XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Modifiche alle norme per l'elezione della Camera e del Senato - Lavori preparatori della Legge 21 dicembre 2005, n. 270 - Iter al Senato: (A.S. 3633) esame in sede referente e in sede consultiva - Parte terza - Seconda edizione
Serie: Progetti di legge    Numero: 730    Progressivo: 1
Data: 02/03/06
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
L n.270 del 21/12/05   AS n.3633/14
AC n.2620/14     

Servizio studi

 

progetti di legge

Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato

 

Lavori preparatori
della Legge 21 dicembre 2005, n. 270

Iter al Senato: esame in sede referente
e in sede consultiva

n. 730/1

Parte terza

Seconda edizione


xiv legislatura

2 marzo 2006

 

Camera dei deputati


La documentazione predisposta in occasione dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato (A.C. 2620 e abb.) si articola nei seguenti volumi:

§         dossier n. 730, contenente la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, i testi delle proposte di legge e la normativa di riferimento;

§         dossier n. 730/1, suddiviso in più volumi, contenente i lavori preparatori della legge 21 dicembre 2005, n. 270;

§         dossier n. 730/2, recante la documentazione per l’esame in Assemblea del testo unificato delle proposte di legge (schede di lettura, testo a fronte e testo unificato A.C. 2620 ed abb.-A).

Il Servizio studi ha inoltre predisposto sulla materia le seguenti Note:

§         nota n. 72 (seconda edizione), recante il calcolo della assegnazione di 617 seggi della Camera dei deputati effettuato secondo il sistema proporzionale previsto dalla proposta di legge;

§         nota n. 73, recante il calcolo della assegnazione di 301 seggi del Senato della Repubblica effettuato secondo il sistema proporzionale previsto dalla proposta di legge;

§         nota n. 74 (seconda edizione), che illustra nei tratti principali le nuove regole per l’elezione della Camera e del Senato ripercorrendo la disciplina recata dai due testi unici in materia, come modificati dalla legge n. 270 del 2005.

 

DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali

SIWEB

 

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File: ac0728a3.doc

 


INDICE

 

Iter al Senato

Progetti di legge

§      A.S.3633, Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (approvato dalla Camera dei deputati)5

§      A.S. 1 (d’iniziativa popolare), Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali49

§      A.S. 117 (sen. Tomassini), Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati57

§      A.S. 290 (sen. Pedrizzi), Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore  85

§      A.S. 337 (sen. Bevilacqua), Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati89

§      A.S. 614 (sen. Eufemi ed altri), Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  93

§      A.S. 1148 (sen. Ronconi), Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali113

§      A.S. 1177 (sen. Falcier ed altri), Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali123

§      A.S. 1294 (sen. Turroni e Magnalbò), Modifiche alle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali133

§      A.S. 1475 (sen. De Paoli), Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali]137

§      A.S. 1489 (sen. Villone ed altri), Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati141

§      A.S. 1693 (sen. Pedrini), Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati155

§      A.S. 1853 (sen. Danieli Paolo), Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533  165

§      A.S. 3343 (sen. Balboni ed altri), Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali]169

§      A.S. 3378 (sen. Bassanini e Passigli), Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali175

§      A.S. 3396 (sen. Specchia), Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali179

Esame in sede referente presso la 1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 19 ottobre 2005  191

Seduta del 20 ottobre 2005  193

Seduta del 25 ottobre 2005  199

Seduta del 2 novembre 2005  209

Seduta dell’8 novembre 2005 (antimeridiana)215

Seduta dell’8 novembre (pomeridiana)219

Seduta del 9 novembre 2005 (antimeridiana)339

Seduta del 9 novembre (pomeridiana)343

Seduta del 10 novembre 2005 (antimeridiana)351

Seduta del 10 novembre 2005 (pomeridiana)355

Seduta del 15 novembre 2005  361

Seduta del 16 novembre 2005  365

Seduta del 17 novembre 2005 (antimeridiana)373

Seduta del 17 novembre 2005 (pomeridiana)379

Seduta del 22 novembre 2005  385

Seduta del 23 novembre 2005  393

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 1ª Commissione (Affari costituzionali)

-       2ª Commissione (Giustizia)

Seduta del 22 novembre 2005  399

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 22 novembre 2005  401

§      Pareri resi all’Assemblea

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 18 ottobre 2005  403

Seduta del 29 novembre 2005  405

 

 


Iter al Senato

 


Progetti di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3633

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2005, in un testo risultante

dall’unificazione dei disegni di legge(1)

 

d’iniziativa dei deputati SORO , ALBERTINI , BENVENUTO , BIANCO Enzo , BIMBI , BONITO , BOTTINO , BRESSA , CAMO , CARBONELLA , CARDINALE , CARRA , CUSUMANO , DAMIANI , DUILIO , FOLENA , FRIGATO , LETTIERI , LODDO  Santino Adamo, LODDO  Tonino, LOIERO  , LUSETTI , MACCANICO , MARCORA , MARIANI  Raffaella, MARINELLO, MARIOTTI , MEDURI , MELANDRI , MOLINARI , MORGANDO , PISTELLI  , POTENZA , RAMPONI, ROCCHI , ROTUNDO , SINISCALCHI , TIDEI , TOLOTTI , VERNETTI , VILLARI  e VOLPINI  (2620); FONTANA (2712); SODA  (3304); GAZZARA, BLASI, CAMPA, CARRARA, CROSETTO, DE GHISLANZONI CARDOLI, GIUDICE, MISURACA, NAPOLI Osvaldo, PARODI, TABORELLI e VIALE (3560); BENEDETTI VALENTINI, BORNACIN, LEO, MENIA, MIGLIORI e RAISI (5613); NESPOLI (5651); NESPOLI (5652); BENEDETTI VALENTINI (5908); BENEDETTI VALENTINI, MENIA e MIGLIORI (6052)

(V. Stampati Camera nn.2620, 2712, 3304, 3560, 5613, 5651, 5652, 5908 e 6052)

 

 

  Il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione al disegno di legge.

  Deputato non più in carica al 13 ottobre 2005, data di approvazione del testo unificato dei disegni di legge.

 

 

 

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 ottobre 2005

 

 

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Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

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DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all’articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi».

6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge.

10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».

12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell’effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L’Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all’articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d’Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, in quanto applicabili».

Art. 2.

(Presentazione delle liste)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all’articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n.459.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n.533 del 1993», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d’Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n.422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».

2. L’articolo 8 del decreto legislativo n.533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l’elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni».

3. L’articolo 9 del decreto legislativo n.533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361».

4. All’articolo 11 del decreto legislativo n.533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. L’ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d’ordine, e all’invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l’affissione nell’albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n.533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all’allegato 2 alla presente legge.

6. L’articolo 14 del decreto legislativo n.533 del 1993 è sostituito dal seguente:

–«Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

7. L’articolo 16 del decreto legislativo n.533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 – 1. L’ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi».

8. L’articolo 17 del decreto legislativo n.533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. – 1. L’ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

2. L’ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l’ufficio elettorale regionale individua, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l’ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Per ciascuna coalizione l’ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest’ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

7. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione.

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n.533 del 1993 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.1. Per l’attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l’ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6».

10. L’articolo 19 del decreto legislativo n.533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo di lista.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell’ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8».

 

Art. 5.

(Disposizioni speciali per le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige)

1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, è sostituito dal seguente:

«TITOLO VII – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D’AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE.

«Art. 20. – 1. L’elezione uninominale nel collegio della Valle d’Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d’Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d’appello di Trento;

c) i modelli di scheda per l’elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n.70, e successive modificazioni;

d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell’articolo 7, esercita le sue funzioni con l’intervento di tre magistrati.

Art. 20-bis. – 1. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

Art. 21. – 1. L’ufficio elettorale regionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 21-bis. – 1. Per l’assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l’ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell’articolo 21.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell’articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell’articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l’assegnazione dei seggi, l’ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente.

4. L’ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21-ter.1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d’Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l’anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l’ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».

 

Art. 6.

(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957)

1. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «di cui all’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 14».

2. All’articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

4. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è abrogato.

5. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali», «delle candidature nei collegi uninominali e» e «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all’articolo 18» sono soppresse;

c) al terzo comma, le parole: «, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi» sono soppresse;

d) al quinto comma, il terzo periodo è soppresso;

e) al sesto comma, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale» sono soppresse;

f) al settimo comma, le parole: «o della candidatura nei collegi uninominali» e: «o la candidatura nei collegi uninominali» sono soppresse.

6. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.

7. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al primo comma, numero 1), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

c) al primo comma, numero 2), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

d) al primo comma, numero 3), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis»;

e) al primo comma, numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

f) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

g) al primo comma, il numero 7) è abrogato;

h) al secondo comma, le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e» sono soppresse;

i) al terzo comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

8. All’articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

9. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è abrogato;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

c) al numero 3), le parole: «e di candidato nei collegi uninominali» sono soppresse;

d) al numero 4), le parole: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «le liste ammesse»;

e) al numero 5), la parola: «distinti» e le parole: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione».

10. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «all’art. 18 e» e: «del candidato nel collegio uninominale o» sono soppresse;

b) all’ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» e: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

11. All’articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.

12. All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al numero 6), le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

c) al numero 8), le parole: «due urne» sono sostituite dalle seguenti: «un’urna»;

d) al numero 9), le parole: «due cassette o scatole» sono sostituite dalle seguenti: «una cassetta o scatola».

13. All’articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

14. All’articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

15. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili» sono sostituite dalle seguenti: «L’urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile»;

b) al settimo comma, le parole: «, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.

16. All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, l’ottavo comma è abrogato.

17. All’articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione».

18. All’articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.

19. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.

20. All’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

21. All’articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

22. All’articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti: «l’urna e la scatola».

23. All’articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «dell’urna».

24. All’articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), terzo periodo, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al numero 3), le parole: «nelle rispettive cassette» sono sostituite dalle seguenti: «nella cassetta».

25. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 3, le parole: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l’elezione dei candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «Compiute le operazioni di cui all’articolo 67»; le parole: «per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» e: «contenente le schede per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono soppresse;

c) al comma 7, l’ultimo periodo è soppresso.

26. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti per i candidati nel collegio uninominale» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le singole liste».

27. All’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

28. All’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione» e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

29. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o ai candidati» sono soppresse.

30. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «delle cassette, delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «della cassetta, dell’urna».

31. All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

b) al quinto e al sesto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

32. All’articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

33. All’articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

34. All’articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.

 

Art. 7.

(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.14).

1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n.277, per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.20.

2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.14, in quanto compatibili.

 

Art. 8.

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo n.533 del 1993)

1. All’articolo 2 del decreto legislativo n.533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni regionali»;

b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n.533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.

3. L’articolo 6 del decreto legislativo n.533 del 1993 è abrogato.

4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n.533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Della presentazione delle candidature».

5. All’articolo 10 del decreto legislativo n.533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «di ciascun gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati»;

d) al comma 6, le parole: «dei gruppi di candidati o delle candidature» sono sostituite dalle seguenti: «di liste o di candidati».

6. All’articolo 12 del decreto legislativo n.533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «dei gruppi di candidati» fino a: «le singole sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali»;

b) al comma 2, le parole da: «; i rappresentanti dei candidati» fino alla fine del comma sono soppresse.

7. All’articolo 13 del decreto legislativo n.533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «I rappresentanti» sono inserite le seguenti: «delle liste» e le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale»;

b) al comma 4, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «del collegio senatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale».

8. L’articolo 15 del decreto legislativo n.533 del 1993 è abrogato.

9. L’articolo 16 del decreto legislativo n.533 del 1993, come sostituito dall’articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.

10. All’articolo 18 del decreto legislativo n.533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori».

11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.

 

Art. 9.

(Nomina degli scrutatori)

1. All’articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

2. All’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio».

3. All’articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all’articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l’incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».

4. L’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all’unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all’unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

 

Art. 10.

(Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).

1. L’articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis.1. Alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All’articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1998

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali

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Già stampato n.3476 della XIII Legislatura

 


Onorevoli Senatori. – Il sistema elettorale vigente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, adottato grazie alla spinta del referendum elettorale del 18 aprile 1993, doveva – non solo nell’intenzione dei promotori del referendum ma della stragrande maggioranza dei cittadini – instaurare in Italia la cosiddetta «democrazia dell’alternanza» o democrazia maggioritaria, spostando la sede della formazione dell’indirizzo politico e dei governi dalle mediazioni partitiche post-elettorali (come era stato in Italia fino al 1992) direttamente alla volontà degli elettori.

In effetti, il nuovo sistema ha dato vita sia nelle elezioni del 1994 che in quelle del 1996 ad un’aggregazione, competizione e assetto partitico sostanzialmente bipolari (con le eccezioni parziali della Lega Nord e di Rifondazione Comunista). Ma si tratta, come è ampiamente riconosciuto, di un bipolarismo debole, fragile, contraddittorio. Non a caso la maggioranza di governo che si formò dopo le elezioni del 1994 – e che conteneva un’evidente anomalia rispetto a criteri maggioritari, in quanto risultante di due diverse alleanze elettorali, la prima Forza Italia e Lega Nord e la seconda tra Forza Italia e Alleanza Nazionale – si ruppe dopo soli sette mesi di governo. E la stessa maggioranza di governo attuale, risultante dalle elezioni del 1996, è tale solo grazie all’apporto di Rifondazione Comunista che operò, nelle elezioni, un semplice patto di desistenza, non condividendo il programma elettorale dell’Ulivo, con tutte le possibili implicazioni per la stabilità del governo.

L’attuale bipolarismo italiano nasconde, insomma, una perdurante frammentazione partitica che impedisce la formazione di maggioranze programmaticamente omogenee e coese. Esso è frutto più di una necessità elettorale che di una più naturale evoluzione e ristrutturazione del sistema partitico. Ed è pensabile che nel futuro la propensione ad aggregare nelle alleanze quante più forze politiche possibili per non perdere nella competizione a turno unico nei collegi uninominali sarà destinata ad aumentare piuttosto che a diminuire.

Alla luce di queste considerazioni, è facile individuare nel maggioritario semplice a turno unico nei collegi uninominali, la principale ragione della fragilità del nostro bipolarismo e della perdurante debolezza del governo. E questo perchè il turno unico, comportando la necessità di accordi elettorali tra le forze politiche prima dell’unico turno di votazioni, ha esiti simili alla proporzionale. Nel turno unico, infatti, si perde o si vince in un collegio anche per un solo voto. Qualsiasi gruppo che sia portatore anche solo di poche centinaia di voti può risultare decisivo. La conseguenza è che nel formarsi delle coalizioni elettorali e nell’attribuzione dei collegi alle varie formazioni politiche si corre il rischio di sovrarappresentare le piccole identità e addirittura i notabili locali con il risultato di incrementare sia la frammentazione partitica che il localismo, alimentando così anche il trasformismo.

Alla luce degli inconvenienti testè lamentati, l’ipotesi di riforma elettorale avanzata impropriamente in sede di Commissione bicamerale, (ed altrettanto impropriamente denominata «doppio turno di coalizione», trattandosi piuttosto di un doppio voto, essendo i cittadini chiamati ad esprimersi in tempi diversi su effetti diversi), giacchè la materia elettorale è materia che non rientra nelle competenze della Commissione, non appare soddisfacente.

Tale ipotesi, come è noto, consiste per la Camera dei deputati nella riduzione dei collegi uninominali dal 75 per cento al 55 per cento, nella permanenza di una quota proporzionale del 25 per cento e in un premio di maggioranza del 20 per cento da assegnare in un secondo turno ad una delle coalizioni arrivate prima e seconda nei collegi uninominali. Pur non essendo mai stati specificati i dettagli operativi, le caratteristiche nuove del sistema sono il secondo voto tra due coalizioni in competizione ed un consistente premio di maggioranza. Le obiezioni a tale sistema sono state da subito numerose. Si tratta, infatti, di un sistema all’interno del quale convivono tre differenti logiche di voto. Si innesta, innanzitutto, un consistente premio di maggioranza sul 55 per cento dei seggi in collegi uninominali. Già la riduzione del numero dei collegi uninominali è operazione fortemente discutibile, andando in direzione opposta al referendum del 18 aprile 1993. Ciò che suscita più perplessità è il premio di maggioranza. In tutti i sistemi elettorali esistenti al mondo i premi di maggioranza sono incardinati sul sistema proporzionale, giacchè il maggioritario semplice implica già di per sè un premio di maggioranza. Si avrebbero dunque due premi di maggioranza, l’uno implicito e l’altro esplicito. In questo modo viene ad essere stravolta la democraticità della rappresentanza politica. I premi di maggioranza inoltre servono a premiare chi si allea per assicurare la governabilità; e se i partiti che hanno usufruito del premio di maggioranza si dividono nel corso della legislatura? Si dovrebbe in questo caso quanto meno ipotizzare una penalizzazione rispetto ad un comportamento che era stato premiato e che successivamente è venuto meno. Coerentemente questa penalizzazione dovrebbe consistere o nel ritiro del premio assegnato o in nuove elezioni, soluzioni entrambe assai problematiche, ma che danno la misura delle implicazioni insite nei premi di maggioranza. L’esistenza poi di un consistente premio da assegnare con il secondo voto spingerebbe, come già nel turno unico, ad alleanze elettorali, le più estese possibili, in nome non già della omogeneità della coalizione ma in quello della necessità elettorale di vincere o di non perdere.

È per tutte queste ragioni che sembra necessario proporre al legislatore un sistema elettorale più democratico, più trasparente, più limpido, più aderente alla situazione italiana.

Il sistema elettorale che si propone è il doppio turno in collegi uninominali con una quota proporzionale del 10 per cento. Le finalità di questo sistema sono molteplici. Innanzitutto i due obiettivi fondamentali della lunga transizione italiana – la democrazia dell’alternanza ed una più diretta investitura dell’esecutivo – sono più facilmente conseguibili, senza i gravi difetti del turno unico e del cosiddetto «doppio turno di coalizione». In secondo luogo, il disegno di legge mira a favorire la ristrutturazione del sistema politico italiano in direzione di un assetto coerente con la democrazia maggioritaria, ma anche qui senza rigidità eccessive. In terzo luogo, si vuole consentire all’elettore una più ampia libertà di scelta senza condizionamenti di sorta. Il vantaggio del doppio turno di collegio, consiste, nel fatto che l’elettore è libero di votare al primo turno per il candidato a cui si sente più vicino. Il primo turno consente così di misurare il consenso effettivo di ciascun partito. Al secondo turno sono ammessi o i primi 4 candidati o coloro che superano la soglia del 7 per cento dei voti validi (articolo 2). La soglia è, come si vede, relativamente bassa – ben lontana del 12,5 per cento degli aventi diritto nell’attuale sistema francese, ma superiore alla soglia del 5 per cento inizialmente adottata in Francia – e tale, comunque, da permettere un ampio rispetto del pluralismo. Naturalmente i partiti che valutino di non poter superare la soglia di ammissione in un sufficiente numero di collegi potrebbero essere portati a stabilire alleanze sin dal primo turno. Ma ciò riguarda solo i partiti di scarsa o nessuna consistenza. La loro aggregazione ad altre forze più rappresentative sarebbe un fatto positivo senza comportare quel potere di condizionamento che è insito nel turno unico. Sarebbe, cioè, una prima aggregazione per così dire abbastanza naturale. In ogni caso non ci sarebbe costrizione, essendo possibile per le piccole forze correre da sole o coalizzarsi con altre piccole formazioni, e per le forze più grandi rifiutare l’aggregazione di fronte a richieste troppe esose in termini di candidature.

Per le liste ammesse al secondo turno si pone poi un’alternativa: se accettano di partecipare al secondo turno in non più del 5 per cento dei collegi hanno diritto ad usufruire del riparto proporzionale del 10 per cento dei seggi in sede di collegio unico nazionale, secondo i criteri del quoziente naturale e dei più alti resti (articolo 2, comma 3). Le liste sono così libere o di correre da sole o di rinunciare, usufruendo del riparto proporzionale. La libertà di scelta è ampia, così come è ampia la libertà di scelta degli elettori che, avendo espresso un voto di identità al primo turno, possono esprimere un voto per il governo al secondo turno. La ripartizione dei seggi in sede di collegio unico nazionale è riservata ad almeno due liste, in modo da evitare che una sola lista possa usufruire dell’intera quota (articolo 4).

Nel caso in cui partecipi una sola lista si attribuisce solo il 5 per cento dei seggi del collegio unico nazionale, mentre l’altro 5 per cento si attribuisce allo schieramento vincente al secondo turno, tra candidati non eletti più votati nei collegi uninominali. Nel caso nessuna lista partecipi al collegio unico nazionale, l’intero 10 per cento dei seggi viene assegnato allo schieramento vincente (articolo 4).

Come si può evincere, si tratta di un sistema che razionalizza la scelta di voto dell’elettore e le scelte di comportamento dei partiti senza rigidità. Le liste al di fuori delle coalizioni hanno comunque non solo un semplice diritto di tribuna ma una rappresentanza significativa, tenuto conto che possono usufruire, oltre che del riparto proporzionale, anche della possibilità di presentarsi in non più del 5 per cento dei collegi al secondo turno (articolo 3, comma 2). Il che significa aumentare la possibilità di ottenere rappresentanza.

Un sistema così congegnato appare in grado di rispondere alle finalità di ridisegnare in senso maggioritario il sistema politico senza annullare il pluralismo e un sufficiente grado di rappresentatività, e di fondare su un terreno più solido e più democratico la formazione delle alleanze di governo. Queste, infatti, risulteranno più omogenee e più coese per il fatto di formarsi attraverso un processo politico assai meno forzato di quello implicito nel turno unico.

Il sistema proposto non è il sistema a doppio turno francese. Esso differisce da quest’ultimo sia per l’esistenza di un 10 per cento di seggi da assegnare per il riequilibrio della rappresentanza sia per la più bassa soglia numerica di accesso al secondo turno (il 7 per cento dei voti validi di contro al 12,5 per cento degli aventi diritto). Queste differenze evitano i difetti del sistema francese, primo fra tutti il diniego di rappresentanza a forze politiche rappresentative.

In conclusione si può legittimamente affermare che il sistema proposto è quello che meglio si adatta alla realtà italiana e quello che meglio può garantire il funzionamento di una compiuta democrazia dell’alternanza, secondo le aspirazioni della stragrande maggioranza dei cittadini italiani.

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, secondo le norme della presente legge e sulla base della seguente ripartizione:

a) il 90 per cento dei deputati è eletto in collegi uninominali, con sistema maggioritario ed eventuale secondo turno da tenersi secondo le modalità di cui all’articolo2;

b) il 10 per cento dei deputati è eletto sulla base di un collegio unico nazionale secondo le modalità di cui all’articolo 3.

Art. 2.

1. In ciascun collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

2. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto il quorum di cui al comma 1 si procede, la seconda domenica successiva, ad un nuovo turno elettorale. A tale turno sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato al primo turno almeno il 7 per cento dei voti validi, ed in ogni caso i quattro candidati più votati.

3. Entro tre giorni dal primo turno elettorale i candidati ammessi possono rinunciare a partecipare al secondo turno di votazione dandone comunicazione scritta all’Ufficio elettorale circoscrizionale. In tal caso i voti da essi riportati confluiscono nel collegio unico nazionale di cui all’articolo 3 nella lista identificata dal simbolo che aveva contraddistinto ciascun singolo candidato. I candidati che partecipano al secondo turno non possono cambiare simbolo rispetto a quello che li aveva contraddistinti al primo turno o accettare apparentamenti o aggiunte di simboli.

4. In ogni collegio risulta eletto, al secondo turno di votazione, il candidato che consegue la maggioranza relativa dei voti.

Art. 3.

1. Il 10 per cento dei seggi da assegnare in sede di collegio unico nazionale è ripartito tra le liste dei candidati, contrassegnati dal medesimo simbolo, che abbiano rinunciato a partecipare al secondo turno.

2. Non possono partecipare all’attribuzione di seggi nel collegio unico nazionale le liste contraddistinte da simboli presenti al secondo turno in più del 5 per cento dei collegi uninominali.

3. La ripartizione tra le liste avviene proporzionalmente secondo il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Nell’ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano riportato la maggiore percentuale di voti rispetto al totale dei voti validi espressi nel rispettivo collegio uninominale, sino a concorrenza dei seggi assegnati a ciascuna lista.

4. In caso di vacanza di uno dei seggi attributi secondo le modalità del presente articolo, subentra il candidato risultato primo dei non eletti in base al criterio di cui al comma 3.

Art. 4.

1. L’attribuzione del 10 per cento dei seggi in sede di collegio unico nazionale avviene in presenza di almeno due liste. Nel caso che solo una lista acceda al collegio unico nazionale, i seggi da attribuire sono ridotti al 5 per cento. Il restante 5 per cento dei seggi, o nel caso che nessuna lista acceda al collegio unico nazionale l’intero 10 per cento dei seggi, viene ripartito tra i candidati non eletti contraddistinti dal simbolo che ha ottenuto il maggior numero di seggi nei collegi uninominali secondo la percentuale di voti conseguiti al secondo turno da ciascuno di tali candidati sino a concorrenza dei seggi da assegnare.

Art. 6.[sic]

1. Sono abrogate tutte le norme del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per ridefinire i collegi uninominali sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n.277.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 117

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TOMASSINI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001

 

 

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Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

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Onorevoli Senatori. – Il sistema politico italiano sta nuovamente girando a vuoto, sugli assi tolemaici di troppi egoismi, di troppe «lungimiranti» astuzie, di troppe nostalgie interessate, di troppi giochi «a somma zero».

Non pare che il mandato principale affidato dal paese al Parlamento – regolare la transizione dal «vecchio» al «nuovo» – sia stato eseguito.

E non solo. Mentre nel paese cresce la domanda di governance, dal palazzo se ne diminuisce l’offerta.

Dai flussi migratori ai progressi scientifici premono, in realtà, e su scala vasta e crescente, fenomeni che postulano soluzioni politiche non casuali e non banali.

All’opposto, la politica italiana sta implodendo nel minimalismo e nel particularisme.

Due legislature, al posto di una. Sei governi in sette anni. Quarantaquattro partiti ammessi al finanziamento pubblico. Quindici gruppi parlamentari. Un governo reso possibile dal sostegno di dieci diversi raggruppamenti politici. Due repentini ribaltamenti delle maggioranze parlamentari scelte dagli elettori (si legge sul Mulino: «un’operazione di rara violenza politica ha abbattuto il governo Prodi». E non solo!).

Oltre ai numeri assoluti, ciò che in particolare impressiona è la proliferazione, l’evoluzione «darwinista» delle specie politiche: dai municipi-partito ai partiti-azienda, dai pubblici uffici capitalizzati come futures politici alle liste antropomorfe, dai movimenti personal-popolari (non un’enantiosemia) ai cartelli di potere, si stanno moltiplicando ed ibridando, su scala crescente, specie politiche di tipo «nuovo».

È così che il «laboratorio» italiano produce e presenta al paese una fenomenologia politica regressiva. Lo spettacolo di rappresentanze senza governo a fronte di governi senza rappresentanza, di deleghe senza convinzioni e di convinzioni senza deleghe.

In particolare, più è forte la «vitalità» politica, più è vuota l’agenda politica. In rapporto di proporzione inversa, più si fa intenso il movimento delle specie politiche, più si fa alto il numero delle cose non fatte, accantonate, fatte male.

È difficile pensare che tutto ciò sia nell’interesse del paese. Soprattutto in questa fase storica.

In questi termini è stato ed è ancora straordinariamente e lucidamente significativo il messaggio inviato alle Camere dal Presidente Cossiga («La richiesta di riforme istituzionali, di nuovi, moderni e più efficienti ordinamenti e procedure, non è quindi una richiesta solo “politica“ o tanto meno “di ingegneria costituzionale“, ma è una richiesta civile, morale e sociale di governo, di libertà, di ordine, di progresso»).

Un tempo si diceva che la guerra è, con altri mezzi «la prosecuzione della politica». Ora, nella nuova geopolitica del mondo, la politica prosegue con la politica.

La guerra è ormai scomparsa, almeno su vasta scala, tra grandi Stati-nazione, sostituita dalla competizione (che, almeno in questi termini sostitutivi, è cosa positiva).

Nella logica geopolitica della competizione, non è più necessario conquistare il territorio degli altri, per conquistare la ricchezza.

Ma piuttosto è necessario attrezzare il proprio territorio, tanto per conservare la propria ricchezza, quanto per attrarre ricchezza da fuori.

E, in questa strategia, il fattore fondamentale è proprio il fattore istituzionale.

È soprattutto essenziale, per un paese, avere un ordinamento politico forte, capace di produrre e di offrire una governance efficace.

In assenza di questo fattore, un paese viene infatti sistematicamente e progressivamente spiazzato.

E, va notato, nello specifico del teatro europeo la competizione non è attenuata, ma anzi incrementata.

È proprio questo il rischio che si presenta, nel caso dell’Italia.

Un paese, l’Italia, che, come è stato giustamente notato (da Giovanni Sartori), ha il peggiore sistema politico che ci sia in Europa e sembra destinata a deteriorarlo ulteriormente: nel «caos democratico» e nel non governo «post-moderno», che consente a tutti gli altri poteri di rafforzarsi nelle forme oblique ed occulte dell’appropriazione indiretta dell’essenziale economico e sociale, lasciando alla «politica» solo i falsi obiettivi.

Rispetto a questa deriva, la proposta formulata ed articolata qui di seguito va in controtendenza: è mirata ad un obiettivo positivo di govenance, è realisticamente soggetta al vincolo costituzionale; ha (è) infine un’alternativa, rispetto al degrado atteso.

Nei seguenti termini:

a)l’obiettivo è anzitutto costituito dalla governance: un Governo eletto direttamente dal popolo e responsabile unicamente verso il popolo. Per questo, un Governo stabile e perciò capace di produrre politiche forti, per il bene comune;

b)il vincolo è costituito dalla Costituzione vigente, che realisticamente si deve assumere invariata.

Una riforma costituzionale è infatti necessaria. Ma non è (purtroppo) possibile, almeno nel breve e nel medio andare.

Nel durante, il paese ha comunque bisogno di essere governato. È per questo che l’ipotesi di riforma formulata ed articolata qui di seguito è pragmaticamente strutturata a Costituzione invariata.

PARTE prima

IL PROBLEMA DELLA «GOVERNANCE»

1.Tesi: un «darwinismo» politico eccessivo.

Come si è notato in premessa, stanno proliferando in Italia, dentro e fuori dal Parlamento, organismi politici eterogenei. Organismi che a volte organizzano il consenso muovendosi «democraticamente» dalla base verso il vertice; a volte, cercano addirittura di prescindere dal consenso, imponendosi come élites costituite.

Si tratta dl una situazione non sostenibile. Per un doppio ordine di ragioni: perché, come si è premesso, nella competizione internazionale il fattore istituzionale (l’offerta di un sistema politico stabile e credibile) è un fattore strategico essenziale; perché gli eventi esterni, dai flussi migratori ai progressi scientifici, si manifestano su vasta scala e premono con forza crescente, postulando riflessioni etiche e soluzioni politiche non minime, non casuali e banali.

2.Antitesi: la soluzione non è costituita dall’introduzione di un sistema radicalmente maggioritario così come proposto dal referendum del 1999 (che peraltro non raggiunse il necessario quorum di votanti).

Se si scorre la mappa geopolitica dell’Europa, si nota che i sistemi elettorali hanno base «proporzionale» in ben 13 paesi.

Solo in due paesi, Inghilterra e Francia, i sistemi elettorali sono «uninominali-maggioritari». Ma con due specifiche differenziali, di enorme rilevanza.

In Inghilterra, è stata la storia (non il sistema elettorale) che, nel corso di almeno due secoli, ha normalizzato e semplificato la vita politica, rendendo così possibile il fascinoso e macchinoso funzionamento del sistema elettorale inglese.

Un sistema che si colloca su sfondi feudali e si sviluppa in intensi rituali di tipo sportivo, articolati nella forma ancestrale e primitiva dell’homo ludens.

Non per caso il sistema si chiama First past the post.

In sintesi, è il consolidamento storico dell’Inghilterra che consente un elevato tasso di folklore elettorale. È la forza della storia che influisce sulla meccanica politica inglese. Non l’opposto.

In ogni caso, proprio in Inghilterra, sua patria di origine, l’«uninominale-maggioritario» è ora fortemente discusso, ed è in specie già molto avanzata ed elaborata la proposta dl abbandonarlo, per passare ad un sistema a base proporzionale.

A prescindere dalle chances politiche d’effettivo cambiamento, ciò prova il fatto che non si tratta di un modello «assoluto», dell’«ottimo» politico per definizione.

In Francia, il fattore-base (e/o il prius) del meccanismo costituzionale è costituito dall’elezione diretta del Presidente della Repubblica. L’accessorio (e/o il posterius), esclusivamente strumentale (e non costituzionale), è costituito dalla legge elettorale, contingentemente variabile (e storicamente variata) tra maggioritario e proporzionale. Non viceversa.

In realtà si avrebbe un sistema del tutto atipico, perché privo dei presupposti storici e politici, sistematici e costituzionali che hanno finora assicurato, ed ancora assicurano, la (relativa) funzionalità di quei sistemi politici, nel loro specifico contesto di origine.

Avremmo, in Italia, il sistema inglese, senza la storia inglese; il sistema francese, senza il Presidente francese.

In sintesi, se il sistema proposto dal referendum del 1999 fosse stato approvato, saremmo stati gli unici in Europa ad avere un sistema che (forse) soddisfa le «ragioni» formali della tecnica elettorale, ma non certo le ragioni costituzionali della politica sostanziale.

Un sistema che solo «tecnicamente», e perciò solo superficialmente, può essere considerato «autoapplicativo».

In realtà, un sistema dimezzato che si limita a disciplinare come si viene eletti, ma che non disciplina affatto cosa possono (cosa devono) fare gli eletti.

Dunque, un sistema più vuoto che pieno, basato come sarebbe su di un’«economia politica» illusoria.

Sull’illusione «tecnica» che il mezzo (elettorale) possa assorbire e sostituire il fine costituzionale fondamentale (la governance).

Un sistema che, è provato dall’esperienza di questi sette lunghi anni di politica «nuova», lascerebbe la scelta del Governo alla inventiva creatività e/o all’ambizione degli eletti, sottraendola agli elettori. In sostanziale violazione della logica e del patto costituzionale.

3.Sintesi: alla domanda di «governance» che viene dal paese può (deve) invece essere data una risposta diversa, con una nuova legge elettorale.

Il Parlamento ha comunque – come si è premesso – un ultima chance: può (deve) votare una nuova legge elettorale, (i) fattibile rapidamente, perché possibile a Costituzione vigente invariata e (ii) mirata a combinare insieme il più alto grado possibile di rappresentanza elettorale con il più alto grado possibile di efficienza e trasparenza nell’azione di governo (ciò che appunto costituisce l’essenza democratica della governance).

È certo vero che sul sistema «maggioritario» si concentra attualmente un elevatissimo grado di «popolarità», all’interno di uno schematismo pitagorico che oppone il «maggioritario» agli altri sistemi elettorali, come il bene si oppone al male, eccetera.

Ma non è così. Si tratta solo di «idola tribus».

Nel primo dopoguerra la colpa del collasso democratico fu attribuita al «proporzionale» (la sovrastruttura politica), invece che ai fondamentali sottostanti (il suffragio universale e, soprattutto, l’avvento delle masse, prodotto e portato dalla guerra, come fu correttamente notato da Salvemini e da Sturzo).

Così ora un meccano mentale più superstizioso che razionale attribuisce al «proporzionale» una «colpa» che assolutamente non ha.

È vero che il proporzionale è stato il sistema elettorale della «prima Repubblica». Ma non è affatto vero che è stato la causa della degenerazione della «prima Repubblica».

La ragione non consente infatti l’uso di argomenti logicamente falsi, di tipo post hoc, ergo propter hoc.

Il fattore principale di corruzione politica e morale attivo nella seconda parte della «prima Repubblica» (in specie, attivo a partire dagli anni ’70) è stato infatti essenzialmente il ricorso quasi illimitato al debito pubblico che, per circa un ventennio, ha consentito dl disapplicare la regola costituzionale fondamentale in democrazia: «no taxation, without representation».

È stato questo (l’uso su vastissima scala del debito pubblico) il fattore-chiave che ha trasformato una democrazia originariamente «bloccata», per ragioni ideologiche, nel contromodello costituito da una «democrazia del deficit».

La cascata dei fenomeni di crisi è stata dunque, ed in realtà, molto più profonda ed intensa di quel che comunemente si crede (e si fa credere).

Nella prima parte della «prima Repubblica» (in specie, nel segmento di storia che va dalla Costituente al principio degli anni ’70) il «proporzionale» ha consentito lo sviluppo democratico di politiche forti e trasparenti

E, in questa specifica fase storica, il «bipolarismo» certo mancava. Ma non per effetto del «proporzionale». Piuttosto, per effetto della «democrazia bloccata».

Ora lo scenario è radicalmente cambiato:

a) la caduta delle ideologie ha rimosso il «blocco» interno alla democrazia italiana, rendendo possibile una reale alternanza nella funzione di governo;

b) il rigore finanziario imposto (importato) dall’Europa rende assolutamente irripetibili politiche degenerative di «deficit spending»;

c) lo scenario europeo offre infine ampia evidenza, tanto in ordine alla necessità di «governance», quanto in ordine alla possibilità di costruire efficienti meccanismi di «governance».

Come è soprattutto evidente (e si esporrà comunque più analiticamente qui di seguito) nel caso della Germania.

In sintesi, rimossi tutti i fattori negativi originari, non ci si può ancora ostinare in un atteggiamento negativo di tipo inerziale, come se questi fossero invece ancora tutti presenti ed attivi.

All’opposto, non c’è alcuna ragione per continuare a proiettare sul futuro il (male del) passato.

E non c’è alcuna ragione per ripetere l’errore della Costituente: depotenziare la funzione di governo, per paura del fascismo. Come ora sarebbe: rinunciare ad un sistema di tipo tedesco, in odio ai fantasmi della «prima Repubblica».

Nel 1993 il referendum «anti-proporzionale» è stato – si ripete – essenzialmente una geniale intuizione protestataria (un grimaldello, appunto).

Ora è invece tempo (l’ultimo tempo) per passare dalla protesta alla proposta.

4.Una nuova legge elettorale.

4.1.Le ragioni di una nuova legge elettorale.

La legge elettorale attualmente vigente in Italia ha un doppio limite strutturale: (i) non solo è «mista», così da presentare i difetti del maggioritario senza i pregi del proporzionale; (ii) soprattutto, non risolve il problema della «governance».

Come si è infatti notato, si tratta di una legge che disciplina la rappresentanza, ma non il governo. In specie, si tratta di una legge che regola come si viene eletti, ma non cosa devono fare gli eletti.

I tentativi «creativi» compiuti empiricamente nel quinquennio 1994-1998 per colmare questa «lacuna» sono, con tutta evidenza, falliti.

Prima (durante la «prima Repubblica») la variabilità dei Governi era almeno compensata dalla stabilità politica (ci sono stati cinquanta Governi in cinquanta anni. Ma c’è stato un solo partito egemone, per cinquanta anni). Ora anche questo equilibrio di squilibri si è rotto: infatti è la instabilità politica che causa sistematicamente la instabilità dei Governi. E viceversa.

4.2.La scelta, tra le diverse opzioni possibili, della «giusta» legge elettorale.

Storia e struttura, economia e morale proprie di ciascun paese sono fortemente variabili, nello spazio e nel tempo.

È per questo che non esiste un modello elettorale «ottimo», storicamente dato e geometricamente funzionale. Ma, piuttosto, esiste una gamma vasta e variabile di modelli empirici.

In termini essenziali, va comunque notato che la parte maggiore dei (vari) modelli elettorali si estende in una specie compresa tra due estremi significativi tipici: il modello inglese, il modello tedesco.

I due modelli hanno un carattere comune: entrambi si sono dimostrati capaci di garantire il bipolarismo.

Ma si differenziano per molti altri aspetti. In specie:

a) il modello inglese uninominale e/o maggioritario è basato (i) oltre che sul particularisme fascinoso tipico di una tradizione storica specifica, in cui – come si è già notato – si sommano residui del mondo feudale ed intensi originari rituali sportivi, (ii) soprattutto, sulla possibilità di introdurre nel sistema un altissimo grado di finzione e/o di leverage politico.

Nell’ambiente politico britannico è infatti talmente alto il grado del consenso popolare verso le istituzioni politiche; ancora, è talmente forte l’omogeneità politica (causa questa, a sua volta, di una naturale progressiva riduzione del numero dei partiti), infine è (simmetricamente) talmente bassa la «cifra» politica implicata dai problemi in discussione, che la massa è disposta a depotenziare il proprio voto: purchè ci sia un Governo, si consente che quella che in realtà è una minoranza nel paese, sia comunque «artificialmente» trasformata in una maggioranza parlamentare funzionale.

È proprio in questi termini che funziona il paradosso del «maggioritario». Il maggioritario (che in realtà è minoritario) è in specie un sistema elettorale inventato per il «governo della normalità» e possibile solo per questa.

Si tratta di un sistema che funziona relativamente bene, se il problema politico è costituito dalla (circoscritto all’) ordinaria amministrazione di una società per suo conto già bene ordinata.

Non per caso, il sistema è stato sostanzialmente sospeso, e sostituito da una politica «bipartigiana», durante la seconda guerra mondiale.

Nell’economia politica originaria e propria del «maggioritario-uninominale», la normalità è dunque il prius, il «maggioritario uninominale» è il posterius. Non viceversa.

È perciò assurdo pensare che il maggioritario crei la normalità e che possa funzionare magicamente come fattore di normalizzazione della realtà politica italiana. Vero invece l’opposto;

b) il modello «proporzionale» tedesco ha caratteristiche strutturali, e specifiche di funzionamento, specularmente diverse.

Si basa infatti sul «proporzionale», ma con la soglia di sbarramento evita il frazionismo politico e, con la tecnica della sfiducia «costruttiva», lascia lo «scettro al popolo».

4.3.I partiti politici e le ragioni della politica.

Nessun sistema elettorale vive una vita propria. Tutti si rapportano (in positivo od in negativo) al sistema dei partiti politici.

In specie, mentre il «maggioritario» tende a destrutturare i partiti politici, il sistema «proporzionale» assegna (conserva) ai partiti politici un ruolo-chiave.

Ciò è pour cause e per chi scrive non è affatto un male, soprattutto se si crede che, nonostante tutto, i partiti possano (debbano) rinnovarsi assumendo una proiezione europea, sovra-nazionale. Per le ragioni che seguono.

C’è stato un periodo – un’era storica – in cui i partiti occupavano le «istituzioni». Fino ad arrivare al punto tipico di evoluzione negativa della loro specie. Fino al «punto del dinosauro»: troppo grandi e troppo stupidi (ciò anche per effetto dell’ambiente politico artificiale che si era creato loro intorno, per effetto del debito pubblico).

Ma ora il ciclo politico sembra rovesciarsi: sono le «istituzioni» ad occupare lo spazio politico proprio dei partiti.

L’effetto prodotto è la sostanziale, tendenziale alterazione della struttura democratica classica, retta dalla catena: consenso-partiti-voti-potere-consenso o dissenso.

Molte delle nuove strutture che appaiono sulla scena politica presentano infatti una sequenza invertita: non i voti che generano il potere; è il potere che cerca voti per le sue nuove forme politiche, o che sostituisce i voti con forme diverse di «legittimazione».

In queste nuove morfologie politiche, i voti non sono dunque un prius, necessario, ma un posterius, opzionale.

L’anello che rischia di mancare, in queste nuove catene politiche, è la democrazia, intesa come forma di rappresentanza generale degli interessi.

Non si tratta di fenomenologia semplice. Non tutto è infatti causato da fattori di ordine «antropomorfo» (per esempio, non tutto è dovuto alla naturale tendenza dei sindaci a perpetuarsi politicamente, anche dopo la scadenza del loro mandato). E l’universo dei nuovi soggetti politici certamente non si esaurisce (come si cercherà di esporre qui di seguito) nel «bestiario» indicato in epigrafe. Si tratta di fenomeni notevolmente complessi. Non domestici, tipici cioè dell’ambiente politico italiano (che pure è laboratorio politico non marginale), ma generali.

Fenomeni di latitudine storica generale, che si stilizzano nella seguente tabella:

 

E che si manifestano all’interno di una vasta cascata di fattori, che va dalla caduta delle ideologie fino alla nuova geopolitica, dall’avvento dell’economia-mondo fino alla conseguente erosione della base di potere originaria e tipica dello Stato-nazione, basato sul principio del dominio territoriale chiuso. Un principio che da Westfalia, passando attraverso le costruzioni giacobine «moderne», arriva fino a questa fine di secolo.

La casistica in cui empiricamente si manifesta tutto questo darwinismo politico può essere sintetizzata in tre classi generali:

A)«Istituzioni» che occupano il vuoto politico. La meccanica politica che caratterizza questo processo è la «sussidiarietà» (anche nella variante del federalismo). Le figure emergenti sono le «comunità» (dalle comunità locali alle governmental organizations. Le figure riemergenti sono le «comunità» (dalle comunità locali alle cellule familiari). Il fenomeno è causato da un doppio movimento: gli Stati arretrano; la realtà avanza sopra, a lato, sotto gli Stati. I flussi e le nuove concentrazioni di potere sono stilizzati e censiti nello schema precedentemente riportato;

B)«Istituzioni» create dalla politica per l’esercizio di funzioni sostitutive.

Tipiche all’interno di questa classe sono tanto la figura storica della Banca Centrale quanto figure esoteriche, come le cosiddette Authorities.

Organismi questi che concentrano frazioni dei tre poteri sovrani, ibridando, in un microcosmo compiuto di competenza settoriale, funzioni normative-esecutive-giudiziarie.

Inventate per sostituire la politica in settori tecnici specifici, le Authorities non fanno politica in senso attivo. Ma la fanno in senso negativo: nel senso che svuotano la politica. O la surrogano (anche attraverso processi di osmosi di personale politico).

Nello specifico del caso italiano, si tratta di corpi:

a) troppo numerosi, in termini quantitativi (attualmente le Authorities sono circa 14, ma in continuo divenire);

b) impropri, in termini qualitativi, per il loro meccanismo genetico (in parte sono nominati dal Parlamento, in parte sono nominati dal Governo e, in definitiva, prevale evidentemente la componente autoritaria discrezionale sulla funzione di garanzia);

C)«Istituzioni» che strumentalizzano in modo creativo ed innovativo il loro potere, cercando empiricamente di fare ciò che invece dovrebbero ancora fare tanto lo Stato, nelle sue varie (residue) articolazioni, quanto la politica. È questa certamente la casistica più stravagante, sviluppata su di una gamma che – si è premesso – va dai municipi-partito fino ai partiti-azienda, passando attraverso le liste carismatiche, movimenti personali-popolari, eccetera.

La classe A) è perfettamente «fisiologica». È il futuro della politica o, se si vuole, è la politica futura. Non è corretto, non ha senso negarne la legittimazione politica o cercare di contrastarla. Piuttosto, è necessario capirne l’essenza, costituita dalla prevalenza del «contratto» (liberamente stipulato) sulla «legge» (imposta dallo Stato). La filosofia è aristotelica e cristiana. Il senso profondo è il ritorno ai valori, insieme storici e trascendenti.

Le classi B) e C) sono invece «patologiche». Si manifestano e si spiegano in fase di transizione. Ma il loro sviluppo va osservato e controllato.

Fermo un punto: la vitalità di questi soggetti è (ancora) alta, ma solo perché la politica è bassa.

Dunque la soluzione non si trova tanto nella applicazione di terapie o di interventi di tipi negativo e/o demolitorio (che farebbero, tra l’altro il loro gioco). Quanto piuttosto, in positivo, nella riemersione della politica.

E la politica può riemergere, se lascia dietro di sé le «nuove» filosofie: la cultura oggettuale, la generalizzazione del particolare, la prevalenza dell’orizzontale sul verticale, la memoria che deglutisce il passato, l’assolutizzazione dell’attuale, la banalizzazione dell’esistente.

In questo contesto, i corpi politici (soprattutto i partiti politici) hanno (possono nuovamente avere) un ruolo positivo essenziale. Soprattutto se (si ripete) hanno la possibilità e la forza per proiettarsi fuori dai confini domestici, assumendo sempre più una configurazione sovranazionale (europea).

PARTE seconda

LA PROPOSTA

1.Il «deficit» elettorale.

Sono mesi e mesi che viene sistematicamente ripetuto: con la vittoria dei «sì», e con la «nuova» legge elettorale che ne deriverà, avremo finalmente un «ordine nuovo»: vero bipolarismo, vere maggioranze parlamentari, governi più stabili, drastica riduzione dei partiti (il cosiddetto bipartitismo), in definitiva una più forte sovranità dei cittadini.

Ma le cose stanno realmente così? Purtroppo no, e basta poco per verificare che l’eventuale nuovo sistema elettorale non potrebbe produrre nessuno di questi risultati.

Nei seguenti termini:

a) la questione del bipolarismo.

È abbastanza logico presumere che, al momento delle elezioni, siano in gara due sole «coalizioni».

Per una ragione abbastanza semplice: nessuno dei partiti attuali avrebbe possibilità di vincere nei collegi elettorali, ottenendo da solo percentuali mediamente non eccedenti il 30 per cento.

Ma di quale unione si tratterebbe? Per l’appunto, di un’unione puramente «elettorale».

Dunque, un’unione opportunistica, strumentale, prevedibilmente ricattatoria (io controllo l’x per cento dei voti; se non candidate me, passo al campo avversario e voi perdete il seggio).

In ogni caso, un’unione del tutto provvisoria: oggi alleati, ma domani in Parlamento, di nuovo ciascuno con le sue truppe (per contare di più nella formazione di Governi e nelle decisioni legislative quotidiane) In sintesi: un bipolarismo puramente, semplicemente, dichiaratamente, geneticamente elettoralistico.

Che finirebbe per configurarsi come l’ambiente di coltura ideale del multifazionismo parlamentare. Con fazioni di tutti i generi, ma sempre «decisive» per la scelta delle candidature. Fazioni partitiche, ma anche localistiche, sindacali, clientelari, eccetera;

b) la questione della governance.

Forse, dai bussolotti del sistema postreferendario potrebbe anche uscire una qualche maggioranza numerica. Ma non certo una maggioranza politica.

Verso questa ipotesi negativa spingono poche considerazioni, di buon senso.

