XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||
Titolo: | Riforma dell'ordinamento della Repubblica - A.C. 4862-B | ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 580 Progressivo: 8 | ||||||
Data: | 25/07/05 | ||||||
Abstract: | Scheda di sintesi; ddl 4862-B; cronologia dei lavori parlamentari; testo a fronte | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||
Riferimenti: |
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progetti di legge |
Riforma dell’ordinamento A.C. 4862 - B
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n. 580/8
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xiv legislatura 25 luglio 2005 |
Camera dei
deputati
La documentazione predisposta in occasione dell’esame del disegno di legge costituzionale A.C. 4862, recante Modificazioni di articoli della parte II della Costituzione, e delle proposte di legge costituzionale abbinate, si articola nei seguenti volumi:
§ dossier n. 580, contenente la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, il testo a fronte tra la Costituzione vigente e le modifiche apportate dall’A.C. 4862, nonché la normativa di riferimento;
§ dossier n. 580/1, contenente i testi dei progetti di legge costituzionale;
§ dossier n. 580/2, suddiviso in più volumi, contenente l’iter dei progetti di legge al Senato e alla Camera e gli atti e i documenti dell’indagine conoscitiva e delle audizioni informali svolte dalla I Commissione della Camera;
§ dossier n. 580/3, contenente una selezione della recente dottrina in materia;
§ dossier n. 580/4, contenente schede di comparazione su alcuni aspetti dei sistemi costituzionali di cinque Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna);
§ dossier n. 580/5, contenente schede di approfondimento su alcuni aspetti del disegno di legge costituzionale A.C. 4862 (procedimento legislativo; adempimenti normativi; regime dei quorum; sistema elettorale), e una sintesi per temi delle audizioni tenute nel corso dell’indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione della Camera.
§ dossier n. 580/6, contenente le schede di lettura sul testo licenziato per l’Assemblea dalla I Commissione della Camera (A.C. 4862-A), il testo a fronte tra la Costituzione vigente e le modifiche apportate dall’A.C. 4862-A, la cronologia dell’iter in Commissione ed altra documentazione;
§ dossier n. 580/7 (Seconda edizione), contenente una scheda di lettura sul testo approvato dalla Camera in prima deliberazione, la cronologia dell’iter alla Camera e un testo a fronte;
§ dossier n. 580/8, contenente la documentazione per l’esame del disegno di legge (A.C. 4862-B) in seconda deliberazione (scheda di sintesi, cronologia dei lavori parlamentari alla Camera e al Senato e testo a fronte tra la Costituzione vigente e le modifiche proposte dal progetto di revisione).
DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0555h.doc
I N D I C E
Composizione e formazione delle Camere; il Senato federale
Il procedimento legislativo; la procedura di revisione costituzionale
Il Primo ministro e il rapporto Governo-Parlamento
Il Presidente della Repubblica
Le Regioni e le autonomie locali
La Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura
Disegno di Legge costituzionale
Cronologia dei lavori parlamentari
§ Tabella 1. Tavola di corrispondenza tra gli articoli
Senato della Repubblica. Prima deliberazione (A.S. 2544)
§ Tabella 2. L’esame degli articoli
Camera dei deputati. Prima deliberazione (A.C. 4862)
§ Tabella 3. L’esame degli articoli
Senato della Repubblica. Prima deliberazione - Seconda lettura (A.S. 2544-B)
§ Tabella 4. L’esame degli articoli
§ Modifiche apportate alla Parte II della Costituzione
§ Modifiche apportate ad altre leggi costituzionali
Scheda di sintesi
Il disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo al Senato il 17 ottobre 2003 (A.S. 2544, Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione), è stato da quest’ultimo approvato con modificazioni, in prima deliberazione, il 25 marzo 2004 (con il nuovo titolo Modifiche alla Parte II della Costituzione).
Trasmesso alla Camera dei deputati (A.C. 4862) è stato esaminato[1] ed ulteriormente emendato sia dalla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente sia dall’Assemblea, che lo ha, infine, approvato in prima deliberazione nella seduta del 15 ottobre 2004.
Il Senato ha quindi approvato, in prima deliberazione (seconda lettura), il progetto nello stesso testo della Camera il 23 marzo 2005 (A.S. 2544-B).
Il disegno di legge è stato quindi ritrasmesso alla Camera (A.C. 4862-B) ed assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) per l’esame in sede referente ai fini della seconda deliberazione richiesta dall’articolo 138 della Costituzione.
Ai sensi dell’articolo 138, primo comma, della Costituzione, per le leggi di revisione costituzionale è previsto un “aggravamento” del procedimento legislativo: innanzitutto, entrambe le Camere devono adottare lo stesso testo con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi; tale intervallo decorre, compresi i periodi di aggiornamento del lavori, dalla data di prima deliberazione della Camera (così l’art. 98 del regolamento della Camera; analogamente dispone l’art. 122 del regolamento del Senato). Inoltre, nella seconda deliberazione i progetti devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Ai fini della seconda deliberazione, secondo quanto disposto dall’art. 99 del regolamento della Camera (art. 123 reg. Sen.), la Commissione competente riesamina il progetto nel suo complesso e riferisce all’Assemblea, non potendosi dar luogo alla fase emendativa.
Nel corso della discussione in Assemblea, poi, non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva; può essere chiesto soltanto un rinvio a breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
Dopo la discussione sulle linee generali si passa alla votazione finale del progetto di legge senza procedere alla discussione degli articoli. Non sono ammessi emendamenti, né ordini del giorno, né richieste di stralcio di una o più norme. Sono, invece, ammesse le dichiarazioni di voto.
Ai sensi dell’art. 138 Cost. l’approvazione, in una delle due Camere, della legge costituzionale a maggioranza assoluta in seconda deliberazione determina la possibilità che la legge stessa sia sottoposta a referendum popolare qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Il referendum non ha luogo se ciascuna Camera approva la legge, nella seconda deliberazione, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Il disegno di legge in esame realizza un intervento di riforma di ampio respiro: il testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione, composto da 57 articoli (a fronte dei 35 dell’originario testo governativo e dei 42 di quello approvato in prima lettura dal Senato), sostituisce o modifica 50 degli 80 articoli che compongono la Parte II della Costituzione, concernente l’ordinamento della Repubblica, vi inserisce 3 nuovi articoli e novella altresì 4 articoli appartenenti ad altre leggi costituzionali.
I paragrafi che seguono danno conto sommariamente dei principali aspetti della riforma, procedendo – a fini di maggior chiarezza espositiva – per temi omogenei piuttosto che seguendo la numerazione degli articoli.
Per un riscontro analitico delle modifiche apportate dal disegno di legge agli articoli della Parte II della Costituzione e ad altre leggi costituzionali, si rinvia al testo a fronte contenuto nel presente dossier.
Il progetto di riforma conferma la preferenza per un sistema bicamerale, differenziando tuttavia le due Camere con riguardo a composizione e funzioni.
La Camera dei deputati muta, quanto alla composizione, passando da 630 a 518 componenti elettivi, ivi compresi gli eletti nella circoscrizione Estero. Il numero di questi ultimi passa da 12 a 18, più che compensando la scomparsa di tale componente dall’altro ramo del Parlamento (in virtù della riduzione del numero complessivo dei parlamentari, il peso della componente estera sale dall’1,9% al 2,3%). Vengono trasferiti alla Camera, col titolo di deputati di diritto e a vita, anche i senatori a vita che sono stati Presidenti della Repubblica e quelli di nomina presidenziale, il cui numero complessivo è limitato a 3 (in luogo degli attuali 5). L’età minima per il conseguimento dell’elettorato passivo alla Camera si abbassa da 25 a 21 anni.
Trasformazioni ancor più profonde interessano il Senato che, mutando la sua denominazione in “Senato federale della Repubblica”, evidenzia l’opzione federalista del progetto di riforma (che pure non attribuisce alla Repubblica la qualifica di “federale”): in tale organo si intende realizzare il raccordo tra le potestà normative delle autonomie e quelle dello Stato.
Il Senato federale è composto da 252 senatori, eletti a suffragio universale e diretto “su base regionale”. La connessione tra il sistema politico delle Regioni e quello nazionale è data da vari fattori, e in primo luogo dalla piena corrispondenza tra la durata in carica di ciascun consiglio regionale e quella dei senatori eletti nella medesima Regione: le rispettive elezioni sono contestuali, il che equivale a dire che il Senato non ha più una durata predefinita ma è soggetto a rinnovi parziali, più o meno ampi, in occasione del rinnovo dei singoli consigli regionali (o, nella Regione Trentino Alto-Adige, dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano)[2].
Il sistema elettorale, rimesso alla legge dello Stato, dovrà “garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori”. Quanto all’elettorato passivo, in ciascuna Regione sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto i 25 anni di età (in luogo dei 40 anni oggi richiesti) e che:
§ hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali o locali, all’interno della Regione, o
§ sono stati eletti deputati o senatori nella Regione, oppure
§ risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.
Partecipano ai lavori del Senato federale, ma senza diritto di voto, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, in numero di due per ogni Regione o provincia autonoma: un delegato eletto dal Consiglio regionale e un sindaco o presidente di provincia o di città metropolitana eletto dal Consiglio delle autonomie locali.
Il Senato federale è, per altro verso, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome in occasione dell’elezione di quattro giudici della Corte costituzionale.
I rapporti tra Senato federale ed autonomie territoriali sono definiti da un apposito nuovo articolo (il 127-ter), inserito nel Titolo V della Costituzione e dedicato al coordinamento interistituzionale da parte del Senato, ed emergono in varie altre disposizioni. In particolare:
§ le deliberazioni del Senato federale non sono valide se non sono presenti i senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni;
§ i Consigli regionali, sentiti i Consigli delle autonomie locali, possono esprimere parere sui disegni di legge che fissano i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni;
§ il Senato federale esprime parere sullo scioglimento autoritativo del Consiglio regionale e sulla rimozione del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 126 Cost. (scompare dalla Costituzione il riferimento alla Commissione parlamentare per le questioni regionali);
§ le proposte di legge di iniziativa regionale, con priorità per quelle presentate da più Regioni in coordinamento tra loro, sono poste all’ordine del giorno della Camera competente entro termini fissati dai regolamenti.
Con riferimento ad entrambe le Camere, è confermato il divieto di mandato imperativo; l’art. 67 Cost. è tuttavia modificato precisandosi che ogni deputato o senatore “rappresenta la Nazione e la Repubblica”. È altresì confermato il potere di ciascuna Camera di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti, ma si prevede che le relative deliberazioni siano adottate, entro termini prestabiliti, a maggioranza dei componenti. L’indennità parlamentare non è cumulabile, nei casi previsti dalla legge, con emolumenti relativi ad altre cariche pubbliche.
Anche le modifiche apportate all’articolo 70 della Costituzione sono dirette al superamento del c.d. bicameralismo perfetto, in virtù del quale ciascun progetto di legge deve essere approvato, in eguale testo, da entrambi i rami del Parlamento.
Il testo in esame introduce nell’ordinamento, accanto alle leggi approvate con procedimento bicamerale, leggi statali a carattere monocamerale, approvate cioè da uno solo dei due rami del Parlamento. È prevista bensì la possibilità, per l’altro ramo del Parlamento, di richiamare presso di sé il progetto di legge e di proporvi modifiche; ma i termini per questa fase eventuale sono ristretti (e dimezzati per le leggi di conversione di decreti-legge) e sulle modifiche proposte, in ogni caso, decide in via definitiva la Camera competente.
Al fine di individuare la competenza, occorre far riferimento all’articolo 117 della Costituzione: la Camera dei deputati infatti esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma di tale articolo, quelle cioè nelle quali lo Stato ha legislazione esclusiva; il Senato federale, invece, approva i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, nelle quali la potestà legislativa dello Stato concorre con quella delle Regioni.
Per determinate materie di particolare rilievo, resta ferma la procedura bicamerale. Il procedimento di approvazione è tuttavia sensibilmente modificato rispetto all’attuale: al fine di evitare il così detto fenomeno della navette si prevede che, se un disegno di legge non è approvato, dopo una prima lettura, da entrambe le Camere nel medesimo testo, i Presidenti delle due Camere possano convocare una Commissione composta da 30 deputati e 30 senatori, incaricata di proporre un testo unificato, da sottoporre al voto finale delle due Assemblee, entro i termini stabiliti dai Presidenti delle Camere.
Il procedimento bicamerale si applica all’esame dei disegni di legge concernenti:
§ la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
§ la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
§ l’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali;
§ l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti di Regioni ed enti locali
§ il sistema elettorale di Camera e Senato;
§ una serie di casi, partitamente elencati, in cui la Costituzione fa espresso rinvio alla legge dello Stato o della Repubblica;
§ altre materie previste in vari punti del nuovo testo costituzionale (determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità con il mandato parlamentare; indennità spettante ai membri delle Camere; istituzione di Commissioni di inchiesta; disciplina delle Autorità indipendenti; sostegno alle forme associative tra Comuni piccoli o montani).
Va al riguardo segnalato che la procedura di approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa è ora limitata alle sole leggi “bicamerali”.
Le questioni di competenza tra le due Camere sono decise, d’intesa fra loro, dai rispettivi Presidenti, i quali possono deferire la decisione ad un Comitato composto da quattro deputati e da quattro senatori. La decisione adottata “non è sindacabile in alcuna sede”. Sembra potersi desumere da tale formulazione l’intendimento di derogare alla competenza generale attribuita alla Corte costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale delle leggi, sotto questo particolare profilo di error in procedendo (non è invece precisato se il Capo dello Stato possa sollevare tale profilo in sede di rinvio alle Camere della legge ex art. 74 Cost.).
Al medesimo fine di ridurre incertezze e contenzioso, il testo precisa che “un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi”. I criteri per l’applicazione di tale principio sono rimessi a un’intesa tra i Presidenti delle Camere, su proposta del Comitato e sulla base dei rispettivi regolamenti. Ne potrebbero derivare incisivi poteri presidenziali in ordine allo stralcio o all’ammissibilità di disegni di legge ed emendamenti; in ogni caso, le iniziative legislative di più ampia portata (ivi comprese le manovre finanziarie) dovranno giocoforza articolarsi in più disegni di legge, da esaminare “in parallelo” secondo procedure differenziate.
Il testo in esame modifica infine l’art. 138 Cost., concernente l’istituto del referendum popolare nell’ambito del procedimento di revisione costituzionale. Esso rende sempre possibile il ricorso al referendum, anche nell’ipotesi in cui la legge costituzionale sia approvata in seconda deliberazione, da parte di ciascuna Camera, a maggioranza di due terzi dei componenti[3].
Tra gli aspetti qualificanti del disegno di legge di riforma vi è il sostanziale rafforzamento del potere esecutivo o, per dir meglio, del Presidente del Consiglio dei ministri, figura che muta significativamente la sua denominazione in quella di “Primo ministro”.
Il Primo ministro “determina” (non più “dirige”, come nel testo vigente dell’art. 95 Cost.) la politica generale del Governo e “garantisce” (non più “mantiene”) l’unità di indirizzo politico e amministrativo: a tal fine l’attività dei ministri è dal Primo ministro diretta, e non soltanto promossa e coordinata. Ancor più rilevante in tal senso è il potere di nomina e di revoca dei ministri, che lo stesso articolo attribuisce al solo Primo ministro.
Viene meno, dunque, il ruolo riconosciuto al Presidente della Repubblica nella determinazione della compagine ministeriale e, prima ancora, nella scelta del capo dell’esecutivo: il meccanismo di nomina del Primo ministro, come delineato dal nuovo art. 92 Cost., si traduce infatti, nella sostanza, in una designazione del premier da parte dell’elettorato. Non si tratta però di una vera e propria elezione diretta in quanto la candidatura alla carica ha luogo mediante collegamento con i candidati (o con liste di candidati) all’elezione della Camera dei deputati.
In altre parole, il voto per l’elezione della Camera si tradurrà in una dichiarazione di preferenza per il candidato premier formalmente e previamente collegato al candidato o alla lista prescelta. Non è espressamente richiesta (ma neppure è esclusa) la pubblicazione sulla scheda elettorale del nome del candidato Primo ministro. La legge elettorale dovrà comunque disciplinare l’elezione dei deputati “in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro”.
L’atto di nomina del Primo ministro resta affidato al Presidente della Repubblica, ma la scelta presidenziale non presenta margini di discrezionalità: essa ha luogo infatti “sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati”.
Quanto ai rapporti con il Parlamento, il rapporto di fiducia non viene meno ma interessa, nel nuovo testo costituzionale, la sola Camera dei deputati. Il peculiare ruolo attribuito al Senato federale lo lascia fuori, infatti, dal circuito fiduciario.
Il nuovo testo dell’art. 94 Cost. prevede non più che il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia, ma che il Primo ministro illustri il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere. Lo stesso articolo prevede che la Camera dei deputati si esprima sul programma con un voto, ma non precisa gli effetti di tale votazione.
Il Primo ministro presenta ogni anno un rapporto sull’attuazione del programma e sullo stato del Paese.
Una sostanziale innovazione rispetto all’attuale forma di governo consiste nell’attribuzione al Primo ministro del potere di scioglimento della Camera. Pur se il Presidente della Repubblica mantiene la formale titolarità dell’atto di scioglimento, questo è infatti adottato “su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità”.
Si procede analogamente allo scioglimento della Camera in caso di morte o impedimento permanente del Primo ministro, ovvero in caso di sue dimissioni.
Il Capo dello Stato non emana, tuttavia, il decreto di scioglimento se, entro venti giorni dalla richiesta, sopravviene alla Camera una mozione che dichiari la volontà di continuare nell’attuazione del programma e indichi il nome di un nuovo Primo ministro. La mozione dev’essere sottoscritta e approvata, per appello nominale, da deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, e in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti la Camera.
Qualora tuttavia le dimissioni del Primo ministro conseguano all’approvazione di una mozione di sfiducia, ad esse consegue necessariamente lo scioglimento della Camera dei deputati.
Il rigido collegamento tra Primo ministro e maggioranza espressa dalle elezioni emerge anche dalla disposizione che obbliga il Primo ministro alle dimissioni non solo nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, ma anche quando la sua reiezione si debba al voto determinante di deputati non appartenenti a tale maggioranza.
Alla medesima ratio risponde la disciplina della “sfiducia costruttiva”: la Camera ha infatti la possibilità di sostituire il Primo ministro ricorrendo a una apposita mozione, che può essere tuttavia presentata e approvata solo “da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera”.
In tutte le ipotesi esposte il meccanismo permette dunque alla Camera di determinare la sostituzione del Primo ministro, ma non consente il formarsi di una maggioranza diversa da quella espressa dalle elezioni.
Quanto alla posizione del Governo in Parlamento, si ricorda che:
§ il Primo ministro può porre la questione di fiducia alla Camera nei casi previsti dal suo regolamento (e con esclusione delle leggi costituzionali), chiedendole di esprimersi, con priorità su ogni altra proposta, conformemente alla proposta del Governo. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette;
§ il Governo può inoltre chiedere ad entrambe le Camere l’esame, entro tempi certi, dei disegni di legge da esso presentati o fatti propri; decorso il termine può chiedere, limitatamente alla Camera dei deputati, il “voto bloccato” (sugli articoli e finale) nel testo da esso proposto o fatto proprio.
Quanto al Senato federale, benché questo – come si è detto – rimanga estraneo al rapporto di fiducia, il permanere di costanti e incisivi rapporti con il Governo, dei quali si ha espressa menzione in più parti del nuovo testo, appare un dato fisiologico, tenuto conto delle funzioni attribuite a tale ramo del Parlamento e, in primo luogo, dell’ampio spazio ad esso assegnato nell’esercizio della funzione legislativa.
In particolare, il disegno di legge prevede che, al fine di assicurare la coerenza con l’indirizzo politico delle scelte legislative del Senato federale nelle materie di sua competenza “monocamerale”, il Governo può dichiarare che talune modifiche, proposte dalla Camera su sua iniziativa, sono essenziali per l’attuazione del suo programma o per la tutela delle istanze unitarie della Repubblica. Tale dichiarazione è sottoposta ad autorizzazione da parte del Capo dello Stato: qualora, entro 30 giorni, il Senato non accolga le modifiche proposte, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta.
Il disegno di legge in esame contiene alcune disposizioni che intervengono, sotto diversi profili, sugli strumenti di garanzia istituzionale, con particolare riguardo alla tutela delle opposizioni in Parlamento. Esse introducono in Costituzione, tra l’altro, una maggioranza qualificata per l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato e per l’adozione del regolamento della Camera dei deputati, nonché una serie di disposizioni che potrebbero definirsi come uno “statuto dell’opposizione”.
Nel nuovo art. 64 Cost. è innanzitutto fissato il principio che nel suo complesso il regolamento della Camera deve garantire sia le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza, sia i diritti delle opposizioni (per quanto attiene al Senato, si prevede che il regolamento garantisca i diritti delle minoranze). Si prevedono inoltre alcune disposizioni specifiche, quali:
§ l’inserimento nel regolamento delle modalità di iscrizione all’ordine del giorno delle proposte e iniziative indicate dalle opposizioni (o dalle minoranze), con riserva dei tempi e previsione del voto finale;
§ la riserva, alla Camera, a favore dei gruppi di opposizione, della presidenza delle Commissioni, giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, e delle Commissioni d’inchiesta monocamerali (sono peraltro riservati alle sole Commissioni d’inchiesta bicamerali ed a quelle costituite dalla Camera dei deputati i poteri e le limitazioni dell’autorità giudiziaria nello svolgimento delle indagini);
§ la previsione di casi (individuati dai regolamenti parlamentari) nei quali il Governo deve essere necessariamente rappresentato dal Primo ministro o dal ministro competente.
Tra le disposizioni innovative, si ricordano inoltre:
§ la definizione, nei regolamenti parlamentari, delle modalità e dei termini per l’avvio dell’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare;
§ la sottoposizione di tutti gli schemi di decreto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Particolare rilievo, infine, assume l’introduzione in Costituzione, ad opera del nuovo articolo 98-bis, della figura delle Autorità amministrative indipendenti la cui istituzione, con funzioni di garanzia o vigilanza su diritti di libertà o in materie di competenza dello Stato, è rimessa a leggi approvate con procedura bicamerale (spetta al Capo dello Stato, come si dirà tra breve, la nomina dei presidenti delle Autorità).
La nuova formulazione dell’art. 83 Cost. modifica sia la composizione del collegio elettorale del Presidente della Repubblica sia il quorum richiesto per la sua elezione. In particolare:
§ in luogo del Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ciascuna Regione, è istituito un nuovo organo, denominato “Assemblea della Repubblica”, presieduto dal Presidente della Camera e composto da
- i membri delle due Camere;
- due delegati eletti dai consigli regionali;
- i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome;
- un numero ulteriore di delegati eletti dalle Regioni in ragione di uno per ogni milione di abitanti (dev’essere assicurata la rappresentanza delle minoranze);
§ il quorum per l’elezione è modificato, prevedendosi
- nei primi tre scrutini, la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica;
- nel quarto e nel quinto scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei componenti;
- dopo il quinto scrutinio, la maggioranza assoluta (oggi si prevede la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea nei primi tre scrutini e, dal quarto, la maggioranza assoluta).
Infine, l’età minima per essere eletti si abbassa da cinquanta a quaranta anni.
Il nuovo art. 87 Cost. enumera i poteri presidenziali. Rispetto al testo della Costituzione vigente esso precisa che il Presidente della Repubblica:
§ rappresenta la Nazione;
§ è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.
Al Presidente della Repubblica sono attribuiti nuovi poteri, come quello di nominare (sentiti i Presidenti delle due Camere) i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, e di nominare altresì il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.
Al contempo, viene meno il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge governativi e quello di nominare i ministri, mentre, come si è detto, la nomina del Primo ministro è espressamente condizionata al risultato elettorale, ed è sostanzialmente trasferito al Primo ministro il potere di scioglimento della Camera[4].
Il titolo V della Parte II della Costituzione è anch’esso oggetto di ampie e sostanziali modifiche. Quella di portata più generale riguarda l’art. 114, primo comma, ove l’espresso richiamo ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà li pone alla base dell’esercizio di tutte le funzioni attribuite alle autonomie locali, alle Regioni e allo Stato.
Ampie modifiche subisce il sistema delle competenze legislative di cui all’art. 117 Cost.:
§ al primo comma, gli “obblighi internazionali” sono espunti dai limiti posti alla legislazione statale e regionale. Secondo la proposta, quindi, Stato e Regioni legiferano nel rispetto della Costituzione e degli obblighi comunitari;
§ il secondo e il terzo comma sono modificati in più punti, trasferendo nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato varie competenze in precedenza non menzionate, almeno esplicitamente (ad es.: “promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale”; “politica monetaria” accanto a “moneta”; “tutela del credito” accanto a “tutela del risparmio[5]”; “organizzazioni comuni di mercato”), ovvero parte della competenza su materie già comprese tra quelle di legislazione concorrente (“norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari”; “sicurezza del lavoro”; “grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza”; “ordinamento della comunicazione”; “professioni intellettuali”; “ordinamento sportivo nazionale”; “produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia”);
§ il quarto comma recepisce la proposta comunemente individuata con il termine di “devoluzione”, introducendo un elenco di materie nelle quali alle Regioni spetta la potestà legislativa esclusiva (in aggiunta alla competenza residuale, già oggi prevista per le materie non menzionate nell’art. 117):
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolatici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- polizia amministrativa regionale e locale;
§ all’ottavo comma, si precisa la natura meramente amministrativa delle intese che le Regioni possono stipulare tra loro per il migliore esercizio delle proprie funzioni, eventualmente individuando organi comuni.
Anche l’art. 118 Cost. è ampiamente riscritto, e in particolare:
§ sono ampliate le materie e gli ambiti per i quali la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento amministrativo tra Stato e Regioni;
§ si costituzionalizza la Conferenza Stato-Regioni e il sistema delle Conferenze quale strumento per “realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese” tra Stato e autonomie. Correlativamente, all’art. 123, quarto comma, il Consiglio delle autonomie locali è ridefinito quale “organo di consultazione, di concertazione e di raccordo” tra Regioni ed enti locali;
§ si garantisce espressamente agli enti sub-regionali l’autonomo esercizio delle funzioni amministrative;
§ nell’ambito del principio di sussidiarietà, si riconoscono e favoriscono, “anche attraverso misure fiscali”, gli enti di autonomia funzionale, l’ordinamento generale dei quali è rimesso a una legge dello Stato (approvata dalla Camera);
§ sono favorite le forme associative tra piccoli Comuni e tra Comuni montani, e ad esse è data la stessa autonomia riconosciuta ai Comuni;
Il potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, è significativamente ridisegnato, precisandosi che, a tutela delle ivi elencate istanze unitarie, lo Stato (non più il Governo) può sostituirsi a Regioni (ed enti locali) nell’esercizio delle funzioni legislative, oltre che di quelle amministrative.
All’art. 127 Cost., è inoltre reintrodotto il limite di merito dell’interesse nazionale per le leggi regionali. Con riguardo alla procedura, si prevede che sia il Governo a sollevare la questione relativa al mancato rispetto dell’interesse nazionale da parte di una legge regionale, invitando la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Se la Regione non accoglie l’invito, la questione è rimessa al Parlamento in seduta comune che delibera sull’annullamento (anche parziale) della legge a maggioranza assoluta dei componenti. Il decreto di annullamento è emanato dal Presidente della Repubblica.
A Roma, capitale della Repubblica, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale. Queste ultime sono demandate allo statuto della Regione Lazio; l’ordinamento della Capitale è invece disciplinato con legge dello Stato.
Una riformulazione dell’art. 116, primo comma, prevede che gli statuti delle Regioni ad autonomia speciale debbano essere adottati (con legge costituzionale) previa intesa con la Regione interessata. È invece soppressa la previsione, di cui terzo comma dello stesso articolo. che possano estendersi forme e condizioni particolari di autonomia ad altre Regioni, diverse da quelle a statuto speciale.
Di grande rilievo è il nuovo art. 127-bis Cost., che legittima i Comuni, le Province e le Città metropolitane a ricorrere alla Corte costituzionale avverso leggi, statali o regionali, lesive delle proprie competenze costituzionalmente attribuite. Condizioni, forme e termini di proponibilità dell’azione sono rimessi a una futura legge costituzionale.
Ulteriori disposizioni, introdotte nel corso dell’esame alla Camera:
§ dispongono che la legge dello Stato fissi non solo la durata ma anche i criteri di composizione dei Consigli regionali;
§ dispongono la non immediata rieleggibilità, dopo il secondo mandato consecutivo, dei Presidenti di Giunta regionale che siano eletti a suffragio universale e diretto;
§ disciplinano la procedura per l’istituzione di Città metropolitane.
Sono infine modificate le ipotesi di scioglimento dei Consigli regionali, escludendosi lo scioglimento in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.
Va inoltre ricordata, tra le disposizioni transitorie, la possibilità di formare, entro cinque anni dall’entrata in vigore della riforma, nuove Regioni con almeno un milione di abitanti, con legge costituzionale (è soppresso il parere dei Consigli regionali) e con la sola condizione di sentire le popolazioni interessate, intendendosi per “popolazioni interessate” i cittadini residenti nei comuni o nelle province di cui si chiede il distacco.
Il testo in esame modifica anche la composizione della Corte costituzionale. Fermo restando il numero complessivo dei giudici, fissato a 15 dall’art. 135 Cost., è stabilito che spetta al Senato federale (integrato dai presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome) la nomina di quattro giudici ed alla Camera la nomina di tre giudici della Corte.
Il numero della componente di nomina parlamentare (già spettante al Parlamento in seduta comune) è dunque portato a 7. È in conseguenza ridotto il numero dei membri nominati dal Presidente della Repubblica e dalle supreme magistrature (4 ciascuno).
