XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Legge 4 febbraio 2005, n. 11 - Modifiche alla legge "La Pergola" | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 750 | ||||
Data: | 11/05/05 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea | ||||
Riferimenti: |
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servizio studi |
segreteria generale |
progetti di legge |
Legge 4 febbraio 2005, n. 11 Modifiche alla legge “La Pergola”
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n. 750
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11 maggio 2005 |
Camera dei deputati
Dipartimento affari comunitari
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: UE0180.doc
INDICE
§ Sintesi del contenuto della legge n. 11 del 2005
§ Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE)
§ Partecipazione del Parlamento nella fase ascendente
- Trasmissione di atti e progetti di atti
- Obblighi di informazione del Governo
- La relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea
- La riserva di esame parlamentare
- Parti sociali e categorie produttive
- Attuazione con delega legislativa
- Attuazione in via regolamentare ed amministrativa
§ Misure urgenti di attuazione
§ L’attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome
- I poteri statali sostitutivi
- Le leggi comunitarie regionali
§ Le Decisioni delle Comunità europee
Testo della legge n. 11/2005
§ L. 4 febbraio 2005, n. 11 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Testo a fronte tra la legge n. 86/1989 e la legge n. 11/2005 (Testo elaborato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica)
Normativa di riferimento
§ Cost. 27 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica italiana (artt. 11, 117 e 120)
§ L. 16 aprile 1987, n. 183 Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari
§ L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
§ L. 9 marzo 1989, n. 86 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
- XIV Commissione Politiche dell’Unione europea
§ Pareri resi alla XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea
- Comitato per la legislazione
- I Commissione (Affari costituzionali)
- III Commissione (Affari esteri)
- I Commissione (Affari costituzionali)
Relazione della XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)
- I Commissione (Affari costituzionali)
§ Pareri resi alla I Commissione (Affari costituzionali)
- XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)
- Giunta per gli Affari delle Comunità europee
Relazione della I Commissione (Affari costituzionali)
La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", è stata definitivamente approvata nella seduta del 19 gennaio scorso dal Senato, a seguito di un iter parlamentare articolato, che ha visto svolgere un ruolo di primo piano alla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei Deputati.
Infatti, è presso tale Commissione che ha preso avvio l’esame dei progetti di legge volti a modificare la legge La Pergola, al fine di adeguarla alle nuove istanze emerse, soprattutto a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.
Ulteriori esigenze di modifica della legge La Pergola risultavano dalla prassi applicativa. In particolare, la relazione sui provvedimenti svolta dal Presidente Stucchi, nel corso della seduta della XIV Commissione del 6 novembre 2002, aveva evidenziato come la legge comunitaria venisse troppo spesso utilizzata come corsia preferenziale per la discussione di materie solo incidentalmente ricollegabili all’adeguamento al diritto CE, diventando un provvedimento omnibus, con tempi di approvazione non celerissimi. Inoltre, si lamentava un uso eccessivo della delega a scapito del recepimento diretto, con depotenziamento del ruolo del parlamento nonché l’inerzia dei ministeri nell’esercizio della delega.
In particolare, si ricorda che erano stati presentati tre distinti provvedimenti:
- la proposta di legge Stucchi ed altri, A.C. 3071, recante “Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernenti il rafforzamento della partecipazione dell’Italia al processo di formazione delle decisioni dell’Unione europea”;
- il disegno di legge del Governo A.C. 3123, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";
- la proposta di legge Bova ed altri, A.C. 3310, recante “Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".
La XIV Commissione aveva avviato l’esame nella seduta del 6 novembre 2002, costituendo quindi un Comitato ristretto, che si è riunito dall’11 dicembre 2002 al 27 marzo 2003. Tale Comitato ha elaborato un testo unificato dei tre provvedimenti, anziché adottare – come frequentemente avviene – il disegno di legge governativo come testo base per il prosieguo dell’esame. Il testo unificato è successivamente approdato in Commissione, che lo ha esaminato, approvando taluni emendamenti e concludendone l’esame nella seduta dell’11 giugno 2003. La discussione del provvedimento in Assemblea – che ha visto l’approvazione di ulteriori emendamenti – si è rivelata altrettanto rapida, essendosi esaurita nelle sedute del 23 giugno 2003, n. 327 e del 3 luglio 2003, n. 334, con l’approvazione del testo unificato sostanzialmente all’unanimità, essendo stato espresso un solo voto contrario.
Il provvedimento è stato quindi trasmesso al Senato. In particolare, la 1° Commissione (Affari costituzionali) – cui era stato assegnato il testo unificato (A.S. 2386) – ha sostanzialmente confermato l’impianto delineato nell’altro ramo del Parlamento approvando un solo emendamento all’articolo 1. L’Assemblea del Senato ha, però, respinto tale modifica, facendo interamente proprio il testo trasmesso dalla Camera ed approvandolo con dichiarazioni di voto favorevole da parte di tutti i gruppi.
Si ricorda che la 1° Commissione del Senato ha dedicato tre sedute all’esame dell’A.S. 2386 (30 settembre 2003, n. 301, 2 ottobre 2003, n. 303 e 22 gennaio 2004, n. 361), mentre l’Assemblea due (18 gennaio 2005, n. 722 e 19 gennaio 2005, n. 723).
Sintesi del contenuto della legge n. 11 del 2005La legge n. 11 del 2005 è volta a modificare le procedure per la partecipazione dell’Italia al processo di formazione e di attuazione della normativa comunitaria previste dalla legge “La Pergola” (legge 9 marzo 1989, n. 86), che viene integralmente sostituita ed abrogata. Le innovazioni attengono principalmente ai seguenti profili: v la partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati alla cosiddetta fase “ascendente” della formazione del diritto comunitario; v l’introduzione della riserva di esame parlamentare sui progetti di atti comunitari, che il Governo può apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell’UE; v la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella cosiddetta fase “discendente”; v la procedimentalizzazione della partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell’Unione europea, anche in relazione alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione dalla L. cost. n. 3/2001. Il provvedimento intende rafforzare la partecipazione del nostro Paese al processo normativo comunitario, sia nella fase di formazione che in quella di attuazione. In merito alla fase ascendente, si ricorda – oltre alle novità già indicate – l’istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), nell’ambito del quale si concordano le linee politiche del Governo ai fini della formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea (articolo 2). L’articolo 15 della legge modifica parzialmente anche il contenuto della relazione annuale al Parlamento. La novità più significativa è contenuta nella lettera d): la relazione governativa deve soffermarsi sulle osservazioni e sugli atti d’indirizzo del Parlamento e (limitatamente alle osservazioni) dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali. Del pari innovativa, è la previsione di cui alla lettera e), in base alla quale il Governo deve fornire al Parlamento l’elenco delle decisioni comunitarie che il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare, indicandone i motivi. Le restanti previsioni ricalcano il disposto dell’art. 7 della legge n. 86. In relazione alla fase discendente, viene ampliato il contenuto proprio della legge comunitaria che, in base all’articolo 9 della legge n. 11 del 2005, risulta quindi il seguente: o disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi di attuazione degli atti comunitari (cfr. lett. a), comma 1, art. 3 l. n. 86); o disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione (cfr. lett. a-bis), comma 1, art. 3 l. n. 86); o disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, a: ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; decisioni-quadro e decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dall’articolo 34 del Trattato UE (cfr. per i primi lett. b), comma 1, art. 3 l. n. 86); o disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 (cfr. lett. c), comma 1, art. 3 l. n. 86); o disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea; o disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente; o disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; o disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma 3.
Inoltre, sempre in riferimento alla fase discendente, la nuova legge prevede: Ø che il tempestivo adeguamento del nostro ordinamento al diritto comunitario possa essere assicurato anche attraverso l’attribuzione al Presidente del Consiglio o al Ministro per le politiche comunitarie della facoltà di proporre al Consiglio dei ministri l’adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari al fine di dare attuazione ad atti normativi e sentenze degli organi comunitari, qualora la scadenza di essi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso. Ø la ridefinizione delle modalità di attuazione delle direttive in via regolamentare e amministrativa, circoscrivendo tale possibilità alle sole materie di potestà statale esclusiva (art. 11). I regolamenti sono adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e devono conformarsi a specifici principi individuati al comma 3, tenendo comunque conto delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione. Ø che le regioni (articolo 16), nelle materie di propria competenza, possano dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Ø la disciplina dei poteri sostitutivi statali (artt. 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 4), in modo analogo a quanto già contenuto all’art. 1, comma 5 (o 6), delle ultime leggi comunitarie. Infatti, si prevede che possono essere adottati atti normativi statali nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia di tali enti. In tale caso, gli atti normativi statali: si applicano esclusivamente nelle regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore una propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria; perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma; recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Si ricorda, infine, che l’articolo 21 della legge stabilisce che le disposizioni della stessa possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo espressamente, ovvero con l’esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, sospendere, derogare o abrogare. |
La legge 11/2005 ridisegna la disciplina della partecipazione del Parlamento, delle Regioni e province autonome, degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea (cosiddetta “fase ascendente”).
L’articolo 1 prevede espressamente tra le finalità della legge la disciplina del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea. Il ruolo di coordinamento nel processo di definizione della posizione italiana è affidato al Governo.
L’articolo 2 della legge 11/2005prevede l’istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), con il compito di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e adempiere ai compiti previsti dalla legge.
Il CIACE è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie. Ad esso partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente, istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie. Il comitato è coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato e di esso fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Qualora si trattino questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico è integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati. In tal caso il comitato tecnico, presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, è convocato presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
Il decreto legislativo n. 303 del 1999, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio, definisce attualmente il quadro delle competenze governative in tema di coordinamento nella fase ascendente. L’articolo 3 attribuisce al Presidente del Consiglio il compito di promuovere e coordinare “l’azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell’Italia all’Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea”. Il Presidente del Consiglio è inoltre responsabile per l’attuazione degli impegni assunti nell’ambito dell’Unione europea e, a tale fine, si avvale del Dipartimento per le politiche comunitarie anche per il coordinamento – nella fase di predisposizione della normativa comunitaria – delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine di definire la posizione da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 è stata individuata nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie la struttura generale della Presidenza di supporto all’area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni europee. Del Dipartimento, il Presidente del Consiglio si avvale per l’attività inerente all’attuazione degli impegni assunti nell’ambito dell’Unione europea e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero per gli affari esteri, in sede di Unione europea. Il Dipartimento, in particolare, cura e segue la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante il procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sull'attività dell'Unione europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.
L’organizzazione interna del Dipartimento è stata definita con il decreto ministeriale 10 febbraio 2004secondo un modello strutturato su quattro uffici e suddiviso in tredici servizi che si occupano di aree tematiche.
La legge 11/2005 rafforza, rispetto alla “legge La Pergola”, il ruolo del Parlamento nella fase ascendente prevedendo:
Ø obblighi di trasmissione da parte del Governo alle Camere di atti e progetti di atti dell’Unione europea;
Ø obblighi d’informazione da parte del Governo nei confronti delle Camere in relazione all’attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell’UE, a titolo sia preventivo, sia consuntivo;
Ø istituzione della riserva d’esame parlamentare sui progetti di atti comunitari e dell’Unione europea.
L'articolo 3 della legge 11/2005 – riprendendo disposizioni già previste dalla legge “La Pergola” – reca la disciplina relativa alla comunicazione di progetti di atti normativi alle Camere. In particolare, il comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie comunichino alle Camere, per l’assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti:
Ø i progetti di atti comunitari e dell’Unione europea all'esame dei competenti organi ed istituzioni della Comunità europea e le loro eventuali modifiche.
Il riferimento delle disposizioni della legge 11/2005 agli “atti e progetti di atti comunitari e dell’Unione europea” implica che rientrano nel campo di applicazione della legge le attività relative alla predisposizione non solo degli atti propriamente comunitari (I° pilastro), ma anche degli atti adottati nell’ambito delle disposizioni contenute nel Trattato sull’Unione europea relative politica estera e di sicurezza comune (II° pilastro) ed alla cooperazione di polizia e giudiziaria nel settore penale (III° pilastro).
Ø gli atti "preordinati alla formulazione degli stessi". In questa categoria devono ritenersi compresi gli atti a carattere conoscitivo, consultivo e di indirizzo, ai quali fanno ampiamente ricorso le istituzioni dell’Unione europea (in particolare, l’articolo 3, comma 2 fa riferimento a comunicazioni, libri bianchi e libri verdi della Commissione europea).
L’articolo dispone che gli atti siano trasmessi alle Camere, per l’assegnazione ai competenti organi parlamentari, contestualmente alla loro ricezione da parte del Governo, e che sia indicata la data presumibile in cui verranno discussi o adottati dagli organi comunitari.
Ad integrazione di tali obblighi, l’articolo 3, comma 3, dispone che il Dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri alle Camere un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti trasmessi curandone il costante aggiornamento. L’articolo 19 della legge 11/2005 prevede espressamente che per l’adempimento degli obblighi di trasmissione ed informazione il Governo possa avvalersi di strumenti informatici.
Gli organi parlamentari competenti potranno formulare osservazioni ed adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo su tutti gli atti trasmessi. A tale fine gli organi parlamentari possono richiedere al Governo una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell’impatto sull’ordinamento, sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese.
Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 ed attualmente sottoposto a procedura di ratifica presso gli Stati membri, ha modificato il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali[1], prevedendo in particolare: |
Ø la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali da parte della Commissione europea, contestualmente alla trasmissione al Parlamento europeo ed al Consiglio dei ministri dell’Unione europea: |
· dei documenti di consultazione della Commissione; |
· di tutte le proposte legislative, nonché delle loro modifiche nel corso del procedimento[2]; |
· del programma legislativo annuale, della strategia politica annuale e degli altri strumenti di programmazione della Commissione; |
· della relazione annuale della Commissione sull’applicazione dei principi fondamentali in tema di delimitazione delle competenze; |
· della relazione annuale della Corte dei conti; |
Ø la comunicazione diretta ai Parlamenti nazionali degli ordini del giorno e dei risultati dei lavori del Consiglio – compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi europei - nello stesso momento in cui sono comunicati ai Governi degli Stati membri. |
Il nuovo Protocollo conferma, inoltre, la previsione per cui tra la data in cui si mette a disposizione dei Parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo europeo e la data in cui questo è iscritto all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione debba intercorrere un periodo di sei settimane. Nel corso delle sei settimane, salvo casi di motivata urgenza non può essere constatato alcun accordo a livello di Consiglio sul progetto di atto legislativo europeo. Il Protocollo dispone inoltre che tra l’iscrizione del progetto di atto all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l’adozione di una posizione debbano trascorrere dieci giorni. |
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La legge 11/2005, rafforzando le disposizioni già presenti nella legge “La Pergola”, prevede obblighi d’informazione al Governo, in relazione alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea.
In particolare il Governo è tenuto a:
in via preventiva (art. 3, commi 4 e 5)
Ø informare tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea;
Ø riferire alle Camere, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, illustrando la posizione che intende assumere;
Ø riferire, su espressa richiesta dei competenti organi parlamentari, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea.
in via consuntiva (art. 3, comma 6)
Ø riferire semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario;
Ø informare i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
Occorre, inoltre, ricordare che il Governo nella relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno (vedi paragrafo successivo) deve dare conto in modo distinto non solo dell’attività svolta, ma anche degli orientamenti che intende assumere per l’anno in corso.
L’articolo 15 - riprendendo una disposizione già contenuta nella legge “La Pergola” (art. 7) - prevede che il Governo presenti entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, nella quale siano chiaramente distinti la parte a consuntivo, contenente i resoconti delle attività svolte, da quella a preventivo, relativa agli orientamenti che il Governo intende assumere per l’anno in corso.
La legge 11/2005 introduce due novità per quanta riguarda il contenuto della relazione.
Tali modifiche hanno lo scopo di soddisfare l’esigenza di “creare procedure che consentano l’analisi e l’approvazione della Relazione sulla partecipazione dell’Italia alla Unione europea in tempi certi e brevi e di riservare una sempre maggiore attenzione alle risoluzioni adottate dal Parlamento, così da rendere possibile il confronto tra intendimenti ed indirizzi, da un lato, e dei risultati conseguiti, dall’altro”, come si legge nella relazione al testo unificato della riforma della legge La Pergola, proposto dalla XIV Commissione all’Aula della Camera dei Deputati, ed in alcuni atti d’indirizzo parlamentare approvati nel recente passato, in occasione dell’esame della relazione sulla partecipazione dell’Italia all’UE.
Infatti, tra i temi della relazione sono stati inseriti:
Ø i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l’indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;
Ø l’elenco e i motivi delle eventuali impugnazioni di decisioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea o della Commissione europea destinate alla Repubblica italiana.
La prima disposizione, in particolare, è volta a fornire uno strumento informativo e di controllo sulla rispondenza dell’attività del Governo in sede comunitaria agli indirizzi formulati dalle Camere e dalle regioni e province autonome.
Gli altri temi sui quali incentrare la relazione annuale sono:
Ø gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell’Unione europea; alle questioni istituzionali; alle relazioni esterne dell’Unione europea; alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione;
Ø la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario con l’esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell’emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
Ø l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l’Italia
L’articolo 4 della legge 11/2005 introduce un istituto nuovo nell’ordinamento italiano: la riserva di esame parlamentare dei progetti di atti comunitari e dell’Unione europea.
Questo istituto è ampiamente consolidato nelle procedure di ordinamenti di altri Stati membri (in particolare Danimarca, Finlandia e Regno Unito), nei quali ha consentito lo sviluppo delle capacità dei Parlamenti nazionali di esaminare i progetti di atti dell’Unione europea in tempo utile per orientare l’attività del rispettivo Governo in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea.
La legge prevede che la riserva parlamentare sia attivata su iniziativa di una delle Camere o su iniziativa del Governo, e che essa si possa applicare ad ogni progetto di atto su cui vige obbligo di trasmissione alle Camere da parte del Governo, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 della legge 11/2005 (compresi quindi i documenti di consultazione quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni della Commissione).
In particolare, l’articolo 4 disciplina la riserva d’esame parlamentare prevedendo che, qualora le Camere abbiano iniziato l’esame di progetti di atti comunitari e dell’Unione europea (compresi gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, come comunicazioni, libri bianchi e libri verdi della Commissione europea) trasmessi dal Governo, questo possa procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti soltanto a conclusione dell’esame parlamentare, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea la riserva d’esame parlamentare.
In casi di particolare importanza di progetti o atti all’esame del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, il Governo può apporre (di propria iniziativa) in sede di Consiglio una riserva d’esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso, inviando alle Camere il testo sottoposto a decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
In entrambi i casi, decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione alle Camere dell’apposizione della riserva d’esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell’Unione europea, anche in mancanza della pronuncia parlamentare.
Il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegati al Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa prevedono la possibilità per ciascun Parlamento nazionale (o Camera) di sollevare obiezioni, entro un termine di sei settimane dalla data di trasmissione di un progetto, sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (cosiddetto early warning o allerta precoce) in relazione alle proposte legislative. |
In particolare il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità configura la seguente procedura: |
Ø l’obiezione assume la forma di un parere motivato da inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nel quale sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che la proposta in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà; |
Ø qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell’insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali il progetto deve essere riesaminato. A tal fine ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale; in un sistema parlamentare nazionale bicamerale ciascuna delle due Camere dispone di un voto. Ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera può consultare all’occorrenza i Parlamenti regionali con poteri legislativi; |
Ø la soglia per l’obbligo di riesame è abbassata a un quarto, nel caso di proposte della Commissione o di una iniziativa di un gruppo di Stati membri che si riferiscono allo spazio di libertà sicurezza e giustizia; |
Ø al termine del riesame il progetto in questione può essere – con una decisione motivata - mantenuto, modificato o ritirato. |
Il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità prevede inoltre la facoltà per ciascun Parlamento nazionale (o Camera) di presentare – attraverso la trasmissione effettuata dai relativi Stati membri - un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà. |
La legge 11/2005 prevede la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea - in relazione alle materie di loro competenza - con modalità simili a quelle previste per il Parlamento e, in particolare, per quanto riguarda: la trasmissione di atti e progetti di atti; la possibilità di chiedere al Governo di apporre una riserva d’esame presso il Consiglio dei ministri dell’Unione europea; gli obblighi posti a carico del Governo di riferire in via preventiva e in via consuntiva sull’attività del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo.
L’art. 117, quinto comma della Costituzione dispone che le Regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipino alle decisioni dirette alla formazione di atti normativi comunitari. L’art. 5 della legge 131/2003, in attuazione di tale articolo della Costituzione, ha previsto che le Regioni e le Province autonome concorrano direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità che garantiscano comunque l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. A tal fine, nelle delegazioni del Governo è prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Capo delegazione, nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma. Al riguardo, si ricorda che l’art. 2 dello schema di accordo generale di cooperazione Stato/regioni per la partecipazione delle regioni alla formazione degli atti comunitari – adottato in base al disposto dell’art. 5 della l. n. 131 – stabilisce che tale rappresentante sia il Presidente della regione.
L’articolo 5, comma 1, della legge 11/2005 prevede la trasmissione da parte del Governo dei progetti di atti comunitari e dell’Unione europea e gli atti preordinati alla formulazione degli stessi (si tratta della identica tipologia di atti per i quali è previsto obbligo di trasmissione alle Camere) alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell’inoltro alle Giunte ed ai Consigli regionali e delle province autonome.
La trasmissione, a carico del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, deve essere contestuale alla loro ricezione da parte del Governo e deve essere accompagnata dalla data presunta della loro discussione o adozione.
L’articolo 5, comma 2, prevede che il Dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri alle regioni e alle province autonome un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di loro competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
L’articolo 5, comma 3, dispone che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti, possono trasmettere osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana.
La trasmissione di tali osservazioni al Governo (nella figura del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie) è operata per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome o della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
L’articolo 5, comma 6, in ogni caso specifica che qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
L’articolo 5, comma 4, prevede che - nel caso in cui un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta - il Governo convochi la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell’intesa[3] entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell’intesa.
L’articolo 5, comma 5, prevede che, nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e su richiesta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo ponga una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla comunicazione della apposizione della riserva d’esame, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari anche in mancanza della pronuncia della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L’articolo 5, comma 7, prevede che nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, il Dipartimento per le politiche comunitarie convochi i rappresentanti delle regioni e delle province autonome[4], ai singoli tavoli di coordinamento nazionali, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
L’articolo 5, comma 9, dispone che il Governo informi tempestivamente le regioni e le province autonome - per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome - delle proposte e delle materie di loro competenza che risultino inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 8, il Governo è tenuto a riferire alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno del Consiglio europeo, prima del suo svolgimento ed illustrando la posizione che intende assumere. Su richiesta della Conferenza, il Governo riferisce inoltre sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
L’articolo 5, comma 11, prevede infine che il Governo informi - per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano - le regioni e le province autonome delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
L’articolo 6, comma 1, prevede la trasmissione alla Conferenza Stato, città e autonomie locali ed alle associazioni rappresentative degli enti locali dei progetti di atti comunitari e dell’Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi, qualorariguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali.
L’onere della trasmissione è posto a carico del Dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali.
L’articolo 6, comma 1, prevede che, su tutti i progetti e gli atti di loro interesse, le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Governo e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all’esame della Conferenza stessa.
Il comma 3 dispone poi che il Governo possa comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari, qualora le osservazioni degli enti locali non gli siano pervenute entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria.
L’articolo 6, comma 2, prevede la partecipazione di esperti designati dagli enti locali alle riunioni dei tavoli di coordinamento nazionale per le materie che investono le competenze degli enti locali.
L’articolo 7, comma 1, prevede la trasmissione al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) dei progetti di atti comunitari e dell’Unione europea riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, istituendo a tale fine uno o più comitati per l’esame degli atti comunitari.
Il comma 2 prevede che, al fine di assicurare un ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, possano essere organizzate, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possano essere invitati anche associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e di ogni altro soggetto interessato.
La legge n. 11 del 2005 reca rilevanti novità anche per quanto riguarda la c.d. fase discendete, relativa all’attuazione degli obblighi comunitari nel nostro ordinamento.
Innanzi tutto, si ricorda che l’articolo 1 afferma, tra l’altro, che la legge è volta a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. In particolare, la norma chiarisce che tali obblighi derivano:
Ø dall’emanazione di ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
Ø dall’accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell’ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell’ordinamento comunitario;
Ø dall’emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Si segnala, quindi, che le innovazioni più significative, relative alla fase discendente, consistono essenzialmente in:
- ampliamento del contenuto proprio della legge comunitaria;
- ridefinizione del recepimento delle direttive attraverso la via regolamentare ed amministrativa;
- disciplina delle modalità di recepimento del diritto comunitario anche al di fuori della legge comunitaria;
- definizione dei rapporti tra fonti statali e regionali di attuazione del diritto comunitario, in linea con la riforma del Titolo V della Costituzione.
Per il resto, il provvedimento conferma sostanzialmente l’impianto della legge “La Pergola”, alcune disposizioni della quale sono confluite nella nuova disciplina legislativa.
Nella presente sezione del dossier, si esaminerà quindi la legge comunitaria, soffermandosi sugli aspetti relativi all’attuazione del diritto comunitario in via di delega legislativa, in via regolamentare ed amministrativa. Successivamente, si analizzeranno le misure urgenti di attuazione nonché l’attuazione regionale, dedicando particolare attenzione alla disciplina dei poteri statali sostitutivi. Infine, si esamineranno le questioni legate alle decisioni comunitarie.
La legge comunitaria annuale è uno strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario. Tale specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria è stata introdotta dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (legge “La Pergola"), ora integralmente abrogata e sostituita dalla legge n. 11 del 2005. Alla legge comunitaria annuale, la nuova disciplina dedica gli articoli 8 e 9, il primo dei quali afferma solennemente che lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, sono tenuti a dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
In particolare, l’articolo 8 definisce la procedura preparatoria alla predisposizione del disegno di legge comunitaria. Infatti, la norma prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie informino tempestivamente le Camere e le regioni e province autonome sugli atti normativi e di indirizzo emanati dalla Unione europea e dalle Comunità europee[5] (comma 2). A questo punto si apre una verifica sullo stato di conformità dell’ordinamento interno a quello comunitario, che coinvolge sia le amministrazioni statali interessate, sia quelle regionali (e delle province autonome) per le materie di propria competenza (comma 3). In particolare:
· per quanto riguarda lo Stato, il Presidente del Consiglio ovvero il Ministro per le politiche comunitarie verificano, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, la conformità sia dell’ordinamento interno sia degli indirizzi politici del Governo, trasmettendo le risultanze di tale controllo, con cadenza almeno quadrimestrale, agli organi parlamentari competenti nonché alla Conferenza Stato-Regioni e a quella dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, che possono formulare ogni opportuna osservazione. Il Governo indica, inoltre, le eventuali misure necessarie per l’adeguamento;
· per quanto riguarda le regioni e le province autonome, esse - verificato lo stato di conformità dei rispettivi ordinamenti - trasmettono le risultanze del controllo alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie, indicando anche le misure da intraprendere.
Al riguardo, si ricorda che la legge n. 86 del 1989, all’art. 2, comma 1, prevedeva esclusivamente il coinvolgimento parlamentare.
In base alla verifica compiuta, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie presentano il disegno di legge comunitaria annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, confermando in tal modo quanto già previsto dalla legge “La Pergola” (comma 4). La sola novità da segnalare riguarda il fatto che la legge n. 86 attribuiva l’iniziativa al solo Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie.
L’articolo 8, comma 5, ha, inoltre, ampliato il contenuto della relazione governativa di accompagnamento del ddl comunitaria, prevedendo che essa fornisca anche l’elenco delle direttive attuate con regolamento (lett. d). Inoltre, viene formulata in termini maggiormente precisi la necessità di indicare altresì i provvedimenti regionali attuativi di direttive UE (lett. e), riprendendo per il resto i contenuti della relazione prevista dall’articolo 2 della legge “La Pergola”[6]. Pertanto, in base al nuovo disposto normativo, la relazione dovrà indicare:
a) i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.
b) l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Si ricorda altresì che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 10, comma 3-quater, del Testo unico sulla promulgazione delle leggi (DPR n. 1092/1985), introdotto dall’art. 4 della legge comunitaria 1999, non è stato rispettato, in sede di pubblicazione delle leggi comunitarie del 2000, del 2001, del 2002, del 2003 e del 2004, l’obbligo di riportare a titolo informativo nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale, l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Tale obbligo era invece stato rispettato in sede di pubblicazione della legge comunitaria per il 1999.
c) l’indicazione dell’eventuale omissione dell’inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa.
d) l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 11/2005, nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d’attuazione già adottati.
e) l’elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie. Più precisamente, la disposizione prevede che relazione fornisca “l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome”.
Come già segnalato, i profili di cui alle lettere a), b) e c) sono pressoché identici, nella forma e nella sostanza, a quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2, comma 3, della legge La Pergola.
Il contenuto proprio della legge comunitaria è, invece, disciplinato dall’articolo 9 della legge n. 11 del 2005, che come già evidenziato sopra ha ampliato gli elementi indicati dalla legge “La Pergola”. Nell’ambito del ddl comunitaria, pertanto, dovranno essere inserite:
· disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi di attuazione degli atti comunitari (cfr. lett. a), comma 1, art. 3 l. n. 86);
· disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione (cfr. lett. a-bis), comma 1, art. 3 l. n. 86);
· disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, a: ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione (cfr. lett. b), comma 1, art. 3 l. n. 86); decisioni-quadro e decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dall’articolo 34 del Trattato UE (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina);
le direttive da attuare con delega generalmente sono riportate in due distinti allegati – allegato A e allegato B – il secondo dei quali contiene le direttive per le quali si richiede che lo schema di decreto legislativo di attuazione venga sottoposto al parere del Parlamento;
· disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 (cfr. lett. c), comma 1, art. 3 l. n. 86);
le direttive da recepire con regolamento erano in passato contenute nell’allegato C;
· disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea (si tratta di una novità introdotta dalla nuova legge);
· disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina);
· disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome (si tratta di una innovazione introdotta dalla nuova legge);
· disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma 3 (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina).
Si ricorda, invece, che secondo l’articolo 3 della legge n. 86/1989 la legge comunitaria conteneva:
· Disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti, in contrasto con gli obblighi comunitari, finalizzate a dare attuazione diretta alle direttive comunitarie;
· Disposizioni di delega legislativa al Governo occorrenti per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti normativi del Consiglio o della Commissione dell’UE;
· Autorizzazione al Governo all’attuazione delle direttive o delle raccomandazioni (CECA) in via regolamentare.;
· Disposizioni modificative o abrogative anche di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, qualora esse formino oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia.
Il comma 2 prevede che, laddove ai fini dell’attuazione delle disposizioni comunitarie gli uffici pubblici siano chiamati a prestazioni e controlli, i relativi oneri debbano essere addossati ai soggetti interessati, in quanto ciò non risulti in contrasto con la stessa disciplina comunitaria.
La traslazione degli oneri sui soggetti interessati deve avvenire sulla base di tariffe:
- pre-determinate sulla base del costo effettivo del servizio;
- pubbliche.
Si tratta di una disposizione, tesa ad evitare aggravi delle finanze pubbliche, che riprende formule già utilizzate dal legislatore nell’ambito delle ultime leggi comunitarie annuali.
Può citarsi, al riguardo, l’articolo 4 della legge comunitaria per il 2004 (legge 27/4/2005, n. 62), che riprende a sua volta il disposto dell’articolo 4 delle precedenti leggi comunitarie.
La tipica modalità di recepimento del diritto comunitario rimane dunque quella che passa attraverso la delega legislativa. Il modello di legge comunitaria, che si è andato delineando negli anni, individua – come è noto – il conferimento di una delega generale al Governo, con la fissazione di principi e criteri direttivi generali, che vanno ad affiancarsi a quelli specifici eventualmente previsti per le singole direttive. In particolare, le direttive da recepire attraverso questa modalità sono inserite in due distinti allegati (A e B), a seconda che sugli schemi di decreto legislativo ad esse relativi non sia necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari o sia invece necessario.
Si ricorda che una delle proposte di legge di iniziativa parlamentare alla base del testo unificato di riforma della legge La Pergola, elaborato dalla XIV Commissione della Camera (proposta di legge Bova ed altri A.C. 3310), mirava, invece, a restringere il campo del ricorso alle deleghe, limitandole ai soli casi di scelte tecniche di notevole complessità, con la necessità di indicare espressamente i principi e criteri specifici per ogni singolo atto.
Sotto questo profilo, pertanto non risulta che la nuova legge abbia introdotto novità significative. Il mutamento rilevante non riguarda quindi la modalità di recepimento, ma i contenuti che essa può assumere. Si ricorda, infatti, che la lettera c) del comma 1 dell’art. 9 prevede la possibilità di recepire attraverso lo strumento della delega le decisioni-quadro e decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dall’articolo 34 del Trattato UE.
Si ricorda che le decisioni-quadro sono le decisioni adottate dal Consiglio in materia di cooperazione giudiziaria nel campo penale per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri: queste sono vincolanti per gli Stati membri circa il risultato da ottenere, salva la libertà degli Stati membri di deciderne le forme e i mezzi, ma non hanno efficacia diretta. Circa le altre decisioni adottate dal Consiglio l’art. 34 si riferisce alle altre decisioni in materia di cooperazione giudiziaria nel campo penale che non siano di ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri. Anch’esse sono vincolanti e non hanno efficacia diretta.
La possibilità di procedere al recepimento degli atti comunitari anche attraverso i regolamenti governativi era già prevista dalla legge n. 86 del 1989. Peraltro, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, sono emersi alcuni problemi applicativi, soprattutto in relazione all’art. 117, VI comma, che limita alle materie di potestà legislativa statale esclusiva l’ambito di intervento dei regolamenti. Nelle leggi comunitarie successive alla riforma – in particolare, a partire dalla legge n. 39 del 2002 – non è stata pertanto più utilizzata tale modalità di recepimento.
La legge in esame interviene quindi per adeguare al nuovo dettato costituzionale le modalità di attuazione delle direttive in via regolamentare.
Innanzi tutto, l’art. 11 stabilisce che l’attuazione in via regolamentare possa avvenire solo nelle materie di competenza statale esclusiva. In secondo luogo, la norma prevede una differente disciplina a seconda che l’attuazione venga effettuata attraverso:
· regolamenti governativi (commi 1-4);
· regolamenti ministeriali o interministeriali (comma 5).
Si ricorda che l’art. 4 della legge “La Pergola” prevedeva un'unica tipologia di intervento regolamentare nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, da adottare ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
In merito alla prima tipologia, l’art. 11 pone dei requisiti stringenti, in quanto tali regolamenti possono essere adottati solo nelle materie:
- già disciplinate con legge;
- non coperte da riserva assoluta di legge.
In secondo luogo, si stabilisce che i regolamenti siano adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia di concerto con gli altri ministri interessati.
Si ricorda che l’art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.”
Sugli schemi dei regolamenti devono essere acquisiti determinati pareri e in particolare:
- sempre il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi nei 45 giorni successivi alla richiesta.
- il parere dei competenti organi parlamentari solo ove la legge comunitaria disponga in tal senso: in questo caso gli schemi dei regolamenti vengono trasmessi unitamente ad apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato. Il parere parlamentare deve essere espresso nel termine di quaranta giorni dall’assegnazione.
Per quanto attiene all’esame parlamentare degli schemi di atti normativi trasmessi dal Governo, si ricorda che il regolamento della Camera, a seguito delle modifiche apportate nel luglio del 1999, ha previsto la possibilità per le Commissioni di applicare all’esame di tali atti, in quanto compatibili, le disposizioni relative all’esame in sede referente dei progetti di legge, prevedendo altresì la possibilità di trasmetterli al Comitato per la legislazione (art. 96-ter).
Il decorso dei termini legittima il Governo ad adottare i regolamenti anche in mancanza dei citati pareri.
Anche l’articolo 4 della legge “La Pergola” subordinava l’espressione del parere parlamentare all’espressa previsione nell’ambito della legge comunitaria, ponendo il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, decorso il quale i decreti potevano essere comunque adottati.
Si ricorda che la procedura appena descritta può essere utilizzata anche per recepire (ovviamente con fonte di rango regolamentare) le modifiche delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell’articolo in esame, se così dispone la legge comunitaria (art. 12).
Analoga previsione era già contenuta nell’art. 5 della legge n. 86 del 1989.
I regolamenti in esame devono conformarsi a principi generali individuati al comma 3, nel rispetto dei principi e delle disposizioni posti dalle direttive da attuare, e tenendo comunque conto delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.
In particolare, le norme generali consistono in:
- individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
- fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59[7], e successive modificazioni (a tale proposito si segnala che i termini e le procedure cui riferirsi sono ora contenute nel comma 4, anziché nel comma 5 dell’art. 20 della legge n. 59/1997, a seguito della sostituzione dell’art. 20 stesso ad opera dell’art. 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
Si osserva come la tipologia regolamentare delineata dalla legge in esame si discosti parzialmente dal modello definito dalla legge n. 400 del 1988. Infatti, pur richiamando la procedura di adozione dei regolamenti prevista dalla legge n. 400, l’articolo 11 aggiunge l’ulteriore requisito del rispetto delle norme generali da esso poste da parte degli emanandi regolamenti governativi. In tal modo, si mira a guidare il futuro intervento del Governo ponendo dei principi generali, sulla falsariga di quanto avviene per la delega legislativa. Tale impostazione riflette la più generale tendenza emersa in materia di regolamenti di delegificazione, secondo la quale le relative disposizioni di autorizzazione anziché individuare le norme generali regolatrici della materia e le norme, che si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, pongono dei principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo ai fini della predisposizione dei regolamenti. La disciplina posta dalla norma in esame – richiedendo sia il rispetto dell’art. 17 della legge n. 400, sia delle norme generali espressamente individuate – sembra pertanto rappresentare un ibrido tra il modello tradizionale, delineato dall’articolo 17 della legge n. 400, e quello affermatosi nella legislazione successiva.
Si ricorda brevemente che sulla questione è intervenuto anche il Comitato per la legislazione, che ha segnalato l'inosservanza delle prescrizioni legislative vigenti, formulando nei suoi pareri condizioni che richiamano al rispetto dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 e richiedono a tal fine l'integrazione delle norme, che dispongono la delegificazione (sulla questione, si veda, ad esempio, il secondo Rapporto sull'attività svolta dal Comitato per la legislazione del 25 luglio 2003, par. 3.3). Inoltre, nel parere del 28 maggio 2003, riferito al testo unificato della riforma della legge La Pergola, aveva evidenziato come la norma in esame andasse configurando una forma di delegificazione peculiare, rispetto a quella disciplinata dall’art. 17, comma 2, l. n. 400 del 1988.
In merito alla seconda tipologia, il comma 5 dell’art. 11 pone ulteriori requisiti, in quanto i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché gli atti amministrativi generali possono intervenire nelle materie:
- non disciplinate dalla legge;
- non disciplinate dai regolamenti governativi;
- non coperte da riserva di legge.
I regolamenti in esame sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
Si ricorda che quest’ultima norma prevede che: “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione”.
Nelle stesse materie, la disciplina di attuazione può essere posta anche a mezzo di atto amministrativo generale adottato dal Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati.
Si ricorda che la possibilità di attuazione in via amministrativa delle direttive comunitarie è stata introdotta dall’articolo 11 della L. 16 aprile 1987, n. 183, cosiddetta “legge Fabbri”. In particolare l'art. 11 della legge n. 183/1987, prevedeva che il Governo o le regioni potessero dare attuazione alle raccomandazioni o alle direttive comunitarie mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali, di competenza dei rispettivi organi, e con i procedimenti previsti per gli stessi, a condizione che la disciplina comunitaria non riguardasse materie già disciplinate con legge o coperte da riserva di legge. Inoltre, l’art. 4, comma 7, della legge “La Pergola” faceva salve le disposizioni di legge che consentivano, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. Si ricorda che l’art. 11 della legge Fabbri, oltre all’intera legge n. 86 del 1989, sono stati abrogati dall’art. 22 della legge n. 11 del 2005.
In ogni caso, in relazione ad entrambe le tipologie di regolamenti, è sempre necessario l’intervento della legge comunitaria (o di altra legge)[8]:
· laddove le direttive lascino spazio alla discrezionalità del legislatore nazionale quanto alle modalità della attuazione, per l’individuazione di principi e criteri direttivi;
· per l’adozione delle disposizioni atte a prevedere sanzioni penali od amministrative, nonché quelle necessarie per individuare le autorità pubbliche alle quali affidare le funzioni amministrative attinenti all’applicazione della nuova disciplina;
· ove l’attuazione delle direttive comporti l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
· ove l’attuazione delle direttive comporti la previsione di nuove spese o minori entrate.
Si osserva che la formulazione della norma è del tutto analoga a quella dell’articolo 4, commi 3 e 6, della legge n. 86 del 1989.
Si segnala, infine, che il comma 8 dell’art. 11 prevede che i regolamenti possono essere utilizzati anche per porre rimedio all’eventuale inerzia delle regioni nell’attuazione del diritto CE, disciplinando l’esercizio di poteri sostitutivi statali, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione (sulla disciplina dei poteri sostitutivi si veda infra la relativa scheda).
Il provvedimento in esame prevede anche la possibilità di procedere ad un’attuazione per così dire semplificata. Si tratta essenzialmente dell’ipotesi degli adeguamenti tecnici, disciplinata dall’art. 13.
La norma in esame, analogamente all’art. 20 della legge n. 183 del 1987, prevede che il Governo, nelle materie di legislazione esclusiva, dia attuazione in via amministrativa alle norme comunitarie non autonomamente applicabili che modifichino caratteristiche di ordine tecnico e modalità esecutive di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale. L’attuazione avviene, per quanto riguarda lo Stato, con decreto del Ministro competente ed è previsto altresì l’obbligo di comunicazione dell’adozione di tali atti al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (comma 1).
Si ricorda che norme specifiche per gli adeguamenti tecnici erano state introdotte dalla legge “Fabbri”, il cui art. 20 stabiliva che le direttive modificative di modalità esecutive e di caratteristiche tecniche di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale venissero attuate mediante adozione di appositi decreti da parte dei Ministri interessati, che ne davano immediata comunicazione al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro per gli affari esteri ed al Parlamento. L’art. 20 della legge n. 183 è stato abrogato dall’art. 22 della legge n. 15.
Si segnala che, laddove l’originario recepimento della direttiva poi modificata sia avvenuto con fonte primaria, potrebbe risultare problematico intervenire in via amministrativa.
Circa l’attuazione da parte delle regioni è previsto un potere sostitutivo dello Stato nel caso di inerzia di queste, con modalità analoghe a quelle previste per la mancata attuazione delle ordinarie direttive (comma 2).
Si rammenta che, in passato[9], la Corte costituzionale ha ritenuto che l’attuazione delle direttive comunitarie attraverso atti amministrativi “non appare in sé illegittima, comportando ovviamente il necessario rispetto nei casi concreti di tutte le regole che disciplinano tanto la distribuzione del potere normativo tra gli organi dello Stato e gli organi del Governo, quanto i presupposti e i limiti materiali del potere statale rispetto alle competenze regionali e provinciali, e non precludendo comunque l’esercizio, anche successivo, da parte delle regioni e delle province autonome degli ordinari poteri che loro spettano nell’attuazione del diritto comunitario“.
Infine, si segnala che la fattispecie in esame sembra comprendere una tipologia ampia di atti amministrativi i quali, ove abbiano natura di regolamento ministeriale, dovrebbero essere sottoposti al previo parere del Consiglio di Stato, secondo quanto previsto in generale per i regolamenti governativi e ministeriali dall'art. 17, comma 4, della L. n. 400/1988. Il D.Lgs n. 281/1997 dispone poi (articolo 5, comma 2) che, su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, la Conferenza Stato-regioni esprima parere sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.
L’articolo 10 definisce gli strumenti giuridici, diversi dalla legge comunitaria annuale, con i quali è possibile ottemperare agli obblighi comunitari di adeguamento del nostro ordinamento, siano essi relativi ad atti normativi da recepire, che conseguenti a sentenze di organi giurisdizionali delle Comunità o dell’Unione europea.
La condizione per poter usufruire di questo canale ulteriore rispetto allo strumento tradizionale della legge comunitaria annuale è che il termine di adempimento degli obblighi comunitari in questione scada anteriormente alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso.
A tale proposito si rileva che, essendo il 31 gennaio il termine entro il quale il Governo deve presentare al Parlamento la legge comunitaria annuale e visti i tempi parlamentari di esame del disegno di legge stesso, che negli ultimi anni hanno raramente visto l’approvazione finale della legge entro l’anno di riferimento, di fatto tale condizione non sembra essere particolarmente vincolante. Infatti dal 1998 al 2004, solo una legge comunitaria (quella del 2003) è entrata in vigore entro il rispettivo anno di riferimento.
Si ricorda infatti che solo a partire dalla legge comunitaria per il 1999, approvata il 21 dicembre 1999 ed entrata in vigore nel 2000, si è delineata la tendenza ad approvare la legge nel termine dell’anno di riferimento, tendenza confermata per la legge comunitaria 2000, approvata il 29 dicembre 2000 ma entrata in vigore nel 2001. Nella XIV legislatura viceversa, solo la legge comunitaria 2003 è stata approvata ed è entrata in vigore entro l’anno di riferimento (legge 31 ottobre 2003, n. 306), mentre le successive leggi comunitarie non sono mai né state approvate né entrate in vigore nell’anno di riferimento. Infatti la legge comunitaria 2001 è stata approvata nel 2002 (legge 1 marzo 2002, n. 39) e la legge comunitaria 2002 è stata approvata nel 2003 (legge 3 febbraio 2003, n. 14). Anche la legge comunitaria 2004 è stata approvata nel 2005: si tratta infatti della legge 18 aprile 2005, n. 62 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2005 e che entrerà in vigore il 12 maggio 2005).
Per quanto riguarda la tipologia di atti che possono essere usati al di fuori della legge comunitaria annuale per ottemperare ai suddetti obblighi comunitari, l’articolo 10 prevede che siano provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri, anche urgenti.
Al riguardo, si segnala che la genericità della formulazione pone dei problemi in ordine all’esatta individuazione del tipo di atti che il Governo può adottare in base alla norma in esame. In primo luogo, dall’espressione letterale della disposizione si evince che non si tratta necessariamente di provvedimenti urgenti ma anche di atti ordinari. Rimane peraltro incerta, attesa la genericità del termine “provvedimento”, la natura degli atti adottabili, risultando dubbio se essi possano essere anche normativi oltre che amministrativi. Inoltre, nel caso in cui si ritenessero ammissibili atti normativi, non appare chiaro se possa trattarsi di fonti di rango primario ovvero esclusivamente secondario. In realtà, il termine “provvedimento” lascerebbe pensare più ad atti di tipo amministrativo, mentre la procedura di adozione delineata dall’articolo 10 sembra attagliarsi più agli atti normativi. In linea generale, comunque si evidenzia che il tipo di atto che in questi casi può essere adottato dipende anche dalla fonte che disciplina la materia sulla quale i provvedimenti comunitari da attuare incidono. Infatti, nel caso in cui dovesse trattarsi di ambiti regolati con legge non sarebbe possibile intervenire con fonti regolamentari o amministrative e viceversa. In ogni caso, per quanto riguarda le fonti primarie adottabili dal Governo, si ricorda che i decreti legislativi possono essere emanati solo previa delegazione delle Camere, mentre per i decreti legge è comunque necessaria la ricorrenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza e, a tal fine, non sembra peraltro sufficiente l’imminenza della scadenza del termine di recepimento della direttiva.
Per quanto riguarda la procedura per l’adozione di tali provvedimenti, l’articolo 10, comma 1 prevede che sia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie a proporne al Consiglio dei ministri l’adozione. Il successivo comma 2 impone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per i rapporti con il Parlamento di assumere le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare degli atti adottati ai sensi del comma 1. La norma sembra prefigurare l’attivazione di corsie parlamentari preferenziali per una celere approvazione dei provvedimenti di attuazione.
Qualora gli “obblighi di adeguamento” tocchino materie rientranti nella competenza legislativa o amministrativa delle regioni e province autonome, il comma 3 prevede una procedura particolare.
Questi i passaggi procedurali:
· il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti titolari del potere-dovere di provvedere, assegnando un termine per l’adempimento;
· ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, al fine di concordare le iniziative da assumere;
· in caso di mancato adempimento nei termini da parte dell’ente interessato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro per le politiche comunitarie propongono al Consiglio dei ministri di assumere iniziative volte all’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli articoli 117, comma quinto, e 120, comma secondo, della Costituzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16 comma 3 della (proposta di) legge in esame (vedi infra) e delle altre disposizioni di legge in materia.
Il comma 4 prevede che i decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative, emanati sulla base di deleghe contenute in leggi diverse dalla comunitaria, debbano comunque essere rispettosi dei principi e dei criteri direttivi generali posti dalla stessa legge comunitaria per il periodo di riferimento.
Al riguardo, si segnala che il richiamo al rispetto dei principi contenuti nella legge comunitaria per l’anno di riferimento può rivelarsi ambiguo, dal momento che non è chiaro se con tale espressione si voglia indicare la legge comunitaria approvata nel corso dell’anno in cui si adottano i decreti legislativi di cui al comma 4, ovvero la legge comunitaria relativa all’anno in corso, posto che oramai la legge comunitaria estremamente di rado viene approvata entro l’anno cui si riferisce (come già evidenziato all’inizio del paragrafo). Inoltre, non risulta chiaro se l’anno di riferimento sia relativo all’anno in cui è avvenuto il conferimento della delega ovvero all’anno di adozione dei decreti legislativi.
Si rammenta che la legge comunitaria prevede solitamente sia principi e criteri direttivi generali, sia criteri e principi direttivi speciali, precipuamente intesi a guidare l’attività del legislatore delegato nell’attuazione delle singole direttive.
Si prevede che i menzionati decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
Il comma 5 statuisce che il disposto del comma precedente trova applicazione anche per l’emanazione di testi unici di riordino ed armonizzazione, nel rispetto delle competenze di regioni e province autonome.
L’articolo 16 disciplina le competenze delle regioni e delle province autonome nel dare attuazione alle direttive comunitarie, tema affrontato in precedenza nell’articolo 9 della legge La Pergola.
Si segnala, peraltro, che il successivo articolo 20, in riferimento alle disposizioni dell’intera legge in commento, provvede a fare salve le norme previste negli statuti delle regioni ad autonomia differenziata e le relative norme di attuazione. Si tratta della formula di norma utilizzata a salvaguardia dell’autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. La disposizione non esclude i suddetti enti dall’applicazione della legge in esame, nelle parti in cui gli statuti e le norme di attuazione non disciplinino diversamente la materia. Tale lettura risulta sia dall’articolo 117, quinto comma, che menziona espressamente “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, sia da alcune disposizioni contenute nella legge in commento (cfr. artt. 5, 16) che, utilizzando la medesima espressione della norma costituzionale, risultano palesemente applicabili anche agli enti ad autonomia differenziata.
Il comma 1 dell’art. 16, riprendendo nel contenuto l’analoga disposizione della legge La Pergola, attribuisce a tutte le regioni nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza la facoltà di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 117, comma quinto, della Costituzione, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, provvedono all’attuazione degli atti dell’Unione europea nel rispetto delle norme procedurali stabilite con legge statale, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Per quanto riguarda i limiti nei quali si esercita il potere delle regioni di dare attuazione alle direttive, nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente, il secondo periodo del comma 1 (come pure l’articolo 9, comma 1, lett. f) chiarisce che la legge comunitaria dovrà indicare i princìpi fondamentali cui le regioni e le province autonome sono tenute a conformarsi.
I principi fondamentali sono pertanto dettati dallo Stato entro la cornice della legge comunitaria[10]; e sono qualificati come inderogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti quindi sull’eventuale legislazione regionale contraria già emanata.
Si ricorda che la legge ordinaria di attuazione del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione (Legge n. 131 del 2003 – la cosiddetta legge La Loggia) prevede che “Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti” (articolo 1, comma 3).
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, il comma 2 prevede che i provvedimenti coi quali le regioni e le province autonome danno attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa, debbano:
- indicare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata (obbligo già previsto in precedenza);
- essere trasmessi immediatamente in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.
Tali adempimenti dovrebbero essere funzionali non solo al controllo statale sul rispetto del diritto comunitario da parte delle regioni e province autonome ma anche al monitoraggio dello stato di recepimento della normativa comunitaria nel nostro ordinamento.
Il comma 3 disciplina l’ipotesi dell’intervento statale anticipato e cedevole nell’ipotesi di inerzia regionale. Qualora infatti lo Stato adotti disposizioni legislative per adempiere ad obblighi comunitari nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, le disposizioni si applicano alle condizioni previste dall’articolo 11, comma 8, secondo periodo. Tale ultima disposizione prevede che tali atti normativi statali adottati si applichino a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria, nell’ipotesi che nelle regioni e nelle province non sia ancora in vigore la normativa di attuazione. Gli atti stessi perdono efficacia al momento dell’entrata in vigore degli atti regionali e devono recare fin dall’inizio esplicitamente la loro natura di atti sostitutivi e cedevoli.
Per un approfondimento circa i poteri statali sostitutivi, si rinvia all’apposita scheda.
Infine, per le direttive che ricadano in materie di legislazione esclusiva dello Stato, il comma 4 dell’articolo 16 prevede che il Governo indichi i criteri e formuli le direttive alle quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
Tale indicazione può avvenire con varie modalità: il Governo infatti è libero di utilizzare uno dei seguenti strumenti:
- la legge o un atto avente forza di legge;
- i regolamenti governativi sulla base della legge comunitaria;
- una semplice deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti, secondo le modalità stabilite dall’articolo 8 della legge n. 59 del 1997[11]. Quest’ultima formula ricalca quella relativa agli atti di indirizzo e coordinamento, disciplinati, appunto dal citato articolo 8 della legge n. 59.
Al riguardo, si segnala che – come evidenziato anche da parte della dottrina (Anzon) – rimane dubbio il campo di applicazione della norma in esame, dal momento che, facendo essa riferimento a direttive ricadenti in materie di competenza legislativa statale esclusiva, l’attuazione di tali direttive spetta solamente allo Stato. Si potrebbe ipotizzare che la norma riguardi l’attività amministrativa, ma in proposito si segnala che l’articolo 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative in via generale ai Comuni, mentre Province, Città metropolitane, Regioni e Stato le esercitano solo qualora ciò risulti necessario per assicurarne l’esercizio unitario.
La disciplina dei poteri statali sostitutivi è contenuta – nell’ambito della legge n. 11 del 2005 – in vari articoli, che riprendono sostanzialmente quanto già previsto in materia nelle leggi comunitarie approvate dopo l’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione.
Si ricorda, infatti, che a partire dalla legge n. 39 del 2002, all’articolo 1, comma 5 (o comma 6), è stata inserita una norma che prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Il vincolo del rispetto dei princìpi fondamentali rileva con riguardo alle sole materie incluse nella competenza legislativa concorrente di Stato e regioni. La norma contiene inoltre la previsione della necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole da parte dei provvedimenti statali suppletivi[12].
Si tratta, in particolare, degli articoli 11, comma 8, relativo all’attuazione in via regolamentare, 13, comma 2, relativo agli adeguamenti tecnici, e 16, comma 3, in materia di attuazione regionale.
La disciplina è sostanzialmente quella prevista dall’art. 11, comma 8, volto a dare attuazione all’art. 117, V comma, Cost.: in base ad esso spetta allo Stato, secondo modalità da stabilirsi con legge, un potere sostitutivo delle regioni e province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell’Unione europea.
La norma prevede una duplice garanzia per le regioni e province autonome:
§ gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome, entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria, per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;
§ gli atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l’esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute.
La norma in oggetto persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo art. 117 Cost. nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle regioni dal quinto comma dell’art. 117 medesimo; dall’altro, di garantire allo Stato – attraverso l’esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma – uno strumento per evitare l’insorgere di una responsabilità nei confronti dell’Unione europea a seguito dell’eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l’Italia a procedure di infrazione.
La natura cedevole delle norme statali – secondo uno schema normativo già noto prima della modifica della Costituzione – consente in ogni caso alle regioni di esercitare la propria potestà legislativa.
Tale meccanismo appare in linea con la pregressa giurisprudenza della Corte costituzionale, alla stregua della quale, in caso di inerzia delle regioni e province autonome nella attuazione delle direttive comunitarie “si fa necessariamente strada il potere-dovere dello Stato di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari, ciò di cui, unitariamente e per tutto il territorio nazionale, lo Stato stesso è responsabile. (…) Allo Stato, dunque, il compito di supplire all'eventuale inerzia con proprie norme, colmando la lacuna; alle Regioni e alle Province autonome il potere di far uso in qualunque momento delle proprie competenze, rendendo di conseguenza inapplicabile la normativa statale” (sentenza n. 425/1999).
Peraltro l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato si è recentemente (dopo la riforma del titolo V) pronunciata sul punto, rilevando come all’attuazione delle direttive comunitarie nelle materie attribuite alle Regioni o alle Province autonome in via esclusiva o concorrente, siano competenti le Regioni e le Province autonome, ma se queste non dovessero provvedere, sussiste il potere dovere dello Stato di attuare, attraverso proprie fonti normative, tali direttive, al fine di rispettare i vincoli comunitari; le norme poste dallo Stato in via sostitutiva risultano applicabili solo nell’ambito dei territori delle Regioni e Province autonome che non abbiano provveduto e siano cedevoli. Ai fini dell’attuazione in via sostitutiva, è necessario sentire previamente la Conferenza Stato-Regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione. Inoltre, dal momento che l’art. 117, V comma, Cost. prevede il potere sostitutivo in caso di inadempienza, la norma statale, se emanata anteriormente, avrà effetto soltanto dalla scadenza dell’obbligo comunitario di attuazione della direttiva nei confronti delle sole Regioni inadempienti. E’ necessario che l’atto normativo dello Stato in funzione sostitutiva contenga la clausola di cedevolezza, in virtù della natura esclusivamente collaborativa dell’intervento dello Stato in materie di competenza regionale. (Adunanza Generale 25 febbraio 2002).
Si ricorda peraltro che l’art. 117, VI comma, Cost. stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato solamente nelle materie di legislazione esclusiva. In ogni caso, la possibilità che regolamenti statali intervengano temporaneamente a disciplinare materie di competenza regionale rappresenta una deroga che trova una proprio fondamento costituzionale nell’art. 117, V comma, Cost., anche secondo quanto evidenziato dalla più recente dottrina (Anzon).
Analogamente, l’art. 13, comma 2, sempre in attuazione dell’art. 117, V comma, stabilisce che i provvedimenti in materia di adeguamenti tecnici possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa regionale in caso di inerzia delle regioni e province autonome. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano:
· per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione;
· a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria;
· perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Infine, l’art. 16, comma 3, in riferimento all’attuazione regionale delle direttive comunitarie, chiarisce che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari in materie di competenza regionale si applicano “alle condizioni e secondo la procedura di cui all’art. 11, comma 8”. La disciplina applicabile in questi casi è quindi desumibile dalla norma citata, che viene richiamata esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la procedura di attuazione, non anche per il tipo di atti statali sostitutivi che essa presuppone.
Si ricorda che l’esercizio di poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e province autonome che non rispettassero gli obblighi comunitari era disciplinato dall’art. 11 della legge La Pergola, abrogato dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003 (su cui si veda infra). In particolare, la norma stabiliva che in caso di inadempimento delle regioni (e province autonome) il Governo, ai sensi dell’art. 6, III comma, del d.p.r. n. 616, poteva prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere, decorso il quale era possibile adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale. In particolare, il Consiglio dei Ministri disponeva l'intervento sostitutivo dello Stato, eventualmente attraverso il conferimento dei poteri necessari ad un’apposita commissione.
La disciplina dei poteri sostitutivi, dettata dagli articoli in esame, si aggiunge a quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003 (c.d. Legge La Loggia), che è volto a regolare l’esercizio del diverso potere sostitutivo previsto dall’articolo 120 della Costituzione (secondo il quale il Governo può sostituirsi ad organi di regioni ed enti locali, tra l’altro, in caso di mancato rispetto della normativa comunitaria).
La norma stabilisce, in via generale, che i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite e, in particolare, il comma 1:
· l’assegnazione di un congruo termine all’ente interessato per provvedere;
· l’adozione dell’atto sostitutivo, di natura anche normativa, da parte del Consiglio dei ministri solo a seguito dell’infruttuoso decorso del termine, sentito l’organo interessato.
Peraltro, il comma 2 dispone che qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia, abrogando l’articolo 11 della legge La Pergola (relativo all’inadempimento di regioni e province autonome, su cui cfr. supra).
Accanto a questa forma di sostituzione, l’articolo 8 ne disciplina un’altra, attivabile nei casi di assoluta urgenza (comma 4): qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che possono chiederne il riesame.
Al riguardo, si evidenzia che sarebbe stato opportuno chiarire i rapporti esistenti tra le differenti discipline dettate in materia di poteri sostitutivi dalla legge La Loggia e dalla legge in esame, posto che non risulta del tutto chiaro quando sia possibile ricorrere all’una piuttosto che all’altra. La necessità di un raccordo è evidenziata anche dal fatto che l’art. 8 della legge n. 131 ha abrogato l’art. 11 della legge n. 86 del 1989, che disciplinava appunto la sostituzione dello Stato in caso di inadempimento regionale agli obblighi comunitari.
In effetti, le due leggi fanno riferimento a diversi articoli della Costituzione: le disposizioni della legge n. 11 si pongono in attuazione dell’art. 117, V comma, Cost., mentre l’art. 8 della legge n. 131 richiama l’art. 120, II comma, Cost.
Si ricorda che l’art. 117, V comma, Cost. prevede che le regioni e le province autonome provvedono all’attuazione degli obblighi comunitari, “nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”, mentre l’art. 120, II comma, Cost., stabilisce che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, città metropolitane, province e comuni, in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o economica e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. La norma prevede altresì che la legge definisce le procedure idonee a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
Si segnala, comunque, che la più recente dottrina (Rescigno, Anzon, D’Atena, Caretti, Gianfrancesco, Scaccia, Marazzita) è divisa circa l’interpretazione da attribuire ai due diversi disposti costituzionali: alcuni ritengono che le due norme facciano sistema, andando a configurare un’unica fattispecie di intervento sostitutivo, che ricorrerebbe in caso di inerzia regionale e si esplicherebbe attraverso un intervento governativo. Altri sostengono, invece, che mentre l’art. 117, V comma, Cost. riguarderebbe i poteri sostitutivi di natura legislativa, che presuppongono l’inadempimento regionale, l’art. 120, II comma, Cost., disciplinerebbe i poteri sostitutivi di natura amministrativa, che non presuppongono l’inadempimento delle regioni e devono essere esercitati esclusivamente dal Governo. Infine, vi è chi ricostruisce il rapporto tra le due norme costituzionali in termini di sostituzione ordinaria e straordinaria. Il dettato costituzionale configurerebbe, quindi, una sostituzione ordinaria, che può essere tanto legislativa (art. 117, V comma) quanto amministrativa (art. 118), ed una sostituzione straordinaria (art. 120, II comma), cui ricorrere a fronte di emergenze istituzionali di particolare gravità. Si tratterebbe in questo caso di una norma di chiusura, che svolge il ruolo residuale di estrema ratio, attivabile dal Governo in relazione all’esercizio di funzioni amministrative e normative, ma non legislative.
