XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione - Nuovo schema di D.Lgs. (n. 481) - (art. 2, L. 265/2004) - Parere definitivo
Serie: Pareri al Governo    Numero: 381    Progressivo: 2
Data: 02/05/05
Descrittori:
CODICE E CODIFICAZIONI   LINEE AEREE
TRASPORTI AEREI     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni

Servizio studi

 

pareri al governo

Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione

Nuovo schema di D.Lgs. (n. 481)

(art. 2, L. 265/2004)

Parere definitivo

 

 

n. 381/2


xiv legislatura

2 maggio 2005

 

Camera dei deputati


Il presente dossier è così articolato:

 

§         il primo volume, n. 381, contiene le schede di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, il testo dello schema di  decreto legislativo presentato alle Camere per l’espressione del primo parere parlamentare, recante “Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione” (n. 446), nonché alcuni allegati.

§         il secondo volume, n. 381/1, contiene la normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

§         Il terzo volume, n. 381/2, contiene le schede di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura, il testo dello schema di decreto legislativo presentato alle Camere per l’espressione del definitivo parere parlamentare, recante “Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione” (n. 481); il presente volume reca altresì il testo a fronte che evidenzia le modifiche apportate rispetto al primo schema di d.lgs., nonché l’iter parlamentare relativo a quest’ultimo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Trasporti

Consigliere

Marina LOPRESTI (3761)

Documentaristi

Patrizia MORTAROTTI (3939)

Daniela GARDI (4668)

Segretari

Anna Rita DI PIETRO (2614)

Francesca Maria VITELLI (2614)

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: Tr0371b

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni e pareri allegati6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Conformità con la norma di delega  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  10

§      Compatibilità comunitaria  10

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

Schede di lettura

Le modifiche apportate allo schema di d.lgs., presentato alle Camere  per il definitivo parere parlamentare  15

§      Organi amministrativi e disciplina tecnica della navigazione  15

§      Servizi della navigazione aerea  18

§      Beni destinati alla navigazione aerea  19

§      Individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale e disciplina delle gestioni aeroportuali23

§      Vincoli della proprietà privata  30

§      Protezione sociale  31

§      Licenze e attestati del personale  34

§      Definizioni e regime amministrativo degli aeromobili34

§      Ordinamento dei servizi aerei e tutela dei diritti del passeggero  36

§      Polizia della navigazione aerea ed altre funzioni di polizia e vigilanza. Assegnazione di bande orarie.37

§      Atti di stato civile in corso di navigazione  39

§      Contratti di utilizzazione dell'aeromobile e responsabilità dei vari soggetti40

§      Disposizioni sanzionatorie  42

Testo a fronte Tra il primo ed il secondo schema di d.lgs.45

Atto del Governo n. 481

§      Nuovo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione  113

§      Relazione  115

§      Analisi dell’impatto della regolamentazione  125

§      Analisi tecnico normativa  129

§      Articolato  133

§      Conferenza Stato-Regioni – Seduta del 2 marzo 2005 - Parere  166

§      Camera dei deputati, IX Commissione (Trasporti) – Parere espresso sull’atto del Governo n. 446  172

§      Camera dei deputati – V Commissione (Bilancio) – Parere espresso sull’atto del Governo 446  179

§      Senato della Repubblica, VIII Commissione (Trasporti) – Parere espresso sull’atto del Governo n. 446  180

Esame parlamentare del primo schema di D.Lgs (n. 446)

Camera dei deputati

-       IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Seduta del  9 febbraio 2005  189

Seduta del  10 febbraio 2005  195

Seduta del  24 febbraio 2005  201

Seduta del  2 marzo 2005  205

Seduta del  3 marzo 2005  209

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e  programmazione)

Seduta del  2 marzo 2005  219

Seduta del  3 marzo 2005  221

Senato della Repubblica

-       8 a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)

Seduta del 9 febbraio 2005  225

Seduta del 15 febbraio 2005  227

Seduta del 16 febbraio 2005  229

Seduta del 22 febbraio 2005  231

Seduta del  23 febbraio 2005  233

Seduta del 2 marzo 2005  237

-       14 a Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 23 febbraio 2005  241

Seduta del  1° marzo 2005  245

-       1 a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del  1° marzo 2005  247

-       4a Commissione (Difesa)

Seduta del  1° marzo 2005  249

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del  9 marzo 2005  251

Seduta del  15 marzo 2005  253

Seduta del  16 marzo 2005 (antimeridiana)257

Seduta del  16 marzo 2005 (pomeridiana)259

Riferimenti normativi [1]

§      D.L. 8 settembre 2004, n. 237 Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.263

§      L. 9 novembre 2004, n. 265 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione.268

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto legislativo

481

Titolo

Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione

Norma di delega

Art. 2, L. 9 novembre 2004, n. 265

Settore d’intervento

Trasporti

Numero di articoli

20

Date

 

§       presentazione

13 aprile 2005

§       assegnazione

13 aprile 2005

§       termine per l’espressione del parere

13  maggio 2005

§       scadenza della delega

11 maggio 2005

Commissione competente

IX  (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Lo schema di d.lgs. in esame interviene in adempimento della delega introdotta con l’articolo 2 della legge n. 265 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 237 del 2004[2], recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile e delega al Governo per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Il testo attualmente in esame deriva dalle modifiche apportate allo schema di d.lgs. già presentato alle Camere per l’espressione del primo parere parlamentare, e  viene ora presentato proprio ai fini dell’espressione del “parere definitivo”, secondo quanto previsto dalla norma di delega (v. infra).

Si fa pertanto presente fin d’ora che il presente dossier è volto ad integrare, limitatamente alle modifiche apportate, quanto già illustrato nel dossier Pareri al Governo del Servizio Studi della Camera n. 381, con riferimento al testo dello schema di d.lgs. nel suo complesso (come presentato ai fini dell’espressione del primo parere parlamentare) 

Il provvedimento in esame reca un’ampia novella del codice della navigazione  (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), relativamente alla parte aeronautica, risultando sostituiti, modificati o abrogati  oltre 150 articoli del codice. Specifiche novelle, relative a 17 articoli del codice, riguardano alcuni profili sanzionatori della disciplina.

A fini di chiarezza si ricorda che il provvedimento consta di 20 articoli, numerosi dei quali sostituiscono svariati titoli, capi ed articoli del codice della navigazione. I settori disciplinati riguardano:

§         gli organi amministrativi (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC) e la disciplina tecnica della navigazione, con particolare riferimento al recepimento ed all’attuazione degli Annessi ICAO (art. 1);

§         i servizi della navigazione aerea e la relativa fornitura, da parte di ENAV, nonché da parte di altri soggetti designati in base alla normativa comunitaria (art. 2);

§         la disciplina dei beni destinati alla navigazione aerea e della polizia degli aerodromi (art. 3), che comprendono la disciplina della proprietà e dell’uso degli aerodromi, quella delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra, la disciplina dei vincoli alla proprietà privata; 

§         la disciplina del personale aeronautico (art. 4);

§         la disciplina degli aeromobili, compresa l’ammissione dell’aeromobile alla navigazione e quella dei relativi documenti (artt. 5-6-7-8);

§         l’ordinamento dei servizi aerei (intracomunitari ed extracomunitari), nel quale è compresa la disciplina del certificato di operatore aereo e della licenza di esercizio (art. 9);

§         la disciplina della polizia della navigazione (art. 10), del controllo degli aeromobili in arrivo e in partenza (art. 11), della polizia di bordo (art. 12); nonché alcune modifiche alla disciplina degli incidenti aeronautici in mare (art. 13);

§         gli atti di stato civile in corso di navigazione (art. 14);

§         la navigazione da turismo e con alianti (art. 15);

§         la disciplina dei contratti di utilizzazione dell’aeromobile – locazione, noleggio, trasporto -  ove è affrontato anche il tema delle responsabilità del vettore nei confronti del passeggero (art. 17);

§         l’assicurazione obbligatoria dei passeggeri, che è stata sostituita dalla  assicurazione, sempre obbligatoria, della responsabilità del vettore, imposta dalla normativa comunitaria[3] (art. 18);

§         alcune modifiche di infrazioni penali ed amministrative, e delle relative sanzioni, derivanti da violazioni del codice della navigazione (art. 19);

§         norme finali di coordinamento “formale”, nonchè relative all’assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato (art. 20).

 

Numerosi articoli sono stati parzialmente modificati, per la maggior parte in considerazione dei rilievi prospettati dalle competenti Commissioni parlamentari (in occasione dell’espressione del primo parere) e dalla Conferenza Stato-regioni  come evidenziato analiticamente dalla relazione illustrativa. In alcuni casi, invece, la relazione illustrativa segnala alcune modifiche o integrazioni che non sono da ricondurre ai pareri citati (per un’illustrazione puntuale, si rinvia alla scheda di lettura).

Alcune modifiche attengono poi a ritocchi di carattere formale.

Gli articoli dello schema di d.lgs. risultano sempre 20. Sono state comunque introdotte alcune disposizioni aggiuntive, per lo più mediante l’inserimento di nuovi commi (v. in particolare il comma 8 dell’articolo 718 c.n., relativo a misure di protezione sociale per il personale dei servizi di assistenza a terra). In un caso e’ stato introdotto un articolo aggiuntivo, nell’ambito del codice della navigazione: si tratta dell’articolo 949-bis, concernente la responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto.

  

  

Relazioni e pareri allegati

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame evidenzia in particolare la correlazione tra le modifiche apportate ed i rilievi espressi con i pareri acquisiti sul primo testo presentato alle Camere ed alla Conferenza Stato-regioni

Sono state inoltre allegate la relazione di analisi tecnico-normativa (ATN) e quella di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000 (tali relazioni non erano state allegate al primo schema di d.lgs. presentato alle Camere)

Non viene viceversa allegata la relazione tecnica sugli effetti finanziari, presentata al fine del primo passaggio parlamentare, in base alla norma di delega[4]

Si ricorda che la relazione tecnica attestava che, trattandosi di un’operazione di “rivisitazione" di materia prettamente tecnica, il provvedimento in esame non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato (come prescritto dalla legge delega). Tale valutazione viene confermata dalla relazione illustrativa che accompagna il nuovo schema di d.lgs. ora all’esame delle Camere. 

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Conformità con la norma di delega

L’articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge[5], uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Il termine di scadenza della delega è l’11 maggio 2005.

La delega è espressamente finalizzata a migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, a razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare del settore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali.

I principi ed i criteri direttivi di delega, enunciati dal medesimo articolo 2, comma 5, riguardano:

a)       l’individuazione delle diverse responsabilità e competenze, secondo la normativa comunitaria relativa al “Cielo unico europeo”[6];

b)      disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

c)       disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;

d)       fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

e)       armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

f)        adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

g)       semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

h)       abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;

i)         salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Va altresì segnalato che il comma 4 dell’articolo 2 prevede che i decreti legislativi debbano conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 (istitutiva dell’ICAO), di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

 

Per quanto attiene il procedimento, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge[7], previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (comma 1).

Il comma 2 ha previsto la trasmissione del Governo alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, degli schemi dei decreti legislativi al Parlamento – corredati della relazione tecnica sugli effetti finanziari[8] - per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione.

Lo schema di d.lgs. è stato presentato alle Camere, per l’espressione del primo parere parlamentare, il 2 febbraio 2005, e le competenti commissioni si sono espresse entro il 4 marzo 2005 (i relativi pareri sono allegati al testo dello schema di d.lgs. in esame; v. anche l’iter allegato al presente dossier).

Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni (che si è espressa il 23 marzo 2005), ha ritrasmesso al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari (come individuate supra), che deve essere espresso entro trenta giorni dall’assegnazione.

Si ricorda infine che il successivo comma 3 haprevisto la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dall’articolo in esame.

 

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega ora in esame è stato quindi trasmesso alle Camere, per l’espressione del “definitivo” parere parlamentare,  il 13 aprile 2005. Il termine per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni (IX e V Commissione Camera, e 8° e 5° Commissione Senato) scade dunque, in base alla norma di delega, il 13 maggio 2005.

Per quanto concerne le singole modifiche intervenute, ed il rapporto con i rilievi prospettati nei vari pareri acquisiti, in particolare in considerazione del carattere puntuale di tali modifiche si rinvia alle schede di lettura.

Da un punto di vista generale appare comunque opportuno segnalare in questa sede che, come emerge anche dalla stessa relazione illustrativa, diverse modifiche sono finalizzate ad adeguare il provvedimento alle condizioni ed alle osservazioni  presenti nei pareri acquisiti, ma vi sono anche casi in cui il Governo non ha ritenuto di adeguarsi a tali rilievi, ed alcuni altri casi in cui la modifica non deriva dai pareri espressi, ma da altre valutazioni.

La relazione illustrativa per lo più motiva le modifiche apportate, o il mancato adeguamento ai rilievi presenti nei pareri. In taluni casi non appare tuttavia chiara l’origine di alcuni interventi di modifica, anche in rapporto alla formulazione della norma di delega: in particolare si fa riferimento all’estensione della procedura prevista dall’art. 698, primo comma, per l’individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, anche ai “sistemi aeroportuali”; anche l’art. 705, primo comma, che reca la definizione di gestore aeroportuale, fa riferimento al “sistema aeroportuale” (nel quale operano gli operatori privati soggetti al coordinamento ed al controllo del gestore). 

In altri casi, sembrerebbe da verificare ulteriormente la rispondenza della nuova formulazione del testo alle condizioni poste nei pareri parlamentari (v. in particolare artt. 687; 704, secondo, terzo e quarto comma; 705; 712; essenzialmente relativi al ruolo del Ministero e dell’ENAC, con particolare riguardo alle funzioni di indirizzo e vigilanza sul sistema dell’aviazione civile, al rilascio della concessione di gestione aeroportuale[9], ai compiti del gestore, con particolare riguardo al controllo sugli operatori privati operanti in aeroporto, al rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo, al collocamento dei segnali ed alla loro manutenzione).

La relazione fa poi presente in conclusione che il mancato adeguamento ad alcuni rilievi è da ricondurre all’esigenza di evitare il rischio di un eccesso di delega (con particolare riguardo alla materia delle tariffe aeroportuali[10], nonché delle sanzioni[11]).                   

Più specificamente, in tema di sanzioni,  la relazione precisa che, fatta salva la possibilità di introdurre misure sanzionatorie in atti convenzionali nell’ambito dei rapporti di gestione aeroportuale, deve registrarsi la mancanza di un’apposita previsione nella legge delega. A tal riguardo viene ritenuta auspicabile l’adozione di un provvedimento generale di natura legislativa, che regolamenti tale delicatissimo profilo nel rispetto dei principi di tassatività e legalità, e questo con riguardo alle violazioni ascrivibili ai vettori, agli operatori e con riferimento anche all’assegnazione delle bande orarie ed al negato imbarco. In tale ottica, le modifiche apportate dall’art. 19 del decreto legislativo derivano unicamente dalla necessità di coordinamento tecnico del testo, senza alcuna modifica qualitativa e quantitativa delle previsioni sanzionatorie vigenti (Camera osservazioni – punto a).

Da ultimo, la relazione richiama la possibilità, ai sensi di legge di delega (art. 2, comma 3, l. 265/04), di introdurre, con le medesime procedure, ulteriori aggiustamenti e modifiche entro un anno dalla revisione del codice.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

V. sul punto il precedente dossier n. 381, relativo allo schema di d.lgs. presentato per l’espressione del primo parere parlamentare.

Ci si limita in questa sede a segnalare che alcune integrazioni del testo sono dirette a individuare ulteriori meccanismi di coordinamento tra Stato e regioni (v. in particolare artt. 698, 704, quarto comma)

L’art. 698, sulla base di una condizione posta dalla Conferenza Stato-Regioni,  è stato infatti integrato con un secondo comma che reca l’istituzione di un comitato di coordinamento tecnico composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del governo e degli enti aeronautici, il cui scopo è quello di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale. Tale comitato è istituito senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’art. 704 reca poi una modifica del quarto comma, che riguarda l’introduzione – in fine - dell’inciso “e sentita la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione”: viene dunque introdotto un momento partecipativo regionale anche per le concessioni degli aeroporti di rilevanza nazionale, secondo quanto richiesto sempre dalla Conferenza Stato-regioni.

 

Compatibilità comunitaria

Si rinvia al precedente dossier n. 381.

Ci si limita in questa sede a segnalare, con riferimento alle modifiche apportate, che all’articolo 3 dello schema di d.lgs. è stato introdotto un nuovo comma che novella l’articolo 14 del D.Lgs 18/1999, articolosul qualesiè espressa la Corte di giustizia CEE, con una sentenza di condanna (v. infra).

Il nuovo comma 8del citato articolo 3 reca una norma di protezione sociale dei lavoratori dei servizi di assistenza a terra in caso di trasferimento dell’attività, sulla base di un’osservazione espressa dalla IX Commissione della Camera in sede di parere (punto o), con la quale si evidenziava l'opportunità di prevedere specifiche misure a tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alla disciplina dei servizi di assistenza a terra.

L’articolo 14 del D.Lgs 18/99 – come riformulato - prevede quindi che, salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l’ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti, assicura, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, l’applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.

 

Occorre ricordare che il 9 dicembre 2004 è intervenuta una sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee[12]sul ricorso per inadempimento avverso la disciplina di attuazione della direttiva 96/67/CE - concernente l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità - prevista con il  d.lgs. n. 18/99. In particolare la Corte di giustizia ha sancito che l’art. 14 del d.lgs. 18/99 ha introdotto una misura sociale incompatibile con l’art. 18 della direttiva 96/67/CE, ed ha previsto, al suo art. 20, un regime a carattere transitorio non consentito da tale direttiva.

La Corte di giustizia fa presente che, per quanto riguarda la compatibilità dell’art. 14 con la direttiva 96/67 e alla luce della formulazione dell’art. 18 di quest’ultima, si evince dal ventiquattresimo ‘considerando’ della detta direttiva che gli Stati membri conservano il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra. Per quanto concerne la definizione di un siffatto «livello adeguato», la Corte sottolinea che tale potere non comporta una competenza normativa illimitata e deve essere esercitato in modo tale da non pregiudicare l’effetto utile della direttiva 96/67 e gli obiettivi da essa perseguiti. La direttiva mira ad assicurare l’apertura del mercato dell’assistenza a terra, apertura che, secondo il quinto ‘considerando’ della medesima direttiva, deve tra l’altro contribuire a ridurre i costi di gestione delle compagnie aeree[13].

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Non sono espressamente attribuiti ulteriori poteri normativi, rispetto a quanto evidenziato in rapporto al primo testo dello schema di d.lgs. presentato alle Camere (v. il citato dossier n. 381).

Coordinamento con la normativa vigente

A parte quanto già segnalato nel precedente dossier n. 381, si fa presente che con la modifica apportata all’articolo 687, primo comma, c.n. è stata introdotta una clausola di coordinamento con quanto previsto dal decreto-legge n. 237/2004 (art. 1, comma 1), al fine di evitare possibili sovrapposizioni ed incertezze in ordine al ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ENAC in materia. Tale modifica si ricollega a due condizioni poste dal primo parere espresso dalla IX Commissione Trasporti della Camera sul testo in esame (v. Camera, condizioni, punti 1 e 2). Peraltro sembrerebbe da verificare  ulteriormente la modifica in relazione alla finalità del rilievo prospettato dalla Commissione.  

Con riguardo alle abrogazioni la relazione illustrativa fa presente che non si è ritenuto di dover completare il quadro delle abrogazioni, né di doverle ricondurre tutte ad un unico articolo, e pertanto per questa parte il testo non viene adeguato a quanto suggerito con il parere parlamentare (Camera osservazioni punto p)[14].

La medesima relazione precisa che, “pur non potendosi escludere integrazioni con il recente decreto-legge n. 237/04, non si ravvisano sovrapposizioni con il medesimo testo di legge, come convertito dalla legge 265/04”. Inoltre precisa che il testo non reca in un’unica sede le previsioni di abrogazione in quanto, anche per chiarezza di lettura, sono state inserite laddove è trattata ogni singola materia regolata dalle specifiche previsioni del  decreto legislativo.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si rinvia anche in questo caso al precedente dossier n. 381, in particolare per richiamare alcuni degli aspetti qualificanti del progetto di legge recante la riforma del sistema del trasporto aereo(A.C. 1431 e abb.testo unificato)[15], nonché alcuni elementi di continuità tra tale progetto di legge e lo schema di d.lgs. ora in esame (con particolare riferimento al principio di separazione tra le funzioni di regolamentazione, di certificazione e di controllo e quelle di fornitura dei servizi, nonché al ruolo del gestore aeroportuale).

Ci si limita qui a ricordare che tale progetto di legge, da oltre due anni all’esame della IX Commissione Trasporti della Camera, sulla base dell’indagine conoscitiva sulla sicu-rezza del trasporto aereo svoltasi a seguito del tragico incidente di Linate[16] ha promosso una ridefinizione dell’assetto delle competenze dei soggetti operanti nel settore, allo scopo di garantire maggiore chiarezza di funzioni e responsabilità e maggiore sicurezza ed efficienza del trasporto aereo. A tale scopo è stata direttamente disposta un’ampia modifica del vigente codice della navigazione, limitatamente alla parte aeronautica.


Schede di lettura

 


Le modifiche apportate allo schema di d.lgs., presentato alle Camere  per il definitivo parere parlamentare

Organi amministrativi e disciplina tecnica della navigazione

Con l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame:

§         viene sostituita la rubrica del Titolo I del libro I della Parte II del codice della navigazione);

§         vengonosostituiti gli articoli da 687 a 690 c.n., introducendo disposizioni che individuano in via generale i soggetti che costituiscono l’amministrazione della navigazione aerea (ora “aviazione civile” – v. infra) e le relative competenze (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC);

§         sono individuati meccanismi semplificati per garantire il recepimento delle norme tecniche internazionali vigenti nel settore dell'aviazione civile, e specificamente degli Annessi ICAO[17], riprendendo sostanzialmente quanto già stabilito dall'art. 26 della legge 1° agosto 2002 n. 166(cd. “collegato infrastrutture e trasporti”), del quale è contestualmente disposta l’abrogazione.

Le uniche modifiche apportate all’articolo 1 dal nuovo schema di decreto legislativo, rispetto al testo presentato per l’espressione del primo parere parlamentare, riguardano l’articolo 687 del codice della navigazione.

La relazione illustrativa evidenzia che il testo dell’articolo 687 è stato modificato per accogliere le condizioni formulate dalla IX Commissione Trasporti della Camera in sede di espressione del primo parere (3 marzo 2005) (Camera – condizioni punti 1, 2 e 12). Sono state dunque apportate le seguenti modifiche:

§         il titolo dell’articolo è stato modificato in amministrazione dell’aviazione civile, mentre la precedente dicitura recava “navigazione aerea”;

§         è stato introdotto lo specifico riferimento all’art. 1, comma 1 del D.L. n. 237/2004 (che viene fatto salvo) norma che già definisce ruoli e competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); le condizioni sopra citate richiedevano in proposito di specificare con maggiore chiarezza le funzioni di controllo e vigilanza dell’ENAC, e di esplicitare il ruolo di indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in considerazione di quanto recentemente previsto dal DL n. 237 del 2004 e dal regolamento CE n. 549/2004. 

Si ricorda a tale proposito che l’articolo 1, comma 1 del DL n. 237 stabilisce che “l'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi inclusa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe”.

§         riguardo alle funzioni di vigilanza dell’ENAC, che nella precedente versione erano riferite alla sola fornitura dei servizi inerenti la navigazione aerea, il nuovo testo dello schema di d.lgs. le estende all’intero settore dell’aviazione civile; con una condizione posta dalla IX Commissione Trasporti della Camera si chiedeva infatti di specificare con maggiore chiarezza le funzioni di controllo e vigilanza dell’ENAC, evitando di limitarle alla sola vigilanza sulla fornitura dei servizi inerenti la navigazione aerea, anche in considerazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 1 del DL 237/2004, sopra descritto.

§         riguardo alle funzioni proprie dell’ENAC, viene specificato inoltre che queste sono svolte mediante le strutture centrali e periferiche dell’ente; a taleproposito si ricorda che nell’espressione del parere da parte della IX Commissione della Camera, è stata sottolineata l’esigenza di far riferimento esplicito alle articolazioni periferiche dell’ENAC, principalmente a seguito della soppressione della figura del direttore di aeroporto (punto 12 del parere).

 

Sembrerebbe peraltro opportuno valutare ulteriormente le modifiche apportate in relazione alla finalità dei rilievi avanzati dalla IX Commissione (contenuti nelle condizioni sopra indicate).

 

Si ricorda che la Conferenza Stato regioni aveva proposto un’integrazione  dell’articolo 687 volta a favorire il coordinamento delle politiche di sviluppo aeroportuali, con particolare riferimento agli aeroporti minori; la proposta era quindi di istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un comitato di coordinamento tecnico composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del governo e degli enti aeronautici. Tale integrazione è stata sostanzialmente accolta, con l’introduzione di un nuovo comma all’articolo 698 (vedi infra).

Come già detto i restanti articoli non sono stati modificati. Si ricorda brevemente che gli articoli 688 e 689 c.n., corrispondenti agli articoli 690 e 691 del codice vigente, riguardano, rispettivamente, il concorso nell'esercizio di competenze da parte delle autorità aeronautica (ENAC) e marittima relativamente agli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, nonché la vigilanza, a cura dell'autorità consolare, sul traffico nazionale all'estero.

L’articolo 690 c.n. che, come già accennato, concerne il recepimento in via amministrativa degli annessi ICAO[18] - e riprende sostanzialmente quanto già stabilito dall'art. 26 della legge 1° agosto 2002 n. 166 -  non è stato modificato. La relazione governativa fa presente in proposito che è stato verificato, come richiesto nel parere espresso dalla 8° Commissione del Senato, che il recepimento delle norme tecniche ICAO, da parte anche dell’ENAC, non comporti disparità di trattamento riguardo all’utilizzazione degli eliporti e delle elisuperfici da parte degli elicotteri. La medesima relazione afferma che il richiamo ai criteri direttivi di cui al DPR 461/1985 rende peraltro obbligatoria la valutazione di impatto sul sistema normativo garantendo la non sovrapposizione di norme e competenze; per tale ragione la relazione conclude che dal testo dell’articolo non derivano particolari problemi neanche in relazione ai servizi antincendio, che restano disciplinati dalla legge 930/1980.

 

Considerata la rilevanza della materia, si ricorda più specificamente che con l'articolo 690 c.n. si stabilisce in particolare che l’attuazione in via amministrativa può avvenire anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC. In via generale, l’attuazione in via amministrativa deve avvenire sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461.

Con le stesse modalità si può provvedere all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

E’ quindi autorizzata – anche qui analogamente a quanto stabilito dall’art. 26 della legge n. 166 – l’emanazione di regolamenti del Governo per modificare le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento. Tali regolamenti sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/88 (che individua i regolamenti “di delegificazione”), e in attuazione dei principi stabiliti dal già citato DPR n. 461 del 1985.

Servizi della navigazione aerea

L’articolo 2 del testo in esame introduce nel codice della navigazione il Titolo II, relativo ai servizi della navigazione aerea, comprendente gli articoli 691 e 691-bis.

All’articolo 691, che definisce i servizi della navigazione aerea, non sono state apportate modifiche; non è stata quindi accolta la condizione espressa nel parere reso dalla IX Commissione della Camera (punto 4) con la quale la Commissione chiedeva una definizione più particolareggiata di tali servizi, specialmente in relazione alla redazione delle “carte ostacoli” aeroportuali. Nella relazione il Governo afferma che la redazione delle “carte ostacoli” non può rientrare nella descrizione dei servizi della navigazione aerea (che riprende peraltro la normativa comunitaria), in quanto essa è già espressamente disciplinata dall’Annesso 4 ICAO.