Può essere opportuno ignorare certe incredibili «simulazioni» apparse in questi giorni sui giornali. Lasciamole perdere, per l’assoluta inattendibilità che le contraddistingue (come si fa, infatti, ad immaginare una distribuzione dei voti partendo dai risultati del 1996, quando è chiaro che, col nuovo sistema, cambierebbero inevitabilmente anche candidati e comportamenti elettorali, cambierebbe cioè tanto l’offerta quanto la stessa domanda politica).

Facciamo invece un ragionamento più serio. Per chi voterebbero gli elettori, con il nuovo sistema? Solo e unicamente per candidati del proprio collegio, con la «logica», precedentemente descritta, di formazione di candidature manipolate «collegio per collegio». Dunque, non per il governo;

c) la questione del bipolarismo.

Certo, in sede elettorale il numero delle «coalizioni» dei contendenti si abbatterebbe a due soltanto (o giù di lì), per le ragioni di convenienza elettoralistica esposte appena qui sopra sub a).

Ma, dopo le elezioni? Il numero dei partiti, delle fazioni e dei partitelli finirebbe invece con l’aumentare a dismisura in sede parlamentare, proprio per le citate ragioni genetiche che accompagnerebbero il nascere di alleanze elettorali, all’insegna esclusiva dell’opportunismo momentaneo.

Allora, dove sarebbe il guadagno per cittadini?

Si avrebbe solo il passaggio dalla padella (attuale) alla brace dei mille gruppuscoli, incentivati e non scoraggiati proprio dalle peculiarità del nuovo maggioritario secco.

In sintesi, non ci sarebbe per i cittadini alcun autentico incremento di «sovranità elettorale».

Infatti, quando la scelta elettorale nei collegi uninominali viene presentata come «scelta dei Governi», ciò che in realtà si fa è solo creare un’illusione: in ragione della logica di formazione «collegio per collegio» delle coalizioni elettorali, finirebbe infatti per sprigionarsi il «peggio del peggio» della politica italiana di sempre: opportunismo, cinismo, ricatti, trasformismo, clientelismo, campanilismo.

Francamente tutto ciò è un po’ diverso dalla nuova cittadinanza europea che gli italiani hanno invece il diritto di avere. Per cambiare, è necessaria un’ulteriore riflessione.

2.Democrazia e moderazione.

Sistemi elettorali e strutture sociali non sono – si è già notato – variabili indipendenti.

Non esiste un sistema elettorale unico, universalmente applicabile a società diverse.

Né ha senso pensare (l’esperienza empirica e/o storica lo esclude) che il sistema elettorale serva per cambiare le strutture sociali.

Ciò che funziona, in tutte le democrazie mature, è in realtà una competizione politica tra forze non troppo dissimili l’una dall’altra, così da garantire congiuntamente tanto il ricambio, quanto una ragionevole continuità nel perseguimento degli interessi generali del paese.

E questo per una ragione essenziale: perché una vera democrazia ha bisogno tanto di impulsi al cambiamento quanto di legami unificanti.

Se mancano i primi, c’è pericolo di stagnazione. Se mancano i secondi, si pregiudica seriamente la stessa convivenza civile.

Quando si parlava di «bipolarismo», era dl tutto questo che si sentiva il bisogno.

E che cosa abbiamo invece ottenuto?

Cerchiamo di essere realisti. Fin qui ne abbiamo avuto solo una copia molto brutta e assai poco rassomigliante ai modelli ideali.

Anzitutto, i «poli» sono almeno quattro o cinque. Poi, presentano al loro interno (pur se in gradi e percentuali diverse) un ventaglio di orientamenti fortemente eterogeneo, spesso arlecchinesco.

Infine, quanto al tipo della competizione reciproca cui i «poli» hanno finora dato vita, è facile purtroppo constatare come questa assomigli molto più a quella degli Orazi-Curazi o dei Guelfi-Ghibellini, che non a quella tipica delle democrazie occidentali.

Il risultato? È quello che ogni giorno abbiamo sotto gli occhi: un bipolarismo iperconflittuale, incapace, indeciso su tutto, ipertrasformistico.

Tutto ciò è accaduto perché abbiamo ricercato il bipolarismo «dei moderati», ma somministrando al malato la medicina «degli estremisti». Ciò è accaduto perché abbiamo associato l’obiettivo del bipolarismo ad un sistema maggioritario (figlio del precedente referendum).

Un sistema che, invece di aggregare i moderati, li fa dipendere dagli estremisti.

Come in medicina, quando si sbagliano grossolanamente le dosi, le condizioni del malato non migliorano ma peggiorano.

È proprio ciò che è accaduto nel nostro paese dove, sotto l’euforia «mitologica» del «nuovo» sistema elettorale, abbiamo finito col perdere di vista un dato fondamentale.

E cioè che in tutti i paesi d’Europa (con la sola eccezione di Inghilterra e Francia, diverse per le ragioni esposte sopra) il bipolarismo politico è stato sempre accompagnato da leggi elettorali di tipo proporzionale!

Oggi in Europa (Italia esclusa) i paesi bipolari per effetto del «proporzionale» sono la regola (dodici su quattordici). L’eccezione è invece l’uninominale-maggioritario (due su quattordici).

E allora? Da dove viene l’incredibile errore, per cui il bipolarismo «esigerebbe» un sistema maggioritario?

È vero il contrario. E per una ragione molto semplice: perché nelle democrazie pluralistiche i sistemi maggioritari tendono a «forzare» gli orientamenti spontanei dei cittadini, in modo tale da provocare veri e propri rigetti.

L’abbiamo già notato. Il fatto è che il maggioritario non può e non deve essere assunto come una formula salvifica, come un onnipotente passepartout.

Per almeno due ordini di motivi.

Primo, perché di sistemi maggioritari ne esistono nel mondo in quantità enorme e con enormi differenze l’uno dall’altro.

Secondo, perché contano soprattutto le condizioni del paziente, a cui si somministra il farmaco. Se il farmaco viene somministrato ad una società priva di vere divisioni sociali e culturali (è questo, ad esempio, il caso dell’Inghilterra), i sistemi maggioritari consentono di produrre maggioranze politiche, in grado di prendere decisioni pubbliche.

Ma se lo applichiamo ad una società profondamente divisa al proprio interno (è questo, evidentemente, il caso dell’Italia), allora è l’opposto.

Perché domina la necessita di mettere assieme in forma necessariamente, strutturalmente contraddittoria, il più alto numero possibile di «alleati».

Con l’inevitabile conseguenza di mancare l’obiettivo essenziale della governance: si producono maggioranze incapaci di prendere decisioni pubbliche dotate di un minimo di coerenza (e quindi di efficacia).

Né varrebbe notare che il sistema maggioritario sta pur sempre funzionando per l’elezione dei «governi locali» (Sindaci, Presidenti di province e domani per gli stessi Presidenti Regionali).

Infatti, i governi locali sono una cosa molto diversa dal Governo nazionale. Soprattutto sono diverse le esigenze e le ragioni del pluralismo sociale e della rappresentatività democratica

È proprio per questa ragione che pare irrazionale proiettare il particolare sul generale, assumendo automaticamente ed acriticamente che ciò va bene nel particolare debba (possa) andare bene anche in generale. L’esperienza dimostra, e con tutta evidenza, l’esatto opposto.

In Italia, dal 1993 in poi abbiamo via via negativamente sperimentato forme atipiche e/o improprie di bipolarismo.

È bene che ce ne rendiamo conto fino in fondo: il «bipolarismo dei 44 partiti» così come «l’alternanza dei ribaltoni ricorrenti» fino al «maggioritario privo di maggioranze capaci di governare» sono solo le caricature di una politica moderna. Che non può essere prodotta neppure dal referendum.

3.La proposta.

In questi termini, per ricostruire l’attuale sistema politico italiano, le priorità sono le seguenti:

a) ridurre la frammentazione della rappresentanza politica, attraverso disincentivi istituzionali (barriere di accesso) che siano tanto realistici quanto equi;

b) garantire tuttavia l’elezione di un Parlamento che sia ragionevolmente rappresentativo delle principali forze politiche presenti nella società italiana.

Non si tratta di «rappresentare tutti» (soluzione velleitaria e controproducente, perché incentiverebbe pericolosamente la polverizzazione politica).

Si tratta piuttosto di evitare che nel Parlamento siano «assenti» le diversità principali, le diversità che contano. Perché, altrimenti, il deficit di rappresentatività minerebbe alla base la legittimità stessa del Parlamento;

c) favorire la formazione di una moderna competizione bipolare fra due coalizioni alternative di Governo, caratterizzate dalla netta prevalenza di orientamenti programmatici, che siano al contempo moderati e costruttivi, consapevoli degli interessi che entrambe le alleanze devono porre in testa ai rispettivi programmi;

d) favorire e premiare la formazione di Governi che siano quanto più possibile politicamente responsabili verso i propri elettori, nell’osservanza degli impegni programmatici assunti nelle varie occasioni elettorali. All’opposto, scoraggiare e punire la formazione di Governi «parlamentari» alternativi rispetto a quello eletto dal popolo.

In questa logica, la proposta formulata ed articolata qui di seguito si basa essenzialmente sul modello applicato nella Repubblica Federale Tedesca.

La struttura portante del modello tedesco è data, come già notato, dal ricorso a un criterio di rappresentatività popolare basato sulla proporzionale.

In base a questo criterio vengono eletti i membri della «Camera bassa»: metà attraverso lo scrutinio di lista (senza preferenze) e metà attraverso collegi uninominali su base regionale.

A correzione della logica proporzionalistica e parlamentare intervengono due importanti istituti.

Il primo è quello della «clausola dl esclusione» dal computo di assegnazione dei seggi di tutte le liste (partiti) che non superano la soglia del 5 per cento dei voti validamente espressi.

Il secondo è quello della cosiddetta «sfiducia costruttiva». Un istituto che, consentendo al Parlamento di sostituire un Governo soltanto attraverso l’elezione di un altro e nuovo Governo, combatte nel modo più efficace eventuali «vuoti di potere» che si potrebbero produrre nella conduzione della politica nazionale.

Riassumendo, il modello tedesco è in questo modo capace di centrare congiuntamente tre fondamentali obiettivi politici: il massimo di rappresentatività parlamentare; il massimo di stabilità governativa; il minimo di frammentazione delle forze politiche (compatibile con la salvaguardia del pluralismo democratico).

In Germania, nel corso degli ultimi cinquanta anni, questo modello ha funzionato bene. La nostra proposta è semplicemente quella di introdurre in Italia un complesso di istituzioni che, compatibilmente con la nostra storia politica, con la nostra realtà sociale, con la nostra Costituzione, consentano comunque di produrre un pari effetto di «governance».

La proposta che segue ha, in specie, in coerenza al modello tedesco, tre caratteristiche specifiche essenziali:

a) evita ogni eccesso di polverizzazione e/o di frazionismo politico, lasciando tuttavia ampio spazio alle diversità. Tale scopo è principalmente ottenuto con la clausola di sbarramento al 5 per cento;

b) restituisce lo «scettro» al popolo e garantisce il «bipolarismo».

Infatti, nell’economia di questa ipotesi, è il popolo che vota direttamente le coalizioni che si candidano al Governo. In specie, è il popolo che vota sui programmi di Governo, sul capo del Governo e sulle squadre di Governo.

In caso di fallimento, scatta un effetto automatico: il Governo cade e si rivota, senza possibilità di soluzioni «parlamentari» alternative.

A rigore, per produrre costituzionalmente questo effetto è sufficiente che la nuova legge elettorale sia chiara e non «mista» come l’attuale (nel ’94 e nel ’98 i «ribaltoni» sono stati infatti «giustificati» proprio in base al carattere non chiaro della legge elettorale).

Una legge elettorale chiara è infatti di per sé pienamente sufficiente per generare l’obbligo costituzionale di scioglimento del Parlamento (come è stato scritto dalla migliore dottrina).

Ma è evidente che, per varie ragioni, questo elemento sistematico può essere considerato insufficiente. Per questo, si prevedono due ulteriori meccanismi di tutela della sovranità popolare, specificamente costituiti da:

(i) revoca (+ forte sanzione pecuniaria) del finanziamento pubblico ai partiti politici che votano o sostengono maggioranze «ribaltiste»;

(ii) preclusione agli stessi partiti della possibilità di presentarsi con gli stessi simboli e contrassegni alle successive elezioni.

In particolare, pare ragionevole assumere che si tratti di strumenti non solo politicamente opportuni (per dare al paese un messaggio di garanzia in ordine al valore decisivo del voto popolare, non impunemente espropriabile da parte dei partiti), ma anche costituzionalmente legittimi.

Né varrebbe sostenere qualcosa di diverso, focalizzando la lettura del testo costituzionale solo sulle norme che garantiscono le «libertà» parlamentari. Infatti il testo costituzionale, come tutti i testi normativi, va letto nel suo insieme, e non per parti staccate.

Tra l’altro, neppure avrebbe senso sostenere che la legge elettorale non è la sede «adatta» per introdurre questi istituti. Per due ragioni. Perché è comunque una legge. Perché è anzi una legge che applica la Costituzione (e perciò non una legge qualsiasi). Dunque, se il suo contenuto è sostanzialmente conforme alla Costituzione (nel caso, lo è), la legge elettorale è lo strumento legittimo per introdurre strumenti come quelli che qui si propongono;

c) non allontana ulteriormente il popolo dalla politica.

La nuova meccanica elettorale è infatti assolutamente semplificata: una scheda semplice, un solo giorno di votazione, minime possibilità di broglio.

È così che si evitano molte di quelle complessità «tecniche», rituali e/o artificiali, molte di quelle «sorprese», che sono state e sono causa di crescente repulsione dei cittadini per la politica.

Concludiamo infine con una rilevante precisazione. L’articolato normativo che viene qui presentato richiederà ovviamente un lavoro rivolto a coordinare al meglio la puntuale definizione legislativa del testo, operazione per la quale attendiamo sin d’ora il contributo di tutti i Colleghi parlamentari che vorranno condividere l’impostazione politica generale delle proposte qui illustrate.

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo i seguenti criteri.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell’ambito dei collegi elettorali, uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell’ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui alla tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All’assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti o le liste fra loro collegate che abbiano superato il 5 per cento dei voti validamente espressi nell’intero territorio nazionale, o che abbiano ottenuto un seggio in almeno tre collegi uninominali.

3. Il collegamento è operato indicando un comune programma di Governo ed un unico candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Gli eventuali contributi pubblici ai partiti politici, ai Gruppi parlamentari ed ai singoli parlamentari sono assegnati annualmente e ripartiti sulla base degli schieramenti di maggioranza ed opposizione così come composti ad ogni inizio di legislatura.

Art. 2.

1. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui alla citata tabella A, sono costituiti tanti collegi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 2 dell’articolo 3.

2. La ripartizione del territorio circoscrizionale nei collegi viene effettuata con il procedimento di cui all’articolo 3 e sulla base dei criteri ivi indicati.

3. La elezione nel collegio «Val d’Aosta» è disciplinata dalle norme contenute nel titolo VI del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. L’assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è effettuata, ai sensi del quarto comma dell’articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell’ultimo censimento generale della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell’ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 2 e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 1.

Art. 4.

1. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l’elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

Art. 5.

1. Presso le Corti d’appello sono costituiti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, gli Uffici centrali circoscrizionali, ciascuno composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d’appello.

Art. 6.

1. Il primo periodo del primo comma dell’articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell’interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni».

Art. 7.

1. All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti.

Art. 8.

1. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all’Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dall’articolo 11, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui al numero 5) del primo comma dell’articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, nel testo modificato dall’articolo 14 della presente legge.

2. Qualora la candidatura non sia proposta da un partito o gruppo politico organizzato, l’effettuazione del deposito della dichiarazione sottoscritta, e dei relativi documenti, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, deve essere compiuta dal primo sottoscrittore della medesima.

3. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma dev’essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Art. 9.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell’ambito della circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

Art. 10.

1. Nessuno può essere candidato in più di tre collegi uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi.

Art. 11.

1. Le candidature individuali nei collegi uninominali e le liste dei candidati nell’ambito delle circoscrizioni elettorali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata nella tabella A, allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, dalle ore 8 del quarantanovesimo giorno alle ore 20 del cinquantesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme con le candidature individuali e le liste circoscrizionali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di presentazione delle candidature e delle liste medesime. Tali dichiarazioni devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali del collegio o della circoscrizione.

2. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura in un collegio o più di una lista circoscrizionale.

3. La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati deve contenere, infine, l’indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall’articolo 25 del citato testo unico n.361 del 1957. I candidati nei collegi uninominali, che non siano proposti da un partito che abbia presentato una propria lista ammessa nella circoscrizione, hanno diritto a indicare un proprio delegato effettivo ed uno supplente.

Art. 12.

1. La cancelleria della Corte d’appello circoscrizionale accerta l’identità personale del depositante e ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della candidatura individuale o della lista circoscrizionale presentata e delle designazioni dei delegati, è annotato per ciascun collegio il numero d’ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura individuale secondo l’ordine di presentazione della relativa lista o, se la candidatura in questione non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa.

Art. 13.

1. L’Ufficio centrale circoscrizionale entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature individuali e delle liste circoscrizionali:

a) ricusa le candidature individuali o le liste circoscrizionali presentate da persone diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 7 della presente legge;

b) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell’interno;

c) verifica se le candidature individuali e le liste circoscrizionali siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero degli elettori prescritto; in caso negativo dichiara non valide quelle candidature e quelle liste che non corrispondano a queste condizioni;

d) verifica se le liste comprendano un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei deputati assegnati alla circoscrizione elettorale: in caso contrario nella prima ipotesi le dichiara non valide, e, nella seconda, le riduce al limite prescritto cancellando dalle stesse gli ultimi nomi;

e) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, di quelli che non abbiano compiuto o che non compiano il 25º anno di età il giorno delle elezioni, e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. Se si tratta di candidature inserite in una lista circoscrizionale, si limita a cancellare i relativi nominativi dalle liste in questione;

f) cancella i nomi dei candidati di lista compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) ricusa le liste che non rispondano al requisito di cui al comma 1 dell’articolo 9 della presente legge.

Art. 14.

1. I numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1) assegna un numero a ciascuna candidatura individuale ammessa, secondo l’ordine di presentazione della relativa lista, o, se la candidatura individuale non è collegata ad alcuna lista, della candidatura stessa;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista circoscrizionale ammessa secondo l’ordine in cui vi sono iscritti».

2. I numeri 4) e 5) del primo comma dell’articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«4) trasmette immediatamente alle prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell’ambito della circoscrizione le candidature definitive di ogni collegio con i relativi contrassegni di lista, per la stampa delle schede di votazione e per l’adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo delle prefetture dei capoluoghi di regione compresi nell’ambito della circoscrizione: alla stampa, per ciascun collegio, del manifesto con il nominativo dei candidati, relativo contrassegno di lista e numero d’ordine; alla stampa del manifesto riproducente le liste circoscrizionali e relativo contrassegno. I manifesti in questione sono trasmessi ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro i quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Due copie di ciascun manifesto riproducente le liste circoscrizionali e relativi contrassegni devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione per l’affissione nella sala delle votazione».

Art. 15.

1. Il numero 4) del primo comma dell’articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4) due copie del manifesto contenente le liste circoscrizionali dei candidati da affiggersi nella sala della votazione».

Art. 16.

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C, ed H allegate al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, come sostituite dalla legge 13 marzo 1980, n.70 e dal decreto-legge 10 maggio 1996, n.257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n.368, e riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati ed, eventualmente, i relativi contrassegni di lista, secondo il numero progressivo di cui all’articolo 24, numero 1) del citato testo unico, come modificato dal comma 1 dell’articolo 14 della presente legge.

2. Il secondo comma dell’articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, è abrogato.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in base ai criteri in essa stabiliti, i decreti di modificazione delle tabelle B, C ed H, allegate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361.

Art. 17.

1. I primi due periodi del secondo comma dell’articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: «L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta».

Art. 18.

1. Gli articoli 59, 60 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 19.

1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il nome del candidato e, ove occorra, il contrassegno della lista; passa, poi, la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista. Il segretario proclama ad alta voce i voti individuali e quelli di lista».

Art. 20.

1. Il numero 2) del primo comma dell’articolo 71 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) decide, in via provvisoria, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell’ulteriore esame da compiersi dall’Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell’articolo 76».

2. Il secondo comma dell’articolo 71 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«I voti contestati debbono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti».

Art. 21.

1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

2. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 1, l’Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all’Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

3. L’Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all’Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

4. Alla assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto almeno due milioni di voti di lista validi espressi nell’intero territorio nazionale, o che abbiano ottenuto un seggio in almeno tre collegi.

5. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli Uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui al comma 2, accerta quali liste abbiano ottenuto il quorum indicato al comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 22.

1. Dopo l’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, sono inseriti i seguenti:

«Art. 77-bis. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale effettua le seguenti operazioni:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi dell’articolo 77, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall’uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l’ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

2. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, l’Ufficio circoscrizionale stabilisce per medesimi candidati, una graduatoria decrescente, ottenuta dividendo, per ciascuno di essi, la cifra individuale dei voti ottenuti per il numero totale dei voti espressi nel collegio.

«Art. 77-ter. – 1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 77-bis, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali. Nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 77-bis, proclama eletti candidati nell’ordine stabilito dalla graduatoria formata ai sensi della medesima disposizione, fino a coprire tutti i seggi assegnati alla lista nella circoscrizione.

2. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dell’articolo precedente, i candidati che risultano primi nell’ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell’ordine di lista.

3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente».

Art. 23.

1. Il deputato eletto in più collegi o in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale collegio o circoscrizione prescelga. Mancando l’opzione, si procede mediante sorteggio.

Art. 24.

1. Il comma 1 dell’articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto nell’ordine indicato dalla lista medesima».

2. Il comma 1-bis dell’articolo 86 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è abrogato.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 290

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PEDRIZZI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2001

 

 

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Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore

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Onorevoli Senatori. – Le modifiche proposte col presente disegno di legge mirano a creare una corsia preferenziale per i cittadini iscritti nelle liste di collocamento comunali (e, quindi, in attesa di occupazione) nella nomina degli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali, in occasione delle ricorrenti consultazioni.

Il problema occupazionale, per la sua indiscussa priorità rispetto agli altri problemi sociali, economici e politici che caratterizzano l’attuale congiuntura, merita un’attenzione costante e fattiva dello Stato.

Non può e non deve essere trascurata alcuna, anche se minima, possibilità d’intervento tendente all’occupazione, ancorchè precaria e temporanea, di chi purtroppo affronta nella quotidianità l’angoscia, il peso e, spesso, l’umiliazione derivanti dall’impossibilità di svolgere un’attività socialmente produttiva. Lo Stato, cui la Costituzione assegna il compito di sommo garante del diritto al lavoro nell’ottica della sua funzione storica, e di mezzo per l’elevazione sociale dei singoli e della collettività, non può non cogliere (in ogni situazione che possa servire a rinfrancare, sia pure in modo estremamente limitato, il duro fardello della disoccupazione) un’occasione per intervenire con spirito di solidarietà.

Tocca dunque al Parlamento far sì che le occasioni divengano concrete opportunità. In tale ottica viene proposta la modifica della legge 8 marzo 1989, n.95, al fine di consentire che i cittadini in attesa di occupazione, in possesso dei requisiti previsti da tale legge, beneficino, con carattere di priorità, della nomina a scrutatore e della corrispettiva indennità.

Le modifiche normative suggerite non comportano alcun onere aggiuntivo e, pertanto, non necessitano di alcuna copertura finanziaria.

Sicuramente l’approvazione di questa legge non risolverà i gravi problemi occupazionali del nostro paese, ma essa rappresenterà una doverosa testimonianza di solidarietà sociale.


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1.All’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) essere iscritto nelle liste di collocamento comunali. In tal caso l’iscrizione nelle liste di collocamento viene annotata nell’albo»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L’eventuale iscrizione nelle liste di collocamento comunali viene annotata negli albi».

2. All’articolo 3 della citata legge n.95 del 1989, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il numero dei soggetti iscritti nelle liste di collocamento comunali di cui alla lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 1, sia inferiore al numero degli scrutatori di cui al medesimo articolo 1, si procede al sorteggio tra i restanti iscritti nell’albo non in possesso del requisito di cui al comma 2 dello stesso articolo».

3. All’articolo 6 della citata legge n.95 del 1989, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «nell’albo» sono sostituite dalle seguenti: «negli albi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con precedenza per i nominativi degli iscritti nelle liste di collocamento comunali di cui alla lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 1»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «, secondo l’ordine di estrazione,» sono soppresse.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 337

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BEVILACQUA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

 

 

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Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa

alla elezione della Camera dei deputati

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, che reca modifiche alla legge elettorale 8 marzo 1989, n.95, concernente norme sul sorteggio degli scrutatori, intende contribuire – sia pur in minima parte – ad offrire qualche opportunità del mercato del lavoro alle persone in cerca di occupazione che siano iscritte all’ufficio di collocamento o a persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale.

Preso atto che ogni anno, tra elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche, referendum, si è chiamati alle urne ripetutamente e rilevato che ciò implica di volta in volta l’organizzazione dei seggi elettorali e la conseguenziale scelta – per sorteggio – delle persone idonee all’ufficio, si ritiene opportuna una modifica che offra una occupazione, sia pure estremamente temporanea, alle categorie di persone sopra richiamate.

È appena il caso di sottolineare la circostanza che nelle aree più disagiate del nostro paese, in particolare del Mezzogiorno dove attualmente si registra un tasso di disoccupazione pari al 19 per cento, in massima parte giovanile, la proposta acquista un significato sociale non secondario.

Ovviamente, con tali modifiche, non si pretende lenire il fenomeno della crisi occupazionale o ritenere le stesse esaustive dei problemi connessi al mercato del lavoro.

Il presente disegno di legge intende apportare una modifica atta ad emendare i requisiti validi per l’inclusione nell’albo di cui sopra a chi non abbia superato il 70º anno di età e, collocato a riposo, goda di pensione sociale e a chi risulti iscritto all’ufficio di collocamento.

L’articolo 1 del testo di modifica prevede, infatti, che in ogni comune della Repubblica vengano istituiti due albi in luogo di uno, di cui il primo contiene i nominativi di persone che all’atto della formazione risultino disoccupate sulla base degli elenchi esistenti presso gli uffici di collocamento e delle persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale; il secondo i nominativi di persone che, in possesso dei requisiti fissati dalla legge, non appartengano alle predette categorie.

L’istituzione dei due albi comporterà automaticamente differenti modalità di sorteggio che andrà effettuato attribuendo la precedenza ai nominativi contenuti nel primo albo.

Tali modifiche, stabilendo maggiori opportunità a favore delle due fasce sopra citate – sia pure con quel margine di precedenza che si viene a creare nelle operazioni di sorteggio – vanno intese pertanto come aggiuntive e non come sostitutive rispetto alla previsione del precedente testo.

 


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art.1.

1.All’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni comune della Repubblica sono istituiti due albi delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, ciascuno dei quali comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune. Dei due albi, il primo contiene i nominativi di persone che all’atto della formazione dell’albo risultino disoccupate, sulla base degli elenchi esistenti presso le singole circoscrizioni provinciali o, se esistenti, presso le singole sezioni distaccate degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché i nominativi di persone che, collocate a riposo, godano di pensione sociale sulla base degli elenchi esistenti presso le sedi provinciali o, se esistenti, zonali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); il secondo albo contiene i nominativi di persone che, in possesso dei requisiti fissati dalla legge, non appartengano alle predette categorie.»;

b)al comma 2, alinea, le parole «nell’albo» sono sostituite dalle seguenti: «negli albi»;

c) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) qualora non pensionato, essere iscritto nelle liste di collocamento»;

d)è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La permanenza nelle liste di collocamento al momento della designazione è requisito per la nomina a scrutatore».

2. Alla formazione degli albi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All’articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n.95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 1:

1)le parole «essere inseriti nell’albo», sono sostituite dalle seguenti: «essere inseriti negli albi di cui all’articolo 1, comma 1,»;

2) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «precedenza per i nominativi contenuti nel primo albo».

4.All’articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n.95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)il comma 1 è sostituto dal seguente:

«1. Gli albi formati a norma degli articoli da 1 a 4 sono aggiornati periodicamente.»;

b)al comma 2, le parole «dall’albo» sono sostituite dalle seguenti: «dagli albi»;

c)al comma 3, le parole «dall’albo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dagli albi»;

d)al comma 4, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, con precedenza per i nominativi contenuti nel primo albo».

5. All’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dall’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n.120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «nell’albo», sono sostituite dalle seguenti: «negli albi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con precedenza per i nominativi contenuti nel primo albo»;

2) alla lettera b), le parole: «nel predetto albo», sono sostituite dalle seguenti: «nei predetti albi», e le parole: «, secondo l’ordine di estrazione,» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «nell’albo», sono sostituite dalle seguenti: «negli albi».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 614

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI, BOREA, CIRAMI e CICCANTI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 2001

 

 

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Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l’elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

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Onorevoli Senatori. – Onorevoli Senatori! – Il fallimento della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dall’onorevole D’Alema nella XIII legislatura, che si aggiunge agli infruttuosi tentativi delle Commissioni Bozzi, De Mita e Iotti nelle precedenti legislature, e l’impossibilità di dare vita ad una Assemblea costituente, come da noi tenacemente proposto, non devono impedire di affrontare le questioni istituzionali indispensabili per rendere le istituzioni del paese efficienti e moderne.

Le riforme finora realizzate attraverso lo strumento referendario e sotto l’emotività delle campagne referendarie contro il sistema dei partiti hanno portato a riforme prive di un valido collegamento organico, ed anche le aspettative che derivavano dall’introduzione della legge elettorale prevalentemente maggioritaria sono andate deluse.

A otto anni di distanza dal referendum del 1993 che ha abolito il sistema proporzionale e dalla successiva legge elettorale che ha introdotto un sistema uninominale maggioritario al 75 per cento e una quota di proporzionale al 25 per cento, permangono tutti i problemi di cattivo funzionamento di un sistema che ha registrato la rottura della coalizione di centro-destra nel 1995, dopo la prima verifica elettorale, e, quindi, nel 1998, la crisi dell’accordo politico del centro-sinistra fondato sulle desistenze elettorali in quella successiva.

La caduta del Governo Prodi nell’ottobre del 1998 ha dimostrato sia la fragilità del nostro sistema elettorale sia la fragilità della coalizione politica che si reggeva su quelle regole.

Dobbiamo prendere atto dell’inadeguatezza di riforme contraddittorie rispetto alle necessità di definire un modello elettorale e costituzionale funzionale alle esigenze del paese, prendendo altresì atto che si stanno accumulando ritardi nei confronti della ineludibile esigenza di adeguare i meccanismi istituzionali alle mutate esigenze della società.

Gli insoddisfacenti risultati della innovazione elettorale sulla spinta della via referendaria sono di tutta evidenza. I partiti anzichè diminuire – come si sarebbe potuto auspicare – sono aumentati a dismisura perchè le forze politiche, nella difesa della loro identità, hanno finito in definitiva per introdurre sempre più elementi di proporzionale nel sistema uninominale giungendo progressivamente ad un pluripartitismo esasperato.

Da più parti si ritiene che l’unica via praticabile per correggere le disfunzioni sia quella di apportare modifiche alla Costituzione attraverso lo strumento dell’articolo 138 della Carta costituzionale così come è stato fatto finora per importanti riforme, quali l’elezione diretta del presidente delle giunte regionali per le regioni ordinarie, il giusto processo e il federalismo; sembra pertanto che anche per la sfiducia costruttiva si possa tentare questa via e tale istituto sarà da noi sostenuto con una proposta di legge costituzionale parallela alla presentazione della presente proposta di legge.

Vi è poi un altro dato su cui riflettere. La disomogeneità delle coalizioni ha portato, nella XII e XIII legislatura, alla crisi delle coalizioni stesse con il passaggio di parlamentari dall’una all’altra coalizione.

Il dibattito tra le forze politiche si è ora incentrato sulla necessità di apportare modifiche alla legge elettorale tali da assicurare una indispensabile stabilità all’esecutivo.

Da parte nostra riteniamo che occorra agire lungo due direttrici. Da un lato prendere atto del fallimento del sistema uninominale reintroducendo un sistema elettorale proporzionale più legato alla nostra storia culturale e politica, che vede un’ampia articolazione di cultura e tradizioni politiche, introducendo uno sbarramento sostanziale al fine di eliminare la dispersione del voto su sigle e movimenti privi di un forte radicamento nel paese. Dall’altro lato occorre apportare quelle modifiche costituzionali che concorrano alla stabilità dell’esecutivo. A tale riguardo si ritiene che l’istituto della sfiducia costruttiva sul modello tedesco sia quello più funzionale al nostro paese.

Di fronte ai profondi, rapidi cambiamenti che investono la società contemporanea e alle spinte che la attraversano, le forze politiche sono chiamate a fornire risposte adeguate e tali da ricreare un solido rapporto tra governanti e governati.

Il forte astensionismo registrato in ogni tipo di consultazione elettorale deve essere attentamente valutato in tutte le sue implicazioni.

Non può essere sottovalutato il malessere che attraversa la società italiana che nelle istituzioni non vede risposte adeguate al bisogno di rappresentanza. Le moderne democrazie richiedono infatti una efficace azione di governo che non può essere disgiunta da una coerente riorganizzazione del pluralismo politico, sociale e istituzionale.

Sono andate deluse le aspettative di quanti si illudevano di importare un sistema elettorale lontano dalla nostra cultura e dalla nostra realtà che – non va dimenticato – privilegia la ricerca di equilibri tra libertà ed uguaglianza, tra diritti e doveri, tra sovranità popolare e pluralismo.

La Costituzione del 1948 contiene indicazioni e potenzialità da sviluppare e che rappresentano un riferimento utile per adeguare il sistema istituzionale alle regole europee, perfezionando senza indugi quei profili strutturali e funzionali dell’apparato pubblico.

Riteniamo che la legge elettorale rappresenti il cardine di ogni riforma e che possa incidere sulla partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese restituendo ad essi la capacità di esercitare un effettivo indirizzo sulle scelte di governo. Il nostro obiettivo è ridare centralità al Parlamento, quella centralità offuscata da un «falso» presidenzialismo, ma che al Parlamento fu assegnata dai Costituenti e, dunque, può costituire il punto di partenza per l’adeguamento delle regole.

Per queste ragioni diviene prioritaria l’esigenza di offrire ai cittadini la possibilità di dare chiare indicazioni sulla formazione della maggioranza di governo, rendendo possibile la realizzazione del programma su cui tale maggioranza ha costruito il consenso degli elettori, e prevedendo la sua sostituzione qualora non abbia soddisfatto le aspettative suscitate al momento della investitura.

Il presente disegno di legge si inquadra all’interno di un progetto di riforma costituzionale che guarda innanzitutto ai problemi della stabilità di governo; si determina con un chiaro rapporto tra elettori ed eletto realizzando un rapporto diretto dell’elettore con il candidato nell’ambito di collegi più ridotti per la Camera dei deputati.

Il presente disegno di legge di riforma elettorale reca disposizioni diverse per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica e si propone i seguenti obiettivi:

a) avvicinare gli eletti agli elettori rendendo più agevole la partecipazione di questi ultimi al processo formativo dell’indirizzo politico; ciò si ottiene attraverso la riduzione dell’ambito territoriale dei collegi e quindi della popolazione di riferimento;

b) stimolare la formazione di coalizioni di governo tra più liste, riducendo le distanze fra i partiti diversi per garantire una maggiore stabilità; ciò si ottiene con l’attribuzione di un incentivo alla coalizione di liste che ottiene la maggioranza relativa;

c) assicurare la permanenza di forze politiche intermedie accanto alle maggiori formazioni politiche presenti nel paese, forze intermedie che rappresentano culture, valori e tradizioni che arricchiscono la nostra democrazia; ciò può essere conseguito evitando sbarramenti facilmente eludibili ma con la possibilità di partecipare al riparto dei seggi in sede nazionale, prevedendo requisiti di rappresentatività al di sotto dei quali non si giustifica la presenza in Parlamento perchè espressione solo di una frammentazione esasperata. Questi requisiti sono la presenza in un numero di circoscrizioni elettorali che rappresentino almeno la metà della popolazione e il conseguimento di almeno un milione di voti per essere presenti con proprie liste al riparto dei seggi del collegio unico nazionale.

Il presente disegno di legge mira a semplificare e favorire il formarsi di coalizioni stabili, capaci di governare perchè prevalgono le ragioni dei comuni obiettivi della coalizione piuttosto che gli interessi personali. Se viene meno l’omogeneità di un percorso comune tra gli alleati diviene difficile superare la crisi istituzionale con meccanismi esclusivamente elettorali, come si tenta di fare sopprimendo la quota proporzionale.

Per la composizione del Senato della Repubblica si prevede di pareggiare il numero dei collegi al numero dei senatori. L’area dei collegi sarà divisa in senso riduttivo per territorio e popolazione, adeguando il loro numero alla cifra dei seggi fissati dalla Costituzione secondo criteri di aggiornamento demografico, ed al fine di migliorare ulteriormente, nel senso del suo avvicinamento, il rapporto tra eletti ed elettori. Si propone di fissare al 45 per cento dei voti validamente espressi la quota dei voti necessari per l’assegnazione diretta dei seggi nei collegi uninominali. I seggi non assegnati direttamente saranno attribuiti secondo le regole proporzionaliste su base regionale con una ulteriore innovazione consistente nel fatto che per determinare la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati saranno calcolati anche i voti validi espressi nei collegi per i quali è avvenuta la proclamazione del candidato che abbia superato il 45 per cento dei voti.

Per la Camera dei deputati l’assegnazione dei seggi si effettuerà in circoscrizioni di area ridotta (da sette a quindici deputati).

Un numero corrispondente all’88 per cento dei seggi (555) sarà ripartito tra le varie liste all’interno di ogni collegio con il sistema proporzionale mentre il restante 12 per cento dei seggi (75) sarà attribuito in sede nazionale mediante il collegio unico nazionale.

I 75 seggi saranno assegnati alla lista o alle coalizioni di liste che abbiano ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale. Con il conferimento del premio si raggiunge in ogni caso l’effetto di incentivare le coalizioni, mentre superato un certo livello di voti ottenuti nelle circoscrizioni sarà possibile conseguire la maggioranza assoluta dei voti.

Appare evidente come si intenda valorizzare, accanto al criterio della rappresentanza (sistema proporzionale nelle circoscrizioni) quello della stabilità, e garantire la coesione della coalizione di governo (maggioritario nel collegio unico nazionale e premio di coalizione).

Inoltre si tiene conto delle esigenze dei partiti di minore impatto elettorale, condizionando l’accesso al riparto dei seggi tra le liste nazionali al conseguimento di complessivi un milione di voti validi su tutto il territorio nazionale e prescindendo dal requisito, stabilito dalla previgente legge elettorale proporzionale, dell’acquisizione di un quoziente intero in una circoscrizione.

È importante sottolineare la circostanza che l’attribuzione del premio non è condizionata a priori dal raggiungimento di una predeterminata soglia di voti, proprio perchè pur partendo da una larga applicazione del sistema proporzionale si vuole comunque incentivare la formazione di coalizioni a fini di governo.

Con le disposizioni recate dal presente disegno di legge, si intende stimolare il dibattito politico e il confronto parlamentare su una questione, come quella della legge elettorale, che non può essere affidata allo strumento referendario, ma deve trovare in Parlamento, senza pregiudizi, la sede più alta del confronto chiamando tutte le forze politiche alla definizione delle regole comuni.




DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. La legge 4 agosto 1993, n.277, il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.14, il decreto-legge 10 maggio 1996, n.257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n.368, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.536, sono abrogati.

2. La legge 4 agosto 1993, n.276, il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.535, sono abrogati.

3. Nella legge 10 dicembre 1993, n.515, nel decreto-legge 4 febbraio 1994, n.88, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1994, n.127, e nella legge 31 dicembre 1996, n.672, e successive modificazioni, sono abrogate le norme il cui contenuto consegue alle disposizioni abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Con le abrogazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono richiamate in vigore, con le modificazioni di cui alla presente legge, le disposizioni e le tabelle allegate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n.277, e la legge 6 febbraio 1948, n.29, e successive modificazioni, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1993, n.276. Le leggi e le altre norme richiamate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle questioni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

NORME PER L’ELEZIONE DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta secondo le norme della Costituzione e del presente testo unico.

2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata nelle singole circoscrizioni per una quota complessiva pari a 555 seggi, e nel collegio unico nazionale per una quota complessiva pari a 75 seggi».

Art. 3.

1. L’articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali in base ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 3.

2. Si procede a revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, successivamente alla pubblicazione ufficiale dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 3.

3. Ai fini dell’attribuzione dei 75 seggi di cui all’articolo 1, comma 2, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto sul piano nazionale la maggioranza dei voti validamente espressi, è istituito il collegio unico nazionale».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dell’articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. L’articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – 1. I collegi per la elezione della Camera dei deputati sono determinati in applicazione dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) nessun collegio può, di norma, includere territori situati al di là dei confini della regione di appartenenza;

b) alla circoscrizione della Valle d’Aosta è assegnato un seggio;

c) salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari, i collegi sono costituiti da un territorio continuo. I collegi non possono frazionare il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, costituiscano due o più collegi;

d) i collegi devono essere sottomultipli delle circoscrizioni elettorali esistenti e multipli dei collegi finalizzati alla elezione dei consigli provinciali e sono costituiti in modo che ad ognuno di essi vengano attribuiti non più di 15 e non meno di 7 deputati, derogando a tali limiti solo per dare attuazione ai princìpi di cui alle lettere a), b) e c).

2. Le sezioni elettorali, giacenti nel territorio di due o più collegi, si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio elettorale di sezione».

Art. 5.

1. Il primo comma dell’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«I partiti, i gruppi e i movimenti politici che intendono presentare liste di candidati, devono depositare, presso il Ministero dell’interno, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi e nel collegio unico nazionale. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito, del gruppo o del movimento politico».

Art. 6.

1. All’articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Analogo procedimento è seguito ai fini del deposito presso l’Ufficio centrale nazionale delle liste nazionali e dei relativi documenti».

Art. 7.

1. Il primo comma dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati devono essere sottoscritte:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi fino a 800.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei collegi con più di 800.000 abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste di candidati per ogni collegio di cui alle lettere a) e b) è ridotto della metà».

Art. 8.

1. L’articolo 19 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – 1. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale deve comprendere un numero di candidati non superiore a 75 ed indicare un eguale numero di candidati ai fini delle eventuali sostituzioni.

2. Ciascuna lista può comprendere candidati espressione di liste, presentate nei collegi, contrassegnate con lo stesso simbolo, oppure candidati espressione di liste con simboli diversi tra loro collegate.

3. Al riparto dei seggi di cui all’articolo 1, comma 2, possono altresì accedere liste tra di loro collegate».

Art. 9.

1. Il settimo comma dell’articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno la lista medesima intenda distinguersi anche agli effetti delle attribuzioni dei seggi nel collegio unico nazionale».

Art. 10.

1. Dopo l’articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, come modificato dall’articolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. – 1. Le liste dei candidati al collegio unico nazionale devono essere presentate alla cancelleria dell’Ufficio centrale nazionale, nei termini e con le modalità di cui all’articolo 20, da parte di quei partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste nei collegi che rappresentano, complessivamente, almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta dall’ultimo censimento generale.

2. I partiti, i gruppi e i movimenti politici, concorrenti alla elezione, possono costituire coalizioni di liste ai fini dell’attribuzione della quota dei seggi, di cui all’articolo 1, comma 2, effettuando il collegamento delle liste nazionali da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

3. La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata dal presidente, dal segretario, ovvero dalla direzione del partito, del gruppo o del movimento politico, con atto autenticato da un notaio, e depositata assieme alle liste di cui al comma 1. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno».

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. – 1. L’Ufficio centrale nazionale, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione:

a) ricusa le liste nazionali presentate fuori del termine di cui all’articolo 17, o non rispondenti ai requisiti previsti dall’articolo 20-bis, comma 1, o presentate da persone diverse da quelle designate all’atto di deposito del contrassegno, o contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell’interno;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nel collegio nazionale;

e) verifica la validità delle dichiarazioni di collegamento eventualmente depositate.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale nazionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L’Ufficio centrale nazionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.

4. L’Ufficio centrale nazionale comunica immediatamente ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate e provvede, per mezzo del Ministero dell’interno, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale le liste con il relativo contrassegno e con l’indicazione dei collegamenti ammessi e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, affinchè ne diano notizia all’Ufficio centrale circoscrizionale».

Art. 12.

1. Il secondo comma dell’articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«L’elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente tra candidati della lista da lui votata».

Art. 13.

1. Il primo comma dell’articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, ed accerta quali liste siano presenti in un numero di circoscrizioni corrispondenti ad almeno la metà della popolazione nazionale, quale risulta dall’ultimo censimento generale, ed abbiano conseguito una cifra elettorale nazionale di almeno 1.000.000 di voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi dell’articolo 76, primo comma, numero2)».

Art. 14.

1. L’articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. L’Ufficio centrale nazionale proclama eletti i candidati delle liste nazionali ai quali ha attribuito seggi ai sensi dell’articolo 86-bis secondo l’ordine di iscrizione nella lista».

Art. 15.

1. All’articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, le parole: «, anche se proclamato a seguito dell’attribuzione fatta dall’Ufficio centrale nazionale,» sono soppresse.

Art. 16.

1. L’articolo 86 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista circoscrizionale o nella stessa lista nazionale segue immediatamente l’ultimo eletto nell’ordine accertato dall’organo di verifica dei poteri».

Art. 17.

1. Dopo l’articolo 86 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, come sostituito dall’articolo 16 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 86-bis. – 1. Ai fini dell’assegnazione dei seggi di cui all’articolo 1, comma 2, l’Ufficio centrale nazionale:

a) determina quale lista abbia ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale, attribuendo ad essa 75 seggi;

b) nel caso che la maggioranza sia stata conseguita da una coalizione di liste, procede al riparto dei 75 seggi tra le medesime. A tale fine divide la cifra nazionale dei voti ottenuti dalla coalizione per 75; nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale nazionale delle liste facenti parte della coalizione per il predetto quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di questi ultimi, a quelle liste che abbiano avuto le maggiori cifre elettorali nazionali: in caso di parità si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente».

Art. 18.

1. Il numero 2) del primo comma dell’articolo 92 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è sostituito dal seguente:

«2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;».

Art. 19.

1. La tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell’articolo 2 del medesimo testo unico, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge.

Art. 20.

1. Il Governo è delegato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riunire in un testo unico le norme di legge che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati.

Capo III

NORME PER L’ELEZIONE

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 21.

1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Il numero dei senatori spettanti a ciascuna regione è stabilito, a norma dell’articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento, con tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. La revisione della tabella di cui al comma 2 è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, a seguito della pubblicazione ufficiale dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione e a seguito di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti.

Art. 22.

1. L’articolo 2 della legge 6 febbraio 1948, n.29, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. 1. In ogni regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.

2. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio elettorale di sezione».

Art. 23.

1. L’articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n.29, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – 1. Il Governo è delegato, sentite le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a determinare, mediante decreto legislativo, le circoscrizioni dei collegi elettorali di ciascuna regione sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti da un territorio continuo salvo il caso delle regioni il cui territorio comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media regionale della popolazione di non oltre il 10 per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione residente nella regione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, per il numero dei seggi assegnato alla regione stessa. Gli scarti dalla media regionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione ai criteri di cui alla lettera a).

2. Si procede alla revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione o dalla data di entrata in vigore di leggi costituzionali istitutive di nuove regioni o modificative delle delimitazioni territoriali delle regioni esistenti. La revisione delle circoscrizioni si effettua per le sole regioni per le quali si sia verificata una variazione nel numero dei senatori assegnati.

3. La revisione delle circoscrizioni dei collegi elettorali deve essere effettuata applicando i princìpi e criteri direttivi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1».

2. Il decreto legislativo di cui all’articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n.29, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

1. L’articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n.29, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature per ciascun collegio è fatta o da singoli candidati o per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l’accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e nell’ambito della stessa regione in non più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione comporta nullità della elezione.

3. Per ogni candidato devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell’interno si intenda contraddistinguerlo.

4. È consentita la presentazione, nell’ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno, sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

5. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 800.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 800.000 abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti.

7. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 è ridotto della metà.

8. Si applicano le norme di cui al primo e secondo comma dell’articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.240.

9. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

10. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d’appello o del tribunale sede dell’ufficio elettorale regionale.

11. La presentazione del gruppo di candidature deve essere fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all’articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361».

Art. 25.

1. Il secondo comma dell’articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n.29, è sostituito dal seguente:

«Il presidente dell’Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi, purchè non inferiore al 45 per cento del totale dei voti validamente espressi nel collegio».

Art. 26.

1. All’articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n.29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso calcolando anche i voti conseguiti nei collegi ove sia avvenuta la proclamazione dei candidati ai sensi dell’articolo 17.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validamente espressi nel collegio».

b) l’ultimo comma è abrogato.

Art. 27.

1. Il numero 1) del primo comma dell’articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n.29, è sostituito dal seguente:

«1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;».

Art. 28.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle norme di legge che disciplinano l’elezione del Senato della Repubblica.

Art. 29.

1. Le disposizioni dell’articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n.64, recante modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n.29, e successive modificazioni, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell’articolo 3 della citata legge n.29 del 1948, come sostituito dall’articolo 23 della presente legge.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1148

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RONCONI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2002

 

 

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Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

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Onorevoli Senatori. – La decisione con la quale il Consiglio di Stato, il 5 giugno 2001 (decisione depositata il 18 giugno 2001), ha annullato le elezioni regionali del Molise, tenutesi nell’aprile 2000, ha dato rilevanza generale ad un problema che da sempre assilla sia le forze politiche, sia le strutture degli enti locali: gli adempimenti connessi alla validità delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature. Da un lato i partiti devono raccogliere in un arco di tempo ristrettissimo un gran numero di firme, dall’altro gli enti locali hanno un solo giorno per verificare se i sottoscrittori siano effettivamente iscritti nei propri elenchi come elettori e per predisporre i relativi certificati elettorali.

