XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Liberalizzazione dell'autotrasporto, qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti - Direttiva 2003/59/CE - Schema di D. Lgs. n.537 (art. 1, co.1, lett. b,e 3, L. 32/2005 e art. 1, co. 3 e 4, L. 62/2005)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 468
Data: 10/10/05
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
XIV - Politiche dell'Unione europea

servizio studi

segreteria generale
ufficio rapporti con l’ue

 

pareri al governo

Liberalizzazione dell’autotrasporto, qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti

Direttiva 2003/59/CE

Schema di D. Lgs. n.537

(art. 1, co.1, lett. b,e 3, L. 32/2005 e art. 1, co. 3 e 4, L. 62/2005)

 

n. 468


xiv legislatura

10 ottobre 2005

 

Camera dei deputati


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

SIWEB

 

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File: TR0425


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Conformità con la norma di delega  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  12

§      Compatibilità comunitaria  13

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  20

§      Impatto sui destinatari delle norme  21

§      Formulazione del testo  22

Schede di lettura

§      Il quadro normativo vigente  25

§      Lo schema di decreto legislativo in esame  34

Testi a fronte

Testo a fronte tra la direttiva 2003/59/CE  e lo schema di decreto legislativo  61

Testo a fronte tra gli articoli del codice della strada oggetto di intervento da parte dello schema di decreto legislativo e le relative disposizioni dello schema  77

Schema di decreto legislativo n. 537

§      Schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché l’attuazione della direttiva 2003/59/CE, in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti a trasporto di merci o passeggeri.83

Riferimenti normativi

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 76 e 87)87

§      Codice Civile - art. 1696. Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria.88

§      L. 6 dicembre 1960 n. 1621 Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione.89

§      L. 6 giugno 1974 298. Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.90

§      D.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56. Norme di esecuzione relative al titolo III della L. 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni.118

§      L. 24 novembre 1981 n. 689 Modifiche al sistema penale (art. 20)125

§      L. 27 aprile 1982, n. 242 Adesione al protocollo di modifica della convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), adottato a Ginevra il 5 luglio 1978, e sua esecuzione  127

§      D.M. 18 novembre 1982 Approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale.132

§      D.M. 22 dicembre 1982 Modelli uniformi, e relative modalità d'impiego, della lettera di vettura e del giornale di bordo da compilarsi per le spedizioni di merci su strada in conto di terzi soggette al regime tariffario obbligatorio.143

§      D.M. 1 agosto 1985 Applicabilità delle tariffe obbligatorie ai trasporti merci su strada con percorrenza uguale o superiore ai 50 km.152

§      L. 22 agosto 1985, n. 450. Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate (art. 1)153

§      L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri  (artt. 14 e 16)154

§      D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada (artt 12, 61, 62, 84, 116, 126, 126-bis, 142, 164, 167, 174, 180, 197, 216)155

§      DECRETO-LEGGE 27 novembre 1992, n. 463  Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.179

§      D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (artt. 311 e 335)183

§      DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1993, n. 19  Misure  urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.186

§      D.L. 29 marzo 1993, n. 82 Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (artt. 1-4)191

§      L. 23 dicembre 1997, n. 454 Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.193

§      D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205 (art. 18)206

§      D.Lgs. 4 febbraio 2000 n. 40 Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (art. 4)207

§      D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali208

§      D.L. 3 luglio 2001, n. 256 Interventi urgenti nel settore dei trasporti227

§      D.L. 30 dicembre 2004 n. 314 Proroga di termini (art. 3)229

§      L. 1 marzo 2005, n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose  230

§      L. 18 aprile 2005, n. 62. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. (art. 1)233

§      D.M. 28 aprile 2005, n. 161.  Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.235

Normativa comunitaria

§      Reg. (CEE) n. 3820/85 del 20 dicembre 1985 Regolamento del Consiglio  relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.241

§      Dir. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 Direttiva del Consiglio  concernente la patente di guida.252

§      Reg. (CE) n. 484/2002 del 1 marzo 2002 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente.291

§      Dir. 2003/59/CE del 15 luglio 2003 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (2).

§   295

Giurisprudenza costituzionale

Sentenza 17 ottobre-5 novembre 1996 n. 386  315

Sentenza 16 gennaio - 4 febbraio 2003, N. 26  332

Sentenza 11 gennaio 2005 n. 7  341

 

 

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

537

Titolo

Liberalizzazione regolata dell’autotrasporto di merci per conto terzi e qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti addetti al trasporto merci o passeggeri

Norma di delega

Art. 1, commi 1 e 3, L. 1° marzo 2005, n. 32 e art. 1, commi 3 e 4, L. 18 aprile 2005, n. 62

Settore d’intervento

Trasporti

Numero di articoli

24

Date

 

§       presentazione

21settembre 2005

§       assegnazione

22 settembre 2005

§       termine per l’espressione del parere

1° novembre 2005

§       scadenza della delega

25 settembre 2005; 12 novembre 2006

Commissioni competenti

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni); V (Bilancio) e XIV(Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

---

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, e per il recepimento della direttiva 2003/59 CE, riguardante la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.

Il provvedimento risulta adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 32/2005[1] - che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasporto, e al contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi  dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi  - e dell’articolo 1 della legge 62/005[2] (legge comunitaria 2004) che ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, tra l’altro, alle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, all’interno del quale figura la sopra citata direttiva 2003/59/CE .

 

Lo schema di decreto legislativo si articola in due capi : il Capo I (artt. 1- 12)relativo al riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi; il Capo II (artt. 13-24) relativo all’attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e sulla formazione dei conducenti professionali.

 

L’articolo 1 reca le finalità del provvedimento (liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e raccordo con la disciplina dei prezzi dei servizi di autotrasporto).

 

L’articolo 2 individua le definizioni dei termini utilizzati nello schema di decreto (attività di autotrasporto, vettore, committente, caricatore, proprietario delle merci).

 

L’articolo 3 dispone il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie attraverso l’abrogazione espressa delle disposizioni incidenti sul sistema delle “tariffe a forcella”[3].

 

L’articolo 4 fissa il principio della libera contrattazione dei prezzi da parte dei soggetti che stipulano il contratto di trasporto.

 

L’articolo 5 prevede che le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possano stipulare accordi di diritto privato, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.

 

L’articolo 6 disciplina la forma dei contratti che, di regola , vengono stipulati in forma scritta.

 

L’articolo 7 dispone in ordine alla responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce nel caso di violazioni del codice della strada e in caso di affidamento dell’attività di autotrasporto ad un soggetto non provvisto di titolo abilitativo.

 

L’articolo 8 disciplina la procedura di accertamento della responsabilità.

 

L’articolo 9 prevede che nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

L’articolo 10 reca novelle all’articolo 1696 del codice civile in merito ai limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate.

 

L’articolo 11 prevede l'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.

 

L’articolo 12 reca disposizioni sul controllo della regolarità amministrativa della circolazione, disponendo, in particolare, che il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

 

L’articolo 13 individua le finalità del Capo II, ossia il recepimento della direttiva 2003/59.

 

L’articolo 14 subordina l’attività di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E all’obbligo di qualificazione iniziale ed all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

 

L’articolo 15 individua i soggetti ai quali è rilasciata la carta di qualificazione.

 

 L’articolo 16 individua i casi in presenza dei quali non è richiesta la carta di qualificazione.

 

L’articolo 17 specifica i soggetti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale, i quali possono ottenere la carta di qualificazione del conducente per documentazione,sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

L’articolo 18 fissa l’età minima per poter condurre, in possesso di carta di qualificazione, veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone.

 

L’articolo 19 stabilisce che la carta di qualificazione professionale deve essere conseguita dopo aver superato uno specifico corso ed aver sostenuto, con esito positivo, un esame di idoneità.

 

L’articolo 20 prevede l’obbligo di rinnovo quinquennale della carta di qualificazione del conducente, dopo aver frequentato un corso di formazione.

 

L’articolo 21 individua i soggetti che possono seguire in Italia corsi di formazione periodica.

 

L’articolo 22 prevede che la carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve essere conforme al modello allegato allo schema di decreto e che in corrispondenza della categoria di patente di guida deve essere indicato il codice comunitario.

 

L’articolo 23 reca la disciplina di coordinamento tra il sistema sanzionatorio della patente a punti di cui all’articolo 126-bis del codice della strada e il sistema della carta di qualificazione introdotto dallo schema in esame.

 

L’articolo 24 reca disposizioni in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.

 

Relazioni allegate

Lo schema di decreto legislativo in esame risulta corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter ,comma 2, della legge n. 468 del 1978 – prevista ai sensi della norma di delega contenuta nella legge comunitaria 2004[4] - nonché della relazione tecnico-normativa e di quella sull’analisi dell’impatto della regolamentazione.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame risulta predisposto in attuazione – come sopra precisato – delle deleghe di cui all’articolo 1, commi 1, lettera b), e 3 della legge 32/2005 e all’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 62/2005 (legge comunitaria 2004).

 

L’articolo 1 della legge 32/2005 ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (25 settembre 2005[5]), uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti relative all’autotrasporto.

L’oggetto della delega è individuato in tre diverse aree di intervento:

§         servizi automobilistici interregionali di competenza statale (co. 1, lett. a));

§         liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasporto, e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi  dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi (co. 1, lett.b));

§         organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto merci (co. 1, lett. c)).

I decreti legislativi devono essere adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive; i relativi schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, del parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termini previsto per l’esercizio della delega, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni (co. 3).

Disposizioni integrative e correttive possono essere emanate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreti legislativi adottati nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti all’articolo 2, e secondo la procedura definita dal medesimo articolo 1.

 

L’articolo 2 della richiamata legge detta i princìpi e criteri direttivi generali cui devono essere uniformati i decreti legislativi di cui all’articolo 1, nonchè alcuni criteri e principi direttivi specifici in relazione alle tre aree di intervento.

Come princìpi e criteri direttivi generali il comma 1 pone:

a) il riordino delle normative e il loro adeguamento alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) la salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

Relativamente alla direttiva 2003/59/CE si rinvia al paragrafo Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria.

Circa l’articolo 126-bis del nuovo codice della strada (D.Lgs 285/1992), si fa presente che esso prevede, nell’ambito della disciplina della patente a punti, che all’atto del rilascio della patente venga attribuito un punteggio di venti punti e che tale punteggio, annotato presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, sia decurtato a seguito della violazione commessa, nella misura indicata nella tabella di cui al medesimo articolo 126-bis. Tranne nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente, l’accertamento contemporaneo di più violazioni dà luogo ad una decurtazione di un massimo di quindici punti.

Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

Nel caso di perdita totale del punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi all'esame di idoneità tecnica, per ottenere la revisione della patente; qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Per le patenti conseguite successivamente al 1° ottobre 2003, per soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, la decurtazione dei punti è raddoppiata qualora le violazioni siano commesse nei primi tre anni dal rilascio[6].

Si ricorda, infine, che la Corte costituzionale – con sentenza n. 27 del 2005  - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». La Corte ha infatti ritenuto che la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-bis, al pari della sospensione della patente incidente anch'essa sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo», fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale.

 

 

Quanto ai princìpi e criteri direttivi specifici - con riferimento alla liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, oggetto del provvedimento in esame - l’ articolo 2, comma 2, lett. b) prevede:

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto[7]

5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

8) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;

10) introduzione di strumenti che consentano il rispetto e il controllo della regolarità amministrativa di circolazione.

L’articolo 4 della legge delega fissa il principio dell’invarianza della spesa, prevedendo che dall’attuazione della legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 1 della legge 62/005 (legge comunitaria 2004) delega il Governo ad adottare entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (12 novembre 2006)[8], i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, tra l’altro, alle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, all’interno del quale figura la direttiva 2003/59/CE  (co. 1).

I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. (co. 2).

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere (co. 3).

Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione di specifiche direttive, tra cui figura la direttiva 2003/59/CE recepita con il provvedimento in esame, sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni (co. 4).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Con riferimento al Capo I concernente il riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, il provvedimento appare volto  - come precisato dalla stessa relazione illustrativa - a superare, in conformità alla disciplina comunitaria, gli aspetti restrittivi della libera concorrenza ancora presenti nel settore dell’attività dell’autotrasporto di merci su strada, soprattutto in relazione al sistema attualmente vigente dei prezzi dei servizi di trasporto, costituito dalle cosiddette “tariffe a forcella” di cui alla legge n. 298 del 1974. Si intende, così, introdurre una liberalizzazione del settore “regolandola” con una serie di misure finalizzate ad assicurare il rispetto delle fondamentali esigenze della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale.

In considerazione di tale finalità, lo schema di decreto – nella parte sopra indicata – sembrerebbe riconducibile agli ambiti materiali demandati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e h) della Costituzione, ossia “tutela della concorrenza” e “ordine pubblico e sicurezza qualora il termine “sicurezza” sia inteso come comprensivo di aspetti che riguardano la tutela della sicurezza e della incolumità delle persone.

Alcuni elementi nella direzione appena indicata potrebbero essere desunti anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 428 del 2004, dalla quale emerge, con riguardo allo specifico settore della circolazione stradale, come siano state ricondotte alla materia “ordine pubblico e sicurezza” misure volte ad assicurare l’incolumità delle persone[9].

 

Con riferimento al Capo II recante l’attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e sulla formazione dei conducenti professionali, il provvedimento sembra afferire all’ambito materiale della formazione professionale che - non essendo contemplato tra quelli demandati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato né tra quelli rimessi alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, secondo e terzo comma – sembrerebbe doversi considerare di competenza residuale delle regioni, a norma dell’articolo 117, quarto comma (“Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”).