Per rafforzare l’indipendenza dei giudizi costituzionali si prevede inoltre che, nei tre anni successivi alla cessazione della carica, il giudice costituzionale non possa ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa, o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
È inoltre modificata la disciplina relativa alla scelta dei 16 cittadini chiamati ad integrare il collegio nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica: l’elenco da cui trarli a sorte è compilato dalla Camera e non dal Senato, ed è necessario che i cittadini iscritti nell’elenco abbiano i requisiti per l’eleggibilità a deputato e non a senatore.
Il disegno di legge costituzionale interviene anche sull’art. 104 Cost., modificando le modalità di elezione del Consiglio superiore della magistratura. Anche in questo caso, la quota di membri di nomina parlamentare (un terzo) non è più eletta dal Parlamento in seduta comune, bensì per un sesto dalla Camera e per un sesto dal Senato federale.
Come si è detto, il vicepresidente del CSM è nominato dal Presidente della Repubblica tra i membri di nomina parlamentare, e non è più eletto dal Consiglio.
Gli ultimi cinque articoli del disegno di legge costituzionale recano un’articolata disciplina transitoria, differenziata in relazione alle diverse parti della riforma.
In estrema sintesi:
§ una parte delle disposizioni introdotte dal disegno di legge, tra le quali pressoché tutte quelle modificative del titolo V, sono immediatamente applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale;
§ la maggior parte della restante disciplina troverà applicazione con riferimento alla prima legislatura successiva all’entrata in vigore della riforma;
§ una parte di essa, e segnatamente quella concernente la riduzione del numero dei deputati e dei senatori e la “contestualità piena” tra elezioni dei senatori e dei Consigli regionali, si applicherà invece a partire dalla legislatura che interverrà dopo il quinto anno successivo alla prima formazione della Camera e del Senato federale secondo il nuovo ordinamento;
§ sino all’adeguamento della legge elettorale alle nuove disposizioni sulla forma di governo, il rapporto di fiducia tra Governo e Camera dei deputati resterà regolato da disposizioni analoghe a quelle vigenti.
Specifiche disposizioni regolano lo svolgimento delle più vicine scadenze elettorali; altre concernono il graduale rinnovo della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, l’applicazione della riforma alle Regioni a statuto speciale e la progressiva attuazione dell’autonomia finanziaria attribuita a Regioni ed enti locali dall’art. 119 Cost..
Le tabelle che seguono elencano sinteticamente le principali disposizioni recate dalla riforma, raggruppandole secondo i rispettivi tempi di applicazione fissati dalla disciplina transitoria.
Applicazione immediata |
Parlamento § disciplina con legge dei casi di non cumulabilità dell’indennità spettante ai parlamentari con altri emolumenti relativi a cariche pubbliche § parere parlamentare su tutti gli schemi di decreti legislativi Presidente della Repubblica § diminuzione della età minima per la eleggibilità alla carica Amministrazione § costituzionalizzazione delle Autorità indipendenti |
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Regioni ed enti locali § introduzione dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà con portata generale § nuova procedura di adozione degli statuti speciali § nuovo riparto di materie fra Stato e Regioni; “devoluzione” § costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze Stato-autonomie § ridefinizione del potere sostitutivo dello Stato § annullamento delle leggi regionali pregiudizievoli dell’interesse nazionale § nuova disciplina delle dimissioni della Giunta e dello scioglimento del consiglio regionale § divieto di un terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Giunta § ricorso alla Corte costituzionale da parte degli enti locali, secondo norme da stabilire con legge costituzionale § emanazione entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del d.d.l. cost. delle leggi statali di attuazione del federalismo fiscale § individuazione entro 5 anni dei beni e delle risorse da trasferire a Regioni ed enti locali per rendere effettivo l'esercizio delle loro funzioni § formazione di nuove Regioni in deroga all’art. 132, con il solo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del d.d.l. cost.) |
Applicazione riferita alla prima legislatura successiva all’entrata in vigore della legge costituzionale |
Parlamento § nuova denominazione del Senato (Senato federale della Repubblica) § partecipazione all'attività del Senato federale di rappresentanti delle Autonomie territoriali § nuovi requisiti l’elezione al Senato (età minima 25 anni; aver ricoperto cariche pubbliche elettive all’interno della Regione o residenti alla data dell’elezione) § parere del Senato (e non più della Commissione parlamentare per le questioni regionali) sullo scioglimento coattivo del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta ex art. 126 Cost. § deputati di diritto e a vita § quorum per l'elezione dei Presidenti delle Camere, nuovi quorum per l'approvazione dei regolamenti parlamentari, nuovo quorum costitutivo per il Senato federale, nuovi contenuti necessari dei regolamenti parlamentari; modifiche in tema di giudizio delle Camere sui titoli di ammissibilità dei rispettivi componenti; § modifica del procedimento legislativo § riserva all'opposizione della presidenza degli organismi con poteri ispettivi, di controllo e di garanzia e delle Commissioni d’inchiesta istituite dalla Camera |
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Presidente della Repubblica § nuove modalità di elezione del Presidente della Repubblica (Assemblea della Repubblica) § nuove funzioni del Presidente della Repubblica § nuova disciplina dello scioglimento (della sola Camera dei deputati) |
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Governo § nuova denominazione del capo dell’Esecutivo (Primo ministro) e suoi poteri (nomina e revoca dei ministri, etc.) § nuove modalità di formazione dell'Esecutivo § costituzionalizzazione del programma e della questione di fiducia, mozione di sfiducia e suoi effetti, meccanismi “anti-ribaltone” e sfiducia costruttiva (salva la speciale disciplina prevista in attesa dell’adeguamento della legislazione elettorale) |
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Magistratura § nuove modalità di nomina dei membri non togati del CSM |
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Corte costituzionale § nuova composizione della Corte costituzionale e nuove modalità di nomina dei giudici |
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Procedimento di revisione costituzionale § possibilità di promuovere il referendum costituzionale anche nel caso di approvazione di legge costituzionale con maggioranza di due terzi |
Applicazione riferita alla legislatura che interverrà dopo il quinto anno successivo alla prima formazione delle due Camere secondo il nuovo ordinamento |
Parlamento § riduzione a 518 del numero dei deputati § età minima per l'eleggibilità a deputato a 21 anni § riduzione a 252 del numero dei senatori; nuovo numero minimo di senatori per regione § “contestualità piena” fra elezione dei senatori ed elezione dei consigli regionali o delle Province autonome; nuova disciplina della proroga delle Camere (rectius: della Camera e dei Consigli regionali) |
N. 4862-B
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE |
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APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI APPROVATO, SENZA MODIFICAZIONI, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 23 marzo 2005
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI) dal vicepresidente del consiglio dei ministri (FINI) dal ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione (BOSSI) e dal ministro per le politiche comunitarie (BUTTIGLIONE) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) e con il ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) ¾ |
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Modifiche alla parte II della Costituzione |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 23 marzo 2005
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disegno di legge costituzionale ¾¾¾
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Testo approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica Capo I MODIFICHE AL TITOLO I Art. 1. (Senato federale della Repubblica). 1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica». Art. 2. (Camera dei deputati). 1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
Art. 3. (Struttura del
Senato federale 1.L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante». Art. 4. (Requisiti per l'eleggibilità a senatore). 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni». Art. 5. (Deputati di diritto e a vita). 1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato». 2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre». Art. 6. (Durata in carica
dei senatori 1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».
Art. 7. (Elezione della Camera dei deputati). 1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione. Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente». Art. 8. (Presidenza della
Camera dei deputati 1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza». Art. 9. (Modalità 1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 64 - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente». Art. 10. (Ineleggibilità ed incompatibilità). 1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore». Art. 11. (Giudizio sui
titoli di ammissione 1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti». Art. 12. (Divieto di mandato imperativo). 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato». Art. 13. (Indennità parlamentare). 1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma. La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche». Art. 14. (Formazione delle leggi). 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi». Art. 15. (Iniziativa legislativa). 1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale». Art. 16. (Procedure
legislative ed organizzazione 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa. Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame. Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma. Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro». Art. 17. (Procedure legislative in casi particolari). 1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,». 2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,». 3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,». 4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata». 5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,». Art. 18. (Decreti legislativi). 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera». Art. 19. (Ratifica dei trattati internazionali). 1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 80. - È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi». Art. 20. (Bilanci e rendiconto). 1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma». Art. 21. (Commissioni parlamentari d'inchiesta). 1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».
Capo II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA Art. 22. (Elezione del Presidente della Repubblica). 1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti». Art. 23. (Età minima del
Presidente 1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni». Art. 24. (Convocazione
dell'Assemblea 1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica». Art. 25. (Supplenza del
Presidente 1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica». 2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione». Art. 26. (Funzioni del Presidente della Repubblica). 1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. Può inviare messaggi alle Camere. Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali». Art. 27. (Scioglimento della Camera dei deputati). 1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi: a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità; b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge; c) in caso di dimissioni del Primo ministro; d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato». Art. 28. (Modifica all'articolo 89 della Costituzione). 1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro». Art. 29. (Giuramento del
Presidente 1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica».
Capo III MODIFICHE AL TITOLO III DELLA Art. 30. (Governo e Primo ministro). 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro. Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro». Art. 31. (Giuramento del
Primo ministro 1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica». Art. 32. (Governo in Parlamento). 1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni. Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma. Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale». Art. 33. (Poteri del Primo ministro e dei ministri). 1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri». Art. 34. (Disposizioni sui reati ministeriali). 1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale». Art. 35. (Autorità
amministrative 1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente: «Art. 98-bis - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte». Capo IV MODIFICHE AL TITOLO IV Art. 36. (Elezione del
Consiglio superiore 1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica». 2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato. Capo V MODIFICHE AL TITOLO V Art. 37. (Modifiche
all'articolo 114 1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato». 2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà». 3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio». Art. 38. (Approvazione
degli statuti 1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale». Art. 39. (Modifiche
all'articolo 117 1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario». 2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;». 3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato». 4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e». 5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari». 6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;». 7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;». 8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti: «s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; s-ter) ordinamento della comunicazione; s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia». 9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»; b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»; c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»; d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»; e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»; f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»; g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale». 10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». 11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni». Art. 40. (Modifica
dell'articolo 118 1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114. Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o regionali. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale. Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma. La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli Comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni». Art. 41. (Modifiche
all'articolo 120 1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»; b) dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»; c) è soppresso il secondo periodo. Art. 42. (Modifiche
all'articolo 122 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e». 2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo». Art. 43. (Modifiche
all'articolo 123 1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo. 2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali». Art. 44. (Modifiche
all'articolo 126 1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica». 2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: «, l'impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio». Art. 45. (Leggi regionali
ed interesse nazionale 1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento». Art. 46. (Garanzie per le autonomie locali). 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente: «Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione». Art. 47. (Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica). 1. Dopo l'articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente: «Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità. Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114. I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti». Art. 48. (Modifica
all'articolo 131 1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d'Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol». Art. 49. (Città metropolitane). 1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma: «L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione». Art. 50. (Abrogazione). 1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato. Capo VI MODIFICHE AL TITOLO VI Art. 51. (Corte costituzionale). 1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari». 2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati». 3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente: «Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea». Art. 52. (Referendum sulle leggi costituzionali). 1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato. Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 53. (Disposizioni transitorie). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale: a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale: a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età; c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5; d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti. 5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. 6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni. 7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. 9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali. 10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza. 11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale. 13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. 14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione. 15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica. 16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente». 17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi». Art. 54. (Regioni a statuto speciale). 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 55. (Adeguamento degli statuti speciali). 1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono. Art. 56. (Trasferimento di beni e di risorse). 1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui. Art. 57. (Federalismo fiscale e finanza statale). 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva. |
Cronologia dei lavori parlamentari
N.B.: sono evidenziati gli articoli dell’A.S. 2544-B che non sono stati oggetto di esame da parte dell’Assemblea del Senato ai sensi dell’art. 104 Reg. Senato[6].
|
Articoli |
|||||
Argomento |
|
A.S. 2544 |
A.S. 2544-A |
A.C. 4862 |
A.C. 4862-A |
A.S. 2544-B e A.C. 4862-B |
Senato federale |
55 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Camera dei deputati |
56 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Elezione e struttura del Senato |
57 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Requisiti per l’eleggibilità a senatore |
58 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Senatori a vita |
59 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Durata delle Camere |
60 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Elezioni della Camera |
61 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7 |
Presidenza delle Camere |
63 |
-- |
7 |
7 |
7 |
8 |
Funzionamento delle Camere |
64 |
7 |
8 |
8 |
8 |
9 |
Ineleggibilità ed incompatibilità |
65 |
8 |
9 |
9 |
9 |
10 |
Giudizio sui titoli di ammissione |
66 |
-- |
-- |
10 |
10 |
11 |
Divieto di mandato imperativo |
67 |
-- |
10 |
11 |
11 |
12 |
Indennità parlamentare |
69 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
Formazione delle leggi |
70 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
Assemblee di coordinamento delle autonomie |
70-bis |
-- |
13 |
-- |
-- |
-- |
Iniziativa legislativa |
71 |
12 |
14 |
14 |
14 |
15 |
Procedure legislative e commissioni |
72 |
13 |
15 |
15 |
15 |
16 |
Procedure legislative in casi particolare |
73 – 74 77 |
-- |
-- |
-- |
16 |
17 |
Decreti legislativi |
76 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18 |
Ratifica dei trattati internazionali |
80 |
14 |
16 |
16 |
17 |
19 |
Bilanci e rendiconto |
81 |
15 |
17 |
17 |
18 |
20 |
Commissioni d’inchiesta |
82 |
-- |
18 |
18 |
-- |
21 |
Elezione Presidente della Repubblica |
83 |
16 |
19 |
19 |
19 |
22 |
Eleggibilità |
84 |
-- |
-- |
-- |
-- |
23 |
Convocazione dell’Assemblea della Repubblica |
85 |
17 |
20 |
20 |
20 |
24 |
Supplenza |
86 |
18 |
21 |
21 |
21 |
25 |
Funzioni Presidente della Repubblica |
87 |
19 |
22 |
22 |
22 |
26 |
Scioglimento della Camera |
88 |
20 |
23 |
23 |
23 |
27 |
Controfirma degli atti presidenziali |
89 |
21 |
24 |
24 |
24 |
28 |
Giuramento |
91 |
22 |
25 |
25 |
25 |
29 |
Governo e Primo ministro |
92 |
23 |
26 |
26 |
26 |
30 |
Giuramento Primo ministro e ministri |
93 |
24 |
27 |
27 |
27 |
31 |
Governo in Parlamento |
94 |
25 |
28 |
28 |
28 |
32 |
Poteri del Primo ministro e dei ministri |
95 |
26 |
29 |
29 |
29 |
33 |
Disposizioni sui reati ministeriali |
96 |
27 |
30 |
30 |
30 |
34 |
Autorità amministrative indipendenti |
98-bis |
-- |
-- |
-- |
-- |
35 |
Elezione del C.S.M. |
104 |
28 |
31 |
31 |
31 |
36 |
Capitale della Repubblica federale |
114 |
29 |
32 |
32 |
32 |
37 |
Approvazione degli Statuti speciali |
116 |
-- |
-- |
33 |
33 |
38 |
Competenze legislative delle Regioni |
117 |
30 |
33 |
34 |
34 |
39 |
Coordinamento Stato-Regioni e sussidiarietà |
118 |
-- |
-- |
35 |
35 |
40 |
Poteri sostitutivi dello Stato |
120 |
-- |
-- |
36 |
36 |
41 |
Composizione consigli regionali |
122 |
-- |
-- |
-- |
-- |
42 |
Statuti regionali |
-- |
-- |
-- |
-- |
37 |
43 |
Scioglimento del Consiglio regionale |
126 |
-- |
-- |
37 |
38 |
44 |
Interesse nazionale |
127 |
31 |
34 |
38 |
39 |
45 |
Accesso enti locali Corte cost. |
127-bis |
-- |
-- |
-- |
-- |
46 |
Coordinamento Senato-autonomie |
127-ter |
-- |
-- |
-- |
-- |
47 |
Doppia denominazione Valle d’Aosta a Alto Adige |
131 |
-- |
-- |
-- |
-- |
48 |
Città metropolitane |
133 |
-- |
-- |
-- |
-- |
49 |
Abrogazioni |
116-126 |
32 |
35 |
39 |
40 |
50 |
Corte costituzionale |
135 |
33 |
36 |
40 |
41 |
51 |
Referendum sulle leggi costituzionali |
138 |
34 |
37 |
41 |
42 |
52 |
Disposizioni transitorie |
-- |
35 |
38 |
42 |
43 |
53 |
Regioni a statuto speciale |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
54 |
Adeguamento degli statuti speciali |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
55 |
Trasferimento di risorse |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
56 |
Federalismo fiscale |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
57 |
N.B.: in grassetto sono indicate le date delle sedute in cui è stato trattato ciascun articolo; i numeri tra parentesi indicano gli emendamenti approvati nella seduta di riferimento
Argomento |
A.S.2544 |
Esame in sede referente |
A.S.2544 A |
Esame in Assemblea |
A.C.4862 |
Camera dei deputati e Senato federale della Repubblica |
|||||
Senato federale (art. 55 Cost.) |
Art. 1 |
11.12.2003 |
Art. 1 |
4.2.2004 ant. (esame em. aggiuntivi) 4.2.2004 pom. (approvato) |
Art. 1 |
Camera dei deputati (art. 56 Cost.) |
Art. 2 |
16.12.2003 nott. (2.1 testo 2 Pastore) |
Art. 2 |
4.2.2004 pom. (approvato) |
Art. 2 |
Elezione e struttura del Senato (art. 57 Cost.) |
Art. 3 |
16.12.2003 nott. (3.36 parz. Vitali - 3.40 parz. Villone - 3.1 testo 2 Pastore - 3.5 testo 2 Bongiorno) 17.12.2003 pom. (3.100) |
Art. 3 |
4.2.2004 pom. (accantonato) 10.2.2004 pom. (illustrazione emendamenti) 19.2.2004 ant. (illustrazione emendamenti) 25.2.2004 ant. (illustrazione e votazione emendamenti) 25.2.2004 pom. (3.503 testo 3 Nania – 3.2000/51/6 Malan – 3.2000/51/23 Calderoli – 3.2000/51 Relatore) 2.3.2004 pom. (3.2000 Relatore - 3.850 testo 2 Scarabosio- 3.11 testo 2 Eufemi - approvato) |
Art. 3 |
Requisiti per l’eleggibilità a senatore (art. 58 cost.) |
Art. 4 |
17.12.2003 pom. (accantonati em. aggiuntivi) 17.12.2003 nott. (4.24 testo 2 Bassanini - accantonati em. non posti in votazione) 13.1.2004 nott. (4.14 Scarabosio - 4.200 relatore) |
Art. 4 |
5.2.2004 ant. (approvato - accantonati em. aggiuntivi art. 4) 23.3.2004 pom. (votazione em. aggiuntivi) |
Art. 4 |
Senatori a vita (art. 59 cost.) |
Art. 5 |
17.12.2003 nott. (5.4 testo 2 Villone) |
Art. 5 |
5.2.2004 ant. (approvato) |
Art. 5 |
Durata delle Camere (art. 60 Cost.) |
Art. 6 |
17.12.2003 nott. (6.4 testo 2 Bassanini) 13.1.2004 nott. 14.1.2004 ant. |
Art. 6 |
5.2.2004 ant. (accantonato) 2.3.2004 pom. (vedi em. 3.2000 - approvato) 23.3.2004 pom. (votazione em. aggiuntivi) |
Art. 6 |
Presidenza delle Camere (art. 63 Cost.) |
-- |
14.1.2004 ant. (art. 7 introdotto con l’appr. dell’em. 6.0.200 relatore) |
Art. 7 |
11.2.2004 ant. (approvato) |
Art. 7 |
Modalità di funzionamento delle Camere (art. 64 Cost.) |
Art. 7 |
17.12.2003 nott. 14.1.2004 ant. (7.23 testo 2 Malan - 7.200 relatore) |
Art. 8 |
11.2.2004 ant. (illustrazione e votazione emendamenti) 11.2.2004 pom. (8.1000 Relatore – 8.503 Calderoli – 8.509 Calderoli) 17.2.2003 pom. (approvato) |
Art. 8 |
Ineleggibilità ed incompatibilità (art. 65 Cost.) |
Art. 8 |
14.1.2004 ant. |
Art. 9 |
17.2.2003 pom. (approvato) |
Art. 9 |
Giudizio sui titoli di ammissione (art. 66 Cost.) |
-- |
|
-- |
17.2.2003 pom. (introdotto con l’approv. dell’em. 9.0.500 testo 2 Calderoli) |
Art. 10 |
Divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.) |
9Art. 9 |
14.1.2004 ant. (9.200 relatore) |
Art. 10 |
17.2.2003 pom. (approvato – accantonati emendamenti aggiuntivi) 17.2.2004 ant. (respinti em. aggiuntivi art. 10 – approvato odg G10.100) |
Art. 11 |
Indennità parlamentare (art. 69 Cost.) |
Art. 10 |
14.1.2004 ant. |
Art. 11 |
17.2.2003 pom. (11.500 Calderoli - approvato) |
Art. 12 |
Formazione delle leggi (art. 70 Cost.) |
Art. 11 |
14.1.2004 ant. (11.1 Pastore) 14.1.2004 pom. (11.2 Pastore - 11.3 testo 3 Pastore - 11.42 testo 3Governo - 11.4 testo 2 Pastore - 11.5 Pastore e 11.64 Turroni identici) |
Art. 12 |
2.3.2004 pom. (illustrazione emendamenti) 3.3.2004 ant. (illustrazione emendamenti 3.3.2004 pom. (votazione emendamenti) 9.3.2004 pom. (votazione emendamenti) 10.3.2004 ant. (12.532a testo 3 Calderoli – 12.870 Bassanini – 12.527 testo 2 Malan – 12.551 Calderoli – 12.553 testo 2 Malan) 25.3.2004 (approvato) |
Art. 13 |
Assemblee di coordinamento delle autonomie (art. 70-bis Cost.) |
-- |
14.1.2004 pom. (art. 13 introdotto con l’appr. dell’em. 11.0.200 relatore e 11.0.200/5 Kofler) |
Art. 13 |
10.3.2004 ant. (13.1000 – soppresso) |
-- |
Iniziativa legislativa (art. 71 Cost.) |
Art. 12 |
14.1.2004 nott. |
Art. 14 |
10.3.2004 ant. (approvato) |
Art. 14 |
Procedure legislative ed organizzazione per commissioni (art. 72 Cost.) |
Art. 13 |
14.1.2004 nott. |
Art. 15 |
10.3.2004 ant. (illustrazione emendamenti) 10.3.2004 pom. (votazione emendamenti) 16.3.2004 ant. (approvato) |
Art. 15 |
Ratifica dei trattati internazionali (art. 80 Cost.) |
Art. 14 |
14.1.2004 nott. |
Art. 16 |
16.3.2004 pom. (approvato) |
Art. 16 |
Bilanci e rendiconto (art. 81 Cost.) |
Art. 15 |
14.1.2004 nott. |
Art. 17 |
16.3.2004 pom. (approvato) |
Art. 17 |
Commissioni d’inchiesta (art. 82 Cost.) |
-- |
14.1.2004 nott. (art. 18 introdotto con l’appr. dell’em. 15.0.200 relatore) |
Art. 18 |
16.3.2004 pom. (approvato) |
Art. 18 |
Presidente della Repubblica |
|||||
Elezione (art. 83 Cost.) |
Art. 16 |
14.1.2004 nott. 15.1.2004 ant. (accantonato) 15.1.2004 pom. (16.200 relatore - 16.300 relatore) |
Art. 19 |
16.3.2004 pom. (19.931Vittoria Franco - approvato) |
Art. 19 |
Convocazione del collegio elettorale (art. 85 Cost.) |
Art. 17 |
15.1.2004 ant. |
Art. 20 |
16.3.2004 pom. (approvato) |
Art. 20 |
Supplenza (art. 86 Cost.) |
Art. 18 |
15.1.2004 ant. |
Art. 21 |
16.3.2004 pom. (approvato) |
Art. 21 |
Funzioni (art. 87 Cost.) |
Art. 19 |
15.1.2004 ant. (iniziato esame e accantonato) 15.1.2004 pom. (19.300 relatore) |
Art. 22 |
16.3.2004 pom. (inizio esame) 17.3.2004 ant. (approvato) |
Art. 22 |
Scioglimento della Camera (art. 88 Cost.) |
Art. 20 |
15.1.2004 ant. 15.1.2004 pom. (20.200relatore - 20.201 relatore) |
Art. 23 |
17.3.2004 pom. (approvato) |
Art. 23 |
Controfirma degli atti presidenziali (art. 89 Cost.) |
Art. 21 |
15.1.2004 pom. (21.200 relatore) |
Art. 24 |
17.3.2004 pom. (approvato) |
Art. 24 |
Giuramento (art. 91 Cost.) |
Art. 22 |
15.1.2004 pom. |
Art. 25 |
18.3.2004 ant. (approvato) |
Art. 25 |
Governo |
|||||
Governo e Primo ministro (art. 92 Cost.) |
Art. 23 |
15.1.2004 pom. 15.1.2004 nott. (accantonati gli em. non posti in votazione) 16.1.2004 ant. (23.200 relatore e 23.5 Gubert identici - 23.201 relatore testo 2) |
Art. 26 |
18.3.2004 ant. (concluso esame) 23.3.2004 ant. (approvato) |
Art. 26 |
Giuramento del Primo ministro e dei ministri (art. 93 Cost.) |
Art. 24 |
15.1.2004 nott. |
Art. 27 |
23.3.2004 ant. (approvato) |
Art. 27 |
Governo in Parlamento (art. 94 Cost.) |
Art. 25 |
15.1.2004 nott. (25.300 relatore) |
Art. 28 |
23.3.2004 ant. (inizio esame) 23.3.2004 pom. (approvato) |
Art. 28 |
Poteri del Primo ministro e dei ministri (art. 95 Cost.) |
Art. 26 |
15.1.2004 nott. |
Art. 29 |
23.3.2004 pom. (approvato) |
Art. 29 |
Disposizioni sui reati ministeriali (art. 96 Cost.) |
Art. 27 |
15.1.2005 nott. 16.1.2005 ant. |
Art. 30 |
23.3.2004 pom. (approvato) |
Art. 30 |
Magistratura |
|||||
Elezione del C.S.M. (art. 104 Cost.) |
Art. 28 |
16.1.2003 ant. (28.300 relatore - 28.3 Passigli) |
Art. 31 |
23.3.2004 pom. (31.5 testo 2 Passigli - approvato) |
Art. 31 |
Autonomie |
|||||
Capitale della Repubblica federale (art. 114 Cost.) |
Art. 29 |
16.1.2005 ant. (29.1 Pastore) |
Art. 32 |
23.3.2004 pom. (illustrazione emendamenti) 24.3.2004 ant. (32.621 testo 2 Boscetto – approvato) |
Art. 32 |
Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali (art. 116 Cost.) |
-- |
|
-- |
24.3.2004 ant. (introdotto con l’approv. dell’em. 32.0.1500 Governo) |
Art. 33 |
Competenze legislative esclusive delle Regioni (art. 117 Cost.) |
Art. 30 |
16.1.2005 ant. (30.3 Pastore - 30.20 Rollandin) |
Art. 33 |
24.3.2004 ant. (inizio esame) 24.3.2004 pom. (votazione emendamenti) 25.3.2004 (33.775 Bergamo- approvato) |
Art. 34 |
Coordinamento Stato-Regioni e sussidiarietà (art. 118 Cost.) |
-- |
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-- |
25.3.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 33.0.801 testo 3 Calderoli) |
Art. 35 |
Poteri sostitutivi dello Stato (art. 120 Cost.) |
-- |
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-- |
25.3.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 33.0.1001 relatore testo 2) |
Art. 36 |
Scioglimento del Consiglio regionale (art. 126 Cost.) |
-- |
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25.3.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 33.0.1500 testo corretto )relatore |
Art. 37 |
Interesse nazionale (art. 127 Cost.) |
Art. 31 |
16.1.2004 pom. (31.200 relatore) |
Art. 34 |
25.3.2004 (approvato) |
Art. 38 |
Abrogazioni (artt. 116 e 126 Cost.) |
Art. 32 |
16.1.2004 pom. |
Art. 35 |
25.3.2004 (approvato) |
Art. 39 |
Garanzie costituzionali |
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Corte costituzionale (art. 135 Cost.) |
Art. 33 |
16.1.2004 pom. (33.300 relatore) |
Art. 36 |
25.3.2004 (36.2000 testo 2 relatore – 36.1500 testo corretto relatore - approvato) |
Art. 40 |
Referendum sulle leggi costituzionali (art. 138 Cost.) |
Art. 34 |
16.1.2004 pom. |
Art. 37 |
25.3.2004 (37.1000 relatore - approvato) |
Art. 41 |
Disciplina transitoria |
|||||
Disposizioni transitorie |
Art. 35 |
16.1.2004 pom. (35.4 Calderoli - 35.200 relatore) |
Art. 38 |
25.3.2004 (38.900a Calderoli - 38.609 Calderoli - 38.1000/4 Eufemi - 38.1000 Governo - 38.2000 Schifani - approvato) |
Art. 42 |
è: interventi su questioni procedurali
O: audizioni
I: votazioni
23 ottobre 2003 La 1ª Commissione inizia l’esame del disegno di legge di modifica della Parte II della Costituzione presentato dal Governo A.S. 2544.
II sen. D’Onofrio (UDC) svolge la relazione generale sul provvedimento. A conclusione, dichiara l’intenzione della maggioranza di approvare definitivamente la riforma entro il 2004, in modo da potere svolgere il referendum confermativo entro il 2005.
