alla coalizione che comunque ha ottenuto più voti in quella dimensione territoriale. Si tratta di un premio che viene assegnato soltanto in alcune Regioni, laddove la coalizione vincente non raggiunge da sola il 55 per cento dei voti e quindi il 55 per cento dei seggi.

Così configurato, è molto probabile - e gli esercizi degli esperti di sistemi elettorali lo hanno già verificato - che l'esito di tale sistema sia quello di ridurre il margine maggioritario di chi ottiene più voti, di chi li ottiene nella maggioranza delle Regioni e di chi avrebbe, con un sistema puramente proporzionale, una maggioranza sufficiente per governare, che rischia però di essere fortemente intaccata e ridotta per effetto dell'attribuzione di questo cosiddetto premio di maggioranza che, in realtà, è un minimo garantito frazionato ed eventuale.

Il professor Dalimonte ha recentemente elaborato un esercizio dal quale risulta che una maggioranza chiara ed evidente al Senato si avrebbe solo allorché una delle due coalizioni - probabilmente il centro-sinistra - ottenesse tre milioni di voti in più dell'altra, e si tratterebbe di un margine abbastanza ridotto di 11 seggi. Nel caso in cui, invece, una delle due coalizioni ottenesse solo un milione di voti di vantaggio, la maggioranza andrebbe addirittura allo schieramento perdente.

Non è costituzionalmente ammissibile alterare l'uguaglianza del voto per dare un premio non alla maggioranza, ossia a chi ha avuto più voti e più seggi, ma a chi ha avuto meno voti e meno seggi ripartiti con il sistema proporzionale.

L'incostituzionalità sembra evidente. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.3633,1,117,290,
337,614,1148,1177,1294,1475,1489,1693,1853,3343,3378 e 3396

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 3633 e connessi.

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, desidero rivolgermi in particolare al Governo e al presidente Pastore nello svolgere la seguente considerazione e presentare una questione pregiudiziale.

Il senatore Pastore, questa mattina, ha svolto, sia pure in maniera surrettizia, una relazione con la quale non solo non ha assolutamente dato conto del lavoro svolto in Commissione ma ha espresso qualcosa di più, ossia punti di vista, idee ed opinioni che credo siano più proprie se raccolgono il consenso di tutta la Commissione o se vengono esposte in discussione generale. Ma noi siamo ormai abituati a questo costante e continuo stravolgimento delle regole.

Tuttavia, senatore Pastore, non nuoce la mancanza di un relatore: nuoce il provvedimento in sé, un provvedimento con il quale la maggioranza cerca di ottenere tutti i vantaggi possibili attraverso la modifica di una legge elettorale fatta solo ad esclusivo proprio vantaggio.

Quindi, al di là delle pregiudiziali di costituzionalità che stiamo illustrando, possiamo dire che esiste una sostanziale e profonda violazione del principio fondamentale che regola la vita democratica di un Paese: il principio che prevede che vi siano regole condivise.

Il senatore Manzione mi ha appena ricordato il contenuto di un ordine del giorno da voi proposto nella scorsa legislatura a proposito delle modifiche della legge elettorale, per evitare che fossero unilaterali ed avvantaggiassero una sola parte. Siamo abituati alle vostre giravolte, ai cambiamenti repentini di linea, alle inversioni ad U quando le questioni di cui vi occupate riguardano vostri interessi diretti.

Abbiamo detto ciò alcuni giorni fa, quando in quest'Aula è stata approvata la modifica della Parte II della Costituzione. Avevate gridato una parola più e più volte, la quale riguardava il ribaltonismo, la propensione a ribaltare le maggioranze insita nella vita parlamentare del nostro Paese. Poi, mentre stavamo discutendo la proposta di modifica costituzionale, il vostro Ministro, esperto in buchi di bilancio, ha proposto ed auspicato, dopo questa legge elettorale, una grande coalizione, quindi un grande inciucio. Questo perchè, nonostante la modifica della legge elettorale, voi ritenete - il Ministro dell'economia per primo - che essa non sia sufficiente a garantirvi quella limitazione dei danni che è il principio ispiratore della legge.

Voi avete pensato che la legge precedente potesse consegnare al Paese un Governo stabile, una maggioranza che lo mettesse in grado di risolvere i tanti problemi che consegnate alle future generazioni, comprese le situazioni catastrofiche dell'economia, dell'occupazione, delle amministrazioni locali, dei servizi.

Per impedire che tutto ciò potesse realizzarsi attraverso un cambiamento di maggioranza, determinato dalla scelta degli elettori, avete prima proposto questa legge elettorale, poi avete anche cominciato ad instillare nella testa degli elettori che quello da voi ritenuto il peggiore di tutti i mali, cioè il ribaltonismo, potesse essere superato dall'inciucio costituito da una grande coalizione. Lo abbiamo denunciato allora, quando si discuteva la Parte II della Costituzione, ma lo abbiamo visto anche reiterare e riproporre molte volte nei giorni successivi, nonostante alcune solerti smentite di questo proposito, fatte con il solito atteggiamento volto a sostenere pubblicamente una cosa e a praticarne in segreto un'altra.

Al di là dei giudizi severi nei confronti di questa legge, non possiamo però contemporaneamente, non mettere in evidenza i palesi e gravi limiti e violazioni della Costituzione. Vorrei cominciare da alcune considerazioni riguardanti il Senato, già così svillaneggiato, ridotto già nelle sue prerogative e funzioni dalla modifica costituzionale e che vorrebbe oggi reso ancora instabile nelle sue possibili maggioranze dalla proposta di legge al nostro esame.

Infatti, la nuova previsione di un premio di maggioranza sul piano regionale, in vece di quello nazionale originariamente previsto, attribuito da un Ufficio centrale nazionale, non è sufficiente ad eliminare il contrasto con l'articolo 57 della Costituzione, che stabilisce che il Senato è eletto «a base regionale».

Ciò emerge non solo da un'ottica sistematica del testo del provvedimento, ma anche dal fatto che la ripartizione dei seggi non tiene conto di tutti i voti espressi perchè ne restano esclusi quelli che non hanno concorso al raggiungimento della soglia di sbarramento. Ciò si pone in violazione anche delle norme e dei principi fondamentali stabiliti dagli articoli 3 e 48 della Costituzione, in materia di eguaglianza dei cittadini e, in particolare, di uguaglianza del voto.

Né vale richiamare il precedente del 1953, quello della legge truffa, alla quale voi probabilmente vi ispirate ancora, quando al contrario, la legge elettorale si limitò ad introdurre un premio di maggioranza con riferimento alla sola Camera dei deputati.

A Costituzione vigente, la nomina del Presidente del Consiglio è effettuata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, sia all'inizio sia durante la legislatura e l'indicazione in sede elettorale di candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri assume solo un valore politico che non vincola giuridicamente né il Capo dello Stato né lo stesso partito o la coalizione che la propone.

Fare quindi discendere da una mera indicazione politica del «capo» - vi piace questa parola - la conseguenza giuridica di un premio in seggi, produce una lesione all'articolo 1 della Costituzione, in quanto la sovranità popolare viene fuorviata con la promessa di un Presidente del Consiglio di legislatura da cui discende un premio che dispiega però i suoi effetti indipendentemente da qualsiasi rapporto con il conseguimento di tale risultato.

Né valgono - ripeto - come precedenti la legge elettorale del 1953 per la Camera, perché essa non vincolava l'assegnazione del premio all'indicazione preventiva di un candidato Presidente del Consiglio e la legge elettorale regionale del 1995, prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, in quanto neppure essa vincolava il premio all'indicazione giuridica di un Presidente della Regione, ma solo ad un «listino» regionale di coalizione, senza ulteriori indicazioni sulla scheda e nel procedimento elettorale.

Avrei ulteriori punti da esaminare, signor Presidente, ma mi limiterò in conclusione ad uno solo. Palese e manifesta risulta la violazione dell'articolo 51 della Costituzione, che prevede appositi provvedimenti per la presenza paritaria delle donne nella vita politica e istituzionale del Paese. Né vale la presentazione del tardivo disegno di legge del Governo che non è solo estraneo a questo testo, ma, da quello che abbiamo visto e udito in queste ore, con ogni probabilità non sarà altro che un ulteriore imbroglio.

Signor Presidente, chiedo di poter allegare la restante parte del mio intervento al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, l'autorizzo in tal senso.

*MANZELLA (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, la mia proposta può essere definita una pregiudiziale di costituzionalità in quanto sia confermato, con referendum, il progetto di revisione costituzionale, ovvero una questione sospensiva nel caso in cui con quel referendum non sia approvato.

La nostra tesi, signor Presidente, è che dal momento in cui il progetto di revisione costituzionale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nostro potere legislativo entra in un periodo di "condizionalità" costituzionale.

Ci chiediamo infatti se è possibile legittimamente legiferare, con effetti protratti nel tempo, in presenza di una contraria normativa costituzionale, per ora imperfetta o in sospensione ma che potrebbe diventare fra pochi mesi cogente attraverso la conferma referendaria. E ancora, se è possibile legittimamente legiferare quando non è ancora entrata in vigore la copertura costituzionale che può giustificare le norme premiali presenti in questo progetto.

Crediamo che a queste domande si debba rispondere "no". Infatti, dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del progetto di revisione costituzionale si dispiega una potenzialità di effetti costituzionali che impedisce al legislatore ordinario sia di operare in senso contrario a quel progetto sia di operare come se quel progetto fosse già entrato in vigore. Siamo quindi entrati in un periodo in cui il legislatore ordinario può certo operare, ma in modo tale da non andare contro quel progetto, ma neppure in maniera tale da doverlo presupporre, dato che la legge ordinaria trova in esso la sua ragione costituzionale.

Non si tratta di coerenza della legislazione ordinaria rispetto a quel progetto di revisione, ma di rispetto della volontà popolare: sia che questa si esprimerà con un sì sia che si esprimerà con un no al referendum. Questa esigenza di rispetto è tanto più evidente nella materia elettorale, che più di ogni altra è delicata, soprattutto in periodo pre-elettorale. La celebrazione delle elezioni prima del referendum determina infatti conseguenze politicamente irretrattabili, a meno che non si voglia pensare l'impensabile, cioè l'annullamento delle elezioni per referendum sopravvenuto, sia che esso confermi sia che rigetti il progetto di revisione.

Quali sono le disposizioni del progetto elettorale che incorrono in questi rilievi? Puntiamo il dito sul contrasto tra l'articolo 4 del progetto elettorale che abolisce i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica e l'articolo 57, comma 3, del progetto di revisione che impone invece alla legge elettorale di "garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori".

Signor Presidente, il collegio uninominale, il distretto elettorale territoriale (la Constituency per dirla con quella parola britannica che richiama nella sua radice etimologica il valore fondativo del legame con il territorio) è stato sempre, anche in regime proporzionale, la ragione formativa di questa Assemblea.

Quando la Costituente prescrisse un numero minimo di senatori per Regione, era guidata anch'essa dall'idea di rappresentanza territoriale. Da dieci anni, poi, con il sistema maggioritario questo legame si è rafforzato fino a far parte dell'identità politica di un territorio, della personalizzazione della politica nel senso alto dell'espressione.

Da dieci anni i colleghi di maggioranza e di opposizione, che siedono in quest'Aula, hanno intessuto una rete fitta di rappresentanza politica, culturale, di interessi economici e sociali, con il loro corpo elettorale, con i sindaci da esso direttamente eletti. Ora questa rete è lacerata. L'elezione dei senatori avverrà nell'anonimato, dal punto di vista dell'elettorato territoriale, di liste di partiti.

Si tocca così uno dei punti più sensibili, da sempre, della stessa concezione democratica, la sua dimensione territoriale. In luogo dei collegi a misura di uomo democratico si sceglie la quasi sempre eccessiva dimensione regionale. Conosciamo certo, onorevole Presidente, tutti cespugli e le forre contenute nelle disposizioni transitorie del progetto di revisione, tese a salvaguardare sino ad epoca biblica, almeno secondo il comune calendario politico, la legislazione elettorale vigente al momento dell'entrata in vigore della legge costituzionale.

Conosciamo le previsioni di adeguamento successivo della legislazione elettorale alle nuove norme costituzionali. Ma qualsiasi lettore di buon senso e di buona fede capisce che quelle disposizioni transitorie si riferiscono alla situazione elettorale vigente al momento della pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale e non ad una legislazione concepita ed attuata nei tre mesi previsti dalla Costituzione per la richiesta di referendum. Sia che il referendum confermerà sia che respingerà il progetto, infatti, la scorrettezza costituzionale è evidente.

Nel primo caso perché si sarebbero introdotte, non solo per la legislatura 2006-2011, ma anche per la legislatura 2011-2016, norme contrarie al progetto di revisione già pendente, già a procedura referendaria aperta. Nel secondo caso perché, in caso di referendum oppositivo, si sarebbero introdotte norme di legge ordinaria, prive della necessaria copertura costituzionale. E lo si fa - qui il contrasto è eclatante - mentre l'articolo 57, comma 3, del progetto stabilisce che la legge elettorale deve "garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori" e semmai dovrebbe indurre ad una più accurata ricognizione del legame territoriale: e non allo smontaggio, all'annullamento del parametro territoriale cui la rappresentanza è da sempre in questo Senato riferita.

Ma il contrasto così grave con il progetto pendente è solo un aspetto. Ve ne è un altro, ancora più visibile ed incontestabile: quello della mancata copertura costituzionale di norme del progetto elettorale; norme che in tal modo sono letteralmente deprivate della loro ragion d'essere. Su questo aspetto, cinque costituzionalisti di differenti scuole ed origine politica e culturale, i professori Federico Sorrentino, Tania Groppi, Tommaso Frosini, Giovanni Guzzetta ed Augusto Barbera - persino Augusto Barbera, così citato dalla maggioranza in occasione dell'approvazione del progetto costituzionale - hanno lanciato un appello che sta raccogliendo vaste adesioni nel mondo dell'università.

Che cosa dicono questi costituzionalisti? Sostengono la incostituzionalità del premio di maggioranza, sia per Camera sia per Senato, dato che vi è la possibilità che la coalizione che beneficia del premio si sciolga e che ogni partito vada in Parlamento per la sua strada. La legge elettorale darebbe così "un premio senza maggioranza" ed essa non potrebbe legittimamente entrare in vigore prima che le modifiche della Costituzione abbiano completato il proprio iter referendario. Dicono anche che per le coalizioni "le finalità delle soglie di sbarramento sono ancora contraddette per l'assenza di sanzioni che, dopo aver evitato le più alte soglie di sbarramento, si disgreghino in corso o, addirittura, che la coalizione si sciolga già all'inizio della legislatura". C'è insomma la mancanza di quella "norma anti-ribaltone" che l'uno e l'altro schieramento hanno concordemente ritenuto che debba figurare in un progetto di revisione costituzionale.

Sono queste le ragioni della mia pregiudiziale o sospensiva, a seconda dei punti di vista, essendo essa basata sul raffronto non tra un presente ed un futuribile, bensì tra un presente e un presente, tra il progetto elettorale oggi incardinato e il progetto di revisione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. E' un raffronto-scontro tra due creature della stessa maggioranza in questo, purtroppo velenoso, finale di legislatura: uno scontro che anche con il suo stridore e con la sua incoerenza è il sigillo di una intera legislatura costituzionalmente mal vissuta. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto- SDI-US e Misto-Com).

*MANCINO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei presentare una questione pregiudiziale.

Onorevoli colleghi, all'atto dell'accelerazione nell'esame del disegno di legge elettorale, impressa tra settembre e ottobre nell'altro ramo del Parlamento, non solo gli organi d'informazione, ma anche alcuni politologi, hanno parlato di ritorno al proporzionale. É il caso di domandarsi: il disegno di legge ora all'esame del Senato realizza davvero un ritorno al proporzionale? Ritengo di no perché un sistema proporzionale, che già contenga clausole di sbarramento, al di sotto delle quali i partititi che non le avessero superate non partecipano al riparto dei seggi, non può contenere anche l'altra clausola come il premio di maggioranza.

Del resto, quando, nel lontano 1953, il Parlamento modificò la legge proporzionale, che si articolava intorno all'applicazione del metodo d'Hondt, tutti parlarono di legge maggioritaria, proprio perché essa conteneva la condizione secondo cui il partito o la coalizione di partiti che avesse raggiunto il 50 per cento più uno dei voti avrebbe avuto un premio di maggioranza, cioè un premio di Governo.

La clausola di sbarramento, però, non è essa stessa agevolatrice nei confronti dell'Esecutivo? Essa esclude infatti dalla ripartizione dei seggi quei partiti che non abbiano raggiunto la soglia di sbarramento.

In questo disegno di legge, peraltro, c'è più di una soglia di sbarramento: dell'8, del 4 e del 2 per cento.

A niente, tuttavia, sarebbe valsa la clausola di sbarramento se non ci fosse stata anche quella del premio di maggioranza. Il premio di maggioranza lascia pressoché immutate nelle loro posizioni le forze politiche ed anche le coalizioni che si sono formate con leggi maggioritarie come quella del 75 per cento, articolata su collegi uninominali. Alla base della modifica vi è stato, cioè, un desiderio di confermare le coalizioni, ma anche quello non dichiarato di eliminare alcuni effetti del proporzionale, cioè, di scioglimento del vincolo prioritario. La clausola di sbarramento porta a vincoli maggioritari come nel caso della legge del 1953.

Lei, presidente Pera, opportunamente pose, in una rivisitazione di quella legge, un bel punto interrogativo: fu vera legge truffa? Signor Presidente, desidero solo adesso svelare uno di quei poteri nascosti che sono propri delle responsabilità istituzionali.

All'epoca del centro-sinistra sconsigliai che potesse andare avanti un disegno di legge - richiamo l'attenzione del senatore Pastore - che conteneva, oltre il ritorno al proporzionale, anche la clausola del premio di maggioranza, convinto fosse una contraddizione in termini mettere due clausole, una di sbarramento per agevolare la governabilità del sistema e l'altra di premio a favore dei partiti che si coalizzano tra di loro, ogni sbarramento o ogni premio di maggioranza è pur sempre un accrescimento di seggi a favore della maggioranza e a danno della minoranza.

Ma qual è la contraddizione più evidente della legge per quanto concerne la Camera? Pone clausole di sbarramento ai soli fini della ripartizione dei seggi, pone un premio di maggioranza fino al 55 per cento, ma dimentica un'altra clausola, cioè quella del minimum per consentire a un partito o a una coalizione di partiti di poter godere del premio di maggioranza. In una fase di fibrillazione dei sistemi politici, quando le forze politiche si dovessero disgregare e dare vita a più di una coalizione, potremmo arrivare all'assurdo che chi raggiunge il 23 o il 24 per cento, cioè una soglia al di sotto della legge Acerbo, e prende più voti delle altre liste o delle altre coalizioni, guadagna il premio di maggioranza. Corriamo il rischio, introducendo questo sistema irrazionale, di omettere di valutare cosa potrebbe accadere in periodi di tempesta politica. Quale freno abbiamo previsto per evitare che una esigua minoranza che è prima rispetto ad altre forze politiche, singole o associate, si veda attribuito il premio fino a farla diventare una maggioranza assoluta?

Questo che io annuncio, per quanto riguarda la Camera dei deputati, è un vizio di irrazionalità che è anche vizio di incostituzionalità, cui si accompagna una ineguaglianza assoluta del voto e un rapporto ingigantito tra la rappresentanza e il territorio. Senza tener conto che, se non c'è una delimitazione territoriale, si indebolisce o cade addirittura la rappresentanza sul territorio del "nominato". Con la legge in discussione non si tratta, infatti, di elezione: collegi vasti e senza preferenze; ma allora come si concretizza il diritto dell'elettore ad eleggere a suffragio universale e diretto? «Eleggere» significa scegliere, dare la possibilità non solo di scegliere simboli o partiti, ma anche di scegliere candidati all'interno delle liste che i singoli partiti o una coalizione di partiti presenta al giudizio del corpo elettorale. Manca, perciò, anche una delle condizioni di cui all'articolo 58 della Costituzione. «I senatori sono eletti a suffragio universale»: in che modo si dà la possibilità di eleggere il deputato o il senatore se tutti sono incolonnati in una lista? Non mi spaventa l'obiezione che in altri Paesi si presentino liste rigide, ma si trascura che in quegli stessi Paesi vi è una disciplina preventiva che impone ai partiti selezioni severe per poter procedere all'elencazione dei deputati o dei senatori da inviare nelle rispettive Assemblee.

Per il Senato è prevista ovviamente la elezione su base regionale, una "forzatura" - si fa per dire - subita dalla maggioranza, perché inizialmente si riteneva di dare anche al Senato, sulla base dei risultati ottenuti sul piano regionale, ma sommati tra di loro, un premio di maggioranza.

Sono rimaste nel testo due chicche, signor Presidente. La prima è la norma che si riferisce all'articolo 14 del testo unico: il deposito preventivo della lista, o della coalizione di liste, con l'indicazione di un programma e di un capo (un Primo Ministro, diciamo così). La seconda è la previsione del premio di maggioranza a livello regionale. Ma a cosa serve, cos'è questa determinazione di volere premiare a livello regionale la forza politica che ha avuto una preminenza rispetto ad altre?

In costanza del nostro sistema bicamerale, il Senato non ha mai avuto una disciplina finalizzata alla governabilità. Anche nella legge del 1953 il sistema elettorale non trattò per niente le procedure per l'elezione del Senato. Nel disegno di legge c'è perciò quest'altra contraddizione stridente con il sistema: un premio di maggioranza, che il ministro Calderoli vorrebbe portare addirittura al 60 per cento.

Sono queste le ragioni per le quali ritengo che si può anche procedere lungo la strada dell'empirismo, ma senza il sostegno di una cultura istituzionale che suffraghi le modifiche elettorali da introdurre nel sistema non si può venire in Aula con queste contraddizioni e pretendere anche di avere un relatore di maggioranza, e magari anche ... molti relatori di opposizione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

*VILLONE (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, la mia pregiudiziale si svolgerà con particolare riferimento all'articolo 51 e alla modifica recentemente introdotta, per cui «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

Noto anzitutto che con questa norma abbiamo rafforzato il principio di parità che già era contenuto nell'originaria formulazione dell'articolo 51. In realtà abbiamo introdotto quella che possiamo definire una norma asimmetrica, come si dice con terminologia usuale in altri settori dell'ordinamento giuridico, una norma, del resto, di un tipo che già conosciamo nella Costituzione (penso all'articolo 3, secondo comma), una norma che è fondamento di azioni positive, di interventi specificamente diretti a rimuovere particolari condizioni di disuguaglianza.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA(ore 10,45)

 

(Segue VILLONE). Si dice a tale proposito, ovviamente per escludere l'incostituzionalità della proposta di legge in esame, che si tratta di norma puramente programmatica.

La distinzione tra norme programmatiche e norme precettive è certamente ben nota alla dottrina costituzionalistica. Rilevo però, anzitutto, che tra le due categorie probabilmente non c'è una differenza come tra il bianco e il nero: da programmatico a precettivo corre piuttosto una scala di grigi, per cui non è affatto detto che una certa norma sia classificabile in maniera esclusiva e certa dall'una o dall'altra parte. Cosa dovremmo dire se, per esempio, l'articolo 51 fosse formulato adoperando le parole «può promuovere» invece che la parola «promuove»? Sarebbe uguale o diverso il senso?

Ma anche a voler accettare la premessa che si tratti di norma puramente programmatica, l'incostituzionalità del disegno di legge di cui discutiamo certamente non si esclude, poiché - come è noto alla dottrina costituzionalistica e come riscontriamo anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale - la natura programmatica di una norma costituzionale fa sì che non si possa da questa norma trarre uno specifico obbligo di attuazione da parte del legislatore.

La norma programmatica non impone al legislatore una attuazione determinata, quindi non costituisce di per sé un parametro di incostituzionalità della legislazione esistente. Ma essa certamente si oppone a che il legislatore ponga in essere una scelta incompatibile. In altre parole, quella norma non può costringere il legislatore ad un determinato agire, ma certamente può impedirgli di adottare scelte di segno opposto. La norma programmatica non può obbligare ad un'azione positiva che modifichi le leggi esistenti; può, tuttavia, bloccare azioni negative o la mancanza di azioni positive nelle nuove norme che il legislatore decida di introdurre.

Il punto è che non è possibile legiferare come se l'articolo 51 non fosse stato modificato, come se la novella che abbiamo apportato non esistesse, tamquam non esset. Certamente questo è precluso. L'articolo 51 rinnovato potrebbe non essere necessariamente un meccanismo di quota, come usa dire. Ma un'attuazione ci deve essere. Non è consentito oggi legiferare senza un principio di attuazione dell'articolo 51 modificato.

Quindi, la mancata attuazione si traduce in un vizio della legge per omissione, un'incostituzionalità omissiva, in quanto la legge "non dice". Meccanismo ben noto all'esperienza costituzionale, tanto è vero che è stata addirittura costruita una apposita tipologia di sentenze della Corte costituzionale: quelle cosiddette additive, o anche sostitutive, che introducono direttamente, con la pronuncia della Corte, un segmento della regola giuridica che va ad integrare quella posta in essere dal legislatore.

Sia partendo dal concetto di norma programmatica, sia rilevando l'omissione che il legislatore oggi commette, arriviamo alla conclusione che un vizio di incostituzionalità esiste e colpisce l'intero disegno di legge, nel senso che si determina una rappresentanza non conforme alla prescrizione costituzionale. In particolare, sono sospette di incostituzionalità le parti degli articoli 1 e 4 che disciplinano la presentazione di liste, senza prescrivere parallelamente meccanismi atti a garantire che vi sia un'equilibrata rappresentanza. Si tratta, ripeto, di un'incostituzionalità per omissione.

Del resto, colleghi del centro-destra, voi lo sapete bene, tant'è vero che questo è uno degli argomenti che sostanzialmente si pone alla base della proposta parallela che avanzate per disciplinare la rappresentanza di genere. Il punto è che noi valutiamo l'incostituzionalità di questo provvedimento qui ed ora, e non per la vostra intenzione dichiarata di approvare eventualmente un'altro disegno di legge. In realtà, non avete nessuna intenzione di approvarlo. La vostra intenzione, al contrario, è di metterlo su un binario morto. Solo così si spiega questo paradosso: pur disponendo di un treno che passa e con il quale in pochi secondi, approvando uno dei tanti emendamenti da noi presentati, si potrebbe risolvere il problema della rappresentanza femminile, voi state proponendo, in realtà, di scendere dal treno e di andare a piedi alla stessa stazione in cui arriva il treno, assumendo a quanto pare che andando a piedi si faccia meglio e più in fretta.

Come ho già detto in Commissione, tutto si spiega considerando che siete sicuri di perdere in ogni caso le prossime elezioni. Dunque i vostri numeri parlamentari si restringeranno di molto. Aggiungendo a questa riduzione quella - ulteriore - dovuta all'aumento della presenza femminile che oggi non avete, è chiaro che approvare le quote rosa comporta che una metà di voi automaticamente rimanga a casa. Questo lo sapete bene. E questo è esattamente il motivo per cui non arrivate oggi alla determinazione più ovvia, giusta ed efficace, cioè quella di emendare il disegno di legge in esame.

Colleghi del centro-destra, non vi chiamerò più in quest'Aula maggioranza perché felicemente tale più non siete. Ma non siete nemmeno - e lo dimostrate con questo disegno di legge - un ceto politico di governo. Piuttosto siete come l'invasione delle locuste di cui parlano gli antichi testi. Dietro di voi lasciate solo rovine: un Paese più povero, più incerto, più insicuro, più segnato da diseguaglianze sociali, economiche e territoriali; un Paese che scende nel ranking mondiale dei maggiori Paesi e rischia di essere declassato nel rating delle agenzie internazionali; un Paese per il quale ancora oggi, per l'ennesima volta, perdete l'occasione di costruire un futuro migliore.

Chiedo pertanto all'Aula di votare a favore della questione pregiudiziale. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Aut, Misto-Com e del senatore Crema).

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero illustrare una questione pregiudiziale.

Il presidente della 1a Commissione, senatore Pastore, questa mattina, in modo assolutamente non corretto, ha svolto quella che egli stesso ha definito la relazione che avrebbe presentato se fosse stato investito di quel mandato dalla Commissione. Il problema è che quel mandato non c'era e che, quindi, la sua relazionenon aveva nessuna legittimità. Egli avrebbe dovuto limitarsi a rappresentare all'Aula il motivo per il quale la Commissione non aveva conferito mandato al relatore.

Per fortuna la Presidenza ha posto un paletto molto fermo a tale comportamento scorretto, sottolineando che le relazioni ombra, come quella svolta dal relatore Pastore e così da lui stesso definita, hanno un tempo diverso da quello delle Commissioni ufficiali, delle relazioni ufficiali. Se qualcuno non avesse colto l'ironia, la sottolineo.

Ebbene, di questa relazione ombra svolta dal "relatore" Pastore e densa di grossolanità argomentative darò risposta in sede di discussione generale. Qui mi serve sottolineare solo due aspetti della questione: innanzitutto è assurdo stabilire che la Commissione non può ultimare i propri lavori in funzione di un ostruzionismo previsto solo come possibile, a causa del quale essa avrebbe terminato i propri lavori fuori tempo massimo.

Il problema è che di fatto quell'ostruzionismo non c'è stato. Si trattava di una eventualità e in base a tale eventualità la Commissione ha deciso di finire i lavori in anticipo! Mi sembra davvero grottesco. Il Regolamento assegna alla Commissione due mesi tempo per svolgere i propri lavori, ritenendo che tale spazio temporale sia fisiologico per approfondire le questioni legislative, soprattutto quando esse hanno la rilevanza di una legge sistemica come quella elettorale.

Il secondo aspetto che mi preme sottolineare è di merito ed attiene alla questione costituzionale che sto per illustrare. Questo sistema elettorale viene rappresentato come un sistema proporzionale, quindi come un mutamento di filosofia rispetto al vigente sistema maggioritario.

Ora, poiché non sono uno scienziato della politica e men che meno un costituzionalista, mi sono documentato su quello che può definirsi sistema maggioritario e sistema proporzionale. Ed allora, sebbene la dottrina sia abbastanza variabile sul tema, la definizione senz'altro più accettabile è quella che stabilisce che deve intendersi come maggioritario quel sistema che all'atto elettorale tende, in via di probabilità o di certezza, a definire una maggioranza parlamentare, mentre deve definirsi sistema proporzionale quello che intende rispecchiare la pluralità delle forze politiche presenti nella competizione elettorale, assegnando al Parlamento e al dibattito parlamentare il compito di definire una maggioranza che andrà ad esprimere il Governo.

Cito dal libro di Alessandro Chiaromonte: «Deve intendersi maggioritario quel sistema che si pone l'obiettivo di produrre a livello aggregato un Governo di un partito o di una alleanza di partiti agevolandone il conseguimento della maggioranza parlamentare anche in assenza della maggioranza di voti. Deve porsi invece come proporzionale quel sistema che ha l'obiettivo di riflettere il più esattamente possibile i gruppi sociali e le forze politiche della popolazione. Per ciascun partito la quota di voti e la quota di seggi dovrebbero corrispondere approssimativamente l'una all'altra».

La dottrina, però, ci avvisa anche che il sistema proporzionale puro non esiste e che qualsiasi sistema ha un livello di approssimazione che introduce elementi di disproporzionalità, per cui i sistemi si definiscono in definitiva in relazione al proprio grado di disproporzionalità.

Il sistema che andiamo ad approvare, introducendo lo sbarramento e il premio di maggioranza, contiene gradi di disproporzionalità che possono essere davvero elevati. Ricordiamo che la legge Acerbo, quella che introdusse la dittatura fascista nel nostro Paese, prevedeva che avesse la maggioranza assoluta di seggi quel partito che raggiungeva il 25 per cento dei voti e la legge truffa assegnava una maggioranza prossima ai due terzi dei seggi a quella alleanza che avesse raggiunto il 50 per cento dei voti.

È evidente che nel nostro sistema andremo ad assegnare la maggioranza assoluta dei seggi a quella coalizione che risulti di maggioranza relativa, avendo superato potenzialmente il solo limite di sbarramento del 20 per cento. Quindi, rileviamo che esiste un grado di disproporzionalità davvero elevato.

Vale la pena di aggiungere una riflessione alla discussione svolta in quest'Aula e al di fuori di essa e rispetto ad una rilettura storica o ad una riabilitazione della cosiddetta legge truffa. Quest'ultima fu definita tale perché riproduceva proprio quel meccanismo che aveva ucciso pochi decenni prima la democrazia in Italia. Per questo motivo vi era quella sensibilità specifica che a noi oggi, in modo superficiale, appare eccessiva.

È anche evidente che quella legge fu definita in quel modo perché andava a costruire una maggioranza parlamentare che diveniva padrona della Costituzione, in quanto avrebbe potuto cambiare a suo piacimento la Costituzione. Si tratta esattamente di quanto noi sbadatamente abbiamo permesso di fare alle nostre maggioranze parlamentari, avendo assegnato loro una maggioranza assoluta in assenza della maggioranza assoluta dei voti. Questo è l'elemento classificativo.

Abbiamo quindi stabilito che il nostro è un sistema più maggioritario che non proporzionale, o comunque un sistema proporzionale con un elevato grado di disproporzionalità. Pertanto, se vogliamo sostanzialmente un sistema misto, dobbiamo rilevare l'irrazionalità con la quale viene assegnato il premio di maggioranza, legittimo in un sistema misto. Infatti, mentre per le elezioni del Parlamento il premio di maggioranza è tale da assicurare la composizione di una maggioranza parlamentare ed è quindi in grado di assolvere alla sua finalità (ovvero assegnare al Governo che si costituirà una stabile maggioranza parlamentare o garantire la stabilità dell'azione di Governo, essendo questa la finalità dei sistemi maggioritari o di quelli misti), lo stesso criterio non si realizza per l'elezione del Senato, che pure a Costituzione vigente ha ancora un ruolo politico e deve investire della propria fiducia il Governo. Infatti, il premio di maggioranza non viene accreditato su base nazionale al partito o alla coalizione che lo abbia raggiunto, bensì viene spezzettato su base regionale.

Ciò significa che il premio di maggioranza tradisce la sua stessa finalità e introduce nella legge un elemento di grave irrazionalità. Zagrebelsky ritiene che questa irrazionalità sia elemento stesso di incostituzionalità, perché le leggi bizzarre e contraddittorie non sono leggi; esse devono corrispondere a criteri di razionalità, diversamente, incorrono in una palese ed evidente incostituzionalità... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Aut).

*PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, vorrei presentare una questione pregiudiziale.

Siamo in presenza di una proposta di legge voluta dalla maggioranza alla vigilia delle elezioni per danneggiare l'opposizione. Si tratta, dunque, di una proposta di legge truffaldina nei propri intenti. Siamo in presenza di una proposta di legge che anziché sanare i difetti dell'attuale legge elettorale li massimizza. Una proposta di legge, dunque, che provoca ulteriori danni al sistema e che potremmo definire antisistemica. Siamo in presenza di una proposta di legge che vìola per più aspetti il dettato costituzionale, e che è dunque incostituzionale.

Mi consenta di approfondire questi giudizi. Ho parlato di legge truffaldina, perché in ogni sistema opera, tra una maggioranza e un'opposizione che siano democratiche, un patto sulle regole del giuoco. Poco importa se questo patto sia tacito o sancito in Costituzione - come avevamo proposto quando chiedemmo di porre in Costituzione che le future leggi elettorali fossero votate a maggioranza qualificata - ma questo patto oggi viene sicuramente violato. Voi, colleghi della maggioranza, lo violate. Questo è un atto grave che crea un precedente che potrà in futuro portare ad ulteriori lesioni del nostro sistema.

Ho parlato di legge antisistemica. Le critiche all'attuale legge elettorale, la cui quota maggioritaria, fondata sul turno unico, ha provocato ulteriore frammentazione in un sistema già frammentato, sono sicuramente condivisibili. E tutti sappiamo che occorre non confondere la stabilità dei Governi con la loro capacità e la loro efficacia. Per ovviare ai difetti della legge Mattarella avremmo potuto adottare un sistema maggioritario a doppio turno di collegio - come avevamo proposto - un sistema che avrebbe sanato la frammentazione, com'è avvenuto in Francia. Avremmo potuto anche adottare un sistema proporzionale, come voi oggi proponete; ma allora sarebbero stati necessari degli sbarramenti efficaci. Nella vostra legge lo sbarramento del 2 per cento è infatti troppo basso, e vi è, oltretutto, la scandalosa eccezione rappresentata dal cosiddetto emendamento De Michelis, che permette a partiti che non conseguono nemmeno la percentuale del 2 per cento di essere egualmente rappresentati in Parlamento se coalizzati. Vi avevamo proposto, nel caso non aveste voluto elevare gli sbarramenti, di abolire il recupero nazionale dei resti e di adottare il modello spagnolo, basato su circoscrizioni piccole per avere una riduzione della frammentazione. Nessuna nostra proposta è stata accolta. Abbiamo tenuto in Commissione un atteggiamento propositivo, ma lo avete rifiutato.

Avremo, dunque, un'ulteriore frammentazione. Ad evitarla è del tutto inefficace l'indicazione in legge del leader della coalizione. È una misura che opererebbe positivamente solo se esistessero vincoli costituzionali, e sappiamo che nella prossima legislatura questi vincoli non vi saranno. Quindi avremo un'ulteriore frammentazione. Sarà sufficiente, dopo le elezioni, un congresso di partito per far cadere una coalizione e mutare alleanze e scenario.

Ma veniamo alla questione più importante: ho parlato di legge incostituzionale. È incostituzionale su almeno cinque punti. Due o tre di questi sono già stati sufficientemente illustrati dai colleghi, in particolare dal senatore Bassanini, e dunque non vi tornerò. Sull'adozione per il Senato di un premio di maggioranza a base regionale aggiungo solo che il principio che ne sta alla base - la rappresentanza territoriale - in realtà, mi sembra non venga nemmeno applicato correttamente, perché l'introduzione di un tale premio fa sì che non tutti i senatori siano eletti sulla base del voto territoriale, ma piuttosto su di una base giuridicamente alterata dall'additivo premiale; in altre parole, alcuni senatori verranno eletti per effetto della naturale base regionale, altri per effetto del premio, in maniera cioè artificiale.

La manifesta incostituzionalità della proposta poggia tuttavia su altri punti. L'introduzione di uno sbarramento di coalizione al 20 per cento fa sì che in alcune Regioni si potrebbe in futuro non realizzare alcuna rappresentanza, nel caso nessuna coalizione raggiungesse tale livello. Sappiamo che la Corte costituzionale ha sancito più volte l'incostituzionalità di una legge non sulla base dell'effettivo realizzarsi degli eventi, ma del loro potenziale accadere.

Anche il voto per gli italiani all'estero presenta una manifesta incostituzionalità, perché esso viene conteggiato ai fini del premio di maggioranza se espresso in Italia, mentre non è conteggiato per il premio di maggioranza se è espresso all'estero. Abbiamo quindi un diverso peso del voto degli italiani all'estero a seconda che esso sia espresso per corrispondenza nelle circoscrizioni italiane, o invece all'estero. Quindi, un evidente suo diverso peso ed un'altrettanto evidente violazione dell'articolo 3.

Abbiamo infine, e soprattutto, la questione degli sbarramenti differenziati. Un partito può conseguire il 2,1 per cento ed essere rappresentato se coalizzato; mentre, pur conseguendo un analogo 2,1 per cento, un altro partito può non essere rappresentato se non coalizzato. Il voto che va a questi due partiti ha un diverso peso a seconda non del loro raggiungimento di una sufficiente cifra elettorale, ma della scelta di posizionamento politico da loro operata. In questo modo stiamo violando non soltanto l'articolo 3, ma anche l'articolo 49 della Costituzione perché limitiamo la libera scelta dei cittadini e delle formazioni politiche. È infatti inammissibile che un partito sia rappresentato o non sia rappresentato in funzione non del grado di consenso ricevuto, ma di una sua scelta politica. È inammissibile che vi sia un minor peso del voto di un cittadino a seconda della scelta politica del partito della lista che egli va a votare.

Vi è poi l'ulteriore questione delle "quote rosa", toccata dal senatore Villone. Occorrevano azioni positive - egli ha detto - per dare applicazione all'articolo 51. Sulle quote rosa si manifesta tutta l'ipocrisia di questa maggioranza. Avete rifiutato i nostri emendamenti impegnandovi però in un percorso parallelo. Ma non vedo in Aula questo provvedimento parallelo, presentato solo ieri in Commissione. Avete detto che rifiutavate i nostri emendamenti per ragioni di tempo, perché questo avrebbe implicato un nuovo passaggio alla Camera: un passaggio che si sarebbe esaurito in un solo giorno. Adesso, colleghi, volete farci credere che invece la Camera avrebbe il tempo per esaminare e portare a compimento una ben più ampia proposta di legge? Avete rifiutato i nostri emendamenti, perché temevate che la Camera avrebbe nuovamente respinto a votazione segreta le quote rosa, ed ora volete farci credere che la Camera approverebbe invece un ben più ampio progetto in materia?

Siete degli ipocriti. Volete dimostrare di non esserlo? Sospendiamo allora l'esame di questo disegno di legge e portiamolo al voto insieme al provvedimento sulle quote rosa che dite di voler approvare. In realtà, siamo sicuri che rifiuterete questa proposta di sospensiva, come siamo sicuri che non volete le quote rosa.

Concludo, signor Presidente. La proposta al nostro esame è truffaldina nel metodo e nel merito, lesiva del sistema, incostituzionale, e ipocrita. È un estremo tentativo di questa maggioranza di ridurre il danno e di impedire a noi di governare in futuro. Un tentativo di restare in sella, magari attraverso la proposta di una grande coalizione. Una proposta che per noi è impossibile accettare, perché riteniamo impossibile governare con voi per come vi siete comportati in questa legislatura: troppe leggi vergogna, troppa occupazione del potere, troppi abusi, e troppa arroganza dall'inizio fino a questa fine della legislatura, nella quale pur essendo diventati minoranza nel Paese continuate ad abusare della vostra posizione di maggioranza parlamentare per varare leggi che sconvolgono il sistema. Riteniamo, insomma, eticamente prima ancora che politicamente, impossibile governare con voi in futuro. Vi siete autodelegittimati, colleghi della maggioranza; non siete una classe politica affidabile, degna di governare questo grande Paese. Spero che in futuro imparerete da noi ad essere almeno una opposizione democratica. (Applausi dal Gruppo DS-U).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, dopo gli interventi dei colleghi che hanno evidenziato molti aspetti delle nostre pregiudiziali di costituzionalità e hanno espresso dubbi fondati in merito a questa riforma elettorale, voglio soffermarmi su un aspetto specifico, sapendo che non può e non deve essere estrapolato dalle considerazioni di carattere più generale che hanno fatto i colleghi, e mi riferisco in modo particolare alle osservazioni del presidente Mancino.

Concentrerò la mia attenzione invece su un aspetto censurabile, sia sul piano politico sia su quello istituzionale: come rilevato anche dal collega Vallone, la riforma elettorale non tiene minimamente conto del principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 30 maggio del 2003.

I principi costituzionali valgono indipendentemente dalla legislatura in cui sono stati approvati. Ciò vale a maggior ragione per la precedente legislatura, quando la legge in questione è stata ampiamente dibattuta e si è riusciti a trovare una quadratura del cerchio, con l'approvazione da parte della quasi totalità della maggioranza e dell'opposizione.

Ricordo - nel caso qualcuno non lo avesse ben presente - che il principio costituzionale contenuto nell'articolo 51 è che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

Il principio di eguaglianza e di pari opportunità per donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive configura un dovere della Repubblica; il principio si esplicita infatti nella seconda affermazione contenuta nella modifica dell'articolo 51 in base al quale è dovere della Repubblica garantirne l'effettività attraverso le riforme elettorali.

Abbiamo, quindi, modificato un principio espresso chiaramente nel dettato costituzionale. Voglio anche ricordare che il principio di dignità della persona, il principio di eguaglianza tra i sessi era già presente nella Costituzione, agli articoli 3 e 48.

Perché si è modificato allora l'articolo 51 e perché oggi non si tiene conto della modifica che è stata introdotta nel 2003? L'articolo è stato modificato perché vi era proprio bisogno di rimuovere tutti gli ostacoli che avevano impedito una pari rappresentanza di uomini e donne nelle istituzioni; c'era bisogno di riaffermare con maggior forza il principio di parità di genere e di uguaglianza all'interno della Costituzione, proprio in riferimento alle leggi elettorali.

L'articolo 51, d'altro canto, raccoglie il pensiero, la ricerca, lo sviluppo e la crescita che la nostra società ha saputo esprimere, ma chiede al legislatore qualcosa in più, altrimenti, come ho detto prima, non ci sarebbe stato bisogno di rivederlo: chiede di esprimere con chiarezza la necessità, l'urgenza di rimuovere le cause che fanno stare l'Italia agli ultimi posti nel mondo.

Proprio in occasione della Conferenza dell'ONU a dieci anni dalla Conferenza di Pechino (alla quale ha partecipato, insieme alla signora ministro Prestigiacomo, anche una delegazione sia di senatrici sia di deputate), venivano distribuite le ultime analisi fatte dall'ONU; noi risultiamo essere all'84° posto: credo che nessuno di noi si senta orgoglioso di questa squallida posizione.

È stato dunque modificato l'articolo 51 proprio per dire che non è sufficiente la consapevolezza e l'azione culturale delle forze politiche nella società. Ben lo sappiamo noi che siamo qui e che magari, in modo maggiore o minore, abbiamo lavorato e lavoriamo, crediamo anche nelle forze politiche e nel ruolo che esse hanno, però sappiamo benissimo - altrimenti non avremmo scritto quello che è riportato nell'articolo 51 della Costituzione - che non è sufficiente questa consapevolezza e la sola azione dei partiti.

In questo senso, c'è allora bisogno di una riforma del sistema elettorale, che, per di più, intervenga a due anni dalla citata modifica dell'articolo 51 della Costituzione, e questa riforma elettorale non può non prevedere un obbligo di congrua rappresentanza di ciascun genere nelle liste elettorali, a pena di inammissibilità delle stesse. Questo è contenuto sia nel principio espresso nella Parte I, sia nel dettato della Repubblica e quindi di noi legislatori.

La mancanza di ogni disposizione idonea a garantire una quota minima, almeno, di candidature femminili nelle liste elettorali, unitamente alla previsione dell'abolizione di ogni forma di libera espressione della preferenza da parte dell'elettore (qui si impone di votare, sostanzialmente, delle liste bloccate di candidati, un elenco di persone grazie al quale si sa già chi ci sarà e chi non ci sarà dentro le Aule del Parlamento), sono motivi che rendono il provvedimento, sia illegittimo, per violazione dell'articolo 51 come modificato nel 2003, ma anche regressivo sul piano politico e culturale rispetto alla legislazione previgente.

Noi quindi chiediamo di non procedere all'esame di questo provvedimento, proprio perché non è possibile violare un articolo della Costituzione così com'è stato modificato.

Attraverso questa semplice e breve spiegazione, voglio richiamare i colleghi alle parole che sono state espresse da esponenti dell'opposizione (di cui faccio parte), ma anche autorevolmente da esponenti della maggioranza, nell'occasione in cui abbiamo approvato il nuovo articolo 51.

Se andate a rileggere quegli atti, proprio le dichiarazioni di voto finale della quarta lettura, notate che si dice espressamente che il passaggio successivo dev'essere quello della riforma elettorale. Non possiamo dimenticarlo, a distanza di pochi mesi da quell'approvazione, perché l'abbiamo detto, e fortunatamente c'è un sistema di democrazia in quest'Aula per il quale tutto ciò che noi diciamo così come il nostro comportamento viene registrato, non possiamo dimenticarlo oggi che stiamo approvando la riforma elettorale. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Crema. Congratulazioni).

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, credo che in questo dibattito, così affrettato e così surreale rispetto alle conseguenze che una nuova legge elettorale comporta per tutto il sistema politico italiano, si possano evitare i toni mediatici, per i quali non mancheranno occasioni nei prossimi mesi. È meglio utilizzare questo scampolo di dibattito per fornirci argomenti e, una volta tanto, per ascoltarci tra addetti ai lavori; e ciò vorrei provare a fare per spiegare le ragioni della nostra contrarietà e di questa pregiudiziale di merito.

Sussistono, in primo luogo, ragioni di metodo. Il principio secondo il quale la legge elettorale si cambia soltanto con un'intesa tra maggioranza e opposizione è stampato nelle regole di una democrazia parlamentare e noi lo rispettammo nella passata legislatura, quando disponevamo di un testo, sottoscritto da tutta la maggioranza di allora e da Rifondazione Comunista, che era il frutto - molti colleghi se lo ricorderanno - di mesi di trasparente e collaborativo rapporto tra i due schieramenti in Commissione. È vero - qualche giornale ce lo ha ricordato - che, alla fine, minacciammo anche dialetticamente di andare avanti da soli, ma ci fermammo, perché allora voi ce lo chiedeste in nome di quel principio che condividiamo.

Guardate, non ne facciamo una questione temporale, così come ieri il collega Tofani nel suo intervento in Aula ci spiegava. Va da sé che, se ci fossero state le condizioni - e tra le condizioni un'intesa parlamentare larga che ci avesse visti coinvolti - è indubbio che tutto ciò doveva avvenire alla fine della legislatura, per non creare quel vulnus rappresentativo.

Ma il problema è un altro: è il merito del disegno in esame, sono le modifiche delle regole, che sono di tutti.

È troppo se vi chiediamo oggi di rispettare questi vostri ammonimenti? È troppo se vi ricordiamo che un Paese in cui ogni maggioranza, alla fine di ogni legislatura, si fa una legge elettorale più conveniente è condannato ad una instabilità infinita, perenne? E tutto per che cosa? Per cercare di vincere o per perdere meno?

Se il problema fosse quello di perdere meno, avremmo potuto - e potremmo ancora, se vi fermate - semplicemente approvare una norma che renda obbligatorio il non aggiramento dello scorporo di coalizione (in proposito vi sono proposte già depositate), mettendo così in condizione la coalizione che perde nei collegi uninominali di recuperare nella quota proporzionale. Questo era lo spirito della legge, magari introducendo anche il ripescaggio dei migliori perdenti nei collegi.

Ecco perché noi ne facciamo una questione pregiudiziale.

Entro nel dettaglio della proposta. Il disegno di legge in esame stabilisce l'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste di maggioranza relativa, prevedendo una soglia minima di operatività del premio stesso, che per la Camera dei deputati corrisponde al 10 per cento per la coalizione di liste e al 4 per cento per le singole liste non collegate, mentre per il Senato della Repubblica corrisponde al 20 per cento per la coalizione di liste e all'8 per cento per le singole liste non collegate. In conseguenza di ciò, alla Camera dei deputati, in uno scenario di forte frammentazione degli schieramenti elettorali, potrebbe determinarsi l'attribuzione di un premio di maggioranza pari al 55 per cento dei seggi ad una coalizione di liste che avesse la maggioranza relativa con poco più del 10 per cento.

In tale senso il provvedimento fuoriesce del tutto dalla tradizione legislativa italiana che in epoca repubblicana ha sempre previsto soglie all'operatività dei premi di maggioranza ben più elevate di quelle previste dal provvedimento in esame. L'unico precedente cui il disegno di legge può essere direttamente assimilato sotto questo profilo è la legge Acerbo del 1923 che ha coinciso con il consolidamento del regime fascista; questa attribuiva il premio di maggioranza al partito di maggioranza relativa senza alcuna indicazione di soglie minime.

Un sistema elettorale così congegnato appare lesivo dei caratteri democratici di fondo del nostro sistema costituzionale, in quanto in presenza di un possibile quadro di dispersione del voto degli elettori e di frammentazione delle forze politiche, il premio di maggioranza può operare a favore di formazioni politiche con una base elettorale anche molto limitata e lontane dalla maggioranza assoluta. Tali formazioni si vedrebbero quindi beneficiate di premi molto consistenti, pari addirittura al raddoppio o alla triplicazione dei seggi ottenuti.

La trasformazione della minoranza più consistente - tale essendo la formazione di maggioranza relativa - in forza politica che detiene la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento si pone in contrasto con i principi di cui agli articoli 1, 48 e 49 della Costituzione.

In definitiva, il disegno di legge introduce profondissime trasformazioni del sistema elettorale vigente, determinando il passaggio da un sistema misto a base maggioritaria a un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La discussione su tale proposta di riforma avviene mentre pende il termine per la sottoposizione a referendum della riforma costituzionale della Parte II della Costituzione, approvata definitivamente pochi giorni fa a maggioranza assoluta dal Senato.

È evidente, ed è a tutti nota, la stretta connessione fra sistema elettorale e la materia costituzionale resa evidente in talune Costituzioni nella scelta di costituzionalizzare la stessa disciplina elettorale. Un'elementare ragione di buon senso e prudenza istituzionale impone di attendere l'esito del referendum approvativo della legge di revisione costituzionale deliberata definitivamente dal Parlamento prima di procedere al varo di un'ampia riforma elettorale, così come oggi ci viene proposta. (Applausi del senatore Monticone).

CREMA (Misto-SDI-US). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CREMA (Misto-SDI-US). Signor Presidente, la Corte costituzionale insegna che la violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione si verifica sia quando si differenziano situazioni uguali, sia quando si omologano situazioni diverse.

Solo una grossolana lettura dell'articolo 57 della Costituzione può far ritenere che basti costituire delle macrocircoscrizioni regionali per salvaguardare questo radicamento che, nel disegno del Costituente, si contrapponeva all'elezione diretta che il precedente articolo disponeva per la Camera dei deputati. Stupisce che nella maggioranza ci si sia adagiati su questa convinzione per esorcizzare i dubbi di costituzionalità sul disegno di legge; essi vengono così non fugati, ma addirittura esaltati.

Nell'eliminare i collegi uninominali sia alla Camera che al Senato, il disegno di legge deferisce al decreto del Presidente della Repubblica non solo la decisione di ripartire i seggi sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ma anche quella di sottrarre dal totale dei seggi in palio quelli attribuiti alla circoscrizione Estero. Questo può avvenire con atto sub-primario per la Camera, ma è assolutamente incongruo che ciò avvenga per il Senato, la cui base regionale comporta equilibri fra le singole Regioni che sono oggetto di riserva di legge e non possono essere alterati da un atto del Capo dello Stato.

Nel prevedere questo, l'articolo4 del disegno di legge novella il comma 1 dell'articolo 1 del Testo unico del Senato, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, imputando al decreto presidenziale anche la sottrazione dei seggi dovuta alla necessità di eleggere i parlamentari della circoscrizione Estero.

Certo, si potrebbe rispondere che già il testo vigente prevedeva che -contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali - con decreto del Presidente della Repubblica (da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) i seggi del Senato fossero ripartiti tra le Regioni e quelli della Camera tra le circoscrizioni sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Ma ad ogni censimento generale l'articolo 7 delle leggi nn. 277 e 276 del 1993 (rispettivamente per la Camera e per il Senato) prevedeva che la «Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali» sottoponesse alle Presidenze delle Camere una proposta di revisione dei collegi uninominali alla luce della nuova distribuzione della popolazione e dei criteri che le leggi avevano previsto per la loro formazione: il rango primario di tale operazione si giustificava - a nostro modo di vedere - non per la natura prevalentemente maggioritaria della legge, né per la natura uninominale dei collegi istituiti nel 1993, ma perché alla legge elettorale si era pervenuti dopo il referendum Segni sul sistema elettorale del Senato e, quindi, la nuova legge si era modellata sul radicamento territoriale di questo ramo del Parlamento.

Ne è riprova il fatto che, quando le leggi costituzionali n. 1 del 2000 e n. 1 del 2001 hanno istituito la circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ed hanno determinato il numero di parlamentari assegnati a quella circoscrizione sottraendoli al numero dei parlamentari precedentemente eletti nelle circoscrizioni del territorio nazionale, la legge n. 459 del 2001 e il relativo decreto di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003) non si sono potuti discostare dalla "primarietà" di tale materia nel prevedere l'assegnazione dei seggi nella circoscrizione Estero.

Inquell'occasione la cosiddetta legge Tremaglia aveva stabilito che i seggi assegnati alla circoscrizione Estero fossero sottratti a quelli da attribuire con metodo proporzionale «fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione (Regione) già definiti in applicazione della legge elettorale vigente».

Sitrattava di una previsione che si aggiungeva (neppure ben coordinata) a quella del comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, secondo cui alla revisione si procede, tra l'altro, quando siano stati modificati le circoscrizioni elettorali e il numero dei parlamentari stabilito dalla Costituzione, ovvero quando sia stata introdotta una «nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero».

Pochi sanno che a fine ottobre la Commissione ha rassegnato le sue conclusioni, pochissimo lette e stampate, eppure nelle mani delle due Presidenze delle Camere, che quindi sono al corrente della necessità di provvedere: la maggioranza, come al solito, fa finta di non vedere e di non leggere, preferendo modificare la legge esistente con un codicillo che inopinatamente sposta la competenza a provvedere dal Parlamento al Governo (con la responsabilità finale del Capo dello Stato). Almeno per quanto riguarda il Senato, la scelta così operata incontrerà una seria censura di incostituzionalità, peraltro non avulsa dagli altri discutibili profili con cui la legge si rapporta alla questione del voto degli italiani all'estero.

L'unica norma espressa che riguarda questa materia, nel testo di legge approvato dalla Camera, è quella dell'articolo 2, che introduce ulteriore confusione nella già scabrosa faccenda della presentazione delle liste.

Com'è noto, in Italia le sottoscrizioni per le liste alla Camera e al Senato continuano ad essere regolate, quanto all'autenticazione delle firme, dalla vigente normativa di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che si estende anche alla dichiarazione di accettazione della candidatura. All'estero, il disegno di legge prevede che alla Camera "l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare", ma tale disposizione non è ripetuta per il Senato. Certo, può apparire che la questione sia superata dall'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, secondo cui "l'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare".

Il discorso si estende ora, grazie all'articolo 2 già citato, al caso dell'unico sottoscrittore-presentatore della lista che prescinde dalle sottoscrizioni (è citato dalla legge chi ha tale requisito). Qui la legge richiede l'autenticazione da parte di un notaio o di un cancelliere di tribunale, con disposizione oggi richiamata dalla legge elettorale proposta. Sia al Senato che alla Camera la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o Gruppo politico ovvero da uno dei loro rappresentanti (effettivo o supplente).

Anche in questo caso, per scavalcare il requisito dell'autentica notarile o di cancelleria, occorre ritenere applicabile l'articolo 11 prima citato, ma ciò può avvenire solo per gli elettori residenti nella circoscrizione consolare. Si tratta, quindi, di un fatto incredibile, incompatibile ed illegale che sarà causa di impugnativa di tutte le elezioni e di tutti gli eletti della circoscrizione estero; riguarda certamente il Senato e metterà a serio repentaglio la futura reale maggioranza in quest'Aula (per la normativa prima ricordata, mentre alla Camera dei deputati vale una norma, per il Senato riguarda solo i residenti nella circoscrizione consolare).

Signor Presidente,tacerò molte sulle altre incongruenze del Calderisum, come ormai lo si definisce dal talentuoso improvvisatore che l'ha elaborato. In questo mi sono, infatti, limitato a rilevare alcune delle vistose difformità cui dà luogo la disciplina tra le elezioni delle due Camere, che ritengo incompatibile ed incostituzionale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

D'AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, anch'io desidero presentare una questione pregiudiziale.

È opinione diffusa, anche tra gli studiosi, che il disegno di legge alla nostra attenzione presenti numerosi problemi di costituzionalità. Il fatto che alcuni di essi siano stati già illustrati da colleghi che hanno ben più titolo di me a parlare in questa materia mi indurrebbe, essendo un modesto studioso di materie economiche, a tacere, se non fossi incoraggiato da una considerazione.

Non possiamo immaginare - sarebbe irragionevole - che il Parlamento, allorché si pronunci su una pregiudiziale di costituzionalità, funzioni come se fosse una sorta di Corte costituzionale di primo grado. Anche la pregiudiziale di costituzionalità sollevata in Parlamento è sempre una questione politica e questo mi incoraggia a parlare.

Desidero fare un riferimento all'articolo 75 della Costituzione, che disciplina il referendum popolare abrogativo, perché lo considero - entriamo subito nella politica - uno dei cardini della nostra Costituzione. Infatti, fu proprio in virtù di tale articolo che nel 1993, con un voto della stragrande maggioranza degli italiani, è stato possibile imporre ad un sistema politico riottoso, abituato ad una lunga tradizione consociativa, il moderno sistema competitivo basato sul bipolarismo dell'alternanza. Un passo decisivo nella storia politica del nostro Paese è stato reso possibile, quindi, da quell'articolo 75, che ha pertanto confermato nella storia politica del nostro Paese di essere un articolo cardine.

Come tutti noi sappiamo, l'articolo 75, nel disciplinare il referendum popolare abrogativo, esclude talune leggi. Questa legge è formulata in modo tale da rendere impossibile agli elettori applicare la disciplina dell'articolo 75 della Costituzione, così come scritto nel testo della Carta costituzionale. Si dice che sia inevitabile. Non è vero.