Peraltro, le disposizioni sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica recate dallo stesso Capo II appaiono finalizzate – come la relazione sull’analisi dell’impatto della regolamentazione precisa – “a incrementare la sicurezza stradale e la sicurezza individuale del conducente”. Esse potrebbero, pertanto, essere riconducibili alla sopra richiamata materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato “ordine pubblico e sicurezza” qualora si acceda alla suddetta interpretazione del termine “sicurezza”

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Come sopra indicato, il Capo II dello schema di decreto legislativo in esame reca il recepimento della direttiva 2003/59/ CE [10]recante nuove norme comunitarie tese a garantire che i conducenti - tramite la loro qualificazione - possiedano il livello necessario sia per l'accesso all’attività, sia per l'esercizio dell'attività di guida. A tal fine istituisce l'obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica degli esercenti il servizio di autotrasporto attraverso un certificato di idoneità professionale («CAP») comprovante la sua qualificazione iniziale o la sua formazione periodica.

Il CAP comprovante la qualificazione iniziale del conducente può essere rilasciato sulla base della frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti e di un esame ovvero soltanto sulla base di esami. Gli Stati membri possono prevedere anche un sistema di qualificazione iniziale accelerata. Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il possesso ella patente d guida corrispondente.

La formazione periodica - organizzata da un centro di formazione autorizzato -consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP attestante la qualificazione iniziale e ai conducenti esonerati dall’obbligo di formazione iniziale di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante, al termine del quale viene rilasciato il CAP comprovante la formazione periodica.

Il termine entro il quale il conducente è tenuto a frequentare il primo corso di formazione periodica è di cinque anni dal conseguimento del CAP iniziale, con facoltà per gli Stati membri di ridurre o prorogare tale termine in un range variabile tra 3 e 7 anni. Per i successivi corsi di formazione il termine è di cinque anni dal conseguimento del precedente CAP comprovante la formazione periodica.

I CAP formano oggetto di un codice comunitario da apporre sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente.

 

Con riferimento alla compatibilità dello schema di decreto legislativo rispetto alle disposizioni contenute nella direttiva , si fa presente che con il provvedimento in esame :

§         lo Stato italiano esercita il diritto di opzione  - riconosciuto agli Stati membri – tra il sistema di qualificazione iniziale che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame e il sistema di qualificazione iniziale che prevede solo esami, in favore del primo sistema;

§         lo Stato italiano non esercita la facoltà – attribuita agli Stati membri – di prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata, per cui non vengono recepite le disposizioni della direttiva correlate a tale sistema (cfr., in particolare, art. 5);

§         il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità (art. 22)

In proposito, si rileva che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva precisa che non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente ai fini dell’accesso (“per accedere”) alla qualificazione iniziale. Nell’ambito delle disposizioni della direttiva, il presupposto del possesso della patente di guida ai fini del rilascio della carta di qualificazione sembra doversi desumere non solo dalle disposizioni dell’articolo 1 che individua i conducenti ai quali deve essere rilasciata la carta di qualificazione[11], ma anche dalla clausola di reciprocità di cui all’articolo 10 della direttiva, a norma del quale “gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida il cui numero è indicato sulla carta è in corso di validità”;

§         i conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall’obbligo di frequenza delle parti comuni. Al riguardo, si fa presente che la direttiva non prevede una identica disposizione, diversamente da quanto disposto per la carta di qualificazione iniziale (cfr. art. 5, paragrafo 5, della direttiva e art. 18, co. 3, dello schema), provvedendo comunque a stabilire che “in caso di trasferimento in un’altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata” (art. 7, paragrafo 1);

§         nulla si dispone espressamente in ordine all’obbligo di formazione periodica per i conducenti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale, diversamente da quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva . Sul punto, occorre considerare che l’articolo 17, comma 2, dello schema prevede che i conducenti esentati dal suddetto obbligo richiedono, comunque, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai fini della disciplina sanzionatoria prevista all’articolo 23;

§         non sembrerebbe disciplinata la fattispecie di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva a norma del quale il titolare del CAP comprovante la qualificazione iniziale e il titolare del CAP comprovante la formazione periodica nonché il conducente esentato dall’obbligo di qualificazione iniziale che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti richiesti devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l'esercizio della professione;

§         non sembrerebbe altresì disciplinata la fattispecie di cui all’ art. 5 paragrafo 4, secondo cui i conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che sono in possesso di un CAP comprovante qualificazione iniziale per una delle categorie di veicoli previste al paragrafo 2 dell’articolo 5 sono esentati da tale CAP per tutte le categorie di veicoli indicate dal paragrafo stesso. Analogamente, non sembrerebbe presa in considerazione la fattispecie di cui all’ articolo 8 paragrafo 5 della direttiva, in base alla quale i conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada, che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti previste, sono esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un'altra delle stesse categorie

 

Con riferimento ad altri profili presi in considerazione dallo schema di decreto, si ricorda che in sede europea:

§         relativamente al trasporto di merci pericolose, sono stati emanati numerosi provvedimenti volti al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (da ultimo direttiva 2003/28/CE) e di provvedimenti volti a stabilire procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti di tali merci (da ultimo direttiva 2001/26/CE); occorre inoltre ricordare che la direttiva 69/35/CE ha provveduto alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose;

§         relativamente all’attestato del conducente nel caso di cittadini extracomunitari, il regolamento 1° marzo 2002 n. 484 ha modificato i precedenti regolamenti 881/92 e 3118/93 - relativi alla licenza comunitaria – al fine di introdurre l’attestato del conducente, volto a comprovare la legittimità del rapporto intercorrente tra l’impresa di trasporto proprietaria del veicolo ed il conducente extracomunitario e a consentire agli organi di controllo di verificare agevolmente la legittimità dell’utilizzo del conducente extracomunitario.

Il regolamento prevede che l’attestato del conducente – di durata variabile ma mai superiore a 5 anni - sia richiesto dall’impresa di trasporto titolare di licenza comunitaria, per i propri autisti extracomunitari; il documento in originale deve essere portato dal conducente a bordo del veicolo mentre una copia certificata conforme dovrà essere mantenuta presso l’impresa.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Trasporto merci

Il 23 luglio 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta a modificare la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (direttiva “Eurovignette” o “Eurobollo”) (COM(2003)448).

La proposta è volta a migliorare il quadro della tariffazione relativo all’uso delle infrastrutture stradali mediante l’armonizzazione dei sistemi nazionali di pedaggio e dei diritti di utenza delle strade.

Il Parlamento europeo si è espresso in prima lettura con emendamenti, nell’ambito della procedura di codecisione, il 20 aprile 2004. Il 6 settembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla quale il Parlamento europeo si dovrebbe pronunciare in seconda lettura il 13 dicembre 2005.

 

Il 24 settembre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2003)559) allo scopo di codificare[12] la direttiva 84/647/CEE relativa alla medesima materia.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata adottata in prima lettura senza emendamenti dal Parlamento europeo il 10 febbraio 2004 e sarà esaminata prossimamente dal Consiglio.

 

Il 2 febbraio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa all’emanazione di alcune norme comuni in materia di trasporto merci su strada (COM(2004)47) allo scopo di codificare la direttiva 62/2005/CEE relativa alla medesima materia.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura senza emendamenti dal Parlamento europeo il 21 aprile 2004 e sarà esaminata prossimamente dal Consiglio.

Il 14 luglio 2004 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa all’avvio della seconda fase del programma MARCO POLO[13] (COM(2004)478), riguardante la concessione di un contributo finanziario comunitario per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci.

Secondo la Commissione l’avvio della seconda fase del programma è di fondamentale importanza al fine di promuovere l’intermodalità – ovvero l’interconnessione fra trasporto marittimo a corto raggio, vie navigabili e ferrovia – e di favorire il trasferimento del trasporto merci dalla strada verso altri modi più rispettosi dell’ambiente. La seconda fase, relativa al periodo 2007-2013 (periodo di riferimento del nuovo quadro finanziario pluriennale), è provvista di una dotazione finanziaria pari a 740 milioni di euro; è prevista la possibilità di estendere il campo di applicazione del programma ai paesi vicini dell’UE. La proposta, pur riconfermando gli orientamenti stabiliti nel programma attualmente vigente, individua due nuovi tipi di azioni: la realizzazione delle autostrade del mare e le azioni volte ad evitare il traffico mediante l’integrazione del trasporto nelle logiche di produzione industriale e la razionalizzazione degli schemi diproduzione, offerta e domanda.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, sarà esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura presumibilmente il 14 marzo 2006.

 

Sicurezza stradale

Piano di azione sulla sicurezza stradale

 
Come preannunciato nel Libro bianco sulla politica comune dei trasporti (COM(2001)370), il 2 giugno 2003 la Commissione ha presentato un nuovo programma di azione[14] sulla sicurezza stradale (COM(2003)311) relativo al periodo 2003-2010.

Al fine di ridurre le principali cause di incidenti stradali, la Commissione propone di:

·       incoraggiare gli utenti ad un migliore comportamento mediante un rafforzamento dei controlli di polizia e la promozione di campagne di sensibilizzazione;

·       sfruttare le nuove tecnologie nel settore dell’informazione e della comunicazione[15] per rafforzare la sicurezza passiva (protezione in caso di incidente) e quella attiva (prevenzione degli incidenti);

·       migliorare le infrastrutture stradali;

·       rafforzare la sicurezza del trasporto professionale di merci e passeggeri;

·       migliorare il soccorso e le cure alle vittime della strada;

·       procedere alla raccolta, all’analisi e alla diffusione dei dati sugli incidenti.

Nel 2005 la Commissione presenterà una relazione sui risultati relativi al controllo dell’obiettivo, sulle azioni intraprese e sugli adeguamenti resi necessari dall’allargamento; sulla base di queste valutazioni essa proporrà le misure che riterrà opportune.

Il Consiglio trasporti nella sessione del 5-6 giugno 2003 si è espresso favorevolmente sul programma di azione, condividendone in sostanza gli obiettivi strategici. In quella sede il Consiglio ha, inoltre, invitato gli Stati membri a considerare prioritaria la politica di sicurezza stradale e la Commissione a predisporre, nel 2006, una relazione di valutazione dei progressi realizzati e a presentare le opportune iniziative legislative. Queste conclusioni sono state ribadite in occasione del Consiglio trasporti del 5 dicembre 2003.

 

Il 21 ottobre 2003 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull’applicazione della regolamentazione in materia di sicurezza stradale.

La Commissione ricorda l’importanza dell’obiettivo della riduzione del 50% delle vittime della strada entro il 2010 e delle misure individuate a tal fine dal nuovo programma di azione sulla sicurezza stradale.

La Commissione, in particolare, invita gli Stati membri a:

·       elaborare un piano nazionale di controllo con l’indicazione delle misure che intendono adottare per dare seguito alla raccomandazione;

·       vigilare sui seguenti aspetti: impiego dei dispositivi automatici di rilevamento della velocità, elaborazione di procedure per perseguire tutte le infrazioni ai limiti di velocità registrate dai dispositivi di controllo, controlli a campione dell’alcolemia e controlli intensivi sul mancato uso della cintura di sicurezza;

·       individuare un punto di coordinamento per favorire la cooperazione fra gli Stati membri mediante la diffusione delle buone prassi riguardanti l’applicazione della raccomandazione stessa;

·       trasmettere,ogni due anni, alla Commissione informazioni riguardanti l’applicazione della raccomandazione e le novità che si registrano nei settori interessati.

 

Disposizioni in materia sociale

Il 12 ottobre 2001 la Commissione ha presentato una proposta di regolamentovolta ad abrogare il regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (COM(2001)573).

La proposta intende, in particolare, chiarire e semplificare la legislazione vigente per quanto riguarda i periodi di guida e di riposo per i conducenti che effettuano trasporto di persone e di cose su strada al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra i diversi modi di trasporto terrestre, e in particolare del trasporto su strada, e di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.

Il 13 aprile 2005 il Parlamento europeo si è pronunciato in seconda lettura, secondo la procedura di codecisione, approvando una serie di emendamenti, sulla posizione comune adottata dal Consiglio il 9 dicembre 2004. La proposta è in attesa della seconda lettura del Consiglio. La terza lettura da parte del PE è prevista per il 17 gennaio 2006.

 

Il 21 ottobre 2003 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulle norme minime per l’applicazione della direttiva 2002/15/CE e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e n. 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (COM(2003)628).

L’obiettivo della proposta è quello di migliorare il controllo e le sanzioni nel settore dei trasporti stradali comunitari, come raccomandato nel Libro bianco sulla politica comune dei trasporti (COM(2001)370). Essa prevede, a tal fine, l’elaborazione di programmi di formazione nazionali per gli agenti nonché di programmi di scambio fra Stati membri, l’individuazione di un punto di coordinamento dei controlli per ogni Stato membro e l’attuazione di una strategia di controllo coerente che deve essere comunicata periodicamente alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione, inoltre, invita gli Stati membri a stilare una lista delle infrazioni considerate più gravi.

Il 13 aprile 2005 il Parlamento europeo si è espresso in seconda lettura, secondo la procedura di codecisione, approvando una serie di emendamenti sulla posizione comune adottata dal Consiglio il 9 dicembre 2004. La proposta è in attesa della seconda lettura del Consiglio. La terza lettura da parte del Parlamento europeo è prevista per il 17 gennaio 2006.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

All’articolo 19, comma 2, si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – da adottarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto in esame – l’emanazione di disposizioni sulla base delle quali dovrà essere organizzato il corso per il rilascio della carta di qualificazione iniziale.

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 3 dello schema di decreto, disponendo il superamento dell’attuale  sistema delle tariffe obbligatorie a favore di un sistema di libera contrattazione dei prezzi, provvede all’abrogazione delle disposizioni incidenti sul sistema tariffario vigente, e segnatamente del titolo III della legge 298/1974 che ha istituito il sistema delle tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Con riferimento all’abrogazione dell’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 298/1974 , a norma del quale, al momento della conclusione del contratto, chi effettua il trasporto ha l’obbligo – pena la nullità del contratto stesso – di annotare nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi , si fa presente che tale disposizione è stata introdotta dal DL 82/1993. Il successivo DL 256/2001 ha fornito, all’articolo 3 – successivamente abrogato dall’articolo 3 della legge delega 32/2005 - l’interpretazione autentica di tale disposizione, in base alla quale la annotazione ivi prevista, nonché la conseguente nullità del contratto privo di annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti avessero scelto la forma scritta.