Interviene, quindi, il Ministro per le riforme istituzionali on. Bossi rammentando che in sede di Conferenza unificata il Governo si è impegnato a presentare alcuni emendamenti, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge, su quattro specifici aspetti (statuti delle regioni a statuto speciale, contestualità elezioni regionali e del Senato, inserimento dei Presidenti delle regioni tra i componenti del Senato, coivolgimento del Senato nell’approvazione delle leggi di bilancio) recependo in tal modo alcune richieste formulate dai rappresentanti delle autonomie.
28 ottobre 2003 (pom.) èSi procede all’abbinamento dei numerosi progetti di legge in materia, compresi quelli per i quali il Senato aveva già avviato l’esame.
Inizia la discussione di carattere generale con gli interventi dei sen. Bassanini (DS) e Mancino (Margh.).
28 ottobre 2003 (nott.) Prosegue la discussione di carattere generale con gli interventi dei sen. Falcier (FI), Rollandin (Aut), Scarabosio (FI).
29 ottobre 2003 O La Commissione inizia una serie di audizioni sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione. Una indagine conoscitiva limitata al solo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, era stata già avviata nel settembre 2002. Per decisione unanime della Commissione e con il consenso del Presidente del Senato, l’oggetto dell’indagine conoscitiva si estende dunque all’intera Parte seconda della Costituzione, dando luogo a un nuovo ciclo di audizioni che ha inizio con l’intervento dei rappresentanti dell’Unione Province d’Italia.
30 ottobre 2003 (ant.) O Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome
30 ottobre 2003 (pom.) O Audizione del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Enzo Ghigo, dell'Assessore per l'Innovazione amministrativa ed istituzionale della Regione Emilia-Romagna, Luciano Vandelli e dell'Assessore all'Industria della Regione Siciliana, Marina Noè.
4 novembre 2003 Intervengono in sede di discussione generale la sen. Dentamaro (Misto-Udeur) e i sen. Battisti (Margh.), Malan (FI), Pastore (Presidente della Comm.), Vizzini (FI) e D’Onofrio (UDC).
O Audizione dei rappresentanti dell’associazione bancaria italiana, delle associazioni delle imprese dell’artigianato e dell’agricoltura.
5 novembre 2003 (ant.) Intervengono i sen. Petrini (Margh.), Magnalbò (AN), D’Onofrio (UDC).
5 novembre 2003 (ant.) O Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL e CONFSAL, delle associazioni di imprese del commercio e delle imprese cooperative.
5 novembre 2003 (pom.) èLa Commissione stabilisce di assumere come testo base per la prosecuzione dell’esame il disegno di legge n. 2544 del Governo.
Prosegue l’esame sulle linee generali del provvedimento con gli interventi del sen. Buongiorno (AN), del ministro Bossi e del sen. Maffioli (UDC).
6 novembre 2003 (ant.) O Audizione del Presidente della Confapi Danilo Broggi.
6 novembre 2003 (pom.) O Audizione dei rappresentanti dell’ANCI e del segretario generale dell’Unioncamere Giuseppe Tripoli.
11 novembre 2003 èViene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti (20 novembre), ad eccezione degli emendamenti relativi all’art. 29 (Roma capitale art. 114 Cost.) per il quale il termine è fissato il 25 novembre. Intervengono i sen. Vitali (DS) e Villone (DS).
O Audizione del sindaco di Roma, Walter Veltroni che interviene sui temi dell’indagine, ed in particolare sullo statuto di Roma, capitale della Repubblica.
12 novembre 2003 (ant.) Interviene il sen. Nania (AN).
12 novembre 2003 (pom.) La seduta in sede referente è rinviata.
O Si svolge l’audizione del Presidente dlela regione Lazio Francesco Storace.
13 novembre 2003 (ant.) O Audizione del Presidente di Confindustria Antonio D’amato.
13 novembre 2003 (pom.) Intervengono nella discussione generale i sen. Turroni (Verdi), Passigli (DS), Del Pennino (Misto-PRI).
O Audizione del Presidente della Provincia di Roma Enrico Gasbarra.
18 novembre 2003 Il sen. Villone (DS) prosegue il suo intervento iniziato nella seduta dell’11 novembre. Intervengono poi i sen. Vizzini (FI, che preannuncia una memoria scritta), Manzella (DS), Dato (Margh., che sottolinea come la disciplina delle eleggibilità al Senato federale abbia un effetto discriminatorio nei confronti delle donne, sul punto interviene il ministro Bossi).
Interviene quindi il Ministro dell’economia Tremonti che inteloquisce con i sen. Bassanini, Villone e Manzella in tema di Senato federale, sistema delle Conferenze, federalismo fiscale.
Infine, si svolgono le repliche del relatore, sen. D’Onofrio (UDC) e del rappresentante del Governo, il ministro Bossi, che concludono la discussione generale.
25 novembre 2003 (nott.) Ha inizio l’esame degli emendamenti con una discussione vertente essenzialmente su due temi: le funzioni del Senato federale e la sua composizione. Il sen. Morando (DS) e il sen. Vitali (DS), illustrando rispettivamente gli em. 3.33 e 3.36, propongono di svolgere le elezioni dei Senatori contestualmente a quelle dei Consigli regionali. In alternativa alla contestualità il sen. Villone (DS), cui si associa il sen. Bassanini, propone una composizione mista del Senato, con la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie. Anche il sen. Bassanini si esprime a favore della composizione mista. Una terza soluzione è prospettata dal Presidente sen. Pastore (Fi) che propone di istituire nell’ambito del Senato una Commissione per le autonomie a composizione mista (em. 3.4). Il sen. Pastore e il sen. D’Onofrio (UDC) sottolineano la necessità di definire il regime transitorio che si dovrebbe adottare nell’ipotesi di elezioni contestuali.
Il sen. Villone (DS) illustra gli em. aggiuntivi 01.2 (primarie), 01.6 (pluralismo dell’informazione), e 01.5 (conflitti di interesse). Il sen. Falcier (FI) illustra l’em. 2.2 che sopprime la quota di deputati eletti attraverso il meccanismo proporzionale. Il sen. Vitali (DS) illustra gli emendamenti relativi la composizione e le funzioni delle Camere volti a escludere la costituzionalizzazione del principio proporzionale per l’elezione del Senato, a prevedere la lettura bicamerale in caso di controversia sulla Camera competente a esaminare un disegno di legge, a introdurre una legge di stabilità annuale. Si è affrontata inoltre la questione dei senatori eletti all’estero.
26 novembre 2003 Prosegue la discussione incentrata sulla composizione del Senato: si segnala in proposito la proposta del sen. Vizzini (FI), apprezzata dai sen. Bassanini (DS) e Villone (DS), di escludere l’incompatibilità tra la carica di Presidente della regione e di senatore in modo da consentire la contitolarità delle cariche. Al termine interviene il relatore sen. D’Onofrio per fare il punto della situazione, esprimendosi a favore di una correzione del testo volta a consentire la partecipazione al Senato degli esponenti delle autonomie territoriali. Inoltre, fa propria la proposta di eliminare il riferimento al principio proporzionale per l’elezione del Senato, avanzata dai sen. Vitali (DS) e Del Pennino (Misto-PRI). Altra questione discussa nella seduta, quella realtiva all’abbassamento del’età minima per essere eletto senatore.
27 novembre 2003 (ant.) Nel corso della seduta vengono illustrati essenzialmente gli emendamenti riferiti a due questioni: il funzionamento delle Camere e il procedimento legislativo (artt. 7-15 del d.d.l.). Relativamente alla prima questione, i sen. Bassanini (DS), Mancino (Margh.), Manzella (DS) e Villone (DS), promuovono una serie di misure volte ad rafforzare il sistema delle garanzie delle minoranze quali: elezioni del Presidenti delle Camere e adozione dei regolamenti parlamentari a maggioranza qualificata, abbassamento del quorum per la validità delle sedute, disciplina dei poteri del Governo, della maggioranza e dell’opposizione da parte dei regolamenti, riserva alle opposizioni della presidenza di commissioni di inchiesta e di controllo. I sen. dell’opposizione sono, invece, contrari, ad eccezione del sen. Morando (DS), alla istituzione del capo dell’opposizione, proposta dai sen. Vizzini (Fi) e Malan (Fi). In proposito interviene il relatore D’Onofrio suggerendo di rendere facoltativa tale figura.
Per quanto riguarda il procedimento legislativo i senatori dell’opposizione propongono di superare la tripartizione delle procedure di approvazioni delle legge prevista dal d.d.l. (leggi bicamerali, leggi monocamerali Casmera e monocamerali Senato) individuando due sole categorie: leggi bicamerali (in materia costituzionale, di diritti fondamentali, ecc) e leggi per le quali la Camera dei deputati decide definitivamente. Il presidente Pastore ritiene invece valida la tripartizione, alla quale propone tuttavia alcuni correttivi contenuti in una serie di emendamenti che illustra (11.1, 11.4, 11.3). Vengono, inotre, discusse le possibili soluzioni in caso di conflitto tra le Camere, tra cui la rimessione ad una istituendo commissione paritetica (em. 11.6 Pastore). Il relatore D’Onofrio accoglie favorevolemente le indicazioni del presidente Pastore. Sono inoltre trattati altri argomenti, quali, la delegazione legislativa, i decreti legge, il rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, le comissioni di inchiesta, le indagini conoscitive, la previsione del quorum di validità delle deliberazioni.
27 novembre 2003 (pom.) O Audizione dei rappresentanti del Coordinamento tra i sindaci delle città metropolitane.
3 dicembre 2003 (pom.) Si passa all’esame degli articoli relativi al Presidente della Repubblica (artt. 16-22). Apprezzamento riceve la proposta del presidente Pastore (em. 16.19) volta a estendere il collegio elettorale per l’elezione del Presidente della Repubblica anche ai componenti la Commissione per le autonomie prevista dall’em. 3.4 (vedi seduta dell’11 dicembre 2003). Molto dibattuta è stata la questione dello scioglimento del Senato, previsto nel d.d.l. esclusivamente per impossibilità di funzionamento. Altre questioni discusse: l’innalzamento del quorum per l’elezione, il potere di nomina dei membri delle autorità indipendenti, l’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge del Governo.
3 dicembre 2003 (nott.) Vengono esaminati gli articoli da 23 a 26 in tema di forma di Governo. Particolarmente dibattute le disposizioni relative alla pubblicazione sulla scheda elettorale del nome del candidato premier (che equivale per alcuni a una forma di elezione diretta del capo del Governo) e il potere di scioglimento della Camera attribuito al Primo ministro. Il sen. Bassanini (DS) propone che le candidature alla carica di Primo ministro vengano rese pubbliche, ma che sia demandato alla legge elettorale la definizione di forme di collegamento, compresa la eventuale pubblicazione del nome del candidato premier nelle schede elettorali (proposta apprezzata dal sen. Vizzini, FI); inoltre, propone l’istituzione della sfiducia costruttiva. Il sen. Malan (FI) illustra l’em. 25.25 volto a prevedere che in caso di sfiducia il premier possa scegliere tra le dimissioni e la proposta di scioglimento.
4 dicembre 2003 La prima parte della seduta è dedicata all’esame dell’art. 29 (Roma capitale). In particolare, la discussione verte sull’opportunità che sia la regione Lazio a conferire poteri normativi alla città di Roma, e sul conferimento a essa dell’autonomia finanziaria. Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riguardanti il sistema delle garanzie costituzionali. In particolare, il sen. Bassanini (DS), propone l’introduzione del ricorso alla Corte costituzionale per la violazione delle disposizioni sul procedimento legislativo e per le decisioni relative ai titoli di ammissione dei parlamentari. Il presidente Pastore e il sen. Del Pennino (Misto-PRI) illustrano le loro proposte relative alla modifica della composizione della Corte costituzionale. La sen. Bianconi (Fi) illustra l’em. 32.0.1 volto ad agevolare la possibità del distacco della Romagna dalla regione Emilia-Romagna. Si è discusso inoltre della nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti, della composizione del CSM, della modifica al procedimento di revisione costituzionale.
10 dicembre 2003 Prosegue e si conclude l’esame degli emendamenti in materia di garanzie costituzionali con gli interventi dei sen. Manzella (DS) - che illustra in particolare gli em. 7.17, 8.02, 9.0.2, 13.0.6, 13.0.5, 15.0.8, 27.0.3, 27.0.5 - Mancino (Margh.) e Villone (DS).
11 dicembre 2003 Si conclude l’esame generale del d.d.l. con l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’art. 30 (devoluzione di competenze legislative esclusive alle regioni) e 31 (interesse nazionale). Intervengono i sen. Bassanini (Ds), Vizzini (Fi), Vitali (DS) e Passigli (DS). Il presidente Pastore (em. 30.3) propone l’introduzione di una clausola di cedevolezza che consenta allo Stato di supplire all’eventuale inerzia normativa delle regioni.
Interviene, dunque, in sede di replica il relatore D’Onofrio (UDC) sul complesso degli interventi di illustrazione degli emendamenti.
Si passa, pertanto, alla votazione degli emendamenti. Vengono accantonati preliminarmente gli emendamenti aggiuntivi premessi all’articolo 1, relativi alla I Parte della Costituzione. Il relatore D’Onofrio rende il proprio parere sugli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del d.d.l. e presenta il nuovo emendamento 3.100 che prevede la partecipazione dei presidenti delle giunte e dei consigli regionali ai lavori del Senato nelle sue funzioni non legislative (nomine, espressione di pareri ecc.). In proposito, si apre un ampio dibattito che vede al centro la proposta del relatore e, come alternativa, l’em. 3.4 del presidente Pastore che istituisce la Commissione per le autonomie formata da senatori, presidenti delle giunte regionali e da rappresentanti degli enti locali.
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I Vengono, infine, posti in votazione gli emendamenti riferiti all’art. 1 (art. 55 Cost. Senato federale) che sono respinti (em. 1.1 e 1.2 identici). |
16 dicembre 2003 (nott.) |
IApprovato, con modifiche, l’art. 2 (art. 56 Cost. Camera dei deputati). Inizia l’esame dell’art. 3 (art. 57 Cost. Composizione del Senato federale). |
Viene approvato l’em. 2.1 Pastore (testo 2) che conferma il numero (12) dei deputati eletti all’estero. Il relatore D’Onofrio esprime quindi il parere sugli emendamenti riferiti all’art. 3: favorevole all’em. 3.5, 3.40 (ultima parte) e 3.36 (ultima parte) ed illustra il proprio em. 3.100, anticipato già nella seduta dell’11 dicembre: la partecipazione dei rappresentanti delle regioni al Senato dovrebbe riguardare le deliberazioni in materia di tutela nazionale, l’elezione dei giudici costituzionali e dei membri del CSM, mentre la partecipazione delle regioni alll’attività legislativa dovrebbe essere garantita da un ulteriore organismo paritetico, con funzioni consultive. Sulla questione della composizione del Senato federale si pare un dibattito che vede convergere anche l’opposizione sulla proposta del relatore. Unanime il dissenso sulla proposta alternativa (em. 3.35 Vitali, poi respinto) basata sull’elezione di secondo grado secondo il modello del Bundesrat tedesco. Approvati gli em. 3.36 (ultimo comma) Vitali (rapporti di collaborazione ed informazione tra senatori e organi della corrispondente regione), 3.40 (ultimo comma) Villone (aumento a sei anni della durata in carica dei senatori), 3.1 (testo 2) Pastore (soppressione dei seggi della circoscrizione estero) e 3.35 (testo 2) Bongiorno ed altri identici (soppressione del riferimento al sistema elettorale proporzionale del Senato). Respinti, tra gli altri, anche gli em. 3.42 Vitali (contestualità elezioni Senato – Regioni). Inizia la discussione sui subem. al 3.100 del relatore (sul quale converge il sen. Bassanini DS).
17 dicembre 2003 (pom.) |
IApprovato, con modifiche, l’art. 3 (art. 57 Cost. Composizione del Senato federale). Inizia l’esame dell’art. 4 (art. 58 Cost. eleggibilità a senatore). |
E’ approvato l’em. 3.100 relatore con il voto favorevole del gruppo DS. Accantonato l’em. 3.4 (1° e 2° comma). Il relatore D’Onofrio esprime quindi il parere sugli emendamenti riferiti all’art. 4 (eleggibilità a senatore) dichiarandosi favorevole ad introdurre come requisito alternativo all’esperienza in cariche elettrive, la residenza nella regione. Sono accantonati gli em. aggiuntivi all’art. 4.
17 dicembre 2003 (nott.) |
I Prosegue l’esame dell’art. 4, che viene accantonato. Viene approvato, con modifiche, l’art. 5 (art. 59 Cost. Senatori a vita). e inizia l’esame degli art. 6 e 7 (durata e modalità di funzionemento delle Camere). |
Dopo l’approvazione dell’em. 4.24 Bassanini (testo 2), si apre un dibattito sui requisiti per l’elezione a senatore (età minima, residenza nella regione). In proposito si decide di accantonare gli emendamenti in materia e il relatore si riserva di fare nuove proposte che recepiscono gli orientamenti in materia. Approvato l’unico emendamento posto in votazione sull’art. 5 (em. 5.4 Villone, Bassanini testo 2) che porta da 5 a 3 il numero dei senatori a vita. Inizia l’esame dell’art. 6 a cui viene apportata una modifica (em. 6.4 Bassanini testo 2) consequenziale a quella riferita all’art. 3 (em. 3.40 che ha elevato a 6 anni la durata del Senato). Il relatore D’Onofrio svolge alcune considerazioni relative all’ statuto dell’opposizione sulle quali si apre un dibattito: le principali questioni discusse riguardano: il quorum per l’approvazione dei regolamenti parlamentari, la riserva di presidenza alle opposizioni delle commissioni di inchiesta e controllo, la figura del capo dell’opposizione, il quorum per l’approvazione delle leggi di revisione costituzionale, il ricorso in via diretta da parte degli enti locali e delle minoranza parlamentari alla Corte costituzionale, il referendum costituzionale e quello abrogativo. Si discute anche dell’opportunità di reintrodurre nel testo il riferimento al metodo proporzionale per l’elezione del Senato.
13 gennaio 2004 (ant.) Il presidente Pastore comunica la presentazione da parte del relatore di nuovi emendamenti riferiti in particolare agli artt. 4, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 31 e 35.
13 gennaio 2004 (nott.) |
I Approvato l’art. 4 (art. 58 Cost. eleggiblità a Senatore), iniziato l’esame dell’art. 6 (art. 60 Durata delle Camere). |
Viene approvato l’em. 4.14 Scarabosio volto a portare da 40 a 30 anni l’età minima per essere eletti senatori (il d.d.l prevedeva 25 anni di età). Approvato anche l’em. 4.200 del relatore che introduce il requisito della residenza della regione per l’elezione del Senato, alternativo a quello di aver ricoperto cariche elettive nella regione. Accantonati gli articoli aggiuntivi al 4. Si comincia a votare sugli emendamenti all’art. 6, viene accantonato l’em. 6.3 sull’introduzione di una maggioranza qualificata per l’approvazioni delle leggi elettorali.
14 gennaio 2004 (ant..) |
I Approvato l’art. 6 (art. 60 Durata delle Camere)., e un articolo aggiuntivo che modifica l’art. 63 Cost. (Presidenza delle Camere) approvati anche gli art. 7 (art. 64 Cost. Modalità di funzionamento delle Camere) con modifiche, 8 (art. 65 Cost. ineleggibilità e incompatibilità), 9 (art. 67 Cost. Divieto di mandato imperativo) con modifiche e 10 (art. 69 Cost. Indennità parlamentare). Inizia l’esame dell’art. 11. |
Approvato un articolo aggiuntivo all’art. 6 (em. 6.0.200 relatore) che modifica l’art. 63 Cost. introducendo in Costituzione le modalità di elezione dei presidenti delle Camere (maggioranza dei due terzi dei componenti fino al terzo scrutinio, poi maggioranza assoluta). Il relatore D’onofrio interviene sugli emendamenti relativi all’art. 7, ed in particolare sul proprio em. 7.200 (sulla riserva di presidenza delle commissioni di controllo, poi approvato anche con il voto favorevole del gruppo dei DS) con il quale si è inteso recepire alcune indicazioni a tutela dell’opposizione. Approvato anche l’em. 7.23 Malan (testo 2) che introduce la figura del Capo dell’opposizione della Camera dei deputati. Respinta la proposta volta a consentire il ricorso alla Corte costituzione delle minoranze parlamentari (em. 8.0.2 e 8.01). Approvato l’em. 9.200 del relatore. Inizia l’esame del’art. 11, con l’intervento del sen. Vitali (DS) che si esprime a nome del suo gruppo sugli emendamenti. Accolto l’em. 11.1. Pastore che abbassa il quorum con cui il Senato può richiedere di esaminare i disegni di legge di competenza della Camera. Interviene, dunque, il relatore D’Onofrio illustrando l’em. 11.42 (testo 2) Governo il quale rimette alla procedura parlamentare anche le materie di cui all’art. 119 Cost., intendendo con qust’ultime anche i provvedimento riguardanti gli enti locali. Si apre, in proposito un dibattito sull’opportunità o meno di fare esplicito riferimento anche alla legge finanziaria o in generale alla materia della allocazione delle risorse finanziarie.
14 gennaio 2004 (pom.) |
I Approvato l’art. 11 (art. 70 Formazione delle leggi) e un articolo aggiuntivo che introduce l’art. 70-bis Cost. (Assemblee di coordinamento delle autonomie). |
Prosegue il dibattito iniziato nella seduta precedente sulla procedura di approvazione della legge finanziaria e dei provvedimenti in materia di finanza pubblica che si conclude con la riformulazione da parte del rappresentante del Governo dell’em. 11.42 (testo 3) che viene approvato. Approvati anche gli em. 11.2 Pastore (che, analogamente da quanto disposto dall’em. 1.1 per il Senato, abbassa il quorum con cui la Camera può richiedere di esaminare i disegni di legge di competenza della Camera), 11.3 (testo 3) Pastore (maggioranza qualificata per l’approvazione dei disegni di legge di competenza del Senato sui quali la Camera ha proposto modifiche che il Governo ha dichiarato essenziali per l’attuazione del proprio programma), e 11.4 (testo 2) Pastore (procedura bicamerale per le leggi della Repubblica - oltre che per le leggi dello Stato – ove previsto dalla Costituzione). Accantonato l’em. 11.6 (testo 2) Pastore, volto a specificare che la decisoni dei presidenti delle due Camere in ordine alla competenza della funzione legislativa non è sindacabile in alcune sede. La seconda parte della seduta è occupata da un ampio dibattito sull’istituzione delle Assemblee di coordinamento delle autonomie porposta dal’em. 11.0.200 del relatore che viene accolto come modificato dal subem. 11.0.200/5 Kofler (tutela delle monoranze all’interno delle Assemblee).
14 gennaio 2004 (nott.) |
I Approvati gli artt. 12 (art. 71 cost. Iniziativa legislativa), 13 (art. 72 Cost. Procedure legislative), 14 (art. 80 Cost. Ratifica dei trattati) e 15 (art. 81 Bilanci). Approvato anche un articolo aggiuntivo che modifica l’art. 82 Cost. (commissioni di inchiesta). Inizia l’esame dell’art. 16. |
Sono accantonati una serie di emendamenti all’art. 13, comprese alcuni aggiuntivi in materia di refrendum. Il dibattito sull’art. 13 (approvato senza modifiche) si incentra prevalentemente sui commi 5° e 6° del nuovo art. 72 Cost. la cui formulazione è criticata dall’opposizione in quanto prefigura l’ipotesi dell’istituzione al Senato di commissioni competenti per singole aree territoriali. Vengono affrontati, quindi, gli emendamenti aggiuntivi all’art. 13, volti a modificare altre disposizioni costituzionali, quali il rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, e a introdurre forme di limitazione alla decretazione delegata e d’urgenza. Il sen. Bassanini (DS) ritira gli em. 13.0.4 (limiti leggi delega) e 13.0.12 (pareri vincolanti delle commissioni parlamentari sugli schemi di decreti legislativi) previo impegno del relatore di riesaminare le due questioni in Assemblea. Il relatore, invece, si dichiara contrario alla previsione di eccessive limitazioni all’adozione di decreti legge. Viene approvato l’em. 15.0.200 del relatore volto a abolire le commissioni di inchiesta monocamerali.
Si passa quindi all’esame delle disposizioni riguardanti il Presidente della Repubblica e il relatore preannuncia un emendamento volto a modificare la composizione del collegio elettorale, prevedendo la partecipazione, oltre che dei deputati e dei senatori, dei presidenti dei consigli regionali e di esponenti eletti dai Consigli delle autonomie locali. Sul punto intervengono i sen. Vizzini (FI), Pastore (presidente), Bassanini (DS) e Passigli (DS).
15 gennaio 2004 (ant.) |
I Vengono accantonati gli art.16 e 19 (elezioni e funzioni del Presidente dlela Repubblica). Approvati senza modifiche gli art. 17 e 18 (art. 85 convocazione del collegio elettorale e art. 86 Cost. Supplenza del Presidente della Repubblica). Inizia l’esame dell’art. 20 (art. 88 Cost. Scioglimento della Camera). |
Prosegue l’esame delle norme riguardanti il Presidente dlela Repubblica. Particolarmente dibattuto il primo comma del nuovo art. 87 come modificato dall’art. 19 del d.d.l.: si è discusso soprattutto sulla proposta emendativa 19.6 Bassanini volta a definire il Presidente della Repubblica quale supremo garante della Costituzione e a reintrodurre la dizione di Capo dello Stato (soppressa dal d.d.l.) e di rappresentante dell’unità della Nazione (in luogo di rappresentante dell’unità federale della Nazione come proposto dal d.d.l.). La votazione degli emendamenti all’art. 19 viene temporaneamente accantonata, riprenderà nella seduta pomeridiana. Ha inizio quindi la discussione sulla questione del scioglimento della Camera incentrata intorno alla proposta del relatore (em. 20.200) volta a contemperare l’automatismo dello scioglimento su richiesta del Primo ministro (come previsto dal testo del d.d.l.) con la possibilità di non procedere allo scioglimento stesso se la medesima maggioranza dei deputati eletti in collegamento con il Primo ministro indichi un nuovo premier (un meccanismo simile a quello della “sfiducia costruttiva”).
15 gennaio 2004 (pom.) |
I Si conclude l’esame della parte relativa al Presidente della Repubblica con l’approvazione degli art. 20, 16, 19, 21 (con modifiche), e 22 senza modifiche). Inizia l’esame dell’art. 23, il primo relativo alla forma di Governo. |
Viene approvato l’em. 20.200 (testo 2) del relatore che è stato riformulato facendo riferimento alla maggioranza espressa dalla elezioni in luogo del collegamento tra gli eletti e il Primo ministro. La modifica apportata dal relatore non viene ritenuta sufficiente da parte dei senatori dell’opposizione che dichiarano il proprio voto contrario o l’astensione. Approvato anche l’em. 20.201 del relatore volto ad eliminare la previsione del “semestre bianco” prevista dal testo originario del d.d.l.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all’art. 16 accantonati nella seduta antimeridiana. Vengono approvati gli em. 16.200 del relatore (istituzione dell’Assemblea della Repubblica quale collegio elettorale del Presidente della Repubblica), 16.1 (testo 2) Pastore (partecipazione dei presidenti delle regioni all’elezione del Presidente della Repubblica) e 16.300 del relatore (scelta di almeno metà dei delegati regionali che partecipano all’elezione del Presidente delle Repubblica tra i sindaci e i presidenti di provincia designati dai consigli delle autonomie locali).
Viene approvato l’em. 19.300 del relatore volto a introdurre la dichiarazione che il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e a sostituire la locuzione “organo di garanzia costituzionale” con quella di “garante della Costituzione”. L’emendamento è votato per parti separate (approvate entrambe), dopo una richiesta in tal senso del sen. Salvi (DS) che si è espresso favorevolmente solamente sulla prima parte, ossia sul riferimento al Capo dello Stato. Riferimento sul quale invece si esprime negativamente il sen. Stiffoni (Lega Nord).
Si apre la discussione sulla controfirma degli atti presidenziali e viene approvato l’em. 21.200 del relatore volto a comprendere tra gli atti presidenziali non controfirmati la nomina del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura (in luogo della designazione).
Inizia quindi l’esame degli emendamenti relativi alla forma di governo. Il relatore illustra gli em. 23.200 e 23.201 (testo 2) volti l’uno a espungere la previsione della pubblicazione del nome dei candidati alla carica di Primo ministro sulla scheda elettorale, l’altro a modificare le modalità di nomina di un nuovo Primo ministro in caso di morte e impedimento: la scelta da parte del Presidente della Repubblica non avviene più semplicemente in base ai risultati elettorali, bensì il nuovo premier viene indicato in una mozione sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa alle elezioni. I senatori dell’opposizione considerano insufficiente la soluzione dell’em. 23.200 e esprimono dissenso sull’indicazione del nuovo premier che prefigura una ipotesi di elezione diretta.
15 gennaio 2004 (nott.) |
I Approvati gli art. 24, 25 (con modifiche), 26 e 27. Si conclude così l’esame degli articoli relativi alla forma di Governo, ad eccezione dell’art. 23, di cui vengono accantonati gli emendamenti non posti in votazione. |
Riprende l’esame del’art. 23 (Governo e Primo ministro). Si discute sull’opportunità di inserire in Costituzione la previsione delle elezioni primarie, proposto dall’em. 23.24 Morando (poi respinto) che vede favorevole, a titolo personale, il relatore. Respinto anche l’em. 23.26 Bassanini che rinvia alla legge le modalità di presentazione e pubblicazione del programma elettorale, delle liste elettorali e dei candidati premier. L’emendamento, per il sen. Villone )DS), rappresenta un contributo da parte dell’opposzione per individuare un possibile compromesso con la maggioranza. Il sen. Maffioli (UDC) ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo e anche il relatore, a titolo personale, si dichiara favorevole. Vengono accantonati i restanti emendamenti all’art. 23 e si passa ad esaminare quelli riferiti all’art. 24, che viene approvato senza modifiche.
