XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||||||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||||||||||
Titolo: | Disciplina degli istituti di vigilanza privata - A.C. 301 e abb. - Iter alla Camera: esame in sede referente | ||||||||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 304 Progressivo: 3 | ||||||||||||
Data: | 23/09/05 | ||||||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||||||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
progetti di legge |
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Disciplina degli istituti A.C. 301 e abb. Iter alla Camera: esame in sede referente |
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n. 304/3 Parte prima |
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xiv legislatura 23 settembre 2005 |
Camera dei deputati
La documentazione predisposta in occasione dell’esame dei progetti di legge A.C. 301 e abbinati è articolata nei seguenti volumi:
§ dossier n. 304, contenente la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, i testi dei progetti di legge e la normativa di riferimento;
§ dossier n. 304/1, contenente il testo a fronte dei progetti di legge in esame;
§ dossier n. 304/2, contenente la documentazione per l’esame in Assemblea del testo unificato licenziato dalla Commissione in sede referente.
§ dossier n. 304/3, suddiviso in due parti, contenente l’iter dei progetti di legge alla Camera.
DIPARTIMENTO istituzioni – sezione affari costituzionali
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I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ac0354c1.doc
INDICE
§ A.C. 823 (on. Pistone), Disciplina della vigilanza e della investigazione privata
§ A.C. 2393 (on. Ascierto, La Russa), Nuove norme in materia di sicurezza privata
§ A.C. 4209 (Governo), Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria
Esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 301
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati LUCIDI, AMICI, BANTI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BOVA, BURLANDO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CEREMIGNA, CRISCI, CUSUMANO, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DI SERIO, D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FIORONI, FOLENA, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LADU, LEONI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCA', LUMIA, LUSETTI, MANTINI, MARAN, MARIOTTI, MAZZARELLO, MOLINARI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, PIGLIONICA, PISTONE, POTENZA, PREDA, ROTUNDO, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SINISCALCHI, SPINI, TIDEI, VOLPINI ¾¾¾¾ |
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Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate |
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Presentata il 30 maggio 2001
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Onorevoli Colleghi! - Le principali norme sugli istituti di vigilanza privata e le guardie particolari giurate sono contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Da tempo è avvertita la necessità di una nuova disciplina per descrivere in un moderno quadro di riferimento l'attività del settore della vigilanza privata. Questa attività, infatti, non solo si realizza in un contesto sociale ed economico assai diverso da quello nel quale trovarono origine le disposizioni ancora in vigore, ma è stata interessata da cambiamenti tali da meritare una diversa attenzione del legislatore. Va anzitutto considerato che, attualmente, il settore svolge un gran numero di funzioni di prevenzione e di contrasto alle azioni della criminalità rivolte contro la proprietà. Contribuisce, quindi, a soddisfare l'attuale domanda di sicurezza dei cittadini mediante l'offerta di personale e di mezzi per la tutela di beni esattamente individuati. Non si può non tenere conto che questa attività richiede un costante aggiornamento della qualità, della strumentazione, una formazione specifica delle donne e degli uomini che svolgono il lavoro di vigilanza, utili ad assicurare una effettiva protezione da minacce criminali che con maggiore intensità e con modalità diverse si rivolgono oggi contro la proprietà. Tuttavia, pur non potendo considerare marginale l'impatto sociale che ha l'attività di vigilanza, le potenzialità che esprime restano imbrigliate in una cornice normativa che non consente, da un lato, agli istituti di rendere al meglio e di aggiornare i servizi - si pensi, ad esempio, alla durata annuale della licenza o alla sua limitazione territoriale, che mal si presta all'organizzazione del trasporto di valori o alla vigilanza satellitare - e, d'altro canto, neppure consente allo Stato di governare lo sviluppo, sinora disordinato ma continuo, di un settore che realizza, pur secondo regole di mercato, un'opera di prevenzione nell'interesse dei cittadini che la richiedono.
La presente proposta di legge ha lo scopo di rispondere a questa duplice esigenza individuando norme che, pur lasciando libertà all'organizzazione delle imprese, garantiscano una corretta realizzazione della concorrenza nella direzione della qualità del servizio. Nello schema elaborato vi è, rispetto alla disciplina previgente, una chiara distinzione tra quel che compete alla legge stabilire e quel che, invece, può essere demandato ad una diversa regolamentazione, dinamica, utilmente idonea a seguire nel tempo l'evoluzione del settore e la sua incidenza nella vita della collettività.
Accade già oggi che si ricerchino, nelle maglie di una legislazione inadeguata, soluzioni concertate e avanzate per dare alle imprese la possibilità di operare in condizioni di trasparenza, di lealtà, di rispetto dei confini con le funzioni assegnate in via esclusiva allo Stato, di garanzia dei lavoratori. Più volte, infatti, queste condizioni sono passate in secondo ordine rispetto ad altre priorità - ad esempio, il contenimento dei costi - e queste, più o meno circoscrivibili, hanno comunque messo in ombra il concorso alla sicurezza dei cittadini che da questa attività può derivare. Non possiamo e non vogliamo dimenticare che in nome di questa attività ci sono stati lavoratori che hanno perso la vita, prestando diligentemente il loro servizio e rimanendo vittime di azioni criminali! La proposta di legge guarda anche alle guardie particolari giurate, per assicurare loro, come da tempo è richiesto, una qualifica professionale, una adeguata formazione e, così, una dignità che oggi non hanno. Si pensi che attualmente sono considerati operai generici!
E' tempo di intervenire con una discussione nuova che coinvolga il legislatore e promuova una riforma specifica, tenendo conto che altri Stati d'Europa stanno operando nella stessa direzione, anche ispirati dalle disposizioni comuni che oggi si impongono, aprendo ad un orizzonte per il quale non possono bastare a promuovere la vigilanza privata norme che la stringono in un ambito angusto e la rendono marginale.
Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Oggetto). 1. La presente legge disciplina la prestazione, da parte degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate da essi dipendenti, di servizi di vigilanza e di custodia di beni mobili e immobili, di trasporto e scorta di valuta o di valori. 2. La prestazione di cui al comma 1 è considerata attività privata ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico.
Art. 2. (Attività di vigilanza e di custodia). 1. Gli enti ed i privati possono affidare esclusivamente agli istituti di vigilanza privata: a) la vigilanza e la custodia dei beni facenti parte del proprio patrimonio, sia a titolo di proprietà che di altro diritto reale; b) il trasporto, la scorta e la custodia di valuta o di valori; c) la ricezione di allarmi provenienti da beni mobili registrati in movimento e da beni immobili. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) le tipologie di servizi con le quali gli istituti possono assolvere i loro compiti ed i relativi requisiti essenziali per la sicurezza individuale e collettiva; b) le prestazioni per le quali è richiesto obbligatoriamente l'impiego di guardie particolari giurate armate.
Art. 3. (Istituti di vigilanza privata). 1. Gli istituti di vigilanza privata sono imprese che operano in base a rapporti giuridici di diritto privato. 2. Il servizio svolto dagli istituti di vigilanza privata non costituisce esercizio di pubbliche funzioni.
Art. 4. (Licenza). 1. Per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui all'articolo 2, i titolari o gli amministratori degli istituti di vigilanza devono avere ottenuto specifica licenza. 2. La licenza di cui al comma 1 può essere trasmessa e può dare luogo a rapporti di rappresentanza. Resta fermo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. Competente al rilascio della licenza è il prefetto del capoluogo della regione nella quale l'istituto intende esercitare la propria attività. 4. Per le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), competente al rilascio della licenza è il Ministro dell'interno. 5. Il Ministro dell'interno, per quanto di propria competenza, ed i prefetti dei capoluoghi di regione, previa indicazione dei prefetti delle relative province, stabiliscono il numero massimo delle licenze da rilasciare, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, dei territori interessati. Stabiliscono, altresì, il limite di organico complessivo con riferimento alle attività economiche interessate ai servizi e alle Forze dell'ordine impiegate. 6. Nella licenza sono indicati i servizi che l'istituto può svolgere. 7. La licenza non conferisce diritto all'esercizio di pubbliche funzioni o alla limitazione della libertà individuale. 8. E' consentito agli istituti di vigilanza di costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle licenze ottenute.
Art. 5. (Requisiti). 1. Possono ottenere la licenza coloro che: a) siano capaci di agire; b) non abbiano riportato condanna per delitto non colposo; c) abbiano capacità tecnico-professionali acquisite e documentate; d) non abbiano prestato servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia nei cinque anni precedenti. 2. Nella domanda per ottenere la licenza devono inoltre essere indicati: a) la natura giuridica dell'istituto e la sede legale; b) la composizione societaria nonché le generalità complete di tutti i soci nel caso di società di capitali e degli amministratori od institori nel caso di società cooperative; c) l'ambito di operatività in relazione all'attività da svolgere; d) le finalità e gli obiettivi di sviluppo, gli investimenti previsti, il progetto esecutivo e le conseguenze sull'occupazione; e) il piano finanziario, le garanzie e il capitale disponibili; f) le tariffe minime dei servizi. 3. La licenza è rilasciata quando siano stati indicati tutti i requisiti richiesti e ne sia stata verificata la rispondenza alle direttive inerenti la programmazione dell'attività di vigilanza privata, emanate dal Ministro dell'interno. 4. L'istituto richiedente deve, inoltre, avere provveduto al versamento presso la Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura stabilita dall'autorità competente al rilascio della licenza con riferimento alle indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2. 5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dalla medesima autorità, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in ragione dei servizi per i quali l'istituto era autorizzato. 6. Dell'avvenuto rilascio della licenza è data comunicazione al prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede. 7. Il diniego della licenza deve essere motivato. 8. La licenza ha validità di cinque anni e può essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda e permanenza dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio.
Art. 6. (Programmazione dell'attività di vigilanza privata). 1. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione nazionale con il compito di contribuire alla programmazione dell'attività di vigilanza privata, di competenza del Ministro dell'interno. 2. In particolare, la Commissione di cui al comma 1 esprime parere su: a) l'adozione di nuove tipologie di servizi; b) l'ampliamento del settore della vigilanza privata in rapporto allo sviluppo sociale ed economico dei territori, all'entità della popolazione residente e all'incidenza dei reati contro il patrimonio; c) i programmi dei corsi di formazione e di riqualificazione per le guardie particolari giurate; d) l'adozione di direttive inerenti le dotazioni, la qualità delle protezioni, le uniformi, l'armamento, i mezzi di collegamento ed i supporti per le guardie particolari giurate; nonché relative all'adozione e all'uso di dispositivi acustici e visivi e alle agevolazioni per le operazioni di servizio e di emergenza; e) gli interventi necessari ad assicurare lo sviluppo del settore compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico; f) le tariffe dei servizi da adottare nel rispetto degli oneri contrattuali e delle disposizioni vigenti. 3. Sono componenti della Commissione di cui al comma 1: a) il Ministro dell'interno o un suo rappresentante, che la presiede; b) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante; c) il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza; d) i rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata; e) i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 4. I componenti della Commissione di cui al comma 3, lettere d) ed e), sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede ad istituire, entro lo stesso termine di cui al comma 4, un osservatorio regionale, con il compito di: a) monitorare le attività della vigilanza privata; b) elaborare proposte in ordine alle questioni di cui al comma 2; c) sottoporre ai prefetti le irregolarità o le violazioni delle quali sia data conoscenza, perché siano irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorità competenti. 6. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 5: a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione; b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione; c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio; d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio; e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale. Art. 7. (Guardie particolari giurate). 1. Sono guardie particolari giurate coloro che abbiano ottenuto il relativo attestato di qualifica. 2. La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478. Il giuramento è reso avanti al prefetto o ad altro funzionario delegato, che ne rilascia certificazione.
Art. 8. (Natura giuridica). 1. Le guardie particolari giurate, nell'esercizio della loro attività, rivestono la qualifica di persone incaricate di pubblico servizio. 2. Le guardie particolari giurate sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. 3. La vigilanza sulle modalità di espletamento del servizio delle guardie particolari giurate e sui relativi livelli di sicurezza è esercitata dal questore, ai sensi delle disposizioni del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, nonché ai sensi del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.
Art. 9. (Formazione). 1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il programma per i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia particolare giurata, di cui all'articolo 7, comma 1, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e di verifica del risultato raggiunto da ogni candidato. Sono, altresì, stabilite le modalità di riqualificazione del personale già dipendente dagli istituti di vigilanza. 2. I corsi di formazione rientrano nelle competenze delle regioni. 3. Per potere accedere al corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia particolare giurata occorre avere documentato il possesso dei seguenti requisiti: a) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto gli obblighi di leva; b) avere conseguito il titolo di studio previsto per le scuole dell'obbligo; c) non avere riportato condanna per delitto non colposo; d) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 10. (Ruolo regionale delle guardie particolari giurate). 1. E' istituito il ruolo regionale delle guardie particolari giurate, di seguito denominato "ruolo". L'iscrizione al ruolo e la permanenza nello stesso sono subordinate al possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dell'attestato di qualifica. 2. Gli istituti di vigilanza privata sono obbligati ad assumere come guardie particolari giurate soltanto il personale scelto tra gli iscritti al ruolo. 3. L'iscrizione nel ruolo è conservata anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 4. Le guardie particolari giurate beneficiano, ai fini del trattamento previdenziale, di un anno di contribuzione figurativa per ogni cinque anni di servizio prestato. 5. L'addestramento della guardia particolare giurata concernente l'uso delle armi è affidato alle sezioni di tiro a segno nazionale, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n. 286. 6. La licenza di porto di armi a tassa ridotta è rilasciata all'iscritto al ruolo che comprovi l'avvenuta assunzione da parte di un istituto che attesti la sua destinazione a compiti di vigilanza e di custodia armata ed è ritirata all'atto della cancellazione dal ruolo stesso.
Art. 11. (Controlli e sanzioni). 1. Gli istituti di vigilanza privata non possono svolgere prestazioni per le quali non abbiano ottenuto specifica licenza. 2. Qualora sia accertata una violazione del divieto di cui al comma 1, l'istituto deve cessare immediatamente le prestazioni non autorizzate e garantire l'applicazione ai servizi autorizzati delle guardie particolari giurate impiegate. 3. Ove permanga la violazione di cui al comma 1, il prefetto la segnala all'autorità competente al rilascio della licenza in possesso dell'istituto, che provvede alla revoca della stessa. 4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno all'autorità che ha rilasciato la licenza una relazione contenente i dati del personale in servizio e relativi alla formazione dello stesso, il numero ed il tipo di servizi effettuati ed una statistica sui fatti constatati nell'esercizio annuale. 5. Gli istituti di vigilanza hanno, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato la licenza le eventuali variazioni intervenute nei requisiti indicati nella domanda. 6. La licenza è revocata quando vengono meno le condizioni soggettive che hanno consentito il rilascio o quando emergano circostanze che, se conosciute, avrebbero dato luogo al diniego. 7. Qualora intervengano variazioni nei requisiti oggettivi, l'autorità competente valuta le stesse con riferimento alle direttive ministeriali e, ove sussista una difformità, la indica all'istituto assegnandogli un termine, pari a sei mesi, per regolarizzare la propria posizione. 8. I prefetti assicurano controlli periodici e comunque annuali degli istituti di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5. Le risultanze dei controlli effettuati sono sottoposte all'osservatorio regionale di cui all'articolo 6, comma 5. 9. La cauzione, di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, è posta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'inosservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato. 10. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie particolari giurate che dipendono dall'istituto di vigilanza interessato. 11. La revoca della licenza è preceduta dalla notifica da parte del prefetto al titolare o legale rappresentante dell'istituto di vigilanza della relativa contestazione motivata, assegnando un termine di trenta giorni per la eventuale opposizione. Art. 12. (Disciplina transitoria). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che abbiano già destinato guardie particolari giurate alle attività indicate all'articolo 2, devono conformarsi alle disposizioni della legge medesima, nel termine di un anno. In caso contrario, devono cessare la loro attività e le guardie particolari giurate da essi dipendenti sono convocate in servizio presso gli istituti di vigilanza con ordinanza del prefetto del capoluogo di regione, assunta previo parere dell'osservatorio regionale di cui all'articolo 6, comma 5. 2. Le guardie particolari giurate già in servizio presso gli istituti di vigilanza ottengono l'attestato di qualifica con la sola frequenza di un corso di riqualificazione professionale. 3. Gli istituti di vigilanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto rilascio della licenza, possono ottenerne, una sola volta, una proroga annuale, qualora permangano le condizioni che hanno dato luogo al rilascio. Alla scadenza della proroga sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente legge.
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N. 452
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato CENTO ¾¾¾¾ |
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Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate |
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Presentata il 4 giugno 2001
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Onorevoli Colleghi! - Il Parlamento si è già occupato più volte del riordino delle forze di polizia generalmente intese, tralasciando di esaminare il riordino degli istituti di vigilanza e della condizione giuridica delle guardie giurate.
Ora è tornata di grande attualità la necessità di disciplinare questo fenomeno, che per diffusione sul territorio, per numero di addetti, per disponibilità di armamenti e strumentazioni moderne di ogni tipo, svolge non solo attività di presidio di impianti produttivi privati, ma assicura anche servizi di sicurezza presso enti statali e locali.
Si tratta di vere e proprie forze ausiliarie i cui fini concorrono sempre di più al raggiungimento della sicurezza collettiva e alla repressione della criminalità.
A fronte di questi compiti l'attuale legislazione è del tutto inadeguata, frammentaria, contraddittoria; basta ricordare che la materia è ancora prevalentemente disciplinata dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.
Come si vede, è necessaria una seria e radicale riforma della materia sia per mettere ordine nella prassi amministrativa ed autorizzativa, sia per ridefinire lo status giuridico del personale utilizzato, anche in relazione al crescente impegno teso non solo a tutelare beni privati, ma anche a fronteggiare la criminalità nelle aree a rischio e nelle grandi metropoli.
Vi chiedo, perciò di sostenere la presente proposta di legge composta da dodici articoli, alla quale si possono eventualmente apportare emendamenti migliorativi in sede di esame parlamentare.
Il complesso degli articoli riguarda le attribuzioni delle guardie giurate, i requisiti di nomina, le modalità di revoca, la natura giuridica del servizio, le norme antimonopolio.
Alla stesura della presente proposta di legge hanno partecipato numerose rappresentanze di lavoratori del settore.
proposta di legge
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Art. 1. 1. Le guardie particolari giurate durante l'espletamento del servizio e per ogni atto compiuto sono, a tutti gli effetti di legge, considerate pubblici ufficiali e sono soggette alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 2. 1. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e il porto d'armi non possono essere concessi a coloro che abbiano subìto condanne per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio dello Stato, anche se non passate in giudicato. 2. Il decreto di nomina e il porto d'armi sono immediatamente revocati qualora la guardia particolare giurata subisca una condanna per i reati di cui al comma 1. 3. Le armi, nei casi di cui al comma 2, sono immediatamente riconsegnate al responsabile dell'istituto di vigilanza di appartenenza.
Art. 3. 1. E' istituito, presso gli uffici della prefettura competente per territorio, un elenco degli istituti di vigilanza, con l'indicazione della ragione sociale, dei legali rappresentanti e delle generalità di tutti i dipendenti; presso gli uffici della prefettura è altresì tenuto un elenco delle guardie particolari giurate in mobilità e di quelle in cerca di prima occupazione. L'elenco è aggiornato annualmente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere l'iscrizione nei suddetti elenchi tutti coloro che da almeno sei mesi prestano servizio presso un istituto di vigilanza; successivamente possono iscriversi solo coloro che siano in possesso del diploma di idoneità di cui al comma 2. 2. Il diploma di idoneità per guardie particolari giurate si consegue solo dopo aver partecipato e superato uno dei corsi preparatori di cui all'articolo 4. 3. Il programma dei corsi preparatori di cui al comma 2 deve comprendere tutte le conoscenze giuridiche rilevanti, le tecniche e i disciplinari riguardanti l'espletamento del servizio. Particolare rilievo devono avere gli aspetti tecnici, tecnologici, di pronto intervento e di difesa personale. 4. Il Ministero dell'interno, per la formulazione dei programmi, può avvalersi della collaborazione di una commissione di esperti per la sicurezza formata anche da membri appartenenti agli istituti di vigilanza. 5. I programmi ministeriali hanno valore di testo ufficiale per la preparazione degli aspiranti e devono essere obbligatoriamente recepiti da tutti gli istituti di vigilanza autorizzati.
Art. 4. 1. Ai fini della preparazione degli aspiranti guardie particolari giurate devono essere rispettati i seguenti criteri: a) i corsi devono avere la durata minima di sei mesi e massima di dodici mesi; b) non possono essere iscritti ai corsi di formazione coloro che non siano risultati idonei alle preventive selezioni psico-attitudinali; c) compete agli istituti di vigilanza la preventiva selezione degli aspiranti, sia sotto il profilo fisico che psichico, mediante test attitudinali e redazione di elaborati; d) al termine dei corsi di formazione, gli aspiranti sono sottoposti ad esami finali consistenti in prove scritte, prove orali e tecniche e di difesa personale. 2. Ciascun istituto, per l'esame degli aspiranti guardie particolari giurate, forma una commissione composta dai seguenti membri: a) un funzionario della questura che presiede la commissione; b) un ufficiale delle guardie giurate; c) un sottufficiale delle guardie giurate; d) un graduato delle guardie giurate, con il compito di verbalizzare l'esito degli esami; e) una guardia particolare giurata con almeno due anni di anzianità. 3. Entro venti giorni dal termine degli esami una copia dei verbali della commissione esaminatrice deve essere depositata presso le prefetture e le questure competenti per territorio che provvedono ad aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 3. 4. E' fatto divieto di insediare le commissioni d'esame in assenza del funzionario della questura.
Art. 5. 1. Gli istituti di vigilanza, ogni tre anni, provvedono, attraverso corsi, a riqualificare il personale. I corsi devono avere almeno la durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere, e sono retribuiti. Ai corsi sovraintende un funzionario della questura. Al termine dei corsi, per ogni dipendente sono redatte apposite note di valutazione con relativo punteggio. 2. Sotto la sovrintendenza di un funzionario della questura, ai fini di valutare l'idoneità dei dipendenti, è fatto obbligo agli istituti di vigilanza di effettuare, ogni due anni, test psico-attitudinali, prove tecniche e di difesa personale. I dipendenti che risultano inidonei sono assegnati ad altre mansioni.
Art. 6. 1. Gli istituti ed i corpi di vigilanza ed i loro agenti hanno natura di polizia ausiliaria di tipo privato. Essi operano su base provinciale. 2. Gli istituti di vigilanza sono disciplinati, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi secondo le norme del diritto privato.
Art. 7. 1. Le forze dell'ordine, in caso di necessità ed urgenza, possono chiedere alle guardie particolari giurate e agli istituti di vigilanza di collaborare, per tutto il tempo necessario, in forma gerarchicamente subordinata, all'espletamento di indagini ed operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la lotta alla criminalità di stampo mafioso. 2. Le guardie particolari giurate ed i corpi di vigilanza sono sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, allorquando sono chiamati a svolgere le attività di cui al comma 1. 3. Le prestazioni svolte ai sensi del comma 1 non sono assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 8. 1. Il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una commissione, formata da tre membri, con il compito di determinare gli equipaggiamenti, il vestiario, i mezzi di protezione, l'armamento, nonché i mezzi di collegamento ed i supporti prescritti per i corpi di vigilanza. 2. I corpi di vigilanza adottano i seguenti gradi: caporale, caporalmaggiore, sergente, sergente maggiore, maresciallo in prima, in seconda e in terza, sottotenente, tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello. 3. I segni distintivi del grado sono approvati dalla commissione di cui al comma 1. 4. I criteri per il funzionamento della cassa soccorso di cui all'articolo 10 e per l'attribuzione dei gradi e per le relative carriere sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da adottare con decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 9. 1. Gli istituti di vigilanza sono esentati dall'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio solo per quanto riguarda i lavoratori facenti parte dell'organico operativo.
Art. 10. 1. E' istituita, a carico degli istituti di vigilanza, la cassa soccorso per le guardie particolari giurate, con funzioni di assistenza nei confronti delle guardie particolari giurate e delle loro famiglie, in condizioni di bisogno per motivi inerenti al servizio svolto. 2. Le forme e i modi del funzionamento della cassa soccorso sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 4. Art. 11. 1. E' fatto divieto agli istituti di vigilanza di stabilire rapporti di collegamento, sia pure in forma apparente, occulta o indiretta, con altri istituti di vigilanza, all'interno della stessa provincia od operanti in altre province, tali da determinare situazioni di concentrazioni operative e comunque di sostanziale elusione alla limitazione provinciale del loro ambito operativo. 2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può derogare, anche temporaneamente, alla limitazione territoriale provinciale dell'ambito di operatività degli istituti e dei corpi di vigilanza. Art. 12. 1. Sono abolite le associazioni e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dall'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia di servizi di sicurezza sono demandate esclusivamente alle forze dell'ordine dello Stato e agli istituti di vigilanza, quale polizia ausiliaria delle forze di polizia. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi appartenenti, dopo aver seguito i corsi di cui all'articolo 5, con apposite ordinanze prefettizie, sono collocati in servizio negli istituti di vigilanza. |
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N. 823
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato PISTONE ¾¾¾¾ |
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Disciplina della vigilanza e della investigazione privata |
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Presentata il 13 giugno 2001
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Onorevoli Colleghi! - Le libertà del cittadino ed i suoi diritti inviolabili, tra i quali la proprietà, sono posti a fondamento della Costituzione repubblicana e la loro tutela costituisce un compito primario che lo Stato è tenuto a garantire attraverso le proprie Forze dell'ordine.
Non si può, tuttavia, pretendere che, alla crescente esigenza di sicurezza da parte della collettività, lo Stato, sempre più impegnato nella lotta alla macrocriminalità, riesca a rispondere con una protezione "ad personam". Da ciò discende la continua espansione di strutture private di vigilanza ed investigazione che, pur perseguendo principalmente fini di natura privatistica, concorrono, seppure indirettamente, ad uno scopo di sicurezza collettiva ed alla repressione della criminalità.
Purtroppo, però, tali attività sono tuttora disciplinate, quasi unicamente, dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, norme che, sebbene siano sopravvissute all'avvento della Carta costituzionale, sono ormai divenute quasi del tutto anacronistiche ed obsolete. Tali norme, infatti, difficilmente riescono a regolamentare le varie forme che le suddette attività hanno assunto e vanno assumendo soprattutto in conseguenza dello sviluppo economico e tecnologico della nostra società.
Appare, pertanto, necessario ed opportuno procedere ad una riforma della materia che favorisca lo sviluppo del settore, ma che, allo stesso tempo, offra idonee garanzie di controllo da parte dello Stato.
Nel perseguire i suddetti scopi, con la presente proposta di legge sono state introdotte alcune importanti novità:
a) è stata estesa la portata della licenza per la vigilanza privata, facendovi rientrare alcune tipologie di servizi quali la tutela personale, i servizi di portierato, i servizi d'ordine;
b) è stata estesa anche la portata della licenza per l'investigazione, comprendendovi le attività di recupero dei crediti, le indagini in campo assicurativo, le attività cosiddette di "antitaccheggio". Queste attività e quelle previste dalla lettera a), sono attualmente svolte senza regole e sono appannaggio di soggetti di incerte capacità professionali e qualità morali;
c) viene data la possibilità anche ai cittadini comunitari di espletare le attività di cui alle lettere a) e b), sebbene con alcune limitazioni inerenti la loro permanenza sul territorio nazionale;
d) viene consentita l'apertura di filiali in province della medesima regione, con una doverosa limitazione sulla loro consistenza al fine di evitare che un istituto vada ad espandersi in una provincia diversa da quella di nascita; norma che si allinea all'auspicato assetto federale del territorio nazionale;
e) sono state imposte l'unicità della divisa e la frequenza di corsi di formazione ed aggiornamento per gli agenti giurati, con lo scopo di evitare le frequenti confusioni con i corpi militari e con le Forze di polizia dello Stato e garantire una crescente professionalità, con il duplice risultato della maggiore tutela degli addetti ai lavori e di una superiore qualità del servizio a vantaggio degli utenti;
f) nel campo dell'investigazione, inoltre, la nuova normativa permette, tra l'altro, di dare esecuzione alle norme di attuazione del codice di procedura penale, per quanto attiene alle indagini in campo penale, consentendo l'effettiva realizzazione della parità tra accusa e difesa nell'ambito del procedimento penale ed offrendo in tale modo una ulteriore opportunità occupazionale;
g) la normativa contiene disposizioni volte ad evitare la costituzione di situazioni di monopolio;
h) una volta per tutte, viene data una qualificazione giuridica degli agenti giurati riconoscendo loro la qualità di "incaricato di un pubblico servizio", risolvendo così le numerose dissertazioni in sede giurisprudenziale;
i) è stata introdotta una maggiore severità delle pene stabilite, che si è resa necessaria al fine di scoraggiare il crescente abusivismo nel settore e di assicurare, al tempo stesso, una maggiore stabilità e regolarità del mercato.
Il complesso delle norme qui presentate è il frutto di un attento esame del settore protratto negli anni.
proposta di legge
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Capo I ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
Art. 1. 1. I singoli privati e le società di persone o di capitali per prestare servizi di vigilanza, armata e non armata, e servizi di tutela personale a favore di terzi devono richiedere licenza al prefetto. 2. Nell'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono compresi: a) la vigilanza fissa e mobile, la custodia, il trasporto e la scorta valori, il pronto intervento su segnalazione di allarme, la gestione di centrali di ascolto e di ricezione di allarme o, comunque, ogni altra forma di vigilanza svolta con l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche rivolte alla tutela della proprietà di terzi; b) la tutela dell'incolumità fisica di terzi; c) i servizi di portierato, fatta salva la possibilità di portieri preposti secondo le norme di diritto civile e che non rivestono la qualità di agente giurato, ai sensi della presente legge; d) i servizi d'ordine in occasione di fiere, mostre, congressi, eventi sportivi o musicali e simili. 3. Le attività indicate al comma 2 devono essere contenute nei limiti dettati dalla legge ed espletate nei modi e con i limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 4. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 2 è rilasciata dal prefetto della provincia dove è fissata la sede operativa dell'istituto di vigilanza privata e consente di espletare i servizi nell'ambito della provincia stessa, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge. La licenza non abilita all'esercizio di funzioni pubbliche oltre i limiti stabiliti dalla presente legge. 5. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 4, il prefetto è tenuto ad acquisire il parere, non vincolante, del questore. 6. Il prefetto trasmette copia della licenza al Ministro dell'interno. 7. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata tramite la presentazione al prefetto di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività a cui deve essere allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso dell'anno precedente, secondo le indicazioni stabilite dal Ministro dell'interno.
Art. 2. 1. Gli istituti di vigilanza privata, per esigenze operative, possono aprire uffici o presìdi nell'ambito della provincia dandone preventiva comunicazione al prefetto ed al questore. 2. La documentazione attinente l'attività svolta dall'istituto di vigilanza deve essere conservata, per almeno cinque anni, nella sede operativa indicata nella licenza. 3. La licenza consente di acquisire servizi anche al di fuori della provincia nella quale è rilasciata, purché nell'ambito della medesima regione, ma in tale caso si deve procedere all'apertura di unità locali o filiali, previa autorizzazione del prefetto. A capo di ogni unità locale o filiale deve essere indicato un rappresentante. L'unità locale o filiale, tuttavia, non deve avere una consistenza superiore al 20 per cento del personale operativo impiegato nella sede principale.
Art. 3. 1. Per ottenere la licenza di cui all'articolo 1, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea purché, in tale caso, residente in Italia da almeno cinque anni; b) essere in possesso del diploma di laurea, richiesto per l'accesso al ruolo dei funzionari della Polizia di Stato; c) non trovarsi in relazione di dipendenza con un soggetto pubblico o privato italiano o straniero; d) non aver riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo ed aver ottenuto la riabilitazione; e) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure a misura di prevenzione; f) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza; g) essere in possesso di una capacità tecnica ed economica adeguata ai servizi da esercitare. 2. I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) del comma 1 devono essere posseduti anche dai soci del titolare e dal rappresentante dell'istituto di vigilanza privata. 3. A discrezione del prefetto la condizione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere ritenuta soddisfatta quando il richiedente provenga dal ruolo dei funzionari, o superiore, della Polizia di Stato o dai ruoli equiparati delle altre Forze di polizia oppure dimostri che, nell'ultimo quinquennio, ha ricoperto ininterrottamente cariche sociali all'interno di un istituto di vigilanza privata. 4. La licenza può essere negata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico ovvero in considerazione del numero e dell'importanza degli istituti di vigilanza privata già esistenti. 5. La licenza può essere, altresì, negata a chi ha riportato condanna per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII e XIII, nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I, capo I, sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678 a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo 705, del codice penale, nonché per reati in materia tributaria o fiscale, e non ha ottenuto la riabilitazione. 6. La licenza deve essere revocata qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata, e può essere revocata quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che ne avrebbero consentito il diniego.
Art. 4. 1. Qualora il richiedente la licenza sia il legale rappresentante di una società, comunque costituita, questi deve essere investito dei necessari poteri per l'effettiva gestione dell'istituto e deve essere altresì detentore della maggioranza delle quote o delle azioni, se trattasi di società di capitali. Le condizioni di cui al presente comma devono risultare da documentazione originale da allegare alla domanda. 2. Ogni variazione dell'assetto societario deve essere tempestivamente comunicata al prefetto. 3. Qualora emerga l'esistenza di una società occulta, come definita ai sensi del codice civile, il prefetto dispone immediatamente il diniego o la revoca della licenza. Se la licenza è stata già rilasciata, nei confronti del titolare e dei soci nonché dei soci occulti si applica la pena prevista dal comma 1 dell'articolo 21.
Art. 5. 1. La licenza non può essere oggetto di cessione se non nei modi stabiliti dalla presente legge. 2. In caso di morte del titolare della licenza oppure in caso di rinuncia da parte di questo, nell'ordine, i soci ed i parenti, entro il primo grado, del titolare possono esercitare il diritto a subentrare nella titolarità. 3. Nel periodo necessario per il compimento dell'istruttoria la direzione dell'istituto di vigilanza è temporaneamente affidata al comandante delle guardie il quale può attendere a compiti di ordinaria amministrazione. In tale periodo il prefetto può affiancare al comandante uno o più funzionari con il compito di garantire la corretta gestione dell'istituto. 4. Nel caso in cui il diritto a subentrare non sia esercitato da alcuna delle persone indicate al comma 2, il prefetto invita a subentrare nella titolarità le persone che hanno inoltrato richiesta di licenza, secondo l'ordine di presentazione. Nel periodo necessario per il compimento dell'istruttoria si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 5. Esauriti i tentativi per la successione nella titolarità, il prefetto affida la direzione dell'istituto di vigilanza privata ad uno o più funzionari. In tale caso non possono essere assunti nuovi contratti e tutti quelli esistenti sono automaticamente risolti al termine della loro durata. 6. Gli agenti giurati in esubero sono posti in mobilità ed integrati negli altri istituti di vigilanza privata secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 2. 7. Alla scadenza dell'ultimo contratto la licenza è automaticamente revocata. 8. La licenza può essere, altresì, revocata, sentito il parere del questore e delle organizzazioni sindacali, quando, decorsi almeno due anni dalla sua fondazione, l'istituto di vigilanza privata non adempia a rilevanti compiti di sicurezza in relazione alle esigenze presenti nel contesto provinciale.
Art. 6. 1. Il rilascio della licenza è subordinato al versamento alla Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura minima di lire 50 milioni, rivalutabile ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno. 2. Annualmente, entro il 30 settembre, la cauzione di cui al comma 1 deve essere integrata fino a raggiungere la misura del 5 per cento del fatturato lordo dell'istituto di vigilanza privata e, comunque, non può mai essere inferiore alla misura minima indicata al medesimo comma 1. 3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 la licenza è revocata. 4. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio delle attività autorizzate e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla legge o dall'autorità di pubblica sicurezza. Il prefetto, in caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta per metà all'erario dello Stato e per metà al fondo di cui all'articolo 14, comma 5, imponendo al contempo la reintegrazione della stessa entro il termine di un mese. In caso di mancata reintegrazione la licenza è revocata. 5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorso almeno un anno dalla cessazione dell'attività, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni cui adempiere in conseguenza del servizio al quale era autorizzato.
Art. 7. 1. I titolari degli istituti di vigilanza privata e gli agenti giurati dipendenti sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. 2. I titolari degli istituti di vigilanza privata devono tenere quotidianamente a riposo almeno il 5 per cento della forza che all'occorrenza può essere impiegata in servizi di polizia ove ne sia fatta richiesta da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. In tale caso all'istituto è riconosciuto un indennizzo con le modalità e nella misura stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 8. 1. Gli istituti di vigilanza privata devono dotare i propri dipendenti dell'uniforme, secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'interno. 2. L'uniforme è unica per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nell'ambito nazionale, fatta salva la diversità delle mostrine e dei fregi. 3. Ogni istituto di vigilanza privata deve applicare sull'uniforme, sul lato sinistro del petto e sul dorso, la propria denominazione e la sigla della provincia al fine dell'esatta individuazione. 4. Per i servizi di tutela personale e di portierato non è obbligatorio l'uso dell'uniforme ma la guardia particolare giurata deve comunque indossare sul petto sinistro un distintivo, secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'interno. 5. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata devono avere la medesima colorazione dell'uniforme e recare sulle fiancate la denominazione e la sigla della provincia di appartenenza. Gli stessi veicoli devono, inoltre, avere impressa sul tetto la sigla "IVP" affiancata o sovrapposta alla sigla della provincia. Ogni istituto, in aggiunta alle prescritte indicazioni, può apporre sui veicoli un proprio numero identificativo. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai veicoli utilizzati per i servizi di tutela personale. 7. L'elenco dei veicoli, corredato dalla relativa documentazione, deve essere comunicato al prefetto ed al questore. 8. E' vietato l'uso di dispositivi di segnalazione acustica o visiva e di palette segnaletiche. 9. Ogni istituto di vigilanza privata deve assicurare un efficiente collegamento con i propri agenti giurati a mezzo di idoneo apparato ricetrasmittente o altro sistema in grado di comunicare con la centrale operativa. Quest'ultima deve essere collegata alla centrale operativa della questura. 10. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza volte a tutelare l'incolumità dei propri agenti giurati.
Art. 9. 1. I questori sotto le cui giurisdizioni ricadono la sede ed i comandi operativi degli istituti di vigilanza privata, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, approvano i singoli regolamenti ed esercitano direttamente, o per il tramite di funzionari della Polizia di Stato, i controlli sull'attività degli istituti stessi e degli agenti giurati. 2. I questori possono, altresì, emanare decreti e prescrizioni, modificare gli ordini di servizio emessi dagli istituti di vigilanza privata e, comunque, compiere qualsiasi altra legittima azione di censura o avente valore correttivo nei riguardi degli istituti e dei loro agenti. 3. Il questore esercita la vigilanza sulle funzioni svolte dagli agenti giurati ed adotta nei loro confronti i provvedimenti di natura disciplinare dandone comunicazione al prefetto; egli promuove, inoltre, presso quest'ultimo l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa nei confronti degli istituti di vigilanza privata.
Art. 10. 1. I titolari degli istituti di vigilanza privata, in caso di verifiche, sono tenuti a collaborare con gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria. 2. Gli istituti di vigilanza privata comunicano al questore gli elenchi del personale dipendente, operativo e tecnico-amministrativo, nonché di chiunque collabori con l'istituto, ed ogni variazione al riguardo. 3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti a comunicare ogni tre mesi l'elenco dei clienti con la specificazione dei servizi prestati. Sono, altresì, tenuti a comunicare giornalmente i servizi prestati dai singoli agenti giurati. 4. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità per le comunicazioni di cui al comma 3.
Art. 11. 1. Gli operatori degli istituti di vigilanza privata sono organizzati nei seguenti ruoli: a) ruolo operativo; b) ruolo tecnico-amministrativo. 2. Nel ruolo operativo sono inquadrati tutti i dipendenti che svolgono i servizi di vigilanza indicati nell'articolo 1. Il ruolo tecnico-amministrativo ha carattere residuale. 3. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per l'avanzamento in carriera nel ruolo operativo.
Art. 12. 1. I provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti giurati sono: a) la diffida; b) la sospensione dal servizio per un periodo da sei a trenta giorni; c) la revoca della nomina. 2. Nei confronti del destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per più di tre volte nel periodo di validità del tesserino il questore propone al prefetto la revoca della nomina. 3. I provvedimenti di natura amministrativa sono: a) la diffida; b) il ritiro, in tutto o in parte, della cauzione di cui all'articolo 6; c) la revoca della licenza.
Art. 13. 1. In caso di revoca della licenza, il titolare destinatario del provvedimento nei cinque anni successivi non può ricoprire cariche sociali né possedere quote od azioni di un istituto di vigilanza privata operante nella medesima regione. In tale caso il prefetto può applicare le disposizioni di cui all'articolo 4. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il prefetto, tuttavia, cura che gli agenti giurati, salvo espressa rinuncia da parte degli stessi, siano assunti gradualmente dagli altri istituti di vigilanza privata esistenti sul territorio e non può, nel frattempo, nominarne altri.
Art. 14. 1. Gli istituti di vigilanza privata sono disciplinati, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi, ai sensi delle norme del diritto privato. 2. Gli organi e gli uffici che sono tenuti a vigilare sul rispetto delle norme di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al gestore eventuali inadempienze da parte dei datori di lavoro. 3. Gli istituti di vigilanza privata segnalano al questore situazioni o comportamenti, non conformi alle norme di cui al comma 1, riguardanti gli agenti giurati alle proprie dipendenze. 4. E' istituito un fondo di assistenza per i particolari casi di bisogno in cui gli agenti giurati possono trovarsi a causa del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari. Il fondo è istituito nei modi e nelle forme stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 15. 1. Gli istituti di vigilanza privata sono esentati dagli obblighi normativi vigenti in materia di collocamento obbligatorio per quanto riguarda i componenti l'organico operativo e sono assoggettati a tali obblighi per i componenti il ruolo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 11, proporzionalmente al numero di tali dipendenti.
Capo II AGENTI GIURATI
Art. 16. 1. Gli agenti giurati dipendenti dagli istituti di vigilanza privata devono seguire un corso di formazione presso gli stessi istituti ovvero presso istituti riconosciuti dal Ministro dell'interno. I programmi di insegnamento devono essere conformi ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 2. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi sostengono un esame davanti ad una commissione nominata dal prefetto, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 3. L'attestato finale costituisce titolo indispensabile per accedere alle funzioni di guardia particolare giurata, fatto salvo quanto stabilito alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17. 4. Gli agenti giurati, almeno ogni due anni, devono seguire dei corsi di aggiornamento secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 17. 1. La nomina ad agente giurato è proposta dai titolari degli istituti di vigilanza privata. Per accedere all'esercizio delle funzioni di agente giurato devono essere posseduti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, purché residente in Italia da almeno tre anni; b) avere assolto gli obblighi scolastici; c) non avere riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo ed aver ottenuto la riabilitazione; d) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure a misura di prevenzione; e) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o per tendenza; f) essere in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994, e successive modificazioni; g) avere conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 16, oppure aver prestato servizio, nell'ultimo quinquennio, presso una delle Forze di polizia, purché il soggetto stesso non sia stato destituito dall'impiego. 2. La nomina può essere negata a chi ha riportato condanna per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII e XIII, nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I, capo I, sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678 a 680, sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo 705, del codice penale, e non ha ottenuto la riabilitazione. 3. La nomina deve essere revocata qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti ai quali è subordinata, e può essere revocata quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che ne avrebbero consentito il diniego. 4. La nomina degli agenti giurati spetta al prefetto previo parere obbligatorio, non vincolante, del questore. 5. Il prefetto può delegare al questore le funzioni inerenti la nomina degli agenti giurati.
Art. 18. 1. L'agente giurato che, per qualsiasi motivo, cessi dalle funzioni deve immediatamente restituire il tesserino di cui all'articolo 19. 2. L'agente giurato è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al prefetto secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse". 3. L'agente giurato è tenuto ad indossare l'uniforme o il distintivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 19. 1. Agli agenti giurati è rilasciato un tesserino conforme al modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Il tesserino ha validità quinquennale ed abilita gli agenti giurati anche al porto di armi comuni da sparo, corte o lunghe, per la difesa personale. Per tale tesserino non è dovuta alcuna tassa. 2. Per poter portare le armi gli agenti giurati devono aver superato le prove di addestramento presso un poligono del Tiro a segno nazionale e devono effettuare, almeno due volte l'anno, analoghi corsi di addestramento. 3. E' vietato agli istituti di vigilanza privata ed a qualunque altro soggetto privato rilasciare ai propri dipendenti o collaboratori tessere di riconoscimento simili a quelle in dotazione agli appartenenti alle Forze di polizia. Fatte salve le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, in caso di inosservanza al divieto di cui al presente comma si applica la pena della reclusione da due mesi a un anno e la multa da lire 500 mila a lire 2 milioni.
Art. 20. 1. Gli agenti giurati nell'esercizio delle funzioni rivestono la qualità di incaricato di un pubblico servizio e, nella flagranza di reato, possono trattenere la persona per il tempo strettamente necessario alla consegna alle Forze di polizia nonché procedere all'ispezione sulla persona e sulle cose in possesso di questa ed all'identificazione della persona e dei testimoni. Delle operazioni svolte l'agente giurato stende apposito verbale che fa fede in giudizio fino ad impugnazione di falso. 2. Gli agenti giurati che nell'espletamento del servizio vengano a conoscenza di fatti costituenti reato devono informarne, tempestivamente e per iscritto, il questore, il quale provvede alle successive comunicazioni all'autorità giudiziaria.
Capo III SANZIONI. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'. MODIFICAZIONI DI NORME E ABROGAZIONI
Art. 21. 1. Chiunque, senza licenza, eserciti l'attività prevista dall'articolo 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire 10 milioni. 2. Chiunque, senza averne ottenuto la nomina, eserciti le funzioni di agente giurato, in rapporto di dipendenza da altro soggetto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 5 milioni. 3. In caso di abuso della licenza di cui all'articolo 1 o di inosservanza delle disposizioni di legge o delle prescrizioni dettate dalle autorità di pubblica sicurezza in materia di vigilanza privata si applica la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà. 4. Nei confronti degli agenti giurati i quali abusino delle funzioni o non osservino le prescrizioni indicate dalla legge o dettate dalle autorità di pubblica sicurezza si applica la pena prevista dal comma 2 ridotta da un terzo alla metà. 5. Resta ferma l'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa previsti dalla presente legge.
Art. 22. 1. Chi intenda servirsi dell'opera svolta dagli istituti di vigilanza privata deve assicurarsi della presenza e della validità della relativa licenza, anche richiedendone conferma al competente ufficio territoriale del governo. 2. Chiunque usufruisce dei servizi indicati nell'articolo 1 prestati da soggetti non muniti di licenza è punito, a titolo di concorso, con le pene stabilite dal comma 1 dell'articolo 21.
Art. 23. 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dei decreti di nomina a guardia giurata rilasciati ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. I privati che hanno alle loro dipendenze le guardie giurate nominate ai sensi dei decreti di cui al comma 1 devono integrarle nel proprio organico con altra qualifica ovvero esigere che queste siano assunte dagli istituti di vigilanza privata che subentrano nei servizi.
Art. 24. 1. In materia di contratti per i servizi di vigilanza privata non è ammessa alcuna intermediazione o subappalto. 2. Per la vigilanza satellitare l'istituto di vigilanza privata può garantire il controllo nell'ambito del solo territorio autorizzato. Qualora la vigilanza satellitare sui beni mobili ecceda i limiti territoriali imposti dalla licenza le segnalazioni di allarme devono essere trasferite esclusivamente al competente organo di polizia.
Art. 25. 1. Sono abrogati gli articoli da 133 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli articoli 71 e 72 e da 249 a 260 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il regolamento di cui al regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526. 2. L'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Art. 27. (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; b) agli agenti volontari delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelli delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato ai sensi della legislazione vigente. 2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed agli agenti giurati comunali, forestali e campestri; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 4. La qualifica di agente giurato volontario può essere concessa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. 6. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione. 7. Le province coordinano l'attività degli agenti giurati volontari delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. 8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione degli agenti giurati volontari". 3. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente: "Gli agenti giurati sono nominati secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo". 4. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente: "Gli agenti giurati devono essere nominati secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria". 5. Le regioni adeguano le proprie leggi a quanto stabilito dalla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Capo IV ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Art. 26. 1. I singoli privati e le società di persone o di capitali per esercitare l'attività di investigazione privata devono richiedere la licenza al prefetto. 2. La licenza è rilasciata dal prefetto della provincia ove è fissata la sede operativa dell'istituto di investigazione. La licenza non abilita all'esercizio di funzioni pubbliche oltre i limiti stabiliti dalla presente legge e consente di effettuare i servizi nell'ambito della provincia, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, fissa i modi ed i limiti per l'espletamento delle attività investigative di cui alla presente legge. 3. Ai fini del rilascio della licenza, il prefetto è tenuto ad acquisire il parere, non vincolante, del questore. 4. Il prefetto trasmette copia della licenza al Ministro dell'interno. 5. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata tramite la presentazione al prefetto di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività a cui deve essere allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso dell'anno precedente secondo le indicazioni stabilite dal Ministro dell'interno.
Art. 27. 1. L'attività investigativa privata può essere espletata in qualsiasi forma purché nei limiti imposti dalla legge ed in particolare nei limiti stabiliti dal codice penale e dalle norme a tutela dei dati personali, in particolare dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Sono comprese nell'attività investigativa: a) l'attività di recupero dei crediti, svolta dalle agenzie autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; b) l'attività investigativa del difensore, di cui all'articolo 327-bis del codice di procedura penale; c) le investigazioni in campo assicurativo; d) le attività di antitaccheggio.
Art. 28. 1. Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 327-bis del codice di procedura penale, il titolare dell'istituto di investigazione privata, che si trovi nell'impossibilità di procedervi altrimenti, può avanzare istanza alla competente autorità giudiziaria al fine di poter eseguire ricerche o acquisire informazioni utili alla difesa. Nel caso l'autorità giudiziaria conceda l'autorizzazione, l'investigatore deve essere affiancato da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non abbiano partecipato, neanche marginalmente, alle precedenti indagini di polizia giudiziaria. 2. L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui al comma 1 redige i necessari verbali, controfirmati dall'investigatore, sulle operazioni compiute e ne riferisce all'autorità delegante. 3. L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui ai commi 1 e 2 non può partecipare ad alcuna successiva indagine di polizia giudiziaria attinente il medesimo procedimento. 4. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, determina i criteri per l'attuazione del presente articolo.
Art. 29. 1. Per poter svolgere l'attività di investigazione privata il richiedente deve possedere i medesimi requisiti stabiliti per i titolari degli istituti di vigilanza di cui all'articolo 3, ad esclusione del requisito di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 3. Tuttavia, chi intenda richiedere la licenza per esercitare l'attività di investigazione privata deve essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale.
Art. 30. 1. Il titolare dell'istituto di investigazione privata è tenuto ad avere un registro delle operazioni su cui devono essere annotati i seguenti dati: a) le generalità complete ed il documento di identità delle persone dalle quali riceve l'incarico; b) l'onorario convenuto e quello percepito; c) la natura del servizio richiesto. 2. Il registro di cui al comma 1 deve essere conservato per cinque anni. 3. Il titolare di cui al comma 1 deve, altresì, conservare per cinque anni ogni atto e documento inerente le investigazioni eseguite. 4. Per il registro delle operazioni in campo penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Art. 31. 1. L'istituto di investigazione privata può avere uffici o presìdi nell'ambito della provincia ovvero filiali o unità locali all'esterno della provincia secondo quanto stabilito all'articolo 2 per gli istituti di vigilanza. 2. L'istituto di investigazione privata che si trovi nella necessità di svolgere indagini al di fuori dell'ambito provinciale, a meno che non disponga di filiali o unità locali, deve darne tempestiva comunicazione al questore. Le indagini fuori dell'ambito territoriale autorizzato non devono tuttavia assumere carattere di continuità ma devono essere effettuate esclusivamente per ragioni di emergenza e per periodi limitati. 3. Ai fini della presente legge gli istituti di investigazione privata sono accomunati a quelli di vigilanza privata, e ad essi si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 4, 5, 6, 7, comma 1, 9, 10, commi 1 e 2, 12, comma 3, 13, comma 1, 14, 15 e 19, comma 3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 6, la misura minima della cauzione è fissata in lire 20 milioni.
Art. 32. 1. Gli istituti di investigazione privata devono indicare chiaramente nei messaggi pubblicitari gli estremi della licenza e devono astenersi dal diffondere messaggi inesatti o ingannevoli. 2. Fatte salve le sanzioni di natura penale, la violazione a quanto stabilito dal comma 1 può costituire giusto motivo di revoca della licenza.
Art. 33. 1. Gli istituti di investigazione privata possono avvalersi dell'opera prestata da investigatori giurati. 2. Ai fini della presente legge gli investigatori giurati sono accomunati agli agenti giurati, e nei loro confronti si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 12, commi 1 e 2, 13, comma 2, 16, 17, 18 e 20.
Art. 34. 1. Gli investigatori giurati sono muniti di un tesserino conforme al modello di cui all'allegato B annesso alla presente legge, che ha validità quinquennale e non abilita al porto di armi.
Art. 35. 1. Chiunque, senza licenza, eserciti l'attività prevista dall'articolo 26, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a lire 10 milioni. 2. Chiunque, senza averne ottenuto la nomina, eserciti le funzioni di investigatore giurato, in rapporto di dipendenza da altro soggetto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 10 milioni. 3. In caso di abuso della licenza di cui all'articolo 26 o di inosservanza delle disposizioni di legge o delle prescrizioni dettate dalle autorità di pubblica sicurezza in materia di investigazione privata si applica la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà. 4. Nei confronti degli investigatori giurati i quali abusino delle funzioni o non osservino le prescrizioni indicate dalla legge o dettate dalle autorità di pubblica sicurezza si applica la pena prevista dal comma 2 ridotta da un terzo alla metà. 5. Resta ferma l'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa previsti dalla presente legge.
Art. 36. 1. Chi intenda usufruire dei servizi prestati dagli istituti di investigazione privata deve assicurarsi della presenza e della validità della relativa licenza, anche richiedendone conferma alla competente prefettura. 2. Chiunque usufruisce dei servizi indicati al comma 1 prestati da soggetti non muniti di licenza è punito, a titolo di concorso, con le pene stabilite dal comma 1 dell'articolo 35.
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ALLEGATO A
(articolo 19, comma 1)
Della
AGENTE GIURATO
Tessera Nr. ___________________________
Rilasciata il ____________________ In
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Tess. Nr. |
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Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Residenza
Il Prefetto
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ALLEGATO B
(articolo 34)
Della
INVESTIGATORE GIURATO
Tessera Nr. ___________________________
Rilasciata il ____________________ In
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Tess. Nr. |
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Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Residenza
Il Prefetto
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N. 868
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati MISURACA, AMATO ¾¾¾¾ |
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Riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate |
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Presentata il 14 giugno 2001
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Onorevoli Colleghi! - In una situazione di "emergenza criminalità" si fa più forte il desiderio di sicurezza. Da più parti si leva la richiesta di maggiori controlli territoriali e di tutela della persona e dei suoi beni, sia morali che terreni.
Attualmente le Forze dell'ordine non sono in grado di garantire al massimo il controllo della criminalità: l'emergenza dell'immigrazione clandestina sulle nostre coste ha assorbito numerosi reparti di esse, lasciando poco coperti altri settori (lotta all'usura, ai sequestri, pattugliamento nelle ore notturne, eccetera). L'impegno e la lotta alla criminalità mafiosa da parte delle Forze dell'ordine, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, che hanno portato ad innumerevoli successi, hanno contribuito alla diminuzione di tale criminalità a scapito della cosiddetta "microcriminalità", per l'impossibilità di controllare al meglio il territorio.
In questo quadro si colloca l'esigenza di dare una disciplina chiara e completa alla materia della vigilanza privata e delle guardie particolari private, che a tutt'oggi è regolata, in gran parte, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526. La normativa, certamente completa relativamente ai tempi in cui fu concepita, risulta ora frammentaria, inadeguata e contraddittoria.
La presente proposta di legge è composta da 21 articoli ed ha lo scopo di fornire un quadro normativo certo con l'intento di istituire un servizio pubblico poliedrico in supporto alle Forze dell'ordine attuali, e differenziato per settori di intervento: servizio di tutela e di scorta per le persone e le autorità; servizio di ordine pubblico per conto dei comuni; servizio di indagine per conto dell'amministrazione giudiziaria. Si istituisce, così, una nuova figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge, con una preparazione specifica ed in possesso dei più alti requisiti professionali.
proposta di legge
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Art. 1. (Attribuzioni). 1. Le guardie particolari giurate, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali appartenenti ai Corpi di vigilanza sono, a tutti gli effetti di legge, considerati pubblici ufficiali e sono di seguito denominati "guardie giurate". 2. Alle guardie giurate competono qualifica ed attribuzione proprie dei pubblici ufficiali, come determinate dalle leggi vigenti in materia. 3. La qualifica di pubblico ufficiale è operante solo nel corso dello svolgimento del servizio.
Art. 2. (Compiti di istituto). 1. I compiti di istituto delle guardie giurate già previsti dalle norme vigenti in materia sono integrati dai seguenti: a) servizio di tutela a privati, ovvero accompagnamento e scorta; b) servizio di scorta per imputati, testimoni, parti offese e giudici popolari; c) servizio di scorta per parlamentari e magistrati. 2. I servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono autorizzati dal presidente del tribunale del capoluogo del circondario, sentito il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla richiesta. La richiesta è inoltrata dall'istituto di vigilanza su domanda dell'interessato. 3. Il servizio di scorta non può avere una durata inferiore a tre mesi e deve essere svolto contemporaneamente da almeno due guardie giurate con autoveicolo dell'istituto di appartenenza. Il presidente del tribunale stabilisce i termini del servizio di scorta. 4. Il diniego alla concessione della scorta deve essere succintamente motivato. 5. L'Amministrazione giudiziaria corrisponde all'istituto di vigilanza il rimborso delle spese relative alla vettura impiegata nel servizio ai sensi della normativa vigente in materia per le amministrazioni dello Stato ed un compenso rapportato al numero degli uomini utilizzati e alle ore impiegate per l'effettuazione del servizio. Il compenso unitario è rivalutato annualmente in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 3. (Requisiti). 1. Il decreto di nomina e la licenza di porto d'armi della guardie giurate non possono essere concessi a chi abbia subìto condanne per delitto, anche se non passate in giudicato. 2. Il decreto e la licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo quinquennale.
Art. 4. (Revoca). 1. In caso di revoca del decreto e del porto d'armi alle guardie giurate in servizio, i questori ordinano che le armi detenute per motivi di servizio e per difesa personale, insieme al distintivo, siano consegnati alle questure; in caso di inadempienza, ne dispongono il sequestro.
Art. 5 (Dimissioni e licenziamento). 1. In caso di dimissioni volontarie della guardia giurata, i questori possono disporre che le armi detenute per motivi di servizio o per difesa personale siano assoggettate al regime di semplice detenzione.
Art. 6. (Obblighi dell'istituto). 1. L'istituto di vigilanza deve comunicare, entro le ventiquattro ore successive, la cessazione dal servizio della guardia giurata. 2. L'istituto di vigilanza deve, altresì, fornire, a richiesta della questura competente, gli elenchi completi delle guardie giurate in servizio o in organico.
Art. 7. (Attività formativa). 1. L'istituto di vigilanza deve rendere conoscibili, per mezzo di appositi manuali, le principali nozioni di diritto penale, di procedura penale e di ordine pubblico alle guardie giurate dipendenti, nonché le più elementari tecniche di difesa personale, di tiro con armi da fuoco e di pronto soccorso.
Art. 8. (Natura giuridica del servizio). 1. La natura giuridica degli istituti e dei Corpi di vigilanza e delle loro guardie giurate è quella di polizia ausiliaria di tipo privato. 2. L'attività degli istituti di vigilanza è disciplinata, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi, dalle norme del diritto privato. 3. Le guardie giurate godono, per la peculiarità del loro servizio, ai fini previdenziali, per la determinazione degli anni di servizio o per la determinazione dell'età pensionabile, di un abbuono settennale.
Art. 9. (Competenze particolari). 1. Le guardie giurate, quando procedono autonomamente, nell'ambito del servizio svolto per i loro compiti di istituto, possono compiere sequestri di corpi di reato e arresti in flagranza di reato. 2. Le guardie giurate dispongono degli stessi poteri delle Forze dell'ordine dello Stato quando devono procedere alla cattura o all'arresto degli autori dei reati previsti negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, commessi in flagranza. 3. Le guardie giurate possono svolgere servizi di ordine pubblico per incarico dei comuni. L'incarico deve avere una durata contrattuale minima di sei mesi e massima di cinque anni. Il servizio può essere affidato a più istituti di vigilanza ed in tale caso deve essere ripartito per zone.
Art. 10. (Qualifica di investigatore privato). 1. Le guardie giurate, munite di diploma di istruzione secondaria superiore, possono frequentare i corsi allo scopo predisposti dalle questure per il conseguimento della qualifica di investigatore privato. 2. Il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 abilita anche all'esercizio in proprio dell'attività di investigazione per conto di privati e di enti. 3. La licenza e il porto d'armi dell'investigatore privato sono soggetti al rinnovo quinquennale.
Art. 11. (Attività investigativa). 1. Per l'espletamento di determinati accertamenti che si rendano necessari durante la fase dibattimentale del processo penale, sia in primo grado che in appello, l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale si svolge il dibattimento può incaricare un investigatore privato di svolgere indagini. L'investigatore privato incaricato è equiparato, a tutti gli effetti, ad un consulente tecnico d'ufficio. 2. L'investigatore privato può raccogliere dichiarazioni anche con l'uso di apparecchiature elettromagnetiche. Gli strumenti tecnici e i supporti magnetici devono essere catalogati presso le competenti questure prima di essere posti in uso.
Art. 12. (Collaborazione con le Forze dell'ordine dello Stato). 1. L'investigatore privato può, per lo svolgimento delle indagini a lui demandate dall'autorità giudiziaria, richiedere notizie ed informazioni alle questure, ai comandi dei carabinieri o alle altre amministrazioni pubbliche o private, le quali valutano, di volta in volta, l'opportunità e i limiti delle informazioni da fornire. 2. L'investigatore privato riferisce, ove occorra, all'autorità giudiziaria sullo stato dell'indagine richiestagli, anche al fine di ottenere eventuali ulteriori provvedimenti o autorizzazioni.
Art. 13. (Uniformi e dotazioni). 1. Ciascun istituto di polizia ausiliaria può scegliere i distintivi di riconoscimento, i modelli delle uniformi, nonché i lampeggiatori per i veicoli, che devono essere approvati dal prefetto competente per territorio. Gli equipaggiamenti ed i colori delle uniformi sono definiti dal regolamento di attuazione della presente legge. 2. E' facoltà della guardia giurata scegliere l'arma o le armi da fuoco di cui munirsi per la difesa personale e lo svolgimento del servizio.
Art. 14. (Gradi). 1. Gli istituti di vigilanza adottano i seguenti gradi funzionali: a) sottufficiali: 1) guardia scelta; 2) appuntato; 3) brigadiere; b) ufficiali: 1) tenente; 2) capitano; 3) colonnello.
Art. 15. (Deroga allo statuto dei lavoratori). 1. Le guardie giurate e gli istituti di vigilanza sono sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, quando sono chiamati a collaborare con le Forze dell'ordine in operazioni di polizia.
Art. 16. (Disposizioni in materia di personale). 1. Gli istituti di vigilanza sono esentati totalmente dagli obblighi conseguenti alle norme vigenti sul collocamento obbligatorio per quanto riguarda l'organico operativo, e sono assoggettati a tali obblighi per la parte di competenza dei ruoli amministrativi, in modo proporzionale al numero del solo personale amministrativo già dipendente da ogni singolo istituto.
Art. 17. (Doppi turni). 1. Gli istituti di vigilanza che adottano turni di lavoro giornalieri non superiori alle sei ore, per complessive trentasei ore settimanali, possono impiegare la guardia giurata per due turni consecutivi e continuativi, purché la guardia usufruisca delle ventiquattro ore successive come riposo.
Art. 18. (Cassa soccorso). 1. E' istituita, con oneri a carico degli istituti di vigilanza, la Cassa soccorso, per i casi di particolare bisogno in cui si trovino le guardie giurate a motivo del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 19. (Riserve di posti). 1. E' costituita una riserva di posti, non inferiore al 5 per cento dei posti messi a concorso dallo Stato per le qualifiche di agente e di vice-ispettore della Polizia di Stato, in favore delle guardie giurate partecipanti. A tali concorsi sono ammesse le guardie giurate che non abbiano superato il quarantesimo anno di età per il primo e il cinquantesimo anno di età per il secondo concorso.