La normativa attualmente in vigore per quel che riguarda le sottoscrizioni elettorali è basata sul criterio delle classi di abitanti, classi diversificate a seconda del tipo di elezioni. Tale criterio si traduce in palesi sperequazioni. In particolare per le elezioni regionali (maggioritario) il numero minimo richiesto va dallo 0,4-0,6 per mille abitanti nelle grandi regioni (Lombardia, Campania) al 2,8-3 per mille nelle piccole regioni, quali appunto il Molise. Divari crescenti si registrano nelle elezioni provinciali (dallo 0,5 per mille di Roma e Milano al 6,2-8,2 per mille di Verbania ed Isernia) fino al limite di 25 firme per mille nei comuni con popolazione superiore ai 1001 abitanti (elezioni comunali).

In tema di sottoscrizioni, la normativa in vigore prevede che le firme debbano essere raccolte, autenticate e corredate dei relativi certificati prima della presentazione delle liste. Poichè la definizione di queste avviene di norma una settimana prima della presentazione, ne consegue che la raccolta delle sottoscrizioni, l’autentica ed il reperimento dei certificati si concentra in pochi giorni, a tutto discapito della trasparenza e della regolarità. È pur vero che le sottoscrizioni possono raccogliersi nei centottanta giorni precedenti la data delle elezioni, ma tale ipotesi è solo teorica. Altro motivo di malcostume sono le autenticazioni «collettive» che possono agevolare le operazioni, ma sono fonte di imprecisioni.

Nel caso del Molise il Consiglio di Stato ha dichiarato non ammissibili alle competizioni alcune liste. Poichè il numero di voti di tali liste era superiore allo scarto tra i due Poli che si contendevano la presidenza della regione è stato necessario annullare la consultazione elettorale.

Nello scorrere la sentenza si apprende che «(...) talune firme non potevano essere computate in quanto corredate da certificati elettorali con firma stampigliata apposta con timbro a secco e non con meccanizzazione elettronica (...)», che «(...) 300 sottoscrizioni erano corredate tardivamente da certificato elettorale (...)», che «(...) 45 non specificavano il tipo di documento esibito per l’identificazione, ma solo numeri preceduti da due lettere (...)»: tutti errori rilevanti e tali da inficiare il risultato elettorale, ma tutti errori chiaramente dovuti alla fretta ad alla convulsa sequenza di adempimenti. Nè la vicenda deve considerarsi conclusa poichè restano ancora in piedi i procedimenti connessi, in materia di reati elettorali, a carico in particolare di sindaci e funzionari comunali e di partito. Procedimenti nei quali molto spesso vengono contestate figure di reato quali il falso ideologico (articolo 479 del codice penale con pene fino a sei anni di reclusione) o il falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale con pene fino a due anni).

Questi eventi, con lunga catena di conseguenze descritte e le connesse incertezze sulla composizione degli organi elettivi, in realtà si verificano, sia pure con assai minor clamore, ad ogni tornata elettorale; per questi motivi riteniamo utile presentare questo disegno di legge. Essa si basa su alcune innovazioni rilevanti, ma al tempo stesso abbastanza semplici e tali da impedire il ripetersi dei fenomeni descritti:

1) allargare la platea dei soggetti politici esclusi dalla raccolta delle sottoscrizioni elettorali;

2) consentire agli elettori di autocertificare la propria appartenenza alle liste elettorali di un dato comune e di dichiarare direttamente la propria sottoscrizione ad una lista o ad una candidatura;

3) liberare i partiti e gli enti locali da una serie di adempimenti gravosi e, una volta consentita l’autocertificazione, sostanzialmente inutili;

4) sanare i procedimenti pregressi qualora non comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti comunque salvi i diritti di terzi direttamente interessati.

Con l’articolo 1 si provvede ad escludere dalla raccolta delle sottoscrizioni elettorali i partiti che abbiano almeno tre propri rappresentanti in Parlamento. Si rammenta che tale esclusione è già prevista per il Parlamento europeo (un gruppo parlamentare costituito in una delle Camere o presentazione del proprio contrassegno ed almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche). Il testo proposto è mutuato dal decreto-legge 31 maggio 1976, n.161, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, proposto dall’allora Ministro dell’interno Cossiga, che prevedeva appunto la medesima soluzione. I successivi eventi politici determinarono la reintroduzione della raccolta delle firme.

L’articolo 2 costituisce la vera rivoluzione del progetto. Avvalendosi delle possibilità offerte dalle norme sulla autocertificazione (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) in base alle quali nessun certificato deve essere prodotto per dichiarare la propria appartenenza ad elenchi o albi già in possesso della pubblica amministrazione, i sottoscrittori dichiarano, su appositi moduli predisposti dalle forze politiche in lizza, ma anche da coloro che ritengano opportuno presentare candidature al di fuori del sistema dei partiti, la propria iscrizione alle liste elettorali di un certo comune e sottoscrivono la lista o la candidatura indicata. Ciascun sottoscrittore dovrà inoltre indicare i propri estremi identificativi. A questo punto tutte le responsabilità per false o errate dichiarazioni restano a carico del solo sottoscrittore. L’articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 fa espresso riferimento alle leggi penali e speciali in materia ove il sottoscrittore abbia rilasciato dichiarazioni mendaci. È pur vero che tali dichiarazioni si considerano come rilasciate a pubblico ufficiale (e tali sarebbero coloro che per i partiti raccolgono le sottoscrizioni), ma va ricordato che l’articolo 73 del medesimo testo unico statuisce l’assenza di responsabilità di queste figure in caso di false dichiarazioni.

L’articolo 3 modifica di conseguenza le leggi elettorali. Va osservato inoltre che sempre ai sensi della legge sulla autocertificazione (articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) l’ufficio elettorale «accerta d’ufficio» l’appartenenza del dato elettore all’albo elettorale prescritto. L’accertamento è fatto «a campione».

L’articolo 4 introduce forti elementi di novità per quel che riguarda i compiti dei comuni, tenutari degli elenchi dell’elettorato attivo. Tali incombenze sono infatti ridotte al minimo e si riducono alla tenuta ed all’aggiornamento informatico delle liste dell’elettorato attivo, nonchè ad assicurare il collegamento con gli uffici elettorali per gli accertamenti sui moduli contenenti le sottoscrizioni elettorali. Si provvede infatti ad avviare il completamento dell’informatizzazione di detti elenchi e, tramite decreto del Ministro dell’interno, ad assicurare il collegamento tra i comuni e gli uffici elettorali, nel rispetto delle disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativo ai criteri di tenuta dei collegamenti informatici tra le pubbliche amministrazioni. Tali adempimenti vengono poi considerati prioritari in relazione all’attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni attualmente in corso di realizzazione.

Infine l’articolo 5 depenalizza i reati relativi alle operazioni elettorali, purchè essi non siano stati commessi dai componenti degli uffici elettorali, per i quali il sistema sanzionatorio resta invariato. La sanzione amministrativa resta quella già prevista, ma è opportuno ricordare che l’articolo 8 della legge di depenalizzazione (legge 24 novembre 1981, n. 689) prevede che in caso di più violazioni il responsabile soggiace alla sanzione più grave aumentata del triplo. L’ultimo periodo del comma 1 estende alle violazioni in oggetto il regime di specialità, peraltro già riconosciuto da diverse sentenze (Cassazione, Sezione III, 6 novembre 1972 e, da ultimo, Tribunale di Milano, Sezione III penale, 24 marzo 2000) esplicitando il disposto dell’articolo 9 della citata legge di depenalizzazione. Il comma 2 sana, nei limiti del possibile, gli attuali procedimenti in corso, e cioè quelli non ancora definiti che non comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti comunque salvi i diritti di terzi direttamente interessati, ritenendo tali i soli partiti o i candidati ingiustamente esclusi dalla rappresentanza o dal seggio. Per il regime transitorio si ricorre di nuovo alle disposizioni della legge di depenalizzazione.

 

 



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione di liste o candidature)

1. In occasione di elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletti tre propri rappresentanti in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti.

Art. 2.

(Sottoscrizione delle liste e delle candidature in regime di autocertificazione)

1. La presentazione di liste o candidature alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali avviene in regime di autocertificazione, ai sensi degli articoli 43 e 46, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Su appositi moduli, inviati o distribuiti ai cittadini, i sottoscrittori autocertificano la propria iscrizione nelle liste elettorali del comune prescritto. Nello stesso documento dichiarano di apporre la propria firma in relazione alla presentazione della lista o della candidatura indicata. Ogni dichiarazione deve recare nome, cognome, data e luogo di nascita ed estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore.

2. All’articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, le parole da: «dalla legge 6 febbraio 1948, n.29» fino a: «dalla legge 24 gennaio 1979, n.18, e successive modificazioni, e» sono soppresse.

Art. 3.

(Modifiche alle leggi elettorali in tema di sottoscrizione delle liste e delle candidature)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20, i commi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente:

«I sottoscrittori delle liste o delle candidature nei collegi uninominali debbono essere iscritti nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi»;

b) all’articolo 20, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore»;

c) all’articolo 22, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) verifica se le candidature nei collegi e le liste siano state presentate in termine e se siano state sottoscritte dal numero di elettori previsto; accerta d’ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali prescritte; dichiara non valide le candidature e le liste che non corrispondano a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito dal comma 2 dell’articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;».

2. Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore»;

b) all’articolo 9, ottavo comma, il numero 1) è soppresso;

c) all’articolo 10, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; accerta d’ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali prescritte; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all’articolo 9;».

3. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 4 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«4. La firma degli elettori avveniene su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore».

4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del testo unico delle disposisioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore»;

b) all’articolo 30, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, accerta d’ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali del comune, dichiarando non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni;»;

c) all’articolo 32, quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, del sottoscrittore»,

d) all’articolo 33, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, accerta d’ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali del comune, dichiarando non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni;».

Art. 4.

(Informatizzazione degli schedari elettorali e collegamento con gli uffici elettorali)

1. Gli schedari elettorali dei comuni previsti dall’articolo 6 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono informatizzati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell’interno sono dettate disposizioni per il collegamento telematico tra gli schedari elettorali dei comuni e gli uffici elettorali, comunque definiti, preposti a ricevere le sottoscrizioni elettorali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono considerarsi prioritarie nell’ambito dell’attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 51 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si applicano le disposizione del capo IV del medesimo testo unico.

Art. 5.

(Sanatoria dei procedimenti pregressi)

1. Non costituiscono reato e non sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi elettorali di cui al secondo comma dell’articolo 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al secondo comma dell’articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, salvo che il fatto non sia commesso da chi appartenga all’ufficio elettorale.

2. Sono archiviati per insussistenza del fatto i procedimenti penali ed amministrativi non ancora definiti, relativi a difetti nel numero delle firme, alla raccolta ed alla autenticazione delle stesse, nonchè a carenze ed errori nella predisposizione dei certificati elettorali riguardanti i cittadini sottoscrittori di liste o candidature, qualora non comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti salvi i diritti di terzi direttamente interessati. Si applicano gli articoli 40 e 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1177

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FALCIER, CARRARA, CONSOLO, SALZANO, MANUNZA, MAGRI, FASOLINO, GUASTI, PONZO, GAGLIONE, CALLEGARO, SALINI, PESSINA, MINARDO, MENARDI, NOCCO, DANIELI Paolo, SCARABOSIO, PICCIONI, MANFREDI, DE RIGO, RIZZI, TAROLLI, TREDESE, SAMBIN, MAFFIOLI, ALBERTI CASELLATI, BOLDI, FABBRI, MARANO, EUFEMI, BOREA, CICCANTI, CIRAMI, GENTILE, VALDITARA, DANZI, NESSA, COSTA, TOFANI, GRILLOTTI, BASILE, BOBBIO Luigi, VIZZINI, BOSCETTO, BIANCONI, CHERCHI, CARUSO Antonino, MALAN, CANTONI, SCOTTI, COMINCIOLI, MAINARDI, MONTI e STIFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL 22 FEBBRAIO 2005

 

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Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali

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Onorevoli Senatori. – La sentenza con la quale il Consiglio di Stato, nel giugno 2001, ha annullato le elezioni regionali del Molise, tenutesi nell’aprile 2000, ha dato rilevanza generale ad un problema che da sempre assilla sia le forze politiche, sia le strutture degli enti locali: gli adempimenti connessi alla validità delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature. Da un lato i partiti devono raccogliere in un arco di tempo ristrettissimo un gran numero di firme, dall’altro gli enti locali hanno un solo giorno per verificare se i sottoscrittori siano effettivamente iscritti nei propri elenchi come elettori e per predisporre i relativi certificati elettorali.

La normativa attualmente in vigore per quel che riguarda le sottoscrizioni elettorali è basata sul criterio delle classi di abitanti, classi diversificate a seconda del tipo di elezioni. Tale criterio si traduce in palesi sperequazioni. In particolare per le elezioni regionali (maggioritario) il numero minimo richiesto va dallo 0,4-0,6 per mille abitanti nelle grandi regioni (Lombardia, Campania) al 2,8-3 per mille nelle piccole regioni, quali appunto il Molise. Divari crescenti si registrano nelle provinciali (dallo 0,5 per mille di Roma e Milano al 6,2-8,2 per mille di Verbania ed Isernia) fino al limite di 25 firme per mille nei comuni con 1001 abitanti (elezioni comunali).

In tema di sottoscrizioni la normativa in vigore prevede che esse debbano essere raccolte, autenticate e corredate dei relativi certificati prima della presentazione delle liste. Poichè la definizione di queste avviene di norma una settimana prima della presentazione, ne consegue che la raccolta delle sottoscrizioni, l’autentica ed il reperimento dei certificati si concentra in pochi giorni, a tutto discapito della trasparenza e della regolarità. È pur vero che le sottoscrizioni possono raccogliersi nei centottanta giorni precedenti la data delle elezioni, ma tale ipotesi è solo teorica. Altro motivo di malcostume sono le autenticazioni «collettive» che possono agevolare le operazioni, ma sono fonte di imprecisioni.

Nel caso Molise il Consiglio di Stato ha dichiarato non ammissibili alle competizioni alcune liste. Poichè il numero di voti di tali liste era superiore allo scarto tra i due Poli che si contendevano la presidenza della regione è stato necessario annullare la consultazione elettorale.

Nello scorrere la sentenza si apprende che talune firme «(...) non potevano essere computate in quanto corredate da certificati elettorali con firma stampigliata apposta con timbro a secco e non con meccanizzazione elettronica (...)», che «(...) 300 sottoscrizioni erano corredate tardivamente da certificato elettorale (...)», che «(...) 45 non specificavano il tipo di documento esibito per l’identificazione, ma solo numeri preceduti da due lettere (...)»: tutti errori rilevanti e tali da inficiare il risultato elettorale, ma tutti errori chiaramente dovuti alla fretta ad alla convulsa sequenza di adempimenti. Nè la vicenda deve considerarsi conclusa poichè restano ancora in piedi i procedimenti connessi, in materia di reati elettorali, a carico in particolare di sindaci e funzionari comunali e di partito. Procedimenti nei quali molto spesso vengono contestate figure di reato quali il falso ideologico (articolo 479 del codice penale con pene fino a sei anni di reclusione) o il falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale con pene fino a due anni).

Questi eventi, con lunga catena di conseguenze descritte e le connesse incertezze sulla composizione degli organi elettivi, in realtà si verificano, sia pure con assai minor clamore, ad ogni tornata elettorale; per questi motivi riteniamo utile presentare questo disegno di legge. Esso si basa su alcune innovazioni rilevanti, ma al tempo stesso abbastanza semplici e tali da impedire il ripetersi dei fenomeni descritti:

allargare la platea dei soggetti politici esclusi dalla raccolta delle sottoscrizioni elettorali;

consentire agli elettori di autocertificare la propria appartenenza alle liste elettorali di un dato comune e di dichiarare direttamente la propria sottoscrizione ad una lista o ad una candidatura;

liberare i partiti e gli enti locali da una serie di adempimenti gravosi e, una volta consentita l’autocertificazione, sostanzialmente inutili;

sanare i procedimenti pregressi qualora non comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti comunque salvi i diritti di terzi direttamente interessati.

Con l’articolo 1 si provvede ad escludere dalla raccolta delle sottoscrizioni elettorali i partiti che abbiano almeno tre propri rappresentanti in Parlamento. Si rammenta che tale esclusione è già prevista per il Parlamento europeo (un gruppo parlamentare costituito in una delle Camere o presentazione del proprio contrassegno ed almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche). Il testo proposto è mutuato dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.240, proposto dall’allora Ministro dell’interno Cossiga, che prevedeva appunto la medesima soluzione. I successivi eventi politici determinarono la reintroduzione della raccolta delle firme.

L’articolo 2 costituisce la vera rivoluzione del progetto. Avvalendosi delle possibilità offerte dalle norme sulla autocertificazione (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445) in base alle quali nessun certificato deve essere prodotto per dichiarare la propria appartenenza ad elenchi o albi già in possesso della pubblica amministrazione, i sottoscrittori dichiarano, su appositi moduli predisposti dalle forze politiche in lizza, ma anche da coloro che ritengano opportuno presentare candidature al di fuori del sistema dei partiti, la propria iscrizione alle liste elettorali di un certo comune e sottoscrivono la lista o la candidatura indicata. Ciascun sottoscrittore dovrà inoltre indicare i propri estremi identificativi. A questo punto tutte le responsabilità per false o errate dichiarazioni restano a carico del solo sottoscrittore. L’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000 fa espresso riferimento alle leggi penali e speciali in materia ove il sottoscrittore abbia rilasciato dichiarazioni mendaci. È pur vero che tali dichiarazioni si considerano come rilasciate a pubblico ufficiale (e tali sarebbero coloro che per i partiti raccolgono le sottoscrizioni), ma va ricordato che l’articolo 73 del medesimo decreto statuisce l’assenza di responsabilità di queste figure in caso di false dichiarazioni.

L’articolo 3 modifica di conseguenza le leggi elettorali. Va osservato inoltre che sempre ai sensi della legge sulla autocertificazione (articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) l’ufficio elettorale «accerta d’ufficio» l’appartenenza del dato elettore all’albo elettorale prescritto. L’accertamento è fatto «a campione».

L’articolo 4 introduce forti elementi di novità per quel che riguarda i compiti dei comuni, tenutari degli elenchi dell’elettorato attivo. Tali incombenze sono infatti ridotte al minimo e si riducono alla tenuta ed all’aggiornamento informatico delle liste dell’elettorato attivo, nonchè ad assicurare il collegamento con gli uffici elettorali per gli accertamenti sui moduli contenenti le sottoscrizioni elettorali. Si provvede infatti ad avviare il completamento dell’informatizzazione di detti elenchi e, tramite decreto del Ministro dell’interno, ad assicurare il collegamento tra i comuni e gli uffici elettorali, nel rispetto delle disposizioni del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000, relativo ai criteri di tenuta dei collegamenti informatici tra le pubbliche amministrazioni. Tali adempimenti vengono poi considerati prioritari in relazione all’attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni attualmente in corso di realizzazione.

Infine l’articolo 5 depenalizza i reati relativi alle operazioni elettorali, purchè essi non siano stati commessi dai componenti degli uffici elettorali, per i quali il sistema sanzionatorio resta invariato. La sanzione amministrativa resta quella già prevista, ma è d’uopo ricordare che l’articolo 8 della legge di depenalizzazione (legge 24 novembre 1981, n. 689) prevede che in caso di più violazioni il responsabile soggiace alla sanzione più grave aumentata del triplo. L’ultimo periodo del comma 1 estende alle violazioni in oggetto il regime di specialità, peraltro già riconosciuto da diverse sentenze (Cassazione, Sezione III, 6 novembre 1972 e, da ultimo, Tribunale di Milano, Sezione III penale, 24 marzo 2000) esplicitando il disposto dell’articolo 9 della citata legge di depenalizzazione. Il comma 2 sana, nei limiti del possibile, gli attuali procedimenti in corso, e cioè quelli non ancora definiti che non comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti comunque salvi i diritti di terzi direttamente interessati, ritenendo tali i soli partiti o i candidati ingiustamente esclusi dalla rappresentanza o dal seggio. Per il regime transitorio si ricorre di nuovo alle disposizioni della legge di depenalizzazione.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione di liste o candidature)

1. In occasione di elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o movimenti politici che abbiano avuto eletti almeno tre rappresentanti in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o movimenti politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali, integrati da nuovi motti o sigle, anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti.

Art. 2.

(Sottoscrizione delle liste e delle candidature in regime di autocertificazione)

1. La presentazione di liste o candidature alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali avviene in regime di autocertificazione, ai sensi degli articoli 43 e 46, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Su appositi moduli, inviati o distribuiti ai cittadini, i sottoscrittori autocertificano la propria iscrizione nelle liste elettorali del comune prescritto. Nello stesso documento dichiarano di apporre la propria firma in relazione alla presentazione della lista o della candidatura indicata. Ogni dichiarazione deve recare nome, cognome, data e luogo di nascita ed estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del sottoscrittore.

2. Nell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni, in materia di autenticazione delle sottoscrizioni elettorali, sono soppressi i riferimenti alle leggi elettorali, con esclusione della legge 25 maggio 1970, n.352, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Modifiche alle leggi elettorali in tema di sottoscrizione delle liste e delle candidature)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20:

1) il terzo comma è abrogato;

2) il quarto comma è sostituto dal seguente:

«I sottoscrittori attestano l’iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per la candidatura nei collegi uninominali l’iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi»;

3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, del sottoscrittore»;

b) all’articolo 22, comma 1, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) verifica se le candidature nei collegi e le liste siano state presentate in termine e se siano state sottoscritte dal numero di elettori previsto; accerta d’ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali prescritte; dichiara non valide le candidature e le liste che non corrispondano a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito dal comma 2 dell’articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;».

2. Alla legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, del sottoscrittore.»;

2) all’ottavo comma il numero 1) è abrogato;

b) all’articolo 10, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; accerta d’ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali prescritte; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all’articolo 9;».

3. Alla legge 25 marzo 1993, n.81, all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei candidati, nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, del sottoscrittore».

4. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 28, quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, del sottoscrittore»;

b) all’articolo 30, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, accerta d’ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali del comune, dichiarando non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni»;

c) all’articolo 32, quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, il nome, il cognone, la data e il luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e gli estremi di un documento, tra quelli elencati nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, del sottoscrittore»;

d) all’articolo 33, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, accerta d’ufficio se tali elettori siano iscritti nelle liste elettorali del comune, dichiarando non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni;».

Art. 4.

(Informatizzazione degli schedari elettorali e collegamento con gli uffici elettorali)

1. Gli schedari elettorali dei comuni di cui all’articolo 6 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, sono informatizzati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell’interno sono dettate disposizioni per il collegamento telematico tra gli schedari elettorali dei comuni e gli uffici elettorali, comunque definiti, preposti a ricevere le sottoscrizioni elettorali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono considerarsi prioritarie nell’ambito dell’attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Si applicano le disposizione del capo IV del medesimo decreto n.445 del 2000.

Art. 5.

(Sanatoria dei procedimenti pregressi)

1. I fatti previsti al secondo comma dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, ed al secondo comma dell’articolo 90 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, nonchè quelli riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 476 e seguenti del codice penale e aventi ad oggetto liste di elettori o di candidati, schede od altri atti destinati alle operazioni elettorali, sono soggetti alla sola sanzione amministrativa e pecunaria del pagamento di una somma da 310 euro a 2.066 euro, salvo che il fatto sia commesso da chi appartenga all’ufficio elettorale. Non si applicano sanzioni accessorie. Si applicano il principio di specialità di cui al primo comma dell’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n.689, nonchè il regime transitorio di cui agli articoli 40 e 41 della medesima legge n.689 del 1981.

2. Sono archiviati per insussistenza del fatto i procedimenti penali ed amministrativi non ancora definiti, relativi a difetti nel numero delle firme, alla raccolta ed alla autenticazione delle stesse, nonchè a carenze ed errori nella predisposizione dei certificati elettorali riguardanti i cittadini sottoscrittori di liste o candidature, qualora non comportino modificazioni al risultato elettorale e fatti salvi i diritti di terzi direttamente interessati. Si applicano gli articoli 40 e 41 della legge 24 novembre 1981, n.689.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1294

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TURRONI e MAGNALBO’

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2002

 

 

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Modifiche alle leggi per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali

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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, limitandosi a novellare la legge per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in tema di sottoscrizione delle liste elettorali, si prefigge lo scopo di esentare dalla raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste elettorali quei partiti o gruppi politici già rappresentati in alcune sedi elettive.

I partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento, ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata hanno costituito un autonomo gruppo consiliare, sono pienamente legittimati nel panorama politico.

Per questi partiti o gruppi politici che, nelle sedi parlamentari o consiliari, danno prova giornalmente della loro organizzazione, crediamo sia superfluo attribuire loro un inutile oltrechè dispendioso compito.

La raccolta delle firme necessarie per la sottoscrizione delle liste elettorali, infatti, comporta tra l’altro anche un impegno da parte delle istituzioni pubbliche che, qualora questo disegno di legge venisse approvato, verrebbero esentate da tali compiti per essere impiegate in altri compiti più proficui per la collettività.

Oltre ai partiti o gruppi politici non rappresentati, l’esclusione della raccolta delle firme necessarie per sottoscrivere le liste elettorali, non trova applicazione per le nuove formazioni politiche che devono, anche loro, dare prova della loro organizzazione.

 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge elettorale per l’elezione della Camera dei deputati in materia di raccolta di firme necessarie per la sottoscrizione delle liste elettorali)

1. Dopo l’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, è inserito il seguente:

«Art. 18-ter. – 1. Sono esentati dalle sottoscrizioni previste dal comma 4 dell’articolo 18 e dal comma 1 dell’articolo 18-bis, i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare».

Art. 2.

(Modifiche alla legge elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica in materia di raccolta di firme necessarie per la sottoscrizione delle liste elettorali)

1. All’articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Sono esentati dalla sottoscrizione di cui al comma 6 i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata, abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1475

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE PAOLI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2002

 

 

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Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste

e delle candidature elettorali

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Onorevoli Senatori. – È ormai diffusa l’esigenza di semplificazione delle formalità di presentazione delle liste e delle candidature per le consultazioni elettorali eliminando l’obbligo di raccolta e di autenticazione di firme per ogni movimento e partito politico che già è rappresentato nel Parlamento nazionale e in quello europeo attraverso gruppi parlamentari, ovvero attraverso uno o più senatori o deputati eletti nell’ultima tornata elettorale. Appare, infatti, evidente che tali presenze sono la prova che i gruppi o i singoli esponenti rappresentano un adeguato numero di elettori sicchè non occorre l’ulteriore dimostrazione – attraverso le sottoscrizioni – che i loro candidati siano l’espressione di consistenti fasce di cittadini meritevoli di essere rappresentati in Parlamento.

A tale finalità corrisponde il presente disegno di legge, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato, ma anzi consentirà un notevole risparmio agli enti locali.

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art.18-ter. – 1. Non è necessaria, per la presentazione delle liste, alcuna sottoscrizione per i partiti o movimenti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura conclusasi con la convocazione dei comizi elettorali, purchè gli stessi abbiano presentato candidature con propri contrassegni ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle Camere o nel Parlamento europeo.

2. Sono parimenti escluse le sottoscrizioni per le liste contraddistinte da contrassegni composti da più simboli, uno dei quali sia identico a quello dei partiti, movimenti o gruppi politici di cui al comma 1».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1489

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VILLONE, MANCINO, SALVI, DE MARTINO, DEL TURCO, MALABARBA, BATTAGLIA Giovanni, BONAVITA, BRUTTI Paolo, CASILLO, CASTELLANI, CORTIANA, CREMA, FLAMMIA, LABELLARTE, LONGHI, MALENTACCHI, MANIERI, MARINI, PEDRINI, ROTONDO, SODANO Tommaso, TESSITORE, TOGNI, ZANCAN e PIZZINATO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2002

 

 

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Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

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Onorevoli Senatori. – La vigente legge elettorale per la Camera dei Deputati, applicata per la prima volta nel 1994, è stata più volte rimessa in discussione sia con iniziative referendarie, per altro rimaste senza esito, sia con disegni di legge tanto nella Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali, quanto successivamente (si ricordi in particolare la cosiddetta proposta Amato–Villone). In effetti l’esperienza di questi anni ha dimostrato la inadeguatezza dell’attuale normativa, confermando così le ragioni di coloro che, fin dall’inizio, ne avevano contestato l’idoneità a conseguire gli obiettivi indicati dal movimento per la riforma elettorale, sviluppatosi tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90.

I promotori della riforma elettorale indicarono in effetti tre obiettivi per la riforma, ponendoli alla base di quelle campagne referendarie dei primi anni 90 che tanto consenso conseguirono fra gli elettori.

Essi possono essere così sintetizzati:

1) introdurre la democrazia dell’alternanza, consentendo ai cittadini di esprimersi direttamente su proposte di governo alternative;

2) superare la frammentazione dei partiti(secondo alcuni fino a raggiungere un bipartitismo di tipo anglosassone);

3) consentire attraverso il collegio uninominale una modalità di scelta dei singoli parlamentari radicata nel territorio, veramente democratica e tale da consentire autonomia e autorevolezza dell’eletto; contribuendo per tale via a superare la crisi della rappresentanza politica.

L’attuale legge elettorale già al tempo della sua approvazione apparve a molti inidonea a raggiungere i predetti obiettivi, come non si mancò di far notare, sia nella fase del suo esame parlamentare, sia con successivi tentativi di ulteriore riforma.

Dopo tre tornate elettorali svoltesi con tale legge, è ormai evidente che, degli obiettivi in precedenza indicati, solo il primo è stato conseguito, e solo in parte. Il secondo e il terzo obiettivo sono clamorosamente falliti, mentre alcune delle ragioni degli oppositori dell’idea stessa di una riforma di tipo maggioritario, concernenti le garanzie del pluralismo e il carattere pienamente democratico della rappresentanza, si sono rivelate non prive di fondamento.

Riteniamo pertanto giusto proporre una riforma elettorale, che assuma un impianto fortemente innovativo rispetto al sistema vigente, senza per questo condurre al ritorno della cosiddetta «proporzionale pura» del passato.

La nostra proposta vuole dare all’Italia un sistema elettorale di tipo europeo (giacchè in nessuna democrazia europea, tranne in Gran Bretagna, vige una legge di tipo maggioritario a turno unico) e, in particolare, assume come riferimento, con gli opportuni adattamenti, il sistema elettorale che da oltre mezzo secolo assicura alla Germania democrazia dell’alternanza, stabilità dei governi e rappresentatività democratica di un numero circoscritto di forze politiche. L’altra via prospettabile, quella della legge elettorale a doppio turno di tipo francese, che conserva una sua logica di peculiare rilievo, si è d’altra parte rivelata in questi anni politicamente non percorribile.

Perchè proponiamo un’innovazione così rilevante?

Come abbiamo detto, dei tre obiettivi della riforma elettorale, solo il primo è stato conseguito e solo in parte.

L’attuale legge elettorale induce, infatti, certamente all’aggregazione di forze politiche diverse intorno ad una comune proposta di governo, ma – soprattutto per l’adozione del turno unico – lo fa in modo talmente cogente e costrittivo da premiare chi riesce a stendere al massimo la coperta delle alleanze, anche a scapito dell’effettiva omogeneità programmatica.

Il turno unico impone di costruire prima del voto la coalizione più ampia possibile. Ne viene l’esigenza di definire preventivamente la spartizione delle candidature tra i partiti alleati, con la conseguenza che il rispettivo peso parlamentare non discende dall’effettivo consenso elettorale, ma dal previo accordo tra le forze politiche. Il risultato (come chiunque può agevolmente constatare) è una forte sproporzione tra voti conseguiti e numero di parlamentari eletti dalle diverse forze politiche, con effetti, com’è evidente, poco rispondenti alla logica basilare della rappresentanza democratica.

Ne deriva, altresì, l’eterogeneità e la precarietà strutturale delle coalizioni. Ciò è emerso in modo clamoroso nelle elezioni del ’94, quando la doppia alleanza di Forza Italia con la Lega al Nord e con AN nel resto del Paese portò sì alla formazione di una maggioranza parlamentare, ma su basi politicamente così instabili da condurre, entro pochi mesi, al naufragio del primo governo Berlusconi e poi al cosiddetto ribaltone.

Ma anche le elezioni del ’96 produssero un risultato equivoco. L’accordo di desistenza tra Ulivo e Rifondazione consentì governi di centrosinistra per l’intera legislatura ma, come tutti sanno, ciò avvenne solo per effetto di un cambiamento di orientamenti politici di gruppi e di singoli, al punto che si ebbero tre Presidenti del Consiglio, quattro governi e, circostanza inusitata nelle moderne democrazie, una nuova indicazione di premiership, in fine legislatura, da parte della coalizione che pure era al governo.

Può sembrare, a una valutazione superficiale, che le elezioni del 2001 abbiano dato, almeno finora, un esito differente sotto il profilo da ultimo considerato. Ma tra le forze politiche della maggioranza che sostiene il governo in carica, rimangono ben ferme ragioni di differenziazione e di visibilità che danno luogo a tensioni, non molto diverse da quelle esistenti nel periodo della cosiddetta «prima Repubblica». Inoltre, l’effetto maggioritario ha provocato una deformazione della rappresentanza ben maggiore di quanto richiesto da una logica sistemica di governabilità e stabilità, al punto che, con poche centinaia di migliaia di voti di differenza tra le due coalizioni principali nei collegi uninominali, la maggioranza dispone di oltre 100 seggi in più in Parlamento, mettendo oltretutto, in questo modo, largamente a disposizione della maggioranza parlamentare, che pure rappresenta una minoranza di elettori, anche il quorum per le modifiche costituzionali.

L’obiettivo della democrazia dell’alternanza e della stabilità dei governi può essere perseguito molto meglio, e senza le distorsioni che si sono segnalate, attraverso un sistema elettorale che introduca opportuni e rilevanti temperamenti al principio proporzionale, come accade, del resto, oltre che in Germania, anche in Spagna e in gran parte delle vecchie e nuove democrazie europee.

Quanto al secondo obiettivo, concernente la semplificazione del sistema dei partiti sulla base di un omogeneità ideale e programmatica e di un effettiva rappresentatività democratica, l’esito è sotto gli occhi di tutti: ed è drammaticamente opposto a quanto auspicato.

Nella fase finale della cosiddetta «prima Repubblica» i partiti in Parlamento erano otto. Oggi sono almeno dodici. Ciò è effetto della quota maggioritaria, non di quella proporzionale, giacchè i partiti o le liste che hanno raggiunto il quorum del 4 per cento sono stati solamente sei. Le cause di questo fenomeno sono note. Ogni serio studioso di leggi elettorali sa che il maggioritario a turno unico, laddove non è innestato su una solida e plurisecolare base bipartitica, produce frammentazione. La logica del sistema impone da un lato, come si è segnalato, la formazione di intese elettorali le più ampie possibili, dall’altro assicura, e del resto legittimamente, rendite di posizione politica a partiti anche di piccole dimensioni, non essendo interesse delle formazioni politiche, anche di modesta entità, fondersi o integrarsi in più ampi raggruppamenti, potendo ottenere una consistente rappresentanza parlamentare nelle trattative per le candidature di coalizione che precedono il voto.

Illusoria era, del resto, l’idea (anche a prescindere dalla desiderabilità dell’esito) che il sistema maggioritario a turno unico avrebbe condotto al bipartitismo. In Paesi come l’Italia, ma più in generale in tutta l’Europa, fatta eccezione della Gran Bretagna (la cui peculiare tradizione e storia dovrebbe essere più spesso ricordata), esiste un insopprimibile e proficuo pluralismo, che ha profonde radici storiche, culturali e sociali, e non si fa comprimere da meccanismi istituzionali.

Per quanto concerne poi l’obiettivo concernente le modalità democratiche per le candidature elettorali, queste avvengono oggi in assoluto dispregio di ogni criterio di radicamento territoriale, di rapporto con gli elettori e anche di quel minimo di trasparenza e procedure democratiche che i partiti assicuravano nel vecchio sistema. La necessità di mantenere e gestire la coalizione anche nella delicata fase di confronto sulle candidature conduce inevitabilmente a un forte accentramento dei processi decisionali effettivi, e a compromessi che nulla hanno a che fare con l’ispirazione originaria alla base della scelta di un sistema di collegio uninominale. La scelta dei candidati avviene in sedi ristrettissime e centralizzate ad opera di poche persone che non rispondono a nessuno, spostano eletti ed eleggibili come pedine da una capo all’altro del Paese, decidono «i sommersi e i salvati» secondo una logica che ben poco ha a che fare con la democrazia rappresentativa e l’obiettivo del radicamento territoriale dei candidati. Il collegio uninominale, in sostanza, ha prodotto risultati di tipo «partitocratico», che fanno impallidire il ricordo del sistema precedente, producendo un risultato diametralmente opposto a quello voluto dagli elettori nel referendum per la preferenza unica del giugno 1992.

Al tempo stesso, l’elevato grado di incertezza sulle prospettive di candidatura, che il sistema in atto comporta, da un lato disincentiva il singolo parlamentare nell’impegno di collegio, che finisce con l’essere una variabile del tutto residuale per un’eventuale conferma; dall’altro favorisce il trasformismo e i cambi di casacca in corso di legislatura, che spesso sono null’altro che un posizionamento in vista della competizione per una successiva candidatura, con maggiori possibilità in una formazione politica diversa rispetto a quella in cui si milita. Più in generale, si indebolisce gravemente la fondamentale funzione dei partiti di selezionare il personale politico.

Non meraviglia, infine, che ogni ragionamento sulle cosiddette primarie sia stato messo in disparte, com’è del resto naturale ove si consideri il carattere ampio e composito delle coalizioni, spinte pertanto a suddividere al proprio interno le candidature sull’intero territorio nazionale, e non certo ad affidare all’alea delle primarie i rapporti di forza tra i partiti, all’interno di ciascuna alleanza elettorale.

L’insieme dei fattori che abbiamo ricordato concorre a definire una vera e propria crisi della rappresentanza politica, con la crescente disaffezione dei cittadini, che si esprime nel tasso sempre maggiore di astensionismo elettorale. Ed è difficile dubitare del fatto che questa crisi ha il suo epicentro nel discredito dei partiti, e nella crescente sfiducia nella loro capacità di svolgere la funzione ad essi assegnata dalla Costituzione.

Concorre certamente a tale esito una legge elettorale che snatura l’identità dei partiti, i quali sono costretti o a stemperarla fin dal momento delle candidature in amplissime coalizioni, l’omogeneità delle quali viene considerata inattendibile da un numero crescente di cittadini, oppure a difenderla, rischiando però l’isolamento e la riprovazione connesse all’accusa di aver favorito in tal modo l’affermazione di uno schieramento diverso.

I cittadini, d’altra parte, avvertono con insofferenza la scelta estremamente ristretta, in termini di partiti e di candidati, che loro rimane; e le campagne elettorali si trasformano in una sorta di campagna presidenzialista di fatto (come emerge dalla circostanza che al simbolo del partito o coalizione si giustappone, fino a sostituirlo, il nome del cosiddetto candidato premier). Con il risultato di un sistema politico che appare una sorta di caricatura del presidenzialismo; o meglio, un sistema che del presidenzialismo assume i difetti, senza averne i pregi (a partire da un Parlamento forte e davvero autonomo rispetto al capo del Governo).

Le considerazioni fin qui svolte ci pare spieghino a sufficienza le ragioni per le quali riteniamo si debba addivenire ad una nuova e radicale riforma della legge elettorale.

Riteniamo, in particolare, che tra i sistemi elettorali europei quello che ha dato miglior prova è stato il sistema vigente, da oltre mezzo secolo, in Germania.

Il sistema vigente nella Germania per l’elezione del Bundestag viene definito dagli studiosi «metodo della rappresentanza proporzionale personalizzata». Esso prevede che il corpo elettorale sia suddiviso in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei parlamentari da eleggere. In ciascun collegio uninominale, il seggio è assegnato al candidato che ha ottenuto più voti (secondo il plurality, o il sistema maggioritario secco all’inglese), anche se non raggiunge la maggioranza assoluta. L’altra metà dei seggi è assegnata sulla base di circoscrizioni regionali, mediante ripartizione proporzionale tra liste concorrenti bloccate. La ripartizione è effettuata in modo da tener conto dei candidati già eletti nei collegi uninominali, attribuendo a ciascun partito un totale di seggi corrispondente ai voti riportati. La composizione del Bundestag risulta, alla fine, complessivamente proporzionale, nonostante metà dei seggi sia attribuita nei collegi uninominali con meccanismi maggioritari.

L’elettore dispone, nel sistema tedesco, di due voti. Col primo sceglie direttamente il deputato che rappresenterà il suo collegio: vi è qui un rapporto diretto tra elettore ed eletto, di cui i partiti dovranno tener conto, candidando persone stimate e popolari. Questo effetto è reso in particolare possibile perchè, essendo i candidati espressione del partito, e non della coalizione, non vi sono «tavoli delle candidature» e lottizzazioni nazionali preventive dei posti tra i partiti. Col secondo voto sceglie invece un partito e una lista, dunque un indirizzo politico e un programma. Questo secondo voto è l’unico che determina i rapporti di forza tra i partiti in Parlamento, cioè la rappresentanza proporzionale a ciascuno di essi attribuita. Ma quanto alle persone degli eletti, questo secondo voto ne determina solo la metà, secondo l’ordine delle liste regionali presentate dai partiti, della cui composizione l’elettore terrà conto, ovviamente, ricavandone elementi di giudizio da aggiungere alle valutazioni politico-programmatiche. L’altra metà, infatti, emerge, come si è detto, dal voto nei collegi uninominali.

Nel sistema tedesco, per essere ammessi alla ripartizione proporzionale dei seggi occorre che il partito abbia raggiunto una certa percentuale minima di suffragi nel territorio nazionale (cosiddetto Sperrklausel o clausola di sbarramento): attualmente è fissata nel 5 per cento. Particolarmente rilevante è la normativa che prevede procedure democratiche per la scelta dei candidati.

Riteniamo di proporre questo sistema all’esame del Parlamento e al dibattito tra le forze politiche, pur consapevoli che non necessariamente esso sia l’unico idoneo a porre riparo ai seri inconvenienti che si sono segnalati.

Abbiamo peraltro previsto fin d’ora alcune correzioni di un certo rilievo.

In primo luogo, quanto alle circoscrizioni plurinominali per lo scrutinio proporzionale a liste concorrenti, riteniamo che le dimensioni di molte regioni italiane siano insufficienti rispetto alle esigenze tecniche di funzionamento di questo meccanismo (le dimensioni demografiche dei Länder tedeschi sono mediamente assai superiori): proponiamo quindi di suddividere il territorio in otto circoscrizioni interregionali, di dimensione media intorno ai sei milioni e mezzo di abitanti; l’ampiezza delle circoscrizioni elettorali garantisce alle liste minori, che superino la soglia minima prevista, una rappresentanza proporzionale adeguata.

La seconda variazione concerne la possibilità che un partito ottenga, nei collegi uninominali, un numero di seggi superiore a quello spettantegli in base ai voti di lista ottenuti. In Germania, in tale evenienza, il riequilibrio proporzionale è assicurato aumentando il numero dei parlamentari della cifra eventualmente occorrente. Tale soluzione è impraticabile nel nostro sistema, dove il numero dei parlamentari è fissato in Costituzione; e si è ritenuto preferibile assicurare, anche a costo di una lieve alterazione della rappresentanza proporzionale, l’elezione a chi sia risultato primo nel collegio uninominale.

Si introduce insomma una seconda correzione, oltre quella derivante dalla clausola di sbarramento, rispetto al sistema proporzionale puro; e ciò, oltre che per la ragione costituzionale che si è ricordata, anche perchè appare utile assicurare una sorta di premio, ancorchè di modeste dimensioni, a favore di chi conquista un maggior numero di collegi uninominali, incentivandosi anche per tale via (oltre che per effetto della clausola del 5 per cento) la spinta all’aggregazione.

Trattandosi di una proposta di legge ordinaria, non abbiamo ovviamente previsto alcuna innovazione in tema di forma di governo. È nostro convincimento, peraltro, che una riforma costituzionale in questa materia sia opportuna ed anzi necessaria; e che anche sotto questo profilo l’esperienza tedesca, con la figura del cancelliere eletto in Parlamento e con la normativa che regolamenta le vicende concernenti durata e crisi di governo e Parlamento, sia la preferibile, oltre che la più coerente al sistema elettorale che qui si propone.

Per la stessa ragione, non abbiamo inserito nel testo alcuna disposizione relativa al numero dei deputati da eleggere. È tuttavia auspicabile che, con apposita norma di revisione costituzionale, questo numero possa essere ridotto. Ciò consentirebbe di pervenire alla configurazione di collegi uninominali di maggiori dimensioni, evitando il rischio dell’eccessivo peso di interessi e istanze campanilistiche o localistiche; nell’attuale dimensione della Camera, il corpo elettorale dovrebbe essere ripartito in 315 collegi, ciascuno corrispondente a circoscrizioni di 150-200 mila abitanti. Se ad esempio, attraverso una riforma costituzionale, il numero dei membri della Camera fosse ridotto a 400 deputati, le circoscrizioni uninominali potrebbero comprendere ciascuna 250-300 mila abitanti.

Non abbiamo previsto, inoltre, innovazioni alla legge elettorale per il Senato, essendo aperto il dibattito sulla funzione, e quindi sulla struttura, del bicameralismo, particolarmente dopo l’approvazione recente della riforma del Titolo V della Costituzione, a seguito della quale si ipotizza l’istituzione di una Camera delle regioni e delle autonomie.

Dal sistema tedesco si trae anche (articolo 12) il principio per il quale i partiti sono tenuti ad adottare regole democratiche per la scelta delle candidature.

Ciascun partito deciderà quale via seguire (l’elezione dei candidati da parte degli iscritti, ovvero di una assemblea dei delegati degli iscritti medesimi, ovvero ancora mediante «primarie», «aperte» o «chiuse»). Ma l’adozione di uno statuto che adotti uno di questi sistemi è condizione per ottenere il rimborso delle spese elettorali previsto dalla legislazione vigente.

Analoga sanzione è prevista qualora i partiti non rispettino le regole predette, che sono azionabili in via giurisdizionale da chiunque vi abbia interesse.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell’ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell’ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all’allegata tabella A, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All’assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell’intero territorio nazionale.

Art. 2.

1. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all’allegata tabella A sono costituiti tanti collegi quanto sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 2 dell’articolo 3.

Art. 3.

1. L’assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui alla tabella A, allegata al presente testo unico, è effettuata – ai sensi del terzo comma dell’articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell’ultimo censimento generale della popolazione – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell’ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 2, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l’elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

Art. 5.

1. I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell’interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

2. All’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionali e dei relativi documenti.

Art. 6.

Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all’Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione vigente, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui all’articolo 5.

Art. 7.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

2. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l’ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell’ambito della circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

Art. 8.

1. Nessuno può essere candidato in più di due collegi uninominali, nè in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Nel caso di candidatura in due collegi uninominali, o in due liste circoscrizionali, il contrassegno deve essere il medesimo, pena la nullità dell’elezione.

Art. 9.

L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

Art. 10.

1.L’Ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

2. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 1, l’Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all’Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

3. L’Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all’Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

4. All’assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti di lista validi espressi nell’intero territorio nazionale.

5. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli Uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui ai commi precedenti, accerta quali liste abbiano ottenuto il quorum indicato al comma 4 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

6. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 4, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall’uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l’ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

7. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, sottrae dal totale dei seggi proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi così rideterminato tra le liste seguendo l’ordine dei maggiori quozienti.

Art. 11.

1. Terminate le operazioni di cui all’articolo 10, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi dell’articolo 10, comma 2.

2. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dell’articolo precedente, i candidati che risultano primi nell’ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell’ordine di lista.

3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente.

4. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto nell’ordine indicato dalla lista medesima.

Art. 12.

1. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno Statuto che indica le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni parlamentari. Lo Statuto è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente legislazione.

2. Lo Statuto di cui al comma precedente deve prevedere, ai sensi dell’art. 49 della Costituzione, l’elezione diretta dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento; ovvero la scelta dei candidati da parte di un’assemblea di delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento; ovvero ancora la designazione dei candidati mediante elezioni primarie aperte alle quali partecipino sia gli iscritti, sia elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste dallo Statuto medesimo

3. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio perchè sia accertata la non conformità dello Statuto al principio democratico di cui al comma precedente, ovvero la violazione delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara la decadenza del diritto del partito o movimento al rimborso delle spese elettorali.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1693

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PEDRINI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2002

 

 

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Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati

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Onorevoli Senatori. – Il vigente sistema di elezione della Camera dei deputati, del tipo «misto», cioè per tre quarti maggioritario e per un quarto proporzionale, è stato introdotto nel nostro Paese nel 1993 sulla base di una strumentalizzante lettura di due referendum popolari, spregiudicatamente interpretati anche con il favore di una insistita campagna di stampa. È appena il caso di ricordare che il primo referendum di che trattasi, nel 1991, riguardava l’abrogazione delle preferenze multiple a sistema elettorale proporzionale invariato, mentre il secondo referendum, del 1992, riguardava specificamente il sistema elettorale del Senato.

Tralasciando la critica, non sopita, ad un metodo referendario volto a modificare una legge per singole parti, nonostante la Carta costituzionale preveda espressamente l’ammissibilità di referendum abrogativi di un’intera legge, è appena il caso di ricordare il clima politico nel quale si tennero quei referendum: si era in piena stagione cosiddetta di «tangentopoli» e risultò facile indurre un’opinione pubblica frastornata a credere all’equazione, partiti uguale corruzione. In questo clima, fu possibile imporre un sistema elettorale sostanzialmente maggioritario, come da tempo richiesto da molte potentissime lobby a partire dalla famigerata loggia massonica P2. L’adozione del maggioritario, infatti, era un punto fermo del «piano di rinascita nazionale» elaborato dal gran maestro di quella loggia, Licio Gelli.

La scelta del sistema maggioritario, sulla base di quella campagna di opinione, venne presentata come una panacea, la soluzione di tutti i mali della democrazia. Con il maggioritario, infatti, ci si proponeva di:

ridurre, fino ad annullarlo, il peso delle forze politiche, che avevano dato luogo ad un sistema «partitocratico», corrotto e corruttore, per privilegiare la scelta degli uomini;

ridare smalto alla funzione parlamentare, legando i deputati al collegio che li esprime e sottraendo il loro voto all’obbligo della cosiddetta «disciplina di partito»;

garantire la stabilità dei governi.

È appena il caso di accennare come siano effettivamente andate le cose. La «partitocrazia», se con tale termine si intende scelte imposte da ristrette oligarchie autoreferenziali, è più che mai trionfante, se appena si ricordino le modalità con le quali sono state scelte le candidature nelle tre elezioni con il sistema maggioritario che si sono susseguite a partire dal 1994.