Sono state depositate diverse proposte, presentate da me e da altri colleghi, come Bassanini e Manzella. Questi ultimi, facendo propria l'ipotesi avanzata sul «Corriere della Sera» dai professori Guzzetti e Segni, hanno avanzato una proposta che renderebbe invece possibile un referendum per consentire agli elettori di scegliere se mantenere l'attuale sistema maggioritario ovvero accettare la proposta, contenuta nella nuova legge qualora questa passasse in Parlamento, del nuovo sistema proporzionale.

Il meccanismo sarebbe molto semplice. Basterebbe introdurre una norma in cui si stabilisse che, in caso di abrogazione in via referendaria della legge che ci apprestiamo a votare, l'elezione del Parlamento della Repubblica sarebbe governata dalla legge oggi in vigore, vale a dire dal cosiddetto Mattarellum, per dirla in termini gergali.

Proposte in questo senso sono state avanzate e sono agli atti, ma non sono state fin qui accolte dalla maggioranza. Credo che in assenza di norme di questo genere si determinerebbe, per effetto di questa legge, un allargamento della esclusione delle materie sottoponibili a referendum previste dall'articolo 75 della Costituzione e quindi si contraddirebbe nella sostanza la lettera di tale articolo.

Credo sia giusto un ritorno alla politica che consenta agli elettori di pronunciarsi su una legge elettorale che stravolge il referendum del 1993, rischiando di restaurare l'ingovernabilità proporzionalistica. Sarebbe gravissimo se la maggioranza si rifiutasse di accogliere una proposta che vuole ridare la possibilità agli elettori di decidere e questi ultimi certamente puniranno chiunque voglia impedire loro di pronunciarsi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

DATO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DATO (Mar-DL-U). Grazie, Presidente. Intervengo per avanzare una questione sospensiva. Noi chiediamo di sospendere l'esame del testo della riforma elettorale fino all'approvazione di alcuni disegni di legge in discussione ormai da molti anni in Commissione. Qualcuno arrivò perfino in Aula, ma dovette essere rinviato nuovamente in Commissione, grazie all'aiuto del Governo che presentò un disegno di legge del tutto analogo a quello in discussione, che aveva come primi firmatari la sottoscritta e il presidente Amato, con l'effetto di bloccare di fatto l'approvazione di quel testo di legge.

Oggi che molta parte delle forze politiche ha deciso, al fine di attuare doverosamente l'articolo 51, di procedere alla discussione ed approvazione della disegno di legge attuativo dell'articolo 51 della Costituzione prima del testo di riforma elettorale, ne sono stati ritardati gravemente i lavori e la relativa approvazione per aspettare un testo del Governo. Un testo peraltro del tutto inutile e inopportuno, prima di tutto perché il Governo in materia elettorale, che non a caso è sottratta al decreto-legge, dovrebbe avere maggiore prudenza e, in secondo luogo, in considerazione del fatto che i cambiamenti nel contenuto si apportano attraverso un'attività emendativa.

Oggi abbiamo, quindi, rallentato i lavori finalizzati all'approvazione di questo testo di legge, su cui invece chiediamo di procedere speditamente e lo facciamo per la doverosa attuazione di una riforma costituzionale che abbiamo elaborato insieme.

Colleghi della maggioranza, vi siete vantati addirittura di aver inserito nel vostro programma elettorale la riforma della Costituzione. Alle nostre orecchie ciò suona assai strano. Ci sembra un ossimoro ritenere che una riforma costituzionale possa rientrare in un programma di parte. Non si tratterebbe più di Costituzione. Una Costituzione o è di tutti o non lo è, perché rappresenta la regola delle regole.

Senza una Costituzione di tutti, non parliamo più di Costituzione, ma non lasciate che questa riforma già realizzata, e inattuata, dell'articolo 51 sia soltanto la nostra riforma perché vi trova assolutamente sordi rispetto al dovere di attuarla; dovere massimo in Italia per due ordini di ragioni: in primo luogo, proprio in relazione a questo nuovo sistema elettorale da voi voluto che, di fatto, consegna ai partiti la possibilità di nominare il Parlamento; in secondo luogo, per il fatto che l'Italia, a differenza degli altri Paesi, non ha uno statuto pubblico dei partiti.

Non ha dunque alcun controllo sulle regole organizzative democratiche interne della vita dei partiti, anche quelle che portano alla determinazione dei canditati oggi nominati, cooptati, non certo più eletti. La legge che noi proponiamo non fa altro che imporre ai partiti un minimo criterio di rispetto della norma costituzionale. Esiste in tutti i Paesi in cui non esiste uno statuto pubblico dei partiti.

Questa riforma è doverosamente prioritaria rispetto alla riforma elettorale che voi state sostenendo. Senza questa ci mettiamo in una situazione inammissibile, dando ai partiti (e quando parlo di partiti, penso anche che nel nostro Paese vi sono partiti che non hanno mai celebrato un congresso durante la loro vita) la possibilità di scegliere i parlamentari. Quindi, mettiamo nelle mani di poche persone la possibilità di nominare il Parlamento del Paese. Sappiamo che nel nostro Paese, il Costituente fece questa scelta: evitò che nella vita interna dei partiti potessero interferire organi di controllo estranei alla vita dei partiti stessi. Ma allora i partiti non percepivano finanziamento pubblico; oggi, invece, i partiti percepiscono un finanziamento pubblico che, peraltro, nel nostro Paese rappresenta praticamente la totalità del bilancio dei partiti. Ebbene, non è possibile che i partiti percepiscano questo enorme finanziamento pubblico anche nel caso in cui siano incapaci di rappresentare realmente i cittadini, come risulta palese dall'assenza di rappresentanti del 54 per cento della popolazione italiana.

Vi voglio soltanto ricordare che il principio delle regole democratiche interne è talmente importante che, per esempio, la legge sul volontariato impone alle associazioni il rispetto di regole di democrazia interna, tant'è che una realtà come la Caritas, che come tutte gli organismi della Chiesa non ha i propri vertici eletti dalla base ma nominati dall'alto, non è riconosciuta come associazione di volontariato, non percepisce finanziamenti e non ha lo status del volontariato. Eppure tutti noi sappiamo quanto la Caritas rappresenti davvero la spina dorsale del volontariato nel nostro Paese.

Questo stesso principio di democrazia non viene applicato ai partiti, cioè ai mediatori del fondamentale meccanismo della rappresentanza di un sistema di democrazia liberale parlamentare quale è la nostra. Allora diventa assolutamente inammissibile approvare, avendo peraltro approvato la riforma dell'articolo 51 della Costituzione, una nuova legge elettorale che dà così grave peso alla possibilità dei partiti di nominare il Parlamento, senza imporre un minimo principio di equilibrio della rappresentanza che questi stessi partiti debbono rappresentare.

In molti Paesi è addirittura considerata inammissibile la presentazione di una lista elettorale, peraltro all'interno della quale l'elettore possa operare una propria scelta, che non rispetti un minimo di principio paritario della rappresentanza. Le proposte da noi avanzate riguardano anche altri tipi di sanzione, ma è assolutamente inaccettabile che i partiti possano nominare quelli che ridicolmente continueremo a chiamare «gli eletti» senza il rispetto di alcun principio di rappresentatività.

Riteniamo che un sistema di questo tipo non possa esprimere dinamiche rappresentative se non è corretto dall'introduzione di primarie per la scelta dei candidati, ma siamo sicuri dell'assoluta incostituzionalità di un tale sistema senza l'approvazione di leggi attuative della riforma dell'articolo 51 della Costituzione.

Se l'attuazione dell'articolo 51 è una preoccupazione soltanto nostra, la maggioranza, a nostro avviso, sta in qualche misura confessando di aver varato consapevolmente una riforma inefficace. Riteniamo che una riforma costituzionale non possa rimanere un orpello propagandistico, senza produrre un effetto serio nel riequilibrio della rappresentanza e nel rinnovamento della nostra classe politica. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Marino e Dentamaro. Congratulazioni).

*DI SIENA (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI SIENA (DS-U). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, intendo chiedere la sospensione dell'esame del disegno di legge che ci avviamo a discutere.

In particolare, chiediamo che esso sia rinviato in Commissione, in modo che possa essere discusso in modo congiunto con il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari» su cui ieri è iniziata la discussione nella Commissione affari costituzionali.

La mia richiesta tuttavia deriva anche da osservazioni che riguardano il merito di questo disegno di legge. In alcuni interventi di questa mattina sono state sollevate questioni d'ordine diverso sul complesso delle norme che ci sono state trasmesse dalla Camera, ma tutti si sono soffermati sulle modalità di elezione del Senato.

Anch'io, come la maggior parte degli intervenuti, voglio concentrare le mie osservazioni sugli effetti che le nuove norme hanno sull'elezione del Senato della Repubblica, perché a mio parere costituisce il punto di maggior criticità di questo progetto per tanti aspetti discutibile e discusso.

Nel corso del dibattito che ha investito la politica e la cultura giuridico-costituzionale del nostro Paese in queste settimane, si è ampiamente dimostrato che le norme sottoposte alla nostra discussione potrebbero assecondare un risultato che può produrre al Senato una maggioranza diversa che alla Camera, oppure nessuna maggioranza, a fronte del medesimo risultato elettorale.

In una situazione di bicameralismo perfetto, che caratterizzerà la funzione nei due rami del Parlamento anche nella prossima legislatura, anche nella eventualità da noi avversata che fossero confermate le norme contenute dalla recente revisione della Costituzione, ciò sarebbe causa di una forte instabilità politica ed istituzionale che è palesemente in contraddizione con altre norme che stanno alla base della stessa legge.

Insomma, non si capirebbe la ratio di una legge che introduce il principio di coalizione, l'indicazione del suo leader nel deposito dei contrassegni e delle liste, se tutto ciò non dovesse concorrere alla formazione di maggioranze stabili, al rafforzamento di quel principio di governabilità che ha ispirato, anche discutibilmente, tutte le scelte del legislatore, a partire dal referendum del 1993. È un principio che si è rivelato, a parer mio, per tanti aspetti lesivo del principio di rappresentanza e di espressione della sovranità popolare che è l'essenza prima della funzione delle assemblee elettive in una democrazia moderna, ma ha una sua razionalità.

Ora, per il Senato della Repubblica ci troviamo di fronte a norme (sbarramento, premio di maggioranza su base regionale) che diminuiscono ulteriormente il valore del peso della rappresentatività nella formazione di quest'Assemblea elettiva e il paradosso che si aggiunge a questa lesione è che ciò non viene fatto nemmeno in funzione della garanzia di stabilità e governabilità necessarie al nostro assetto istituzionale.

Le diverse soglie di sbarramento tra Camera e Senato (2 per cento alla Camera e 3 per cento al Senato, per le liste facenti parte di una coalizione; 4 per cento alla Camera, ma 8 per cento al Senato, per le liste che non fanno parte di una coalizione; 10 per cento alla Camera e 20 al Senato, per le coalizioni) creano una disparità nel valore attribuito al voto di ogni cittadino tra i due rami del Parlamento, che costituisce un vulnus ulteriore, appunto, a quel principio di rappresentanza che è il vero punto critico del rapporto tra istituzioni e società nelle democrazie moderne.

Siamo di fronte quindi ad un vero mostro giuridico, secondo il quale l'assegnazione del premio di maggioranza su base regionale, come avviene per il Senato, appunto produce quell'effetto del tutto opposto che l'assegnazione di un premio di maggioranza produce in tutti i sistemi elettorali conosciuti al mondo: cioè, invece che aumentare la distanza tra i due schieramenti, quello che ha vinto le elezioni e quello che le ha perdute, sortisce l'effetto opposto di avvicinare tale distanza e quindi rendere impossibile la formazione di maggioranze autosufficienti.

La verità è che (come ha dimostrato il senatore Manzella, oltre che nell'intervento di questa mattina, in un suo lucidissimo articolo apparso su «la Repubblica» del 5 novembre) la nuova legge elettorale mal si adatta (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)alle vicende che la Costituzione pone per l'elezione del Senato su base regionale.

Con grande spregiudicatezza, in verità, conferma indiretta della considerazione che questa maggioranza ha della Costituzione, nella sua prima formulazione la legge proposta non aveva tenuto assolutamente conto di questo vincolo; poi si è compreso, dopo molti autorevoli richiami, che si era passato il limite, ma la correzione si è rivelata peggiore addirittura della prima soluzione.

Sarebbe forse segno di saggezza ripensare almeno le norme che sono state qui proposte per il Senato ed entrare nell'ordine di idee che probabilmente la soluzione migliore sarebbe (come del resto fu fatto anche nel 1953) soprassedere a qualsiasi modificazione della legge attuale del Senato; o comunque, se si fosse veramente proporzionalisti, come ci si dice da parte degli esponenti della maggioranza, si potrebbe tornare alla vecchia legge elettorale del Senato, fondata sui collegi uninominali, ma assegnati con metodo proporzionale; oppure eliminare il premio maggioritario su base regionale.

E se tutto questo non fosse possibile per la maggioranza, che è chiamata disciplinatamente a sostenere una legge blindata, ritengo che forse si potrebbe, almeno, pensare di eliminare quel vero mostro che è il premio di maggioranza a livello regionale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, intervengo per illustrare una questione sospensiva.

Proprio in questi giorni è uscito un libretto del presidente emerito della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky (l'ho definito "libretto" non per sminuirlo, anzi per dire come in sintesi e in maniera sobria e garbata questo giurista descriva con grande proprietà e garbo il peso, l'importanza e il ruolo della Corte costituzionale nel nostro Paese), in cui si fanno alcune affermazioni che mi sembra di poter definire di sostanza costituzionale.

Le consiglierei, intanto, a coloro i quali affermano che nel nostro Paese la Corte costituzionale è un covo di rivoluzionari, per il tono e la qualità di tale intervento e per la fiducia che ispira nella profondità e nella serietà dell'opera della Corte, ma anche perché il lavoro che la Corte svolge può essere utile per quello su cui oggi siamo chiamati a discutere, ossia una valutazione complessiva di costituzionalità e di opportunità parlamentare nel procedere ulteriormente nell'esame di questo sciagurato disegno di legge.

Gustavo Zagrebelsky ricorda che Robert Jackson, nel 1943, introdusse innanzi alla Corte suprema degli Stati Uniti un tema importante per l'epoca, con l'affermazione che l'autentico proposito di una Dichiarazione costituzionale dei diritti (quella che si chiama Bill of rights nel sistema anglosassone) è sottrarre certe materie alle vicissitudini delle controversie politiche, delle maggioranze, dell'opinione dei funzionari. Addirittura - afferma sempre Jackson - i diritti fondamentali non possono essere sottoposti al voto.

Zagrebelsky, che tiene conto del nostro sistema costituzionale (ossia quello di una Costituzione scritta), dice: si vota, sì, ma una volta sola; cioè i diritti costituzionali fondamentali sono un universo sul quale non c'è bisogno di votare più volte e non si vota mai, la Corte non vota e non pone in discussione i diritti fondamentali.

Aggiungerei che probabilmente esistono dei diritti e dei princìpi sui quali anche nel nostro Paese non si dovrebbe votare neppure una sola volta; una serie di regole che appartengono a quella che si può definire la Costituzione materiale, che anche dove c'è una Costituzione scritta, come nel nostro Paese, e soprattutto quando si invoca la nostra dignità di grande Paese democratico, dovrebbero rappresentare quel sostrato, quella concludente immagine di comune sentire che forma il nostro sistema costituzionale di merito.

Del resto, ciò è così vero che questo tema della legge elettorale, sebbene non sia formalmente costituzionale, come taluno sostiene, è tanto intensamente vissuto come tema di forte significato costituzionale che sempre i dibattiti sulle leggi elettorali sono stati intensi e appassionati e soprattutto hanno tenuto conto fortemente del rapporto che sempre vi è stato fra le proposte di modifica della legge elettorale e i rivolgimenti politici e sociali, i cambiamenti che le leggi elettorali tendono a registrare e ad interpretare. In altre parole, non è data una legge elettorale come laboratorio astratto, come divertissement della politica che crea per se stessa regole gradite, ma la legge elettorale esiste in quanto interpreta i valori costituzionali e invera le regole della democrazia condivisa di un Paese. È proprio questo il vero, profondo limite di questa iniziativa.

Non vi è un motivo costituzionalmente sensibile o costituzionalmente protetto per introdurre in questo momento e in questo sistema politico-istituzionale una nuova legge elettorale. Non si avverte un bisogno di stabilità, anzi, si può dire che di stabilità è persino morto il Governo Berlusconi, il quale ha sostituito più volte importanti ministri senza soggiacere a una prassi parlamentare del passato, cioè quella di presentare le dimissioni.

Non vi è stabilità neanche all'interno del Parlamento, poiché il potere legislativo è assistito da maggioranze che una volta avremmo definito, offendendo quel dignitoso Paese, "bulgare" e che, comunque, sono sicuramente sufficienti a far approvare qualunque tipo di provvedimenti. Non c'è neppure un interesse ad un riequilibrio della composizione degli organi parlamentari attraverso l'ingresso delle donne, perché questo tema, trattato da alcune colleghe, non è tenuto in alcuna considerazione. È, al contrario, una questione controversa che consente di respingere questo argomento.

Non vi è neppure un migliore equilibrio delle rappresentanze territoriali, poiché il sistema scelto, quello della rappresentanza proporzionale, contraddice quell'aspetto federale che si è voluto adottare pochi giorni fa in questa stessa Aula, peraltro in maniera raffazzonata ed improvvida.

In sostanza, si dovrebbe attuare un sistema che non solo è in controtendenza con la Costituzione che si dovrebbe attuare - e che speriamo con il referendum non sarà approvata - ma certamente è contrario allo spirito complessivo della Costituzione attualmente vigente nel nostro Paese. D'altronde, bisogna prendere in considerazione un altro insegnamento, ormai comune alla valutazione degli studiosi della scienza politica e non solo dei sistemi elettorali, che riguarda i meccanismi d'ingegneria elettoralistica, quali il tentativo della Grosse Koalition in Germania, le dimissioni del Presidente d'Israele o la situazione della stessa Inghilterra.

Nel Regno Unito ormai tralaticiamente si parla di grande stabilità, nonostante emergano alcune tensioni, come si può dedurre dalla bocciatura di un'importante legge antiterrorismo. Infatti, anche quel sistema tende a sovrarappresentare, in maniera che riterremo inaccettabile, una componente non certo maggioritaria della società. Persino in questo caso vi è la prova che, in realtà, i sistemi elettorali nascono per la necessità di rappresentare ad un tempo la complessità della società politica e lo spirito di governabilità che rende necessaria la tendenza dei sistemi.

Se tali sono i temi attuali, a quali di questi il disegno di legge elettorale risponde? Risponde forse ai temi della rappresentanza delle autonomie diffuse, alla presenza in Parlamento o negli organi istituzionali dei corpi intermedi di rilievo costituzionale, ai sistemi di formazione del consenso, introducendo elezioni primarie, riformando il referendum, legiferando sui partiti? No, nulla di tutto questo. Nulla di quelli che sono gli strumenti legislativi che una grande democrazia dovrebbe urgentemente adottare per fornire un contributo ad una forma di Governo stabile, democratica, coerente con i grandi temi che ci pongono le democrazie contemporanee: proprio il governare e il rappresentare ad un tempo l'indirizzo costituzionale, complesso e integrato che ci viene assegnato, non solo dalla Carta costituzionale, ma dalla nostra posizione nel sistema europeo e dall'appartenenza, da noi rivendicata con orgoglio, alle democrazie che guidano libere il mondo, con le quali dobbiamo confrontarci, recependo e utilizzando tali raffinati strumenti di partecipazione democratica. Essi costituiscono ormai la precondizione - nella pressione dei mezzi di comunicazione e dei potentati economici - per il funzionamento delle democrazie rappresentative e per il mantenimento della civiltà come noi la intendiamo, una civiltà basata sul valore sacrosanto della dignità della persona umana.

Il tempo, dunque, rende intempestivo e anche incostituzionale questo disegno di legge. È chiaro che si tratta di un provvedimento che, per meri affari di bottega, viene proposto per cercare di riparare il danno. È una strategia che abbiamo capito. Ma è soprattutto per la mancanza totale di sistematicità, all'interno di una costruzione che potrebbe essere affrontata dignitosamente da un Parlamento, che noi dobbiamo, a mio parere, proporre una specifica questione sospensiva, ritornare nelle Commissioni e rappresentare i veri problemi che le leggi elettorali dovrebbero risolvere, avviando un dibattito sereno che travalichi la prossima scadenza elettorale, che dia un contributo al Paese e che non sia solo finalizzato ad evitare una sconfitta annunziata. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

BASSO (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BASSO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per porre formalmente una questione sospensiva sul disegno di legge di riforma elettorale. Lo faccio perché ho la sensazione - o meglio la certezza - che con tale riforma anziché perseguire gli interessi generali si stia tentando di stravolgere l'atteso esito elettorale della prossima primavera.

La verità, colleghi della maggioranza, è che vi accingete a modificare l'attuale sistema elettorale perché siete terrorizzati. Colgo nei vostri volti la paura. Cambiate per paura di perdere! Vi accingete, pertanto, ad approvare una legge concepita sotto la dettatura di sondaggi che vi danno perdenti. Di qui il tentativo di voler rovesciare gli stessi sondaggi, manipolando il sistema elettorale con l'obiettivo di una rimonta piuttosto artificiale.

È troppo sostenere che tutto questo pone un problema di emergenza democratica? Penso che non lo sia, se è vero che alla base di ogni democrazia c'è il rispetto delle regole. E in una democrazia, se tali regole devono essere cambiate vanno cambiate assieme, con il consenso di tutti.

In Germania, l'ex cancelliere Schröder, di fronte ad una probabile sconfitta, non ha messo mano al sistema elettorale, ma ha affrontato a viso aperto il giudizio degli elettori tedeschi. Forse proprio questo coraggio gli ha consentito di recuperare fiducia in larghe fasce dell'elettorato di quel Paese. Citatemi, colleghi della maggioranza, uno Stato dell'Occidente democratico dove si siano manipolati i sistemi elettorali a partita già iniziata, o meglio quasi conclusa. Mi chiedo come questo possa accadere nella nostra Italia. Cerco di trovare spiegazioni, ragioni.

Mi pongo con forza questo problema perché ho la sensazione che ad essere calpestata sia la stessa concezione della politica, intesa come cosa alta, anche in grado di trasmettere valori morali alti.

Onorevoli colleghi,nel nostro Paese ci sono luoghi profondi dove si pratica la solidarietà e si educa al rispetto, dove c'è senso dello Stato e delle istituzioni. Ma vorrei spingermi ancora oltre: molti degli stessi partiti politici dai quali noi proveniamo, con tutti i loro difetti, erano vere e proprie scuole di educazione civile, vere e proprie autorità laiche in grado di svolgere un'alta funzione di educazione civica. E ancora oggi vi sono partiti politici che non si limitano ad insegnare che bisogna soltanto obbedire ai capi. Ancora oggi ci sono partiti politiciche servono il bene comune. Ancora oggi ci sono leader politici che sanno parlare il linguaggio della verità. Ancora oggi ci sono dirigenti politici che non praticano la personalizzazione della politica e che non esibiscono ovunque la propria faccia; magari una faccia sempre sorridente, assieme ad una sfacciata sicurezza in se stessi, uomini quasi profetici, all'apparenza benedetti da Dio, anzi unti dal Signore, come si è proclamato il nostro Presidente del Consiglio.

Ma è proprio nel Presidente del Consiglio che in queste settimane abbiamo colto la sofferenza, una sorta di dolore. Qual è la causa? È presto detto: i sondaggi non gli sono più da parecchio tempo benevoli, quasi a dimostrazione del fatto che il grande demagogo non gode più della credibilità degli italiani, proprio lui che paradossalmente sembrava amato dagli italiani addirittura per aver tentato lo scardinamento della democrazia con una sorta di plutocrazia che lo ha visto fare campagne elettorali in transatlantico, regalare cravatte e orologi d'oro, invitare Capi di Stato nelle sue tenute e ville, proprio come nei Governi plutocratici. In questi Governi fanno da padroni gli interessi dei grandi ricchi e il potere viene usato per incamerare il consenso e vincere così le elezioni, legiferare a proprio vantaggio piegando la cosa pubblica a vantaggio delle private ricchezze, persino diffondendo stili di vita secondo i quali i ricchi sono i migliori e ricchi possiamo diventare tutti.

Ma è anche vero che i plutocrati, senza il potere, senza il comando, non contano più nulla. Ecco perché cambiano le regole del gioco! C'è da dire: mamma mia, che cosa sta succedendo? Quanto deve ancora soffrire la nostra democrazia? Assieme alla democrazia soffrono anche l'economia e del Paese nel suo insieme.

Sappiamo come stanno le cose: l'economia non è stata governata; per milioni di italiani la vita si è fatta sempre più dura; la diminuzione delle tasse è stata solo uno slogan; non c'è stato lo sviluppo promesso e in Italia c'è persino meno sicurezza. In una sola parola, il Presidente del Consiglio non ha mantenuto quello che lui ha chiamato "contratto con gli italiani".

Ora, proponendo l'approvazione di questo provvedimento, ricorre alla mossa di riserva; è una mossa che, nelle sue intenzioni, dovrebbe consentirgli di vincere anche ottenendo meno voti dello schieramento di centro-sinistra.

Si ricorre al trucco, così come ci ricorre chi pratica il gioco delle tre carte. Ecco perché ho deciso di intervenire in questo dibattito ponendo la questione sospensiva: per ricordare che le regole elettorali sono alla base di ogni democrazia. Attraverso le regole elettorali si esprime compiutamente la sovranità popolare, si costituiscono la rappresentanza nazionale e di qui gli stessi sistemi politici. Le regole - si sa - non sono immutabili, ma la loro modifica dovrebbe prescindere dalle maggioranze e dalle minoranze del momento.

Sono dell'idea che l'attuale legge elettorale contenga dei difetti. Assieme avremmo potuto correggerla, migliorarla. Non lo avete voluto, avete preferito invece proseguire per la vostra strada.

Avete la certezza di perdere e allora predisponete queste norme (in parte siete stati costretti a correggerle per le obiezioni del Quirinale), per cui chi perde in termini assoluti può vincere in termini di attribuzione di seggi.

Con leggerezza vi assumete la responsabilità di interrompere il rapporto tra elettore ed eletto. Di fatto, consegnate tutto il potere elettorale ai partiti. L'elettore fino ad oggi poteva scegliere tra coalizioni diverse e candidati diversi e poteva scegliere anche, con un altro voto, il partito. Con questa legge tutto questo viene meno. L'elettore non vota più per la persona, per chi ritiene che meglio possa rappresentarlo, ma vota soltanto per i partiti. Saranno pertanto le segreterie politiche a nominare i rappresentanti in Parlamento: non più un Parlamento composto da persone elette direttamente dai cittadini, ma un Parlamento eletto da segreterie politiche. Si tratta quindi di un potere sconfinato per i partiti, senza alcun contrappeso, con la conseguenza che il parlamentare non risponderà più ai suoi elettori ma al suo partito.

È un sistema che crea sicuramente instabilità. Potrà altresì verificarsi la circostanza di maggioranze di segno politico diverso tra Camera e Senato.

Si introduce un premio di maggioranza, pur in presenza degli sbarramenti; per il Senato ci saranno 20 premi di maggioranza, uno per ogni Regione: una sorta di lotteria.

Onorevoli colleghi, credetemi, un sistema elettorale siffatto suona come offesa e fa violenza a quei 29 milioni di italiani che nel 1993 hanno di fatto chiesto l'abbandono del sistema proporzionale e l'assunzione di un sistema maggioritario, proprio per consentire ai cittadini di scegliere il Governo del Paese.

Sappia il Presidente del Consiglio che sarà proprio questa gente, gente piuttosto perbene che comunque, a prescindere dal sistema elettorale, avrà la forza ed i numeri per fargli capire che l'ormeggio dal quale si è staccato è quello del rispetto della democrazia e che il Capo del Governo è arrivato ormai al capolinea. (Applausi dal Gruppo DS-U).

NIEDDU (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, colleghi, intervengo per presentare una questione sospensiva.

In materia elettorale è comprensibile intervenire per definire correzioni adeguate e coerenti del sistema attualmente in vigore, ma sarebbe logico che in una materia così delicata e sensibile ciò non avvenga in modo unilaterale, a colpi di maggioranza, tanto più alla vigilia del voto, a campagna elettorale sostanzialmente aperta.

Viceversa, si è deciso di procedere con un metodo che in nessun altro Paese democratico sarebbe stato non dico praticato, ma neanche immaginato. Ecco perché - prima di esprimere le argomentazioni secondo le quali questo disegno di legge, così come è, non è in linea con i dettami della Costituzione - vorrei ricordare che, ove fossero accettate dalla maggioranza modifiche tendenti a correggere il testo della Camera, si potrebbe approvarlo velocemente, contrariamente a quell'«ormai è troppo tardi»; reiterazione, in realtà, di indisponibilità politica a qualsiasi serio confronto in materia da parte della maggioranza.

Il bipolarismo, la democrazia dell'alternanza, la stabilità dei Governi, la scelta da parte degli elettori del Governo del Paese sono tutte acquisizioni a cui i nostri cittadini non possono rinunciare. Questa la ragione della nostra perplessità di fondo verso un ritorno tout court al proporzionale. Ma almeno si renda questo ritorno non confliggente con queste recenti conquiste, ovverosia un'opportunità ad evolvere verso un bipolarismo più maturo, solido e stabile.

Le correzioni che proponiamo all'attenzione dell'Assemblea sono contemporaneamente migliorative del sistema e tali da riportare il disegno di legge nell'alveo della Costituzione.

Le ragioni di merito per le quali a mio parere questa legge elettorale è difficilmente incasellabile nel rispetto della Costituzione, sono sintetizzabili in tre punti critici essenziali.

Il primo: la mancata attuazione del combinato disposto del secondo comma dell'articolo 3 con l'articolo 51 della Costituzione per quanto riguarda le pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive. Il secondo: il premio di maggioranza regionale al Senato. Il terzo: le differenti soglie di sbarramento.

Procedendo in ordine, sulle pari opportunità tra uomo e donna, non ha alcun senso procrastinare a un futuro disegno di legge una norma che attua il dettato costituzionale e introduce azioni positive, volte a rendere la rappresentanza politica più rispondente alla ricchezza dei valori, di intelligenze, di capacità presenti nella società in entrambi i generi. Il mancato inserimento di tali norme nel disegno di legge elettorale rinvia in concreto nel tempo la soluzione.

Sul premio di maggioranza regionale è chiaro come, finché non entri in vigore il progettato sistema bicamerale in cui il Senato non sarebbe partecipe del rapporto fiduciario nella stessa misura di oggi, è inopportuno introdurre tanti premi di maggioranza quante sono le Regioni, svilendo l'unica funzione del premio: garantire il formarsi di una maggioranza di Governo a livello nazionale.

Nel quadro della Costituzione vigente, che prevede l'apporto paritario di Senato e Camera nel sostegno al Governo, è bene non introdurre una variabile che potrebbe creare problemi alla governabilità. Il rispetto, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della Costituzione, dell'elezione «a base regionale» del Senato è già garantito dalla circoscrizione elettorale regionale e dallo sbarramento, anch'esso a livello regionale, e non deve travalicare ed inficiare la formazione di una maggioranza di Governo identica a quella che si forma alla Camera; cosa possibile con i premi di maggioranza regionali così come previsti dalla legge in questione.

Non bisogna confondere l'obiezione, che vuole vincolare territorialmente i voti dati all'interno della Regione ai seggi da attribuirsi ad essa (che poggia legittimamente sul dettato costituzionale mirante a garantire un'equa distribuzione dei seggi tra le Regioni) con l'altra obiezione, - che surrettiziamente si vuole accreditare derivi dall'articolo 57, primo comma - che non vuole alcuna distorsione delle maggioranze espresse naturalmente nelle diverse realtà regionali.

Anche con il vecchio sistema elettorale puro del Senato, che ha accompagnato la Repubblica fino alla riforma maggioritaria, i voti confluivano nel calderone dell'Ufficio centrale regionale, contribuendo a determinare il divisore la cui applicazione per il riparto proporzionale produceva comunque una certa correzione percentuale in favore dei primi due o tre partiti.

Quindi, l'argomento del rispetto della territorialità o regionalità dell'indicazione politica del voto prevalente appare assai debole, fuori tempo massimo con la storia, e comunque non rispondente ad una interpretazione evolutiva del testo costituzionale. Diverso sarebbe conciliare il solo necessario vincolo regionale tra voti e seggi con quello della funzione nazionale di un premio di maggioranza; vincolo concepito per tutelare la proporzionalità tra popolazioni delle varie Regioni e seggi attribuiti alle stesse.

Per quanto concerne l'entità e la varietà delle soglie di sbarramento, per rendere efficace e non simbolica la soglia di sbarramento, giacché da essa dipenderà la semplificazione del quadro partitico, la solidità e la stabilità delle due coalizioni, è opportuno prevederla uniforme sia nel caso in cui la lista si coalizzi sia nel caso in cui non lo faccia, altrimenti il coalizzarsi a forze più grandi sarebbe solo un modo per superare lo sbarramento del 4 per cento, esattamente ciò che avete previsto in questa proposta di legge. Sarebbe meglio semplificare le soglie di sbarramento per il Senato ed uniformarle a quelle della Camera, rimanendo comunque calcolate su base regionale per rispettare il dettato della Costituzione vigente.

Sarebbe oltremodo augurabile una legge elettorale che, oltre a coniugare rappresentatività e governabilità, aiuti a semplificare l'attuale quadro partitico ed inibisca il formarsi di ulteriori microformazioni con poteri di ricatto e connessa instabilità interna alle coalizioni, cosa che contrasta in maniera assoluta con il combinato disposto del secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione, laddove afferma che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», e con l'articolo 49 della stessa che recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

Presidenza del presidente PERA(ore 12,35)

 

(Segue NIEDDU). Infatti, se i due poli fossero prigionieri di piccole oligarchie di potere che muovono poche migliaia di voti sarebbero negate la sovranità popolare, la democrazia dell'alternanza, la stabilità dei Governi e la scelta del Governo da parte dell'elettore. Ma queste negazioni sarebbero ancor più gravemente accentuate ove al Senato la coalizione vincente in termini di voti risultasse perdente in termini di seggi assegnati per via del premio di maggioranza regionale, così come previsto dalla vostra proposta di legge.

E' lampante, infatti, quanto sia antidemocratico, nel senso di negazione ed addirittura capovolgimento della volontà degli elettori, avere al Senato una maggioranza di eletti antitetica alla maggioranza degli elettori. Saremmo, è chiaro a tutti, alla più conclamata violazione e violenza dell'uguaglianza del voto di ciascun elettore. Al Senato, a differenza della Camera dei deputati, può avvenire venga invertito l'esito elettorale.

E' evidente il rischio di tare eventualità, che nessun esperto di sistemi elettorali si sente di escludere per quanti calcoli abbia fatto. Avremo così un Senato eletto, sì, su base regionale, con voti espressi dai cittadini delle e nelle varie Regioni, ma che sono innanzitutto cittadini italiani e non elettori di entità confederate, come forse intende le Regioni il ministro Calderoli. No! Le Regioni sono costituite nell'ambito della Repubblica, ed invece siamo ad una legge elettorale che nei fatti per il Senato determina 21 sistemi chiusi, a sé stanti; la dimensione nazionale scompare e ciò vìola l'unità costituzionale della Repubblica, una ed indivisibile. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Michelini).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.3633,1,117,290,

337,614,1148,1177,1294,1475,1489,1693,1853,3343,3378 e 3396

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 3633 e connessi.

GASBARRI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, anch'io presenterò una questione sospensiva.

Un autorevole commentatore nei giorni scorsi, parlando delle varie conseguenze arrecate dalla decisione di questa maggioranza di centro-destra di presentare la riforma in senso proporzionalista della legge elettorale, sottolineava, in particolare, come la modifica delle regole del gioco, a fine legislatura, sia dovuta alla loro speranza di mettersi al riparo da una sconfitta incombente; un tentativo per limitare il vantaggio attribuito dai principali istituti demoscopici all'Unione. E sulle gazzette di Arcore si è subito parlato di rimonta, di tendenza invertita, dimenticando la concreta durezza di una competizione elettorale che solo pochi mesi fa - mi riferisco alle regionali - si è conclusa, per dirla con una formula, con 12 a 2. Si evidenziava come la disfatta più eclatante della coalizione di centro-destra sia avvenuta proprio in Lombardia: in quella Regione, la Casa delle Libertà ha perso ben 750.000 voti rispetto alle regionali di cinque anni prima; una cifra impressionante che parla da sola e che non necessita di analisi. Altro che rimonta!

E' un esempio che ho voluto qui ricordare per dire come tutte le elezioni succedutesi dal 2002 ad oggi (amministrative, regionali, suppletive, europee) siano lì a testimoniare la crisi profonda, forse irreversibile, del blocco di consensi costruito da Berlusconi nel 2001.

Il dibattito sulla legge elettorale, il suo varo da parte di una coalizione preoccupata dell'imminente passaggio in minoranza non può far passare in secondo piano il fatto che i problemi veri dei cittadini (la casa, la sanità, l'annunciata stangata a gennaio di luce e gas), l'insicurezza, l'incertezza e la precarietà del fronte sociale sono le vere cause alla base della crisi di consenso del Governo e di Berlusconi. Una frattura ormai consolidata che non può essere recuperata perpetuando l'inganno di qualche bonus da contrabbandare come politica di sostegno alle famiglie. Una perdita di prospettiva da parte delle nuove generazioni che non può trovare rassicurazioni nella finanziaria truccata del ministro Tremonti; anzi, i tagli a parte della domanda dei servizi sociali locali come gli asili nido, l'assistenza, gli investimenti nelle aree urbane, le mense scolastiche e i trasporti pubblici sono destinati a peggiorare le condizioni reali delle persone. E bene fanno i sindacati dei lavoratori e dei pensionati a scioperare domani in tutto il Paese contro questa legge finanziaria, per quello che di negativo contiene a proposito delle pensioni delle politiche sociali e della restituzione del fiscal drag.

E non può non destare preoccupazioni in noi e negli italiani il dover assistere all'inverecondo spettacolo di chi, responsabile del sentimento di fortissima preoccupazione di molte famiglie per il reddito che diventa sempre più insufficiente per arrivare a coprire le spese di tutto il mese, è capace solo di attivare per intero la grancassa dei media amici per vantarsi di aver trovato il marchingegno tecnico per restare a galla, perché di questo si tratta.

Con il disegno di legge che introduce modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, già approvato dalla Camera e ora qui in discussione, il tentativo portato avanti dal centro-destra è appunto quello di modificare le regole del gioco, con l'unico intento di mettersi al riparo da una sconfitta sempre più probabile.

Nessuno di noi realisticamente si aspettava che il Presidente del Consiglio avrebbe preso atto della crisi sempre più inarrestabile della coalizione di centro-destra, anticipando la fine della legislatura e andando subito al voto per consentire agli italiani di scegliere un nuovo Governo. È successo, infatti, esattamente il contrario. Siamo stati messi di fronte ad un cambiamento delle regole del gioco da parte di una coalizione e del suo leader che si configura, più che una trionfale estrazione del coniglio dal cilindro, come una vera e propria ritirata strategica, talmente precipitosa che non si è avuto nemmeno il tempo e la volontà di cercare il consenso delle opposizioni; anzi, hanno modellato le nuove regole elettorali contro l'opposizione e a suo preciso danno.

Le primarie per l'individuazione del Premier dell'Unione, il loro esito, i 9.000 seggi che hanno visto l'incredibile partecipazione degli elettori in tutto il Paese, nelle grandi città come nelle piccole aree interne, sono lì a dimostrare che il confine tra la ritirata strategica e la rotta disordinata è estremamente sottile.

Nel merito della legge, va sottolineato come essa consegni nelle mani delle segreterie dei partiti e delle élites ristrette e fedeli al capo la possibilità di scegliere gli eletti (tra l'altro dovremo chiamarli dopo il varo di questa legge non più eletti, ma designati), indipendentemente dalla volontà degli elettori, ai quali sarà concesso solo di scegliere tra i vari simboli presenti sulla scheda.

Con il sistema che si propone, si annulla la svolta del 1993 che, a seguito dell'introduzione del sistema maggioritario, trasferì la scelta del Governo dal Parlamento al popolo, dando una forte spinta stabilizzatrice all'Esecutivo aumentandone sensibilmente la durata. E fu proprio Berlusconi a sostenere che la sua discesa in campo era frutto di un impegno di lotta contro i partiti, contro la degenerazione della vita democratica dovuta al proporzionale, oltre che, naturalmente, contro i comunisti.

Il ritorno al sistema proporzionale avviene violando in vari punti la nostra Carta costituzionale e in totale spregio della volontà espressa dai cittadini elettori in occasione del referendum del 1993. A questa stridente contraddizione tra le allora sbandierate volontà di repulisti da parte di chi - va dato atto - seppe incamerare l'ondata di antipolitica che attraversò il Paese dopo l'esplosione di Tangentopoli, si contrappone oggi la disinvoltura disperata del primum vivere. Ma questa riforma della legge elettorale causa una grave lesione, una vera e propria lacerazione istituzionale, soprattutto dal punto di vista del metodo democratico.

Questo disegno di modificazione del sistema elettorale, mirando solo ed esclusivamente al proprio tornaconto elettorale, è soprattutto una grave frattura, in quanto in politica le questioni di metodo sono anche questioni di sostanza non secondarie. Infatti, pur se si può arrivare a comprendere la ratio del cambio di questa legge a fine legislatura, è il combinato di questa scelta di natura temporale con quella di arrivare all'approvazione di un cambio di regole - non solo senza il concorso dell'opposizione, ma addirittura contro di essa - che configura tutto ciò come una grave lesione democratica.

Altri colleghi, prima e meglio di me, si sono soffermati sui contenuti e sulle conseguenze di questa proposta. Voglio chiudere il mio breve intervento sottolineando un aspetto che lascia sgomenti: la tranquillità, l'indifferente leggerezza con cui, da parte di quasi tutti gli esponenti della Casa delle Libertà, si parla del contenuto della riforma elettorale, dicendo, in maniera scoperta, quasi sfacciata, come essa sia esclusivamente finalizzata, non alla difesa dell'interesse generale, ma solo a ridimensionare la sconfitta. Un triste epilogo per chi, dopo essere salito sul carro del bipolarismo e della democrazia dei cittadini per poter arrivare al Governo del Paese, oggi, come abbiamo detto, solo per ridimensionare la sconfitta, sposa ed esalta le magnifiche sorti e progressive del ritorno alla cultura del proporzionale.

È tutta questa serie di ragioni che mi ha portato, signor Presidente, ad avanzare una questione sospensiva, per far sì che l'esame di questo disegno di legge, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, possa tornare per ulteriori approfondimenti in Commissione. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dettori. Congratulazioni).

LEGNINI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione sospensiva.

Onorevoli colleghi, si manifesta da tempo una tendenza, da voi indotta, dalle vostre iniziative e dalle vostre cosiddette riforme determinata, all'assuefazione, all'acquiescenza sempre più silente e passiva a scelte normative inaccettabili sotto il profilo democratico e istituzionale e a volte sovvertitrici della Costituzione formale e materiale. Tale tendenza noi non ci stancheremo di contrastarla.

Non mi riferisco solo all'intima abusività di cambiare le regole del gioco in modo unilaterale e a partita aperta, strumentalizzando una maggioranza parlamentare sempre meno coincidente con l'orientamento politico della maggioranza degli elettori (volontà ripetutamente espressa in questi anni) e per di più determinata proprio da quelle regole elettorali che oggi volete abiurare.

Mi riferisco a scelte di merito inaudite, come quelle operate con questo provvedimento legislativo, contrarie al costume democratico del nostro Paese, palesemente confliggenti con norme e princìpi costituzionali, della Costituzione vigente e financo di quella riformanda, dove avete voluto pomposamente consacrare il principio maggioritario, salvo poi contraddirlo platealmente con questa legge elettorale.

Trattasi di norme, di regole selettive della rappresentanza parlamentare, quelle da voi prefigurate, che indeboliscono fortemente il principio democratico, su cui si fonda l'impianto costituzionale vigente, su un punto decisivo: quello del rapporto tra gli elettori e gli eletti nel massimo consesso istituzionale rappresentativo della volontà popolare del nostro Paese.

Non riprendo i pregevoli rilievi di incostituzionalità efficacemente svolti da molti autorevoli colleghi nella seduta odierna e da molti costituzionalisti italiani nelle scorse settimane. Voglio, invece, nel motivare la mia pregiudiziale, concentrare le mie brevi considerazioni su tale rilevante aspetto del progetto di riforma: il rapporto tra elettori ed eletti, fortemente condizionato dal sistema di elezione del parlamentare, dalla modalità attraverso la quale il cittadino elettore concorre alla individuazione del senatore o del deputato destinato a rappresentarlo.

Non è in discussione, sotto tale profilo, l'opzione maggioritaria o proporzionalista, no: ciò che viene in discussione è la soppressione, di fatto, del potere, che tutti a parole riconosciamo come intangibile, di scegliere non solo tra coalizioni diverse e tra partiti diversi, ma anche tra candidati diversi.

Ora, è evidente a tutti che, mentre il vincolo di coalizione risulta, nel vostro progetto, gravemente compromesso, la possibilità di scegliere tra candidati diversi viene anche formalmente soppressa, residuando solo la scelta tra partiti diversi.

Al cittadino elettore viene negato il potere di fare in modo che il proprio voto influisca a valle del legittimo esercizio dell'attività selettiva delle candidature da parte dei partiti, siccome tra le scelte in tal senso operate dai partiti stessi e l'espressione del voto non vi sarà alcuna possibilità di condizionamento degli elettori.

Si produce, cioè, una inedita e rigida separazione tra il momento selettivo delle candidature e quello dell'espressione del voto, che incide irrimediabilmente sulla libera espressione del consenso elettorale, costituzionalmente garantito dall'articolo 48 della Costituzione.

Tale grave sospetto di incostituzionalità è tanto più fondato ed enfatizzato per il sistema elettorale riservato al Senato della Repubblica, che necessariamente, come è noto, deve essere ancorato, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, all'ulteriore criterio territoriale regionale.

Il potere dei partiti diventa sconfinato (e ciò prescinde da una valutazione di merito del ruolo dei partiti, che per me è comunque fondamentale per la buona salute del sistema democratico), il potere degli elettori viene di fatto annullato, la base regionale di elezione del Senato, che i Padri costituenti avevano fortemente voluto per sostanziare un rapporto costituzionale tra lo Stato unitario e il sistema regionale, viene di fatto svuotata, viene relegata ad una declamazione nominalistica.

Non intendo con ciò invocare il ripristino del voto di preferenza, che se esercitabile solo su base regionale determinerebbe l'abnorme crescita dei costi elettorali e quindi l'accentuazione del rischio di corrompimento della politica.

Intendo, invece, ribadire che il sistema che più di ogni altro può consentire di contemperare i princìpi e le norme costituzionali richiamati (la base regionale, il principio maggioritario, il potere di scelta degli elettori, l'esercizio della funzione propria dei partiti) è quello del collegio uninominale che, come è noto, è in vario modo declinabile.

In una fase storica nella quale, in virtù di scelte normative e istituzionali aderenti alla Costituzione e peraltro largamente condivise, i cittadini elettori erano stati condotti sul campo delle opzioni maggioritarie, erano stati abituati a decidere, a scegliere il sindaco e il consigliere comunale, il presidente della Provincia e il consigliere provinciale, il presidente della Regione e il consigliere regionale, il deputato e il senatore, proprio quando gli elettori italiani avevano aderito in modo pressoché unanime a tali nuove modalità di elezione dei vari livelli di governo e di rappresentanza, avete voluto imporre un sistema di segno esattamente opposto (la lista bloccata), in cui si enfatizza il potere dei partiti, estraneo quindi alla cultura democratica e all'ordinamento istituzionale e costituzionale del nostro Paese.

Dunque, anche per le ragioni che ho sinteticamente illustrato, diverse norme contenute in questo disegno di legge, e segnatamente quelle relative al sistema elettorale disegnato per il Senato della Repubblica, si pongono in palese contrasto con elementari princìpi di ragionevolezza, della libera espressione del consenso elettorale e delle norme e dei princìpi ricavabili dagli articoli 48 e 57 della Costituzione.

Ecco perché, signor Presidente, sollecito l'approvazione della questione sospensiva che ho cercato di motivare. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l'illustrazione delle questioni pregiudiziali e sospensive. Dovremmo ora passare alla discussione del complesso di tali questioni.

DENTAMARO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DENTAMARO (Misto-Pop-Udeur). Mi scusi, signor Presidente, io vorrei illustrare una questione sospensiva. Forse sono stata fraintesa nella richiesta di iscrizione.

 

PRESIDENTE. Lei risulta iscritta a parlare sulla questione sospensiva. Ha comunque facoltà di intervenire.

 

DENTAMARO (Misto-Pop-Udeur). La ringrazio, signor Presidente. Devo dire che è davvero difficile operare una selezione in questo trionfo di incostituzionalità, in questa serie così variegata di ragioni che inducono, anzi impongono a mio avviso, di invocare una sospensione, un ritorno in Commissione, un differimento dell'esame di questo provvedimento da parte dell'Aula.

Sono tutte ragioni assolutamente fondate, terribilmente serie, e non si sa davvero quale possa ritenersi più intrigante dal punto di vista formale, tecnico-giuridico, ovvero anche più triste dal punto di vista politico e soprattutto dal punto di vista del cittadino, nel senso alto di cives, di cittadino dotato di coscienza e di sensibilità democratica.

Cominciamo dalle norme procedurali, le prime per le quali chiedo il rinvio in Commissione. La forzatura è stata operata questa mattina con l'esposizione di quella che la fantasia istituzionale del Presidente della 1a Commissione ha definito "relazione ombra".

Do atto al Presidente del Senato di non aver concesso quel tempo ampio, a mio avviso eccessivo, che il presidente Pastore richiedeva; egli, peraltro, non si è limitato ad enunciare le ragioni per le quali il provvedimento è giunto all'esame dell'Aula senza la designazione di un relatore, ma ha svolto una relazione vera e propria entrando nel merito del provvedimento. Credo che questo assolutamente imponga all'Aula di non proseguire l'esame del disegno di legge.

Bisogna ripristinare la legalità regolamentare violata, perché a questo punto la Commissione deve necessariamente completare l'iter in sede referente in modo da consolidare la funzione del relatore che, ripeto, di fatto è stata già svolta senza legittimazione.

Un'altra questione di carattere procedurale, in questo caso anche costituzionale, riguarda la violazione dell'articolo 72 della Costituzione nella parte in cui impone che ogni disegno di legge sia votato articolo per articolo e con votazione finale.

Presidenza del vice presidente SALVI(ore 12,59)

 

(Segue DENTAMARO). Il disegno di legge al nostro esame consta di una serie di articoli, ciascuno dei quali accorpa modifiche di disposizioni diverse contenute in articoli diversi di vari provvedimenti. Si tratta di articoli "cumulativi" (mi riferisco in particolare agli articoli 1, 4, 5 e 6) ed essere costretti a votare un articolo che raccoglie disposizioni numerose, variegate ed eterogenee, limita enormemente la libertà di espressione e di voto del singolo parlamentare.

L'articolo 72 della Costituzione, che impone il voto di un disegno di legge articolo per articolo, ha una sua ratio, quella di consentire a ciascun senatore e a ciascun deputato di esprimersi su una questione concreta.

Faccio un esempio molto semplice: proprio nel caso della riforma elettorale al nostro esame, alcuni deputati e senatori - ritengo molti - avrebbero valutato positivamente la possibilità di esprimere un voto favorevole su un sistema elettorale proporzionale pur essendo, tuttavia, fortemente contrari al metodo della lista bloccata, o alla dimensione delle circoscrizioni così come configurata nel disegno di legge.

Ebbene, non hanno potuto esprimersi liberamente punto per punto su questioni diverse, tutte fortemente rilevanti e influenti, relative alla configurazione complessiva del sistema elettorale; sono stati costretti a prendere o lasciare e, pur sostenendo un sistema proporzionale, hanno dovuto accettare anche la lista bloccata e le circoscrizioni così come sono state disegnate. Ne risulta quindi palesemente violata la ratio, lo spirito, dell'articolo 72 della Costituzione.

Questa è un'altra ragione di incostituzionalità, peraltro facilmente rimediabile attraverso un rinvio del disegno di legge in Commissione, sede in cui si potrebbe semplicemente procedere alla diversa divisione dei testi di quegli articoli che accorpano disposizioni eccessivamente eterogenee.

Desidero ora soffermarmi su un'altra questione concernente l'articolo 51 della Costituzione. Su questo argomento molti colleghi e colleghe sono egregiamente intervenuti. Personalmente desidero rilevare un aspetto diverso e, se possibile, più grave di quelli messi in luce fino ad ora.

Si tratta di un profilo di incostituzionalità che si collega allo specifico sistema elettorale che si vuole introdurre con questa riforma, vale a dire al metodo delle liste bloccate. Un metodo - alcuni hanno detto che comporta la nomina e non l'elezione dei parlamentari - in cui sostanzialmente si impedisce di competere ai singoli candidati. La competizione, infatti, si realizza esclusivamente tra partiti, quindi se non saranno candidate donne, e nella fattispecie in posizioni utili all'elezione (è ormai un dato di fatto che la posizione dei singoli candidati all'interno della lista determinerà a priori l'elezione o la non elezione di quei candidati) queste non avranno nemmeno la possibilità di giocarsi la partita in un sistema di libera concorrenza elettorale.

Ciò, colleghe e colleghi, non rientra nella violazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della Costituzione, cioè non è la mancata attuazione di una disposizione programmatica o precettiva che dir si voglia; si tratta piuttosto della violazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 51 che recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza(...)». Con questo sistema elettorale le donne non potranno accedervi e non potranno nemmeno competere.

Ciò che desidero rimarcare è che la presente riforma sarebbe stata incostituzionale persino se l'articolo 51 non fosse stato novellato. Non si tratta, infatti, di una incostituzionalità per omissione, per mancata previsione o per mancata attuazione. Si tratta di un'incostituzionalità per violazione, per contrasto che, come tale, trascende anche l'ambito contenutistico e precettivo dell'articolo 51, investendo il comma 2 dell'articolo 3 della nostra Costituzione e, probabilmente, anche il comma 1.

Del resto, colleghe e colleghi, non è la prima volta che attraverso la legislazione, costituzionale o ordinaria, in materia ordinamentale la maggioranza mina i principi fondamentali contenuti nella Parte I della Costituzione. Nel caso specifico lo fa con l'articolo 3 e con l'articolo 1 giacché questa è sicuramente una riforma che mina profondamente i principi democratici della sovranità popolare. (Applausi dai Gruppi Misto-Pop-Udeur, Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, in primo luogo, ringrazio i colleghi del Gruppo Misto che mi hanno ceduto qualche minuto del loro tempo per poter intervenire e preannuncio il sostegno dei Comunisti Italiani alle questioni pregiudiziali sollevate dai colleghi dell'opposizione.

Signor Presidente, noi Comunisti Italiani siamo storicamente proporzionalisti. Abbiamo sempre ritenuto e continuiamo a ritenere che un sistema elettorale proporzionale sia più democratico, più rappresentativo, più rispondente e anche più conforme all'impianto costituzionale. A suo tempo, abbiamo fatto ostruzionismo contro l'introduzione del sistema maggioritario in quanto ritenevamo che tutto l'impianto costituzionale fosse costruito su un sistema proporzionale.

Quello che, però, ci fa essere completamente contrari al testo normativo al nostro esame è anzitutto l'approccio con il quale il centro-destra ha affrontato il problema di un'eventuale modifica del sistema elettorale vigente. Dico subito che non si tratta dello stesso approccio seguito per stabilire regole comuni, generali e soprattutto condivise di lunga durata, ossia per costruire una legge di sistema.

Il testo normativo al nostro esame nasce come calcolo di parte, come un vestito su misura - come è stato più volte detto - dettato non dall'interesse per le istituzioni e per creare un sistema più rispondente a quello prefigurato dalla nostra Carta costituzionale. Esso nasce per interessi di parte, per interesse soprattutto della maggioranza di centro-destra.

Signor Presidente, dico subito che per i Comunisti Italiani il problema non è tanto il fatto di aver presentato un disegno di legge in materia elettorale a fine legislatura, quanto di averlo imposto non come frutto della condivisione, del confronto e quindi dell'idea di costruire una legge di sistema, contenente regole valide per tutti e per un lungo periodo di tempo.

Qualche collega ha giustamente ricordato che quando nella passata legislatura alcuni componenti del centro-sinistra hanno avanzato una proposta di modifica delle norme elettorali, il centro-destra insorse e fu fatta subito marcia indietro. Dico questo per rappresentare il diverso abito mentale indossato nei confronti del problema.

Signor Presidente, noi Comunisti Italiani abbiamo rivendicato la nostra tradizione proporzionalista e abbiamo elaborato un'idea per cui, accanto al problema della rappresentatività, si deve indubbiamente affrontare quello della governabilità. È proprio a ragione di ciò che ci opponiamo al testo in esame e sosteniamo tutte le questioni pregiudiziali sollevate dai colleghi.

Al di là del rispetto - a nostro avviso solo formale - dei rilievi fondamentali formulati a livello di Presidenza della Repubblica, qual è la vera ratio del provvedimento? La vera ragione risiede nel fatto che bisogna assolutamente ridurre il danno della vigenza della legge elettorale per cercare di recuperare, almeno in termini di seggi, quel consenso che è andato ampiamente perduto nel Paese - questo è ciò che ha mosso i redattori del testo normativo - o addirittura per illudersi di ribaltare una situazione o di ridurre il danno al minimo.

Non sto a ricordare quanto egregiamente detto dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare i senatori Bassanini, Manzella, Mancino, Villone e la senatrice Dentamaro.

Non mi soffermerò sulle questioni di incostituzionalità, ampiamente segnalate e sottolineate all'attenzione di questa Assemblea, ma certamente è una legge costruita a tavolino manipolando la legge esistente con modifiche studiate scientificamente.

Lo stesso modo in cui sarà eletto il Senato non garantisce né una maggioranza stabile né la governabilità; i meccanismi elettorali studiati scientificamente fanno sì che la minoranza possa diventare maggioranza. Attraverso il premio di maggioranza articolato per Regioni non solo si riducono le perdite della coalizione di centro‑destra, ma non è nemmeno assicurata una composizione del Senato in cui la maggioranza possa avere lo stesso numero di seggi della Camera, a parità di condizioni.

Molto probabilmente avremo, ove questa legge dovesse essere definitivamente approvata, maggioranze diverse tra Camera e Senato con il rischio inevitabile di scioglimento anticipato, stante l'impossibilità di legiferare. Non mi soffermo sul fatto che le liste siano sostanzialmente bloccate dai partiti, espropriando il cittadino del diritto di scegliere la persona da eleggere; soprattutto, non posso non rilevare come il testo ora sia perfettamente blindato, nel senso che sono di fatto impedite modifiche migliorative al medesimo per ovviare almeno ai gravissimi inconvenienti che esso presenta.

Tali modifiche, presentate in Commissione, sarebbero servite a garantire, oltre ad una giusta rappresentatività, anche la governabilità e la razionalità del sistema elettorale, nonché ad assicurare la reale parità dei sessi dell'elettorato passivo, cioè quelle condizioni di uguaglianza citate nell'articolo 51 della Costituzione.

La verità è che questa legge elettorale è una delle tanti cambiali da pagare per tenere insieme la maggioranza. Alcuni hanno avuto il premierato forte, altri la devolution, altri questa legge elettorale e altri si sono accontentati dell'espressione "interesse nazionale", quando poi tutta la politica tende invece ad infrangere quella coesione nazionale che ha mantenuto finora uno e indivisibile questo Paese.

Tutto è stato dettato dalla fretta e questa Assemblea si trova di fronte al ricatto di prendere o lasciare un testo normativo che, sia pure sinteticamente, è incostituzionale e non rappresenta un futuro regolare per lo svolgimento dell'attività parlamentare. (Applausi del senatore Tommaso Sodano).

BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, colleghi, colleghe, intervengo, a nome del Gruppo dei Verdi, a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate da diversi colleghi. Cercherò, nel tempo a disposizione, di entrare nel merito, di spiegare le nostre ragioni, di interpretare le molte critiche e i giudizi puntuali che, prima di me, altri hanno espresso alle falle di questa legge, alle violenze, alle incostituzionalità vere e proprie che essa, semmai sarà approvata, introdurrà nel nostro Paese.

Inizio mettendo l'indice su un punto che mi sembra falsamente introiettato nella discussione collettiva. Questa legge non costruisce e non risponde alle falle del sistema maggioritario, che pure c'erano, proiettando democraticamente, legalmente e indiscutibilmente un sistema proporzionale. Così non è, ciò è falso e menzognero.

E' un sistema falsamente proporzionale. È un sistema che introduce per legge diverse soglie di sbarramento, con varietà più o meno singolari nella selezione del giudizio e del volere degli italiani.

Cercherò di elencarne alcune e di dimostrare che si tratta solo di una legge politicamente voluta da una parte e tecnicamente studiata per tentare di risolvere alcuni problemi che non saranno risolti dalla stessa legge ma che essa cercherà di affrontare.

I problemi non risolvibili, ma che la legge vuole cercare di risolvere, tentano di avvicinare attraverso il sistema di voto due coalizioni distanti nella percezione dei cittadini, bloccando la volontà di cambiamento e trasformando una legge che invece dovrebbe essere condivisa da tutte le parti per consentire all'una o all'altra coalizione, o a più coalizioni, di porre in essere processi di governabilità e di rispetto democratico fra le parti.