Si prosegue con l’esame dell’art. 25 (Governo in Parlamento) e si discute in particolare delle disposizioni “anti ribaltone”. Viene approvato l’em. 25.300 del relatore volto ad evitare lo scioglimento automatico della Camera in caso di voto contrario alle proposte del Governo: in tale evenienza la scelta spetta la premier che può chiedere al Presidente della Repubblica di sciogliere la Camera; non si procede allo scioglimento se la stessa maggioranza uscita dalle elezioni indica un nuovo Primo ministro (ai sensi dell’art. 88 Cost. come novellato dall’art. 20 del progetto di riforma modificato a sua volta dall’em. 20.200, si veda la seduta pomeridiana del 15 gennaio 2004). Respinto lem. 25.31 Bassanini volto ad introdurre l’istituto della sfiducia costruttiva, simile a quello introdotto dal’em. 20.200, ma senza il vincolo della maggioranza espressa dalle elezioni.
16 gennaio 2004 (ant.) |
I Approvati, tutti con modifiche, gli art. 23 (art. 92 Governo e Perimo ministro), 28 (art. 104 Cost. Elezione del CSM), 29 (art. 114 Capitale della Repubblica) e 30 (art. 117 Devoluzione) |
Dopo aver respinto alcuni emendamenti aggiuntivi all’art. 27, volti a costituzionalizzare le autorità indipendenenti e la Banca d’Italia, la commissine passa ad esaminare i restanti emendamenti dell’art. 23. Approvato l’em. 23.200 del relatore (l’accantonamento dell’art. 23 era avvenuta proprio per consentire al relatore di presentare tale emendamento) e dell’identico em. 23.5 Gubert che elimina il riferimento del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale.
L’emendamento è approvato con il voto favorevole del gruppo DS. Aprovato anche l’em. 23.201 (testo 2) del relatore volto a distinguere gli effetti che conseguono alle dimissioni del Primo ministro per cause divere dal venir meno della fiducia, da quelli previsti negli altri casi (morte, impedimento ecc.).
Il relatore, dopo una richiesta in questo senso del Presidente, presenta l’em. 28.300 (poi approvato) volto ad integrare il Senato con i Presidenti delle regioni in occasione dell’elezione del CSM. Approvato (dopo che il relatore ha mutato il proprio parere) anche l’em. 28.3 Passigli volto a sostituire il potere di designazione del vicepresidente del CSM da parte del Presidente della Repubblica con quello di nomina. Respinti gli emendamenti dell’opposizioni volti a far nominare il CSM esclusivamente dal Senato.
La Commissione affronta dunque gli articoli relativi al titolo V della Parte II della Costituzione. A proposito dello status di Roma (art. 29) il relatore invita i proponenti al ritiro degli emendamenti al fine di approfondirne l’esame in Assemblea. Accolto l’em. 29.1 Pastore contenente una modifica di carattere formale alla rubrica del Titolo V. Vengono discussi una serie di emendamenti aggiuntivi (tutti respinti) volti ad incidere sul riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni (art.177 Cost. primi tre commi). Approvato anche l’art. 30, relativo alla devoluzione alle regioni della potestà legislativa esclusiva su alcune materie. Accolti gli em. 30.3 Pastore (eliminazione del vincolo degli obblighi internazionali nell’esercizio dlela potestà legislativa art. 117 Cost. 1° comma) e 30.20 Rolandin (riformulazione delle modalità di applicazione alle regioni a statuto speciale delle disposizioni della riforma).
16 gennaio 2004 (pom.) |
I Si conclude l’esame in sede referente con l’approvazione dei restanti articoli da 31 a 35, di cui l’art. 31, 33 e 35 con modifiche. |
Approvato l’art. 31 (art. 127 cost. Interesse nazionale) con le modifiche apportate dall’em. 31.200 del relatore (prevede che il Senato, quando delibera sulla violazione dell’interesse nazionale, è integrato con i presidenti delle giunte e dei consigli regionali). Dopo l’approvazione dell’art. 32, si apre un dibattito articolato sulla composizione della Corte costituzionale, e più in generale sul sistema delle garanzie. Il relatore, pur non presentando emendamenti in proposito, giudica eccessivo il numero di 19 giudici proposto dal progetto di riforma e ritiene oportuno attribuire al solo Senato l’elezione dei giudici di spettanza parlamentare. Viene approvato l’em. 33.300 del relatore che integra il Senato con i presidenti delle regioni per l’elezione dei giudici costituzionali. Approvati infine due emendamenti recanti norme transitorie: l’em. 35.4 Calderoli (formazione di nuove regioni in deroga al procedimento di cuiall’art. 131 Cost.) e 35.200 relatore (permanenza in carica dei senatori a vita anche se in numero superiore a 5 come indicato dall’art. 59 Cost. come modificato dall’art. 5 del d.d.l.).
Si conclude così l’esame da parte della Commissione con il conferimento al sen. D’Onofrio del mandato a riferire in Assemblea per l’approvazione del disegno di legge n. 2544.
22 gennaio 2004 (ant.) L'Assemblea del Senato inizia il dibattito sulle riforme costituzionali (ddl n. 2544 e connessi) con le relazioni dei sen. D'Onofrio (UDC) e, per la minoranza, Bassanini (DS). Dopo gli interventi dei sen. Angius (DS) e Amato (Misto), il sen. Turroni (Verdi) chiede, a nome del centro-sinistra la sospensione dell discussione ai sensi dell’art. 93 del Regolamento. Intervengono in proposito i sen. Passigli (DS), Nania (AN), Salvi (DS), Petrini (Margh.). La questione sospensiva è respinta.
27 gennaio 2004 (ant.) Ha inizio la discussione sulle linee generali con gli interventi dei sen. Falcier (FI), Peruzzotti (Lega), Caddeo (DS), Carrara (Misto), Gubert (UDC) e Nania (AN).
28 gennaio 2004 (pom.) Intervengono sul complesso del provvedimento i sen. Mancino (Margh.), Buongiorno, (AN), Vizzini (FI), Kofler (AUT.), Tessitore (DS), Stiffoni (Lega Nord), Vitali (DS), Valditara (AN), Rollandin (AUT), Modica (DS), Zancan (Verdi), Forlani (UDC), Scarabosio (FI).
29 gennaio 2004 (ant.) Prosegue la discusisone generale con gli interventi dei sen. Tonini (DS), Azzollini (FI), Magalbò (AN), Petrini (Margh.), Morando (DS), Battisti (Margh.), Pedrizzi (AN), Costa (FI), Servello (AN), Marino (Misto-Com.), Fisichella (AN), Michelini (AUT.), Ripamonti (Verdi), Del Pennino (Misto-PRI), Fassone (DS) e Fasolino (Fi).
29 gennaio 2004 (pom.) Intervengono i sen. Ciccanti (UDC), D’Amico (Margh.), Passigli (DS), Dentamaro (Misto-UDEUR), Pagliarulo (Misto-Com.), De Pretris (Verdi), Brigone (Lega Nord), Turroni (Verdi).
3 febbraio 2004 (ant.) Si conclude la discussione sulle linee generali con gli interventi dei sen. Ronconi (UDC), Marini (Misto-SDI), Salvi (DS), Maffioli (UDC), D’Andrea (Margh.), Manzella (DS), Pastore (FI), ai quali segue la replica del relatore D’Onofrio che preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti frutto di accordi all’interno della maggioranza. Intervengono quindi il relatore di minoranza Villone (Ds) e il Ministro per le rioforme istituzionali Bossi.
3 febbraio 2004 (pom.) I Respinta la proposta del non passaggio all’esame degli articoli avanzata dal sen. Amato, motivata dal fatto che anche gli otto nuovi emendamenti proposti dal relatore, alcuni dei quali contenenti modifiche sollecitate dall'opposizione, lasciano aperti dubbi su aspetti nodali (quali la composizione e gli ambiti di competenza legislativa del Senato federale, la contestualità con le elezioni per i Consigli regionali e la natura della polizia locale prevista nel quadro della devoluzione) ancora oggetto del confronto tra posizioni divergenti all'interno della maggioranza. Ha replicato a nome della maggioranza il sen Nania (AN).
4 febbraio 2004 (ant.) Comincia l’esame degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 1.
I Il Senato approva gli art. 1 (art. 55 Cost. Istituzione del Senato federale) e 2 (art. 56 Cost. Composizione della Camera) nel testo proposto dalla Commissione. |
Viene accantonato l’art. 3 (elezione del Senato federale) e si passa all’esame dell’4 (eleggibilità dei senatori).
I Approvati gli artt. 4 (art. 58 Cost. Eleggibilità dei senatori) e 5 (art. 59 Cost. Nomina dei senatori a vita) nel testo proposto dalla Commissione. |
Sono accantonati, su richiesta del sen. Bassanini, gli emendamenti aggiuntivi all’art. 4 che riguardano il finanziamento delle campagne elettorali che saranno discussi congiuntamente agli articoli relativi alla forma di Governo. Rilevata la stretta connessione esistente tra gli articoli 3 (elezione del Senato federale) e 6 (durata delle Camere), che pertanto sono accomunati nella pausa di riflessione avviata sui temi della composizione e delle modalità di elezione delle Senato federale, il Senato decide l’accantonamento dell’art. 6. L’esame del disegno di legge n. 2544 riprenderà nella seduta pomeridiana di martedì 10 febbraio con l’illustrazione degli emendamenti all’art. 7 (elezione dei Presidenti delle Camere).
10 febbraio 2004 (pom.) Il relatore sen. D’Onofrio illustra l’em. 3.1000 volto ad assicurare l’elezione contestuale del senatori in ogni regione con i corrispondenti consigli regionali. La seduta, su proposta del relatore, è dedicata all’illustrazione degli emendamenti e ai subemendamenti all’3 senza sottoporli al voto.
11 febbraio 2004 (ant.) Il relatore sen. D'Onofrio, chiede di proseguire con l’esame degli articoli "non controversi" (dal 7 all'11) mantenendo accantonati quelli relativi all'elezione del Senato federale e alla durata delle Camere (articoli 3 e 6).
I L’Assemblea approva l’art. 7 (art. 63 Cost. Presidenza delle Camere) introdotto dalla Commissione e passa all’esame degli emendamenti all'articolo 8 (art. 64 Cost. Modalità di funzionamento delle Camere).
Il relatore illustra l’em. 8.1000 (che recepisce l’em. 8.47 Bassanini) volto ad innalzare il quorum per l’approvazione del regolamento della Camera. Esprime inoltre parere favorevole agli em. 8.503 (quorum deliberazioni Camera e Senato) e 8.509 (regolamento Camere) entrambi del sen. Calderoli. Inizia la votazione degli emendamenti all’art. 8.
11 febbraio 2004 (pom.) I Prosegue la votazione degli emendamenti all’art. 8. Il Senato approva gli em. 8.1000, 8.503 e 8.509.
12 febbraio 2004 (ant.) è Il Presidente dà comunicazione delle decisioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari svoltasi nella mattinata che ha approvato il calendario del lavori dell’Assemblea dal 12 al 19 febbraio. In tutti i giorni, eccetto mercoledì 18 febbraio, è previsto il seguito dell’esame del ddl 2544. Segue un dibattito in cui si rende noto che nel corso della capigruppo il Presidente aveva proposto di rinviare in commissione le parti dell’articolato relative a ruolo, funzioni e compiti del Senato federale (art. 3 e 6) e che tale proposta è stata respinta dalla maggioranza.
17 febbraio 2004 (pom.) è Il relatore sen. D’Onofrio annuncia un nuovo emendamento all’art. 3, che riformula l’emendamento già presentato in precedenza, e propone di proseguire l’esame degli articoli da 8 a 11 per lasciare il tempo necessario alla presentazione degli eventuali subemendamenti. La Conferenza dei capigruppo subito convocata accoglie la proposta del relatore e fissa alle ore 13 di mercoledì 18 il termine per la presentazione dei subemendamenti e conferma il calendario dei lavori. L’emendamento annunciato dal relatore non è stato pubblicato nel resoconto della seduta. Da fonti di stampa si apprende che esso modifica il secondo comma dell’art. 57 Cost. come segue:
«Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali; dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».
Un secondo emendamento presentato sempre dal relatore disciplina la fase transitoria:
«In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati, ed i senatori cosi' eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione come modificato dalla presente legge costituzionale».
I L’Assemblea prosegue l’esame degli emendamenti all’art. 8 (art. 64 Funzionamento delle Camere), che viene approvato senza ulteriori modifiche rispetto a quelle introdotte nella seduta antimeridiana dell’11 febbraio. Approvati anche gli articoli 9 (art. 65 Cost. Ineleggibilità ed incompatibilità), 10 (art. 67 Cost. Divieto di mandato imperativo), entrambi senza modifiche, e 11 (art. 69 Cost. Indennità parlamentare) modificato dall’emendamento 11.500 (Calderoli). Approvato, inoltre, l’emendamento aggiuntivo 9.0.500 testo 2 (Calderoli) che modifica l’art. 66 Cost (Giudizio sui titoli di ammissione di deputati e senatori).
Sono stati accantonati gli emendamenti aggiuntivi all’art. 10 alcuni dei quali riguardanti la disciplina delle immunità parlamentari e la improcedibilità nei confronti delle più alte cariche dello Stato.
18 febbraio 2004 (ant.) I L’Assemblea esamina e respinge gli emendamenti aggiuntivi all’art. 10 relativi alla disciplina delle immunità parlamentari ed alla improcedibilità nei confronti delle alte cariche istituzionali. Il relatore D’Onofrio in proposito ha espresso la sua contrarietà all’inserimento nel ddl in esame di tali materie. Viene approvato l’ordine del giorno G10.100 (Crema) sull’adozione dello Statuto del parlamentare europeo.
19 febbraio 2004 (ant.) Il relatore D’Onofrio illustra il nuovo emendamento 3.2000, già annunciato nella seduta antimeridiana del 17 febbraio, che prevede la contestualità dell’elezione del Senato e dei consigli regionali. La seduta prosegue con l’illustrazione dei relativi subemendamenti.
25 febbraio 2004 (ant.) I Il relatore D’Onofrio illustra il nuovo subemendamento 3.2000/51 relativo alla cosiddetta «contestualità affievolita» o «contestualità in entrata» per l’elezione di Senato e consigli regionali. Si iniziano le votazioni degli emendamenti all’art. 3 (elezione del Senato)
25 febbraio 2004 (pom.) I Prosegue il voto degli emendamenti all’art. 3. Viene approvato l’emendamento 3.503 testo 3 Nania e i subemendamenti 3.2000/51/6 Malan, 3.2000/51/23 Calderoli e 3.2000/51 relatore. E’ mancato il numero legale al momento del voto dell’emendamento principale 3.2000 e la discussione è stata rinviata.
I Il Senato approva l’art. 3 (art. 57 Cost. Elezione del Senato federale) e l’art. 6 (art. 60 Cost. Durata delle Camere). |
Approvato l’em. 3.2000 del relatore che introduce alcune modifiche consequenziali ad altri articoli, tra queste una modifica all’articolo 6. Sono, inoltre, approvati gli em. 3.850 (Scarabosio), 3.11 (Eufemi). E’ iniziato l’esame dell’articolo 12 (formazione delle leggi) con l’illustrazione degli emendamenti.
3 marzo 2004 (ant.) Prosegue l’esame dell’art. 12.
3 marzo 2004 (pom.) I Prosegue l’esame dell’art. 12 con la votazione degli emendamenti.
9 marzo 2004 (pom.) I L’Assemblea ha ripreso l’esame degli emendamenti presentati all’art. 12. Le votazioni sono state interrotte in anticipo dopo che per tre volte consecutive è mancato il numero legale. Il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento, illustrato dal sottosegretario Brancher, che verrà esaminato successivamente dall’Assemblea in quanto norma transitoria, in materia di competenza sulle leggi di bilancio e finanziaria, stabilendo che su di essi si esprimerà anche il futuro Senato federale finché non verrà data piena attuazione al nuovo articolo 119 della Costituzione in tema di federalismo fiscale. L’emendamento letto in aula dal sottosegretario Brancher recita:
«Fino alla data di entrata in vigore delle leggi che in prima attuazione dell'articolo 119, secondo e terzo comma della Costituzione, individuano i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed istituiscono un fondo perequativo, i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato sono esaminati secondo il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70 della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale».
I L’Assemblea ha concluso l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 12, il cui voto finale è rinviato. Approvato l’art. 14 (art. 71 Cost. Iniziativa legislativa). Soppresso l’art. 13 (art. 70-bis Cost. Assemblea di coordinamento delle autonomie) introdotto dalla Commissione. |
La votazione sul complesso dell’articolo è stata rinviata (verrà approvato il 25 marzo) in attesa dell’esito del previsto incontro tra il Presidente Pera e una delegazione di Governatori regionali nel corso della giornata odierna[7]. Formalizzato da parte del Governo l’emendamento, proposto quale norma transitoria, sul tema della competenza sulle leggi di bilancio e finanziaria. Approvati due emendamenti che attribuiscono alla competenza di entrambe le Camere le garanzie delle libertà fondamentali (em. 12.532a (testo 3) Calderoli approvato quasi all’unanimità) e la tutela della concorrenza (em. 12.870 Bassanini). Approvati anche gli em. 12.527 (testo 2) Malan, 12.551 Calderoli e 12.553 (testo 2) Malan. Con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, l’Assemblea ha quindi soppresso l’art. 13 del testo proposto dalla Commissione sulle Assemblee di coordinamento delle autonomie; emendamenti soppressivi erano stati presentati dal relatore (13.1000) e da molti gruppi. Approvato senza modifiche anche l’art. 14 che attribuisce l’iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale. E’ iniziata l’illustrazione degli emendamenti all’art. 15 (Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).
10 marzo 2004 (pom.) I Tutti gli emendamenti all’art. 15 (art. 72 Cost. Procedure legislative) sono respinti. Rimangono da esaminare gli emendamenti aggiuntivi; il relatore si è soffermato sulla abolizione della sede legislativa per le leggi monocamerali e sul referendum abrogativo sul quale erano stati presentati alcuni emendamenti.
11 marzo 2004 (ant.) è Il Presidente annuncia che la conferenza dei capigruppo riunitasi oggi ha adottato a maggioranza il nuovo calendario che prevede il voto finale sul ddl di riforma per giovedì 25 marzo con il contingentamento dei tempi per il proseguio della discussione. Una proposta di calendario alternativo avanzata dal sen. Angius (DS) è stata respinta dall’Assemblea.
I Approvato senza modifiche l’art. 15 (art. 72 Procedure legislative ed organizzazione del lavoro parlamentare per Commissioni). |
Sono stati quindi respinti alcuni articoli aggiuntivi al 15, la maggior parte dei quali incentrata sull’art. 75 della Costituzione, in tema di referendum. La seduta è stata chiusa anticipatamente dopo che per tre volte consecutive è mancato il numero legale.
I Si conclude l’esame degli emendamenti, tutti respinti, volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l’art. 15. Sono approvati, senza modifiche gli art. 16 (art. 80 Cost. Ratifica dei trattati internazionali), 17 (art. 81 Cost. Bilanci e rendiconto), 18 (art. 82 Cost. Commissioni parlamentari di inchiesta) 20 (art. 85 Convocazione dell'Assemblea della Repubblica) e 21 (art. 86 Cost. Supplenza del Presidente della Repubblica). Approvato anche l’art. 19 (art. 63 Elezione del Presidente della Repubblica) con una modifica (em. 19.931). E’ iniziato l’esame dell’art. 22 (Funzioni del Presidente della Repubblica). |
17 marzo 2004 (ant.) |
I Viene approvato senza modifiche l’art. 22 (art. 87 Cost. Funzioni del Presidente della Repubblica) ed inizia l’esame dell’art. 23 (scioglimento delle Camere, c.d. norma anti ribaltone). |
17 marzo 2004 (pom.) |
I Approvato l’art. 23 (art. 68 cost. Scioglimento della Camera) e l’art. 24 (art. 89 Cost. Controfirma degli atti presidenziali). |
18 marzo 2004 (ant.) |
I Approvato art. 25 (art. 94 Giuramento del Presidente della Repubblica) e concluso l’esame dell’art. 26 (art. 92 Cost. Governo e Primo ministro). |
A seguito di un emendamento (31.5 Passigli) dell’Ulivo fatto proprio e riformulato dal relatore D’Onofrio, la quota dei membri del C.S.M. di nomina parlamentare è passata da un sesto ad un terzo, con una votazione effettuata dal Senato federale cui parteciperanno anche i Presidenti di Regione. Avviata infine l’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 32 (Roma capitale). Esaminati e respinti anche gli emendamenti aggiuntivi all’art. 4 e 6 precedentemente accantonati.
I L’Assemblea del Senato ha approvato con modifiche l’art. 32 (art. 114 Cost. Capitale della Repubblica federale). |
Con di un emendamento proposto dal Gruppo di Forza Italia (32.621 testo 2 Boscetto), è stata ripristinata la norma costituzionale, soppressa nel testo varato dalla Commissione, secondo cui l’ordinamento della capitale è disciplinato da legge dello Stato. Successivamente l’Assemblea ha approvato un articolo aggiuntivo (art. 33 del testo approvato dal Senato: AC 4862) proposto dal Governo (em. 32.0.1500 Governo), frutto di intese raggiunte con i Presidenti delle Regioni a statuto speciale, che modifica l’articolo 116 della Costituzione stabilendo che tali statuti sono adottati con legge costituzionale previa intesa con le Regioni interessate, intesa che va manifestata entro sei mesi dall’avvio del procedimento; decorso tale termine, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale. Avviata infine la discussione sull’art. 33 (Competenze legislative esclusive delle Regioni, c.d. “devolution”).
24 marzo 2004 (pom.) Esame degli emendamenti all’art. 33.
25 marzo 2004 I Approvati i restanti articoli del disegno di legge (art. 33, 34, 35, 36, 37 e 38), compreso l’art. 12 (art. 70 Cost. Formazione delle leggi) precedentemente accantonato. Risultano approvati i seguenti emendamenti:
- 33.775 Bergamo che modifica l’art. 117, 8° comma, in materia di intese per l’esercizio di funzioni regionali;
- 33.0.801 (testo 3) Calderoli che modifica dell’art. 118 Cost.;
- 33.0.1001 (testo 2) relatore, di modifica dell’art. 120 Cost.;
- 33.0.1500 (testo corretto) relatore, modifica all’art. 126 Cost.;
- 36.2000 (testo 2) e 36.1500 (entrambi del realatore) sulla Corte costituzionale
- 37.1000 del realtore, in materia di referendum costituzionale
- 38.900a Calderoli sul regolamento del Senato
- 38.609 Calderoli, per la costituzione di nuove regioni
- 38.1000/4 Eufermi
- 38.1000 Governo, in materia di leggi di bilancio
- 38.2000 Schifani
Accolto l’ordine del giorno G200 Ausserhofer sul procedimento di modifica degli statuti speciali.
Si procede, dunque all’approvazione finale.
Hanno votato a favore 156 senatori, contro 110, 1 astenuto.