I parlamentari non sono stati mai così distaccati dal territorio che li ha espressi, anche perchè molti di loro sono stati eletti in collegi ad essi del tutto estranei, e non sono mai stati così coartati nel divieto di mandato imperativo come da quando sono chiamati ad esprimersi quasi esclusivamente su leggi delega e su voti di fiducia. Quanto alla stabilità dell’esecutivo, basterà ricordare che dal marzo del 1994 ad oggi si sono susseguiti sette governi e che l’attuale governo, in carica da poco più di un anno, nonostante possa contare su di una larghissima maggioranza parlamentare, si trova, praticamente, in stato di perenne crisi. Nel tempo, infatti, sono stati avvicendati due dei più importanti Ministri, quello degli affari esteri e quello dell’interno. Si sono dimessi alcuni sottosegretari. Il Presidente del Consiglio, contro ogni evidente opportunità e contro l’avviso del Capo dello Stato, è impossibilitato a superare il suo interim agli Esteri per il sicuro carattere deflagratorio che qualsivoglia scelta per questo incarico avrebbe nella maggioranza. Del resto, non sarebbe stato difficile prevedere un tale esito con l’adozione del sistema maggioritario. La democrazia italiana fino al 1919 si era retta sulla base di un sistema elettorale maggioritario ed era stata debole, incapace di interpretare il paese reale, frammentata in partiti e partitini e rissosa perchè personalistica, inadatta a dare vita ad esecutivi stabili. E tutto ciò tenendo conto che la platea elettorale, fino all’introduzione del suffragio universale, per l’appunto nel 1919, era stata assai ristretta. Perciò, nel 1919 l’introduzione del suffragio universale (per altro riservato ai soli cittadini maschi) venne ritenuta incompatibile con il sistema elettorale maggioritario e si adottò la proporzionale, a coronamento delle grandi battaglie condotte dai democratici e, in particolare, dai cattolici, guidati da don Luigi Sturzo, e dai socialisti, guidati da Filippo Turati.

Scrisse, a quei tempi, don Sturzo che, quando non si ha la maggioranza nel paese, è illusorio pensare di ricrearla in Parlamento attraverso artificiose leggi elettorali. E aggiunse che i sistemi misti (come quello attualmente vigente) non danno risultati «genuini».

Evidentemente era a lui chiaro, mentre per altri non lo è, che una cosa sono i sistemi elettorali e un’altra cosa sono i sistemi istituzionali. Tant’è che, assai spesso, la critica contemporanea del sistema proporzionale somiglia moltissimo a quella del governo parlamentare. Ma mentre il governo parlamentare è tutelato dalla Costituzione, sebbene sia vulnerato dall’abnorme ricorso alla decretazione di urgenza, alla legge delega e al voto di fiducia, la legge elettorale non lo è, per saggia intuizione dei costituenti. Ne consegue che è possibile adottarne una di tipo maggioritario o una di tipo proporzionale a Costituzione invariata e tenendo conto della esigenza della stabilità dell’esecutivo.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra valutazione e che si compone di 8 articoli adotta per l’elezione della Camera dei deputati il sistema proporzionale, ponendosi, nello stesso tempo, l’esigenza di assicurare la stabilità dell’esecutivo.

La reintroduzione della proporzionale, prevista dal comma 1 dell’articolo 1, mira, innanzi tutto, a consentire agli elettori una scelta politica non equivoca, come oggi avviene per il fatto che nei collegi uninominali si possono votare soltanto le coalizioni, secondo il principio cardine del maggioritario che esige che si compia la scelta meno lontana dai propri convincimenti, in luogo del principio cardine del proporzionale che vuole che si voti per l’espressione politica più consona al proprio sentire.

Il collegamento delle circoscrizioni con le Regioni, previsto al comma 2 dell’articolo 1, mentre sprovincializza la rappresentanza legandola strettamente ad interessi di ordine più generale, prende atto dell’assetto regionale che la Repubblica italiana si è data con le modifiche al Titolo V della Costituzione.

Il voto di preferenza, previsto dall’articolo 2, fa sì che gli elettori si riapproprino della scelta dei loro rappresentanti in Parlamento, oggi di fatto usurpata dagli oligarchi che decidono le candidature, sia nei collegi uninominali sia nelle liste proporzionali per le quali non è previsto il voto di preferenza.

L’apparentamento elettorale tra liste che abbiano programmi affini, previsto dall’articolo 4, consente, nel caso che esse raggiungano una consistente maggioranza relativa (almeno il 40 per cento), di assicurare stabilità all’esecutivo, attraverso l’attribuzione di un numero aggiuntivo di seggi che assicura la maggioranza, di almeno 19 voti, senza stravolgere la rappresentatività della Camera. Non è, invece, prevista l’assegnazione di seggi aggiuntivi qualora le liste apparentate superino il 55 per cento dei voti. In tal caso, infatti, i partiti che si sono presentati alleati alle elezioni dispongono già della necessaria maggioranza parlamentare.

L’adozione del sistema proporzionale non condiziona minimamente l’eventuale modifica del sistema istituzionale per rafforzare i poteri del governo, da farsi comunque con innovazione costituzionale. Non impone neppure il cosiddetto cancellierato alla tedesca, sebbene esso ci appaia come il più consono nel rispetto dell’architettura complessiva della Costituzione repubblicana.

In un secondo tempo, qualora questa proposta venisse accolta, sarà necessario modificare anche il sistema elettorale del Senato, tenendo conto che sia il sistema in vigore prima del 1993 sia l’attuale sono basati sull’elezione dei senatori nei collegi.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale dai cittadini che abbiano compiuto diciotto anni di età con voto diretto ed eguale, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Le circoscrizioni elettorali coincidono con le Regioni. Il complesso delle circoscrizioni elettorali regionali forma il collegio unico nazionale. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata sulla base dell’ultimo censimento generale della popolazione. La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei deputati da eleggere e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione regionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono fatte salve le norme vigenti relative alla Valle d’Aosta e quelle concernenti il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni all’estero.

3. La rappresentanza è proporzionale; i seggi sono assegnati per ciascuna circoscrizione elettorale sulla base del metodo d’Hondt, salvo quanto previsto dall’articolo 5 in caso di liste, anche apparentate, che superino almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi.

4. Le liste concorrenti alle elezioni partecipano all’attribuzione dei seggi qualora abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi da tutti gli elettori. Le liste apparentate partecipano alla ripartizione dei seggi se l’intero apparentamento ha conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi da tutti gli elettori.

Art. 2.

1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista.

2. L’elettore ha la facoltà di esprimere anche uno o più voti di preferenza, in ragione di una preferenza per ogni dieci deputati da eleggere, per determinare l’ordine dei candidati compresi nella lista votata.

3. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione regionale.

Art. 3.

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nelle circoscrizioni.

2. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Art. 4.

1. All’atto della loro presentazione è data facoltà a due o più liste di dichiarare il proprio apparentamento per concorrere all’attribuzione dei seggi previsti ai sensi dell’articolo 5.

2. L’apparentamento deve essere reciproco ed esteso a tutte le circoscrizioni nelle quali le liste sono presenti.

Art. 5.

1. Alla lista o alle liste apparentate, di cui all’articolo 4, che abbiano superato almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi è attribuito, con le modalità di cui all’articolo 7, in aggiunta a quelli conquistati su base proporzionale, un numero di seggi pari alla differenza tra il numero dei seggi attribuiti e il totale di 335 seggi, corrispondente alla maggioranza assoluta della Camera più 19 deputati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui la lista o le liste apparentate abbiano conseguito più del 55 per cento dei voti validamente espressi.

Art. 6.

1. L’ufficio elettorale circoscrizionale procede alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ogni lista e delle liste apparentate. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista da essa ottenuti nella circoscrizione regionale. La cifra elettorale delle liste apparentate è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone l’apparentamento;

b) comunica all’Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascuno apparentamento di liste il numero dei candidati in essa o in esse compresi e la cifra elettorale;

c) determina la cifra elettorale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione;

d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, in ragione delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l’ordine di presentazione nella lista.

Art. 7.

1. L’Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b):

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni regionali dalle liste recanti il medesimo contrassegno;

b) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun apparentamento dichiarato. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni da ciascuna delle liste apparentate;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine esclude preliminarmente dal conteggio le liste non apparentate che non abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi. Divide il totale nazionale di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente nazionale elettorale. Nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce alla lista o alle liste apparentate che abbiano superato almeno il 40 per cento dei voti validamente espressi tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Calcola la differenza tra i seggi attribuiti sulla base del riparto proporzionale e il numero di 335 seggi. Attribuisce alla lista o alle liste apparentate i seggi così ottenuti assegnandoli alla lista o alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e in caso di parità di resti alla lista che nell’ambito dell’apparentamento abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede con il sorteggio. Attribuisce in base al quoziente elettorale nazionale i restanti seggi a tutte le liste ammesse al riparto. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e in caso di parità di resti alla lista che nell’ambito dell’apparentamento abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede con il sorteggio;

d) procede alla distribuzione alle varie liste, nelle singole circoscrizioni, dei seggi ripartiti ai sensi della lettera c). A tal fine divide la cifra nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui alla lettera c) ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell’effettuare la divisione trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista o alle liste apparentate, che abbiano superato almeno il 4 per cento dei voti validi, nelle varie circoscrizioni regionali tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Attribuisce alla lista o alle liste apparentate i seggi ottenuti, calcolando la differenza fino alla cifra di 335 seggi, assegnandoli alla lista o alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e in caso di parità di resti a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede con il sorteggio. Se ad una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse per il numero di seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua poi l’attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità prima previste;

e) provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

Art. 8.

1. L’ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), proclama eletti i candidati nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1853

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2002

 

 

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Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

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Onorevoli Senatori. – La disposizione contenuta all’articolo 9, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, che prevede l’obbligo della raccolta delle firme per la presentazione della candidatura, rispondeva, quando venne adottata, all’esigenza espressa dai cittadini ed interpretata dal Parlamento, di attuare quella semplificazione del quadro politico che poi si è avuta con l’introduzione, ai vari livelli, del sistema elettorale maggioritario. Quell’esigenza di semplificare il quadro politico era legata intimamente alla contingenza storica in cui sono maturate le leggi della riforma elettorale. Anche se da allora sono passati poco meno di dieci anni, c’è da dire che, a causa delle grandi accelerazioni che ha subito l’evoluzione politica in Italia, oggi ci troviamo in una situazione del tutto diversa da quella di allora. È noto a tutti, infatti, che in pochi mesi è cambiato, nel nostro Paese, quello che non era mutato in tanti decenni. Ora l’assetto politico è radicalmente diverso e quell’esigenza di semplificazione che era stata recepita dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, non esiste più, dal momento che il quadro politico è stato semplificato dal sistema elettorale adottato nonchè dal voto degli stessi cittadini. Ecco quindi che il permanere dell’obbligo delle firme per i candidati appartenenti a gruppi rappresentati in Parlamento, ovvero di quelle forze politiche che già hanno superato il filtro della semplificazione del sistema elettorale riformato, viene ad assumere il solo significato di un inutile ostacolo burocratico che, in ultima analisi, si traduce in un inutile dispendio di energia, di tempo e di denaro. Se infatti lo spirito della legge voleva essere quello di evitare che venissero presentate una pletora di liste accertando, attraverso la sottoscrizione delle candidature, se ogni lista avesse un minimo di riscontro nella realtà del Paese, è evidente che ciò non puà valere per quelle liste e per quei candidati appartenenti a gruppi presenti in Parlamento poichè questi, per il fatto stesso di essere presenti in Parlamento, hanno già dato prova di avere una solida base nella realtà socio-politica. Per contro rimane valida la normativa per quelle candidature e per quelle liste che non hanno superato tale verifica. Si ritiene quindi opportuno modificare il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, nel senso indicato dal presente disegno di legge.

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell’articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, dopo le parole: «Per le candidature individuali» sono inserite le seguenti: «che non appartengono a gruppi rappresentati in Parlamento».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3343

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BALBONI, MUGNAI, CONSOLO, ZAPPACOSTA, VALDITARA, KAPPLER, MASSUCCO, SPECCHIA, COLLINO, BEVILACQUA, PALOMBO, DELOGU, MORSELLI, MENARDI, COZZOLINO, BONGIORNO e ULIVI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2005

 

 

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Nuove norme in materia di autenticazione delle firme

e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

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Onorevoli Senatori. – A seguito dei fatti recenti relativi alla raccolta di firme, non può essere sottovalutata la gravità del fenomeno delle sottoscrizioni false per la presentazione delle liste elettorali.

Non si tratta di lievi violazioni, ma di veri e propri brogli che sovente, nel corso delle ultime tornate elettorali, hanno causato crescente sfiducia nei cittadini.

Da qualche anno, il legislatore ha enormemente ampliato il numero dei soggetti autorizzati ad autenticare le firme di sottoscrizione delle liste elettorali.

In precedenza gli unici autorizzati a tale delicata funzione pubblica erano i notai, i segretari comunali o ufficiali di stato civile ed i cancellieri di pretura, pubblici ufficiali di professione con responsabilità elevate.

Oggi, invece, può autenticare le firme per la presentazione delle liste elettorali anche chi non è garante, ma parte politica nei procedimenti elettorali, come i consiglieri comunali e provinciali.

Gli abusi sono divenuti, in tal modo, più frequenti.

Inoltre, sono state anche ridotte le sanzioni per i responsabili di gravi violazioni, come la raccolta e l’autenticazione di firme false.

Il quadro complessivo è preoccupante, innanzitutto perché contribuisce a deprimere la credibilità delle istituzioni democratiche e degli stessi momenti elettorali che ne sono la base.

Ora è indispensabile effettuare con severità e al più presto gli accertamenti sui casi affiorati in questi giorni per evitare ogni rischio che le elezioni vengano successivamente invalidate o anche solamente che non si svolgano in un clima di larghissima serenità.

Per il futuro, è altrettanto necessario ripristinare la legalità del procedimento elettorale ormai gravemente compromesso.

Per i motivi suesposti, occorre urgentemente limitare l’attribuzione delle funzioni di autenticazione ai notai, ai cancellieri, ai segretari comunali, ai sindaci e ai funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco, soggetti al di sopra delle parti in grado di garantire la necessaria imparzialità e trasparenza.

In ragione del fatto che, con il presente disegno di legge, si rendono più severe le procedure relative all’autenticazione delle firme, si è ritenuto di modificare, altresì, le disposizioni riguardanti il numero di firme necessarie per la sottoscrizione delle liste elettorali, riducendolo significativamente.

Considerato, inoltre, il dilagare anomalo di violazioni delle normative in oggetto, il presente disegno di legge prevede l’abrogazione delle disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e l’abrogazione del terzo comma dell’articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dal testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, dalla legge 8 marzo 1951, n.122, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, dal testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito, con modificazioni, dalle legge 14 maggio 1976, n.240, e successive modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1979, n.18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n.352, e successive modificazioni, i notai, i cancellieri dei tribunali, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.

2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell’articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Il terzo comma dell’articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 3.

1. Al comma 6 dell’articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «750»;

b) alla lettera b), la parola: «1.750» è sostituita dalla seguente: «1.500»;

c) la lettera c) è sostituita dalle seguenti: «c) da almeno 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con numero di abitanti da 1.000.000 a 3.000.000; c-bis) da almeno 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti.»;

d) l’ultimo periodo è soppresso.

2. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 18, comma 4, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «300»;

b) all’articolo 18-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: «1.500» è sostituita dalla seguente: «1.000»;

2) la parola: «2.500» è sostituita dalla seguente: «2.000»;

3) la parola: «4.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».

3. Al secondo comma dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «750» e «1.100» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «500» e «1.000»;

b) alla lettera b), la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «750»;

c) alla lettera c), la parola: «1.750» è sostituita dalla seguente: «1.000»;

d) alla lettera d), la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.500».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3378

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BASSANINI e PASSIGLI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2005

 

 

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Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali

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Onorevoli Senatori. – I recenti avvenimenti relativi ad irregolarità in materia di presentazione delle candidature alle elezioni dei consigli e delle giunte regionali del 3 e 4 aprile 2005 pongono, all’opinione pubblica, il problema di modificare le vigenti disposizioni normative. Appare infatti opportuno modificare le regole di presentazione delle liste dei candidati e delle candidature nei collegi uninominali, sia per le elezioni nazionali sia per quelle regionali, provinciali e comunali, separando il termine per la presentazione delle candidature da quello per la presentazione del richiesto numero di firme a sostegno delle candidature. Si evita così che il ritardo nella definizione delle candidature finisca con il comprimere eccessivamente il tempo per la raccolta delle firme.

Questo disegno di legge anticipa di dieci giorni i termini temporali per la presentazione delle candidature ed estende a quindici giorni il tempo necessario per convalidare la loro presentazione con il deposito del richiesto numero di firme di elettori della relativa circoscrizione.

Verrebbe così eliminata quella ristrettezza di tempi che appare essere una delle principali cause di irregolarità.

Una simile razionalizzazione del processo di presentazione delle candidature impone di riconsiderare la depenalizzazione dei reati in materia elettorale, ivi compresi quelli connessi alla raccolta delle firme.

Il testo che qui viene presentato reintroduce dunque sanzioni penali per tali reati, non essendo minimamente giustificabile che uno dei momenti più delicati nella vita di una democrazia possa essere impunemente manipolato, specie dopo che i nuovi termini concessi per la presentazione delle candidature rendono più facile, a qualsiasi movimento minimamente organizzato, il proprio ingresso nella competizione elettorale.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 20:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate unitamente agli atti di accettazione delle candidature e ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale indicati nella Tabella A allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 45º giorno alle ore 20 del 44º giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20»;

2) il secondo comma è sostituto dal seguente:

«Entro quindici giorni dal 44º giorno antecedente la data delle elezioni deve essere depositata la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all’articolo 18»;

b) all’articolo 100, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la reclusione da 1 a 3 anni e l’interdizione dai pubblici uffici».

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 32, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La lista dei candidati deve essere presentata alla segreteria del comune dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del trentanovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Entro quindici giorni dal trentanovesimo giorno antecedente la data della votazione devono essere presentati i relativi allegati»;

b) all’articolo 90, terzo comma, le parole: «con la pena dell’ammenda da 500 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da 1 a 3 anni, con una ammenda da 500 a 2.000 euro e l’interdizione dai pubblici uffici».

Art. 3.

1. Alla legge 17 febbraio 1968, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell’articolo 8 dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del trentanovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore20»;

2) all’ottavo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «Entro quindici giorni dal trentanovesimo giorno antecedente la data delle elezioni si deve presentare inoltre:».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3396

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SPECCHIA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2005

 

 

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Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

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Onorevoli Senatori. – Da molto tempo è aperto un dibattito sui criteri che attengono alla scelta degli scrutatori e dei segretari dei seggi elettorali, in quanto accade che il più delle volte i segretari siano sempre le stesse persone in quanto indicate dai presidenti di seggio; gli scrutatori, invece, essendo scelti con il sorteggio, spesso sono persone che hanno già altri redditi da lavoro.

La Repubblica italiana è fondata sul lavoro e ritengo che questo vada promosso in ogni sua forma, anche solo temporanea. Con il presente disegno di legge propongo un regime che dia la precedenza per gli impieghi presso i seggi elettorali a quei cittadini disoccupati che risultino iscritti presso le liste di collocamento. In questo modo senza creare alcun aggravio di spesa si può rendere un beneficio economico a quanti non hanno un posto di lavoro.

Restano fermi i requisiti di carattere generale, compresi i titoli di studio.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, all’inizio, è premesso il seguente periodo: «A fianco di ogni nominativo degli elettori iscritti d’ufficio nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale è trascritta la professione, arte o mestiere o l’iscrizione alle liste di collocamento»;

b) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l’iscrizione nelle liste di collocamento»;

c) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con priorità assoluta per coloro che risultano essere iscritti nelle liste di collocamento».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

«1. I segretari dei seggi sono sorteggiati dalla commissione elettorale comunale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei posti, prima tra coloro che sono iscritti nelle liste di collocamento e quindi tra tutti gli altri».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’albo è altresì comprensivo di tutti i cittadini iscritti nelle liste di collocamento in possesso dei requisiti di cui al comma 2».

Art. 4.

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con precedenza ai ricorsi presentati dagli iscritti alle liste di collocamento fino all’esaurimento dei ricorrenti e quindi ai ricorsi presentati dagli altri iscritti».

Art. 5.

1. All’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla compilazione, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, dell’elenco nominativo degli scrutatori, compresi nell’albo degli scrutatori di cui all’articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «sorteggiati a norma della» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla»;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L’elenco nominativo degli scrutatori occorrenti per la costituzione dei seggi è approntato procedendo al sorteggio in via prioritaria dei nominativi idonei a scrutatore iscritti nelle liste di collocamento fino al loro esaurimento e quindi al sorteggio di nominativi non iscritti nelle liste di collocamento, per il completamento eventuale dei seggi non risultanti ancora costituiti dal numero prescritto per legge».

 


 

 

Petizione n. 300

Presentata dal Signor Francesco Di Pasquale

 

 

 

Il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede nuovi sistemi di selezione dei segretari di seggi elettorali.

 


 

 

Petizione n. 907

Presentata dal Signor Salvatore Acanfora

 

 

 

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede il ritorno al sistema prorporzionale per l'elezione delle Camere

 


 

 

Petizione n. 1145

 

 

 

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede più efficienti misure di controllo sulla regolarità e la validità delle sottoscrizioni delle liste elettorali


 

 

Petizione n. 1321

Presentata dal Signor Eros Corradetti

 

 

Il signor Eros Corradetti, di Montottone (Ascoli Piceno), e molti altri cittadini chiedono l'introduzione di talune modifiche alla legge elettorale

 


Esame in sede referente
presso la 1ª Commissione (Affari costituzionali)

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 19 ottobre 2005

557a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Carrara e Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 15,20.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

 Su richiesta del senatore Vitali si è convenuto di prevedere che al termine della sessione di bilancio sarà valutata l’opportunità di avviare l’esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3570 (Modifiche all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

 

 La Commissione prende atto.

 

 Il presidente PASTORE informa, quindi, che per quanto riguarda l’esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3633 (riforma elettorale) e degli altri disegni di legge eventualmente connessi la proposta da lui avanzata non ha conseguito un consenso unanime e dunque ne illustra i contenuti ai fini della decisione da assumere in sede plenaria. Essa prevede che l’ordine del giorno sia integrato, a partire dalla seduta di domani, con l’esame congiunto dei disegni di legge in questione. Pertanto, nella seduta già convocata per domani alle ore 14 egli stesso, in qualità di relatore, svolgerà una esposizione introduttiva sull’argomento. Successivamente, nella seduta di martedì 25 ottobre, alle ore 14, saranno approfonditi, ancora in sede di relazione introduttiva, gli aspetti più specifici del testo approvato dalla Camera. Nella stessa seduta di martedì avrà inizio la discussione generale che, se necessario, proseguirà in seduta notturna, dalle ore 20,30, ed eventualmente in sedute da convocarsi nella settimana successiva. L’esame proseguirà nelle sedute della Commissione che si svolgeranno a partire da lunedì 7 novembre, data per la quale propone di fissare, alle ore 15, il termine per la presentazione degli emendamenti.

 

 Il senatore VITALI (DS-U), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta avanzata dal Presidente, in quanto non ritiene che la riforma della legge elettorale sia fra le priorità dell’attività legislativa né fra quelle utili al Paese. Ricorda che altri importanti provvedimenti sono da tempo iscritti all’ordine del giorno e su di essi, a suo giudizio, si dovrebbe concentrare il lavoro della Commissione.

 

 Il senatore BATTISTI (Mar-DL-U), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario, per le considerazioni già espresse dal senatore Vitali, che dichiara di condividere.

 

 La proposta di organizzazione dei lavori per l’esame del disegno di legge n. 3633 è quindi posta in votazione ed è accolta.

 

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

 

 Il PRESIDENTE annuncia, secondo quanto stabilito all’inizio della seduta, che l’ordine del giorno della Commissione è integrato, sin dalla seduta successiva, già convocata per domani alle ore 14, con l’esame in sede referente del disegno di legge n. 3633 (riforma elettorale), approvato dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge connessi.

 

 La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 15,45.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2005

558a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Bianco Enzo, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Loddo Santino Adamo, Loddo Tonino, Lusetti, Maccanico, Marcora, Mariani Raffaella, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell' albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all' articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1148, 1177, 1294, 1475, congiunzione all'esame dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378, 3396 e rinvio; esame congiunto dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378, 3396, congiunzione all'esame dei disegni di legge nn. 1148, 1177, 1294, 1475 e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1148, 1177, 1294 e 1475, sospeso nella seduta dell'11 marzo 2004. Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di svolgere l'esame successivo dei citati disegni di legge, congiuntamente all'esame degli altri disegni di legge in titolo. Ha inizio, quindi, l'esame del disegno di legge n. 3633, approvato dalla Camera dei deputati, che si svolgerà congiuntamente all'esame degli altri disegni di legge in titolo, presentati al Senato, che sono connessi, anche solo in parte, alle disposizioni contenute nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

 

Il PRESIDENTE, quindi, ricorda che i disegni di legge già citati (n. 1148 ed altri), sono relativi alla disciplina delle sottoscrizioni delle candidature per la Camera dei deputati e per il Senato: il relativo esame, pertanto, prosegue sin d'ora congiuntamente all'esame degli altri disegni di legge, perché nel testo approvato dalla Camera (n. 3633), come pure nei disegni di legge nn. 1853, 3343 e 3378 sono contenute disposizioni in proposito. Invece, il disegno di legge n.1620, dei senatori Battisti ed altri, inerente in parte alla stessa materia e già esaminato insieme ai disegni di legge nn. 1148 e altri, non potrà essere esaminato in questa fase, in quanto assegnato anche alla Commissione bilancio per il parere sugli oneri finanziari. La sua trattazione, pertanto, è incompatibile con la sessione di bilancio. Riguardo agli stessi disegni di legge, il PRESIDENTE assume inoltre la funzione di relatore, sostituendo il senatore Malan. In qualità di relatore sui disegni di legge in titolo, il PRESIDENTE osserva ancora che le iniziative n. 290 e n. 3396 riguardano la disciplina della nomina degli scrutatori e dell'altro personale addetto alle sezioni elettorali, oggetto anche dell'articolo 9 del disegno di legge già approvato dalla Camera (3633). Inoltre, il disegno di legge di iniziativa popolare e i rimanenti altri si riferiscono, con soluzioni diverse, al sistema di elezione del Senato, o a quello della Camera dei deputati, ovvero ad entrambi.

Quanto al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, esso regola il sistema di elezione dei due rami del Parlamento e reca altre disposizioni accessorie.

Nelle materie indicate sono state presentate anche le petizioni in titolo.

Il PRESIDENTE e relatore, quindi, preannuncia lo svolgimento di una serie di considerazioni di carattere generale sui sistemi elettorali e su quello che si propone di introdurre con il disegno di legge n. 3633, riservandosi di concludere la sua esposizione introduttiva nella seduta successiva, martedì 25 ottobre, con particolare riguardo agli aspetti specifici del testo approvato dalla Camera.

Anzitutto, osserva che i meccanismi elettorali dovrebbero assicurare, oltre che la rappresentatività dell’elettorato, attraverso formule anche assai diverse salva l’uguaglianza del voto espresso, un buon livello di governabilità in base al principio democratico.

Ripercorre quindi l’evoluzione dei sistemi elettorali in Italia. La formula proporzionale rimasta in vigore fino al 1993 si fondava, fra l’altro, su due princìpi costituzionali cardine, il bicameralismo perfetto e la diversa rappresentanza nelle due Camere. A tale ultimo scopo erano funzionali un non coincidente riferimento territoriale (nazionale e circoscrizionale per la Camera dei deputati e regionale per il Senato della Repubblica), i requisiti dell’elettorato attivo e passivo e la circostanza che, come conseguenza della previsione di un numero minimo di seggi (sette) per ciascuna Regione, al Senato si determinava una proporzionalità più attenuata fra il numero dei rappresentanti e quello degli elettori. Infine, la dispersione dei resti a livello regionale comportava, al Senato più che alla Camera dei deputati, uno svantaggio per le formazioni politiche minori.

Ricorda anche il tentativo del 1953 che, a suo avviso indebitamente, fu chiamato "legge truffa". Esso proponeva un premio di maggioranza (forse eccessivo) per la coalizione che avesse conseguito la maggioranza dei consensi nelle elezioni della Camera dei deputati, un meccanismo che attualmente sembra accettabile, utile per assicurare un maggiore grado di governabilità, e che invece fu motivo di scontri violenti non solo a livello parlamentare.

Rammenta, quindi, la riforma conseguente al successo del referendum abrogativo di alcune parti della legge per l’elezione del Senato della Repubblica (la riforma fu poi contestuale a quella relativa alla Camera dei deputati, proprio nel 1993), ispirata al principio maggioritario, attenuato dall'attribuzione in ragione proporzionale di un quarto dei seggi in ciascuna delle Camere. A suo avviso, il sistema maggioritario, che aveva suscitato forti aspettative in tutte le forze politiche, conteneva fin dall’origine alcuni difetti che successivamente hanno determinato gravi inconvenienti nel funzionamento elettorale. Anzitutto, gli accordi di desistenza con i quali una coalizione può conseguire la maggioranza parlamentare attraverso l'intesa anche solo elettorale (come quella che nel 1996 vide protagoniste le forze de l’Ulivo e Rifondazione Comunista); come si è dimostrato però quegli accordi precari non garantiscono la governabilità. In secondo luogo, le cosiddette "liste civetta" nell’elezione della Camera, che consentono di evitare lo scorporo dei voti ottenuti nei collegi uninominali e dunque accentuano l’efficacia del principio maggioritario attenuando il riequilibrio in senso proporzionale ma, come si è potuto sperimentare nelle elezioni del 2001, determinano conseguenze anche paradossali, fino al mancato conseguimento del plenum della Camera.

Comunque, l’esperienza del sistema maggioritario introdotto nel 1993 non consente di prevedere se e in quale misura si determinerà una omogenea rappresentanza nelle due Camere. In proposito, ritiene che il risultato elettorale del 2001, da cui è derivata una composizione abbastanza simile nelle Camere, rappresenti un fatto eccezionale e non ripetibile.

In definitiva, a suo giudizio, l’attuale sistema elettorale è fonte di incertezze sotto il profilo della governabilità: già alla fine della scorsa legislatura le forze politiche si misurarono con il tentativo di correggere le leggi vigenti, in particolare prevedendo per l’elezione della Camera dei deputati un’unica scheda (abolizione della quota proporzionale) e l’introduzione di un premio di maggioranza. Su quella ipotesi, tuttavia, non si raggiunse il consenso: mentre i Gruppi del centro-sinistra proponevano di assumere come riferimento per l’attribuzione del premio il numero dei seggi conseguiti nei collegi uninominali, le forze del centro-destra opponevano la preferenza per un premio assegnato alla coalizione che avesse conseguito la maggioranza dei voti espressi.

L’attività legislativa della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati si è soffermata dapprima su numerose proposte di parziale modifica del sistema elettorale vigente, che non prevedevano, però, un ritorno al meccanismo proporzionale. In particolare, si conveniva sull’opportunità di eliminare il meccanismo dello scorporo, soprattutto perché esso rappresenta il presupposto della presentazione di "liste civetta". Di fronte alla chiusura totale dell’opposizione, la maggioranza, su proposta del Gruppo dell’UDC, ma anche in riferimento agli orientamenti più volte manifestati da diverse parti politiche, anche di opposizione, ha ritenuto di dover compiere un salto di qualità, verso un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza e sbarramenti articolati e diversi. Si tratta di un sistema elettorale diffuso anche presso gli enti territoriali e adottato in particolare dalla Regione Toscana.

Sottolinea, fra l’altro, l’utilità degli sbarramenti diversi previsti per le forze politiche che fanno parte o meno di una coalizione: essi servono a limitare la proliferazione di partiti estemporanei. I gruppi politici, infatti, devono vedere riconosciuta la legittimità della loro rappresentanza, ma a suo avviso non devono costituire un ostacolo per la governabilità. Pertanto le formazioni minori sono incentivate ad aggregarsi e a partecipare a una coalizione, non solo nel momento elettorale bensì con un orizzonte politico più esteso.

La riforma elettorale di cui si tratta dovrebbe essere valutata, a suo avviso, anche nella prospettiva della nuova forma di Governo introdotta dal disegno di legge costituzionale che reca una organica riforma dell’ordinamento della Repubblica, sul quale proprio oggi la Camera dei deputati si è espressa favorevolmente in seconda deliberazione. Il nuovo modello costituzionale prevede il collegamento delle liste di candidati alla Camera dei deputati con il candidato alla carica di primo ministro, da cui consegue l’investitura diretta del premier da parte dell’elettorato. In questo senso, anche il disegno di legge n. 3633 prevede che i partiti collegati depositino un unico programma e indichino il capo della coalizione, ferme restando le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, che però nella prassi costituzionale hanno già subito una evoluzione.

Ricorda, infine, le obiezioni di cui è stato fatto oggetto il disegno di legge n. 3633 sotto il profilo della compatibilità con le convenzioni e le disposizioni costituzionali. In proposito, rileva che nei principali Stati europei le riforme elettorali nella maggioranza dei casi sono state approvate nell’ultimo anno di legislatura. Quanto al mancato coinvolgimento dell’opposizione, ricorda che al termine della scorsa legislatura i Gruppi della maggioranza dell’epoca rinunciarono ad approvare la riforma della legge elettorale, non tanto per il mancato apporto dell’opposizione, quanto piuttosto per l’esiguo lasso di tempo (due mesi) che rimaneva a loro disposizione. Peraltro, a suo avviso, di fronte alla mancata collaborazione dei Gruppi di opposizione, che sarebbe stata senz’altro preferibile, la maggioranza deve preoccuparsi di assicurare la governabilità del Paese, anche attraverso un percorso legislativo non condiviso.

Non sembrano fondati, poi, i rilievi sull’indicazione della persona che rappresenta il capo della coalizione, poiché sono espressamente salvaguardate le prerogative del Presidente della Repubblica.

Quanto alla scelta di prevedere un premio di maggioranza regionale per il Senato della Repubblica, in luogo di un premio di maggioranza nazionale che confliggerebbe con la formula costituzionale per cui il Senato è eletto su base regionale, essa spinge comunque l’elettore a privilegiare una coalizione, in modo da favorire una composizione omogenea tra le due Camere.

Anche le obiezioni sulla mancata introduzione di norme che riequilibrino la composizione delle Camere fra uomini e donne, a suo avviso, non sono congrue; infatti, l’articolo 51 della Costituzione, recentemente riformato, enuncia un principio programmatico e non è immediatamente precettivo, potendo perciò essere attuato con strumenti diversi.

Infine, i diritti delle minoranze linguistiche sembrano ampiamente salvaguardati dalle norme che prevedono regole particolari nelle Regioni e nelle Province di autonomia speciale.

Il PRESIDENTE, infine, invita i Gruppi a comunicare tempestivamente i nomi dei senatori che intendono intervenire in discussione generale, al fine di organizzare l’esame del disegno di legge in titolo, che proseguirà nella seduta di martedì prossimo, 25 ottobre, alle ore 15.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,55.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2005

559a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Ali'.

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell' albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all' articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio )

 

 Riprende l’esame congiunto, precedentemente sospeso.

 

 

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) condanna l'agire politico della maggioranza, improntato a suo avviso al mercimonio: l'esigenza di approvare la riforma elettorale e quella costituzionale risponde infatti a una logica di scambio reciproco tra le singole forze politiche dello schieramento di centro-destra, il quale dimostra di precorrere l'impostazione del disegno di legge in esame e di avere già un "capo" cui obbedire.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è ispirato all'intento di modificare il sistema elettorale secondo le convenienze dell'attuale maggioranza, ma contraddice alcune finalità che essa stessa afferma di voler perseguire, come quella di evitare mutamenti di schieramento nel corso della legislatura, con norme cosiddette "anti-ribaltone": tale evenienza non è infatti scongiurata dal testo in esame. Sotto tale profilo il disegno di legge n. 3633 non assicura alcuna garanzia di governabilità, poiché l'attribuzione dei premi di maggioranza secondo le due diverse formule elettorali può dare luogo a maggioranze disomogenee nei due rami del Parlamento, con un'inevitabile e gravissima paralisi istituzionale; l'ipotesi di un'eventuale modifica della composizione degli schieramenti politici, come quello che si è verificato nel 1994, pur criticabile, è allora senz'altro preferibile rispetto alla prospettiva di un Parlamento bloccato.

A differenza del centro-sinistra che alla fine della precedente legislatura accolse le buone ragioni del centro-destra e rinunciò a modificare unilateralmente la legge elettorale, l'attuale maggioranza si dimostra incurante della forte contrarietà dell'opposto schieramento al disegno di legge in esame; le singole componenti politiche dell'attuale maggioranza appaiono infatti animate dal solo scopo di conseguire il proprio particolare vantaggio, inserendo così questo e altri provvedimenti di fine legislatura in una dinamica di reciproco scambio che prescinde completamente dalle reali esigenze e dai concreti interessi della collettività. Una radicata e diffusa contrarietà a questa riforma elettorale emerge poi, a suo avviso, anche dalla vasta partecipazione registrata alle consultazioni primarie del centro-sinistra, che si sono svolte lo scorso 16 ottobre, dalle proporzioni inattese.

Ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati deriva dall'approvazione di emendamenti presentati con una palese forzatura del regolamento parlamentare e che invece dovevano a suo avviso essere considerati inammissibili.

Rileva poi l'anomalia di proporre radicali modifiche a un'intera legge formulando un solo articolo, in palese violazione dell'articolo 72 della Costituzione: d'altra parte ritiene che la Carta costituzionale sia spesso avvertita dalla attuale maggioranza di governo come un impedimento al libero agire politico, come purtroppo è dimostrato da numerosi provvedimenti approvati nel corso della legislatura in corso.

Si sofferma sull'irragionevolezza di prevedere un così variegato spettro di soglie di sbarramento, sottolineando in particolare che, per quanto riguarda l'elezione del Senato, la formulazione utilizzata, in uno dei due casi previsti, consentirebbe anche alle liste che non abbiano superato il tre per cento dei voti validi della circoscrizione di accedere al riparto dei seggi. La cancellazione del sistema maggioritario e dei collegi uninominali vanifica, in maniera a suo avviso del tutto negativa, il proficuo rapporto che si era instaurato tra i cittadini e gli eletti, tradendo il responso di precedenti consultazioni referendarie e segnando un ritorno al passato del tutto inopinato e improvviso, come dimostrano le dichiarazioni anche recenti di molti esponenti di vertice delle forze politiche del centro-destra, nelle quali si manifestava una convinta adesione al sistema maggioritario, prevedendosi anche una articolazione periferica dei rispettivi partiti rispondente alla suddivisione del territorio nazionale in collegi uninominali.

In conclusione, ritiene che la riforma elettorale si rivelerà controproducente per le stesse forze politiche che la sostengono e auspica che non si traduca in un gravissimo vulnus per il Paese come purtroppo potrebbe verificarsi nel caso di formazione di maggioranze divergenti nelle due Camere; preannuncia la ferma e radicale opposizione del suo gruppo politico al disegno di legge n. 3633.

 

Ha quindi la parola il senatore VITALI (DS-U), il quale esprime in primo luogo il proprio apprezzamento per gli interventi che lo hanno preceduto, nei quali sono già state evidenziate le numerose e gravi contraddizioni che il testo in esame presenta. La legge n. 148 del 1953 fu denominata "legge truffa" per la previsione del premio di maggioranza da attribuire alle forze politiche che avessero superato la maggioranza assoluta dei voti validi; tale legge era funzionale al consolidamento della maggioranza neocentrista che intendeva così rendersi autonoma dai condizionamenti di altre forze politiche. La mancata attribuzione del premio di maggioranza in quella circostanza fu a suo avviso un fatto positivo sul piano storico-politico, consentendo un'evoluzione degli schieramenti e delle forze politiche, pur nel quadro di un sistema politico bloccato come quello dell'epoca. Ritiene discutibile riproporre oggi quel meccanismo, concepito cinquant'anni fa, soprattutto se in una forma meno garantista: sottolinea, infatti, che la legge del 1953 richiedeva il superamento di una soglia del cinquanta per cento dei voti validi per l'attribuzione del premio di maggioranza, requisito del tutto assente nel testo all'esame della Commissione; il premio di maggioranza così prefigurato provocherebbe quindi un evidente deficit di rappresentatività della volontà degli elettori.

L'intento strumentale perseguito con il disegno di legge in esame emerge con forza dallo stravolgimento del principio bipolare: la finalità che la legge elettorale deve perseguire è a suo avviso quella di consentire la costituzione di coalizioni stabili, sottoposte al voto degli elettori, e idonee a assicurare la governabilità; ritiene che tale finalità possa essere conseguita anche con formule diverse da quella prevista dalla legge elettorale vigente, come ad esempio è quella per le elezioni provinciali. L'esito delle consultazioni primarie svoltesi lo scorso 16 ottobre testimonia la volontà dei cittadini di tornare a partecipare attivamente alla vita politica, da un lato, e di reagire al colpo di mano compiuto alla Camera dei deputati con l'approvazione del disegno di legge in esame, dall'altro. La forzatura non consiste tanto nell'approvazione della riforma sul finire della legislatura, bensì nel suo rispondere soltanto a finalità di parte, di convenienza politica di un solo schieramento politico. Sono a suo avviso insufficienti le motivazioni che il presidente ha addotto nella sua relazione introduttiva a sostegno della necessità di questa riforma elettorale: pur concordando nel deprecare il fenomeno delle cosiddette "liste civetta", ritiene infatti che fosse sufficiente intervenire sulle disposizioni della legge elettorale vigente. Quanto alla tesi secondo la quale la legge elettorale vigente non garantirebbe l'omogeneità politica delle due Camere, sottolinea come il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati assicuri ancor meno tale omogeneità, come evidenziato dal pregevole dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato. Il Parlamento che dovesse essere eletto in applicazione della nuova legge elettorale sarebbe caratterizzato da una forte frantumazione delle forze politiche e da una sostanziale ingovernabilità; ribadisce pertanto la propria contrarietà al superamento della vigente legge, che i cittadini hanno mostrato di apprezzare in quanto consente loro di scegliere chiaramente uno schieramento politico.

Pur ritenendo che la riforma sia finalizzata a minimizzare l'annunciata sconfitta elettorale del centro-destra e a prefigurare probabili disgregazioni delle future maggioranze politiche, non condivide l'analisi secondo la quale una riforma elettorale sarebbe del tutto estranea alle esigenze della collettività: ritiene infatti che delineare un sistema politico e istituzionale efficace e coeso sia strumento indispensabile proprio ai fini di contrastare il declino economico italiano. Tuttavia la proposta della maggioranza contrasta con queste stesse finalità, poiché prefigura un sistema inefficace e contraddittorio. Ribadisce che sarebbe invece sufficiente modificare la vigente legge elettorale, prevedendo ad esempio un sistema di elezione a doppio turno o anche introducendo meccanismi proporzionali, purché essi siano funzionali alla governabilità, come garantisce la legge elettorale provinciale.

La previsione di liste bloccate avrà a suo avviso effetti devastanti sul sistema politico e sul rapporto tra elettori ed eletti, generando una forma di esasperata partitocrazia, nella quale la determinazione della composizione del Parlamento sarà in sostanza demandata ai vertici di partito. Ritiene poi palesemente incostituzionale l'omissione di qualsivoglia meccanismo volto a dare attuazione al principio di pari rappresentanza nelle cariche elettive sancito dall'articolo 51 della Costituzione. Un'ulteriore irrazionalità del disegno di legge n. 3633 consiste, per quanto riguarda il Senato, nella inconciliabilità di un premio attribuito su base regionale, da un lato, e di un'indicazione di coalizione, programma e leader che deve invece avvenire - come emergerebbe dal testo - su base nazionale, dall'altro. Un ulteriore elemento di irragionevolezza è dato dalla disomogeneità complessiva del sistema elettorale del Senato, che risulta dalla somma di ben cinque distinte formule elettorali: una per l'elezione del collegio uninominale della Valle d'Aosta, una per i seggi assegnati alla regione Molise, quella per i seggi della regione Trentino-Alto Adige, la legge per i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, e infine quella generale che opera per i restanti seggi elettivi.

Conclude ribadendo la propria forte contrarietà alla proposta in esame, che delinea un sistema inefficace, contraddittorio, suscettibile di provocare effetti non voluti neppure dall'attuale maggioranza politica, e approvata soltanto per un calcolo politico di parte e destinata a dar vita a un Parlamento più frantumato e meno efficiente.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) sottolinea l’importanza del sistema elettorale per il sistema politico e la necessità che il primo sia stabile, così che spesso venga addirittura fissato, nelle sue forme essenziali, nelle Costituzioni democratiche. Non in quella italiana, in vero, anche se nell’Assemblea costituente la questione fu avvertita, come si desume dal noto ordine del giorno relativo al rapporto tra forma di Governo e sistema elettorale. Infatti, quando fu modificato il sistema elettorale, nel 1993, il sistema politico subì un tale cambiamento che si cominciò a parlare di seconda Repubblica. Inoltre, il nuovo sistema elettorale ha dato inizio a un periodo universalmente definito di transizione verso un altro e definitivo assetto, fondato sulla competizione bipolare e sull’alternanza democratica, come elementi naturali della dinamica politica. Al contrario, il progetto di riforma elettorale in esame fa regredire tale processo, senza ragioni fondate né a seguito di un dibattito reale circa un supposto fallimento del sistema elettorale maggioritario. Quest’ultimo, piuttosto, nella legislatura in corso è stato quanto mai enfatizzato, tanto da essere usato come pretesto per una ipertrofia delle ragioni di maggioranza. Infatti, l’attuale maggioranza politica ha esercitato le sue prerogative in pieno e persino con prepotenza, proprio come nel caso in esame. D’altra parte, non si potrebbe ragionevolmente sostenere che solo un sistema elettorale proporzionale sia aderente al principio democratico, considerata l’esperienza di molti paesi democratici in cui si applicano sistemi elettorali di tipo maggioritario. Inoltre, va ricordato che la virtù principale dei sistemi elettorali proporzionali, di essere cioè più rappresentativi degli orientamenti politici di tutto il corpo elettorale e di concentrare nel Parlamento l’esercizio della sovranità democratica, era stata vanificata, nell’esperienza italiana, da quelle pratiche di mediazione estenuanti e contorte tra i partiti, che hanno mortificato sia la volontà degli elettori sia le prerogative del Parlamento. Pertanto, la scelta di un nuovo sistema elettorale, prevalentemente maggioritario, si fondò su basi solide, nell’intento di dare più efficienza al sistema politico. L’attuale maggioranza parlamentare ritiene che tale esigenza sia fatta salva anche dal progetto in esame, soprattutto mediante il premio di maggioranza. Egli ritiene, invece, che la discriminante più significativa per valutare l’efficienza del sistema elettorale al fine di garantire un’effettiva sovranità degli elettori, sia da individuare nella possibilità o meno di determinare già al momento delle elezioni l’equilibrio politico della legislatura, riducendo la possibilità di alterazioni della volontà manifestata dal corpo elettorale. Le recenti elezioni tedesche hanno dimostrato che un sistema elettorale come quello che si sta discutendo avrebbe assegnato ai cristiano-democratici, partito di maggioranza relativa, una sovrappiù di circa 100 seggi sui 600 complessivi del Bundestag, in larga parte sottratti ai socialdemocratici, che hanno conseguito un numero di suffragi quasi uguali a quelli del maggiore concorrente. Non sarebbe certamente un risultato razionale e coerente alla qualificazione del sistema come proporzionale. Inoltre, va rilevato che le regole del dibattito parlamentare nella legislatura in corso, sono state più volte compresse e piegate agli interessi della maggioranza, ma nel caso in esame ciò avviene in modo clamorosamente grave: con un emendamento maturato all’ultima ora, alla Camera è stato introdotto un nuovo sistema elettorale. Si deve riflettere, pertanto, sulle regole della democrazia e del confronto parlamentare: l’approvazione di ampie riforme costituzionali a maggioranza e l’alterazione delle procedure legislative, evocano esperienze tra le più negative come alcune di quelle vissute in certi paesi sudamericani. Alla Camera dei deputati, il progetto di legge è stato approvato senza una discussione effettiva, mentre un tentativo di dialogo compiuto da un autorevole esponente dell’opposizione in prossimità dell’esame in Senato, è stato respinto con l’argomento del tempo scaduto, come se prima vi fosse stata la possibilità di un vero dibattito. In tal modo tutti, maggioranza e opposizione, restano vittime di disegni concepiti e realizzati fuori del Parlamento e funzionali a interessi che non sono quelli della democrazia, ma di una parte politica contro l’altra. Anche il dibattito in corso in Commissione e quello che seguirà nell’Assemblea del Senato, sono viziati dal pregiudizio della maggioranza, di voler approvare la legge comunque, senza ascoltare le ragioni dell’opposizione. Ma così come la maggioranza può legittimamente imporre la propria volontà nel realizzare un programma di governo, non dovrebbe farlo, invece, quando sono in questione le regole della competizione politica e della vita democratica, come nel caso della legge elettorale. Sarebbe irresponsabile, infatti, rimettere alle contestazioni di piazza ogni manifestazione di dissenso, ma questo può avvenire proprio quando manca il dialogo con le voci critiche legittimamente presenti in Parlamento.

 

Il senatore KOFLER (Aut) si associa alle obiezioni rivolte al progetto di riforma elettorale e alle censure dirette a una scelta dei tempi particolarmente inadatta. Vale, infatti, il principio indiscutibile che non si possono cambiare le regole durante il gioco. Si dichiara dunque preoccupato e perplesso su quanto avvenuto alla Camera dei deputati nell’esame del progetto di legge, in particolare perché era stata ignorata sin dall’inizio la clausola costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche. Successivamente, tale lacuna è stata colmata, rimediando a un errore davvero enorme, perché altrimenti sarebbe venuta meno ogni forma di rappresentanza delle minoranze linguistiche. Nel testo in esame, dunque, vi sono al riguardo misure di tutela appropriate, mantenendosi per il Senato una elezione in collegi uninominali ed escludendo, per la Camera dei deputati, l’applicazione di ogni soglia di sbarramento per le forze politiche che siano espressione di minoranze linguistiche. Tuttavia egli annuncia un emendamento rivolto all’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, in tema di pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive. Senza tale adeguamento, sarebbe posta in dubbio la stessa legittimità costituzionale della nuova legge. Inoltre, un emendamento della sua parte politica sarà diretto a introdurre il voto di preferenza, nelle elezioni della Camera, almeno per le liste rappresentative di minoranza linguistiche, secondo una tradizione consolidata che corrisponde alla sensibilità degli elettori in quei territori. Si riserva una valutazione compiuta sul disegno di legge, anche in ragione dell’atteggiamento che la maggioranza vorrà assumere sugli emendamenti appena annunciati.