È stata introdotta nel sistema proporzionale la lista bloccata. Complimenti! La lista bloccata introduce una varietà particolare. Le oligarchie avranno la titolarità completa, attraverso le segreterie di ogni partito, di predefinire l'intero corpo elettivo e quindi il risultato degli eletti, trasformando con il loro singolo potere la volontà dei cittadini e opprimendo completamente la volontà di selezione e la possibilità che anche nel sistema proporzionale il cittadino possa partecipare ad un processo di selezione scegliendo chi, nel mio o nei vostri partiti, possa essere eletto.

Esiste un esperimento in materia. La legge regionale toscana ha introdotto la preferenza bloccata. Una legge che non ho condiviso e che non condivido ma alla quale devo dare atto di essere riuscita a individuare, nel rapporto di potere tra lista bloccata e selezione del cittadino e attraverso l'introduzione di una legge regolamentata, una preselezione democratica. Un sistema nel quale, per certi aspetti, non mi riconosco ma che rappresenta l'unico tentativo, precedente a questa legge, di inserimento di una lista bloccata che, in termini di legge, stabilisce un sistema predefinito e organizzato di selezione della volontà popolare attraverso l'istituto delle primarie. Questa, oggettivamente, può essere una strada. Ve ne sono di migliori? Discutiamone.

Non si può pensare però che l'introduzione tout court della lista bloccata possa essere strumento di democrazia. Del resto, l'attuale maggioranza parlamentare, dichiaratasi proporzionalista nella carta firmata davanti agli elettori in cui chiedeva un ritorno al proporzionale, questo strumento non l'aveva previsto. La lista bloccata è l'antitesi del sistema di preselezione e di definizione proporzionale.

Veniamo ad un altro punto collegato al tema della lista bloccata. Se si blocca la lista e non si dà la possibilità di una predefinizione e di un rispetto della volontà popolare, come si può rispondere alla definizione di un giusto ed equilibrato rapporto percentuale, quale quello che l'articolo 51 definisce e che tutte le leggi europee stanno portando avanti, tra uomini e donne nel nostro Paese? È una vergogna che il combinato disposto di queste due assenze porti voi, colleghi di maggioranza, a cassare risposte che dovete agli uomini e alle donne del nostro Paese.

E' una vergogna quello che state facendo! Lo dico nel rispetto della gestione del rapporto tra voi e chi vi vota: come lo spiegherete? Sono sicuro che sarete giudicati anche su questo. E veniamo al terzo dei tanti punti sollevati nelle questioni pregiudiziali: l'organizzazione che avete predisposto per una delle due Camere del Parlamento e, nello specifico, per il Senato.

Intanto, colleghi (almeno rimanga a verbale una delle molte cose che non si dicono), è interessante vedere che vi è alla Camera una soglia del 2 per cento per una elezione di circa 600 colleghe e colleghi. Guarda caso, in una Camera in cui esiste una selezione ed una elezione per 300 e poco più persone, quindi con una elezione pari al 50 per cento rispetto alla Camera attuale, si innalza addirittura tale soglia.

Se la soglia alla Camera è del 2 per cento, il rapporto indicherebbe l'1 per cento al Senato: ditemi se consiste in questo la vostra proposta! Invece introiettate in legge una ulteriore soglia del 3 per cento. Bisogna ora evincere il perché, a meno di un tentativo scientifico di vedere che le cosmogonie - così le voglio chiamare - dell'attuale agorà politico, organizzato, dai partiti, guarda caso, può interessare e rispondere meglio alla soglia del 3 per cento al Senato. Ditemi se questo non è un conflitto cosiddetto di interessi di parte.

Cos'altro è se non trasformare una legge che dovrebbe dare la possibilità all'uno o all'altro di riconoscersi, di confrontarsi con regole condivise, mentre adoperate le regole per tentare di falsificare il risultato necessario? Penso che le questioni pregiudiziali abbiano toccato quindi molti punti. Ne rimane uno meramente politico. Voi ne avete fatto l'unica questione alla quale pensate di affidare le vostre sorti poiché ritenete ormai di aver perso in una normale competizione. Sarà una falsità e sarà anche questa legge la dimostrazione che, semmai la approverete, essa non riuscirà a risolvere il problema; sarà solo la dimostrazione che state tentando di truffare elettori e Paese, introducendo davvero una - mi permetto di dire - semplice truffa che volete organizzare con i partiti. (Applausi dal Gruppo Verdi-Un).

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei denunciare la situazione paradossale che si è venuta a creare perché è chiaro che il nostro atteggiamento ha un intendimento ostruzionistico e che questo ostruzionismo intende denunciare le modalità con cui si è arrivati a questa discussione e a formulare questa legge.

E' chiaro che i Regolamenti parlamentari non ci concedono molto altro, al di là di questi strumenti, per denunciare la nostra opposizione. E' altrettanto chiaro però che davvero non abbiamo dovuto sforzare molto la nostra fantasia per trovare motivi di incostituzionalità in questa legge. Essi sono numerosi; alcuni addirittura evidenti. Vi è un premio di maggioranza che non è tale e che quindi introduce un elemento di disproporzionalità tra seggi e voti che appare del tutto irrazionale ed incomprensibile.

Vi è la questione irrisolta delle cosiddette quote rosa e cioè dell'attuazione di quell'articolo 51 della Costituzione che con molta gratuita enfasi abbiamo approvato in quest'Aula: come si vede vi sono elementi a iosa per denunciare l'incostituzionalità di questa legge.

Questa legge è tanto imperfetta perché chiaramente non si propone affatto di essere la migliore delle leggi elettorali possibili, ma di essere soltanto la più utile a perseguire un obiettivo di parte, un collega l'ha definita l'ennesima legge ad personam ed è vero: possiamo tranquillamente sostenere che questa è una legge che serve a Berlusconi per minimizzare gli effetti della sua prossima e probabile sconfitta elettorale.

Questa è la ratio che anima la legge che per ciò risulta assolutamente imperfetta nei suoi elementi di incostituzionalità come nella sua applicazione logica, aspetti che andremo poi a sviscerare meglio nell'ambito della discussione generale e nella discussione degli emendamenti che correggono questi meccanismi.

È evidente però che ci sono alcuni palesi malfunzionamenti della legge, si pensi all'effetto paradossale che si ha rispetto alla distribuzione dei seggi nell'ambito regionale, dove il premio di maggioranza va a vantaggio addirittura delle minoranze e diventa elemento contraddittorio rispetto al fine logico del premio di maggioranza che è di formare maggioranze parlamentari.

Si pensi anche agli sbarramenti che hanno un valore percentuale diverso fra Camera e Senato, che è davvero grottesco: i valori percentuali, per loro stessa definizione, servono a rendere efficace un certo intendimento rispetto ad un valore assoluto che può essere variabile; uno sbarramento espresso in percentuale, quindi, dovrebbe avere sempre lo stesso valore, indipendentemente dal valore assoluto; questa è la sua ratio: l'espressione di un valore percentuale intende definire un'entità che è indipendente dal variare del valore assoluto a cui si applica la percentuale. Noi invece abbiamo raddoppiato i valori percentuali in funzione del fatto che il valore assoluto dei seggi da assegnare alla Camera piuttosto che al Senato era diverso. È veramente una abisso di illogicità.

Vi sono poi altri elementi, come ad esempio il fatto che non venga applicato lo stesso sbarramento per quelle formazioni politiche che non afferiscono al premio di maggioranza, che cioè non risultano vincenti. Naturalmente il relatore ombra, o relatore improprio di questa legge afferma che queste imperfezioni possono essere sanate per via interpretativa. Certamente per via interpretativa qualcuno riporterà ad un elemento di logicità ciò che è illogico, ma penso che il compito di un Parlamento sia di essere logico, soprattutto laddove questa illogicità è avvertita e denunciata.

Quale altra funzione avrebbe la discussione che stiamo svolgendo se non quella di correggere errori che sono evidenti? Questa funzione propria del dibattito parlamentare viene negata; la secondo lettura - è stato così in Commissione e con ogni evidenza sarà così anche in Aula - è soltanto una vuota ritualità a cui dobbiamo sottoporci per arrivare all'obiettivo finale, l'approvazione di una legge esclusivamente utile non necessariamente giusta né perfetta.

Questa ritualità, quindi, presuppone che tutte le nostre argomentazioni vengano disattese, che tutti i nostri emendamenti vengano bocciati e che la legge sia approvata così com'è, perché non potrebbe affrontare i tempi di una terza lettura.

Ma abbiamo di fatto sanato il problema del bicameralismo. Il bicameralismo lo volevate togliere e lo togliereste, nella vostra riforma costituzionale, qualora passasse al vaglio referendario, trasformando il Senato in un organo politico-istituzionale alquanto indefinito; ma di fatto lo abbiamo già sanato in questo momento, perché tagliamo la ratio e la logica della seconda lettura, che è punto un momento di riflessione, di approfondimento che si giustifica con il fatto che le prime letture, nella loro dinamica, possono portare a risoluzioni precipitose e pertanto erronee o imperfette.

Il bicameralismo non è un'invenzione astrusa dei nostri costituzionalisti, niente affatto: esiste per tradizione storica inveterata nelle democrazie occidentali ed ha proprio la funzione di evitare che la legislazione avvenga in modo affrettato, impreciso; e questo varrebbe tanto di più in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui i canali comunicazionali, soprattutto quelli televisivi, sono talmente forti, impetuosi che possono obiettivamente travolgere emotivamente un organo legislativo, portandolo ad affrettate e, per ciò stesso, imperfette produzioni legislative.

Il momento di pausa e di riflessione che impone il bicameralismo è un argine a quelli che potrebbero essere questi vizi legislativi. Ma noi naturalmente buttiamo sempre via il bambino insieme all'acqua sporca: abbiamo stabilito che il bicameralismo è una follia, una perdita di tempo, un freno a una sfrenata produzione legislativa e quindi lo aboliamo. (Richiami del Presidente).

Aboliamo quello che è un elemento di riflessione e di approfondimento e variamo delle leggi ampiamente imperfette, mal funzionanti, incostituzionali, ragion per cui la seconda lettura, che potrebbe darci il modo e il tempo per correggere tutto ciò, diventa una vuota ritualità della quale voi siete gravemente responsabili, colleghi, perché è assolutamente evidente che, in via interpretativa, tutto si può fare, ma che il nostro compito sarebbe quello di fare leggi funzionali… (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato negli interventi dell'opposizione numerosi rilievi di incostituzionalità e di illegittimità. Nessuna delle osservazioni fatte mi appare concludente e fondata, ma ad ognuna cercherò di dare una risposta puntuale. Proverò a farlo nel mio intervento, che chiedo di poter allegare agli atti per questioni di tempo.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, il mio intervento sarà breve, perché molti argomenti sono stati affacciati e sviluppati e non intendo ripetermi.

Dichiaro semplicemente il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo alle questioni sin qui sollevate e lo sorreggo con due brevi ordini di considerazioni.

Il primo si traduce in un'espressione, forse non raffinata, ma sicuramente efficace: prendeteci sul serio. Per una volta, prendeteci sul serio.

In questi cinque anni abbiamo sollevato numerosissime questioni di costituzionalità di vari testi di legge. Non una è stata accolta, e non perché, come potreste obiettare, fossero tutte infondate, ma semplicemente per la vostra impermeabilità pregiudiziale a questo tipo di discorsi. E che non fossero tutte infondate lo hanno dimostrato gli eventi successivi, quando altre autorità istituzionali hanno detto che avevamo ragione.

Ricordo, senza pretesa di completezza, le eccezioni che sollevammo alla legge sull'emittenza (e sappiamo come è andata); le eccezioni che sollevammo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario (il Capo dello Stato la rinviò alle Camere censurandola); le eccezioni sollevate alla legge sull'immigrazione (la Corte costituzionale l'ha fulminata a più riprese); le eccezioni sollevate sulla legge relativa alle immunità delle alte cariche dello Stato (colpita nel suo tronco essenziale).

Allora, ripeto, prendeteci sul serio per una volta! Anche perché, delle questioni sollevate alcune sono più solide, altre meno, ma alcune davvero sono forti perché non si sorreggono soltanto sulle argomentazioni di un modesto senatore dell'opposizione, bensì sulla giurisprudenza ripetuta della Corte costituzionale e di queste dovreste farvi carico.

In particolare, ricordo che la Corte costituzionale si è occupata più volte delle leggi elettorali sotto il profilo dell'articolo 48, comma secondo, della Costituzione, il quale recita: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». A proposito del voto eguale e dei meccanismi distorsivi di questa eguaglianza, la Corte ha enunciato alcuni princìpi, che ricordo brevemente.

Il primo è che l'eguaglianza, ineludibile, sta ad indicare che l'esercizio di elettorato attivo deve avvenire in condizioni di parità, su questo non c'è discussione. Il secondo principio è che ai voti debbono corrispondere tendenzialmente i seggi, cioè un principio di proiezione del voto sulla rappresentanza istituzionale, con deroghe ovviamente possibili, perché le leggi elettorali ne contengono e finora sono state dichiarate legittime, ma queste deroghe - così ha stabilito la Corte costituzionale - devono essere giustificate dall'esigenza di salvaguardare un bene di rango costituzionale di almeno pari livello, cioè la governabilità.

Ora, è già stato posto in rilievo (e lo recupero unicamente a dimostrazione di come questa tesi urti contro una serie numerosa di pronunce della Corte) che il premio di maggioranza regionale non risponde a tale giustificazione, perché, onorevoli colleghi, avverrà quasi certamente che ad esempio in Lombardia (la mia congettura è del tutto personale ed ipotetica) vinca la Casa delle Libertà e questa, accanto ai seggi ad essa assegnati dagli elettori, ne aggiunga uno o due o di più, mentre il rovescio avvenga in Emilia-Romagna.

Ciò significherà che un qualche candidato senatore dell'Unione dovrebbe essere eletto in Lombardia, ma non lo sarà, e qualche candidato della Casa delle Libertà dovrebbe essere eletto in Emilia-Romagna, ma non lo sarà. Tutto ciò urta contro il principio affermato in una serie di sentenze della Corte che - siccome amo documentarmi - risalgono, la più antica, la n. 43, al 1961 e la più recente, la n. 107, al 1996.

Questo dovrebbe bastare ad avvalorare la mia richiesta di prenderci sul serio. Vi sarebbero numerosi altri argomenti, ma l'ora tarda e l'impegno a non ripetermi mi dissuadono dallo svilupparli. Mi limito a dire che se non ci prenderete sul serio neanche questa volta il prezzo che pagherete in termini istituzionali e politici rischia di essere molto pesante. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Amato. Congratulazioni).

PASTORE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, in pochi minuti non è possibile replicare alle obiezioni avanzate dai colleghi dell'opposizione, che in questa sede sono andati anche al di là delle aspettative circa le censure di costituzionalità al provvedimento.

Vorrei tranquillizzare tutti, i colleghi di maggioranza come anche l'opinione pubblica sul fatto che questi temi sono stati discussi ampiamente e approfonditamente in Commissione esaminando ogni argomento proposto dai colleghi che hanno sollevato le questioni pregiudiziali.

A queste considerazioni si potrebbe opporre una replica, a mio avviso soddisfacente, che si fonda su argomenti solidi e che consente di superare le obiezioni appena presentate.

Credo sia opportuno per chi ha seguito la seduta odierna intrattenersi anche sul lavoro svolto in Commissione, seguire gli interventi che saranno pronunciati anche da noi esponenti della maggioranza, oltre che l'esame degli emendamenti; a quel punto sarà evidente che alcuni interventi dei colleghi dell'opposizione sono per lo più strumentali e quelli meno strumentali non hanno comunque solide basi.

Si è posta una questione di governabilità del Senato, come se il problema venisse posto da questo provvedimento e non fosse insito nella Carta costituzionale; si è parlato di uguaglianza del voto come se questa non fosse assicurata e il disegno di legge non tendesse a garantire la governabilità; si sono prospettati scenari tali da rendere questo sistema elettorale assolutamente ingovernabile. Voglio, però, fare presente a tutti che se questi scenari, quali la polverizzazione totale dei partiti o altre amenità di questo genere, si realizzassero, nessun sistema elettorale ne sarebbe in qualche modo esente.

Si è parlato anche delle quote rosa. Signor Presidente, in Commissione si è discusso sulla obbligatorietà di una loro previsione nella legge elettorale e abbiamo concluso, almeno per quanto riguarda il relatore e i colleghi di maggioranza, che tale obbligatorietà non sussiste; basterebbe leggere per intero l'articolo 51 della Costituzione, confrontarlo con altri articoli ed approfondire la giurisprudenza costituzionale. Ritengo, quindi, che su questo argomento il confronto sarà aperto. Da parte mia posso garantire che il testo della riforma costituzionale è scevro da ogni pecca di costituzionalità. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle questioni pregiudiziali.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Manzione, Bassanini, Vallone, Manzella, Baio Dossi, Villone, Petrini, Passigli, Mancino, Turroni, Crema e D'Amico.

Non è approvata.

 

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dai senatori Dato, Legnini, Cavallaro, Di Siena, Basso, Nieddu e Gasbarri.

Non è approvata.

 

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito, avrà luogo nella seduta di lunedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

Sull'ordine dei lavori

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Signor Presidente, a norma dell'articolo 92 del Regolamento, chiedo alla Presidenza di prolungare l'odierna seduta oltre le ore 14, per arrivare all'incardinamento del disegno di legge recante modifiche in materia di attenuanti generiche, di recidiva e di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, già inserito nell'ordine del giorno, essendo prevista la relativa discussione generale nelle sedute della prossima settimana.

PRESIDENTE. Su tale richiesta possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, è evidente che l'argomento al quale si riferisce la proposta del senatore Malan non è minore o di second'ordine. Si tratta infatti di un disegno di legge che è stato accompagnato fin dalla sua presentazione da dissensi e polemiche molto aspre. Si tratta di un disegno di legge nei confronti del quale l'opposizione mantiene un orientamento nettamente contrario.

L'orientamento decisamente avverso a questo disegno di legge, più volte da noi espresso, si fonda non soltanto su considerazioni di merito attinenti ai contenuti specifici delle disposizioni e all'impatto sul sistema giudiziario italiano, ma anche su considerazioni relative alla non costituzionalità e non conformità alla Costituzione delle sue norme.

Ritengo, quindi, comprensibile da parte di tutti i colleghi il motivo per il quale noi Democratici di sinistra, insieme alle altre forze dell'opposizione, abbiamo il diritto di chiedere di svolgere una discussione non convulsa. Ricordo che già le decisioni prese dalla Conferenza dei Capigruppo sono state da noi contrastate e non condivise, in quanto imprimono al dibattito sulle norme in questione, discutibili e discusse, una accelerazione ed una stretta dei tempi di cui non vediamo la ragione; o meglio, la ragione può sussistere nel fatto che tali norme, comunque rimaneggiate, hanno in sé la potenzialità di porsi a tutela di interessi davvero particolari. È facile quindi comprendere per quale motivo una parte della maggioranza ha tanta fretta nel mandarle avanti e nel concludere la loro discussione.

Noi vi chiediamo una decisione conforme alla decenza. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso un ordine dei lavori ed ha stabilito una sequenza e dei tempi. Anche oggi, come altre volte, il senatore Malan avanza proposte che all'ultimo momento puntano a ridefinire l'ordine dei lavori e i tempi a nostra disposizione, come se il calendario fosse un sistema elastico che si può in ogni momento plasmare. Se così fosse, non si capirebbe il senso e la funzione istituzionale della Conferenza dei Capigruppo, la quale definisce i tempi e i temi anche in funzione dell'esigenza della prevedibilità del dibattito parlamentare.

Faccio presente che alcuni colleghi sapevano che fino alle 14 di oggi si sarebbe discusso prima della legge elettorale e poi della ex Cirielli e che poi a quell'ora la seduta si sarebbe conclusa. Questi colleghi possono aver preso impegni per altre iniziative politiche o possono anche aver prenotato un volo per tornare a casa. Quindi, cambiare all'ultimo momento l'ordine dei lavori rappresenta in realtà un modesto colpo di mano che concorre a rendere più difficili i rapporti di collaborazione che devono sussistere in quest'Aula anche tra forze che si contrastano e che hanno opinioni diverse.

Esprimo, quindi, la mia netta contrarietà alla proposta avanzata dal senatore Malan, la quale contribuisce a rendere concitato un dibattito che si riferisce a norme discusse e criticate anche all'interno della maggioranza. So che poi prevarrà, per ovvie e comprensibili ragioni, la disciplina della maggioranza.

Consentitemi però di svolgere in modo disteso e in tempi normali, e non nell'ora in cui tutti hanno previsto di pranzare o di partire, le argomentazioni che ritengo più opportune per far emergere i dissensi all'interno della maggioranza e gli interessi particolari che si è inteso tutelare con il disegno di legge in questione, nonché l'assenza di risposte da parte del Governo, resa manifesta - come potete leggere nel resoconto della Commissione giustizia - da dichiarazioni al limite dell'arroganza rese dal sottosegretario Vitali.

Per questo vi chiedo di non accettare la proposta del senatore Malan. Chiedo per primo a lui, per ragioni di fair play istituzionale e tenendo conto di quanto sostiene l'opposizione, di ritirare tale proposta; diversamente, voteremo contro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta del senatore Malan di protrarre i lavori dell'Assemblea non oltre le ore 16, orario in cui è fissato l'inizio della seduta pomeridiana con un diverso ordine del giorno. (Alcuni senatori della maggioranza alzano la mano per votare).

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale.

 

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Ma abbiamo già votato!

 

PRESIDENTE. Colleghi, il fatto che qualcuno alzi la mano non vuol dire che si sia votato. É il Presidente che decide quando ciò deve avvenire.

 

Verifica del numero legale

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione

 

PRESIDENTE.Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Malan.

È approvata.

 

Sospendo brevemente la seduta che riprenderà alle ore 14 con l'incardinamento del disegno di legge n. 3247-B e proseguirà sino alle ore 16, se per quell'orario non sarà intervenuta la votazione delle questioni pregiudiziali o incindentali.

 

(La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 14,01).

La seduta è tolta (ore 15,03).


Allegato B

 

Integrazione all'intervento del senatore Turroni in sede di presentazione di questione pregiudiziale sul disegno di legge 3633 e connessi

 

 

Ad ulteriore riprova dell'incoerenza con la Costituzione vigente è la piena coerenza della proposta con la riforma costituzionale in corso di approvazione, in particolare per la previsione di candidature alla Presidenza del Consiglio in sede elettorale, cui la legge elettorale della Camera collegherebbe la formazione di una maggioranza.

 

Una maggioranza indissolubilmente connessa al vincolo, per il Presidente della Repubblica, di nominare il Primo Ministro "sulla base dei risultati delle elezioni" e alla dissoluzione della legislatura in caso di caduta della maggioranza uscita dalle urne. Si pretende, pertanto, con la legge di riforma elettorale, di precedere l'entrata in vigore di una riforma costituzionale non ancora soggetta al referendum oppositivo previsto dall'articolo 138 della Costituzione, e quindi non ancora vigente, eludendo così la Costituzione del 1948.

 

Il principio della sovranità popolare è altresì eluso dalla previsione di due premi di maggioranza del tutto distinti tra di loro, per due Camere entrambe titolari del rapporto fiduciario, col possibile effetto della creazione di due maggioranze opposte, che abbiano conseguito ciascuna un premio in nome di un candidato premier alternativo, con conseguente paralisi di sistema ed elisione dell'articolo 1 della Costituzione e delle norme organizzative poste nella Seconda parte del testo costituzionale che ad esso direttamente o indirettamente si richiamano.

 

L'accorpamento in un unico articolo di un complesso di modifiche a numerose disposizioni contenute in altrettanti articoli del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, inoltre, elude, con tutta evidenza, la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, in particolare, l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata "articolo per articolo e con votazione finale", come ricordato dal Capo dello Stato in occasione del messaggio di rinvio del disegno di legge delega in materia di ordinamento giudiziario.

 

A conferma della forzatura compiuta rispetto all'articolo 72 della Costituzione è l'ammissibilità in Commissione alla Camera di un maxiemendamento, che dilata enormemente i contenuti della proposta oggetto dell'esame parlamentare, vanificando il precedente lavoro in sede referente espressamente prescritto nello stesso articolo della Costituzione.

 

Ma il disegno di legge in esame contrasta con l'articolo 3 della Costituzione anche sotto il profilo della ragionevolezza. Ciò perché da un lato prevede sistemi di attribuzione dei seggi differenziati tra Camera e Senato, con conseguente disparità del valore del voto; dall'altro lato, introduce meccanismi che rendono la maggioranza in uno dei due rami parlamentari esposta a eventi del tutto casuali, consegnando così il Parlamento alla paralisi ed esponendo il Governo ad una instabilità cronica. Il che contraddice non solo con la Costituzione, ma con le finalità stesse di una legge elettorale perché si coniuga il minimo di rappresentatività con il minimo della governabilità, al di là del colore politico della maggioranza.

 

A pochi mesi dalla scadenza naturale della legislatura, la maggioranza parlamentare sta unilateralmente procedendo ad una modifica della legge elettorale per le elezioni di Camera e Senato, senza neppure tentare il raggiungimento di convergenze più vaste; tale comportamento viola un principio di costituzione reale in forza del quale le regole di vita democratica di un Paese andrebbero scritte con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, non potendo e non dovendo obbedire a interessi elettorali di parte.

 

 

Sen. Turroni


 

 

Testo integrale dell'intervento del senatore Valditara nella discussione di questioni pregiudiziale e sospensiva sul disegno di legge 3633 e connessi

 

 

 

Si è detto in particolare che la legge sarebbe approvata senza il concorso della opposizione. E tuttavia, la legge elettorale è già stata modificata a maggioranza nel 1993 e poi quanto deve essere ampia questa maggioranza che legittimerebbe una riforma della legge elettorale? Chi stabilisce quando è costituzionalmente legittima in relazione al grado di coinvolgimento della opposizione? Del resto, alla Camera nei voti segreti si è visto che una parte della opposizione ha votato a favore della legge! Si è rilevato che si potrebbero creare maggioranze diverse fra Camera e Senato. Ma questa eventualità è già accettata dalla attuale Costituzione, posto che per il Senato ci sono ben sette classi di età di differenza rispetto alla Camera e che specificamente per il Senato la Costituzione prevede una base regionale, e si è già osservato come nel dibattito avvenuto in sede di Costituente si fosse sottolineato come la norma doveva essere intesa nel senso che questa Assemblea prefigurava una qualche forma di rappresentanza degli interessi regionali. Stanti queste premesse accade sovente che quando una Camera è legata in qualche modo al territorio essa può esprimere maggioranze differenti.

 

Si è osservato che premierebbe chi prende meno voti mentre vi sarebbe un principio costituzionale per cui ai voti dovrebbero corrispondere i seggi. Ammesso che ciò possa accadere con la nuova legge, si tratta di una eventualità già avvenuta nel 1994 e nel 1996 con l'attuale legge elettorale eppure non contestata sotto questo profilo per incostituzionalità. Si violerebbe poi il principio di eguaglianza del voto previsto dall'articolo 48. A parte il fatto che questo principio venne posto per impedire ipotesi di voto differenziato, come è successo nella storia, impedendo che si attribuisse a categorie di cittadini una pluralità di voti. In ogni caso, se il premio di maggioranza è legittimo, e lo è senz'altro (numerosi sono del resto i disegni di legge che sono stati in passato presentati che vanno in questa direzione), per il Senato non può che essere previsto su "base regionale". Il riferimento è qui al corpo elettorale di ciascuna Regione e fra l'altro voglio sottolineare che il riferimento è genericamente alla "Regione", non invece a più ristretti collegi che spezzerebbero il collegamento complessivo con la Regione. È dunque partendo da queste considerazioni che deve essere valutato il rispetto del principio di eguaglianza così come anche il livello di rappresentatività, che per alcuni sarebbe stata più adeguatamente rappresentata con collegi più ristretti. Ma è soprattutto partendo da questi presupposti che deve essere valutato il premio di maggioranza di livello regionale, che è stato una delle innovazioni più contestate dall'opposizione. Il sistema di voto per il Senato è in verità finalizzato al governo della intera Repubblica tenendo conto del collegamento con il corpo elettorale regionale; induce a tener conto della realtà regionale: governare la Repubblica considerando le specifiche sensibilità regionali.

 

Si è detto che la legge violerebbe le prerogative del Presidente della Repubblica. Ebbene dopo le modifiche apportate alla Camera proprio recependo le preoccupazioni del Capo dello Stato il testo non viola più le prerogative presidenziali.

 

Si è osservato che contrasterebbe con la nuova costituzione. E tuttavia la normativa costituzionale entrerà in vigore dopo le prossime elezioni: ora vige la Costituzione del 1948 ed è in virtù di questa che si deve valutare se la normativa violi o meno princìpi costituzionali. In ogni caso non vi è affatto incompatibilità fra la riforma della Costituzione e il progetto di nuova legge elettorale che anzi attua pienamente il ruolo del Senato come Camera delle Regioni e qui proprio il premio di maggioranza concepito su base regionale esprime un rapporto stretto con il territorio della Regione.

 

Si è sostenuto che il premio di maggioranza può essere inefficace non essendoci la garanzia che dopo le elezioni non si formi un governo espressione di una maggioranza diversa da quella uscita dalle urne. Insomma, la maggioranza determinata grazie al premio potrebbe sciogliersi dopo le elezioni. Ci sarebbe dunque il rischio di governi non rappresentativi. Proprio in questo caso si esalta invece il ruolo del Presidente della Repubblica: spetterà al Presidente sciogliere eventualmente le camere. Sotto questo aspetto la proposta di legge è semmai rispettosa delle prerogative presidenziali.

 

Sarebbe lesiva della sovranità popolare? Non così si è ritenuto in Spagna e Germania che hanno un sistema elettorale in parte analogo e che pur sono democrazie fondate sulla sovranità popolare. Con il proprio voto l'elettore sa che manderà in Parlamento certe persone, le potrà valutare per le loro qualità personali scegliendole.

 

Infine si è dichiarato che la legge violerebbe la norma sulle pari opportunità. Ma allora dovrebbe essere incostituzionale anche l'attuale legge. Dunque dovremmo votare con una legge incostituzionale comunque. In realtà non vi è un problema di incostituzionalità posto che quella inserita nella Costituzione in materia di pari opportunità è una norma programmatica, non precettiva, di giusto auspicio; spetterà poi alla sensibilità politica individuare le modalità per tradurla concretamente ed è ciò che si sta facendo con una autonoma legge.

 

È per questi motivi che nessuna delle osservazioni fatte appare decisiva ed è perciò che Alleanza Nazionale voterà contro le questioni pregiudiziali di costituzionalità.

 

Sen. Valditara

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

908a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDI' 28 NOVEMBRE 2005

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,04).

Si dia lettura del processo verbale.

 

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 24 novembre.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

 

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 3247-B e 3633

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come preannunciato all'Assemblea nella seduta antimeridiana del 23 novembre scorso, nella Conferenza dei Capigruppo tenutasi questo pomeriggio si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi per l'esame dei disegni di legge in materia di attenuanti generiche e di recidiva, che riprenderà domani mattina, e di modifica alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La ripartizione dei tempi è la seguente:

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1853) DANIELI Paolo. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 17,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3633, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge), e nn. 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 24 novembre il Presidente della 1a Commissione permanente ha riferito sui lavori della stessa, sono state respinte una questione pregiudiziale ed una questione sospensiva ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manzella. Ne ha facoltà.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, rinuncio all'intervento.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo 12 anni dall'introduzione del sistema elettorale maggioritario, il cosiddetto Mattarellum, realizzato in una stagione politica confusa da un Parlamento intimidito e sotto l'emotività della campagna referendaria, dopo il voto della Camera ci accingiamo ad approvare una riforma elettorale in senso proporzionale.

Non abbiamo registrato nelle opposizioni una volontà di dialogo, ma chiusure ed arroccamenti fino all'ostruzionismo. Lo dimostrano i tomi degli emendamenti.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Ma cosa dici Eufemi!

 

EUFEMI (UDC). Ripeto, lo dimostrano i 5.000 emendamenti presentati, senatore Petrini.

Questa decisione viene assunta correttamente alla fine della legislatura e non all'inizio, perché si sarebbe delegittimato un Parlamento appena eletto.

Le tesi contrarie non offrono argomenti validi. Con questa scelta si crea una stretta connessione tra riforma costituzionale appena varata e legge elettorale. Come non ricordare che le aspettative che derivavano dall'introduzione del sistema elettorale maggioritario sono andate profondamente deluse!

La frammentazione della rappresentanza politica e parlamentare si è accresciuta. La partecipazione si è ridotta. Il voto marginale, come determinante del risultato di collegio, ha finito per diventare un vero e proprio strumento di condizionamento della stessa vita e delle scelte delle coalizioni.

La crescente personalizzazione delle competizioni ad ogni livello ha imposto scelte politiche attraverso l'esaltazione del sondaggismo, amplificato anche dai media e non tramite il confronto politico parlamentare.

Si è determinato un crescente numero di astensioni che hanno il sapore di disaffezione degli elettori dalla vita politica. I dati sono lì a dimostrarlo, sono inconfutabili. I partiti, anziché diminuire, com'era nell'auspicio, sono aumentati a dismisura perché le forze politiche, nella difesa della loro identità, hanno finito, in definitiva, per introdurre sempre maggiori elementi di proporzionale, un proporzionale inquinato col sistema uninominale, giungendo progressivamente ad un pluripartitismo esasperato e ad una rappresentanza tradita.

Sono andate deluse le aspettative di quanti si illudevano di importare un sistema elettorale lontano dalla nostra cultura e dalla nostra realtà che, non va dimenticato, privilegia la ricerca di equilibri tra libertà e uguaglianza, tra diritti e doveri, tra sovranità popolare e pluralismo.

Non può essere sottovalutato il malessere che attraversa la società italiana, che nelle istituzioni non vede risposta adeguata al bisogno di rappresentanza, con il rischio di indebolimento del sistema.

Gli insoddisfacenti risultati della innovazione elettorale, sulla spinta della via referendaria, sono dunque di tutta evidenza. Le moderne democrazie richiedono una efficace azione di governo che non può essere disgiunta da una coerente riorganizzazione del pluralismo politico, sociale e istituzionale. La disomogeneità delle coalizioni ha portato, dopo l'artifizio dell'accordo di desistenza, a una precarietà della maggioranza, seguita da rottura politica profonda nel 1998 e nella XII e XIII legislatura alla crisi delle coalizioni stesse, con il passaggio di parlamentari dall'una all'altra coalizione.

La nostra proposta non è una trovata dell'ultima ora, ma è datata 2001. Parte da lontano, rappresenta la naturale realizzazione di un progetto politico che sul manifesto dei principi ha visto la riunificazione nell'UDC di quelle forze politiche che si riconoscono nei valori democratici, cristiani e negli ideali di Sturzo e De Gasperi. In quel manifesto la proporzionale era posta come questione centrale. Questa riforma è quindi un successo dell'iniziativa dell'UDC.

Oggi si chiude il ciclo politico e parlamentare degli anni Novanta, fondato su un'idea ambigua di bipolarismo e sul disconoscimento della funzione del centro. Riteniamo che la politica istituzionale debba saper combinare rappresentanza e decisioni in tutti i livelli dell'agire politico. Siamo per una democrazia che dia rappresentanza a tutte le forze vive del Paese, rispettando il ruolo del Parlamento e inducendo le forze politiche a coalizioni stabili di legislatura, in modo da assicurare la governabilità.

Siamo dunque convinti sostenitori di questo nuovo sistema elettorale proporzionale, orientato ad un bipolarismo moderno che sappia, più che in passato, equilibrare rappresentanza e governabilità, democraticità dei partiti, selezione della classe dirigente attraverso una più forte assunzione di responsabilità di questi ultimi, federalismo e garanzia dell'unità nazionale.

Oggi si aprono per il nostro Paese nuovi scenari di impegno civile. Guardiamo avanti, guardiamo al futuro con un nuovo sistema elettorale che potrà portare progressivamente significativi mutamenti. Con la scelta del proporzionale con premio di coalizione, si coniugano stabilità e governabilità, esaltando il principio di rappresentanza. Si semplifica il sistema perché si elimina il doppio voto con una scheda unica e con un voto dato ad una delle liste concorrenti, seppur senza preferenza. Resta, certo, il limite delle preferenze che sarebbe stato da noi fortemente auspicato.

Come non sottolineare che la doppia scheda in un sistema multipartitico e in presenza di un sistema maggioritario ha portato l'elettore o al rifiuto o a forme di voto sofisticate come: voto diviso, voto disperso, voto strategico; tutto ciò viene bene evidenziato dalle differenze tra voto proporzionale e voto maggioritario dei partiti non coalizzati.

Oggi si fa chiarezza nella scelta della coalizione e nelle liste di partito. Si introducono soglie di sbarramento di coalizione e di lista con una differenziazione rispetto alla loro coalizzazione o meno, salvaguardando le minoranze linguistiche riconosciute. Per garantire la governabilità si attribuisce un premio di maggioranza per la Camera e per il Senato, premio di coalizione regionale limitato al 55 per cento, assegnato alla coalizione vincente indipendentemente dall'entità della vittoria e dall'ampiezza del margine, superando quel limite intrinseco al sistema proporzionale, garantendo così maggioranze stabili ed efficaci.

Sono stati affermati princìpi di ragionevolezza in una visione di bilanciamento dei principi di rappresentatività, di stabilità o di governabilità, rispettosi sia dell'articolo 57 della Carta costituzionale che del sotteso principio di elezione su base regionale, come pure delle pronunce nn. 107 e 429 della Corte costituzionale, rispettivamente del 1996 e del 1995.

Le linee della riforma sono coerenti tra Camera e Senato, per il quale è stato rispettato il principio della rappresentatività regionale. E non è bello né corretto, senatore Passigli, coinvolgere preventivamente nella polemica politica - e solo quando fa comodo - la Presidenza della Repubblica, spendendo opinioni personali di ex Presidenti o giudici della Corte che rimangono tali in quanto non appartengono all'istituzione competente.

Il bipolarismo costruito sul maggioritario è dunque finito. Forse non è apparso chiaramente, ma l'UDC, con la sua determinazione verso questo risultato, facendo approvare la legge elettorale proporzionale, lo ha seppellito determinando un segno di discontinuità e le condizioni per una ristrutturazione del sistema politico.

Questo sistema elettorale proporzionale, con le sue forti innovazioni adeguate ad una moderna democrazia, è più legato alla nostra storia culturale e politica, che vede un'ampia articolazione di cultura e tradizioni politiche, perché introduce un doppio sbarramento sostanziale di coalizione e fuori coalizione per le liste al fine di eliminare la dispersione del voto su sigle e movimenti privi di un forte radicamento nel Paese.

Di fronte ai profondi, rapidi cambiamenti che investono la società contemporanea e alle spinte che la attraversano, siamo chiamati a fornire risposte adeguate e tali da ricreare un solido rapporto tra governanti e governati. Riteniamo che la legge elettorale rappresenti il pilastro di ogni riforma e che possa incidere sulla trasparente partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese, rafforzando la capacità di esercitare un effettivo indirizzo sulle scelte di Governo.

Per queste ragioni diviene prioritaria l'esigenza di offrire ai cittadini la possibilità di dare chiare indicazioni sulla formazione della maggioranza di Governo, rendendo possibile la realizzazione del programma su cui tale maggioranza ha costruito il consenso degli elettori.

Questa riforma stimola la formazione di coalizioni di Governo tra più liste rispetto a programmi chiari, riconoscibili senza ambiguità, riducendo le distanze tra partiti diversi per garantire una maggiore stabilità; assicura la permanenza di forze politiche intermedie accanto alle maggiori formazioni politiche presenti nel Paese, forze intermedie che rappresentano culture, valori e tradizioni che arricchiscono la nostra democrazia.

In una fase storica certamente diversa dalla attuale, quando la proporzionale soccombeva al fascismo e alla legge Acerbo "la proporzionale risorgerà", scriveva don Luigi Sturzo su "Rivoluzione liberale" di Piero Gobetti.

La sinistra non dovrebbe smarrire il senso della propria storia. Oggi la proporzionale risorge e con il suo ritorno si apre una stagione nuova che porterà a rianimare il dibattito e ad una maggiore partecipazione democratica. Crediamo che alla fine i numeri saranno chiari sia nella conta dei voti sia nelle intenzioni degli elettori.

Le scelte odierne non derivano dalla infausta imposizione referendaria, ma dal confronto parlamentare. Il Parlamento torna ad essere la sede più alta, senza pregiudizi, della decisione, chiamando tutte le forze politiche alla definizione delle regole comuni. Questa rappresenta una delle fondamentali riforme di sistema che questo Governo, questa maggioranza, e l'UDC in particolare, offrono alla democrazia sostanziale del nostro Paese.

 

PREDIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Angius. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a parte lo spettacolo francamente incredibile che c'è in quest'Aula (forse chi ci ascolta non lo sa, ma è presente, a parte il sottosegretario Ventucci, un solo rappresentante della maggioranza in tutta l'Aula, il prode senatore Eufemi, che ha testé espresso il suo parere, mentre nei banchi dell'opposizione vi sono numerosi colleghi e vorrei che anche questo piccolo dettaglio rimanesse agli atti; c'è un solo rappresentante della maggioranza, insisto, presente in Aula e un solo rappresentate del Governo: sono due in tutto per la Casa delle Libertà i presenti in questo momento), vorrei sollevare una questione che riguarda la legge elettorale in discussione e gli effetti che essa produce su altre leggi.

Tralascio ogni giudizio complessivo sulla legge. Ci si potrebbe porre, innanzitutto, la seguente domanda: che bisogno aveva il nostro Paese di una nuova legge elettorale? Questa legge risponde soltanto alle esigenze della Casa delle Libertà, che pensa, in questo modo, pur perdendo le elezioni, di perdere meno seggi. Potrei ricordare che le elettrici e gli elettori italiani, per prima volta nella storia della Repubblica, con questa legge elettorale andranno a votare senza avere la possibilità di votare per una persona.

Con qualsiasi sistema elettorale nel nostro Paese, fosse esso maggioritario o proporzionale, sia che si votasse per eleggere i consigli di circoscrizione, i consigli comunali, provinciali o regionali, la Camera, il Senato o il Parlamento europeo, le elettrici e gli elettori italiani avevano sempre la possibilità di votare, oltre che per il partito che sceglievano, per la coalizione che preferivano, anche per le persone. Con questa legge quel diritto è cancellato, perché si votano i simboli di partito e non si sa chi si vota. Nella circoscrizione al Senato della Repubblica della Lombardia, ad esempio, ci sarà per ogni partito un listone di 47 nomi e sfido chiunque a verificare chi dei 7 milioni e 800.000 elettrici ed elettori della Lombardia sarà in grado di sapere chi saranno in realtà i votati.

Tutto il potere questa legge lo consegna alle segreterie dei partiti, che scelgono con la lista bloccata chi candidare, nell'ordine che ovviamente preferiscono.

È una legge che per quanto riguarda il premio di maggioranza al Senato, (mi dispiace dovere contraddire il collega Eufemi), produce esattamente gli effetti opposti a quelli che egli diceva: cioè, la legge è tecnicamente sbagliata perché, a prescindere da chi possa vincere le prossime elezioni, Casa delle Libertà o Unione, è congegnata in un modo tale che le maggioranze che si formano sono talmente risicate da non poter essere considerate tali. Infine, come è noto, c'è la parte delle cosiddette quote rosa, che viene assolutamente elusa, cancellata.

Tuttavia, la cancellazione nella legge di qualsiasi norma che preveda l'elezione delle donne viene ulteriormente aggravata con la presa in giro che la Casa delle Libertà e il Governo fanno al Parlamento e al Paese quando dicono di voler approvare a latere di questa riforma della legge elettorale un'altra legge che, secondo le intenzioni dei proponenti, risponderebbe all'esigenza della presenza femminile. Tutti noi sappiamo che si tratta di un manifesto inganno, perché questa legge non sarà mai approvata in tempi tali da poter entrare in vigore.

Altro che stabilità! Questa è una legge che favorisce l'instabilità, l'ingovernabilità del Paese e che nelle due Camere del nostro Parlamento favorisce a dismisura l'esercizio del trasformismo; addirittura lo legittima, legittimando così i ribaltoni. Questa è la verità dei fatti.

A parte questi giudizi, che di per sé valgono la netta opposizione che stiamo conducendo in Aula anche in relazione all'incredibile iter della legge, che ci costringe a tappe forzate, senza alcun confronto di merito, come anche in questa circostanza vediamo, vorrei sollevare una questione che tra tutte quelle che, pur molto gravi, ho elencato, mi sembra meritevole di attenzione e che non voglio dire essere ancor più grave, ma quasi.

Si tratta di un effetto che la legge produce su un'altra legge dello Stato, la n. 515 del 1993, non so se calcolato e voluto deliberatamente dal Governo e dalla Casa delle Libertà, di un piccolo imbroglio, di qualcosa deliberatamente studiato. So però che è questione che attiene la trasparenza del funzionamento della politica, il suo finanziamento e, più precisamente, le spese elettorali dei singoli candidati, oltre che delle forze politiche.

Sto parlando della legge che serve a governare l'uso ed a contenere l'abuso della pubblicità, a limitare le spese dei candidati, a finanziare le forze politiche. Una legge molto importante, varata dal Parlamento italiano il 10 dicembre 1993 nel pieno di una stagione in cui la corruzione della politica e dei partiti era assai diffusa ed ha prodotto gli effetti che conosciamo sull'onda di una rivolta dell'opinione pubblica, di fronte ad una insorgente questione morale nel nostro Paese che ha travolto poi, come sappiamo, gruppi dirigenti di partiti e ha in qualche modo cambiato il modo di concepire il rapporto della politica con i cittadini.

Più precisamente, la legge alla quale faccio riferimento è intitolata "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica". Attraverso questa legge, e più specificamente attraverso alcuni suoi articoli (gli articoli 7, 8, 9, 10, 11), la questione delle spese elettorali viene ordinata; sino a questo momento la legge ha funzionato. È possibile vi siano state, naturalmente, delle trasgressioni, però, a nostro giudizio e credo a giudizio di tutti, almeno fino a questo momento, aveva prodotto effetti di moralizzazione della vita politica.

Il problema dei tetti di spesa per i singoli candidati e per i partiti nella campagna elettorale è stato sollevato nel 1993 - quando ancora, quindi, uno degli uomini più ricchi del mondo non era candidato alla guida del nostro Paese ed ancor meno al Governo - come problema di trasparenza, ma anche come grande problema democratico: gli effetti distorcenti del finanziamento della politica e dei singoli candidati e dei partiti aveva prodotto nel nostro Paese disastri enormi che vanno sotto il nome di questione morale e che hanno poi indotto una parte importante della magistratura italiana a compiere le indagini che noi tutti conosciamo.

Non entro naturalmente nel merito del giudizio sull'operato di "Mani pulite". Non è questa la sede, né il momento per parlarne. So bene che vi sono stati momenti di uso distorsivo di quell'azione investigativa, ma so anche che la corruzione esisteva ed era ampiamente diffusa. Quindi, penso si sia fatto bene ad intervenire, sia come magistratura, sia anche - cosa che non sempre viene ricordata - come sistema politico per riportare la politica nei suoi giusti binari ed alvei.

Vorrei fare una domanda molto semplice, signor Presidente, onorevoli colleghi, ma la faccio a futura memoria, perché i colleghi presenti sono quelli della mia parte politica; sottolineo, perché rimanga a verbale, che abbiamo ora avuto un incremento della presenza della maggioranza, passata da due a tre presenti: quindi, c'è stato un aumento molto significativo, del 50 per cento, come mi viene suggerito. Erano in due e adesso sono in tre.

La domanda che pongo è la seguente, signor Presidente: se per ipotesi (ma questa non è un ipotesi), sulla base della nuova legge elettorale che il Governo e la maggioranza hanno deciso di blindare, un tale signore, l'onorevole Berlusconi, si candida - come egli ha annunciato - per conto del suo partito in 27 circoscrizioni alla Camera, quanto spende per la sua campagna elettorale? Chi lo controlla? Quanto può spendere? Starei per dire: chi è il candidato alternativo a lui che può candidarsi in altre 27 circoscrizioni e spendere una cifra non dico pari, ma che soltanto si possa avvicinare a quella che spende uno degli uomini più ricchi del mondo? Sto sollevando una questione non infondata.

Ci può essere sempre qualche affermazione stupida secondo cui noi invidiamo la ricchezza di Berlusconi. No, non la invidiamo. Molti di noi stanno ancora pagando il mutuo della prima casa e ne sono felici, signor Presidente, vivono tranquilli e sereni. Non abbiamo le angosce del Presidente del Consiglio; i nostri turbamenti sono molto minori. Chi è, però, il candidato che si può permettere tanto? Ci si rende conto di ciò che stiamo sollevando? La legge che state approvando è, in qualche modo, funzionale a questa presenza di candidature e rende ciò possibile.

Infatti, cari colleghi, che la legge n. 515 del 1993, all'articolo 7, riguardante limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati, fa riferimento a vecchie norme in materia elettorale che voi state abolendo; fa riferimento alla quota proporzionale, che non esiste più; fa riferimento ai collegi uninominali, che non esistono più; fa persino riferimento alle lire, che - com'è noto - non esistono più, e così via. Si può inoltre verificare come, all'articolo 9, i contributi delle spese elettorali vengano dati e garantiti sia alla Camera che al Senato sulla base di un vecchio meccanismo elettorale, che, anch'esso, non esiste più.

Quindi, è del tutto chiaro che la legge è assolutamente e totalmente inapplicabile da questo punto di vista. Mi domando (potrei continuare nell'esame tecnico di questa legge): i partiti devono avere, oggi, una spesa illimitata? Avete riflettuto sul danno che state producendo? State producendo, con questa legge elettorale, danni inenarrabili. Rendete questo Paese ingovernabile e, sulla base di quanto sto dicendo, lo rendete anche corruttibile, nella sua democrazia, nei suoi candidati.

Sancite una spesa illimitata da parte di chi si candida o da parte dei partiti che candidano gruppi di candidati, ma non vi viene qualche dubbio, qualche sussulto, qualche forma di reazione? Non ci avete pensato? Oppure - peggio - ci avete pensato e l'avete fatto perché funzionale alla candidatura del leader della Casa delle Libertà e di Forza Italia?

Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, sempre a futura memoria, perché adesso sono diventati quattro; vedo che il pubblico aumenta, il mio discorso produce un effetto, signor Presidente. I parlamentari di Alleanza Nazionale, i leader di Alleanza Nazionale, non hanno nulla da dire in proposito? Senatore Eufemi, la faccenda le è sfuggita? Ai colleghi della Lega la questione non li riguarda?

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Non gliel'hanno detto.

 

ANGIUS (DS-U). È una questione enorme, signor Presidente, quella che si sta aprendo oggi nel nostro Paese: con l'approvazione di questa legge viene meno ogni controllo della spesa dei candidati e dei partiti.

Signor Presidente, oggi cento costituzionalisti e studiosi hanno inviato a tutti noi senatori un argomentato documento sui gravi motivi di incostituzionalità della riforma in discussione al Senato. Si tratta di persone di grandissimo prestigio e, tra l'altro, i primi firmatari del lungo elenco sono due ex presidenti della Corte costituzionale. Da quegli studiosi vengono portati molti argomenti; questo, evidentemente, è sfuggito anche a loro. Io penso che invece sia un argomento di grandissima portata e vorrei che le forze politiche, anche istituzionali, rivolgessero un'attenzione particolare a questo tema.

Stiamo rischiando davvero di tornare indietro. Si pongono le premesse, signor Presidente, per l'insorgere di una nuova questione morale; anzi, se vuole la mia opinione, questo modo di agire configura in sé una questione morale che si è già aperta, che riguarda non solo il modo in cui la legge elettorale viene discussa, non solo il merito di tale legge, ma anche problemi di questa portata.

La questione, dunque, non è solo politica: è, per me, una questione democratica.

Quanti soldi deve avere, di quali risorse può disporre chi si candida in 27 circoscrizioni della Camera o in 18 circoscrizioni del Senato? La legge cancella i tetti di spesa e i rimborsi ai partiti, sicuramente per quanto riguarda il Senato, molto probabilmente per quanto riguarda la Camera. Anche questo è un regalo a chi è più ricco, a chi ha più soldi.

A tutto ciò si aggiunge la questione di fondo: il potere di chi decide le candidature. Pensiamo, per un momento, al partito di Forza Italia: sappiamo chi decide, non c'è bisogno di dirlo tra noi, credo decida letteralmente il suo leader, che dispone anche della cassa del partito, oltre che delle casse sue, per sua fortuna (chiamiamola così!), e dunque dispone di tutto. Ci troviamo, cioè, di fronte a qualcosa di veramente enorme: il sovrabbondante potere di chi decide con la illimitata possibilità di spesa.

I quesiti che ho posto, signor Presidente, riguardano la prosecuzione dei nostri lavori, cioè il modo in cui questa legge elettorale impatta in una situazione politica sempre più gravida non solo di incertezze, ma anche di nubi che vanno ad addensarsi sulla politica italiana e, purtroppo, anche sulle nostre istituzioni.

Vorrei che la nostra discussione ne tenesse conto, ma che ne tenesse conto anche chi vigila sulla nostra democrazia e sul regolare funzionamento delle nostre istituzioni. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-Un). Rinuncio a intervenire; che stiamo a perdere tempo?

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Rinuncio, purtroppo.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasbarri. Ne ha facoltà.

GASBARRI (DS-U). Rinuncio, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice Dato. Ne ha facoltà.

DATO (Mar-DL-U). Anch'io rinuncio.

 

PRESIDENTE. Poiché i senatori Legnini e Budin sono assenti, si intende che abbiano rinunciato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, mi è stato chiesto di rinunciare…

 

MANCINO (Mar-DL-U). Malan, chi te lo fa fare di perdere tempo?

 

MALAN (FI). …ma non rinuncerò per qualche breve appunto su questa legge di cui già molto si è detto la settimana scorsa in cui, con una concezione un tantino, direi, proprietaria della Costituzione, si è detto che questa legge è incostituzionale per una variegata serie di motivi.

Il motivo principale consiste nel fatto che la modifica della legge elettorale la stiamo proponendo noi; questo è, in realtà, il principale motivo di presunta incostituzionalità. La parte politica che oggi rappresenta l'opposizione nella scorsa legislatura ha modificato la Costituzione con una maggioranza risicata e ha fatto carta straccia (a 54 giorni dalle elezioni regionali dunque, quando di fatto il processo elettorale era già ampiamente avviato) della legge sulla par condicio approvata ai tempi del Governo Ciampi.

Mi sto riferendo proprio a quella legge n. 515 del 1993 alla quale, giustamente, si è appellato il senatore Angius poc'anzi in quanto era un'ottima legge; peccato sia stata distrutta dalla legge n. 28 del 22 febbraio del 2000 approvata dall'Ulivo, a 54 giorni dalle elezioni regionali.

A proposito poi della riforma della legge elettorale, questa opposizione ha tentato di riformarla in un modo - se vogliamo - molto più proporzionalistico, assolutamente non garante di una maggioranza definita né alla Camera, né al Senato fino al 17 gennaio del 2001. Ricordo che, poiché questa legislatura è stata eletta 22 giorni dopo la data presunta, sarebbe come se noi dovessimo discutere un cambiamento della legge elettorale fino all'8 febbraio prossimo, mentre invece siamo già prossimi alla conclusione dell'esame.

Naturalmente, però risulta gravissimo che noi si tenti e si riesca (perché di solito quando tentiamo riusciamo) di cambiare la legge elettorale a sei mesi dal voto; se, invece, lo fa il centro-sinistra a quattro mesi dal voto ciò, naturalmente, va benissimo. Sempre in riferimento alla legge elettorale vi è dell'altro, dal momento che l'attuale opposizione ha tentato di cambiarla assai più tardi nel corso della legislatura.

Con la versione sostenuta dal centro-sinistra della legge sul conflitto di interessi si tentava di mettere in atto il più brutale e ad personam degli interventi immaginabili sulla legge elettorale, tentando di impedire - perché si trattava di un impedimento totale, assoluto e rivolto ad una persona - a Silvio Berlusconi di presentarsi alle elezioni del 2001.

Ricordo che con il testo discusso fino a 74 giorni dalle elezioni nel corso della scorsa legislatura (attualmente, siamo a circa 180 giorni dalla fine della legislatura), cioè 40 giorni prima della presentazione delle candidature, si è tentato di introdurre una legge con la quale Silvio Berlusconi veniva esautorato dalla possibilità di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio, ove mai avesse osato partecipare alle elezioni; in realtà gli si impediva di presentarsi alle elezioni se non per rivestire, poi, il semplice ruolo di deputato.

In questa legge, infatti, si prevedeva che il soggetto in questione, la persona alla quale si rivolgeva questa legge, non avrebbe potuto esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire, comunque, incarichi di amministrazione o controllo in società italiane o estere.

Il concetto di interposta persona avrebbe dato modo di accusare questa persona, che si voleva escludere dalle candidature, di violare la legge, anche se avesse affidato la società a dei parenti o a persone che non lo fossero; avrebbe dovuto metterla nelle mani di una persona che fosse, possibilmente, un suo nemico ma difficilmente qualcuno affida il proprio patrimonio ad una persona nei confronti della quale non nutra fiducia.

La proibizione di tenere il controllo gli avrebbe impedito di mantenere anche la proprietà della maggioranza delle azioni della sua società e, naturalmente, poiché tale previsione si estendeva anche ai familiari, avrebbe dovuto sostanzialmente liberarsene; non solo, ma avrebbe dovuto liberarsene entro 45 giorni dall'entrata in carica.

Com'è evidente, vendere qualcosa in 45 giorni, quando tutto il mondo sa che questo termine c'è, vuol dire svendere, regalare e distruggere una proprietà che, tra l'altro, dà lavoro a decine di migliaia di persone; ma vi si può passare benissimo sopra, pur quando si tratta di impedire al leader dell'allora opposizione di candidarsi a guidare il Governo. Oltre naturalmente all'obbligo successivo di svendere, erano previste multe da centinaia di miliardi, forse migliaia di miliardi, nel caso in cui la proprietà delle azioni superasse il 2 per cento.

Fatto questo, il patrimonio di tale persona - che naturalmente era ben individuata - avrebbe dovuto essere affidato ad un gestore nominato dal garante per la concorrenza, nominata dall'Ulivo, nonché dal Presidente della CONSOB (all'epoca il professore Luigi Spaventa, già candidato contro Berlusconi nel collegio di Roma 1 nel 1994 e per due legislature precedenti deputato nelle liste del Partito comunista degli anni 80).

Allora Berlusconi avrebbe dovuto svendere le proprie aziende oppure darle in mano a un suo avversario politico. Tuttavia, per essere sicuri che Berlusconi non potesse presentarsi, quella legge - che il centro sinistra ha cercato di approvare fino a 74 giorni dalle scorse elezioni - prevedeva che, se le attività economiche delle aziende detenute da questo ipotetico membro del Governo si riferivano alla comunicazione di massa (guarda un po' proprio il caso di Berlusconi, un vero caso fortuito), il gestore, cioè l'avversario politico di Berlusconi che sarebbe stato nominato a gestire la società, sarebbe stato multato fino all'un per cento del valore della società (parliamo di qualche centinaio di miliardi di vecchie lire), se la società gestita avesse mostrato di violare la par condicio, così come definita dalla legge bavaglio approvata dall'Ulivo nel 2000.

In altre parole, i programmi televisivi e informativi delle televisioni di Mediaset avrebbero potuto tenere una qualche posizione politica o informativa, purché non fosse in nessuno modo favorevole a Berlusconi.

Era meglio la dittatura del ventennio che si limitava a sbiancare gli articoli, ma non metteva in bancarotta i giornali se tentavano di pubblicare qualche articolo non gradito al regime. L'articolo 11 imponeva un gestore estraneo che avrebbe dovuto sorvegliare, insomma, che in nessun modo le società di Berlusconi sostenessero la sua politica, anche nel caso che la società fosse ceduta alla moglie, ai fratelli o ai figli o ad altra persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della stessa disciplina.

Una legge di un'arbitrarietà che ricorda le gride manzoniane nella loro arbitrarietà e anche nella loro estrema severità ma per la quale vi sarebbe stata l'intenzione, a differenza delle gride manzoniane, di applicare. Sostanzialmente, non avrebbe neppure potuto vendere le aziende neppure a un conoscente, perché altrimenti scattava l'accusa di interposta persona. Di conseguenza, avrebbe dovuto venderle a qualcuno che verosimilmente non è neppure nel mondo dell'imprenditoria o nel mondo della finanza.

Difficilmente uno che non è imprenditore o non è finanziere può comprare un'azienda di qualche decina di migliaia di miliardi. Seguono altre chicche di questa legge. Ma insomma questa è la situazione.

Allora, se c'è un punto sul quale assolutamente non ci possono essere critiche, sono i tempi: siamo in anticipo, non è una legge ad personam, non è una legge per un partito o una coalizione, ma una legge che prevede che una coalizione che prende anche solo un voto in più delle altre coalizioni, visto che sono due quelle che possono aspirare a governare, possa governare.

 

VALLONE (Mar-DL-U). In quale Camera?