All’articolo 691-bis, relativo alla fornitura dei servizi aeroportuali, è stata invece apportata una modifica. Nella formulazione precedente l’articolo riconosceva che i servizi in questione “sono forniti dalla società ENAV e dagli altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria [Single Sky], per gli spazi aerei di competenza”[19]. La formulazione sembrava così considerare la prospettiva della completa attuazione del principio di separazione tra soggetto regolatore e certificatore e fornitori del servizio, nonchè del processo di apertura del mercato di tali servizi ad altri soggetti “certificati” in ambito comunitario. Recependo l’osservazione della 8° Commissione del Senato (punto b), è stato soppresso il riferimento agli “altri fornitori designati in base alla normativa comunitaria”. Viene peraltro introdotta, al primo comma, la precisazione che è “fatta salva l’attuazione delle previsioni della normativa comunitaria”.

L’8a Commissione del Senato chiedeva la modifica dell’articolo in tal senso (primo e terzo comma)[20], giudicando superflua, tenendo conto della situazione attuale, la previsione di altri fornitori di servizi, principalmente in considerazione del fatto che il citato DL 237/004 ha previsto espressamente a carico di ENAV Spa il controllo “gate to gate” sul movimento degli aeromobili, e che non risulta precluso l’ingresso di altri fornitori di tali servizi, in virtù della normativa comunitaria.

La relazione illustrativa fa poi presente che, conseguentemente alla modifica poc’anzi illustrata, il riferimento agli “altri fornitori” è stato espunto anche dagli articoli 705 (compiti del gestore aeroportuale, articolo 3, comma 1 dello schema di d.lgs. in esame) e 718 c.n. (funzione di polizia e di vigilanza) articolo 3, comma 4 dello schema di d.lgs. in esame).

 

Si ricorda in sintesi che, nell’ambito del “pacchetto” di direttive comunitarie Cielo unico europeo (cd. Single Sky, entrato in vigore nel suo complesso il 20 aprile 2004), il regolamento (CE) n. 549/2004 ("regolamento quadro") ha previsto l’istituzione di un quadro normativo armonizzato per la creazione del Cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004, ed hastabilito in particolare all’articolo 4 l’obbligo per ogni Stato membro di designare o istituire al proprio interno un'autorità nazionale di vigilanza indipendente dai fornitori dei servizi di navigazione aerea, con l'obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza ed efficienza globale del traffico aereo. A tale Autorità spetta la certificazione dei fornitori di tali servizi, che in virtù di tale certificazione possono svolgere tale attività in ogni Stato membro della Comunità.

Proprio in relazione alla questione della certificazione dei fornitori di tali servizi[21] va peraltro ricordato che la relativa disciplina comunitaria, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del regolamento CE n. 550/2004 - che riguarda specificamente la fornitura dei servizi di navigazione aerea – è destinata ad entrare in vigore un anno dopo la pubblicazione dei requisiti comuni di cui all’articolo 6 del medesimo regolamento (e, ai sensi dell’art. 7, par. 9, in casi eccezionali anche sei mesi dopo). Il richiamato articolo 6, peraltro, non prevede un termine specifico entro il quale devono essere adottati i requisiti comuni da parte dei competenti organi comunitari; tali requisiti non risultano allo stato ancora adottati[22].

Beni destinati alla navigazione aerea

L’articolo 3 introduce il titolo III, che per ragioni sistematiche è suddiviso in quattro capi:

1) Della proprietà e dell'uso degli aerodromi;

2) Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra;

3) Vincoli della proprietà privata;

4) Della polizia degli aerodromi.

Nel Capo I sono state apportate modifiche agli articoli 692, 693, 698, 701, 702 e 703 (degli altri Capi, per le parti modificate, si tratterà nei paragrafi successivi).

All’articolo 692, che individua i beni del demanio aeronautico statale, è stata espunta la disposizione che faceva salvi gli effetti delle leggi speciali previgenti (leggi speciali sul regime giuridico di talune realtà aeroportuali e patrimonio della società ENAV).

La relazione illustrativa che accompagnava il primo schema di D.Lgs. ricordava - con riguardo alla salvaguardia degli effetti delle leggi speciali previgenti (leggi speciali sul regime giuridico di talune realtà aeroportuali e patrimonio della società ENAV) – che era stato rilevato che “si tratta dell'applicazione di un principio generale di diritto, che risulta necessario sia non derogare, vertendosi in tema di diritti soggettivi (diritti reali), sia menzionare espressamente, al fine dì elidere il rischio, esiziale per le attività economiche coinvolte, di incertezze applicative che possono tradursi in contenziosi di incerta durata (quali, ad esempio, quelli sorti in materia di demanializzazione dei regime delle acque a seguito della legge 5 gennaio 1994 n. 36)”.

All’articolo 693 - che prevede l’assegnazione in uso gratuito dei beni del demanio aeronautico all'ente pubblico nazionale di governo” del settore (ENAC), quale forma speciale ex lege di uso governativo[23] (recependo un principio, già contenuto nella legislazione vigente, e in particolare nel decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250) – è stato accolto quanto proposto dalla Conferenza Stato regioni. A tal fine è stato aggiunto un comma che dà alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.

La Conferenza Stato regioni ha rilevato – a sostegno di tale proposta di integrazione - l’opportunità di coinvolgere le regioni nelle procedure di assegnazione dei beni demaniali e di prevedere un diritto di prelazione, sia perché possano per gli aeroporti minori acquisire i beni e procedere alla loro assegnazione in coerenza con i piani e i programmi di sviluppo del trasporto aereo di interesse regionale, sia anche in ragione delle profonde implicazioni che la norma riveste per quanto riguarda gli scali commerciali (in particolare la relazione della Conferenza fa riferimento ai programmi attuali di sviluppo approvati dalla Regione Lombardia).

 

Gli articoli 694, 695, 696, 697, 699, 700, costituiscono un aggiornamento e uno snellimento degli articoli, rispettivamente, 704, 710 e 711, 693, 700 e 709, 701, 708, anche in un'ottica di liberalizzazione rispetto alle limitazioni e agli oneri connessi agli atti di disposizione dei privati. Questi articoli non sono stati modificati.

Quanto all’articolo 696, non è stata accolta un modificarichiesta dalla Conferenza Stato regioni. L’articolo in oggetto dispone che la dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea venga fatta dall'ENAC e comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che - sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla ricezione.

La Conferenza chiedeva che il contenuto di questo articolo non interferisse con i procedimenti tecnico-amministrativi vigenti relativi alla realizzazione di opere attinenti le strutture aeroportuali, che vedono la Regione coinvolta in modo diretto. La relazione che accompagna lo schema di D.Lgs. fa presente che l’articolo non è stato modificato in quanto le competenze della regione, anche riguardo alle procedure tecnico-amministrative finalizzate all’espropriazione per gli aeroporti e le opere di spettanza, sono state salvaguardate dalla norma di chiusura contenuta nell’articolo 3, comma 7 dello schema di D.Lgs., che prevede che le regioni disciplino le materie di propria competenza nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nel titolo III in esame.

 

Per quanto concerne le modifiche relative all’articolo 698, che prevede il procedimento per l’individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, si rinvia al successivo paragrafo, anche in considerazione della connessione con la disciplina delle gestioni aeroportuali.

 

All’articolo 701, relativo alla definizione delle aviosuperfici, è stato aggiunto un inciso che fa salve le competenze dell’Enac in materia di sicurezza. Secondo quanto segnalato dalla relazione illustrativa, la modifica fa proprio quanto emerso in sede di riunione tecnico-preparatoria della Conferenza Stato regioni, dato anche il diffondersi sul territorio nazionale delle aviosuperfici, aree oggetto di specifica disciplina di liberalizzazione.

L’articolo 702, relativo alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture aeroportuali, è stato modificato, con un parziale adeguamento a quanto richiesto sul punto con il parere espresso dalla IX Commissione Trasporti della Camera: il nuovo articolo prevede che, ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l’approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali è di spettanza dell’ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e indirizzo del Ministero. L’attuale formulazione sembra valorizzare i compiti dell’ENAC, in particolare prevedendo esplicitamente l’approvazione dei progetti in questione da parte di tale Ente; si intendono altresì escludere eventuali sovrapposizione con la valutazione di conformità agli strumenti di programmazione aeroportuale, che nella precedente formulazione restava attribuita al Ministero delle infrastrutture e trasporti, mentre appare valorizzato il ruolo del Ministero come soggetto cui competono funzioni di indirizzo e di programmazione generale.

È poi da notare che è stato soppresso il riferimento alle infrastrutture aeroportuali “di rilevanza nazionale”, al fine di non escludere altre infrastrutture dai controlli di sicurezza dell’ENAC.

Tali modifiche, come già accennato, sono volte ad  accogliere una condizione, molto articolata,  di cui al parere reso dalla IX Commissione della Camera (punto 5); rispetto a quanto richiesto non figura peraltro un esplicito riferimento al Piano nazionale degli aeroporti del Ministero, come richiesto dalla Commissione.

Inoltre, non è stato attribuito il potere di collaudo delle opere aeroportuali in capo all’ENAC, come richiesto dalla medesima IX Commissione (punto b delle osservazioni). La relazione illustrativa si limita in proposito ad osservare che non appare necessario attribuire questo potere/dovere di collaudo in capo all’ENAC, in particolare all’interno del codice della navigazione.

All’articolo 703 del codice della navigazione, relativo alla devoluzione allo Stato delle opere non amovibili costruite dal concessionario sull’area demaniale, è stato aggiunto un inciso che fa salva la possibilità di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato. Tale modifica risponde ad uno dei rilievi mossi dalla 8a Commissione del Senato (punto c), che aveva chiesto - in relazione alla cessazione del rapporto di concessione – di verificare la possibilità di introdurre il riconoscimento dell'ammortamento residuo degli investimenti.

Anche la IX Commissione della Camera in sede di parere aveva posto una condizione (punto 6) con la quale chiedeva al Governo di individuare soluzioni che consentissero al gestore di percepire, alla cessazione della concessione, eque forme di indennizzo rispetto alle opere non amovibili, anche al fine di non scoraggiare forme di investimento da parte del gestore - soprattutto negli ultimi anni della durata della gestione - per il miglioramento della sicurezza delle strutture aeroportuali; con tale condizione la Commissione chiedeva inoltre di valutare la possibilità di integrare la delibera CIPE n. 86/2000, prevedendo l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili oltre all'ammortamento tecnico.

La delibera citata (4 agosto 2000, n. 86) è quella con cui il Cipe ha reso il parere favorevole in ordine allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva. Nel testo del parere il CIPE raccomandava al Ministro dei Trasporti e della Navigazione e, per quanto di competenza, al Ministro delle Finanze e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.):

•      di tenere conto, nel processo di adeguamento dei diritti aeroportuali alla media europea, che quest’ultima deve essere riferita alle migliori gestioni in ambito europeo, per ogni tipologia di aeroporto, e come tetto massimo per i diritti praticati da un corrispondente aeroporto italiano in presenza di servizi i cui costi efficienti siano parimenti a livello della media europea;

•      di promuovere un'azione di regolazione e di ribilanciamento dei diritti e degli altri corrispettivi, tale che il costo complessivo per le compagnie aeree e per gli utenti finali dei servizi offerti da un aeroporto italiano non superi il costo delle corrispondenti migliori gestioni in ambito europeo;

•      di vigilare affinché venga realizzata una rigorosa separazione contabile che consenta l'individuazione dei costi effettivi dei singoli servizi offerti dai gestori aeroportuali;

•      di promuovere la più ampia concorrenza nell'attività dei servizi di assistenza a terra (handling), specialmente nei casi in cui oggi, in Italia, si osservano prezzi superiori a quelli medi europei;

•      di recepire, nei decreti regolatori che saranno predisposti dallo stesso Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto col Ministro delle Finanze, il contenuto dei contratti di programma che, informati alla metodologia indicata, saranno stipulati con i singoli gestori aeroportuali in modo da differenziare opportunamente i diritti tra i vari scali, così come previsto dalla legge 662/96;

•      di fissare, in sede di contratti di programma, un periodo di programmazione della dinamica tariffaria di cinque anni e, considerato il carattere innovativo e sperimentale della metodologia, di prevedere una verifica e un'eventuale revisione della formula dopo i primi tre anni;

Il Cipe nella medesima delibera invitata il Ministro dei Trasporti e della Navigazione:

•      a considerare l'opportunità di trasformare le tasse di imbarco passeggeri e di imbarco e sbarco merci in diritti, in modo da poterle assoggettare in modo più agevole alla metodologia proposta;

•      a riferire a questo comitato al termine del primo biennio di applicazione della nuova metodologia tariffaria.

 

Individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale e disciplina delle gestioni aeroportuali

Nell’ambito dell’articolo 3 in esame, si segnalano in particolare le modifiche recate all’art. 698 c.n., che riguarda l’individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale. Nella rubrica è stata appunto aggiunta la dizione relativa agli aeroporti “di interesse regionale“.

La procedura di individuazione è la stessa prevista dallo schema di d.lgs. presentato per il primo parere parlamentare, e tuttavia viene introdotta la precisazione che l’individuazione – previo parere delle competenti commissioni parlamentari – riguarda, oltre che gli aeroporti, i sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale. Sul punto la relazione non precisa il collegamento con condizioni o osservazioni presenti nei vari pareri espressi sul primo schema di d.lgs. presentato, né offre specifiche motivazioni.

 

Considerata la rilevanza della procedura in questione si ricorda che l’art. 698 c.n.  prevede che “con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, gli aeroporti ei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica”.

 

Sono stati altresì inseriti alcuni criteri per l’individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, in quanto si prevede che si debba tenere conto delle “dimensioni del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi”. La relazione illustrativa fa presente che in tal modo il testo è stato parzialmente adeguato ad una condizione posta nel parere espresso dalla IX Commissione Trasporti della Camera (Camera – punto 3  condizioni). Rispetto alle puntuali indicazioni ivi contenute, la relazione specifica che non si è ritenuto opportuno l’inserimento nel codice della navigazione di un criterio relativo al numero dei passeggeri, trattandosi di dimensioni quantitative di riferimento destinate a modificarsi nel corso del tempo.

Per quanto concerne la previsione di un termine per l’individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, richiesto sempre dalla citata condizione, esso è stato inserito nella norma transitoria di cui all’art. 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo in esame (v. infra).

 

Infine, un’ulteriore integrazione, che comporta l’introduzione del secondo comma dell’art. 698, concerne l’istituzione di un comitato di coordinamento tecnico composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del governo e degli enti aeronautici, il cui scopo è quello di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale. Tale comitato è istituito senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La relazione illustrativa precisa che è stato dato così seguito, in una sede apparsa più opportuna rispetto a quella indicata dalla Conferenza Stato Regioni (art. 687), alla condizione posta dalla Conferenza stessa (Conferenza Stato-regioni, primo punto)[24].

 

Al disposto di cui all’articolo 698, come già accennato, va correlato quello del comma 2 dell’articolo 3 dello schema di d.lgs., relativo alla disciplina delle concessioni di gestione aeroportuale già rilasciate, o il cui rilascio è in itinere.

Tale comma è stato oggetto di alcune modifiche, sulla basedi condizioni espresse sia dalla Camera che dal Senato (Camera – punto 7 condizioni, Senato - punto c).

In particolare, le modifiche appaiono volte a:

§         precisare l’incidenza della procedura di individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, nonché della nuova disciplina per il rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale (per le quali l’art. 704 c.n. prevede in via generale il ricorso a gare ad evidenza pubblica) sulle concessioni già rilasciate, o il cui rilascio è in itinere; come si vedrà a breve, tali procedure non appaiono destinate a produrre effetti immediati sulle fattispecie indicate (in presenza di alcune condizioni – v. infra

§         prevedere un termine (come già segnalato) per la conclusione della procedura di individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale;

§         precisare che i procedimenti pendenti per il rilascio delle concessioni, che assumono rilievo, sono quelli originati dal regolamento di cui al DM n. 521/97[25];

§         precisare chei suddetti procedimenti devono concludersi entro un termine certo e stringente. 

In base alla nuova formulazione del comma 2 dell’art. 3, risulta quindi che “indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione originati da istanze presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

 

In proposito appare opportuno ricordare in particolare il parere della IX Commissione Trasporti della Camera (punto 7 condizioni), che richiedeva, “per una imprescindibile esigenza di certezza normativa e di salvaguardia dei diritti acquisiti, di specificare che il riferimento al fatto che resta «impregiudicata» l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale non mette in discussione le procedure che hanno avuto origine a seguito della presentazione dell'istanza, ai sensi del decreto ministeriale n. 521 del 1997, anche nel caso in cui i rispettivi aeroporti non rientrino nella individuazione degli «aeroporti di rilevanza nazionale», da parte dei gestori titolari di concessione parziale o precaria; tali ultime procedure, in linea con il decreto ministeriale n. 521 del 1997, devono concludersi in tempi certi e stringenti che devono essere indicati nel decreto legislativo” (v. fra breve anche il punto 8 condizioni, strettamente collegato al precedente)  .

 

Per quanto concerne l’art. 704, al cui contenuto si è già fatto sinteticamente cenno, esso riguarda la nuova disciplina del rilascio della concessione di gestione aeroportuale, ed è stato oggetto di alcune significative modifiche, in particolare in relazione a condizioni e rilievi espressi dalle Camere, nonché dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il primo comma, che non è stato modificato, prevede che al rilascio della concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Il secondo comma è stato invece modificato, precisando che il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato su proposta dell'ENAC all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC. Rispetto alla precedente formulazione, in luogo del riferimento alle  “procedure concorrenziali” figura quello alle “procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria”, che appare più vincolante e pregnante[26]. La relazione illustrativa non offre peraltro specifici elementi a supporto di tale modifica.

Per quanto concerne invece la previsione secondo la quale devono essere rispettati i termini fissati dall’’ENAC per lo svolgimento delle relative procedure, essa si riconnette ad uno degli aspetti in cui si articola una condizione posta dalla IX Commissione Trasporti  (Camera – punto 8 condizioni).

È stato poi inserito un nuovo terzo comma per la previsione della partecipazione alle gare anche di imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità. In tal modo, viene dato seguito ad una condizione posta nel primo parere espresso dalla IX Commissione Trasporti della Camera; peraltro, la relazione illustrativa segnala che non si è ritenuto di completare tale previsione limitando la partecipazione alle gare ai soli soggetti già titolari di certificazione, in quanto ciò comporterebbe un’illegittima limitazione dei soggetti potenzialmente concorrenti (Camera – punto 8 condizioni)[27].

Ai sensi del quarto comma, l'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Rispetto al testo presentato per il primo parere parlamentare, viene meno la condizione del conseguimento della certificazione per il gestore.

La relazione illustrativa ricorda in proposito che la certificazione cui il testo faceva riferimento non risulta diversa da quella introdotta dal regolamento ENAC in sede di recepimento della normativa tecnica internazionale ICAO[28]; ricorda inoltre che trattasi di certificazione che riguarda ad uno il gestore e l’aeroporto, e pertanto “non può essere considerata un requisito preliminare all’affidamento successivamente all’espletamento della gara”. In ogni caso, l’eliminazione di tale certificazione non appare riconducibile al parere espresso dalla IX Commissione Trasporti della Camera, ed in particolare alla condizione richiamata dalla medesima relazione illustrativa sul punto  (Camera – punto 8 condizioni).

 

A fini di maggior chiarezza, si ricorda che la richiamata condizione di cui al punto 8  segnalava l'esigenza di “specificare con maggiore chiarezza la formulazione del capoverso articolo 704, con particolare riferimento alle conseguenze dovute alla individuazione degli aeroporti «di rilevanza nazionale», al rapporto tra la certificazione per il gestore ivi prevista rispetto a quella introdotta dal regolamento ENAC del 21 ottobre 2003 (sulla base del DM 23 maggio 2002), nonché con riguardo all'iter procedurale per il rilascio della concessione, in ordine al quale si dovrebbero definire modalità e tempi di conclusione certi, soprattutto in ordine alle relative istruttorie, in modo da evitare il rischio di incertezze e di duplicazioni degli accertamenti”; infine, per quanto attiene alla previsione della procedura di selezione effettuata tramite procedura concorrenziale, di cui al secondo comma, si segnalava “la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di reciprocità quale criterio per la partecipazione di imprese aventi sede all'estero alle procedure concorrenziali di selezione”, nonché l’opportunità di “prevedere che a tali procedure concorrenziali possano partecipare solo soggetti già titolari di certificazione”.

 

Un’ulteriore modifica del medesimo quarto comma riguarda l’introduzione – in fine - dell’incisoe sentita la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione”: viene dunque introdotto, come sottolineato dalla relazione illustrativa, “un momento partecipativo regionale anche per le concessioni degli aeroporti di rilevanza nazionale”, secondo quanto richiesto dalla Conferenza Stato-regioni.

L’ultimo comma dell’articolo 704 riguarda i contenuti della convenzione, che deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore. Tale comma non è stato modificato.

 

L’articolo 705 c.n., che individua i compiti del gestore aeroportuale, presenta alcune modifiche, solo per alcuni profili riconducibili ai pareri espressi sul primo schema di d.lgs.

Il nuovo primo comma, in parte riprendendo quanto già previsto dal primo comma,  lett. b) del testo presentato per il primo parere parlamentare, reca una definizione di gestore aeroportuale, individuato come il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. Rispetto a quanto già contenuto nella citata lett. b) (nella versione anteriore a quella attuale – v. infra), emerge in particolare la sottolineatura dei compiti relativi alle infrastrutture aeroportuali, nonché il riferimento agli operatori privati presenti “nel sistema aeroportuale considerato”, mentre il compito di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto risultava già chiaramente da tale lett. b)

L’introduzione della definizione in questione viene riconnessa dalla relazione illustrativa ad un’osservazione prospettata da entrambe le Camere, relativa all’esigenza generale di introdurre le definizioni di termini che ricorrono più frequentemente nel provvedimento  (Camera osservazioni – punto c; Senato, punto c)

La medesima relazione illustrativa segnala poi che tale definizione risponde alle istanze degli operatori, e sottolinea che, a differenza delle altre definizioni richieste, come ad esempio  aerodromo, aeroporto e sistema aeroportuale, è possibile in questo caso, prendendo spunto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 18/99, fare riferimento ad un dato qualificatorio univoco e non contraddittorio, ricavabile dal sistema normativo nazionale ed internazionale.

In considerazione del fatto che alcuni aspetti già contenuti nella lettera b) citata sono stati trasposti nella definizione, è stata poi modificata la medesima lettera b), la quale presenta attualmente una formulazione semplificata, prevedendo che il gestore aeroportuale “organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico”[29].

Ulteriori modifiche riguardano i compiti di cui :

§         alla lettera e), laddove, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza ed operatività dei mezzi impegnati nelle aree aeroportuali, è stato introdotto un potere di verifica del gestore aeroportuale, titolare ai sensi dell’art. 718 del potere di coordinamento tecnico-operativo degli altri soggetti privati operanti in aeroporto, in ordine al rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo[30], con la possibilità di adottare le misure sanzionatorie previste negli atti convenzionali o  nel regolamento di scalo stesso.

§         alla lettera f), nell’ambito della quale si è proceduto a chiarire e limitare l’ambito della responsabilità del gestore aeroportuale, in merito alla rilevazione della presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione, che è stata riferita alle direzioni di atterraggio e decollo, in quanto – secondo la relazione illustrativa – si tratta di un elemento tecnicamente più corretto rispetto al concetto di sedime; inoltre, si fa comunque riferimento ad un momento regolatorio specifico dell’ENAC. L’attuale formulazione della lett. f) prevede dunque che il gestore fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società ENAV, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti alla struttura aeroportuale, nei limiti, con riferimento alle direzioni di atterraggio e decollo, delle previsioni contenute nei regolamenti tecnici dell'ENAC.

Sempre alla lettera f), e’ stato poi escluso il riferimento agli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL). Tale esclusione viene ricondotta dalla relazione illustrativa al fatto che si tratterebbe di una formulazione generica di troppo ampia portata (può comprendere anche la segnalazione degli ostacoli). Sempre la relazione fa presente che ogni pista può essere impiegata in sicurezza solo se le superfici di rispetto ad essa associate sono libere da ostacoli, e pertanto si ritiene di dover prendere in considerazione anche le aree esterne al sedime; conclude quindi che, in considerazione della notevole estensione di tali superfici, è ragionevole limitare la responsabilità del gestore alle aree limitrofe nelle direttrici di atterraggio e decollo da definirsi a cura dei regolamenti tecnici (Camera – punto 9 condizioni, Senato punto c).

Peraltro si ricorda in proposito che la condizione di cui al punto 9 del parere reso dalla IX Commissione Trasporti della Camera segnalava la necessità di garantire che le responsabilità del gestore “ineriscano ai relativi ambiti di attività e competenza, con particolare riguardo al concetto di “afferenza alla struttura aeroportuale”, che va rapportato all’ambito del sedime di concessione”.   

 

§         la lettera h), introdotta ex novo tra i compiti del gestore, stabilisce l’espletamento, da parte del gestore aeroportuale, dei controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, ai sensi delle disposizioni normative  e amministrative vigenti (a partire dalla l. 217/92 e dal regolamento ministeriale  n. 85/99).

Vincoli della proprietà privata

Per quanto concerne le modifiche apportate in materia di vincoli alla proprietà privata (che presenta comunque connessioni con i compiti del gestore), si ricorda quanto segue:

§         l’art. 707, primo comma, non è stato modificato, in quanto la formulazione dell’ultimo periodo – secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa -  risulta soddisfacente: la formulazione richiesta dalla Conferenza Stato Regioni, volta a sostituire l’ultimo periodo con la frase “le prescrizioni dell’Enac hanno efficacia diretta e prevalente rispetto alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione degli enti locali” sembra non tutelare le competenze degli enti locali stessi (Conferenza Stato- Regioni). La relazione segnala altresì che la legge delega non ha previsto il parere della Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti locali.

Anche il penultimo comma – il quale prevede una fascia di sicurezza larga trecento metri e distante trecento metri dal perimetro dell’aeroporto, la quale non consente alcuna edificazione nelle direzioni di atterraggio e di decollo - non è stato adeguato a quanto richiesto (in questo caso, v. Camera – punto 10 condizioni): sostanzialmente, si suggeriva di rinviare alle previsioni della normativa ICAO, anziché indicare una specifica metratura che rischierebbe di creare situazioni disomogenee tra i Paesi aderenti all’ICAO.  

Secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, il testo viene confermato in quanto, pur trattandosi di misura di sicurezza ulteriore (peraltro derivante dal previgente regime nazionale di cui alla l. 58/63) rispetto a quelle strettamente derivanti dall’applicazione delle previsioni tecniche ICAO (Annesso 14), essa ha la funzione non secondaria di preservare il territorio dall’incidente aeronautico, e non tanto quindi, o quanto meno non solo, quella di garantire la sicurezza del volo[31].

Una modifica apportata al quarto comma deriva dalla valutazione per cui appare preferibile, nei limiti del possibile, la comunicazione nei confronti dei singoli soggetti interessati.

 

§         all’art. 712, è stato introdotto un ulteriore comma per imporre l’obbligo del monitoraggio dell’efficienza dei segnali, collocati anche al di fuori delle zone delimitate ai sensi dell’art. 707,  e la relativa manutenzione in capo al gestore aeroportuale, dopo che l’onere dell’apposizione è stato invece accollato al proprietario (Senato – punto c, Camera osservazioni – punto d). Si ricorda che la citata osservazione della IX Commissione Trasporti della Camera segnalava l’opportunità di specificare che, unitamente al collocamento dei segnali, “sono definite anche le condizioni per il mantenimento in efficienza dei segnali collocati”;  

§         l’art. 716 è stato adeguato, in tema di inquinamento acustico, a quanto richiesto dalla Conferenza Stato- Regioni: viene precisato che, oltre alla realizzazione di opere, anche l’imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti è subordinata all’osservanza  delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

§         l’art. 718 risulta solo parzialmente adeguato alle condizione posta dalla IX Commissione Trasporti della Camera (Camera  - punto 13 condizioni): al primo comma è stato infatti precisato che l’ENAC svolge le funzioni di poliziaanche mediante le proprie articolazioni periferiche”. Non si è ritenuto invece opportuno – secondo quanto segnalato dalla relazione illustrativa - elencare tutte le singole funzioni di polizia, peraltro rinvenibili nel complesso del codice[32].