Si ricorda, infine, che la Corte costituzionale ha esaminato il tema dei poteri sostitutivi, in riferimento alla disciplina regionale della sostituzione di organi comunali da parte della regione. In tale circostanza, la Corte ha delineato l’art. 120, II comma, Cost., come norma di chiusura, volta ad assicurare comunque – in un sistema di più largo decentramento delle funzioni – taluni interessi essenziali. Configurandosi come estrema ratio la norma non esaurisce le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, dal momento che essa ”prevede solo un potere sostitutivo straordinario in capo al Governo”, da esercitarsi in casi tassativamente indicati (si vedano, in particolare, la sentenza n. 43 del 2004 – che si è occupata della questione per prima – e le successive sentenze nn. 69, 74, 112 e 173 del 2004).
In questa sede è utile segnalare che alcune regioni hanno sentito l’esigenza di dotarsi di una propria legge comunitaria, modellata sulla falsariga di quella statale: si tratta del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia Romagna, che nel 2004 hanno approvato un provvedimento generale che introduce, appunto, una legge comunitaria regionale.
Mentre la legge n. 10 del 2004 del Friuli è una legge organica, che reca disposizioni sulla partecipazione della regione ai processi normativi dell’UE e sull’esecuzione degli obblighi comunitari, la legge n. 6 del 2004 dell’Emilia riforma in via generale il sistema amministrativo regionale, dettando specifiche disposizioni sui rapporti con l’Unione europea.
In particolare, la prima disciplina:
· la partecipazione della regione alla formazione degli atti comunitari;
· la legge comunitaria regionale, contenente: disposizioni modificative o abrogative di norme legislative in contrasto con gli obblighi comunitari; disposizioni per dare attuazione ad atti comunitari; disposizioni che autorizzano la Giunta ad attuare le direttive in via regolamentare; disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa;
· relazione semestrale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.
La legge della regione Emilia-Romagna prevede anch’essa forme di partecipazione della regione alla fase ascendente nonché una legge comunitaria regionale, volta a recepire gli atti normativi dell’UE e le sentenze della Corte di Giustizia. Inoltre, essa reca disposizioni modificative o abrogative di norme legislative necessarie all’attuazione degli obblighi comunitari e le disposizioni per l’attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’UE, individuando infine gli atti comunitari da attuare in via amministrativa.
Si ricorda che l’articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, disciplinando il contenuto della relazione governativa di accompagnamento del ddl comunitaria, prevede che tale relazione fornisca, tra l’altro, “l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome”.
Si segnala, infine, che non risultano ad oggi presentati – presso le regioni indicate – progetti di legge comunitaria, in ottemperanza con quanto previsto dalle leggi regionali ricordate.
La legge in commento disciplina anche le sessioni comunitarie della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Per quanto riguarda la sessione comunitaria della Conferenza Stato regioni, l’articolo 17 della legge in commento riproduce sostanzialmente quanto già previsto dall’articolo 10 della legge La Pergola, stabilendo che il Presidente del Consiglio convoca almeno ogni sei mesi - anche su richiesta delle regioni e delle province autonome - una sessione speciale della Conferenza Stato-regioni, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Dei risultati emersi in tale sede il Governo è tenuto ad informare tempestivamente le Camere.
Inoltre, il comma 2 dispone che la Conferenza Stato-regioni in sessione comunitaria esprima parere su alcune questioni specificamente individuate:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza ed all'adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
c) sullo schema del disegno di legge comunitaria, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Quest’ultimo riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 281/1997 costituisce l’unica aggiunta rispetto al testo dell’articolo 10 della legge La Pergola. Si tratta della norma che disciplina i rapporti tra Regioni ed Unione europea, nell’ambito della legge n. 281 relativa alle attribuzioni della Conferenza Stato-regioni. In particolare, l’art. 5, comma 1, lett. b), della norma prevede che la Conferenza Stato-regioni, riunita in sessione comunitaria, esprima parere sullo schema di disegno di legge comunitaria e che decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge sia presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere[13].
Circa le competenze della Conferenza Stato regioni in relazione all’Unione europea, si ricorda che il citato art. 5 della legge 281/1997 prevede che la Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province autonome, nelle materie di competenza di queste ultime, e di esprimere il parere sullo schema di disegno di legge comunitaria. La Conferenza inoltre:
1) designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza permanente italiana presso l'Unione europea;
2) esprime parere – su richiesta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e con il consenso del Governo – sugli schemi di atti amministrativi dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee.
Si segnala, al riguardo, che sarebbe stato preferibile coordinare le due norme, che regolano la medesima materia, concentrando in un’unica disposizione normativa la disciplina da entrambe recata.
L’articolo 18 della legge in commento introduce la Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in parallelo con la già esistente sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.
La norma dispone la convocazione obbligata, almeno una volta all'anno, da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro per le politiche comunitarie, di una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali.
Si ricorda che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali, sede istituzionale permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli enti locali. Fu istituita con DPCM 2 luglio 1996 ed è disciplinata dal D.Lgs n. 281 del 1997 e successive modificazioni. In particolare, l’art. 8 del decreto legislativo n. 281 prevede che essa sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri (o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali) e ne facciano parte oltre a vari Ministri (economia, infrastrutture e sanità), il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia – UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM, nonché, su designazione delle rispettive associazioni, sei presidenti di provincia e quattordici sindaci, di cui cinque sindaci di città che siano aree metropolitane. La legge 5 giugno 2003, n. 131 di adeguamento dell'ordinamento alla riforma del Titolo V della Costituzione, ha attribuito nuovi compiti alla Conferenza (si veda, in particolare, l’art. 120, comma 4).
La convocazione di tale conferenza può peraltro avvenire, oltre all’ipotesi dell’automatica convocazione annuale suddetta, anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali o su semplice richiesta degli enti locali interessati.
Circa gli esiti della Conferenza in sessione comunitaria, è previsto che il Governo informi tempestivamente sia le Camere che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione.
Sempre per quanto riguarda gli esiti dell’intervento della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la norma prevede che la Conferenza esprima in tale occasione parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Ue.
Le disposizioni dell’art. 18 hanno pertanto un carattere piuttosto generico circa i contenuti e gli ambiti di intervento della Conferenza in questione. Infatti nulla di specifico viene detto, a parte un generico riferimento alla “trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali”, a differenza di quanto prescrive invece l’art. 17 per la Conferenza Stato regioni
L’articolo 14 detta la disciplina per l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee.
L’articolo riproduce in modo pressoché identico il contenuto dei tre commi del precedente articolo 6 della legge La Pergola, ma aggiunge un nuovo comma 4, che dispone ‘obbligo di trasmissione alle Camere delle decisioni del Consiglio e della Commissione europea, nonché la loro trasmissione alle Regioni ed alle province autonome qualora le decisioni stesse ricadano nella competenza di tali enti. La nuova procedura è quindi volta a consentire l’espressione del Parlamento (in ogni caso) e delle regioni e province autonome (solo nelle materie di loro competenza) anche in tema di attuazione delle decisioni comunitarie.
Il meccanismo prevede la trasmissione alle Regioni per il tramite della Conferenza dei presidenti delle stesse regioni e province autonome, nonché della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con la possibilità per questi soggetti di formulare osservazioni.
Per quanto riguarda il meccanismo di esame delle decisioni del Consiglio e della Commissione delineato dall’articolo 14, prevede che (comma 1), a seguito della notificazione, sulle decisioni destinate alla Repubblica italiana il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro per gli affari esteri e quelli interessati e d’intesa con essi, debba riferire al Consiglio dei ministri, qualora, alternativamente:
- esse rivestano particolare importanza per gli interessi nazionali;
- esse comportino rilevanti oneri di esecuzione.
Il successivo comma 2 statuisce che il Consiglio dei ministri, dopo la relazione di cui al comma 1, debba, in alternativa:
1) deliberare l’impugnazione della decisione innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità europea;
2) emanare le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.
Il comma 3 prevede poi l’integrazione della riunione del Consiglio dei ministri, nei casi in cui l’esecuzione della decisione investa profili di competenza di una regione o di una provincia autonoma: in questi casi è chiamato ad intervenire, con voto consultivo, il presidente della regione o provincia autonoma, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali.
Per quanto riguarda la tipologia degli atti in commento, le decisioni delle Comunità europee, si tratta di atti aventi una scarna definizione normativa. Essi sono infatti definiti nell’articolo 249 del Trattato sulle Comunità europee (poi sostituito dalla nuova Costituzione europea- vedi oltre), e la loro natura giuridica è stata pertanto individuata dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Si tratta di atti emanati dal Consiglio o dalla Commissione e ritenuti generalmente aventi carattere amministrativo (anche se talvolta le decisioni rivolte a Stati sono state considerate di carattere normativo), i quali al pari dei regolamenti sono connotati dall’obbligatorietà rispetto al loro contenuto (“obbligatori in tutti i suoi elementi”), mentre al pari delle direttive hanno destinatari precisamente individuati e rispetto ai quali vale questa obbligatorietà.
Nella prassi si sono avute sia decisioni indirizzate agli Stati, principalmente dal Consiglio (anche se la Commissione interviene sempre di più in materia ad esempio di aiuti di Stato, rivolgendosi quindi agli Stati membri) che a singole persone fisiche o giuridiche (es. le decisioni della Commissione in materia di concorrenza).
Il principale problema interpretativo posto da tale categoria di atti è costituito dal riconoscimento o dalla negazione di una loro efficacia diretta negli ordinamenti interni degli Stati membri: il Trattato, mentre affronta espressamente tale profilo per i regolamenti e le direttive, con riferimento alle decisioni tace (articolo 249). In una sentenza del 1970 la Corte di Giustizia ha sancito la diretta applicabilità nel caso sia imposto allo Stato un obbligo chiaro, preciso e incondizionato di non fare e la dottrina ha ritenuto estensibile tale obbligo qualora si tratti di obblighi di fare sufficientemente precisi e dettagliati. L’orientamento più recente della Corte di Giustizia conferma tale impostazione e rileva che, stante l’insussistenza sul piano formale di una preclusione all’efficacia diretta delle decisioni, anche queste ultime possano essere suscettive di immediata applicazione laddove contengano statuizioni sufficientemente precise ed incondizionate[14].
Il Trattato CE (art. 230) prevede poi la possibilità di esperire ricorso di legittimità di fronte alla Corte di giustizia per i destinatari di tali atti.
Si segnala che il quadro delle fonti normative dell’Unione europea, sopra sinteticamente tratteggiato, è stato oggetto di un rilevante mutamento con il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa[15], approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 6 aprile 2005 e la cui entrata in vigore è prevista al 1° novembre 2006, a condizione che entro tale data siano stati depositati tutti gli strumenti di ratifica[16].
Il Trattato provvede ad una ridenominazione e semplificazione degli atti dell’Unione (che sono ridotti da quindici a sei) stabilendo la distinzione tra atti legislativi (adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio), atti non legislativi ed atti esecutivi ed introducendo il nuovo strumento dei regolamenti delegati.
La decisione europea in particolare è qualificata dall’art. I-33 come atto giuridico dell’Unione non legislativo ma obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari è obbligatoria solo nei confronti di questi, altrimenti ha portata generale.
L’art. I.37 obbliga gli Stati membri ad adottare tutte le misure di diritto interno necessarie a dare attuazione agli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, quindi anche alle decisioni europee. Tali atti assumono la forma di decisione europee d’esecuzione.
Per quanto riguarda i soggetti che possono adottare decisioni europee, questi sono individuati dall’articolo I-35. Si tratta:
- del Consiglio europeo, nei soli casi previsti dalla Costituzione stessa;
- del Consiglio e della Commissione europea, in generale;
- della Banca Centrale europea, nei soli casi previsti dalla Costituzione stessa.
L. 4 febbraio 2005, n. 11
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.
Art. 1
Finalità.
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:
a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;
c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'àmbito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Art. 2
Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni
comunitarie e dell'Unione europea.
1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.
Art. 4
Riserva di esame parlamentare.
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.
Art. 5
Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative
alla formazione di atti normativi comunitari.
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 6
Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di
atti normativi comunitari.
1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
Art. 7
Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni
relative alla formazione di atti comunitari.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.
Art. 8
Legge comunitaria.
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.
5. Nell'àmbito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.
Art. 9
Contenuti della legge comunitaria.
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Art. 10
Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento
comunitario.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e 1'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.
Art. 11
Attuazione in via regolamentare e amministrativa.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 12
Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via
regolamentare.
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.
Art. 13
Adeguamenti tecnici.
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Art. 14
Decisioni delle Comunità europee.
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.
3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.
Art. 15
Relazione annuale al Parlamento.
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.
Art. 16
Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province
autonome.
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.
4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 17
Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;
c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 18
Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 19
Utilizzo di strumenti informatici.
1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.
Art. 20
Regioni a statuto speciale e province autonome.
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
Art. 21
Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge.
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
Art. 22
Abrogazioni.
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.
Testo a fronte tra la legge n. 86/1989 e la legge n. 11/2005
(Testo elaborato dal Servizio Studi del
Senato della Repubblica)
Art. 1 |
Art. 1 |
(Finalità) |
(Finalità)
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1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che conseguono:
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1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. |
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2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono: |
a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; |
a) all’emanazione di ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; |
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti trattati. |
b) all’accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell’ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell’ordinamento comunitario; |
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c) all’emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. |
2. Con le modalità stabilite dalla presente legge, il Governo assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari.
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Art. 2 |
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(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)
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1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno. |
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2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. |
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3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
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4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie. |
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5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 1-bis |
Art. 3 |
(Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari) |
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea)
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1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. |
1. I progetti di atti comunitari e dell’Unione europea, nonchè gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l’assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l’indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione. |
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune. |
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee. |
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3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento. |
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4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. |
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5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. |
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6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni. 4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee. |
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonchè dell’impatto sull’ordinamento, sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese.
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Art. 4. |
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(Riserva di esame parlamentare)
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1. Qualora le Camere abbiano iniziato l’esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell’Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea la riserva di esame parlamentare. |
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2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinchè su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari. |
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3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell’Unione europea.
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Art. 5. |
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(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)
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1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell’inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. |
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2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento. |
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3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. |
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4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell’intesa. |
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5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. |
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6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. |
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7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea. |
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8. Dall’attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. |
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10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. |
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11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
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12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
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Art. 6. |
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(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari)
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1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all’esame della Conferenza stessa. |
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2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell’articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
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Art. 7. |
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(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari)
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1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l’esame degli atti comunitari.
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Art. 2. |
Art. 8. |
(Legge comunitaria) |
(Legge comunitaria)
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1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. |
1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo. |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee. |
4. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria. |
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere. |
2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale dicitura è completata dall'indicazione: «legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.
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4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall’anno di riferimento. |
3. Nell'àmbito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2: |
5. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo: |
a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
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a) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; |
b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; |
b) fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; |
c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis. |
c) dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa; |
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d) fornisce l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell’articolo 11, nonchè l’indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati; |
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e) fornisce l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L’elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.
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Art. 3. |
Art. 9. |
(Contenuti della legge comunitaria) |
(Contenuti della legge comunitaria)
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1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante: |
1. Il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca: |
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;
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a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all’articolo 1; |
a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia; |
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana; |
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa; |
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa; |
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4. |
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11; |
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e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea; |
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f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; |
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g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; |
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h) disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma 3. |
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2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l’anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
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Art. 10. |
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(Misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario)
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1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l’adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso. |
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2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1. |
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3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia. |
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4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l’anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. |
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5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all’emanazione di testi unici per il riordino e l’armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome. |
Art. 4 |
Art. 11. |
(Attuazione in via regolamentare) |
(Attuazione in via regolamentare e amministrativa)
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1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c).
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1. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l’attuazione delle quali chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d). |
4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere. |
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. |
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3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare: |
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a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà; |
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b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; |
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c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore; |
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d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. |
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4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione. |
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5. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive. |
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
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6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all’applicazione della nuova disciplina. |
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti: |
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), ove l’attuazione delle direttive comporti: |
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
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a) l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; |
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. |
b) la previsione di nuove spese o minori entrate. |
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8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. |
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8. [Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa].
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Art. 5 |
Art. 12 |
(Attuazioni modificative) |
(Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare)
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1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
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1. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all’attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell’articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11. |
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Art. 13. |
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(Adeguamenti tecnici)
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1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie. |
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2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
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Art. 6 |
Art. 14 |
(Decisioni delle Comunità europee) |
(Decisioni delle Comunità europee)
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1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri. |
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d’intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri. |
2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti. |
2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l’eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l’esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti. |
3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali. |
3. Se l’esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla unione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali. |
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4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.
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Art. 7 |
Art. 15 |
(Relazione annuale al Parlamento) |
(Relazione annuale al Parlamento)
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1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: |
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: |
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; |
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione; |
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; |
b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario con l’esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell’emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; |
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia. |
c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l’Italia; |
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d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonchè le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l’indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati; |
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e) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2. |
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso. |
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l’anno in corso. |
Art. 8 (Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871.)
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[1. La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, numero 871, è integrata con un'apposita parte sull'attività del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunità europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonché, per ciò che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee. |
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2. Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa].
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Art. 9 |
Art. 16 |
(Competenze delle regioni e delle province autonome) |
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome)
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1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti. |
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome. |
2-bis. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascun provvedimento sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. |
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie. |
4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.
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3. Ai fini di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 11, comma 8, secondo periodo. |
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. |
4. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. |
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti.
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Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall’articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d’intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. |
Art. 10 |
Art. 17 |
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni)
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(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni) |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione. |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione. |
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere: |
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere: |
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; |
a) sugli indirizzi generali relativi all’elaborazione e all’attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; |
b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1; |
b) sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni regionali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 1; |
b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2. |
c) sullo schema del disegno di legge di cui all’articolo 8 sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. |
3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
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3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all’articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
Art. 11 (Inadempimenti delle regioni e province autonome)
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[1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. |
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3. La commissione di cui al comma 2 è composta: a) dal commissario del Governo, che la presiede; b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche; c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b). 4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo].
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Art. 12 (Inadempimenti degli enti pubblici)
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1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una regione o da una provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere. 2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce ad un commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente.
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Art. 13 (Iniziative per la coesione europea ed il mercato interno)
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1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri. |
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2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi.
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Art. 14 (Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839) |
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1. All'articolo 7 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunita' europee cui esso si riferisce".
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Art. 15 (Disposizioni finali)
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1. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. |
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Art. 18 |
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(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)
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1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l’anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 1.
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Art. 19 |
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(Utilizzo di strumenti informatici)
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1. Per l’adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.
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Art. 20 |
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(Regioni a statuto speciale e province autonome)
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1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
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Art. 21 |
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(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge)
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1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l’esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
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Art. 22 |
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(Abrogazioni)
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1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati. |
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2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata. |
Cost. 27 dicembre 1947
Costituzione della Repubblica italiana
(artt. 11, 117 e 120)
(1)
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(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.
(omissis)
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
(omissis)
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (143).
------------------------
(143) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131.
(omissis)
Art. 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (145), né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (145/a).
------------------------
(145) Vedi art. 16, comma primo.
(145/a) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131.
L. 16 aprile 1987, n. 183
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari
(1) (1/a) (1/circ)
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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello stato.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 febbraio 2002, n. 525.
TITOLO I
Organi del coordinamento delle politiche comunitarie
Art. 1
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarrà delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2
Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica.
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:
a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;
b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario (1/b);
c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro.
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(1/b) Per l'attribuzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle funzioni già spettanti ai CIPE, di cui alla presente lettera, vedi l'art. 2, Del.CIPE 6 agosto 1999.
Art. 3
Bilancio e programmazione comunitari.
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'articolo 5.
2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia.
Art. 4
Comitato consultivo.
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della sanità, delle partecipazioni statali, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato fanno altresì parte l'Avvocato generale dello Stato, il Ragioniere generale dello Stato, o funzionari da essi delegati, nonché rappresentanti di altri Ministeri eventualmente interessati in relazione a specifici argomenti oggetto di esame.
2. Il comitato consultivo ha compiti di:
a) informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere giuridico, amministrativo, economico e finanziario concernenti le attività comunitarie, le norme relative ed i loro riflessi nell'ordinamento, nelle iniziative e nei programmi interni di carattere economico e sociale;
b) studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse complementari, nonché per la rapida attuazione delle norme comunitarie.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla costituzione della segreteria permanente del comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei ministri oppure comandato dai Ministeri di cui al comma 1.
Art. 5
Fondo di rotazione.
1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (2).
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 (3), che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 (4), ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 (5) (5/a).
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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(3) Riportata al n. F/XIV.
(4) Riportato al n. F/IV.
(5) Riportata al n. F/X.
(5/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, nonché l'art. 74, L. 19 febbraio 1992, n. 142, l'art. 65, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 54, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
Art. 6
Erogazioni del fondo.
1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.
2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.
4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 (4), ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 (5).
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(4) Riportato al n. F/IV.
(5) Riportata al n. F/X.
Art. 7
Informazione finanziaria.
1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.
3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.
4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati.
Art. 8
Regolamento del fondo di rotazione.
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'art. 5, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva (5/b).
2. Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato (5/c).
3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro I della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (5/d).
4. È destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel comma 1. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico può essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate.
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(5/b) Vedi il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, riportato al n. F/XXVIII.
(5/c) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(5/d) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
TITOLO II
Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 9
Comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, alle regioni ed
alle province autonome.
[1. I progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee sono comunicati alle Camere, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. Le Camere, le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni] (6).
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(6) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII.
Art. 10
Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed
alle province autonome.
[1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordina mento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne dà comunicazione alle Camere, nonché, per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome.
2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria (6/a)] (6).
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(6/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV.
(6) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII.
Art. 11
Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari.
[1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi] (7).
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(7) Articolo abrogato dall'art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 12
Attuazione legislativa di atti normativi comunitari.
[1. Il Governo, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge o se comunque esso ritiene di conformare alla stessa l'ordinamento interno con norme di legge, predispone nel più breve tempo possibile il relativo disegno di legge, nel quale sono stabilite per le materie attribuite alle regioni le necessarie norme di principio e viene indicato se, per specifiche materie già disciplinate con legge e non coperte da riserva di legge, l'attuazione nell'ordinamento interno delle raccomandazioni o direttive comunitarie debba avvenire nei modi di cui all'articolo 11.
2. I disegni di legge di cui al comma 1 dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee.
3. Le regioni trasmettono al Governo i disegni di legge di attuazione di raccomandazioni e direttive comunitarie, per la necessaria comunicazione alla Commissione delle Comunità europee] (6/b).
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(6/b) Abrogato dall'art. 15, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV.
Art. 13
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.
[1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dalla Costituzione e dai relativi statuti speciali, alle leggi dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 12] (6/b).
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(6/b) Abrogato dall'art. 15, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV.
TITOLO III
Conferimento di forza di legge a direttive. Delega legislativa. Adeguamenti tecnici
Art. 14
Conferimento di forza di legge ad alcune direttive.
1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate nell'elenco «A» allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1.
Art. 15
Delega legislativa.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate negli elenchi «B» e «C» allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.
3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Art. 16
Principi e criteri direttivi della delega legislativa.
1. I decreti delegati di cui all'articolo 15 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;
b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;
c) saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre anni. A tali fini:
1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di regola previste sanzioni amministrative;
2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (8), e siano comunque di particolare gravità avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo provocato.
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(8) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
Art. 17
Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanità.
1. I decreti delegati in materia di agricoltura e sanità, di cui all'elenco «B» allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:
a) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso zootecnico, i decreti saranno informati all'esigenza di perseguire una più efficiente tutela economica degli allevatori ed a fissare idonee garanzie sanitarie per gli alimenti destinati agli animali evitando che contengano sostanze particolari che possano risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti si provvederà:
1) a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente miscelati fra loro, per l'alimentazione degli animali;
2) a stabilire le modalità d'impiego dei prodotti e degli additivi opportunamente ripartiti per categorie;
3) a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese ad evitare possibili immissioni sul mercato di alimenti pericolosi per la presenza di agenti patogeni;
4) a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo;
b) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso umano e gli scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e di animali, i decreti provvederanno a stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana e del patrimonio zootecnico, nonché a disporre efficaci e tempestive misure di vigilanza, provvedendo anche a semplificare i sistemi di controllo necessari allo scopo.
Art. 18
Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e di
protezione dell'ambiente.
1. I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco «C» allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:
a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori;
b) recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita; difendere, conservare e valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo:
1) norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale;
2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;
3) adeguate misure di vigilanza e controllo.
Art. 19
Commissione per il recepimento delle normative comunitarie.
1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie è autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 1 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Al relativo onere si farà fronte con uno stanziamento di lire 60 milioni sul capitolo 6921 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri - rubrica 37 - per l'esercizio finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione della dotazione iscritta al capitolo 6942 della rubrica stessa (8/a).
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(8/a) Vedi, anche, l'art. 76, L. 19 febbraio 1992, n. 142, riportata al n. G/IV.
Art. 20
Adeguamenti tecnici.
[1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento] (8/b).
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(8/b) Articolo abrogato dall'art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11.
TITOFLO IV
Norme finali
Art. 21
Misure di intervento finanziario.
1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5.
Art. 22
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate tutte le norme contrastanti o comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Allegato
ELENCO A
(articolo 14, comma 1)
79/113 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (9).
81/1051 Direttiva del Consiglio del 7 dicembre 1981 che modifica la direttiva 79/113/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (9).
82/603 Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada-ferrovia tra Stati membri.
82/714 Direttiva del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
82/885 Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.
83/190 Direttiva della Commissione del 28 marzo 1983 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote.
83/575 Direttiva del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
83/635 Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.
84/528 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (10).
84/529 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (11).
84/530 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.
84/531 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.
84/532 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili.
84/533 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (12).
84/534 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (12).
84/535 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (12).
84/536 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (12).
84/537 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (12).
84/538 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria.
84/647 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
85/3 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
85/210 Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1985 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
85/397 Direttiva del Consiglio del 5 agosto 1985 concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente.
85/405 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/113/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (12).
85/406 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/533/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (12).
85/407 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/535/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (12).
85/408 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/536/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (12).
85/409 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/537/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (12).
85/573 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria.
86/94 Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.
86/96 Direttiva del Consiglio del 18 marzo 1986 che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.
86/109 Direttiva della Commissione del 27 febbraio 1986 che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate».
86/155 Direttiva del Consiglio del 22 aprile 1986 che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.
86/197 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.
86/217 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli (12/a).
86/295 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri.
86/296 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri.
86/312 Direttiva della Commissione del 18 giugno 1986 sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 84/529/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (13).
86/360 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
86/361 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
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(9) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262.
(10) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 586 (Gazz. Uff. 25 marzo 1988, n. 71, S.O.) è stata data attuazione alla presente direttiva.
(11) Con D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 (Gazz. Uff. 25 marzo 1988, n. 71, S.O.) è stata data attuazione alla presente direttiva. Il relativo regolamento è stato approvato con D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 (Gazz. Uff. 3 maggio 1994, n. 101).
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262.
(12/a) Con D.M. 12 settembre 1988, n. 435 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1988, n. 241) è stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262.
(13) Con D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 (Gazz. Uff. 25 marzo 1988, n. 71, S.O.) è stata data attuazione alla presente direttiva.
Allegato
ELENCO B
AGRICOLTURA E SANITA'
(articolo 15, comma 1)
71/118 Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1971 relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
74/63 Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.
77/99 Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
77/101 Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1976 relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
79/372 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
79/373 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.
79/797 Prima direttiva della Commissione del 10 agosto 1979 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
80/213 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
80/214 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
80/215 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni.
80/216 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
80/502 Direttiva del Consiglio del 6 maggio 1980 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.
80/509 Prima direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
80/510 Seconda direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
80/511 Direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi.
80/695 Seconda direttiva della Commissione del 27 giugno 1980 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
80/879 Direttiva della Commissione del 3 settembre 1980 relativa alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.
80/1100 Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.
82/475 Direttiva della Commissione del 23 giugno 1982 che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
82/937 Terza direttiva della Commissione del 21 dicembre 1982 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
82/957 Terza direttiva della Commissione del 22 dicembre 1982 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
83/87 Direttiva della Commissione del 21 febbraio 1983 che modifica la terza direttiva che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
83/201 Direttiva della Commissione del 12 aprile 1983 recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima.
83/417 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.
84/319 Direttiva della Commissione del 7 giugno 1984 che modifica gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
84/335 Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
84/642 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
84/644 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda, relativamente alla brucellosi, la prova all'antigene di brucella tamponato, la prova di microagglutinazione e la prova dell'anello di latte che vengono effettuate su campioni di latte.
85/157 Quarantottesima direttiva della Commissione del 6 febbraio 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
85/312 Quarantanovesima direttiva della Commissione del 31 maggio 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
85/320 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana.
85/321 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina africana.
85/323 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
85/324 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
85/325 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
85/326 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
85/327 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
85/328 Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1985 che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
85/342 Cinquantesima direttiva della Commissione del 24 giugno 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
85/429 Direttiva della Commissione dell'8 luglio 1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
85/509 Seconda direttiva della Commissione del 6 novembre 1985 che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
86/113 Direttiva del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.
86/174 Direttiva della Commissione del 9 aprile 1986 che fissa il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame.
86/354 Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali, la direttiva 77/101/ CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
86/403 Direttiva della Commissione del 28 luglio 1986 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
Allegato
ELENCO C
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE UMANA E TUTELA DEL CONSUMATORE
(articolo 15, comma 1)
78/631 Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1978 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
80/778 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
80/779 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione.
81/187 Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1981 che modifica la direttiva 78/631/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
82/501 Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
82/884 Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera.
83/478 Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 recante quinta modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
84/291 Direttiva della Commissione del 18 aprile 1984 che adegua la direttiva 78/631/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
84/360 Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali.
85/203 Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1985 concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto.
85/374 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
85/467 Direttiva del Consiglio del 1° ottobre 1985 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
85/610 Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
86/280 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.
L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
(1) (1/a) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
(omissis)
Capo III - Potestà normativa del Governo
Art. 14
Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni (7).
------------------------
(7) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12 dicembre 2002, n. 273.
(omissis)
Art. 17
Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (7/a);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (7/b).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (7/c).
------------------------
(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata alla voce Comunità europee.
(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
(omissis)
L. 9 marzo 1989, n. 86
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
(1) (1/a) (1/circ)
------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 marzo 1989, n. 58.
(1/a) La presente legge è stata abrogata dall'art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 21 marzo 2000, n. 48.
Art. 1
Finalità.
[1. Con i procedimenti e le misure previste dalla presente legge, lo Stato garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che conseguono:
a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei trattati istitutivi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni dei suddetti trattati.
2. Con le modalità stabilite dalla presente legge, il Governo assicura l'informazione del Parlamento sullo svolgimento dei processi normativi comunitari].
Art. 1-bis
Trasmissione al Parlamento e alle regioni dei progetti di atti comunitari.
[1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonché alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti (1/b).
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, nonché quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.
3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la data presunta indicata o comunque, se diversa, entro il giorno precedente quella di effettiva discussione, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee (1/c)].
------------------------
(1/b) Comma così modificato dall'art. 6, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
(1/c) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000.
Art. 2
Legge comunitaria.
[1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo (1/d).
2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale dicitura è completata dall'indicazione: «legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento (1/e).
3. Nell'àmbito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:
a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis (1/f).
4. (1/g)].
------------------------
(1/d) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII.
(1/e) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII.
(1/f) Comma prima modificato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII e poi così sostituito dall'art. 10, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata al n. G/VIII. Successivamente l'ultimo periodo alla lettera c) è stato aggiunto dall'art. 7, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(1/g) Sostituisce il secondo comma dell'art. 10, L. 16 aprile 1987, n. 183, riportata al n. F/XXIV.
Art. 3
Contenuti della legge comunitaria.
[1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;
a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia (1/h);
b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;
c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4].
------------------------
(1/h) Lettera aggiunta dall'art. 6, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.
Art. 4
Attuazione in via regolamentare.
[1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere (2).
5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.
8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa (3)].
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(2) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata al n. G/V.
(3) Comma abrogato dall'art. 13, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata al n. G/VIII.
Art. 5
Attuazioni modificative.
[1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)].
Art. 6
Decisioni delle Comunità europee.
[1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.
3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali].
Art. 7
Relazione annuale al Parlamento.
[1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi (3/a):
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso (4)].
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(3/a) Alinea così modificato dall'art. 24, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(4) Articolo prima modificato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII, e poi così sostituito dall'art. 10, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata al n. G/VIII.
Art. 8
Integrazione della relazione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge
13 luglio 1965, n. 871.
[1. La relazione presentata dal Governo al Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, numero 871, è integrata con un'apposita parte sull'attività del Consiglio europeo, del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee inerente alla realizzazione del mercato interno e della coesione economica e sociale con specifico riguardo alle posizioni in essi espresse dall'Italia e dagli altri Paesi appartenenti alle Comunità europee con particolare riferimento ai flussi finanziari della Comunità verso l'Italia ed alla loro utilizzazione nonché, per ciò che concerne l'Italia, alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee.
2. Analoga relazione sarà presentata allo stesso tempo dal Governo al Parlamento circa l'attività del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa occidentale in quanto, sentito il Ministro degli affari esteri, tenda all'unificazione dell'Europa] (5).
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(5) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 5 febbraio 1999, n. 25. Successivamente l'art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11 ha interamente abrogato la presente legge.
Art. 9
Competenze delle regioni e delle province autonome.
[1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie (6).
2-bis. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascun provvedimento sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (7).
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti].
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(6) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII.
(7) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII e poi così modificato dall'art. 6, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000.
Art. 10
Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.
[1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione (7/a).
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;
b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2 (8).
3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183].
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(7/a) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. G/VII.
Art. 11
Inadempimenti delle regioni e province autonome.
[1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall'articolo 6, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine assegnato alla regione o alla provincia autonoma interessata per provvedere, dispone, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'intervento sostitutivo dello Stato; a tal fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta:
a) dal commissario del Governo, che la presiede;
b) da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato o da un professore universitario di ruolo di materie giuridiche;
c) da un terzo membro designato dalla regione o provincia autonoma interessata o, in mancanza di tale designazione entro trenta giorni dalla richiesta, dal presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della regione o della provincia, il quale provvede con riferimento alle categorie di cui alla lettera b).
4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale del commissariato di Governo] (8/a).
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(8/a) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 2, L. 5 giugno 2003, n. 131. Successivamente l'art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11 ha interamente abrogato la presente legge.
Art. 12
Inadempimenti degli enti pubblici.
[1. Se l'inadempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 1, comma 1, dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una regione o da una provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dall'ente interessato, emana le direttive necessarie, assegnando all'ente medesimo un termine per provvedere.
2. Perdurando l'inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce ad un commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell'ente].
Art. 13
Iniziative per la coesione europea ed il mercato interno.
[1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie promuove, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri competenti, le iniziative volte alla coesione socio-economica europea, anche mediante azioni concertate con la Comunità economica europea e gli altri Stati membri.
2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di coordinamento delle politiche comunitarie relativamente al mercato interno, assicura, con i mezzi più opportuni, la più ampia diffusione delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario che conferiscono diritti ai cittadini della Comunità, o ne agevolano l'esercizio, in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi].
Art. 14
Integrazioni alla legge 11 dicembre 1984, n. 839.
[1. (9)].
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(9) Aggiunge un comma all'art. 7, L. 11 dicembre 1984, n. 839, riportata alla voce Leggi e decreti.
Art. 15
Disposizioni finali.
[1. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge].
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L. 11 dicembre 1984, n. 839 (1).
Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (1/a).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1984, n. 345.
(1/a) Vedi ora il T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, riportato al n. B/IV.
(omissis)
Articolo 7
Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi approvate dal Parlamento sono pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella prima parte della Gazzetta Ufficiale, mediante annotazioni in calce al testo della legge.
Sono analogamente annotati in calce al testo della legge gli estremi degli atti normativi delle Comunità europee cui esso si riferisce (3/a).
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(3/a) Comma aggiunto dall'art. 14. L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata alla voce Comunità europee.
(omissis)
N. 3071
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati STUCCHI, GUIDO ROSSI, AIRAGHI, COLLAVINI, RICCARDO CONTI, COSSA, DI TEODORO, FASANO, GALLO, LAINATI, STRANO ¾ |
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Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernenti il rafforzamento della partecipazione dell’Italia al processo di formazione delle decisioni dell’Unione europea |
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Presentata il 25 luglio 2002
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Onorevoli Colleghi! - La riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione pone in una luce diversa la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, tanto nella fase di formazione che in quella dell'attuazione. Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 117, quinto comma, disegnano infatti un'architettura istituzionale interna del tutto peculiare: viene espressamente regolamentata con fonte costituzionale la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla fase ascendente, disponendo la loro partecipazione, nelle materie di competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari.
E' inoltre previsto un rafforzamento della competenza delle regioni e delle province autonome nell'attuazione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che dovrà disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Il sistema del riparto delle competenze trova quindi un punto di chiusura nel combinato disposto dei commi secondo e terzo del nuovo articolo 117: lo Stato ha la legislazione esclusiva nella materia dei rapporti dello Stato stesso con l'Unione europea; le regioni hanno una competenza legislativa concorrente nelle materie relative ai rapporti delle regioni stesse con l'Unione europea.
Il nuovo articolo 120, secondo comma, della Costituzione prevede, infine, il potere del Governo di sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso, tra gli altri, di mancato rispetto da parte di questi enti di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. La disposizione demanda ad una successiva legge statale di attuazione del disposto costituzionale il compito di disciplinare l'esercizio dei poteri sostituitivi nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Si ricorda che la disciplina dei poteri sostitutivi si accompagna all'abrogazione delle disposizioni costituzionali che prevedono forme di controllo preventivo sugli atti legislativi e amministrativi delle regioni e sugli atti dei comuni. La riformulazione dell'articolo 127 della Costituzione operata dall'articolo 8 della legge costituzionale n. 3 del 2001 comporta infatti la soppressione dell'istituto del visto governativo sulle deliberazioni legislative della regione, mentre il successivo articolo 9 provvede ad abrogare il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione, in materia di controllo di legittimità e di merito degli atti della regione da parte di organi statali, e l'articolo 130 della Costituzione, che prevedeva il controllo sugli atti dei comuni da parte di organi della regione.
Il nuovo quadro normativo è completato dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 39 del 2002 (legge comunitaria 2001) che costituisce a tutti gli effetti una disposizione di carattere generale suscettibile di essere ripresa anche dalle altre leggi di delega per l'attuazione delle direttive comunitarie. Tali disposizioni prevedono che i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie eventualmente adottati dal Governo nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano ancora provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Il 20 giugno 2002 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", presentato il 26 giugno al Senato della Repubblica (atto Senato n. 1545).
L'articolo 1 di tale disegno di legge, per regolare i reciproci rapporti tra legislazione statale e regionale a seguito della riforma, stabilisce che la normativa statale vigente nelle materie di competenza regionale continui ad avere efficacia in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della specifica disciplina regionale, fatti salvi i princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente. Reciprocamente, le disposizioni regionali vigenti nelle materie oggetto di competenza legislativa esclusiva statale continueranno ad applicarsi fino all'adozione della normativa statale.
Nel disciplinare l'esercizio della potestà legislativa di tipo concorrente, di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, il citato disegno di legge ribadisce quanto già pacifico anteriormente alla riforma, ovvero che in mancanza di espressa determinazione statale dei princìpi fondamentali, le regioni possano desumerli dalle leggi statali vigenti.
L'articolo 3 del disegno di legge, in attuazione dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, definisce le modalità del concorso delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari, ammettendone la partecipazione diretta alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio europeo e della Commissione delle comunità europee, ma precisando che questa debba avvenire nell'ambito delle delegazioni del Governo nazionale e con modalità da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò al fine di garantire comunque, in sede comunitaria, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana.
L'articolo facoltizza inoltre il Governo a presentare ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso atti normativi comunitari che ledano gli interessi delle regioni e delle province autonome, anche su loro iniziativa.
La relazione che accompagna il disegno di legge fa tuttavia presente che, per soddisfare compiutamente la lettera del nuovo dettato costituzionale sul ruolo delle regioni nelle fasi cosiddetta "ascendente" e "discendente" del diritto comunitario, ulteriori disposizioni attuative potranno, più opportunamente, trovare collocazione nelle modifiche alla legge n. 86 del 1989 (cosiddetta "legge La Pergola") per la quale il Governo ha già predisposto un apposito disegno di legge di riforma.
La presente proposta di legge intende intervenire su questo complesso quadro normativo per rafforzare la partecipazione del nostro Paese al processo normativo comunitario, sia nella fase di formazione che in quella di attuazione dello stesso. Naturalmente i proponenti sono ben consapevoli che il processo di riforma dell'Unione europea avviato con la Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea di Nizza del novembre 2000 e reso concreto dal Consiglio europeo di Laeken che ha costituito la Convenzione europea per la riforma dei Trattati, rende il quadro di riferimento comunitario in evoluzione. Le proposte che si avanzano nella presente proposta di legge sono comunque in linea con le tendenze più diffuse in ambito europeo e, anzi, anticipano alcuni esiti prevedibili del processo di riforma in atto.
Occorre d'altronde prendere atto dei cambiamenti del contesto ordinamentale interno al nostro Paese che hanno reso maggiormente articolato il processo di formazione della posizione dell'Italia e la sua rappresentazione nelle sedi comunitarie. Questi richiedono di mostrare, anche sul piano legislativo, una particolare attenzione al riparto delle competenze tra i diversi livelli istituzionali.
Per queste ragioni la proposta di legge si sofferma solo su alcune modificazioni ritenute essenziali e non procrastinabili se si vuole evitare il rischio di vanificare lo sforzo compiuto in questi anni per accrescere la partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie.
Riserva di esame parlamentare.
La "legge La Pergola" individua un'ampia gamma di proposte dell'Unione europea da trasmettere al Parlamento; si dispone infatti che siano trasmessi alle Camere "i progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni" (articolo 1-bis). Essa prevede altresì che i progetti di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea siano trasmessi alle regioni e alle province autonome, che possono inviare al Governo osservazioni.
Il sistema disegnato dalla "legge La Pergola" deve essere tuttavia completato. In primo luogo, infatti, rimane tuttavia imprecisa la formulazione dei termini per l'intervento del Parlamento. Si prevede infatti che il Governo indichi, all'atto della trasmissione alle Camere delle proposte comunitarie, la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi dell'Unione europea; le Commissioni parlamentari possono formulare osservazioni o indirizzi entro questa data; decorso tale termine, il Governo può procedere alle attività di propria competenza.
Tali disposizioni lasciano un margine di incertezza per l'intervento del Parlamento, in quanto non prevedono informazioni aggiornate da parte del Governo sulla data prevista di discussione. Inoltre il termine per l'esercizio delle prerogative parlamentari è legato ad un'informativa discrezionale del Governo. Qualora tale informativa non fosse tempestiva e precisa, il Parlamento potrebbe arrivare ad esprimersi quando il Governo abbia già proceduto alle attività di propria competenza.
A questo riguardo si ricorda che il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali dispone che un termine di sei settimane intercorra tra la data in cui la Commissione delle comunità europee mette a disposizione una proposta legislativa o una proposta relativa a misura da adottare a norma del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, e la data in cui questa è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio europeo ai fini di una decisione. Peraltro, nel contributo adottato dalla XXIII Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Versailles (ottobre 2000) si chiede che il Protocollo sia modificato nel senso di prevedere che un termine minimo di quindici giorni, o di una settimana in caso di urgenza, sia osservato tra l'ultimo esame di un testo in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) e la decisione del Consiglio europeo.
Partendo da queste riflessioni ci si deve porre la questione se non sia opportuno introdurre nell'ordinamento italiano l'istituto della "riserva d'esame parlamentare" sulle proposte di atti normativi comunitari, per rispondere all'esigenza, manifestata in particolare dalla Camera dei deputati, che il Governo non possa prescindere dagli indirizzi parlamentari nel negoziato su proposte di atti comunitari di particolare rilievo.
Già nel documento approvato all'unanimità nella passata legislatura a conclusione dell'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento delle direttive comunitarie, la XIV Commissione della Camera dei deputati invita a valutare "l'opportunità di obbligare il Governo ad attendere la pronuncia del Parlamento - che dovrebbe essere resa in un tempo determinato con certezza (...) - prima di prendere posizione in sede comunitaria".
Se non per tutti gli atti trasmessi al Parlamento, tale obbligo potrebbe essere fatto valere - seguendo il modello inglese della riserva di scrutinio parlamentare - almeno per quelli presi in considerazione dalle Camere, dei quali quindi sia stato avviato l'esame da parte delle competenti Commissioni. Tale riserva parlamentare sarebbe pertanto azionata su iniziativa del Parlamento: in concreto, la riserva dovrebbe valere per quelle proposte di atti, delle quali le Camere abbiano avviato l'esame.
In aggiunta ed accanto ad essa si potrebbe prospettare un'altra forma di riserva di esame parlamentare che imputi al Governo la scelta delle proposte sulle quali farla valere.
In ogni caso la riserva dovrebbe potere essere apposta in tutte le sedi del Consiglio europeo, non esclusivamente in seno al COREPER.
Partecipazione delle regioni.
Per quanto riguarda la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla cosiddetta fase ascendente, appare necessario promuovere le procedure più adeguate per la concreta implementazione di questo delicato passaggio istituzionale. Al riguardo sembra opportuno, in attesa che le forme di raccordo istituzionale previste dalla riforma costituzionale siano attivate, individuare nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, eventualmente nella composizione unificata con le città e con le autonomie locali di cui all'articolo 8, del decreto legislativo n. 281 del 1997, la sede nella quale possano trovare espressione le diverse istanze regionali ed il loro necessario raccordo.
Nelle materie di competenza esclusiva e concorrente delle regioni, pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o la Conferenza unificata dovrebbe essere chiamata ad esprimere una posizione sui principali progetti di atti comunitari in discussione nelle sedi europee. Questa attività dovrebbe riguardare anche l'esame del programma legislativo annuale della Commissione delle Comunità europee. Come elemento di salvaguardia di questo potere dovrebbe essere previsto l'obbligo di convocazione della Conferenza stessa quando ne facciano richiesta almeno tre regioni.
Il controllo sul rispetto degli indirizzi regionali espressi potrebbe essere utilmente svolto in modo periodico nel corso delle sessioni comunitarie della Conferenza medesima che sono ordinariamente convocate dal Governo per l'esame delle questioni comunitarie.
La presente proposta di legge intende, inoltre, introdurre alcune modifiche alla "legge La Pergola", per quanto attiene ai profili correlati alla fase di attuazione degli atti comunitari. Tali modifiche sono strettamente connesse ad alcuni aspetti che l'esperienza di questi ultimi anni consiglia di modificare.
Contenuto proprio della legge comunitaria.
Occorre disciplinare con fonte legislativa la prassi della Camera di definizione del contenuto proprio della legge comunitaria. Questa dovrebbe contenere solo:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari;
b) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee;
c) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, che, per sopravvenute circostanze di particolare urgenza, siano ritenute necessarie sulla base delle indicazioni fornite con relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 86 del 1989, nel caso in cui esso includa tali disposizioni, o trasmessa dal Governo alle Camere su richiesta di queste;
d) deleghe legislative per l'attuazione di direttive comunitarie, precisando eventualmente che il ricorso a tale strumento normativo può essere utilizzato limitatamente alle sole materie di notevole complessità tecnica ed in tali casi con indicazione dei princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione, per ogni singolo atto da recepire o gruppo di atti omogenei.
Relazione annuale.
E' opportuno inoltre modificare i contenuti della relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevedendo che tale relazione debba dar conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo delle Camere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e fornire l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati dal Governo alla Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo le linee della risoluzione Rossi ed altri n. 6-0008 approvata il 6 novembre 2001.
proposta / disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Modifica dell'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. L'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "Art. 1-bis. (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea). - 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle Camere il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione. 2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi: a) i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità europee; b) i progetti e gli atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea. 3. Nei casi in cui le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee, soltanto a conclusione dell'esame da parte delle Camere. Decorso il termine di venti giorni dall'inizio dell'esame parlamentare, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare. 4. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale dei progetti di cui al comma 1, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tali casi, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione al fine di acquisire il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso il termine di venti giorni, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza di detto parere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee. Art. 1-ter. (Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari).- 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e le loro modificazioni, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro alle regioni e alle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle regioni e alle province autonome il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione. Sono altresì trasmessi tutti i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità europee. 2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è automaticamente convocata con l'indicazione dell'ordine del giorno quando a richiederlo siano tre regioni. 3. Il controllo sul rispetto degli indirizzi espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è svolto in modo periodico nel corso delle sessioni comunitarie della Conferenza medesima che sono ordinariamente convocate dal Governo per l'esame delle questioni comunitarie. 4. Sui progetti di atti normativi riguardanti in modo specifico materie di loro interesse, gli enti locali trasmettono le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere, attraverso i rispettivi organi rappresentativi, che sul progetto di atto normativo sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Qualora il progetto normativo dell'Unione europea concerna materie di competenza legislativa esclusiva o concorrente delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali anche i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di definire la posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea. 6. Le regioni e le province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. 7. Le spese relative alla partecipazione degli esperti delle regioni e delle province autonome alle riunioni ed alle delegazioni di cui ai commi 5 e 6, fanno carico ai bilanci di dette amministrazioni".
Art. 2. (Modifica dell'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. L'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Contenuti della legge comunitaria).- 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, che si rendano necessarie in relazione a sopravvenute circostanze di particolare urgenza e siano ritenute necessarie sulla base delle indicazioni fornite con relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge di cui all'articolo 2, comma 2, nel caso in cui esso includa tali disposizioni, o trasmessa dal Governo alle Camere su richiesta di queste;
d) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa".
Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c-ter) l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee". |
N. 3123
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro per le politiche comunitarie (BUTTIGLIONE) di concerto con il ministro dell'interno (PISANU) e con il ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) ¾ |
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Modifiche ed integrazioni alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari |
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Presentata il 2 settembre 2002
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Onorevoli Deputati! - La legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta "legge La Pergola"), reca la disciplina dei procedimenti di partecipazione e di adeguamento al processo normativo comunitario. Si tratta di una legge che ha dato buona prova di sé, prevedendo meccanismi (in particolare, la legge comunitaria annuale) che hanno permesso all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea.
Tuttavia, il mutato quadro costituzionale che, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, attuata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce alle regioni ed alle province autonome un nuovo e più incisivo ruolo nella partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, in uno con la necessità di semplificare ed accelerare la fase di mero recepimento per far fronte con puntualità all'aumentato numero di atti comunitari, anche a seguito dell'ampliamento delle materie attratte nell'area dell'Unione europea, rendono improcrastinabile la revisione della legge n. 86 del 1989 e la sua sincronizzazione con le mutate coordinate costituzionali.
In particolare, si è avvertita la necessità di rendere più efficace la partecipazione dello Stato italiano alla fase ascendente della formazione delle norme comunitarie e più funzionale quella della trasposizione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale. Segnatamente, una più incisiva partecipazione alla fase ascendente, anche da parte delle Camere, delle regioni e del sistema delle autonomie locali, consente di evitare che una debole rappresentazione degli interessi nazionali nella fase di elaborazione delle norme comunitarie si ripercuota criticamente sulla fase discendente, convogliando in quest'ultima rivendicazioni e aspettative non soddisfatte dalla normativa europea.
Il problema della qualità e della tempestività dell'attuazione delle norme comunitarie viene allora risolto anche attraverso un potenziamento dell'incisività della partecipazione dello Stato italiano alla fase ascendente, dal momento che se il contenuto della direttiva presenta il più possibile le qualità per essere facilmente applicabile nell'ordinamento interno, ciò conduce anche ad una corrispondente semplificazione delle procedure di recepimento.
Per soddisfare le richiamate esigenze, il presente provvedimento introduce, accanto allo strumento principale della legge comunitaria annuale, nuovi sistemi di adeguamento agli obblighi comunitari, da un lato confermando l'attuazione in via regolamentare, dall'altro prevedendo un sistema di recepimento tempestivo al diritto comunitario, anche in un termine antecedente all'approvazione della legge comunitaria.
La seconda spinta a modificare l'attuale legge La Pergola, proviene, come si è già accennato, dall'esigenza di adeguare tale legge al mutato quadro costituzionale che, a seguito del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, ha visto accrescere in modo significativo il ruolo delle regioni sia nella fase ascendente che in quella discendente del diritto comunitario.
Si ricorda, infatti, che l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione stabilisce che, nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari. A tale scopo, il presente provvedimento disegna varie ed efficaci modalità di partecipazione regionale: si prevede, tra l'altro, un tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai progetti degli atti normativi e di indirizzo comunitari, la possibilità per le regioni di individuare propri rappresentanti chiamati a partecipare stabilmente alle riunioni interne volte a definire la posizione italiana da sostenere in sede comunitaria ed un ancor più significativo ruolo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Sotto il profilo della fase discendente, e cioè della partecipazione delle regioni all'attuazione ed all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, si rammenta che il nuovo testo costituzionale riforma in profondità il riparto di competenza normativa tra Stato e regioni, collocandoli su un piano di sostanziale parità, attraverso l'enunciazione di limiti posti in via generale tanto alla funzione statale che a quella regionale, tra i quali il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione, che sancisce per la prima volta la costituzionalizzazione dei vincoli rivenienti dall'appartenenza all'Unione europea ed il principio conseguenziale di primazia del diritto comunitario). Da un lato, dunque, le regioni sono tenute (non più semplicemente facultizzate) a dare immediata ed autonoma attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza esclusiva, e previa indicazione dei princìpi fondamentali nella legge comunitaria o in altra legge, nelle materie di legislazione concorrente.
Dall'altro lato, tuttavia, lo Stato, unico responsabile nei confronti dell'Unione europea, notoriamente indifferente alla ripartizione interna di competenze, deve necessariamente riservarsi poteri sostitutivi, ai sensi del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione. A tal fine, seguendo la via segnata dalla legge comunitaria 2001 (l'articolo 1, comma 5, della legge 1^ marzo 2002, n. 39), è stato previsto un meccanismo, trasfuso negli articoli 7, 9 e 12 che scongiura il rischio di un inadempimento degli obblighi comunitari attraverso il tempestivo intervento del Governo, sia attraverso lo strumento legislativo che regolamentare.
Viene peraltro assicurato il rispetto dei princìpi costituzionali di leale collaborazione e di sussidiarietà, con la prescrizione che gli interventi sostitutivi decorrano dai termini fissati per il recepimento delle direttive, fermo restando il principio della cedevolezza della normativa statale al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale o provinciale.
In ultimo, si è inteso assicurare un adeguato coinvolgimento degli enti locali negli aspetti delle politiche comunitarie di loro interesse, sia attraverso un potenziamento della loro partecipazione nella fase ascendente, sia attraverso la previsione di una sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il presente disegno di legge si muove in sintonia con le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento delle direttive comunitarie svolta dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, approvate nella seduta dell'11 ottobre 2000, e di alcune soluzioni prefigurate nella precedente legislatura (atti Camera nn. 7171, 7504 e 7546).
Ambito dell'intervento normativo.
Il provvedimento reca puntuali e necessarie novelle alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e sancisce l'abrogazione di alcune norme della legge 16 aprile 1987, n. 183.
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, ridisegnando le finalità della legge anche in relazione alla disciplina della fase di partecipazione e di predisposizione degli atti comunitari. Vengono inoltre annoverati tra gli atti dai quali discendono obblighi di adempimento le decisioni quadro e le decisioni concernenti il settore della cooperazione in materia giudiziaria e penale, adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea.
L'articolo 2 ridefinisce l'articolo 1-bis della predetta legge n. 86 del 1989, per assicurare una più incisiva ed informata partecipazione del Parlamento e, alla luce del nuovo dettato dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, delle regioni e delle province autonome al procedimento di formazione degli atti comunitari. Si dispone, pertanto, che i progetti di atti normativi e di indirizzo e i documenti di consultazione siano trasmessi, nelle materie di competenza delle regioni e province autonome, tempestivamente anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine dell'eventuale acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Si delinea, inoltre, la partecipazione di esponenti delle regioni e delle province autonome alle attività dei gruppi di lavoro interni volti a definire la posizione nazionale da sostenere in sede comunitaria.
Si segnala anche la previsione dell'istituto della riserva parlamentare, apponibile dal Governo in corso di negoziato in caso di particolare importanza politica delle proposte relative all'atto comunitario in discussione. Nel caso di apposizione della riserva si dispone che il Governo invii il testo alle Camere, al fine di acquisirne il parere entro quindici giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine ovvero in caso di sopravvenuta urgenza motivata, il Governo, può procedere alle attività di sua competenza.
Parallelamente è stata riconosciuta la possibilità per il Governo di apporre una riserva di esame, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nel caso in cui il progetto di atto normativo tocchi materie di competenza delle regioni e delle province autonome. In tale evenienza la posizione italiana viene definita mediante intesa da conseguire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Si prevede, infine, un coinvolgimento degli enti locali sui progetti di atti normativi riguardanti in modo specifico materie di loro interesse. Gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative sono resi edotti dai progetti di atti normativi di loro specifico interesse e trasmettono le loro osservazioni, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere, attraverso i rispettivi organi rappresentativi, che tali progetti siano sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Sulle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nelle materie di competenza delle regioni e province autonome, è acquisito il parere della Conferenza unificata. Gli enti locali sono altresì facultizzati alla designazione di esperti, che, a titolo consultivo, prendono parte alle riunioni istruttorie dirette alla formazione della posizione italiana da sostenere successivamente in ambito comunitario.
L'articolo 3, al fine di istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive alla fase ascendente, prevede che i progetti di atti normativi comunitari riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale sono trasmessi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che può istituire appositi comitati per l'esame di tali atti. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può organizzare, in collaborazione con il CNEL, anche apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane ed ogni altro soggetto interessato. Si precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione alle sessioni di studio sono a carico dei soggetti partecipanti.
L'articolo 4 integra l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, specificando, in primo luogo, che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa, con tempestività, le Camere, e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.
In secondo luogo, si prevede che la relazione di accompagnamento del disegno di legge comunitaria annuale deve contenere anche l'elenco delle direttive attuate o da attuare con regolamenti governativi o ministeriali non necessitanti, alla stregua del nuovo testo dell'articolo 4 della legge La Pergola, di specifica autorizzazione legislativa. Nella medesima relazione deve essere allegato l'elenco, predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle direttive attuate da questi ultimi enti nelle materie di loro competenza.
L'articolo 5 sostituisce l'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, specificando che la legge comunitaria provvede al periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario, anche attraverso l'emanazione di disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme statali attuative di direttive, ove dette norme risultino necessarie per sopravvenute circostanze di particolare urgenza motivate sulla base di apposita relazione tecnica del Governo. Tra i contenuti della legge comunitaria sono altresì previste le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi e dei limiti allo scopo stabiliti in via generale dal nuovo testo dell'articolo 9, comma 4, della legge La Pergola.
L'articolo 6 introduce l'articolo 3-bis della legge n. 86 del 1989, disciplinando un sistema di adeguamento agli obblighi dell'ordinamento comunitario ulteriore rispetto alla legge comunitaria annuale. Tale meccanismo è finalizzato al recepimento degli atti normativi e dei princìpi stabiliti dalle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, per i quali l'obbligo di uniformazione da parte dello Stato italiano spiri in un torno di tempo anteriore alla data di presumibile entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
Trattasi di uno strumento volto ad introdurre un indispensabile fattore di flessibilità onde sopperire alla rigidità del meccanismo con cadenza annuale, incompatibile con obblighi necessitanti di immediato adempimento.
Si prevede, in particolare, la necessità di informare il Consiglio dei ministri ovvero, nel caso di materie di competenze regionali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli atti normativi comunitari e delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportino tempestivi obblighi di adeguamento da parte dell'Italia, i cui tempi si presentino incompatibili con l'attesa della presentazione della successiva legge comunitaria. La previsione viene pertanto supportata dall'attivazione di corsie parlamentari preferenziali per l'immediata approvazione dei provvedimenti di adeguamento.
L'articolo 7 sostituisce l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, delineando un percorso speciale per l'attuazione mediante regolamenti di delegificazione, al di fuori delle annuali leggi comunitarie, delle direttive, vertenti su materie gia disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, sui cui progetti si siano pronunciati il Parlamento europeo nell'ambito delle procedure di codecisione o di cooperazione previste dai Trattati ovvero entrambe le Camere nell'ambito della procedura di cui al richiamato articolo 1-bis.
La norma prevede anche la possibilità di adempiere a direttive con regolamenti ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ovvero con atti amministrativi generali, assorbendo il disposto dell'articolo 11 della citata legge n. 183 del 1987, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 14.
Il comma 14 prevede e disciplina la possibilità per lo Stato di recepire, in via regolamentare ed amministrativa, le direttive non tempestivamente trasposte da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza.
In termini generali, la possibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal vigente dettato dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, anche dall'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2001 (legge n. 39 del 2002), ove si prevede la possibilità per lo Stato di dare vita a norme sostitutive che entrino in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è sostitutiva perché produce effetto dopo la concretizzazione dell'inadempimento) e cedevoli (in quanto la norma statale si ritira dopo l'occupazione del territorio da parte della norma regionale e provinciale).
Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione secondo uno schema che ha già superato positivamente il vaglio della Corte costituzionale (sentenze nn. 126 del 1996 e 425 del 1999), anche con riguardo a materie attribuite alla competenza esclusiva di regioni a statuto speciale e delle province autonome.
La disposizione, che anticipa con riguardo al recepimento in via regolamentare ed amministrativa il principio di più ampio respiro cristallizzato dal nuovo comma 4 dell'articolo 9 della legge La Pergola, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del presente disegno di legge, è finalizzata a porre rimedio all'eventuale inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome. Delle descritte caratteristiche di supplenza e cedevolezza i provvedimenti statali devono dare espressamente atto.
Al fine di giustificare la presenza di un regolamento o atto amministrativo statale in materie di competenza regionale o provinciale, attraverso l'estensione anche a tali provvedimenti dello strumento della sostituzione anticipata di cui si è prima detto in termini generali, è necessario prendere le mosse dal disposto dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, laddove, alla previsione della competenza regionale circa l'attuazione degli atti comunitari, fa seguito il richiamo del potere sostitutivo dello Stato.