Art. 20. (Regolamento di attuazione). 1. Il Ministro dell'interno adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.
Art. 21. (Norma transitoria). 1. Sono soppressi i consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia di servizi di sicurezza e di tutela dell'incolumità personale sono demandate esclusivamente alle Forze dell'ordine dello Stato ed agli istituti di vigilanza quale polizia ausiliaria delle Forze di polizia dello Stato. 2. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi appartenenti sono collocati in servizio, per mezzo di ordinanze prefettizie, negli istituti di vigilanza. |
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N. 1172
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato MOLINARI ¾¾¾¾ |
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Disciplina dell'esercizio dell'attività delle guardie private e degli istituti di vigilanza |
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Presentata il 3 luglio 2001
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Onorevoli Colleghi! - I temi della vigilanza e della sicurezza delle persone e dei beni costituiscono un problema essenziale della convivenza civile. Sebbene la nostra Costituzione non affronti direttamente la questione, appare importante evidenziare l'esistenza di un diritto naturale dei cittadini alla difesa, senza peraltro creare una sovrapposizione alle essenziali funzioni esercitate dai pubblici poteri.
In questo contesto la materia è trattata da una complessa trama normativa, contraddittoria, confusionaria ed obsoleta. Ne deriva la natura imprecisa dei concetti, delle etimologie e delle disposizioni di legge e regolamentari.
Con la presente proposta di legge si intendono, invece, affrontare in modo organico ed unitario i temi della vigilanza e della sicurezza delle persone e dei beni secondo aggiornate linee quadro riconducibili alla più recente cultura legislativa anche europea. In primo luogo, si ritiene di dover abbandonare consolidati orientamenti volti esclusivamente ad una sorta di sterile imitazione dei mezzi, dei compiti e delle funzioni delle Forze di polizia.
Parimenti, appare superato relegare le attività economiche connesse alla vigilanza e alla sicurezza in una situazione di costante ed assoluta minorità. In secondo luogo, sembra sempre più opportuno riorganizzare l'intero settore degli istituti di vigilanza e delle guardie private, tenendo conto dell'analisi comparata con le legislazioni degli altri Paesi della Unione europea (ad esempio: Francia e Spagna), dei princìpi di imprenditorialità e dei princìpi di riorganizzazione del sistema amministrativo italiano avviati soprattutto nella XIII legislatura dal Governo Prodi.
Pertanto, ad esempio, non può non prendersi atto delle vaste potenzialità offerte dall'utilizzo dell'informatica, anche al fine di avere un costante monitoraggio delle attività e degli uomini impiegati, che oggi non si riesce a censire adeguatamente per come invece sarebbe necessario data la delicatezza del settore.
La presente proposta di legge, nell'abrogare completamente la vigente e disordinata disciplina, intende:
1) introdurre la definizione e il campo di azione della vigilanza e della sicurezza delle persone e dei beni;
2) rendere chiari i compiti e le responsabilità dei soggetti pubblici e privati, evitando la confusione dei ruoli e riconoscendo alle attività in oggetto di essere parte del sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblici;
3) limitare i poteri discrezionali delle pubbliche autorità all'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza in relazione ad ipotesi definite per motivate circostanze ed obiettivi;
4) creare momenti di confronto e di analisi (albo nazionale e conferenze periodiche) senza peraltro incorrere nella concertazione obbligatoria per evitare la lentezza del processo decisionale.
Per tali convergenti ragioni, la presente proposta di legge delinea un quadro normativo omogeneo caratterizzato in particolare modo:
1) dalla possibilità di esercitare liberamente le attività in modo indistinto al servizio delle persone e dei beni;
2) dalla previsione di reali e congrui percorsi formativi ed addestrativi in modo particolarmente qualificato e scrupoloso;
3) dalla istituzione di una banca dati, tutelata al pari di quelle delle Forze di polizia, al fine di agevolare ogni intervento;
4) dalla eliminazione di numerosi ed antiquati vincoli e limitazioni.
Onorevoli colleghi, si tratta in definitiva di ripensare il sistema privato della vigilanza e della sicurezza come un settore vitale ed importante della nostra società, ricco di competenze professionali da valorizzare adeguatamente e di valide capacità imprenditoriali, anch'esso posto a salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino.
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N. 2188
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato STUCCHI ¾¾¾¾ |
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Presentata il 17 gennaio 2002
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Onorevoli Colleghi! - Le agenzie di polizia di sicurezza privata sollecitano da tempo un'attenzione da parte del Parlamento al loro comparto, con una legge che disciplini specificatamente e modernamente il settore.
Attualmente questa attività è disciplinata da disposizioni contenute nel titolo IV, articoli 133-141, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nel regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, nel regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.
Nel ricordare che garantire alla collettività la sicurezza è uno dei compiti primari dello Stato, si evidenzia che negli ultimi decenni si sono affermate e diffuse sul territorio strutture di difesa ed intelligence istituite da privati, con persone che sovente provengono anche dalle Forze dell'ordine.
Se lo Stato democratico deve essere l'attore principale nel campo della sicurezza, in quanto le Forze dell'ordine sono poste a difesa della libertà del cittadino - articolo 13 della Costituzione - dei suoi diritti inviolabili - articolo 2 della Costituzione - e dei suoi beni - articolo 42, secondo comma, della Costituzione -, e quindi la sicurezza rappresenta un'attività essenziale all'esistenza stessa dello Stato moderno, nulla ostacola l'esistenza di strutture private di sicurezza quando la loro attività è disciplinata con legge.
L'equilibrio che deve realizzarsi in una legge di disciplina dell'attività economica di sicurezza privata può essere inquadrato nel titolo III (Rapporti economici) della Costituzione: che, all'articolo 41 recita: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge: nell'affermare il diritto costituzionale del singolo cittadino di dare vita ed esercitare un'attività economica, lo Stato democratico deve disciplinare l'attività economica, fissando una serie di requisiti in modo tale che questa attività sia (articolo 41, terzo comma, della Costituzione) indirizzata e coordinata a fini sociali e, conseguentemente non sia contraria ai diritti inalienabili del cittadino e alla sua libertà.
In tale senso le strutture di sicurezza private sono soggetti economici che offrono i servizi complementari e subordinati rispetto a quelli offerti dallo Stato, ma che tuttavia sono offerti per far fronte ad un'esigenza e ad una richiesta che giungono dalla collettività stessa quando questa necessita di servizi particolari a cui lo Stato, difensore di interessi diffusi e non particolari, non è in grado di corrispondere o non può soddisfare.
Il notevole e continuo sviluppo di strutture di sicurezza private spinge verso l'approvazione di una legge specifica per questa attività e per i suoi operatori, la cui esistenza non può essere posta in discussione ogni qual volta la sicurezza privata è un mezzo di prevenzione di crimini o di azioni criminose, e contribuisce conseguentemente al mantenimento della sicurezza pubblica.
Tuttavia la difesa della sicurezza non può divenire momento di aggressione, non riconoscimento di diritti, invasione delle sfere giuridiche e patrimoniali dei cittadini per ottenere vantaggi personali o di terzi.
Questo è uno dei motivi che giustificano, come è desumibile dalla presente proposta di legge, l'attenzione posta dal legislatore nel momento di costituzione, organizzazione e sviluppo delle attività di sicurezza private dello Stato, il quale ha il compito costituzionale e conseguentemente super partes di proteggere i diritti fondamentali di tutti i cittadini e di garantire la loro sicurezza.
proposta di legge
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Art. 1. (Dipartimento di polizia privata). 1. Nell'ambito del Ministero dell'interno è istituito il dipartimento di polizia privata, di seguito denominato "dipartimento". 2. Presso il dipartimento hanno sede: a) l'albo nazionale degli agenti di polizia privata; b) la commissione tecnica esaminatrice; c) l'ufficio amministrativo.
Art. 2. (Albo nazionale degli agenti di polizia privata. Consiglio degli ordini professionali nazionali. Ordini professionali nazionale e provinciali). 1. L'accesso all'albo nazionale degli agenti di polizia privata, di seguito denominato "albo nazionale", è subordinato al superamento con esito positivo dell'esame presso la commissione tecnica esaminatrice. 2. Gli iscritti all'albo nazionale sono abilitati all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale in base alla qualifica conseguita. Per l'attività svolta all'estero si applicano le norme vigenti nel luogo dove essa si svolge. 3. Sono costituiti gli ordini nazionali, per ciascuna delle qualifiche di cui all'articolo 6, e gli ordini provinciali degli agenti di polizia privata nei quali sono iscritti gli appartenenti all'albo nazionale in base alla residenza e alla qualifica. 4. Agli ordini professionali, ciascuno per tipo di qualifica e per competenza territoriale, sono conferite le seguenti funzioni: a) verifica del permanere delle condizioni di idoneità amministrativa e del corretto svolgimento dell'attività dei propri iscritti; b) vigilanza al fine di evitare il verificarsi di episodi di esercizio abusivo della professione di agente di polizia privata. 5. Gli ordini professionali nazionali, ciascuno per la parte di propria competenza, possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri iscritti, su proposta dei rispettivi ordini professionali provinciali. 6. Il consiglio degli ordini professionali nazionali, composto da membri di ciascun ordine nazionale, stabilisce annualmente l'entità della quota associativa prevista per il rinnovo dell'iscrizione agli ordini stessi, nonché i compensi spettanti ai propri iscritti impiegati nei vari uffici e commissioni. Stabilisce annualmente i tariffari minimi per le singole prestazioni per conto terzi da parte degli iscritti e decide, altresì, i ricorsi presentati dagli iscritti sui provvedimenti sanzionatori adottati a loro carico dagli organi preposti, disponendo, se necessario, l'espulsione dell'ordine di appartenenza e la radiazione dall'albo nazionale ovvero annullando l'efficacia dei provvedimenti stessi. 7. Avverso le decisioni dei consigli degli ordini professionali in merito ai provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso gerarchico; avverso la decisione del consiglio nazionale degli ordini professionali è ammesso ricorso al Ministro dell'interno. 8. Gli ordini professionali, nel proprio ambito di competenza, provvedono, altresì, a promuovere l'attività di formazione e di qualificazione professionale. Essi esprimono pareri, obbligatori ma non vincolanti, agli organi superiori in merito alle proposte volte a migliorare la qualità e l'efficacia del lavoro svolto dagli iscritti. 9. Gli ordini professionali pubblicizzano i bandi di concorso indetti da enti pubblici e privati che riguardano l'attività dei propri iscritti. 10. I consigli degli ordini sia nazionali sia provinciali sono composti da cinque membri ciascuno, eletti tra gli iscritti all'albo nazionale per competenza di qualifica e di territorio, e rimangono in carica tre anni. Uno dei membri svolge le funzioni di presidente, un membro quelle di segretario, e tre quelle di consigliere.
Art. 3. (Commissione tecnica esaminatrice). 1. La commissione tecnica esaminatrice riceve le domande di ammissione all'esame necessario per ottenere una delle qualifiche di cui all'articolo 6 e predispone le sessioni di esame presso la propria sede, con una cadenza non inferiore ad una ogni mese. 2. La commissione tecnica esaminatrice è composta da nove membri, ciascuno con una qualifica che ne stabilisce l'ambito di competenza nella valutazione dell'esaminando. 3. I membri e le competenze della commissione tecnica esaminatrice sono i seguenti: a) un membro, nominato secondo il criterio della turnazione dai rispettivi comandi generali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, svolge le funzioni di presidente, verifica il corretto svolgimento delle operazioni di esame e notifica l'esito dell'esame stesso all'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5 al fine dell'iscrizione all'albo nazionale; b) un membro, nominato dal Capo della Polizia svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; c) un membro, nominato dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti armi ed esplosivi; d) un membro, nominato dall'Ispettore generale capo dei vigili del fuoco, svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti le normative antincendio ed antinfortunistiche; e) un membro, nominato dal Ministro della salute, svolge le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti il primo soccorso; f) un membro, che svolge le funzioni di esaminatore per ciascuna qualifica di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 6, nominato dai rispettivi ordini nazionali. 4. Ai fini dello svolgimento e della valutazione dell'esame non sono ammessi titoli preferenziali.
(Requisiti). 1. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui all'articolo 3 ogni cittadino deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: a) l'idoneità psico-fisica, tramite presentazione della relativa certificazione, in corso di validità, rilasciata dai competenti organi sanitari in base ai criteri previsti dai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994, e 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998; b) non iscrizione al casellario giudiziario per reati violenti non colposi; c) abilitazione all'uso delle armi rilasciata dai competenti organi iscritti al tiro a segno nazionale. 2. All'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame, il cittadino deve allegare la ricevuta di versamento di 155 euro sul conto corrente intestato alla Tesoreria generale dello Stato. 3. In ogni caso la licenza all'esercizio della professione di agente di polizia privata non può essere rilasciata a chi non dimostri di possedere i requisiti di cui al comma 1 ed in particolare ai cittadini soggetti a procedimenti giudiziari ovvero che hanno subìto condanne per reati non colposi inerenti violenza, armi, esplosivi, stupefacenti o associazione per delinquere di stampo mafioso. 4. Nella domanda di ammissione all'esame, il cittadino deve dichiarare la propria residenza e specificare, altresì, per quale qualifica intende ottenere l'abilitazione.
Art. 5. (Ufficio amministrativo). 1. L'ufficio amministrativo del dipartimento sovrintende all'attività di tutti gli agenti iscritti all'albo nazionale, nonché all'attività di tutti gli uffici e commissioni che compongono il dipartimento stesso. In particolare esso: a) cura la tenuta dell'albo nazionale; b) provvede all'aggiornamento dell'albo nazionale in base alle determinazioni della commissione tecnica esaminatrice circa i nuovi iscritti ovvero in base alle del consiglio nazionale degli ordini professionali sulla cancellazione degli iscritti per richiesta degli interessati ovvero per la perdita del possesso dei requisiti che ne avevano consentito il rilascio; c) comunica i nominativi dei nuovi iscritti all'albo nazionale ai rispettivi ordini professionali; d) è depositario degli statuti e dei regolamenti di ogni organo componente il dipartimento, ivi compresi gli ordini professionali, le associazioni di categoria e i centri di cui all'articolo 14. 2. L'ufficio amministrativo provvede, altresì, al conio della placca metallica ed alla stampa delle tessere di identificazione di cui all'articolo 7. 3. L'ufficio amministrativo è composto da personale designato dal Ministero dell'interno. 4. Sui provvedimenti disposti dall'ufficio amministrativo è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.
Art. 6. (Qualifiche). 1. L'agente di polizia privata, in base all'esito positivo dell'esame presso la commissione di cui all'articolo 3, ottiene la qualifica e la relativa licenza di: a) addetto alla sicurezza; b) addetto alla vigilanza; c) addetto alla tutela; d) addetto alle investigazioni. 2. Le qualifiche non sono cumulabili. 3. Una volta ottenuta l'abilitazione da parte della commissione di cui all'articolo 3, il nuovo titolare di licenza deve prestare, ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale, giuramento presso l'apposito ufficio del dipartimento secondo la formula di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478. 4. Agli agenti di polizia privata di cui al comma 1, nell'ambito esclusivo del loro servizio, è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ausiliaria. 5. E' fatto assoluto divieto di ricoprire una delle qualifiche di cui al presente articolo a qualunque cittadino italiano sprovvisto dell'abilitazione necessaria. 6. I cittadini stranieri, non in possesso dell'abilitazione di cui alla presente legge, che si trovano sul territorio nazionale in ottemperanza a rapporti di lavoro intrapresi all'estero con committenti di nazionalità non italiana ovvero non residenti in Italia, previa autorizzazione del dipartimento, possono svolgere l'attività di cui al presente articolo purché non in modo continuativo e comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni per anno solare. 7. I cittadini stranieri di cui al comma 6 non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione di agente di polizia privata senza aver adempiuto agli obblighi previsti dal comma 10 dell'articolo 13. 8. Il presente articolo non si applica al personale appartenente alle Forze dell'ordine di Paesi esteri che operino sul territorio nazionale per motivi di servizio; l'attività di controllo sul loro operato è di esclusiva competenza del Ministero dell'interno ai sensi della vigente normativa nazionale e degli accordi internazionali. 9. Non è consentito l'esercizio della professione di agente di polizia privata agli appartenenti ai Corpi armati dello Stato e ai dipendenti della pubblica amministrazione che, in relazione alle proprie mansioni, svolgono funzioni di controllo sulle attività di cui alla presente legge.
Art. 7. (Tessera di identificazione e placca metallica). 1. Durante lo svolgimento del servizio il titolare di licenza di agente di polizia privata porta con sé una tessera di identificazione ed una placca metallica recanti rispettivamente: a) la tessera: 1) foto; 2) nome e cognome: 3) luogo e data di nascita; 4) residenza; 5) numero di telefono per le emergenze; 6) gruppo sanguigno; 7) qualifica; 8) numero di iscrizione all'albo nazionale; 9) simbolo del dipartimento; 10) simbolo e bandiera nazionale ed europea; b) la placca: 1) numero di iscrizione all'albo nazionale; 2) simbolo del dipartimento; 3) simbolo e bandiera nazionale ed europea. 2. Gli agenti di cui agli articoli 8 e 9, nello svolgimento del servizio in divisa, devono esporre la placca metallica. 3. La tessera di cui al presente articolo è da considerare documento di identificazione personale.
Art. 8. (Agente di polizia privata addetto alla sicurezza. Svolgimento del servizio e funzioni). 1. L'agente di polizia privata addetto alla sicurezza, nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila sul buon andamento della normale attività presso i luoghi pubblici o privati aperti al pubblico che svolgono la loro funzione di aree adibite a spettacolo, intrattenimento culturale ovvero svago in genere; dirime pacificamente i dissidi e le controversie tra privati circa l'utilizzo degli spazi comuni da parte degli avventori. 2. Ai fini del presente articolo per attività di sicurezza nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico si intende, altresì: a) il controllo degli accessi; b) l'osservazione dinamica e la prevenzione di circostanze che possano recare danno alle persone o alle cose. 3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio servizio, l'agente di polizia privata addetto alla sicurezza svolge, altresì, attività di controllo e di verifica dell'adempimento di tutte le norme di sicurezza relative ai dispositivi antincendio e antinfortunistiche in genere, segnalando agli organi competenti situazioni di rischio per la salute e l'incolumità pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede con solerzia alla richiesta di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. Art. 9. (Agente di polizia privata addetto alla vigilanza. Svolgimento del servizio e funzioni). 1. L'agente di polizia privata addetto alla vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila e tutela i beni mobili ed immobili cui è destinato per servizio. 2. Ai fini del presente articolo per attività di vigilanza si intende: a) la tutela dell'incolumità della proprietà mobile ed immobile pubblica o privata; b) l'assistenza tecnica e legale sui sistemi di tele e radio controllo ai fini della sorveglianza dei beni; c) la consulenza tecnica e legale sulla tutela del patrimonio pubblico e privato; d) il trasporto di beni considerati a rischio; e) l'attività antitaccheggio. 3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio servizio, l'agente di polizia privata addetto alla vigilanza svolge, altresì, attività di controllo e di verifica dell'adempimento di tutte le norme di sicurezza relative ai dispositivi antincendio e antinfortunistiche in genere, segnalando agli organi competenti situazioni di rischio per la salute e l'incolumità pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede con solerzia alla richiesta di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 10. (Agente di polizia privata addetto alla tutela. Svolgimento del servizio e funzioni). 1. L'agente di polizia privata addetto alla tutela, nell'esercizio delle proprie funzioni, tutela l'incolumità della persona cui è destinato per servizio. 2. Ai fini del presente articolo per attività di tutela si intende: a) l'accompagnamento della persona soggetta alla tutela in tutti i luoghi frequentati dalla stessa; b) la messa in atto di tutte le misure idonee al fine di preservare l'incolumità psicofisica della persona accompagnata; c) la consulenza tecnica e legale sulla protezione delle persone. 3. L'agente di polizia privata addetto alla tutela svolge la sua attività senza fare uso di divisa.
Art. 11. (Agente di polizia privata addetto alle investigazioni. Svolgimento del servizio e funzioni). 1. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge le attività di investigazione ed informazione in ambito civile e penale. 2. Ai fini del presente articolo per attività di investigazione intende: a) la raccolta di informazioni commerciali; b) l'acquisizione di prove ed informazioni da produrre in giudizio dalle parti, in ambito civile e penale; c) la ricerca di persone scomparse; d) la verifica della fedeltà e della idoneità dei dipendenti di enti pubblici o privati. 3. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni svolge la propria attività senza fare uso di divisa.
Art. 12. (Armi). 1. Il titolare di una delle qualifiche di cui all'articolo 6 può portare per difesa armi corte, lunghe e bianche purché non catalogate come armi militari. 2. Non vi è limitazione alla detenzione di armi e di munizioni salvo il poterne dimostrare la buona custodia. 3. La tessera di identificazione di cui all'articolo 7 è documento valido per il porto e per l'acquisto di armi, di munizioni e del relativo materiale di ricarica presso le rivendite autorizzate, previa compilazione di un apposito modulo redatto in tre copie, di cui una è trattenuta dal rivenditore, una dal titolare della licenza, una è inviata con solerzia presso il domicilio di pubblica sicurezza di cui all'articolo 13, comma 6, a cura del titolare della licenza stessa. 4. Ai fini del mantenimento della licenza, il titolare deve compiere non meno di due sessioni annuali di addestramento presso i centri autorizzati iscritti al tiro a segno nazionale, provvedendo a darne comunicazione all'ordine provinciale competente. 5. L'utilizzo di munizioni ricaricate è consentito esclusivamente per l'attività di addestramento. 6. Il titolare di licenza è responsabile del corretto funzionamento delle armi a sua disposizione, che devono sempre corrispondere alle caratteristiche tecniche per cui sono state omologate. 7. Per l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge è ammesso l'uso di munizioni con palla in piombo.
Art. 13. (Svolgimento del servizio). 1. All'accettazione dell'incarico ed alla fine dello stesso, il titolare della licenza provvede tempestivamente a darne notizia al proprio domicilio di pubblica sicurezza, indicando gli estremi del servizio. 2. Il titolare di licenza, nell'ambito del servizio assegnato, è tenuto ad accertarsi, anche tramite le informazioni che lecitamente possono fornire gli enti pubblici, che la persona o l'ente incaricante non persegua con esso fini criminosi. 3. Nel caso la persona o l'ente incaricante persegua fini criminosi, è fatto assoluto divieto di prestare alcuna opera lavorativa per conto di esso e, all'atto dell'accertamento, ogni contratto, in corso di validità o pregresso, tra titolare di licenza e committente, è nullo. 4. In ogni caso l'accertante è tenuto alla tempestiva segnalazione del fatto di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria. 5. I titolari degli istituti che, per le attività da affidare agli agenti in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 6, intendono assumere più unità di personale munito di licenza, devono comunicare al dipartimento non meno di un mese prima dell'inizio dell'attività i nominativi degli agenti da assumere alle proprie dipendenze, i dati identificativi dell'istituto con relativo domicilio fiscale, le attività da espletare e i relativi mezzi, il numero di iscrizione all'albo nazionale del personale prescelto e il relativo domicilio di pubblica sicurezza. 6. Per domicilio di pubblica sicurezza si intende il comando di pubblica sicurezza che il titolare di una delle licenze di cui all'articolo 6 sceglie, nell'ambito della provincia di residenza, come autorità competente per quanto attiene le comunicazioni di polizia amministrativa. 7. Qualora il titolare dell'istituto di cui al comma 5 non sia provvisto della licenza di cui all'articolo 6, egli delega i compiti di cui al medesimo comma 5 ad un proprio dipendente nominandolo titolare per le sole competenze di polizia amministrativa. 8. Il titolare dell'istituto deve comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni riportate nella notizia di cui al comma 5 al dipartimento. 9. Il titolare dell'istituto deve, altresì, provvedere ad assolvere, per conto dei propri dipendenti, gli obblighi amministrativi di cui alla presente legge, ad esclusione di quanto previsto dagli articoli 12 e 19 e dal comma 10 del presente articolo. 10. L'agente di polizia privata svolge le proprie mansioni come libero professionista o dipendente di enti pubblici o privati ed è in ogni caso tenuto a stipulare personalmente una polizza assicurativa integrativa per i rischi personali e per la responsabilità civile con copertura minima di 2.582.284 euro, provvedendo a depositare copia della polizza presso l'ordine provinciale competente. 11. Per gli adempimenti di cui al presente articolo è ammesso, ove possibile, l'utilizzo di supporti informatici.
Art. 14. (Centri di formazione e specializzazione). 1. I centri di cui al presente articolo organizzano corsi facoltativi propedeutici all'esame presso la commissione di cui all'articolo 3 e di specializzazione. 2. I programmi divulgati nei corsi devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5. 3. L'ammissione ai corsi propedeutici è subordinata al possesso, da parte degli allievi, dei requisiti di cui all'articolo 4. 4. L'ammissione ai corsi di specializzazione è subordinata al possesso, da parte degli allievi, di una delle licenze di cui all'articolo 6. 5. Il personale docente dei corsi di cui al comma 1 deve comunque essere in possesso di una delle licenze di cui all'articolo 6 inerente la materia insegnata, ad esclusione delle materie giuridiche e sanitarie di primo soccorso, il cui insegnamento deve essere effettuato da personale in possesso dell'autorizzazione concessa rispettivamente dal dipartimento e dal Ministero della salute. 6. I centri di cui al presente articolo non possono svolgere attività lavorative diverse dall'insegnamento.
Art. 15. (Rapporti con le Forze dell'ordine). 1. Il possessore di una delle licenze di cui all'articolo 6, nell'esercizio delle proprie funzioni è sottoposto all'attività di controllo del dipartimento di pubblica sicurezza. 2. L'agente di polizia privata è tenuto ad esibire la propria tessera di identificazione ad ogni membro delle Forze dell'ordine che ne faccia espressa richiesta. 3. Qualora particolari circostanze di gravità ed urgenza lo richiedano, l'agente di polizia privata è tenuto a porsi a disposizione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che ne facciano espressa richiesta nell'esercizio delle proprie funzioni. 4. Il Ministro dell'interno può disporre, in tutto o in parte del territorio nazionale, la sospensione ovvero la revoca delle licenze di cui all'articolo 6 per gravi motivi di ordine pubblico.
Art. 16. (Divisa e dispositivi di protezione individuali). 1. Gli agenti di polizia privata di cui agli articoli 8 e 9 svolgono la loro attività facendo uso di divise approvate dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5. 2. Le divise di cui al comma 1 sono in linea di massima simili per tutto il territorio nazionale ad eccezione delle indicazioni di identificazione personale e dell'istituto per cui è svolta l'attività. 3. Sono esentati dal vestire la divisa e il distintivo gli agenti di cui all'articolo 9 durante lo svolgimento dell'attività antitaccheggio. 4. I titolari di istituti che per il proprio lavoro utilizzano più personale munito di licenza, sono tenuti a fornire ad esso una divisa uguale per tutti, approvata ai sensi del comma 1. 5. I mezzi di trasporto utilizzati per l'attività di vigilanza devono essere contrassegnati, in linea di massima, con simboli identificativi e colori simili per tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'identificazione dell'ente che ne è proprietario. 6. Durante lo svolgimento dell'attività di trasporto di beni mobili, considerati a rischio, è sempre necessario l'utilizzo di veicoli idonei, da definire con apposito decreto del Ministro dell'interno. 7. E' fatto comunque obbligo a tutti i titolari delle licenze di cui all'articolo 6 di utilizzare, nello svolgimento del proprio servizio, indumenti e dispositivi di protezione tenuti in modo appropriato e decoroso, garantendo la sicurezza di chi li indossa.
Art. 17. (Norme di comportamento). 1. Salvi i princìpi della legittima difesa, agli agenti di polizia privata non è consentito l'uso della forza; in ogni caso le misure adottate devono essere commisurate all'entità del rischio. 2. Per i titolari della licenza di cui all'articolo 10, nell'ambito esclusivo dello svolgimento del servizio, il principio della legittima difesa è esteso alla persona di cui si è assunta la tutela. 3. Nell'ambito esclusivo della competenza del servizio che è chiamato a svolgere, l'agente di polizia privata è tenuto ad operare il fermo dei cittadini colti in flagranza di reato provvedendo alla tempestiva segnalazione dell'accaduto alle autorità di pubblica sicurezza competenti, alle quali l'assoggettato al fermo deve essere consegnato nel più breve tempo possibile affinché siano presi i provvedimenti del caso. 4. E' fatto assoluto divieto ai titolari delle licenze di cui all'articolo 6 di porre in essere comportamenti che possano recare ingiustificato allarme ovvero danno all'ordine ed alla salute pubblici.
Art. 18. (Mezzi di segnalazione). 1. Ai titolari di una delle licenze di cui all'articolo 6 è consentito l'utilizzo, durante il servizio, di dispositivi luminosi intermittenti fissi e mobili a bordo dei mezzi di trasporto e di apposite palette segnaletiche. 2. Il titolare di licenza deve dare notizia del possesso dei mezzi di cui al presente articolo all'apposito ufficio del dipartimento. 3. Per quanto concerne i mezzi di segnalazione in uso agli agenti di polizia privata non sono ammesse deroghe a quanto previsto dalle norme del codice della strada. 4. Il Ministro dell'interno, con propria circolare, stabilisce, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i colori da utilizzare per i dispositivi e per le palette di cui al comma 1, uguali per tutto il territorio nazionale ma diversi da quelli in uso alle Forze dell'ordine.
Art. 19. (Validità delle licenze). 1. Le licenze di cui all'articolo 6 non sono soggette a scadenza purché il titolare dimostri il permanere dei requisiti psico-fisici presentando, all'ordine provinciale di competenza, la certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 con cadenza biennale. 2. Il titolare, ai fini della conservazione del titolo, deve altresì presentare all'ordine provinciale di competenza la certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 con cadenza annuale, allegando la ricevuta di versamento di 26 euro sul conto corrente intestato alla Tesoreria generale dello Stato.
Art. 20. (Sanzioni). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la trasgressione alle norme di cui alla presente legge è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 258 euro a 2.582 euro. 2. La violazione delle norme della presente legge è, altresì, punibile con la sospensione fino a un mese o con la revoca definitiva delle licenze di cui all'articolo 6.
Art. 21. (Guardie particolari giurate). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di decreto prefettizio di guardia particolare giurata che svolgono la propria attività come liberi professionisti o alle dipendenze di enti pubblici o privati sono iscritti di diritto all'albo nazionale come agenti di polizia privata addetti alla vigilanza, purché inoltrino richiesta al dipartimento entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione attestante la propria qualifica e la certificazione dell'ente per cui è svolta l'attività, a pena di decadenza.
Art. 22. (Istituti di vigilanza). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di decreto prefettizio per la conduzione di un istituto di vigilanza sono autorizzati d'ufficio alla conduzione di un istituto di polizia privata, purché inoltrino richiesta al dipartimento entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando tutta la documentazione attestante la propria qualifica, a pena di decadenza.
Art. 23. (Investigatori privati). 1. I titolari di decreto prefettizio di licenza investigativa sono iscritti di diritto all'albo nazionale come agenti di polizia privata addetti alle investigazioni, purché inoltrino opportuna richiesta al dipartimento entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena la decadenza. 2. Alla richiesta di cui al comma 1 è necessario allegare copia della licenza posseduta. I dipendenti e i collaboratori di agenzia investigativa, che intendano continuare a svolgere tale attività, devono inoltrare alla commissione tecnica esaminatrice di cui all'articolo 3, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolare domanda di ammissione all'esame allegando, alla documentazione prevista ai sensi dell'articolo 4, anche la certificazione del responsabile dell'agenzia attestante il rapporto di dipendenza ovvero di collaborazione in ambito investigativo. 3. Tutti i cittadini che hanno adempiuto a quanto previsto dal comma 2 possono comunque svolgere la propria attività sino allo svolgimento dell'esame cui sono convocati, nelle forme più idonee, dall'ente preposto.
Art. 24. (Agenzie di informazione commerciale). 1. Le agenzie di informazione commerciale sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; i titolari, i dipendenti e i collaboratori di esse, che intendono continuare a svolgere la propria attività di informazione, sono tenuti all'esame prescritto al fine di ottenere la qualifica di cui all'articolo 11 con le stesse modalità previste per i dipendenti e per i collaboratori di agenzia investigativa. Art. 25. (Prova attitudinale). 1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le modalità ed i programmi dell'esame cui si deve sottoporre ogni cittadino che intenda esercitare la professione di agente di polizia privata. 2. L'esame di cui al comma 1 deve comunque consistere in una prova scritta a quiz in cui il candidato deve dimostrare la propria attitudine alla professione e la conoscenza degli argomenti comuni a tutte le attività di cui all'articolo 6 e degli argomenti specifici per ognuna delle singole attività previste dallo stesso articolo 6. Art. 26. (Imposte). 1. Sulle prestazioni per conto terzi fornite dagli agenti di cui all'articolo 6 è applicata l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento. Art. 27. (Commissione parlamentare di controllo). 1. E' istituita una Commissione parlamentare di controllo con il compito di vigilare sulla corretta attuazione delle normative relative all'attività di polizia privata nonché sulle attività svolte dal dipartimento. 2. Il Ministro dell'interno provvede annualmente alla presentazione alla Commissione di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi futuri del dipartimento. La Commissione, esaminata la relazione, riferisce alle Camere. Art. 28. (Raccolta e trattamento dei dati). 1. Salvo quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, su eventuali danni recati da un uso distorto dei dati raccolti, l'agente di polizia privata è autorizzato al trattamento dei dati anche senza il consenso dell'interessato, salvo il poterne dimostrare l'assoluta necessità al fine di espletare le mansioni previste dalla presente legge e dal mandato del committente. 2. Salvo specifica autorizzazione dell'interessato, i dati raccolti in ottemperanza del mandato ricevuto non possono più essere utilizzati una volta ultimato l'incarico, salvo che in sede giudiziaria da parte dell'agente di polizia privata per la difesa di un proprio diritto ovvero per dimostrare il proprio buon operato. 3. Il titolare di licenza di cui all'articolo 6 è tenuto, altresì, ad adottare modalità idonee a garantire la riservatezza della documentazione raccolta durante il lavoro, conservandola per almeno cinque anni. Art. 29. (Norme transitorie). 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede alla istituzione degli uffici di cui all'articolo 1. 2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a stabilire la forma, le dimensioni e la disposizione del contenuto della tessera e della placca di cui all'articolo 7, unitamente al simbolo del dipartimento. 3. A decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo nazionale degli agenti di polizia privata provvedono, ciascuno per competenza di qualifica e di territorio, ad eleggere in apposite assemblee indette dalle locali questure gli organi degli ordini professionali provinciali. 4. Entro un mese dalla loro costituzione, gli ordini professionali provinciali provvedono all'elezione dei rispettivi ordini professionali nazionali. 5. Fino alla completa costituzione degli organi elettivi e dei rispettivi uffici, l'attività organizzativa spettante agli ordini professionali è svolta a livello provinciale dalle questure competenti per territorio e a livello nazionale dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5. 6. Fino alla completa costituzione degli organi di cui al comma 5, il dipartimento provvede ad organizzare, fornendo il personale esaminatore, le sessioni degli esami necessari per l'ottenimento delle qualifiche di cui all'articolo 6, con cadenza non inferiore ad una ogni quindici giorni. Art. 30. (Entrata in vigore e abrogazioni). 1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il titolo IV del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati. |
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati NESPOLI, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, DORINA BIANCHI, CAMO, CAMPA, CANNELLA, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, CESARO, COLLAVINI, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, COSSA, DI TEODORO, FRAGALA', GRIMALDI, LAMORTE, LIOTTA, LO PRESTI, LUCCHESE, MAZZOCCHI, MEREU, MIGLIORI, MILANATO, MILANESE, NICOTRA, ONNIS, PATRIA, ANTONIO PEPE, PISICCHIO, RAMPONI, RICCIOTTI, ROCCHI, ROMANO, SAIA, SANZA, SERENA, TARANTINO, TUCCI, VILLANI, MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZACCHERA ¾¾¾¾ |
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Nuova disciplina sul trasporto valori e sul servizio scorta a valori |
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Presentata il 7 febbraio 2002
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Onorevoli Colleghi! - Non sembra necessario spendere troppe parole per ricordare quanto sia purtroppo di attualità il problema della sicurezza nel nostro Paese e nel mondo intero, né occorre fornire prove della grande utilità del servizio svolto nel campo della sicurezza pubblica e privata dalle imprese di vigilanza privata e dalle guardie particolari giurate.
Le sempre più frequenti aggressioni messe in atto dalla criminalità comune e non, ai danni dei beni pubblici e dei privati cittadini e i tragici recenti eventi terroristici che hanno sconvolto e continuano a minacciare l'intera collettività hanno riportato in primo piano la questione della sicurezza tra gli interventi prioritari che il Governo è chiamato ad affrontare; sotto il profilo della validità del contributo offerto alla sicurezza pubblica dalla vigilanza privata e sulla necessità di dover urgentemente provvedere al riordino e all'ammodernamento della legislazione in materia, fanno fede le innumerevoli proposte di legge che, nella passata legislatura, sono state presentate al Parlamento da tutti i gruppi politici indistintamente di maggioranza e di opposizione.
Le difficoltà incontrate nell'esame di tali proposte di legge e la stessa complessità della materia che sostanzialmente è ancora disciplinata dalle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, di seguito denominato "testo unico", non hanno sinora reso possibile l'approvazione di un testo legislativo unitario che disciplinasse l'intera materia.
Appare allora preferibile affrontare la problematica dettando nuove regole di comportamento per ciascun settore e per ciascuna forma di svolgimento delle attività di vigilanza privata, da un lato mantenendo in piedi la struttura fondamentale dell'ordinamento del testo unico che, nonostante la sua vetustà, ha mostrato nel corso dei decenni di conservare una sua sostanziale validità, dall'altro lato provvedendo ad apportare tutte quelle modifiche e integrazioni alla normativa vigente che valgano a rendere più moderno, al passo con l'evoluzione della tecnologia, dei costumi e delle relazioni sociali, un complesso normativo ormai obsoleto.
Con la presente proposta di legge si vuole dunque fornire una disciplina nuova a quella particolare forma di vigilanza privata che va sotto il nome di trasporto valori.
Tale settore più di ogni altro ha bisogno di una nuova, urgente e chiara regolamentazione: esso, infatti, pur non essendo previsto esplicitamente nel testo unico e nel relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominato "regolamento" ha avuto già da qualche decennio una diffusione di gran lunga più ampia delle più tradizionali forme di sorveglianza dei beni privati, sino a diventare senza dubbio il più importante servizio di protezione che, nell'era moderna, caratterizzata dallo sviluppo dei traffici e dello scambio di beni, viene richiesto alle imprese private di vigilanza.
Il trasporto di valori tuttavia, non avendo, come si diceva, alcuna specifica disciplina legislativa, è stato sino ad oggi regolamentato, per analogia, dalle norme dettate per la tradizionale vigilanza in sede fissa, operando cioè una forzatura che ha costretto gli operatori del settore ad agire in una gabbia di regole originariamente previste per una tipologia di servizi del tutto diversa e che da un lato limitano ingiustamente la libertà di iniziativa imprenditoriale, dall'altro non sono sempre giustificate da esigenze di pubblica sicurezza.
La presente proposta di legge intende quindi dare una regolamentazione legislativa originale ai servizi di trasporto valori, nelle due forme del trasporto di danaro (trasporto valori propriamente detto) e della scorta a valori, mantenendo peraltro salvi i princìpi fondamentali contenuti nel testo unico in materia di vigilanza privata laddove compatibili con le peculiarità della vigilanza a beni in movimento.
L'esigenza di addivenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in esame trova fondamento sia nell'incertezza in cui sono costretti ad operare le imprese del settore, sia nella preoccupazione più volte manifestata dai maggiori utenti della vigilanza privata (banche, uffici postali, grandi magazzini, eccetera).
Non va infine sottaciuta l'estrema attualità di questa esigenza se si tiene conto dell'enorme sviluppo che avranno i servizi di trasporto di danaro a seguito del corso della nuova moneta unica europea, nonché del progressivo ritiro dalla circolazione della attuale moneta nazionale.
L'articolo 1 della proposta di legge introduce il concetto di trasporto valori e chiarisce, delimitandolo, il contenuto del provvedimento; viene quindi precisato che esso si riferisce esclusivamente ad una particolare attività di vigilanza su beni mobili nel momento del loro spostamento sul territorio, a differenza di quanto avviene per la tradizionale attività di vigilanza statica; contiene le definizioni di trasporto valori, nel senso di trasporto di danaro, e di scorta a valori, ossia di difesa dall'aggressione di qualsiasi bene che rivesta un particolare valore per il proprietario.
Gli articoli 2 e 3 istituiscono, rispettivamente per il trasporto valori e per la scorta a valori, le autorizzazioni che il Ministro dell'interno rilascia a richiesta degli interessati per svolgere tali attività su tutto il territorio nazionale.
Si tratta di una grande novità rispetto alle autorizzazioni rilasciate dai prefetti ai sensi dell'articolo 134 del testo unico per l'esercizio della vigilanza privata in sede fissa, che ha validità esclusivamente nel territorio provinciale dell'autorità concedente: con l'istituzione di una licenza nazionale si supera cosi un'annosa questione che ha creato non pochi problemi di interpretazione e di applicazione delle norme del testo unico, le quali, essendo dettate per la vigilanza fissa, mal si conciliavano con le esigenze e le caratteristiche proprie del trasporto valori, per sua natura svolto con beni in movimento su un territorio sicuramente più ampio dello stretto ambito provinciale.
Viene altresì superata l'altrettanto spinosa questione della validità territoriale del decreto prefettizio di attribuzione della qualifica di guardia giurata.
Le norme in esame contengono anche, altre due importanti novità, costituite rispettivamente dalla istituzione presso il Ministero dell'interno di appositi registri nazionali degli istituti autorizzati al trasporto valori e delle guardie giurate con competenza nazionale e dalla previsione che il Ministro dell'interno possa annualmente, con proprio decreto, fissare le tariffe minime che gli istituti di vigilanza dovranno rispettare per ciascun tipo di servizio, al fine di favorire il rispetto di tutte le prescrizioni e le regole stabilite per lo svolgimento di servizi così delicati e per incentivare gli operatori ad adottare tutti i mezzi e le risorse necessarie per assicurare il massimo grado di sicurezza per il personale, per i committenti e per l'intera collettività.
Una simile previsione in realtà era in qualche modo già contenuta nell'articolo 257 del regolamento, laddove era previsto che nella domanda per ottenere la licenza fossero indicate le tariffe dei servizi e che il prefetto, nel rilasciare la licenza, approvasse tali tariffe. In tale maniera peraltro si erano comportati i prefetti sino ad una decina di anni orsono, allorché, per pianificare in maniera più uniforme tali atti di approvazione, il Ministro dell'interno dispose che i prefetti adottassero annualmente un decreto di fissazione delle tariffe minime.
Più di recente tali disposizioni sono state ritenute non perfettamente aderenti al dettato normativo e ne è stata disposta la revoca, nonostante gli ottimi risultati che tali disposizioni avevano conseguito. Con la norma contenuta nell'articolo 3 viene ripresa la vecchia disposizione e viene definitivamente chiarita la sua portata.
L'articolo 4 disciplina il caso di perdita della qualifica di guardia giurata a seguito del licenziamento dall'istituto di vigilanza-datore di lavoro. La norma contenuta nell'articolo 259 del regolamento prevedeva l'automatica perdita della qualifica al verificarsi del licenziamento, ingenerando non pochi problemi e inutili perdite di tempo per l'operatore che, dopo il licenziamento, veniva riassunto in servizio da altro istituto di vigilanza o da un privato ed era costretto a ripercorrere tutta la trafila burocratica per ottenere nuovamente la qualifica.
La modifica proposta consente soltanto di sospendere in capo al dipendente licenziato la qualifica posseduta per un periodo di un mese, durante il quale il medesimo avrà la possibilità di conseguire una nuova assunzione senza perdere la qualifica.
L'articolo 5 indica le modalità di massima con cui dovranno svolgersi i servizi, lasciando comunque ad una periodica decretazione del Ministro dell'interno l'onere di stabilire nel dettaglio tutte le prescrizioni ritenute utili.
L'articolo 6 disciplina le attività di contazione del danaro e di custodia dei valori in caveaux, di cui non vi era alcuna traccia nel testo unico. Tra le norme transitorie e finali dell'articolo 7 figura la previsione di un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, entro cui le imprese già operanti nel settore dovranno adeguarsi alla medesima.
proposta di legge
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Art. 1. (Definizioni). 1. La presente legge disciplina le attività delle imprese che svolgono servizi di trasporto di valori e servizi di scorta a valori, diverse da quelle di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 di seguito denominato "testo unico". 2. Il servizio di trasporto valori consiste nell'attività esercitata da un istituto di vigilanza privata, già autorizzato ai sensi dell'articolo 134 del testo unico e che sia altresì in possesso dell'autorizzazione del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge volta ad effettuare, per conto di committenti pubblici o privati, trasporto di danaro, previa eventuale contazione del medesimo e custodia in appositi caveaux, nell'ambito del territorio nazionale e, se autorizzato dai relativi Paesi, anche all'estero. 3. Il servizio di scorta ai valori consiste nell'attività di scorta al trasporto, nell'ambito del territorio nazionale, di qualsiasi bene mobile ritenuto di valore dal proprietario, escluso il danaro, al fine di prevenirne la sottrazione o il danneggiamento.
Art. 2. (Autorizzazione al trasporto valori). 1. Gli istituti di vigilanza privata che intendono svolgere servizi di trasporto valori devono produrre apposita domanda di autorizzazione al Ministero dell'interno, allegando alla medesima: a) una copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 134 del testo unico; b) l'elenco delle guardie particolari giurate dipendenti per le quali si chiede il riconoscimento della qualifica valida per l'intero territorio nazionale; c) l'elenco dei mezzi di trasporto blindati in possesso dei requisiti tecnici di sicurezza previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 febbraio 1998, n. 332; d) la descrizione degli impianti e dei sistemi di sicurezza che si intendono utilizzare; e) l'impegno a fornire notizia, almeno tre giorni prima dell'inizio del trasporto per i servizi non ripetitivi, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo da cui si intende effettuare ciascun trasporto, dell'itinerario, della data e degli orari, dell'entità delle somme di danaro trasportate, dei nominativi del committente e del destinatario e delle modalità del trasporto medesimo; f) l'impegno di informare, per ciascun trasporto, i prefetti e i questori delle province che saranno attraversate; g) la tabella delle tariffe minime adottate per ciascun tipo di servizio, in relazione anche ai mezzi e al numero delle guardie giurate utilizzate; h) l'indicazione dell'armamento in dotazione al persona e gli orari di servizio continuativo di ciascuna guardia. 2. Il Ministro dell'interno, esaminate le domande presentate ai sensi del comma 1 del presente articolo, svolge una istruttoria per accertare il possesso dei requisiti previsti dal testo unico e dal regolamento di esecuzione del medesimo testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, acquisendo eventuali pareri dagli uffici territoriali del governo, e delle questure che ritenga di consultare, affinché possa essere garantita l'osservanza di tutte le misure di sicurezza; valutate la idoneità delle tariffe minime indicate nella domanda di cui al comma 1 del presente articolo, e la sicurezza dei servizi, autorizza con proprio decreto l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo e approva la tabella delle tariffe prodotta. A tale fine il Ministro dell'interno adotta annualmente un decreto che indichi le tariffe minime applicabili per ciascun tipo di servizio al fine di garantire la massima trasparenza del settore. 3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è ammessa la rappresentanza. 4. Il Ministro dell'interno, nell'autorizzazione, detta le prescrizioni ritenute opportune per garantire il massimo grado di sicurezza e porre limiti alle modalità di svolgimento dei servizi, quali l'interdizione di alcuni itinerari o la fissazione di un valore massimo delle somme trasportabili in un viaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5. 5. Il Ministro dell'interno, svolti gli opportuni accertamenti, con proprio provvedimento estende a tutto il territorio nazionale la validità della qualifica di guardia particolare giurata per il personale indicato nella domanda di cui al comma 1. 6. Presso il Ministero dell'interno sono istituiti il registro degli istituti di vigilanza autorizzati al trasporto valori e il registro delle guardie particolari giurate autorizzate sul territorio nazionale per il trasporto valori. 7. Le autorizzazioni al servizio di trasporto valori e i riconoscimenti della validità nazionale della qualifica delle guardie giurate sono comunicati dal Ministero dell'interno agli uffici territoriali del Governo e alle questure e hanno la durata di tre anni, salva la verifica annuale svolta dai prefetti del luogo ove ha sede sociale l'istituto, circa il mantenimento dei requisiti richiesti. Al venir meno anche di uno dei requisiti il prefetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno proponendo l'eventuale revoca dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
Art. 3. (Autorizzazione al servizio di scorta a valori). 1. I proprietari di beni mobili di valore che intendano avvalersi di guardie giurate, autorizzate ai sensi dell'articolo 133 del testo unico e gli istituti di vigilanza privata che intendano effettuare servizi di scorta a valori presentano apposita domanda di autorizzazione al Ministro dell'interno, allegando alla medesima la documentazione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e h) del comma 1 dell'articolo 2, e, limitatamente agli istituti di vigilanza, la tabella delle tariffe di cui alla lettera g) del medesimo comma 1 dell'articolo 2. 2. Al servizio di scorta a valori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, circa le autorizzazioni rilasciate dal Ministro dell'interno, fatta eccezione, per le istanze prodotte da privati proprietari dei beni, delle prescrizioni riguardanti la tabella delle tariffe. 3. Presso il Ministero dell'interno sono istituiti il registro degli istituti di vigilanza privata autorizzati alla scorta a valori e il registro delle guardie particolari giurate munite del riconoscimento della validità nazionale della propria qualifica per la scorta a valori, siano essi dipendenti da istituti di vigilanza o da privati. 4. L'autorizzazione al servizio di scorta a valori e il riconoscimento della validità nazionale della qualifica delle guardie giurate, sono comunicati dal Ministero dell'interno agli uffici territoriali del governo e alle questure e hanno validità per tre anni, salva la verifica annuale svolta dai prefetti del luogo ove ha sede sociale l'istituto di vigilanza ovvero ove ha la residenza il proprietario dei beni, circa il mantenimento dei requisiti richiesti. Al venire meno di uno di tali requisiti il prefetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno proponendo l'eventuale revoca della autorizzazione.
Art. 4. (Perdita della qualifica di guardia giurata). 1. L'articolo 259 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente: "Art. 259. - 1. Salvo quanto previsto dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 2773, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta. 2. Devono altresì essere comunicati al prefetto gli elenchi e le relative variazioni degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono. 3. Il licenziamento della guardia giurata comporta l'automatica sospensione della sua qualifica per la durata di un mese: in caso di riassunzione da parte del medesimo o di altro datore di lavoro cessa la sospensione e la guardia riacquista la propria qualifica; scaduto il termine di un mese senza che sia intervenuta una nuova assunzione in servizio la qualifica di guardia giurata viene definitivamente persa e il datore di lavoro consegna al prefetto il decreto di nomina. 4. Durante il periodo di sospensione della qualifica di cui al comma 3 resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata. 5. La perdita della qualifica di guardia giurata per cessazione dal servizio determina anche la perdita del riconoscimento della validità nazionale della qualifica medesima, sia per le guardie autorizzate al trasporto valori che per quelle autorizzate alla scorta valori".
Art. 5. (Modalità di svolgimento dei servizi di trasporto valori e di scorta a valori). 1. Il trasporto valori e la scorta a valori devono essere effettuati con mezzi blindati di proprietà o nella piena ed esclusiva disponibilità dell'istituto di trasporto valori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e con a bordo guardie giurate armate, compreso l'autista, che abbiano avuto dal Ministro dell'interno il riconoscimento della validità di tale qualifica per il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 3, comma 3, nonché con l'eventuale impiego di auto di scorta ai furgoni portavalori, con a bordo guardie giurate armate. 2. La scorta a valori può essere svolta da guardie particolari giurate armate dipendenti dal proprietario dei beni da trasportare e autorizzate ai sensi dell'articolo 133 del testo unico che abbiano avuto il riconoscimento del Ministro dell'interno della validità della qualifica per il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, oppure da istituti di vigilanza privata già in possesso della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico, con proprie guardie giurate; in quest'ultimo caso l'istituto deve essere in possesso della autorizzazione del Ministro dell'interno di cui all'articolo 3 e le guardie particolari giurate da esso dipendenti devono essere munite del riconoscimento della validità della qualifica per il territorio nazionale ai sensi degli articoli 2, comma 5, e 3, comma 3. 3. I beni scortati possono essere trasportati su mezzi di proprietà o nella piena disponibilità del titolare dei beni ovvero su mezzi di un qualsiasi trasportatore in possesso di autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi. In entrambi i casi i mezzi di trasporto devono essere adeguati, compatibilmente con il tipo di merce trasportato, alle caratteristiche ed alle prescrizioni che il Ministro dell'interno detta nella autorizzazione. 4. Il Ministro dell'interno stabilisce, con propri decreti, i valori massimi delle somme trasportabili in ciascun servizio di trasporto valori, provvedendo, altresì al loro periodico aggiornamento. 5. Con i decreti di cui al comma 4 il Ministro dell'interno fissa, altresì, il numero minimo di guardie, non inferiore comunque a due, da utilizzare per ogni servizio, nonché l'armamento di dotazione ed ogni altra prescrizione utile alla sicurezza di tali servizi. 6. I furgoni blindati e le auto di scorta devono possedere le caratteristiche tecniche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 febbraio 1998, n. 332. 7. Ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, i questori sono incaricati di adottare un apposito regolamento di servizio disciplinante l'attività degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate da essi dipendenti che svolgono servizi di trasporto valori e di scorta a valori.
Art. 6. (Contazione del danaro e caveaux). 1. L'autorizzazione al trasporto valori di cui all'articolo 2 comprende anche l'autorizzazione alla contazione del danaro e al suo deposito in caveaux di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto di vigilanza privata. La contazione del danaro può avvenire presso i locali del committente o presso i caveaux degli istituti; in tale ultimo caso il titolare dell'istituto deve darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza con precisa descrizione delle caratteristiche dei locali e dei sistemi di difesa passiva installati, impegnandosi altresì a tenere costantemente aggiornato in un apposito registro, anche informatico, la situazione delle somme di danaro giacenti, la proprietà di tali somme ed eventualmente il destinatario delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza accerta l'idoneità dei locali e detta le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere. 2. L'autorizzazione al servizio di scorta a valori di cui all'articolo 3 comprende anche l'autorizzazione agli istituti di vigilanza privata ad effettuare, in caso di tali servizi, sopralluoghi presso i locali dei committenti, al fine di redigere, d'intesa con i committenti medesimi, elenchi analitici dei beni da scortare con relative stime dei valori dei beni stessi.
Art. 7. (Norme transitorie e finali). 1. Alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico e del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. 2. Gli istituti di vigilanza privata che già svolgono servizi di trasporto valori o di scorta a valori sono tenuti a adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.
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N. 2393
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati ASCIERTO, LA RUSSA ¾¾¾¾ |
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Presentata il 21 febbraio 2002
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Onorevoli Colleghi! - Tutte le indagini demoscopiche indicano come la gran parte degli italiani identifichi nella criminalità la maggiore preoccupazione e avverta quindi la sicurezza come un bisogno primario.
Anche se le statistiche rivelano un qualche miglioramento nel numero dei reati commessi nel 2000 rispetto al 1999, la situazione rimane pur tuttavia assai grave.
Il quoziente di criminalità è passato in Italia da 1.500 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti nel 1950 a 1.700 nel 1969, a 3.727 nel 1979, a 3.950 nel 1989, a oltre 5.000 dal 1995 in avanti.
Tra l'inizio degli anni cinquanta e la fine del secolo passato i furti denunciati in Italia sono passati da meno di 600 ogni 100.000 abitanti a più di 3.000, le rapine da meno di 8 a più di 120, con un aumento del 500 per cento nel primo caso e del 1.500 per cento nel secondo.
Oltretutto vi è da tenere presente che questi dati si riferiscono ai soli delitti denunciati, mentre l'alto numero di reati che rimane ad opera di ignoti (il 96,4 per cento dei furti e l'85 per cento delle rapine, nel 1999) sospinge in misura sempre maggiore le vittime a non sporgere denuncia.
Questa situazione è alla base del senso di insicurezza che induce gli italiani ad indicare la delinquenza comune come il problema che desta maggiore preoccupazione (si veda l'indagine del CENSIS del luglio 2000 sulle paure degli italiani), più della disoccupazione, del traffico, della droga.
Nel primo rapporto sullo stato della sicurezza in Italia presentato dal Ministero dell'interno nel febbraio del 2001, l'andamento del fenomeno criminoso nel corso dell'ultimo trentennio è analizzato minuziosamente, reato per reato. Ad esso si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Se questa è la situazione, chi è preposto alla funzione legislativa non può sottrarsi a cercare ogni possibile soluzione volta a rendere meno grave il problema e a ridare fiducia e tranquillità ai cittadini.
La tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico è indubbiamente compito della pubblica amministrazione, e in tale senso il Governo, il Ministero dell'interno, le Forze dell'ordine e le amministrazioni locali, ognuno per la parte di propria competenza, sono costantemente impegnati a fare fronte all'emergenza criminalità.
Pur tuttavia vi è da notare che chi è portato a delinquere tende a colpire là dove più facilmente ritiene di poter agire e, soprattutto, là dove ritiene di poter trarre maggior utili dalle sue imprese.
Per questo motivo già da alcuni decenni in numerosi Stati europei ed extraeuropei sono state introdotte normative sulla sicurezza privata volte a regolamentare le attività di chi è maggiormente soggetto al rischio di subire reati contro il patrimonio e di chi offre fornitura di beni e di servizi per la prevenzione dei crimini.
L'intervento legislativo nei confronti dei primi soggetti trova giustificazione nel fatto che il compimento di un furto o di una rapina non rappresenta solo un danno per chi direttamente lo subisce, ma costituisce un pericolo per l'incolumità di chi, a qualsivoglia titolo, viene coinvolto suo malgrado nell'evento e, più in generale, un danno per l'intera società, in quanto ogni appropriazione indebita alimenta il giro di affari della malavita e sospinge quest'ultima a reinterare i crimini e ad investire i propri guadagni in ulteriori traffici illeciti.
Si noti che proprio sulla base di queste considerazioni in Italia è stato emanato il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante norme in materia di sequestri di persona. Per risolvere questo grave problema fu introdotto il blocco dei beni dei familiari per impedire il pagamento dei riscatti, e il numero dei sequestri scese dai 357 del 1991 ai 103 del 1996, 118 del 1997, 176 del 1998 e 163 nel 1999.
La regolamentazione dell'attività di chi fornisce impianti e servizi di sicurezza rappresenta invece un doveroso intervento dello Stato a tutela degli utilizzatori di questi impianti e servizi, intervento tanto più doveroso nel momento in cui il ricorso agli stessi viene fatto in ossequio ad una norma di legge o comunque per coadiuvare l'opera della pubblica amministrazione nel prevenire e reprimere il compimento dei reati.
In un'ottica più allargata, destano grave preoccupazione anche i reati relativi alla sottrazione di tecnologie ed informazioni, che portano talvolta gravi danni alle aziende e all'intero "sistema Paese", causando perdite che possono ripercuotersi anche sul livello occupazionale dei lavoratori. In questo campo si ritiene che debbano ottenere un riconoscimento le figure professionali dei security manager delle aziende private e dei consulenti di sicurezza, che molte volte mettono a disposizione le loro competenze professionali per aiutare le autorità alla soluzione di problematiche di interesse non solo privato, ma addirittura nazionale.
Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, si propone ora di introdurre anche in Italia una normativa, recata dalla presente proposta di legge sulla sicurezza privata, volta a rendere più difficoltose e meno remunerative le imprese criminose contro la proprietà e, al tempo stesso, a regolamentare in modo serio ed efficace la fornitura di impianti e servizi di sicurezza anticrimine.
Al fine di non imporre obblighi eccessivamente onerosi ai destinatari delle norme, la presente proposta di legge non identifica direttamente le misure di sicurezza da adottare, ma si limita a fissare dei princìpi e a stabilire alcuni modelli organizzativi, demandando al regolamento di attuazione della legge l'istituzione di una commissione permanente presso il Ministero dell'interno con il compito di individuare tali misure, tenendo conto delle esigenze di tutti i soggetti. Tale commissione, infatti, è composta da esperti e da rappresentanti delle categorie, i quali propongono e coordinano l'adozione dei sistemi più innovativi che il progresso tecnico e tecnologico mette nel tempo a disposizione. A fronte dell'adozione di tali misure sono previste agevolazioni secondo il principio di sussidiarietà.
Relativamente al settore più delicato nell'ambito della sicurezza privata, e cioè quello della vigilanza, le norme proposte intendono liberalizzare e al tempo stesso mantenere sotto controllo la concessione delle licenze e le attività svolte, attività che, è bene ricordare, sono ancora regolamentate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ogni successiva regolamentazione è avvenuta mediante emanazione di circolari del Ministero dell'interno, circolari che hanno sovente dato adito a rimostranze da parte degli utenti ed anche dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Né d'altra parte si può omettere di stabilire nuove regole per un'attività così soggetta alle novità della tecnica e alle forme in cui si manifesta la criminalità. Il settore del trasporto valori, in particolare, suscita grande apprensione, avuti presenti i recenti efferati attacchi nel corso dei quali hanno perso la vita numerose guardie giurate. La commissione permanente sulla sicurezza privata avrà tra i suoi primari obiettivi quello di individuare e imporre misure che limitino al massimo ogni rischio per la vita umana, facendo ricorso a sistemi di protezione basati in modo sempre più spinto sulla componente tecnologica.
La presente proposta di legge, nel ribadire innanzitutto che il monopolio dell'uso della forza ai fini della sicurezza appartiene allo Stato, come riserva originaria, delega determinate attività, oggi necessarie nella società civile, mediante autorizzazione (e non concessione!) a tutela dell'incolumità delle persone e della proprietà, sia mediante attività preventiva che di contrasto, purché esercitata nella flagranza del reato.
Ne discende una riqualificazione giuridica delle guardie giurate (con il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, erano "agenti di pubblica sicurezza" e con il regio decreto 4 giugno, 1914 n. 563, potevano prestare opera ausiliaria ai comuni), che nella proposta sono definite agenti di sicurezza, con la qualifica di incaricati di pubblico servizio ed ai quali competono le qualifiche e le attribuzioni, con riguardo all'ufficio proprio o al servizio espletato, dei pubblici ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
e conclamata anche la dottrina. Pensiamo agli effetti, a seguito di un conflitto a fuoco, sul nomen iuris della fattispecie che diverrà "uso legittimo delle armi". Pensiamo a quanti fatti del genere succedono ogni giorno e quante guardie giurate hanno perso la vita o sono accusate di omicidio per uno stipendio da 1.650.000 lire al mese.
Con queste attribuzioni e con quella di "ausiliari di pubblica sicurezza" quando comandati dall'Autorità di pubblica sicurezza, abbiamo messo le premesse - ora sì - per un loro moderno impiego a fianco delle Forze dell'ordine.
Nella proposta di legge sono stati inseriti una serie di istituti nuovi frutto di centinaia di circolari ministeriali, della giurisprudenza e di pronunciamenti delle Autorità indipendenti e delle supreme magistrature.
La proposta di legge cerca di risolvere il problema del concentramento di monopoli ed oligopoli per un verso riconfermando e rafforzando la natura "autorizzatoria" ed istituzionale, che dovrà essere condotta in prima persona, per un altro contemperando con il liberismo costituzionalmente previsto con l'articolo 41 della Costituzione, uscendo dal "feudo" prefettizio della provincia, ma non più di tanto.
Dalla pratica quotidiana dei processi e delle liti, nelle quali sempre e solo è chiamato il titolare della licenza abbiamo cercato di dare nuove attribuzioni al titolare, ai fini del valore delle prove.
E' stata definita l'attività tipica della vigilanza, dalla quale discende chiarezza nella contrattualistica e che dirime per il futuro migliaia e migliaia di cause (e di dissesti) che hanno attribuito all'attività di vigilanza - nella magna confusio- funzione assicurativa.
Un distinguo netto è posto tra le attività di vigilanza (in regime autorizzatorio) e le altre attività di sicurezza che producono, vendono, installano e mantengono apparecchiature anticrimine. Naturalmente non ci sono sfuggiti i progettisti, i valutatori, anche riferiti a qualità, ambiente e salute, e tutta la vasta e variegata gamma dei consulenti e dei consulenti tecnici. Ed in questo contesto la relativa formazione e la scuola.