La Corte costituzionale, con sentenza 7/2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, ultimo comma, della legge 298/1974, come modificato dal DL 82/93, in combinato disposto con l'art. 3 del DL 256/2001, affermando che “l'irragionevolezza della norma è di tutta evidenza ove si consideri non soltanto che – a seguito del decreto-legge n. 256 del 2001, ed anche a prescindere dalla sua efficacia retroattiva – è privo di senso consentire alle parti di stipulare oralmente un contratto che, se stipulato in forma scritta, incorre in una radicale nullità per l'assenza (per giunta, in una copia) di certe, estrinseche annotazioni, ma anche che la sanzione della nullità prevista per l'assenza di quelle estrinseche annotazioni non è correlata ad alcun apprezzabile fine, ma costituisce «un eccesso del mezzo utilizzato rispetto al fine dichiarato della repressione dell'abusivismo»”[16].

 

Con riferimento al Capo II sulla qualificazione iniziale e sulla formazione dei conducenti professionali, si ricorda che il criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge delega 32/2005 prevede il coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e l’apparato sanzionatorio di cui all’articolo 126-bis del codice della strada che ha introdotto il meccanismo della decurtazione dalla patente, a seguito della violazione commessa, di punti, nella misura indicata nella tabella allegata allo stesso articolo 126-bis..

Al riguardo, l’articolo 23 dello schema di decreto ha previsto che le sanzioni di cui all’articolo 126-bis del codice si applichino anche alla carta di qualificazione del conducente, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto all’articolo 311 del DPR 495/1992.

Impatto sui destinatari delle norme

Le disposizioni di cui al Capo l, avendo ad oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada e il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei relativi servizi, producono effetti per:

•      i vettori, ossia imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che si impegnano ad eseguire una prestazione di trasporto dietro corrispettivo ;

•      i committenti, imprese o persone giuridiche pubbliche che, con apposito contratto, commissionano alle precedenti un servizio di trasporto su strada di merci remunerato;

•      i caricatori, imprese o persone giuridiche pubbliche che svolgono attività di consegna delle merci ai vettori, curando la sistemazione delle stesse sui veicoli adibiti al trasporto;

•      i proprietari delle merci, imprese o persone giuridiche pubbliche proprietarie - al momento della consegna - delle merci da trasportare.

La normativa ha inoltre riflessi per il :

•      Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto ad emanare i decreti dirigenziali previsti dagli articoli 6 (per la determinazione di modelli contrattuali tipo rivolti a facilitare l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto), 11(per la definizione delle modalità e dei tempi per l'adozione di sistemi di certificazione di qualità) e 12 (per stabilire un modello di lista dei controlli da effettuare su strada ai fini della regolarità amministrativa di circolazione;

•      le amministrazioni alle quali appartengono gli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada (Ministero dell'interno, Arma dei carabinieri ecc.), competenti ad accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti nella catena del tarsporto e a comminare le relative sanzioni, nonché ad effettuare i controlli sulla regolarità amministrativa della circolazione.

 

Quanto al Capo II, la normativa ivi prevista, avendo ad oggetto la disciplina della formazione dei conducenti professionali, ha come destinatari diretti i conducenti che svolgono attività di autotrasporto di persone e di cose a fini commerciali, utilizzando veicoli per i quali è richiesta la patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E, nonché, limitatamente all'applicazione dei punti di cui all'art. 126 bis del codice della strada, anche i conducenti titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

La medesima normativa ha, inoltre, come ulteriori destinatari::

• il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto ad emanare il decreto dirigenziale di cui all'art. 17 (per la disciplina dei criteri e delle scadenze relativi al rilascio della carta di qualificazione del conducente) ed il decreto ministeriale di cui all'art 19 (per la disciplina dei corsi e degli esami per il conseguimento della suddetta carta di qualificazione);

•      le amministrazioni alle quali appartengono gli organi preposti all'espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada competenti a sanzionare i conducenti che circolano senza aver conseguito la carta di qualificazione del conducente (art. 14) ovvero con carta che non sia in corso di validità (art. 20) ;

•      sulle autoscuole e sugli altri soggetti autorizzati a svolgere i corsi di qualificazione iniziale (art. 19) e di formazione periodica (art. 20).

Formulazione del testo

All’articolo 23 che incide sul regime sanzionatorio della patente a punti di cui all’articolo 126-bis del codice della strada, estendendolo alla carta di qualificazione del conducente e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, andrebbe valutata l’opportunità di formulare le disposizioni ivi previste in termini di novella allo stesso articolo 126-bis del codice della strada.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla scheda di lettura sullo schema di decreto legislativo in esame.

 


Schede di lettura

 


 

Il quadro normativo vigente

Il mercato dell’autotrasporto di merci risulta disciplinato dalla legge 6 giugno 1974, n. 298[17], in parte aggiornata dalle disposizioni della legge 23 dicembre 1997, n. 454, che ha posto le basi del processo di liberalizzazione in campo nazionale.

Per quel che riguarda l’esercizio dell’attività di autotrasporto da parte delle imprese presenti sul mercato, si è avviato un processo di liberalizzazione con il superamento del regime autorizzativo, in una prima fase sostituendo l’autorizzazione su ciascun veicolo con l’autorizzazione all’impresa, con possibilità di raddoppiare la massa autorizzata e, successivamente,  eliminando, sia pure non per tutte le tipologie di veicoli, ogni contingentamento per le im-prese che intendono aumentare il proprio parco veicolare.

La legge 6 giugno 1974, n. 298 ha istituito l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ha disciplinato gli autotrasporti di cose ed ha istituito un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

La legge nasceva con l’obiettivo di rispondere ad alcune rivendicazioni allora poste dagli operatori del settore riguardo all’introduzione di criteri di selezione per l’accesso alla professione, ad una più rigida disciplina per il rilascio delle autorizzazioni del trasporto in conto terzi e delle licenze in conto proprio per evitare il proliferare dell’abusivismo, e riguardo all’istituzione di tariffe minime obbligatorie, le cosiddette “tariffe a forcella”, volte ad aumentare la forza contrattuale del maggior numero di imprese, per lo più di dimensioni molto ridotte e quindi con una scarsa capacità contrattuale. Il fine di impedire situazioni di concorrenza sleale evitando al contempo che la differente forza contrattuale delle parti si traducesse, nei singoli rapporti, in una prestazione offerta sottocosto dagli autotrasportatori portò quindi alla previsione dell’iscrizione all’albo come condizione necessaria per l’esercizio dell’autotrasporto (articolo 1, comma terzo), la necessità di un’apposita autorizzazione per ciascun veicolo (articolo 41) e l’istituzione del sistema di tariffe obbligatorie (articoli 50 e seguenti).

Il titolo II della legge reca la disciplina degli autotrasporti.

Gli artt. 31-39 disciplinano il trasporto per conto proprio, cioè per esigenze proprie, subordinandolo ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione, da concedersi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi; cui fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto. Tale licenza viene resa definitiva per effetto della presentazione della completa documentazione.

Gli artt. 40-43 disciplinano invece il trasporto di cose per conto di terzi. Quest'ultima attività può essere esercitata soltanto da soggetti iscritti all'albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici provinciali della motorizzazione (art. 41). L'autorizzazione ha efficacia per nove anni e, alla scadenza, può essere rinnovata (art. 43). L'art. 41, comma 10, prevede che il Ministro "adotti i provvedimenti necessari affinché l'offerta di trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda" e che con tali provvedimenti il Ministro fissi "le priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".

 

Sistema tariffario

Il titolo III della legge 298/1974 (artt. 50-59) istituisce un sistema di tariffe "a forcella", cioè definite da un limite massimo e un limite minimo, lo scarto tra i quali costituisce "l'apertura della forcella". I prezzi di ciascun trasporto devono obbligatoriamente essere compresi tra il minimo ed il massimo. Le tariffe - da determinarsi in base a criteri indicati - sono proposte dal Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori al Ministro dei trasporti. Questi, sentite le regioni e le rappresentanze confederali nazionali di settori economici direttamente interessati, approva le tariffe rendendole esecutive con decreto soggetto a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero rimanda le proposte al Comitato con le proprie osservazioni; in quest'ultimo caso il Comitato è chiamato a valutare le osservazioni del Ministro e può sia formulare una nuova proposta sia confermare la precedente; il Ministro assume poi le determinazioni definitive.

Si ricorda che in ordine al sistema di tariffe "a forcella", la Corte costituzionale, nella sentenza n. 386/96, ha affermato che la vincolatività di tale sistema - avente la funzione di "garantire alle imprese un margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale che, deprimendo i noli, costringano le imprese ad operare in situazioni di difficoltà, sì da non procedere ad ammortamenti e da non garantire ai lavoratori il dovuto trattamento e-conomico e normativo" - non è in contrasto con i princìpi costituzionali. In particolare la Corte ha affermato che il sistema non può reputarsi "irragionevole ed ingiustificatamente discriminatorio" e che esso è giustificato dal carattere di servizio pubblico dell'attività di autotrasporto e dalla sua incidenza diretta sui bisogni della collettività; è stato altresì escluso che il sistema possa considerarsi in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, dovendo l'iniziativa economica privata svolgersi in conformità dell'utilità sociale.

Peraltro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi un "settore a concorrenza limitata" a causa "della limitazione all'accesso di nuovi operatori", "dell'artificiale limitazione dell'offerta" e "dell'artificiosa determinazione di un prezzo di autotrasporto slegato dai meccanismi di mercato ed originato invece dall'intervento di un'autorità amministrativa". Di qui la conclusione che il sistema in vigore "sembra comportare un'indebita limitazione del diritto di iniziativa economica privata sancito dalla Costituzione e riaffermato quale valore fondamentale dell'ordinamento dalla legge 287/90" (cfr. segnalazione del 20 maggio 1993).

 

Lotta all’abusivismo e forma del contratto

Circa l’inosservanza del precetto per cui l’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per l’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, occorre ricordare che: 1) l’articolo 26 della legge 298/1974, nella formulazione originaria, prevedeva una sanzione penale  per gli autotrasportatori che esercitassero l’attività senza l’iscrizione all’albo o durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o cancellazione dall’albo, con conseguente sequestro del veicolo in caso di flagranza di reato; 2) l’articolo 46 prevedeva la reclusione da uno a sei mesi o la multa da 100.000 a 300.000 lire per chiunque disponesse l’esecuzione di trasporti senza licenza o senza autorizzazione ovvero violando le condizioni e limiti stabiliti nella licenza o nell’autorizzazione.

La giurisprudenza, di merito e di legittimità, aveva ritenuto che l'inosservanza del suddetto precetto incidesse sul contratto esclusivamente nel senso di rendere inapplicabili le (altrimenti obbligatorie) tariffe a forcella, potendo queste essere invocate esclusivamente dal trasportatore iscritto nell'Albo nazionale e munito della prescritta autorizzazione.

Nessuna sanzione era prevista per il committente che si avvaleva dell'autotrasportatore abusivo: questi  non soltanto non era soggetto ad alcuna sanzione, ma aveva la possibilità di concordare compensi diversi da quelli obbligatoriamente previsti dalla legge, determinandosi, così, pratiche di concorrenza sleale da parte di alcuni committenti a danno di altri.

Al fine di creare un sistema ispirato alla leale concorrenza, i due identici decreti legge 27 novembre 1992, n. 463 e 26 gennaio 1993, n. 19 (non convertiti in legge, ma i cui effetti furono fatti salvi dalla legge di conversione del successivo DL 82/1993) aggiunsero un terzo comma all'art. 26 che puniva con la reclusione fino a quattro mesi o con la multa da 100.000 a 800.000 lire chiunque affidasse l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività e prevedeva, inoltre, il sequestro e la successiva confisca della merce trasportata.

Il successivo decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, emanato alla scadenza del periodo utile per la conversione in legge del DL 19/1993, aggiunse al testo originario dell'art. 26 due commi: il primo prevedeva un ammenda da lire cinquantamila a lire un milione, il sequestro della merce trasportata, e l’eventuale confisca in aggiunta alla sentenza di condanna, per chi avesse affidato il servizio di autotrasporto ad un autotrasportatore abusivo; il secondo stabiliva che al momento della conclusione del contratto il soggetto deputato ad effettuare il trasporto fosse tenuto – pena la nullità del contratto stesso – ad annotare nella copia del contratto da consegnare al committente i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione, da cui risultasse il possesso dei prescritti requisiti di legge.

Successivamente il D. Lgs.  30 dicembre 1999, n. 507 – attuativo della legge-delega 25 giugno 1999, n. 205 in materia di depenalizzazione dei reati minori – ha modificato l’articolo 26 secondo l’attuale formulazione.  In base a tale formulazione:

a) per il trasportatore abusivo è prevista, in luogo della sanzione penale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni, aumentata in caso di recidiva (comma 1);

b) la sanzione per chi affida l'effettuazione dell'autotrasporto ad un abusivo va da lire tre milioni a lire diciotto milioni, sopprimendosi così la previsione del sequestro e della successiva confisca della merce trasportata (comma 2);

c) in caso di esercizio abusivo della professione è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero la confisca in caso di recidiva (comma 3)

d)ai fini dell’articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge (comma 4).

