XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Disposizioni correttive ed integrative della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione - Schema di D.Lgs. n. 624 (art. 2, c. 3, L. 265/2004) - Parere definitivo
Serie: Pareri al Governo    Numero: 506    Progressivo: 1
Data: 22/02/06
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

Servizio studi

 

pareri al governo

Disposizioni correttive ed integrative della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione

Schema di D.Lgs. n. 624

(art. 2, co.3, L. 265/2004)

Parere definitivo

 

 

n. 506/1


xiv legislatura

22 febbraio 2006

 

Camera dei deputati


Il presente dossier è così articolato:

 

§         il primo volume, n. 506, contiene le schede di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, il testo a fronte fra gli articoli del codice della navigazione oggetto di modifica e gli stessi come modificati, il testo dello schema di  decreto legislativo presentato alle Camere per l’espressione del primo parere parlamentare, recante “Disposizioni correttive ed integrative della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione” (n. 583) nonché i riferimenti normativi.

§         Il secondo volume, n. 506/1, contiene le schede di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, il testo dello schema di decreto legislativo presentato alle Camere per l’espressione del definitivo parere parlamentare, recante “Disposizioni correttive ed integrative della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione” (n. 624); il presente volume reca altresì il testo a fronte che evidenzia le modifiche apportate rispetto al primo schema di d.lgs., nonché l’iter parlamentare relativo a quest’ultimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

 

SIWEB

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File TR0457b

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

Contenuto  4

Relazioni e pareri allegati5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

Conformità con la norma di delega  6

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

Compatibilità comunitaria  10

Incidenza sull’ordinamento giuridico  16

Schede di lettura

Le modifiche apportate allo schema di d.lgs., presentato alle Camere  per il definitivo parere parlamentare  19

Organi amministrativi e disciplina tecnica della navigazione  19

Servizi della navigazione aerea  20

Beni destinati alla navigazione aerea  20

Vincoli della proprietà privata  24

Della polizia degli aerodromi25

Del personale aeronautico  25

Delle distinzioni degli aeromobili25

Dell’ammissione dell’aeromobile alla navigazione  26

Dell’ordinamento dei servizi aerei26

Dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile  27

Indennità e compenso per assistenza e salvataggio di persone  27

Atto del Governo n. 624

Nuovo schema di decreto legislativo recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione  31

Relazione  33

Relazione tecnica  38

Articolato  41

Conferenza Stato-Regioni – Seduta del 9 febbraio 2006 - Parere  61

Testo a fronte

Testo a fronte tra il primo ed il secondo schema di decreto legislativo  67

Esame parlamentare del primo schema di D.Lgs (n. 583)

Camera dei deputati

IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Seduta del  19 gennaio  2006  169

Seduta del  25 gennaio 2006  179

Seduta del  1° febbraio 2006  181

V Commissione (Bilancio, tesoro e  programmazione)

Seduta del  2 febbraio 2006  187

Seduta dell’8 febbraio 2006  189

Senato della Repubblica

8 a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)

Seduta del 25 gennaio 2006  195

Seduta del 1° febbraio 2006  197

Seduta del 7 febbraio 2006  201

1 a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del  31 gennaio 2006  205

2a Commissione (Difesa)

Seduta del  1° febbraio 2006  207

4a Commissione (Difesa)

Seduta del  17 gennaio 2006  209

5a Commissione (Bilancio)

Seduta del  7 febbraio 2006  211

Seduta dell’8 febbraio 2006  215

Seduta del  9 febbraio 2006  217

Normativa nazionale

Codice civile  (artt. 101, 822, 2043 e 2934)223

Codice della navigazione (articoli citati nello schema in esame)226

D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616. Approvazione della Convenzione internazionale per l’aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 (artt. 3 e 7)291

L. 23 dicembre 1980, n. 930. Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  292

L. 25 marzo 1985, n. 106 Disciplina del volo da diporto o sportivo  (art. 1 ed allegato)322

L. 28 ottobre 1986, n. 730. Disposizioni in materia di calamità naturali (art. 10, c. 9)324

D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111. Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (art. 15)326

D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422. Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59  327

D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18. Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (artt. 14 e 20)348

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (art. 65)349

L. 10 gennaio 2004, n. 12. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999  350

L. 9 novembre 2004, n. 265 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione  385

D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265  390

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (art. 94)417

Normativa comunitaria

Reg. (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992. Regolamento del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (art. 4)421

Reg. (CE) n. 261/2004 del 11 febbraio 2004.  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (art. 16)422

Reg. (CE) n. 549/2004 del 10 marzo 2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro")423

Reg. (CE) n. 785/2004 del 21 aprile 2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili435

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

624

Titolo

Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione

Norma di delega

Art. 2, L. 9 novembre 2004, n. 265

Settore d’intervento

Trasporti

Numero di articoli

21

Date

 

§       presentazione

15 febbraio 2006

§       assegnazione

15 febbraio 2006

§       termine per l’espressione del parere

17 marzo 2006

§       scadenza della delega

23 giugno 2006

Commissione competente

IX  (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame  - adottato ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, della legge n. 265 del 2004[1] -  reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, emanato in attuazione della delega di cui al comma 1 del richiamato articolo 2 della legge n. 265.

Il testo attualmente in esame deriva dalle modifiche apportate allo schema di d.lgs. già presentato alle Camere per l’espressione del primo parere parlamentare, e  viene ora presentato proprio ai fini dell’espressione del “parere definitivo”, secondo quanto previsto dalla norma di delega (v. infra).

Si fa pertanto presente fin d’ora che il presente dossier è volto ad integrare, limitatamente alle modifiche apportate, quanto già illustrato nel dossier Pareri al Governo del Servizio Studi della Camera n. 506, con riferimento al testo dello schema di d.lgs. nel suo complesso (come presentato ai fini dell’espressione del primo parere parlamentare).

 

Il provvedimento consta di 21 articoli che incidono quasi totalmente su disposizioni del codice della navigazione.

I settori disciplinati riguardano:

§         gli organi amministrativi (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC) e la disciplina tecnica della navigazione, con particolare riferimento al recepimento ed all’attuazione degli Annessi ICAO (art. 1);

§         i servizi della navigazione aerea e la relativa fornitura, da parte di ENAV, nonché da parte di altri soggetti designati in base alla normativa comunitaria (art. 2);

§         la disciplina della proprietà e dell’uso degli aerodromi (art. 3), 

§         la disciplina delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra (art. 4);

§         la disciplina dei vincoli della proprietà privata (art. 5), della polizia degli aerodromi (art. 6), del personale aeronautico (art. 7), della distinzione degli aeromobili (art. 8), dell’ammissione all’aeromobile alla navigazione (art. 9), dei documenti dell’aeromobile (art. 10);

§         l’ordinamento dei servizi aerei (intracomunitari ed extracomunitari) (art. 11);

§         la disciplina della polizia della navigazione (art. 12);

§         gli atti di stato civile in corso di navigazione (art. 13);

§         la disciplina dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile – locazione, noleggio, trasporto -  ove è affrontato anche il tema delle responsabilità del vettore nei confronti del passeggero (art. 14);

§         la responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto (art. 15);

§         la disciplina dell’indennità e del compenso per assistenza o salvataggio di persone (art. 16);

§         la disciplina delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto (art. 17);

§         la disciplina dei privilegi e dell’ipoteca (art. 18);

§         alcune modifiche di infrazioni penali ed amministrative, e delle relative sanzioni, derivanti da violazioni del codice della navigazione (art. 19);

§         le disposizioni processuali contenute nel codice della navigazione (art. 20)

§         norme finali relative alla clausola di invarianza della (art. 21).

 

Le modifiche introdotte rispetto al primo schema di decreto legislativo risultano quasi integralmente riconducibili ai rilievi prospettati dalle competenti Commissioni parlamentari (in occasione dell’espressione del primo parere) e della Conferenza Stato-regioni,come evidenziato analiticamente anche dalla relazione illustrativa.

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo in esame risulta corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978[2], nonché del parere della Conferenza Stato –regioni previsto dalla norma di delega (vedi infra).

Non risultano poi allegate né la relazione di analisi tecnico-normativa (ATN), né quella di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000.

Si ricorda che la relazione tecnica attesta che, trattandosi di un’operazione di “rivisitazione" di materia prettamente tecnica, il provvedimento in esame non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato (come prescritto dalla legge delega).


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

L’articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge[3], uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Il termine di scadenza della delega era l’11 maggio 2005.

La delega è espressamente finalizzata a migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, a razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare del settore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali.

I principi ed i criteri direttivi di delega, enunciati dal medesimo articolo 2, comma 5, riguardano:

a)       l’individuazione delle diverse responsabilità e competenze, secondo la normativa comunitaria relativa al “Cielo unico europeo”[4];

b)      disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

c)       disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;

d)       fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

e)       armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

f)        adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

g)       semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

h)       abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;

i)         salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Va altresì segnalato che il comma 4 dell’articolo 2 prevede che i decreti legislativi debbano conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 (istitutiva dell’ICAO), di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

 

Per quanto attiene il procedimento, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge[5], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (comma 1).

Il comma 2 ha previsto la trasmissione del Governo alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, degli schemi dei decreti legislativi al Parlamento – corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari[6] - per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione.

Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni , ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari (come individuate supra), che deve essere espresso entro trenta giorni dall’assegnazione.

 

Sulla base della delega sopra riportata è stato emanato il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione che ha novellato il codice della navigazione, relativamente alla parte aeronautica, sostituendo, modificando o abrogando oltre 150 articoli del codice medesimo[7].

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Il comma 3 del citato articolo 2 della legge delega n. 265 del 2004 haprevisto la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo.

 

Un primo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo – predisposto in attuazione del riportato comma 3 - è stato esaminato dalle Commissioni parlamentari competenti (IX Commissione -Trasporti, poste e telecomunicazioni – della Camera e 8ª Commissione -Lavori pubblici, comunicazioni - del Senato), in data, rispettivamente, 1° febbraio 2006 e 7 febbraio 2006.

Sulle conseguenze di ordine finanziario recate dal primo schema di decreto si sono pronunciate le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato in data, rispettivamente, 8 febbraio 2005 e 9 febbraio 2005.

 

Lo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo ora in esame è stato quindi trasmesso alle Camere, per l’espressione del “definitivo” parere parlamentare,  il 15 febbraio 2005. Il termine per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni (IX e V Commissione Camera, e 8° e 5° Commissione Senato) scade dunque, in base alla norma di delega, il 17 marzo 2006.

 

Per quanto concerne le singole modifiche intervenute, ed il rapporto con i rilievi prospettati nei vari pareri acquisiti, in particolare in considerazione del carattere puntuale di tali modifiche, si rinvia alle schede di lettura.

Da un punto di vista generale, appare comunque opportuno segnalare in questa sede che, come emerge anche dalla stessa relazione illustrativa, quasi tutte le modifiche sono finalizzate ad adeguare il provvedimento alle condizioni ed alle osservazioni  presenti nei pareri acquisiti.

La relazione illustrativa per lo più motiva le modifiche apportate, o il mancato adeguamento ai rilievi presenti nei pareri.

 

Giova ricordare che nella premessa del parere espresso dalla IX Commissione della Camera sul primo schema di decreto correttivo si richiamavano, in particolare, i rilievi già evidenziati in sede di parere espresso nella seduta del 4 maggio 2005 sullo schema di decreto legislativo n. 481 (ora decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) e gli indirizzi parlamentari contenuti nella risoluzione n. 7-00682[8], rilevando l’esigenza imprescindibile di recepire le condizioni ivi formulate.

La prima di tali condizioni richiedeva il superamento di carenze già rilevate in precedenza della Commissione, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: mancato chiarimento sulla natura e funzione degli aeroporti di rilevanza nazionale; mancata precisazione delle modalità di espletamento delle funzioni di polizia e di vigilanza di ENAC; mancato rispetto del termine perentorio del 23 giugno 2006 per l'affidamento delle gestioni totali; mancata precisazione delle competenze e procedure per il rilascio delle concessioni sia nella fase transitoria che in quella definitiva; ingiustificato aumento del numero delle amministrazioni competenti; mancata individuazione chiara ed espressa dei ruoli, competenze, poteri ed attività dei soggetti pubblici operanti a livello aeroportuale; mancata definizione del quadro sanzionatorio; introduzione di definizioni che hanno accresciuto la possibilità di differenti e contrastanti interpretazioni tecniche e giuridiche.

 

In proposito, si rileva che non sembrano riscontrarsi nel testo modifiche che muovano pienamente nella direzione indicata dalla condizione sopra riportata. Peraltro, con riferimento al quadro sanzionatorio, nella relazione di accompagnamento si fa presente che questo rientra “nel più ampio contesto della disciplina delle infrazioni penali ed amministrative del codice della navigazione e pertanto deve essere oggetto di apposita legge delega, che contempli la revisione della parte sanzionatoria di tutto il codice della navigazione, che il Governo si riserva di proporre”. Ulteriori aspetti evidenziati nella condizione di cui sopra sono connessi ad alcune modifiche contenute nel testo, quale la nuova formulazione degli articoli 704 e 705.

 

Per quanto concerne le osservazioni contenute nel parere espresso dalla IX Commissione il 1° febbraio scorso, l’osservazione di cui alla lettera a) ribadiva l’esigenza di rivedere le disposizioni di cui agli articoli da 11-sexies a 11-terdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative al sistema aeroportuale (cosiddetti “requisiti di sistema”), alla luce dell’impatto e dei disequilibri che l’attuazione di tali norme sembra produrre sugli operatori del settore e sull’intero funzionamento del sistema.

Tale osservazione non risulta recepita nella seconda versione dello schema di decreto legislativo in esame, presumibilmente anche alla luce dei “confini” che la legge di delega fissava sotto il profilo delle materie oggetto dell’intervento normativo. Nella relazione governativa di accompagnamento si rileva infatti che si tratta di “materia tariffaria che, pertanto, esula dalla delega di cui alla legge n. 265 del 2004”.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Circa il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le relative considerazioni concernenti lo schema di decreto legislativo attuativo della delega (ora, D. Lgs. 96/2005), nonchè il primo schema di decreto legislativo correttivo (Atto n. 583) risultano riferibili anche allo schema di decreto correttivo in esame.

In effetti, anche quest’ultimo – in quanto incidente su competenze amministrative in materia di aviazione civile e in quanto recante modifiche al codice della navigazione - appare riconducibile alle materie “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”  e “ordinamento civile e penale” la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione.

Sotto il diverso profilo della disciplina delle gestioni aeroportuali, occorre poi richiamare la materia “porti ed aeroporti civili”, attribuita alla legislazione concorrente dall’art. 117, terzo comma Cost, nonché la materia compresa tra quelle attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, vale a dire la “tutela della concorrenza” (cfr. art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.).

Considerato inoltre che il provvedimento nel suo complesso, anche sulla base delle finalità definite dalla norma di delega, è diretto a migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, potrebbe altresì rilevare anche la materia “ordine pubblico e sicurezza”, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma Cost, lett. h), qualora il termine “sicurezza” sia inteso come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza e della incolumità delle persone, anche non direttamente afferenti l’ordine pubblico. 

Alcuni elementi nella direzione appena indicata potrebbero essere tratti anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 428 del 2004, dalla quale emerge, sia pure con riguardo al diverso settore della circolazione stradale, come siano state ricomprese nell’ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza” misure volte ad assicurare l’incolumità delle persone[9]

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Sul punto, si rinvia al precedente dossier n. 506.           

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(A cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

Servizi di assistenza a terra

 

Il 5 luglio 2005 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[10], in base all’articolo 228 del Trattato CE, per non aver adottato le misure volte a dare esecuzione ad una sentenza (causa C-460/02)della Corte di giustiziadel 9 dicembre 2004. Tale sentenza era volta a stabilire la non conformità alle disposizioni della citata direttiva 96/67/CE di alcune disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva medesima.

I rilievi mossi dalla Commissione riguardano, tra l’altro, la norma transitoria di cui all’articolo 20 del citato decreto legislativo. Tale norma fa salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra in atto al 19 novembre 1998 che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali sino alla scadenza dei relativi contratti e in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni. Secondo la Commissione tale norma viola l’art. 2, lettera f), l’art. 7, paragrafo 2, e l’art. 11 della direttiva che impongono procedure specifiche per la designazione dei soggetti incaricati della prestazione dei servizi di assistenza a terra e dei soggetti abilitati all’autoassistenza[11]: il legislatore nazionale non può legiferare sulla vigenza delle relazioni contrattuali come se esse fossero esonerate dagli obblighi imposti dalle norme comunitarie.

 

Diritti dei passeggeri

 

Il 12 ottobre 2005 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato[12] per la mancata attuazione dell’articolo 16 del citato regolamento (CE) n. 261/2004[13].

In base all’articolo 16 del regolamento n. 261/2004 ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni previste dal medesimo regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se necessario, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato.

In base al paragrafo 3 del medesimo articolo gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del regolamento.

Con il parere motivato la Commissione contesta al Governo italiano la mancata designazione dell'organismo responsabile e la mancata adozione delle sanzioni previste dal citato articolo 16.

 

Sicurezza aerea

 

Il 30 settembre 2005 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[14]per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di alcuni eventi nel settore dell’aviazione civile. Il termine di recepimento della direttiva era il 4 luglio 2005.

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(A cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

 

Servizi di assistenza a terra

 

Nel programma di lavoro per il 2005, la Commissione ha preannunciato la presentazione di una proposta di direttiva volta a modificare la direttiva 96/67/CE sull’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari.

 

Diritti dei passeggeri

 

Il 16 febbraio 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa al rafforzamento dei diritti dei passeggeri nell’Unione europea (COM(2005)46).

Il documento reca un bilancio delle disposizioni già adottate[15], che riguardano principalmente la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, e propone una serie di nuove misure al fine di estendere tali diritti anche ad altre modalità di trasporto. La Commissione intende avviare uno studio sul trattamento dei passeggeri, sulle loro esigenze e sulla qualità dei servizi e chiedere alle compagnie aeree e agli aeroporti di presentare una valutazione che dia conto del rispetto degli impegni da loro assunti volontariamente al fine di migliorare la qualità dei servizi.

La comunicazione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Sempre il 16 febbraio 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento sui diritti dei passeggeri a mobilità ridotta nel settore del trasporto aereo (COM(2005)47).

La presentazione di questa proposta, volta a completare i diritti già istituiti a favore dei passeggeri del trasporto aereo[16], si inserisce nel quadro degli orientamenti definiti dal libro bianco sui trasporti (COM(2001)370) che ha sottolineato la necessità di porre gli utenti al centro della politica dei trasporti dell’Unione europea.

La proposta in esame vieta agli operatori di rifiutare la prenotazione o l’imbarco di passeggeri a causa della loro disabilità o dell’età; sono previste, tuttavia, alcune eccezioni e deroghe, in particolare per motivi di sicurezza.

In base alla proposta, le persone a mobilità ridotta hanno il diritto di usufruire di assistenza gratuita negli aeroporti e a bordo degli aerei. L’assistenza negli aeroporti sarebbe di competenza dei gestori aeroportuali che saranno finanziati a tal fine dalle compagnie aeree, mentre quella a bordo degli aerei rimarrebbe a carico delle compagnie aeree.

La proposta stabilisce, infine, l’obbligo a carico degli Stati membri di prevedere sanzioni e di istituire organismi indipendenti incaricati di trattare le denunce. Per quanto riguarda l’Italia, viene indicato quale ente preposto a tal fine l’ENAC (Ente Nazionale per l‘Aviazione Civile).

Il 6 ottobre 2005 il Consiglio trasporti ha esaminato la proposta, che segue la procedura di codecisione, adottando un orientamento generale in vista dell’accordo politico che sarà raggiunto in una delle prossime sessioni. In occasione dell’esame in prima lettura, il 15 dicembre 2005, il Parlamento europeo ha adottato una serie di emendamenti di compromesso concordati precedentemente con il Consiglio, in modo tale che il regolamento possa essere adottato definitivamente dal Consiglio in una delle prossime sessioni.

 

Sicurezza aerea

 

Il 22 settembre 2005 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2005)428) riguardante l’applicazione del regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile, adottato in seguito agli attentati dell’11 settembre. La presentazione della relazione annuale è prevista dall’articolo 11 del regolamento in oggetto.

Il documento constata che l’attuazione della regolamentazione comunitaria ha notevolmente potenziato il livello di sicurezza negli aeroporti dell’Unione europea, grazie anche all’armonizzazione delle misure poste in essere dagli Stati membri in seguito agli attentati dell’11 settembre. Sebbene i requisiti essenziali in materia di sicurezza siano correttamente applicati, secondo la Commissione sono necessari ulteriori miglioramenti che dovrebbero riguardare anche il quadro normativo. La Commissione intende, pertanto, presentare una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2320/2002 che dovrebbe vertere, in particolare, sui seguenti aspetti: semplificazione delle procedure di adattamento delle specifiche esistenti, armonizzazione tecnica, chiarimento di alcune disposizioni, miglioramento del livello di sicurezza e introduzione di un meccanismo di cooperazione con i paesi terzi.

 

Il 15 novembre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2005)578) corredata di una proposta di regolamento (COM(2005)579) volta a modificare il regolamento (CE) n. 1592/2002 con il quale è stata istituita l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), al fine di estenderne i compitia tutti i settori della sicurezza aerea fra cui le operazioni di volo, le licenze dei piloti e gli aeromobili dei paesi terzi.

Lo scopo della proposta è quello di garantire un livello ottimale ed uniforme di sicurezza aerea e l’attuazione di regole di concorrenza equa per gli operatori del settore aereo. A tal fine la Commissione propone, tra le altre misure, di:

·    includere nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 tutti gli aeromobili utilizzati nella Comunità nei limiti consentiti dalla Convenzione sull’aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

·    imporre ai piloti che operano nella Comunità il possesso di una licenza rilasciata sulla base di requisiti comuni relativi alle loro conoscenze teoriche e pratiche e alla loro idoneità fisica. I requisiti, tuttavia, dovrebbero essere modulati sulla base della complessità degli apparecchi e dello spazio aereo nel quale operano. La Commissione propone, a tal riguardo, che l’aviazione da diporto sia presa maggiormente in considerazione, proponendo in particolare l’introduzione di una licenza di pilota privato di diporto;

·    prevedere un obbligo di certificazione per tutti gli operatori commerciali che effettuano operazioni di volo. I certificati dovrebbero essere rilasciati dagli Stati membri o eventualmente dall’AESA che potrebbe anche, qualora fosse necessario, imporre direttive operative. Per quanto riguarda le operazioni non commerciali, le norme dovrebbero essere adattate alla complessità degli aeromobili utilizzati senza bisogno di certificazione;

·    sottoporre a regole comuni gli aeromobili dei paesi terzi che operano nella Comunità nei limiti consentiti dalla Convenzione di Chicago del 1944. Inoltre, nel caso di operatori di paesi terzi che effettuano operazioni commerciali nella Comunità, il rispetto delle regole comuni dovrebbe essere attestato dal rilascio di un certificato.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

Nel programma di lavoro per il 2006 la Commissione ha preannunciato la presentazione di una proposta di regolamentovolta proporre un’ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 1592/2002 al fine di estendere i compiti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea ai settori della gestione del traffico aereo, dei servizi di navigazione aerea e degli aeroporti.

 

 

Gestione del traffico aereo

 

Il 25 novembre 2005 la Commissione ha adottato una comunicazione corredata di una proposta di regolamento (COM(2005)602) relativi al sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) e alla costituzione dell'impresa comune SESAR.

Alla luce delle trasformazioni che hanno interessato la gestione del traffico aereo in seguito alla creazione del "cielo unicoeuropeo"[17], la Commissione ritiene indispensabile modernizzare l'infrastruttura di controllo del traffico aereo. A tal fine essa propone la creazione del sistema SESAR, che rappresenta l'aspetto tecnologico del cielo unico europeo, inteso ad accompagnare e a facilitare la riforma istituzionale. Il progetto si articola in tre fasi: definizione (2005-2007), sviluppo (2008-2013) ed implementazione (2014-2020) e sarà gestito di concerto dalla Commissione europea e da Eurocontrol. La dotazione finanziaria (circa 300 milioni di euro all'anno) dovrebbe provenire prevalentemente dal bilancio della Comunità europea attraverso i programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico e le reti transeuropee, dal bilancio di Eurocontrol e dall'industria.

La proposta di regolamento, che segue la procedura di consultazione, dovrebbe essere esaminata dal Consiglio il 27 marzo 2006.

 

 

Servizi di interesse generale

 

Il 12 maggio 2004 la Commissione europea ha presentato un libro bianco sui servizi di interesse generale[18](COM(2004)374),che illustra le conclusioni tratte dalla Commissione a seguito di un'ampia consultazione pubblica lanciata sulla base del libro verde del 21 maggio 2003 (COM(2003)270).

Nel documento si sottolinea il fatto che, nel settore dei servizi di interesse generale, le responsabilità sono condivise tra l’Unione europea e gli Stati membri e che occorre garantire a tutti i cittadini e alle imprese la possibilità di accedere a un ampio ventaglio di servizi di interesse generale, assicurando, al tempo stesso, una maggiore certezza giuridica. 

Viene inoltre illustrata la strategia adottata dalla Commissione per sviluppare un ruolo positivo dell’Unione europea come promotrice dello sviluppo di servizi di interesse generale di alta qualità volto a garantire che tutti i cittadini e tutte le imprese dell’UE possano beneficiare di tali servizi a prezzi accessibili. Il documento si concentra soltanto su alcuni dei temi principali del dibattito, mentre questioni più specifiche saranno esaminate nel quadro delle rispettive politiche. Si conclude con la riflessione che per ora non è opportuno proporre una direttiva quadro in materia, rinviando il riesame della questione ad un momento successivo.

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Analogamente al primo schema di decreto correttivo (Atto n. 583), nel testo in esame non sono espressamente attribuiti poteri normativi

Coordinamento con la normativa vigente

Circa tale profilo , si ricorda che l’articolo 4, comma 13, del primo schema di decreto correttivo (Atto n. 583) prevedeva l’abrogazione dell’articolo 20 del D. Lgs. 18/1999, che reca una norma transitoria ai sensi della quale restano salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.

Lo schema di decreto legislativo in esame elimina il riferimento all’abrogazione del richiamato articolo 20, recependo, così, l’osservazione di cui alla lettera c) del parere della IX Commissione della Camera che segnalava come l’abrogazione dell’articolo 20 fosse già prevista dalla legge legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante “Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005”.

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Schede di lettura

 


Le modifiche apportate allo schema di d.lgs., presentato alle Camere  per il definitivo parere parlamentare

Organi amministrativi e disciplina tecnica della navigazione

All’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame:

§         al comma 5, che integra il secondo comma dell’articolo 690 del codice della navigazione, viene eliminata la precisazione che resta ferma la competenza del Ministero dell’interno per i servizi antincendio in ambito aeroportuale e viene attribuito all’ENAC il compito di determinare le condizioni di applicabilità, di attuazione e la regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale, ferme restando le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di regolamentazione tecnica[19].

La disciplina dei servizi antincendio negli aeroporti è recata dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930[20], che ha dettato , per una serie di aeroporti elencati nella tabella A allegata alla legge, la classificazione ai fini antincendio in cinque classi prevedendo che il servizio antincendio fosse svolto dal Ministero dell'interno con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia in gestione diretta dello Stato sia in concessione.

Per gli aeroporti non presenti nella tabella A, la legge ha stabilito che l'espletamento del servizio antincendio fosse assicurato, a proprie cure e spese, dai gestori aeroportuali, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. La determinazione della dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendio in questi aeroporti  è demandata al Ministero dell’interno (D M 2 aprile 1981).

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendio nell'ambito dell'aeroporto compete al gestore; nel caso in cui, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendio, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito, può non far luogo all'emanazione del decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

 

Sul punto, si segnala che la modifica recepisce il parere dell’ 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato che, in sede di esame del primo schema di decreto legislativo correttivo, invitava il Governo a chiarire ”che la salvaguardia delle competenze – ove si propenda per il mantenimento – non può eccedere le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come definite dalla legge n.  930 del 1980 e successive modifiche, e non deve intaccare la responsabilità dell’ENAC nel regolare gli aspetti generali dei servizi antincendio anche al fine di armonizzarne gli interventi nel contesto degli altri servizi aeroportuali”. Analogamente, la seconda condizione del parere della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera segnalava l’esigenza di rivedere l’inciso “fatta salva la competenza del Ministero dell’interno per i servizi antincendio in ambito aeroportuale”.

Servizi della navigazione aerea

All’articolo 2 risulta modificato il comma 1 che sostituisce l’articolo 691 del codice della navigazione relativo ai servizi della navigazione aerea. In particolare, viene sostituito il riferimento ivi contenuto all’aerodromo con quello all’aeroporto (sul punto vedi infra).

 

Si segnala, poi, al citato articolo 691 non risulta recepita la seconda osservazione del parere dell’ 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato che invitava a valutare la necessità e la congruità della specificazione dei servizi di controllo del traffico aereo (prevista dall’articolo 691, primo comma, lett. a), avuto riguardo al rango della fonte normativa e alla possibile evoluzione della regolamentazione tecnica.

Si fa presente, inoltre, che la disposizione relativa all’articolo 2, comma 2 che sostituisce l’articolo 691-bis del codice, relativo alla fornitura dei servizi della navigazione aerea, non sembra recepire la terza osservazione posta nel parere dell’ 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato che invitava a  specificare, al secondo comma dell’articolo 691-bis, quale sia l’ente preposto al rilascio delle licenze e delle certificazioni.

Beni destinati alla navigazione aerea

All’articolo 3 sono introdotte le seguenti modifiche:

§         al comma 1, che sostituisce l’articolo 692 del codice della navigazione relativo al demanio aeronautico statale, vengono espunte le definizioni di aerodromo (ossia ogni area predisposta per la partenza, l’approdo e la manovra di aeromobili) e di aeroporto (ossia ogni aerodromo opportunamente attrezzato per lo stazionamento e il ricovero degli aeromobili )[21]

La relazione illustrativa precisa che l’eliminazione delle due definizioni nasce dalla considerazione che la definizione di aerodromo non è conforme alla normativa internazionale e, sotto l’aspetto tecnico giuridico, equivale a quella di aeroporto

In virtù delle considerazioni sopra esposte, al comma 2 dell’articolo 3 è prevista la sostituzione, in tutti gli articoli del codice della navigazione, della parola aerodromo con quella di aeroporto.

La modifica recepisce la quarta osservazione del parere dell’8ªCommissione del Senato che, con riferimento all’articolo 692, e in particolare all’ introduzione di ulteriori elementi definitori relativi alle nozioni di aerodromo ed aeroporto, rilevava che è stata inserita una definizione di aerodromo - derivata dall’Annesso XIV dell' ICAO - strumentale alla sola applicazione degli standard di sicurezza definiti dallo stesso Annesso, che mal si concilia con le materie contenute nel Capo I del Codice e non da ultima della determinazione amministrativa degli assetti demaniali. Tale definizione potrebbe – sempre secondo il parere -  mettere in discussione i principi, recentemente stabiliti anche sulla base di pronunzie del Consiglio di Stato, sulla strumentalità delle aerostazioni e più in generale dei beni demaniali al servizio del trasporto pubblico;

§         al comma 4, relativo al terzo comma dell’articolo 693 del codice - che prevede il principio di assegnazione in uso gratuitodei beni del demanio aeronautico non più funzionali ai fini militari e in quanto strumentali all’attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l’aeroporto, all'ente pubblico nazionale del settore (ENAC) per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale – viene:

§         soppresso il riferimento “all’attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l’aeroporto” prevedendosi, in sostituzione, il riferimento all’”attività di trasporto aereo” ;

§         precisato che l’individuazione dei beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile avviene con provvedimento del Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che tali beni sono trasferiti al demanio aeronautico civile;

§         aggiunto che il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo o infrastrutture di aerodromi militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.

Le modifiche recepiscono la quinta osservazione del parere dell’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato che evidenziava come la formulazione dell’articolo 693, terzo comma, proposta nel primo schema di decreto, in tema di assegnazione dei beni del demanio aeronautico, non fosse condivisibile, atteso che sembrava escludere ogni potere decisionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’individuazione dei beni demaniali (già del demanio aeronautico e da destinare all’aviazione civile) strumentali al traffico aereo ed al suo sviluppo, e che andava chiarito il nesso di strumentalità con l'attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l’aeroporto, non chiaramente definita.

La terza condizione del parere della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera evidenziava la necessità – in relazione anche all’articolo 4, comma 11, del primo schema di decreto, relativo alla disciplina delle concessioni di gestione aeroportuale già rilasciate o il cui rilascio è in itinere - di evitare “una attribuzione all'Agenzia del demanio dei beni strumentali all'attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l'aeroporto o comunque di porzioni di suolo, vista la necessità di evitare ulteriori aggravi a carico degli operatori del settore - anche alla luce della recente approvazione delle disposizioni concernenti i cosiddetti “requisiti di sistema””.

§         al comma 7, che sostituisce l’articolo 697 del codice, relativo agli aeroporti aperti al traffico civile, viene eliminata la disposizione dell’ultimo comma secondo cui le condizioni di sicurezza operativa degli aerodromi militari aperti al traffico aereo civile non devono essere inferiori a quelle previste per gli aerodromi civili.

La modifica recepisce la sesta osservazione del parere dell’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato che segnalava l’esigenza di espungere la suddetta disposizione “poichè non è, almeno nell’attuale formulazione, realizzabile ed è  foriera di diversi problemi operativi e di responsabilità”. La soppressione della disposizione di cui all’ultimo comma dell’articolo 697 era stata richiesta anche dalla V Commissione Bilancio del Senato.

§         ai commi 8 e 9, incidenti sull’articolo 698 del codice relativo agli aeroporti di interesse nazionale e di interesse regionale, viene eliminato dalla rubrica il riferimento agli aeroporti di interesse regionale , viene inserito il riferimento ai “sistemi aeroportuali”, nonché viene eliminata la soppressione - disposta dal primo schemadella disposizione secondo cui la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico non comporta corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborsi spese.

La modifica relativa all’introduzione del riferimento ai sistemi aeroportuali risulta introdotta in recepimento di una proposta emendativa in tal senso formulata dalla Conferenza Stato-regioni. La modifica concernente il mantenimento della disposizione relativa ai compensi per i membri del comitato di coordinamento tecnico recepisce le identiche condizioni espresse dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato .

§         al comma 12 , relativo all’articolo 701 del codice sulle aviosuperfici, viene eliminato il riferimento all’appartenenza delle medesime agli aerodromi, le aviosuperfici vengono definite “aree diverse dagli aeroporti”, si specifica che le aviosuperfici sono disciplinate da norme speciali, ferme restando, tra l’altro, le competenze delle regioni e degli enti locali e, infine, si prevede che i comuni, nell’esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.

Sul punto, si rammenta che l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato aveva invitato a ponderare adeguatamente gli effetti dell’inclusione delle aviosuperfici nell’ambito degli aerodromi, nonché ad affrontare il problema della destinazione urbanistica delle aree che spesso incide, in senso limitativo, sull’utilizzabilità aeronautica delle aree stesse.

Il riferimento alle competenze delle regioni e degli enti locali risulta introdotto in recepimento di una proposta emendativa della Conferenza Stato-regioni.

 

 

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

 

L’articolo 4 dello schema di decreto in esame reca le seguenti modifiche:

§         al comma 1, il riferimento – contenuto nel primo comma dell’articolo 704 oggetto di novella– alle gestioni totali aeroportuali degli aeroporti è integrato con il riferimento alle gestioni totali aeroportuali dei “sistemi aeroportuali”.

La modifica recepisce una proposta emendativa in tal senso formulata dalla Conferenza Stato-regioni.

§         al comma 3, che incide sul quarto comma dell’articolo 704 del codice, è eliminata la previsione della decadenza dalla concessione in caso di mancata stipula del contratto di programma, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all’affidamento in concessione, ed è inoltre precisato che il contratto di programma recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE.

Sul punto, si ricorda che l’ottava osservazione del parere della 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato precisava che “in tema di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale, la previsione del differimento della stipula del contratto di programma non appare congrua e del tutto conforme al quadro normativo e convenzionale, anche  nella parte in cui è accompagnata da una clausola di immediata decadenza della concessione”.

§         al comma 5, che novella il primo comma dell’articolo 705 del codice, viene eliminato – come richiesto dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato – il richiamo al regolamento dell’ENAC di attuazione dell’Annesso XIV ICAO per il rilascio della certificazione al gestore aeroportuale di idoneità all’espletamento dei compiti assegnati dallo stesso articolo;

§         al comma 11, che interviene sul comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 96/2005 relativo alla disciplina transitoria delle concessioni di gestione aeroportuale già rilasciate o il cui rilascio in itinere[22],si prevede la soppressione della modifica introdotta a tale disciplina dal primo schema di decreto correttivo[23]: viene, pertanto, mantenuto il testo del comma 2 dell’articolo 3 attualmente vigente.

La relazione illustrativa precisa che “in quanto si trattava di norma transitoria, inscindibilmente legata al decreto legislativo n 96/05 ed, inoltre, poiché inserita nel predetto provvedimento, è da tempo vigente ed ha esplicato efficacia con riferimento alle modifiche già entrate in vigore, perciò non può essere modificata in questa sede”.

Sul punto, si rammenta che l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato aveva affermato che devono evitarsi “modifiche delle norme transitorie, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2005, che - come nel caso degli ultimi due periodi aggiunti alla detta disposizione - non siano in sintonia col processo di affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali nella loro complessità”.

 

§         al comma 13, è eliminata l’abrogazione – disposta dal primo schema di decreto correttivo - dell’articolo 20 del D.Lgs. 18/1999 che reca una norma transitoria ai sensi della quale restano salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra .

L’eliminazione del riferimento all’abrogazione del richiamato articolo 20 intende recepire l’osservazione di cui alla lettera c) del parere della IX Commissione della Camera che segnalava come l’abrogazione dell’articolo 20 fosse già prevista dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29  recante “Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005”.

Vincoli della proprietà privata

All’articolo 5, sono state introdotte le seguenti modifiche:

§         al comma 1, che sostituisce il quinto comma dell’articolo 707 del codice della navigazionerelativo alla determinazione delle zone soggette a limitazioni – ossia recante l’autorizzazione delleopere o delle attività, compatibili con gli appositi piani di rischio, che possono essere predisposte nelle direzioni di atterraggio e decollo – viene eliminata dal procedimento di autorizzazione la consultazione dell’ENAC e viene inoltre previsto che la predisposizione dei piani di rischio avvenga anche sulla base delle eventuali direttive regionali.

La modifica recepisce una proposta emendativa in tal senso formulata dalla Conferenza Stato-regioni.

§         al comma 4 - che incide sul secondo comma dell’articolo 712 relativo al collocamento dei segnali – viene eliminato il riferimento alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell’articolo 707, dove la competenza circa la manutenzione dei segnali risultava affidata al gestore dell’aeroporto più vicino al segnale.

La relazione illustrativa precisa che il comma è stato modificato - in recepimento del parere dell’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato - nel senso di attribuire la manutenzione e il mantenimento in efficienza dei segnali al soggetto cui spetta l’onere della collocazione.

 

 

Della polizia degli aerodromi

All’articolo 6, è prevista una modifica al comma 2 relativo al secondo comma dell’articolo 718 del codice, concernente le funzioni di polizia e di vigilanza. Si prevede che i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinino sotto la supervisione dell’ENAC ed anche su impulso dello stesso ente, sopprimendosi così  la previsione di appositi comitati per coordinare le attività dei soggetti pubblici operanti negli aeroporti.

 

La modifica recepisce l’osservazione posta al punto 11) del parere dell’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato secondo cui vanno chiariti gli ambiti e le competenze dell' ENAC nell’esercizio del potere di coordinamento dei soggetti pubblici operanti in aeroporto.

La soppressione del riferimento ai comitati ha costituito altresì oggetto di una specifica condizione del parere della V Commissione Bilancio del Senato

 

Del personale aeronautico

All’articolo 7, relativo al personale aeronautico, è prevista una modifica all’articolo 736 del codice concernente albi e registro d’iscrizione del personale aeronautico: le parole “personale aeronautico” sono sostituite dalle parole  “personale di volo di cui all’articolo 732[24]” del codice della navigazione

 

Non risulta recepita la condizione di cui alla lettera d) del parere della V Commissione del Senato secondo cui - all’articolo 7, comma 2, dello schema, che incide sull’articolo 733, relativo al personale non di volo - occorre aggiungere, a seguito dell’inclusione del personale addetto ai controlli di sicurezza tra il personale non di volo,  una clausola d’invarianza della spesa.

Delle distinzioni degli aeromobili

All’articolo 8 sono introdotte modifiche all’articolo 744 del codice della navigazione relativo agli aeromobili di Stato ed agli aeromobili privati ; in particolare:

§         al comma 3,che incide sul primo comma dell’articolo 744 del codice , si specifica che sono aeromobili di Stato quelli impiegati in servizi istituzionali anche ai sensi dell’articolo 10, co. 9, della legge n. 730 del 1986[25] che fa riferimento agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

§         al comma 4, che incide sul quarto comma dell’articolo 744, viene eliminato il riferimento alle operazioni umanitarie o di supporto alla pace.

 

La  modifica recepisce l’osservazione posta al punto 12) dall’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato secondo cui “devono essere adeguatamente valutati gli effetti, anche economico-finanziari, dell’equiparazione degli aeromobili di Stato dei voli umanitari e di supporto alla pace”; non risulta recepita l’osservazione di cui alla lettera b) del parere della IX Commissione della Camera relativa all’equiparazione agli aeromobili di Stato degli aeromobili utilizzati per i voli postali notturni.

 

Si rammenta poi che – con riferimento all’articolo 743 del codice novellato dal comma 1 dell’articolo 8 -  non sembra  recepita l’osservazione di cui al settimo punto del parere della 8ª Commissione del Senato che aveva invitato a valutare adeguatamente gli effetti dell’inclusione all’articolo 743 degli ultraleggeri nel novero degli aeromobili.

 

Dell’ammissione dell’aeromobile alla navigazione

All’articolo 9, comma 7, viene ripristinato larticolo 859 del codice della navigazione che era stato abrogato dall’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.

L’articolo che riguarda l’annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale stabilisce che l’autorità, alla quale è richiesta l’iscrizione dell’aeromobile nel registro aeronautico nazionale, provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d’immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni[26].

 

La relazione illustrativa afferma che l’articolo 859 “è stato ripristinato con una nuova formulazione, allo scopo di mantenere il principio della continuità delle trascrizioni, che altrimenti sarebbe mancata”.

 

 

Dell’ordinamento dei servizi aerei

L’articolo 11, al comma 4,  reca una modifica alla rubrica dell’articolo 782 del codiceaggiungendo alla denominazione “oneri di servizio pubblico” la dizione  “ servizi aerei di interesse regionale o locale” .

Tale modifica sembra adeguarsi al contenuto dell’articolo (modificato dal precedente schema di decreto legislativo) secondo cui “i servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati  dalle regioni interessate”.

La modifica recepisce una proposta emendativa della Conferenza Stato-regioni.

 

 

Dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile

All’articolo 14 è introdotta una modifica al comma 12  relativa all’articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206[27]. La modifica prevede:

§         al comma 1 dell’articolo 94, relativo al risarcimento dei danni causati a persone per inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico, che tale risarcimento avvenga sulla base “delle regole” - e non dei limiti come precedentemente previsto - stabilite dalle convenzioni internazionali “recepite” nell’ordinamento italiano ; la norma non si sofferma ad indicare alcuna convenzione come nel precedente testo:

§         al comma 3 dell’articolo 94, il divieto di stabilire in modo diverso a quello sopra citato i limiti al risarcimento; nel precedente testo era previsto un generico divieto a stabilire “limiti inferiori”.

Indennità e compenso per assistenza e salvataggio di persone

L’articolo 16,  relativo alle indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone apporta, al comma 1, modifiche all’articolo 493 del codice della navigazione concernente il compenso per il salvataggio delle persone[28].   

In merito si rammenta che non risulta recepita l’osservazione di cui alla lettera d) del parere della IX Commissione della Camera relativa all’opportunità di valutare la congruità del contenuto del citato articolo 493 del codice della navigazione relativo alla “navigazione marittima” con il contenuto della legge delega 9 novembre 2004, n. 265 che invece fa riferimento alla revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

 

Disposizioni sanzionatorie

L’articolo 19, relativo alle infrazioni penali e amministrative, reca modifiche formali ai commi 1, 2 e 3 in relazione agli articoli 1082, 1083 e a1083-ter del codice della navigazione. Le modifiche sono volte a sostituire il riferimento all’articolo 739 relativo ai titoli professionali (articolo soppresso dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) con quello all’articolo 734, così come modificato dall’articolo 4 del citato decreto legislativo, relativo al rilascio di licenze ed attestati.

 

Disposizioni finali

L’articolo 21 relativo alle norme finali precisa – come richiesto dalla Vª Commissione Bilancio della Camera  e del Senato – che dall’attuazione del decreto si provvede “con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Viene così eliminato  il riferimento all’invarianza della spesa anche in relazione all’istituzione del comitato di coordinamento tecnico di cui all’articolo 698, secondo comma, e dei comitati aeroportuali di cui all’articolo 718, secondo comma, considerate le modifiche che il provvedimento in esame apporta ai due articoli richiamati (vedi supra).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Atto del Governo n. 624

 


 



 



 


Testo a fronte


testo a fronte

Il presente testo a fronte reca nella prima colonna gli articoli oggetto di modifica, nella seconda colonna, in grassetto le modifiche apportate dal primo schema di decreto legislativo  (Atto n. 583) presentato alle Camere per il parere; nella terza colonna, in grassetto e con sfondo grigio, le modifiche introdotte dal secondo schema di decreto legislativo (Atto n. 624) sottoposto alle Camera per il parere parlamentare definitivo, nella quarta colonna le annotazioni relative alle modifiche. La dizione “identico” nella terza colonna indica che viene mantenuto fermo il testo risultante dall’ultima modifica.

Articoli del codice della navigazione oggetto di modifica

Articoli del codice modificati dal primo schema di decreto legislativo

(Atto n. 583)

Articoli del codice modificati dal secondo schema di decreto legislativo (Atto n. 624)

Annotazioni sulle modifiche

 

 

 

 

493. Indennità e compenso per salvataggio di persone.

Art. 493 (Compenso per salvataggio di persone).

Art. 493 (Compenso per salvataggio di persone).

 

Il salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versano le persone salvate.

Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.

Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate

Identico.

La modifica non recepisce l’osservazione posta dalla IX  Commissione della Camera (lett. d)

 

 

 

 

PARTE SECONDA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA

LIBRO PRIMO
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

TITOLO I
Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione

PARTE SECONDA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA

LIBRO PRIMO
dell'ordinamento amministrativo della navigazione

TITOLO I
Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione

PARTE SECONDA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA

LIBRO PRIMO
dell'ordinamento amministrativo della navigazione

TITOLO I
Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione

 

 

 

 

 

687. Amministrazione dell'aviazione civile.

687. Amministrazione dell'aviazione civile.

687. Amministrazione dell'aviazione civile.

 

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.

 

Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l’applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.

Le attribuzioni e l’organizzazione dell’ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

688. Concorso di competenze.

Art. 688 (Competenze negli aeroporti all’interno di porti marittimi)

Art. 688

 

Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima

Negli aeroporti situati all’interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata, d’intesa, dall’ENAC e dall’autorità marittima.

Identico

 

 

 

 

 

690. Annessi ICAO.

Art. 690 (Annessi ICAO).

 

 

Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento

Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa per le singole materie, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell’ENAC.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede all’adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi, nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi, fatta salva la competenza del Ministero dell’interno per i servizi antincendio in ambito aeroportuale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare e sostituire, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede all’adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi, fatta salva la competenza del Ministero dell’interno per i servizi antincendio in ambito aeroportuale.

Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei v igili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980 n. 930 e successive modific azioni , l’ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modifica è volta a recepire la prima osservazione dell’8a Commissione del Senato e la condizione (punto 2) del parere della IX Commissione della Camera

 

 

 

 

 

TITOLO II
Dei servizi della navigazione aerea

TITOLO II
Dei servizi della navigazione aerea

 

 

691. Servizi della navigazione aerea.

Art. 691 (Servizi della navigazione aerea).

Art. 691 (Servizi della navigazione aerea).

 

I servizi della navigazione aerea si distinguono in:

 

a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;

 

 

b) servizi di meteorologia aeronautica;

c) servizi di informazioni aeronautiche;

 

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza

I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell’avvicinamento e dell’aerodromo; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia aeronautica;

c) servizi di informazioni aeronautiche;

 

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo,  comprensivi dei servizi di controllo di area, dell’avvicinamento e  dell’aeroporto, i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo e; i servizi di allarme;

b ) servizi di meteorologia aeronautica;

c ) servizi di informazioni aeronautiche;

d ) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

La modifica non recepisce la seconda osservazione posta dell’8a Commissione del Senato secondo cui occorre valutare la necessità e congruità della specificazione dei servizi di controllo del traffico aereo avuto riguardo al rango della fonte normativa ed alla evoluzione della regolamentazione tecnica.

 

 

 

 

691-bis. Fornitura dei servizi della navigazione aerea .

Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea)

Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea)

 

Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale

Fatta salva l’attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav s.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

Enav s.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.

 

L’Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l’ENAC da sottoporre all’approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.  Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non risulta recepita la terza osservazione del parere della 8ª Commissione del Senato secondo cui occorre precisare al secondo comma dell’articolo 691-bis quale sia l’ente preposto al rilascio di licenze

 

 

 

 

TITOLO III

Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi

 

Capo I

Della proprietà e dell'uso degli aerodromi

TITOLO III

Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi

 

Capo I

della proprietà e dell’uso degli aerodromi

 

 

 

 

 

 

692. Beni del demanio aeronautico statale.

Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale)

Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico

Per aerodromo s’intende ogni area predisposta per la partenza, l’approdo e la manovra di aeromobili.

Per aeroporto s’intende ogni aerodromo opportunamente attrezzato per lo stazionamento e il ricovero degli aeromobili.

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aerodromi civili appartenenti allo Stato;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico

Soppresso.

 

 

Soppresso.

 

 

 

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aeroporticivili appartenenti allo Stato;

Identico

 

 

 

Gli aeroportimilitari fanno parte del demanio militare aeronautico

Le modifiche recepiscono la quarta osservazione dell’8a Commissione del Senato

 

 

 

 

Vedi annotazione precedente

 

 

 

 

693. Assegnazione dei beni del demanio aeronautico

Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico)

Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico)

 

I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

 

I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato

I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma  dell’art. 692 sono assegnati all’ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

All’individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all’attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l’aeroporto, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC ai fini dell’affidamento in concessione di cui al primo comma.

 

 

 

 

 

 

 

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno diritto di prelazione per l’acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all’articolo 692,  in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militarie da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all’attività del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasferiti al demanio aeronautico civile per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC ai fini dell’affidamento in concessione di cui al primo comma.

Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo i infrastrutture di aerodromi militari per destinazioni comunque afferente ad attività aeronautiche.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modifiche recepiscono la quinta osservazione dell’8a Commissione del Senato la condizione (punto 3) del parere della IX Commissione della Camera

 

 

 

 

694. Aerodromi privati.

Art. 694 (Aerodromi privati).

Art. 694 (Aerodromi privati).

 

Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC

Ferme restando le attribuzioni degli Enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l’ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.

Identico

 

 

 

 

 

696. Opere di pubblico interesse.

Art. 696 (Opere di pubblico interesse)

Art. 696 (Opere di pubblico interesse)

 

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie alla realizzazione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla ricezione.

Identico

 

 

 

 

 

697. Aerodromi aperti al traffico civile

Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile).

Art. 697 (Aeroporti aperti al traffico civile).

 

Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo

Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell’ENAC:

a) gli aerodromi civili appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici territoriali;

 

b) gli aerodromi militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro della difesa;

c) gli aerodromi privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 ed adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

Per gli aerodromi militari aperti al traffico aereo civile devono essere garantite condizioni di sicurezza operativa non inferiori agli standard vigenti per gli aerodromi civili.

Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soppresso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modifica recepisce la sesta osservazione dell’8a Commissione del Senato e la condizione di cui alla lettera a) del parere della V Commissione del Senato

 

 

 

 

698. Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale.

Art. 698 (Aeroporti di interesse nazionale e di interesse regionale).

Art. 698 (Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale).

La modifica sembra riconducibile alle condizioni di cui alle lettere b) dei pareri delle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, nonché alle proposte emendative della Conferenza Stato-regioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

 

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l’Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell’ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

 

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del governo e degli enti aeronautici.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l’Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale,quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell’ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi annotazione precedente

 

 

 

 

 

 

699. Uso degli aeroporti aperti al traffico civile.

Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile)

Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile)

 

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.

 

 

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l’uso degli aeroporti ed in particolare delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo.

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

Identico

 

 

 

 

 

700. Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile

Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile).

Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile).

 

Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto

Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestore dell'aerodromo.

Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestoredell' aeroporto.

Modifica di coordinamento

 

 

 

 

701. Aviosuperfici.

Art. 701 (Aviosuperfici).

Art. 701 (Aviosuperfici).

 

Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza

Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aerodromi, diversi dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell’ENAC in materia di sicurezza, nonché delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni.

Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell’ENAC in materia di sicurezza, nonché delle Regioni, degli enti locali e dellealtre autorità secondo le rispettive attribuzioni.

La modifica recepisce la settima osservazione dell’8a Commissione del Senato

 

 

 

La modifica recepisce la proposta emendativi della Conferenza Stato-regioni

 

 

I comuni, nell’esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosupertifici site nel proprio territorio.

La modifica recepisce la settima osservazione dell’8a Commissione del Senato.

 

 

 

 

702. Progettazione delle infrastrutture aeroportuali.

Art. 702 (Progettazione  delle infrastrutture aeroportuali)

Art. 702 (Progettazione  delle infrastrutture aeroportuali)

 

Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione

Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l’approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[vedi art 703, come modificato dall’art. 3, comma 12 dello schema di D. Lgs. in esame]

Identico.

 

 

 

 

 

703. Devoluzione delle opere non amovibili.

Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili).

Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili).

 

[vedi art 702, secondo comma]

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione. (già comma secondo dell’art. 702)

Identico.

 

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull’area demaniale, restano acquisite allo Stato.

 

 

 

L’ENAC ha facoltà, d’intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d’ufficio ai sensi dell'articolo 54.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l’obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L’obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza

 

 

 

 

 

 

Capo II

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

Capo II

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

Capo II

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

 

 

 

 

 

704. Rilascio della concessione di gestione aeroportuale

Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale)

Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale)

 

Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

 

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore

Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato su proposta dell’ENAC all’esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall’ENAC,  sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l’aeroporto oggetto di concessione.

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

L’affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l’ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’ENAC ed il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all’affidamento in concessione, a pena di decadenza dalla concessione stessa, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità.

 

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

L’affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l’ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’ENAC ed il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all’affidamento in concessione, a pena di decadenza dalla concessione stessa, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

La modifica recepisce la proposta emendativi della Conferenza Stato-regioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modifica recepisce l’ottava osservazione del parere della 8ª Commissione del Senato

 

 

 

 

 

705. Compiti del gestore aeroportuale

Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale)

Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale)

 

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.

 

 

 

 

 

 

 

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

 

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

 

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'àmbito del sedime di concessione;

g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L’idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall’ENAC ai sensi del proprio regolamento sulla costruzione e l’esercizio degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO.

 Ferme restando la disciplina del Titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all’articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l’attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali;

 

 

 

f) propone all’ENAC l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per l’inosservanza delle condizioni d’uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

g) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell’ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto.

h) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, ad ENAV s.p.a., ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell’ambito del sedime di concessione;

 

i) redige la Carta dei servizi in conformità delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

l) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni  vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti.

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L’idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall’ENAC ai sensi del proprio regolamento sulla costruzione e l’esercizio degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modifica recepisce la nona osservazione dell’8a Commissione del Senato

 

 

 

 

Capo III

Vincoli della proprietà privata

Capo III

Vincoli della proprietà privata

Capo III

Vincoli della proprietà privata

 

 

 

 

 

707. Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni).

Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni).

 

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.

 

 

 

 

 

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l’ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell’ENAC.

Il personale incaricato dall’ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l’assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall’ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell’ufficio del comune interessato.

Dell’avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino Ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l’ENAC, nel rispetto del regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO.

 

Per gli aerodromi militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto  del Ministro della difesa.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l’ENAC, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell’ENACsulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modifica recepisce la proposta emendativi della Conferenza Stato-regioni.

 

 

 

 

709. Ostacoli alla navigazione

Art. 709 (Ostacoli alla navigazione).

Art. 709 (Ostacoli alla navigazione).

 

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizza-zione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici e in genere le opere, anche in virtù delle loro destinazioni d’uso, che interferiscono con le superfici di rispetto come definite dall’ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all’autorizza-zione dell’ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

Identico.

 

 

 

 

 

710. Aeroporti militari

Art. 710 (Aerodromi militari).

Art. 710 (Aeroporti militari).

Modifica di coordinamento

Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;

d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714

Per gli aerodromi militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

c) all’imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all’articolo 711;

d) al collocamento di segnali di cui all’articolo 712;

e) all’abbattimento degli ostacoli ed all’eliminazione dei pericoli di cui all’articolo 714.

Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

Identico.

 

 

 

 

 

712. Collocamento di segnali.

Art. 712 (Collocamento di segnali).

Art. 712 (Collocamento di segnali).

 

L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.

 

 

 

 

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali

L’ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell’articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l’adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

Il monitoraggio dell’efficienza dei segnali e la relativa manutenzione competono al gestore aeroportuale e, nel caso di zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell’articolo 707, al gestore dell’aeroporto più vicino al segnale.

I comuni territorialmente competenti segnalano all’ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il monitoraggio dell’efficienza dei segnali nelle zone di cui all’articolo 707 e la relativa manutenzione competono al gestore aeroportuale e, nel caso di zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell’articolo 707, al gestore dell’aeroporto più vicino al segnale.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modifica recepisce la decima osservazione dell’8a Commissione del Senato

 

 

 

 

715. Valutazione di rischio delle attività aeronautiche.

Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche).

Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche).

 

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l’ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell’impatto di rischio.

 Nell’esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al comma 1.

Identico.

 

 

 

 

 

Capo IV

Della polizia degli aerodromi

Capo IV

Della polizia degli aerodromi

Capo IV

Della polizia degli aerodromi

 

 

 

 

 

718. Funzioni di polizia e di vigilanza.

Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza).

Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza).

 

Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.

 

 

 

 

I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.

 

 

 

 

 

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea

Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall’ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all’applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all’articolo 705, secondo comma, lettere f) e g).

 I soggetti privati che esercitano un’attività nell’interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell’ENAC, nell’esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Le attività dei soggetti pubblici operanti negli aeroporti sono di norma coordinate mediante appositi comitati, istituiti in sede aeroportuale sotto la supervisione  dell’ENAC.

 L’ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti da ENAV s.p.a., fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

 Al personale dell’ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l’accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 I soggetti privati che esercitano un’attività nell’interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell’ENAC, nell’esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Le attività dei I soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione  dell’ENAC.

 

Identico.

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

La modifica sembra recepire la undicesima osservazione del parere dell’8a Commissione del Senato, nonché la condizione di cui alla lettera c) del parere della V Commissione del Senato

 

 

 

 

733. Personale non di volo.

Art. 733 (Personale non di volo).

Art. 733 (Personale non di volo).

 

Il personale non di volo comprende:

a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

d) il personale addetto ai servizi di manutenzione

Il personale non di volo comprende:

a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

734. Licenze ed attestati.

Art. 734 (Licenze ed attestati).

Art. 734 (Licenze ed attestati).

 

I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo.

 

 

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea

I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità dell'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

L’ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d’intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo, coordinando le attività per il conseguimento ed il mantenimento dell’idoneità psicofisica.

L’ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.

Identico.

 

 

 

 

 

 

Art. 736 (Albi e registro d’iscrizione del personale aeronautico).

Art. 736 (Albi e registro d’iscrizione del personale aeronautico).

 

 

Gli albi e il registro d’iscrizione del personale aeronautico sono tenuti dall’ENAC, che ne determina i requisiti d’iscrizione.».

Gli albi e il registro d’iscrizione del personale di volo di cui all’articolo 732 sono tenuti dall’ENAC, che ne determina i requisiti d’iscrizione.

 

 

 

 

 

743. Nozione di aeromobile.

Art. 743 (Nozione di aeromobile).

Art. 743 (Nozione di aeromobile).

 

Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

 

 

 

 

 

 

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106

Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e dai decreti del Ministero della difesa, per quelli militari.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Agli apparecchi costruiti  per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso  alla legge 25 marzo 1985 n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.

Identico.

 

 

 

La 8a Commissione del Senato, in sede di parere (settima osservazione) aveva invitato a valutare adeguatamente gli effetti dell’inclusione degli ultraleggeri nel novero degli aeromobili

 

 

 

 

744. Aeromobili di Stato e aeromobili privati.

744. Aeromobili di Stato e aeromobili privati.

744. Aeromobili di Stato e aeromobili privati.

 

Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alle Forze di polizia dello Stato, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad altro servizio di Stato

 

 

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale

Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle forze di polizia dello Stato, della dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o in altro servizio di Stato

 

 

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzatida soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale e per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace

Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle forze di polizia dello Stato, della dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o in altro servizio di Stato anche ai sensi dell’articolo 10, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Identico.

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzatida soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale e per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modifica recepisce la dodicesima osservazione dell’8a Commissione del Senato, nonché la condizione di cui alla lettera e) del parere della V Commissione del Senato. Non risulta recepita l’osservazione di cui alla lettera b) del parere della IX Commissione della Camera relativa all’equiparazione agli aeromobili di Stato degli aeromobili utilizzati per i voli postali notturni.

 

 

 

 

745. Aeromobili militari.

Art. 745 (Aeromobili militari).

Art. 745 (Aeromobili militari).

 

Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa

Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari.

 

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa

Identico.

 

 

 

 

 

748. Norme applicabili.

Art. 748 (Norme applicabili).

Art. 748 (Norme applicabili).

 

Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.

L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

 

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

 

 

 

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà

Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell’articolo 744.

L’utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l’esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell’utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato  secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell’articolo 744, d’intesa con l’ENAC.

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà

Identico.

 

 

 

 

 

Capo II

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

Capo II

Dell’ammissione dell’aeromobile alla navigazione

Capo II

Dell’ammissione dell’aeromobile alla navigazione

 

 

 

 

 

749. Ammissione degli aeromobili alla navigazione.

Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla navigazione).

Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla navigazione).

 

Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.

Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC

Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

 Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all’art. 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell’articolo 754.

 Le condizioni per l’effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell’ENAC.

Identico.

 

 

 

 

 

754. Assegnazione di marche temporanee

Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee).

Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee).

 

Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati

Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l’attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall’articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all’art. 744, quarto comma, anche se già immatricolati. Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall’ENAC all’atto dell’assegnazione.

Identico.

 

 

 

 

 

755. Certificato di immatricolazione.

Art. 755 (Certificato di immatricolazione).

Art. 755 (Certificato di immatricolazione).

 

Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma

Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario,  nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

 

 

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma

Identico.

 

 

 

 

 

759. Demolizione e smantellamento dell'aeromobile.

Art. 759 (Demolizione e smantellamento dell’aeromobile).

Art. 759 (Demolizione e smantellamento dell’aeromobile).

 

Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.

L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti.

L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760

Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell’aeromobile deve darne comunicazione all’ENAC.

 L’ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall’annotazione i loro diritti.

 

 

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l’ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l’indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull’aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l’ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l’opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell’ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall’atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell’aeromobile accertato dai competenti organi dell’ENAC .

 In caso di particolare urgenza, l’ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell’aeromobile accertato dai competenti organi dell’ENAC.

 

L’ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

L’autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

Ottenuta l’autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell’aeromobile devono essere autorizzate dall’ENAC, il quale ne stabilisce le modalità in conformità dei propri regolamenti.

L’ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell’articolo 760

Identico.

 

 

 

 

 

760. Cancellazione dell'aeromobile dal registro

Art. 760 (Cancellazione dell’aeromobile dal registro).

Art. 760 (Cancellazione dell’aeromobile dal registro).

 

L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

a) è perito o si presume perito;

b) è stato demolito;

c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;

d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.

Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.

La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio

L’aeromobile è cancellato dal registro d’iscrizione quando:

a) è perito o si presume perito;

b) è stato demolito;

c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell’articolo 756;

d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall’articolo 756, secondo comma;

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l’aeromobile nel registro di altro Stato membro dell’Unione europea.

 La cancellazione dell’aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l’effettiva disponibilità dell’aeromobile, ai sensi dell’articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

 Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l’ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall’annotazione i loro diritti.

 

 

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l’ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l’indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull’aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l’ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l’avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell’articolo 759.

 In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 759.

 Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l’aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l’iscrizione in un registro di un altro Stato dell’Unione europea, deve fare dichiarazione all’ENAC. L’ENAC, subordinatamente all’assenza o all’avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell’aeromobile previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell’avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell’ENAC, e mediantel’annotazione nel registro aeronautico nazionale.

 

 

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull’aeromobile decorre dalla data di cancellazione.

La cancellazione dell’aeromobile può essere anche disposta d’ufficio.

Identico.

 

 

 

 

 

Capo IV

Dei documenti dell'aeromobile

Capo IV

Dei documenti dell'aeromobile

Capo IV

Dei documenti dell'aeromobile

 

 

 

 

 

773. Libri dell'aeromobile

Art. 773 (Libri dell’aeromobile).

Art. 773 (Libri dell’aeromobile).

 

Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio

Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell’aeromobile, del motore e dell’elica, nonché del quaderno tecnico di bordo, su cui eseguire le annotazioni relative all’esercizio

Identico.

 

 

 

 

 

778. Rilascio della licenza di esercizio

Art. 778 (Rilascio della licenza di esercizio).

Art. 778 (Rilascio della licenza di esercizio).

 

La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive modificazioni, la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

 

 

 

La licenza di esercizio è rilasciata a:

a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità europea è parte contraente.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.

 

 

 

 

 

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

 

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa

La licenza di esercizio è rilasciata dall’ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell’Unione europea o da cittadini di Stati membri dell’Unione europea e  la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l’esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve  fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modifiche, nonché di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell’aeromobile previamente approvato dall’ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 e dei regolamenti in materia.

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell’aeromobile, all’atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l’utilizzazione dell’aeromobile e dal quale risulti l’avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

 Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa.

Identico.

 

 

 

 

 

779. Mantenimento della licenza di esercizio.

Art. 779 (Mantenimento della licenza di esercizio).

Art. 779 (Mantenimento della licenza di esercizio).

 

La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC

La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

 La vigilanza sull’attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all’ENAC.

 L’ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni due anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall’ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

 Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall’ENAC.

 Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell’ENAC.

Identico.

 

 

 

 

 

780. Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori

Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori)

Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori)

 

La combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonché dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943

Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonché ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all’articolo 943.

Identico.

 

 

 

 

 

782. Oneri di servizio pubblico.

Art. 782 (Oneri di servizio pubblico).

Art. 782 (Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale).

La modifica recepisce la proposta emendativi della Conferenza Stato-regioni

 

 

 

Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso

L’imposizione di oneri di servizio pubblico è effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.

Identico.

 

 

 

 

 

783. Tutela del consumatore

Art. 783 (Tutela del consumatore).

Art. 783 (Tutela del consumatore).

 

 

 

 

La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è stabilita dall'ENAC

Fatte salve le normative di settore vigenti e, comunque, le prescrizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, la qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è indicata nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall’ENAC.

L’ENAC verifica il rispetto della qualità promessa e, in caso di inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

Identico.

 

 

 

 

 

Capo II

Dei servizi aerei extracomunitari

Capo II

Dei servizi aerei extracomunitari

Capo II

Dei servizi aerei extracomunitari

 

 

 

 

 

784. Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari

Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari).

Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari).

 

 

 

 

 

I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561

Fatte salve le competenze dell'Unione Europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri posta o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all'esterno del territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali con gli Stati in cui si effettuano, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi dì trasporto aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561

Identico.

 

 

 

 

 

785. Vettori designati.

Art. 785 (Vettori designati).

Art. 785 (Vettori designati).

 

I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.

 

 

 

I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.

Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

 

a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC

I servizi di trasporto aereo, di cui all’articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC o da uno Stato membro dell’Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza ed a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino.

 I rapporti fra l’ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

 La scelta dei vettori è effettuata dall’ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

 I vettori designati non possono cedere né in tutto né in parte il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell’ENAC, pena la decadenza dell’esercizio del servizio ceduto.

 Oltre all’ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

a) quando non ha iniziato l’esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

Per gravi motivi di pubblico interesse, l’ENAC può sospendere l’esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

 La vigilanza sull’attività dei vettori designati è esercitata dall’ENAC.

Identico.

 

 

 

 

 

786. Riserva di cabotaggio comunitario.

Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario).

Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario).

 

 

 

 

 

I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali

I servizi di trasporto aereo nazionali di linea e non di linea sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.

I servizi di trasporto aereo fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali

Identico.

 

 

 

 

 

787. Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali.

Art. 787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali).

Art. 787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali).

 

I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea

I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

 L’ENAC impone ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l’effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l’aviazione civile.

 

 Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l’ENAC può vietare l’accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

 L’ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.

Identico.

 

 

 

 

 

Capo III

Del lavoro aereo, delle scuole di pilotaggio dei servizi aerei minori

Capo III

Del lavoro aereo

Capo III

Del lavoro aereo

 

 

 

 

 

800. Aeromobili diretti all'estero.

Art. 800 (Aeromobili diretti all’estero).

Art. 800 (Aeromobili diretti all’estero).

 

Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.

Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento

Gli aeromobili diretti all’estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 Si considera diretto all’estero l’aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell’Unione europea.

 

Identico.

 

 

 

 

 

802. Divieto di partenza.

Art. 802 (Divieto di partenza).

Art. 802 (Divieto di partenza).

 

L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società Enav

L’ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall’articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l’esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.

 Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1058, l’ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o di ENAV s.p.a., vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di ENAV s.p.a.

Identico.

 

 

 

 

 

805. Approdo di aeromobili provenienti dall'estero.

Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall’estero).

Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall’estero).

 

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo

 Gli aeromobili provenienti dall’estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

 Si considera proveniente dall’estero l’aeromobile che entra nel territorio doganale dell’Unione europea.

 

Identico.

 

 

 

 

 

807. Utilizzazione degli aeroporti coordinati

Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati).

Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati).

 

La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi

La partenza e l’approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all’assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

 L’assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi.

Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili

Identico.

 

 

 

 

 

 

Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita).

Art. 834 (Matrimonio in imminente pericolo di vita).

 

 

Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.

L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo

Identico.

 

 

 

 

 

836. Trasmissione degli atti alle autorità competenti

836. Trasmissione degli atti alle autorità competenti

836. Trasmissione degli atti alle autorità competenti

 

L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione

L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore della Repubblica, trasmette copia dei processi verbali di scomparizione

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

859. Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale.

 

 

 

[Come ripristinato dall’articolo 9, comma 7 dello schema di D. Lgs.  n. 624]

 

 

 

L’autorità alla quale è richiesta l’iscrizione dell’aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d’immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1039.

 

899. Gerarchia di bordo.

899. Gerarchia di bordo.

899. Gerarchia di bordo.

 

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'articolo 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali indicati nell'articolo 739

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'articolo 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali

Identico.

 

 

 

 

 

TITOLO IV

Del contratto di lavoro del personale di volo

 

 

 

 

 

 

 

Capo I

Della formazione del contratto

 

 

 

 

 

 

 

Art. 900. Idoneità fisica.

Art. 900. Idoneità fisica.

Art. 900. Idoneità fisica.

 

L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.

Le modalità per le visite sono stabilite dal regolamento

L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo, destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.

Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell’articolo 734

Identico.

 

 

 

 

 

901. Capacità dei minori degli anni diciotto

901. Capacità dei minori degli anni diciotto

901. Capacità dei minori degli anni diciotto

 

Il minore di anni diciotto, iscritto nel registro della quarta categoria del personale di volo può, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

 

La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati né della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso

Il minore di anni diciotto iscritto fra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

La revoca del consenso alla iscrizione nel registro da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati né della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso

Identico.

 

 

 

 

 

939-ter. Utilizzazione occasionale dell'aeromobile

939-ter. Utilizzazione occasionale dell'aeromobile

939-ter. Utilizzazione occasionale dell'aeromobile

 

In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore privato risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione

In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione

Identico.

 

 

 

 

 

940-ter. Sostituibilità dell'aeromobile

940-ter. Sostituibilità dell'aeromobile

940-ter. Sostituibilità dell'aeromobile

 

Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità

Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.

Identico.

 

 

 

 

 

940-quater. Responsabilità

940-quater. Responsabilità verso i terzi

940-quater. Responsabilità verso i terzi

 

 Il noleggiatore è responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego commerciale dell'aeromobile.

 

 

 

 

 

 

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile

La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà.

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile

Identico.

 

 

 

 

 

941. Norme applicabili.

941. Norme applicabili.

941. Norme applicabili.

 

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.

 

Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.  In vigore nella Repubblica.

 

 

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio

Identico.

 

 

 

 

 

942. Obbligo di assicurazione.

942. Obbligo di assicurazione

942. Obbligo di assicurazione

 

Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finché non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo

Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

 

 

 

 

 

 

L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione

Identico.

 

 

 

 

 

943. Obblighi d'informazione.

943. Obblighi d’informazione

943. Obblighi d’informazione

 

Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dell'ENAC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai vettori aerei,che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale

Identico.

 

 

 

 

 

945. Impedimento del passeggero

945. Impedimento del passeggero

945. Impedimento del passeggero

 

Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto

Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto

Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454.

Identico.

 

 

 

 

 

947. Impedimenti del vettore.

947. Impedimenti del vettore.

947. Impedimenti del vettore.

 

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione, nonché le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri

Identico.

 

 

 

 

 

 

Art. 949-ter (Prescrizione).

Art. 949-ter (Prescrizione).

 

 

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941.

Gli stessi diritti non sono soggetti alle norme che regolano la prescrizione

Identico.

 

 

 

 

 

951. Responsabilità del vettore

Art. 951 (Norme applicabili). -

Art. 951 (Norme applicabili).

 

Il vettore è responsabile della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna al destinatario, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie o il ritardo.

Il vettore non è responsabile anche quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da colpa lieve di pilotaggio, di condotta o di navigazione; ovvero quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da qualsiasi causa nel corso di un trasporto per terra o per acqua, effettuato fuori degli aerodromi nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo, per il carico, il trasbordo o lo scarico delle merci, salva l'applicazione delle disposizioni che regolano la responsabilità nel trasporto per terra o per acqua

Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.

Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.

Identico.

 

 

 

 

 

952. Limite del risarcimento.

Art. 952 (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto).

Art. 952 (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire trentatremila per chilogrammo di merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria

Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.

Identico.

 

 

 

 

 

953. Derogabilità delle norme sulla responsabilità

Art. 953 (Riconsegna delle cose).

Art. 953 (Riconsegna delle cose).

 

Le disposizioni sulla responsabilità nel trasporto di cose sono derogabili a favore del vettore solo nei trasporti nazionali

Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.

Identico.

 

 

 

 

 

954. Perdita e avarie delle cose trasportate

Art. 954 (Prescrizione).

Art. 954 (Prescrizione).

 

La perdita e le avarie subite dalle cose durante il trasporto devono essere fatte constare, da chi ha diritto alla riconsegna, con riserva scritta o con annotazione sul documento del trasporto entro sette giorni dalla riconsegna.

I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni dal momento in cui le cose sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla riconsegna.

In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose si presumono riconsegnate dal vettore in tempo debito e in conformità delle indicazioni enunciate nel documento di trasporto, e l'interessato decade da ogni azione, eccettuate quelle per frode

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 951.

Gli stessi diritti non sono soggetti alle norme che regolano la prescrizione

Identico.

 

 

 

 

 

955. Rinvio.

Abrogato

Identico.

 

Al trasporto aereo di cose si applicano, per quanto non è disposto da questa sezione, le norme degli articoli 425 a 438; 451 a 456

 

 

 

 

 

 

 

956. Documento del trasporto.

Abrogato

Identico.

 

Nel trasporto di cose il mittente può chiedere al vettore che siano emesse una lettera di trasporto aereo o tante lettere quanti sono i colli da trasportare

 

 

 

 

 

 

 

957. Redazione della lettera di trasporto.

Abrogato

Identico.

 

Il mittente redige in triplice copia il formulario della lettera di trasporto, con le indicazioni di cui alle lettere b, c, d, e, h, i, l, dell'articolo seguente.

Prese in consegna le merci, il vettore è tenuto a completare la lettera di trasporto con tutte le rimanenti indicazioni previste nell'articolo predetto.

Il mittente è responsabile verso il vettore dei danni derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni di cui al primo comma

 

 

 

 

 

 

 

958. Indicazioni della lettera di trasporto.

Abrogato

Identico.

 

La lettera di trasporto deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia e deve enunciare:

a. il nome e il domicilio del vettore;

b. il nome e il domicilio del mittente;

c. il luogo di destinazione e, quando la lettera è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;

d. la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero, il peso e le dimensioni dei colli e le marche che li contrassegnano;

e. lo stato apparente delle merci ovvero degli imballaggi;

f. il luogo e la data di caricazione;

g. il prezzo del trasporto, nonché la data e il luogo del pagamento e la persona che deve eseguirlo;

h. il prezzo delle cose e l'ammontare delle spese, se il trasporto è fatto contro assegno;

i. l'eventuale valore dichiarato;

l. i documenti consegnati al vettore in accompagnamento della lettera;

m. la durata del trasporto e l'indicazione sommaria della via da seguire, se sono state convenute

 

 

 

 

 

 

 

959. Data di caricazione.

Abrogato

Identico.

 

Se nella lettera di trasporto non è indicata la data di caricazione, per tale si presume, fino a prova contraria, la data di emissione.

 

 

 

 

 

 

 

960. Efficacia probatoria della lettera di trasporto.

Abrogato

Identico.

 

Le indicazioni della lettera di trasporto relative al numero, al peso e alle dimensioni dei colli, nonché allo stato di imballaggi, fanno fede fino a prova contraria; quelle relative alla natura, alla qualità e alla quantità nonché allo stato delle cose non fanno prova contro il vettore a meno che siano state verificate da lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla lettera di trasporto, ovvero si tratti di indicazioni relative allo stato apparente delle cose.

 

 

 

 

 

 

 

961. Originali della lettera di trasporto

Abrogato

Identico.

 

La lettera di trasporto è emessa in tre originali. Il primo originale porta l'indicazione «per il vettore», è firmato dal mittente e deve essere consegnato al vettore; il secondo porta l'indicazione «per il destinatario», è firmato dal mittente e dal vettore ed accompagna le cose trasportate; il terzo è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna le cose trasportate.

L'originale rilasciato al mittente attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 964, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo

 

 

 

 

 

 

 

962. Forma e trasferimento dell'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente

Abrogato

Identico.

 

L'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente può essere al portatore, all'ordine o nominativo.

Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore, all'ordine o nominativi.

Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della lettera di trasporto nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto dagli articoli 2022 e seguenti del codice civile

 

 

 

 

 

 

 

963. Duplicati della lettera di trasporto.

Abrogato

Identico.

 

Dell'originale della lettera di trasporto rilasciata al mittente, possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.

I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel secondo comma dell'articolo 961.

I duplicati non sono trasferibili, devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.

 

 

 

 

 

 

 

964. Legittimazione del possessore della lettera di trasporto

Abrogato

Identico.

 

Il possessore dell'originale trasferibile della lettera di trasporto è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo stesso  o a una serie continua di girate ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore, a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

Della responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

 

Capo I

Della responsabilità dei danni a terzi sulla superficie

TITOLO II

Della responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

 

TITOLO II

Della responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

 

 

 

 

 

 

965. Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie

Art. 965 (Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie).

Art. 965 (Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie).

 

L'esercente risponde dei danni cagionati dall'aeromobile a persone ed a beni sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

Tuttavia la responsabilità è esclusa: a quando l'esercente provi che i danni sono stati volontariamente prodotti, senza connessione con l'esercizio dell'aeromobile, da persone estranee all'equipaggio, che si trovano a bordo, e che egli medesimo e i suoi dipendenti e preposti non hanno potuto impedirli; b quando l'esercente provi che i danni sono stati causati da colpa del danneggiato

La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.

La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.

Identico.

 

 

 

 

 

966. Concorso di colpa del danneggiato

 

 

 

.Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'ammontare del risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle sue conseguenze.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza

 

Identico.

 

 

 

 

 

967. Limite del risarcimento complessivo

Art. 971 (Limiti del risarcimento complessivo).

Art. 971 (Limiti del risarcimento complessivo).

 

Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'articolo 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di lire centodiecimila  per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a novecentotrentamilioni di lire ovvero superiore a tremiliardicentomilioni di lire l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a trecentosettantacinquemilioni di lire

 Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile

Identico.

 

 

 

 

 

968. Concorso dei creditori.

 

 

 

I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di trecentodiecimilioni (1) di lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale è limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose è inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare dei crediti per sinistri alle persone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose

 

 

 

 

 

 

 

969. Riduzione proporzionale dei crediti.

 

 

 

Quando l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto ai terzi, che hanno sofferto danni nello stesso accidente, supera i limiti previsti nell'articolo 967, la somma spettante a ciascuno è ridotta proporzionalmente fino a concorrenza complessiva dei limiti stessi

 

 

 

 

 

 

 

970. Ordine nel concorso.

 

 

 

Nel concorso sulla somma limite, i crediti dei terzi danneggiati che abbiano notificato le loro intimazioni all'esercente o comunque fatto valere i loro diritti entro sei mesi dal giorno dell'accidente, sono preferiti ai crediti dei terzi danneggiati, che abbiano notificato le loro intimazioni o fatto valere i loro diritti dopo tale termine

 

 

 

 

 

 

 

971. Esclusione della limitazione del risarcimento.

 

 

 

La limitazione del risarcimento prevista nell'articolo 967 non ha luogo:

a. quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, l'esercente non provi che il danno deriva da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione;

b. quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dei dipendenti e preposti, l'esercente non provi che egli aveva preso le misure necessarie per evitare il danno;

c. quando l'esercente non ha contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione disposta nell'articolo 798, ovvero quando l'assicurazione non copre la responsabilità dell'esercente, con le modalità e nei limiti previsti dagli articoli precedenti.

 

 

 

 

 

 

 

972. Casi di inapplicabilità delle norme precedenti

 

 

 

Le disposizioni che precedono non sono applicabili quando tra l'esercente e il danneggiato la responsabilità è regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto.

 

 

 

 

 

 

 

973. Prescrizione.

Abrogato

Identico.

 

Il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si è prodotto.

Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato nell'impossibilità di aver notizia del danno o di identificarne il responsabile, il termine decorre dal giorno di tale notizia o dell'identificazione. Ma in ogni caso il diritto si prescrive col decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si è prodotto

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

Della responsabilità per danni da urto

Capo II

Della responsabilità per danni da urto

 

 

 

 

 

 

974. Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga.

Art. 966 (Danni da urto).

Art. 966 (Danni da urto).

 

In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli 482 a 487.

Vedi infra

 

 

 

 

 

Le stesse norme si applicano quando i danni sono cagionati da spostamento di aria od altra causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale.

 

Ai fini del comma precedente, l'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.

L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

 

Art. 967 (Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga

Le stesse norme di cui all'articolo precedente si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale

Vedi supra

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 967 (Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga

Identico.

 

 

 

 

 

 

975. Limite del risarcimento.

Art. 972 (Limitazione del risarcimento per danni da urto). -

Art. 972 (Limitazione del risarcimento per danni da urto).

 

Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di lire centodiecimila per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo.

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a novecentotrentamilioni di lire o superiore a tremiliardicentomilioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a trecentosettantacinquemilioni  di lire

Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie, si applicano anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga

Identico.

 

 

 

 

 

976. Concorso dei creditori.

Abrogato

Identico.

 

Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970; [tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la somma di centonovantacinquemilioni di lire per ciascuna persona

 

 

 

 

 

 

 

977. Esclusione della limitazione.

Abrogato

Identico.

 

Per quanto concerne le cause di esclusione della limitazione, si applica il disposto dell'articolo 971, lettere a e b

 

 

 

 

 

 

 

978. Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto.

Art. 968 (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto).

Art. 968 (Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto).

 

Nei casi previsti nell'articolo 974, quando siano danneggiati terzi sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, gli esercenti degli aeromobili rispondono solidalmente.

 

Nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti, e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze.

 

 

 

 

 

In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze.

Identico.

 

 

 

 

 

979. Decadenza e prescrizione del diritto di regresso.

Art. 970 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso).

Art. 970 (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso).

 

 

L'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato

 Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.

Identico.

 

 

 

 

 

980. Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti.

Art. 969 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti).

Art. 969 (Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti).

 

I limiti previsti nell'articolo 975 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, 978.

I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.

Identico.

 

 

 

 

 

985. Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone

985. Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone

985. Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone

 

L'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate

L'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione.

 

 

 

 

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate

Identico.

 

 

 

 

 

1011. Danni coperti.

1011. Danni coperti.

1011. Danni coperti.

 

L'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 a 967

L'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 e 971.

Identico.

 

 

 

 

 

1012. Danni esclusi.

1012. Danni esclusi.

1012. Danni esclusi.

 

L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

Del pari l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo o da colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, salvo, nel caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, che il danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, ovvero che l'esercente abbia prese le misure necessarie per evitarlo.

L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

 

 

 

 

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

Identico.

 

 

 

 

 

1017. Rischio.

1017. Rischio.

1017. Rischio.

 

L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nell'articolo 977.

Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell'art. 1012.

Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

Identico.

 

 

 

 

 

1020. Prescrizione.

1020. Prescrizione.

1020. Prescrizione.

 

Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547.

Alla prescrizione del diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si applica la disposizione dell'articolo 973

Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547.

Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente

Identico.

 

 

 

 

 

1023. Privilegi sull'aeromobile e sul nolo.

1023. Privilegi sull'aeromobile e sul nolo.

1023. Privilegi sull'aeromobile e sul nolo.

 

Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie ; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;

2. i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo;

3. i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;

4. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio;

5. le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennità per l'urto di aeromobile previsto nell'articolo 974; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio;

6. i crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali, dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio

Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie ; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;

2. i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo;

3. i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;

4. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio;

5. le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennità per l'urto di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio;

6. i crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali, dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio

Identico.

 

 

 

 

 

1031. Ufficio competente.

1031. Ufficio competente.

1031. Ufficio competente.

 

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nel secondo comma dell'articolo 866.

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nell’articolo 866.

Identico.

 

 

 

 

 

1048. Formazione dello stato attivo.

1048. Formazione dello stato attivo.

1048. Formazione dello stato attivo.

 

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975.

L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo.

 

L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Identico.

 

 

 

 

 

1082. Pene accessorie.

 

1082. Pene accessorie

 

Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale [c.p. 19]:

1. l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123, 739;

2. l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla gente dell'aria.

Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:

1. la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;

2. la sospensione, dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

 

Identico.

 

 

1. l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123, e 734;

Identico.

 

 

 

 

 

1083. Effetti e durata delle pene accessorie

 

1083. Effetti e durata delle pene accessorie

 

L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 739. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.

L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacità di esercitare la professione marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta.

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134, 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, è uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative all'interdizione da una professione [c.p. 30, 31] e alla sospensione dall'esercizio di una professione [c.p. 35].

 

L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacità di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123 e 734. L'interdizione temporanea priva della detta capacità per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresì la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.

Identico. 

 

 

 

 

 

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.

 

Identico.

 

 

 

 

 

1083-ter. Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie.

 

1083-ter. Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie.

 

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 2, priva il soggetto del diritto di esercitare la professione per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

Alle sanzioni accessorie indicate dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione dall'esercizio di una professione.

 

La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici di cui all'articolo 1083-bis, primo comma, n. 1, priva il soggetto del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134 e 739 734, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno.

Identico.

 

 

 

 

 

1163. Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

1163. Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

1163. Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

 

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni

Identico.

 

 

 

 

 

1165. Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

1165. Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

1165. Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

 

E' punito con l'ammenda fino a lire un milione:

1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;

2. chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate

E' punito con l'ammenda fino a lire un milione:

1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;

2. chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate

Identico.

 

 

 

 

 

1176. Inosservanza del divieto di mediazione.

Abrogato

Identico.

 

Chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione

 

 

 

 

 

 

 

1177. Aggravanti.

Abrogato

Identico

 

La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire duecentomila a un milione:

1. se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di più persone;

2. se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente un'attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;

3. se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;

4. se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno

 

 

 

 

 

 

 

1197. Rifiuto di cooperare al ricupero.

1197. Rifiuto di cooperare al ricupero.

1197. Rifiuto di cooperare al ricupero.

 

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ovvero di perdita dell'aeromobile, essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire quattrocentomila

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante, essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire quattrocentomila

Identico.

 

 

 

 

 

1201. Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile.

1201. Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile.

1201. Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile.

 

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:

1…...

2. parte o approda in località diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844;

3. parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale ;

4. approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:

1…...

2. parte o approda in località diversa da quelle previste nell'articolo 799;

3. parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale ;

4. approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario

Identico.

 

 

 

 

 

1205. Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte.

1205. Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte.

1205. Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte.

 

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 835, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 818, 834, 835, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione

Identico.

 

 

 

 

 

1214. Sanzioni amministrative accessorie

1214. Sanzioni amministrative accessorie

1214. Sanzioni amministrative accessorie

 

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione

Identico.

 

 

 

 

 

1216. Navigazione senza abilitazione

1216. Navigazione senza abilitazione

1216. Navigazione senza abilitazione

 

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione, ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità che non sia in vigore.

 

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo

Identico.

 

 

 

 

 

1219. Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.

1219. Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.

1219. Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.

 

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità o di collaudo

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità

Identico.

 

 

 

 

 

1236. Obbligo di denuncia e di relazione.

Art. 1236 (Obbligo di denuncia e di relazione).

Art. 1236 (Obbligo di denuncia e di relazione).

 

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna e degli aerodromi statali o privati e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione.

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al direttore dell'aeroportodi primo approdo

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione.

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo

Identico.

 

 

 

 

 

1240. Competenza per territorio

1240. Competenza per territorio

1240. Competenza per territorio

 

La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave o di abituale ricovero dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente

La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

 

Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente

Identico.

 

 

 

 

 

1259. Potere disciplinare in caso di perdita della nave o dell'aeromobile.

1259. Potere disciplinare in caso di perdita della nave.

1259. Potere disciplinare in caso di perdita della nave.

 

Nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante per le operazioni di ricupero

Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero

Identico.

 

 

 

 

 

1273. Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna.

Abrogato

Identico.

 

Fino a quando non saranno istituiti gli ispettorati di traffico aereo e nominati i delegati di campo di fortuna, le relative attribuzioni sono esercitate rispettivamente dal ministro per l'aeronautica (1) e dai custodi dei campi di fortuna

 

 

 

 


 

 

Primo schema di decreto legislativo

(Atto n. 583)

 

Art. 20

Secondo schema di decreto legislativo (Atto n. 624)

 

Art. 21

 

 

 

 

 

 

1. All’attuazione del presente decreto, compresa l’istituzione del comitato di coordinamento tecnico di cui all’articolo 698, secondo comma, del codice della navigazione, nonché dei comitati aeroportuali di cui all’articolo 718, secondo comma, del codice della navigazione, non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1. All’attuazione del presente decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

2. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

 

 

 


 

D.Lgs. 96/2005

Articolo 3

D.Lgs. 96/2005

Articolo 3

[Come modificato dall’articolo 4, co. 11, del primo schema di decreto legislativo (Atto n. 583)]

D.Lgs. 96/2005

Articolo 3

[Come modificato dall’articolo 2, co. 11, del  secondo schema di decreto legislativo (Atto n. 624)]

Annotazioni sulle modifiche

 

 

 

 

2.Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.

2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti pendenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521.

 

Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti. Fino al completamento delle procedure di affidamento delle concessioni di gestione aeroportuale totale a società di capitale, resta in capo all'ENAC la potestà di rilasciare a soggetti terzi, concessioni dirette su porzioni di sedime aeroportuale per finalità aeronautiche. Il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo o infrastrutture di aerodromi militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche

2.Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti..

 

 

 

 

 

 


 

D. Lgs 18/1999

Art. 14. Protezione sociale.

 

D. Lgs 18/1999

Art. 14. Protezione sociale.

[Come modificato dal primo schema di decreto legislativo (Atto n. 583)]

D. Lgs 18/1999

Art. 14. Protezione sociale.

[Come modificato dal secondo schema di decreto legislativo

 (Atto n. 624)]

Annotazioni sulle modifiche

 

 

 

 

1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'àmbito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto

1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'àmbito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti professionali e di sicurezza da parte del personale addetto

Identico.

 

20. Norma transitoria

20. Norma transitoria

20. Norma transitoria

 

1. Restano salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.

 

Abrogato

1. Restano salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.

 

 

 


 

Legge 106/1985

Art. 1

Legge 106/1985

Art. 1

[Come modificato dal primo schema di decreto legislativo (Atto n. 583)]

Legge 106/1985

Art. 1

[Come modificato dal secondo schema di decreto legislativo (Atto n. 624)]

Annotazioni sulle modifiche

 

 

 

 

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

 

Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.

 

 

 

 

 

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che sì rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

Identico.

 

 


 

D.Lgs. 206/2005

Articolo 94 - Responsabilità per danni alla persona

D.Lgs. 206/2005

Articolo 94 - Responsabilità per danni alla persona

[Come modificato dal primo schema di decreto legislativo (Atto n. 583)]

D.Lgs. 206/2005

Articolo 94 - Responsabilità per danni alla persona

[Come modificato dal secondo schema di decreto legislativo (Atto n. 624)]

Annotazioni sulle modifiche

 

 

 

 

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

 

 

 

 

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le regole stabile dalle convenzioni internzionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, così come recepite nell’ordinamento italiano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.

 

 

 


Esame parlamentare del primo schema di D.Lgs (n. 583)

 


Camera dei deputati

 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Angelo SANZA. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario Tassone.

La seduta comincia alle 13.20.

 Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 96 del 2005, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 583.

(Esame e rinvio).

 

Massimo Giuseppe FERRO (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza, entro il 10 febbraio 2006, sullo schema di decreto legislativo recante norme di modifica ed integrazione del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Com'è noto, infatti, la riforma della disciplina del trasporto aereo è stata oggetto di costante ed approfondita attenzione da parte della IX Commissione lungo l'arco della XIV legislatura.

Dopo lo svolgimento di un'ampia indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo e in seguito all'istruttoria svolta in particolare nell'ambito dell'esame in sede referente dei progetti di legge presentati dai diversi gruppi sulla materia (C. 1431 e abbinati) si è giunti alla definizione del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, contenente «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265», dando attuazione alla delega contenuta nell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, con la finalità principale di «migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali».

Rileva quindi che, in uno scenario giuridico di riferimento fortemente innovato e caratterizzato da una conseguente confusione sul riparto di competenze tra ENAC e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - si richiamano in materia anche i richiesti pareri al Consiglio di Stato sui sistemi aeroportuali e sulle procedure e competenze per l'affidamento delle concessioni aeroportuali - è da ultimo intervenuto il decreto-legge n. 203 del 2005, le cui disposizioni sono state dapprima riportate nel decreto-legge n. 211 del 2005 e, successivamente, convertite con la legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che ha abrogato sostanzialmente in più parti il contenuto del citato decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, vanificando gli stessi obiettivi di una riforma organica del settore dell'aviazione civile e determinando una situazione di stallo amministrativo (blocco dei contratti di programma, dei procedimenti di stipula, delle convenzioni, di affidamento delle gestioni totali e di elaborazione e valutazione dei piani di investimento, nuove e reiterate dispute sul riparto delle competenze e dei ruoli tra ENAC, CIPE e ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia e delle finanze ed altro) e di incertezza normativa che è di grave danno per il sistema aeroportuale italiano.