In assenza di prescrizione di segno limitativo nelle maglie dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, non è infatti dubitabile che lo Stato possa esplicare il potere sostitutivo con lo strumento regolamentare (o amministrativo) ove si tratti di materia non soggetta a riserva assoluta di legge.
Merita al riguardo osservare che è estranea alla fattispecie la ripartizione delle competenze regolamentari segnata dal sesto comma dell'articolo 117, che non disciplina le forme (logicamente non preventivabili in via aprioristica addirittura a livello costituzionale) del potere sostitutivo, ma delinea il normale riparto di competenze.
La differenza tra le due ipotesi è netta.
Nella fisiologia del riparto delle competenze è, infatti, naturale che allo Stato competa l'uso del solo strumento legislativo nelle materie non di sua competenza esclusiva, se solo si considera che la fissazione di princìpi fondamentali o di norme fondamentali di riforma a tutela dell'unità dell'ordinamento non può avvenire con lo strumento regolamentare, e tantomeno amministrativo, ma necessita dell'imprimatur legislativo. L'esercizio del potere sostitutivo implica, per converso, la fissazione di norme complete e di dettaglio, compatibili con l'uso dello strumento regolamentare praticabile da parte della regione interessata dalla sostituzione statale. L'uso dello strumento sostituivo postula, in definitiva la fisiologica possibilità di coincidenza della tipologia dello strumento prescelto dal soggetto sostituente rispetto a quello praticabile dall'ente sostituito. Se si considera, poi, che, in base all'articolo 11 della legge n. 183 del 1987, le regioni possono recepire le direttive sia con regolamenti che con atti amministrativi generali, risulta in definitiva logico e fisiologico che proprio di detti strumenti lo Stato si debba servire nell'esercizio di competenze non originarie, ma, appunto, sostitutive (in questi termini si veda il citato parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato 25 febbraio 2002, n. 2/02).
In base a quanto detto l'azione sostitutiva prescritta dal comma in esame non implica rischi di ingerenza statale in margini di discrezionalità regionale. Il recepimento del dettato comunitario non può infatti che risolversi, visto che i princìpi vincolanti sono dettati a livello europeo e che le norme di principio nazionale devono risiedere in via necessaria in una disposizione primaria, nella trasposizione di norme comunitarie integralmente vincolanti in quanto prevalenti, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, sulla potestà legislativa statale come su quella regionale. Si deve al riguardo rammentare che in base al comma 12 dell'articolo in questione l'utilizzo dello strumento regolamentare o amministrativo necessita di specifica autorizzazione legislativa quante volte l'attuazione della direttiva implichi scelte in ordine alla modalità della sua attuazione.
L'articolo 8 sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 86 del 1989 sincronizzando il rinvio all'articolo 4 della legge La Pergola con la nuova architettura di quest'ultima norma.
L'articolo 9 introduce l'articolo 5-bis della legge n. 86 del 1989, prevedendo che le norme comunitarie, non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di precedenti direttive già recepite possono essere attuate, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, il quale ne dà pronta comunicazione alle Camere. Detta disposizione recepisce l'identica norma dettata dall'articolo 20 della legge n. 183 del 1987 inserendola nella legge generale sull'adeguamento agli obblighi comunitari, in sintonia con il respiro del principio di diritto in esame. L'articolo 20 della legge n. 186 del 1987 viene conseguentemente abrogato dall'articolo 14 del presente disegno di legge.
Si precisa, inoltre, che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ed alla stregua dei criteri già precedentemente rammentati a margine del nuovo testo dell'articolo 4, comma 14 (articolo 7 del disegno di legge), i provvedimenti in questione possono essere emanati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al solo fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. E' necessario, pertanto, che i provvedimenti emanati in funzione sostitutiva contengano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.
L'articolo 10 modifica l'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86, prevedendo che il Ministro per le politiche comunitarie trasmetta alle Camere ed alle regioni e province autonome le decisioni del Consiglio e della Commissione europea per l'espressione di osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione.
L'articolo 11 integra i contenuti della relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevedendo, con novella all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989, che tale relazione debba dar conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo delle Camere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e fornire l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati dal Governo alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
L'articolo 12 intende adeguare l'articolo 9 della legge La Pergola al disposto del nuovo ordinamento costituzionale per quanto riguarda la possibilità per le regioni e le province autonome di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza concorrente o esclusiva e per quanto riguarda la normativa di recepimento, al fine di evitare inadempienze agli obblighi comunitari.
Deve infatti sottolinearsi che l'articolo 117 della Costituzione, mentre attribuisce alla legislazione esclusiva statale i rapporti dello Stato con l'Unione europea (l'interlocutore dell'Unione europea è lo Stato nella sua unità ed è dello Stato la responsabilità della puntuale e corretta osservanza degli obblighi sanciti dal Trattato), prevede, nelle materie di legislazione concorrente e residuale (rispettivamente ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Carta fondamentale), che le regioni e le province autonome partecipino alle decisioni dirette alla formazione delle norme comunitarie e secondo regole stabilite dalla legge dello Stato, nonché all'attuazione delle norme comunitarie.
In tale ultimo caso la legge dello Stato disciplina, altresì, le modalità e le forme dell'intervento sostitutivo in caso di inadempienza degli enti territoriali.
Ciò posto, si segnala che il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge La Pergola, in conformità alla nuova architettura costituzionale, sostituisce il precedente principio della facoltatività con quello basato sull'obbligo, in capo a regioni e province autonome, di dare attuazione, autonomamente e tempestivamente, agli obblighi di adeguamento discendenti dalla normativa comunitaria.
Quanto al fondamento del potere sostitutivo dello Stato, che si concreta, in base al nuovo testo del comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, nell'intervento suppletivo anticipato e cedevole, già precedentemente descritto, esso si rinviene nella circostanza che è lo Stato nel suo complesso a rappresentare il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari: appare dunque legittimo, anche in base a quanto affermato dall'Adunanza del Consiglio di Stato nel parere del 25 febbraio 2002, n. 2/02 e già sancito in termini positivi dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 39 del 2002, prevedere la possibilità per lo Stato di dare vita a norme sostitutive, che entrino in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è sostitutiva perché produce effetto dopo la concretizzazione dell'inadempimento) e cedevoli (in quanto la norma si ritira dopo l'occupazione del territorio da parte della norma regionale e provinciale). E' necessario, peraltro, che i provvedimenti emanati in funzione sostitutiva contengano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.
Per quanto concerne il profilo delle sanzioni penali, si prevede, sulla scorta di un'opzione resa necessaria dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia (articoli 25 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione) che, anche nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la legge comunitaria annuale conferisca delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite, oltre che con disposizioni statali, anche con provvedimenti regionali o provinciali.
Tale sistema garantisce il pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, che deve assicurare un trattamento sanzionatorio uniforme su tutto il territorio.
L'articolo 13 arricchisce ulteriormente la partecipazione degli enti locali prevedendo anche una sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali.
L'articolo 14 reca l'abrogazione delle norme della legge n. 183 del 1987 trasfuse nella rinnovata impalcatura della legge La Pergola.
Sul provvedimento è stato acquisito, in data 11 luglio 2002, il parere favorevole della Conferenza unificata (vedi allegato).
Le regioni e le autonomie locali hanno formulato alcune osservazioni, in parte recepite nel testo; si è ritenuto di non accogliere alcune di esse, motivando in ordine al mancato recepimento, come risulta dalle premesse del parere espresso dalla Conferenza unificata.
In particolare, non sono state accolte le richieste concernenti la partecipazione delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari. Ciò in quanto tali richieste concernono materia disciplinata dal disegno di legge recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" (cosiddetta legge La Loggia, atto Senato n. 1545). Si è, perciò, ritenuto che le osservazioni formulate dalle regioni sul punto debbano essere esaminate nel corso dell'iter parlamentare dei due disegni di legge.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. L'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Finalità). - 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in seno alle Comunità europee e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che conseguono: a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario; c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate al sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, e successive modificazioni".
Art. 2. (Modifica dell'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. L'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"Art. 1-bis.- (Partecipazione del Parlamento, delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari). 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e le loro modificazioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, nonché, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e alle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. Con le stesse modalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle Camere, alle regioni e alle province autonome il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione. Sono altresì trasmessi tutti i documenti di consultazione, quali, libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità europee. Sono infine trasmessi alle Camere i progetti e gli atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, e successive modificazioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa il Governo dei progetti di particolare importanza politica trasmessi ai sensi del presente comma. 2. I competenti organi parlamentari formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. 3. In casi di particolare importanza politica dei progetti di cui al comma 1, il Governo può apporre una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tali casi, il Governo invia alle Camere il testo del progetto al fine di acquisire il parere dei competenti organi parlamentari, che devono esprimersi nel termine di quindici giorni dalla ricezione. 4. Qualora il provvedimento riguardi materie attribuite alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il testo è trasmesso anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'eventuale acquisizione dell'intesa da conseguire ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di cui al comma 3 del presente articolo. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza di detti pareri. 5. Qualora un progetto di atto normativo di particolare importanza politica riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il Governo, anche su richiesta di una o più regioni o province autonome, appone la riserva di esame. In tale caso la posizione italiana viene definita mediante intesa da conseguire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di cui al comma 3 del presente articolo. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa. 6. Qualora i progetti di atti normativi comunitari riguardino questioni di particolare rilevanza in materie di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, li trasmette, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, agli enti locali. Tali progetti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti di loro interesse gli enti locali, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, trasmettono le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, e possono richiedere, attraverso le rispettive associazioni rappresentative, che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che propri esperti, da designare secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza unificata, siano chiamati a partecipare a titolo consultivo, alle riunioni di cui al comma 8. Sulle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, è acquisito il parere della Conferenza unificata. 7. Qualora gli atti di indirizzo parlamentare e le osservazioni di cui al comma 2 non siano pervenuti al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti di cui al comma 1 o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee. 8. Qualora il progetto normativo dell'Unione europea concerna materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano allo scopo di definire la posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea. 9. Le spese relative alla partecipazione degli esperti delle regioni e delle province autonome alle riunioni di cui al comma 8 fanno carico ai bilanci di dette amministrazioni. 10. Le norme di attuazione degli statuti speciali possono prevedere disposizioni specifiche in relazione alla partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti ed all'attività degli organi comunitari nell'ambito dei princìpi generali previsti dalla presente legge".
Art. 3. (Introduzione dell'articolo 1-ter della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:
"Art. 1-ter.- (Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alla fase ascendente). - 1. Il Presidente del consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti di atti normativi comunitari riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane ed ogni altro soggetto interessato".
Art. 4. (Modifiche all'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente: "1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere". 3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente: "2. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 1-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "Legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento". 4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'ultimo periodo è soppresso. 5. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono aggiunte le seguenti: "c-bis)si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi 4, 5, 6 e 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati; c-ter) si allega l'elenco dei provvedimenti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno".
Art. 5. (Modifica dell'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86) 1. L'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente: "Art. 3. - (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, che reca: a) disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; b) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme statali di attuazione di direttive comunitarie oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia; c) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme statali di attuazione di direttive comunitarie, che si rendano necessarie in relazione a sopravvenute circostanze di particolare urgenza; d) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa; e) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4, commi 1, 2, 3, 11, 12, 13 e 14; f) disposizioni occorrenti per la ratifica dei trattati internazionali che abbiano stretta connessione con atti normativi delle Comunità europee; g) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 4".
Art. 6. (Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente: "Art. 3-bis.- (Altre misure di adeguamento agli obblighi dell'ordinamento comunitario).- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, propone al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento la cui scadenza risulta anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per i rapporti con il Parlamento, assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione".
Art. 7. (Modifica dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. L'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Attuazione in via regolamentare e amministrativa).- 1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive e le raccomandazioni (CECA) possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e). 3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i termini di cui al secondo e al terzo periodo, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), le direttive adottate dal Consiglio dell'Unione europea secondo le procedure, previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, di codecisione o di cooperazione con il Parlamento europeo sono attuate, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle disposizioni contenute nella presente legge. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì alle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, quando sui relativi progetti si siano espresse favorevolmente entrambe le Camere nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1-bis. 6. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 si conformano ai seguenti criteri generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare: a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà; b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore; d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; e) eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali, possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; f) alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede con le modalità di cui al comma l3. 7. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. 8. Le Camere, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee delle direttive di cui ai commi 4 e 5, possono chiedere, con propri atti di indirizzo adottati, secondo le previsioni dei rispettivi Regolamenti, dalle Assemblee o dalle Commissioni competenti per materia, che l'attuazione delle medesime sia disciplinata con o sulla base di un atto avente forza di legge. 9. I regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione. 10. I regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il termine per l'espressione dei predetti pareti, i regolamenti sono emanati anche in loro mancanza. I pareri sono allegati alle relazioni di accompagnamento ai testi normativi. 11. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive. 12. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina. 13. La legge comunitaria provvede in ogni caso, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o minori entrate. 14. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate".
Art. 8. (Modifica all'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente: "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione delle direttive mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo 4".
Art. 9. (Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Dopo l'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente: "Art. 5-bis.- (Adeguamenti tecnici).- 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà pronta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti ai cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate".
Art. 10. (Modifica all'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86) 1. All'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la formulazione di eventuali osservazioni".
Art. 11. (Modifica all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: "c-bis) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati; c-ter) l'elenco e i motivi dei ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2".
Art. 12. (Modifica dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. L'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n, 86, è sostituito dal seguente: "Art. 9.- (Competenze delle regioni e delle province autonome).- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 3. La legge comunitaria o altra legge statale che dà attuazione a direttive indica i princìpi fondamentali cui le regioni e le province autonome sono tenute a conformarsi nelle materie di loro competenza concorrente, nel rispetto dei quali è esercitata la competenza legislativa delle regioni nella materie di legislazione concorrente. 4. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale, con esclusione di quelle di cui al comma 5, si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il recepimento della direttiva e fino alla data di entrata in vigore degli atti normativi delle regioni e delle province autonome. I provvedimenti contenenti tali disposizioni recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate. 5. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la legge comunitaria annuale conferisce delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite con provvedimenti delle regioni e delle province autonome. 6. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive alle quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 4, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
Art. 13. (Introduzione dell'articolo 10-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86) 1. Dopo l'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente: "Art. 10-bis.- (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, convoca almeno una volta all'anno o anche su richiesta degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1".
Art. 14. (Abrogazioni). 1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati. |
N. 3310
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati BOVA, BELLINI, BETTINI, CIANI, CRISCI, ALBERTA DE SIMONE, MAGNOLFI, MARAN, PAOLA MARIANI, MONTECCHI, OTTONE, PISTELLI, ROGNONI, ZANI ¾ |
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Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari |
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Presentata il 24 ottobre 2002
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Onorevoli Colleghi! - La legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta "legge La Pergola"), recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", ha posto le basi per una decisa razionalizzazione degli strumenti di attuazione delle direttive comunitarie, delineando un quadro unitario incentrato sullo strumento della legge comunitaria annuale. La perdurante validità dei meccanismi attuativi creati dalla legge La Pergola - ai quali va ascritto il merito di aver consentito al nostro Paese di smaltire il notevole arretrato accumulatosi nel passato - è confermata anche dall'approvazione delle ultime leggi comunitarie entro l'anno di riferimento. La legge comunitaria resta, in tale senso, lo strumento privilegiato per il sistematico recepimento delle direttive in scadenza: strumento tanto più apprezzabile in quanto consente al Parlamento di esercitare in via preventiva un controllo sui presumibili effetti che la trasposizione di ciascuna direttiva potrà produrre sull'ordinamento e di coordinare l'insieme dei procedimenti attuativi cui è chiamato il Governo nella fase successiva. Una legge, dunque, squisitamente organizzatoria e procedimentale, che riconduce alla sede parlamentare la visione unitaria del processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e che, in ogni caso, non esclude la possibilità di attuazioni specifiche di singole direttive con autonomi provvedimenti legislativi nell'esame dei quali il Parlamento assuma in pieno il ruolo di legislatore sostanziale.
Ciò nondimeno, le vicende parlamentari che hanno contraddistinto l'approvazione delle ultime leggi comunitarie hanno evidenziato la necessità di un perfezionamento delle previsioni della legge n. 86 del 1989 relative alla definizione del contenuto proprio della legge comunitaria; per altro verso, come peraltro ha evidenziato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento delle direttive comunitarie, approvato dalla XIV Commissione della Camera dei deputati l'11 ottobre 2000, il problema della qualità e della tempestività dell'attuazione delle norme comunitarie va risolto soprattutto durante la fase ascendente, poiché è in questa fase che "si ha la possibilità di influenzare i lavori, per fare in modo che la direttiva abbia il più possibile le qualità per essere facilmente applicabile nell'ordinamento interno".
Da ultimo, il processo di ampio decentramento amministrativo, se non di vero e proprio federalismo, inaugurato dalle cosiddette "leggi Bassanini" e sancito nelle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione rende necessario allineare le procedure della legge La Pergola ai cambiamenti del contesto istituzionale. In particolare, il nuovo articolo 117 della Costituzione attribuisce poteri e funzioni rilevanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di una distinzione di competenze e di ambiti di produzione normativa tra queste e lo Stato. Così, mentre il primo comma stabilisce il principio in base al quale la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nella ripartizione delle competenze concorrenti alle regioni è attribuito (dal terzo comma) un ruolo significativo proprio nelle materie relative ai rapporti con l'Unione europea. Infine, il quinto comma dell'articolo 117 interviene per stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Sulla base di queste considerazioni appare quindi opportuno introdurre alcune limitate modifiche all'impianto della legge La Pergola in grado di aggiornarla alle nuove e mutate esigenze del quadro normativo nazionale, avendo peraltro sempre presente che il processo di riforma delle istituzioni comunitarie potrebbe cambiare anche il contesto di riferimento sovranazionale.
A questa esigenza si era già data una prima risposta nella scorsa legislatura attraverso l'approvazione, da parte della Commissione politiche dell'Unione europea, di un testo unificato di un disegno di legge del Governo e di due proposte di legge di iniziativa parlamentare (atto Camera n. 7171 ed abbinate). Lo scioglimento delle Camere non ha consentito il completamento dell'iter legislativo. L'impianto complessivo di tale progetto di legge rimane, a nostro giudizio, ancora valido con le modifiche che si rendono necessarie per adeguarlo al nuovo contesto istituzionale conseguente alle modifiche costituzionali.
L'articolo 1 definisce le finalità della legge, che disciplina la partecipazione dell'Italia alla fase ascendente di formazione della normativa comunitaria e a quella discendente di attuazione, anche con riferimento al ruolo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Provvede, inoltre, ad elencare gli atti dai quali discendono obblighi di adempimento: regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione europea; sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee; decisioni-quadro e decisioni adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, reso esecutivo ai sensi della 16 giugno, 1998, n. 209.
L'articolo 2 prevede che il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicuri alle Camere celeri informazioni in merito all'adozione degli atti comunitari, compresi i documenti di consultazione, i Libri verdi, i Libri bianchi e le comunicazioni della Commissione delle Comunità europee.
Prevede, inoltre, che il Governo possa apporre, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, una riserva di esame parlamentare.
L'articolo 3 dispone che i progetti di atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea siano trasmessi alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e alle province autonome. Queste ultime possono trasmettere entro un mese le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie.
E' prevista anche la possibilità per le regioni e le province autonome di chiedere al Governo di presentare ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, qualora ritengano che un atto normativo comunitario, ricadente in materie di propria competenza, sia lesivo delle norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee.
Prevede, altresì, che gli atti normativi comunitari, riguardanti materie di competenza degli enti locali, siano ad essi trasmessi con la possibilità per gli stessi enti di far pervenire osservazioni in merito al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie.
L'articolo 4 prevede che la legge comunitaria provveda al periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario anche attraverso l'emanazione di disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione o qualora risultino necessarie per sopravvenute circostanze di particolare urgenza sulla base di apposita relazione tecnica del Governo.
Specifica, inoltre, che lo strumento della delega legislativa debba essere adoperato solo in materie di notevole complessità tecnica.
L'articolo 5 prevede un potere sostitutivo e cedevole da parte dello Stato per l'attuazione delle direttive comunitarie, in materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora queste ultime non vi abbiano provveduto entro i termini di scadenza.
Tali norme statali cessano comunque di avere efficacia una volta che siano emanate le norme di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome.
L'articolo 6 prevede che alle norme comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche tecniche di direttive già recepite si dia attuazione con decreto del Ministro competente per materia.
Tali provvedimenti possono essere adottati anche nel caso di materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sempre attraverso atti di carattere cedevole e sostitutivo che cessano di avere efficacia una volta che le regioni e le province autonome abbiano provveduto ad emanare le norme di attuazione.
L'articolo 7 stabilisce che le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee siano trasmesse alle Camere per eventuali osservazioni e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza.
L'articolo 8 integra i contenuti della relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, disponendo che essa dia conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo delle Camere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e fornisca l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati dal Governo alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
L'articolo 9 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano adottare annualmente leggi che provvedono all'adeguamento degli obblighi comunitari in materie di loro competenza, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 117 della Costituzione.
In caso di inadempienza delle regioni e delle province autonome, lo Stato provvede con un intervento sostitutivo e cedevole.
Si prevede, inoltre, che la legge comunitaria annuale conferisca delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite con provvedimento delle regioni e delle province autonome.
L'articolo 10 provvede ad abrogare l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, inerente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, inerente la partecipazione dell'Italia all'Accordo di Schengen.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Modifica dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. L'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente: "Art. 1. - (Finalità). - 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in seno alle istituzioni delle Comunità europee, nonché il processo di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che conseguono: a) all'emanazione di atti aventi valore normativo, quali regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA), che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dei suddetti Trattati; c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, reso esecutivo ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209. 2. La presente legge disciplina altresì la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e dell'Unione europea delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza in attuazione di quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione".
Art. 2. (Modifiche all'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: ", nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi," e le parole: ", ai fini dell'inoltro alle regioni anche a statuto speciale e alle province autonome," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle Camere il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione degli atti di cui al presente comma e al comma 2"; b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutti i documenti di consultazione, quali Libri verdi, Libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità europee"; c) al comma 3, l'ultimo periodo è soppresso; d) il comma 4 è sostituito dai seguenti: "4. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Governo può, anche su raccomandazione delle Camere, apporre in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea una riserva d'esame parlamentare sul testo o su parte di esso. In tali casi, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto al Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), al fine di acquisire il parere parlamentare sullo stesso, da rendere entro venti giorni dalla trasmissione. 4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, ovvero nei casi di urgenza motivata dal Governo e previamente comunicata alle Camere, il Governo può procedere alle attività di sua competenza"; e) nella rubrica, le parole: "e alle regioni" sono soppresse.
Art. 3. (Introduzione degli articoli 1-ter e 1-quater della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-ter. - (Partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee, e le loro modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro ricezione, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione da parte degli organi predetti. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome il tempestivo e continuo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione degli atti di cui al presente comma. 2. Ai fini della formazione della posizione italiana nelle fasi istruttorie preliminari all'adozione degli atti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro un mese dalla data del ricevimento le osservazioni, nelle materie di loro competenza, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per l'immediata comunicazione ai Ministri competenti per materia. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano contribuiscono, nei limiti delle loro competenze e secondo modalità da definire con intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee. 4. Nel caso in cui una regione o una provincia autonoma ritenga un atto normativo comunitario ricadente in materie di sua competenza lesivo di norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, ha facoltà di attivarsi con deliberazione del consiglio per chiedere al Governo di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Art. 1-quater. - (Partecipazione degli enti locali). - 1. Qualora i progetti di atti normativi comunitari riguardino questioni di particolare rilevanza in materie di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, li trasmette, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, agli enti locali. Tali progetti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti di loro interesse gli enti locali trasmettono le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, e possono richiedere, attraverso le rispettive associazioni rappresentative, che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
Art. 4. (Modifiche all'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, la parola: "mediante" è sostituita dalle seguenti: "che reca"; b) dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente: "a-ter) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, che, per sopravvenute circostanze di particolare urgenza, siano ritenute necessarie sulla base delle indicazioni fornite con relazione tecnica allegata dal Governo al disegno di legge di cui all'articolo 2, comma 2, nel caso in cui esso includa tali disposizioni, o trasmessa dal Governo alle Camere su richiesta di queste"; c) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; lo strumento della delega legislativa può essere usato limitatamente alle sole materie di notevole complessità tecnica ed in tali casi con indicazione dei princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 76 della Costituzione, per ogni singolo atto da recepire o gruppo di atti omogenei".
Art. 5. (Modifica all'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma: "7-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate".
Art. 6. (Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Dopo l'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di precedenti direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione, fatte salve le competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà pronta comunicazione alle Camere. 2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti ai cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate".
Art. 7. (Modifica all'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente: "1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette le decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la formulazione di eventuali osservazioni".
Art. 8. (Modifiche all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: "c-bis) il seguito dato a pareri, osservazioni e atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c-ter) l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 4, e dell'articolo 6, comma 2, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee".
Art. 9. (Modifiche all'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86). 1. All'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "possono dare" sono sostituite dalla seguente: "danno"; b) al comma 2, le parole: "possono dare" sono sostituite dalla seguente: "danno"; c) il comma 2-bis è sostituito dai seguenti: "2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, adottare annualmente leggi recanti disposizioni per l'adempimento, anche mediante regolamenti regionali o provinciali, degli obblighi indicati all'articolo 1, comma 1, vertenti su materie di propria competenza. 2-ter. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione delle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2-bis e dei provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie"; d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "6-bis. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale, con esclusione di quelle di cui al comma 6-ter del presente articolo, si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il recepimento della direttiva e fino alla data di entrata in vigore degli atti normativi delle regioni e delle province autonome. I provvedimenti contenenti tali disposizioni recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate. 6-ter. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la legge comunitaria annuale conferisce delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite con provvedimenti delle regioni e delle province autonome. 6-quater. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, la legge comunitaria annuale può contenere princìpi e criteri direttivi ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali".
Art. 10. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed i commi 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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Mercoledì 6 novembre 2002. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.
La seduta comincia alle 8.35.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989 n. 86
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, sottolinea, in premessa, che l'esame, che oggi inizia, dei progetti di legge per la modifica della legge 9 marzo 1989, n. 86, meglio conosciuta con il nome di «legge La Pergola» costituisce un'occasione importante per la XIV Commissione, cui è attribuita la competenza primaria per l'esame in sede referente dei tre progetti di legge assegnati; come nel caso dell'esame della legge comunitaria annuale - e, forse, in misura anche maggiore - la XIV Commissione è chiamata a svolgere pienamente le sue competenze alla stregua delle altre Commissioni permanenti. Magari, proprio partendo da questa occasione, sarà possibile esplorare le strade per rendere concrete le riflessioni finora svolte da tutte le parti politiche relativamente al ruolo ed alle funzioni della Commissione stessa.
Sottolinea che l'esame concerne due proposte di legge di iniziativa parlamentare: una che porta come prima firma la sua e che è stata firmata anche dagli altri colleghi della maggioranza; la seconda, che ha come primo firmatario il collega Bova, reca anche le firme degli altri colleghi dell'opposizione. A queste si aggiunge il disegno di legge del Governo presentato dal Ministro Bottiglione.
Aggiunge che l'ampio spettro delle posizioni politiche rappresentate dà per un verso il segno dell'importanza attribuita alla modifica ed all'aggiornamento della «legge La Pergola» e, per altro verso, costituisce una buona premessa per giungere in tempi brevi all'approvazione della nuova legge, data la generale convergenza dei temi affrontati.
Richiama quindi l'attenzione sul fatto che l'esigenza di apportare modifiche alla «legge La Pergola» trova le sue radici già nella scorsa legislatura anche grazie all'ampio lavoro di indagine svolto dalla XIV Commissione in ordine alla questione della qualità e dei modelli di recepimento delle direttive comunitarie.
Ricorda che nel documento conclusivo di quell'indagine conoscitiva esplicitamente si riconosceva «l'esigenza di valutare l'opportunità di aggiustamenti dei meccanismi di trasposizione del diritto comunitario e di una regolamentazione dei rapporti tra i diversi soggetti che partecipano alla definizione e all'attuazione del diritto comunitario che trovi una qualche forma di stabilizzazione costituzionale. Il vero nodo da sciogliere per migliorare la partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del processo normativo comunitario appare quello dell'individuazione di un centro governativo che sia in grado di coordinare le indicazioni di tutti gli attori interessati (Parlamento, amministrazioni centrali, amministrazioni locali, parti economiche e sociali), per arrivare a definire una posizione comune del sistema Paese».
Ricorda, inoltre, che le difficoltà incontrate nell'esame delle diverse leggi comunitarie annuali avevano tra l'altro messo in evidenza alcuni limiti propri dello strumento troppo spesso utilizzato come corsia preferenziale per la discussione di materie ed argomenti solo incidentalmente ricollegabili con l'obiettivo dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, con le conseguenze inevitabili in ordine alla tempestività del recepimento delle direttive comunitarie. Per di più la crescente esigenza di partecipazione alla formazione delle decisioni assunte in ambito comunitario (nella cosiddetta «fase ascendente») hanno mostrato l'esigenza di creare nuovi strumenti e nuove procedure in assenza delle quali si è dovuto fare ricorso a procedimenti complessi o a intenti apprezzabili sul piano politico ma non pienamente adeguati all'obiettivo. Gli spazi offerti dalla legislazione vigente non appaiono infatti del tutto adeguati e necessitano di interventi di riforma significativi in coerenza con la nuova fase di costruzione europea.
Aggiunge che anche gli altri strumenti previsti dalla «legge La Pergola» hanno mostrato l'opportunità di un loro adeguamento. Così è, ad esempio, per la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che è stata più volte oggetto di osservazioni critiche in ragione dello sfasamento temporale con la quale viene presentata ed esaminata rispetto all'attualità dell'agenda politica comunitaria; le risoluzioni che hanno approvato le ultime due relazioni annuali (la risoluzione Rossi ed altri n. 6-0008 e la recente risoluzione Di Teodoro ed altri n. 6-00039), hanno sottolineato l'esigenza di creare procedure che consentano l'analisi e l'approvazione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in tempi certi e brevi» e di riservare (...) una sempre maggiore attenzione alle risoluzioni adottate dal Parlamento, così da rendere possibile il confronto tra intendimenti e indirizzi, da un lato, e risultati conseguiti, dall'altro.
Ricorda, ancora, che l'esigenza di interventi di modifica della «legge La Pergola» è divenuta oramai indilazionabile a seguito del cambiamento del contesto istituzionale conseguente alle modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione.
Sottolinea che la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, ha inciso per più di un profilo su principi, regole e procedure inerenti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. In primo luogo, infatti, il nuovo articolo 117, al primo comma, stabilisce che lo Stato e le regioni esercitano la potestà legislativa «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Inoltre, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato la competenza in merito ai rapporti con l'Unione europea, mentre viene inserita nell'ambito della competenza legislativa concorrente la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea delle regioni (articolo 117, terzo comma). Il quinto comma dell'articolo 117, infine, opera il riconoscimento di un ruolo attivo delle regioni sia nella «fase ascendente» di formazione del diritto comunitario che in quella «discendente». Ai sensi della citata disposizione, infatti, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, sono chiamate a partecipare alle decisioni per la formazione degli atti comunitari e all'attuazione dei medesimi, nel rispetto delle norme procedurali stabilite da leggi statali, che disciplinano altresì le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
A tal proposito segnala che, anche in base al disposto dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il mancato rispetto della normativa comunitaria costituisce una delle fattispecie in cui il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti di organi delle regioni, disciplinato dal medesimo articolo 120. Per soddisfare il nuovo dettato costituzionale, i disegni di legge comunitaria successivi all'entrata in vigore della legge costituzionale n.3 del 2001 hanno inaugurato una fase di adeguamento alle sopravvenute esigenze ordinamentali.
All'interno della legge comunitaria per il 2001 (L. 39/2002, articolo 1, comma 5), infatti, così come nel disegno di legge comunitaria per il 2002 (A.S. 1319-B) , si rinviene una «soluzione procedurale» finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni, consentendo, al contempo, di salvaguardare le competenze regionali nella cosiddetta fase discendente, ormai garantite a livello costituzionale.
Evidenzia che la disposizione prevede, infatti, che i decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome entrino in vigore - qualora i suddetti enti non abbiano ancora provveduto ad adottare proprie norme attuative - alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria, ma con efficacia suppletiva, perdendo cioè vigenza con l'entrata in vigore di ciascuna normativa di attuazione.
Ricorda che è attualmente in corso d'esame presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato il disegno di legge di iniziativa governativa A.S. 1545, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (così detto «La Loggia»). Il progetto persegue una duplice finalità: conformare l'ordinamento vigente alle nuove norme costituzionali immediatamente applicative a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e garantire la piena operatività della riforma mediante l'adozione delle disposizioni consequenziali da essa richieste o comunque implicate.
Sottolinea che il rapporto dell'ordinamento italiano con il sistema normativo comunitario è affrontato dal disegno di legge in più punti; tuttavia la relazione illustrativa rinvia espressamente al disegno di legge di riforma della «legge La Pergola» per ulteriori disposizioni attuative che soddisfino compiutamente la lettera del nuovo dettato costituzionale sul ruolo delle regioni nelle cosiddette fasi «ascendente» e «discendente» del diritto comunitario. In espressa attuazione dell'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, l'articolo 3 del disegno di legge «La Loggia» definisce le modalità del concorso delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari, ammettendone la partecipazione diretta alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione, ma precisando che questa debba avvenire nell'ambito delle delegazioni del Governo nazionale e con modalità da concordarsi in sede di Conferenza Stato-regioni. Ciò al fine di garantire comunque, in sede comunitaria, l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana.
Precisa che lo stesso articolo facoltizza inoltre il Governo a presentare ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso atti normativi comunitari che ledano gli interessi delle regioni e delle province autonome, anche su iniziativa di tali enti. Si prevede che, in via preliminare, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente per materia, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, assegni all'ente inadempiente un termine entro cui provvedere; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'ente interessato, su proposta del ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera l'adozione dei provvedimenti (anche normativi) necessari, ovvero la nomina di un apposito Commissario (ipotesi, quest'ultima che non ricorre nei casi di assoluta urgenza). Al riguardo sottolinea che tali disposizioni sono in parte riprese anche dai progetti di legge in esame, per cui occorrerà procedere ad un loro coordinamento.
Sottolinea che le modifiche proposte alla «legge La Pergola» dai progetti di legge presentati intervengono in questo complesso quadro normativo per rafforzare la partecipazione del nostro Paese al processo normativo comunitario, sia nella fase di formazione che in quella di attuazione dello stesso. Naturalmente occorrerà avere anche una particolare attenzione a tutto il processo di riforma dell'Unione europea avviato con la Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea di Nizza del novembre 2000 e reso concreto dai lavori della Convenzione europea per la riforma dei Trattati. Tuttavia ciò - aggiunge - non vanifica il lavoro di modifica della «legge La Pergola», anzi, per qualche verso, può essere funzionale proprio a tale processo evolutivo ed anticipare, ove possibile, alcuni esiti prevedibili del processo di riforma in atto.
Passa quindi ad esaminare il contenuto dei progetti di legge. Al riguardo sottolinea che le modifiche alla «legge La Pergola» attengono principalmente a tre profili: la partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati alla cosiddetta fase «ascendente» della formazione del diritto comunitario; la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella cosiddetta fase «discendente» e la procedimentalizzazione della partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell'Unione europea. Nella sua relazione si soffermerà quindi in modo specifico su questi temi evidenziando anche alcuni punti che, a suo avviso, necessitano di approfondimento. Per il resto si rimetto alla documentazione predisposta dagli uffici, che è a disposizione dei colleghi.
Per quanto riguarda il primo profilo, e cioè la fase ascendente, che - come già ricordato - costituiva una delle principali raccomandazioni anche del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla XIV Commissione, sottolinea che ora tutta la questione assume una rilevanza maggiore se posta in connessione, da un lato, con il rinnovato quadro istituzionale interno e, dall'altro, con i processi di riforma delle istituzioni comunitarie.
Al riguardo segnala che tutti e tre i progetti di legge in esame recano una disciplina organica della partecipazione del Parlamento, delle regioni e delle province autonome alla formazione della posizione italiana in seno alle istituzioni dell'Unione e contengono altresì disposizioni sulla partecipazione degli enti locali. Il disegno di legge del Governo contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione alla fase ascendente anche delle parti sociali, attraverso il coinvolgimento del CNEL. La disciplina del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in seno alle Comunità europee viene inserita direttamente tra le finalità della legge «La Pergola». La proposta di legge n. 3310 contempla, inoltre, tra le finalità della legge anche la disciplina della partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e dell'Unione europea, nelle materie di loro competenza.
Aggiunge che si fa riferimento in generale alla «posizione italiana», senza indicare eventuali procedure o organi di coordinamento. Ritiene che la questione del coordinamento della posizione italiana costituisca senza dubbio un elemento importante su cui occorrerà riflettere. Al riguardo valuta utile ricordare che nella risoluzione approvata il 13 febbraio di quest'anno (risoluzione Conti n. 8/00006) la XIV Commissione chiedeva al Governo di garantire la concentrazione in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche comunitarie dei compiti relativi alla trasmissione degli atti e documenti alle Camere, nonché all'acquisizione degli indirizzi parlamentari e delle osservazioni e dei contributi degli altri soggetti consultati e all'immediata loro trasmissione alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea: ciò al fine di individuare una unica struttura istituzionale all'interno dell'Esecutivo alla quale affidare tali compiti.
Sempre con riferimento alla fase ascendente, sottolinea che tutti e tre i progetti prevedono un rafforzamento del ruolo del Parlamento nel processo di formazione delle decisioni in ambito comunitario: sia attraverso un più deciso e chiaro obbligo di informazione sia attraverso un rafforzamento delle procedure di intervento nella fase ascendente.
Le modifiche si muovono in linea con gli indirizzi espressi anche in ambito comunitario; in questo ambito ricorda che la trasmissione ai Parlamenti nazionali dei documenti di consultazione della Commissione è prevista dal Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Amsterdam e rileva che l'articolo 1 del richiamato Protocollo non imputa direttamente ai Governi l'obbligo di trasmissione dei documenti, che potrebbero anche essere inviati dalla Commissione europea. In questi termini, del resto, si è pronunciata la XXIII COSAC di Versailles (ottobre 2000), che nel contributo adottato al termine dei lavori auspica che il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali sia modificato nel senso di prevedere la trasmissione per via elettronica da parte della Commissione sia dei documenti di consultazione, sia delle proposte legislative, sia delle misure da adottare in applicazione dei titoli V e VI del Trattato. Tale richiesta origina da un'iniziativa della XIV Commissione della Camera dei deputati. La XXIV COSAC di Stoccolma (maggio 2001) nel contributo adottato ha richiamato tutte le istituzioni a dare piena applicazione al Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali, chiedendo in particolare che sia chiarito chi debba inviare ai parlamenti nazionali i documenti di consultazione della Commissione europea.
Nella relazione finale presentata dal gruppo di lavoro sussidiarietà, costituito in seno alla Convenzione europea, si raccomanda la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali di tutte le proposte legislative e delle loro modifiche nel corso del procedimento.
Il gruppo di lavoro sul ruolo dei parlamenti nazionali ha invece indicato nella sua relazione finale la necessità di rafforzare il controllo dei parlamenti nazionali sull'operato dei governi in seno al Consiglio, proponendo l'elaborazione da parte della Conferenza degli organismi specializzati negli affari europei (COSAC) di un codice di condotta che stabilisca standard minimi per l'attività di controllo e per lo scambio delle best practices tra i Parlamenti nazionali. Il gruppo di lavoro ha inoltre indicato la necessità di favorire il flusso di informazioni dalle istituzioni comunitarie ai Parlamenti nazionali, in particolare attraverso la trasmissione diretta del programma legislativo e delle singole proposte della Commissione europea.
Al contempo, con il contributo approvato nel corso della XXVII COSAC di Copenaghen (ottobre 2002) è stato istituito un gruppo di lavoro - di cui fanno parte i Presidenti delle Commissioni specializzate negli affari europei dei Parlamenti nazionali - con il compito di esaminare e discutere proposte e raccomandazioni volte al rafforzamento del ruolo della COSAC e dei Parlamenti nazionali. Una delle tematiche che saranno approfondite in tale sede sarà proprio quella della redazione di un codice di condotta con standard minimi per il controllo parlamentare sui Governi: anche di tali aspetti - seppur tuttora in itinere - occorrerà tenere conto nel corso della discussione parlamentare dei progetti di legge al nostro esame.
Sottolinea che i progetti di legge in esame prevedono che, oltre alla trasmissione - già contemplata dalle disposizioni vigenti - dei progetti di atti normativi e di indirizzo e delle loro modificazioni, nonché dei progetti e atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea (rispettivamente politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), siano trasmessi alle Camere anche i documenti di consultazione della Commissione europea (libri bianchi, libri verdi, e comunicazioni).
Tutti e tre i progetti di legge prevedono, inoltre, che l'obbligo di trasmissione sia a carico del Presidente del Consiglio o del Ministro per le politiche comunitarie; dispongono inoltre che il Dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione e adozione degli atti. Tale previsione è volta ad integrare l'obbligo posto a carico del Governo - già contenuto nell'articolo 1-bis della «legge La Pergola» - di informare, al momento della trasmissione degli atti in questione, circa la data presunta della loro discussione e adozione.
Ricorda in proposito che la XIV Commissione della Camera, nella risoluzione approvata il 13 febbraio 2002 (risoluzione Conti n. 8/00006), ha impegnato il Governo ad assicurare la tempestiva e sistematica trasmissione alle Camere delle proposte di atti comunitari e di tutti gli atti e documenti preordinati alla loro formulazione, assicurando che i documenti trasmessi siano corredati da relazioni tecniche che diano conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati e contengano una analisi dell'impatto sul sull'ordinamento interno e sulla realtà socioeconomica italiana. Anche la recente risoluzione, Di Teodoro e altri (6-00039) ha impegnato il governo ad individuare idonei meccanismi volti ad assicurare al Parlamento di disporre con cadenza periodica di informazioni organiche ed aggiornate.
Aggiunge che i tre progetti in esame introducono - con modalità diverse - un istituto nuovo nell'ordinamento italiano: la riserva di esame parlamentare dei progetti di atti comunitari. Si tratta di un istituto noto in altre esperienze parlamentari (come, ad esempio, in quella danese) che se ben usato conferisce un significativo potere di indirizzo da parte dei Parlamenti nazionali.
Il disegno di legge n. 3123 (articolo 2) prevede che il Governo possa apporre in casi di particolare importanza politica, una riserva di esame parlamentare sui progetti di atti normativi e di indirizzo e sui progetti di atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea; la riserva può essere apposta sull'intero testo o su una o più parti di esso e le Camere devono esprimersi nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'atto.
L'articolo 1 della proposta di legge n. 3071 prevede che l'istituto della riserva parlamentare possa essere attivato non solo direttamente dal Governo, ma anche su iniziativa del Parlamento. Nella procedura di riserva di esame su iniziativa del Parlamento è previsto che, nel caso in cui le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o atti europei, il Governo possa procedere alle attività di propria competenza in sede europea soltanto a conclusione dell'esame da parte delle Camere; decorso il termine di venti giorni dall'inizio dell'esame parlamentare, il Governo può procedere anche in caso di mancanza di pronuncia parlamentare. La procedura attivata su iniziativa del Governo è disciplinata in modo sostanzialmente analogo a quello del disegno di legge n. 3123. Rispetto a quest'ultimo, l'articolo 1 della proposta di legge n. 3071 prevede che la riserva possa essere sollevata in casi di importanza non solo politica, ma anche economica e sociale. Inoltre prevede esplicitamente un termine (20 giorni), decorso il quale il Governo può procedere anche senza il parere delle Camere.
L'articolo 2 della proposta di legge n. 3310 prevede che la riserva di esame parlamentare possa essere apposta dal Governo, anche su raccomandazione delle Camere, in caso di particolare importanza politica, economica e sociale dei progetti di atti, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tali casi il Governo invia alle Camere il testo all'esame del COREPER. Le Camere hanno un termine di 20 giorni dalla trasmissione dell'atto per esprimere il parere, decorso il quale, ovvero nei casi di urgenza motivata dal Governo e previamente comunicata alle Camere, il Governo può procedere nelle attività di sua competenza.
Un altro elemento di forte innovazione sotto il profilo della fase ascendente riguarda il ruolo attribuito alle regioni ed alle province autonome. Viene inoltre potenziato il ruolo degli enti locali e sistematizzata la partecipazione delle categorie produttive e delle parti sociali al processo di formazione delle decisioni in ambito comunitario attraverso l'ausilio del CNEL. Per quanto riguarda le regioni, vengono innanzitutto rafforzati gli strumenti di informazione, favorito il ricorso alle intese Stato-regioni e la partecipazione di rappresentanti delle regioni ai tavoli di coordinamento nazionali allo scopo di definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea. In alcuni casi, ad esempio la proposta di legge n. 3071, ci si spinge fino a prevedere che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, concorrano alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. In altri casi si istituisce anche una riserva di esame a favore delle regioni. È il caso, ad esempio, dell'articolo 2, comma 5, del disegno di legge n. 3123 il quale prevede la possibilità per il Governo di apporre - su richiesta di una o più regioni o province autonome - una riserva di esame nel caso in cui il progetto di atto normativo di particolare importanza politica incida su materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome. In tale evenienza la posizione italiana viene definita mediante intesa da conseguire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che deve intervenire entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto. Trascorso tale termine, o nei casi di urgenza sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
L'articolo 1 della proposta di legge n. 3071 prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome sia convocata automaticamente, quando a richiederlo siano tre regioni, e che nel corso delle sessioni comunitarie della Conferenza si svolga in modo periodico un controllo sul rispetto degli indirizzi espressi dalla Conferenza stessa. Inoltre, analogamente a quanto disposto dal disegno di legge n. 3123, prevede che qualora un progetto normativo dell'Unione europea concerna materie di competenza legislativa esclusiva o concorrente delle regioni e delle province autonome, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome siano convocati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ai singoli tavoli di coordinamento nazionali allo scopo di definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea. Inoltre la proposta di legge n. 3071 prevede che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, concorrano alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo.
Sottolinea che la materia andrebbe tuttavia riportata ad un maggiore grado di coerenza complessiva per evitare una moltiplicazione di procedimenti e di deliberazioni che non sempre risultano tra loro coordinati. Ad esempio il disegno di legge n. 3123 prevede la trasmissione alle regioni ed alle province autonome dei progetti di atti comunitari e la loro partecipazione ai tavoli di coordinamento nazionali, ma non contempla espressamente la possibilità per regioni e province autonome di formulare e inviare osservazioni al Governo; possibilità, quest'ultima, prevista per gli enti locali. Così come pure la proposta di legge n. 3071 prevede la trasmissione alle regioni ed alle province dei progetti di atti comunitari e la loro partecipazione ai tavoli di coordinamento nazionali ed ai gruppi di lavoro presso il Consiglio e la Commissione, ma non prevede la possibilità di trasmettere osservazioni al Governo.
Evidenzia quindi che un ultimo aspetto specifico attiene inoltre alla diversa configurazione del ruolo attribuito alle regioni a statuto speciale dal comma 10 del nuovo articolo 1-bis del disegno di legge n. 3123, il quale prevede che le norme di attuazione degli statuti speciali possano recare specifiche disposizioni concernenti la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti ed all'attività degli organi comunitari, purché nell'ambito dei princìpi generali previsti dalla legge in oggetto. Sottolinea che questa previsione sembra richiedere un maggiore approfondimento soprattutto in ordine all'effettiva necessità di introdurre, ricorrendo ad una fonte diversa dall'ordinaria legge dello Stato, specifiche (e differenziate) forme di partecipazione alla formazione degli atti ed agli organi comunitari per le regioni a statuto speciale e le province autonome. Dagli statuti speciali, infatti, non emerge la previsione di forme particolari di autonomia direttamente collegabili alla «fase ascendente» degli atti normativi comunitari; le attribuzioni costituzionali in materia appaiono pertanto riconducibili, così come per tutte le regioni, al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, la cui formulazione testuale («Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [...]»), include espressamente gli enti territoriali ad autonomia speciale; e in tale comma la definizione delle norme di procedura (e le modalità di esercizio del potere sostitutivo) sono rimesse a una legge dello Stato.
Per quanto concerne il secondo profilo indicato, e cioè le procedure di attuazione della normativa comunitaria, sottolinea che altro elemento principale di modifica della «legge La Pergola» riguarda le procedure di attuazione della normativa comunitaria. Sotto questo profilo il primo intervento qualificante attiene alla razionalizzazione del contenuto della legge comunitaria annuale.
Ricorda che già la richiamata indagine conoscitiva svolta dalla XIV Commissione nella scorsa legislatura sottolineava opportunamente, a suo avviso, che « tale strumento - che ha consentito di diminuire il ritardo nel recepimento dall'elevato numero di direttive da attuare e di rispondere all'esigenza, avvertita in sede parlamentare, di disporre di una sede unitaria di valutazione politica del processo di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario - sembra mantenere una sua validità anche nella fase in cui il numero delle direttive risulta decrescente e l'attenzione si sposta in modo pressante sulla fase ascendente. Le critiche si appuntano semmai, per un verso, sull'eccessivo uso della delega legislativa a scapito del recepimento diretto, con conseguente depotenziamento del ruolo del Parlamento e, per altro verso, sull'inerzia delle strutture amministrative che attendono la scadenza dei termini per l'esercizio della delega anziché predisporre immediatamente gli schemi dei decreti attuativi».
Aggiunge che i progetti di legge intervengono su questo punto per definire una sorta di «contenuto proprio» della legge comunitaria annuale alla stregua di quanto avviene per la legge finanziaria, così da circoscrivere l'intervento normativo di tale legge. Il disegno di legge n. 3123 (articolo 5), introduce in primo luogo nel contenuto proprio della legge comunitaria le disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti di attuazione di direttive, che si rendano necessarie in relazione a sopravvenute circostanze di particolare urgenza. Anche le proposte di legge n. 3071 (articolo 2) e n. 3310 (articolo 4) introducono tale possibilità aggiungendo l'ulteriore condizione che della necessità di tali disposizioni sia data indicazione nella relazione tecnica governativa allegata al disegno di legge comunitaria o sia trasmessa alle Camere su loro richiesta. Inoltre il disegno di legge n. 3123 aggiunge con la nuova lettera f), le disposizioni occorrenti per la ratifica dei trattati internazionali che abbiano stretta connessione con atti normativi delle Comunità europee e con la nuova lettera g) le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
Per quanto riguarda le modalità di attuazione delle direttive comunitarie, evidenzia che i progetti di legge in esame recano significative novità. In primo luogo, il disegno di legge n. 3123 prevede una procedura speciale per l'adeguamento dell'ordinamento ad atti normativi o a sentenze di organi giurisdizionali dell'Unione europea, attivabile al di fuori delle procedure della legge comunitaria annuale. Si prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie, possano proporre al Consiglio dei ministri l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, per rispettare i suddetti obblighi di adeguamento la cui scadenza risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria annuale. La disposizione prevede anche che gli stessi soggetti assumano le iniziative necessari per favorire in Parlamento un rapido esame di tali provvedimenti. Nel caso in cui gli obblighi di adeguamento riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni o delle province autonome, la disposizione prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie informino gli enti interessati fissando un termine per provvedere e, se necessario, chiedano che la questione sia sottoposta alla Conferenza Stato-regioni per concordare le iniziative da assumere. È previsto l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione qualora gli enti non si adeguino tempestivamente.
In secondo luogo, per quanto attiene all'attuazione mediante conferimento di delega legislativa, il disegno di legge n. 3123 dispone che nella legge comunitaria vengano attuate con tali modalità (oltre agli atti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) cioè regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni CECA), anche le decisioni-quadro e le altre decisioni previste dall'articolo 34 del Trattato UE.
Aggiunge che la proposta di legge n. 3310 , modificando la lettera b) relativa all'attuazione di direttive mediante conferimento di delega legislativa, limita l'utilizzo di tale strumento alle sole materie di notevole complessità tecnica e disponendo espressamente l'indicazione di specifici principi e criteri direttivi per ogni singolo atto da recepire o per gruppi di atti omogenei.
In terzo luogo, si introducono modalità del tutto speciali per quanto attiene all'attuazione in via regolamentare delle direttive comunitarie.
Al riguardo ritiene indubbio che la modifica più radicale sia quella costituita dalla previsione dell'articolo 7 del disegno di legge del Governo. Viene innanzitutto prevista la possibilità in via generale dell'attuazione attraverso regolamenti nelle materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione) già disciplinate con legge ma non coperte da riserva assoluta di legge. Il Governo deve inserire in allegato al disegno di legge comunitaria annuale l'elenco delle direttive per le quali richiede tale attuazione in via regolamentare. La possibilità di attuare con regolamento le direttive è già prevista dalla normativa vigente (articolo 4 della legge La Pergola): le modifiche proposte riguardano principalmente le procedure per l'attuazione ed i presupposti per l'utilizzo dei vari regolamenti. La norma specifica, innovando la disciplina vigente, che gli schemi di regolamento devono essere trasmessi alle Commissioni parlamentari con apposite relazioni cui viene allegato il parere del Consiglio di Stato, che deve quindi essere già stato espresso. I regolamenti possono essere emanati anche senza che siano stati espressi i pareri, qualora siano decorsi inutilmente i suddetti termini.
Il disegno di legge n. 3123 prevede inoltre (nuovi commi 4 e 5 dell'articolo 4 della «legge La Pergola») due casi nei quali l'attuazione in via regolamentare (qualora richiesta) deve avvenire con regolamento di delegificazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988: direttive adottate dal Consiglio congiuntamente al Parlamento europeo secondo le procedure di codecisione oppure di cooperazione (procedure previste dagli artt. 251 e 252 del Trattato istitutivo della Comunità europea); direttive del Consiglio e della Commissione, quando sui relativi progetti si siano espresse «favorevolmente entrambe le Camere» nell'ambito della procedura di fase ascendente.
Ricorda che anche tali regolamenti sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Il nuovo comma 8 prevede poi una procedura alquanto macchinosa e degna di approfondimento: una sorta di potere di remissione alla fonte primaria. Si prevede infatti che le Camere possono chiedere, con propri atti di indirizzo adottati secondo le previsioni dei rispettivi Regolamenti, che l'attuazione delle direttive sopracitate sia disciplinata con o sulla base di un atto avente forza di legge, purché tale richiesta avvenga entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione delle direttive nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee delle direttive in questione. I successivi commi 12 e 13 sembrano preordinati a limitare l'utilizzo della fonte regolamentare in base a due criteri. Il primo criterio è dettato dal nuovo comma 12, il quale dispone che, che in ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, debba procedersi con fonte normativa primaria: la legge comunitaria o altra legge dello Stato devono dettare i principi e criteri direttivi; la formulazione della disposizione lascia peraltro aperta la questione di definire cosa si intenda per «direttive che consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione», laddove evidentemente il riferimento più probabile ritiene dovrebbe essere quello alle modalità di scelta sul contenuto delle norme da recepire (criterio peraltro anch'esso non facilmente circoscrivibile) e non anche evidentemente alla tipologia di fonte con cui attuare le norme. Il secondo criterio è dettato dal successivo comma 13, il quale conferma che occorre procedere con legge e non con regolamento ove l'attuazione delle direttive comporti l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative e la previsione di nuove spese o di minori entrate.
Sottolinea, infine, che sempre il nuovo comma 12, prevede che con legge siano comunque dettate le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali (per rispettare la riserva assoluta di legge posta dall'articolo 25 della Costituzione) o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
Il nuovo comma 14 prevede l'utilizzo dello strumento regolamentare anche per finalità di intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inerzia delle Regioni nell'attuazione delle direttive. Sottolinea che in questo caso si tratta di un'estensione del potere statale su materie non più di competenza esclusiva dello Stato, ma in materie di competenza concorrente o residuale delle regioni. Ritiene che occorrerà valutare l'impatto di costituzionalità di una siffatta previsione cercando di bilanciare gli interessi costituzionalmente protetti: quelli connessi con il riconoscimento dell'autonomia regionale e quelli relativi alle responsabilità dello Stato nei rapporti esterni.
Sempre in questa ottica, sottolinea che possono essere infine considerate le disposizioni relative alla relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'UE, disciplinata dall'articolo 7 della «legge La Pergola»; i progetti di legge in esame ne prevedono integrazioni relativamente al contenuto, richiedendo, in particolare che in essa siano specificamente indicati anche i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza Stato-regioni. Il disegno di legge n. 3123 specifica in aggiunta a ciò che debbano anche indicarsi le iniziative assunte ed i provvedimenti conseguentemente adottati.
Con la nuova lettera c-ter) si introduce poi l'obbligo di indicare, nella relazione annuale, l'elenco e le motivazione dei ricorsi presentati presso la Corte di Giustizia delle comunità europee avverso decisioni del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee. La proposta di legge n. 3310 vi ricomprende anche i ricorsi che le regioni e le province autonome (ai sensi del nuovo articolo 1-ter, comma 4, di cui propone l'introduzione) chiedano al Governo di presentare alla Corte di Giustizia.
Per quanto riguarda poi l'ultimo dei tre profili indicati, e cioè l'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome, sottolinea che essa è attualmente disciplinata dall'articolo 9 della «legge La Pergola». La norma prevede che sia le regioni ordinarie, che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, possano dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie rispettivamente di competenza concorrente e di competenza esclusiva, non essendo in sostanza obbligate ad attendere l'atto normativo statale di recepimento delle direttive medesime.
Evidenzia al riguardo che sia il disegno di legge n. 3123 (articolo 12) che la proposta di legge n. 3310 (articolo 9) modificano tale articolo. Il disegno di legge n. 3123 attribuisce a tutte le regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza legislativa - quindi sia concorrente che residuale generale - una responsabilità diretta, anziché una mera facoltà , di attuazione delle direttive comunitarie. Per quanto riguarda i limiti nei quali si esercita il potere delle regioni di dare attuazione alle direttive, nel caso di legislazione concorrente, il nuovo comma 3 dell'articolo 9, come modificato dal disegno di legge n. 3123, riformula in modo più chiaro la norma vigente prevedendo che la legge comunitaria o altra legge statale che dà attuazione a direttive indichi i princìpi fondamentali cui le regioni e le province autonome sono tenute a conformarsi. La competenza legislativa delle regioni nella materie di legislazione concorrente deve quindi essere esercitata nel rispetto di tali principi.
Aggiunge che sia il disegno di legge n. 3123 che la proposta di legge n. 3310 disciplinano poi l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione. La disposizione prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inerzia delle Regioni nell'attuazione delle direttive: le disposizioni aventi ad oggetto le materie rimesse alla competenza legislativa - concorrente o residuale generale - delle regioni o delle province autonome si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la prima normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e fino alla data in entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Sono escluse le materie di competenza legislativa regionale e delle province per le quali è conferita al Governo la delega legislativa ad emanare decreti recanti sanzioni penali per la violazione di disposizioni comunitarie recepite con provvedimenti delle regioni e province autonome.
Nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato il disegno di legge n. 3123 prevede che il Governo indichi i criteri e formuli le direttive alle quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione può essere esercitata con legge o con atto avente forza di legge, nella legge comunitaria, oppure, come già accennato, con regolamenti governativi, ovvero anche mediante deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti. La norma è prevista anche dalla proposta di legge n. 3310 con la differenza che tali principi si prevede possano essere indicati nella legge comunitaria annuale.
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità, la proposta di legge n. 3310 prevede, con disposizione fortemente innovativa, la possibilità per le regioni e le province autonome di adottare annualmente una sorta di «legge comunitaria regionale». Il nuovo comma 2-bis dispone infatti che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possano adottare annualmente leggi recanti disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, relativi alle materie di propria competenza, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ed anche utilizzando, per l'attuazione, lo strumento dei regolamenti regionali o provinciali. Il numero e gli estremi di pubblicazione delle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2-bis vanno comunicati al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il disegno di legge n. 3123 interviene infine (con l'articolo 13) introducendo un nuovo articolo 10-bis della «legge La Pergola», e istituendo una Sessione comunitaria anche della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La norma dispone infatti la convocazione almeno una volta all'anno o anche su richiesta degli enti locali interessati, di una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. È previsto che il Governo informi le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. È altresì previsto che la Conferenza esprima in tale occasione parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
In sede di considerazioni conclusive, sottolinea di aver cercato di richiamare in questa relazione introduttiva i tratti essenziali dei progetti di legge all'esame della Commissione e di evidenziare quelli che a suo avviso rappresentano i punti di maggiore complessità. Il lavoro che ci si accinge a svolgere potrà chiarire le questioni che sembrano ancora da approfondire. Crede vi siano tutte le condizioni per un lavoro abbastanza rapido e approfondito. A questo fine ci si potrà giovare anche della lunga esperienza maturata su queste tematiche che viene dal lavoro quotidiano svolto nella XIV Commissione. Il Governo, per la sua parte, ha offerto, attraverso la presentazione di un suo proprio disegno di legge, un contributo molto positivo. Valuteremo nel corso dell'iter le modalità più opportune per soddisfare queste esigenze e l'opportunità e l'eventualità di istituire anche un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo condiviso. Da questo punto di vista vi è la massima disponibilità da parte del Presidente, in questo caso in qualità di relatore.
Sottolinea che alcune questioni da approfondire sono state già evidenziate nella relazione, altre potranno venire nel corso della discussione. Il lavoro di modifica e di aggiornamento della «legge La Pergola» deve anche servire, a suo avviso, a definire in modo più puntuale il ruolo e le funzioni della XIV Commissione che ha, nello stesso tempo, una competenza di carattere generale ed una finalità di carattere specialistico: che poi è quella di seguire con continuità il processo di integrazione europea. Certo i piani normativi sui quali agire sono diversi: legge, da una parte e Regolamento della camera, dall'altro. Tuttavia ritiene indubbio che quanto più si sarà capaci di definire con precisione ed efficacia gli strumenti della «legge La Pergola» che sono poi quelli essenziali per consentire la partecipazione al processo di decisione comunitario, tanto maggiore sarà l'urgenza di affinare gli strumenti parlamentari per indirizzare, seguire e attuare tali decisioni. Come è già avvenuto per il passato le decisioni legislative possono spingere verso procedure e metodi parlamentari che ne completino il disegno e, anzi, risultino ad esso complementari.
Auspica quindi che si possa procedere alle modifiche secondo principi di semplicità e di coordinamento, evitando quindi i rischi di sovrapposizioni e di moltiplicazione dei procedimenti. Ritiene che si debbano avere strumenti agili e chiari, in grado di favorire la partecipazione responsabile ai processi comunitari, sia nella fase ascendente che discendente; nel contempo occorre creare le condizioni per avere un quadro di comando complessivo dei procedimenti per evitare il rischio della loro dispersione e della pratica impossibilità di un loro controllo.