Al secondo comma, per una corretta individuazione dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell’ENAC (evitando che tale “vigilanza autoritativa” riguardi anche altri enti di Stato), la relazione segnala la sostituzione della parola “coloro” con le parole “I soggetti privati”, precisando che restano comunque fermi i poteri di coordinamento tecnico-operativo del gestore aeroportuale. Tale modifica non appare esplicitamente dovuta ai pareri acquisiti sul primo schema di d.lgs. presentato alle Camere.

Protezione sociale

All’articolo 3 dello schema di d.lgs. è stato aggiunto in fine il comma 8, che sostituisce l’articolo 14 del D.Lgs 18/1999, e che reca una norma di protezione sociale dei lavoratori dei servizi di assistenza a terra in caso di trasferimento dell’attività. Tale modifica risponde anche ad un’osservazione resa dalla IX Commissione della Camera in sede di parere (punto o) con la quale la Commissione evidenziava l'opportunità di prevedere specifiche misure a tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alla disciplina dei servizi di assistenza a terra.

L’articolo 14 del D.Lgs 18/199 riformulato prevede quindi che, salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l’ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti, assicura, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, l’applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.

 

Si ricorda che il 9 dicembre 2004 è intervenuta una sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee[33]sul ricorso per inadempimento avverso la disciplina di attuazione della direttiva 96/67/CE - concernente l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità - prevista con il  d.lgs. n. 18/99. In particolare la Corte di giustizia ha sancito che l’art. 14 del d.lgs. 18/99 ha introdotto una misura sociale incompatibile con l’art. 18 della direttiva 96/67/CE, ed ha previsto, al suo art. 20, un regime a carattere transitorio non consentito da tale direttiva.

La Corte di giustizia fa presente che, per quanto riguarda la compatibilità dell’art. 14 con la direttiva 96/67 e alla luce della formulazione dell’art. 18 di quest’ultima, si evince dal ventiquattresimo ‘considerando’ della detta direttiva che gli Stati membri conservano il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra.

Per quanto concerne la definizione di un siffatto «livello adeguato», la Corte sottolinea che tale potere non comporta una competenza normativa illimitata e deve essere esercitato in modo tale da non pregiudicare l’effetto utile della direttiva 96/67 e gli obiettivi da essa perseguiti. La direttiva mira ad assicurare l’apertura del mercato dell’assistenza a terra, apertura che, secondo il quinto ‘considerando’ della medesima direttiva, deve tra l’altro contribuire a ridurre i costi di gestione delle compagnie aeree[34].

L’interpretazione dell’art. 18 della direttiva 96/67 fornita invece dal governo italiano, in particolare per quanto riguarda la presa in considerazione di preoccupazioni di ordine sociale, renderebbe oltremodo difficile l’accesso ai mercati di assistenza a terra di nuovi prestatori di servizi, essendo questi ultimi tenuti a riassumere il personale impiegato dal precedente prestatore. Di conseguenza, si metterebbero in discussione l’uso razionale delle infrastrutture aeroportuali e la riduzione dei costi dei servizi implicati per gli utenti.

Infatti, l’obbligo imposto alle imprese interessate a normadell’art. 14 del d.lgs. n. 18/99 di riassumere il personale del precedente prestatore di servizi svantaggia i nuovi concorrenti potenziali rispetto alle imprese già operanti e compromette l’apertura dei mercati dell’assistenza a terra, con la conseguenza di nuocere all’effetto utile della direttiva 96/67. Ne risulta che la normativa controversa pregiudica la finalità perseguita da tale direttiva, cioè l’apertura dei mercati interessati e la creazione delle condizioni adeguate in vista di una concorrenza intracomunitaria in questo settore.

Per quanto riguarda poi la censura relativa all’art. 20 del medesimo d.lgs. 18/99, si ricorda che esso fa salve le situazioni contrattuali del personale dei servizi di assistenza a terra, in atto al 19 novembre 1998, che prevedono diversi assetti organizzativi o contrattuali, sino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni.  la Corte fa presente che i contratti di lavoro in atto al 19 novembre 1998 riguardano il personale di utenti che praticano l’autoassistenza diversi da quelli definiti nella direttiva 96/67. Essi dovrebbero rimanere in vigore nella loro attuale configurazione fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni. In pratica, queste imprese sarebbero autorizzate ad operare nella prestazione di servizi di autoassistenza in parallelo ad altre imprese del comparto dell’autoassistenza e a prestatori di servizi di assistenza a terra a terzi.

La Commissione ha fatto osservare che la direttiva 96/67 enuncia chiaramente le categorie di imprese prestatrici di servizi di assistenza a terra che possono qualificarsi come soggetti prestatori di servizi di assistenza a terzi e come utenti che praticano l’autoassistenza. Le entità che non soddisfano i criteri per l’autoassistenza di cui all’art. 2, lett. f), della direttiva 96/67 potrebbero operare soltanto in qualità di prestatori di servizi a terzi. Inoltre, gli artt. 6 e 7 della medesima direttiva prevederebbero l’obbligo di seguire procedure specifiche per la selezione degli utenti che praticano l’autoassistenza e dei prestatori di assistenza a terzi.

La Commissione aggiunge che la direttiva 96/67 non prevede misure transitorie per le imprese aventi diversi assetti organizzativi. La validità delle relazioni contrattuali andrebbe valutata alla luce della normativa applicabile e in particolare delle disposizioni di tale direttiva. Infatti, il legislatore nazionale non potrebbe intervenire sulla durata massima di vigenza delle relazioni contrattuali come se queste ultime fossero esonerate dagli obblighi previsti dalle dette disposizioni.

Il governo italiano ritiene che la norma controversa abbia una portata non solo transitoria, ma anche assai limitata. Essa andrebbe letta nello spirito di salvaguardia dei diritti acquisiti e ciò per un tempo relativamente breve, ossia fino alla scadenza dei contratti in questione e comunque per non oltre sei anni. Peraltro, si intenderebbe proporre la soppressione della norma nell'ambito della prossima legge annuale comunitaria.

A giudizio della Corte le disposizioni della direttiva 96/67 definiscono in modo preciso le categorie di imprese che possono essere qualificate come prestatori di servizi di assistenza a terra a terzi e come utenti che praticano l’autoassistenza. Ne deriva che le entità che non soddisfano i criteri di autoassistenza previsti da tale direttiva possono operare soltanto come prestatori di servizi a terzi. Inoltre, la direttiva non prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure transitorie a tale riguardo. Pertanto, istituendo siffatte misure transitorie, l’art. 20 del decreto legislativo n. 18/99 comporta un regime normativo incompatibile con la direttiva 96/67.      

 

Licenze e attestati del personale

L’articolo 4 dello schema di decreto legislativo sostituisce il Titolo IV del Libro I, parte II del c.n., relativo al personale aeronautico. Oltre ad una modifica di carattere formale, sono da segnalare:

§         all’articolo 733, relativo all’individuazione del personale non di volo, è stato ricompresoanche il personale dei servizi di assistenza a terra; la relazione illustrativa precisa che tale modifica è stata fatta in quanto tale personale risulta “degno di considerazione autonoma anche a livello di certificazione”;

§         all’articolo 734, che prevede che titoli professionali, licenze attestati e altre forme di certificazione vengano disciplinati da regolamenti dell’ENAC, è stato aggiunto un comma con il quale si demanda all’ENAC, d’intesa con i Ministeri della difesa e della salute, anche la disciplina della certificazione medica del personale di volo e non di volo, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie.

 

Definizioni e regime amministrativo degli aeromobili

Gli articoli 5-8, relativi al regime amministrativo dell'aeromobile, modificano il Titolo V, intendendo essenzialmente provvedere all'aggiornamento e, ove opportuno, alla semplificazione della normativa, anche in considerazione del processo di progressivo trasferimento delle competenze in materia di sicurezza del volo in sede comunitaria.

 

L’articolo 5 disciplina le distinzioni degli aeromobili e reca le modifica degli articoli 743-748 del codice.

All’interno di questi articoli sono state recate, nel secondo schema di decreto legislativo, le seguenti modifiche:

§         all’articolo 744 sono state apportate due modifiche:

Ø      la prima modifica è diretta ad escludere dalla categoria degli aeromobili di Stato gli aeromobili di proprietà dello Stato destinati esclusivamente alla posta; tale modifica deriva da una proposta emendativa della Conferenza Stato-regioni, volta ad equiparare tali aeromobili a quelli destinati al trasporto ed al traffico aereo civile (i quali sono soggetti a specifiche limitazioni a fini di contenimento dell’inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne);

Ø      la seconda modifica è diretta ad escludere dall’equiparazione agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che svolgono la propria attività nell’interesse dello Stato e a tutela di servizi di pubblico interesse di competenza statale. A seguito di tale modifica, resterebbero equiparati agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale. La relazione illustrativa precisa che con la formulazione da ultimo adottata, la quale restringe l’ambito degli aeromobili “equiparati”, non risulta necessaria la precisazione che l’equiparazione, anche provvedimentale, non debba riguardare le attività commerciali, come richiesto dalla IX Commissione della Camera, mediante un’osservazione (punto e)[35]. Si ricorda inoltre che la 5a Commissione Bilancio del Senato, preso atto dei chiarimenti del Governo secondo i quali non derivano minori introiti per l’ENAV S.p.A. dalle disposizioni di cui agli articoli 744 e 746, ha espresso parere favorevole, a condizione che tali norme non determinino maggiori spese rispetto a quelle attualmente sostenute per garantire i servizi di trasporto aereo per servizio di Stato di carattere non commerciale.

Sempre in tale contesto la IX Commissione della Camera, con un’osservazione (punto m), aveva chiesto al Governo la possibilità di prevedere l'esenzione del trasporto aereo di Stato, o eseguito nell'interesse dello Stato, da qualsiasi tassa, diritto o contribuzione nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali; nella relazione illustrativa si precisa che tale esenzione non risulta possibile in quanto può comportare oneri a carico della finanza pubblica e quindi risultare in contrasto con i princìpi di delega; quanto alla priorità nell’utilizzazione delle infrastrutture aeroportuali la relazione precisa che tale questione può essere agevolmente risolta in via amministrativa e non necessita di essere inserita nel codice.

§         l’articolo 748, relativo agli aeromobili esenti dall’applicazione delle norme del codice (aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e aeromobili che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale), è stato modificato prevedendo che debba essere garantito un adeguato livello di sicurezza durante lo svolgimento delle operazioni di volo di tali aeromobili, individuato secondo speciali regolamentazioni adottate dalle competenti amministrazioni di Stato; nella precedente formulazione il testo prevedeva che le operazioni di volo fossero svolte tenendo in debito conto le norme di sicurezza stabilite per la navigazione aerea.

 

L’articolo 6 sostituisce il Capo II del Titolo V del Libro I della Parte II del codice della navigazione relativo all’ammissione dell’aeromobile alla navigazione. All’interno del capo risultano modificati i seguenti articoli del codice:

§         all’articolo 749 è stata prevista l’istituzione dei registri speciali per gli aeromobili non immatricolati (la cui attività avviene nell’interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche)cui sono state assegnate marche temporanee (per esigenze di sicurezza nazionale - v. art. 754, secondo comma);

§         all’articolo 754 relativo all’assegnazione di marche temporanee, è stata apportata una modifica che consente l’assegnazione di marche temporanee agli aeromobili impiegati nelle attività di volo esercitate nell’interesse delle autorità o delle istituzioni pubbliche (v. art. 746, quarto comma).

 

L’articolo 7, concernente la navigabilità dell’aeromobile, modifica le disposizioni del codice della navigazione riguardanti il certificato di navigabilità ed il relativo rilascio (articoli 764 e 766), il certificato di omogolazione (articolo 767), le visite e ispezioni in Italia e all’estero (articoli 768 e 769), l’ efficacia probatoria  dei certificati rilasciati dall’ENAC (articolo 770). Abroga inoltre gli articoli 858 e 859 c.n. che dispongono sul collaudo dell’aeromobile e sulla successiva iscrizione, disposizioni ora sostituite dalla normativa sull’omologazione.

Il testo degli articoli non è stato modificato rispetto al primo schema di d.lgs. esaminato dalle Camere, salvo una modifica formale all’articolo 767.

In relazione all’articolo 768, riguardante visite e ispezioni, la Conferenza Stato–regioni proponeva di inserire, tra gli accertamenti effettuati dall’ENAC sugli aeromobili, anche il controllo delle emissioni acustiche. Nella relazione governativa che accompagna lo schema di d.lgs. viene precisato che la proposta  non è stato accolta in quanto per la certificazione acustica non vengono effettuate ispezioni sui singoli aeromobili, ma si tratta di atto omologativi che avviene in fase progettuale, per il quale la competenza è ora della Agenzia europea per la sicurezza aerea[36].

 

L’articolo 8 sostituisce gli articoli da 771 a 774 del codice della navigazione, concernenti i documenti dell’aeromobile, e modifica le disposizione riguardanti i documenti di bordo (articolo 771), il giornale di bordo (articolo 772), i libri dell’aeromobile e la loro tenuta (articoli 773 e 774).

Rispetto al testo precedente non sono state apportate modifiche, né sono stati fatti rilievi dalle Commissioni parlamentari competenti.

Ordinamento dei servizi aerei e tutela dei diritti del passeggero

L’articolo 9 riformula integralmente il Titolo VI (articoli da 776 a 791) del Libro I, parte II del codice della navigazione, concernente i servizi aerei.

Rispetto al testo precedente è stata soppressa la disposizione recata dall’articolo 791, concernente i servizi esentati da licenza. Il resto del testo non è stato modificato, salve due correzioni formali agli articoli 784 e 785.

Sinteticamente le disposizioni riguardano:

§         il capo I, (Dei servizi aerei intracomunitari, articoli da 776 a 783), disciplina i servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea, il certificato di operatore aereo, il rilascio e il mantenimento della licenza di esercizio e la tutela del consumatore;

§         il capo II (Dei servizi aerei extracomunitari, articoli da 784 a 788) disciplina i servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari, i vettori designati per lo svolgimento del servizio, la riserva di cabotaggio comunitario, i servizi di trasporto aereo non disciplinati da accordi internazionali, i diritti di traffico;

§         il capo III (articoli da 789 a 790) disciplina il lavoro aereo per conto terzi e la licenza di esercizio, rilasciata dall’ENAC ai vettori aerei in possesso di determinati requisiti.

 

L’articolo 791 infine, soppresso nel nuovo testo, elencava i servizi per i quali, i soggetti attuatori, purché titolari del certificato di operatore aereo, sono esentatati da licenza di esercizio:

a) scuole di pilotaggio;

b) servizi di trasporto aereo locali per conto di terzi, che non comportano il trasporto fra aeroporti diversi;

c) servizi di trasporto aereo effettuati da imprese per il trasferimento di proprie cose o proprio personale senza remunerazione.

La Commissione Bilancio del Senato, in sede di espressione del parere, aveva richiesto una verifica sugli effetti finanziari della liberalizzazione delle licenze per i servizi aerei minori, chiedendo in particolare se ciò potesse comportare minori introiti per l’ENAC. Il Governo, come sottolineato nella relazione, non potendo escludere la possibilità di un minore introito per l’ENAC, ha scelto di sopprimere la disposizione. Anche i servizi aerei minori restano quindi sottoposti all’attuale regime di rilascio di licenza.

 

Considerata la soppressione dell’articolo 791, sembrerebbe opportuno  modificare il titolo del capo III “Del lavoro aereo, delle scuole di pilotaggio, dei servizi aerei minori”, non essendo più prevista una specifica disciplina per i servizi aerei di rilevanza minore e le scuole di pilotaggio.

Polizia della navigazione aerea ed altre funzioni di polizia e vigilanza. Assegnazione di bande orarie.

L’articolo 10 concerne la disciplina delle funzioni di polizia della navigazione aerea, e provvede a modificare (secondo quanto già previsto nel primo testo) le disposizione recate dagli articoli da 792 a 798 c.n., riguardanti il titolare delle funzioni di polizia e vigilanza, i diversi divieti di sorvolo e l’obbligo di assicurazione.

Rispetto al primo testo dello schema di d.lgs. è stata apportata una modifica al comma 3 dell’articolo in esame, che a sua volta introduce una modifica all’articolo 794, concernente le regole di sorvolo del territorio nazionale da parte di aeromobili stranieri. Nel primo testo veniva modificato solo il primo comma dell’articolo 794, riguardante gli aeromobili stranieri ad esclusione di quelli militari e di dogana.

Nel testo attuale viene modificato anche il secondo comma dell’articolo 794 riguardante gli aerei militari e di dogana stranieri, i quali non possono sorvolare il territorio nazionale senza previa autorizzazione del Ministero della Difesa[37]. La modifica accoglie due analoghe osservazioni in tal senso della IX Commissione della Camera (punto f) e della 8° Commissione del Senato (pundo d).

 

L’articolo 11 disciplina la partenza e l’arrivo degli aeromobili; nell’ambito di questo articolo risultano modificati:

§         nell’ambito degli articoli 800 e 805 - che regolamentano la partenza e l’arrivo degli aeromobili rispettivamente diretti e provenienti dall’estero, la possibilità per gli aeromobili diretti verso (o provenienti da) da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio di decollare da (o atterrare su) aerodromi non doganali, è subordinata al possesso, da parte degli occupanti, di documenti validi di riconoscimento. Nella precedente versione si faceva riferimento ai documenti validi per l’espatrio. La relazione illustrativa motiva tale modifica con l’esigenza di una maggiore conformità al sistema di Schengen;

§         all’articolo 802, relativo al divieto di partenza degli aeromobili, è stata inserita la possibilità per l’ENAC di vietare la partenza degli aeromobili, oltre che su segnalazione del gestore, anche su segnalazione dell’ENAV, e di includere tra le fattispecie che implicano il divieto di partenza, oltre alla violazione degli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, anche il mancato pagamento delle tariffe spettanti all’Enav. Tale modifica adegua il testo a due osservazioni delle Commissioni parlamentari espresse nel primo parere: l’8a commissione del Senato (punto c) ha segnalato a riguardo che il reintrodotto divieto di partenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di pagare tasse e diritti deve poter trovare applicazione, in base a previsione esplicita, anche al caso della segnalazione di ENAV per il mancato pagamento delle tariffe di pertinenza; la IX Commissione della Camera, (lettera h) ha segnalato l’opportunità di includere anche la categoria delle «tariffe dell'ENAV» tra le ipotesi che consentono all'ENAC di vietare la partenza degli aeromobili, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto alla tutela dei diritti di credito dei fornitori dei servizi della navigazione aerea. Un’altra osservazione presente nel parere della IX Commissione segnalava l’opportunità di specificare maggiormente i requisiti giuridici necessari per configurare la fattispecie della «violazione degli obblighi relativi al pagamento»: questa osservazione non è stata accolta dal Governo  (la relazione illustrativa si limita a segnalare che non si reputa necessaria né opportuna tale specificazione).

§         All’articolo 807, in accoglimento di un’osservazione della IX Commissione della Camera (punto i) che rilevava l’opportunità di inserire un riferimento alla normativa comunitaria ed ai relativi provvedimenti attuativi in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti coordinati, è stato precisato che tale assegnazione avviene in conformità a tali norme; la formulazione precedente richiedeva la conformità “alle norme speciali”.

 

Si ricorda che il regolamento (CEE) n. 95/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 793/2004, disciplina la materia delle bande orarie negli aeroporti della comunità. In particolare, il regolamento (CE) n. 793/2004 distingue fra aeroporti «ad orari facilitati» e aeroporti «coordinati» (sostituendo così la vecchia distinzione fra aeroporti «coordinati» e «pienamente coordinati»), subordinando solo in riferimento a questi ultimi la partenza e l'approdo degli aeromobili all'assegnazione delle bande orarie ad opera del soggetto competente[38].

 

Nell’ambito dell’articolo 12, relativo alla polizia di bordo, un’unica modifica è stata apportata all’articolo 816 relativo all’imbarco di armi, munizioni e gas tossici, che rimane sottoposto a speciale autorizzazione dell’ENAC, nel rispetto di norme comunitarie e internazionali. Tale modifica risponde ad una condizione posta dalla IX Commissione della Camera in sede di parere (punto 15) con la quale la commissione ha segnalato l'esigenza, con riguardo al trasporto aereo di merci pericolose, di richiamare espressamente la più recente disciplina comunitaria ed internazionale in materia.

 

Nell’ambito dell’articolo 13 che modifica l’articolo 830 c.n., concernente gli incidenti aeronautici in mare, è stata apportata una modifica volta a precisare che l’obbligo di informare immediatamente l’autorità marittima, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare è posto in capo alla prima autorità pubblica che ne venga a conoscenza, anche a seguito di segnalazione fatta dal cittadino.

Atti di stato civile in corso di navigazione

L’articolo 14 modifica le disposizioni del codice della navigazione relative agli atti di stato civile in corso di navigazione. Nell’ambito di questo articolo sono stati modificati gli articoli 835 e 837, prevedendo che la dichiarazione delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone, debba essere rivolta, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC, e non, come nel primo testo, all’autorità di pubblica sicurezza; la struttura periferica dell’ENAC a sua volta deve provvedere alla compilazione e alla trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile dei processi verbali di scomparizione di persone in caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile.

Secondo la relazione illustrativa, tali modifiche sono apparse opportune trattandosi di funzioni amministrative connesse ad adempimenti relativi all’ordinamento dello stato civile.

Contratti di utilizzazione dell'aeromobile e responsabilità dei vari soggetti

L’articolo 17 dello schema di decreto legislativo incide sulla disciplina dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile, tenendo conto  di principi di tutela dell'utente e di conformità alla normativa comunitaria e internazionale, presenti nella stessa legge delega. Rispetto al primo testo esaminato dalle Camere, sono state apportate le seguenti modifiche:

§         All’articolo 939-ter, relativo all’obbligo di assicurazione contro i rischi dell'esercizio, è stato modificato il secondo comma, prevedendo che il contratto di locazione non abbia efficacia finché il conduttore non adempie all’obbligo di assicurazione stabilito dal primo comma. La precedente formulazione prevedeva una conseguenza meno rigorosa per il conduttore inadempiente, in quanto si escludeva che potesse “assumere l’esercizio dell’aeromobile”. La relazione che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame precisa che tale modifica è volta a far sì che l’adempimento dell’obbligo di assicurazione contro il rischio di esercizio dell’aeromobile assuma, come di norma, la connotazione di condicio iuris di efficacia del contratto di locazione aeronautica;

§         all’articolo 942, relativo all’obbligo di assicurazione  del vettore aereo nei confronti dei passeggeri, è stato eliminato, rispetto al testo precedente, il comma che prevedeva che la sanzione amministrativa da applicarsi in caso di violazione dell’obbligo assicurativo fosse quella prescritta dal secondo comma dell’articolo 1234. Tale modifica viene considerata “di coordinamento tecnico”, e consegue alla sostituzione dell’articolo 1234 operata dallo schema di d.lgs. Il vigente articolo 1234 del codice prevede infatti al primo comma un’ammenda fino a due milioni di lire per l'esercente  che fa circolare l'aeromobile senza aver contratto l'assicurazione per i danni a terzi sulla superficie, e al secondo comma prevede la medesima pena per l'esercente dell'aeromobile che trasporti passeggeri senza aver contratto l'assicurazione contro gli infortuni di volo del passeggero. L’articolo 1234, come risulta dalle modifiche apportate dallo schema di decreto in esame, prevede una sanzione amministrativa fino a 1.032 euro per l’esercente che fa circolare l’aeromobile senza aver stipulato le assicurazioni obbligatorie previste, tra cui l’assicurazione di responsabilità del vettore nei confronti del passeggero, di cui all’articolo 939-ter in esame;

§         all’articolo 943, relativo agli obblighi d'informazione, è stata introdotta una modifica in accoglimento di una osservazione resa dalla IX Commissione della Camera (punto l); la modifica prevede quindi che qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero debba essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto e non prima della stipula del contratto, come risultava dal testo precedente. Un’ulteriore modifica introdotta prevede che in caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione stessa. La relazione illustrativa afferma che con tale modifica si è inteso dar seguito all’osservazione della IX Commissione della Camera (punto n) con la quale è stata sottolineata l'esigenza che - in linea con le finalità della delega evidenziate all'articolo 1 della precitata legge n. 265 del 2004 – fossero affrontate con maggior dettaglio ed attenzione le questioni che attengono alla salvaguardia dei diritti dei passeggeri, anche alla luce delle più recenti normative ed indirizzi adottati in sede europea (in accoglimento di tale osservazione vedi infra articolo 949-bis.

§         all’articolo 947 relativo ai casi di impedimento del vettore (negato imbarco, soppressione o ritardo della partenza, interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore), si stabilisce che l’ENAC, in quanto organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria, possa - con apposito regolamento – stabilire le misure (anziché le sanzioni) da applicare in caso di violazione. La relazione illustrativa spiega tale modifica con la finalità di ampliare le fattispecie applicabili dall’ENAC nei confronti dei vettori, senza detrimento per la tutela del passeggero, evitando inoltre di demandare ad un regolamento l’individuazione di ulteriori “sanzioni”.

§         è stato aggiunto l’articolo 949-bis relativo alla responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio. L’articolo prevede che il vettore sia responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio, a meno che non provi che egli stesso ed i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. Tale articolo introduce una fattispecie – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – non presente nella normativa comunitaria e internazionale, che prevede le sole fattispecie di danni da sinistro e da ritardo; l’introduzione di tale responsabilità è volta a garantire una maggiore tutela dei diritti del passeggero, anche in accoglimento dell’osservazione della IX Commissione della Camera (punto n) poc’anzi citata (vedi supra, art. 943).

§         é stato introdotto un comma che prevede l’abrogazione dell’articolo 15, commi 1 e 3 del D.Lgs. 111/1995.

Il D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 111 reca l’attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso». In particolare l’articolo 15, relativo alla responsabilità per danni alla persona, prevede al comma 1 che il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841.

Il comma 3 stabilisce la nullità degli accordi che prevedono limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

La relazione illustrativa del provvedimento, al fine di motivare tale intervento abrogativo, fa presente che le disposizioni abrogate fanno riferimento ad un regime internazionale (limitazione risarcitoria secondo il regime aeronautico della Convenzione di Varsavia) non più applicabile; ciò risulta in contrasto con quanto stabilito dalla lettera h) dei principi direttivi della legge delega, che prevede l’«abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega».

Disposizioni sanzionatorie

Nell’ambito dell’articolo 19, che riguarda le sanzioni relative alle infrazioni penali e amministrative, è stato modificato il comma 17, che reca la sostituzione del citato articolo 1234 del codice. La modifica – secondo quanto segnalato nella relazione illustrativa - si è resa necessaria per coordinamento tecnico con la modifica dell’articolo 798.

Come già ricordato, il vigente articolo 798 prevede che l'aeromobile non possa circolare se non è assicurato secondo determinate modalità per i danni a terzi sulla superficie. L’articolo 798, come modificato dallo schema di decreto legislativo, prevede invece che l’aeromobile non possa circolare se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal codice.

Nel primo testo l’articolo 1234 prevedeva che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1233 (relativo alla sanzione da applicare in caso di omessa assicurazione di dipendenti) chiunque non osservasse l’obbligo di assicurazione prescritto dall’articolo 798 fosse punito con l’ammenda di 1032 euro. A seguito della modifica apportata nel secondo testo, l’articolo 1234 prevede che l’esercente che faccia circolare l’aeromobile in violazione dell’articolo 798 sia punito con l’ammenda di 1.032 euro.


Testo a fronte


testo a fronte

Tra il primo ed il secondo schema di d.lgs.[39]

Schema di decreto legislativo

(trasmesso in data 2 febbraio 2005)

Schema di decreto legislativo

Trasmesso in data 13 aprile 2005

 

 

Art. 1

Art. 1

(Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione)

(Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione)

 

 

1. La rubrica del Titolo I del Libro 1 della Parte II del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».

1. La rubrica del Titolo I del Libro I della Parte 111 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».

 

 

2. Gli articoli da 687 a 690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: «

2. Gli articoli da 687 a 690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: «

Art. 687

(Amministrazione della navigazione aerea).