Evidenzia pertanto che il sistema delle infrastrutture e delle gestioni aeroportuali, che richiede per sua tipologia un quadro normativo certo ed investimenti e scelte di medio e lungo periodo, risulta ad oggi essere paradossalmente - pur in presenza delle citate novità legislative e della stessa riforma della parte aeronautica del codice della navigazione - l'unico comparto in ambito industriale e dei servizi pubblici caratterizzato da una mancata applicazione a livello governativo e ministeriale delle vigenti e cogenti norme sul meccanismo di affidamento delle concessioni aeroportuali e da un palese contrasto istituzionale sulle competenze e ruoli delle diverse amministrazioni.

Fa presente, inoltre, che sussiste la difficoltà a procedere ad un'interpretazione unitaria del quadro normativo di riferimento. Il Governo, sia in sede di elaborazione del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 sia in questa seconda fase, ha infatti mancato, a suo avviso, di coordinare in modo armonico e sistematico le nuove previsioni con tutte le altre disposizioni di legge vigenti e non espressamente modificate e/o abrogate. Il contenuto degli articoli 1, 3 e 20 del citato decreto legislativo di riforma appaiono, alla data odierna, non consoni a fornire all'interprete un quadro unitario del sistema delle fonti e delle norme che regolano il settore dell'aviazione civile e delle competenze istituzionali e funzionali dei diversi enti e soggetti della filiera aeroportuale. Si appalesa, dunque, un reiterato e non completo recepimento del criterio di legge delega di cui alla lettera h), comma 5, dell'articolo 1 della legge n. 265 del 2004, che prevedeva «l'abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega».

Ritiene che permangano, dunque, una serie di norme di legge incompatibili o di difficile interpretazione rispetto ai nuovi principi e contenuti del codice della navigazione. Fa riferimento, in particolare, alle disposizioni di legge di cui al decreto ministeriale n. 521 del 1997, con cui sono state poste le norme per l'affidamento della gestione degli aeroporti civili e che non è dato sapere in quali parti è stato più o meno tacitamente abrogato, al periodo transitorio di affidamento delle gestioni totali (articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) alla successiva fase definitiva (articolo 704 cod. nav.), ed al decreto legislativo n. 250 del 1997, con cui è stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile ed alle altre norme di legge sulle competenze istituzionali del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Rileva come tali irrisolte difficoltà interpretative abbiano accentuato, negli ultimi mesi, l'irrisolto contrasto istituzionale tra ENAC e ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla ripartizione dei ruoli e delle competenze e sulla gestione dei procedimenti amministrativi, facendo al contempo proliferare una serie di contrastanti tesi sulle modalità di affidamento delle gestioni totali che hanno determinato una perdurante situazione di stallo amministrativo, nonostante il parere del Consiglio di Stato in materia.

Ricorda quindi come le modifiche al codice della navigazione, apportate dal predetto decreto legislativo n. 96 del 2005, sono entrate in vigore il 21 ottobre 2005.

Lo stesso articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004 n. 265 consente, peraltro, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure, di adottare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi.

Nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto in esame si evidenzia quindi che, essendo stata ravvisata a livello governativo, e su istanza dei soggetti pubblici e privati interessati dai provvedimenti, l'esigenza di apportare modificazioni e integrazioni al decreto legislativo n. 96, è stata nominata una commissione di studio «con il precipuo compito di elaborare disposizioni correttive ed integrative delle norme della nuova parte aeronautica del codice della navigazione», che ha portato quindi alla definizione del provvedimento in esame.

Al tempo stesso, va ricordato come il 14 settembre 2005, è stata avviata la discussione presso la IX Commissione della risoluzione n. 7-00682, firmata dal sottoscritto e dai rappresentanti di quasi tutti i gruppi, nella quale si impegnava il Governo ad assicurare piena ed integrale attuazione ai rilievi formulati nel parere espresso dalla IX Commissione nella seduta del 4 maggio 2005 sullo schema di decreto legislativo n. 481 (ora decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96), provvedendo ai sensi del citato articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265.

Con riferimento alla predetta risoluzione ricorda che il Parlamento ha inteso evidenziare in particolare l'esigenza di intervenire, in particolare, in ordine a tali aspetti principali: mancato chiarimento sulla natura e funzione degli aeroporti di rilevanza nazionale; mancata precisazione delle modalità di espletamento delle funzioni di polizia e di vigilanza di ENAC; mancato rispetto del termine perentorio del 23 giugno 2005 per l'affidamento delle gestioni totali; mancata precisazione delle competenze e procedure per il rilascio delle concessioni sia nella fase transitoria che in quella definitiva; ingiustificato aumento del numero delle amministrazioni competenti; mancata individuazione chiara ed espressa dei ruoli, competenze, poteri ed attività dei soggetti pubblici operanti a livello aeroportuale; mancata definizione del quadro sanzionatorio; introduzione di definizioni che hanno accresciuto la possibilità di differenti e contrastanti interpretazioni tecniche e giuridiche.

Su tale risoluzione è stato avviato quindi un primo dibattito - con l'impegno del Governo ad affrontare compiutamente le questioni evidenziate - dibattito che potrà quindi proseguire in questa sede, con il contributo di tutti, come si è sempre cercato di fare su una materia trasversale e fondamentale per la sicurezza degli utenti e per la competitività del paese.

Illustra quindi il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, ricordando che esso si compone di ventuno articoli, che intervengono sulle disposizioni del codice della navigazione, parte aeronautica.

L'articolo 1, relativo agli organi amministrativi, recepisce in particolare, al comma 1, il primo indirizzo contenuto nella citata risoluzione parlamentare, inserendo espressamente il riferimento al ruolo di autorità di controllo, con riguardo all'ENAC. Si rimodula quindi l'attuale formulazione del secondo comma dell'articolo 687 e dell'articolo 688 cod. nav., quest'ultimo con riguardo agli aeroporti all'interno dei porti marittimi, per cui la vigilanza viene ora esercitata d'intesa tra i due organismi (ENAC e autorità marittima). Si inseriscono quindi ulteriori precisazioni in ordine al recepimento degli annessi ICAO e si fa espressamente salva la competenza del Ministero dell'interno per i servizi antincendio in ambito aeroportuale. Si abroga quindi l'articolo 1273 cod. nav. che prevede che «fino a quando non saranno istituiti gli ispettorati di traffico aereo e nominati i delegati di campo di fortuna, le relative attribuzioni sono esercitate rispettivamente dal ministro per l'aeronautica e dai custodi dei campi di fortuna».

L'articolo 2, a sua volta, interviene sul codice della navigazione tenendo conto della normativa comunitaria in materia e in particolare delle previsioni del regolamento CE n. 549/2004, con un richiamo della normativa stessa e la specificazione dei servizi del traffico aereo; al nuovo articolo 691-bis, si specifica inoltre, con riferimento all'ENAV, la qualità di «società pubblica».

Come espressamente previsto nella citata risoluzione parlamentare, in ordine alla necessità di inserire nel codice le definizioni delle fattispecie più ricorrenti, all'articolo 3 - relativo alla proprietà ed uso degli aerodromi - viene prevista una definizione dell'aerodromo e dell'aeroporto (inserite all'articolo 692 del codice). Nella relazione di accompagnamento si rileva che le definizioni sono quelle tradizionalmente adottate anche nella Relazione al codice della navigazione (n. 433), il cui criterio scriminante è l'assenza nell'aerodromo di attrezzature per la sosta e il ricovero degli aeromobili. Per maggiore certezza normativa, le aviosuperfici sono state espressamente definite aerodromi.

È stato altresì eliminato, per l'individuazione dei beni appartenenti al demanio, ogni riferimento al criterio dell'istituzione dell'aerodromo da parte dello Stato, lasciando solo quello dell'appartenenza allo Stato, come è, del resto, nell'articolo 822 del codice civile. Per gli aerodromi militari aperti al traffico aereo civile, è stato precisato - con riguardo all'articolo 697 cod. nav. - che le condizioni di sicurezza operativa non devono essere inferiori a quelle degli aerodromi civili.

Con riferimento all'articolo 698 cod. nav., si fa ora riferimento agli aeroporti di «interesse» anche di «rilevanza» nazionale e si sopprime la previsione in base alla quale «la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico dallo stesso istituito non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso nè rimborsi spese»: tale aspetto potrà essere comunque oggetto di approfondimenti da parte della V Commissione, cui il provvedimento in esame è stato assegnato per la valutazioni dei profili finanziari, tenendo peraltro conto che l'invarianza dei costi per il bilancio dello Stato è ora prevista in via generale dall'articolo 20 del provvedimento in esame, che richiama anche puntualmente gli articoli 698 e 718.

Al medesimo articolo 3 si inserisce quindi una precisazione per quanto attiene l'ammissione degli aeromobili stranieri ed una definizione rivista delle aviosuperifici recata dall'articolo 701 cod. nav. Con riferimento all'articolo 702 cod. nav., riguardante la progettazione delle infrastrutture aeroportuali, viene soppresso il secondo comma, in base al quale «le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione».

All'articolo 703 cod. nav., si precisa che l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, sussiste anche in caso di subingresso mentre non vi è in caso di decadenza dalla concessione.

Sulle gestioni aeroportuali ed i servizi di assistenza a terra interviene l'articolo 4, precisando in primo luogo, all'articolo 704 cod. nav., che l'impresa non comunitaria che partecipa alla gara deve istituire in Italia una sede secondaria oltre al sussistere delle condizioni di reciprocità come già previsto; è stato inoltre esplicitato che la sottoscrizione del contratto di programma avvenga, a pena di decadenza dalla concessione, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario.

Quanto all'articolo 705 cod. nav., che reca i compiti del gestore aeroportuale, si precisa da una parte che l'attività è svolta «sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC», e si richiamano dall'altra i criteri di «trasparenza e non discriminazione» cui deve essere improntata l'attività. Si fa riferimento inoltre espressamente al regolamento sulla costruazione e l'esercizio degli aeroporti adottato dall'ENAC in attuazione dell'Annesso XIV ICAO. Sono stati al contempo aggiunti, al medesimo articolo 705, i seguenti compiti in capo al gestore: proporre all'ENAC l'applicazione di sanzioni; l'applicazione diretta, in casi di necessità e urgenza, di misure interdittive di carattere temporaneo; la gestione degli oggetti smarriti.

Sempre in materia di gestioni aeroportuali, viene integrato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 96 del 2005 - che riguarda tempi, procedure ed eventuale nomina di un commissario per il rilascio degli affidamenti su cui vi è stata istanza antecedente - prevedendo che «fino al completamento delle procedure di affidamento delle concessioni di gestione aeroportuale totale a società di capitale, resta in capo all'ENAC la potestà di rilasciare a soggetti terzi, concessioni dirette su porzioni di sedime aeroportuale per finalità aeronautiche. Il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo o infrastrutture di aerodromi militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.».

Si interviene al contempo sulla disciplina di cui al decreto legislativo n. 18 del 1999, recante «attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità», che reca la cosiddetta «clausola sociale» per il settore del trasporto aereo, inserendo - nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 96 del 2005 - il riferimento ai requisiti «professionali», da aggiungere a quelli «di sicurezza» per l'applicazione delle misure di protezione sociale stabilite dalla normativa vigente, nella parte in cui si prevede di privilegiare il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti da parte del personale addetto. Viene altresì abrogata inoltre la norma transitoria di cui all'articolo 20 di tale decreto legislativo, che faceva salve, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni, le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali.

L'articolo 5, reca talune modifiche alla disciplina dei vincoli della proprietà privata; quanto al collocamento dei segnali, di cui all'articolo 712 cod. nav., si è integrato il precedente testo, considerando il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione in zone diverse da quelle indicate nelle mappe predisposte ai sensi dell'articolo 707 e attribuendone la competenza al gestore dell'aeroporto più vicino al segnale.

L'articolo 6 riguarda la «polizia degli aerodromi» intervenendo sull'articolo 718 cod. nav. collegandolo alle previsioni dell'articolo 705 sulle sanzioni e misure interdittive, e precisando che le attività dei soggetti pubblici operanti negli aeroporti sono di norma coordinate mediante appositi comitati, istituiti in sede aeroportuale sotto la supervisione dell'ENAC.

L'articolo 12, a sua volta, concerne la «polizia della navigazione», abrogando il terzo comma dell'articolo 800 cod. nav. e dell'articolo 805 cod. nav., che riguardano il decollo e l'approdo degli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scali intermedi, e riformulando parte dell'articolo 802 cod. nav.

Sulla disciplina relativa al personale aeronautico interviene l'articolo 7, sia con modifiche di adeguamento formale sia, in particolare, integrando l'elenco del personale non di volo con il riferimento al personale addetto ai controlli di sicurezza. È stato inoltre ripristinato l'articolo 736, ravvisandosi l'opportunità - come evidenziato nella relazione governativa di accompagnamento - di prevedere la tenuta degli albi e del registro d'iscrizione del personale e demandando all'ENAC la determinazione dei requisiti dell'iscrizione.

L'articolo 8 concerne le «distinzioni degli aeromobili»; si interviene in particolare sulla nozione di aeromobile, ricomprendendovi per ragioni di chiarezza normativa i mezzi a pilotaggio remoto (UAV), nonchè gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo, di cui all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985 n. 106, pur escludendo per essi l'applicabilità del libro primo della parte seconda del codice, ovvero di tutta la parte che riguarda l'ordinamento amministrativo della navigazione aerea. È stata quindi modificata la definizione di aeromobili di Stato (articolo 744, primo comma), sostituendo al criterio della destinazione quello dell'impiego, in modo da aderire meglio - come si evidenzia nella relazione governativa di accompagnamento - all'articolo 3, lettera b, della Convenzione di Chicago. È stata anche in parte rivista la definizione degli aeromobili legalmente equiparati a quelli di Stato (articolo 744, quarto comma), precisando che l'equiparazione è funzionale, cioè opera soltanto quando vi sia un'attività diretta alla tutela della sicurezza nazionale e non in occasione di altre attività. Per questi aeromobili il livello di sicurezza è individuato d'intesa con l'ENAC ai sensi dell'articolo 748. Anche nella definizione degli aeromobili militari (articolo 745) il criterio dell'impiego ha sostituito quello della destinazione. Nella relazione di accompagnamento si evidenzia infatti che se si facesse prevalere la destinazione sull'impiego specifico, l'aeromobile sarebbe considerato militare anche se utilizzato occasionalmente in gestioni non tipiche dell'amministrazione militare (come allenamento del personale, partecipazione a gare sportive e simili) o in esecuzione di rapporti giuridici di diritto privato (come un servizio di trasporto per conto di terzi), non in aderenza con l'articolo 3, lettera b), della Convenzione di Chicago.

L'articolo 9 riguarda «l'ammissione dell'aeromobile alla navigazione», eliminando, da una parte il riferimento al luogo di abituale ricovero dell'aeromobile dal certificato di immatricolazione dell'aeromobile considerato che la ratio di tale richiamo era da ravvisarsi nel fatto che in tale luogo erano fatte le affissioni, a scopo pubblicitario, delle comunicazioni fatte per la perdita dei requisiti di nazionalità: oggi tale forma di pubblicità si rivela insufficiente, soppiantata dai nuovi strumenti informatici. Sono stati quindi corretti conseguentemente anche gli articoli 759 e 760, che prevedevano tale forma di pubblicità.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei documenti dell'aeromobile, di cui all'articolo 773, inserendo tra i libri dell'aeromobile il quaderno tecnico di bordo.

L'articolo 11, che reca «dell'ordinamento dei servizi aerei», interviene sulla norma relativa al rilascio della licenza di esercizio (articolo 778), semplificando il testo, in modo da essere quanto più possibile aderente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92, ed inserendo il requisito del «controllo effettivo». Nella relazione governativa si evidenzia quindi che la periodicità di cinque anni per la verifica da parte dell'ENAC della permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza è parsa eccessiva, considerando anche che fra i requisiti della licenza ci sono quelli finanziari: per tali ragioni la periodicità è stata pertanto ridotta a due anni all'articolo 779 cod. nav.

Al contempo, è stata semplificata la disposizione relativa agli oneri di servizio pubblico, con un rinvio alla normativa comunitaria (articolo 782) ed è stato aggiunto un secondo comma per mantenere le competenze regionali, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, in materia di trasporto pubblico locale. La disposizione sulla qualità dei servizi, finalizzata alla tutela dei consumatori (articolo 783), è stata corretta con l'introduzione dell'obbligo dei vettori di redigere una carta dei servizi, il cui rispetto è verificato dall'ENAC. Per i servizi extracomunitari, è stato precisato che i vettori comunitari non italiani siano comunque stabiliti in Italia, come del resto emerge dalla giurisprudenza comunitaria (articolo 785). È stata sancita espressamente la riserva assoluta di cabotaggio, anche per i servizi non di linea, in conformità dell'articolo 7 della Convenzione di Chicago, che vieta la possibilità di conferire diritti di cabotaggio a stranieri in via esclusiva, cioè tramite accordi bilaterali. Pertanto, tali accordi possono autorizzare soltanto il cabotaggio in continuazione, come è precisato nel secondo comma (articolo 786).

Sugli atti di stato civile in corso di navigazione interviene a sua volta l'articolo 13, con cui si ripristina, in particolare, la disposizione relativa al matrimonio in imminente pericolo di vita (articolo 834). Anche se si tratta di casi rarissimi, si è ritenuto opportuno, ad avviso del Governo, conservare tale opportunità, che potrebbe coinvolgere anche eventuali interessi economici. Del resto, si evidenzia nella relazione che la fattispecie è prevista in generale nell'articolo 101 del codice civile ed è stata ripresa, anche con specifico riferimento al trasporto aereo, nel nuovo ordinamento dello stato civile (articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396).

L'articolo 14 riguarda i contratti di utilizzazione dell'aeromobile. In particolare, in caso di utilizzazione dell'aeromobile per un breve periodo, a titolo di locazione, comodato od altro, l'articolo 939-ter dispone la responsabilità solidale dell'utilizzatore insieme a chi abbia conferito il diritto di utilizzazione: è stato quindi eliminato il riferimento alla qualificazione come «privato» dell'utilizzatore, visto che l'utilizzatore pubblico risponde (come il privato) in qualità di esercente in caso di utilizzazione dell'aeromobile per periodi superiori, è apparso coerente che esso risponda, sia pure solidalmente, anche per i periodi brevi. È stato altresì modificato l'articolo 940-quater, che disciplina la responsabilità verso i terzi in occasione dell'esecuzione di un contratto di noleggio dell'aeromobile, mediante un rinvio alla normativa internazionale che disciplina la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà (articoli 39 e seguenti della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999). La disposizione ha la finalità di estendere la disciplina internazionale non tanto ai trasporti nazionali di cose, per il cui effetto già dispone l'articolo 951, quanto ai rapporti fra il noleggiatore ed il terzo che non siano di trasporto, quali i contratti di fornitura. Con riferimento al trasporto di persone, è stato eliminato il rinvio espresso agli articoli 414 e 417, che erano nell'articolo 941. Il rinvio all'articolo 417, che disciplina il mancato ritiro del bagaglio da parte del passeggero, è stato sostituito con quello all'articolo 454, più articolato, anche in tema di responsabilità. È stato poi soppresso il terzo comma dell'articolo 942, perché la sanzione per la mancata assicurazione è già disciplinata nell'articolo 798 per tutti i vettori inserendo, al suo posto, una disposizione sull'inopponibilità di eccezioni al danneggiato da parte dell'assicuratore. In relazione agli obblighi d'informazione (articolo 943), allo scopo di evitare ingiustificate disparità di trattamento, la sanzione è stata estesa a tutti i vettori, anche comunitari. In caso di impedimenti del vettore, l'articolo 16 del regolamento CE n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004 prevede che i passeggeri possano presentare reclami all'organismo designato: il regolamento dell'ENAC, dunque, deve contenere, oltre alle sanzioni, anche le modalità di presentazione dei reclami (articolo 947). È stato poi previsto un termine di estinzione dei diritti, sia per la mancata esecuzione del trasporto sia per le altre responsabilità, perché il termine della Convenzione di Montreal ha natura di decadenza dall'azione e la giurisprudenza considera applicabile il termine di prescrizione in concorrenza con quello di decadenza. Sono stati inoltre abrogati i commi primo e terzo dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111, che erano stati ripristinati dal codice del consumo (approvato col decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206). Sono state poi apportate talune modifiche, agli articoli 950 e seguenti cod. nav., per tenere conto del richiamo, contenuto nella legge delega alla lettera f, all'adeguamento alla normativa internazionale della disciplina sul contratto di trasporto aereo.

L'articolo 15 sostituisce l'attuale titolo II del libro III della parte seconda del codice della navigazione, riguardante la responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto, adeguando in primo luogo la disciplina del codice della navigazione alla Convenzione di Roma del 7 ottobre 1952. L'adeguamento, come per il trasporto di persone e di cose, è stato fatto mediante un semplice rinvio alla disciplina internazionale, con estensione ai casi a cui la disciplina non si applica per forza propria (articolo 965). Il secondo comma dell'articolo 965 estende poi la disciplina agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati. L'estensione è necessaria, come si evidenzia nella Relazione di accompagnamento, perché essi comunque risponderebbero ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, ma la disciplina internazionale tutela maggiormente il danneggiato sulla superficie, la cui impossibilità di difesa giustifica la responsabilità oggettiva. È rimasta la disciplina dei danni sulla superficie in seguito a urto limitatamente ai rapporti fra esercenti, perché i rapporti coi terzi sono regolati dalla Convenzione di Roma. La disposizione sui limiti risarcitori, che peraltro opera soltanto quando la Convenzione non si applica per forza propria, si giustifica, come evidenziato nella Relazione, sia perché i limiti della Convenzione sono in franchi oro Poincaré, di difficile conversione, sia perché il regolamento CE n. 785/2004 del 21 aprile 2004 stabilisce dei minimali assicurativi molto superiori. Gli stessi limiti, come la disciplina della limitazione, si applicano anche all'urto. Solo state conseguentemente apportate talune modificazioni di dettaglio alla disciplina delle assicurazioni relative.

L'articolo 16 - in materia di indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone - interviene sulla disciplina recata dagli articoli 493 e 985; l'articolo 17 concerne le assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto, mentre l'articolo 18 riguarda «i privilegi e l'ipoteca». L'articolo 19, infine, interviene sulle vigenti disposizioni del codice della navigazione in ordine alle infrazioni penali ed amministrative; al riguardo, giova ricordare che il tema della revisione delle sanzioni riguardanti la disciplina del trasporto aereo è affrontato dettagliatamente dalla predetta risoluzione parlamentare già oggetto di discussione presso la IX Commissione.

Sulle disposizioni processuali interviene l'articolo 19 (da rinumerare presumibilmente come articolo 20) mentre la norma finale - oltre a chiarire l'invarianza di spesa per il bilancio statale, come già evidenziato in precedenza - stabilisca in centoventi giorni il termine di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Considerata in particolare la rilevanza e la complessità della materia, su cui peraltro interviene anche la risoluzione parlamentare già citata, si riserva quindi di formulare una proposta di parere al termine del dibattito che avrà luogo sul provvedimento in esame, in cui potere evidenziare i rilievi e le perplessità testè illustrate e le ulteriori questioni che emergeranno nel prosieguo.

 

Il Viceministro Mario TASSONE prende atto dell'ampia ed articolata relazione introduttiva testè svolta dal deputato Ferro, che si riserva di approfondire ulteriormente

ai fini del successivo iter di esame del provvedimento.

Evidenzia, in ogni modo, la piena disponibilità del Governo a tenere conto di ogni rilievo che la Commissione intenderà rappresentare nel proprio parere ricordando altresì che, sulla base delle previsioni della legge di delega, il Governo è chiamato a ritrasmettere successivamente al Parlamento il testo dello schema di decreto legislativo, come risultante dalle modifiche che saranno apportate a seguito dei pareri parlamentari.

 

Angelo SANZA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.30.

 


 

 

 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Angelo SANZA.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 96 del 2005, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.
Atto n. 583.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 19 gennaio 2006.

Massimo Giuseppe FERRO (FI), relatore, ricorda che nella precedente seduta ha svolto un'articolata relazione introduttiva nella quale si evidenziava, in particolare, l'esigenza di svolgere attenti approfondimenti su diverse questioni su cui interviene il provvedimento in esame.

Si riserva pertanto di presentare una proposta di parere anche tenendo conto delle risultanze del dibattito e dei contributi dei gruppi.

Angelo SANZA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

 


 

 

 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 1° febbraio 2006. - Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN, indi del Presidente Angelo SANZA. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario Tassone.

 

La seduta comincia alle 14.45.

 

Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 96 del 2005, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 583.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2006.

 

Massimo Giuseppe FERRO (FI), relatore, ricorda preliminarmente come la legge delega 9 novembre 2004, n. 265, preveda il meccanismo del «doppio parere parlamentare» per l'adozione dei decreti legislativi oggetto della delega. Rileva quindi come - tenuto conto del fatto che sul testo in esame vi sono talune parti che non possono non considerarsi negative e dannose per il sistema aeroportuale nazionale e richiamate le perplessità già evidenziate nella sua relazione introduttiva - un percorso percorribile per la Commissione possa essere quello di giungere oggi all'approvazione di un parere nel quale siano rappresentati con chiarezza i rilievi e gli aspetti che richiedono necessariamente modifiche da parte del Governo. Ciò nel presupposto - da evidenziare anche nel parere stesso - che qualora le condizioni parlamentari non risultino recepite dall'Esecutivo nel testo che verrà nuovamente trasmesso alle Camere, per il parere di competenza, la valutazione della Commissione non potrà che essere contraria all'ulteriore seguito dell'iter del provvedimento.

Solo sulla base di tali presupposti ritiene che la Commissione possa procedere, tanto più tenuto conto del fatto che la riforma della disciplina normativa dell'aviazione civile ha caratterizzato in modo particolarmente pregnante i lavori della Commissione in questi anni.

Tutto ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2) che illustra, chiedendo al rappresentante del Governo se intenda assumere tali impegni.

 

Eugenio DUCA (DS-U) preso atto di quanto testè evidenziato dal relatore e della proposta di parere formulata, rileva l'opportunità di poter disporre di un congruo lasso di tempo per approfondirne nel dettaglio i contenuti e per evidenziare eventuali ulteriori aspetti.

Richiama, altresì, la questione dell'applicazione delle disposizioni relative ai cosiddetti «requisiti di sistema», introdotte dal decreto-legge n. 203 del 2005: considerata la materia oggetto del provvedimento in esame, ritiene infatti opportuno che la Commissione segnali l'esigenza di rivederne il contenuto, tanto più alla luce dei risultati che sembrano emergere dalla loro entrata in vigore. In particolare, sembrerebbe che i benefici in favore di Alitalia ammontino a non più di 7 milioni di euro mentre molto superiori sarebbero gli effetti positivi per i vettori esteri.

 

Il Viceministro Mario TASSONE prende atto di quanto emerso dal dibattito evidenziando al contempo la ristrettezza dei tempi disponibili. Concorda in ogni modo sul percorso delineato dal relatore e ribadisce l'importanza della materia in esame, che affronta diverse tematiche ed ha riflessi su numerose materie, ivi inclusa la politica del territorio nel suo complesso.

Preannuncia, peraltro, sin d'ora l'impegno a recepire le condizioni contenute nel parere della Commissione, delle quali il Governo non può che prendere atto trattandosi oltretutto di indirizzi espressi unanimemente in sede parlamentare. Riterrebbe in ogni modo più opportuno, soprattutto da un punto di vista formale, riformulare la premessa relativa a tale aspetto, pur ribadendo il proprio impegno in tal senso.

 

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC-CCD-CDU) concorda con quanto rilevato dal Viceministro Tassone e propone di riformulare l'ultima premessa della proposta di parere nel senso di sopprimere le parole «preannunciandosi altrimenti sin d'ora una valutazione negativa sul provvedimento in esame nel secondo passaggio parlamentare previsto dalla legge di delega 9 novembre 2004, n. 265», che ritiene pleonastico trattandosi di un potere implicito negli ambiti di competenza e di valutazione della Commissione.

 

Marcello MEROI (AN) concorda con la proposta di riformulazione del collega De Laurentiis, ritenendo anch'egli che la valenza del parere rimarrebbe immutata.

 

Angelo SANZA, presidente, sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito, propone quindi di sospendere brevemente la seduta per consentire i necessari approfondimenti ai commissari sulla proposta di parere presentata dal relatore nella seduta odierna.

 

La Commissione consente.

 

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.

 

Massimo Giuseppe FERRO (FI), relatore, alla luce di quanto emerso dal dibattito ed al fine di tenere conto di tutte le considerazioni formulate dai colleghi, formula una seconda versione della proposta di parere (vedi allegato 3), che illustra.

Coglie infine l'occasione, volgendo ormai al termine la XIV legislatura, per ringraziare tutti i colleghi per il lavoro svolto e per le occasioni comuni di approfondimento e di raffronto.

 

Eugenio DUCA (DS-U) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla seconda versione della proposta di parere del relatore, che ringrazia per il serio e approfondito lavoro svolto in questi anni, che ha consentito alla Commissione di arrivare a risultati comuni e condivisi sulla delicata materia del trasporto aereo.

 

Il Viceministro Mario TASSONE auspica che sia possibile proseguire anche in futuro nel lavoro svolto finora con il contributo e la presenza di tutti i colleghi presenti, che si sono caratterizzati in questi anni per il loro impegno nell'attività politica ed istituzionale.

Prende quindi atto del contenuto della seconda versione della proposta di parere del relatore, che presuppone valutazioni di carattere politico, rilevando, quanto alla questione dei cosiddetti «requisiti di sistema», che non si tratta di misure finalizzate alla sola compagnia di bandiera quanto di un complesso di interventi che, almeno nella ratio delle proposte effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è volto ad una generale razionalizzazione del sistema, al fine di valorizzare le sinergie tra regole e soggetti operanti nel settore. Rileva quindi che nell'ambito del tavolo a suo tempo costituito presso la presidenza del consiglio per la definizione di tali norme, la gestione complessiva è poi spettata al ministero dell'economia e delle finanze, vertendo gran parte delle norme su profili economici.

Ricorda infine, in ordine alle questioni relative ad Alitalia, che nella serata di oggi è previsto lo svolgimento di un tavolo di confronto tra società e organizzazioni sindacali, alla presenza del Governo.

 

Angelo SANZA, presidente, preso atto di quanto testè evidenziato dal rappresentante del Governo, ringrazia il relatore per l'approfondito e attento lavoro svolto in questa occasione - come d'altronde nel corso di tutta la legislatura - fornendo un importante e fattivo contributo per la definizione della riforma della parte aeronautica del codice della navigazione e, più in generale, sul complesso delle questioni relative al trasporto aereo.

 

La Commissione approva quindi la seconda versione della proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 15.45.


 


ALLEGATO 2

 

Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del codice navigazione aerea (Atto n. 583).

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 96 del 2005, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 583),

richiamati, in particolare, i rilievi già evidenziati in sede di parere espresso dalla IX Commissione nella seduta del 4 maggio 2005 sullo schema di decreto legislativo n. 481 (ora decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) e gli indirizzi parlamentari contenuti nella risoluzione n. 7-00682;

rilevata l'esigenza imprescindibile di recepire le condizioni di seguito evidenziate, preannunciandosi altrimenti sin d'ora una valutazione negativa sul provvedimento in esame nel secondo «passaggio parlamentare» previsto dalla legge di delega 9 novembre 2004, n. 265;

delibera di esprimere:

 

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano recepiti gli indirizzi espressi nella risoluzione n. 7-00682, che riprendono le condizioni già espresse dalla IX Commissione sullo decreto legislativo n. 481 (ora decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96), con particolare riguardo ai seguenti aspetti: mancato chiarimento sulla natura e funzione degli aeroporti di rilevanza nazionale; mancata precisazione delle modalità di espletamento delle funzioni di polizia e di vigilanza di ENAC; mancato rispetto del termine perentorio del 23 giugno 2006 per l'affidamento delle gestioni totali; mancata precisazione delle competenze e procedure per il rilascio delle concessioni sia nella fase transitoria che in quella definitiva; ingiustificato aumento del numero delle amministrazioni competenti; mancata individuazione chiara ed espressa dei ruoli, competenze, poteri ed attività dei soggetti pubblici operanti a livello aeroportuale; mancata definizione del quadro sanzionatorio; introduzione di definizioni che hanno accresciuto la possibilità di differenti e contrastanti interpretazioni tecniche e giuridiche;

2) per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, si segnala l'esigenza di rivedere l'inciso: «fatta salva la competenza del Ministero dell'interno per i servizi antincendio in ambito aeroportuale»;

3) in merito all'articolo 4, comma 11, dello schema di decreto legislativo in esame - che modifica il comma 2 dell'articolo 3 - ed al terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione, su cui interviene l'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame, è necessario evitare che questo comporti una attribuzione all'Agenzia del demanio dei beni strumentali all'attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l'aeroporto o comunque di porzioni di suolo, vista la necessità di evitare ulteriori aggravi a carico degli operatori del settore - anche alla luce della recente approvazione delle disposizioni concernenti i cosiddetti «requisiti di sistema» - e tenendo conto della giurisprudenza in materia;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 8, comma 4, sia valutata l'esigenza di equiparare agli aeromobili di Stato anche gli aeromobili utilizzati per l'effettuazione dei voli postali notturni, tenendo conto in particolare delle previsioni del decreto ministeriale del 29 marzo 1994, integrato dal decreto ministeriale 15 gennaio 2004, che prevede che ai sensi e per effetti dell'articolo 746 del codice navigazione «gli aeromobili che effettuano servizi aerei postali notturni sono equiparati, limitatamente a tali impieghi, agli aeromobili di Stato»;

b) si fa presente come l'abrogazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 18 del 1999, disposta dall'articolo 4, comma 13, è di contenuto identico all'articolo 19 della legge comunitaria 2005, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

c) si segnala l'opportunità di valutare il contenuto dell'articolo 16, che interviene sull'articolo 493 del codice della navigazione - concernente la parte prima del codice relativa alla «navigazione marittima e interna» - rispetto al contenuto della legge delega n. 265 del 2004 che fa riferimento alla revisione della «parte aeronautica» del codice della navigazione.

 

 

ALLEGATO 3

 

Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del codice navigazione aerea (Atto n. 583).

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 96 del 2005, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 583),

richiamati, in particolare, i rilievi già evidenziati in sede di parere espresso dalla IX Commissione nella seduta del 4 maggio 2005 sullo schema di decreto legislativo n. 481 (ora decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) e gli indirizzi parlamentari contenuti nella risoluzione n. 7-00682,

rilevata l'esigenza imprescindibile di recepire le condizioni di seguito evidenziate,

delibera di esprimere:

 

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano recepiti gli indirizzi espressi nella risoluzione n. 7-00682, che riprendono le condizioni già espresse dalla IX Commissione sullo decreto legislativo n. 481 (ora decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96), con particolare riguardo ai seguenti aspetti: mancato chiarimento sulla natura e funzione degli aeroporti di rilevanza nazionale; mancata precisazione delle modalità di espletamento delle funzioni di polizia e di vigilanza di ENAC; mancato rispetto del termine perentorio del 23 giugno 2006 per l'affidamento delle gestioni totali; mancata precisazione delle competenze e procedure per il rilascio delle concessioni sia nella fase transitoria che in quella definitiva; ingiustificato aumento del numero delle amministrazioni competenti; mancata individuazione chiara ed espressa dei ruoli, competenze, poteri ed attività dei soggetti pubblici operanti a livello aeroportuale; mancata definizione del quadro sanzionatorio; introduzione di definizioni che hanno accresciuto la possibilità di differenti e contrastanti interpretazioni tecniche e giuridiche;

2) per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, si segnala l'esigenza di rivedere l'inciso: «fatta salva la competenza del Ministero dell'interno per i servizi antincendio in ambito aeroportuale»;

3) in merito all'articolo 4, comma 11, dello schema di decreto legislativo in esame - che modifica il comma 2 dell'articolo 3 - ed al terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione, su cui interviene l'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto legislativo in esame, è necessario evitare che questo comporti una attribuzione all'Agenzia del demanio dei beni strumentali all'attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l'aeroporto o comunque di porzioni di suolo, vista la necessità di evitare ulteriori aggravi a carico degli operatori del settore - anche alla luce della recente approvazione delle disposizioni concernenti i cosiddetti «requisiti di sistema» - e tenendo conto della giurisprudenza in materia;

 

e con le seguenti osservazioni:

a) si ribadisce l'esigenza, come già evidenziato in precedenza, di rivedere le disposizioni di cui agli articoli da 11-sexies a 11-terdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 del, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative al sistema aeroportuale (cosiddetti «requisiti di sistema»), alla luce dell'impatto e dei disequilibri che l'attuazione di tali norme sembra produrre sugli operatori del settore e sull'intero funzionamento del sistema;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 8, comma 4, sia valutata l'esigenza di equiparare agli aeromobili di Stato anche gli aeromobili utilizzati per l'effettuazione dei voli postali notturni, tenendo conto in particolare delle previsioni del decreto ministeriale del 29 marzo 1994, integrato dal decreto ministeriale 15 gennaio 2004, che prevede che ai sensi e per effetti dell'articolo 746 del codice navigazione «gli aeromobili che effettuano servizi aerei postali notturni sono equiparati, limitatamente a tali impieghi, agli aeromobili di Stato»;

c) si fa presente come l'abrogazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 18 del 1999, disposta dall'articolo 4, comma 13, è di contenuto identico all'articolo 19 della legge comunitaria 2005, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

d) si segnala l'opportunità di valutare il contenuto dell'articolo 16, che interviene sull'articolo 493 del codice della navigazione - concernente la parte prima del codice relativa alla «navigazione marittima e interna» - rispetto al contenuto della legge delega n. 265 del 2004 che fa riferimento alla revisione della «parte aeronautica» del codice della navigazione.

 



V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 2 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

 

La seduta comincia alle 14.55.

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 583.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio/conclusione).

 

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

 

Ettore PERETTI (UDC), relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva preliminarmente che la relazione tecnica indica un'invarianza degli oneri con riferimento al bilancio dello Stato e non al più ampio aggregato della finanza pubblica, nel quale rientrano alcune delle pubbliche amministrazioni interessate dalla presente disciplina (fra le quali l'ENAC). Il riferimento all'aggregato della finanza pubblica è correttamente riportato, peraltro, all'articolo 20, comma 1, dello schema di decreto legislativo. Ciò premesso, segnala l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva neutralità finanziaria di alcune delle previsioni contenute nello schema di decreto. Con riferimento alle nuove funzioni di vigilanza e di controllo alle quali l'ENAC viene preposto con la disciplina in esame, il Governo dovrebbe confermare l'effettiva disponibilità, da parte dell'Ente, di idonei mezzi umani, finanziari e strumentali per l'esercizio degli ulteriori compiti assegnati In ordine ai possibili compensi derivanti dalla partecipazione ai lavori del comitato di coordinamento tecnico presso il Ministero delle infrastrutture (articolo 698), osserva che la relazione tecnica non dà conto degli effetti connessi alla soppressione del periodo volto ad escludere la corresponsione di indennità, emolumenti o rimborsi. Tale soppressione, pure in presenza dell'obbligo di neutralità finanziaria disposto dallo stesso articolo 698 e ribadito dall'articolo 20 dello schema di decreto, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Analogo chiarimento appare necessario con riferimento all'istituzione dei comitati aeroportuali previsti dall'articolo 718, in ordine ai quali la relazione tecnica non fornisce elementi atti ad escludere che il funzionamento dei nuovi organismi possa determinare effetti onerosi per la finanza pubblica. Andrebbe poi acquisita la conferma che l'inclusione degli addetti ai controlli di sicurezza fra il personale aeronautico non di volo (articolo 733) non possa comportare effetti onerosi connessi al possibile riconoscimento di condizioni retributive o previdenziali più vantaggiose in capo a personale del settore eventualmente dipendente da enti pubblici. Riguardo all'ampliamento delle tipologie di utilizzo dei velivoli che consentono di accedere alla qualifica di «aeromobili equiparati a quelli di Stato» (con le conseguenti esenzioni tariffarie), andrebbe chiarito se possa essere estesa anche alle attività umanitarie e alle operazioni di pace (previste dalla modifica dell'articolo 744) la neutralità finanziaria già indicata dal Governo in occasione dell'esame parlamentare del precedente decreto legislativo in materia. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 20, comma 1, dispone che dall'attuazione dello schema di decreto, compresa l'istituzione del comitato di coordinamento tecnico di cui all'articolo 698, secondo comma, del codice della navigazione, nonché dei comitati aeroportuali di cui all'articolo 718, secondo comma, del codice della navigazione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, rileva che la clausola di invarianza presenta alcuni profili problematici, dal punto di vista sostanziale, oltre che formale. Dal punto di vista formale, osserva che il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 698 non appare corretto. Infatti, l'articolo 3, commi 7 e 8, dello schema di decreto non prevede l'istituzione del comitato di coordinamento tecnico, già esistente in base alla vigente normativa, limitandosi ad apportare alcune parziali modifiche alla relativa disciplina. In particolare, il comma 8 sopprime la disposizione in base alla quale la partecipazione al comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità, compenso né rimborsi spese. Tale soppressione appare suscettibile di determinare l'emersione di nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente e rischia di rendere inefficace la clausola di invarianza, la quale, in ogni caso, andrebbe integrata prevedendo che all'attuazione delle disposizioni recate dal decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sotto il profilo sostanziale, occorre ricordare che le disposizioni di cui si prospetta la soppressione erano state inserite all'articolo 698 in recepimento di una condizione espressa dalla Commissione bilancio del Senato in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo n. 481 avente ad oggetto la stessa materia del presente provvedimento. Alla luce di tali considerazioni, appare necessario che il Governo chiarisca in quale modo sia possibile garantire l'effettività della clausola di invarianza per quanto concerne la corresponsione di indennità, compensi o rimborsi spese ai componenti del comitato e con quali risorse si possa eventualmente far fronte a tale corresponsione, stante l'assenza di elementi informativi sulla misura dei compensi medesimi nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA concorda con il relatore sulla necessità di assicurare che all'attuazione del provvedimento si potrà fare fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Sul punto ritiene opportuno procedere ad alcuni approfondimenti.

 

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.05.

 


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 febbraio 2006. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

 

La seduta comincia alle 14.50.

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 583.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2006.

 

Marino ZORZATO, presidente, richiama i profili problematici del provvedimento evidenziati nella precedente seduta.

 

Il sottosegretario Daniele MOLGORA deposita la documentazione predisposta al fine di fornire elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate (vedi allegato 1)

 

Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

 

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 583);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui dall'istituzione dei comitati previsti dall'articolo 6 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevato che la soppressione, prevista all'articolo 3, comma 8, della disposizione recata dall'articolo 698, secondo comma del codice della navigazione, in base alla quale la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico non comporta la corresponsione di alcuna indennità, compenso né rimborsi spese, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

a) all'articolo 3, sia soppresso il comma 8;

b) all'articolo 6, comma 2, dopo la parola: "istituiti" inserire le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

c) all'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

 

La Commissione approva la proposta di parere.

 

La seduta termina alle 14.55.

 


 


ALLEGATO 1

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 583).

 

 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

 

Si rileva preliminarmente che nella relazione tecnica è ribadita la neutralità finanziaria del provvedimento in esame, facendo correttamente riferimento all'inesistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene agli specifici rilievi riportati nella scheda predisposta da codesto Ufficio si fa presente che:

a) si conferma che l'ENAC non necessita di ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie per esercitare le funzioni che, peraltro, già in larga parte, svolge.

Si conferma, altresì, che il predetto Ente ha già organizzato le proprie strutture per adempiere compiutamente ai maggiori compiti che è chiamato a svolgere;

b) con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 698, si fa presente che la sua soppressione è derivata soltanto da considerazioni di ordine formale, essendosi ritenuto più corretto ricomprendere nell'articolo relativo alle norme finali anche le disposizioni afferenti alla non sussistenza di costi per il funzionamento del comitato di coordinamento tecnico.

Questa Amministrazione è, comunque, disponibile a reinserire il comma cassato;

c) per quanto attiene alle osservazioni di codesto Ufficio in merito all'articolo 718, si comunica che, dopo attenta riflessione, si è deciso di espungere il riferimento ai comitati aeroportuali. Decade, ovviamente, l'esigenza di fornire chiarimenti in ordine ad eventuali effetti onerosi che sarebbero potuti derivare dalla loro istituzione;

d) l'inclusione degli addetti ai controlli di sicurezza fra il personale aeronautico non di volo (articolo 733) non ha effetti economici in quanto trattasi di un riconoscimento giuridico ai fini della classificazione del personale;

e) per quanto concerne la previsione dell'equiparazione agli aeromobili di Stato dei voli per le attività umanitarie e di supporto alla pace si rappresenta la disponibilità all'eliminazione di tale previsione.

 

Per quanto concerne la clausola d'invarianza della spesa, oltre a quanto rappresentato ai punti B e C, si fa presente la disponibilità all'inserimento della stessa con l'integrazione che all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


Senato della Repubblica

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

mERCOLEDì 25 gennaio 2006

531a Seduta

 

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidenza del Presidente

PEDRAZZINI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 583)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Esame e rinvio)  

 

      Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra l'atto del Governo in titolo ricordando preliminarmente che con l'articolo 2 della legge n. 265 del 2004, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare l'assetto normativo e regolamentare il settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Lo stesso articolo 2 consente, inoltre, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi già indicati e con le stesse procedure, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi. Ravvisata l'esigenza di apportare modificazioni e integrazioni al decreto legislativo n. 96 del 2005, il Vice Ministro con delega ai trasporti, con decreto del 14 settembre 2005, ha nominato una commissione di studio con il compito di elaborare le predette disposizioni correttive della parte aeronautica del Codice della navigazione. E' stato dunque elaborato lo schema di decreto legislativo oggi all'esame della Commissione recante diverse disposizioni modificative della parte aeronautica del vigente Codice della navigazione. Approfondisce quindi in particolare il contenuto di alcune modifiche che intervengono sulla definizione  di aerodromo e di aeroporto (articolo 692 del Codice della navigazione) ricomprendendo espressamente le avio-superfici tra gli aerodromi. Per quanto riguarda la concessione di gestione aeroportuale è stato precisato che un soggetto comunitario che intenda partecipare alla gara per l'affidamento deve istituire in Italia una sede secondaria. Tra i compiti del gestore aeroportuale sono stati poi aggiunti la proposta all'ENAC di applicazione di eventuali sanzioni, l'applicazione diretta - in caso di necessità - di misure interdittive del volo di carattere temporaneo nonché la gestione degli oggetti smarriti. Per quanto riguarda la previsione dell'articolo 712 del Codice della navigazione, relativa al collocamento dei segnali, si è provveduto ad integrare una lacuna del precedente testo, prevedendo che il monitoraggio dell'efficienza e la manutenzione dei segnali collocati in zone non ricomprese nei sedimi aeroportuali siano attribuiti al gestore dell'aeroporto più vicino. E' stata poi modificata la disposizione relativa al rilascio della licenza d'esercizio (articolo 778) per renderla conforme all'articolo 4 del regolamento CE n. 2407 del 1992, aggiungendo il requisito del controllo effettivo. E' stata semplificata la disposizione relativa agli oneri di servizio pubblico, attraverso il  rinvio alla normativa comunitaria ed è stato aggiunto un secondo comma all'articolo 782 del Codice della navigazione, volto a mantenere le competenze regionali previste dal decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di trasporto pubblico locale. Inoltre la disposizione sulla qualità dei servizi, finalizzata alla tutela dei consumatori (articolo 783) è stata corretta con l'introduzione dell'obbligo dei vettori di redigere una carta dei servizi, il cui rispetto è verificato dall'ENAC. E' stata quindi sancita in maniera espressa la riserva assoluta di cabotaggio, anche per i servizi non di linea, in conformità dell'articolo 7 della Convenzione di Chicago, che vieta la possibilità di conferire diritti di cabotaggio a stranieri in via esclusiva. Si è inoltre provveduto a correggere l'articolo 940-quater, relativo alla disciplina della responsabilità verso terzi in occasione dell'esecuzione di un contratto di noleggio di aeromobile, mediante un rinvio alla  normativa internazionale che disciplina la responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo prevedendo l'obbligo solidale di questi ultimi verso i terzi. Si è ritenuto poi necessario adeguare la disciplina del codice della navigazione alla Convenzione di Roma del 1952, sui danni a terzi sulla superficie aeroportuale, ed è stata conseguentemente corretta la disciplina della responsabilità per i danni da urto che a tale convenzione fa riferimento.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,35.