 

Il senatore BASSANINI (DS-U) nota che nessun senatore della maggioranza è finora intervenuto nel dibattito e ricorda che la scelta dei sistemi elettorali può essere multiforme nelle diverse esperienze democratiche. Si sofferma quindi sull’esperienza italiana, dalla legge Acerbo dei primi anni venti del secolo scorso fino alla determinazione, maturata nell’Assemblea costituente ma non consolidata nella Costituzione, di adottare, anche come reazione a quel sistema, una formula elettorale proporzionale con liste concorrenti e voto di preferenza per la Camera dei deputati e un sistema sostanzialmente proporzionale con collegi uninominali al Senato. Quindi si pervenne, alla fine della prima legislatura, al tentativo di attribuire un premio in seggi alla coalizione di partiti che avesse conseguito la maggioranza assoluta dei voti nelle elezioni della Camera dei deputati: il tentativo fallì alla prova delle elezioni e si proseguì con il sistema elettorale proporzionale, con maggioranze più o meno stabili, fino alla svolta del 1993. Allora avvenne che un referendum popolare ebbe l’effetto di tracciare un indirizzo sul quale è fondato il sistema vigente, prevalentemente maggioritario. Tale sistema è oggetto di giudizio quanto al suo stesso funzionamento, materia di riflessione per un bilancio sereno e approfondito. Indubbiamente esso ha favorito, insieme ad altri fattori, l’evoluzione del sistema politico in senso bipolare e anche una relativa stabilità delle maggioranze e dei Governi. Ciò è accaduto anche se nel 1994, alla prima applicazione del nuovo sistema elettorale, non si formò una maggioranza certa e coerente nei due rami del Parlamento. Infatti, già dal 1996 la competizione bipolare si perfezionò, con il successo di una coalizione, sia pure di stretta misura e attraverso accordi di desistenza elettorale, che successivamente determinarono cambiamenti interni alla maggioranza. Nel 2001, l’ulteriore esperienza del nuovo sistema elettorale, determinò invece una maggioranza certa, ampia e omologa in entrambi i rami del Parlamento. Si tratta certamente di un sistema che produce maggioranze composite, sottoposte a tensioni interne, a possibili adattamenti e anche a periodiche crisi. Pertanto non è irragionevole concepire ed elaborare correzioni adeguate e coerenti, anzitutto nel metodo. Quanto a questo, sarebbe comunque da evitare il ricorso alla volontà unilaterale della maggioranza, quando si tratta delle regole comuni. Invece si preferisce imporre un nuovo sistema elettorale con atto di imperio, del quale non si comprende né il fondamento né la finalità funzionale: non certo la riduzione della frammentazione politica, che anzi sarebbe incentivata da soglie di sbarramento così basse; non il carattere eterogeneo delle coalizioni, che piuttosto sarà incrementato dalla necessità di aggregare ogni formazione utile a conseguire il premio. Il testo in esame, pertanto, non dà un contributo significativo per risolvere gli aspetti critici del sistema attuale, mentre ne inficia gli elementi di pregio: la lista bloccata invece dei collegi uninominali, vanifica la possibilità di un rapporto più diretto tra elettori ed eletti; la stabilità di governo, conseguita gradualmente ma con un’approssimazione significativa nell’esperienza successiva al 1993, sarà posta in crisi sin dall’origine, sia a causa dei diversi sistemi elettorali della Camera e del Senato, per il quale si prevede un irrazionale premio su base regionale, sia perché le componenti marginali delle coalizioni avranno minori remore alla ricerca di tensioni interne alla maggioranza. Si indebolisce, perciò, anche la capacità di guida politica del Presidente del Consiglio nei confronti della propria maggioranza. Inoltre, mentre alla Camera si garantisce una maggioranza alla coalizione vincente in termini di voti, anche se non abbastanza ampia e comunque inferiore a quella che sarebbe possibile ottenere con il sistema vigente, al Senato la stessa coalizione, pur vincente in termine di voti come alla Camera, potrebbe soccombere nell’assegnazione dei seggi. Un premio di maggioranza regionale, infatti, può determinare risultati stravaganti: ad esempio chi ha ottenuto sul piano nazionale più voti e più seggi in via provvisoria può avere in definitiva meno seggi con la distribuzione dei premi. Mentre sarebbe compatibile con l’attuale assetto costituzionale che nelle due Camere si formino maggioranze diverse per volontà degli elettori, sarebbe invece irrazionale, incongruo e illegittimo, anche sotto l’aspetto costituzionale, che ciò possa avvenire a causa degli effetti distorsivi del sistema, nonostante l’univoca volontà desumibile dal voto popolare. Tale elemento critico ha una sua importanza anche riguardo al principio dell’uguaglianza del voto, che va garantito attribuendo la stessa capacità e la stessa potenzialità al voto di ciascun elettore, salvo un risultato corretto, ma nel rispetto del principio, come nel caso del premio di maggioranza previsto per la Camera dei deputati. In quest’ultimo caso, infatti, chi ha vinto le elezioni ottiene più seggi di quanti ne avrebbe in ragione proporzionale, al fine di assicurare una stabilità di governo. Invece, per il Senato si prevede un sistema di premi regionali che potrà determinare una distribuzione dei seggi in misura incoerente sia al voto popolare, sia all’esigenza di assicurare una maggioranza certa. Un ulteriore elemento di incostituzionalità è dovuto al fatto che vi potranno essere casi in cui da una Regione non possano essere eletti senatori: ciò è reso possibile dalla prescrizione di soglie rigide, non eventuali ma sempre necessarie, cosicché se nessun competitore supera la soglia, non potranno esservi eletti. In proposito, egli ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato più volte che i sistemi di elezione di organi essenziali al funzionamento delle istituzioni devono comunque assicurare la formazione di quegli organi. Ritiene, quindi, che i difetti funzionali del testo in esame sono molto gravi e segnala che un intervento del giudice delle leggi a tale riguardo sarebbe reso assai problematico dal rischio di incidere sulla vitalità del sistema democratico. Inoltre, rileva ancora quanto grave sia la possibilità di maggioranze diverse tra Camera e Senato, dovuta non a un indirizzo del corpo elettorale ma a un espediente artificioso, che permette l’attribuzione del premio in alcune regioni e non in altre. In conclusione, osserva che vi sono molti sistemi elettorali già sperimentati, in senso proporzionale corretto o di tipo maggioritario, ritenendo possibile e anche ragionevole cambiare quello vigente, ma considerando irrazionali e incongrui i metodi e i contenuti propri del progetto in esame.

 

Il senatore MALAN (FI) ricorda che la citata legge elettorale del 1953, allora biasimata con termini ingiuriosi, è stata largamente rivalutata proprio dagli eredi politici dei critici del tempo. Allo stesso modo, si assiste a una rivalutazione, perfino con toni celebrativi, della figura politica di Alcide De Gasperi, protagonista di quella vicenda, ancora da parte degli stessi epigoni dei critici dell’epoca. Ricorda, inoltre, la nota definizione della democrazia come di un sistema certamente imperfetto ma priva di un’alternativa migliore. Riferendo tale giudizio ai sistemi elettorali, come è ben possibile, anche il progetto in esame dovrebbe essere considerato, a suo parere, con un metodo analogo: infatti, l’argomento critico secondo il quale esso non assicura maggioranze certe nelle due Camere, può essere rivolto anche al sistema vigente. Inoltre, il progetto di riforma comunque dà un incentivo alle coalizioni elettorali, certamente alla Camera con il premio nazionale, ma anche al Senato, dove per ottenere i premi regionali è conveniente competere in coalizione. La possibilità che ciò avvenga in modo difforme tra regioni, riproduce in misura ridotta quanto è già possibile, con il sistema vigente, nella pluralità estrema dei collegi elettorali: in ciascuno di essi, infatti, può prevalere, con la maggioranza relativa dei voti, il candidato dell’una o dell’altra, ovvero di altra, coalizione o forza politica. Quanto alle soglie di sbarramento, ritenute troppo basse, osserva che il sistema attuale non ha impedito, mediante le trattative precedenti alle candidature nei collegi uninominali, che anche quelle forze politiche che non avessero conseguito il 4 per cento dei voti nella quota proporzionale per la Camera dei deputati, abbiano poi costituito propri gruppi parlamentari, espresso ministri e sottosegretari di Stato, ed esercitato un’influenza notevole negli equilibri politici, sia di maggioranza sia di opposizione. Inoltre, la critica fondata sul nuovo testo dell’articolo 51 della Costituzione, non tiene conto della finalità sostanziale di quella disposizione di tutela, desumibile agevolmente dai dibattiti parlamentari. Altrimenti, tutte le leggi elettorali che non prevedono specifiche misure di garanzia per la rappresentanza femminile, sarebbero perciò viziate da illegittimità costituzionale. Allo stesso riguardo osserva che la ritenuta necessità di misure specifiche di tutela per garantire le pari opportunità avrebbe dovuto indurre, alla Camera, ad approvare, non a negare nel segreto del voto, almeno uno degli emendamenti che, in una misura o nell’altra, erano diretti a dar seguito a quel principio costituzionale. Quanto alla tutela delle minoranze linguistiche, la preannunciata proposta di introdurre il voto di preferenza nelle elezioni della Camera per le liste che competono nelle regioni interessate, sembra trascurare il fatto che la legge vigente non ammette il voto di preferenza per la quota proporzionale della Camera dei deputati. Riguardo alla critica rivolta al supposto indebolimento del vincolo di maggioranza, dovuto alla riforma in esame, replica che gli stessi argomenti sono invece rovesciati nel contrario quando si discute della riforma costituzionale approvata da ultimo alla Camera, che peraltro è coerente alle proposte avanzate a suo tempo a tale proposito da partiti che oggi sono all’opposizione. Infine, sul tempo utile per approvare una riforma elettorale, ricorda non solo l’esempio del 1953 ma anche altri casi, nei quali non si è ritenuto affatto che la fine prossima della legislatura fosse un impedimento.

 

Il presidente PASTORE, quindi, invita gli altri senatori che vorranno intervenire nella discussione generale a tenere conto che ciò sarà possibile sia in una seduta da convocare per mercoledì 2 novembre alle ore 17, sia nella seduta successiva, che sarà convocata per lunedì 7 novembre. Ricorda, inoltre, che per il 7 novembre alle ore 15 è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al testo del disegno di legge n. 3633, già approvato dalla Camera dei deputati.

 

La Commissione prende atto.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2005

560a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l’interno D’Alì.

 

La seduta inizia alle ore 17.

 

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell' albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all' articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 ottobre, procedendo nella discussione generale.

 

Il senatore D'ONOFRIO (UDC) ricorda che la posizione favorevole all’introduzione di una legge elettorale proporzionale di governo, cioè con premio di maggioranza, è contenuta nel programma dell’UDC fin dal 2002 e costituisce un elemento di identità politica di quel partito. Nel settembre 2005 tale questione è divenuta politicamente urgente e il suo partito ha assunto un’apposita iniziativa, proponendo agli altri Gruppi della maggioranza di approvare una riforma elettorale in tal senso entro il termine della legislatura. Dopo dodici anni di vigenza del maggioritario di collegio (applicato tuttavia in forma diversa per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) si propone di introdurre un nuovo sistema elettorale con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il bipolarismo di coalizione, tenendo in considerazione l’esperienza degli analoghi sistemi elettorali adottati per le regioni e gli enti locali.

In via preliminare, si rivolge ai Gruppi dell’opposizione affinché dichiarino esplicitamente se vi sia una disponibilità a procedere a una riforma in senso proporzionale da applicare sin dalle prossime elezioni del 2006 ovvero se si intenda persistere in una vana drammatizzazione politica della riforma e in infondate censure di illegittimità costituzionale. In caso positivo la sua parte politica è disposta a concordare un percorso parlamentare con l’opposizione; in caso contrario la maggioranza sarebbe costretta a procedere senz’altro all’approvazione definitiva del testo in esame.

Si sofferma quindi su alcune specifiche obiezioni che sono state rivolte dai Gruppi dell’opposizione, che riguardano in particolare il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza per l’elezione del Senato e le cosiddette "quote", cioè la mancata previsione di norme di riequilibrio della presenza di genere nelle candidature.

Ripercorre, quindi, l’evoluzione che ha portato le due Camere ad avere una durata e funzioni sostanzialmente identiche, sebbene l’Assemblea costituente avesse esplicitamente previsto una differenziazione in termini di composizione e di durata. L’ipotesi di un Senato "corporativo" fu contrastata e sconfitta, e prevalse la proposta di un Senato composto su base regionale, in coerenza con l’introduzione di un sistema costituzionale del tutto inedito per il nostro Paese, che attribuiva alle Regioni una potestà legislativa concorrente. La durata della Camera alta, fissata in sei anni, inoltre, ammetteva e scontava la possibilità di una disomogeneità politica delle Camere. Ricorda gli scioglimenti anticipati del Senato nel 1953 e nel 1958 e la riforma costituzionale del 1963, che fissò in cinque anni anche la durata del Senato della Repubblica, determinando un mutamento sostanziale del disegno costituzionale e sancendo il principio del bicameralismo perfetto. Anche in quell’occasione, però, il sistema elettorale del Senato fu mantenuto differenziato, basandosi su collegi uninominali, e dunque senza voto di preferenza, mentre per la Camera dei deputati si votava su liste concorrenti circoscrizionali e con voto di preferenza. La formula elettorale, nei fatti, determinava una rappresentanza meno che proporzionale dei partiti minori al Senato, mentre alla Camera dei deputati il meccanismo proporzionale forniva un risultato più rappresentativo. Nemmeno la riforma elettorale del 1993 ha eliminato le differenze tra i due sistemi elettorali: lo testimonia il diverso meccanismo utilizzato per l’assegnazione della quota proporzionale, in base al quale, al Senato, la volontà dell’elettore si esprime sempre sui candidati nei collegi uninominali, mentre per la Camera dei deputati il voto, riferito a liste bloccate, é diretto ai corrispondenti partiti politici.

Osserva, quindi, che il sistema elettorale maggioritario a un turno attualmente vigente non è di per sé in grado di determinare l’omogeneità politica delle due Camere, così come, a suo avviso, non sarebbe garantito con nessun meccanismo elettorale. L’omogeneità che si è determinata nel 2001 è stata dunque soltanto casuale. Ciò premesso, ritiene che il sistema proposto dal disegno di legge in titolo rappresenti il modello più vicino al dettato costituzionale, poiché consente di realizzare, alla Camera dei deputati, una maggioranza di governo, e, anche al Senato, la possibilità di una maggioranza coerente con quella dell’altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, nel testo che è stato recentemente riformato, ritiene che sia legittima, anche se egli non la condivide, l’opinione di chi considera sbagliato perseguire un riequilibrio di genere attraverso il sistema delle cosiddette "quote". A suo giudizio, tuttavia, la disposizione costituzionale non implica un obbligo del legislatore di adeguare l’ordinamento, ma solo una facoltà che può essere esercitata in tempi e modi diversi. L’effetto diretto della riforma dell’articolo 51 è infatti, a suo avviso, quello di consentire norme a favore del riequilibrio della rappresentanza, superando le censure di incostituzionalità, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, già espresse dalla Corte costituzionale sulle "quote" alla luce del previgente articolo 51 della Costituzione. Tuttavia, ribadisce che dal nuovo testo di quella disposizione costituzionale non deriva un vincolo a modificare il tal senso la legislazione elettorale.

Conclude, sottolineando la rilevanza della riforma elettorale in senso proporzionale per la sua parte politica, auspicando nuovamente una disponibilità effettiva da parte dei Gruppi dell’opposizione.

 

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U), rispondendo alla domanda posta dal senatore D’Onofrio, dichiara che la sua parte politica preferirebbe sicuramente che le elezioni del 2006 si svolgessero con il sistema elettorale vigente, eventualmente corretto e migliorato.

Pur riconoscendo la primogenitura dell’UDC, osserva che i modelli di legge elettorale proporzionale sono diversi e che quello in esame, a suo avviso, non corrisponde in realtà all’ipotesi prospettata da quel partito all’inizio della legislatura. Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, secondo lui, tradisce la consapevolezza del Presidente del Consiglio della sua sconfitta alle prossime elezioni politiche. E nella medesima chiave di lettura vanno intese le sue inopinate dichiarazioni rese a Washington sul pensiero del Presidente degli Stati Uniti, la volontà di modificare le norme sulla cosiddetta par condicio nella comunicazione politica in vista della consultazione elettorale, il grande stanziamento finanziario annunciato per la campagna elettorale, nonché le provvidenze disposte in favore della Regione siciliana, che determinano un’inaccettabile disparità di trattamento per le altre regioni e in particolare per la Sardegna.

La riforma della legge elettorale è, a suo avviso, l’atto più grave e disperato della maggioranza: è del tutto inusuale, a suo avviso, che in una democrazia rappresentativa la parte politica che detiene la maggioranza modifichi le regole elettorali in modo da determinare un risultato meno efficace di quello che le ha consentito di governare per cinque anni. L’intento è evidentemente quello di ostacolare chi dovrà governare nella prossima legislatura.

Inoltre, tenuto conto che il Parlamento si appresta a votare definitivamente una riforma dell’ordinamento costituzionale, la ricerca di una più larga intesa parlamentare sul sistema elettorale dovrebbe rappresentare una scelta obbligata. È particolarmente grave, a suo avviso, e potrebbe determinare conseguenze negative a livello istituzionale, che una maggioranza si appropri del potere di ridefinire unilateralmente le regole del confronto elettorale, tenendo conto esclusivamente del proprio interesse.

Né va trascurato, a suo giudizio, il fatto che dopo dodici anni di applicazione del sistema maggioritario gli elettori iniziassero a comprenderne le caratteristiche, in particolare la possibilità che essi hanno di scegliere fra candidati. Con il nuovo sistema, invece, sarà loro richiesto, in sostanza, di attribuire un voto ai partiti. Il modello approvato dalla Camera dei deputati non sarebbe funzionale neppure al rafforzamento delle coalizioni, visto che il collegamento fra le liste non determina alcun vincolo parlamentare per le forze politiche che si coalizzano, le quali subito dopo le elezioni saranno libere non solo di rinnegare l’alleanza, ma anche di schierarsi con la parte politica avversa.

In realtà, la reintroduzione di un sistema proporzionale, proposta dall’UDC, avrebbe dovuto riequilibrare il peso delle forze politiche all’interno delle coalizioni, visto che con il sistema maggioritario il risultato delle formazioni più grandi sacrificava la rappresentanza dei partiti più piccoli. Tuttavia, tra i vari modelli di legge elettorale proporzionale, il Presidente del Consiglio ha scelto proprio quello che ha costretto lo stesso segretario dell’UDC a dimettersi dalla sua carica, una soluzione che in definitiva produrrà un risultato opposto a quello voluto dai suoi originari proponenti; ad esempio, un peso maggiore degli eletti nelle liste della Lega Nord.

In conclusione, dunque, il sistema indebolisce le leadership e non rafforza il sistema delle coalizioni, poiché aumenta il potere negoziale delle forze politiche minori; inoltre, determinando una composizione disomogenea nelle due Camere, avrà riflessi negativi anche in termini di governabilità. Infine, il nuovo sistema elettorale, a suo parere, indebolisce il rapporto fra gli eletti e il loro territorio, visto che i parlamentari saranno sostanzialmente scelti dai rispettivi partiti, in mancanza della possibilità di esprimere un voto di preferenza, e che l’articolazione circoscrizionale produce una forza attrattiva a favore dei grandi centri urbani, a discapito dei territori periferici, che rimarranno in concreto privi di rappresentanza. Anche per tali motivi, a suo giudizio, sarebbe stato più opportuno esaminare il nuovo sistema elettorale dopo l’eventuale conferma della riforma dell’ordinamento costituzionale che modifica il bicameralismo e definisce un nuovo rapporto fra gli eletti e il loro territorio.

 

 La senatrice DATO (Mar-DL-U) ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore D’Onofrio, il tenore dell’articolo 51 della Costituzione implichi la necessità che il legislatore dia attuazione al principio di pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive per uomini e donne. Infatti, la revisione di quella disposizione costituzionale non avrebbe alcun significato innovativo se non fosse seguita da norme cogenti, come quelle che lei ha presentato unitamente al senatore Amato (A.S. 1732) e che hanno ottenuto l’adesione del Ministro per le pari opportunità.

 Sarebbe difficile, a suo giudizio, spiegare ai cittadini che la riforma dell’articolo 51 della Costituzione ha un valore solo virtuale: non si può procedere a una riforma del sistema elettorale ignorando la grande novità di quella disposizione, che deve orientare positivamente l’attività legislativa. Oltretutto, la carenza di rappresentatività delle donne nelle istituzioni sembra destinata ad aggravarsi, come dimostra l’esiguo numero di elette nell’attuale legislatura. Autorevoli studi dimostrano che quando le donne sono presenti nelle istituzioni vi è una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica e alla vita sociale e che si registra anche un più intenso impegno dei giovani. Dunque, l’assenza delle donne dal sistema politico rappresenta un problema complessivo del Paese, perché si traduce in una distanza delle istituzioni dai fenomeni sociali e in un vulnus del principio democratico per l’indiscutibile deficit di rappresentatività. Ricorda che l’esigenza di una maggiore partecipazione femminile è stata sottolineata anche dalla cosiddetta "strategia di Lisbona", volta a determinare un maggior grado di competitività globale dell’Europa. Inoltre una recente direttiva dell’Unione stabilisce che almeno un terzo delle candidature deve essere riservato a uno dei due sessi. Non sarebbe congrua, a suo avviso, l’argomentazione che nei paesi del Nord Europa non esisterebbero norme del genere: in quei Paesi la presenza femminile non ha bisogno di incoraggiamenti proprio perché negli anni ’50 si favorì l’ingresso delle donne nella vita politica, con norme specifiche.

 Un equilibrato accesso alle cariche elettive sarebbe ostacolato, a suo avviso, anche dalla mancata introduzione del voto di preferenza: i partiti politici, per i quali non è previsto alcun controllo di democraticità (che sarebbe opportuno in considerazione dei rilevanti finanziamenti che essi ricevono dallo Stato) in genere non adottano criteri di pari opportunità neppure nelle procedure elettive interne, per cui, a suo giudizio, non sarebbe opportuno affidare loro il compito di attuare l’articolo 51 della Costituzione.

Osserva, quindi, che il riferimento alle cosiddette "quote" è usato in modo del tutto improprio. Infatti, l’attuazione dell’articolo 51 non dovrebbe tendere a determinare un maggior numero di donne elette, bensì un riequilibrio nelle candidature; il risultato di una effettiva maggiore partecipazione alla vita politica sarebbe affidato alla volontà degli elettori; anche se, per effetto della lista bloccata, il criterio delle "quote" potrebbe essere l’esito paradossale del nuovo sistema elettorale.

Si rivolge dunque ai Gruppi della maggioranza affinché, indipendentemente dalle posizioni che assumeranno sulla legge elettorale proporzionale, approvino il disegno di legge n. 1732 che, in applicazione della direttiva europea, introduce un modello generale, che potrebbe essere adattato anche al nuovo sistema elettorale.

In ogni caso, esprime la propria contrarietà al testo approvato dalla Camera dei deputati che, a suo avviso, determinerà un’interruzione del processo di transizione del sistema politico. Prevarranno di nuovo i particolarismi e le clientele locali, mentre, a suo avviso, contrariamente alle aspettative della maggioranza, probabilmente diminuirà anche la capacità di influenza che la Chiesa ha potuto esercitare sulla vita politica italiana, e che nei tempi più recenti ha potuto avvalersi dell’opportunità offerta da un rapporto diretto tra elettori e candidati.

 

Il senatore D’ONOFRIO (UDC) ritiene che la proposta avanzata dalla senatrice Dato, nel senso di approvare immediatamente le disposizioni attuative dell’articolo 51 della Costituzione, sia meritevole di considerazione. A suo avviso, l’iter in Senato potrebbe concludersi anche prima dell’approvazione della riforma della legge elettorale.

 

La senatrice DATO (Mar-DL-U) ringrazia il senatore D’Onofrio per la disponibilità manifestata e sottolinea che le norme da lei proposte, sulle quali si è svolto un approfondito dibattito, potrebbero adattarsi al nuovo sistema elettorale con l’approvazione di due semplici emendamenti che recepiscano il principio di una riserva nelle candidature per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

 

Il ministro CALDEROLI manifesta disponibilità a considerare la proposta avanzata dalla senatrice Dato, per l’approvazione di una norma applicabile a tutte le elezioni basata sui princìpi dalla direttiva dell’Unione europea. Con il consenso generale delle forze politiche quelle disposizioni potrebbero essere approvate anche in tempi brevissimi, garantendosi così la loro applicazione in occasione delle prossime elezioni politiche.

 

Il presidente PASTOREsi riserva di sottoporre all’Ufficio di presidenza che si riunirà la prossima settimana una proposta diretta a riprendere quanto prima l’esame dei disegni di legge n. 1732 e connessi, sulle pari opportunità nelle elezioni.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 19,30.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTedi' 8 novembre 2005

563a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli.

 

La seduta inizia alle ore 8,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

 

Il senatore SCARABOSIO (FI) osserva preliminarmente che, per quanto riguarda il Senato, il sistema proporzionale con lista bloccata non rappresenta una novità, in quanto a suo avviso la legge attualmente vigente in sostanza già postula quel meccanismo per l'assegnazione del 25 per cento dei seggi. Il passaggio al sistema proporzionale, comunque, rafforza le condizioni più idonee per il bipolarismo, attraverso i collegamenti di coalizione dei collegamenti di coalizione e la previsione di uno sbarramento più severo per le liste non collegate. Inoltre, il premio di maggioranza, sia per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati, sia anche per quella del Senato, opera in favore della stabilizzazione del bipolarismo e di un maggiore grado di governabilità. Infine, la riforma elettorale in senso proporzionale a suo giudizio è coerente alla riforma dell'ordinamento della Repubblica, che a sua volta sottolinea il carattere bipolare del sistema politico con la previsione di una designazione del Primo ministro collegata all'elezione della Camera dei deputati e l'introduzione delle norme cosiddette "antiribaltone".

Il testo approvato dalla Camera dei deputati costituisce, dunque, un modello di chiara e semplice ripartizione della rappresentanza che ha il pregio, fra l'altro, di favorire l'omogeneità nella composizione delle due Camere e di riequilibrare i rapporti in seno alle coalizioni, poiché accentua il grado di rappresentatività, in vantaggio delle formazioni minori, il cui ruolo era stato sacrificato dal sistema elettorale maggioritario.

Per quanto riguarda, in particolare, il Senato, osserva che a differenza della Camera dei deputati, in questo caso il premio di maggioranza non è direttamente funzionale alla governabilità del sistema (premio di governo), ma è comunque diretto ad assicurare le condizioni del bipolarismo, incentivando i partiti a coalizzarsi per ottenere la quota premiale dei seggi.

Ritiene perciò che non siano fondate alcune delle critiche avanzate dai Gruppi di opposizione sul testo in esame. Segnatamente, l'obiezione secondo la quale l'indicazione di un capo della coalizione potrebbe risultare lesiva delle prerogative del Presidente della Repubblica è smentita, a suo avviso, dalla stessa disposizione di cui all'articolo 1, che fa salve le prerogative previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, la riforma prevede che alle liste dei candidati si accompagni l'indicazione del capo della rispettiva forza politica: ciò assume, a suo avviso, un valore anche più pregnante se si considera che con il nuovo sistema l'elenco dei candidati non comparirà sulla scheda elettorale.

Anche la critica secondo cui la legge si muoverebbe in senso contrario all'orientamento del corpo elettorale, manifestato con il referendum del 1993, a suo avviso deve essere respinta. Infatti, la legge elettorale vigente non esclude e anzi stabilisce che una quota dei seggi della Camera dei deputati e del Senato siano assegnati con metodo proporzionale. Inoltre, non si può trascurare la dinamica evolutiva del sistema politico, con l'abnorme proliferazione di formazioni politiche, causata anche dal vigente sistema elettorale; pertanto, il legislatore ha il dovere di intervenire per correggere quel meccanismo, introducendo soglie di sbarramento che riequilibrino la composizione del Parlamento e rafforzino il bipolarismo.

Il fatto che la maggioranza si adoperi per modificare la legge elettorale sul finire della legislatura è, a suo giudizio, una circostanza del tutto comprensibile. Del resto, non è immaginabile che il Parlamento modifichi le norme elettorali all'atto del suo insediamento, o poco dopo, poiché ne risulterebbe una implicita delegittimazione della sua stessa composizione. Non di meno, è sempre auspicabile che, soprattutto nel momento in cui si modificano le regole del confronto politico, maggioranza e opposizione trovino un equilibrio per un largo consenso; in ogni caso, considerato che l'opposizione non intende contribuire positivamente all'approvazione di nuove regole basate sul principio proporzionale corredato dal premio di maggioranza, è opportuno a suo parere che i Gruppi del centro-destra procedano senz'altro alla realizzazione di questa scelta politica.

Ricorda ancora che l'introduzione di una nuova legge elettorale è fatta oggetto di critiche poiché, fra l'altro, determinerebbe ostacoli per la governabilità da parte della coalizione del centro-sinistra. In proposito, osserva che un'accusa analoga potrebbe essere addebitata alla maggioranza della scorsa legislatura che, consapevole delle difficoltà che avrebbe prodotto nel rapporto fra lo Stato e le Regioni, unilateralmente approvò la riforma del titolo V della Costituzione.

La legge elettorale in esame è invece, a suo avviso, un elemento di equilibrio con la riforma costituzionale che il Senato sta per approvare in via definitiva. Infatti, da un lato, con la nuova legge elettorale proporzionale con lista bloccata si rafforza il ruolo dei partiti, mentre dall'altro, con le disposizioni costituzionali che prevedono la designazione del primo Ministro collegata all'elezione dei deputati, si ribadisce il valore della volontà del corpo elettorale.

Ulteriori fattori positivi della riforma proposta dalla maggioranza sono, in particolare, l'implicito superamento della necessità di elezioni suppletive, tipiche del sistema maggioritario di collegio, e l'esclusione dell'obbligo di sottoscrizione delle liste per le formazioni politiche che abbiano già una rappresentanza parlamentare. Infine, la maggioranza si appresta ad attuare, attraverso un disegno di legge da approvare parallelamente ala riforma elettorale, le disposizioni dell'articolo 51 della Costituzione, ai fini di una maggiore rappresentanza delle donne nel Parlamento, in modo da completare positivamente un indirizzo coerente e positivo di innovazione istituzionale.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

564a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 Il senatore PASSIGLI (DS-U) ritiene che la proposta di modifica della legge elettorale sia viziata sotto il profilo del metodo, per come è stata concepita e presentata, procura danni al sistema e vìola almeno in due punti il dettato costituzionale.

 Osserva, anzitutto, che un buon funzionamento del sistema di democrazia parlamentare postula un accordo tacito, o garantito a livello costituzionale, tra la maggioranza e l’opposizione sulle regole del confronto elettorale. La rottura che la maggioranza intende operare con la proposta in esame, a suo giudizio rappresenta un atto di gravità eccezionale, che trova un precedente solo nella breve esperienza del Governo Tambroni, se si considera che la stessa "legge truffa" del 1953 fu oggetto di un’eccessiva drammatizzazione e non aveva, nei fatti, alcun carattere fraudolento, essendo correttamente orientata ad assicurare un premio per la coalizione di partiti che avesse conseguito la maggioranza nelle elezioni.

 La riforma elettorale in esame non può essere considerata, a suo avviso, una correzione dei difetti del sistema elettorale vigente, in particolare la frammentazione e la proliferazione delle forze politiche derivante dalla procedura con turno unico.

 La correzione avrebbe dovuto ricercarsi, infatti, nella previsione di sbarramenti consistenti, reali e non fittizi come quello inserito nel testo in esame, che fissa la soglia del 2 per cento ma ammette che la prima delle formazioni che non raggiunge tale limite abbia comunque accesso alla rappresentanza parlamentare.

 La proposta di un nuovo sistema elettorale è, inoltre, connotata da elementi di grave irrazionalità. Ad esempio, la previsione di cui all’articolo 4, in base alla quale potrebbe determinarsi il caso di una forza politica che, fermatasi sulla soglia dell’8 per cento dei voti, non essendo collegata ad alcuna coalizione, sarebbe esclusa dalla rappresentanza alla quale invece sarebbe ammessa un’altra forza politica che, essendo collegata alla coalizione ottenesse anche meno del 3 per cento dei voti.

 Un’ulteriore correzione del meccanismo elettorale, in funzione di una minore frammentazione delle forze politiche, potrebbe essere realizzata, ad esempio, riducendo le circoscrizioni elettorali, secondo il modello in uso anche in Spagna.

 Invece, il premio di maggioranza previsto dalla riforma in esame, a suo avviso, non è in grado di contrastare la proliferazione delle forze politiche, in quanto i seggi vengono distribuiti fra i partiti che compongono la coalizione, senza alcun vincolo per essi di mantenere la coesione politica durante la legislatura. Semmai, si sarebbe dovuto prevedere che il premio si concretizzasse in seggi irrevocabili per la maggioranza che ha vinto le elezioni, in modo che in caso di recesso di singoli parlamentari dalla coalizione i loro seggi siano riassegnati nell’ambito della stessa maggioranza.

 Appare inefficace, tra l’altro, anche la previsione di un capo della coalizione: infatti, questi avrebbe un ruolo del tutto virtuale, quando la coalizione entri in crisi durante la legislatura.

 Sottolinea poi la rottura del vincolo con il territorio, che si determinerebbe con l’introduzione di un sistema proporzionale con lista bloccata: infatti, viene meno la possibilità dei cittadini di esprimere il proprio voto per un candidato di collegio, per cui gli eletti non potrebbero continuare a coltivare il rapporto con i rispettivi elettori di riferimento. In questo modo, inoltre, si riabilitano non già i partiti politici bensì i loro apparati burocratici, che hanno in mano il potere di designare i parlamentari.

 Si sofferma, quindi, sui profili di dubbia costituzionalità del disegno di legge n. 3633. In primo luogo, il premio di maggioranza nell’elezione del Senato può dare luogo a maggioranze disomogenee rispetto all’altro ramo del Parlamento e dunque verrebbe meno, a suo avviso, il motivo principale, di ricerca della governabilità, che giustifica una deroga al principio dell’uguaglianza del voto. È comunque da respingere, a suo avviso, l’idea recentemente ventilata dal ministro Tremonti, dell’eventualità, in caso di composizioni di segno opposto alla Camera e al Senato, di dare vita a governi di "grande coalizione", come quello che si sta formando in Germania.

 Profili di incostituzionalità si intravedono anche nelle diverse soglie di sbarramento per le liste che rispettivamente sono collegate o non collegate a una coalizione: ciò si tradurrebbe, infatti, in un diverso peso del voto a seconda della posizione politica che assumono i partiti.

 Infine, il meccanismo disegnato per l’elezione del Senato non esclude l’ipotesi che in una regione nessuna coalizione raggiunga la soglia del 20 per cento dei consensi e che tutte le liste non coalizzate rimangano al di sotto della soglia di sbarramento dell’8 per cento, per cui la composizione del Senato ne risulterebbe incompleta e perciò gravemente viziata. L’irrazionalità di tale soluzione, a suo avviso, non potrà non essere rilevata dalla Corte costituzionale, la quale, ai fini del suo giudizio, considera non la situazione che può realizzarsi di fatto, ma quella che è teoricamente ipotizzabile in base alla norma oggetto di giudizio.

 Conclude, auspicando un estremo tentativo di ridurre i danni al sistema, attraverso la correzione di alcuni articoli. In caso contrario, la sua parte politica non mancherà di sostenere la profonda incostituzionalità della riforma elettorale, il danno che essa arreca al sistema politico e il tentativo che in questo modo la maggioranza sta mettendo in atto al fine di ostacolare la governabilità della parte che vincerà le elezioni.

 

 Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale e si riserva di intervenire per la replica nella seduta antimeridiana di domani.

 Avverte, quindi, che sono stati presentati numerosi emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto e riferiti al disegno di legge n. 3633.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N° 3633

0/3633/1/1ª

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n.3633 «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica»,

premesso che all'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, si stabilisce che – con riferimento alla sottoscrizione delle liste di candidati – nessuna sottoscrizione è richiesta, fra l'altro, «per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.»;

considerato che per «contrassegno identico» si vuole evidentemente sottolineare l'esigenza della sussistenza di un elemento di continuità nella identificazione di una forza politica attraverso un contrassegno inequivocabilmente e sostanzialmente corrispondente a quello utilizzato in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo;

che tali caratteristiche di continuità e di corrispondenza verrebbero soddisfatte anche qualora sussistessero piccole differenze fra il contrassegno utilizzato da una stessa forza politica per il Parlamento europeo – le cui ultime elezioni si sono svolte nel 2004 – e quello che la stessa forza volesse utilizzare in occasione delle prossime elezioni politiche, sempre che gli elementi comuni dei due contrassegni fossero nettamente prevalenti e chiaramente identificabili rispetto a elementi eventualmente diversi,

impegna il Governo:

in sede di adeguamento del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.14, come previsto dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, ad apportare la necessaria modificazione volta a stabilire che le parole «contrassegno identico» vadano interpretate nel senso che eventuali marginali differenze fra il contrassegno utilizzato da una forza politica per le elezioni per il Parlamento europeo e quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati, in occasione delle prossime elezioni politiche, tali da non compromettere la continuità e la inequivocabile corrispondenza fra i due contrassegni, devono essere considerate non contrastanti con la locuzione «contrassegno identico».

Art. 1

1.103

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Sopprimere l'articolo.

1.183

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Elezione della Camera dei deputati con sistema prevalentemente maggioritario a doppio turno di collegio). 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato ''testo unico'', è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. 567 seggi sono attribuiti nelle circoscrizioni elettorali, ai sensi dell'articolo 77, nell'ambito di altrettanti collegi uninominali. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui al comma 4, lettera a). Qualora in un collegio nessun candidato ottenga tale numero di voti, si procede a un secondo turno di votazioni ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a).

4. I restanti 63 seggi sono attribuiti come segue:

a) un numero di seggi non superiore a 23 è attribuito, a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati, ai candidati che non si presentano nei collegi uninominali, ai sensi dell'articolo 84;

b) un numero di seggi pari a quello di cui alla lettera a) è attribuito, a garanzia della stabilità di Governo, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera d) ;

c) i restanti seggi sono attribuiti ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera c)''.

2. L'articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 4. – 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un unico voto da esprimere su una apposita scheda elettorale suddivisa in due distinte parti, recanti rispettivamente:

a) il cognome e il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

b) il cognome e il nome di ciascun candidato per la quota, di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi dell'articolo 18. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale.

3. L'elettore deve comunque votare un solo candidato, pena la nullità del voto''.

3. L'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 14. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati o i movimenti o le coalizioni, che intendono presentare candidature, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature.

2. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato o del movimento o della coalizione.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti ovvero, nel caso di candidature ai sensi dell'articolo l, comma 4, lettera a), con quelli presentati nei collegi uninominali.

4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonchè le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica o alla coalizione di riferimento.

5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

6. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici o movimenti o coalizioni di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi''.

4. L'articolo 16 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – 1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

2. Qualora i partiti o gruppi politici o movimenti presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di quarantotto ore dalla notifica dell'avviso.

3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro quarantotto ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle candidature che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive quarantotto ore, dopo aver sentito i depositanti che vi abbiano interesse''.

5. L'articolo 17 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 17 – 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici o movimenti organizzati o coalizioni debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo o del movimento o della coalizione incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al comma 1, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce''.

6. L'articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 18. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi uninominali o, alternativamente, per la quota di seggi di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), è fatta per singoli candidati che si contraddistinguono con uno o più contrassegni di gruppo, partito o movimento di cui all'articolo 14. I candidati per i collegi uninominali possono anche, in aggiunta o in alternativa, contraddistinguersi con un contrassegno di coalizione comune a candidati di altri collegi. Il contrassegno di coalizione deve essere presentato in almeno il novanta per cento dei collegi uninominali arrotondato all'unità inferiore. La dichiarazione di adesione alla coalizione deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante circoscrizionale di cui all'articolo 17, atte stante la conoscenza delle eventuali ulteriori adesioni di altri candidati, partiti, gruppi o movimenti. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Le candidature di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), sono presentate per ciascun collegio di una medesima circoscrizione e non possono essere presentate in nessun altro collegio di altre circoscrizioni. I partiti o gruppi o movimenti che partecipano alle elezioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), non possono presentare candidati con contrassegno uguale, simile o comunque confondibile, anche nell'ambito di una coalizione, in nessuno dei collegi uninominali di tutto il territorio nazionale.

2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato o la circoscrizione nei cui collegi concorre ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a). Va, inoltre, indicato il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, con la specificazione, nel secondo caso, del contrassegno dichiarato principale ovvero, in aggiunta o in alternativa ai contrassegni di partito o gruppo o movimento, il contrassegno della coalizione alla quale il candidato aderisce. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. Le dimensioni del contrassegno che accompagna ciascun candidato sono le medesime sia che si tratti di contrassegno unico di partito o gruppo o movimento, sia per il contrassegno principale, sia che si tratti di contrassegno di coalizione. Al contrassegno di coalizione possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, i contrassegni di partito o gruppo o movimento che compongono la coalizione. Al contrassegno principale possono essere affiancati, con dimensioni ridotte, gli altri contrassegni di partito o gruppo o movimento.

4. La dichiarazione di presentazione dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio stesso o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per le candidature di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , la dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nella circoscrizione.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi ovvero, nel caso dei candidati di cui all'articolo l, comma 4, lettera a) , in collegi di altre circoscrizioni''.

7. L'articolo 18-bis del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 18-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 22, trasmette all'Ufficio centrale nazionale, unitamente agli eventuali ricorsi di cui all'articolo 23, il numero dei collegi uninominali ove sia stato presentato ed ammesso lo stesso contrassegno di coalizione.

2. L'Ufficio centrale nazionale, tenuto conto delle decisioni adottate in ordine ai ricorsi di cui al comma 1, comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i contrassegni di coalizione che sono stati ammessi in almeno il novanta per cento arrotondato all'unità inferiore dei collegi uninominali a livello nazionale.

3. Il contrassegno della coalizione che non ha raggiunto la percentuale indicata al comma 2 non viene riprodotto sui manifesti e sulle schede di votazione''.

8. L'articolo 19 del testo unico è abrogato.

9. L'articolo 20 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 20. – 1. Le candidature devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Insieme con le candidature devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sotto scrittori, che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, per i candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , della circoscrizione. In caso di collegi ricompresi in un unico comune, va atte stata la iscrizione nelle sezioni elettorali di tali collegi.

4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire cento per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura.

7. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere specificato con quale contrassegno o quali contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno la candidatura intenda distinguersi''.

10. L'articolo 21 del testo unico è sostituito dal seguente:

Art. 21. – 1. La cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle candidature e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura secondo l'ordine di presentazione''.

11. L'articolo 22 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 22. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature:

a) ricusa le candidature presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

b) ricusa le candidature contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;

c) verifica se le candidature siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni;

d) dichiara non valide le candidature dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

e) dichiara non valide le candidature dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

f) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.

2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore dodici per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito''.

12. L'articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 23. – 1. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo 22, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.

2. Contro le decisioni di eliminazione di candidati, i delegati dei candidati possono, entro quarantotto ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il primo presidente della Corte di cassazione, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali''.

13. L'articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 24. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati dei candidati, il numero d'ordine da assegnare ai contrassegni dei candidati presentati. I contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

c) comunica ai delegati dei candidati le definitive determinazioni adottate;

d) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui alla lettera e);

e) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa, per ogni singolo collegio, del manifesto contenente i nominativi dei candidati nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione''.

14. L'articolo 25 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 25. – 1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 18, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti del candidato, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei candidati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle candidature. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti dei candidati provvedano delegati dei delegati, a norma del comma 1 del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle candidature''.

15. L'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 26. – 1. Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali''.

16. L'articolo 30 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 30. – 1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;

d) tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

e) i verbali di nomina degli scrutatori;

f) le designazioni dei rappresentanti dei candidati ricevute a norma dell'articolo 25, comma 2;

g) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

h) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;

i) una scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

 l) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto''.

17. L'articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 31. – 1. Le schede relative al primo e al secondo turno sono di carta consistente; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle C e C-bis alle gate alla presente legge.

2. Le schede riportano, alla sinistra del nominativo di ogni candidato, il contrassegno o i contrassegni ed il contrassegno di coalizione con il quale tale candidato si contraddistingue. Le schede del primo turno distinguono chiaramente le candidature delle due diverse parti di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate''.

18. L'articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 40. – 1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

3. Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti dei candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni''.

19. L'articolo 41 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 41. – 1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a fame parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il piti giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38''.

20. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 42 – 1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi attorno«, allorchè sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente i candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti''.

21. L'articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 45. – 1. Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, comma l, lettera c), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che 'chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico. stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui all'articolo 30, comma l, lettera g).

8. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei e trenta del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla forza pubblica''.

22. L'articolo 48 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 48. – 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio. I candidati nei collegi uninominali possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio uninominale dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. I candidati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) , possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.

2. Gli elettori di cui al comma l sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale''.

23. L'articolo 53 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 53. – 1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta.

2. Il presidente cura che siano rispettate la libertà e la segretezza del voto.

3. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo 52, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista''.

24. L'articolo 58 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservare in apposito plico, estrae dalla scatola di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i, una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi. Sono vietati altri segni o indicazioni. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo.

4. Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono pili votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata''.

25. L'articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 59. – 1. Una scheda valida rappresenta un voto valido».

26. L'articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 62. – 1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è pili ammesso al voto''.

27. L'articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 63. – 1. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata ovvero se egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo pero la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue, e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel comma 1 dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda''.

28. L'articolo 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 67. – 1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonchè dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al giudice competente, il quale ne rilascia ricevuta;

c) estrae e conta le schede rimaste nella scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, e i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nella lettera b), consegnati o trasmessi al giudice competente.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nell'ordine ivi indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale''.

29. L'articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.

3. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola, dopo spogliato il voto.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale''.

30. L'articolo 71 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 71. – 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

a) si pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonchè sulla nullità dei voti;

b) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti per i candidati contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori''.

31. L'articolo 72 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 72. – 1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. I plichi di cui al comma 1 debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti dei candidati presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

3. I plichi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

4. Il plico di cui alla lettera d) del comma 1 deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri''.

32. L'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 73. – 1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore ventidue del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le operazioni di cui al comma 1 nel termine ivi prescritto, il presidente deve, alle ore venti due del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la scatola contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della scatola o dell'urna, le liste indicate all'articolo 67, comma 1, lettera b) , e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla scatola, all'urna e al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati che vogliano aggiungere il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La scatola, l'urna e il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del comma 7 dell'articolo 75''.

33. L'articolo 74 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 74. – 1. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, che siano stati attribuiti o meno provvisoriamente ai candidati, e delle decisioni del presidente, nonchè delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico''.

34. L'articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 75. – 1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti dei candidati presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al comma 3 dell'articolo 72 alla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma 2, nonchè della cassetta, dell'urna, del plico e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. Il secondo esemplare del verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al giudice competente, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la propria firma e redige verbale della consegna.

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi da 2 a 5 sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nei commi da 2 a 4, il presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, l'urna, le schede e le carte ovunque si trovino. 8. Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato''.

35. L'articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato più del cinquanta per cento dei voti validi espressi nel collegio, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo l, comma 4, lettera a); qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. É proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è eletto il candidato piu anziano di età. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 18, deve essere presentata all'Ufficio elettorale regionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso o impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento;

b) determina, ai fini di cui all'articolo 85, la cifra elettorale complessiva di tutti i candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di coalizione o, in mancanza, dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno di partito o gruppo o movimento. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti ottenuti al primo turno da tutti i candidati contraddistinti dai medesimi contrassegni o dal medesimo contrassegno;

c) determina, ai fini di cui all'articolo 85, la cifra individuale dei singoli candidati non risultati eletti ai sensi della lettera a). La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti, al primo turno, da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi della lettera a), e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio nel primo turno, ivi compresi quelli attribuiti ai candidati di cui all'articolo l, comma 4, lettera a);

d) dispone i candidati risultati non eletti ai sensi della lettera a) secondo la rispettiva cifra individuale in ordine decrescente. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i voti validi riportati nella circoscrizione da ciascun candidato presentato ai sensi dell'articolo l, comma 4, lettera a), il totale dei voti validi riportati, nel primo turno, da tutti i candidati presentati nei collegi uninominali della circoscrizione, la graduatoria dei candidati prevista dalla lettera d) nonchè il numero dei seggI attribuito a ciascuna coalizione o partito o gruppo o movimento''.

36. L'articolo 79 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 79. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

2. Ad eccezione di quanto previsto dal numero 2) dell'articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste del collegio.

4. Nessun elettore può entrare armato.

5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti dei candidati.

6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del comma 2 dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati''.

37. L'articolo 81 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 81. – 1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale, che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati presenti.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte di appello o del Tribunale''.

38. L'articolo 83 del testo unico è abrogato.

39. L'articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 84. – 1. Per l'assegnazione dei seggi a garanzia della rappresentatività della Camera dei deputati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), l'Ufficio centrale nazionale, una volta completato il secondo turno elettorale ai sensi dell'articolo 77, comma l, lettera a), ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) individua i contrassegni presentati ai sensi dell'articolo l, comma 4, lettera a), che abbiano ottenuto almeno l'uno per cento dei voti validi in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali;

b) determina il numero dei seggi di cui all'articolo l, comma 4, lettera a). Tale numero è una percentuale della cifra di 63 pari alla percentuale dei voti di cui alla lettera a) del presente comma in relazione a tutti i voti validi espressi al primo turno, ivi compresi quelli per i collegi uninominali, moltiplicata per 2,5 con arrotondamento del numero dei seggi risultante all'unità superiore ove la cifra decimale sia superiore a 50. Tale cifra, anche se esprime una percentuale superiore, non pu6 comunque superare i 23 seggi;

c) determina la cifra elettorale dei gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti espressi per il medesimo contrassegno o contrassegni;

d) determina la cifra individuale dei singoli candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni non presentati nei collegi uninominali. La cifra individuale viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

e) per l'assegnazione dei seggi, divide la cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare individuato ai sensi della lettera b), scegliendo quindi fra i quozienti cosi ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi di candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito ai candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale. Se i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni sono in numero inferiore ai seggi loro spettanti, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente;

f) proclama quindi eletti i candidati contraddistinti dal medesimo o dai medesimi contrassegni che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, fino a concorrenza dei seggi complessivamente spettanti a ciascun gruppo di candidati''.