Tabella 3. L’esame degli articoli
N.B.: in grassetto sono indicate le date delle sedute in cui è stato trattato ciascun articolo; i numeri tra parentesi indicano gli emendamenti approvati nella seduta di riferimento
Argomento |
A.C. 4862 |
Esame in sede referente |
A.C. 4862-A |
Esame in Assemblea |
A.S. 2544-B |
Camera dei deputati e Senato federale della Repubblica |
|||||
Senato federale (art. 55 Cost.) |
Art. 1 |
15.7.2004 |
Art. 1 |
16.9.2004 (approvato senza modifiche) |
Art. 1 |
Camera dei deputati (art. 56 Cost.) |
Art. 2 |
15.7.2004 (2.6 Anedda) 19.7.2004 |
Art. 2 |
1.10.2004 (inizio esame) 4.10.2004 (2.25 Commissione; 2.3 Boato e l’identico 2.78 Buontempo) |
Art. 2 |
Elezione e struttura del Senato (art. 57 Cost.) |
Art. 3 |
19.7.2004 (3.26 riform. Anedda; 3.27 Anedda e l’identico 3.23 Moroni; 3.28 Anedda; 3.29 Anedda; 3.30 Anedda) |
Art. 3 |
4.10.2004 (inizio esame) 5.10.2003 (3.200 Vito e gli identici 3.11 Boato, 3.5 Zeller e 3.78 Perrotta; 3.25 Commissione; 3.14 Olivieri e l’identico 3.75 Boato; 3.202 Vito) |
Art. 3 |
Requisiti per l’eleggibilità a senatore (art. 58 Cost.) |
Art. 4 |
19.7.2004 (4.7 prima parte Leoni; 4.6 Moroni) |
Art. 4 |
5.10.2004 (approvato senza modifiche) |
Art. 4 |
Senatori a vita (art. 59 Cost.) |
Art. 5 |
19.7.2004 |
Art. 5 |
5.10.2004 (si vedano gli em. all’art. 2) |
Art. 5 |
Durata delle Camere (art. 60 Cost.) |
Art. 6 |
20.7.2004 (6.4 Anedda) |
Art. 6 |
5.10.2004 (6.200 Vito; 0.6.200.25 Commissione) |
Art. 6 |
Elezioni della Camera (art. 61 Cost.) |
-- |
|
-- |
6.10.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 6.025 Commissione) |
Art. 7 |
Presidenza delle Camere (art. 63 Cost.) |
Art. 7 |
20.7.2004 |
Art. 7 |
6.10.2004 (7.200 Vito; 7.71 Leoni) |
Art. 8 |
Modalità di funzionamento delle Camere (art. 64 Cost.) |
Art. 8 |
20.7.2004 (8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14 Anedda; 8.9 Anedda e l’identico 8.26 D’Alia) |
Art. 8 |
6.10.2004 (8.200 e 8.201 Vito; 8.202 Vito e l’identico 8.76 Pacini; 8.4 Mascia; 8.203 Vito e 8.6 Boato) |
Art. 9 |
Ineleggibilità ed incompatibilità (art. 65 Cost.) |
Art. 9 |
20.7.2004 |
Art. 9 |
6.10.2004 (accantonato) 13.10.2004 (approvato senza modifiche) |
Art. 10 |
Giudizio sui titoli di ammissione (art. 66 Cost.) |
Art. 10 |
23.7.2004 (10.3 Anedda e l’identico 10.4 D’Alia; 10.6 Anedda) |
Art. 10 |
6.10.2004 (accantonata votazione finale) 12.10.2004 (approvato senza modifiche) |
Art. 11 |
Divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.) |
Art. 11 |
23.7.2004 |
Art. 11 |
6.10.2004 (approvato senza modifiche) |
Art. 12 |
Indennità parlamentare (art. 69 Cost.) |
Art. 12 |
23.7.2004 (12.2 Anedda) |
12 |
6.10.2004 (approvato senza modifiche) |
Art. 13 |
Formazione delle leggi (art. 70 Cost.) |
Art. 13 |
23.7.2004 (accantonato) 26.7.2004 (34.48 nuova formul. D’Alia; 13.21, 13.25 e 13.47 Anedda; 13.29 (Carrara); 13.30 e 13.34 Anedda; 13.35 Anedda e l’identico 13.36 D’Alia riformulato; 13.37 e 13.39 Anedda; 13.40 Anedda e gli identici 13.42 Carrara e 13.42 D’Alia; 13.45 e 13.46 Anedda. |
13 |
6.10.2004 (rinviato l’esame) 12.10.2004 (13.250, 13.251, 13.252 riformulato, 13.253 Commissione; 0.13.53.5 Armani) 13.10.2004 (13.254 nuova formul. Commissione; 0.13.254.5 Bressa; 13.256 Commissione) |
Art. 14 |
Iniziativa legislativa (art. 71 Cost.) |
Art. 14 |
Non sono stati presentati emendamenti in sede referente |
Art. 14 |
6.10.2004 (rinviato l’esame) 13.10.2004 (approvato senza modifiche) |
Art. 15 |
Procedure legislative ed organizzazione per commissioni (art. 72 Cost.) |
Art. 15 |
23.7.2004 (15.7 nuova formul. D’Alia, 15.8 nuova formul. D’Alia; 15.2 Anedda; accantonati articoli aggiuntivi) |
Art. 15 |
6.10.2004 (rinviato l’esame) 13.10.2004 (15.200, 15.201 e 15.202 modificato Vito; 0.15.202.2 Boccia) |
Art. 16 |
Procedure legislative in casi particolari (artt. 73, 74 e 77 Cost.) |
-- |
26.7.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 15.03 Anedda) |
Art. 16 |
6.10.2004 (rinviato l’esame) 13.10.2004 (16.25 Commissione) |
Art. 17 |
Decreti legislativi (art. 76 Cost.) |
-- |
|
-- |
13.10.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 16.0200 modificato Vito) |
Art. 18 |
Ratifica dei trattati internazionali (art. 80 Cost.) |
Art. 16 |
23.7.2004 |
Art. 17 |
6.10.2004 (rinviato l’esame) 13.10.2004 (17.25 Commissione) |
Art. 19 |
Bilanci e rendiconto (art. 81 Cost.) |
Art. 17 |
23.7.2004 |
Art. 18 |
6.10.2004 (rinviato l’esame) 13.10.2004 (18.200 Vito) |
Art. 20 |
Commissioni d’inchiesta (art. 82 Cost.) |
Art. 18 |
23.7.2004 (soppresso 18.1. D’Alia) |
-- |
13.10.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 18.0200 Vito) |
Art. 21 |
Presidente della Repubblica |
|||||
Elezione (art. 83 Cost.) |
Art. 19 |
23.7.2004 (19.6, 19.7 e 19.8 Anedda) |
Art. 19 |
7.10.2004 (19.200 e 19.201 Vito; 0.19.200.1 Zeller) |
Art. 22 |
Eleggibilità del Presidente della Repubblica (art. 84 Cost.) |
-- |
|
-- |
7.10.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 19.01 Commissione) |
Art. 23 |
Convocazione del collegio elettorale (art. 85 Cost.) |
Art. 20 |
23.7.2004 |
Art. 20 |
7.10.2004 (approvate senza modificazioni) |
Art. 24 |
Supplenza (art. 86 Cost.) |
Art. 21 |
23.7.2004 |
Art. 21 |
7.10.2004 (21.25 Commissione) |
Art. 25 |
Funzioni (art. 87 Cost.) |
Art. 22 |
23.7.2004 (22.5 e 22.4. Carrara) 26.7.2004(22.13 e 22.17 Anedda) |
Art. 22 |
7.10.2004 (22.200 Vito; 22.251 Commissione; accantonato 22.252 Commissione e votazione finale) 13.10.2004 (22.253 e 22.252 Commissione) |
Art. 26 |
Scioglimento della Camera (art. 88 Cost.) |
Art. 23 |
26.7.2004 (23.12 Anedda) |
Art. 23 |
7.10.2004 (inizio esame) 8.10.2004 (23.250 Commissione) 11.10.2004 (23.201 Vito; 0.23.201.25 e 0.23.201.26 Commissione) |
Art. 27 |
Controfirma degli atti presidenziali (art. 89 Cost.) |
Art. 24 |
26.7.2004 (24.7 e 24.8 Anedda) |
Art. 24 |
12.10.2004 (respinto) |
-- |
Modifica art. 89 Cost. |
-- |
-- |
|
14.10.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 43.025 Commissione) |
Art. 28 |
Giuramento (art. 91 Cost.) |
Art. 25 |
26.7.2004 |
Art. 25 |
12.10.2004 (approvato senza modificazioni) |
Art. 29 |
Governo |
|||||
Governo e Primo ministro (art. 92 Cost.) |
Art. 26 |
26.7.2004 |
Art. 26 |
14.10.2004 (26.200 Vito) |
Art. 30 |
Giuramento del Primo ministro e dei ministri (art. 93 Cost.) |
Art. 27 |
264 |
Art. 27 |
14.10.2004 (approvato senza modifiche) |
Art. 31 |
Governo in Parlamento (art. 94 Cost.) |
Art. 28 |
26.7.2004 (28.4, 28.6 e 28.7 Anedda) |
Art. 28 |
14.10.2004 (28.200 Vito; 0.28.200.15 Boato, 0.28.200.250, 0.28.200.251 e 0.28.200.254 Commissione; 0.28.200.19 D’Alia; 0.28.200.256 e 0.28.200.255 Commissione) |
Art. 32 |
Poteri del Primo ministro e dei ministri (art. 95 Cost.) |
Art. 29 |
26.7.2004 |
Art. 29 |
14.10.2004 (approvato senza modifiche) |
Art. 33 |
Disposizioni sui reati ministeriali (art. 96 Cost.) |
Art. 30 |
26.7.2004 |
Art. 30 |
14.10.2004 (approvato senza modifiche) |
Art. 34 |
Pubblica amministrazione |
|||||
Autorità amministrative indipendenti (art. 98-bis Cost.) |
-- |
|
-- |
30.9.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 39.0202 Vito; 0.39.0202.25 e 0.39.0202.26 Commissione) |
Art. 35 |
Magistratura |
|||||
Elezione del C.S.M. (art. 104 Cost.) |
Art. 31 |
26.7.2004 (22.17 e 31.8 Anedda) |
Art. 31 |
12.10.2004 (31.200 Vito e l’identico 31.72; 31.9 Bressa; 31.250 Commissione) |
Art. 36 |
Autonomie |
|||||
Capitale della Repubblica federale (art. 114 Cost.) |
Art. 32 |
26.7.2004 |
Art. 32 |
21.9.2004 (32.200 Vito e l’identico 32.5 Boato nuova formul.; 32.250 Commissione; 32.201 Vito; 0.32.201.1 Commissione) |
Art. 37 |
Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali (art. 116 Cost.) |
Art. 33 |
26.7.2004 |
Art. 33 |
21.9.2004 (33.250 Commissione come modificato dagli identici 0.33.250.1; 0.33.250.2; 0.33.250.3; 0.33.250.4; 0.33.250.5) |
Art. 38 |
Competenze legislative esclusive delle Regioni (art. 117 Cost.) |
Art. 34 |
26.7.2004 (34.46 nuova formul. D’Alia; 34.48 nuova formul. D’Alia; 34.27 Anedda) |
Art. 34 |
21.9.2004 (inizio esame) 22.9.2004 (0.34.200.1 Armani; 0.34.200.253 I parte Commissione; 0.34.200.253 II parte Commissione accantonato; 0.34.200.253 Commissione) 23.9.2004 (34.200 Vito; 0.34.200.250 0.34.200.251 Commissione) 24.9.2004 (0.34.200.253 II parte Commissione) 28.9.2004 (34.201 Vito; 0.34.201.7 Zeller) |
Art. 39 |
Coordinamento Stato-Regioni e sussidiarietà (art. 118 Cost.) |
Art. 35 |
26.7.2004 (35.3 Anedda) |
Art. 35 |
28.9.2004 (inizio esame) 29.9.2004 (35.200 Vito; 0.35.200.250, 0.35.200.9, 0.35.200.10, 0.35.200.11 Com-missione; 0.35.200.3 Olivieri e l’identico 0.35.200.8 Bressa; accantonati articoli aggiuntivi 35.03 e 35.02) |
Art. 40 |
Poteri sostitutivi dello Stato (art. 120 Cost.) |
Art. 36 |
26.7.2004 (36.1 Anedda) |
Art. 36 |
29.9.2004 (36.200 Vito; 0.36.200.250 testo corretto Commissione; accantonati articoli aggiuntivi) |
Art. 41 |
Composizione consigli regionali (art. 122 Cost.) |
-- |
|
-- |
30.9.2004 (introdotto con l’approv. degli em. 36.05 Carrara e 36.04 Boato) |
Art. 42 |
Statuti regionali |
-- |
26.7.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 36.01 Anedda) |
Art. 37 |
29.9.2004 (37.200 Vito) |
Art. 43 |
Scioglimento del Consiglio regionale (art. 126 Cost.) |
Art. 37 |
26.7.2004 |
Art. 38 |
29.9.2004 (accantonato) 30.9.2004 (38.200 Vito)) |
Art. 44 |
Interesse nazionale (art. 127 Cost.) |
Art. 38 |
26.7.2004 (38.3 Anedda e l’identico 38.8 Moroni; 38.4 Anedda) |
Art. 39 |
30.9.2004 (39.200 Vito; 0.39.200.6 Commissione) |
Art. 45 |
Accesso enti locali alla Corte costituzionale (art. 127-bis Cost.) |
-- |
|
-- |
30.9.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 39.0200 Vito; 0.39.0200.25 Commissione) |
Art. 46 |
Coordinamento Senato – autonomie (art. 127-ter Cost.) |
-- |
|
-- |
30.9.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 39.0201 Vito; 0.39.0201.25 Comissione) |
Art. 47 |
Doppia denominazione Valle d’Aosta e Alto Adige (art. 131 Cost.) |
-- |
|
-- |
30.9.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 39.01 Olivieri) |
Art. 48 |
Città metropolitane (art. 133 Cost.) |
-- |
|
-- |
30.9.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 39.0203 Vito) |
Art. 49 |
Abrogazioni (artt. 116 e 126 Cost.) |
Art. 39 |
26.7.2004 |
Art. 40 |
30.9.2004 (approvato con le modifiche conseguenti all’em. 38.200 Vito)) |
Art. 50 |
Garanzie costituzionali |
|||||
Corte costituzionale (art. 135 Cost.) |
Art. 40 |
26.7.2004 (40.6 nuova formul. Anedda; 40.8 Anedda) |
Art. 41 |
12.10.2004 (approvato senza modificazioni, in sede di coordinamento formale l’art. aggiuntivo introdotto con l’em. 43.027 Commissione, approvato il 15.10.2004, è stato inserito come comma 2 dell’art. 51) |
Art. 51 |
Referendum sulle leggi costituzionali (art. 138 Cost.) |
Art. 41 |
26.7.2004 (41.5 Anedda) |
Art. 42 |
12.10.2004 (approvato senza modificazioni) |
Art. 52 |
Disciplina transitoria |
|||||
Disposizioni transitorie |
Art. 42 |
26.7.2004 (42.2, 42.3, 42.7 riformulato, 42.8 e 42.18 Anedda) |
Art. 43 |
14.10.2004 (43.250 Commissione; 0.43.250.7, 0.43.250.8 e 0.43.250.9 Zeller; 43.9 Boato nuova formulazione) |
Art. 53 |
Regioni a statuto speciale |
-- |
|
-- |
28.9.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 34.201 Vito, parte consequenziale come modificata dall’em. 0.34.201.7 Zeller) |
Art. 54 |
Adeguamento statuti speciali |
-- |
|
-- |
14.10.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 43.026 Commissione) |
Art. 55 |
Trasferimento di risorse |
-- |
|
-- |
14.10.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 43.0200 Commissione) |
Art. 56 |
Federalismo fiscale |
-- |
|
-- |
15.10.2004 (introdotto con l’approv. dell’em. 43.0201 Vito modificato dall’em. 0.43.0201.1 Leo) |
Art. 57 |
è: interventi su questioni procedurali
O: audizioni
I: votazioni
7 aprile 2004 La I Commissione inizia l’esame del disegno di legge di modifica della Parte II della Costituzione A.C. 4862 (approvato dal Senato) e delle numerose proposte di legge abbinate. è Viene deciso l’abbinamento della proposta di legge costituzionale n. 4805, di iniziativa dell’on. Perrotta, recante «Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti l' ordinamento della Repubblica».
II Presidente della Commissione on. Bruno svolge la relazione generale sul provvedimento.
20 aprile 2004 Inizia la discussione di carattere generale con gli interventi degli on. Luciano Dussin (Lega Nord) e Volonté (UDC). èIl Presidente on. Bruno invita i rappresentanti dei gruppi a valutare le modalità di organizzazione dell'esame del provvedimento, allo scopo di individuare gli argomenti sui quali svolgere un maggior approfondimento. Ciò anche al fine di organizzare la successiva attività conoscitiva che si svolgerà in Commissione e di stabilire i tempi da riservare alla fase emendativa.
21 aprile 2004 Prosegue la discussione di carattere generale con l’intervento dell’on. Montecchi (DS).
22 aprile 2004 èL’on. Fontanini (Lega Nord) fa presente l’esigenza di dare avvio alla fase conoscitiva al fine di acquisire elementi di riflessione utili anche in sede di discussione generale. èIl Presidente on. Bruno, pur confermando che la Commissione svolgerà una approfondita fase conoscitiva, ritiene tuttavia che sia più opportuno svolgerla al termine della discussione sulle linee generali, dopo che siano intervenuti almeno un deputato per gruppo.
27 aprile 2004 Il Presidente on. Bruno comunica che il Presidente della Camera, con lettera in data 22 aprile 2004, ha richiamato l’attenzione della Commissione sull'istituto dell'inchiesta parlamentare, auspicando che, in sede di revisione costituzionale, si valuti l'eventualità di sottrarre la deliberazione dell'inchiesta alla regola generale della maggioranza semplice. Sulla opportunità di tali misure esprimono alcune perplessità gli on. Boato (Misto-Verdi) e Sterpa (FI). In proposito intervengono anche gli on. Bressa (Margh.), Saponara (FI) e Leoni (DS). L’on. Marone (DS) interviene sul disegno di legge ingenerale.
28 aprile 2004 Intervengono in sede di discussione generale l’on Pacini (FI) e l’on. Leoni (DS), i quali hanno entrambi auspicato di pervenire all’approvazione definitiva del progetto di riforma con il più ampio consenso possibile.
4 maggio 2004 L’esame è rinviato.
5 maggio 2004 Prosegue la discussione generale sul provvedimento con l’intervento dell’on. Olivieri (DS) – che ha riguardato la disciplina dello statuto dell’opposizione e la procedura di approvazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale – e quelli degli on. Cabras (DS) e Mascia (RC) di carattere più generale.
6 maggio 2004 èL’on. Zeller chiede al Presidente se sarà possibile intervenire in sede di discussione generale anche successivamente allo svolgimento delle audizioni previste. Il Presidente on. Bruno si riserva di sottoporre la questione all’Ufficio di presidenza, assicurando che comunque saranno possibili interventi di carattere generale anche dopo le audizioni.
11 maggio 2004 Intervengono in sede di discussione generale gli on. Bressa (Margh.), Amici (DS), Maccanico (Margh.), Maran (DS) e Soda (DS).
èSu proposta del Presidente on. Bruno, la Commissione delibera di svolgere una indagine conoscitiva, da concludersi entro maggio, sulle tematiche riguardanti la modifica della parte II della Costituzione. La Commissione ha approvato il programma delle audizioni degli esperti da effettuarsi nell’ambito della indagine conoscitiva.
18 maggio 2004 O Ha inizio l’indagine conoscitiva sulla riforma costituzionale con le audizioni di Giulio Salerno (professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia dell'Università di Macerata) Vincenzo Cerulli Irelli (professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma), Nicolò Zanon (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano), Stefano Ceccanti (professore straordinario di diritto pubblico comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» di Roma) e Giovanni Pitruzzella (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo).
20 maggio 2004 OProsegue l’indagine conoscitiva con le audizioni di Pietro Ciarlo (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari) e di Andrea Giorgis (professore straordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino).
21 maggio 2004 OTerza seduta dedicata all’indagine con[9]oscitiva. Vengono sentiti: Umberto Allegretti (professore ordinario di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze), Giovanni Guzzetta (professore straordinario di diritto pubblico presso la facoltà di sociologia dell'Università di Trento), Leopoldo Elia (Presidente emerito della Corte Costituzionale), Francesco Pizzetti (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino), Beniamino Caravita di Toritto (professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università «La Sapienza» di Roma), Aldo Loiodice (professore ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari), Maria Elisa D'Amico (professore straordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università dell'Insubria).
25 maggio 2004 OSi svolge la quarta seduta dell’indagine conoscitiva con le audizioni di Marco Olivetti (professore straordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia) e di Luca Antonini (professore straordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova).
26 maggio 2004 OQuinta seduta dell’indagine conoscitiva. Sono auditi Sergio Fabbrini (professore ordinario di scienza politica presso la facoltà di Sociologia dell'Università di Trento), Paolo Armaroli (professore ordinario di diritto pubblico comparato presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Genova), Salvatore Vassallo (professore associato di scienza politica presso la facoltà di Scienze politiche II dell'Università di Bologna), Vincenzo Lippolis (professore straordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università Federico II di Napoli).
15 giugno 2004 èSu proposta del Presidente on. Bruno, la Commissione delibera di prorogare al 30 giugno la conclusione della indagine conoscitiva.
O Sesta seduta dell’indagine conoscitiva. Sono auditi Paolo Falzea (professore associato di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catanzaro), Lorenza Carlassare (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova), Luisa Torchia (professore di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Urbino Carlo Bo), Marco Cammelli (professore di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna), Achille Chiappetti (professore di diritto pubblico, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma), Gaetano Quagliarello, (professore di storia contemporanea, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università Luiss di Roma), Giuseppe Ugo Rescigno (professore di diritto pubblico, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma).
16 giugno 2004 OSettima seduta dell’indagine conoscitiva. Sono auditi Gian Candido De Martin Topranin (professore di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università Luiss di Roma), Carlo Fusaro (professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze), Tommaso Edoardo Frosini (professore di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di scienze politiche dell'Università di Sassari).
17 giugno 2004 OSi svolge l’ottava seduta dell’indagine conoscitiva con l’audizione di Angelo Rinella, (professore di diritto pubblico comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma).
22 giugno 2004 èSu proposta del Presidente on. Bruno, la Commissione delibera, con il voto contrario dei membri dell’opposizione, di adottare come testo base per il proseguio dell’esame il disegno di legge del Governo A.C. 4862 nel testo approvato dal Senato. Inoltre, il Presidente propone di fissare al 1° luglio (ore 16) il termine per la presentazione degli emendamenti e di dedicare all’esame degli emendamenti le due settimane successive. Quest’ultima proposta sarà esaminata dall’Ufficio di presidenza. L’on. Boato fa presente che i gruppi di opposizione non presenteranno emendamenti a scopo ostruzionistico.
23 giugno 2004 ONona e ultima seduta dell’indagine conoscitiva: sono auditi Augusto Barbera (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna), Cesare Pinelli (professore di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Macerata), Renato Balduzzi (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova), Paolo Carrozza (professore di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa).
30 giugno 2004 OAudizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), dell'Unione delle province d'Italia (Upi), dell'Unione nazionale comuni, comunità e enti montani (Uncem) e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).
1° luglio 2004 èSu proposta del Presidente on. Bruno viene deciso l’abbinamento della proposta di legge costituzionale n. 5044, di iniziativa dell’on. Fiori, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori». Il presidente avverte che, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza il termine per la presentazione degli emendamenti è stato prorogato a martedì 6 luglio, alle ore 18.
6 luglio 2004 èIl Presidente on. Bruno, ricordato che il termine per gli emendamenti scade alle ore 18, rinvia la seduta.
7 luglio 2004 L’on Loiero (Margh.) si riserva di approfondire l’opportunità di presentare, in occasione dell’esame in Assemblea del provvedimento di una questione pregiudiziale di costituzionalità.
L’on. Mascia (Rif. Com.) fa presente che il suo gruppo ha presentato una serie di emendamenti mirati e rigorosi. In particolare, il n. 3.1 volto a trasformare il Senato della Repubblica nel Senato delle Regioni, introducendo il criterio della rappresentanza indiretta secondo il quale, mutuando in parte il sistema tedesco, i senatori sono eletti da rispettivi consigli regionali. Gli emendamenti relativi alla forma di Governo sono volti a ribadirne la natura parlamentare eliminando le soluzioni proposte che vincolano la maggioranza parlamentare al Governo in carica. Non condivide, inoltre, la necessità di incidere sulla composizione della Corte costituzionale e del CSM, mentre ritiene necessario modificare la disciplina del referendum. Condivide inoltre alcuni degli emendamenti presentati dall'UDC in alcune materie (procedimento legislativo, forma di governo e riparto di competenze Stato – regioni).
L’on. Leoni (DS) fa presente che gli emendamenti del centro sinistra non sono ostruzionistici, ma tendono a configurare un testo alternativo rispetto a quello approvato dal Senato i cui principi centrali sono: evitare la reintroduzione del sistema elettorale proporzionale e al premierato assoluto, introdurre una forma di governo parlamentare (razionalizzata con meccanismi “anti ribaltone”, l’attribuzione del potere di nomina e revoca dei ministri e la fiducia iniziale), privare il Senato dei connotati di garanzia attribuiti dal ddl di riforma, rendere la sua elezione effettivamente contestuale, affiancare ai senatori eletti direttamente quelli eletti dai consigli regionali e, senza diritto di voto, quelli espressi dai consigli delle autonomie.
Infine, interviene l’on. Bressa (Margh.) che nel quadro di una valutazione negativa degli emendamenti della maggioranza, esprime parere positivo sull’emendamento volto ad espungere l’introduzione del quorum partecipativo ai fini ai fini della validità del referendum ex art. 138 Cost.
8 luglio 2004 L’on Olivieri (DS) richiama l’attenzione su alcuni emendamenti particolarmente significativi delle posizioni dell’opposizione quali il n. 26.9, volto a sancire che la nomina e la revoca dei ministri, pur spettando al Primo ministro, è atto del Presidente della Repubblica, il n. 26.4, che contempera il rafforzamento delle prerogative attribuite al premier, con la previsione di una serie di incompatibilità (conflitto di interessi), il 28.8, che ribadisce la necessità di un voto parlamentare iniziale del Primo ministro, e il n. 23.5 che reca disposizioni anti ribaltone, ma senza le rigidità presenti nel testo in esame.
13 luglio 2004 è Il Presidente on. Bruno fa presente che il calendario dei lavori prevede che l'esame del disegno di legge costituzionale n. 4862 sia avviato in Assemblea nell'ultima settimana del mese di luglio e che pertanto è necessario predisporre un'organizzazione dei lavori della Commissione che consenta di dedicare tempi congrui all'esame dei numerosi emendamenti presentati, come preannunciato anche nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 luglio scorso. A tale proposito, si rammarica della circostanza che in quella occasione nessuno dei rappresentanti dei gruppi di opposizione in Commissione abbia ritenuto opportuno informarlo dell'iniziativa assunta, il giorno precedente, dai rispettivi presidenti di gruppo, i quali, con una lettera inviata al Presidente della Camera, hanno avanzato formale richiesta di tempi sufficientemente ampi per l'esame del progetto di riforma costituzionale presso la I Commissione. Preannuncia quindi che, in occasione del prossimo Ufficio di Presidenza proporrà di organizzare i lavori della Commissione in modo tale da garantire il più ampio spazio possibile all'esame degli emendamenti. A tal fine, ove possibile, proporrà la convocazione anche di sedute al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea e nelle giornate di lunedì e venerdì.
14 luglio 2004 (ant.) Il Presidente on. Bruno comunica che l'on. Moroni ha sottoscritto tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario l'onorevole Anedda e che l'on. Scaltritti ha sottoscritto gli emendamenti 34.9, 34.8 e 34.10 di cui è primo firmatario l'onorevole Schmidt. Comunica inoltre che l'on. Giudice ha ritirato tutti gli emendamenti a sua firma.
L’on. Boato (Verdi), che non aveva preso la parola nel corso della discussione sulle linee generali, prima di intervenire sugli emendamenti, premette una riflessione complessiva sul testo del provvedimento. Intervenendo poi sul complesso degli emendamenti, si sofferma in particolare su due di essi: il 23.5 che, pur razionalizzando il potere di scioglimento della Camera attribuito al Presidente della Repubblica, prevede comunque la possibilità della votazione da parte della Camera della mozione «costruttiva» e garantisce che il Capo dello Stato debba verificare che la nomina del Primo ministro indicato nella mozione e il voto della Camera siano coerenti con il risultato delle elezioni e con il programma della legislatura; e il 34.42 che, in luogo alla procedura prevista per la tutela dell’interesse nazionale, introduce un nuovo comma all'articolo 117 della Costituzione, con il quale si fa carico di conciliare le accresciute competenze delle regioni con le esigenze di unitarietà del sistema, avvalendosi di una clausola di salvaguardia armonica con il nuovo quadro costituzionale.
L’on. D’Alia (UDC), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente che l’UDC è convinto che si debba procedere al rafforzamento del ruolo del Primo ministro e al miglioramento dell’efficienza del sistema bicamerale. Tuttavia, ritiene sbagliato non accompagnare il rafforzamento del premier con adeguati meccanismi di garanzia, quale il mantenimento del potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere. Tra le proposte emendative del suo gruppo, ricorda quella relativa alla introduzione della possibilità degli enti locali di accedere alla Corte costituzionale e alla necessità di ricondurre nell’alveo della potestà legislativa esclusiva dello Stato alcune materie ora comprese tra quelle a legislazione concorrente Stato – regioni (professioni, reti di trasporto ecc.)
14 luglio 2004 (nott.) Il presidente e relatore on. Bruno interviene esprimendo il proprio parere su ciascuno degli emendamenti presentati. Il Sottosegretario Brancher si associa ai pareri espressi dal relatore, riservandosi di fornire alcune specificazioni nella prossima seduta con particolare riferimento alle questioni rispetto alle quali è stata prospettata l'esigenza di un ulteriore approfondimento.
15 luglio 2004 |
I Inizia la votazione sugli emendamenti. Sono respinti tutti quelli riferiti all’art. 1 (art. 55 Cost. Senato federale) e inizia l’esame dell’art. 2 (art. 56 Camera dei deputati). |
Viene votato un solo emendamento (2.6 Anedda ed altri) - approvato dopo essere stato riformulato – che innalza il numero dei deputati a 500, più 12 deputati della circoscrizione estero. L’on. D'Alia (UDC) ritira i suoi emendamenti 2.5, 3.22, 4.5, 8.15, 8.22, 23.14, 23.11, 23.9, 26.12, 26.7, 34.56, 34.50, 38.9 e 38.1; l’on. Bertolini (FI), ritira gli emendamenti 34.9, 34.8 e 34.10 Schmidt, di cui è firmataria.
19 luglio 2004 |
I Sono esaminati gli emendamenti agli art. 2 (art. 56 Camera dei deputati), 3 (art. 57 Cost. elezione e composizione del Senato), 4 (art. 58 Cost. Eleggibilità a Senatore) e 5 (art. 59 Cost. Senatori a vita). |
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L’on. D’Alia ribadisce la propria intenzione di ritirare l’em. 2.4 purché il relatore confermi il proprio parere favorevole sul suo em. 26.9 come riformulato. Vengono approvati gli em. 3.26 (Anedda ed altri, riformulato che porta a 252 il numero dei senatori) 3.27 (Anedda, identico al 3.23 Moroni, che elimina l’obbligo di reciproca informazione tra senatori e organi della regione), 3.28, 3.29 e 3.30 (Anedda). Viene altresì approvata la prima parte dell’em. 4.7 (Leoni) e 4.6 (Moroni) volti ad abbassare da 40 a 25 anni l’età minima per il diritto di elettorato passivo al Senato. |
20 luglio 2004 |
I Esaminati gli art. 6 (art. 60 Cost. Durata delle Camere), 7 (art. 63 Cost. Presidenza delle Camere), 8 (art. 64 Cost. Modalità di funzionamento delle Camere) e 9 (art. 65 Cost. Ineleggibilità ed incompatibilità) |
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Viene approvato l’em. 6.4 (Anedda, proroga dei consigli regionali in caso di proroga del Senato). Sono stati ritirati gli em. 8.16 (Moroni), 8.21 (D’Alia), 8.24 (Boato). Viene approvato l’em. 8.7 (Anedda, prevede la maggioranza assoluta dei componenti per l’approvazione dei regolamenti parlamentari). Sono approvati l’em. 8.8 (Anedda, validità deliberazione del Senato), e gli identici em. 8.9 (Anedda) e 8.26 (D’Alia). Inoltre sono approvati una serie di emendamenti sullo statuto dell’opposizione: em. 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 (Anedda). |
21 luglio 2004 |
èIl presidente on. Bruno avverte che in sede di Ufficio di presidenza si è stabilito di dedicare al seguito dell’esame del provvedimento un tempo complessivo pari a 12 ore e che la votazione finale dovrà avere luogo comunque entro la giornata di martedì 27 luglio. |
23 luglio 2004 |
I La Commissione ha esaminato gli emendamenti agli art. da 10 a 21 (completando l’esame delle disposizioni relative al Parlamento e iniziando quelle sul Presidente della Repubblica), ad eccezione dell’articolo 13 (procedimento legislativo) che è accantonato e dell’articolo 14 (Iniziativa legislativa) sul quale non erano stati presentati emendamenti). La Commissione ha, inoltre, iniziato l’esame degli emendamenti all’articolo 22 (Funzioni del Presidente della Repubblica). Gli emendamenti volti ad aggiungere articoli ulteriori all’articolo 15 sono stati accantonati. |
Sono stati approvati i seguenti emendamenti: 10.3 (Anedda) e l’identico 10.4 (D’Alia), 10.6 (Anedda) che riduce i quorum previsti per le deliberazioni in materia di verifica dei poteri, 12.2 (Anedda) che elimina il divieto di non cumulabilità tra indennità parlamentare e quella di altre cariche elettive, rinviandone la disciplina alla legge ordinaria, 15.7 nuova formulazione (D’Alia), sulla iniziativa legislativa popolare. 15.8 nuova formulazione (D’Alia), 15.2 (Anedda), 18.1 (D’Alia) che sopprime l’articolo 18 ripristinando la possibilità di istituire commissioni di inchiesta monocamerali, 19.6, 19.7 e 19.8 (Anedda) sul sistema di elezione del Presidente della Repubblica, 22.5 (Carrara) che introduce la qualificazione del Presidente della Repubblica quale garante della Costituzione, 22.4 (Carrara) che affida al Presidente della Repubblica il compito di indire, oltre alle elezioni politiche, anche quelle regionali.