Come detto, la proposta di legge delinea gli istituti ed il regolamento darà una disciplina ordinata per una visione moderna con la quale questo Governo vuole affrontare tutti gli aspetti e le facce del poliedro sicurezza. Confidiamo quindi che la presente proposta di legge possa contribuire a contrastare efficacemente l'attività criminosa, sollevando al tempo stesso gli organi di polizia, in ossequio al principio di sussidiarietà, da quelle funzioni che possono essere utilmente svolte da soggetti privati.
proposta di legge
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Capo I DIRITTO ALLA SICUREZZA E ATTIVITA' PER GARANTIRNE L'ESERCIZIO
Art. 1. (Princìpi generali). 1. Ogni persona ha diritto di vivere senza subire o senza avere il timore di subire offese alla propria incolumità fisica, alle attività che legittimamente svolge e ai beni che legittimamente possiede. 2. Le attività volte a garantire l'esercizio del diritto di cui al comma 1, la salvaguardia dell'ordine pubblico, l'incolumità delle persone e la tutela della proprietà, sono di competenza dello Stato che le svolge, tramite le autorità di pubblica sicurezza, in modo imparziale a favore di tutte le persone fisiche e giuridiche presenti sul territorio nazionale. 3. Ogni cittadino ha diritto alla protezione da parte dello Stato, ed ha, altresì, il dovere di non agevolare il compimento di reati, diretti contro se stesso o contro tutti, con comportamenti attivi od omissivi. 4. Le persone fisiche e giuridiche che per circostanze inerenti la propria personalità o per l'attività svolta sono maggiormente soggette al rischio o al timore di subire offese hanno il dovere di porre in atto concrete misure volte a prevenire e a contrastare il compimento di ogni offesa, nei termini, con gli strumenti e i controlli previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 11.
Art. 2. (Attività di prevenzione e di contrasto). 1. Le attività di prevenzione e di contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà svolte mediante l'impiego di personale, anche se non armato, per conto o a beneficio di terzi, possono essere esercitate da istituti privati di vigilanza esclusivamente su delega dell'autorità di pubblica sicurezza e nei termini e con i controlli previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. Ai fini del presente comma, non costituiscono attività di prevenzione le attività relative alla progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi tecnici e tecnologici. 2. L'attività di contrasto si esercita nella flagranza del reato e si conclude al termine dell'attività criminosa. 3. Le attività di produzione, vendita, installazione e manutenzione di impianti e di sistemi tecnici e tecnologici per la prevenzione e il contrasto dei crimini possono essere esercitate da chiunque nei termini e con i controlli previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. 4. Ogni attività repressiva, successiva alla consumazione di un crimine e conseguente all'attività di contrasto o di investigazione, è di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza nei termini e con le garanzie previsti dalla legislazione vigente.
Art. 3. (Commissione permanente sulla sicurezza privata). 1. Presso il Ministero dell'interno è istituita la commissione permanente sulla sicurezza privata, con il compito di: a) adempiere alle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione, nonché da altre norme di legge o di regolamento; b) provvedere alla definizione e all'aggiornamento dei riferimenti procedurali e delle disposizioni impartite in ragione del mutare delle condizioni o delle conoscenze tecniche; c) vigilare sul rispetto della presente legge da parte di tutti i soggetti interessati; d) adottare o promuovere provvedimenti e sanzioni in relazione al compimento di fattispecie predefinite. 2. Il regolamento di attuazione della presente legge determina la composizione, l'ordinamento ed il funzionamento della commissione permanente sulla sicurezza privata e della conferenza generale nazionale dei titolari degli istituti privati di vigilanza di cui all'articolo 11.
Capo II PERSONE FISICHE E GIURIDICHE A RISCHIO
Art. 4. (Persone fisiche e giuridiche a rischio). 1. Ai fini della presente legge: a) sono persone fisiche a rischio coloro che, per l'attività o la professione svolta o per il patrimonio legittimamente posseduto, possono subire o avere timore di subire offesa; b) sono persone giuridiche a rischio le imprese presso le quali sono utilizzati o custoditi in via continuativa beni materiali o immateriali di cospicuo valore, facilmente asportabili e commerciabili o riutilizzabili da terzi, ovvero le imprese industriali, commerciali o di servizi che in ragione della loro attività o per la loro rilevanza economica o sociale, possono essere, o avere timore di essere, oggetto di offesa. 2. Le persone fisiche a rischio possono avvalersi dell'attività di istituti privati di vigilanza e di agenzie di investigazione per prevenire e contrastare il verificarsi di fatti in danno della persona o dei beni propri, con i controlli e nei termini previsti dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione e dalle norme vigenti che regolano le attività dei citati istituti ed agenzie. 3. Le persone fisiche a rischio e chiunque agisca per conto delle stesse, successivamente alla notizia di un pericolo, di minaccia o di una offesa ricevuta, devono attenersi alle disposizioni inpartite dall'autorità di pubblica sicurezza. 4. Le persone giuridiche a rischio devono: a) nominare un responsabile della sicurezza anticrimine, idoneamente qualificato, ove abbiano cinquanta o più dipendenti; b) prevedere un piano di sicurezza anticrimine, periodicamente aggiornato, che includa specifiche attività di formazione, iniziale e permanente, dei dipendenti esposti a rischio o addetti alla sicurezza anticrimine; c) adottare misure idonee per prevenire e contrastare il compimento di atti criminosi a danno del proprio patrimonio, dei propri dipendenti e di coloro che con esse si relazionano. 5. Il regolamento di attuazione della presente legge individua: a) le tipologie delle imprese a rischio e le relative misure minime di prevenzione e di contrasto; b) il profilo professionale ed i criteri di qualificazione del responsabile della sicurezza anticrimine; c) i criteri generali di formulazione del piano di sicurezza anticrimine; d) le modalità ed i termini di segnalazione ai competenti uffici pubblici delle informazioni di cui al comma 6. 6. A cura della commissione permanente sulla sicurezza privata è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito elenco delle persone giuridiche a rischio, nel quale sono riportati: a) denominazione, ragione sociale e sede dell'impresa a rischio; b) nominativo, domicilio e recapiti del legale rappresentante; c) nominativo, domicilio e recapiti del responsabile della sicurezza anticrimine, se previsto; d) elenco e riferimenti logistici dei punti operativi interessati alle tipologie di rischio individuate nel regolamento di attuazione della presente legge; e) dichiarazione di rispondenza, rilasciata dal legale rappresentante e, se previsto, dal responsabile della sicurezza anticrimine, alle misure di prevenzione e di contrasto di cui al comma 5, lettera a), per ciascuno dei punti operativi di cui alla lettera d) del presente comma; f) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante o, in sua vece, dal responsabile della sicurezza anticrimine, attestante la predisposizione e la validità attuale del piano di sicurezza anticrimine; g) modalità e termini di conservazione della documentazione afferente le misure di sicurezza programmate o realizzate. 7. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio, per la valutazione, l'organizzazione la realizzazione e la gestione delle misure di sicurezza possono avvalersi dell'opera di consulenti iscritti in un apposito registro istituito dalla commissione permanente sulla sicurezza privata presso il Ministero dell'interno. 8. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio per l'esercizio dell'attività di vigilanza individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, devono avvalersi di istituti privati di vigilanza muniti di valida autorizzazione tenuto conto della competenza territoriale. 9. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di sicurezza devono avvalersi di fornitori di beni e di servizi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
Art. 5. (Principio di sussidiarietà). 1. Gli oneri sostenuti dalle persone fisiche e giuridiche a rischio per l'adozione di misure di autotutela sono soggetti ad agevolazioni, secondo il principio di sussidiarietà. 2. Gli istituti privati di vigilanza di cui all'articolo 6, in ragione di servizi di interesse generale per la collettività da essi svolti beneficiano di agevolazioni e di detrazioni fiscali, secondo il principio di sussidiarietà, determinate da leggi o da appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.
Capo III VIGILANZA PRIVATA Sezione I Istituti privati di vigilanza
Art. 6. (Istituti privati di vigilanza). 1. Gli istituti privati di vigilanza sono i soggetti giuridici ai quali lo Stato delega, mediante apposita autorizzazione, l'esercizio, sotto il controllo dell'autorità di pubblica sicurezza, delle attività di prevenzione e di contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà, come definite all'articolo 2. 2. L'autorizzazione è rilasciata dalla commissione permanente sulla sicurezza privata ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea che ne fanno richiesta, tenuto conto dei requisiti personali del richiedente e degli amministratori dell'impresa, della idoneità ed efficacia dello svolgimento dell'attività nonché della situazione della sicurezza pubblica esistente sul territorio di riferimento, come definiti nel regolamento di attuazione della presente legge. 3. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza può essere svolto in forma individuale o societaria. 4. L'autorizzazione è rilasciata ai legali rappresentanti degli istituti privati di vigilanza; per il diniego o la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge. 5. L'autorizzazione consente agli istituti privati di vigilanza di operare nella provincia per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione stessa o nelle province limitrofe, nell'ambito della medesima regione, o in via eccezionale, in una o più province situate nel territorio delle regioni confinanti, ovvero di operare nell'intero territorio nazionale per i servizi individuati dall'articolo 8, comma 2, in base al contenuto dispositivo dell'atto autorizzatorio. 6. Il titolare dell'autorizzazione è comandante del Corpo privato di vigilanza, che è tenuto a dirigere personalmente. Egli è responsabile, altresì, delle attività amministrative aventi particolare rilievo ed è tenuto a partecipare al capitale dell'impresa. Al comandante, in quanto intestatario del provvedimento autorizzatorio generale, competono le attribuzioni proprie degli agenti di sicurezza. 7. La rappresentanza degli istituti privati di vigilanza è prevista, in via ordinaria, solo per rami di attività, per competenze o per affari, considerate la vastità e l'importanza dell'impresa, con procura institoria. 8. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente per un pari periodo, a condizione che non intervengano mutamenti nel contenuto dispositivo o nei presupposti dello stesso atto autorizzatorio. 9. La commissione permanente sulla sicurezza privata approva o, qualora non pervengano ad esse richieste in merito, determina, per ogni istituto privato di vigilanza: a) l'uniforme e i segni distintivi; b) l'equipaggiamento, l'armamento, i mezzi di protezione ed i supporti tecnici e logistici di cui l'agente di sicurezza deve disporre nell'esercizio di ciascuna tipologia di servizio. 10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli istituti privati di vigilanza, di natura privatistica, è regolato da un contratto collettivo nazionale di lavoro, che deve tenere conto, oltre che della specificità del settore, anche delle indicazioni eventualmente fornite dalla commissione permanente sulla sicurezza privata. 11. Le attività, l'organizzazione e la modalità di esercizio dell'impresa degli istituti privati di vigilanza sono stabilite con un regolamento interno approvato dal prefetto della provincia per la quale è rilasciata l'autorizzazione e recante altresì le caratteristiche del Corpo e dei servizi. 12. La responsabilità contrattuale nel rapporto di vigilanza è regolata ai sensi della legislazione vigente in materia ed, in particolare, delle disposizioni del codice civile, tale responsabilità è correlata alle attività che gli istituti stessi dichiarano di poter prestare a favore dei soggetti richiedenti e non è soggetta alla stipula di ulteriori politiche assicurative.
Sezione II Agenti di sicurezza
Art. 7. (Agenti di sicurezza). 1. L'attività di agente di sicurezza può essere svolta solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza. 2. L'agente di sicurezza, nell'esercizio della sua attività, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. 3. All'agente di sicurezza, con riguardo all'ufficio proprio o al servizio espletato, competono le qualifiche e le retribuzioni proprie dei pubblici ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, che svolgono temporaneamente con natura ausiliaria. Quando comandato dall'autorità di pubblica sicurezza ed esclusivamente per il servizio espletato, ad esso competono le attribuzioni proprie degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza. 4. I verbali redatti dagli agenti di sicurezza si riferiscono alle operazioni svolte nel servizio d'istituto e fanno fede, in giudizio, fino a querela di falso. 5. Le guardie particolari giurate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano incaricate da enti pubblici o da soggetti privati alla vigilanza o alla custodia delle rispettive proprietà mobiliari o immobiliari possono continuare a prestare la loro opera per un periodo massimo di tre anni. Allo scadere di tale termine i citati enti o soggetti, possono affidare i servizi resi dalle medesime guardie ed un istituto privato di vigilanza, con l'eventuale richiesta allo stesso di assumere alle proprie dipendenze le guardie già addette a tali servizi. 6. Il decreto di nomina ad agente di sicurezza è rilasciato a persone in possesso di idonei requisiti formativi, psico-fisici, attitudinali e di buona reputazione ed è a tempo indeterminato. 7. La nomina ad agente di sicurezza è disposta su istanza del titolare dell'istituto privato di vigilanza, mediante rilascio di decreto da parte del prefetto della provincia in cui l'istituto privato di vigilanza è autorizzato ad operare e nella quale l'agente presta prevalentemente la sua attività. 8. La nomina ad agente di sicurezza comporta il rilascio del porto d'armi, a tassa di concessione ridotta, che deve essere rinnovato annualmente. 9. Gli agenti di sicurezza possono portare armi anche al di fuori dell'ambito del servizio comandato. 10. In caso di perdita dei requisiti personali richiesti ai sensi del comma 6, la nomina ad agente di sicurezza e il porto d'armi sono immediatamente sospesi. La revoca della nomina ad agente di sicurezza e del porto d'armi hanno valore su tutto il territorio nazionale. 11. Presso ogni ufficio territoriale del Governo è istituito il registro degli agenti di sicurezza; un agente di sicurezza può essere iscritto a un solo registro, ferma restando la facoltà di operare in ogni provincia in cui l'istituto privato di vigilanza da cui dipende è autorizzato ad esercitare la propria attività. 12. Il regolamento di attuazione della presente legge indica le modalità di formazione, di aggiornamento e di pubblicità del registro di cui al comma 11. 13. La commissione permanente sulla sicurezza privata stabilisce i requisiti per l'accesso ed il programma dei corsi per il conseguimento dell'idoneità ad agente di sicurezza nonché per la relativa riqualificazione dopo la prima nomina. 14. I corsi di formazione professionale degli agenti di sicurezza sono di competenza delle regioni. 15. L'agente di sicurezza presta servizio nei modi e nei tempi indicati dalla direzione dell'istituto privato di vigilanza ed è tenuto ad aderire alle richieste avanzate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria per ragioni di servizio. In tali casi, la possibile interruzione del normale servizio d'istituto non può essere censurata dalla direzione dell'istituto privato di vigilanza né invocata dal committente del servizio quale causa di rescissione del contratto.
Sezione III Servizi di vigilanza
Art. 8. (Servizi di vigilanza). 1. I servizi di vigilanza hanno il fine di prevenire o di contrastare il compimento di reati contro la persona e contro il patrimonio. 2. E' attività tipica di vigilanza quella che si estrinseca nell'esercizio dei poteri dell'agente di sicurezza con un rapporto diretto ed immediato sul bene vigilato. 3. I servizi di vigilanza, individuati nel regolamento di attuazione della presente legge, oltre che dalle forze dell'ordine, possono essere svolti solo dagli agenti di sicurezza. 4. Gli agenti di sicurezza, al fine di assicurare una maggiore efficacia dei servizi espletati sono abilitati ad usare automezzi, segnali luminosi ed acustici e palette, diversi per colore e per forma da quelli in uso alle Forze di polizia, previa autorizzazione del prefetto. 5. La commissione permanente sulla sicurezza privata fissa le modalità generali e le misure minime di sicurezza per lo svolgimento dei servizi di vigilanza. 6. Gli agenti di sicurezza non possono essere distratti dai servizi di vigilanza loro assegnati per essere adibiti a servizi diversi da quelli individuati dal regolamento di attuazione della presente legge, se non per brevi periodi di tempo. 7. Gli istituti privati di vigilanza possono assumere, oltre agli agenti di sicurezza, personale da destinare alla effettuazione di servizi diversi da quelli di vigilanza, a condizione che tali servizi rientrino nell'oggetto sociale e nei requisiti della capacità d'impresa.
Capo IV AZIENDE CHE PRODUCONO, VENDONO ED INSTALLANO APPARECCHIATURE ANTICRIMINE
Art. 9. (Aziende che producono, vendono ed installano apparecchiature anticrimine). 1. La commissione permanente sulla sicurezza privata provvede alla individuazione: a) dei requisiti tecnici e professionali delle imprese o delle ditte individuali che producono, vendono, realizzano, installano o curano la manutenzione di impianti e di sistemi anticrimine, inclusi i requisiti di idoneità anche professionale per specifiche posizioni dirigenziali e di coordinamento, individuate dal regolamento di attuazione della presente legge; b) dei termini e delle modalità di formazione, di aggiornamento e di pubblicità degli elenchi o registri relativi ai soggetti di cui alla lettera a); c) delle norme tecniche nazionali e dell'Unione europea di riferimento o, in mancanza, dei criteri sostitutivi o di equivalenza, per le apparecchiature anticrimine e per i collegamenti con le centrali operative delle forze dell'ordine e degli istituti privati di vigilanza.
Capo V SANZIONI. NORME FINALI
Art. 10. (Sanzioni). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi e dei criteri direttivi da essa desumibili, un decreto legislativo per la determinazione delle ipotesi di violazione della presente legge e delle relative sanzioni.
Art. 11. (Regolamento di attuazione). 1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge, recante in particolare: a) per la commissione permanente sulla sicurezza privata di cui all'articolo 3: 1) la composizione; 2) l'ordinamento; 3) le modalità di funzionamento, ivi compresa l'istituzione della conferenza nazionale dei titolari degli istituti privati di vigilanza; b) per le persone giuridiche a rischio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5: 1) la tipologia; 2) il profilo professionale e i criteri di qualificazione del responsabile della sicurezza anticrimine; 3) i criteri generali di formulazione del piano specifico di sicurezza anticrimine; 4) le modalità e i termini di segnalazione ai competenti uffici pubblici delle informazioni; c) per gli istituti privati di vigilanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 2: 1) i requisiti personali del richiedente e degli amministratori; 2) i requisiti essenziali della capacità d'impresa nello svolgimento dell'attività; 3) gli elementi di rilevazione della situazione della sicurezza pubblica esistente sul territorio di riferimento; d) per gli agenti di sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 12, le modalità di formazione, di aggiornamento e di pubblicità del registro degli agenti di sicurezza, di cui al medesimo articolo 7, comma 11; e) l'individuazione dei servizi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3; f) le modalità per l'adeguamento alla disciplina stabilita dalla presente legge ed i relativi termini di attuazione, che non possono comunque superare i tre anni a decorrere dalla data in vigore dalla medesima legge. Art. 12. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N. 2508
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati MARRAS, VITALI ¾¾¾¾ |
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Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate |
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Presentata il 12 marzo 2002
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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente delega agli uffici territoriali del Governo e alle questure il compito di controllo degli istituti di vigilanza privata.
Purtroppo continuano a verificarsi casi in cui le guardie particolari giurate lavorano in condizioni sempre più precarie, con gravi rischi per la propria sicurezza e incolumità, mettendo a repentaglio la sicurezza degli stessi cittadini.
In particolare si registrano casi di attività totalmente abusive. Si tratta di società che non dispongono neppure del decreto prefettizio obbligatorio per operare. Basti pensare che nella sola città di Roma, la questura ha denunciato 38 casi abusivi rispetto a 35 istituti regolari.
Risulterebbero, a questo proposito, migliaia di irregolarità commesse dai soggetti abusivi, mentre occorrerà verificare l'esistenza della pratica del subappalto, peraltro vietata dalle leggi vigenti, nonché l'organizzazione di corsi professionali "fittizi", il cui scopo sarebbe esclusivamente quello di usufruire dei contributi regionali.
Alcune società di servizi ambirebbero ad esercitare ruoli tipici degli istituti di vigilanza privata propriamente detti, talvolta con effetti destabilizzanti dal punto di vista della qualità delle prestazioni e del costo, sensibilmente più basso rispetto alla concorrenza.
Tutto ciò senza trascurare la disorganizzazione relativa alla fissazione degli orari di lavoro, che sarebbe gestita con grave pericolo per la sicurezza del personale medesimo, sottoposto a turni che arriverebbero sino a quindici ore giornaliere.
La situazione descritta pare lesiva della necessaria tutela che deve essere garantita per gli istituti di vigilanza privata regolari, con personale qualificato, con turni sostenibili, ben equipaggiato ed addestrato, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, ai sensi delle quali le guardie particolari giurate possono prestare il proprio servizio per la tutela di impianti produttivi privati, banche, laboratori scientifici, università e sedi di enti pubblici.
Gli istituti di vigilanza privata sono una parte importante della organizzazione della sicurezza che si deve consolidare e qualificare. Sulla base di queste considerazioni si ritiene utile presentare questa proposta di legge, al fine di predisporre il riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari private. A tale fine l'articolo 1 prevede che gli stessi istituti agiscano come organismi ausiliari delle Forze di polizia di Stato.
Si prevede altresì, all'articolo 2, la soppressione dei consorzi e delle organizzazioni in proprio dei servizi di vigilanza, collocando coloro che ne fanno parte all'interno degli istituti propriamente detti, e che come tali agiscono sulla base di ordinanze prefettizie.
Tra i compiti degli istituti si evidenziano, all'articolo 3 due nuove attribuzioni: la tutela della persona e l'assolvimento di servizi d'ordine, sulla base di una richiesta formulata da enti e da soggetti allo scopo precisati.
Vengono altresì indicati, all'articolo 4, i requisiti dei soggetti addetti alla vigilanza per ciò che concerne la verifica dell'idoneità psico-fisica e le competenze necessarie dei candidati alla nomina di guardia particolare giurata.
Gli articoli 5 e 6 indicano la dotazione, l'uniforme, i gradi e le attribuzioni gerarchiche dei soggetti inquadrati all'interno degli istituti; mentre l'articolo 7 disciplina l'attività formativa e di selezione cui sono tenuti i medesimi soggetti, al fine di rendere noti i requisiti richiesti a coloro che aspirano all'esercizio della professione.
L'articolo 8 istituisce il tesserino di riconoscimento delle guardie particolari private.
Non minore attenzione è stata riservata, dall'articolo 9, alle guardie particolari giurate in stato di disoccupazione, i cui nominativi devono risultare dagli elenchi istituiti presso gli uffici territoriali del Governo ed ai quali gli istituti devono attingere in caso di nuove assunzioni. L'articolo 10 stabilisce che i rapporti di lavoro degli istituti sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata, che fissa anche i criteri per il lavoro straordinario ed i turni di riposo. L'articolo 11 demanda ai sottufficiali ed agli ufficiali della Polizia di Stato il controllo delle guardie particolari private e stabilisce norme specifiche in relazione alla eventuale revoca dei tesserini di riconoscimento. L'articolo 12, infine, fissa i criteri per il rilascio delle licenze relative all'esercizio dell'attività degli istituti.
proposta di legge
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Art. 1. (Riconoscimento della professione di guardia particolare giurata). 1. Le guardie particolari giurate che prestano il loro servizio negli istituti di vigilanza privata, durante l'espletamento delle loro funzioni agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia di Stato e sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.
Art. 2. (Norma transitoria). 1. I consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza armata previsti dall'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppressi. 2. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e le guardie particolari giurate ad essi appartenenti sono collocate in servizio, per mezzo di ordinanze prefettizie, presso gli istituti di vigilanza privata.
Art. 3. (Compiti). 1. Le guardie particolari giurate, oltre quanto già previsto dalle norme vigenti in materia, svolgono i seguenti compiti: a) servizi di tutela della persona; b) servizi d'ordine, su richiesta delle regioni, province e comuni, di enti ed organismi pubblici e privati nonché di soggetti privati.
Art. 4. (Accertamento dei requisiti). 1. Ai fini della nomina a guardia particolare giurata, disposta con decreto del Ministro dell'interno, gli istituti di vigilanza, sono tenuti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali degli aspiranti, nonché alla verifica dell'idoneità degli stessi conseguita nelle prove di addestramento eseguite presso il poligono di Tiro a segno nazionale. 2. Le graduatorie degli aspiranti redatte ai sensi del comma 1 sono trasmesse al Ministro dell'interno ai fini dell'adozione del decreto di nomina di cui al medesimo comma.
Art. 5. (Dotazione e uniforme). 1. Le guardie particolari giurate sono abilitate ad usare segnali acustici e luminosi e palette, purché diversi da quelli in uso presso la Polizia di Stato ed esclusivamente in situazioni di emergenza. 2. L'uniforme delle guardie particolari giurate è unica per tutti gli istituti di vigilanza privata operanti nel territorio nazionale, fatta salva la diversità delle mostrine e dei fregi. L'uniforme è di colore blu. 3. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata ed i lampeggianti installati sugli stessi sono di colore blu, al pari dell'uniforme e devono recare sulle fiancate la dicitura "guardia giurata" e i relativi fregi di riconoscimento.
Art. 6. (Gradi). 1. Gli istituti di vigilanza adottano i seguenti gradi funzionali: a) sottufficiali: 1) guardia scelta; 2) appuntato; 3) brigadiere; b) ufficiali: 1) tenente; 2) capitano.
Art. 7. (Selezione e attività formativa). 1. Gli istituti di vigilanza privata provvedono alla selezione degli aspiranti alla qualifica di guardia particolare giurata mediante la predisposizione di apposite prove selettive relative ai requisiti psico-fisici ed attitudinali; in particolare è prevista una prova di tiro, da tenere presso il poligono di Tiro a segno nazionale utilizzando le armi in dotazione agli istituti. 2. Gli istituti di vigilanza privata provvedono, altresì, alla formazione e all'aggiornamento delle guardie particolari giurate mediante: a) la diffusione di manuali recanti nozioni generali di diritto penale nonché delle norme in materia di ordine pubblico; b) la realizzazione di appositi corsi di addestramento presso i poligoni di Tiro a segno nazionale, da tenere almeno due volte l'anno; c) l'organizzazione periodica di corsi di aggiornamento e riqualificazione, tenuto conto dello sviluppo tecnico nel settore dei presidi per la sicurezza pubblica nonché del mutamento della situazione relativa all'ordine pubblico determinato da nuovi fattori di rischio e pericolo.
Art. 8. (Tesserino di riconoscimento). 1. Le guardie particolari giurate sono dotate di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto competente per territorio, recante una fotografia in uniforme, nonché l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, ovvero, se diverso, di domicilio e numero di matricola. 2. Il decreto di nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo ogni cinque anni, previa verifica del mantenimento dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 9. (Elenco). 1. Presso gli uffici territoriali del Governo è istituito l'elenco delle guardie particolari giurate in cerca di occupazione. 2. Le guardie particolari giurate possono iscriversi ad un massimo di tre elenchi istituiti ai sensi del comma 1. 3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti, in caso di nuove assunzioni, ad attingere dalle graduatorie degli elenchi di cui al presente articolo.
Art. 10. (Disciplina del lavoro). 1. Gli istituti di vigilanza privata sono sottoposti alla disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro della vigilanza privata. 2. Ai fini della predisposizione dell'orario di lavoro deve essere previsto un numero massimo di ore di straordinario, oltre il quale è fatto assoluto divieto di prestare servizio. E' altresì vietato rinunciare ai turni di riposo, fatta salva la possibilità di usufruirne in date diverse da quelle stabilite, purchè rientranti nell'arco dello stesso mese.
Art. 11. (Controllo e revoca). 1. I sottufficiali e gli ufficiali della Polizia di Stato sono incaricati del controllo sull'operato delle guardie particolari giurate. 2. In caso di revoca del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 8, i questori ordinano che le armi detenute per motivi di servizio e per difesa personale, insieme al distintivo, siano consegnati presso le questure. In caso di inadempienza, i questori ne dispongono il sequestro.
Art. 12. (Criteri di rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività). 1. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata è rilasciata prevedendo la presenza di un istituto per un ambito territoriale con un minimo di 100 mila abitanti, mediante indizione di un concorso pubblico, presieduto da una commissione speciale. La commissione è composta dal prefetto della provincia, in qualità di presidente, dal questore, da un rappresentante della provincia e da un rappresentante della regione nominati dai rispettivi consigli, nonchè da un rappresentante del comune ovvero dei comuni competenti per territorio.
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N. 2880
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa del deputato PEZZELLA ¾¾¾¾ |
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Disciplina degli istituti di sicurezza civile privata e delle guardie particolari giurate |
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Presentata il 19 giugno 2002
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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende raggiungere l'obiettivo di chiarire il ruolo dei dipendenti di enti pubblici adibiti a compiti di sicurezza e vigilanza e di quelli di istituti privati che vengono destinati agli stessi compiti, nonché qualificarne la funzione di pubblico interesse.
Per i dipendenti degli istituti privati, l'articolato sopperisce a carenze legislative tanto più rimarchevoli in quanto, di fatto, il personale adibito a compiti di sicurezza e vigilanza già opera in sostituzione dei corpi dello Stato, in cronica penuria di organico.
Si consideri, ad esempio, che gli onerosi compiti di tutela e difesa della proprietà privata, come di quella pubblica, gravano quasi completamente sui predetti istituti, così come vastissima è la loro presenza per la tutela e la difesa dell'incolumità dei cittadini, soprattutto quando agiscono in guisa di prevenzione contro la piaga dei sequestri di persona a scopo di estorsione o quando debbono intervenire nelle numerose rapine a mano armata compiute contro banche e gioiellerie.
Vi è, quindi, un pubblico interesse che induce a considerare come urgente la presente normativa, così da poter dotare anche il personale degli istituti di vigilanza di quella qualificazione e preparazione tecnico-operativa che si ritiene necessaria nello svolgimento dei compiti assimilabili a quelli svolti dalla pubblica sicurezza.
La presente proposta di legge nel prendere atto della multiforme realtà sociale che ha creato figure nuove, a volte parallele a quella che era la funzione tipica della protezione della proprietà privata affidata alle guardie giurate, ipotizza anche il riconoscimento giuridico delle guardie del corpo.
In definitiva, si è voluto valorizzare la professionalità prendendo atto di una nuova realtà di lavoro per creare nuove opportunità professionali.
Con la presente proposta di legge si intende creare una disciplina organica, coordinata e nuova, della realtà delle guardie giurate.
proposta di legge
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Art. 1. 1. Gli enti pubblici e privati, le società comunque costituite e i singoli cittadini possono servirsi, per la custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei loro beni mobili e immobili, per il trasporto e la scorta di valori, per la tutela della persona umana, nonché per eseguire investigazioni, ricerche o raccogliere informazioni, di guardie particolari giurate dipendenti da istituti di sicurezza civile privata, istituiti ai sensi della presente legge. 2. E' fatto divieto di utilizzare altri operatori di sicurezza a qualsiasi titolo, per le mansioni e gli scopi di cui al presente articolo.
Art. 2. 1. Presso gli uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo di regione sono istituiti i seguenti elenchi: a) un elenco regionale di titolari di istituti di sicurezza civile privata; b) un elenco regionale delle guardie particolari giurate dipendenti dagli istituti di sicurezza civile privata con sede nella regione; c) un elenco regionale delle guardie particolari giurate disoccupate. Tali guardie particolari giurate possono iscriversi ad un massimo di tre elenchi regionali; d) un elenco regionale delle guardie particolari giurate dipendenti da un istituto di sicurezza civile privata con sede in altra regione, che hanno inoltrato richiesta di trasferimento. Tali guardie particolari giurate, oltre all'iscrizione nell'elenco delle guardie particolari giurate della regione dove ha sede l'istituto di sicurezza civile privata dal quale dipendono, possono iscriversi in altri due elenchi regionali. 2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono disciplinati ai sensi dell'articolo 3. 3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.
Art. 3. 1. Negli elenchi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 possono essere iscritti, su loro richiesta, i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito il brevetto di nomina a guardia particolare giurata rilasciato ai sensi dell'articolo 6; b) essere in possesso di risorse economiche e finanziarie e di immobili disponibili per l'avvio dell'attività; c) aver versato presso la Cassa depositi e prestiti una cauzione nella misura stabilita dal comitato nazionale di cui all'articolo 5; d) avere ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente territorialmente, per ricoprire la qualifica di amministratore delegato della società ai sensi dell'articolo 10; e) non risultare titolari di altri istituti di sicurezza civile privata iscritti in altri elenchi regionali. 2. L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2 è stabilita con provvedimento discrezionale del comitato regionale competente per territorio, costituito ai sensi dell'articolo 4.
Art. 4. 1. E' costituito, in ogni regione, un comitato regionale per gli istituti di sicurezza civile privata e le guardie particolari giurate, presieduto dal prefetto del capoluogo o da un suo delegato e composto, in misura paritetica, da rappresentanti delle guardie particolari giurate e da titolari di istituti di sicurezza civile privata, iscritti negli elenchi regionali di cui all'articolo 2. 2. Il comitato regionale ha i seguenti compiti: a) esprimere pareri vincolanti in ordine ai rilasci ed alle revoche delle iscrizioni negli elenchi regionali; b) controllare l'esatta applicazione delle disposizioni legali e contrattuali; c) gestire i corsi di addestramento e di aggiornamento professionali; d) approvare e gestire gli elenchi regionali istituiti nel territorio di propria competenza; e) fornire indicazioni sull'importo delle tariffe minime e massime da applicare nel confronti dei clienti; f) fungere da intermediario nel corso di vertenze sindacali locali; g) approvare, sentito il parere dell'autorità militare della regione, il modello della divisa delle guardie particolari giurate, che deve essere identica nell'ambito regionale, fatte salve le diversità delle mostrine e dei fregi; h) revocare o sospendere l'autorizzazione all'esercizio di istituti di sicurezza civile privata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. L'autorizzazione non può essere rilasciata a più di un istituto di sicurezza civile privata nei comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.
Art. 5. 1. E' costituito, con sede presso il Ministero dell'interno, un comitato nazionale presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2. 2. Il comitato nazionale ha i seguenti compiti: a) esercitare il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate e sugli istituti di sicurezza civile privata; b) esprimere pareri sull'acquisizione di nuove tipologie di servizio; c) precisare diritti, prerogative e limiti di intervento delle guardie particolari giurate; d) fungere da intermediario nel corso delle trattative dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; e) esprimere pareri, se richiesti, ai comitati regionali di cui all'articolo 4; f) gestire il fondo di solidarietà istituito ai sensi dell'articolo 14; g) stabilire, sentito il parere dei Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, il colore e la forma dei segnali luminosi, acustici e delle palette di cui all'articolo 9; h) impartire disposizioni ai comitati regionali in ordine: 1) al numero dei componenti gli stessi comitati, tenuto conto della popolazione della regione; 2) alle materie di studio ed alla scelta dei docenti per i corsi di addestramento ed aggiornamento professionale. I corsi devono obbligatoriamente prevedere come materie di insegnamento lezioni abilitanti all'uso delle armi, alla difesa personale, al pronto soccorso e lezioni di diritto penale; 3) alla gestione degli elenchi di cui all'articolo 2.
Art. 6. 1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, obbligatorio per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 2, gli aspiranti devono frequentare gli appositi corsi indetti e gestiti dai comitati regionali. Al termine di tali corsi gli aspiranti dichiarati idonei devono prestare giuramento dinanzi al presidente del tribunale, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria. Mi impegno ad adempiere a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e scrupolo, serbandone il segreto". 2. Il brevetto di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministro dell'interno, su proposta del presidente del comitato regionale di cui all'articolo 4 ed ha validità per tutto il territorio nazionale. Trattandosi di documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio, in caso di denuncia penale o mancanza grave, il Ministro dell'interno, sentito il parere del comitato regionale competente per territorio, può disporre la temporanea sospensione del brevetto stesso, salvo revoca definitiva in casi di condanna penale. In caso di sospensione temporanea, la guardia particolare giurata conserva il diritto alla retribuzione nei limiti stabiliti all'articolo 14. 3. Il possesso del brevetto di nomina a guardia particolare giurata costituisce titolo valido per l'acquisto ed il porto di arma comune da sparo per difesa personale e sostituisce il nulla osta previsto dalle vigenti disposizioni e la licenza di cui al terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo ogni altro obbligo di legge.
Art. 7. 1. Le guardie particolari giurate, durante l'espletamento delle loro funzioni, agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia di Stato e sono, a tutti gli effetti, pubblici ufficiali e possono essere chiamate a far parte dei comitati locali per la protezione civile.
Art. 8. 1. Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme approvata ai sensi dell'articolo 4, salvo nei casi in cui svolgano servizio di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni.
Art. 9. 1. Le guardie particolari giurate sono abilitate ad usare automezzi, segnali acustici e luminosi oltreché palette, purché siano per colore e forma diverse da quelle in uso alle Forze di polizia di Stato.
Art. 10. 1. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile privata, costituito in società, deve ricoprire all'interno del consiglio di amministrazione la qualifica di amministratore delegato della società stessa. 2. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile privata che decade, per decesso, dimissioni o perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei titolari di istituto di sicurezza civile privata di cui all'articolo 3, deve essere sostituito, su proposta della società, da altro soggetto iscritto nell'elenco regionale, entro dieci giorni dalla decadenza. Decorso tale termine, il presidente del comitato regionale competente per territorio provvede a nominare un commissario per la gestione temporanea dell'istituto di sicurezza civile privata, in attesa del nuovo titolare nominato dalla società stessa.
Art. 11. 1. Tutte le società, in qualunque forma costituite ed operanti ai sensi della presente legge, assumono la denominazione di istituti di sicurezza civile privata.
Art. 12. 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le autorizzazioni, le licenze ed i decreti di nomina a guardia particolare giurata già rilasciati ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui titolari sono automaticamente inclusi negli elenchi regionali di cui all'articolo 2 della presente legge.
Art. 13. 1. Gli istituti di sicurezza civile privata sono tenuti a prestare la propria opera su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e le guardie particolari giurate sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Art. 14. 1. Presso la sede del comitato nazionale, costituito ai sensi dell'articolo 5, è istituito un fondo di solidarietà, finanziato con il contributo degli istituti di sicurezza civile privata e dei dipendenti degli stessi istituti, al fine di corrispondere un salario minimo garantito, non inferiore all'80 per cento dello stipendio, alle guardie particolari giurate che per chiusura, ristrutturazione o riduzione del personale siano state licenziate dall'istituto di sicurezza civile privata, ovvero siano iscritte negli elenchi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 con la qualifica di guardie particolari giurate disoccupate.
Art. 15. 1. Il trasporto su strada, per conto di terzi, di valori di entità superiore a 100.000 euro deve essere effettuato soltanto con autoveicoli blindati di proprietà di istituti di sicurezza civile privata, abilitati per l'uso specifico sulla base dei requisiti tecnici e degli apprestamenti difensivi individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il comitato nazionale di cui all'articolo 5 ed il Ministro della difesa, ed omologati con decreto del medesimo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le imprese di costruzione o di trasformazione dei veicoli blindati, dopo aver sottoposto ad omologazione un prototipo, provvedono ad annotare sul documento di circolazione di tutti i veicoli della serie gli estremi dell'omologazione predetta. 3. Tutti gli istituti di sicurezza civile privata che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono l'attività di trasporto valori per conto di terzi, devono adeguare i propri autoveicoli blindati facendoli omologare ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. 4. I veicoli adibiti al trasporto valori, durante il servizio, devono avere a bordo un equipaggio composto da almeno tre guardie particolari giurate delle quali una con funzione di autista, una con funzione di scorta ed una con funzione di porta valori. Se il valore trasportato supera 150.000 euro le guardie particolari giurate con funzione di scorta devono essere almeno due.
Art. 16. 1. Sono abrogati: a) il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508; c) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526; d) il titolo IV del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 17. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le associazioni nazionali delle società che alla data di entrata in vigore della presente legge già operano ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e le associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro che si applicano nel settore, emana, con proprio decreto, le disposizioni per la elezione dei componenti del comitato nazionale di cui all'articolo 5 della presente legge. 2. Entro un mese dalla sua costituzione il comitato nazionale redige un elenco delle tipologie dei servizi che gli istituti di sicurezza civile privata già esistenti possono continuare a svolgere. 3. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato nazionale adotta le disposizioni attuative della lettera h) del comma 2 dell'articolo 5.
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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presentato dal ministro dell'interno (PISANU) di concerto con il ministro della giustizia (CASTELLI) con il ministro delle attività produttive (MARZANO) con il ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) con il ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI) e con il ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA)
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Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria |
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Presentata il 25 luglio 2003
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Onorevoli Deputati! - Le attività di vigilanza privata, delle investigazioni private, di ricerca o raccolta di informazioni e del recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, sono tutte attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
La vetustà di tali disposizioni, ma soprattutto l'espansione dinamica di una società in continua evoluzione, da tempo consigliavano una revisione normativa di settore, che tenesse soprattutto conto della contestuale evoluzione del concetto di sicurezza, che attualmente non è solamente ancorata alle attività istituzionali di prevenzione e repressione di polizia, ma che diviene per così dire "sicurezza partecipata", nella consapevolezza che il patrimonio sicurezza appartiene a tutti i cittadini ed è quindi connaturale che tutti debbano in qualche modo offrire il loro contributo. Di qui la necessità di elaborare un progetto di sicurezza globale che distingua tra una "sicurezza primaria" che è e rimane affidata alle varie forze di polizia e fa capo alle autorità di pubblica sicurezza (nazionale e provinciali) ed una "sicurezza secondaria, o sussidiaria", che consenta di demandare ai privati quelle attività che non presuppongono l'esercizio dei poteri coercitivi che le vigenti leggi attribuiscono esclusivamente alle forze di polizia.
Questi sono stati i princìpi ispiratori che hanno indotto il Ministro dell'interno ad istituire, il 23 aprile 2002, un Gruppo tecnico di lavoro con l'incarico di predisporre il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento.
Il disegno di legge si compone di sei capi:
il primo, che enumera le attività di sicurezza affidate all'esercizio professionale privato (vigilanza, custodia, investigazioni e ricerche, recupero crediti, eccetera) e detta le norme generali e comuni che inquadrano, con forti caratteri di omogeneità, i tratti essenziali della disciplina autorizzatoria e dei controlli;
il secondo, che tratta specificamente degli istituti di vigilanza e delle guardie giurate;
il terzo, che tratta delle imprese fornitrici di servizi di custodia e dei custodi, confermando alcune recenti "liberalizzazioni" del settore;
il quarto, dedicato agli istituti di investigazione e ricerca ed agli investigatori privati, incrociando la relativa disciplina con due temi di particolare rilievo: la tutela dei diritti della difesa penale (per le cosiddette "indagini difensive") e quella concernente il trattamento dei dati personali (tutela della privacy);
il quinto, dedicato alle agenzie ed agli agenti per il recupero crediti, cui già si è accennato, per i quali pure emergono profili di tutela della privacy;
il sesto, infine, riguardante disposizioni diverse e finali: le sanzioni; le agevolazioni finanziarie e fiscali; il regime transitorio; le abrogazioni.
Gli obiettivi che il presente disegno di legge mira a raggiungere possono così riassumersi:
sviluppo delle attività di sicurezza esperibili da soggetti privati, in un più ampio contesto di sicurezza generale coordinato e controllato dal Ministero dell'interno e dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza;
crescita strutturale e funzionale degli istituti di vigilanza, anche al fine di meglio corrispondere alle esigenze dell'utenza;
valorizzazione e implementazione delle professionalità di settore;
calibrata apertura all'Europa, compatibilmente con i tratti pubblicistici dei compiti delle guardie giurate e con le esigenze di controllo pubblico su attività particolarmente delicate per i profili di ordine e sicurezza pubblica;
introduzione di meccanismi atti a favorire un miglioramento dei servizi e la riduzione dei costi, anche attraverso esenzioni o incentivi fiscali;
adeguamento del sistema dei controlli.
Passando ad esaminare il provvedimento in dettaglio, si osserva che con l'articolo 1 vengono innanzitutto definite in generale le attività di sicurezza sussidiaria, conferendo ai soggetti privati operanti in tale settore margini di intervento assai più ampi di quelli che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, attualmente rimette agli istituti di vigilanza. Pur integrando l'elenco delle attività già note con altre riguardanti settori di sicurezza decisamente innovativi, quali la sicurezza delle reti informatiche e di telecomunicazione, è rimasto l'intento, conforme agli indirizzi generali sopra evidenziati, di realizzare una impalcatura generale delle attività di sicurezza esercitabili dai privati, sotto diretto e puntuale controllo pubblico, suscettibile, tuttavia, di espansione con strumenti amministrativi e regolamentari appropriati.
Per molte delle attività prese in considerazione (vigilanza, trasporto e scorta valori, gestione di sistemi complessi di sicurezza aziendale, servizi sui mezzi di trasporto, eccetera) la nozione di "sicurezza secondaria", in un primo tempo prescelta per le attività disciplinate dal disegno di legge, merita di essere inquadrata ad un livello di maggiore integrazione con il "sistema sicurezza" cui attende l'Amministrazione dell'interno e si è ritenuto quindi di proporre la formula definitoria "sicurezza sussidiaria", come quella in grado di esprimere meglio il senso ed il perché di una legge statuale in materia.
In tale contesto si inserisce il comma 5 dell'articolo 1 che rimette alla decretazione interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza esercitabili da soggetti privati, consentendo, ad esempio, di estendere l'azione di operatori privati ai controlli di sicurezza agli accessi, anche attraverso l'identificazione personale degli interessati (ad esempio negli stadi), di implementare i servizi svolti ad integrazione dei sistemi di prevenzione e di sicurezza assicurati dalle Forze di polizia dello Stato (come già ora avviene in ambito aeroportuale). La lettera c) dello stesso comma contempla poi i servizi di vigilanza e di sicurezza connessi alle attività di trattenimento e di spettacolo lascia ampio spazio ad una disciplina regolamentare delle attività di security attualmente svolte fuori da ogni controllo (ad esempio gli accompagnatori "antifans" degli artisti più in voga), al fine di ricondurre tali attività ad un sistema definito ed applicabile, dal quale siano comunque esclusi l'uso di armi o altri strumenti di coazione fisica o l'espletamento di attività che la legge riserva a soggetti in possesso di qualifiche pubblicistiche.
L'articolo 2 riguarda la "disciplina generale delle autorizzazioni" contemplate dal disegno di legge ed al comma 1 viene posta una preclusione significativa, peraltro presente nell'ordinamento attuale e coerente con il sistema dei pubblici poteri, che tali autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importino l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni della libertà personale.
I commi successivi riguardano i requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni. Particolare attenzione viene riservata ai requisiti soggettivi, che devono essere posseduti, oltre che dagli intestatari delle autorizzazioni (titolare dell'istituto organizzato in forma individuale o legale rappresentante per le società), anche dall'institore, dal direttore tecnico e dagli altri soggetti che possono in qualsiasi modo determinare le scelte e gli indirizzi, nonché a quelli organizzativi ed operativi di cui all'articolo 3.
Sempre relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, la particolare implicazione che l'esercizio delle attività ha con l'ordine e la sicurezza pubblica e la contestuale apertura, anche se solo per le attività di portierato, agli stranieri in possesso della carta di soggiorno, hanno imposto di considerare adeguatamente la pendenza di procedimenti penali per reati particolarmente gravi. E' stata quindi prevista l'estensione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, che disciplina la sospensione dalla carica e l'incandidabilità dei pubblici amministratori nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per gravi reati, come il delitto previsto dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.
Una novità di rilievo rispetto alla precedente disciplina è sicuramente rappresentata dal comma 7 della disposizione in esame dove viene prevista la possibilità che in caso di morte del titolare l'erede o, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, chi subentra quale legale rappresentante, possa continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, ferma restando la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di ordinare l'immediata cessazione dell' attività se il soggetto interessato è privo dei requisiti soggettivi. La norma, infatti, tende ad assicurare il livello occupazionale del personale dipendente, pur salvaguardando allo stesso tempo le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
L'articolo 3 (progetto organizzativo e regole tecnico-operative) impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di "sicurezza sussidiaria" di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Ciò al fine di assicurare una efficace corrispondenza con le esigenze di qualità dei servizi e di evitare la proliferazione di licenze prive di un reale contenuto imprenditoriale.
In definitiva, gli articoli 2 e 3 intendono caratterizzare una riforma da tempo auspicata per restituire flessibilità ad un sistema troppo a lungo ingabbiato in regole che le pur ardite estensioni interpretative non sono riuscite a svecchiare.
Il presente disegno di legge cerca appunto di delineare un regime autorizzatorio attento sia ai tradizionali profili di affidabilità delle persone fisiche investite di incarichi rilevanti nell'impresa e nella direzione degli istituti (dedicando anche particolare attenzione alla verifica degli assetti societari delle imprese), sia alle nuove esigenze organizzative delle imprese (riconoscendo ad esse la facoltà di associarsi per meglio corrispondere alle esigenze della clientela), sia, infine, alle esigenze di professionalità degli operatori e di qualità dei servizi.
Per assicurare inoltre un'efficace rispondenza, ai fini della qualità dei servizi, fra licenza e organizzazione d'impresa, e, soprattutto, per evitare la proliferazione di istituti privi di una seria prospettiva di successo, è stato previsto l'obbligo, per i soggetti interessati alla licenza di esercizio delle attività in argomento, di presentare preliminarmente un "progetto organizzativo e tecnico-operativo" contenente precise indicazioni circa la disponibilità di mezzi logistici, tecnici, finanziari occorrenti per l'attività da svolgere e circa l'assetto societario dell'impresa.
L'articolo 4 (disciplina generale delle attività autorizzate) impone per tutte le attività disciplinate dalla legge alcuni obblighi generali, oltre quelli previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo institore.
Tali obblighi sono:
di tenere affissa nei locali dove si svolge l'attività una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe;
di tenere un registro degli incarichi assunti;
di comunicare al prefetto o al questore l'elenco del personale dipendente o comunque impiegato;
di vigilare sull'attività del personale;
di informare le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque attiene l'ordine e la sicurezza pubblica.
Significativa in proposito è la prescrizione contenuta al comma 2 dello stesso articolo, relativa alle tariffe praticate che devono essere commisurate alla qualità dei servizi resi ed ai costi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale, di lavoro per il personale impiegato, ovvero alle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti, come ad esempio nel caso dei collaboratori investigativi. La disposizione mira al mantenimento delle condizioni ottimali di impiego del personale, come condizione determinante della qualità e della sicurezza dei servizi svolti.
Nella stessa ottica di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sul lavoro per gli operatori e l'adempimento degli oneri previdenziali ed assistenziali, va inquadrata la disposizione contenuta al comma 6 che contempla la possibilità per il questore di avvalersi, nell'esercizio delle attività di controllo, degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e, per le attività di recupero crediti degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, intermediazione finanziaria ed altre connesse.
L'articolo 5 (diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni), ai commi 1 e 2, prevede altre ipotesi - oltre quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi contemplate all'articolo 2 - nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.
I motivi di ordine e sicurezza pubblica, cui oggi fa riferimento l'articolo 136, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, diventano, quindi, una condizione residuale ed eccezionale, sottolineata dalla loro particolare gravità. I commi successivi svolgono una funzione di garanzia, di cui si avverte l'esigenza, prevedendo l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo per un periodo fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.
L'articolo 6 (esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria) per l'esercizio in forma diretta, cioè svolto con propri dipendenti, delle attività disciplinate dalla legge, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 (con esclusione cioè delle attività di investigazione e di quelle del recupero crediti), è previsto il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi. Per quel che concerne, in particolare, le condizioni e le modalità del rilascio, nonché per la sospensione e la revoca del nulla osta, si rinvia la disciplina al regolamento di esecuzione, tenuto conto di quanto previsto dalla legge e dallo stesso regolamento per le attività svolte dagli istituti autorizzati.
L'articolo 7 (Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria) prevede l'istituzione di una Commissione consultiva centrale per il monitoraggio del settore, nell'ambito della quale far emergere e comporre le inevitabili rilevanti problematiche connesse ai rapporti tra gli istituti che svolgono le attività di "sicurezza sussidiaria" e la grande "committenza", in un quadro di riferimento, attento ai rilevanti interessi pubblici in gioco, nel quale sono presenti le amministrazioni interessate.
Una seconda importante funzione della Commissione è quella della tenuta dei registri delle professionalità più rilevanti (titolari e direttori degli istituti, security manager, tecnici della sicurezza, investigatori privati, agenti di recupero crediti, eccetera).
L'articolo 8 (registro professionale) istituisce, appunto, il registro delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dal disegno di legge, per le quali è richiesta una elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 dello stesso articolo, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, di cui al comma 3 dello stesso articolo. Lo stesso decreto - oltre ad individuare, come già si è detto, le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione, compresi i criteri e le procedure di valutazione della condotta - dovrà individuare disposizioni regolamentari relative alla composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7, incaricate della tenuta dei registri; individuare i titoli di studio e le qualificazioni professionali; disciplinare i collegamenti fra il registro istituito presso il Ministero dell'interno dal comma 1 della disposizione in esame e l'albo istituito, come si vedrà, all'articolo 18 presso ogni corte d'appello per gli investigatoti abilitati allo svolgimento delle investigazioni difensive. Le spese per la tenuta dei registri e dell'albo sono a carico degli iscritti e conseguentemente l'articolo 25 del disegno di legge demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle somme dovute e le relative modalità di pagamento.
Altro aspetto qualificante dello stesso regolamento è poi rappresentato dall'individuazione delle procedure per l'adozione dei codici di deontologia professionale e le modalità di controllo della qualità dei servizi prestati <(articolo 8, comma 3, lettere e) e f)>.
Il capo II del disegno di legge (articoli da 9 a 13) si occupa "degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate", attualmente disciplinati dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle corrispondenti norme del regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta di una riforma da tempo auspicata dalle categorie interessate, per adeguare la disciplina sia all'avvento di sofisticati sistemi di tecnologia avanzata (si pensi ad esempio al teleallarme, alla vigilanza satellitare, eccetera), sia agli assetti organizzativi degli istituti, imposti da un mercato in continua espansione.
Oltre alle innovazioni strutturali già poste in luce commentando gli articoli 2 e 3, si segnalano le ulteriori disposizioni dell'articolo 9 che, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivedono il criterio della "provincialità" della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio delle funzioni di direzione, gestione e controllo. Viene però contemplata la possibilità, per gli istituti di vigilanza, di:
attivare una o più sedi secondarie in ciascuna delle province ove intendano operare;
avvalersi dell' attività di altro istituto di vigilanza regolarmente autorizzato in altra provincia, mediante stipula di accordi associativi;
avvalersi di unità mobili per i cantieri itineranti;
avvalersi di personale e di mezzi della stessa impresa in caso di attività svolta in ambito di comuni direttamente confinanti con la provincia ove l'istituto è autorizzato, previa comunicazione al prefetto ed al questore della provincia interessata e con l'osservanza delle eventuali prescrizioni imposte dalle predette autorità.
Le disposizioni del presente capo vanno raccordate, come si è detto, con quelle del capo I, relative alla disciplina generale delle autorizzazioni, di cui si richiamano le previsioni alla qualità dei servizi:
la preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo di impresa, di cui già si è fatto cenno (articolo 3);
un tariffario proporzionato alla qualità ed ai costi dei servizi, oltre che alle prescrizioni dell'autorità (articolo 4, comma 2);
specifici codici di qualità del tipo UNI da adottare con decreto interministeriale, sulla base dei requisiti minimi stabiliti dall'UNI (articolo 1, comma 7);
le prescrizioni questorili sui servizi delle guardie giurate (articoli 4, 10 e 11);
il ricorso, in sede di verifica e di controllo, a soggetti pubblici o privati aventi specifiche competenze in materia (articolo 4, comma 6).
Passando ad esaminare gli aspetti relativi agli addetti dei vari settori della "sicurezza sussidiaria" un punto particolarmente qualificante che il disegno di legge prende in considerazione è quello della nazionalità (per le guardie giurate, gli agenti di recupero dei crediti ed i collaboratori investigativi), relativamente al quale vengono ammessi i cittadini italiani e quelli dei Paesi appartenenti all'Unione europea. Per gli addetti ai servizi di custodia, invece, vengono ammessi anche gli stranieri extracomunitari, in possesso della carta di soggiorno. Si rammenta, infatti, che l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e norme sulla condizione dello straniero, garantisce allo straniero, anche extracomunitario, regolarmente soggiornante parità di trattamento rispetto al cittadino (l'articolo 9 dello stesso testo unico consente allo straniero extracomunitario in possesso di carta di soggiorno di svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino). Una tale soluzione è giustificata dall'esigenza manifestata in più occasioni dagli esponenti delle organizzazioni di categoria, i quali hanno evidenziato una notevole scarsità di risposte alle offerte di lavoro, soprattutto nelle regioni del nord, ed in particolare nel settore del portierato. La soddisfazione di tale esigenza, però, è stata contemperata con quella dei possibili rischi sotto il profilo dell'ordine pubblico e dell'impatto che le varie tipologie di attività possono esercitare sui diritti dei terzi, con la conseguenza che gli strumenti amministrativi adottati sono stati ispirati ad ovvi criteri di gradualità. Si progredisce così dall'attività svolta dai "custodi", di cui si è detto, di per sé rimessa all'iniziativa dei titolari dei beni da custodire, per i quali si è prevista un'iscrizione volontaria in un apposito registro tenuto dalla questura, fino all'attività svolta dalle guardie giurate, per le quali occorre un apposito riconoscimento formale e un giuramento di fedeltà alle leggi dello Stato. Particolari sono anche le regole d'azione per le attività di investigazione e di ricerca e per quelle di recupero crediti.
Un discorso a parte va fatto poi per la questione della qualificazione giuridica degli addetti ai compiti di "sicurezza sussidiaria", significando che sono state attentamente valutate le proposte di considerare gli stessi - o almeno le guardie particolari giurate - come "pubblici ufficiali" o "incaricati di pubblico servizio", o anche solo "ausiliari di polizia".
Il disegno di legge in esame opta per l'esclusione dell'una e dell'altra delle formule indicate, ritenendo tali qualificazioni tecnicamente inappropriate e, comunque, tali da ingenerare il dubbio, nei cittadini, che si tratti di soggetti muniti di pubbliche funzioni o di una speciale autorità.
Ciò non ha impedito, però, né di riproporre, estendendola, la norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 690 del 1907, che attribuisce alle guardie giurate con compiti di accertamento degli illeciti (esempio le "guardie venatorie", i "guardaparco" e simili), anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza, né di adottare nel testo (articolo 11) una tesi "avanzata" per quanto riguarda il riconoscimento, alle guardie giurate, di occasionali funzioni di polizia giudiziaria (secondo una consolidata giurisprudenza della Cassazione) e, soprattutto, di più estese facoltà di arresto in flagranza.
In altre parole, per tali operatori viene estesa la facoltà concessa ai privati (e, quindi, anche alle guardie giurate) dall'articolo 383 del codice di procedura penale, con riguardo non solo ai delitti perseguibili d'ufficio per i quali l'arresto sia obbligatorio, ma anche "ai delitti che le guardie giurate sono tenute a prevenire", sempre che l'arresto sia consentito. Viene quindi previsto all'articolo 11, comma 4, che nell'ambito del servizio cui sono impiegate le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all' organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate ed i mezzi di prova eventualmente raccolti.
Il provvedimento in esame pone poi particolare attenzione al requisito della professionalità degli operatori, privilegiando quindi la formazione degli addetti. In particolare, per le guardie giurate l'articolo 13, comma 1, nel rinviare l'individuazione dei requisiti professionali minimi ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza Stato-regioni, presuppone che i programmi di formazione e l'aggiornamento debbano promuovere il senso di responsabilità ed assicurare una formazione adeguata ai compiti da svolgere. Lo stesso articolo 13 distingue poi la formazione professionale che in generale è di specifica competenza delle regioni, dalla formazione e dall'aggiornamento professionali cui possono provvedere anche gli istituti di vigilanza e di sicurezza e gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, sulla base di programmi formativi che saranno individuati con decreto del Ministro dell'interno. Significativa è, infine, la disposizione contenuta sempre all'articolo 13 sopra richiamato che, relativamente alla formazione professionale di competenza delle regioni, demanda alla Conferenza Stato-regioni, il compito di promuovere su proposta del Ministro dell'interno, l'adozione da parte delle regioni di normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.
Il capo III (articoli da 14 a 16) si occupa "dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria". Vengono quindi in considerazione, per un verso, i servizi indicati al comma 3 dell'articolo 1:
la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada;
la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate;
per altro verso, nello stesso ambito sono ricompresi pure i servizi indicati al comma 5, lettera c), dello stesso articolo 1, nonché quelli non riservati alle guardie giurate, che saranno successivamente individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
Anche per questa tipologia di operatori particolare cura viene posta nell'individuazione dei requisiti soggettivi e professionali, pur dovendo prendere atto, relativamente ai primi, della liberalizzazione già intervenuta per le attività di portierato e custodia (parziale abrogazione dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per effetto dell'articolo 1, comma 3 e dell'allegato B, n. 1, della legge n. 340 del 2000) e della improponibilità del requisito della "buona condotta" (sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 2-16 dicembre 1993).
Si è ovviato allora prevedendo un registro, ove possono iscriversi in via facoltativa i custodi dipendenti da imprese, da società o da privati che provvedono direttamente (articolo 16, comma 3) e nel quale devono iscriversi obbligatoriamente i custodi assunti da apposite agenzie di "portierato" per conto terzi (articolo 16, comma 1). Sempre per i requisiti soggettivi, in luogo della "buona condotta" viene introdotta la nozione di "condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità" necessarie all'esercizio dei compiti richiesti. Per tutti viene invece operato il rinvio <(articolo 16, comma 2, lettere d) ed e)> all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (misure di prevenzione patrimoniali e interdittive, oltre che personali).
Anche per i custodi e i portieri, si è evitato di conferire "poteri" particolari, che non fossero quelli stessi del soggetto presso cui prestano servizio, sottolineando la diretta responsabilità del titolare del bene che se ne avvale, oltre che quella del titolare dell'agenzia che abbia eventualmente assunto o assicurato per conto terzi il servizio di portierato.
Il capo IV (articoli da 17 a 20) recante la rubrica "degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati", contempla il rilascio di una licenza per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta di informazioni per conto dei privati, da parte del prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto, al direttore dello stesso, iscritto nel registro professionale di cui all'articolo articolo 8, fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2. Viene poi previsto (articolo 17, comma 3) il rilascio di una licenza da parte del questore della provincia di residenza al collaboratore investigativo iscritto nel registro di cui all'articolo 8. Tale licenza consente l'esercizio individuale delle attività di investigazione e ricerche, che può svolgersi o nell'ambito di accordi di collaborazione, ovvero in un rapporto di lavoro subordinato con un istituto regolarmente autorizzato.
Anche per gli istituti di investigazione, analogamente a quanto già osservato per gli istituti di vigilanza privata, per assicurare un'efficace rispondenza, ai fini della qualità dei servizi fra licenza e organizzazione d'impresa, e, soprattutto, per evitare la proliferazione di istituti privi di una seria prospettiva di successo, è stato previsto l'obbligo di presentare preliminarmente un progetto organizzativo e tecnico-operativo contenente precise indicazioni circa la disponibilità di mezzi logistici, tecnici, finanziari occorrenti per l'attività da svolgere e circa l'assetto societario dell'impresa.
Quanto all'efficacia spaziale della licenza, gli istituti di investigazione assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza ed esercitano le attività autorizzate, solo su espresso incarico del committente regolarmente annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) (articolo 17, comma 7), a mezzo di collaboratori investigativi dipendenti muniti della licenza del questore, ovvero attraverso altro istituto di investigazione o collaboratore investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria, preventivamente approvati dalle autorità (prefetto o questore) che hanno rilasciato le rispettive licenze.
Nessun "potere" particolare è stato previsto per gli investigatori privati (fatte salve le facoltà già riconosciute dalla legge a proposito delle "investigazioni difensive") e per gli agenti di recupero crediti, per i quali, anzi, si è prevista una disciplina attenta alle esigenze di tutela della privacy - per entrambi - e, per i secondi, della regolarità contabile (articoli 19 e 21).
Relativamente agli investigatori privati, si è inoltre previsto, colmando una lacuna dell' ordinamento, che, fatte salve le prerogative inerenti alle "indagini difensive", essi siano tenuti a denunciare i fatti costituenti delitto di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività autorizzata (articolo 19, comma 4); allo stato della legislazione vigente, infatti, l'omissione di denuncia sarebbe sanzionata solo come violazione dell'obbligo di collaborazione a richiesta dell'organo di polizia o come favoreggiamento.
Un profilo a parte è quello degli istituti di investigazione abilitati all'investigazione difensiva (articolo 18). Mantenendo integralmente le disposizioni "speciali" in vigore, che sono, poi, quelle del codice di procedura penale e delle relative disposizioni di attuazione, viene attribuita al presidente della corte d'appello, come organo sicuramente "terzo" nel processo penale, la competenza a disporre l'iscrizione dell'istituto, ovvero del collaboratore investigativo, che siano in possesso della licenza, rispettivamente, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, in apposito albo da tenere presso ogni corte d'appello.