Art. 687

 (Amministrazione dell'aviazione civile).

L'amministrazione della navigazione aerea è costituita dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

L'ENAC, salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica e di certificazione nel settore dell'aviazione civile, vigilando sulla fornitura dei servizi inerenti alla navigazione aerea.

 

Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle i ispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 settembre 2004, convertito dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, nonché fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici,l'Ente nazionale per l'aviazione civile l’ENAC agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche.

Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.

Art. 688
 (Concorso di competenze).

Art. 688
(Concorso di competenze).

Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima.

Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima.

Art. 689
(Vigilanza sul traffico nazionale all'estero).

Art 689
(Vigilanza sul traffico nazionale all'estero).

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.

La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dall'autorità consolare.

Art. 690
(Annessi ICAO).

Art. 690
 (Annessi ICAO).  

Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.».

Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n.. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.».

 

 

3. L'articolo 26 della legge 1°' agosto 2002, n. 166 è abrogato.

3. L'articolo 26 della legge 1°' agosto 2002, n. 166 è abrogato.

 

 

Art. 2

Art. 2

(Dei servizi della navigazione aerea)

(Dei servizi della navigazione aerea)

 

 

1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione è inserito il titolo seguente: «TITOLO II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».

1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione è inserito il titolo seguente: « TITOLO II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».

 

 

2. L'articolo 691 del codice della navigazione è sostituito dai seguenti: «

2. L'articolo 691 del codice della navigazione è sostituito dai seguenti: «

Art  691

(Servizi della navigazione aerea)

Art. 691

(Servizi della navigazione aerea).

I servizi della navigazione aerea si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia aeronautica; c) servizi di informazioni aeronautiche; d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

I servizi della navigazione aerea si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia aeronautica;

c) servizi di informazioni aeronautiche;

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

Art. 691-bis

(Fornitura dei servizi della navigazione aerea)

Art. 691‑bis

(Fornitura dei servizi della navigazione aerea)

I servizi della navigazione aerea sono forniti dalla società ENAV e dagli altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria, per gli spazi aerei di competenza.

I servizi dei traffico aereo sono svolti da personale in possesso dì apposita licenza o certificazione.

La società ENAV e gli altri fornitori designati di cui al comma 1, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.

Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea sono forniti dalla società Enav, per gli spazi aerei di competenza.

Iservizi dei traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

La società ENAV sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.

 

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.

Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.

 

 

 

 

Art. 3

Art. 3

(Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi)

(Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi)

 

 

1. Il Titolo II è soppresso e i Capi da I a III del Titolo III del Libro I della Parte II del codice della navigazione sono sostituiti come segue: «

1. Il Titolo II è soppresso e i Capi da I a III del Titolo III del Libro I della Parte II del codice della navigazione sono sostituiti come segue: «

TITOLO III

DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI

TITOLO III

DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI

CAPO I

DELLA PROPRIETÀ E DELL’USO DEGLI AERODROMI

Capo I

DELLA PROPRIETÀ E DELL’USO DEGLI AERODROMI

Art. 692

(Beni del demanio aeronautico statale).

Art. 692

(Beni del demanio aeronautico statale).

Fanno parte del demanio aeronautico ci vile statale:

a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

Sono fatti salvi, in materia di proprietà degli aerodromi, nonché di costruzioni o impianti destinati al servizio della navigazione aerea, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti.

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

 

Art. 693

(Assegnazione dei beni del demanio aeronautico)

Art. 693

(Assegnazione dei beni del demanio aeronautico)  

I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

All'individuazione dei beni di cui al comma 1 provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

 

I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.

I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.

I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.

Art. 694

(Aerodromi privati).

Art. 694

(Aerodromi privati)

Ferme restando le attribuzioni degli Enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.

Ferme restando le attribuzioni degli Enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.

Art. 695

(Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati).

Art 695

(Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati).

L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati, sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati, sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.

Art 696

(Opere di pubblico interesse).

Art 696

(Opere di pubblico interesse).

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, seniito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla ricezione.

La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea è fatta dall'ENAC ed è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla ricezione.

Art 697

(Aerodromi aperti al traffico civile).

Art. 697

(Aerodromi aperti al traffico civile).

Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 ed adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

  Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione dì idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;

b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;

c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 ed adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.

Art. 698

(Aeroporti di rilevanza nazionale).

Art. 698

(Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale).

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, gli aeroporti e i sistemi aeroportualidi rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, è istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del governo e degli enti aeronautici.

Art. 699

(Uso degli aeroporti aperti al traffico civile)

Art. 699

(Uso degli aeroporti aperti al traffico civile)

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.

Art. 700

(Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile)

Art. 700

(Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile).

Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.

Salvoil caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.

Art. 701

(Aviosuperfici).

Art. 701

(Aviosuperfici).

Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali.

Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.

Art 702

(Progettazione e realizzazione delle infrastrutture aeroportuali).

Art. 702

(Progettazione e realizzazione delle infrastrutture aeroportuali).

Ferma restando la normativa generale ap-plicabile alla realizzazione di opere pubbli-che, i progetti di costruzione, di ampliamen-to e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali di rilevanza nazionale, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, sono sottoposti all'approvazione dell'ENAC per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza, fatta salva la valutazione di conformità agli strumenti di programmazione aeroportuale da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.

Ferma restando la normativa generale ap-plicabile alla realizzazione di opere pubbli-che, l'approvazione dei progetti di costru-zione, di ampliamento e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.

Art. 703

(Devoluzione delle opere non amovibili).

Art. 703

(Devoluzione delle opere non amovibili).

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'ENAC, d'intesa con le autorità competenti, di ordinarne la demolizione, con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

 

 

 

In quest'ultimo caso, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatta salva la possibilità di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

In quest'ultimo caso, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

CAPO II

DELLE GESTIONI AEROPORTUALI E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA

CAPO II

DELLE GESTIONI AEROPORTUALI E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA

Art. 704

(Rilascio della concessione di gestione aeroportuale)

Art. 704

(Rilascio della concessione di gestione aeroportuale).

Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato su proposta dell'ENAC all'esito di selezione effettuata tramite procedura concorrenziale, previe idonee forme di pubblicità.

 

 

 

 

 

 

 

L'affidamento in concessione è subordinato al conseguimento, da parte del gestore aeroportuale, della certificazione rilasciata dall'ENAC e alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive e manate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.

Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato su proposta dell'ENAC all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC.

Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.

L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.

La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

Art. 705

(Compiti del gestore aeroportuale).

Art. 705

(Compiti del gestore aeroportuale).

 

 

 

 

Vedi infra lettera b)

 

 

 

Fermo restando quanto previsto dal Titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

b) organizza e gestisce l'attività aeropor-tuale, coordinando e controllando le attività degli operatori privati presenti nell'aeroporto, al fine di garantire l'efficiente utilizzo delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società ENAV o con altro soggetto fornitore dei servizi della navigazione aerea, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili;

 

 

 

 

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società ENAV o ad altro soggetto fornitore dei servizi della navigazione aerea,ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti alla struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti dì assistenza visiva luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti;

g) redige la Carta dei servizi in conformità delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza.

 

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato.

Ferme restando la disciplina del Titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale. rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

 

 

 

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportualí, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;

f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società ENAV, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti alla struttura aeroportuale, nei limiti, con riferimento alle direzioni di atterraggio e decollo, delle previsioni contenute nei . regolamenti tecnici dell'ENAC;

 

 

g) redige la Carta dei servizi in conformità delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.

Art  706

(Servizi di assistenza a terra).

Art. 706

(Servizi di assistenza a terra).

I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.

I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.

CAPO III

VINCOLI DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

CAPO III

VINCOLI DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

Art. 707

(Determinazione delle zone soggette a limitazioni).

Art. 707

(Determinazione delle zone soggette a limitazioni)

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al comma 1 e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino Ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità nei modi ritenuti idonei.

 

Nelle direzioni di atterraggio e decollo non è consentita alcuna edificazione in una fascia di sicurezza larga trecento metri, per una distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono esercitate dal Ministero della difesa.

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea e ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.

Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali può accedere nella proprietà privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.

Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino Ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.

Nelle direzioni di atterraggio e decollo non è consentita alcuna edificazione in una fascia di sicurezza larga trecento metri e distante trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.

Art. 708

(Opposizione).

Art. 708

(Opposizione).

Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, comma 4, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.

L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.

Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, è fatta menzione nel medesimo avviso.

L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.

Art. 709

(Ostacoli alla navigazione).

Art. 709

(Ostacoli alla navigazione).

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici e in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici e in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto come definite dall'ENAC con proprio regolamento.

La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

Art. 710

(Aeroporti militari)

Art. 710

(Aeroporti militari)

Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 71 l;

d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.

Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:

a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;

b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;

e) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 71 l;

d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;

e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.

Art. 711

(Pericoli per la navigazione).

Art. 711

(Pericoli per la navigazione)

Nelle zone di cui all'articolo 707, sono sog-gette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.

La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

Nelle zone di cui all'articolo 707, sono sog-gette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.

La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea.

A.rt. 712

(Collocamento di segnali)

Art. 712

(Collocamento di segnali)

L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina il collocamento di segnali sulle costruzioni, sul rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

 

 

 

 

 

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

L'ENAC, anche su segnalazione delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.

Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compète al gestore aeroportuale.

I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.

Art. 713

(Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea).

Art. 713

(Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea).

Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.

Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.

A.rt. 714

(Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli).

Art. 714

(Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli)

L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.

Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.

L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere è posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.

Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, è corrisposta un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.

Art. 715

(Valutazione di rischio delle attività aeronautiche).

Art. 715

(Valutazione di rischio delle attività aeronautiche)

Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche per le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al comma 1.

Al fine di' ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche per le comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al comma 1.

Art. 716

(Inquinamento acustico).

Art. 716

(Inquinamento acustico)

La realizzazione di opere nelle vicinanze degli aeroporti è subordinata all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.».

 

La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.».

 

 

 

2. Impregiudicata l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698, le disposizioni di cui all'articolo 704, commi 1 e 2, dei codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano comunque alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione originati da istanze presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione originati da istanze presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

 

 

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

b) il comma 1 dell'articolo 1 bis del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito,, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito. con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.

 

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

b) il comma 1 dell'articolo 1 bis del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.

 

 

 

4. L'articolo 718 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 718

(Funzioni di polizia e di vigilanza).

Le funzioni di polizia degli acrodromi sono esercitate dall'ENAC.

 

Coloro che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società ENAV e dagli altri fornitori, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.».

4. L'articolo 718 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 718

(Funzioni di polizia e di vigilanza).

Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.

I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.

L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società ENAV, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

 

Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.».

 

 

5. Gli articoli da 719 a 725 del codice della navigazione sono abrogati.

5. Gli articoli da 719 a 725 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

6. All'articolo 730, comma 3, le parole «, previo versamento della somma rissata nell'atto d'ingiunzione» sono soppresse.

6. All'articolo 730, comma 3, le parole «, previo versamento della somma rissata nell'atto d'ingiunzione» sono soppresse.

 

 

7. Le regioni disciplinano le materie di propria competenza nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

7. Le regioni disciplinano le materie di propria competenza nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nel presente titolo.

 

 

 

8. L'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Protezione sociale)

1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l’ENAC in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti, assicura, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l’applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.

 

 

 

 

Art. 4

(Del personale aeronautico)

Art. 4

(Del personale aeronautico)

 

 

1. Il Titolo IV del Libro 1 della Parte Il del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

 

«Titolo IV

DEL PERSONALE AERONAUTICO

Art. 731

(Il personale aeronautico).

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione di Chicago, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.

 

 

 

 

Il personale aeronautico di cui al comma 1 comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale non di volo.

 

Art. 732

(Personale di volo).

Il personale di volo comprende:

a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;

c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

 

Art. 733

(Personale non di volo).

Il personale non di volo comprende:

a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

 

 

c) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

 

 

Art. 734

(Licenze ed attestati).

1 titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità dell'articolo 690.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 735

(Obbligo di esibizione di licenze e di attestati).

I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.».

1. Il Titolo IV del Libro I della Parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

 

«Titolo IV

DEL PERSONALE AERONAUTICO

Art. 731

(Il personale aeronautico).

Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.

Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:

a) il personale di volo;

b) il personale non di volo.

 

Art. 732

(Personale di volo).

Il personale di volo comprende:

a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;

c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

 

Art. 733

(Personale non di volo).

Il personale non di volo comprende:

a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;

b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;

c) il personale dei servizi di assistenza a terra;

d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.

 

 

Art. 734

(Licenze ed attestati).

I titoli professionali, i requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità dell'articolo 690.

L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo.

 

Art. 735

(Obbligo di esibizione di licenze e di attestati)

I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali. ».

 

 

2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.

2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

 

 

Art. 5

(Delle distinzioni degli aeromobili)

Art. 5

(Delle distinzioni degli aeromobili)

 

 

1. L'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:«

Art. 743

(Nozione di aeromobile).

Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti  e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Non sono considerati aeromobili gli apparecchi ultraleggeridi cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.».

1. L'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 743

(Nozione di aeromobile).

Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.».

 

 

 

1-bis. All'articolo 744, primo comma del codice della navigazione sono soppresse le parole: “, alla posta".

 

 

2. All'articolo 744 del codice della navigazione è aggiunto, infine, il seguente comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività nell'interesse dello Stato o della tutela della sicurezza nazionale e degli altri servizi di pubblico interesse di competenza statale.».

2. All'articolo 744 del codice della navigazione è aggiunto, infine, il seguente comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale.».

 

 

3. L'articolo 745 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art 745

(Aeromobili militari).

Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali.

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa"

3. L'articolo 745 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 745

(Aeromobili militari).

Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali.

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa."

 

 

4. L'articolo 746 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 746

(Aeromobili equiparabili a quelli di Stato).

Salvo quanto disposto dell'articolo 744, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con suo provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.

Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed  indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.

L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato l'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.».

4. L'articolo 746 dei codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 746

(Aeromobili equiparabili a quelli di Stato).

Salvo quanto disposto dell'articolo 744, comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con suo provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.

Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.

L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato l'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.».

 

 

5. L'articolo 747 del codice della navigazione è abrogato.

5. L'articolo 747 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

6. L'articolo 748 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 748

(Norme applicabili).

Salva diversa disposizione, non si applicano le, norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel comma 4 dell'articolo 744.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al comma 1 è effettuato tenendo in debito conto delle norme di sicurezza stabilite per la navigazione aerea.

 

 

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà".

6. L'articolo 748 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 748

(Norme applicabili).

Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.

Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.

 

 

 

 

Art. 6

(Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione)

Art. 6

(Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione)

 

 

1. Il Capo Il del Titolo V del Libro I della Parte Il del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«CAPO II

DELL'AMMISSIONE DELL'AEROMOBILE ALLA NAVIGAZIONE

Art. 749

(Ammissione degli aeromobili alla navigazione).

Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati cui sono state assegnate marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.

 

Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.

 

Art. 750

(Iscrizione ed identificazione degli aeromobili).

Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756.

L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756.

L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.

 

Art. 751

(Aeromobili iscritti in registri di altri Stati).

Non possono ottenere l’immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.

 

Art. 752

(Marca di nazionalità).

Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.

 

Art. 753

(Marca di immatricolazione).

La marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.

 

Art. 754

(Assegnazione di marche temporanee).

Su richiesta del costruttore, possono essere assegnate marche temporanee agli aeromobili non immatricolati, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

Possono, altresì, essere assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita.

 

 

 

Il rilascio, la durata e l'utilizzazione delle marche temporanee sono determinati dai regolamenti dell'ENAC.

 

Art. 755

(Certificato di immatricolazione).

Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel comma 1.

 

Art. 756

(Requisiti di nazionalità degli aeromobili). 

 Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e a ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore 1 delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.

L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal comma 1, può, con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al comma 2 sono disciplinati dalla legge italiana.

 

Art. 757

(Perdita dei requisiti di nazionalità).

La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 756, comma 2, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.

L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione al sensi dell'articolo 760.

 

Art. 758

(Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione).  

Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve fame denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi da 3 a 7.

 

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile a un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.

 

Art. 759

(Demolizione e smantellamento dell'aeromobile).

Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve dame comunicazione all'ENAC.

L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 2. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC .

In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dal registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui ai commi 3 e 4.

L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC, il quale ne stabilisce le modalità in conformità dei propri regolamenti.

L'ENAC accerta la demolizione e provvede al sensi dell'articolo 760.

 

Art. 760

(Cancellazione dell'aeromobile dal registro).

L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

a) è perito o si presume perito;

b) è stato demolito;

c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;

d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, comma 2;

 

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, comma 2, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al comma 3 sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui ai commi 3, e 5 dell'articolo 759.

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 759.

Nel caso di cui alla lettera f)  del comma 1 del presente articolo, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonché pubblicità mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.

Nel caso di cui al comma 6, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.

La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d'ufficio.

 

Art. 761

(Perdita presunta).

Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.».

1. Il Capo II del Titolo V del Libro I della Parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«CAPO II

DELL'AMMISSIONE DELL'AEROMOBILE ALLA NAVIGAZIONE

Art. 749

(Ammissione degli aeromobili alla navigazione).

Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.

Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati cui sono state assegnate marche temporanee ai sensi dell'articolo 754, i quali sono iscritti in un registro speciale.

Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.

 

Art. 750

(Iscrizione ed identificazione degli aeromobili)

Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756.

L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756.

L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.

 

Art. 751

(Aeromobili iscritti in registri di altri Stati).

Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.

 

Art. 752

(Marca di nazionalità).

Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.

 

Art. 753

(Marca di immatricolazione).

La marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.

 

Art. 754

(Assegnazione di marche temporanee).

Su richiesta del costruttore, possono essere assegnate marche temporanee agli aeromobili non immatricolati, che siano già iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonché consegna ad acquirenti.

Possono, altresì, essere assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonché, per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili impiegati nelle attività di cui all'art. 746, quarto comma.

Il rilascio, la durata e l'utilizzazione delle marche temporanee sono determinati dai regolamenti dell'ENAC.

 

Art. 755

(Certificato dì immatricolazione).

Il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.

 

Art. 756

(Requisiti di nazionalità degli aeromobili).

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e a ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o dì altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.

L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può, con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile  alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.

 

Art. 757

(Perdita dei requisiti di nazionalità)

La perdita dei requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.

L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell'articolo 760.

 

Art. 758

(Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di successione e di aggiudicazione).

Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve fame denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo.

Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile a un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.

 

Art. 759

(Demolizione e smantellamento dell'aeromobile).  

Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve dame comunicazione all'ENAC.

L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023 nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC .

In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.

L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.

L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea.

Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC, il quale ne stabilisce le modalità in conformità dei propri regolamenti.

L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760.

 

Art. 760

(Cancellazione dell'aeromobile dal registro).

L'aeromobile è cancellato dal registro d'iscrizione quando:

a) è perito o si presume perito;

b) è stato demolito;

c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo 756;

d) è stato iscritto in un registro di altro Stato;

e) è stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;

f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilità.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.

 

Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.

In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.

Nel caso di. cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende dì navigazione aerea, nonché pubblicità mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.

 

Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.

La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta d’ufficio.

 

Art. 761

(Perdita presunta).

Quando dal giorno dell'ultima. notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.».

 

 

2. L'articolo 762 del codice della navigazione è abrogato.

2. L'articolo 762 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

 

 

Art. 7

(Della navigabilità dell'aeromobile)

Art. 7

(Della navigabilità dell'aeromobile)

 

 

1. L'articolo 764 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 764

(Certificato di navigabilità).

L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità.

Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.».

1. L'articolo 764 dei codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 764

(Certificato di navigabilità).

L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità.

Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.».

 

 

2. L'articolo 766 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 766

(Rilascio del certificato di navigabilità).

Il certificato di navigabilità è rilasciato con-formemente alla normativa comunitaria.».

2. L'articolo 766 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:«

Art 766

(Rilascio del certificato di navigabilità).

Il certificato di navigabilità è rilasciato con-formemente alla normativa comunitaria.».

 

 

3. L'articolo 767 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 767

(Certificato di omologazione).

Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria e ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e relativi annessi.».

3. L'articolo 767 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:«

Art. 767

(Certificato di omologazione).

Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria e ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazíone civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.».

 

 

4. L'articolo 768 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 768

(Visite ed ispezioni).

L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria e ai propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.

La spesa delle visite e delle ispezioni è a carico dell'esercente.».

4. L'articolo 768 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 768

(Visite ed ispezioni).

L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria e ai propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.

La spesa delle visite e delle ispezioni è a carico dell'esercente.».

 

 

5. L'articolo 769 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 769

(Visite ed ispezioni all'estero).

All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tal fine.».

5. L'articolo 769 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 769

(Visite ed ispezioni all'estero).

All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tal fine.».

 

 

6. L'articolo 770 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:«

Art. 770

(Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC).

1 certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.».

6. L'articolo 770 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:«

Art. 770

(Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC).

I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria. ».

 

 

7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.

7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

 

 

Art. 8

(Dei documenti dell'aeromobile)

Art. 8

(Dei documenti dell'aeromobile)

 

 

1. L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 771

(Documenti di bordo).

Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

a) il certificato di immatricolazione;

b) il certificato di navigabilità;

c) il giornale di bordo;

d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;

e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.».

1. L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:«

Art. 771

(Documenti di bordo).

Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

a) il certificato di immatricolazione;

b) il certificato di navigabilità;

c) il giornale di bordo;

d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;

e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.;

Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.».

 

 

2. L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «

Art. 772

(Giornale di bordo).

Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'art. 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.».

2. L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 772

(Giornale di bordo).

Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.».

3. L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 773

(Libri dell'aeromobile).

Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».

3. L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 773

(Libri dell'aeromobile).

Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».

 

 

4. L'articolo 774 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 774

(Tenuta dei libri).

L'esercente tiene ì libri e vi esegue le annotazioni, in conformità dei regolamenti dell'ENAC.».

4. L'articolo 774 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 774

(Tenuta dei libri).

L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità dei regolamenti dell'ENAC.».

 

 

 

 

Art. 9

(Dell'ordinamento dei servizi aerei)

Art. 9

(Dell'ordinamento dei servizi aerei)

 

 

1. Il Titolo VI del Libro I della Parte III del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«TITOLO VI

DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI

CAPO I

DEI SERVIZI AEREI INTRACOMUNITARI

Art. 776

(Servizi aerei intracomunitari  a titolo oneroso di linea e non di linea)

Salvo quanto disposto al Capo III, sono ammessi a effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonché, preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.

 

Art. 777

(Certificato di operatore aereo).

Il certificato di operatore aereo è rilasciato dall'ENAC e attesta che l'operatore possiede la capacità professionale e l'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche in esso specificate.

Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base dei propri regolamenti.

Il certificato di operatore aereo non è cedibile.

 

Art  778

(Rilascio della licenza di esercizio).

La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al comma 2, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

 

La licenza di esercizio è rilasciata a:

a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga sia direttamente che attraverso una partecipazione maggiori-taria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità europea è parte contraente.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi e finanziari, nonché assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modifiche.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo dì proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 e dei regolamenti in materia.

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al comma 4.

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa.

  

Art. 779

(Mantenimento della licenza di esercizio).

La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il n'lascio della licenza stessa.

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

 

Art. 780

(Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori).

La combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonché dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.

 

Art. 781

(Diritti di traffico)

Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'intemo del territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) 23 luglio 1992 n. 2408/92 e successive modificazioni.

 

Art. 782

(Oneri di servizio pubblico).

Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo a una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.

 

Art. 783

(Tutela del consumatore).

La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dal vettore titolare della licenza di esercizio, è stabilita dall'ENAC.

 

CAPO II

DEI SERVIZI AEREI EXTRACOMUNITARI

 

Art. 784

(Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari).

I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta ceo merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944.

 

 

 

 

Art. 785

(Vettori designati).

I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.

I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure tra ' sparenti e non discriminatorie.

I vettori designati non possono cedere né in tutto né in parte il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.

Oltre all'ipotesi di cui al comma 4, il vettore designato decade dal servizio:

a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC.

 

Art. 786

(Riserva di cabotaggio comunitario).

I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

 

Art. 787

(Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali).

I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al comma 2, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.

 

Art. 788

(Diritti di traffico).

I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico  operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente.

Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

 

CAPO III

DEL LAVORO AEREO, DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO, DEI SERVIZI AEREI MINORI

 

Art 789

(Lavoro aereo per conto di terzi).

I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.

 

Art 790

(Licenza di esercizio).

La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 è rilasciata soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'articolo 778.

Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

 

Art. 791

(Servizi esentati da licenza).

Sono esentati da licenza di esercizio i soggetti che attuano i servizi seguenti, purché titolari di certificato di operatore aereo rilasciato dall'ENAC in conformità dei propri regolamenti tecnici: a) scuole di pilotaggio; b) servizi di trasporto aereo locali per conto di terzi, che non comportano il trasporto fra aeroporti diversi; c) servizi di trasporto aereo effettuati da imprese per il trasferimento di proprie cose o proprio personale senza remunerazione.".

1. Il Titolo VI del Libro I della Parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«TITOLO VI

DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI

CAPO I

DEI SERVIZI AEREI INTRACOMUNITARI

Art. 776

(Servizi aerei intracomunitari  a titolo oneroso di linea e non di linea)

Salvo quanto disposto al Capo III, sono ammessi a effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonché, preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.

 

Art. 777

(Certificato di operatore aereo).

Il certificato di operatore aereo è rilasciato dall'ENAC e attesta che l'operatore possiede la capacità professionale e l'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche in esso specificate.

Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base dei propri regolamenti.

Il certificato di operatore aereo non è cedibile.

 

Art  778

(Rilascio della licenza di esercizio).

La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

La licenza di esercizio è rilasciata a:

a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che attraverso una partecipazione maggiori-taria, ad enti, persone fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità europea è parte contraente.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modifiche.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 e dei regolamenti in materia.

Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.

Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso dì un valido certificato dì operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa.

 

Art. 779

(Mantenimento della licenza di esercizio).

La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.

La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.

L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.

La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.

Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia più in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza è revocata dall'ENAC.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

 

Art. 780

(Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori).

La combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonché dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.

 

Art. 781

(Diritti di traffico).

 Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) 23 luglio 1992 n. 2408/92 e successive modificazioni.

 

Art. 782

(Oneri di servizio pubblico).

Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo a una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.

 

Art. 783

(Tutela del consumatore)

La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è stabilita dall'ENAC.

 

CAPO II

DEI SERVIZI AEREI EXTRACOMUNITARI

 

Art. 784

(Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari).

I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

 

Art. 785

 (Vettori designati).

I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.

I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi.

La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

I vettori designati non possono cedere né in tutto né in parte il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.

Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

b) negli altri casi indicati dalla convenzione.

Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.

La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC.

 

Art 786

(Riserva di cabotaggio comunitario).

I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.

 

Art. 787

(Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali).

I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.

L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.

Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.

L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.

 

Art. 788

(Diritti di traffico).

1 diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente.

Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

 

CAPO III

DEL LAVORO AEREO, DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO, DEI SERVIZI AEREI MINORI

 

Art 789

(Lavoro aereo per conto di terzi).

I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.

 

Art. 790

(Licenza di esercizio).

La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 è rilasciata soltanto ai soggetti e alle società indicate nell'articolo 778.

Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.

Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.

 

 

 

 

 

Art. 10

(Della polizia della navigazione)

 

Art. 10

(Della polizia della navigazione)

 

 

1. L'articolo 792 dei codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 792

(Funzioni di polizia e di vigilanza).

 Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.».

1. L'articolo 792 dei codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 792

(Funzioni di polizia e di vigilanza).

Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.».

 

 

2. L'articolo 793 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 793

(Divieti di sorvolo).

L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza.

Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza od ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.».

2. L'articolo 793 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 793

(Divieti di sorvolo).

L'ENAC può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza.

Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza od ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.».

 

 

3. Il primo comma dell'articolo 794 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convènzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.».

3. Il primo comma dell'articolo 794 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.».

Il secondo comma dell'articolo 794 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: "Gli aeromobili stranieri militari di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa".