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

mercoledì 1° febbraio 2006

452a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

 

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.           

 

            La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 583)

 (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell'esame e rinvio.) 

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

 

 Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 


 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 583

 

 

 

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

 

esaminato, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione,

 

premesso che:

 

- con l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a cui si è aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

 

 - col decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale dell’8 giugno 2005 n. 131, è stata data attuazione alla suddetta delega;

 

- le modifiche al codice della navigazione, apportate dal suddetto decreto legislativo, sono entrate in vigore il 21 ottobre 2005;

 

-  lo stesso articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004 n. 265 consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel caso di specie il  21 giugno 2006, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi;

 

        - il Governo, insediata una commissione di studio composta da autorevoli giuristi e sentiti anche gli operatori, pubblici e privati, interessati dai provvedimenti, ha ravvisato l’esigenza di apportare alcune modificazioni e integrazioni, nonché diversi correttivi tecnico-formali, al decreto legislativo n. 96 del 2005;

 

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

 - si valuti l’opportunità dell’inserimento, al secondo comma dell’articolo 690, in tema di recepimento degli Annessi ICAO, di una previsione che faccia riferimento anche  ai manuali ed agli altri documenti ufficiali collegati agli Annessi, mantenendo salva la competenza del Ministero dell’interno per i servizi antincendio. Con particolare riguardo, a tale aspetto deve essere chiarito che la salvaguardia delle competenze - ove si propenda per il mantenimento - non può eccedere le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come definite dalla legge n.  930 del 1980 e successive modifiche, e non deve intaccare la responsabilità dell’ENAC nel regolare gli aspetti generali dei servizi antincendio anche al fine di armonizzarne gli intervnti nel contesto degli altri servizi aeroportuali; 

 

- si valuti la necessità e la congruità  della specificazione dei servizi di controllo del traffico aereo, prevista dall’articolo 691, primo comma, lett. a), avuto riguardo al rango della fonte normativa e alla possibile evoluzione della regolamentazione tecnica;

 

- in relazione all’articolo 691-bis preso atto che per la di fornitura dei servizi della navigazione aerea, sia stato individuato quale unico fornitore dei servizi la società ENAV s.p.a. (società interamente pubblica) appare però opportuno specificare, al secondo comma, quale sia l’ente preposto al rilascio delle licenze e delle certificazioni;

 

 - con riferimento all’articolo 692, si prende atto della introduzione di ulteriori elementi definitori relativi alle nozioni di aerodromo ed aeroporto, si rileva tuttavia che è stata introdotta una definizione di aerodromo - derivata dall’Annesso XIV dell' ICAO - strumentale alla sola applicazione degli standard di sicurezza definiti dallo stesso Annesso, che mal si concilia con le materie contenute nel Capo I del Codice e non da ultima della determinazione amministrativa degli assetti demaniali. Tale definizione potrebbe peraltro mettere in discussione i principi, recentemente stabiliti anche sulla base di pronunzie del Consiglio di Stato, sulla strumentalità delle aerostazioni e più in generale dei beni demaniali al servizio del trasporto pubblico;

 

 - l’attuale formulazione dell’articolo 693, terzo comma, in tema di assegnazione dei beni del demanio aeronautico, non è condivisibile, atteso che sembra escludere ogni potere decisionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’individuazione dei beni demaniali (già del demanio aeronautico e da destinare all’aviazione civile) strumentali al traffico aereo ed al suo sviluppo. Va inoltre chiarito il nesso di strumentalità con l'attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l’aeroporto, non chiaramente definita;

 

 - la previsione di cui all’articolo 697, ultimo comma, secondo cui gli aerodromi militari aperti al traffico civile devono rispettare condizioni di sicurezza operativa non inferiori agli standard degli aerodromi civili non è, almeno nell’attuale formulazione, realizzabile e, in quanto foriera di diversi problemi operativi e di responsabilità, va espunta; 

 

 - vanno adeguatamente ponderati gli effetti dell’inclusione delle aviosuperfici nell’ambito degli aerodromi (articolo 701), nonché degli ultraleggeri nel novero degli aeromobili (articolo 743). In relazione alle aviosuperfici va anche affrontato il problema della destinazione urbanistica delle aree che spesso incide, in senso limitativo, sull’utilizzabilità aeronautica delle aree stesse;

 

 - in tema di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale, la previsione del differimento della stipula del contratto di programma non appare congrua e del tutto conforme al quadro normativo e convenzionale, anche  nella parte in cui è accompagnata da una clausola di immediata decadenza della concessione. Vanno, altresì, evitate modifiche delle norme transitorie, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2005, che - come nel caso degli ultimi due periodi aggiunti alla detta disposizione - non siano in sintonia col processo di affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali nella loro complessità;   

 

 - in tema di compiti del gestore aeroportuale (articolo 705) va verificata la congruità del richiamo della specifica certificazione ai sensi del regolamento ENAC di attuazione dell’Annesso XIV dell'ICAO;     

 

 - con riguardo al collocamento di segnali, di cui all’articolo 712, primo e secondo comma, risulta preferibile attribuire al soggetto a cui spetta l'onere della collocazione anche quello della manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei segnali stessi;

 

 - vanno meglio chiariti, all’articolo 718, gli ambiti e le competenze dell' ENAC nell’esercizio del potere di coordinamento  dei soggetti pubblici operanti in aeroporto;

 

 - devono essere adeguatamente valutati gli effetti, anche economico-finanziari, dell’equiparazione degli aeromobili di Stato dei voli umanitari e di supporto alla pace (articolo 744, ultimo comma);

 

 - occorre infine valutare l’opportunità dell'inserimento per legge di un regime sanzionatorio riguardante i gestori aeroportuali e gli operatori di handling anche per l’inosservanza delle prescrizioni operative.

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Martedì 7 febbraio 2006

534a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

Intervengono i vice ministri delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e Tassone.    

 

             La seduta inizia alle ore 15,35.

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 583)

 (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 1° febbraio 2006.

 

 Il presidente GRILLO ricorda che nella precedente seduta il Relatore aveva illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo. Poiché non vi sono interventi in discussione generale, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore, senatore Cicolani (allegata al resoconto della seduta odierna) che risulta approvata.




PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 583

 

L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione,

 

premesso che:

 

- con l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a cui si è aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

 

 - col decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale dell’8 giugno 2005 n. 131, è stata data attuazione alla suddetta delega;

 

- le modifiche al codice della navigazione, apportate dal suddetto decreto legislativo, sono entrate in vigore il 21 ottobre 2005;

 

-  lo stesso articolo 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004 n. 265 consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, nel caso di specie il  21 giugno 2006, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi;

 

        - il Governo, insediata una commissione di studio composta da autorevoli giuristi e sentiti anche gli operatori, pubblici e privati, interessati dai provvedimenti, ha ravvisato l’esigenza di apportare alcune modificazioni e integrazioni, nonché diversi correttivi tecnico-formali, al decreto legislativo n. 96 del 2005;

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

 - si valuti l’opportunità dell’inserimento, al secondo comma dell’articolo 690, in tema di recepimento degli Annessi ICAO, di una previsione che faccia riferimento anche  ai manuali ed agli altri documenti ufficiali collegati agli Annessi, mantenendo salva la competenza del Ministero dell’interno per i servizi antincendio. Con particolare riguardo, a tale aspetto deve essere chiarito che la salvaguardia delle competenze - ove si propenda per il mantenimento - non può eccedere le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come definite dalla legge n.  930 del 1980 e successive modifiche, e non deve intaccare la responsabilità dell’ENAC nel regolare gli aspetti generali dei servizi antincendio anche al fine di armonizzarne gli intervnti nel contesto degli altri servizi aeroportuali; 

 

 - si valuti la necessità e la congruità  della specificazione dei servizi di controllo del traffico aereo, prevista dall’articolo 691, primo comma, lett. a), avuto riguardo al rango della fonte normativa e alla possibile evoluzione della regolamentazione tecnica;

 

 - in relazione all’articolo 691-bis preso atto che per la di fornitura dei servizi della navigazione aerea, sia stato individuato quale unico fornitore dei servizi la società ENAV s.p.a. (società interamente pubblica) appare però opportuno specificare, al secondo comma, quale sia l’ente preposto al rilascio delle licenze e delle certificazioni;

 

 - con riferimento all’articolo 692, si prende atto della introduzione di ulteriori elementi definitori relativi alle nozioni di aerodromo ed aeroporto, si rileva tuttavia che è stata introdotta una definizione di aerodromo - derivata dall’Annesso XIV dell' ICAO - strumentale alla sola applicazione degli standard di sicurezza definiti dallo stesso Annesso, che mal si concilia con le materie contenute nel Capo I del Codice e non da ultima della determinazione amministrativa degli assetti demaniali. Tale definizione potrebbe peraltro mettere in discussione i principi, recentemente stabiliti anche sulla base di pronunzie del Consiglio di Stato, sulla strumentalità delle aerostazioni e più in generale dei beni demaniali al servizio del trasporto pubblico;

 

 - l’attuale formulazione dell’articolo 693, terzo comma, in tema di assegnazione dei beni del demanio aeronautico, non è condivisibile, atteso che sembra escludere ogni potere decisionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’individuazione dei beni demaniali (già del demanio aeronautico e da destinare all’aviazione civile) strumentali al traffico aereo ed al suo sviluppo. Va inoltre chiarito il nesso di strumentalità con l'attività volativa di pubblico interesse cui è destinato l’aeroporto, non chiaramente definita;

 

 - la previsione di cui all’articolo 697, ultimo comma, secondo cui gli aerodromi militari aperti al traffico civile devono rispettare condizioni di sicurezza operativa non inferiori agli standard degli aerodromi civili non è, almeno nell’attuale formulazione, realizzabile e, in quanto foriera di diversi problemi operativi e di responsabilità, va espunta; 

 

 - vanno adeguatamente ponderati gli effetti dell’inclusione delle aviosuperfici nell’ambito degli aerodromi (articolo 701), nonché degli ultraleggeri nel novero degli aeromobili (articolo 743). In relazione alle aviosuperfici va anche affrontato il problema della destinazione urbanistica delle aree che spesso incide, in senso limitativo, sull’utilizzabilità aeronautica delle aree stesse;

 

 - in tema di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale, la previsione del differimento della stipula del contratto di programma non appare congrua e del tutto conforme al quadro normativo e convenzionale, anche  nella parte in cui è accompagnata da una clausola di immediata decadenza della concessione. Vanno, altresì, evitate modifiche delle norme transitorie, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 96 del 2005, che - come nel caso degli ultimi due periodi aggiunti alla detta disposizione - non siano in sintonia col processo di affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali nella loro complessità;   

 

 - in tema di compiti del gestore aeroportuale (articolo 705) va verificata la congruità del richiamo della specifica certificazione ai sensi del regolamento ENAC di attuazione dell’Annesso XIV dell'ICAO;     

 

 - con riguardo al collocamento di segnali, di cui all’articolo 712, primo e secondo comma, risulta preferibile attribuire al soggetto a cui spetta l'onere della collocazione anche quello della manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei segnali stessi;

 

 - vanno meglio chiariti, all’articolo 718, gli ambiti e le competenze dell' ENAC nell’esercizio del potere di coordinamento  dei soggetti pubblici operanti in aeroporto;

 

 - devono essere adeguatamente valutati gli effetti, anche economico-finanziari, dell’equiparazione degli aeromobili di Stato dei voli umanitari e di supporto alla pace (articolo 744, ultimo comma);

 

 - occorre infine valutare l’opportunità dell'inserimento per legge di un regime sanzionatorio riguardante i gestori aeroportuali e gli operatori di handling anche per l’inosservanza delle prescrizioni operative.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

mARTEDì 1° MARZO 2005

276a Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 583)

 (Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

 

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, le cui disposizioni sono riconducibili, per la parte in cui esse sono volte a migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, come richiesto dall'articolo 2, comma 1, della legge delega, alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sicurezza; alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, nella parte in cui disciplinano le competenze del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e dell'ENAC; alla materia "difesa e Forze armate", nella parte in cui regolano l'applicabilità delle disposizioni in questione alle strutture militari; e infine, per le restanti parti, alla materia "ordinamento civile", ugualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché a principi fondamentali in materia di "porti  e aeroporti civili" e di "governo del territorio", che l'articolo 117, comma terzo della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. Osserva come alcune sue disposizioni – e segnatamente gli articoli 4, comma 12, 8, comma 2 e 14, comma 12 - non operino una revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, bensì intervengano su norme di legge connesse; sottolinea peraltro che dette disposizioni appaiono coerenti con gli ambiti di esercizio della delega legislativa conferita al Governo. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di segnalare al Governo che la disciplina concernente l’entrata in vigore, di cui all’articolo 20, comma 2, ha ad oggetto le sole disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal provvedimento in titolo e non anche quelle che non novellano direttamente il codice della navigazione, tra le quali – oltre a quelle già indicate  in premessa – si segnala anche l’articolo 4, commi 11 e 13. Ritiene inoltre opportuno invitare la Commissione di merito a valutare l’articolo 3, comma 8, con il quale si abroga l’articolo 698, comma secondo del codice della navigazione, nella parte in cui dispone che la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico ivi previsto non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese, alla luce del principio di delega – recato dall’articolo 2, comma 1,  della legge n. 265 del 2004 - a norma del quale l’esercizio della delega medesima deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 

 La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal presidente.

.


GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDì 1° FEBBRAIO 2006

181a Seduta

Presidenza del Presidente

BOREA 

 

 

alla 8a Commissione:

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 583) : osservazioni favorevoli.

 

 

 

 


 

DIFESA (4a)

mARTEDì 17 gennaio 2006

55a Seduta

 

Presidenza del Presidente

GUBERT

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 8a Commissione:

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 583) : osservazioni favorevoli.

 

 


BILANCIO (5a)

martedì  7 febbraio 2006

831a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.    

  

            La seduta inizia alle ore 15,55.

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

  

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 583)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237. Esame e rinvio) 

 

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica dello schema in esame si limita ad osservare che lo stesso introduce norme di mera rivisitazione di materia prettamente tecnica e che, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio statale, sebbene alcune delle amministrazioni interessate al provvedimento (tra cui l’ENAC) rientrino nel più ampio aggregato della finanza pubblica. Peraltro, il disposto dell’articolo 20 dello schema asserisce, più correttamente, che dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Relativamente ai profili di carattere finanziario, ritiene necessario chiarire l’effettiva portata della disposizione di cui all’articolo 3, comma 6, che impone, agli aerodromi militari aperti al traffico aereo civile, standard di sicurezza operativa non inferiori a quelli vigenti per gli aerodromi civili, in quanto, come indicato anche dal Servizio del bilancio, ove ciò comportasse in concreto la necessità di interventi per migliorare gli standard di sicurezza esistenti negli aerodromi militari, potrebbero determinarsi maggiori oneri a carico del bilancio statale.

 

Segnala poi il comma 8 del medesimo articolo 3, in quanto, pur considerando la già citata clausola generale di invarianza finanziaria di cui all’articolo 20 dello schema, come rilevato pure dal Servizio del bilancio, la soppressione della disposizione di cui all’articolo 698, comma secondo, del Codice della navigazione, che esclude la corresponsione di qualsiasi compenso ai membri del comitato di coordinamento tecnico ivi richiamato, sembra porre le premesse per maggiori oneri. Al riguardo, ricorda che tale disposizione era stata introdotta in recepimento di una condizione formulata della Commissione bilancio durante l’esame dello schema di decreto n. 481, concernente materia analoga a quella  del provvedimento in esame.

 

            In merito al comma 13 dell’articolo 3, che, in caso di cessazione per decadenza, elimina l’obbligo in capo al concessionario subentrante di rimborsare al concessionario cessato il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, costruite da quest’ultimo sull’area demaniale, osserva la necessità di chiarire gli eventuali effetti finanziari che si determinano qualora il concessionario cessato, a differenza di quello subentrante, rientri nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Appare indi necessario ottenere delucidazioni sui profili di onerosità derivanti dall’istituzione, sotto la supervisione dell’ENAC, dei comitati di coordinamento dei soggetti pubblici operanti in sede aeroportuale, di cui all’articolo 6, comma 2, valutando altresì l’opportunità di escludere espressamente la corresponsione di compensi e rimborsi spese a qualsiasi titolo per i componenti dei comitati stessi.

 

            In merito all’articolo 7, comma 2, segnala la necessità di acquisire conferma che l’inclusione degli addetti ai controlli di sicurezza tra il personale aeronautico non di volo non possa determinare conseguenze di tipo oneroso, in relazione all’eventuale riconoscimento di trattamenti retributivi o previdenziali più vantaggiosi al suddetto personale, ove dipendente da pubbliche amministrazioni. Ulteriori chiarimenti andrebbero forniti sugli effetti finanziari connessi al successivo comma 3, che attribuisce all’ENAC compiti di coordinamento delle attività per il conseguimento e il mantenimento dell’idoneità psicofisica del personale di volo e non di volo, posto che sembrerebbe trattarsi di nuove funzioni rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

 

            In merito all’articolo 8, comma 4, come indicato anche dal Servizio del bilancio, segnala che l’equiparazione agli aeromobili di Stato anche degli aeromobili utilizzati, sia pur occasionalmente, per operazioni umanitarie e di supporto alla pace, comportando, ai sensi del successivo comma 6, l’esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa dovute all’ENAV S.p.A., appare suscettibile di determinare una contrazione delle entrate spettanti all’ENAV S.p.A., con presumibili riflessi finanziari.

 

L’articolo 11, comma 2, riduce da 5 a 2 anni la periodicità della verifica da parte dell’ENAC della permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio di volo, per cui, come rileva anche il Servizio del bilancio, ritiene necessario acquisire l’assicurazione che il conseguente incremento del numero annuale dei controlli di competenza dell’ENAC sia praticabile a valere sulle ordinarie risorse a disposizione di tale ente.

 

            Riscontra poi l’esigenza di chiarire gli eventuali effetti derivanti dall’articolo 14, comma 1, che modifica l’articolo 939-ter, comma secondo, del Codice della navigazione, in tema di responsabilità dell’utilizzatore di aeromobili in locazione o comodato in caso di danni a terzi, qualora da ciò derivi un’estensione della responsabilità anche a carico di soggetti pubblici, ove non già prevista dalla legislazione vigente.

 

Osserva infine che, in ordine all’articolo 14, comma 17, che elimina la lettera di trasporto aereo, abrogando la disciplina di cui agli articoli da 955 a 964 del Codice della navigazione, il Servizio del bilancio evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti sui possibili effetti di carattere fiscale, connessi da un lato al venir meno dell’imposta di bollo gravante sul suddetto documento, dall’altro, sia pure in via indiretta, dagli eventuali rischi di minori controlli sui movimenti delle merci, e quindi sull’assolvimento degli obblighi di fatturazione da parte degli operatori interessati.

 

 Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di replicare alle osservazioni del relatore in una successiva seduta.

 

 Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell’esame.

 


BILANCIO (5a)

Martedì 8 febbraio 2006

832a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.       

 

            La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 583)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

 

 

      Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta precedente.

 

 

 

            Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine ai quesiti posti dal relatore, precisa, con riferimento all’articolo 697 del codice della navigazione, come modificato dal provvedimento in esame, che si provvederà ad eliminare la previsione per gli aerodromi militari aperti al traffico civile devono essere garantite condizioni di sicurezza operativa  non inferiore agli standard vigenti per gli aerodromi civili. Circa la formulazione dell’articolo 698, si dichiara disponibile al reinserimento della previsione che la partecipazione al comitato di coordinamento tecnico non comporta corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborsi spese. In merito all’articolo 703, rileva che la natura di società privata per azioni del concessionario esclude dirette ricadute sulla finanza pubblica, mentre, per quanto concerne l’articolo 718, preannuncia che si provvederà a sopprimere la previsione dell’istituzione dei comitati aeroportuali.

 

Dopo aver precisato che l’inclusione degli addetti ai controlli di sicurezza fra il personale aeronautico non di volo, di cui all’articolo 733, non ha effetti economici, in quanto si tratta di un riconoscimento giuridico ai fini della classificazione del personale, afferma altresì che le funzioni di coordinamento attribuite dall’articolo 734 all’ENAC non costituiscono nuove funzioni. Ribadisce quindi che l’ENAC non necessita di ulteriori risorse umane, strumentali e finanziarie, per lo svolgimento delle funzioni attribuite e che, comunque, ogni compito o funzione sarà svolto dall’ENAC utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come indicato anche all’articolo 20 del provvedimento in titolo.

 

            Riscontra altresì l’esigenza di eliminare l’equiparazione agli aeromobili di Stato dei voli per le attività umanitarie e di supporto alla pace, facendo inoltre presente che l’eventuale incremento dei controlli che dovranno essere effettuati dall’ENAC per la verifica della permanenza dei requisiti necessari per i rilascio della licenza di esercizio, in conseguenza della riduzione da cinque a due anni della periodicità della verifica stessa, di cui all’articolo 779, saranno comunque espletati con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, come indicato ai punti prededenti.

 

            Dopo aver chiarito che la previsione di cui all’articolo 939-ter, secondo comma, concerne profili meramente civilistici di relazioni contrattuali tra soggetti privati, da cui non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica, conclude precisando che la lettera di trasporto aereo è stata sostituita con l’omologo documento previsto dalla Convenzione di Montreal.

 

             Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame per disporre di un margine di tempo utile a valutare i chiarimenti del rappresentante del Governo.

 

 

 


BILANCIO (5a)

giovedì 9 febbraio 2006

833a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

       

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.      

 

            La seduta inizia alle ore 8,45.

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione" (n. 583)

 (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)  

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

 Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo ha depositato una nota di chiarimenti sui profili finanziari dello schema di decreto in esame. Chiede pertanto al relatore di valutare la possibilità, sulla base della suddetta documentazione, di predisporre una proposta di parere sul provvedimento.

 

 Il relatore TAROLLI (UDC) illustra una proposta di parere sul citato schema n. 583 (pubblicata in allegato al presente resoconto).

 

 Il senatore PIZZINATO (DS-U) ritiene non condivisibile il presupposto contenuto nello schema di parere illustrato dal relatore secondo il quale non deriverebbero effetti economici dall’inclusione, all’articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame, degli addetti ai controlli di sicurezza fra il personale aeronautico non di volo, posto che tale riclassificazione dello stato giuridico porterà i dipendenti interessati a confluire in una categoria (quella del personale aeronautico non di volo) per la quale sono previsti espressamente più elevati trattamenti economici.

 

 Il senatore FERRARA (FI) rileva che non tutte le riclassificazioni di personale debbono necessariamente produrre anche effetti economici, potendosi trattare anche di semplici spostamenti di carattere organizzativo.

 

 Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene condivisibili le preoccupazioni espresse dal senatore Pizzinato circa una possibile onerosità delle disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame. Al fine di evitare tali rischi, propone pertanto di riformulare la proposta di parere del relatore inserendo, nell’ambito del predetto articolo 7, comma 2, una specifica condizione di invarianza finanziaria, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

 Il presidente AZZOLLINI concorda con la proposta del senatore Morando ed invita il relatore a riformulare conseguentemente lo schema di parere precedentemente formulato.

 

 Il relatore TAROLLI (UDC), accogliendo l’invito del Presidente, riformula la proposta di parere in una nuova versione (anch’essa pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta), che include la condizione indicata dal senatore Morando.

 

 Con l’avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la nuova proposta di parere del relatore.


ALLEGATO 1

 

SCHEMA DI PARERE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 583 PROPOSTO DAL RELATORE

 

 La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

 

-                                 in relazione all’articolo 3, comma 13 (che modifica l'articolo 703 del Codice della navigazione), la natura di società private per azioni del concessionario esclude effetti negativi per la finanzia pubblica;

 

-                                 l’inclusione, all’articolo 7, comma 2 (relativo all'articolo 734 del Codice della navigazione), degli addetti ai controlli di sicurezza fra il personale aeronautico di non volo non ha effetti economici, trattandosi di una mera riclassificazione del personale;

 

-                                 l’ENAC provvederà allo svolgimento delle funzioni attribuite dal provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 7, comma 3 (articolo 734 del Codice della navigazione) e 11, comma 2 (articolo 779 del Codice della navigazione), esclusivamente mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste svolte a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

 

-                                 la previsione di cui all’articolo 14, comma 1 (che modifica l'articolo 939-ter, secondo comma, del Codice della navigazione) concerne rapporti di natura civilistica tra soggetti privati da cui non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica;

 

-                                 non derivano effetti negativi sul gettito fiscale dall’abolizione della lettera di trasporto aereo di cui all’articolo 14, comma 1 (relativo agli articoli da 955 a 964 del Codice della navigazione), essendo la stessa sostituita con l’omologo ed omonimo documento previsto dalla Convenzione di Montreal;

 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

 

a)                              che all’articolo 3, comma 6, capoverso Art. 697, sia soppresso il secondo comma;

 

b)                              che all’articolo 3, venga soppresso il comma 8;

 

c)                              che all’articolo 6, sia soppresso il comma 2;

 

d)                              che all’articolo 8, sia soppresso il comma 4;

 

e)                              che il comma 1 dell’articolo 20, sia sostituito dal seguente: «All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

 

 


Normativa nazionale

 


Codice civile
(artt. 101, 822, 2043 e 2934)

 

 

Art. 101.

Matrimonio in imminente pericolo di vita.

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione [c.c. 93] e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto (1), purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa [c.c. 86, 87, nn. 1, 2 e 4, 88].

 

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita [c.n. 204, 834].

 

-----------------------

(1) Il riferimento all'assenso non ha più rilevanza vista la sostituzione dell'art. 90 c.c. ad opera dell'art. 7, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

 

 

Capo II

 

Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

 

Art. 822.
Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato (1) e fanno parte del demanio pubblico [c.c. 1145] il lido del mare [c.c. 942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [c.c. 945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692] (2); le opere destinate alla difesa nazionale [c.c. 879].

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade (3), le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia (4), le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [c.c. 11, 823] (5).

 

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(1) Per quanto riguarda il demanio delle Regioni vedi l'art. 119, quarto comma, Cost.; l'art. 57, L. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; gli artt. 32 sgg. del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, Statuto della Regione siciliana; l'art. 14, L. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna; l'art. 5, L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta; l'art. 55, L. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(2) Vedi il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

(3) Vedi la L. 12 febbraio 1958, n. 126, recante disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico.

(4) Per quanto riguarda la protezione delle bellezze naturali gli immobili di interesse storico, vedi la L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

(5) Vedi, anche, gli artt. 3, 4, 5, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. I beni culturali indicati nel presente articolo, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico, sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico, ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e sono destinati al godimento pubblico ai sensi dell'art. 98 dello stesso decreto.

 

 

TITOLO IX

Dei fatti illeciti

 

(giurisprudenza)

 

Art. 2043.

Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo [c.c. 935, 939, 1173, 1219, 1227, 1229, 1338] che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [c.c. 2600, 2947; c.p. 185, 198] (1).

 

-----------------------

(1) Vedi la L. 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e il D.M. 31 gennaio 1989 modificativo del D.M. 16 aprile 1988, concernente la definizione dei modelli dei verbali dei provvedimenti collegiali e determinazione delle modalità di conservazione e di distruzione dei plichi relativi alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, ai sensi dell'art. 16, della suddetta legge. La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 88 (Gazz. Uff. 1° agosto 1979, n. 210), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 24, e 32 Cost. Con successiva sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 372 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

La stessa Corte, con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 188 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.; con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.

 

 

TITOLO V

Della prescrizione e della decadenza (1)

 

Capo I

Della prescrizione

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

(giurisprudenza)

 

Art. 2934.

Estinzione dei diritti.

Ogni diritto si estingue per prescrizione [c.c. 1310, 1422, 2878, n. 3, 2880, 2903, 2962, 2963, 2967], quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge [c.c. 66, 71, 73, 192, 954, 970, 1014, 1073, 1165, 1242, 2651, 2654, 2880, 2903, 2940, 2946, 2967].

 

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili [c.c. 326, 1966, 2113] e gli altri diritti indicati dalla legge [c.c. 5, 124, 248, 249, 263, 533, 713, 823, 841, 902, 948, 986, 1111, 1145, 1422, 1865, 1869; disp. att. c.c. 252] (2).

 

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(1) Vedi l'art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Sulla proroga dei termini vedi il D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, nonché il D.Lgs. 21 giugno 1961, n. 498 e la L. 24 gennaio 1962, n. 13.

 


Codice della navigazione
(articoli citati nello schema in esame)

 

Art. 493.

Indennità e compenso per salvataggio di persone.

Il salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versano (1) le persone salvate.

 

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(1) Recte: «versavano».

 

PARTE SECONDA

DELLA NAVIGAZIONE AEREA

 

LIBRO PRIMO

DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE

 

TITOLO I

Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione (1)

 

Art. 687.

 Amministrazione dell'aviazione civile.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.

 

Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative (2).

 

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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Degli organi amministrativi della navigazione».

 

 

(2) Articolo prima modificato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai senzi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

Il testo del presente articolo prima della sostituzione disposta dal citato decreto legislativo n. 96 del 2005 in vigore era il seguente:

«Ministro competente.

L'amministrazione della navigazione aerea è retta dal ministro per l'aeronautica [1].

Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la L. 17 aprile 1956, n. 561 si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

a. uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;

b. considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

c. possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

d. rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale [2].

Le materie di cui al comma precedente concernono:

1. telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

2. regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

3. licenze del personale aeronautico civile;

4. navigabilità degli aeromobili civili;

5. registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

6. raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

7. libri e documenti di bordo;

8. mappa e carte aeronautiche;

9. caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

10. aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

11. unità di misura;

12. sicurezza del volo e degli aerodromi;

13. esercizio degli aeromobili civili [3].

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate [4].

Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti [5].».

----------

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni. Per la competenza delle regioni a statuto speciale, vedi l'art. 17, lett. a), R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455; l'art. 3, lett. d), D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, e il D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213. Vedi, anche, il D.P.R. 4 luglio 1985, n. 461, per il recepimento all'ordinamento interno dei princìpi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dall'art. 1, L. 13 maggio 1983, n. 213.

 

 

Art. 688.

Concorso di competenze.

Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Circoscrizioni territoriali aeronautiche.

Il territorio della Repubblica è diviso in compartimenti di traffico aereo; i compartimenti sono suddivisi in circoscrizioni di aeroporto.

Al compartimento è preposto un ispettore di traffico aereo; alla circoscrizione di aeroporto un direttore di aeroporto [c.n. 1235].».

 

 

Art. 690.

Annessi ICAO.

Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

 

Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

 

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Concorso di competenze.

Negli aeroporti situati nell'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, di galleggianti e di aeromobili è esercitata dal direttore dell'aeroporto d'accordo con il comandante del porto [c.n. 724].».

 

TITOLO II

Dei servizi della navigazione aerea (1)

 

Art. 691.

Servizi della navigazione aerea.

I servizi della navigazione aerea si distinguono in:

 

a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;

 

b) servizi di meteorologia aeronautica;

 

c) servizi di informazioni aeronautiche;

 

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (2).

 

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(1) Intitolazione aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

(2) Gli attuali artt. 691 e 691-bis così sostituiscono l'originario art. 691 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente articolo in vigore prima della suddetta sostituzione era il seguente:

«Vigilanza sul traffico nazionale all'estero.

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.».

 

 

Art. 691-bis.

Fornitura dei servizi della navigazione aerea .

Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale (1).

 

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(1) Gli attuali artt. 691 e 691-bis così sostituiscono l'originario art. 691 ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

 

 

TITOLO III

Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi (1)

 

Capo I

Della proprietà e dell'uso degli aerodromi (2)

 

Art. 692.

Beni del demanio aeronautico statale.

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

 

a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;

 

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

 

Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico (3).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Si riporta qui di seguito il testo dei titoli II e III in vigore prima della suddetta sostituzione:

«TITOLO II

Dei beni pubblici destinati alla navigazione

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692. Beni del demanio aeronautico.

Fanno parte del demanio aeronautico:

a. gli aerodromi militari e gli aerodromi civili [c.n. 700] istituiti dallo Stato [c.c. 822];

b. ogni costruzione o impianto statale destinato al servizio della navigazione aerea.

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693. Opere di pubblico interesse.

Sono ad ogni effetto di pubblico interesse le opere che, con decreto del ministro per l'aeronautica [1] siano dichiarate necessarie all'istituzione e all'ampliamento da parte dello Stato di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinarsi a servizi statali o al traffico aereo civile.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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694. Concessione di suolo negli aerodromi statali [1].

Il ministro per l'aeronautica [2], di concerto con il ministro per le finanze, può, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, dare in concessione a privati, per un periodo non superiore a venti anni, parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse o altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico aereo.

Per la costruzione e l'esercizio di depositi di materiali o sostanze che presentano il pericolo d'incendio o di esplosione si osservano le norme stabilite dal regolamento.

[1] Per decentramento di alcune di tali attribuzioni, vedi art. 3, lett. c), d) ed l), D.P.R. 5 giugno 1964, n. 438, sull'ispettorato generale dell'aviazione civile.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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695. Concessione di uso di aviorimesse e di altri edifici.

Negli aerodromi statali, compatibilmente con le esigenze del servizio aeronautico, l'ispettore di traffico aereo può concedere l'uso di aviorimesse o di altri edifici per la durata minima di tre mesi [1].

Il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione.

[1] Vedi, anche, l'art. 3, lett. c), d) ed l), D.P.R. 5 giugno 1964, n. 438, sull'ispettorato generale dell'aviazione civile.

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696. Misura del canone.

Per le concessioni previste dall'articolo precedente la misura del canone è stabilita dall'intendente di finanza competente, d'accordo con l'amministrazione aeronautica e col richiedente.

In caso di disaccordo provvede il ministro per le finanze.

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697. Revoca delle concessioni.

Le concessioni di cui all'articolo 694 possono essere revocate per specifici motivi inerenti al pubblico uso dell'aerodromo o per altre ragioni di pubblico interesse; le concessioni di cui all'articolo 695 sono revocabili a giudizio discrezionale dell'amministrazione aeronautica.

La revoca non dà diritto ad indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone [c.n. 696], salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.

Nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni di opere stabili, salvo che non sia diversamente stabilito, l'amministrazione aeronautica è tenuta a corrispondere un indennizzo ai sensi degli ultimi due comma dell'articolo 42.

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698. Vigilanza sull'attività dei concessionari.

La vigilanza sull'attività esplicata in base a concessione, è esercitata, nell'ambito di ciascuna circoscrizione, dal direttore di aeroporto [c.n. 688].

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699. Rinvio.

Per quanto non è disposto nel presente titolo, si applicano le norme degli articoli 37, 38, 40, 41; 43 a 49; 54. [c.n. 37, 38, 40, 41, 43-49, 54] I poteri attribuiti dall'articolo 54 al capo di compartimento spettano, per il demanio aeronautico, al direttore di aeroporto [c.n. 1164].

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TITOLO III

Dell'ordinamento e della polizia degli aerodromi

Capo I

Dell'uso degli aerodromi statali

700. Aerodromi aperti al traffico civile.

Sono aperti al traffico aereo civile:

a. gli aeroporti [c.n. 701] e i campi di volo [c.n. 703] civili istituiti dallo Stato e adibiti permanentemente al servizio della navigazione aerea;

b. gli aeroporti e i campi di volo militari designati dal ministro per l'aeronautica [1].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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701. Uso degli aeroporti statali.

Negli aeroporti statali aperti al traffico civile possono, nei limiti prescritti dal regolamento, approdare, sostare e partire gli aeromobili privati.

Gli aeromobili stranieri [1] possono esservi ammessi a condizione di reciprocità, o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà del ministro per l'aeronautica [2] di dare autorizzazioni temporanee [c.n. 794].

I diritti per l'uso degli aeroporti statali sono fissati dal regolamento. Tali diritti comprendono il corrispettivo delle prestazioni del personale, secondo le norme del regolamento medesimo [3].

[1] L'art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[3] Vedi la L. 5 maggio 1976, n. 324, recante norme relative ai diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

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702. Uso dei campi di fortuna.

Salva la disposizione dell'articolo 841, l'approdo e la partenza degli aeromobili privati nei campi di fortuna sono consentiti solo in caso di necessità.

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703. Uso dei campi di volo statali.

L'uso dei campi di volo istituiti dallo Stato e aperti al traffico civile è consentito solo agli alianti [c.n. 844].

Gli alianti stranieri [1] possono esservi ammessi a condizione di reciprocità [c.n. 794, 847].

[1] L'art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

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Capo II

Degli aeromobili e degli altri impianti aeronautici privati

704. Istituzione di aerodromi e altri impianti privati.

L'istituzione, da parte di privati, di aeroporti, campi di fortuna, campi di volo e di altri impianti aeronautici, deve essere preventivamente autorizzata dal ministro per l'aeronautica [1].

L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto. Le tariffe relative devono essere approvate dal ministro per l'aeronautica [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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705. Vigilanza sugli aerodromi e sugli altri impianti aeronautici privati.

La vigilanza sull'attività esplicata in base all'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, è esercitata, per gli aerodromi ove sia un delegato di aeroporto, o di campo di fortuna, dal delegato medesimo; negli altri aerodromi, è esercitata dal direttore di aeroporto della circoscrizione.

Parimenti il direttore di aeroporto esercita la vigilanza sull'attività esplicata, fuori degli aerodromi, relativamente ad altri impianti aeronautici.

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706. Impianti radioelettrici privati.

Gli impianti radioelettrici privati sono sottoposti al controllo tecnico dei ministri per le comunicazioni e per l'aeronautica [1], che ne stabiliscono d'accordo le modalità d'installazione e di uso.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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707. Registro degli aerodromi e degli impianti privati.

Gli aerodromi e gli altri impianti, costruiti e gestiti da privati, sono iscritti in un registro tenuto presso il Ministero per l'aeronautica [1], con le modalità stabilite dal regolamento.

Nel registro devono essere annotati gli atti e i fatti relativi al trasferimento della proprietà o dell'esercizio dell'aerodromo o dell'impianto.

Il registro può essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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708. Uso degli aerodromi privati.

Salvo il caso di necessità, per l'uso di aerodromi privati non aperti al traffico è richiesto il consenso dell'esercente dell'aerodromo [c.n. 1203] [1].

[1] Vedi, anche, l'art. 52 regol. nav. aerea.

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709. Apertura al traffico di aerodromi privati.

L'apertura al traffico aereo civile di aerodromi privati adibiti ad usi speciali è sottoposta all'autorizzazione del ministro per l'aeronautica [1].

Per esigenze di pubblico interesse il ministro può inoltre dichiarare aperti al traffico determinati aerodromi privati; in tal caso è dovuto all'esercente un'indennità da determinarsi a norma del regolamento.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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710. Mutamenti relativi alla proprietà di aerodromi o altri impianti.

L'alienazione [c.c. 1470], la locazione [c.c. 1571] di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati, nonché la costituzione di usufrutto [c.c. 978] sui medesimi, non hanno effetto se non sono autorizzate dal ministro per l'aeronautica [1]. Ove l'autorizzazione non sia data entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta.

La successione a causa di morte nella proprietà o nell'usufrutto degli aerodromi o degli impianti predetti deve essere notificata al ministro per l'aeronautica [1] entro quindici giorni dall'accettazione dell'eredità [c.c. 470] o dall'acquisto del legato [c.c. 649]. Entro tre mesi dalla notifica, il ministro può promuovere l'espropriazione per pubblico interesse [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Vedi la L. 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

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711. Mutamenti relativi all'esercizio di aerodromi o altri impianti.

La cessione dell'esercizio di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati non ha effetto se non è autorizzata dal ministro per l'aeronautica [1].

In caso di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario dell'aerodromo o dell'impianto non può subentrare nell'esercizio dei medesimi senza l'autorizzazione del ministro predetto.

Ove l'autorizzazione prevista dai comma precedenti non sia data entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende respinta.

La successione a causa di morte nell'esercizio di un aerodromo o di altro impianto privato deve essere notificata al ministro per l'aeronautica [1] entro quindici giorni dall'accettazione dell'eredità [c.c. 470] o dall'acquisto del legato [c.c. 649]. Entro tre mesi dalla notifica, il ministro può revocare l'autorizzazione a esercitare l'aerodromo o l'impianto.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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712. Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio degli aerodromi e degli altri impianti aeronautici privati è in ogni caso revocabile per specifici motivi di ordine pubblico o di interesse generale della navigazione.

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713. Cessazione dell'esercizio.

La cessazione dell'esercizio degli aerodromi e degli altri impianti è sottoposta alla preventiva autorizzazione del ministro per l'aeronautica [1].

Il ministro può prescrivere un termine prima del quale la cessazione non può aver luogo, ovvero provvedere al temporaneo esercizio diretto dietro corresponsione al privato di un'adeguata indennità secondo le norme del regolamento, ovvero promuovere l'espropriazione per pubblico interesse.

Ove il ministro non provveda entro sessanta giorni dalla domanda, l'autorizzazione s'intende negata.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

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Capo III

Vincoli della proprietà privata [1]

714. Ostacoli alla navigazione.

In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'articolo 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni [2].

[1] Vedi la L. 23 giugno 1927, n. 1630, sulle servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree di velivoli.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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714-bis. Direzioni d'atterraggio.

Con decreti del ministro per la difesa [1] pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, le direzioni e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto è istituito [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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715. Limitazioni.

Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l'altezza di:

1. metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta;

2. metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;

3. metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.

Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1 del precedente comma può essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2 e 3 possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto.

Nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso.

Dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel n. 1 del secondo comma; per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel n. 2 e dopo il quinto per quelli indicati nel n. 3 [1].

[1] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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715-bis. Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari.

Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

Nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di sei metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può essere superato di un metro per ogni cinquanta metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di quarantacinque metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può essere superato di un metro ogni quaranta metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.

Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri tre e chilometri sette e mezzo dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i sessanta metri sul livello medio dell'aeroporto stesso [1].

[1] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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715-ter. Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni stabilite dai precedenti articoli è indicata dal Ministero della difesa [1] su apposita mappa con riferimento a linee naturali del terreno ed a segnali indicatori collocati a cura dello stesso ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali può accedere liberamente nella proprietà privata. Nel caso di opposizione da parte dei privati, può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del comune in cui è situata la zona anzidetta. Chiunque può consultarla. Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale, nel foglio degli annunzi legali della provincia [2] e mediante manifesti affissi in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune. Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonché di un esemplare della Gazzetta ufficiale e del foglio degli annunzi legali della provincia [2] contenenti il predetto avviso, è custodita nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e può essere consultata in ogni tempo da chiunque.

È punito con l'ammenda fino a lire quindicimila [3] se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque ritarda o impedisce in qualsiasi modo la consultazione delle mappe [4].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

[3] L'ammenda, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'art. 32 della stessa legge.

[4] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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715-quater. Opposizione.

Nel termine di centoventi giorni da quello in cui la mappa è stata depositata nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al ministro per la difesa [1], proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto previsto nell'articolo 714-bis. Di questa facoltà, e del predetto termine, deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti indicati nel precedente articolo.

Il ministro per la difesa [2], decide con provvedimento motivato le opposizioni, dichiara esecutiva la mappa con le eventuali modificazioni. Il decreto di esecutività è annotato sulla mappa stessa [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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715-quinquies. Abbattimento di ostacoli.

Su proposta del ministro per la difesa [1] di concerto col ministro per la grazia e giustizia il presidente della Repubblica può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-quater, qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli articoli 715 e 716. Il decreto presidenziale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa [1]. È dovuta, in questo caso, una indennità per il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

Il ministro per la difesa [1] può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea costituiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'articolo 715-quater. Il decreto ministeriale è notificato all'interessato, a cura del Ministero della difesa [1]. In caso di inadempimento, il ministro della difesa [1] provvede di ufficio a spese dell'interessato [c.n. 730] [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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716. Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti.

In vicinanza di campi di fortuna, di campi di volo e di altri impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati nell'articolo 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a quelle previste negli articoli 715 e 715-bis e può essere vietata qualsiasi modificazione della consistenza dei fondi. Gli ostacoli esistenti possono essere abbattuti.

L'ordine è dato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro per la difesa [1] di concerto col ministro per la grazia e giustizia. Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti è dovuta una indennità a norma del primo comma dell'articolo 715-quinquies [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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717. Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione.

Il ministro per la difesa [1] può ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli articoli 715 e 715-bis, costituiscano intralcio per la navigazione aerea. In questo caso è dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio. Può altresì ordinare che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

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717-bis. Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi.

Qualora l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o l'adozione di altre misure riguardino impianti o attrezzature di pertinenza di amministrazioni dello Stato o destinati ad un pubblico servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono emanati di concerto anche con il ministro interessato [1].».

[1] Articolo aggiunto dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58.

 

 

(2) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente capo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

(3) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 693.

Assegnazione dei beni del demanio aeronautico.

I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

 

All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

 

I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.

 

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 694.

Aerodromi privati.

Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

 

Art. 696.

Opere di pubblico interesse.

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 697.

Aerodromi aperti al traffico civile.

Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

 

a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;

 

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

 

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 698.

Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

 

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 699.

Uso degli aeroporti aperti al traffico civile.

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.

 

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 700.

Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile.

Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 701.

Aviosuperfici.

Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 702.

Progettazione delle infrastrutture aeroportuali.

Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 703.

Devoluzione delle opere non amovibili.

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.

 

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

 

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54 (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Capo II

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra (1)

 

(giurisprudenza)

 

Art. 704.

Rilascio della concessione di gestione aeroportuale.

Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa (2).

 

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione (3).

 

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

 

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore (4).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente capo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

(2) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(3) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(4) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 705.

Compiti del gestore aeroportuale.

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.

 

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

 

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

 

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

 

c) corrisponde il canone di concessione;

 

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

 

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;

 

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'àmbito del sedime di concessione;

 

g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

 

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Capo III

 

Vincoli della proprietà privata (1)

 

Art. 707.

Determinazione delle zone soggette a limitazioni.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

 

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

 

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

 

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

 

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.

 

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa (2).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente capo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

(2) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 709.

Ostacoli alla navigazione.

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

 

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 710.

 Aeroporti militari.

Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

 

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

 

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

 

c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;

 

d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

 

e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714 (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 712.

Collocamento di segnali.

L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

 

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.

 

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Art. 715.

Valutazione di rischio delle attività aeronautiche.

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

 

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma (1).

 

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(1) L'originario titolo II ( artt. 692-699) è stato soppresso e i capi da I a III del titolo III (artt. 700-717-bis) sono stati sostituiti con gli attuali capi da I a III ( artt. 692-716) dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli originari artt. 717 e 717-bis non sono stati riproposti nella nuova formulazione del capo III.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo III.

 

 

Capo IV

 

Della polizia degli aerodromi (1)

 

Art. 718.

Funzioni di polizia e di vigilanza.

Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.

 

I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.

 

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

 

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea (2).

 

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(1) Vedi l'art. 1174 c.n.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Funzioni di polizia.

Le funzioni di polizia sono esercitate dal direttore di aeroporto nell'aeroporto in cui ha sede, nonché, entro l'ambito della circoscrizione, negli altri aerodromi statali e in quelli privati dove non siano delegati di aeroporto o di campo di fortuna.