 

MALAN (FI). Possa governare naturalmente alla Camera dei deputati, perché al Senato, solo quando il senatore Vallone sarà riuscito a far modificare l'articolo 57 della Costituzione, sarà possibile garantire una maggioranza assoluta. In caso contrario, non si può sostenere che l'articolo 57 della Costituzione debba intendersi nel senso che non può esserci un premio di maggioranza nazionale e, contemporaneamente, rimproverare alla legge il fatto che non garantisce una maggioranza al Senato.

Nessuna legge ha mai garantito la maggioranza al Senato dal 1948 ad oggi. La cosiddetta legge truffa, citata dal senatore Vallone, che ringrazio per avermi offerto lo spunto per concludere l'intervento, fu sostenuta da Alcide De Gasperi per dare governabilità al Paese. Ricordo che chi la definiva "legge truffa" era il Partito Comunista del 1953 nel mese di marzo di quell'anno. Quando quei signori davano del truffatore al Alcide De Gasperi, avevano ancora i fazzoletti bagnati di lacrime per la morte di Giuseppe Stalin, definito da "l'Unità" l'uomo che più di tutti ha operato per il progresso dell'umanità.

Se si fa riferimento a quel periodo, devo dire che la scelta di campo è molto facile: tra De Gasperi e coloro che piangevano per la morte di Stalin, preferiamo certamente De Gasperi.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, rinuncio all'intervento.

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-Un). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, anch'io rinuncio all'intervento.

PRESIDENTE. Poiché i senatori Ripamonti, Cambursano, Magistrelli, Cavallaro, Turroni, Mancino e Brutti Massimo sono assenti, si intende che abbiano rinunciato a intervenire.

 

BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, passiamo alla seconda chiama!

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

 

BOCO (Verdi-Un). Pastore, facci sognare!

PASTORE (FI). Più che farvi sognare, vorrei farvi riflettere. Infatti, i toni usati per discutere la legge al nostro esame, estremamente complicata ed anche difficile nei suoi aspetti tecnico-operativi, comporterebbero un'attenta riflessione, che spero di poter avviare e che immagino continuerà durante l'esame degli emendamenti, con le dichiarazioni di voto e le varie illustrazioni.

Nell'illustrazione del disegno di legge in Commissione ho cercato di dare conto del fatto che oggi ci troviamo di fronte non ad una legge elettorale che cade in uno spazio vuoto, ma ad una proposta di legge elettorale che si confronta con una legge in vigore che non ha certamente dato i risultati che ci si aspettava.

Confermo che la governabilità di questa legislatura sulla base dei meccanismi vigenti è del tutto casuale, e non garantita dalla legge elettorale in vigore. La normativa vigente ha infatti, determinato un fenomeno parossistico, ossia la moltiplicazione di forze politiche spesso occasionali, localistiche e personali. Essendo queste forze politiche - chiamiamole in questo modo - decisive per l'aggiudicazione dei collegi, invece di favorire l'aggregazione hanno favorito una maggiore disgregazione del sistema.

Questo credo sia un dato inequivocabile. Se possiamo parlare di morale in politica, credo che il livello della immoralità politica forse non è stato mai così alto come in certe vicende elettorali, dove Tizio o Caio, contando sui 500, sui 1.000 o sui 2.000 voti vantati nel proprio collegio, hanno forzato, per non dire ricattato, le scelte politiche anche di livello nazionale.

Voglio solo svolgere alcune brevi considerazioni sugli aspetti di costituzionalità. Ho sentito adesso l'intervento del presidente Angius che preannunciava probabilmente un'enciclopedia firmata da cento costituzionalisti con non so quante motivazioni di incostituzionalità di questa legge. Certo, si tratterebbe comunque di un record, e mi auguro di approfondire tali motivazioni anche in Aula.

Ho appreso dal collega Angius che questa legge inciderebbe sulla legge n. 515 del 1993, ma devo dirgli che ha scoperto l'acqua calda perché è evidente che una legge che cambia il sistema elettorale incide naturalmente su tutte le leggi di contorno che sono nate sulla base di un diverso sistema elettorale.

Per quanto riguarda specificamente la legge n. 515, devo anche però rassicurare che, dato che essa prevede un meccanismo di calcolo e un limite alle spese elettorali per la quota proporzionale, va da sé che questo meccanismo e questo criterio si applichino ad una legge elettorale proporzionale.

Certamente non nego che la legge n. 515 possa comportare difficoltà applicative in relazione a questa nuova legge elettorale. Mi auguro che una volta licenziata - quando sarà licenziata - la nuova legge elettorale si possa, senza dar luogo a crociate, modificare ed adeguare la legge n. 515, così come sarebbe opportuno fare con altre leggi di contorno come, ad esempio, quella sulla par condicio, che è pure strutturata sulla legge elettorale oggi vigente e che quindi mal si adatta alla nuova legislazione elettorale.

Voglio soffermarmi - vedrò quello che potrò fare in questi pochi minuti - su tre, quattro aspetti di costituzionalità.

Quanto al primo, questo disegno di legge elettorale introdurrebbe dei sistemi che non garantiscono la governabilità. Possiamo sacrificare la rappresentatività in quanto si introduca un tasso di governabilità che in qualche modo ci autorizzi ragionevolmente a rinunciare, o comunque a ridimensionare, il principio della rappresentatività. Credo che questo indubbiamente avvenga e che la governabilità ci sia per la Camera dei deputati; nessuno può contestare, anzi, che questa legge elettorale garantisca in quella Camera una maggioranza che l'attuale maggioritario di collegio, corretto con il proporzionale, sicuramente non garantisce.

Per il Senato il problema discende naturalmente dal fatto che in questa Camera, in base alla vigente Costituzione, è pressoché impossibile prevedere in astratto un sistema elettorale che garantisca la formazione di una maggioranza, e in particolare la stessa maggioranza di governo che si dovesse determinare alla Camera dei deputati. Il motivo è evidente.

Non voglio fare la storia del Senato della Repubblica, ma sappiamo benissimo che questo ramo del Parlamento viene eletto su base regionale, quindi non si recuperano i resti quando sono stati attribuiti i seggi a livello nazionale; circa 5 milioni di elettori non partecipano al voto per il Senato, mentre partecipano al voto per la Camera dei deputati, cioè la fascia dai 18 ai 25 anni del nostro corpo elettorale. Quindi, è naturale che per il Senato non ci possa mai essere la garanzia di governabilità che invece può essere assicurata dal sistema proporzionale con premio di maggioranza previsto per la Camera dei deputati.

Allora si dirà: se così è - ed è incontestabile che così sia - perché un premio di maggioranza regionale al Senato? Il premio di maggioranza al Senato ha due motivazioni forti e significative.

La prima è che comunque esso sfavorisce, contrasta, scoraggia la frammentazione politica e favorisce la coalizione. Occorre pure considerare che il premio di maggioranza al Senato può, concorrendo con altri analoghi premi di maggioranza nelle altre Regioni, favorire la governabilità.

Ecco, nel Senato si cerca di favorire la governabilità, alla Camera si garantisce la governabilità. In Senato si favorisce la governabilità perché è previsto - forse è sfuggito ai più - un tasso di rilevanza nazionale del voto Senato dato dal deposito dei contrassegni, del programma e del capo della forza politica a livello nazionale. Per il Senato della Repubblica, infatti, si applicano le stesse norme previste per la Camera dei deputati per quanto riguarda la presentazione dei contrassegni, l'indicazione delle eventuali coalizioni, del capo della forza politica e del programma.

Quindi, chi voterà per una certa lista regionale o per una certa coalizione presente in una Regione sa che a quella lista o a quella coalizione fa riferimento un gruppo di partiti, un programma, un leader. Si introduce, dunque, un tasso di rilevanza nazionale, secondo me, pienamente compatibile con la normativa costituzionale, forse il massimo consentito sulla base del dettato costituzionale.

Questo è un elemento che va tenuto presente e non è secondario, perché i comportamenti elettorali vengono determinati, oltre che dalle norme, anche dalle ricadute delle normative sul piano dell'informazione, della propaganda, della conoscenza e della diffusione di programmi politici e di proposte politiche a livello nazionale o locale.

Quindi, a mio parere, questa obiezione di costituzionalità è fondamentalmente superata; certamente, per superarla completamente occorrerebbe modificare la Costituzione. Noi abbiamo proposto di modificare la Costituzione, trasformando il Senato della Repubblica in un Senato federale, mantenendo il rapporto di fiducia, e quindi il rapporto con il Governo, in capo alla sola Camera dei deputati. Abbiamo tentato di farlo e credo che il provvedimento in esame sia una risposta con legge ordinaria ad un'esigenza che tutti sentiamo e che abbiamo espresso anche in sede di riforma costituzionale.

La seconda questione, forse marginale, è relativa ai diversi livelli di sbarramento interni ed esterni: perché gli sbarramenti esterni funzionano in un modo, quelli interni in un altro; perché, cioè, gli sbarramenti siano alla Camera del 4 per cento per le liste singole e del 2 per cento per le liste di coalizione.

È evidente che la diversità dei livelli delle soglie è dovuta al fatto che si cerca di favorire l'aggregazione in una coalizione. Il partito che sa di avere una quota di voti ai limiti dello sbarramento esterno può essere invogliato, sollecitato, incentivato ad entrare in una coalizione, assoggettandosi necessariamente alla sua disciplina, sancita per legge attraverso l'indicazione a livello nazionale del leader e del programma della coalizione stessa nella sua interezza, che deve rimanere tale in tutte le circoscrizioni e, per quanto riguarda il Senato, in tutte le Regioni. Pertanto non mi sembra che si possa sostenere tale seconda obiezione.

Si è anche osservato che il non superamento delle soglie determina per i partiti fuori coalizione un annullamento della rilevanza del voto, come se i voti venissero cancellati; in realtà i voti ricevuti dai partiti dentro le coalizioni, anche qualora non si traducessero in seggi, tuttavia, servirebbero a calcolare la forza elettorale della coalizione con tutte le conseguenze a livello sia di attribuzione del premio di maggioranza, sia di calcolo e attribuzione dei seggi. Il motivo è evidente: anche qui si vuol favorire la partecipazione nella coalizione e quindi incoraggiare l'aggregazione, che non si riscontra quando invece i partiti concorrono isolatamente nello scenario elettorale.

È banale, inoltre, la replica all'obiezione sollevata nell'ambito della discussione sulle pregiudiziali da chi ha sostenuto che non si comprende perché al Senato gli sbarramenti siano più alti, mediamente il doppio, rispetto a quelli della Camera. È ovvio che al Senato vi è una valutazione regionale del voto, quindi la platea dei cittadini è più ristretta; alla Camera invece si effettuano valutazioni di carattere nazionale e quindi le soglie, tradotte in un numero scarno come le percentuali, si devono applicare ad una platea di elettori estremamente più vasta.

Il 2 per cento calcolato su tutta la penisola italiana riveste naturalmente un significato politico ben diverso rispetto al 3 per cento relativo ad una singola Regione, ancorché popolosa; la stessa considerazione vale per il 10 per cento rispetto al 20, o per l'8 per cento rispetto al 4. È evidente che in questo caso si è svolta una considerazione di intuitiva comprensione.

Un'altra vicenda che ha interessato e appassiona questo Parlamento, non solo nel merito dell'opportunità politica, ma anche sul piano della rilevanza costituzionale, è quella delle cosiddette quote rosa. Vorrei invitare i colleghi - in Commissione, non ho potuto, per ovvie ragioni di tempo e opportunità in relazione ai lavori dell'Aula - ad approfondire in sede di Assemblea tale questione, che mi sembra sia impostata dai colleghi dell'opposizione in maniera del tutto strumentale per quanto riguarda il piano costituzionale.

Si riscontra un'evidente differenza di formulazione tra alcune norme costituzionali, quindi di pari grado, che sono intervenute nel tempo proprio in materia di pari opportunità per quanto riguarda da un lato le elezioni politiche in genere e dall'altro gli uffici pubblici, a norma dell'articolo 51 della Costituzione, o ancora per quanto riguarda il principio delle pari opportunità applicato per le elezioni nelle Regioni a statuto ordinario, in base all'articolo 117 della Costituzione, e nelle Regioni a statuto speciale.

Se poniamo mente alla normativa costituzionale che si è succeduta nell'arco di quattro anni, dal 1999 al 2003, notiamo che essa non ha sempre lo stesso tenore, pur trattando sostanzialmente un identico problema.

Ricordiamo la successione delle leggi: per prima fu approvata la modifica dell'articolo 117 della Costituzione nel 2001. La formula è analoga alla modifica agli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale che non ho qui con me; però possiamo verificarla con molta speditezza. L'articolo 117, al comma 7, così come approvato nel marzo 2001, stabilisce che «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

Questa formulazione, in particolare la parte relativa alla promozione della parità di accesso tra uomini e donne, utilizza una espressione piuttosto pregnante. Leggiamo ora l'articolo 51, in particolare il secondo periodo del comma 1, approvato due anni dopo. Esso non parla più di parità di accesso, ma di altro: «A tal fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità…».

Basterebbe questa formulazione per chiederci quale sia la differenza tra le due formule; non solo. In particolare, la formula dell'articolo 51, più morbida nell'imporre le pari opportunità, si estende non solo alle cariche elettive, ma anche agli uffici pubblici, quindi a tutta quella congerie possibile ed immaginabile di funzioni pubbliche che vanno al di là delle cariche elettive; quindi, nomine di qualsiasi genere o indicazioni varie in materia di pubblici uffici.

È evidente, quindi, che nell'articolo 51 vi è un riferimento più morbido nei toni, ma più ampio nella portata. Questo non è frutto di un caso, ma di una volontà politica precisa che emerge dai lavori parlamentari. Infatti, quando le norme subiscono modifiche nel corso del loro iter (prima al Consiglio dei ministri, poi al Senato ed alla Camera) utilizzando formule diverse, finiscono, per avere significati profondamente diversi nello stesso testo legislativo.

Vorrei allegare al mio intervento il testo che avrebbe dovuto costituire la relazione di accompagnamento al disegno di legge, nel quale sono trattati i problemi emersi dal dibattito in Commissione. Non vi è affrontato, ad esempio, il problema della legge sulle spese elettorali, né quello sulla par condicio, però altri sono trattati in maniera abbastanza esauriente.

Vorrei depositare come appendice di questo intervento tale contributo, che credo sia utile non solo per replicare alle obiezioni fatte, ma anche per seguire la legge: si tratta, se così posso dire, di una relazione-ombra che contiene una parte di rilevanza politica, ma anche un'altra più sostanziosa di rilevanza tecnica che potrà servire sia al seguito dei lavori dell'Assemblea, ma anche in funzione dell'interpretazione della legge, se l'Assemblea naturalmente concorderà su queste disposizioni. (Applausi dei senatori Malan, Eufemi e Pontone).

PRESIDENTE. Senatore Pastore, la Presidenza l'autorizza a consegnare la relazione di cui ha testé parlato per allegarla al Resoconto stenografico della seduta odierna.

Ora, chiedo nuovamente, senza interpellare nominativamente ciascuno, se tra i colleghi presenti in Aula che si erano iscritti a parlare qualcuno intende intervenire.

Poichè nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, cui la seduta odierna era dedicata.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo prende la parola solamente per ribadire che ha seguito con estrema attenzione il dibattito alla Camera, intervenendo sulla praticabilità della legge, che ritiene assolutamente tale nel nostro ordinamento, anche nella sua applicazione esecutiva. Il Governo ribadisce, altresì, che continuerà naturalmente a seguire, nel corso del dibattito, tutte le proposte emendative, riservandosi di dare gli eventuali chiarimenti che i colleghi dovessero richiedere.

 

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MACONI (DS-U). Signor Presidente, chiedo un chiarimento: dopo l'intervento del Governo lei considera chiusa la seduta o la discussione generale?

 

PRESIDENTE. Considero chiusa la seduta. La discussione generale si è conclusa, ho chiesto per due volte ai colleghi presenti in Aula se qualcuno intendesse intervenire.

 

MACONI (DS-U). Essendosi chiusa la discussione generale con l'intervento del rappresentante del Governo, chiederei di valutare la richiesta di non passare all'esame degli articoli.

 

PRESIDENTE. Non ci sono le condizioni. Non possiamo sottoporre la sua richiesta al voto perché oggi era prevista soltanto la discussione generale, come risulta dal calendario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, che è stato pubblicato. Non ci sono, quindi, le condizioni per procedere in tal senso.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Anche giovedì scorso era prevista la chiusura alle ore 14 e il collega Malan ha chiesto di prolungare i nostri lavori.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

Richiamo al Regolamento

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei sapere se la discussione generale è stata chiusa.

 

PRESIDENTE. Riassumo: l'ordine del giorno di oggi reca la discussione generale, prevedendone altresì la conclusione in questa seduta. Tutti gli iscritti a parlare sono stati chiamati più di una volta; alcuni vi hanno espressamente rinunziato, altri hanno ritenuto di non rispondere - per così dire - alla chiamata. Non ci sono dunque le condizioni per andare oltre rispetto alla discussione generale.

 

PETRINI (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente. Quindi, posso chiederle la parola per un richiamo al Regolamento, senza che questi tempi rientrino nel contingentamento previsto per la discussione della legge elettorale?

 

PRESIDENTE. Qual è il richiamo al Regolamento?

 

PETRINI (Mar-DL-U). Allora, ho il suo permesso rispetto al contingentamento? Non vorrei nuocere al mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Non essendo intervenuto nessun senatore del suo Gruppo, non credo si tratti di un problema insolubile, senatore Petrini, salvo che lei non si dilunghi per un'ora. Non esistono problemi insolubili di questo tipo se manteniamo tutti il giusto equilibrio.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, nella mia richiesta c'è un intento chiaramente provocatorio. Vorrei farle notare che un senatore, legittimamente eletto, in quest'Aula non ha il diritto di intervenire se non alla chiusura della discussione generale e se non chiedendo al Presidente di poter parlare, senza che il suo intervento rientri nel severo contingentamento predisposto dalla Presidenza.

Quindi, lei ha capito perfettamente la provocazione. In tale provocazione c'è anche una profonda amarezza, signor Presidente: l'amarezza di chi avrebbe voluto intervenire nella discussione generale e l'amarezza di chi in questo weekend, non avendo niente di meglio da fare, aveva anche preparato alcuni argomenti che riteneva, nella sua presunzione, potessero sicuramente interessare a qualcuno o potessero degnamente comparire in un Resoconto parlamentare.

Questi argomenti li avevo persino approfonditi su un testo che dibatte di quel che debba essere un sistema elettorale, di quel che possa essere considerato maggioritario o proporzionale, ma non ho potuto esporli perché la Presidenza ha predisposto un severissimo contingentamento dei tempi, che ha assegnato al mio Gruppo soltanto cinquantotto minuti; se avessi parlato per venti minuti in discussione generale, sarebbero rimasti trentotto minuti all'intero Gruppo per svolgere interventi sugli emendamenti e per la dichiarazione di voto finale. Per questo motivo non ho voluto intervenire.

 

PRESIDENTE. Non la voglio interrompere, senatore Petrini, ma il contingentamento è emerso dalla Conferenza dei Capigruppo.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Sì, lei ha perfettamente ragione, le chiedo scusa. Questo non cambia, però, la sostanza dei miei appunti e nemmeno la mia amarezza.

Rimane il fatto, signor Presidente, che il nostro Regolamento disciplina le discussioni in modo molto preciso, stabilendo i tempi che debbono essere riservati alle varie fasi della discussione: c'è una discussione generale, c'è poi il passaggio agli articoli e quindi, per ogni articolo, i tempi dedicati all'illustrazione degli emendamenti, nonché alle dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti e sui singoli articoli; infine, i tempi dedicati alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ora, signor Presidente, capisco che dobbiamo assicurare la funzionalità dell'Assemblea e non possiamo accettare che essa sia paralizzata da tecniche ostruzionistiche che potrebbero impedire qualunque deliberazione; è però altrettanto evidente che, nel momento in cui si decide di fissare tempi certi per la deliberazione dell'Assemblea, non si può nemmeno accettare che quei tempi certi siano tali da conculcare in modo gravemente lesivo il diritto dell'Assemblea stessa nel suo complesso e dei singoli componenti della medesima di intervenire e approfondire gli argomenti: questo è quanto sta accadendo ed è quanto in questa legislatura è abbondantemente accaduto.

Signor Presidente, tante volte in quest'Aula è risuonata la parola «vergogna», tante volte da aver perso ormai il suo significato e la sua pregnanza. Qualcuno dice perché è stata usata a sproposito; io dico perché troppe volte quest'Assemblea ha fatto strame dei giusti diritti che appartengono a ciascun rappresentante della stessa, appartengono alla maggioranza e appartengono all'opposizione; questa è una di quelle troppe volte.

Pertanto, signor Presidente, non pronuncerò più una parola che ha ormai perso il suo significato e la sua incisività, ma rassegno a lei, che sicuramente ha la sensibilità per capirla, la mia amarezza di rappresentante del popolo, poiché, come tale (e, dunque, anche quel popolo che io rappresento), sono conculcato nei diritti fondamentali, come quello di parlare per poter esprimere il mio punto di vista. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

 

Ordine del giorno

per le sedute di martedì 29 novembre 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 29 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno).

 

La seduta è tolta (ore 18,25).

 


Allegato B

 

Integrazione all'intervento del senatore Pastore nella discussione generale del disegno di legge n. 3633 e connessi.

Da non poco tempo si dibatte e ci si confronta a livello politico e parlamentare su una riforma, più o meno vasta, dell'attuale sistema elettorale che ha, in oltre dieci anni di applicazione, migliorato la governabilità del Paese ma ha nel contempo prodotto una serie di conseguenze negative di non poco rilievo: innanzi tutto la possibilità di elusione della normativa, attuata attraverso accordi di desistenza o le liste cosiddette civetta, i cui effetti hanno determinato nella XIII legislatura una rappresentanza parlamentare diversa da quella che si sarebbe determinata senza il ricorso ai suddetti strumenti elusivi e distorsivi e nella XIV legislatura un effetto mai verificatosi nella storia repubblicana, cioè il mancato plenum della Camera dei deputati. D'altro canto è opinione che riteniamo di condividere che in un sistema bicamerale il sistema maggioritario di collegio si presta a rischi di ingovernabilità (pressoché inevitabili sol che si pensi al diverso modello elettorale tra Camera e Senato) che solo per mera casualità, come avvenuto nel 2001, si possono evitare; si consideri infatti che le basi elettorali di Camera e Senato sono diverse (circa 5.000.000 di elettori in meno per il Senato) e che la riproporzionalizzazione dei voti avviene su base nazionale per la camera e su base regionale per il Senato (con perdita cioè di consistenti "pacchetti" di resti regionali). Ma anche sul piano politico e quindi istituzionale il sistema elettorale attuale ha determinato conseguenze impreviste, tra le quali la complicazione del sistema della rappresentanza con il proliferare di partiti e partitini di dimensioni ridottissime ma spesso decisivi per l'aggiudicazione dei collegi uninominali, non di rado di ispirazione esclusivamente personale e locale, con buona pace della governabilità del sistema e, soprattutto, con buona pace del modello bipolare fondato necessariamente su una trasparente e non equivocabile "offerta" politica in termini di candidati e di programmi.

Per tali ragioni sin dalla passata legislatura si è dibattuto nella Commissione affari costituzionali del Senato di un progetto di revisione della legge elettorale che è approdato in Aula alla fine della legislatura (nel gennaio 2001) senza che fossero conclusi i lavori in Commissione, assolutamente controverso anche nell'ambito del centro-sinistra (allora maggioranza) oltre che tra i due poli; esso tendeva comunque a degli scopi generali ampiamente condivisi, e cioè a realizzare la semplificazione del sistema elettorale (voto per la Camera su un'unica scheda), l'attribuzione di un premio di maggioranza per la Camera, utilizzando la quota di seggi attribuiti alla quota proporzionale, la previsione di norme dirette a garantire alle forze politiche "minori" nella camera il cosiddetto diritto di tribuna; uno dei punti di rottura tra la allora maggioranza di centro-sinistra e la allora opposizione di centro-destra fu rappresentato dall'attribuzione del premio di maggioranza (sulla cui esigenza si conveniva peraltro, pur in un sistema cosiddetto maggioritario), da farsi, per il centro-sinistra, a favore della forza politica che avesse avuto il maggior numero di seggi nei collegi uninominali, e, per il centro-destra, a favore della forza politica che avesse conseguito il maggior numero di voti. Mancarono allora al centro-sinistra la forza politica (compattezza) ed il tempo per approvare tale riforma.

La revisione della legge elettorale è stata ripresa in questa legislatura nell'altro ramo del Parlamento, e si è svolta secondo i passaggi seguenti.

Il 3 marzo 2005 la 1ª Commissione della Camera dei deputati ha avviato l'esame, in sede referente, di sette proposte di legge di iniziativa parlamentare, volte ad apportare modificazioni specifiche alla disciplina vigente per l'elezione della Camera dei deputati e - per una di esse - del Senato della Repubblica, mantenendo invariato l'impianto dei relativi sistemi elettorali.

I correttivi proposti concernevano principalmente le modalità di espressione del voto (unico o disgiunto) e le modalità di calcolo dei voti ai fini del riparto dei seggi con metodo proporzionale (abolizione o modifica del meccanismo dello "scorporo").

Nel corso dell'esame in Commissione venivano abbinate due ulteriori proposte di legge, anch'esse di iniziativa parlamentare.

Nella seduta del 16 giugno 2005 il relatore (Presidente della 1ª Commissione, onorevole Donato Bruno) ha presentato alla Commissione un testo unificato, che nella stessa seduta veniva adottato quale testo base.

Il testo proposto - dichiaratamente "aperto" alle proposte di modifica che fossero emerse in Commissione - affrontava specifiche questioni concernenti il vigente sistema elettorale di Camera e Senato, quali l'abolizione del meccanismo dello "scorporo"; la disciplina dell'espressione del voto, le modalità di presentazione delle candidature e la disciplina dei reati elettorali.

Nel prosieguo dell'esame, tuttavia, il testo unificato veniva interamente riscritto ad opera di due emendamenti della maggioranza (1.500 e 2.500) dalla portata decisamente più ampia, annunziati nella seduta del 14 settembre 2005 e miranti ad introdurre un sistema completamente nuovo per l'elezione della Camera e del Senato.

I due emendamenti, nel testo risultante dall'accoglimento di vari subemendamenti del relatore, sono stati approvati dalla 1ª Commissione nella seduta del 28 settembre 2005. Nella stessa seduta, la 1ª Commissione ha dato mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo così riformulato.

II testo approvato dalla 1ª Commissione conteneva sia per la Camera che per il Senato un nuovo sistema elettorale, interamente proporzionale con un premio di maggioranza eventuale per le liste o le coalizioni di liste che avessero ottenuto la maggioranza (anche relativa) dei voti in ambito nazionale e, limitatamente alla Camera, di un'articolata soglia di sbarramento per le liste o le coalizioni minori.

L'esame presso l'Aula della Camera è iniziato il 29 settembre 2005 e si è concluso il 13 ottobre scorso.

Durante l'esame in Assemblea sono stati approvati diversi emendamenti al testo della Commissione; in particolare è stato introdotto, anche per il Senato, un articolato sistema di soglie di sbarramento, il cui calcolo avviene a livello regionale. Inoltre anche la disciplina del premio di maggioranza per il Senato ha subito alcune modificazioni nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera. A fronte delle critiche avanzate nei confronti di un premio di maggioranza nazionale, che avrebbe snaturato la "base regionale" di rappresentanza del Senato, il testo licenziato dall'Aula ha previsto un "premio di maggioranza regionale", con attribuzione alla lista singola od alla coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella Regione "di un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all'unità superiore".

Nell'Aula della Camera è stata anche riformulata la disposizione che prevede l'indicazione della leadership delle coalizioni (o delle singole forze politiche) che si presentano alle elezioni (non più indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio, ma del "capo unico" della forza politica, nel rispetto delle prerogative del Capo dello Stato).

Come sopra rilevato, inizialmente la proposta esaminata dalla Camera non prevedeva una riforma radicale dell'attuale legislazione, ma solo alcune modifiche che, anche se incisive, conservavano inalterato il modello elettorale oggi vigente (voto di collegio e quota proporzionale), manifestandosi però l'orientamento ad utilizzare nel voto Camera una sola scheda, ad eliminare lo scorporo (al fine di evitare il fenomeno elusivo ed assai poco trasparente delle liste civetta) e ad ampliare, per la Camera, e consentire, per il Senato, l'indicazione di più contrassegni accanto al nome del candidato di collegio; la chiusura del centro-sinistra a qualsiasi modifica della legge elettorale e la volontà di una fondamentale componente della maggioranza, l'UDC, di introdurre una legge elettorale proporzionale, compatibile con il sistema bipolare, hanno determinato la Casa delle Libertà a rivedere radicalmente la legislazione elettorale secondo le linee in seguito dettagliatamente illustrate e che determinano un sistema nuovo che possiamo definire "maggioritario nazionale" per la Camera e "maggioritario regionale" per il Senato; nella Camera dei deputati si garantisce comunque una maggioranza di Governo (attribuzione di almeno 340 seggi alla lista o alla colazione che ha conseguito il maggior numero di voti a livello nazionale); nel Senato si garantisce una maggioranza regionale (attribuzione del 55 per cento per cento dei seggi della regione alla lista o alla coalizione vincente) e si favorisce una maggioranza nazionale, attraverso l'applicazione di alcuni istituti elettorali nazionali (indicazione del leader e del programma, omogeneità delle coalizioni) compatibili con il dettato costituzionale in materia di elezioni del Senato. Attraverso un meccanismo assolutamente coerente e consequenziale di previsione di soglie minime per ottenere seggi in Parlamento, si semplifica il quadro politico, si spinge all'aggregazione, si rendono meno determinanti i micro-partiti, riducendosi le spinte localistiche e personali, nonché, come detto, si garantisce (alla Camera) e favorisce (al Senato) la governabilità.

Il testo in esame realizza quindi un significativo bilanciamento tra valori costituzionali - mi riferisco al binomio rappresentatività-democraticità, da un lato, ed a quello stabilità-governabilità, dall'altro - attraverso i meccanismi, attentamente ponderati, sopra cennati e appresso illustrati.

Passerò pertanto di seguito ad illustrare il testo al nostro esame nei suoi punti nodali, dando conto di talune perplessità che esso ha ingenerato durante l'esame in sede referente, perplessità che, come avrò modo di chiarire, sono in realtà agevolmente superabili in via interpretativa; alla fine della illustrazione si affronteranno alcune questioni di rilevanza costituzionale.

Per ciò che concerne la Camera dei deputati, occorre fare riferimento all'articolo 1 del testo in esame, che novella diversi articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (cd. Testo unico Camera).

Si prevede in primo luogo (comma 1) che i seggi della Camera - ad eccezione dei 12 spettanti alla circoscrizione Estero - siano assegnati in sede nazionale a liste di candidati concorrenti secondo una ripartizione proporzionale effettuata con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti (si tratta, nelle linee generali e salva l'applicazione del premio di maggioranza, della formula oggi in uso per l'elezione dei deputati nella quota proporzionale).

Con l'approvazione del testo in esame verrebbe pertanto meno l'attuale meccanismo che attribuisce, in ogni circoscrizione, i tre quarti dei seggi con metodo maggioritario nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. Conseguentemente, scompare la previsione secondo cui l'elettore esprime un doppio voto su due distinte schede (per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale).

La scheda è unica e il voto è dato a una delle liste concorrenti (comma 2). Non è possibile esprimere voti di preferenza per uno dei candidati della lista prescelta in quanto, in linea con quanto avviene in altri sistemi europei, le liste sono "bloccate".

Va ricordato, al riguardo, che il sistema delle liste bloccate non è certo un unicum nel panorama della legislazione comparata: sia la Germania che la Spagna, ossia due grandi Paesi europei che adottano per l'elezione dei rispettivi parlamenti sistemi di matrice proporzionale, hanno optato per tale configurazione delle liste. Se poi si getta uno sguardo sulle modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo, ci si avvede che le liste bloccate sono contemplate dalle leggi di una pluralità di Stati membri (Germania, Spagna, Francia, Grecia, Portogallo, Regno Unito, per citarne solo alcuni).

Inoltre, anche spostando il fuoco della trattazione sul sistema italiano, è agevole rilevare che il paradigma delle liste bloccate è già parte integrante dell'ordinamento vigente: esso è fatto proprio dalla attuale legge elettorale della Camera dei deputati (articolo 84 Testo unico Camera) per ciò che concerne l'assegnazione del 25 per cento dei seggi in ragione proporzionale. Sarebbe pertanto assai arduo sostenere che tale modello produce un vulnus alla democraticità del sistema elettorale.

Un'ulteriore innovazione concerne il regime delle ineleggibilità (comma 3).

La disciplina vigente, come noto, dispone il venir meno delle cause di ineleggibilità previste dal Testo unico Camera qualora le relative funzioni cessino almeno 180 giorni prima della data di scadenza naturale del quinquennio di durata della Camera. In caso di scioglimento anticipato, la cessazione delle funzioni deve avvenire entro i sette giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento.

Il nuovo testo dispone che quest'ultimo termine si applichi non a tutti i casi di scioglimento anticipato della Camera, ma solo a quelli che ne anticipino la scadenza naturale di oltre 120 giorni. Restano pertanto escluse dalla fattispecie le ipotesi di scioglimento delle Camere cosiddetto "tecnico" o, comunque, intervenuto nell'ultimo scorcio della legislatura.

Inoltre, il testo contiene una disciplina a carattere transitorio (articolo 3), in virtù della quale, per le prime elezioni della Camera dei deputati con il nuovo sistema, per non incorrere in una delle ipotesi di ineleggibilità occorre che le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della proposta di legge qui in esame, in caso di scioglimento anticipato della Camera che ne anticipi la scadenza di non più di 120 giorni.

Va dato qui atto del dubbio circa l'applicabilità di detta disciplina transitoria per il Senato. La lacuna è solo apparente, se si ricorre ad un'accorta interpretazione del testo. La disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, in base alla quale, nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di 120 giorni, non hanno effetto le cause di ineleggibilità ivi indicate, se le funzioni esercitate siano cessate entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge elettorale; si estende infatti all'elezione del Senato, per effetto di diversi rinvii contenuti nel decreto legislativo n. 533 del 1993, che, ricordo, disciplina le elezioni di tale ramo del Parlamento: si vedano in particolare, sia l'articolo 5 di tale decreto legislativo, che rinvia alla disciplina delle ineleggibilità posta dal Testo unico Camera sia l'articolo 27 del medesimo decreto, che rinvia alle norme per l'elezione della Camera dei deputati per l'esercizio del diritto di voto e per tutto quanto non disciplinato specificamente per il Senato; non è quindi neppure necessario far ricorso ad altri mezzi interpretativi che pure potrebbero soccorrere, quale quello che potrebbe fondarsi su un elementare ricorso al principio di uguaglianza tra situazioni del tutto eguali.

In relazione alla presentazione delle candidature, va innanzitutto premesso che le disposizioni valevoli per la Camera trovano applicazione anche nel procedimento per l'elezione del Senato della Repubblica, in virtù del rinvio generale operato dall'articolo 27 del Testo unico Senato e di specifici richiami operati dal testo in commento.

I partiti o gruppi politici organizzati che presentano proprie liste possono, all'atto del deposito del contrassegno, collegarsi tra loro in coalizioni (comma 5). Tale collegamento ha rilevanza ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di maggioranza.

Una rilevante innovazione è contenuta nel comma 3 del novellato articolo 14-bis del Testo unico Camera, il quale obbliga tutti i partiti o gruppi politici organizzati che intendano candidarsi a governare (a prescindere dall'eventuale collegamento in coalizioni), a depositare contestualmente al contrassegno il proprio programma elettorale, nel cui ambito deve essere dichiarato il nome e il cognome della persona indicata come capo della forza politica. I partiti o gruppi politici organizzati collegati in coalizione devono invece dichiarare nella medesima occasione il nome della persona da loro indicata quale unico capo della coalizione; va sottolineato che l'indicazione del leader della coalizione (o della singola forza politica) è prevista, come sancito espressamente dal testo, senza pregiudizio delle prerogative del Capo dello Stato di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

Con riguardo alla necessità di sottoscrizioni per la presentazione delle liste, il comma 6 dell'articolo 1 introduce la seguente disciplina. Sono esentati dall'onere delle sottoscrizioni: i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi; i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato dichiarazioni di collegamento con almeno due tra i partiti o gruppi politici con le caratteristiche suddette e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai fini delle elezioni politiche da svolgersi; i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

Nei casi in cui non è previsto l'esonero, la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Ove si verifichi uno scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, segretari delle procure della Repubblica, Presidenti delle province, Sindaci, assessori comunali e provinciali, Presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

Le candidature devono essere accettate con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti sopra enumerati. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma dev'essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Va evidenziato che la disciplina relativa agli esoneri dalle sottoscrizioni vale anche per la presentazione delle liste di candidati da eleggere nella Circoscrizione estero, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del testo in esame. Si rileva che il suddetto articolo 2 introduce l'unica novella alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina il voto degli italiani all'estero.

In ogni caso, ciascuna lista dev'essere formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

Un'altra novità (comma 7) consiste nell'abolizione del limite alle candidature relativo all'inclusione del candidato in liste recanti lo stesso contrassegno, in circoscrizioni diverse (come noto attualmente sussiste il divieto di candidarsi, nella quota proporzionale, in più di tre circoscrizioni). Va evidenziato che permane invece la norma in base alla quale nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione.

Quanto alle caratteristiche della scheda elettorale (comma 8 e tabelle A-bis e A-ter allegato 1), la nuova disciplina è intesa a rendere evidente all'elettore la presenza e la composizione delle coalizioni, disponendo che i contrassegni delle liste appartenenti alla stessa coalizione siano raggruppati sulla scheda e riprodotti, uno sotto l'altro, su un'unica colonna.

Il voto dev'essere espresso, su un'unica scheda, tracciando con la matita un solo segno - comunque apposto - nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista prescelta (comma 9). Permane, nel testo novellato, il divieto di apporre altri segni o indicazioni sulla scheda.

Per quanto concerne la ripartizione dei seggi della Camera, va premesso che il testo in esame introduce un articolato sistema di soglie di sbarramento, finalizzato a porre un argine alla frammentazione del sistema politico (comma 12).

In luogo della soglia attualmente prevista per l'accesso al riparto dei seggi in ragione proporzionale (quattro per cento dei voti validi espressi in sede nazionale), secondo il nuovo testo: 1) accedono alla ripartizione le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi purché almeno una tra le liste collegate: a) abbia conseguito almeno il due per cento dei voti;

b) oppure sia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, essendo presentata in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, ed abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione; 2) all'interno delle suddette coalizioni, peraltro, sono ammesse al riparto dei seggi le sole liste che: a) abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi; b) siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, essendo state presentate in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui Statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, ed avendo conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione; c) siano qualificabili come "migliore lista sotto soglia", avendo ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi; 3) accedono inoltre alla ripartizione le singole liste non coalizzate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, oppure le singole liste non coalizzate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che siano state presentate in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui Statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, e che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione; 4) accedono inoltre alla ripartizione le singole liste che, pur facendo parte di coalizioni che non hanno raggiunto la soglia del 10 per cento, abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi oppure siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui Statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, e che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

Per individuare quali liste o coalizioni ammettere alla ripartizione dei seggi, gli uffici elettorali circoscrizionali comunicano all'ufficio nazionale il totale dei voti conseguiti da ciascuna delle liste della circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale). L'Ufficio nazionale somma i voti ottenuti nelle circoscrizioni dalle liste con il medesimo contrassegno (cifra elettorale nazionale di lista); quindi somma le cifre elettorali nazionali delle liste appartenenti a ciascuna coalizione, ottenendo la cifra elettorale nazionale di coalizione; infine, individua le sole liste o coalizioni la cui cifra elettorale nazionale raggiunga le sopra indicate percentuali.

Coalizioni e liste singole così individuate concorrono tra loro al riparto dei seggi: in altre parole, ai fini del riparto si prendono in considerazione le coalizioni nel loro complesso, al pari delle singole liste non coalizzate.

Il riparto è quindi effettuato, come si è innanzi accennato, nell'ambito dell'intero territorio nazionale con il sistema dei quozienti naturali (interi) e dei più alti resti.

Le relative operazioni possono così descriversi: l'Ufficio centrale nazionale divide la somma delle cifre elettorali nazionali sia delle coalizioni, sia delle liste singole ammesse al riparto per il numero complessivo dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente; divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista; i seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Operato questo primo riparto, si verifica se la coalizione (o la lista singola) che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi, pari a circa il 54 per cento del totale dei seggi. Qualora la verifica abbia esito positivo, non trovano applicazione le disposizioni relative al premio di maggioranza (delle quali si dirà più avanti).

Si procede quindi al riparto dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte, includendo - come si è detto - le liste che abbiano raggiunto la soglia del due per cento dei voti validi espressi, quelle "sotto soglia" che siano però rappresentative di minoranze linguistiche nei sensi sopra precisati e quelle che siano qualificabili come "migliore lista sotto soglia".

Anche in questa occasione si applica il già descritto sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti. Analogamente si procede per l'attribuzione dei seggi alle liste singole ammesse al riparto.

La successiva assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni avviene in due fasi: dapprima si procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste (considerate nel loro complesso) e alle singole liste non coalizzate; quindi, alla ripartizione dei seggi assegnati in tal modo a ciascuna coalizione, tra le liste che ne fanno parte e che abbiano i requisiti per l'attribuzione.

La formula adottata è intesa a riportare - secondo criteri proporzionali - nell'ambito di ogni circoscrizione l'esito (in termini di seggi) accertato per le diverse coalizioni e singole liste in ambito nazionale, commisurandolo al consenso elettorale conseguito da ciascuna di esse in sede circoscrizionale.

Entrando più nello specifico, la procedura delineata dal testo in esame è la seguente.

In primo luogo, per ciascuna coalizione di liste, si divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale in precedenza determinato, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima (si procede analogamente per le liste non coalizzate ammesse al riparto, computando i loro rispettivi indici circoscrizionali). Quindi, si moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e si divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista non coalizzata. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente si accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi ad esse spettanti a livello nazionale (ove tale verifica dia esito negativo, è previsto un subprocedimento correttivo atto a perequare l'attribuzione dei seggi fra coalizioni di liste singole liste eccedentarie e coalizioni di liste singole liste deficitarie).

In secondo luogo, si procede all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, si determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione. Nell'effettuare tale divisione non si tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente, si accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito a livello nazionale (anche in questo caso, ove tale verifica dia esito negativo, è previsto un subprocedimento correttivo, atto a perequare l'attribuzione dei seggi fra liste eccedentarie e liste deficitarie).

La previsione di un premio di maggioranza, cui si è innanzi accennato, è volta a garantire la formazione di una maggioranza parlamentare pari almeno al 55 per cento dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale (ovvero al 53,9 per cento del numero complessivo dei deputati). Il premio trova applicazione nell'ipotesi in cui la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito nazionale non abbia già conseguito almeno 340 seggi. In tal caso, ad essa viene attribuito un ulteriore numero di seggi pari alla differenza fra 340 ed il numero dei seggi conseguito nella ripartizione proporzionale, tale da consentirle di raggiungere tale consistenza.

Ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, pertanto, si prende in considerazione il risultato elettorale complessivamente conseguito dalla coalizione; a tal fine rilevano i voti ottenuti da tutte le liste facenti parte della coalizione, anche di quelle che non soddisfino le condizioni necessarie per accedere al riparto dei seggi.

Nell'ipotesi detta, l'ufficio centrale nazionale assegna dunque 340 seggi alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito nazionale. I seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente, in sede nazionale, fra le coalizioni e le liste singole diverse da quella risultata maggioritaria.

Il riparto è effettuato applicando, ancora una volta, il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti, secondo procedure analoghe a quelle innanzi illustrate (la principale differenza è data dal fatto che si utilizzano, anziché un unico quoziente elettorale nazionale, due quozienti elettorali distinti: uno di maggioranza e uno di minoranza).

Passo ora ad illustrare il nuovo sistema elettorale che il testo in esame, all'articolo 4, prefigura per il Senato della Repubblica.

Le linee generali della riforma sono analoghe a quelle, già illustrate, concernenti il sistema per l'elezione della Camera; le differenze, sulle quali mi soffermerò nel prosieguo, sono principalmente riconducibili alla necessità di tener fermo il principio costituzionale secondo cui il Senato è eletto su base regionale (articolo 57 della Costituzione).

Il comma 1 del suddetto articolo 4 stabilisce infatti che, fatti salvi i sei seggi spettanti alla Circoscrizione estero, i seggi elettivi del Senato sono ripartiti tra liste di candidati concorrenti in ragione proporzionale, con eventuale attribuzione di un premio di coalizione (o anche di lista) regionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali. All'interno di ogni circoscrizione, i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati della lista medesima, secondo l'ordine di presentazione (cosiddetta lista bloccata).

Il metodo adottato per la ripartizione dei seggi senatoriali è - analogamente a quanto previsto per la Camera - quello del quoziente naturale e dei più alti resti.

Vi sono tuttavia alcune rilevanti differenze rispetto a quanto prevede, per la Camera, il testo in esame: in primo luogo, l'attribuzione dei seggi è effettuata non in sede nazionale ma nell'ambito di ciascuna circoscrizione regionale, dal rispettivo ufficio elettorale regionale; trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento, che si applica però su base regionale e presenta limiti diversi da quelli previsti per la Camera.

È appena il caso di sottolineare che tali differenze discendono, come già rilevato in precedenza, dalla necessità di prestare ossequio al principio costituzionale della elezione su base regionale. In questo modo si evita inoltre il rischio di penalizzare forze politiche minoritarie con riguardo all'intero territorio nazionale, ma dalla rilevante consistenza in ambito regionale (si pensi ad esempio alle liste rappresentative di minoranze linguistiche, che così vedono garantita la protezione voluta dalla Costituzione).

Con riferimento agli adempimenti cui sono chiamate le forze politiche che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato, il testo (comma 2) rinvia alle norme dettate dagli articoli da 14 a 17 del Testo unico Camera (come modificati dal disegno di legge in esame). Tale rinvio consente di affermare, senza ombra di dubbio, che anche per il Senato sono previsti meccanismi elettorali diretti a favorire la governabilità (contrassegni nazionali, omogeneità di liste e coalizioni, programma di governo, indicazione del leader), meccanismi che non sembrano assolutamente contrastare con la formula costituzionale che vuole che il Senato venga eletto su base regionale.

È stata da alcuni sostenuta la possibilità di presentare al Senato coalizioni diversamente configurate su base regionale, anziché un'unica coalizione per l'intero territorio nazionale. Tale possibilità di presentare tali coalizioni regionali potrebbe apparire coerente al sistema dei premi regionali, ma è chiaramente inibita dalla lettura dell'articolo 14-bis introdotto nella legge elettorale della Camera, disposizione, come detto, applicabile anche al Senato per espresso rinvio contenuto nel testo in esame, rinvio che si giustifica anche per le ragioni di sistema dianzi indicate: l'intera riforma elettorale al nostro esame è volta in tutta evidenza a perseguire la governabilità, contemperandola con la rappresentatività, e a porre degli argini alla frammentazione politica. In tale ottica, appare appena il caso di sottolineare che la presentazione di coalizioni "a geometria variabile", Regione per Regione, non solo è preclusa dalla lettera dell'articolo 14-bis del Testo unico Camera, ma anche in contrasto con lo spirito ed il sistema della nuova legge elettorale. Ciò non esclude che, come può avvenire nelle circoscrizioni della Camera, anche nelle Regioni le coalizioni possano presentare solo una parte delle liste collegate a livello nazionale; quel che importa alla coerenza ed alla funzionalità del sistema è evitare che una lista si presenti al di fuori della coalizione di appartenenza o in una coalizione diversa.

Circa la necessità ed il regime delle sottoscrizioni, in relazione alla dichiarazione di presentazione delle liste di candidati, il testo in esame (comma 3) detta per il Senato una disciplina identica a quella prevista per la Camera per ciò che concerne gli esoneri dalle sottoscrizioni. Per le forze politiche non esonerate dalle sottoscrizioni, invece, la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta: da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle Regioni con più di 1.000.000 di abitanti.

In linea con quanto previsto per la Camera, ove si verifichi uno scioglimento del Senato che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà.

Sono disciplinati in maniera identica a quanto proposto per la Camera (attraverso rinvii alla relativa disciplina) anche i seguenti aspetti: l'autenticazione delle sottoscrizioni; l'inammissibilità di candidatura contestuale alla Camera e al Senato; la formazione delle liste "bloccate" (devono essere formate da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione).

Quanto alle caratteristiche della scheda elettorale (tabelle A e B dell'allegato 2), esse sono le stesse previste per le schede elettorali della Camera (si rende evidente all'elettore la presenza e la composizione delle coalizioni, disponendo che i contrassegni delle liste appartenenti alla stessa coalizione siano raggruppati sulla scheda e riprodotti, uno sotto l'altro, su un'unica colonna).

Le modalità di espressione del voto sono uguali a quelle previste per la Camera: si vota tracciando con la matita un solo segno sulla scheda - comunque apposto - nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista prescelta.

Quanto alle soglie di sbarramento e alla ripartizione proporzionale dei seggi, il testo in esame, come detto, introduce anche per l'elezione del Senato un articolato sistema di soglie di sbarramento, che però si applica a livello regionale (comma 7).

Sono previste soglie per le coalizioni e per le singole liste collegate, nonché per le liste non coalizzate e per quelle collegate in coalizioni complessivamente "sotto soglia".

In particolare sono ammesse al riparto: 1) le coalizioni che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello regionale; 2) le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'otto per cento dei voti validi espressi; 3) le singole liste facenti parte di coalizioni "sotto soglia", ma che abbiano ottenuto sul piano regionale almeno l'otto per cento dei voti espressi.

In analogia a quanto disposto per la Camera, sono previste soglie anche a livello infra-coalizionale. All'interno delle coalizioni "sopra soglia", infatti, sono ammesse al riparto le singole liste collegate che abbiano conseguito a livello regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.

Le coalizioni e liste singole individuate dall'ufficio elettorale regionale come attributarie di seggi, in quanto "sopra soglia", concorrono tra loro al riparto: in altre parole, ai fini del riparto, in una prima fase si prendono in considerazione le coalizioni nel loro complesso, al pari delle singole liste non coalizzate (analogamente a quanto previsto per la Camera).

Il riparto è effettuato con il sistema dei quozienti naturali (interi) e dei più alti resti.

Le relative operazioni possono così descriversi (comma 8): l'ufficio elettorale regionale divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali sia delle coalizioni sia delle liste singole ammesse al riparto per il numero complessivo dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente; divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione o lista.

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

Operato questo primo riparto, si verifica se la coalizione (o la lista singola) che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno il 55 per cento del totale dei seggi assegnati alla Regione, con arrotondamento all'unità superiore. Qualora la verifica abbia esito positivo, non trovano applicazione le disposizioni relative al premio regionale (delle quali si dirà più avanti), pertanto tale riparto da provvisorio si trasforma in definitivo e si può procedere alla ripartizione dei seggi a livello infracoalizionale.

Al riparto dei seggi assegnati a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte si provvede prendendo in considerazione - come si è detto - solo le liste che abbiano raggiunto la soglia del tre per cento dei voti validi espressi.

Anche in questa occasione, previa determinazione del quoziente elettorale di coalizione, si applica il già descritto sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti.

Alle liste non coalizzate ammesse al riparto rimangono i seggi precedentemente determinati.

Il premio regionale è un istituto - non previsto dal comma 9 per la regione Molise - volto a garantire che la forza politica (coalizione o lista) che ha conseguito il maggior numero di voti a livello circoscrizionale disponga almeno del 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione. La ratio del premio è quella di incentivare la formazione di coalizioni e di evitare l'eccessiva moltiplicazione delle forze politiche a livello regionale, nei limiti in cui ciò è possibile nel rispetto del principio della "base regionale". L'istituto trova applicazione, infatti, nell'ipotesi in cui la coalizione o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito circoscrizionale non abbia già conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione. In tal caso, ad essa viene attribuito un ulteriore numero di seggi che le consenta di colmare il gap fra seggi ottenuti in sede di attribuzione provvisoria e seggi di cui deve necessariamente disporre per espressa statuizione legislativa.

Si può dunque osservare che, in analogia a quanto previsto per la Camera dei deputati, ai fini dell'attribuzione del premio si prende in considerazione il risultato elettorale complessivo conseguito dalla coalizione. Va sottolineato che a tal fine rilevano i voti ottenuti da tutte le liste facenti parte delle coalizioni.

Nell'ipotesi detta, l'ufficio elettorale regionale assegna dunque i seggi costituenti il premio, ossia quelli necessari a raggiungere il 55 per cento dei seggi (arrotondato all'unità superiore), alla coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi in ambito regionale. I seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente, in sede regionale, fra le coalizioni e le liste singole diverse da quella risultata maggioritaria.

Il riparto è effettuato applicando, ancora una volta, il sistema dei quozienti naturali e dei più alti resti, secondo procedure analoghe a quelle innanzi illustrate.

Sono stati sollevati dubbi circa l'operatività della soglia di sbarramento del tre per cento in caso di attribuzione del premio regionale, a ragione di una non perspicua formulazione del comma 6 del novellato articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, che individua le liste ammesse al riparto rinviando all'articolo 16, comma 1, lettera b) n. 1 dello stesso decreto legislativo novellato. Malgrado tale disposizione presenti una formulazione obiettivamente infelice, essa non può che interpretarsi in via sistematica nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione. A tale conclusione giunge l'interprete che sappia padroneggiare il sistema e valorizzare la reale intentio legislatoris: sarebbe davvero incongruo e contraddittorio, infatti, optare per una interpretazione diversa, che stravolgerebbe il sistema della riforma elettorale (che in ogni altro caso esclude pacificamente dal riparto le liste "sotto soglia" sia per la Camera che per il Senato) e si porrebbe in contrasto con le evidenti finalità di contrasto della frammentazione politica, perseguite dal legislatore. Si aggiunga a ciò che la stessa espressione in esame, ove letteralmente interpretata, non avrebbe alcun senso né alcun effetto giuridico in quanto il richiamato articolo 16, comma 1, lettera b) n. 1 non fa cenno a "liste ammesse al riparto" (come recita l'articolo 17 del decreto legislativo) bensì alle coalizioni "sopra soglia" ammesse al riparto.

Il testo in esame prevede inoltre una procedura ad hoc da seguire nel caso in cui una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione.

Va ricordato che per le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige sono previsti dall'articolo 5 sistemi elettorali speciali: la prima Regione è costituita in unico collegio elettorale uninominale; la seconda Regione è costituita in sei collegi uninominali e, per l'attribuzione della restante quota di seggi ad essa spettante, si ricorre al recupero proporzionale.

Gli articoli 6 e 8 introducono al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, relativo all'elezione della Camera ed al Decreto legislativo n. 533 del 1993, relativo all'elezione del Senato, ulteriori modifiche per coordinarli con la nuova legislazione elettorale.

L'articolo 7 attribuisce al Governo il potere di apportare modifiche di coordinamento al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993 n. 277 per l'elezione della Camera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994 n. 14, anche derogando alle vigenti disposizioni in materia di termini, stabilendo che in assenza di tali modifiche continueranno ad applicarsi le disposizioni regolamentari oggi vigenti, in quanto compatibili.

L'articolo 9 apporta talune modifiche alla legge 95 del 1989 ("Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570"), in materia di nomina degli scrutatori.

L'articolo 10 reca una serie di novelle al decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1967 ("Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"), tra le quali si segnala la costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (il testo vigente del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede tale organismo solo nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti).

Infine l'articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Conclusivamente, giova soffermarsi sulle notazioni critiche relative a profili di asserita incostituzionalità del testo in esame, notazioni che, come avrò modo di evidenziare, non reggono l'urto di un esame approfondito, appalesandosi per quello che sono in realtà: critiche squisitamente politiche, in quanto tali legittime, ma surrettiziamente atteggiate a censure di incostituzionalità.

Durante il dibattito in Commissione, una parte consistente delle osservazioni ha riguardato la pluralità delle soglie di sbarramento previste dal disegno di legge in esame, ciò che determinerebbe una lesione del principio costituzionale di eguaglianza del voto.

Innanzitutto, va premesso che la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale ritiene che il principio di eguaglianza del voto esige che l'esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità, donde il divieto del voto multiplo o plurimo, ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali (sentenza n. 107/1996; prima di essa sentenze nn. 39/1973, 6/1963, 60/1963, 168/1963, 43/1961). Una summa di tale giurisprudenza si rinviene nella sentenza 429 del 1995, nel cui ambito la Corte ha affermato che l'articolo 48 della Costituzione, stabilendo che il voto, oltre che personale e segreto, deve essere eguale, assicura la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui essi, con l'espressione del voto, danno concreto contenuto alla sovranità popolare. Non sono, dunque, ammesse forme di voto multiplo o plurimo, dovendo essere assicurati sempre la pari capacità elettorale e l'eguale valore numerico di ciascun voto. Ma il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore. Risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema elettorale che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari. Difatti l'Assemblea costituente non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, ma lasciò che la configurazione di questi ultimi restasse affidata alla legge ordinaria. Da ultimo, tale orientamento è stato ribadito dalla Consulta con la sentenza 137 del 2005, nel cui ambito è affermato che il principio di eguaglianza del voto non è finalizzato ad una generica salvaguardia del corpo elettorale, ma è diretto ad assicurare la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso, senza riguardare fasi anteriori o successive a tale momento. Tale interpretazione dell'articolo 48 della Costituzione trova peraltro riscontro anche nell'elaborazione dottrinale: è stato infatti asserito che il principio di uguaglianza del voto «richiede che ciascun voto abbia pari peso nel momento in cui si determinano gli inputs elettorali, non invece nel momento in cui se ne producono gli outputs» (M. Luciani).

Alla luce di tale ricostruzione, è sin troppo agevole evidenziare che i diversi (quanto ad effetti) sbarramenti previsti dal disegno di legge in esame, lungi dal porsi in contrasto col principio di eguaglianza del voto, sono invece intesi a perseguire in maniera razionale obiettivi di assoluto rilievo. Gli sbarramenti esterni non danno luogo ad attribuzione di seggi (i voti conseguiti dalle liste "sotto soglia" sono sostanzialmente "neutralizzati", "cancellati"); quelli interni penalizzano solo le liste "sotto soglia", ma i voti di queste ultime sono utilizzati dalla coalizione, in quanto vengono trasformati in seggi delle altre liste coalizzate; tali differenti ricadute degli sbarramenti convergono verso un unico obiettivo: rendere il sistema più semplice e più governabile, scoraggiando i piccoli partiti che corrono isolati e incentivandoli a coalizzarsi. Tale finalità vale a giustificare, nell'ottica del canone di ragionevolezza, sia la pluralità delle soglie sia la diversità degli effetti.

Peraltro, va sottolineato che il favor verso l'aggregazione non conduce ad aprioristiche chiusure verso le liste singole: quando queste ultime ottengono un consenso elettorale consistente (8 per cento al Senato, 4 per cento alla Camera), sono ammesse al riparto sia nel caso si presentino al di fuori di coalizioni sia nel caso facciano parte di coalizioni complessivamente sotto soglia.

Inoltre, con specifico riferimento alla diversità fra le soglie di sbarramento rispettivamente previste per il Senato e per la Camera, essa trova un razionale fondamento nella diversa estensione degli ambiti elettorali di riferimento (nazionale per la Camera e regionale per il Senato). È appena il caso di ricordare, al riguardo, che il principio di ragionevolezza impone che si disciplinino in maniera identica situazioni identiche, in maniera differenziata situazioni diverse. Dunque, può argomentarsi che la previsione di soglie di sbarramento diversificate fra Camera e Senato, lungi dal poter essere sospettata di illegittimità, discende dal doveroso rispetto di due disposizioni costituzionali: l'articolo 57 (ed il sotteso principio di elezione del Senato su base regionale) e l'articolo 3 (ed i sottesi principi di eguaglianza e ragionevolezza).

Sempre in tema di asseriti profili di illegittimità del testo in esame, una nutrita serie di notazioni critiche ha riguardato la mancata introduzione nel testo delle cosiddette "quote rosa", ossia della norma finalizzata, nella sostanza, a che un certo numero di candidature all'interno delle liste sia riservata al genere (usualmente) meno rappresentato.

E stato sostenuto, nel corso del dibattito in Commissione, che tale lacuna esporrebbe il disegno di legge a censure di incostituzionalità, per il preteso mancato rispetto del novellato articolo 51 della Costituzione.

Ora, tutta una serie di argomenti, che mi accingo a esporre, milita nel senso della piena legittimità del testo in esame, in relazione al parametro invocato.