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE ringrazia il presidente per l'ampia e puntuale esposizione introduttiva, che ritiene offra un contributo ed un quadro di riferimento importanti per il lavoro da svolgere insieme.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, auspica, in conclusione, che sulle tematiche affrontate dai progetti in esame, sui quali tradizionalmente non si registrano contrapposizioni ma una positiva competizione per la individuazione delle migliori soluzioni da adottare, si possa sviluppare nel corso della discussione, con la collaborazione di tutti, una confronto sereno e produttivo.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.10.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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Mercoledì 20 novembre 2002. - Presidenza del Presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.
La seduta comincia alle 15.10.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
(Seguito dell'esame e
rinvio).
La Commissione prosegue l'esame abbinato dei provvedimenti in titolo rinviato nella seduta di mercoledì 6 novembre 2002.
Alessandro MARAN (DS-U) sottolinea che le modifiche della cosiddetta legge La Pergola sono rese necessarie da esigenze condivise che riguardano la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e l'adeguamento delle norme alle nuove competenze regionali riconosciute con l'articolo 117 della Costituzione. In questo senso ritiene che, al di là di alcuni atteggiamenti contrastanti nella maggioranza, vi sia la possibilità di arrivare ad un testo unificato delle proposte in esame. Per il raggiungimento di tale obiettivo, per raccogliere suggerimenti ed indicazioni, potranno risultare utili alcune audizioni che coinvolgano i rappresentanti delle regioni, anche a livello europeo, ed il Parlamento europeo, in particolare la Commissione affari istituzionali.
Fabio CIANI (MARGH-U) concorda sull'obiettivo di arrivare ad una posizione comune sulle proposte in esame, così come si è fatto per la legge comunitaria e, in generale, per le questioni europee, rispetto alle quali si è cercato di portare in Europa un comune sentire. Ritiene che le proposte in esame vadano in una unica direzione, sia pure con diversa intensità; la proposta del Governo appare, a suo avviso, minimalista e ispirata maggiormente alla continuità; certamente più dinamica quella di cui è primo firmatario il presidente Stucchi, mentre quella di cui è primo firmatario il deputato Bova appare muoversi più speditamente nella direzione indicata. Concorda sulla opportunità di svolgere alcune audizioni per coinvolgere le formazioni sociali e le regioni, così come sulla opportunità della costituzione di un comitato ristretto.
Riccardo CONTI (UDC) concorda con l'auspicio di giungere ad una posizione comune sui temi in discussione e crede che la proposta del Governo sia una buona base per raggiungere l'obiettivo.
Mauro ZANI (DS-U) ritiene che per raggiungere l'obiettivo, che condivide, di una posizione comune, occorre una espressione di volontà politica rispetto al superamento di eventuali ostacoli, in particolare per quanto riguarda il progetto sulla cosiddetta devolution. Con un impegno chiaro al riguardo, crede che l'obiettivo possa essere raggiunto.
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE ritiene che la posizione del Governo non sia minimalista, bensì realista. Sottolinea che rispetto alle questioni in esame vi sono due diverse esigenze. Innanzi tutto quella di fare presto; il fatto di aver spostato alcune competenze in materia di recepimento della normativa europea alle regioni e la circostanza che queste non sono ancora adeguatamente attrezzate a far fronte ai nuovi compiti, sta facendo perdere posizioni al nostro paese in questo campo. Inoltre, in ambito regolamentare, il Governo non ha strumenti giuridici adeguati per intervenire. La seconda esigenza è quella di fare bene; la proposta del Governo forse è troppo cauta, ma il Governo stesso è disponibile ad andare oltre, tenendo presente che il quadro europeo è in evoluzione, in particolare per quanto riguarda la Convenzione.
La politica europea è innanzitutto dialettica tra realtà nazionali che partecipano al medesimo processo; in questa materia deve prevalere l'interesse comune e vanno superate le tentazioni di strumentalizzare la discussione; il Governo è disponibile a procedere in questa direzione e crede, quindi, che si potrà arrivare ad un testo unitario.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, si associa alle considerazioni del ministro Buttiglione. Fare presto non significa fare in fretta; saranno necessarie ancora alcune sedute per completare la discussione generale, dopo di che, anche con la costituzione di un comitato ristretto, si potrà ricercare una posizione comune, procedendo - come da lui auspicato a conclusione della seduta precedente - con la collaborazione di tutti, in un confronto sereno e produttivo.
Per quanto riguarda lo svolgimento di audizioni, fa presente che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potranno essere valutate le proposte formulate.
Rinvia quindi il seguito ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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Mercoledì 27 novembre 2002. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.
La seduta comincia alle 15.05.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo e C. 3310 Bova.
(Seguito dell'esame e
rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 novembre 2002.
Marco AIRAGHI (AN) dichiara, a nome del suo gruppo, piena condivisione delle linee indicate nella relazione del presidente Stucchi. Condivide, in particolare, la necessità di una profonda riscrittura della legge La Pergola per rendere tale strumento, soprattutto per quanto riguarda la fase ascendente della formazione del diritto comunitario, più confacente al ruolo del Parlamento e della XIV Commissione, che dovrebbe acquisire nuove competenze rispetto alla semplice verifica della compatibilità comunitaria dei provvedimenti sottoposti al suo esame. Ritiene altresì opportuna la proposta di costituire un comitato ristretto per svolgere i necessari approfondimenti.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, sottolinea che diverse e più incisive funzioni della XIV Commissione vanno in qualche modo conquistate sul campo ed in questo senso ritiene che un contributo importante potrà venire dalla discussione degli strumenti predisposti per la modifica della legge La Pergola.
Essendo il rappresentante della Lega impegnato in altra Commissione parlamentare, esprime, a nome del suo gruppo, una valutazione favorevole sui provvedimenti in esame nelle loro linee generali e lla relazione introduttiva svolta e sulla proposta di costituire un comitato ristretto, con l'auspicio che, anche con questo strumento, si possa raggiungere il migliore risultato nell'interesse della Commissione e del paese, e quindi dei cittadini.
Giorgio LAINATI (FI) esprime, a nome del suo gruppo, piena condivisione per il contenuto della relazione del presidente Stucchi e per gli obiettivi in essa indicati, così come sulla proposta di un comitato ristretto.
Giacomo STUCCHI presidente relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di procedere alla la nomina di un comitato ristretto.
La Commissione delibera di costituire un comitato ristretto per il seguito dell'esame.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 11 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 15.30.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989 n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il comitato si è riunito dalle 16 alle 16.40.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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Mercoledì 18 dicembre 2002. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 15.10.
COMITATO RISTRETTO
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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Giovedì 16 gennaio 2003.
COMITATO RISTRETTO
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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COMITATO RISTRETTO
Martedì 21 gennaio 2003.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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COMITATO RISTRETTO
Giovedì 30 gennaio 2003.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.40.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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Mercoledì 5 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.
La seduta comincia alle 15.
COMITATO RISTRETTO
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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Giovedì 20 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 8.45.
COMITATO RISTRETTO
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il comitato ristretto si è riunito dalle 8.55 alle 9.10.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 5 marzo 2003.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il comitato ristretto si è riunito dalle 9.05 alle 9.50.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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Giovedì 13 marzo 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI
COMITATO RISTRETTO
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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Martedì 18 marzo 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
COMITATO RISTRETTO
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.20.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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COMITATO RISTRETTO
Giovedì 27 marzo 2003.
Modifiche alla legge 9
marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 14.
SEDE REFERENTE
Giovedì 27 marzo 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.
La seduta comincia alle 14.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo, prima della costituzione del Comitato ristretto, nella seduta del 27 novembre 2002.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, illustra il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato), che propone di adottare quale testo base per il seguito dell'esame.
La Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sia fissato per la giornata di giovedì 3 aprile, alle ore 16.
La Commissione concorda.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86. C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
(Testo Unificato C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova)
ART. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:
a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;
c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
ART. 2.
(Comitato interministeriale affari comunitari europei).
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie ed al quale partecipano, in particolare, i Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inserite nell'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE partecipa, per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome o un Presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.
3. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le Politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo e, per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
ART. 3.
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea).
1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su loro richiesta, ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni ed adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tal fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le Politiche Comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.
ART. 4.
(Riserva di esame parlamentare).
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea, soltanto a conclusione di tale esame, e comunque dopo il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le Politiche Comunitarie, comunica alle Camere di avere apposto una riserva in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.
ART. 5.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari).
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte ed ai Consigli regionali, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e della Comunità europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
8. Le spese relative alla partecipazione degli esperti delle regioni e delle province autonome alle riunioni di cui al comma 7 fanno carico ai bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite nell'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza, sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite nell'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
ART. 6.
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari).
1. Qualora i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza in materie di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, li trasmette, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza.
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le spese relative alla partecipazione dei predetti esperti fanno carico ai bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.
ART. 7.
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alla fase ascendente).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tal fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane ed ogni altro soggetto interessato.
ART. 8.
(Legge comunitaria).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.
3. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale dicitura è completata dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.
4. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 3 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
e) allega l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente adottate dalle regioni. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.
ART. 9.
(Contenuti della legge comunitaria).
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme statali oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;
e) disposizioni occorrenti per consentire l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali che abbiano stretta connessione con atti comunitari e dell'Unione europea;
f) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 15, comma 5».
ART. 10.
(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi dell'ordinamento comunitario).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per i rapporti con il Parlamento, assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministri per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri interessati.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore.
ART. 11.
(Attuazione in via regolamentare e amministrativa).
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. Nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 1, eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali, possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede con le modalità di cui al comma 9.
5. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma del presente articolo, si provveda con la procedura di cui al comma 2.
7. I regolamenti tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.
8. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
9. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
10. La legge comunitaria provvede in ogni caso, a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
11. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti normativi cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.
ART. 12.
(Attuazioni modificative).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.
2. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 11 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'articolo 1.
ART. 13.
(Adeguamenti tecnici).
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà pronta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.
ART. 14.
(Decisioni delle Comunità europee).
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.
2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.
3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia interessata interviene alla seduta del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.
ART. 15.
(Relazione annuale al Parlamento).
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.
ART. 16.
(Attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
3. La legge comunitaria o altra legge statale che dà attuazione a direttive indica i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
4. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale, con esclusione di quelle di cui al comma 6, si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il recepimento della direttiva e fino alla data di entrata in vigore degli atti normativi delle regioni e delle province autonome. I provvedimenti contenenti tali disposizioni recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.
5. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la legge comunitaria annuale conferisce delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite con provvedimenti delle regioni e delle province autonome.
6. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive alle quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti.
ART. 17.
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;
c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
ART. 18.
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
1.Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, convoca almeno una volta all'anno, o anche su richiesta degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.
ART. 19.
(Utilizzo di strumenti informatici).
1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie possono avvalersi di strumenti informatici.
ART. 20.
(Disposizioni per la modifica, la deroga, la sospensione o l'abrogazione della presente legge).
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi a condizione dell'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
ART. 21.
(Abrogazioni).
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogata.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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SEDE REFERENTE
Giovedì 15 maggio 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco BUTTIGLIONE.
La seduta comincia alle 8.35.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2003.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, avverte che al testo base adottato dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2003 sono stati presentati gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo in allegato (vedi allegato 1).
Con riferimento all'articolo 2, invita i presentatori degli identici emendamenti Boato 2.1 e Detomas 2.2 a ritirare i loro emendamenti.
Esprime parere favorevole sull'emendamento 251 del Governo, nonché sugli identici emendamenti Boato 2.3 e Detomas 2.4.
Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Nuvoli 2.5, Zani 2.6 e Frigato 2.7 purché riformulati nel senso di sostituire alle sigle dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM il riferimento più ampio alle «associazioni rappresentative degli enti locali», che consente di non precludere la possibilità di ricomprendere eventuali ulteriori associazioni.
Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.50 del relatore e invita i presentatori degli identici emendamenti Detomas 2.8, e Boato 2.9 a ritirare i loro emendamenti.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferro 2.10, purché riformulato sopprimendo l'ultimo periodo.
Invita i presentatori degli identici emendamenti Boato 2.11 e Detomas 2.12, nonché degli identici emendamenti Frigato 2.13, Zani 2.14 e Nuvoli 2.15 a ritirare i loro emendamenti.
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE concorda con i pareri espressi dal relatore, sottolineando con particolare favore l'emendamento 2.50 del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, constatata l'assenza dei presentatori, avverte che s'intende che gli stessi abbiano rinunziato agli identici emendamenti Boato 2.1 e Detomas 2.2.
La Commissione approva, con distinte votazioni gli emendamenti 2.51 del Governo; gli identici emendamenti Boato 2.3 e Detomas 2.4, nonché, dopo che il deputato Zani ha accolto la riformulazione proposta del relatore, gli identici emendamenti Nuvoli 2.5, Zani 2.6 e Frigato 2.7, seconda versione (vedi allegato 1).
La Commissione approva altresì l'emendamento 2.50 del relatore. In assenza dei presentatori, s'intende che gli stessi abbiano rinunziato agli identici emendamenti Detomas 2.8 e Boato 2.9.
La Commissione approva quindi l'emendamento Ferro 2.10, nella riformulazione proposta dal relatore e fatta propria dal deputato Airaghi (vedi allegato 1).
In assenza dei presentatori, s'intende che gli stessi abbiano rinunziato agli identici emendamenti Boato 2.11 e Detomas 2.12. La Commissione respinge quindi, con una unica votazione, gli identici emendamenti Frigato 2.13, Zani 2.14 e Nuvoli 2.15.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, invita i presentatori dell'emendamento Strano 5.1 a ritirare il loro emendamento e a presentare un ordine del giorno che recepisca, in particolare, il contenuto del comma 11-bis del predetto emendamento.
Le questioni affrontate dall'emendamento 5.1 intervengono su aspetti - quali le modalità di trasmissione delle informazioni e le modalità di intervento delle regioni e delle province autonome - che sono state oggetto di ampi approfondimenti nell'ambito del Comitato ristretto, nel quale sono stati definiti meccanismi e procedure quanto più possibile ampi e, al tempo stesso, efficaci per il buon funzionamento del sistema nel suo complesso.
Invita a ritirare gli emendamenti Collè 5.2, gli identici emendamenti Boato 5.4 e Detomas 5.5, nonché gli emendamenti Collè 5.6 e 5.7, gli identici emendamenti Boato 5.8 e Collè 5.21. Invita altresì a ritirare gli emendamenti Collè 5.9 e Boato 5.10.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Brugger 5.3.
Invita i presentatori degli emendamenti Detomas 5.11 e 5.12, Collè 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, Boato 5.17 e 5.18, Collè 5.19 e 5.20, a ritirare i loro emendamenti, la cui finalità viene recepita in parte con l'emendamento Detomas 16.5, sul quale esprime fin d'ora parere favorevole, e per i quali valgono comunque le considerazioni testé svolte con riferimento all'emendamento 5.1.
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE concorda con i pareri espressi dal relatore, facendo presente che, con riferimento all'emendamento Strano 5.1, il Governo è pienamente disponibile ad accogliere un ordine del giorno che lo impegni a stabilire un fattivo rapporto di collaborazione ed un stabile collegamento tra ITALRAP e gli uffici di rappresentanza delle regioni e delle province autonome a Bruxelles soprattutto per quanto riguarda il libero accesso a tutte le informazioni riguardanti questioni di loro interesse.
In assenza dei presentatori, si intende che gli stessi abbiano rinunziato agli emendamenti Strano 5.1 e Collè 5.2.
La Commissione approva l'emendamento Brugger 5.3.
In assenza dei presentatori, si intende che gli stessi abbiano rinunziato agli identici emendamenti Boato 5.4 e Detomas 5.5, nonché agli emendamenti Collè 5.6 e 5.7, agli identici emendamenti Boato 5.8 e Collè 5.21, agli emendamenti Collè 5.9, Boato 5.10, Detomas 5.11 e 5.12, Collè 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, Boato 5.17 e 5.18, Collè 5.19 e 5.20.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Frigato 6.1, Zani 6.2 e Nuvoli 6.3. Invita i presentatori degli identici emendamenti Frigato 6.4, Zani 6.5 e Nuvoli 6.6 a ritirare i loro emendamenti, analogo invito formula ai presentatori degli identici emendamenti Frigato 6.7, Zani 6.8 e Nuvoli 6.9.
Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Frigato 6.10, Zani 6.11 e Nuvoli 6.12.
Dopo che il ministro Rocco BUTTIGLIONE ha dichiarato di concordare con il parere espresso dal relatore, la Commissione approva, gli identici emendamenti Frigato 6.1, Zani 6.2 e Nuvoli 6.3. Il deputato Zani ritira il suo emendamento 6.5, identico agli emendamenti Frigato 6.4 e Nuvoli 6.6; ritira altresì il suo emendamento 6.8, identico agli emendamenti Frigato 6.7 e Nuvoli 6.9.
La Commissione approva gli identici emendamenti Frigato 6.10, Zani 6.11 e Nuvoli 6.12.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, invita i presentatori dell'emendamento Collè 8.1 a ritirarlo ed esprime parere favorevole sull'emendamento Brugger 8.2.
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE concorda con i pareri espressi dal relatore.
In assenza dei presentatori si intende che gli stessi abbiano rinunziato all'emendamento Collè 8.1.
La Commissione approva l'emendamento Brugger 8.2.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, invita l'onorevole Di Teodoro a ritirare il suo emendamento 9.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Ferro 9.2.
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE concorda con i pareri espressi dal relatore.
In assenza del presentatore, si intende che lo stesso abbia rinunziato all'emendamento Di Teodoro 9.1. La Commissione approva l'emendamento Ferro 9.2.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, invita i presentatori dell'emendamento Brugger 10.1 a ritirarlo. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferro 10.2 riformulato nel senso di sostituire l'espressione «nel rispetto delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni ed alle Province autonome» con «nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome».
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE concorda con i pareri espressi dal relatore. Constatata l'assenza dei presentatori, si intende che gli stessi abbiano rinunziato all'emendamento Brugger 10.1.
La Commissione approva l'emendamento Ferro 10.2, nella riformulazione proposta dal relatore e fatta propria dal deputato Airaghi (vedi allegato 1).
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 11.7, 11.1 e 11.8. Invita l'onorevole Ferro a ritirare il suo emendamento 11.2; analogo invito rivolge ai presentatori degli identici emendamenti Boato 11.3 e Detomas 11.4, nonché ai presentatori degli emendamenti Boato 11.5 e Brugger 11.6.
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE esprime parere conforme a quelli espressi dal relatore.
Il deputato Zani chiede chiarimenti sugli identici emendamenti Boato 11.3 e Detomas 11.4.
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE chiarisce che la nozione di «atti normativi» ha portata più ampia ed al tempo stesso più precisa ed appropriata, rispetto al testo unificato, del termine «i regolamenti».
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 11.7, 11.1 e 11.8. Constatata l'assenza dei presentatori, si intende che gli stessi abbiano rinunziato all'emendamento Ferro 11.2, agli identici emendamenti Boato 11.3 e Detomas 11.4, nonché agli emendamenti Boato 11.5 e Detomas 11.6. Constatata l'assenza dei presentatori, si intende che gli stessi abbiano rinunziato all'emendamento Brugger 13.1, nonché agli identici emendamenti Boato 15.1 e Detomas 15.2, sui quali il relatore ha formulato un invito al ritiro, condiviso anche dal rappresentante del Governo.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, invita i presentatori dell'emendamento Brugger 16.1 a ritirarlo. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferro 16.2 riformulato nel senso di prevedere solo la sostituzione del punto 6. Invita i presentatori degli identici emendamenti Boato 16.3 e Detomas 16.4 al ritiro. Esprime parere favorevole sull'emendamento Detomas 16.5, riformulato come comma autonomo e sostituendo le parole «di autonomia» con la parola «speciali»; sottolinea al riguardo che l'emendamento assorbe il successivo Boato 16.6, che invita quindi il presentatore a ritirare.
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.
Constatata l'assenza dei presentatori si intende che gli stessi abbiano rinunziato all'emendamento Brugger 16.1 ed agli identici emendamenti Boato 16.3 e Detomas 16.4. La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Ferro 16.2, nella riformulazione proposta dal relatore, fatta propria dal deputato Airaghi (vedi allegato 1), nonché l'emendamento Detomas 16.5, seconda versione (vedi allegato 1), risultando così assorbito il successivo Boato 16.6.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Nuvoli 18.1, Frigato 18.2 e Zani 18.3, purché riformulati sostituendo il riferimento specifico alle associazioni con la dizione, già usata all'articolo 2, di «associazioni rappresentative degli enti locali» e sopprimendo le parole «per il loro tramite su richiesta».
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva gli identici emendamenti Nuvoli 18.1, Frigato 18.2 e Zani 18.3, nella riformulazione proposta dal relatore ed accolta dal deputato Zani (vedi allegato 1).
Constatata l'assenza del presentatore, si intende che lo stesso abbia rinunziato all'emendamento Ferro 19.1. per il quale il relatore ha formulato un invito al ritiro ed il ministro Rocco BUTTIGLIONE un invito a trasformare l'emendamento stesso in un ordine del giorno.
Constatata, infine, l'assenza dei presentatori, si intende che gli stessi abbiano rinunziato all'articolo aggiuntivo Brugger 20.01, sul quale il relatore ed il Governo hanno formulato l'invito al ritiro.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, avverte che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva per l'espressione del relativo parere.
Avverte inoltre che, a seguito della richiesta formulata dal prescritto numero di deputati, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del regolamento, il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà altresì trasmesso al Comitato per la legislazione per l'espressione del parere di competenza.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di giovedì 29 maggio 2003, nella quale dovrebbe procedersi alla conclusione dell'esame in sede referente dei progetti di legge, considerato che essi risultano inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire dal mese di giugno.
La seduta termina alle 9.20.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86 (Testo unificato C. 3071, C. 3123, C. 3310).
EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
ART. 2
Al comma 1, dopo le parole: atti comunitari e dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.
*2. 1.Boato.
Al comma 1, dopo le parole: atti comunitari e dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.
*2. 2. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Al comma 1, le parole: , in particolare, i sono sostituite dalle seguenti: il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri.
2. 51.Il Governo.
Al comma 2, sostituire le parole: per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, con le seguenti: quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome.
**2. 3.Boato.
Al comma 2, sostituire le parole: per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, con le seguenti: quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome.
**2. 4. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Al comma 2, dopo le parole: da lui delegato, aggiungere le parole: e per le materie di competenza degli enti locali, i Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
*2. 5.Nuvoli.
Al comma 2, dopo le parole: da lui delegato, aggiungere le parole: e per le materie di competenza degli enti locali, i Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
*2. 6.Zani, Maran, Bellini.
Al comma 2, dopo le parole: da lui delegato, aggiungere le parole: e per le materie di competenza degli enti locali, i Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
*2. 7.Frigato, Ciani.
Al comma 2, dopo le parole: da lui delegato aggiungere le parole: e per le materie di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
* 2. 5 (Seconda versione).Nuvoli.
Al comma 2, dopo le parole: da lui delegato aggiungere le parole: e per le materie di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
* 2. 6 (Seconda versione).Zani, Maran, Bellini.
Al comma 2, dopo le parole: da lui delegato aggiungere le parole: e per le materie di competenza degli enti locali, i Presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
* 2. 7 (Seconda versione).Frigato, Ciani.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze che sono attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. 50.Il Relatore.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea è definita sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
**2. 8. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea è definita sulla base dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 4.
**2. 9.Boato.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le Politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo e, per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri dalla medesima stabiliti. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con decreto del Ministero per le politiche comunitarie assunto di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. 10.Ferro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le Politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo e, per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri dalla medesima stabiliti.
Il finanziamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
2. 10 (Seconda versione).Ferro, Airaghi.
Al comma 3, sostituire le parole: e, per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: e, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, da ognuna delle regioni e delle province autonome.
* 2. 11.Boato.
Al comma 3 sostituire le parole: per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, con le seguenti: quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, da ognuna delle regioni e delle province autonome.
* 2. 12. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole: «per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, da parte della Conferenza Unificata».
**2. 13.Frigato, Ciani.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con le parole: per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, da parte della Conferenza Unificata.
**2. 14.Zani, Maran, Bellini.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, da parte della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con le parole: per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, da parte della Conferenza Unificata.
**2. 15.Nuvoli.
ART. 5
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari).
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie alle regioni, contestualmente alla loro ricezione, ai fini dell'inoltro alle Giunte ed ai Consigli regionali, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie.
4. Qualora un progetto di atto normativo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della successiva definizione della posizione italiana da condeterminare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le pubbliche amministrazioni, le delegazioni per rappresentare la posizione italiana in sede di Unione europea saranno costituite da rappresentanti dei ministeri competenti per materia e da rappresentanti delle regioni indicati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e pubbliche amministrazioni secondo modalità fissate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pubbliche amministrazioni che tengano conto dell'interesse esclusivo e/o prevalente rispettivamente del Governo e delle regioni alle materie trattate, anche al fine della individuazione del capo delegazione che dovrà garantire la posizione unitaria.
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pubbliche amministrazioni regolerà altresì la composizione della presenza italiana al Consiglio dei ministri dell'unione europea ed al Consiglio europeo, assicurando la rappresentanza delle regioni in relazione alla loro competenza sulle materie trattate.
8. Le spese relative alla partecipazione degli esperti delle regioni e delle province autonome alle riunioni di cui al comma 7 fanno carico ai bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.
9. Il Ministro per le politiche comunitari e, informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riunisce la riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite nell'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, entro il termine di 10 giorni. Decorso tale termine il Governo può procedere anche in mancanza d'intesa. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza, sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite nell'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, entro il termine di 15 giorni. Decorso tale termine il Governo può procedere anche in mancanza d'intesa.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il
tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
11-bis. Al fine di realizzare strutture di rappresentanza della Repubblica italiana presso le istituzioni dell'Unione europea adeguate alle competenze attribuite alle regioni, viene istituito presso la rappresentanza permanente dell'Italia a Bruxelles un ufficio delle regioni, autonomamente coordinato da rappresentanti delle stesse, del quale potranno far parte o avvalersi i funzionari e gli esperti all'uopo indicati dalle medesime regioni. Tale ufficio sarà attrezzato e collegato per consentire il libero accesso alle informazioni ed il supporto alle competenze regionali in materia di rapporti comunitari dell'Italia, comprese quelle relative ai COREPER, secondo procedure fissate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pubbliche amministrazioni d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
Le regioni potranno altresì disporre anche a tali scopi dei propri autonomi uffici di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea. L'articolo 58 della legge n. 52 del 1996 è abrogato.
5. 1. Strano, Giorgio Conte, Fasano, Frana, Giacco, Landi di Chiavenna.
Al comma 1, sostituire le parole da: alla Conferenza dei Presidenti, fino a: ai Consigli regionali, con le seguenti: alle regioni e alle province autonome.
5. 2. Collè, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Bressa.
Al comma 1, dopo le parole: alle Giunte ed ai Consigli regionali, aggiungere le seguenti: e delle province autonome.
5. 3. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.
Al comma 3, dopo le parole: Ministro delle politiche comunitarie, aggiungere la seguente: anche.
*5. 4.Boato.
Al comma 3, dopo le parole: Ministro per le politiche comunitarie, aggiungere le seguenti: anche.
*5. 5. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Al comma 3, sopprimere le parole da: per il tramite della Conferenza dei Presidenti, fino alla fine del comma.
5. 6. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le regioni e le province autonome definiscono la posizione italiana con riferimento alle materie appartenenti alla legislazione esclusiva regionale. La posizione italiana, nelle fasi istruttorie preliminari all'adozione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, relativi a materie appartenenti alla legislazione concorrente regionale, è definita mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La posizione italiana, con riferimento alle materie attribuite alla legislazione esclusiva delle regioni, a norma dei rispettivi statuti, e non comprese tra quelle previste all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, è assunta d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome.
5. 7. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.
Al comma 4, sopprimere le parole: e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta.
* 5. 8.Boato.
Al comma 4, sopprimere le parole: e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta.
* 5. 21. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.
Al comma 4, sopprimere le parole da: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fino alla fine del comma.
5. 9. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero, e: sopravvenuta.
5. 10.Boato.
Al comma 4, nel secondo periodo, sopprimere la parola: ovvero.
5. 11. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Al comma 4, nel secondo periodo, sopprimere la parola: sopravvenuta.
5. 12. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La posizione italiana è definita d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome nelle materie attribuite alla loro competenza legislativa dai rispettivi statuti speciali e non rientranti tra quelle di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma.
5. 13. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.
Al comma 5, sostituire le parole da: la Conferenza, fino a: di Bolzano, con le seguenti: almeno una regione o provincia autonoma.
5. 14. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.
Sopprimere il comma 6.
5. 15. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente sopprimere il comma 8.
5. 16. Collè, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Bressa.
Sopprimere il comma 7.
5. 17.Boato.
Sopprimere il comma 8.
5. 18.Boato.
Al comma 9, sopprimere le parole: per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
5. 19. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.
Al comma 11, sopprimere le parole da: per il tramite della Conferenza, fino a: province autonome.
5. 20. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.
ART. 6
Al comma 1, sostituire le parole: di cui al comma 1 dell'articolo 3, con le parole: di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
*6. 1.Frigato, Ciani.
Al comma l, sostituire le parole: di cui al comma 1 dell'articolo 3, con le parole: di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
*6. 2.Zani, Maran, Bellini.
Al comma l, sostituire le parole: di cui al comma 1 dell'articolo 3, con le parole: di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3.
*5. 3.Nuvoli.
Al comma 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: degli enti locali, aggiungere le parole: ANCI, UPI e UNCEM.
**6. 4.Frigato, Ciani.
Al comma 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: degli enti locali, aggiungere le parole: ANCI, UPI e UNCEM.
**6. 5.Zani, Maran, Bellini.
Al comma 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: degli enti locali, aggiungere le parole: ANCI, UPI e UNCEM.
**6. 6.Nuvoli.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: gli stessi, con le parole: tali osservazioni.
*6. 7.Frigato, Ciani.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: gli stessi, con le parole: tali osservazioni.
*6. 8.Zani, Maran, Bellini.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: gli stessi, con le parole: tali osservazioni.
*6. 9.Nuvoli.
Al comma 2, sostituire la parole: in sede di Conferenza Unificata, con le parole: in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
**6. 10.Frigato, Ciani.
Al comma 2, sostituire la parole: in sede di Conferenza Unificata, con le parole: in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
**6. 11.Zani, Maran, Bellini.
Al comma 2, sostituire la parole: in sede di Conferenza Unificata, con le parole: in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
**6. 12.Nuvoli.
ART. 8.
Al comma 1 sopprimere le parole da: per il tramite della Conferenza, fino a: di Bolzano e della.
8. 1. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Bressa.
Al comma 4, lettera e), dopo le parole: adottate dalle regioni, aggiungere le seguenti: e dalle province autonome.
8. 2. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.
ART. 9
Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: , anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa.
9. 1.Di Teodoro.
Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:
f) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 4.
9. 2.Ferro.
ART. 10
Al comma 3, sopprimere le parole: e delle province autonome.
10. 1. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni e alle Province autonome.
10. 2.Ferro.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle Regioni e alle Province autonome.
10. 2 (seconda versione).Ferro, Airaghi.
ART. 11
Al comma 2, dopo le parole: articolo 17 inserire le seguenti: , commi 1 e 2,.
11. 7.Il Relatore.
Sopprimere il comma 6.
11. 1.Il Relatore.
Sopprimere il comma 11.
11. 2.Ferro.
Al comma 11, ove ricorrano, sostituire le parole: i provvedimenti normativi, con le seguenti: i regolamenti.
Conseguentemente, al primo periodo, dopo le parole: possono essere adottati, aggiungere le seguenti: dal Governo.
* 11. 3.Boato.
Al comma 11, sostituire le parole: i provvedimenti normativi, con le seguenti: i regolamenti.
Conseguentemente dopo le parole: possono essere adottati, aggiungere le seguenti: dal Governo.
*11. 4. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Al comma 11, ovunque ricorrano, sostituire le parole: provvedimenti normativi e provvedimenti con le seguenti: atti normativi.
11. 8.Il Relatore.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: i provvedimenti normativi, con le seguenti: i regolamenti.
Conseguentemente, dopo le parole: possono essere adottati, aggiungere le seguenti: dal Governo.
11. 5.Boato.
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome.
Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome.
11. 6. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.
ART. 13.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e delle province autonome.
Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome.
13. 1. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.
ART. 15.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: nonché le osservazioni, aggiungere le seguenti: delle regioni e delle province autonome.
*15. 1.Boato.
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: nonché le osservazioni, aggiungere le seguenti: delle regioni e delle province autonome.
*15. 2. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
ART. 16.
Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: e le province autonome.
Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole: e provinciale.
Conseguentemente al comma 6 sopprimere le parole: e le province autonome.
16. 1. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.
Sostituire i commi 2, 4 e 6 con i seguenti:
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie per l'inserimento in un'apposita banca dati consultabile in Internet ai sensi dell'articolo 19 (n.b. come da proposta emendativa).
4. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale, con esclusione di quelle di cui al comma 6, si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il recepimento della direttiva e fino alla data di entrata in vigore degli atti normativi e delle province autonome. I provvedimenti contenenti tali disposizioni recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.
6. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, cui hanno riguardato le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive alle quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercita con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
16. 2.Ferro.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione, cui hanno riguardato le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive alle quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercita con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie di intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
16. 2 (Seconda versione).Ferro, Airaghi.
Al comma 4 sostituire le parole: le disposizioni adottate dallo Stato, con le seguenti: le disposizioni legislative o regolamentari adottate dallo Stato.
*16. 3.Boato.
Al comma 4, sostituire le parole: le disposizioni adottate dallo Stato, con le seguenti: le disposizioni legislative o regolamentari adottate dallo Stato.
*16. 4. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti di autonomia e nelle relative norme di attuazione.
16. 5. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:
6-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
16. 5 (Seconda versione).Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta salvo, peraltro, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
16. 6.Boato.
ART. 18
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su richiesta, inserire le parole: di ANCI, UPI, UNCEM, ovvero per il loro tramite su richiesta.
*18. 1.Nuvoli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su richiesta, inserire le parole: di ANCI, UPI, UNCEM, ovvero per il loro tramite su richiesta.
*18. 2.Frigato, Ciani.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su richiesta, inserire le parole: di ANCI, UPI, UNCEM, ovvero per il loro tramite su richiesta.
*18. 3.Zani, Maran, Bellini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su richiesta inserire le parole: delle associazioni rappresentative degli enti locali, ovvero.
* 18. 1 (Seconda versione).Nuvoli.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su richiesta inserire le parole: delle associazioni rappresentative degli enti locali, ovvero.
* 18. 2 (Seconda versione).Frigato, Crisci.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: su richiesta inserire le parole: delle associazioni rappresentative degli enti locali, ovvero.
* 18. 3 (Seconda versione).Zani, Maran, Bellini.
ART. 19
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Ministro per le politiche comunitarie si avvale di strumenti informatici volti all'attivazione di banche dati consultabili via Internet contenenti:
a) lo Stato delle eventuali procedure d'infrazione nonché delle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa da parte dello Stato;
c) l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione adottati;
d) l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente adottate.
19. 1.Fermo.
ART. 20
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
20-bis. 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità alle disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione, nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Anche in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di attuazione possono prevedere disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti comunitari.
20. 01. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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SEDE REFERENTE
Mercoledì 28 maggio 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 16.45.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 15 maggio 2003.
Giacomo STUCCHI, presidente, avverte che le Commissioni I, II, III e il Comitato per la legislazione hanno espresso il parere di competenza sul testo unificato, mentre la V Commissione non ha ancora espresso il proprio parere.
Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.50.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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SEDE REFERENTE
Mercoledì 11 giugno 2003. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.
La seduta comincia alle 14.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 28 maggio 2003.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, avverte che il Comitato per la legislazione ha espresso, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del regolamento, parere con una condizione e con osservazioni sul testo del disegno di legge.
Avverte inoltre che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso i seguenti pareri: la I Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con una osservazione, la II Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole, la III Commissione Affari esteri ha espresso parere favorevole con condizioni, la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni e un'osservazione e la Commissione parlamentare per gli affari regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni.
Raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti (vedi allegato) da lui presentati, volti a recepire parte delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione e dalla Commissione parlamentare per gli affari regionali e le osservazioni e le condizioni contenute nei pareri delle Commissioni I, III e V.
La Commissione approva, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.300 del relatore, volto a recepire una osservazione contenuta nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Dopo che il ministro BUTTIGLIONE ha invitato al ritiro dell'emendamento 2.55 del relatore, sottolineando che nell'attuale formulazione sono inclusi anche i dipartimenti e non solo i ministeri, il relatore ritira l'emendamento.
La Commissione approva, con distinte votazioni e dopo il parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo, gli emendamenti del relatore 2.65, volto a recepire una condizione contenuta nel parere della V Commissione, 5.200, volto a recepire una osservazione contenuta nel parere della I Commissione, 5.201 e 6.100, volti a recepire una condizione contenuta nel parere della V Commissione, 8.60, volto a recepire una osservazione contenuta nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, 8.150, volto a recepire una osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, 9.100, volto a recepire una condizione contenuta nel parere della III Commissione, 9.300, volto a recepire una osservazione contenuta nel parere della Commissione per le questioni regionali, 10.56, volto a recepire una condizione contenuta nel parere della III Commissione, 11.220, volto a recepire una condizione contenuta nel parere della V Commissione, 11.210, volto a recepire una osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione e una osservazione espressa dalla V Commissione, 11.60 volto a recepire una condizione contenuta nel parere della III Commissione ed una osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione, e 12.55, volto a recepire una osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione.
Dopo che il ministro Buttiglione ha espresso parere contrario sull'emendamento del relatore 13.56, sottolineando che la formulazione proposta implica una procedura più complessa che costringerebbe a ricorrere allo strumento legislativo anche quando non strettamente necessario, il relatore ritira l'emendamento.
La Commissione approva, infine, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 16.160 del relatore, volto a recepire una condizione contenuta nel parere della III Commissione ed una osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, sottopone quindi all'attenzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, alcune correzioni di forma da apportare al testo, come risultante dagli emendamenti approvati.
All'articolo 2, alla rubrica, dopo le parole: «interministeriale» siano inserite le seguenti; «per gli».
All'articolo 2, al comma 1, le parole: «un Comitato» siano sostituite dalle seguenti: «il Comitato» e dopo le parole: «interministeriale» siano inserite le seguenti: «per gli».
All'articolo 2, al comma 4, le parole: «da parte della» siano sostituite dalla seguente: «dalla».
All'articolo 5, al comma 10, prima della parola «sessione» sia inserita la seguente: «in» e le parole: «nell'ordine del giorno» siano sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «all'ordine del giorno» e dopo le parole: «alla Conferenza» siano inserite le seguenti: «stessa, in».
All'articolo 7, la rubrica sia sostituita dalla seguente: «Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alla decisioni relative alla formazione di atti comunitari».
All'articolo 8: al comma 3, le parole: «ai suddetti atti» siano sostituite dalle seguenti: «agli atti di cui al comma 1»; al comma 5, lettera e) la parola «allega» sia sostituita dalla seguente «fornisce» e la parola «adottate» sia sostituita dalla seguente «approvate».
All'articolo 9, comma 1: alla lettera a), dopo le parole «abrogative di disposizioni» sia inserita la seguente: «statali»; alla lettera b), le parole «vigenti norme statali» siano sostituite dalle seguenti «vigenti disposizioni statali».
All'articolo 10: alla rubrica, le parole: «dell'ordinamento» siano sostituite dalle seguenti: «derivanti dall'ordinamento»; al comma 1, prima delle parole: «dell'Unione europea» siano inserite le seguenti: «delle Comunità europee e»; al comma 4, dopo le parole: «dalla stessa legge» inserire le seguenti: «per l'anno di riferimento».
All'articolo 11, al comma 8, la parola: «emanate» sia sostituita dalle seguenti: «in essi contenute».
All'articolo 13: al comma 1, la parola: «pronta» sia sostituita dalla seguente: «tempestiva»; al comma 2, le parole: «emanate» siano sostituite dalle seguenti: «in essi contenute».
All'articolo 15: al comma 1, lettera b), le parole: «all'emanazione» siano sostituite dalle seguenti: «in vista dell'emanazione»; al comma 1, lettera c) le parole «sociale e l'andamento» siano sostituite dalle seguenti «sociale, l'andamento».
All'articolo 16: al comma 3, le parole «regionale e provinciale» siano sostituite dalle seguenti «delle regioni e delle province autonome»; le parole: «di cui al comma 6» siano sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»; al comma 4, le parole «con provvedimenti delle» siano sostituite dalle seguenti «dalle» alla rubrica, dopo la parola «direttive» sia inserita la seguente «comunitarie».
All'articolo 20: al comma 1, sostituire le parole «a condizione dell'esplicita» con le seguenti «solo attraverso l'esplicita»; sostituire la rubrica con la seguente «Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della presente legge».
La Commissione concorda.
La Commissione delibera quindi di dare mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato degli abbinati progetti di legge C. 3071, C. 3123 e C. 3310, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
Il ministro Rocco BUTTIGLIONE esprime, a nome del Governo, un sentito ringraziamento al Presidente ed ai membri della XIV Commissione per l'importante lavoro svolto di semplificazione e adeguamento della normativa in esame; lavoro che consente all'Italia di affrontare in condizioni migliori rispetto alle precedenti - anche se non ancora ottimali perché molto resta da fare - il futuro della partecipazione all'Unione, in quello spirito di servizio al Paese necessario quando si tratta di affrontare questioni che vanno al di là della normale battaglia politica.
Giacomo STUCCHI, presidente relatore, ringrazia a sua volta, a nome della Commissione, il Ministro per le politiche comunitarie per l'ottima collaborazione realizzata e formula l'auspicio che il clima di concordia realizzato in questa occasione nella XIV Commissione possa svilupparsi ulteriormente anche nel corso del semestre di Presidenza italiana della Unione europea.
La seduta termina alle 14.15
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86 (C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova).
EMENDAMENTI DEL RELATORE
ART. 2
Al comma 2, sostituire le parole: le materie con le seguenti: gli ambiti.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: in materie con le seguenti: negli ambiti.
2. 300.Il Relatore.
Al comma 4, sostituire le parole: da ognuna delle amministrazioni interessate con le seguenti: da ognuno dei ministeri interessati.
2. 55.Il Relatore.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 65.Il Relatore.
ART. 5.
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
5. 200.Il Relatore.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 201.Il Relatore.
ART. 6.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 100.Il Relatore.
ART. 8.
Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
Conseguentemente, all'articolo 16, sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa,.
8. 60.Il Relatore.
Al comma 3, sostituire la parola: dicitura con la seguente: titolo.
8. 150.Il Relatore.
ART. 9.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea.
9. 100.Il Relatore.
Al comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti:
e-bis) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
e-ter) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite con provvedimenti delle regioni e delle province autonome.
Conseguentemente, all'articolo 16, sopprimere i commi 3 e 5.
9. 300.Il Relatore.
ART. 10.
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.
10. 56.Il Relatore.
ART. 11.
Sopprimere il comma 4.
11. 220.Il Relatore.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate pubbliche.
11. 210.Il Relatore.
Al comma 10, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 60.Il Relatore.
ART. 12.
Sopprimere il comma 2.
12. 55.Il Relatore.
ART. 13.
Al comma 2 sostituire le parole: dell'articolo 117, quinto comma con le seguenti: dell'articolo 120, secondo comma.
13. 56.Il Relatore.
ART. 16.
Al comma 4, sostituire le parole da: per le regioni e le province autonome fino alla fine del comma con le seguenti: secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 10, secondo periodo.
16. 160.Il Relatore.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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COMITATO DEI NOVE
Martedì 24 giugno 2003.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
Testo unificato C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova.
Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche
dell’Unione europea)
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Giovedì 26 giugno 2003. - Presidenza del vicepresidente Nino STRANO. - Interviene il ministro delle politiche comunitarie Rocco Buttiglione.
La seduta comincia alle 14.10.
COMITATO DEI NOVE
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071-3123-3310/A.
Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.
CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA
Resoconto del Comitato per la legislazione
Mercoledì 28 maggio 2003
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
(Testo unificato C. 3071 e abb.).
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni)
Il Comitato inizia l'esame del testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Sergio MATTARELLA, relatore, evidenziata la particolare rilevanza del provvedimento in esame, che mira a riformare sia il processo di formazione della posizione italiana nella cosiddetta fase ascendente, sia il processo di attuazione della normativa comunitaria, rileva che la nuova disciplina sostituirà integralmente quella prevista dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta legge «La Pergola»), che verrà pertanto abrogata. Illustra, dunque, la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 3071 e abb.,
rilevato che il provvedimento è volto a dettare una nuova disciplina organica della partecipazione dell'Italia al processo di formazione e di attuazione della normativa comunitaria,
constatato che in relazione all'adempimento di diversi obblighi, nel testo, si fa riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per le politiche comunitarie, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire - eventualmente anche in via generale - se in favore di quest'ultimo, qualora nominato, si intenda prevedere una «riserva di funzioni»,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 1, ove si prevede che l'istituendo comitato possa essere «convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie», si chiarisca se la norma è volta ad assegnare contestualmente la titolarità dello stesso potere a due distinti soggetti. Con riferimento al medesimo articolo, peraltro, dovrebbe valutarsi la compatibilità con la disciplina recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, delle previsione dell'istituzione e di specifiche modalità di funzionamento di strutture serventi presso la Presidenza del Consiglio.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 11, comma 2, ove si prevede il ricorso in via generale alla fonte regolamentare per l'attuazione delle direttive comunitarie, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio coordinare tali disposizioni con quelle previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella disposizione - peraltro - sembra prefigurarsi un peculiare modello di delegificazione che si differenzia per più versi da quello di cui all'articolo 17, comma 2, della predetta legge;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso «partecipazione democratica», con riferimento alle modalità di formazione della posizione italiana e di adempimento degli obblighi comunitari;
all'articolo 2, comma 3, dovrebbe valutarsi l'effettiva portata della disposizione il cui contenuto non appare innovativo;
all'articolo 2, comma 4, ove si fa riferimento alle «amministrazioni del Governo», dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento ai «ministeri interessati»;
all'articolo 3, comma 1, andrebbe precisato se, come sembrerebbe, la data di discussione o di adozione cui si fa riferimento sia quella relativa alla formazione della decisione comunitaria, ovvero a quella della decisione nazionale;
all'articolo 3, commi 5, 6, 7, nonché all'articolo11, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare sempre generico riferimento alle Camere piuttosto che ai competenti organi parlamentari, in ossequio all'autonomia del Parlamento. In particolare, al comma 7, andrebbe valutata l'opportunità di non richiamare direttamente modalità di espressione delle Camere - come la formulazione di osservazioni e l'adozione di atti di indirizzo - disciplinate in via esclusiva nei regolamenti parlamentari;
agli articoli 5 e 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare le relative rubriche che menzionano «la formazione di atti normativi», al fine di ricomprendervi anche i progetti degli stessi;
all'articolo 8, comma 3, dovrebbe sostituirsi la parola «dicitura» con la seguente: «titolo»;
all'articolo 8, comma 4, lettera d), dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione eliminando il termine «eventuali», in quanto solo allorquando i regolamenti sono effettivamente adottati si dà luogo all'attuazione delle direttive;
all'articolo 11, commi 4 e 9, relativamente alla copertura degli oneri eventualmente recati dai regolamenti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le rispettive disposizioni in quanto le stesse sembrano disciplinare lo stesso oggetto in modo non omogeneo;
all'articolo 11, comma 5, ove si prevede una particolare disciplina per gli oneri derivanti dall'attuazione in via regolamentare delle direttive, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se si intenda limitare tale disciplina ai soli oneri derivanti dall'attuazione in via amministrativa e regolamentare ovvero se essa sia applicabile a tutte le diverse modalità di attuazione. In quest'ultima ipotesi, risulterebbe preferibile collocare la norma in esame all'interno dell'articolo 9, relativo ai contenuti della legge comunitaria;
all'articolo 11, comma 8, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso «qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione»;
agli articoli 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, che prevedono l'applicazione in modo analogo del potere sostitutivo da parte dello Stato nelle diverse circostanze (attuazione in via regolamentare e amministrativa, adeguamenti tecnici, attuazione delle direttive da parte delle province autonome), dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere lo stesso in un'unica disposizione;
all'articolo 12, comma 2, si precisi la portata della disposizione il cui contenuto normativo non appare chiaro;
all'articolo 19, relativo all'utilizzo di strumenti informatici, dovrebbe valutarsi l'opportunità di completare la disposizione con riferimento alle modalità con le quali l'obbligo di trasmissione si realizza dal momento che tali modalità interessano anche soggetti terzi (Camere, regioni, enti locali)».
Il sottosegretario di Stato Cosimo VENTUCCI esprime apprezzamento per la documentata relazione testè svolta e, con riferimento ai diversi rilievi formulati, ritiene che essi possano essere oggetto di approfondimento nel prosieguo dell'esame.
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche alla legge 9 marzo 1989 n. 86.
Nuovo testo unificato C. 3071 e abb.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo unificato, che mira a riformare il processo di formazione della posizione italiana nella cosiddetta fase ascendente, nonché il processo di attuazione della normativa comunitaria. La nuova disciplina, destinata a sostituire integralmente quella prevista dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, introduce modifiche che riguardano principalmente tre profili: la partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati alla cosiddetta fase ascendente della formazione del diritto comunitario; la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella cosiddetta fase ascendente; la partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell'Unione europea.
Rileva quindi l'esigenza di prevedere espressamente, all'articolo 5, comma 5, gli effetti connessi all'ipotesi in cui il Governo, su richiesta della Conferenza Stato-regioni, apponga in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea una riserva di esame, in analogia con quanto previsto, per le ipotesi di riserva di esame parlamentare, dall'articolo 4, comma 3.
Propone pertanto di esprimere parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
ALLEGATO 2
Modifiche alla legge 9 marzo 1989 n. 86 (Nuovo testo unificato C. 3071 e abb.).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 3071 e abb. recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari,
rilevato che le disposizioni recate dal suddetto nuovo testo sono riconducibili in parte alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in parte alla materia «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
rilevato che le disposizioni recate dal testo unificato sono altresì volte a dare attuazione al disposto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza»,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione l'esigenza di prevedere espressamente quali effetti si determinino nel procedimento ivi delineato nell'ipotesi in cui il Governo, su richiesta della Conferenza Stato-regioni, apponga in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea una riserva di esame, in analogia con quanto previsto, per le ipotesi di riserva di esame parlamentare, dall'articolo 4, comma 3.
Modifica alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 ed abb.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame testo unificato e conclusione - Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gaetano PECORELLA, presidente, in sostituzione del relatore Paniz, ricorda che il testo unificato modifica le procedure per la partecipazione dell'Italia al processo di formazione e di attuazione della normativa comunitaria essenzialmente prevista dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, cosiddetta legge «La Pergola».
Le modifiche attengono principalmente a tre profili: la partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati alla cosiddetta fase «ascendente» della formazione del diritto comunitario; la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella cosiddetta fase «discendente»; la procedimentalizzazione della partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell'Unione europea.
Fa presente che il provvedimento non presenta profili di competenza della Commissione giustizia. Propone pertanto di esprimere nulla osta al prosieguo del suo iter.
La Commissione concorda con il presidente.
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Testo unificato C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo e C. 3310 Bova.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e con osservazione).
La Commissione inizia l'esame.
Giovanni DEODATO (FI), relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge in materia di partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, con il quale si intende dettare una nuova disciplina sostitutiva di quella attualmente recata nella legge «La Pergola» (legge 9 marzo 1989, n. 86).
Per quanto concerne le materie di competenza della Commissione, ricorda che la Commissione stessa ha già espresso un proprio articolato parere in occasione dell'esame in sede consultiva del nuovo testo del disegno di legge C. 3590 (cosiddetto «La Loggia»), ora S. 1545-B, per l'attuazione del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 e del 12 marzo 2003).
In coerenza con le riflessioni emerse nel corso della discussione di quel progetto, osserva che occorre ora soffermarsi su questo nuovo ed importante testo normativo, sottoponendo all'attenzione dei parlamentari le disposizioni di competenza della Commissione. In realtà tali disposizioni sono assai limitate, in quanto la materia disciplinata attiene soprattutto alla disciplina di istituti di rilievo ordinamentale.
In primo luogo, evidenzia la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), che prevede che la legge comunitaria rechi - tra le altre - «disposizioni occorrenti per consentire l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali che abbiano stretta connessione con atti comunitari e dell'Unione europea». Tale disposizione si presta ad alcune osservazioni sotto i seguenti profili:
innanzitutto, non pare opportuno introdurre una simile novità visto che normalmente il processo legislativo di autorizzazione alla ratifica di atti internazionali si avvia con la presentazione di un progetto di legge che reca in allegato il testo dell'accordo, necessità questa che dovrebbe essere rispettata comunque, allo scopo sia di garantire adeguata conoscibilità del testo di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica sia di verificare la conformità di eventuali disposizioni di esecuzione rispetto ai contenuti dell'accordo stesso;
inoltre, non pare opportuno adottare il criterio della «stretta connessione» con atti comunitari e dell'Unione europea per individuare gli accordi internazionali da sottrarre all'ordinario iter parlamentare, visto che - comunque - le relazioni esterne dell'Unione si alimentano sulla base di accordi internazionali dai quali piuttosto scaturiscono atti interni all'Unione esecutivi e applicativi, invertendosi così il criterio logico di individuazione dei predetti atti internazionali;
pare pertanto opportuna una disposizione che consenta, in seno alla legge comunitaria, di dare esecuzione ad obblighi di «rilievo» comunitario, conseguenti cioè ad atti internazionali stipulati dai Paesi dell'Unione con Paesi terzi, e che comunque attengono alla dimensione delle relazioni esterne dell'Unione;
in tal modo si eviterebbe anche una sostanziale deroga alla competenza generale della Commissione affari esteri e comunitari in materia di esame dei progetti di legge di autorizzazione degli accordi internazionali, come definita nell'ambito della lettera circolare del Presidente della Camera sulle competenze delle Commissioni del 16 ottobre 1996, che affida l'esame dei predetti progetti alla sola III Commissione.
In secondo luogo, dal complesso delle disposizioni del testo all'esame non risulta un quadro chiaro delle modalità di esercizio del potere sostitutivo nella materia internazionale e comunitaria di cui all'articolo 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni in materia del testo unificato in esame sono le seguenti: articolo 10, comma 3, ultimo periodo; articolo 11, comma 10; articolo 13, comma 2; articolo 16, comma 4. Tali disposizioni vanno altresì considerate in raccordo con le previsioni del citato disegno di legge C. 3590 (ora S. 1545-B), e precisamente con quanto previsto negli articoli 5 e 8, comma 2 (tra l'altro, in quest'ultima disposizione si abroga solo l'articolo 11 della legge n. 86 del 1989, mentre con l'articolo 21 del testo in esame si abroga l'intera legge n. 86 del 1989).
Ne consegue l'opportunità di semplificare, nell'ambito del testo unificato in esame, la disciplina in materia di potere sostitutivo nei casi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, formulandola in modo da renderla coerente anche con quanto previsto nel citato disegno di legge «La Loggia».
In particolare, a tal fine, appare opportuno che il potere sostitutivo di cui all'articolo 13, comma 2, sia individuato in rapporto all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, piuttosto che in rapporto all'articolo 117, quinto comma, sopprimendo conseguentemente l'ultimo periodo, che - parlando di «disposizioni» - appare riferibile ad atti normativi. In tal modo tale disposizione diventerebbe coerente con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16, correttamente riferito al comma quinto dell'articolo 117.
Come ulteriore conseguenza sarebbe possibile riformulare l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10, nel senso di renderlo disposizione di rinvio sia all'articolo 117, quinto comma, sia all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con l'aggiunta dell'inciso «secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia», in modo da assicurarne la coerenza con le disposizioni prima citate sia del testo unificato in esame sia del disegno di legge «La Loggia».
In alternativa ritiene opportuna una disposizione specificamente riferita al potere sostitutivo, nella quale raccogliere le citate disposizioni del testo unificato in esame in modo da raccordarle nei termini indicati.
Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Gustavo SELVA, presidente, condivide la proposta formulata dal relatore, richiamando in particolare l'esigenza di non circoscrivere la competenza della Commissione affari esteri in materia di relazioni esterne dell'Unione europea.
Dario RIVOLTA (FI), nell'esprimere apprezzamento per l'accurata ed esauriente analisi operata dal relatore, osserva che, mancando a tutt'oggi una politica estera unitaria a livello di Unione europea, ogni provvedimento di ratifica di accordi internazionali in tale ambito assume la valenza di atto di politica estera e pertanto rientra nella competenza della Commissione affari esteri. Propone pertanto che le osservazioni formulate dal relatore nella proposta di parere siano tramutate in condizioni.
Saverio VERTONE (Misto-Com.it), nel condividere i rilievi formulati dal deputato Rivolta, pone l'accento sull'esigenza che la Commissione affari esteri, lungi dal limitarsi all'esame di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, definisca attivamente anche indirizzi di politica estera di cui è depositaria.
Giovanni DEODATO (FI), relatore, alla luce dei rilievi espressi, ritiene opportuno riformulare la proposta di parere (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione ed osservazione, come da ultimo riformulata dal relatore.
ALLEGATO 1
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (Testo unificato C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo e C. 3310 Bova).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La III Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 3071-C. 3123-C. 3310, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
richiamato il contenuto della relazione sul testo unificato svolta presso la Commissione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito la necessità di sostituire la lettera e) dell'articolo 9 con la seguente:
«e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali stipulati nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea»;
valuti la Commissione di merito la necessità di raccogliere in una disposizione unitaria le disposizioni in materia di potere sostitutivo di cui al testo unificato in esame, ovvero di apportare ad esse le seguenti modifiche:
a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 sia sostituito dal seguente: «In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia»;
b) al comma 2 dell'articolo 13:
b.1) le parole: «dell'articolo 117, quinto comma» siano sostituite con le seguenti: «dell'articolo 120, secondo comma»;
b.2) le parole: «eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie» siano sostituite dalle seguenti: «eventuale mancato rispetto di norme comunitarie»;
b.3) sia soppresso l'ultimo periodo;
c) si valuti l'opportunità di mantenere le previsioni di cui all'articolo 16, comma 4, nell'attuale formulazione, stante quanto previsto nel comma 10 dell'articolo 11, piuttosto che riformulare tale ultima disposizione nel senso di riferirla tanto agli atti legislativi quanto agli atti regolamentari.
ALLEGATO 2
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (Testo unificato C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo e C. 3310 Bova).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La III Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 3071 - C. 3123 - C. 3310, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;
richiamato il contenuto della relazione sul testo unificato svolta presso la Commissione nella seduta del 27 maggio 2003;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
è necessario sostituire la lettera e) dell'articolo 9 con la seguente:
«e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali stipulati nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea»;
è necessario raccogliere in una disposizione unitaria le disposizioni in materia di potere sostitutivo di cui al testo unificato in esame, ovvero apportare ad esse le seguenti modifiche:
a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 sia sostituito dal seguente: «In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia»;
b) al comma 2 dell'articolo 13:
b.1) le parole: «dell'articolo 117, quinto comma» siano sostituite con le seguenti: «dell'articolo 120, secondo comma»;
b.2) le parole: «eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie» siano sostituite dalle seguenti: «eventuale mancato rispetto di norme comunitarie»;
b.3) sia soppresso l'ultimo periodo;
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di mantenere le previsioni di cui all'articolo 16, comma 4, nell'attuale formulazione, stante quanto previsto nel comma 10 dell'articolo 11, piuttosto che riformulare tale ultima disposizione nel senso di riferirla tanto agli atti legislativi quanto agli atti regolamentari.
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
Testo unificato C. 3071 ed abb.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).
Il Comitato prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 28 maggio 2003.
Gaspare GIUDICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta l'esame è stato rinviato per consentire al Comitato un approfondimento della documentazione depositata dal Governo.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, alla luce della documentazione depositata dal Governo illustra la sua proposta di parere, osservando che le prime tre condizioni pongono altrettante clausole di invarianza finanziaria, mentre la quarta condizione tende ad attuare con norme di rango primario le direttive suscettibili di determinare maggiori oneri; l'osservazione - infine - tende a rendere esplicito il sistema di tariffazione in funzione del costo del servizio.
Il sottosegretario Vito TANZI concorda con il relatore.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente:
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
all'articolo 5, il comma 8 sia sostituito dal seguente:
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
all'articolo 6, comma 2, il secondo periodo sia sostituito dal seguente:
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
all'articolo 11, sia soppresso il comma 4.
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di sostituire all'articolo 11, comma 5, primo periodo le parole da: «interessati» fino a «servizio», con le seguenti: «interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio,».
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86.
C. 3071 ed abb./A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, dichiara che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici che investano questioni di competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
sugli emendamenti trasmessi all'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Modifiche alla legge 9 marzo 1989 n. 86.
C. 3071/A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Il Comitato inizia l'esame.
Sesa AMICI (DS-U), presidente, in sostituzione del relatore dichiara che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili problematici che investano questioni di competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
Formula quindi la seguente proposta di parere:
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
C. 3071-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Nulla osta su emendamenti).
Il Comitato inizia l'esame.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che il provvedimento, recante misure per il rafforzamento della partecipazione dell'Italia al processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea, è stato esaminato dal Comitato permanente per i pareri nella seduta del 3 giugno 2003. Nell'occasione il Comitato ha espresso parere favorevole, formulando quattro condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sono state puntualmente recepite dalla Commissione di merito. Il provvedimento, pertanto, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Sottolinea, infine, che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA dichiara di non avere osservazioni contrarie in ordine agli effetti finanziari del testo in esame e degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
«Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
C. 3071-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Nulla osta).
Il Comitato inizia l'esame di ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data 30 giugno 2003, alcuni nuovi emendamenti della Commissione, che hanno carattere ordinamentale e non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Manlio CONTENTO concorda con il relatore.
Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
N. 3071-3123-310-A
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA) |
presentata alla Presidenza il 16 giugno 2003
(Relatore: STUCCHI)
sulla
PROPOSTA DI LEGGE
n. 3071, d'iniziativa dei deputati
STUCCHI, GUIDO ROSSI, AIRAGHI, COLLAVINI, RICCARDO CONTI,
COSSA, DI TEODORO, FASANO, GALLO, LAINATI, STRANO
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, concernenti il
rafforzamento della partecipazione dell'Italia al processo di
formazione delle decisioni dell'Unione europea
Presentata il 25 luglio 2002
NOTA: Per il testo dei progetti di legge nn. 3071, 3123 e
3310 si vedano i rispettivi stampati.
sul
DISEGNO DI LEGGE
n. 3123
presentato dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)
di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)
e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
Modifiche ed integrazioni alla legge 9 marzo 1989, n. 86,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari
Presentato il 2 settembre 2002
e sulla
PROPOSTA DI LEGGE
n. 3310, d'iniziativa dei deputati
BOVA, BELLINI, BETTINI, CIANI, CRISCI, ALBERTA DE SIMONE,
MAGNOLFI, MARAN, PAOLA MARIANI, MONTECCHI, OTTONE, PISTELLI,
ROGNONI, ZANI
Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari
Presentata il 24 ottobre 2002
Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato che si sottopone all'Assemblea, elaborato dalla XIV Commissione nel corso di un ampio esame svolto in sede referente, ha lo scopo di definire una nuova cornice normativa relativa, da una parte, alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali al processo decisionale dell'Unione europea e, dall'altra, alla fase di recepimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione. Il provvedimento si propone, in particolare, di adeguare la normativa vigente sia al nuovo assetto costituzionale conseguente all'approvazione del nuovo Titolo V sia al processo tuttora in atto in sede comunitaria volto alla definizione di una nuova architettura europea in un'Europa a venticinque Stati, anche con riferimento alla necessità di attribuire ai Parlamenti nazionali un ruolo effettivamente più concreto e compartecipe in tale contesto. Di seguito, anche ripercorrendo la relazione introduttiva svolta presso la XIV Commissione, sono individuati specificamente il contesto normativo in cui si inserisce il provvedimento, l'istruttoria legislativa svolta in Commissione anche con riferimento alla legislazione vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea ed il contenuto dei progetti di legge e del testo unificato proposto all'Assemblea.