Negli aerodromi privati dove sono delegati di aeroporto o di campo di fortuna, le funzioni di polizia sono esercitate da questi ultimi.».

 

 

Art. 733.

Personale non di volo.

Il personale non di volo comprende:

 

a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

 

b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo [c.n. 880, 881, 882];

 

c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

 

d) il personale addetto ai servizi di manutenzione (1).

 

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(1) L'originario titolo IV ( artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 731-735) dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

 

 

Art. 734.

Licenze ed attestati.

I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

 

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo.

 

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea (1).

 

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(1) L'originario titolo IV ( artt. 731-742) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 731-735) dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli da 736 a 742 sono stati abrogati dal citato articolo 4.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo IV.

 

 

TITOLO V

Del regime amministrativo degli aeromobili

 

Capo I

Delle distinzioni degli aeromobili

 

(giurisprudenza)

 

Art. 743.

Nozione di aeromobile.

Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

 

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

 

Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche, sono stabilite dal regolamento.».

 

 

Art. 744.

Aeromobili di Stato e aeromobili privati.

Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari [c.n. 745] e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alle Forze di polizia dello Stato, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ad altro servizio di Stato [c.n. 746, 748] (1).

 

Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

 

Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2).

 

Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale (3).

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio di Stato.».

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 17 ottobre 1986, n. 732. Vedi, anche, l'art. 4 regol. nav. aerea.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

 

 

Art. 745.

 Aeromobili militari.

Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.

 

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali.».

 

 

Art. 748.

Norme applicabili.

Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.

 

L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

 

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

 

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà (1).

 

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, L. 17 ottobre 1986, n. 732 e poi dall'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente:

«Norme applicabili agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Salvo diversa disposizione, agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le norme del presente codice.».

 

 

 

Capo II

Dell'ammissione dell'aeromobile

alla navigazione (1)

 

Art. 749.

Ammissione degli aeromobili alla navigazione.

Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

 

Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.

 

Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC (2).

 

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(1) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Si riporta qui di seguito il testo del capo II in vigore prima della suddetta sostituzione:

«Capo II

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

Sezione I

Dell'individuazione dell'aeromobile

749. Ammissione dell'aeromobile alla navigazione.

Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili iscritti [c.n. 753] nei registri tenuti dagli uffici competenti ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

Sono iscritti nei registri predetti gli aeromobili che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione [c.n. 750] e di nazionalità [c.n. 751, 752].

Agli effetti dell'iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge l'aeromobile è individuato dalla marca di nazionalità [c.n. 757] e da quella d'immatricolazione, ovvero, se trattasi di aliante libratore, da un numero [c.n. 750] [1].

[1] Vedi gli artt. 54-62 regol. nav. aerea e l'art. 164-bis regol. nav. aerea.

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750. Marca o numero di immatricolazione.

La marca d'immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dal ministro per l'aeronautica [1] e deve essere diversa per ogni aeromobile.

Il numero degli alianti libratori è assegnato dalla Reale unione nazionale aeronautica [c.n. 796, 1131, 1192] [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278. Vedi gli artt. 54, 145 e 164-bis regol. nav. aerea.

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Sezione II

Dei requisiti di nazionalità

751. Nazionalità dei proprietari di aeromobili.

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonché le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana [1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128. Il testo precedentemente in vigore, in cui gli ultimi tre commi erano stati aggiunti dall'art. 8, L. 13 maggio 1983, n. 213, era il seguente: «751. Nazionalità dei proprietari di aeromobili italiani. Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica, gli aeromobili che appartengono per intero: a. allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano; b. a cittadini italiani; c. a società costituite e aventi sede nella Repubblica, il cui capitale appartenga per due terzi almeno a cittadini italiani, e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani. Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'art. 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'art. 776 abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata. Gli obblighi che gli artt. 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società. La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana.».

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752. Aeromobili iscritti in registri di altri Stati.

Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati [1].

[1] Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «752. Aeromobili iscritti in registri stranieri. Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in un registro aeronautico straniero.».

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Sezione III

Dell'iscrizione dell'aeromobile e dell'abilitazione alla navigazione

753. Iscrizione degli aeromobili.

Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti libratori, sono immatricolati nel registro aeronautico nazionale, tenuto presso il Ministero per l'aeronautica [1].

Gli alianti libratori sono iscritti nel registro matricolare tenuto presso la Reale unione nazionale aeronautica [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278.

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754. Termine per l'iscrizione.

L'iscrizione degli aeromobili deve essere richiesta, a cura del proprietario, entro otto giorni dal rilascio del certificato di navigabilità e, per gli alianti libratori, dal rilascio del certificato di collaudo [1].

[1] Vedi l'art. 159 regol. nav. aerea.

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755. Abilitazione degli aeromobili alla navigazione.

Gli aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale sono abilitati alla navigazione dal certificato d'immatricolazione.

Gli alianti libratori sono abilitati alla navigazione dall'attestazione dell'avvenuta iscrizione nel registro matricolare, fatta dalla Reale unione nazionale aeronautica [1], mediante annotazione sul certificato di collaudo [c.n. 1216].

[1] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278. Vedi gli artt. 156 e 164-bis regol. nav. aerea.

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756. Certificato di immatricolazione.

Il certificato di immatricolazione è rilasciato dal ministro per l'aeronautica [1] ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, l'uso al quale è destinato, il nome e il domicilio del proprietario, l'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dal regolamento.

Devono essere annotate sul certificato le variazioni o riparazioni che importino notevoli modificazioni del tipo o del valore dell'aeromobile [2].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Vedi gli artt. 162-164 regol. nav. aerea.

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757. Marca di nazionalità.

Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità stabilita dal regolamento [c.n. 1130] [1].

[1] Vedi l'art. 54 regol. nav. aerea.

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Sezione IV

Della perdita dei requisiti di nazionalità e della cancellazione dai registri

758. Perdita dei requisiti di nazionalità.

Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al ministro per l'aeronautica [1] o, se trattasi di aliante libratore, alla Reale unione nazionale aeronautica [2], l'avvenuta iscrizione in un registro di altro Stato [3] [c.n. 752], nonché ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalità [c.n. 751].

L'autorità che ha ricevuto la denuncia o che ha comunque avuto conoscenza di uno dei fatti indicati nel primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione negli uffici della direzione dell'aeroporto di abituale ricovero dell'aeromobile e inserzione nel foglio degli annunzi legali [4], di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

Quando nel detto termine non siano proposte opposizioni, l'autorità, se sull'aeromobile non risultano iscritti diritti reali o di garanzia [5], esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione.

In caso di opposizione, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, la cancellazione può essere effettuata solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorità aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori. In caso contrario l'autorità aeronautica promuove la vendita giudiziale dell'aeromobile [5].

In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il Ministro può concedere l'autorizzazione per la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, e al deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti. La fidejussione è vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma [5].

Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite in via generale le modalità in base alle quali può essere presentata la fidejussione di cui al precedente comma [6].

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Ora Aero Club d'Italia, ai sensi del D.Lgt. 17 agosto 1944, n. 278.

[3] Le parole "di altro Stato" così sostituiscono l'originario termine "straniero" per effetto di quanto disposto dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.

[4] I fogli degli annunzi legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340, con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

[5] Vedi gli artt. 1022-1037 c.n.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3, L. 27 aprile 1981, n. 165.

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759. Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione.

Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad uno straniero [1] per successione a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità [c.c. 470] o dall'acquisto del legato [c.c. 649], deve farne denuncia all'autorità indicata nell'articolo precedente. L'autorità procede a norma del secondo, terzo e quarto comma di detto articolo.

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile a straniero [1]. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.

[1] L'art. 22, primo comma, L. 24 aprile 1998, n. 128, ha stabilito che, in tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" sia riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

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760. Demolizione dell'aeromobile.

Il proprietario, che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile, deve farne dichiarazione al Ministero per l'aeronautica [1], se l'aeromobile si trova nella Repubblica [2], all'autorità consolare, se si trova all'estero, consegnando i documenti ed i libri di bordo [3]. L'autorità predetta provvede ai sensi del secondo comma dell'articolo 758.

Se entro sessanta giorni dalla pubblicazione sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia [4] sull'aeromobile, l'autorizzazione può essere data solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorità aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

Tuttavia la demolizione può essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertare in Italia dal Registro aeronautico italiano [5] e all'estero dall'autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 758 [6].

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano agli alianti libratori.

[1] Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

[2] Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

[3] Vedi gli artt. 771-775 c.n.

[4] Vedi gli artt. 1022-1037 c.n.

[5] Vedi al riguardo, il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912 e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4, L. 27 aprile 1981, n. 165.

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761. Perdita presunta.

Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia [c.n. 831, 837, 915].

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762. Cancellazione dell'aeromobile dai registri.

L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

a. è perito o si presume perito [c.n. 761];

b. è stato demolito [c.n. 760];

c. ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 751;

d. è stato iscritto in un registro di altro Stato [1] [c.n. 752].

d-bis. il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea [2];

d-ter. è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione [2].

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma può essere disposta anche d'ufficio.

All'atto della cancellazione l'autorità ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo [c.n. 755, 756, 764].

[1] Le parole "di altro Stato" così sostituiscono l'originario termine "straniero" per effetto di quanto disposto dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128.».

(2) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

 

 

Art. 754.

Assegnazione di marche temporanee.

Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

 

Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati (1).

 

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(1) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

 

 

Art. 755.

Certificato di immatricolazione.

Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

 

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma (1).

 

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(1) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

 

 

Art. 759.

Demolizione e smantellamento dell'aeromobile.

Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.

 

L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

 

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

 

In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

 

L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

 

L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

 

Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti.

 

L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760 (1).

 

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(1) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

 

 

Art. 760.

Cancellazione dell'aeromobile dal registro.

L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

 

a) è perito o si presume perito;

 

b) è stato demolito;

 

c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;

 

d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

 

e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;

 

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.

 

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

 

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

 

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.

 

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.

 

Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.

 

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.

 

La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio (1).

 

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(1) L'originario capo II ( artt. 749-762) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 749-761) dall'art. 6, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 762 è stato abrogato dal citato articolo 6.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo II.

 

 

Art. 773.

Libri dell'aeromobile.

Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio (1).

 

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 12, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi dall'art. 8, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento.».

 

 

Art. 778.

Rilascio della licenza di esercizio.

La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive modificazioni, la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

 

La licenza di esercizio è rilasciata a:

 

a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

 

b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità europea è parte contraente.

 

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.

 

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

 

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

 

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 779.

Mantenimento della licenza di esercizio.

La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

 

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

 

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

 

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

 

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

 

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 780.

Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori.

La combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonché dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943 (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 782.

Oneri di servizio pubblico.

Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 783.

Tutela del consumatore.

La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è stabilita dall'ENAC (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Capo II

Dei servizi aerei extracomunitari

 

Art. 784.

Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari.

I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 785.

Vettori designati.

I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.

 

I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

 

La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

 

I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.

 

Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

 

a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

 

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

 

Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

 

La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

Art. 786.

Riserva di cabotaggio comunitario.

I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 787.

Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali.

I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

 

L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.

 

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

 

L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea (1).

 

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(1) L'originario Titolo VI ( artt. 776-791) è stato da ultimo così sostituito con l'attuale ( artt. 776-790) dall'art. 9, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 791 è stato abrogato dal citato articolo 9.

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al titolo VI.

 

 

Art. 800.

Aeromobili diretti all'estero.

Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali(1), salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.

 

Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento (2).

 

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(1) Per l'elenco degli aeroporti doganali vedi il D.M. 11 marzo 1993 (Gazz. Uff. 3 luglio 1993, n. 154).

(2) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo precedentemente in vigore - il cui terzo comma, aggiunto dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128, era stato modificato dall'art. 8, L. 5 febbraio 1999, n. 25 - era il seguente:

«Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica, intesi i ministri interessati.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal territorio doganale della Repubblica.

Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici. Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 25 del 1999 era il seguente:

«Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica, intesi i ministri interessati.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal territorio doganale della Repubblica.

Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo.».

 

 

Art. 802.

Divieto di partenza.

L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria (1) e doganale (2).

 

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società Enav (3).

 

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(1) Vedi il R.D. 2 maggio 1940, n. 1045, sulla sanità aerea.

(2) Vedi il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di approvazione delle disposizioni in materia doganale.

(3) Articolo così sostituito prima dall'art. 3-bis, D.L. 8 settembre 2004, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, con L. 9 novembre 2004, n. 265 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.). L'art. 20 dello stesso decreto legislativo ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente:

«L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal D.L. n. 237 del 2004 era il seguente: «Autorizzazione alla partenza.

Il direttore dell'aeroporto non può autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonché dalle norme sanitarie e doganali, se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti.».

 

 

Art. 805.

Approdo di aeromobili provenienti dall'estero.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

 

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

 

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali (2) o sanitari (3), salvo speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica (4) intesi i ministeri interessati [c.n. 1201].

 

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale della Repubblica (5).

 

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici. Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo (6).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Per l'elenco degli aeroporti doganali, vedi il D.M. 11 marzo 1993 (Gazz. Uff. 3 luglio 1993, n. 154).

(3) Vedi l'art. 10, R.D. 2 maggio 1940, n. 1045 sulla sanità aerea.

(4) Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

(5) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato. Vedi, anche, gli artt. 1 e 2, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che delimitano il territorio doganale.

(6) Comma aggiunto dall'art. 22, L. 24 aprile 1998, n. 128 e poi così modificato dall'art. 8, L. 5 febbraio 1999, n. 25. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo.».

 

 

Art. 807.

Utilizzazione degli aeroporti coordinati.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

 

L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Formalità successive all'approdo.

Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e alla presentazione al direttore dell'aeroporto del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'art. 772.

 

Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarità.

 

Per gli aeromobili esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile.

 

Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto (2).

 

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 14, L. 13 maggio 1983, n. 213 e poi dall'art. 11, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 13 maggio 1983, n. 213.

 

 

Art. 836.

Trasmissione degli atti alle autorità competenti.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti [c.n. 835] alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile (1); al procuratore della Repubblica (2), trasmette copia dei processi verbali di scomparizione [c.n. 835] (3).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di matrimonio [c.n. 834] e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle nascite e delle morti [c.n. 835] alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile (4); al procuratore della Repubblica (5), trasmette copia dei processi verbali di scomparizione [c.n. 835].

 

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(1) Vedi gli artt. 17-19, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.

(2) Denominazione così modificata, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

(3) Comma così modificato dall'art. 14, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(4) Vedi gli artt. 17-19, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.

(5) Denominazione così modificata, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

 

 

Art. 858.

Collaudo dell'aeromobile.

(Testo dal 21 ottobre 2005)

 

[A costruzione ultimata, il costruttore o il proprietario devono richiedere il collaudo dell'aeromobile da parte del Registro aeronautico italiano (1), per ottenere il certificato di navigabilità, o, se trattasi di aliante libratore, il certificato di collaudo [c.n. 764]. Per gli aeromobili di nuovo tipo deve essere inoltre richiesto il certificato di omologazione del tipo] (2).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

A costruzione ultimata, il costruttore o il proprietario devono richiedere il collaudo dell'aeromobile da parte del Registro aeronautico italiano (3), per ottenere il certificato di navigabilità, o, se trattasi di aliante libratore, il certificato di collaudo [c.n. 764]. Per gli aeromobili di nuovo tipo deve essere inoltre richiesto il certificato di omologazione del tipo.

 

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(1) Vedi il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912, e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

(2) Articolo abrogato l'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(3) Vedi il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912, e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

 

 

Art. 859.

Iscrizione dell'aeromobile dopo il collaudo.

(Testo dal 21 ottobre 2005)

[L'autorità alla quale, dopo il collaudo [c.n. 858], è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel Registro aeronautico nazionale [c.n. 753] (1) provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione, le trascrizioni fatte a norma degli articoli 857, 1030 nel registro delle costruzioni [c.n. 848]] (2).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

L'autorità alla quale, dopo il collaudo [c.n. 858], è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel Registro aeronautico nazionale [c.n. 753] (3) provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione, le trascrizioni fatte a norma degli articoli 857, 1030 nel registro delle costruzioni [c.n. 848].

 

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(1) Vedi il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912, e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

(2) Articolo abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(3) Vedi il R.D.L. 24 novembre 1938, n. 1912, e il D.P.R. 2 marzo 1971, n. 285.

 

 

Art. 899.

Gerarchia di bordo.

La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è determinata dall'ordine delle categorie indicate nell'articolo 732, e, nell'ambito di ciascuna categoria, dall'ordine dei titoli professionali indicati nell'articolo 739.

 

 

TITOLO IV

Del contratto di lavoro del personale di volo (1)

 

Capo I

Della formazione del contratto (2)

 

Art. 900.

Idoneità fisica.

L'assunzione degli iscritti negli albi o nel registro del personale di volo [c.n. 735], destinati a far parte dell'equipaggio, deve essere effettuata con l'osservanza delle norme sulle visite mediche dirette ad accertare l'idoneità degli iscritti, in rapporto al servizio cui devono essere adibiti a bordo.

 

Le modalità per le visite sono stabilite dal regolamento [c.n. 1178] (3).

 

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(1) Vedi la L. 13 luglio 1965, n. 859, recante norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(2) Vedi l'art. 1307 c.n.

(3) Vedi il D.M. 9 gennaio 1936 (Gazz. Uff. 5 marzo 1936, n. 54), recante gli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità al pilotaggio aereo.

 

 

Art. 901.

Capacità dei minori degli anni diciotto.

Il minore di anni diciotto [c.c. 2, 3], iscritto nel registro della quarta categoria del personale di volo [c.n. 732] può, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela [c.c. 316, 317, 343], prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

 

La revoca del consenso alla iscrizione nel registro [c.n. 735] da parte di chi esercita la patria potestà (1) o la tutela, fa cessare la capacità del minore alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro, ma non lo priva della capacità di esercitare i diritti e le azioni che derivano da contratti precedentemente stipulati né della capacità di prestare il proprio lavoro, fino al compimento del viaggio in corso [c.n. 914].

 

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(1) Ora potestà dei genitori secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

 

 

Art. 939-ter.

Utilizzazione occasionale dell'aeromobile.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

 

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore privato risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 940-ter.

Sostituibilità dell'aeromobile.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 940-quater.

Responsabilità.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

Il noleggiatore è responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego commerciale dell'aeromobile.

 

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile (1).

 

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Capo III

Del trasporto (1)

 

Sezione I

Del trasporto di persone e di bagagli

 

Art. 941.

Norme applicabili.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.

 

Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.

 

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio (2).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo.

 

L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinquemilioniduecentomila lire.

 

Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente è tenuto per le indennità e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri (3).

 

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(1) Intitolazione aggiunta dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 942.

Obbligo di assicurazione.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

 

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

 

Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finché non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Responsabilità del vettore nel trasporto di persone.

 

Il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno [c.n. 947, 948; c.c. 1681].

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 943.

Obblighi d'informazione.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

 

Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

 

In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

 

Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dell'ENAC (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Limite del risarcimento nel trasporto di persone.

 

Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può, per ciascuna persona, essere superiore a centonovantacinquemilioni (2).

 

Nello stesso caso, se il vettore ha adempiuto all'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 941, il risarcimento da lui dovuto per sinistri alla persona del passeggero non può superare la differenza tra la predetta somma e quella spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione [c.n. 947, 948] (3).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 945.

Impedimento del passeggero.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

 

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

 

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Responsabilità e limiti del risarcimento nel trasporto di bagagli consegnati.

 

La responsabilità del vettore per il trasporto di bagagli a lui consegnati e il limite del relativo risarcimento sono regolati dalle norme sulla responsabilità e sul limite del risarcimento per il trasporto di merci [c.n. 947, 948, 951, 952, 953, 954, 955].

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 947.

Impedimenti del vettore.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

 

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione (1).

 

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Trasporto gratuito.

 

Le norme degli articoli precedenti si applicano anche ai contratti di trasporto gratuito.

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 951.

Responsabilità del vettore.

Il vettore è responsabile della perdita e delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna al destinatario, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie o il ritardo.

 

Il vettore non è responsabile anche quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da colpa lieve di pilotaggio, di condotta o di navigazione; ovvero quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da qualsiasi causa nel corso di un trasporto per terra o per acqua, effettuato fuori degli aerodromi nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo, per il carico, il trasbordo o lo scarico delle merci, salva l'applicazione delle disposizioni che regolano la responsabilità nel trasporto per terra o per acqua [c.n. 422, 424, 953; c.c. 1693].

 


Art. 952.

Limite del risarcimento.

Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non può essere superiore a lire trentatremila (1) per chilogrammo di merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria [c.n. 953] (2).

 

(1) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 953.

Derogabilità delle norme sulla responsabilità.

Le disposizioni sulla responsabilità nel trasporto di cose [c.n. 951, 952] sono derogabili a favore del vettore solo nei trasporti nazionali.

 

 

Art. 954.

Perdita e avarie delle cose trasportate.

La perdita e le avarie subite dalle cose durante il trasporto devono essere fatte constare, da chi ha diritto alla riconsegna, con riserva scritta o con annotazione sul documento del trasporto entro sette giorni dalla riconsegna.

I danni derivati da ritardo devono essere fatti constare, con riserva o annotazione analoga, entro quattordici giorni dal momento in cui le cose sono state messe a disposizione di chi ha diritto alla riconsegna.

In mancanza di tali riserve o annotazioni, le cose si presumono riconsegnate dal vettore in tempo debito e in conformità delle indicazioni enunciate nel documento di trasporto, e l'interessato decade da ogni azione, eccettuate quelle per frode.

 

 

Art. 955.

Rinvio.

Al trasporto aereo di cose si applicano, per quanto non è disposto da questa sezione, le norme degli articoli 425 a 438; 451 a 456. [c.n. 425-438, 451-456]

 

 

Sezione III

Della lettera di trasporto aereo (1)

 

 

Art. 956.

Documento del trasporto.

Nel trasporto di cose [c.n. 950] il mittente può chiedere al vettore che siano emesse una lettera di trasporto aereo o tante lettere quanti sono i colli da trasportare.

 

(1) Vedi l'art. 1126 c.n.

 

 

Art. 957.

Redazione della lettera di trasporto.

Il mittente redige in triplice copia il formulario della lettera di trasporto, con le indicazioni di cui alle lettere b, c, d, e, h, i, l, dell'articolo seguente.

Prese in consegna le merci, il vettore è tenuto a completare la lettera di trasporto con tutte le rimanenti indicazioni previste nell'articolo predetto.

Il mittente è responsabile verso il vettore dei danni derivanti da omissioni o inesattezze nelle indicazioni di cui al primo comma.

 

 

Art. 958.

 Indicazioni della lettera di trasporto.

La lettera di trasporto deve essere datata e sottoscritta da chi la rilascia e deve enunciare:

a. il nome e il domicilio del vettore;

b. il nome e il domicilio del mittente;

c. il luogo di destinazione e, quando la lettera è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario;

d. la natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare, nonché il numero, il peso e le dimensioni dei colli e le marche che li contrassegnano;

e. lo stato apparente delle merci ovvero degli imballaggi;

f. il luogo e la data di caricazione [c.n. 959];

g. il prezzo del trasporto, nonché la data e il luogo del pagamento e la persona che deve eseguirlo;

h. il prezzo delle cose e l'ammontare delle spese, se il trasporto è fatto contro assegno;

i. l'eventuale valore dichiarato;

l. i documenti consegnati al vettore in accompagnamento della lettera;

m. la durata del trasporto e l'indicazione sommaria della via da seguire, se sono state convenute [c.n. 960].

 

 

Art. 959.

Data di caricazione.

Se nella lettera di trasporto non è indicata la data di caricazione [c.n. 958], per tale si presume, fino a prova contraria, la data di emissione.

 

 

Art. 960.

Efficacia probatoria della lettera di trasporto.

Le indicazioni della lettera di trasporto [c.n. 958] relative al numero, al peso e alle dimensioni dei colli, nonché allo stato di imballaggi, fanno fede fino a prova contraria; quelle relative alla natura, alla qualità e alla quantità nonché allo stato delle cose non fanno prova contro il vettore a meno che siano state verificate da lui alla presenza del mittente e la verifica consti dalla lettera di trasporto, ovvero si tratti di indicazioni relative allo stato apparente delle cose.

 

 

Art. 961.

Originali della lettera di trasporto.

La lettera di trasporto è emessa in tre originali. Il primo originale porta l'indicazione «per il vettore», è firmato dal mittente e deve essere consegnato al vettore; il secondo porta l'indicazione «per il destinatario», è firmato dal mittente e dal vettore ed accompagna le cose trasportate; il terzo è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna le cose trasportate.

L'originale rilasciato al mittente attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'articolo 964, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo [c.c. 1996].

 

 

Art. 962.

Forma e trasferimento dell'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente.

L'originale della lettera di trasporto rilasciato al mittente può essere al portatore, all'ordine o nominativo.

Il trasferimento di questo originale si opera nei modi e con gli effetti previsti dal codice civile per i titoli di credito al portatore [c.c. 2003], all'ordine [c.c. 2008] o nominativi [c.c. 2022].

Tuttavia per l'emissione e il trasferimento della lettera di trasporto nominativa non è richiesta l'annotazione nel registro dell'emittente, previsto dagli articoli 2022 [c.c. 2022] e seguenti del codice civile.

 

 

Art. 963.

Duplicati della lettera di trasporto.

Dell'originale della lettera di trasporto rilasciata al mittente, possono essere, su richiesta di chi ha il diritto di disporre del titolo, emessi duplicati.

I duplicati non attribuiscono i diritti indicati nel secondo comma dell'articolo 961.

I duplicati non sono trasferibili [c.n. 962], devono recare esplicita menzione della non trasferibilità, ed essere contraddistinti ciascuno dal numero d'ordine di rilascio.

 

 

Art. 964.

Legittimazione del possessore della lettera di trasporto.

Il possessore dell'originale trasferibile della lettera di trasporto è legittimato all'esercizio del diritto menzionato nel titolo in base alla presentazione del titolo stesso [c.c. 2003] o a una serie continua di girate [c.c. 2008] ovvero per effetto dell'intestazione a suo favore [c.c. 2021], a seconda che il titolo sia al portatore, all'ordine o nominativo.

 

 

TITOLO II

Della responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

 

Capo I

Della responsabilità dei danni a terzi sulla superficie

 

 

Art. 965.

Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie.

L'esercente risponde dei danni cagionati dall'aeromobile a persone ed a beni sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

Tuttavia la responsabilità è esclusa: a quando l'esercente provi che i danni sono stati volontariamente prodotti, senza connessione con l'esercizio dell'aeromobile, da persone estranee all'equipaggio, che si trovano a bordo, e che egli medesimo e i suoi dipendenti e preposti non hanno potuto impedirli; b quando l'esercente provi che i danni sono stati causati da colpa del danneggiato [c.n. 966].

 

 

Art. 966.

Concorso di colpa del danneggiato.

Se il fatto del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, l'ammontare del risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle sue conseguenze.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

 

 

Art. 967.

Limite del risarcimento complessivo.

Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'articolo 965, è limitato per ogni accidente ad una somma di lire centodiecimila (1) per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo [c.n. 764].

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a novecentotrentamilioni (2) di lire ovvero superiore a tremiliardicentomilioni (3) di lire l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo è ridotto a trecentosettantacinquemilioni (4) di lire [c.n. 968] (5).

 

(1) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(3) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(4) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 968.

Concorso dei creditori.

I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di trecentodiecimilioni (1) di lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale è limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose è inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare dei crediti per sinistri alle persone è inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose [c.n. 969, 970] (2).

 

(1) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 969.

Riduzione proporzionale dei crediti.

Quando l'ammontare complessivo del risarcimento dovuto ai terzi, che hanno sofferto danni nello stesso accidente, supera i limiti previsti nell'articolo 967, la somma spettante a ciascuno è ridotta proporzionalmente fino a concorrenza complessiva dei limiti stessi [c.n. 970].

 

 

Art. 970.

Ordine nel concorso.

Nel concorso sulla somma limite [c.n. 968], i crediti dei terzi danneggiati che abbiano notificato le loro intimazioni all'esercente o comunque fatto valere i loro diritti entro sei mesi dal giorno dell'accidente, sono preferiti ai crediti dei terzi danneggiati, che abbiano notificato le loro intimazioni o fatto valere i loro diritti dopo tale termine.

 

 

Art. 971.

Esclusione della limitazione del risarcimento.

La limitazione del risarcimento prevista nell'articolo 967 non ha luogo:

a. quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, l'esercente non provi che il danno deriva da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione;

b. quando, avendo il danneggiato provato il dolo o la colpa grave dei dipendenti e preposti, l'esercente non provi che egli aveva preso le misure necessarie per evitare il danno;

c. quando l'esercente non ha contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione disposta nell'articolo 798, ovvero quando l'assicurazione non copre la responsabilità dell'esercente, con le modalità e nei limiti previsti dagli articoli precedenti.

 

 

Art. 972.

Casi di inapplicabilità delle norme precedenti.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili quando tra l'esercente e il danneggiato la responsabilità è regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto.

 

 

Art. 973.

Prescrizione.

Il diritto di risarcimento per danni a terzi sulla superficie si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui il danno si è prodotto.

Tuttavia, se il danneggiato provi di essersi trovato nell'impossibilità di aver notizia del danno o di identificarne il responsabile, il termine decorre dal giorno di tale notizia o dell'identificazione. Ma in ogni caso il diritto si prescrive col decorso di tre anni dal giorno in cui il danno si è prodotto [c.n. 1314].

 

 

Capo II

Della responsabilità per danni da urto (1)

 

 

Art. 974.

Danni da urto, per spostamento di aria od altra causa analoga.

In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli 482 a 487. Le stesse norme si applicano quando i danni sono cagionati da spostamento di aria od altra causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale.

Ai fini del comma precedente, l'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

 

(1) Vedi la L. 25 ottobre 1977, n. 880, di ratifica ed esecuzione di tre convenzioni internazionali firmate a Bruxelles il 10 maggio 1952 concernenti l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi e sulla competenza civile e penale in caso di abbordaggio, nonché la L. 27 dicembre 1977, n. 1085, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

 

 

Art. 975.

Limite del risarcimento.

Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente è limitato per ogni accidente ad una somma di lire centodiecimila (1) per chilogrammo del peso dell'aeromobile con il carico massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilità o di collaudo [c.n. 764].

Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile è inferiore a novecentotrentamilioni (2) di lire o superiore a tremiliardicentomilioni (3) di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo è ridotto a trecentosettantacinquemilioni (4) di lire [c.n. 1048] (5).

 

(1) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(3) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(4) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 976.

Concorso dei creditori.

Al concorso dei creditori sulla somma limite si applicano gli articoli 968 a 970; [c.n. 968-970] tuttavia il risarcimento per danni alle persone non può superare la somma di centonovantacinquemilioni (1) di lire per ciascuna persona (2).

 

(1) Importo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 16 aprile 1954, n. 202.

 

 

Art. 977.

Esclusione della limitazione.

Per quanto concerne le cause di esclusione della limitazione, si applica il disposto dell'articolo 971, lettere a e b.

 

 

Art. 978.

Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto.

Nei casi previsti nell'articolo 974, quando siano danneggiati terzi sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, gli esercenti degli aeromobili rispondono solidalmente.

Nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti, e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze [c.n. 1018, 1039].

 

 

Art. 979.

Decadenza e prescrizione del diritto di regresso.

L'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato [c.n. 1314].

 

 

Art. 980.

Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti.

I limiti previsti nell'articolo 975 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, 978.

 

 

Art. 985.

Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone.

L'assistenza e il salvataggio di persone danno diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate dall'aeromobile soccorritore, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.

Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando siano stati effettuati in occasione di operazioni di assistenza a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, l'assistenza e il salvataggio di persone, i quali abbiano conseguito un risultato utile, danno inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone assistite o salvate [c.n. 999, 1038].

 

 

Art. 1011.

Danni coperti.

L'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 a 967 [c.n. 965-967].

 

 

Art. 1012.

Danni esclusi.

L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione [c.n. 1010], salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

Del pari l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo o da colpa grave dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, salvo, nel caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, che il danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione, ovvero che l'esercente abbia prese le misure necessarie per evitarlo.

 

 

Sezione II

Assicurazione della responsabilità per danni da urto

 

 

Art. 1017.

Rischio.

L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga [c.n. 974]. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nell'articolo 977.

Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

 

 

Capo VI

Disposizioni comuni

 

 

Art. 1020.

Prescrizione.

Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547.

Alla prescrizione del diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si applica la disposizione dell'articolo 973 [c.n. 1314].

 

 

Art. 1023.

Privilegi sull'aeromobile e sul nolo.

Sono privilegiati sull'aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell'aeromobile [c.n. 862] nei limiti fissati nell'articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio:

1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sull'aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie [c.n. 701]; le spese di custodia e di conservazione dell'aeromobile dopo l'arrivo nel luogo di ultimo approdo;

2. i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo [c.n. 900];

3. i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione aeronautica o dall'autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio [c.n. 924] dei componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;

4. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio [c.n. 983, 984, 985];

5. le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l'esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l'assicurazione obbligatoria; le indennità per l'urto di aeromobile previsto nell'articolo 974; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri [c.n. 942, 943] ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio [c.n. 944, 945, 946];

6. i crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali [c.n. 892], dal comandante, anche quando sia esercente dell'aeromobile, per le esigenze della conservazione dell'aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.

 

 

Art. 1031.

Ufficio competente.

La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione dell'aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nel secondo comma dell'articolo 866.

 

 

Art. 1048.

Formazione dello stato attivo.

Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975.

L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

 

 

Art. 1163.

Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti.

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni (1).

Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (2).

 

(1) Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.».

(2) Comma così modificato prima dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.), come rettificato con avviso pubblicato nella Gazz Uff. 10 dicembre 2005, n. 287. L'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 96 del 2005 ha disposto che le norme del codice della navigazione introdotte o modificate dal medesimo provvedimento entrino in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 96 del 2005 era il seguente:«Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. n. 507 del 1999 così disponeva: «Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'articolo 52, nel terzo comma dell'articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione.».

 

 

Capo II

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli aerodromi

 

Art. 1165.

Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

E' punito con l'ammenda fino a lire un milione (1):

1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;

2. chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate (2).

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

E' punito con l'ammenda fino a lire un milione (3):

1. chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone;

2. chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

 

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

(2) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(3) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

 

 

Capo III

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo

 

Art. 1176.

Inosservanza del divieto di mediazione.

Chiunque richiede o riceve per sé o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l'assunzione di una persona dell'equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali [c.n. 126, 741] è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione [c.n. 1177] (1).

 

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi, anche, il D.M. 13 ottobre 1992, n. 584, sul funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare.

 

 

Art. 1177.

Aggravanti.

La pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire duecentomila a un milione (1):

1. se il fatto previsto nell'articolo precedente si riferisce all'assunzione di più persone;

2. se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente un'attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo;

3. se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo;

4. se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo [c.n. 123] o aeronautico [c.n. 739]. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno (2).

 

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Vedi, anche, il D.M. 13 ottobre 1992, n. 584, sul funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare.

Art. 1197.

Rifiuto di cooperare al ricupero.

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ovvero di perdita dell'aeromobile, essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire quattrocentomila [c.n. 191, 812] (1).

 

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

 

 

Art. 1201.

Inosservanze relative alla partenza e all'approdo di aeromobile.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni (1) il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che:

1. [non esegue l'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più vicino aeroporto] (2);

2. parte o approda in località diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844;

3. parte, se l'aeromobile è diretto all'estero, da un aeroporto non doganale [c.n. 800];

4. approda, se l'aeromobile proviene dall'estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario [c.n. 805].

 

(1) L'originaria pena dell'«arresto fino a tre mesi ovvero dell'ammenda da lire centomila a un milione» è stata così sostituita, con la sanzione amministrativa, dell'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

(2) Numero abrogato dall'art. 3, L. 29 gennaio 1986, n. 32.

 

 

Art. 1205.

Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte.

(Testo in vigore dal 21 ottobre 2005)

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 835, [c.n. 195, 204-208, 835] è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

(Testo in vigore fino al 20 ottobre 2005)

Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 818, 834, 835, 836, [c.n. 195, 204-208, 818, 834, 835, 836] è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione (2).

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96. L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

(2) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

 

 

Art. 1214.

Sanzioni amministrative accessorie.

La violazione degli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207 e 1209 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione [c.n. 1082] (1).

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «1214. Pene accessorie. La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207, 1209 importa la sospensione dai titoli o dalla professione.».

 

 

Art. 1216.

Navigazione senza abilitazione.

L'armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione [c.n. 149], ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di navigabilità [c.n. 164], è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni (1).

Alla stessa pena soggiace l'esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione [c.n. 755] ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo [c.n. 764] che non sia in vigore.

La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell'aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo.

 

(1) Ammenda, da ultimo, così aumentata, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Vedi la L. 4 giugno 1982, n. 438 di adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione; nonché il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

 

 

Art. 1219.

Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell'aeromobile.

Chiunque, senza l'autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all'apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo [c.n. 164], è punito con l'ammenda da lire centomila a un milione (1).

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità o di collaudo [c.n. 764].

 

(1) L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 32 della stessa legge.

 

 

 

 

 

Art. 1236.

Obbligo di denuncia e di relazione.

I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna e degli aerodromi statali o privati e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione [c.p. 361, 362, 363].

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al direttore dell'aeroporto di primo approdo.

 

 

Art. 1240.

Competenza per territorio. (1)

La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale [c.n. 2, 3] appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che è stato commesso il reato, avviene nella Repubblica (2) il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Se, prima dell'approdo nella Repubblica (3), ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non può essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave [c.n. 143] o di abituale ricovero dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.

Nei casi di competenza dell'autorità consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorità non è stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorità consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente (4).

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 16-19 dicembre 1968, n. 128 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1968, n. 329), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1240 c.n. per contrasto con la VI disposizione transitoria, in relazione agli artt. 102 e 25 Cost.; ugualmente non fondata la questione stessa è stata ritenuta, nella motivazione della sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 121 (Gazz. Uff. 15 luglio 1970, n. 177), in relazione agli artt. 101, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.

(2) Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(3) Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 gennaio 1965, n. 1 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1965, n. 26), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, c.n., in relazione all'art. 25, primo comma, Cost.

 

 

Art. 1259.

Potere disciplinare in caso di perdita della nave o dell'aeromobile.

Nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante per le operazioni di ricupero [c.n. 191, 811].

Art. 1273.

Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna.

Fino a quando non saranno istituiti gli ispettorati di traffico aereo e nominati i delegati di campo di fortuna, le relative attribuzioni sono esercitate rispettivamente dal ministro per l'aeronautica (1) e dai custodi dei campi di fortuna [c.n. 689].

 

(1) Per la nuova nomenclatura, organizzazione e competenze dei Ministri e dei Ministeri vedi il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

 

 

 

 


 

D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616.
Approvazione della Convenzione internazionale per l’aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 (artt. 3 e 7)

 

 

Articolo 3

a) La presente Convenzione è applicabile solo agli aeromobili civili e non si applicherà agli aeromobili  di Stato.

b) Gli aeromobili usati nei servizi militari, doganali e di polizia saranno considerati come aeromobili di Stato.

c) Nessun aeromobile di Stato di uno Stato contraente potrà sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi senza esservi autorizzato da un accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni poste.

d) Gli Stati contraenti s’impegnano, nell’emanare le disposizioni per i propri aeromobili, a tenere in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili.

 

 

Articolo 7

Ogni Stato contraente avrà il diritto di rifiutare agli aeromobili di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati ad un altro punto del proprio territorio. Ogni Stato contraente s’impegna a non concludere accordi che specificamente concedano, su una base di esclusività, un simile privilegio ad un altro Stato o ad una aviolinea di un altro Stato, ed a non ottenere un tale privilegio eslcusivo da un altro Stato.

 

 


L. 23 dicembre 1980, n. 930.
Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1981, n. 7.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- Ministero dei trasporti e della navigazione:Circ. 16 ottobre 1998, n. 13775AC.

 

Servizio antincendi negli aeroporti

1. Il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, elencati nell'allegata tabella A, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi.

Con decreto del Ministro dell'interno potranno essere stabilite modificazioni alla classificazione di cui alla tabella A.

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2. Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza ed in particolare provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipa alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali e dei programmi di addestramento e di acquisto di macchinari e del materiale tecnico.

È istituito il «Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facente parte integrante del Servizio tecnico centrale, ed articolato in tre ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia, con il compito di sviluppare ogni iniziativa atta al coordinamento dei servizi tecnici negli aeroporti e nei porti delle rispettive regioni.

Gli ispettorati, cui sono preposti tre dirigenti superiori, coadiuvati da tre primi dirigenti provvedono ad accertare le situazioni in atto esistenti, ad acclarare e segnalare con opportune proposte al Servizio tecnico centrale le deficienze dei mezzi e del personale, ed a rappresentare quanto possa essere necessario per le occorrenti esigenze.

In tale compito gli ispettori del Servizio ispettivo svilupperanno ogni forma di intesa e di collaborazione con gli ispettori regionali e con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco per ciò che attiene alle attrezzature tecnico-istituzionali e per il miglior impiego del personale, delle dotazioni, degli accasermamenti e, in generale, dei mezzi occorrenti.

In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono, comunque, responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali ricadenti nell'ambito della provincia di competenza.

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3. Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente (1/a).

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(1/a) Con D.M. 2 aprile 1981 (Gazz. Uff. 6 aprile 1981, n. 95) sono state stabilite le modalità per il conseguimento dell'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla presente legge e per le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto.

 

4. [Negli aeroporti di cui all'allegata tabella A i locali e gli impianti fissi per i servizi antincendi, ivi comprese le autorimesse, le annesse officine e le attrezzature per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati dal Ministero dei trasporti e per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

I progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dell'interno ai fini della migliore rispondenza alle esigenze dei servizi antincendi. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile tali progetti sono redatti anche con il Ministero della difesa.

La spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento dei locali di cui al primo comma sono a carico, rispettivamente, del Ministero dei trasporti negli aeroporti a gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione] (1/b).

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(1/b) Articolo abrogato dall'art. 5, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI.

 

5. Per far fronte alle particolari esigenze del servizio antincendi negli aeroporti di cui alla allegata tabella A, i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente di n. 1,257 unità, ripartite nelle varie carriere secondo la tabella B annessa alla presente legge.

Il contingente predetto sarà completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione biennale prevista dall'allegata tabella D.

I posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco saranno messi a concorso specificatamente per singole regioni, in corrispondenza alle esigenze di organico delle sedi di servizio delle regioni medesime, preventivamente accertate con decreto del Ministero dell'interno per ciascuna regione e relativi comandi provinciali con i relativi distaccamenti.

I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, ad una delle sedi della regione per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

I concorsi di cui al terzo comma del presente articolo saranno giudicati da commissioni regionali che saranno presiedute da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, e composte da due funzionari della predetta carriera con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata espleterà le funzioni di segretario.

Al bando dei concorsi per la copertura dei posti recati in aumento ai sensi del primo comma nonché alla nomina delle commissioni regionali di cui al quinto comma sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (2).

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(2) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

6. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura di tutti i posti disponibili nella carriera dei vigili del fuoco risultanti dalla differenza tra quelli previsti nell'organico complessivo come determinato ai punti c) e d) dell'allegata tabella B e quelli effettivamente coperti alla data del relativo provvedimento di nomina, sarà provveduto in via prioritaria mediante l'assunzione degli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472 (3).

Effettuate le assunzioni di cui al comma precedente, sarà provveduto alla copertura del 50 per cento di tutti i posti disponibili come determinati ai sensi del primo comma del presente articolo, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili ausiliari in congedo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di pubblicazione del bando relativo risultino essere stati richiamati e aver prestato complessivamente servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (4).

Al bando di concorso sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (2).

I criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale saranno stabiliti dalla commissione indicata al quinto comma dell'articolo 7-bis del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463 (5), convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

Le commissioni regionali giudicatrici avranno la stessa composizione di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 5 della presente legge.

Sia gli idonei del concorso di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 472 (3), sia gli ausiliari in congedo di cui al presente articolo, per poter essere assunti o per partecipare al relativo concorso non devono aver superato, rispettivamente alla data del decreto di nomina in ruolo e alla data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge, e devono essere in possesso della incondizionata e piena idoneità fisica (5/a).

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(3) Riportata al n. XXVII.

(4) Riportata alla voce Calamità pubbliche.

(2) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

(5) Riportato al n. XXVI.

(3) Riportata al n. XXVII.

(5/a) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 401 (Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, nella parte in cui prevede per gli idonei di un concorso, bandito in virtù di una precedente legge, che il requisito dell'età debba essere posseduto alla data della nomina, anziché alla data stabilita per la presentazione della domanda al concorso cui avevano partecipato.

 

7. Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera direttiva e di concetto ed il personale della carriera dei capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco da impiegare nei distaccamenti aeroportuali, deve frequentare, con le modalità che saranno da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, un apposito corso di perfezionamento salvo che non abbia già svolto servizio antincendi aeroportuale da almeno un anno.

Successivamente la formazione professionale specifica del personale sarà conseguita con la programmazione e l'effettuazione dei corsi formativi di base e con l'addestramento ordinario quotidiano del personale stesso nell'ambito delle varie sedi di servizio.

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8. Fino a quando non sarà disponibile il primo contingente di vigili del fuoco di cui all'articolo 5 da assumersi entro il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, negli aeroporti militari di cui alla allegata tabella E il traffico aereo civile continuerà ad avvalersi dei servizi antincendi in atto, predisposti per le esigenze del traffico aereo militare, con le limitazioni derivanti dalla disponibilità e dalle caratteristiche dei mezzi antincendi nonché dal particolare tipo di addestramento del personale militare.

Il contingente di vigili del fuoco di cui al comma precedente sarà immesso in servizio con priorità negli aeroporti elencati nella tabella E secondo l'ordine che sarà indicato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in modo che gli oneri relativi al servizio antincendi posti a carico dell'Amministrazione militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione in servizio del predetto personale.

L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio aeroportuale antincendi di cui ai due commi precedenti rimane subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei materiali tecnici nonché dei locali e degli impianti necessari.

In via transitoria negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, il servizio è svolto con personale dell'Amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sarà assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge (5/b).

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(5/b) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1982, vedi l'art. 1, D.L. 15 gennaio 1982, n. 4, riportato al n. XXXVI e per l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1983, vedi l'articolo unico, L. 23 dicembre 1982, n. 942 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1982, n. 356), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

9. Il Ministero dei trasporti provvederà a trasferire in proprietà al Ministero dell'interno i materiali ed i mezzi antincendi attualmente in dotazione agli aeroporti di cui alla tabella A o in corso d'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge da parte del Ministero dei trasporti stesso.

Il trasferimento di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni dell'interno e dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

E AMMINISTRATIVO-CONTABILE

10. 1. Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti appositi ruoli di supporto tecnico e di supporto amministrativo (5/c).

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(5/c) Così sostituito dall'art. 10, L. 5 dicembre 1988, n. 521, riportata alla voce Sicurezza pubblica.

 

Capo I - Supporto tecnico

11. Il ruolo di supporto, ripartito per qualifica e specializzazione come da allegata tabella F, è costituito:

a) da 70 unità della carriera di concetto;

b) da 310 unità della carriera esecutiva;

c) da 1.120 unità della carriera degli operai.

Il contingente di personale di cui sopra sarà completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo la progressione prevista dalla allegata tabella G.

I concorsi per la copertura dei relativi posti saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (6).

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(6) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

12. Gli impiegati del ruolo della carriera di concetto amministrativa di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850 (7), che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino svolgere da oltre un quinquennio mansioni di carattere tecnico possono essere inquadrati, a domanda, nella corrispondente qualifica della carriera di concetto del ruolo di cui al precedente articolo 10 mantenendo l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto su parere favorevole del consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno.