In primo luogo, va osservato che la norma costituzionale di cui si assume la violazione è riconducibile al genere delle disposizioni programmatiche: essa non pone dei precetti precisi ed immediatamente operativi, ma si limita ad indicare, con formulazione tutt'altro che stringente, un obiettivo programmatico (il perseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini), lasciando alla ragionevole discrezionalità del legislatore ordinario la scelta sul come e sul quando dell'attuazione. La distinzione fra norme programmatiche e norme precettive, del resto, non è certo un'invenzione dell'attuale maggioranza: essa fa parte da sempre della nostra cultura giuridica, ed è ben presente nella stessa giurisprudenza costituzionale (sin dai suoi albori). Ciò non significa derubricare l'articolo 51 della Costituzione a mero orpello testuale, ma al contrario riconoscere ad esso la capacità di indicare un obiettivo che deve essere doverosamente perseguito dal legislatore ordinario, nella sua accorta e ragionevole discrezionalità. Al riguardo, va osservato che l'attuale maggioranza sta dimostrando "per fatti concludenti" di voler implementare il principio sotteso all'articolo 51 della Costituzione: diversi disegni di legge in argomento sono da tempo all'esame della 1a Commissione del Senato; un'iniziativa del Governo in materia è stata licenziata dal Consiglio dei ministri e immediatamente incardinata per l'esame. Appare evidente che la maggioranza si sta muovendo in piena sintonia con l'interpretazione sopra proposta dell'articolo 51 della Costituzione: il perseguimento delle pari opportunità è la ratio di diversi provvedimenti in itinere; la scelta di non affrontare la questione nell'ambito del testo in esame, ma di dedicare ad essa iniziative ad hoc rientra nella ragionevole discrezionalità cui si è fatto più volte cenno.

Quanto sin qui evidenziato sarebbe si per sé sufficiente a confutare le censure di illegittimità. Ma sovvengono argomenti ulteriori a sostegno della natura programmatica dell'articolo 51 della Costituzione, e, correlativamente, della piena legittimità del testo in esame.

L'articolo 51 della Costituzione, nella attuale formulazione, ha con tutta evidenza una portata meno cogente delle analoghe disposizioni costituzionali introdotte per le regioni (si veda l'articolo 117, co. VII, Costituzione, che utilizza la più incisiva locuzione "parità di accesso" alle cariche elettive) ma ha un ambito applicativo più esteso (cariche elettive e uffici pubblici); una interpretazione precettiva dell'articolo 51 rischierebbe di determinare, paradossalmente, la incostituzionalità di una fetta considerevole del nostro ordinamento pubblico, e aprirebbe una voragine che potrebbe anche non essere mai riempita. Proprio (e solo) la sua natura di norma programmatica ne giustifica la latitudine.

Inoltre, la stessa genesi della disposizione costituzionale, ed il dibattito parlamentare che ha portato alla sua approvazione, sono degli indici ulteriori della sua reale natura normativa.

Nel corso della discussione presso la I Commissione della Camera la relatrice Elena Montecchi - nella seduta del 6 novembre 2001 - affermò che oltre ad avere un "carattere simbolico", la norma avrebbe consentito di dare copertura ad un ampio spettro di azioni positive. Si noti che parlare di valore simbolico e di legittimazione di un'ampia gamma di azioni positive significa adombrare l'approvazione di una norma programmatica: una norma che indica un obiettivo e legittima (ma non anche impone) l'adozione di diversi strumenti per il suo perseguimento.

Nel corso ulteriore dell'esame, si è avuta una convergenza delle forze politiche sull'inopportunità di costituzionalizzare un sistema di cd. "quote di rappresentanza", pur concordando sulla necessità di trovare una formulazione dell'articolo 51 della Costituzione che, senza ledere il principio di uguaglianza espresso nell'articolo 3 della Costituzione, "consentisse" al legislatore di rendere effettivo tale principio.

Da ultimo, nell'ambito della discussione in Aula emersero con chiarezza due orientamenti maggioritari: il consenso per la nuova formulazione dell'articolo 51 della Costituzione, proprio perché così elastica ed ampia da garantire la copertura costituzionale delle diverse, possibili azioni positive da adottare con legge ordinaria; il dissenso verso quelle proposte emendative intese a introdurre l'espressione "parità di accesso", in luogo di quella "pari opportunità", che avrebbero finalizzato quindi, con maggior grado di cogenza, la modifica costituzionale all'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Va poi sottolineato che la più recente giurisprudenza della Consulta ha bensì riconosciuto, anche alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, la legittimità delle cosiddette "quote rosa" (in precedenza si era espressa diversamente sul punto); ma, come è evidente, altra cosa è dire che una certa azione positiva è legittima, ed altra è affermare che detta azione sia costituzionalmente necessitata, facendo derivare dalla sua mancata previsione all'interno di una legge elettorale la illegittimità di quest'ultima.

Infine, va ricordato che la legislazione vigente non è del tutto sprovvista di norme a tutela delle pari opportunità: la legge 157 del 1999 stabilisce, all'articolo 3, che ogni partito o movimento politico debba destinare una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, introducendo una apposita voce all'interno dei documenti contabili al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative de quibus. Pertanto, si può affermare che l'articolo 51 della Costituzione già è, almeno in parte, attuato; in tale ottica, quella dell'introduzione delle "quote rosa" (o di misure similari) è certamente questione di pregnante rilievo politico, ma non anche di legittimità costituzionale della proposta di legge in esame. Una terza serie di osservazioni si è appuntata sulla configurazione del premio di maggioranza regionale, previsto per il Senato.

Si è sostenuto, al riguardo, che tale istituto presenterebbe un deficit di ragionevolezza, in quanto esso sarebbe inidoneo a garantire la formazione di una maggioranza in seno al Senato, pur incidendo sulla proporzionalità del riparto.

Inoltre, esso darebbe luogo al rischio di formazione di due maggioranze diverse presso i due rami del Parlamento.

Sulla seconda delle osservazioni surriferite mi soffermo solo per dire che essa prova troppo: se il rischio di formazione di due maggioranze diverse ridondasse in illegittimità costituzionale della legge elettorale, allora anche il sistema vigente (come forse la quasi totalità di quelli esistenti o immaginabili in contesti analoghi a quello italiano) sarebbe incostituzionale. Aggiungo solo che la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che bisogna valutare la ragionevolezza del sistema elettorale globalmente, e nel suo insieme, e non già "isolando ipotesi limite che enfatizzano inconvenienti soltanto di fatto che possono verificarsi, ma che di per sé non inficiano la logica complessiva del meccanismo elettorale".

Con riguardo alla prima delle obiezioni riportate, faccio rilevare che il premio di maggioranza previsto per il Senato è bensì premio a carattere regionale, ma non è privo di solide ragioni che ne giustifichino la previsione: la funzione "anti polverizzazione" del sistema rappresentativo ed anche un favor per la governabilità, che la semplificazione del sistema dei partiti può agevolare (anche grazie alle norme, già ricordate, circa la "veste" nazionale delle liste e delle coalizioni), costituiscono elementi che non possono essere sottaciuti, e che depongono per la ragionevolezza della scelta compiuta. Peraltro, va anche ricordato che sulla materia incide il principio della elezione su base regionale, di cui all'articolo 57 della Costituzione, principio che sembra precludere per il Senato l'introduzione di un premio nazionale. In sintesi, e conclusivamente, il premio di maggioranza regionale è un istituto che coniuga il perseguimento della governabilità e del ricompattamento del sistema politico con il rispetto della peculiare modalità elettiva prevista per il Senato dalla Costituzione: è in questo sforzo di bilanciamento e di sintesi fra valori potenzialmente antagonisti che si rinviene, e deve qui ribadirsi, il fondamento razionale (e, pertanto, le legittimità) del premio regionale e, più in genere, del disegno di legge al nostro esame.

Sen. Pastore

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

910a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 29 NOVEMBRE 2005

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente PERA

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,02).

Si dia lettura del processo verbale.

 

TIRELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,04).

 

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunico, onorevoli colleghi, che l'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano.

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1853) DANIELI Paolo. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 17,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3633, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge), e nn. 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

Desidero richiamare la vostra attenzione sul fatto che i primi emendamenti riguardano la questione del riequilibrio delle rappresentanze. Perciò, vi avverto fin d'ora che, dall'eventuale accoglimento o reiezione di uno di questi emendamenti iniziali, potranno, ovviamente, prodursi effetti di assorbimento o di preclusione su successivi emendamenti, relativi sempre alla questione del riequilibrio.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, il non passaggio all'esame degli articoli e vorrei argomentare questa mia richiesta.

Noi siamo soliti ammirare i sistemi politico-istituzionali dei Paesi occidentali e abbiamo toni di ammirazione addirittura enfatici nei confronti delle democrazie di origine anglosassone. Tuttavia, nonostante i vari tentativi di scimmiottare quegli esempi, dimostriamo di non aver capito il valore, il principio fondamentale che rende invidiabili quegli ordinamenti democratici: il valore della continuità e della stabilità di quelle istituzioni che, non a caso, per quanto riguarda le democrazie di origine anglosassone, ha una storia ormai plurisecolare.

Che cosa diremmo, colleghi, se avessimo nel nostro ordinamento un istituto obsoleto come la Camera dei Lord che conta 689 membri, 545 dei quali eletti a vita, che si riuniscono con ridicole parrucche settecentesche? Eppure, la Commissione che deve procedere alla riforma di quell'istituto sicuramente obsoleto sta procedendo non tanto con cautela quanto addirittura con circospezione per il timore di produrre uno strappo istituzionale che leda la continuità di quegli istituti democratici.

E cosa diremmo di un sistema elettorale come quello del Presidente americano, che non è un'elezione diretta ma indiretta, attraverso l'elezione di grandi elettori e che ha fatto sì che nel 2000 il presidente Bush fosse eletto con mezzo milioni di voti in meno rispetto allo sfidante Gore? Eppure Gore telefonò a Bush, nonostante la contestazione delle elezioni in Florida, per complimentarsi per la sua elezione e con quella telefonata pose fine ad ogni possibile polemica. Questo non certo perché Gore non avesse l'ambizione di divenire il Presidente degli Stati Uniti o la personalità per condurre una battaglia sulla legittimità dell'elezione, ma perché antepose l'interesse del proprio Paese al proprio interesse personale. Egli sapeva che l'establishment politico, economico e culturale di quel Paese non lo avrebbe seguito in una battaglia che avrebbe assunto i toni del personalismo contrapposto all'interesse del Paese, che era in quel momento la continuità e la legittimità dell'istituzione repubblicana.

E con la stessa cultura il presidente della Banca centrale tedesca Ernst Welteke si dimise per uno scandalo che sarebbe considerato irrisorio nel nostro costume: aveva accettato di essere ospite a spese di una banca in un hotel per un weekend a Berlino, ma si dimise proprio perché con quelle dimissioni poneva fine alle polemiche e salvaguardava la legittimità e la nobiltà dell'istitutuzione, senza comprometterla con le polemiche che riguardavano la sua persona.

È questo il valore che non abbiamo capito; è per questo che stiamo colpevolmente sgretolando le istituzioni del nostro Paese, prima distruggendo la Costituzione, eliminandone la continuità, ed ora, cambiando, anzi distruggendo, il sistema elettorale. Non abbiamo infatti capito che le istituzioni hanno una vita propria: vivono nella storia, nella cultura, nella tradizione, nel sentimento di un popolo ed è assurda questa spasmodica ricerca del modo migliore per interpretare la democrazia.

Il modo migliore è soltanto nella nostra storia e nel rispetto delle istituzioni ancorché in qualche caso sicuramente esse meritino di essere migliorate. Ma il miglioramento deve avvenire nella continuità ed invece, una volta in più, stiamo introducendo elementi di discontinuità grave e colpevole. Questa legge elettorale è raffazzonata all'ultimo momento; obbedisce soltanto ad utilità di parte ed assai poco nobili. Qual è il motivo che ci spinge a questa riforma elettorale? Perché e con quale fine riteniamo che essa sia necessaria? Non è dato saperlo.

Il Presidente del Consiglio ci ha detto che oggi, finalmente, con questa nuova legge, abbiamo una legge democratica. Ce lo dice dopo che per cinque anni ha enfatizzato il valore della propria maggioranza come legittima rappresentante in modo molto semplicistico della volontà popolare. Ma vi è una contraddizione evidente in tutto ciò, anche perché questo sistema che chiamate proporzionale non ha le virtù del sistema proporzionale tradizionale; non ha cioè la capacità di riproporre in un'Aula parlamentare il pluralismo della cultura e degli interessi di una società composita; non lo ha perché contiene elementi chiari ed evidenti di disproporzionalità allo stesso modo in cui li aveva il sistema maggioritario. Ma quel sistema aveva anche un fine dichiarato: quello di produrre maggioranze parlamentari che rendessero stabile l'azione del Governo. Oggi questo fine viene disconosciuto e violato con una legge che presenta elementi di imperfezione evidenti ed elementi di incostituzionalità altrettanto palese.

Per questo motivo, signor Presidente, consegniamo agli atti del Parlamento il nostro appello assolutamente retorico, disperato. Ma vogliamo che rimanga agli atti del Parlamento il nostro invito a fermarvi, prima di procedere alla distruzione delle nostre istituzioni, prima di gettare il Paese in altri dieci anni di instabilità politica ed istituzionale. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice Bonfietti).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Petrini.

Non è approvata.

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

 

Do ora lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.135 e 1.852 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 1.135 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.852».

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3633.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho pochissimo tempo, ma vorrei richiamare l'attenzione del Governo sull'emendamento 1.352. Esso concerne la situazione di cittadini elettori che dipendono per la propria vita dalla costante applicazione ad apparecchiature elettromedicali, che non consentono l'allontanamento dalla propria abitazione. Questi cittadini non sono grado di esercitare il proprio diritto di voto. Con l'emendamento tendiamo a risolvere questo problema. Nella presunzione che il Governo non intenda accettare modifiche, chiedo l'approvazione dell'ordine del giorno G1.102.

CREMA (Misto-SDI-US). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 1.596 ed il precedente 1.24. Gli emendamenti presentati dai socialisti dello SDI tendono a superare un'odiosa impossibilità e restrizione, che è stata compiuta con una lucidità pari alla perfidia e che nega ad una formazione politica che si presenta con un simbolo nuovo (ma costituita da partiti che hanno deputati, senatori e parlamentari europei) di poterlo fare in combinazione di lista con altri partiti che non hanno l'obbligo della raccolta delle firme.

Questa è una palese discriminazione, oserei dire indecente, che la destra ha compiuto, mettendo nelle condizioni tutti i raggruppamenti, anche i più minuscoli, che si richiamano all'alleanza di destra, di non dover raccogliere centinaia di migliaia di firme in Italia.

Questo, invece, viene palesemente impedito alla Rosa nel pugno, pur essendo costituita da due partiti che hanno undici deputati, sei senatori e quattro parlamentari europei: è una vergogna! È un'indecenza che con il nostro emendamento si tende a colmare.

Un'altra proposta modificativa è volta a superare un'incostituzionalità palese a cui ho già accennato nel precedente intervento. Mi riferisco al fatto di rendere omogenee la verifica e poi anche l'autentica delle sottoscrizioni delle firme alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

I sottoscrittori - non so se per errore o per altra scelta perfida - si vedono autenticare le firme per la Camera dei deputati con la legislazione oggi in vigore e quindi non solo dai notai e dai cancellieri, ma anche dai sindaci, dai segretari comunali e dai presidenti delle assemblee elettive degli enti locali; viceversa, per il Senato della Repubblica, le centinaia di migliaia di sottoscrittori si vedranno autenticare la firma soltanto dai notai e dai cancellieri e, dunque, con un esborso di somme notevolissime e con palesi disagi. L'emendamento a nostra firma tende a parificare l'autentica delle firme per tutti i partiti che dovranno farlo, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Mi richiamo solo a quanto affermato in sede di eccezione di costituzionalità, dove rimane intera la norma anticostituzionale che prevede la sottoscrizione delle firme nelle circoscrizioni Estero. Non la ripeto per ristrettezza dei tempi, ma rimando agli atti registrati a suo tempo nel mio intervento.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, vorrei rapidamente illustrare gli emendamenti a mia firma, i quali fanno riferimento all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Tale articolo recita testualmente: «Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena». Questa norma non viene ripresa nel provvedimento da voi presentato; invece con i miei emendamenti intendo inserire la possibilità che vi siano liste presentate ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 38 del 2001 e che, quindi, possano accedere anche se non superano la soglia di sbarramento.

Si tratta dell'attuazione di una legge vigente che voi non avete ripreso e che io, invece, reintroduco non soltanto per motivi culturali e politici che consigliano di prendere in considerazione le esigenze della minoranza slovena (una delle minoranze riconosciute del nostro Paese), ma anche perché si tratta - appunto - di una norma vigente che deve essere attuata.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Terminata la fase di illustrazione degli emendamenti, procediamo alla discussione sul complesso dell'articolo.

FORLANI (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORLANI (UDC). Signor Presidente, intendo svolgere soltanto poche considerazioni rispetto all'articolo 1, le cui disposizioni reintroducono un sistema integralmente proporzionale per l'elezione delle due Assemblee parlamentari.

Questa riforma elettorale a fine legislatura ha provocato, come era prevedibile, roventi polemiche e ha alimentato le diffidenze dell'opposizione nei confronti di una maggioranza che è stata accusata di perseguire una propria specifica convenienza, modificando un sistema prevalentemente maggioritario a poco più di un decennio dalla sua adozione.

Per quel che riguarda il mio partito, questa, però, è stata sempre la nostra posizione. L'Unione Democristiana e di Centro, da tempi non sospetti, vale a dire fin dalla sua fondazione (alla fine del 2002), quando ancora non si erano registrati i deludenti risultati della Casa delle Libertà nelle elezioni regionali e la coalizione godeva ancora di ottima salute, propose il ritorno al sistema proporzionale; sostenendo oggi questa riforma non facciamo altro che confermare questo nostro orientamento, mantenendoci fedeli ad una scelta assunta in occasione del nostro congresso fondativo.

Pensavamo, infatti, già allora ad una proporzionale di governo, ad una proporzionale di coalizione che non provocasse un ritorno al passato, ai Governi che duravano in media otto mesi, all'instabilità e al potere di interdizione esercitato con disinvoltura all'interno delle maggioranze parlamentari e al trasformismo che produceva alleanze a geometrie variabili, senza che gli elettori potessero pronunciarsi sulle maggioranze stesse.

Siamo favorevoli ad un sistema proporzionale di coalizione con sbarramento e premio di maggioranza, per valorizzare il vincolo di alleanza e realizzare, così, condizioni di sicura governabilità. Questo modello, che il nostro partito ha sempre richiesto e perseguito, è quello contenuto nel disegno di legge già approvato alla Camera e ora pervenuto al nostro esame. Un sistema che appare in sintonia, peraltro, con la riforma costituzionale già approvata in doppia lettura dai due rami del Parlamento e che appare fondata, nella parte che investe la forma di Governo, proprio sull'esigenza di garantire, nella fase di formazione dell'Esecutivo, il rispetto dell'indicazione di coalizione espressa dagli elettori.

Quindi, ancora la proporzionale (è vero), ma coerente con quello che sarà il nuovo impianto costituzionale, che intende valorizzare il potere di scelta da parte del corpo elettorale rispetto alle eventuali alchimie e le convenienze contingenti dei singoli partiti o addirittura dei singoli parlamentari. Partiti che, a loro volta, tornano ad essere protagonisti e a costituire la linfa vitale della democrazia e gli strumenti naturali di partecipazione, come previsto dalla Costituzione. Ritornano non per prevaricare, disattendere o ignorare la volontà popolare, ma per consentire alle diverse identità culturali presenti nel Paese di esprimersi ed aggregarsi liberamente, secondo le affinità e le comuni finalità, e per conseguire una rappresentanza parlamentare che rispecchi il consenso effettivo ottenuto nel Paese: ciò non era realizzato nel maggioritario, salva la piccola quota proporzionale prevista per la Camera.

Le coalizioni, tuttavia, avranno ancora un ruolo centrale e dovranno ricercare il massimo di omogeneità al loro interno e, nel contempo, le singole identità, patrimonio della civiltà e della cultura di un Paese, non andranno disperse e potranno concorrere dignitosamente alla formazione della volontà parlamentare e al dibattito politico nazionale.

Ciò potrà rappresentare una condizione di crescita della democrazia italiana nel suo complesso, evidenziando e valorizzando le diverse contingenze storiche, le tendenze presenti nel Paese, alimentando la capacità dei partiti, da tempo perduta, di raccogliere e canalizzare la partecipazione, di favorire il dibattito e il confronto tra i cittadini e le forze sociali, di selezionare la classe dirigente secondo criteri di rappresentatività democratica.

Ciò che ora appare importante è non disperdere però gli effetti positivi che, nel corso degli ultimi anni, sono scaturiti dal maggioritario, dalla sperimentazione del maggioritario, ma anche da un'evoluzione complessiva della coscienza politica nazionale che si è registrata in questi anni.

Il bipolarismo, l'alternanza, il Governo di legislatura, l'indicazione agli elettori delle coalizioni prima del voto, l'indicazione delle coalizioni da parte degli elettori nel corso dell'intera legislatura e il mantenimento dell'alleanza di Governo nel corso dell'intera legislatura: queste conquiste dell'ultimo decennio non devono, a mio giudizio, essere vanificate e devono essere preservate anche quando sarà in vigore la nuova riforma elettorale.

 

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

SOLIANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, in verità, sono stupita perché ho appena ascoltato il parere contrario del rappresentante del Governo su un emendamento che raccoglie la sostanza del disegno di legge a prima firma Berlusconi, poi Prestigiacomo e altri Ministri. L'emendamento recepisce esattamente il contenuto del disegno di legge annunciato: in fondo il senatore Cavallaro ha prestato la sua penna alla Ministra, che neppure c'è.

Desidero affermare che quella su cui stiamo lavorando è la legge che conta ed è la legge su cui, in via prioritaria, il tema della democrazia paritaria fra uomini e donne andava posto. Ma mi domando se è vero o no che la maggioranza e il Governo vogliono le donne in lista, con le regole che discendono dall'articolo 51 della Costituzione.

Al nostro esame, con questo emendamento, c'è immediatamente la sfida rivolta alla maggioranza e al Governo oppure sta succedendo che si sfiducia la Ministra? Perché questo emendamento, che - ripeto - è la proposta del Governo, è il primo banco di prova di un confronto che noi vogliamo in quest'Aula, perché c'interessa la democrazia italiana e la presenza della donne nella democrazia italiana.

Noi vogliamo poterci confrontare e siamo partiti, appunto, da questo emendamento, pur sapendo che tale proposta è inadeguata alla sfida di oggi, perché si rivolge al futuro e prevede vincoli debolissimi, perciò, cari colleghi, è semplicemente inutile; riduce i rimborsi elettorali per le liste che non osservano le regole, come se le donne potessero essere a basso prezzo: il loro valore non è misurabile in euro, è insufficiente la riduzione dei rimborsi. Non siamo alle quote, quasi ai saldi di fine stagione politica, ingloriosa anche per le donne.

Questo è il terreno del confronto, e se a questo confronto non si è presenti, se la Ministra non è qui, nel cuore della rappresentanza del nostro Paese, è bene che si dimetta. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI-US).

Oggi qui sono in gioco questioni fondamentali, è in gioco molto. La democrazia colpita nella sua presenza paritaria di uomini e donne è come il simbolo, la punta dell'iceberg di una riduzione degli spazi democratici su cui questa legge in verità intende operare.

Penso alla cooptazione delle liste bloccate, e lì davvero il circuito diventa ancora più stretto perché le donne non sopportano mai la cooptazione; la storia delle donne è storia di protagonismo, di liberazione, non di cooptazione. Noi siamo oggi in queste condizioni a chiedervi un confronto aperto.

In verità - e mi avvio a concludere - si votano, con la velocità della luce, emendamenti volti a rendere la democrazia italiana una democrazia paritaria, come stabilisce l'Europa, e noi chiediamo, anche in base alla storia europea, almeno il 33 per cento della presenza femminile. Chiediamo una democrazia paritaria, donne e uomini nelle istituzioni, donne e uomini nelle liste, una democrazia paritaria che nel nostro Paese è molto giovane perché nata appena sessanta anni fa, con il diritto di voto conquistato con le lotte che le donne hanno condotto per decenni, per secoli.

Sappiate che oggi il passaggio di una simile normativa, ancorché velocissimo, ha la portata storica di allora; si decide qui la presenza o meno delle donne, delle condizioni necessarie perché la loro intelligenza, le loro energie, la loro esperienza, le loro competenze, visibili agli occhi di tutti, possano essere davvero valorizzate. Qui si vede se vi sta a cuore la democrazia, se con le donne vogliamo un'Italia e una politica migliori e una democrazia matura.

Colleghi senatori, nulla di meno rispetto a questo è in gioco oggi in quest'Aula. Sull'emendamento 1.300 la sfida è soprattutto per voi. Mi verrebbe da dire in maniera molto banale: se non ora, quando? Non ci sarà più tempo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-Pop-Udeur e Aut. Congratulazioni). (Commenti del senatore Girfatti).

 

PAGANO (DS-U). Girfatti, stai buono!

MANIERI (Misto-SDI-US). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANIERI (Misto-SDI-US). Signor Presidente, il parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento 1.300 lascia veramente il re nudo, ed è grave che oggi in quest'Aula non sia presente la signora Ministro. (Commenti dai Gruppi FI e AN).

È inutile che fate gli spiritosi, da quando è iniziata questa discussione sapete fare solo questo! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un). Altro che il populismo e le chiacchiere dei disegni collaterali!

Signor Presidente, credo che la rappresentanza delle donne nel Parlamento sia una questione democratica che solo una politica miope può sottovalutare o può non vedere. (Commenti dal Gruppo AN). Mi chiedo e lo chiedo soprattutto alla maggioranza: perché questo voto, questa posizione contraria sull'emendamento in esame? Si tratta di una proposta - lo ricordava la collega Soliani - che riprende pari pari la posizione del Governo.

Allora, delle due l'una: o quello che dite è un grande bluff, un grande imbroglio, come tutte le furbizie di cui è pieno questo disegno di legge elettorale, oppure credo ... (Brusìo in Aula. Il senatore Ayala parla animatamente).

 

PRESIDENTE. Senatore Ayala, è vero che non stiamo parlando di giustizia, ma stiamo comunque trattando un argomento importante.

 

MANIERI (Misto-SDI-US). Il testo che vi accingete a votare, colleghi, toglie fondamento e serietà a qualsiasi argomento, compreso quello che vedrebbe nelle quote rosa una richiesta di tutela. Così non è. È giusto che le donne competano sul terreno politico alla pari degli uomini, ma è altrettanto giusto che donne e uomini abbiano pari opportunità nella competizione politica. Così invece non è e lo sarà ancora meno con la lista bloccata, dove non sono gli elettori a decidere gli eletti.

Non si chiede e non si vuole protezione. Chiediamo semplicemente di attuare lo spirito e la lettera della Costituzione repubblicana. Chiediamo di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso delle donne alla rappresentanza politica più alta.

La presenza delle donne è rimasta invariata in 60 anni di storia repubblicana che pure ha visto la profonda trasformazione dell'Italia nel costume; un Paese, il nostro, industriale avanzato in cui le donne hanno raggiunto traguardi significativi nelle professioni, nella cultura, nella ricerca, nell'economia.

Il Parlamento, invece, signor Presidente, per dirla con le parole di un liberale a lei caro, il vecchio John Stuart Mill, resta l'unica roccaforte feudale della modernità, una roccaforte feudale che la nuova legge elettorale rischia di perpetuare e rinsaldare.

Occorre liberalizzare la rappresentanza politica; dite in ogni occasione che dobbiamo sconfiggere le lobby d'Italia, i monopoli e gli oligopoli che a livello economico frenano la crescita del Paese. Ebbene, io penso che allo stesso modo occorra sconfiggere, nella politica italiana, il monopolio dell'uomo, che è uno dei fattori del declino della politica, del suo invecchiamento della sua arretratezza, della sua autoreferenzialità.

La scarsa rappresentanza delle donne non è il prodotto della natura o di una circostanza storica, ma semplicemente dell'antica legge del potere che tende a conservare sé stesso.

È sciocco il ritornello che sentiamo ripetere, che le donne non votano le donne: anche questo è oggetto del vostro spirito; e perché le donne dovrebbero votare le donne? La politica è scelta tra diverse visioni della società ed ognuna di noi, come ognuno di voi, colleghi, si riconosce in storie, culture, formazioni politiche diverse.

Le nostre non sono proposte corporative: denunciamo invece una violazione di diritti, una democrazia dimezzata che si riflette negativamente sul linguaggio della politica, sui riti, sulle leggi di questo Parlamento.

Chiudo, colleghi, con un'osservazione: è impressionante assistere a trasmissioni di onorevoli colleghi e membri del Governo tutti molto devoti che discettano con sicumera di pillole, di aborti, di fecondazione, di matrimonio, che rovistano nei rottami della vecchia metafisica e trovano vecchi arnesi e ci attaccano il nome di vita, di natura e di uomo. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US e DS-U).

Siamo inondate da una politica ammuffita, il cui linguaggio gronda valori ed ipocrisia; una politica che è lontana anni luce dall'esperienza vera e dalla vita giornaliera di milioni di donne e di uomini italiani in carne ed ossa, alle prese con le tante ingiustizie piccole e grandi di questo Paese; una politica che riempie di certezze teologiche e giuridiche le aspettative di questo Paese, che con la Casa delle libertà si illudeva di poter agire nella modernità.

Non è così ed ogni giorno ne prendiamo atto. Non basta, lo dico anche con molta solidarietà alla signora Ministra, qualche dichiarazione pubblica a sostegno della legge n. 194 o qualche lacrima; chiediamo in quest'Aula, onorevoli colleghi, un'operazione di verità e di responsabilità. Passi il danno, ma la beffa non vogliamo proprio accettarla! (Applausi dai Gruppi Misto-SDI-US, DS-U, Mar-DL-U , Verdi-Un, Aut e Misto-Pop-Udeur. Congratulazioni).

PAGANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, io vorrei ragionare insieme a voi; avrei voluto ragionare anche con la ministra Prestigiacomo, che in questi giorni ha lanciato appelli ripetuti alle donne dell'Unione per fare un percorso insieme, per lavorare insieme, partendo da un punto che con lei condividiamo, anche se non ne condividiamo lo sviluppo.

La Ministra ci potrà dire che ha scelto un'altra strada, la strada di una legge ordinaria sulla rappresentanza delle donne in Parlamento. Ritengo che abbiamo di fronte un'occasione, storica per la democrazia italiana, nella quale dobbiamo, sì colleghi, tutti e tutte, dimostrare che il gap democratico che questo Paese continua ad avere nelle istituzioni è qualcosa che sta a cuore alla classe dirigente politica di questo Paese, maschi e femmine senza differenza di genere.

Mi sarei quindi aspettata in questo momento uno sforzo di attenzione maggiore da parte vostra, colleghi, che in 1a Commissione permanente e poi in Aula (se non è una ipocrisia è un infingimento la legge presentata dalla signora ministro Prestigiacomo) dovrete votare quello che esattamente dispone l'emendamento 1.300, presentato dal collega Cavallaro, perché si tratta esattamente della medesima proposta.

Rispetto a questo, mi dispiace che il Governo, nelle persone del ministro Calderoli, in un primo momento primo firmatario della proposta, e del ministro Fini, che si sono tanto prestati e hanno dato battaglia in queste ore su questi punti, non sia in Aula, ma soprattutto che non sia presente la signora ministro Prestigiacomo, magari perché la signora ministro avrebbe dovuto dire no ad un emendamento che ripropone il testo del suo disegno di legge.

Colleghi, in questo momento, votando no all'emendamento, voterete contro il disegno di legge della signora ministro Prestigiacomo: pensateci perché siamo al ridicolo! Nessuno di voi potrà votare in un secondo momento il disegno di legge Prestigiacomo.

Capisco che qualcuno potrà sostenere che c'è una strumentalizzazione da parte nostra per far saltare la legge: cari colleghi, saremmo pronti a votare anche la norma che prevede il 25 per cento, anche quello che la signora ministro ha proposto, se i nostri voti… (Commenti dai Gruppi FI e UDC)… fossero importanti per far passare l'emendamento, ma così… (Commenti del senatore Asciutti). Qui siamo in Senato, non siamo alla Camera, collega Asciutti. Stia zitto, siamo ancora in un sistema bicamerale e qui siamo al Senato! (Commenti del senatore Asciutti).

 

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, per favore, non interrompa. Colleghi, per favore, non interrompete.

 

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, la prego di informare il senatore Asciutti che ancora siamo all'interno di un sistema bicamerale, non abbiamo ancora distrutto il Senato e la sua autonomia di comportamento, di voto e di giudizio, almeno fino a questo momento; non so voi ma per noi è così.

Signor Presidente, care colleghe, cari colleghi, non stiamo chiedendo un favore, tra lazzi, fischi e risate da parte di colleghi, anche intelligenti, che, chissà perché, quando si parla di donne e del corpo di donna trovano solo la scorciatoia di battute, anche volgari; probabilmente avete qualche problema a confrontarvi con le donne su questioni così importanti per la democrazia italiana!

Sono finiti i tempi in cui le donne erano soggetti da tutelare. Nel Paese le donne sono avanti, studiano di più, si laureano meglio, hanno competenze e talenti, ma nei partiti, nella politica, nelle istituzioni questo non è presente. Badate, fate un torto a voi stessi per il clima con il quale partecipate al dibattito.

Le donne saranno quelle che daranno il voto per il centro-destra o per il centro-sinistra, sono l'elettorato più in movimento: cosa direte alle donne che vorranno votarvi, quando non presenterete donne nelle liste e avrete detto no a qualsiasi tipo di mediazione che abbiamo presentato in Aula?

Ripeto, questa non è la nostra proposta, è la vostra proposta: se siete persone serie e responsabili dovreste votarla. Noi ve l'abbiamo portata come elemento di mediazione bipartisan sul quale siamo disposti a discutere, a contrattare e a votare. Noi abbiamo fatto la nostra parte: abbiamo presentato le nostre proposte di modifica, come il 33 per cento di quota europea su cui ci batteremo all'interno dei nostri partiti, pena l'inammissibilità delle liste nelle direzioni dei nostri partiti, mentre voi porterete il peso di aver continuato a determinare un gap nella democrazia.

Tutti sapete che il disegno di legge Prestigiacomo non farà un passo, sarà un contentino, un manifesto elettorale: non otterrete niente, perché non avete detto sì alla democrazia di questo Paese! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US, Misto-Com e Misto-Pop-Udeur).

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, onorevoli colleghi, gradirei un po' di attenzione, anche perché l'occasione di questo emendamento e la discussione sul problema della rappresentanza, della democrazia paritaria, non è questione che può continuare ad essere trattata - com'è accaduto in alcune occasioni sia in Commissione che in quest'Aula - solo all'insegna o delle accuse di strumentalità o delle battute. Mi rivolgo anche ad alcune colleghe della maggioranza, perché è una questione che attiene alla democrazia e anche al futuro della democrazia nel nostro Paese.

Colgo anche l'occasione per rispondere ad alcune osservazioni che lo stesso presidente Pastore ieri svolgeva a proposito dell'applicazione e della violazione o meno dell'articolo 51 della Costituzione. Noi abbiamo novellato l'articolo 51 in modo tale che fornisse indicazioni ancora più chiare circa il promuovere con appositi provvedimenti - come recita appunto l'articolo 51 della Costituzione - le pari opportunità tra donne e uomini, affinché possano essere effettivamente una possibilità concreta.

Ciò che noi sosteniamo è che ancora di più - e vi prego di prestare attenzione - oggi è fondamentale richiamarsi a quest'articolo 51 sul quale noi ci astenemmo, ma che gran parte del Parlamento votò, perché in questa occasione stiamo discutendo di un legge elettorale, presidente Pastore - questa è la questione - che presuppone le liste bloccate.

In questo caso, vi è un ulteriore impedimento, perché non vale neanche l'argomentazione solita che è stata portata sempre in questi anni cioè che, se le elettrici vogliono rappresentanti donne le votano. Con questa legge elettorale, che darà vita a liste bloccate in cui decideranno (anche per voi, per tutti, uomini e donne) solo i segretari di partito e l'elettore non avrà alcuna possibilità di scegliere perché i parlamentari, ovviamente, verranno eletti secondo l'ordine di lista, ancora di più è fondamentale fare un ragionamento, senza sorrisi, senza lazzi, ma serio, perché riguarda la possibilità e la garanzia d'accesso.

Non usiamolo più il termine "quote". Qui stiamo parlando solo ed unicamente di una questione di garanzia effettiva di accesso, altrimenti mi dovete spiegare come, in questo modo, si possa garantire un minimo di rispetto dell'articolo 51 della Costituzione. Quindi, vi è una violazione di quell'articolo, perché il meccanismo di rappresentanza contenuto in questa legge elettorale si manifesta come violazione dell'articolo 51. Voi, la ministra Prestigiacomo, il Governo, avete fatto questo ragionamento: avete annunciato e discusso molto sull'ordine di firma dei Ministri sul provvedimento della ministra Prestigiacomo. E l'emendamento a firma del senatore Cavallaro riproduce quel testo.

Io avrei molto da discutere sul problema del non prevedere l'inammissibilità, ma la questione della sanzione economica nella prima fase, ma discutiamo seriamente, non può valere il fatto che questo è un emendamento strutturale. È la legge elettorale il luogo in cui, se si vogliono introdurre delle norme di garanzia, queste devono essere introdotte qui ed ora, all'interno della legge elettorale, perché non possiamo essere ipocriti.

Sapete perfettamente perché si sta discutendo. L'onorevole Fini ha espresso un'indicazione di voto per i suoi Gruppi in relazione a quel disegno di legge.

Non ho avuto modo per esempio di sapere se all'interno di Forza Italia, almeno alla Camera - non so al Senato se non nella votazione che avrà luogo tra pochissimo - sarà confermata la libertà di coscienza. Come vedete su tale questione non si può continuare ad essere ipocriti. Bisogna discuterla in questa sede perché è evidente a tutti che è vero quel che noi pensiamo purtroppo - spero che mi contraddiciate - che l'ipotesi della proposta di legge del Governo è solo un diversivo per portarla in là e non arrivare mai al dunque.

Vi è un punto infatti, Presidente: voi non volete affrontare un problema che le donne pongono tramite la questione della rappresentanza, quello del rinnovo della classe dirigente. I cittadini italiani hanno interpretato così il voto alla Camera, come quello di un gruppo asserragliato che non vuole assolutamente confrontarsi con la possibilità del rinnovo. Capite bene, quindi, che stiamo discutendo di questioni che attengono alla democrazia, alla democrazia paritaria tra uomini e donne. Non possono esserci rinvii.

Questa è l'occasione - lo diciamo in questa sede - per poter davvero affrontare la questione. Nella legge elettorale i tempi ci sono e lo sapete perfettamente, sono maggiori se votate questo emendamento piuttosto che rinviare ad una data sconosciuta l'approvazione di una legge che la maggior parte di voi - perché l'avete anche dichiarato - non vuole e non voterà. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U, Misto-SDI-US e DS-U).

DENTAMARO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DENTAMARO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, credo che quanto sta accadendo questo pomeriggio in Aula abbia del surreale! (Commenti ironici dai banchi della maggioranza). Ecco! Suggerisco agli stenografi di annotare accuratamente questi commenti…

 

PRESIDENTE. Colleghi, voi non interrompete e lei non suggerisca agli stenografi!

 

DENTAMARO (Misto-Pop-Udeur). … perché riguardano proprio il clima surreale al quale accennavo.

Stiamo discorrendo di una grandissima questione di democrazia, di una questione rispetto alla quale l'Italia deve risalire posizioni di svantaggio nei confronti di un numero elevato di Paesi del Terzo mondo, i cui Parlamenti hanno rappresentanze femminili più ampie della nostra.

Stiamo discutendo della realizzazione di valori contenuti nella Parte I della Costituzione (l'uguaglianza, la rimozione degli ostacoli alla piena realizzazione dell'uguaglianza stessa) e di valori contenuti nella Parte II e precisati con riforme fatte nel corso di questa legislatura con un ampio schieramento trasversale; riforme delle quali la stessa maggioranza ha vantato il carattere bipartisan, come si dice.

Stiamo facendo questa discussione, oltre che tra frizzi, lazzi, scherni e risate, nell'indifferenza più totale di chi sa che tanto il muro non cadrà. (Commenti ironici dai banchi della maggioranza). Questa barriera non sarà abbattuta perché, come al solito, voteranno secondo gli ordini impartiti dai loro padroni, guarda caso, tutti maschi. (Commenti ironici dai banchi della maggioranza).

Il Governo ha già espresso parere contrario su questa come su tutti gli emendamenti e forse non si è accorto che questo ha l'identico contenuto di una proposta di legge che, mi dispiace per qualcuno che ha inteso chiamarla legge Prestigiacomo, in realtà la firma della Ministra delle pari opportunità la porta solamente in calce.

La proposta di legge è firmata Berlusconi, Fini (presidente e vice presidente del Consiglio dei ministri) e Tremonti, uno dei ministri più rilevanti della compagine governativa; solo la quarta ed ultima è la firma del Ministro per le pari opportunità che evidentemente ha ritenuto di applicare fin d'ora la sua umiliante alternanza tre a uno, accettando di farsi precedere da tre Ministri uomini.

Qual è il dato surreale? Si esprime da parte del Governo parere contrario ad una sua proposta: questo è il sintomo più evidente del fatto che non dobbiamo fidarci di questa assurda promessa, a sfondo politicistico, di affrontare il problema del riequilibrio della rappresentanza fuori e dopo la questione della riforma elettorale.

Si accetta oggi di dare vita ad una riforma elettorale incostituzionale. Abbiamo trascorso un'intera mattinata ad illustrare i profili di incostituzionalità di questa omissione, abbiamo spiegato che con questa legge elettorale le donne non sono nemmeno messe in condizione di competere, ma sono letteralmente escluse dalla consultazione elettorale.

Ci si confronta con una situazione di fatto nella quale le candidature utili all'elezione saranno attribuite dai segretari di partito ai soliti noti, guarda caso uomini. Si configura quindi un prossimo Parlamento che riprodurrà queste stesse umilianti proporzioni, se qualche segretario di partito non avrà lo spirito illuminato di modificare le prassi consuete; ma noi - devo dirlo con franchezza - ci crediamo molto poco.

Non abbiamo dubbi sul fatto che, in seguito, la legge Berlusconi-Fini-Tremonti-Prestigiacomo, ex Calderoli (un altro dei Ministri che si era esposto, che aveva deciso di apporre la sua firma, ha rinunciato a questa sottoscrizione), non passerà, ne siamo sicuri. Non ne condividiamo, intanto, nemmeno il contenuto.

Oggi teniamo ad esprimerci sull'emendamento 1.300, che la riproduce, solo per stanare e sfidare Governo e maggioranza; la sfida sta riuscendo, perché abbiamo già capito che l'emendamento non sarà votato. Non ne condividiamo il contenuto perché monetizza il valore democratico dell'equilibrio della rappresentanza, mentre per noi una frontiera invalicabile è rappresentata dall'inammissibilità delle liste che non rispettino le proporzioni dovute, che non rispettino almeno il rapporto numerico del 33 per cento imposto dall'Europa.

Non ne condividiamo il contenuto e tuttavia ci aspettavamo che il Governo avesse almeno il buon gusto e la sensatezza di sostenere una propria proposta. Vediamo che non lo sta facendo, vediamo che la sua ipocrisia è definitivamente smascherata; non riusciamo a comprendere perché dovremmo credere che, dopo l'approvazione di questa riforma elettorale, si procederà in fretta e furia ad approvare un testo per il quale non sono stati sufficienti quattro anni e mezzo di legislatura.

Allora, pazienza: l'Italia continuerà a restare più indietro del Burkina Faso. Ma noi non ci stancheremo di continuare questa battaglia, non ci stancheremo di utilizzare anche questo sacrosanto argomento per spiegare alle italiane e agli italiani che questo Governo... (Commenti dai Gruppi Forza Italia, UDC e AN).

 

PRESIDENTE. Colleghi non fate brusìo, non interrompete. È il suo stile, non dovete interferire.

 

DENTAMARO (Misto-Pop-Udeur) ...e questa maggioranza devono andare a casa e che nella prossima legislatura le donne troveranno sostegno nella legislazione della quale l'Unione si farà finalmente promotrice. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-Com, Misto-SDI-US e del senatore Donadi).

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, non vorrei turbare questo confronto. Mi sembra di essere l'unica persona di genere maschile ad intervenire sul tema. (Commenti della senatrice Pagano). Vi posso assicurare che non userò toni apocalittici o da crociata, ma sottolineerò soltanto alcuni aspetti della questione.

Si tratta indubbiamente di un dibattito serio, tanto che la Commissione da me presieduta lo sta svolgendo da quando è stata approvata la modifica all'articolo 51 della Costituzione (ricordo che tale modifica risale al 30 maggio 2003, e quindi ad un anno e mezzo fa e non a cinque anni fa, come è stato evidenziato), spogliando però la tematica dalle palesi strumentalizzazioni che fa l'opposizione, naturalmente mandando avanti le senatrici in perfetta buona fede…

 

PAGANO (DS-U). Qui non si manda avanti nessuno! (Commenti della senatrice Piloni).

 

PRESIDENTE. Senatrice Piloni, tra breve potrà intervenire anche lei.

 

PASTORE (FI). Tali strumentalizzazioni, che l'opposizione fa mandando avanti le senatrici in perfetta buona fede e convinte di quanto sostengono…

 

PAGANO (DS-U). Non dica sciocchezze!

 

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, il senatore Pastore sta usando toni gentili e pacati.

 

PASTORE (FI). Come dicevo, tali strumentalizzazioni passano attraverso episodi e vicende dell'iter parlamentare di questo provvedimento che spero sommessamente di poter ricordare.

In primo luogo, per quanto riguarda il voto alla Camera dei deputati, sono stati presentati numerosi emendamenti su tale tema ed uno anche dalla parte della maggioranza, con il parere favorevole del Governo.

 

PAGANO (DS-U). Qui siamo al Senato!

 

PASTORE (FI). Utilizzando il Regolamento della Camera, l'opposizione ha chiesto il voto segreto, probabilmente non per avvalersi di quella libertà di coscienza che il voto segreto - secondo il suo atteggiamento usuale - dovrebbe in qualche modo consacrare ed attestare, ma sperando che il suo voto contrario espresso nel segreto dell'urna, e comunque riconosciuto ufficialmente, unito a qualche coscienza libera del centro-destra, avrebbe potuto determinare la bocciatura dell'emendamento.

Così è stato, ma è stato così anche per un altro emendamento dell'opposizione sul quale vi è stato il voto segreto e che ha raccolto i voti contrari non solo della maggioranza, ma anche di una fetta consistente della stessa opposizione. Se non fosse stato chiesto il voto segreto, questo emendamento sarebbe al nostro esame e comparirebbe all'interno del testo approvato dalla Camera dei deputati.

 

PAGANO (DS-U). Non è vero: lo chieda alle donne del centro-destra della Camera dei deputati!

 

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, capisco l'importanza della questione, ma quest'oggi lei è particolarmente turbolenta.

 

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, è soltanto l'inizio!

 

PASTORE (FI). In realtà, da parte dell'opposizione si cerca di premere su questo tasto (invitando ad una sorta di «vogliamoci bene» se verrà approvata la norma sulle quote rosa) sicuramente per ritardare l'iter del provvedimento. In tal modo, infatti, il disegno di legge dovrebbe ritransitare alla Camera dei deputati e non è escluso che l'altro ramo del Parlamento, avvalendosi di quella libertà di coscienza che il voto segreto consente (come avete sempre sostenuto voi), possa bocciare nuovamente il testo e rinviarlo al Senato.

 

PAGANO (DS-U). Lo stesso ragionamento vale per la cosiddetta legge Prestigiacomo.

 

PASTORE (FI). Quindi, la seconda strumentalizzazione è quella di impedire che la legge elettorale entri in vigore.

La terza strumentalizzazione, e qui sinceramente mi dispiace…

 

GARRAFFA (DS-U). È una truffa! (Richiami del Presidente).

 

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego.

 

PASTORE (FI). Come dicevo, la terza strumentalizzazione è quella costituzionale, perché io ho ascoltato in Commissione e in quest'Aula delle tesi (naturalmente non sono un costituzionalista, né un cattedratico) che, da umile e modesto laureato in giurisprudenza (che pure ha avuto come maestro il grande Crisafulli), mi hanno fatto sobbalzare.

 

PAGANO (DS-U). Guarda che da questa parte ci sono valenti professori universitari.

 

PASTORE (FI). La pretesa di ritenere questa legge incostituzionale perché non contiene una norma che attui, non si sa come, il programma, la norma di principio contenuta nell'articolo 51 della Costituzione indubbiamente è una soluzione che sfido chiunque a sostenere nelle aule delle università, ex cathedra, o comunque in convegni a livello scientifico. Ma è chiaro che anche in questo Parlamento c'è libertà di parola, e allora voglio solo far presente ai colleghi - e mi avvio a concludere - il fatto che l'articolo 51 ha avuto un iter abbastanza particolare. (Commenti del senatore Passigli).

Vi inviterei a leggere i lavori preparatori. Il testo dell'articolo 51 parla di promozione di pari opportunità, mentre due leggi costituzionali entrate in vigore due anni prima (non un secolo prima), quella sugli Statuti regionali e quella sulla modifica del Titolo V (articolo 117, comma 7, dell'attuale Costituzione), parlano di parità di accesso; la formula utilizzata nell'articolo 51 (formula debole) è stata voluta espressamente da noi legislatori nel 2003, preoccupati della ricaduta che la formula parità di accesso avrebbe potuto determinare nel nostro ordinamento nazionale.

Ma vi è di più. L'articolo 51 si applica non solo alle cariche elettive, egregi colleghi, ma a tutti gli uffici pubblici. Se fosse vero che questa norma dovesse avere una ricaduta sulla Costituzione in termini di precettività, tutto l'ordinamento italiano, a partire dalle norme sugli uffici pubblici, le leggi elettorali e così via, salterebbe di un colpo, prescindendo da quello che noi si faccia o no. Infatti, le norme programmatiche, se sono precettive secondo la classificazione da parte della Corte, colpiscono anche l'ordinamento previgente. Questo è contenuto nella prima sentenza della Corte costituzionale, che ha fatto scuola e che è stampata nei ricordi di tutti noi che abbiamo aperto qualche libro di diritto costituzionale. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e del senatore Stiffoni).

 

PAGANO (DS-U). Senatore Pastore, lei ha letto trent'anni fa quel libro di diritto costituzionale per fare un esame all'università: quindi stia zitto, gigante della Costituzione!

 

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, la prego.

D'IPPOLITO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

D'IPPOLITO (FI). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, intervengo per annunciare su questo emendamento e sugli altri concernenti le cosiddette quote rosa il voto di astensione mio personale e delle colleghe Bianconi e Boldi.

Si tratta di un'astensione che certo non riguarda il merito delle proposte emendative, convinte come siamo della necessità di dare attuazione all'articolo 51 della Costituzione, diretto a promuovere le pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive. Affermare le ragioni di una battaglia condivisibile oggi rischia però di compromettere un risultato politico di primaria importanza, qual è la rapida approvazione della legge elettorale al nostro esame, che certamente verrebbe ritardata, anzi compromessa, dalla introduzione di qualsivoglia modifica.

D'altra parte, è già all'esame di questo ramo del Parlamento un disegno di legge governativo presentato dal ministro Prestigiacomo, recante disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari.

Il nostro Ministro, interpretando un'esigenza diffusa tra tutte le donne, sta portando avanti egregiamente questa battaglia proprio al fine di colmare il forte divario che attualmente esiste tra la realtà civile e la realtà politica.

Riteniamo, tuttavia, prioritario blindare questo provvedimento. Siamo convinte delle necessità di favorire azioni positive per riequilibrare la rappresentanza femminile: siamo al settantaquattresimo posto nel mondo per presenza di donne nelle istituzioni, mentre in Afghanistan, una giovane e nuova democrazia, le donne elette sono già il 28 per cento.

Questo dimostra che l'Italia deve ancora camminare tanto. Siamo certe però che la sensibilità di questo ramo del Parlamento saprà assicurare una risposta di equilibrio, in sintonia con le aspettative, non tanto e non solo delle elette di questa legislatura, ma delle donne che nel Paese ci guardano, ci giudicano e ci votano.

Siamo sicure altresì, e comunque lo auspichiamo da questo luogo solenne, che tutti i leader dei partiti in ogni caso sapranno fare tesoro di questa forte istanza di democrazia e di giustizia sociale che le donne esprimono, richiedendo con forza di essere più numerose nei luoghi della rappresentanza e delle decisioni.

Riteniamo però strumentale la presentazione di questi emendamenti sulle quote rosa, a partire da quello a firma del senatore Cavallaro, che riproduce il contenuto del disegno di legge governativo.

Non intendiamo perciò cedere alla tentazione di un'adesione che definirei scontata; si tratterebbe infatti di cadere nella trappola di una sinistra che non vuole questa legge di riforma elettorale e la sua approvazione.

Con serenità, dunque, ci asteniamo, convinte che l'orgoglio e la dignità della donne si affermino anzitutto con l'esercizio della loro capacità di discernimento. Con questo spirito, e senza polemica, vogliamo ricordare che in questi cinque anni il nostro Governo ha posto in essere per le donne più azioni positive di quante in sette anni ne abbia realizzate la sinistra. (Applausi dal Gruppo FI).

Non ci piace, e concludo, la politica urlata, né la logica dello scontro di genere, in Parlamento come fuori del Parlamento, anche se siamo e ci sentiamo in prima linea nel difendere le ragioni della democrazia e dei diritti che necessariamente chiamano in campo le donne e non solo le donne. (Applausi dai Gruppi FI, LP e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, nell'annunciare che l'Unione, per evitare di non poter poi discutere in Commissione una legge che richiami l'emendamento 1.300, proposto dal senatore Cavallaro (che, ribadisco, non rappresenta la nostra linea politica), non parteciperà al voto, lasciando alla maggioranza la responsabilità di respingere tale emendamento, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore Cavallaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.301 è ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.302, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.183, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.184.

*VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 1.184, uno degli emendamenti alternativi di sistema che abbiamo presentato al testo del disegno di legge elaborato dalla maggioranza.

L'emendamento 1.184 in particolare è disegnato sul modello tedesco, con il 50 per cento dei seggi assegnato sulla base di un sistema maggioritario di collegio e l'altro 50 per cento sulla base di un sistema proporzionale, con soglia di sbarramento ad esito complessivamente proporzionale.

Abbiamo poi presentato altri emendamenti, modellati sui sistemi francese, spagnolo, o su quello del vecchio Senato così come era eletto prima del 1993, o dell'attuale consiglio provinciale, cioè con collegi uninominali su base proporzionale.

Con la presentazione di questi emendamenti alternativi intendiamo sottolineare l'ennesima occasione mancata: ancora una volta per l'incapacità di questa maggioranza di guardare ad interessi che non siano personali o di gruppo, ma che siano quelli del Paese.

Di sicuro era possibile affrontare in modo diverso la questione, considerando pacatamente gli effetti non sempre utili e positivi di 12 anni di sistema maggioritario a turno unico di collegio. Di certo era possibile discutere serenamente su un passaggio all'impianto proporzionale: ma non a quello che ci è stato presentato, signor Presidente. Non ad un sistema pensato senza considerare assolutamente la struttura politico-istituzionale nel suo complesso e la sua evoluzione. Non ad un sistema elaborato unicamente per recare danno al centrosinistra e ridurre gli effetti di una sconfitta annunciata del centrodestra. Non ad un sistema che promette di perpetuare i difetti dell'impianto attuale e non consente di correggerli. Non ad un sistema che ancora aggrava la personalizzazione e la gestione personalistica della politica, prevedendo addirittura un capo di lista o di coalizione. Non ad un sistema che peggiora la torsione e la riduzione oligarchica dei processi democratici, con la previsione di liste bloccate per quasi mille parlamentari. Non, ancora, ad un sistema incostituzionale nella previsione di un premio di maggioranza per il Senato che tutto fa meno che favorire la governabilità la quale diventa, invece, un terno al lotto. Non, infine, ad un sistema incostituzionale nella totale inattuazione dell'articolo 51 e della rappresentanza femminile, che non potete nascondere con la foglia di fico di una proposta separata che sappiamo sin da ora essere destinata ad un binario morto.

Potevate di sicuro fare diversamente, colleghi del centrodestra. Infatti, nell'ambito di una scelta per il sistema proporzionale, altre strade avreste potuto seguire, come quelle che vi ho elencato, e come abbiamo esemplificato nei nostri emendamenti. Invece no. Voi avete inteso solo guardare al vostro interesse di ridurre il danno, di erodere il vantaggio del centro-sinistra, di creare condizioni di ingovernabilità per il futuro Governo, che sarà di centro-sinistra.

Ancora una volta dimostrate di non essere un dignitoso ceto politico e di governo. Dimostrate di vedere le istituzioni come oggetto di incursioni e di scorrerie piratesche. Di tutto questo vi chiederà conto il popolo italiano.

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.184, presentato dal senatore Villone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.14.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori, fino alle parole «del presente comma».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.14 e l'emendamento 1.15.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.26.

 

Verifica del numero legale

 

BOCO (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1,26, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.26 e gli emendamenti 1.104 e 1.301a.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Marini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.302a.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.302a, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 1.86 a 1.306 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.66.

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.66, presentato dal senatore Mancino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.307.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.307, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.308.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.308, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.309.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.309, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.310.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.310, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.311.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.311, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.312, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.313.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.313, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105, identico all'emendamento 1.314.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.314, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.185.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, si compie oggi in quest'Aula un vero e proprio colpo di mano, che umilia il Parlamento e che credo tornerà a disonore per lungo tempo della maggioranza che voterà questa legge. (Commenti dai Gruppi FI, AN, UDC e LP). Vedremo!

In Aula il maggiore Gruppo di opposizione dispone di cinquantotto minuti; in Commissione il provvedimento è rimasto poche ore. Tutti conoscono il peso che le leggi elettorali hanno nelle Costituzioni materiali di un sistema, di un Paese.

Ciononostante, avete voluto soffocare il dibattito, malgrado non vi sia stata da parte nostra nessuna strumentalità di comportamento. (Commenti dai Gruppi FI e AN). Lo dimostra l'emendamento sul quale voteremo adesso, al pari degli emendamenti 1.186, 1.187 e 1.188, con i quali tentiamo di mondare questa legge truffaldina ed ipocrita di quegli aspetti intesi solo a colpire una opposizione che sapete avviata alla vittoria e di sanare quegli aspetti più palesi di incostituzionalità che la legge contiene, una incostituzionalità che appare apertamente tale alla quasi totalità dei costituzionalisti italiani, che si sono espressi, e a numerosi ex Presidenti ed ex giudici costituzionali.

Con questi emendamenti intendiamo mostrare la nostra disponibilità ad una modifica della legge elettorale. Con l'emendamento 1.185 vi indichiamo la nostra preferenza di sempre per il sistema maggioritario a doppio turno, il sistema francese, che ha ridotto in quel Paese la frammentazione e assicurato la governabilità, un sistema assai simile al nostro che è stato ricondotto ad un comportamento razionale e a governi stabili ed efficaci, dato che la stabilità non è il solo criterio di giudizio di un Governo, ma è l'efficacia della sua azione il principale criterio.

Con l'emendamento 1.186 mostriamo di accettare la proporzionale, ma vi proponiamo o la proporzionale tedesca, che è stata illustrata dal senatore Villone, o - come con l'emendamento 1.186 - una proporzionale di modello spagnolo con circoscrizioni piccole che controllano la frammentazione.

Con l'emendamento 1.187 indichiamo un'incongruenza della legge, cioè il fatto che per i collegi esteri si adotta il maggioritario, laddove la natura ampia delle circoscrizioni elettorali all'estero avrebbe, lì forse sì, consigliato la proporzionale; laddove, invece, si consiglia il maggioritario, voi usate la proporzionale e viceversa.

Con l'emendamento 1.188 indichiamo che, comunque, sarebbe stato meglio, alla vigilia di un'importante elezione, mantenere l'attuale legge elettorale, malgrado tutti i suoi difetti. Indichiamo inoltre che eravamo disponibili fin d'ora a dire che nella prossima legislatura le leggi elettorali sarebbero state cambiate con maggioranze qualificate. Lo abbiamo detto e proposto più volte, lo avete sempre rifiutato. Lo abbiamo proposto in tempi non sospetti, quando parlavamo della riforma costituzionale in prima lettura.

Abbiamo sempre sostenuto che consideriamo la legge elettorale una legge di valenza costituzionale per il suo impatto sul sistema partitico e politico, quindi una legge da modificare con il consenso della maggioranza dei Parlamenti, della maggioranza qualificata e non della semplice maggioranza politica.

Avete rifiutato tutto questo. Quindi, non posso che tornare a dire, malgrado i vostri boati, che l'approvazione di questa legge tornerà a vostro personale disonore per lungo tempo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U ).

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Su questo emendamento chiedo a quindici colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.185, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino alla parola «espresso».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.185 e l'emendamento 1.315.

L'emendamento 1.70 è inammissibile, in quanto privo di portata modificativa. Metto ai voti l'emendamento 1.316, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.316a.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere a 15 colleghi il sostegno per la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.316a, presentato dal senatore Gubert.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere a dodici colleghi il sostegno per la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.317.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.317, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.31, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.89 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.186.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.186, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.318.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.318, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «in ciascun collegio».

Non è approvata.