L'art. 3 del DL 3 luglio 2001, n. 256, ha dettato l’interpretazione autentica del sopra riportato comma 4 dell’articolo 26 della legge 298/1974, in base alla quale la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

 

La richiamata disposizione dell’articolo 26 era stata interpretata dalla giurisprudenza in modo non univoco: secondo un primo orientamento, il contratto non scritto tra autotrasportatore e committente non era da considerarsi nullo, per cui all’autotrasportatore andava riconosciuto il diritto alla integrazione della tariffa nel caso in cui quella pattuita fosse stata inferiore alla tariffa prevista ex lege; secondo un altro orientamento – in base al quale si era determinato un ampio contenzioso -  la previsione dell’articolo 26 comportava la nullità in caso di mancanza delle prescritte annotazioni, con la conseguente sottrazione del committente all'obbligo di rispetto delle tariffe a forcella, pur quando l'autotrasportatore fosse in possesso dei requisiti di legge. All’autotrasportatore quindi non poteva essere riconosciuta la differenza tariffaria, considerandosi nulli gli accordi non scritti: in virtù di tale nullità si prevedeva l’obbligo di restituzione della somma incassata

 

L’interpretazione autentica dell’articolo 26 introdotta dall’articolo 3 del DL 256/2001 ha prodotto una serie di problemi interpretativi circa la forma del contratto di autotrasporto su cui la giurisprudenza si è più volte confrontata.

Con pronuncia 6 giugno 2002, n. 8256 la Corte di cassazione ha preso posizione sulla questione della forma del contratto di autotrasporto, stabilendo che per tale contratto non c’è necessità di forma scritta ad substantiam e affermando che neanche la mancata annotazione sul contratto dei dati previsti determina la nullità del contratto. La Corte ha inoltre sottolineato l’abnormità della sanzione di nullità per la mancata osservanza del requisito di forma scritta nel contratto.

Con sentenza n. 26 del 4 febbraio 2003 la Corte costituzionale ha escluso che la portata retroattiva dell’articolo 3 e la sua incidenza sui giudizi pendenti comportasse un vizio di legittimità, in quanto il legislatore ha il potere di precisare il significato di norme al fine di vincolare il significato loro ascrivibile ad una tra le possibili varianti di senso del testo originario. Ricordando poi i differenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza riguardo all’individuazione della forma scritta come requisito di validità del contratto, sulla base delle osservazioni svolte dalla Corte di Cassazione, la Consulta ha ribadito la non sussistenza dell’obbligo di forma scritta per il contratto di autotrasporto di merci, facendo rilevare che la grave sanzione della nullità non si giustifica neanche in relazione alla finalità della normativa (contrasto all’abusivismo), in quanto la nullità opererebbe anche laddove il vettore risultasse incontestabilmente iscritto all’albo. La Corte ha infine rilevato come la nullità dei contratti non stipulati per iscritto avrebbe la conseguenza di sottrarli alla disciplina delle tariffe “a forcella”, fornendo alle parti uno strumento per derogare alla disciplina in proposito prevista. Le argomentazioni addotte dalla Corte nella sentenza n. 26 sono state sostanzialmente ripetute anche nella sentenza del 25 novembre 2003, n. 341.

 

Da ultimo la Corte costituzionale con sentenza 7/2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, ultimo comma, della legge 298/1974, come modificato dal DL 82/93, in combinato disposto con l'art. 3 del DL 256/2001, nella parte in cui prevede la nullità del contratto di autotrasporto, concluso per iscritto, quando nella copia del contratto da consegnare al committente non siano stati annotati gli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore.

Nella sentenza la Corte ha affermato che “l'irragionevolezza della norma è di tutta evidenza ove si consideri non soltanto che – a seguito del decreto-legge n. 256 del 2001, ed anche a prescindere dalla sua efficacia retroattiva – è privo di senso consentire alle parti di stipulare oralmente un contratto che, se stipulato in forma scritta, incorre in una radicale nullità per l'assenza (per giunta, in una copia) di certe, estrinseche annotazioni, ma anche che la sanzione della nullità prevista per l'assenza di quelle estrinseche annotazioni non è correlata ad alcun apprezzabile fine, ma costituisce «un eccesso del mezzo utilizzato rispetto al fine dichiarato della repressione dell'abusivismo»”. La Corte ha quindi precisato che l'intento di combattere l'abusivismo, e con esso gravi distorsioni della concorrenza in un vitale settore dell'economia nazionale attraverso il “coinvolgimento” del committente, risulta vanificato da una disciplina che, di fatto, esenta sostanzialmente il committente da responsabilità e, anzi, gli consente, anche quando contrae con un autotrasportatore in possesso dei requisiti di legge, di sottrarsi agevolmente all'applicazione di quella tariffa a forcella che, viceversa, costituisce l'unico strumento idoneo ad assicurare, contestualmente, una adeguata remunerazione all'autotrasportatore e uniformi condizioni di mercato.

 

Si ricorda, infine, che l’articolo 3 del decreto-legge n. 256/2001 è stato abrogato dall’articolo 3 della legge delega 32/2005 che ha previsto altresì la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, delle azioni da esercitare sulla base della disposizione abrogata. Per la composizione di tali controversie è riconosciuta la facoltà delle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.

Per le azioni già esercitate è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale (si intende per tale, ad es., la composizione presso i collegi arbitrali istituiti presso le camere di commercio).

 

 

Ristrutturazione e liberalizzazione del settore

Il piano generale dei trasporti del 1986 ha per la prima volta introdotto l’obiettivo di una ristrutturazione del settore finalizzata all’aggregazione delle imprese esistenti e ad una regolamentazione idonea a porre le basi per una liberalizzazione del settore, riguardo sia ai titoli autorizzativi, sia al sistema delle tariffe.

La legge 23 dicembre 1997 n. 454 ha previsto a tal fine interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. Per la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano la legge propone un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese e la riduzione delle imprese monoveicolari, favorendo al contempo un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale.

Gli interventi previsti dalla legge sono sostanzialmente:

·       ristrutturazione del sistema attraverso contributi e finanziamenti per la modernizzazione delle imprese in termini sia di investimenti innovativi che di formazione professionale;

·       incentivazione dell’esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, al fine di elevare la dimensione media degli operatori del settore, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva;

·       incentivazione alle aggregazioni tra imprese e dei servizi intermodali, al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e di razionalizzare l'offerta di trasporto stradale;

·       finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, nell’ottica del riequilibrio modale, già delineato dal Piano generale dei trasporti del 1986.

·       In conseguenza all’evoluzione economica e strutturale del settore, la legge ha integrato le funzioni del Comitato centrale che gestisce l’albo.

La legge ha inoltre avviato il processo di riordino:

·       della disciplina per l’accesso alla professione di autotrasportatore per conto terzi, delegando il Governo ad emanare un decreto legislativo sulla base di criteri e principi direttivi volti ad adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria, a definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina e a regolamentare la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori;

·       della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, delegando il Governo ad emanare un decreto legislativo sulla base di criteri e principi direttivi volti a introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose basato su autorizzazioni alle imprese (e non più al singolo veicolo), a definire una disciplina transitoria e definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina;

·       della disciplina del sistema tariffario, prevedendo il graduale superamento del sistema di tariffe a forcella, attraverso un progetto predisposto dal Ministro dei trasporti, da inviare al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni, per armonizzare il vigente sistema tariffario con il nuovo regime.

 

Per quanto concerne in particolare il primo aspetto,  è poi intervenuto il D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , poi novellato dal d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 478. Il provvedimento reca l’attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. Con tale provvedimento  è stata rivista ed integrata la previgente disciplina sull'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi. Il decreto legislativo è diretto a rendere effettiva la libertà di stabilimento anche per la professione di trasportatore su strada di viaggiatori, nonché ad adeguare l’ordinamento alle modifiche introdotte nel frattempo in sede comunitaria.

Dopo aver definito l’oggetto (trasporto su strada di cose per conto terzi o di persone, dietro corrispettivo) ed aver recato la definizione di impresa di trasporto su strada, il decreto legislativo precisa le condizioni alle quali può essere esercitata l’attività di autotrasporto per conto terzi dalle imprese iscritte all’Albo in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale, nonchè di licenza o di diverso titolo previsto per l’esercizio dell’attività. È consentito l’esercizio provvisorio dell’attività per un anno prorogabile di ulteriori sei mesi da parte di coloro che ne abbiano titolo, in casi predefiniti ; il decreto disciplina anche i casi di perdita dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale, attribuendo alle autorità competenti un compito di verifica periodica sulla persistenza dei requisiti suddetti da parte dei soggetti responsabili delle imprese di autotrasporto.

Il decreto ha infine recato alcune disposizioni transitorie, in attesa dell’avvio della completa liberalizzazione dell’esercizio della professione, sulla quale sono intervenute diverse proroghe; l’articolo 22, comma 1-bis reca infatti una disposizione transitoria per l’accesso al mercato dell’autotrasporto dal 1° luglio 2001[18] al 30 dicembre 2001 – termine differito da ultimo al 31 dicembre 2004[19] - prevedendo che oltre al possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale (già previsti dal D. Lgs. 395 in via generale, in attuazione della direttiva comunitaria), le imprese che intendono svolgere l’attività di autotrasporto dimostrino di avere acquisito per cessione d’azienda imprese di autotrasporto ovvero l’intero parco dei veicoli di altra impresa che cessi l’attività[20].

Si ricorda, infine, che con D.M. 28 aprile 2005 n. 161 è stato approvato il regolamento di attuazione del sopra citato D.Lgs. 395 del 2000.


 

Lo schema di decreto legislativo in esame

 

Lo schema di decreto legislativo in oggetto – predisposto in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 32/2005 e dell’articolo 1 della legge 62/2005 -  si compone di due capi, il primo relativo alla liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi con contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi; il secondo relativo all’attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione dei conducenti professionali.

 

Capo I - Riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi

Il Capo I reca disposizioni in ordine al riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci, basato sostanzialmente sui seguenti cardini:

§      superamento delle tariffe obbligatorie e libera contrattazione dei prezzi tra committenti e vettori;

§      ricorso volontario agli accordi di settore;

§      responsabilità soggettiva condivisa di tutti i soggetti della catena del trasporto in caso di violazione delle norme del codice della strada;

§      controllo della regolarità amministrativa;

§      certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto;

 

Oggetto e finalità

 

L’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, ossia la liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega recata dall’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 32/2005 e sulla base dei principi e criteri direttivi generali e specifici in essa indicati[21].

 

L’articolo 2 reca le definizioni. In particolare si prevede che debba essere intesa per  :

a)    attività di autotrasporto: la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

b)    vettore: l’impresa di autotrasporto iscritta all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano[22] che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

c)    committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;

d)    caricatore: l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;

e)    proprietario della merce: l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

 

Sistema tariffario

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 ridefiniscono il sistema tariffario e regolano la forma del contratto di autotrasporto.

 

L’articolo 3, nel rispetto del criterio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) numero 1) della legge delega, prevede - a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo - il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie (cosiddette tariffe a forcella), attualmente vigenti ai sensi del titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298[23].

L’articolo prevede quindi, oltre all’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la disciplina recata dal decreto, l’abrogazione espressa delle seguenti disposizioni:

§         il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni che raggruppa – come precisato -  le norme relative al sistema delle tariffe a forcella;

§         l’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 298/74, a norma del quale – come sopra illustrato -  al momento della conclusione del contratto chi effettua il trasporto ha l’obbligo – pena la nullità del contratto stesso – di annotare nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi ,da cui risulti il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio.

Si ricorda che tale disposizione - dichiarata illegittima costituzionalmente dalla Corte costituzionale con sentenza n. 7/2005 - è stata introdotta dal DL 82/1993 e che il successivo DL 256/2001 ne ha fornito, all’articolo 3 – successivamente abrogato dall’articolo 3 della legge delega 32/2005 - l’interpretazione autentica, in base alla quale la annotazione ivi prevista, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti avessero scelto la forma scritta. [24]

§      l’articolo 1 della legge 450/1985[25];

Tale articolo prevede un limite massimo di risarcimento, da adeguare periodicamente con decreto ministeriale, per merci trasportate su strada o comunque per merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate: per le merci soggette alla tariffa a forcella è consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative; per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, possono essere previste forme di risarcimento diverse in base ad un patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, non si applicano i limiti di risarcibilità previsti;

§         gli articoli 2, 3 e 4 del D.L. 82/1993[26]convertito con legge 27 maggio 1993, n. 162;

L’articolo 2 del citato DL prevede, per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, un  termine di prescrizione quinquennale per i diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella; si stabilisce altresì che nel caso in cui la prestazione di autotrasporto sia prevista nel contratto insieme ad un’altra prestazione, il termine di prescrizione applicabile ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sia quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa: in tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando tra committente e vettore vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L’articolo 3 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 8, ultimo comma del DPR 9 gennaio 1978 n. 56, recante Norme di esecuzione relative al titolo III della L. 6 giugno 1974, n. 298. Tale comma ha vietato la stipulazione di contratti particolari o speciali, sotto qualsiasi forma, che prevedessero prezzi di trasporto non compresi nella forcella e comunque non rientranti nella disciplina tariffaria prevista dalla citata legge 298/1974; l’articolo 3 in commento ha disposto che tale disposizione fosse interpretata nel senso che non fosse ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 298, e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982.

L’articolo 4 prevede che l'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'Albo che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella deve documentare l'avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l'indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio richiesto. In tali ipotesi, il giudice, su istanza del ricorrente, tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto, può concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile

§         il DPR 9 gennaio 1978, n. 56, che reca norme di esecuzione del titolo III della legge 298/1974, abrogato dall’articolo in esame;

§      il decreto del Ministro dei trasporti del 18 novembre 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982 relativoall’approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

§         il decreto del Ministro dei trasporti 22 dicembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha disciplinato i modelli uniformi, e relative modalità d'impiego, della lettera di vettura e del giornale di bordo da compilarsi per le spedizioni di merci su strada in conto di terzi soggette al regime tariffario obbligatorio;

§         il decreto del Ministro dei trasporti 1° agosto 1985, e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto l’applicabilità delle tariffe obbligatorie ai trasporti merci su strada con percorrenza uguale o superiore ai 50 km.