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(7) Riportata al n. XXII.

 

13. Il personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva da adibire al supporto tecnico svolge, in base alle istruzioni impartite dai tecnici della carriera direttiva del Corpo, le mansioni inerenti alla propria qualificazione ed al relativo livello professionale.

 

14. Gli operai del ruolo di cui all'art. 10 da adibire ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono le mansioni inerenti alle qualifiche di mestiere che, fino all'attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2, L. 13 maggio 1975, n. 157 (6), saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna categoria del ruolo del personale operaio, la definizione delle specializzazioni e la ripartizione dei posti per qualifiche di mestiere verrà effettuata con il decreto di cui al primo comma.

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(6) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

15. L'istituzione, la soppressione, la consistenza e l'organizzazione operativa dei laboratori, delle officine e dei magazzini alle dipendenze del Servizio tecnico centrale e del Servizio aeroportuale, delle Scuole centrali antincendi, del Centro studi ed esperienze, della Colonna mobile centrale, degli Ispettorati regionali ed interregionali e dei Comandi provinciali sono disposte con decreto del Ministro dell'interno.

 

16. Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (7/a), i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera tecnica di concetto di cui all'art. 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le qualificazioni tecniche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle sedi medesime, individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 15 della presente legge.

La commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi dell'art. 3, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati nel relativo bando di concorso.

Ai fini della formazione della graduatoria nell'ambito delle singole sedi, il punteggio determinato dalla valutazione dei titoli posseduti verrà aumentato nella percentuale del 10 per cento per ogni anno di servizio già prestato dal candidato nella sede per la quale concorre.

La commissione di cui al terzo comma predisporrà una graduatoria unica nazionale dei concorrenti che non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria relativa ai comandi provinciali per i quali hanno concorso.

Della graduatoria unica di cui al precedente comma, sarà data notizia, unitamente alle sedi che presentino ancora disponibilità, nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Della pubblicazione di cui al precedente comma, sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entro trenta giorni dall'avviso medesimo i concorrenti risultati idonei-non vincitori potranno presentare domanda per una delle sedi residue (7/b).

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(7/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(7/b) Così sostituito dall'art. 8, L. 7 dicembre 1984, n. 818, riportata al n. XLVI.

 

17. Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (7/c), i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'art. 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;

2) avere disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

3) avere superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto (7/d).

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(7/c) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(7/d) Così sostituito dal primo comma dell'art. 9, L. 7 dicembre 1984, n. 818, riportata al n. XLVI. Vedi, anche, i commi successivi del citato art. 9.

 

18. Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (7/c), i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'art. 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore tecnico superiore;

vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;

capo squadra: coadiutore tecnico.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano una anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio (7/e).

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(7/c) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(7/e) Così sostituito dal primo comma dell'art. 10, L. 7 dicembre 1984, n. 818, riportata al n. XLVI. Vedi, anche, i commi successivi del citato art. 10.

 

19. I dipendenti civili dello Stato provenienti dalla ex Cassa sovvenzione antincendi assunti in base all'art. 102, L. 13 maggio 1961, n. 469 (8), dal Ministero dell'interno anche se transitati ai sensi dell'art. 25, L. 28 ottobre 1970, n. 775 (8/a), possono partecipare al concorso per titoli di cui al precedente articolo, secondo le seguenti corrispondenze di qualifiche:

coadiutore meccanografo superiore: coadiutore tecnico superiore ed equiparato;

coadiutore meccanografo e coadiutore principale: coadiutore tecnico principale ed equiparato;

capo operaio: coadiutore tecnico superiore;

operaio specializzato: coadiutore tecnico principale;

operaio qualificato e comune: coadiutore tecnico.

Al personale così transitato viene riconosciuto a tutti gli effetti l'intero servizio prestato dal momento della relativa assunzione da parte della ex Cassa sovvenzione antincendi.

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(8) Riportata al n. X.

(8/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

20. I posti della carriera dei capi reparto e capi squadra e di quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che nel corso di ciascuno degli anni 1980 e 1981 si renderanno vacanti in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 della presente legge, saranno coperti mediante pubblici concorsi da bandirsi, anche in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27, L. 18 marzo 1968, n. 249, con decreto del Ministro dell'interno.

 

Capo II - Supporto amministrativo contabile

21. Il ruolo di supporto amministrativo contabile, ripartito per qualifiche come dalla allegata tabella H, è costituito:

da 364 unità della carriera di concetto;

da 1.250 unità della carriera esecutiva.

Alla copertura dei posti di cui sopra si provvederà:

con l'assorbimento del personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850 (8/b);

con il trasferimento, a domanda degli interessati, del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco;

con il trasferimento di appositi contingenti di personale dei ruoli unici istituiti con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618 (8/bb).

La domanda dei dipendenti delle amministrazioni provinciali di cui al comma precedente deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mentre l'assunzione dei contingenti dei predetti ruoli unici deve avvenire entro un anno (8/c).

I concorsi per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al precedente comma, saranno banditi, secondo la gradualità di cui alla allegata tab. I, con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto di quanto stabilito negli articoli seguenti (8/d).

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(8/b) Riportata al n. XXII.

(8/bb) Riportato al n. X.

(8/c) Per la proroga del termine, vedi l'art. 8, L. 4 marzo 1982, n. 66, riportata al n. XXXVII.

(8/d) Con D.M. 8 febbraio 1982 (Gazz. Uff. 29 maggio 1982, n. 146) sono stati stabiliti i programmi di esame per concorsi pubblici nella carriera esecutiva del supporto amministrativo-contabile del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con altro D.M. 23 luglio 1982 (Gazz. Uff. 19 novembre 1982, n. 319) sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione alle qualifiche di ragioniere e ragioniere principale nella carriera di concetto di ragioniere del supporto amministrativo-contabile del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Successivamente, con D.M. 22 giugno 1983 (Gazz. Uff. 13 settembre 1983, n. 251) sono state apportate modificazioni per quanto concerne la prima prova scritta dei suddetti concorsi pubblici.

 

22. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera di concetto o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 32, L. 27 dicembre 1941, n. 1570 (9), e dell'art. 85, L. 13 maggio 1961, n. 469 (9/a).

Sono invece inquadrati d'ufficio ma con le stesse modalità e con gli stessi effetti del comma precedente, gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850 (9/b).

L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera di concetto o livello equiparato delle amministrazioni di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo.

L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

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(9) Riportata al n. IV.

(9/a) Riportata al n. X.

(9/b) Riportata al n. XXII.

 

23. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera esecutiva o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 32, L. 27 dicembre 1941, n. 1570 (9), e dell'art. 85, L. 13 maggio 1961, n. 469 (9/a).

L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi del comma precedente sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera esecutiva o di livello equiparato dell'amministrazione di provenienza e in caso di pari anzianità, dall'età.

Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in suprannumero ai sensi del primo comma del presente articolo.

L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

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(9) Riportata al n. IV.

(9/a) Riportata al n. X.

 

24. Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (9/c), il 50 per cento dei posti nelle qualifiche intermedie delle carriere di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco (9/d).

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(9/c) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(9/d) Così sostituito dal primo comma dell'art. 11, L. 7 dicembre 1984, n. 818, riportata al n. XLVI. Vedi, anche, il secondo comma del citato art. 11.

 

25. Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve dei posti di cui al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (9/c), il 50 per cento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera amministrativa e contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco (9/e).

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(9/c) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(9/e) Così sostituito dal primo comma dell'art. 12, L. 7 dicembre 1984, n. 818, riportata al n. XLVI. Vedi, anche, il secondo comma del citato art. 12.

 

26. Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (10), il 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile è conferito mediante concorso per titoli ai capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore superiore;

vice capo reparto: coadiutore principale;

capo squadra: coadiutore.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

I titoli da valutarsi ai fini del concorso, le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

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(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

27. L'inquadramento del ruolo amministrativo contabile del personale proveniente dai ruoli istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 (10), avviene nelle corrispondenti carriere e qualifiche in ordine progressivo, in relazione all'anzianità di servizio posseduta da ciascuna unità di personale e, in caso di pari anzianità, all'età.

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(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

28. Ai fini pensionistici e previdenziali il personale di cui all'articolo 21, primo comma, e all'articolo 22 mantiene l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) secondo gli ordinamenti dei medesimi.

Il Ministero dell'interno provvede al versamento ai predetti istituti dei contributi relativi nelle aliquote previste a carico degli enti.

 

Capo III - Disposizioni comuni

29. I concorsi indetti ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (10), sono portati a termine purché i relativi bandi siano stati pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore della presente legge.

I posti da conferire ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente, della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (10), e per la copertura dei quali i relativi bandi, ancorché indetti, non risultino pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno alla data di cui al precedente comma, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato l'anzianità prescritta dallo stesso articolo 56 per l'ammissione al concorso.

Le promozioni sono attribuite con effetto da 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno successivi al semestre al quale si riferiscono le disponibilità dei posti da conferire.

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(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

30. Contestualmente alle assegnazioni di personale di cui agli articoli precedenti, gli appartenenti alle carriere dei capi reparto, capi squadra ed a quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finora adibiti a compiti di supporto tecnico o di supporto amministrativo-contabile, dovranno essere restituiti ai compiti operativi per i servizi di istituto.

 

31. La composizione delle commissioni di accertamento, le materie e le modalità di svolgimento delle prove tecniche e dei colloqui propedeutici di cui ai punti 3) dei precedenti articoli 16, 17, 24 e 25 sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

 

32. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 (11), potrà avvenire con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilità non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverrà in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite.

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(11) Riportata al n. XXII.

 

33. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del personale dei ruoli di cui all'articolo 10 della presente legge sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti gli impiegati civili e gli operai dello Stato.

Al personale di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 (11), quelle di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463 (12), convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557, e, comunque, tutte le disposizioni legislative che si riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.

Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto l'articolazione dell'orario di lavoro per il personale adibito ai servizi di supporto tecnico.

I responsabili degli uffici centrali e periferici per far fronte a particolari esigenze di servizio potranno disporre per il predetto personale, turni di lavoro diversamente articolati fermo restando il limite settimanale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti.

Tale personale, inoltre, potrà essere impiegato per esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, le revisioni e le riparazioni del macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese sul posto.

Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare servizio in località colpita da grave calamità pubblica, dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n. 996 (13), sono applicabile disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463 (13/a), convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

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(11) Riportata al n. XXII.

(12) Riportato al n. XXVI.

(13) Riportata alla voce Calamità pubbliche.

(13/a) Riportato al n. XXVI.

 

34. I provvedimenti di cui agli articoli 7, 14, 15, 16, 17 e 18 saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

 

35. Nella prima applicazione della presente legge, si procederà, nel limite dei posti disponibili dopo aver effettuato gli inquadramenti ed i concorsi interni riservati di cui ai capi I e II della presente legge, all'inquadramento, anche in soprannumero, del personale assunto a contratto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, per i servizi di supporto tecnico e supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo i criteri e le modalità che verranno emanate con provvedimento generale per tutto il personale assunto presso le amministrazioni dello Stato ai sensi della citata legge.

 

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

(giurisprudenza di legittimità)

36. [Per esigenze connesse ai problemi di prevenzione, di estinzione degli incendi o di altri eventi calamitosi in relazione a quanto già previsto con le disposizioni sulla riforma sanitaria, sui beni culturali, sulla cooperazione internazionale, sulla normativa dei lavori pubblici per le costruzioni, nonché dell'attività in sede di Comunità europea o di altri organismi internazionali, possono essere nominati alla qualifica di dirigente generale in soprannumero e collocati a domanda fuori ruolo fino ad un massimo di tre unità da mettere a disposizione permanente di organismi nazionali o comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In corrispondenza di tali posti in soprannumero, vengono riservate tre vacanze nella qualifica iniziale della carriera stessa] (14).

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(14) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 10 agosto 2000, n. 246.

 

37. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la direzione dei comandi provinciali è affidata ai primi dirigenti della carriera direttiva tecnica del Corpo, mentre agli ispettorati regionali o interregionali dei vigili del fuoco sono preposti dirigenti superiori della medesima carriera.

La tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850 (14/a), e il quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (14/b), vengono modificati secondo le variazioni riportate nelle annesse tabelle B e C.

Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti da conferire nella qualifica di primo dirigente sono attribuiti con scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare i funzionari della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

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(14/a) Riportata al n. XXII.

(14/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

38. Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del servizio sanitario, nonché al personale del servizio tecnico sportivo è esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (14/b), e successive modificazioni (14/c).

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(14/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(14/c) Vedi, ora, l'art. 13, D.L. 4 agosto 1987, n. 325, riportato alla voce Sicurezza pubblica.

 

39. I posti del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono portati in diminuzione nei ruoli organici delle amministrazioni provinciali stesse.

Il personale non transitato nel ruolo amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritorna all'ente di provenienza ed è posto in posizione soprannumeraria con l'obbligo da parte dell'ente di coprire con esso i posti di pari livello e di pari profilo professionale che al momento del rientro, od in seguito, risultano o si renderanno vacanti.

 

40. Alla determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966 (14/d), sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

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(14/d) Riportata al n. XIII.

 

41. Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 è elevato a 80 giorni all'anno, per quei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente (14/e).

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(14/e) Per un'elevazione del limite prevista nel presente articolo, vedi l'art. 12, comma 1, L. 10 agosto 2000, n. 246.

 

42. Le competenze e gli oneri attribuiti al Ministero dei trasporti, per gli aeroporti a gestione statale, e al gestore, per gli aeroporti in concessione, dall'articolo 4, primo e terzo comma, sono entrambi assunti dal Ministero dei trasporti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (15).

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(15) Periodo prorogato al 30 giugno 1984 dall'art. 5, D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

 

43. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 40.350 milioni in ragione d'anno, di cui lire 5.000 milioni per spese relative ai mezzi ed ai materiali antincendi e lire 1.400 milioni per spese relative al personale (missioni, spese sanitarie, mensa, vestiario e casermaggio). Alla copertura della spesa di lire 23.620 milioni relativa all'anno 1980 si provvede per lire 1.500 milioni con riduzione del capitolo n. 2064 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il medesimo anno finanziario e per lire 22.120 milioni a carico e con riduzione, rispettivamente, dei capitoli n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980, all'uopo utilizzando per il 1979 lo specifico accantonamento di lire 12.585 milioni e, per il 1980, detto accantonamento specifico per lire 9.535 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


Tabella A (15/a)

 

       CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI       

                    DEL SERVIZIO ANTINCENDI              
I Classe                                                        
                                                               

      1) Roma-Fiumicino                                        
      2) Milano-Malpensa (Varese)                              
                                                                
II Classe                                                      
                                                               
      1) Catania Fontanarossa (16)                             
      2) Genova (16/a)                                          
      3) Milano-Linate                                         
      4) Roma-Ciampino                                         
      5) Palermo-Punta Raisi                                   
      6) Torino (16/b)                                          
      7) Venezia (16/c)                                        
      8) Ancona-Falconara (16/d)                               
      9) Verona (16/e)                                         
                                                                
III Classe                                                     
                                                               
      1) Alghero (17)                                          
      2) Bari-Palese (17/a)                                    
      3) Bologna-Borgopanigale (17/b)                          
      4) Brescia-Montichiari (17/c)                            
      5) Brindisi (17/d)                                       
      6) Cagliari-Elmas (17/e)                                 
      7) Lametia Terme (18)                                    
      8) Olbia-Costa Smeralda (18/a)                           
      9) Orio al Serio (18/b)                                  
     10) Napoli                                                 
     11) Pescara (18/c)                                        
     12) Pisa (18/d)                                           
     13) Reggio Calabria (18/e)                                
     14) Rimini                                                
     15) Ronchi dei Legionari (18/f)                           
     16) Parma - G. Verdi     (18/g)                           
                                                               
IV Classe                                                       
                                                               
      1) Firenze Peretola (19)                                 
      2) Forlì (20)                                            
      3) Trapani (20/a)                                        
                                                               
V Classe                                                       
                                                               
      1) Crotone                                               
      2) Lampedusa                                             
      3) Pantelleria                                           
      4) Treviso                                                
      5) Taranto-Grottaglie (20/b)                              
      6) Savona-Villanova d'Albenga (20/c)

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(15/a) Per l'aggiornamento triennale della presente Tabella A, vedi l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, riportato alla voce Navigazione aerea.

(16) Con quattro D.M. 22 giugno 1996 (Gazz. Uff. 18 luglio 1996, n. 167), gli aeroporti di Torino, Venezia, Genova e Catania Fontanarossa sono stati innalzati dalla terza alla seconda classe. Successivamente il D.M. 21 agosto 1996 (Gazz. Uff. 13 settembre 1996, n. 215), ha rettificato il D.M. 22 giugno 1996 sopracitato relativamente all'aeroporto di Catania Fontanarossa.

(16/a) Con quattro D.M. 22 giugno 1996 (Gazz. Uff. 18 luglio 1996, n. 167), gli aeroporti di Torino, Venezia, Genova e Catania Fontanarossa sono stati innalzati dalla terza alla seconda classe. Successivamente il D.M. 21 agosto 1996 (Gazz. Uff. 13 settembre 1996, n. 215), ha rettificato il D.M. 22 giugno 1996 sopracitato relativamente all'aeroporto di Catania Fontanarossa.

(16/b) Con quattro D.M. 22 giugno 1996 (Gazz. Uff. 18 luglio 1996, n. 167), gli aeroporti di Torino, Venezia, Genova e Catania Fontanarossa sono stati innalzati dalla terza alla seconda classe. Successivamente il D.M. 21 agosto 1996 (Gazz. Uff. 13 settembre 1996, n. 215), ha rettificato il D.M. 22 giugno 1996 sopracitato relativamente all'aeroporto di Catania Fontanarossa.

(16/c) Con quattro D.M. 22 giugno 1996 (Gazz. Uff. 18 luglio 1996, n. 167), gli aeroporti di Torino, Venezia, Genova e Catania Fontanarossa sono stati innalzati dalla terza alla seconda classe. Successivamente il D.M. 21 agosto 1996 (Gazz. Uff. 13 settembre 1996, n. 215), ha rettificato il D.M. 22 giugno 1996 sopracitato relativamente all'aeroporto di Catania Fontanarossa.

(16/d) L'aeroporto di Ancona-Falconara, inserito nella IV classe dal D.M. 11 ottobre 1989 (Gazz. Uff. 4 novembre 1989, n. 258), è stato elevato alla II classe dal D.M. 6 aprile 2005 (Gazz. Uff. 4 maggio 2005, n. 102).

(16/e) L'aeroporto di Verona, innalzato dalla IV alla III classe dal D.M. 7 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 2 febbraio 1998, n. 26), è stato elevato alla II classe dal D.M. 9 maggio 2005 (Gazz. Uff. 30 giugno 2005, n. 150).

(17) Con quattro D.M. 14 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302) sono stati aggiunti, nella III classe della Tab. A, gli aeroporti di Bari Palese, Bologna Borgopanigale, Olbia Costa Smeralda e Cagliari Elmas e con due D.M. 1° ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240) sono stati aggiunti gli aeroporti di Brindisi e Alghero. L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Pescara. Il D.M. 1° aprile 1992 (Gazz. Uff. 4 maggio 1992, n. 102) ha aggiunto l'aeroporto di Pisa. Il D.M. 15 maggio 1992 (Gazz. Uff. 28 maggio 1992, n. 124) ha aggiunto l'aeroporto di Orio al Serio. Il D.M. 25 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39) ha aggiunto l'aeroporto di Reggio Calabria.

(17/a) Con quattro D.M. 14 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302) sono stati aggiunti, nella III classe della Tab. A, gli aeroporti di Bari Palese, Bologna Borgopanigale, Olbia Costa Smeralda e Cagliari Elmas e con due D.M. 1° ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240) sono stati aggiunti gli aeroporti di Brindisi e Alghero. L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Pescara. Il D.M. 1° aprile 1992 (Gazz. Uff. 4 maggio 1992, n. 102) ha aggiunto l'aeroporto di Pisa. Il D.M. 15 maggio 1992 (Gazz. Uff. 28 maggio 1992, n. 124) ha aggiunto l'aeroporto di Orio al Serio. Il D.M. 25 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39) ha aggiunto l'aeroporto di Reggio Calabria.

(17/b) Con quattro D.M. 14 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302) sono stati aggiunti, nella III classe della Tab. A, gli aeroporti di Bari Palese, Bologna Borgopanigale, Olbia Costa Smeralda e Cagliari Elmas e con due D.M. 1° ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240) sono stati aggiunti gli aeroporti di Brindisi e Alghero. L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Pescara. Il D.M. 1° aprile 1992 (Gazz. Uff. 4 maggio 1992, n. 102) ha aggiunto l'aeroporto di Pisa. Il D.M. 15 maggio 1992 (Gazz. Uff. 28 maggio 1992, n. 124) ha aggiunto l'aeroporto di Orio al Serio. Il D.M. 25 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39) ha aggiunto l'aeroporto di Reggio Calabria.

(17/c) Con D.M. 16 luglio 2002 (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201) è stato inserito l'aeroporto di Brescia-Montichiari.

(17/d) Con quattro D.M. 14 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302) sono stati aggiunti, nella III classe della Tab. A, gli aeroporti di Bari Palese, Bologna Borgopanigale, Olbia Costa Smeralda e Cagliari Elmas e con due D.M. 1° ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240) sono stati aggiunti gli aeroporti di Brindisi e Alghero. L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Pescara. Il D.M. 1° aprile 1992 (Gazz. Uff. 4 maggio 1992, n. 102) ha aggiunto l'aeroporto di Pisa. Il D.M. 15 maggio 1992 (Gazz. Uff. 28 maggio 1992, n. 124) ha aggiunto l'aeroporto di Orio al Serio. Il D.M. 25 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39) ha aggiunto l'aeroporto di Reggio Calabria.

(17/e) Con quattro D.M. 14 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302) sono stati aggiunti, nella III classe della Tab. A, gli aeroporti di Bari Palese, Bologna Borgopanigale, Olbia Costa Smeralda e Cagliari Elmas e con due D.M. 1° ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240) sono stati aggiunti gli aeroporti di Brindisi e Alghero. L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Pescara. Il D.M. 1° aprile 1992 (Gazz. Uff. 4 maggio 1992, n. 102) ha aggiunto l'aeroporto di Pisa. Il D.M. 15 maggio 1992 (Gazz. Uff. 28 maggio 1992, n. 124) ha aggiunto l'aeroporto di Orio al Serio. Il D.M. 25 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39) ha aggiunto l'aeroporto di Reggio Calabria.

(18) Con D.M. 22 giugno 1996 (Gazz. Uff. 18 luglio 1996, n. 167), rettificato con D.M. 21 agosto 1996 (Gazz. Uff. 13 settembre 1996, n. 215), l'aeroporto di Lametia Terme è stato innalzato dalla quarta alla terza classe.

(18/a) Con quattro D.M. 14 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302) sono stati aggiunti, nella III classe della Tab. A, gli aeroporti di Bari Palese, Bologna Borgopanigale, Olbia Costa Smeralda e Cagliari Elmas e con due D.M. 1° ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240) sono stati aggiunti gli aeroporti di Brindisi e Alghero. L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Pescara. Il D.M. 1° aprile 1992 (Gazz. Uff. 4 maggio 1992, n. 102) ha aggiunto l'aeroporto di Pisa. Il D.M. 15 maggio 1992 (Gazz. Uff. 28 maggio 1992, n. 124) ha aggiunto l'aeroporto di Orio al Serio. Il D.M. 25 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39) ha aggiunto l'aeroporto di Reggio Calabria.

(18/b) Con quattro D.M. 14 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302) sono stati aggiunti, nella III classe della Tab. A, gli aeroporti di Bari Palese, Bologna Borgopanigale, Olbia Costa Smeralda e Cagliari Elmas e con due D.M. 1° ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240) sono stati aggiunti gli aeroporti di Brindisi e Alghero. L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Pescara. Il D.M. 1° aprile 1992 (Gazz. Uff. 4 maggio 1992, n. 102) ha aggiunto l'aeroporto di Pisa. Il D.M. 15 maggio 1992 (Gazz. Uff. 28 maggio 1992, n. 124) ha aggiunto l'aeroporto di Orio al Serio. Il D.M. 25 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39) ha aggiunto l'aeroporto di Reggio Calabria.

(18/c) Con quattro D.M. 14 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302) sono stati aggiunti, nella III classe della Tab. A, gli aeroporti di Bari Palese, Bologna Borgopanigale, Olbia Costa Smeralda e Cagliari Elmas e con due D.M. 1° ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240) sono stati aggiunti gli aeroporti di Brindisi e Alghero. L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Pescara. Il D.M. 1° aprile 1992 (Gazz. Uff. 4 maggio 1992, n. 102) ha aggiunto l'aeroporto di Pisa. Il D.M. 15 maggio 1992 (Gazz. Uff. 28 maggio 1992, n. 124) ha aggiunto l'aeroporto di Orio al Serio. Il D.M. 25 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39) ha aggiunto l'aeroporto di Reggio Calabria.

(18/d) Con quattro D.M. 14 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302) sono stati aggiunti, nella III classe della Tab. A, gli aeroporti di Bari Palese, Bologna Borgopanigale, Olbia Costa Smeralda e Cagliari Elmas e con due D.M. 1° ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240) sono stati aggiunti gli aeroporti di Brindisi e Alghero. L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Pescara. Il D.M. 1° aprile 1992 (Gazz. Uff. 4 maggio 1992, n. 102) ha aggiunto l'aeroporto di Pisa. Il D.M. 15 maggio 1992 (Gazz. Uff. 28 maggio 1992, n. 124) ha aggiunto l'aeroporto di Orio al Serio. Il D.M. 25 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39) ha aggiunto l'aeroporto di Reggio Calabria.

(18/e) Con quattro D.M. 14 dicembre 1990 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1990, n. 302) sono stati aggiunti, nella III classe della Tab. A, gli aeroporti di Bari Palese, Bologna Borgopanigale, Olbia Costa Smeralda e Cagliari Elmas e con due D.M. 1° ottobre 1991 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1991, n. 240) sono stati aggiunti gli aeroporti di Brindisi e Alghero. L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Pescara. Il D.M. 1° aprile 1992 (Gazz. Uff. 4 maggio 1992, n. 102) ha aggiunto l'aeroporto di Pisa. Il D.M. 15 maggio 1992 (Gazz. Uff. 28 maggio 1992, n. 124) ha aggiunto l'aeroporto di Orio al Serio. Il D.M. 25 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39) ha aggiunto l'aeroporto di Reggio Calabria.

(18/f) Con D.M. 30 aprile 1998 (Gazz. Uff. 1° giugno 1998, n. 125) l'aeroporto di Ronchi dei Legionari è stato innalzato dalla quarta alla terza classe.

(18/g) Il D.M. 27 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 15 novembre 2005, n. 266) ha aggiunto l'aeroporto G. Verdi di Parma.

(19) L'art. 1, L. 2 dicembre 1991, n. 384, riportata al n. LI, ha aggiunto l'aeroporto di Firenze-Peretola. Successivamente, con D.M. 22 giugno 1996 (Gazz. Uff. 18 luglio 1996, n. 167) l'aeroporto di Firenze-Peretola è stato innalzato dalla quinta alla quarta classe.

(20) Con D.M. 8 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 13 aprile 2000, n. 87) l'aeroporto di Forlì e stato innalzato dalla quinta alla quarta classe.

(20/a) Il D.M. 18 maggio 1991 (Gazz. Uff. 3 giugno 1991, n. 128) ha aggiunto l'aeroporto di Trapani.

(20/b) Il D.M. 9 maggio 2003 (Gazz. Uff. 17 maggio 2003, n. 113) ha aggiunto l'aeroporto di Taranto-Grottaglie.

(20/c) Il D.M. 9 maggio 2003 (Gazz. Uff. 17 maggio 2003, n. 113) ha aggiunto l'aeroporto di Savona-Villanova d'Albenga.

 

Tabella B (21)

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Variazioni in aumento alla tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850.

------------------------

(21) Sostituisce la Tabella A allegata alla L. 27 dicembre 1973, n. 850 ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della presente legge.

 

Tabella C (22)

------------------------

(22) Sostituisce il quadro D della tabella III dell'allegato II al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della presente legge.

Tabella D (23)

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

 

1) CARRIERA DIRETTIVA 

 

QUALIFICA 

Organico precedente 

Organico 1980 

Organico 1981 

 

 

 

 

 

 

Dirigente generale 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente superiore 

 

15 

 

 

26 

 

 

26 

 

 

Primo dirigente 

 

28 

 

 

113 

 

 

113 

 

 

Totale 

 

 

44 

 

 

140 

 

 

140 

 

 

1) Ruolo tecnico: 

 

 

 

 

Ispettore capo aggiunto 

65 

[1] 

49 

 

49 

[1] 

 

Ispettore superiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispettore 

 

194 

 

 

147 

 

 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

 

259 

 

196 

 

196 

 

 

2) CARRIERA DI CONCETTO 

 

Geometra e perito capo 

25 

 

28 

 

28 

 

 

Geometra e perito principale 

113 

 

124 

 

124 

 

 

Geometra e perito 

 

112 

 

 

 

126 

 

 

 

126 

 

 

Totale 

 

250 

 

278 

 

278 

 

 

3) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA 

 

Capo reparto 

1.080 

 

1.135 

 

1.161 

 

 

Vice caporeparto 

2.880 

 

3.026 

 

3.095 

 

Capo squadra 

 

3.240 

 

 

3.404 

 

 

3.482 

 

Totale 

 

7.200 

 

7.565 

 

7.738 

 

4) CARRIERA DEI VIGILI 

Vigile 

 

8.800 

 

 

9.245 

 

 

9.458 

 

Totale 

 

8.800 

 

9.245 

 

9.458 

 

----------------

[1] Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 748.

------------------------

(23) Vedi, anche, la L. 4 marzo 1982, n. 66.

Tabella E

Aeroporti militari aperti al traffico civile

1) Brindisi

2) Cagliari-Elmaus

3) Catania-Fontanarossa

4) Orio al Serio

5) Pisa

6) Rimini

7) Trapani

8) Treviso

9) Verina-Villafranca

------------------------

Tabella F

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

carriere dei servizi di supporto tecnico

 

Parametro 

Organico 

a) Carriera di concetto

370 

 

 

Perito tecnico capo 

 

302 

 

31 

 

Perito tecnico principale 

 

260 

 

 

 

 

 

227 

 

 

 

Perito tecnico 

 

188 

 

32 

 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

70 

 

b) Carriera esecutiva

 

 

 

 

 

Coadiutore tecnico superiore 

 

245 

 

25 

 

 

 

218 

 

137 

 

Coadiutore tecnico principale 

 

188 

 

 

 

 

 

168 

 

 

 

Coadiutore tecnico 

 

143 

 

148 

 

 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

310 

 

c) Carriera degli operai

 

 

 

 

 

 

⌈ 

190 

 

640 

 

Operaio specializzato 

〈 

165 

 

 

 

 

⌊ 

173 

 

110 

 

 

⌈ 

146 

 

 

 

Operaio qualificato 

〈 

129 

 

 

 

 

⌊ 

153 

 

370 

 

 

⌈ 

133 

 

 

 

Operaio comune 

〈 

115 

 

 

 

 

⌊ 

 

 

 

 

 

Totale 

1.120 

 

------------------------

Tabella G

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Pianta per l'attuazione dell'organico

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO 

 

Organico 1980 

Organico 1981 

Organico 1982 

a) Carriera di concetto

 

 

 

 

 

 

Perito tecnico capo 

 

 

 

Perito tecnico principale 

11 

 

21 

 

31 

 

Perito tecnico 

12 

 

22 

 

32 

 

Totale 

26 

 

48 

 

70 

 

b) Carriera esecutiva

 

 

 

 

 

 

Coadiutore tecnico superiore 

 

17 

 

25 

 

Coadiutore tecnico principale 

46 

 

91 

 

137 

 

Coadiutore tecnico 

50 

 

99 

 

148 

 

Totale 

105 

 

207 

 

310 

 

c) Carriera degli operai

 

 

 

 

 

 

Operaio specializzato 

214 

 

427 

 

640 

 

Operaio qualificato 

37 

 

74 

 

110 

 

Operaio comune 

124 

 

247 

 

370 

 

Totale 

375 

 

748 

 

1.120 

 

------------------------

Tabella H

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Carriere dei servizi di supporto amministrativo contabile

a) Carriera di concetto amministrativa

 

 

Segretario capo 

16 

 

Segretario principale 

67 

 

Segretario 

67 

 

Totale 

150 

 

b) Carriera di concetto di ragioneria

 

 

Ragioniere capo 

22 

 

Ragioniere principale 

96 

 

Ragioniere 

96 

 

Totale 

214 

 

c) Carriera esecutiva

 

 

- ruolo archivio 

 

 

Coadiutore superiore 

60 

 

Coadiutore principale 

270 

 

Coadiutore 

270 

 

Totale 

600 

 

- ruolo uffici copia

 

 

Coadiutore superiore dattilografo 

66 

 

Coadiutore dattilografo 

584 

 

Totale 

650 

 

------------------------

Tabella I

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Pianta per l'attuazione degli aumenti di organico

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

 

1980 

1981 

1982 

a) Carriera di concetto amministrativa

 

 

 

Segretario capo 

 

16 

 

16 

 

Segretario principale 

23 

 

67 

 

67 

 

Segretario 

23 

 

67 

 

67 

 

Totale 

52 

 

150 

 

150 

 

b) Carriera di concetto di ragioneria

 

 

 

 

 

 

Ragioniere capo 

 

22 

 

22 

 

Ragioniere principale 

32 

 

96 

 

96 

 

Ragioniere 

32 

 

96 

 

96 

 

Totale 

72 

 

214 

 

214 

 

c) Carriera esecutiva

 

 

 

 

 

 

- ruolo archivio

 

 

 

 

 

 

Coadiutore superiore 

30 

 

40 

 

60 

 

Coadiutore principale 

135 

 

180 

 

270 

 

Coadiutore 

135 

 

180 

 

270 

 

Totale 

300 

 

400 

 

600 

 

- ruolo uffici copia

 

 

 

 

 

 

Coadiutore superiore dattilografo 

33 

 

44 

 

66 

 

Coadiutore dattilografo 

293 

 

328 

 

584 

 

Totale 

326 

 

372 

 

650 

 

 

------------------------


 

L. 25 marzo 1985, n. 106
Disciplina del volo da diporto o sportivo
(art. 1 ed allegato)

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 1985, n. 78.

 

 

Art. 1.

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.

 

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

 

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

 

Allegato (3)

 

 

Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo

 

1) Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a kg 80.

2) Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a kg 100.

Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.

3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) peso massimo al decollo non superiore a kg 300;

b) peso massimo al decollo non superiore a kg 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;

c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.

4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) peso massimo al decollo non superiore a kg 450;

b) peso massimo al decollo non superiore a kg 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti;

c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.

5) L'attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell'attività preparatoria, è consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.

È altresì consentito l'uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;

b) una attività di almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dell'Aero club d'Italia;

c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero.

 

 

(3) Allegato così sostituito dal D.M. 27 settembre 1985 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1985, n. 251) e poi dal D.M. 19 novembre 1991 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1991, n. 304).


L. 28 ottobre 1986, n. 730.
Disposizioni in materia di calamità naturali
(art. 10, c. 9)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 novembre 1986, n. 256, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'interno: Circ. 29 marzo 2001, n. F.L.15/2001; Circ. 3 luglio 2001, n. F.L.26/2001;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 29 febbraio 1996, n. 1837.

 

 

 

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati ed alle roulottes acquistate con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984, in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (10/a).

 

1-bis. La proprietà dei prefabbricati e delle roulottes, già acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'art. 2 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (10/b).

 

2. I beni di cui al comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge n. 57 ivi citato restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, che può utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze.

 

3. Le spese relative al Centro polifunzionale della protezione civile nonché quelle per il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, valutate in lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, sono poste a carico del fondo per la protezione civile.

 

4. Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'art. 9 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857 (11), convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 18, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità, da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere, valutato in lire 2.500 milioni, è a carico del fondo per la protezione civile (10/a) (11/a).

 

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a dotare i comitati regionali della protezione civile e le prefetture dei necessari mezzi per il migliore svolgimento delle attività di protezione civile, avvalendosi, di intesa col Ministro della difesa, anche di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati in ausiliaria. Il relativo onere, valutato in 2 miliardi di lire annue per il triennio 1986-1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile (10/a).

 

6. Gli automezzi comunque acquisiti dal Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, nonché quelli acquistati dal Ministero dell'interno con i fondi gestiti dallo stesso Commissario ed immatricolati con targa V.F. sono assegnati, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno, per essere destinati a fini di protezione civile.

 

7. Con decreto da emanarsi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'individuazione degli automezzi di cui al comma 6.

 

8. I materiali tecnici e le attrezzature acquistati con i fondi gestiti dal Commissario di cui al comma 5 e dati in uso o comunque detenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco diventano parte delle dotazioni ordinarie del Corpo stesso.

 

9. L'articolo 748 del codice della navigazione si applica anche agli aeromobili della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

10. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica la procedura di cui all'articolo 783 del codice civile.

 

11. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione delle donazioni di cui al comma 10 avviene con decreto del Ministro dell'interno.

 

12. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (12), si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture.

 

 

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(10/a) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, riportato al n. D/CLVI.

(10/b) Comma così inserito dall'art. 5, D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, riportato al n. D/CLVI.

(11) Riportato alla voce Forze armate.

(11/a) Vedi, anche, l'art. 5, L. 31 maggio 1990, n. 128, riportata alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di) e l'art. 2-ter, D.L. 19 maggio 1997, n. 130, riportato alla voce Servizi antincendi.

(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

 

 


D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111.
Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (art. 15)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 1995, n. 88.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora gli articoli dal 82 a 100 dello stesso decreto.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 13 gennaio 1997, n. 14;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 2 ottobre 1996, n. 623; Circ. 17 aprile 2000, n. 119.

 

 

 

Art. 15.

 Responsabilità per danni alla persona.

[1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento (5).

 

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

 

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1 (6)] (2).

 

 

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(5) Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(6) Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora gli articoli dal 82 a 100 dello stesso decreto.


D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 23 novembre 2000, n. A27/2000/MOT;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 24 luglio 2001, n. 1912/CA/58.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificati dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1997;

 

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Acquisiti i pareri della commissione parlamentare per le questioni regionali e della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Capo I - Conferimento alle regioni e agli enti locali

 

Art. 1.

Oggetto.

1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 4, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, individua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e fissa, altresì, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

 

2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.

 

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

 

Art. 2.

Definizioni.

1. Ai sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

 

Art. 3.

Trasporti pubblici di interesse nazionale.

1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:

 

a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;

 

 

b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;

 

 

c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni;

 

 

d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;

 

 

e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;

 

 

f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

 

Art. 4.

Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale.

1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:

 

a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;

 

 

b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;

 

 

c) l'adozione delle linee guida e dei princìpi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

 

 

 (giurisprudenza di legittimità)

 

Art. 5.

Conferimento a regioni ed enti locali.

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 4 del presente decreto.

 

 

Art. 6.

Delega alle regioni.

1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 14, non già compresi nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

 

2. Sono, altresì, delegati alle regioni i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera b), della legge n. 59 del 1997 e dall'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché i compiti e le funzioni di cui all'articolo 10.

 

 

Art. 7.

Trasferimento agli enti locali.

1. Le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

 

2. I conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 sono attuati tenendo conto delle dimensioni territoriali, associative e organizzative degli enti, nonché nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 59, e particolarmente di quelli di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità e omogeneità dell'amministrazione, nonché di copertura finanziaria, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime.

 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni adottano la legge di puntuale individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 59. Se la regione non provvede entro il termine indicato, il governo adotta le misure di cui all'articolo 4, comma 5, ultimo periodo, della legge n. 59.

 

4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro conferite a norma del comma 1, svolgono nei servizi pubblici di trasporto locale le funzioni e i compiti non mantenuti allo Stato, a norma degli articoli 3 e 4, o alle regioni, a norma degli articoli 8, 9, 10 e 11, secondo i princìpi e le competenze rispettivamente previsti dagli articoli 3, 9, 14 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché in conformità ai princìpi della legge n. 59 e alle disposizioni del presente decreto. Sono, in particolare, conferiti agli enti locali i compiti amministrativi e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 8.

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

 

a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

 

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

 

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

 

a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);

 

 

b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

 

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1/a).

 

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa (2).

 

4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 (3).

 

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni (4).

 

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità (5).

 

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

 

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale (6) (6/a) (2/cost).

 

 

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(1/a) Vedi, anche, l'art. 38, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259). Vedi, anche, l'art. 38, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(6) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259). Vedi, anche, l'art. 38, comma 9, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(6/a) Vedi, anche, l'art. 22, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

 

Art. 9.

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.

1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.

 

2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a) (7).

 

3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

 

a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione (8);

 

 

b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;

 

 

c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12 (9) (9/a) (2/cost).

 

 

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(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(8) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(9) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(9/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'Accordo 27 marzo 2003 concernente la costituzione del comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto con F.S. S.p.a. oggi Trenitalia S.p.a.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

 

Art. 10.

Servizi marittimi e aerei.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.

 

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficienza.

 

3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'articolo 12.

 

 

Art. 11.

Servizi lacuali e lagunari.

1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla provincia autonoma di Trento entro il 1° gennaio 2000, previo il risanamento tecnico-economico, di cui all'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di risanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.

 

3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, d'intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regolamento che, fra l'altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti circolanti nell'ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navigazione. L'intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero dell'ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regolamento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati.

 

3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell'autorità marittima previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione e disciplina del traffico nell'ambito dei canali marittimi, i servizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate all'interno della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformità alle norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di acque interne e quelle di acque marittime nell'ambito della laguna veneta, il numero massimo delle unità adibite al servizio di trasporto pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicurezza della navigazione lagunare, è stabilito d'intesa tra l'autorità marittima e l'ente locale competente. In caso di disaccordo detto numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indetta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provincia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti (10).

 

 

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(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

 

 

 

Art. 12.

Attuazione dei conferimenti.

1. All'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 59, previo accordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la regione interessata, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge n. 59.

 

2. L'accordo di programma, di cui al comma 1, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 13.

Poteri sostitutivi.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59, in caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro dei trasporti e della navigazione fissa alla regione un congruo termine per provvedere.

 

2. Qualora l'inerzia degli organi regionali perduri dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.

 

 

Capo II - Organizzazione del trasporto pubblico locale

 

Art. 14.

Programmazione dei trasporti locali.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.

 

2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:

 

a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;

 

 

b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

 

3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:

 

a) la rete e l'organizzazione dei servizi;

 

 

b) l'integrazione modale e tariffaria;

 

 

c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;

 

 

d) le modalità di determinazione delle tariffe;

 

 

e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;

 

 

f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

 

 

g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

 

4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

 

5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 3-bis, possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (11).

 

6. Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio.

 

7. (12).

 

8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

 

 

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(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259). In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.M. 22 giugno 2000, n. 215.

(12) Il presente comma, come sostituito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259) aggiunge, dopo le parole: «di linea» le parole: «e non di linea» ad eccezione dei taxi, nel comma 2 dell'art. 57, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e sostituisce il comma 3 del medesimo art. 57.

 

 

 

Art. 15.

Programmazione degli investimenti.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, con accordi di programma in materia di investimenti si individuano:

 

a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;

 

 

b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;

 

 

c) i soggetti coinvolti e loro compiti;

 

 

d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di erogazione;

 

 

e) il periodo di validità.

 

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai presidenti delle province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le parti che sottoscrivono. L'attuazione degli accordi di programma è verificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 9 della legge n. 59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli accordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire le proprie risorse.

 

2-bis. Per soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione delle opere di cui al comma 2 sono da intendersi le province, i comuni e le comunità montane nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione dell'opera con lo stanziamento di un contributo di importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento (12/a).

 

2-ter. Le risorse necessarie all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole regioni. L'erogazione, mediante svincolo, è disposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in ragione dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 2, secondo i termini e le modalità ivi concordate e comunque in maniera tale da assicurare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione delle opere (12/b).

 

3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse finanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella qualità di azionista.

 

4. Le aree e i beni non più funzionali all'esercizio del trasporto pubblico possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al regime giuridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalità relative vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sindaco o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le società proprietarie.

 

 

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(12/a) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(12/b) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

 

Art. 16.

Servizi minimi.

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

 

a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;

 

 

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

 

 

c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

 

 

d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

 

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

 

a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;

 

 

b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.

 

3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi (13) (2/cost).

 

 

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(13) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 17.

Obblighi di servizio pubblico.

1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all'articolo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità (2/cost).

 

 

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(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 18.

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a princìpi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali (13/a).

 

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai princìpi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

 

a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. [Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi]. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica (14);

 

 

b) [l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme] (15);

 

 

c) [la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere] (16);

 

 

d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;

 

 

e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (16/a);

 

 

f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;

 

 

g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

 

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) (17).

 

3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003 (17/a), nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a) (18) (2/cost).

 

 

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(13/a) Vedi anche l'art. 8, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(14) Lettera prima sostituita dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259) e poi così modificata dall'art. 45, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(15) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(16) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(16/a) Lettera così modificata dall'art. 45, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(17) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(17/a) Il presente termine, prorogabile per un biennio ai sensi dell'art. 11, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166, è stato prorogato al 31 dicembre 2005 dall'art. 23, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(18) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 19.

Contratti di servizio (18/a).

1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.

 

2. I contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.

 

3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:

 

a) il periodo di validità;

 

 

b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;

 

 

c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;

 

 

d) la struttura tariffaria adottata;

 

 

e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

 

 

f) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;

 

 

g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;

 

 

h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;

 

 

i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;

 

 

l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria (19).

 

4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità di offerta di trasporto.

 

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

 

6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale (19/a) (2/cost).

 

 

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(18/a) Vedi anche l'art. 8, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(19) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(19/a) Vedi, anche, il comma 14 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(2/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 111 (Gazz. Uff. 2 maggio 2001, n. 17, serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevate in riferimento agli artt. 3, 76, 117 e 118 della Cost.; ha dichiarato inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 16, 17 e 19, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, 118, 119 e 128 della Cost.

 

 

Art. 20.

Norme finanziarie.

1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.

 

2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore (20).

 

3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a).

 

4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 1° giugno 1999.

 

5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

 

6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

7. Entro il 31 dicembre 2004 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59 (20/a).

 

7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'articolo 8, dei risultati del monitoraggio ivi previsto (21).

 

 

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(20) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

(20/a) Comma così modificato dall'art. 9, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 (Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259).

 

 

Art. 21.

Disposizioni finali e transitorie.

1. La conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno comportato impegni di spesa anteriormente alla data di conferimento delle funzioni amministrative alle regioni ed agli enti locali rimane di competenza dello Stato.

 

2. Restano ferme le competenze tecnico-amministrative dello Stato relative ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sono stati già perfezionati i relativi contratti.

 

3. È fatto salvo quanto disposto dalla L. 20 dicembre 1974, n. 684, dalla L. 19 maggio 1975, n. 169, dalla L. 5 dicembre 1986, n. 856, dalla L. 5 maggio 1989, n. 160, e dal D.P.R. 1° giugno 1979, n. 501, e dalle conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle stesse.


D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18.
Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (artt. 14 e 20)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1999, n. 28, S.O.

 

 

 

Art. 14.

Protezione sociale.

1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'àmbito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto (4).

 

 

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(4) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

Art. 20.

Norma transitoria.

1. Restano salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.

 


 

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 (art. 65)

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 21 maggio 2004, n. 27; Circ. 1 luglio 2004, n. 30;

- Ministero dell'interno: Circ. 26 marzo 2001, n. 2/2001; Circ. 12 aprile 2001, n. 6; Circ. 11 luglio 2001, n. 9; Circ. 13 luglio 2001, n. 10; Circ. 15 luglio 2002, n. 14;

- Ministero della giustizia: Circ. 16 marzo 2001, n. 1827; Circ. 23 ottobre 2001, n. 17.

 

 

 

Art. 65.

Imminente pericolo di vita.