 

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.318 e l'emendamento 1.320.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.319.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.319, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29, identico all'emendamento 1.187.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.187, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.321.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.321, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.322, identico all'emendamento 1.323.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.322, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.323, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.28.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «di maggioranza».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.28 e gli emendamenti 1.107 e 1.324.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.325.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.325, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30, identico all'emendamento 1.326.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.326, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.327.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.327, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «al parere».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.327 e l'emendamento 1.328.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, desidero segnalare che nella votazione dell'emendamento precedente ho espresso un voto favorevole, ma ritengo che un difetto di funzionamento del sistema elettronico abbia impedito di registrarlo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.188.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.188, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.329.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.329, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.329 e gli emendamenti 1.330 e 1.331.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.32.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 2».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.32 e gli emendamenti 1.332 e 1.333.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.334.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.334, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.335.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.335, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.336.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.336, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108, identico all'emendamento 1.337.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico all'emendamento 1.337, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.338.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.338, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.90 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.339.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Sperando che questa volta vi sia l'appoggio, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.339, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.340.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.340, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.91 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.341.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.341, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alla parola «favorendo».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.341 e l'emendamento 1.342.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.343.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.343, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.344.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.344, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.345.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.345, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alla parola "assicurando".

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano perftanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.345 e gli emendamenti 1.346, 1.347, 1.348 e 1.349.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.350.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.350, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.351 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.352.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.352, presentato dal senatore Giaretta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.353.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.353, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.354.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.354, presentato dai senatori Coletti e Dalla Chiesa, fino alle parole «voto di preferenza».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.354 e gli emendamenti 1.11 e 1.367.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.355.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.355, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 1.92 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.99, sostanzialmente identico all'emendamento 1.356.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.99, sostanzialmente identico all'emendamento 1.356, entrambi presentati dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.357.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.357, presentato dal senatore Gasbarri, fino alle parole "o della coalizione".

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento1.357 e l'emendamento 1.358.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.359.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.359, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.361.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.360.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.360, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.362.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.362, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.363 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.364.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.364, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.365.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.365, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.366.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.366, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Gli identici emendamenti 1.368 e 1.369 risultano preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.359.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.189.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.189, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.370.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.370, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.371.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.371, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.372.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.372, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.190.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.190, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.190 e gli emendamenti 1.192, 1.191, 1.193 (testo 2), 1.194 e 1.195.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.373.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.373, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.373 e gli emendamenti 1.374 e 1.375.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.33.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 3».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.33 e gli emendamento 1.109, 1.196 e 1.376.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.377.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.377, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «All'articolo 7».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.377 e gli emendamenti 1.380, 1.378 e 1.379.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.381, identico all'emendamento 1.382.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.381, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.382, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.383.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.383 presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «centoventi».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.383 e gli emendamenti da 1.384 a 1.387.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire brevemente, poiché il contingentamento ovviamente impedisce una discussione approfondita.

Mi rivolgo ai rappresentanti del Governo presenti qui in Aula, al ministro Calderoli e al sottosegretario D'Alì. Con quest'emendamento, poniamo all'attenzione dei colleghi dell'Aula un'annosa vicenda che da molti anni attraversa la politica italiana; una questione che non ha colori, non ha specificità. (Brusìo dai banchi del Gruppo LP). Mi dispiace se disturbo i colleghi della Lega, ma cerco di parlare piano, così non li disturberò troppo.

È un problema che riguarda tutti, nello specifico riguarda la storia della Lega che da tanti anni affronta contenziosi per tutto quello che riguarda la difesa del simbolo, le illegalità o le discutibili legalità che molte volte hanno attraversato, con simboli simili, polemiche e discussioni.

Abbiamo proposto un emendamento puntuale per la difesa del simbolo, che rappresenta la storia di ogni partito, la difesa della rappresentanza attraverso il simbolo elettorale.

Abbiamo discusso, anche in modo libero, con molti colleghi; questa è un'affermazione, una convinzione che unisce destra e sinistra trasversalmente, nel trovare in modo puntuale dentro la legge la difesa della non confondibilità dei simboli; ciò aiuterebbe tutti e per questo abbiamo posto l'emendamento alla vostra attenzione.

Ci risponderete, ovviamente, che in questa seconda lettura, secondo le esigenze che voi avete rappresentato, non è possibile modificare il testo di legge e quindi l'introduzione di questo emendamento, che aiuterebbe nello specifico la possibilità che ogni forza politica si trovi difesa nella sua rappresentanza simbolica.

Mi rivolgo a lei, sottosegretario D'Alì - non vedo più il ministro Calderoli - abbiamo predisposto un ordine del giorno, disponibili a ritirare questo emendamento, per aiutare tutte le forze politiche nello specifico a trovare, attraverso magari una proposta puntuale, un accordo. Credo che il testo sia all'attenzione del sottosegretario D'Alì in questo momento.

Siamo pertanto disponibili a ritirare l'emendamento, se il Governo accoglie l'ordine del giorno. Se la Presidenza me ne dà la possibilità, lo leggo, e aggiungo anche, perché la domanda è emersa nei contatti che abbiamo avuto, che ho qui il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 che chiarisce, all'articolo 316, che è il Ministero dell'interno il soggetto che può dirimere e risolvere il problema.

L'ordine del giorno, colleghi, potrebbe essere del seguente tenore: "Il Senato della Repubblica, esaminato il disegno di legge n. 3633, recante modifiche delle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, premesso che occorre in particolare assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni concernenti la tutela del simbolo e renderne stringente l'applicazione, impegna il Governo" - ecco perché ho citato il decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957: perché è il Governo il soggetto che questa disposizione deve emanare "a non ammettere le presentazioni di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento, ovvero con quelli presentati in precedenza".

A tali fini considera come elemento di confondibilità anche una sola delle tre condizioni che elenco di seguito: l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali risultino complessivamente nelle posizioni e nella rappresentazione grafica e cromatica tali da poter garantire la certezza da parte del lettore di non essere indotto nell'errore; l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connessi al partito o alla forza politica di riferimento; infine, l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.

Mi rivolgo al Governo, dichiarandomi disponibile al ritiro e alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, su cui mi auguro sia possibile avere la condivisione di tutta l'Aula. Mi aspetto al riguardo un confronto chiaro, perché capisco l'impossibilità, da parte vostra, di una correzione del testo mediante un emendamento, ma credo che l'accoglimento di un ordine del giorno fornirebbe chiarimenti in merito alle possibilità future di contestazione, che così non possono essere più portate avanti, politiche che adoperano i simboli che hanno colpito quasi tutte le forze politiche presenti in quest'Aula e nel Parlamento, quando invece ci deve essere rispetto per tutte, senza problemi di una parte o dell'altra.

Attendo dal rappresentante del Governo una risposta in merito alla disponibilità a ritirare l'emendamento.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, l'ordine del giorno illustrato dal senatore Boco interpreta nelle premesse la filosofia della legge, pur tuttavia chiederei la gentilezza di poterlo esaminare puntualmente.

La materia elettorale è assai delicata e, poiché gli ordini del giorno saranno votati alla fine dell'articolo, rinvio a quel momento l'espressione di un parere sulla sua formulazione. Naturalmente assicuro che, se ci dovessero essere formulazioni più accoglibili, sarà mia cura suggerirle.

BOCO (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCO (Verdi-Un). Signor Presidente, accolgo la proposta del sottosegretario D'Alì e chiedo pertanto l'accantonamento dell'emendamento 1.34.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 1.34. La prego, senatore Boco, di far pervenire quanto prima alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.388.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.388, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.197.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.197, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino alle parole «del 1957».

Non è approvata.

 

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.197 e l'emendamento 1.389.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.198.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, stiamo votando norme che un buon costituzionalista considererebbe viziate da aperta irragionevolezza. La Corte costituzionale ha progressivamente abbandonato il criterio della ineleggibilità, optando per il criterio dell'incompatibilità e mantenendo l'ineleggibilità solo per quegli status in cui il candidato può influenzare decisamente il voto.

Invece, in questa legge molto schizofrenica le ineleggibilità tradizionali vengono mantenute, anche quelle già dichiarate incostituzionali dalla Corte, come nel caso dei consiglieri regionali, o quelle figure che voi stessi, con altro provvedimento, avete giudicato eleggibili, come al Parlamento europeo i Sindaci di grandi città, a cui è stato concesso persino di completare il mandato, considerandoli così non solo eleggibili ma anche non incompatibili.

Qui invece si mantiene il divieto per i titolari di imprese individuali o i legali rappresentanti di concessioni con lo Stato, di imprese che abbiano con lo Stato una rilevante attività economica, mentre non si considerano invece ineleggibili i detentori del controllo di quelle imprese. Tocchiamo qui nuovamente il punto del conflitto d'interesse.

Ancora una volta voi dichiarate ineleggibile il titolare di una piccola concessione statale, ad esempio di uno stabilimento balneare, dichiarate ineleggibile Confalonieri e dichiarate invece eleggibile chi Confalonieri ha eletto ad essere legale rappresentante di quell'impresa, cioè il Presidente del Consiglio. Quella che stiamo votando è una norma che mostra tutti i vizi di un'inefficace legge sul conflitto di interessi. Sollecito quindi l'approvazione dell'emendamento 1.198.

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.198, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.198 e l'emendamento 1.390.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.391.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.391, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.391 e l'emendamento 1.392.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.393.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.393, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.394.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.394, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori, fino alle parole «del 1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.394 e gli emendamenti 1.395 e 1.396.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.35.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.35, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 4».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.35 e l'emendamento 1.110.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.199, identico all'emendamento 1.397.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.199, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, identico all'emendamento 1.397, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, vorrei capire come viene applicato il cosiddetto canguro.

Lei ha posto in votazione prima l'emendamento 1.394 e non ha messo ai voti l'1.395 e l'1.396. Qual è la relazione tra i tre emendamenti? Noto che sono diversi tra loro. Mi spiace, signor Presidente, ma mentre uno aggiunge un comma 3-bis, nell'altro vi è una estensione ulteriore del meccanismo del canguro del tutto non accettabile.

In ogni caso, signor Presidente, dovrebbe comunque dichiarare che gli emendamenti successivi ricadono in questa norma regolamentare che vi siete inventati.

PRESIDENTE. Chiaramente è stata messa ai voti la prima parte, dell'1.394 comune ai tre emendamenti, che recita fino alle parole: «n. 361 del 1957», cioè la novella.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.398.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.398, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.399.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.399, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.400.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.400, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202, identico all'emendamento 1.401.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, identico all'emendamento 1.401, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.402.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.402, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.403.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.403, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.405.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.405, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «si riferiscano».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.405 e l'emendamento 1.404.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.406.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.406, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.112, identico all'emendamento 1.407.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico all'emendamento 1.407, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.408.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.408, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

TURRONI (Verdi-Un). Vergogna! (Proteste dai banchi della maggioranza)

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.409, identico all'emendamento 1.410.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

PAGANO (DS-U). Nocco per chi stai votando? (Proteste del senatore Turroni).

 

PRESIDENTE. Senatore Turroni, non urli. Si ricordi che è in un'Aula del Parlamento.

 

PAGANO (DS-U). Anche chi vota per tre è in un'Aula del Parlamento.

 

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.409, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico all'emendamento 1.410, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.411.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.411, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.412, identico all'emendamento 1.413.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.412, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.413, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.111.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.414.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.414, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.36, identico agli emendamenti 1.415 e 1.416.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.36, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.415, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, e 1.416, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.417.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.417, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.418.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.418, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.419.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.419, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.420.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.420, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113, identico agli emendamenti 1.203 e 1.421.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.203, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, e 1.421, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.422.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.422, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.423.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.423, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.424, identico agli emendamenti 1.425 e 1.426.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.424, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.425, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 1.426, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.427.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte l'emendamento 1.427, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle parole "o rappresentazione".

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.427 e gli emendamenti 1.428 e 1.429.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.430.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.430, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.114.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.431.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.431, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.432.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.432, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.433.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.433, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.434.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.434, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.435.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.435, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.38.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.38, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 5».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.38 e gli emendamenti 1.115, 1.204 e 1.436.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.37.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.437.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.437, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.438.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.438, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.439.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.439, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.440.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.440, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.441.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.441, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.442.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.442, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.443.

 

DEBENEDETTI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Debenedetti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.443, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.444.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.444, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.93.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.93, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.445.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.445, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.94.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.94, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.446.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.446, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.447.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.447, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.448, identico all'emendamento 1.449.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.448, presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico all'emendamento 1.449, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori .

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.450.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.450, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.451.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.451, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.95, identico all'emendamento 1.452.

 

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.95, presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico all'emendamento 1.452, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.453.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.453, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 2».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.453 e l'emendamento 1.454.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.96.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.96, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.457.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.457, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.458.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti della prima parte dell'emendamento 1.458, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «entro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.458 e gli emendamenti 1.455 e 1.456.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.459.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.459, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «e comunque entro».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.459 e l'emendamento 1.461.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.460.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Commenti del senatore Garraffa). Senatore Garraffa, la prego.

 

GARRAFFA (DS-U). Lei è un Presidente di maggioranza!

 

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego di non urlare.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.460, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.462.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

TURRONI (Verdi-Un). Non riuscirete a modificare i voti!

 

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, guardi lì!

 

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.462, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato. (Commenti del senatore Garraffa. Richiami del Presidente).

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.463.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.463, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato. (Proteste del senatore Garraffa).

 

Non urli, senatore Garraffa!

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.464.

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, dirimo la questione chiedendo a quindici colleghi il sostegno per la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.464, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.116.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale, invitando il senatore Pastore a votare per uno.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Senatore Castagnetti, si rechi vicino al suo banco, così almeno eliminiamo un elemento di contestazione.

Il Senato è in numero legale.

 

GARRAFFA (DS-U). Lei sa che non è così, signor Presidente.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.117, identico agli emendamenti 1.67, 1.466 e 1.465.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Chiedo ai senatori segretari di rimanere.

Il Senato è in numero legale. (Commenti dei senatori Turroni e De Petris).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.67, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, 1.466, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 1.465, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.39.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

GARRAFFA (DS-U). Vi dovete vergognare, non c'è il numero legale! Signor Presidente, guardi al primo banco, è una vergogna!

 

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.468.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.468, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «Contestualmente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.468 e l'emendamento 1.469.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.470.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.470, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.471.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.471, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.472.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

GARRAFFA (DS-U). Il concerto di Natale quest'anno lo fate con i pianisti del Polo e poi ci date il CD!

 

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.472, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.473 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.366.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.474.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.474, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.475.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.475, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.477 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.438.

Metto ai voti l'emendamento 1.476, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.479 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.440.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.478.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, domando di parlare per un richiamo al Regolamento e per chiedere una modalità di votazione. Stamattina, penso simpaticamente, l'ho invitata a verificare chi fosse la collega seduta accanto a lei e lei mi ha risposto, molto correttamente, che si trattava della senatrice Cinzia Dato, il cui nome in quel momento mi sfuggiva; così come è "sfuggita" adesso perché pare che le sollecitazioni e le indicazioni della collega Cinzia Dato, che svolge funzioni di segretario di Assemblea e che dovrebbe rilevare l'effettiva presenza dei colleghi, fossero disattese e non ascoltate dalla Presidenza.

Dico ciò perché resti a verbale perché risponde a quella verità che non è un'illusione, ma è la verità che accompagna le vostre riforme.

Chiediamo la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

TURRONI (Verdi-Un). Vergogna, vada a casa!

 

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la prego di moderare il linguaggio.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dei senatori Manzione, Garraffa e Passigli).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.478, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.480 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.440.

Colleghi, mancano pochi minuti alla fine della seduta e poi andiamo tutti a cena.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.481.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, accettiamo la sua indicazione: pochi minuti nei quali si continuerà a violare il Regolamento e nei quali lei accerterà un numero legale che non esiste. (Proteste dai Gruppi FI, UDC e AN).

 

PRESIDENTE. Respingo quello che lei dice, senatore Manzione. Faccia la sua richiesta.

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

GARRAFFA (DS-U). Presidente, guardi là sopra cosa c'è!

 

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, non mi costringa un'altra volta a richiamarla all'ordine. (Vivaci proteste del senatore Garraffa). Senatore Garraffa, la richiamo all'ordine per la seconda volta.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.481, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.483, 1.484, 1.485 e 1.486 sono preclusi, rispettivamente, dalla reiezione degli emendamenti 1.441, 1.442, 1.443 e 1.444.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.118, identico agli emendamenti 1.205 e 1.487.

 

Verifica del numero legale

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Continuiamo con l'illegalità. Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.118, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.205, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, e 1.487, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.488.

 

Verifica del numero legale

 

MANZIONE (Mar-DL-U). È un piacere recitare questa sera con lei, signor Presidente. Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.488, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.489.

 

Verifica del numero legale

 

MANZIONE (Mar-DL-U). È un piacere partecipare a questa illuminazione gratuita. (Proteste dai Gruppi UDC, FI e AN). Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

GARRAFFA (DS-U). Illusionisti!

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.489, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.490.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.490, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.491.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.491, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.492.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.492, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.493.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, chiediamo al senatore Lauro come ha votato finora: adesso cominciamo a fare i nomi!

 

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.493, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.494.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.494, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. (Generali applausi).

 

 La seduta è tolta (ore 20,58).

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3633)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957», è sostituito dal seguente:

–«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

–«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi».

6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge.

10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».

12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, in quanto applicabili».

EMENDAMENTI DA 1.300 A 1.494

1.300

CAVALLARO

Respinto

All’articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica). – 1. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima. Nel caso in cui la presentazione delle candidature debba avere luogo per gruppi di candidati, la medesima proporzione deve essere rispettata da ciascun gruppo di candidati.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine:

a) per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a tre;

b) per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due.

3. Per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste ovvero di gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera a), l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, è ridotto per ogni candidato in più rispetto alla proporzione o alla successione massima consentite, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento in misura direttamente proporzionale al numero totale dei candidati del complesso delle liste o dei gruppi di candidati.

4. Per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse le liste o i gruppi di candidati che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1 o la successione di cui al comma 2, lettera b). La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di decesso di un candidato. Nel caso in cui la proporzione o la successione non risultino rispettate a seguito di ricusazione o cancellazione di una candidatura ovvero di rinuncia alla candidatura, si applica in misura doppia la riduzione dell’importo del rimborso per le spese elettorali di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all’applicazione della presente legge ed alle misure necessarie per promuovere ulteriormente le pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive».

1.301

CAVALLARO

Ritirato

All’articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Disposizioni in materia di pari opportunità in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione). – 1. Per la prima e la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in ciascuna lista di candidati ogni sesso non può essere rappresentato, a pena di inammissibilità, in misura superiore ai due terzi dei candidati della lista medesima. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, qualora ciascuna lista debba essere composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine:

a) per la prima elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a tre;

b) per la seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni sesso non può altresì essere rappresentato in una successione superiore a due. 3. Entro tre mesi dalla prima e dalla seconda elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, riferisce alle Camere in ordine all’applicazione della presente legge ed alle misure necessarie per promuovere ulteriormente le pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive».

1.103

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.302

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.103

Sopprimere l’articolo.

1.183

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Elezione della Camera dei deputati con sistema prevalentemente maggioritario a doppio turno di collegio). 1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente lesto unico.

3. 567 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell’articolo 77, nell’ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera a). Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera a).

4. I restanti 63 seggi sono attribuiti come segue:

a) un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell’articolo 84;

b) un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera a) è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera d) ;

c) i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera c)".

2. L’articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una apposita scheda elettorale suddivisa in due distinte parti, recanti rispettivamente:

a) il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell’articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

b) il cognome e il nome di ciascun candidato per la quota, di seggi di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell’articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale.

3. L’elettore deve comunque votare un solo candidato, pena la nullità del voto".

3. L’articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati o i movimenti o le coalizioni, che intendono presentare candidature, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature.

2. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato o del movimento o della coalizione.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti ovvero, nel caso di candidature ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), con quelli presentati nei collegi uninominali.

4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonchè le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica o alla coalizione di riferimento.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l’uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici o movimenti o coalizioni di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l’elettore.

6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi".

4. L’articolo 16 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – 1. Il Ministero dell’interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l’attestazione della regolarità dell’avvenuto deposito.

2. Qualora i partiti o gruppi politici o movimenti presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all’articolo 14, il Ministero dell’interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di quarantotto ore dalla notifica dell’avviso.

3. Sono sottoposte all’Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l’invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l’accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest’ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell’interno entro quarantotto ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all’Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive quarantotto ore, dopo aver sentito i depositanti che vi abbiano interesse".

5. L’articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 17 – 1. All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o gruppi politici o movimenti organizzati o coalizioni debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo o del movimento o della coalizione incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell’interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione. 2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al comma 1, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell’interno ne dà immediata comunicazione all’Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce".

6. L’articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali o, alternativamente, per la quota di seggi di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), è fatta per singoli candidati che si contraddistinguono con uno o più contrassegni di gruppo, partito o movimento di cui all’articolo 14. I candidati per i collegi uninominali possono anche, in aggiunta o in alternativa, contraddistinguersi con un contrassegno di coalizione comune a candidati di altri collegi. Il contrassegno di coalizione deve essere presentato in almeno il novanta per cento dei collegi uninominali arrotondato all’unità inferiore. La dichiarazione di adesione alla coalizione deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del rappresentante circoscrizionale di cui all’articolo 17, atte stante la conoscenza delle eventuali ulteriori adesioni di altri candidati, partiti, gruppi o movimenti. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Le candidature di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), sono presentate per ciascun collegio di una medesima circoscrizione e non possono essere presentate in nessun altro collegio di altre circoscrizioni. I partiti o gruppi o movimenti che partecipano alle elezioni ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), non possono presentare candidati con contrassegno uguale, simile o comunque confondibile, anche nell’ambito di una coalizione, in nessuno dei collegi uninominali di tutto il territorio nazionale.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato o la circoscrizione nei cui collegi concorre ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a). Va, inoltre, indicato il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno con cui si intende contraddistinguerlo, con la specificazione, nel secondo caso, del contrassegno dichiarato principale ovvero, in aggiunta o in alternativa ai contrassegni di partito o gruppo o movimento, il contrassegno della coalizione alla quale il candidato aderisce. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. Le dimensioni del contrassegno che accompagna ciascun candidato sono le medesime sia che si tratti di contrassegno unico di partito o gruppo o movimento, sia per il contrassegno principale, sia che si tratti di contrassegno di coalizione. Al contrassegno di coalizione possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, i contrassegni di partito o gruppo o movimento che compongono la coalizione. Al contrassegno principale possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, gli altri contrassegni di partito o gruppo o movimento.

4. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio stesso o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per le candidature di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) , la dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nella circoscrizione.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ovvero, nel caso dei candidati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) , in collegi di altre circoscrizioni".

7. L’articolo 18-bis del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 18-bis. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 22, trasmette all’Ufficio centrale nazionale, unitamente agli eventuali ricorsi di cui all’articolo 23, il numero dei collegi uninominali ove sia stato presentato ed ammesso lo stesso contrassegno di coalizione.

2. L’Ufficio centrale nazionale, tenuto conto delle decisioni adottate in ordine ai ricorsi di cui al comma 1, comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i contrassegni di coalizione che sono stati ammessi in almeno il novanta per cento arrotondato all’unità inferiore dei collegi uninominali a livello nazionale.

3. Il contrassegno della coalizione che non ha raggiunto la percentuale indicata al comma 2 non viene riprodotto sui manifesti e sulle schede di votazione".

L’articolo 19 del testo unico è abrogato.

9. L’articolo 20 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 20. – 1. Le candidature devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Insieme con le candidature devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sotto scrittori, che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, per i candidati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) , della circoscrizione. In caso di collegi ricompresi in un unico comune, va atte stata la iscrizione nelle sezioni elettorali di tali collegi.

4. I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l’onorario di lire cento per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura.

7. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere specificato con quale contrassegno o quali contrassegni depositati presso il Ministero dell’interno la candidatura intenda distinguersi".

10. L’articolo 21 del testo unico è sostituito dal seguente:

Art. 21. – 1. La Cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l’identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell’articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d’ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura secondo l’ordine di presentazione".

11. L’articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

a) ricusa le candidature presentate da persone diverse da quelle designate all’atto del deposito del contrassegno ai sensi dell’articolo 17;

b) ricusa le candidature contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell’interno, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se le candidature siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

d) dichiara non valide le candidature dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

e) dichiara non valide le candidature dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale circoscrizionale.

3. L’Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore dodici per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito".

12. L’articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 23. – 1. Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all’articolo 22, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

2. Contro le decisioni di eliminazione di candidati, i delegati dei candidati possono, entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell’Ufficio centrale nazionale, aggrega all’Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L’Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell’Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali".

13. L’articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 24. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l’ordine risultato dal sorteggio;

b) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, il numero d’ordine da assegnare ai contrassegni dei candidati presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

c) comunica ai delegati dei candidati le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui alla lettera e);

e) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa, per ogni singolo collegio, del manifesto contenente i nominativi dei candidati nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione".

14. L’articolo 25 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 25. – 1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all’articolo 18, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all’Ufficio di ciascuna sezione ed all’Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l’altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L’atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l’elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell’inizio della votazione.

2. L’atto di designazione dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l’elezione, alla cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale all’atto del deposito delle candidature. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati provvedano delegati dei delegati, a norma del comma 1 del presente articolo, il notaio, nell’autenticarne la firma, dà atto dell’esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all’atto del deposito delle candidature".

15. L’articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 26. – 1. Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell’Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell’Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni. 2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall’aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali".

16. L’articolo 30 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 30. – 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l’affissione nella sala della votazione;

c) l’elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell’articolo 51;

d) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati: una copia rimane a disposizione dell’Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

e) i verbali di nomina degli scrutatori;

j) le designazioni dei rappresentanti dei candidati ricevute a norma dell’articolo 25, comma 2;

g) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l’indicazione sull’involucro esterno del numero delle schede contenute;

h) un’urna del tipo descritto nell’articolo 32;

i) una scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori; l) un congruo numero di matite copiative per l’espressione del voto".

17. L’articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – 1. Le schede relative al primo e al secondo turno sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle C e C-bis alle gate alla presente legge.

2. Le schede riportano, alla sinistra del nominativo di ogni candidato, il contrassegno o i contrassegni ed il contrassegno di coalizione con il quale tale candidato si contraddistingue. Le schede del primo turno distinguono chiaramente le candidature delle due diverse parti di cui all’articolo 4, comma 2.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate".

18. L’articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 40. – 1. L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d’impedimento.

3. Tutti i membri dell’Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l’esercizio delle loro funzioni".

19. L’articolo 41 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 41. – 1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l’Ufficio, chiamando a fame parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l’anziano e il piti giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38".

20. L’articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 42 – 1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala dev’essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un’apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d’ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all’Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell’Ufficio dev’essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi attorno«, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l’uno dall’altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell’Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l’assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L’estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente i candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti".

21. L’articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 45. – 1. Appena accertata la costituzione dell’Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 1, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell’integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico. stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell’apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all’articolo 30, comma l, lettera g).

8. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica".

22. L’articolo 48 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 48. – 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio. I candidati nei collegi uninominali possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. I candidati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) , possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma l sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale".

23. L’articolo 53 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 53. – 1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.

2. Il presidente cura che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

3. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all’articolo 52, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista".

24. L’articolo 58 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – 1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservare in apposito plico, estrae dalla scatola di cui all’articolo 30, comma 1, lettera i, una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l’identità esaminando la firma e il bollo.

4. Uno dei membri dell’Ufficio accerta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell’urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono pili votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l’abbiano riconsegnata".

25. L’articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. Una scheda valida rappresenta un voto valido».

26. L’articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 62. – 1. Se l’elettore non vota entro la cabina, il presidente dell’ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l’elettore non è pili ammesso al voto".

27. L’articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – 1. Se l’elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli stesso, per negligenza o ignoranza, l’abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo pero la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto »scheda deteriorata«, aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all’elettore con un’altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel comma 1 dell’articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda".

28. L’articolo 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 67. – 1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell’articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

a dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all’articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell’Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al giudice competente, il quale ne rilascia ricevuta;

c) estrae e conta le schede rimaste nella scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l’abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, e i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nella lettera b), consegnati o trasmessi al giudice competente.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nell’ordine ivi indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale".

29. L’articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall’urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.

3. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale".

30. L’articolo 71 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 71. – 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) si pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell’articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonchè sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti per i candidati contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell’ulteriore esame da compiere da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) dell’articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori".

31. L’articolo 72 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 72. – 1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I plichi di cui al comma 1 debbono recare l’indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell’Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all’Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il plico di cui alla lettera d) del comma 1 deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri".

32. L’articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 73. – 1. Le operazioni di cui all’articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore ventidue del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l’Ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine ivi prescritto, il presidente deve, alle ore venti due del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l’urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della scatola o dell’urna, le liste indicate all’articolo 67, comma 1, lettera b) , e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla scatola, all’urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell’Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliano aggiungere il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La scatola, l’urna e il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del comma 7 dell’articolo 75".

33. L’articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 74. – 1. Il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell’Ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Nel verbale dev’essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, che siano stati attribuiti o meno provvisoriamente ai candidati, e delle decisioni del presidente, nonchè delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico".

34. L’articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – 1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev’essere sigillato col bollo dell’Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati presenti. L’adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al comma 3 dell’articolo 72 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3 La cancelleria del Tribunale provvede all’immediato inoltro alla cancelleria della Corte d’appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma 2, nonchè della cassetta, dell’urna, del plico e degli altri documenti di cui all’articolo 73.

4. Il secondo esemplare del verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l’estratto del verbale relativo alla formazione e all’invio di esso nei modi prescritti dall’articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell’Ufficio della sezione, al giudice competente, il quale, accertata l’integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la propria firma e redige verbale della consegna.

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi da 2 a 5 sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nei commi da 2 a 4, il presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, l’urna, le schede e le carte ovunque si trovino. 8. Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato".

35. L’articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all’articolo l, comma 4, lettera a); qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. É proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è eletto il candidato piu anziano di età. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate al comma 6 dell’articolo 18, deve essere presentata all’Ufficio elettorale regionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento;

b) determina, ai fini di cui all’articolo 85, la cifra elettorale complessiva di tutti i candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di coalizione o, in mancanza, dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno di partito o gruppo o movimento. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno da tutti i candidati contraddistinti dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno;

c) determina, ai fini di cui all’articolo 85, la cifra individuale dei singoli candidati non risultati eletti ai sensi della lettera a). La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti, al primo turno, da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi della lettera a), e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio nel primo turno, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all’articolo l, comma 4, lettera a);

d) dispone i candidati risultati non eletti ai sensi della lettera a) secondo la rispettiva cifra individuale in ordine decrescente. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

e) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i voti validi riportati nella circoscrizione da ciascun candidato presentato ai sensi dell’articolo l, comma 4, lettera a), il totale dei voti validi riportati, nel primo turno, da tutti i candidati presentati nei collegi uninominali della circoscrizione, la graduatoria dei candidati prevista dalla lettera d) nonchè il numero dei seggI attribuito a ciascuna coalizione o partito o gruppo o movimento".

36. L’articolo 79 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 79. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal numero 2) dell’articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all’Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell’aula dove siede l’Ufficio centrale circoscrizionale l’elettore che non presenti ogni volta il certificato d’iscrizione nelle liste del collegio.

4. Nessun elettore pu6 entrare armato.

5. L’aula dev’essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d’ingresso è riservato agli elettori; l’altro è esclusivamente riservato all’Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli pu6, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del comma 2 dell’articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell’aula i rappresentanti dei candidati".

37. L’articolo 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 81. – 1. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale, che, seduta stante, dev’essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello o del Tribunale".

38. L’articolo 83 del testo unico è abrogato.

39. L’articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Per l’assegnazione dei seggi a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), l’Ufficio centrale nazionale, una volta completato il secondo turno elettorale ai sensi dell’articolo 77, comma l, lettera a), ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) individua i contrassegni presentati ai sensi dell’articolo l, comma 4, lettera a), che abbiano ottenuto almeno l’uno per cento dei voti validi in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali;

b) determina il numero dei seggi di cui all’articolo l, comma 4, lettera a). Tale numero è una percentuale della cifra di 63 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera a) del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all’unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 50. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non pu6 comunque superare i 23 seggi;

c) determina la cifra elettorale dei gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti espressi per il medesimo contrassegno o contrassegni;

d) determina la cifra individuale dei singoli candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra individuale viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

e) per l’assegnazione dei seggi, divide la cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare individuato ai sensi della lettera b), scegliendo quindi fra i quozienti cosi ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito ai candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni sono in numero inferiore ai seggi loro spettanti, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente;

f) proclama quindi eletti i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, fino a concorrenza dei seggi complessivamente spettanti a ciascun gruppo di candidati".

40. L’articolo 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – 1. Per l’assegnazione dei seggi a garanzia della stabilità di Governo di cui all’articolo 1, comma 4, lettera b), nonchè dei restanti seggi ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), l’Ufficio centrale nazionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) predispone una graduatoria nazionale dei candidati non risultati eletti nei collegi uninominali, disponendoli in ordine decrescente in base alla rispettiva cifra individuale calcolata a norma dell’articolo 77, comma 1, lettere c) e d);

b) individua la coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi in ambito nazionale. In caso di parità di seggi, si calcola il maggior numero di voti validi ottenuti in ambito nazionale;

c) assegna un numero di seggi, pari alla differenza tra 63 e il doppio del numero di seggi assegnati ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 84, ai candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera a) del presente comma, proclamandoli eletti seguendo l’ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire;

d) assegna un numero di seggi, pari a quelli assegnati ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 84, a quei successivi candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera a) appartenenti alla coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi o di voti in ambito nazionale, proclamandoli eletti seguendo l’ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire.

2. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico".

41. L’articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 86. – 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera a), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell’interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall’organo di verifica dei poteri.

2. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

3. Il deposito dei contrassegni, di cui all’articolo 14, deve essere effettuato dalle ore otto alle ore venti del quarantaquattresimo e dalle ore otto alle ore quattordici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama il candidato risultato eletto ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera a).

5. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l’anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

6. Il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato non eletto del medesimo partito, gruppo o movimento avente la più alta cifra elettorale.

7. Il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera c) , che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a).

8. Il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera d), che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato appartenente alla medesima coalizione, partito, gruppo o movimento che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all’articolo 85, comma 1, lettera a)"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 6.

1.184

VILLONE

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Elezione della Camera dei Deputati con il sistema misto maggioritario e proporzionale al cinquanta per cento) – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell’ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell’ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All’assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell’intero territorio nazionale.

3. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali sono costituiti tanti collegi quanto sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 5.

4. L’assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, è effettuata – ai sensi del terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell’ultimo censimento generale della popolazione – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

5. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

6. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell’ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 5, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 4.

7. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l’elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

8. I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell’interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

9. All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionali e dei relativi documenti.

10. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all’Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione vigente, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui ai commi 8 e 9.

11. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

12. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza.

13. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell’ambito della circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

14. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

15. Nessuno può essere candidato in più di due collegi uninominali, nè in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

16. Nel caso di candidatura in due collegi uninominali, o in due liste circoscrizionali, il contrassegno deve essere il medesimo, pena la nullità dell’elezione.

17. L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

18. L’Ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

19. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 18, l’Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all’Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

20. L’Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all’Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

21. All’assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti di lista validi espressi nell’intero territorio nazionale.

22. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli Uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui ai commi precedenti, accerta quali liste abbiano ottenuto il quorum indicato al comma 21 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

23. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 22:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 21, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall’uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l’ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

24. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, sottrae dal totale dei seggi proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi così rideterminato tra le liste seguendo l’ordine dei maggiori quozienti.

25. Terminate le operazioni di cui ai commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi del comma 19.

26. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dei commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i candidati che risultano primi nell’ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell’ordine di lista.

27. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente.

28. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto nell’ordine indicato dalla lista medesima.

29. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno Statuto che indica le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni parlamentari. Lo Statuto è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente legislazione.

30. Lo Statuto di cui al comma 29 deve prevedere, ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione, l’elezione diretta dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento; ovvero la scelta dei candidati da parte di un’assemblea di delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento; ovvero ancora la designazione dei candidati mediante elezioni primarie aperte alle quali partecipino sia gli iscritti, sia elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste dallo Statuto medesimo

31. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio perchè sia accertata la non conformità dello Statuto al principio democratico di cui al comma 30, ovvero la violazione delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara la decadenza del diritto del partito o movimento al rimborso delle spese elettorali».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 6.

1.14

FILIPPELLI, DENTAMARO, D’AMBROSIO, FABRIS, RIGHETTI

Le parole da: «Sostituire l'articolo» a: «presente comma';» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all’articolo 14, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

’All’atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l’indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonchè del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell’articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma’;

b) all’articolo 18-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione’;

c) all’articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l’attribuzione dell’eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell’ambito di un medesimo riquadro’;

d) l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

‘Art. 58. – 1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all’elettore, opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa.

2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall’articolo 59. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l’identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell’urna.

4. Uno dei membri dell’ufficio accerta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell’apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell’urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l’abbiano riconsegnata’;

e) l’articolo 59 è sostituito dal seguente:

‘Art. 59. – 1. L’elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata’;

f) l’articolo 68 è sostituito dal seguente:

‘Art. 68. – 1. Appena compiute le operazioni di cui all’articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale’;

g) l’articolo 77 è sostituito dal seguente:

‘Art. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all’articolo precedente, l’Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell’articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell’articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

2. L’estratto verbale di cui al numero 2) del comma 1 viene trasmesso all’Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale’;

h) all’articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo;

2-bis) individua quindi i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi;

3. i seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

3-bis nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3 sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale’;

i) all’articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 4)’;

l) i commi 3 e 4 dell’articolo 1, il comma 2 dell’articolo 4, l’articolo 18, l’articolo 22, primo comma, numero 7), l’articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell’articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell’articolo 86 sono abrogati’".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: "candidato nel collegio uninominale", "candidati nei collegi uninominali", "candidatura nel collegio uninominale", "candidature nei collegi uninominali"».

1.15

FILIPPELLI, D’AMBROSIO, FABRIS, RIGHETTI

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all’articolo 14, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

‘All’atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l’indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonchè del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell’articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma’;

b) all’articolo 18-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione’;

c) all’articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

‘Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l’attribuzione dell’eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell’ambito di un medesimo riquadro’;

d) l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

‘Art. 58. – 1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all’elettore, opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa.

2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall’articolo 59. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l’identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell’urna.

4. Uno dei membri dell’ufficio accerta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell’apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell’urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l’abbiano riconsegnata’;

e) l’articolo 59 è sostituito dal seguente:

‘Art. 59. – 1. L’elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata’;

f) l’articolo 68 è sostituito dal seguente:

‘Art. 68. – 1. Appena compiute le operazioni di cui all’articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall’urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall’urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale’;

g) l’articolo 77 è sostituito dal seguente:

‘Art. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all’articolo precedente, l’Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell’articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell’articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

2. L’estratto verbale di cui al numero 2) del comma 1 viene trasmesso all’Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale’;

h) all’articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo;

2-bis) individua quindi i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), individua la lista o il gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale;

3-bis) assegna alla lista o al gruppo di liste collegate individuato ai sensi del numero 3) 75 seggi;

3-ter) i restanti 543 seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

3-quater) nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3 sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale’;

i) all’articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

‘1. Il Presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 4)’;

l) i commi 3 e 4 dell’articolo 1, il comma 2 dell’articolo 4, l’articolo 18, l’articolo 22, primo comma, numero 7), l’articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell’articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell’articolo 86 sono abrogati’".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: "candidato nel collegio uninominale", "candidati nei collegi uninominali", "candidatura nel collegio uninominale", "candidature nei collegi uninominali"».

1.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 1» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1.104

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.301a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 1.

1.25

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale"».

1.302a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", sono soppressi i commi 3 e 4"».

1.86

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «del testo unico» fino a: «di cui al».

1.303

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole da: «del testo unico» fino a: «di cui al».

1.304

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni,».

1.87

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».

1.305

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni,».

1.88

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

1.306

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al commi 1, alinea, sopprimere le parole: «di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957».

1.66

MANCINO

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell’ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell’ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all’allegata tabella A, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All’assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell’intero territorio nazionale».

1.307

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.308

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1» sopprimere il comma 1.

1.309

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1, dopo le parole: «suffragio universale» aggiungere le seguenti: «dai cittadini che abbiano compiuto 18 anni di età».

1.310

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole: «diretto ed».

1.311

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere le parole: «ed uguale».

1.312

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole: «libero e».

1.313

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, sopprimere le parole: «e segreto».

1.105

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti».

1.314

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.105

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti».

1.185

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «espresso» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sostituire le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti» con le seguenti:«espresso in un doppio turno elettorale in collegi uninominali».

1.315

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, in fine, sostituire le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti» con le seguenti parole: «espresso in un unico turno elettorale».

1.70

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sostituire le parole: «di candidati concorrenti» con le seguenti: «concorrenti di candidate e candidati».

1.316

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «espresso in un unico turno elettorale».

1.316a

GUBERT

Respinto

AI comma 1, capoverso «Art. 1», comma 1 aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «con la possibilità di dare la preferenza, entro ciascuna lista, a un candidato».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso articolo 4, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Egli dispone altresì di un voto di preferenza da esprimere in apposito spazio accanto al contrassegno di lista per la scelta di uno dei candidati della lista medesima».

Al comma 8, capoverso articolo 31, comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla destra di ogni contrassegno è prevista una riga ai fini dell’eventuale espressione della preferenza».

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «il contrassegno della lista prescelta» inserire le parole «nonché, nell’apposito spazio, scrivendo eventualmente il nominativo del candidato della lista preferito».

Conseguentemente, modificare la Tabella A-bis dell’Allegato:

al comma 11, capoverso articolo 77, comma 1, dopo il punto 1) inserire il seguente:

"1-bis) determina il numero totale di preferenze ottenute da ciascun candidato di ciascuna lista; e al punto 2, dopo le parole: "di ciascuna lista" inserire le seguenti: ", il numero di preferenze ottenute da ciascun candidato di ciascuna lista";

al comma 13, capoverso articolo 84, comma 1, sostituire le parole: "secondo l’ordine di presentazione" con le seguenti: "secondo l’ordine decrescente di numero di preferenze ottenute";

al comma 14, capoverso articolo 86, comma 1 sostituire le parole: "nell’ordine progressivo di lista" con le seguenti: "nell’ordine decrescente di numero di preferenze ottenute"».

1.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.317

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nelle circoscrizioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in trentacinque circoscrizioni elettorali individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.89

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «allegata al presente testo unico».

1.186

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «della dimensione massima di cinquecentomila elettori».

1.106

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.318

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «ciascun collegio.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell’ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell’ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali, con il metodo della ripartizione proporzionale. All’assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del due per cento dei voti validi espressi nell’intero territorio nazionale».

1.319

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1» comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell’articolo 77, nell’ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera a). Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera a)».

1.320

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.318

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In ogni circoscrizione, il cinquanta per cento del totale dei seggi è attribuito nell’ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In ogni circoscrizione, il cinquanta per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

1.187

PASSIGLI, BASSANINI

Id. em. 1.29

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

1.321

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» con le seguenti: «A decorrere dalla quindicesima legislatura, la circoscrizione Estero è soppressa;».

1.322

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire le parole: «in ragione proporzionale» con le seguenti: «secondo il metodo proporzionale».

1.323

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.322

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole: «in ragione proporzionale» con le seguenti: «secondo il metodo proporzionale».

1.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «maggioranza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.107

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza».

1.324

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sopprimere le parole: «con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza».

1.325

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole: «a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.326

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 1.30

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, sopprimere le parole: «e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.327

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 1» a: «al parere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi di ripartizione del territorio nazionale nelle circoscrizionali elettorali sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere reso entro quaranta giorni dalla richiesta, altrimenti se ne può prescindere».

1.328

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi di ripartizione del territorio nazionale nelle circoscrizionali elettorali sono sottoposti al parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari».

1.188

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con i seguenti commi:

«2-bis. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell’ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

2-ter. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.329

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma» a: «1957"» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 "decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957", sostituire le parole: "contemporaneamente al" con le seguenti: "entro dieci giorni dal"».

1.330

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 "decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957", sopprimere le parole: "da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi"».

1.331

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 "decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957", sopprimere le parole: "promosso dal Ministro per l’interno"».

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 2» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.332

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.333

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, LEGNINI

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.21

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2 . L ’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito del seguente:

"Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta dei candidati presenti nella lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

3. L’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni".

4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "candidature nei collegi uninominali o" e: "le candidature nei collegi uninominali o" sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste," sono soppresse e dopo le parole: "con quelli riproducenti simboli" sono inserite le seguenti: ", elementi e diciture, o solo alcuni di essi,";

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositando un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi".

6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piu’di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu’di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autentIcazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo l4-bis, comma l, con’ con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".

7. All’articolo 19, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – l. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre".

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato l alla presente legge.

10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa";

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta"; al terzo periodo, le parole: "le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle" sono sostituite dalle se enti: "la scheda secondo r- le linee in essa tracciate e chiuderla";

c) il sesto comma è abrogato.

11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77 — 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione".

12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu’esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), per il lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi, ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti va ldi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi.

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale. "- divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4;

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuZione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità , alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu’coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu’alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente coi ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parita " sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di piu’liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista. con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fmo a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate".

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tal fine si procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma l, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L’Ufficio S centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la qua rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ma lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione;ù

2 Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente;

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente;

4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o piu’liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio;

5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni;

6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico".

14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da l a 6 dell’articolo 21- ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili"».

1.334

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, ogni elettore può esprimere il proprio voto per la scelta della lista da esprimere su una scheda recante il contrassegno e l’elenco dei candidati di ciascuna lista."».

1.335

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 1.

1.336

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica».

1.108

PASSIGLI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso Art. 4», nel comma 1, sopprimere le parole: «un dovere civico e».

1.337

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.108

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 1, sopprimere le parole: «un dovere civico e».

1.338

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, sopprimere le parole: «e un diritto».

1.90

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso Art. 4», nel comma 1, sostituire le parole: «deve essere» con le seguenti: «è in ogni modo».

1.339

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, sopprimere le parole: «garantito e».

1.340

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, sopprimere le parole: «e promosso».

1.91

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso Art. 4», nel comma 1, sostituire le parole: «dalla Repubblica» con le seguenti: «dallo Stato italiano».

1.341

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 2» a: «favorendo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo un’informazione elettorale libera, pluralistica e trasparente».

1.342

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «favorendo la più ampia partecipazione al voto degli aventi diritto».

1.343

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tutelando gli elettori dalle forme di pubblicità politica occulta ed indiretta».

1.344

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ponendo adeguati limiti alla pubblicità elettorale».

1.345

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 2» a: «assicurando» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando la libera determinazione della volontà dell’elettore».

1.346

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando a ciascuna lista uno spazio di comunicazione politica non inferiore al 10 per cento del tempo complessivamente individuato a tal fine da ciascuna emittente radio-televisiva».

1.347

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando adeguate possibilità di comunicazione politica a tutte le liste o coalizioni concorrenti».

1.348

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando condizioni di eguale accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle liste o coalizioni concorrenti».

1.349

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando la parità di condizioni nella comunicazione politica alle liste o coalizioni concorrenti».

1.350

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo il pluralismo esterno ed interno dei mezzi di informazione in materia di comunicazione politica».

1.351

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per tutti gli elettori».

1.352

GIARETTA

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con decreto emanato dal Ministro dell’interno entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono emanate le norme necessarie per garantire agli elettori affetti da gravi infermità, tali da non consentire l’allontanamento dalla propria abitazione e che si trovino in condizioni di dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e in regime permanente di assistenza domiciliare, il diritto di esprimere il voto presso la propria abitazione».

1.353

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», sopprimere il comma 2.

1.354

COLETTI, DALLA CHIESA

Le parole da: «Al comma 2» a: «voto di preferenza» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e di un solo voto di preferenza tra i candidati della lista, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista ed uno spazio accanto ad ogni contrassegno per l’indicazione dell’eventuale preferenza».

Conseguentemente:

al comma 8, capoverso «Art. 31», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Accanto al contrassegno di ciascuna lista è tracciata una riga sulla quale l’elettore può esprimere la preferenza indicando il cognome del candidato».

al comma 10, lettera b), dopo le parole: «contrassegno della lista prescelta», inserire le seguenti: «ed eventualmente, sulla riga collocata accanto al contrassegno medesimo, la preferenza per uno dei candidati della lista, attraverso l’indicazione del cognome del medesimo».

al comma 13, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «secondo l’ordine di presentazione» con le seguenti: «in ordine decrescente, secondo il numero di preferenze ricevute».

al comma 14, capoverso «Art. 86», comma 1, sostituire le parole: «ordine progressivo di lista» con le seguenti: «ordine progressivo di preferenze».

1.355

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La votazione per l’elezione della Camera dei deputati avviene su un’unica scheda, la quale reca i contrassegni delle liste concorrenti».

1.92

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto per la scelta della» con le seguenti: «può votare una».

1.99

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, dopo le parole: «Ogni elettore dispone di un» è inserita la seguente: «solo».

1.356

BATTISTI, PETRINI

Sost. id. em. 1.99

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, sostituire le parole: «un voto» con le seguenti: «un unico voto».

1.357

GASBARRI

Le parole da: «Al comma 2» a: «o della coalizione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, dopo le parole: «della lista» aggiungere le seguenti: «o della coalizione e di un voto per la scelta della lista e della coalizione» e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «e della coalizione.»

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 31», comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Sulle schede» inserire le seguenti: «sono riportati i contrassegni delle coalizioni e» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «delle coalizioni» con le seguenti: «dei contrassegni delle coalizioni».

Conseguentemente, al comma 10, lettera b), sopprimere la parola: «solo» e sostituire le parole: «il contrassegno della lista prescelta» con le seguenti: «il contrassegno della coalizione prescelta o nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta o in entrambi i rettangoli contenenti i suddetti contrassegni. Le tre modalità di espressione del voto sono parimenti valide».

Conseguentemente, al comma 11, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni coalizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla coalizione stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, considerando i voti espressi per la sola coalizione e non anche per la lista collegata;»

e al numero 2), dopo le parole: «cifra elettorale circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «di ciascuna coalizione e».

Conseguentemente, al comma 12, capoverso «Art. 83», comma 1, al numero 2), dopo le parole: «cifre elettorali nazionali» aggiungere le seguenti: «della coalizione di cui al comma 11, capoverso "art. 77", comma 1, numero 1-bis) e delle cifre elettorali nazionali».

1.358

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, dopo le parole: «scelta della lista» aggiungere le seguenti: «o della coalizione» e dopo le parole: «di ciascuna lista» aggiungere le seguenti: «o della coalizione».

1.359

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, dopo le parole: «scelta della lista» aggiungere le seguenti: «,formata da candidati e candidate, in ordine alternato».

1.360

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere le parole: «in ragione proporzionale».

1.361

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.359

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale», aggiungere le seguenti: «formata da candidati e candidate, in ordine alternato,».

1.11

CUTRUFO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.354

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, dopo la parola: «proporzionale» inserire le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in caso di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato stesso».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 2, dopo le parole: «su un’unica colonna», inserire le altre: «,con uno spazio per l’attribuzione del voto di preferenza».

Conseguentemente modificare la tabella B di cui al capoverso 1.

Conseguentemente, al comma 11, capoverso «Art. 77», nel comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista».

Conseguentemente, al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 1, sostituire le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione», con le altre: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

1.362

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere le parole: «da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

1.363

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 2, capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole: «un’unica», con le seguenti: «una sola».

1.364

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sopprimere le parole: «recante il contrassegno di ciascuna lista».

1.365

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sostituire, in fine, le parole: «il contrassegno di ciascuna lista», con le seguenti: «i contrassegni delle coalizioni e delle liste ad esse collegate, nonché i contrassegni delle liste non collegate».

1.366

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, sostituire la parola: «contrassegno» con la seguente: «simbolo».

1.367

DALLA CHIESA, COLETTI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.354

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «,nonché di un solo voto di preferenza tra i candidati della lista».

1.368

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.359

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

1.369

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.359

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

1.189

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l’elenco dei candidati di ciascuna lista. Le liste recanti più di un nome conterranno candidature femminili nella misura di almeno un terzo e nella misura di almeno una donna ogni due uomini».

1.370

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «regolarmente presentata nella circoscrizione».

1.371

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riportati secondo l’ordine progressivo risultato dai sorteggi».

1.372

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 4», al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i contrassegni delle coalizioni».

1.190

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: "Non sono eleggibili", sono inserite le seguenti: "nelle circoscrizioni nel cui territorio esercitano le proprie funzioni"».

1.192

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere le lettere a) e b)».

1.191

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere la lettera a)».

1.193 (testo 2)

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere la lettera e)».

1.194

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere il secondo periodo della lettera h)».

1.195

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sopprimere il quinto periodo della lettera h)».

1.373

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età».

1.374

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sostituire la parola: "venticinquesimo" con la seguente: "ventunesimo"».

1.375

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sopprimere le parole: "entro il giorno delle elezioni"».

1.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 3» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.109

VITALI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.196

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.376

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.377

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 3» a: «All'articolo 7,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All’articolo 7, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituire la parola: "20.000" con la seguente: "10.000"».

1.380

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All’articolo 7, primo comma, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "i difensori civici in carica"».

1.378

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sostituire la parola: "centottanta" con la seguente: "duecentodieci"».

1.379

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3 premettere il seguente periodo: «All’articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957», sopprimere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal collocamento in aspettativa».

1.381

VILLONE, MANZELLA, GUERZONI

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «oltre» con: «almeno».

1.382

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.381

Al comma 3, in fine, sostituire la parola: «oltre» con la parola: «almeno».

1.383

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 3» a: «centoventi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta».

1.384

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «centoventi», con la seguente: «novanta».

1.385

VITALI, BASSANINI, MANZELLA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «centodieci giorni».

1.386

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le parole: «centoventuno giorni».

1.387

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti parole: «quattro mesi».

1.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Accantonato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza.";

b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

"Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

1) l’utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;

2) l’utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

3) l’utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.

In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a fame uso.

In deroga ai numeri 2) e 3) del quarto comma, le formazioni politiche di coalizione possono autorizzare l’uso della denominazione della coalizione ovvero del simbolo grafico di riferimento a più di una delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni con sistema proporzionale.";

c) il sesto comma è abrogato».

1.388

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "tre"».

1.197

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «1957,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, l’ultimo periodo è soppresso».

1.389

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sopprimere le seguenti parole: "eccettuati gli onorari,"».

1.198

PASSIGLI, BASSANINI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, primo comma, al punto 1), dopo le parole: "di imprese private" sono inserite le seguenti: "o in qualità di detentori diretti o indiretti anche per il tramite di familiari entro il secondo grado o di società italiane o estere, del controllo di società o imprese private,"».

1.390

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sopprimere il secondo comma».

1.391

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, nel secondo comma sostituire la parola: "45º" con la seguente: "60º"».

1.392

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, nel terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: "affissi nell’albo comunale"».

1.393

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché due supplenti"».

1.394

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Le parole da: «Dopo il comma» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - 1. Presso le Corti d’Appello sono costituiti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, gli Uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d’Appello"».

1.395

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sostituire le parole: "tre giorni" con le seguenti: "cinque giorni"».

1.396

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sopprimere, in fine, le seguenti parole: "o del Tribunale"».

1.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 4» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.110

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Precluso

Sopprimere il comma 4.

1.199

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.397

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.199

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.398

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) .al primo comma, dopo le parole: "I partiti" aggiungere le seguenti: ", i movimenti" ed infine, dopo le parole: "del partito" aggiungere le seguenti: ", movimento"».

1.399

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) .al primo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: "candidature nei collegi uninominali o"».

1.400

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «le candidature nei collegi uninominali o».

1.202

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.401

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.202

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.402

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza"».

1.403

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «terzo comma,» aggiungere le seguenti: «Pena l’esclusione delle liste dall’elezione», indi.

1.405

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 4» a: «si riferiscano» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia».

1.404

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «, sia che si riferiscano» fino a: «soppresse e».

1.406

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «sia che si riferiscano a liste».

1.112

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine della lettera.

1.407

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.112

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine della lettera.

1.408

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), alla parola: «elementi» premettere la seguente: «immagini,».

1.409

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «elementi e».

1.410

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.409

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «elementi e».

1.411

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «elementi» inserire la seguente: «, sigle».

1.412

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «e diciture».

1.413

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.412

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «e diciture».

1.111

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «elementi e diciture» inserire le seguenti: «singoli dati grafici, espressioni letterali».

1.414

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «elementi e diciture» inserire le seguenti: «espressioni letterali».

1.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, o solo alcuni di essi».

1.415

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 1.36

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, o solo alcuni di essi,».

1.416

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.36

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «o solo alcuni di essi».

1.417

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «, o solo alcuni di essi» con le seguenti: «espressioni letterali».

1.418

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «o solo alcuni di essi», aggiungere le seguenti: «se idonee a ingenerare confusione nell’elettore».

1.419

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi».

1.420

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche di altri partiti o forze politiche».

1.201

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma sopprimere le parole: "con quelli presentati in precedenza ovvero"».

1.113

GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.203

PASSIGLI, BASSANINI

Id. em. 1.113

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.421

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.113

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.422

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c-bis) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

1) l’utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;

2) l’utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

3)l’utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento"».

1.423

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «diversa composizione o».

1.424

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «composizione o».

1.425

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.424

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «composizione o».

1.426

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.424

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «composizione o».

1.427

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 4» a: «rappresentazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «o rappresentazione grafica».

1.428

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «o rappresentazione grafica».

1.429

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «o rappresentazione».

1.430

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: «grafica».

1.114

VITALI, GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI

Respinto

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e cromatica».

1.431

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica», aggiungere le seguenti: «se idonee a ingenerare confusione nell’elettore».

1.432

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al solo scopo di nuocergli e di sottrargli voti».

1.433

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a farne uso».

1.434

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al sesto comma sopprimere le parole "o elementi caratterizzanti simboli"».

1.435

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all’ultimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o tali da suggestionare"».

1.200

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è abrogato».

1.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 5» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.115

MANZELLA, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.204

PASSIGLI, BASSANINI

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.436

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere il comma 5.

1.23

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica."».

1.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.437

GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Più liste possono essere collegate fra loro, in forza di dichiarazione resa dai rispettivi delegati all’atto di presentazione della lista».

1.438

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «I partiti o».

1.439

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: «partiti o i gruppi politici organizzati» con le seguenti: «movimenti, gruppi o partiti politici».

1.440

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: «I partiti», aggiungere le seguenti: «, i movimenti».

1.441

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «o i gruppi politici».

1.442

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: «o i gruppi» con le seguenti: «o i movimenti».

1.443

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: «gruppi politici», aggiungere le seguenti: «o i movimenti».

1.444

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere la parola: «organizzati».

1.93

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «o i gruppi politici organizzati», inserire le seguenti: «in associazioni non riconosciute».

1.445

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire le parole: «possono effettuare» con la seguente: «effettuano».

1.94

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «effettuare il collegamento» con le seguenti: «fare la dichiarazione di collegamento».

1.446

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «delle liste da essi rispettivamente presentate».

1.447

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere la parola: «rispettivamente».

1.448

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sopprimere le parole: «Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche».

1.449

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.448

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche».

1.450

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «Le dichiarazioni di collegamento» inserire le seguenti: «per avere validità ai fini delle elezioni».

1.451

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo la parola: «reciproche» inserire le seguenti: «al fine di attuare il meccanismo di conteggio e attribuzione dei voti ai sensi dell’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge».

1.95

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «debbono essere reciproche», inserire le seguenti: «a pena di inammissibilità».

1.452

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.95

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, aggiungere in fine le parole seguenti: «a pena di inammissibilità».

1.453

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «commi 2» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

1.454

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 2.

1.96

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «è effettuata» con le seguenti: «deve essere effettuata, a pena di inammissibilità».

1.457

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere la parola: «contestualmente».

1.458

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «contestualmente al» con le seguenti: «entro ventiquattro ore dal».

1.455

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967 come modificato, sostituire le parole: «contestualmente al deposito del contrassegno», con le seguenti: «entro tre giorni dal deposito del contrassegno».

1.456

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967 come modificato, sostituire le parole: «contestualmente al deposito del contrassegno», con le seguenti: «entro cinque giorni dal deposito del contrassegno».

1.459

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «comunque entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, dopo la parola: «contestualmente» aggiungere le seguenti: «e comunque entro il giorno in cui si è proceduto».

1.460

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere le parole: «di cui all’articolo 14».

1.461

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.459

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e comunque non oltre quarantotto ore».

1.462

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis» comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l’uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso».

1.463

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.464

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis» comma 2, sopprimere le parole: «aventi lo stesso contrassegno».

1.116

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti».

1.117

BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, LEGNINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», sopprimere il comma 3.

1.67

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.117

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», sopprimere il comma 3.

1.466

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.117

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 3.

1.465

GUBERT

Id. em. 1.117

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 3.

1.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.468

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «Contestualmente» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14,».