 

L’articolo 4 dispone – nel rispetto del criterio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2) della legge delega -  il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie, rimandando alle parti che stipulano il contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto di merci su strada la definizione del corrispettivo di tale servizio.

Il comma 2 prevede la nullità di clausole del contratto che definiscano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

 

L’articolo 5 – nel rispetto del criterio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 9) della legge delega -  dispone in merito agli accordi volontari, ossia agli accordi di diritto privato che le organizzazioni associative di vettori e di utenti possono stipulare per regolare i rapporti contrattuali. Tali accordi devono essere stipulati sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale e devono contenere quali elementi essenziali:

a)    l’indicazione della categoria merceologica alla quale gli accordi sono applicabili;

b)    la previsione dell’obbligatorietà della forma scritta dei contratti;

c)    la previsione dell’obbligo di subordinare la stipula del contratto al regolare esercizio, da parte del vettore, dell’attività di autotrasporto;

d)    la previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, come previsto dalla legge delega, nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita;

e)    la previsione della dichiarazione, da parte dell’impresa di autotrasporto, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, dell’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l’avaria delle merci trasportate;

f)     la durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;

g)    l’individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi;

h)    il ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli accordi volontari possono altresì prevedere l’adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all’andamento del costo del carburante.

Tali accordi devono essere notificati dalle organizzazioni firmatarie al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ed entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica.

Gli accordi collettivi nazionali di settore già stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto in esame, ai sensi della disciplina tariffaria dettata di cui alla legge 298/1974, mantengono la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

 

Forma del contratto

L’articolo 6 dispone in merito alla forma del contratto.

In particolare, si prevede - sulla base del criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) numero 4) della legge delega.- che il contratto sia stipulato “di regola” in forma scritta, al fine di favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti tra contraenti.

Affinché il contratto possa essere considerato come stipulato in forma scritta sono necessari i seguenti elementi:

§         nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

§         numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

§         tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

§         corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;

§         luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.

Nel caso di un contratto di cabotaggio stradale (contratto di trasporto effettuato sul territorio nazionale da vettori stranieri) il contratto di autotrasporto deve contenere, oltre agli elementi sopra evidenziati, gli estremi della licenza comunitaria e di eventuali altri documenti previsti dalla normativa vigente.

Elementi eventuali del contratto sono:

-      l’indicazione dei termini temporali per la riconsegna della merce;

-      le istruzioni aggiuntive del committente o del vettore o del caricatore.

Al fine di facilitare l’uso della forma scritta, si prevede l’emanazione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in esame di un decreto dirigenziale che determini i modelli contrattuali tipo.

 

L’articolo 9 dispone - in attuazione del criterio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) numero 6) della legge delega -  che nelle controversie aventi ad oggetto contratti stipulati non in forma scritta, vengano applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L’aggiornamento degli usi e delle consuetudini – che deve avvenire con cadenza annuale -   avviene sulla base di elementi raccolti dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto - istituito presso la Consulta Generale per l’Autotrasporto -  che tengano conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, nonché dei  prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale. L’Osservatorio trasmette tali elementi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In sede di prima applicazione, l’Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini del suddetto aggiornamento entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Responsabilità  dei soggetti coinvolti nella catena del trasporto

Gli articoli 7 ed 8 sanciscono – nel rispetto del criterio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) numero 3) della legge delega -  il principio della responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto in caso di esercizio abusivo dell’attività di autotrasporto o violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

In particolare, all’articolo 7:

§         il comma 1 prescrive l’obbligo per il vettore di rispettare le disposizioni normative poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale;

§         il comma 2 prevede che, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa vigente in capo al vettore (sanzione amministrativa e fermo del veicolo, ovvero confisca in caso di violazioni reiterate) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni, prevista dall’articolo 26, secondo comma, della legge 298/1974 a carico del committente, si applichi anche al caricatore ed al proprietario della merce che affidino il servizio di trasporto ad un vettore non provvisto del titolo abilitativo ovvero che operi in violazione delle condizioni e dei limiti ivi previsti, ovvero ad un vettore straniero non in possesso del titolo necessario ad effettuare il servizio di trasporto nel territorio italiano. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca della merce trasportata, al cui sequestro procedono gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del codice della strada.

Si ricorda che l’articolo 12 del codice della strada (D.Lgs 285/1992) prevede che l’espletamento dei servizi di polizia stradale spetti:

·       al corpo di polizia stradale della Polizia dello Stato;

·       alla Polizia di Stato;

·       all'Arma dei carabinieri;

·       al Corpo della guardia di finanza;

·       ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;

·       ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

·       ai corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi eventuali accordi tra gli enti locali;

·       al corpo di polizia penitenziaria e al corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

 

§         il comma 3 prevede che, qualora il conducente abbia violato le disposizioni del codice della strada di cui agli articoli 61, 62, 142, 164, 167 e 174 e dal contratto – stipulato in forma scritta – si evinca che le modalità di esecuzione della prestazione risultino incompatibili con il rispetto di tali norme, il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce siano obbligati in concorso con il conducente, ai sensi dell’articolo 197 del codice della strada[27]. Il caricatore è comunque sempre responsabile laddove venga accertata la violazione di norme in materia di massa limite, di sagoma limite e di corretta sistemazione del carico. La responsabilità dei soggetti richiamati deve essere accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, sopra elencati. Il comma dispone infine – nel rispetto del criterio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) numero 5) della legge delega -  che sono nulli e privi di effetti gli atti e i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

L’articolo 61del codice della strada ( sagoma limite) definisce la larghezza, l’altezza e la lunghezza massima per alcune tipologie di veicoli, prevedendo che i veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti possano essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle norme contenute nel regolamento;

L’articolo 62 (massa limite) stabilisce i valori di massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, costituita dalla massa del veicolo stesso e da quella del suo carico, per veicoli ad uno, due o più assi;

L’articolo 142 (limiti di velocità) stabilisce i limiti di velocità in relazione al tipo di strada che si percorre (autostrada, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade extraurbane locali, strade nei centri abitati)  e della tipologia di veicolo; in particolare l’articolo prevede che autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t non possano superare la velocità massima di 80 km/h fuori dei centri abitati e di 100 km/h sulle autostrade; gli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t non possano superare la velocità massima di 70 km/h fuori dei centri abitati e di 80 km/h sulle autostrade;

L’articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli) disciplina le modalità di sistemazione del carico sui veicoli, prevedendo che il carico sia sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio; il carico non deve inoltre superare i limiti di sagoma  e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso. Fermi restando i limiti massimi di sagoma possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. Nel caso in cui il carico no sia correttamente collocato, il veicolo non può proseguire il viaggio e l'organo accertatore deve procedere al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; i documenti sono restituiti all'avente diritto quando il carico sia stato correttamente sistemato;

L’articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi) prevede che i veicoli a motore ed i rimorchi non possano superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione e stabilisce le sanzioni in caso di inosservanza. Le sanzioni amministrative previste si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

L’articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose) prevede che la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi controlli, siano disciplinati dalle norme previste dal regolamento CEE n. 3820/85 e stabilisce le sanzioni in caso di inosservanza dei tempi di guida e di riposo e di inadempienza rispetto alla tenuta o ai difetti di compilazione dei documenti previsti (estratto di registro e copia dell’orario di servizio). Per le violazioni delle norme sui tempi di guida e di riposo l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

§         il comma 4 prevede che, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, in caso di violazioni da parte del conducente inerenti la velocità e il rispetto di tempi di guida, il committente o , in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre, su richiesta degli organi di polizia stradale, la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione; nel caso in cui tale documentazione non venga fornita, il vettore e il committente sono obbligati in solido con l’autore della violazione.

§         il comma 5 prevede l’obbligo, nel caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, in capo al committente, di acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo e una dichiarazione di regolarità dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, sottoscritta dal vettore. Nel caso di mancata acquisizione, al committente è applicata la sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni di lire, prevista dall’articolo 26, comma 2, della legge 298/1974 per chi affida il servizio di trasporto ad un autotrasportatore che esercita abusivamente l’attività.

 

L’articolo 8 disciplina la procedura di accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nella catena di trasporto ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 relativo alla violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

In particolare, si prevede che l’accertamento possa essere effettuato, da parte delle autorità competenti, contestualmente alla contestazione della violazione, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento prevista. Nel caso il conducente non esibisca il contratto e dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l’eventuale responsabilità dei soggetti coinvolti, l’autorità competente può richiedere loro la presentazione di copia del contratto e dell’eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, copia della documentazione prescritta dai commi 4 e 5 dell’articolo 7[28].

La richiesta deve essere fatta dall’autorità competente entro 15 giorni dalla contestazione della violazione; i documenti devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla notifica della richiesta.

 

In caso di perdita o avaria delle cose trasportate l’articolo 10 – sulla base del criterio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) numero 7) della legge delega -  aggiunge tre commi all’articolo 1696 del codice civile, ai sensi del quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. I commi aggiunti prevedono che:

§      il risarcimento dovuto dal vettore non possa essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e - nei trasporti internazionali - all’importo stabilito dalla Convenzione per il trasporto stradale di merci[29];

§      la non derogabilità a favore del vettore, se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili, della previsione sopra descritta;

§      il vettore non possa avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.

 

Si ricorda che il risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate è differentemente regolato a secondo che si tratti di trasporto nazionale o internazionale.

Nel trasporto nazionale il caso di perdita o avaria delle cose trasportate è regolamentato dall’articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 recante Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate[30]che prevede per le spedizioni soggette alle tariffe obbligatorie un risarcimento massimo dovuto dal vettore per perdita o avaria delle cose trasportate di Lit 500 per Kg di portata utile del veicolo, mentre negli altri casi un risarcimento massimo di Lit 12.000 per Kg di peso lordo perduto od avariato (importi da adeguare periodicamente alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato).

Quanto al dolo e alla colpa grave il medesimo articolo1 della legge 450/1985 prevede che in caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, non si applichino i limiti di risarcibilità.

Nel trasporto internazionale il caso di perdita o avaria delle cose trasportate è regolamentato dall’articolo 23 della C.M.R. (Convention relative au contrat de transport international de Merchendises par Route) del 19 maggio 1956 ratificata in Italia con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 che prevede che l’indennizzo per perdita totale o parziale venga calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta. Il limite della responsabilità vettoriale, un tempo determinato in 25 franchi oro per Kg di merce trasportata, è stato aggiornato dalla legge 27 aprile 1982, n. 242 recante Adesione al protocollo di modifica della convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), adottato a Ginevra il 5 luglio 1978, e sua esecuzione Adesione al protocollo di modifica della convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), adottato a Ginevra il 5 luglio 1978, e sua esecuzione che lo ha portato a 8,33 unità di conto per Kg, dove per unità di conto si considera il diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo monetario internazionale, il cui controvalore in euro è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni.

 

Certificazione di qualità e regolarità amministrativa di circolazione

L’articolo 11 – nel rispetto del criterio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) numero 8) della legge delega -  prevede la possibilità di adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori che trasportino categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività (comma 1).

Riguardo al trasporto di merci pericolose si ricorda che l’accordo ADR (European dangerous Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road), sottoscritto a Ginevra da vari Paesi nel 1957 e ratificato in Italia con legge 1839/1962, mira ad armonizzare le varie normative nazionali in materia di autotrasporto di merci pericolose e viene periodicamente revisionato ed aggiornato al fine di adeguarlo alle nuove prescrizioni tecniche dei veicoli e di inserire le materie rese disponibili dal progresso tecnologico. Secondo l’accordo AD le merci pericolose sono ripartite in nove classi, a loro volta suddivise in sottoclassi. L’ADR elenca le merci pericolose ammesse al trasporto su strada, detta norme precise sulle modalità di trasporto di tali sostanze, sull’etichettatura, sulle precauzioni da adottare per il trasporto e l’immagazinaggio delle merci e sul comportamento dei conducenti dei mezzi di trasporto.

Si segnala inoltre che, ai fini della sicurezza durante la catena logistica del trasporto, è stata introdotta la figura professionale del consulente per la sicurezza (D.Lgs. 40 del 2000 che ha recepito la direttiva 96/35/CE); ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 40 il consulente ha l’obbligo della verifica delle prassi e delle procedure aziendali relative al carico, allo scarico e al trasporto di merci pericolose. Sulla base di tali verifiche deve redigere una relazione annuale - nella quale indicare le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose – da consegnare al titolare dell’impresa e da tenere a disposizione dell’autorità preposta al controllo nel caso di una specifica richiesta. In caso di incidente spetta al consulente la redazione di un’ulteriore relazione che analizzi le cause e le conseguenze dell’evento.

 

Per i trasporti di merci conclusi in forma scritta con un vettore in possesso della certificazione di qualità non si applica il principio di responsabilità condivisa previsto dall’articolo 7, commi 4 e 5 ossia vettore e committente non si devono ritenere obbligati in concorso con il conducente nel caso di violazione dei limiti di velocità e di mancata osservanza dei tempi di riposo e guida, né il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo e la dichiarazione sottoscritta dal vettore sulla regolarità dell’iscrizione all’Albo e dell’esercizio dell’attività di autotrasporto(comma 2).

I tempi e le modalità per l’adozione di sistemi di certificazione di qualità sono demandati ad un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (comma 3).

 

 

L’articolo 12 - in attuazione del criterio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) numero 10) della legge delega -  elenca alcuni documenti obbligatori ai fini della regolarità amministrativa della circolazione.