 

1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione.

2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati nelle ipotesi previste nel comma 1 e competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.


L. 10 gennaio 2004, n. 12.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2004, n. 20, S.O.

(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

 

 

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999.

 

 

Art. 2.

 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere alla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 6, della Convenzione stessa.

 

 

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

 

 

CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE NORME RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE

 

 

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

 

Riconoscendo il significativo contributo che la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel seguito denominata «Convenzione di Varsavia», e gli altri strumenti collegati hanno dato all'armonizzazione del diritto privato internazionale in materia di navigazione aerea.

 

Riconoscendo la necessità di adeguare e rifondere la Convenzione di Varsavia e gli strumenti collegati in un unico testo.

 

Riconoscendo l'importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione.

 

Riaffermando l'auspicabilità di un ordinato sviluppo delle operazioni di trasporto aereo internazionale e del regolare traffico di passeggeri, bagagli e merci in conformità con i principi e gli obiettivi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944.

 

Convinti che l'azione collettiva degli Stati intesa all'ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova Convenzione rappresenti il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi.

 

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

 

Capitolo I - Disposizioni generali

 

Articolo 1

Campo di applicazione.

1. La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.

 

2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati Parti o sul territorio di un medesimo Stato Parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato Parte. Ai fini della presente Convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato Parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato.

 

3. Ai fini della presente Convenzione il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti e il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato.

 

4. La presente convenzione si applica anche al trasporto di cui al capitolo V, fatte salve le disposizioni ivi previste.

 

 

 

 

Articolo 2

Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali.

1. La presente Convenzione si applica al trasporto effettuato dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico sempreché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1.

 

2. Nel trasporto di effetti postali il vettore è responsabile unicamente nei confronti dell'amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni postali.

 

3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, le disposizioni della presente Convenzione non si applicano al trasporto di effetti postali.

 

 

 

Capitolo II - Documentazione e obblighi delle Parti in materia di trasporto di passeggeri, bagagli e merci

 

Articolo 3

Passeggeri e bagagli.

1. In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente:

 

a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;

 

 

b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali.

 

2. In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utilizzato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate.

 

3. Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.

 

4. Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta alle norme e alle limitazioni della presente Convenzione, qualora applicabile.

 

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.

 

Articolo 4

Merci.

1. Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.

 

2. In sostituzione della lettera di trasporto aereo è ammesso l'impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest'ultimo, una ricevuta di carico che permetta l'identificazione della spedizione e l'accesso alle indicazioni in esso registrate.

 

 

Articolo 5

Contenuto della lettera di trasporto aereo e della ricevuta di carico.

La lettera di trasporto aereo e la ricevuta di carico devono contenere:

 

a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione;

 

 

b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato Parte e siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali;

 

 

c) l'indicazione del peso della spedizione.

 

 

Articolo 6

Documento relativo alla natura della merce.

Se necessario all'espletamento delle formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche, il mittente può essere tenuto a presentare un documento che specifichi la natura della merce. Questa disposizione non fa sorgere in capo al vettore alcun dovere, obbligo o conseguente responsabilità.

 

 

Articolo 7

Descrizione della lettera di trasporto aereo.

1. La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre esemplari originali.

 

2. Il primo originale porta l'indicazione «per il vettore» e viene firmato dal mittente. Il secondo originale porta l'indicazione «per il destinatario» e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.

 

3. La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.

 

4. Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la lettera di trasporto aereo, si considera, sino a prova contraria, che egli abbia agito in nome del mittente.

 

 

Articolo 8

Documentazione per colli multipli.

Quando vi sono più colli:

 

a) il vettore può chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte;

 

 

b) il mittente può chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

 

 

Articolo 9

Inosservanza delle disposizioni relative alla documentazione.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non pregiudica l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della responsabilità.

 

 

Articolo 10

Responsabilità per le indicazioni contenute nella documentazione.

1. Il mittente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite da lui con il suo nome al vettore perché siano inserite nella ricevuta di carico o per la registrazione con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Quanto disposto nel presente articolo si applica anche quando la persona che agisce in nome del mittente sia anche l'agente del vettore.

 

2. Il mittente risponde di ogni danno subito dal vettore o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete fornite da lui o in suo nome.

 

3. Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, il vettore risponde di ogni danno subito dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta di carico o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

 

Articolo 11

Efficacia probatoria della documentazione.

1. La lettera di trasporto aereo e la ricevuta di carico fanno fede, sino a prova contraria, della conclusione del contratto, della presa in consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.

 

2. Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico, relative al peso, alle dimensioni ed all'imballaggio della merce, nonché al numero dei colli, fanno fede sino a prova contraria; quelle relative alla quantità, al volume e allo stato della merce non costituiscono prova contro il vettore a meno che siano state verificate dal vettore stesso alla presenza del mittente, e la verifica consti dalla lettera di trasporto aereo o dalla ricevuta di carico, ovvero si riferiscano allo stato apparente della merce.

 

 

Articolo 12

Diritto di disporre della merce.

1. Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all'aeroporto di partenza o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia ordinandone la consegna nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad un destinatario diverso da quello originariamente indicato, sia chiedendone la restituzione all'aeroporto di partenza, purché l'esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al vettore, né agli altri mittenti, salvo l'obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.

 

2. Se l'esecuzione delle istruzioni del mittente non risulti possibile, il vettore deve prontamente informarne quest'ultimo.

 

3. Il vettore che ottempera alle istruzioni del mittente senza esigere la presentazione dell'originale della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico rilasciata a quest'ultimo risponde per ogni danno che ne derivi a chiunque sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico, salvo il diritto di agire in regresso verso il mittente.

 

4. Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, conformemente all'articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce o se risulta irreperibile, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.

 

 

Articolo 13

Consegna della merce al destinatario (Riconsegna).

1. Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall'articolo 12, il destinatario può, dal momento dell'arrivo della merce nel punto di destinazione, richiedere al vettore la consegna della merce verso pagamento degli importi dovuti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.

 

2. Salvo diverso accordo tra le parti, è obbligo del vettore avvertire il destinatario al momento dell'arrivo della merce.

 

3. Se la perdita della merce venga riconosciuta dal vettore o se, decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe dovuta arrivare, la merce non è ancora giunta a destinazione, il destinatario può far valere nei confronti del vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto.

 

 

Articolo 14

Tutela dei diritti del mittente e del destinatario.

Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per conto altrui, a condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

 

 

Articolo 15

Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi.

1. Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destinatario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario.

 

2. Ogni deroga alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 deve essere espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico.

 

 

Articolo 16

Formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche.

1. Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono necessari all'espletamento della formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche prima della consegna della merce al destinatario. Il mittente è responsabile nei confronti del vettore di tutti i danni derivanti dalla omissione, irregolarità o inesattezza di tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al vettore ovvero ai suoi dipendenti o incaricati.

 

2. Il vettore non è tenuto a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni e dei documenti.

 

 

Capitolo III - Responsabilità del vettore ed entità del risarcimento per danni

 

Articolo 17

Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli.

1. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco.

 

2. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento di bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.

 

3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero per far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.

 

4. Salvo diversa disposizione, nella presente Convenzione il termine «bagagli» indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.

 

 

Articolo 18

Danni alla merce.

1. Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deterioramento della merce per il fatto stesso che l'evento che ha causato il danno si è prodotto nel corso del trasporto aereo.

 

2. Tuttavia, il vettore non è responsabile se dimostra che la distruzione, la perdita o il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o più dei fatti seguenti:

 

a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;

 

 

b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;

 

 

c) un evento bellico o un conflitto armato;

 

 

d) un atto dell'autorità pubblica compiuto in relazione all'entrata, uscita o transito della merce.

 

3. Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel corso del quale la merce si trova sotto la custodia del vettore.

 

4. Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.

 

 

Articolo 19

Ritardo.

Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

 

 

Articolo 20

Esonero.

Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente Convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.

 

 

Articolo 21

Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero.

1. Per i danni di cui l'articolo 17, paragrafo 1, che non eccedano i 100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può escludere né limitare la propria responsabilità.

 

2. Il vettore non risponde dei danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 che eccedano i 100.000 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che:

 

a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati

 

oppure che

 

 

b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.

 

 

Articolo 22

Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci.

1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero.

 

2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

 

3. Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 17 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

 

4. In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati. Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli.

 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempreché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.

 

6. I limiti previsti dell'articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all'attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un'ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi. Le disposizione precedente non si applica quando l'ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all'attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento che ha provocato il danno, o prima della presentazione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.

 

 

Articolo 23

Conversione delle unità monetarie.

1. Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente Convenzione si intendono riferite al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme nelle monete nazionali si effettuerà, in caso di procedimento giudiziario, secondo il valore di tali monete in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato Parte che sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di calcolo applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato Parte che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato Parte.

 

2. Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non consenta l'applicazione delle disposizioni di cui paragrafo 1 possono, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che nei procedimenti giudiziari sul loro territorio il limite di responsabilità del vettore di cui all'articolo 21 è fissato nella somma di 1.500.000 unità monetarie per passeggero; in 62.500 unità monetarie per passeggero in relazione al paragrafo 1 dell'articolo 22; in 15.000 unità monetarie per passeggero in relazione paragrafo 2 dell'articolo 22 e in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione al paragrafo 3 dell'articolo 22. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro puro al titolo di novecento millesimi. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tali somme in moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.

 

3. Il metodo di calcolo indicato nell'ultima frase del paragrafo 1 e il metodo di conversione illustrato del paragrafo 2 saranno applicati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato Parte, nella misura del possibile, lo stesso valore reale, per le somme di cui agli articoli 21 e 22, che risulterebbe dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati Parti comunicheranno al depositario della presente Convenzione, a seconda dei casi, il metodo di calcolo adottato in applicazione di paragrafo 1 o il risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione e ogni qualvolta uno di essi venga modificato.

 

 

Articolo 24

Revisione dei limiti.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilità previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal Depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tale revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e qualora la Convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sarà stata aperta alla firma, entro il primo anno dall'entrata in vigore, facendo riferimento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione e, in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si farà ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di incremento e di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 23.

 

2. Se nel corso della revisione di cui al paragrafo 2 si constati che il fattore di inflazione supera il 10 per cento, il Depositario procederà a notificare agli Stati Parti la revisione dei limiti di responsabilità. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati Parti. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati Parti, la maggioranza degli Stati Parti si dichiari contraria, la revisione non entrerà in vigore e il Depositario rinvierà la questione all'esame di una riunione degli Stati Parti. Il Depositario procederà all'immediata notifica a tutti gli Stati Parti dell'entrata in vigore di ogni revisione.

 

3. Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli Stati Parti e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle revisioni di cui al presente paragrafo.

 

 

Articolo 25

Clausola sui limiti.

Nel contratto di trasporto il vettore può stipulare limiti di responsabilità superiori a quelli previsti dalla presente Convenzione ovvero nessun limite di responsabilità.

 

 

Articolo 26

Nullità delle clausole contrattuali.

È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilità del vettore o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente Convenzione: la nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.

 

 

Articolo 27

Autonomia contrattuale.

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce al vettore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di rinunciare ad uno dei mezzi di tutela da essa contemplati ovvero di stipulare condizioni che non siano in contrasto con essa.

 

 

Articolo 28

Anticipi di pagamento.

In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.

 

 

Articolo 29

Fondamento della richiesta risarcitoria.

Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi diritti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.

 

 

Articolo 30

Dipendenti, incaricati - Risarcimento complessivo.

1. Se l'azione di risarcimento è promossa nei confronti di un dipendente o un incaricato del vettore per un danno contemplato nella presente Convenzione, tale dipendente o incaricato, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle sue funzioni, può far valere le condizioni e i limiti di responsabilità invocabili dal vettore stesso in virtù della presente Convenzione.

 

2. L'ammontare totale del risarcimento pagato dal vettore e dai suoi dipendenti e incaricati non può superare i predetti limiti.

 

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasporto di merci qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente o dell'incaricato commessi o con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno.

 

 

Articolo 31

Termine per la presentazione dei reclami.

1. Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2.

 

2. In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.

 

3. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.

 

4. In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di frode da parte di quest'ultimo.

 

 

Articolo 32

Morte della persona responsabile.

In caso di morte della persona responsabile, l'azione per il risarcimento del danno si esercita, entro i limiti previsti dalla presente Convenzione, nei confronti dei suoi aventi causa.

 

 

Articolo 33

Competenza giurisdizionale.

1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.

 

2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato Parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un segugio di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.

 

3. Ai fini del paragrafo 2,

 

a) «accordo commerciale» indica un accordo, diverso dall'accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri;

 

 

b) «residenza principale e permanente» indica il luogo in cui, al momento dell'incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La nazionalità del passeggero non costituisce l'elemento determinante a tale scopo.

 

4. Si applicano le norme procedurali del tribunale adito.

 

 

Articolo 34

Arbitrato.

1. Salvo quanto disposto dal presente articolo, le parti di un contratto di trasporto di merci possono stipulare che ogni controversia in tema di responsabilità del vettore ai sensi della presente Convenzione venga risolta tramite arbitrato. Tale accordo deve avere forma scritta.

 

2. La procedura arbitrale avrà luogo, a scelta dell'attore, nell'àmbito di una delle giurisdizioni individuate all'articolo 33.

 

3. L'arbitro o il tribunale arbitrale deve applicare le disposizioni della presente Convenzione.

 

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si presumono far parte di ogni clausola o accordo arbitrale; ogni condizione stabilita in tale clausola o accordo che sia in contrasto con tali disposizioni è nulla e priva di effetto.

 

 

Articolo 35

Prescrizione.

1. Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

 

2. Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.

 

 

Articolo 36

Trasporto successivo.

1. Nei casi di trasporto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo.

 

2. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi diritto possono agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell'intero viaggio.

 

3. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, e il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell'ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario.

 

 

Articolo 37

Diritto di ricorso contro terzi.

La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo il fatto di determinare se la persona considerata responsabile ai fini delle norme di detta convenzione ha o meno un diritto di ricorso contro qualsiasi altra persona.

 

 

Capitolo IV - Trasporto combinato

 

Articolo 38

Trasporto combinato.

1. Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via aerea ed in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente Convenzione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo sempreché esso rientri nella previsione dell'articolo 1.

 

2. Nel caso di trasporto combinato, nulla nella presente Convenzione vieta alle parti di inserire nel titolo di trasporto aereo condizioni relative alle altre modalità di trasporto, purché per quanto attiene al trasporto aereo vengano rispettate le disposizioni della presente Convenzione.

 

 

Capitolo V - Trasporto aereo effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale

 

Articolo 39

Vettore contrattuale - Vettore di fatto.

Le disposizioni del presente Capitolo si applicano nel caso in cui un soggetto (qui appresso denominato «il vettore contrattuale») conclude in nome proprio un contratto di trasporto, retto dalla presente Convenzione, con un passeggero o un mittente o con persona agente in nome del passeggero o del mittente e un altro soggetto (qui appresso denominato «il vettore di fatto») effettua, in virtù dell'autorità conferitagli dal vettore contrattuale, in tutto o in parte il trasporto, pur non costituendo relativamente a tale parte un vettore successivo ai sensi della presente Convenzione. Tale autorità si presume esistere fino a prova contraria.

 

 

Articolo 40

Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto.

Salvo disposizione contraria del presente capitolo, quando un vettore di fatto effettua, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del contratto di cui all'articolo 39, è retto della presente Convenzione, sia il vettore contrattuale che il vettore di fatto sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione, il primo per l'intero trasporto contemplato nel contratto, il secondo per la parte da lui eseguita.

 

 

Articolo 41

Responsabilità reciproca.

1. Gli atti e omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e incaricati, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale.

 

2. Gli atti e omissioni del vettore contrattuale e dei suoi dipendenti e incaricati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto effettuato dal vettore contrattuale, sono considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale. Tuttavia, per tali atti e omissioni, il vettore contrattuale non potrà incorrere in una responsabilità superiore ai limiti fissati agli articoli 21, 22, 23 e 24. Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla presente Convenzione, nessuna rinuncia a diritti o a mezzi di tutela derivanti dalla presente Convenzione, nessuna dichiarazione speciale d'interesse alla consegna a destinazione ai sensi dell'articolo 22 potranno essere fatti valere contro il vettore di fatto, salvo che questi vi abbia acconsentito.

 

 

Articolo 42

Destinatario dei reclami e delle istruzioni.

I reclami e le istruzioni da rivolgere al vettore in applicazione della presente Convenzione hanno gli stessi effetti sia se indirizzati al vettore contrattuale sia se indirizzati al vettore di fatto. Tuttavia, le istruzioni di cui all'articolo 12 valgono solo se indirizzate al vettore contrattuale.

 

 

Articolo 43

Dipendenti e incaricati.

Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o incaricato dello stesso vettore o del vettore contrattuale, che provi d'aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei limiti di responsabilità applicabili, ai sensi della presente Convenzione, al vettore di cui è dipendente o incaricato, sempreché non dimostri di aver agito in maniera che escluda l'applicabilità dei limiti di responsabilità concessi in conformità della presente Convenzione.

 

 

Articolo 44

Risarcimento complessivo.

Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l'ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni, non può superare il massimale che, secondo la presente Convenzione, può essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.

 

 

Articolo 45

Destinatario della richiesta di risarcimento.

L'azione per il risarcimento del danno contro il vettore di fatto, per il trasporto effettuato, può essere promossa, a scelta dell'attore, contro lo stesso vettore o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l'azione è promossa contro uno solo dei vettori, questi ha il diritto di esigere la chiamata di corresponsabilità dell'altro vettore; la procedura e la chiamata sono disciplinate dalla legge del tribunale adito.

 

 

Articolo 46

Giurisdizione addizionale.

L'azione per il risarcimento per danni di cui l'articolo 45 è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati Parti, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali può essere promossa l'azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell'articolo 33 o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto ha la sua residenza o la sede principale della sua attività.

 

 

Articolo 47

Nullità di clausole contrattuali.

È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad esonerare il vettore contrattuale o il vettore di fatto dalla responsabilità che gli deriva dal presente capitolo o a fissare un limite inferiore a quello previsto nello stesso capitolo; la nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni del presente capitolo.

 

 

Articolo 48

Rapporti tra trasportatore contrattuale e trasportatore di fatto.

Subordinatamente all'articolo 45, nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso di pregiudicare i diritti e gli obblighi esistenti fra i trasportatori, compresi i diritti ad un ricorso o ad un risarcimento.

 

 

Capitolo VI - Altre disposizioni

 

Articolo 49

Imperatività.

Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad escludere le disposizioni della presente Convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale.

 

 

Articolo 50

Assicurazione.

Gli Stati Parti faranno obbligo ai propri vettori di provvedere a stipulare un contratto di assicurazione a idonea copertura della loro responsabilità derivante dalla presente Convenzione. Qualora richiesto dalla Parte contraente nel cui territorio opera, il vettore deve dimostrare di godere di un'adeguata copertura assicurativa per i casi di responsabilità derivante dalla presente Convenzione.

 

 

Articolo 51

Trasporto effettuato in circostanze eccezionali.

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 concernenti i titoli di trasporto non si applicano al trasporto effettuato in circostanze eccezionali che esulano dal normale esercizio dell'attività del vettore.

 

 

Articolo 52

Definizione di giorni.

L'uso del termine «giorni» nella presente Convenzione indica i giorni di calendario e non i giorni feriali.

 

 

Capitolo VII - Disposizioni finali

 

Articolo 53

Firma, Ratifica e Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di ogni Stato partecipante alla Conferenza internazionale sul diritto aeronautico, tenutasi a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999. Dopo il 28 maggio 1999 la presente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile a Montreal fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.

 

2. La presente Convenzione resterà altresì aperta alla firma delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini della presente Convenzione l'espressione «Organizzazione di integrazione economica regionale» indica un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che sia competente per quanto riguarda determinate materie rette dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata a firmare e a ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o ad aderirvi. Le espressioni «Stato Parte» o «Stati Parti», utilizzate nella presente Convenzione, tranne che al paragrafo 2 dell'articolo 1, al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 3, alla lettera b) dell'articolo 5, agli articoli 23, 33, 46 e alla lettera b) dell'articolo 57, indica altresì le Organizzazioni di integrazione economica regionale.

 

Ai fini dell'articolo 24, l'espressione «la maggioranza degli Stati Parti» e «un terzo degli Stati Parti» esclude le Organizzazioni di integrazione economica regionale.

 

3. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale firmatari.

 

4. Gli Stati o le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sottoscrivono la presente Convenzione potranno in ogni momento accettarla, approvarla o aderirvi.

 

5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile, che viene qui designata quale Depositario.

 

6. Tra gli Stati che avranno proceduto al deposito, la presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il Depositario, del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, non si considera lo strumento depositato da un'Organizzazione di integrazione economica regionale.

 

7. Nei confronti di ogni altro Stato o di ogni altra Organizzazione di integrazione economica regionale, la presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

 

8. Il Depositario informerà prontamente tutti gli Stati firmatari e gli Stati Parti in merito a:

 

a) ogni firma della presente Convenzione e la relativa data;

 

 

b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione e adesione e la relativa data;

 

c ) la data di entrata in vigore della presente Convenzione;

 

 

d) la data di entrata in vigore di ogni revisione dei limiti di responsabilità fissati dalla presente Convenzione;

 

 

e) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 54.

 

 

Articolo 54

Denuncia.

1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al Depositario della stessa.

 

2. La denuncia produrrà i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del Depositario della notifica della denuncia.

 

 

Articolo 55

Relazione con gli altri strumenti della Convenzione di Varsavia.

La presente Convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale:

 

1. tra gli Stati Parti della presente Convenzione che siano anche Parti dei seguenti strumenti:

 

a) la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata Varsavia il 12 ottobre 1929 (qui appresso denominata Convenzione di Varsavia);

 

 

b) il Protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, adottato all'Aja il 28 settembre 1955 (qui appresso denominato Protocollo dell'Aja);

 

 

c) la Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso denominata Convenzione di Guadalajara);

 

 

d) il Protocollo che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 così come modificata dal Protocollo adottato all'Aja il 28 settembre 1955, firmato a Città del Guatemala l'8 marzo 1971 (qui appresso denominato Protocollo di Città del Guatemala);

 

 

e) i Protocolli aggiuntivi dal n. 1 al n. 3 e il Protocollo n. 4 di Montreal che modificano la Convenzione di Varsavia così come modificata dal Protocollo dell'Aja o la Convenzione di Varsavia così come modificata sia dal Protocollo dell'Aja che dal Protocollo di Città del Guatemala firmati a Montreal il 25 settembre 1975 (qui appresso denominati Protocolli di Montreal); oppure

 

2. all'interno dei territori di ogni singolo Stato Parte della presente Convenzione che sia anche Parte di uno o più degli strumenti elencati sopra alle lettere da a) a e).

 

 

Articolo 56

Stati con più ordinamenti giuridici.

1. Qualora uno Stato sia costituito da due o più unità territoriali nelle quali per le materie oggetto della presente Convenzione si applicano ordinamenti giuridici diversi, tale Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali soltanto ad una o a più di esse e può in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.

 

2. Tale dichiarazione dovrà essere notificata al depositario e dovrà contenere esatta indicazione delle unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.

 

3. Nel caso di uno Stato Parte che abbia presentato la predetta dichiarazione:

 

a) l'espressione «moneta nazionale», di cui all'articolo 23, s'intende riferita alla moneta in corso legale nell'unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione; e

 

 

b) l'espressione «legislazione nazionale», di cui all'articolo 28, si intende riferita alla legislazione vigente nell'unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione.

 

 

Articolo 57

Riserve.

Nessuna riserva potrà essere formulata alla presente Convenzione, tuttavia uno Stato Parte può in ogni momento dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Depositario, che la presente Convenzione non si applica:

 

a) al trasporto aereo internazionale effettuato e operato direttamente dallo Stato Parte per scopi non commerciali connessi alle proprie funzioni e ai propri obblighi di Stato sovrano; e/o

 

 

b) al trasporto di persone, di merci e bagagli effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nello Stato Parte o da questo noleggiato, e la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o il loro nome.

 

 

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

 

 

Fatto a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente Convenzione rimarrà depositata negli archivi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e copie conformi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati Parti della presente Convenzione, nonché a tutti gli Stati Parti della Convenzione di Varsavia, di Protocollo dell'Aja, della Convenzione di Guadalajara, del Protocollo di Città del Guatemala e dei Protocolli di Montreal.

 

 

 

ATTO FINALE

 

Della Conferenza internazionale di diritto aereo tenuta sotto gli auspici dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999

 

I plenipotenziari alla Conferenza internazionale di diritto aereo tenuta sotto gli auspici dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale si sono riuniti a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999 per esaminare i progetti di articoli della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stabiliti dal Comitato giuridico dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, e dal Gruppo speciale per l'aggiornamento e la rielaborazione del «regime di Varsavia» istituito dal Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

 

 

Erano rappresentati alla conferenza i rappresentanti dei seguenti 118 Stati:

 

 

Afganistan (Stato islamico dell')

 

Africa del Sud (Repubblica sudafricana)

 

Algeria (Repubblica algerina democratica e popolare)

 

Arabia Saudita (Regno di)

 

Argentina (Repubblica argentina)

 

Australia

 

Austria (Repubblica d')

 

Azerbaïdjan (Repubblica azerbaïdjanese)

 

Bahamas (Commonwealth delle)

 

Bahrein (Stato di)

 

Bangladesh (Repubblica popolare del)

 

Belgio (Regno del)

 

Belize

 

Bielorussia (Repubblica di)

 

Benin (Repubblica di)

 

Bolivia (Repubblica di)

 

Botswana (Repubblica del)

 

Brasile (Repubblica federativa del)

 

Burkina Faso

 

Cambogia (Regno della)

 

Camerun (Repubblica del)

 

Canada

 

Capo Verde (Repubblica del)

 

Cile (Repubblica del)

 

Cina (Repubblica popolare di)

 

Cipro (Repubblica di)

 

Colombia (Repubblica di)

 

Costa Rica (Repubblica del)

 

Costa d'Avorio (Repubblica di)

 

Cuba (Repubblica di)

 

Danimarca (Regno di)

 

Egitto (Repubblica araba dell')

 

Emirati arabi uniti

 

Etiopia (Repubblica federale democratica di)

 

Federazione di Russia

 

Filippine (Repubblica delle)

 

Finlandia (Repubblica di)

 

Francia (Repubblica francese)

 

Gabon (Repubblica gabonese)

 

Gambia (Repubblica di)

 

Germania (Repubblica Federale di)

 

Ghana (Repubblica del)

 

Giamaica

 

Giappone

 

Giordania (Regno hashemita della)

 

Grecia (Repubblica ellenica)

 

Guinea (Repubblica di)

 

Haiti (Repubblica di)

 

Isole Marshall (Repubblica delle)

 

India (Repubblica dell')

 

Indonesia (Repubblica di)

 

Irlanda

 

Islanda (Repubblica di)

 

Israele (Stato di)

 

Italia (Repubblica italiana)

 

Kenia (Repubblica di)

 

Kuwait (Stato del)

 

Lesotho (Regno del)

 

Libano (Repubblica libanese)

 

Liberia (Repubblica di)

 

Lituania (Repubblica di)

 

Lussemburgo (Gran Ducato di)

 

Madagascar (Repubblica di)

 

Malawi (Repubblica di)

 

Malta (Repubblica di)

 

Marocco (Regno del)

 

Maurizio (Repubblica di)

 

Messico (Stati Uniti del)

 

Monaco (Principato di)

 

Mongolia

 

Mozambico (Repubblica di)

 

Namibia (Repubblica di)

 

Niger (Repubblica del)

 

Nigeria (Repubblica federale della)

 

Norvegia (Regno di)

 

Nuova Zelanda

 

Oman (Sultanato dell')

 

Pakistan (Repubblica Islamica del)

 

Panama (Repubblica di)

 

Paraguay (Repubblica di)

 

Paesi Bassi (Regno dei)

 

Perù (Repubblica del)

 

Polonia (Repubblica di)

 

Portogallo (Repubblica portoghese)

 

Qatar (Stato del)

 

Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

 

Repubblica araba siriana

 

Repubblica ceca

 

Repubblica centro-africana

 

Repubblica di Corea

 

Repubblica Dominicana

 

Repubblica slovacca

 

Romania

 

Santa Sede

 

Senegal (Repubblica del)

 

Singapore (Repubblica di)

 

Slovenia (Repubblica di)

 

Spagna (Regno di)

 

Sri Lanka (Repubblica socialista democratica di)

 

Stati Uniti d'America

 

Sudan (Repubblica del)

 

Svezia (Regno di)

 

Svizzera (Confederazione svizzera)

 

Swaziland (Regno dello)

 

Tailandia (Regno di)

 

Togo (Repubblica togolese)

 

Trinidad - e - Tobago (Repubblica di)

 

Tunisia (Repubblica tunisina)

 

Turchia (Repubblica turca)

 

Ucraina

 

Uganda (Repubblica di)

 

Uruguay (Repubblica orientale dell')

 

Uzbekistan (Repubblica dell')

 

Venezuela (Repubblica del)

 

Viet Nam (Repubblica socialista del)

 

Yemen (Repubblica dello)

 

Zambia (Repubblica dello)

 

Zimbabwe (Repubblica dello)

 

 

Erano rappresentate da osservatori le seguenti 11 organizzazioni internazionali:

 

 

Associazione di diritto internazionale (ILA)

 

Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA)

 

Associazione latino-americana di diritto aereo e spaziale (ALADA)

 

Camera di commercio internazionale (CCI)

 

Comitato aeronautico inter-Stati (CAI)

 

Commissione africana dell'aviazione civile (CAFAC)

 

Commissione araba dell'aviazione civile (CAAC)

 

Commissione latino-americana dell'aviazione civile (CLAC)

 

Comunità europea (CE)

 

Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC)

 

Unione internazionale degli assicuratori aeronautici (UIAA)

 

 

La conferenza ha eletto all'unanimità come presidente il Sig. K. Kenneth Rattray (Giamaica) ed ha inoltre eletto all'unanimità i seguenti vice-presidenti:

 

 

Primo Vice-presidente - K.J.H. Kjellin (Svezia)

 

Secondo Vice-presidente - A.K. Mensah (Ghana)

 

Terzo Vice-presidente - R.H. Wang (Cina)

 

Quarto Vice-presidente - H. Mahfoud (Repubblica araba siriana)

 

 

Il Segretario generale della Conferenza era il Sig. Renato Claudio Costa Pereira, Segretario generale dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Il Signor Ludwig Weber, Direttore degli affari giuridici dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale era Segretario esecutivo della conferenza, ed è stato assistito dal Sig. Silvèrio Espinola, Consigliere giuridico principale, il quale ha esercitato funzioni di sottosegretario, e dai Signori John Augustin, Consigliere giuridico, e Arie Jakob, esperto associato, i quali hanno esercitato le funzioni di Vice-segretari della Conferenza, nonché da altri funzionari di detta Organizzazione.

 

 

La conferenza ha istituito una Commissione plenaria, nonché i seguenti comitati:

 

 

Comitato di verifica delle credenziali

 

 

 

Presidente: S. Ahmad  (Pakistan) 

    

Membri: J.K. Abonuan  (Costa d'Avorio) 

Y. Makela   (Finlandia) 

A.F.O. Al-Momani   (Giordania) 

M.E. Espinoza   (Panama) 

 

 

Comitato di redazione

 

Presidente: M.A. Jones  (Regno Unito) 

   

Membri: E.A. Frietsch  (Germania) 

S. Gohre  (Germania) 

D. von Elm  (Germania) 

S.A.F. Al-Ghamdi  (Arabia Saudita) 

E. Martinez Gondra  (Argentina) 

M.A. Gamboa  (Argentina) 

H.L. Sanchez  (Argentina) 

M.J. Moatshe  (Botswana) 

M.K Mosupukwa  (Botswana) 

M.J. Escobar  (Brasile) 

M.G. Pereira  (Brasile) 

G.H. Lauzon  (Canada) 

Sig.ra E.A. MacNab  (Canada) 

Sig.ra S.H.D. Cheung  (Cina) 

Sig.ra K.Y. Kwok  (Cina) 

Sig.ra F. Liu  (Cina) 

Sig.ra X. Zhang  (Cina) 

J.K. Abonuan  (Costa d'Avorio) 

B. Gnakare  (Costa d'Avorio) 

A. Arango  (Cuba) 

K. El Hussainy  (Egitto) 

L. Adrover  (Spagna) 

Sig.ra M.L. Huidobro  (Spagna) 

D. Horn  (Stati Uniti) 

P.B. Schwarzkopf  (Stati Uniti) 

D.S. Newman  (Stati Uniti) 

A. Bavykin  (Federazione di Russia) 

N. Ostroumov  (Federazione di Russia) 

J. Courtial  (Francia) 

A. Veillard  (Francia) 

D. Videau  (Francia) 

R.K. Maheshwari  (India) 

A. Aoki  (Giappone) 

Sig.ra J. Iwama  (Giappone) 

Y. Koga  (Giappone) 

T. Shimura  (Giappone) 

D.A. Achapa  (Kenia) 

J.J. Titoo  (Kenia) 

S. Eid  (Libano) 

V. Poonoosamy  (Maurizio) 

M. Reyes de Vasquez  (Panama) 

P. Smith  (Regno Unito) 

K.J.H. Kjellin  (Svezia) 

 

 

 

Gruppo «Gli amici del Presidente»

 

Presidente: Kenneth Rattray  (Giamaica) 

   

Membri: S.A.F. Al-Ghamdi  (Arabia Saudita) 

Sig.ra C. Boughton  (Australia) 

J. Aleck  (Australia) 

P. Yang  (Camerun) 

T. Tekou  (Camerun) 

G.H. Lauzon  (Canada) 

Sig.ra E.A. Mac Nab  (Canada) 

A.R. Lisboa  (Cile) 

Sig.ra A. Valdès  (Cile) 

Sig.ra R.H. Wang  (Cina) 

Sig.ra S.H.D. Cheung  (Cina) 

Sig.ra F. Liu  (Cina) 

Sig.ra X. Zhang  (Cina) 

K. El-Hussainy  (Egitto) 

D. Horn  (Stati Uniti) 

D.S. Newman  (Stati Uniti) 

P.B. Schwarzkopf  (Stati Uniti) 

B.L. Labarge  (Stati Uniti) 

A. Bavykin  (Federazione di Russia) 

V. Bordunov  (Federazione di Russia) 

N. Ostroumov  (Federazione di Russia) 

J. Bernière  (Francia) 

M.Y. Peissik  (Francia) 

J. Courtial  (Francia) 

D. Videau  (Francia) 

A.K. Mensah  (Ghana) 

P.V. Jayakrishnan  (India) 

V.S. Madan  (India) 

Sig.ra H.S. Khola  (India) 

A. Aoki  (Giappone) 

Y. Kawarabayashi  (Giappone) 

T. Shimura  (Giappone) 

S. Eid  (Libano) 

V. Poonoosamy  (Maurizio) 

R.V. Rukoro  (Namibia) 

H.L. Talbot  (Nuova Zelanda) 

A.G. Mercer  (Nuova Zelanda) 

S.N. Ahmad  (Pakistan) 

N. Sharwani  (Pakistan)  

A. Jones  (Regno Unito) 

P. Smith  (Regno Unito) 

S. Tiwari  (Singapore) 

Sig.ra S.H. Tan  (Singapore) 

J. Kok  (Singapore) 

A. Cicerov  (Slovenia) 

S.D. Liyanage  (Sri Lanka) 

K.J.H. Kjellin  (Svezia) 

N.A. Gradin  (Svezia) 

L.G. Malmberg  (Svezia) 

M. Ryff  (Svizzera) 

H. Mahfoud  (Repubblica araba siriana) 

N. Chataoui  (Tunisia) 

S. Kilani  (Tunisia) 

C.B. Borucki  (Uruguay) 

E.D. Gaggero  (Uruguay) 

L.G. Giorello-Sancho  (Uruguay) 

A. Sanes de Léon  (Uruguay) 

V.T. Dinh  (Viet Nam)  

X.T. Lai  (Viet Nam) 

 

 

A seguito delle sue deliberazioni, la conferenza ha adottato il testo della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale.

 

Tale convenzione è stata aperta alla firma in data odierna, a Montreal.

 

Inoltre la conferenza ha adottato per consenso le seguenti risoluzioni:

 

 

RISOLUZIONE N. 1

 

LA CONFERENZA,

 

Avendo a mente l'importanza della rielaborazione e dell'aggiornamento di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale al fine di ristabilire il livello richiesto di uniformità e di chiarezza di tali regole,

 

 

Riconoscendo che la rielaborazione e l'aggiornamento di tali regole non potranno essere realizzati che per mezzo dell'azione collettiva degli Stati, in conformità ai princìpi e alle regole del diritto internazionale;

 

 

Affermando che i progressi ed i vantaggi contenuti nella Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, dovranno essere realizzati il più possibile nell'interesse di tutte le parti interessate,

 

1. Sollecita tutti gli Stati a ratificare al più presto la Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottata il 28 maggio 1999 a Montreal ed a depositare uno strumento di ratifica presso l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI) in conformità all'articolo 53 di detta Convenzione,

 

2. Incarica il Segretario generale dell'OACI di sottoporre immediatamente questa risoluzione all'attenzione degli Stati, in vista di conseguire il summenzionato obiettivo.

 

 

RISOLUZIONE N. 2

 

LA CONFERENZA,

 

 

 

Consapevole delle tragiche conseguenze degli incidenti dell'aviazione,

 

 

Avendo a mente la difficile situazione in cui si trovano le vittime o i superstiti di tali incidenti;

 

 

Tenendo conto in particolare delle immediate necessità economiche di un gran numero di famiglie o di superstiti in questione,

 

1. Sollecita i trasportatori a pagare il prima possibile degli anticipi in base alle immediate necessità economiche delle famiglie delle vittime o dei superstiti degli incidenti;

 

2. Incoraggia gli Stati parte alla Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottata il 28 maggio 1999 a Montreal, ad adottare le misure adeguate previste dalla loro legislazione nazionale al fine di incentivare i trasportatori a prendere tali provvedimenti.

 

 

RISOLUZIONE N° 3

 

LA CONFERENZA,

 

Riconoscendo l'importanza fondamentale della sicurezza per uno sviluppo ordinato dell'aviazione civile internazionale,

 

 

Riconoscendo l'importanza di proteggere i passeggeri, i membri dell'equipaggio, i lavoratori del trasporto aereo ed il pubblico in generale,

 

 

Considerando che il trasporto di merci pericolose per via aera è regolamentato a livello internazionale dall'Annesso 18 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale,

 

 

Considerando che le disposizioni di detto Annesso esigono che il mittente che presenta al trasporto aereo colli di merci pericolose, deve accertarsi che le merci non siano vietate al trasporto per via aerea e che siano adeguatamente classificate, imballate, contrassegnate, etichettate ed accompagnate da un documento valido per il trasporto di merci pericolose, come specificato in detto Annesso,

 

 

Decide:

 

 

 

Che ogni Stato prenderà tutte le misure necessarie per garantire la stretta osservanza delle norme dell'Annesso 18 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, da parte di trasportatori, mittenti e addetti alle operazioni di transito, e

 

 

Che i trasportatori, mittenti e addetti alle operazioni di transito devono attenersi a tutte le misure di sicurezza applicabile, in particolare a quelle adottate in applicazione dell'Annesso 18 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale.

 

 

In fede di che i delegati hanno firmato il presente Atto finale.

 

 

Fatto a Montreal il ventotto maggio millenovecentonovantanove in un unico esemplare comprendente sei testi autentici in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, che sarà depositato presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, la quale ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei governi rappresentati alla conferenza.


 

L. 9 novembre 2004, n. 265
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione

 

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 264.

 

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Art. 2.

1. Al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (2).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 3 devono conformarsi ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione delle diverse responsabilità e competenze come individuate nel regolamento (CE) n. 549/2004, nel regolamento (CE) n. 550/2004, nel regolamento (CE) n. 551/2004 e nel regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004;

b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

c) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;

d) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

e) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

f) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;

i) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

 

(2) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96.

 

 

 

 

Allegato

 

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237

 

All'articolo 1:

 

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: «svolge,», sono inserite le seguenti: «quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme,», le parole: «Regolamento (CE) n. 549/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e le parole: «, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004» sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: «indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «assicura la conformità» sono sostituite dalle seguenti: «garantisce la conformità».

 

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.

 

Art. 1-ter. - (Esercizio della vigilanza). - 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento di cui al D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio».

 

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «previo raccordo» sono sostituite dalla seguente: «coordinandosi»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione»;

al comma 4, dopo le parole: «ENAV s.p.a.» sono inserite le seguenti: «, ai vettori» e dopo le parole: «o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea» sono aggiunte le seguenti: «afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in àmbito aeroportuale)».

 

 

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). - 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Art. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale"».

 

All'articolo 4:

il comma 1 è soppresso;

al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) n. 550/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a»;

 

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo».

 


D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96
Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2005, n. 131, S.O.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione.

1. La rubrica del titolo I del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».

2. Gli articoli da 687 a 690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.

Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.

Art. 688 (Concorso di competenze). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima.

Art. 689 (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.

Art. 690 (Annessi ICAO). - Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei princìpi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei princìpi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.».

3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è abrogato.

 

 

Art. 2.

Dei servizi della navigazione aerea.

1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione è inserito il titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».

2. L'articolo 691 del codice della navigazione, è sostituito dai seguenti:

«Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia aeronautica;

c) servizi di informazioni aeronautiche;

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.».

 

 

Art. 3.

Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi.

1. Il titolo II è soppresso e i capi da I a III del titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«Titolo III

DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI

 

Capo I

Della proprietà e dell'uso degli aerodromi

 

Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). - Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

 

Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.

 

Art. 694 (Aerodromi privati). - Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.

 

Art. 695 (Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

 

Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.

 

Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). - Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

 

Art. 698 (Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese.

 

Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile). - Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

 

Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile). - Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.

 

Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.

 

Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.

 

Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

 

 

Capo II

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

 

Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). - Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

 

Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale). - Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'àmbito del sedime di concessione;

g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.

 

Art. 706 (Servizi di assistenza a terra). - I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.

 

 

Capo III

Vincoli della proprietà privata

 

Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.

 

Art. 708 (Opposizione). - Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.

L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.

 

Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

 

Art. 710 (Aeroporti militari). - Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;

d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.

 

Art. 711 (Pericoli per la navigazione). - Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.

La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

 

Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

 

Art. 713 (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea). - Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.

 

Art. 714 (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli). - L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.

Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.

 

Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività aeronautiche). - Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.

 

Art. 716 (Inquinamento acustico). - La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.».

2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell' articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del D.M. 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

b) il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.

4. L'articolo 718 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.

I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.».

5. Gli articoli da 719 a 725 del codice della navigazione sono abrogati.

6. All'articolo 730, terzo comma, le parole: «, previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione» sono soppresse.

7. Le regioni disciplinano le materie di propria competenza nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione, come modificato dal presente articolo.

8. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

Protezione sociale

1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'àmbito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi dì assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.».

 

 

Art. 4.

Del personale aeronautico.

1. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Titolo IV

DEL PERSONALE AERONAUTICO

 

Art. 731 (Il personale aeronautico). - Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.

Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale non di volo.

 

Art. 732 (Personale di volo). - Il personale di volo comprende:

a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;

c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

 

Art. 733 (Personale non di volo). - Il personale non di volo comprende:

a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

 

Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo.

L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.

 

Art. 735 (Obbligo di esibizione di licenze e di attestati). - I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.».

2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

Art. 5.

Delle distinzioni degli aeromobili.

1. L'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.».

2. All'articolo 744, primo comma, del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «, alla posta» e le parole: «alla Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alle Forze di polizia dello Stato».

3. All'articolo 744 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale».

4. L'articolo 745 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa.».

5. L'articolo 746 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato). - Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.

Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.

L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato l'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.».

6. L'articolo 747 del codice della navigazione è abrogato.

7. L'articolo 748 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.

L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.».

 

 

Art. 6.

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione.

1. Il capo II del titolo V del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Capo II

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

 

Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla navigazione). - Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.

Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.

 

Art. 750 (Iscrizione ed identificazione degli aeromobili). - Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756.

L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756.

L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.

 

Art. 751 (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.

 

Art. 752 (Marca di nazionalità). - Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.

 

Art. 753 (Marca di immatricolazione). - La marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.

Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee). - Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già immatricolati.

 

Art. 755 (Certificato di immatricolazione). - Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.

 

Art. 756 (Requisiti di nazionalità degli aeromobili). - Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.

L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può, con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità, ancorché non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.

 

Art. 757 (Perdita dei requisiti di nazionalità). - La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.

L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell'articolo 760.

 

Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione). - Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo.

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.

 

Art. 759 (Demolizione e smantellamento dell'aeromobile). - Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.

L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti.

L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760.

 

Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro). - L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

a) è perito o si presume perito;

b) è stato demolito;

c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;

d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.

Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.

La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio.

 

Art. 761 (Perdita presunta). - Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.».

2. L'articolo 762 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

Art. 7.

Della navigabilità dell'aeromobile.

1. L'articolo 764 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 764 (Certificato di navigabilità). - L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità.

Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.».

2. L'articolo 766 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 766 (Rilascio del certificato di navigabilità). - Il certificato di navigabilità è rilasciato conformemente alla normativa comunitaria.».

3. L'articolo 767 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 767 (Certificato di omologazione). - Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.».

4. L'articolo 768 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 768 (Visite ed ispezioni). - L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.

La spesa delle visite e delle ispezioni è a carico dell'esercente.».

5. L'articolo 769 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 769 (Visite ed ispezioni all'estero). - All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.».

6. L'articolo 770 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 770 (Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC). - I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.».

7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

Art. 8.

Dei documenti dell'aeromobile.

1. L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 771 (Documenti di bordo). - Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

a) il certificato di immatricolazione;

b) il certificato di navigabilità;

c) il giornale di bordo;

d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;

e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.».

2. L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 772 (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.».

3. L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».

4. L'articolo 774 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 774 (Tenuta dei libri). - L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».

 

 

Art. 9.

Dell'ordinamento dei servizi aerei.

1. Il titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Titolo VI

DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI

 

Capo I

Dei servizi aerei intracomunitari

 

Art. 776 (Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea). - Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonché, preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.

 

Art. 777 (Certificato di operatore aereo). - Il certificato di operatore aereo è rilasciato dall'ENAC e attesta che l'operatore possiede la capacità professionale e l'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche in esso specificate.

Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base dei propri regolamenti.

Il certificato di operatore aereo non è cedibile.

 

Art. 778 (Rilascio della licenza di esercizio). - La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive modificazioni, la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

La licenza di esercizio è rilasciata a:

a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità europea è parte contraente.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa.

 

Art. 779 (Mantenimento della licenza di esercizio). - La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

 

Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - La combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonché dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.

 

Art. 781 (Diritti di traffico). - Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del 23 luglio 1992 del Consiglio, e successive modificazioni.

 

Art. 782 (Oneri di servizio pubblico). - Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.

 

Art. 783 (Tutela del consumatore). - La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è stabilita dall'ENAC.

 

 

Capo II

Dei servizi aerei extracomunitari

 

Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.

 

Art. 785 (Vettori designati). - I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.

I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.

Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC.

 

Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario). - I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

 

Art. 787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali). - I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.

 

Art. 788 (Diritti di traffico). - I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente.

Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

 

Capo III

Del lavoro aereo

 

Art. 789 (Lavoro aereo per conto di terzi). - I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.

 

Art. 790 (Licenza di esercizio). - La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 è rilasciata soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'articolo 778.

Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.» (2).

2. L'articolo 791 del codice della navigazione è abrogato.

 

(2) Comma così rettificato con Comunicato 10 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287).

 

 

Art. 10.

Della polizia della navigazione.

1. L'articolo 792 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 792 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.».

2. L'articolo 793 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 793 (Divieti di sorvolo). - L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza.

Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.».

3. L'articolo 794 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.

Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.».

4. Il primo comma dell'articolo 796 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».

5. L'articolo 798 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 798 (Obbligo di assicurazione). - L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.».