1. Ambito di intervento normativo.
La XIV Commissione ha avviato, il 6 novembre scorso, l'esame, in sede referente, degli abbinati progetti di legge (C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova) di modifica della legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta legge La Pergola).
Com'è noto, la legge "La Pergola" disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Essa ha rappresentato un'importante legge organizzatrice di procedimenti complessi che ha dato buoni frutti nel corso della sua attuazione, soprattutto per quanto riguarda lo strumento della legge comunitaria annuale con il quale è stato possibile ridurre il gap di recepimento delle direttive comunitarie. Al tempo stesso, la legge n. 86 del 1989 ha consentito di creare un ciclo continuo dentro una disciplina di carattere legislativo e parlamentare e di avere una regia complessiva della produzione normativa di attuazione della normativa comunitaria, rappresentando un importante strumento per distribuire poteri e funzioni tra le diverse fonti normative e tra lo Stato (Governo e Parlamento), le regioni e gli altri soggetti responsabili dell'attuazione del diritto comunitario (come, ad esempio, le parti sociali).
L'esigenza di apportare modifiche alla legge La Pergola, che ha costituito una "pietra angolare" del sistema di partecipazione del Parlamento e delle regioni alle politiche dell'Unione europea, era emersa già nella scorsa legislatura anche a seguito dell'ampio lavoro di indagine svolto dalla XIV Commissione in ordine alla questione della qualità e dei modelli di recepimento delle direttive comunitarie. Nel documento conclusivo di quell'indagine conoscitiva esplicitamente si riconosceva "l'esigenza di valutare l'opportunità di aggiustamenti dei meccanismi di trasposizione del diritto comunitario e di una regolamentazione dei rapporti tra i diversi soggetti che partecipano alla definizione e all'attuazione del diritto comunitario che trovi una qualche forma di stabilizzazione costituzionale (...)". Le difficoltà incontrate nell'esame delle diverse leggi comunitarie annuali avevano tra l'altro messo in evidenza alcuni limiti propri dello strumento, troppo spesso utilizzato come corsia preferenziale per la discussione di materie ed argomenti solo incidentalmente ricollegabili con l'obiettivo dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, con le conseguenze inevitabili in ordine alla tempestività del recepimento delle direttive comunitarie. Per di più la crescente esigenza di partecipazione anche del Parlamento e delle regioni alla formazione delle decisioni assunte in ambito comunitario (nella cosiddetta "fase ascendente") ha mostrato l'esigenza di creare nuovi strumenti e nuove procedure in assenza delle quali si è dovuto fare ricorso a procedimenti complessi ma non pienamente in linea con l'obiettivo finale. Gli spazi offerti dalla legislazione vigente non appaiono infatti del tutto adeguati e necessitano di interventi di riforma significativi in coerenza con la nuova fase di costruzione europea.
Si è mostrata anche l'opportunità di adeguamento degli altri strumenti previsti dalla legge La Pergola. Così è, ad esempio, per la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che è stata più volte oggetto di osservazioni critiche in ragione della discrasia temporale con la quale viene presentata ed esaminata rispetto all'attualità dell'agenda politica comunitaria. Come si ricorderà nelle risoluzioni che sono state approvate al termine dell'esame delle Relazioni annuali per il 2000 ed il 2001 (Rossi ed altri n. 6-0008 e Di Teodoro ed altri n. 6-00039), è stata sottolineata l'esigenza di creare procedure che consentano l'analisi e l'approvazione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in tempi certi e brevi e di riservare una sempre maggiore attenzione alle risoluzioni adottate dal Parlamento, così da rendere possibile il confronto tra intendimenti e indirizzi, da un lato, e risultati conseguiti, dall'altro.
Inoltre, l'esigenza di interventi di modifica della legge La Pergola è divenuta oramai indilazionabile a seguito del cambiamento del contesto istituzionale conseguente alle modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione. Tali modifiche, introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, hanno infatti inciso per più di un profilo su principi, regole e procedure inerenti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
In primo luogo, infatti, il nuovo articolo 117, al primo comma, stabilisce che lo Stato e le regioni esercitano la potestà legislativa "nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Inoltre, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato la competenza in merito ai rapporti con l'Unione europea, mentre viene inserita nell'ambito della competenza legislativa concorrente la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea delle regioni (articolo 117, terzo comma). Il quinto comma dell'articolo 117, infine, opera il riconoscimento di un ruolo attivo delle regioni sia nella "fase ascendente" di formazione del diritto comunitario che in quella "discendente". Ai sensi della citata disposizione, infatti, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, sono chiamate a partecipare alle decisioni per la formazione degli atti comunitari ed all'attuazione dei medesimi, nel rispetto delle norme procedurali stabilite da leggi statali, che disciplinano altresì le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. A tal proposito, anche in base al disposto dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il mancato rispetto della normativa comunitaria costituisce una delle fattispecie in cui il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo nei confronti di organi delle regioni, disciplinato dal medesimo articolo 120.
Lungo i confini tracciati dalla Costituzione e per meglio rispondere al dettato delle predette disposizioni costituzionali la XIV Commissione si è mossa per giungere alla definizione del testo unificato che si sottopone all'esame dell'Assemblea.
Al contempo, si è tenuto conto di quei meccanismi e di quelle procedure che, per soddisfare il nuovo dettato costituzionale, hanno inaugurato i disegni di legge comunitaria successivi all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 per adeguarsi alle sopravvenute esigenze ordinamentali. All'interno delle leggi comunitarie per il 2001, per il 2002 (n. 39/2002 e n. 14/2003), infatti, così come nella legge n. 180 del 2002 e nel disegno di legge comunitaria per il 2003 (C. 3618), si rinviene una "soluzione procedurale" finalizzata ad evitare l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni, consentendo, al contempo, di salvaguardare le competenze regionali nella cosiddetta fase discendente, ormai garantite a livello costituzionale.
Proseguendo lungo tale direzione, nel testo unificato definito dalla XIV Commissione, si "istituzionalizza" da una parte tale meccanismo in via generale e, dall'altra, si prevede la possibilità di una sua applicazione anche nei casi di attuazione statale tramite lo strumento regolamentare. Nell'introdurre tale previsione, infatti, si è tenuta in considerazione la duplice esigenza di assicurare il pieno rispetto del dettato costituzionale sia sotto il profilo del ruolo attribuito alle regioni per l'attuazione delle normativa comunitaria sia sotto il profilo della necessità di garantire il pieno e tempestivo adeguamento alla normativa comunitaria, anche alla luce degli eventuali sanzioni che ne deriverebbero per lo Stato italiano nel suo complesso nel caso di tardivo recepimento.
Giova quindi ricordare come l'esame in sede referente dei progetti di legge si è svolto anche tenendo conto dell'iter parlamentare di esame del disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. 1545-B) recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", così detto "disegno di legge La Loggia". Tale provvedimento - approvato in via definitiva dal Senato il 27 maggio scorso ed in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - persegue infatti la duplice finalità di conformare l'ordinamento vigente alle nuove norme costituzionali immediatamente applicative a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale di riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e di garantire la piena operatività della riforma mediante l'adozione delle disposizioni consequenziali da essa richieste o comunque implicate. Il rapporto dell'ordinamento italiano con il sistema normativo comunitario è affrontato dal disegno di legge in più punti; tuttavia la relazione illustrativa rinvia espressamente al disegno di legge di riforma della "legge La Pergola" per ulteriori disposizioni attuative che soddisfino compiutamente la lettera del nuovo dettato costituzionale sul ruolo delle regioni nelle c.d. fasi "ascendente" e "discendente" del diritto comunitario. La stretta interconnessione tra i due provvedimenti è pertanto particolarmente evidente e questo andrà tenuto in considerazione anche nel prosieguo dell'iter parlamentare dei due provvedimenti al fine di pervenire alla definizione di un quadro normativo quanto più possibile organico e coerente dell'attuazione del dettato costituzionale.
Inoltre, nel disciplinare la partecipazione del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali al "sistema comunitario" la Commissione ha posto una particolare attenzione a tutto il processo di riforma dell'Unione europea avviato con la Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea di Nizza del novembre 2000 e reso concreto dai lavori della Convenzione europea per la riforma dei Trattati, in seguito ai quali dovrebbe essere presentata la proposta del futuro trattato costituzionale europeo al Consiglio europeo di Salonicco del 20-21 giugno 2003. In particolare, l'impostazione seguita nei nuovi articoli del progetto di trattato va nella direzione di una semplificazione degli strumenti giuridici dell'Unione - introducendo la distinzione tra atti legislativi (legge, legge quadro) atti non legislativi (regolamento, decisione) atti non vincolanti (raccomandazioni e pareri) e regolamenti delegati - in modo da rendere l'Unione stessa molto più vicina ed "intelligibile" ai cittadini. Inoltre, si prevede che i medesimi strumenti siano applicati a tutti i settori di azione dell'Unione, con l'obiettivo di superare l'attuale struttura in pilastri, pur mantenendo specifiche modalità nei settori della politica estera e di difesa e della cooperazione giudiziaria e di polizia. Al contempo, si assiste ad un'evoluzione verso un ruolo più definito ed effettivo dei Parlamenti nazionali, come delineato nei protocolli sui Parlamenti nazionali e sulla sussidiarietà, presentati dal Presidium, accanto al riconoscimento esplicito del ruolo delle regioni e delle autonomie locali nella futura architettura europea, sempre salvaguardando l'autonomia dei singoli Stati membri nell'organizzazione territoriale interna. Negli stessi protocolli è altresì prevista la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali di tutte le proposte ed i documenti della Commissione; peraltro, in seno alla Convenzione è anche emersa l'importanza di prevedere che tutti i Parlamenti nazionali esaminino nello stesso periodo il programma legislativo annuale della Commissione europea. A questo riguardo si può anche richiamare il lavoro svolto in seno alla COSAC sull'opportunità che tutti i Parlamenti seguano orientamenti comuni nell'esercizio di controllo sull'attività dei rispettivi Governi nelle sedi comunitarie; tali orientamenti sono stati delineati nelle c.d. "guidelines di Copenaghen", approvate nel corso della XXVIII COSAC straordinaria di Bruxelles.
In conclusione, nel procedere all'adeguamento della legge n. 86 del 1989 si è tenuto conto di numerosi fattori tra cui, in particolare, il processo di riforma dell'Unione europea, le trasformazioni istituzionali conseguenti alla modifica del Titolo V della Costituzione, le attuali previsioni dei Regolamenti della Camera e del Senato sulla partecipazione del Parlamento alle politiche dell'Unione europea, la prassi maturata fino ad oggi.
2. Istruttoria legislativa svolta anche con riferimento alla legislazione vigente negli altri Paesi dell'Unione europea.
La Commissione ha avviato l'esame dei progetti di legge nel mese di novembre scorso deliberando, nella seduta del 27 novembre, di costituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, che ha iniziato i propri lavori a partire dal mese di dicembre. Al tempo stesso si è convenuto di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle "questioni inerenti al processo di formazione e di attuazione delle politiche dell'Unione europea" proprio per accompagnare la definizione di un testo unificato ad un adeguato approfondimento istruttorio delle problematiche affrontate, che prevedesse un coinvolgimento dei soggetti maggiormente interessati dalle tematiche in esame.
In particolare, nel corso dell'indagine, deliberata nella seduta del 22 dicembre 2002, la Commissione ha svolto le seguenti audizioni: Presidente della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo, Giorgio Napolitano (il 19 febbraio 2003); Ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia (il 5 marzo 2003); Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, Umberto Vattani (il 20 febbraio 2003); rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome (il 16 gennaio 2003) e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome (l'11 febbraio 2003); rappresentanti di UPI, ANCI, UNCEM (il 29 gennaio 2003). L'indagine conoscitiva ha quindi rappresentato un fondamentale momento di approfondimento e di riflessione che ha accompagnato il lavoro di elaborazione del testo unificato svolto dal Comitato ristretto e che ha consentito alla Commissione di "fare il punto" sulle questioni aperte e sul funzionamento del sistema delineato in questi anni per consentire al Parlamento di svolgere un ruolo pienamente attivo nell'ambito delle politiche e della normativa comunitaria, dal punto di vista sia della fase ascendente sia discendente, nonché sotto il profilo della situazione del contenzioso in sede comunitaria.
Giova inoltre ricordare come, nel corso dell'esame svolto dalla XIV Commissione, sia nell'ambito del Comitato ristretto sia in sede referente, sia stata posta una specifica attenzione anche alle procedure ed ai meccanismi adottati negli altri Paesi membri dell'Unione europea in modo da trarre spunti di riflessione per la definizione del nostro "sistema di partecipazione" con particolare riferimento alle best practices adottate.
Dall'analisi comparatistica svolta emerge, in particolare, che i meccanismi di informazione e di partecipazione nella fase ascendente risultano attualmente imperniati su due assi portanti: una informazione tempestiva e adeguata da parte del Governo sia sugli atti presentati in sede comunitaria - anche tramite la trasmissione di schede riassuntive dei contenuti, delle posizioni assunte dagli altri Stati membri, dei riflessi sulla normativa vigente - sia sulle materie inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea in modo da poter seguire costantemente il loro iter e di poter così intervenire efficacemente nelle fasi di maggiore rilievo. Al tempo stesso, la valutazione comparatistica ha consentito anche di fare il punto sulla regolamentazione attualmente prevista in altri paesi come la Germania, la Gran Bretagna e la Spagna.
In particolare, nella legislazione britannica, si prevede che, in relazione all'agenda dei lavori di ciascun Consiglio, i competenti dipartimenti governativi trasmettono al Parlamento una lista di punti di cui si prevede l'esame (c.d. annotated agenda) corredata da una nota riassuntiva degli utili sviluppi della posizione della Gran Bretagna su ciascun punto. Sulla base di tale documentazione la Commissione di controllo per gli affari europei valuta l'opportunità di invitare il Ministro competente a riferire o di ascoltare funzionari o richiedere la presentazione di relazioni e documenti su particolare aspetti. Inoltre, con la trasmissione al Parlamento dei documenti comunitari, il Governo deve provvedere all'invio di un memorandum esplicativo (c.d. explanatory memorandum) che avvia formalmente il procedimento parlamentare. Analogamente, in Germania, il Governo federale è tenuto a trasmettere alla Commissione per gli affari europei del Bundestag l'ordine del giorno dei Consigli dei Ministri europei illustrando, per ciascun punto all'ordine del giorno, il contenuto sostanziale ed il significato giuridico e politico oltre alla posizione ufficiale governativa ed ad un prospetto indicativo sui tempi previsti per la relativa trattazione. In tali paesi, inoltre, e in particolare in Gran Bretagna, è ormai ampiamente diffuso ed utilizzato lo strumento procedurale della "riserva di esame parlamentare", che consente ai Parlamenti nazionali di orientare la posizione dei rispettivi Governi su determinate tematiche.
Quanto alle forme ed alle modalità di partecipazione regionale nel processo di formazione delle decisioni comunitarie, giova ricordare come la legislazione tedesca preveda - come più alto grado di partecipazione nelle materie di competenza esclusiva delle regioni - il meccanismo della "codecisione diretta" attraverso la presenza a Bruxelles di un rappresentante dei Lander con il rango di ministro e nominato dal Bundesrat al quale è affidata la conduzione delle trattative presso le sedi consultive della Commissione europea e del Consiglio e nelle sedute del Consiglio. L'attribuzione della qualifica di "ministro" è infatti richiesta come requisito essenziale dall'articolo 203 del Trattato istitutivo delle Comunità europee e per l'ordinamento tedesco - diversamente da quello italiano - può essere riferito anche a rappresentanti regionali. In Gran Bretagna, le forme e le modalità di partecipazione delle regioni - e, in particolare, della Scozia cui è attribuita una particolare autonomia in materie quali l'agricoltura, l'ambiente o la pesca - sono imperniate essenzialmente su meccanismi di raccordo tra Stato e regioni sia tramite la conclusione di appositi accordi tra Esecutivo centrale ed Esecutivi regionali sia demandando al Ministro competente la promozione del previo concerto delle regioni per la generale riserva al Governo centrale nella conduzione della politica estera. Inoltre, in occasione di specifiche riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione in cui si discutano questioni di rilevante interesse locale la delegazione britannica comprende anche i responsabili del corrispondente Office regionale del Governo. Nell'ordinamento spagnolo, infine, si prevede che - sulla base di quanto stabilito dall'Accordo sulla partecipazione interna delle Comunità autonome negli affari comunitari europei attraverso le conferenze settoriali - per le materie di competenza esclusiva regionale lo Stato debba tenere conto in maniera determinante, in sede di negoziazione presso il Consiglio dell'Unione, della posizione comune raggiunta dalle regioni. Tuttavia, nel caso in cui l'orientamento concordato ed inizialmente sostenuto dallo Stato sia soggetto a variazioni improvvise in conseguenza del processo di negoziazione comunitaria in atto il Governo è tenuto - sempre che i tempi lo permettano - ad informare le regioni in sede di conferenza settoriale per il raggiungimento di una nuova posizione comune, dovendo comunque riferire nel caso in cui i tempi non abbiano consentito tale passaggio preventivo.
Di tutti questi elementi la Commissione ha pertanto tenuto conto nel corso dell'ampia ed approfondita istruttoria legislativa svolta nel corso dell'esame dei provvedimenti che ha portato all'elaborazione del testo unificato che si sottopone all'attenzione dell'Assemblea.
3. Il contenuto dei progetti di legge ed il testo proposto dalla Commissione.
Le modifiche alla legge La Pergola previste dai progetti di legge in esame investono principalmente tre profili: la partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati alla cosiddetta fase "ascendente" della formazione del diritto comunitario; la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella cosiddetta fase "discendente"; la "procedimentalizzazione" della partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell'Unione europea.
3.1 La fase ascendente.
Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero la partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati alla cosiddetta fase "ascendente", il testo unificato elaborato dalla Commissione prevede, preliminarmente, che oltre alla trasmissione - già contemplata dalle disposizioni vigenti - dei progetti di atti normativi comunitari e di indirizzo e delle loro modificazioni, nonché dei progetti e atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea (rispettivamente politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), siano trasmessi alle Camere, alle regioni ed agli enti locali anche i documenti di consultazione della Commissione europea quali i libri bianchi, libri verdi, e comunicazioni e sia assicurata un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento. Tale previsione è volta ad integrare l'obbligo posto a carico del Governo - già contenuto nell'articolo 1-bis della legge La Pergola - di informare, al momento della trasmissione degli atti in questione, circa la data presunta della discussione degli atti comunitari e della loro adozione.
Accanto a tali previsioni, nell'ambito del lavoro svolto dal Comitato ristretto, si è convenuto di introdurre una specifica procedura che consenta - sia al Parlamento sia alle regioni - di essere tempestivamente informati sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Tale meccanismo è completato dalla previsione in base alla quale il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che il Governo intende assumere nonché, su loro richiesta, ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Infine, si prevede che entro quindici giorni dallo svolgimento di tali riunioni il Governo informi i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle stesse. La procedura delineata, che ricalca quella già utilizzata con successo in alcuni paesi dell'Unione europea, quale in particolare la Danimarca, dovrebbe consentire di poter disporre delle informazioni necessarie nell'ambito di un quadro temporale di riferimento e di poter così intervenire tempestivamente in tale fase, evitando il rischio di dispersione della documentazione e delle informazioni.
Come già attualmente previsto dalla legge La Pergola si prevede che sui progetti e sugli atti comunitari e dell'Unione europea i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni ed adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo (chiaramente, sulla base della disciplina recata dai regolamenti parlamentari). Tale previsione è stata inoltre rafforzata stabilendo che, su richiesta delle Commissioni parlamentari, il Governo trasmetta una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese, come era stato previsto nella risoluzione Riccardo Conti n. 8-00006, approvata dalla XIV Commissione, e sulla scorta di un meccanismo ormai ampiamente utilizzato negli altri Parlamenti degli Stati membri. Si tratta, infatti, di informazioni di primaria importanza per poter disporre di un quadro informativo ampio e completo che consenta al Parlamento di elaborare osservazioni ed indirizzi tenendo conto di tutti gli elementi necessari.
Al tempo stesso, all'articolo 2, si prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) che è chiamato a svolgere un ruolo di vera e propria "cabina di regia e di monitoraggio" di tutte le fasi comunitarie, seguendo i dossier comunitari durante tutto l'iter del processo decisionale comunitario ed operando sulla base dei principi di efficienza e snellezza. L'istituzione di tale organismo - come precisato al comma 3 - non è comunque in nessun modo volta a sostituirsi ai compiti ed alle competenze attribuite alla Conferenza Stato-regioni per le materie di competenza regionale ma risponde solo alla necessità di assicurare forme di coordinamento più stringenti a livello governativo che evitino dispersioni e appesantimenti burocratici. Come si evidenziava anche nel documento conclusivo della precitata indagine svolta nel corso della scorsa legislatura "il vero nodo da sciogliere per migliorare la partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del processo normativo comunitario appare quello dell'individuazione di un centro governativo che sia in grado di coordinare le indicazioni di tutti gli attori interessati (Parlamento, amministrazioni centrali, amministrazioni locali, parti economiche e sociali), per arrivare a definire una posizione comune del sistema Paese".
Il testo unificato introduce altresì - come previsto da tutti e tre i progetti di legge - un istituto nuovo e di rilevante importanza nell'ordinamento italiano: la riserva di esame dei progetti di atti comunitari. Si tratta di un istituto noto in altre esperienze parlamentari che se ben utilizzato conferisce un significativo potere di indirizzo da parte dei Parlamenti nazionali. In particolare, il testo unificato prevede che qualora il Parlamento abbia avviato l'esame di un progetto di atto comunitario il Governo non possa procedere alle relative decisioni in sede comunitarie sino a che il Parlamento non ne abbia concluso l'esame. Ad ogni modo, sarà opportuno accompagnare tale previsione ad una maggiore sensibilità verso le tematiche comunitarie, con la consapevolezza dell'importanza che esse vanno sempre più assumendo anche rispetto alla legislazione nazionale. Come evidenziato anche dal Presidente Napolitano nel corso dell'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva, infatti, una volta stabilite garanzie e meccanismi procedurali, è in larga misura l'iniziativa del Parlamento a produrre il tempestivo "incontro e confronto" con il rappresentante del Governo ed è proprio tale capacità di stimolo a svolgere un ruolo fondamentale, come emerge dalle esperienze di altri paesi, quale in particolare la Gran Bretagna, dove è presente una vera e propria tradizione di "scrutiny", termine che non significa controllo ma piuttosto esame penetrante dei provvedimenti in tempo utile per influenzare l'orientamento e la posizione che il Governo si propone di assumere in sede di Consiglio in tutte le fasi del procedimento legislativo. Rispetto agli altri ordinamenti, inoltre, il testo prevede l'applicazione di tale strumento non solo nel caso di iniziativa parlamentare e su richiesta del Governo ma anche qualora uno o più regioni lo richiedano nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, nelle materie di loro competenza. Si tratta pertanto di una disposizione di portata particolarmente innovativa che tiene conto in modo molto ampio della ripartizione di competenze delineata dal nuovo Titolo V della Costituzione.
Nell'ambito delle procedure individuate dal testo unificato il ruolo delle regioni è stato infatti definito in corrispondenza con quello parlamentare, sia per quanto riguarda le procedure di informazione, sia per le modalità di intervento, sia per l'applicazione dello strumento della riserva di esame. Al tempo stesso, nelle materie di competenza regionale, in considerazione dei poteri che la Costituzione attribuisce alle regioni nella fase ascendente e discendente del diritto comunitario, sono previsti meccanismi e modalità di intervento che consentono alle regioni ed alle province autonome di svolgere la propria attività sempre nel rispetto del principio dell'unitarietà della responsabilità dello Stato italiano di fronte alle decisioni comunitarie. Inoltre, come è stato evidenziato anche nel corso delle audizioni svolte, si è tenuto conto della tendenza, che sta emergendo sempre di più in seno alla Commissione europea, di fare un uso più ampio della possibilità offerta dall'articolo 228 del Trattato istitutivo delle Comunità europee di chiedere alla Corte di giustizia di condannare lo Stato inadempiente ad una precedente sentenza di condanna a pene pecuniarie molto consistenti e che, pertanto, come evidenziato anche dal Ministro La Loggia nel corso dell'audizione svolta "non si può avallare l'impotenza dello Stato di fronte all'inadempienza di una regione".
Il filo conduttore seguito nell'elaborazione del testo unificato è stato quindi quello di prevedere un contemperamento degli interessi nazionali, regionali e locali con quelli europei alla ricerca del giusto punto di equilibrio. Lungo tale direzione sono state così delineate diverse articolazioni della disciplina del potere sostitutivo dello Stato nel caso di inadempienza e di mancato rispetto della normativa comunitaria da parte delle regioni, sulla base di quanto previsto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione. Al tempo stesso, si è proceduto ad "istituzionalizzare" quel meccanismo dell'intervento "anticipato e cedevole" già adottato nelle precedenti leggi comunitarie e condiviso dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare, con il parere dell'Adunanza generale del 25 febbraio 2002, n. 2) e dalla dottrina dominante, estendendo tale previsione anche all'ipotesi di norme regolamentari statali - con la previsione del parere preventivo della Conferenza Stato-regioni - proprio per superare la situazione di "stallo" verificatasi negli ultimi anni che ha rappresentato una della cause dei risultati non positivi registrati nello scoreboard di recepimento e di coordinare le diverse sfere normative che in tale ambito si vengono a sovrapporre.
Ad ogni modo, giova sottolineare come dal combinato disposto di quanto previsto dal presente testo unificato e dal precitato disegno di legge "La Loggia" emerge una disciplina ampia e articolata su diversi livelli in ordine al ruolo attribuito alle regioni ed alle province autonome, nelle materie di propria competenza, nell'ambito del "sistema comunitario". Si tratta, in particolare, della disciplina relativa alla partecipazione delle regioni alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea nell'ambito delle delegazioni del Governo, alla possibilità di ricorrere alla Corte di giustizia avverso atti normativi comunitari che ledano gli interessi delle regioni e delle province autonome, alla definizione della posizione italiana nelle materie di competenza regionale tramite intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla possibilità di richiedere al Governo di apporre una riserva di esame, alla partecipazione di rappresentanti delle regioni ai tavoli di coordinamento nazionali per definire la posizione italiana da sostenere d'intesa con i Ministri competenti nonché alla partecipazione alle riunioni del CIACE per le materie che interessano le regioni.
Inoltre, giova ricordare come il Comitato ristretto abbia convenuto sull'importanza di prevedere un esplicito coinvolgimento dei Consigli regionali nella fase di informazione e trasmissione dei documenti comunitari alla stregua di quanto previsto per il Parlamento nazionale nonché, come evidenziato anche dai rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, di stabilire in tale contesto forme di cooperazione stabili tra Parlamento nazionale e Consigli regionali.
Proprio per tenere conto di tali esigenze mantenendo pur sempre la necessaria unitarietà delle procedure e degli interlocutori per il Governo, il testo unificato prevede che la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome svolgano un ruolo di sintesi, di "cabina di compensazione" delle esigenze delle regioni nel loro complesso sia per quanto riguarda le procedure informative sia per la trasmissione di osservazioni e rilievi all'Esecutivo.
Il testo unificato prevede inoltre forme e procedure di intervento degli enti locali nelle materie di loro competenza e di partecipazione del CNEL. In particolare, in ordine alla partecipazione degli enti locali alla fase ascendente del diritto comunitario, si stabilisce che a tali soggetti siano garantite adeguate forme di informazione sui progetti e sugli atti comunitari e che sui progetti di loro interesse gli enti locali trasmettano osservazioni al Governo e che possano richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Inoltre, si prevede la possibilità che alcuni esperti, da designare secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza unificata, siano chiamati a partecipare a titolo consultivo ai singoli tavoli di coordinamento nazionali allo scopo di definire la posizione italiana da sostenere e che i Presidenti delle associazioni rappresentativi degli enti locali prendano parte alle riunioni del CIACE.
Nell'ambito del testo unificato si è, infatti, cercato di individuare meccanismi che consentano, da una parte, agli enti locali di essere "compartecipi" nella fase ascendente del diritto comunitario in merito agli atti che investono gli ambiti di loro competenza definendo, al tempo stesso, una procedura snella ed efficace per la definizione della posizione italiana da assumere in sede comunitaria.
Infine, giova sottolineare come per rendere più efficaci le disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento alla "fase ascendente" occorrerà altresì prevedere l'armonizzazione delle previsioni legislative con quelle contenute nel Regolamento della Camera (soprattutto nel caso dell'introduzione della riserva di esame parlamentare), anche introducendo una previsione analoga a quella attualmente prevista dal Regolamento del Senato al comma 5 dell'articolo 144, dove si contempla la facoltà per la Giunta di richiedere che il proprio parere - o le osservazioni e le proposte eventualmente espresse - siano trasmessi al Governo tramite la Presidenza del Senato qualora la Commissione competente non si sia pronunciata entro 15 giorni dalla trasmissione del parere. Tale previsione consentirebbe infatti di rendere edotto l'Esecutivo dei rilievi espressi in sede parlamentare - anche se eventualmente della sola XIV Commissione - in modo da garantire comunque una partecipazione parlamentare nella fase di definizione delle politiche comunitarie.
Per quanto riguarda, infine, la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea il testo unificato ne prevede integrazioni relativamente al contenuto richiedendo, in particolare, che in essa siano specificamente indicati anche i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei Presidenti delle regioni e dei Consigli regionali, in linea con quanto più volte evidenziato anche nell'ambito della XIV Commissione. Si prevede inoltre che debbano anche indicarsi le iniziative assunte ed i provvedimenti conseguentemente adottati nonché l'elenco e le motivazione dei ricorsi presentati presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso decisioni del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee. Tali modifiche sono volte a superare i rilievi più volte evidenziati nel corso del relativo esame, in ordine alla necessità che in tale documento sia posta un'attenzione prevalente alla fase ascendente del diritto comunitario e, quindi, agli atti ed alle politiche in corso di definizione nell'ambito dell'Unione - con particolare riferimento al seguito dato agli atti di indirizzo formulati dal Parlamento - nonché alla situazione del contenzioso in atto con un'indicazione puntuale delle procedure che interessano o che hanno interessato, per l'anno di riferimento, l'Italia. Diversamente, infatti, il rischio - più volte evidenziato - è quello che un'illustrazione "a consuntivo" delle attività svolte nell'ambito dell'Unione produca un documento in gran parte superato dai successivi eventi (considerata la discrasia temporale con cui viene esaminata dalle Camere soprattutto quando questo avviene "in seconda lettura") e, quindi, di dubbia utilità per il Parlamento.
3.2 La fase discendente
Per quanto riguarda la fase discendente di recepimento della normativa comunitaria, la Commissione ha esaminato i progetti di legge tenendo conto della necessità di adeguare le vigenti disposizioni al dettato del nuovo Titolo V della Costituzione ma anche del fatto che, soprattutto grazie allo strumento della legge comunitaria annuale introdotto dalla legge n. 86 del 1989, il gap di recepimento delle direttive comunitarie da parte dell'Italia si è sensibilmente ridotto. Lo strumento della legge comunitaria ha infatti consentito di creare un ciclo continuo nell'ambito di una disciplina di carattere legislativo e parlamentare e di avere una regia complessiva della produzione normativa di attuazione della normativa comunitaria.
Tuttavia, nel corso della sua applicazione, sono emersi alcuni aspetti che potrebbero rendere necessari interventi sia di carattere normativo sia regolamentare al fine di rendere tale strumento ancor più rispondente alle sue finalità. Non può infatti non sottolinearsi come l'Italia si trovi tuttora al penultimo posto nella graduatoria per i casi di infrazione della legislazione del mercato interno. Inoltre, per quanto riguarda la situazione del contenzioso, vi è l'esigenza per il Parlamento - più volte evidenziata da questa Commissione - di poter disporre con cadenza periodica di informazioni organiche ed aggiornate sulle varie fasi delle procedure avviate e sugli interventi a tal fine assunti dal Governo italiano: solo in tale modo, infatti, sarebbe in grado di intervenire, per quanto di propria competenza, per sanare le situazioni di incompatibilità rilevate in sede comunitaria.
Fondamentale appare infatti - soprattutto per i vantaggi che ne derivano in termini di competitività per il nostro paese - riuscire ad individuare meccanismi rapidi ed efficienti sia nella definizione della posizione italiana da sostenere in sede comunitaria sia nella fase di attuazione e di recepimento della normativa comunitaria cercando di evitare in tutti i modi che il nuovo riparto di competenze comporti un aggravio rispetto alla situazione attuale e facendo invece in modo di individuare meccanismi efficaci di coordinamento tra tutte le amministrazioni interessate.
Quanto al nuovo articolo 117 della Costituzione esso prevede, com'è noto, che lo Stato e le regioni esercitano la potestà legislativa "nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali" stabilendo altresì che rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato "la competenza in merito ai rapporti con l'Unione europea" mentre è inserita nella competenza legislativa concorrente la materia relativa ai "rapporti con l'Unione europea delle regioni". Al contempo, si prevede che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Con il testo unificato in esame si provvede quindi, da una parte ad apportare talune modifiche alla disciplina legislativa della fase discendente (contenuto della legge comunitaria, procedure urgenti per l'adeguamento degli obblighi comunitari, attuazione regolamentare ed amministrativa delle direttive comunitari) e, dall'altra, ad adeguare il contenuto dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989 che reca la attuale disciplina dell'attuazione delle direttive da parte delle regioni e le province autonome, nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva.
Quanto al primo aspetto, nel testo unificato si prevede una razionalizzazione del contenuto della legge comunitaria annuale definendo una sorta di "contenuto proprio", alla stregua di quanto avviene per la legge finanziaria, così da circoscrivere l'intervento normativo di tale legge e fornire un'adeguata base normativa di riferimento per l'ammissibilità degli emendamenti che risulti conforme presso i due rami del Parlamento.
Nel testo si introduce altresì una procedura di urgenza per l'adeguamento dell'ordinamento ad obblighi comunitari, attivabile al di fuori delle procedure della legge comunitaria annuale nel caso di scadenze che risultino anteriori alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria annuale. Occorre tuttavia sottolineare come l'applicazione di tale procedura - che potremmo definire come "legge comunitaria complementare" - dovrà essere prevista per i soli casi di assoluta ed indifferibile urgenza rimanendo in ogni caso la legge comunitaria lo strumento cardine per il recepimento e l'adeguamento agli obblighi comunitari.
Tale procedura dovrà infatti consentire di superare eventuali ritardi nella fase attuativa senza che questo dia però luogo ad una frammentazione della procedura vigente per la trasposizione delle direttive comunitarie il cui elemento principale è proprio quello dell'omogeneità e dell'unitarietà della disciplina.
Come già evidenziato in precedenza, nel testo unificato si disciplina poi l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. La disposizione prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inerzia delle Regioni nell'attuazione delle direttive: le disposizioni aventi ad oggetto le materie rimesse alla competenza legislativa - concorrente o residuale generale - delle regioni o delle province autonome si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la prima normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Tale previsione viene in tale modo "istituzionalizzata" ed estesa anche ai casi di attuazione regolamentare da parte dello Stato, richiedendo, in tal caso, che sugli schemi si esprima la Conferenza Stato-regioni.
Il testo unificato prevede, inoltre, la convocazione ogni sei mesi, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni nonché, almeno una volta all'anno o anche su richiesta degli enti locali interessati, di una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di rispettivo interesse. E' previsto inoltre che il Governo informi le Camere e la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione.
Infine, una particolare attenzione è stata altresì posta con riferimento al ruolo attribuito alle regioni a statuto speciale prevedendo che resta comunque fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione per quanto riguarda la disciplina e le modalità di attuazione della normativa comunitaria. Difficilmente percorribile è invece apparsa la possibilità di introdurre, ricorrendo ad una fonte diversa dall'ordinaria legge dello Stato, specifiche (e differenziate) forme di partecipazione alla formazione degli atti ed agli organi comunitari per le regioni a statuto speciale e le province autonome. Dagli statuti speciali, infatti, non emerge la previsione di forme particolari di autonomia direttamente collegabili alla "fase ascendente" degli atti normativi comunitari; le attribuzioni costituzionali in materia appaiono pertanto riconducibili, così come per tutte le regioni, al quinto comma dell'articolo 117 Cost., la cui formulazione testuale ("Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"), include espressamente gli enti territoriali ad autonomia speciale e in tale comma la definizione delle norme di procedura (e le modalità di esercizio del potere sostitutivo) sono rimesse a una legge dello Stato.
4. I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.
Sul testo unificato elaborato dalla XIV Commissione sono stati espressi i pareri di competenza da parte delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri) e V (Bilancio) i cui rilievi sono stati recepiti dalla Commissione nel corso dell'esame svolto in sede referente. Sul testo unificato si è altresì espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali formulando un parere con osservazioni che la XIV Commissione ha in parte recepito e, in altra parte, si è riservata di approfondirne maggiormente i contenuti ai fini dell'esame in Assemblea.
Tutte le Commissioni hanno, in ogni modo, espresso una valutazione favorevole sul testo unificato elaborato dalla Commissione.
Si è inoltre ritenuto opportuno richiedere - si sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento - che anche il Comitato per la legislazione esaminasse il testo unificato, in considerazione dell'importanza della materia trattata e della necessità di pervenire alla definizione di un testo quanto più possibile organico e ben elaborato. Le osservazioni del Comitato hanno infatti rappresentato preziose raccomandazioni di cui la Commissione ha ampiamente tenuto conto nel seguito dell'esame in sede referente. Si è invece convenuto sulla necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti su alcune delle questioni evidenziate dal Comitato in vista dell'esame in Assemblea proprio per consentirne un recepimento quanto più possibile approfondito e ragionato. In particolare, la condizione formulata dal Comitato riguarda la necessità di chiarire se la disposizione di cui al comma 1, dell'articolo 2 del testo unificato - che prevedere che il Comitato per gli affari comunitari (CIACE) sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie - sia volta ad assegnare contestualmente la titolarità dello stesso potere a due distinti soggetti. Al riguardo si segnala che tale previsione è in realtà in linea con la normativa vigente in materia di politiche comunitarie e dell'Unione europea che vede in capo al Presidente del Consiglio o al Ministro per le politiche comunitarie la titolarità della materia. Giova in particolare richiamare sia l'attuale formulazione dell'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, che attribuisce al "Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro competente per le politiche comunitarie" il compito di trasmettere gli atti comunitari al Parlamento ed alle regioni, sia quanto previsto dall'articolo 4 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (cosiddetta legge Fabbri) che - in analogia con la disposizione del testo unificato relativa al CIACE - prevede l'istituzione un comitato consultivo "presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie". In considerazioni di tali ragioni si è pertanto convenuto di mantenere l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 2.
5. Considerazioni conclusive
Ritengo doveroso, in conclusione, ricordare come il testo che si sottopone all'Assemblea è il frutto del lavoro intenso svolto in questi mesi dalla XIV Commissione che ha visto tutti i gruppi partecipi in maniera attiva e propositiva in un clima di serena collaborazione. L'obiettivo comune è infatti quello di rafforzare la capacità del nostro paese di partecipare in maniera efficace nell'ambito del processo decisionale dell'Unione europea con interventi che siano il risultato di una sintesi delle esigenze di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Ciò nella convinzione che solo in tale modo sarà possibile pervenire ad un effettivo incremento del livello di efficienza e di "compartecipazione" rispetto alle politiche dell'Unione europea - che sempre più sono destinate ad assumere un ruolo di primo piano - e, soprattutto, ad un concreto aumento della democraticità delle decisioni assunte in tale sede.
A tal fine è stata particolarmente utile la lunga esperienza maturata su queste tematiche con il lavoro quotidiano svolto presso la Commissione Politiche dell'Unione europea. Il lavoro di aggiornamento della "legge La Pergola" dovrà infatti anche servire a definire in modo più puntuale il ruolo e le funzioni della XIV Commissione che ha, nello stesso tempo, una competenza di carattere generale ed una finalità di carattere specialistico che poi è quella di seguire con continuità il processo di integrazione europea. Certamente i piani normativi sui quali agire sono diversi: legge, da una parte, e Regolamento della Camera, dall'altra. Tuttavia non vi è dubbio che quanto più saranno definiti con precisione ed efficacia gli strumenti normativi per consentire la partecipazione del Parlamento al processo di decisione comunitario, tanto maggiore sarà l'urgenza di affinare gli strumenti parlamentari per indirizzare, seguire e attuare tali decisioni. L'esempio più evidente sarà rappresentato sia dall'attuazione da dare al meccanismo della "riserva parlamentare" sia - una volta approvato il nuovo trattato costituzionale europeo - alla procedura di "allerta precoce" delineata in questi mesi dalla Convenzione europea: come è già avvenuto per il passato le decisioni legislative possono spingere verso procedure e metodi parlamentari che ne completino il disegno e, anzi, risultino ad esso complementari. L'invito è quindi quello di rivedere, per il futuro, la ripartizione di competenze tra la III Commissione (Affari esteri e comunitari) e la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) nel senso di prevedere in capo a quest'ultima - in maniera più omogenea ed organica - tutte le competenze che attengono agli affari comunitari ed alle relazioni tra gli Stati membri e con le istituzioni europee.
L'auspicio è che si possa procedere alla riforma della legge n. 86 del 1989 secondo principi di semplicità e di coordinamento evitando quindi i rischi di sovrapposizioni e di moltiplicazione dei procedimenti. Dobbiamo avere strumenti agili e chiari in grado di favorire la partecipazione responsabile ai processi comunitari, sia nella fase ascendente che discendente; nel contempo dobbiamo creare le condizioni per avere un quadro di comando complessivo dei procedimenti per evitare il rischio della loro dispersione e della pratica impossibilità di un loro controllo. La finalità principale è quella di consentire un effettivo e concreto coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti - pur sempre nella consapevolezza che la responsabilità finale è in capo allo Stato - coniugato alla necessità di assicurare una capacità incisiva e tempestiva di rappresentazione degli interessi e delle esigenze nazionali in sede comunitaria, così valorizzando efficacemente la competitività del sistema Italia: fondamentale sarà il raggiungimento di un punto di equilibrio tra queste esigenze.
In tal senso, nel ribadire una valutazione positiva sul testo in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.
Giacomo STUCCHI, Relatore.
Testo unificato della Commissione
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:
a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;
c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Art. 2.
(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei).
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie ed al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti nell'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE partecipano, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo e, per le materie di competenza delle regioni e delle province autonome, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri dalla medesima stabiliti. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione
delle decisioni dell'Unione europea).
1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su loro richiesta, ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni ed adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.
Art. 4.
(Riserva di esame parlamentare).
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.
Art. 5.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome
alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari).
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte ed ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e della Comunità europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
Art. 6.
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative
alla formazione di atti normativi comunitari).
1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5, esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.
Art. 7.
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie
produttive alle decisioni relative alla formazione di atti
comunitari).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tal fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane ed ogni altro soggetto interessato.
Art. 8.
(Legge comunitaria).
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale titolo è completato dall'indicazione: "Legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.
5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.
Art. 9.
(Contenuti della legge comunitaria).
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e delle province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 2.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate pubbliche.
Art. 10.
(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti
dall'ordinamento comunitario).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 2, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.
Art. 11.
(Attuazione in via regolamentare e amministrativa).
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 12.
(Attuazioni modificative).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.
Art. 13.
(Adeguamenti tecnici).
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Art. 14.
(Decisioni delle Comunità europee).
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri.
2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per la esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.
3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla seduta del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.
Art. 15.
(Relazione annuale al Parlamento).
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.
Art. 16.
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle
regioni e delle province autonome).
1. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, con esclusione di quelle di cui al comma 3, si applicano, per le regioni e le province autonome, secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
Art. 17.
(Sessione comunitaria della Conferenza
Stato-regioni).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;
c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 18.
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta all'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.
Art. 19.
(Utilizzo di strumenti informatici).
1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie possono avvalersi di strumenti informatici.
Art. 20.
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge).
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
Art. 21.
(Abrogazioni).
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 3071 e abbinati,
rilevato che il provvedimento è volto a dettare una nuova disciplina organica della partecipazione dell'Italia al processo di formazione e di attuazione della normativa comunitaria,
constatato che in relazione all'adempimento di diversi obblighi, nel testo, si fa riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per le politiche comunitarie, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire - eventualmente anche in via generale - se in favore di quest'ultimo, qualora nominato, si intenda prevedere una "riserva di funzioni",
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 1, ove si prevede che l'istituendo comitato possa essere "convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie", si chiarisca se la norma è volta ad assegnare contestualmente la titolarità dello stesso potere a due distinti soggetti. Con riferimento al medesimo articolo, peraltro, dovrebbe valutarsi la compatibilità con la disciplina recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della previsione dell'istituzione e di specifiche modalità di funzionamento di strutture serventi presso la Presidenza del Consiglio.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 11, comma 2, ove si prevede il ricorso in via generale alla fonte regolamentare per l'attuazione delle direttive comunitarie, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio coordinare tali disposizioni con quelle previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella disposizione - peraltro - sembra prefigurarsi un peculiare modello di delegificazione che si differenzia per più versi da quello di cui all'articolo 17, comma 2, della predetta legge;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "partecipazione democratica", con riferimento alle modalità di formazione della posizione italiana e di adempimento degli obblighi comunitari;
all'articolo 2, comma 3, dovrebbe valutarsi l'effettiva portata della disposizione il cui contenuto non appare innovativo;
all'articolo 2, comma 4, ove si fa riferimento alle "amministrazioni del Governo", dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento ai "ministeri interessati";
all'articolo 3, comma 1, andrebbe precisato se, come sembrerebbe, la data di discussione o di adozione cui si fa riferimento sia quella relativa alla formazione della decisione comunitaria, ovvero a quella della decisione nazionale;
all'articolo 3, commi 5, 6, 7, nonché all'articolo 11, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare sempre generico riferimento alle Camere piuttosto che ai competenti organi parlamentari, in ossequio all'autonomia del Parlamento. In particolare, al comma 7, andrebbe valutata l'opportunità di non richiamare direttamente modalità di espressione delle Camere - come la formulazione di osservazioni e l'adozione di atti di indirizzo - disciplinate in via esclusiva nei regolamenti parlamentari;
agli articoli 5 e 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare le relative rubriche che menzionano "la formazione di atti normativi", al fine di ricomprendervi anche i progetti degli stessi;
all'articolo 8, comma 3, dovrebbe sostituirsi la parola "dicitura" con la seguente: "titolo";
all'articolo 8, comma 4, lettera d), dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione eliminando il termine "eventuali", in quanto solo allorquando i regolamenti sono effettivamente adottati si dà luogo all'attuazione delle direttive;
all'articolo 11, commi 4 e 9, relativamente alla copertura degli oneri eventualmente recati dai regolamenti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le rispettive disposizioni in quanto le stesse sembrano disciplinare lo stesso oggetto in modo non omogeneo;
all'articolo 11, comma 5, ove si prevede una particolare disciplina per gli oneri derivanti dall'attuazione in via regolamentare delle direttive, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se si intenda limitare tale disciplina ai soli oneri derivanti dall'attuazione in via amministrativa e regolamentare ovvero se essa sia applicabile a tutte le diverse modalità di attuazione. In quest'ultima ipotesi, risulterebbe preferibile collocare la norma in esame all'interno dell'articolo 9, relativo ai contenuti della legge comunitaria;
all'articolo 11, comma 8, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione";
agli articoli 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, che prevedono l'applicazione in modo analogo del potere sostitutivo da parte dello Stato nelle diverse circostanze (attuazione in via regolamentare e amministrativa, adeguamenti tecnici, attuazione delle direttive da parte delle province autonome), dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere lo stesso in un'unica disposizione;
all'articolo 12, comma 2, si precisi la portata della disposizione il cui contenuto normativo non appare chiaro;
all'articolo 19, relativo all'utilizzo di strumenti informatici, dovrebbe valutarsi l'opportunità di completare la disposizione con riferimento alle modalità con le quali l'obbligo di trasmissione si realizza dal momento che tali modalità interessano anche soggetti terzi (Camere, regioni, enti locali).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 3071 e abb. recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari,
rilevato che le disposizioni recate dal suddetto nuovo testo sono riconducibili in parte alla materia "rapporti dello Stato con l'Unione europea" che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in parte alla materia "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
rilevato che le disposizioni recate dal testo unificato sono altresì volte a dare attuazione al disposto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza",
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione l'esigenza di prevedere espressamente quali effetti si determinino nel procedimento ivi delineato nell'ipotesi in cui il Governo, su richiesta della Conferenza Stato-regioni, apponga in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea una riserva di esame, in analogia con quanto previsto, per le ipotesi di riserva di esame parlamentare, dall'articolo 4, comma 3.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato C. 3071 e abbinati,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 3071 - C. 3123 - C. 3310, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";
richiamato il contenuto della relazione sul testo unificato svolta presso la Commissione nella seduta del 27 maggio 2003;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
è necessario sostituire la lettera e) dell'articolo 9 con la seguente: "e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali stipulati nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea";
è necessario raccogliere in una disposizione unitaria le disposizioni in materia di potere sostitutivo di cui al testo unificato in esame, ovvero apportare ad esse le seguenti modifiche:
a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 sia sostituito dal seguente: "In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia";
b) al comma 2 dell'articolo 13:
b.1) le parole: "dell'articolo 117, quinto comma" siano sostituite con le seguenti: "dell'articolo 120, secondo comma";
b.2) le parole: "eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie" siano sostituite dalle seguenti: "eventuale mancato rispetto di norme comunitarie";
b.3) sia soppresso l'ultimo periodo;
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di mantenere le previsioni di cui all'articolo 16, comma 4, nell'attuale formulazione, stante quanto previsto nel comma 10 dell'articolo 11, piuttosto che riformulare tale ultima disposizione nel senso di riferirla tanto agli atti legislativi quanto agli atti regolamentari.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:
sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente: 4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
all'articolo 5, il comma 8 sia sostituito dal seguente: 8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
all'articolo 6, comma 2, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
all'articolo 11, sia soppresso il comma 4.
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di sostituire all'articolo 11, comma 5, primo periodo le parole da: "interessati" fino a "servizio", con le seguenti: "interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio,".
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza, esprime
PARERE FAVOREVOLE
sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito le seguenti possibilità:
all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 6, comma 1, riferire i relativi precetti all'esercizio di funzioni o alle competenze degli enti locali piuttosto che alle "materie", posto che agli enti locali risulta affidata una competenza generale (e residuale) all'esercizio di funzioni amministrative, essendo le materie ripartite tra Stato e Regione;
all'articolo 3, inserire dopo le parole "i competenti organi parlamentari" le seguenti "inclusa la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, nonché all'articolo 6", e ciò tenuto conto della previsione di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
all'articolo 5, precisare il rapporto tra il termine di cui al comma 3 (venti giorni) e quello di cui al comma 6 (data indicata o giorno precedente la discussione), possibilmente utilizzando solo quest'ultimo, anche quale termine per l'espressione delle osservazioni. Nel primo e terzo comma dello stesso articolo, evidenziare il ruolo delle singole Regioni e delle Province autonome interessate, anche indipendentemente dal tramite delle Conferenze degli organi regionali;
all'articolo 9, comma 1, inserire due lettere in base alle quali tra i contenuti tipici della legge comunitaria vi sono anche i contenuti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 16, vale a dire i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, eliminando così il comma terzo dell'articolo 16, in considerazione del fatto che altri principi fondamentali non solo potranno comunque essere inseriti da altre leggi statali, ma anche che essi potranno trovarsi - nelle materie su cui incidano provvedimenti comunitari - anche in leggi previgenti; la delega per le sanzioni penali di supporto agli atti regionali di recepimento (articolo 16, comma 5, da eliminare pertanto dall'attuale sede normativa, trattandosi di materia esclusivamente statale);
all'articolo 10, comma 3, precisare che il termine per provvedere è lo stesso previsto quale scadenza dell'atto normativo o della sentenza di cui al comma 1;
all'articolo 11, comma 10, prevedere per l'ipotesi di cui al comma 7 l'intervento del Consiglio dei ministri, in considerazione del fatto che un decreto ministeriale potrebbe essere ritenuto strumento normativo non adeguato al rango necessario perché lo Stato si possa legittimamente sovrapporre all'area di competenza propria delle Regioni;
all'articolo 13, analogamente a quanto sopra osservato, prevedere, per l'ipotesi di cui al comma 2, l'intervento del Consiglio dei Ministri;
all'articolo 16, riferire anche allo Stato le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, prima parte, conformemente alla par condicio di cui è espressione l'articolo 114 della Costituzione; nel periodo iniziale di cui al comma 4 eliminare il riferimento al comma 5 dell'articolo 117 della Costituzione. Ciò perché appare preferibile configurare le disposizioni statali di attuazione come norme eventuali, limitate nel tempo (perché cedevoli) e nello spazio (perché efficaci solo nelle Regioni prive di propria normativa), piuttosto che come esercizio anticipato di un potere sostitutivo, senza che ricorra un inadempimento regionale, una notifica statale, un termine a procedere, un reiterato inadempimento e - infine - un atto sostitutivo adottato da un'autorità di Governo. L'intervento sostitutivo ex articolo 117, comma quinto, postula il "caso di inadempienza", mentre il comma 4 prevede l'ipotesi che il termine per il recepimento possa non essere ancora scaduto; i provvedimenti adottati con i limiti e i modi di cui al comma 4, potrebbero essere meglio qualificati come "eventualmente adottati", così come fa il testo dell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2002, legge 1 marzo 2002, n. 39. Il comma dunque dovrebbe iniziare con le parole "eventuali disposizioni...";
alla luce dell'eventuale spostamento del contenuto dei commi 3 e 5 all'interno dell'articolo 9, come in precedenza ipotizzato, modificare conseguentemente la rubrica dell'articolo come "attuazione delle direttive da parte dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome";
all'articolo 21 chiarire esplicitamente l'ambito di vigenza degli articoli 2, comma 3, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla luce delle disposizioni del testo.
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
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327.
Seduta di lunedì 23 GIUGNO 2003
presidenza del vicepresidente PUBLIO FIORI INDI DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; d'iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati Bova ed altri: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
La ripartizione dei tempi è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (vedi calendario).
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore, presidente della XIV Commissione, onorevole Stucchi.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. Il testo unificato che si sottopone all'Assemblea, elaborato dalla XIV Commissione nel corso di un ampio esame svolto in sede referente, ha lo scopo di definire una nuova cornice normativa relativa, da una parte, alla partecipazione del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali al processo decisionale dell'Unione europea e, dall'altra, alla fase di recepimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Farò una sintesi della relazione al testo unificato dei progetti di legge...
PRESIDENTE. La ringrazieremo di questo, onorevole Stucchi.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. Anche perché capisco che vi sono altri colleghi con altri provvedimenti.
Detto ciò, chiederò alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.
La XIV Commissione ha avviato, il 6 novembre scorso, l'esame, in sede referente, degli abbinati progetti di legge Stucchi ed altri n. 3071, d'iniziativa del Governo, n. 3123, e Bova ed altri n. 3310, di modifica alla legge 9 marzo 1989, n. 86 (la cosiddetta legge La Pergola). Com'è noto, tale legge disciplina la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Essa ha rappresentato un'importante legge organizzatrice di procedimenti complessi, che ha dato buoni frutti nel corso della sua attuazione, soprattutto per quanto riguarda lo strumento della legge comunitaria annuale, con il quale è stato possibile ridurre il gap di recepimento delle direttive comunitarie.
Le difficoltà incontrate nell'esame delle diverse leggi comunitarie annuali avevano, tra l'altro, messo in evidenza alcuni limiti propri di questo strumento, troppo spesso utilizzato come corsia preferenziale per la discussione di materie ed argomenti solo incidentalmente ricollegabili con l'obiettivo dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, e con le conseguenze inevitabili in ordine alla tempestività del recepimento delle direttive comunitarie. Per di più, la crescente esigenza di partecipazione anche del Parlamento e delle regioni alla formazione delle decisioni assunte in ambito comunitario (quindi nella cosiddetta fase ascendente) ha mostrato l'esigenza di creare nuovi strumenti e nuove procedure, in assenza delle quali si è dovuto fare ricorso a procedimenti complessi, ma non pienamente in linea con l'obiettivo finale. Gli spazi offerti dalla legislazione vigente non appaiono, infatti, del tutto adeguati e necessitano di interventi di riforma significativi, in coerenza con la nuova fase di costruzione europea.
Si è mostrata anche l'opportunità di un adeguamento degli altri strumenti previsti dalla legge La Pergola. Così è, ad esempio, per la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che è stata più volte oggetto di osservazioni critiche, in ragione della discrasia temporale con la quale viene presentata ed esaminata, rispetto all'attualità dell'agenda politica comunitaria.
Lungo i confini tracciati dalla Costituzione e per meglio rispondere al dettato delle predette disposizioni costituzionali, contenute appunto nel nuovo articolo 117 della Costituzione, la XIV Commissione si è mossa per giungere alla definizione del testo unificato che stasera si sottopone all'esame dell'Assemblea.
Ricordo inoltre che l'esame in sede referente di questi progetti di legge si è svolto anche tenendo in considerazione l'iter parlamentare di esame del disegno di legge di iniziativa governativa, cosiddetto disegno di legge La Loggia che, pochi giorni fa, è divenuto la legge n. 131 del 2003, pubblicata il 10 giugno 2003 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». Il lavoro svolto all'interno della Commissione persegue infatti la duplice finalità di conformare l'ordinamento vigente alle nuove norme costituzionali immediatamente applicative a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e di garantire la piena operatività della riforma mediante l'adozione delle disposizioni conseguenziali da essa richieste o comunque implicate.
Inoltre, nel disciplinare la partecipazione del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali al «sistema comunitario», la Commissione ha posto una particolare attenzione a tutto il processo di riforma dell'Unione europea avviato con la Dichiarazione sul futuro dell'Unione europea di Nizza del novembre 2000 e reso concreto dai lavori della Convenzione europea per la riforma dei Trattati. Ricordo che al Consiglio europeo di Salonicco, il Presidente della Convenzione europea, Valery Giscard D'Estaing, ha presentato la proposta di Trattato costituzionale e che, a partire dal mese di ottobre, a Roma, si svolgerà la Conferenza intergovernativa che dovrà discutere dei contenuti di tale progetto elaborato dalla Convenzione.
Quindi, anche all'interno dei lavori della Convenzione, si assiste ad una evoluzione verso un ruolo più definito ed effettivo dei Parlamenti nazionali, come delineato anche nei protocolli sui Parlamenti nazionali e sulla sussidiarietà, presentati dal Presidium, accanto al riconoscimento esplicito del ruolo delle regioni e delle autonomie locali nella futura architettura europea, sempre salvaguardando l'autonomia dei singoli Stati membri nell'organizzazione territoriale interna. Negli stessi protocolli è altresì prevista la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali di tutte le proposte e dei documenti della Commissione; peraltro, in seno alla Convenzione, è anche emersa l'importanza di prevedere che tutti i Parlamenti nazionali esaminino nello stesso periodo il programma legislativo annuale della Commissione europea. È ciò che la nostra Commissione e il nostro Parlamento hanno fatto quest'anno per la seconda volta.
Al tempo stesso, si è convenuto di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle «questioni inerenti al processo di formazione e di attuazione delle politiche dell'Unione europea» proprio per accompagnare la definizione di un testo unificato ad un adeguato approfondimento istruttorio delle problematiche affrontate, che prevedesse un coinvolgimento dei soggetti maggiormente interessati dalle tematiche esame. Nel corso dell'indagine la Commissione ha svolto una serie di audizioni che hanno interessato esponenti di primo piano relativamente alle questioni trattate: il Presidente della Commissione per gli Affari costituzionali del Parlamento europeo, Giorgio Napolitano (già Presidente di questa Assemblea); il ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia; l'ambasciatore Umberto Vattani; i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome; i rappresentanti dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM. Tali audizioni hanno consentito ai componenti della nostra Commissione di acquisire informazioni molto utili, che sono poi servite per l'elaborazione finale del testo unificato.
Giova inoltre ricordare come, nel corso dell'esame svolto dalla XIV Commissione, sia nell'ambito del Comitato ristretto sia in sede referente, sia stata posta una specifica attenzione anche alle procedure ed ai meccanismi adottati negli altri paesi membri dell'Unione europea, in modo da trarre spunti di riflessione per la definizione del nostro «sistema di partecipazione» con particolare riferimento alle best practice adottate; quindi, alle modalità migliori di gestione e di metodo di lavoro su tali questioni.
Dall'analisi comparatistica svolta emerge, in particolare, che i meccanismi di informazione e di partecipazione alla fase ascendente risultano attualmente imperniati su due assi portanti: un'informazione tempestiva e adeguata da parte Governo sia sugli atti presentati in sede comunitaria sia sulle materie inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, in modo da poter seguire costantemente il loro iter e di poter, così, intervenire efficacemente nelle fasi di maggior rilievo. Quanto alle forme e alle modalità di partecipazione regionale nel processo di formazione delle decisioni comunitarie, giova ricordare come la legislazione tedesca preveda, come più alto grado di partecipazione nelle materie di competenza esclusiva delle regioni, il meccanismo della codecisione diretta, attraverso la presenza a Bruxelles di un rappresentante dei Länder, con il rango di ministro, nominato dal Bundesrat. Ci sono, poi, tutta una serie di esempi riportati che riguardano, oltre che la Germania, anche la Gran Bretagna e la Spagna. Comunque, sono tutti elementi molto importanti che questa Commissione ha tenuto in considerazione nel corso del proprio esame e che hanno contribuito all'elaborazione di questo testo, come dicevo poc'anzi.