Lo stesso articolo 18 prevede poi che la tenuta, comprese le disposizioni inerenti all'iscrizione, alla sospensione ed alla cancellazione dal citato albo, è determinata con regolamento da adottare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
Il presidente della corte d'appello, sentiti il procuratore generale ed, il questore, è inoltre competente ad impartire le direttive generali che devono essere osservate per la regolarità dell'attività investigativa autorizzata.
Per quanto riguarda, infine, le cosiddette "informazioni commerciali" l'articolo 17, comma 8, consente finalmente di chiarire che non occorre la licenza di "investigazione privata" per le attività di ricerca e raccolta delle informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.
Il capo V riguarda l'attività di recupero crediti che, pur presentando elementi di contiguità con quella di investigazione e di ricerca, è oggettivamente ai margini della materia "sicurezza sussidiaria". Si è comunque preferito disciplinarla nel disegno di legge, al fine di poter comprendere in un contesto normativo statuale una materia finora riservata alla competenza degli organi dello Stato per gli spiccati profili di ordine e sicurezza pubblica che essa presenta. Si rammenta, infatti, che l'articolo 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferma allo Stato la competenza al rilascio delle licenze ex articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza limitatamente alle attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.
Considerate tuttavia l'ampiezza della materia ed l'interrelazione fra le diverse esigenze da tutelare, gli aspetti attuativi e di dettaglio, per i quali non vi sia una riserva di legge, sono stati rinviati al regolamento di attuazione o ad altre fonti secondarie.
Il capo VI (articoli da 23 a 26), reca infine, disposizioni diverse e finali: le sanzioni; le agevolazioni finanziarie e fiscali; il regime transitorio; le abrogazioni.
Tali disposizioni meritano di essere richiamate unicamente per i profili attinenti agli incentivi e al regime transitorio.
Per quel che concerne la disposizione di cui all'articolo 24 lo scopo di tale previsione è quello di promuovere lo sviluppo del settore ed in proposito viene previsto che al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria, mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie giurate.
Per la fase transitoria, infine, l'articolo 25 prevede per un verso che le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge possono essere proseguite per non oltre sei mesi successivi. Altra previsione è poi quella relativa alle licenze rilasciate prima della data di entrata in vigore della legge, le quali continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo che sarà disposto con le modalità previste dalla stessa legge e dal regolamento di attuazione. Infine, i provvedimenti di attuazione dei registri o degli elenchi contemplati dal disegno di legge dovranno provvedere, con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda dei soggetti già in possesso di licenze, approvazioni o nulla osta rilasciati a norma di disposizioni previgenti, anche se tali soggetti siano privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richiesti.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
Il disegno di legge non comporta oneri. In particolare, va osservato che anche se l'articolo 8, istituisce il registro - tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 - delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dal disegno di legge, ciò non comporta nuove e maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, in quanto per la tenuta del registro e per il supporto necessario alle attività della Commissione consultiva centrale, di cui all'articolo 7, vengono utilizzate le strutture amministrative e le risorse umane già esistenti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ed in particolare presso l'Ufficio per la polizia amministrativa e sociale.
Più in generale, in tutte le disposizioni intese a prevedere l'istituzione di registri e di albi è espressamente stabilito che le spese per la relativa tenuta sono a carico degli iscritti.
Come pure, l'articolo 24 (agevolazioni finanziarie) del disegno di legge non comporta nuove e maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. In proposito si osserva, infatti, che il primo comma della disposizione non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto allo stanziamento (di 10 milioni di euro) previsto dall'articolo 74 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), per incentivare la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
Con riferimento, infine, a quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, del provvedimento, si precisa che al complesso degli adempimenti connessi all'attuazione del medesimo si provvede utilizzando le risorse strumentali e umane a disposizione degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.
Il disegno di legge ha lo scopo di ridisciplinare alcune materie attualmente regolate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
In particolare:
le disposizioni (articoli da 9 a 13) del capo II e quelle (articoli da 17 a 20) del capo IV del disegno di legge, che trattano, rispettivamente, degli istituti di vigilanza e delle guardie giurate e degli istituti di investigazione e di ricerca e degli investigatori privati, intervengono abrogandoli sugli articoli da 133 a 141 del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, recante "Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata", nonché sugli articoli da 249 a 260 del titolo IV (paragrafi 20 e 21), recante "Delle guardie particolari e degli Istituti di vigilanza e di investigazione privata", del citato regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il capo IV dello stesso disegno di legge regolamenta inoltre le cosiddette "indagini difensive" affrontando due temi di particolare rilievo: la tutela dei diritti della difesa penale e quella concernente il trattamento dei dati personali (tutela della privacy);
le disposizioni (articoli da 14 a 16) del capo III trattano delle imprese fornitrici di servizi di custodia e dei custodi, confermando però alcune recenti "liberalizzazioni" del settore;
le disposizioni (articoli da 21 a 22) del capo V dedicato alle agenzie ed agli agenti per il recupero crediti, abrogano la disposizione di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte rimasta nella competenza dello Stato. Infatti, l'articolo 163, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, conferma allo Stato la competenza al rilascio delle licenze ex articolo 115 del citato testo unico; limitatamente alle attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni. Anche in questa materia emergono profili di tutela della privacy, che il disegno di legge prende in considerazione ai fini della compatibilità con la legge 31 dicembre 1996, n. 675.
B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge; precedenti norme di delegificazione.
Si tratta di una riforma da tempo auspicata, tendente ad adeguare la disciplina posta da norme così datate, non più rispondenti da un lato all'avvento di sofisticati sistemi di tecnologia avanzata (si pensi ad esempio al teleallarme, alla vigilanza satellitare, eccetera) e dall' altro all'assetto organizzativo degli istituti, imposti da un mercato in continua espansione.
La materia è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le disposizioni comunitarie. In particolare, il disegno di legge tiene conto anche della decisione della Corte di giustizia della Comunità europea n. C-283/99, in data 31 maggio 2001 e per quel che concerne le varie attività disciplinate dal disegno di legge i cittadini comunitari vengono equiparati ai cittadini italiani.
Relativamente all'esistenza di precedenti norme di delegificazione, vengono salvaguardate le liberalizzazioni introdotte dall'allegato B alla legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha abrogato l'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché gli articoli 111, 113 e 114 del citato regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte disciplinante il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 340 del 2000.
D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
In relazione a quanto espresso ai punti A) e B), non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative regionali. Va anzi segnalato che per quel che concerne la formazione professionale degli addetti alle varie attività di "sicurezza sussidiaria", l'articolo 13 (per le guardie giurate) e l'articolo 22 (per gli agenti di recupero credito) attribuiscono alla Conferenza Stato-regioni il compito di promuovere, su proposta del Ministro dell'interno, l'adozione da parte delle regioni di normative comuni in materia di formazione professionale.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano l'autonomia degli enti locali, né si pongono in contrasto con le deleghe svolte in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.
2) Valutazione dell'impatto amministrativo
A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.
Il provvedimento ha lo scopo di ridisciplinare i particolari e delicati settori di attività in cui interviene, offrendo agli operatori nuovi scenari imprenditoriali sui quali porre l'attenzione ed ampliando indirettamente l'offerta di lavoro. In particolare, il disegno di legge ha obiettivamente inteso disciplinare e circoscrivere attività già oggi svolte e tollerate al di fuori di una specifica regolamentazione. Lo stesso strumento regolamentare individuato (articolo 1, comma 5) per definire nuove attività da sottoporre a licenza è stato apprestato ai fini di una necessaria flessibilità della norma, rispetto ad esigenze che potranno in successione di tempo emergere. Quanto ai tempi necessari per il perseguimento degli obiettivi, va considerato che lo stesso disegno di legge differenzia, in relazione all'importanza ovvero alla sua indispensabilità, la tempistica degli interventi di normazione secondaria attuativi del disegno di legge. In proposito basterà osservare, a titolo esemplificativo, che il comma 2 dell'articolo 18 del disegno di legge fissa in nove mesi, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, il termine entro cui emanare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il regolamento per la tenuta presso ogni corte d'appello dell'albo degli investigatori difensivi.
In via generale, l'articolo 25, comma 4, del disegno di legge fissa in un quinquennio il termine massimo entro il quale attuare in via definitiva le disposizioni del disegno di legge. Nella fase intermedia, viene quindi previsto che, al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti del disegno di legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, stabilire speciali modalità per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e di sicurezza o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.
B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.
Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.
C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.
Non è prevista l'istituzione di nuove strutture amministrative.
D) Verifica dell'esistenza, a carico di cittadini e delle imprese, di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.
Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.
3) Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni che si commentano introducono come nuova definizione normativa quella di "sicurezza sussidiaria", la cui introduzione è valutata necessaria e coerente con le altre definizioni in uso, in quanto mira a sottolinearne la complementarietà delle attività disciplinate rispetto al sistema della "sicurezza pubblica". Tale complementarietà esplica i suoi effetti nel senso di confermare la competenza della legge statuale a disciplinare la materia, sia con riguardo alla legislazione regionale (ex articolo 117 della Costituzione, che a quella comunitaria.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto attiene all'esatta individuazione delle norme.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Le disposizioni del provvedimento che importano modifiche od integrazioni alla disciplina normativa vigente sono esplicite, conservando coerenza e leggibilità alle disposizioni modificate.
D) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.
Non si ritiene opportuna la previsione di una delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto.
E) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Il testo del disegno di legge non reca abrogazioni implicite di norme vigenti, disponendo solo modificazioni esplicite (si veda punto C).
SCHEDA ALLEGATA ALL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.
La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 326 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 agosto 1995, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4), sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 405 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 1997, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza l2-24 luglio 2000, n. 338 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 2 agosto 2000, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 138, primo comma, numero 4), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione.
La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 311 (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 31 luglio 1996, 1^ Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 138, primo comma, numero 5), nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b) richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Presso la Camera dei deputati, innanzi alla I Commissione, in sede referente, è iniziato l'esame congiunto dei seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare recanti "Disciplina degli istituti di vigilanza privata": atti Camera nn. 301 Lucidi, 452 Cento, 823 Pistone, 868 Misuraca, 1172 Molinari, 2188 Stucchi, 2303 Nespoli, 2393 Ascierto, 2508 Marras e 2880 Pezzella.
ALLEGATO
(omissis) .
(omissis).
proposta di legge
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Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1. (Attività di sicurezza sussidiaria). 1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria può essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge. 2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al capo II a mezzo di guardie giurate e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8: a) la vigilanza e la custodia di beni mobili o immobili, di imprese o di loro unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, anche pubblici; b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati; c) il trasporto e la scorta di valori o di altri beni; d) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi; e) la vigilanza di sicurezza in centri industriali o commerciali, in uffici e simili; f) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di teleallarme; g) la gestione di sistemi di sicurezza e anti-intrusione nelle reti di comunicazione telematica. 3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria, e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 2: a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada; b) la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate. 4. La presente legge disciplina inoltre le attività di investigazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia processuale penale, quelle di ricerca o di raccolta di informazioni per conto di privati, nonché quelle delle agenzie per il recupero stragiudiziale crediti. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono essere individuate altre attività di sicurezza, che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate: a) le attività di sicurezza che devono essere assicurate a mezzo di guardie giurate o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge; b) le attività di sicurezza per le quali le guardie giurate possono essere impiegate in servizi integrati con agenti di pubblica sicurezza, o per le quali le stesse possono essere autorizzate a richiedere l'esibizione di un documento di identificazione personale; c) i servizi di vigilanza o sicurezza connessi alle attività di trattenimento o di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione fisica. 6. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al comma 2, alle imprese di servizi di cui al comma 3, agli istituti di investigazione, ricerca e informazione di cui al comma 4, alle agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 4, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti, agenzie ed imprese e per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese. 7. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi. A tale fine, il regolamento di attuazione può prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e quelli comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisire.
Art. 2. (Disciplina generale delle autorizzazioni). 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi contratti possono essere stipulati solo dai soggetti che hanno, a qualsiasi titolo la piena disponibilità dei beni da vigilare o da custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento che consentono o prescrivono specifiche attività di autotutela o di prevenzione. 2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che: a) sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea; b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti; c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione all' attività da esercitare; d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione; e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; f) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o aver subito la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio. 3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o alla sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e di quelli che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi. 4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall' articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata. 5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna. 6. Le licenze per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinati dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili. 7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, possono continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo. 8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio della licenza è subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi alla licenza. 9. L'ammontare della cauzione è definito dal prefetto ed è commisurato alle caratteristiche dell'attività soggetta a licenza ed alle specifiche esigenze di garanzia. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta a licenza. 10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente integrazione della licenza, o al rilascio di ulteriori licenze. 11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle licenze può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. Essa può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di guardie giurate.
Art. 3. (Progetto organizzativo e regole tecnico-operative). 1. Il rilascio delle licenze relative all'esercizio di un istituto di vigilanza o di un istituto di investigazione, ricerca o raccolta di informazioni, all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, nonché all'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti è subordinato all'approvazione, da parte dell' autorità competente al rilascio della licenza, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza, all'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate. 2. Il progetto deve contenere: a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese organizzate in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione superiore al 5 per cento o, anche se inferiore, una partecipazione utile ai fini del controllo dell'istituto; b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare ed il relativo ambito territoriale; c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto; d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero crediti che si intendono impiegare; e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche. 3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la licenza. 4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla sua approvazione.
Art. 4. (Disciplina generale delle attività autorizzate). 1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari della licenza ed i loro institori sono tenuti a: a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'autorità competente al rilascio o da un funzionario da questi delegato; b) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento di attuazione o dall'autorità; c) comunicare al prefetto e al questore gli elenchi del personale disciplinato dalla presente legge dipendente o comunque impiegato e a dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione; d) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato; e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e con la sicurezza pubblica nella provincia. 2. Le tariffe praticate devono essere commisurate alla qualità dei servizi assicurati ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente e dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero delle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi. 3. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo. 4. L'attività tecnico-operativa degli istituti, imprese ed agenzie di cui alla presente legge ed il servizio delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi, ad eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà: a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica; b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto, impresa o agenzia autorizzati e nei luoghi in cui il servizio è svolto; c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori investigativi, gli agenti di recupero crediti, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio; d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto, impresa o agenzia e delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge. 5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto. 6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di sanità, degli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali e deputati alla certificazione liberatoria circa la regolarità degli adempimenti retributivi previsti dai contratti collettivi per le guardie giurate o per il personale interessato e dalle norme previdenziali ed assicurative, nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero crediti, il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, di intermediazione finanziaria ed altre connesse.
Art. 5. (Diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni). 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal regolamento di attuazione e possono essere negate o revocate per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. 2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle licenze previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse: a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della licenza; b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o svolte; c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; d) il fondato pericolo che l'istituto, la società o l'impresa interessata acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; e) la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati. 3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza e sicurezza di cui all' articolo 1, comma 2, ovvero di quella per l'esercizio di un istituto di investigazione e ricerca di cui all'articolo 17, comma 1, comporta la immediata cessazione delle funzioni delle guardie e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto. 4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione per motivate esigenze di ordine pubblico o per violazioni di taluno degli obblighi inerenti alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione. 5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.
Art. 6. (Esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria). 1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, ovvero di dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile. 2. Il nulla osta di cui al comma 1, con l'indicazione del responsabile, è richiesto anche per la costituzione di unità organizzative addette alla promozione o al coordinamento delle attività di sicurezza sussidiaria svolte direttamente, ovvero, anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi autorizzati a norma della presente legge. 3. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione all'autorità competente per territorio. 4. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 3, svolte a mezzo di custodi o altro personale dipendente. 5. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti autorizzati.
Art. 7. (Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria). 1. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta: a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza; b) da un questore; c) da quattro rappresentati del Ministero della giustizia e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali; d) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso uffici territoriali del Governo e da due preposti agli stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale; e) da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, designati a rotazione biennale; f) da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di investigazione privata e di raccolta e ricerca delle informazioni, anche commerciali, designati a rotazione biennale; g) da non più di due rappresentanti delle associazioni delle agenzie di recupero crediti, designati a rotazione biennale; h) da non più di due rappresentanti dei sindacati rappresentativi delle guardie giurate, designati a rotazione biennale; i) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui all' articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e), e da un rappresentante degli agenti di recupero crediti; l) da non più dì due rappresentanti delle associazioni o società di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria. 2. La Commissione di cui al comma 1 è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e di un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma 2, lettere f) e g). 3. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le Autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti. 4. Il presidente può invitare alle sedute della Commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza ed in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico. 5. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza. 6. Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti designati a rotazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati nel biennio successivo solo se con la partecipazione dei nuovi componenti è assicurato il criterio della rotazione. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. 7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e l), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute. 8. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa legge, nonché su ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ritengano di richiederlo. 9. Ai componenti della Commissione consultiva centrale di cui al comma 1 non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.
Art. 8. (Registro professionale). 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni: a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza; b) dei direttori degli istituti di investigazioni e dei direttori degli istituti di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali; c) dei collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali; d) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; e) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori. 2. Al registro possono iscriversi le persone che: a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea; b) hanno maggiore età; c) godono dei diritti civili; d) sono in possesso di titolo di studio, non inferiore a quello di scuola media superiore, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare; e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge; f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno; g) mantengono condotta costantemente idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di sicurezza inerenti alla professione. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7, sono adottate le disposizioni regolamentari relative: a) alla composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7 incaricate della tenuta dei registri, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate; b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro, compresi i criteri e le procedure di valutazione della condotta; c) all'individuazione delle attività o delle professionalità per le quali occorre un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle qualificazioni professionali, tenuto conto di quanto stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 13; d) ai collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e l'albo di cui all'articolo 18, comma 2; e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporre a cura delle sezioni della Commissione di cui alla lettera a); f) alle modalità di controllo della qualità dei servizi prestati. 4. Il decreto di cui al comma 3, lettera c), è adottato di concerto anche con il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca. 5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.
Capo II
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E DELLE GUARDIE GIURATE
Art. 9. (Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze). 1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata. 2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale, non superiore alla provincia, stabilito nella licenza. L'ambito provinciale può essere superato per le attività, quali la gestione di sistemi di allarme su cose mobili, la vigilanza su mezzi di trasporto, il trasporto e la scorta di valori e per quelle, aventi simili caratteristiche, individuate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, sempre che non sussistano particolari esigenze di direzione e di gestione delle guardie giurate dipendenti. Deroghe specifiche al limite territoriale della provincia possono essere concesse dal prefetto, d'intesa con il prefetto della provincia confinante, per l'esercizio delle attività di vigilanza in comune appartenente ad altra provincia direttamente confinante con quello in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata. 3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e custodia di cui all'articolo 1, comma 4, che richiedono l'impiego continuativo di guardie particolari giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi: a) di una o più sedi secondarie costituite in ciascuna delle province in cui si intende operare, munite della licenza del prefetto competente per territorio; b) di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale sono stati sottoscritti accordi per la partecipazione congiunta a gare di appalto, fermo restando il divieto di subappalto dei servizi, approvati dai prefetti rispettivamente competenti; c) di un'unità operativa mobile, specificamente autorizzata dal prefetto competente per il luogo di inizio dei servizi, nel caso di attività di vigilanza di cantieri mobili.
Art. 10. (Obblighi inerenti alle autorizzazioni). 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica. 2. Oltre a quanto previsto dall' articolo 4, gli istituti di vigilanza e di sicurezza sono tenuti: a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie impiegate e le altre indicazioni prescritte; b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato; c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza. 3. Gli agenti degli istituti autorizzati sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Art. 11. (Impiego delle guardie giurate). 1. Gli istituti autorizzati a norma dell'articolo 9 svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'artico1o 1, comma 2, avvalendosi delle guardie giurate e del personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8. 2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, devono essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i servizi: a) di visione e ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di teleallarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici; b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento; c) di vigilanza e di custodia armata di beni mobili o immobili; d) di scorta al trasporto di valori o di altri beni. 3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione e sono tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. 4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, procedono all'arresto, sempre che la legge lo consenta, delle persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire e possono trattenerle per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente ai mezzi di prova eventualmente raccolti. 5. Agli addetti ai servizi di vigilanza cui la legge attribuisce compiti di esecuzione di speciali disposizioni di legge o di regolamento dello Stato e di repressione delle infrazioni ivi previste, che sono in possesso dei requisiti prescritti e prestino giuramento, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno e sulla richiesta delle amministrazioni interessate, può attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. 6. Le guardie giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, approvati dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto. Possono essere autorizzate dal prefetto a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione e previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Con lo stesso regolamento sono altresì stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro. 7. I trasferimenti delle guardie giurate, nell'ambito delle previsioni del contratto nazionale in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obbiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere approvati dal prefetto.
Art. 12. (Nomina delle guardie giurate). 1. Possono essere nominate guardie giurate le persone in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; b) maggiore età; c) adempimento degli obblighi scolastici e il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13; d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi; e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione; f) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; g) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di guardia giurata; h) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti. 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna. 3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina, essa è valida per un anno e può essere rinnovata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4. 4. Prima di assumere servizio, la guardia giurata presta giuramento davanti al questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto o un funzionario di polizia delegato, il quale rilascia alla stessa apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare. 5. L'approvazione di cui al comma 3 ed il giuramento di cui al comma 4 non sono necessari per le guardie giurate iscritte nell'apposito registro nazionale tenuto dal Ministero dell'interno. Le modalità di iscrizione nel registro, le professionalità suscettibili di annotazione, le verifiche periodiche relative alla condotta delle persone iscritte, le cause di cancellazione o di sospensione dell'iscrizione e le modalità di riattivazione delle funzioni di guardia giurata sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 13. (Requisiti professionali delle guardie giurate). 1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza di cui al comma 1, alla quale partecipa il Ministro dell'interno ai fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove l'adozione da parte dello stesso Ministro dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione ed all'aggiornamento professionali provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni delle normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria. 3. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti interessati, possono porre totalmente o parzialmente a carico dei partecipanti ai corsi gli oneri relativi alla formazione. 4. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione ai registri professionali di cui alla presente legge è accertato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica. 5. L'accertamento di cui al comma 4 non è richiesto per la nomina a guardia giurata degli appartenenti alle Forze armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza e di coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale.
Capo III DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA
Art. 14. (Disciplina delle licenze). 1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, e degli altri servizi individuati a norma del comma 5 dello stesso articolo non riservati alle guardie giurate, l'attività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta alla licenza del prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa di servizi interessata. 2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolto attraverso dipendenti dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto alla licenza di cui al comma 1. 3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore che può apportarvi le modificazioni o le prescrizioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e disporre i controlli a norma dell'articolo 4.
Art. 15. (Impiego dei custodi abilitati). 1. I custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 14, comma 1, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio, o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio. 2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza diverse da quelle indicate a norma dell'articolo 1, commi 5 e 6, né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Essi sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza ed a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati. 3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli operatori di cui al comma 1, di foggia diversa di quella delle uniformi delle guardie giurate, devono essere approvate dal prefetto.
Art. 16. (Registro dei custodi abilitati). 1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate a norma dell'articolo 14, addetti alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 3 e 5, devono ottenere l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso la questura competente per territorio. 2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni anno. Essa è rifiutata o revocata a chi non risulta in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato, se in possesso di carta di soggiorno; b) maggiore età; c) idoneità psico-fisica e attitudinale; d) assenza di condanne a pene detentive superiori ad un anno per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione; e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di custode; g) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti. 3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna. 4. Nel registro di cui al comma 1 possono chiedere di essere iscritti anche i custodi dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 3 e 5, non riservate alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4. 5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.
Capo IV
DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E RICERCA E DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI
Art. 17. (Disciplina delle licenze). 1. La licenza per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto, al direttore dello stesso che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8 ed abbia gli altri requisiti prescritti dall'articolo 2. 2. Gli istituti assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 4 ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di collaboratori investigativi dipendenti, muniti della licenza di cui al comma 3, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altro istituto o collaboratore investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra gli istituti di cui al comma 1 debbono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze. 3. La licenza per l'esercizio individuale delle attività di investigazione, ricerca e raccolta delle informazioni nell'ambito di accordi di collaborazione professionale o di rapporti di lavoro dipendente con gli istituti di cui al comma 1 è rilasciata dal questore della provincia di residenza al collaboratore investigativo che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8 e abbia i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 2, comma 2. La licenza è quinquennale e non è trasmissibile. 4. I collaboratori investigativi autorizzati a norma del comma 3, svolgono le attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di lavoro o degli accordi di collaborazione professionale di cui allo stesso comma. 5. Al titolare delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e agli iscritti all'albo di cui all'articolo 18 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, che attesta l'identità e la qualità professionale dell'interessato. 6. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge e dal codice di procedura penale relativamente alle investigazioni difensive, le attività di cui ai commi 1 e 3 non comportano l'esercizio di facoltà che la legge riserva agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o ad altri soggetti investiti di pubbliche funzioni. 7. Nessuna attività di investigazione o ricerca e raccolta delle informazioni o di analisi dei dati raccolti può essere svolta al di fuori di un incarico professionale annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). 8. Fermo restando quanto previsto dall'artico1o 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o da altre disposizioni di legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, la licenza di cui al comma 1 del presente articolo non è richiesta per la ricerca e la raccolta di informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.
Art. 18. (Albo degli investigatori difensivi). 1. Le investigazioni difensive sono svolte dal titolare di un istituto di investigazione e ricerche in possesso della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, e dal collaboratore investigativo in possesso della licenza di cui allo stesso articolo 17, comma 3, che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo di cui al comma 2. 2. Il presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede l'istituto o il collaboratore investigativo ha la residenza, sentiti il procuratore generale e il questore, sulla base dei parametri determinati dalla competente sezione istituita nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), dispone l'iscrizione dell'interessato in apposito albo da tenere presso ogni corte d'appello, la cui tenuta, comprese le disposizioni inerenti all'iscrizione, alla sospensione e cancellazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, è determinata con regolamento da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno. 3. Il presidente della corte d'appello, sentiti il procuratore generale e il questore, impartisce le direttive generali che devono essere osservate per la regolarità dell'attività investigativa autorizzata. 4. Le spese per la tenuta dell'albo di cui al comma 2 sono a carico degli iscritti.
Art. 19. (Obblighi inerenti alla licenza) 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, devono: a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la specie degli atti investigativi richiesti e la durata delle indagini o degli accertamenti, nonché i riferimenti relativi agli atti d'archivio e le altre indicazioni prescritte dal regolamento di attuazione; b) comunicare al presidente della corte d'appello, nel caso di istituti abilitati all'esercizio delle investigazioni difensive, gli elenchi del personale dipendente e dei collaboratori investigativi privati impiegati e a dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta; c) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), fatte salve le disposizioni di legge che tutelano il segreto relativamente alle indagini difensive previste dal codice di procedura penale; d) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli, compresi quelli attinenti alle investigazioni difensive, anche preventive, fatta salva la riservatezza della fonte delle notizie ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 2. Le informazioni e le notizie raccolte ai sensi del comma 1 possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità. 3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), e quelli di cui al comma 2, devono essere adempiuti anche dai titolari delle licenze di cui all'articolo 17, comma 3. Delle violazioni degli obblighi di cui al citato comma 1, lettera d), e di quelle di cui al comma 2 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento di attuazione. 4. I titolari delle licenze di cui all'articolo 17 sono, altresì, tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire alle richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nello svolgimento delle attività di controllo di cui alla presente legge. Gli stessi sono, inoltre, tenuti a denunciare i fatti costituenti delitto di cui hanno avuto notizia nell'esercizio dell'attività autorizzata. Relativamente alle attività di investigazione difensiva, sono fatte salve le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi.
Art. 20. (Vigilanza e controlli). 1. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi muniti della licenza di cui all'articolo 17, comma 3, è sottoposto alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 4. 2. Relativamente alle attività di investigazioni difensive, le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte sotto la diretta vigilanza del presidente della corte d'appello che ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 18, e di quello competente per il luogo in cui i servizi sono espletati, o loro delegati. 3. Il presidente della corte d'appello di cui al comma 2, per le attività di investigazione difensiva, e il questore negli altri casi, hanno facoltà: a) di adottare specifiche prescrizioni per esigenze, rispettivamente, di garanzia della regolarità delle modalità di acquisizione delle prove in materia processuale penale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica; b) di effettuare o fare effettuare in qualsiasi momento visite ispettive e controlli, osservate, relativamente alle attività di investigazione difensiva, le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi; c) di sospendere cautelarmente dal servizio gli investigatori privati titolari della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, ed i collaboratori investigativi di cui al medesimo articolo 17, comma 3, in caso di inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio. Con il provvedimento di sospensione è disposto il ritiro immediato del tesserino di cui al citato articolo 17, comma 5; d) di adottare i provvedimenti di revoca di propria competenza o di proporre quelli di competenza di altra autorità, osservate le procedure previste dalla presente legge, dal regolamento di attuazione e di quello di cui all'articolo 18, comma 2.
Capo V
DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI
Art. 21. (Disciplina delle licenze e delle attività). 1. La licenza per l'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale crediti per conto di terzi è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare che: a) è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero crediti ovvero della riscossione e tasse non inferiore a cinque anni; b) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; c) è in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 2. 2. Per attività di recupero crediti stragiudiziale si intende l'attività di recupero crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie recuperate ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero. 3. Le agenzie assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3, ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di agenti di recupero dei crediti dipendenti, iscritti nel registro di cui all'articolo 22, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altra agenzia o agenti di recupero crediti con i quali sono stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra agenzie di recupero crediti devono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze. Quelli fra l'agenzia ed uno o più agenti devono essere documentati a corredo degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). 4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui al comma 1 del presente articolo devono: a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente; b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero crediti alle regole tecniche ed alle norme di condotta stabilite con il regolamento di attuazione della presente legge; c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 5. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità. 6. Gli obblighi di cui al comma 4, lettera c), e di cui al comma 5, devono essere osservati anche dagli agenti di recupero. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 22. (Registro degli agenti di recupero). 1. In ciascuna questura è istituito il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia, al quale possono essere iscritte le persone in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; b) maggiore età; c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali richiesti; d) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di agente di recupero crediti. 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna. 3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 abilita all'esercizio delle attività di recupero crediti per conto di terzi esclusivamente nell'ambito e per conto di un'agenzia autorizzata a norma dell'articolo 21. Nessuna attività di recupero crediti per conto di terzi può essere svolta dagli agenti di recupero crediti al di fuori di un documentato rapporto di lavoro o di collaborazione con l'agenzia autorizzata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4. 4. Prima di assumere servizio, l'agente di recupero presta giuramento davanti al questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto, il quale rilascia allo stesso apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare. 5. Per la formazione degli agenti di recupero si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 13, tenuto conto delle specifiche esigenze professionali. 6. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica. 7. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.
Capo VI DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI
Art. 23. (Disposizioni penali). 1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino 100 mila euro. 2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà. 3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 200 euro a 1.200 euro. 4. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di attività di sicurezza previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge, dell'opera di persone o di imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.
Art. 24. (Agevolazioni finanziarie). 1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie giurate.
Art. 25. (Disposizioni transitorie e finali). 1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi. Gli stessi termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste dagli articoli 8, 12, 16, 18 e 22. 3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo che è disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. I provvedimenti di attuazione dei registri o degli elenchi previsti dalla presente legge provvedono, con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda nei medesimi registri ed elenchi dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciate a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste. 4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, stabilire, per non oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti. 5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'applicazione della presente legge. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 8, 12, 16, 18, 22 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione. 7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali ed umane degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.
Art. 26. (Abrogazioni). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni: a) del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; b) del titolo IV, paragrafi 20 e 21, del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, ed al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge. 3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quelle corrispondenti del relativo regolamento di esecuzione cessano di trovare applicazione relativamente alle agenzie di recupero crediti. |
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 5 dicembre 2002
TESTO AGGIORNATO AL 10 DICEMBRE 2002
SEDE REFERENTE
Giovedì 5 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro degli affari esteri Franco Frattini, il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci, il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 13.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, illustra il contenuto delle nove proposte di legge di iniziativa parlamentare, aventi tutte ad oggetto la disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari private, le quali nella maggio parte dei casi ripropongono altrettante proposte di legge avanzate e discusse nel corso della XIII legislatura; in due di esse, la disciplina si estende anche all'attività di investigazione privata (C. 823) ed alla previsione di norme generali in materia di sicurezza privata (C. 2393).
Per quanto riguarda i princìpi generali in materia di sicurezza privata, evidenzia che la sola proposta di legge C. 2393 reca (all'articolo 1) alcuni princìpi generali afferenti al diritto alla sicurezza ed alle attività per garantirne l'esercizio. In particolare, si sottolinea il diritto di ciascuno a vivere senza subire o temere offese alla propria incolumità fisica e alle attività e ai beni legittimamente svolte o posseduti, nonché il dovere dello Stato a svolgere attività volte a garantire a tutti l'esercizio di tale diritto; si stabilisce che ogni cittadino, accanto al diritto alla protezione, ha il dovere di non agevolare con proprie azioni o omissioni il compimento di reati; si introduce la categoria delle persone (fisiche o giuridiche) «a rischio» per circostanze personali o per l'attività svolta, e ponendo in capo ad esse il «dovere di porre in atto concrete misure volte a prevenire e a contrastare il compimento di ogni offesa», secondo le disposizioni del provvedimento in oggetto.
Il successivo articolo 4 della stessa proposta di legge reca una definizione delle persone fisiche e giuridiche a rischio, alle quali attribuisce specifiche facoltà ed obblighi finalizzati a consentire la migliore valutazione, organizzazione e gestione delle misure di sicurezza da parte dei poteri pubblici.
Con riferimento alla natura degli istituti di vigilanza privata, osserva che quasi tutte le proposte di legge in esame sottolineano che gli istituti di vigilanza svolgono un importante ruolo sociale integrando l'azione di prevenzione e di mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico di competenza degli organi istituzionali dello Stato. La proposta C. 1172 considera i corpi di vigilanza privati come parte del sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica; altre proposte di prospettano per essi la definizione di polizia ausiliaria privata (C. 301, C. 452 e C. 868).
Ricordato che gli istituti di vigilanza operano in regime di diritto privato, anche se sono previsti sistemi pubblici di controllo, sottolinea che la proposta di legge C. 2393 (e, implicitamente, la C. 823) precisa che gli istituti di vigilanza possono svolgere la propria attività in forma individuale o societaria. Le proposte di legge C. 1172 e C. 2880 prevedono la forma societaria.
Per quanto riguarda la definizione dei compiti istituzionali dei corpi di vigilanza, le proposte in esame presentano alcune differenze tra loro. Un dato comune è rappresentato dal fatto che molte di esse tendono ad integrare le tradizionali attività di sorveglianza e custodia dei beni e di investigazione per conto di privati, previste dalla normativa vigente, con quelle legate alla tutela della sicurezza delle persone, quali l'organizzazione di scorte personali.
Se si escludono la proposta C. 301, che sembrerebbe limitare i compiti dei corpi di vigilanza alle sole attività di vigilanza e custodia di beni, di trasporto valori e di ricezione di allarmi provenienti da beni mobili, e la proposta C. 452, che non indicando le funzioni degli istituti, rinvia implicitamente ai compiti svolti attualmente, le proposte in esame si possono dividere in due gruppi: il primo comprende quelle che indicano come compiti istituzionali dei corpi di polizia privata la vigilanza e custodia dei beni e la tutela delle persone (C. 1172, C. 2393, C. 2508); il secondo comprende quelle che, oltre ai compiti di vigilanza sui beni e di tutela della persone, prevedono anche l'attività di investigazione privata (C. 2880, C. 868, C. 823). La proposta C. 823 prevede per gli istituti di investigazione un regime proprio, distinto da quello valido per gli istituti di vigilanza. La proposta C. 2188, che disciplina esclusivamente l'attività delle guardie giurate, prevede la figura di agente di polizia privata addetto alle investigazioni (articoli 6 e 11).
Tutte le proposte di legge in esame prevedono l'obbligo, per gli appartenenti agli istituti di vigilanza privata, di prestare la propria opera su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, aderendo alle disposizioni degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Con riferimento ai limiti territoriali e alle norme anti-trust, osserva che la proposta C. 452, all'articolo 6 stabilisce che i singoli istituti operano in ambito provinciale e all'articolo 11 pone il divieto di stringere rapporti di collegamento con altri istituti, anche all'interno della stessa provincia (salvo deroga ministeriale), mentre la proposta C. 2880 vieta l'iscrizione degli istituti di vigilanza in più di un elenco regionale. Anche la proposta C. 823 pone il limite del territorio provinciale, ma consente ai singoli istituti di operare in altre province della medesima regione previa autorizzazione del prefetto (articolo 2, comma 3).
La proposta C. 301 (articoli 4) demanda al ministro dell'interno e al prefetto del capoluogo di regione, per quanto di loro competenza, la definizione del limite massimo di licenze da rilasciare nei territori interessati. La proposta C. 2508 (articolo 12) introduce, ai fini del rilascio delle licenze per l'esercizio dell'attività, il limite della presenza di un istituto per un ambito territoriale con un minimo di 100 mila abitanti. La proposta C. 2880 vieta il rilascio di più di una autorizzazione nei comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti (articolo 4).
Per quanto riguarda l'autorizzazione e i requisiti per l'esercizio dell'attività di vigilanza, l'obbligo di richiedere la licenza al prefetto per l'esercizio dell'attività di vigilanza, prevista dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è confermata dalla maggior parte delle proposte in esame. Fanno eccezione la proposta C. 1172 (articolo 2) e 2393 (articolo 3) che prevedono l'una il rilascio di concessione, l'altra l'autorizzazione da parte della commissione permanente sulla sicurezza privata istituita presso il Ministero dell'interno. L'articolo 12 della proposta C. 2508 prevede invece lo svolgimento di un concorso pubblico e l'istituzione a tal fine di una commissione speciale.
Per quanto riguarda i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, le proposte in esame tendono in generale a confermare i criteri previsti dalla normativa vigente e ad aggiungerne di nuovi. In particolare, sono previsti: l'iscrizione alla camera di commercio e l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività (C. 2880); il possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso al ruolo dei funzionari della polizia di Stato. Il raccordo con la polizia è assicurato anche dalla proposta C. 1172 che prevede il possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di agente di pubblica sicurezza; nel caso che l'istituto sia costituito in società, il richiedente della licenza deve esserne amministratore delegato (C. 2880, articolo 10) o, comunque, deve essere investito dei necessari poteri per l'effettiva gestione dell'istituto e, se si tratta di società di capitali, deve detenere la maggioranza delle quote (C. 823, articolo 4) o almeno partecipare della proprietà (C. 2393, articolo 6).
I provvedimenti C. 823 e C. 1172 subordinano l'esercizio dell'attività al deposito di una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti.
Alcune tra le proposte in esame mantengono in capo al questore, come previsto dalla normativa vigente, compiti di controllo sugli istituti di vigilanza e sul servizio svolto dalle guardie particolari giurate. La proposta C. 2508 (articolo 11) conferisce compiti di controllo ai sottufficiali ed ufficiali della polizia di Stato e al prefetto il potere di revoca del tesserino di riconoscimento. Il provvedimento C. 1172 assegna funzioni di controllo ai prefetti, stabilendo anche un compito di vigilanza da parte delle autorità di pubblica sicurezza, mentre la proposta C. 301 prevede inoltre l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di una commissione consultiva con compiti di programmazione dell'attività degli istituti di vigilanza.
La proposta C. 2880 prevede un articolato sistema di controllo e gestione degli istituti di vigilanza basato sulla istituzione di due nuovi organismi: un comitato regionale per gli istituti di sicurezza civile privata e le guardie particolari giurate e un comitato nazionale presieduto dal Ministro dell'interno.
La proposta C. 2188 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno del Dipartimento di polizia privata con compiti di gestione dell'albo nazionale degli agenti di polizia privata e di organizzazione degli esami per l'accesso alla professione. La stessa proposta C. 2188 prevede l'istituzione di una apposita commissione parlamentare bicamerale con il compito di vigilare sull'attività del Dipartimento di polizia privata (articolo 27).
Quasi tutte le proposte di legge prevedono, con diverse forme, la registrazione degli istituti di vigilanza o degli agenti privati o di entrambi, alcune di esse prevedono l'istituzione presso il Ministero dell'interno un albo nazionale.
Soltanto alcune delle proposte in esame disciplinano dettagliatamente le qualifiche e le funzioni delle guardie giurate, mentre la maggior parte di esse definiscono i compiti degli istituti di vigilanza.
In particolare, la proposta C. 2188 opera una distinzione tra le qualifiche attribuibili agli agenti di polizia privata in relazione alle competenze ad essi affidate e individua quattro aree (sicurezza, vigilanza, tutela e investigazioni), alle quali corrispondono altrettanti gruppi di funzioni degli agenti specificate più dettagliatamente negli articoli da 8 a 11. Le qualifiche non sono tra di loro cumulabili e per l'esercizio della professione è necessario il possesso dell'abilitazione. La proposta stabilisce l'incompatibilità dell'esercizio della professione di agente di polizia privata con l'appartenenza ai Corpi armati dello Stato (forze di polizia e forze armate) e con i pubblici dipendenti incaricati di vigilare sulle attività di competenza della polizia privata.
Le proposte in esame prevedono differenti modalità di accesso alla qualifica di guardia giurata. Quasi tutte prevedono la frequenza da parte dei candidati di corsi di formazione obbligatori (per la proposta C. 2188, tali corsi sono facoltativi) propedeutici al conferimento della qualifica. Le proposte C. 2188, C. 823 e C. 2508 istituiscono esami di abilitazione obbligatori o prove selettive.
La proposta C. 1172 non dispone in ordine alle modalità di accesso alla qualifica di guardia giurata, mentre la C. 868 pone come unico requisito il non aver riportato condanne penali.
La maggior parte dei provvedimenti prevedono il giuramento degli aspiranti dichiarati idonei. Quasi tutte istituiscono altresì corsi di formazione o di riqualificazione professionale obbligatori.
Con riferimento alle disposizioni inerenti al rapporto di lavoro gli istituti di vigilanza operano, secondo la maggior parte delle proposte in esame, in regime di diritto privato e, pertanto, anche il rapporto di lavoro delle guardie giurate è regolato dal codice civile, oltre che dalle norme specifiche in materia di lavoro. Le proposte C. 452, C. 823 e C. 868 sottolineano che tutti gli aspetti amministrativi, contrattuali, retributivi, previdenziali ed assicurativi sono disciplinati secondo le norme del diritto privato. Alcune tra le proposte in esame introducono disposizioni particolari relative al rapporto di lavoro delle guardie giurate.
Alcuni dei provvedimenti in esame recano disposizioni relative alle dotazioni di armi delle guardie giurate. Ricordato che, ai sensi dell'articolo 42 del TULPS, il porto d'armi è subordinato al rilascio di una licenza da parte del questore per le armi da fuoco lunghe e da parte del prefetto per le armi da fuoco corte, rileva che l'articolo 73 del regolamento di attuazione del TULPS, prevede alcune deroghe all'obbligo di ottenere la licenza per il porto d'armi: si tratta dei soggetti appartenenti alle forze dell'ordine per le armi in dotazione e di alcuni soggetti particolari (prefetti, pretori, magistrati addetti al pubblico ministero). L'estensione della deroga di cui sopra anche alle guardie giurate è prevista dalle proposte C. 823 e C. 2188 che riconoscono alla tessera di riconoscimento la caratteristica di documento valido per il porto e per l'acquisto di armi, e dalla proposta C. 2880 che riconosce il brevetto di nomina a guardia giurata titolo valido per il porto d'armi, in sostituzione della licenza. La proposta C. 301 e l'A.C. 2393 prevedono il rilascio del porto d'armi a tassa di concessione ridotta.
Quasi tutte le p.d.l. in esame recano disposizioni relative ad uniformi, tesserini di riconoscimento e placche metalliche, demandandone la definizione delle caratteristiche al Ministro dell'interno, al regolamento di attuazione del provvedimento, alla citata commissione o al comitato regionale presieduto dal commissario di governo. Quasi tutte le proposte prevedono l'utilizzo di lampeggianti e di segnalatori acustici negli automezzi degli istituti di vigilanza.
La proposta C. 2880 prevede l'obbligo di utilizzare veicoli blindati per il trasporto di valori di entità superiore di 50 milioni.
Relativamente agli istituti di investigazione privata la proposta C. 823, al capo IV, prevede un regime specifico per gli istituti che svolgono attività di investigazione privata. Tale attività, che si può svolgere sia in forma individuale che societaria, è subordinata all'ottenimento di licenza rilasciata dal prefetto, previo parere, non vincolante, del questore. I requisiti per il rilascio della licenza sono gli stessi per i titolari degli istituti di vigilanza elencati all'articolo 3, con l'unica differenza che per la licenza di investigazione è sufficiente il titolo di studio di scuola media superiore e non il diploma di laurea.
Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, determina le modalità e i limiti per l'espletamento delle attività investigative; fra queste sono comunque comprese esplicitamente dalla proposta C. 823: l'attività di recupero crediti; le attività volte alla ricerca di elementi di prova a favore dei propri assistiti da parte dei difensori, ai sensi del decreto legislativo n. 271 del 1989, articolo 38. In tale circostanza, l'investigatore deve ottenere l'autorizzazione della competente autorità giudiziaria e deve essere affiancato da un ufficiale di polizia giudiziaria (articolo 28); le investigazioni in campo assicurativo; le attività antitaccheggio. Tutte le operazioni svolte devono essere indicate in un registro tenuto dal titolare dell'istituto di investigazione e conservato per cinque anni.
Anche le proposte C. 868 e C. 2188 recano alcune disposizioni specifiche per l'attività di investigazione privata. La proposta C. 2188 individua tra le qualifiche di agente di polizia privata quella di addetto alle investigazioni che può svolgere le seguenti attività: raccolta di informazioni commerciali; acquisizione di prove da produrre in giudizio; ricerca di persone scomparse; verifica della fedeltà e della idoneità dei dipendenti di enti pubblici e privati.
La proposta C. 868 prevede l'istituzione di appositi corsi organizzati dalle questure per l'accesso alla qualifica di investigatore privato. Fra le attività dell'investigatore sono comprese anche le indagini svolte per conto dell'autorità giudiziaria.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che il Governo da tempo è impegnato ad approfondire la materia in esame con un gruppo di lavoro appositamente costituito. Nel ritenere che all'inizio del prossimo anno si potrà presentare un disegno di legge che si occuperà anche di materie affini, sottolinea che tale provvedimento potrà fornire un utile contributo alla Commissione nella valutazione della materia in esame.
Luciano DUSSIN (LNP), alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, chiede come si intenda procedere rispetto alle proposte di legge in esame.
Donato BRUNO, presidente, ritiene che la Commissione possa svolgere la discussione generale, in attesa della presentazione del disegno di legge.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 10 dicembre 2002
Martedì 10 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.
La seduta comincia alle 10.50.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella.
(Rinvio del seguito dell'esame).
Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta, sospesa alle 10.55, è ripresa alle 14.25.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 11 dicembre 2002
TESTO AGGIORNATO AL 22 DICEMBRE 2002
Mercoledì 11 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'Alì.
La seduta comincia alle 14.35.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella.
(Rinvio del seguito dell'esame).
Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 12 dicembre 2002
SEDE REFERENTE
Giovedì 12 dicembre 2002. - Presidenza del vicepresidente Pietro FONTANINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.45.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella.
(Rinvio del seguito dell'esame).
Pietro FONTANINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 17 dicembre 2002
TESTO AGGIORNATO AL 22 DICEMBRE 2002
SEDE REFERENTE
Martedì 17 dicembre 2002. - Presidenza del vicepresidente Pietro FONTANINI, indi del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e Antonio D'Alì e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Massimo Baldini.
La seduta comincia alle 13.50.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta del 12 dicembre 2002.
Marcella LUCIDI (DS-U) esprime apprezzamento per le proposte di legge in materia di vigilanza privata e per l'annuncio del Governo in merito alla presentazione di un disegno di legge al riguardo, che auspica possa rappresentare una sintesi normativa di cui vi è urgente necessità.
Nel prendere atto che le diverse proposte di legge presentate estendono, in alcuni casi, anche al settore dell'investigazione privata le esigenze di riordino, ritiene che non si debba perdere di vista la centralità delle questioni inerenti gli istituti di vigilanza privata che operano nell'ambito della sicurezza.
Sottolinea l'opportunità di approvare una legge quadro, evitando una normativa troppo rigida che potrebbe imbrigliare una realtà in continua evoluzione. Osservato che l'inadeguatezza dell'attuale normativa ha dato luogo a realtà di nicchia che più volte hanno impedito dinamiche trasparenti, ritiene che le nuove regole dovrebbero favorire l'attività delle imprese più meritevoli evitando fenomeni di monopolio occulto. Ricorda che la sua proposta di legge C. 301 prevede all'articolo 6 l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di una Commissione nazionale con il compito di contribuire alla programmazione dell'attività di vigilanza privata, della quale sono componenti, oltre al ministro dell'interno e del lavoro, il capo della polizia e i rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata; ciò consentirà, a suo avviso, un rapporto diretto tra questi ultimi e i rappresentanti delle istituzioni. Sottolinea che l'obiettivo della legge è di regolare l'attività degli istituti favorendo, nel contempo, la crescita della figura professionale dell'agente di vigilanza. Osservato che l'ingresso di imprese europee nel mercato italiano potrebbe ulteriormente penalizzare la situazione degli istituti, ricorda che la Spagna è stata sanzionata dalla Corte europea per essersi orientata ad un sistema protezionistico.
Nel sottolineare che l'obiettivo della qualità dell'attività degli istituti deve essere perseguito nella logica di un miglioramento della sicurezza dei cittadini, svolgendo essi compiti ausiliari rispetto allo Stato, reputa necessario approfondire le tematiche inerenti alla polizia amministrativa locale con riferimento al titolo V della parte seconda Costituzione.
Nel rilevare che le guardie giurate sono attualmente inquadrate come lavoratori privi di specifica qualificazione, sollecita il rappresentante del Governo a rispondere alle esigenze di qualificazione e di formazione più volte manifestate dagli operatori del settore, anche al fine di consentire loro una maggiore mobilità all'interno dei diversi istituti di vigilanza, nel caso in cui cessasse un rapporto di lavoro. A tal fine, ritiene che le regioni dovrebbero prevedere specifici corsi di formazione e che potrebbe essere istituito un albo professionale. Osserva inoltre che vi è una forte carenza di controlli nei confronti degli istituti di vigilanza cui si dovrebbe porre rimedio.
Chiede infine che, in fase di esame preliminare delle proposte di legge, possano essere ascoltati i rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, nonché i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria.
Pietro FONTANINI, presidente, assicura che la richiesta del deputato Lucidi sarà valutata in sede di ufficio di presidenza.
Filippo ASCIERTO (AN), espressa soddisfazione per la decisione di procedere alla definizione di una nuova disciplina dell'attività di vigilanza privata, sottolinea come nell'attuale situazione il coordinamento tra le forze dell'ordine, la polizia locale e gli istituti di vigilanza privata concorra a garantire la sicurezza dei cittadini. Ricordato che in Italia, soprattutto nelle grandi città, sono in atto esperimenti che hanno dimostrato una considerevole diminuzione dei reati in seguito al concorso di queste tre realtà, pur nella consapevolezza del primato dello Stato nell'esercizio delle attività inerenti la sicurezza dei cittadini, ritiene che l'attuale contesto richieda interventi sinergici che si rivelano particolarmente utili in situazioni specifiche quali il controllo degli aeroporti.
Sottolineato che a livello regionale stanno sorgendo nuove scuole per le polizie locali, reputa necessario approvare una normativa nei confronti degli istituti di vigilanza efficace nel controllo della qualità dell'attività svolta, nonché della professionalità e della sicurezza degli addetti. Al riguardo, osserva che l'espletamento di gare al ribasso non garantisce adeguatamente gli operatori del settore e che si dovrebbero conseguentemente prevedere minimi tariffari.
Ritiene che la formazione delle guardie giurate dovrebbe essere svolta da istituzioni sia pubbliche sia private a livello regionale, auspicando un'interconnessione tra polizia locale e settore della vigilanza privata. Con riferimento alla qualifica, ritiene che dovrebbe essere riconosciuto alle guardie giurate lo stato di pubblico ufficiale, in quanto effettuano giuramento dinanzi al prefetto al momento dell'assunzione, nonché di ausiliario nel momento in cui collaborano con le forze dell'ordine. Osservato inoltre che le innovazioni tecnologiche, estremamente rilevanti nell'ambito della sicurezza, hanno configurato una situazione rispetto alla quale la normativa del TULPS appare ormai inadeguata, sottolinea l'opportunità di approvare una legge quadro che possa condurre a compimento il percorso già iniziato nella scorsa legislatura.
Nell'esprimere soddisfazione per la predisposizione di un disegno di legge in materia da parte del Governo, sottolinea che la sua proposta di legge C. 2393, modificando il TULPS e disciplinando una serie di servizi e di attività di sicurezza che si svolgono a livello territoriale, propone la defiscalizzazione delle attività di sicurezza privata. Nell'evidenziare la necessità di procedere all'individuazione di persone e di aziende particolarmente a rischio, auspica l'estensione della normativa europea ai sistemi e alle apparecchiature di sicurezza italiani. Ricordato infine che la sua proposta di legge non contempla il settore dell'investigazione privata che, a suo avviso, dovrebbe essere oggetto di altro provvedimento, chiede che dopo la presentazione del disegno di legge governativo si possa procedere celermente eventualmente anche con l'istituzione di un Comitato ristretto.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 18 dicembre 2002
TESTO AGGIORNATO AL 22 DICEMBRE 2002
SEDE REFERENTE
Mercoledì 18 dicembre 2002 - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Antonio D'Alì e Alfredo Mantovano, il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e devoluzioni Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Massimo Baldini.
La seduta comincia alle 13.55.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame rinviato da ultimo nella seduta di ieri.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, ricordato l'impegno del Governo a presentare un disegno di legge sulla materia, ritiene opportuno definire i tempi di esame del provvedimento per una sua veloce calendarizzazione ai lavori dell'Assemblea. Chiede infine alla Commissione di abbinare ai provvedimenti in esame anche la proposta di legge C. 2303 attinente alla materia.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 14 gennaio 2003
SEDE REFERENTE
Martedì 14 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Pietro FONTANINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Massimo Baldini.
La seduta comincia alle 16.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del progetto di legge C. 2303).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di mercoledì 18 dicembre 2002.
Pietro FONTANINI, presidente, su richiesta del relatore, propone l'abbinamento alle proposte di legge all'ordine del giorno C. 301 e abbinate della proposta di legge C. 2303 di iniziativa dei deputati Nespoli ed altri recante la nuova disciplina sul trasporto valori e sul servizio scorta a valori.
La Commissione concorda.
Pietro FONTANINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 15 gennaio 2003
SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 13.25.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella.
(Rinvio del seguito dell'esame).
Donato BRUNO, presidente, in considerazione della preannunciata presentazione di disegno di legge di iniziativa governativa sulla materia, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 26 marzo 2003
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 marzo 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e Antonio D'Alì.
La seduta comincia alle 14.05.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di mercoledì 15 gennaio 2003.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 gennaio 2003 la Commissione ha rinviato l'esame delle proposte di legge, attesa la preannunciata presentazione di un disegno di legge sulla materia da parte del Governo.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO comunica che, a seguito di un lavoro di approfondimento da parte dei competenti uffici svolto anche attraverso un confronto informale con le associazioni rappresentative delle categorie interessate, è stato predisposto il testo di un disegno di legge sulla materia che sarà esaminato nella prossima riunione del Consiglio dei ministri.
Donato BRUNO, presidente, riservandosi di abbinare il disegno di legge, non appena assegnato alla Commissione, alle proposte di legge in titolo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 1° aprile 2003
SEDE REFERENTE
Martedì 1o aprile 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Antonio D'Alì.
La seduta comincia alle 14.05.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di mercoledì 26 marzo 2003.
Donato BRUNO, presidente, avverte che sottosegretario Mantovano ha comunicato che lo schema di disegno di legge è all'esame della Conferenza unificata ai fini dell'espressione del parere di competenza.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 30 settembre 2003
SEDE REFERENTE
Martedì 30 settembre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.
La seduta comincia alle 13.05.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella.
(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento del disegno di legge C. 4209).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 1o aprile 2003.
Donato BRUNO, presidente, comunica che è stato assegnato il disegno di legge C. 4209 del Governo, concernente norme in materia di sicurezza sussidiaria.
Poiché il suddetto disegno di legge verte sulla stessa materia delle altre proposte di legge all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, l'abbinamento.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, ricordato che la Commissione ha rinviato l'esame delle proposte di legge in attesa della preannunciata presentazione di un progetto di legge sulla materia da parte del Governo, illustra il contenuto del disegno di legge C. 4209, sottolineando il carattere organico della relativa disciplina, risultante dal titolo stesso del provvedimento «Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria».
Rileva quindi che il testo è stato sottoposto alla valutazione della Conferenza Stato-regioni con particolare riferimento alla previsione dell'articolo 13, comma 1, che rinvia l'individuazione dei requisiti professionali minimi ad un decreto del ministro dell'interno, da adottare sentita la commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza medesima.
Preannuncia infine l'intenzione, una volta concluso l'esame preliminare, di procedere alla stesura di un testo unificato dal sottoporre all'esame della Commissione.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.20.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 1° ottobre 2003
SEDE REFERENTE
Mercoledì 1o ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.45.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Rinvio del seguito dell'esame).
Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 2 ottobre 2003
SEDE REFERENTE
Giovedì 2 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.
La seduta comincia alle 14.25.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras e C. 2880 Pezzella, C. 4209 Governo.
(Rinvio del seguito dell'esame).
Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 7 ottobre 2003
SEDE REFERENTE
Martedì 7 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci, per l'interno, Alfredo Mantovano e per la funzione pubblica, Learco Saporito.
La seduta comincia alle 12.05.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella, e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di giovedì 2 ottobre 2003.
Sesa AMICI (DS-U), rilevato che il disegno di legge del Governo recepisce alcune indicazioni contenute nelle proposte di legge nell'ambito della definizione di una disciplina complessiva del settore, evidenzia il permanere di alcune questioni che richiedono un ulteriore approfondimento, quali la disciplina dell'attività di investigazione e di ricerca, il regime autorizzatorio, la normativa riguardante le agenzie e gli agenti per il recupero dei crediti, i compiti e la composizione della Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, rispetto alla quale giudica insufficiente la previsione di due soli rappresentanti sindacali. Evidenzia infine l'opportunità di prevedere un'audizione per acquisire l'orientamento degli istituti di vigilanza.
Donato BRUNO, presidente, rilevato che una richiesta in tal senso è stata già avanzata, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 8 ottobre 2003
TESTO AGGIORNATO AL 14 OTTOBRE 2003
SEDE REFERENTE
Mercoledì 8 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 14.45.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di ieri, martedì 7 ottobre 2003.
Graziella MASCIA (RC) sottolinea la rilevanza e la delicatezza di un intervento di riordino del settore, tale, a suo avviso, da richiedere un esame compiuto da parte del Parlamento, senza prevedere il conferimento di deleghe al Governo.
Ritiene che, laddove si introduce la nozione di «sicurezza sussidiaria» nell'ambito di un progetto di sicurezza integrata, occorre stabilire una chiara distinzione di compiti tra le attività istituzionali di prevenzione e repressione delle forze di polizia e quelle demandate ai soggetti privati, con particolare riguardo alla sfera delle libertà personali dei cittadini.
Dichiarato di concordare con deputato Amici circa l'esigenza di approfondire taluni aspetti del disegno di legge, si sofferma quindi sull'esigenza, più volte rappresentata dalle organizzazioni sindacali, di definire la natura giuridica, le competenze e le tutele riguardanti i lavoratori del settore, che lamentano tra l'altro una non adeguata definizione della loro figura professionale. A tal fine si sollecita la previsione di una adeguata formazione nella fase di ingresso seguita da momenti di aggiornamento che coinvolgano l'intero arco della vita lavorativa, nonché la previsione di una lista nazionale cui attingere al momento dell'assunzione del personale; ciò consentirebbe di affrontare più adeguatamente la questione dei livelli occupazionali e di superare l'attuale situazione di precarietà, destinata ad aggravarsi con l'ingresso nel settore di aziende europee particolarmente organizzate.
Dichiara infine di condividere la proposta avanzata dal deputato Amici di ascoltare i soggetti che operano nel settore.
Donato BRUNO, presidente, ritiene che tale proposta possa essere valutata nell'ambito del prossimo ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, sottolinea la necessità di individuare tempi certi per l'esame dei progetti di legge, attesa l'urgenza di procedere ad un riordino del settore.
Donato BRUNO, presidente, ritiene che, una volta concluse le audizioni, dopo un breve dibattito, sarà possibile fissare il termine per la presentazione degli emendamenti relativi al testo che sarà stato predisposto dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 15 ottobre 2003
SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo Brancher, e per l'interno, Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.45.
Disciplina degli Istituti di vigilanza privati.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2003.
Marcella LUCIDI (DS-U) dichiara preliminarmente che svolgerà il proprio intervento facendo riferimento al testo presentato dal Governo C. 4209. Ricorda che nella relazione di accompagnamento al provvedimento si introduce il concetto di «sicurezza sussidiaria» che demanda ai privati quelle attività che non presuppongono l'esercizio dei poteri coercitivi che le leggi vigenti attribuiscono esclusivamente alle forze di polizia. Esprime rilievi critici sul fatto che il testo del Governo ricomprenda all'interno del concetto di sicurezza sussidiaria una molteplicità di materie che spaziano dall'attività di investigazione a quella del recupero crediti che non sembrano avere alcuna attinenza con la materia della sicurezza dei cittadini.
Osserva che il concetto della sicurezza sussidiaria sembra andare nella direzione opposta rispetto al progetto di revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione che la maggioranza ha più volte annunciato: il testo del Governo ha un carattere centralistico che contraddice il modello federalistico, dal momento che la materia della sicurezza sussidiaria è attribuita alla competenza statale. Osserva altresì che resta assolutamente indeterminata, all'interno delle politiche sulla sicurezza avviate dal Governo di centrodestra, la questione delle polizie locali.
Nel riconoscere che nel provvedimento presentato dal Governo vi sono alcune soluzioni normative condivisibili, sottolinea tuttavia che, a motivo di necessità contingenti, il testo è stato piegato ad esigenze intervenute in altri settori, rischiando in tal modo di non affrontare in maniera esaustiva la materia della vigilanza privata.
Esprime rilievi critici sul fatto che nell'elaborazione del testo sia completamente assente il contributo degli operatori del settore, elemento che appare particolarmente evidente con riferimento alle guardie particolari giurate che sono del tutto escluse anche dalla disciplina transitoria; sollecita pertanto un'audizione delle rappresentanze sindacali dei settori interessati dalla riforma.
Sottolinea inoltre la necessità di definire chiaramente le competenze dei soggetti che operano nel settore, nonché di delimitare il confine tra le funzioni di vigilanza privata e i servizi di portierato. Giudica infine poco opportuna la scelta di istituire una Commissione centrale per le attività di sicurezza sussidiaria presso il Ministero dell'interno, ritenendo preferibile l'istituzione di un osservatorio regionale per rendere più capillare l'azione di controllo sull'azione svolta dagli istituti di vigilanza.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 16 ottobre 2003
SEDE REFERENTE
Giovedì 16 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 14.45.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo nella seduta di ieri.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 21 ottobre 2003
TESTO AGGIORNATO AL 22 OTTOBRE 2003
SEDE REFERENTE
Martedì 21 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano, per la funzione pubblica, Learco Saporito, per le riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 10.50.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2003.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, osservato che sul provvedimento si è svolta una discussione sufficientemente ampia, riterrebbe opportuno procedere alle audizioni degli operatori del settore.
Donato BRUNO, presidente, informa che nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi sarà fissato il calendario delle audizioni.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.50.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 30 ottobre 2003
SEDE REFERENTE
Giovedì 30 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi, il sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Learco Saporito, il sottosegretario di Stato per l'interno Maurizio Balocchi.
La seduta comincia alle 9.40.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Rinvio del seguito dell'esame).
Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 5 novembre 2003
SEDE REFERENTE
Mercoledì 5 novembre 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano, per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci e per l'interno Maurizio Balocchi.
La seduta comincia alle 15.15.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta di giovedì 30 ottobre 2003.