40. L'articolo 85 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 85. – 1. Per l'assegnazione dei seggi a garanzia della stabilità di Governo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), nonchè dei restanti seggi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), l'Ufficio centrale nazionale, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) predispone una graduatoria nazionale dei candidati non risultati eletti nei collegi uninominali, disponendoli in ordine decrescente in base alla rispettiva cifra individuale calcolata a norma dell'articolo 77, comma 1, lettere c) e d);

b) individua la coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi in ambito nazionale. In caso di parità di seggi, si calcola il maggior numero di voti validi ottenuti in ambito nazionale;

c) assegna un numero di seggi, pari alla differenza tra 63 e il doppio del numero di seggi assegnati ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 84, ai candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera a) del presente comma, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire;

d) assegna un numero di seggi, pari a quelli assegnati ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 84, a quei successivi candidati della graduatoria nazionale di cui alla lettera a) appartenenti alla coalizione o partito o gruppo o movimento che ha riportato il maggior numero di seggi o di voti in ambito nazionale, proclamandoli eletti seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico''.

41. L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

''Art. 86. – 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

3. Il deposito dei contrassegni, di cui all'articolo 14, deve essere effettuato dalle ore otto alle ore venti del quarantaquattresimo e dalle ore otto alle ore quattordici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama il candidato risultato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera a).

5. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

6. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato non eletto del medesimo partito, gruppo o movimento avente la più alta cifra elettorale.

7. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera c) , che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a).

8. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera d), che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato appartenente alla medesima coalizione, partito, gruppo o movimento che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a)».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 6.

1.184

VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Elezione della Camera dei deputati con il sistema misto maggioritario e proporzionale al cinquanta per cento) – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale.

3. In ognuna delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali sono costituiti tanti collegi quanto sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 5.

4. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, è effettuata – ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione – con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

5. Lo stesso decreto deve indicare, inoltre, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

6. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 5, e il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 4.

7. Ogni elettore dispone di due voti: un primo voto per l'elezione del deputato che rappresenterà il collegio, ed un secondo voto per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

8. I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, debbono depositare, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

9. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, della lista circoscrizionali e dei relativi documenti.

10. Le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione vigente, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono indicare anche il contrassegno di cui ai commi 8 e 9.

11. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

12. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

13. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

14. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

15. Nessuno può essere candidato in più di due collegi uninominali, nè in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

16. Nel caso di candidatura in due collegi uninominali, o in due liste circoscrizionali, il contrassegno deve essere il medesimo, pena la nullità dell'elezione.

17. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

18. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

19. In conformità ai risultati accertati a norma del comma 18, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all'Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

20. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all'Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

21. All'assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti di lista validi espressi nell'intero territorio nazionale.

22. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli Uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui ai commi precedenti, accerta quali liste abbiano ottenuto il quorum indicato al comma 21 e le ammette alla ripartizione dei seggi, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

23. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 22:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 21, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae dal numero dei seggi così stabilito per ciascuna lista, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

24. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, sottrae dal totale dei seggi proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi così rideterminato tra le liste seguendo l'ordine dei maggiori quozienti.

25. Terminate le operazioni di cui ai commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi del comma 19.

26. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dei commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i candidati che risultano primi nell'ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.

27. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

28. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima.

29. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno Statuto che indica le modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni parlamentari. Lo Statuto è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente legislazione.

30. Lo Statuto di cui al comma 29 deve prevedere, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, l'elezione diretta dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento; ovvero la scelta dei candidati da parte di un'assemblea di delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento; ovvero ancora la designazione dei candidati mediante elezioni primarie aperte alle quali partecipino sia gli iscritti, sia elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste dallo Statuto medesimo.

31. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio perchè sia accertata la non conformità dello Statuto al principio democratico di cui al comma 30, ovvero la violazione delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara la decadenza del diritto del partito o movimento al rimborso delle spese elettorali».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 6.

1.14

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 14, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"All'atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l'indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonchè del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell'articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma";

b) all'articolo 18-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione";

c) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell'ambito di un medesimo riquadro";

d) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore, opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.".

e) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata.".

f) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

"Art. 68. – 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.";

g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell'articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. L'estratto verbale di cui al numero 2) del comma 1 viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.".

h) all'articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo;

2-bis) individua quindi le liste o i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi;

3. I seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

3-bis nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3 sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale";

i) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4).»;

l) i commi 3 e 4 dell'articolo 1, il comma 2 dell'articolo 4, l'articolo 18, l'articolo 22, primo comma, numero 7), l'articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell'articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 86 sono abrogati.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: ''candidato nel collegio uninominale'', ''candidati nei collegi uninominali'', ''candidatura nel collegio uninominale'', ''candidature nei collegi uninominali''».

1.15

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«All'atto del deposito del contrassegno può essere effettuata la dichiarazione di collegamento tra due o più partiti o gruppi politici organizzati. La dichiarazione di collegamento è effettuata mediante deposito di un documento contenente un programma comune e l'indicazione di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il documento deve recare la sottoscrizione, autenticata da un notaio, del presidente o del segretario di ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati collegati nonchè del candidato indicato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di collegamento non è considerata valida se ciascuno dei partiti o gruppi politici organizzati non ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni. Le liste presentate dai partiti o gruppi politici organizzati tra loro collegati formano un gruppo di liste collegate ai fini dell'articolo 83. Non è ammessa da parte del medesimo partito o gruppo politico organizzato più di una dichiarazione di collegamento ai sensi del presente comma.»;

b) all'articolo 18-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le liste di candidati sono formate da un numero di candidati eguale a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione.»;

c) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le schede riportano accanto ad ogni contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. In caso di collegamento di due o più liste, i relativi contrassegni sono riportanti nell'ambito di un medesimo riquadro.».

d) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58. – 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore, opportunamente piegata, insieme con la matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 59. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.».

e) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – 1. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata.».

f) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»;

g) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista, compresi quelli di cui al numero 2) dell'articolo 76, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) dell'articolo 76;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

2. L'estratto verbale di cui al numero 2) del comma 1 viene trasmesso all'Ufficio centrale nazionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.».

h) all'articolo 83, comma 1, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

«2) determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali conseguite dalle liste facenti parte di ciascun gruppo;

2-bis) individua quindi i gruppi di liste collegati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi;

3) tra le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), individua la lista o il gruppo di liste collegate che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale;

3-bis) assegna alla lista o al gruppo di liste collegate individuato ai sensi del numero 3) 75 seggi;

3-ter) i restanti 543 seggi sono ripartiti tra tutte le liste e i gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis) sulla base della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste o dei gruppi di liste collegate di cui al numero 2-bis), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e gruppo di liste collegate ammessi al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste e ai gruppi di liste collegate per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste o a quei gruppi di liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3-quater) nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate che abbiano ottenuto almeno un seggio, divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista facente parte del gruppo per 1, 2, 3 sino a concorrenza dei seggi spettanti al gruppo di liste; sceglie quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi spettanti al gruppo di liste, disponendoli in una graduatoria decrescente. Assegna i seggi a ciascuna lista in corrispondenza ai quozienti compresi nella graduatoria; a parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale»;

i) all'articolo 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati della lista secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4).»;

l) i commi 3 e 4 dell'articolo 1, il comma 2 dell'articolo 4, l'articolo 18, l'articolo 22, primo comma, numero 7), l'articolo 24, primo comma, numero 1), il secondo comma dell'articolo 72, i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell'articolo 86 sono abrogati.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: ''candidato nel collegio uninominale'', ''candidati nei collegi uninominali'', ''candidatura nel collegio uninominale'', ''candidature nei collegi uninominali''».

1.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1.104

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 1.

1.25

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato ''decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957'', è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale''».

1.86

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «del testo unico» fino a: «di cui al».

1.87

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».

1.88

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

1.66

MANCINO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 1» con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all'allegata tabella A, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione di questi seggi concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale».

1.105

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sopprimere le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti».

1.185

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sostituire le parole: «attribuito a liste di candidati concorrenti» con le seguenti:«espresso in un doppio turno elettorale in collegi uninominali».

1.70

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, sostituire le parole: «di candidati concorrenti» con le seguenti: «concorrenti di candidate e candidati».

1.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nelle circoscrizioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in trentacinque circoscrizioni elettorali individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.89

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «allegata al presente testo unico».

1.186

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «della dimensione massima di cinquecentomila elettori».

1.106

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

1.187

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

1.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.107

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza».

1.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

1.188

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

2-ter. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.21

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2 . L 'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito del seguente:

''Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta dei candidati presenti nella lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

3. L'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: ''In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati'' sono sostituite dalle seguenti: ''In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni.

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ''candidature nei collegi uninominali o'' e: ''le candidature nei collegi uninominali o'' sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: '', sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,'' sono soppresse e dopo le parole: ''con quelli riproducenti simboli'' sono inserite le seguenti: '', elementi e diciture, o solo alcuni di essi,'';

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: ''anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

''Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositando un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi''.

6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non piu'di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu'di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autentIcazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo l4-bis, comma l, con' con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione''.

7. All'articolo 19, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 31. – l. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre''.

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato l alla presente legge.

10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: ''Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa'';

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta''; al terzo periodo, le parole: ''le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle'' sono sostituite dalle se enti: ''la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla'';

c) il sesto comma è abrogato.

11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 77 — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione''.

12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu'esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), per il lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi, ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi.

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale. ''- divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4;

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità , alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu'coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu'alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente coi ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parita '' sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista. con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fmo a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate''.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tal fine si procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma l, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la qua rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione''.

13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ma lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione;

2 Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente;

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente;

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o piu' liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio;

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni;

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico''.

14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da l a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili''».

1.108

PASSIGLI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 1, sopprimere le parole: «un dovere civico e».

1.90

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 1, sostituire le parole: «deve essere» con le seguenti: «è in ogni modo».

1.91

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 1, sostituire le parole: «dalla Repubblica» con le seguenti: «dallo Stato italiano».

1.99

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, dopo le parole: «Ogni elettore dispone di un» è inserita la seguente: «solo».

1.92

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto per la scelta della» con le seguenti: «può votare una».

1.11

CUTRUFO

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» inserire le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza;» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; in caso di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato stesso».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 31», nel comma 2, dopo le parole: «su un'unica colonna», inserire le altre: «,con uno spazio per l'attribuzione del voto di preferenza».

Conseguentemente modificare la tabella B di cui al capoverso 1.

Conseguentemente, al comma 11, capoverso «Art. 77», nel comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista».

Conseguentemente, al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 1, sostituire le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione», con le altre: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

1.189

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 2, capoverso «Art. 4», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Le liste recanti più di un nome conterranno candidature femminili nella misura di almeno un terzo e nella misura di almeno una donna ogni due uomini».

1.190

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: ''Non sono eleggibili'', sono inserite le seguenti: ''nelle circoscrizioni nel cui territorio esercitano le proprie funzioni''».

1.191

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la lettera a) è soppressa».

1.192

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le lettere b) e c) sono soppresse».

1.193

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la lettera d) è soppressa».

1.194

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo della lettera h) è soppresso».

1.195

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto periodo della lettera h) è soppresso».

1.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.109

VITALI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sopprimere il comma 3.

1.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

''Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza.'';

b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

''Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

1) l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

3) l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.

In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a farne uso.

In deroga ai numeri 2) e 3) del quarto comma, le formazioni politiche di coalizione possono autorizzare l'uso della denominazione della coalizione ovvero del simbolo grafico di riferimento a più di una delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni con sistema proporzionale.'';

c) il sesto comma è abrogato».

1.197

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, l'ultimo periodo è soppresso».

1.198

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, primo comma, al punto 1), dopo le parole: ''di imprese private'' sono inserite le seguenti: ''o in qualità di detentori diretti o indiretti anche per il tramite di familiari entro il secondo grado o di società italiane o estere, del controllo di società o imprese private,''».

1.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.110

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 4.

1.199

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.202

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.112

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine della lettera.

1.111

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «elementi e diciture» inserire le seguenti: «singoli dati grafici, espressioni letterali».

1.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «, o solo alcuni di essi».

1.201

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al terzo comma sopprimere le parole: ''con quelli presentati in precedenza ovvero''».

1.113

GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

1.114

VITALI, GUERZONI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e cromatica».

1.200

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è abrogato».

1.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.115

MANZELLA, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 5.

1.23

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

''Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.''».

1.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.93

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «o i gruppi politici organizzati», inserire le seguenti: «in associazioni non riconosciute».

1.94

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «effettuare il collegamento» con le seguenti: «fare la dichiarazione di collegamento».

1.95

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 1, dopo le parole: «debbono essere reciproche», inserire le seguenti: «a pena di inammissibilità».

1.96

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «è effettuata» con le seguenti: «deve essere effettuata, a pena di inammissibilità».

1.116

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti>.

1.67

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 3.

1.117

BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 3.

1.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.118

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.119

GUERZONI, VITALI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica».

1.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «capo della forza politica» con le seguenti: «candidato alla Presidenza del Consiglio».

1.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.206

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.

1.120

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «che si candidano a governare».

1.121

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione».

1.97

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 4, sostituire le parole: «soggetti di cui all'articolo 15, primo comma» con le seguenti: «da persona munita di mandato, autenticato da notaio, del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato».

1.225

DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, SOLIANI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A pena di inammissibilità del contrassegno, i capilista delle liste presentate con il medesimo contrassegno non possono rappresentare ciascun genere in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

1.98

BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, dopo le parole: «Ufficio centrale nazionale» inserire le seguenti: «presso la Corte di cassazione».

1.207

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui verrà data evidenza nella scheda elettorale».

1.68

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'elezione del Senato della Repubblica».

1.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.122

VILLONE, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 6.

1.24

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

''Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 500 e da non piu'di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione''.

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''A pena di nullita'dell'elezione, nessun candidato puo'accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica''».

1.123

PASSIGLI, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 1.

1.124

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: «Le liste dei candidati per ogni circoscrizione devono essere presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine dei precedenza».

1.125

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza».

1.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 1, dopo il primo inserire il seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre trecentosessantacinque giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un quarto».

1.13

PEDRINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma 1 consiglieri regionali che comunichino la propria disponibilità al presidente della regione e i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

1.126

GUERZONI, MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.

1.208

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «all'inizio della legislatura in corso».

1.127

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

1.2

DEL PENNINO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per il partito o gruppo politico che abbia effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno due partiti o gruppi politici di cui al periodo precedente e a cui gli stessi dichiarino di estendere il loro diritto all'esenzione dalle sottoscrizioni. Ogni partito o gruppo politico di cui al primo periodo non può accordare l'estensione del diritto a più di un partito o gruppo politico».

1.4

FORMISANO, DE PAOLI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo» con le seguenti: «...abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni del Parlamento nazionale o europeo».

1.16

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14».

1.1

DEL PENNINO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14» con le seguenti: «purché contrassegno identico a quello presentato alle elezioni europee sia contenuto, solo o combinato con altri, in quello depositato ai sensi dell'articolo 14».

1.10

DEL PENNINO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 14», aggiungere le seguenti: «o abbiano un parlamentare ad essi iscritto nel gruppo misto della Camera e uno nel gruppo misto del Senato, dall'inizio della legislatura. La loro iscrizione al partito o gruppo politico dall'inizio della legislatura deve essere certificata dal sottoscrittore di cui al comma successivo».

1.3

DEL PENNINO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta anche per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno tre partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e che abbiano un parlamentare ad essi iscritto nel gruppo misto della Camera e uno nel gruppo misto del Senato, dall'inizio della legislatura. La loro iscrizione al partito o gruppo politico dall'inizio della legislatura deve essere certificata dal sottoscrittore di cui al comma successivo».

1.12

CUTRUFO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Allo stesso modo nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo, e che abbiano, tra i propri iscritti, almeno due rappresentanti eletti al Parlamento europeo».

1.51

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le sottoscrizioni sono ridotte ad un terzo per il caso di gravi naturali che colpiscano parte o tutta la circoscrizione elettorale nei novanta giorni antecedenti ai termini previsti per la presentazione».

1.128

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 2, sopprimere il quinto periodo.

1.129

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.

1.69

MANCINO

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Sulla base dei risultati della consultazione elettorale, i segretari nazionali dei partiti, entro cinque giorni dalla notifica dei seggi attribuiti alle rispettive liste, comunicano ai Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i nominativi dei deputati e dei senatori titolari dei medesimi seggi.

3-bis. Con la comunicazione di cui al comma 3, i segretari nazionali dei partiti indicano per ciascuna delle circoscrizioni elettorali almeno cinque nominativi di supplenti per i casi di dimissioni, morte, impedimento permanente, incompatibilità o ineleggibilità».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «candidato può accettare la candidatura» con le seguenti: «nominato può accettare la nomina».

1.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ogni lista, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

1.224

DATO

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A pena di inammissibilità, all'atto della presentazione, ogni lista è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina transitoria della determinazione dei rimborsi elettorali per la mancata ottemperanza agli obblighi di equilibrata rappresentanza dei sessi nelle elezioni del Parlamento)

1. Limitatamente alla prima elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, le liste che non rispettano i requisiti relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere, di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sanzionati, in sede di riconoscimento del rimborso per le spese elettorali, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, attraverso una riduzione fino a due terzi del rimborso stesso, in misura direttamente proporzionale al numero di candidature eccedenti la soglia indicata, ovvero una riduzione pari alla metà del rimborso in caso di violazione dell'obbligo di omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate.

1.47

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ogni lista, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere in una successione non superiore a due e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

1.81

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A pena di inammissibilità ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

1.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «elenco di candidati» inserire le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

Conseguentemente sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

1.82

SOLIANI, DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis» nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «candidati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi alle sequenza di presentazione e alla rappresentanza di genere».

1.71

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di candidati» inserire le seguenti: «e candidate».

1.72

DATO, BAIO DOSSI, SOLIANI, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di candidati» inserire le seguenti: «e candidate».

1.101

BATTISTI, PETRINI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

1.130

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

1.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis» nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del comma con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

1.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del comma con le seguenti: «alternati per genere in una successione non superiore a due e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

1.19

DENTAMARO

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis» nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del periodo con le seguenti:

«alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati» inserire le seguenti: «e candidate».

1.76

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO VITTORIA, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis.», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità».

1.80

BORDON

Al comma 6, capoverso: «Art. 18-bis.», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «in ordine alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità della lista; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

1.75

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO VITTORIA, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «e di candidate rispettivamente in successione non superiore a due, a pena di inammissibilità».

1.20

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «presentati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, a pena di inammissibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati» inserire le seguenti: «e candidate».

1.77

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO VITTORIA, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, a pena di inammissibilità».

1.22

MANIERI, MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

1.131

VILLONE, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza».

1.132

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita dei singoli candidati».

1.102

BATTISTI, PETRINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «, presentati secondo un determinato ordine» con le seguenti: «e candidate».

1.210

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire le parole: «secondo un determinato ordine» con le seguenti: «secondo l'ordine determinato da elezioni primarie da tenersi, in una stessa data secondo modalità stabilite dal Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte di ogni partito o movimento politico che intenda presentare una lista».

1.8

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

''7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere''».

1.83

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che ogni genere non possa essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

''7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere''».

1.6

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 3 in merito all'alternanza ed alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

1.9

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

''7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi alla rappresentanza di genere''».

1.7

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente

«4. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 3 in merito alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

1.133

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore».

1.134

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

1.78

DATO, BAIO DOSSI, SOLIANI, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, alternati per genere in modo tale che, in ogni caso, nessun genere sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo e superiore a due terzi del totale».

1.79

SOLIANI, DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, in modo tale che, in ogni caso, nessun genere sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo e superiore a due terzi del totale».

1.45

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», nel comma 3, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Nessuna lista, a pena di inammissibilità, può essere composta in modo da rappresentare un genere in misura inferiore alla metà».

1.135

FRANCO VITTORIA, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE, MANZELLA

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'entità del rimborso per le spese elettorali, come determinato ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento per i movimenti e i partiti politici, liste o gruppi di candidati i cui candidati risultino eletti nella misura del 40 per cento del sesso meno rappresentato, e del 10 per cento per quelli i cui candidati risultino eletti nella misura del 30 per cento del sesso meno rappresentato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 250 milioni di euro annui;

b) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.226

DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, SOLIANI

Al comma 6, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I capilista delle liste presentate con il medesimo contrassegno non possono rappresentare ciascun genere in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

1.212

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel primo periodo, dopo le parole: «può essere incluso» sono inserite le seguenti: «in una lista in più circoscrizioni, né».

1.52

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10 e 11.

1.136

PASSIGLI, GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 7.

1.73

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 7, dopo le parole: «nessun candidato», inserire le seguenti: «o candidata».

1.137

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione».

1.138

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessuno può essere candidato in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione».

1.53

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.

1.139

GUERZONI, MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 8.

1.84

BATTISTI, PETRINI

Al comma 8, capoverso: «Art. 31», nel comma 1, sopprimere la parola: «consistente».

1.54

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il colore delle schede non deve richiamare in modo palese o subliminale il colore di alcun contrassegno».

1.140

VITALI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».

1.141

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» sopprimere il comma 2.

1.100

BATTISTI, PETRINI

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 2, sopprimere le parole: «uno sotto l'altro».

1.85

BATTISTI, PETRINI

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 2, sostituire le parole: «centimetri tre» con le seguenti: «centimetri 2,5».

1.142

MANZELLA, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 8, capoverso: «Art. 31» nel comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi».

1.55

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 9, 10 e 11.

1.214

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 10.

1.56

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «il presidente» inserire le seguenti: «, accertatosi che l'elettore non sia in possesso di un telefonino o di una macchina fotografica».

1.143

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «L'elettore» inserire le seguenti: «deve recarsi ad una delle apposite cabine elettorali e».

1.144

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Sopprimere il comma 11.

1.57

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, capoverso: «Art. 77» nel comma 1, alinea, sopprimere le parole: «, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente».

1.58

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 11, capoverso: «Art. 77» nel comma 1, alinea, sostituire le parole: «da uno o più esperti» con le seguenti: «da un esperto».

1.59

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 11, capoverso: «Art. 77» nel comma 1, alinea, sostituire le parole: «scelti dal presidente» con le seguenti: «scelti da un'apposita lista compilata dal Ministero dell'interno».

1.145

BASSANINI, PASSIGLI, VITALI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 11, capoverso: «Art. 77», numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale cifra è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione».

1.216

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 12.

1.60

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1.146

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, alinea, sostituire le parole da: «facendosi assistere», sino a: «dal presidente:», con le seguenti: «con l'assistenza di uno o più esperti di nomina presidenziale, con funzione consultiva».

1.147

GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, alinea, sopprimere le parole: ove lo ritenga opportuno».

1.61

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, alinea, dopo la parola: «opportuno», inserire le seguenti: «ai soli fini della trasparenza del voto».

1.148

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il numero 1).

1.149

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il numero 2).

1.217

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, nella lettera b), sopprimere le parole: «nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a)».

1.150

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a).

1.18

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'uno per cento dei voti validi espressi;».

Conseguentemente, sostituire il numero 6) con il seguente: «6) individua, quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'uno per cento dei voti validi espressi».

1.17

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'uno e mezzo per cento dei voti validi espressi;».

Conseguentemente, sostituire il numero 6) con il seguente: «6) individua, quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'uno e mezzo per cento dei voti validi espressi».

1.151

VITALI, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: «e che contengano», sino alla fine della lettera.

1.152

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: «e che contengano almeno una lista collegata», con le seguenti: «e che contengano almeno una o più liste collegate».

1.218

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettere a) e b), e numero 6), sostituire, ovunque ricorrano le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

1.227

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «2 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

1.153

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), sopprimere la lettera b).

1.219

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «non collegate».

1.154

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera b), dopo le parole: «esclusivamente in una», inserire le seguenti: «o più».

1.155

VILLONE, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè le liste delle coalizioni», sino alla fine del comma.

1.220

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 3), lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè le liste delle coalizioni che», fino alla fine della lettera.

1.156

GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il numero 4).

1.157

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), primo periodo, dopo le parole: «e le liste» inserire le parole: «non collegate».

1.62

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini dell'informazione al pubblico, il Ministro dell'interno cura la pubblicazione delle modalità di computo su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e cinque a diffusione locale il giorno successivo al calcolo, in modo da assicurare la massima informazione del pubblico sul riparto dei seggi».

1.63

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), quarto periodo, prima della parola: «Divide» premettere le seguenti: «In diretta televisiva, al fine di rendere trasparenti le operazioni del voto democratico».

1.158

MANZELLA, GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 4), ultimo periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

1.159

BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il numero 5).

1.160

VILLONE, MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 5), dopo le parole: «o la singola lista» inserire le seguenti: «non collegata».

1.161

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, sopprimere il numero 6).

1.162

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 6), sopprimere le parole da: «nonché la lista» fino alla fine del numero.

1.163

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83» nel comma 1, numero 7), sopprimere il terzo periodo.

1.164

GUERZONI, PASSIGLI, BASSANINI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12 capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 7), sesto periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

1.165

VITALI, GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 12, capoverso «Art. 83» nel comma 1, numero 8), sostituire il primo periodo con il seguente: «Salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla individuazione dei seggi da assegnare su base circoscrizionale alle varie coalizioni di liste o alle singole liste non collegate».

1.166

BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), sostituire le parole: «salvo quanto disposto dal comma 2» con le seguenti: «ad eccezione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

1.167

MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), sesto periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

1.168

MANZELLA, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), settimo periodo, sostituire le parole: «l'Ufficio» con le seguenti: «il Presidente».

1.169

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), ottavo periodo, sopprimere le parole da: «In caso negativo» sino alla fine del numero.

1.170

PASSIGLI, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), ottavo periodo, sostituire le parole da: «In caso negativo» sino alla fine del numero con le seguenti: «In caso di mancata corrispondenza procede alla riattribuzione dei seggi alle coalizioni di liste o alle singole liste non collegate che nelle circoscrizioni abbiano conseguito i più alti decimali del quoziente, sottraendole alle liste che risultino assegnatarie di seggi in eccedenza».

1.171

BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 8), sopprimere l'undicesimo periodo.

1.172

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), primo periodo, sostituire le parole: «l'Ufficio» con le seguenti: «il Presidente».

1.173

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), sopprimere il terzo periodo.

1.174

MANZELLA, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), sesto periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

1.64

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), settimo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e tale accertamento è demandato ad una commissione paritetica formata da cinque esperti di nomina ministeriale e da un esperto designato da ciascuna lista o coalizione, presieduta da un consigliere di stato».

1.175

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 12, capoverso «Art. 83», nel comma 1, numero 9), sopprimere il nono periodo.

1.176

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI, BASSO

Al comma 12, capoverso «Art. 83», sopprimere il comma 2.

1.177

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Sopprimere il comma 13.

1.178

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 2, dopo le parole: «l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista», inserire le seguenti: «, sino a concorrenza del numero di quelli spettanti».

1.179

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «della lista deficitaria» fino alla fine del comma, con le seguenti: «con il minor numero di candidati proclamati eletti, procedendo secondo l'ordine progressivo di presentazione dei candidati».

1.180

VITALI, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 4, dopo le parole: «si procede, mediante» inserire le seguenti: «l'equa ripartizione dei seggi fra le medesime liste ovvero, qualora non sia possibile mediante».

1.181

GUERZONI, PASSIGLI, BASSANINI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 13, capoverso «Art. 84», nel comma 5, dopo le parole: «L'ufficio centrale nazionale comunica», inserire le seguenti: «entro 24 ore».

1.182

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 14.

1.65

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 14, capoverso «Art. 86», nel comma 1 sostituire le parole da: «è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione», fino alla fine del comma con le seguenti: «il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.».

1.74

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 14, capoverso «Art. 86», nel comma 1, dopo le parole: «al candidato» inserire le seguenti: «o alla candidata».

1.0.1

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni speciali per le regioni Valle D'Aosta e Trentino Alto Adige)

1. Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, è sostituito dal seguente:

''Titolo IV - Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e della circoscrizione Trentino Alto-Adige/Sudtirol''.

2. Dopo l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957, inserire il seguente:

''Art. 93-bis.

1. Al fine di dare espressione democratica alla pluralità delle componenti all'interno delle minoranze linguistiche, le liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3) presentano un elenco di candidati, ai sensi dell'articolo 18-bis, da scegliere con voto di preferenza. A tal fine le schede elettorali, previste all'articolo 31, riportano accanto al relativo contrassegno di lista una linea orizzontale per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendo nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata il nome e cognome o solo il cognome o, in caso di più cognomi o di donne coniugate, uno dei due cognomi, del candidato preferito tra quelli compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome o cognome, e ove occorra data e luogo di nascita. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per i candidati non comprese nella lista votata sono inefficaci. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato compresi in una lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente a una di tale liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato. Sono vietati altri segni o indicazioni. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale dopo le operazioni previste per l'assegnazione dei seggi alle singole liste determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi. Determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il più anziano di età e a parità dell'età l'ordine di presentazione nella lista. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti.

3. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della graduatoria o rispettivamente della lista.''».

Art. 2

2.1

MANZELLA, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

2.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

3.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «prime elezioni politiche» con le seguenti: «elezioni politiche per la sedicesima legislatura».

3.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta».

Art. 4

4.42

MANZELLA, BASSANINI, VILLONE, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI

Sopprimere l'articolo.

4.26

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VITALI, MANZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Elezione del Senato della Repubblica con sistema prevalentemente maggioritario a doppio turno di collegio)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, é sostituito dal seguente:

''Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica é eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario a doppio turno. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali''.

2. L'articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, é sostituito dal seguente:

''Art. 3. – 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno per ciascuno dei due turni di cui all'articolo 15''.

3. L'articolo 15 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, é sostituito dal seguente:

''Art. 15. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto più del cinquanta per cento dei voti validi; qualora nessun candidato ottenga tale percentuale o in caso di parità, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo nella seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo. É proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità é eletto il candidato più anziano di età.

2. La rinuncia alla candidatura, autenticata secondo le modalità indicate nel comma 5 dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, deve essere presentata all'ufficio elettorale regionale non oltre il decimo giorno antecedente la data del secondo turno elettorale. In caso di decesso od impedimento permanente, il secondo turno dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale''.

4. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, é sostituito dal seguente:

''Art. 17. – 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione a conclusione del secondo turno, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 15.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati é data dalla somma dei voti ottenuti nel primo turno dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti nel primo turno da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 15, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi al primo turno nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro ... , sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio é attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 15.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori''».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

4.29

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI, MANZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Elezione del Senato della Repubblica con il sistema proporzionale). – 1. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto con le norme stabilite dalla Costituzione e dalla presente legge.

2. Il numero dei senatori spettante a ciascuna Regione è determinato in base alla popolazione residente all'ultimo censimento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica''.

''Art. 2. – 1. In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati.

2. Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

3. La tabella delle circoscrizioni sarà stabilita, con decreto Presidenziale promosso dal Ministro dell'interno, d'intesa con la Commissione parlamentare per la legge sul Senato''.

''Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione e la circoscrizione dei collegi devono essere rivedute, per legge, nella prima sessione successiva alla pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento generale della popolazione.

2. I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudizi aria dei comuni, dei mandamenti e delle provincie, che si verifichino prima della revisione di cui al comma precedente, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione dei collegi.

3. Qualora si verifichino cambiamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnato è riveduto per legge. Con la medesima legge sono rivedute, eventualmente, le circoscrizioni dei singoli collegi della Regione.

4. Anche con legge si determinano il numero dei senatori di nuove Regioni e le circoscrizioni dei loro collegi''.

''Art. 4. – 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri''.

Art. 5. – 1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 6, 7, 8 e 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26''.

''Art. 6. – 1. Il Tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi previsti dalla tabella delle circoscrizioni si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più Tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi''.

''Art. 7. – 1. La Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della Regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonchè di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi''.

''Art. 8 – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo1957, n. 361''.

''Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.

4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

5. È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contras segno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di :500.000 abitanti e fmo a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà.

8. Si applicano le norme concernenti la esenzione delle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 6 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

9. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

10. La documentazione relativa ai gruppi dei candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione.

11. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361''.

''Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.

4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

5. È consentita la presentazione, nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta da non meno di 350 e non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

8. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

9. I gruppi di candidati devono essere presentati per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

10 La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente dai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''.

''Art. 10. – 1. La candidatura è presentata da non meno di trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.

2. Unitamente agli atti di presentazione della candidatura deve essere depositato, in triplice esemplare, un modello di contrassegno, anche figurato.

3. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre Regioni. La candidatura della stessa persona in più di una Regione importa nullità della elezione''.

«Art. 11. – 1. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale circoscrizionale verifica se le candidature sono state depositate in termine e nelle forme prescritte''.

2. Entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni previste nel comma precedente, l'ufficio elettorale circoscrizionale invia all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati ammessi, corredato da un esemplare del modello di contrassegno di ciascun candidato''.

''Art. 12. – 1. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione il candidato, personalmente o per mezzo dei delegati di cui all'articolo 8, deve dichiarare all'ufficio elettorale regionale, con atto autenticato da notaio, con quali candidati di altri collegi della Regione intende collegarsi. Tale dichiarazione si deve riferire ad almeno altre due candidature, anche se relative allo stesso dichiarante, nel caso che egli sia candidato in più collegi.

2. È fatta eccezione per il Molise, per il quale il collegamento si deve riferire ad un solo candidato.

3. È ammesso il collegamento tra candidati aventi diverso contrassegno''.

''Art. 13. – 1. Non oltre il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale regionale:

1) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di tre collegi della Regione. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

2) verifica se le dichiarazioni di collegamento fatte a termine dell'articolo precedente siano reciproche, e dà comunicazione dell'ammissione delle candidature agli uffici elettorali circoscrizionali''.

''Art. 14. – 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna a ciascun gruppo di candidati che sia stato ammesso un numero secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

3) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

4) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15º giorno antecedente quello della votazione;

b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2).

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1).

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate''.

''Art. 15. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente:

1) assegna il numero definitivo a ciascun candidato ammesso, secondo l'ordine di presentazione;

2) comunica ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

3) procede, per mezzo della prefettura competente per territorio, alla stampa del manifesto contenente l'elenco nominativo dei candidati con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione all'albo pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

4) trasmette, per la stampa delle schede, all'autorità designata dal Ministero dell'Interno le generalità dei candidati, i contrassegni ed il relativo numero d'ordine.

2. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al numero 1).

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate''.

''Art. 16. – 1. Non oltre le ore 12 del giorno stabilito per la votazione, ogni gruppo di candidati collegatisi ha facoltà di designare due propri rappresentanti presso l'ufficio elettorale regionale''.

''Art. 17. – 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.

2. Gli elettori, di cui all'articolo 37 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e gli appartenenti alle forze armate e a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, sono ammessi a votare nella sezione, presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per cause di servizio.

''Art. 18. – 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti''.

''Art. 19. – 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'Ufficio elettorale regionale''.

''Art. 20. – 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'Ufficio elettorale regionale''.

«Art. 21. – 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonchè alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perchè, a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'Ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'Ufficio elettorale regionale''.

Art. 22. – 1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale, sede dell'Ufficio elettorale regionale.

2. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prendeme visione nei successivi quindici giorni''.

«Art. 23. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il Tribunale a termini dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini dell'articolo 17.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei collegi, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

4. L'assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due tre, quattro ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.

5. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

6. Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

7. L'Ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della Regione, perchè, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

8. Se in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 17, il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletto in caso di parità di voti validi, il più anziano di età''.

''Art. 24. – 1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della Regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni''.

''Art. 25. – 1. I posti di senatore, che rimangono vacanti per cause anteriori o sopravvenienti alla elezione, sono attribuiti ai candidati che nel medesimo gruppo hanno ottenuto la maggiore cifra relativa individuale.

2. Se non vi sono candidati di quel gruppo, si applica il disposto del terz'ultimo comma dell'articolo 19''.

''Art. 26. – 1. L'elezione uninorninale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

1) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

2) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore otto del trentacinquesimo giorno alle ore venti del trentaquattresirno giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta''.

''Art. 27. – 1. Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 6, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. 3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età''.

''Art. 28. – 1. Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45º giorno antecedente quello della votazione'';

l) al sesto comma dell'articolo 26 le parole ''dell'articolo 48'' sono sostituite con le altre ''dell'articolo 64'';

m) all'ottavo comma dell'articolo 26 le parole ''all'art. 47'' sono sostituite con le altre ''all'articolo 67'';

n) al nono comma dell'articolo 26 le parole ''dell'articolo 52'' sono sostituite con le altre ''dell'articolo 73'';

o) all'undicesimo comma dell'articolo 26 le parole ''all'articolo 48'' sono sostituite con le altre ''all'articolo 64''.

''Art. 29. – 1. Per l'adempimento del dovere del voto e per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per i senatori di diritto i casi di ineleggibilità per pubblico ufficio, previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 del testo unico predetto, sono considerati casi di incompatibilità.

3. I detti senatori, precedentemente alla prima riunione del Senato, devono dimettersi dall'altro ufficio ricoperto''.

''Art. 30. – 1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

5. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giugno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala a termini dell'articolo 48 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

6. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

7. Le operazioni, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

8. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore diciotto del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

9. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

10. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 48 sopra richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino''.

''Art. 31. – 1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella ''Gazzetta Ufficiale'' del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il Comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla Commissione elettorale mandamentale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione''.

''Art. 32. – 1. Nel caso di contemporaneità della elezione dei deputati e di quella dei senatori, si può essere candidati in entrambe. Il candidato che sia proclamato eletto tanto per il Senato, quanto per la Camera dei deputati, deve optare per l'uno o per l'altra non più tardi del giorno precedente quello della convocazione dei due rami del Parlamento. In mancanza, s'intende che abbia optato per il Senato''.

''Art. 33. – 1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono comtemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato''.

''Art. 34. – 1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440''.

''Art. 35. – 1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa''.

''Art. 36. – 1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella ''Gazzetta Ufficiale'' della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato''».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

4.86

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

4.87

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1 e, al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a).

4.43

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 1.

4.9

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato ''decreto legislativo n. 533 del 1993'', è abrogato».

4.15

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato ''decreto legislativo n. 533 del 1993'', è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. Si applicano altresì tali norme anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli statuti ed alle relative norme di attuazione.''.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La Regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La Regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».

4.25

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato ''decreto legislativo n. 533 del 1993'', è sostituito dal seguente:

''Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale''».

4.112

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «in una unica consultazione elettorale».

4.84

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

4.113

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

4.44

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 2.

4.83

MANCINO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In ogni regione sono costituiti tanti collegi uninominali quanti sono i senatori ad essa assegnati. Le sezione elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

2-bis. Ai fini delle prime elezioni senatoriali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali vigenti alla data del 1º gennaio 1993».

4.13

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato presente nelle liste elettorali».

4.12

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale sulla base delle preferenze ottenute da ciascun candidato presente nelle liste elettorali, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

4.17

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «,con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad una prima attribuzione provvisoria», con le seguenti: «all'attribuzione», e sopprimere le parole: «lettera b)»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3 sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sostituire la parola: «Procede» con le seguenti: «L'ufficio elettorale regionale procede»; sopprimere, in fine, l'ultimo periodo;

d) sopprimere i commi 4 e 5;

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente».

4.16

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «,con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad una prima attribuzione provvisoria», con le seguenti: «all'attribuzione»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3 sopprimere le parole: «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo,»;

d) sopprimere i commi 4, 5 e 6.

4.85

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

4.114

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale».

4.45

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere i commi 3 e 4.

4.88

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

4.89

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2 e, al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b).

4.46

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 2.

4.77

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 8», sopprimere le parole: «14-bis».

4.90

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4.91

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3 e, al comma 4, sopprimere la lettera a).

4.47

VITALI, MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE

Sopprimere il comma 3.

4.10

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non piu'di 1. 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscritto re deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4.14

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'Interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscritto re deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu'di 500.000 abitanti e fino a 1.000,000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare''.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscritto deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

4.76

MANCINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature anche se relative alla stessa persona non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione.

2. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una regione e per più di tre collegi. La candidatura della stessa persona in più di una regione importa nullità della elezione. Se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle che siano state indicate per ultimo.

3. Per il Molise le candidature non possono essere inferiori a due e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi.

4. Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato, e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno si intenda contraddistinguerlo.

5. È consentita la presentazione nell'ambito della stessa regione, di più gruppi aventi lo stesso contrassegno sempre che i candidati di ciascun gruppo vengano presentati in collegi diversi.

6. La dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere la indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

7. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta a) da almeno 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti.

8. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni delle liste dei candidati per ogni collegio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto della metà.

9. Si applicano le norme concernenti la esenzione dalle sottoscrizioni, di cui al primo comma dell'art. 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, all'art. 6 del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, ed al comma 2 dell'art. 12 della L. 21 marzo 1990, n. 53:

10. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in collegi di altre regioni.

11. La documentazione relativa ai gruppi di candidati deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione.

12. La presentazione del gruppo di candidature va fatta, nel caso di pluralità di contrassegni, congiuntamente p.ai rispettivi rappresentanti di cui all'articolo 17, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361''».

4.30

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 1, dopo le parole: «liste dei candidati», inserire le seguenti: «e delle candidate».

4.8

CUTRUFO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«Allo stesso modo nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo, e che abbiano, tra i propri iscritti, almeno due rappresentanti eletti al Parlamento europeo».

4.98

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «di un terzo».

4.117

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».

4.48

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 3, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo».

4.118

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel terzo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «con almeno due partiti o gruppi politici» con le seguenti: «con almeno un partito o gruppo politico».

4.3

FORMISANO, DE PAOLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo» con le seguenti: «abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento nazionale o europeo».

4.18

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 3, sopprimere le parole: «con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

4.99

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957».

4.38

DATO, SOLIANI, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A pena di inammissibilità ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

4.96

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni lista, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà''».

4.28

DATO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'atto della presentazione, ogni lista è composta da un elenco di candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente, dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rideterminazione dei rimborsi elettorali in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di equilibrata rappresentanza dei sessi nelle elezioni del Parlamento)

1. Limitatamente alla prima elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, le liste che non rispettano i requisiti relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere, di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sanzionati, in sede di riconoscimento del rimborso per le spese elettorali, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, attraverso una riduzione fino a due terzi del rimborso stesso, in misura direttamente proporzionale al numero di candidature eccedenti la soglia indicata, ovvero una riduzione pari alla metà del rimborso in caso di violazione dell'obbligo di omogenea distribuzione dei candidati e delle candidate.

2. Dalla seconda elezione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle liste di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, a pena di inammissibilità, ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a due. Le norme relative all'alternanza e alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993 si applicano fintanto che lo scarto di eletti nazionali tra i due generi risulti superiore al 15 per cento.

4.97

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ogni lista, a pena di nullità, è composta da un numero di candidati alternati per genere in una successione non superiore a due e in cui, in ogni caso, a pena di inammissibilità, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

4.41

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «,all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «è composta, a pena di inammissibilità, da un elenco di candidati alternati per genere in modo tale che nessun genere possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

4.39

SOLIANI, DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «candidati», fino alla fine del periodo con le seguenti: «candidate e candidati, in cui ciascun genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi delle candidature complessive; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

4.95

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «elenco di candidati», inserire le seguenti: «,alternati per genere in una successione non superiore a due e in cui, in ogni caso, a pena di nullità, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi».

4.50

BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

4.70

BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

4.92

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un determinato ordine».

4.33

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO VITTORIA, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «e di candidate rispettivamente in successione non superiore a due, a pena di inammissibilità».

4.20

DENTAMARO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «presentati», fino alla parola: «ordine», con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati», inserire le seguenti: «e candidate».

4.37

BORDON

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, sostituire le parole: «secondo un determinato ordine», con le seguenti: «in ordine alternato per genere, e in cui nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà dei candidat, a pena di inammissibilità della lista. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

4.34

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO VITTORIA, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà, a pena di inammissibilità».

4.19

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, sostituire le parole da: «presentati», fino alla parola: «ordine», con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, a pena di inammissibilità».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: «candidati», inserire le seguenti: «e candidate».

4.35

ACCIARINI, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, DATO, DE PETRIS, DE ZULUETA, DENTAMARO, DONATI, FRANCO VITTORIA, LEVI-MONTALCINI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PILONI, SOLIANI, STANISCI, ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO TOMMASO, FALOMI, FORMISANO

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore alla metà, a pena di inammissibilità».

4.69

BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 4, sostituire le parole: «,presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «e candidate».

4.51

VILLONE, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza».

4.52

PASSIGLI, VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «presentati secondo un determinato ordine», con le seguenti: «con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita dei singoli candidati».

4.93

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 3, capoverso: «Art. 9», nel comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e alternati per genere e in cui, in ogni caso, a pena di nullità, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà».

4.40

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», comma 4, primo periodo, dopo le parole: «determinato ordine» aggiungere le seguenti: «, in modo tale che ogni genere non possa essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati, a pena di inammissibilità della lista».

4.5

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», nel comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 4 in merito all'alternanza ed alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

4.6

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», nel comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in cui ogni genere non può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

Conseguentemente al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 4 in merito alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

4.119

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», nel comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le liste recanti più di un nome conterranno candidature femminili nella misura di almeno un terzo e nella misura di almeno una donna ogni due uomini».

4.21

DENTAMARO

Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, ogni lista, a pena di ammissibilità, deve contenere un numero uguale di candidati e candidate, con arrotondamento all'unità superiore e deve essere ordinata alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso».

4.82

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A pena di inammissibilità, ciascuna lista è composta in modo tale che ogni genere sia rappresentato in una successione non superiore a due e, complessivamente, in misura non inferiore ad un terzo; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

4.36

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In ogni lista, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi poò essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».

4.27

DATO, BAIO DOSSI, MAGISTRELLI, SOLIANI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I capilista delle liste presentati con il medesimo contrassegno non possono rappresentare ciascun genere in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

4.53

FRANCO VITTORIA, PAGANO, ACCIARINI, PILONI, BETTONI BRANDANI, STANISCI, BONFIETTI, BASSANINI, GUERZONI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE, MANZELLA

Al comma 3, capoverso «Art. 9», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'entità del rimborso per le spese elettorali, come determinato ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento per i movimenti e i partiti politici, liste di candidati i cui candidati risultino eletti nella misura del 40 per cento del sesso meno rappresentato, e del 10 per cento per quelli i cui candidati risultino eletti nella misura del 30 per cento del sesso meno rappresentato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 250 milioni di euro annui;

b) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

4.31

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», nel comma 5, dopo le parole: «dei candidati», sono aggiunte le seguenti: «e delle candidate».

4.54

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 3, capoverso «Art. 9», nel comma 5, sostituire le parole da: «con l'osservanza delle norme» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione».

4.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

4.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4 e al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, sopprimere il numero 1).

4.55

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, BASSO

Sopprimere il comma 4.

4.72

MANCINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione dei rispettivi gruppi;

c) comunica ai delegati dei gruppi le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale: a) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretori o ed in altri luoghi pubblici entro il 15º giorno antecedente quello della votazione; b) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui al n. 2).

3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate alla presente legge e riproducono le generalità dei candidati ed i contrassegni, secondo l'ordine di cui al n. 1).

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate».

4.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

4.7

CUTRUFO

Al comma 4, al lettera a), capoverso, nel comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e lo spazio per l'indicazione della preferenza».

Conseguentemente al comma 6, capoverso, aggiungere le seguenti parole: « ovvero mediante l'indicazione di una preferenza, espressa scrivendo il nome del candidato appartenente alla lista stessa. Il voto si intende validamente espresso anche nel caso di segno apposto sul contrassegno e di contemporanea indicazione di una preferenza. Nel caso di indicazione di una preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata il voto è comunque assegnato alla lista cui appartiene il candidato indicato».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso, nel comma 7, sostituire le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» con le altre: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano d'età».

4.71

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «, uno sotto l'altro,».

4.57

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 4, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono circoscritti da un rettangolo».

4.56

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 4, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate».

4.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

4.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5 e, al comma 6, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

4.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 6 e 7.

4.121

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 6.

4.73

MANCINO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o, comunque, sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto.

2. Il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti''».

4.58

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 7.

4.11

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 16 – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono; b) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 15 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi; 2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il sei per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno il sei per cento dei voti validi espressi''».

4.74

MANCINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. – 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.

2. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni''».

4.24

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 1 sopprimere le parole: «lettera b)»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sopprimere il primo periodo e, al secondo periodo, sostituire la parola «Procede» con le seguenti: «L'ufficio elettorale regionale procede». Sopprimere, in fine, l'ultimo periodo;

d) sopprimere i comm 4, 5, 6.

4.59

BASSANINI, MANZELLA, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, sopprimere la letterab).

4.123

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», al comma 1, lettera b), n.1), sostituire la cifra: «20», con la seguente: «10», e al n.2), sostituire la cifra: «8» con la seguente: «4».

4.129

DE PAOLI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento» con le seguenti: «le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 10 per cento».

4.107

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, capoverso «Art. 16», lettera b), n.1), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

4.23

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nell comma 1, lettera b), n.1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «1 per cento»;

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «1 per cento».

4.22

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n.1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente, al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

4.4

FORMISANO

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n.1), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento dei voti validi espressi», con le seguenti: «almeno il 2 per cento di voti validi espressi».

4.108

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n.1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

4.128

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n.1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «4 per cento».

4.78

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede un particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».

4.130

DE PAOLI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n. 2), sostituire le parole: «l'8 per cento dei voti validi espressi» con le altre: «il 5 per cento dei voti validi espressi».