26 luglio 2004 |
I La Commissione conclude l’esame del provvedimento conferendo il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all’Assemblea. |
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Il Presidente on. Bruno, all’inizio della seduta, fa presente di aver ricevuto, in data odierna, una lettera dall’on. Volontè, presidente del gruppo parlamentare UDC, con la quale si preannuncia il ritiro di buona parte degli emendamenti sottoscritti dai deputati D'Alia e Di Giandomenico non ancora esaminati, con la finalità di consentire un ulteriore approfondimento, nell'ambito delle forze politiche di maggioranza, dei temi oggetto degli emendamenti, ferma restando la possibilità di ripresentare le proposte emendative per la fase di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea. L’on Di Giandomenico (UDC) ritira tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario il deputato D'Alia non ancora esaminati dalla Commissione, con eccezione degli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, con particolare riferimento agli em. 34.46 e 34.48, concernenti modifiche all'articolo 117 della Costituzione, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole subordinatamente ad una loro riformulazione. L’on. Maccanico, che interviene a nome dei gruppi dell’opposizione, ricorda le recenti dichiarazioni rese dal Ministro per le riforme costituzionali che, nel valutare favorevolmente il ritiro degli emendamenti dell’UDC, ha fatto presente che il dibattito sulla riforma proseguirà nell’ambito di un tavolo tecnico politico che si terrà, in seno alla maggioranza, al di fuori della sede parlamentare. Pertanto egli chiede di sospendere i lavori in Commissione in attesa dei necessari chiarimenti all’interno della maggioranza. Il Presidente on. Bruno dichiara inaccettabile la richiesta di sospensione in quanto i tempi di esame del provvedimento sono stati fissati in sede di ufficio di presidenza e prevedono la conclusione entro il 27 luglio. I deputati dell’opposizione abbandonano l’aula della Commissione. |
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Vengono approvati i seguenti emendamenti: 22.13 (Anedda) che introduce il parere dei Presidenti delle Camere nella nomina da parte del Presidente della Repubblica dei membri delle autorità indipendenti, 22.17 (Anedda) che circoscrive ai membri laici la nomina dei vicepresidente del CSM e, di conseguenza, modifica in tal senso anche l’art. 31, 23.12 (Anedda) sul potere presidenziale di sciogliere della Camera dei deputati, 24.7 e 24.8 (Anedda), i tre em. 28.4, 28.6, 28.7 (Anedda) sulla fiducia, 31.8 (Anedda): prevede che un sesto dei membri del CSM siano eletti dalla Camera e un sesto dal Senato federale, 34.46 nuova formulazione (D’Alia) che introduce il principio della leale collaborazione e della sussidiarietà tra Stato e regioni nell’esercizio delle rispettive competenze legislative, 34.48 nuova formulazione (D’Alia) che inserisce tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sulla tutela della salute e di conseguenza modifica anche l’ar. 13 prevedendo che anche la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e le norme generali sulla tutela della salute rientrano nelle materie nelle quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente da Camera e Senato, 34.27 (Anedda), 35.3 (Anedda) 36.1 (Anedda), 36.01 (Anedda) sull’apposizione del visto del commissario di Governo sugli statuti regionali, 38.3 (Anedda) e 38.8 (Moroni) identici, 38.4 (Anedda), 40.6 nuova formulazione (Anedda): prevede che 3 giudici della Corte costituzionale sono nominati dalla Camera e 4 dal Senato, 40.8 (Anedda) che abbassa da 5 anni a 3 il periodo di divieto per gli ex giudici costituzionali di ricoprire altre cariche, 41.5 (Anedda) che elimina la previsione del quorum partecipativo per la validità dei referendum costituzionali. Vengono approvati gli em. 42.2, 42.3, 42.7 (riformulato), 42.8 e 42.18 (Anedda) relativi alle disposizioni transitorie. |
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Sono, infine, esaminati gli emendamenti all’art. 13 e gli aggiuntivi all’art. 15, precedentemente accanitati. Vengono approvati i seguenti emendamenti all’articolo 13, relativo al procedimento legislativo: 13.21 (Anedda) che estende la competenza legislativa della Camera anche ai disegni di legge in materia di coordinamento Stato – regioni (ex art. 118), 13.25 (Anedda) che elimina la previsione di un termine più breve per le eventuali proposta di modifica - da parte della Camera - dei disegni di legge di conversione approvati dal Senato, 13.47 (Anedda) che modifica la procedura per l’esame dei disegni di legge di competenza del Senato e sui quali le proposte di modifica da parte della Camera sono ritenute dal Governo essenziali per l’attuazione del suo programma: i disegni di legge non sono più demandati alla commissione paritetica, ma il Senato può opporsi alle modifiche con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti, 13.29 (Carrara), 13.30 (Anedda) che inserisce tra le materie la cui potestà legislativa rimane bicamerale i principi sull’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, 13.34 (Anedda), 13.35 (Anedda) e 13.36 (D’Alia) identico nella nuova formulazione, che escludono dall’esame bicamerale le leggi relative alla pena di morte, 13.37 (Anedda), 13.39 (Anedda), 13.40 (Anedda), identico agli em. 13.41 (Carrara) e 13.42 (D’Alia) che escludono dall’esame bicamerale anche le leggi sui diritti fondamentali, 13.45 (Anedda), 13.46 (Anedda). |
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Viene, infine, approvato l’articolo aggiuntivo 15-bis con l’approvazione dell’em. 15.03 (Anedda) relativo alle procedure legislative in casi particolari. |
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Relativamente all’em. 15.09 (Bressa) in materia di amnistia e indulto, che a causa dell’assenza del presentatore non è stato esaminato, il Presidente on. Bruno rileva che, data l’importanza della questione, meriterebbe un esame più approfondito che potrà avere luogo in sede di Comitato dei nove, così come – sollecitato dall’on. Di Giandomenico (UDC) – il Presidente ha affermato che potrebbe essere riesaminato anche l’em. 2.4 (D’Alia) sul sistema elettorale, ritirato dal presentatore. |
31 luglio 2004 èIl Presidente comunica il calendario dei lavori deliberato dalla conferenza dei presidenti di gruppo. L’esame del disegno di legge costituzionale A.C. 4862 inizierà il 3 agosto per poi riprendere, dopo la pausa estiva, il 13 settembre. La discussione generale si concluderà il 15 settembre, mentre il periodo dal 16 settembre all’8 ottobre sarà dedicata all’esame degli articoli e alle votazioni. Il Presidente ha poi precisato che, in caso di richiesta di esame di ulteriori argomenti da parte del Governo, i tempi sopra indicati subiranno le corrispondenti variazioni.
3 agosto 2004 èIl Presidente avverte preliminarmente che sono state presentate due questioni pregiudiziali di costituzionalità: Violante ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2; esse saranno votate dopo la conclusione della discussione sulle linee generali il 16 settembre, prima dell’inizio dell’esame degli articoli. Nel corso della discussione il Presidente ha precisato che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato al 15 settembre alle ore 10.
Ha inizio la discussione generale con la relazione dell’on. Bruno (FI), cui segue l’intervento del sen. Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali. Intervengono, inoltre, gli on. Follini (UDC), Maccanico (Margh.), Fontanini (Lega Nord), Zeller (Misto-Min. ling.), Craxi (Misto-Nuovo PSI).
13 settembre 2004 èL’on. Violante (DS), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede che il Governo illustri le linee di fondo nelle quali si collocano le proposte emendative che la maggioranza intende apportare al progetto di revisione in esame.
Il Ministro per le riforme istituzionali sen. Calderoli aderisce all’invito dell’opposizione e illustra le proposte che la maggioranza sottoporrà all’esame del Parlamento.
Intervengono in sede di discussione sulle linee generali gli on. Perrotta (FI), Banti (Margh.), Di Teodoro (FI), Guido Giuseppe Rossi (Lega Nord), Giordano (RC), Castagnetti (Margh.), Nuvoli (FI), Montecchi (DS), Bressa (Margh.), Pisicchio (Misto), Olivieri (DS), Biondi (FI).
14 settembre 2004 Intervengono in sede di discussione sulle linee generali gli on. Amici (DS), Armani (AN), Battaglia (DS), Caldarola (DS), De Franciscis (Misto-P-UDEUR), De Mita (Margh.), Franceschini (Margh.), Loiero (Margh.), Maran (DS), Marone (DS), Patarino (AN), Pistone (Misto-Com.it.), Tabacci (UDC), Bielli (DS), Burtone (Margh. ), Carrara (AN), Cusumano (Misto-P-UDEUR), Duilio (Margh. ), Mascia (RC), Merlo (Margh.), Pacini (FI), Sasso (DS), Sinisi (Margh.), Taormina (FI), Ventura (DS), Violante (DS).
15 settembre 2004 Intervengono in sede di discussione sulle linee generali gli on. Maura Cossutta (Misto-Com.it.), Gerardo Bianco (Margh.), Saponara (FI), Coluccioni (DS), Abbondanzieri (DS).
è Il Presidente avverte che sono stati presentati entro i termini stabiliti gli emendamenti al disegno di legge in esame tra cui un pacchetto da parte dei gruppi di maggioranza (primo firmatario on. Vito). Sul proseguimento dei lavori, in relazione alla presentazione degli emendamenti, intervengono gli on. Buontempo (AN), Violante (DS), Castagnetti (Margh.) e Boato (Misto – Verdi). In particolare, si richiede un termine congruo per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti della maggioranza. Dopo una breve sospensione il Presidente comunica che venerdì 17, alle ore 12 è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. L’inizio delle votazioni inizierà giovedì 16 con la trattazione delle questioni pregiudiziali e il voto dell’articolo 1. Martedì 21 riprenderà l’esame dall’art. 114 della Costituzione (art. 32 e seguenti del testo) estrapolando l’art. 119, per poi riprendere dall’art. 2 del disegno di legge.
Prosegue, quindi, la discussione sulle linee generali con gli interventi degli on. Ercole (Lega Nord), Mattarella (Margh.), Cabras (DS) e D’Alia (UDC).
16 settembre 2004 Gli on. Bressa (Margh.) e Soda (DS) illustrano le questioni pregiudiziali Castagnetti n. 2 e Violate n. 1. Si esprimono a favore delle questioni gli on. Mascia (RC), Acquarone (Misto – UDEUR), Cento (Misto – Verdi), Zappaterra (Misto – SDI), Maura Cossutta (Misto – Com. it.), contro l’on. Saponara (FI). Le questioni pregiudiziali di costituzionalità sono respinte con 296 voti contrari, 222 sì e 3 astenuti.
Si passa all’esame dell’articolo 1 (che istituisce il Senato federale art. 55 Cost.) approvato nel testo proposto dalla Commissione.
Hanno dichiarato voto contrario i deputati di RC e del Gruppo misto – UDEUR, hanno dichiarato di astenersi i deputati dei DS, Margh. e Misto – Verdi. Hanno votato a favore 299 deputati, contro 27, 182 astenuti.
21 settembre 2004 èIntervengono sull’ordine dei lavori alcuni deputati della minoranza, compresi i leader dei principali partiti di opposizione, che chiedono la sospensione dell’esame parlamentare anche in considerazione della richiesta avanzata dalla Conferenza Stato – regioni di un confronto con il Governo e della necessità di valutare i costi della riforma.
Il Ministro per le riforme istituzionali sen. Calderoli interviene rilevando l’improprietà della Conferenza Stato – regioni quale luogo di confronto su eventuali emendamenti. Inoltre, per quanto riguarda il calcolo dei costi, esso potrà essere fatto soltanto sulla base delle misure di attuazione dei principi costituzionali.
Il Presidente ricorda che “lo svolgimento dell'attività legislativa e le decisioni circa l'organizzazione dei lavori parlamentari appartengono alla sfera di autonomia istituzionale della Camera e non possono essere subordinati allo svolgimento del confronto, che in altre sedi si svolge, tra il Governo ed altri soggetti istituzionali”.
IViene approvato l’art. 32 (art. 114 Cost. Enti costitutivi della Repubblica e Roma capitale) e l’art. 33 (art. 116 Cost. Approvazione degli Statuti delle regioni speciali previa intesa con la regione). Inizia l’esame dell’art. 34 (art. 117 Cost. Competenze legislative di Stato e regioni) con gli interventi sul complesso degli emendamenti.
L’em. 32.200 (Vito), identico all’em. 32.5 (Boato nuova formulazione) introduce il principio di leale collaborazione e di sussidiarietà nell’art. 114. L’em. è stato approvato praticamente all’unaminità (3 voti contrari).
L’em. 32.250 della Commissione sopprime l’attributo federale alla Repubblica nella disposizione relativa a Roma capitale della Repubblica.
L’em. 32.201 (Vito) sopprime il riferimento alla legge dello Stato per la disciplina di Roma capitale dall’art. 114, che passa, in virtù del subem. 0.32.201.1 della Commissione, tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, 3° co.). Il contenuto del subem. riproduce quanto già previsto dall’em. 34.200 (Vito) (capoverso co. 3-ter).
Un punto molto discusso ha riguardato le modifiche del primo comma dell’art. 114 (“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”) proposte dagli emendamenti, dal contenuto simile, 32.74 (Tabacci) ed 32.8 (Carrara) volti ad eliminare lo Stato quale elemento costitutivo della Repubblica. Nel corso della discussione l’on. Tabacci ritira il proprio emendamento per convergere su quello Carrara; il suo emendamento è fatto proprio dal gruppo di Rifondazione comunista e dai Comunisti italiani, mentre il resto dell’opposizione dichiara voto contrario (Margh. ad eccezione dell’on. Gerardo Bianco, Misto Verdi).
Vengono ritirati gli em. 32.71 (Landolfi) volto a istituire il distretto di Roma capitale con i poteri propri delle regioni a statuto ordinario e l’em. 32.70 (Perrotta) che sopprime il riferimento alle province quale organi costitutivi della Repubblica.
Approvato, quasi all’unaminità, anche l’art. 33 (art. 116 Cost. approvazione degli Statuti delle regioni speciali previa intesa con la regione) modificato dall’em. 33.250 della Commissione (e dagli identici subem. 0.33.250.1, 0.33.250.2, 0.33.250.3, 0.33.250.4, 0.33.250.5) che integra il procedimento di approvazione degli statuti.
22 settembre 2004 Il relatore on. Bruno illustra le modifiche all’art. 117 Cost. e richiama la c.d. clausola di supremazia inserita all’art. 120 Cost. Interviene sull’ordine dei lavori l’on. Violante che richiama di nuovo la questione dei costi del federalismo.
I Inizia l’esame degli emendamenti all’art. 34 (art. 117 Cost. Competenze legislative di Stato e regioni).
Sono approvati tre subemendamenti:
0.34.200.1 (Armani) che sostituisce la dizione “promozione internazionale del sistema Paese” con quella di “promozione internazionale del sistema economico produttivo nazionale”;
0.34.200.253 I parte (Commissione) che esclude dall’ambito di competenza statale le funzioni di polizia amministrativa regionale oltre che locale (la II parte volta a devolvere alle regioni compiti di polizia amministrativa regionale e locale, e non genericamente di polizia locale, è stata accantonata e sarà votata al momento dell’esame degli emendanti al 4° comma dell’art. 117 Cost.);
0.34.200.252 (Commissione) che inserisce tra le materie di competenza esclusiva dello Stato la sicurezza del lavoro, che nel testo vigente è, insieme alla tutela del lavoro, tra le materie a legislazione concorrente.
23 settembre 2004 |
I E’ proseguito l’esame dell’art. 34. |
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Approvato l’em. 34.200 (Vito) che ridisegna la suddivisione tra le materie di competenza esclusiva dello Stato e quelle di competenza concorrente Stato – regioni. Approvati anche due subemendamenti della Commissione relativi all’ordinamento sportivo nazionale (0.34.200.250) e alla produzione di energia elettrica (0.34.200.251). |
24 settembre 2004 |
IProsegue l’esame dell’art. 34. |
Viene approvata la II parte del subem. 0.34.200.253 della commissione accantonato nella seduta del 22 settembre volta a devolvere alle regioni compiti di polizia amministrativa regionale e locale, e non genericamente di polizia locale.
28 settembre 2004 |
I Si conclude l’esame dell’art. 34 (modifiche all’art. 117 Cost.). Nella parte finale della seduta è iniziato l’esame dell’art. 35 (art. 118 Cost. Funzioni amministrative) con l’espressione dei pareri di relatore e Governo sugli emendamenti. |
Con l’approvazione dell’em. 34.201 (Vito), come modificato dal subem. 0.34.201.7 (Zeller), vengono definite le modalità di applicazione della riforma alle regioni a statuto speciale (c.d. “clausola di maggior favore”). L’emendamento è stato votato per parti separate, e la prima parte, modificata dall’em. Zeller sopra citato, è stata approvata con due soli voti contrari.
29 settembre 2004 |
I L’Assemblea approva gli artt. 35 (art. 118 Cost. Funzioni amministrative) 36 (art. 120 Cost. Poteri sostitutivi dello Stato) e 37 (art. 123 Cost. Statuti regionali). Inizia l’esame dell’art. 39 (art. 127 Cost. Tutela dell’interesse nazionale). Accantonato l’art. 38 (art. 126 Cost. Scioglimento consigli regionali) |
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Viene approvato l’em. 35.200 (Vito), interamente sostitutivo dell’art. 35. Oltre al riconoscimento delle autonomie funzionali, già introdotto dalla Commissione in sede referente, si riserva alla legge (monocamerale Camera) l’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale. Inoltre, si rinvia alla legge (bicamerale) la promozione dell’associazionismo dei piccoli comuni e di quelli montani. Alle forme associate di comuni viene riconosciuta la medesima autonomia dei comuni, come specificato dall’em. della Commissione 0.35.200.250 (votato all’unanimità) che recepisce in parte il contenuto degli em. 0.35.200.1 e 0.35.200.2, entrambi a firma Olivieri ed altri, ritirati dal presentatore. |
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Vengono approvati, inoltre, i seguenti subemendamenti: |
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0.35.200.9 (Commissione) che costituzionalizza la Conferenza Stato regioni (approvato con due soli voti contrari e con l’astensione delle opposizioni); |
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0.35.200.10 (Commissione) che elimina il riferimento al principio di leale collaborazione e di sussidiarietà in relazione al coordinamento Stato – regioni in materia di trasporti; |
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0.35.200.11 (Commissione) (approvato con il voto favorevole di parte dell’opposizione) che inverte l’ordine degli enti indicati al 6° comma dell’art. 118 la cui sequenza diviene: “comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato”; |
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0.35.200.3 Olivieri (identico al numero 0.35.200.8 Bressa), approvato all’unanimità, volto ad eliminare il riferimento agli statuti regionali nella disposizione che disciplina le forme associative dei piccoli comuni. |
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Gli articoli aggiuntivi (Nuvoli) 35.03 e (Perrotta) 35.02 (attinenti al federalismo fiscale e all’autonomia finanziaria) sono accantonati. |
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L’art. 36 è interamente sostituito dall’em. 36.200 (Vito) che trasferisce dal Governo allo Stato il potere sostitutivo nei confronti delle regioni. L’emendamento, inoltre, ripristina il testo vigente dell’art. 120 che indica i casi in cui si esercita tale potere (mancato rispetto delle norme internazionali e comunitarie, pericolo pubblico ecc.). E’ specificato, ad opera del subem. 0.36.200.250 (testo corretto) della Commissione che lo Stato può sostituirsi alle autonomie locali nell’esercizio di funzioni a loro attribuite dagli artt. 117 e 118. |
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Vengono ritirati gli articoli aggiuntivi 36.02 (Cabras), 36.03 (Maran) mentre il 36.04 (Boato) e il 36.05 (Carrara) sono accantonati (verranno approvati il 30 settembre). Tutti riguardano il sistema elettorale regionale. |
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Approvato anche l’art. 37 che abroga la previsione del visto del commissario di Governo sulla legge statutaria. L’art. 37 è modificato dall’em. 37.200 (Vito) che ridefinisce il ruolo dei consigli delle autonomie territoriali. |
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Dietro richiesta del relatore on. Bruno viene accantonato l’art. 38 (art. 126 Cost. scioglimento consigli regionali) in quanto vi viene prefiguarato un trattamento diverso tra il presidente della giunta regionale e il Primo ministro: in caso di sostituzione di quest’ultimo, dovuta a impedimento o morte, la stessa maggioranza può nominare un nuovo Primo ministro, mentre per il presidente della giunta regionale non è previsto nulla in tal senso. |
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è Il Presidente comunica che la conferenza dei presidenti di gruppo ha confermato la data dell’8 ottobre quale termine per la votazione finale del disegno di legge il cui esame proseguirà nelle sedute del 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre con possibilità di sedute notturne. |
30 settembre 2004 |
I Vengono approvati gli art. 39 (art. 127 Cost. Tutela dell’interesse nazionale), 38 (art. 126 Cost. Scioglimento dei consigli regionali), precedentemente accantonato e 40, (abrogazioni). Vengono, inoltre, approvati 7 articoli aggiuntivi (6 relativi al titolo V e 1 sulle autorità indipendenti) alcuni dei quali a larga maggioranza. |
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L’art. 39 è approvato con le modifiche apportate dall’em. 39.200 (Vito) che ridisciplina la procedura per l’esame delle leggi regionali in relazione all’interesse nazionale prevedendo che, prima del deferimento della questione alle Camere, la regione abbia un periodo di tempo per rimuovere la causa del pregiudizio. Una importante modifica è introdotta dal subem. 0.39.200.6 (Commissione) che individua nel Parlamento in seduta comune, e non più nella commissione paritetica Camera - Senato, l’organo chiamato a decidere sull’annullamento della legge regionale contestata. |
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Sono poi esaminati gli emendamenti tesi ad aggiungere altri articoli dopo l’art. 39. Vengono approvati 5 nuovi articoli dei quali i primi quattro a larga maggioranza. |
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Il 1° art. aggiuntivo (em. 39.0200 Vito) introduce l’accesso diretto degli enti locali alla Corte costituzionale contro le leggi statali e regionali (art. 127-bis Cost.). Il subem. 0.39.0200.25 (Commissione) ha abrogato la previsione dell’esame preliminare del ricorso da parte dei consigli delle autonomie territoriali (come previsto anche dall’em. 0.309.0200.2 Mascia) ed ha rinviato ad una legge costituzionale la disciplina le modalità di accesso, mentre in origine l’emendamento Vito faceva riferimento alla legge ordinaria. |
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Il 2° art. aggiuntivo (em. 39.0201 Vito) istituisce un coordinamento interistituzionale da parte del Senato con le autonomie territoriali (art. 127-ter Cost.). Il subem. 0.39.0201.25 (Commissione) ha specificato che le modalità di esercizio di tale coordinamento sono definite dalla legge, e non dal regolamento del Senato come previsto nel testo originario dell’em. Vito (una disposizione analoga nell’em. 0.39.0201.1 Leoni). Inoltre, il subemendamento fa salve le competenze (amministrative come specificato) delle conferenze Stato - regioni e Stato – autonomie locali. Si ricorda che il riferimento alle conferenze è stato introdotto in Costituzione (art. 118) nella seduta del 29 settembre ad opera dell’em. 0.35.200.9. |
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Il 3° articolo aggiuntivo (art. 98-bis Cost.) ncostituzionalizza le autorità amministrative indipendenti con compiti di garanzia e di vigilanza. Sono state apportate due modifiche da parte della Commissione all’em. 39.0202 (Vito): il subem. 0.39.0202.25 sposta la collocazione dell’articolo aggiuntivo dal Titolo V relativo alla forma dello Stato, alla sezione II, concernente la pubblica amministrazione del Titolo III; il subem. 0.39.0202.26 chiarisce che possono costituirsi autorità indipendenti con compiti di tutela di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione. |
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Il 4° articolo aggiuntivo (em. 39.01 Olivieri) introduce nell’art. 131 Cost. (elenco delle regioni) la doppia denominazione per Valle d’Aosta (italiano e francese) e Alto Adige (italiano e tedesco), in analogia con quanto indicato dell’art. 116 Cost. |
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Il 5° articolo aggiuntivo (introdotto dall’em. 39.0203 (Vito) approvato con il voto contrario delle opposizioni) costituzionalizza il procedimento istitutivo delle città metropolitane (art. 133 Cost.). |
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Approvati anche due articoli aggiuntivi all’articolo 36 che intervengono entrambi sul sistema elettorale regionale (art. 122 Cost.): il primo (em. 36.05 Carrara) affida alla legge statale la definizione, oltre alla durata, anche i criteri di composizione dei consigli regionali. Il secondo (em. 36.04 Boato approvato con un solo voto contrario) pone il divieto del terzo mandato per i presidenti delle regioni, analogamente a quanto avviene per i sindaci e presidenti di provincia. |
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L’art. 38, accantonato nella seduta del 29 settembre (cui si rinvia), è approvato con le modifiche proposte dall’em. 38.200 (Vito) che prevede l’acquisizione del parere del Senato federale, in luogo della Commissione bicamerale per le questioni regionali, per l’adozione del decreto presidenziale di scioglimento del consiglio regionale (art. 126 Cost.). |
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All’approvazione dell’em. 38.200 consegue la soppressione del comma 2 dell’art. 40 recante l’abrogazione dell’art. 126, 1° comma, ultimo periodo Cost. (parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali per lo scioglimento dei consigli regionali). Rimane l’abrogazione, operata dal comma 1, relativa all’art. 116, 3° comma, Cost. (possibilità di attribuire alle regioni interessate ulteriori forme di autonomia). |
1° ottobre 2004 |
Il Presidente comunica che è stato presentato dalla Commissione l’em. 3.25, relativo alla partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali al Senato, che sostituisce interamente l’em. 3.203 (Vito). Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 12,30. |
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I Come stabilito nella seduta del 15 settembre, una volta conclusa la trattazione delle modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione, l’esame del disegno di legge riprende dall’art. 2 (art. 56 Composizione della Camera dei deputati). |
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Dopo che l’Assemblea ha respinto alcuni emendamenti dell’opposizione, viene esaminato l’em. 2.80 Boato volto a specificare che i 500 deputati della Camera sono membri elettivi. A seguito dell’intervento dell’on. Marone (DS), che ha messo in luce alcune questioni relative ai deputati eletti all’estero e al loro computo nella maggioranza espressa alle elezioni, il relatore on. Bruno non esclude che, nonostante il comitato dei nove abbia già espresso parere contrario sull’emendamento, non ci possa essere un ripensamento in proposito. L’emendamento 2.80 viene pertanto accantonato. |
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Nel corso della seduta il Ministro per le riforme istituzionali sen. Calderoli interviene sulla questione dei costi del federalismo. Su tale intervento si apre un breve dibattito. |
4 ottobre 2004 |
I Approvato l’art. 2 (art. 56 Composizione della Camera dei deputati). Inizia l’esame dell’art. 3 (art. 57 Cost. Composizione del Senato federale). |
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L’art. 2 è modificato dall’em. 2.25 (Commissione) che ricalca in gran parte l’em. 2.200 (Vito), assorbito, e recepisce in parte una indicazione suggerita dall’em. 2.80 (Boato). Il numero dei deputati elettivi passa da 630 a 518 (in luogo dei 512 previsti dal testo approvato in Commissione) compresi 18 eletti dagli italiani all’estero. L’aumento è dovuto alla soppressione dei 6 seggi di senatori eletti all’estero che passano alla Camera. Analogamente, i 3 senatori a vita diventano deputati. |
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Nel corso del dibattito interviene il Ministro per gli italiani nel Mondo Tremaglia. |
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Inoltre, viene abbassata l’età minima per l’elettorato passivo che scende da 25 a 21 anni con l’approvazione pressoché all’unanimità degli identici em. 2.3 (Boato) e 2.78 (Buontempo). |
5 ottobre 2004 |
I Vengono approvati gli art. 3, 4, 5 e 6, relativi alla formazione del Senato federale e alla durata delle Camere. |
L’art. 3 (art. 57 Cost.) porta il numero dei senatori dagli attuali 630 a 252 (erano 200 nel testo approvato dal Senato). L’elezione del Senato avverrà contestualmente a quella dei consigli regionali e la legge elettorale dovrà garantire la rappresentanza territoriale dei senatori. L’em. 3.200 (Vito) (e gli identici 3.11 Boato, 3.5 Zeller e 3.78 Perrotta), approvato a larga maggioranza, sopprime la previsione dei senatori eletti all’estero e dei senatori a vita in conseguenza dell’aumento dei deputati eletti all’estero e dell’istituzione dei deputati a vita (vedi art. 2). Di rilievo l’approvazione dell’em. 3.25 della Commissione (che assorbe l’analogo em. 3.203 Vito) che disciplina la partecipazione, senza diritto di voto, all’attività del Senato dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Esso recepisce in parte alcune proposte dell’opposizione, che ha votato però contro, ed in particolare l’em. 3.92 (Bressa). Approvati anche gli identici em. (Olivieri) 3.14 e (Boato) 3.75 (elezione del Senato contestuale non solo all’elezione dei consigli regionale ma anche dei consigli provinciali di Trento e Bolzano) e (Vito) 3.202 (aumento a sei del numero minimo di senatori per regione) approvato anche con i voti dell’opposizione.
Respinto l’em. 3.01 Fioroni volto a costituire presso il Senato una Commissione federale per le autonomie composta in modo paritetico dai rappresentanti di regioni ed enti locali.
Nel corso dell’esame l’on. Bressa ha illustrato l’em. 3.19 che costituisce il modello alternativo di Senato federale proposto dal centro-sinistra basato sul principio della rappresentanza proporzionale sul modello tedesco.
Approvato, senza modifiche, anche l’art. 4 (art. 58 Cost.) definisce i requisiti per l’eleggibilità a senatore (aver ricoperto cariche pubbliche nella regione, esservi stato eletto deputato o senatoro o risiedervi). Respinto l’em. 4.200 (Vito), accettato dalla Commissione e dal Governo, volto a ripristinare il limite di età di 40 anni per l’eleggibilità a senatore. Essendo stato rigettato, rimane il limite di 25 anni proposto dal testo approvato in sede referente. Tra gli intervenuti contro l’emendamento, gli on. Buontempo (AN) e Gianni (UDC).
Approvato anche l’art. 5 (art. 59 Cost. senatori a vita) modificato in conseguenza dell’approvazione degli emendamenti all’art. 2. Confermata la diminuzione dei senatori (ora deputati) a vita da 5 a 3. Il relatore on. Bruno ha spiegato tale diminuzione con la generale diminuzione dei parlamentari e collegandolo con la decisione di afferire alla Camera tutti i 18 membri eletti all’estero. Questi non avranno un collegamento con il premier e pertanto si dovrà introdurre un qualche dispositivo che li escluda dal compiuto della maggioranza.
Infine, viene approvato l’art. 6 (art. 60 Cost.) relativo alla durata delle Camere con le rilevanti modifiche apportate dall’em. 6.200 (Vito): il Senato diventa un organo potenzialmente a rinnovo parziale in quanto i senatori di ciascuna regione vengono eletti contestualmente ai rispettivi consigli regionali, che non possono essere prorogati se non in caso di guerra (c.d. contestualità piena in luogo della contestualità affievolita). Approvato (con un solo voto contrario) anche l’em. 0.6.200.25 (Commissione) volto ad introdurre il riferimento alle province autonome nell’art. 60.
Viene esaminato l’em. 6.01 (Mantini) sul finanziamento della politica e sul conflitto di interessi.
6 ottobre 2004 La Commissione ritira l’em. 22.250 e presenta l’em. 22.251.
L’esame riprende dall’em. 6.01 (Mantini) che è respinto. Approvato con un solo voto contrario, invece, l’em. 6.025 (Commissione), che modifica l’art. 61 della Cost. (elezioni delle Camere) ai fini del coordinamento resosi necessario in conseguenza della modifica apportata all’art. 60 ad opera dell’art. 6 approvato nella seduta del 5 ottobre.