Carlo LEONI (DS-U) evidenzia l'opportunità di procedere alla nomina di un Comitato ristretto.
Donato BRUNO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, propone di nominare un Comitato ristretto relativo alle proposte di legge C. 301 ed abbinate.
La Commissione concorda.
Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 5 maggio 2004
SEDE REFERENTE
Mercoledì 5 maggio 2004. - Presidenza del vicepresidente Pietro FONTANINI indi del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo Brancher e per l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 13.30.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2003.
Donato BRUNO, presidente, avverte che a seguito dei lavori del Comitato ristretto il relaotre ha predisposto una proposta di testo unificato (vedi allegato 1). Fa presente che tale testo reca, agli articoli da 23 a 26, delle disposizioni in materia di esercizio della attività di investigazione privata e di indagini difensive, la quale è oggetto, in forma più ampia, anche di un disegno di legge attualmente all'esame della 2o Commissione giustizia del Senato. Ricorda in proposito di avere investito della questione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al quale ha prospettato due alternativi percorsi procedurali consistenti, rispettivamente, nella attivazione della procedura di intesa con il Senato, ai sensi dell'articolo 78 del regolamento, ovvero nella espunzione della parte del testo elaborato dal Comitato ristretto avente oggetto identico a quello all'esame del Senato, prima di procedere all'adozione del testo base, in modo da consentire alla Commissione di proseguire immediatamente l'esame in sede referente. Fa presente che, per quanto nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, sia emersa la preferenza per la prima soluzione, questa comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi, atteso che, qualora l'intesa dovesse essere favorevole al proseguimento dell'esame da parte del Senato, presso il quale esso è stato avviato con precedenza rispetto alla Camera, la Commissione dovrebbe attendere l'esito dell'iter presso il Senato, prima di poter proseguire il proprio esame.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, al fine di evitare un eccessivo prolungamento dell'iter, che potrebbe conseguire alla procedura di intesa, e tenuto conto che il provvedimento in esame presso la 2o Commissione giustizia del Senato verte su un aspetto che risulta marginale nell'ambito del testo da lui predisposto, ritiene preferibile espungere da questo testo la parte oggetto del contestuale esame presso il Senato. In particolare, ricorda che il capo V del testo unificato, concernente gli istituti di investigazione e ricerca e gli investigatori privati, ricomprende numerose attività investigative e di acquisizione di informazioni, delle quali solo alcune sono oggetto di esame da parte del Senato. Reputa quindi possibile e opportuno recuperare, in fase emendativa, talune di tali disposizioni, in quanto non incluse nel testo all'esame del Senato.
Marcella LUCIDI (DS-U) pur concordando con le argomentazioni del relatore rileva che una eventuale espunzione delle parti oggetto di esame al Senato nuocerebbe all'organicità del provvedimento.
Michele SAPONARA (FI) ritiene opportuno procedere alla espunzione delle disposizioni contenute nel capo V.
Carlo LEONI (DS-U) esprime la propria preferenza in ordine all'attivazione delle intese disciplinate dall'articolo 78 del regolamento.
Marcella LUCIDI (DS-U) concorda con la soluzione prospettata dal deputato Leoni, dubitando che sia possibile recuperare sotto forma di articoli aggiuntivi le parti del testo espunte.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO nel rimettersi al giudizio della Commissione, rileva che entrambe le soluzioni sono condivisibili ma, tuttavia, non conciliabili. In particolare, la prima risponde ad esigenze di celerità., laddove la seconda risponde all'esigenza di garantire l'organicità della disciplina In proposito fa presente che ogni ritardo nell'adozione del provvedimento rappresenterebbe un danno diretto alla collettività ed agli operatori del sistema. La soluzione proposta dal relatore, che consente, comunque, di recuperare il contenuto di parte delle disposizioni espunte sotto forma di articoli aggiuntivi rende prevalente, forse a ragione, l'esigenza di celerità.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, fa presente che le disposizioni recate dal provvedimento all'esame del Senato rispondono a finalità diverse rispetto a quelle perseguite dal testo esaminato dalla Camera. Propone, pertanto, di adottare quale testo base il testo licenziato dal Comitato ristretto, previa espunzione del titolo V.
Marcella LUCIDI (DS-U) esprime voto di astensione sull'adozione come testo base del testo proposto dal relatore.
Graziella MASCIA (RC), facendo presente che sarebbe inopportuno assumersi la responsabilità di ritardare l'adozione del provvedimento, esprime voto di astensione sull'adozione come testo base del testo unificato proposto dal relatore. In particolare, ritiene irrisolto il nodo fondamentale concernente la funzione svolta in materia di sicurezza sussidiaria dalla vigilanza privata, la quale dovrebbe avere ad oggetto la tutela di beni patrimoniali, e non svolgere un ruolo analogo a quello ricoperto dagli agenti di pubblica sicurezza.
Marco BOATO (Misto-Verdi-U) si associa alle considerazioni svolte dai deputati Lucidi e Mascia, dichiarando quindi un voto di astensione.
Michele SAPONARA (FI) preannuncia voto favorevole sull'adozione come testo base del testo proposto dal relatore.
Remo DI GIANDOMENICO (UDC) si associa alla dichiarazione resa dal deputato Saponara.
Nuccio CARRARA (AN) esprime voto favorevole sull'adozione come testo base del testo proposto dal relatore.
La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal relatore, come da ultimo modificato (vedi allegato 2).
Donato BRUNO, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 di lunedì 24 maggio 2004 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.
Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria (C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo).
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE IN SEDE DI COMITATO RISTRETTO
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1.
(Attività di sicurezza sussidiaria).
1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria può essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.
2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al Capo II, a mezzo di guardie giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8, i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, con le facoltà che la legge attribuisce alle guardie giurate, ed in particolare:
a) la vigilanza e custodia di beni mobili o immobili, di imprese o loro unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, anche pubblici;
b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;
c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;
d) la vigilanza di sicurezza in centri industriali, commerciali, uffici che debbono essere considerati, anche in via potenziale, come obiettivi sensibili, quali stabilimenti ed uffici interessati a progettazioni o produzioni che richiedono speciali misure di sicurezza, quali prodotti ad alta tecnologia, medicinali, armi e munizioni, esplosivi, sostanze tossiche o esplosivi, aziende pubbliche e private del settore energetico o delle telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale, istituti di credito, aziende di trasporto, metropolitane, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, industrie chimiche o depositi con particolari rischi di impatto ambientale, e simili;
e) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di tele allarme;
f) la gestione di sistemi di sicurezza e anti-intrusione nelle reti di comunicazione telematica;
g) i servizi di vigilanza o sicurezza connessi alle attività di trattenimento e spettacolo, che non comportino l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, svolti anche a tutela dell'incolumità degli artisti o degli spettatori.
3. Rientrano pure nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di cui al Capo III, a mezzo di guardie giurate appositamente addestrate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8, il trasporto e la scorta a valori.
4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria, e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3:
a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurarsi nel corso di gare sportive ed agonistiche su strada;
b) la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono essere individuate altre attività di sicurezza, che non comportino l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgersi a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o altri operatori abilitati ai sensi della presente legge, nonché le attività di sicurezza per le quali le guardie giurate possono essere impiegate in servizi integrati con agenti di pubblica sicurezza, o per le quali le stesse possono essere, autorizzate a richiedere l'esibizione di un documento di identificazione personale. Con decreto direttoriale da adottarsi sentita la Commissione di cui all'articolo 7, sono, inoltre, individuate le attività di sicurezza che debbono essere assicurate a mezzo di guardie giurate e quelle che possono essere svolte da altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.
6. La presente legge disciplina inoltre le attività di investigazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia processuale penale, quelle di ricerca o di raccolta di informazioni per conto di privati, nonché quelle delle agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.
7. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui ai commi 2 e 3, alle imprese di servizi di cui al comma 4, agli istituti di investigazione, ricerca e informazione di cui al comma 5, alle agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 5, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti, agenzie ed imprese e per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
8. Con il regolamento di attuazione sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi con la specificazione analitica dei livelli minimi di qualità a cui si debbono attenere gli Istituti di Vigilanza Privata. A tale fine, il regolamento di attuazione dovrà prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e quelli comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisirsi.
Art. 2.
(Disciplina generale delle autorizzazioni).
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi contratti possono essere stipulati solo dai soggetti che abbiano, a qualsiasi titolo la piena disponibilità dei beni da vigilare o custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento che consentono o prescrivono specifiche attività di autotutela o di prevenzione.
2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea;
b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;
c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione all'attività da esercitare;
d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo i in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o aver subito la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio.
3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e di quelli che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi. Le società autorizzate all'esercizio di attività di sicurezza sussidiaria attraverso Istituti di Vigilanza, sono tenute a presentare annualmente dichiarazione analitica sulla composizione societaria, con espliciti riferimenti a non trovarsi nelle fattispecie previste dall'articolo 2359 c.c., ovvero che non sia prevista ogni altra forma di collegamento o controllo con altri soggetti esercenti la medesima attività di vigilanza sul territorio autorizzato. I casi difformi dovranno essere riequilibrati entro il termine di 120 giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.
5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
6. Le licenze per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinati dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, possono continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, previa comunicazione all'Autorità competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.
8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio della licenza è subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi alla licenza.
9. L'ammontare della cauzione è definito dall'autorità che rilascia la licenza, in applicazione dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, ed è commisurato alle caratteristiche dell'attività soggetta a licenza ed alle specifiche esigenze di garanzia. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta a licenza.
10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente integrazione della licenza, o al rilascio di ulteriori licenze, qualora il rilascio di nuova licenza sia previsto dalla disciplina specifica del settore di attività.
11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle licenze può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. Essa può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di guardie giurate, nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
Art. 3.
(Progetto organizzativo e regole tecnico-operative).
1. Il rilascio delle licenze relative all'esercizio di un istituto di vigilanza o di un istituto di investigazione, ricerca o raccolta di informazioni, all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, nonché all'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio della licenza, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza, all'approvazione, da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
2. Il progetto deve contenere:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese organizzate in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione superiore al 5 per cento o, anche se inferiore, una partecipazione utile ai fini del controllo dell'istituto;
b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare ed il relativo ambito territoriale;
c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto;
d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero crediti che si intendono impiegare;
e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche.
3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la licenza.
4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla sua approvazione.
Art. 4.
(Disciplina generale delle attività autorizzate).
1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari della licenza ed i loro institori sono tenuti a:
a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza o da un funzionario da questi delegato;
b) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento di attuazione o dall'autorità;
c) comunicare al questore gli elenchi del personale dipendente o comunque impiegato e a dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione;
d) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;
e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite sulla base delle direttive generali impartite dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, e devono essere commisurate alla qualità dei servizi assicurati ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente e dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero delle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi. In mancanza l'autorità non apporrà la vidimazione. Gli Istituti possono praticare variazioni, in più o in meno, non superiori al 5 per cento della tariffa vidimata dal Prefetto.
3. Il registro di cui al comma 1 lett. b) deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza incaricati del controllo.
4. L'attività tecnico-operativa degli istituti, imprese ed agenzie di cui alla presente legge ed il servizio delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi, ad eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà:
a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto, impresa o agenzia autorizzati e nei luoghi in cui il servizio è svolto;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori investigativi, gli agenti di recupero crediti, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio;
d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto, impresa o agenzia e delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli ufficiali della Polizia di Stato e può avvalersi di ufficiali di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di sanità, degli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali e deputati alla certificazione liberatoria circa la regolarità degli adempimenti retributivi previsti dai contratti collettivi per le guardie giurate o per il personale interessato e dalle norme previdenziali ed assicurative, nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero crediti, il Questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, intermediazione finanziaria ed altre connesse.
Art. 5.
(Diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni).
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge, sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengano a mancare le condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione e possono essere negate o revocate per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle licenze previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:
a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della licenza;
b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o svolte;
e) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza;
d) il fondato pericolo che l'istituto, la società o l'impresa interessate, acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, comunque nessun Istituto di Vigilanza Privata potrà essere presente, in modo diretto o con partecipazioni societarie in più del 20 per cento delle province.
e) la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, della valutazione statistico-quantitativa delle occasioni di servizio disponibili sul territorio e comunque nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza e sicurezza di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ovvero di quella per l'esercizio di un istituto di investigazione e ricerca di cui all'articolo 17, comma 1, comporta la immediata cessazione delle funzioni delle guardie e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto.
4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di 60 giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione per motivate esigenze di ordine pubblico o per violazioni di taluno degli obblighi inerenti alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione.
5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.
Art. 6.
(Esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria).
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, ovvero di dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile.
2. Il nulla osta, con l'indicazione del responsabile, è richiesto anche per la costituzione di unità organizzative addette alla promozione o coordinamento delle attività di sicurezza sussidiaria svolte direttamente, ovvero, anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi autorizzati a norma della presente legge.
3. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione all'autorità competente per territorio.
4. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 4, svolte a mezzo di custodi o altro personale dipendente.
5. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le condizioni e modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti autorizzati.
Art. 7.
(Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria).
1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) da un viceprefetto;
e) da un questore;
d) da quattro rappresentati del Ministero della giustizia e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali;
e) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso Uffici Territoriali del Governo e da due preposti agli stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale;
f) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, firmatarie del contratto nazionale di lavoro;
g) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di investigazione privata e di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;
h) dai rappresentanti delle associazioni delle agenzie di recupero crediti, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;
i) dai rappresentanti dei sindacati delle guardie giurate, firmatari di contratto nazionale di lavoro;
l) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e), e da un rappresentante degli agenti di recupero crediti;
m) da non più di tre rappresentanti delle associazioni o società di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria, tra le quali per lo meno uno indicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
2. La Commissione di cui al comma 1 è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni ed un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma 2, lettere e) ed f).
3. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le Autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
4. Il presidente può invitare alle sedute della Commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza ed in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
5. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) l) ed m), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.
8. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa, nonché su ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ritengano di richiederlo. La commissione tiene altresì il registro professionale di cui all'articolo 8.
9. Con il voto di almeno due terzi dei presenti può essere deliberata, per specifiche esigenze, la costituzione di sotto-commissioni.
10. Ai componenti della Commissione consultiva centrale di cui al comma 1 non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.
Art. 8.
(Registro professionale).
1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni:
a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto valori e di scorta a valori;
b) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono tutte le altre forme di vigilanza e sicurezza;
c) dei direttori degli istituti di investigazioni e dei direttori degli istituti di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali;
d) dei collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;
e) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
f) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori.
g) delle guardie giurate, con l'annotazione della autorizzazione a svolgere il servizio su tutto il territorio nazionale.
2. Al registro possono iscriversi le persone che:
a) sono cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) hanno maggiore età;
c) godono dei diritti civili;
d) sono in possesso di titolo di studio, non inferiore a quello di scuola media superiore, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno;
g) mantengono condotta costantemente idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di sicurezza inerenti alla professione.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:
a) alla composizione delle Sezioni della Commissione di cui all'articolo 7 incaricate della tenuta dei registri, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;
b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro, compresi i criteri e le procedure di valutazione della condotta;
c) all'individuazione delle attività o professionalità per le quali occorra un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle qualificazioni professionali, tenuto conto di quanto verrà stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 13;
d) ai collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 18, comma 2;
e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporsi a cura delle sezioni della Commissione di cui alla lettera a);
f) alle modalità di controllo della qualità dei servizi prestati.
4. Il decreto di cui al comma 3, lettera c) è adottato di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.
CAPO II
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E DELLE GUARDIE GIURATE
Art. 9.
(Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze).
1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale, non superiore alla provincia, stabilito nella licenza. L'ambito provinciale può essere superato per le attività, quali la gestione di sistemi di allarme su cose mobili, la vigilanza su mezzi di trasporto, e per quelle, aventi simili caratteristiche, individuate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, sempre che non sussistano particolari esigenze di direzione e gestione delle guardie giurate dipendenti. Deroghe specifiche al limite territoriale della provincia possono essere concesse dal prefetto, d'intesa con il prefetto della provincia confinante, per l'esercizio delle attività di vigilanza in comune appartenente ad altra provincia direttamente confinante con quello in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e custodia, che richiedono l'impiego continuativo di guardie particolari giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi:
a) di una o più sedi secondarie costituite in ciascuna delle province in cui si intende operare, munite della licenza del prefetto competente per territorio, nei limiti indicati dal successivo;
b) di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale siano stati sottoscritti accordi per la partecipazione congiunta a gare di appalto, fermo restando il divieto di subappalto dei servizi, approvati dai prefetti rispettivamente competenti;
c) di un'unità operativa mobile, specificamente autorizzata dal prefetto competente per il luogo di inizio dei servizi, nei caso di attività di vigilanza di cantieri mobili.
Art. 10.
(Obblighi inerenti alle autorizzazioni).
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, gli istituti di vigilanza e di sicurezza sono tenuti:
a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie impiegate e le altre indicazioni prescritte;
b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello stato;
c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
3. Gli agenti degli istituti autorizzati sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Art. 11.
(Impiego delle guardie giurate).
1. Gli istituti autorizzati a norma degli articoli 9 e 15 svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi delle guardie giurate e del personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8.
2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, devono essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i servizi:
a) di visione e ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di tele-allarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;
b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento;
c) di vigilanza e custodia armata di beni mobili o immobili.
3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione e sono tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, procedono all'arresto, sempre che la legge lo consenta, delle persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire e possono trattenerle per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente ai mezzi di prova eventualmente raccolti.
5. L'addetto ai servizi di vigilanza, nell'esercizio della sua attività riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Le guardie giurate comandate o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o attività determinate o che, per disposizione di legge dello Stato, svolgono attività di natura pubblicistica, specificamente determinate, in aggiunta a quelle di vigilanza, rivestono, nell'ambito del servizio espletato, la qualità di pubblico ufficiale ed operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza. Fuori dei casi predetti, l'attività di guardia giurata può essere svolta solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza o del datore di lavoro autorizzato a norma dell'articolo 6.
6. Le guardie giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, approvati dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto. Possono essere autorizzate dal prefetto ad usare automezzi muniti di segnali luminosi, diversi per colore e forma da quelli in uso alle forze di polizia, ed a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione e previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Con lo stesso regolamento sono altresì stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro.
7. I trasferimenti delle guardie giurate, nell'ambito delle previsioni del contratto nazionale in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obbiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere approvati dal prefetto.
Art. 12.
(Nomina delle guardie giurate).
1. Possono essere iscritte nell'albo provinciale per la nomina a guardie giurate le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di guardia giurata.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina tra le persone iscritti nell'albo provinciale previsto dal comma 1, essa è valida a tempo indeterminato sino a revoca, dopo l'assunzione da parte dell'Istituto richiedente, che provvede all'iscrizione al servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, la guardia giurata presta giuramento davanti al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza che richiede la nomina o un funzionario di polizia delegato, il quale rilascia alla stessa apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare. Per le guardie giurate stabilmente addette ai servizi di cui al capo III è annotata sul tesserino l'autorizzazione a prestare servizio sull'intero territorio nazionale.
5. L'approvazione di cui al comma 3 ed il giuramento di cui al comma 4 comportano l'iscrizione nell'apposito registro nazionale di cui all'articolo 8 lettera g). Le modalità di iscrizione nel registro, le professionalità suscettibili di annotazione, le verifiche periodiche relative alla condotta delle persone iscritte, le cause di cancellazione o di sospensione dell'iscrizione e le modalità di riattivazione delle funzioni di guardia giurata sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 13.
(Requisiti professionali delle guardie giurate).
1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza di cui al comma 1, alla quale partecipa il Ministro dell'interno ai fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove l'adozione da parte dello stesso Ministro dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione ed all'aggiornamento provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni delle normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.
3. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti interessati, possono porre totalmente o parzialmente a carico dei partecipanti ai corsi gli oneri relativi alla formazione.
4. Gli attestati professionali di competenza saranno rilasciati da idonei enti di formazione dopo un corso ed un esame. Gli attestati hanno validità per tre anni e possono essere rinnovati dopo tale periodo, dopo un corso di aggiornamento che convaliderà o meno l'idoneità degli addetti.
5. L'accertamento di cui al comma 4 non è richiesto per la nomina a guardia giurata degli appartenenti alle Forze Armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza e di coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale.
6. Sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché con strutture pubbliche e private di comprovata esperienza nel settore della formazione culturale e professionale, il Ministero dell'interno può organizzare, con la contribuzione dei soggetti interessati e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, speciali servizi formativi di sicurezza sussidiaria per:
a) l'adozione indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali relativi ai corsi di formazione e aggiornamento degli addetti alla sicurezza sussidiaria;
b) la certificazione di qualità dei corsi di cui alla lettera a);
c) la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi;
d) la progettazione e erogazione di corsi di formazione o specializzazione destinati ai docenti che formeranno gli addetti alla sicurezza negli enti di formazione periferici.
Art. 14.
(Perdita dei requisiti di Guardia Giurata).
1. Il licenziamento della guardia giurata comporta l'automatica sospensione della sua qualifica per la durata di trenta giorni: in caso di riassunzione da parte del medesimo o di altro datore di lavoro cessa la sospensione e la guardia riacquista in pieno la propria qualifica; ove invece trascorrano i trenta giorni senza che sia intervenuta una nuova assunzione in servizio la qualifica di guardia giurata viene definitivamente perduta e il datore di lavoro riconsegna al prefetto il decreto di nomina. A richiesta, l'ex guardia giurata, potrà essere riscritta dell'albo provinciale degli idonei di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
CAPO III
DEI SERVIZI DI TRASPORTO VALORI E SCORTA A VALORI
Art. 15.
(Disciplina delle licenze).
1. Le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate dagli istituti in possesso della licenza di cui agli articoli 2 e 9 e di specifica capacità tecnica ed organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno.
2. Le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate, anche fuori del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di esecuzione o, in mancanza, dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, allo scopo di assicurare la funzionalità ed efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte ed il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità.
3. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto e di scorta valori stabilmente organizzati per percorrere continuativamente itinerari che attraversano più regioni, per conto di committenti pubblici o privati o di altri istituti autorizzati che, debitamente autorizzati dall'avente diritto, affidano loro denaro, titoli o altri valori per l'esecuzione di parte del trasporto.
4. Per i servizi di cui al comma 3 il Ministero dell'interno rilascia l'autorizzazione, approva le modalità di esecuzione dei servizi e le tariffe e stabilisce le prescrizioni da osservarsi, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza rispettivamente interessate; esso dispone, altresì, ispezioni e controlli, fermi restando i compiti di controllo di cui all'articolo 4, comma 4, ed esercita ogni altra funzione che la legge attribuisce alle predette autorità.
5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente, del progetto organizzativo e tecnico-operativo e del regolamento del servizio, nonché degli accordi-tipo che possono essere stipulati con altri istituti per la messa a disposizione di mezzi o apparati tecnologici speciali, di luoghi protetti aventi caratteristiche di sicurezza per il trasbordo e la custodia temporanea di valori (caveaux), ovvero, per i servizi di cui al comma 3, di servizi accessori di trasporto. Gli accordi, debitamente vidimati a norma dell'articolo 4, debbono recare una chiara identificazione delle responsabilità e debbono essere permanente affissi nei locali in cui gli istituti interessati svolgono l'attività con il pubblico ed essere riportati, anche per estratto, nei contratti sottoscritti con gli utenti.
Art. 16.
(Scorta valori).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, per il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, titoli di deposito, di credito ed altri valori espressi in documenti cartacei, di natura e caratteristiche tali da non poter essere trasportati in condizioni di sicurezza attraverso i mezzi di cui sono dotati gli istituti autorizzati al trasporto valori, gli interessati possono avvalersi di mezzi di trasporto idonei, scortati a mezzo di guardie giurate dipendenti da istituti autorizzati al trasporto di valori o alla scorta di valori o, nei casi di cui all'articolo 6, debitamente addestrate per lo specifico servizio.
Art. 17.
(Modalità di esecuzione dei servizi).
1. Fuori dei casi espressamente disciplinati dal regolamento di attuazione, il Ministero dell'interno impartisce le direttive occorrenti per assicurare l'omogeneità delle condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni, delle modalità di esecuzione dei servizi e di impiego delle guardie giurate, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di sicurezza, dei limiti massimi di valore da trasportare in relazione alle caratteristiche dei mezzi e dei servizi, nonché le modalità di definizione e approvazione delle tariffe, definendo le condizioni in relazione alle quali le autorità provinciali di pubblica sicurezza possono discostarsene, e provvede al loro periodico aggiornamento.
Art. 18.
(Contazione del danaro e caveaux).
1. L'autorizzazione al trasporto valori di cui all'articolo 15 comprende anche l'autorizzazione alla contazione del danaro e al deposito del denaro o altri valori in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto. La contazione del danaro può avvenire presso i locali del committente o presso i caveaux, allo scopo autorizzati dal Prefetto competente per territorio; in tale ultimo caso il titolare dell'istituto deve darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza con precisa descrizione delle caratteristiche dei locali e dei sistemi di vigilanza e di difesa passiva esistenti, impegnandosi altresì a tenere costantemente aggiornato in un apposito registro, anche informatico, la situazione delle somme di danaro giacenti, la proprietà di tali somme ed eventualmente il destinatario delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza si accerta della idoneità dei locali e potrà porre le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere.
Art. 19.
(Impiego delle guardie giurate).
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14, non possono essere adibite ai servizi di trasporto e di scorta di valori guardie giurate che non siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo specifico impiego.
2. I regolamenti di servizio stabiliscono le misure di protezione e di sicurezza e le modalità di svolgimento del servizio volte a tutelare la sicurezza delle guardie giurate ed a limitarne l'esposizione a rischio.
3. Il servizio delle guardie giurate adibite al trasporto e alla scorta di valori si svolge negli ambiti territoriali in cui opera l'istituto o il soggetto da cui dipendono, fatte salve le limitazioni di impiego derivanti dall'osservanza dei contratti di lavoro o delle norme poste a tutela dei lavoratori. Per le guardie giurate dipendenti dagli istituti autorizzati a norma dell'articolo 15, comma 3, l'ambito territoriale del servizio può essere annotato nel tesserino di cui sono munite; negli altri casi le guardie giurate sono tenute a portare con se l'ordine di servizio, recante l'espressa indicazione degli orari e dei luoghi interessati al servizio e ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
CAPO IV
DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA
Art. 20.
(Disciplina delle licenze).
1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, e degli altri servizi individuati a norma del comma 6 dello stesso articolo non riservati alle guardie giurate, l'attività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta alla licenza del prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa di servizi interessata.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, svolto attraverso dipendenti dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto alla licenza di cui al comma 1.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore che può apportarvi le modificazioni o le prescrizioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e disporre i controlli a norma dell'articolo 4.
Art. 21.
(Impiego dei custodi abilitati).
1. I custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 14, comma 1, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio, o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.
2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza diverse da quelle indicate a norma dell'articolo 1, commi 6 e 7, né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Essi sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza ed a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.
3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti, di foggia diversa di quella delle uniformi delle guardie giurate, devono essere approvate dal prefetto.
Art. 22.
(Registro dei custodi abilitati).
1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate a norma dell'articolo 20, addetti alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 4 e 6, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso la questura competente per territorio.
2. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Essa è rifiutata o revocata a chi non risulta in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato, se in possesso di carta di soggiorno;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica e attitudinale;
d) assenza di condanne a pene detentive superiori ad un anno per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di custode;
f) iscrizione al servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
4. Nel registro di cui al comma 1 possono chiedere di essere iscritti anche i custodi dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 4 e 6, non riservate alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.
CAPO V
DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E RICERCA E DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI
Art. 23.
(Disciplina delle licenze).
1. La licenza per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto, al direttore dello stesso che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8 ed abbia gli altri requisiti prescritti dall'articolo 2.
2. La licenza può essere rilasciata per l'intero territorio nazionale. Il Prefetto che rilascia la licenza ne dà comunicazione agli altri prefetti eventualmente interessati dall'ambito territoriale del progetto organizzativo tecnico operativo di cui all'articolo 4.
3. Per informazioni commerciali si intendono: la raccolta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati economici, personali, professionali e riguardanti l'assetto societario, acquisite esclusivamente per finalità commerciali e non giudiziarie, attuata mediante l'opera professionale dell'uomo, svolta anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei, finalizzata alla diffusione di notizie, utili a migliorare la conoscenza dei soggetti che operano nel mercato economico nelle varie fasi dell'attività di impresa del committente. Per investigazione si intende l'attività di raccolta, trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, personali, professionali ed economici, attuata mediante l'opera professionale dell'uomo, svolta attraverso l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei svolta per finalità diverse da quelle commerciali. Per investigazioni difensive si intende quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
4. Gli istituti assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico operativo di cui all'articolo 4 ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di collaboratori investigativi dipendenti, muniti della licenza di cui al comma 3, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altro istituto o collaboratore investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra gli istituti di cui al comma 1 debbono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze.
5. La licenza per l'esercizio individuale delle attività di investigazione, ricerca e raccolta delle informazioni nell'ambito di accordi di collaborazione professionale o di rapporti di lavoro dipendente con gli istituti di cui al comma 1 è rilasciata dal questore della provincia di residenza al collaboratore investigativo che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8 ed abbia i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 2, comma 2. La licenza è quinquennale e non è trasmissibile.
6. I collaboratori investigativi autorizzati a norma del comma 3, svolgono le attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di lavoro o accordi di collaborazione professionale di cui allo stesso comma.
7. Al titolare delle licenze di cui ai commi 1 e 3 ed agli iscritti all'albo di cui all'articolo 24 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, che attesta l'identità e la qualità professionale dell'interessato.
8. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge e dal codice di procedura penale relativamente alle investigazioni difensive, le attività di cui ai commi 1 e 3 non comportano l'esercizio di facoltà che la legge riserva agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o ad altri soggetti investiti di pubbliche funzioni.
9. Nessuna attività di investigazione o ricerca e raccolta delle informazioni o di analisi dei dati raccolti può essere svolta al di fuori di un incarico professionale annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 17 marzo 1931, n. 773, o da altre disposizioni di legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, la licenza di cui al comma 1 non è richiesta per la ricerca e raccolta di informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.
Art. 24.
(Albo degli investigatori difensivi).
1. Le investigazioni difensive sono svolte dal titolare di un istituto di investigazione e ricerche in possesso della licenza di cui all'articolo 23, comma 1, e dal collaboratore investigativo in possesso della licenza di cui allo stesso articolo 23, comma 3, che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo di cui al comma 2.
2. Il Presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede l'istituto o il collaboratore investigativo ha la residenza, sentiti il procuratore generale ed il questore, sulla base dei parametri determinati dalla competente Sezione istituita nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), dispone l'iscrizione dell'interessato in apposito albo da tenersi presso ogni Corte d'Appello, la cui tenuta, comprese le disposizioni inerenti all'iscrizione, alla sospensione e cancellazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 26, è determinata con regolamento da adottarsi, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Il Presidente della Corte d'appello, sentiti il procuratore generale e il questore, impartisce le direttive generali che devono essere osservate per la regolarità dell'attività investigativa autorizzata.
4. Le spese per la tenuta dell'albo di cui al comma 2 sono a carico degli iscritti.
Art. 25.
(Obblighi inerenti alla licenza).
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui all'articolo 23, comma 1, devono:
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la specie degli atti investigativi richiesti e la durata delle indagini o accertamenti, nonché i riferimenti relativi agli atti d'archivio e le altre indicazioni prescritte dal regolamento;
b) comunicare al presidente della corte d'appello, nel caso di istituti abilitati all'esercizio delle investigazioni difensive, gli elenchi del personale dipendente e dei collaboratori investigativi privati impiegati e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta;
c) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), fatte salve le disposizioni di legge che tutelano il segreto relativamente alle indagini difensive previste dal codice di procedura penale;
d) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, compresi quelli attinenti alle investigazioni difensive, anche preventive, fatta salva la riservatezza della fonte delle notizie ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.
3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), e quelli di cui al comma 2, devono essere adempiuti anche dai titolari delle licenze di cui all'articolo 23, comma 3. Delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1, lettera d), e di quelle di cui al comma 2 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento.
4. I titolari delle licenze di cui all'articolo 23 sono, altresì, tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire alle richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nello svolgimento delle attività di controllo di cui alla presente legge. Gli stessi sono, inoltre, tenuti a denunciare i fatti costituenti delitto di cui abbiano avuto notizia nell'esercizio dell'attività autorizzata. Relativamente alle attività di investigazione difensiva, sono fatte salve le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi.
Art.26.
(Vigilanza e controlli).
1. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi muniti della licenza di cui all'articolo 23, comma 3, è sottoposto alla vigilanza ed ai controlli di cui all'articolo 4.
2. Relativamente alle attività di investigazioni difensive, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte sotto la diretta vigilanza del presidente della Corte d'Appello che ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 24, e di quello competente per il luogo in cui i servizi sono espletati, o loro delegati.
3. Il presidente della Corte d'Appello, per le attività di investigazione difensiva, e il questore negli altri casi, hanno facoltà:
a) di adottare specifiche prescrizioni per esigenze, rispettivamente, di garanzia della regolarità delle modalità di acquisizione delle prove in materia processuale penale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica;
b) di effettuare o fare effettuare in qualsiasi momento visite ispettive e controlli, osservate, relativamente alle attività di investigazione difensiva, le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio gli investigatori privati titolari della licenza di cui all'articolo 23, comma 1, ed i collaboratori investigativi di cui all'articolo 23, comma 3, in caso di inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio. Con il provvedimento di sospensione è disposto il ritiro immediato del tesserino di cui all'articolo 23, comma 5;
d) di adottare i provvedimenti di revoca di propria competenza o di proporre quelli di competenza di altra Autorità, osservate le procedure previste dalla presente legge, dal regolamento di attuazione e di quello di cui all'articolo 24, comma 2.
CAPO VI
DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI
Art. 27.
(Disciplina delle licenze e delle attività).
1. La licenza per l'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare che:
a) sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero dei crediti ovvero della riscossione e tasse non inferiore a cinque anni;
b) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) sia in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 2.
2. La licenza può essere rilasciata per l'intero territorio nazionale. Il questore che rilascia la licenza ne dà comunicazione agli altri questori eventualmente interessati dall'ambito territoriale del progetto di cui all'articolo 2.
3. Per attività di recupero crediti stragiudiziale si intende l'attività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie e dei beni recuperati ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero e qualsiasi altro mezzo di comunicazione, epistolare, telefonica e telematica.
4. Le agenzie assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato nel progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3, ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di agenti di recupero dei crediti dipendenti, iscritti nel registro di cui all'articolo 28, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altra agenzia o agenti di recupero crediti con i quali siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra agenzie di recupero dei crediti devono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze. Quelli fra l'agenzia ed uno o più agenti devono essere documentati a corredo degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
5. L'ampliamento territoriale del progetto organizzativo e tecnico operativo è approvato, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 3 dal questore che ha rilasciato la licenza. L'attività di recupero crediti svolta per corrispondenza o mediante mezzi di telecomunicazioni non comporta necessità di ampliamento del progetto organizzativo e tecnico operativo, anche qualora sia diretta al di fuori dell'ambito territoriale del progetto stesso.
6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui al comma 1 devono:
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;
b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero crediti alle regole tecniche ed alle norme di condotta stabilite con il regolamento di attuazione della presente legge;
c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
7. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.
8. Gli obblighi di cui al comma 6, lettera c), e di cui al comma 7, devono essere osservati anche dagli agenti di recupero. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 28.
(Registro degli agenti di recupero).
1. In ciascuna questura è istituito il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia, al quale possono essere iscritte le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali richiesti;
d) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di agente di recupero crediti.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. L'iscrizione nel registro abilita all'esercizio delle attività di recupero dei crediti per conto di terzi esclusivamente nell'ambito e per conto di un'agenzia autorizzata a norma dell'articolo 27. Nessuna attività di recupero dei crediti per conto di terzi può essere svolta dagli agenti di recupero dei crediti al di fuori di un documentato rapporto di lavoro o di collaborazione con l'agenzia autorizzata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, l'agente di recupero presta giuramento davanti al questore della provincia dove è tenuto il registro nel quale è iscritto, il quale rilascia allo stesso apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare.
5. Per la formazione degli agenti di recupero si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13 commi 2, 3 e 4, tenuto conto delle specifiche esigenze professionali.
6. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli Uffici Territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.
7. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.
CAPO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI
Art. 29.
(Disposizioni penali).
1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza previste dalla presente legge è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a cento mila euro.
2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi, o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2000 euro a 10.000 euro.
4. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe, da applicarsi secondo le previsioni dell'articolo 4, comporta per entrambe le parti contrattuali la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
5. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di attività di sicurezza previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge, dell'opera di persone o imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.
Art. 30.
(Agevolazioni finanziarie).
1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgersi mediante l'impiego di guardie giurate.
2. Qualora gli istituti di vigilanza assolvano a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il pagamento delle relative prestazioni non è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto.
3. Le domande per i rinnovi dei titoli di polizia, del decreto di nomina e del porto d'armi sono esenti da imposte.
Art. 31.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua promulgazione.
2. Le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi. Gli stessi termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste dagli articoli 8, 12, 16, 22 e 24.
3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo che sarà disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. I provvedimenti di attuazione dei registri o elenchi previsti dalla presente legge, provvedono, con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda nei medesimi registri ed elenchi dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciate a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste.
4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottarsi sentita la Commissione di cui all'articolo 7, stabilire, per non oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.
5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'applicazione della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 8, 12, 22, 24 e 28 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali ed umane degli Uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.
Art. 32.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni:
a) del Titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) del Titolo IV, paragrafi 20 e 21, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto legislativo 26 settembre 1935, n. 1952, ed al regio decreto legislativo 12 novembre 1936, n. 2144, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e quelle corrispondenti del relativo regolamento di esecuzione cessano di trovare applicazione relativamente alle agenzie di recupero crediti.
Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria (C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo).
TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1.
(Attività di sicurezza sussidiaria).
1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria può essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.
2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al Capo II, a mezzo di guardie giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8, i servizi di vigilanza per i quali è richiesto l'esercizio di un'attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti, anche penali, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, con le facoltà che la legge attribuisce alle guardie giurate, ed in particolare:
a) la vigilanza e custodia di beni mobili o immobili, di imprese o loro unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, anche pubblici;
b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;
c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;
d) la vigilanza di sicurezza in centri industriali, commerciali, uffici che debbono essere considerati, anche in via potenziale, come obiettivi sensibili, quali stabilimenti ed uffici interessati a progettazioni o produzioni che richiedono speciali misure di sicurezza, quali prodotti ad alta tecnologia, medicinali, armi e munizioni, esplosivi, sostanze tossiche o esplosivi, aziende pubbliche e private del settore energetico o delle telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale, istituti di credito, aziende di trasporto, metropolitane, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, industrie chimiche o depositi con particolari rischi di impatto ambientale, e simili;
e) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di tele allarme;
f) la gestione di sistemi di sicurezza e anti-intrusione nelle reti di comunicazione telematica;
g) i servizi di vigilanza o sicurezza connessi alle attività di trattenimento e spettacolo, che non comportino l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, svolti anche a tutela dell'incolumità degli artisti o degli spettatori.
3. Rientrano pure nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di cui al Capo III, a mezzo di guardie giurate appositamente addestrate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8, il trasporto e la scorta a valori.
4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria, e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3.
a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurarsi nel corso di gare sportive ed agonistiche su strada;
b) la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono essere individuate altre attività di sicurezza, che non comportino l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgersi a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o altri operatori abilitati ai sensi della presente legge, nonché le attività di sicurezza per le quali le guardie giurate possono essere impiegate in servizi integrati con agenti di pubblica sicurezza, o per le quali le stesse possono essere, autorizzate a richiedere l'esibizione di un documento di identificazione personale. Con decreto direttoriale da adottarsi sentita la Commissione di cui all'articolo 7, sono, inoltre, individuate le attività di sicurezza che debbono essere assicurate a mezzo di guardie giurate e quelle che possono essere svolte da altri operatori abilitati ai sensi della presente legge.
6. La presente legge disciplina inoltre le attività di investigazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia processuale penale, quelle di ricerca o di raccolta di informazioni per conto di privati, nonché quelle delle agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.
7. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui ai commi 2 e 3, alle imprese di servizi di cui al comma 4, agli istituti di investigazione, ricerca e informazione di cui al comma 5, alle agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 5, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti, agenzie ed imprese e per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
8. Con il regolamento di attuazione sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi con la specificazione analitica dei livelli minimi di qualità a cui si debbono attenere gli Istituti di Vigilanza Privata. A tale fine, il regolamento di attuazione dovrà prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e quelli comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisirsi.
Art. 2.
(Disciplina generale delle autorizzazioni).
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi contratti possono essere stipulati solo dai soggetti che abbiano, a qualsiasi titolo la piena disponibilità dei beni da vigilare o custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento che consentono o prescrivono specifiche attività di autotutela o di prevenzione.
2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea;
b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;
c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione all'attività da esercitare;
d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo i in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o aver subito la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio.
3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e di quelli che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi. Le società autorizzate all'esercizio di attività di sicurezza sussidiaria attraverso Istituti di Vigilanza, sono tenute a presentare annualmente dichiarazione analitica sulla composizione societaria, con espliciti riferimenti a non trovarsi nelle fattispecie previste dall'articolo 2359 c.c., ovvero che non sia prevista ogni altra forma di collegamento o controllo con altri soggetti esercenti la medesima attività di vigilanza sul territorio autorizzato. I casi difformi dovranno essere riequilibrati entro il termine di 120 giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.
5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
6. Le licenze per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinati dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, possono continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, previa comunicazione all'Autorità competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.
8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio della licenza è subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi alla licenza.
9. L'ammontare della cauzione è definito dall'autorità che rilascia la licenza, in applicazione dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, ed è commisurato alle caratteristiche dell'attività soggetta a licenza ed alle specifiche esigenze di garanzia. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta a licenza.
10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente integrazione della licenza, o al rilascio di ulteriori licenze, qualora il rilascio di nuova licenza sia previsto dalla disciplina specifica del settore di attività.
11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle licenze può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. Essa può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di guardie giurate, nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
Art. 3.
(Progetto organizzativo e regole tecnico-operative).
1. Il rilascio delle licenze relative all'esercizio di un istituto di vigilanza o di un istituto di investigazione, ricerca o raccolta di informazioni, all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, nonché all'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio della licenza, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza, all'approvazione, da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
2. Il progetto deve contenere:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese organizzate in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione superiore al 5 per cento o, anche se inferiore, una partecipazione utile ai fini del controllo dell'istituto;
b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare ed il relativo ambito territoriale;
c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto;
d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero crediti che si intendono impiegare;
e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche.
3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la licenza.
4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla sua approvazione.
Art. 4.
(Disciplina generale delle attività autorizzate).
1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari della licenza ed i loro institori sono tenuti a:
a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza o da un funzionario da questi delegato;
b) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento di attuazione o dall'autorità;
c) comunicare al questore gli elenchi del personale dipendente o comunque impiegato e a dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione;
d) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;
e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite sulla base delle direttive generali impartite dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, e devono essere commisurate alla qualità dei servizi assicurati ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente e dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero delle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi. In mancanza l'autorità non apporrà la vidimazione. Gli Istituti possono praticare variazioni, in più o in meno, non superiori al 5 per cento della tariffa vidimata dal Prefetto.
3. Il registro di cui al comma 1 lett. b) deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza incaricati del controllo.
4. L'attività tecnico-operativa degli istituti, imprese ed agenzie di cui alla presente legge ed il servizio delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi, ad eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà:
a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto, impresa o agenzia autorizzati e nei luoghi in cui il servizio è svolto;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori investigativi, gli agenti di recupero crediti, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio;
d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto, impresa o agenzia e delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli ufficiali della Polizia di Stato e può avvalersi di ufficiali di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di sanità, degli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali e deputati alla certificazione liberatoria circa la regolarità degli adempimenti retributivi previsti dai contratti collettivi per le guardie giurate o per il personale interessato e dalle norme previdenziali ed assicurative, nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero crediti, il Questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, intermediazione finanziaria ed altre connesse.
Art. 5.
(Diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni).
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge, sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengano a mancare le condizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione e possono essere negate o revocate per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle licenze previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:
a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della licenza;
b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o svolte;
e) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza;
d) il fondato pericolo che l'istituto, la società o l'impresa interessate, acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, comunque nessun Istituto di Vigilanza Privata potrà essere presente, in modo diretto o con partecipazioni societarie in più del 20 per cento delle province.
e) la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, della valutazione statistico-quantitativa delle occasioni di servizio disponibili sul territorio e comunque nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza e sicurezza di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ovvero di quella per l'esercizio di un istituto di investigazione e ricerca di cui all'articolo 17, comma 1, comporta la immediata cessazione delle funzioni delle guardie e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto.
4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di 60 giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione per motivate esigenze di ordine pubblico o per violazioni di taluno degli obblighi inerenti alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione.
5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.
Art. 6.
(Esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria).
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, ovvero di dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile.
2. Il nulla osta, con l'indicazione del responsabile, è richiesto anche per la costituzione di unità organizzative addette alla promozione o coordinamento delle attività di sicurezza sussidiaria svolte direttamente, ovvero, anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi autorizzati a norma della presente legge.
3. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione all'autorità competente per territorio.
4. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 4, svolte a mezzo di custodi o altro personale dipendente.
5. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le condizioni e modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti autorizzati.
Art. 7.
(Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria).
1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) da un viceprefetto;
e) da un questore;
d) da quattro rappresentati del Ministero della giustizia e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali;
e) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso Uffici Territoriali del Governo e da due preposti agli stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale;
f) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, firmatarie del contratto nazionale di lavoro;
g) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di investigazione privata e di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;
h) dai rappresentanti delle associazioni delle agenzie di recupero crediti, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;
i) dai rappresentanti dei sindacati delle guardie giurate, firmatari di contratto nazionale di lavoro;
l) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e), e da un rappresentante degli agenti di recupero crediti;
m) da non più di tre rappresentanti delle associazioni o società di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria, tra le quali per lo meno uno indicato dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
2. La Commissione di cui al comma 1 è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni ed un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma 2, lettere e) ed f).
3. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le Autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
4. Il presidente può invitare alle sedute della Commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza ed in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
5. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) l) ed m), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.
8. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa, nonché su ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ritengano di richiederlo. La commissione tiene altresì il registro professionale di cui all'articolo 8.
9. Con il voto di almeno due terzi dei presenti può essere deliberata, per specifiche esigenze, la costituzione di sotto-commissioni.
10. Ai componenti della Commissione consultiva centrale di cui al comma 1 non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.
Art. 8.
(Registro professionale).
1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni:
a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto valori e di scorta a valori;
b) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono tutte le altre forme di vigilanza e sicurezza;
c) dei direttori degli istituti di investigazioni e dei direttori degli istituti di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali;
d) dei collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;
e) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
f) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori.
g) delle guardie giurate, con l'annotazione della autorizzazione a svolgere il servizio su tutto il territorio nazionale.
2. Al registro possono iscriversi le persone che:
a) sono cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) hanno maggiore età;
c) godono dei diritti civili;
d) sono in possesso di titolo di studio, non inferiore a quello di scuola media superiore, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno;
g) mantengono condotta costantemente idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di sicurezza inerenti alla professione.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:
a) alla composizione delle Sezioni della Commissione di cui all'articolo 7 incaricate della tenuta dei registri, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;
b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro, compresi i criteri e le procedure di valutazione della condotta;
c) all'individuazione delle attività o professionalità per le quali occorra un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle qualificazioni professionali, tenuto conto di quanto verrà stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 13;
d) ai collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 18, comma 2;
e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporsi a cura delle sezioni della Commissione di cui alla lettera a);
f) alle modalità di controllo della qualità dei servizi prestati.
4. Il decreto di cui al comma 3, lettera c) è adottato di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.
CAPO II
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E DELLE GUARDIE GIURATE
Art. 9.
(Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze).
1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale, non superiore alla provincia, stabilito nella licenza. L'ambito provinciale può essere superato per le attività, quali la gestione di sistemi di allarme su cose mobili, la vigilanza su mezzi di trasporto, e per quelle, aventi simili caratteristiche, individuate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, sempre che non sussistano particolari esigenze di direzione e gestione delle guardie giurate dipendenti. Deroghe specifiche al limite territoriale della provincia possono essere concesse dal prefetto, d'intesa con il prefetto della provincia confinante, per l'esercizio delle attività di vigilanza in comune appartenente ad altra provincia direttamente confinante con quello in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e custodia, che richiedono l'impiego continuativo di guardie particolari giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi:
a) di una o più sedi secondarie costituite in ciascuna delle province in cui si intende operare, munite della licenza del prefetto competente per territorio, nei limiti indicati dal successivo;
b) di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale siano stati sottoscritti accordi per la partecipazione congiunta a gare di appalto, fermo restando il divieto di subappalto dei servizi, approvati dai prefetti rispettivamente competenti;
c) di un'unità operativa mobile, specificamente autorizzata dal prefetto competente per il luogo di inizio dei servizi, nei caso di attività di vigilanza di cantieri mobili.
Art. 10.
(Obblighi inerenti alle autorizzazioni).
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, gli istituti di vigilanza e di sicurezza sono tenuti:
a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie impiegate e le altre indicazioni prescritte;
b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello stato;
c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
3. Gli agenti degli istituti autorizzati sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Art. 11.
(Impiego delle guardie giurate).
1. Gli istituti autorizzati a norma degli articoli 9 e 15 svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi delle guardie giurate e del personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8.
2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, devono essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i servizi:
a) di visione e ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di tele-allarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;
b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento;
c) di vigilanza e custodia armata di beni mobili o immobili.
3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione e sono tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, procedono all'arresto, sempre che la legge lo consenta, delle persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire e possono trattenerle per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente ai mezzi di prova eventualmente raccolti.
5. L'addetto ai servizi di vigilanza, nell'esercizio della sua attività riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Le guardie giurate comandate o richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o attività determinate o che, per disposizione di legge dello Stato, svolgono attività di natura pubblicistica, specificamente determinate, in aggiunta a quelle di vigilanza, rivestono, nell'ambito del servizio espletato, la qualità di pubblico ufficiale ed operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza. Fuori dei casi predetti, l'attività di guardia giurata può essere svolta solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza o del datore di lavoro autorizzato a norma dell'articolo 6.
6. Le guardie giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, approvati dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto. Possono essere autorizzate dal prefetto ad usare automezzi muniti di segnali luminosi, diversi per colore e forma da quelli in uso alle forze di polizia, ed a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione e previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Con lo stesso regolamento sono altresì stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro.
7. I trasferimenti delle guardie giurate, nell'ambito delle previsioni del contratto nazionale in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obbiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere approvati dal prefetto.
Art. 12.
(Nomina delle guardie giurate).
1. Possono essere iscritte nell'albo provinciale per la nomina a guardie giurate le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di guardia giurata.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina tra le persone iscritti nell'albo provinciale previsto dal comma 1, essa è valida a tempo indeterminato sino a revoca, dopo l'assunzione da parte dell'Istituto richiedente, che provvede all'iscrizione al servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, la guardia giurata presta giuramento davanti al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza che richiede la nomina o un funzionario di polizia delegato, il quale rilascia alla stessa apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare. Per le guardie giurate stabilmente addette ai servizi di cui al capo III è annotata sul tesserino l'autorizzazione a prestare servizio sull'intero territorio nazionale.
5. L'approvazione di cui al comma 3 ed il giuramento di cui al comma 4 comportano l'iscrizione nell'apposito registro nazionale di cui all'articolo 8 lettera g). Le modalità di iscrizione nel registro, le professionalità suscettibili di annotazione, le verifiche periodiche relative alla condotta delle persone iscritte, le cause di cancellazione o di sospensione dell'iscrizione e le modalità di riattivazione delle funzioni di guardia giurata sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 13.
(Requisiti professionali delle guardie giurate).
1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza di cui al comma 1, alla quale partecipa il Ministro dell'interno ai fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove l'adozione da parte dello stesso Ministro dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione ed all'aggiornamento provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni delle normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.
3. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti interessati, possono porre totalmente o parzialmente a carico dei partecipanti ai corsi gli oneri relativi alla formazione.
4. Gli attestati professionali di competenza saranno rilasciati da idonei enti di formazione dopo un corso ed un esame. Gli attestati hanno validità per tre anni e possono essere rinnovati dopo tale periodo, dopo un corso di aggiornamento che convaliderà o meno l'idoneità degli addetti.
5. L'accertamento di cui al comma 4 non è richiesto per la nomina a guardia giurata degli appartenenti alle Forze Armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza e di coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale.
6. Sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché con strutture pubbliche e private di comprovata esperienza nel settore della formazione culturale e professionale, il Ministero dell'interno può organizzare, con la contribuzione dei soggetti interessati e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, speciali servizi formativi di sicurezza sussidiaria per:
a) l'adozione indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali relativi ai corsi di formazione e aggiornamento degli addetti alla sicurezza sussidiaria;
b) la certificazione di qualità dei corsi di cui alla lettera a);
c) la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi;
d) la progettazione e erogazione di corsi di formazione o specializzazione destinati ai docenti che formeranno gli addetti alla sicurezza negli enti di formazione periferici.
Art. 14.
(Perdita dei requisiti di Guardia Giurata).
1. Il licenziamento della guardia giurata comporta l'automatica sospensione della sua qualifica per la durata di trenta giorni: in caso di riassunzione da parte del medesimo o di altro datore di lavoro cessa la sospensione e la guardia riacquista in pieno la propria qualifica; ove invece trascorrano i trenta giorni senza che sia intervenuta una nuova assunzione in servizio la qualifica di guardia giurata viene definitivamente perduta e il datore di lavoro riconsegna al prefetto il decreto di nomina. A richiesta, l'ex guardia giurata, potrà essere riscritta dell'albo provinciale degli idonei di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
CAPO III
DEI SERVIZI DI TRASPORTO VALORI E SCORTA A VALORI
Art. 15.
(Disciplina delle licenze).
1. Le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate dagli istituti in possesso della licenza di cui agli articoli 2 e 9 e di specifica capacità tecnica ed organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno.
2. Le attività di trasporto e di scorta valori sono esercitate, anche fuori del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di esecuzione o, in mancanza, dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, allo scopo di assicurare la funzionalità ed efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte ed il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità.
3. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto e di scorta valori stabilmente organizzati per percorrere continuativamente itinerari che attraversano più regioni, per conto di committenti pubblici o privati o di altri istituti autorizzati che, debitamente autorizzati dall'avente diritto, affidano loro denaro, titoli o altri valori per l'esecuzione di parte del trasporto.
4. Per i servizi di cui al comma 3 il Ministero dell'interno rilascia l'autorizzazione, approva le modalità di esecuzione dei servizi e le tariffe e stabilisce le prescrizioni da osservarsi, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza rispettivamente interessate; esso dispone, altresì, ispezioni e controlli, fermi restando i compiti di controllo di cui all'articolo 4, comma 4, ed esercita ogni altra funzione che la legge attribuisce alle predette autorità.
5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente, del progetto organizzativo e tecnico-operativo e del regolamento del servizio, nonché degli accordi-tipo che possono essere stipulati con altri istituti per la messa a disposizione di mezzi o apparati tecnologici speciali, di luoghi protetti aventi caratteristiche di sicurezza per il trasbordo e la custodia temporanea di valori (caveaux), ovvero, per i servizi di cui al comma 3, di servizi accessori di trasporto. Gli accordi, debitamente vidimati a norma dell'articolo 4, debbono recare una chiara identificazione delle responsabilità e debbono essere permanente affissi nei locali in cui gli istituti interessati svolgono l'attività con il pubblico ed essere riportati, anche per estratto, nei contratti sottoscritti con gli utenti.
Art. 16.
(Scorta valori).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, per il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, titoli di deposito, di credito ed altri valori espressi in documenti cartacei, di natura e caratteristiche tali da non poter essere trasportati in condizioni di sicurezza attraverso i mezzi di cui sono dotati gli istituti autorizzati al trasporto valori, gli interessati possono avvalersi di mezzi di trasporto idonei, scortati a mezzo di guardie giurate dipendenti da istituti autorizzati al trasporto di valori o alla scorta di valori o, nei casi di cui all'articolo 6, debitamente addestrate per lo specifico servizio.
Art. 17.
(Modalità di esecuzione dei servizi).
1. Fuori dei casi espressamente disciplinati dal regolamento di attuazione, il Ministero dell'interno impartisce le direttive occorrenti per assicurare l'omogeneità delle condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni, delle modalità di esecuzione dei servizi e di impiego delle guardie giurate, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di sicurezza, dei limiti massimi di valore da trasportare in relazione alle caratteristiche dei mezzi e dei servizi, nonché le modalità di definizione e approvazione delle tariffe, definendo le condizioni in relazione alle quali le autorità provinciali di pubblica sicurezza possono discostarsene, e provvede al loro periodico aggiornamento.
Art. 18.
(Contazione del danaro e caveaux).
1. L'autorizzazione al trasporto valori di cui all'articolo 15 comprende anche l'autorizzazione alla contazione del danaro e al deposito del denaro o altri valori in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto. La contazione del danaro può avvenire presso i locali del committente o presso i caveaux, allo scopo autorizzati dal Prefetto competente per territorio; in tale ultimo caso il titolare dell'istituto deve darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza con precisa descrizione delle caratteristiche dei locali e dei sistemi di vigilanza e di difesa passiva esistenti, impegnandosi altresì a tenere costantemente aggiornato in un apposito registro, anche informatico, la situazione delle somme di danaro giacenti, la proprietà di tali somme ed eventualmente il destinatario delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza si accerta della idoneità dei locali e potrà porre le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere.
Art. 19.
(Impiego delle guardie giurate).
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11, 12, 13 e 14, non possono essere adibite ai servizi di trasporto e di scorta di valori guardie giurate che non siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo specifico impiego.
2. I regolamenti di servizio stabiliscono le misure di protezione e di sicurezza e le modalità di svolgimento del servizio volte a tutelare la sicurezza delle guardie giurate ed a limitarne l'esposizione a rischio.
3. Il servizio delle guardie giurate adibite al trasporto e alla scorta di valori si svolge negli ambiti territoriali in cui opera l'istituto o il soggetto da cui dipendono, fatte salve le limitazioni di impiego derivanti dall'osservanza dei contratti di lavoro o delle norme poste a tutela dei lavoratori. Per le guardie giurate dipendenti dagli istituti autorizzati a norma dell'articolo 15, comma 3, l'ambito territoriale del servizio può essere annotato nel tesserino di cui sono munite; negli altri casi le guardie giurate sono tenute a portare con se l'ordine di servizio, recante l'espressa indicazione degli orari e dei luoghi interessati al servizio e ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
CAPO IV
DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA
Art. 20.
(Disciplina delle licenze).
1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 4, e degli altri servizi individuati a norma del comma 6 dello stesso articolo non riservati alle guardie giurate, l'attività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta alla licenza del prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa di servizi interessata.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, svolto attraverso dipendenti dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto alla licenza di cui al comma 1.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore che può apportarvi le modificazioni o le prescrizioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e disporre i controlli a norma dell'articolo 4.
Art. 21.
(Impiego dei custodi abilitati).
1. I custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 14, comma 1, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio, o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.
2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza diverse da quelle indicate a norma dell'articolo 1, commi 6 e 7, né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Essi sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza ed a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.
3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti, di foggia diversa di quella delle uniformi delle guardie giurate, devono essere approvate dal prefetto.
Art. 22.
(Registro dei custodi abilitati).
1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate a norma dell'articolo 20, addetti alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 4 e 6, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso la questura competente per territorio.
2. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. Essa è rifiutata o revocata a chi non risulta in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato, se in possesso di carta di soggiorno;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica e attitudinale;
d) assenza di condanne a pene detentive superiori ad un anno per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di custode;
f) iscrizione al servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
4. Nel registro di cui al comma 1 possono chiedere di essere iscritti anche i custodi dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 4 e 6, non riservate alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.
CAPO V
DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO CREDITI
Art. 23.
(Disciplina delle licenze e delle attività).
1. La licenza per l'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare che:
a) sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero dei crediti ovvero della riscossione e tasse non inferiore a cinque anni;
b) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) sia in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 2.
2. La licenza può essere rilasciata per l'intero territorio nazionale. Il questore che rilascia la licenza ne dà comunicazione agli altri questori eventualmente interessati dall'ambito territoriale del progetto di cui all'articolo 2.
3. Per attività di recupero crediti stragiudiziale si intende l'attività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie e dei beni recuperati ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero e qualsiasi altro mezzo di comunicazione, epistolare, telefonica e telematica.
4. Le agenzie assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato nel progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3, ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di agenti di recupero dei crediti dipendenti, iscritti nel registro di cui all'articolo 28, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altra agenzia o agenti di recupero crediti con i quali siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra agenzie di recupero dei crediti devono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze. Quelli fra l'agenzia ed uno o più agenti devono essere documentati a corredo degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
5. L'ampliamento territoriale del progetto organizzativo e tecnico operativo è approvato, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 3 dal questore che ha rilasciato la licenza. L'attività di recupero crediti svolta per corrispondenza o mediante mezzi di telecomunicazioni non comporta necessità di ampliamento del progetto organizzativo e tecnico operativo, anche qualora sia diretta al di fuori dell'ambito territoriale del progetto stesso.
6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui al comma 1 devono:
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;
b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero crediti alle regole tecniche ed alle norme di condotta stabilite con il regolamento di attuazione della presente legge;
c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
7. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.
8. Gli obblighi di cui al comma 6, lettera c), e di cui al comma 7, devono essere osservati anche dagli agenti di recupero. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 24.
(Registro degli agenti di recupero).
1. In ciascuna questura è istituito il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia, al quale possono essere iscritte le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici ed il possesso dei requisiti professionali richiesti;
d) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di agente di recupero crediti.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. L'iscrizione nel registro abilita all'esercizio delle attività di recupero dei crediti per conto di terzi esclusivamente nell'ambito e per conto di un'agenzia autorizzata a norma dell'articolo 27. Nessuna attività di recupero dei crediti per conto di terzi può essere svolta dagli agenti di recupero dei crediti al di fuori di un documentato rapporto di lavoro o di collaborazione con l'agenzia autorizzata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, l'agente di recupero presta giuramento davanti al questore della provincia dove è tenuto il registro nel quale è iscritto, il quale rilascia allo stesso apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare.
5. Per la formazione degli agenti di recupero si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13 commi 2, 3 e 4, tenuto conto delle specifiche esigenze professionali.
6. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli Uffici Territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.
7. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.
CAPO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI
Art. 25.
(Disposizioni penali).
1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a cento mila euro.
2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi, o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2000 euro a 10.000 euro.
4. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe, da applicarsi secondo le previsioni dell'articolo 4, comporta per entrambe le parti contrattuali la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
5. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di attività di sicurezza previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge, dell'opera di persone o imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.
Art. 26.
(Agevolazioni finanziarie).
1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgersi mediante l'impiego di guardie giurate.
2. Qualora gli istituti di vigilanza assolvano a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il pagamento delle relative prestazioni non è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto.
3. Le domande per i rinnovi dei titoli di polizia, del decreto di nomina e del porto d'armi sono esenti da imposte.
Art. 27.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua promulgazione.
2. Le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi. Gli stessi termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste dagli articoli 8, 12, 16, 22 e 24.
3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo che sarà disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. I provvedimenti di attuazione dei registri o elenchi previsti dalla presente legge, provvedono, con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda nei medesimi registri ed elenchi dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciate a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste.
4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottarsi sentita la Commissione di cui all'articolo 7, stabilire, per non oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.
5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'applicazione della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 8, 12, 22, 24 e 28 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali ed umane degli Uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.
Art. 28.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni:
a) del Titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) del Titolo IV, paragrafi 20 e 21, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto legislativo 26 settembre 1935, n. 1952, ed al regio decreto legislativo 12 novembre 1936, n. 2144, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e quelle corrispondenti del relativo regolamento di esecuzione cessano di trovare applicazione relativamente alle agenzie di recupero crediti.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 22 giugno 2004
SEDE REFERENTE
Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci, per le riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo Brancher e per l'interno, Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 13.45.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2004.
Donato BRUNO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo base (vedi allegato 1). Fa altresì presente che, anche ai fini dell'espressione del parere di competenza, il rappresentante del Governo ha chiesto di poter usufruire di una settimana di tempo per effettuare una compiuta valutazione sulle proposte emendative presentate. Conseguentemente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata (C. 301 e abb.)
EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
ART. 1.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, con le seguenti: al godimento dei beni immobili e mobili.
1. 1.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei beni, anche immateriali con le seguenti: dei beni immobili e mobili.
1. 2.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che la legge non riserva alla forza pubblica.
1. 3.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: forza pubblica aggiungere il seguente periodo: Le attività di sicurezza sussidiaria non costituiscono esercizio di pubbliche funzioni né conferiscono diritto alla limitazione della libertà individuale.
1. 4.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, sostituire le parole: istituti di vigilanza e di sicurezza con le seguenti: istituti di vigilanza.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 8, comma 1, lettera a), al Capo II, all'articolo 10, comma 2, alinea, all'articolo 13, comma 2 e all'articolo 30, comma 1, sostituire le parole: istituti di vigilanza e di sicurezza con le seguenti: istituti di vigilanza.
1. 5.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, dopo le parole: a mezzo di guardie, aggiungere la seguente: particolari.
Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo apportare la medesima modificazione.
1. 6.Fontanini.
Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: con le facoltà che la legge attribuisce alle guardie giurate.
1. 50.Il Relatore.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la vigilanza e custodia di beni mobili o immobili, di imprese o loro unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, anche pubblici, nonché la vigilanza di sicurezza in centri industriali o commerciali che richiedono speciali misure di sicurezza, sui prodotti ad alta tecnologia, medicinali, armi e munizioni, sostanze tossiche o esplosivi, aziende pubbliche e private del settore energetico o delle telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive a diffusione nazionale, istituti di credito, aziende di trasporto, metropolitane, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, industrie chimiche o depositi con particolari rischi di impatto ambientale, e simili, che per la pericolosità delle materie custodite o lavorate o per il loro valore devono essere considerati, anche in via potenziale, come obbiettivi sensibili.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
1. 40.Il Relatore.
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1. 7.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).
1. 8.Ascierto.
Al comma 2, sopprimere la lettera f).
1. 9. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: o sicurezza.
1. 10. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: o di altri strumenti di correzione fisica con le seguenti: , ma di altri strumenti di difesa da definire con decreto del Ministro dell'Interno,.
1. 11.Fontanini.
Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: svolti anche fino a: degli spettatori.
1. 12. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: tali servizi possono essere svolti anche dai custodi di sicurezza.
1. 13.Fontanini.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a persone.
1. 14.Fontanini.
Al comma 4, lett. a) sopprimere le parole da: ed i servizi fino a: su strada.
1. 15. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: ed i servizi fino a: su strada, con le seguenti: ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurarsi nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada, che non comportino l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica.
1. 16.Fistarol, Mascia, Lucidi, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) la custodia di immobili che non contempli i servizi di vigilanza di cui al comma 2.
1. 17.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la custodia di immobili residenziali, esercizi ricettivi, esercizi pubblici, compresi i luoghi di spettacolo, officine, stabilimenti, depositi, uffici, ed altri edifici o beni immobili, quando, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, non vi siano particolari esigenze di sicurezza, individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5, primo periodo, che richiedono l'impiego di guardie giurate.
1. 41.Il Relatore.
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
c) i servizi di consulenza per la valutazione dei rischi, la progettazione e la realizzazione di sistemi di sicurezza;
d) la vendita, il noleggio e l'installazione di impianti e sistemi di sicurezza;
e) i servizi di sicurezza connessi alle attività di trattenimento e spettacolo, che non comportino l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, svolti anche a tutela della pubblica incolumità degli artisti o degli spettatori;
f) l'attività di antitaccheggio, intesa come l'insieme delle attività finalizzate al contenimento delle cosiddette differenze inventariali nelle imprese commerciali.
1. 18.Ascierto.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi sentita la Commissione di cui all'articolo 7, sono individuate le attività di sicurezza che debbono essere assicurate a mezzo di guardie giurate e quelle che possono essere svolte da altri operatori abilitati ai sensi della presente legge. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia da adottarsi sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono essere, inoltre, individuate altre attività di sicurezza, che non comportino l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgersi a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o altri operatori abilitati ai sensi della presente legge, nonché le attività di sicurezza per le quali le guardie giurate possono essere impiegate in servizi integrati con agenti di pubblica sicurezza, o per le quali possono essere autorizzate ad utilizzare procedure di identificazione personale sul posto.
1. 42.Il Relatore.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: altre attività di sicurezza aggiungere la seguente: sussidiaria.
1. 19. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma ,5 primo periodo, sopprimere le parole da: nonché le attività fino a: identificazione personale.
1. 20. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 22. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Rientrano, inoltre, nelle attività di sicurezza sussidiaria, i servizi svolti dagli istituti di investigazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia processuale penale, nonché le attività di informazione per conto di privati e i servizi per il recupero stragiudiziale dei crediti.
1. 23. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La presente legge disciplina inoltre le attività delle agenzie di ricerca o raccolta di informazioni commerciali e di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi.
1. 60.Ascierto.
Al comma 6, sopprimere le parole: di investigazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia processuale penale, quelle di ricerca o di raccolta di informazioni per conto di privati, nonché quelle.
Conseguentemente, al comma 7 del medesimo articolo:
a) sopprimere le parole: agli istituti di investigazione, ricerca e informazione di cui al comma 5;
b) sostituire le parole: al medesimo comma 5 con le seguenti: al comma 6.
1. 33.Il Relatore.
Al comma 6, dopo le parole: informazioni per conti di privati, aggiungere le seguenti: anche commerciali.
1. 24.Saponara.
Al comma 7, dopo le parole: presso il Ministero dell'Interno, aggiungere le seguenti: e ciascuna Regione.
1. 25.Fontanini.
Al comma 7, sostituire le parole: alle imprese di servizi di cui al comma 4 con le seguenti: ai soggetti di cui al comma 4.
1. 26.Ascierto.
Al comma 7, sostituire le parole da: di cui al comma 4 fino a: di cui al medesimo comma 6 con le seguenti: e ai soggetti di cui al comma 4, alle agenzie di ricerca o raccolta di informazioni commerciali e di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi di cui al comma 6.
1. 61.Ascierto.
Al comma 7, sostituire le parole: agenzie di recupero crediti con le seguenti: imprese di recupero crediti.
1. 27.Fistarol, Lucidi, Mascia, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 7, sopprimere le parole: per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti, agenzie ed imprese e.
1. 28.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Con il regolamento dl attuazione sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi e dei prodotti, con la specificazione dei livelli minimi di qualità. A tal fine, il regolamento di attuazione dovrà prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, siano individuate le norme tecniche di riferimento e stabiliti i requisiti minimi.
1. 29.Ascierto.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Istituti di vigilanza privata con le seguenti: Istituti di Vigilanza.
1. 30.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione è sottoposto al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché delle Competenti Commissioni parlamentari.
1. 31.Fontanini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Il regolamento di attuazione può definire eventuali tipologie di servizi per i quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana. La vigilanza a siti militari o sensibili è riservata ad operatori in possesso della cittadinanza italiana.
1. 32.Fontanini.
ART. 2.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 1.Saponara.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge.
2. 2.Fistarol, Mascia, Lucidi, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1 sopprimere il quarto periodo.
2. 3.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: Le capacità tecniche devono essere attestate con il superamento di un esame tecnico e giuridico afferente all'attività da svolgere, da tenersi presso ciascuna prefettura.
2. 4.Fontanini.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
2. 15.Il Relatore.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e di quelli che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi.
2. 17.Il Relatore.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: con espliciti riferimenti fino a: della presente legge.
2. 5.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli istituti di vigilanza aventi composizione societaria, l'autorizzazione può dare luogo a rapporti di rappresentanza. Resta fermo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. 6.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge sono negate quando gli interessati risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o aver subito la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio e possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.
2. 16.Il Relatore.
Al comma 6, sostituire le parole: le licenze con le seguenti: le autorizzazioni.
2. 7.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 8, dopo le parole: l'adempimento degli obblighi, aggiungere le seguenti: di natura fiscale oltre che.
2. 8.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari della autorizzazione sono tenuti a presentare annualmente la documentazione relativa all'adempimento degli stessi obblighi.
2. 9.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: ordine e.
2. 10.Fontanini.
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto previsto dal presente articolo, la Commissione di cui all'articolo 7 o una apposita sottocommissione, con specifica competenza, detta i principi generali che devono essere osservati dalle autorità locali al fine di operare su tutto il territorio nazionale con principi omogenei.
2. 11.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 3.
Al comma 1, sopprimere le parole: o di un istituto di investigazione, ricerca o raccolta di informazioni.
Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo, lettera d), sopprimere le parole: dei collaboratori investigativi,.
3. 9.Il Relatore.
Al comma 1, sostituire le parole all'esercizio di un'agenzia con le seguenti: all'esercizio di un'impresa.
3. 1. Fistarol, Mascia, Lucidi, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, dopo le parole: da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto aggiungere le seguenti: , dell'ufficio provinciale del lavoro e delle autorità preposte al rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
3. 2. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: superiore al 5 per cento o, anche se inferiore, una partecipazione.
3. 3. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: organizzative dell'istituto, aggiungere il seguente periodo: Tale documentazione dovrà contenere analiticamente l'elenco delle strumentazioni in dotazione all'azienda, commisurate ai servizi che l'impresa intende svolgere.
3. 4. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: e degli agenti di recupero crediti.
3. 10.Il Relatore.
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) l'indicazione delle tariffe minime dei servizi, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. 5. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) l'indicazione dei tempi di attuazione, non superiori a sei mesi.
3. 6. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) i tempi massimi, non superiori ad un anno, di realizzazione.
3. 11.Il Relatore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Il progetto per il rilascio della licenza è inviato per un parere al Comitato Regionale di cui all'articolo 7-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza).
1. Presso ciascuna Regione è istituito il Comitato Regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza con il compito di:
a) monitorare, a supporto dell'attività di controllo del Prefetto e del Questore, lo sviluppo sul territorio degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate;
b) proporre agli Istituti di vigilanza, dandone informazione al Prefetto e al Questore, l'adozione di specifiche misure sanitarie per il benessere e l'incolumità fisica degli operatori, segnalando al Prefetto e al Questore quelle situazioni e inadempienze che possono causare danni all'operatore.
2. Sono componenti del Comitato Regionale:
a) il Presidente della Regione, l'assessore Regionale competente in materia, o un delegato per ciascuno;
b) il Commissario di Governo e i questori, o loro delegati;
c) tre persone in possesso di comprovati requisiti tecnici, eletti dal Consiglio Regionale;
d) un rappresentante per ogni Associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato che rappresenti almeno 200 associati.
2. Il Comitato Regionale si riunisce regolarmente a scadenza trimestrale. Entro il terzo mese di ogni anno, il medesimo invia al Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta corredata da osservazioni su specifiche questioni di particolare interesse. Il Consiglio Regionale, esaminata la relazione e tenuto conto degli eventuali suggerimenti, può adottare le determinazioni di propria competenza.
3. 7.Fontanini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. La licenza è revocata ove l'offerta o lo svolgimento di servizi di vigilanza avvengano in assenza dei requisiti indicati nel progetto organizzativo e tecnico-operativo.
3. 8. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 4.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 1. Saponara.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 2. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: sicurezza pubblica, aggiungere le seguenti: relativamente ai beni che sono chiamati a tutelare.
4. 3. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), sono stabilite o integrate con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 7, in composizione tale da prevedere la presenza paritaria delle associazioni degli istituti fornitori dei servizi, delle organizzazioni sindacali del personale interessato e delle associazioni rappresentative della committenza, nonché del rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e devono essere commisurate alla
tipologia dei servizi, alla qualità degli stessi ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione ai servizio prestato dal personale dipendente, da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, dalle caratteristiche del territorio, e dalle prescrizioni dell'autorità. In mancanza, l'autorità non apporrà la vidimazione. Gli Istituti possono praticare variazioni, in più o in meno, non superiori al dieci per cento della tariffa vidimata dal Prefetto. I patti che stabiliscono tariffe diverse da quelle previste dal presente comma o prestazioni aggiuntive gratuite sono nulli.
4. 15.Il Relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli stessi dovranno commisurare i prezzi alla qualità dei servizi assicurativi ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente e dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero dalle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi.
4. 4.Saponara.
Al comma 2, primo periodo dopo le parole: contratti collettivi nazionali aggiungere le seguenti: e territoriali.
4. 5. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ove ammessi, aggiungere il seguente periodo: Le direttive generali dovranno indicare le tariffe minime inderogabili con riferimento ai servizi che comportano un rapporto diretto uomo-ora di servizio prestata.
4. 6. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli istituti e le società autorizzati all'esercizio di attività di sicurezza sussidiaria sono tenuti a presentare annualmente dichiarazione analitica circa gli elementi conoscitivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con espliciti riferimenti alle fattispecie previste dall'articolo 2359 del codice civile e ad ogni altra forma di collegamento o controllo con altri soggetti esercenti la medesima attività di vigilanza sul territorio autorizzato. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera d), essi sono altresì tenuti a porre in essere, entro il termine, comunque non superiore a 180 giorni, assegnato dall'Autorità di garanzia della concorrenza e del mercato o dal Prefetto, tutti gli atti, anche negoziali, e le attività necessarie per riequilibrare gli assetti proprietari e societari.
4. 16.Il Relatore.
Al comma 4, sopprimere le parole: e dei collaboratori investigativi, ad eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive.
Conseguentemente, al medesimo comma:
a) alla lettera c), sopprimere le parole: i collaboratori investigativi;
b) e alla lettera d), sopprimere le parole: dei collaboratori investigativi.
4. 12.Il Relatore.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: , il quale ha facoltà: con le seguenti: e del Comitato Regionale, di cui all'articolo 7-bis, che di comune accordo hanno facoltà:
4. 7.Fontanini.
Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: per con le seguenti: derivanti da.
4. 8. Fistarol, Lucidi, Mascia, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: in caso fino a: del servizio con le parole: in caso vengano a mancare i requisiti necessari per il decreto di conferimento della qualifica.
4. 9. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di altre forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
4. 17.Il Relatore.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: e deputati fino a: ed assicurative.
4. 10. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 6, dopo le parole: previdenziali e assicurative aggiungere le seguenti: dagli organi di polizia tributaria circa la regolarità degli adempimenti di natura fiscale e tributaria.
4. 11. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 5.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la reiterata disapplicazione delle tariffe, vidimate ai sensi dell'articolo 4, lettera a).
5. 10. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) il mancato adempimento degli obblighi contributivi e di natura fiscale e tributaria.
5. 2. Fistarol, Mascia, Lucidi, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, lettera d), dopo la parola: interessate aggiungere le seguenti: nelle attività di vigilanza.
5. 3. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: comunque nessun istituto fino a: province.
5. 4. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, lettera d) sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: fermo restando che la presenza nel territorio di un istituto o gruppi di istituti partecipati o controllati da una medesima società o impresa non può superare il 25 per cento delle province.
5. 10.Il Relatore.
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: statistico-quantitativa, aggiungere le seguenti: del personale di ciascun istituto, degli obiettivi di servizio esistenti nonché.
5. 5. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero di quella per l'esercizio di un istituto di investigazione e ricerca di cui all'articolo 17, comma 1.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: e dei collaboratori investigativi.
5. 8.Il Relatore.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: cessazione con la seguente: sospensione.
5. 6. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: per motivate esigenze di ordine pubblico o.
5. 7. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 6.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono, previo nulla osta del Ministero dell'interno, esercitare sull'intero territorio nazionale, direttamente, a mezzo di guardie giurate, ovvero di dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile. Tali soggetti, acquisito il nulla osta, devono darne tempestiva comunicazione ai Prefetti delle province in cui intendono operare.
6. 1.Saponara.
Al comma 1, sostituire le parole: guardie giurate, ovvero di dipendenti abilitati, con le seguenti: guardie giurate, anche da essi dipendenti.
6. 2. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono liberamente effettuabili e non richiedono l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 1, i servizi di cassette di sicurezza, di custodia e deposito di plichi chiusi, di trasporto valori, compresi quelli posti in essere nell'ambito dell'attività bancaria fuori sede, svolti direttamente dalle banche.
6. 3.Saponara.
Sopprimere il comma 2.
6. 4.Il Relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7, sono individuate le attività a maggior rischio per le quali gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati devono costituire unità organizzative addette alla promozione o coordinamento delle attività di sicurezza sussidiaria svolte direttamente, ovvero, anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi autorizzati a norma della presente legge. Anche per la costituzione di tali unità organizzative, è richiesto il nulla osta di cui al comma 1, con indicazione del responsabile.
6. 5.Ascierto.
ART. 7.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Essa è presieduta da un Prefetto ed è composta, con le seguenti: La commissione è composta: a) da un prefetto, che la presiede.
7. 1.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 2.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia, delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali.
7. 3.Fistarol, Lucidi, Mascia, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
7. 4.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, lettere f), g), h) ed i), sostituire le parole: di rappresentanti con le seguenti: da un rappresentante.
7. 5.Saponara.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
Conseguentemente, alla lettera l) del medesimo comma, sostituire le parole: lettere c), d) ed e) con le seguenti: lettera e).
7. 18.Il Relatore.
Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: agenzie con la seguente: imprese.
7. 6.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sopprimere la lettera l).
7. 7.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: comma 1, lettere c), d) ed e) con le seguenti: comma 1, lettere c), d), e), h) ed i).
7. 8.Ascierto.
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
m) da un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana.
7. 1.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: da non più di tre rappresentanti con le seguenti: da non più di sei rappresentanti.
7. 10.Saponara.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
7. 11.Fontanini.
Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
n) da tre rappresentanti della Conferenza Stato, Regioni e Autonomie Locali.
7. 12.Fontanini.
Al comma 2, sopprimere le parole: ed f).
7. 13. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: un supplente aggiungere le seguenti: per il caso di assenza o di impedimento.
7. 14. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
7. 15. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso, quando ritengono di intervenire alle sedute della Commissione, direttamente o con propri delegati, ne assumono la presidenza.
7. 20.Il Relatore.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. La Commissione tiene altresì il registro professionale di cui all'articolo 8. Su proposta del presidente, la Commissione può deliberare, a maggioranza, la costituzione di sottocommissioni permanenti per compiti specifici, per materia o per territorio, assicurando, in ciascuna sottocommissione la presenza di almeno un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, e di almeno un rappresentante delle categorie interessate agli argomenti da trattare.
7. 21.Il Relatore.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La Commissione è anche competente all'analisi delle problematiche e delle necessità degli istituti di vigilanza e dei loro operatori, dell'evoluzione della normativa a livello europeo, della formulazione di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.
7. 16.Fontanini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La Commissione è competente ad approvare gli equipaggiamenti e le uniformi ad uso degli istituti di vigilanza, che devono essere di eguale colore, fatta salva la diversità di mostrine e fregi. Gli automezzi possono essere dotati di palette di segnalazione, di apparecchi acustici e di segnalatori visivi, il cui colore è da stabilirsi nel regolamento di attuazione.
7. 17.Fontanini.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede ad istituire, entro lo stesso termine di cui al comma 4, un osservatorio regionale, con il compito di:
a) monitorare le attività della vigilanza privata;
b) elaborare proposte in ordine alle questioni di cui al comma 2;
c) sottoporre ai prefetti le irregolarità o le violazioni delle quali sia data conoscenza, perché siano irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorità competenti.
2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al precedente comma:
a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;
b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;
c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;
d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale.
7. 01.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 8.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e sicurezza.
8. 1.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera e), sopprimere le parole: di investigazione e ricerca.
Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: c).
8. 13.Il Relatore.
AI comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dei direttori degli istituti di investigazione.
8. 2.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: individuate fino a: giustizia.
8. 3.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
8. 4.Saponara.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) delle guardie giurate adibite al trasporto valori.
8. 15.Il Relatore.
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
h) dei consulenti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c);
i) dei titolari o legali rappresentanti e dipendenti delle aziende di installazione di impianti e sistemi di sicurezza.
8. 5.Ascierto.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: non inferiore a quello di scuola media superiore con le seguenti: non inferiore a quello di scuola media inferiore.
8. 6.Ascierto.
Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: comma 1, lettere a), b), c) ed e) con le seguenti: comma 1, lettere a), b), c), e) ed i).
8. 7.Ascierto.
Al comma 2, sopprimere la lettera g).
8. 8. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: compresi fino a: condotta.
8. 9. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
8. 10. Fistarol, Lucidi, Mascia, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
8. 11. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 5, sostituire le parole: degli iscritti con le seguenti: delle imprese.
8. 12. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 9.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal Ministero dell'interno. Acquisita la licenza, l'istituto di vigilanza e di sicurezza privata ne dà tempestiva comunicazione ai Prefetti delle province in cui intende operare.
9. 1. Saponara.
Al comma 1, sopprimere le parole: la direzione operativa del.
9. 2. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sopprimere le parole: o di sicurezza privata.
9. 3. Fistarol, Lucidi, Mascia, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito nazionale.
9. 4. Saponara.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: la gestione fino a: dipendenti, con le seguenti: la gestione di sistemi di vigilanza o di allarme su mezzi mobili registrati in movimento e per altre attività specificamente indicate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 1, comma 5.
9. 5. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: articolo 1, comma 6 con le seguenti: articolo 1, comma 5.
9. 10.Il Relatore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Gli Istituti di Vigilanza possono costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle licenze ottenute.
9. 6. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. È vietata l'acquisizione di servizi di vigilanza per il tramite di società commerciali mandatarie, a qualsiasi titolo, di coloro che usufruiscono dei servizi.
9. 7. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 10.
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: di pubblica sicurezza, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle proprie attività inerenti i beni da tutelare.
10. 1. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 3, sostituire le parole: Gli agenti con le seguenti: Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, le guardie giurate.
10. 2. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 11.
Al comma 1, sostituire le parole da: Gli istituti fino a comma 2 con le seguenti: Gli istituti di vigilanza svolgono le attività autorizzate.
11. 1. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, sopprimere le parole da: oltre fino a comma 6.
11. 2. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 5.
11. 10.Il Relatore.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
11. 3.Saponara.
Al comma 3 secondo periodo, sopprimere le parole da: e sono tenute fino a: polizia giudiziaria.
11. 4. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le guardie giurate che, nell'ambito del servizio espletato, siano richieste dall'autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di servizi o attività determinate o debbano intervenire in flagranza di reato contro il bene per il quale sono chiamate alla tutela, rivestono la qualità di pubblico ufficiale ed operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza.
11. 5. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso venga richiesto un servizio armato, l'istituto dovrà fornire all'addetto l'arma di dotazione che diverrà di proprietà del diretto interessato, il quale sarà chiamato alla sua scrupolosa conservazione. Le spese per la tassa di concessione e per le esercitazioni pratiche di tiro sono a carico dell'istituto titolare della licenza.
11. 6. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Con riferimento alle nuove disposizioni del codice della strada, alla guardia giurata, in relazione al servizio prestato, viene riconosciuta una maggiorazione dei punti pari a venti unità per eventuali infrazioni commesse nell'espletazione del servizio.
11. 7. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 7, sostituire le parole: e devono essere approvati dal prefetto con le seguenti: e devono essere preventivamente notificati al prefetto.
11. 8. Fistarol, Lucidi, Mascia, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 7, sostituire le parole: approvati dal prefetto con le seguenti: comunicati, almeno cinque giorni prima, al prefetto, che può vietarli, in qualsiasi momento, se non giustificati o per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
11. 11.Il Relatore.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le guardie giurate beneficiano, ai fini del trattamento previdenziale, di un anno di contribuzione figurativa per ogni cinque anni di servizio prestato.
11. 9. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 12.
Al comma 1, sostituire le parole da: Possono a: guardie giurate con le seguenti: Possono essere iscritte nel registro di cui all'articolo 8 con la qualifica di guardie giurate.
12. 1. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: adempimento degli obblighi scolastici con le seguenti: possesso del titolo di scuola media superiore.
12. 2. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ed il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13 con le seguenti: e conseguimento dell'attestato professionale di cui al successivo articolo 13.
12. 3. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
12. 4. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 3, dopo le parole: l'unità operativa dell'istituto di vigilanza sopprimere le parole da: o di sicurezza fino a: previsto dal comma 1.
12. 5. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: essa è valida fino a: rinnovata, con le seguenti: è valida a tempo indeterminato, sino a revoca, e obbliga l'istituto di vigilanza all'iscrizione della guardia giurata al servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.
12. 6. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: Prima di assumere servizio fino a: presta giuramento con le seguenti: La guardia giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
12. 7. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Con il regolamento di attuazione sono determinate le modalità di iscrizione nel registro di cui all'articolo 8 nonché delle relative annotazioni o di cancellazione.
12. 8. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
12. 10. Il Relatore.
ART. 13.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata, gli aspiranti sono tenuti a frequentare gli appositi corsi indetti dal Ministero dell'interno, istituiti presso ciascuna Regione, e gestiti dalla Regione e dalla Prefettura competente per territorio.
2. Il brevetto rilasciato dalla prefettura è valido su tutto il territorio nazionale e costituisce un documento obbligatorio per lo svolgimento del servizio.
3. Le materie e il numero di ore di durata del corso sono stabilite dal Ministero dell'interno per tutto il territorio nazionale.
13. 1.Fontanini.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i programmi dei corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato professionale di guardia giurata nonché le modalità di svolgimento dei corsi e di verifica del risultato raggiunto da ogni candidato. Sono altresì stabiliti i corsi di riqualificazione e di aggiornamento.
13. 2. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Gli oneri relativi alla formazione saranno suddivisi tra le regioni e le province autonome e le aziende da cui dipende il personale che partecipa ai corsi.
3-bis. Le aziende dovranno altresì provvedere a proprie spese a corsi di formazione periodici di almeno 12 ore annue, per l'aggiornamento professionale. Sono altresì a carico dell'azienda le spese dell'addestramento annuale all'uso dell'arma che rientra ad ogni effetto nella formazione continua del personale.
13. 3. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'attestato professionale di guardia giurata ha validità permanente. Decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la guardia giurata, prima di riprendere il servizio ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento.
13. 4. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Personale del Ministero dell'interno, di qualifica non inferiore a ispettore, verifica l'idoneità del corso e, in sede di rilascio del diploma, l'idoneità del corsista. Con riferimento alle materie di insegnamento, i corsi sono tenuti da personale in possesso di diploma di laurea o di elevata e comprovabile specializzazione.
13. 5. Fontanini.
Al comma 5 sostituire la parola: accertamento con la seguente: aggiornamento.
13. 6.Fistarol, Lucidi, Mascia, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire la rubrica con la seguente: Formazione professionale delle guardie giurate.
13. 7.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 14.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia giurata. Il decorso di centottanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate sul registro di cui all'articolo 8. La cancellazione dal registro è disposta su richiesta dell'interessato o a seguito della perdita dei requisiti soggettivi richiesti. Gli istituti di vigilanza possono nominare al loro servizio soltanto le guardie giurate iscritte nel registro di cui all'articolo 8.
14. 1.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A richiesta, l'ex guardia giurata, potrà essere iscritta nel registro di cui all'articolo 8 ed in quello di cui all'articolo 12, comma 1.
14. 5.Il Relatore.
All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla guardia particolare giurata accusata di un reato punibile dal codice penale, per il quale la magistratura ha avviato un'indagine, viene sospesa la qualifica.
14. 2.Fontanini.
Sostituire la rubrica con la seguente: Sospensione e cessazione della qualifica di guardia giurata.
14. 6.Il Relatore.
Alla rubrica, sostituire le parole: dei requisiti con le seguenti: della qualifica.
14. 3.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 15.
Al comma 4, dopo le parole: da osservarsi aggiungere le seguenti: compreso il numero di personale da incaricare per i diversi servizi.
15. 1.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli accordi, debitamente vidimati a norma dell'articolo 4, debbono recare una chiara identificazione delle rispettive responsabilità e debbono essere permanentemente affissi nei locali in cui gli istituti interessati svolgono l'attività con il pubblico ed essere riportati, anche per estratto, nei contratti sottoscritti con gli utenti.
15. 2.Il Relatore.
ART. 18.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Contazione del danaro e caveaux).
1. L'autorizzazione al trasporto valori di cui all'articolo 15 può comprendere anche l'autorizzazione alla contazione del danaro e al deposito del danaro o altri valori in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto o nei locali del committente.
2. I caveaux ed i relativi sistemi di vigilanza e di difesa passiva devono essere autorizzati dal Prefetto previo accertamento della loro idoneità. L'autorità di pubblica sicurezza, sentito il Questore, può imporre le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere. L'esercizio del caveau importa l'annotazione costante, in apposito registro, anche informatico, della situazione delle somme di danaro giacenti, della loro proprietà e della loro movimentazione.
18. 2.Il Relatore.
Al comma 1, sostituire le parole da: comprende anche, fino a: presso i caveaux con le seguenti: può comprendere anche l'autorizzazione a custodire gli stessi in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto. È facoltà dell'istituto effettuare, senza ulteriore licenza, la contazione del danaro presso il proprio caveau o presso i locali del committente.
18. 1. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 20.
Al comma 1, sopprimere le parole: o di regolamento.
20. 1. Fistarol, Lucidi, Mascia, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 5.
20. 2. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 5.
20. 4. Il Relatore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Per informazioni commerciali si intendono: il trattamento, l'elaborazione, la valutazione, stime e giudizi di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali, professionali, delle persone fisiche, delle imprese individuali e delle società, anche di persone, acquisite per finalità commerciali ovvero, di valutazione sulla affidabilità, solvibilità o capacità economica, attuate mediante l'opera professionale dell'uomo, svolta anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei, utile a migliorare la conoscenza dei soggetti che operano nel mercato economico.
20. 3. Saponara.
ART. 21.
Al comma 1, sostituire le parole: articolo 14, comma 1 con le seguenti: articolo 1, comma 4, lettera b).
21. 1. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 1, sostituire le parole: articolo 14, comma 1 con le seguenti: articolo 20, comma 1.
21. 4. Il Relatore.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: commi 6 e 7 con le seguenti: comma 4, lettera b).
21. 2. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: indicate a norma dell'articolo 1, commi 6 e 7, con le seguenti: individuate a norma dell'articolo 1, commi 4 e 5.
21. 5. Il Relatore.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
21. 3. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 22.
Al comma 1, sostituire le parole: individuate a norma dell'articolo 1, commi 4 e 6, con le seguenti: individuate a norma dell'articolo 1, commi 4 e 5,
22. 4.Il Relatore.
Al comma 1, sostituire le parole: la questura competente per territorio con le seguenti: ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
22. 1.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
22. 2.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, sostituire le parole: individuate a norma dell'articolo 1, commi 4 e 6, con le seguenti: individuate a norma dell'articolo 1, commi 4 e 5.
22. 5.Il Relatore.
Al comma 5, sostituire le parole: degli iscritti con le seguenti: delle imprese.
22. 3.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:
Capo IV-bis.
DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE.
Art. 22-bis.
(Disciplina delle licenze).
1. La licenza per l'esercizio di un istituto di investigazioni per conto di privati è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ha sede operativa l'istituto, al direttore dello stesso che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8 ed abbia gli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, ai quali si aggiunge il titolo di studio di scuola media superiore.
2. La licenza ha validità sull'interno territorio nazionale. Il Prefetto che rilascia la licenza, comunica l'avvenuto rilascio agli altri Prefetti eventualmente interessati dall'ambito territoriale del progetto organizzativo tecnico operativo di cui all'articolo 4.
3. La licenza abilita alle seguenti attività investigative:
a) informazioni commerciali intendendosi la raccolta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati economici, personali, professionali e riguardanti dati soggetti ad iscrizione in pubblici registri, acquisiti esclusivamente per finalità commerciali e non giudiziarie, attuata mediante l'opera professionale dell'uomo, svolta anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei, finalizzata alla comunicazione/o diffusione di notizie utili a migliorare la conoscenza dei soggetti che operano nel mercato economico nelle varie fasi dell'attività di impresa del committente;
b) investigazioni private intendendosi la raccolta in via informativa, documentale e fattuale di dati finalizzati alla tutela, difesa ed esercizio di interessi legittimi in qualunque sede giudiziaria e stragludiziaria, anche in via preventiva;
c) investigazloni penali, con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 397 del 7 dicembre 2000 e a disposizioni collegate;
d) sicurezza Investigativa, intendendosi l'espletamento di servizi che non comportino l'uso di armi e divise, volti alla tutela preventiva di diritti giuridicamente rilevanti, attraverso attività di analisi dei rischi, studio, progettazione, consulenza, attuazione e coordinamento di piani per la salvaguardia dei diritti personali, patrimoniali, aziendali.
4. Rientrano nella sicurezza investigativa anche i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), lettera g); articolo 1, comma 4; servizi di antitaccheggio consistenti nella raccolta di informazioni ed indizi utili ad individuare la causa degli ammanchi di merce che il titolare dell'esercizio commerciale o industriale abbia riscontrato o sospetti si siano verificati, a segnalare ai reparti dell'esercizio maggiormente soggetti a tali fenomeni, nonché agli eventuali rimedi; servizi di bonifica.
5. Gli istituti assumono gli incarichi dell'ambito territoriale indicato dalla licenza ed esercitano l'attività investigativa sul territorio nazionale a mezzo di collaboratori investigativi ovvero attraverso altro istituto investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra gli istituti di cui al comma 1, devono essere comunicati alla Prefettura che ha rilasciato la licenza.
6. La licenza per l'esercizio dell'attività di collaboratore investigativo è rilasciata dal Prefetto ove ha sede l'istituto di cui al comma 1, previa comunicazione di questo, che provvede all'iscrizione nel registro professionale di cui all'articolo 8 ed abbia i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 2, comma 2. La licenza è quinquennale e non è trasmissibile.
7. I collaboratori investigativi di cui al precedente comma, svolgono le attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di lavoro o accordi di collaborazione professionale di cui al comma 40.
8. Ai titolari delle licenze di cui ai commi 1 e 5 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell'interno, che attesta l'identità e la qualità professionale dell'interessato.
9. Salvo quanto espressamente previsto in materia processuale penale dalla legge n. 397 del 2000, le attività di cui al presente capo non comportano l'esercizio di facoltà che la legge riserva agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o dl pubblica sicurezza o ad altri soggetti investititi di pubbliche funzioni.
10. Nessuna attività dì investigazione può essere svolta al di fuori di un incarico professionale annotato nel registro di cui all'articolo 4 comma 1, lettera B).
Art. 22-ter.
(Obblighi inerenti alla licenza).
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui all'articolo 23, comma 1, devono:
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto e ove possibile la durata dell'investigazione e le altre indicazioni prescritte dal regolamento;
b) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera d);
c) Comunicare a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli, fatta salva la riservatezza della fonte delle notizie ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ai dati personali.
2. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate dei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Ai termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.
3. Deve violazioni degli obblighi di cui al comma 1, lettera c) e d) devono essere adempiuti anche dal titolari delle licenze di cui all'articolo 23 comma 5. Della violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera d) e di quelle di cui al comma 2 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento.
4. I titolari delle licenze di cui all'articolo 23 sono altresì tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 22-quater.
(Vigilanza e controlli).
1. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi muniti della licenza di cui all'articolo 23 comma 5, è sottoposto alla vigilanza ed ai controlli di cui all'articolo 4.
22. 01.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 23.
Al capo V, dopo le parole: attività di aggiungere le seguenti: raccolta di informazioni commerciali.
23. 12.Ascierto.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La licenza per l'esercizio di un'agenzia di raccolta di informazioni commerciali e recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8 ed abbia gli altri requisiti prescritti dall'articolo 2.
23. 10.Ascierto.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: titolare con le seguenti: legale rappresentante.
23. 1. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per informazioni commerciali si intendono: la raccolta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati economici, personali, professionali e riguardanti l'assetto societario, acquisite esclusivamente per finalità commerciali e non giudiziarie, attuata mediante l'opera professionale dell'uomo, svolta anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei, finalizzata alla diffusione di notizie, utili a migliorare la conoscenza dei soggetti che operano nel mercato economico nelle varie fasi dell'attività di impresa del committente. Per attività di recupero crediti stragiudiziale si intende l'attività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie e dei beni recuperati ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero e qualsiasi altro mezzo di comunicazione epistolare, telefonica e telematica.
23. 11.Ascierto.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: esercitano le attività autorizzate aggiungere la seguente: anche.
23. 2. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: dipendenti aggiungere le seguenti: o collaboratori.
23. 3. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: articolo 28 con le seguenti: articolo 24.
23. 5.Il Relatore.
Al comma 7, alle parole: Le informazioni premettere i seguenti periodi: Per lo svolgimento dell'attività dl recupero crediti, ove necessario, le imprese interessate possono accedere, anche per via telematica, agli archivi della pubblica amministrazione con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge. Resta fermo il divieto di accesso agli archivi dei concessionari della riscossione.
23. 4. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
ART. 24.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In ciascuna questura è istituito il registro degli informatori commerciali e degli agenti di recupero operanti nella provincia, al quale possono essere iscritte le persone in possesso della licenza di cui allo stesso articolo 23, comma 3, che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo di cui al comma 2.
24. 4.Ascierto.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
24. 1. Fistarol, Lucidi, Mascia, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 3, sostituire le parole: articolo 27 con le seguenti: articolo 23.
24. 3.Il Relatore.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale tesserino ha durata quinquennale ed è rinnovabile, previo accertamento di sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo, comma 1, lettere d) ed e).
24. 2.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sostituire la rubrica con la seguente: Registro degli informatori commerciali e degli agenti di recupero.
24. 5.Ascierto.
ART. 25.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Fatti salvi gli effetti civili ed i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe, da applicarsi secondo le previsioni dell'articolo 4, comporta, per entrambe le parti contrattuali, la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
25. 3.Il Relatore.
Al comma 4, sostituire le parole da: 2000 euro a 10000 euro con le seguenti: dal 5 al 10 per cento dell'intero importo contrattuale.
25. 1.Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sopprimere il comma 5.
25. 2.Saponara.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Disposizioni per la tutela dei cittadini e di rilevanti interessi pubblici).
1. Oltre a quanto previsto dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, e di tutela dei cittadini, in situazioni di pericolo imminente di una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, può adottare, salvi gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, provvedimenti immediatamente esecutivi per:
a) far cessare taluna delle attività disciplinate dalla presente legge svolta in violazione di disposizioni di legge o di regolamento o di codici di deontologia professionale;
b) imporre specifiche prescrizioni volte a prevenire o circoscrivere il danno.
2. Per gli stessi motivi, nonché per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero, anche a richiesta dei Ministri interessati o del Garante per la protezione dei dati personali, per la tutela di rilevanti interessi pubblici, il prefetto può altresì sospendere cautelarmente l'attività autorizzata per un periodo non superiore a 60 giorni.
3. In caso di inosservanza degli ordini o delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, si applica, se il fatto non costituisce più grave reato, la pena dell'arresto fino a sei mesi e della interdizione dalla professione o attività da un mese a due anni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano anche per fatti connessi all'esercizio delle attività di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi o di investigazione e ricerche, ovvero di raccolta di informazioni per conto di terzi.
25. 02.Il Relatore.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
1. Le disposizioni di cui al Capo V non si applicano all'attività di recupero crediti in via stragiudiziale per conto terzi svolta dalle banche, dalle società finanziarie di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e dalle società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65 del medesimo decreto legislativo.
25. 01.Saponara.
ART. 26.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel rispetto della normativa europea, le attività degli Istituti di Vigilanza e di trasporto valori, costituendo attività ad alto contenuto di manodopera, possono essere assoggettate ad aliquota ridotta.
26. 1. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Sopprimere il comma 2.
26. 2. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Le aliquote dell'imposta sono, in ogni caso, ridotte della metà per i servizi di vigilanza o di trasporto valori effettuati con un impiego di manodopera superiore allo standard minimo di sicurezza.
26. 3.Il Relatore.
ART. 27.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i dodici mesi successivi. Gli stessi termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste dagli articoli 8, 12 e 16. Le guardie particolari giurate che abbiano svolto servizio senza demerito per almeno quattro anni nell'ultimo quinquennio possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo.
27. 8.Il Relatore.
Al comma 2, sopprimere le parole: e 24.
27. 5.Il Relatore.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: regolamento di attuazione aggiungere le seguenti: È diritto di tutti i soggetti in servizio aventi i requisiti ed in possesso dei decreti di nomina, essere iscritti con decorrenza immediata nel registro di cui all'articolo 8.
27. 1. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: a domanda.
27. 2. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, sostituire la parola: quinquennio con la parola: biennio.
27. 3. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, sostituire alle parole: speciali modalità, le parole: specifiche condizioni.
27. 4.Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone.
Al comma 4, sopprimere le parole: o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni.
27. 6.Il Relatore.
Al comma 6, sopprimere le parole: e 28.
27. 7.Il Relatore.
ART. 28.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del Titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quelle del Titolo IV, paragrafi 20 e 21, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogate, limitatamente alla disciplina delle attività previste dalla presente legge.
28. 1.Il Relatore.
Sopprimere il comma 3.
28. 2.Il Relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 1° luglio 2004
SEDE REFERENTE
Giovedì 1o luglio 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.25.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2004.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo base e che il relatore ha chiesto di differirne l'avvio dell'esame, al fine di potere approfondire i contenuti delle proposte emendative.
Il Sottosegretario MANTOVANO rappresenta la sua disponibilità ad esprimere, nella seduta odierna, il parere di sua competenza.
Marcella LUCIDI (DS-U), propone di procedere comunque all'espressione dei pareri da partre del rappresentante del Governo.
Donato BRUNO, presidente, ritiene che, in assenza del relatore, sia opportuno rinviare alla prossima seduta l'espressione dei pareri sugli emendamenti.
Il Sottosegretario MANTOVANO auspica che nella prossima seduta possa effettivamente avere luogo l'avvio dell'esame degli emendamenti.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 14.55.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 6 luglio 2004
SEDE REFERENTE
Martedì 6 luglio 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano, e per la devoluzione e le riforme istituzionali, Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 11.20.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o luglio 2004.
Donato BRUNO, presidente, con riferimento agli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, fa presente che è da considerare inammissibile per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, l'articolo aggiuntivo Mascia ed altri 22. 01, in quanto volto ad introdurre una disciplina generale dell'attività di investigazione privata, materia che è oggetto di un disegno di legge attualmente all'esame della 2a Commissione (Giustizia) del Senato. Ricorda in proposito che, nella seduta del 5 maggio scorso, la Commissione ha già deliberato di adottare per il seguito dell'esame un testo base dal quale sono state espunte proprio le disposizioni in materia di esercizio della attività di raccolta di informazioni per conto di privati, di investigazione privata e di indagini difensive, originariamente previste agli articoli da 23 a 26 del testo unificato predisposto dal relatore ad esito dei lavori del Comitato ristretto, al fine di procedere immediatamente al seguito dell'esame del provvedimento, senza dover attivare la procedura di intesa con il Senato ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento. Avverte che sono da ritenere inammissibili, per estraneità alla materia oggetto del provvedimento in esame, come definita dalla Commissione in sede di adozione del testo base, anche gli emendamenti Saponara 1.24, Lucidi 8.2, Saponara 20.3, Ascierto 23.12, e Ascierto 23.11, che si riferiscono alle attività di raccolta di informazioni per conto di privati, di investigazione privata e di indagini difensive. Avverte inoltre che presentano profili di inammissibilità, per estraneità alla materia oggetto del provvedimento in esame, come definita dalla Commissione in sede di adozione del testo base, gli emendamenti che fanno parziale riferimento alle predette attività. Si tratta in particolare degli emendamenti Lucidi 1.23, Ascierto 1.60, Ascierto 8.7, Ascierto 23.10, Ascierto 24.4, Ascierto 24.5 e l'articolo aggiuntivo 25.02 del relatore. Invita pertanto i presentatori a ritirarli, ovvero a riformularli in modo tale da espungere i riferimenti alle parti estranee.
Marcella LUCIDI (DS-U), ricorda che nella seduta del 5 maggio scorso, nella quale la Commissione deliberò di non ricomprendere nel testo base le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 26 del testo predisposto dal relatore, si concordò altresì la possibilità di presentare proposte emendative volte a reintrodurre nel testo quella parte delle disposizioni recate dagli articoli stralciati che non fossero oggetto del progetto di legge all'esame del Senato. Fa quindi presente che questo è l'intento perseguito da taluni degli emendamenti da lei presentati e ritenuti inammissibili. In linea più generale, rileva poi l'inopportunità di espungere dal testo la disciplina dell'investigazione privata, attesa la sostanziale omogeneità di materia con le altre disposizioni recate dai progetti di legge all'esame della Commissione, la necessità di includere tale materia nell'ambito della più generale normativa sulla sicurezza sussidiaria e l'incertezza circa i tempi di conclusione dell'iter del progetto di legge all'esame del Senato. Peraltro, mentre le attività contemplate dal provvedimento in esame ed i soggetti abilitati a svolgerle presentano come amministrazione di riferimento il Ministero dell'interno, le attività ed i soggetti di cui alla proposta di legge all'esame della 2a Commissione del Senato sono invece sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, che non dispone degli strumenti operativi di cui può avvalersi il dicastero dell'interno. Poste queste premesse, si interroga circa gli intendimenti del Governo al fine di porre rimedio alle evidenziate discrasie.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 5 maggio la Commissione aveva ritenuto preferibile, essenzialmente per ragioni di economia procedurale, non ricomprendere nel testo base le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 26 del testo predisposto dal relatore, in luogo di attivare la procedura di intesa con il Senato ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento. Alla luce dell'intervento della collega Lucidi, ad avviso della quale la soluzione prescelta rischia di compromettere l'omogeneità e la completezza della disciplina, domanda al relatore e al rappresentante del Governo quale sia il loro orientamento in ordine al prosieguo dell'esame del provvedimento.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, condivide l'opportunità di reintrodurre nell'articolato, sotto forma di proposte emendative, le disposizioni che, pur non ricomprese nel testo base, a suo avviso non interferiscono con la materia oggetto del provvedimento all'esame del Senato. A tale proposito, conviene sulla dichiarazione di inammissibilità riferita all'emendamento Lucidi 1.23, in quanto tale proposta emendativa interferisce con la disciplina recata dal codice di procedura penale in materia di indagini difensive e concerne pertanto materia riconducibile all'attività del Ministero della Giustizia. Al contrario, non ritiene che l'emendamento Ascierto 1.60 riguardi materia estranea al contenuto del testo base, atteso che tale proposta emendativa è invece riferita all'attività di raccolta di informazioni commerciali, la cui disciplina dovrebbe correttamente ricadere nell'ambito del provvedimento attualmente all'esame della Commissione. Invita pertanto il presidente a valutare l'opportunità di rivedere la declaratoria di inammissibilità, nel senso di limitarla alle sole proposte emendative relative alle indagini difensive.
Donato BRUNO, presidente, fa presente che anche le attività di raccolta di informazioni commerciali, di cui all'emendamento 1.60 Ascierto, sono contemplate dalla proposta di legge all'esame del Senato. Nel confermare le inammissibilità pronunciate, tiene altresì a precisare che, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera d), tra le attività svolte dagli investigatori privati sono ricomprese anche «indagini, ricerche e raccolta di informazioni per la tutela ed il recupero di crediti ed il risarcimento e la liquidazione di danni». Alla luce di tale precisazione, anche gli emendamenti riferiti alle attività connesse al recupero dei crediti, a stretto rigore, dovrebbero essere ritenuti inammissibili. Quanto alle modalità di prosecuzione dell'esame, ribadisce che nel caso in cui le parti non ricomprese nel testo base abbiano un peso rilevante nell'economia generale del testo in esame, potrà nuovamente essere presa in considerazione l'opportunità di procedere alle intese con il Senato.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO ricorda che la deliberazione adottata dalla Commissione il 5 maggio scorso era stata largamente condivisa e che essa risponde ad un'esigenza sostanziale oltre che procedurale. Al tempo stesso, esprime la consapevolezza che talune delle disposizioni recate dalla proposta legislativa all'esame del Senato non sono immediatamente riconducibili al dettato di cui all'articolo 33 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e che, integrando in qualche modo forme di ingerenza nella sfera della libertà personale, più opportunamente dovrebbero ricadere sotto il controllo del Ministero dell'interno. Pertanto, sarebbe astrattamente possibile reintrodurre nel testo quelle disposizioni concernenti l'attività antitaccheggio connesse alla vigilanza privata, ovvero quelle connesse all'attività di ricerca e raccolta di informazioni commerciali, ma, in particolare nel secondo caso, il confine con la normativa recata dalla proposta di legge all'esame del Senato, diverrebbe eccessivamente labile. Propone pertanto di rinviare ad un momento successivo l'esame degli emendamenti solo parzialmente estranei per materia, e ricorda, nel contempo, che la strada dell'attivazione della procedura di intesa con il Senato, ancorché formalmente ineccepibile, metterebbe a rischio l'approvazione in tempi brevi di un provvedimento che è avvertito dagli interessati come indifferibile.
Donato BRUNO, presidente, fa presente che la 2a Commissione (Giustizia) del Senato, il 1o giugno 2004, ha licenziato per l'Assemblea la proposta di legge al suo esame. Nel testo approvato non è stata modificata la sopramenzionata lettera d) del comma 1 dell'articolo 41 (articolo 40 nel nuovo testo), che elenca le attività svolte dagli investigatori privati. Pertanto, piuttosto che attivare la procedura di cui all'articolo 78 del Regolamento, reputa opportuno rimandare ad un secondo momento l'esame degli emendamenti che appaiono parzialmente estranei per materia, verificando, nel frattempo, se nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea del Senato saranno introdotte modifiche di rilievo al provvedimento. Invita quindi il relatore ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.
Vincenzo NESPOLI, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Lucidi 1.1 e 1.3, Mascia 1.4, 1.2 e 1.5, nonché sull'emendamento Fontanini 1.6. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.50 e 1.40 ed esprime parere contrario sull'emendamento Lucidi 1.7, in quanto il suo contenuto normativo è ricompreso nel suo emendamento 1.40. Quanto all'emendamento Ascierto 1.8, esprime parere favorevole sulla soppressione della lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, mentre si riserva di esprimere il parere sulla soppressione della lettera g). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Mascia 1.9 e si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti Mascia 1.10, Fontanini 1.11 e 1.13, nonché sull'emendamento Lucidi 1.12. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fontanini 1.14, Mascia 1.15 e Lucidi 1.17, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Fistarol 1.16. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.41 e 1.42. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mascia 1.19 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Lucidi 1.20 e Mascia 1.22. Si riserva invece di esprimere il parere sull'emendamento Ascierto 1.18 e si riserva un approfondimento sul suo emendamento 1.33, anche ai fini di un eventuale accantonamento. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fontanini 1.25, Ascierto 1.26 e 1.29, Fistarol 1.27, Mascia 1.28. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Ascierto 1.26, esprime parere favorevole sull'emendamento Lucidi 1.30 ed esprime invece parere contrario sugli emendamenti Fontanini 1.31 e 1.32. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti Saponara 2.1, Lucidi 2.3, 2.5, 2.6 e 2.8, Mascia 2.7 e 2.9 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Fistarol 2.2 e Fontanini 2.4 e 2.10. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.15, 2.17 e 2.16. Con riguardo all'emendamento Lucidi 2.11, esprime parere contrario, in quanto all'articolo 7 del testo base è già prevista la possibilità di istituire apposite sottocommissioni della Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 3. Si riserva un approfondimento sui suoi emendamenti 3.9 e 3.10, anche ai fini di un eventuale accantonamento ed esprime parere contrario sugli emendamenti Fistarol 3.1, Mascia 3.2 e 3.8 e Lucidi 3.5 e 3.6. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Lucidi 3.3 e 3.4 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.11. Si riserva quindi di esprimere il parere sull'emendamento Fontanini 3.7. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Saponara 4.1 e 4.4, Mascia 4.2, 4.3 e 4.9 e Fontanini 4.7. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 4.15, 4.16 e 4.17 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Mascia 4.5 e 4.11, Lucidi 4.6 e 4.10, nonché sull'emendamento Fistarol 4.8. Si riserva invece un approfondimento sul suo emendamento 4.12, anche ai fini di un eventuale accantonamento. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lucidi 5.1 e Mascia 5.6 e 5.7, esprimendo invece parere contrario sugli emendamenti Fistarol 5.2, Lucidi 5.3, 5.4 e 5.5. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 5.10 e si riserva un approfondimento sul suo emendamento 5.8, anche ai fini di un eventuale accantonamento. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Saponara 6.1 e 6.3, Lucidi 6.2 e Ascierto 6.5, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Saponara 6.4. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lucidi 7.1 e 7.2, Fistarol 7.3 e Fontanini 7.16. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Mascia 7.4, 7.7, 7.13 e 7.15, Saponara 7.5 e 7.10, Lucidi 7.6, 7.9 e 7.14, nonché sugli emendamenti Fontanini 7.11, 7.12 e 7.17. Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 7.18, 7.20 e 7.21, mentre si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Ascierto 7.8. Si riserva quindi di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Lucidi 7.01. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sugli emendamenti Mascia 8.1 e 8.3 e Saponara 8.4. Si riserva un approfondimento sul suo emendamento 8.13 e sull'emendamento Ascieto 8.7, anche ai fini di un loro eventuale accantonamento e raccomanda invece l'approvazione del suo emendamento 8.15. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Ascierto 8.5, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Ascierto 8.6, ove non riformulato. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Mascia 8.8, 8.9 e 8.11, Fistarol 8.10 e Lucidi 8.12. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere contrario sugli emendamenti Saponara 9.1 e 9.4, Mascia 9.2, Fistarol 9.3. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Mascia 9.5 e Lucidi 9.6 e 9.7, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 9.10. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Mascia 10.1 e parere favorevole sull'emendamento Mascia 10.2. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sugli emendamenti Lucidi 11.1 e 11.5, Mascia 11.2 e 11.4, Saponara 11.3 e Fistarol 11.8, raccomandando l'approvazione dei suoi emendamenti 11.10 e 11.11. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti Mascia 11.6 e 11.7. Esprime parere contrario sull'emendamento Lucidi 11.9, dalla cui approvazione conseguirebbero problemi in ordine alla copertura finanziaria. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli emendamenti Lucidi 12.1, 12.3, 12.5 e 12.6, Mascia 12.2 e 12.4. Esprime invece parere favorevole sugli emendamento Lucidi 12.7 e Fistarol 12.8, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 12.10. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 13, esprime parere contrario sugli emendamenti Fontanini 13.1 e 13.5, Mascia 13.2, Fistarol 13.6 e Lucidi 13.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lucidi 13.3, mentre si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Lucidi 13.4, anche ai fini di un approfondimento in ordine alle questioni inerenti la validità dell'attestato professionale di guardia giurata. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 14, si riserva un approfondimento sull'emendamento Lucidi 14.1, sul suo emendamento 14.5 e sull'emendamento Mascia 14.3, anche ai fini di un loro eventuale accantonamento. Con riferimento all'emendamento 14.2, esprime parere contrario, ove non rifomulato, raccomandando invece l'approvazione del suo emendamento 14.6. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 15, esprime parere contrario sull'emendamento Mascia 15.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 15.2. Quanto alle proposte emendative riferite all'articolo 18, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 18.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 18.1. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 20, esprime parere contrario sull'emendamento Fistarol 20.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 20.4, che è identico all'emendamento Mascia 20.2, su cui esprime parere favorevole. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 21, esprime parere favorevole sull'emendamento Mascia 21.1 e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 21.4 e 21.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lucidi 21.2 e Mascia 21.3. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 22, si riserva un approfondimento sul suo emendamento 22.4, anche ai fini di un suo eventuale accantonamento ed esprime parere contrario sugli emendamenti Lucidi 22.1 e 22.3, Mascia 22.2. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 22.5. Si riserva quindi di esprimere il parere su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 23 e 24, anche ai fini di un loro eventuale accantonamento. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 25, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 25.3, esprime parere contrario sugli emendamenti Mascia 25.1 ed esprime invece parere favorevole sull'emendamento Saponara 25.2. Si riserva Si quindi di esprimere il parere sul suo articolo aggiuntivo 25.02, nonché sull'articolo aggiuntivo Saponara 25.01, anche ai fini di un loro eventuale accantonamento. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 26, esprime parere favorevole sull'emendamento 26.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Mascia 26.2. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 26.3. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 27, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 27.8 e 27.7, riservandosi di esprimere il parere sui suoi emendamenti 27.5 e 27.6, anche ai fini di un loro eventuale accantonamento. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Mascia 27.1 e 27.2, Lucidi 27.3 e 27.4. Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 28, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 28.1 e 28.2.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime pareri conformi a quelli testè formulati dal relatore, fatti salvi gli emendamenti Lucidi 5.1, Mascia 11.6, sui quali esprime parere contrario. Con riferimento all'emendamento Fontanini 14.2, esprime parere contrario, ritenendo altrimenti necessaria una sua drastica riformulazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lucidi 13.3, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire, al comma 3-bis, secondo periodo, le parole «formazione continua» con le parole «formazione permanente». Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento Lucidi 26.1.
Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.50.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 13 luglio 2004
TESTO AGGIORNATO AL 14 LUGLIO 2004
SEDE REFERENTE
Martedì 13 luglio 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vice-presidente Pietro FONTANINI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano, e per la devoluzione e le riforme istituzionali, Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 10.20.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2004.
Donato BRUNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 22.0100 e l'emendamento 27. 100 ed ha riformulato i suoi emendamenti 1.33 e 8.13 (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, rileva che i nuovi emendamenti presentati dal relatore sono volti a reintrodurre nel testo talune delle disposizioni precedentemente espunte dal testo unificato da lui inizialmente predisposto, per esigenze di coordinamento con il progetto di legge sulla disciplina dell'investigazione privata all'esame del Senato. In proposito, fa presente che il testo del progetto di legge, nella versione licenziata per l'Assemblea dalla 2a Commissione del Senato lo scorso 1o luglio, sembra aprire uno spazio, a differenza di quanto invece previsto nel precedente articolato, per reintrodurre, nel provvedimento all'esame di questa Commissione, la disciplina relativa al rilascio delle licenze per l'esercizio delle attività investigative, con l'eccezione di quelle difensive penali. L'articolo aggiuntivo 22.0100 del relatore prevede, infatti, che la licenza possa essere rilasciata a coloro che siano iscritti in apposito albo, la cui disciplina non è direttamente stabilita nel provvedimento in titolo e che, pertanto, potrà essere definita nel provvedimento all'esame del Senato, o che presentino i prescritti requisiti professionali, da stabilire con successivo regolamento di attuazione. Si prevede comunque una norma transitoria, recata dall'emendamento 27.100 del relatore, che stabilisce che nelle more dell'approvazione della disciplina dell'albo, la licenza per l'esercizio delle attività di investigazione privata diversa dalle indagini difensive, potrà essere rilasciata a coloro che siano iscritti nel registro professionale di cui all'articolo 8. Può pertanto affermarsi che i due provvedimenti possono viaggiare su due piani paralleli e distinti. In particolare tale rilievo è suffragato da quanto disposto dagli articoli 39 e 56, commi 5 e 6, del provvedimento all'esame del Senato, ove si delinea il regime di esclusività dell'iscrizione allo specifico albo solamente per lo svolgimento delle indagini difensive penali. nonché dalle modifiche che il medesimo provvedimento apporta all'articolo 222 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e ad articoli dello stesso codice, volte ad eliminare il requisito della specifica autorizzazione prefettizia per lo svolgimento delle predette attività, attualmente richiesto dal citato articolo 222. Giova infine ricordare che il provvedimento all'esame del Senato prevedeva inizialmente, all'articolo 63, comma 4, la abrogazione delle norme del testo unico di pubblica sicurezza relative alle autorizzazioni aecessarie per lo svolgimento delle attività di investigazione privata; il nuovo comma 4 del medesimo articolo, ora articolo 56, non prevede più l'abrogazione integrale di tali disposizioni, mantenendo, pertanto, la vigenza della disposizione recata dall'articolo 134 del predetto testo unico ai fini dell'esercizio delle attività di investigazione privata.
Vincenzo NESPOLI, relatore, ritiene che il rappresentante del Governo abbia chiaramente esplicitatato i rapporti intercorrenti tra i due progetti di legge all'esame presso i due rami del Parlamento ed è anche sulla base di questi presupposti che ha presentato le due nuove proposte emendative, provvedendo altresì a riformulare gli emendamenti 1.33 e 8.13.
Marcella LUCIDI (DS-U), prende atto dei nuovi emendamenti presentati dal relatore, e chiede che sia fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Chiede inoltre al relatore di precisare se la disciplina delle agenzie di recupero crediti, non contemplata nei nuovi emendamenti da lui presentati, anche con riferimento al testo all'esame del Senato, possa continuare ad essere oggetto di disciplina nell'ambito del provvedimento all'esame di questa Commissione.
Vincenzo NESPOLI, relatore, ritiene pacifico che la materia concernente le attività delle agenzie di recupero crediti possa essere oggetto del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, atteso che, anche su questo punto, non appare esservi alcuna sovrapposizione con il progetto di legge esaminato dal Senato.
Donato BRUNO (FI) avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti e alle nuove formulazioni degli emendamenti del relatore è fissato alle ore 16 di lunedì 19 luglio 2004. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.35.
ALLEGATO 1
Disciplina degli istituti di vigilanza privata (C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo)
ULTERIORI EMENDAMENTI E NUOVA FORMULAZIONE DI EMENDAMENTI DEL RELATORE
ART. 1
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La presente legge disciplina inoltre il rilascio delle licenze per lo svolgimento delle attività di ricerca e accertamento delle differenze inventariali nelle imprese, di ricerca e raccolta delle informazioni commerciali e delle altre attività di investigazione per conto dei privati diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI-bis del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché per l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti.»,
Conseguentemente, al comma 7, del medesimo articolo, sostituire le parole: di cui al comma 5, alle agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 5 con le seguenti: di cui al comma 6, alle agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 6.
1. 33. (Nuova formulazione) Il Relatore.
ART. 8.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni:
a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto valori e di scorta a valori;
b) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono tutte le altre forme di vigilanza e sicurezza;
c) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza e di sicurezza individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
d) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori.
e) delle guardie giurate adibite al trasporto valori.»
Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno;» Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 4.
8. 13. (nuova formulazione) Il Relatore.
ART. 22.
Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:
Capo IV-BIS.
DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E RICERCHE
Art. 22-bis.
(Disciplina delle licenze).
1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le attività di investigazione difensiva di cui al libro V, titolo VI-bis, del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, l'esercizio delle attività di investigazione e ricerche per conto di privati è subordinato al conseguimento della licenza rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto.
2. La licenza è rilasciata al direttore dell'Istituto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, che sia iscritto in un albo professionale coerente con le attività da svolgere, ovvero sia in possesso degli altri requisiti di carattere culturale e professionale stabiliti con il regolamento di attuazione.
3. La licenza può essere rilasciata per una o più delle seguenti attività investigative, in relazione al progetto organizzativo di cui all'articolo 3:
a) informazioni commerciali, intendendosi per tali: la raccolta, il trattamento, la comunicazione e, qualora consentita dalle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, la diffusione di dati economici, personali, professionali, acquisiti e trattati esclusivamente per finalità commerciali e non giudiziarie del committente, mediante un'attività professionale, svolta anche attraverso l'ausilio di albi, registri, repertori o elenchi accessibili in via informatica o telematica;
b) investigazioni private, intendendosi per tali: la raccolta informativa o documentale di dati finalizzati alla tutela, difesa ed esercizio di interessi legittimi in qualunque sede giudiziaria e stragiudiziaria, anche in via preventiva;
c) sicurezza investigativa, intendendosi per tale: l'espletamento di servizi di carattere investigativo, che non comportino l'uso di armi, volti alla tutela preventiva di diritti giuridicamente rilevanti delle imprese, anche attraverso l'analisi dei rischi, lo studio, la progettazione, l'attuazione ed il coordinamento di piani per la salvaguardia dei diritti patrimoniali aziendali, ivi compresi i servizi di bonifica dell'ambiente aziendale, nonché i servizi antitaccheggio consistenti nella raccolta di informazioni ed altri elementi utili ad individuare le cause di ammanchi di merce o altri beni e nell'indicazione delle possibili misure di vigilanza da adottare.
4. Gli istituti assumono gli incarichi dell'ambito territoriale indicato dalla licenza ed esercitano l'attività investigativa, senza limiti territoriali, a mezzo di collaboratori investigativi, ovvero attraverso altro istituto investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra gli istituti di cui al comma 1, devono essere comunicati alle Prefetture che hanno rilasciato la licenza. Nessuna attività dì investigazione può essere svolta al di fuori di un incarico professionale annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
5. La licenza per l'esercizio dell'attività di collaboratore investigativo è rilasciata dal Questore ove ha sede l'istituto di cui al comma 1, previa comunicazione di questo, sempre che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2, comma 2, e siano iscritti in un albo o registro professionale coerente con le attività da svolgere, ovvero siano in possesso dei requisiti di carattere professionale stabiliti con il regolamento di attuazione.