 

 

4. Il primo comma dell'articolo 796 dei codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'aeromobile nazionale non . può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità dei regolamenti dell'ENAC.».

4. Il primo comma dell'articolo 796 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità dei regolamenti dell'ENAC.».

 

 

5. L'articolo 798 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 798

(Obbligo di assicurazione).

L'aeromobile non può circolare se non sono state stipulate, e non sono in corso di validità, le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.».

5. L'articolo 798 del codice della navigazione í sostituito dal seguente:

«Art. 798

(Obbligo di assicurazione).

L'aeromobile non può circolare se non sono state stipulate, e non sono in corso di validità, le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.».

 

 

 

 

Art. 11

(Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili)

 

Art 11

(Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili)

1.  L'articolo 799 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 799

(Partenza e approdo degli aeromobili).

La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC. Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.».

1. L'articolo 799 dei codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 799

(Partenza e approdo degli aeromobili).

La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC. Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.».

 

 

2. L'articolo 800 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 800

(Aeromobili diretti all'estero).

Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.

Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio.».

2. L'articolo 800 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 800

(Aeromobili diretti all'estero).

Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.

Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento. ».

 

 

3. L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 801

(Controllo degli aeromobili).

L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.».

3. L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 801

(Controllo degli aeromobili).

L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.».

 

 

4. L'articolo 802 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 802

(Divieto di partenza).

L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti.».

4. L'articolo 802 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 802

(Divieto di partenza).

L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società Enav.».

 

 

5. L'articolo 804 del codice della navigazione è abrogato.

5. L'articolo 804 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

6. L'articolo 805 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 805

(Approdo di aeromobili provenienti dall'estero).

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedIo possono atterrare su aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo.».

6. L'articolo 805 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 805

(Approdo di aeromobili provenienti dall'estero).

Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo.».

 

 

7. L'articolo 806 dei codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 806

(Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi).

L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.

Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al comma 1 

Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.».

7. L'articolo 806 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 806

(Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi).

L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.

Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.

Analoga segnalazione è effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.».

 

 

8. L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 807

(Utilizzazione degli aeroporti coordinati).

La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera dei soggetto allo scopo designato.

L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme speciali".

8. L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 807

(Utilizzazione degli aeroporti coordinati).

La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.

L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi".

 

 

 

 

Art. 12

(Della polizia di bordo)

 

Art. 12

(Della polizia di bordo)

1. Gli articoli 812, 813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati.

1. Gli articoli 812, 813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

2. L'articolo 815 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 815

(Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili).

Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.».

2. L'articolo 815 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 815

(Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili).

Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili sì osservano le norme speciali.».

 

 

3. L'articolo 816 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 816

(Imbarco di anni, munizioni e gas tossici).

L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC.".

3. L'articolo 816 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 816

(Imbarco di anni, munizioni e gas tossici).

L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici è sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali".

 

 

4. Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

4. Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma è fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

 

 

5. L'articolo 818 dei codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 818

(Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio).

Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

5. L'articolo 818 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 818

(Custodia dì oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio).

Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

 

 

6. L'articolo 819 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 819

(Getto da aeromobili in volo).

Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie».

6. L'articolo 819 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 819

(Getto da aeromobili in volo).

Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie».

 

 

7. Gli articoli 820, 821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.

7. Gli articoli 820, 821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.

 

 

 

 

Art. 13

(Degli incidenti aeronautici in mare)

Art. 13

(Degli incidenti aeronautici in mare)

 

1. L'articolo 830 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 830

(Incidenti aeronautici in mare).

Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, chiunque ne ha notizia in forma immediatamente l'autorità marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 228 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonché ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativì accertamenti e le incombenze di competenza.».

1. L'articolo 830 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 830

(Incidenti aeronautici in mare).

Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonché ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.».

 

 

 

 

Art. 14

(Degli atti di stato civile in corso di navigazione)

Art. 14

(Degli atti di stato civile in corso di navigazione)

 

 

1. L'articolo 834 del codice della navigazione è abrogato.

1. L'articolo 834 del codice della navigazione è abrogato

 

 

2. L'articolo 835 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 835

(Nascite, morti e scomparizioni da bordo).

Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, all'autorità di pubblica sicurezza.

All'estero la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata all'autorità consolare.

Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.».

2. L'articolo 835 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 835

(Nascite, morti e scomparizioni da bordo).

Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonché delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC.

All'estero la dichiarazione di cui al primo comma è presentata all'autorità consolare.

Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.».

 

 

3. Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole: «degli atti di matrimonio e» sono soppresse.

3. Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole:«degli atti di matrimonio e» sono soppresse.

 

 

4. Al primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede l'autorità di pubblica sicurezza.

Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo.».

4. Al primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC.

Se il sinistro si è verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile è situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del luogo.».

 

 

6.[40]L'articolo 838 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 838

(Conseguenze della scomparizione).

Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.».

6.40 L'articolo 838 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 838

(Conseguenze della scomparizione).

Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.».

 

 

 

 

Art. 15

(Della navigazione da turismo e con alianti)

Art. 15

(Della navigazione da turismo e con alianti)

 

 

1. Il Titolo X del Libro I della Parte II del codice della navigazione è abrogato.

1.  Il Titolo X del Libro I della Parte II del codice della navigazione è abrogato.

 

 

2. L'articolo 860 del codice della navigazione è abrogato.

2. L'articolo 860 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

3. Il secondo comma dell'articolo 864 del codice della navigazione è abrogato.

3. Il secondo comma dell'articolo 864 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse.

4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse.

 

 

5. L'articolo 866 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 866

(Ufficio competente ad eseguire la pubblicità).

La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile sì trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato».

5. L'articolo 866 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 866

(Ufficio competente ad eseguire la pubblicità).

La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato».

 

 

6. Il secondo comma dell'articolo 867 del codice della navigazione è abrogato.

6. Il secondo comma dell'articolo 867 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

7. Al primo comma dell'articolo 1030 le parole: «, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori» sono soppresse.

7. Al primo comma dell'articolo 1030 le parole: «, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori» sono soppresse.

 

 

 

 

Art. 16

(Della dichiarazione di esercente)

Art. 16

(Della dichiarazione di esercente)

 

 

7[41]. Il primo comma dell'articolo 874 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.».

741. Il primo comma dell'articolo 874 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente fame dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.».

 

 

841. L'articolo 875 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 875

(Pubblicità della dichiarazione).

La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.

L'annotazione sul certificato di immatricolazione è fatta dall'autorità competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.

In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.».

841. L'articolo 875 del codice della navigazione e sostituito dal seguente:

«Art. 875

(Pubblicità della dichiarazione).

La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.

L'annotazione sul certificato di immatricolazione è fatta dall'autorità competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale è diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.

In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.».

 

 

 

 

Art. 17

(Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile)

Art. 17

(Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile)

 

 

1. Il Capo 1 e la Sezione I dei Capo Il del Titolo I del Libro fil della Parte Il del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« CAPO I

DELLA LOCAZIONE

 

Art. 939

(Norme applicabili).

Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.

 

Art. 939 bis

(Forma e pubblicità del contratto).

Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.

La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.

Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.

La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.

Art. 939 ter

(Obbligo di assicurazione contro i rischi dell'esercizio).

 Il conduttore, che assume l'esercizio dell'aeromobile, è obbligato a stipulare idonea assicurazione contro qualsiasi rischio derivante dall'esercizio stesso che possa determinare responsabilità del locatore verso terzi o privilegi sull'aeromobile.

Se il conduttore non adempie all'obbligo di assicurazione di cui al comma 1 non può assumere l'esercizio dell'aeromobile oggetto del contratto.

 

Art. 939 quater

(Utilizzazione occasionale dell'aeromobile).

In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dal l'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del comma 1, l'utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.

 

 

CAPO II

DEL NOLEGGIO

 

Art. 940

(Norme applicabili).

Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile.

 

 

Art. 940 bis

(Forma del contratto).

Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.

 

Art. 940 ter

(Sostituibilità dell'aeromobile).

Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità.

 

Art. 940 quater

(Responsabilità).

  Il noleggiatore è responsabile verso i terzi per le obbligazioni sorte in occasione dell'impiego dell'aeromobile.

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.

 

CAPO III

DEL TRASPORTO

Sezione I: Del trasporto di persone e di bagagli

 

Art. 941

(Norme applicabili).

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, comprensivamente della responsabilità del vettore, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.

Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.

Art. 942

(Obbligo di assicurazione)

Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

Il vettore aereo che non adempie all'obbligo assicurativo è assoggettato alla sanzione amministrativa prescritta nel secondo comma dell'articolo 1234.

Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finché non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.

 

Art. 943

(Obblighi d'informazione).

Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima della stipulazione del contratto.

 

 

 

In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nel limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dell'ENAC.

 

Art. 944

(Cessione del diritto al trasporto).

Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.

 

Art. 945

(Impedimento del passeggero).

   Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato.

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.

 

 

Art. 946

(Mancata partenza del passeggero).

Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.

Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto, e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.

 

Art. 947

(Impedimenti del vettore).

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le sanzioni da applicare in caso di violazione.

 

Art. 948

(Lista d'attesa).

Con apposito regolamento dell'ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.

Il regolamento di cui al conuna 1 deve prevedere che:

a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;

b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;

c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacità dell'aeromobile.

 

Art. 949

(Interruzione del viaggio del passeggero).

Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.».

1. Il Capo I e la Sezione 1 del Capo II del Titolo I del Libro III della Parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« CAPO I

DELLA LOCAZIONE

 

Art. 939

(Norme applicabili).

Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.

 

Art. 939 bis

(Forma e pubblicità del contratto).

Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.

La prova scritta non è richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.

Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.

La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.

Art. 939 ter

(Obbligo di assicurazione contro i rischi dell'esercizio).

 Il conduttore, che assume l'esercizio dell'aeromobile, è obbligato a stipulare idonea assicurazione contro qualsiasi rischio derivante dall'esercizio stesso che possa determinare responsabilità del locatore verso terzi o privilegi sull'aeromobile.

Il contratto non ha efficacia finché il conduttore non adempie all'obbligo di assicurazione di cui al comma precedente.

 

Art. 939 quater

(Utilizzazione occasionale dell'aeromobile).  

In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.

In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.

 

CAPO II

DEL NOLEGGIO

 

Art. 940

(Norme applicabili).

Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano. anche in caso di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile.

 

 

Art. 940 bis

(Forma del contratto).

Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.

 

Art. 940 ter

(Sostituibilità dell'aeromobile).

Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità.

 

Art. 940 quater

(Responsabilità).

  Il noleggiatore è responsabile verso i terzi per le obbligazioni sorte in occasione dell'impiego dell'aeromobile.

Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.

 

CAPO III

DEL TRASPORTO

Sezione I: Del trasporto di persone e di bagagli

 

Art. 941

(Norme applicabili).

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la disciplina della responsabilità del vettore, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.

Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.

Art. 942

(Obbligo di assicurazione).

Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.

Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

 

 

 

 

Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finché non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.

 

Art. 943

(Obblighi d'informazione).

Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.

In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.

Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6. del regolamento (CE) n. 2027197 del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 88912002 del 13 maggio 2002, sono sospesi i diritti di. traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dell'ENAC.

 

Art. 944

(Cessione del diritto al trasporto).

Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.

 

Art. 945

(Impedimento del passeggero).

Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo dì passaggio già pagato.

Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.

Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.

 

 

Art. 946

(Mancata partenza del passeggero).

Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.

Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto, e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.

 

Art. 947

(Impedimenti del vettore).

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria è l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione.

 

Art. 948

(Lista d'attesa).

Con apposito regolamento dell'ENAC è assicurata la trasparenza nelle procedure dì attuazione della lista d'attesa.

Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:

a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;

b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;

c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacità dell'aeromobile.

 

Art. 949

(Interruzione del viaggio del passeggero).

Se il passeggero  è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.».

 

 

Art. 949 bis

(Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto).

Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

 

 

2. 1 commi 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono abrogati.

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Art. 18

(Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri)

Art. 18

(Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri)

 

 

1. Il Capo 1 del Titolo IV del Libro III della Parte Il del codice della navigazione è abrogato

1. Il Capo 1 del Titolo IV del Libro III della Parte II del codice della navigazione è abrogato.

 

 

 

 

Art. 19

(Delle infrazioni penali e amministrative)

Art. 19

(Delle infrazioni penali e amministrative)

 

 

1. Nel secondo comma dell'articolo 1129 del codice della navigazione, il numero:«751» é sostituito dal seguente: «756».

1. Nel secondo comma dell'articolo 1129 del codice della navigazione, il numero:«751» è sostituito dal seguente: «756».

 

 

2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione, le parole «le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716» sono sostituite dalle seguenti: « i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi».

2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione, le parole «le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716» sono sostituite dalle seguenti: « i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi».

 

 

3. Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: « e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723» sono soppresse.

3. Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: « e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723» sono soppresse.

 

 

4. Al primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: « 723, primo comma,» sono soppresse.

4. Al primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: « 723, primo comma,» sono soppresse.

 

 

5. L'articolo 1181 del codice della navigazione è abrogato.

5. L'articolo 1181 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

6. Il secondo comma dell'articolo 1183 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.».

6. Il  secondo comma dell'articolo 1183 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.».

 

 

7. All'articolo 1184 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero: «758» è sostituito dal seguente: «760»;

h) al comma 2, il numero: «759» è sostituito dal seguente: «758».

7. All'articolo 1184 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il numero: «758» è sostituito dal seguente: «760»;

b) al comma 2, il numero: «759» è sostituito dal seguente: «758».

 

 

8. L'articolo 1185 del codice della navigazione è abrogato.

8. L'articolo 1185 dei codice della navigazione è abrogato.

 

 

9. L'articolo 1188 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1188

(Abusivo esercizio di navigazione aerea).

Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di ,operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.».

9. L'articolo 1188 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1188

(Abusivo esercizio di navigazione aerea).

Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.».

 

 

10. L'articolo 1191 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1191

(Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi).

Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecento sedici euro a duemilasessantacinque euro.».

10. L'articolo 1191 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1191

(Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi).

Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone ì progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.».

 

 

11. Il secondo comma dell'articolo 1200 del codice della navigazione è abrogato.

11. Il secondo comma dell'articolo 1200 del codice della navigazione è abrogato

 

 

12. L'articolo 1202 dei codice della navigazione è abrogato.

12. L'articolo 1202 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

13. All'art. 1204 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sorvolo di aeromobili stranieri»;

b) il secondo comma è abrogato;

c) al terzo comma le parole: «Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma» sono soppresse.

13. All'art. 1204 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sorvolo di aeromobili stranieri»;

b) il secondo comma è abrogato;

c) al terzo comma le parole: «Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma» sono soppresse.

 

 

14. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, i numeri: «818, 834, 835, 836» sono sostituiti dal seguente: «835».

14. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, i numeri: «818, 834, 835, 836» sono sostituiti dal seguente: «835».

 

 

15. L'articolo 1229 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1229

(Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli).

Chiunque non osserva ali ordini previsti negli articoli 713 e 715 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.».

15. L'articolo 1229 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1229

(Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli).

Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 713 e 715 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.».

 

 

16. L'articolo 1230 del codice della navigazione è abrogato.

16. L'articolo 1230 del codice della navigazione è abrogato.

 

 

17. L'articolo 1234 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art  1234

(Omessa assicurazione obbligatoria).

Fermo restando il disposto dell'articolo 1233, chiunque non osserva l'obbligo di assicurazione prescritto dall'articolo 798 è punito con la sanzione amministrativa fino a milletrentadue euro.».

17. L'articolo 1234 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1234

(Omessa assicurazione obbligatoria)

L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue. ».

Art. 20

(Norme finali)

Art. 20

(Norme finali)

 

 

1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «direttore di aeroporto», «Registro aeronautico italiano» ed «Ente nazionale della gente dell'aria» sono sostituite dalla seguente: «ENAC».

l. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «direttore di aeroporto», «Registro aeronautico italiano» ed «Ente nazionale della gente dell'aria» sono sostituite dalla seguente: «ENAC».

 

 

2. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

2. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.

 

 

 

SIWEB

 

 


Esame parlamentare del primo schema di D.Lgs (n. 446)

 


Camera dei deputati

 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI, indi del vicepresidente Giorgio BORNACIN. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Giovanni Ricevuto.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 446.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Massimo FERRO (FI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo - entro il 4 marzo prossimo - il parere sullo schema di decreto legislativo recante «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione», adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237. Con tale disposizione, infatti, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione al fine di «migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali». Il termine per l'esercizio della delega è stato fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ed è stata individuata una procedura di esame parlamentare «rafforzata» stabilendo che, dopo il parere delle Commissioni parlamentari (da esprimere entro trenta giorni) il Governo, entro i successivi sessanta giorni, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, ritrasmette al Parlamento il testo per il parere definitivo (entro trenta giorni) con le sue osservazioni e con le eventuali modifiche apportate alla luce dei pareri espressi. La legge prevede, infine, che entro un anno, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi, possano essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.

Quanto ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega, ricorda che l'articolo 2 prevede che i decreti legislativi debbano «garantire il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561» ed attenersi ai seguenti indirizzi: a) individuazione delle diverse responsabilità e competenze come individuate nei regolamenti comunitari contenuti nel pacchetto del cosiddetto «cielo unico»; b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti; c) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO; d) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi; e) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici; f) adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti; g) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi; h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega; i) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Al riguardo, fa presente che, com'è noto, da tempo è emersa con particolare evidenza la necessità di un aggiornamento e di una revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Su tale materia, in particolare, la IX Commissione ha svolto numerosissimi approfondimenti ed un'intensa e attenta attività conoscitiva - in particolare con lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva, dopo i tragici eventi di Linate, sulla sicurezza del trasporto aereo - che la ha vista impegnata sin dall'inizio della legislatura. Successivamente, è stato avviato l'esame di numerose proposte di legge di iniziativa parlamentare recanti «Norme per la sicurezza e l'efficienza del trasporto aereo» (C. 1431 Muratori, C. 1842 Ronchi, C. 1847 Pasetto, C. 1878 Duca, C. 2130 Duca, C. 2494 De Laurentiis, C. 2918 Romani, C. 3069 Pasetto, C. 3727 Pezzella e C. 4033 Carboni) nel cui ambito la Commissione ha definito un testo base (adottato l'8 maggio 2003) a cui è seguito un ampio dibattito in sede di Comitato ristretto per l'esame e l'approfondimento delle numerose proposte emendative presentate. È di tutta evidenza, infatti, l'assoluto rilievo della materia, che investe i maggiori profili connessi alla sicurezza del trasporto aereo ed ai diritti del passeggeri, e che si caratterizza per un elevato livello di tecnicità e per una stretta interrelazione tra le diverse disposizioni normative che hanno reso necessario un livello particolarmente elevato di approfondimento ed un'istruttoria legislativa intensa. La previsione di una delega al Governo ha quindi consentito di accelerare l'iter di approvazione della revisione del codice tenendo conto dell'ampio lavoro finora svolto in sede parlamentare e, in particolare, presso la IX Commissione.

Ciò premesso, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di venti articoli. L'articolo 1, che riguarda gli organi amministrativi e la disciplina tecnica della navigazione e tiene conto delle evoluzioni normative in materia (decreto legge n. 237 del 2004 e regolamenti comunitari «cielo unico»), stabilisce in particolare che l'amministrazione della navigazione aerea è costituita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC», che agisce come «unica autorità di regolazione tecnica e di certificazione nel settore dell'aviazione civile», vigilando sulla fornitura dei servizi inerenti alla navigazione aerea (articolo 687). All'articolo 690, anche alla luce di quanto recentemente già stabilito dall'articolo 26 della legge n. 166 del 2002, si procede all'individuazione di meccanismi semplificati per il recepimento, in via amministrativa, delle norme tecniche internazionali vigenti nel complesso settore dell'aviazione civile, contribuendo - come evidenziato nella relazione di accompagnamento - a «evitare definitivamente le ben note conseguenze della perniciosa e pluridecennale situazione di stasi e scarsa chiarezza che ha riguardato tale ricezione di norme tecniche nel nostro ordinamento, in relazione anche alla mancata emanazione delle disposizioni regolamentari attuative del codice del 1942 per la parte aeronautica».

L'articolo 2 aggiunge quindi un nuovo titolo, comprendente gli articoli 691 e 691-bis, per disciplinare i servizi della navigazione aerea forniti dall'Aeronautica militare, dalla società ENAV e dagli altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria, per gli spazi aerei di competenza, tenendo conto, nel caso dell'articolo 691-bis, dei principi di controllo cosiddetto gate to gate sul movimento degli aeromobili introdotto a carico di ENAV s.p.a. da parte della citata legge 265 del 2004, di conversione del decreto legge 237 del 2004.

L'articolo 3 interviene quindi sulla materia dei «beni destinati alla navigazione ed alla polizia degli aerodromi» seguendo in gran parte il testo che era stato definito nell'ambito dell'esame delle citate proposte di legge C. 1431 e abbinate e la previsioni del decreto legge n. 237 del 2004, convertito con modificazioni nella legge n. 265 del 2004.

In tale ambito, ritiene opportuno richiamare in particolare la previsione dell'articolo 698, che stabilisce l'iter per l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, quali «nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato». Si tratta di una disposizione di particolare delicatezza, che andrà valutata e approfondita attentamente soprattutto in sede di attuazione in un rapporto sinergico tra Governo e Parlamento, anche con riguardo alla disciplina da applicare agli aeroporti minori; nella relazione si evidenzia comunque che «tale procedura dovrà ovviamente avvenire nel pieno rispetto delle prerogative regionali e degli organi amministrativi preposti alle funzioni di coordinamento».

Ricorda quindi come al Capo II si affronti la disciplina delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra, richiamando in particolare, all'articolo 704, la procedura del rilascio della concessione di gestione aeroportuale - che si prevede venga disposto con decreto ministeriale, su proposta dell'ENAC, nel limite massimo di quaranta anni, all'esito di selezione effettuata tramite procedura concorrenziale - e che era stato oggetto di particolari approfondimenti e di attenzione sia nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del precitato decreto legge n. 237 del 2004 (articolo 1-bis del decreto) sia nell'ambito di specifiche attività conoscitive svolte dalla IX Commissione (audizione di rappresentanti dell'ENAC del 1o aprile 2004 e del 15 dicembre 2004) anche alla luce degli indirizzi espressi al riguardo dall'Autorità per la concorrenza e del mercato. In proposito va peraltro evidenziato come, con una disposizione transitoria contenuta nel corpo del decreto legislativo (articolo 3, comma 2), viene stabilita espressamente l'irretroattività dei commi 1 e 2 dell'articolo 704, prevedendo l'inapplicabilità dei detti commi di legge alle concessioni già rilasciate in base a legge speciale e comunque alle procedure di rilascio di concessione già iniziate. Sottolineata quindi l'importanza di mantenere tale previsione nell'ambito del provvedimento, in correlazione con il nuovo articolo 704 del codice della navigazione, viste le rilevanti criticità che - come dimostrato nel complesso iter parlamentare di esame del precitato decreto-legge - ne deriverebbero in caso contrario per l'assetto complessivo delle gestioni aeroportuali nel paese, con il rischio in particolare di rimettere in discussione tutte le concessioni in itinere e, in qualche parte, anche quelle già definite.

Evidenzia, quindi, che nel corso del dibattito che seguirà si dovrà attentamente affrontare la tematica testè richiamata, con particolare riferimento alle richieste già inoltrate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dai gestori titolari di concessioni parziali e precarie. Nella relazione di accompagnamento si evidenzia poi come non sia stata prevista analoga salvaguardia per i commi 3 e 4, in quanto il comma 3 prevede l'obbligo di certificazione del gestore come un requisito indefettibile di immediata applicazione, per evidenti ragioni di tutela degli interessi pubblici e dell'utenza sottesi; il comma 4, ripetitivo delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge n. 237 del 2004, trova già una disciplina transitoria nei commi 3 e 4 del medesimo decreto legge, come convertito.

Agli articoli 705 e 706, al fine dell'individuazione delle responsabilità dei soggetti che operano in aeroporto, sono stabiliti i compiti principali del gestore aeroportuale, recependo le norme fondamentali desumibili dalla disciplina vigente, nonché i principi di base in materia di prestazione di servizi di assistenza a terra, mediante rinvio alla legislazione speciale. In ordine alla questione relativa alle funzioni del gestore giova in questa sede ricordare i contenuti della risoluzione 7-00528 Sardelli sui «Poteri sanzionatori dell'ENAC», di cui è stata avviata la discussione presso la IX Commissione il 18 gennaio scorso, dove si affronta proprio il tema del regime sanzionatorio alla luce del principio di legalità previsto dalla legge n. 689 del 1981. In tale sede, era stata sottolineata da più parti la rilevanza di tale tematica e la possibilità di individuare - nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo oggi in discussione - eventuali soluzioni di carattere legislativo di cui si ravvisasse l'opportunità. Nel corso del dibattito che seguirà nelle prossime sedute potrà pertanto essere affrontata più nel dettaglio tale questione unitamente alla disciplina sanzionatoria da applicare agli altri soggetti operanti in aeroporto al fine di assicurare una applicazione certa ed uniforme ed una calibrata determinazione delle ipotesi di violazione e delle relative sanzioni.

Infine, con il comma 7 dell'articolo 3 sono fatte espressamente salve «le competenze regionali in tutta la materia del Titolo III», in quanto la stessa rappresenta - secondo quanto si evidenzia nella relazione di accompagnamento - «l'unica a poter essere interessata dalla legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, atteso che la disciplina riformata del codice attiene per il resto, in via generale, a profili di esclusiva pertinenza statale, come gli aspetti tecnici di sicurezza, la normativa ordinamentale di diritto privato e di recepimento delle norme internazionali, nonché i profili di tutela della concorrenza e dei mercati».

L'articolo 4 interviene quindi sulla disciplina del «personale aeronautico» riprendendo in gran parte nei contenuti le previsioni ICAO in materia di licenze e rimandando alla regolamentazione dell'ENAC, di recepimento degli Annessi, la definizione più specifica delle singole licenze ed abilitazioni, anche al fine di «disporre di strumenti regolamentari più flessibili nel seguire l'evoluzione tecnica della materia e più specificamente nell'adeguamento alle normative europee».

All'articolo 5, sulle «distinzioni degli aeromobili», è stata modificata la nozione di aeromobile (articolo 743) con l'adozione del concetto funzionale di destinazione - come per la definizione di nave - anziché di quello di attitudine e con l'eliminazione del riferimento spaziale del trasporto. Sono stati espressamente esclusi dalla categoria gli apparecchi ultraleggeri di cui alla legge 25 marzo 1985 n. 106. Con riferimento agli aeromobili di Stato, si è provveduto a escludere dalla categoria i mezzi adibiti al servizio postale, essendo «oggetto di privatizzazione», mentre è stata prevista un'equiparazione legale agli aeromobili di Stato di quegli aeromobili, anche privati, impiegati nell'interesse dello Stato o della tutela della sicurezza nazionale o in altri servizi di pubblico interesse di competenza statale, per i quali è esclusa l'applicabilità delle norme del codice.

L'articolo 6, che riguarda «l'ammissione dell'aeromobile alla navigazione» modifica il Capo II del Titolo V del Libro I della Parte II del codice della navigazione intervenendo sugli articoli da 749 a 762, ispirandosi - come sottolineato nella relazione - a «criteri di semplificazione ed aggiornamento». La medesima ratio è stata seguita per la disciplina recata dagli articoli 7 (Della navigabilità dell'aeromobile) ed 8 (Dei documenti dell'aeromobile).

L'articolo 9 affronta quindi l'ampia ed articolata materia dell'»ordinamento dei servizi aerei» per la quale si è tenuto in particolare conto del «profondo processo di trasformazione che la materia ha subito in ambito comunitario, ove i servizi aerei di linea e non di linea, internazionali e nazionali, sono stati ampiamente liberalizzati. Anche la recente affermazione della competenza esclusiva in capo alla Comunità europea nella negoziazione degli accordi aerei bilaterali, ai quali tradizionalmente è affidata la regolamentazione di tali servizi, ha imposto una profonda rivisitazione della disciplina del codice attuale».