I Approvati gli art. 7 (art. 63 Cost. Presidenza della Camera), 8 (art. 64 Cost. Modalità di funzionamento delle Camere), 11 (art. 67 Cost. Divieto di mandato imperativo), 12 (art. 69 Cost. Indennità parlamentare). Accantonati l’art. 9 (art. 65 Ineleggibilità e incompatibilità), e gli emendamenti ad esso riferiti, che saranno esaminati insieme all’art. 13 relativo al procedimento legislativo. Accantonata anche la votazione dell’art. 10 (art. 66 Verifica dei poteri). Inizia l’esame dell’art. 19 relativo all’elezione del Presidente della Repubblica, mentre è rinviato l’esame delle disposizioni sul procedimento legislativo (artt. 13 e seguenti).
L’art. 7 costituzionalizza il sistema di elezione del Presidente della Camera prevedendo il quorum della maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea per i primi tre scrutini e la maggioranza assoluta dal quarto in poi. Alcuni rappresentanti dell’opposizione intervengono per ribadire la necessità di eleggere il Presidente in ogni caso a maggioranza qualificata per garantire sufficientemente le minoranze. In risposta, il relatore on. Bruno sottolinea il pericolo di una vacatio infinita laddove si preveda una maggiorana qualificata per l’elezione di un organo monocratico, precisando che la minoranza è tutelata dai regolamenti parlamentari che, come proposto dal progetto di riforma, sono adottati a maggioranza dei tre quinti (vedi em. 8.200). Le modalità di rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Senato sono demandate al regolamento (em. 7.200 Vito approvato con l’astensione delle opposizioni). L’em. 7.71 (Leoni), votato a larga maggioranza, precisa che il quorum per l’elezione del Presidente della Camera successivamente al terzo scrutinio è fissato alla maggioranza assoluta dei componenti.
E quindi iniziato il dibattito sull’art. 8 relativo allo “statuto dell’opposizione” nel corso del quale si è sviluppato un’ampia discussione intorno alla figura del capo dell’opposizione (istituto soppresso con l’approvazione dell’em. 8.4 vedi oltre) e, più in generale, sul ruolo del Parlamento quale organo di rappresentanza generale e sui poteri del Parlamento nei confronti del Governo (si vedano in particolare gli interventi degli on. Violante (DS), che ha aperto la questione, La Malfa (Misto-LDRN Nuoso PSI), Tabacci (UDC), proponente dell’em. 8.81 che disciplina dettagliatamente il capo dell’opposizione, poi ritirato, Castagnetti (Margh.). In seguito a tale dibattito il comitato dei 9 presenta l’em. 0.8.203.25 volto a costituzionalizzare la parte del regolamento che prevede come le funzioni di indirizzo e controllo possono essere svolte in particolare dalle opposizioni. In seguito ai dubbi sollevati dall’on. Violante in ordine al pericolo di limitare i diritti del singolo parlamentare l’emendamento viene ritirato dalla Commissione.
L’art. 8 è approvato con alcune modifiche volte, nel complesso, ad aumentare gli strumenti di tutela delle minoranze in Parlamento. In particolare:
il quorum per l’adozione del regolamento della Camera è elevato ai 3/5 dei componenti, in luogo della maggioranza assoluta (em. 8.200 (Vito) che, votato per parti separate, ha visto convergere sulla prima parte i voti dell’opposizione);
l’em. 8.201 (Vito) che, con una modifica di carattere formale all’art. 64, sostituisce il termine “adunarsi” con quello di “riunirsi”;
con l’approvazione dell’em. 8.202 (Vito), e dell’identico 8.76 Pacini, viene stabilito che anche il regolamento del Senato, come quello della Camera, deve prevedere norme di tutela dei diritti delle minoranze;
viene eliminato il riferimento al Capo dell’opposizione (em. 8.4 Mascia, approvato quasi all’unanimità, con il parere favorevole di relatore e Governo che in un primo tempo avevano espresso parere contrario);
l’em. 8.203 (Vito) (e l’identico 8.6 Boato), approvato con 11 voti contrari, prevede la possibilità da parte dei regolamenti parlamentari di fissare le modalità della presenza del Primo ministro in Parlamento.
Si passa quindi all’esame dell’art. 10 (art. 66 verifica dei poteri) volto a costituzionalizzare il principio secondo il quale il giudizio sui titoli di ammissione di deputati e senatori deve essere reso con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti ciascuna Camera. Gli emendamenti, alcuni dei quali volti a introdurre il ricorso alla Corte costituzionale per i giudizi sui titoli di ammissione, sono tutti respinti. Il relatore, infatti, paventa il rischio di un eccessivo utilizzo del ricorso. Tuttavia, non si perviene alla votazione finale in seguito alla richiesta in questo senso del relatore che si riserva di sottoporre la questione al comitato dei nove.
Approvati senza modificazioni gli art. 11 sul divieto di mandato imperativo e 12 sull’indennità parlamentari.
Ritirati gli emendamenti aggiuntivi, a firma degli on. Moroni, Saponara e Taormina, volti a modificare l’art. 68 Cost. sull’immunità parlamentare.
7 ottobre 2004 |
IApprovati gli art. 19 (art. 83 Cost. Elezione del Presidente della Repubblica), 20 (art. 85 Cost. Convocazione dell’Assemblea della Repubblica) e 21 (art. 86 Cost. Supplenza del Presidente della Repubblica). Accantonati l’em. 22.252 e la votazione finale dell’art. 22 (art. 87 Cost. Funzioni del Presidente della Repubblica). Approvato anche un articolo aggiuntivo (art. 84 Cost.) sull’età minima per l’elezione del Presidente della Repubblica. Inizia l’esame dell’art. 23 (art. 88 Cost. Scioglimento della Camera). |
Ai sensi dell’art. 19, l’elezione del Presidente della Repubblica è effettuata da un organismo di nuova istituzione: l’Assemblea della Repubblica, composta dai membri delle due Camere, dai presidenti delle regioni e dai rappresentanti dei consigli regionali. Quest’ultimi sono due per ogni regione (il numero fissato nel testo approvato in sede referente è diminuito da tre a due ad opera dell’em. 19.200 Vito che prevede, inoltre, che debba essere assicurata la rappresentanza delle minoranze) più un ulteriore rappresentante per ogni milione di abitanti della regione medesima.
L’em. 19.201 (Vito) ha modificato il quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica, mentre l’em. 0.19.200.1 (Zeller) stabilisce che per la regione Trentino – Alto Adige l’elezione dei propri rappresentanti spetta ai consigli provinciali e non al consiglio regionale.
Approvato, con 6 voti contrari, anche l’em. aggiuntivo 19.01 (Boato) che modificando l’art. 84 Cost. abbassa a 40 anni l’età necessaria per l’elezione del Presidente della Repubblica.
Approvato senza modificazioni l’art. 20 (art. 85 Cost.) che modifica le modalità di convocazione del collegio per l’elezione del Presidente della Repubblica, prevedendo, tra l’altro, la sua convocazione 60 giorni prima della scadenza del termine, in luogo dei 30 giorni previsti dal testo vigente.
Anche l’art. 21 (art. 86 Cost. supplenza del Presidente della Repubblica) viene approvato, con una sola modifica di tipo formale (em. 21.25 Commissione).
Viene esaminato l’art. 22 relativo alle funzioni del Presidente della Repubblica e vengono approvati due emendamenti: l’em. 22.200 (Vito), nel testo riformulato, che distingue tra elezione della Camera ed elezioni dei senatori, e l’em. 22.251 (Commissione) che dà al Presidente della Repubblica il potere di nominare il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Accantonato l’em. 22.252 (Commissione) che affida al Capo dello Stato il compito di autorizzare la dichiarazione del Primo ministro al Senato relativa ai disegni di legge ritenuti dal Governo essenziali per l’attuazione del proprio programma. La disposizione sarà esaminata insieme all’art. 13 concernente il procedimento legislativo. Pertanto, la votazione finale sull’art. 22 è accantonata. Il relatore on. Bruno si riserva di sottoporre al comitato dei nove la questione, sollevata tra gli altri, dall’on. Violante (DS), dell’opportunità di definire il Presidente della Repubblica quale rappresentante dell’unità federale della Nazione.
8 ottobre 2004 |
I Prosegue l’esame dell’art. 23 relativo allo scioglimento della Camera. |
Viene approvato l’em. 23.250 (Commissione) che sopprime la previsione del termine massimo (60 giorni) entro il quale il Presidente della Repubblica deve indire le nuove elezioni. Rimane, pertanto, la disposizione generale (70 giorni) indicata nell’art. 61 Cost.
Ritirato l’em. 23.200 (Vito) la cui parte consequenziale (identica al quarto comma dell’em. 28.200) interviene sull’art. 94 che sarà esaminato successivamente.
11 ottobre 2004 |
I Approvato l’art. 23 (art. 88 Cost. Sscioglimento della Camera). Inizia l’esame dell’art. 24 relativo alla controfirma degli atti del Presidente della Repubblica. |
Apportate ulteriori modifiche con l’em. 23.201 (Vito): la mozione di sfiducia “costruttiva” deve essere non solamente presentata (come previsto nel testo approvato in sede referente) ma anche votata dai deputati della maggioranza espressa dalle elezioni.
Approvati anche due emendamenti della Commissione: il n. 0.23.201.25 che sostituisce il termine “votata” con “approvata con votazione per appello nominale” e il n. 0.23.201.26 (nuova formulazione) che prevede che il Presidente della Repubblica nomini il Primo ministro designato (in luogo di indicato) dalla mozione parlamentare.
12 ottobre 2004 |
I Approvati gli art. 25 (art. 91 Giuramento del Presidente della Repubblica), 31 (art. 104 Elezione del CSM), 41 (art. 135 Corte costituzionale), 42 (art. 138 Referendum costituzionale) e 10 (verifica dei poteri dei parlamentari); quest’ultimo accantonato nella seduta del 6 ottobre. Respinto l’art. 24 (Controfirma degli atti presidenziali). E’ iniziato l’esame dell’art. 13 sul procedimento legislativo. |
L’art. 24 viene respinto con 266 voti contrari, 197 voti favorevoli e 5 astenuti. Il dibattito che ha preceduto il voto si è incentrato sul potere di concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica; tra gli intervenuti l’on. Buontempo (AN), Carrara (AN) e La Russa (AN). In particolare, gli ultimi due hanno suggerito l’approvazione dell’em. Carrara 24.80 (non accettato dalla Commissione né dal Governo e respinto dall’Assemblea) che rinvia alla legge ordinaria la definizione delle modalità per avanzare la richiesta di grazia.
Degli articoli approvati solamente il 31 è stato modificato. In particolare sono stati approvati:
gli identici em. 31.200 (Vito) e 31.72 (Leoni) eliminano la partecipazione dei presidenti delle regioni alla elezione dei membri del CSM di spettanza del Senato;
l’em. 31.9 Bressa che espunge dall’art. 104 la previsione che il Presidente della Repubblica nomina in vice presidente del CSM nell’ambito dei suoi componenti (la disposizione è presente nell’art. 22 del progetto);
in conseguenza dell’approvazione dell’em. 31.9, la Commissione presenta l’em. 31.250 che abroga il 5° comma dell’art. 104 Cost. che prevede l’elezione del vice presidente da parte del CSM tra i membri laici.
Ritirato l’em. 16.200 (Vito) sul rinvio delle leggi del Presidente della Repubblica (art. 74 Cost.).
Inizia l’esame dell’art. 13 sul procedimento legislativo. Vengono approvati alcuni emendamenti che riscrivono completamente l’articolo. Gli em. 13.250, 13.251 e 13.252 (riformulato) della Commissione sostituiscono, rispettivamente, il 1°, il 2° e il 3° comma dell’art. 70. L’em. 13.253 della Commissione (come modificato dall’em. 0.13.253.5 Armani) introduce un comma ulteriore dopo il 3° comma dell’art. 70, relativo al procedimento legislativo dei disegni di legge ritenuti dal Governo essenziali per l’attuazione del proprio programma. La modifica introduce l’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica al Primo ministro di dichiarare l’essenzialità di tali disegni di legge.
13 ottobre 2004 |
I Con l’approvazione degli articoli da 13 a 18 viene riformato interamente il procedimento legislativo. Approvati anche gli articoli 9 e 22, precedentemente accantonati, concernenti, rispettivamente, le incompatibilità e ineleggibilità, e le funzioni del Presidente della Repubblica. |
All’articolo 13, il cui esame è iniziato nella seduta del 12 ottobre, viene apportata una ulteriore modifica ad opera dell’em. 13.254 (Commissione) (nuova formulazione) integrato dall’em. 0.13.254.5 (Bressa), approvato con due soli voti contrari. L’emendamento affida ai Presidenti delle due Camere la definizione dei criteri secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni per le quali si dovrebbero applicare procedimenti legislativi diversi. Viene, inoltre, aggiunto un comma finale che chiarisce una questione sorta con l’approvazione dell’em. 13.253 il 12 ottobre; ossia in che punto del procedimento legislativo interviene l’autorizzazione del Presidente della Repubblica alla dichiarazione del Governo sull’essenzialità di un disegno di legge ai fini dell’attuazione del proprio programma: con l’approvazione dell’em. 13.256 (Commissione) si stabilisce che tale autorizzazione può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche al disegno di legge proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati.
L’articolo 14 (art. 71 Cost. Iniziativa legislativa) è approvato senza modificazioni, mentre viene emendato l’articolo 15 (art. 72 Procedure legislative ed organizzazione per commissioni). L’em. 15.200 (Vito) introduce una modifica di carattere formale, specificando che i disegni di legge per i quali non è possibile l’approvazione in commissione, sono esaminati dall’Assemblea (in luogo della Camera). L’em. 15.201 (Vito) prevede alcune disposizioni di garanzia per il Governo alla Camera e per le opposizioni, quali l’iscrizione all’ordine del giorno e votazione entro tempi certi di disegni di legge su richiesta del Governo, e iscrizione all’ordine del giorno delle proposte dell’opposizione. L’em. 15.202 (Vito) (modificato nel corso della seduta e integrato dall’em. 0.15.202.2 Boccia approvato all’unanimità) riguardante le proposte di legge di iniziativa regionale.
Respinti due articoli aggiuntivi (15.05 Boato e 15.06 Bressa) volti a modificare l’art. 75 Cost. relativo al referendum.
Approvato l’art. 16 relativo alle procedure legislative particolari con una modifica che integra la disciplina relativa ai disegni di legge di conversione dei decreti legge per adeguarla al nuovo procedimento (em. 16.25 Commissione approvato con l’astensione di parte dell’opposizione). Approvato anche un articolo aggiuntivo che introduce in Costituzione (art. 76) l’obbligo del parere parlamentare per gli schemi dei decreti legislativi (em. 16.0200 Vito modificato in corso di seduta anche a seguito degli interventi dell’on. Violante e D’Alia e approvato con soli 7 voti contrari). Respinti alcuni articoli aggiuntivi relativi all’amnistia e indulto.
Viene approvato l’art. 17 con la specificazione, ad opera dell’em. 17.25 (Commissione) approvato con soli 5 voti contrari, che i trattati internazionali sono ratificati con legge della Camera. Anche le leggi di bilancio sono approvate dalla Camera (em. 18.200 (Vito) all’art. 18 approvato con 19 voti contrari).
Modificato anche l’art. 82 della Costituzione, ad opera dell’em. aggiuntivo 18.0200 (Vito) approvato con 8 voti contrari, che, tra l’altro, riserva alle opposizioni la presidenza delle Commissioni d’inchiesta della Camera.
Approvati, inoltre, due articoli precedentemente accantonati: l’art. 9 (art. 65 Cost. Ineleggibilità ed incompatibilità) e l’art. 22 (art. 87 Funzioni del Presidente della Repubblica). Per quanto riguarda quest’ultimo sono stati approvati due emendamenti della Commissione: l’em. 22.253 con cui si definisce il Presidente della Repubblica rappresentante della Nazione e non dell’unità federale della Nazione; e l’em. 22.252 con il quali si inserisce tra le funzioni del Presidente quello dell’autorizzazione alla dichiarazione del Primo ministro al Senato federale relativo ai disegni di legge ritenuti essenziali.
14 ottobre 2004 |
I Vengono approvati gli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 relativi alla forma di governo e l’art. 43 (disposizioni transitorie). |
L’art. 26 delinea le modalità di nomina del Primo ministro che viene effettuata dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati elettorali (art. 92 Cost.). La candidatura alla carica di Primo ministro avviene tramite collegamento con i candidati (o con una o più liste di candidati come precisato dall’em. 26.200 Vito) all’elezione della Camera secondo i criteri definite dalla legge.
Approvato senza modifiche l’art. 27 (art. 93 Cost. giuramento del Primo ministro) mentre l’art. 28 concernente i rapporti tra Governo e Parlamento (art. 94 Cost.) è riscritto completamente dall’em. 28.200 (Vito), a sua volta ampiamente modificato da numerosi subemendamenti. Confermata la soppressione dell’istituto della fiducia iniziale, sostituito dall’illustrazione alle Camere da parte del Primo ministro del programma del Governo (di legislatura come specificato dall’em. 0.28.200.15 Boato che inoltre prevede che in quella sede venga illustrata la composizione del Governo). A differenza del testo approvato in sede referente, è previsto che la sola Camera voti il programma (sul punto una modifica di carattere formale ad opera dell’em. 0.28.200.250 Commissione). Il Primo ministro può porre la questione di fiducia sulle proprie proposte (ad eccezione delle leggi costituzionali come indicato dall’em. 0.28.200.251 (Commissione) e in caso di voto contrario si dimette. A sua volta alla Camera può essere presentata in ogni momento una mozione di sfiducia che, se approvata, provoca lo scioglimento anticipato e nuove elezioni, e (come specificato dall’em. 0.28.200.254 Commissione) le dimissioni del Primo ministro. Il premier, però, deve dimettersi anche se la mozione viene respinta con il voto determinante di deputati che non appartengono alla maggioranza espressa dalle elezioni. Si tratta della c.d. norma “antiribaltone del premier”, delineata dall’em. 0.28.200.19 (D’Alia) che ne ha limitato l’applicazione solamente alla mozione di sfiducia e non anche alla questione di fiducia come previsto dall’em. 28.200. Viene, inoltre, contemplata una nuova fattispecie: la mozione di sfiducia con l’indicazione del premier (c.d. “mozione di sfiducia costruttiva”) che comporta, se approvata, le dimissioni del premier e la sua sostituzione con un nuovo Primo ministro senza nuove elezioni (si veda sul punto l’em. 0.28.200.256 Commissione). Tuttavia, per esplicare i suoi effetti la mozione deve essere presentata (e votata come stabilito con l’em. 0.28.200.255 Commissione) dalla stessa maggioranza espressa dalle elezioni (c.d. ”norma antiribaltone”).
Approvati senza modificazioni gli art. 29 (che pone in capo al premier il potere di nominare e revocare i ministri) e 30 (sui reati ministeriali).
Approvato anche l’art. 43 modificato dall’em. 43.250 (Commissione) a sua volta integrato dagli em. 0.43.250.7, 8 e 9 (Zeller). Approvato l’em. Boato 43.9 (nuova formulazione)
Approvati gli articoli aggiuntivi 43.025 (Commissione), 43.026 (Commissione) e 43.0200 (Vito)
15 ottobre 2004 |
I Con l’approvazione di due ulteriori articoli aggiuntivi si conclude l’esame dell’articolato del progetto di riforma e si procede alla votazione finale. Il progetto di riforma della seconda parte della Costituzione è approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati con 295 voti favorevoli, 202 contrari e 9 astensioni. |
Viene approvato l’em. 43.0201 (Vito) (come modificato dall’em. 0.43.0201.1 Leo) che stabilisce un termine di 3 anni per l’attuazione del federalismo fiscale previsto dall’art. 119 Cost. Modificata anche la legge costituzionale n. 2 del 1967 (relativa alla Corte costituzionale) per adeguarla al nuovo testo dell’art. 135 Cost. (em. 43.027 Commissione).
Dopo l’accoglimento da parte del Governo dei tre ordini del giorno presentati (n. 9/4862/1 Perrotta, n. 9/4862/8 Paniz e n. 9/4862/9) si passa alle dichiarazioni di voto finali.
Dichiarano voto favorevole a nome del proprio gruppo gli on. C’è (Lega Nord), Volonté (UDC), Carrara (Alleanza nazionale) e Saponara (Forza Italia). Ha dichiarato voto favorevole anche l’on Moroni a nome dei deputati che aderiscono al Nuovo PSI nell’ambito della componente Liberal-democratici, repubblicani, Nuovo PSI del gruppo Misto.
Hanno dichiarato voto contrario gli on. Boato (Misto – Verdi), Cusumano (Misto-UDEUR), Pappaterra (Misto-SDI), Cossutta (Misto-Com. it.), Mascia (Rifondazione comunista), De Mita (Margh.), Violante (Democratici di sinistra). Dichiarano il loro voto contrario gli on. Pisicchio e Mazzuca (aderenti al gruppo Misto ma non iscritti a nessuna componente) e l’on. Sterpa (Forza Italia) in dissenso dal proprio gruppo.
Hanno dichiarato di astenersi gli on. Collè e Zeller gruppo Misto componente Minoranze linguistiche e gli on. La Malfa, Cossa e Craxi della componente Liberal-democratici, repubblicani, Nuovo PSI del gruppo Misto. L’on. Tabacci (UDC) ha dichiarato, a titolo personale, il proprio profondo dissenso per la riforma e si è astenuto.
Tabella 4. L’esame degli articoli
N.B.: in grassetto sono indicate le date delle sedute in cui è stato trattato ciascun articolo. L’asterisco (*) indica gli articoli per i quali sono stati presentati emendamenti ritenuti inammissibili in quanto riferiti a parti non modificate dalla Camera (art. 121 e 104 Reg. Senato).
Argomento |
A.S. 2544-B |
Esame in sede referente |
Esame in Assemblea |
A.C. 4862-B |
Camera dei deputati e Senato federale della Repubblica |
||||
Senato federale (art. 55 Cost.) |
Art. 1 |
(*) |
(*) |
Art. 1 |
Camera dei deputati (art. 56 Cost.) |
Art. 2 |
2.2.2005 nott. |
2.3.2005 pom. 3.3.2005 ant. |
Art. 2 |
Elezione e struttura del Senato (art. 57 Cost.) |
Art. 3 |
2.2.2005 nott. (accantonato) 8.2.2005 nott. |
3.3.2005 ant. 8.3.2005 ant. 8.3.2005 pom. |
Art. 3 |
Requisiti per l’eleggibilità a senatore (art. 58 cost.) |
Art. 4 |
2.2.2005 nott. |
8.3.2005 pom. |
Art. 4 |
Senatori a vita (art. 59 cost.) |
Art. 5 |
2.2.2005 nott. |
8.3.2005 pom. |
Art. 5 |
Durata delle Camere (art. 60 Cost.) |
Art. 6 |
8.2.2005 nott. |
8.3.2005 pom. |
Art. 6 |
Elezioni della Camera (art. 61) |
Art. 7 |
8.2.2005 nott. |
8.3.2005 pom. |
Art. 7 |
Presidenza delle Camere (art. 63 Cost.) |
Art. 8 |
8.2.2005 nott. |
8.3.2005 pom. |
Art. 8 |
Modalità di funzionamento delle Camere (art. 64 Cost.) |
Art. 9 |
9.2.2005 nott. |
9.3.2005 ant. |
Art. 9 |
Ineleggibilità ed incompatibilità (art. 65 Cost.) |
Art. 10 |
(*) |
(*) |
Art. 10 |
Giudizio sui titoli di ammissione (art. 66 Cost.) |
Art. 11 |
9.2.2005 nott. |
9.3.2005 ant. |
Art. 11 |
Divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.) |
Art. 12 |
(*) |
(*) |
Art. 12 |
Indennità parlamentare (art. 69 Cost.) |
Art. 13 |
9.2.2005 nott. |
9.3.2005 ant. |
Art. 13 |
Formazione delle leggi (art. 70 Cost.) |
Art. 14 |
9.2.2005 nott. |
9.3.2005 ant. |
Art. 14 |
Iniziativa legislativa (art. 71 Cost.) |
Art. 15 |
(*) |
(*) |
Art. 15 |
Procedure legislative ed organizzazione per commissioni (art. 72 Cost.) |
Art. 16 |
Non esaminato |
9.3.2005 ant. 9.3.2005 pom. |
Art. 16 |
Procedure legislative in casi particolari (artt. 73, 74 e 77 Cost.) |
Art. 17 |
Non esaminato |
9.3.2005 pom. |
Art. 17 |
Decreti legislativi (art. 76 Cost.) |
Art. 18 |
Non esaminato |
9.3.2005 pom. |
Art. 18 |
Ratifica dei trattati internazionali (art. 80 Cost.) |
Art. 19 |
Non esaminato |
9.3.2005 pom. |
Art. 19 |
Bilanci e rendiconto (art. 81 Cost.) |
Art. 20 |
Non esaminato |
9.3.2005 pom. |
Art. 20 |
Commissioni d’inchiesta (art. 82 Cost.) |
Art. 21 |
Non esaminato |
15.3.2005 pom. |
Art. 21 |
Presidente della Repubblica |
||||
Elezione (art. 83 Cost.) |
Art. 22 |
Non esaminato |
15.3.2005 pom. |
Art. 22 |
Eleggibilità del Presidente della Repubblica (art. 84 Cost.) |
Art. 23 |
Non esaminato |
15.3.2005 pom. |
Art. 23 |
Convocazione del collegio elettorale (art. 85 Cost.) |
Art. 24 |
Non esaminato |
(*) |
Art. 24 |
Supplenza (art. 86 Cost.) |
Art. 25 |
(*) |
15.3.2005 pom. |
Art. 25 |
Funzioni (art. 87 Cost.) |
Art. 26 |
Non esaminato |
15.3.2005 pom. |
Art. 26 |
Scioglimento della Camera (art. 88 Cost.) |
Art. 27 |
Non esaminato |
15.3.2005 pom. |
Art. 27 |
Controfirma degli atti presidenziali (art. 89 Cost.) |
Art. 28 |
Non esaminato |
15.3.2005 pom. |
Art. 28 |
Giuramento (art. 91 Cost.) |
Art. 29 |
(*) |
(*) |
Art. 29 |
Governo |
||||
Governo e Primo ministro (art. 92 Cost.) |
Art. 30 |
Non esaminato |
15.3.2005 pom. |
Art. 30 |
Giuramento del Primo ministro e dei ministri (art. 93 Cost.) |
Art. 31 |
Non esaminato |
(*) |
Art. 31 |
Governo in Parlamento (art. 94 Cost.) |
Art. 32 |
Non esaminato |
15.3.2005 pom. |
Art. 32 |
Poteri del Primo ministro e dei ministri (art. 95 Cost.) |
Art. 33 |
(*) |
(*) |
Art. 33 |
Disposizioni sui reati ministeriali (art. 96 Cost.) |
Art. 34 |
(*) |
(*) |
Art. 34 |
Pubblica amministrazione |
||||
Autorità amministrative indipendenti (art. 98-bis Cost.) |
Art. 35 |
Non esaminato |
16.3.2005 ant. |
Art. 35 |
Magistratura |
||||
Elezione del C.S.M. (art. 104 Cost.) |
Art. 36 |
Non esaminato |
16.3.2005 ant. |
Art. 36 |
Autonomie |
||||
Capitale della Repubblica federale (art. 114 Cost.) |
Art. 37 |
Non esaminato |
16.3.2005 ant. |
Art. 37 |
Approvazione degli Statuti delle Regioni speciali (art. 116 Cost.) |
Art. 38 |
Non esaminato |
16.3.2005 ant. |
Art. 38 |
Competenze legislative esclusive delle Regioni (art. 117 Cost.) |
Art. 39 |
Non esaminato |
16.3.2005 ant. 16.3.2005 pom. |
Art. 39 |
Coordinamento Stato-Regioni e sussidiarietà (art. 118 Cost.) |
Art. 40 |
Non esaminato |
16.3.2005 pom. 17.3.2005 ant. |
Art. 40 |
Poteri sostitutivi dello Stato (art. 120 Cost.) |
Art. 41 |
Non esaminato |
17.3.2005 21.3.2005 pom. |
Art. 41 |
Composizione consigli regionali (art. 122 Cost.) |
Art. 42 |
Non esaminato |
21.3.2005 pom. |
Art. 42 |
Statuti regionali |
Art. 43 |
Non esaminato |
21.3.2005 pom. |
Art. 43 |
Scioglimento del Consiglio regionale (art. 126 Cost.) |
Art. 44 |
Non esaminato |
21.3.2005 pom. |
Art. 44 |
Interesse nazionale (art. 127 Cost.) |
Art. 45 |
Non esaminato |
21.3.2005 pom. |
Art. 45 |
Accesso enti locali alla Corte costituzionale (art. 127-bis Cost.) |
Art. 46 |
Non esaminato |
21.3.2005 pom. |
Art. 46 |
Coordinamento Senato – autonomie (art. 127-ter Cost.) ( |
Art. 47 |
Non esaminato |
21.3.2005 pom. 22 marzo 2005 |
Art. 47 |
Doppia denominazione Valle d’Aosta e Alto Adige (art. 131 Cost.) |
Art. 48 |
Non esaminato |
22 marzo 2005 |
Art. 48 |
Città metropolitane (art. 133 Cost.) |
Art. 49 |
Non esaminato |
22 marzo 2005 |
Art. 49 |
Abrogazioni (artt. 116 e 126 Cost.) |
Art. 50 |
Non esaminato |
22 marzo 2005 |
Art. 50 |
Garanzie costituzionali |
||||
Corte costituzionale (art. 135 Cost.) |
Art. 51 |
Non esaminato |
22 marzo 2005 |
Art. 51 |
Referendum sulle leggi costituzionali (art. 138 Cost.) |
Art. 52 |
(*) |
(*) |
Art. 52 |
Disciplina transitoria |
||||
Disposizioni transitorie |
Art. 53 |
Non esaminato |
22 marzo 2005 |
Art. 53 |
Regioni a statuto speciale |
Art. 54 |
Non esaminato |
22 marzo 2005 |
Art. 54 |
Adeguamento statuti speciali |
Art. 55 |
Non esaminato |
22 marzo 2005 |
Art. 55 |
Trasferimento di risorse |
Art. 56 |
Non esaminato |
22 marzo 2005 |
Art. 56 |
Federalismo fiscale |
Art. 57 |
Non esaminato |
22 marzo 2005 |
Art. 57 |
è: interventi su questioni procedurali
O: audizioni
I: votazioni
3 novembre 2004 La 1ª Commissione (Affari costituzionali) inizia l’esame del disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione (A.S. 2544-B già approvato dal Senato e modificato dalla Camera). Il sen. D’Onofrio (UDC) svolge la relazione generale sul provvedimento.