In particolare:

§         al momento della revisione annuale dei veicoli, il vettore deve esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori (comma 1);

§         se il vettore ha acquisito la disponibilità del veicolo mediante contratto di locazione senza conducente, questo deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all’Albo, dal quale possano desumersi eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto, pena l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 180 del codice della strada (comma 2)

L’articolo 180 citato elenca i documenti necessari al conducente per poter circolare con i veicoli a motore e prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 in caso di inosservanza; una sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 è prevista anche a carico di chi, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice.

§         il committente, il caricatore e il proprietario della merce sono obbligati ad accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto, anche in virtù del principio di corresponsabilità disposto dall’articolo 7, comma 2 (comma 3);

§         il conducente deve tenere a bordo la documentazione che dimostri il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore; se il conducente è un cittadino extracomunitario deve tenere a bordo l’attestato del conducente previsto dal regolamento 484/2002/CE (comma 5)

Il regolamento 1° marzo 2002 n. 484 ha modificato i precedenti regolamenti 881/92 e 3118/93 - relativi alla licenza comunitaria – al fine di introdurre l’attestato del conducente, volto a comprovare la legittimità del rapporto intercorrente tra l’impresa di trasporto proprietaria del veicolo ed il conducente extracomunitario e a consentire agli organi di controllo di verificare agevolmente la legittimità dell’utilizzo del conducente extracomunitario.

Il regolamento prevede che l’attestato del conducente – di durata variabile ma mai superiore a 5 anni - sia richiesto dall’impresa di trasporto titolare di licenza comunitaria, per i propri autisti extracomunitari; il documento in originale deve essere portato dal conducente a bordo del veicolo mentre una copia certificata conforme dovrà essere mantenuta presso l’impresa.

 

Al fine di favorire il controllo della regolarità dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, il comma 4 prevede l’emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno, sentita la Consulta generale per l’autotrasporto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo, con cui venga approvato un modello di lista di controllo, al quale gli organi di controllo dovranno attenersi.

 

Capo II – Attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione dei conducenti professionali

Il Capo II reca l’attuazione della direttiva 2003/59/CE[31] sulla qualificazione iniziale e formazione dei conducenti professionali, il cui termine di recepimento da parte degli Stati membri è fissato al 10 settembre 2006.

 

L’articolo 13 reca le finalità del Capo II, ossia il recepimento della direttiva 2003/59sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega prevista dalla legge comunitaria 2004[32].

 

 

L’articolo 14, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, subordina l’attività di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E all’obbligo di qualificazione iniziale ed all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

 

L’articolo 116 del codice della strada (D.Lgs 285/1992) distingue la patente in varie categorie, ognuna delle quali abilita alla guida di un tipo di veicolo. In particolare si tratta delle seguenti categorie:

A – abilita alla guida di motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B – abilita alla guida di motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C – abilita alla guida di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero (ossia di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.) esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D – abilita alla guida di Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E – abilita alla guida di autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

Per le altre categorie si ricorda che la patente di categoria:

-      B+E abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B. La patente di categoria B+E può essere rilasciata ai conducenti già in possesso di patente di categoria B.

-      C+E abilita alla guida di complessi di veicoli (autotreni – autoarticolati) composti da una motruice rientrante nella categoria C e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 7,5 t.; tale patente può essere rilasciata ai conducneti già in possesso di patente C ed è valida anche per la categoria D+E se il titolare possiede la patente D.

-      D+E abilita alla guida di complessi di veicoli (autoarticolati per il trasporto dipersone – autosnodati) composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 7,5 t. Tale patente può essete rilasciata ai conducenti già in possesso di patente di categoria D ed è valida anche per guidare complessi della categoria B+E

Quanto alle sottocategorie si ricorda quanto segue:

-                        A1: abilita alla guida di un motociclo senza sidecar con cilindrata non inferiore a 75 cm3;

-                        B1: abilita alla guida di un triciclo o quadriciclo a motore che deve raggiungere una velocità di almeno 60 km/h

-                        C1: abilita alla guida di un veicolo la cui massa massima autorizzata non è inferiore a 4 000 kg e che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

-                        C1 + E: abilita alla guida di un complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è di almeno 2 000 kg, con una lunghezza di almeno 8 metri e che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h;

-                        D1: abilita alla guida di un veicolo della categoria D che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

-      D1 + E: abilita alla guida di un complesso costituito da un veicolo d'esame della sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non è inferiore a 1 250 kg e che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h

 

Il comma 2 reca una modifica all’articolo 116, comma 15, del codice della strada, estendendo la sanzione già prevista in caso di guida senza certificato di abilitazione professionale anche al caso di guida senza carta di qualificazione del conducente o documentazione sostitutiva.

Il citato articolo prevede che “chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573”.

 

L’articolo 15 individua, in conformità con l’articolo 1 della direttiva, il campo di applicazione delle disposizioni sulla carta di qualificazione, prevedendo che essa si applichi:

a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;

b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

 

L’articolo 16, conformemente all’articolo 2 della direttiva, indica i soggetti ai quali non è richiesta la carta di qualificazione del conducente. Si tratta dei conducenti di:

a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

 

L’articolo 17 individua, in conformità con l’articolo 4  della direttiva, i conducenti esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale; si tratta dei conducenti:

a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore presente decreto di certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

Si ricorda che il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), disciplinato dall’articolo 116 del codice della strada (D.Lgs 285/1992) è un documento che consegue al possesso della patente di guida e che consente la guida di determinati tipi di veicoli o in determinate condizioni, rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione a seguito di un esame teorico e di una visita medica che confermi la persistenza dei requisiti fisico-psichici necessari al rilascio della patente di guida.

Quanto al certificato di tipo KD, rilasciato a chi è già in possesso della patente di categoria D ai soggetti di età maggiore di 21 anni, l’articolo 310 del regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR 495/1992), prevede che esso abiliti alla guida di autobus e scuolabus in servizio pubblico di linea e da noleggio con conducente e possa essere conseguito dopo i 21 anni di età.

Si ricorda inoltre che il certificato KC abilita a guidare i soggetti maggiori di 18 anni a guidare - per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico - autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t.

b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;

c) cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Il comma 2 precisa che i conducenti che hanno i requisiti per essere esentatidevono richiedere, comunque, ai fini del coordinamento con l’apparato sanzionatorio previsto dal codice della strada, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze che saranno fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto in esame.

 

L’articolo 18 fissa l’età minima per poter condurre veicoli adibiti al trasporto di cose, stabilendo, in particolare, che i conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto:

a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie di C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), punto 2, del codice della strada;

L’articolo 115 del codice della strada disciplina i requisiti necessari per la guida dei veicoli. Riguardo all’età la lettera D9 del comma 1 precisa che bisogna aver compiuto diciotto anni per guidare :

1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Si fa presente che la direttiva – rispetto allo schema di decreto - riconosce al conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci  in possesso del certificato di abilitazione professionale comprovante una qualificazione iniziale accelerata,la possibilità di guidare: a partire da 18 anni, i veicoli delle categorie di patente C1 e C1+E; a partire da 21 anni, i veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E . A tale proposito, si osserva che il mancato recepimento è da ritenersi connesso alla mancata previsione in Italia di un sistema di qualificazione iniziale accelerata..

b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.

La direttiva prevede la facoltà – non esercitata dall’Italia – di autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 20 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP comprovante una qualificazione iniziale L'età può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;

Inoltre, la direttiva prevede  - rispetto allo schema di decreto – che il conducente di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri possa guidare.

1)             a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, nonché veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1+E.

2)             a partire dai 23 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E.

Tali fattispecie non risultano recepite nel provvedimento in esame in quanto correlate – come richiesto dalla direttiva - alla titolarità del CAP comprovante una  qualificazione iniziale accelerata, non introdotta - come sopra precisato -nell’ordinamento italiano.

 

Il comma 2 dispone che la carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD. (vedi supra).

Il comma 3, in recepimento del comma 5 dell’articolo 5 della direttiva, prevede che i conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

Si fa presente che la direttiva all’art. 5 paragrafo 4, prevede per i conducenti che effettuano trasporti di merci o trasporto di passeggeri e che siano titolari di un CAP comprovante qualificazione iniziale per una delle categorie di veicoli indicati al paragrafo 2 e paragrafo 3 dello stesso articolo 5, l’esenzione da tale CAP per tutte le categorie di veicoli di cui ai paragrafi stessi.

L’articolo 19 disciplina la procedura per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale.

A tale proposito, si segnala che la direttiva attribuisce agli Stati membri la facoltà di scegliere, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, tra due modalità di rilascio del CAP comprovante una qualificazione iniziale, disciplinate all’articolo 6, paragrafo 1 (CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame; CAP rilasciato sulla base di esami) . E’ inoltre riconosciuta in capo agli Stati membri la facoltà di prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata[33].

Per quanto riguarda l’Italia, lo schema introduce un sistema di qualificazione iniziale sulla base della frequenza di corsi e di un esame e nulla dispone – come già evidenziato – circa la qualificazione iniziale accelerata.

 

Il comma 1 prevede il rilascio della carta di qualificazione del conducente a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità disciplinate nell’Allegato I al provvedimento in esame.

L’allegato I disciplina i requisiti minimi della qualificazione e della formazione periodica.

In particolare la sezione 1 elenca le materie che devono formare oggetto del corso; la sezione 2 fissa a 280 ore la durata del corso di qualificazione iniziale e disciplina l’esame per il conseguimento della qualificazione iniziale, prevedendo tra l’altro che esso debba comportare almeno una domanda per ognuna delle materie previste nella precedente sezione; la sezione 3 disciplina i corsi di formazione periodica prevedendo che essi siano organizzati dai soggetti autorizzati e fissando la durata di tali corsi in 35 ore; la sezione 4, ribadendo quanto già previsto dal comma 3 dell’articolo in esame,  prevede che i corsi siano tenuti esclusivamente dalle autoscuole o dai consorzi di autoscuole e dai soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base di un provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il corso che verte sulle materie indicate all’allegato I, deve essere organizzato sulla base di disposizioni emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame.

Il corso è organizzato:

a) dalle autoscuole autorizzate ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro di cui sopra.

L’ esame deve essere svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni emanate con il decreto ministeriale sopra citato.

I conducenti che già hanno conseguito l’attestato di idoneità professionale sono esentati  - come previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva - dalla frequenza dei corsi e dal relativo esame sulle parti comuni.

 

L’articolo 20 reca disposizioni in ordine alla formazione periodica.

 

Il comma 1, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva, e dall’articolo 8, paragrafo 2 prevede che la carta  venga rinnovata ogni cinque anni; il rinnovo è subordinato alla frequenza obbligatoria di un corso di formazione, secondo le modalità di cui all’allegato I, sezioni 3 e 4 (vedi supra).

Rispetto allo schema di decreto, la direttiva prevede l’obbligo di formazione periodica anche per (art. 8):

§         i conducenti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale, nei cinque anni successivi alle date indicate all’articolo 14 paragrafo 2[34]. Sul punto, occorre considerare che l’articolo 17, comma 2, dello schema prevede che i conducenti esentati dal suddetto obbligo richiedono, comunque, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai fini della disciplina sanzionatoria prevista all’articolo 23;

§         i titolari del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante una formazione periodica, nonché il conducente esentato dalla qualificazione iniziale, prima di riprendere l’esercizio della professione temporaneamente sospesa;

§         I conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti previste, sono esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un'altra delle stesse categorie.

 

Il comma 2, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva, stabilisce che la formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.

La direttiva precisa che la formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all’allegato I, sezione I (vedi supra).

Al termine del corso, organizzato dai soggetti autorizzati[35], viene rilasciata al conducente – come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva - una nuova carta di qualificazione (commi 3 e 4).

Il comma 5 prevede che i conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, siano esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni. Al riguardo, si fa presente che la direttiva non prevede una identica disposizione, diversamente da quanto disposto per la carta di qualificazione iniziale (cfr. art. 5, paragrafo 5, della direttiva e art. 18, co. 3, dello schema), provvedendo comunque a stabilire che “in caso di trasferimento in un’altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata” (art. 7, paragrafo 1);

Il comma 6 estende le sanzioni previste dal codice della strada in relazione alla guida con patente la cui validità sia scaduta anche ai casi di guida con carta di qualificazione scaduta. Conseguentemente viene modificato anche l’articolo 216 del codice medesimo, relativo alla sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida: si prevede, così, la sanzione accessoria del ritiro della carta di qualificazione.

Si ricorda che l’articolo 126, comma 7 del codice della strada prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

 

L’articolo 21 reca norma sul luogo in cui svolgere la formazione, prevedendo che possano seguire i corsi di formazione iniziale in Italia:

-      i conducenti ivi residenti;

-      i conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia;

Quanto alla formazione periodica, questa può essere seguita in Italia da:

-      i conducenti ivi residenti;

-      i conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia;

-      i conducenti residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

 

L’articolo 22 stabilisce, conformemente a quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 1 della direttiva, che sulla carta di qualificazione del conducente sia indicato il codice comunitario armonizzato 95[36] e la data di scadenza della carta.

Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità. In proposito, si rileva che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva precisa che non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente ai fini dell’accesso (“per accedere”) alla qualificazione iniziale. Nell’ambito delle disposizioni della direttiva, il presupposto del possesso della patente di guida ai fini del rilascio della carta di qualificazione sembra doversi desumere non solo dalle disposizioni dell’articolo 1 che individua i conducenti ai quali deve essere rilasciata la carta di qualificazione , ma anche dalla clausola di reciprocità di cui all’articolo 10 della direttiva, a norma del quale “gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida il cui numero è indicato sulla carta è in corso di validità”.

In attuazione di quanto disposto dal paragrafo 1 dell’articolo 10 della direttiva , il comma 4 prevede che le carte di qualificazione rilasciate dagli altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo siano riconosciute in Italia

La carta di qualificazione viene rilasciata dai competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e deve essere conforme al modello previsto dall’allegato II.