4.109

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n.2), sostituire le parole: «8 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

4.79

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera b), n.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede un particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».

4.60

VILLONE, PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 8.

4.75

MANCINO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. L'articolo 17 del decreto legislativo n.533 del 1993 è sostituito dal seguente:

''Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il Tribunale a termini dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

2. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi per i quali non è avvenuta la proclamazione a termini dell'articolo 17.

3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio. Nel caso di candidature presentate in più di uno dei Collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

4. L'assegnazione del numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente:

a) si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono fra i quozienti, così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria.

5. A parità di quoziente il posto è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

6. Se a un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

7. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età. Della proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle Prefetture della Regione, perché, a mezzo dei Sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.

8. Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior numero di voti validi, e, in caso di parità di voti validi, il più anziano d'età''».

4.61

PASSIGLI, VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 1.

4.80

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», al comma 1 sostituire le parole: «ad una prima attribuzione provvisoria» con le seguenti: «all'attribuzione».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

4.62

GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

4.125

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere i commi 2 e 4 e, conseguentemente ogni altro riferimento ad essi relativi nei capoversi 17 e 17-bis.

4.63

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 2.

4.64

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 3.

4.110

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 8, capoverso «Art. 17», nel comma 3, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

4.127

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», ovunque ricorra, sostituire: «3 per cento» con: «4 per cento».

4.65

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», nel comma 3, settimo periodo, sopprimere le parole: «a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»..

4.66

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 4.

4.67

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 5.

4.68

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», sopprimere il comma 6.

4.81

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», nel comma 6, sostituire le parole: «ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1),» con le seguenti: «che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».

4.126

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 9.

4.32

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 10, capoverso «Art. 19» nel comma 1, dopo le parole: «, al candidato» sono aggiunte le seguenti: «o alla candidata».

4.0.1

DATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure premiali per i partiti o movimenti politici che sostengono le candidature femminili nelle elezioni politiche)

1. L'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Risorse finanziarie per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica). – 1. Al fine di incentivare e sostenere la partecipazione delle donne agli organi di rappresentanza, una quota pari al 10 per cento dei fondi complessivamente destinati alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservata ai partiti o movimenti politici che, nelle relative consultazioni elettorali, abbiano almeno il 30 per cento di candidate donne tra i rispettivi candidati eletti.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita secondo i criteri di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

3. In caso di mancata attribuzione della quota di cui al comma 1, le relative risorse finanziarie sono destinate alle formalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna.

4. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

5. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 4, attraverso un apposito capitolo all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, danno conto in forma dettagliata di della tipologia, dell'estensione e del costo di ciascuna iniziativa realizzata per le finalità di cui al comma 4».

4.0.3

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per la promozione di una equilibrata rappresentanza delle donne e degli uomini in Parlamento)

1. Dalla prima elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, nelle liste di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a due e in misura non superiore a due terzi, a pena di inammissibilità delle stesse liste.

2. Le norme relative alla alternanza e alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 1, comma 6, capoverso ''Art. 18-bis'', comma 3, si applicano fintanto che lo scarto di eletti nazionali tra i due generi risulti superiore al 15 per cento».

4.0.2

DATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Preclusione all'accesso al rimborso elettorale)

1.. Le liste composte da più di due candidati devono rappresentare ogni genere in una successione non superiore a due e in misura non inferiore ad un terzo del totale delle candidature.

2. Limitatamente alla prima elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma l è sanzionata con la preclusione all'accesso ai rimborsi elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Dalla seconda elezione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 1 è causa di inammissibilità della lista.

Art. 5

5.9

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere l'articolo.

5.20

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Disposizioni speciali per la regione Valle d'Aosta). – Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

''TITOLO VII – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA.

Art. 20. – 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della regione sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

c) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Art. 20-bis. – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

Art. 21. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 21-bis. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata

dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.».

5.10

BASSANINI, MANZELLA, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 1, capoverso: «Art. 20», comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: «La dichiarazione di candidatura è effettuata» inserire le seguenti: «dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione».

5.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso: «Art. 20-bis» sostituire le parole: « nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale» con le seguenti: «ogni candidato può accettare la candidatura al massimo in due collegi uninominali. In caso di elezione in entrambi i collegi dovrà scegliere il collegio nel quale ha ottenuto la percentuale più alta. Nell'altro collegio risulterà vincitore il secondo candidato che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti validi».

5.4

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso: «Art. 20-bis» dopo le parole: «nessun candidato» inserire le seguenti: «o candidata».

5.2

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 21».

5.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 21».

5.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 21, comma 1, sopprimere la lettera a).

5.5

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso: «Art. 21», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «il candidato», inserire le seguenti: «o la candidata».

5.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 21, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

5.6

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso: «Art. 21», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il candidato», inserire le seguenti: «o la candidata».

5.11

VILLONE, BASSANINI, MANZELLA, GUERZONI, PASSIGLI, VITALI

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 21-bis».

5.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 21-bis».

5.1

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

Al comma 1, capoverso: «Art. 21-bis», nel comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21».

5.7

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso: «Art. 21-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ciascun candidato» inserire le seguenti: «o candidata».

5.8

BAIO DOSSI, SOLIANI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», comma 7, dopo le parole: «il candidato», inserire le seguenti: «o la candidata».

5.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso art. 21-ter.

5.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso art. 21-ter, al comma 2, dopo le parole: «almeno un anno», inserire le seguenti: «e sei mesi».

5.0.1

MANZELLA, BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In caso di abrogazione legislativa o referendaria della presente legge, l'elezione del Senato della Repubblica sarà disciplinata – fino alla eventuale emanazione di nuove disposizioni – dal testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533».

Art. 6

6.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

6.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

6.1

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 2.

6.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

6.2

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 3.

6.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

6.3

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 4.

6.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

6.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

6.4

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 5.

6.34

GUERZONI, BASSANINI, PASSIGLI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

''Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista, firmata, anche in atti separati, dal prescrittof numero di elettori''».

6.5

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 6.

6.6

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 7.

6.7

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 8.

6.8

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 9.

6.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

6.9

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 10.

6.10

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 11.

6.11

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 12.

6.12

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 13.

6.13

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 14.

6.14

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 15.

6.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

6.15

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 16.

6.16

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 17.

6.17

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 18.

6.18

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 19.

6.19

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 20.

6.20

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 21.

6.21

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 22.

6.22

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 23.

6.23

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 24.

6.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

6.24

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 25.

6.25

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 26.

6.26

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 27.

6.27

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 28.

6.28

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 29.

6.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere i commi 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

6.29

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 30.

6.30

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 31.

6.31

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 32.

6.32

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 33.

6.33

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 34.

6.0.1

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 8 aprile 2004, n.90)

1. All'articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n.90; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''essere rappresentato'', sono inserite le seguenti: ''a pena di inammissibilità della lista stessa'';

b) i commi 2 e 3 sono abrogati''.

2. Non si applicano le sanzioni, già comminate ai sensi della norma abrogata, non ancora escusse al momento della entrata in vigore della presente legge».

Art. 7

7.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

7.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

7.1

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trenta».

7.2

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.3

BATTISTI, PETRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sullo schema di regolamento di attuazione di cui al comma 1 è acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato».

7.4

BATTISTI, PETRINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sullo schema di regolamento di attuazione di cui al comma 1 è acquisito il parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

7.5

BATTISTI, PETRINI

Sopprimere il comma 2.

Art. 8

8.1

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 1.

8.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

8.22

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.2

PASSIGLI, BASSANINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo le parole: ''della rappresentanza tra donne e uomini'' sono inserite le seguenti: ''come indicato all'articolo 9''».

8.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.3

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 3.

8.4

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 5.

8.17

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Sopprimere il comma 5.

8.18

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

8.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

8.19

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.20

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

8.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

8.9

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «delle liste di candidati», aggiunere le seguenti: «e candidate».

8.21

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

8.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

8.5

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 6.

8.11

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Sopprimere il comma 6.

8.12

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

8.10

SOLIANI, BAIO DOSSI, DATO, MAGISTRELLI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «delle liste di candidati», inserire le seguenti: «e candidate».

8.13

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

8.6

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 7.

8.14

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Sopprimere il comma 7.

8.15

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

8.16

MANCINO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

8.7

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 8.

8.8

PASSIGLI, BASSANINI

Sopprimere il comma 9.

Art. 9

9.1

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere l'articolo.

9.2

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 3, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, le parole: ''Entro il mese di ottobre di ogni anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 15 settembre di ogni anno''».

9.3

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 1.

9.13

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 gennaio» con le seguenti: «10 gennaio».

9.4

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, le parole: «per la durata di giorni quindici», sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di un mese».

9.5

MANZELLA, BASSANINI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

''1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, verifica, entro i successivi trenta giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati''».

9.14

BATTISTI, PETRINI

Al coma 2, sostituire le parole: «entro il mese di febbraio», con le seguenti: «entro il 20 febbraio».

9.6

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'albo formato a norma dei precedenti articoli» sono inserite le seguenti: «ha validità quinquennale e».

9.7

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI, BASSO

Sopprimere il comma 3.

9.8

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:

«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, secondo le modalità di cui all'articolo 3, della sostituzione delle persone cancellate».

9.15

BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

9.9

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Sopprimere il comma 4.

9.10

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 4, capoverso: «Art. 6», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nell'albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati in caso di eventuale rinuncia o impedimento».

9.16

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alinea, sostituire la parola: «ventinquesimo» con la seguente: «ventottesimo».

9.17

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alinea, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «diciottesimo».

9.18

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alinea, sostituire la parola: «due» con la seguente: «cinque».

9.20

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alinea, sostituire le parole: «della prima sezione», con la seguenti: «di una sezione estratta a sorte».

9.19

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, alinea, sostituire le parole: «della prima» inserire le seguenti: «e della seconda».

9.11

BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 4, capoverso: «Art. 6» nel comma 1, sopprimere la lettera c).

9.21

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso, nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «comune stesso», inserire le seguenti: «o di comuni limitrofi».

9.12

GUERZONI, BASSANINI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE, VITALI

Al comma 4, capoverso «Art. 6», sopprimere il comma 2.

9.23

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso «Art. 6», nel comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «due nomi» con le seguenti: «tre nomi».

9.22

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso «Art. 6», nel comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «più anziano» con le seguenti: «più giovani».

9.25

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso «Art. 6», nel comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «deve essere comunicato», inserire le seguenti: «unitamente a idonea documentazione giustificativa».

9.24

BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, capoverso «Art. 6», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «quarantotto ore» con le seguenti: «settantadue ore, salvo casi eccezionali».

Art. 10

10.1

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Sopprimere l'articolo.

10.2

PASSIGLI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, VILLONE, VITALI

Sopprimere il comma 1.

10.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "15.000 abitanti" con le seguenti: "5.000 abitanti".

10.7

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «o a un funzionario del comune».

10.8

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «o a un funzionario del comune» con le seguenti: «o al funzionario di qualifica più elevata in servizio presso il comune».

10.9

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché fornito del titolo di studio del diploma di laurea».

10.10

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

10.3

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Nei casi di scioglimento dell'amministrazione comunale, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzione di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario, o impiegato del comune».

10.4

VILLONE, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VITALI

Sopprimere il comma 2.

10.11

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso, sostituire ovunque la parola: «quattro», con la parola: «sei».

10.12

BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «otto», con la parola: «dieci».

10.5

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Sopprimere il comma 3.

10.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

10.6

VITALI, BASSANINI, GUERZONI, MANZELLA, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti».

10.13

BATTISTI, PETRINI

Al comma 3, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «ventesimo».

10.0.1

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Referendabilità)

1. In caso di abrogazione degli articoli da 1 a 10 della presente legge attraverso referendum popolare di cui all'articolo 75 della Costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che dichiara l'avvenuta abrogazione delle disposizioni sottoposte a consultazione referendaria, si applicano le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica vigenti alla data di pubblicazione della presente legge».

10.0.2

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. In caso di abrogazione di norme della presente legge, per effetto del referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione, si applicano, per quanto necessario al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.3

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. In caso di abrogazione dei precedenti articoli, per effetto del referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione, si applicano, per quanto necessario al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.4

DENTAMARO, FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è ridotto alla metà sia per le elezioni della Camera dei deputati sia per quelle del Senato della Repubblica».

Art. 11

11.1

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo», con le seguenti: «nel trecentosessantacinquesimo giorno successivo».

11.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo», con le seguenti: «con le elezioni per la diciassettesima legislatura».

11.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo», con le seguenti: «nel 2020».

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

565a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

 Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Ali'.

 

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, intervenendo in sede di replica, ricorda che i lavori per una riforma della legge elettorale furono avviati alla Camera dei deputati durante la scorsa primavera, per cui ritiene che non si possa accusare la maggioranza di aver impedito un ampio e approfondito dibattito. Condivide in via di principio l'opportunità di pervenire a un consenso più ampio in materia elettorale, tuttavia rileva la totale indisponibilità dell’opposizione a ogni intervento, persino alla proposta di limitate correzioni alla normativa vigente, sulle quali si era incentrato il dibattito durante la prima fase dell'iter. Successivamente, la maggioranza si è determinata a procedere a una riforma più ampia che, anche per evitare fraintendimenti, può essere descritta come un sistema che assicura alla Camera dei deputati un risultato assimilabile a quello proprio del maggioritario, garantendo nel contempo una distribuzione proporzionale dei seggi. Si tratterebbe comunque di un sistema proporzionale assai diverso dai modelli adottati in Italia fino al 1993.

Ricorda che la vigente legge elettorale ha determinato fenomeni ai limiti dell'etica politica, come i patti di desistenza, le liste civetta e l’incompletezza della Camera dei deputati: la circostanza che la Camera dei deputati non sia stata costituita nel suo plenum, è a suo avviso di assoluta gravità, e rende particolarmente evidente la necessità di intervenire con adeguate correzioni. E' poi da respingere, l'accusa che la maggioranza intenda modificare la legge elettorale per convenienza. Tale accusa è reversibile, nel senso che si potrebbe sostenere che i Gruppi del centrosinistra vogliono mantenere il sistema vigente solo perché consentirebbe loro di ottenere un risultato migliore. Anche la critica secondo la quale la nuova legge elettorale indebolirebbe la governabilità è infondata: sono infatti previste apposite norme volte a incentivare la formazione di coalizioni e a indicare il capo della coalizione vincente quale naturale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica. Si deve inoltre considerare che il sistema maggioritario, nei fatti, ha favorito la proliferazione di piccoli partiti, ai quali il sistema di elezione in collegi uninominali ha finito per attribuire un ruolo spesso determinante. Quanto alla rappresentatività dei parlamentari, ricorda che il meccanismo della lista bloccata è praticato in molti sistemi elettorali, compresi quelli per l’elezione del Parlamento europeo e dei Consigli regionali, nonché quello per l’attribuzione dei seggi della quota proporzionale alla Camera dei deputati; fra l’altro, la designazione da parte dei partiti caratterizza anche le attuali candidature nei collegi uninominali. In ogni caso, ritiene che i partiti sapranno coltivare il rapporto con il territorio anche in presenza di un sistema elettorale diverso rispetto al passato.

Per quanto riguarda le obiezioni in merito alla compatibilità costituzionale di alcune disposizioni, sottolinea che il premio di maggioranza per l’elezione del Senato, non potendo avere come riferimento l’intero territorio nazionale, visto il vincolo dell’articolo 57, primo comma, della Costituzione, svolge comunque la funzione di incentivare la formazione di coalizioni e di evitare l’eccessiva moltiplicazione delle forze politiche a livello regionale. In proposito, ritiene che la governabilità sarà comunque agevolata, nei fatti, in primo luogo dalla tendenza del corpo elettorale a votare in modo omogeneo per le due Camere. Ritiene che nello stesso senso opereranno le norme per il deposito dei contrassegni di lista, del programma elettorale e dell’indicazione del capo della coalizione: le disposizioni previste per la Camera dei deputati, che prevedono che tali adempimenti siano compiuti a livello nazionale, sono infatti applicabili anche per l’elezione del Senato (articolo 8 del testo unico per l’elezione del Senato che rinvia all’articolo 14-bis del testo unico per l’elezione della Camera dei deputati). Ciò, peraltro, non preclude – a suo giudizio – la possibilità che una coalizione o una lista non collegata, che abbia depositato a livello nazionale il proprio contrassegno, sia poi presente in una sola circoscrizione. Si può dunque ritenere che le disposizioni per l’elezione del Senato siano ugualmente orientate ad assicurare la governabilità.

Considera infondata la censura di contrasto con l’articolo 51 della Costituzione, nel testo riformato, mossa alle disposizioni in esame. Ricorda, innanzitutto, che tale norma costituzionale trova già parziale attuazione nella disciplina del rimborso delle spese per consultazioni elettorali (articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157), che privilegia i partiti e i movimenti politici che promuovono la partecipazione attiva delle donne alla politica; l'introduzione di norme che diano ulteriore attuazione a quel principio nella legge elettorale può essere valutata in termini di opportunità, ma non di legittimità costituzionale.

Replica, quindi, alle osservazioni critiche avanzate dai senatori Bassanini e Passigli sugli sbarramenti concepiti con misure diverse per le liste che partecipano alle coalizioni e per quelle non collegate. Sottolinea il carattere distinto dei due limiti: per effetto dello sbarramento "esterno", i voti ottenuti dalla lista non collegata che non accede alla rappresentanza sono inutilizzabili, mentre nel caso dello sbarramento "interno" la sterilizzazione colpisce solo la lista coalizzata che non supera la soglia: essa infatti non accede al riparto dei seggi, mentre i voti da questa conseguiti sono computati ai fini dell'individuazione della coalizione vincente. Pertanto, la diversità delle soglie è giustificata dall’eterogeneità del loro fine.

Per quanto riguarda l’ipotesi che, per l'elezione del Senato, in una Regione nessuna coalizione consegua il 20 per cento dei voti e che nessuna delle liste non collegate raggiunga l’8 per cento, ritiene che operi la norma di chiusura di cui all’articolo 1 del testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo proposto dal disegno di legge n. 3633, nel senso che si applica un sistema elettorale proporzionale puro. Si tratta comunque di casi limite, che si possono verificare nel funzionamento di tutti i sistemi elettorali, compreso quello vigente.

Per quanto riguarda la presentazione dei contrassegni, a suo avviso le disposizioni possono interpretarsi nel senso che è lecito presentare contrassegni compositi, nel qual caso, tuttavia, sarebbe preclusa la presentazione nella medesima circoscrizione di liste contraddistinte da uno dei simboli compresi nel contrassegno composito.

Si sofferma anche sulla disposizione di cui all’articolo 17, comma 6, del testo unico per l’elezione del Senato, come riformato dall’articolo 4, comma 8, del disegno di legge n. 3633, che disciplina il riparto dei seggi spettanti alle coalizioni tra le liste che le compongono. Tale disposizione presenta una formulazione obiettivamente infelice, recando un incongruo rinvio alle "liste ammesse al riparto ai sensi dell’articolo 16, lettera b), n. 1)", il quale però riguarda le coalizioni di liste. Ad ogni modo, a suo giudizio la disposizione può interpretarsi in via sistematica nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

Infine commenta la disposizione di cui all’articolo 3 del disegno di legge in esame in base alla quale, nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di 120 giorni, non hanno effetto le cause di ineleggibilità ivi indicate, se le funzioni esercitate siano cessate entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge elettorale. Tale disposizione, a suo avviso, si estende all’elezione del Senato, per effetto di alcuni rinvii contenuti nel decreto legislativo n. 533 del 1993: in particolare, l’articolo 27, che rinvia alle norme per l’elezione della Camera dei deputati per l’esercizio del diritto di voto e per tutto quanto non disciplinato, e l’articolo 5, che rinvia alla disciplina della rieleggibilità di cui all’articolo 7 del testo unico per la Camera dei deputati. Pur ritenendo che sarebbe stato preferibile chiarire meglio l'applicabilità di tale disposizione transitoria anche per l'elezione del Senato, ribadisce la convinzione che detta norma operi comunque, anche in considerazione di principio di necessaria omogeneità di disciplina e in forza di una lettura sistematica della proposta di riforma.

 

Il ministro CALDEROLI si rimette alle considerazioni svolte dal Presidente relatore e si riserva di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

 

Il seguito dell’esame, è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,20.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2005

566a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Si procede all’esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3633 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell’8 novembre.

 

Il presidente PASTORE (FI) avverte che alcuni emendamenti sono stati riformulati dai proponenti: i testi sono pubblicati in allegato al presente resoconto.

 

Ha quindi inizio l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1.

 

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 1.68, a norma del quale le disposizioni concernenti il deposito delle liste e soprattutto l’indicazione di un capo della coalizione non si applicherebbero alle elezioni del Senato. Questo deve essere eletto su base regionale e, come ha osservato anche il senatore D’Onofrio, coerentemente alla concezione del Costituente, ha una funzione rappresentativa diversa da quella della Camera dei deputati. Obietta, peraltro, che nel sistema di elezione del Senato, regolato dall’articolo 4, vi è un’assoluta irrazionalità del premio di maggioranza, articolato per regione, dal quale potrebbero discendere quote premiali di seggi del tutto eterogenee, con effetti distorsivi per la governabilità.

Riguardo al meccanismo della lista bloccata, dà conto dell’emendamento 1.69, che con intento evidentemente polemico prevede che, sulla base dei risultati della consultazione elettorale, i segretari nazionali dei partiti comunicano i nominativi dei deputati e dei senatori ai Presidenti delle Camere. A suo avviso, l’attribuzione ai vertici dei partiti della scelta delle candidature rappresenta infatti una grave deformazione della democrazia.

 

Il presidente PASTORE (FI) fa presente che l’emendamento 1.69, che può essere utile per sostenere la tesi polemica del proponente, dovrebbe essere ritirato, altrimenti sarebbe considerato inammissibile perché in contrasto con la natura elettiva delle Camere, prescritta dalla Costituzione.

 

La senatrice DATO (Mar-DL-U) illustra alcuni emendamenti a sua firma che propongono un’alternanza di candidati e candidate nelle liste elettorali, tali da assicurare che la presenza di ciascuno dei due sessi non superi i due terzi. Sottolinea che tale soluzione assume il valore di una riserva di eletti ed elette solo perché la legge elettorale proposta è accompagnata dal meccanismo della lista bloccata, che impedisce la libera espressione della preferenza elettorale.

La sua proposta di riequilibrio nelle candidature, ispirata alla nota direttiva dell’Unione europea, è assistita o dalla inammissibilità delle liste che non osservano i limiti prescritti o, in subordine, da una sanzione economica.

 

Il senatore PASSIGLI (DS-U) illustra le proposte da lui presentate, intese in particolare a conservare la legge elettorale vigente. Questa, a suo avviso, ha garantito la governabilità del sistema, nei limiti in cui ciò è possibile in presenza di coalizioni elettorali disomogenee e con il sistema del turno unico. Inoltre, la legge per l’elezione della Camera dei deputati ha assicurato una sostanziale omogeneità nella composizione della Camera e del Senato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore D’Onofrio nel dibattito generale, è evidente, a suo giudizio, la contraddizione fra la riforma costituzionale tuttora in discussione, che indica la necessità di promuovere la formazione di una maggioranza di governo, e la legge elettorale in esame, che invece non agevola l’omogenea composizione dei due rami del Parlamento.

Un secondo gruppo di emendamenti è volto a correggere la proposta della maggioranza, con l’introduzione del doppio turno di collegio (emendamento 1.183), con premio di governabilità e diritto di tribuna per le formazioni che, al secondo turno, non si colleghino ad alcuna coalizione. In tal modo, a suo avviso, si introdurrebbe un forte incentivo per le coalizioni e si potrebbero ridurre le formazioni minori che non confluiscono in alleanze di Governo.

Si sofferma quindi sulla proposta di cui all’emendamento 1.186, che propone una minore estensione delle circoscrizioni elettorali, sempre con lo scopo di contenere il numero delle formazioni di minori dimensioni che, soprattutto nella prospettata forma di governo, volta a irrigidire il rapporto fra il Primo ministro e la maggioranza, assumerebbero un potere di veto sull’azione del Governo.

Osserva che in occasione di una riforma della legge elettorale sarebbe opportuno intervenire anche per rinviare l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, in considerazione dell’incertezza sul corpo elettorale della circoscrizione Estero, verificata dalla stessa Commissione nei sopralluoghi condotti all’estero nell’ambito dell’indagine conoscitiva su quella materia. Sottolinea anche l’opportunità di riconsiderare le condizioni per l’acquisizione della cittadinanza italiana: in un Paese in cui i flussi migratori sono soprattutto in entrata, essa dovrebbe basarsi, come in altri Paesi europei, sullo ius soli e non più sullo ius sanguinis.

Per quanto riguarda l’ipotesi di approvare la proposta avanzata dalla senatrice Dato e dal senatore Amato (Atto Senato n. 1732) per il riequilibrio tra uomini e donne nelle candidature, ritiene che sarebbe preferibile inserire una apposita disposizione nella legge elettorale. Vi è infatti il rischio che la Camera dei deputati si opponga ancora una volta alla norma di pari opportunità e perciò sarebbe inutile che il Senato la approvi separatamente dalla riforma elettorale.

Infine, ritiene che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 3, in materia di ineleggibilità, sono suscettibili di censura: infatti, la Corte costituzionale ha più volte affermato che, salvo il caso in cui vi sia il rischio di influenza sul voto degli elettori, deve essere salvaguardato il diritto di elettorato passivo, e dunque le cause di ineleggibilità si dovrebbero trasformare in motivi di incompatibilità.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, precisa che la norma citata riguarda esclusivamente i sindaci e i presidenti delle Province, mentre riconferma la normativa vigente relativamente ad altre cariche elettive.

 

Il senatore VILLONE (DS-U), illustrando alcuni degli emendamenti da lui sottoscritti, osserva che nessun sistema elettorale può considerarsi perfetto in sé, in quanto normalmente costituisce un compromesso fra esigenze di rappresentatività e di governabilità ed è condizionato da altri molteplici profili, quali ad esempio la condizione del ceto politico e i costi delle campagne elettorali. Anche la legge elettorale vigente, a suo giudizio, è imperfetta: ad esempio, perché produce una eccessiva frammentazione tra formazioni politiche. Nondimeno, essa ha garantito un adeguato grado di governabilità.

Conferma quindi le obiezioni, già esposte nella discussione generale, sul metodo seguito dalla maggioranza, che è indotta a modificare il sistema elettorale dalla consapevolezza della sua sconfitta nelle prossime elezioni e dalla volontà di ostacolare la capacità di governo di una probabile maggioranza di centro-sinistra. Osserva ancora, a tale proposito, come sia evidente che le forze politiche in procinto di vincere le elezioni siano favorevoli a un sistema elettorale spiccatamente maggioritario, mentre i partiti che temono di soccombere nella competizione elettorale siano propensi a un sistema proporzionale di attribuzione dei seggi. Ciò che invece non può essere compreso in un ragionevole confronto, è che gli uni impongano agli altri la soluzione che preferiscono.

Si dichiara quindi non pregiudizialmente contrario al sistema proporzionale; tuttavia, la previsione di un premio di maggioranza regionale, come quello previsto per l’elezione del Senato, il meccanismo della lista bloccata, l’obbligo di indicazione di un capo della coalizione e l’assenza di una garanzia per una presenza adeguata delle donne nelle liste dei candidati, connotano negativamente il modello proposto.

La lista bloccata, in particolare, comporta che i parlamentari siano di fatto "nominati"; una procedura fondamentalmente antidemocratica, a suo avviso, soprattutto in assenza di una selezione democratica delle candidature. Non sarebbe semplice, a suo avviso, bilanciare il ruolo degli apparati di partito con le elezioni primarie. Infatti, se queste fossero formalmente orientate alla definizione delle liste elettorali, dovrebbero svolgersi con garanzie idonee e con conseguente aggravio di costi.

In luogo di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che replica i difetti del turno unico di collegio (come dimostra l’esperienza nelle regioni), si sarebbe dovuto propendere, almeno per il Senato, per una legge elettorale proporzionale pura. In tale direzione si muovevano alcune proposte emendative alla riforma dell’ordinamento costituzionale, nel presupposto che il Senato, con un ruolo di garanzia e di collegamento con i territori regionali, dovesse riflettere nella sua composizione la complessità del corpo sociale.

Il premio di maggioranza regionale per l’elezione del Senato, invece, rischia di determinare maggioranze diverse e quindi cause di ingovernabilità.

Esprime infine forti perplessità sulla indicazione di un capo della coalizione: la leadership politica o la sua crisi, a suo avviso, non possono essere sancite per legge e costituiscono un dato rispetto al quale le norme giuridiche risultano del tutto vane.

Conclude, ricordando le proposte di modifica che suggeriscono altri modelli, basati anche sul principio proporzionale, ma più efficienti ed equilibrati di quello imposto dalla maggioranza, sul quale gravano fondati dubbi di legittimità costituzionale.

 

Il senatore MANZELLA (DS-U) sottolinea l’atteggiamento costruttivo che l’opposizione assume proponendo emendamenti migliorativi del testo in esame.

È incomprensibile, a suo avviso, la frattura che si determina con la reintroduzione del sistema proporzionale. L’esperienza costituzionale, infatti, dovrebbe consentire il continuo accumulo di miglioramenti, in coerenza con il pronunciamento del corpo elettorale del 1993, nel referendum che vide la partecipazione di 29 milioni di cittadini.

La proposta in esame comporta l’abbandono dell’esperienza decennale dei collegi territoriali, che ha favorito l’affermarsi di una rappresentanza non solo politico-ideologica, ma anche economica, sociale e culturale del territorio. Quella evoluzione fu sollecitata e perseguita, in particolare, dalla Lega Nord e assume un rilievo maggiore in un Paese come l’Italia che presenta situazioni regionali marcatamente diverse. Nel momento in cui si sottolinea la dimensione locale dell’approccio alla globalizzazione (glocal), la scelta della maggioranza rischia dunque di determinare una democrazia e un Parlamento più poveri.

Con la proposta di riforma elettorale viene meno, inoltre, il rapporto tra voto dell’elettore e coalizione. È dunque fondato, a suo giudizio, il paradosso proposto dal senatore Mancino, di un Parlamento "nominato" dai vertici dei partiti. Si tratta di una opzione che si muove in senso diametralmente opposto, ad esempio, alla volontà di partecipazione espressa dal corpo elettorale nelle elezioni primarie volute dai partiti dell’Unione.

Inoltre, osserva che in sede di riforma dell’articolo 51 della Costituzione, sarebbe stato meglio stabilire che la Repubblica "assicura" le pari opportunità tra donne e uomini, poiché l’attuale disposizione non assume un valore cogente per il legislatore.

Conclude, esprimendo la preoccupazione per i rischi di ingovernabilità che deriverebbero dal sistema elettorale proposto.

 

Il senatore BASSANINI (DS-U) si riserva di intervenire nella seduta antimeridiana di domani, per illustrare alcuni emendamenti all’articolo 1.

 

Il PRESIDENTE rileva che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dare conto degli altri emendamenti all’articolo 1, che pertanto si intendono illustrati, così come l’ordine del giorno presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3633

 

Art. 4

4.78

Mancino, Battisti, Petrini

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede un particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».

__________________________

4.78 (testo 2)

Mancino, Battisti, Petrini

Al comma 7, capoverso «Art. 16», nel comma 1, lettera b), n.1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».

__________________________

4.79

Mancino, Battisti, Petrini

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera b), n.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede un particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione».

__________________________

4.79 (testo 2)

Mancino, Battisti, Petrini

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera b), n.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».

__________________________

 

 

Art. 5

5.0.1

Manzella, Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In caso di abrogazione legislativa o referendaria della presente legge, l’elezione del Senato della Repubblica sarà disciplinata – fino alla eventuale emanazione di nuove disposizioni – dal testo unico approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.533».

__________________________

5.0.1 (testo 2)

Manzella, Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In caso di abrogazione, anche parziale, delle disposizioni di cui ai precedenti articoli per effetto del referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione, si applicano, per quanto necessario al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

__________________________

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

giovedi' 10 novembre 2005

567a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

 

 

 La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3633, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute pomeridiane dell'8 e del 9 novembre.

 

 Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.69, che mette in risalto come la riforma in esame, in sostanza, privi gli elettori di ogni facoltà di scelta dei propri rappresentanti, attribuendo un potere di "nomina" ai partiti e recidendo il rapporto diretto fra parlamentari, elettori e territorio. Aggiunge la sua firma anche all'emendamento 1.184, che propone di introdurre il sistema elettorale in uso in Germania.

 Illustrando il complesso degli emendamenti a propria firma, si sofferma anzitutto su quelli che propongono modelli elettorali alternativi, a suo giudizio migliori anche rispetto alla legge elettorale vigente. Si tratta di formule ispirate sia al principio maggioritario che a quello proporzionale: per esempio, il sistema uninominale a doppio turno utilizzato in Francia e quelli di natura proporzionale applicati in Germania e in Spagna, che assicurano idonei livelli di governabilità e rappresentatività e la cui validità non è messa in discussione neppure quando il confronto tra le parti politiche si conclude con un eccezionale risultato di parità, come è avvenuto in Germania.

 Un secondo gruppo di emendamenti - di carattere soppressivo - è volto a conservare la legge vigente che, a suo giudizio, pur essendo suscettibile di correzioni, è migliore della proposta avanzata dalla maggioranza. In particolare, ciò vale per l'elezione del Senato, dove si rilevano dubbi di costituzionalità e ostacoli alla governabilità. A suo avviso, il premio di maggioranza ideato per la Camera dei deputati, seppure non condivisibile per altri profili, risponde a criteri di razionalità, ma la formula utilizzata per il Senato ha l'effetto di alterare l'uguaglianza del voto mediante l'attribuzione di "minimi garantiti" che dovrebbero ampliare il margine maggioritario della parte vincente e che invece, probabilmente, finiranno per attenuare (se non invertire) l'esito elettorale. Tale alterazione, quindi, non trova alcun bilanciamento in una maggiore governabilità, che la formula elettorale prescelta non è idonea a garantire.

 Un ultimo gruppo di emendamenti intende eliminare alcuni dei più evidenti vizi di incostituzionalità presenti nella proposta in esame. Sottolinea, in proposito, l'obbligo per il legislatore di dare attuazione all'articolo 51 della Costituzione, in occasione della prima riforma in materia elettorale dopo la revisione di quella disposizione.

 Preannuncia infine che, nel caso in cui la maggioranza non accogliesse le proposte della sua parte politica, gli emendamenti sarebbero ripresentati per la discussione in Assemblea, integrati da ipotesi più articolate e approfondite. In particolare, essi insisteranno sui pregi del modello elettorale spagnolo, basato sul principio proporzionale e su piccole circoscrizioni elettorali, senza il recupero nazionale dei resti: tale sistema determina implicite soglie di sbarramento favorendo l'aggregazione dei partiti minori a livello nazionale o su scala regionale, assicurando così, a suo avviso, la razionalità del sistema politico e un adeguato grado di governabilità.

 Si sofferma quindi sulle proposte di modifica dell'articolo 4, concernente il sistema di elezione del Senato della Repubblica. Se la maggioranza intende riproporre la logica proporzionale, a suo avviso sarebbe preferibile tornare al modello utilizzato fino al 1993. Tale proposta, meno valida a suo avviso rispetto all'adozione di uno dei sistemi in uso nelle principali democrazie europee (Spagna, Francia e Germania), sarebbe tuttavia migliore del sistema proposto dal disegno di legge n. 3633, perché consentirebbe di conservare il rapporto fra elettori ed eletti e la possibilità per il cittadino di esprimere un giudizio non solo sul partito, ma anche sul candidato.

 

 Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) illustra l'emendamento 4.83, secondo il quale in ogni regione sono costituiti tanti collegi uninominali quanti sono i senatori ad essa assegnati, ispirato al sistema di elezione del Senato usato fino alla riforma del 1993. A suo giudizio, infatti, se si vuole introdurre un sistema proporzionale per tenere conto del pluralismo politico, si dovrebbe rinunciare al premio di maggioranza che snatura il carattere proporzionale del sistema, trasformando la proposta in esame, nei fatti, in un correttivo del sistema maggioritario. Ribadisce comunque la preferenza per il sistema elettorale della Repubblica federale tedesca, che prevede una distribuzione dei seggi mista, per il 50 per cento in collegi uninominali e per la parte rimanente con liste bloccate; la presenza di queste ultime, ricorda, è affiancata in quel Paese a una rigorosa selezione democratica dei candidati. Se invece si ritiene inopportuno riproporre la logica proporzionale, si dovrebbero cogliere i vantaggi, soprattutto in termini di governabilità, del sistema elettorale francese, che dispone una clausola di sbarramento netta ed elevata, poiché al secondo turno accedono solo le maggiori forze politiche.

 Ritiene che l'articolo 14-bis del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, che fa riferimento alla presentazione di coalizioni di carattere nazionale, non dovrebbe applicarsi nell'elezione del Senato: sottolinea, in particolare, l'incongruenza dell'applicazione di tali disposizioni alla presentazione di liste che siano espressione di minoranze linguistiche presenti in limitate parti del territorio nazionale. Del resto, la riforma costituzionale proposta dalla maggioranza conferma e rafforza l'idea di una diversa composizione dei due rami del Parlamento: non è comprensibile, dunque, il motivo di una esasperata omogeneità della Camera e del Senato.

 Per quanto riguarda il riequilibrio della rappresentanza, se la maggioranza non intende apportare alcuna modifica al testo in esame, si dovrebbe mettere mano a un disegno di legge parallelo che introduca il principio delle pari opportunità prima che la nuova legge elettorale sia approvata definitivamente. Sarebbe del tutto inefficace, al riguardo, una sanzione solo economica per i partiti che non osservino la riserva nelle candidature: la norma, a suo giudizio, dovrebbe essere assistita dalla sanzione dell'inammissibilità delle liste non conformi.

 Richiama l'attenzione, infine, sulla necessità di ridurre a una giornata la durata delle consultazioni elettorali.

 

 Il presidente PASTORE (FI), relatore, conviene che la riduzione del periodo di svolgimento delle elezioni debba prendersi in considerazione. Si dovrebbe tenere conto, tuttavia, che l'articolazione in due giorni è utile per evitare un eccessivo affollamento nei seggi.

 

 Il senatore TURRONI (Verdi-Un) dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma.

 

 Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE avverte che i rimanenti emendamenti si intendono illustrati. Ricorda, quindi, che nella seduta pomeridiana proseguirà l'esame, con l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo e la votazione degli emendamenti.

 

La Commissione prende atto.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,20.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2005

568a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

 

 La seduta inizia alle ore 14,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 Riprende l’esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3633, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute pomeridiane dell’8 e del 9 novembre. Il presidente PASTORE informa la Commissione che le senatrici Dato, Soliani, Baio Dossi e Magistrelli hanno aggiunto la propria firma all’emendamento 4.82, già sottoscritto dai senatori Mancino, Battisti e Petrini.

 

 Accantonato l’ordine del giorno 0/3633/1/1ª, si passa alle votazioni sugli emendamenti all’articolo 1.

 

 Il presidente PASTORE (FI) relatore, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti che prospettano una impostazione in contrasto con quella del disegno di legge n. 3633. Altri emendamenti, sui quali il parere è pure contrario, propongono integrazioni non incompatibili, che però comporterebbero un ritardo inopportuno dell’iter legislativo. In particolare, l’ipotesi di dare attuazione all’articolo 51 della Costituzione attraverso un separato disegno di legge dovrebbe favorire il consenso anche da parte di chi propende per una introduzione graduale del principio di pari opportunità e non condivide le forme più propagandistiche e radicali.

 Infine, sono a suo giudizio da respingere gli emendamenti volti a introdurre correttivi di dettaglio, che possono essere surrogati in via interpretativa, o che abbiano finalità contraddittorie e perfino ostruzionistiche.

 Si riserva di fornire ulteriori approfondimenti in sede di votazione dei singoli emendamenti.

 

 Il sottosegretario BRANCHER, a nome del Governo, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti.

 

 Il senatore VILLONE (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.103, che stigmatizza le scelte della maggioranza. Esistono infatti, a suo avviso, modelli elettorali di tipo proporzionale più efficaci di quello prospettato dal disegno di legge n. 3633.

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emendamento 1.103, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.183, che propone l’introduzione di un sistema maggioritario a doppio turno. Esso consentirebbe di superare gli aspetti negativi che si sono riscontrati nell’applicazione della vigente legge elettorale, per la spinta che essa offre alla frammentazione del sistema politico.

 A suo avviso, il legislatore nel 1993 avrebbe potuto interpretare in modo più raffinato il pronunciamento referendario evitando il turno unico di collegio, che accentua il peso dei voti marginali e incentiva la formazione di partiti minori.

 

 Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritiene che l’introduzione di una clausola premiale di governabilità non sia coerente con la proclamata volontà di ritorno al metodo proporzionale. A suo giudizio, la forma di governo del cancellierato e la legge proporzionale applicata in Germania fornirebbero le maggiori garanzie di governabilità, senza metterne in discussione la natura parlamentare.

 In via subordinata, egli aderisce alla proposta di cui all’emendamento 1.183, il doppio turno di collegio, che favorisce la stabilità del sistema senza costringere i partiti a tenere conto delle utilità marginali, talvolta a indirizzo politico radicale, delle formazioni più piccole.

 

 Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia che non voterà a favore dell’emendamento 1.183 e ribadisce la convinzione che non si debba ricercare un metodo teoricamente migliore attraverso artifici tecnici.

 Ricorda che l’Italia, dopo una lunga tradizione proporzionalista, e attraverso una crisi del sistema politico, ha tentato una rigenerazione istituzionale con l’applicazione del principio maggioritario. Questo è entrato lentamente a far parte della cultura politica del Paese. Non si comprendono, ora, i motivi del cambiamento proposto dalla maggioranza: nell’intento di correggere gli effetti negativi della legge elettorale vigente, che hanno frustrato le aspettative di semplificazione del quadro politico, semmai si dovrebbe rafforzare il sistema maggioritario.

 Inoltre, il premio di maggioranza contraddice la logica della distribuzione proporzionale dei seggi, orientata ad assicurare una rappresentanza più puntuale del corpo elettorale. La clausola premiale, infatti, avrebbe effetti pesantemente distorsivi del risultato proporzionale.

 

 La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) ritiene che la riforma del sistema elettorale dovrebbe scaturire o da fatti di portata eccezionale, quale fu, ad esempio, il risultato del referendum del 1993, oppure da una scelta condivisa delle forze politiche, diretta a correggere particolari difetti di funzionamento del sistema politico. Inoltre, le riforme elettorali non debbono essere avulse dal contesto storico e istituzionale di un Paese: l’introduzione del principio maggioritario nel 1993, ad esempio, teneva conto delle caratteristiche del sistema politico italiano, che storicamente privilegia la rappresentatività del sistema elettorale.

 In realtà, il vero motivo della riforma elettorale, a suo avviso, risiede nell’intento di manipolare l’effetto del voto, per assicurare un effetto vantaggioso alla coalizione di centro-destra. Particolarmente grave, al riguardo, è la formula ideata per l’attribuzione del premio di maggioranza nell’elezione del Senato, articolata su base regionale.

 Dichiara comunque il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamento 1.183, che non consentirebbe di valorizzare le minoranze all’interno delle coalizioni.

 

 L’emendamento 1.183, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 1.184, che suggerisce l’introduzione del modello elettorale tedesco. Esso prevede una distribuzione proporzionale dei seggi basata, per il 50 per cento, su collegi uninominali e per la parte restante su liste bloccate di partito o di coalizione. A suo avviso, si tratta di una risposta equilibrata ai problemi che si sono verificati con l’applicazione dell’attuale legge elettorale. Al fine di evitare che la lista bloccata si traduca in una espropriazione assoluta della scelta dell’elettore, l’emendamento prescrive l’adozione di procedure democratiche per la selezione dei candidati, in analogia a quanto avviene in Germania.

 

 Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ribadisce la sua preferenza per il modello elettorale tedesco, proposto con l’emendamento 1.184. A suo parere, la critica secondo la quale i sistemi proporzionali accentuano la frammentazione delle forze politiche, è smentita dai fatti. Fino al 1993, quando i principali partiti assorbivano circa il 70 per cento del consenso, in Parlamento erano rappresentati sette-otto partiti, mentre la legge del 1993 ha favorito la nascita di numerose nuove formazioni: se ne contano più di quindici rappresentati nelle Camere.

 È singolare che si proponga un premio di maggioranza: l’attuale sistema elettorale ha saputo assicurare comunque un buon margine di prevalenza alla coalizione vincente, a fronte di una differenza in cifra assoluta di appena 300-400 mila voti.

 

 Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), esprimendosi in dissenso rispetto al suo Gruppo, preannuncia che voterà contro l’emendamento 1.184. Conferma, infatti, l’ostilità a ogni tentativo di ricercare un modello elettorale "perfetto". Pur non assumendo posizioni pregiudizialmente contrarie a un’ipotesi proporzionalista, rileva che il premio di maggioranza determina un grave effetto distorsivo. La sostanziale differenza fra il sistema maggioritario e quello proporzionale, a suo avviso, consiste nel fatto che mentre nel primo caso la maggioranza si forma precedentemente e all’esterno del Parlamento, con la legge proporzionale scaturisce dal dibattito parlamentare e da rapporti negoziali fra le forze politiche.

 In tale ordine di considerazioni, la reintroduzione del principio proporzionale sarebbe in contraddizione alla riforma costituzionale tuttora in discussione, che propone la designazione diretta del Primo ministro da parte degli elettori. Tale opzione, infatti, postula una relazione tra la volontà degli elettori e la legittimazione dell’Esecutivo, che ridimensiona il ruolo dei partiti.

 

 L’emendamento 1.184 è messo in votazione ed è respinto. Con successive votazioni, sono respinti anche gli emendamenti 1.14 e 1.15, fatti propri dal senatore VILLONE (DS-U) in assenza dei proponenti.

 

 La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.26, che esprime una radicale avversione al progetto di legge elettorale voluto dalla maggioranza.

 Pur confermando la preferenza per il principio proporzionale, che sarebbe più idoneo a riflettere i diversi orientamenti presenti nel corpo elettorale, ritiene che il modello in esame distorce la volontà popolare e serve alla coalizione di centro-destra per recuperare i seggi che perderebbe nella presumibile sconfitta elettorale.

 In particolare, a suo giudizio è sbagliata la norma che regola lo sbarramento per le formazioni politiche minori: essa ha solo l’effetto di convogliare a vantaggio delle altre liste collegate, quelle dei partiti maggiori, i consensi che non si siano tradotti in seggi poiché inferiori alla soglia di sbarramento.

 

 L’emendamento 1.26, posto in votazione, è respinto, come l’emendamento 1.104 e l’emendamento 1.25, fatto proprio dal senatore VILLONE (DS-U) in assenza dei proponenti.

 

 Gli emendamenti 1.86, 1,87 e 1.88 sono dichiarati inammissibili dal PRESIDENTE perché privi di portata modificativa.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MANCINO (Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 1.66. Sono respinti anche gli emendamenti 1.105 e 1.185.

 

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.70, sottolinea l’importanza politica dell’articolo 51 della Costituzione, che prescrive al legislatore di adoperarsi per promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica: un principio fondamentale per assicurare che la democrazia sia coerente alla realtà sociale.

 Una maggiore partecipazione delle donne alla vita politica, potrebbe favorire anche una più armonica interpretazione delle esigenze del Paese e dunque rappresenta un interesse nazionale. L’introduzione di una norma positiva nella legge elettorale appare necessaria, soprattutto di fronte al blocco delle liste, che attribuisce ai partiti un potere di cooptazione che altrimenti non potrebbe garantire l’attuazione dell’articolo 51. Perciò, assumono particolare evidenza i profili di incostituzionalità del testo in esame.

 La proposta di una alternanza fra candidate e candidati nelle liste, potrebbe essere recepita dal legislatore anche nella misura minore prevista dalla direttiva europea (in base alla quale un terzo delle candidature sarebbe riservato a uno dei due sessi), ma dovrebbe essere accompagnata da una sanzione efficace, cioè l’inammissibilità delle liste che non rispettino il requisito.

 A suo giudizio, si tratta di una istanza che non può essere respinta, un passaggio storico indispensabile che non potrà realizzarsi con l’annunciato disegno di legge del Governo: infatti, dopo l’eventuale approvazione al Senato, esso rischia di incontrare la resistenza della Camera dei deputati.

 

 La senatrice PAGANO (DS-U) invita i Gruppi della maggioranza a valutare con particolare attenzione le proposte di riequilibrio delle candidature fra uomini e donne, poiché le elettrici del centro-destra potrebbero far mancare il consenso che avevano tributato nel 2001.

 Soprattutto con una legge elettorale proporzionale a liste bloccate, la partecipazione delle donne sarebbe rimessa alla discrezionalità dei partiti. L’ostilità a una misura di riequilibrio, a suo avviso, è dovuta soprattutto alla consapevolezza che alla contrazione dei seggi per la probabile sconfitta elettorale, si aggiungerebbe quella conseguente all’ingresso di un maggiore numero di elette. Tale atteggiamento, dunque, è fondato su motivazioni di mera convenienza del ceto politico maschile che compone l’attuale maggioranza.

 Sottolinea, pertanto, l’opportunità dell’emendamento 1.70, diretto a precisare che le liste sono composte di "candidate e candidati".

 

 Il PRESIDENTE prende atto che vi sono altre richieste di intervento per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.70, ma per la prossima concomitanza dei lavori dell’Assemblea esse potranno svolgersi nella seduta successiva.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2005

569a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per l'interno D'Ali'.

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 novembre.

 

 Riprende l’esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3633, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute pomeridiane dell’8 e del 9 novembre.

 

 La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.70, che dispone una norma di garanzia, e non di semplice tutela, per la partecipazione delle donne alla vita politica. Ricorda che i Paesi nei quali si registra una maggiore presenza delle donne in Parlamento nel passato hanno agevolato le pari opportunità nelle candidature attraverso norme specifiche. Ad esempio, quando in Francia si verificò una progressiva riduzione della componente femminile, le forze politiche con largo consenso approvarono norme in favore dell'accesso delle donne nelle assemblee elettive.

 Del resto, il superamento delle barriere all'ingresso delle donne è ormai un fatto compiuto in molti settori, a iniziare dalla magistratura: solo il ceto politico rimarrebbe estraneo a questo fenomeno.

 Osserva ancora che il riequilibrio non sarebbe possibile solo attraverso la preferenza accordata dalle donne alle candidate: infatti, se fosse approvata la proposta di legge elettorale in esame, le liste dei candidati sarebbero definite dagli apparati di partito. E' dunque necessaria l'introduzione di norme positive per risolvere, finalmente, un problema che riguarda lo stesso funzionamento della democrazia.