Rileva inoltre che si è proceduto all'integrale riformulazione del Titolo VI, sostituendo gli attuali Capo I (dei servizi di linea) e Capo II (dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio), che presuppongono rispettivamente il regime della concessione e della licenza, con una nuova distinzione che tiene conto dei precitati processi di liberalizzazione ed integrazione comunitaria. Salvo che per alcuni servizi aerei di rilevanza minore, la cui regolamentazione è stata inserita nel Capo III, è stato individuato quale criterio generale di assentimento alla prestazione del servizio sia di linea che non di linea, sia comunitario che extracomunitario, la licenza di esercizio rilasciata dall'autorità di uno Stato membro. Si prevede quindi che il mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di esercizio sono condizionati dal controllo dell'ENAC, al quale compete la vigilanza sull'attività del vettore aereo (articolo 779). Il vettore aereo in possesso della licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC può esercitare diritti di traffico, e quindi servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su qualsiasi rotta all'interno dell'Unione europea, compreso il traffico di cabotaggio all'interno del territorio italiano (come di qualsiasi altro Stato membro), sulla base delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 (articolo 781).

Inoltre, tenuto conto in particolare dell'obiettivo di «migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero», espressamente richiamato nella legge delega, è stato previsto per i vettori aerei all'obbligo dell'espletamento di adeguate forme di pubblicità verso gli utenti nel caso di accordi commerciali intervettoriali sui diritti di traffico (articolo 780), è stata individuata nell'ENAC l'autorità deputata alla verifica della qualità dei servizi di trasporto aereo ed è stata richiamata la necessità dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992. È stato quindi sostituito l'attuale regime concessorio con un regime autorizzatorio, tenuto conto dell'evoluzione della normativa comunitaria, la quale è volta ad evitare, anche nell'ambito delle relazioni tra Stato membro e Stato terzo, la conservazione di disposizioni che consentano restrizioni dell'accesso al mercato dei vettori aerei comunitari (regolamento CE n. 847/2004 del 29 aprile 2004) e deroghe al diritto comunitario.

Nella disciplina delle funzioni di polizia della navigazione aerea, di cui agli articoli 10 e 11, è stata recepita la tendenza alla semplificazione del regime normativo, in aderenza con il lavoro finora svolto presso la IX Commissione. Per quanto riguarda in particolare le previsioni relative al «divieto di partenza», di cui all'articolo 802 - su cui già era intervenuto il citato decreto-legge n. 237 del 2004 - sono stati ampliati i motivi di facoltà di divieto della partenza degli aeromobili all'ipotesi di violazione degli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, in conformità con gli indirizzi espressi in sede parlamentare con l'ordine del giorno Muratori 9/5382-B/2 Muratori, nel corso dell'esame alla Camera dei disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge (C.5382-B). Nel Capo I sono infatti raccolte le disposizioni generali, che disciplinano l'attribuzione delle funzioni di polizia, nonché lo svolgimento delle attività di vigilanza all'ENAC, il quale, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, potrà scegliere le formule ritenute più congrue per il perseguimento delle finalità ad esso demandate. All'articolo 807 è stata quindi inserita una disposizione relativa all'assegnazione delle bande orarie la quale, «sostanzialmente, sancisce l'osservanza della normativa comunitaria vigente in materia». A tal proposito, si osserva nella relazione di accompagnamento, che il regolamento (CE) n. 793/2004 del 21 aprile 2004, modificativo del regolamento (CEE) n. 95/93 del 18 gennaio 1993, distingue fra aeroporti «ad orari facilitati» e aeroporti «coordinati» - sostituendo così la vecchia distinzione fra aeroporti «coordinati» e «pienamente coordinati» -, subordinando solo in riferimento a questi ultimi la partenza e l'approdo degli aeromobili all'assegnazione delle bande orarie ad opera del soggetto competente.

Infine, l'articolo 12 riguarda la disciplina della «polizia a bordo», l'articolo 13 quella degli «incidenti aeronautici in mare», l'articolo 14 «gli atti di stato civile in corso di navigazione», l'articolo 15 «la navigazione da turismo con alianti», l'articolo 16 la «dichiarazione di esercente», l'articolo 17 «i contratti di utilizzazione dell'aeromobile (locazione, noleggio, trasporto), l'articolo 18 «l'assicurazione obbligatoria dei passeggeri», l'articolo 19 le «infrazioni penali ed amministrative» e l'articolo 20 le «norme finali». Nella relazione di accompagnamento si fa infine presente che le disposizioni abrogative sono per ora inserite, anche per comodità di lettura e comprensione, nel corpo dell'articolato del decreto legislativo ma potranno refluire, come di consueto, in un'autonoma disposizione finale.

Nell'esprimere in conclusione l'auspicio di una discussione approfondita, sinergica e collaborativa - tra Governo e Parlamento e tra tutti i gruppi all'interno della Commissione - sul provvedimento in esame, che investe una materia di fondamentale importanza per la sicurezza degli utenti e su cui la Commissione ha lavorato con tanto impegno nel corso di questi anni, segnala l'importanza di procedere con un iter quanto più possibile rapido in modo da rispettare i tempi previsti dalla legge di delega e da non vanificare tutto il lavoro finora svolto.

Paolo ROMANI, presidente, preannuncia che, come convenuto informalmente tra i gruppi, la Commissione procederà ad una serie di audizioni nell'ambito dell'esame del provvedimento in titolo. Nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, potranno quindi essere definiti tempi e modalità di svolgimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.


 

 

 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 febbraio 2005. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il viceministro per le Infrastrutture e i trasporti Mario Tassone.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 446.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Il viceministro Mario TASSONE ricorda che con l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a cui si è aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia), uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

I decreti legislativi e le eventuali modifiche devono conformarsi ai principi e ai criteri direttivi indicati, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria e internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale. La delega al Governo per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, ritenuta unanimemente ormai inadeguata, si colloca nell'ottica già collaudata di avvalersi, nell'opera di modifica della codificazione legislativa, delle competenze tecniche governative. Tra le finalità che il Governo deve perseguire, ai sensi di legge, spicca senza dubbio, oltre alla razionalizzazione dell'assetto normativo nel settore dell'aviazione civile, l'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo, mentre, in relazione ai principi e criteri direttivi, devono essere affrontati gli aspetti nevralgici - organizzazione, fonti, aeroporti, servizi - del quadro normativo di riferimento del settore medesimo. In quest'ottica il Governo ha predisposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge di delega, un primo schema di decreto legislativo, recante un nuovo articolato della parte aeronautica del codice della navigazione.

Al riguardo, evidenzia che nei sei mesi dell'esercizio della delega, che scadono l'11 maggio 2005, il provvedimento in titolo dovrà effettuare un ulteriore doppio passaggio in Consiglio dei Ministri, per un'altra valutazione preliminare e per la valutazione definitiva, ed un duplice esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia (Trasporti e Bilancio della Camera e Lavori pubblici e Bilancio del Senato). Dovrà inoltre essere acquisito, prima del secondo passaggio parlamentare, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Rileva inoltre che il testo in esame, predisposto tempestivamente dal Governo nel mese di dicembre 2004 ed approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2005, è stato assegnato soltanto il 2 febbraio ultimo scorso, essendo emersa la necessità dell'attestazione da parte della Ragioneria Generale dello Stato, pur trattandosi di un provvedimento oggetto di prima valutazione preliminare nella sede collegiale del Consiglio dei Ministri.

Nel merito dello schema di decreto, osserva innanzitutto che finalmente, dopo oltre 60 anni dall'emanazione del codice della navigazione, si procede ad una riforma profonda e moderna dell'aviazione civile, intervenendo su oltre 200 articoli del vecchio codice, sulla scia del lavoro svolto sul tema da varie commissioni di studiosi e delle proposte parlamentari di legge esaminate dalla IX Commissione. Ogni aspetto essenziale del quadro normativo dell'aviazione civile è stato rinnovellato, dalle fonti normative al dettato legislativo riguardante gli aeroporti, le gestioni totali aeroportuali - non presenti ovviamente nel codice del 1942, - il regime amministrativo dei veicoli, i servizi aerei ed aeroportuali, la contrattualistica ad hoc, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore. La riforma, inoltre, non potrà comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Tra le novità introdotte dalla riforma va segnalata, anzitutto, l'individuazione di un'unica autorità di vigilanza, l'ENAC, e la razionale separazione fra regolazione, controllo e certificazione, da un lato, e fornitura dei servizi di navigazione aerea, dall'altro; sono state introdotte indicazioni di principio concernenti gli aeroporti e le concessioni di gestione totale aeroportuale - non previste, ovviamente, nel vetusto impianto del 1942, - stabilendo le funzioni principali del gestore aeroportuale e dando, altresì, rilievo normativo alla certificazione dei gestori aeroportuali rilasciata dall'ENAC. Sono state, inoltre, affrontate le problematiche riguardanti due delicate tematiche: i vincoli alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e l'inquinamento acustico: argomento, quest'ultimo, finora sottovalutato rispetto all'escalation del traffico aereo registratasi negli ultimi decenni. Non esisterà più, poi, la figura del direttore di aeroporto, e le funzioni di polizia e di vigilanza che gli si attribuivano sono assunte direttamente dall'ENAC, che dovrà provvedervi predisponendo le adeguate misure organizzative. Al fine poi di tutelare in maniera più efficace i diritti del passeggero, nel testo si specifica l'obbligo per i vettori aerei di pubblicizzare in maniera idonea gli accordi di natura commerciale fra più compagnie - come nel caso di code sharing - nonché quello di informare ed adottare procedure trasparenti per le liste d'attesa. Altro tema soggetto a profonda innovazione è quello della disciplina amministrativa inerente gli aeromobili ed i titoli professionali aeronautici. Infine, una revisione generale è stata realizzata in materia di servizi aerei, adeguando la disciplina ai dettati comunitari, nonché per la contrattualistica, con particolare rilievo dato al contratto di trasporto aereo, anche in tal caso con la specifica preoccupazione di tutelare gli utenti.

Passa quindi all'illustrazione dei contenuti dello schema di decreto legislativo, evidenziando in particolare che nel Titolo I, relativo agli organi amministrativi ed alla disciplina tecnica della navigazione, vi sono norme di mera ricognizione e sintesi della situazione legislativa attuale, in ordine all'amministrazione della navigazione aerea, in linea quindi con la normativa vigente ed il pacchetto di norme comunitarie del single sky circa l'individuazione di un'autorità di vigilanza (ENAC) e la doverosa separazione fra regolazione, controllo e certificazione, da un lato, e fornitura dei servizi di navigazione aerea, dall'altro. Vengono inoltre individuati dei meccanismi semplificati per il recepimento, in via amministrativa, delle norme tecniche internazionali vigenti nel complesso settore dell'aviazione civile, contribuendo a evitare definitivamente le ben note conseguenze della perniciosa e pluridecennale situazione di stasi e scarsa chiarezza che ha riguardato tale ricezione di norme tecniche nel nostro ordinamento, in relazione anche alla mancata emanazione delle disposizioni regolamentari attuative del codice del 1942 per la parte aeronautica.

Il Titolo II disciplina i servizi della navigazione aerea forniti dall'Aeronautica militare, dalla società ENAV e dagli altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria, per gli spazi aerei di competenza, tenendo conto, nel caso dell'articolo 691-bis, dei principi di controllo cosiddetto gate to gate sul movimento degli aeromobili introdotto a carico di ENAV s.p.a. da parte della citata legge 265 del 2004, di conversione del decreto legge 237 del 2004.

Il successivo titolo III, sui beni destinati alla navigazione aerea e la polizia degli aerodromi, è stato elaborato considerando gli esiti del dibattito parlamentare, nonché il decreto legge n. 237 del 2004, convertito con modificazioni nella legge n. 265 del 2004. S'intende che, anche a fronte delle cospicue abrogazioni, presupposto indefettibile delle modifiche è costituito dal principio di specialità e di analogia prioritaria, particolarmente utile in materia di regime dei beni demaniali e di opere ivi realizzate, sancito dall'articolo 1 del codice della navigazione. Per ragioni sistematiche, il titolo è suddiviso in quattro capi: Della proprietà e dell'uso degli aerodromi; delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra; principi di legislazione regionale; vincoli della proprietà privata; della polizia degli aerodromi. Sono state dettate sintetiche disposizioni di principio in materia di concessioni di gestione aeroportuale, in quanto strumenti di disciplina dell'uso dei beni in proprietà pubblica - nell'ottica anche dell'intento generale della legge delega di razionalizzazione del settore, - peraltro suscettibili di creare a favore dei privati concessionari posizioni giuridiche soggettive afferenti a diritti reali, per esempio la proprietà superficiaria. In particolare, vengono recepiti sia il termine di durata, sia la generalizzazione del principio di affidamento della concessione previa selezione concorrenziale, attualmente previsto nei limiti di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, mutuato in particolare dalla disciplina di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi; si prevedono, quali condizioni essenziali per il rilascio del titolo concessorio, sia l'introduzione della previsione legislativa della certificazione per il gestore aeroportuale rilasciata dall'ENAC, sia la stipulazione, già prevista dall'articolo 7 del decreto n. 521 del 1997, di una convenzione e di un contratto di programma.

Sono, inoltre, stabiliti le funzioni principali del gestore aeroportuale, recependo le norme fondamentali desumibili dalla disciplina vigente nonché i principi di base in materia di prestazione di servizi di assistenza a terra, mediante rinvio alla legislazione speciale.

Con una previsione apposita del decreto legislativo sono state fatte salve le competenze regionali in tutta la materia del Titolo III, unica invero a poter essere interessata dalla legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, atteso che la disciplina riformata del codice attiene per il resto, in via generale, a profili di esclusiva pertinenza statale, come gli aspetti tecnici di sicurezza, la normativa ordinamentale di diritto privato e di recepimento delle norme internazionali, nonché i profili di tutela della concorrenza e dei mercati.

Sono stati individuati i riferimenti normativi affinché l'ENAC possa identificare con maggiore precisione ed aderenza alle esigenze di sicurezza le aree limitrofe all'aeroporto nelle quali il gestore aeroportuale deve assicurare il controllo sulla presenza di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ad esso attribuito dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 237 del 2004, convertito con modificazioni nella legge n. 265 del 2004. Si è mantenuta la previsione dell'edificabilità in una fascia di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto limitatamente alle direzioni di atterraggio e decollo, desunta dalla precedente formulazione, essendo essa l'area più a rischio in caso di incidente. Essa integra la normativa ICAO che, pur non avendo specifiche previsioni al riguardo, richiede di introdurre misure per la riduzione del rischio nelle aree limitrofe all'aeroporto. Nel Capo sulla polizia degli aerodromi, è stata soppressa la figura del direttore di aeroporto, come figura tipizzata prevista dal codice, essendo state incardinate direttamente in capo all'ENAC. Nella formulazione dell'articolato relativo al regime amministrativo dell'aeromobile, ispirato a criteri di semplificazione ed aggiornamento, si è ritenuto opportuno conservare l'impianto tradizionale del Titolo V del codice della navigazione mantenendo la suddivisione in quattro capi.

Per quanto concerne l'ordinamento dei servizi aerei, si è tenuto conto del profondo processo di trasformazione che la materia ha subito in ambito comunitario, ove i servizi aerei di linea e non di linea, internazionali e nazionali, sono stati ampiamente liberalizzati. Anche la recente affermazione della competenza esclusiva in capo alla Comunità europea nella negoziazione degli accordi aerei bilaterali, ai quali tradizionalmente è affidata la regolamentazione di tali servizi, ha imposto una profonda rivisitazione della disciplina del codice attuale.

Nella disciplina delle funzioni di polizia della navigazione aerea, si è recepita la tendenza alla semplificazione del regime normativo, attribuendo l'esercizio delle funzioni di polizia, nonché lo svolgimento delle attività di vigilanza all'ENAC, il quale, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, potrà scegliere le formule ritenute più congrue per il perseguimento delle finalità ad esso demandate. Discorso analogo può essere fatto anche per la disciplina degli atti di stato civile in corso di navigazione. Secondo le indicazioni del progetto delle commissioni di studio e parlamentari, sono state infatti eliminate le disposizioni non più rispondenti alle odierne caratteristiche del trasporto aereo, prima fra tutte quella disciplinante il matrimonio in imminente pericolo di vita.

In un'ottica di tutela dell'utente e di adesione alla normativa comunitaria e internazionale, si è inciso sulla disciplina dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile, aggiungendo alcune disposizioni in tema di locazione e di noleggio di aeromobile (mentre prima ci si limitava ad un semplice rinvio alla parte marittima), nonché in tema di trasporto di persone e di bagagli.

Con riguardo al trasporto di persone e bagagli, l'entrata in vigore della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 10 gennaio 2004 n. 12, ha comportato la diretta applicabilità di tale strumento normativo, oltre che ai trasporti internazionali, anche a quelli effettuati da vettori muniti di licenza comunitaria.

Il regime degli impedimenti riflette quello della parte marittima del codice, adattandolo alle peculiari esigenze del trasporto aereo. In caso di impedimenti del vettore, il comma 2 dell'articolo 947 rende l'ENAC organismo responsabile dell'attuazione della normativa comunitaria, dando così attuazione all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004.

Ricorda infine che la parte terza del codice, sulle disposizioni penali, è stata corretta al solo scopo di adeguarla alle modificazioni apportate alle disposizioni amministrative.

Paolo ROMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.


 

 

 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 febbraio 2005. - Presidenza del vicepresidente Franco RAFFALDINI. - Interviene il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone.

La seduta comincia alle 10.20.

Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 446.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2005.

Giuseppe Massimo FERRO (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2) sul provvedimento in esame.

Fa presente di aver provveduto a presentare nella seduta odierna una proposta di parere in considerazione dei ristretti margini di tempo disponibili per concludere l'esame da parte della Commissione - tenuto in particolare dell'iter previsto dalla legge di delega per la definitiva a approvazione del provvedimento - esprimendo peraltro sin d'ora la propria assoluta disponibilità ad apportarvi modifiche ed integrazioni sia alla luce del dibattito che seguirà sia degli ulteriori elementi informativi e contributi che la Commissione potrà acquisire nel corso della prossima settimana a seguito delle ulteriori audizioni informali che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere nella mattina di mercoledì 2 marzo sullo schema di decreto in titolo.

Nel richiamare quindi le numerose audizioni svolte in materia di trasporto aereo nel corso della legislatura e l'approfondito lavoro portato avanti dalla Commissione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge per la riforma del codice della navigazione (C. 1431 e abbinate), fa presente che, a suo avviso, l'obiettivo principale deve essere quello di evitare sovrapposizioni o incertezza nella ripartizione di competenze e funzioni che possano dar luogo a lacune nel sistema della sicurezza. Ritiene quindi che il provvedimento in esame, predisposto con accuratezza dal Governo e dagli Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già vada in gran parte in questa direzione; tuttavia, nella proposta di parere ha ritenuto opportuno formulare alcuni rilievi ed osservazioni volti a rafforzare ancora di più tali obiettivi. Illustra quindi i contenuti delle condizioni e delle osservazioni richiamando in particolare il punto 4), volto ad evitare un pregiudizio per i soggetti che abbiano già presentato istanza per l'ottenimento di concessioni di gestione aeroportuale.

Eugenio DUCA (DS-U) intende innanzitutto sottolineare che i tempi con i quali il Governo sta procedendo nella definizione della riforma del trasporto aereo confermano che la via della delega legislativa era la più indicata, come i gruppi di opposizione avevano segnalato assai per tempo, quando la discussione delle proposte di legge C. 1431 e abbinate era ancora in una fase iniziale. Segnala inoltre che le disposizioni dello schema di decreto legislativo relative alle concessioni di gestione aeroportuale sono sì conformi ad un ordine del giorno di indirizzo al Governo approvato dal Senato, ma sono però in evidente conflitto con il disposto del decreto-legge n. 237 del 2004, come modificato dalla Camera in sede di conversione, considerato che tale previsione era stata espressamente soppressa nel corso dell'esame parlamentare. In sostanza, il Governo, nell'esercizio della delega, ha scelto di rimettere in discussione quanto era stato deciso dalla Camera. Pur non avendo obiezioni di merito rispetto alla normativa che si intende introdurre, ritiene che il parere dovrebbe fare espressamente riferimento a tale aspetto, che ritiene di particolare gravità.

Nel merito della proposta di parere formulata dal relatore, si riserva di presentare nel prosieguo osservazioni e proposte di modifica, limitandosi per il momento a far presente che il decreto legislativo dovrebbe, a suo avviso, specificare chiaramente i criteri ai quali deve attenersi il Governo nella individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, onde evitare confusioni e incertezze.

Ritiene inoltre opportuno un approfondimento in merito al rilievo del relatore che specifica la necessità di prevedere una forma di indennizzo per le opere inamovibili realizzate dal gestore aeroportuale o addirittura una qualche forma di agevolazione tributaria: al riguardo occorrerebbe accertare se la normativa generale non preveda piuttosto che le opere realizzate sul demanio sono di diritto assorbite nel demanio stesso alla scadenza delle concessioni, senza indennizzo o altra forma di risarcimento.

Rileva poi che né lo schema di decreto legislativo, né la proposta di parere del relatore prevedono una clausola sociale di tutela dei lavoratori dipendenti da gestori aeroportuali in caso di subentro di altro gestore nella titolarità della concessione.

Infine, segnala il rischio che il provvedimento sul governo del territorio (C. 153 e abbinate), che devolve le competenze in materia ai comuni, possa incidere sulla programmazione nazionale portuale ed aeroportuale, portando alla ingovernabilità del sistema delle grandi reti di trasporto. Invita pertanto il Governo a seguire questo profilo con speciale attenzione nel corso dell'ulteriore iter del suddetto provvedimento, che è attualmente all'esame dell'Assemblea.

Il viceministro Mario TASSONE fa presente che il Governo sta studiando attentamente la questione della previsione di una clausola sociale di tutela dei lavoratori.

Franco RAFFALDINI, presidente, ricorda che l'esame dello schema di decreto in titolo proseguirà nel corso della prossima settimana. Nel merito dell'atto, esprime qualche perplessità riguardo alla condizione di cui al punto 5) della proposta di parere del relatore, soprattutto là dove si suggerisce di consentire la partecipazione alle gare per l'assegnazione di concessioni solo ai soggetti già titolari di certificazione. Una tale previsione sembra in contrasto con il principio della libera concorrenza e del mercato aperto e potrebbe essere intesa come espressione della volontà di conservare una sorta di piccolo oligopolio del settore. Invita pertanto il relatore a considerare questo aspetto della questione.

Giuseppe Massimo FERRO (FI), relatore, fa presente che la condizione di cui al punto 5) della sua proposta di parere è finalizzata a salvaguardare l'interesse pubblico e che la certificazione ENAC è obbligatoria per il gestore aeroportuale ai sensi del nuovo articolo 704 del codice che verrebbe introdotto con lo schema di decreto legislativo in esame. Essa risponde, infatti, ad una imprescindibile esigenza di sicurezza consentendo comunque di porre sullo stesso piano gli operatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati membri.

Il viceministro Mario TASSONE ringrazia i deputati intervenuti per il loro contributo di riflessione e conferma la disponibilità a tenere concretamente conto, in sede di correzione del testo originario, del parere che sarà formulato dalla Commissione.

Nell'auspicare che il prescritto parere sia espresso nel termine di legge, anche in considerazione del complesso iter procedimentale previsto per l'emanazione del decreto legislativo - sul quale occorre acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti per le questioni di merito e per quelle finanziarie, nonché il parere della Conferenza Stato-regioni e quindi di nuovo quello delle Commissioni parlamentari competenti, - fa presente che le osservazioni che il deputato Duca potranno essere attentamente esaminate e valutate nel prosieguo dell'iter.

Franco RAFFALDINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.


 

 

 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2005. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 446.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2005.

Paolo ROMANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Ettore ROSATO (MARGH-U), nel ringraziare il relatore per la disponibilità dimostrata e l'ottimo lavoro svolto, si dice convinto che sussistano tutte le premesse per addivenire alla stesura di un parere ampiamente condiviso.

Esprime quindi una valutazione complessivamente favorevole della proposta di parere del relatore, che condivide in gran parte. Intende tuttavia sottoporre al relatore alcune proposte di modifica ed integrazione della proposta di parere, la maggior parte delle quali sono descritte dettagliatamente in una nota scritta che ha già consegnato al relatore stesso.

In particolare, ritiene imprecisa la formulazione di cui al nuovo articolo 691-bis del codice della navigazione, secondo la quale l'ENAV controlla il traffico aereo sul sedime aeroportuale «coordinandosi con l'operatore aeroportuale». Al riguardo ritiene necessario, ai fini di una effettiva e chiara distinzione delle responsabilità nell'ambito delle attività di servizio del trasporto aereo, sostituire la predetta espressione con la seguente: «impartendo le opportune istruzioni al gestore aeroportuale».

Rileva inoltre che non è a suo avviso adeguatamente evidenziata la necessità di assicurare tempi certi per il rilascio delle concessioni di gestione aeroportuale. Al riguardo, fa presente che è un concetto oramai saldamente acquisito in diritto che anche le pubbliche amministrazioni siano tenute al rispetto di tempi certi nei procedimenti amministrativi che interessano i terzi.

In materia di sanzioni, auspica che la Commissione sia ferma e decisa nel sottolineare la necessità di definire un preciso e dettagliato sistema di sanzioni: si tratta del resto di un'esigenza che è emersa più volte nei dibattiti della Commissione e che è stata segnalata in più occasioni anche dai vari soggetti intervenuti nell'ambito delle numerose audizioni svolte in materia di trasporto aereo.

Invita quindi il relatore a tener conto altresì dei rilievi formulati dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta antimeridiana della Commissione. In particolare, nel corso delle dell'odierna audizione è stato evidenziato come sarebbe preferibile attribuire direttamente all'ENAC le competenze e la responsabilità dei collaudi delle opere in ambito aeroportuale.

Segnala, quindi, che al nuovo articolo 705 si attribuiscono al gestore aeroportuale pregnanti poteri di controllo e coordinamento dell'attività degli altri soggetti operanti in aeroporto, senza peraltro prevedere l'obbligatoria presenza di un funzionario dell'ENAC in ogni aeroporto a rilevanza nazionale. In questo modo l'ENAC non è messo nelle condizioni di esercitare le funzioni di polizia e vigilanza della navigazione aerea attribuitegli dal nuovo articolo 792. L'esercizio di tali funzioni presuppone infatti la presenza ininterrotta e stabile dell'organo periferico dell'ENAC nell'aeroporto, che possa esercitare le funzioni sottratte al direttore di aeroporto, ma tale presenza non è prevista in nessun articolo. Invita pertanto il relatore a segnalare nel parere per il Governo la necessità di rivedere l'articolo 705 e di modificare l'articolo 718 nel senso di specificare che sono esercitate dall'ENAC, mediante un funzionario stabilmente presente in ogni aeroporto di rilevanza nazionale, sia le funzioni di polizia degli aerodromi, sia le funzioni attribuite all'ENAC dagli articoli 801, 802, 806 e 807.

Per quanto riguarda l'articolo 746, ritiene che la sua attuale formulazione possa dare adito ad incertezze interpretative: non è infatti chiaro se debbano considerarsi equiparati agli aeromobili di Stato anche quelli gestiti da compagnie di navigazione al servizio di Poste italiane SpA, l'operatore del servizio postale universale, che non svolge certamente un servizio a carattere non commerciale. L'incertezza potrebbe ulteriormente aggravarsi se, come ha annunciato il Presidente del Consiglio dei ministri, si procedesse alla privatizzazione di Poste italiane SpA.

Segnala quindi la necessità di definire con chiarezza, nel decreto delegato, i principi ai quali devono attenersi i gestori nella formazione delle tariffe aeroportuali, in particolare per tutti i servizi ancora in monopolio. A tal fine, si potrebbe segnalare l'opportunità di inserire nell'articolo 706 un rinvio al decreto legislativo n. 18 del 1999 ed alle deliberazioni CIPE che hanno individuato i costi e determinato i margini di profitto.

Infine, ritiene necessario specificare in modo chiaro ed inequivoco i criteri ai quali deve attenersi il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale.

In conclusione, nel dirsi certo che il relatore terrà conto di quanto emerso nel corso del dibattito e delle audizioni, esprime l'auspicio che il Governo tenga a sua volta concretamente conto del parere che la Commissione esprimerà.