6. I collaboratori investigativi di cui al precedente comma svolgono le attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di lavoro o accordi di collaborazione professionale di cui al comma 4.
7. Le licenze di cui al presente articolo sono quinquennali e non sono trasmissibili. Salvo quanto espressamente previsto dal codice di procedura penale per le indagini difensive, le licenze non autorizzano lo svolgimento di attività o l'esercizio di facoltà che la legge riserva agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o ad altri soggetti investititi di pubbliche funzioni.
8. Ai titolari delle licenze di cui ai commi 1 e 5 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell'interno, che attesta l'identità dell'interessato ed il possesso delle licenze richieste.
9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 17 marzo 1931, n. 773, o da altre disposizioni di legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, le licenze di cui ai commi 1 e 5 non sono richieste per la ricerca e raccolta di informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.
ART. 22-ter.
(Obblighi inerenti alla licenza e controlli).
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui all'articolo 22-ter, comma 1, devono:
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la durata dell'investigazione o dell'incarico e le altre indicazioni prescritte dal regolamento;
b) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);
c) comunicare a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli, fatta salva la riservatezza della fonte delle notizie ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ai dati personali.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b) e c) devono essere adempiuti anche dal titolari delle licenze di cui all'articolo 22-bis, comma 4.
3. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate dei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Ai termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.
4. Della violazione degli obblighi di cui al comma 1 lettera c) e di quelle di cui al comma 3 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento.
5. I titolari delle licenze di cui all'articolo 22-bis sono altresì tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
6. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi è sottoposto alla vigilanza ed ai controlli di cui all'articolo 4.»
22. 0100. Il Relatore.
ART. 27.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fino a quando non saranno adottate nuove norme per l'istituzione di albi o registri professionali relativi alle attività di investigazione e ricerca per conto dei privati, coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 22-bis possono chiedere di essere iscritti in apposite sezioni del registro professionale di cui all'articolo 8.
27. 100. Il Relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 16 dicembre 2004
SEDE REFERENTE
Giovedì 16 dicembre 2004 - Presidenza del Presidente Donato BRUNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 15.25
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2004.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, fa presente di aver svolto un approfondimento istruttorio in ordine ai profili di possibile interferenza tra il testo all'esame della Commissione e il progetto di legge in materia di investigazione privata già licenziato in sede referente dalla 2a Commissione del Senato lo scorso 1o luglio. In esito a tale approfondimento ritiene che il provvedimento in titolo possa proseguire il suo iter, e che sia possibile reintrodurre, nel testo all'esame della Commissione, talune delle disposizioni precedentemente espunte relativamente al rilascio delle licenze per l'esercizio delle attività investigative, con l'eccezione di quelle difensive penali, oggetto precipuo del provvedimento in fase di esame presso l'altro ramo del Parlamento. Propone, pertanto di riprendere, nella prima seduta utile dopo la sospensione dei lavori per le festività di fine anno, l'esame degli emendamenti.
Marcella LUCIDI (DS-U) concorda con la proposta del relatore.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, fa presente alla Commissione l'esigenza di una sollecita conclusione dell'esame del provvedimento.
Donato BRUNO, presidente, ritiene che la proposta del relatore possa trovare accoglimento e assicura il rappresentante del Governo che, ove il provvedimento sia iscritto nel prossimo programma dei lavori dell'Assemblea, la Commissione ne concluderà sollecitamente l'esame. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 20 gennaio 2005
SEDE REFERENTE
Giovedì 20 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.40.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 16 dicembre 2004.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento, che risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo, era stata posta la questione della possibile sovrapposizione di alcune disposizioni da esso recate con il contenuto normativo dei progetti di legge in materia di esercizio dell'attività di investigazione privata e di indagini difensive all'esame della 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato. A tale proposito, nella seduta del 5 maggio 2004, in occasione dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame, si era convenuto di espungere dall'articolato predisposto dal relatore a seguito delle riunioni del Comitato ristretto, l'intero capo V, recante disposizioni concernenti gli istituti di investigazione e ricerca e gli investigatori privati. Conseguentemente, la Presidenza, nella seduta del 6 luglio 2004, aveva dichiarato l'inammissibilità, per estraneità di materia, dell'articolo aggiuntivo 22.01 Mascia, volto a reintrodurre nel testo una disciplina generale dell'attività di investigazione privata, nonché degli emendamenti 1.24 Saponara, 8.2 Lucidi, 20.3 Saponara, 23.11 e 23.12 Ascierto, concernenti le attività di raccolta di informazioni per conto di privati, di investigazione privata e di indagini difensive e, quindi, estranei alla materia oggetto del provvedimento, come definita in sede di adozione del testo base. Per le medesime ragioni erano stati rilevati profili di inammissibilità anche con riferimento agli emendamenti 1.23 Lucidi e 1.60, 8.7, 23.10, 24.4 e 24.5 Ascierto ed all'articolo aggiuntivo 25.02 del relatore. Nella medesima seduta si era quindi passati all'espressione dei pareri da parte del rappresentante del Governo e del relatore, che si era riservato un'ulteriore approfondimento su taluni emendamenti e articoli aggiuntivi. Nella seduta del 13 luglio 2004 il rappresentante del Governo aveva quindi chiarito, alla luce delle modifiche introdotte dalla 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato nel testo licenziato per l'Assemblea, in quali termini le nuove proposte emendative presentate dal relatore, segnatamente l'articolo aggiuntivo 22.0100 e l'emendamento 27.100, fossero volte a reintrodurre nell'articolato la disciplina relativa al rilascio delle licenze per l'esercizio delle attività investigative, con l'eccezione comunque di quelle difensive penali. Nella medesima occasione il relatore aveva avuto modo di precisare che, a suo avviso, anche la materia riguardante l'attività delle agenzie di recupero crediti avrebbe potuto essere oggetto del provvedimento all'esame della Commissione, non rilevando in proposito la sussistenza di alcuna sovrapposizione rispetto all'articolato pendente al Senato. Da ultimo, nella seduta del 16 dicembre scorso, il relatore ha nuovamente sollecitato la Commissione, in occasione della ripresa dell'esame degli emendamenti, a prendere atto della possibilità di reintrodurre, nel testo sottoposto al suo esame, talune delle disposizioni precedentemente espunte relativamente al rilascio delle licenze per l'esercizio delle attività investigative, con l'eccezione di quelle difensive penali, oggetto precipuo del provvedimento in fase di esame presso l'altro ramo del Parlamento. Preso atto delle valutazioni formulate in più occasioni dal rappresentante del Governo e dal relatore, dalle quali discende evidentemente l'ampliamento della materia oggetto del provvedimento all'esame della Commissione nel senso precedentemente menzionato, la Presidenza, modificando l'avviso espresso nella seduta del 6 luglio 2004, ritiene di poter considerare ammissibili gli emendamenti 1.24 Saponara, 1.23 e 8.2 Lucidi, 20.3 Saponara, 1.60, 8.7, 23.10, 23.11, 23.12, 24.4 e 24.5 Ascierto, nonché gli articoli aggiuntivi 22.01 Mascia, a condizione che sia riformulato nel senso di espungere la lettera b) del comma 3 dell'articolo 22-bis, e 25.02 del relatore. Avverte, infine, che gli emendamenti di cui è firmatario il deputato Saponara sono stati sottoscritti dal deputato Schmidt.
Filippo ASCIERTO (AN), alla luce della revisione della dichiarazione di inammissibilità da parte del presidente della Commissione, che si traduce in un indiretto ampliamento della materia oggetto del provvedimento, chiede che venga stabilito un breve termine per la presentazione di ulteriori emendaenti.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, nell'apprezzare la ricostruzione dell'iter del provvedimento testè esposta dal Presidente Bruno, ritiene che nulla osti alla previsione di un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative, tra le quali potrebbe essere ricompreso anche un emendamento volto a introdurre nel testo base all'esame della Commissione i contenuti recati dal progetto di legge in materia di esercizio dell'attività di investigazione privata e di indagini difensive, che si trova attualmente in stato di relazione presso l'Assemblea del Senato (A.S. 490/A).
Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) manifesta perplessità in ordine all'ipotesi emendativa prospettata dal relatore, che andrebbe comunque valutata solo dopo un approfondito esame delle disposizioni recate dal provvedimento all'esame del Senato.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, ribadisce l'esigenza, già più volte prospettata, in ordine all'opportunità di giungere nei tempi più brevi possibili all'approvazione del provvedimento in materia di sicurezza sussidiaria attualmente all'esame della Commissione. Precisa peraltro che il progetto di legge all'esame del Senato, che reca ben 56 articoli, riguarda precipuamente l'esercizio delle attività di investigazione privata ai fini dello svolgimento delle indagini difensive penali ed è per tale ragione che lo stesso articolato è stato esaminato, in sede referente, dalla Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento. Alla luce di tali considerazioni esprime l'avviso che i due provvedimenti possano proseguire, separatamente e parallelamente, il rispettivo iter parlamentare.
Donato BRUNO, presidente, ritiene che le argomentazioni formulate dal rappresentante del Governo debbano indurre, sotto diversi profili, a ritenere non percorribile l'ipotesi dell'introduzione del contenuto del progetto di legge in materia di indagini difensive penali nell'ambito del provvedimento attualmente all'esame della Commissione. Avverte quindi che il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti è fissato a mercoledì 26 gennaio 2005, alle ore 17. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 27 gennaio 2005
TESTO AGGIORNATO AL 1° FEBBRAIO 2005
SEDE REFERENTE
Giovedì 27 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Maurizio Balocchi e Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 15.40.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 20 gennaio 2005.
Donato BRUNO, presidente, avverte che il deputato Ascierto ha presentato nuovi emendamenti al testo base adottato dalla Commissione (vedi allegato 8). Ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo devono esprimere il parere, oltre che sui nuovi emendamenti presentati dal deputato Ascierto, anche sulle proposte emendative sulle quali si erano riservati un approfondimento nella seduta del 6 luglio 2004, nonché sugli emendamenti con riferimento ai quali nella seduta del 20 gennaio scorso, la presidenza aveva rivisto la dichiarazione di inammissibilità.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che alcuni dei pareri che intende esprimere sono condizionati a proposte di riformulazione che consegna agli atti della Commissione (vedi allegato 9). Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.8 Ascierto, a condizione che sia riformulato come soppressivo della lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, e come sostitutivo della successiva lettera g) nei termini riportati in allegato. Invita i presentatori, esprimendo altrimenti parere contrario, a ritirare gli emendamenti 1.10 Mascia, 1.11 e 1.13 Fontanini e 1.12 Lucidi. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.18 Ascierto, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Invita i presentatori, esprimendo altrimenti parere contrario, a ritirare gli emendamenti 1.23 Lucidi e 1.60 Ascierto. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.33 (nuova formulazione) del relatore. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.26 Ascierto, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Invita il relatore a ritirare i suoi emendamenti 3.9 e 310. Invita i presentatori, esprimendo altrimenti parere contrario, a ritirare gli emendamenti 3.7 Fontanini, 4.12, 5.8 e 7.18 del relatore e 7.8 Ascierto. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 7.01 Lucidi, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.13 (nuova formulazione) del relatore. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 8.5, a condizione che, alla lettera i), siano soppresse le parole «e dipendenti». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 8.7 Ascierto, a condizione che sia approvato l'emendamento 8.5 Ascierto. Invita i presentatori, esprimendo altrimenti parere contrario, a ritirare l'emendamento 13.4 Lucidi, in quanto parzialmente contrastante con l'emendamento 14.1 Lucidi, sul quale il parere a favorevole, a condizione che le parole «180 giorni» siano sostituite dalle seguenti «90 giorni». Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 20.2 Mascia e 20.4 del relatore, 21.4 e 22.4 del relatore, nonché sugli emendamenti 23.1 Mascia e 23.4 Lucidi, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato. Invita i presentatori, esprimendo altrimenti parere contrario, a ritirare gli emendamenti 23.2 e 23.3 Lucidi. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 23.5 del relatore. Invita i presentatori, esprimendo altrimenti parere contrario, a ritirare gli emendamenti 24.4 Ascierto e 24.1 Fistarol. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 24. 3 del relatore e 24.2 Mascia. Invita i presentatori, esprimendo altrimenti parere contrario, a ritirare l'emendamento 24.5 Ascierto. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 25.02 del relatore ed invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 25.01 Schmidt. Invita il relatore a ritirare i suoi emendamenti 27.5, 27.6, 28.1 e 28.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita il deputato Ascierto a ritirare gli emendamenti 1.500, 1.51, 2.50, 4.51, 5.50, 6.50, 8.50, 8.51, 8.53, 8.52, 9.51, 9.50, 10.50, 11.50, 11.51, 11.52, 15.50, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 4.50 Ascierto.
Vincenzo NESPOLI (AN) ritiene necessario un approfondimento delle questioni poste negli emendamenti del deputato Ascierto da ultimo presentati. Si riserva pertanto di esprimere il parere in occasione della prossima seduta.
Filippo ASCIERTO (AN), richiama nuovamente l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sull'opportunità di inserire nel provvedimento in esame anche il contenuto, o parte di esso, del provvedimento sulla professione di investigatore privato attualmente all'esame del Senato.
Donato BRUNO, presidente ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva già espresso un avviso contrario a tale proposta, che presenta, peraltro, profili problematici in merito alla sua ammissibilità. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
ALLEGATO 8
Disciplina degli istituti di vigilanza privata (C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo)
ULTERIORI EMENDAMENTI
ART. 1.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le attività di prevenzione e di contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà svolte mediante l'impiego di personale, anche se non armato, per conto o a beneficio di terzi, possono essere esercitate esclusivamente e direttamente da Istituti privati di vigilanza su delega dell'autorità di pubblica sicurezza nei termini e con i controlli e i limiti previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. Al fine del presente comma, non costituiscono attività di prevenzione le attività relative alla progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi tecnici e teconologici. I servizi prestati dagli istituti di vigilanza devono essere commissionati direttamente da coloro, Enti, persone fisiche o giuridiche, a cui sono destinati e pertanto non possono essere subappaltati, né mediati e contrattualizzati attraverso terzi mandatari. Sono comunque ammessi contratti di subappalto e partecipazioni a consorzi o RTI tra gli Istituti stessi per le attività oggetto della presente legge.
1. 500.Ascierto.
Al comma 5, primo periodo, aggiungere le parole: ovvero a mezzo di custodi.
1. 51.Ascierto.
ART. 2.
Al comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Essa può proporre, inoltre, alla Commissione di cui all'articolo 7, che decide in merito, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di guardie giurate nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno.
2. 50.Ascierto.
ART. 4.
Al comma 1, lettera b) dopo le parole: registro giornaliero, aggiungere le seguenti: anche informatizzato.
4. 50.Ascierto.
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) di aggiungere alle regole tecnico operative, per non più di tre mesi rinnovabii motivatamente una sola volta, specifiche prescrizioni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica; qualora l'esigenza dovesse richiedere una durata superiore del provvedimento, questo dovrà essere ratificato dalla Commissione di cui all'articolo 7.
4. 51.Ascierto.
ART. 5.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) l'accettazione di incarichi per attività di sicurezza sussidiaria non commissionati direttamente dai fruitori del servizio ma mediati e/o contrattualizzati da terzi intermediari.
5. 50.Ascierto.
ART. 6.
Al comma 2, sostituire la parola: responsabile con le seguenti: direttore tecnico.
6. 50.Ascierto.
ART. 8.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e degli institori con la seguente: tecnici.
8. 50.Ascierto.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e degli institori con la parola: tecnici.
8. 51.Ascierto.
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: direttori degli istituti di investigazioni con le seguenti: direttori tecnici degli istituti di investigazioni.
8. 53.Ascierto.
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: direttori degli istituti di raccolta con le seguenti: direttori tecnici degli istituti di raccolta.
8. 52.Ascierto.
ART. 9.
Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: nei limiti indicati dal successivo, con le seguenti: ; tale licenza dovrà essere rilasciata con iter abbreviato sulla base della stessa documentazione presentata presso prefettura di primo rilascio, previa verifica limitata all'idoneità della sede.
9. 51.Ascierto.
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: fermo restando il divieto di subappalto dei servizi.
9. 50.Ascierto.
ART. 10.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: per non più di tre mesi, rinnovabili motivatamente una sola volta. Qualora l'esigenza dovesse richiedere una durata superiore del provvedimento, questo dovrà essere ratificato dalla Commissione di cui all'articolo 7.
10. 50.Ascierto.
ART. 11.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: a portare armi per difesa personale, aggiungere le seguenti: previa verifica dei requisiti di capacità e di idoneità a loro uso.
11. 50.Ascierto.
Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'idoneità al maneggio delle armi da fuoco potrà essere certificata dagli Istruttori da tiro delle forze di polizia, dalle sezioni del tiro a segna nazionale e dagli istruttori di tiro, anche privati, regolarmente abilitati e riconosciuti le esercitazioni al tiro dovranno tenersi nei poligoni di tiro regolamentari anche in forma privata.
11. 51.Ascierto.
Sopprimere il comma 7.
11. 52.Ascierto.
ART. 15.
Al comma 4, sostituire le parole: e stabilisce le prescrizioni da osservarsi, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza rispettivamente interessate con le seguenti: e, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza rispettivamente interessate, stabilisce le prescrizioni da osservarsi, comprese le modalità con cui svolgere il trasporto in orario notturno.
15. 50.Ascierto
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ALLEGATO 9
Disciplina degli istituti di vigilanza privata (C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo).
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL GOVERNO
Al comma 2, la lettera f) è soppressa e la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g) i servizi di vigilanza e di sicurezza connessi ad attività di trattenimento o spettacolo, che non comportino l'uso di armi o altri strumenti di coazione, svolti anche a tutela della pubblica incolumità degli artisti o degli spettatori.
(Proposta di riformulazione dell'emendamento 1. 8. Ascierto).
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
c) i servizi di consulenza per la valutazione dei rischi, la progettazione e la realizzazione di sistemi di sicurezza;
d) l'installazione di impianti e sistemi di sicurezza;
e) i servizi di vigilanza e custodia connessi ad attività di trattenimento o spettacolo, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedano l'impiego di guardie giurate.
Conseguentemente:
a) all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a), b) ed e), svolto attraverso dipendenti o collaboratori dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto alla licenza di cui al comma 1;
b) all'articolo 20, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni, anche di carattere tecnico-operativo, rispettivamente applicabili, nonché, per le attività di cui alle lettere a), b) ed e) del predetto comma, delle prescrizioni del questore. Le medesime attività sono soggette ai controlli di cui all'articolo 4; per quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), i controlli sono effettuati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione;
c) dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Regolamento tecnico).
1. Con regolamento del Ministro dell'Interno, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro delle Attività produttive, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'Istituto superiore delle Comunicazione e delle Tecnologie e l'Ispettorato tecnico dell'Industria, sono determinati i requisiti professionali e tecnici occorrenti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d) ed i relativi controlli;
d) agli articoli 21 e 22, nella rubrica e nel testo, le parole: «custodi» e: «custodi abilitati» sono sostituite dalle seguenti: «operatori» e «operatori abilitati»;
e) all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le attività di cui all'articolo 20, comma 4, lettere c) e d), i termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20-bis.
(Proposta di riformulazione dell'emendamento 1. 18. Ascierto).
Al comma 7, sostituire le parole: alle imprese di servizi di cui al comma 4 con le seguenti: alle imprese di cui al comma 4.
(Proposta di riformulazione dell'emendamento 1. 26. Ascierto).
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Osservatorio regionale).
1. Il Ministro dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione ad istituire osservatori regionali, con il compito di:
a) monitorare le attività di sicurezza sussidiaria;
b) formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza in ordine alle questioni di interesse di livello regionale;
c) esprimersi sulle questioni attinenti alla sicurezza sussidiaria a richiesta del Ministero dell'interno o del prefetto del capoluogo di regione, anche su proposta delle altre autorità provinciali di pubblica sicurezza o delle autorità della Regione competenti in materia di polizia amministrativa locale.
2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al precedente comma:
a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;
b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;
c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;
d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale.
3. Alle riunioni dell'osservatorio possono essere chiamati a partecipare esperti, rappresentanti della Regione e rappresentanti delle categorie economiche e imprenditoriali interessate.
4. Ai componenti dell'osservatorio non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.
(Proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 7. 01. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone).
Al comma 1, alinea, dopo la parola: titolare aggiungere: o legale rappresentante.
(Proposta di riformulazione dell'emendamento 23. 1. Mascia, Lucidi, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone).
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: esercitano le attività autorizzate aggiungere le seguenti: , salve le comunicazioni epistolari o che comunque non richiedono un contatto personale e diretto,.
(Proposta di riformulazione dell'emendamento 23. 2. Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone).
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 1° febbraio 2005
SEDE REFERENTE
Martedì 1o febbraio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'Interno Alfredo Mantovano, Antonio D'Alì e Michele Saponara.
La seduta comincia alle 12.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 27 gennaio 2005.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, ad integrazione dei pareri resi nella seduta del 27 gennaio scorso, esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.4 Lucidi, 14.5 del relatore, 14.2 Fontanini, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato). Intende altresì precisare che, anche con riferimento all'emendamento 23.2 Lucidi, sul quale nella medesima seduta del 27 gennaio 2005 aveva espresso avviso contrario, il parere del Governo deve intendersi favorevole, subordinatamente alla sua riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato).
Filippo ASCIERTO (AN), in accoglimento dei pareri espressi dal rappresentante del Governo nella seduta del 27 gennaio 2005, ritira i suoi emendamenti 1.500, 1.51, 1.60, 1.61, 2.50, 4.51, 5.50, 6.50, 7.8, 8.50, 8.51, 8.53, 8.52, 9.51, 9.50, 10.50, 11.50, 11.51, 11.52, 15.50, 24.4, 24.5.
Marcella LUCIDI (DS-U) illustra il suo emendamento 1.1, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo avevano espresso, nella seduta del 6 luglio scorso, parere contrario. In proposito, fa presente che la suddetta proposta emendativa è volta a delimitare l'ambito di applicazione della legge e, più in generale, ad individuare in modo chiaro l'oggetto sul quale si appunta l'attività di tutela svolta dalla sicurezza sussidiaria, escludendo, in particolare, da quest'ultimo, il riferimento ai beni «immateriali». Atteso pertanto che il suddetto emendamento interviene su una questione tutt'altro che marginale, invita il rappresentante del Governo ed il relatore a rivedere il parere in precedenza espresso.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, replicando all'intervento del deputato Lucidi, fa presente che la ragione del parere contrario deriva da necessità di inquadramento della materia. Confermando il parere contrario, precisa di preferire l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 1, più ampia, che consente di includere nell'ambito dell'attività svolta dalla sicurezza sussidiaria la tutela di taluni beni immateriali, come, ad esempio, la privacy, il cui godimento è opportuno sia garantito anche dai soggetti privati di cui al provvedimento in titolo.
Filippo ASCIERTO (AN), nel condividere le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, fa in proposito presente che vi sono casi in cui soggetti privati svolgono attività volte a consentire il godimento, da parte dei beneficiari, di beni immateriali meritevoli di tutela. Aggiunge quindi che la suddetta attività necessita, a suo avviso, di un'adeguata regolamentazione.
La Commissione respinge l'emendamento Lucidi 1.1.
Marcella LUCIDI (DS-U) illustra il suo emendamento 1.2, sul quale, nella seduta del 6 luglio scorso, il rappresentante del Governo ed il relatore avevano espresso parere contrario e precisa che anch'esso è volto, come il precedente, a precisare l'ambito di applicazione della legge in esame. Paventa inoltre il rischio che il provvedimento, a causa della stratificazione di proposte emendative avvenuta nel corso del lungo iter parlamentare dello stesso, che ne ha modificato notevolmente i contenuti, possa ingenerare notevole confusione tra gli operatori. Per tali ragioni, ritiene fondamentale rifuggere da una nozione di «bene» indefinita, per accogliere, in suo luogo, una definizione delimitata e più rigorosa, coerente con quella recata dall'articolo 822 del codice civile.
La Commissione respinge l'emendamento Lucidi 1.2.
Marcella LUCIDI (DS-U) illustra il suo emendamento 1.3 sul quale, nella seduta del 6 luglio scorso, il rappresentante del Governo ed il relatore avevano espresso parere contrario. In proposito, fa presente che esso è volto ad espungere l'inciso «che la legge non riserva alla forza pubblica», allo scopo di riaffermare, quale principio generale della materia, che il comma 1 dell'articolo 1 appare ribaltare, quello in base al quale la competenza generale in materia di attività di sicurezza compete alla forza pubblica, laddove, con riferimento alle competenze dei privati preposti allo svolgimento di attività di sicurezza sussidiaria, è necessario un intervento normativo che ne individui, di volta in volta, l'ambito. Precisa quindi che la predetta separazione degli ambiti di competenza appare necessaria al fine di evitare sovrapposizioni e conflittualità. Con riferimento, infine, alla concezione di sicurezza che sembra essere accolta dal testo, precisa che essa, che appare coincidere con la nozione di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, sembra indebitamente restrittiva.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO ribadisce il parere contrario sull'emendamento Lucidi 1.3, atteso che, proprio alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Lucidi, sembra necessario introdurre nel testo una clausola di demarcazione tra le funzioni di competenza della forza pubblica e quelle di appannaggio della sicurezza sussidiaria.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, nel condividere le considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo, fa presente che, dovendo assurgere il provvedimento in esame a legge di sistema volta a definire le competenze di appannaggio della sicurezza sussidiaria, sembra opportuno che esso chiarisca, nel contempo, i limiti di intervento della forza pubblica.
La Commissione respinge l'emendamento 1.3 Lucidi.
Graziella MASCIA (RC) invita il rappresentante del Governo, ovvero il relatore, a chiarire le ragioni del parere contrario reso, nella seduta del 6 luglio scorso, sull'emendamento 1.4 Lucidi.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO precisa che il predetto parere contrario è motivato dal rilievo che disposizioni di analogo tenore sono recate dal comma 1 dell'articolo 2, dove trovano una più articolata disciplina. Ritiene pertanto superflue le disposizioni recate dall'emendamento 1.4 Lucidi.
Graziella MASCIA (RC), precisando che l'emendamento in parola affronta una questione particolarmente delicata, atteso che è volto ad escludere espressamente, dalle facoltà conferite ai privati preposti allo svolgimento di attività di sicurezza sussidiaria, quella di incidere sulla libertà individuale di altri soggetti, ritiene che la suddetta precisazione dovrebbe essere opportunamente contenuta nel corpo dell'articolo 1 del provvedimento. Per tali ragioni, suggerisce di accantonare il voto dell'emendamento 1.4, al fine di consentire, al relatore ed al rappresentante del Governo, un ulteriore approfondimento della questione.
Filippo ASCIERTO (AN), precisando che in molti casi l'attività svolta da soggetti privati costituisce esercizio di pubbliche funzioni, non condivide l'introduzione di una siffatta limitazione con riferimento all'attività di sicurezza sussidiaria.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, facendo presente che l'emendamento 1.4 Lucidi introduce una clausola generale con la quale si pongono incisivi limiti alle attività di sicurezza sussidiaria, con riferimento ai quali, talune disposizioni contenute nel testo recano consistenti deroghe, laddove, in casi specifici si consente ai privati di svolgere pubbliche funzioni o di limitare la libertà personale di soggetti terzi, conferma il parere contrario precedentemente espresso.
Carlo LEONI (DS-U), replicando all'intervento del rappresentante del Governo, precisa quindi che il parere contrario da quest'ultimo espresso, non appare motivato da ragioni di mera collocazione sistematica della norma, bensì di merito.
Valter BIELLI (DS-U) sottoscrive l'emendamento 1.4 Lucidi e rileva la contraddittorietà delle argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo.
La Commissione respinge l'emendamento 1.4 Lucidi.
Graziella MASCIA (RC), intervenendo con riferimento al suo emendamento 1.5, precisa che esso è volto a sostituire, al comma 2 dell'articolo 1 e ovunque esso ricorra, la locuzione «istituti di vigilanza e sicurezza» con quella di «istituti di vigilanza», in considerazione del significato che oggi erroneamente si tende ad attribuire al concetto di sicurezza. Essendo infatti quest'ultimo per di più identificato con la sicurezza pubblica e con l'ordine pubblico, appare pericoloso riferirlo agli istituti di vigilanza privata.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, precisando che, alle lettere c), e), f) e g) del comma 2 dell'articolo 1, si fa riferimento ad attività che non sembrano limitarsi alla mera vigilanza, ritiene preferibile la dizione «istituti di vigilanza e sicurezza». Ribadisce pertanto il parere contrario sull'emendamento 1.5 Mascia.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.5 Mascia e 1.6 Fontanini ed approva gli emendamenti 1.50 e 1.40 del relatore, risultando così assorbito l'emendamento 1.7 Lucidi.
Filippo ASCIERTO (AN) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.8 proposta dal rappresentante del Governo.
La Commissione approva l'emendamento 1.8 Ascierto (nuova formulazione), risultando così assorbito l'emendamento Mascia 1.9 e preclusi gli emendamenti Mascia 1.10, Fontanini 1.11 e 1.13 e Lucidi 1.12. La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Fontanini 1.14, Mascia 1.15 e Lucidi 1.17 ed approva l'emendamento Fistarol 1.16 e l'emendamento 1.41 del relatore.
Filippo ASCIERTO (AN) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.18, proposta dal Governo.
Marcella LUCIDI (DS-U) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine ai profili di possibile sovrapposizione tra la disposizione recata dalla lettera e) che l'emendamento 1.18 (nuova formulazione) Ascierto è volto ad introdurre al comma 4 dell'articolo 1 in materia di servizi di vigilanza e custodia connessi ad attività di trattenimento e di spettacolo e il contenuto normativo della lettera g) del comma 2 del medesimo articolo, nel testo modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.8 (nuova formulazione) Ascierto. Riterrebbe altresì opportuno che fosse chiaramente specificato, all'alinea del comma 4, a quali gli operatori si riferisca la locuzione «soggetti diversi».
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che le attività menzionate dalla lettera g) del comma 2, come modificata a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.8 (nuova formulazione) Ascierto, sono finalizzate anche a tutelare la pubblica incolumità degli artisti o degli spettatori e devono pertanto essere svolte a mezzo di guardie giurate, laddove invece i servizi di vigilanza richiamati dalla lettera e) che l'emendamento 1.18 (nuova formulazione) Ascierto è volto ad introdurre al comma 4, pur essendo del pari connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, presuppongono l'inesistenza di particolari esigenze di sicurezza, potendo conseguentemente essere svolte da soggetti diversi.
Marcella LUCIDI (DS-U), pur prendendo atto della precisazione testé fornita dal rappresentante del Governo, non può non ribadire, in un'ottica più generale, che i pareri espressi sugli emendamenti presentati e, soprattutto, le riformulazioni proposte dal Governo con riferimento a numerose proposte emendative appaiono tali da configurare un articolato che differisce sostanzialmente rispetto al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione. Sulla base di queste considerazioni chiede un breve rinvio dell'esame degli emendamenti, al fine di consentire ai gruppi di opposizione di procedere ad un approfondimento in ordine alla loro complessiva portata, anche con riferimento alle riformulazioni proposte dal Governo.
Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), Marco BOATO (MISTO-Verdi-U) e Graziella MASCIA (RC) si associano alla richiesta del deputato Lucidi.
Filippo ASCIERTO (AN) manifesta perplessità con riguardo alla richiesta di sospensione testé formulata, ritenendo che le questioni che sono oggetto del provvedimento e che, in particolare, sono affrontate dal suo emendamento 1.18 (nuova formulazione), sono state ampiamente dibattute, da parte di esponenti di tutti gli schieramenti politici, anche nel corso di convegni e incontri con i soggetti operanti nel settore della vigilanza privata.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, ritiene pienamente legittima la richiesta avanzata dai deputati dell'opposizione di poter usufruire di una breve pausa ai fini di approfondire quale sarebbe l'impianto complessivo del provvedimento a seguito dei pareri espressi e delle riformulazioni proposte sugli emendamenti. Auspica, tuttavia, che ciò non pregiudichi la possibilità per la Commissione di concludere l'esame in sede referente nel rispetto dei tempi imposti dalla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, attualmente prevista per il prossimo mese di marzo.
Nuccio CARRARA (AN) concorda con le considerazioni del deputato Nespoli in ordine all'opportunità di una temporanea sospensione del seguito dell'esame degli emendamenti.
Donato BRUNO, presidente, alla luce delle risultanze emerse dal dibattito, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata (C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo)
ULTERIORI PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL GOVERNO
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'attestato professionale di guardia giurata ha validità non superiore a dieci anni. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato, prima di riprendere il servizio di guardia giurata ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento.
(Proposta di riformulazione dell'emendamento 13.4 Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone)
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A richiesta, l'ex guardia giurata, potrà essere iscritta nel registro di cui all'articolo 8, se iscritta al momento della cessazione del servizio, ed in quello di cui all'articolo 12, comma 1.
(Proposta di riformulazione dell'emendamento 14.5 del relatore)
All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di revoca per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 12, la qualifica di guardia giurata è comunque sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale può essere attuato l'arresto in flagranza, può essere disposta una misura cautelare o può essere eseguita una pena detentiva.
(Proposta di riformulazione dell'emendamento 14.2 Fontanini)
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: esercitano le attività autorizzate aggiungere le seguenti: , salve le comunicazioni espistolari o che comunque non richiedono un contatto, anche telefonico, personale e diretto,.
(Proposta di riformulazione dell'emendamento 23.2 Lucidi, Mascia, Fistarol, Boato, Leoni, Amici, Minniti, Pistone)
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 8 febbraio 2005
TESTO AGGIORNATO AL 9 FEBBRAIO 2005
Martedì 8 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci, e per l'interno, Alfredo Mantovano e Michele Saponara.
La seduta comincia alle 12.05.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 1o febbraio 2005.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che, nella seduta del 1o febbraio, era stato disposto un breve rinvio dell'esame degli emendamenti, al fine di consentire ai gruppi di opposizione di procedere ad un approfondimento in ordine alla complessiva portata delle proposte emendative, anche con riferimento alle riformulazioni proposte dal Governo. Avverte quindi che la Commissione riprenderà l'esame degli emendamenti stessi a partire dall'emendamento Ascierto 1.18 (nuova formulazione).
Marcella LUCIDI (DS-U) ribadisce le perplessità già espresse nella seduta del 1o febbraio, con riferimento all'emendamento Ascierto 1.18 (nuova formulazione), con particolare riguardo al disposto recato dalla lettera e), aggiunta al comma 4 dell'articolo 1. In proposito, rileva come la portata della predetta disposizione appaia dubbia, così come, del resto, il suo coordinamento con l'analoga previsione di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 del testo in esame. In particolare, fa presente che la predetta lettera g) appare contraddittoria in quanto qualifica la tutela dell'incolumità di singoli (artisti e spettatori) in occasione di attività di intrattenimento come tutela della pubblica incolumità e, nello stesso tempo, appare anche in contrasto con quanto dispone l'articolo 1 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, che demanda all'autorità di pubblica sicurezza, piuttosto che a soggetti privati, il compito di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico. Rileva altresì la difficoltà di comprendere quale sia la ratio in base alla quale lo svolgimento di attività di vigilanza e sicurezza nell'ambito dell'intrattenimento e dello spettacolo sia attribuito alle guardie giurate ai sensi della citata lettera g) del comma 2, laddove invece attività analoghe sono demandate ad altri operatori dalla lettere e) del comma 4. Concludendo, osserva come l'emendamento in commento accentui la confusione di ruoli ingenerata dal provvedimento in titolo che, per di più è suscettibile di rivelarsi, all'indomani di una sua approvazione, già datato, atteso che sembra accogliere un impianto molto diverso da quello delineato dalle direttive europee. Dichiara pertanto, sull'emendamento Ascierto 1.18 (nuova formulazione), il proprio voto contrario.
Filippo ASCIERTO (AN) fa presente che il suo emendamento 1.18 (nuova formulazione) segue l'impianto generale del provvedimento, che è volto ad affiancare, agli istituti di vigilanza e sicurezza, altre figure abilitate previa autorizzazione delle autorità competenti, ovvero appositamente addestrate e utilizzabili per l'espletamento di compiti per i quali non è necessario il ricorso alle guardie giurate. La finalità perseguita appare pertanto quella di chiarire i ruoli, le competenze e di regolamentare l'esercizio di talune attività rispetto alle quali attualmente regna il malcostume. Precisa inoltre che il provvedimento, così come congegnato, consente di sollevare le forze dell'ordine da impegni gravosi, mediante delega di talune funzioni, tra le quali non rientra comunque la tutela della sicurezza dei cittadini, a soggetti privati che assumono oneri di custodia e di tutela di taluni interessi protetti dall'ordinamento.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, replicando all'intervento del deputato Lucidi, fa presente di non comprendere le ragioni delle perplessità circa la coerenza del provvedimento in titolo con l'ordinamento comunitario, precisando, al contrario, che lo sforzo perseguito è quello di mantenere un equilibrio tra quadro normativo comunitario e le peculiari esigenze dell'ordinamento giuridico italiano. Nel merito, fa presente che ogni intervento normativo deve modellarsi sulla realtà sulla quale si incide e che l'attuale assetto si caratterizza per l'assenza di regole poste a presidio del corretto esercizio di funzioni ed attività nel settore della sicurezza privata. Per far fronte al malcostume diffuso ed alla presenza di figure professionali nate nella prassi e prive di regolamentazione, si rende necessaria una disciplina che distingua l'attività delle guardie giurate da quella esercitata da altre figure per finalità per le quali non è necessario l'uso delle armi.
Carlo LEONI (DS-U) invita il rappresentante del Governo ed il relatore a chiarire, in via preliminare, quale sia l'obiettivo perseguito dalla legge. Solo una volta individuata la finalità ultima del provvedimento sarà infatti possibile verificare la coerenza con essa delle disposizioni recate. In proposito, nel ribadire la piena condivisione dell'obiettivo di regolamentare il settore della sicurezza sussidiaria e di evitare la prosecuzione di attività non sottoposte ad alcun controllo, introducendo, in particolare, un regime autorizzatorio per l'esercizio delle attività di vigilanza privata, fa presente di non appaiono chiare le funzioni ulteriori che gli altri operatori di sicurezza sussidiaria, diversi dalle guardie giurate, saranno chiamati a svolgere né quali delle competenze attualmente gravanti sulle forze di pubblica sicurezza, verranno loro affidate. Tale problema si pone tanto per i così detti buttafuori che per i portieri e i custodi degli stabili. In particolare, non può sottacersi che il provvedimento pone in capo agli operatori contemplati dalla legge obblighi di riferire alle autorità di pubblica sicurezza, nonché, con riferimento alle sole guardie giurate, la possibilità procedere ad attività di identificazione personale. In un quadro di grande indeterminatezza nell'attribuzione delle funzioni tra i diversi operatori, ritiene comunque non condivisibili quelle che il provvedimento demanda invece esplicitamente agli operatori stessi, in quanto tali funzioni sembrano ispirarsi all'idea del sospetto, piuttosto che a quella della tutela della sicurezza collettiva, con il conseguente rischio che possa tornarsi a situazioni ascrivibili al passato.
Nitto Francesco PALMA (FI), propone di accantonare l'emendamento 1.18 Ascierto (nuova formulazione), al fine di consentire un ulteriore approfondimento della questione. In particolare, esprime perplessità con riferimento all'attribuzione a soggetti privati di compiti ed obblighi che, di norma, non competono loro. In proposito, richiama tanto l'anomalia del coinvolgimento di privati in procedimenti di identificazione personale, che dell'obbligo, posto in capo ai custodi degli immobili, di riferire alle autorità di pubblica sicurezza. A tale ultimo proposito, manifesta perplessità in ordine al conferimento a soggetti che svolgono attività di custodia su beni privati, di funzioni di rilevanza pubblica, anche, in ipotesi, con il dissenso di alcuni dei condomini.
Vincenzo NESPOLI, relatore, manifesta la propria disponibilità a svolgere ogni approfondimento richiesto. Paventa tuttavia il rischio di un grave fraintendimento relativo all'effettiva portata della disposizione recata dalla lettera g) del comma 2 e quella di cui alla lettera e) del comma 4, così come formulata nell'emendamento 1.18 Ascierto (nuova formulazione). In particolare, fa presente che le due disposizioni consentono di avvalersi, per le attività di vigilanza sugli intrattenimenti pubblici e nei locali di ballo, dell'attività di soggetti diversi rispetto alle guardie giurate. Con riferimento alle specifiche competenze demandate a questi ultimi, precisa che esse saranno individuate a mezzo di un decreto ministeriale.
Carlo LEONI (DS-U) manifesta le proprie perplessità rispetto all'opportunità di affidare l'individuazione delle funzioni di competenza degli operatori preposti alla sicurezza sussidiaria, diversi dalle guardie giurate, ad un decreto ministeriale.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, replicando alla questione posta dal deputato Leoni, fa presente che, nel caso di specie, deve essere affidata alla legge la sola determinazione dei principi fondamentali che regolano la materia, rinviando alla normazione secondaria per la definizione della disciplina di dettaglio riferita alle singole fattispecie. Quanto alle perplessità avanzate dal deputato Palma circa la possibilità, per le guardie giurate, di svolgere attività di identificazione personale, fa presente che tali funzioni potrebbero essere espletate per garantire la sicurezza nei trasporti.
Marcella LUCIDI (DS-U), nel ribadire che la sua parte politica condivide l'esigenza di fare chiarezza nella disciplina che regolamenta il settore della vigilanza privata, allo scopo di porre fine alle attuali carenze normative e al conseguente verificarsi di taluni fenomeni di malcostume, ritiene tuttavia che il perseguimento di tale obiettivo non possa prescindere dalla previsione delle precipue competenze spettanti ai diversi soggetti destinatari del provvedimento in esame.
Filippo ASCIERTO (AN), fatto presente che il suo emendamento 1.18 (nuova formulazione) non si limita ad intervenire sulla questione che è stata oggetto degli interventi finora svoltisi, ma consta anche di più parti consequenziali, che recano disposizioni particolarmente qualificanti, si dichiara favorevole alla proposta di accantonamento avanzata dal deputato Palma.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, non può non condividere l'esigenza di chiarezza formulata dal deputato Lucidi e, a tale fine, fa presente come, nella situazione attuale, l'ordinamento non consenta ai cosiddetti «buttafuori» di svolgere alcun tipo di attività; gli stessi, pertanto, operano in assenza di qualsivoglia forma di controllo. La finalità del presente intervento normativo è proprio volta a far rientrare nella legalità l'attività di tali soggetti, ai quali verrebbe attribuito l'espletamento di funzioni di sicurezza all'interno dei locali destinati ad attività di trattenimento e svago. Quanto invece alle riserve avanzate in ordine alle funzioni attribuite ai custodi, fa presente che l'articolato in esame dispone che si tratti di personale altamente qualificato, facente capo a società debitamente autorizzate dal prefetto allo svolgimento delle attività di loro pertinenza e, quanto all'obbligo loro imposto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, consistente nel riferire all'autorità di pubblica sicurezza ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati, fa altresì presente che tale attività dovrà naturalmente essere espletata nel pieno rispetto della vigente normativa a tutela della privacy. Con riferimento inoltre alle perplessità sollevate con riguardo alla previsione dettata dall'emendamento 1.42 del relatore circa la possibilità che le guardie giurate procedano ad attività di identificazione personale, intende precisare che lo svolgimento di tali funzioni, come peraltro espressamente previsto nel citato emendamento, richiede l'ottenimento di un previa autorizzazione in proposito.
Donato BRUNO, presidente, preso atto che è stato manifestato un unanime consenso in ordine alla proposta di accantonamento dell'emendamento 1.18 (nuova formulazione) Ascierto e che l'ampio dibattito svolto ha avuto ad oggetto anche l'emendamento 1.42 del relatore, fa presente che l'articolo 1 e gli emendamenti ad esso riferiti e non ancora esaminati devono intendersi accantonati.
Marcella LUCIDI (DS-U), dichiara voto contrario sull'emendamento Schmidt 2.1, alla luce del rilievo che, dall'espunzione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, che conferisce la legittimazione alla stipula dei contratti concernenti l'attività di vigilanza privata, ai soli soggetti che abbiano la disponibilità del bene da vigilare o da custodire, potrebbe derivare il rischio di una frammentazione dell'attività di conferimento del servizio, la facoltà di ricorrere al subappalto e l'utilizzabilità dello staff-leasing.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, alla luce delle considerazioni testé svolte dal deputato Lucidi, rivede il parere precedentemente espresso sull'emendamento Schmidt 2.1, formulando parere favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di sopprimere il secondo periodo del comma 1 e di aggiungere alla fine del primo periodo, dopo le parole «avente diritto», le parole «che abbia la piena disponibilità dei beni da vigilare o custodire».
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Schmidt 2.1 (nuova formulazione), respinge l'emendamento Fistarol 2.2 ed approva l'emendamento Lucidi 2.3.
Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento 2.4.
Nitto Francesco PALMA (FI), intervenendo con riferimento all'emendamento 2.15 del relatore, invita il suo presentatore ad illustrarne la ratio.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che la portata del predetto emendamento è di carattere meramente tecnico, atteso che l'inciso di cui l'emendamento in oggetto dispone la soppressione sarà successivamente introdotto, dall'emendamento 2.16 del relatore, al comma 4 dell'articolo 2.
La Commissione approva l'emendamento 2.15 del relatore.
Marcella LUCIDI (DS-U), con riferimento all'emendamento 2.17 del relatore, fa presente che il riferimento al comma 1 non appare congruo in quanto in tale partizione del testo non è richiamato alcun requisito soggettivo.
Vincenzo NESPOLI, relatore, prende atto dell'osservazione formulata dal deputato Lucidi e riformula il suo emendamento 2.17, nel senso di sostituire le parole «di cui ai commi 1 e 2», con le parole «di cui al comma 2».
La Commissione approva l'emendamento 2.17 del relatore (nuova formulazione), rimanendo così assorbiti gli emendamenti Lucidi 2.5 e 2.6. La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.16 del relatore e Mascia 2.7.
Nitto Francesco PALMA (FI) propone di riformulare l'emendamento 2.8 Lucidi, nel senso di sopprimere le parole «oltre che», in quanto ultronee.
Marcella LUCIDI (DS-U) accoglie la riformulazione del suo emendamento 2.8 proposta dal deputato Palma.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lucidi 2.8 (nuova formulazione) e Mascia 2.9.
Pietro FONTANINI (LNFP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.10, facendo presente che l'endiadi «ordine e sicurezza pubblica» appare datata. Rileva pertanto l'opportunità di espungere la parola «ordine».
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, confermando il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Fontanini 2.10, precisa che la sicurezza e l'ordine pubblico rappresentano concetti distinti, ritenendo pertanto inopportuno espungere dal testo la parola «ordine».
Pietro FONTANINI (LNFP), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 2.10.
Filippo ASCIERTO (AN) ritira il suo emendamento 2.50.
Riccardo MARONE (DS-U), intervenendo con riferimento all'emendamento Lucidi 2.11, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad illustrare le ragioni del loro parere contrario, atteso che esso introduce nel testo il criterio dell'omogeneità dei principi ai quali devono informare la propria attività le autorità locali, che è, tra l'altro, criterio generale cui sono informate le gare di appalto.
Vincenzo NESPOLI, relatore, al fine di approfondire la questione posta dal deputato Marone, propone di accantonare l'emendamento Lucidi 2.11.
La Commissione concorda.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 9 febbraio 2005
TESTO AGGIORNATO AL 10 FEBBRAIO 2005
SEDE REFERENTE
Mercoledì 9 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'Interno Alfredo Mantovano, Antonio D'Alì e Michele Saponara e il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci.
La seduta comincia alle 14.15
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, l'8 febbraio 2005.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che la seduta di ieri, 8 febbraio, si è conclusa con la decisione di accantonare l'emendamento Lucidi 2.11, al fine di consentire su di esso un ulteriore approfondimento. Invita pertanto il relatore a rappresentare il proprio orientamento in ordine al prosieguo dell'esame degli emendamenti.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, rappresenta l'opportunità di procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Nitto Francesco PALMA (FI) ribadisce le perplessità espresse nella seduta di ieri con riferimento all'articolo 1 e ritiene opportuno sciogliere i nodi rimasti insoluti prima di procedere oltre nell'esame del provvedimento.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, ribadisce di ritenere comunque preferibile procedere in via preliminare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Ritira quindi il suo emendamento 3.9.
Marcella LUCIDI (DS-U), intervenendo con riferimento all'emendamento Fistarol 3.1, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario. In proposito, fa presente che la necessità di sostituire il termine «agenzia» con quello di «impresa», deriva dal rilievo che l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti è svolta, di regola, mediante organizzazioni di tipo imprenditoriale, sembrando pertanto riduttivo ascriverla solamente alle agenzie.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, ritenendo che gli argomenti posti a sostegno dell'introduzione della più ampia nozione di «impresa» in luogo di quella più restrittiva di «agenzia», non siano privi di un qualche fondamento, rivede il parere precedentemente espresso e formula, sull'emendamento Fistarol 3.1, parere favorevole.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO si rimette all'orientamento della Commissione.
La Commissione approva l'emendamento Fistarol 3.1.
Graziella MASCIA (RC), intervenendo con riferimento al suo emendamento 3.2, fa presente che esso reca una disposizione ispirata al buon senso, essendo tale proposta emendativi volta a coordinare la normativa in commento con quella in materia di organizzazione e sicurezza sul lavoro.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva l'opportunità di rivedere la questione nella sede più opportuna, atteso che le problematiche sottese alla tutela del lavoro sono disciplinate dall'articolo 11.
Graziella MASCIA (RC), sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di accantonare il suo emendamento 3.2, al fine di esaminarlo nell'ambito dell'articolo 11.
La Commissione concorda.
Nitto Francesco PALMA (FI), intervenendo con riferimento all'emendamento Lucidi 3.3, esprime perplessità circa il parere favorevole su di esso espresso da parte del relatore e del rappresentante del Governo. In particolare, fa presente che la dizione recata dal testo e che l'emendamento intende modificare, consente di avere maggiore trasparenza sulla consistenza delle quote di partecipazione societaria facenti capo ai singoli soci, mentre, d'altro lato, la disposizione recata dall'emendamento in commento potrebbe rivelarsi potenzialmente dissuasiva rispetto alle dichiarazioni di quote superiori al cinque per cento.
Marcella LUCIDI (DS-U), replicando all'intervento del deputato Palma, fa presente che il suo emendamento 3.3 è volto ad evitare che la nozione del controllo societario possa irrigidirsi in una disposizione di legge, ritenendo invece preferibile affidare alla prassi la definizione di tali aspetti. In particolare, reputa più opportuno operare un controllo sugli assetti societari mediante azioni concrete piuttosto che mediante interventi normativi ad hoc connessi al possesso di una determinata partecipazione azionaria.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Palma, modifica il parere favorevole precedentemente espresso sull'emendamento Lucidi 3.3, nel presupposto che la formulazione recata dal testo introduce un meccanismo che consente di individuare con maggiore esattezza, in omaggio al principio di trasparenza, gli assetti societari.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lucidi 3.3 ed approva l'emendamento Lucidi 3.4.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, ritira il suo emendamento 3.10.
Marcella LUCIDI (DS-U) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario riferito al suo emendamento 3.5.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO ribadisce il parere contrario precedentemente espresso e rileva l'opportunità di trattare la questione affrontata dall'emendamento Lucidi 3.5, relativa alle tariffe, nella sua sedes materiae, costituita dall'articolo 4.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, concorda con quanto osservato dal rappresentante del Governo, precisando che la disposizione che l'emendamento Lucidi 3.5 intende aggiungere all'articolo 3, si palesa altresì ultronea.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucidi 3.5 e 3.6 ed approva l'emendamento del relatore 3.11.
Nitto Francesco PALMA (FI), intervenendo con riferimento all'emendamento Fontanini 3.7, che è volto ad introdurre un comitato regionale in materia di attività degli istituti di vigilanza privata, suggerisce di accantonarlo al fine di procedere al suo esame congiuntamente all'articolo aggiuntivo Lucidi 7.01 (nuova formulazione), che tratta materia per certi versi analoga.
La Commissione concorda.
Graziella MASCIA (RC) ritira il suo emendamento 3.8.
Giulio SCHMIDT (FI) ritira il suo emendamento 4.1.
La Commissione approva l'emendamento Ascierto 4.50.
Graziella MASCIA (RC) intervenendo con riferimento al suo emendamento 4.2, soppressivo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, fa presente che esso è volto ad espungere dal testo la previsione che l'elenco del personale dipendente o comunque impiegato negli enti preposti alle attività di sicurezza sussidiaria siano comunicati al questore, disposizione che, a suo avviso, introduce un'istanza di controllo eccessiva.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che l'attività cui sono tenuti i titolari della licenza, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, è di carattere meramente informativo e che essa contribuisce alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Conferma pertanto il parere contrario sull'emendamento 4.2 Mascia.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, nel condividere le considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo, fa presente che il provvedimento, dispone, ai fini dell'esercizio delle attività da esso disciplinate, il rilascio di una licenza e l'iscrizione in un apposito Albo. Appare pertanto congruo che le autorità competenti siano edotte circa il personale operante negli enti che svolgono le attività di vigilanza privata.
Riccardo MARONE (DS-U) fa presente che la problematica sottesa all'emendamento Mascia 4.2, rispetto alla quale, a suo avviso, né il relatore né il rappresentante del Governo, hanno fornito chiarimenti utili, è la medesima che aveva indotto la Commissione, nella seduta di ieri, ad accantonare l'articolo 1. In particolare, la questione attiene all'esatta identificazione delle funzioni ulteriori che gli altri operatori di sicurezza sussidiaria, diversi dalle guardie giurate, saranno chiamati a svolgere, atteso che il disposto di cui alla lettera c) non appare suscitare eccessive perplessità se riferito esclusivamente agli istituti di vigilanza privati e alle guardie giurate, mentre ne solleva notevoli se riferito anche agli altri enti operanti nel comparto della sicurezza sussidiaria e a tutti gli operatori.
Carlo LEONI (DS-U) invita il sottosegretario ed il relatore a chiarire la ratio della norma recata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 che, nel prevedere una comunicazione al questore, ulteriore e distinta rispetto all'iscrizione all'Albo, sembra introdurre una disposizione inutile e pericolosa.
Filippo ASCIERTO (AN), nel concordare con quanto rilevato dal relatore, fa presente che la ratio della norma è chiara: essa è infatti volta a consentire un controllo su eventuali modifiche nell'organico degli istituti esercenti attività di sicurezza sussidiaria, per la quale è infatti necessario il possesso di una specifica autorizzazione. Tale norma consente dunque all'organo che emana il provvedimento con cui si autorizza un soggetto a svolgere attività delicate, di essere informato sul personale preposto a quelle attività.
Carlo LEONI (DS-U) rileva in proposito come lo strumento a questo fine prescelto appaia particolarmente invasivo, atteso che la disposizione in oggetto sembra riferire tale obbligo di comunicazione con riferimento a tutti i dipendenti e non solo a quelli cui è consentito l'uso delle armi.
Nitto Francesco PALMA (FI) dichiara voto contrario sull'emendamento Mascia 4.2, in quanto la comunicazione dell'elenco alle autorità competenti, di cui alla lettera c) appare correlata al conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Sembra pertanto implicito che il personale di cui deve essere data notizia debba essere solo quello impiegato per le finalità disciplinate dalla legge.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, ritenendo che la questione sottesa alla lettera c), sia meno rilevante di quanto stia emergendo nel dibattito in corso, fa presente che la norma in commento è volta ad assicurare la sicurezza richiesta per l'esercizio di attività molto delicate, di guisa che è opportuno che figuri negli elenchi non solo chi svolge direttamente attività di sicurezza sussidiaria, ma anche chi espleta funzioni in qualche modo strumentali alla stessa.
Marcella LUCIDI (DS-U) esprime la preoccupazione che la disposizione recata dalla lettera c), essendo relativa non ai soli istituti di vigilanza privata, bensì a tutte le imprese di sicurezza sussidiaria, possa rivelarsi particolarmente pericolosa.
Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) fa presente che la norma, come testé interpretata dal rappresentante del Governo, rischia di divenire veicolo per considerare qualsiasi dipendente di un'impresa esercente attività di sicurezza sussidiaria, così come il direttore di un ufficio postale o di un'agenzia bacaria, depositario di attività potenzialmente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Valter BIELLI (DS-U) osserva che la complessità del dibattito in corso dipende dal fatto che non stati finora chiariti gli obiettivi che si intendono perseguire con il provvedimento in esame, né la realtà sulla quale si vuole incidere. A suo avviso, al fine di uscire dall'impasse nella quale la Commissione sembra trovarsi, sarebbe opportuno riprendere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e accantonati nella seduta di ieri, allo scopo di chiarire il fondamentale problema interpretativo relativo all'identificazione dei destinatari della normativa in commento. Paventa altrimenti il rischio di introdurre, negli articoli successivi, disposizioni che consentano di monitorare surrettiziamente l'esercizio di attività private e di ledere i diritti dei singoli e, d'altro lato, di riproporre questioni analoghe con riferimento a ciascuno degli articoli in discussione.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, precisa che la disposizione recata dalla lettera c) deve essere coordinata con quanto previsto dalle disposizioni del provvedimento che individuano i requisiti necessari per lo svolgimento delle attività contemplate dalla legge. In proposito, fa presente che la comunicazione alla questura è volta a consentire un controllo, da parte di quest'ultima, sull'operato dei soggetti operanti nel campo della sicurezza sussidiaria. Quanto, infine, ai rilievi espressi dai deputati dell'opposizione con riferimento all'articolo 1, ricorda che l'esatta identificazione delle funzioni demandate agli operatori diversi dalle guardie girate deve essere, a suo avviso, demandata a una fonte di rango secondario, sembrando difficile procedere ad un'individuazione delle diverse fattispecie nel corpo della legge. Facendo presente, inoltre, che l'articolo 1 indica compiutamente i principi cui deve informarsi la disciplina in oggetto, esprime la massima disponibilità a chiarire, di volta in volta, se un'attività debba intendersi attribuita alle guardie giurate ovvero a soggetti diversi.
Nitto Francesco PALMA (FI) ritiene opportuno che il provvedimento in esame precisi se, ed in quali casi, le guardie giurate acquistano una rilevanza pubblicistica e se è loro applicabile o meno la scriminante dell'uso legittimo delle armi di cui all'articolo 53 del codice penale. Prendendo atto dell'atteggiamento costruttivo che sta animando il dibattito, rileva l'opportunità di risolvere le questioni sottese all'articolo 1, anche al fine di dissipare i sospetti che tale disposizione sembra aver ingenerato.
Donato BRUNO, presidente, prende atto che sembra esservi la generale condivisione circa l'opportunità di affrontare le questioni sottese all'articolo 1. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 16 febbraio 2005
SEDE REFERENTE
Mercoledì 16 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Antonio D'Alì, Alfredo Mantovano e Michele Saponara.
La seduta comincia alle 14.45.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 9 febbraio 2005.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente di aver svolto incontri informali con il relatore e alcuni deputati della Commissione, al fine di approfondire alcune questioni problematiche evidenziate nel corso dell'esame degli emendamenti. Ritiene in proposito che il relatore potrà portare a conoscenza della Commissione l'esito di tali approfondimenti sin dalla prossima seduta.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 22 febbraio 2005
SEDE REFERENTE
Martedì 22 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci, e per l'interno, Antonio D'Alì e Michele Saponara.
La seduta comincia alle 12.05.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 16 febbraio 2005.
Donato BRUNO, presidente, fa presente che è stato comunicato per le vie brevi alla presidenza della Commissione che il Sottosegretario Mantovano non seguirà ulteriormente l'esame del provvedimento in titolo. Chiede pertanto al relatore come intenda procedere per il seguito dell'esame.
Vincenzo NESPOLI (AN) confermando quanto testè comunicato dal Presidente, fa presente che ai fini del seguito dell'esame del provvedimento, sul quale era in corso un approfondimento informale con il Governo su questioni inerenti l'articolo 1 e, più in generale, il perimetro complessivo dell'intervento normativo, appare necessario attendere di poter acquisire l'orientamento del rappresentante del Governo che sarà incaricato di seguire il provvedimento. Ritiene, pertanto, che le sedute già previste per la corrente settimana possano essere sin d'ora rinviate.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.35.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 15 marzo 2005
TESTO AGGIORNATO AL 6 APRILE 2005
Martedì 15 marzo 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Ministro per la devoluzione e le riforme istituzionali Roberto Calderoli e i sottosegretari di Stato per l'interno Antonio D'Alì e Alfredo Mantovano, per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci e per la devoluzione e le riforme istituzionali Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 14.20.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 22 febbraio 2005.
Gianclaudio BRESSA, presidente, ricorda che la Commissione, nelle sedute del 27 gennaio e dell'8 e 9 febbraio scorso, aveva avviato l'esame degli emendamenti e che l'emendamento 1.18 (nuova formulazione) Ascierto e le altre proposte emendative riferite all'articolo 1 e non ancora esaminate erano state accantonate, unitamente agli emendamenti 2.11 Lucidi, 3.2 Mascia e 3.7 Fontanini. La Commissione aveva da ultimo approvato l'emendamento 4.50 Ascierto e, successivamente, si era convenuto, prima di proseguire oltre nell'esame delle proposte emendative presentate, di effettuare un approfondimento in ordine alle questioni sottese all'articolo 1 e, più in generale, alla complessiva portata dell'intervento normativo. Nella seduta del 16 febbraio scorso, il rappresentante del Governo aveva fatto presente di aver svolto alcuni incontri informali con il relatore e taluni deputati della Commissione al fine di approfondire le questioni sopramenzionate, rinviando ad una successiva seduta nella quale il relatore avrebbe dovuto provvedere a portare a conoscenza della Commissione gli esiti di tale approfondimento. Da ultimo, nella seduta del 22 febbraio scorso, essendo stato comunicato per le vie brevi alla presidenza della Commissione che il provvedimento in titolo non sarebbe più stato seguito dal Sottosegretario Mantovano, si era quindi convenuto di rinviarne l'esame. Preso atto, con soddisfazione, che il Sottosegretario Mantovano continuerà a seguire, per il Governo, i progetti di legge in materia di vigilanza privata, avverte che il relatore, on. Nespoli, ha fatto sapere per le vie brevi, che, anche in accordo con l'on. Lucidi, riterrebbe opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento delle questioni ancora aperte, al fine di riprendere l'esame del provvedimento nella prima settimana di aprile, alla ripresa dei lavori della Camera. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.50.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 12 aprile 2005
Martedì 12 aprile 2005 - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e Michele Saponara.
La seduta comincia alle 14.20.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 15 marzo 2005.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, fa presente di avere svolto, insieme al Sottosegretario Mantovano, gli opportuni approfondimenti in ordine ai profili problematici emersi nel corso dell'esame degli emendamenti con riferimento alla portata normativa dell'articolo 1 del testo. A tale proposito preannuncia l'intenzione di presentare, in occasione della prossima seduta, taluni emendamenti, predisposti d'intesa con il rappresentante del Governo, volti precipuamente a superare le obiezioni sollevate da alcuni deputati con particolare riguardo alle attività che possono essere espletate dagli istituti di vigilanza privata e dagli altri soggetti cui si riferisce il provvedimento in titolo.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO tiene a precisare che gli emendamenti di cui il relatore ha preannunciato la presentazione sono finalizzati, in primo luogo, a corrispondere all'esigenza manifestata da alcuni componenti della Commissione di una più accurata messa a fuoco dei servizi di sicurezza sussidiaria esperibili mediante istituti di vigilanza e guardie giurate rispetto a quelli attribuibili ad «altri operatori». A tale proposito, una prima proposta emendativa dovrebbe essere volta a precisare, all'articolo 1, comma 2, lettera g), che tra le attività di sicurezza svolte a mezzo di guardie giurate rientrano anche i servizi di vigilanza effettuati, in occasione di spettacoli o trattenimenti, a tutela dell'incolumità degli artisti e degli spettatori e non della «pubblica incolumità», formula quest'ultima ritenuta equivoca rispetto all'effettiva finalità di vigilanza sull'incolumità di singoli artisti. Una seconda proposta emendativa sarebbe volta a modificare la lettera b) del comma 4 dello stesso articolo 1, nel senso di escludere dall'ambito delle attività che possono essere svolte da soggetti diversi dalle guardie giurate quelle riferibili alla custodia di immobili residenziali, al precipuo fine di chiarire che non costituisce oggetto della nuova disciplina l'attività di portierato in immobili residenziali, rimanendo quindi confermata con riferimento ad essa la liberalizzazione disposta dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 340 del 2000, ai sensi del quale è stata infatti soppressa la previsione dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 62 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. Una ulteriore modifica, infine, dovrebbe essere volta a rimodulare l'ambito di incidenza del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 dell'articolo 1, circoscrivendolo solo all'eventuale indicazione di nuove attività di sicurezza sussidiaria rispetto a quelle previste dalla legge ed escludendo pertanto che sia rimessa a tale fonte secondaria l'individuazione delle attività di sicurezza sussidiaria che debbono essere svolte a mezzo di guardie giurate e di quelle che possono essere espletate impiegando altri operatori.