 

 

Art. 11. Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili.

1. L'articolo 799 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 799 (Partenza e approdo degli aeromobili). - La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.

Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.».

2. L'articolo 800 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.

Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento.».

3. L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.».

4. L'articolo 802 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società Enav.».

5. L'articolo 804 del codice della navigazione è abrogato.

6. L'articolo 805 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero). - Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo.».

7. L'articolo 806 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 806 (Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi). - L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.

Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.

Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.».

8. L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). - La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi».

 

 

Art. 12.

Della polizia di bordo.

1. Gli articoli 812, 813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati.

2. L'articolo 815 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 815 (Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili). - Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.».

3. L'articolo 816 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 816 (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). - L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.».

4. Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

5. L'articolo 818 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 818 (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). - Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

6. L'articolo 819 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 819 (Getto da aeromobili in volo). - Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.».

7. Gli articoli 820, 821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

Art. 13. Degli incidenti aeronautici in mare.

1. L'articolo 830 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonché ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.».

Art. 14. Degli atti di stato civile in corso di navigazione.

1. L'articolo 834 del codice della navigazione è abrogato.

2. L'articolo 835 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). - Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC.

All'estero la dichiarazione di cui al primo comma è presentata all'autorità consolare.

Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.».

3. Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole: «degli atti di matrimonio e» sono soppresse.

4. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC.

Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo.».

5. L'articolo 838 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.» (3).

 

(3) Comma così rettificato con Comunicato 10 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287).

 

 

Art. 15. Della navigazione da turismo e con alianti.

1. Il titolo X del libro I della parte II del codice della navigazione è abrogato.

2. L'articolo 860 del codice della navigazione è abrogato.

3. Il secondo comma dell'articolo 864 del codice della navigazione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse.

5. L'articolo 866 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 866 (Ufficio competente ad eseguire la pubblicità). - La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.».

6. Il secondo comma dell'articolo 867 del codice della navigazione è abrogato.

7. Al primo comma dell'articolo 1030, le parole: «, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori» sono soppresse.

 

 

Art. 16. Della dichiarazione di esercente.

1. Il primo comma dell'articolo 874 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.».

2. L'articolo 875 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 875 (Pubblicità della dichiarazione). - La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.

L'annotazione sul certificato di immatricolazione è fatta dall'autorità competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.

In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.».

 

 

Art. 17.

Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile.

1. Il capo I e la sezione I del capo II del titolo I del libro III della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

 

«Capo I

Della locazione

 

Art. 939 (Norme applicabili). - Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.

 

Art. 939-bis (Forma e pubblicità del contratto). - Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.

La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.

Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.

La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.

 

Art. 939-ter (Utilizzazione occasionale dell'aeromobile). - In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore privato risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.

 

Capo II

Del noleggio

 

Art. 940 (Norme applicabili). - Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile.

 

Art. 940-bis (Forma del contratto). - Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.

 

Art. 940-ter (Sostituibilità dell'aeromobile). - Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità.

 

Art. 940-quater (Responsabilità). - Il noleggiatore è responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego commerciale dell'aeromobile.

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.

 

Capo III

Del trasporto

 

Sezione I: Del trasporto di persone e di bagagli

 

Art. 941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.

Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.

 

Art. 942 (Obbligo di assicurazione). - Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finché non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.

 

Art. 943 (Obblighi d'informazione). - Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dell'ENAC.

 

Art. 944 (Cessione del diritto al trasporto). - Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.

 

Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.

 

Art. 946 (Mancata partenza del passeggero). - Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.

Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.

 

Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione.

 

Art. 948 (Lista d'attesa). - Con apposito regolamento dell'ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.

Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:

a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;

b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;

c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacità dell'aeromobile.

 

Art. 949 (Interruzione del viaggio del passeggero). - Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.

 

Art. 949-bis (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto). - Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.».

2. I commi 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono abrogati.

 

 

Art. 18.

Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri.

1. Il capo I del titolo IV del libro III della parte II del codice della navigazione è abrogato.

 

 

Art. 19.

Delle infrazioni penali e amministrative.

1. Nel secondo comma dell'articolo 1129 del codice della navigazione, le parole: «nell'art. 751, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 756, primo comma, lettera c),».

2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione, le parole: «le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716» sono sostituite dalle seguenti: «i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi».

3. Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: «nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59» sono soppresse (4).

4. Al primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «723, primo comma,» sono soppresse.

5. L'articolo 1181 del codice della navigazione è abrogato.

6. Il secondo comma dell'articolo 1183 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.».

7. All'articolo 1184 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero: «758» è sostituito dal seguente: «760»;

b) al secondo comma, il numero: «759» è sostituito dal seguente: «758».

8. L'articolo 1185 del codice della navigazione è abrogato.

9. L'articolo 1188 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1188 (Abusivo esercizio di navigazione aerea). - Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.».

10. L'articolo 1191 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1191 (Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi). - Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.».

11. Il secondo comma dell'articolo 1200 del codice della navigazione è abrogato.

12. L'articolo 1202 del codice della navigazione è abrogato.

13. All'art. 1204 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Sorvolo di aeromobili stranieri)»;

b) il secondo comma è abrogato;

c) al terzo comma le parole: «Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma» sono soppresse.

14. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, i numeri: «818, 834, 835, 836» sono sostituiti dal seguente: «835».

15. L'articolo 1229 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.» (5).

16. L'articolo 1230 del codice della navigazione è abrogato.

17. L'articolo 1234 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1234 (Omessa assicurazione obbligatoria). - L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 è punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.».

 

(4) Comma così rettificato con Comunicato 10 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287).

(5) Comma così rettificato con Comunicato 10 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2005, n. 287).

 

 

Art. 20.

Norme finali.

1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «direttore di aeroporto», «Registro aeronautico italiano» ed «Ente nazionale della gente dell'aria» sono sostituite dalla seguente: «ENAC».

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.

3. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 


D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (art. 94)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

 

 

Art. 94.

Responsabilità per danni alla persona.

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea.

 

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

 

3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

 

 


Normativa comunitaria

 


Reg. (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992.
Regolamento del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (art. 4)

 

 

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 24 agosto 1992, n. 240. Entrato in vigore il 1° gennaio 1993.

 

 

 

Licenza d'esercizio

 

 

Articolo 4

1. Uno Stato membro non rilascia una licenza di esercizio a un'impresa a meno che:

a) abbia il principale centro di attività e, se esiste, la propria sede sociale in tale Stato membro e

b) la sua attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altro impiego commerciale di aeromobili, ovvero riparazione e manutenzione di aeromobili.

2. Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, l'impresa dev'essere e rimanere di proprietà, direttamente o attraverso una partecipazione di maggioranza, degli Stati membri e/o di cittadini degli Stati membri. Il controllo effettivo sull'impresa dev'essere sempre esercitato da questi Stati o da questi cittadini.

3. a) In deroga ai paragrafi 2 e 4, i vettori aerei già riconosciuti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2343/90 e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 294/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo all'esercizio dei servizi aerei per il trasporto di merci tra Stati membri, conservano i diritti stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti connessi nella misura in cui soddisfano le altre prescrizioni del presente regolamento e continuano ad essere controllati, direttamente o indirettamente, dai medesimi Paesi terzi e/o cittadini degli stessi Paesi terzi che esercitavano siffatto controllo all'atto dell'adozione del presente regolamento. Tale controllo, tuttavia, può essere trasferito in qualsiasi momento agli Stati membri e/o ai cittadini dei medesimi.

b) Le possibilità di acquisto e di vendita di azioni di cui alla lettera a) non riguardano i cittadini che abbiano un significativo interesse in un vettore aereo di un Paese terzo.

4. Qualsiasi impresa che, direttamente o indirettamente, abbia una partecipazione di controllo in un vettore aereo deve soddisfare le prescrizioni del paragrafo 2.

5. A richiesta, il vettore aereo dev'essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento allo Stato membro responsabile della licenza d'esercizio che soddisfa le prescrizioni del presente articolo. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione esamina la conformità ai requisiti del presente articolo e, se necessario, adotta una decisione.


Reg. (CE) n. 261/2004 del 11 febbraio 2004.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (art. 16)

 

 

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2004, n. L 46. Entrata in vigore: 17 febbraio 2005.

(2) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

Articolo 16

Violazioni.

1. Ogni Stato membro designa l'organismo responsabile dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo designato a norma del presente paragrafo.

2. Fatto salvo l'articolo 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive.

 

 


 

Reg. (CE) n. 549/2004 del 10 marzo 2004
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro")

 

 

 

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96. Entrato in vigore il 20 aprile 2004.

(2) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione l'11 dicembre 2003,

considerando quando segue:

 

(3) Pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2002, n. C 103 E.

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 7 ottobre 2002, n. C 241.

(5) Pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2002, n. C 278.

(6) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (G.U.U.E. 13 novembre 2003, n. C 272), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (G.U.U.E. 3 giugno 2003, n. C 129 E) e posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

 

 

(1) L'attuazione della politica comune dei trasporti richiede un sistema di trasporto aereo efficace, che consenta l'esercizio in condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi.

 

(2) Nella riunione straordinaria tenutasi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la gestione dello spazio aereo, del controllo del traffico aereo e del flusso di traffico aereo, basandosi sui lavori del "Gruppo ad alto livello per il cielo unico europeo" costituito dalla Commissione stessa. Tale gruppo, composto essenzialmente dalle autorità civili e militari preposte alla navigazione aerea negli Stati membri, ha consegnato la propria relazione nel novembre 2000.

 

(3) Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo richiede un elevato e uniforme livello di sicurezza nei servizi di navigazione aerea che consenta un uso ottimale dello spazio aereo europeo nonché un elevato ed uniforme livello di sicurezza del trasporto aereo, ferma restando la funzione di interesse generale dei servizi di navigazione aerea, tra cui gli obblighi di servizio pubblico. Il sistema di trasporto aereo dovrebbe quindi essere realizzato ai livelli più elevati di responsabilità e competenza.

 

(4) L'iniziativa del cielo unico europeo dovrebbe essere sviluppata in conformità degli obblighi che derivano dall'appartenenza della Comunità e dei suoi Stati membri ad Eurocontrol, nonché dei principi fissati dalla convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944.

 

(5) Le decisioni che incidono sul contenuto, sulla portata o sull'esecuzione delle operazioni e dell'addestramento militari esulano dalla sfera di competenze della Comunità.

 

(6) Gli Stati membri hanno adottato una dichiarazione generale sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo. Conformemente a tale dichiarazione, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, rafforzare la cooperazione civile/militare e, se e nella misura ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interessati, facilitare la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla gestione del traffico aereo.

 

(7) Lo spazio aereo costituisce una risorsa limitata, il cui uso ottimale ed efficiente sarà possibile soltanto se le esigenze di tutti gli utenti saranno prese in considerazione e, ove del caso, rappresentate in tutto il processo di sviluppo, di decisione e di attuazione del cielo unico europeo, come pure nel comitato per il cielo unico. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione civile/militare e, nella misura ritenuta necessaria da tutti gli Stati membri interessati, facilitare la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni inerenti alla gestione del traffico aereo.

 

(8) Per tutte queste ragioni ed al fine di estendere il cielo unico europeo ad un più ampio numero di Stati europei, la Comunità dovrebbe fissare obiettivi comuni e stabilire un programma di azione che veda impegnati la Comunità, i suoi Stati membri ed i vari soggetti economici, per realizzare uno spazio aereo operativo più integrato, denominato "cielo unico europeo", tenendo peraltro conto degli sviluppi che si registrano in seno ad Eurocontrol.

 

(9) Allorché gli Stati membri intervengono per assicurare la conformità ai requisiti comunitari, le autorità che procedono alla verifica della conformità dovrebbero essere sufficientemente indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea.

 

(10) I servizi di navigazione aerea, in particolare i servizi di traffico aereo che sono paragonabili ad una autorità pubblica, richiedono una separazione funzionale o strutturale e sono organizzati secondo forme giuridiche molto diverse a seconda degli Stati membri.

 

(11) Allorché sono richieste valutazioni contabili indipendenti relative ai fornitori di servizi di navigazione aerea, dovrebbero essere riconosciute come tali le ispezioni delle autorità di revisione contabile degli Stati membri in cui tali servizi sono forniti dall'amministrazione o da un organismo pubblico sottoposto al controllo di dette autorità, a prescindere dal fatto che le relazioni contabili elaborate siano o meno rese pubbliche.

 

(12) È opportuno estendere il cielo unico europeo a paesi terzi europei nel quadro della partecipazione della Comunità ai lavori di Eurocontrol, dopo che la Comunità avrà aderito a Eurocontrol oppure nel quadro di accordi conclusi dalla Comunità con tali paesi.

 

(13) L'adesione della Comunità ad Eurocontrol costituisce un fattore importante per la realizzazione di uno Spazio aereo paneuropeo.

 

(14) Nel processo di istituzione del cielo unico europeo la Comunità dovrebbe, ove opportuno, sviluppare il massimo livello di cooperazione con Eurocontrol, per assicurare sinergie sul piano della regolamentazione e approcci coerenti e per evitare duplicazioni tra le due parti.

 

(15) In conformità delle conclusioni del Gruppo ad alto livello, Eurocontrol è l'organismo che dispone di adeguate competenze per coadiuvare la Comunità nel suo ruolo di regolatore. Dovrebbero pertanto essere messe a punto norme di attuazione, per le questioni che rientrano nella sfera di competenza di Eurocontrol, quale risultato di mandati conferiti a tale organizzazione, fatte salve le condizioni che saranno integrate in un quadro di cooperazione tra la Commissione ed Eurocontrol.

 

(16) Per elaborare i provvedimenti necessari all'istituzione del cielo unico europeo è necessaria un'ampia consultazione delle parti economiche e sociali.

 

(17) Le parti sociali dovrebbero essere informate e consultate secondo appropriate modalità su qualsiasi provvedimento che abbia importanti ripercussioni sociali. Dovrebbe inoltre essere consultato il comitato di dialogo settoriale, istituito in base alla decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo.

 

(18) Le parti interessate, quali i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l'industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale, dovrebbero avere la possibilità di fornire consulenza alla Commissione per gli aspetti tecnici dell'istituzione del cielo unico europeo.

 

(19) Le prestazioni a livello europeo del sistema di servizi di navigazione aerea nel suo complesso dovrebbero essere valutate periodicamente, tenendo debito conto della necessità di mantenere un elevato livello di sicurezza, per verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati e per proporne di nuovi.

 

(20) Le sanzioni previste per le violazioni del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e non ridurre la sicurezza.

 

(21) Gli effetti dei provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere valutati alla luce di relazioni presentate regolarmente dalla Commissione.

 

(22) Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri a adottare disposizioni relative all'organizzazione delle rispettive forze armate, in virtù della quale gli Stati membri possono adottare misure atte a garantire che le loro forze armate dispongano di uno spazio aereo sufficiente per mantenere uno livello di formazione e di addestramento adeguato. Si dovrebbe pertanto prevedere una clausola di salvaguardia per consentire l'esercizio di tale competenza.

 

(23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei Ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

 

(24) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione del cielo unico europeo, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a motivo della dimensione transnazionale dell'intervento stesso, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, pur consentendo norme di attuazione che tengono conto delle specifiche condizioni locali, la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

 

(25) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(26) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno tipo dei comitati (7), stabilito in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione 1999/468/CE, stabilisce una norma modello conformemente alla quale il presidente di un comitato può decidere di invitare persone terze ad una riunione del comitato. Se del caso, il presidente del comitato per il cielo unico dovrebbe invitare rappresentanti di Eurocontrol a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori o di esperti,

 

hanno adottato il presente regolamento:

 

(7) Pubblicato nella G.U.U.E. 6 febbraio 2001, n. C 38.

 

 

Articolo 1

Obiettivo e ambito d'applicazione.

1. L'iniziativa "cielo unico europeo" si prefigge l'obiettivo di rafforzare l'attuale livello di sicurezza e l'efficienza globale del traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare una capacità adeguata alle esigenze di tutti gli utenti dello spazio aereo e di minimizzare i ritardi. Nel perseguimento di tale obiettivo, il presente regolamento mira ad istituire un quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004.

2. L'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 lascia impregiudicate la sovranità degli Stati membri sul proprio spazio aereo e le esigenze degli stessi per quanto attiene all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale e in materia di difesa di cui all'articolo 13. Il presente regolamento e le summenzionate misure non contemplano operazioni e addestramento militari.

3. L'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 lascia impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri derivanti dalla convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944.

4. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

5. L'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai Ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I Governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3, s'intendono per:

1) "servizio di controllo del traffico aereo": un servizio fornito al fine di:

a) prevenire collisioni:

- tra aeromobili, e

- nell'area di manovra tra aeromobili e ostacoli; e

b) accelerare il flusso di traffico aereo e mantenerlo ordinato;

2) "servizi di controllo dell'aerodromo": i servizi di controllo del traffico aereo per il traffico dell'aerodromo;

3) "servizio di informazioni aeronautiche": un servizio, istituito nell'ambito dell'area definita di copertura, incaricato di fornire informazioni e dati aeronautici necessari per la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea;

4) "servizi di navigazione aerea": i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione aerea e i servizi di informazione aeronautica;

5) "fornitori di servizi di navigazione aerea": qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che fornisce servizi di navigazione per il traffico aereo generale;

6) "blocco di spazio aereo": uno spazio aereo di dimensioni definite, nello spazio e nel tempo, all'interno del quale sono forniti i servizi di navigazione aerea;

7) "gestione dello spazio aereo": una funzione di pianificazione con l'obiettivo primario di massimizzare l'utilizzo dello spazio aereo disponibile mediante una ripartizione temporale dinamica (time-sharing) e, talvolta, la segregazione dello spazio aereo tra varie categorie di utenti dello spazio aereo in funzione di esigenze a breve termine;

8) "utenti dello spazio aereo": l'insieme degli aeromobili che operano quale traffico aereo generale;

9) "gestione del flusso di traffico aereo": una funzione istituita con l'obiettivo di contribuire al flusso sicuro, ordinato e veloce del traffico aereo garantendo la massima utilizzazione possibile della capacità di controllo del traffico aereo e la compatibilità del volume di traffico con le capacità dichiarate dai pertinenti fornitori di servizi di traffico aereo;

10) "gestione del traffico aereo": il complesso delle funzioni aeree e terrestri (servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo) richieste per garantire il movimento sicuro ed efficace degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni;

11) "servizi di traffico aereo": i vari servizi di informazione di volo, i servizi di allarme, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di controllo del traffico aereo (compresi servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aerodromo);

12) "servizio di controllo di area": il servizio di controllo del traffico aereo per voli controllati in un blocco di spazio aereo;

13) "servizio di controllo di avvicinamento": il servizio di controllo del traffico aereo per i voli controllati in arrivo o in partenza;

14) "pacchetto di servizi": due o più servizi di navigazione aerea;

15) "certificato": un documento rilasciato da uno Stato membro nella forma prevista dalla legislazione nazionale che certifica l'idoneità di un fornitore di servizi di navigazione aerea a fornire un servizio specifico;

16) "servizi di comunicazione": i servizi aeronautici fissi e mobili che consentono comunicazioni terra/terra, aria/terra e aria/aria a fini di controllo del traffico aereo;

17) "rete europea di gestione del traffico aereo": la serie di sistemi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (il "regolamento sull'interoperabilità") che permettono la fornitura di servizi di navigazione aerea nella Comunità, incluse le interfacce ai confini con paesi terzi;

18) "concetto di funzionamento": i criteri per l'uso operativo della rete europea di gestione del traffico aereo o di parte di essa;

19) "costituenti": gli oggetti tangibili come hardware e gli oggetti intangibili come software dai quali dipende l'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo;

20) "Eurocontrol": l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea, del 13 dicembre 1960;

21) "principi di Eurocontrol per la determinazione della base di calcolo dei canoni di rotta e il calcolo dei coefficienti unitari": i principi specificati nel documento n. 99.60.01/01 del 1° agosto 1999, pubblicato da Eurocontrol;

22) "uso flessibile dello spazio aereo": un concetto di gestione dello spazio aereo applicato nella zona della conferenza europea dell'aviazione civile, come specificato nella prima edizione del 5 febbraio 1996 del manuale pubblicato da Eurocontrol "Airspace Management Handbook for the application of the Concept of the Flexible Use of Airspace";

23) "regione di informazione di volo": uno spazio aereo di dimensioni definite nel quale sono forniti servizi di informazione di volo e servizi di allarme;

24) "livello di volo": una superficie di pressione atmosferica costante legata alla pressione specifica di riferimento di 1.013,2 ettopascal e separata da altre superfici di questo tipo da intervalli di pressione specifici;

25) "blocco funzionale di spazio aereo": un blocco di spazio aereo basato su requisiti operativi, che rispecchia la necessità di assicurare una gestione più integrata dello spazio aereo, a prescindere dai confini esistenti;

26) "traffico aereo generale": l'insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l'insieme dei movimenti di aeromobili statali (compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e della polizia) quando questi movimenti sono svolti secondo le procedure dell'ICAO;

27) "ICAO": l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, istituita dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile di Chicago del 1944;

28) "interoperabilità": una serie di proprietà funzionali, tecniche ed operative richieste ai sistemi e ai costituenti della rete europea di gestione del traffico aereo e alle sue procedure operative, in modo da consentirne il funzionamento sicuro, ininterrotto ed efficiente. L'interoperabilità si realizza rendendo i sistemi ed i costituenti conformi ai requisiti essenziali;

29) "servizi meteorologici": le apparecchiature e i servizi che forniscono agli aeromobili le previsioni meteorologiche, note e osservazioni nonché tutti gli altri informazioni ed i dati forniti dagli Stati per uso aeronautico;

30) "servizi di navigazione": gli impianti e i servizi che forniscono agli aeromobili informazioni di posizionamento e datazione;

31) "dati operativi": informazioni riguardo a tutte le fasi di volo necessarie affinché i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli operatori aeroportuali e gli altri soggetti interessati possano prendere decisioni operative;

32) "procedura", quale utilizzata nel contesto del regolamento sull'interoperabilità: un metodo standard per l'uso tecnico o operativo di sistemi, nel contesto dei concetti di funzionamento convenuti e convalidati che necessitano di una attuazione uniforme in tutta la rete europea di gestione del traffico aereo;

33) "messa in servizio": la prima utilizzazione dopo l'installazione iniziale o il potenziamento di un sistema;

34) "rete di rotte": una rete di rotte specificate per incanalare il flusso di traffico aereo generale come necessario per la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo;

35) "percorso di volo": l'itinerario scelto che deve essere seguito da un aeromobile durante il volo;

36) "funzionamento omogeneo": il funzionamento della rete europea di gestione del traffico aereo in maniera che nella prospettiva dell'utente funziona come se fosse un'entità unica;

37) "settore": parte di una zona di controllo e/o regione/regione superiore d'informazione di volo;

38) "servizi di sorveglianza": gli impianti e i servizi utilizzati per determinare le rispettive posizioni degli aeromobili per consentirne la sicura separazione;

39) "sistema": i costituenti terrestri e aerei nonché l'attrezzatura spaziale, che fornisce un supporto ai servizi di navigazione aerea in tutte le fasi di volo;

40) "potenziamento": qualsiasi modifica che muta le caratteristiche operative di un sistema.

 

 

Articolo 3

Settori di intervento della Comunità.

1. Il presente regolamento stabilisce un quadro regolamentare armonizzato per l'istituzione del cielo unico europeo insieme:

a) al regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'organizzazione e all'uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo");

b) al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo alla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi"); e

c) al regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità"),

e alle norme di attuazione adottate dalla Commissione sulla base del presente regolamento e dei regolamenti di cui sopra.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

 

Articolo 4

Autorità nazionali di vigilanza.

1. Gli Stati membri designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di vigilanza un ente o enti che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento e dalle misure di cui all'articolo 3.

2. Le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Tale indipendenza è garantita attraverso l'adeguata separazione, quanto meno a livello funzionale, delle autorità nazionali di vigilanza dai fornitori di servizi. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza esercitino i loro poteri con imparzialità e trasparenza.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali di vigilanza, nonché gli eventuali cambiamenti, e la informano delle misure adottate per garantire l'osservanza del paragrafo 2.

 

 

Articolo 5

Procedura del Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato per il cielo unico, in seguito denominato "comitato", composto da due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato assicura un esame adeguato degli interessi di tutte le categorie di utenti.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

Articolo 6

Organo consultivo di settore.

Senza pregiudizio del ruolo del comitato e di Eurocontrol, la Commissione istituisce un "organo consultivo di settore", cui partecipano i fornitori di servizi di navigazione aerea, le associazioni di utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l'industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. Il ruolo di detto organo è unicamente quello di fornire consulenza alla Commissione sugli aspetti tecnici dell'istituzione del cielo unico europeo.

 

 

Articolo 7

Relazioni con i paesi terzi europei.

La Comunità si prefigge e sostiene l'obiettivo di estendere il cielo unico europeo ai paesi che non sono membri dell'Unione europea. A tal fine, nel quadro degli accordi conclusi con i paesi terzi vicini, o nel quadro di Eurocontrol, la Comunità si sforza di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento, e delle misure di cui all'articolo 3, ai suddetti paesi.

Articolo 8

Norme di attuazione.

1. Ai fini della messa a punto delle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 3 che rientrano nella sfera di competenza di Eurocontrol, la Commissione conferisce mandati a quest'ultimo in cui precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario. In tale contesto, essa si sforza di utilizzare al meglio le disposizioni di Eurocontrol relative alla partecipazione e alla consultazione di tutte le parti interessate qualora tali disposizioni siano conformi alla prassi della Commissione in materia di trasparenza e di procedure di consultazione e non contrastino con i suoi obblighi istituzionali. La Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2. Sulla base delle attività svolte a norma del paragrafo 1, le decisioni inerenti all'applicazione dei risultati di tali attività all'interno della Comunità e alle scadenze di attuazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Tali decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, se Eurocontrol non può accettare un mandato conferito a norma del paragrafo 1 o se, consultandosi con il comitato, la Commissione considera che

a) le attività svolte sulla base del mandato conferito non segnano progressi soddisfacenti in funzione del calendario stabilito, o

b) i risultati delle suddette attività sono inadeguati,

la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può adottare altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato in questione.

4. Ai fini della messa a punto delle norme di attuazione ai sensi dell'articolo 3 che esulano dalla competenza di Eurocontrol, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

 

 

Articolo 9

Sanzioni.

Le sanzioni che gli Stati membri istituiscono per le violazioni del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 da parte degli utenti dello spazio aereo e dei fornitori di servizi sono effettive, proporzionate e dissuasive.

 

 

Articolo 10

Consultazione delle parti interessate.

Gli Stati membri, in conformità delle rispettive legislazioni nazionali, e la Commissione istituiscono meccanismi di consultazione per coinvolgere in modo appropriato le parti interessate nell'attuazione del cielo unico europeo.

Le parti interessate possono comprendere:

- fornitori di servizi di navigazione aerea,

- utenti dello spazio aereo,

- aeroporti,

- industria manifatturiera, e

- enti rappresentativi del personale.

La consultazione delle parti interessate comprende, in particolare, lo sviluppo e l'introduzione di nuovi concetti e tecnologie nella rete europea di gestione del traffico aereo.

 

 

Articolo 11

Valutazione delle prestazioni.

1. La Commissione provvede all'esame e alla valutazione delle prestazioni della navigazione aerea, avvalendosi delle competenze specifiche di Eurocontrol.

2. L'analisi delle informazioni raccolte ai fini del paragrafo 1 mira a:

a) consentire il raffronto e il miglioramento della fornitura dei servizi di navigazione aerea;

b) assistere i fornitori di servizi di navigazione aerea nella fornitura dei servizi necessari;

c) migliorare le modalità di consultazione tra utenti dello spazio aereo, fornitori di servizi di navigazione aerea e aeroporti;

d) consentire di individuare e promuovere le migliori pratiche, inclusa una maggiore sicurezza, efficacia e capacità.

3. Fatto salvo il diritto di accesso del pubblico ai documenti della Commissione stabilito nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, le misure per la diffusione alle parti interessate delle informazioni di cui al paragrafo 2.

 

 

Articolo 12

Monitoraggio, controllo e metodi di valutazione degli effetti.

1. Il monitoraggio, il controllo e i metodi di valutazione degli effetti si fondano sulla presentazione da parte degli Stati membri di relazioni annuali sull'attuazione delle azioni intraprese ai sensi del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3.

2. La Commissione riesamina periodicamente l'applicazione del presente regolamento e delle misure di cui all'articolo 3 e riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio per la prima volta entro il 20 aprile 2007 e successivamente ogni tre anni. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni supplementari oltre a quelle contenute nelle relazioni da essi presentate a norma del paragrafo 1.

3. Ai fini della stesura delle relazioni di cui al paragrafo 2 la Commissione chiede il parere del comitato.

4. Le relazioni contengono una valutazione dei risultati conseguiti mediante le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento compresa un'informazione adeguata in merito agli sviluppi registrati nel settore per quanto concerne, in particolare, gli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, nonché in merito alla qualità del servizio, tenendo conto degli obiettivi iniziali e in vista delle esigenze future.

Articolo 13

Salvaguardie.

Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare misure di cui essi ravvisino la necessità per salvaguardare interessi essenziali di sicurezza e difesa. Tali misure sono in particolare quelle che si rivelano indispensabili:

- ai fini della sorveglianza dello spazio aereo che è di loro responsabilità, conformemente agli accordi dell'ICAO sulla navigazione aerea regionale, compresa la capacità di scoprire, identificare e valutare tutti gli aeromobili che utilizzano tale spazio aereo, al fine di cercare di salvaguardare la sicurezza dei voli e di adottare disposizioni volte a garantire il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di difesa,

- in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico,

- in caso di conflitto armato o di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di conflitto armato,

- per adempiere gli obblighi internazionali che incombono agli Stati membri in relazione al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

- per condurre operazioni militari e di addestramento militare, comprese le possibilità necessarie per le esercitazioni.

 

 

Articolo 14

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2004.

 

Per il Parlamento europeo

Il presidente

P. COX

 

Per il Consiglio

Il presidente

D. ROCHE

 


Dichiarazione

 

Degli Stati membri sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo

 

 

Gli Stati membri,

 

- constatando che la normativa volta a realizzare un cielo unico europeo si applica soltanto al traffico aereo generale e non disciplina operazioni e addestramenti militari,

- affermando l'esigenza di attuare con coerenza il quadro normativo per il cielo unico europeo, tenendo conto pienamente dei bisogni connessi con la politica nazionale in materia di sicurezza e di difesa e con gli accordi internazionali,

- persuasi che l'utilizzo sicuro ed efficiente dello spazio aereo può essere conseguito soltanto grazie alla stretta cooperazione degli utenti civili e militari dello spazio stesso, basandosi principalmente sul concetto di uso flessibile dello spazio aereo e su un efficace coordinamento civile-militare quale stabilito dall'ICAO,

 

dichiarano che:

 

1. coopereranno tra loro, prendendo in considerazione i requisiti militari nazionali, affinché il concetto di uso flessibile dello spazio aereo sia pienamente e uniformemente applicato in tutti gli Stati membri da tutti gli utenti dello spazio aereo;

2. garantiranno che gli interessi degli utenti militari dello spazio aereo degli Stati membri, laddove pertinenti, siano rappresentati nell'intero ciclo di sviluppo, nel processo decisionale e nella realizzazione del cielo unico europeo, tra l'altro anche in sede di Comitato per il cielo unico europeo, istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 (regolamento quadro);

3. garantiranno, ove opportuno, che il personale militare sia coinvolto nei lavori avviati dalle organizzazioni riconosciute di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004 (regolamento sulla fornitura di servizi);

4. terranno conto, relativamente a questioni di gestione del traffico aereo, dell'importanza fondamentale di Eurocontrol;

5. rafforzeranno la cooperazione civile-militare e, se e nella misura in cui tutti gli Stati membri interessati lo riterranno necessario,

- faciliteranno la cooperazione tra le rispettive forze armate in tutte le questioni connesse alla gestione del traffico aereo, in modo da poter rispondere alle pertinenti necessità nell'attuazione del quadro normativo per il cielo unico europeo,

- tenendo conto dell'obiettivo di istituire un quadro normativo per il cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004, creeranno le disposizioni necessarie a sostenere tale cooperazione militare al fine di prendere equamente in considerazione i requisiti economici e quelli di sicurezza e di difesa.

 


Reg. (CE) n. 785/2004 del 21 aprile 2004.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

 

 

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(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 138. Entrata in vigore: vedi articolo 11 del presente regolamento.

 

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione (2),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, e per tutelare più efficacemente i consumatori, è importante garantire un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la responsabilità dei vettori aerei in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi.

 

(2) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno stabilire all'interno della Comunità requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei comunitari.

 

(3) È necessaria un'azione comune per garantire che detti requisiti si applichino anche ai vettori aerei di paesi terzi in modo da instaurare parità di condizioni tra essi ed i vettori aerei comunitari.

 

(4) Nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001 relativa alle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei, la Commissione ha comunicato l'intenzione di esaminare gli importi e le condizioni di assicurazione prescritti ai fini della concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri, con l'obbiettivo di garantire un approccio armonizzato. Inoltre nella successiva comunicazione del 2 luglio 2002 relativa alle assicurazioni nel settore del trasporto aereo a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la Commissione ha affermato che avrebbe continuato a seguire gli sviluppi nel mercato dell'assicurazione del trasporto aereo nella prospettiva di una revisione degli importi assicurati e dei requisiti assicurativi prescritti per la concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri.

 

(5) Con la decisione 2001/539/CE del Consiglio la Comunità ha concluso la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa il 28 maggio 1999 a Montreal («Convenzione di Montreal»), la quale stabilisce nuove norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci. Tali norme dovranno infine sostituire quelle della Convenzione di Varsavia del 1929 e delle sue successive modificazioni.

 

(6) L'articolo 50 della convenzione di Montreal dispone che le parti provvedano affinché i vettori aerei stipulino contratti di assicurazione idonei a coprire la loro responsabilità derivante dalla convenzione. La convenzione di Varsavia del 1929 e le sue successive modificazioni continueranno ad esistere accanto alla convenzione di Montreal per un periodo indeterminato. Entrambe le convenzioni prevedono la possibilità di una responsabilità illimitata.

 

(7) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, prescrive che i vettori aerei siano assicurati in materia di responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci, la posta e i terzi, senza peraltro specificare gli importi minimi da assicurare e le condizioni di assicurazione.

 

(8) Occorre tenere conto del fatto che la Conferenza europea dell'aviazione civile ha adottato, in data 13 dicembre 2000, la risoluzione ECAC/25-1 sui livelli minimi di copertura assicurativa per la responsabilità verso i passeggeri e i terzi, modificata il 27 novembre 2002.

 

(9) È necessario definire requisiti minimi in materia di copertura assicurativa per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi applicabili sia ai vettori aerei che agli esercenti di aeromobili che effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato membro, incluse le acque territoriali o a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.

 

(10) Dovrebbero avere l'obbligo dell'assicurazione i vettori aerei muniti di una valida licenza di esercizio e, nel caso dei vettori aerei comunitari, di una valida licenza di esercizio rilasciata conformemente al regolamento (CEE) n. 2407/92. L'assenza o la scadenza di siffatta licenza non esime l'impresa dal rispetto di tale obbligo.

 

(11) La convenzione di Montreal specificamente disciplina la responsabilità in relazione ai passeggeri, ai bagagli e alle merci, mentre la responsabilità per la posta è soggetta, conformemente all'articolo 2 di tale convenzione, alle norme applicabili alla relazione tra i vettori e le amministrazioni postali. Nella Comunità l'assicurazione per siffatta responsabilità è sufficientemente disciplinata dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92.

 

(12) L'assicurazione obbligatoria non dovrebbe essere prevista per gli aeromobili di Stato e per determinati altri tipi di aeromobile.

 

(13) Occorrerebbe prevedere una copertura assicurativa minima nei casi in cui un vettore aereo o un esercente di aeromobili è responsabile nei confronti di passeggeri, bagagli, merci e terzi conformemente alle norme delle convenzioni internazionali, del diritto comunitario o del diritto nazionale, senza interferenze in tali norme.

 

(14) L'assicurazione dovrebbe coprire la responsabilità specifica in materia di trasporto aereo per passeggeri, bagagli, merci e terzi. Per quanto concerne i passeggeri, i bagagli e le merci, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte e le lesioni personali provocate da incidenti e per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di bagagli e merci. Per quanto concerne i terzi, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte, le lesioni personali e i danni ai beni provocati da incidenti.

 

(15) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che richieda una doppia assicurazione. Per quanto il vettore contraente e il vettore effettivo ai sensi dell'articolo 39 della convenzione di Montreal possano essere tenuti responsabili per il medesimo danno, gli Stati membri possono stabilire specifiche misure al fine di evitare la doppia assicurazione.

 

(16) Nonostante gli aggregati costituiscano una pratica di mercato che può consentire l'assicurabilità, in particolare per i rischi di guerra e terrorismo, in quanto permette agli assicuratori un maggior controllo delle loro responsabilità, tale pratica non esime i vettori aerei o gli esercenti di aeromobili dall'obbligo di rispettare i requisiti assicurativi minimi se si raggiunge l'aggregato stabilito dal contratto di assicurazione.

 

(17) È necessario prescrivere che i vettori aerei dimostrino il costante rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento in materia di copertura assicurativa. Per quanto concerne i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa in uno Stato membro dovrebbe essere valida per tutti gli Stati membri, poiché tale assicurazione è stipulata con un'impresa autorizzata al riguardo ai sensi del diritto applicabile.

 

(18) Per quanto concerne i sorvoli del territorio di uno Stato membro effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, ciascuno Stato membro sorvolato ha la facoltà, conformemente al diritto internazionale, di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento, ad esempio effettuando controlli a campione.

 

(19) Decorso un determinato periodo di tempo, è opportuno procedere alla revisione dei requisiti assicurativi minimi.

 

(20) È opportuno che le procedure per il monitoraggio dell'applicazione dei requisiti assicurativi minimi siano trasparenti e non discriminatorie e che non pregiudichino in alcun modo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

 

(21) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(22) Qualora siano necessarie ulteriori disposizioni volte a stabilire un'assicurazione adeguata che copra la responsabilità specifica dei trasporti aerei su aspetti che non sono contemplati nel presente regolamento, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare siffatti provvedimenti.

 

(23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

 

(24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di requisiti assicurativi minimi che può contribuire al conseguimento degli obiettivi del mercato interno del trasporto aereo riducendo le distorsioni di concorrenza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

hanno adottato il presente regolamento:

 

 

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(2) Pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2003, n. C 20 E.

(3) Pubblicato nella G.U.U.E. 23 aprile 2003, n. C 95.

(4) Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003, posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (G.U.U.E. C 54 E del 2.3.2004), posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

 

 

 

Articolo 1

Scopo.

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione all'assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi.

 

2. In relazione al trasporto della posta i requisiti assicurativi sono quelli fissati nel regolamento (CEE) n. 2407/92 e nel diritto nazionale degli Stati membri.

 

 

Articolo 2

Ambito d'applicazione.

1. Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.

 

2. Il presente regolamento non si applica:

 

a) agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 3, lettera b), della convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

 

b) agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg;

 

c) alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e deltaplani entrambi a motore);

 

d) ai palloni frenati (ancorati al suolo);

 

e) ai cervi volanti;

 

f) ai paracadute (compresi i paracadute ascensionali);

 

g) agli aeromobili inclusi gli alianti, con un MTON inferiore a 500 kg, e agli ultraleggeri che:

 

- sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure

 

- sono utilizzati per corsi di pilotaggio a livello locale senza attraversamento delle frontiere internazionali,

 

nella misura in cui ciò riguarda gli obblighi assicurativi previsti dal presente regolamento relativamente ai rischi di guerra e terrorismo.

 

3. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

 

4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

 

 

Articolo 3

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) «vettore aereo», un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d'esercizio;

 

b) «vettore aereo comunitario», un vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento (CEE) n. 2407/92;

 

c) «esercente di aeromobili», una persona o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l'aeromobile si presume sia l'esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l'utilizzatore è un'altra persona;

 

d) «volo»,

 

- per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco,

 

- per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario designato,

 

- per quanto riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti d'aria,

 

e) «DSP», i diritti speciali di prelievo così come definiti dal Fondo monetario internazionale;

 

f) «MTOM», la massa massima al decollo, che corrisponde a un totale certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;

 

g) «passeggero», ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;

 

h) «terzo», ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;

 

i) «operazione commerciale», operazione eseguita a fronte di un corrispettivo e/o un nolo.

 

 

Articolo 4

Norme fondamentali in materia di assicurazione.

1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 sono assicurati ai sensi del presente regolamento in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. I rischi assicurati includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.

 

2. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili assicurano una copertura assicurativa minima per ciascun volo, sia che essi dispongano dell'aeromobile in quanto di loro proprietà sia che ne dispongano in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio, o attraverso operazioni in comune o in franchising, codici condivisi (code sharing) o per qualsiasi altro accordo della stessa natura.

 

3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da:

 

- convenzioni internazionali delle quali sono parte gli Stati membri e/o la Comunità,

 

- il diritto comunitario, e

 

- il diritto nazionale degli Stati membri.

 

 

Articolo 5

Rispetto degli obblighi.

1. I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 dimostrano di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal presente regolamento depositando presso le autorità competenti dello Stato membro interessato un certificato di assicurazione o fornendo un'altra prova di un'assicurazione valida.

 

2. Ai fini del presente articolo per Stato membro interessato si intende lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio al vettore aereo comunitario o lo Stato membro in cui è immatricolato l'aeromobile dell'esercente di aeromobili. Per i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano un aeromobile immatricolato al di fuori della Comunità, per Stato membro interessato si intende lo Stato membro verso il quale o dal quale sono effettuati i voli.

 

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri il cui territorio è sorvolato possono esigere che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 forniscano la prova di una valida copertura assicurativa ai sensi del presente regolamento.

 

4. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa nello Stato membro di cui al paragrafo 2 è sufficiente per tutti gli Stati membri, fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6.

 

5. In casi eccezionali di carenze del mercato delle assicurazioni la Commissione può determinare conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9, paragrafo 2, le misure appropriate per l'applicazione del paragrafo 1.

 

 

Articolo 6

Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci.

1. Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250.000 DSP per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2.700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100.000 DSP per passeggero.

 

2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1.000 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.

 

3. Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima ammonta a 17 DSP per chilogrammo nelle operazioni commerciali.

 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda i voli sopra il territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei non comunitari e da esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non implichino un atterraggio in tale territorio o un decollo dallo stesso.

 

5. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

 

 

Articolo 7

Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi.

1. Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi, la copertura assicurativa minima per incidente per ciascun aeromobile ammonta a:

     

Categoria  

MTOM  

Copertura minima  

 

(kg) 

(in milioni di DSP) 

1  

< 500  

0,75 

2  

< 1.000  

1,5 

3  

< 2.700  

4  

< 6.000  

5  

< 12.000  

18 

6  

< 25.000  

80 

7  

< 50.000  

150 

8  

< 200.000  

300 

9  

< 500.000  

500 

10  

≥ 500.000  

700 

 

 

Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può soddisfare il suo obbligo di assicurare tali rischi mediante assicurazione su base aggregata. La Commissione segue da vicino l'applicazione di questa disposizione per assicurare che tale aggregato sia almeno equivalente all'importo pertinente che figura nella tabella.

 

2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali ne indichino la necessità.

 

 

Articolo 8

Applicazione e sanzioni.

1. Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 rispettino il presente regolamento.

 

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 7, per quanto concerne i sorvoli effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, e per quanto riguarda gli scali tecnici effettuati negli Stati membri da tali aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento.

 

3. Gli Stati membri, se necessario, possono chiedere prove supplementari al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.

 

4. Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

5. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari, dette sanzioni possono includere il ritiro della licenza di esercizio, tenuto conto e ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.

 

6. Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, le sanzioni possono includere il divieto di atterraggio nel territorio di uno Stato membro.

 

7. Gli Stati membri, ove ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento, vietano il decollo a un aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di un'adeguata copertura assicurativa a norma del presente regolamento.

 

 

Articolo 9

Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

4. Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione in relazione ad ogni altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

 

 

Articolo 10

Relazione e cooperazione.

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro 30 aprile 2008.

 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta, informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento.

 

 

Articolo 11

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Il Presidente del Comitato delle regioni

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE



[1]    Legge 9 novembre 2004 n. 265 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione.

[2]    Legge 5 agosto 1978, n. 468, recante Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

 

[3]     La legge è entrata in vigore l’11 novembre 2004.

[4]     Più specificamente, “come individuate nel regolamento (CE) n. 549/2004, nel regolamento (CE) n. 550/2004, nel regolamento (CE) n. 551/2004 e nel regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004”

[5]     La legge è entrata in vigore l’11 novembre 2004. Il termine di sei mesi scade quindi, come già segnalato, l’11 maggio 2005.

[6]     Tale precisazione è stata introdotta sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato.

[7]    Circa il contenuto del decreto legislativo n. 96 del 2005, si veda la relativa scheda di lettura contenuta dossier Pareri al Governo del Servizio Studi della Camera n. 506.

[8]    Circa il contenuto di tale risoluzione, si veda il richiamato dossier del Servizio Studi Pareri al Governo n. 506.

[9]     In particolare tale sentenza, che dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, evidenzia come considerazioni di carattere sistematico inducano a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma. In primo luogo l’esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) certamente pone problemi di sicurezza, e così rimanda alla lettera h) del secondo comma dell’art. 117, che attribuisce alla competenza statale esclusiva la materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Ulteriore argomento è individuato nel fatto che, “in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale, la disciplina della circolazione stradale mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 407 del 2002, numeri 6 e 162 del 2004)”.

[10]   Procedura di infrazione 1999/4472.

[11] Ai sensi dell'art. 2, lettera f), della direttiva 96/67/CE per "autoassistenza a terra" si intende la prestazione di una o più categorie di servizi di assistenza da parte di un utente direttamente a se stesso senza stipulazione di contratti con terzi aventi per oggetto la prestazione di questi sevizi. Non sono considerati terzi fra loro gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro o la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario dallo stesso ente.

[12]   Procedura di infrazione 2005/2052.

[13]   Il regolamento è entrato in vigore il 17 febbraio 2005.

[14]   Procedura di infrazione 2005/807.

[15]   Si tratta del regolamento (CE) n. 261/2004/CEche istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso dinegato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato; del regolamento (CE) n. 889/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti; del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili; del regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione; della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.

[16]   Tali diritti sono in particolare quelli contemplati dal citato regolamento (CE) n. 261/2004.

[17]    il "cielo unico europeo" è stato istituito dal regolamento (CE) n. 550/2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo, dal regolamento (CE) n. 551/2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo e dal regolamento (CE) n. 552/2004 sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

[18]   L’espressione “servizi di interesse generale” ha un significato più ampio rispetto all’espressione “servizi di interesse economico generale” in quanto comprende sia i servizi di mercato sia quelli che gli Stati membri o la Comunità considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Si tratta quindi sia di alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete (quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione), ma anche di qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico.

 

[19]   Tali competenze sonolegge 23 dicembre 1980 n. 930 concernente  le “Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” e successive modificazioni.

[20]   Recante Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

[21]   Tali definizioni erano state introdotte dal precedente schema di decreto correttivo ed integrativo del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Atto n. 583).

[22]   Sul punto si vedano i dossier del Servizio Studi Pareri al governo nn. 381 e 381/2.

[23]   Sul punto, si veda il citato Dossier Pareri al Governo n. 506.

[24]   Contenente la definizione di personale di volo.

[25]   recante “Disposizioni in materia di calamità naturali”.

[26]   A norma dell’articolo 857 concernente  “la forma e la pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione” e dell’articolo e 1039 concernente  “la domanda per danni a terzi sulla superficie o per danni da urto”.

[27]   Concernente il “Codice del consumo”.

[28]   Tali modifiche sono state introdotte dal primo schema di decreto correttivo allo schema di decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96.