Giorgio PANATTONI (DS-U) richiama all'attenzione del relatore le questioni più salienti emerse nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che ha ritenuto di particolare interesse.

Ricorda, innanzitutto, che è stata sottolineata l'esigenza di un adeguato sistema di sanzioni in ambito aeroportuale: attualmente, infatti, l'ordinamento non prevede, di fatto, poteri sanzionatori in capo all'ENAC. Si tratta di una lacuna non trascurabile, che rischia di vanificare l'operato dell'ENAC, come è già accaduto alle Autorità amministrative indipendenti, spesso prive del potere necessario a far eseguire le proprie decisioni.

Ritiene inoltre necessario individuare con chiarezza il soggetto titolare delle responsabilità pubbliche negli aeroporti, considerato che viene soppressa la figura del direttore di aeroporto, le cui funzioni sono trasferite all'ENAC ma senza prevedere l'obbligatoria presenza dell'organo periferico dell'ENAC in ogni aeroporto ed una dettagliata definizione delle relative funzioni.

Per quanto riguarda poi la questione - discussa nel corso delle audizioni informali svoltesi nella mattinata - relativa all'opportunità di far riferimento, nell'articolo 687, al ministro - anziché dal Ministero - delle infrastrutture e dei trasporti, fa presente che in effetti è il ministro l'organo politicamente responsabile, nonché l'organo di vertice dell'amministrazione intesa come struttura burocratica.

Ritiene inoltre auspicabile, con riguardo al trasporto aereo di merci pericolose, richiamare espressamente la più recente disciplina comunitaria ed internazionale in materia, in particolare integrando quanto già previsto dal nuovo articolo 816 del codice della navigazione.

Con riferimento al dibattito relativo alla questione se l'ENAC debba essere considerato o no un ente pubblico non economico, si dice convinto che l'ENAC sia oggi un ente pubblico non economico e che tale debba rimanere. Per quanto riguarda le certificazioni in ambito aeroportuale, ritiene che il sistema di certificazione debba essere armonizzato con quello previsto dalla normativa comunitaria del cosiddetto Single Sky, che rappresenta ormai il vero punto di riferimento.

Ritiene infine opportuno prevedere - come è stato fatto nella proposta di parere del relatore - una clausola di reciprocità, a titolo di garanzia, per quanto attiene alla partecipazione a gare europee, nel senso di consentire la partecipazione alle gare in Italia soltanto ai concorrenti stranieri provenienti da paesi nei quali è prevista la procedura di gara ad evidenza pubblica.

Per quanto riguarda, infine, la questione sorta intorno alla certificazione del personale - di volo e non di volo - ritiene che debba essere chiarito che l'intendimento della Commissione è unicamente quello di assicurare che anche il personale non di volo sia in possesso di idonea qualificazione certificata dall'ENAC.

Eugenio DUCA (DS-U), nel prendere atto con soddisfazione che la proposta di parere del relatore tiene conto di alcune considerazioni da lui svolte in relazione al tema delle gestioni aeroportuali, annuncia di voler sottoporre al relatore alcune proposte di modifica ed integrazione della sua proposta di parere, che, per maggiore chiarezza, sono illustrate puntualmente in una nota scritta che ha già fatto avere al relatore stesso.

In particolare, ritiene che la Commissione debba segnalare la necessità che siano definiti con precisione i criteri cui il Governo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, deve attenersi nell'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale. Si potrebbe - a titolo esemplificativo - prevedere che ve ne sia uno in ogni regione oppure assumere come criterio il numero di passeggeri in transito ogni anno o l'esistenza di collegamenti con le isole o con l'estero.

Ritiene poi necessario definire specifiche norme di salvaguardia degli utenti, che troppo spesso sono costretti a patire disagi e danni non dovuti a cause imprevedibili e non imputabili alla responsabilità del vettore: basti pensare a quanto spesso un passeggero pagante viene lasciato a terra per overbooking o a seguito di una cancellazione del volo che è avvenuta con largo anticipo ma non gli è stata comunicata.

Per quanto riguarda la certificazione degli addetti alle manutenzioni, ritiene necessario prevedere che anche il personale addetto alla progettazione e alla manutenzione degli impianti di sicurezza, nonché quello addetto alla movimentazione degli aeromobili o ad altre attività non di volo sia certificato dall'ENAC, in modo che sia accertata la sua qualificazione professionale.

Per quanto riguarda il tema delle sanzioni, nel ricordare che l'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio è stata sollecitata da pressoché tutti i soggetti intervenuti nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione sulla materia del trasporto aereo, fa presente che nella nota consegnata al relatore è proposto un articolato e dettagliato sistema di sanzioni, diversificate secondo le varie fattispecie che si potrà valutare come inserire nella proposta di parere e, quindi, nel provvedimento in esame.

Propone quindi una riformulazione dell'articolo 687 del codice della navigazione nei seguenti termini: «Il sistema dell'aviazione civile è costituito dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e dall'ENAC, che, almeno negli aeroporti di rilevanza nazionale, opera attraverso una articolazione territoriale stabile». Propone altresì una riformulazione dell'articolo 727 che preveda che il gestore aeroportuale predisponga e l'ENAC adotti il piano aeroportuale per l'assistenza agli aeromobili incidentati in aeroporto e che si proceda ad esercitazioni annuali. Se poi l'incidente avviene fuori dall'aeroporto, i primi provvedimenti necessari devono essere adottati dall'autorità competente per territorio, sia quella prefettizia oppure quella comunale, e, se l'incidente è avvenuto in mare, dall'autorità marittima.

Ritiene poi opportuna la modifica dell'articolo 1231 del codice della navigazione nel senso di prevedere anche che chi non osserva una disposizione in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto aereo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'ENAC.

Altre osservazioni segnalate nella predetta nota consegnata al relatore riguardano l'articolo 718 del codice della navigazione, in materia di funzioni di polizia degli aerodromi, che devono essere esercitate dall'ENAC anche attraverso la vigilanza sui soggetti privati che operano all'interno degli aerodromi stessi, nonché la vigilanza sulla fornitura dei servizi della navigazione da parte di ENAV spa.

Infine, invita il relatore a valutare la possibilità di far menzione nella sua proposta di parere della necessità di prevedere adeguate forme di tutela e garanzia nei confronti dei lavoratori.

Il viceministro Mario TASSONE ringrazia il relatore e i deputati intervenuti nel dibattito per l'approfondito lavoro svolto sullo schema di decreto legislativo in esame, esprimendo nel contempo soddisfazione per il fatto che l'impianto complessivo dello schema di decreto non è stato messo in discussione.

Sottolinea quindi l'esigenza che la Commissione si esprima nei tempi previsti dalla legge di delega: ricorda infatti che le Commissioni parlamentari saranno nuovamente chiamate ad esprimersi sul testo che il Governo predisporrà alla luce dei pareri espressi nella prima fase dalle stesse Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Stato-regioni.

Per quanto riguarda, in particolare, il sistema delle sanzioni, ricorda che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta lavorando una commissione di lavoro che ha il compito di approfondire le questioni connesse alle modalità di esercizio concreto del potere sanzionatorio in capo all'ENAC, valutando anche la sede più congrua per l'inserimento di tali previsioni.

Per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilità in ambito aeroportuale, fa presente che lo schema di decreto in esame delinea un sistema di amministrazione che incardina nell'ENAC tutte le responsabilità tecnico-operative connesse alla navigazione aerea civile.

Per quanto riguarda, infine, l'esigenza di certificazione del personale non di volo, la responsabilità dei collaudi e gli altri punti che hanno formato oggetto degli interventi e delle proposte dei commissari, preannuncia la disponibilità del Governo a tener conto di quanto emerso nel corso del dibattito parlamentare.

Paolo ROMANI, presidente, alla luce di quanto convenuto in precedenza e tenuto conto che nella giornata di domani dovrebbe essere espresso anche il parere di competenza da parte della V Commissione Bilancio, rinvia il seguito dell'esame alla seduta da convocarsi per domani, alle ore 9.25.

La seduta termina alle 15.50.


 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 marzo 2005. - Presidenza del presidente Paolo ROMANI. - Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Tassone.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 446.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Giuseppe Massimo FERRO (FI), relatore, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato 1), che tiene conto dei contributi di riflessione di tutti i gruppi, nonché degli elementi emersi nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il viceministro Mario TASSONE nel prendere atto favorevolmente dell'ampio ed approfondito lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione sul provvedimento in esame, intende formulare alcune osservazioni sui rilievi elaborati.

Invita, in particolare, il relatore a considerare la possibilità di riformulare la condizione 1) della sua proposta di parere nel senso di sopprimere la parola «politico», che di per appare non esaustiva ed indefinita rispetto al ruolo che il Ministro è chiamato a svolgere. Invita altresì il relatore a riformulare l'ultima riga della condizione 4) nel senso di specificare che il potere del Ministro sull'ENAC non è solo di indirizzo, ma anche di vigilanza, atteso che il potere di indirizzo è incompleto se non è sostenuto da quello di vigilanza.

Per quanto riguarda, poi, la definizione dell'assetto organizzativo dell'ENAC, di cui alla condizione 10), fa presente che il codice della navigazione non è a suo avviso la sede più adatta per la disciplina di tale materia e che il punto potrebbe formare oggetto di un autonomo provvedimento o di modifiche dell'attuale disciplina di riferimento.

Per quanto riguarda il potere di collaudo, di cui all'osservazione b), fa presente che esiste in materia la disciplina generale sui lavori pubblici e che un innesto di norme concernenti i collaudi di opere pubbliche nel codice della navigazione sarebbe improprio. Il Governo è disponibile a studiare insieme con la Commissione un intervento che assicuri l'obiettivo perseguito dall'osservazione, ma ritiene che un tale intervento non dovrebbe trovare collocazione in un codice.

Ettore ROSATO (MARGH-U) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per aver recepito alcune delle proposte avanzate dai gruppi di opposizione.

Lo invita quindi a valutare la possibilità di riformulare la condizione 10) in modo da conferirle una maggiore forza e rilevanza. Infatti, pur comprendendo le osservazioni testè svolte dal Viceministro Tassone, ricorda che la presenza di un'articolazione periferica dell'ENAC in aeroporto, e la definizione puntuale di competenze e responsabilità, soprattutto a seguito della soppressione del direttore di aeroporto, è stata ritenuta necessaria da tutti gli esperti intervenuti nel ciclo di audizioni informali svolte dalla Commissione sullo schema di decreto in esame e rappresenta una questione di rilievo primario. Ritiene quindi che tale condizione potrebbe essere rinforzata accorpando in essa anche i rilievi di cui all'osservazione g), in materia di funzioni di polizia dell'ENAC, come del resto aveva già proposto nella seduta di ieri.

Sulla questione dei collaudi, fa presente che tale questione potrebbe opportunamente essere richiamata alla condizione 4), dove si segnala la necessità di attribuire espressamente all'ENAC le competenze per l'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere, così da inserirla in una specifica disposizione del codice della navigazione.

Invita quindi il relatore a riformulare, alla condizione 7), l'inciso «si potrebbe valutare la possibilità di individuare modalità e tempi di conclusione certi» nei termini seguenti: «si dovrebbero individuare modalità e tempi di conclusione», proprio per rafforzare le previsioni di tale rilievo in aderenza con il carattere stesso di una condizione apposta ad un parere al Governo.

Ritiene, infine, che il rilievo di cui all'osservazione a), relativo alla necessità di prevedere un sistema di sanzioni per le diverse fattispecie di infrazione in ambito aeroportuale, dovrebbe essere formulato come condizione, atteso che si tratta di un punto della massima importanza ed urgenza, come è emerso ampiamente nell'ambito delle audizioni informali svolte dalla Commissione e nel corso delle sedute dedicate a tale questione.

In riferimento all'osservazione b), invita il relatore a riformularla, in quanto l'opportunità da segnalare non è quella di attribuire all'ENAC la responsabilità dei collaudi, ma di assicurare che sia mantenuta in capo all'ente tale responsabilità, che già gli appartiene.

In riferimento all'osservazione g), poi, invita il relatore a riformularla come condizione, eventualmente accorpandola con la condizione 9), come ha già suggerito.

Sulla questione della tutela dei lavoratori, di cui all'osservazione r), auspica l'impegno del Governo a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori dei servizi di assistenza a terra, e richiama al riguardo la risposta fornita dallo stesso viceministro Tassone ad un suo atto di sindacato ispettivo in Assemblea.

Infine, auspica che l'osservazione s), in materia di formazione delle tariffe aeroportuali, sia riformulata come condizione.

Paolo ROMANI, presidente, con riferimento alla richiesta formulata dal deputato Rosato di trasformare talune osservazioni contenute nel parere in condizioni, ritiene che - alla luce della disponibilità già manifestata dall'Esecutivo nelle precedenti sedute - sia comunque intenzione del Governo tenere conto, per quanto possibile, di tutti i rilievi formulati dalla Commissione: su tale aspetto chiede comunque ulteriori precisazioni al viceministro Tassone.

Il viceministro Mario TASSONE fa presente che è intenzione del Governo tenere conto del complesso del parere espresso dalla Commissione e recepirne per quanto possibile le condizioni e le osservazioni. Ribadisce solo le proprie perplessità - legate più che altro a ragioni di sistematicità rispetto all'articolato del codice della navigazione - in ordine alle due questioni connesse ai collaudi ed alle articolazioni periferiche dell'ENAC.

Per quanto poi riguarda le misure di salvaguardia dei diritti dei lavoratori, condivide la necessità di interventi in tal senso, ma fa presente che la tutela del lavoro non è materia da codice della navigazione ed è comunque materia che coinvolge principalmente le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, ricorda comunque che il Governo sta esaminando attentamente la possibilità di una novella all'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999.

Eugenio DUCA (DS-U) condivide le proposte di modifica formulate dal deputato Rosato e vi si associa. Rileva quindi che il relatore non ha recepito la proposta da lui formulata nella seduta di ieri in relazione alla necessità di novellare anche l'articolo 1231 del codice della navigazione, nel senso di prevedere che chi non osserva una disposizione in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto aereo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'ENAC.

Invita poi il relatore a riformulare come condizioni le osservazioni d), e), g), s) e t) della proposta di parere del relatore, trattandosi di materie che afferiscono tutte alla sicurezza del trasporto aereo.

Giorgio PANATTONI (DS-U), dopo aver espresso apprezzamento per l'ampio lavoro svolto dal relatore e per la completezza della sua proposta di parere, dichiara di condividere l'osservazione del viceministro Tassone in ordine all'opportunità di sopprimere l'aggettivo «politico» nella condizione 1) e di specificare, all'ultima riga della condizione 4), che il potere del ministro sull'ENAC non deve essere solo di indirizzo, ma anche di vigilanza ovvero di mantenere solo il più ampio riferimento al «potere del ministro».

Invita quindi il relatore a sostituire, nella condizione 3), «esteri» con «extraeuropei», atteso che «esteri» sono tutti i collegamenti non italiani, e quindi anche quelli europei.

Si associa, poi, alla richiesta del deputato Rosato di formulare in modo più perentorio la condizione 7).

Infine, ritiene opportuna una riformulazione della condizione 8) in modo da chiarire più puntualmente le modifiche che si propongono di apportare al nuovo articolo 705 del codice della navigazione. Suggerisce di specificare, in ogni caso, che il concetto di afferenza alla struttura aeroportuale «va rapportato» - e non «andrebbe rapportato» - all'ambito del sedime di concessione.

Con riferimento all'osservazione g), ritiene che si possa riformulare l'articolo 718 in modo da prevedere che l'ENAC individui un responsabile delle funzioni di polizia e sorveglianza negli aeroporti, così da salvaguardare l'autonomia organizzativa dell'ente. Quanto all'osservazione o), infine, ritiene che non sia totalmente chiara la finalità e la ratio.

Giuseppe Massimo FERRO (FI), relatore, chiarisce che la condizione 8), relativa al nuovo articolo 705, è volta a chiarire che il gestore aeroportuale deve essere considerato responsabile soltanto di quel che accade all'interno del sedime aeroportuale per il quale ha la concessione e non può quindi essere chiamato a segnalare eventuali ostacoli o rischi per la navigazione aerea, se non quando questi siano presenti nell'ambito del sedime di concessione. Dovrebbe essere evitato il generico rinvio ad ostacoli o rischi «afferenti alla struttura aeroportuale». È comunque favorevole ad eliminare il condizionale sostituendo la parola «andrebbe» con la parola «va».

Per quanto riguarda l'osservazione o), chiarisce che essa intende tutelare il passeggero, rendendo però effettivamente praticabile tale previsione: troppo spesso accade che, nell'arco di tempo tra il momento della prenotazione del volo e quello dell'emissione del biglietto, il vettore aereo venga cambiato senza che di ciò si informi il cliente.

Ettore ROSATO (MARGH-U), tornando sulla questione della tutela dei lavoratori, fa notare che l'osservazione r), se non può essere trasformata in condizione perché concerne una materia estranea al codice della navigazione, potrebbe però essere trasformata in premessa, atteso che le osservazioni mirano anch'esse, come le condizioni, ad una trasformazione dello schema di decreto legislativo, e dunque dovrebbero attenere alla materia propria del codice della navigazione.

Eugenio DUCA (DS-U) ritiene comunque preferibile che la menzione della tutela dei lavoratori resti tra le osservazioni, se non si vuole includerla tra le condizioni.

Giuseppe Massimo FERRO (FI), relatore, si dichiara disponibile a far proprie alcune delle proposte di modifica formulate nel corso della discussione. In particolare, accoglie la proposta di riformulazione della condizione 1), nel senso di sopprimere l'aggettivo «politico», e della condizione 3), nel senso di sostituire «esteri» con «extraeuropei».

Per quanto riguarda la proposta di specificare, all'ultima riga della condizione 4), che il potere del Ministro sull'ENAC non debba essere solo di indirizzo, ma anche di vigilanza, fa presente che si tratta di un inutile appesantimento del testo, atteso che la norma istitutiva dell'ENAC, il decreto legislativo n, 250 del 1997, prevede già la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto riguarda la clausola sociale, che condivide, fa presente che non solo è materia estranea al codice della navigazione, ma presenta profili di dubbia compatibilità con la normativa comunitaria.

Formula quindi una ulteriore proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che tiene conto di alcune delle proposte di modifica avanzate nel corso del dibattito e a cui ritiene opportuno allegare il quadro richiamato alla condizione 3).

Eugenio DUCA (DS-U) preannuncia il voto favorevole sulla articolata proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

Angelo SANZA (FI) esprime, a nome del gruppo, apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e preannuncia il voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata (vedi allegato 2).

 


 


ALLEGATO 2

 

Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 446).

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (atto n. 446),

rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalla relazione di analisi tecnico normativa (ATN) né da quella di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 27 marzo 2000,

condiviso l'impianto generale del provvedimento, che tiene in gran parte conto dell'ampio lavoro istruttorio svolto dalla IX Commissione sia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla «sicurezza del trasporto aereo» sia in sede di esame delle proposte di legge recanti «Norme per la sicurezza e l'efficienza del trasporto aereo» (C. 1431 e abb.),

preso atto che il provvedimento, che dispone un'ampia modifica del vigente codice della navigazione per quanto attiene alla parte aeronautica, si ispira - in aderenza con la più recente normativa comunitaria e con gli indirizzi dell'ICAO - al principio di separazione tra le funzioni di regolamentazione, di certificazione e di controllo rispetto a quelle di fornitura dei servizi, attribuendo contestualmente al gestore aeroportuale responsabilità di coordinamento operativo dell'aeroporto al fine di accrescere l'efficienza e la sicurezza delle operazioni in tale ambito,

segnalata l'esigenza di definire un quadro normativo che individui una chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle responsabilità tra i vari soggetti operanti nel settore, con l'obiettivo di un sempre maggiore rafforzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo e di una razionalizzazione del sistema organizzativo nazionale dell'aviazione civile,

tenuto conto delle previsioni dei recenti regolamenti comunitari (549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004), ed in particolare del regolamento-quadro n. 549/2004, che ha previsto l'istituzione di un quadro normativo armonizzato per la creazione del Cielo unico europeo entro il 31 dicembre 2004,

rilevata in particolare la necessità di tenere conto del ruolo che i predetti regolamenti comunitari attribuiscono all'autorità nazionale di vigilanza individuata da ciascuno Stato membro e sottolineata quindi la necessità di individuare con assoluta chiarezza le funzioni che l'ENAC è chiamato a svolgere - quale «unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme», ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265 - anche rispetto alle competenze di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 687, si segnala la necessità di fare riferimento alla categoria dell'«aviazione civile» piuttosto che a quella della «navigazione aerea» e di richiamare espressamente il ruolo di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

2) al medesimo articolo 1, comma 2, capoverso articolo 687, appare necessario specificare con maggiore chiarezza le funzioni di controllo e vigilanza attribuite all'ENAC, evitando di limitarle, come attualmente previsto nel testo, alla sola vigilanza «sulla fornitura dei servizi inerenti alla navigazione aerea», anche in considerazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 237 del 2004 e dell'articolo 4 del regolamento CE n. 549/2004;

3) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 698, dove si disciplina il procedimento per la determinazione degli aeroporti di «rilevanza nazionale» quali «nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato», appare necessario definire con maggiore chiarezza i criteri che attengono a tale distinzione, tenendo conto sia del quadro degli aeroporti inseriti nel Progetto TEN n. 10 (pubblicato nella GUCE del 18 dicembre 2001), sia dell'esigenza di un'equa ripartizione per aree geografiche e per regioni, ferma restando l'inclusione dei due hubdi Milano Malpensa e di Roma Fiumicino, nonché l'esigenza di considerare quegli aeroporti nei quali vi sia un movimento di almeno 350.000 passeggeri annui e l'esistenza di collegamenti europei o extraeuropei; appare altresì necessario specificare maggiormente le connessioni tra i requisiti di tale fattispecie e la corrispondente riserva di competenze allo Stato e le conseguenze - dal punto di vista dell'impatto normativo sui restanti articoli del codice della navigazione - di tale distinzione; rispetto alla procedura prevista per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica al fine della determinazione di tali aeroporti, si segnala inoltre la necessità di introdurre un termine, anche considerato che viene disposta l'abrogazione dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 237 del 2004, che prevedeva il termine di centoventi giorni per l'emanazione del provvedimento in questione;

4) all'articolo 2, comma 2, capoversi articoli 691 e 691-bis, tenendo conto delle previsioni comunitarie in materia, si segnala la necessità di definire più puntualmente i «servizi della navigazione aerea», anche con riferimento alla redazione delle carte ostacoli;

5) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 702, sembra necessario: sopprimere il riferimento alle infrastrutture aeroportuali «di rilevanza nazionale» trattandosi della disciplina concernente le norme di sicurezza; coordinare le previsioni dell'articolato rispetto alla rubrica che fa riferimento anche alla «realizzazione» delle infrastrutture aeroportuali nonché - al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di competenze - coordinare le funzioni ivi attribuite, da una parte, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, dall'altra, all'ENAC, attribuendo espressamente all'ENAC le competenze «per l'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere e sopprimendo le parole da «fatta salva» a «trasporti», valorizzando al contempo l'attività di programmazione aeroportuale con particolare riferimento alla definizione del Piano nazionale aeroporti da parte del predetto Ministero, fermo restando il potere di indirizzo del Ministro sull'ENAC;

6) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 703, occorre individuare soluzioni che consentano al gestore di percepire, alla cessazione della concessione, eque forme di indennizzo rispetto alle opere non amovibili, non sembrando giustificabile la gratuità della devoluzione all'ENAC delle stesse, che scoraggerebbe anche la previsione di forme di investimento da parte del gestore - soprattutto negli ultimi anni della durata della gestione - per il miglioramento della sicurezza delle strutture aeroportuali: si valuti in particolare la possibilità di integrare la delibera CIPE n. 86/2000 prevedendo l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili oltre all'ammortamento tecnico;

7) all'articolo 3, comma 2, che rappresenta un fondamentale corollario delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 704, primo e secondo comma, è necessario - per una imprescindibile esigenza di certezza normativa e di salvaguardia dei diritti acquisiti - specificare che il riferimento al fatto che resta «impregiudicata» l'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale non mette in discussione le procedure che hanno avuto origine a seguito della presentazione dell'istanza, ai sensi del decreto ministeriale n. 521 del 1997, anche nel caso in cui i rispettivi aeroporti non rientrino nella individuazione degli «aeroporti di rilevanza nazionale», da parte dei gestori titolari di concessione parziale o precaria; tali ultime procedure, in linea con il decreto ministeriale n. 521 del 1997, devono concludersi in tempi certi e stringenti che devono essere indicati nel decreto legislativo;

8) sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 704 si segnala l'esigenza di specificare con maggiore chiarezza la formulazione di tale capoverso, con particolare riferimento alle conseguenze dovute alla individuazione degli aeroporti «di rilevanza nazionale», al rapporto tra la certificazione per il gestore ivi prevista rispetto a quella introdotta dal regolamento ENAC del 21 ottobre 2003 (sulla base del DM 23 maggio 2002), nonché con riguardo all'iter procedurale per il rilascio della concessione in ordine al quale si dovrebbero definire modalità e tempi di conclusione certi, soprattutto in ordine alle relative istruttorie, in modo da evitare il rischio di incertezze e di duplicazioni degli accertamenti; infine, per quanto attiene alla previsione della procedura di selezione effettuata tramite procedura concorrenziale, di cui al secondo comma, si segnala la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di reciprocità quale criterio per la partecipazione di imprese aventi sede all'estero alle procedure concorrenziali di selezione; sembrerebbe altresì opportuno prevedere che a tali procedure concorrenziali possano partecipare solo soggetti già titolari di certificazione;

9) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 705, lettera f), è necessario rivedere la previsione che assegna al gestore aeroportuale l'obbligo di fornire tempestivamente notizie su attività o eventi di competenza di soggetti terzi, vista la necessità di garantire che le responsabilità ineriscano ai propri ambiti di attività e competenza, con particolare riguardo al concetto di «afferenza alla struttura aeroportuale» che va rapportato all'ambito del sedime di concessione;

10) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 707, penultimo comma, appare necessario valutare se non sia più congruo richiamare espressamente le previsioni della normativa ICAO al riguardo, piuttosto che indicare una specifica metratura per le distanze di edificabilità, che rischierebbe di dare luogo a requisiti disomogenei rispetto a quelli previsti dagli altri paesi aderenti all'ICAO;

11) si evidenzia la necessità di prevedere la certificazione da parte dell'ENAC anche per il personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati;

12) si segnala l'esigenza di precisare con maggior chiarezza l'assetto organizzativo dell'ENAC, con particolare riguardo alla presenza di «articolazioni periferiche» dell'ente, anche in considerazione della soppressione della figura del direttore di aeroporto;

13) all'articolo 3, comma 4, capoverso articolo 718, relativo alle funzioni di polizia e di vigilanza, che competono all'ENAC, si segnala l'esigenza di individuare tali previsioni con maggiore puntualità e specificità, risultando altrimenti indeterminati i contenuti delle funzioni citate; in particolare, al primo comma appare opportuno chiarire che tali funzioni, così come quelle attribuite dai successivi articoli 801, 802, 806, 807, sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le relative «articolazioni periferiche»;

14) appare necessario individuare i principi cui devono attenersi i gestori, l'ENAV ed altri fornitori di servizi nella formazione delle tariffe aeroportuali, in particolare per i servizi che sono ancora soggetti ad un regime di monopolio, richiamando espressamente la disciplina di cui al decreto legislativo n. 18 del 1999 ed alle delibere attuative del CIPE, in primo luogo la delibera CIPE n. 86/2000;