Marcella LUCIDI (DS-U), riservandosi di approfondire la portata delle proposte emendative preannunciate dal relatore e dal rappresentante del Governo, rileva come nel dibattito in corso non si possa prescindere dalla circostanza che la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 3 aprile 2002, alla quale il Governo italiano risulta avere risposto con nota del 6 giugno 2002, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia proprio con riferimento alla disciplina vigente nel nostro ordinamento sulle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza privata. Tenuto conto che in data 14 dicembre 2004 la Commissione europea avrebbe trasmesso al Governo italiano un parere motivato nel quale sarebbero esposti nel dettaglio i motivi di contestazione, chiede al rappresentante del Governo di rendere disponibile ai componenti della Commissione l'intera documentazione riferita alla procedura avviata in sede europea. Nel precisare che, a quanto risulta, tra i motivi alla base della procedura di infrazione nei confronti del nostro paese vi sarebbe la mancata liberalizzazione del settore della vigilanza privata, in violazione della normativa comunitaria, paventa il rischio che anche il provvedimento attualmente all'esame della Commissione, nella misura in cui prevede vincoli amministrativi all'esercizio della predetta attività, possa essere oggetto di ulteriori censure in sede europea.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO riconosce la rilevanza della questione introdotta dal deputato Lucidi ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento in materia di vigilanza privata e, nell'assicurare che, in occasione della prossima seduta, si farà carico di trasmettere alla Commissione la documentazione richiesta, tiene a precisare che in sede europea si confrontano una linea di pensiero che include tout court la sicurezza sussidiaria nell'ambito dei servizi per i quali vale il principio della libertà di circolazione e un'altra posizione, fatta propria dal Governo italiano, in forza della quale tale attività, pur se qualificabile astrattamente come «attività di servizio», è connotata anche da altri elementi, quali la disponibilità di armi, la tutela dei beni e, in alcuni casi, anche delle persone, che giustificano l'adozione di una disciplina differenziata. Ed è appunto per rispondere a tale esigenza che il testo all'esame della Commissione riconosce alle attività di vigilanza privata un rilievo parzialmente pubblicistico; rileva infine che una rapida approvazione del provvedimento in titolo rappresenterebbe la via migliore per evitare l'insorgere di conseguenze negative a carico delle imprese italiane operanti nel settore, derivanti dalla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.
Graziella MASCIA (RC) nel ringraziare il deputato Lucidi per aver sollevato una questione di così evidente rilievo ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento e nel ritenere assolutamente necessaria la trasmissione della relativa documentazione da parte del Governo, ritiene tuttavia che la Commissione avrebbe dovuto essere tempestivamente informata dell'insorgere della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea e dello scambio di note posto in essere dal Governo italiano.
Donato BRUNO, presidente, preso atto dell'impegno assunto in tal senso dal rappresentante del Governo, auspica che in occasione della prossima seduta la documentazione relativa alla procedura di infrazione possa essere messa a disposizione dei componenti della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 25 maggio 2005
Mercoledì 25 maggio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 15.50.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2005.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, nelle sedute del 27 gennaio e dell'8 e 9 febbraio scorso, aveva avviato l'esame degli emendamenti e che l'emendamento 1.18 (nuova formulazione) Ascierto e le altre proposte emendative riferite all'articolo 1 e non ancora esaminate erano state accantonate, unitamente agli emendamenti 2.11 Lucidi, 3.2 Mascia e 3.7 Fontanini. La Commissione aveva, da ultimo, approvato l'emendamento 4.50 Ascierto e, successivamente, si era convenuto, prima di proseguire oltre nell'esame delle proposte emendative presentate, di effettuare un approfondimento in ordine alle questioni sottese all'articolo 1 e, più in generale, alla complessiva portata dell'intervento normativo. Successivamente, nella seduta del 12 aprile 2005, il relatore aveva preannunciato l'intenzione di presentare taluni emendamenti, predisposti d'intesa con il rappresentante del Governo, rappresentando che gli stessi erano volti a superare le obiezioni sollevate da alcuni deputati con particolare riguardo alle attività che possono essere espletate dagli istituti di vigilanza privata e dagli altri soggetti cui si riferisce il provvedimento in titolo. Avverte quindi che il relatore ha presentato i tre emendamenti preannunciati (vedi allegato 7).
Ricorda, inoltre, che nella stessa seduta del 12 aprile 2005 il deputato Lucidi aveva chiesto al rappresentante del Governo di rendere disponibile la documentazione relativa alla procedura di infrazione avviata, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con riferimento alla disciplina vigente nel nostro ordinamento in materia di sicurezza privata. In proposito, comunica che il Sottosegretario Mantovano ha consegnato agli atti della Commissione tale documentazione.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, auspica che gli emendamenti da lui predisposti all'articolo 1 possano consentire un proficuo riavvio del confronto parlamentare sul provvedimento in titolo.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata (C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo).
ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE
ART. 1.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: della pubblica incolumità degli artisti o degli spettatori con le seguenti: dell'incolumità degli artisti e degli spettatori.
1. 100.Il relatore.
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la custodia in esercizi ricettivi, esercizi pubblici, compresi i luoghi di spettacolo, esercizi commerciali, ovvero di officine, stabilimenti, depositi, uffici, ed altri edifici o beni mobili o immobili, quando non vi siano le esigenze di sicurezza di cui al comma 2;.
1. 200.Il relatore.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono essere, inoltre, individuate nuove attività di sicurezza sussidiaria, che non comportino l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgersi a mezzo di guardie giurate, in coerenza con le disposizioni del comma 2 e del comma 3, ovvero a mezzo di custodi o altri operatori previsti dalla presente legge, in coerenza con le disposizioni del comma 4.
1. 42 (ulteriore nuova formulazione).Il relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 31 maggio 2005
Martedì 31 maggio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato le riforme istituzionali e la devoluzione Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.05.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2005.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che il relatore ha presentato nella seduta del 25 maggio 2005 gli emendamenti 1.100, 1.200 e 1.42 (ulteriore nuova formulazione) che, come precisato dallo stesso relatore e dal rappresentante del Governo nella seduta del 12 maggio scorso, sono volti a superare talune obiezioni sollevate in precedenti sedute con particolare riguardo alle attività che possono essere espletate dagli istituti di vigilanza privata e dagli altri soggetti cui si riferisce il provvedimento in titolo e che avevano condotto la Commissione a disporre, nella seduta dell'8 febbraio 2005, l'accantonamento dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti e non ancora esaminati. Avverte inoltre che gli emendamenti 1.100 e 1.200 del relatore intervengono su partizioni del testo su cui la Commissione si era già espressa nella seduta del 1o febbraio 2005 e, a tale proposito, ricorda che il procedimento in sede referente - per la sua natura istruttoria finalizzata alla predisposizione di un testo da sottoporre ad ulteriore esame - si caratterizza per elementi di flessibilità ed informalità tali da consentire alle Commissioni, in taluni casi, di tornare sulle deliberazioni già assunte, ove ciò risulti necessario per una migliore definizione del testo e purché sia tenuto conto dell'esigenza di garantire un corretto ed ordinato svolgimento dell'esame. Pertanto, non essendovi obiezioni in merito ritiene che la Commissione possa procedere alla votazione delle predette proposte emendative, proseguendo poi ad esaminare tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 e precedentemente accantonati. Avverte infine che nella seduta odierna sostituirà il relatore.
Marcella LUCIDI (DS-U), pur riconoscendo che le proposte emendative da ultimo presentate dal relatore sono condivisibili in quanto volte a rispondere a talune delle perplessità avanzate anche dai gruppi di opposizione nel corso di precedenti sedute, preannuncia che il suo gruppo si asterrà in occasione della loro votazione, in quanto ritiene che tali emendamenti non siano comunque in grado di risolvere tutte le questioni problematiche recate dall'articolo 1.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.200 e 1.42 (ulteriore nuova formulazione) del relatore e ribadisce il parere favorevole precedentemente espresso sull'emendamento 1.18 (nuova formulazione) Ascierto.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 e 1.200 del relatore, l'emendamento 1.18 (nuova formulazione) Ascierto e l'emendamento 1.42 (ulteriore nuova formulazione) del relatore.
Donato BRUNO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.42 (ulteriore nuova formulazione) del relatore risulta assorbito l'emendamento 1.19 Mascia e risultano preclusi gli emendamenti 1.20 Lucidi e 1.22 Mascia.
Maurizio SAIA (AN) sottoscrive l'emendamento 1.51 Ascierto e lo ritira.
Marcella LUCIDI (DS-U) fa presente che l'emendamento 1.33 (nuova formulazione) del relatore prevede la necessità di disporre di una licenza per lo svolgimento delle attività di raccolta di informazioni commerciali. A tale proposito ricorda che in una precedente seduta aveva espresso forti preoccupazioni in ordine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia proprio con riferimento al mancato rispetto, in materia di vigilanza privata, del principio di libera prestazione dei servizi di cui all'articolo 49 del Trattato CE. Pur riconoscendo che il sottosegretario Mantovano ha corrisposto in modo tempestivo alla richiesta di documentazione a tale proposito formulata, consegnando agli atti della Commissione il relativo materiale informativo, invita il rappresentante del Governo ad assumere una posizione chiara e netta circa l'effettiva coerenza dell'articolato in esame con le prescrizioni contenute nel parere motivato inviato dalla Commissione nel dicembre 2004, anche tenuto conto della necessità di chiarezza più volte manifestata in proposito dalle imprese che operano nel settore della vigilanza privata.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, pur condividendo le preoccupazioni espresse dal deputato Lucidi in ordine alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, fa presente che i lavori sulla proposta di direttiva che riguarda anche la vigilanza privata procedono molto lentamente, risultandogli inoltre che paesi come la Spagna e la Gran Bretagna stiano rivedendo le posizioni precedentemente assunte e siano quindi maggiormente inclini a mantenere sotto il controllo pubblico le attività di sicurezza sussidiaria, in contraddizione, quindi, con il «principio del paese di origine» che è alla base del predetto parere motivato della Commissione europea. La stessa recentissima conversione del decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, che ha rappresentato l'occasione per una liberalizzazione di attività precedentemente sottoposte ad autorizzazione, ha mantenuto tuttavia fermo il sistema autorizzatorio nella materia della sicurezza pubblica. Tale posizione, peraltro, è stata espressa in questa Commissione dallo stesso Ministro dell'interno che, nella seduta del 2 marzo 2005, rendendo comunicazioni sullo scontro a fuoco verificatosi sulla statale Verona-Brescia nel quale persero la vita due appartenenti alla Polizia di Stato, ebbe modo di ribadire la sua contrarietà rispetto ad una qualificazione delle attività della vigilanza privata come semplici servizi commerciali. Fa presente infine che il Governo, pur assicurando la disponibilità a valutare la possibilità di apportare ulteriori modifiche al testo in esame, soprattutto laddove in sede comunitaria si superasse l'attuale stallo che caratterizza la predisposizione della direttiva, auspica che l'esame in sede referente possa comunque concludersi in tempi ravvicinati, anche al fine di addivenire ad una compiuta regolamentazione delle attività di vigilanza privata, come del resto richiesto dalle imprese operanti nel settore. Ribadisce quindi il parere favorevole precedentemente espresso sull'emendamento 1.33 (nuova formulazione) del relatore.
La Commissione approva l'emendamento 1.33 (nuova formulazione) del relatore, rimanendo così preclusi gli emendamenti 1.23 Lucidi, 1.60 Ascierto e 1.24 Schmidt.
Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento 1.25.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.26 Ascierto, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire alle parole: «ai soggetti di cui al comma 4» le seguenti: «alle imprese di cui al comma 4».
Maurizio SAIA (AN) sottoscrive l'emendamento 1.26 Ascierto e accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.
La Commissione approva l'emendamento 1.26 Ascierto come testé riformulato.
Maurizio SAIA (AN) sottoscrive l'emendamento 1.61 Ascierto e lo ritira. Sottoscrive altresì l'emendamento 1.29 Ascierto.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.27 Fistarol, 1.28 Mascia e 1.29 Ascierto ed approva l'emendamento 1.30 Lucidi.
Pietro FONTANINI (LNFP) ritira i suoi emendamenti 1.31 e 1.32.
Donato BRUNO, presidente, fa presente che la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 e ricorda che, in occasione di precedenti sedute, gli emendamenti 2.11 Lucidi, 3.2 Mascia e 3.7 Fontanini erano stati accantonati per essere esaminati con riferimento ad altri articoli del testo e che la Commissione aveva avviato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, approvando da ultimo l'emendamento 4.50 Ascierto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 14 giugno 2005
SEDE REFERENTE
Martedì 14 giugno 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Cosimo Ventucci e i sottosegretari di Stato per l'interno Michele Saponara e Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 10.45.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2005.
Donato BRUNO, presidente, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 4.100, 7.100, 9.100 10.100, 11.100, 12.100, 12.101, 12.102, 13.100 e 14.100 e l'articolo aggiuntivo 5.0100, unitamente ad una nuova formulazione dei suoi emendamenti 4.15 e 5.10 ed una ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 8.13. Il relatore ha altresì presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento 6.1 Schmidt e dell'articolo aggiuntivo 7.01 Lucidi (vedi allegato 3).
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO ritiene condivisibili tutte le nuove proposte emendative e le riformulazioni presentate dal relatore, facendo presente che le stesse appaiono rispondere essenzialmente a due ordini di motivazioni. Taluni emendamenti sono infatti volti a tenere conto dei rilievi espressi dalla Commissione europea a seguito della procedura di infrazione intrapresa nei confronti del nostro Paese sulla materia in oggetto, mentre altre proposte emendative mirano a recepire le indicazioni emerse nel corso del dibattito svolto in Commissione e, in particolare, alcune delle osservazioni formulate dai deputati Lucidi e Palma.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.40.
ALLEGATO 3
Disciplina degli istituti di vigilanza privata. C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
ULTERIORI EMENDAMENTI E PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE
ART. 4.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dipendente o comunque impiegato con le seguenti: impiegato nelle attività sottoposte ad autorizzazione.
4. 100.Relatore.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), devono essere commisurate alla tipologia dei servizi, alla qualità degli stessi ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente, nonché da quelli derivanti da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, dalle caratteristiche del territorio, e dalle prescrizioni dell'autorità. In mancanza l'autorità non apporrà la vidimazione. Gli Istituti possono praticare prezzi inferiori alla tariffa vidimata dal Prefetto solo in presenza di corrispondenti economie debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 7, o da specifica sottocommissione in composizione tale da garantire la presenza dei rappresentanti delle associazioni degli istituti fornitori dei servizi, di quelli delle organizzazioni sindacali del personale interessato e dalle Associazioni rappresentative della committenza, nonché del rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono determinati i criteri e le procedure per la definizione delle tariffe e per assicurarne, per quanto possibile, l'uniformità a livello nazionale. Il decreto dovrà comunque indicare le tariffe minime inderogabili dei servizi che comportano un rapporto fra l'unità di personale impiegata e ciascun'ora di servizio prestata. I patti che stabiliscono tariffe diverse da quelle previste dal presente comma o prestazioni aggiuntive gratuite sono nulli.
4. 15 (nuova formulazione) Relatore.
ART. 5.
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: fermo restando che la presenza nel territorio di un istituto o gruppi di istituti partecipanti o controllati da una medesima società o impresa non può superare il 30 per cento del territorio di ciascuna delle aree produttive del Paese, individuate, su base regionale o interregionale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le attività produttive, che nessun istituto o gruppo di istituti controllati da una medesima società o impresa può impiegare, nella provincia in cui opera, un numero di guardie giurate o di altri operatori abilitati superiore ad un terzo delle forze dell'ordine a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza della stessa provincia e che deve essere comunque assicurata, in ciascuna provincia la pluralità dell'offerta».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 2, sopprimere la lettera e);
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge possono essere inoltre negate quando sia presente nel territorio un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati, tenuto conto dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il patrimonio, della valutazione statistico-quantitativa delle occasioni di servizio disponibili sul territorio e comunque nell'ambito dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
5. 10 (nuova formulazione) Relatore.
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
Art. 5-bis.
(Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione Europea).
1. Nel caso di impresa stabilita in un altro Stato membro, in cui presta legalmente servizi di sicurezza sussidiaria analoghi a quelli disciplinati dalla presente legge, la licenza può essere sostituita da una dichiarazione di inizio di attività, corredata dei dati di cui all'articolo 3, verificati dall'autorità dello Stato di stabilimento o, in mancanza, dal prefetto, qualora:
a) le disposizioni vigenti nello Stato di stabilimento prevedano una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata ed una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie, sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia;
b) le autorità dello stato di stabilimento assicurino l'attuazione, con ragionevole tempestività, dei controlli e degli interventi sanzionatori e cautelari previsti dalle disposizioni vigenti in Italia, dietro motivata richiesta delle autorità italiane.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'ammontare della cauzione di cui all'articolo 2 è determinato tenendo conto di quella versata nello Stato di stabilimento.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei provvedimenti amministrativi con le competenti Autorità degli Stati membri dell'Unione europea».
5. 0100.Relatore.
ART. 6.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile. Tali soggetti, ove acquisito il nulla osta, devono darne tempestiva comunicazione ai prefetti delle province in cui intendono operare.
Conseguentemente, al medesimo articolo 6, sopprimere il comma 4.
6. 1.Schmidt (nuova formulazione proposta dal relatore).
ART. 7.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, salvo quanto previsto dal comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e m), durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
7. 100.Relatore.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Osservatorio regionale).
1. Il Ministro dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione ad istituire osservatori regionali, con il compito di:
a) monitorare le attività di sicurezza sussidiaria;
b) formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza in ordine alle questioni di interesse di livello regionale;
c) esprimersi sulle questioni attinenti alla sicurezza sussidiaria a richiesta del Ministero dell'interno o del prefetto del capoluogo di regione, anche su proposta delle altre autorità provinciali di pubblica sicurezza o delle autorità della Regione competenti in materia di polizia amministrativa locale.
2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al precedente comma:
a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;
b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;
c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;
d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale.
3. Alle riunioni dell'osservatorio possono essere chiamati a partecipare esperti, rappresentanti della regione e rappresentanti delle categorie economiche e imprenditoriali interessate. Il prefetto del capoluogo di regione, d'intesa con il presidente della Corte di appello e con il procuratore generale della Repubblica competenti, può invitare alle riunioni dell'osservatorio componenti dell'ordine giudiziario.
4. Ai componenti dell'osservatorio non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.
7. 01 Lucidi (ulteriore nuova formulazione proposta dal relatore).
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Registro professionale).
1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni:
a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto valori e di scorta a valori;
b) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza che svolgono tutte le altre forme di vigilanza e sicurezza;
c) dei direttori degli istituti di investigazioni e dei direttori degli istituti di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali;
c-bis) dei direttori e degli institori delle agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti;
d) dei collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;
d-bis) degli agenti di recupero stragiudiziale dei crediti;
e) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
f) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori.
f-bis) dei titolari o legali rappresentanti delle aziende di installazione di impianti e sistemi di sicurezza;
g) delle guardie giurate adibite al trasporto valori.
2. Al registro possono iscriversi le persone che:
a) sono cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea;
b) hanno maggiore età;
c) godono dei diritti civili;
d) sono in possesso di titolo di studio, comunque non inferiore a quello di scuola media superiore, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7, nonché relativamente alle disposizioni di cui alla lettera c), con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:
a) alla composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7 incaricate della tenuta dei registri, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;
b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro;
c) all'individuazione delle attività o professionalità per le quali occorra un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle qualificazioni professionali;
d) ai collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e quelli di cui agli articoli 18, comma, e 24, comma 1;
e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporsi a cura delle sezioni della Commissione di cui alla lettera a).
4. Sono fatte salve le disposizioni di legge o regolamento che prevedono l'iscrizione in appositi registri o albi professionali ed al registro delle imprese.
5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico delle imprese.
8. 13.Relatore (ulteriore nuova formulazione).
ART. 9.
All'articolo 9, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale stabilito nella licenza, in relazione al progetto organizzativo dell'impresa e fatti salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d). L'ambito territoriale provinciale può essere superato, oltre che per le attività di trasporto valori, per quelle di vigilanza a cantieri o altre cose mobili, nonché per le attività di televigilanza e per le altre attività per le quali il limite provinciale è manifestamente incongruo e non sussistano particolari esigenze di direzione, gestione e controllo delle guardie giurate dipendenti.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e custodia, che richiedono l'impiego continuativo di guardie particolari giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi di unità direzionali di livello almeno provinciale, ovvero di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale siano stati sottoscritti specifici accordi per la partecipazione congiunta ad attività di sicurezza sussidiaria, approvati dai prefetti rispettivamente competenti.
9. 100.Relatore.
ART. 10.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, le guardie giurate sono obbligate ad aderire alle richieste ad esse rivolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
10. 100.Relatore.
ART. 11.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte.
11. 100.Relatore.
ART. 12.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione.
Conseguentemente:
a) all'articolo 22, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) all'articolo 24, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento e l'assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione.
12. 100.Relatore.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Se si tratta di personale già autorizzato a svolgere le attività di vigilanza e custodia a norma delle disposizioni vigenti in altro Stato membro dell'Unione europea, le quali prevedano una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata ed una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia, l'approvazione è effettuata previa esibizione dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.
12. 102.Relatore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1946, n. 478, per i soggetti cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, la formula del giuramento delle guardie giurate è la seguente: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, di rispettarne le istituzioni e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse.
12. 101.Relatore.
ART. 13.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica, il cui esito è riportato nell'attestato professionale dell'interessato all'atto dell'iscrizione nell'albo provinciale di cui all'articolo 12. Il possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali, richiesti anche per il rilascio della licenza di porto di pistola, è accertato da apposite commissioni mediche, sostituite secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno sentita la Conferenza permanente di cui al comma 1, osservati i criteri tecnici generali e la periodicità degli accertamenti definiti con il medesimo decreto.
13. 100.Relatore.
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Sospensione e cessazione della qualifica di guardia giurata).
1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia giurata. Il decorso di novanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate nei registri di cui agli articoli 8 e 12 nei quali l'interessato risulta iscritto.
2. Fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di revoca per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 12, la qualifica di guardia giurata può essere altresì sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ed è sospesa in tutti i casi in cui è eseguita una misura limitativa della libertà personale o una misura di prevenzione.
3. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
4. Oltre ai casi di revoca dell'iscrizione per la perdita dei requisiti soggettivi, la cancellazione può essere richiesta dall'interessato. La persona cancellata dai registri di cui agli articoli 8 e 12, che sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, può chiedere di esservi iscritta nuovamente.
5. Nessuno può assumere guardie giurate che non siano iscritte nei registri di cui agli articoli 8 e 12.
14. 100.Relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 15 giugno 2005
SEDE REFERENTE
Mercoledì 15 giugno 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2005.
Carlo LEONI (DS-U) rappresenta l'esigenza che nella seduta odierna non si prosegua nell'esame del provvedimento, atteso che, pur apprezzando le finalità che hanno condotto, nella seduta di ieri, il relatore a presentare nuovi emendamenti e proposte di riformulazione, il suo gruppo ritiene opportuno procedere ad un loro approfondimento, che potrebbe condurre anche alla presentazione di eventuali subemendamenti.
Donato BRUNO, presidente, ritiene condivisibile la richiesta avanzata dal deputato Leoni di non proseguire nella seduta odierna l'esame del provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.35.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 29 giugno 2005
SEDE REFERENTE
Mercoledì 29 giugno 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il Sottosegretario per l'interno, Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.15.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2005.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione ha esaminato gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3, procedendo all'accantonamento degli emendamenti 2.11 Lucidi, 3.2 Mascia e 3.7 Fontanini, ed ha avviato l'esame degli emendamenti all'articolo 4, approvando, da ultimo, l'emendamento 4.50 Ascierto.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.2 Mascia, atteso che alle finalità da esso recate si è inteso dare risposta nell'ambito del suo emendamento 4.100.
Marcella LUCIDI (DS-U), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 4.2 di cui è firmataria, atteso che l'emendamento 4.100 del relatore è effettivamente volto a circoscrivere, con riferimento al solo personale impiegato nelle attività sottoposte ad autorizzazione, l'obbligo di comunicazione al questore che grava sulle imprese. Fa presente che, anche a seguito della presentazione dei nuovi emendamenti da parte del relatore, rimane, tuttavia, aperta la questione, disciplinata all'articolo 3, comma 2, lettera d), concernente l'obbligo di indicazione, da parte delle medesime imprese, del numero delle guardie giurate che si intendono impiegare. A tale proposito, nel rilevare come la disposizione citata appaia incongrua rispetto alla posizione assunta dalla Commissione europea in sede di avvio della procedura di infrazione in materia, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad effettuare un opportuno approfondimento.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, ritiene meritevoli di approfondimento i rilievi mossi dal deputato Lucidi e, preso atto che la questione incide su una partizione del testo, l'articolo 3, che è stato già oggetto di esame da parte della Commissione, si dichiara comunque disponibile, una volta concluso l'esame referente, a valutare l'opportunità di sottoporre al Comitato dei nove eventuali proposte emendative che vadano nel senso di un adeguamento il più compiuto possibile alle prescrizioni dettate in sede comunitaria. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 4.100.
La Commissione approva l'emendamento 4.100 del relatore.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 4.3 Mascia, le cui finalità appaiono soddisfatte dall'emendamento 4.15 (nuova formulazione) del relatore.
Marcella LUCIDI (DS-U) non accoglie l'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo, tenuto conto che l'emendamento 4.3 di cui è firmataria incide sul comma 1 dell'articolo 4, laddove invece l'emendamento 4.15 (nuova formulazione) del relatore è volto a sostituire integralmente il comma 2 del medesimo articolo.
La Commissione respinge l'emendamento 4.3 Mascia.
Marcella LUCIDI (DS-U), nel preannunciare il voto di astensione sull'emendamento 4.15 (nuova formulazione) del relatore, fa presente, in primo luogo, che anche tale proposta emendativa presenta, a suo avviso, problemi di compatibilità con le prescrizioni recate nella procedura di infrazione della Commissione europea, invitando quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad approfondire tale profilo problematico. Rileva inoltre che la possibilità per gli istituti di vigilanza privata di praticare tariffe inferiori a quelle vidimate dal prefetto, già peraltro oggi riconosciuta, potrebbe tradursi, come in realtà è in più occasioni già accaduto, in un'alterazione delle condizioni di leale concorrenzialità che devono presiedere al corretto svolgimento delle procedure di gara ad evidenza pubblica indette per l'affidamento dei servizi di vigilanza.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, riconosce che le preoccupazioni del deputato Lucidi in ordine alla necessità di garantire che la possibilità di praticare tariffe inferiori a quelle vidimate dal prefetto non si traduca nel venire meno delle condizioni di leale concorrenza, atteso che attualmente i servizi di vigilanza vengono ordinariamente assegnati a seguito di forti ribassi dei costi. Più in generale, con riferimento al rispetto delle indicazioni contenute nella procedura di infrazione della Commissione europea, auspica che gli emendamenti da lui presentati nella seduta del 14 giugno 2005 siano sufficienti a tale fine, anche se, a suo avviso, vi è ancora lo spazio per apportare ulteriori interventi correttivi che si dovessero ritenere necessari. È sulla base di tali presupposti che raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.15 (nuova formulazione).
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, fa presente al deputato Lucidi che l'ordinamento vigente già prevede che il prefetto approvi le tariffe che le imprese di vigilanza sono tenute a praticare. Si tratta, peraltro, non di una mera presa d'atto, quanto invece di un provvedimento emanato a seguito dell'espletamento dei necessari controlli. In proposito, il provvedimento in esame dispone che, in luogo dell'approvazione delle tariffe, il prefetto proceda alla loro vidimazione, che può essere negata solo in caso di dumping, e quindi con riferimento alla mancanza di condizioni di leale concorrenza. La stessa possibilità di praticare tariffe inferiori alla tariffa vidimata dal prefetto è poi consentita solo in presenza di corrispondenti economie debitamente documentate. Peraltro, con riguardo al rispetto delle prescrizioni contenute nella procedura di infrazione, ritiene che l'emendamento 4.15 (nuova formulazione) del relatore fornisca alle stesse una risposta compiuta, atteso che l'unico vincolo da esso recato riguarda le tariffe minime inderogabili, che sono stabilite con riferimento al rapporto tra le unità di personale impiegata e le ore di servizio prestate.
La Commissione approva l'emendamento 4.15 (nuova formulazione) del relatore, rimanendo così precluso l'emendamento 4.4 Schmidt ed assorbiti gli emendamenti 4.5 Mascia e 4.6 Lucidi.
Marcella LUCIDI (DS-U) chiede che l'emendamento 4.16 del relatore sia accantonato, considerato che lo stesso richiama l'articolo 5, comma 2, che non è stato ancora esaminato dalla Commissione.
La Commissione delibera di accantonare l'emendamento 4.16 del relatore.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANOinvita il relatore a ritirare l'emendamento 4.12.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, accoglie l'invito del rappresentante del Governo e ritira il suo emendamento 4.12.
Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento 4.7.
Donato BRUNO, presidente, avverte che risultando assente il presentatore dell'emendamento 4.51 Ascierto, si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione approva l'emendamento 4.8 Fistarol.
Marcella LUCIDI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.9 di cui è firmataria e invita il relatore a rivedere il parere contrario precedentemente espresso, nel presupposto che tale proposta emendativa è volta ad evitare che la facoltà riconosciuta al questore di proporre al prefetto l'adozione di provvedimenti nei confronti delle guardie giurate possa interferire con le competenze attribuite al giudice del lavoro, atteso che il rapporto che lega tali soggetti ai rispettivi datori di lavori ha natura contrattuale e non pubblicistica.
Vincenzo NESPOLI (AN) ribadisce il suo parere contrario sull'emendamento 4.9 Mascia.
La Commissione respinge l'emendamento 4.9 Mascia.
Marcella LUCIDI (DS-U) chiede al relatore di esplicitare le finalità recate dal suo emendamento 4.17.
Vincenzo NESPOLI (AN) fa presente che il suo emendamento è volto a prevedere che il questore, ai fini dell'espletamento della vigilanza sulle attività tecnico-operative del settore della vigilanza privata, possa avvalersi, oltre che degli ufficiali, anche degli agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e di altre Forze di polizia.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.17 del relatore, 4.10 Lucidi e 4.11 Mascia.
Vincenzo NESPOLI (AN) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 Lucidi.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, modificando il parere contrario espresso in altra seduta, si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 5.1 Lucidi.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.1 Lucidi e respinge l'emendamento 5.2 Fistarol.
Donato BRUNO, presidente, avverte che risultando assente il presentatore dell'emendamento 5.50 Ascierto, si intende che vi abbia rinunciato.
Marcella LUCIDI (DS-U) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario espresso sul suo emendamento 5.3.
Vincenzo NESPOLI (AN) accoglie l'invito del deputato Lucidi ed esprime parere favorevole sull'emendamento 5.3 Lucidi.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO si rimette alle valutazioni della Commissione sull'emendamento 5.3 Lucidi.
La Commissione approva l'emendamento 5.3 Lucidi.
Marcella LUCIDI (DS-U), nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 5.4, fa presente, con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, che l'introduzione di forti limitazioni all'insediamento sul territorio di soggetti imprenditoriali va certamente in senso contrario rispetto ai principi ispiratori della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Ritiene peraltro che la questione possa investire anche profili di costituzionalità e debba essere valutata anche con riguardo ai poteri che l'ordinamento pone in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Vincenzo NESPOLI (AN), non ritenendo sussistenti i profili problematici sollevati dal deputato Lucidi con riferimento al suo emendamento 5.4, ribadisce il parere contrario precedentemente espresso.
La Commissione respinge l'emendamento 5.4 Lucidi.
Carlo LEONI (DS-U) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Lucidi con riguardo al comma 2 dell'articolo 5 e, con particolare riferimento all'emendamento 5.10 (nuova formulazione) del relatore, ritiene contraddittoria la previsione di una soglia del 30 per cento del territorio quale vincolo alla presenza degli istituti di vigilanza privata, atteso che l'ordinamento assicura ormai un'amplissima liberalizzazione per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Manifesta inoltre forti perplessità sulla possibilità di valutare la presenza nel territorio di un numero non proporzionato di istituti di vigilanza.
Marcella LUCIDI (DS-U), nel condividere le osservazioni critiche del deputato Leoni in ordine alla congruità della previsione di una soglia del 30 per cento del territorio operante come vincolo per l'insediamento delle imprese di vigilanza privata, paventa il rischio che la fissazione di un numero massimo di operatori parametrato a quello delle forze dell'ordine presenti sullo stesso territorio possa rappresentare il tentativo di attrarre nella sfera pubblicistica attività di natura assolutamente privata. Fa presente, a tale proposito, che la finalità del provvedimento in esame consiste soltanto nell'introduzione di una disciplina compiuta delle attività di vigilanza privata. Rileva infine che dalla necessità di conformarsi alle indicazioni emerse in sede comunitaria non deve tuttavia derivare l'introduzione di vincoli eccessivi a carico delle imprese nazionali, tali da potere arrecare alle stesse svantaggi competitivi rispetto alle imprese straniere.
Nitto Francesco PALMA (FI) ritiene che sia la disposizione attualmente recata dal comma 2 dell'articolo 5 del testo base sia l'emendamento 5.10 (nuova formulazione) del relatore siano tali da prefigurare la possibilità che un unico soggetto monopolista possa svolgere le attività di vigilanza privata in una determinata area del Paese. Chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di svolgere una riflessione più approfondita sugli effetti conseguenti all'eventuale approvazione dell'emendamento in esame.
Vincenzo NESPOLI (AN) si dichiara disponibile all'accantonamento del suo emendamento 5.10 (nuova formulazione), al fine di consentire i necessari approfondimenti istruttori.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva come dall'ultimo intervento del deputato Lucidi non si evinca con chiarezza un'effettiva volontà affinché il provvedimento in esame risulti conforme alle prescrizioni recate nella procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea. Quanto all'intervento del deputato Palma, fa presente che la soglia del 30 per cento appare congrua perché non riferita all'intero territorio nazionale, bensì a singole aree. Manifesta comunque la propria disponibilità a valutare anche ipotesi alternative, che potrebbero eventualmente essere proposte sotto forma di subemendamenti, al fine di giungere a soluzioni condivise.
Nitto Francesco PALMA (FI) assicura il rappresentante del Governo che la sua parte politica è disponibile a contribuire all'individuazione di soluzioni migliorative, così come lo sarebbe stata ove fosse stata coinvolta anche nella predisposizione delle proposte emendative da ultimo presentate dal relatore.
Pietro FONTANINI (LNFP) si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento 5.10 (nuova formulazione) del relatore.
La Commissione delibera di accantonare l'emendamento 5.10 (nuova formulazione).
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 5 luglio 2005
Martedì 5 luglio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari per l'interno, Giampiero D'Alia e Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.05.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2005.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta del 29 giugno 2005, aveva deliberato di accantonare gli emendamenti 4.16 e 5.10 (nuova formulazione) del relatore ed aveva, da ultimo, approvato l'emendamento 5.3 Lucidi.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita il relatore a ritirare il suo emendamento 5.8.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, accoglie l'invito del rappresentante del Governo e ritira il suo emendamento 5.8.
La Commissione approva gli emendamenti 5.6 e 5.7 Mascia.
Marcella LUCIDI (DS-U) dichiara il suo voto di astensione sull'articolo aggiuntivo 5.0100 del relatore, riservandosi di approfondire le questioni attinenti alla disciplina applicabile alle imprese estere in occasione dell'esame in Assemblea.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 5.0100 del relatore e l'emendamento 6.1 Schmidt (nuova formulazione), restando precluso l'emendamento 6.2 Lucidi.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere contrario sull'emendamento 6.3 Schmidt.
Pierantonio ZANETTIN (FI) sottoscrive l'emendamento 6.3 Schmidt e lo ritira.
La Commissione approva l'emendamento 6.4 Schmidt, restando preclusi gli emendamenti 6.5 e 6.50 Ascierto.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, associandosi al parere già espresso dal relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2 Lucidi e 7.3 Fistarol ed esprime parere contrario sugli emendamenti 7.4 Mascia e 7.5 Schmidt.
Marcella LUCIDI (DS-U) illustra le finalità dell'emendamento 7.4 Mascia, che è volto ad evitare una composizione eccessivamente pletorica della Commissione, tale da comprometterne la funzionalità.
La Commissione, con distinte votazione, gli emendamenti 7.1 e 7.2 Lucidi e 7.3 Fistarol e respinge l'emendamento 7.4 Mascia.
Pierantonio ZANETTIN (FI) sottoscrive l'emendamento 7.5 Schmidt e lo ritira.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita il relatore a ritirare il suo emendamento 7.18.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, accoglie l'invito del rappresentante del Governo e ritira il suo emendamento 7.18.
Marcella LUCIDI (DS-U) invita il relatore e il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario espresso sul suo emendamento 7.6, facendo presente che l'attività di recupero crediti può essere svolta da soggetti imprenditoriali, quali ad esempio le banche che, nell'esercizio di tale attività, dovrebbero essere assoggettate alle medesime regole previste per le agenzie di recupero crediti.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ribadisce il parere contrario sull'emendamento 7.6 Lucidi, facendo presente che l'articolo 7, cui si riferisce la proposta emendativi in oggetto, riguarda esclusivamente la composizione della Commissione consultiva, nell'ambito della quale appare coerente prevedere la rappresentanza delle associazioni delle agenzie di recupero crediti che sono più direttamente interessate dal provvedimento in esame.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, ritiene che la questione sollevata dal deputato Lucidi possa essere più opportunamente esaminata con riferimento alle disposizioni recate dal capo V.
Marcella LUCIDI (DS-U), preso atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo e dal relatore, ritira il suo emendamento 7.6.
La Commissione respinge l'emendamento 7.7 Mascia.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita il deputato Ascierto a ritirare il suo emendamento 7.8, esprimendo altrimenti parere contrario.
Filippo ASCIERTO (AN) ritira il suo emendamento 7.8.
Marcella LUCIDI (DS-U), con riferimento al suo emendamento 7.9, chiede al relatore di precisare cosa debba intendersi con la dizione «rappresentanti delle associazioni o società di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria», di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m).
Vincenzo NESPOLI (AN) fa presente che con la locuzione citata dal deputato Lucidi si vuole fare riferimento alle associazioni di categoria degli utenti che usufruiscono dei servizi di vigilanza privata, quali ad esempio la Confcommercio, nel presupposto che tali forme associative esprimano tre rappresentanti nella Commissione consultiva, uno dei quali deve essere comunque indicato dall'Associazione bancaria italiana, alla quale è quindi già riconosciuto rilievo nell'ambito del provvedimento.
Marcella LUCIDI (DS-U), preso atto delle precisazioni fornite dal relatore, ritira il suo emendamento 7.9.
Pierantonio ZANETTIN (FI) sottoscrive l'emendamento 7.10 Schmidt e lo ritira.
Pietro FONTANINI (LNFP) ritira i suoi emendamenti 7.11 e 7.12.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 7.13 Mascia e 7.100 del relatore.
Marcella LUCIDI (DS-U) ritira il suo emendamento 7.14 e l'emendamento 7.15 Mascia di cui è firmataria.
La Commissione approva l'emendamento 7.20 del relatore.
Marcella LUCIDI (DS-U), preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 7.21 del relatore, al quale suggerisce di riformularlo nel senso di espungere l'aggettivo «permanenti» con riferimento alle sottocommissioni.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, accoglie il suggerimento del deputato Lucidi e riformula conseguentemente il suo emendamento 7.21.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 7.21 del relatore, coma da ultimo riformulato, nonché l'emendamento 7.16 Fontanini.
Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento 7.17.
Marcella LUCIDI (DS-U) accetta l'ulteriore nuova formulazione del suo articolo aggiuntivo 7.01 proposta dal relatore nella seduta del 14 giugno 2005.
Pietro FONTANINI (LNFP) propone di integrare la composizione dell'osservatorio regionale, previsto dall'articolo aggiuntivo 7.01, con la partecipazione di un rappresentante dell'esecutivo regionale.
Marcella LUCIDI (DS-U) esprime contrarietà alla proposta del deputato Fontanini, facendo presente che l'osservatorio regionale si configura come un organo avente competenze esclusivamente tecniche.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, fa presente che il comma 1, lettera c), dell'articolo aggiuntivo 7.01 prevede che l'osservatorio possa essere chiamato ad esprimersi anche su proposta delle autorità regionali competenti in materia di polizia amministrativa locale.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ritiene che la proposta del deputato Fontanini possa essere accolta.
Carlo LEONI (DS-U) fa presente al deputato Fontanini che la esigenza da lui rappresentata trova comunque una risposta nel comma 3 dell'articolo aggiuntivo 7.01, che prevede che alle riunioni dell'osservatorio regionale possano essere chiamati a partecipare rappresentanti della regione.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 7.01 Lucidi (ulteriore nuova formulazione), restando così precluso l'emendamento 3.7 Fontanini, già accantonato nella seduta del 9 febbraio 2005.
Marcella LUCIDI (DS-U) chiede di rinviare ad una successiva seduta l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 8 e seguenti.
Donato BRUNO (FI), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 6 luglio 2005
SEDE REFERENTE
Mercoledì 6 luglio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari per le riforme e la devoluzione, Nuccio Carrara, per la funzione pubblica, Learco Saporito e per l'interno, Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 14.15.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2005.
Donato BRUNO, presidente, fa presente che il deputato Lucidi, che sta seguendo i lavori sul provvedimento in titolo per il gruppo DS-U, a causa di concomitanti impegni presso la II Commissione (Giustizia) non può partecipare ai lavori odierni della I Commissione e ha chiesto, quindi, di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, prendendo atto della richiesta formulata dal deputato Lucidi, invita i gruppi parlamentari, e in particolare quelli di opposizione, a mantenere l'impegno assunto a concludere in tempi rapidi l'esame delle proposte emendative, sottolineando come il relatore abbia presentato numerosi emendamenti volti a recepire proposte formulate dai deputati di opposizione, sulle quali anche il Governo ha espresso un parere favorevole. Fa presente al riguardo che, prima dell'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea, previsto per il mese di settembre 2005, sarebbe opportuno definire un testo in tempo utile per avviare un confronto con le diverse categorie di soggetti interessati al provvedimento.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, associandosi all'auspicio espresso dal rappresentante del Governo circa una rapida conclusione dell' esame del provvedimento, ritiene che la Commissione debba comunque proseguire i suoi lavori attraverso un confronto costruttivo tra i vari gruppi parlamentari, rilevando come questo potrebbe concludersi già nel corso della prossima settimana.
Carlo LEONI (DS-U), sottolineato come il provvedimento in esame abbia avuto un iter lungo e difficoltoso, rileva che nel corso delle ultime sedute, anche a seguito della presentazione di nuovi emendamenti da parte del relatore, volti a recepire alcune delle indicazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione, le posizioni dei gruppi nel merito delle singole disposizioni si sono chiarite e in parte avvicinate. Fa presente, quindi, che da parte del suo gruppo non vi è alcun intento dilatorio e che nel corso delle prossime sedute sarà pertanto possibile concludere l'esame degli emendamenti.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che l'esame degli emendamenti dovrà concludersi in tempo utile a consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimersi sul testo risultante all'esito della fase emendativa, al fine di procedere, prima della sospensione dei lavori, alla votazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 12 luglio 2005
SEDE REFERENTE
Martedì 12 luglio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i Sottosegretari per l'interno, Alfredo Mantovano e per la funzione pubblica, Learco Saporito.
La seduta comincia alle 13.50.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2005.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta del 5 luglio scorso, aveva ultimato l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 7.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole all'emendamento 8.13 (ulteriore nuova formulazione) del relatore.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, raccomanda l'approvazione dell'ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 8.13.
Marcella LUCIDI (DS-U), prendendo atto che l'emendamento 8.13 (ulteriore nuova formulazione) del relatore, si fa carico di recepire molte delle proposte contenute negli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione con riferimento all'articolo 8, rileva tuttavia che lo stesso suscita talune perplessità. In particolare, invita il relatore a chiarire la portata delle disposizioni recate dalla lettera e) del comma 1. Con riferimento alla prima disposizione citata, rileva la difficoltà di identificare esattamente la funzione svolta e la stessa identità degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca, la cui individuazione è peraltro rimessa ad un decreto ministeriale di competenza del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia. In proposito, rileva, da un lato, la difficoltà di comprendere quale sia l'attività svolta dai predetti operatori e, dall'altro, quale sia la ratio sottesa al rinvio a tale fine ad una norma di rango secondario, attesa l'evidenza di individuare le categorie interessate alla registrazione presso l'elenco di cui al comma 1 mediante norma legislativa. Ritiene, inoltre, incongruo, la previsione del concerto in materia del Ministro della giustizia. Con riferimento invece alla lettera d) del comma 3, rileva come il rappresentante del Governo ed il relatore si fossero espressi in senso favorevole rispetto all'emendamento Fistarol 8.10, che tale lettera intendeva sopprimere.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, rilevando come il suo emendamento 8.13 (ulteriore nuova formulazione) sia volto a recepire molte delle esigenze espresse da numerosi emendamenti riferiti all'articolo 8 predisposti dai gruppi di opposizione, fa presente che il rinvio ad una norma di rango subordinato, da emanare in un secondo momento, ai fini della determinazione dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, sia reso necessario per procedere, effettuati gli opportuni apprendimenti, ad una esatta identificazione dell'ampia categoria rappresentata dagli operatori tecnologici addetti ad attività di sicurezza. Quanto alla lettera d) del comma 3, fa presente che essa risponde ad esigenze di coordinamento finalizzate, in ultima istanza, ad incrementare la qualità del servizio elargito.
Marcella LUCIDI (DS-U), non ritenendo le precisazioni fornite dal relatore sufficienti a dissipare le perplessità connesse alla scarsa identificabilità dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, fa presente che gli stessi non appaiono facilmente distinguibili da quelli previsti dalla lettera f-bis) del medesimo comma 1.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, replicando all'intervento del deputato Lucidi, fa presente, in primo luogo, che la necessità del concerto del Ministro della giustizia ai fini dell'adozione del decreto di cui alla lettera e) del comma 1, si rende necessario in quanto l'attività svolta dagli operatori ivi contemplati sembra interferire con quella delle investigazioni difensive. In secondo luogo, fa presente che mentre gli operatori tecnologici contemplati dalla lettera e) sono soggetti che espletano un'attività a diretto contatto con gli utenti, i soggetti di cui alla lettera f-bis) sono titolari di azienda e non esercitano pertanto un'attività che entra in contatto diretto con la sfera giuridica di soggetti terzi. Per tali ragioni, è sembrato quindi opportuno che i soggetti di cui alla lettera e) debbano possedere requisiti ulteriori, definiti con decreto ministeriale, ai fini della loro iscrizione presso i registri di cui al comma 1.
Marcella LUCIDI (DS-U), intende precisare che l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 8.13 del relatore dispone, in accoglimento di un'altra proposta emendativa dell'opposizione, che le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono state poste a carico delle imprese. Dichiara quindi il suo voto di astensione sull'emendamento 8.13 (ulteriore nuova formulazione) del relatore.
La Commissione approva l'emendamento 8.13 (ulteriore nuova formulazione) del relatore, rimanendo pertanto preclusi gli emendamenti 8.50, 8.51, 8.53, 8.52, 8.5, 8.6 e 8.7 Ascierto, 8.1, 8.3, 8.9, 8.11 e 8.8, Mascia, 8.2 e 8.12 Lucidi, 8.4 Schmidt e 8.10 Fistarol e assorbito l'emendamento 8.15 del relatore.
Pierantonio ZANETTIN (FI) sottoscrive l'emendamento 9.1 Schmidt e lo ritira.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 9.2 Mascia e 9.3 Fistarol.
Donato BRUNO, presidente, fa presente che prima di procedere all'esame dell'emendaento 9.100 del relatore, che reca un rinvio all'articolo 5, comma 2, lettera d), la Commissione deve procedere all'esame dell'emendamento 5.10 (nuova formulazione) del relatore, che interviene su tale partizione del testo e che, unitamente agli emendamenti 5.5 Lucidi e 4.16 del relatore, era stato accantonato nella seduta del 29 giugno scorso.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 5.10 (nuova formulazione) e 4.16 del relatore, rimanendo così precluso l'emendamento 5.5 Lucidi.
Marcella LUCIDI (DS-U), intervenendo con riferimento all'emendamento 9.100 del relatore, dopo aver dato atto al relatore di aver recepito molte delle istanze sollevate dagli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, rileva tuttavia come permangano, da parte sua, talune forti perplessità, riferite soprattutto al mancato recepimento delle osservazioni espresse dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 226 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. In proposito, rileva che le attuali disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono state oggetto di critica da parte delle istituzioni comunitarie anche con riferimento al criterio di territorialità che presiede al rilascio della licenza per l'esercizio delle attività di vigilanza privata, nel presupposto che la delimitazione di un ambito territoriale sia di ostacolo alla libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché ad un più largo impiego di mezzi tecnici di sicurezza. Sul punto, peraltro, la Commissione europea, ha ritenuto insufficiente la giustificazione formulata in proposito dal Governo italiano, che ha connesso la scelta di un'autorizzazione territorialmente limitata a livello provinciale alla possibilità di procedere a controlli più efficaci, in quanto operati dalle autorità di pubblica sicurezza strutturate proprio a livello provinciale. Alla luce di tali considerazioni, non può non evidenziare come l'emendamento 9.100 del relatore riproduca, di fatto, la stessa logica contenuta nelle disposizioni censurate in sede europea e come esso non appaia funzionale alla garanzia di un controllo più efficace da parte delle competenti autorità che, a suo avviso, non sarebbe meno pregnante se la licenza avesse ambito territoriale più esteso. Sotto il profilo economico, poi, la previsione di un'autorizzazione provinciale induce ad un sottodimensionamento delle imprese operanti nel settore, le quali, in tal modo, rischiano di non acquisire i requisiti necessari a sostenere la sfida della concorrenza in un comparto che già oggi è caratterizzato da una grave crisi. Preannuncia, pertanto, il suo voto contrario sull'emendamento 9.100 del relatore.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, pur comprendendo le argomentazioni svolte dal deputato Lucidi, fa presente che l'emendamento 9.100 del relatore conferisce alle imprese operanti nel settore la facoltà di estendere l'ambito territoriale di riferimento, contemperando tuttavia le esigenze della libertà di impresa con le peculiarità dei servizi di vigilanza privata. In proposito, rileva come l'opportunità di prevedere la territorialità della licenza risponda ad esigenze di sicurezza, che appaiono rafforzate ove le autorità preposte alla pubblica sicurezza ed alla vigilanza siano territorialmente prossime agli esercenti attività di sicurezza sussidiaria. Rileva inoltre che l'emendamento in esame è volto a creare un raccordo di tipo operativo tra l'operare dei diversi soggetti al fine di evitare il rischio di disfunzione del sistema. Pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal deputato Lucidi in merito alla crisi in cui versa il settore, fa presente come la stessa dipenda principalmente da difficoltà di ordine gestionale e non sia invece ascrivibile alla dimensione territoriale della licenza. Sulla base di tali considerazioni, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.100 del relatore.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 9.100, ricorda come nel corso della procedura di infrazione avviata nei confronti del nostro Paese, siano emersi essenzialmente due diversi orientamenti in merito all'impostazione che deve essere seguita nella disciplina della materia. Da un lato, da parte della Commissione Europea, si è teso a considerare il settore della vigilanza privata al pari di qualsiasi settore imprenditoriale, dall'altro si è posto, da parte dello Stato italiano, l'accento sull'oggetto della attività svolta, che richiede cautele e controlli adeguati. In proposito, rileva come il suo emendamento 9.100 rappresenti tentativo di contemperare le due diverse esigenze rappresentate. Quanto alla crisi che sta attraversando il settore della vigilanza privata, conviene con il rappresentante del Governo sul fatto che la stessa non può essere imputata all'ambito territoriale della licenza, requisito che, al contrario, consente di prevenire l'affermarsi di forme di monopolio nell'espletamento del servizio, ma sia invece da addebitare al verificarsi di forme di concorrenza sleale e all'inadeguatezza dei controlli.
La Commissione approva l'emendamento 9.100 del relatore, rimanendo quindi preclusi gli emendamenti 9.4 Schmidt, 9.5 Mascia e 9.51 e 9.50 Ascierto e assorbito l'emendamento 9.5 del relatore.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.6 e 9.7 Lucidi.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.6 e 9.7 Lucidi.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.6 e 9.7 Lucidi.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, risultando assente il presentatore dell'emendamento 10.50 Ascierto, si intende che vi abbia rinunciato.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 10.1 Mascia e approva l'emendamento 10.100 del relatore, rimanendo così assorbito l'emendamento 10.2 Mascia.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.1 Lucidi e 11.2 Mascia ed approva l'emendamento 11.10 del relatore.
Pierantonio ZANETTIN (FI) sottoscrive l'emendamento 11.3 Schmidt e lo ritira.
La Commissione respinge l'emendamento 11.4 Mascia.
Marcella LUCIDI (DS-U) dichiara il suo voto di astensione sull'emendamento 11.100 del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 11.100 del relatore e respinge l'emendamento 11.5 Lucidi.
Donato BRUNO, presidente, avverte che, risultando assente il presentatore degli emendamenti 11.50, 11.51 e 11.52 Ascierto, si intende che vi abbia rinunciato.
Vincenzo NESPOLI (AN) ribadisce il suo parere favorevole sull'emendamento 11.6 Mascia.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 11.6, in quanto incidente su materia rimessa alla libera contrattazione tra datori di lavoro e lavoratori, esprimendo altrimenti parere contrario.
Marcella LUCIDI (DS-U), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 11.6, di cui è firmataria.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 11.7 Lucidi, respinge l'emendamento 11.8 Fistarol, approva l'emendamento 11.11 del relatore e respinge l'emendamento 11.9 Lucidi.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 13 luglio 2005
Mercoledì 13 luglio 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari per l'interno Giampiero D'Alia, Antonio D'Alì e Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 16.05.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2005.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta di ieri aveva esaminato, da ultimo 11.9 Lucidi. L'esame dovrà quindi proseguire a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 12.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 12.1 e 12.3 Lucidi e l'emendamento 12.2 Mascia.
Marcella LUCIDI (DS-U) dichiara il suo voto di astensione sull'emendamento 12.100 del relatore.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 12.100 del relatore e respinge gli emendamenti 12.4 Mascia e 12.5 e 12.6 Lucidi. Approva quindi l'emendamento 12.102 del relatore.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.7 Lucidi.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.7 Lucidi e 12.8 Fistarol.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 12.7 Lucidi, 12.101 del relatore e 12.8 Fistarol, rimanendo così assorbito l'emendamento 12.10 del relatore.
Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento 13.1.
La Commissione respinge l'emendamento 13.2 Mascia.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 13.3 Lucidi, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire al comma 3-bis, alle parole: «formazione continua» le parole: «formazione permanente».
Marcella LUCIDI (DS-U) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 13.3.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 13.3 Lucidi, come testé riformulato e 13.100 del relatore.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 13.4 Lucidi, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'attestato professionale di guardia giurata ha validità non superiore a dieci anni. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato, prima di riprendere il servizio di guardia giurata, ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento».
Marcella LUCIDI (DS-U) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 13.4.
La Commissione approva l'emendamento 13.4 Lucidi, come testé riformulato.
Pietro FONTANINI (LNFP) ritira il suo emendamento 13.5.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 13.6 Fistarol e 13.7 Lucidi ed approva l'emendamento 14.100 del relatore, rimanendo così preclusi gli emendamenti 14.1 Lucidi, 14.5 del relatore e assorbiti gli emendamenti 14.2 Fontanini, 14 6 del relatore e 14.3 Mascia. Respinge quindi l'emendamento15.1 Mascia.
Filippo ASCIERTO (AN) ritira il suo emendamento 15.50.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 15.2 e 18.2 del relatore, rimanendo così precluso l'emendamento 18.2 Lucidi. Respinge quindi l'emendamento 20.1 Fistarol e approva gli identici emendamenti 20.2 Mascia e 20.4 del relatore.
Giulio Schmidt (FI) ritira il suo emendamento 20.3.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 21.1 Mascia, atteso che le finalità dallo stesso recate sono contenute nell'emendamento 21.4 del relatore.
Graziella MASCIA (RC) accoglie l'invito del rappresentate del Governo e ritira il suo emendamento 21.1.
La Commissione approva l'emendamento 21.4 del relatore.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 21.2 Lucidi, i cui contenuti sono stati fatti propri dal suo emendamento 21.5, del quale raccomanda l'approvazione.
Marcella LUCIDI (DS-U) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 21.2.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 21.3 e 22.2 Mascia e 22.1 Lucidi e approva gli emendamenti 22.4 e 22.5 del relatore.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 22.0100 del relatore, che è volto a reintrodurre nel testo il capo IV-bis relativo alle attività di investigazione e ricerca.
Marcella LUCIDI (DS-U) dichiara il suo voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 22.0100 del relatore.
La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 22.0100, rimanendo così precluso l'articolo aggiuntivo 22.01 Lucidi.
Filippo ASCIERTO (AN) ritira i suoi emendamenti 23.12, 23.10 e 23.11.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 23.1 Mascia, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 1, alinea, dell'articolo 23, dopo la parola: «titolare», le seguenti: «o legale rappresentante». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 23.2 Lucidi, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 4, primo periodo, dell'articolo 23, dopo le parole: «esercitano le attività autorizzate», le seguenti: «, salve le comunicazioni epistolari o che comunque non richiedono un contatto, anche telefonico, personale e diretto».
Graziella MASCIA (RC) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 23.1.
Marcella LUCIDI (DS-U) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 23.2.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 23.1 Mascia e 23.2 Lucidi, come testé riformulati. Approva quindi gli emendamenti 23.3 Lucidi e 23.5 del relatore.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 23.4 Lucidi, a condizione che sia riformulato nel senso di premettere, al comma 7 dell'articolo 23, alle parole: «Le informazioni», i seguenti periodi: «Per lo svolgimento dell'attività di recupero crediti, ove necessario, le imprese interessate possono accedere, anche per via telematica, agli archivi della pubblica amministrazione, sempre che la comunicazione a privati dei dati ivi contenuti sia consentita per la tutela dei diritti dei creditori, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge. Resta fermo il divieto di acceso agli archivi dei concessionari della riscossione.».
Marcella LUCIDI (DS-U) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 23.4.
La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 23.4 Lucidi, come testé riformulato e respinge l'emendamento 24.1 Fistarol.
Filippo ASCIERTO (AN) ritira i suoi emendamenti 24.4 e 24.5.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 24.3 del relatore e 24.2 Mascia. Approva quindi l'emendamento 25.3 del relatore, rimanendo così precluso l'emendaento 25.1 Mascia.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 25.2 Schmidt.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento 25.2 Schmidt.
La Commissione approva l'emendamento 25.2 Schmidt.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita il relatore a ritirare il suo articolo aggiuntivo 25.02.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, accoglie l'invito del rappresentante del Governo e ritira il suo articolo aggiuntivo 25.02.
Giulio SCHMIDT (FI) ritira il suo articolo aggiuntivo 25.01.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 26.1 Lucidi e 26.3 del relatore e respinge l'emendamento 26.2 Mascia. Approva quindi l'emendamento 27.8 del relatore.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, ritira il suo emendamento 27.5.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 27.1 e 27.2 Mascia ed approva l'emendamento 27.100 del relatore. Respinge quindi gli emendamenti 27.3 e 27.4 Lucidi.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita il relatore a ritirare il suo emendamento 27.6.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 27.6.
La Commissione approva l'emendamento 27.7 del relatore.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita il relatore a ritirare i suoi emendamenti 28.1 e 28.2.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira i suoi emendamenti 28.1 e 28.2.
Donato BRUNO, presidente, ricorda che, nel corso dell'esame, erano stati accantonati gli emendamenti 2.11 Lucidi e 3.2 Mascia.
Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.11 Lucidi, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 11 dell'articolo 2, il seguente periodo: «Il Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, o la sottocommissione appositamente istituita, detta i principi generali e i parametri tecnico-amministrativi che devono essere osservati in tutto il territorio dello Stato al fine di assicurare omogenee linee di applicazione della presente legge, determinando le esigenze di ordine e sicurezza pubblica che rendono necessarie eventuali deroghe». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.2 Mascia, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire alle parole: «autorità preposte al rispetto della legge 626» le seguenti: «autorità preposte al rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».
Marcella LUCIDI (DS-U) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.11.
Graziella MASCIA (RC) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.2.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.11 Lucidi e 3.2 Mascia, come testé riformulati.
Donato BRUNO, presidente, fa presente che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 17.
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di giovedì 8 settembre 2005
SEDE REFERENTE
Giovedì 8 settembre 2005. - Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Gianclaudio BRESSA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la funzione pubblica, Learco Saporito e per l'interno, Maurizio Balocchi.
Disciplina degli istituti di vigilanza privata.
C. 301 Lucidi, C. 452 Cento, C. 823 Pistone, C. 868 Misuraca, C. 1172 Molinari, C. 2188 Stucchi, C. 2303 Nespoli, C. 2393 Ascierto, C. 2508 Marras, C. 2880 Pezzella e C. 4209 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2005.
Gianclaudio BRESSA, presidente, ricorda che nella seduta odierna la Commissione è chiamata a concludere l'esame in sede referente sul provvedimento in esame, atteso che il medesimo risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 12 settembre 2005.
Avverte, quindi, che sul testo predisposto a seguito della fase emendativa, le Commissioni permanenti II (Giustizia), XI (Lavoro) e IX (Trasporti) hanno espresso parere favorevole, mentre la VII Commissione (Cultura) ha espresso parere di nulla osta e la X Commissione (Attività produttive) ha espresso parere favorevole con una osservazione. Le Commissioni VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno invece espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni, mentre la IV Commissione (Difesa) ha espresso parere favorevole con una condizione.
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, fa presente l'intenzione di presentare un numero limitato di emendamenti di carattere formale, aventi finalità di mero coordinamento dell'articolato, sulla cui opportunità auspica che la Commissione possa convenire.
Marcella LUCIDI (DS-U) ritenendo che le proposte emendative preannunciate dal relatore possano investire anche aspetti di carattere sostanziale, e non solo di mero coordinamento formale, attesa la complessità delle disposizioni recate dal provvedimento, e tenuto conto dell'esigenza di valutare la portata delle singole modifiche a seguito di un'attenta riflessione, che possa tenere conto anche delle questioni evidenziate nei pareri resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, propone al relatore di affrontare tutte le proposte emendative, anche di natura formale, nella successiva fase di esame in Assemblea,
Vincenzo NESPOLI (AN), relatore, ribadendo che la portata delle proposte emendative che intende sottoporre all'attenzione della Commissione è di carattere meramente formale, accoglie comunque l'invito del deputato Lucidi e si riserva di sottoporre i preannunciati emendamenti alla valutazione del Comitato dei nove, sede nella quale si ripromette di approfondire anche i rilievi espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.
Marcella LUCIDI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo al conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea. Al riguardo, precisa che il provvedimento, tecnicamente difficile e complesso, ma molto richiesto dagli operatori del settore, solleva notevoli perplessità. Il testo, di non agevole lettura, accoglie a suo avviso un orientamento poco condivisibile in virtù del quale i soggetti addetti alla vigilanza privata, soggetti privati, preposti alla tutela di beni egualmente privati, appaiono sottoposti ad un regime pubblicistico. Il provvedimento presenta inoltre talune ambiguità con riferimento al rispetto del diritto comunitario ed appare altresì contraddittorio nel momento in cui, da un lato, dispone una liberalizzazione dei servizi e, dall'altro, introduce un incremento di competenze a carattere pubblicistico. Alla luce di tali considerazioni, precisa tuttavia che i gruppi di opposizione non intendono adottare comportamenti di tipo ostruzionistico nel corso dell'esame in Assemblea, preannunciando nel contempo la presentazione di emendamenti che consentano di apportare al testo gli opportuni correttivi.
Marco BOATO (Misto-VU) si associa alla dichiarazione di voto contrario del deputato Lucidi, nonché alle considerazioni testé svolte, ribadendo la disponibilità dei gruppi di opposizione ad un serio confronto in Assemblea.
Graziella MASCIA (RC) dichiara voto contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea.
Roberto ZACCARIA (MARGH-U), richiamando gli interventi testé svolti, preannuncia voto contrario sul conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea.
La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 11.50.