è Viene rilevata l’opportunità di procedere ad una serie di audizioni in considerazione delle rilevanti modifiche apportate dalla Camera: il sen. Bassanini (DS) propone l’audizione dei rapresentanti delle regioni e delle autonomie e gli ex presidenti della Corte costituzionale, il sen. D’Onofrio suggerisce di sentire anche le organizzazioni della società civile in relazione al tema della sussidiarietà orizzontale.
9 novembre 2004 è L’Ufficio di presidenza definisce un programma di lavoro che prevede lo svolgimento della discussione generale dal 10 al 24 novembre e, contemporaneamente, delle audizioni. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissata al 30 novembre.
10 novembre 2004 Inizia la discussione di carattere generale con gli interventi dei sen. Falcier (FI), Cavallaro (Margh.) e Battisti (Margh.).
11 novembre 2004 Prosegue la discussione di carattere generale con l’intervento del sen. Bassinini (DS) e del sen. Scarabosio (FI).
16 novembre 2004 OAudizioni dei rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, dell’Unione delle Province d’Italia, dell’Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani e dell’Associazione nazionale dei piccoli comuni d’Italia.
Intervengono in sede di discussione generale i sen. Petrini (Margh.), De Petris (Verdi), Manzella (DS) e Bongiorno (AN).
17 novembre 2004 intervengono i sen. Mancino (Margh.) e Turroni (Verdi).
18 novembre 2004 OAudizioni dei professori Leopoldo Elia e Giovanni Petruzzella
25 novembre 2004 OAudizioni dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome (Ghigo, D’Ambrosio, Randelli); del professore Antonio Baldassarre e del professore Beniamino Caravita di Toritto.
è Si decide di proseguire l’esame del disegno di legge di riforma approvato dalla Camera (che comunque viene considerato come testo base) assieme ad alcuni progetti di legge nella stessa materia il cui esame era già stato avviato da tempo dalla Commissione (si tratta dei disegni di legge A.S. 1941, 2025, 2556 e 2651).
Interviene in sede di discussione generale il sen. D’Amico (Margh.).
Interviene, infine, il relatore sen. D’Onofrio (UDC), che fa presente che la prospettiva di un ritorno al meccanismo proporzionale da parte del suo partito pone l’esigenza di una riflessione sulla compatibilità della forma di governo individuata dal disegno di riforma. Pertanto, ritiene che il testo pervenuto dalla Camera non deve considerarsi definitivo.
30 novembre 2004 è Il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per oggi, è prorogato al 13 dicembre.
Intervengono i sen. Vitali (DS), Magnalbò (An) e Marini (Misto-SDI). Sollecitato dal sen. Mancino (Margh.), il relatore sen. D’Onofrio (UDC) assicura che riserverà in sede di replica una particolare attenzione al principio dell’interesse nazionale.
1° dicembre 2004 Prosegue l’esame generale del provvedimento con gli interventi del sen. Pastore (FI) Presidente della Commissione e del sen. Villone (DS) nella seduta antimeridiana, e dei sen. Dentamaro (Misto-UDEUR) e Passigli (DS), nella seduta pomeridiana.
2 dicembre 2004 OAudizioni audizioni del dottor Bettoni (in rappresentanza dell’Unioncamere) che si sofferma in particolare sul principio della sussidiarietà orizzontale e del dottor Patriarca del Forum permanente del Terzo Settore, che consegna un documento del Forum.
9 dicembre 2004 OAudizioni del sindaco di Roma Walter Veltroni, del prof. Vincenzo Cerulli Irelli e della prof. Lorenza Carlassare.
è Il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per il 13 dicembre, è prorogato al 16 dicembre.
15 dicembre 2004 Si conclude la discussione generale con le repliche del relatore sen. D’Onofrio (UDC) e del Ministro per le riforme istituzionali sen. Calderoli.
è Su proposta del sen. Bassanini (DS), il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato per il 16 dicembre, è prorogato al 17 dicembre.
21 dicembre 2004 è Il Presidente sen. Pastore comunica che sono stati presentati circa 1000 emendamenti e che si riserva di valutarne l’ammissibilità.
18 gennaio 2005 (pom.) è Il presidente sen. Pastore, considerata la complessità delle proposte di modifica e l'evidente interconnessione delle problematiche affrontate, e in analogia con la procedura seguita durante la prima lettura dello stesso disegno di legge costituzionale, propone di procedere alla illustrazione degli emendamenti anziché articolo per articolo, per blocchi di articoli individuando tre distinti ambiti della riforma: la modifica della forma di Stato, quella della forma di governo e infine la riforma del bicameralismo. Quindi, al fine di favorire una maggiore flessibilità e organicità dei lavori della Commissione, propone che l’illustrazione inizi, a partire dalla seduta notturna di oggi, con riferimento agli emendamenti in materia di federalismo, per proseguire poi con quelli riguardanti il premierato e la riforma del bicameralismo.
18 gennaio 2005 (nott.) Si procede alla illustrazione degli emendamenti. Intervengono i sen. Mancino (Margh.) e Vitali (DS). Quest’ultimo illustra in particolare gli em. 3.30, 3.32, 3.31, 14.47, 14.46, 14.51, 14.52 20.8, 45.12, 49.5. Interviene il Ministro per le riforme sen. Calderoli.
19 gennaio 2005 (pom.) Interviene il sen. Del Pennino (Misto-PRI) che propone lo stralcio di numerosi articoli del disegno di legge (artt. da 1 a 36 e 51, 52 e 53).
19 gennaio 2005 (nott.) Il sen. Manzella (DS) illustra gli emendamenti da lui presentati riferiti alla funzione del Senato; si sofferma poi sugli em. 45.10, 45.13 e 21.16. Interviene il sen. Petrini (Margh.) illustrando gli em. resentati dalla suo gruppo sul titolo V. Interviene, infine, il sen. Bassanini (DS).
20 gennaio 2005 (ant.) Con l’intervento del sen. Mancino (Margh.) si conclude la fase di illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2544-B.
26 gennaio 2005 (pom.) è Il presidente sen. Pastore richiamando l’art. 121 del regolamento dichiara quali emendamenti sono da ritenere inammissibili in quanto riferiti a parti non modificate dalla Camera. In particolare, agli artt. 1, 10, 12, 15, 25, 29, 31, 33, 34 e 52.
1° febbraio 2005 (pom.) è Il relatore sen. D'Onofrio (UDC) manifesta la difficoltà di esprimere un parere sui numerosi emendamenti presentati e rivolge un appello ai rappresentanti dei Gruppi dell'opposizione affinché chiariscano le condizioni che ritengono necessarie per realizzare un consenso più ampio sulla riforma costituzionale. Sulla dichiarazione del relatore si apre un dibattito che vede gli interventi dei sen. Bassanini (DS), Mancino (Margh.) e Petrini (Margh.), Intervine, infine, il ministro Calderoli, che chiede a nome del Governo che, dopo un brevissimo termine entro il quale i Gruppi dell'opposizione dovrebbero chiarire le proprie intenzioni, la Commissione proceda senz'altro alla votazione degli emendamenti presentati.
2 febbraio 2005 (nott.) I Votazione degli emendamenti agli artt. 2 (art. 56 Cost. Composizione della Camera), 4 (art. 58 Cost. Eleggibilità a senatore) e 5 (art. 59 cost. deputati a vita): non è stato accolto alcun emendamento. L’art. 3 è stato accantonato.
Gli emendamenti all’articolo 1, non modificato dalla Camera, erano stati dichiarati inammissibili. Relativamente all’esame degli emendamenti all’art. 2, si è aperta una discussione sul peso degli eletti nella circoscrizione estero che ha visto tra gli intervenuti anche il relatore D’Onofrio e il ministro Calderoli.
8 febbraio 2005 (nott.) I Respinti tutti gli emendamenti agli artt. 3 (art. 57 Cost. Elezione e composizione del Senato), 6 (art. 60 Cost. Durata delle Camere), 7 (art. 61 Elezioni della Camera) e 8 (art. 63 Cost. Presidenza delle Camere).
9 febbraio 2005 (nott.) I Esaminati e respinti gli emendamenti agli artt. 9 (art. 64 Cost. Funzionamento delle Camere), e 14 (art. 70 Cost. Formazione delle leggi). Gli emendament agli artt. 11, 12 e 13 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.
15 febbraio 2005 (pom.) è Il Presidente annuncia che la conferenza dei capi gruppo ha integrato il programma dei lavori del Senato introducendo il disegno di legge 2544-B, il cui esame da parte dell’Assemblea iniziarà a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì 17. Il calendario approvato nella stesa riunione ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 22.
17 febbraio 2005 (ant.) Il Presidente della 1ª Commissione (Affari costituzionali) sen. Pastore riferisce sui lavori della Commissione e sulle cause che hanno impedito la conclusione dell’esame del disegno di legge. Sono di seguito discusse e respinte una questione pregiudiziale, avanzata dai sen. Bassanini e Turroni e una questione sospensiva dei sen. Villone e Mancino.
22 febbraio 2005 (ant.) Prende avvio la discussione generale con gli interventi dei sen. Bassanini (DS), Gubert (UDC), Morando (DS), Turoni (Verdi), Vitali (DS), Battisti (Margh.), Compagna (UDC), Tonini (DS), Biscardini (Misto-SDI), Valditara (AN), Dato (Margh.), Agoni (Lega Nord), Falcier (FI).
22 febbraio 2005 (pom.) Si conclude la discussione generale con gli interventi dei sen. Salvi (DS), Pagliarulo (Misto-Com. it.), Manzella (DS), Cavallaio (Margh.), Battafarano (DS), Manzione (Margh.), Caddeo (DS), D’Amico (Margh.), Tessitore (DS), Scalera (Margh.), Villone (DS), Pedrizzi (AN), Vizzini (FI).
2 marzo 2005 (pom.) I Interviene il Ministro per le riforme istituzionali sen. Calderoli. Vengono respinte la proposta di non passaggio agli articoli avanzata dal sen. Passigli e la proposta di stralcio s2.4. Ha inizio la votazione degli emendamenti all’art. 2.
3 marzo 2005 (ant.) I Prosegue la votazione degli emendamento all’art. 2 che è approvato senza modifiche. Inizia l’esame degli emendamenti all’art. 3.
8 marzo 2005 (ant.) I Prosegue l’esame dell’art. 3.
8 marzo 2005 (pom.) I Vengono approvati gli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tutti senza modifiche.
9 marzo 2005 (ant.) I Sono respinti tutti gli em. riferiti agli artt. 9, 11, 13 e 14. Inizia l’esame dell’art. 16.
9 marzo 2005 (pom.) I Vengono approvati gli artt. 16, 17, 18, 19, e 20.
15 marzo 2005 (pom.) I Sono approvati gli articoli 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 e 32.
16 marzo 2005 (ant.) IIl Senato approva gli articoli 35, 36, 37 e 38. Inizia l’esame delll’art. 39. Il Governo accoglie gli ordini del giorno G39.1 e G39.2 volti a confermare che la materia del credito e quella degli istituti assicurativi rientrano nelle materie di esclusiva competenza statale.
16 marzo 2005 (pom.) IViene approvato l’art. 39 e inizia l’esame dell’art. 40.
17 marzo 2005 (ant.) IApprovato l’art. 40. Inizia l’esame dell’art. 41.
21 marzo 2005 (pom.) ISi approvano gli art. 41, 42, 43, 44, 45 e 46. Ha inizio l’esame degli emendamenti riferiti all’art. 47.
22 marzo 2005 I Si conclude l’esame degli emendamenti con l’approvazione, senza modifiche degli artt. da 47 a 57. Accolti, nel testo riformulato, gli ordini del giorno G57.100 (costituzione di un’Alta Commissione per il monitoraggio del complesso dell’attività finanziaria) e G57.101 (competenze regionali in materia di fondi perequativi).
23 marzo 2005 (ant.) I Intervengono per dichiarazioni di voto i sen. Pirovano (Lega Nord), D’Onofrio (UDC), Nania (AN) Pastore (FI) che dichiarano il voto favorevole dei rispettivi gruppi. Contrari i sen. Donadi (Misto-Italia dei valori), Marino (Misto Comunisti), Occhetto (Misto-Cantiere), Malabarba (Misto-Rif.com.), Del Pennino (Misto PRI), Fabris (Misto-UDEUR), Kofler (Gruppo delle autonomie), Turroni (Verdi), Angius (DS) che parla a nome dei gruppi che aderiscono alla Federazione dell’Ulivo. Dichiarano voto contrario anche il sen. Colombo (Misto) e, in dissenso con i rispettivi gruppi, i sen. Fisichella (AN) e Gubert (UDC). Prima della votazione finale i senatori dei gruppi di opposizione abbandonano l’aula. Il disegno di legge costituzionale è approvato nello stesso testo trasmesso dalla Camera con 162 voti favorevoli e 14 contrari.
Nelle tabelle che seguono il testo vigente della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali (prima colonna) è posto a confronto con quello risultate dalle modifiche proposte dal disegno di legge di riforma, nel testo approvato da entrambe le Camere in prima deliberazione (A.C. 4862-B).
Il carattere neretto segnala le modifiche apportate al testo della Costituzione (o della legge costituzionale) vigente.
Modifiche apportate alla Parte II della Costituzione
Costituzionetesto vigente |
Costituzionesecondo le modifiche proposte dall’A.C. 4862-B (testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione) |
Titolo IIl parlamento |
Titolo IIl parlamento |
Sezione ILe Camere |
Sezione ILe Camere |
Art. 55 |
Art. 55 |
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. |
Art. 1 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. |
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
Art. 56 |
Art. 56 |
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. |
Art. 2 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. |
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. |
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59. |
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. |
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. |
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
Art. 57 |
Art. 57 |
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. |
Art. 3 Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. |
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. |
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. |
|
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori. |
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. |
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno. |
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
|
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante. |
Art. 58 |
Art. 58 |
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. |
Art. 4 Soppresso |
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. |
Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni. |
Art. 59 |
Art. 59 |
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. |
Art. 5 È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. |
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. |
Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre. |
Art. 60 |
Art. 60 |
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. |
Art. 6 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. |
|
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. |
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. |
La durata della Camera dei deputati e di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome sono prorogati anche i senatori in carica. |
Art. 61 |
Art. 61 |
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. |
Art. 7 L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione. |
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. |
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente. |
Art. 62 |
Art. 62 |
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. |
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. |
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. |
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. |
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra. |
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra. |
Art. 63 |
Art. 63 |
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. |
Art.8 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza. |
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. |
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. |
Art. 64 |
Art. 64 |
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
Art. 9 La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. |
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta. |
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. |
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. |
|
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. |
|
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze. |
|
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma. |
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. |
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente. |
Art. 65 |
Art. 65 |
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. |
Art. 10 La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. |
Art. 66 |
Art. 66 |
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. |
Art. 11 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti. |
Art. 67 |
Art. 67 |
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. |
Art.12 Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. |
Art. 68 |
Art. 68 |
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. |
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. |
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. |
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. |
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. |
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. |
Art. 69 |
Art. 69 |
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. |
Art. 13 I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma. |
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La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche. |
Sezione II La formazione delle leggi |
Sezione II La formazione delle leggi |
Art. 70 |
Art. 70 |
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. |
Art. 14 La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. |
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Il Senato Federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. |
|
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee. |
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Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. |
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L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. |
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I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. |
Art. 71 |
Art. 71 |
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. |
Art. 15 L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. |
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. |
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. |
Art. 72 |
Art. 72 |
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. |
Art. 16 Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. |
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. |
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare. |
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. |
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa. |
|
Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame. |
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Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma. |
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Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni o Province autonome in coordinamento tra di loro. |
Art. 73 |
Art. 73 |
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. |
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. |
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. |
Art. 17 co. 1 Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. |
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. |
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. |
Art. 74 |
Art. 74 |
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. |
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. |
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. |
Art. 17 co. 2 Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. |
Art. 75 |
Art. 75 |
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. |
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. |
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. |
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. |
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. |
La legge determina le modalità di attuazione del referendum. |
Art. 76 |
Art. 76 |
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. |
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. |
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Art. 18 I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera. |
Art. 77 |
Art. 77 |
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. |
Art. 17, co. 3 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. |
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. |
Art. 17, co. 4 Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70 che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata. |
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. |
Art. 17, co. 5 I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. |
Art. 78 |
Art. 78 |
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. |
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. |
Art. 79 |
Art. 79 |
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. |
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. |
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. |
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. |
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. |
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. |
Art. 80 |
Art. 80 |
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. |
Art. 19 È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. |
Art. 81 |
Art. 81 |
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. |
Art. 20 Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70, primo comma. |
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. |
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. |
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. |
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. |
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. |
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. |
Art. 82 |
Art. 82 |
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse |
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse |
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. |
Art. 21 A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione. |
Titolo II Il presidente della Repubblica |
Titolo II Il presidente della Repubblica |
Art. 83 |
Art. 83 |
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. |
Art. 22 Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino–Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. |
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. |
Art. 84 |
Art. 84 |
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici. |
Art. 23 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici. |
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. |
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. |
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. |
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. |
Art. 85 |
Art. 85 |
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. |
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. |
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. |
Art. 24 Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. |
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. |
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. |
Art. 86 |
Art. 86 |
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. |
Art. 25, co. 1 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica. |
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. |
Art. 25, co. 2 In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione. |
Art. 87 |
Art. 87 |
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. |
Art. 26l Presidente della Repubblica èil Capodello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica. |
Può inviare messaggi alle Camere. |
Può inviare messaggi alle Camere. |
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. |
Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati. |
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. |
Soppresso |
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. |
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. |
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. |
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. |
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. |
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. |
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. |
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. |
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. |
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. |
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. |
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere. |
Può concedere grazia e commutare le pene. |
Può concedere grazia e commutare le pene. |
Conferisce le onorificenze della Repubblica. |
Conferisce le onorificenze della Repubblica. |
|
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica ai fini di cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali. |
Art. 88 |
Art. 88 |
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. |
Art. 27 Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi: a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusivaresponsabilità; b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo modalità fissate dalla legge; c) in caso di dimissioni del Primo ministro; d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma. |
|
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tal caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato. |
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. |
Soppresso |
Art. 89 |
Art. 89 |
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. |
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. |
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri. |
Art. 28 Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro. |
Art. 90 |
Art. 90 |
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. |
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. |
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. |
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. |
Art. 91 |
Art. 91 |
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. |
Art. 29 Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica. |
Titolo III il governo |
Titolo III il governo |
Sezione I Il Consiglio dei ministri |
Sezione I Il Consiglio dei ministri |
Art. 92 |
Art. 92 |
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. |
Art. 30 Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. |
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La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro. |
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. |
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro. |
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Art. 93 |
Art. 93 |
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. |
Art. 31 Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. |
Art. 94 |
Art. 94 |
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. |
Soppresso |
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. |
Soppresso |
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. |
Art. 32 Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. |
|
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. |
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. |
Soppresso |
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. |
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni. |
|
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tal caso si applica l'articolo 88, secondo comma. |
|
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale. |
Art. 95 |
Art. 95 |
|
Art. 33 I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro. |
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. |
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. |
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. |
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. |
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. |
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. |
Art. 96 |
Art. 96 |
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. |
Art. 34 Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. |
Sezione II La Pubblica Amministrazione |
Sezione II La Pubblica Amministrazione |
Art. 97 |
Art. 97 |
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. |
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. |
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. |
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. |
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. |
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. |
Art. 98 |
Art. 98 |
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. |
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. |
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. |
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. |
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. |
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. |
|
Art. 35 Art. 98-bis |
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Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza. |
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Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte. |
Sezione III Gli organi ausiliari |
Sezione III Gli organi ausiliari |
Art. 99 |
Art. 99 |
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. |
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. |
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. |
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. |
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. |
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. |
Art. 100 |
Art. 100 |
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. |
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. |
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. |
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. |
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. |
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. |
Titolo IV La magistratura |
Titolo IV La magistratura |
Sezione I Ordinamento giurisdizionale |
Sezione I Ordinamento giurisdizionale |
Art. 101 |
Art. 101 |
La giustizia è amministrata in nome del popolo. |
La giustizia è amministrata in nome del popolo. |
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. |
I giudici sono soggetti soltanto alla legge. |
Art. 102 |
Art. 102 |
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. |
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. |
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. |
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. |
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. |
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. |
Art. 103 |
Art. 103 |
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. |
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. |
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. |
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. |
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. |
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. |
Art. 104 |
Art. 104 |
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. |
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. |
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. |
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. |
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. |
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. |
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. |
Art. 36, co. 1 Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. |
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. |
Art. 36, co. 2 Soppresso |
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. |
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. |
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Art. 105 |
Art. 105 |
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. |
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. |
Art. 106 |
Art. 106 |
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. |
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. |
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. |
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. |
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
Art. 107 |
Art. 107 |
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. |
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. |
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. |
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. |
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. |
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. |
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. |
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. |
Art. 108 |
Art. 108 |
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. |
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. |
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia. |
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia. |
Art. 109 |
Art. 109 |
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. |
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. |
Art. 110 |
Art. 110 |
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. |
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. |
Sezione II Norme sulla giurisdizione |
Sezione II Norme sulla giurisdizione |
Art. 111 |
Art. 111 |
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. |
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. |
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. |
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. |
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. |
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. |
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. |
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. |
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. |
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. |
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. |
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. |
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. |
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. |
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. |
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. |
Art. 112 |
Art. 112 |
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. |
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. |
Art. 113 |
Art. 113 |
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. |
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. |
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. |
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. |
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. |
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. |
Titolo V Le regioni, le province, i comuni |
Art. 37, co. 1 Titolo V Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato |
Art. 114 |
Art. 114 |
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. |
Art. 37, co. 2 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. |
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. |
Art. 37, co. 3 Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. |
Art. 115 |
Art. 115 |
(Abrogato) |
(Abrogato) |
Art. 116 |
Art. 116 |
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. |
Art. 38, co. 1 Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale. |
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Art. 50 Soppresso |
Art. 117 |
Art. 117 |
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. |
Art. 39, co. 1 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. |
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. |
Art. 39, co. 2 - 8 Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; m–bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale, sicurezza del lavoro; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ordinamento della Capitale; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; s-ter) ordinamento della comunicazione; s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia. |
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. |
Art. 39, co. 9 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. |
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. |
Art. 39, co. 10 Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; d) polizia amministrativa regionale e locale; e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. |
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina lemodalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. |
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. |
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. |
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. |
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. |
Art. 39, co. 11 La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni. |
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati eintese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Art. 118 |
Art. 118 |
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
Art. 40 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. |
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. |
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La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114. |
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Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio delle funzioni amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali. |
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. |
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale. |
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. |
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma. |
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La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni. |
Art. 119 |
Art. 119 |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. |
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. |
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. |
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. |
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. |
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. |
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietàsociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. |
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. |
Art. 120 |
Art. 120 |
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. |
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. |
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. |
Art. 41 Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e disussidiarietà. |
Art. 121 |
Art. 121 |
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. |
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. |
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. |
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. |
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. |
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. |
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. |
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. |
Art. 122 |
Art. 122 |
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. |
Art. 42, co. 1 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. |
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. |
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. |
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. |
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. |
Art. 42, co. 2 Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. |
Art. 123 |
Art. 123 |
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. |
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. |
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. |
Art. 43, co. 1 Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. |
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. |
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. |
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. |
Art. 43, co. 2 In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali. |
Art. 124 |
Art. 124 |
(Abrogato) |
(Abrogato) |
Art. 125 |
Art. 125 |
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. |
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. |
Art. 126 |
Art. 126 |
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. |
Art. 44, co. 1 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica. |
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. |
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. |
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. |
Art. 44, co. 2 L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. |
Art. 127 |
Art. 127 |
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. |
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. |
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Art. 45 Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento. |
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. |
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. |
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Art. 46 Art. 127-bis |
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I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme ed i termini di proponibilità della questione. |
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Art. 47 Art. 127-ter |
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Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità. |
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Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114. |
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I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti. |
Art. 128 |
Art. 128 |
(Abrogato) |
(Abrogato) |
Art. 129 |
Art. 129 |
(Abrogato) |
(Abrogato) |
Art. 130 |
Art. 130 |
(Abrogato) |
(Abrogato) |
Art. 131 |
Art. 131 |
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. |
Art. 48 Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste; Lombardia; Trentino-Alto Adige /Südtirol; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. |
Art. 132 |
Art. 132 |
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. |
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. |
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. |
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. |
Art. 133 |
Art. 133 |
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Art. 49 L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione. |
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. |
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. |
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. |
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. |
Titolo VI garanzie costituzionali |
Titolo VI garanzie costituzionali |
Sezione I La Corte costituzionale |
Sezione I La Corte costituzionale |
Art. 134 |
Art. 134 |
La Corte costituzionale giudica: |
La Corte costituzionale giudica: |
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. |
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. |
Art. 135 |
Art. 135 |
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. |
Art. 51, co. 1 La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. |
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. |
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. |
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. |
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. |
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge. |
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. |
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. |
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. |
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. |
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Art. 136 |
Art. 136 |
Quando la Corte dichiara l’illeggittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere l’efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. |
Quando la Corte dichiara l’illeggittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere l’efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. |
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. |
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinchè, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. |
Art. 137 |
Art. 137 |
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. |
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. |
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. |
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. |
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. |
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. |
Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali |
Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali |
Art. 138 |
Art. 138 |
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. |
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. |
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. |
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. |
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. |
Art. 52 Soppresso |
Art. 139 |
Art. 139 |
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. |
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. |
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Modifiche apportate ad altre leggi costituzionali
Legge costituzionale Modificazione dell'art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale testo vigente |
Legge costituzionale
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Art. 2 |
Art. 2 |
È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
Art. 51, co. 2 È competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dalla Camera dei deputati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
Art. 3 |
Art. 3 |
I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea. |
Art. 51, co. 3 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti larispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea. |
Legge costituzionale Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni testo vigente |
Legge costituzionale
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Art. 5 |
Art. 5 |
1. Omissis |
1. Omissis |
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: |
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: |
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; |
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; |
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. |
Art. 53, co. 16 b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie del Presidente. |
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2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente. |
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Si veda (infra) anche il comma 17 dell’art. 53. |
Legge costituzionale Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano testo vigente |
Legge costituzionale
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Art. 1 |
Art. 1 |
1. omissis |
1. omissis |
2. omissis |
2. omissis |
3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in àmbito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. |
Art. 53, co. 18 3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per i rinnovi dell'Assemblea regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in àmbito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. |
[1] Congiuntamente a 45 proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare e a 2 progetti di legge costituzionale presentati dal Consiglio regionale della Puglia.
[2] La soluzione illustrata ha preso il posto di quella adottata dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura (e comunemente denominata “contestualità affievolita”), secondo la quale l’eventuale scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali avrebbe dato luogo ad una legislatura regionale di durata ridotta per consentire, ogni cinque anni, il contestuale rinnovo del Senato e di tutte le assemblee elettive regionali.
[3] Il testo approvato in prima lettura dal Senato introduceva anche, quale condizione per la validità del referendum, la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto (analogamente a quanto avviene per i referendum abrogativi), nel solo caso in cui, in seconda deliberazione, la legge costituzionale fosse stata approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti. Quest’ultima disposizione è stata tuttavia soppressa nel corso dell’esame alla Camera.
[4] Un’ulteriore innovazione, prevista dal testo originario ma scomparsa nel corso dell’esame alla Camera, prevedeva la soppressione della controfirma ministeriale per una serie di atti ritenuti “strettamente” presidenziali (tra i quali era compresa la concessione della grazia). L’art. 24 del d.d.l., come emendato dalla Camera nel corso dell’esame in Assemblea, manteneva l’obbligo della controfirma ma escludeva che tali atti (oltre alla grazia: i messaggi alle Camere; il rinvio di leggi ex art. 74 Cost.; lo scioglimento della Camera, salvo il caso di richiesta del Primo ministro; la nomina del Primo ministro, dei deputati a vita, dei giudici della Corte costituzionale, del vicepresidente del CSM, dei presidenti delle Autorità indipendenti e le altre nomine di sua esclusiva competenza) fossero adottati su proposta del ministro competente. L’articolo è stato tuttavia respinto dall’Assemblea.
[5] Va segnalato in proposito che l’art. 47, primo comma, della vigente Costituzione non appresta un eguale livello di tutela al risparmio e all’esercizio del credito: il primo è incoraggiato e tutelato “in tutte le sue forme” dalla Repubblica, che “disciplina, coordina e controlla” il secondo.
[6] “Articolo 104 Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati: Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati”.
[7] A seguito all’incontro i Governatori regionali hanno reso noto un documento contenente le loro osservazioni e proposte sulla riforma. In risposta al documento dei Governatori il Presidente del Senato Pera ha inviato una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni, Enzo Ghigo.
[8] Una analisi delle audizioni svolte nel corso dell’indagine conoscitive è contenuta nel dossier del Servizio studi n. 580/5 del 14 luglio 2004.
[9] Le altre due audizioni in programma (prof. Achille Chiappetti e prof. Carlo Fusaro) non hanno avuto luogo; la prima perché l’audito non era presente, e la seconda a causa dell’interruzione dei lavori della Commissioni per una concomitante discussione in Aula (comunicazioni del Governo sulla situazione in Iraq e votazioni di risoluzioni).