I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli :

§         adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:

a) il codice comunitario armonizzato “95”  riportato sulla patente di guida;

b) l’attestato di conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 marzo 2002;

Il regolamento 484/2002 ha istituito l’attestato di conducente destinato a certificare la conformità del rapporto di lavoro tra il conducente di un Paese terzo ed il trasportatore alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. L’attestato permette quindi di certificare che un conducente è autorizzato a guidare i veicoli che effettuano il trasporto ai sensi della licenza comunitaria, vale a dire i trasporti internazionali e i trasporti di cabotaggio e di rende possibile agli Stati membri verificare se i conducenti dei paesi terzi siano assunti a termini di legge o messi a disposizione del trasportatore responsabile dell'operazione di trasporto conformemente alle norme di legge.

§         adibiti al trasporto di passeggeri, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato “95”  riportato sulla patente di guida.

 

L’articolo 23, nel rispetto del criterio generale di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge delega 32/2005, introduce una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del codice della strada.

 

Quanto alle sanzioni di cui all’articolo 126-bis del nuovo codice della strada (D.Lgs 285/1992)[37] si ricorda che questo ha introdotto nell’ordinamento l’istituto della patente a punti prevedendo che all’atto del rilascio della patente venga attribuito un punteggio di venti punti e che tale punteggio, annotato presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, sia decurtato a seguito della violazione commessa, in misura proporzionale all’entità della violazione commessa come indicato dalla tabella di cui al medesimo articolo 126-bis. Tranne nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente, l’accertamento contemporaneo di più violazioni dà luogo ad una decurtazione di un massimo di quindici punti.

Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

Nel caso di perdita totale del punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi all'esame di idoneità tecnica, per ottenere la revisione della patente; qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Per le patenti conseguite successivamente al 1° ottobre 2003, per soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, la decurtazione dei punti è raddoppiata qualora le violazioni siano commesse nei primi tre anni dal rilascio.

Si ricorda che durante l’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge è emersa la necessità di modificare l’apparato sanzionatorio disposto dalle modifiche al codice della strada provvedendo all’istituzione di una patente professionale per gli autotrasportatori, distinta dalla patente comune, al fine di non far gravare sull’attività professionale decurtazioni di punteggio o sanzioni derivanti dalla guida non professionale; inoltre è stato sottolineato il fatto che la sanzione disposta dal codice ha conseguenze diverse a seconda dell’attività lavorativa svolta dagli interessati[38].

 

L’articolo in esame prevede quindi che le sanzioni previste dall’articolo 126-bis del codice si applichino anche alla carta di qualificazione del conducente, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto all’articolo 311 del DPR 495/1992

Si ricorda che il citato articolo 311 prevede che per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato:

        KA - patente di categoria A;

KB - patente di categoria B;

KC - patente di categoria C;

KD - patente di  categoria  D  per la  guida di  autobus; DE  negli altri casi;

KE - patente di  categoria  B  per la  guida di ambulanze ed altri veicoli di  massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.

.

La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell’esercizio dell’attività professionale.

In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, questa è revocata se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’art. 126 bis ; in caso di revoca della patente conseguentemente ad esito negativo dell’esame di revisione, è revocata anche la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

Tale disposizione si giustifica – come spiega la relazione illustrativa – alla luce del fatto che la patente di guida è il presupposto per poter conseguire la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

 

Considerato che l’articolo 23 incide sul regime sanzionatorio della patente a punti di cui all’articolo 126-bis del codice della strada, estendendolo alla carta di qualificazione del conducente e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, andrebbe valutata l’opportunità di formulare le disposizioni ivi previste in termini di novella allo stesso articolo 126-bis del codice della strada.

 

L’articolo 24 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto.

 

Relativamente al  Capo I l’entrata in vigore è fissata alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti dirigenziali previsti dagli articoli 6 (determinazione del modello contrattuale tipo per facilitare l’uso della forma scritta), 11 (definizione dei tempi e delle modalità per l’adozione di sistemi di certificazione di qualità) e 12 (determinazione del modello di lista di controllo ad uso degli organi accertatori al fine di verificare la regolarità amministrativa della circolazione); tali disposizioni non possono comunque entrare in vigore oltre il 28 febbraio 2006 (comma 1).

 

Quanto al Capo II le disposizioni in esso previste entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 19, comma 2 (con cui devono essere stabilite le disposizioni in base alle quali organizzare i corsi per la qualificazione iniziale e per la formazione periodica e individuare i soggetti autorizzati a tenere i corsi oltre a quelli già previsti dal provvedimento in esame). Tali disposizioni non possono entrare in vigore oltre il 10 settembre 2006, salvo per i conducenti cittadini di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero per i cittadini non appartenenti all’Unione europea ma dipendenti di impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in uno Stato dell’Unione europea, per i quali l’entrata in vigore è subordinata all’attuazione della direttiva 2003/59/CE da parte dello Stato di appartenenza (comma 2).

 

Si prevede, infine, che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato (comma 3).

 

 


Testi a fronte


Testo a fronte tra la direttiva 2003/59/CE
e lo schema di decreto legislativo

 

Dir. 2003/59/CE del 15 luglio 2003

Schema di decreto legislativo
(Capo II)

 

 

 

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai sensi della legge 1 marzo 2005, n. 32, e per il recepimento della direttiva 2003/59 CE, riguardante la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri

 

 

 

Art. 13

Finalità

 

 

 

Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva 2003/59 sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62

 

 

 

Art. 14

Qualificazione e formazione

 

 

 

 

 

 

Vedi articolo 3, paragrafo 1

 

 

1. L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale ed all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

 

2. L’art. 116, comma 15 del codice della strada è così modificato: “Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.”

 

 

Articolo 1

Campo di applicazione.

Art. 15

Campo di applicazione

 

 

La presente direttiva si applica all'attività di guida:

a) dei cittadini di uno Stato membro;

 

 

b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, in seguito denominati «conducenti», che effettuano trasporti su strada all'interno della Comunità, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di:

-    veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente,

-    veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1, D1+E, D, D+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente.

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 14 è rilasciata:

a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;

b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

 

 

Articolo 2

Deroghe

Art. 16

Deroghe

.

 

La presente direttiva non si applica ai conducenti:

a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) dei veicoli utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

 

e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o del CAP, di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, paragrafo 1;

1. La carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 14 non è richiesta ai conducenti:

a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

 

 

Articolo 3

Qualificazione e formazione.

 

 

 

1. L'attività di guida, definita all'articolo 1, è subordinata ad un obbligo di qualificazione iniziale ed a un obbligo di formazione periodica.

 

vedi articolo 14, comma 1

A tal fine gli Stati membri prevedono:

a) un sistema di qualificazione iniziale

Gli Stati membri scelgono una delle due opzioni seguenti:

i) opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame

A norma dell'allegato I, sezione 2, punto 2.1, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

 

 

Vedi articolo 19, comma 1

ii) opzione che prevede solo esami

 

A norma dell'allegato I, sezione 2, punto 2.2, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto degli esami, teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, essa è certificata dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

 

Tuttavia, uno Stato membro può autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel proprio territorio prima di aver ottenuto il CAP, qualora stia partecipando ad un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi. Nell'ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) possono essere effettuati per stadi.

 

b) un sistema di formazione periodica

A norma dell'allegato I, sezione 4, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi ed è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

 

Vedi articolo 20, commi 1 e 4

2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii) e lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i) e lettera b).

A norma dell'allegato I, sezione 3, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento di tale esame, essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

 

3. Gli Stati membri possono esonerare il conducente che ha ottenuto il certificato di idoneità professionale di cui alla direttiva 96/26/CE dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), ed al paragrafo 2 per le materie incluse nell'esame previsto ai sensi della suddetta direttiva e, se del caso, dall'obbligo di frequentare la parte dei corsi riguardante tali materie.

 

 

 

Vedi articolo 19, comma 5

 

 

 

Articolo 4

Diritti acquisiti.

Art. 17

(Esenzioni)

 

 

Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:

1. Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:

a) titolari di una patente di guida di categoria D1, D1+E, D o D+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi due anni dopo la data limite di recepimento della presente direttiva;

a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto di certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

 

b) titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi tre anni dopo la data limite di recepimento della presente direttiva.

b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;

 

 

c) cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E alla data di entrata in vigore del presente decreto;

 

2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalità di cui all’art. 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

 

Articolo 5

Qualificazione iniziale.

Art. 18

Qualificazione iniziale

1. Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente.

 

Vedi articolo 22, comma 5

2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare:

 

a) a partire dai 18 anni di età:

i) veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

ii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2

b) a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

1. I conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto:

a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie di C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), punto 2, del codice della strada;

 

3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri può guidare:

 

a) a partire dai 21 anni di età:

i) veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, per effettuare il trasporto di passeggeri per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, nonché veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 18 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

 

ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie di D e D+E;

Gli Stati membri possono autorizzare il conducente dei veicoli di una delle categorie summenzionate a guidare nel loro territorio tali veicoli a partire dai 20 anni di età, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1. L'età può essere ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri;

 

b) a partire dai 23 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida D e D+E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

 

4. Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di cui all'articolo 6 per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati da tale CAP per tutte le categorie di veicoli di cui al paragrafo stesso.

Queste disposizioni si applicano in modo analogo ai conducenti che effettuano trasporti di passeggeri per la categoria di veicoli di cui al paragrafo 3.

 

 

2. La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all’art. 311 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all'articolo 6, non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

3. I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione

 

 

Articolo 6

CAP comprovante la qualificazione iniziale

Art. 19

Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale

.

 

1. CAP comprovante una qualificazione iniziale

a) CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all’allegato I, sezioni 1, 2 e 4.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lo Stato membro impone all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'allegato I, sezione 5, in seguito denominato «centro di formazione autorizzato». Tali corsi vertono su tutte le materie indicate nella sezione 1 dell'allegato I. La formazione si conclude con il superamento dell'esame di cui all'allegato I, sezione 2, punto 2.1. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle materie succitate richiesto dall'allegato I, sezione 1. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

2. Il corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Il corso di cui al comma 1 è organizzato:

a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.

4. L’ esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2.

 

 

 

Vedi articolo 3, paragrafo 3

5. I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l’attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione in materia di autotrasporto di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

b) CAP rilasciato sulla base di esami

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), lo Stato membro impone all'aspirante conducente il superamento degli esami, teorici e pratici, di cui all'allegato I, sezione 2, punto 2.2. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle materie succitate richiesto dall'allegato I, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.

 

2. CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro impone all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'allegato I, sezione 1.

Tale formazione si conclude con l'esame di cui all'allegato I, sezione 3. Le autorità competenti degli Stati membri o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze delle materie succitate richiesto dall'allegato I, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.

 

 

 

Articolo 7

Formazione periodica

Art. 20

Formazione periodica

 

 

 

Vedi articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Vedi articolo 8, paragrafo 2

1. La carta di qualificazione del conducente deve essere rinnovata ogni cinque anni dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalità di cui all’allegato I, sezioni 3 e 4

1. La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di cui all'articolo 6 nonché ai conducenti di cui all'articolo 4 di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare enfasi sulla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

2. La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

.

Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato a norma dell'allegato I, sezione 5. In caso di trasferimento in un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.

3. I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni emanate con il decreto di cui all’art. 19, comma 2.

 

 

 

 

Vedi articolo 8, paragrafo 1

4. Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.

 

5. I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni

La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'allegato I, sezione 1.

 

 

6. L’art. 126, comma 7, del codice della strada è così modificato:

“Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.

 

 

7. La rubrica dell’art. 216 del codice della strada è così modificato:

“Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente”; all’art. 216, comma 1 del codice della strada, dopo le parole “ovvero della patente di guida”, sono aggiunte le parole “o della carta di qualificazione del conducente”

 

 

Articolo 8
CAP comprovante la formazione periodica.

 

 

 

1. Al termine della formazione periodica di cui all'articolo 7, le autorità competenti degli Stati membri o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante la formazione periodica.

 

Vedi articolo 20, comma 1

 

2. Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:

a) dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP;

b) dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni successivi rispettivamente alle date di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sulla base di un calendario stabilito dagli Stati membri.

Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un'introduzione graduale della formazione periodica. Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.

 

vedi articolo 20, comma 4

3. Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica.

 

 

Vedi articolo 20, comma 1

4. Il titolare del CAP di cui all'articolo 6 o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché il conducente di cui all'articolo 4 che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l'esercizio della professione.

 

5. I conducenti che effettuano trasporti di merci o passeggeri su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un'altra delle categorie previste nei suddetti paragrafi.

 

 

 

Articolo 9

Luogo di svolgimento della formazione.

Art. 21

Luogo di svolgimento della formazione

 

 

I conducenti di cui all'articolo 1, lettera a), acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all'articolo 5 nello Stato membro di residenza quale definita all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85.

I conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), acquisiscono tale qualificazione nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro.

1. Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti ivi residenti, nonché i conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

 

I conducenti di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 1, lettera b), seguono i corsi di formazione periodica di cui all'articolo 7 nello Stato membro di residenza o nello Stato membro nel quale lavorano.

2. Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti di cui al comma 1, nonché i conducenti residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia

 

 

Articolo 10

Codice comunitario.

Art. 22

Codice comunitario

 

 

1. Sulla base del CAP di cui all'articolo 6 e del CAP di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri appongono, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8, il codice comunitario di cui al paragrafo 2 del presente articolo accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:

- sulla patente di guida,

- oppure sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello di cui all'allegato II.

1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri è conforme al modello previsto dall’allegato II.

2. In corrispondenza della categoria di patente di guida “C”, ovvero “C+E” se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95[39], se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validità della carta.

3. In corrispondenza della categoria di patente di guida “D”, ovvero “D+E” se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della carta.

Gli Stati membri riconoscono reciprocamente la carta di qualificazione del conducente da essi rilasciata. Al momento del rilascio della carta, le autorità competenti accertano che la patente di guida il cui numero è indicato sulla carta è in corso di validità.