Relativamente al contenuto dei progetti di legge e al testo proposto dalla Commissione, possiamo dire che, accanto alle previsioni di cui si è discusso all'interno del Comitato ristretto, si è convenuto di introdurre una specifica procedura per quanto riguarda la fase ascendente, che consenta sia al Parlamento sia alle regioni di essere tempestivamente informati sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Tale meccanismo è completato dalla previsione in base alla quale il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere illustrando la posizione che il Governo intende assumere nonché, su loro richiesta, ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Infine, si prevede che, entro quindici giorni dallo svolgimento di tali riunioni, il Governo informi i competenti organi parlamentari sulle risultanze dei lavori svolti. La procedura delineata, che ricalca quella già utilizzata con successo in alcuni paesi dell'Unione europea, quale in particolare la Danimarca, dovrebbe consentire di poter disporre delle informazioni necessarie nell'ambito di un quadro temporale di riferimento e di poter così intervenire tempestivamente in tale fase, evitando il rischio di dispersione della documentazione e delle informazioni.
Nell'articolo 2 - altra questione importante - si prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) che è chiamato a svolgere un ruolo di vera e propria cabina di regia e di monitoraggio di tutte le fasi comunitarie, seguendo i dossier comunitari durante tutto l'iter del processo decisionale comunitario e operando sulla base di principi di efficienza e snellezza. L'istituzione di tale organismo, come precisato tra l'altro al comma 3, non è comunque in alcun modo volta a sostituirsi ai compiti e alle competenze attribuite alla Conferenza Stato-regioni per le materie di competenza regionale ma risponde solo alla necessità di assicurare forme di coordinamento più stringenti a livello governativo che evitino dispersioni e appesantimenti burocratici.
Il testo unificato introduce altresì, come previsto da tutti e tre i progetti di legge, un nuovo istituto di rilevante importanza nell'ordinamento italiano: la riserva di esame dei progetti di atti comunitari. Si tratta di un istituto noto in altre esperienze parlamentari che, se ben utilizzato, conferisce un significativo potere di indirizzo da parte dei Parlamenti nazionali. In particolare, il testo unificato prevede che, qualora il Parlamento abbia avviato l'esame di un progetto di atto comunitario, il Governo non possa procedere alle relative decisioni in sede comunitaria sino a che il Parlamento non ne abbia concluso l'esame. Ad ogni modo, sarà opportuno accompagnare tale previsione ad una maggiore sensibilità verso le tematiche comunitarie, con la consapevolezza dell'importanza che esse vanno sempre più assumendo anche rispetto alla legislazione nazionale.
Rispetto agli altri ordinamenti, inoltre, il testo prevede l'applicazione di tale strumento non solo nel caso di iniziativa parlamentare su richiesta del Governo, ma anche qualora una o più regioni lo richiedano nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, naturalmente nelle materie di loro competenza. Si tratta, pertanto, di una disposizione di portata particolarmente innovativa che tiene conto in modo molto ampio della ripartizione di competenze delineata dal nuovo Titolo V della Costituzione.
Nell'ambito delle procedure individuate dal testo unificato, il ruolo delle regioni è stato infatti definito in corrispondenza con quello parlamentare, sia per quanto riguarda le procedure di informazione, sia per le modalità di intervento, sia per l'applicazione dello strumento della riserva di esame. Al tempo stesso, nelle materie di competenza regionale, in considerazione dei poteri che la Costituzione attribuisce alle regioni nella fase ascendente e discendente del diritto comunitario, sono previsti meccanismi e modalità di intervento che consentono alle regioni ed alle province autonome di svolgere la propria attività sempre nel rispetto del principio dell'unitarietà e della responsabilità dello Stato italiano di fronte alle decisioni comunitarie. Inoltre, come è stato evidenziato anche nel corso delle audizioni, si è tenuto conto della tendenza, che sta emergendo sempre di più in seno alla Commissione europea, di fare un uso più ampio della possibilità, offerta dall'articolo 228 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, di chiedere alla Corte di giustizia di condannare lo Stato, inadempiente in riferimento ad una precedente sentenza di condanna, a pene pecuniarie molto consistenti e del fatto che, peraltro, come evidenziato anche dal Ministro La Loggia nel corso dell'audizione svolta, non si può avallare l'impotenza dello Stato di fronte all'inadempienza di una regione.
Il filo conduttore seguito nell'elaborazione del testo unificato è stato, quindi, quello di prevedere un contemperamento degli interessi nazionali, regionali e locali con quelli europei alla ricerca del giusto punto di equilibrio. Lungo tale direzione, sono state così delineate diverse articolazioni della disciplina del potere sostitutivo dello Stato nel caso di inadempienza. Al tempo stesso, si è proceduto ad istituzionalizzare quel meccanismo dell'intervento anticipato e cedevole già adottato nelle precedenti leggi comunitarie e condiviso dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalla dottrina dominante, estendendo tale previsione anche all'ipotesi di norme regolamentari statali.
Con il testo unificato in esame si provvede, quindi, da una parte, ad apportare talune modifiche alla disciplina legislativa della fase ascendente e della fase discendente e, dall'altra, si dà anche la possibilità di adeguare il contenuto della legge La Pergola che disciplina l'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome, nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva. Nel testo si introduce altresì una procedura di urgenza per l'adeguamento dell'ordinamento ad obblighi comunitari, attivabile al di fuori delle procedure della legge comunitaria annuale nel caso di scadenze che risultino anteriori alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria annuale. Occorre tuttavia sottolineare che potremmo definire come legge comunitaria complementare questo strumento che dovrà essere prevista per i soli casi di assoluta ed indifferibile urgenza, rimanendo in ogni caso la legge comunitaria lo strumento cardine per il recepimento e l'adeguamento agli obblighi comunitari.
In conclusione, ritengo doveroso ricordare come il testo che si sottopone all'Assemblea sia il frutto del lavoro intenso svolto in questi mesi dalla XIV Commissione che ha visto tutti i gruppi partecipi in maniera attiva e propositiva, in un clima di serena collaborazione. L'obiettivo comune è infatti quello di rafforzare la capacità del nostro paese di partecipare in maniera efficace nell'ambito del processo decisionale dell'Unione europea con interventi che siano il risultato di una sintesi delle esigenze di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Il lavoro di aggiornamento della legge La Pergola dovrà infatti anche servire a definire in modo più puntuale il ruolo e le funzioni della XIV Commissione che ha, nello stesso tempo, una competenza di carattere generale ed una finalità di carattere specialistico, che poi è quella di seguire con continuità il processo di integrazione europea.
Certamente, i piani normativi sui quali agire sono diversi: la legge, da una parte, il regolamento della Camera, dall'altra. Tuttavia, non vi è dubbio che quanto più saranno definiti con precisione ed efficacia gli strumenti normativi per consentire la partecipazione del Parlamento al processo di decisione comunitario, tanto maggiore sarà l'urgenza di affinare gli strumenti parlamentari per indirizzare, seguire e attuare tali decisioni.
L'esempio più evidente sarà rappresentato sia dall'attuazione da dare al meccanismo della riserva parlamentare sia - una volta approvato il nuovo trattato costituzionale europeo - alla procedura di allerta precoce delineata in questi mesi dalla Convenzione europea. L'invito è, quindi, quello di rivedere, per il futuro, la ripartizione di competenze tra la XIV Commissione e la III Commissione, che si occupa anche di affari comunitari oltre che di affari esteri, nel senso di prevedere in capo alla Commissione politiche dell'Unione europea, in maniera più omogenea ed organica, tutte le competenze che attengono agli affari comunitari ed alle relazioni tra gli Stati membri e con le istituzioni europee.
L'auspicio è che si possa procedere alla riforma della legge La Pergola secondo principi di semplicità e di coordinamento, evitando quindi i rischi di sovrapposizioni e di moltiplicazione dei procedimenti.
La finalità principale è quella di consentire un effettivo e concreto coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti - pur sempre nella consapevolezza che la responsabilità finale è in capo allo Stato - coniugato alla necessità di assicurare una capacità incisiva e tempestiva di rappresentazione degli interessi e delle esigenze nazionali in sede comunitaria, così valorizzando efficacemente la competitività del sistema Italia: fondamentale sarà il raggiungimento di un punto di equilibrio tra queste esigenze.
In tal senso, nel ribadire una valutazione positiva sul testo in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.
Inoltre, chiedo alla Presidenza di poter depositare la relazione integrale già pubblicata, della quale ho fatto una sintesi.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza sulla base dei consueti criteri.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per ringraziare la Commissione per l'eccellente lavoro svolto in uno spirito bipartisan, credo giustificato dal fatto che la politica ha una dimensione di opposizione, di scontro, ma anche di tutela di un interesse comune; in questo caso, la preoccupazione per l'interesse comune della nazione italiana prevale sulla dimensione di opposizione e di scontro.
Voglio sottolineare la novità - direi filosofica - di questo provvedimento: si tratta, infatti, di una proposta di legge federale, attraverso cui l'Italia si dà strumenti per far valere la propria volontà e per difendere i propri interessi e le proprie ragioni all'interno dell'Europa.
Tali strumenti vengono ottenuti, non attraverso l'azione di uno Stato sovraordinato - che rappresenta (in qualche modo arbitrariamente) l'interesse generale -, ma attraverso l'azione di uno Stato che si vincola ad un processo ampio di consultazione, in modo da poter far emergere l'interesse generale da una sintesi in cui le diverse realtà hanno ognuno la possibilità di far sentire la propria voce. Inoltre, tali realtà vengono coinvolte anche perché titolari di precise responsabilità - nel caso delle regioni si tratta di responsabilità legislative - e, quindi, interlocutrici dirette della normativa europea.
Credo si sia iniziato un qualcosa di nuovo e di importante; rinnovo, a tal proposito, il mio ringraziamento a tutti i membri della Commissione, in modo particolare al Presidente per il grande lavoro svolto.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, attraverso il testo unificato elaborato dalla XIV Commissione nel corso dell'esame in sede referente e oggi proposto all'esame dell'Assemblea si sta per sancire uno sviluppo auspicato da molto tempo.
Da molti anni, infatti, si discute circa l'opportunità di adeguare gli strumenti previsti dalla legge La Pergola e, soprattutto, della necessità di garantire l'intervento del Parlamento italiano nella fase di formazione della legislazione comunitaria: la cosiddetta fase ascendente.
È il caso di ricordare la particolare attenzione che a questo tema dedicò nella precedente legislatura il compianto collega Antonio Ruberti, grazie anche alla sua esperienza di commissario europeo.
Con la legge La Pergola - che costituisce uno strumento ormai rodato - in passato ci si è preoccupati soprattutto di assicurare il tempestivo recepimento della legislazione comunitaria nel nostro ordinamento e di definire le modalità della cosiddetta fase discendente.
Alla preoccupazione legata all'esigenza di accelerare le procedure interne - un tempo molto lente - per il recepimento delle norme comunitarie (mi riferisco, in particolar modo, alle direttive) nell'ordinamento italiano, si è aggiunta, strada facendo - come ha chiarito nella precedente legislatura l'indagine conoscitiva svolta nell'ambito della XIV Commissione -, l'esigenza di favorire risposte soddisfacenti anche sul versante della partecipazione preventiva e tempestiva del Parlamento - e, come ci proponiamo di fare, delle regioni, degli enti locali, delle parti sociali e delle categorie produttive - alle decisioni relative alla formazione del diritto comunitario.
Le insufficienze di legittimazione democratica relative al processo di integrazione sono state da tempo riassunte nella formula del deficit democratico. Va da sé che il problema della crescita della democrazia nell'Unione è più ampio di quello rappresentato dal riconoscimento e dalla valorizzazione del ruolo dei parlamenti. Basti pensare alla necessità di favorire la crescita di più forti attori sociali e politici su scala europea o alla necessità di favorire il formarsi di uno spazio pubblico di comunicazione a livello europeo. L'istituzione della democrazia rappresentativa resta un pilastro insostituibile della democrazia nei paesi sia a livello nazionale sia a livello europeo ed ogni sforzo va compiuto per adeguare alle mutazioni profonde intervenute nella nostra società il modo di essere e di operare di tali istituzioni e innanzitutto dei Parlamenti, rilanciandone funzioni e poteri. Di qui, dunque, l'esigenza di un deciso potenziamento della partecipazione del Parlamento alla fase di elaborazione delle norme comunitarie, attraverso l'esercizio di una tempestiva ed incisiva funzione di indirizzo al Governo e la stretta collaborazione con i rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Far sentire il proprio peso in sede di formazione del diritto comunitario serve, del resto, ad ottenere i provvedimenti più vicini alle esigenze del nostro paese, senza contare che un maggior coinvolgimento del Parlamento nazionale nel corso del negoziato che si svolge in sede comunitaria è auspicabile, anche per assicurare successivamente un più fluido recepimento legislativo degli atti dell'Unione.
Lo stesso trattato ne dà atto con il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali ed il tema è stato uno dei punti centrali dei lavori della convenzione sulla riforma dell'Unione. Inoltre, quella di un coinvolgimento critico, attivo e propositivo nel rapporto con i rispettivi Governi nazionali è un'impostazione che si ritrova anche nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo nella seduta del 7 febbraio del 2002.
L'introduzione, già contemplata nel testo unificato adottato dalla XIV Commissione al termine della passata legislatura, anche nel nostro ordinamento dell'istituto della riserva parlamentare, noto in altre esperienze parlamentari, è dunque un modo per coinvolgere, come avviene in altri paesi, in modo più attivo il Parlamento. Infatti, come ha osservato il Presidente Napolitano nel corso dell'indagine conoscitiva (è un'osservazione che anche il relatore ha ripreso), è in larga misura l'iniziativa del Parlamento a produrre il tempestivo incontro e confronto con il rappresentante del Governo.
Si può certo auspicare che vi sia altrettanta cura, prontezza e spirito di iniziativa da entrambi i lati, anche da parte del Governo, ma il fatto è che è proprio la capacità di stimolo del Parlamento nei confronti del proprio Governo, come avviene appunto anche negli altri paesi, ad essere di fondamentale importanza e non è un caso che il Presidente Napolitano si sia soffermato sulla tradizione di scrutiny che fa parte del DNA del Parlamento britannico, sottolineando che il termine non significa controllo, ma piuttosto esame penetrante dei provvedimenti in tempo utile per influenzarne l'orientamento e l'opposizione che il Governo si propone di assumere in sede di Consiglio in tutte le fasi del procedimento legislativo.
L'elemento di novità è proprio questo: il testo in esame non garantisce più solamente l'adempimento degli obblighi comunitari, ma anche il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria. Le modalità indicate nel testo unificato fanno riferimento, come ha affermato il relatore, alle pratiche migliori.
Un elemento di forte innovazione riguarda la partecipazione delle regioni, degli enti locali, delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell'Unione europea. Si pone, infatti, a seguito delle competenze concorrenti ed esclusive riconosciute alle regioni dall'avvenuta riforma del titolo V della Costituzione, il problema dell'adeguato coinvolgimento delle regioni tanto nella fase ascendente di formazione del diritto comunitario tanto in quella discendente di attuazione di tale diritto, al fine di assicurare il corretto rispetto delle nuove competenze regionali. Nello stesso tempo, si pone anche il problema che l'attuazione delle competenze regionali non esponga lo Stato italiano a procedimenti di infrazione di fronte agli organi comunitari per il mancato adeguamento alla normativa comunitaria.
Anche per ciò che riguarda il ruolo delle regioni ed il coinvolgimento degli enti locali, si impone perciò una netta novità, in sintonia anche con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2003 sui poteri regionali e locali. Nell'ambito delle procedure e delle modalità di intervento individuate nel testo in esame, il ruolo delle regioni è stato definito in corrispondenza con quello del Parlamento e l'innovazione più rilevante è costituita dalla possibilità che, su richiesta di una o più regioni nell'ambito della Conferenza Stato-regioni che assume un ruolo di filtro, qualora un progetto normativo riguardi una materia attribuita alla competenza delle regioni, può essere apposta anche una riserva di esame del progetto di atto normativo da parte delle regioni stesse.
Il testo in esame prevede, in mancanza di meglio, potrei dire, che il ruolo di sintesi, di cabina di compensazione, come l'ha definita il relatore, delle esigenze delle regioni nel loro complesso sia affidato alla Conferenza dei presidenti delle regioni e alla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali.
Il ministro Buttiglione, poc'anzi, ha parlato di legge federale; ciò considerato, si potrebbe, però, osservare che, se si volesse davvero pensare di mettere nuovamente mano alla nostra Carta - una volta tanto, senza velleitarie fughe in avanti -, si potrebbe mirare alla realizzazione, finalmente, del Senato delle autonomie, la cui costituzione è già implicitamente prevista nelle disposizioni costituzionali e transitorie della legge n. 3 del 2001. Ciò consentirebbe di mandare a regime il principio delle competenze concorrenti, completando, così, la riforma in senso federale dello Stato. Va da sé che la riforma della cosiddetta legge La Pergola, la n. 86 del 1989, interviene in un contesto internazionale e comunitario particolarmente fluido, in movimento. Il cosiddetto disegno di legge La Loggia (S. 1545-B) pende ancora dinanzi a quel ramo del Parlamento ed il dibattito sul futuro dell'Europa sta entrando, forse, nel vivo, proprio alla vigilia del big bang che sarà rappresentato dall'ingresso nell'Unione dei nuovi membri. Tuttavia, è il caso di sottolineare - mi avvio, così, alla conclusione del mio intervento - che, nonostante, nei progetti normativi complessivamente presentati dalla maggioranza in attuazione della riforma del titolo V della Costituzione, si registrino, come è noto, linee di tendenza contrastanti, il testo in esame si colloca nell'alveo di una corretta attuazione della riforma. Il rapporto dell'ordinamento italiano con il sistema normativo comunitario è affrontato anche dal citato disegno di legge La Loggia, che è strettamente connesso al provvedimento in esame. Ricordo, al riguardo, che tale provvedimento disciplina, tra l'altro, la partecipazione delle regioni all'attività dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea nell'ambito delle delegazioni del Governo; disciplina, altresì, la possibilità di ricorrere alla Corte di giustizia verso atti normativi comunitari che ledano interessi delle regioni e via dicendo. Entrambi i provvedimenti in questione, dunque, prevedono una concreta attuazione delle competenze regionali ed una più adeguata partecipazione delle regioni e degli enti locali alla fase ascendente del diritto comunitario, senza, peraltro, sacrificare il ruolo dello Stato quale unico responsabile dinanzi all'Unione né la sua fondamentale funzione di garante degli interessi del paese. Entrambi i provvedimenti, inoltre, prevedono un più adeguato coinvolgimento del Parlamento.
Pertanto, del tutto fuori luogo e fuorviante rischia di essere (lo chiarisco per una esigenza di reciproca comprensione) la considerazione - atteso che mi è capitato di leggere di ciò su un noto quotidiano padano - delle previsioni contenute nel testo in esame quali mezzo per tutelarsi dallo strapotere dei burocrati e dei politici di Bruxelles. In realtà, è, in primo luogo, in discussione lo strapotere dell'esecutivo; si tratta di tutelarsi, quindi - se proprio lo si deve dire -, dal proprio Governo; ciò, specie per i profili che riguardano il Parlamento.
In secondo luogo, altro è porre più chiari confini tra competenze dell'Unione e competenze degli Stati membri, evitando un'espansione strisciante e non trasparente delle prime - esigenza del tutto comprensibile e condivisibile, come lo è anche quella di ridefinire la natura delle esigenze legislative dell'Unione, scongiurando un eccesso di disposizioni di dettaglio e di regolamentazione dal centro -; altro è, invece, sollecitare, nell'opinione pubblica, reazioni di difesa delle sovranità nazionali e di resistenza al riconoscimento dei poteri da confermare o attribuire alle istituzioni dell'Unione, facendo appello, in modo ambiguo ed ossessivo, al principio di sussidiarietà per mettere in dubbio politiche ed interventi dell'Unione e per introdurre elementi di freno nel processo decisionale dell'Unione stessa.
Di fronte alle pressioni che si esercitano in questo senso, si deve dare battaglia, pur avendo giustamente collaborato a realizzare procedure che andassero nel senso di rafforzare il ruolo del Parlamento e delle regioni. Bisogna dare battaglia con convinzione, in vista, proprio, della Conferenza intergovernativa prevista per il 15 ottobre e nel nome di un interesse comune europeo. L'esempio di questi giorni - e concludo - è più eloquente di molti discorsi. È una politica comune europea, fin qui mancata per l'immigrazione, quanto serve anche all'Italia, al nostro paese; ed il successo o l'insuccesso del semestre italiano di Presidenza europea si misura anche su tale aspetto.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tonino Loddo. Ne ha facoltà.
TONINO LODDO. Signor Presidente, a nome del gruppo della Margherita, svolgerò alcune considerazioni sul disegno di legge che disciplina, appunto, la partecipazione italiana al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Le esigenze di apportare modifiche alla cosiddetta legge La Pergola erano già emerse nella trascorsa legislatura; ciò è stato già ricordato dal relatore, ma amo ribadirlo. La XIV Commissione, infatti, nella trascorsa legislatura, aveva svolto un ampio lavoro di indagine in ordine alla qualità e ai diversi modelli di recepimento delle direttive comunitarie. Ebbene, a me pare che le necessità di adeguamento della legge La Pergola scaturiscano da alcune esigenze, da due in particolare; le ritengo, peraltro, complementari. La prima consiste nella necessità di tenere conto del processo di riforma tuttora in atto in sede comunitaria, volto a definire una nuova architettura dell'Europa allargata a 25 membri; processo di riforma che, in sede di Convenzione europea, tocca anche i temi della semplificazione delle procedure legislative e degli strumenti giuridici dell'Unione.
La seconda esigenza è quella di tenere conto delle trasformazioni istituzionali che sono conseguenti alle modifiche del titolo V della Costituzione e vorrei partire proprio da quest'ultimo aspetto.
Le questioni circa la partecipazione italiana al processo normativo comunitario e l'adeguatezza degli strumenti legislativi di semplificazione delle procedure di recepimento e adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, così come erano state denominate dalla legge La Pergola, in seguito alla riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione, mutano infatti notevolmente di prospettiva, venendo in qualche modo radicalmente trasformate.
Occorre infatti tenere conto dei caratteri innovativi della riforma del titolo V della Costituzione che, proprio su questo specifico aspetto, rilevano in primo luogo l'inserimento in Costituzione di un richiamo esplicito all'Unione europea che configura qualcosa di più di una semplice integrazione fra due ordinamenti - quello europeo, appunto, e quello italiano -: esso configura, infatti, l'esistenza di un ordinamento che possiamo definire complessivamente unitario, in cui i vincoli comunitari, insieme agli obblighi internazionali, si pongono come elementi edificanti comuni per tutti i legislatori.
Il secondo aspetto rileva la diversa funzione assolta dall'attuale articolo 117 della Costituzione, il quale, introducendo il principio di tendenziale parità tra la funzione legislativa statale e la funzione legislativa regionale, mediante attribuzione alle regioni di una competenza concorrente in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea, costituzionalizza, di fatto, un ruolo attivo delle regioni nei processi decisionali e normativi comunitari.
Un terzo aspetto innovativo della riforma del titolo V della Costituzione rileva la previsione della partecipazione diretta di regioni e province nelle materie di loro competenza, sia nella fase ascendente che in quella discendente del procedimento di formazione del diritto comunitario, che deve comunque svolgersi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Sulla base del riformulato articolo 117, sembra configurarsi un vero e proprio obbligo per lo Stato nel prevedere tali forme di partecipazione, laddove si afferma che le regioni e le province autonome nelle materie di loro competenza partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari,cui è da aggiungere naturalmente il nuovo articolo 114 della Costituzione che conferisce un'importante equiparazione degli enti locali - comuni, province e città metropolitane - alle regioni.
Infine, l'articolo 117 va letto anche alla luce del nuovo articolo 120 della Costituzione, che contiene un potere sostitutivo del Governo rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nei casi di inerzia o di mancato rispetto di norme, trattati internazionali o normativa comunitaria.
Concludendo queste osservazioni sulla riforma del titolo V della Costituzione nell'ambito delle sue implicazioni comunitarie, vorrei osservare che il nuovo ruolo riconosciuto a regioni ed enti locali, così come delineato dal nuovo titolo V della Costituzione, superando la tradizionale ripartizione delle competenze di carattere puramente gerarchico tra fonte statale e fonte regionale, apre una nuova prospettiva diretta a definire nuovi strumenti e procedimenti volti ad improntare una rilevante partecipazione di regioni, province autonome ed altri enti locali al processo di definizione della posizione italiana all'interno dell'Unione europea.
Questa riforma della legge La Pergola affronta proprio gli aspetti specifici relativi alla partecipazione di regioni, province ed enti locali alla fase di formazione ed attuazione della normativa comunitaria. Non intendo entrare nel merito specifico della struttura del provvedimento che oggi giunge in aula e che - va riconosciuto e lo ripeto - è il frutto di un approfondito esame svolto in sede referente sulla base dei tre progetti di legge di riforma della legge La Pergola presentati, proposte di riforma che hanno condotto al testo unificato e che investono alcuni profili che vorrei brevemente riassumere. In primo luogo, il potenziamento del ruolo del Parlamento. In secondo luogo, la partecipazione delle regioni e delle province alla fase di formazione della normativa comunitaria, come ho già accennato. In terzo luogo, la partecipazione degli altri enti locali e delle parti sociali (come il CNEL) alla fase di formazione della normativa comunitaria. Infine, le modifiche al contenuto proprio della legge comunitaria, coerentemente all'adeguamento complessivo della legge La Pergola.
Tra questi, rilevo l'introduzione dei nuovi soggetti istituzionali nelle fasi ascendenti e discendenti del processo normativo comunitario, la definizione delle modalità di intervento, le procedure urgenti per l'adeguamento degli obblighi comunitari, l'attuazione regolamentare ed amministrativa delle direttive comunitarie, eccetera.
Piuttosto che entrare nell'esame dei singoli articoli, svolgerò determinate osservazioni su alcuni argomenti specifici che, peraltro, il gruppo della Margherita ha già evidenziato in sede di esame del provvedimento in Commissione.
Il primo gruppo di osservazioni concerne l'articolo 2, riguardante l'istituzione del comitato interministeriale degli affari comunitari europei, il cosiddetto CIACE. Si tratta di un organo che dovrebbe costituire una cabina di regia e di monitoraggio istituito presso la Presidenza del Consiglio.
A noi pare che la norma presenti un'ambiguità dal punto di vista della sua formulazione, cosa che, peraltro, è stata già rilevata anche dal Comitato per la legislazione in sede di parere. Si potrebbe, infatti, interpretare che lo stesso potere di convocare o presiedere il comitato interministeriale sia in capo a due soggetti: il Presidente del Consiglio o il ministro per le politiche comunitarie. Si tratta di un rilievo che, peraltro, il relatore ha ritenuto di non dover accogliere, precisando che il CIACE non è volto a sostituirsi ai compiti e alle competenze attribuite alla Conferenza Stato-regione, ma è istituito solo per individuare un centro governativo che sia in grado di coordinare le indicazioni di tutti gli attori interessati, cosa, peraltro, che continua ad apparirci pleonastica ed incomprensibile. A tali funzioni, infatti, assolve già il Ministero per le politiche comunitarie e il suo ministro. Questo ci era sembrato un punto critico sul quale riflettere.
Un secondo punto critico concerne, invece, la partecipazione alle riunioni del CIACE delle regioni, delle province autonome e degli altri enti locali, qualora si trattino questioni rilevanti nell'ambito della loro competenza.
Per la preparazione delle riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente. Su questo punto specifico, ci appare utile porre in rilievo il mancato accoglimento di una nostra proposta emendativa volta a vedere rappresentati, all'interno di questo comitato tecnico, anche gli altri enti locali, oltre alle regioni e alle province autonome.
Un secondo gruppo di osservazioni riguarda, invece, l'articolo 5, concernente la partecipazione delle regioni e delle province alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari. In questo articolo vengono, infatti, previste, nell'ambito delle procedure di formazione e di aggiornamento, al fine di far pervenire al Governo le osservazioni entro venti giorni dal ricevimento degli atti, le modalità di intervento e l'applicazione della riserva di esame prevista per gli organi parlamentari.
Anche in questo caso, ritengo, a nome della Margherita, di dover fare un secondo rilievo: resta da annotare la previsione aggiunta all'articolo in sede di Comitato ristretto; al comma 1, in particolare, si prevede che gli atti vengono trasmessi anche ai consigli delle regioni e delle province autonome, intendendo, in tal modo, promuovere (e questo naturalmente ci sembra uno sforzo corretto ed apprezzabile) forme di cooperazione tra Parlamento e consigli regionali.
Resta, comunque, da osservare che l'ente regione, in questo articolo, viene considerato sia dal punto di vista della giunta sia dal punto di vista del consiglio, organi che, teoricamente, potrebbero fornire osservazioni e contributi diversi. Dunque, si corre il rischio che si presenti come un organo bicefalo.
Leggiamo, invece, molto favorevolmente le procedure previste all'articolo 6, riguardante la partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.
Ci sembra utile ricordare che il rafforzamento della presenza degli altri enti locali al processo di formazione della posizione italiana in sede di Unione europea per le materie di competenza è anche il risultato dell'accoglimento di alcune proposte dell'Ulivo e di alcune nostre proposte emendative. Queste ultime miravano, infatti, a garantire che, anche all'interno dei comitati e dei tavoli che si andranno ad istituire, fossero debitamente rappresentate le associazioni rappresentative degli enti locali, coerentemente con la scelta operata dalla riforma del titolo V della Costituzione che ha voluto conferire una sempre maggiore equiparazione degli enti locali alle regioni.
Fatte queste rapide osservazioni critiche, il gruppo della Margherita valuta in modo complessivamente positivo il lavoro svolto XIV Commissione.
È stato svolto un approfondito dibattito, che ha tenuto conto anche di alcune ipotesi ed elaborazioni svolte dalla precedente legislatura, durante i Governi di centrosinistra.
Sono stati accolti anche suggerimenti, proposte ed alcuni emendamenti dell'opposizione (gruppo della Margherita) che hanno migliorato il testo inizialmente presentato, sia dal Governo, sia dal presidente Stucchi, ed hanno reso possibile la stesura di un testo unificato complessivamente condiviso.
La scommessa di questa riforma sta nella previsione di un rafforzamento e potenziamento del ruolo del Parlamento, delle regioni, delle province autonome e degli altri enti locali mediante lo sviluppo di una partecipazione istituzionale in tutte le fasi del procedimento legislativo comunitario, senza che tale valorizzazione comporti inutili sovrapposizioni, interferenze o appesantimenti burocratici, come peraltro già rilevava l'onorevole Napolitano in qualità di presidente della Commissione affari costituzionali presso il Parlamento europeo, in occasione della sua audizione del 19 febbraio ultimo scorso.
Si è favorevoli, pertanto, all'approvazione del provvedimento in quanto esso va in una direzione auspicata da tempo, rimanendo insolute - come ho già detto - solo alcune questioni di limitato rilievo politico o, per così dire, di dettaglio.
Desidero ora aggiungere una considerazione di carattere generale. La proposta di legge dell'Ulivo aveva posto come elemento qualificante la ricerca di strumenti che rendessero la legge comunitaria un mezzo più snello, capace di trasferire in maniera semplice la normativa europea, semplificando il meccanismo di trasposizione delle direttive e superando quel carattere di provvedimento omnibus che, spesso, la legge comunitaria ha finito per assumere.
Sembra che sul punto ci si attesti, invece, su una linea di continuità con l'esistente e, mentre sono da accogliere gli sforzi fatti per allargare il campo dell'attuazione diretta e regolamentare, pur tuttavia, non è stata accolta la previsione qualificante della proposta di legge Bova ed altri dell'Ulivo, finalizzata a restringere il campo del ricorso alle deleghe legislative alle sole scelte di notevole complessità tecnica, con l'indicazione esplicita di specifici principi e criteri direttivi per ogni singolo atto da recepire o per gruppi di atti omogenei.
L'eccessivo accentramento dei poteri normativi in capo all'esecutivo e la mancanza di una definizione esaustiva di principi e criteri direttivi per la emanazione dei decreti legislativi di attuazione per il recepimento delle direttive comunitarie, rischia di permanere come un'anomalia, come è accaduto, peraltro, anche in occasione dell'esame alla Camera dell'ultima legge comunitaria.
Infine, desidero soffermarmi su alcuni aspetti anticipatori della riforma della legge La Pergola che erano già stati elaborati nel corso della XIII legislatura.
Grazie alla legge La Pergola, che ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento ad hoc per recepire annualmente gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea, è stato possibile tenere il passo con l'evoluzione normativa europea.
Tuttavia, nonostante essa costituisca l'intervento fondamentale in materia, non sempre è stata mantenuta la sua prevista cadenza annuale.
Dal 1997 in poi, con i Governi di centrosinistra, è stato imboccato un percorso che possiamo definire virtuoso nel processo di adeguamento dell'ordinamento italiano al processo normativo europeo. Si tratta di un trend positivo che il Governo Berlusconi sta oggi facendo venire meno.
Basti ricordare che, secondo l'ultimo scoreboard di recepimento, cioè l'indice di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, il nostro paese, con il Governo Berlusconi, è finito al quindicesimo posto rispetto agli altri paesi europei.
Già nella precedente legislatura, come ricordavo, erano stati programmati ed elaborati interventi di riforma. Venne infatti istituito un comitato scientifico per l'attuazione, in Italia, del diritto comunitario e, successivamente, presentato un progetto di riforma (relatore Saonara), approvato dalla XIV Commissione della Camera, che prevedeva una serie di interventi volti a migliorare alcuni aspetti della legge La Pergola, soprattutto, volte a superare i punti deboli riscontrati sul piano applicativo.
Anche il Governo Amato aveva presentato un disegno di legge concernente, appunto, nuove disposizioni per la partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario e per l'attuazione dei provvedimenti comunitari, segnalando l'esigenza di apportare delle modifiche alla legge La Pergola.
Le innovazioni prefigurate, come si evince dalla relazione, erano conseguenti anche all'ampliamento delle materie comunitarizzate o comunque attratte nell'area dell'Unione europea, che postula un forte coinvolgimento dei Parlamenti europei e nazionali ed una forte sottolineatura del principio di sussidiarietà e di proporzionalità.
In conseguenza di ciò si era avvertita l'esigenza di rivedere i procedimenti nazionali di partecipazione e di adeguamento al processo normativo comunitario per incrementare la possibilità di incidenza del Parlamento nazionale e delle altre istituzioni democratiche, quali le regioni, nonché le parti sociali nella fase più critica ed importante, ossia quella ascendente in cui si forma il diritto comunitario.
Gli interventi proposti dal Governo Amato tenevano conto delle innovazioni conseguenti sia alle modifiche intervenute nei trattati, sia dell'evoluzione normativa nazionale intervenuta mediante le cosiddette leggi Bassanini, dei decreti legislativi attuativi, delle leggi di semplificazione e delle ultime leggi comunitarie. Tuttavia, essendo la proposta antecedente alla riforma del titolo V della Costituzione, ovviamente, non poteva tener conto dei necessari e conseguenti mutamenti. Oggi, questo processo in cui l'Ulivo ha fortemente creduto giunge al termine con un risultato che, come ho già accennato, possiamo considerare sostanzialmente soddisfacente. Ed è questa la ragione per cui esprimo, anche a nome del gruppo della Margherita, parere favorevole alla sua approvazione.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riccardo Conti. Ne ha facoltà.
RICCARDO CONTI. Signor Presidente, un collega mi ha amabilmente invitato ad utilizzare un trentesimo del tempo che ho a disposizione e penso che ritenga di interpretare la volontà dei colleghi presenti, forse anche della Presidenza.
PRESIDENTE. Sono desideri inconfessabili: lei ha 30 minuti (Si ride).
RICCARDO CONTI. Il compito mi è facilitato dal fatto che c'è stata un'ampia introduzione del relatore nella quale mi riconosco ampiamente e, peraltro, mi riservo di consegnare la mia relazione. Mi limiterò quindi ad una sintetica sottolineatura sull'intenso lavoro svolto nel corso degli ultimi mesi dai componenti della XIV Commissione con il significativo contributo dato dal presidente Stucchi e dal ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.
Abbiamo collaborato tutti insieme in maniera propositiva e sinergica al fine di arrivare all'elaborazione del testo unificato oggi all'esame di questa Assemblea. Infatti, se così si può dire, le fil rouge, che ci ha guidato nell'elaborazione dei progetti di legge, è stato quello di arrivare ad un testo condiviso nella convinzione - peraltro evidenziata più volte dal ministro Buttiglione - che è quanto mai necessario ed urgente far presto e passare ad una rapida approvazione di questo provvedimento, poiché, tra l'altro, aver spostato alcune competenze in materia di recepimento della normativa comunitaria alle regioni e il fatto che queste non siano ancora adeguatamente attrezzate a far fronte ai nuovi compiti sta facendo perdere posizione al nostro paese in questo campo.
È anche qui che si gioca la competitività del sistema Italia; un nostro ulteriore ritardo nella partecipazione al processo normativo comunitario darebbe luogo al rischio di non poter far valere per tempo i nostri interessi.
Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, di considerazioni integrative del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza sulla base dei consueti criteri.
Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
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334.
Seduta di GIOVEDì 3 LUGLIO 2003
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI
indi DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI
E DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; d'iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati Bova ed altri: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Ricordo che nella seduta del 23 giugno scorso si è svolta la discussione sulle linee generali.
(Esame degli articoli - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo unificato della Commissione.
Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 1).
Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 2).
(Esame dell'articolo 1 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 1.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 2 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 del Governo. Il parere sull'emendamento 2.2 del Governo è favorevole, a condizione che venga accettata una riformulazione nel senso di sostituire le parole: «Quando si devono trattare materie di competenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti: «Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome». Con questa riformulazione il parere del Governo è favorevole; peraltro, l'emendamento Detomas 2.5 sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.2 del Governo nella nuova formulazione.
PRESIDENTE. Sta bene.
Il Governo?
ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, il parere del Governo è, ovviamente, favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 del Governo. Vorrei che il relatore Stucchi ripetesse la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.2 del Governo.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione propone che la prima parte dell'emendamento 2.2 del Governo venga riformulato in tal senso: Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «e, per le materie» fino alla fine del comma con le seguenti: «Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome (...)». La restante parte dell'emendamento rimane invariata.
PRESIDENTE. Il Governo?
ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie. In tal caso, il Governo accetta la riformulazione.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del Governo, accettato dalla Commissione.
(È approvato).
Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del Governo, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione.
(È approvato).
Avverto che l'emendamento Detomas 2.5 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.2 del Governo.
Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo emendato.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del Governo.
PRESIDENTE. Il Governo?
ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del Governo, accettato dalla Commissione.
(È approvato).
Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo emendato.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 4 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 4.
(È approvato)
(Esame dell'articolo 5 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 7).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. Signor Presidente, ovviamente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.15.
PRESIDENTE. Il Governo?
ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.15 della Commissione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, segnalo l'astensione del mio gruppo sull'emendamento 5.15 della Commissione. Riteniamo, infatti, che l'emendamento in esame nulla aggiunga al merito della questione.
Si tratta, in questo caso, di una previsione complessiva riguardante il testo in esame strettamente connessa al provvedimento La Loggia che disciplina la partecipazione delle regioni al processo di formazione del diritto comunitario. Entrambi i testi, strettamente connessi, sono stati a lungo dibattuti nel corso delle discussioni del Comitato ristretto e della XIV Commissione.
Dunque, tale emendamento ci pare del tutto fuori luogo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento 5.15 della Commissione, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(È approvato).
Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo emendato.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 6 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 8).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 6.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 7 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 9).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 7.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 8 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 10).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 8.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 9 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 11).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 9.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 10 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 12).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 10.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 11 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 13).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 11.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 12 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 14).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 12.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 13 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 15).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 13.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 14 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 16).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 14.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 15 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 15 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 17).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 15.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 16 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 18).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. La Commissione raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 16.3, 16.4 e 16.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Detomas 16.1 con la seguente riformulazione: dopo la parola: «legislative» sopprimere le parole: «o regolamentari».
PRESIDENTE. Il Governo?
ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 16.3 della Commissione, anche se si potrebbe dire che vi è qualche ridondanza; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Detomas 16.1, nel testo riformulato, e sull'emendamento 16.4 della Commissione e si rimette all'Assemblea sull'emendamento 16.5 della Commissione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento 16.3 della Commissione, accettato dal Governo.
(È approvato).
Chiedo all'onorevole Detomas se accetti la riformulazione del suo emendamento 16.1 proposta dal relatore.
GIUSEPPE DETOMAS. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento Detomas 16.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(È approvato).
Pongo in votazione l'emendamento 16.4 della Commissione, accettato dal Governo.
(È approvato).
Pongo in votazione l'emendamento 16.5 della Commissione, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.
(È approvato).
Pongo in votazione l'articolo 16, nel testo emendato.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 17 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 19).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 17.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 18 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 18 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 20).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 18.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 19 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 21).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 19.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 20 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 22).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 20.
(È approvato).
(Esame dell'articolo 21 - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21 (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 23).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'articolo 21.
(È approvato).
(Esame di un ordine del giorno - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato (vedi l'allegato A - A.C. 3071 sezione 24).
Qual è il parere del Governo?
ROCCO BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie. Il Governo accetta l'ordine del giorno Strano n. 9/3071/1.
MAURO ZANI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURO ZANI. Ci troviamo di fronte ad un ordine del giorno, che esula alquanto dalla metodologia di piena collaborazione, tra maggioranza e opposizione, con la quale siamo giunti in quest'aula a votare rapidamente un provvedimento importante, che recepisce l'attuazione delle modifiche costituzionali recentemente intervenute.
Sarei fortemente tentato di votare contro un ordine del giorno, che pure condivido; ciò, per una ragione che considero di metodo. Pertanto, la prossima volta - lo dico in modo tale che rimanga agli atti -, che daremo luogo ad una forma di collaborazione, saremo più vigilanti. Per il momento, naturalmente, non possiamo che votare favorevolmente un ordine del giorno che comunque condividiamo, anche se, ripeto, avremmo la tentazione di buttarlo nel cestino.
PRESIDENTE. Prendo atto che, essendo stato accettato dal Governo, i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Strano n. 9/3071/1.
È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Riccardo Conti. Ne ha facoltà.
RICCARDO CONTI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo dell'UDC e chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo integrale del mio intervento (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro - Congratulazioni).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza, secondo i consueti criteri.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bova. Ne ha facoltà.
DOMENICO BOVA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia è una dichiarazione di voto per motivare il giudizio positivo, e quindi il voto favorevole, sul provvedimento al nostro esame, volto a dettare una nuova disciplina organica per la partecipazione dell'Italia al processo di formazione e di attuazione della normativa comunitaria. Esso prevede, in particolare, che si provveda a modificare la cosiddetta legge La Pergola, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la legge comunitaria annuale, lo strumento giuridico fondamentale per il sistematico recepimento delle direttive in scadenza.
Le vicende parlamentari, che hanno contraddistinto l'approvazione delle ultime leggi comunitarie, hanno evidenziato la necessità di un suo perfezionamento. Tale esigenza, peraltro, era già stata sottolineata nella scorsa legislatura, nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla XIV Commissione permanente della Camera, in merito alla qualità e ai modelli di recepimento delle direttive comunitarie. Il documento conclusivo di tale indagine conoscitiva aveva riconosciuto l'esigenza di provvedere all'aggiustamento dei meccanismi di trasposizione del diritto comunitario ed, altresì, l'esigenza di regolamentare in modo migliore i rapporti tra i diversi soggetti che partecipano alla definizione e all'attuazione del diritto comunitario. Sono stati evidenziati problemi inerenti alla tempestività del recepimento delle direttive, nonché una crescente esigenza di una maggiore partecipazione nella fase ascendente della formazione delle decisioni comunitarie.
L'esigenza di procedere alla modifica della legge La Pergola, al fine di migliorare la partecipazione dell'Italia sia nella fase ascendente, sia in quella discendente del diritto comunitario, è resa più urgente dal particolare momento storico che l'Unione europea sta vivendo. Stiamo, infatti, andando verso la definizione di una carta comune costituzionale e verso l'adesione di nuovi dieci Stati e ciò inciderà sicuramente in maniera significativa sul funzionamento delle istituzioni. In un quadro del genere, è importante che l'Italia partecipi attivamente al processo normativo comunitario, esercitando un'azione incisiva e concreta nella fase ascendente, in modo da far valere gli interessi nazionali nel contesto europeo, ed accrescendo l'efficienza e la rapidità nella fase discendente del recepimento.
Oltre che per le contingenze europee, l'esigenza di una modifica dell'impianto complessivo della partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario si è fatta più urgente in seguito alle modifiche del titolo V della seconda parte della Costituzione, che hanno posto la necessità di adeguare la legge La Pergola ai cambiamenti del contesto istituzionale.
Il nuovo articolo 117 della Costituzione attribuisce poteri e funzioni rilevanti alle regioni e alle province autonome e, per la prima volta, ha provveduto ad istituzionalizzare la partecipazione di queste ultime al processo normativo comunitario, attribuendo loro un ruolo significativo proprio nelle materie relative ai rapporti con l'Unione europea.
Il progetto di legge oggi in esame soddisfa le esigenze di modifica suesposte ed agisce in particolare su tre profili: la partecipazione parlamentare degli altri soggetti interessati alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario; la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella fase discendente; la procedimentalizzazione della partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell'Unione europea.
Per quanto riguarda la fase ascendente, il progetto di legge reca una disciplina organica della partecipazione del Parlamento, delle regioni e delle province autonome alla formazione della posizione italiana in seno alle istituzioni dell'Unione, introducendo altresì disposizioni sulla partecipazione degli enti locali.
Tale provvedimento va nella direzione di un rafforzamento del ruolo del Parlamento nel processo di formazione delle decisioni in ambito comunitario, sia attraverso un più deciso e chiaro obbligo di informazione sia attraverso un rafforzamento delle procedure di intervento nella fase ascendente. Si prevede che, oltre alla trasmissione di progetti, di atti normativi e di indirizzo, delle loro modificazioni nonché dei progetti e degli atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato dell'Unione europea, siano trasmessi alle Camere anche i documenti di consultazione della Commissione europea. È inoltre previsto l'obbligo di trasmissione a carico sia del Presidente del Consiglio sia del ministro delle politiche comunitarie e si stabilisce che il dipartimento per le politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio assicuri il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione e di adozione degli atti.
A mio avviso, risulta anche rilevante l'introduzione della riserva parlamentare, in base alla quale, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o atti comunitari, il Governo può procedere all'attività di propria competenza per la formazione dei suddetti atti soltanto a conclusione di tale esame, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.
Un altro elemento di forte innovazione per quanto concerne la fase ascendente riguarda il ruolo attribuito alle regioni e alle province autonome. Viene potenziato il ruolo degli enti locali ed esercitata la partecipazione delle categorie produttive e delle parti sociali al processo di formazione delle decisioni in ambito comunitario attraverso l'aiuto del CNEL.
Per quanto riguarda le regioni, vengono rafforzati gli strumenti di informazione, viene favorito il ricorso alle intese Stato-regioni nonché la partecipazione dei rappresentanti delle regioni ai tavoli di coordinamento nazionale allo scopo di definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea.
Con riferimento alla fase discendente di attuazione della normativa comunitaria, il progetto di legge reca modifiche altrettanto significative. In merito alla legge comunitaria, il provvedimento definisce una sorta di contenuto proprio della legge comunitaria annuale, in modo similare a quanto avviene per la legge finanziaria, circoscrivendo così l'intervento normativo di tale legge.
La legge prevede inoltre l'istituzione di un comitato interministeriale affari comunitari europei, al fine di concordare le linee programmatiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti previsti dalla presente normativa.
Appaiono inoltre importanti le disposizioni relative alla relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione. Il progetto di legge prevede integrazioni relative al contenuto, richiedendo in particolare che nella relazione siano specificamente indicati anche i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere nonché le osservazioni della Conferenza Stato-regioni.
Per quanto concerne l'ultimo profilo, vale a dire l'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome, a queste ultime viene assicurata adeguata informazione dei progetti e degli atti comunitari rientranti in materia di loro competenza. Le regioni e le province autonome possono trasmettere entro venti giorni le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per le politiche comunitarie. Il Governo può anche apporre una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione, qualora un progetto di atto normativo riguardi una materia attribuita alla competenza delle regioni e delle province autonome stesse.
In conclusione, sono queste le considerazioni che inducono il gruppo dei Democratici di sinistra al voto favorevole sul progetto di legge in esame, che rimodula, al fine di renderla più efficiente, più efficace e più incisiva, la partecipazione dell'Italia alla fase ascendente e a quella discendente del diritto comunitario, sancendo un maggiore coinvolgimento del Parlamento, delle regioni e degli enti locali in tale processo decisionale (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Bova.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tonino Loddo. Ne ha facoltà
TONINO LODDO. Signor Presidente, intervengo per esprimere alcune brevi considerazioni sulla posizione della Margherita nei confronti del progetto di legge in esame di riforma della legge La Pergola.
Come ho già avuto modo di dire nel corso della discussione sulle linee generali, la Margherita valuta in modo complessivamente positivo il lavoro che è stato svolto dalla XIV Commissione. Riteniamo vi sia stato un dibattito approfondito, che ha tenuto conto anche di alcune ipotesi e di alcune elaborazioni svolte nel corso della precedente legislatura durante i governi del centrosinistra, che peraltro non furono portate a termine poiché la riforma del Titolo V della Costituzione giunse al termine della legislatura stessa e dunque in tempo non utile per apportare le conseguenti modifiche.
Riconosciamo che sono stati accolti anche alcuni suggerimenti e proposte emendative dell'opposizione, che hanno migliorato i testi inizialmente presentati sia dal Governo sia dal presidente Stucchi e che hanno reso possibile la stesura di un testo unificato complessivamente condiviso.
La scommessa di questa riforma sta nella previsione di un rafforzamento e di un potenziamento del ruolo non solo del Parlamento ma anche, e forse soprattutto, delle regioni, delle province autonome e degli altri enti locali, mediante lo sviluppo della partecipazione istituzionale in tutte le fasi del procedimento legislativo comunitario, senza che ciò comporti inutili sovrapposizioni, interferenze o appesantimenti burocratici (esigenza rilevata peraltro dal presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, onorevole Napolitano, nel corso dell'audizione svoltasi presso la XIV Commissione nello scorso mese di febbraio).
Siamo dunque favorevoli all'approvazione del provvedimento in esame, in quanto esso va in una direzione auspicata da tempo, pur rimanendo insolute alcune questioni che potremmo definire di limitato rilievo politico e, per così dire, di dettaglio. In particolare, abbiamo a suo tempo sottolineato ed evidenziato due ambiguità formali.
La prima riguarda l'articolo 2, laddove non sembra molto chiaro in capo a chi stia il potere di convocare e presiedere il comitato interministeriale per gli affari comunitari ed europei.
La seconda è relativa all'articolo 5, e in particolare alla previsione aggiunta in sede di Comitato ristretto: non è sufficientemente chiaro quale sia l'organo regionale - il consiglio o la giunta - chiamato a fornire osservazioni e contributi.
Svolte queste rapide osservazioni di carattere formale, che sono comunque di dettaglio e di limitato rilievo politico, la Margherita esprime sul provvedimento un giudizio complessivamente positivo.
Intendo soltanto aggiungere un'ultima considerazione di carattere generale: la proposta di legge presentata dall'Ulivo aveva quale elemento qualificante la ricerca di strumenti che rendessero la legge comunitaria un mezzo più snello e capace di trasferire in maniera semplice la normativa europea e di semplificare il meccanismo di trasposizione delle direttive.
Sembra, però, che sul punto ci si attesti, invece, su una linea di continuità con l'esistente, visto che non è stata accolta la previsione finalizzata a restringere il campo del ricorso alle deleghe legislative. A noi pare che l'eccessivo accentramento dei poteri normativi in capo all'esecutivo e la mancata definizione dei principi e dei criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi costituiscano un rischio, come, peraltro, è accaduto anche durante l'esame alla Camera dell'ultima legge comunitaria.
Ma, fatte queste considerazione e questi rilievi, non resta che esprimere la complessiva soddisfazione nel vedere che un provvedimento, così fortemente voluto sia dall'opposizione sia dei governi dell'Ulivo e in cui abbiamo sempre creduto, giunge a termine con un esito positivo. Ecco perché esprimo, a nome dei deputati del gruppo della Margherita, la nostra posizione favorevole all'approvazione del provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Teodoro. Ne ha facoltà.
ANDREA DI TEODORO. Signor Presidente, il lavoro che abbiamo svolto in XIV Commissione, con il contributo di tutti gruppi e di tutti i colleghi, per la riscrittura del testo della legge La Pergola, a mio parere, è stato estremamente proficuo ed è fortemente condiviso dai deputati del gruppo di Forza Italia, perché questo testo presenta alcuni caratteri fortemente innovativi. Certamente, il carattere più significativo è l'esaltazione della fase ascendente, vale a dire la possibilità per il nostro Parlamento di intervenire nella fase di scrittura delle norme di indirizzo e prescrittive che l'Unione europea emana verso gli Stati membri. Il nostro Parlamento può intervenire e, quindi, può consentire di intervenire a tutti i suoi componenti, nell'esprimere osservazioni ed indirizzi diretti al Governo, prima che i negoziati per l'emanazione delle norme comunitarie vengano conclusi. Infatti, il nostro disegno di legge prevede l'obbligo per il Governo di intervenire in Assemblea, per confrontarsi con il Parlamento prima che vengano tenuti i Consigli europei. C'è la facoltà di richiedere l'intervento del Governo da parte dei competenti organismi parlamentari, prima che si tengano i Consigli dei ministri. C'è, inoltre, l'obbligo del Governo di tenere costantemente aggiornato il Parlamento sulle risultanze dei Consigli, entro quindici giorni da quando sono state tenute le riunioni. Questo meccanismo consente al Parlamento di essere costantemente coinvolto nel processo di formazione delle norme comunitarie e, come dicevo prima, consente a tutti membri del Parlamento di esprimere indirizzi al nostro Governo prima che esso vada ad impegnarsi in sede negoziale europea.
In questo contesto, un altro elemento particolarmente innovativo è la possibilità di apporre una riserva di esame parlamentare prima che vengano conclusi i negoziati. Si tratta di una possibilità che prima non era presente nel nostro ordinamento; oggi, invece, viene prevista al pari di quanto accade in altri paesi europei. Significa che il Parlamento ha la possibilità di vincolare gli indirizzi del Governo, prima che questo concluda il dibattito all'interno del negoziato europeo, e, quindi, di modificare in itinere anche la posizione del nostro paese.
Quanto al terzo elemento innovativo, cui vorrei fare cenno, vale a dire alla partecipazione delle regioni e degli enti locali, questo testo indubbiamente recepisce le novità costituzionali e, in stretto coordinamento con il testo La Loggia di attuazione del titolo V della Costituzione, prevede una sorta di ruolo di camera di compensazione da parte della Conferenza Stato-regioni, entro la quale vengono discussi gli atti normativi comunitari riguardanti materie di competenza regionale. Infatti, nel nuovo ordinamento costituzionale, le regioni hanno facoltà di recepimento diretto degli atti comunitari nelle materie di propria competenza esclusiva. La possibilità, quindi, che nella Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta della Conferenza stessa o delle regioni all'interno della Conferenza, le regioni possano discutere con il Governo sulla posizione da tenere relativamente ad atti comunitari che impattano su materie di competenza regionale è, a mio parere, particolarmente importante, perché va nella direzione di un'autentica, effettiva attuazione della nuova impostazione federalista.
Vorrei, poi, spendere una parola relativamente alla partecipazione o, meglio, al ruolo delle regioni nella fase discendente, rilevando come venga stabilmente istituzionalizzato all'interno di questo disegno di legge quel meccanismo di cedevolezza dei provvedimenti di recepimento emanati dal Governo in materie di competenza regionale, che è stato attuato con le precedenti leggi comunitarie, da quando è stato modificato il titolo V della Costituzione.
Questo meccanismo, che prevede un intervento suppletivo e cedevole da parte dello Stato, nell'attesa che vengano emanati i provvedimenti di recepimento regionali nelle materie di competenza delle regioni, viene di fatto istituzionalizzato e rappresenta quindi un meccanismo virtuoso in cui lo Stato, pur rimanendo unico responsabile di fronte all'Unione europea dell'attuazione delle norme comunitarie, di fronte alla nuova competenza delle regioni, attua una potestà, si può dire, a geometria variabile che tiene conto del nuovo e rinnovato ruolo delle entità regionali. Credo che questo sia un meccanismo particolarmente intelligente ed efficace che abbiamo studiato in questa legislatura e che sicuramente rappresenta un elemento di valore di questo provvedimento.
Quindi, nel suo complesso, credo che con questo disegno di legge noi facciamo davvero un passo in avanti verso un più efficace rapporto del nostro paese con l'Unione europea per quanto riguarda la scrittura, quindi il recepimento, delle norme comunitarie, dando al nostro Governo e al nostro Parlamento un nuovo strumento che ci consentirà di giocare sicuramente un rinnovato ruolo sulla scena europea, anche tenendo presente l'importanza che il nostro paese riveste sulla stessa scena europea in funzione del suo ruolo di paese fondatore.
Pertanto, a nome di Forza Italia, esprimo un convinto, convintissimo, voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.
GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, anche il gruppo della Lega nord Padania voterà convintamente a favore di questa proposta di legge che attualizza, modifica e rende più efficace quello che è stato lo strumento utilizzato, ormai da oltre più di un decennio, per l'attuazione della normativa comunitaria all'interno dello Stato italiano. Le finalità elencate nell'articolo 1 della presente legge sono molto chiare, vale a dire disciplinare il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea - dunque la famosa fase ascendente - e garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi - e questo credo che sia assolutamente importante - di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e partecipazione democratica. Ricordiamo come la discussione sulla sussidiarietà e sulla proporzionalità degli atti comunitari faccia parte anche dell'ampio dibattito che si è svolto e si sta svolgendo nell'ambito della Convenzione europea e che sarà poi oggetto della Conferenza intergovernativa che porterà alla modifica dei trattati europei.
Gli elementi più importanti della legge sono stati già sottolineati dai colleghi che mi hanno preceduto. L'articolo 2, con la creazione del comitato interministeriale, è sicuramente un passo in avanti per dare una regia quantomeno più unitaria e più coesa su provvedimenti che, spesso e volentieri, interessano più ministeri e dunque hanno bisogno di essere affrontati in maniera collegiale e più organica da parte del nostro Governo. All'articolo 3 viene coordinata meglio la partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni dell'Unione europea e, soprattutto, all'articolo 4 - a mio avviso, è questa la grande novità di questa proposta di legge -, novità assolutamente positiva, vi è l'introduzione per legge della riserva di esame parlamentare. Io penso che questo sia il punto fondamentale, anche in assenza di norme specifiche, visto che ultimamente il Governo italiano - penso al caso del ministro Castelli sulle decisioni-quadro, ad esempio, per il blocco dei beni all'estero - ha chiesto il parere del Parlamento e delle Commissioni competenti. Ritengo che questo sia uno strumento fondamentale, che - se non sbaglio - in altri paesi dell'Unione europea è addirittura previsto nelle norme costituzionali. Si tratta del mandato che le Camere rappresentative devono dare al potere esecutivo nel momento in cui si contratta e si crea la normativa comunitaria.
Dunque, in passaggi particolarmente delicati, il Governo può anche avere bisogno di un mandato parlamentare, di un'indicazione parlamentare. Ciò, a mio avviso, è l'elemento più innovativo del provvedimento.
Viene, inoltre, istituzionalizzato il meccanismo molto interessante, che abbiamo già previsto nelle due ultime leggi comunitarie, della sostituzione «cedevole» dello Stato alle regioni nelle materie di loro competenza. È un meccanismo, che come abbiamo affermato più volte, fa salvi due principi: si intende impedire che l'Italia venga sanzionata per il mancato adempimento degli obblighi comunitari, ma, nello stesso tempo, si prevede che lo Stato ceda nel momento in cui le regioni e le province autonome iniziano a legiferare nelle materie di loro competenza. Nel complesso, si tratta di una modifica normativa assolutamente condivisibile.
È d'obbligo, a questo punto, ringraziare il relatore, il presidente della XIV Commissione, l'onorevole Stucchi, i rappresentanti del Governo, tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione che hanno collaborato per dotare lo Stato italiano di uno strumento più agile, più moderno ed efficace e per essere protagonisti sulla scena europea.
L'inizio del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea e le vicende che sono sotto gli occhi di tutti sicuramente dimostrano, ancora una volta, che si deve stare all'interno dell'Unione con un profilo da protagonisti. Gli Stati che non sono capaci di stare al passo con il processo di formazione normativo dell'Unione europea o di esprimere posizioni politiche in grado di coniugare lo spirito europeista con la tutela (che è un diritto e un dovere) degli interessi nazionali, sono destinati ad essere marginalizzati da questo processo storico.
Pertanto, il gruppo della Lega nord esprimerà convintamente un voto favorevole sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Lega nord Padania).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.
KARL ZELLER. Signor Presidente, il disegno di legge in esame è sicuramente molto importante, perché mira a disciplinare una materia molto delicata, vale a dire il rapporto tra lo Stato, le regioni e l'Unione europea, attuando la nuova disciplina del titolo V della Costituzione che è stato riformato.
Vorrei però constatare che, in alcune parti, è stata data un'interpretazione abbastanza restrittiva del testo della Costituzione nel senso che sarebbe stato possibile fare di più; soprattutto, nella materia della partecipazione delle regioni al processo formativo delle decisioni dell'Unione europea, si sarebbe potuto dare una portata più ampia e più significativa alle medesime, accogliendo, ad esempio, il modello germanico nel quale il potere dei Lander è molto più incisivo e forte rispetto a quello assegnato alle regioni italiane (il caso emblematico è il termine di 20 giorni entro cui le regioni devono esprimere l'intesa: se il termine decorre senza che le medesime si siano pronunciate, il Governo può decidere unilateralmente). Ciò non è certamente un'arma o un meccanismo forte a tutela delle regioni.
Devo però, dall'altra parte, prendere atto che, soprattutto con l'approvazione di alcuni emendamenti, si è tenuto conto di gran parte delle nostre osservazioni. In particolare, si è chiarito che resta ferma la disciplina dell'articolo 5 della legge La Loggia: alle regioni a statuto speciale viene demandato un ruolo particolare all'interno delle delegazioni governative che trattano con l'Unione europea.
Importantissima è poi la norma di salvaguardia per le regioni a statuto speciale, che consente di tenere ferma la particolare disciplina in caso di applicazione del potere sostitutivo del Governo, perché le regioni a statuto speciale hanno una disciplina molto più garantistica, severa, e di tutela rispetto a quella contenuta in questo disegno di legge.
Molto importante e fondamentale per il nostro assenso a questa normativa è il fatto che si è reso chiaro che le regioni e le province autonome possono direttamente attuare le direttive comunitarie senza dover rispettare, nella propria materia di competenza esclusiva, ulteriori limiti posti dal Governo o dal Parlamento nazionale. Questo è fondamentale perché era uno dei principi della legge La Pergola che prima di oggi non era contenuto nel testo e che ora fortunatamente è stato recepito da parte dell'Assemblea.
In sintesi, possiamo constatare che in questo testo vi sono diverse ombre ma anche alcuni punti che ci stanno molto a cuore e sui quali dobbiamo dare atto che, pur essendo solo parzialmente soddisfatti, vi è stata una grande sensibilità da parte del relatore e del Governo, che hanno accolto gran parte dei nostri emendamenti.