 

 Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda che le norme volte a favorire il riequilibrio nelle candidature saranno trattate anche in sede di esame degli appositi disegni di legge in materia.

 

 Il senatore BOSCETTO (FI) preannuncia un voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.70, il cui contenuto, a suo avviso, non modificherebbe nella sostanza le disposizioni dell'articolo 1: infatti, la parola "candidati" comprende anche le "candidate". E' una proposta analoga a quella respinta dalla Camera dei deputati durante la discussione del disegno di legge n. 3633: è inopportuno, dunque, introdurla nella legge elettorale, tenuto conto anche del fatto che la Commissione si appresta a esaminare i disegni di legge che dispongono ai fini di una più ampia partecipazione delle donne alle istituzioni politiche.

 Quanto ai presunti vizi di incostituzionalità delle norme in esame, sottolinea la natura programmatica dell'articolo 51 della Costituzione. Inoltre, avendo l'articolo 49 della Costituzione riconosciuto un rilievo costituzionale ai partiti politici, sarebbe inopportuno limitare la loro discrezionalità nella formazione delle liste elettorali.

 

 L'emendamento 1.70, posto in votazione, è respinto.

 

 La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.27: osserva, in proposito, che l'introduzione di un premio di maggioranza in contraddizione con la proclamata volontà di rendere più puntuale la rappresentanza del pluralismo politico, a suo giudizio tradisce il vero intento della maggioranza, che è quello di influenzare gli esiti della prossima tornata elettorale con una normativa a vantaggio della coalizione di centro-destra.

 

 Il senatore PASSIGLI (DS-U), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.27: la distribuzione dei seggi in base al principio proporzionale con lista bloccata, infatti, avrebbe effetti negativi sul rapporto tra corpo elettorale ed eletti. L'elettore sarebbe chiamato a esprimere il consenso solo su un simbolo di partito, una soluzione che non fu mai utilizzata neppure quando il suffragio era limitato in base al censo.

 

 Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.27. Esso è volto a evitare che si determini un distacco tra elettore ed eletto. In ogni caso, la soppressione del comma 2 nell'articolo 1 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati dovrebbe essere accompagnata da ulteriori, profonde modifiche, poiché altrimenti le procedure elettorali non potrebbero funzionare.

 

 L'emendamento 1.27, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore BASSANINI (DS-U) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.31. L'incremento del numero delle circoscrizioni e la conseguente riduzione territoriale indurrebbero a presentare liste più brevi: si attenuerebbe così il distacco tra elettori e candidati. L'opzione proporzionalista, tuttavia, dovrebbe essere attuata ripristinando il meccanismo in uso fino al 1993 per l'elezione del Senato, basato su collegi uninominali, ovvero adottando il modello spagnolo, con circoscrizioni ridotte, che favorisce l'aggregazione in formazioni politiche nazionali, o anche locali, ma ben radicate in determinati territori.

 Sottolinea positivamente, infine, la proposta di demandare all'intesa tra Stato e autonomie territoriali l'individuazione delle circoscrizioni, in omaggio all'articolo 114 della Costituzione, in base al quale la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

 

 Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) sottolinea che il premio di maggioranza e la previsione di sbarramenti in misura variabile hanno effetti distorsivi sul meccanismo proporzionale di distribuzione dei seggi: dunque appaiono incoerenti con il principio di una accentuata rappresentatività del sistema. Inoltre, per effetto del modello proposto dalla maggioranza, si determinerebbe una disomogeneità nella composizione delle due Camere, anche in caso di parità dei voti ottenuti. Infine, a causa della eterogeneità territoriale e sociale, le formazioni minori saranno penalizzate nelle circoscrizioni più piccole.

 Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.31.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2005

570a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Carrara.

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

 

Riprende l’esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3633, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute pomeridiane dell’8 e del 9 novembre.

 

L'emendamento 1.31, posto in votazione, è respinto. Sono successivamente respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.89, fatto proprio dal senatore Mancino in assenza dei proponenti, 1.186, fatto proprio dal senatore Villone in assenza dei proponenti, e 1.106.

 

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti identici 1.29 e 1.187, tendenti a escludere dall'ambito di applicazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, in considerazione dell'incertezza delle anagrafi elettorali degli italiani residenti all'estero, verificata anche nei sopralluoghi compiuti dalla Commissione. Il dovere del legislatore di assicurare la regolarità del voto, consiglia infatti di sospendere in via cautelativa e temporaneamente l'applicazione della legge per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

La modifica, a suo avviso, si rende necessaria anche in considerazione del fatto che i premi di maggioranza regionale producono un effetto distorsivo che potrebbe causare una disomogeneità delle maggioranze politiche nei due rami del Parlamento; tale disomogeneità, infatti, potrebbe risultare aggravata da una elezione dei rappresentanti nella circoscrizione Estero che non sia assistita da condizioni di trasparenza e certezza.

 

Il senatore SCARABOSIO(FI)si dichiara sostanzialmente d'accordo sulla necessità di assicurare la massima trasparenza all'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. In proposito ricorda anche il mancato raggiungimento di intese idonee, come previsto dalla legge, in tutti i Paesi dove risiedono cittadini italiani. Tuttavia, la modifica proposta con gli emendamenti in esame determinerebbe un vizio di legittimità, per contrasto con le disposizioni costituzionali che hanno sancito il diritto di voto degli italiani all'estero nell’apposita circoscrizione elettorale. Pertanto, il voto del suo Gruppo sugli emendamenti in esame, non potrà essere favorevole.

In ogni caso, auspica che si raggiunga una larga convergenza delle forze politiche per affrontare la questione dopo l'approvazione della riforma elettorale.

 

Il senatore PASSIGLI (DS-U) prende atto della disponibilità manifestata dal senatore Scarabosio. Ritiene, peraltro, che una modifica sarebbe possibile se vi fosse un generale consenso, tale da accelerare l'iter del disegno di legge in una nuova lettura alla Camera dei deputati.

Si dovrebbe tenere conto, a suo avviso, che solo l'elettorato residente nei grandi centri potrà condizionare il risultato del voto nella circoscrizione Estero e la relativa rappresentanza potrà anche influenzare la composizione della maggioranza parlamentare. Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero, pertanto, dovrebbe fare comunque riferimento a liste e a simboli uguali a quelli presentati per le circoscrizioni nazionali. Annuncia, infine, il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti 1.29 e 1.187.

 

Il senatore MAGNALBO' (AN) dichiara la contrarietà della sua parte politica a qualsiasi modifica alle norme che garantiscono l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero. Condivide, tuttavia, l'opportunità di introdurre ulteriori procedure che garantiscano la regolarità del voto. Sugli emendamenti in esame annuncia un voto contrario.

 

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U), in dissenso dal Gruppo, preannuncia la sua astensione: osserva, quindi, che dovrebbe essere il Ministro dell'interno ad assumersi la responsabilità politica e giuridica derivante da una consultazione elettorale nella circoscrizione Estero che non rispetti i requisiti della trasparenza e della certezza del voto. Si riserva di presentare, in occasione della discussione in Assemblea, un emendamento che affermi la responsabilità diretta del Ministro dell'interno per il procedimento elettorale in questione.

 

La senatrice DE ZULUETA (Verdi-Un) dichiara che il suo Gruppo voterà a favore degli emendamenti 1.29 e 1.187, una soluzione temporanea a un problema conosciuto da tutti. L'ipotesi di una modifica della legge elettorale a ridosso delle elezioni è stata criticata da alcuni organi di stampa esteri; in proposito, ricorda anche la censura che il Consiglio d'Europa ha espresso nei confronti dei Paesi in cui si sono verificate analoghe circostanze, sottolineando che l'opportunismo elettorale in violazione di regole condivise non può essere compatibile con l'appartenenza a quel consesso.

Ricorda, quindi, le dichiarazioni dei senatori Scalfaro e Andreotti rese in seno alla Commissione esteri: essi hanno fatto notare che nessun altro Paese ha risolto il problema dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero nel modo scelto dall'Italia, con il rischio che nella prossima legislatura la composizione del Parlamento sia bloccata dalle sentenze dei tribunali amministrativi sulla legittimazione degli eletti nella circoscrizione Estero.

A suo giudizio, si sarebbe dovuto cogliere l'opportunità della revisione della legge elettorale per introdurre correzioni razionali. Ad esempio, si dovrebbe prevedere che il voto dei cittadini italiani residenti all'estero si esprima sulle liste presentate nelle circoscrizioni nazionali, anche per evitare che abbiano ingresso in Parlamento senatori o deputati che non abbiano alcun legame con le questioni della politica nazionale.

 

Il senatore PASTORE (FI), relatore, ritiene che gli emendamenti 1.29 e 1.187, seppure fossero approvati, non potrebbero risolvere le difficoltà sottolineate nei precedenti interventi, di cui egli è ben consapevole. Precisa, inoltre, che ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza non sono computati i voti espressi nella circoscrizione Estero. In ogni caso, il sistema di voto in quella circoscrizione elettorale resterà regolato dalla legge n. 459 del 2001 e non sarà derogato in alcun modo dalla riforma in esame.

 

Gli emendamenti identici 1.29 e 1.187, posti congiuntamente in votazione, sono quindi respinti.

 

Al fine di poter procedere alla trattazione dei disegni di legge in materia di riequilibrio tra uomini e donne nelle rappresentanze elettive, il PRESIDENTE dispone quindi una momentanea sospensione dell’esame dei disegni di legge in titolo.

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l’esame, che era stato temporaneamente sospeso.

 

 Il senatore VILLONE (DS-U), a nome del suo Gruppo, dichiara un voto favorevole sull’emendamento 1.28. A suo giudizio se la maggioranza ritiene giunto il momento di ripristinare il sistema elettorale proporzionale, bisognerebbe evitare di introdurre fattori, come il premio di maggioranza, che possono distorcere l’esito delle consultazioni elettorali. L’introduzione di un premio di maggioranza, infatti, comporta una sorta di "minimo di seggi garantito" in funzione di stabilizzatore politico. Si tratta di una soluzione che, come dimostra l’esperienza delle Regioni e delle Province non è idonea ad assicurare l’efficienza del Governo.

 

 Il senatore BASSANINI (DS-U), in dissenso dal Gruppo, preannuncia il suo voto contrario sull’emendamento 1.28. Ribadisce la preferenza per un sistema proporzionale che ricalchi i modelli spagnolo o tedesco, che non prevedono premi di maggioranza, ma ritiene che nella proposta avanzata dalla maggioranza l’assegnazione di una quota premiale di seggi rappresenti un elemento indispensabile per assicurare la governabilità e per incentivare il bipolarismo.

 Per gli stessi motivi, ritira la firma dall’emendamento 1.107 sul quale preannuncia un voto ugualmente contrario.

 

 Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) osserva che l’introduzione di un premio di maggioranza a base regionale per l’elezione del Senato costituisce una deformazione del principio di rappresentanza che, a differenza del meccanismo previsto per la Camera dei deputati, non è in grado di assicurare una maggiore governabilità, in quanto il risultato Regione per Regione potrebbe annullare il premio di seggi per l’intera coalizione. La circostanza che una coalizione che raggiunga appena il 20 per cento dei consensi possa ottenere il 55 per cento dei seggi, inoltre, è emblematica, a suo avviso, della grave distorsione prodotta dal modello che viene proposto.

 Se, dunque, il principio della governabilità non è perseguibile e se anche il principio di rappresentatività viene stravolto, a suo giudizio si dovrebbe abbandonare questa ipotesi, ricercando un diverso e più efficace sistema di ripartizione dei seggi.

 Per tali motivi, preannuncia un voto favorevole all’emendamento 1.28.

 

 L’emendamento 1.28, posto in votazione, è respinto.

 

Il senatore PASSIGLI (DS-U) ritira la propria firma dall’emendamento 1.107, che viene messo in votazione, ed è respinto, dopo una dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore VILLONE (DS-U). Con dichiarazione di voto favorevole del senatore PETRINI (Mar-DL-U) è respinto anche l’emendamento 1.30.

 

Il senatore PASSIGLI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 1.188, che propone il mantenimento del vigente sistema elettorale. Sebbene il turno unico abbia prodotto un’eccessiva frammentazione delle forze politiche e la fragilità delle coalizioni a causa dell’importanza marginale delle formazioni minori, la legge che regola l’elezione della Camera dei deputati sarebbe comunque preferibile rispetto al nuovo modello proposto dalla maggioranza che rischia di provocare la definitiva destrutturazione del sistema politico italiano.

Ribadisce l’opinione che le regole elettorali dovrebbero essere garantite con la previsione di maggioranze qualificate per la loro revisione, ovvero dalla clausola di non immediata applicazione delle modifiche nella successiva tornata elettorale.

 

 Il senatore VILLONE (DS-U), in dissenso dal suo Gruppo dichiara di astenersi sull’emendamento 1.188. Semmai, egli avrebbe potuto condividere una proposta volta a estendere anche alla Camera dei deputati il sistema oggi vigente per l’elezione del Senato che, a suo avviso, ha il pregio di legittimare direttamente coloro che vengono eletti nella quota proporzionale in quanto la scelta non avviene in base a una lista bloccata, ma per effetto della volontà dell’elettore.

 

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U)preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 1.188, in considerazione del fatto che la legge attualmente vigente ha garantito per due legislature la formazione di maggioranze parlamentari stabili, anche se ha favorito la frammentazione politica e tra i partiti. Essa è frutto della volontà espressa dal corpo elettorale nel referendum del 1993; inoltre, nel 1999, il referendum volto a sopprimere le norme che prevedono, per la Camera dei deputati, l’assegnazione della quota dei seggi con metodo proporzionale, non raggiunse il quorum prescritto, solo perché la condizione di incertezza dell’anagrafe elettorale dei cittadini italiani residenti all’estero, impedì di calcolare esattamente l’entità del corpo elettorale.

 

L’emendamento 1.188 è posto in votazione e respinto.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 17.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

571a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli.

 

 La seduta inizia alle ore 11,35.

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

 

Riprende l’esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3633, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute pomeridiane dell’8 e del 9 novembre.

 

 La senatrice DE ZULUETA (Verdi-Un) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 1.32, che sottolinea la contrarietà del suo gruppo al testo in esame.

 Rileva, quindi, l’incertezza che caratterizza le procedure per l’esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all’estero, un problema inopportunamente eluso anche dopo che vari organi parlamentari hanno verificato l’oggettiva inaffidabilità delle anagrafi elettorali.

 Stigmatizza, inoltre, la mancata previsione di norme volte e riequilibrare le candidature tra uomini e donne. Si tratta di una garanzia ancora più urgente, in un sistema elettorale proporzionale con lista bloccata. In proposito, ricorda che l’Italia è agli ultimi posti in Europa e nel mondo per presenza di donne nel Parlamento: ne deriva una incompleta rappresentanza della società, che suscita seri dubbi, a suo avviso, sulla legittimazione sostanziale delle assemblee elettive.

 Osserva, infine, che il criterio di attribuzione del premio di maggioranza nell’elezione del Senato rischia di determinare una definizione incerta delle maggioranze nei due rami del Parlamento.

 

 Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.32. Si sofferma, in particolare, sulla mancata previsione, anche per l’elezione del Senato, di una norma analoga a quella prevista per la Camera dei deputati, in materia di ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato delle Camere. Una interpretazione analogica, a suo giudizio, non sarebbe ammissibile, né potrebbe sopperire un ordine del giorno approvato dal Senato in sede di discussione della nuova legge elettorale.

 

 Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda le norme di rinvio contenute nel testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica, in particolare gli articoli 5 e 27, in virtù dei quali è possibile colmare la lacuna segnalata dal senatore Mancino.

 

 Il senatore PASSIGLI (DS-U) preannuncia un voto contrario sull’emendamento 1.32, che cancellerebbe gli elementi correttivi del sistema proporzionale, in particolare l’attribuzione di un premio di maggioranza e la previsione di soglie di sbarramento: questi, a suo avviso, agevolano la governabilità e attenuano gli effetti di frammentazione delle forze politiche, sia pure in un contesto complessivamente censurabile come quello del nuovo sistema elettorale in descrizione.

 

 L’emendamento 1.32 è quindi posto in votazione ed è respinto. L’emendamento 1.21 decade per l’assenza dei proponenti e l’emendamento 1.108 è ritirato dal senatore PASSIGLI (DS-U). Gli emendamenti 1.90 e 1.91 sono dichiarati inammissibili perché privi di portata modificativa.

 

 Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) ritira gli emendamenti 1.99 e 1.92. Motiva, quindi, il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamento 1.11: la proposta di prevedere il voto di preferenza, teoricamente, è rivolta a conservare un rapporto più diretto fra gli eletti e gli elettori e dovrebbe assicurare la possibilità di una competizione reale tra candidati nella campagna elettorale. Tuttavia, il voto di preferenza, a suo avviso, in un contesto di circoscrizioni elettorali molto ampie, favorisce il successo dei candidati che possono permettersi di sostenere le spese maggiori, con effetti negativi, quindi, sul principio democratico. Si dovrebbero ridurre, invece, gli ambiti territoriali elettorali, fino a farli coincidere con l’ampiezza del collegio uninominale, che costituisce la base della vigente disciplina, dove la concorrenza fra i candidati al Parlamento potrebbe svolgersi senza implicare spese eccessive. Il sistema maggioritario basato sui collegi uninominali, infatti, sarebbe più congruo, poiché favorisce il rapporto tra elettori ed eletti in base al territorio di riferimento.

 

 Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamento 1.11, concordando con le valutazioni appena svolte. Egli ritiene che il sistema della preferenza unica contribuisce in misura notevole alla destrutturazione del sistema politico, perché induce a forme elitarie di rappresentanza, come testimonia l’esperienza delle elezioni nelle regioni e nelle grandi città: gli elevati costi delle campagne elettorali, infatti, esercitano una pressione ineludibile verso un uso clientelare del potere, che spesso sconfina in episodi di corruzione e produce aggravi per la finanza pubblica.

 A suo giudizio, la maggioranza, nell’intenzione di reintrodurre il principio proporzionale, avrebbe potuto optare per una articolazione basata sui collegi uninominali, in analogia al modello usato per l’elezione del Senato fino al 1993. La soluzione preferibile, tuttavia, è una legge sui partiti che, anche ai fini di una maggiore trasparenza nel finanziamento pubblico, prescriva rigorose procedure di selezione democratica dei candidati.

 

 Il senatore FALCIER (FI), per conto del suo Gruppo, ribadisce le ragioni contrarie all’introduzione del voto di preferenza e annuncia un voto contrario all’emendamento 1.11.

 

 La senatrice DE ZULUETA (Verdi-Un) motiva il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamento 1.11, osservando, tuttavia, che esso è utile a sollevare la questione della selezione della rappresentanza politica. A suo avviso, anche con le leggi elettorali vigenti, i partiti non hanno mantenuto il loro impegno verso il corpo elettorale, di rimettere effettivamente alla sovranità popolare la scelta dei rappresentanti: infatti, sia per quanto riguarda i seggi attribuiti con metodo proporzionale, sia anche per le candidature nei collegi uninominali, la selezione non è stata compiuta attraverso procedure democratiche (come sono, ad esempio, quelle seguite in Gran Bretagna): le elezioni, pertanto, si sono trasformate spesso in una forma di designazione degli eletti da parte degli apparati di partito. È per tali motivi che condivide la proposta del senatore Villone, di procedere a una riforma della disciplina dei partiti, che introduca modalità partecipate di selezione del ceto politico.

 

 L’emendamento 1.11 è quindi posto in votazione ed è respinto.

 

 Il senatore PASSIGLI (DS-U), dichiarando il voto favorevole del Gruppo sull’emendamento 1.189, ribadisce le ragioni della sua parte politica a favore di norme che favoriscano il riequilibrio di genere nelle candidature. Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Boscetto nella seduta precedente, a suo avviso non avrebbe senso logico che il legislatore sia intervenuto per riformare l’articolo 51 della Costituzione solo per dettare una norma programmatica: infatti, la distinzione fra disposizioni programmatiche e precettive, che aveva lo scopo di accompagnare l’attuazione della Costituzione nei primi anni dopo la sua approvazione, ormai non è più giustificata. La riforma di quella disposizione costituzionale, dunque, ha il significato di obbligare il legislatore a regolare, in modo diverso dal passato, la formazione delle liste elettorali, con una partecipazione più equilibrata dei candidati dei due sessi.

A suo giudizio, anche il richiamo all’articolo 49 della Costituzione, formulato ancora dal senatore Boscetto, non appare congruo: il rilievo attribuito ai partiti politici, infatti, non potrebbe implicare il loro arbitrio di fronte alle prescrizioni della Costituzione.

Inoltre, osserva che l’introduzione di norme cosiddette "diseguali", al fine di promuovere attivamente l’uguaglianza tra i sessi, è ampiamente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dal momento che esse non solo non contrastano con l’ordinamento, ma servono proprio ad attuarne i principi.

L’obiezione all’introduzione di norme per il riequilibrio delle candidature ha dunque, a suo giudizio, motivazioni squisitamente politiche. Le dichiarazioni di principio rese dai Gruppi della maggioranza, sono contraddette dal rinvio alla trattazione del tema in un disegno di legge diverso da quello di riforma del sistema elettorale. Quel disegno di legge, infatti, per decisione della stessa maggioranza, avvenuta nella seduta di ieri, non avrà un iter garantito in Parlamento e dunque è ad esito aleatorio. Se vi fosse una reale volontà politica in quella direzione, si dovrebbe accogliere, invece, la proposta di correggere il testo in esame e rimettere alla Camera l’approvazione definitiva della riforma elettorale che, a suo giudizio, sarebbe comunque possibile entro la data in cui saranno presumibilmente sciolte le Camere, visto che la maggioranza può esercitare facilmente il suo controllo sul calendario dei lavori parlamentari.

 

Il PRESIDENTE avverte che sull’emendamento 1.189 devono essere pronunciate altre dichiarazioni di voto: la votazione della proposta di modifica è pertanto rinviata alla seduta successiva, già convocata per le ore 14.

 

La Commissione prende atto.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 12,35.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

572a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'.

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) 

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana, con l'esame degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell'8 novembre.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, sottolinea come l'esame dell'emendamento 1.189 fornisca l'occasione per soffermarsi sulla questione del riequilibrio di genere nelle candidature e sulla natura programmatica ovvero precettiva dell'articolo 51 della Costituzione.

 

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 1.189, che, pur perseguendo una finalità del tutto condivisibile, è privo di qualunque sanzione e pertanto rischia di rimanere una mera dichiarazione di intenti. Riterrebbe inoltre preferibile una diversa formulazione, che eviti ogni esplicito riferimento al genere dei candidati, nel disporne l'obbligatoria alternanza nelle liste.

Come ha rilevato in precedenti interventi, la previsione del premio di maggioranza conferisce alla riforma elettorale un impianto maggioritario in cui l'elettore opta, in sostanza, tra due schieramenti; il sistema proporzionale si caratterizza invece per la facoltà degli elettori di esprimere una scelta che si articola su due livelli: l'opzione per un partito politico, cui si affianca la scelta del candidato all'interno della lista. I sistemi proporzionali si connotano in genere per la possibilità di esprimere preferenze, multiple o uniche, la cui incidenza varia in funzione dell'ampiezza dei collegi elettorali. In presenza di circoscrizioni molto ampie, infatti, i sistemi proporzionali con voto di preferenza richiedono un forte impegno economico per lo svolgimento della campagna elettorale; tale circostanza può condurre a una selezione della classe politica in base al censo e a gravi, diffusi fenomeni di inquinamento della vita politica, come quelli riscontrati negli anni '90 dal cosiddetto fenomeno di "tangentopoli". L'esigenza di non riproporre quelle medesime dinamiche può anche essere addotta a fondamento della scelta di un sistema a lista bloccata, in cui la scelta dei candidati è esclusivamente rimessa ai partiti politici: ma in tale contesto è allora tanto più necessario prevedere una norma di riequilibrio dei generi, all'interno delle liste, eventualmente in via temporanea per le prossime due legislature. Ritiene necessario provvedere in questa sede all'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione: sottolinea come tale soluzione non pregiudichi una rapida approvazione definitiva della riforma elettorale, richiedendo una modifica assai limitata al testo in esame. Non vi sono a suo avviso valide ragioni di contrarietà a tale proposta, se non il timore da parte della maggioranza che ciò possa condurre a ulteriori modifiche, un'ipotesi che peraltro egli valuterebbe assai positivamente: ritiene infatti indispensabile correggere quanto meno le norme per le elezioni del Senato che prevedono la presentazione a livello nazionale dei contrassegni e dei collegamenti in coalizione, e che prevedono il premio di coalizione. Quanto all'ipotesi di attuare il riequilibrio della rappresentanza con un disegno di legge autonomo, pur auspicando che alle dichiarazioni di disponibilità rese dal senatore D'Onofrio e dal ministro Calderoli seguano comportamenti coerenti e che il Ministro per le pari opportunità presenti al più presto il disegno di legge già annunciato, ribadisce la preferenza per l'inserimento di una norma nella riforma elettorale.

 

Il senatore BOCO (Verdi-Un) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.189, finalizzato a dare soluzione a una questione che considera centrale per la vita democratica del Paese. Durante l'esame del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento, gli emendamenti volti a introdurre il principio di pari opportunità nelle candidature sono stati valutati con un atteggiamento molto negativo, purtroppo largamente condiviso, le cui ragioni dovrebbero trovare una chiara esplicitazione. Ritiene che nell’ambito di un sistema elettorale con liste bloccate sussista il dovere di favorire una rappresentanza il più possibile coerente con il rapporto tra generi presente nella società civile. Il riequilibrio della rappresentanza costituisce una questione cruciale che deve essere affrontata prescindendo dall’appartenenza agli opposti schieramenti politici: se la maggioranza non modificherà in tal senso la riforma, dovrà assumersene la responsabilità politica dinanzi ai propri elettori; ritiene inoltre che l'avversione a tali proposte derivi dalle difficoltà derivanti dalla compilazione delle liste e che negando priorità all'esigenza di rappresentanza di genere il centro-destra compia un errore di valutazione che avrà conseguenze molto negative, anche in termini di consenso elettorale.

 

Ha quindi la parola il senatore VILLONE (DS-U) che, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che si asterrà sull'emendamento 1.189. L'articolo 51 della Costituzione è a suo avviso una norma programmatica: tale natura non impone al legislatore un obbligo a legiferare per darle attuazione. Ritiene però che essa abbia una capacità "oppositiva", poiché quando il legislatore decida di disciplinare la materia, lo deve fare nel rispetto della norma costituzionale programmatica, con la conseguente illegittimità di una nuova disciplina legislativa che non fosse ad essa conforme. Quanto alla legittimità di vincoli imposti ai partiti nella scelta delle candidature, sottolinea come anche dalla disciplina delle ineleggibilità derivino limitazioni alle scelte dei partiti. Ritiene che la rappresentanza equilibrata dei generi costituisca una specificazione del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione. In sostanza, ritiene che nel dettare una nuova legge elettorale il legislatore non sia completamente libero e che una disciplina che non disponga alcuna attuazione dell'articolo 51 della Costituzione susciti un serio dubbio di costituzionalità. Quanto alla eventualità che tale omissione possa essere motivo di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, dopo aver ricordato che la prevalente dottrina si riferisce a casi di palese incostituzionalità, ritiene non la si possa escludere. Vi è indubbiamente la possibilità di modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento per garantire il riequilibrio di genere nelle candidature senza che ciò pregiudichi la definitiva approvazione della riforma in tempi assai brevi; ritiene che le ragioni di contrarietà dei parlamentari della maggioranza derivino piuttosto dalla valutazione che alla contrazione del numero di seggi derivante dalla probabile sconfitta elettorale si aggiungerebbe un'ulteriore riduzione in conseguenza delle candidature femminili. Pur riaffermando la propria piena adesione alle finalità perseguite dall'emendamento 1.189, ribadisce la propria astensione: non condivide infatti la formulazione utilizzata per prevedere l'alternanza delle candidature, preferendo formulazioni indeterminate nel genere; non condivide inoltre l'assenza di una sanzione a presidio del principio così stabilito, che a suo avviso dovrebbe essere quella della inammissibilità delle liste che non vi si conformino.

 

Il senatore STIFFONI (LP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo: la sua parte politica ha sempre valorizzato la rappresentanza dei generi nelle candidature e nelle cariche pubbliche, come testimoniano i numerosi sindaci e presidenti di provincia donne espresse dal suo partito, nonché la Presidenza della Camera dei deputati nella XII legislatura. La selezione e la promozione delle candidature deve avvenire a suo avviso sulla base delle qualità personali, senza alcuna discriminazione: l'imposizione per legge di un sistema di quote comporta il rischio di un forzato coinvolgimento nella vita politica di persone non realmente motivate. Conclude dichiarando che il suo Gruppo non ha alcuna preclusione nei confronti del disegno di legge in materia di riequilibrio delle rappresentanze che il Governo è in procinto di presentare alle Camere.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, osserva in primo luogo che se vi fosse effettivamente la radicata e diffusa convinzione che la Costituzione impone, nell'approvare la riforma elettorale, una disposizione per le pari opportunità nelle elezioni, non si potrebbe non modificare il disegno di legge n. 3633. Tuttavia, la ricostruzione degli effetti che le norme programmatiche avrebbero sui nuovi interventi legislativi, come enunciata dal senatore Villone, non è a suo avviso fondata né convincente. Il principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, sancito dall'articolo 51, primo comma, secondo periodo, va letto a suo giudizio in connessione con il precedente periodo, che riguarda la complessiva organizzazione pubblica, elettiva o meno. Pertanto se tale norma programmatica dovesse avere, come si è sostenuto, l'effetto di imporre, in occasione dell'approvazione di nuove leggi, disposizioni attuative di tale principio, da ciò deriverebbe, ad esempio, l'obbligo di prevedere un sistema di quote anche nelle leggi – successive alla modifica dell’articolo 51 – in materia di assunzioni nei pubblici uffici, con esiti a suo avviso paradossali. Sottolinea che prima della modifica dell'articolo 51 della Costituzione approvata nel giugno 2003, il principio del riequilibrio della rappresentanza aveva trovato espressione nella legge costituzionale n. 2 del 2001, di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, nonché nella stessa riforma del Titolo V, sempre del 2001: si tratta di tre formulazioni differenti, delle quali quella contenuta nell'articolo 51 è a suo avviso la meno cogente. Ricorda che la modifica di quest’ultimo era volta a rimuovere gli impedimenti costituzionali al sistema delle quote, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995; tuttavia, non ritiene che da tale modifica discenda necessariamente l'obbligo di inserire nella legislazione successiva disposizioni attuative.Rispondendo a una domanda del senatore PASSIGLI (DS-U) sulle ragioni che inducono la maggioranza a respingere gli emendamenti volti a introdurre norme per il riequilibrio nelle candidature, sottolinea il rischio che la Camera dei deputati possa confermare l'orientamento contrario già manifestato, con l'effetto di ritardare o addirittura impedire l'approvazione definitiva della riforma elettorale.

 

 L'emendamento 1.189, posto in votazione, è respinto.

 

 Il senatore PASSIGLI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.190 che ha lo scopo di limitare l’operatività delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati alle circoscrizioni nel cui territorio è esercitata la carica. A suo avviso, una condizione generale di ineleggibilità estesa a tutto il territorio nazionale sarebbe irrazionale e, pertanto, censurabile sotto il profilo costituzionale, soprattutto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 1993, secondo la quale il diritto di elettorato passivo può essere limitato solo quando la funzione svolta comporti una potenziale influenza del consenso elettorale.

 

 Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.190, che corregge la disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità, sulla quale il legislatore in passato è intervenuto in modo a suo avviso eccessivamente disinvolto. Si confondono, infatti, gli effetti che potrebbero derivare da eventuali conflitti di interessi che riguardano privati cittadini (resi particolarmente evidenti dall'attuale situazione di monopolio delle reti televisive) e quelli dovuti all'influenza che può esercitare l'amministratore o il pubblico funzionario.

 

Dichiarando un voto di astensione, in dissenso dal proprio Gruppo, il senatore PETRINI (Mar-DL-U) sottolinea l'opportunità di tenere conto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 1993, correggendo il testo unico, anche al fine di evitare equivoci interpretativi.

 

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto di astensione, in dissenso dal suo Gruppo, sull'emendamento 1.190. La materia delle ineleggibilità e incompatibilità, a suo giudizio, dovrebbe essere ripensata in modo sistematico, tenendo conto che l’orientamento della giurisprudenza costituzionale è nel senso di limitare le cause di ineleggibilità ai soli casi in cui sussista una possibilità di influenza sulla competizione elettorale. Tra l'altro, in presenza di circoscrizioni elettorali di così ampia estensione territoriale, sarebbe opportuno valutare in modo più ponderato quella influenza, considerato che la proprietà di importanti reti televisive o di organi di stampa nazionali può condizionare l'informazione e dunque la volontà elettorale anche al di là del contesto circoscrizionale.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.190. Egli ritiene che per coloro i quali ricoprano incarichi nelle amministrazioni locali dovrebbe essere sancita la non candidabilità, vista l'influenza che possono esercitare sull'elettorato.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda che il testo in esame tratta delle cause di ineleggibilità per precisare che è considerato anticipato soltanto lo scioglimento che anticipi la scadenza della legislatura di oltre centoventi giorni e che non interviene invece sulla disciplina sostanziale dettata dall'articolo 7 del testo unico per l'elezione della Camera. Rammenta anche che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 344 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale solo della norma che riguarda i consiglieri regionali, mentre ha conservato la restante parte della normativa, che si riferisce ad altre cariche. Conviene, tuttavia, sull'opportunità di rivedere organicamente la materia, tenendo conto che i poteri dei sindaci e dei presidenti di Provincia oggi sono assai più rilevanti, anche in termini di possibile influenza dell'elettorato, rispetto al periodo in cui fu approvata la legge elettorale della Camera dei deputati.

 

L'emendamento 1.190 è, infine, posto in votazione ed è respinto. L'emendamento 1.191 è invece dichiarato inammissibile perché privo di reale portata modificativa. Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore PASSIGLI (DS-U), anche l'emendamento 1.192 è respinto.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

573a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 novembre, con l'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3633 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell'8 novembre.

 

 Il senatore MANCINO (Mar-DL-U), intervenendo sull’ordine dei lavori, riferisce di alcune notizie di stampa secondo le quali la maggioranza si appresterebbe a prendere atto che l’esame in Commissione non potrà essere esaurito in tempi celeri: dunque, la discussione in Assemblea si avvierebbe senza l’incarico a un relatore e in tal modo sarà priva di un elemento importante e ne risulteranno penalizzati proprio quei senatori che, come lui, hanno presentato solo pochi emendamenti, in modo da promuovere un dibattito sulle questioni controverse.

Se la maggioranza confermerà il proponimento di procedere senz’altro alla discussione in Assemblea, a suo avviso sarebbe opportuno affrontare prioritariamente il riequilibrio delle rappresentanze fra uomini e donne nelle candidature, uno degli argomenti politicamente più importanti all’esame della Commissione.

 

 Il presidente PASTORE (FI), relatore, osserva che la possibilità di completare l’esame della riforma elettorale in Commissione dipende dal comportamento più o meno costruttivo che osserveranno le forze politiche di opposizione. Sarebbe preferibile che la discussione dinanzi all’Assemblea si svolgesse con un relatore di maggioranza nella pienezza del mandato al quale potrebbe affiancarsi un relatore di minoranza, la cui collaborazione potrebbe giovare per approfondire i profili tecnico-procedurali.

 La presenza di un relatore in Assemblea, inoltre, faciliterebbe l’elaborazione di eventuali ordini del giorno sui quali le forze politiche potrebbero convenire sempre allo scopo di chiarire in modo inequivocabile le procedure elettorali.

 

 Si procede quindi nell’esame degli emendamenti.

 

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori VILLONE (DS-U), MANCINO (Mar-DL-U) e DE PETRIS (Verdi-Un), preannunciano voto favorevole sull’emendamento 1.193.

 

Il senatore MALAN (FI), per conto del Gruppo Forza Italia, preannuncia un voto contrario, osservando che il testo in esame non incide sulla materia delle ineleggibilità. Ritiene comunque opportuno che i funzionari della Polizia siano ineleggibili, considerata l’influenza che potrebbero esercitare sul voto.

 

Il senatore PASSIGLI (DS-U) riformula l’emendamento 1.193 in un nuovo testo (1.193 testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, nel senso di sopprimere la causa di ineleggibilità dei capi di gabinetto dei Ministri.

 

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) preannuncia il suo voto favorevole sull’emendamento 1.193 (testo 2).

 

L’emendamento 1.193 (testo 2) è posto in votazione ed è respinto.

 

Il senatore PASSIGLI (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.194.

Annuncia, quindi, il ritiro dell’emendamento 1.195.

 

L’emendamento 1.194, posto in votazione, è respinto.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.33, che esprime una radicale opposizione alla riforma elettorale in discussione. In particolare, ritiene che sia incoerente con altre disposizioni in materia elettorale (ad esempio, quelle sulla raccolta delle firme per la presentazione delle liste), la previsione di un termine di 120 giorni per considerare anticipato lo scioglimento della Camera dei deputati.

 

Il senatore PASSIGLI (DS-U) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.33.

 

L’emendamento 1.33 è messo ai voti ed è respinto.

 

Il senatore VILLONE (DS-U) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.109. La prescrizione di un termine per individuare se e quando lo scioglimento può considerarsi anticipato rappresenta, a suo avviso, un ulteriore elemento distorsivo della competizione elettorale.

 

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 1.109: la previsione di un termine (120 giorni) più breve di quello stabilito per la cessazione dalla carica delle persone che si trovano in condizioni di ineleggibilità (180 giorni), potrebbe determinare, a suo avviso, incertezze ed equivoci.

 

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritira la sua firma dall’emendamento 1.109, preannunciando un voto contrario in dissenso dal suo Gruppo. Ritiene, infatti, che il testo in esame, su questo punto, sia ragionevole, volto com’è a impedire un abuso, quello di considerare anticipata la legislatura per favorire la partecipazione di alcuni candidati che, altrimenti, sarebbero ineleggibili. Del resto, il periodo di 120 giorni, al quale si aggiunge il tempo fino allo svolgimento delle elezioni, trova corrispondenza nel termine stabilito per le dimissioni dalla carica nei casi di ineleggibilità, che è di 180 giorni. A suo avviso, sarebbe opportuno stabilire un termine anche più lungo, per evitare nel modo più certo che partecipino alle elezioni i funzionari che possono influenzare il voto.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda che, anche ai fini delle procedure per la raccolta delle sottoscrizioni delle liste elettorali, è stato individuato il termine di 120 giorni per stabilire se la fine della legislatura deve essere considerata anticipata o meno.

 

L’emendamento 1.109, posto in votazione, è respinto.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.34, volto a escludere la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli tradizionalmente usati da altre formazioni politiche o coalizioni. L’emendamento elenca a titolo esemplificativo alcuni casi specifici, individuati in pronunce di giudici amministrativi.

 

Il presidente PASTORE (FI), relatore, condivide le preoccupazioni per l’abuso ricorrente di simboli identici o simili, soprattutto perché la nuova legge elettorale attribuisce un valore decisivo al contrassegno delle forze politiche. A suo avviso, tuttavia, una individuazione dettagliata delle ipotesi di abuso potrebbe dare adito a decisioni aberranti, ad esempio contro l’utilizzo di un colore tradizionalmente usato da altre formazioni. Sarebbe meglio, pertanto, trasformare la proposta emendativa in un atto di indirizzo, che sarebbe di ausilio nella applicazione concreta della legge.

Ritiene che sarebbe ammissibile, ad esempio, l’indicazione della coalizione con la quale si identificano le liste elettorali, quando i loro simboli abbiano un contenuto simile. Ugualmente ammissibili sarebbero i simboli composti, ma, in tal caso, nella stessa circoscrizione non si potrebbero presentare i singoli contrassegni di lista.

 

Il senatore PASSIGLI (DS-U) ritiene che un atto di indirizzo dovrebbe essere concordato prima di procedere alla votazione dell’emendamento 1.34.

 

Il ministro CALDEROLI ricorda che in sede di discussione del disegno di legge alla Camera dei deputati, si rinunciò ad approvare un emendamento analogo, visto che il suo contenuto è già presente, in larga parte, nella normativa vigente. Sottolinea, inoltre, la necessità di valutare con cautela l’ipotesi di presentazione di simboli composti, che dovrebbe comportare l’esclusione delle liste autonome individuate dai singoli simboli.

 

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto di astensione sull’emendamento 1.34. A suo giudizio, un atto di indirizzo non autorizzerebbe eventuali limitazioni del diritto di elettorato passivo.

 

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) nota che l’inammissibilità di una lista sarebbe un fatto grave, plausibile solo quando sia accertata una volontà fraudolenta. In particolare, non si potrebbe impedire l’uso di parole comuni nelle competizioni elettorali, come ad esempio "italiano" o "democratico". Sarebbe opportuno, invece, prevedere una procedura in cui i presentatori siano autorizzati a correggere i simboli prima della presentazione ufficiale.

 

Il senatore MAGNALBO' (AN) preannuncia la disponibilità del suo Gruppo per concordare un atto di indirizzo sull’argomento, come proposto dal relatore.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), considerata la generale condivisione della proposta, ritira l’emendamento 1.34 riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea.

 

Il senatore PASSIGLI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 1.197, teso a escludere l’ineleggibilità per coloro che abbiano impiego da governi esteri.

 

L’emendamento 1.197 è quindi posto in votazione ed è respinto.

 

Il senatore PASSIGLI (DS-U)dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.198, volto a prevedere una specifica causa di ineleggibilità per chi abbia il controllo di società o imprese private, in considerazione della rilevante influenza che potrebbero esercitare sul voto e sullo stesso mandato elettivo.

 

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) esprime il consenso del suo Gruppo all’emendamento 1.198, che a suo giudizio sana un’evidente ingiustizia nella disciplina delle ineleggibilità. Come rilevato più volte dalla sua parte politica, si verificano situazioni abnormi di conflitto di interessi che ostacolano il buon funzionamento della democrazia: chi detiene il controllo di importanti società o imprese private dovrebbe essere considerato ineleggibile.

 

L’emendamento 1.198 è posto in votazione ed è respinto.

 

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull’emendamento 1.35.

 

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 1.35, confermando la preferenza per un sistema basato sui collegi uninominali, come quello utilizzato per l’elezione del Senato fino al 1993, che consente di dare valore a un rapporto continuativo fra elettori ed eletti.

 

L’emendamento 1.35 è posto in votazione ed è respinto, come l’emendamento 1.110.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,05.

 


 

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

3633

Art. 1

1.193

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la lettera d) è soppressa».

1.193 (testo 2)

PASSIGLI, BASSANINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la lettera e) è abrogata».

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 23 novembre 2005

574a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PASTORE

 

 Intervengono i ministri per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

 

 La seduta inizia alle ore 15,20.

 

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali 

(117) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(290) PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore 

(337) BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei Deputati 

(614) EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

(1148) RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1177) FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1294) TURRONI e MAGNALBO'. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali 

(1475) DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali 

(1489) VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati 

(1693) PEDRINI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati 

(1853) Paolo DANIELI. - Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 

(3343) BALBONI ed altri. - Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali 

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. - Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali 

(3396) SPECCHIA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali 

- e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

 

 Il presidente PASTORE informa la Commissione che l’Assemblea del Senato inizierà la discussione dei disegni di legge in titolo a partire dalla seduta antimeridiana di domani. Non sarà dunque possibile esaurire l’esame degli emendamenti presentati in Commissione e quindi avverte che la seduta notturna, convocata alle ore 20,30, non avrà luogo. Comunica, inoltre, che la seduta di domani, giovedì 24 novembre, già convocata alle ore 14, sarà anticipata alle ore 11 o comunque al termine dei lavori dell’Assemblea.

 

 Il senatore VILLONE (DS-U) esprime la protesta del suo Gruppo per la decisione della maggioranza, di avviare la discussione in Assemblea senza attendere l’esito dell’esame da parte della Commissione. Ciò comporterà un ulteriore, grave limite al confronto fra le forze politiche.

 La riforma elettorale è stata imposta dalla maggioranza sulla base del suo interesse politico, trascurando l’esigenza di condividere con le forze dell’opposizione almeno un nucleo di regole comuni. A suo avviso, il confronto in Assemblea risentirà negativamente della fragilità del testo, sul quale gravano pesanti dubbi di costituzionalità.

 

 Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) ricorda che fin dall’inizio dell’esame la maggioranza ha escluso ogni reale confronto, avendo già deciso di approvare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. La decisione di iniziare la discussione in Assemblea conferma solo la pervicacia di quella scelta.

 Le regole della competizione elettorale hanno effetti assai rilevanti sul sistema politico e sulla vita democratica del Paese e il Parlamento dovrebbe impegnarsi in un dibattito sereno ogni volta che si tratta quella materia. La proposta di reintrodurre il sistema proporzionale è però, a suo avviso, il frutto di una scelta opportunistica e non deriva da una valutazione fondata delle condizioni politiche del Paese e degli effetti che il cambiamento può determinare.

La maggioranza, invece, ha partecipato al dibattito in modo solo formale e perfino irridente e si appresta a replicare tale atteggiamento nella discussione in Assemblea, lasciando all’opposizione solo lo strumento dell’ostruzionismo procedurale: un comportamento irresponsabile, che ha l’obiettivo di attenuare la probabile sconfitta elettorale delle forze dell’attuale maggioranza, anche a costo di provocare uno stato di ingovernabilità.

 

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) ritiene che la nuova disciplina elettorale rappresenti un ulteriore atto di destrutturazione delle istituzioni democratiche, che ha l’unico scopo di soddisfare gli scopi meno nobili dei partiti del centro-destra. In particolare, il sistema proporzionale corretto dal premio di maggioranza avrà l’effetto, soprattutto per il Senato, di avvantaggiare i partiti maggiori a danno delle forze minori.

A suo avviso, con la nuova legge elettorale la maggioranza cerca di avvantaggiarsi in vista delle prossime elezioni politiche, in spregio della volontà dei cittadini espressa nel referendum che ha introdotto il sistema maggioritario.

 

Il senatore MALAN (FI) esprime la soddisfazione del Gruppo per la decisione di iniziare dinanzi all’Assemblea la discussione della riforma elettorale; in quella sede si potranno ampiamente approfondire i temi su cui non è stato possibile soffermarsi finora. Rivolge, quindi, un sentito ringraziamento al Presidente, relatore in Commissione, per il prezioso lavoro che ha svolto.

La convinzione circa la validità della riforma in esame è rafforzata dagli argomenti usati dai senatori dell’opposizione nel dibattito. Alcune di quelle critiche possono rivolgersi proprio alla disciplina vigente: ad esempio, essa non prevede meccanismi per favorire la governabilità, mentre la proposta della maggioranza va in quella direzione, con l’introduzione del premio di maggioranza. La penalizzazione dei partiti più piccoli, poi, si accentua con il sistema maggioritario; fra l’altro, in base alla legge elettorale vigente, i voti espressi per le formazioni più piccole che non ottengano seggi restano inutilizzati, mentre in base al disegno di legge di riforma sono impiegati per irrobustire il risultato delle formazioni politicamente più affini.

Ricorda, infine, che nella scorsa legislatura, a pochi mesi dalla sua scadenza, la maggioranza tentò di riformare la legge elettorale e vi rinunciò solo quando si rese conto che il tempo non era sufficiente per approvarla definitivamente.

 

Il presidente PASTORE esprime il suo rincrescimento per la circostanza che la discussione in aula non potrà essere coordinata dalla presenza di un relatore all’Assemblea; tuttavia, egli stesso si adopererà per agevolare l’interlocuzione fra le forze politiche, replicando alle argomentazioni critiche dei Gruppi di opposizione.

Ritiene, comunque, che il dibattito in Commissione non sia stato inutile e ringrazia i senatori che hanno partecipato suggerendo elementi di riflessione apprezzabili.

A suo avviso, i sistemi elettorali sono tutti imperfetti; in particolare, ciò è vero per la legge elettorale vigente che, fra l’altro, ha prodotto l’effetto estremo di non consentire il completamento del plenum della Camera dei deputati. Si potrebbe argomentare, inoltre, nel senso che i Gruppi dell’opposizione insistono per mantenere invariata la legge vigente perché a loro volta intravedono una convenienza in termini di risultato elettorale.

 

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 


Esame in sede consultiva


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 22 novembre 2005

170a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

 alla 1a Commissione:

 

(3633) Modifiche alle norme per l' elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Moliari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge) parere di nulla osta.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Martedì 22 novembre 2005

526a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vietti, per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e per la salute Cursi.

 

(3633) Modifiche alle norme per l' elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Parere alla 1a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore FASOLINO (FI) illustra l’emendamento 1.135 relativo al disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta in esame, tenuto tuttavia conto che la copertura finanziaria appare sovrabbondante.

 

 Il sottosegretario VIETTI esprime avviso contrario, nel merito, sulla copertura.

 

 Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole in ossequio alla prassi seguita dalla Commissione in occasione dell’esame di emendamenti che presentano una copertura sovrabbondante.

 

 Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo sull’emendamento 1.135.

La seduta termina alle ore 16

 


 

BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2005

517a Seduta

Sottocommissione per i pareri

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

La seduta inizia alle ore 12,50.

 

(3633) Modifiche alle norme per l' elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Parere al Presidente del Senato. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) in merito al provvedimento in titolo, osserva, per quanto di competenza, stante la richiesta del Presidente del Senato di accertare l'eventuale presenza di oneri finanziari, che il provvedimento reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale che non appaiono suscettibili di produrre variazioni di spese o di entrate. Propone, pertanto, di formulare un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle ore 13,05.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2005

529a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora

 

 

(3633) Deputati SORO ed altri; FONTANA; SODA; GAZZARA ed altri; BENEDETTI VALENTINI ed altri; NESPOLI; BENEDETTI VALENTINI; BENEDETTI VALENTINI ed altri. - Modifiche alle norme per l' elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Moliari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il relatore FERRARA (FI), illustrando gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, segnala, per quanto di competenza, che la proposta 1.135 è identica ad un’altra sulla quale la Commissione ha già reso parere non ostativo e che la proposta 1.852 appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato senza prevedere una idonea copertura finanziaria.

 

 Su proposta del PRESIDENTE, con l’avviso conforme del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione conviene infine di conferire mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sull’emendamento 1.135 e parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 1.852.

La seduta termina alle ore 16,30.