1.469

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sopprimere la parola: «Contestualmente».

1.470

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «Contestualmente al» con le seguenti: «Prima del».

1.471

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «Contestualmente al» con le seguenti: «Entro ventiquattro ore dal».

1.472

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, dopo la parola: «deposito» aggiungere le seguenti: «da effettuarsi presso il Ministero dell’Interno o in un ufficio territoriale del Governo che provvede alla immediata trasmissione al Ministero, alla presenza di coloro i quali hanno provveduto al deposito».

1.473

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.366

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», al comma 3 primo periodo, sostituire la parola: «contrassegno» con la parola «simbolo».

1.474

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis» comma 3, sopprimere le parole: "di cui all’articolo 14".,

1.475

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, dopo le parole: «deposito del contrassegno di cui all’articolo 14,» aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre le ventiquattro ore successive al deposito».

1.477

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.438

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis» comma 3, sopprimere le parole: «i partiti o»

1.476

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», nel comma 3, primo periodo, alle parole: «i partiti» premettere le seguenti: «le coalizioni».

1.479

BATTISTI, PETRINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 5, capoverso «Art.14-bis», al comma 3, sostituire le parole: «i partiti o i gruppi politici organizzati" con le seguenti: "i partiti, i gruppi politici organizzati o i movimenti».

1.478

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis» nel comma 3, sostituire le parole: «partiti o i gruppi politici organizzati» con le seguenti: «movimenti politici, forze politiche o partiti politici organizzati».

1.480

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 5, capoverso: «art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: "i partiti" aggiungere le seguenti: ", i movimenti".

1.481

MANZELLA, GUERZONI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, primo e secondo periodo, sopprimere le parole " o i gruppi politici organizzati".

1.483

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.441

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis comma 3, sopprimere le parole "o i gruppi politici".

1.484

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.442

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis» comma 3, sostituire le parole "o i gruppi" con le seguenti: "o i movimenti".

1.485

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.443

Al comma 5, capoverso: «Art 14-bis, nel comma 3, primo periodo, dopo le parole "gruppi politici" aggiungere le seguenti: "o i movimenti".

1.486

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.444

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis comma 3, sopprimere la parola "organizzati".

1.118

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: "che si candidano a governare".

1.205

PASSIGLI, BASSANINI

Id. em. 1.118

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.487

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.118

Al comma 5, capoverso: Art. 14-bis» comma 3, sopprimere le parole "che si candidano a governare".

1.488

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3 primo periodo, sostituire le parole "a governare" con le seguenti: "alle elezioni".

1.489

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», al comma 3 primo periodo, dopo le parole "si candidano a governare" inserire le parole "il Paese".

1.490

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo le parole "a governare" aggiungere le seguenti: "o comunque a rappresentare in Parlamento le istanze da essi sottoposte al voto dei cittadini elettori".

1.491

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: "depositano il programma elettorale nel quale".

1.492

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, «Art. 14-bis», comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1967 come modificato, sostituire la parola: "depositano", con la seguente "rendono noto".

1.493

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere la parola "elettorale" in ogni occorrenza della stessa.

1.494

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: Art. 14-bis», nel comma 3, dopo le parole: "programma elettorale" aggiungere le seguenti: "che deve essere sottoscritto da almeno un rappresentante designato dal partito medesimo".

___________

N.B. IN CONSIDERAZIONE DEL LORO NUMERO, I RESTANTI EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO, ILLUSTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA, NON VENGONO PUBBLICATI NEL PRESENTE ALLEGATO A E SONO DISPONIBILI IN BOZZA DI STAMPA NEL FASCICOLO N. 1 DEL 28 NOVEMBRE 2005

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

911a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 30 NOVEMBRE 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO

 

 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

 

TIRELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1853) DANIELI Paolo. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 3633, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge), e nn. 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3633.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.119.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Onorevoli colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,58.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,58).

 

La seduta è ripresa.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.119.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Senatore Vallone, la seduta era stata sospesa poiché era stata appoggiata la sua richiesta di votazione elettronica; pertanto, dobbiamo procedere con quella.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.119, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.495.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.495, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.496.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.496, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.497.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

SALERNO (AN). Bravo Vallone!

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.497, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.498.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.498, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.499.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.499, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500, identico all'emendamento 1.501.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500, presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico all'emendamento 1.501, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.503.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.503, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.504.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.504, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.505 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.506.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.506, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.507, identico all'emendamento 1.508.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.507, presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico all'emendamento 1.508, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Al banco del Governo ci sono otto senatori e dieci votanti. Invito i senatori segretari ad effettuare un controllo. (Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione).

 

CASTAGNETTI (FI). Signor Presidente, sono io che voto su una postazione del banco del Governo.

 

TURRONI (Verdi-Un). Vergogna! Andate a casa! (Commenti del senatore Asciutti).

 

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.509.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.509, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.510.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.510, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.511.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.511, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.512.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.512, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.40.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.514.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.514, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.515.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.515, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.516, 1.518 e 1.519 sono preclusi a seguito della reiezione dell'emendamento 1.440.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.517.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.517, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.520.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.520, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.521.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.521, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.120, identico all'emendamento 1.522.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.120, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico all'emendamento 1.522, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.523.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.523, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.524.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.524, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.525 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.526, identico agli emendamenti 1.527 e 1.528.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.526, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.527, presentato dai senatori Battisti e Petrini, e 1.528, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.529 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.121, identico all'emendamento 1.530.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.530, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.531.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.531, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.532.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.532, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.533, identico all'emendamento 1.534.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.533, presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico all'emendamento 1.534, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.535, 1.536 e 1.537 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.538.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.538, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Ci sono perennemente quattro luci dietro il senatore Pastore e solo tre senatori; una tessera deve essere tolta. Anche il senatore segretario me lo fa notare.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.539.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.539, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 1.540 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.41.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.541.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.541, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.206, identico all'emendamento 1.542.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.206, presentato dai senatori Passigli e Bassanini, identico all'emendamento 1.542, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.543.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.543, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.544.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.545.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.545, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.546.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.547.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.547, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.548.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.548, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.97.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.97, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «da notaio».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.97 e gli emendamenti 1.549 e 1.551.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.550.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.550, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.225, presentato dalla senatrice Dato e da altre senatrici, che concerne, come sapete, le quote rosa.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.225, presentato dalla senatrice Dato e da altre senatrici.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.552.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.552, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, fino alle parole «il trentesimo giorno».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.552 e gli emendamenti successivi fino all'1.558.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.559.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.559, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «a mezzo».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.559 e l'emendamento 1.560.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.561, sostanzialmente identico all'emendamento 1.562.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.561, sostanzialmente identico all'emendamento 1.562, entrambi presentati dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.563.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.563, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.564.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.564, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.565.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.565, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.566, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.567.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.567, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.98.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.98, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.568.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.568, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.569.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.569, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alla parola «ventesimo».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.569 e gli emendamenti 1.570 e 1.571.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.572.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.572, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.573.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere ancora una volta il sostegno di quindici colleghi per la richiesta di voto elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.573, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.574.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere ancora una volta a quindici colleghi di sostenere la richiesta di voto elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.574, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.575 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.576.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere ancora a quindici colleghi il sostegno alla richiesta di voto elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.576, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere ancora una volta a quindici colleghi il sostegno alla richiesta di voto elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.207, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.577.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere ancora una volta a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione elettronica.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.577, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «ammessi».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.577 e gli emendamenti 1.578, 1.579 e 1.580.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.581.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere ancora una volta a quindici colleghi il sostegno alla richiesta di voto elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.581, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.581 e gli emendamenti 1.582 e 1.583.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.584.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.584, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.584 e gli emendamenti 1.585 e 1.586.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.587.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.587, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.587 e gli emendamenti 1.588 e 1.589.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.590.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.590, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «1957».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.590 e gli emendamenti 1.591, 1.592, 1.593 e 1.594.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.68.

*MANCINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono rimasto in dubbio se intervenire o meno su una questione preliminare rispetto a tutte le altre, che pure sono state già oggetto di votazioni, benché siano di proposito mancate specifiche dichiarazioni di voto. Sono rimasto in dubbio non solo per la tirannia dei tempi ma anche per la rilevanza delle riflessioni da sottoporre all'attenzione dell'Aula, francamente ostile ad ogni modifica del testo di legge.

Non a caso ho scelto, signor Presidente, l'emendamento 1.68, che recita come segue: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'elezione del Senato della Repubblica».

L'intero impianto delle procedure previste per l'elezione del Senato della Repubblica parte o da una disattenzione o da una certa malizia usata dalla maggioranza rispetto all'articolo 14-bis. Come i colleghi hanno potuto constatare, questo articolo è stato - per così dire - bombardato da una serie di emendamenti presentati per eliminare alcune distorsioni, che se non investono le procedure per la elezione della Camera dei deputati, si ritrovano nel richiamo all'applicabilità dell'articolo 14-bis del Testo Unico anche per la elezione del Senato.

Per quanto riguarda il Senato, infatti, il riferimento all'articolo 14-bis sposta a livello nazionale una competizione che, invece, deve rimanere confinata all'interno delle singole Regioni: il richiesto deposito presso il Viminale delle liste collegate ad una coalizione, il nominativo di chi, vincendo le elezioni, dovrebbe diventare Presidente del Consiglio, il programma stesso presuppongono che le elezioni si spostano dalle singole Regioni al livello nazionale.

Vorrei ricordare ai colleghi che il Senato ha una disciplina elettorale condizionata proprio in forza di una norma costituzionale: l'elezione del Senato su base regionale. Cosa c'entri il deposito della lista o della coalizione di liste, del programma e dell'indicazione dell'eventuale Primo ministro, non è dato comprendere.

Finalmente in Aula ho ascoltato sia il senatore Malan sia il Presidente Pastore parlare di una disciplina elettorale sui generis del Senato: un Senato cioè che non può sottostare alla stessa disciplina prevista per l'elezione della Camera dei deputati, che - è meglio ricordarlo - avviene attraverso la conta dei voti riportati lista per lista o coalizione per coalizione nelle singole circoscrizioni. Per la Camera, onorevoli colleghi, manca quel condizionamento della norma costituzionale, che opera invece al Senato.

Il sistema elettorale può procedere all'elezione dei senatori solo su base regionale. Non c'entra, perciò, un riferimento unico nazionale; se introdotto mi sembra una forzatura, se non addirittura una malizia. La motivazione che anche al Senato si dovrebbe trovare un meccanismo procedurale per avere maggioranze certe è un convincimento errato che ci portiamo dietro dal 1948: salvo eccezioni, noi abbiamo conosciuto un Senato, sia pure con proporzioni diverse, che ha avuto maggioranze pressappoco eguali a quelle della Camera dei deputati. L'eccezione risale al 1994, quando alla Camera si ebbe una maggioranza a favore dell'onorevole Berlusconi, mentre al Senato mancavano ben quattro voti, perciò non c'era maggioranza.

Ammetto che in politica c'è il convincimento che conta la maggioranza conseguita alla Camera: nel 1994 le forze politiche di opposizione, così ragionando, fecero l'errore di dare prevalenza al solo risultato della Camera. Chissà che evoluzione avrebbe avuto il quadro politico, se si fosse attentamente valutata l'assenza di maggioranza al Senato.

Dal riferimento all'articolo 14-bis si ricavano tutte le consequenzialità. La lista regionale è dotata di un premio di maggioranza. Ebbene, il premio di maggioranza alle liste regionali è un'incongruenza, se non un'irrazionalità, come pure è stato scritto da autorevoli uomini di dottrina costituzionale, ad esempio da Zagrebelsky o da Elia da ultimi. Anche il collega Manzella qui nell'Aula ha denunciato ed anche scritto con grande evidenza la irrazionalità di questo premio di maggioranza. Ma il premio di maggioranza è figlio di quell'articolo 14-bis in base al quale la lista "diventa nazionale" per finzione. Sul piano regionale vengono giocati i premi di maggioranza, come se le diversità politiche territoriali non dovessero contare: una norma di legge ordinaria mette in archivio la norma costituzionale! Bella trovata. Sulla base dei risultati delle ultime regionali, in Sicilia ci può essere una maggioranza di centro-destra, in Campania una di centro-sinistra, in Emilia-Romagna una di centro-sinistra, in Lombardia eventualmente una di centro-destra.

A che serve nelle singole Regioni il premio di maggioranza? Che valore politico può avere l'introduzione di un premio di maggioranza, se non quello di favorire quelle coalizioni che, sulla base dei dati elettorali delle elezioni europee o delle elezioni regionali, sono prevalenti ma al disotto del 55 per cento (cioè l'attuale maggioranza) e di danneggiare le coalizioni che invece superano in voti il 55 per cento: il centro-sinistra, se i risultati delle ultime elezioni restano inalterati, non prenderebbe premi di maggioranza, il centro-destra sì. Bella eguaglianza nell'apprezzamento del voto.

Ma vi è di più. Mi scuso, signor Presidente, onorevoli colleghi, se mi dilungherò ancora un po' su tale argomento, ma desidero concentrare le mie considerazioni durante e solo sull'intervento che sto svolgendo in sede di dichiarazione di voto. Non interverrò ulteriormente nel corso del dibattito, perché ritengo che la questione di cui mi sto occupando rappresenti un po' la madre di tutti i vizi e di tutte le irrazionalità nella legge sul Senato.

Vi chiedo, colleghi, di indicarmi a quale maggioranza bisogna fare riferimento, se il premio viene attribuito Regione per Regione a macchia di leopardo! Il Senato può non dare stabilità agli Esecutivi. Il Senato di volta in volta, quando è stato rinnovato, in forza del trascinamento operato dal corpo elettorale, ha finito con il dare di norma la stessa maggioranza che si è registrata alla Camera. Ho ascoltato stoltezze circa questo dato ed anche le varie spiegazioni nel merito sono state fornite senza nessun riferimento alla ratio legis.

Quale è la ratio legis dei premi di maggioranza Regione per Regione riportati sul piano nazionale? Se il Senato è la somma dei seggi attribuiti al livello regionale, le maggioranze si realizzano dopo le elezioni e sono solo una somma aritmetica.

Vi chiedo, colleghi, erano forse stolti i legislatori del 1953, quando pur dando vita ad una legge maggioritaria con un grosso premio di maggioranza, non toccarono il Senato? Quest'ultimo non è stato toccato perché, dal punto di vista tecnico-giuridico, non è possibile alterare la norma costituzionale sul Senato attraverso l'espediente dei premi di maggioranza.

Concludo. Trovo nella soluzione della maggioranza una palese irrazionalità. Perché, dunque, il premio di maggioranza? Si tratta di una irrazionalità che immediatamente si coniuga con una questione di costituzionalità. In sostanza, quello che si sta cercando di fare è di realizzare una presunta armonia con la Camera forzando le procedure. Se prima della presentazione del testo nell'Aula di Montecitorio si era pensato di poter attribuire premi nazionali anche al Senato, successivamente, dopo incontri, confronti ed anche persuasioni, la maggioranza è stata costretta ad ammettere che al Senato non è possibile attribuire premi nazionali di maggioranza. Ma ahimè i premi di maggioranza "convengono" e il riferimento all'articolo 14 del Testo Unico n. 570 è improprio e surrettizio. Non riscontro argomenti contrari - e mi avvio a concludere, signor Presidente - non c'è logicità, non c'è razionalità.

C'è, invece, irrazionalità nell'impostazione delle procedure elettorali per la formazione del Senato della Repubblica: il Senato che uscirà dalle prossime elezioni sarà viziato nella composizione da palese incostituzionalità. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US e Misto-IdV. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ascoltato le considerazioni svolte dal senatore Mancino sull'emendamento 1.68, che tocca il tema dell'elezione del Senato della Repubblica.

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, il senatore Mancino ha anticipato il tema della legge elettorale per il Senato pertanto mi offre l'occasione quanto meno di segnalare a tutti colleghi le valutazioni che a nome di Forza Italia e, complessivamente, della Casa delle Libertà, mi sento di fare in relazione ai problemi segnalati.

Problemi che indubbiamente esistono, ma che non sono nuovi e che non nascono da questa legge elettorale. Sia chiaro: i problemi della governabilità del sistema Paese, attraverso il bicameralismo, nascono dalla Carta costituzionale che ha creato due Camere con uguali poteri, funzioni e responsabilità, con gli stessi ruoli: due Camere politiche, due Camere legislative. Però poi, nell'atto fondativo della Repubblica, ha previsto che queste Camere siano elette con criteri diversi. Basti pensare alla base elettorale - circa cinque milioni di voti in meno per il Senato rispetto alla Camera - o alla norma contenuta nell'articolo 57, richiamata dal collega Mancino, sulla base della quale il Senato è eletto a base regionale. (Commenti del senatore Petrini).

 

PRESIDENTE. Senatore Petrini, la prego, non interrompa il senatore Pastore. Prego, senatore Pastore, prosegua il suo intervento.

 

PASTORE (FI). Senatore Petrini, ci devo arrivare. E' chiaro che le valutazioni fatte dal senatore Mancino sul funzionamento del Senato in circa cinquant'anni di Repubblica - dal 1948 al 1994 - sono però valutazioni e osservazioni che valgono in un sistema nel quale, grazie alla legge elettorale per il Senato, ed essendo presenti due forti Gruppi, due grossi partiti che aggregavano, al proprio interno, gran parte dell'elettorato, le elezioni per il Senato avevano come risultato che la stragrande maggioranza dei senatori apparteneva o al Gruppo della Democrazia Cristiana o al Gruppo del Partito Comunista. Tant'è vero che in quest'Aula i Gruppi cosiddetti minori, a partire anche da Gruppi politicamente rilevanti come quelli dei socialisti, dei liberali o altri, avevano rappresentanze sparute o non avevano alcuna rappresentanza.

Se noi applicassimo questa mentalità e questa reminiscenza storica all'attuale situazione, avremmo un Senato assolutamente ingovernabile perché il sistema politico, il sistema dei partiti, si è talmente frazionato che non si potrebbe fare alcun affidamento sui risultati elettorali del Senato della Repubblica.

In riferimento alla legge elettorale per il Senato, voglio ricordare ai colleghi che in occasione dell'iter alla Camera dei deputati si tentò di rendere il sistema elettorale per il Senato omogeneo a quello per la Camera. Si obiettò però, credo con fondatezza, che la norma costituzionale non poteva prevedere un premio di maggioranza nazionale; allora si dovette modificare questa norma, ma si sono mantenuti due princìpi, due regole che tendono a garantire e a rafforzare la governabilità attraverso il Senato della Repubblica, il quale, per il suo DNA, non si presta a realizzare un sistema di presenza parlamentare così certa come quello che invece si determina con la legge elettorale per la Camera dei deputati.

Quali sono i due antidoti? Il primo è proprio il premio di maggioranza regionale, perché esso scoraggia la frammentazione, la polverizzazione del quadro politico. Chiedo a tutti se in coscienza ritengano che la polverizzazione e la frammentazione del quadro politico aiutino la governabilità. Attraverso il premio si favorisce una sorta di antidoto alla polverizzazione. Attraverso la norma che il senatore Mancino vuole abrogare si inserisce quel tanto di tasso di valore nazionale dell'elezione del Senato compatibile con il dettato costituzionale. Cosa prevede la norma che il senatore Mancino vuol cancellare per il Senato?

La norma dettata per la Camera dei deputati prevede le procedure per indicare le liste che concorreranno a livello nazionale e le coalizioni che si formeranno a livello nazionale. Questa norma viene estesa al Senato: vi saranno indicazioni di carattere politico nazionale, anche se il voto sarà determinato su base regionale, e coalizioni non tra loro disomogenee da Regione a Regione, ma comunque appartenenti ad un unico ceppo, anche se potranno contenere liste regionali che comunque dovranno aver effettuato il deposito a livello nazionale.

Insomma, l'elezione del Senato avrà, compatibilmente con l'articolo 57 della Costituzione, quel tasso di scelta di governabilità nazionale, che dovrebbe favorire - e però ci rimettiamo all'intelligenza, al buon senso e all'equilibrio degli elettori - la formazione di una maggioranza piuttosto che di un'altra.

Poi le proiezioni, le ipotesi, e così via, sui voti al Senato sono tutte rispettabili ma lasciano il tempo che trovano. Le proiezioni e le ipotesi fatte sulla base dei risultati elettorali comunque individuano per il Senato delle maggioranze omogenee con quelle determinatesi per la Camera, anche se magari possono essere più o meno ampie.

Ricordo, infine, che il sistema elettorale vigente non garantisce alcunché: non garantisce la governabilità, non garantisce l'omogeneità tra Camera e Senato, non ha alcun riferimento politico che possa aiutare l'elettore a fare una scelta coerente anche per il Senato conforme a quella fatta per la Camera. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).

Presidenza del vice presidente MORO(ore 11,06)

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, intervengo a titolo personale.

Le obiezioni sollevate dal senatore Mancino, che sono anche alla base di qualche mio emendamento, mi sembrano ragionevoli.

Abbiamo appena approvato una riforma costituzionale che prevede la trasformazione del Senato della Repubblica in Senato federale. Non c'è alcun scandalo nel fatto che un Governo nazionale debba tener conto nelle sue decisioni di un duplice collegio, uno che rappresenta le popolazioni delle Regioni, l'altro che rappresenta la comunità nazionale; forse è più difficile governare, ma non credo venga meno la governabilità.

Se veramente crediamo nella natura regionale della rappresentanza del Senato, è scontato che, quando il Governo nazionale decide o presenta delle proposte al Parlamento, debba fare i conti con una duplice maggioranza, quella che riguarda la rappresentanza delle realtà regionali e quella che risulta dalla comunità nazionale nel suo insieme. Questo succede negli Stati federali come la Germania, ad esempio, dove molto spesso ci sono differenze di competenze tra le due Camere. Anche se nel nostro caso non ci sono differenze, perché la riforma costituzionale non è ancora entrata in vigore, la logica che presiede ad un differente trattamento dei due corpi legislativi mi sembra del tutto accettabile.

Pertanto, signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi asterrò nel voto su questo emendamento, contrariamente a quanto annunciato dal senatore Mancino per il mio Gruppo. Naturalmente, si tratta di un dissenso tecnico a cui la compressione del dibattito mi obbliga, ma ritengo necessario dare una replica a quanto affermato dal presidente Pastore, relatore ombra del provvedimento. Egli, infatti, ha completamente eluso il problema: ci ha spiegato i motivi per i quali si è arrivati a tale scelta, ma non è assolutamente entrato nel merito della scelta, né ha ribattuto all'irrazionalità della stessa denunciata dal senatore Mancino.

Il problema non è il motivo per cui si sia scelto di dare un premio di maggioranza regionale; il problema è che senso possa avere il premio di maggioranza regionale.

Il premio di maggioranza, per sua logica, deve garantire la governabilità, deve cioè dare una maggioranza al Governo nel Parlamento; questa è la logica su cui si basa il premio di maggioranza alla Camera, attribuito infatti a livello nazionale. Il premio di maggioranza regionale, un premio di maggioranza contraddittorio, perché può premiare tanto la maggioranza, quanto la minoranza, può avere somma zero o può avere addirittura una somma negativa; non ha pertanto alcuna logica, è un illogico totale e assoluto.

Questo stava dicendo il senatore Mancino e la risposta del senatore Pastore, che ci spiega i motivi che costituzionalmente impedirebbero di arrivare ad un premio di maggioranza nazionale, è una non risposta; vuol dire celarsi, nascondersi dietro all'illogicità delle proprie scelte, essere ciechi di fronte a questa irrazionalità e alle conseguenze che essa avrà nel futuro del Paese, nella stabilità dei suoi Governi e quindi nell'interesse nazionale dei cittadini. Il senatore Pastore ci spiega soltanto perché la Costituzione ci obbliga a tale scelta, non il perché di questa illogicità. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Fassone).

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.68, ma anche sulle questioni di fondo e di rilievo poste dal senatore Mancino, a cui - devo dirlo con estrema franchezza - il senatore Pastore non ha dato certamente alcuna risposta.

È evidente che la questione che si pone, l'assurdità di un premio di maggioranza regionale, è altro rispetto alla norma presente in Costituzione secondo la quale il Senato è eletto su base regionale. Per un motivo molto semplice: è evidente a tutti che gli effetti e gli esiti di un voto, di un premio di maggioranza su base regionale, quindi dispensato a maggioranze variabili, non ha evidentemente lo scopo di rispondere a una norma costituzionale, ma ha uno scopo eminentemente politico, che non è certo quello di garantire la stabilità. Si tratta di una scelta politica che ha un solo fine, che peraltro è stato in qualche modo svelato in una serie di interventi durante il dibattito generale; penso che anche l'intervento stesso del senatore Malan, lunedì pomeriggio, in qualche modo faceva riferimento a questo. È una scelta politica, fatta dalla Casa delle libertà, insita in questa riforma elettorale.

Peraltro vorrei svolgere anche un altro ragionamento: non sono persuasa, senatore Pastore, che alla fine attribuire il premio di maggioranza su base regionale non abbia come conseguenza che a livello regionale si potrebbe indicare un Capo del Governo, un Capo della coalizione, diverso da Regione a Regione. È vero che si fa riferimento sempre all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e quindi alle norme elettorali previste per la Camera. Ma per quanto riguarda il Senato, proprio perché si afferma che il premio di maggioranza è regionale e varia a seconda delle maggioranze che sono state conseguite a livello regionale (a mio avviso questo potrebbe addirittura farvi scendere), in ogni Regione in realtà si potrebbe addirittura indicare un Capo di coalizione diverso. Dal punto di vista razionale, avendo scelto la maggioranza e il Governo l'indicazione del premio di maggioranza regionale, queste e altre sarebbero, a mio avviso, le conseguenze.

È chiaro dunque che il tentativo non nascosto - né a mio avviso lo negate più di tanto, tra l'altro - è quello di creare una instabilità di Governo utilizzando proprio il grimaldello delle maggioranze regionali che, è evidente a tutti, rischiano di non portare alla formazione di una maggioranza, o addirittura al pareggio fra le due coalizioni all'interno del Senato stesso. È evidente che aver scelto la strada del premio di maggioranza regionale, che qualcuno ha definito irrazionale, ma a mio parere ha ricadute anche peggiori, comporta l'insufficienza del richiamo all'articolo 14-bis, e quindi alle indicazioni previste per la Camera, dato che il Senato ha modalità per la presentazione delle liste diverse, attribuzioni di premi di maggioranza stabiliti con metodi diversi perché a livello regionale.

Da ciò può scaturire - lo vedremo e ne discuteremo - l'indicazione di Capi di coalizione diversi da maggioranza e maggioranza. Riflettete perché questo è davvero un vulnus incredibile e non ha nulla a che vedere, senatore Pastore, con la previsione costituzionale che il Senato è eletto su base regionale; questo è altro rispetto al premio di maggioranza regionale.

Per questo invito ancora una volta a svolgere una discussione attenta su questo aspetto, a valutare le argomentazioni serie e profonde portate dal senatore Mancino e quindi a correggere questo punto, esprimendo per una volta un voto razionale. Altrimenti non si tratta di incongruenze, ma di una vostra scelta precisa di consegnare il Paese all'instabilità. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U e DS-U e del senatore Formisano).

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, data l'importanza dell'emendamento, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.68, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.42.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.42, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «commi 6».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.42 e gli emendamenti 1.595 e 1.122.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Biscardini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.596.

CREMA (Misto-SDI-US). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CREMA (Misto-SDI-US). Signor Presidente, prendo la parola questa mattina per dare voce al raggruppamento politico, unico in questo Paese, espressione di parlamentari che, in base a questa proposta di legge, sarà costretto a dover raccogliere 100.000 firme per la Camera e per il Senato per poter competere democraticamente al rinnovo del Parlamento italiano.

Interveniamo a favore di questo emendamento perché ciò venga impedito; perché non si assista in una congiura del silenzio ad un atto discriminatorio ed odioso nei confronti di una forza politica che si presenterà certamente con un simbolo nuovo, ma che rappresenta oggi undici deputati, sei senatori e quattro parlamentari europei.

Noi con questo emendamento non intendiamo usufruire delle agevolazioni che la legge prevede nei confronti di partiti che hanno costituito in questa legislatura un Gruppo parlamentare alla Camera e al Senato. Noi chiediamo che ci sia reso possibile competere ad armi pari con quelle forze politiche che addirittura non siedono nel Parlamento repubblicano, ma che in virtù della vostra proposta, della proposta dell'attuale maggioranza, sono esentate dalla raccolta delle firme se apparentate a questi due partiti con i gruppi parlamentari di Camera e Senato, che nelle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano ottenuto almeno un parlamentare.

Questa è una palese discriminazione, è un palese intervento a favore di raggruppamenti minori, alleati nella Casa delle Libertà, fatto per colpire questa novità politica elettorale (piaccia o non piaccia, ciò deve piacere al popolo italiano e non ai partiti politici di oggi) costituita da due forze politiche che hanno una formazione storica, che hanno eletto dei rappresentanti a tutti i livelli, comunale, degli enti locali, della Regione e del Parlamento repubblicano.

Questa è una cosa molto grave perché è palesemente discriminatoria nei confronti di una parità di situazione per ciascun concorrente alla data dell'inizio della campagna elettorale e perché metterà nelle condizioni questi partiti, il partito dello SDI e il partito dei Radicali italiani, di dovere chiudere le proprie liste elettorali due mesi prima per poter raccogliere le firme, fatto assolutamente discriminatorio, inconcepibile, e che a nostro avviso vuole essere precisamente discriminatorio di questa forza politica.

E allora, mi rivolgo ai colleghi dell'opposizione, ai colleghi dell'Unione, per sostenere questa nostra sacrosanta e legittima battaglia, ma voglio anche rivolgermi alla sensibilità dei colleghi della maggioranza perché si faccia ciò che si è fatto in tantissime altre occasioni, compresa la legislatura presente (ricordo che nella passata legislatura sulla legge di finanziamento alla politica si è fatta la staffetta con il motociclista per poter portare all'approvazione nel giro di poche ore una modifica apportata alla Camera per poi avere lo stesso voto al Senato).

È una questione di volontà politica, di dimostrare alla cittadinanza e al popolo italiano che non si è settari, discriminatori, ed anche che, a mio avviso, si sta compiendo una palese violazione dei pari diritti sanciti dalla Costituzione repubblicana. Sta ora al Senato porre rimedio a quella che può essere una svista della Camera dei deputati, perché se non sarà così, ciò che oggi è solo discriminatorio diverrà un'odiosa violenza antidemocratica nei confronti di chi legittimamente rappresenta una parte rilevante della cultura laica, liberale e socialista del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS-U e Mar-DL-U).

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Anche in questo caso, vista la rilevanza di questo emendamento, chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

TURRONI (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, in questa legislatura ho presentato, insieme ad un collega della maggioranza, un disegno di legge per cancellare la vergogna delle firme, legata alle vere e proprie truffe che abbiamo potuto sanare molte volte con provvedimenti ad hoc.

Ho sempre sostenuto che i Gruppi parlamentari, non solo essi, ma anche le componenti presenti in Parlamento, dovessero essere esentati da questa azione che non ha in alcun modo garantito quella idea che fu a fondamento della disposizione riguardante le firme. L'idea era che chi si presentava in politica dovesse farlo con la propria faccia e con il proprio programma nelle piazze a chiedere il sostegno preventivo dei cittadini.

Abbiamo visto che non è così: io vado sempre nelle piazze a raccogliere le firme quando è necessario farlo e non vedo esponenti degli altri partiti accanto a me; ho visto partiti addirittura ottenere meno voti delle firme raccolte.

Si tratta quindi di una misura del tutto anacronistica. Ma in questo caso, nei confronti degli amici socialisti e dei radicali, che hanno inteso costituire una nuova formazione politica, diventa un'odiosa discriminazione, fatta probabilmente ad arte, come ad arte, in occasione delle elezioni europee, venne approvata un'altra norma che ci penalizzò moltissimo (lo voglio ricordare, signor Presidente), quella che consentiva ad una formazione politica fantasma di etichettarsi il nome di «Verdi» e di rubare a noi almeno lo 0,7 per cento dei voti.

Credo che su questo tema si dovrebbe operare con maggiore senso di responsabilità, consentendo a un partito storico, nato nel secolo precedente a quello scorso e da cui tanti, anche nella stessa maggioranza, derivano, di potersi presentare con modalità che permettano a questa formazione politica, così come a tutte le altre formazioni politiche storiche presenti nel nostro Parlamento, di non soggiacere alla necessità di raccogliere le firme. Tale raccolta va lasciata solo ed esclusivamente a coloro che non si siano mai presentati, non a quelli che già ci sono, dunque, ma - ripeto - a coloro che arrivino nuovi e che debbano ottenere quel minimo di consenso da parte degli elettori affinché possano competere al pari di quelli che ci sono già e che hanno già ottenuto il consenso da parte degli italiani, dal momento che questi ultimi hanno consentito loro di essere eletti in uno dei due rami del Parlamento o addirittura nel Parlamento europeo.

Per questo, signor Presidente, il nostro sarà un voto convintamente favorevole all'emendamento 1.596.

TURCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURCI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro appoggio all'emendamento 1.596.

Effettivamente vorrei invitare la maggioranza a riflettere su questo dato, perché, è vero, si può considerare una svista della Camera, ma, se così è, allora abbiamo il dovere di correggerla, altrimenti veramente non si capisce il carattere discriminatorio di una norma secondo la quale forze politiche che hanno visto eletti propri parlamentari nel Parlamento europeo e in quello italiano, nel momento in cui adottano un nuovo simbolo, sono costrette a seguire la procedura, che sappiamo quanto sia onerosa, della raccolta firme (addirittura, secondo una certa interpretazione, presso i notai), quando invece Gruppi politici che magari non hanno visto eletto nessun proprio parlamentare, né nel Parlamento europeo né in quello italiano, purché presentino lo stesso simbolo sono esonerati dalla raccolta delle firme. Mi domando quale sia la ratio di una norma come questa.

Voglio sperare in una svista e dunque nel dovere di correggerla, altrimenti la maggioranza che sostenesse, dopo questo chiarimento, tale testo si assumerebbe una responsabilità politica e morale veramente grave e incostituzionale. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI-US).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.596… (Proteste dai banchi dell'opposizione. Commenti del senatore Turroni). Senatore Turroni, è proprio per dare la parola a lei che avevamo interrotto la procedura di votazione elettronica dell'emendamento 1.596.

Comunque, scusate: procediamo alla votazione mediante procedimento elettronico.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.596, presentato dal senatore Marini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.597, identico all'emendamento 1.123.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.597, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.123, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.124.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.124, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.598.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.598, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.599.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.599, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.600.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.600, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole «non più di 2.000».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.600 e gli emendamenti 1.601 e 1.602.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.603.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.603, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alla parola «1.500».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

TURRONI (Verdi-Un). Ancora!

 

PRESIDENTE. Senatore Turroni, ci sono i senatori segretari che controllano.

 

TURRONI (Verdi-Un). Senatori segretari ciechi! Il Presidente della Commissione vota per due.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.603 e gli emendamenti 1.604, 1.605 e 1.606.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.607.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.607, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.608.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.608, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «non più di 2.000».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.608 e l'emendamento 1.609.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.610.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.610, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori, fino alle parole «500.000 abitanti».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.610 e gli emendamenti 1.611 e 1.612.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.613.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la parte dell'emendamento 1.613, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «non più di 3.000».

Non è approvata.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.613 e l'emendamento 1.614.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.615.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.615, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, fino alla parola «2.500».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Proteste del senatore Turroni).

 

PRESIDENTE. Senatore Turroni, ci sono due senatori segretari che controllano la regolarità delle votazioni.

 

TURRONI (Verdi-Un). Ma non guardano!

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.615 e l'emendamento 1.616.

Metto ai voti l'emendamento 1.617, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.618.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.618, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «non più di 3.000».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.618 e l'emendamento 1.619.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.620.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.620, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori, fino alle parole «1.000.000 di abitanti».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.620 e l'emendamento 1.621.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.622.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.622, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.623.

 

Verifica del numero legale

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.623, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alla parola «4.500».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.623 e l'emendamento 1.624.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.625.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.625, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alla parola «4.000».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.625 e gli emendamenti 1.626 e 1.627.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.628.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.628, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.629.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.629, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «4.500».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.629 e l'emendamento 1.630.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.631.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.631, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «1.000.000 di abitanti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.631 e l'emendamento 1.632.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.125.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.125, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.43.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Il senatore Turroni sale sul banco della Presidenza e pone sul viso del senatore segretario Tirelli dei grandi occhiali di carta).

Senatore Turroni, lei non è autorizzato a fare una cosa del genere!

 

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Buffoni! Buffoni!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.633, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.634.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.634, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «è ridotto».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.634 e l'emendamento 1.635.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.636, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «oltre centoventi».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.636 e gli emendamenti da 1.637 a 1.641.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.642.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.642, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «alla metà».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.642 e gli emendamenti 1.643, 1.644, 1.646 e 1.647.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.645.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.645, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.648.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.648, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.650.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.650, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

SALERNO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALERNO (AN). Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei farle notare che avrebbe dovuto espellere dall'Aula il collega Turroni e non l'ha fatto.

PRESIDENTE. Senatore Salerno, non sono ammesse critiche all'operato della Presidenza.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.651, identico all'emendamento 1.652.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.651, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, identico all'emendamento 1.652, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.653.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.653, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.654.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.654, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.655.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.655, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.656.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.656, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.657.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.657, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.435a.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.435a, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

CREMA (Misto-SDI-US). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CREMA (Misto-SDI-US). Signor Presidente, gli emendamenti 1.658, 1.673 e 1.759, che abbiamo ritirato, insistono su un punto delicato, che abbiamo già avuto modo di affrontare ieri. Ritroveremo pari pari la medesima problematica all'articolo 4, sul quale abbiamo presentato l'emendamento 4.774, ed è in quella sede che intendiamo affrontarla.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.660.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.660, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.661.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.661, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.662.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.662, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.663.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.663, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.664.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.664, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.665.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.665, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.666.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.666, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.667.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.667, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.668.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.668, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.669.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.669, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «dell'amministrazione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.669 e l'emendamento 1.670.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.671.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.671, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.672, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

 

Ricordo che l'emendamento 1.673 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.674.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.674, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.675.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.675, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.676.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.676, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.677, identico all'emendamento 1.678.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.677, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.678, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.679, identico all'emendamento 1.680.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.679, presentato dai senatori Battisti e Petrini, identico all'emendamento 1.680, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.681.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.681, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.682.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.682, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.683.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.683, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.684.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.684, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

 

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vallone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Pedrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.685, identico all'emendamento 1.126.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.685, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.126, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.686.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.686, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.687.

 

DE PETRIS (Verdi-Un).Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.687, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.688.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.688, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.689.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.689, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.690.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.690, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.691.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.691, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.692, 1.693, 1.694 e 1.695 sono preclusi, rispettivamente, dalla reiezione degli emendamenti 1.438, 1.476, 1.440 e 1.441.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.697.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.697, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.698.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.698, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.699 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.700.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.700, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.701.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.701, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.702.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, prima di passare al voto su questo emendamento, chiedo di poter verificare il numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.702, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.703 e 1.704.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208, identico all'emendamento 1.705.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, su questi due emendamenti identici chiedo di poter effettuare la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.208, presentato dal senatore Passigli, identico all'emendamento 1.705, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.706.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, su questo emendamento a prima firma del collega Turroni chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.706, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.707.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.707, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.708.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.708, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.709.

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, sull'emendamento 1.709 del senatore Gubert, che rimanda a una questione non piccola legata alle modalità di presentazione per partiti storici, chiedo che si effettui la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.709, presentato dal senatore Gubert.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.710.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.710, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.127.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.127, presentato dal senatore Passigli, fino alle parole «il secondo».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.127 e gli emendamenti 1.711 e 1.712.

L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.713.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.713, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.714.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.714, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.714 e l'emendamento 1.715.

Gli emendamenti 1.716, 1.717 e 1.718 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.440.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.719.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.719, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.721.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.721, presentato dal senatore Gubert.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.722, identico agli emendamenti 1.723 e 1.725.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.722, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.723, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori, e 1.725, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.724.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.724, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.726.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.726, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Formisano e De Paoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.727.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.727, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «un seggio».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.727 e gli emendamenti 1.728, 1.729 e 1.730.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.731.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.731, presentato dai senatori Battisti e Petrini, fino alle parole «delle ultime».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.731 e gli emendamenti 1.732 e 1.733.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.734, identico all'emendamento 1.16.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.734, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.16, presentato dal senatore Filippelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1, 1.10 e 1.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Cutrufo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.735.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.735, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.736.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.736, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.737.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.737, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.738.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.738, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.739.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.739, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.740.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.740, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.741.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.741, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.742.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.742, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.743, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.744.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.744, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.745.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.745, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.746.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.746, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.747, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.748.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.748, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.749.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.749, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.750.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.750, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.751.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.751, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.752.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.436a.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.436a, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.753.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.753, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alla parola «entro».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.753 e gli emendamenti 1.755 e 1.756.

L'emendamento 1.754 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.757.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.757, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.128, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Ricordo che l'emendamento 1.759 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.758.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.758, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.760.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.760, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.761.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.761, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.762.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.762, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.764.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.764, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.765.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.765, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.766.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.766, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.767.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.767, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.768.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.768, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.769.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo di nuovo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.769, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, volevo chiederle un chiarimento: quante sono le parole permesse prima che sia conteggiata anche questa richiesta nel tempo a disposizione per il mio Gruppo? Lo chiedo a lei, Presidente, perché ci dovrebbe essere una regola.

 

PRESIDENTE. La regola essenziale è che si chieda o la verifica del numero legale o la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Poiché vengono conteggiate persino le parole "di nuovo", volevo avere un chiarimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.770.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.770, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.771.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.771, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.772.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.772, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.773.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.773, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.774.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.774, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.775.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.775, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.776.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.776, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.776 e l'emendamento 1.777.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.778.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.778, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «o da».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.778 e gli emendamenti 1.779, 1.780 e 1.781.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.782.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.782, presentato dal senatore Passigli e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.783.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Alzate la mano un po' prima, per favore.

 

GUBERT (UDC). Signor Presidente, purtroppo l'esame di questa legge è ridotto ad un votatoio! Vorrei solo fare una breve considerazione sull'impostazione data per quanto riguarda le minoranze linguistiche. È stata trovata una sorta di tutela per la minoranza tedesca dell'Alto Adige; mi domando però se sia opportuno escludere ogni altra rappresentanza. Vi è una legge a tutela delle minoranze: ebbene, queste sono tutelate qualora possano avere una propria rappresentanza, ma le soglie stabilite la rendono impossibile, per cui diventa difficile anche la presentazione di eventuali liste.

Credo che si dovrebbe procedere ad un ripensamento del Parlamento nazionale, o della sua maggioranza, sulla possibilità reale per le minoranze di essere rappresentate in maniera adeguata. In Romania, ad esempio, per legge ogni minoranza, qualsiasi sia la sua consistenza, ha diritto ad avere una sua rappresentanza. Qui siamo molto al di sotto della Romania quanto a tutela delle minoranze!

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.783, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, ho chiesto la verifica del numero legale!

 

PRESIDENTE. Annulliamo tutto. Sì, senatrice De Petris, purtroppo vi è stata un'interruzione.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Adesso conteggerete due volte la richiesta?

 

PRESIDENTE. No. Terremo conto di quanto è avvenuto.

Invito di nuovo il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

 

RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, la richiesta di verifica del numero legale è stata avanzata in precedenza ed il sostegno è già stato verificato. Quindi, deve semplicemente procedere alla verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. È quello che sto facendo, senatore Ripamonti.

 

Verifica del numero legale

 

PRESIDENTE. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.783, presentato dal senatore Manzella e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 1.784 e 1.785 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.440.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.786.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.786, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.787, identico all'emendamento 1.788.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.787, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.788, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 1.790 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.791.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.791, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.793 risulta pertanto precluso, mentre l'emendamento 1.792 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.794.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.794, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.795.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.795, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 1.796 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.797.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice de Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.797, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.803.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.798.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.798, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.799, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.800, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.801, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.802, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.804.

 

Verifica del numero legale

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.804, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.843 e 1.845.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.129.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.129, presentato dai senatori Passigli e Bassanini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.69.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Su questo emendamento chiedo il votoelettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.69, presentato dal senatore Mancino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.44.

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, inizia con questo emendamento all'articolo 1 una serie di proposte emendative che riguardano la rappresentanza di genere e che - dico io - riguardano l'articolo 51 della Costituzione. Peraltro, in queste ore moltissimi costituzionalisti, docenti universitari, hanno inviato un appello anche ai senatori e alle senatrici sull'insieme delle incostituzionalità presenti in questo disegno di legge di riforma elettorale e hanno ovviamente - non poteva che essere così - posto nuovamente all'attenzione dei senatori e delle senatrici la questione dell'applicazione dell'articolo 51 della Costituzione.

L'emendamento 1.44 è stato presentato dai senatori del Gruppo dei Verdi, ve ne sono altri a firma di singoli senatori ed altri di colleghi dei Gruppi dell'opposizione: tutti gli emendamenti pongono di nuovo con forza la questione della garanzia della possibilità di accesso alla Camera e al Senato.

Questa legge elettorale che vi state scapicollando ad approvare è, per quanto riguarda l'elezione del Parlamento, una legge sistemica, ovviamente, perché non comporta una piccola correzione, ma modifica completamente il sistema elettorale; anzi, non solo modifica le norme per l'elezione di Camera e Senato, ma addirittura cerca di anticipare la stessa riforma costituzionale che per fortuna il popolo vi boccerà a breve.

A maggior ragione, quindi, proprio perché questa è una legge non di modifica parziale, ma complessiva, che interviene sulla rappresentanza ed anche sui sistemi di governabilità, in questa stessa legge dev'essere posta e discussa fino in fondo la questione della garanzia di accesso.

A questo punto, vi sottopongo di nuovo la questione delle pari opportunità. Tale questione riguarda le donne, perché, non so se ve ne siete accorti (mi dispiace, ci sono solo due spettatrici nei palchi riservati al pubblico), ma quest'Aula del Senato è a presenza eminentemente maschile e allora vi chiedo: questo non vi pone qualche problema? Non pone forse un problema di democrazia? (Commenti dai banchi della maggioranza). Non è un problema oggi anche degli uomini e delle donne? Infatti, con la lista bloccata… (Reiterati commenti dai banchi della maggioranza. Vive repliche della senatrice Pagano. Richiami del Presidente). Basta! Signor Presidente, esigo rispetto, perché…

 

PRESIDENTE. Colleghi! Senatrice Pagano! Lasciate che la senatrice De Petris svolga il suo intervento.

Prego, senatrice De Petris.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Con la lista bloccata, cari senatori che fate finta di niente, si pone un problema serio di democrazia per gli uomini e le donne. A maggior ragione dovreste quindi discutere seriamente sulla questione delle garanzie di accesso.

Con il collegio uninominale certamente decidevano sempre all'interno di un tavolo, ma vi era la possibilità anche di un singolo - nel caso specifico lo fece la onorevole Sbarbati nella Marche - di raccogliere le firme, di candidarsi e quindi di sottoporre al voto degli elettori ed elettrici. Con il sistema che ci avete proposto tutto questo è precluso.

Voi continuate a ripetere che se le elettrici vogliono le donne quali loro rappresentanti, basta che le votino. Nel caso specifico la motivazione che avete perennemente usato decade, perché ci potremmo trovare liste fatte completamente, al cento per cento, da uomini. Pensate che è una questione che non riguarda il principio di uguaglianza sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione?

Affermo ancora una volta - mi rivolgo anche al presidente Pastore che ieri ha voluto replicare su questo punto - che si tratta di una palese omissione dell'articolo 51 della Costituzione, anche se non novellato. Se il legislatore ha voluto - come dice il presidente Pastore - in qualche modo attenuare in questi anni l'articolo 51 non novellato, addirittura con la modifica del 2003 - questa è la sua interpretazione - avrebbe dovuto imporre con una legge che rivoluzionasse il sistema, di applicare l'accesso rispettando le pari opportunità. Esiste quindi una incostituzionalità per omissione.

Proponiamo, nel caso specifico di questo emendamento, il 50 per cento in ogni lista per ciascun genere, ed anche che i candidati siano alternati per genere. Esiste un emendamento di tutti che riguarda l'applicazione della direttiva europea (Commenti dal Gruppo AN). Su questo aspetto si impone un testo normativo.

Guardate che dopo questa legge elettorale si dovrà affrontare il problema di mettere mano ad una riforma della legge sui partiti. Nel momento in cui è il segretario di partito che decide la rappresentanza del popolo, bisognerà sottoporre a modifica e a controllo gli statuti dei partiti.

La questione che vi stiamo ponendo non riguarda la cosiddetta quota rosa. È una questione seria di democrazia ed è ancor più grave, in quanto il panorama della rappresentanza delle donne nel nostro Paese è vergognoso. Siamo a livelli mai toccati. Questo problema dovrebbe riguardare tutti, uomini e donne, e vi riguarderà. Vi accorgerete di che cosa significa essere esclusi, non perché lo decide il popolo, ma perché lo decide il segretario di partito.

Una legge di modifica così totale del sistema elettorale - a mio giudizio - sottrae la possibilità al popolo, che è sovrano, di poter esercitare liberamente il proprio voto. Dobbiamo quindi affrontare seriamente la questione delle garanzie di accesso e delle pari opportunità. In caso contrario, ricordatevi che siamo di fronte ad una incostituzionalità, voi dite non per violazione ma certamente per omissione. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U, DS-U, Misto-RC e Misto-SDI-US).

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PAGANO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.44, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «per genere».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

PAGANO (DS-U). Aggiungete voti alla vergogna!

 

MANIERI (Misto-SDI-US). Il senatore Specchia vota per quattro persone.

I nostri voti non sono decisivi, lo sono i vostri. Falsate la volontà del Parlamento!

 

PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.44 e gli emendamenti 1.47 e 1.50.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.224.

DATO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DATO (Mar-DL-U). Presidente, colleghi, per favore, evitiamo queste scene poco edificanti: poche donne disperate che tendono la mano chiedendo la parità (Applausi ironici dal Gruppo UDC. Richiami del Presidente) e tanti uomini irridenti che non si sono mai occupati di tali questioni.

Guardate, è davvero imbarazzante vedere come in questi giorni alcuni di voi che non hanno mai partecipato ai lavori parlamentari siano presenti in 1a Commissione permanente e si dimostrino appassionati solo nel tentativo di ostacolare qualunque progresso sulla via del riequilibrio della rappresentanza.

Colleghi, vi prego, usciamo dal folklore. Qui stiamo parlando non di una rivendicazione di genere, ma di obiettivi fondamentali per le nostre istituzioni e per il nostro Paese. Ce lo hanno detto i Paesi dell'Unione Europea a Lisbona: Italia, tu hai un grave problema, non puoi mettere in atto nessuna seria riforma, se non affronti il tema della scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alle istituzioni decisionali.

Ce lo dice una direttiva europea, ce lo dice una riforma costituzionale che oggi voi sembrate aver approvato come un ulteriore lifting e non come scelta importante per il progresso del Paese e per il rinnovo della rappresentanza politica.

Colleghi, il principio che noi vi chiediamo di approvare è nel rispetto di obiettivi comuni e sono comuni perché condivisi dall'opinione pubblica del Paese, maschile e femminile. Non è vero che oggi è una battaglia di donne contro uomini: è una battaglia tra inclusi ed esclusi, tra persone che vogliono permanere nell'istituzione che è gravemente non rappresentativa della realtà del Paese. Chiediamo ciò non solo per la grande percentuale di donne che, peraltro, supera quella degli uomini, ma per la nostra partecipazione sempre più preziosa e attiva in ogni ambito della vita e lavorativo.

Come fa questo Paese a privarsi del contributo anche delle donne? Alcuni di voi dicono: ma noi le donne non le troviamo, le donne non sono interessate alla politica. Ma vi pare possibile affermare questo? Qual è la vostra rappresentatività, se non trovate la donne che sono la spina dorsale del Paese? (Applausi dal Gruppo UDC). Quali sono le donne che non si interessano alla politica, alla vostra politica, a una politica che concepisce il potere fine a se stesso, e non il potere come conquista per realizzare una visione del mondo e della società?

Guardate dentro le vostre formazioni politiche e chiedetevi in che misura rappresentate questo Paese. Noi non difendiamo una quota femminile, ma troviamo inquietante - come del resto lo trova inquietante la comunità internazionale - che ci sia una quota maschile del 90 per cento nelle nostre istituzioni, ironicamente dette ancora rappresentative, e che tale quota sia in un trend ascendente grazie anche al contributo fornito dalla destra alla rappresentanza del Paese.

Ed allora, colleghi, scegliamo la soluzione che desideriamo. Abbiamo capito quanto siete caparbiamente chiusi nella difesa di questo iniquo e pericolosissimo testo di riforma elettorale.

Ma perché non siete seri nel perseguire le posizioni che dichiarate? Il senatore D'Onofrio si è reso disponibile all'approvazione di una legge parallela un minuto prima di votare questa (Commenti dai banchi della maggioranza) ed invece state dilazionando; chiedete addirittura le audizioni. Non si fa.

 

PRESIDENTE. Senatrice Dato, la invito a concludere.

 

DATO (Mar-DL-U). Questa legge non potrà essere considerata democraticamente e costituzionalmente accettabile se non vincoliamo i partiti, che qui non hanno nessuno statuto pubblico, al rispetto di un minimo di criteri di democrazia interna. Tra questi il rispetto di un principio costituzionale, contenuto nell'articolo 51 della Costituzione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-RC e Misto-Com).

CASTAGNETTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTAGNETTI (FI). Ho chiesto di intervenire in dichiarazione di voto anche per rispondere all'esordio della senatrice Dato, nel senso che ha rappresentato stupore per la presenza inedita di alcuni di noi in 1a Commissionepermanente. Ebbene, poiché sono tra coloro che si sono presentati per questa discussione, desidero motivare e giustificare la mia presenza.

In 1a Commissione si discute di affari costituzionali e credo che questa norma, presentata qui sotto forma di emendamento, ed altre contenute nel disegno di legge, tocchino nella sostanza lo spirito e la lettera della nostra Costituzione. Pertanto, sia come parlamentare sia come cittadino, desidero partecipare al dibattito senza per questo essere considerato un intruso o una persona che scopre i problemi all'ultima ora. Credo che su questo argomento molti interventi legittimino l'attenzione non solo mia ma - mi auguro - di tutti i parlamentari perché è in gioco proprio la visione della Costituzione.

Personalmente ritengo che la Costituzione italiana - così come è stato ripetutamente affermato da questi banchi, durante le discussioni in merito alla devolution - debba essere salvata nel suo spirito e nella sua lettera, nei suoi principi fondamentali. Ebbene, tra i principi fondamentali vi è l'articolo 3 che prevede l'uguaglianza tra uomo e donna. Ora, l'eguaglianza è più nobile, tanto più ricca della parità. Se non capite il concetto... (Vivaci proteste delle senatrici Dato, Pagano e Donati) che regredire dall'eguaglianza alla parità significa andare indietro rispetto ad una conquista altissima (Proteste dai banchi dell' opposizione), dato che non a caso...

 

DATO (Mar-DL-U). Uguaglianza reale!

 

PRESIDENTE. Senatrice Dato, lei ha avuto già la possibilità di esprimersi.

 

CASTAGNETTI (FI). Un'eguaglianza che non a caso è stata data a uomini e donne d'Italia da leader politici che si chiamavano Terracini, Togliatti, Saragat, De Gasperi, Ruini e magari non da nomi del caporalato del femminismo che adesso intende andare avanti rispetto ad allora.

Il concetto è che disponiamo di una Costituzione che riconosce l'eguaglianza. Una Costituzione che con il suffragio universale voluto da quei partiti, da quei leader, conferisce le pari opportunità.

Resta il fatto, signor Presidente, che questa battaglia credo sia legittimo farla perché io sono rispettoso, ovviamente, di chi vuole mutare le cose. Non accetto, ripeto non accetto, l'idea che ci si sia divisi, che si crei questa nuova dialettica che va dall'uomo-donna al progressista e retrivo, dall'avanzato al sessista. Questo non è accettabile. Colleghi, accettiamo pure la discussione. Io rivendico…

 

MANZIONE (Mar-DL-U). Grazie, grazie.

 

CASTAGNETTI (FI). Grazie certo, nel senso che qualcuno - io sono tra questi - difenderà la Costituzione così com'è e, quindi, l'eguaglianza come qualcosa di più della parità. Mi rivolgo anche ai colleghi della sinistra, in questo caso...

 

BONFIETTI (DS-U). Solo parole, parole.

 

PRESIDENTE. Senatore Castagnetti, si rivolga alla Presidenza.

 

CASTAGNETTI (FI). Nel momento in cui si decide in un dibattito culturale che non nasce oggi, collega Dato, non nasce né con la Dato né con la Prestigiacomo con tutto il rispetto, è un dibattito che comincia nella Costituente, tra una democrazia formale e una democrazia sostanziale, tra eguaglianza formale e eguaglianza di sostanza; la dialettica tra la cultura liberale e quella marxista viene da lontano. Ma, allora, mi rivolgo agli amici della sinistra: già che si va al discorso di riempire di contenuto le uguaglianze - di questo si tratta - ricordatevi che il primo contenuto da riempire sarebbe quello della diseguaglianza sociale, quello che è al quarto punto nell'articolo 3 della Costituzione dove si parla di uguaglianza senza distinzione di sesso, di religione, di razza o di condizione sociale.

Ora una certa cultura, che io mi permetto di considerare più di evasione che di sostanza, ha deciso che il nodo della democrazia italiana è la disuguaglianza di sesso. Mi permetto di ricordare, almeno alla sinistra, che se c'è un nodo di sostanza nella democrazia italiana è la disuguaglianza sociale, che viene molto prima delle esigenze di rappresentanza, del caporalato o del femminismo. (Vivi applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

 

PAGANO (DS-U). Sei un conservatore!

 

ACCIARINI (DS-U). Vergognatevi!

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, non pretendo e credo non sia giusto pretendere che il collega Castagnetti prima di disquisire sul concetto costituzionale di uguaglianza dia un'occhiata alle centinaia di pagine che le sentenze della Corte hanno dedicato al principio di uguaglianza, dimostrando che tale principio va riferito alle situazioni concrete e, quindi, si interpreta dando peso a quel principio generale di cui all'articolo 3 della Costituzione che, mentre parla al primo comma di uguaglianza anche tra i sessi, al secondo comma afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto, ripeto, di fatto, tendono a creare situazioni di disuguaglianza.

Almeno, però, visto che il collega Castagnetti sostiene che bisogna applicare la Costituzione così com'è, lo invito a rileggere con me l'articolo 51, che dice, attenzione: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (…) A tale fine la Repubblica promuove (…) le pari opportunità tra donne e uomini». Al fine dell'uguaglianza! Quindi questa è la definizione che la Costituzione dà di uguaglianza. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un). Le pari opportunità sono per la Costituzione strumento di uguaglianza. Quindi, per favore, se richiamate la Costituzione come è, almeno, colleghi, leggetevela. (Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e Misto-SDI-US).

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PAGANO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.224, presentato dalla senatrice Dato, fino alle parole «all'unità prossima».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.224 e gli emendamenti 1.81 e 1.82.

Metto ai voti l'emendamento 1.805, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.806.

BONFIETTI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, come ha già detto la senatrice De Petris, abbiamo presentato circa una ventina di pagine di emendamenti, tutti relativi alle cosiddette quote rosa.

Infatti, non riusciamo, a causa delle turbolenze in Aula, nel senso che questa mattina soltanto quando ha iniziato a parlare il senatore Castagnetti si è mostrato un minimo di attenzione e di silenzio e ciò è indecente, è davvero inaccettabile… (Brusìo in Aula). Chiedo ai colleghi un minimo di serietà e di eticità di comportamento. Sappiamo benissimo che le nostre proposte di modifica verranno tutte bocciate ma, come dicevo prima… (Brusìo in Aula). Per favore, fate silenzio, altrimenti chiederò alle colleghe donne di non intervenire più e nei dieci minuti… (Brusìo in Aula. Commenti dal Gruppo FI) …chiederò alle colleghe di stare in silenzio, perché non c'è nessuna parola che può davvero superare…

 

CHINCARINI (LP). Non è possibile!

 

PRESIDENTE. Senatore Chincarini, lasci che la senatrice…

 

BONFIETTI (DS-U). Almeno concedetemi il silenzio che avete riservato al senatore Castagnetti!

Non riusciamo ad accettare - dicevo - questo strapotere della maggioranza. Non riusciamo ad accettare che la signora ministro Prestigiacomo, una donna, non abbia avuto la forza e la volontà politica di proporre alla irragionevole legge elettorale che vi apprestate a votare emendamenti che andassero nella direzione di garantire una rappresentanza equilibrata di ambo i sessi nelle liste elettorali fin da subito, fin dalle prossime elezioni, accettando invece - come tutti sappiamo - di spostare la soluzione del problema ad un disegno di legge che difficilmente vedrà la luce in questa legislatura.