In questo senso, annuncio il voto favorevole sul provvedimento del gruppo Misto-Minoranze linguistiche.
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,25).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
Si riprende la discussione del testo unificato dei progetti di legge n. 3071.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come relatore vorrei ringraziare tutti i colleghi ed il ministro Buttiglione per l'impegno profuso nella predisposizione di questo testo unificato, che oggi licenziamo, con l'augurio che il Senato riesca presto a trasformarlo in legge in via definitiva. Vorrei ringraziarli anche per la collaborazione concreta che hanno dimostrato, nonché i funzionari per la preziosa collaborazione prestata.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1 del regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIACOMO STUCCHI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulle seguenti correzioni di forma: all'articolo 3, alla rubrica, dopo le parole: «delle decisioni» siano inserite le seguenti: «comunitarie e»; all'articolo 5, al comma 3, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano, sia sostituita la congiunzione : «e» con la seguente: «o»; al comma 4, dopo le parole «atto normativo» sia inserita la seguente: «comunitario» e dopo le parole: «delle regioni» sia sostituita la congiunzione «e» con la seguente «o»; al comma 6, le parole «dell'Unione europea e della Comunità europea» siano sostituite dalle seguenti: «comunitari»; all'articolo 6: al comma 2, siano soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281«; al comma 3, le parole «dell'Unione Europa e delle Comunità europee» siano sostituite dalle seguenti «comunitari»; all'articolo 12, la rubrica sia sostituita dalla seguente «Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare».
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma proposte dal relatore si intendono approvate.
Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
NINO STRANO. Chiedo di parlare per una precisazione.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NINO STRANO. Signor Presidente, volevo intervenire molto brevemente, perché credo che il presidente Stucchi abbia già esaurientemente esposto la linea che è non soltanto della maggioranza, ma anche della Commissione...
PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Strano, la sua è una dichiarazione di voto?
NINO STRANO. No, Presidente, intervengo soltanto per un chiarimento in merito ad un ordine del giorno accettato dal Governo. Mi volevo scusare con i colleghi dell'opposizione - non credo sia un fatto grave...
PRESIDENTE. No, onorevole, solo che si tratta di una questione ormai acquisita.
NINO STRANO. Mi volevo scusare perché per una disattenzione questo ordine del giorno non è stato posto all'attenzione dei colleghi dell'opposizione. È soltanto una questione di garbo.
PRESIDENTE. Onorevole Strano, l'ordine del giorno in questione è già stato accettato dal Governo e ne è già stato concluso l'esame, quindi non posso riaprire la discussione su un documento che è stato già approvato...
NINO STRANO. Signor Presidente, stavo soltanto specificando e chiarendo una colpevole disattenzione da parte del presentatore dell'ordine del giorno che, come il Governo sa, ha vissuto degli scambi con Bruxelles e con le regioni. Volevo scusarmi, quindi, con i colleghi dell'opposizione - credevo fosse stato fatto, ma non è così - per non avere posto alla loro attenzione - specialmente in questo lavoro comune che vi è stato - l'ordine del giorno da me presentato. Grazie, signor Presidente.
PRESIDENTE. Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta che riprenderà alle 10,45.
La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,45.
(Votazione finale e approvazione - A.C. 3071)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato dei progetti di legge nn. 3071-3123-3310, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) (3071- 3123-3310):
(Presenti 388
Votanti 386
Astenuti 2
Maggioranza 194
Hanno votato sì 385
Hanno votato no 1).
Prendo atto che gli onorevoli Pinto, Strano e Sandri non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.
ALLEGATO
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
NULLA OSTA
sugli emendamenti nel fascicolo n. 2.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 2386
DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 3 luglio 2003, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati STUCCHI, ROSSI Guido, AIRAGHI, COLLAVINI, CONTI Riccardo, COSSA, DI TEODORO, FASANO, GALLO, LAINATI e STRANO (3071); BOVA, BELLINI, BETTINI, CIANI, CRISCI, DE SIMONE Alberta, MAGNOLFI, MARAN, MARIANI Paola, MONTECCHI, OTTONE, PISTELLI, ROGNONI e ZANI (3310) (V. Stampati Camera nn. 3071 e 3310) e del disegno di legge presentato dal Ministro per le politiche comunitarie (BUTTIGLIONE) di concerto col Ministro dell’interno (PISANU) e col Ministro per gli affari regionali (LA LOGGIA) (V. Stampato Camera n. 3123) Trasmesso dal
Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
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Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Finalità). 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono: a) all’emanazione di ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; b) all’accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell’ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell’ordinamento comunitario; c) all’emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Art. 2. (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei) 1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno. 2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. 3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie. 5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 3. (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea) 1. I progetti di atti comunitari e dell’Unione europea, nonchè gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l’assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l’indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione. 2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. 5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonchè dell’impatto sull’ordinamento, sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese. Art. 4. (Riserva di esame parlamentare) 1. Qualora le Camere abbiano iniziato l’esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell’Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea la riserva di esame parlamentare. 2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinchè su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell’Unione europea.
Art. 5. (Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari) 1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell’inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento. 3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. 4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell’intesa. 5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. 6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. 7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea. 8. Dall’attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. 11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Art. 6. (Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari) 1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all’esame della Conferenza stessa. 2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell’articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. Art. 7. (Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l’esame degli atti comunitari. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato. Art. 8. (Legge comunitaria) 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere. 4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall’anno di riferimento. 5. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo: a) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa; d) fornisce l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell’articolo 11, nonchè l’indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati; e) fornisce l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L’elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno. Art. 9. (Contenuti della legge comunitaria) 1. Il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all’articolo 1; b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana; c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa; d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11; e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea; f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; h) disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma 3. 2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l’anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. Art. 10. (Misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l’adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia. 4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l’anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all’emanazione di testi unici per il riordino e l’armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome. Art. 11. (Attuazione in via regolamentare e amministrativa) 1. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l’attuazione delle quali chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d). 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. 3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare: a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà; b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore; d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione. 5. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive. 6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all’applicazione della nuova disciplina. 7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), ove l’attuazione delle direttive comporti: a) l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o minori entrate. 8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 12. (Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare) 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all’attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell’articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11. Art. 13. (Adeguamenti tecnici) 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie. 2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. Art. 14. (Decisioni delle Comunità europee) 1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d’intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri. 2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l’eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l’esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti. 3. Se l’esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla unione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali. 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni. Art. 15. (Relazione annuale al Parlamento) 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione; b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario con l’esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell’emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l’Italia; d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonchè le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l’indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati; e) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2. 2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l’anno in corso. Art. 16. (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome) 1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome. 2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie. 3. Ai fini di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 11, comma 8, secondo periodo. 4. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall’articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d’intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 17. (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione. 2. La Conferenza, in particolare, esprime parere: a) sugli indirizzi generali relativi all’elaborazione e all’attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; b) sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni regionali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 1; c) sullo schema del disegno di legge di cui all’articolo 8 sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all’articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Art. 18. (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l’anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 1. Art. 19. (Utilizzo di strumenti informatici) 1. Per l’adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.
Art. 20. (Regioni a statuto speciale e province autonome) 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
Art. 21. (Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge) 1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l’esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
Art. 22. (Abrogazioni) 1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati. 2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ
30 SETTEMBRE 2003
301a Seduta
Presidenza
del Presidente
PASTORE
Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE REFERENTE
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al processo normativo dell' Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri
(Esame e rinvio)
Il relatore BASILE (FI) ricorda che il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, propone l’abrogazione della legge n. 86 del 1989 (cosiddetta "legge La Pergola") e la sua sostituzione con una nuova disciplina organica che affronta i profili relativi alla formazione del diritto comunitario (cosiddetta fase ascendente), al recepimento del diritto comunitario (cosiddetta fase discendente), alla scansione procedurale della partecipazione di Regioni, enti locali e parti sociali al processo di integrazione dell’ordinamento interno con quello dell’Unione europea.
Le ragioni di opportunità dell'intervento normativo sono legate all'esigenza di apportare aggiustamenti al meccanismo di trasposizione del diritto comunitario e di regolamentare i rapporti tra i diversi soggetti chiamati a partecipare alla definizione e all’attuazione del diritto europeo. Esso è volto, inoltre, a evitare che lo strumento della legge comunitaria si presti a essere utilizzato come corsia preferenziale per la discussione di materie estranee, con risultati negativi nella tempestività dell’adeguamento ordinamentale; a creare nuovi strumenti atti a garantire la partecipazione del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali alla formazione del diritto comunitario; ad adeguare gli istituti posti dalla "legge La Pergola" al cambiamento del contesto istituzionale conseguente alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché a prendere in considerazione il processo in atto di riforma dell’Unione europea.
Passando a illustrare l'articolato, sottolinea che l'articolo 1 esplicita l’obiettivo di una disciplina relativa alle due fasi (ascendente e discendente) del processo di interazione tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: quella relativa alla formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e quella relativa alla garanzia di adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un organo collegiale denominato Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, cui è attribuita la funzione di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nell’ambito della cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario e di consentire il puntuale adempimento dei compiti previsti dalla legge.
L’articolo 3 attribuisce al Governo una serie di compiti intesi a garantire che il Parlamento disponga di un quadro informativo ampio e completo per elaborare osservazioni e indirizzi tenendo conto di tutti gli elementi necessari. L’articolo 4 introduce e disciplina il nuovo istituto della riserva parlamentare, considerato idoneo ad assicurare un significativo potere di indirizzo al Parlamento nazionale.
L’articolo 5 delinea procedure tese a consentire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla fase ascendente del processo normativo comunitario, attraverso soluzioni normative che appaiono per molti aspetti parallele a quelle adottate per consentire la partecipazione del Parlamento.
L’articolo 6 disciplina le modalità della partecipazione degli enti locali alla fase ascendente del processo normativo comunitario. Il comma 1 dispone che, laddove gli atti e i progetti riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Governo ha l’obbligo di trasmetterli direttamente alla Conferenza Stato-città e autonomie locali o, per il tramite di quest’ultima, alle associazioni rappresentative degli enti locali.
L’articolo 7 completa la disciplina della cosiddetta fase ascendente, indicando la procedura per consentire anche alle parti sociali di partecipare al processo decisionale relativo alla formazione degli atti comunitari.
L’articolo 8, dedicato alla rimodulazione dell’istituto della legge comunitaria, apre la disciplina della cosiddetta fase discendente. Il comma 1 stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, sono tenuti a dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie; il comma 2 delinea la procedura informativa prodromica all’emanazione della legge comunitaria.
L’articolo 9 delinea il contenuto della legge comunitaria annuale, intesa quale strumento istituzionale atto a garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario.
Con l'articolo 10 si prevedono strumenti giuridici, diversi dalla legge comunitaria annuale, intesi a garantire in ogni caso l’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. L’articolo 11 prevede la possibilità che, nelle materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive comunitarie siano attuate mediante regolamento, su conforme disposizione della legge comunitaria.
L’articolo 12 stabilisce che le modifiche delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell’articolo 11 possano essere a loro volta recepite attraverso fonte regolamentare, seguendo la procedura delineata dal comma 2 dell’articolo 11. Il successivo articolo 13 detta una disciplina peculiare per l’attuazione delle norme comunitarie non autonomamente applicabili che comportano mere modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite. Il comma 2 delinea un peculiare tipo di intervento anticipato e cedevole dello Stato, da esercitare ai sensi dell’articolo 117, comma quinto, della Costituzione.
L’articolo 14 detta la disciplina per l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione, mentre l'articolo 15 prevede una Relazione annuale del Governo al Parlamento sui profili di interesse comunitario. L’articolo 16, poi, definisce il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella fase discendente del processo normativo comunitario, relativamente alle materie rientranti nella loro competenza legislativa.
L'articolo 17 ripropone sostanzialmente il testo già vigente dell'articolo 10 della legge n. 86 del 1989, regolando la sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, mentre il successivo articolo 18 istituisce una sessione comunitaria anche presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
L’articolo 19 prevede, per il soggetto istituzionale chiamato ad adempiere agli obblighi di trasmissione e informazione posti dalla legge, la possibilità di avvalersi di strumenti informatici; l’articolo 20 statuisce che rimangono ferme le disposizioni poste, nella materia oggetto del disegno di legge, dagli statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome.
Infine, l'articolo 21 pone una clausola di modifica, deroga, sospensione e abrogazione delle norme poste dal disegno di legge, funzionale all'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, e l'articolo 22 abroga espressamente le disposizioni della cosiddetta "legge La Pergola" e gli articoli 11 e 20 della legge n. 183 del 1987.
Il relatore conclude, auspicando l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo.
Il presidente PASTORE (FI), relatore, propone di fissare la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di martedì 14 ottobre e di svolgere la discussione generale nella seduta di giovedì 2 ottobre, alle ore 14,30.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 2
OTTOBRE 2003
303ª Seduta
Presidenza del Presidente
PASTORE
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al processo normativo dell' Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.
Il presidente PASTORE (FI) comunica che la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ha avanzato una richiesta di audizione, con riguardo al disegno di legge in titolo.
Su richiesta del senatore VILLONE (DS-U), il relatore BASILE (FI) informa che la proposta di audizione riguarda, fra l'altro, il tema della partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari (cosiddetta fase ascendente) e le procedure di informazione delle regioni.
Il presidente PASTORE propone, quindi, che si svolga un'audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, in sede informale, in una data che sarà successivamente definita.
La Comissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
giovedi' 22 gennaio 2004
361a Seduta (antimeridiana)
Presidenza
del Presidente
PASTORE
Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.
La seduta inizia alle ore
14,30.
IN SEDE REFERENTE
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell' Italia al processo normativo dell' Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Strucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre 2003.
Si passa all'esame degli emendamenti, pubblicati, unitamente all'ordine del giorno, in allegato al presente resoconto, e dati per illustrati, con l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.
Il presidente PASTORE comunica che sugli emendamenti 5.0.1, 5.3, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.2, 21.1 e 21.2 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il relatore BASILE (FI) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/2386/1/1ª, condividendo l'invito al Governo al rapido recepimento delle direttive ivi indicate; esprime parere favorevole anche sull'emendamento 1.1 e sull'emendamento 5.0.1, sul quale peraltro la 5ª Commissione permanente ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; a tale proposito, dopo aver ricordato che l'emendamento dà seguito a un ordine del giorno accolto dal Governo durante l'esame presso la Camera dei deputati, si augura che nel prosieguo dell'iter venga individuata una soluzione idonea a superare le obiezioni di carattere finanziario che tale emendamento ha suscitato. Quanto all'emendamento 5.0.2 si rimette al Governo, mentre sui restanti emendamenti esprime parere contrario.
Il ministro BUTTIGLIONE dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno 0/2386/1/1ª; esprime un parere conforme a quello formulato dal relatore sul complesso degli emendamenti, soffermandosi in particolare sull'emendamento 5.0.1: si associa al relatore nel valutare positivamente tale emendamento, che è conforme a un ordine del giorno già approvato in sede di esame del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento e segnala che nella legge finanziaria è stato previsto un apposito stanziamento proprio per consentire la costituzione dell'istituto ivi previsto; invita, tuttavia, i proponenti a ritirare tale emendamento e a ripresentarlo ai fini dell'esame in Assemblea, consentendo così la verifica sulla sussistenza degli stanziamenti necessari. Invita, infine, il proponente a ritirare l'emendamento 5.0.2.
Interviene il senatore EUFEMI (UDC) per segnalare che il parere contrario che la 5ª Commissione ha espresso sull'emendamento 5.0.1 è stato reso in una data anteriore rispetto all'approvazione della legge finanziaria, nella quale, come ha ricordato il Ministro, è previsto un apposito stanziamento.
Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 viene posto ai voti ed è accolto.
Il senatore VILLONE (DS-U), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti a firma dei senatori Petrini e Battisti, nonché quelli a firma dei senatori Turroni ed altri.
Con successive, distinte votazioni sono respinti, o dichiarati decaduti in assenza dei proponenti Rollandin ed altri, gli emendamenti da 1.2 a 5.4.
Il senatore FORLANI (UDC) fa proprio l'emendamento 5.3, che viene posto in votazione e respinto.
Il presidente PASTORE invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.0.1, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore e dal Ministro, al fine di poterlo ripresentare per l'esame in Assemblea, consentendo in tal modo alla 5ª Commissione permanente di verificare la sussistenza di un idoneo stanziamento.
Il senatore EUFEMI (UDC) ritira l'emendamento 5.0.1, in considerazione delle enunciazioni del relatore e del Governo, e al solo fine di non ritardare l'approvazione del disegno di legge in esame. In assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 5.0.2 e , accogliendo l'invito del Ministro, lo ritira.
Gli identici emendamenti 5.0.3 e 5.0.4 sono posti in votazione e respinti.
Il presidente PASTORE fa proprio l'emendamento 6.1 e lo ritira.
Il senatore VILLONE (DS-U) interviene per preannunciare il proprio voto favorevole sugli emendamenti riferiti agli articoli da 9 a 21, registrando negativamente il parere contrario espresso sia dal relatore che dal Governo sul complesso di tali emendamenti, proposti dall'opposizione.
Con distinte, successive votazioni sono quindi respinti, o dichiarati decaduti in assenza dei proponenti Thaler ed altri o Rollandin ed altri, gli emendamenti dal 9.1 a 21.1.
La Commissione, quindi, con l'astensione del senatore VILLONE (DS-U) conviene di conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2386, con la modifica accolta.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledi’ 3 dicembre 2003
256a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,15.
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri; e del disegno di legge d’iniziativa governativa
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)
Il relatore GRILLOTTI (AN) rileva che si tratta del disegno di legge recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei Deputati e mirante a riformare la cosiddetta “legge comunitaria”, e dei relativi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Per quanto di competenza, in relazione al testo, in merito all’articolo 2 osserva che occorre valutare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5, con l’istituzione, presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, del Comitato tecnico permanente indicato al comma 4, di cui si avvale il nuovo Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) previsto dal comma 1, data anche la particolare composizione di tale Comitato tecnico (direttori generali o alti funzionari designati da ciascuna delle amministrazioni del Governo). Analogamente, rileva che occorre valutare se possono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dalle riunioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso i tavoli di coordinamento di cui al comma 7 dell’articolo 5, tenuto conto dell’ulteriore partecipazione di 5 esperti designati dagli enti locali di cui al comma 2 del successivo articolo 6, nonché delle clausole di invarianza finanziaria previste rispettivamente al comma 8 dell’articolo 5 e al comma 2 dell’articolo 6.
Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che la proposta 21.2 sembra comportare minori entrate non quantificate né coperte. Segnala altresì che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri recati dall’emendamento 5.0.1 al fine di valutare la congruità della copertura ivi prevista che, peraltro, sembra riferita all’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze del relativo fondo speciale senza precisare se di parte corrente (ove tuttavia non sussistono risorse disponibili) o di conto capitale (nel qual caso è necessario verificare se la natura degli oneri consenta una siffatta copertura).
In relazione agli emendamenti 5.3, 5.0.3 e 5.0.4 osserva che occorre valutare se la facoltà riconosciuta alle regioni di far nominare, a loro carico, un funzionario presso la Rappresentanza permanente d’Italia all’Unione europea non comporti comunque degli effetti finanziari correlati al vincolo che il suddetto funzionario sia un dirigente e che venga equiparato, come trattamento, ai Consiglieri del Ministero degli affari esteri in servizio presso la suddetta Rappresentanza. Al riguardo occorre altresì verificare se possano derivare effetti finanziari dal correlato emendamento 5.0.2, che definisce in termini più stringenti l’integrazione della suddetta Rappresentanza con un dirigente per ciascuna regione nonché prevede la designazione di un dirigente regionale quale Rappresentante permanente aggiunto. Rileva inoltre che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.2, anche in relazione alle osservazioni riferite all’articolo 2, comma 4, e 21.1 (che modifica la normativa applicabile alle discariche di rifiuti). Fa presente, infine, che non vi sono profili meritevoli di rilievi in ordine ai restanti emendamenti.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito ai rilievi del relatore sul testo, evidenzia come il carattere non oneroso del disegno di legge in esame sia assicurato dalle clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 5, 5, comma 8, e 6, comma 2, gravando inoltre sulle regioni le spese derivanti dalla partecipazione dei loro rappresentanti agli organismi indicati nel provvedimento.
Esprime, infine, avviso contrario su tutti gli emendamenti evidenziati dal relatore, richiamandosi anche alle osservazioni da questi formulate, ad eccezione dell’emendamento 2.2, che non appare suscettibile di determinare particolari effetti finanziari, tenuto conto del testo in esame.
Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene contraddittorio che il Governo giudichi onerosa la partecipazione di rappresentanti delle regioni agli organismi richiamati in taluni degli emendamenti citati, mentre non riscontra effetti finanziari derivanti dalla partecipazione dei rappresentanti delle regioni agli organismi previsti dal testo di iniziativa governativa, come i tavoli di coordinamento nazionali di cui all’articolo 5, comma 7.
Il presidente AZZOLLINI, in ordine alle osservazioni del senatore Caddeo, sottolinea l’esigenza di tener conto dei diversi effetti finanziari rispettivamente derivanti dalla partecipazione di rappresentanti delle regioni all’attività di organismi con sede a Bruxelles, come la Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea, oggetto di taluni degli emendamenti richiamati, e dalla partecipazione degli stessi a sedi di coordinamento nazionale, prefigurata nel testo e che rientra già nella consueta attività svolta dalle regioni.
Il senatore MORO (LP) sottolinea il carattere oneroso di organismi come il comitato tecnico di cui all’articolo 2, comma 4, del provvedimento in titolo.
Il senatore MORANDO (DS-U) sottolinea che disposizioni come quella relativa all’istituzione di un comitato tecnico permanente, di cui al citato articolo 2, comma 4, necessariamente richiedono un’apposita clausola di copertura finanziaria.
Il senatore MICHELINI (Aut) evidenzia che, mentre si può ritenere che la partecipazione al comitato tecnico di cui all’articolo 2, comma 4, ove non vi siano correlate specifiche indennità, rientri tra i compiti ordinari dei funzionari che ne fanno parte, la stessa cosa non può ritenersi a proposito dell’intervento nello stesso degli assessori regionali competenti per materia, le cui spese di partecipazione gravano sui bilanci delle rispettive regioni.
Il presidente AZZOLLINI, premesso che ritiene onerosa la costituzione di una struttura tecnica permanente piuttosto che la partecipazione a delle sedi di coordinamento dei rappresentanti politici delle regioni – che già in via ordinaria hanno frequenti occasioni di riunione nell’ambito della loro consueta attività istituzionale – invita il rappresentante del Governo a formulare una proposta in ordine alla copertura, che appare necessaria, degli oneri recati dal citato articolo 2, comma 4. Propone, pertanto, di rinviare l’esame al fine di approfondire ulteriormente l’argomento.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO prende atto della richiesta del Presidente e si riserva di fornire delle indicazioni in una successiva seduta.
Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
giovedi' 4 DICEMBRE 2003
257a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,15.
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d’iniziativa governativa
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente AZZOLLINI, in relazione alle osservazioni emerse in ordine al provvedimento in titolo nella precedente seduta, chiede al Governo se sia in grado di fornire delle indicazioni, con particolare riferimento alla copertura finanziaria dell’articolo 2, comma 4.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO evidenzia la necessità di disporre di un tempo aggiuntivo al fine di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
giovedi' 11 DICEMBRE 2003
261a Seduta
Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,35.
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d’iniziativa governativa
(Parere alla 1a Commissione su emendamenti. Ripresa del seguito dell’esame e conclusione. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana dello scorso 3 dicembre il relatore Grillotti ha illustrato gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e il rappresentante del Governo ha espresso il rispettivo avviso. Alla luce delle considerazioni emerse, propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione degli emendamenti 21.2, 5.0.1, 5.3, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.2 e 21.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.”.
La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)
GIOVEDI' 27 NOVEMBRE
2003
10a Seduta
Presidenza
del Vice Presidente
GIRFATTI
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere su emendamenti alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore MAGNALBO’ (AN) introduce l’esame degli emendamenti trasmessi dalla 1a Commissione il 19 novembre scorso, rilevando come nessuno di questi presenti profili problematici in termini di compatibilità con la normativa comunitaria. Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.1, 1,2 e 5.3, il primo dei quali tende ad ampliare alle sentenze di tutti gli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea -il testo della Camera faceva riferimento alla sola Corte di giustizia delle Comunità europee - il novero degli atti giurisdizionali dai quali derivano obblighi comunitari presi in considerazione ai fini dell'applicazione della legge. Nel contempo, l'emendamento precisa però che si tratta delle sentenze non suscettibili di ulteriore ricorso. L'emendamento tiene conto delle modifiche introdotte dal Trattato di Nizza (entrato in vigore il 1° febbraio 2003), volte ad istituire sezioni specializzate che giudichino in primo grado in materie specifiche. Tale novità, che ha lo scopo di alleggerire il carico di lavoro della Corte di giustizia, introduce a favore del Tribunale di prima istanza, organo giurisdizionale introdotto dall'Atto Unico europeo, la competenza a giudicare in secondo grado e in via definitiva per determinate controversie. Il Trattato CE prevede in ogni caso la possibilità di riesame da parte della Corte delle pronunce del Tribunale; tuttavia, a norma del nuovo articolo 225, comma 2, del Trattato e conformemente alla ratio sottesa all'introduzione di un ulteriore grado di giurisdizione, tale possibilità deve considerarsi "eccezionale".
L’emendamento 1.2 tende ad ampliare la portata degli obblighi presi in considerazione ai fini dell'applicazione della nuova normativa a tutte le decisioni-quadro e decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria, e non solo in materia penale. A riguardo sottolinea che il cosiddetto terzo pilastro dell'Unione, attinente alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, è stato in parte "comunitarizzato" dal Trattato di Amsterdam, che ha previsto uno spostamento di alcune competenze (in materia esclusivamente civile) dall'Unione alla Comunità Europea. Di conseguenza, la competenza residuale del terzo pilastro riguarda la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nell'ambito della quale il Consiglio è titolato ad adottare decisioni-quadro e decisioni. La obbligatorietà delle disposizioni in materia civile, vista la "comunitarizzazione" di tale settore, discende quindi già dall'articolo 1, comma 2, lett. a), del disegno di legge.
Infine, l’emendamento 5.3 mira ad attribuire a ciascuna regione o provincia autonoma la facoltà di designare un proprio funzionario, con grado non inferiore a dirigente, ai fini dello svolgimento, presso la Rappresentanza diplomatica permanente d'Italia presso l'Unione europea, di compiti di raccolta di informazioni e di supporto ai funzionari ed esperti regionali che partecipano ai comitati e gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione, ed ai Presidenti o loro delegati che partecipino al Consiglio nell'ambito delle delegazioni italiane. I funzionari in questione dovrebbero essere equiparati "a tutti gli effetti" ai Consiglieri del Ministero degli affari esteri in servizio presso la stessa Rappresentanza di Bruxelles, con retribuzione a carico dell'Amministrazione di provenienza.
In proposito, andrebbe precisato se il ragguaglio del trattamento retributivo sarebbe effettuato con riferimento alla posizione dei Consiglieri di legazione ovvero a quella dei Consiglieri d'Ambasciata; andrebbe poi definito se si tratterebbe di assumere a riferimento la posizione economica iniziale associata a tale grado, o quella del più alto in grado fra i Consiglieri di legazione (o di Ambasciata) assegnati alla Rappresentanza.
Vanno menzionati poi gli ultimi due periodi dell'emendamento, alla stregua dei quali viene abrogato l'articolo 58 della legge n. 56 del 1996 (legge comunitaria 1994), per la parte che riguarda gli "esperti regionali" presso la Rappresentanza permanente, fatto salvo il loro mantenimento in servizio fino alla scadenza del mandato (deve ritenersi, anche in deroga al plafond di ventidue funzionari indicato nel primo periodo dell'emendamento). Ricorda che, in base a tale articolo, il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali è elevato da venticinque a ventinove unità.
Di tale contingente aggiuntivo fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito poi nel ruolo degli esperti in questione, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni.
Sulla base delle considerazioni e degli elementi di fatto che precedono, propone di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, ed un parere di nulla osta per i restanti emendamenti.
Per quanto attiene infine all’ordine del giorno 0/2386/1/1a, prospetta l’opportunità di suggerire che sia assegnato al Governo un termine più ampio di quello contemplato dal dispositivo, pari a soli quattro mesi, per il recepimento delle direttive scadute, ed in particolare di quelle relative allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela dalle emissioni inquinanti e alle limitazioni all’uso di sostanze pericolose.
Il senatore BASILE (FI), nel prendere atto della valutazione effettuata dal relatore circa l’insussistenza di profili di incompatibilità con la normativa comunitaria negli emendamenti all’esame, sottolinea l’esigenza di un’adeguata attenzione sulla scelta sottesa all’emendamento 1.1 dell’ampliamento alle sentenze di tutti gli organi giurisdizionali delle Comunità europee del novero degli atti giurisdizionali dai quali derivano gli obblighi comunitari presi in considerazione ai fini dell’applicazione della legge. Ugualmente meritevole di attenzione appare la previsione che l’emendamento 1.2 è diretta ad introdurre nel testo di disegno di legge, nel senso di ampliare la portata degli obblighi presi in considerazione ai fini dell’applicazione della nuova normativa a tutte le decisioni-quadro e decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria, e non solo in materia penale.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione introduttiva del senatore Magnalbo’ e per l’odierno avvio della nuova procedura di esame degli emendamenti, nell’ambito della specifica competenza affidata alla 14a Commissione dalla recente novella regolamentare, rileva come, nel contesto della trasformazione della Repubblica in senso federale, possa ravvisarsi l’opportunità di riconsiderare la scelta sottesa all’emendamento 5.3. Si tratta in sostanza di valutare se, in luogo di elevare il numero dei funzionari delle regioni operanti presso la rappresentanza diplomatica permanente d’Italia presso l’Unione europea, non sia preferibile potenziare gli uffici di collegamento delle regioni a Bruxelles.
Il relatore MAGNALBO’ (AN) accoglie il suggerimento formulato dal senatore Bedin ai fini della redazione del parere sugli emendamenti.
Il presidente GIRFATTI (FI), dopo aver dichiarato di concordare con le valutazioni espresse dal relatore, preannunzia che intende aggiungere la propria firma all’emendamento 5.0.1, in vista del relativo esame in sede referente da parte della 1a Commissione permanente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)
GIOVEDI' 4
DICEMBRE 2003
12a Seduta
Presidenza del Presidente
GRECO
Interviene il ministro per le Politiche comunitarie Buttiglione.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere alla 1a Commissione sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio).
Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore MAGNALBO’ (AN) ritiene opportuno, in vista della predisposizione di uno schema di parere per la 1a Commissione, sottoporre ai colleghi alcuni ulteriori spunti di riflessione sul provvedimento. Si sofferma dapprima sull'articolo 2, sottolineando come questo sia fortemente connotato nel senso dell'innovazione. In passato, infatti, è stata costantemente avvertita l'esigenza di un maggior coordinamento delle attività poste in essere dal Governo, nei vari ambiti di competenza a livello comunitario, sopratutto al momento della diffusione delle informazioni al Parlamento e agli enti territoriali. Potrebbe ravvisarsi però l'opportunità di considerare talune modifiche nella formulazione dell'articolo, al fine di rendere ancora più incisiva ed efficace l'azione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), anche attraverso la previsione di un meccanismo di raccordo con il Parlamento, quale potrebbe essere rappresentato dalla partecipazione ai suoi lavori dei presidenti della XIV Commissione della Camera e della Commissione delle politiche dell'Unione Europea del Senato.
Con riferimento all'articolo 3, ricorda come il ruolo dei Parlamenti nazionali sia stato considerato con particolare attenzione durante l'intera fase di discussione del progetto di trattato Costituzionale davanti alla Convenzione europea. In proposito, appare apprezzabile la scelta dell'inserimento del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nel progetto di trattato, in funzione di una più attiva partecipazione dei Parlamenti stessi al processo normativo comunitario, attraverso il rafforzamento degli strumenti di informazione e l'aumentato coinvolgimento della COSAC; importante è anche il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e il meccanismo che esso prevede. In effetti, il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà attribuito ai Parlamenti nazionali nei confronti delle proposte della Commissione Europea sembra andare nel senso di una presenza attiva sulla scena comunitaria dei singoli parlamenti. Il testo dell'articolo 3 non sembra invece pienamente idoneo a garantire al Parlamento italiano strumenti giuridici sufficientemente incisivi per ciò che attiene alla cosiddetta fase ascendente.
Al riguardo potrebbe essere opportuno, in particolare, prevedere un obbligo del Governo di esplicitare alle Commissioni Parlamentari competenti i motivi di un eventuale mancato accoglimento delle osservazioni o indirizzi da esse formulati.
In merito all'articolo 4, sarebbe invece opportuno chiarire se, nel caso di esame parlamentare non ancora iniziato, il Governo abbia una mera facoltà, o piuttosto un obbligo, di porre la riserva di esame parlamentare.
Quanto all'articolo 5, sembra opportuno coordinare il procedimento di partecipazione delle Regioni con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003, in base alle quali, in caso di competenza concorrente di Stato e Regioni, nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ove ricorrano invece fattispecie di competenza esclusiva delle Regioni, alla stregua dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, il Capo delegazione, comunque designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni e Statuto ordinario e a Statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato - Regioni, può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di provincia autonoma.
Passa quindi ad illustrare le problematiche relative all'articolo 10, che prevede la possibilità per il Governo di adottare quei provvedimenti urgenti che siano necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee la cui scadenza sia anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno corrente. In proposito, rileva come, a suo avviso, la natura eccezionale di tali disposizioni non sia compatibile con la formulazione del comma 1 dello stesso articolo, che recita: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le Politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti". Alla luce di tale formulazione sembrerebbe potersi evincere la possibilità per il Governo di adottare qualunque provvedimento anche in difetto del requisito dell'urgenza, in vista dell'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, secondo una logica tutt'altro che rispondente a criteri di equilibrio fra le istituzioni, e comunque priva di base giuridica.
Passando quindi all'articolo 11, osserva che il richiamo ivi operato all'articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997, a seguito delle modifiche apportate a tale normativa dalla legge n. 229 del 2003, dovrà essere riferito ai commi 4 e 8 dello stesso articolo 20.
Con riferimento infine all'articolo 15, osserva come l'aspetto più innovativo in esso ravvisabile sia rappresentato dalla previsione di un obbligo in capo al Governo ad includere i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo ricevuti nella relazione annuale, fornendo l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati. Non appare però chiaro se ciò comporti esclusivamente un obbligo di elencare le iniziative assunte, ovvero se sia previsto un obbligo di motivare le scelte effettuate e l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, dei pareri e degli atti di indirizzo.
Il senatore GIRFATTI (FI), dopo aver espresso apprezzamento al relatore per l'efficacia della sua esposizione, sottolinea l'opportunità di inserire nel parere alla 1a Commissione un richiamo all'esigenza di attribuire ai Presidenti delle Commissioni per le Politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera, o loro delegati, il diritto a partecipare alle riunioni, tanto in ambito nazionale che comunitario, degli Organismi chiamati a vario tipo all'esame degli affari comunitari.
Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), dopo aver espresso apprezzamento per il contributo di riflessione e di analisi del relatore, prospetta l'opportunità di una modifica dell'articolo 2 diretta a prevedere la partecipazione dei Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per gli Affari comunitari europei alle riunioni del CIACE. Per quanto riguarda l'articolo 3, condivide il rilievo del relatore nel senso dell'opportunità di prevedere che siano esplicitati da parte del Governo i motivi dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni e degli indirizzi delle competenti Commissioni parlamentari, e ciò in funzione di un rafforzamento del ruolo delle Camere nella fase ascendente. Concorda inoltre con quanto dichiarato dal relatore circa l'inopportunità di attribuire al Governo, anche in difetto di situazioni d’urgenza, il potere di adottare, alla stregua dell'articolo 10, quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per far fronte ad obblighi comunitari destinati a decorrere prima della data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
Si associa infine ai rilievi del relatore in merito all'articolo 15 per ciò che attiene al contenuto della relazione annuale al Parlamento.
Il senatore MANZELLA (DS-U), con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore circa l'articolo 2, osserva come la logica che presiede all'istituzione del Comitato interministeriale per gli Affari comunitari europei si collochi interamente nell'area della governance. Tale organismo è infatti chiamato a concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nell'ambito della cosiddetta fase ascendente. Su tali premesse, non sembra potersi ravvisare la possibilità di una presenza nella CIACE di rappresentanti del Parlamento, considerato che il Governo deve essere messo in condizione di definire i propri indirizzi in modo autonomo, fatta salva ovviamente la possibilità di un sindacato parlamentare a posteriori. In proposito, non sembra opportuno mettere mano a soluzioni normative rispondenti a modelli assemblearistici.
Concorda invece con i rilievi del relatore circa l'esigenza di una più incisiva partecipazione del Parlamento nel processo di formazione del diritto comunitario, sottolineando come la situazione attuale sia in Italia sotto tale riguardo estremamente deficitaria , come dimostra da ultimo il caso dell'imminente affermazione di un quadro vincolante di politica di difesa europea, senza che il Parlamento sia stato informato dei pertinenti aspetti istituzionali.
Vi è infine la questione del cosiddetto "allarme precoce", previsto dalla legge La Loggia, meccanismo alla stregua del quale la Conferenza dei Presidenti delle Regioni può chiedere al Governo di fare ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Appare in proposito opportuno verificare in che modo tale meccanismo è destinato ad operare nel quadro che risulterà dall'approvazione del presente disegno di legge.
Il ministro BUTTIGLIONE sottolinea preliminarmente l'urgenza di pervenire all'approvazione del disegno di legge, ricordando che, nelle previsioni e negli auspici che accompagnarono la sua adozione da parte del Governo, esso avrebbe dovuto essere approvato in tempo utile per l'avvio del semestre di Presidenza italiana. Sebbene il relativo onere volga al termine, l'urgenza dell'approvazione della nuova normativa non si è affatto attenuata, anche in vista degli impegnativi compiti che si profilano per il periodo immediatamente successivo alla conclusione del corrente semestre. Passa quindi a ad esaminare i principali spunti di riflessione emersi dall'odierno dibattito, soffermandosi dapprima sull'articolo 2, alla stregua del quale è prevista l'istituzione di un Comitato interministeriale chiamato a coordinare la posizione del Governo italiano in vista delle iniziative da assumere sui vari tavoli negoziali. Attualmente, troppo spesso i singoli Ministri si presentano alle riunioni con posizioni che vengono definite in funzione delle esigenze delle rispettive Amministrazioni, senza essere state sottoposte al vaglio della compatibilità con gli indirizzi di governo e con gli interessi generali del paese. Il nuovo organismo, sulla falsariga di esperienze maturate in altri Paesi, appare idoneo a garantire l'instaurazione di un nuovo e più razionale metodo di lavoro.
Quanto alla partecipazione di altri soggetti alle riunioni del CIACE, mentre si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità di chiamare in causa le Regioni quando debbano essere trattate materie di specifica competenza, non sembra opportuno prevedere una presenza di rappresentati del Parlamento in seno a tale organismo, anche alla luce degli indirizzi affermatasi ormai nel processo di riforma delle istituzioni, che tendono a mantenere una chiara distinzione di funzioni e poteri fra Parlamento e Governo, ed ad evitare soluzioni assemblearistiche. Si riserva comunque di fornire indicazioni più esaurienti sull'argomento in una prossima occasione. Per quanto riguarda l'articolo 3, si dichiara disponibile a considerare la possibilità di prevedere in modo esplicito un onere per il Governo a motivare le scelte che eventualmente disattendano le indicazioni formulate dal Parlamento, anche se, a suo avviso, si tratta di un principio già implicito nell'attuale formulazione. Anche per quanto riguarda l'articolo 4, ritiene che il testo del disegno di legge già attribuisca al Governo l'obbligo, e non la mera facoltà, di porre la riserva di esame parlamentare anche per i provvedimenti non ancora avviati dalle Camere.
Il senatore MANZELLA (DS-U), con riferimento alla questione testè richiamata dal Ministro, segnala l'opportunità di un intervento emendativo in ordine alla previsione di cui all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, diretto a prevenire il rischio che l’esame parlamentare dei provvedimenti venga surrettiziamente avviato per costringere il Governo a porre sistematicamente la riserva di esame parlamentare, anche al di fuori dei casi in cui ricorrano rilevanti implicazioni politiche, secondo la ratio che dovrebbe presiedere a tale meccanismo.
Il ministro BUTTIGLIONE, nel prendere atto delle considerazioni testè svolte dal senatore Manzella, manifesta interesse per un eventuale intervento emendativo che fosse rivolto ad attribuire carattere facoltativo all'apposizione della riserva di esame parlamentare da parte del Governo. Paradossalmente, una tale soluzione sarebbe destinata a rendere più incisivo il ruolo del Parlamento, assicurando le condizioni perché la questione sia affrontata con la necessaria attenzione. Ad una tale modifica potrebbe fare riscontro un allargamento dei casi nei quali il Governo può porre la riserva di esame parlamentare anche a quelle ipotesi nelle quali le Camere abbiano già espresso il parere preliminare, ma l'andamento dei negoziati abbia fatto emergere la probabilità di esiti difformi da quelli indicati nel parere stesso.
Il presidente GRECO rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 9,45.
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)
Mercoledi' 17 dicembre 2003
15a Seduta
Presidenza del Presidente
GRECO
Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere alla 1a Commissione sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni su testo ed emendamenti)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2003.
Il relatore MAGNALBO’ (AN) dà lettura degli schemi di parere da lui predisposti, riferiti, rispettivamente, al testo del disegno di legge e agli emendamenti, entrambi favorevoli con osservazioni (tali schemi di parere sono pubblicati in allegato al presente resoconto).
Il senatore GIRFATTI (FI) annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sui due schemi di pareri testè letti dal relatore.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) esprime innanzitutto apprezzamento per la scelta del relatore di accogliere ai fini della formulazione del testo dei pareri alcune delle considerazioni formulate dalla sua parte politica nel corso dell'esame.
Anche in considerazione di ciò, i senatori della Margherita esprimeranno voto favorevole su un testo che appare condivisibile nel suo impianto, anche in considerazione dello spirito di apertura al quale è stato improntato il suo esame presso l'altro ramo del Parlamento. Nondimeno, occorre rilevare che, nel prossimo futuro, andranno definite soluzioni normative più adeguate per ciò che attiene alle modalità di partecipazione del Parlamento alla cosiddetta fase ascendente di formazione del diritto comunitario.
Un secondo ordine di riflessioni attiene alla composizione del Comitato interministeriale per gli Affari comunitari europei, ai cui lavori potrebbe essere opportuno associare i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, allorché debbano essere trattate questioni rientranti nei rispettivi ambiti di competenza.
In conclusione, dichiara il voto favorevole della sua parte politica ai pareri predisposti dal relatore sul testo del disegno di legge e sui relativi emendamenti.
La senatrice DE ZULUETA (DS-U) annuncia il voto favorevole della sua parte politica ai pareri in precedenza letti dal relatore.
Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, sono approvati gli schemi di pareri predisposti dal relatore sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti trasmessi dalla 1a Commissione il 19 novembre scorso.
La seduta termina alle ore 15,20.
PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2386
"La 14a Commissione permanente,
rilevato preliminarmente che il disegno di legge in titolo tende a promuovere, attraverso una revisione organica dell'impianto della legge n. 86 del 1989, le condizioni per una più attiva ed efficace partecipazione delle istituzioni della Repubblica al processo decisionale dell'Unione europea e alla fase di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;
constatato, in particolare, che esso è volto a garantire la possibilità di un tempestivo coinvolgimento del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali nei processi normativi comunitari, secondo criteri di trasparenza, e a rendere al contempo più efficace il meccanismo di trasposizione del diritto comunitario;
considerato che il disegno di legge risponde anche all'esigenza di adeguare le modalità di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea in relazione alle profonde modifiche intervenute nell'assetto costituzionale della Repubblica a seguito dell'approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, tenendo anche conto degli esiti del processo di trasformazione che ha interessato e che continua ad interessare le istituzioni comunitarie;
preso atto con favore della scelta di introdurre, alla stregua dell'articolo 2 del disegno di legge, un rilevante elemento di razionalizzazione rispetto alla situazione attuale per ciò che attiene alle modalità di definizione degli indirizzi del Governo in materia comunitaria, quale l'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei;
sottolineata l'importanza dell'introduzione dell'istituto della riserva di esame parlamentare di cui all'articolo 4;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:
per quanto riguarda l'articolo 2, appare opportuno prevedere la facoltà per i Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per gli affari dell'Unione europea di partecipare alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei; nel caso in cui debbano essere trattate questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, analoga facoltà andrebbe riconosciuta ai rispettivi Presidenti;
all'articolo 3 andrebbe introdotto l'obbligo del Governo, nel caso in cui le osservazioni e gli atti di indirizzo del Parlamento sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 siano risultate disattese, di darne espressa motivazione ai competenti organi parlamentari;
in merito all'articolo 4, occorre introdurre un termine congruo a favore delle Camere per iniziare l'esame dei progetti e degli atti di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 3, durante il decorso del quale il Governo non possa comunque procedere alle attività dirette alla formazione degli atti comunitari;
al fine di evitare la possibilità che l'avvio dei dibattiti parlamentari sia promosso in modo sistematico per finalità meramente ostruzionistiche, al Governo andrebbe però accordato, una volta scaduto tale termine, ed anche in pendenza dell'esame parlamentare, il potere di non apporre in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea la riserva prevista dall'articolo 4, dandone specifica motivazione al Parlamento;
con riguardo all'articolo 5, andrebbe assicurato un migliore coordinamento con le previsioni dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003, in base alle quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni;
in merito all'articolo 10, andrebbe considerata l'opportunità di una modifica volta a subordinare in ogni caso alla sussistenza di condizioni di necessità e di urgenza l'adozione da parte del Governo - al di fuori del quadro della legge comunitaria -dei provvedimenti ivi contemplati diretti all'adeguamento ad obblighi comunitari;
quanto all'articolo 11, il richiamo all'articolo 20, comma 5 della legge n. 59 del 1997, a seguito delle modifiche apportate a tale normativa dalla legge n. 229 del 2003, dovrebbe essere riferito ai commi 4 e 8 dello stesso articolo 20;
infine, con riferimento all'articolo 15, occorre introdurre la previsione di un obbligo a carico del Governo di motivare, nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, le iniziative assunte e i provvedimenti adottati in difformità dalle indicazioni desumibili dalle osservazioni, pareri e atti di indirizzo delle Camere, nonché dalle osservazioni della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome."
PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE ED ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2386
"La Commissione, esaminato l'emendamento 5.3 esprime parere non ostativo segnalando, tuttavia, che andrebbe verificato se, rispetto al rafforzamento del contingente di funzionari delle regioni operanti presso la rappresentanza diplomatica permanente d’Italia presso l’Unione europea, non sia preferibile dar luogo ad un’integrazione del personale delle regioni operante nell’ambito degli specifici uffici di collegamento istituiti presso l’Unione europea. "
GIUNTA PER GLI AFFARI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
MERCOLEDI' 1° OTTOBRE 2003
94a
seduta
Presidenza del Presidente
GRECO
Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri.
(Esame e rinvio.)
Il presidente GRECO, in merito al provvedimento in titolo, rimarca l’importanza dello stesso, poiché incide sulle attribuzioni della Giunta nella trattazione degli affari comunitari esaltando il ruolo della stessa. Sottolinea quindi la necessità di un esame accurato.
Il relatore MAGNALBÒ introduce l’esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, che ha come finalità quella di istituire una disciplina organica in relazione all’attiva partecipazione dello Stato italiano alla vita comunitaria e incide quindi significativamente sulla legge n. 86 del 1989 (la cosiddetta “legge La Pergola”). Una pluralità di esigenze ha incentivato un intervento legislativo in materia: adeguare la disciplina dettata dalla legge La Pergola alle profonde modifiche istituzionali, in particolare del Titolo V della Parte II della Costituzione, apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001; incentivare ed aumentare la partecipazione del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali ai processi normativi comunitari, per rendere effettive in Italia le profonde riforme e innovazioni avvenute a livello istituzionale in Europa, con particolare riferimento al ruolo dei Parlamenti nazionali; rendere più efficiente il meccanismo di trasposizione del diritto comunitario, apportando gli opportuni aggiustamenti ed evitando che la legge comunitaria divenga uno strumento di discussione di materie non rientranti nel suo naturale oggetto.
Illustra quindi i singoli articoli del disegno di legge.
L’articolo 1 detta la disciplina del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari (la cosiddetta fase ascendente) e la garanzia di adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (fase discendente). Vengono richiamati direttamente i princìpi di sussidiarietà, trasparenza, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica, alla base del progetto di Trattato costituzionale adottato dalla Convenzione.
L’articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un nuovo organo collegiale, denominato CIACE, convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, che rappresenta una delle più evidenti innovazioni rispetto alla disciplina precedente. Al CIACE spetterà infatti la funzione di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nell’ambito della cosiddetta fase ascendente e di consentire il puntuale adempimento degli obblighi nascenti dalla presente legge. La soluzione proposta sarebbe quindi quella di venire a creare una sorta di cabina di regia con il compito di dirigere unitariamente lo sviluppo delle politiche nazionali nelle materie di interesse comunitario.
L’articolo 3 disciplina i meccanismi informativi e di partecipazione del Parlamento nella cosiddetta fase ascendente, mediante l’attribuzione al Governo del compito di tenere costantemente informato il Parlamento su tutti gli sviluppi della fase di formazione delle decisioni comunitarie, trasmettendo, contestualmente alla loro ricezione, tutti i documenti collegati ai progetti di legge. È importante sottolineare la previsione che il Governo illustri necessariamente la posizione che intende assumere in seno al Consiglio europeo e la possibilità per la Camera interessata di richiedere un’eventuale relazione successiva.
L’articolo 4 introduce la possibilità per il Governo di apporre una riserva di esame parlamentare, nuovo istituto che dovrebbe permettere di assicurare una maggiore e più incisiva partecipazione del Parlamento ai processi decisionali comunitari.
L’articolo 5 rappresenta la risposta alla necessità di adeguamento derivante dall’evoluzione storico-politica delle istituzioni italiane, caratterizzate da una sempre crescente importanza delle Regioni e delle realtà decentrate: con esso, infatti, si intende rendere effettiva la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla fase ascendente del processo normativo comunitario, fornendo loro efficaci strumenti per concorrere alle scelte normative nelle materie che rientrano negli ambiti di loro competenza.
L’articolo 6 è dedicato alla partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari, prevedendo modalità simili a quelle previste per le Regioni.
L’articolo 7 è dedicato alla partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari.
L’articolo 8 stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Province autonome diano tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. Sono previste due procedure per la verifica dello stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario: una verifica con cadenza almeno quadrimestrale effettuata dal Governo e un’ulteriore verifica, nei settori di loro competenza, effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome. Sulla base delle verifiche e delle osservazioni formulate, il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, il disegno di legge comunitaria.
L’articolo 9 detta i contenuti della legge comunitaria: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni nazionali che siano in contrasto con atti normativi comunitari o oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione; disposizioni volte ad attuare o applicare gli atti comunitari vincolanti; disposizioni che autorizzino il Governo a emanare regolamenti attuativi delle direttive, come previsto dall’articolo 11 del presente disegno di legge; disposizioni volte a individuare i princìpi fondamentali ai quali le Regioni e Province autonome debbano ispirarsi nel dare attuazione agli atti comunitari; disposizioni che attribuiscano deleghe al Governo per comminare sanzioni penali per la violazione di disposizioni comunitarie recepite da Regioni e Province autonome; disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo previsto dall’articolo 117, comma 5, della Costituzione.
L’articolo 10 prevede una serie di strumenti giuridici, ulteriori rispetto alla legge comunitaria, attraverso i quali garantire l’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Viene fatto salvo un tempestivo esame parlamentare. Viene prevista inoltre una particolare procedura nel caso in cui vengano toccate materie rientranti nella competenza legislativa o amministrativa delle Regioni e Province autonome, con l’attivazione, nel caso, di poteri sostitutivi. È comunque previsto il rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi generali posti dalla stessa legge comunitaria.
L’articolo 11, snellendo le procedure, prevede che, nelle materie rientranti nella potestà esclusiva dello Stato e non coperte dalla riserva assoluta di legge, le direttive comunitarie possano essere attuate mediante regolamento su conforme disposizione della legge comunitaria. Nel caso in cui le materie rientrino nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e non siano coperte da riserva assoluta di legge né già regolate da leggi o regolamenti governativi, le direttive potranno essere attuate anche tramite regolamenti ministeriali e interministeriali. L’articolo provvede infine a istituzionalizzare il meccanismo dell’intervento normativo statale anticipato e cedevole nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome.
L’articolo 12 stabilisce che le modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare, ai sensi dell’articolo 11, possano essere a loro volta recepite attraverso fonte regolamentare.
L’articolo 13 detta una peculiare disciplina per l’attuazione di norme comunitarie non autonomamente applicabili, che comportino mere modifiche tecniche di direttive già applicate.
L’articolo 14, nel caso in cui il Consiglio o la Commissione abbiano adottato decisioni destinate alla Repubblica italiana e queste rivestano una particolare importanza per gli interessi nazionali ovvero comportino rilevanti oneri di esecuzione, attribuisce al Consiglio dei ministri, su relazione del Ministro per le politiche comunitarie, la possibilità di deliberare l’impugnazione della decisione innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee oppure di emanare le direttive opportune per l’esecuzione della decisione.
L’articolo 15 disciplina la Relazione annuale del Governo sui profili di interesse comunitario.
L’articolo 16 disciplina il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella fase discendente, statuendo che queste possano dare immediata attuazione alle direttive comunitarie rientranti nella propria competenza legislativa. Nel caso di potestà legislativa concorrente lo Stato detta i princìpi generali, che saranno utilizzati come cornice inderogabile per le leggi regionali o provinciali sopravvenute. Viene inoltre prevista un’ulteriore ipotesi di intervento statale anticipato e cedevole, così come la possibilità per il Governo di indicare criteri e formulare direttive vincolanti le Regioni e le Province autonome, ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
L’articolo 17 si riferisce alla sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, che viene convocata dal Presidente del Consiglio almeno ogni sei mesi, in una sessione appositamente dedicata alla discussione dei profili delle politiche comunitarie che abbiano ripercussioni sui profili regionali e provinciali.
L’articolo 18 si riferisce alla sessione comunitaria della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie almeno una volta all’anno.
L’articolo 19 prevede la possibilità di adempiere agli obblighi di trasmissione e di informazione per mezzo di strumenti informatici.
L’articolo 20 dispone che rimangano ferme le disposizioni poste dagli Statuti speciali delle Regioni di diritto speciale e delle Province autonome.
L’articolo 21 inserisce una clausola di deroga, modifica, sospensione e abrogazione espressa delle norme contenute nel progetto di legge in esame.
L’articolo 21 detta due abrogazioni espresse: la legge n. 86 del 1989 (legge La Pergola) e gli articoli 11 e 20 della legge n. 183 del 1987.
Conclusivamente, il relatore esprime un giudizio favorevole sul disegno di legge, soprattutto nella parte in cui migliora la fase ascendente del diritto comunitario. Si sofferma infine sulle nuove prospettive che l’istituzione di un eventuale Senato federale della Repubblica potrebbe comportare nella dinamica dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Tale appartenenza, nel provvedimento in titolo, è impostata secondo gli schemi del bicameralismo perfetto. L’istituzione del Senato federale della Repubblica potrebbe, però, comportare una redistribuzione rilevante dei compiti tra gli organi dello Stato. Suggerisce, pertanto, di cominciare a ragionare su un’eventuale attribuzione al Senato federale della Repubblica anche di compiti connessi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Il ministro BUTTIGLIONE concorda sulla necessità di rivisitare la normativa che disciplina la partecipazione all’Unione nel caso di istituzione del Senato federale della Repubblica. Sul sistema federale osserva che il rapporto esistente tra la Repubblica italiana e l’Unione europea vede già coinvolte in misura rilevante le Regioni. Nelle aree di pertinenza dell’Unione sono comprese numerose materie attribuite alle competenze regionali, sicuramente maggiori per numero e importanza a quelle di competenza statale. In quest’ottica, il Senato federale della Repubblica sarebbe un interlocutore importante nel rapporto con gli organi dell’Unione europea. Auspica quindi un confronto sereno ed equilibrato che contribuisca a delimitaresu queste materie le sfere di attribuzione delle due Camere. Conclude richiamando la necessità di un migliore coordinamento nelle politiche comunitarie, al fine di una loro maggiore efficacia, citando quale esempio la soluzione positiva dell’annoso problema delle quote latte.
Il presidente GRECO sottolinea l’importanza del provvedimento in esame, soprattutto nel momento attuale. Ricorda, infatti, che il 4 ottobre si apre a Roma la Conferenza intergovernativa che dovrà discutere del progetto di Trattato costituzionale presentato dalla Convenzione europea, che contiene, per quanto riguarda l’attività delle Camere, il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e quello sull’applicazione dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità. Ricorda anche che il 6 e 7 ottobre si svolgerà nell’Aula del Senato la XXX Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (COSAC), che avrà quale primo punto all’ordine del giorno proprio il progetto di Trattato. Infine ricorda che il 7 ottobre, in occasione del rinnovo delle Commissioni permanenti, la Giunta per gli affari delle Comunità europee si trasformerà in 14ª Commissione permanente “Politiche dell’Unione europea”, secondo l’articolo 16 della Deliberazione del Senato della Repubblica del 6 febbraio 2003.
Il senatore BEDIN, in considerazione dell’ormai imminente trasformazione della Giunta in Commissione permanente, raccomanda un esame approfondito del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLedi' 19 GENNAIO 2005
408a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
MORANDO
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 9,15.
(2386-A) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d’iniziativa governativa
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, sul testo, parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)
Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.
In merito agli emendamenti, segnala che la proposta 5.0.1 è identica ad un’altra sulla quale la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Segnala, altresì, l’emendamento del Governo 5.104 (testo 2), che istituisce presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano un Comitato tecnico di coordinamento paritetico, articolato in tavoli settoriali. Al riguardo, ritiene necessario valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti finanziari, al fine di accertare se, come affermato dalla stessa norma, al funzionamento del comitato si possa far fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione ai Ministeri, alle regioni e alle province autonome in base alla legislazione vigente. Peraltro, tenuto conto che la proposta in esame prevede che i componenti del comitato assicurano la loro partecipazione “nell’ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza”, nonché della clausola di invarianza ivi prevista, fa presente altresì la necessità di valutare l’opportunità di precisare esplicitamente che la suddetta partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso, né rimborso spese. In ordine alla proposta 18.100, che prevede il diritto di accesso del pubblico alle informazioni ed alla documentazione amministrativa riguardante l’ambiente, nonché la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente, ai sensi della legge n. 108 del 2001, rileva l’esigenza di chiarire se il suddetto diritto rientri tra quelli già sanciti dalla citata legge e, qualora ciò venisse confermato, se ai relativi oneri si possa fare fronte mediante le risorse stanziate dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, della cui disponibilità occorre peraltro acquisire conferma. Non riscontra, infine, profili meritevoli di rilievi in ordine ai restanti emendamenti.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al relatore sul testo, sulla proposta 5.0.1, nonché su tutti i restanti emendamenti non segnalati. Per quanto attiene alla proposta 5.104 (testo 2), condivide l’opportunità di introdurre una clausola che escluda la corresponsione di indennità, compensi, rimborsi o spese conseguenti alla partecipazione al Comitato ivi indicato.
Esprime, infine, avviso contrario sulla proposta 18.100, in quanto entrambi i profili indicati dal relatore sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dopo l’intervento del relatore GRILLOTTI (AN), volto a sottolineare l’inapplicabilità delle norme contenute nella proposta 18.100, stante la previsione dell’accesso alle informazioni in ogni fase del processo di formazione della posizione italiana alla predisposizione degli atti comunitari in materia ambientale, prende la parola il senatore EUFEMI (UDC) per suggerire, in merito alla proposta 5.0.1, di risolvere i profili finanziari ad essa connessi facendo decorrere la copertura finanziaria e le spese dall’anno 2007. D’altro canto, osserva l’oratore, la formulazione della clausola di copertura a valere sui fondi speciali è stata predisposta in relazione alle risorse disponibili al momento della presentazione dell’emendamento stesso.
Il senatore Paolo FRANCO (LP) condivide l’avviso del Governo in merito all’emendamento 18.100, posto che, essendo ivi previsto l’accesso ai documenti in ogni fase del processo di formazione degli atti comunitari in materia ambientale, esso appare suscettibile di determinare oneri nuovi a carico della finanza pubblica.
Il presidente MORANDO, in replica alla proposta del senatore Eufemi, osserva che l’emendamento 5.0.1 allo stato è privo di un’adeguata copertura finanziaria. Ovviamente, qualora fosse trasmessa dall’Assemblea una riformulazione in grado di superare i profili critici connessi alla copertura finanziaria l’avviso potrebbe essere rivalutato. Rileva, comunque, che anche in relazione alla parte dispositiva della proposta stessa permarrebbe la necessità di acquisire un’adeguata quantificazione degli oneri.
Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene, infine, di formulare il seguente parere: “La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.
Esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 5.0.1 e 18.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 5.104 (testo 2), sulla quale il parere non ostativo è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, al penultimo periodo siano inserite, infine, le seguenti parole: “, e tale partecipazione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.”.".
La seduta termina alle ore 9,30.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XIV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 2386-A
RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (Relatore BASILE) Comunicato alla Presidenza il 27 ottobre 2004 SUL DISEGNO DI LEGGE Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari approvato dalla Camera dei deputati il 3 luglio 2003, in un
testo d’iniziativa dei deputati STUCCHI, ROSSI Guido, AIRAGHI, COLLAVINI, CONTI Riccardo, COSSA, DI TEODORO, FASANO, GALLO, LAINATI e STRANO (3071); BOVA, BELLINI, BETTINI, CIANI, CRISCI, DE SIMONE Alberta, MAGNOLFI, MARAN, MARIANI Paola, MONTECCHI, OTTONE, PISTELLI, ROGNONI e ZANI (3310) (V. Stampati Camera nn. 3071 e 3310) e del disegno di legge presentato dal Ministro per le politiche comunitarie di concerto col Ministro dell’interno e col Ministro per gli affari regionali (V. Stampato Camera n. 3123) Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla
Presidenza
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Onorevoli Senatori. – La riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione ha posto in una luce diversa la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario, tanto nella fase di formazione (ascendente) che in quella di attuazione (discendente).
In base al combinato disposto dei commi secondo e terzo del nuovo articolo 117, lo Stato ha la legislazione esclusiva nella materia dei rapporti dello Stato stesso con l’Unione europea; le Regioni hanno una competenza legislativa concorrente nelle materie relative ai rapporti delle Regioni stesse con l’Unione europea.
Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 117, quinto comma, disegnano, poi, un’architettura istituzionale interna del tutto peculiare: «le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza». Con specifico riferimento alla partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla fase ascendente del diritto comunitario, la Costituzione ha affidato dunque alla legge statale il compito di disciplinarne le norme procedurali, mentre nella fase discendente alla legge statale viene demandato il compito di regolare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle Regioni.
In questa direzione, il nuovo articolo 120, secondo comma, della Costituzione nel prevedere il potere del Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso, tra gli altri, di mancato rispetto da parte di questi enti di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, rinvia alla legge statale la disciplina dell’esercizio di questi poteri sostituitivi nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
La legge n. 131/2003, c.d. «La Loggia», ha dunque indicato (negli articoli 5 e 6) le nuove procedure per la partecipazione delle Regioni ai processi decisionali comunitari, con un impianto salvaguardato, proprio di recente, dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze nn. 238, 239 e 258 del 2004), la quale ha fornito utili indicazioni di principio – anche ai fini dell’approvazione di questo disegno di legge – sulla partecipazione dello Stato e delle Regioni al processo di integrazione europea. Il giudice delle leggi, infatti, pur riconoscendo alle Regioni un ruolo di primo piano in questo processo, da un lato, ha ribadito la responsabilità dello Stato circa l’adempimento degli obblighi comunitari, dall’altro, affermando che la soggettività comunitaria delle Regioni e delle province autonome presuppone un processo decisionale organizzato sempre in modo tale da preservare un adeguato coinvolgimento delle competenti amministrazioni statali; ciò al fine di non dissolvere il principio della responsabilità degli Stati membri dell’UE per la corretta attuazione del trattato CE e degli atti delle istituzioni della Comunità.
In questo importante complesso normativo si inserisce il disegno di legge in esame, di modifica alla legge n. 86 del 1989, c.d. «legge La Pergola» che, originariamente concepito insieme al disegno di legge «La Loggia», ha, poi, avuto un iter autonomo. Approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, questo disegno di legge è stato esaminato in Commissione con un rapido e proficuo dibattito, anche alla luce della sostanziale convergenza tra maggioranza e opposizione sulle evidenti ragioni di opportunità dell’intervento normativo: creare nuovi strumenti atti a garantire la partecipazione del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali alla formazione del diritto comunitario dopo le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e relative disposizioni attuative, nonché prendere in considerazione il processo in atto di riforma dell’Unione europea. Esso è volto, inoltre, a evitare che lo strumento della legge comunitaria si presti a essere utilizzato come corsia preferenziale per la discussione di materie estranee, con risultati negativi nella tempestività dell’adeguamento ordinamentale.
Infine, non posso omettere di ricordare che nel testo vi è il riconoscimento di una situazione (di fatto) determinata dal percorso comunitario della Corte costituzionale sotto le spinte della Corte di giustizia e della progressiva evoluzione della legislazione ordinaria in materia, soprattutto sulla facoltà per le Regioni di dare diretta attuazione agli obblighi comunitari. In sostanza ci troviamo davanti ad una definitiva apertura del nostro ordinamento a quello comunitario confermando la natura di multilevel government.
Passando a illustrare l’articolato, l’articolo 1 esplicita l’obiettivo di una disciplina relativa alle due fasi (ascendente e discendente) del processo di interazione tra ordinamento interno e ordinamento comunitario: quella relativa alla formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e quella relativa alla garanzia di adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Con riferimento a quest’ultimo profilo, la Commissione ha approvato un emendamento volto a precisare che in fatto di accertamento giurisdizionale degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono competenti gli organi giurisdizionali delle Comunità e dell’Unione europea (e perciò non più solo la Corte di Giustizia) di ultima istanza.
L’articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un organo collegiale denominato Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, cui è attribuita la funzione di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nell’ambito della cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario e di consentire il puntuale adempimento dei compiti previsti dalla legge. Va segnalato in proposito il potere attribuito al Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni di partecipare al comitato interministeriale suddetto «quando si trattano questioni che interessano anche le Regioni e le province autonome»; questa previsione rafforza la posizione delle Regioni nella partecipazione al processo decisionale europeo coinvolgendo i responsabili della politica regionale nella fase di elaborazione dell’indirizzo politico.
Gli articoli 3 e 4 dettano norme relative alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti comunitari e agli strumenti volti a garantire detta partecipazione. In particolare, l’articolo 3 attribuisce al Governo una serie di compiti intesi a garantire che il Parlamento disponga di un quadro informativo ampio e completo per elaborare osservazioni e indirizzi tenendo conto di tutti gli elementi necessari. L’articolo 4 poi introduce e disciplina il nuovo istituto della riserva parlamentare, considerato idoneo ad assicurare un significativo potere di indirizzo al Parlamento nazionale.
L’articolo 5 – a completamento delle disposizioni di cui all’art. 5 della legge n. 131 del 2003 – indica le procedure tese a consentire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla fase ascendente del processo normativo comunitario, rafforzando i procedimenti informativi (che dovranno coinvolgere non solo gli esecutivi ma anche le assemblee legislative regionali) attraverso soluzioni normative che appaiono per molti aspetti parallele a quelle adottate per consentire la partecipazione del Parlamento.
L’articolo 6 disciplina le modalità della partecipazione degli enti locali alla fase ascendente del processo normativo comunitario. In particolare, il comma 1 dispone che, laddove gli atti e i progetti riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Governo ha l’obbligo di trasmetterli direttamente alla Conferenza Stato-città e autonomie locali o, per il tramite di quest’ultima, alle associazioni rappresentative degli enti locali.
L’articolo 7 completa la disciplina della cosiddetta fase ascendente, indicando la procedura per consentire anche alle parti sociali di partecipare al processo decisionale relativo alla formazione degli atti comunitari.
L’articolo 8, dedicato alla rimodulazione dell’istituto della legge comunitaria, apre la disciplina della cosiddetta fase discendente. Il comma 1 stabilisce che lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, sono tenuti a dare tempestiva attuazione alle direttive comunitarie; il comma 2 delinea la procedura informativa prodromica all’emanazione della legge comunitaria.
L’articolo 9 delinea il contenuto della legge comunitaria annuale, intesa quale strumento istituzionale atto a garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario.
Con l’articolo 10 si prevedono strumenti giuridici, diversi dalla legge comunitaria annuale, intesi a garantire in ogni caso l’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
L’articolo 11, recependo i suggerimenti della dottrina, prevede la possibilità che, nelle materie rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive comunitarie siano attuate mediante regolamenti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, della legge n. 400 del 1988, su conforme disposizione della legge comunitaria. In relazione a quanto previsto dall’art. 117, comma quinto, della Costituzione, nelle materie di competenza regionale, è prevista una temporanea eccezione (cioè vale la clausola di cedevolezza) al principio generale, in quanto è possibile il ricorso a questi regolamenti nel caso di esercizio del potere sostitutivo per inadempienza regionale.
L’articolo 12 stabilisce che le modifiche delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell’articolo 11 possano essere a loro volta recepite attraverso fonte regolamentare, seguendo la procedura delineata dal comma 2 dell’articolo 11.
Il successivo articolo 13 detta una disciplina peculiare per l’attuazione delle norme comunitarie non autonomamente applicabili che comportano mere modifiche delle modalità esecutive e delle caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite. Il comma 2 delinea un peculiare tipo di intervento anticipato e cedevole dello Stato, da esercitare ai sensi dell’articolo 117, comma quinto della Costituzione.
L’articolo 14 detta la disciplina per l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione, mentre l’articolo 15 prevede una Relazione annuale del Governo al Parlamento sui profili di interesse comunitario. L’articolo 16, poi, definisce il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella fase discendente del processo normativo comunitario, relativamente alle materie rientranti nella loro competenza legislativa.
L’articolo 17 ripropone sostanzialmente il testo già vigente dell’articolo 10 della legge n. 86 del 1989, regolando la sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni, mentre il successivo articolo 18 istituisce una sessione comunitaria anche presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
L’articolo 19 prevede, per il soggetto istituzionale chiamato ad adempiere agli obblighi di trasmissione e informazione posti dalla legge, la possibilità di avvalersi di strumenti informatici.
L’articolo 20 statuisce che rimangono ferme le disposizioni recate, nella materia oggetto del disegno di legge, dagli statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome.
Infine, l’articolo 21 pone una clausola di modifica, deroga, sospensione e abrogazione delle norme dettate dal disegno di legge, funzionale all’attuazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, mentre l’articolo 22 abroga espressamente le disposizioni della cosiddetta «legge La Pergola» e gli articoli 11 e 20 della legge n. 183 del 1987.
Basile, relatore
PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Grillotti)
sul disegno di legge
10 dicembre 2003
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
su emendamenti
11 dicembre 2003
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione degli emendamenti 21.2, 5.0.1, 5.3, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.2 e 21.1, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
(Estensore: Magnalbò)
sul disegno di legge
17 dicembre 2003
La 14ª Commissione permanente, rilevato preliminarmente che il disegno di legge tende a promuovere, attraverso una revisione organica dell’impianto della legge n. 86 del 1989, le condizioni per una più attiva ed efficace partecipazione delle istituzioni della Repubblica al processo decisionale dell’Unione europea e alla fase di adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione;
constatato, in particolare, che esso è volto a garantire la possibilità di un tempestivo coinvolgimento del Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali nei processi normativi comunitari, secondo criteri di trasparenza, e a rendere al contempo più efficace il meccanismo di trasposizione del diritto comunitario;
considerato che il disegno di legge risponde anche all’esigenza di adeguare le modalità di partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea in relazione alle profonde modifiche intervenute nell’assetto costituzionale della Repubblica a seguito dell’approvazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, tenendo anche conto degli esiti del processo di trasformazione che ha interessato e che continua ad interessare le istituzioni comunitarie;
preso atto con favore della scelta di introdurre, alla stregua dell’articolo 2 del disegno di legge, un rilevante elemento di razionalizzazione rispetto alla situazione attuale per ciò che attiene alle modalità di definizione degli indirizzi del Governo in materia comunitaria, quale l’istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei;
sottolineata l’importanza dell’introduzione dell’istituto della riserva di esame parlamentare di cui all’articolo 4;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
per quanto riguarda l’articolo 2, appare opportuno prevedere la facoltà per i Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per gli affari dell’Unione europea di partecipare alle riunioni del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei; nel caso in cui debbano essere trattate questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, analoga facoltà andrebbe riconosciuta ai rispettivi Presidenti;
all’articolo 3 andrebbe introdotto l’obbligo del Governo, nel caso in cui le osservazioni e gli atti di indirizzo del Parlamento sui progetti e sugli atti di cui ai commi l e 2 siano risultate disattese, di darne espressa motivazione ai competenti organi parlamentari;
in merito all’articolo 4, occorre introdurre un termine congruo a favore delle Camere per iniziare l’esame dei progetti e degli atti di cui ai citati commi 1 e 2 dell’articolo 3, durante il decorso del quale il Governo non possa comunque procedere alle attività dirette alla formazione degli atti comunitari;
al fine di evitare la possibilità che l’avvio dei dibattiti parlamentari sia promosso in modo sistematico per finalità meramente ostruzionistiche, al Governo andrebbe però accordato, una volta scaduto tale termine, ed anche in pendenza dell’esame parlamentare, il potere di non apporre in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea la riserva prevista dall’articolo 4, dandone specifica motivazione al Parlamento;
con riguardo all’articolo 5, andrebbe assicurato un migliore coordinamento con le previsioni dell’articolo 5, comma l, della legge n. 131 del 2003, in base alle quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni;
in merito all’articolo 10, andrebbe considerata l’opportunità di una modifica volta a subordinare in ogni caso alla sussistenza di condizioni di necessità e di urgenza l’adozione da parte del Governo – al di fuori del quadro della legge comunitaria – dei provvedimenti ivi contemplati diretti all’adeguamento ad obblighi comunitari;
quanto all’articolo 11, il richiamo all’articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997, a seguito delle modifiche apportate a tale normativa dalla legge n. 229 del 2003, dovrebbe essere riferito ai commi 4 e 8 dello stesso articolo 20;
infine, con riferimento all’articolo 15, occorre introdurre la previsione di un obbligo a carico del Governo di motivare, nell’ambito della relazione annuale al Parlamento, le iniziative assunte e i provvedimenti adottati in difformità dalle indicazioni desumibili dalle osservazioni, pareri e atti di indirizzo delle Camere, nonché dalle osservazioni della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.
su emendamenti
17 dicembre 2003
La Commissione, esaminati l’ordine del giorno e gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime su di essi, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando tuttavia che:
per quanto riguarda l’ordine del giorno 0/2386/1/1ª, appare opportuno assegnare al Governo un termine più congruo di quello attualmente indicato per il recepimento delle direttive scadute ivi richiamate;
per ciò che attiene all’emendamento 5.3, andrebbe verificato se, rispetto al rafforzamento del contingente di funzionari delle regioni operanti presso la rappresentanza diplomatica permanente d’Italia presso l’Unione europea, non sia preferibile dar luogo ad un’integrazione del personale delle regioni operante nell’ambito degli specifici uffici di collegamento istituiti presso l’Unione europea.
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Approvato dalla Camera dei deputati |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
-— |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Finalità) |
(Finalità) |
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. |
1.Identico. |
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono: |
2. Identico: |
a) all’emanazione di ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; |
a) identica; |
b) all’accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell’ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell’ordinamento comunitario; |
b) all’accertamento giurisdizionale, con sentenze di organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione europea non suscettibili di ulteriore ricorso, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell’ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell’ordinamento comunitario; |
c) all’emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. |
c)identica. |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei) |
(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei) |
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all’ordine del giorno. |
Identico |
2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. |
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3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
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4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie. |
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5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Art. 3. |
Art. 3. |
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea) |
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell’Unione europea) |
1. I progetti di atti comunitari e dell’Unione europea, nonchè gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l’assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l’indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione. |
Identico |
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee. |
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3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento. |
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4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. |
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5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. |
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6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in ambito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
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7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonchè dell’impatto sull’ordinamento, sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese. |
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Art.4. |
Art.4. |
(Riserva di esame parlamentare) |
(Riserva di esame parlamentare) |
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l’esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell’Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea la riserva di esame parlamentare. |
Identico |
2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinchè su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari. |
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3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell’Unione europea. |
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Art.5. |
Art.5. |
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari) |
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari) |
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell’inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. |
Identico |
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un’informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento. |
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3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. |
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4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell’intesa. |
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5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. |
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6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. |
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7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea. |
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8. Dall’attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea. |
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10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all’ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. |
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11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell’Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. |
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12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131. |
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Art.6. |
Art.6. |
(Partecipazione degli enti locali alle |
(Partecipazione degli enti locali alle |
1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all’esame della Conferenza stessa. |
Identico |
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell’articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all’atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari. |
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Art. 7. |
Art. 7. |
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari) |
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari) |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l’esame degli atti comunitari. |
Identico |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato. |
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Art. 8. |
Art. 8. |
(Legge comunitaria) |
(Legge comunitaria) |
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie. |
Identico |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee. |
|
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere. |
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4. All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall’indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall’anno di riferimento. |
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5. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo: |
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a) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; |
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b) fornisce l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; |
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c) dà partitamente conto delle ragioni dell’eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa; |
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d) fornisce l’elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell’articolo 11, nonchè l’indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati; |
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e) fornisce l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L’elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno. |
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Art. 9. |
Art. 9. |
(Contenuti della legge comunitaria) |
(Contenuti della legge comunitaria) |
1. Il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca: |
Identico |
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all’articolo 1; |
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b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana; |
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c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa; |
|
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11; |
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e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea; |
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f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; |
|
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; |
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h) disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma 3. |
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2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l’anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. |
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Art.10. |
Art.10. |
(Misure urgenti per l’adeguamento agli |
(Misure urgenti per l’adeguamento agli |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei ministri l’adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso. |
Identico |
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1. |
|
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia. |
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4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge per l’anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. |
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5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all’emanazione di testi unici per il riordino e l’armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome. |
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Art.11. |
Art.11. |
(Attuazione in via regolamentare e |
(Attuazione in via regolamentare e |
1. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l’attuazione delle quali chiede l’autorizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d). |
Identico |
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. |
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3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare: |
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a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà; |
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b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; |
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c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore; |
|
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. |
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4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione. |
|
5. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive. |
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6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all’applicazione della nuova disciplina. |
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7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), ove l’attuazione delle direttive comporti: |
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a) l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; |
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b) la previsione di nuove spese o minori entrate. |
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8. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
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Art. 12. |
Art. 12. |
(Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare) |
(Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare) |
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all’attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell’articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11. |
Identico |
Art.13. |
Art.13. |
(Adeguamenti tecnici) |
(Adeguamenti tecnici) |
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie. |
Identico |
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. |
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Art. 14. |
Art. 14. |
(Decisioni delle Comunità europee) |
(Decisioni delle Comunità europee) |
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d’intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei ministri. |
Identico |
2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l’eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l’esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti. |
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3. Se l’esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali. |
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4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni. |
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Art. 15. |
Art. 15. |
(Relazione annuale al Parlamento) |
(Relazione annuale al Parlamento) |
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi: |
Identico |
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell’Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell’Unione; |
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b) la partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario con l’esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell’emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale; |
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c) l’attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l’andamento dei flussi finanziari verso l’Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l’Italia; |
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d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonchè le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l’indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati; |
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e) l’elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all’articolo 14, comma 2. |
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2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l’anno in corso. |
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Art. 16. |
Art. 16. |
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e
delle province |
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e
delle province |
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome. |
Identico |
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie. |
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3. Ai fini di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 11, comma 8, secondo periodo. |
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4. Nelle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall’articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d’intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. |
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Art.17. |
Art.17. |
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni) |
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni) |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione. |
Identico |
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere: |
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a) sugli indirizzi generali relativi all’elaborazione e all’attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; |
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b) sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni regionali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 1; |
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c) sullo schema del disegno di legge di cui all’articolo 8 sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. |
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3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all’articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183. |
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Art.18. |
Art.—18. |
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali) |
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali) |
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l’anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l’esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all’osservanza e all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 1. |
Identico |
Art.19. |
Art.19. |
(Utilizzo di strumenti informatici) |
(Utilizzo di strumenti informatici) |
1. Per l’adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici. |
Identico |
Art. 20. |
Art. 20. |
(Regioni a statuto speciale e |
(Regioni a statuto speciale e |
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione. |
Identico |
Art. 21. |
Art. 21. |
(Modifica, deroga, sospensione o |
(Modifica, deroga, sospensione o |
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l’esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare. |
Identico |
Art. 22. |
Art. 22. |
(Abrogazioni) |
(Abrogazioni) |
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati. |
Identico |
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata. |
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾XIV LEGISLATURA¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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722a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 18 GENNAIO 2005 |
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Presidenza del vice presidente DINI
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Discussione del disegno di legge:
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2386, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al senatore Pastore, facente funzioni di relatore, se intende integrarla.
PASTORE, f. f. relatore. Signor Presidente, sarò estremamente sintetico. Non intendo ripercorrere la chiara relazione predisposta a corredo del testo licenziato dalla Commissione, ma sottolineare in quest’Aula, come è doveroso, che il disegno di legge in qualche modo completa l’attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione.
Tale riforma, come è noto, non è stata condivisa dall’attuale maggioranza, che però, pur nella convinzione della necessità di apportarvi delle correzioni, come del resto sta facendo, ha ritenuto comunque doveroso, sul piano istituzionale, darvi attuazione in primo luogo con la legge n. 131 del 2003 (la cosiddetta legge La Loggia), che riguarda tutti gli aspetti operativi della riforma e ora con il presente testo, che avrebbe potuto far parte anche della suddetta legge n. 131, ma che proprio per la sua peculiarità segue un autonomo iter parlamentare.
Non dirò nulla sugli aspetti tecnico-giuridici della normativa. Credo, però, che qualcosa occorra dire sulla sua rilevanza, oltre a quanto da me appena sottolineato.
Il presente disegno di legge modifica la legge La Pergola (la n. 86 del 1989), che in oltre quindici anni di vigenza ha regolato l’adeguamento dell’ordinamento italiano a quello comunitario, giacché la riforma del Titolo V prevede grandi novità. In primo luogo, la partecipazione, significativa anche sul piano costituzionale, delle Regioni e del sistema delle autonomie al processo di decisione comunitaria; quindi, in tal senso il provvedimento in esame definisce le procedure, i mezzi, le strutture e gli organi che debbono far sì che la fase ascendente verso la Comunità Europea si realizzi, anche perché, nella fase di attuazione delle decisioni comunitarie, recepisce la grande novità contenuta nel Titolo V, così come modificato: la rilevanza costituzionale data all’ordinamento comunitario.
L'ordinamento comunitario è innanzitutto richiamato, nel Titolo V, al primo comma dell’articolo 117, laddove si stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. È inoltre richiamato nell'ambito delle competenze regionali: infatti, nelle materie di loro competenza le Regioni provvedono a dare attuazione alle decisioni comunitarie (mi riferisco al quinto comma dell'articolo 117, che riguarda la partecipazione e l’attuazione delle direttive comunitarie da parte delle Regioni. È infine richiamato al secondo comma dell’articolo 120, laddove si prevede che, in caso di mancato rispetto di normative internazionali e comunitarie, da parte delle Regioni, lo Stato può sostituirsi alle Regioni stesse.
Finora tutte queste novità sono state recepite e in qualche modo attuate, di volta in volta, nelle singole leggi comunitarie che si sono succedute; oggi si costruisce un quadro complessivo, sicuramente in evoluzione. Infatti, è in evoluzione la riforma anche del Titolo V della Costituzione, come è in corso la riforma della Costituzione europea o meglio dei Trattati che porteranno alla nuova Costituzione europea.
Pertanto, la nuova Costituzione europea richiederà, una volta che - come ci auguriamo - sia stata approvata e sia divenuta legge di tutti gli Stati che vi hanno aderito, un adeguamento da parte di essi alle nuove procedure legislative previste dalla stessa Costituzione europea. Quindi, è un passaggio importante e significativo.
Dobbiamo dare atto al Governo e al Parlamento di aver operato con grande senso di responsabilità su questi temi. Posso solo augurarmi, come relatore, che il Senato licenzi al più presto questo testo con le modifiche strettamente necessarie, in modo che la Camera possa poi farlo divenire legge dello Stato in tempi assolutamente ragionevoli.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni su questo disegno di legge che ha una storia abbastanza lunga.
Già nella scorsa legislatura i Governi dell'Ulivo avevano posto mano alla revisione della legge La Pergola, in particolare per adeguare in maniera definitiva il ruolo del Parlamento nazionale, in questo caso il nostro Parlamento, ai nuovi compiti dell'Unione Europea; una commissione di studio e politica, con i Presidenti delle Commissioni affari europei di Camera e Senato era stata istituita dal ministro Letta.
Ora finalmente questo disegno di legge arriva nell'Aula del Senato per un passaggio che probabilmente sarà quasi definitivo, viste le poche modifiche che la 1a Commissione ha apportato al testo della Camera. Tuttavia, non posso non rilevare come anche in occasione della discussione di questo provvedimento le questioni europee siano messe in coda tra gli argomenti all'attenzione del Senato della Repubblica. Il disegno di legge al nostro esame, infatti, è arrivato dalla Camera dei deputati il 5 luglio del 2003, cioè un anno e mezzo fa. Questo ci sembra un modo di non tener conto dei cambiamenti che nel frattempo sono intervenuti.
Il provvedimento, su cui sostanzialmente esprimiamo una valutazione positiva, che poi motiveremo in sede di dichiarazione di voto, tiene conto - a nostro parere - in maniere sufficiente di una delle più rilevanti novità, la riforma in senso federalista della nostra Costituzione, novità votata ed introdotta dalla maggioranza dell'Ulivo. Mi riferisco alla necessità che una parte considerevole dell'attività dell'Unione Europea sia non solo esaminata ma anche attribuita alle Regioni e, per quanto di competenza, agli enti locali. Poiché l'Europa fin dal suo nascere ha sempre valorizzato le autonomie locali e soprattutto la componente regionale, mi sembra questa una delle innovazioni più significative.
La seconda novità del disegno di legge in esame, meno rilevante della prima perché - ripeto - appartiene ad una trasformazione complessiva del ruolo dei Parlamenti nazionali in seno all'Unione, è la capacità del nostro Parlamento (delle Aule del Senato e della Camera dei deputati) d'intervenire sul processo normativo europeo. Esso prevede, infatti, la possibilità per il Parlamento, assieme alle Regioni e agli enti locali, di partecipare in modo tempestivo a questo processo; inoltre, ammoderna le modalità con cui tale partecipazione avviene, offrendo al Parlamento uno strumento di razionalizzazione con cui confrontarsi.
Mi riferisco al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei. In tale Comitato (credo che il disegno di legge non lo preveda, per cui insisteremo al riguardo), proprio per il ruolo di sintesi degli attori delle politiche comunitarie ed europee nel nostro Paese, sarebbe stata opportuna anche la presenza dei Presidenti delle due Commissioni competenti per gli affari europei, di Camera e Senato.
A questa esigenza si potrebbe sopperire attraverso il regolamento del Comitato. Poiché gli attori delle politiche comunitarie, in base anche al nuovo Trattato costituzionale europeo, ormai non sono più i Governi bensì i Parlamenti, sarebbe importante ed utile che nel Comitato in questione al Parlamento fosse data almeno la possibilità dell'informazione, se non della decisione.
Un elemento importante ed anche rischioso dal punto di vista delle procedure, ma comunque politicamente ed istituzionalmente molto significativo, ritengo sia quello contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge in esame, che riguarda la riserva di esame parlamentare. L'aver introdotto questo principio (del resto presente nelle normative di legge e nei regolamenti parlamentari di molti Paesi dell'Unione Europea) mi sembra una decisione saggia ed importante, ma ritengo anche rischiosa. Ciò perché un Governo come quello attuale, che ha poca attenzione o poca dimestichezza con la volontà politica di allargare i compiti dell'Unione, può scaricare sul Parlamento i suoi dubbi, come è già successo.
Tale decisione potrebbe rivelarsi rischiosa perché il Parlamento potrebbe ritardare l’adesione del nostro Paese a determinate politiche dell'Unione. Credo, però, che un tale rischio debba essere corso proprio perché si tratta di temi decisivi per la vita delle persone, delle imprese e delle nostre comunità. Decisioni rilevanti prese a Strasburgo o a Bruxelles potrebbero essere prima discusse dal Parlamento nazionale, in modo che ne possa rispondere ai propri concittadini e questi ne possano tenere conto.
Ciò è importante per avvicinare l’Europa ai suoi cittadini, giacché certamente non basterà il Trattato costituzionale. Occorre - e questa è una tesi che sostengo da molto tempo - che i cittadini italiani, come gli austriaci, i finlandesi e gli estoni, abbiano qualcuno a cui chiedere conto di ciò che viene deciso in Europa.
Con quanto previsto dall’articolo 4 anche il Parlamento italiano diverrà - se lo vuole - partecipe di questa decisione e, quindi, elemento di responsabilità nei confronti dei cittadini.
Concludo, onorevole Presidente, riallacciandomi al mio discorso iniziale.
Ho detto che questo disegno di legge è arrivato in Senato all’inizio del luglio 2003. Oggi pomeriggio, presso la Commissione politiche dell’Unione Europea del Senato, è iniziato l’esame della Legge comunitaria 2004, pur trovandoci all’inizio del 2005.
Ho parlato di inizio dell’esame della legge comunitaria perché il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati è un testo, di fatto, nuovo: da 15 articoli si è passati a 30; esso contiene, inoltre, disposizioni rilevantissime dal punto di vista dell’interesse sia economico che sociale del nostro Paese (mi riferisco, ad esempio, alle norme che riguardano la CONSOB o a quelle che riguardano i gestori dell’energia elettrica).
Anche questo provvedimento, dunque, che riguarda l’attuazione pratica, l’applicazione concreta del disegno di legge che stiamo esaminando in questo momento, arriva con grandissimo ritardo.
Il provvedimento al nostro esame non contempla una delle questioni già da tempo posta dalla nostra parte politica, sia nella scorsa legislatura che in questa, quella di creare all’interno del Parlamento repubblicano una procedura simile a quella prevista per la legge di bilancio. Creare, cioè, una sessione del Parlamento, con tempi certi e modalità sicure, entro cui adottare i provvedimenti che il Governo richiede per adattare la nostra legislazione a quella dell’Unione Europea.
Tutto questo non è previsto nel disegno di legge al nostro esame e, a mio avviso, ciò costituisce una lacuna. Credo pertanto che, prima della fine di questa legislatura, dopo che avremo ratificato il Trattato costituzionale europeo, sarà opportuno avviare nuovamente all’interno del nostro Parlamento un dibattito teso ad adeguare questo nuovo strumento al Trattato costituzionale, prevedendo eventualmente una sessione specifica quale quella a cui poc’anzi accennavo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il relatore, senatore Pastore, rinuncia ad intervenire in replica, ha facoltà di parlare il ministro Buttiglione.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, intervengo soprattutto per sottolineare l’importanza del disegno di legge al nostro esame.
La legge La Pergola ha avuto una funzione fondamentale nel permettere all’Italia di adeguarsi alle direttive comunitarie e di svolgere in modo adeguato e dignitoso il proprio ruolo in Europa.
Come tutte le cose umane, essa è rapidamente invecchiata. A dire il vero non tutte le cose umane invecchiano rapidamente, ma in questo caso non solo - ripeto - questa legge è invecchiata, ma ciò è avvenuto rapidamente. Dal momento che l’Europa, soprattutto negli ultimi dieci anni, ha subito una serie straordinaria di trasformazioni è del tutto evidente che si è reso necessario ritoccare anche in profondità le modalità allora previste.
Si è fatto un grande lavoro. Voglio rendere omaggio al mio predecessore che, in qualità di Ministro delle politiche comunitarie, ha avviato il processo e, contemporaneamente, ringraziare tutti i Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione, per il notevole lavoro svolto insieme che, credo e spero, consentirà di dare all’Italia uno strumento più agile e forte; uno strumento che tenga conto di una riforma costituzionale federalista che consenta un miglior coordinamento della presenza italiana sui diversi tavoli negoziali e che - mi auguro - permetterà al nostro Paese di svolgere una politica europea migliore e più efficace. (Applausi del senatore Gubert).
PRESIDENTE. Colleghi, poiché non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione, non possiamo procedere all'esame degli emendamenti.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
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723a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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Presidenza
del presidente PERA,
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Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(2386) Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2386, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri.
Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.
Comunico che siamo in attesa del parere della 5a Commissione permanente, che non è ancora pervenuto ma dovrebbe essere trasmesso di qui a poco.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 10.
(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 10,02).
La seduta è ripresa.
Passiamo all'esame dell’ordine del giorno G1, che si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di esso.
PASTORE, f. f. relatore. Signor Presidente, l’ordine del giorno è rivolto al Governo, però esprimo per parte mia un parere favorevole perché so che il Governo e la maggioranza sono impegnati proprio in una politica di attuazione delle direttive comunitarie, anche se spesso i lavori parlamentari non depongono per una celere approvazione delle leggi di attuazione.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo accoglie l’ordine del giorno G1.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.
Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
BETTONI BRANDANI, segretario. "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.
Esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 5.0.1 e 18.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 5.104 (testo 2), sulla quale il parere non ostativo è reso a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, al penultimo periodo siano inserite, infine, le seguenti parole: ", e tale partecipazione non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese"".
PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.
BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento - ma il discorso vale anche per gli altri - per arrivare ad una conclusione che poi affiderò alla maggioranza e al Governo.
Gli emendamenti presentati dal Gruppo della Margherita mirano a precisare e a migliorare i contenuti del disegno di legge, ma non a cambiarne la sostanza.
In effetti, sia alla Camera sia al Senato in sede di Commissione il nostro Gruppo ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge in esame, che del resto è il risultato dell'unificazione di più testi, a cui abbiamo pienamente collaborato alla Camera dei deputati.
Gli emendamenti della Margherita tendono soprattutto a sottolineare e a rafforzare il ruolo delle Regioni e degli enti locali per un'attuazione piena del nuovo ordinamento federale della Repubblica. In particolare, faccio riferimento alla previsione relativa al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei, una delle innovazioni introdotte da questo disegno di legge, in quanto riteniamo che le Regioni debbano essere messe in condizioni di conoscenza tali da poter partecipare al suddetto Comitato, quale organismo che dovrebbe coordinare l’intera politica del Paese in ambito europeo.
Richiamo l’attenzione del Ministro sul fatto che saremmo orientati a trasformare in ordine del giorno l’emendamento 2.3, trattandosi di una procedura che il Governo ha la possibilità di accogliere.
Come dicevo, tali precisazioni riguardano in particolare gli emendamenti 5.2, relativo alle Regioni e alle Province autonome, e 16.2, soppressivo del comma 4, riferito al rapporto tra il Governo e le Regioni. Tuttavia, nel mio intervento in discussione generale ho sottolineato il grave ritardo con il quale il Senato affronta questo argomento, che ci è stato sottoposto già il 5 luglio 2003. Ho ricordato che le procedure di modifica della legge La Pergola, iniziate dal ministro per le politiche comunitarie Enrico Letta, risalgono addirittura alla precedente legislatura e che già allora la riforma era urgente.
Ora l’urgenza è aggravata da due nuove situazioni: da un lato, la nuova architettura dell’Europa allargata a 25 membri, di cui il Trattato costituzionale rappresenta il fondamento giuridico; dall’altro, le trasformazioni istituzionali conseguenti alla modifica del Titolo V della Costituzione.
A noi pare che nel suo complesso il progetto di legge al nostro esame soddisfi queste esigenze ed agisca in particolare su tre profili: la partecipazione parlamentare di altri soggetti interessati alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario; la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella fase discendente; la procedimentalizzazione della partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell’Unione Europea.
In questo momento il Gruppo Margherita-l’Ulivo intende esprimere una scelta politicamente europea. Noi dichiariamo la nostra disponibilità a ritirare non solo questo, ma tutti gli emendamenti che abbiamo presentato al disegno di legge in esame, salvo la trasformazione - se accolto dal Governo - in ordine del giorno dell’emendamento 2.3. Riteniamo, infatti, che se il Governo concorda su questa posizione e, insieme alla maggioranza, ritira i propri emendamenti, potremmo non solo approvare il provvedimento, ma affermare che l’Europa è una questione urgente per il Senato. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi a tale riguardo.
PASTORE, f. f. relatore. Signor Presidente, non posso che apprezzare la posizione del senatore Bedin e del Gruppo a nome del quale ha parlato.
Devo dire, peraltro, che la volontà della maggioranza di approvare il provvedimento è testimoniata dal fatto che il testo proposto dalla Commissione presenta soltanto una modestissima modifica a quello approvato dalla Camera dei deputati che, tra l’altro, potremmo in qualche modo revocare con un emendamento al testo della Commissione stessa per rendere il provvedimento perfettamente identico a quello licenziato dall’altro ramo del Parlamento.
Questo ci consentirebbe, qualora i colleghi e il Governo ritirassero gli emendamenti, di chiudere l'iter del disegno di legge qui al Senato e consentirebbe altresì che questa nuova normativa sui rapporti tra Stato italiano, Regioni e Comunità Europea diventasse immediatamente vigente, con un sacrificio modesto, perché gli emendamenti dei colleghi e le stesse nostre proposte di modifica sono perfezionativi sì, ma certo non stravolgono il provvedimento.
Ove, ripeto, questa volontà di ritiro degli emendamenti fosse confermata dai colleghi della maggioranza e anche dai colleghi dell’opposizione, formulerei un emendamento alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 per ripristinare il testo approvato dalla Camera, eventualmente presentando un ordine del giorno in cui si precisi come fatto ovvio che si tratta di accertamenti giurisdizionali che riguardano gli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione Europea non suscettibili di ulteriore ricorso. Tra l’altro, non avrebbe senso che il Governo proponesse di adeguare la normativa interna alla normativa comunitaria ove non vi fosse una decisione passata in giudicato della Corte europea.
Si tratta di valutazioni implicite, ripeto, e quindi credo che non possa creare danni il ripristino del testo approvato dalla Camera, unitamente ad un ordine del giorno di specificazione di eventuali dubbi interpretativi.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo è lieto di concordare con le proposte avanzate dai senatori Bedin e Pastore. Mentre li ascoltavo, mi veniva in mente un autorevole esponente di questa Camera di molti anni fa, che è stato anche mio maestro nella carriera universitaria, e cioè Augusto Del Noce, il quale era convinto che il cammino verso la perfezione fosse infinito. Io ero il suo assistente e per poter stampare i suoi libri dovevo strappargli via le carte perché voleva aggiungere sempre ulteriori miglioramenti.
Certo, questo provvedimento è perfezionabile e ci saranno occasioni nel futuro per farlo, ma è anche urgente e siccome, diceva il Savigny, la legge è l’eco della vita, se lasciamo che il fiume della vita scorra senza fare tempestivamente la legge, quando la legge sarà approvata il fiume sarà andato avanti e la legge sarà non più attuale.
Credo quindi che l’aver presentato tale proposta, che il Governo non può che accettare, dimostri il senso di alta responsabilità di questa Camera, dei proponenti gli emendamenti, della maggioranza e dell’opposizione. Ovviamente anche la proposta di trasformare alcuni elementi interpretativi contenuti negli emendamenti in ordini del giorno trova il pieno consenso del Governo.
PRESIDENTE. Senatore Pastore, lei quindi propone di ripristinare il testo approvato dalla Camera per quanto concerne la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1?
PASTORE, f. f. relatore. Esatto, sempre - ovviamente - previa verifica della disponibilità dei colleghi a ritirare tutti gli emendamenti; si tratterebbe di ripristinare il testo della Camera, prevedendo che l’accertamento giurisdizionale riguardi le sentenze di organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione Europea non suscettibili di ulteriore ricorso. È una normativa già implicita nel testo attuale della Camera, ma in Commissione si è ritenuto opportuno esplicitarla.
PRESIDENTE. Chiedo allora al senatore Bedin se, ascoltata la proposta del relatore, intende accoglierla.
BEDIN (Mar-DL-U). Per quanto riguarda il nostro Gruppo, signor Presidente, noi siamo favorevoli alla proposta avanzata.
PRESIDENTE. Invito il Ministro ad esprimere il proprio parere.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Il Ministro concorda con la proposta del senatore Pastore, che a quanto pare trova anche il consenso del senatore Bedin.
PRESIDENTE. Dobbiamo procedere, a questo punto, alla votazione dell’emendamento 1.500 del relatore, che sostanzialmente prevede che al comma 2 si sostituisca la lettera b) con un testo che ricalca quello già approvato dalla Camera dei deputati.
PASTORE, f. f. relatore. Signor Presidente, siccome non sappiamo preventivamente come verrà espresso il voto sugli emendamenti, la proposta è subordinata alla disponibilità da parte dei colleghi a ritirare gli altri emendamenti. Quindi, sarebbe a mio avviso opportuno acquisire prima tale disponibilità, in modo che non sorgano problemi.
PRESIDENTE. Sulla base di tale proposta, ritengo opportuno procedere all’accantonamento dell’articolo 1 e dei relativi emendamenti, in modo da poter valutare la disponibilità dei proponenti a ritirare le proprie proposte di modifica.
Passiamo dunque all’esame dell’articolo 2. Invito i presentatori degli emendamenti ad indicare se aderiscono alla proposta di ritiro testé avanzata.
MONTI (LP). Signor Presidente, sono d’accordo con la proposta avanzata dal relatore e pertanto ritiro tutti i miei emendamenti.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Ovviamente il Governo è disponibile a ritirare i propri emendamenti.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, a questo punto, dopo aver sottoscritto tutti gli emendamenti del Gruppo della Margherita al disegno di legge, li ritiro. Vorrei, però, segnalare che trasformo l’emendamento 2.3 nell’ordine del giorno G2.100, su cui mi auguro il Governo vorrà concordare, affinché resti agli atti.
DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, ho ascoltato la discussione e la richiesta avanzata dal relatore. Vorrei far presente, in particolare al relatore, che non intendiamo ritirare i nostri emendamenti, ma nemmeno ostacolare l’approvazione del provvedimento. Semplicemente, chiediamo che i nostri emendamenti vengano messi in votazione.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del giorno G2.100, presentato dal senatore Bedin.
PASTORE, f. f. relatore. Esprimo parere favorevole.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Il Governo accoglie l’ordine del giorno, rinnovando l’invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G2.100 non verrà posto in votazione.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento 2.104.
PASTORE, f. f. relatore. Esprimo parere contrario.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.200, 2.2, 2.103 e 2.201 sono stati ritirati e che l’emendamento 2.3 è stato trasformato nell’ordine del giorno G2.100.
Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
PASTORE, f. f. relatore. Esprimo parere contrario.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Anche il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.
BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, in realtà vorrei solo fare una precisazione.
Il nostro Gruppo, per le posizioni espresse, si asterrà dalla votazione di tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi. Di molti condividiamo il contenuto, ma ci asterremo per la scelta europea che abbiamo fatto.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Ricordo che gli emendamenti 4.100, 4.101, 4.2 e 4.1 sono stati ritirati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul restante emendamento 4.102.
PASTORE, f. f. relatore. Esprimo parere contrario.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Anche il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Ritiro gli emendamenti 5.100, 5.103 e 5.104 (testo 2).
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, accogliendo l'invito del Ministro al senso di responsabilità, ritiro l'emendamento 5.0.1.
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.101, 5.102, 5.1 e 5.2 sono stati altresì ritirati.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 6.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 7.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Ritiro entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 8.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.
PASTORE, f. f. relatore. Esprimo parere contrario.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 9.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Ritiro l'emendamento 10.102.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono ilustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
PASTORE, f. f. relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.100 e 10.101.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Anche il Governo è contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 10.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
PASTORE, f. f. relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.101 e 11.102.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Il Governo si associa al parere contrario espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 11.3 e 11.4 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'articolo 11.
È approvato.
Passiamo all’esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 12.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 13.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Ritiro l'emendamento 14.100.
PRESIDENTE. Essendo stato ritirato anche l'emendamento 14.1, metto ai voti l'articolo 14.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il Governo ad illustrare.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 15.100.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MICHELINI (Aut). Signor Presidente, i nostri emendamenti all'articolo 16, soppressivi dei riferimenti alle autonomie speciali, li abbiamo proposti perché, semplicemente disponendo già della competenza in materia, riteniamo che un riferimento agli stessi possa creare soltanto confusione in sede applicativa. Quindi pregherei il relatore ed il Governo di volerli prendere in considerazione, in quanto non hanno un valore politico, bensì solo ed esclusivamente istituzionale.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, il nostro emendamento 16.2 è fra i più significativi. Lo ritiriamo, anche perché non può essere trasformato in ordine del giorno dal momento che non è propositivo; vorrei però sottolineare che il testo, a nostro parere, realizza un intervento dello Stato centrale nei confronti delle Regioni e degli enti locali probabilmente eccessivo. Noi ci auguriamo che all'interno del Comitato interministeriale anche su questa materia si giunga ad un equilibrio che poi consenta, sulla base dell'esperienza, di migliorare tale disposizione che - ripeto - riteniamo eccessiva rispetto ai poteri dello Stato. Comunque, per lo spirito con cui abbiamo lavorato, ritiriamo l'emendamento da noi presentato.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
PASTORE, f. f. relatore. Signor Presidente, il parere del relatore sugli emendamenti all'articolo 16 è contrario perché mi sembra che la preoccupazione dei colleghi sia eccessiva, dato che è ovvio che la legge ordinaria non può minimamente intaccare le competenze, le procedure e le prerogative degli statuti e della norma costituzionale. Si tratta di una norma di carattere generale, per cui va vista nell'ipotesi in cui vi siano forme di autonomia analoghe a quelle delle Regioni a statuto ordinario. Mi pare perciò che, anche al fine di approvare il provvedimento, si debba dare parere contrario, naturalmente tenendo conto della preoccupazione, che però mi sembra in ogni caso eccessiva.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 16, però con grande spirito di dialogo e disponibilità a confrontarsi sul tema nelle sedi appropriate, per tener conto nel modo dovuto delle preoccupazioni espresse dai senatori Michelini e Bedin.
PRESIDENTE. Senatore Michelini, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?
MICHELINI (Aut). Signor Presidente, comprendo le considerazioni svolte dal relatore. Peraltro, la materia dei rapporti tra le Regioni a statuto speciale e la Provincia autonoma di Trento in materia comunitaria è disciplinata dalle norme di attuazione, le quali non possono essere invase da disposizioni specifiche delle norme comunitarie.
Perciò chiedo che i miei emendamenti siano messi ai voti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 16.2 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, vorrei fare soltanto un’osservazione. Non sono sicuro di aver capito bene le parole del senatore Michelini, ma vorrei confermare che, nel rispetto degli obblighi internazionali, il Governo italiano non riconosce alcuna tutela particolare ad altri Paesi su questioni che riguardano gli affari interni della Repubblica italiana.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 16.
È approvato.
Passiamo all’esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l’articolo 17.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Senatrice Donati, insiste per la votazione dell’emendamento?
DONATI (Verdi-U). No, signor Presidente, ritiro l’emendamento 18.100.
PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l’articolo 18.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il rappresentante del Governo ad illustrare.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 19.100.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 19.
È approvato.
Passiamo all’esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l’articolo 20.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 21.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 22.
È approvato.
Riprendiamo l’esame dell’emendamento 1.500, presentato dal relatore, precedentemente accantonato.
Lo metto ai voti.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, il progetto di legge reca - come abbiamo avuto occasione di dire anche in discussione generale - una disciplina organica della partecipazione del Parlamento, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla formazione della posizione italiana in seno alle istituzioni dell’Unione Europea.
Votiamo dunque, con il disegno di legge in esame, un rafforzamento del ruolo del Parlamento nel processo di formazione delle decisioni in ambito comunitario, sia attraverso un più deciso e chiaro obbligo di informazione, sia attraverso un rafforzamento delle procedure di intervento nella fase ascendente. Si prevede che, oltre alla trasmissione di progetti, di atti normativi e di indirizzo, delle loro modificazioni, nonché dei progetti e degli atti relativi alle misure previste dai Titoli V e VI del Trattato dell’Unione Europea, siano trasmessi alle Camere anche i documenti di consultazione della Commissione europea.
A mio avviso, risulta molto rilevante - come ho sottolineato nel precedente intervento - anche l’introduzione della riserva parlamentare, in base alla quale, qualora le Camere abbiano iniziato l’esame di progetti o atti comunitari, il Governo può procedere all’attività di propria competenza per la formazione dei suddetti atti soltanto a conclusione di tale esame, apponendo in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione Europea la riserva di esame parlamentare.
Si rafforza dunque il ruolo del Parlamento italiano. Lo sottolineo non per spirito corporativo. Il problema della crescita della democrazia nell’Unione è più ampio di quello rappresentato dal riconoscimento e dalla valorizzazione del ruolo dei Parlamenti nazionali. Basti pensare alla necessità di favorire la crescita di più forti attori sociali e politici su scala europea o alla necessità di favorire il formarsi di uno spazio pubblico di comunicazione a livello europeo.
L'istituzione della democrazia rappresentativa resta un pilastro insostituibile della democrazia nei Paesi sia a livello nazionale che europeo ed ogni sforzo va compiuto per adeguare alle mutazioni profonde intervenute nell'Unione Europea il modo di essere e di operare di queste istituzioni e in particolare quello dei Parlamenti nazionali, rilanciandone funzioni e poteri.
Di qui dunque l'esigenza, come ho detto prima, di un deciso potenziamento della partecipazione del Parlamento italiano alla fase di elaborazione delle norme comunitarie attraverso l'esercizio di una tempestiva ed incisiva funzione di indirizzo al Governo e la stretta collaborazione con i rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Far sentire il proprio peso in sede di formazione del diritto comunitario serve, del resto, ad ottenere che i provvedimenti siano più vicini alle esigenze del nostro Paese, senza contare che un maggior coinvolgimento del Senato e della Camera italiani nel corso del negoziato che si svolge in sede comunitaria è auspicabile, anche per assicurare successivamente un più fluido recepimento legislativo degli atti dell'Unione.
L'elemento di novità è proprio questo: il testo in esame non garantisce più solamente l'adempimento degli obblighi comunitari ma anche il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria.
Ma le questioni circa la partecipazione italiana al processo normativo comunitario e l'adeguatezza degli strumenti legislativi di semplificazione delle procedure di recepimento, così come erano state denominate dalla legge La Pergola in seguito alla riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione cambiano la loro prospettiva, venendo radicalmente trasformate.
Presidenza del vice presidente FISICHELLA
(Segue BEDIN). Questa riforma della legge La Pergola affronta proprio gli aspetti specifici relativi alla partecipazione di Regioni, Province ed enti locali alla fase di formazione ed attuazione della normativa comunitaria.
In particolare, il rafforzamento della presenza degli enti locali (quindi non solo delle Regioni) al processo di formazione della posizione italiana in sede di Unione Europea per le materie di competenza è anche il risultato dell'accoglimento di alcune proposte dell'Ulivo, che miravano a garantire, all'interno dei comitati e dei tavoli che si andranno ad istituire, una presenza adeguata delle associazioni degli enti locali, coerentemente con la scelta operata della riforma del Titolo V della Costituzione.
Il Gruppo Margherita-l'Ulivo è dunque favorevole all'approvazione del provvedimento in quanto esso va nella direzione auspicata da tempo.
Devo ricordare che la proposta complessiva che l'Ulivo nel suo insieme aveva posto come elemento qualificante conteneva anche la ricerca di strumenti che rendessero la Legge comunitaria un mezzo più snello, capace di trasferire in maniera semplice la normativa europea, semplificando il meccanismo di trasposizione delle direttive e superando quel carattere di provvedimento omnibus che spesso la legge comunitaria ha finito per assumere. Il disegno di legge non va in questa direzione ed è piuttosto sulla linea della continuità con la normativa esistente: questo è quindi uno dei suoi limiti.
Sarebbe stato utile restringere il campo del ricorso alle deleghe legislative alle sole scelte di notevole complessità tecnica, con l'indicazione esplicita di specifici princìpi e criteri direttivi per ogni singolo atto da recepire o per gruppi di atti omogenei.
L'eccessivo accentramento dei poteri normativi in capo all'Esecutivo e la mancanza di una definizione esaustiva di princìpi e criteri direttivi per la emanazione dei decreti legislativi di attuazione per il recepimento delle direttive comunitarie, resta uno dei difetti di questo disegno di legge, che a nostro parere renderà difficoltoso l'esame delle leggi comunitarie annuali.
C'è comunque da dire che, con riferimento alla fase discendente di attuazione della normativa comunitaria, il progetto di legge reca comunque modifiche significative. Proprio in merito alla Legge comunitaria, il provvedimento definisce una sorta di contenuto proprio della Legge comunitaria annuale, in modo similare a quanto avviene per la legge finanziaria, circoscrivendo così l'intervento normativo di tale legge.
Sono anche importanti le disposizioni relative alla Relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione. Questo disegno di legge prevede integrazioni relative al contenuto, richiedendo in particolare che nella Relazione siano specificamente indicati anche i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere nonché le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni.
Per quanto riguarda quest’ultimo profilo, vale a dire l’attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome, a queste viene assicurata adeguata informazione sui progetti e sugli atti comunitari rientranti in materie di loro competenza. Le Regioni e le Province autonome possono trasmettere infatti entro venti giorni le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche comunitarie.
Dunque, nel suo complesso, questo disegno di legge, a cui abbiamo collaborato sia nella fase di stesura, come Gruppo Margherita-l’Ulivo e come Gruppi dell’Ulivo, sia nella fase del dibattito nell’Aula del Senato, costituisce un passo avanti. Non è certamente il passo definitivo; dovremo insieme ricominciare il percorso partendo dal nuovo Trattato costituzionale, non appena la Camera e il Senato italiani avranno proceduto alla sua ratifica, in modo da vedere quali altre normative sia necessario aggiornare proprio per essere uno dei Paesi che non solo ratificano il Trattato costituzionale, ma lo aiutano anche a diventare parte integrante della consapevolezza europea dei cittadini italiani.
Con queste motivazioni, il Gruppo Margherita-l’Ulivo vota a favore. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, onorevole Ministro, questo provvedimento è la prima risposta concreta alla volontà del legislatore, espressa nel novellato quinto comma dell’articolo 117 della Carta costituzionale, che attribuisce agli enti locali un ruolo più incisivo nella partecipazione alle diverse fasi del diritto comunitario, nonché la puntuale risposta alle richieste e sollecitazioni del Parlamento al fine di garantire una sua più attiva partecipazione al processo decisionale delle norme comunitarie.
Si introducono istituti moderni, fortemente innovativi per il nostro sistema ma che già esistono da anni in molti altri Stati europei, in particolare Francia e Germania, come il Gabinetto affari comunitari, la possibilità nel processo decisionale comunitario di opporre riserva sia parlamentare che a richiesta delle Regioni, la riorganizzazione della partecipazione di tutti gli attori istituzionali garantendo un maggiore coordinamento e una più compiuta conoscenza dei dossier comunitari, in modo da raggiungere migliori risultati per il nostro Paese soprattutto nella fase ascendente, che rappresenta il momento più importante per la determinazione di tutti quegli atti che incidono sulla legislazione nazionale al momento del recepimento nell’ordinamento interno.
Più in Italia in Europa, ma soprattutto più forza per l’Italia in Europa.
Per queste ragioni esprimo il voto favorevole dell’UDC alla riforma Buttiglione-La Pergola, che aggiorna la gloriosa legge La Pergola e che rappresenta un significativo salto di qualità, un’attesa sincronizzazione con le mutate coordinate costituzionali del processo di partecipazione dell’Italia all’Unione Europea. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Fasolino).
MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole dei Comunisti italiani all’approvazione di questo provvedimento, perché condividiamo l’esigenza e l’opportunità di superare la legge La Pergola, cioè la n. 86 del 1989, che reputiamo inidonea, nel nuovo contesto costituzionale, a disciplinare la partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e alle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
Detto questo, signor Presidente, e pur essendo convinto che il ministro Buttiglione sia un sincero europeista, non posso però sottacere che le scelte di questo Governo, sin dall’inizio, sono state improntate ad euroscetticismo, in molti casi, un euroscetticismo che tra l’altro determinò le dimissione del ministro Ruggiero poco dopo l’inizio della legislatura. In qualche caso ci siamo trovati di fronte a scelte che definirei addirittura antieuropee: qui per brevità (perché abbiamo avuto già modo in precedenza di dirlo) voglio solo ricordare la scelta concernente l’Airbus, quella riguardante lo scudo stellare, per non parlare poi della scelta, che io reputo sciagurata, consistente nell’aver pedissequamente ubbidito ai diktat americani sulla guerra illegale e immorale condotta contro l’Iraq.
Signor Presidente, sono stati assunti comportamenti diversi e contraddittori. Voglio solo ricordare gli ostacoli frapposti lungo questo arco di legislatura alla cooperazione giudiziaria, in materia penale, all’istituzione della procura europea, comportamenti che, tra l’altro, urtano contro la sostanza e i contenuti di quella mozione del luglio 2003 che fu approvata quasi all’unanimità e con la quale si riaffermava il ruolo di Paese federatore storicamente svolto dall’Italia e si impegnava il Governo a portare avanti soluzioni che garantissero l’efficienza democratica dei processi decisionali dell’Unione ampliata, soprattutto in politica estera.
Ho richiamato brevemente questi aspetti perché il nostro Gruppo rileva l’esigenza di una nuova disciplina organica, stante l’intervenuta riforma del Titolo V della Costituzione, che affronti le questioni relative alla formazione del diritto comunitario e al recepimento dello stesso, nonché la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle parti sociali al processo di integrazione dell’ordinamento interno con quello dell’Unione Europea.
Si avverte, inoltre, l’esigenza di adeguare tempestivamente la legislazione nazionale a quella comunitaria, nella consapevolezza che spetta alle Regioni essere parte attiva nella stessa elaborazione del diritto comunitario. Le Regioni "partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea (…)", recita il nuovo articolo 117 della Costituzione.
Signor Presidente, il diritto comunitario non è qualcosa d’altro rispetto all’ordinamento nazionale, qualcosa cui ci si debba adeguare solo per vincolo di appartenenza all’Unione, ma deve essere, a nostro avviso, il risultato di un’elaborazione comune alla luce dei nuovi bisogni, diritti e doveri che il mondo moderno sempre più globalizzato pone.
È in tal senso che preannuncio il voto favorevole dei Comunisti italiani all’approvazione di questo provvedimento legislativo.
BUDIN (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUDIN (DS-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo DS al provvedimento in esame.
Lo riteniamo un provvedimento importante per promuovere le condizioni atte a garantire il processo di partecipazione delle istituzioni del nostro Paese sia nella fase ascendente che discendente del processo normativo dell’Unione Europea, un atto che grazie a questa razionalizzazione valorizza il ruolo del Parlamento e delle altre istituzioni, in particolare le Regioni, gli enti locali e le stesse parti sociali, che in questo processo vengono coinvolte. Tutto ciò si inquadra nel nuovo Trattato istitutivo della Costituzione dell’Unione Europea di cui il Parlamento italiano ha iniziato ieri la procedura di ratifica.
Indubbiamente, come hanno sostenuto anche altri colleghi e in particolare il senatore Bedin, nel prosieguo si dovrà aggiornare questa normativa, ma intanto è un atto positivo sul quale si intende esprimere un voto favorevole.
GRECO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRECO (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia dichiaro il voto favorevole ad un provvedimento che, in buona parte, è stato determinato dalla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione, nonché dalla legge n. 131 del 2003. È un provvedimento, oltretutto, che, come è stato già detto anche dai colleghi dell’opposizione, va a rafforzare il ruolo delle nostre istituzioni, sia quella governativa che quella parlamentare e sotto l’aspetto di questa valorizzazione del potenziamento-rafforzamento del ruolo del Parlamento mi permetto di dire che è in linea con la nuova tendenza e soprattutto con i princìpi tracciati nella Carta costituzionale europea approvata qui a Roma nell’ottobre scorso.
Non possiamo quindi non compiacerci con la formulazione di questa previsione, sperando soprattutto che possa avere anche un effetto e una ricaduta positivi sulla celerità della legge comunitaria. (Applausi dal Gruppo FI).
PASTORE, f. f. relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE, f. f. relatore. Signor Presidente, avevo preannunciato, allorché ho presentato l’emendamento all’articolo 1, un ordine del giorno di chiarimento, in quanto la proposta di modifica della Commissione era volta ad una migliore redazione del testo.
Forse durante le fasi del voto non vi è stata una presa d’atto da parte dell’Assemblea e del Governo, per cui vorrei dare lettura dell’ordine del giorno G1.100, in modo che possa essere formalizzato: "Il Senato, impegna il Governo a tener conto, in sede di attuazione del disegno di legge n. 2386, che il riferimento contenuto nella lettera b), comma 2, dell’articolo 1 va inteso come fatto alle sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione europea non suscettibili di ulteriore ricorso".
Si tratta esattamente del testo proposto dalla Commissione, che è stato invece modificato per poter approvare il provvedimento in via definitiva.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del giorno testé formulato.
BUTTIGLIONE, ministro per le politiche comunitarie. Signor Presidente, quest’ordine del giorno era stato chiaramente preannunciato nell’intervento del senatore Pastore. Il Governo ne aveva preso atto e aveva assicurato il proprio consenso.
Pertanto, posso solo ripetere tale consenso davanti alla formulazione scritta del medesimo ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G1.100 non sarà posto in votazione.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
E' approvato.
[1] Il Protocollo attualmente in vigore, allegato al Trattato di Amsterdam, prevede che le proposte legislative della Commissione sono messe a disposizione dei governi degli Stati membri per permettere loro di accertarsi che i Parlamenti nazionali possano debitamente riceverle.
[2] Per “progetto di atto legislativo europeo” si intende la proposta della Commissione, l’iniziativa di un gruppo di Stati membri, l’iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea, la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all’adozione di un atto legislativo europeo. I progetti presentati dalla Commissione sono trasmessi dalla Commissione; i progetti presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi dal Parlamento europeo; tutti gli altri progetti sono trasmessi ai Parlamenti nazionali dal Consiglio.
[3] Come previsto ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
[4] I rappresentanti delle regioni e delle province autonome sono individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
[5] L’informazione di regioni e province autonome deve avvenire per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome. La previsione del doppio tramite pare sottendere la volontà di coinvolgere nella fase discendente tanto il livello esecutivo, quanto quello assembleare di regioni e province autonome.
[6] Secondo l’articolo 2, comma 3, della legge n. 86 del 1989, nell’ambito della relazione: a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis .
[7] Così dispone la norma richiamata, come modificata dalla legge . 29 luglio 2003, n. 229: “…i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
[8] In realtà, è richiesta esclusivamente la legge comunitaria per gli ultimi due punti, mentre per il primo la legge comunitaria o altra legge statale e per il secondo una qualsiasi legge statale.
[9] Ordinanza 10 aprile 2001, n. 106. Si sottolinea che la pronuncia è anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
[10] Nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta dalla I Commissione del Senato sull’attuazione del nuovo titolo V della Costituzione, il Ministro per le politiche comunitarie aveva previsto che la legge comunitaria avrebbe costituito una legge cornice annuale, volta ad indicare i principi fondamentali cui le regioni devono attenersi per l’attuazione delle direttive comunitarie nelle materie a legislazione concorrente (Res. Sten. Del 14 febbraio 2002, p. 8.).
[11] Così dispone la norma citata: 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata. 2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. 3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi. 4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
[12] Al riguardo, si ricorda che il Comitato per la legislazione, nel parere espresso il 6 febbraio 2002 sul disegno di legge comunitaria per il 2001 (A.C. 1533-B) – che pur recando una norma analoga a quella in esame, non conteneva la precisazione espressa della cedevolezza – aveva formulato un’osservazione, volta ad evidenziare la necessità di rendere chiaramente individuabili le disposizioni dei decreti legislativi aventi carattere sostitutivo. Ciò al fine di tutelare il principio di certezza del diritto e di conoscibilità dell’ordinamento giuridico, oltre che le autonomie regionali, in quanto si tratterebbe di norme relative a materie che non rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Successivamente, la legge n. 14 del 2003, legge comunitaria per il 2002, aveva aggiunto, alla fine del comma 5 dell’articolo 1, un periodo contenente la precisazione del carattere sostitutivo e cedevole dei decreti legislativi in questione, mentre la legge comunitaria per il 2003 (l. n. 306 del 2003), a seguito dell’approvazione di un emendamento soppressivo da parte del Senato, non contiene analogo inciso.
[13] Tale ultimo periodo era stato introdotto dalla legge n. 25 del 1999 (legge comunitaria 1998)
[14] Corte Giust., 10 novembre 1992, Hansa Fleisch, causa C-156/91.
[15] “Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l' Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004”.
[16] In caso contrario, il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Nelle dichiarazioni allegate all’Atto finale di firma, si stabilisce peraltro che se entro due anni dalla firma dell’atto, hanno ratificato i 4/5 degli Stati e uno o più Paesimembri incontrano delle difficoltà, la questione viene rimessa al Consiglio europeo.