4. L’Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

 

Vedi articolo 5 paragrafo 1

5. Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.

2. Il seguente codice comunitario è aggiunto all'elenco dei codici comunitari armonizzati di cui agli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE:

 

3. a) I conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci comprovano la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 484/2002.

Lo Stato membro può, a integrazione di detto attestato, rilasciare al conducente la carta di qualificazione del conducente di cui all'allegato II apponendovi il codice comunitario corrispondente.

6. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:

a) il codice comunitario armonizzato “95”  riportato sulla patente di guida;

b) l’attestato di conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 marzo 2002.

b) I conducenti di cui all'articolo 1, lettera b), che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di passeggeri comprovano la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante:

- il codice comunitario apposto sulla patente di guida modello comunitario di cui il conducente è titolare, o

- la carta di qualificazione del conducente di cui all'allegato II su cui è apposto il codice comunitario corrispondente, o

- il certificato nazionale di cui gli Stati membri riconoscono reciprocamente la validità sul loro territorio.

7. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato “95”  riportato sulla patente di guida.

 

 

Articolo 11

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

 

 

 

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e II al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

 

 

 

Articolo 12

Procedura del comitato

 

 

 

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

 

Articolo 13

Relazione.

 

 

 

Entro il 10 settembre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione che contiene una prima valutazione dell'attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'equivalenza dei vari sistemi di qualificazione iniziale di cui all'articolo 3 e la loro efficienza nel conseguire il livello di qualificazione perseguito. Tale relazione è corredata, se del caso, di adeguate proposte.

 

 

 

Articolo 14

Recepimento e attuazione.

 

 

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 settembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri applicano tali disposizioni:

- per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti delle categorie D1, D1+E, D e D+E, a decorrere dal 10 settembre 2008,

- per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti delle categorie C1, C1+E, C e C+E, a decorrere dal 10 settembre 2009.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e si prestano reciproca assistenza per l'applicazione delle presenti disposizioni.

 

 

 

Articolo 15

Abrogazione

 

 

 

1. L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3820/85 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è abrogato con efficacia a partire dal 10 settembre 2009;

b) i paragrafi 2 e 4 sono abrogati con efficacia a partire dal 10 settembre 2008;

 

2. La direttiva 76/914/CEE è abrogata con efficacia a partire dal 10 settembre 2009.

 

3. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per conformarsi alla direttiva 76/914/CEE non si applicano più:

- a decorrere dal 10 settembre 2008 ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada di passeggeri,

- a decorrere dal 10 settembre 2009 ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada di merci.

 

 

 

Articolo 16

Entrata in vigore

 

.

 

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

 

Articolo 17

Destinatari.

 

 

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 

 

Art. 23

(Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti)

 

 

 

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126 bis del codice della strada si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall’art. 311 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell’esercizio dell’attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’art. 126 bis del codice della strada. In caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione, è revocata anche  la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

 

 

 

Art. 24

Norma finale

 

 

 

 

 

 

1.Le disposizioni di cui al Capo I entrano in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti dirigenziali di cui ai precedenti articoli 6, 11 e 12, e comunque non oltre il 28 febbraio 2006

 

 

 

Vedi articolo 14, paragrafo 1

2. Le disposizioni di cui al Capo II entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 19, comma 2, e comunque non oltre il 10 settembre 2006, salvo per i conducenti cittadini di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero per i cittadini non appartenenti all’Unione europea ma dipendenti di impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in uno Stato dell’Unione europea, per i quali l’entrata in vigore è subordinata all’attuazione della direttiva 2003/59/CE da parte dello Stato di appartenenza.

 

3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

 


Testo a fronte tra gli articoli del codice della strada oggetto di intervento da parte dello schema di decreto legislativo e le relative disposizioni dello schema

 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Schema di decreto legislativo

 

Art. 14, co. 2

 

 

art. 116., co. 15

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573

2. L’art. 116, comma 15 del codice della strada è così modificato:

“Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.”

 

 

 

Art. 20, co. 6

art. 126, co. 7

Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

 

 

6. L’art. 126, comma 7, del codice della strada è così modificato:

“Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.

 


(rubrica e co. 1)

Art. 20, co. 6

art. 216

Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida.

 

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida  il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri  se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214

omissis

7. La rubrica dell’art. 216 del codice della strada è così modificato:

“Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente”;

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri  se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214

 

Art. 23

(Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti)

 

 

 

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126 bis del codice della strada si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall’art. 311 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell’esercizio dell’attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’art. 126 bis del codice della strada. In caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione, è revocata anche  la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.



[1]    Legge 1° marzo 2005, n. 32 Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e di cose.

[2]    Legge 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l’adempiimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.

[3] Circa tale sistema, si veda la scheda di lettura sul quadro normativo vigente.

[4]    Sul punto si veda il paragrafo Conformità con la norma di delega

[5]    La legge 32/2005 risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2005, n. 57.

[6]    Durante l’esame parlamentare della disposizione di cui all’articolo 126-bis è emersa la necessità di modificare l’apparato sanzionatorio disposto dalle modifiche al codice della strada provvedendo all’istituzione di una patente professionale per gli autotrasportatori, distinta dalla patente comune, al fine di non far gravare sull’attività professionale decurtazioni di punteggio o sanzioni derivanti dalla guida non professionale; inoltre è stato sottolineato il fatto che la sanzione disposta dal codice ha conseguenze diverse a seconda dell’attività lavorativa svolta dagli interessati.

A tal proposito si ricorda in particolare che l’ordine del giorno Menardi 9/2422/4, approvato in data 29 luglio 2003 dall’assemblea del Senato, ha impegnato il Governo a prevedere “l’individuazione e le relative modalità attuative per un doppio regime di patente per i conducenti professionali, tale da consentire una diversa attribuzione della decurtazione di punteggio, a seguito di violazione delle norme del codice della strada commesse durante l’attività professionale ovvero durante l’uso privato”, e che l’ordine del giorno Stiffoni 9/2422/3 ha impegnato il Governo “a consentire, per la categoria degli autotrasportatori un recupero di punti maggiorato, rispetto all’attuale previsione, nel caso in cui a seguito di infrazione accertata si debba svolgere il previsto corso di aggiornamento”, considerati gli effetti di carattere professionale che il ritiro della patente può avere su tale categoria.

[7]    Circa la forma del contratto di trasporto, si veda al scheda di lettura sulla normativa vigente

[8]    La legge 62/2005 risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005.

[9]     In particolare tale sentenza, che dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, evidenzia ragioni di carattere sistematico che inducono a ritenere la circolazione stradale riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma Cost.. In primo luogo l’esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l’incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni) rimanda alla materia «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale» (art. 117, secondo comma, lett. h)). Viene poi precisato che la disciplina della circolazione stradale, “in quanto funzionale alla tutela dell’incolumità personale (…), mira senza dubbio a prevenire una serie di reati ad essa collegati, come l’omicidio colposo e le lesioni colpose; e pertanto la sua collocazione, sotto questo profilo, nella citata materia non contrasta con la giurisprudenza della Corte che riferisce la «sicurezza» prevista dalla ricordata norma costituzionale [art. 117, secondo comma, lett. h)] all’adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico (sentt. nn. 407 del 2002, 6 e 162 del 2004)”.

[10]   Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 10 dicembre 2006.

[11]   L’articolo 1 prevede che la direttiva si applica all'attività di guida:

a) dei cittadini di uno Stato membro;

b) dei cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa, in seguito denominati «conducenti», che effettuano trasporti su strada all'interno della Comunità, su strade aperte all'uso pubblico per mezzo di:

-        veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente,

-              veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D1, D1+E, D, D+E, quali definite dalla direttiva 91/439/CEE o una patente di guida riconosciuta come equivalente.

[12] La codificazione riunisce in un singolo testo giuridicamente vincolante e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le disposizioni dello strumento originario e tutte le modifiche successive dello stesso.

[13]Il programma MARCO POLO è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del 22 luglio 2003.

[14] Il programma precedente (COM(1997)131) era valido per il periodo 1997-2001.

[15] Questi aspetti sono affrontati in una comunicazione (COM(2003)542) relativa alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per  veicoli sicuri e intelligenti.

[16]   Per un approfondimento sul punto, si veda la scheda di lettura sul quadro normativo vigente.

[17]   Legge 6 giugno 1974, n.298 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

 

[18]    L’articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 1998 n. 85 recante Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 2, della L. 23 dicembre 1997, n. 454 ha previsto che a far data dal 1° gennaio 2001 (termine successivamente differito – vedi infra) fossero autorizzate all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada per conto di terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori; successivamente l’articolo 22 del D.Lgs 395/2000 ha differito tale termine fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del D.Lgs. medesimo e comunque non oltre il 1° luglio 2001.

[19] Cfr articolo 2 del decreto legge 147/2003; la proroga è intervenuta in seguito ad un accordo firmato in data 6 settembre 2002 tra Governo e autotrasportatori con il quale è stato previsto tra l’altro che l’attuale regime di blocco dell’accesso di nuove imprese al mercato fosse prorogato fino all’1° luglio 2004; la versione originaria del decreto legge infatti prevedeva che la proroga fosse disposta fino al 1° luglio 2004, termine poi prorogato al 31 dicembre 2004 dalla legge di conversione del decreto stesso.

Tale proroga è dovuta alle forti resistenze e preoccupazioni delle associazioni dei piccoli e medi imprenditori che temono di essere estromessi a causa della nascita, in un mercato liberalizzato, di imprese di grandi dimensioni. La proroga consentirebbe quindi a tali soggetti di potersi organizzare in vista della completa liberalizzazione dl mercato ed è effettuata al fine di evitare immediate ricadute negative sull’occupazione e sulla situazione generale del settore.

[20] tale norma di fatto ha circoscritto il numero delle imprese destinate ad operare sul mercato, per il periodo indicato, in quanto ad ogni nuova impresa doveva corrispondere la cessazione di un’altra esistente.

[21]   Sul punto, si veda la scheda di sintesi, paragrafo Conformità con la norma di delega

[22] La circolare n. 1/2005 del 26 luglio 2005 avente ad oggetto il cabotaggio stradale di merci sul territorio italiano, ha precisato che per “cabotaggio” si intende la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato. Nell’ambito di un trasporto combinato, si considera “cabotaggio” la tratta stradale iniziale o finale del trasporto qualora il veicolo a motore non salga o scenda dal treno o dal traghetto. Analoga valutazione si deve fare qualora su queste tratte si carichino merci destinate ad essere scaricate nello stesso territorio. Non si configura, invece, un’operazione di cabotaggio, ma un normale trasporto infracomunitario qualora l’intero complesso veicolare salga o scenda dal treno o dal traghetto.

[23]   Circa il vigente regime delle tariffe a forcella si veda la scheda di lettura sul quadro normativo vigente.

[24]   Sul punto si veda la scheda di lettura sul quadro normativo vigente.

[25]   Legge 22 agosto 1985, n. 450 Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate

[26]   Decreto-legge 29 marzo1993, n. 82 Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

[27] Tale articolo prevede che quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.

[28] Si tratta come sopra detto della documentazione dalla quale si evinca la compatibilità delle istruzioni trasmesse al conducente in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, nonché della fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e della dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori.

[29]  Convention relative au contrat de transport international de Merchendises par Route) del 19 maggio 1956 ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621.

[30]   Tale articolo risulta oggetto dell’abrogazione disposta a norma dell’articolo 3 del provvedimento in esame (vedi supra).

[31]   Circa il contenuto della direttiva si veda la scheda di sintesi, paragrafo Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

[32]   Circa la delega contenuta nella legge comunitaria 2004, si veda la scheda di sintesi, paragrafo Conformità con la norma di delega

[33]   Cfr. artt. 3, paragrafo 2, e 6, paragrafo 2, della direttiva.

[34]   L’articolo14, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri applicano le disposizioni di recepimento:

-                              per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti delle categorie D1, D1+E, D e D+E, a decorrere dal 10 settembre 2008,

-                              per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti delle categorie C1, C1+E, C e C+E, a decorrere dal 10 settembre 2009.

[35]   Si tratta delle autoscuole autorizzate ovvero dei consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida; di soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro previsto dall’articolo 19.

[36]   Tale codice comunitario è stato aggiunto all’elenco dei codici comunitari armonizzati di cui agli allegati I e Ibis della direttiva 91/439/CEE relativi al modello comunitario della patente di guida.

[37]   Articolo introdotto dall’articolo 7 del D.Lgs. 9/2002 e modificato dal decreto-legge 151/2003

[38]    A tal proposito si ricorda in particolare che l’ordine del giorno Menardi 9/2422/4, approvato in data 29 luglio 2003 dall’assemblea del Senato, ha impegnato il Governo a prevedere “l’individuazione e le relative modalità attuative per un doppio regime di patente per i conducenti professionali, tale da consentire una diversa attribuzione della decurtazione di punteggio, a seguito di violazione delle norme del codice della strada commesse durante l’attività professionale ovvero durante l’uso privato”, e che l’ordine del giorno Stiffoni 9/2422/3 ha impegnato il Governo “a consentire, per la categoria degli autotrasportatori un recupero di punti maggiorato, rispetto all’attuale previsione, nel caso in cui a seguito di infrazione accertata si debba svolgere il previsto corso di aggiornamento”, considerati gli effetti di carattere professionale che il ritiro della patente può avere su tale categoria.

[39] Si tratta del codice comunitario da apporre sulla patente comunitaria; tale codice è stato aggiunto all’allegato I e I bis della direttiva 91/439/CE concernente la patente di guida dalla direttiva 2003/59/CE, che identifica appunto il Conducente titolare di CAP in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui all'articolo 3 fino ad una certa data. La costruzione del codice sarà quindi 95.giorno.mese.anno di validità del CAP (ad esempio: 95.01.01.2012)