Ebbene, abbiamo provveduto noi con questi emendamenti, perché crediamo davvero importante tendere al raggiungimento della democrazia sostanziale richiamata - come ricordava adesso il senatore Castagnetti - dall'articolo 51 della Costituzione, che si fa carico di precisare che per rendere effettivo l'accesso agli affari pubblici e alle cariche politiche dei cittadini e delle cittadine la Repubblica deve promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Ebbene oggi, dopo quasi sessant'anni dal primo voto delle donne, abbiamo il dovere di chiedere al Parlamento il coraggio e la volontà politica di risolvere questo problema. È vero, allora, sessant'anni fa, le donne si conquistarono il diritto al voto sul campo, perché avevano partecipato in prima persona alle battaglie, alle lotte contro il fascismo, alla Resistenza, e nessuno nel 1946 pensò si potesse escluderle ancora dal diritto di voto attivo e passivo.

Le donne in questi anni hanno continuato le loro battaglie, senatore Castagnetti, contro il caporalato, per vedere riconosciuti altri diritti nel lavoro, nelle professioni, nella società, nella famiglia. Oggi le donne partecipano, e a volte eccellono, in molti settori, in molte professioni, in molti ambiti culturali, artistici, scientifici e, a livello locale, anche in molti ambiti della politica. Moltissime sono le donne sindaco che in questo nostro Paese dirigono le amministrazioni locali.

Non è pensabile, quindi, che l'unico luogo dal quale continuino ad essere escluse (il 10-13 per cento di presenza femminile nelle nostre Camere mi sembra una vera e propria esclusione) sia proprio il Parlamento. Le maggiori resistenze al cambiamento sono proprio all'interno di queste nostre Aule. I legislatori, essendo al 90 per cento maschi, si rifiutano di approvare leggi che riequilibrino, come precisa la Costituzione, la rappresentanza democratica fra i sessi.

Ma voi in tutti questi cinque anni avete approvato solo le leggi che vi servivano, o meglio servivano al vostro capo, senza mai alzare gli occhi, senza mai una visione alta della politica e del mondo, senza lungimiranza, senza prospettiva, senza un progetto, anche liberale, anche di destra, ma almeno degno di questo nome. Questo - speriamo - è l'ultimo inganno; ma è miope, è incostituzionale e vedrete che i cittadini quest'ultima battaglia non ve la faranno vincere! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-Un).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.806, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.807, presentato dai senatori Battisti e Petrini.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.808, identico agli emendamenti 1.71 e 1.811.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che dobbiamo ritrovare le parole per dirlo: mutuo il titolo di una delle opere più famose del '900, scritta da Marie Cardinal, in cui credo non solo le donne si siano ritrovate. Dobbiamo ritrovare le parole per raccontare un pezzo di storia, un problema che c'è dentro questa storia.

L'intervento della collega Dato, con un atteggiamento appassionato, ha cercato di spiegare le ragioni dell'uguaglianza. Ricordiamo a tutti con queste parole, le parole dei numeri, che siamo all'ottantaquattresimo posto nel mondo; le donne detengono il 16 per cento dei seggi parlamentari; il Ruanda con il suo 49 per cento ha superato la Svezia, che è al 45 per cento, e noi italiani siamo all'ultimo posto in Europa, oltre che all'ottantaquattresimo posto nel mondo. Non può lasciarci indifferenti questo dato. Credo che l'indifferenza in questo caso stia a dimostrare un diniego, perché è doveroso che ci assumiamo le nostre responsabilità. Allora, se vogliamo ritornare a ragionare di politica... (Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, senatore Budin, la senatrice Baio Dossi ha diritto di parlare.

 

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). …lo possiamo e lo dobbiamo fare, è un dovere politico, ma anche etico per un parlamentare, soprattutto sulla legge elettorale, che è una legge che determina i criteri per garantire la democrazia e per garantire i principi costituzionali. Questi sono i dati e i dati ci servono per fotografare la realtà.

Sappiamo che anche nel 1945-1946, quando si doveva decidere se dare o meno il voto alle donne - lo rileviamo rileggendo le pagine del dibattito svoltosi prima e durante la Costituente -, la scelta è stata difficile, ma ci sono stati dei padri lungimiranti in tutte le forze politiche che hanno cercato di spiegare, ed hanno trovato le parole per spiegare, che quello era un passaggio essenziale della democrazia.

Oggi ci troviamo di fronte ad un appuntamento successivo, e dovremmo trovare le parole e le ragioni anche degli esponenti nelle nostre forze politiche. Il dovere sta soprattutto nella maggioranza: infatti chi governa ha una maggiore responsabilità su questo punto. Non facciamo opposizione su questo tema alla legge elettorale; spieghiamo che sul tema della eguaglianza e della parità di rappresentanza si gioca un pezzo della nostra democrazia pure importante, un passaggio successivo.

Credo che tutte, ma anche tutti, si vergognino di essere all'ultimo posto in Europa in questo, di essere all'ottantaquattresimo posto nel mondo. È per questo che con passione e con ragione tutte noi colleghe dell'opposizione stiamo cercando di spiegare le ragioni di questo passaggio.

Non vorrei che quando la maggioranza adotta la tecnica del rinviare - ci state infatti lanciando questo messaggio - sul tema della rappresentanza, in realtà intenda fare altro. Guardate che, attraverso il rinvio, il messaggio che voi date alle forze politiche ed al Paese equivale a dire: a noi questo problema non interessa, questa non è per noi una priorità della democrazia, di una democrazia in crisi - faccio presente - che ha bisogno e chiede anche la risorsa femminile.

Allora, credo che dobbiamo davvero ritrovare - e mi appello soprattutto a tutte le donne - la strada: nel dibattito della Costituente vi sono state alcune voci femminili provenienti da forze culturali e politiche diversissime. Ne cito solo due: Maria Federici e la Nilde Iotti. Erano persone provenienti da culture diverse, eppure hanno trovato parole uguali per convincere. Credo pertanto che con senso di responsabilità dobbiate riconsiderare questo problema; altrimenti, rinviando, dite di fatto di no al tema dell'uguaglianza e della rappresentanza. Le tecniche elettorali, poi, si possono trovare.

Sulla base di questo ragionamento e delle osservazioni delle colleghe e dei colleghi intervenuti prima, chiedo di riconsiderare la vostra posizione e di votare a favore dell'emendamento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 1.808, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.71, presentato dalla senatrice Baio Dossi da altre senatrici, e 1.811, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.810.

MAGISTRELLI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAGISTRELLI (Mar-DL-U). Signor Presidente, in queste settimane si è parlato molto di come risolvere il problema della rappresentanza delle donne in politica, delle cosiddette quote rosa. Sin da subito annuncio che non sono in completa sintonia né con la definizione di quote rosa - la utilizzerò solo per brevità, visto che ormai è divenuta di uso comune - né col principio un po' classista che vi sta dietro. Lo ritengo però un primo passo assolutamente necessario.

Vorrei ricordare, a scanso di equivoci, che le donne parlamentari elette in questa legislatura siedono in uno scranno che si sono guadagnate senza sconti di alcun genere. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U). Hanno invece superato difficoltà ben superiori a quelle che di norma sono le fatiche consuete e conosciute della politica. Chi è qui, insomma, ci è arrivata con le proprie forze. Per questo penso di poter parlare liberamente.

Questa legge elettorale mi sembra vada contro l'idem sentire della maggior parte delle donne, e non solo perché non prevede nulla sulla rappresentanza femminile, ma anche perché, reintroducendo il sistema proporzionale, va contro quella voglia di semplificazione e di unità che con il maggioritario è cresciuta nel Paese, soprattutto a partire dalla popolazione femminile.

Il Paese continua a chiedere altro; chiede meno identità, più partecipazione dei cittadini, meno competizione ideologica e più programmi comuni, meno differenziazioni partitiche e più unità e accordi di Governo. Questo appare in tutti i sondaggi, da chiunque commissionati.

Per le donne questa legge aumenta la distanza nella politica e nelle istituzioni, nei partiti e con le classi dirigenti dei partiti. Ma davvero qualcuno pensa che poi sarà più facile aprire i nostri partiti agli esterni, alle donne, agli uomini e alle donne di cultura? O forse queste persone troveranno intasate di tessere e di tesseramenti le strade della rappresentanza istituzionale? E chi saranno le prime vittime del proporzionale? La risposta è ovvia.

Vorrei che si affrontasse l'argomento senza falsità, sappiamo quali sono i dubbi e gli interrogativi di molti. È giusto risolvere il problema concedendo di fatto dei privilegi? È giusto concedere un canale preferenziale a delle persone solo perché appartengono ad un sesso piuttosto che ad un altro? Queste sono le domande.

Certo, l'accesso ai ruoli attivi della politica trae origine a monte, nei luoghi dove si svolge la partecipazione e il dibattito politico, cioè nei partiti. È da lì che cominciano i problemi, lo sappiamo. Ma diciamocelo chiaro: l'aumento della partecipazione femminile non può che corrispondere a un venire meno di quella maschile. Siamo sicuri, allora, che chi ha una posizione all'interno dei partiti voglia spontaneamente rinunciarvi? Credo sia molto difficile. È per questo che serve una regola, una norma, uno sbarramento; non possiamo affidare la questione alla sola generosità dei singoli o dei partiti. Ecco anche perché riteniamo che la sanzione della inammissibilità per le liste che non rispettino le quote sia da sostituire alla sanzione pecuniaria. Questo obbliga solo ad un sacrificio economico, per quanto pesante e antipatico, mentre l'inammissibilità, cioè l'esclusione dalla competizione elettorale, garantisce la completa applicazione della norma.

Una parola ancora per il ministro Prestigiacomo, anche oggi assente. La stimo come una donna intelligente e convinta di quanto sta facendo, ma al Ministro delle pari opportunità oggi chiediamo di essere meno realista e più di parte, dalla parte delle battaglie che da decenni le donne stanno conducendo. Forse è il momento di dire - anche lei dovrebbe farlo - chi è che non vuole risolvere il problema della rappresentanza politica delle donne. Ognuno di noi lo sta facendo all'interno dei propri partiti, ma un Ministro ha un obbligo in più: ha l'obbligo istituzionale di denunciare al Paese chi non vuole riformare lo status quo, chi frena o dirotta con pretesti inconsistenti, come abbiamo sentito fare in questi giorni. Siamo persino arrivati a sentire che qualcuno invoca la libertà di coscienza in una materia che non può e non vuole fare riferimento alla morale e all'etica, ma che invece dovrebbe essere classificata sotto la voce "giustizia".

Sappiamo in molte, dentro e fuori il Parlamento, che tale problema non sarà risolto in questa legislatura e con questa maggioranza, non con questa riforma della legge elettorale, né con la legge Dato-Amato, né con tutte le altre proposte che sono state depositate in Parlamento in questi anni, né con la proposta Prestigiacomo. Vorrei sbagliarmi: non c'è la volontà politica e quindi non ce la faremo a votarle.

Allora, perché non dirlo? Il ministro Prestigiacomo non deve essere compartecipe politica di questo risultato deludente. Un Ministro, quello per le pari opportunità, in questa occasione non può tenere il piede in due staffe, non può salvare capra e cavoli, cioè non può fare una battaglia in favore della rappresentanza delle donne e poi…

 

PRESIDENTE. Concluda, senatrice Magistrelli.

 

MAGISTRELLI (Mar-DL-U). …coprire la maggioranza di Governo rispetto alla responsabilità di non far approvare questi emendamenti. Si schieri apertamente dalla parte delle donne che da quel Ministero deve rappresentare e denunci le vere intenzioni di questa maggioranza! (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e delle senatrici Bianconi e Boldi).

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti. Richiami del Presidente).

 

TURRONI (Verdi-Un). Bravo!

 

PRESIDENTE. Senatore Turroni, non si faccia richiamare all'ordine!

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Quando parliamo noi, lei non richiama mai nessuno.

 

PRESIDENTE. Prego, senatore Contestabile.

 

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, cari ed illustri colleghi, è stata richiamata più volte la nostra Carta costituzionale a proposito di questi emendamenti e di una diversa posizione delle donne nelle candidature per le elezioni politiche. Mi sia concesso dire la mia opinione su questo.

La discussione ha assunto anche aspetti comprensibili di grande emotività, specie nelle colleghe, tutte autorevoli, che sono presenti in quest'Aula e che sono intervenute. Io cercherò di togliere ogni emotività da questo mio breve intervento per riportare il discorso, per quel poco che posso, a livello della Carta costituzionale e della politica senza emozioni, della politica basata sulla pura ragione.

La Corte costituzionale ha detto più volte che addirittura possono essere eccepite incostituzionalità anche per norme contenute nella Carta costituzionale. Vi è cioè un problema di bilanciamento fra le norme costituzionali, alcune prevalenti, evidentemente, e alcune minusvalenti, e quelle ritenute prevalenti devono ovviamente - lo dice la parola stessa - prevalere sulle altre.

È stato più volte richiamato il combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 51 della Carta costituzionale. Io sono solo un penalista, non sono un illustre costituzionalista com'è l'autorevole collega Bassanini, ma princìpi ovvi ci dicono che le norme contenute fra i princìpi fondamentali, in un bilanciamento fra le norme, sempre prevalgono su quelle che non sono ritenute appartenenti ai princìpi fondamentali.

Non vi è dubbio che l'articolo 3 della Costituzione pone problemi di contemperamento con l'articolo 51, almeno per quanto riguarda l'ultima parte del primo comma dell'articolo 51 stesso: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Questo principio non è contenuto nell'articolo 3, che invece fa riferimento a donne ed uomini, ma fa anche riferimento ad altre categorie, se categoria è la parola esatta.

 

PAGANO (DS-U). Si tratta di una differenza di genere, non di categoria. È un dibattito teorico di vent'anni fa!

 

CONTESTABILE (FI). Io cerco di spogliare questo intervento di ogni emotività.

Nell'articolo 3 si pongono altri problemi e non v'è dubbio che tale articolo sia norma prevalente rispetto all'articolo 51: l'articolo 3 è contenuto tra i princìpi fondamentali, l'articolo 51 no.

L'articolo 3 pone invece una necessità di uguaglianza davanti alla legge a proposito delle distinzioni di sesso, di razza - la parola razza non mi piace e preferirei che fosse utilizzata la parola cultura, ma purtroppo la Costituzione usa tale termine - di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

Allora vuol dire che, se si fa una quota - pongo solo un problema e non do la soluzione - per le donne, bisognerà farne una anche per i musulmani, per gli ebrei…

 

STANISCI (DS-U). Ma che cosa dici?

 

PRESIDENTE. Per cortesia, lasciate che il senatore Contestabile svolga la sua dichiarazione di voto.

 

CONTESTABILE (FI). Capisco che vi possa non piacere, ma abbiate la cortesia di lasciarmi parlare. Allora bisognerà ovviamente predisporre…

 

PASSIGLI (DS-U). Non c'è contrasto!

 

CONTESTABILE (FI). Non dico che sono contrario o favorevole alle quote rosa. Se il mio partito dirà che devo votare a favore delle quote rosa lo farò, perché non si tratta di una questione di coscienza, ma solo di politica. Pertanto è inutile questa opposizione un po' troppo emotiva. Mi sia consentito di dire quello che penso pienamente e senza problemi.

Allora bisognerà tenere conto anche di altre categorie...

 

PAGANO (DS-U). La differenza che c'è non è nella categoria!

 

CONTESTABILE (FI). …di altre razze ed etnie, di altre culture e religioni. Bisognerà istituire quote preferenziali per i musulmani, gli ebrei, i protestanti, i buddisti, i testimoni di Geova; per tutte le religioni che su un piano paritetico sono presenti nel nostro Paese.

Bisognerà però tenere conto anche delle lingue. La parola lingua è espressamente richiamata nell'articolo 3 della Costituzione. Ci sono minoranze etniche albanesi, greche, o meglio grecaniche, e anche di altre lingue storicamente presenti nel nostro Paese. Ci sono, in più, stranieri che parlano altre lingue. Di tutto questo bisognerà tenere conto.

 

PAGANO (DS-U). È un fatto culturale e non politico!

 

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per cortesia. Siamo quasi alla fine della seduta. Permettete al senatore Contestabile di terminare il suo intervento.

 

CONTESTABILE (FI). Bisognerà allora tenere conto di tutte le restanti situazioni.

Così facendo, colleghi della sinistra, non c'è solo il rischio di tornare alla Camera dei fasci e delle corporazioni…

 

TURRONI (Verdi-Un). Provoca!

 

PAGANO (DS-U). Le donne non sono una corporazione. Lo capisci o no? Sono un genere.

 

CONTESTABILE (FI). Andando su questo terreno…. (Commenti dai Gruppi dell'opposizione).

 

PRESIDENTE. Abbiate un po' di tolleranza. Senatrice Pagano, si calmi. Il senatore Contestabile ha il diritto di svolgere il suo intervento.

 

CONTESTABILE (FI). Se mi è consentito continuare, cercherò di accelerare al massimo il mio intervento, perché non voglio creare problemi.

Secondo me, c'è il rischio di tornare alla Camera dei fasci e delle corporazioni, e questo andrebbe politicamente valutato. Non dubito che le colleghe della sinistra siano intervenute legittimamente e per una giusta causa. Non esiste alcun fatto personale, perché sono tutte colleghe che hanno lavorato bene in questa legislatura. Non dubito che verranno ripresentate in questo schieramento...

 

STANISCI (DS-U). Avete paura di perdere il posto!

 

CONTESTABILE (FI). … in posti adeguatamente sicuri tali da garantire loro l'elezione anche nella prossima legislatura.

Non ho questi dubbi, però, al di fuori della volontà delle colleghe, nel dibattito che si sta aprendo nel Paese e che vede molte donne assai qualificate contrarie a questo tipo di disposizione, perché la si ritiene un'umiliante discriminazione per le donne…

 

IZZO (FI). Bravo!

CONTESTABILE (FI). …si stanno inserendo anche, non da parte delle colleghe, delle tentazioni, delle ambizioni, delle frustrazioni piccolo‑borghesi che sarebbe bene tenere lontano dalla legge e dal Parlamento. Non parlo delle colleghe, tutte autorevoli, che hanno lavorato bene…

 

STANISCI (DS-U). No!

 

CONTESTABILE (FI). …e che verranno sicuramente rielette nei due schieramenti. La tentazione nel Paese c'è. Un invito: teniamo lontano dalla legislazione ambizioni e frustrazioni, recuperiamo la ragione nella legislazione.

Non mi pronuncio se sono contrario o favorevole, lo dirò quando si discuterà seriamente di questa norma. Se il mio partito dirà che questa norma va votata, poiché essa pone un problema politico e non di coscienza, io questa norma ovviamente la voterò. Ho voluto solo porre dei problemi che, secondo me, sono legittimi ed è opportuno che i colleghi riflettano su queste situazioni. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi asterrò su questo emendamento, in dissenso con quanto ha dichiarato la mia collega, senatrice Magistrelli, soprattutto perché lo spazio del dissenso è l'unico che è per me - ahimè! - praticabile.

C'è un dato di fatto incontestabile anche per il collega Contestabile - mi si perdoni il calembour - ed è che la rappresentanza femminile nel Parlamento è ampiamente sottodimensionata rispetto alla sua presenza nella società e, per dei proporzionalisti convinti, questo elemento di disproporzionalità dovrebbe essere preoccupante.

Uno dei sistemi che abbiamo per riparare a questa mancata rappresentatività della nostra realtà sociale è quello delle quote riservate. È sicuramente uno strumento immediato ed incisivo. Si può essere più o meno d'accordo, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, ma per certo è un strumento efficace.

Quello che dobbiamo capire è se qui la questione è di metodo o di merito, perché, signor Presidente, siamo di fronte ad un Governo che, nella persona del suo Ministro per le pari opportunità, ha presentato su questo disegno di legge nell'altra Camera un emendamento che istituiva tale strumento di perequazione rappresentativa. Quando quell'emendamento è stato bocciato, autorevoli leader della maggioranza hanno parlato di stupidità politica e il Governo successivamente, nella persona del Presidente del Consiglio e dei due vice Presidenti del Consiglio, oltre che nella persona del Ministro per le pari opportunità, ha ripresentato un disegno di legge con questo strumento correttivo. Ora invece registriamo che c'è una divergenza di merito sulla questione. Lo abbiamo registrato negli interventi che ha svolto la maggioranza ma ancor più nei boatos che hanno accompagnato quegli interventi.

Vorremmo capire, signor Presidente, a questo punto qual è la posizione del Governo. Vorremmo capire se il Governo è a favore o no di questo provvedimento, perché il Paese ha diritto di capire quali sono le posizioni che vengono sostenute. Un inganno di questo genere non è lecito, non è legittimo. Esigiamo chiarezza. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-Un).

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.810, presentato dalla senatrice Magistrelli e da altre senatrici. (I senatori Pagano e Contestabile discutono animatamente. Richiami del Presidente). Senatrice Pagano, senatore Contestabile!

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290,

337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, considerato che mancano pochi minuti alle ore 14, dovendo l'intero Gruppo dell'UDC prendere parte ad un incontro, chiedo la cortesia di non procedere ad ulteriori votazioni nei restanti minuti.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

Sulle modalità di redazione del Resoconto stenografico

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo per segnalare e porre all'attenzione della Presidenza un fatto che riguarda la redazione del Resoconto stenografico. È una realtà che constato da parecchio tempo, ma nel resoconto di ieri è particolarmente evidente. Mi riferisco alla seduta pomeridiana. Sappiamo che le interruzioni di chi sta parlando fanno parte della dinamica parlamentare e dunque è normale che siano riportate. Però, dovrebbero essere riportate con pari dignità e senza che diventino piccoli interventi, o addirittura un contrappunto a ciò che l'oratore sta dicendo, specialmente se questo avviene in una direzione soltanto.

Faccio un esempio: sul Resoconto di ieri pomeriggio, a pagina 38, viene riportata un'interruzione della senatrice Pagano, con le parole che ha detto. Quando poi è intervenuta la senatrice Pagano, il senatore Asciutti ha detto (e si è sentito benissimo perché il senatore Asciutti non ha certo una voce debole): «Perché non li avete votati alla Camera, quei provvedimenti?», ma viene riportato «Commenti del senatore Asciutti», «Commenti dai Gruppi FI e UDC», «Commenti del senatore Asciutti».

A pagina 45, invece, inizia il tormentato intervento del senatore Pastore e ci sono dieci righe del collega Pastore e una della senatrice Pagano, due ancora del senatore Pastore e una della senatrice Pagano, sei righe del senatore Pastore ed una della collega Pagano, poi addirittura frasi intere della senatrice Pagano su due e su tre righe, tanto che la lettura dell'intervento del collega Pastore è controargomentata punto per punto.

 

GIARETTA (Mar-DL-U). Ma è un Resoconto!

 

MALAN (FI). Se così deve essere, allora ritengo che dovrebbe essere fatto sempre, altrimenti ogni intervento, il più serio, il meglio argomentato da entrambe le parti, cade nel ridicolo perché, se a ogni affermazione viene riportato quello che viene detto da chi interrompe e, per di più, tenendo conto del fatto che chi interrompe non ha il microfono e dunque chi sta parlando non sempre sente ciò che è stato detto, per cui non sempre può controbattere - e non dovrebbe farlo, perché dovrebbe essere libero di andare avanti - evidentemente non c'è una situazione di fedele rispecchiamento della realtà, quale invece dovrebbe essere il Resoconto - ripeto - stenografico, non un resoconto che, se fatto da un giornalista, naturalmente dà il maggiore o minore peso che vuole.

Sembra che i senatori della maggioranza, che forse interrompono di meno, abbiano una voce più debole - ivi incluso il tonante senatore Asciutti - di quella dei senatori della minoranza. Vorrei che ci fosse maggiore equilibrio in questo.

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue affermazioni, senatore Malan.

 

La seduta è tolta (ore 14,01).


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3633)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957», è sostituito dal seguente:

–«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

–«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi».

6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge.

10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».

12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, in quanto applicabili».

EMENDAMENTI DA 1.119 A 1.71

1.119

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica».

1.495

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis» comma 3, sopprimere le parole "nome e" in ogni occorrenza delle stesse.

1.496

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, comma 3, «Art. 14-bis», del decreto del Presidente della Repubblica ivi inserito, sostituire le parole: «il nome e cognome» con le seguenti: «i dati anagrafici».

1.497

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire le parole: «il nome e cognome» con le seguenti: «le generalità».

1.498

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo le parole: «il nome e cognome» aggiungere le seguenti: «, il luogo, la data di nascita e il comune di residenza».

1.499

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nome e cognome» aggiungere le seguenti: «professione e data di nascita».

1.500

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, comma 3, «Art. 14-bis», del decreto del Presidente della Repubblica ivi inserito, dopo le parole: «il nome e cognome» aggiungere le seguenti: «e la data di nascita».

1.501

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.500

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo le parole: «il nome e cognome» aggiungere le seguenti: «la data di nascita».

1.503

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo le parole: «depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome» inserire le seguenti: «e la residenza».

1.504

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo le parole: «il nome e cognome» aggiungere le seguenti: «lo stato civile».

1.505

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI

Inammissibile

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «della persona» con le seguenti: «del candidato o della candidata».

1.506

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, «Art. 14-bis», comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1967 come modificato, dopo le parole: «della persona da loro indicata», aggiungere le seguenti: «e l’eventuale soprannome».

1.507

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «da loro indicata come», aggiungere la seguente: «unico».

1.508

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.507

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, alle parole: «capo della forza politica», premettere la seguente: «unico».

1.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «capo della forza politica» con le seguenti: «candidato alla Presidenza del Consiglio».

1.509

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire le parole: «capo della forza politica», con le seguenti: «presidente e responsabile della coalizione».

1.510

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «capo» con la seguente: «leader».

1.511

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere le parole: «della forza politica».

1.512

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire le parole: «forza politica» con la seguente: «coalizione».

1.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.514

FILIPPELLI, DENTAMARO, D’AMBROSIO, FABRIS, RIGHETTI

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis» nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizioni che si candidano a governare dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione, e possono altresì depositare un unico programma elettorale».

1.515

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «articolo 14-bis», al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi do confondibilità, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonchè le parole o le affiggi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica o alla coalizione di riferimento».

1.516

BATTISTI, PETRINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «I partiti o i gruppi politici organizzati» con le seguenti: «I partiti, i gruppi politici organizzati o i movimenti».

1.517

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, alle parole: «I partiti» premettere le seguenti: «le coalizioni».

1.518

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «I partiti» aggiungere le seguenti: «, i movimenti».

1.519

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «gruppi politici» aggiungere le seguenti: «o i movimenti».

1.520

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere le parole: «tra loro collegati».

1.521

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso: «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere le parole: «in coalizione».

1.120

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.522

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.120

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.523

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «a governare» con le seguenti: «alle elezioni».

1.524

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «si candidano a governare» inserire le parole: «il Paese».

1.525

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «depositano» aggiungere la seguente: «altresì».

1.526

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere la parola: «unico».

1.527

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.526

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere la parola: «unico».

1.528

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Id. em. 1.526

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «unico».

1.529

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «unico» con la seguente: «il».

1.121

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione».

1.530

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.121

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione».

1.531

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «e cognome», aggiungere le seguenti: «, il luogo e la data di nascita».

1.532

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo le parole: «il nome e il cognome», aggiungere le seguenti: «, la data di nascita».

1.533

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo le parole: «il nome e il cognome», inserire le seguenti: «e la residenza».

1.534

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.533

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «nome e cognome», aggiungere le seguenti: «e residenza».

1.535

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire le parole: «unico capo della coalizione», con le seguenti: «il probabile capo della coalizione».

1.536

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire le parole: «unico capo della coalizione», con le seguenti: «possibile capo della coalizione».

1.537

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire le parole: «unico capo della coalizione», con le seguenti: «proposto capo della coalizione».

1.538

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire le parole: «unico capo», con le seguenti: «capo designato».

1.539

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «unico capo», con la seguente: «responsabile».

1.540

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.41

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «capo», con le seguenti: «candidato Presidente del Consiglio».

1.541

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «capo della coalizione», inserire le seguenti: «, non necessariamente candidato premier».

1.206

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.542

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.206

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.543

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire l’ultimo periodo, con il seguente: «In ogni caso, il Presidente della Repubblica esercita le prerogative di cui all’articolo 92, secondo comma, della Costituzione in ordine alla nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, sia in occasione della formazione del Governo successivo alle elezioni sia in occasioni di eventuali crisi di governo nel corso della legislatura».

1.544

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire l’ultimo periodo, con il seguente: «Restano ferme le prerogative costituzionali spettanti al Presidente della Repubblica».

1.545

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica o alla coalizione di riferimento».

1.546

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

3-ter. Ai fini di cui al precedente comma costituiscono elementi di confondibilità, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica o alla coalizione di riferimento».

1.547

TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 4.

1.548

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 4, dopo la parola: «effettuati» aggiungere le seguenti: «non prima delle ore 8 del quarantacinquesimo e non oltre le ore 16 del quarantesimo giorno antecedente quello della votazione».

1.97

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 5» a: «da notaio,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 4, sostituire le parole: «soggetti di cui all’articolo 15, primo comma» con le seguenti: «da persona munita di mandato, autenticato da notaio, del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato».

1.549

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire le parole: «dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma» con le seguenti: «da una persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del vicepresidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato».

1.551

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «o da altra persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte dei medesimi soggetti di cui all’articolo 15».

1.550

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 4, sostituire le parole: «dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma» con le seguenti: «dal presidente o dal vicepresidente o dal segretario del partito o del gruppo politico organizzato».

1.225

DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, SOLIANI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A pena di inammissibilità del contrassegno, i capilista delle liste presentate con il medesimo contrassegno non possono rappresentare ciascun genere in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

1.552

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Le parole da: «Al comma 5» a: «trentesimo giorno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, sostituire le parole: «il trentesimo giorno» con le seguenti: «il quarantacinquesimo giorno», e le parole: «il ventesimo giorno» con le seguenti: «il trentesimo giorno».

1.553

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, sostituire le parole: «trentesimo giorno» con le seguenti: «quarantacinquesimo giorno».

1.554

GUERZONI, VITALI, VILLONE, LEGNINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, sostituire le parole: «trentesimo giorno» con le seguenti: «quarantesimo giorno», e le parole: «ventesimo giorno» con le seguenti: «venticinquesimo giorno».

1.555

BASSANINI, MANZELLA, GUERZONI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, sostituire le parole: «trentesimo giorno» con le seguenti: «trentacinquesimo giorno», e le parole: «ventesimo giorno» con le seguenti: «venticinquesimo giorno».

1.556

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, sostituire le parole: «trentesimo» con la seguente: «ventesimo».

1.557

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, sostituire le parole: «trentesimo giorno» con le parole: «trentunesimo giorno».

1.558

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, sostituire le parole: «trentesimo giorno» con la seguente: «mese».

1.559

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 5» a: «a mezzo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, dopo le parole: «gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano», aggiungere le seguenti: «, a mezzo plico raccomandato».

1.560

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, dopo le parole: «gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano», aggiungere le seguenti: «, a mezzo di posta assicurata».

1.561

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, dopo le parole: «gli Uffici centrali circoscrizionali», aggiungere le seguenti: «coadiuvati dalle Prefetture».

1.562

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sost. id. em. 1.561

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, dopo le parole: «gli Uffici centrali circoscrizionali», aggiungere le seguenti: «in collaborazione con le Prefetture».

1.563

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, dopo la parola: «comunicano», aggiungere le seguenti: «alla presenza dei rappresentanti di lista».

1.564

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, sostituire la parola: «ammesse», con la parola: «richiedenti».

1.565

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, dopo le parole: «liste ammesse», aggiungere le seguenti: «alla consultazione elettorale».

1.566

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, sopprimere le parole: «con un esemplare del relativo contrassegno».

1.567

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», al comma 5, dopo le parole: «Ufficio centrale nazionale», aggiungere la parola: «elettorale».

1.98

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, dopo le parole: «Ufficio centrale nazionale» inserire le seguenti: «presso la Corte di cassazione».

1.568

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, «Art. 14-bis», del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1967, come modificato, dopo le parole: «accertata la regolarità delle dichiarazioni», aggiungere le seguenti: «nel contraddittorio con la parte interessata, in caso di rilievi».

1.569

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 5» a: «ventesimo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, «Art. 14-bis», comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1967, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «trentesimo».

1.570

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 5, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «quindicesimo».

1.571

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 5, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «ventunesimo».

1.572

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 5, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale» aggiungere le seguenti: «e sui principali organi di stampa nazionale,».

1.573

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 5, sopprimere le parole: «dei collegamenti ammessi».

1.574

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 5, dopo le parole: «dell’elenco dei collegamenti» aggiungere le seguenti: «di liste».

1.575

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e presentati».

1.576

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la motivazione dei collegamenti rifiutati».

1.207

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui verrà data evidenza nella scheda elettorale».

1.577

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 5» a: «collegamenti ammessi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’elenco delle liste e dei collegamenti ammessi, con i relativi contrassegni, deve essere pubblicato una o più volte, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o sui quotidiani di informazione nazionali. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata».

1.578

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’elenco delle liste e dei collegamenti ammessi, con i relativi contrassegni, deve essere pubblicato una o più volte, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o sui quotidiani di informazione nazionali. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata».

1.579

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’elenco delle liste e dei collegamenti ammessi, con i relativi contrassegni, deve essere altresì riportato nel sito Internet del Ministero dell’interno entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione».

1.580

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’elenco dei collegamenti ammessi deve essere pubblicato dai principali quotidiani nazionali, entro il quindicesimo giorno precedente quello delle votazioni».

1.581

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma 5» a: «del 1957,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, primo comma, sostituire le parole: "ore 8 del 44º e non oltre le ore 16 del 42º giorno" con le seguenti: "ore 7 del 43º giorno e non oltre le ore 19 del 40º giorno"».

1.582

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, secondo comma, sostituire le parole: "dalle ore 8 alle ore 20" con le seguenti: "dalle ore 6 alle ore 22"».

1.583

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, terzo comma, sostituire le parole: "triplice esemplare" con le seguenti: "quattro esemplari"».

1.584

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma 5» a: «del 1957» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, primo comma, sostituire le parole: "due giorni" con le seguenti: "tre giorni"».

1.585

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, ultimo comma, sostituire le parole: "48 ore" con le seguenti: "72 ore"».

1.586

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, ultimo comma, sopprimere le parole: "e delle liste che vi abbiano interesse"».

1.587

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma 5» a: «del 1957,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, primo comma, sostituire le parole: "di un rappresentante effettivo e di uno supplente" con le seguenti: "di due rappresentanti effettivi e di due supplenti"».

1.588

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: "36º giorno" con le seguenti: "40º giorno"».

1.589

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, secondo comma, sopprimere il secondo periodo».

1.590

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Dopo il comma 5» a: «del 1957,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, primo comma, sopprimere l’ultimo periodo».

1.591

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, primo comma, sopprimere il terzo periodo».

1.592

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, secondo comma, sostituire le parole: "ventiquattro ore" con le seguenti: "quarantotto ore"».

1.593

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, secondo comma, sopprimere l’ultimo periodo».

1.594

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, quarto comma, sostituire le parole: "non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori" con le seguenti: "non meno di 200 e da non più di 500 elettori"».

1.68

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’elezione del Senato della Repubblica».

1.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole «Sopprimere i commi 6» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.595

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Sopprimere in comma 6.

1.122

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Precluso

Sopprimere il comma 6.

1.24

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".

7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"».

1.596

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che, pur presentando un nuovo simbolo rispetto alle precedenti elezioni politiche, al momento della convocazione dei comizi elettorali, abbiano conseguito nelle ultime elezioni europee almeno un parlamentare che dichiari di essere iscritto al partito o al gruppo politico che presenta un nuovo simbolo elettorale rispetto alle precedenti elezioni politiche; oppure che abbiano ottenuto un parlamentare nazionale che, successivamente alla convalida della elezione, si sia iscritto ad una delle componenti del Gruppo parlamentare cosiddetto misto. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione"».

1.597

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 1.

1.123

PASSIGLI, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Id. em. 1.597

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 1.

1.124

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine dei precedenza».

1.598

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis» comma 1, sopprimere le parole: «con metodo proporzionale».

1.599

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis» comma 1, sostituire le parole da: «da almeno 1.500» fino a: «con più di 1.000.000 di abitanti.» con le seguenti: «da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 800.000 abitanti; da aleno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali compresi nelle circoscrizioni con più di 800.000 abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti; da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 3.000.000 di abitanti».

1.600

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Le parole da: «Al comma 6» a: «non più di 2.000» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000» con le seguenti: «da almeno 1.250».

1.601

VITALI, VILLONE, PASSIGLI, LEGNINI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1.500» e «2.000» con: «1.200» e «1.800».

1.602

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1.500» e «2.000» rispettivamente con le seguenti: «1.000» e «1.500».

1.603

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 6» a: «1.500» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, sostituire le parole: «1.500» con: «2.000».

1.604

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno 1.500» con le seguenti: «da non meno di 1.250».

1.605

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «da almeno 1.500» con le seguenti: «almeno 1.000».

1.606

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno 1.500» con le seguenti: «almeno 1.510».

1.607

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, VILLONE

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e da non più di 2.000».

1.608

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 6» a: «non più di 2.000» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «non più di 2.000» con le seguenti: «non più di 1.500».

1.609

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2.000 elettori» con le seguenti: «2.010 elettori».

1.610

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, VILLONE

Le parole da: «Al comma 6» a: «500.000 abitanti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sostituire le parole: «500.000 abitanti» con le seguenti: «250.000 abitanti».

1.611

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino a 500.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 510.000 abitanti».

1.612

PASSIGLI, GUERZONI, VITALI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino a 500.000 abitanti» con le seguenti: «fino a 400.000 abitanti».

1.613

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Le parole da: «Al comma 6» a: «non più di 3.000» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno 2.500 e da non più di 3.000» con le seguenti: «da almeno 2.000».

1.614

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2.500» e «3.000», rispettivamente con le seguenti: «2.000» e «2.500».

1.615

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI, VILLONE, LEGNINI

Le parole da: «Al comma 6» a: «2.500» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2.500» con le seguenti: «da non meno di 2.000».

1.616

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «almeno 2.500» con le seguenti: «almeno 2.600».

1.617

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, VILLONE, LEGNINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e da non più di 3.000».

1.618

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 6» a: «non più di 3.000» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non più di 3.000» con le seguenti: «non più di 2.500».

1.619

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 elettori» con le seguenti: «2.990 elettori».

1.620

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI, VILLONE

Le parole da: «Al comma 6» a: «1.000.000 di abitanti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle circoscrizioni con più di 50.000 e fino a 1.000.000 di abitanti» con le seguenti: «nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti».

1.621

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «con più di 500.000» con le seguenti: «con più di 450.000».

1.622

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino a 1.000.000» con le seguenti: «fino a 1.010.000».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «più di 1.000.000» con le seguenti: «più di 1.010.000 abitanti».

1.623

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Le parole da: «Al comma 6» a: «non più di 4.500» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno 4.000 e da non più di 4.500» con le seguenti: «da almeno 3.000».

1.624

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «4.000» e «4.500» rispettivamente con le seguenti: «3.500» e «4.000».

1.625

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, LEGNINI

Le parole da: «Al comma 6» a: «da almeno 4.000» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno 4.000» con le seguenti: «da non meno di 3.000».

1.626

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «almeno 4.000» con le seguenti: «almeno 3.010».

1.627

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «da almeno 4.000» con le seguenti: «da almeno 3.500».

1.628

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI, VILLONE

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e da non più di 4.500».

1.629

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 6» a: «non più di 4.500» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «non più di 4.500» con le seguenti: «non più di 4.000».

1.630

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «più di 4.500» con le seguenti: «più di 4.600».

1.631

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, VILLONE

Le parole da: «Al comma 6» a: «più di 1.000.000 di abitanti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis» comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti» con le seguenti: «nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti».

1.632

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis» comma 1, sostituire le parole: «con più di 1.000.000» con le parole: «con più di 950.000».

1.125

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza».

1.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre trecentosessantacinque giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un quarto».

1.633

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.634

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 6» a: «è ridotto» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà».

1.635

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati il numero delle sottoscrizioni è ridotto di un terzo».

1.636

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 6» a: «oltre centoventi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «oltre centoventi» con le seguenti: «almeno trecentosessantacinque».

1.637

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «di centoventi giorni» con le seguenti: «duecento giorni».

1.638

GUERZONI, VILLONE, PASSIGLI, LEGNINI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi» con: «cento».

1.639

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta».

1.640

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, VILLONE

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta».

1.641

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta».

1.642

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, VILLONE

Le parole da: «Al comma 6» a: «alla metà» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «ad un quarto».

1.643

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «di un terzo».

1.644

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a un terzo».

1.645

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «di scioglimento» aggiungere la seguente: «anticipato» e sopprimere le parole: «che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

1.646

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, VILLONE

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.642

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «ad un terzo».

1.647

VITALI, BASSANINI, PASSIGLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.642

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alla metà» con: «ad un terzo».

1.648

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, dopo le parole: «il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà» aggiungere le seguenti: «più uno».

1.650

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.651

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, LEGNINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «devono essere autenticate» aggiungere le seguenti: «da un notaio o».

1.652

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.651

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «essere autenticate da» aggiungere le seguenti: «da un notaio o».

1.653

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «essere autenticate da» aggiungere le seguenti: «un sindaco o».

1.654

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53

1.655

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «da uno dei soggetti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «da uno dei soggetti sottoelencati: "i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle provincie, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

1.656

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53» con le seguenti: «da un pubblico ufficiale al compito delegato».

1.657

GUERZONI, VILLONE, MANZELLA

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, terzo e quarto periodo, sostituire le parole: «da uno dei» con le seguenti: «da due dei».

1.435a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, dopo le parole: «autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.» aggiungere le seguenti: «nonché tutti i funzionari pubblici dipendenti delle Corti di appello, dei tribunali e delle procure della Repubblica, dipendenti comunali e provinciali, purchè incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia o dal presidente della Corte d’Appello ovvero delegati dai consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che non abbiano comunicato la propria disponibililtà, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco ai sensi dell’articolo 14 della citata legge n. 53 del 1990».

1.658

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53)» aggiungere le seguenti: «così come sostituito dalla legge n. 130 del 1998 e dalla legge n. 120 del 1999».

1.660

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, terzo periodo, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione dei giudici di pace».

1.661

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere il quarto periodo.

1.662

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «deve essere accettata» aggiungere le seguenti: «entro dieci giorni dalla proposta».

1.663

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le parole: «da un sindaco».

1.664

VITALI, BASSANINI, PASSIGLI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «un sindaco» inserire: «da un assessore comunale,».

1.665

MANZELLA, PASSIGLI, GUERZONI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «un sindaco» inserire: «da un consigliere comunale,».

1.666

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le parole: «da un notaio».

1.667

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «da un notaio o» con le seguenti: «da un notaio, da un cancelliere di tribunale o».

1.668

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «notaio», con le seguenti: «ovvero a mezzo di autocertificazione».

1.669

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 6» a: «dell'amministrazione» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «notaio», con le seguenti: «funzionario dell’amministrazione comunale».

1.670

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire le parole: «notaio», con le seguenti: «funzionario dell’amministrazione civile dell’interno in servizio presso la Prefettura».

1.671

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, dopo le parole: «notaio», aggiungere le seguenti: «ovvero altro pubblico ufficiale statale».

1.672

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, dopo le parole: «da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53.», aggiungere le seguenti: «L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15».

1.673

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53)» aggiungere le altre: «così come sostituito dalla legge n.130 del 1998, e dalla legge n.120 del 1999».

1.674

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

1.675

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta all’ufficio diplomatico o consolare più vicino al luogo di residenza».

1.676

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «l’autenticazione della firma deve» aggiungere le seguenti: «essere ottenuta nei medesimi tempi e».

1.677

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le parole: «diplomatico o».

1.678

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.677

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le parole: «diplomatico o».

1.679

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le parole: «o consolare».

1.680

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.679

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: «o consolare».

1.681

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che la rilascia nei termini di legge, verificati i requisiti del richiedente».

1.682

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Alla dichiarazione di candidatura deve essere allegata una dichiarazione di accettazione della stessa da parte dell’interessato».

1.683

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

1.684

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al duecentoventiquattresimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature».

1.13

PEDRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma 1 consiglieri regionali che comunichino la propria disponibilità al presidente della regione e i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

1.685

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.

1.126

GUERZONI, MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Id. em. 1.685

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.

1.686

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2 sopprimere il primo periodo.

1.687

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono esentati dalla sottoscrizione di cui al comma 2 i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i proprio eletti e relativamente alla lista presentata, abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare».

1.688

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma, 6 capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nessuna sottiscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle due Camere».

1.689

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2 primo periodo, dopo le parole: «Nessuna sottoscrizione» aggiungere le parole: «da parte di elettori ed elettrici».

1.690

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2 primo periodo, dopo le parole: «Nessuna sottoscrizione» aggiungere le seguenti parole: «di cittadini».

1.691

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in caso di grave calamità naturale che impedisca la raccolta delle sottoscrizioni secondo i termini e le scadenze stabilite dalla legge nonchè».

1.692

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.438

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis» comma 2, sopprimere in tutte le occorrenze le parole: «i partiti o».

1.693

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.476

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, primo periodo, alle parole: «i partiti» premettere le seguenti: «le coalizioni,».

1.694

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis» comma 2, primo periodo, dopo le parole: «i partiti» aggiungere le seguenti: «, i movimenti».

1.695

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.441

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sopprimere ovunque si incontrino le parole: «o gruppi politici».

1.697

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «in entrambe le Camere» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle du Camere.».

1.698

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis» comma 2, sopprimere le parole: «in entrambe la Camere».

1.699

BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2 sostituire le parole: «in entrambe le Camere» con le seguenti: «sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica».

1.700

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole «in entrambe le Camere» con le seguenti: «alla Camera dei deputati».

1.701

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in entrambe le Camere» con le seguenti: «al Senato della Repubblica».

1.702

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «in entrambe le Camere» con le seguenti: «in almeno uno dei rami del Parlamento».

1.703

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sostituire le parole: «in entrambe le» con le seguenti: «anche in una sola delle».

1.704

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «in entrambe le» con le seguenti: «in una delle due».

1.208

PASSIGLI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «all’inizio della legislatura in corso».

1.705

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.208

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «all’inizio della legislatura in corso».

1.706

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «al momento della convocazione dei comizi».

1.707

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «della convocazione dei comizi» con le seguenti: «dell’entrata in vigore della presente legge».

1.708

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrativi attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata, abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare».

1.709

GUBERT

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici costituiti all’inizio della consiliatura in gruppo nel Consiglio regionale o di Provincia autonoma della Regione il cui territorio è in parte o tutto compreso nella circoscrizione».

1.710

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, il seguente:

«Le sottoscrizioni sono ridotte di un terzo per le forze, i movimenti, i partiti o gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere entro diciotto mesi antecedenti alla convocazione dei comizi».

1.127

PASSIGLI

Le parole da: «Al comma 6» a: «il secondo,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

1.711

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.712

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.2

DEL PENNINO

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per il partito o gruppo politico che abbia effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno due partiti o gruppi politici di cui al periodo precedente e a cui gli stessi dichiarino di estendere il loro diritto all’esenzione dalle sottoscrizioni. Ogni partito o gruppo politico di cui al primo periodo non può accordare l’estensione del diritto a più di un partito o gruppo politico».

1.713

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sostituire le parole: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta» con le seguenti: «La sottoscrizione è anche richiesta».

1.714

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 6» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Nessuna sottoscrizione» con le seguenti: «Metà delle sottoscrizioni».

1.715

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Nessuna sottoscrizione» con le seguenti: «Un terzo delle sottoscrizioni».

1.716

BATTISTI, PETRINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sostituire le parole: «per i partiti o i gruppi politici» con le seguenti: «per i partiti, i gruppi politici organizzati o i movimenti».

1.717

BATTISTI, PETRINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo le parole: «per i partiti o i gruppi politici» sono sostituite con le seguenti: «per i partiti, i gruppi politici organizzati o i movimenti».

1.718

BATTISTI, PETRINI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «per i partiti o i gruppi politici» con le seguenti: «per i partiti, i gruppi politici organizzati o i movimenti».

1.719

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «per i partiti o i gruppi politici», aggiungere le seguenti: «che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare, nonché per quei partiti o gruppi politici».

1.721

GUBERT

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «con almeno due partiti» alla fine del periodo con le seguenti: «con almeno un partito o gruppo politico di cui al primo e secondo periodo».

1.722

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sostituire le parole: «almeno due partiti» con le seguenti: «almeno tre partiti».

1.723

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, VILLONE

Id. em. 1.722

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «due partiti» con le seguenti: «tre partiti».

1.724

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno due partiti o gruppi politici» con le seguenti: «un partito o gruppo politico».

1.725

BATTISTI, PETRINI

Id. em. 1.722

Al comma 6, capoverso «Art. 18», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «due partiti» con le seguenti: «tre partiti».

1.726

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e abbiano conseguito almeno un seggio» fino alla fine del periodo.

1.4

FORMISANO, DE PAOLI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo» con le seguenti: «abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni del Parlamento nazionale o europeo».

1.727

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, LEGNINI

Le parole da: «Al comma 6» a: «un seggio» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno un seggio» con le seguenti: «almeno due seggi».

1.728

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, VILLONE

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «un seggio» con le seguenti: «tre seggi».

1.729

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «un seggio» con le seguenti: «tre seggi».

1.730

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire, in tutte le occorrenze, le parole: «almeno un seggio» con le seguenti: «almeno due seggi».

1.731

BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «Al comma 6» a: «delle ultime» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in occasione delle ultime» aggiungere le seguenti: «tre».

1.732

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in occasione delle ultime» aggiungere le seguenti: «due».

1.733

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sostituire, in tutte le occorrenze, le parole: «ultime elezioni» con le seguenti: «ultime due elezioni».

1.734

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sopprimere le parole: «con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14».

1.16

FILIPPELLI, DENTAMARO, D’AMBROSIO, FABRIS, RIGHETTI

Id. em. 1.734

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14».

1.1

DEL PENNINO

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14» con le seguenti: «purché contrassegno identico a quello presentato alle elezioni europee sia contenuto, solo o combinato con altri, in quello depositato ai sensi dell’articolo 14».

1.10

DEL PENNINO

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell’articolo 14», aggiungere le seguenti: «o abbiano un parlamentare ad essi iscritto nel gruppo misto della Camera e uno nel gruppo misto del Senato, dall’inizio della legislatura. La loro iscrizione al partito o gruppo politico dall’inizio della legislatura deve essere certificata dal sottoscrittore di cui al comma successivo».

1.3

DEL PENNINO

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Nessuna sottoscrizione è richiesta anche per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno tre partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e che abbiano un parlamentare ad essi iscritto nel gruppo misto della Camera e uno nel gruppo misto del Senato, dall’inizio della legislatura. La loro iscrizione al partito o gruppo politico dall’inizio della legislatura deve essere certificata dal sottoscrittore di cui al comma successivo».

1.12

CUTRUFO

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Allo stesso modo nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo, e che abbiano, tra i propri iscritti, almeno due rappresentanti eletti al Parlamento europeo».

1.51

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le sottoscrizioni sono ridotte ad un terzo per il caso di gravi eventi naturali che colpiscano parte o tutta la circoscrizione elettorale nei novanta giorni antecedenti ai termini previsti per la presentazione».

1.735

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.736

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «In tali casi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «In tali casi la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del partito o gruppo politico».

1.737

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «dal presidente o dal segretario» con le seguenti: «dal segretario amministrativo o in sua assenza dal presidente».

1.738

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «dal presidente o dal segretario» con le seguenti: «da un componente dell’organo di direzione politica».

1.739

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «dal presidente o».

1.740

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «o dal segretario».

1.741

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «dal segretario» con le seguenti: «dal legale rappresentante».

1.742

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «segretario» con la seguente: «tesoriere».

1.743

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «del partito o».

1.744

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «o gruppo politico».

1.745

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma».

1.746

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «o gruppo politico ovvero da», aggiungere le seguenti: «un loro delegato, nonché».

1.747

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

1.748

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «Il Ministero dell’Interno provvede», con le seguenti: «Le prefetture provvedono».

1.749

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, dopo le parole: «Il Ministero dell’Interno», aggiungere le seguenti: «per mezzo delle singole prefetture - uffici territoriali del Governo».

1.750

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell’Interno», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero per le riforme istituzionali e la devoluzione».

1.751

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell’Interno», aggiungere le seguenti: «d’intesa con il Ministero per gli affari regionali».

1.436a

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, quarto periodo, prima delle parole: «provvede a comunicare», premettere le seguenti: «nei trenta giorni precedenti i termini per la presentazione e comunque con ampio anticipo rispetto alla scadenza».

1.752

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.751

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «provvede» con le seguenti: «e il Ministero per gli affari regionali provvedono».

1.753

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 6» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «il Ministero dell’Interno provvede» aggiungere le seguenti: «entro ventiquattro ore dalla presentazione della lista di cui al periodo precedente».

1.754

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «il Ministero dell’Interno provvede» aggiungere le seguenti: «nel più breve tempo possibile».

1.755

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.753

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «provvede a comunicare» aggiungere le seguenti: «entro i trenta giorni precedenti i termini per la presentazione o comunque con ampio anticipo rispetto alla scadenza».

1.756

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.753

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «provvede a comunicare» aggiungere le seguenti: «entro i trenta giorni precedenti i termini per la presentazione».

1.757

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, in mancanza o in caso di indisponibilità, da uno dei soggetti di cui all’articolo 14».

1.128

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sopprimere il quinto periodo.

1.759

CREMA, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

Ritirato

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sostituire il quinto periodo con il seguente: «La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, così come sostituito dalla legge n.130 del 1998, e dalla legge n.120 del 1999».

1.758

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un notaio o da un cancelliere di tribunale».

1.760

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «La firma del sottoscrittore» aggiungere le seguenti: «può essere soggetta ad autocertificazione ai sensi della normativa vigente. In alternativa, essa».

1.761

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, quinto periodo, dopo le parole: «deve essere autenticata» aggiungere le seguenti: «da un consigliere provinciale ovvero».

1.762

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, sopprimere le parole: «da un notaio o».

1.764

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, alle parole: «da un notaio» premettere le seguenti: «da un consigliere comunale ovvero».

1.765

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, alle parole: «da un notaio» premettere le seguenti: «dal Presidente del consiglio comunale ovvero».

1.766

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire le parole: «da un notaio o da un cancelliere di tribunale» con le seguenti: «da un pubblico ufficiale».

1.767

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, sostituire le parole: «da un notaio» con le seguenti: «dai consiglieri comunali».

1.768

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, sostituire le parole: «da un notaio» con le seguenti: «dal Presidente del consiglio comunale».

1.769

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, dopo le parole: «da un notaio» aggiungere le seguenti: «o da impiegati comunali delegati dal sindaco».

1.770

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, quinto periodo, dopo la parola: «notaio» aggiungere le seguenti: «da un delegato del sindaco».

1.771

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: «o da un cancelliere di tribunale».

1.772

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «o da un cancelliere di tribunale» con le parole: «o dal segretario comunale».

1.773

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, sostituire le parole: «o da un cancelliere di tribunale» con le seguenti: «dai direttori del ministero dell’interno».

1.774

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, sostituire le parole: "un cancelliere di tribunale" con le seguenti "funzionari della pubblica amministrazione".

1.775

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, sostituire le parole: "cancelliere di tribunale" con le seguenti "impiegato laureato della prefettura".

1.776

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 6» a: «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, sostituire le parole: "cancelliere di tribunale" con le seguenti "funzionario della prefettura".

1.777

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, sostituire le parole: "cancelliere di tribunale" con le seguenti "funzionario del Ministero dell’interno".

1.778

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 6» a: «o da» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al quinto periodo, dopo le parole: "da un cancelliere di tribunale" aggiungere le seguenti "o da funzionari comunali con la delega del sindaco".

1.779

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Precluso

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», al comma 2 quinto periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53".

1.780

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Precluso

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», al comma 2, quinto periodo, aggiungere infine le parole "o da un segretario comunale".

1.781

BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, dopo le parole "La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale" aggiungere le seguenti "o da un collaboratore delle cancellerie delle Corti di appello".

1.782

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI, VILLONE

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti politici o gruppi politici rappresentativi delle minoranze linguistiche che abbiano conseguito uno o più seggi in almeno una delle due precedenti elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica".

1.783

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, VILLONE

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti politici o gruppi politici rappresentativi delle minoranze linguistiche".

1.784

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: "per i partiti" aggiungere le seguenti: ", i movimenti"

1.785

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.440

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, al sesto periodo, sostituire le parole: "o gruppi" con le seguenti:" , i movimenti e i gruppi".

1.786

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, ultimo periodo, dopo le parole "linguistiche" aggiungere le seguenti ", presenti nelle regioni il cui statuto speciale ne prevede una particolare tutela".

1.787

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, sopprimere le parole: "che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica".

1.788

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Id. em. 1.787

Al comma 6, capoverso: Art. 18-bis», comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: che abbiano conseguito, fino a: per il Senato della Repubblica.

1.790

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, sostituire le parole "che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica", con le seguenti: "che abbiano conseguito alle ultime elezioni almeno un seggio alla Camera dei deputati e uno al Senato della Repubblica".

1.791

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, VILLONE

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime con le seguenti: che abbiano conseguito uno o più seggi in almeno una delle due precedenti.

1.792

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Inammissibile

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», al comma 2, ultimo periodo dopo le parole "un seggio" aggiungere le parole "parlamentare".

1.793

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI, VILLONE

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.791

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: in occasione delle ultime con le seguenti: in almeno una delle precedenti.

1.794

BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, VILLONE, GUERZONI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, ultimo periodo, sopprimere la seguente parola: «ultime».

1.795

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, al sesto periodo, sostituire le parole: «per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica» con la seguente: «amministrative».

1.796

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Inammissibile

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, al sesto periodo, sostituire le parole: «per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica» con la seguente: «politiche».

1.797

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: «delle ultime elezioni per» aggiungere le seguenti: «il Parlamento Europeo,».

1.798

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, al sesto periodo, sostituire le parole: «la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica» con le seguenti: «il Parlamento Europeo».

1.799

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, dopo le parole: «elezioni per la Camera dei deputati» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

1.800

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: «o per il Senato della Repubblica».

1.801

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, sesto periodo, dopo le parole: «Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, anche nel caso in cui successivamente l’eletto abbia cambiato gruppo parlamentare di appartenenza».

1.802

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure il dieci per cento dei voti in almeno una circoscrizione».

1.803

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.797

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per il Parlamento Europeo».

1.804

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 6, capoverso «Art. 18-bis», al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Le liste elettorali debitamente presentate vengono pubblicate da tre quotidiani a diffusione nazionale e cinque quotidiani a diffusione locale».

1.129

PASSIGLI, BASSANINI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.

1.69

MANCINO

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Sulla base dei risultati della consultazione elettorale, i segretari nazionali dei partiti, entro cinque giorni dalla notifica dei seggi attribuiti alle rispettive liste, comunicano ai Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i nominativi dei deputati e dei senatori titolari dei medesimi seggi.

3-bis. Con la comunicazione di cui al comma 3, i segretari nazionali dei partiti indicano per ciascuna delle circoscrizioni elettorali almeno cinque nominativi di supplenti per i casi di dimissioni, morte, impedimento permanente, incompatibilità o ineleggibilità».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «candidato può accettare la candidatura» con le seguenti: «nominato può accettare la nomina».

1.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 6» a: «per genere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ogni lista, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

1.47

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ogni lista, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere in una successione non superiore a due e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

1.224

DATO

Le parole da: «Al comma 6» a: «all'unità prossima» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A pena di inammissibilità, all’atto della presentazione, ogni lista è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima».

Conseguentemente, dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina transitoria della determinazione dei rimborsi elettorali per la mancata ottemperanza agli obblighi di equilibrata rappresentanza dei sessi nelle elezioni del Parlamento)

1. Limitatamente alla prima elezione successiva all’entrata in vigore della presente legge, le liste che non rispettano i requisiti relativi all’alternanza e alla rappresentanza di genere, di cui all’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sanzionati, in sede di riconoscimento del rimborso per le spese elettorali, di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, attraverso una riduzione fino a due terzi del rimborso stesso, in misura direttamente proporzionale al numero di candidature eccedenti la soglia indicata, ovvero una riduzione pari alla metà del rimborso in caso di violazione dell’obbligo di omogenea distrfuuzione dei candidati e delle candidate.

1.81

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Precluso

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A pena di inammissibilità ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima».

1.805

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ogni lista, all’atto della presentazione è formata complessivamente da un elenco di candidati in numero non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

1.806

FRANCO VITTORIA, ACCIARINI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, PAGANO, PILONI, STANISCI, BASSANINI, GUERZONI, LEGNINI

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta, a pena di inammissibilità, da un elenco di candidati in modo da garantire l’alternanza dei candidati e delle candidate».

1.807

BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», comma 3, sopprimere le parole: «, all’atto della presentazione,».

1.808

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «elenco di» aggiungere le seguenti: «candidate e».

1.82

SOLIANI, DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.224

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis» al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «candidati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall’articolo 18-bis, comma 3, relativi alle sequenza di presentazione e alla rappresentanza di genere».

1.810

MAGISTRELLI, DATO, BAIO DOSSI, SOLIANI

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «candidati, presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «candidate e candidati, presentati in modo tale che ciascun genere sia rappresentato in una successione non superiore a due,».

1.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.44

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «elenco di candidati» inserire le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

Conseguentemente sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

1.71

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Sost. id. em. 1.808

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di candidati» inserire le seguenti: «e candidate».