15) si segnala l'esigenza, con riguardo al trasporto aereo di merci pericolose, di richiamare espressamente la più recente disciplina comunitaria ed internazionale in materia, in particolare integrando quanto già previsto all'articolo 12, comma 3, capoverso articolo 816;

e con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'esigenza di intervenire, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, al fine di definire con chiarezza il quadro sanzionatorio nei confronti dei titolari della gestione aeroportuale e, più in generale, di tutti gli operatori del settore del trasporto aereo, in modo da assicurare che ad un articolato ed aggiornato contesto normativo volto a rafforzare il livello della sicurezza del settore corrisponda una adeguata capacità di enforcementche ne garantisca la completa e certa applicazione; si ravvisa in particolare l'esigenza di prevedere chiare ed adeguate sanzioni in caso di violazioni di particolare rilievo quali, in particolare, quelle relative a: mancate comunicazioni di inconvenienti o incidenti; opere abusive; inosservanza dei compiti e degli obblighi dell'operatore aeroportuale; inosservanza degli obblighi relativi alla prestazione dei servizi di assistenza a terra; violazione da parte del comandante dell'aeromobile che naviga senza documenti a bordo ovvero che contravviene alla norme di vigilanza di cui all'articolo 791 cod. nav.; inosservanza delle prescrizioni relative allo svolgimento delle attività commerciali; violazioni delle norme di vigilanza e delle norme sulla partenza e sull'approdo nonchè violazione delle norme sul trasporto di cose; vi è altresì l'esigenza - alla luce di quanto previsto al capoverso articolo 759 - di rafforzare le sanzioni stabilite nei casi di violazioni a seguito della demolizione e smantellamento dell'aeromobile, considerati in particolare i possibili rischi per la sicurezza ad esse correlati;

b) si evidenzia l'opportunità di continuare ad attribuire il potere di collaudo delle opere aeroportuali in capo all'ENAC, prevedendo che le relative entrate siano versate nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per essere quindi riassegnate all'ENAC;

c) al fine di evitare incertezze o carenze normative, appare opportuno introdurre una specifica disposizione che rechi le definizioni delle fattispecie che ricorrono più volte nel testo del provvedimento o, comunque, nella normativa di riferimento per il settore quali, in particolare, le categorie di «aeroporto», di «aeroporto di rilevanza nazionale», di «Piano aeroportuale nazionale», di «grandi opere»;

d) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 712, si segnala l'opportunità di specificare che, unitamente al collocamento di segnali, sono definite anche le condizioni per il mantenimento in efficienza dei segnali collocati;

e) all'articolo 5, commi 2 e 6, appare opportuno specificare che l'equiparazione agli aeromobili di Stato disposta dai capoversi artt. 744 e 746 non riguarda le attività commerciali;

f) all'articolo 10, comma 3, capoverso articolo 794, appare opportuno modificare anche il secondo comma nel senso di prevedere che il sorvolo del territorio della Repubblica da parte di aeromobili militari stranieri non può prescindere da una specifica autorizzazione del Ministero della difesa;

g) all'articolo 11, comma 4, capoverso articolo 802, secondo comma, appare opportuno specificare maggiormente i requisiti giuridici necessari per configurare la fattispecie della «violazione degli obblighi relativi al pagamento»;

h) con riferimento al medesimo capoverso articolo 802, si segnala l'opportunità di includere anche la categoria delle «tariffe dell'ENAV» tra le ipotesi che consentono all'ENAC di vietare la partenza degli aeromobili, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto alla tutela dei diritti di credito dei fornitori dei servizi della navigazione aerea;

i) all'articolo 11, comma 8, capoverso articolo 807, secondo comma, relativo all'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti coordinati, appare opportuno inserire un riferimento alla normativa comunitaria in materia ed ai relativi provvedimenti attuativi;

l) all'articolo 17, appare opportuno riformulare il primo comma del capoverso articolo 943, prevedendo che: «Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato al momento della prenotazione, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto»;

m) si valuti la possibilità di prevedere l'esenzione del trasporto aereo di Stato, o eseguito nell'interesse dello Stato, da qualsiasi tassa, diritto o contribuzione nonchè il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali;

n) si sottolinea l'esigenza che - in linea con le finalità della delega evidenziate all'articolo 1 della precitata legge n. 265 del 2004 - siano affrontate con maggior dettaglio ed attenzione le questioni che attengono alla salvaguardia dei diritti dei passeggeri, anche alla luce delle più recenti normative ed indirizzi adottati in sede europea;

o) si evidenzia l'opportunità di prevedere specifiche misure a tutela dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento alla disciplina dei servizi di assistenza a terra;

p) con riferimento alle abrogazioni, appare opportuno individuare con maggiore precisione il quadro complessivo delle norme che si intendono superate con il provvedimento in esame - eventualmente accorpandole in un unico articolo come prospettato nella relazione illustrativa - in aderenza con il criterio di delega fissato alla lettera h), dove si fa espresso riferimento alla «abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega»; andrebbero in particolare valutate ulteriormente le possibili sovrapposizioni rispetto al contenuto del citato decreto-legge n. 237 del 2004, considerato che diverse disposizioni di tale decreto-legge sono riprodotte in tutto o in parte nel testo ora in esame, e solo di alcune di esse è disposta l'espressa abrogazione.

 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 marzo 2005. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 446.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Ettore PERETTI (UDC), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo reca norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Osserva che lo schema di decreto in esame attribuisce all'ENAC molteplici funzioni di vigilanza e di controllo sul sistema del trasporto aereo. Alcune di tali funzioni appaiono ricognitive di compiti già esercitati dall'Ente, mentre altre - ricomprese fra quelle indicate nella presente nota - sembrano assumere portata innovativa, determinando quindi nuove competenze a carico dell'ENAC. Ricorda peraltro che alcuni compiti dell'ENAC sono attualmente finanziati mediante corrispettivi a carico dei soggetti gestori degli aeroporti e dei servizi di trasporto aereo. Risulta pertanto opportuno un chiarimento del Governo in ordine all'effettiva disponibilità, da parte dell'ENAC, di idonei mezzi finanziari e strumentali per l'esercizio delle complesse funzioni di vigilanza e di controllo indicate dalla disciplina in esame. A tal fine risulta opportuna un'indicazione delle ragioni che consentono di escludere l'insorgenza di maggiori oneri a carico dei diversi soggetti pubblici destinatari della nuova disciplina. Ricorda poi che l'articolo 20, comma 2, dispone che dall'attuazione del decreto non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica. Sottolinea l'esigenza che il Governo confermi l'idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare in considerazione della eventualità che dal complesso degli adempimenti posti a carico dell'ENAC derivi la necessità di reperire ulteriori risorse per farvi fronte come già evidenziato in sede di verifica della quantificazione degli oneri. Rileva, inoltre, che la disposizione non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile in quanto non sembra idonea ad escludere in maniera tassativa l'eventuale emersione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Una eventuale riformulazione del testo, nel senso da ultimo prospettato, risulterebbe, peraltro, conforme con quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 265 del 2004, che delega il Governo ad adottare il presente decreto legislativo «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Segnala, infine, che potrebbe risultare superfluo il riferimento, nella clausola di invarianza finanziaria, sia al bilancio dello Stato che alla finanza pubblica posto che quest'ultima costituisce un aggregato nel quale sono comprese anche le amministrazioni dello Stato. Su tali aspetti chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 marzo 2005 - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI - Intervengono il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Mario Tassone e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

Atto n. 446.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2005.

Ettore PERETTI (UDC), relatore, ricorda che nella seduta di ieri erano stati richiesti al rappresentante del Governo dei chiarimenti in ordine all'effettiva disponibilità, da parte dell'ENAC, di idonei mezzi finanziari e strumentali per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo indicate nello schema di decreto. Era stato inoltre richiesto l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria in modo da escludere tassativamente la possibile emersione di nuovi o maggiori oneri, prevedendo cioè che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri.

Il viceministro Mario TASSONE precisa che il provvedimento non comporta l'attribuzione di compiti aggiuntivi all'ENAC e che pertanto dallo stesso, come verificato anche dal Ministero dell'economia, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ettore PERETTI (UDC), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (atto n. 446);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui le funzioni di vigilanza e di controllo attribuite all'ENAC dallo schema di decreto legislativo rientrano tra quelle già attualmente svolte, sulla base della normativa vigente, dal medesimo ente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 20, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

«2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.35.


 


Senato della Repubblica

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

mercoledì 9 febbraio 2005

422a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

PEDRAZZINI

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ricevuto.    

 

             La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  

 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Esame e rinvio)  

 

Il senatore CICOLANI (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo predisposto dal Governo al fine di dare attuazione alla delega per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, contenuta nella legge n. 265 del 2004 che ha convertito il decreto-legge n. 237 del 2004. Sulla base dell'articolo 2 della citata legge il Governo è stato infatti delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi che devono conformarsi ai criteri direttivi indicati al comma 5 dello stesso articolo, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi previsti dalla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale. Tra le finalità perseguite dal Governo, oltre alla razionalizzazione dell'assetto normativo dell'aviazione civile, è da rilevare l'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo. In tale contesto il Governo ha predisposto un primo schema di decreto legislativo che nei sei mesi previsti dalla delega - che scade l'11 maggio 2005 - dovrà effettuare un doppio passaggio in Consiglio dei Ministri ed un duplice esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previa l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nel merito dello schema di decreto sottolinea poi che, dopo oltre sessanta anni dall'emanazione del codice della navigazione, si è finalmente proceduto ad una riforma approfondita e moderna dell'aviazione civile, modificando gli aspetti essenziali del quadro normativo di riferimento con particolare riguardo alle disposizioni relative agli aeroporti, alle gestioni totali aeroportuali, al regime amministrativo dei veicoli, ai servizi aerei ed aeroportuali, alla contrattualistica e alla responsabilità dei soggetti operanti nel settore. Tra le novità principali va segnalata l'individuazione di un'unica autorità di vigilanza del settore, l'ENAC, e la separazione fra regolazione, controllo e certificazione, da un lato, e la fornitura dei servizi di navigazione aerea, dall'altro. Sono state inoltre introdotte disposizioni di principio concernenti gli aeroporti e le concessioni di gestione totale aeroportuale, stabilendo le funzioni principali del gestore aeroportuale e conferendo rilievo normativo alla certificazione dei gestori rilasciata dall'ENAC. Sono state poi affrontate questioni delicate, quali i vincoli alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti e l'inquinamento acustico, ed è stata eliminata la figura del direttore di aeroporto attribuendo direttamente all'ENAC le funzioni di polizia e di vigilanza che a questo soggetto  spettavano. Al fine di tutelare maggiormente i diritti del passeggero si è inoltre previsto l'obbligo per i vettori aerei di pubblicizzare in maniera idonea gli accordi di natura commerciale fra più compagnie nonché quello di informare e di adottare procedure trasparenti per le liste di attesa. Profonde innovazioni sono state poi introdotte con riferimento alla disciplina amministrativa degli aeromobili e dei titoli professionali aeronautici. E' stata infine rivista la normativa in materia di servizi aerei adeguandola alla normativa comunitaria e sono state introdotte talune modifiche alla contrattualistica relativa al trasporto aereo con la particolare finalità di tutelare gli utenti di tale mezzo di trasporto.

Procede quindi ad illustrare nel dettaglio i contenuti del decreto legislativo facendo presente che le modifiche apportate al titolo I recano disposizioni relative agli organi amministrativi e alla disciplina tecnica della navigazione, ed individuano procedure semplificate per il recepimento, in via amministrativa, delle norme tecniche internazionali. Il nuovo titolo II disciplina i servizi della navigazione aerea forniti dall'aeronautica militare, dalla società ENAV e dagli altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria per gli spazi aerei di competenza. Sulla base degli orientamenti emersi in Parlamento, il nuovo titolo III reca la disciplina della proprietà e dell'uso degli aerodromi, delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra, i principi sulla base dei quali improntare la legislazione regionale, i vincoli alla proprietà privata e la normativa relativa alla polizia degli aerodromi. Ulteriori modifiche sono apportate al titolo IV in materia di personale aeronautico con riferimento al regime amministrativo degli aeromobili disciplinato dal nuovo titolo V. Lo schema di decreto legislativo incide anche sull'ordinamento dei servizi aerei, di cui al nuovo titolo VI, distinguendo tra servizi aerei intracomunitari ed extracomunitari e detta nuove disposizioni in materia di polizia della navigazione, previste dal nuovo titolo VII, con particolare riferimento ai momenti della partenza e dell'arrivo degli aeromobili. Nuove disposizioni sono inoltre dettate dal titolo VIII in materia di inchieste tecniche sugli incidenti e sugli inconvenienti aeronautici e dal titolo IX con riferimento agli atti di stato civile in corso di navigazione. Profondamente modificati risultano altresì il libro II della proprietà e dell'esercizio degli aeromobili ed il libro III delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

martedì 15 febbraio 2005

423a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

            Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.       

  

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell'esame e rinvio)  

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 febbraio scorso.

 

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, dopo aver sottolineato la complessità delle modifiche apportate alla parte aeronautica del Codice della navigazione dallo schema di decreto legislativo in titolo, fa presente l'esigenza di richiedere la possibile acquisizione della documentazione relativa alle audizioni svolte in sede informale dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati al fine di consentire il necessario approfondimento del provvedimento, accelerando per quanto possibile i tempi dell'esame.

 

Il presidente GRILLO sottopone quindi la proposta del relatore Cicolani alla Commissione che sul punto conviene.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

mercoledì 16 febbraio 2005

424a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

            Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.        

 

            La seduta inizia alle ore 9,10.

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente GRILLO invita il relatore, senatore Cicolani, a redigere una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo al fine di aprire su tale proposta il dibattito.

 

La Commissione conviene con il Presidente.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,25.

 

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

martedì 22 febbraio 2005

426a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

            Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.   

 

 La seduta inizia alle ore 16,10.

  

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Rinvio del seguito dell'esame) 

 

Su richiesta del relatore, senatore Cicolani, il presidente GRILLO propone di rinviare l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, recante la riforma della parte aeronautica del codice della navigazione.

 

La Commissione conviene.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

mercoledì 23 febbraio 2005

427a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidente

PEDRAZZINI

 

            Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.    

  

La seduta inizia alle ore 15.

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 febbraio scorso e rinviato nella seduta di ieri.

 

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna.)

 

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) dichiara di condividere il disegno delle competenze degli enti operanti nel settore del volo contenuto nello schema di decreto legislativo in esame. A tale riguardo rileva tuttavia la necessità di trasferire dai gestori totali degli aeroporti all'ENAV le competenze relative agli impianti luminosi di segnalazione presenti sulle piste di atterraggio e decollo. Gli impianti di segnalazione visiva svolgono infatti una funzione di assistenza al volo ed è quindi ragionevole che tali responsabilità spettino all'ENAV che è appunto l'ente preposto all'assistenza al volo degli aeromobili. Tale modifica consentirebbe di ovviare all'attuale farraginoso assetto delle competenze che prevede che il gestore portuale debba comunicare il mal funzionamento degli impianti luminosi all'ENAV che lo comunica all'aeromobile in fase di decollo e atterraggio, per poi comunicare al gestore aeroportuale il momento in cui è possibile intervenire, compatibilmente con il traffico aereo sulla pista, per ripristinare il normale funzionamento di questi impianti. Con riferimento alla materia delle concessioni delle gestioni aeroportuali, fa infine presente la necessità di prevenire l'insorgere di problemi interpretativi tra le disposizioni previste dal decreto-legge n. 237 del 2004, convertito in legge n. 265 del 2004, e le analoghe disposizioni recate dall'atto del Governo in esame, prevedendo nello schema di decreto legislativo un'adeguata disposizione di coordinamento.

 

Il relatore CICOLANI (FI) dichiara di condividere l'osservazione del senatore Paolo Brutti in merito all'attribuzione delle competenze relative alla gestione degli impianti luminosi sulle piste, al fine di rimuovere una delle concause dell'incidente aereo di Linate del 2001. Per quanto riguarda poi la compatibilità del regime transitorio previsto dal citato decreto-legge n. 237 del 2004 con la disciplina prevista dalle norme di modifica del codice della navigazione in esame, assicura che provvederà ai necessari approfondimenti, verificando la necessità di una norma di coordinamento.

 

Il vice ministro TASSONE interviene apprezzando lo spirito delle osservazioni contenute nella proposta di parere favorevole del Relatore. Ricorda poi che il provvedimento in esame, dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà nuovamente sottoposto all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge, al fine di raccogliere indicazioni utili al suo miglioramento.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 15,45.

 

BOZZA DI PARERE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 446

PREDISPOSTO DAL RELATORE

  

            L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265, lo schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

 

premesso che:

 

- con l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a cui si è aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia), uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

 

- i decreti legislativi e le eventuali modifiche devono conformarsi ai principi e ai criteri direttivi indicati, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria e internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale;

 

 - il Governo deve perseguire, ai sensi di legge, oltre alla razionalizzazione dell'assetto normativo nel settore dell'aviazione civile, la finalità dell'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo, mentre in relazione ai principi e criteri direttivi debbono essere affrontati gli aspetti nevralgici (organizzazione, fonti, aeroporti, servizi) del quadro normativo di riferimento del settore medesimo;

 

- il Governo ha predisposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge di delega, un primo di schema di decreto legislativo,  approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2005, recante uno schema di nuovo articolato della parte aeronautica del codice della navigazione, che affronta ogni aspetto essenziale del quadro normativo dell'aviazione civile, dalle fonti normative al dettato legislativo riguardante gli aeroporti, le gestioni totali aeroportuali, il regime amministrativo dei veicoli, i servizi aerei ed aeroportuali, la contrattualistica ad hoc, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore;

 

-  la riforma non può comportare  ulteriori oneri per la  finanza pubblica;

          

           - la Commissione è chiamata, ai sensi di legge e nei termini ivi previsti,  ad esprimere un parere preliminare, "indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione". Lo schema di decreto legislativo dovrà, infatti, essere nuovamente trasmesso a cura del Governo (con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni), per il prescritto parere definitivo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una volta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

          a) nel Titolo I, relativo agli organi amministrativi ed alla disciplina tecnica della navigazione, vi sono norme di mera ricognizione e sintesi della situazione legislativa attuale, in ordine all'amministrazione della navigazione aerea,  in linea quindi con la normativa vigente ed il pacchetto di norme comunitarie del single sky circa l'individuazione di un'autorità di vigilanza (ENAC) e la doverosa separazione fra regolazione, controllo e certificazione, da un lato, e fornitura dei servizi di navigazione aerea, dall'altro. Del resto risulta precluso al Governo dalla legge delega un intervento di più ampio impatto in ordine alle attribuzioni ed all’organizzazione degli enti aeronautici. Così anche per quanto concerne l’individuazione dei meccanismi semplificati per il recepimento, in via amministrativa, delle norme tecniche internazionali vigenti nel complesso settore dell'aviazione civile (in particolare gli Annessi ICAO), si recepisce nel Codice un dettato legislativo attualmente vigente (articolo 26 legge 166 del 2002) emanato nell’ottica di evitare definitivamente le ben note conseguenze della pluridecennale situazione di stasi e scarsa chiarezza che ha riguardato tale ricezione di norme tecniche nel nostro ordinamento, in relazione anche alla mancata emanazione delle disposizioni regolamentari attuative del codice del 1942 per la parte aeronautica. Per entrambi gli aspetti sopra elencati, dunque, può esprimersi un avviso positivo e di conformità ai dettami della legge delega;

 

b) con riferimento al Titolo II, che disciplina i servizi della navigazione aerea, forniti dall'Aeronautica militare, dalla società ENAV e dagli altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria, per gli spazi aerei di competenza, tenendo conto, nel caso dell'art. 691-bis, dei principi di controllo cosiddetti gate to gate sul movimento degli aeromobili introdotto a carico di ENAV s.p.a. da parte della citata legge 265 del 2004, di conversione del decreto legge 237 del 2004, occorre procedere alla modificazione dell’art. 691-bis, commi 1 e 3, nel senso che, anche per conformità al dettato vigente della legge 265 del 2004, è superfluo al momento, tenendo conto della situazione attuale, prevedere "altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria", non essendo precluso l’ingresso di questi in virtù della normativa comunitaria, che ha, ed avrà, direttamente riflessi in quella nazionale; 

 

c) con riguardo al successivo Titolo III, relativi ai beni destinati alla navigazione aerea e la polizia degli aerodromi, evidentemente  elaborato alla luce degli esiti del dibattito parlamentare, nonché della citata legge n. 265 del 2004, occorre premettere che la materia delle gestioni aeroportuali non è affrontata direttamente nell’ambito dei principi e criteri direttivi, che si limitano a prevedere, alla lettera c), la "disciplina della proprietà degli aeroporti". In ogni caso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge delega il Governo è chiamato a "razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare  nel settore dell’avizione civile e delle gestioni aeroportuali". Si concorda pertanto con la scelta di introdurre nel codice, nell’ottica sopradescritta, una disciplina seppur sintetica concernente la detta materia. L’articolato proposto necessita però, ad avviso della Commissione, di alcuni correttivi. Anche al fine di chiarire la portata e gli effetti della individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale (articolo 698) e quindi, di risulta, degli eventuali aeroporti di interesse regionale, sarebbe preferibile l’utilizzazione di disposizioni definitorie, anche per ciò che concerne l’"aeroporto" in quanto tale. In relazione alla cessazione del rapporto di concessione (articolo 703) va verificata la possibilità di introdurre il riconoscimento dell’ammortamento residuo degli investimenti. Per quanto concerne la procedura di rilascio della concessione aeroportuale, con particolare riferimento alla norma transitoria di salvaguardia delle procedure in corso (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo), occorre meglio chiarire se le medesime procedure non debbano subire effetti dall’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. In ordine alle funzioni del gestore aeroportuale (articolo 705), è opportuno chiarire definitivamente, alla lettera f), cosa si intende per "struttura aeroportuale". Il reintrodotto divieto di partenza in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di pagare tasse e diritti  (articolo 802) deve poter trovare applicazione, in base a previsione esplicita, anche al caso della segnalazione di ENAV s.p.a. per il  mancato pagamento delle tariffe di pertinenza.

 

 

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

mercoledì 2 marzo 2005

430a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

 

            Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.   

  

La seduta inizia alle ore 8,40.

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) 

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

 

Il senatore CICOLANI (FI) , relatore, illustra le modifiche apportate alla sua proposta di parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo in titolo, a seguito dei rilievi del senatore Paolo Brutti volti ad attribuire all'ENAV la competenza sugli impianti di segnalazione luminosa degli aeroporti ed a coordinare le disposizioni del decreto-legge n. 237 del 2004 con le disposizioni analoghe dettate dallo schema di decreto legislativo in esame. La proposta di parere (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna) segnala inoltre la necessità di verificare che il recepimento delle norme tecniche ICAO non produca disparità di trattamento con riferimento all'utilizzazione di elicotteri e, più in generale, con riguardo agli eliporti ed alle elisuperfici.

 

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, che risulta approvata.


 

SCHEMA DI PARERE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 446 PREDISPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

            L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

 

esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265, lo schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446),

 

premesso che:

 

- con l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a cui si è aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia), uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

- i decreti legislativi e le eventuali modifiche devono conformarsi ai principi e ai criteri direttivi indicati, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria e internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale;

- il Governo deve perseguire, ai sensi di legge, oltre alla razionalizzazione dell'assetto normativo nel settore dell'aviazione civile, la finalità dell'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo, mentre in relazione ai principi e criteri direttivi debbono essere affrontati gli aspetti nevralgici (organizzazione, fonti, aeroporti, servizi) del quadro normativo di riferimento del settore medesimo;

- il Governo ha predisposto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata legge di delega, un primo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2005, recante uno schema di nuovo articolato della parte aeronautica del codice della navigazione, che affronta ogni aspetto essenziale del quadro normativo dell'aviazione civile, dalle fonti normative al dettato legisltivo riguardante gli aeroporti, le gestioni totali aeroportuali, il regime amministrativo dei veicoli, i servizi aerei ed aeroportuali, la contrattualistica ad hoc, le responsabilità dei soggetti operanti nel settore;

- la riforma non può comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica;

- che la Commissione è chiamata, ai sensi di legge e nei termini ivi previsti, ad esprimere un parere preliminare, "indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge in delegazione. Lo schema di decreto legislativo dovrà, infatti, essere nuovamente trasmesso a cura del Governo (con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni), per il prescritto parere definitivo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una volta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni e osservazioni:

 

a) nel Titolo I, relativo agli organi amministrativi ed alla disciplina tecnica della navigazione, vi sono norme di mera ricognizione e sintesi della situazione legislativa attuale, in ordine all'amministrazione della navigazione aerea, in linea quindi con la normativa vigente ed il pacchetto di norme comunitarie del cosiddetto "single sky" circa l'individuazione di un'autorità di vigilanza (ENAC) e la doverosa separazione fra regolazione, controllo e certificazione, da un lato, e fornitura dei servizi di navigazione aerea, dall'altro. Del resto risulta precluso al Governo dalla legge delega un intervento di più ampio impatto in ordine alle attribuzioni ed all'organizzazione degli enti aeronautici. Così anche per quanto concerne l'individuazione dei meccanismi semplificati per il recepimento, in via amministrativa, delle norme tecniche internazionali vigenti nel complesso settore dell'aviazione civile (in particolare gli Annessi ICAO), si recepisce nel Codice un dettato legislativo attualmente vigente (articolo 26 della legge 166/02) emanato nell' ottica di evitare definitivamente le ben note conseguenze della pluridecennale situazione di stasi e scarsa chiarezza che ha riguardato tale ricezione di norme tecniche nel nostro ordinamento, in relazione anche alla mancata emanazione delle disposizioni regolamentari attuative del codice del 1942 per la parte aeronautica.

            Per entrambi gli aspetti sopra elencati, dunque, può esprimersi un avviso positivo e di conformità ai dettami della legge delega, fatta salva la necessità di verificare che il puro e semplice recepimento delle norme tecniche ICAO non produca gravi squilibri disparità di trattamento con riferimento all'utilizzazione di elicotteri e più in generale con riguardo agli eliporti ed alle elisuperfici;

b) con riferimento al Titolo II, che disciplina i servizi della navigazione aerea, forniti dall' Aeronautica militare, dalla società ENAV e dagli altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria, per gli spazi aerei di competenza, tenendo conto, nel caso dell'art. 691-bis, dei principi di controllo cosiddetti "gate to gate" sul movimento degli aeromobili introdotto a carico di ENAV S.p.a. da parte della citata legge 265 del 2004, di conversione del decreto legge 237 del 2004, occorre procedere alla modificazione dell'art. 691-bis, commi 1 e 3, nel senso che, anche per conformità al dettato vigente della legge 265 del 2004, è superfluo al momento, tenendo conto della situazione attuale, prevedere "altri fornitori designati in base alle previsioni della normativa comunitaria", non essendo precluso l'ingresso di questi in virtù della normativa comunitaria, che ha, ed avrà, direttamente riflessi in quella nazionale;

c) con riguardo al successivo Titolo III, relativo ai beni destinati alla navigazione aerea e la polizia degli aerodromi, evidentemente elaborato alla luce degli esiti del dibattito parlamentare, nonché della citata legge n. 265 del 2004, occorre premettere che la materia delle gestioni aeroportuali non è affrontata direttamente nell'ambito dei principi e criteri direttivi, che si limitano a prevedere, alla lettera c), la "disciplina della proprietà degli aeroporti". In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge delega il Governo è chiamato a "razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali". Si concorda pertanto con la scelta di introdurre nel codice, nell'ottica sopradescritta, una disciplina seppur sintetica concernente la detta materia. L'articolato proposto necessita però, ad avviso della Commissione, di alcuni correttivi. Anche al fine di chiarire la portata e gli effetti della individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale (articolo 698) e quindi, di risulta, degli eventuali aeroporti di interesse regionale, sarebbe preferibile l'utilizzazione di disposizioni definitorie, anche per ciò che concerne l' "aeroporto" in quanto tale. In relazione alla cessazione del rapporto di concessione (articolo 703) va verificata la possibilità di introdurre il riconoscimento dell'ammortamento residuo degli investimenti. Per quanto concerne la procedura di rilascio della concessione aeroportuale, con particolare riferimento alla norma transitoria di salvaguardia delle procedure in corso (articolo 3, comma 2, del decreto legislativo), occorre meglio chiarire se le medesime procedure non debbano subire effetti dall'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. In ordine alle funzioni del gestore aeroportuale (articolo 705), è opportuno chiarire definitivamente, alla lettera f), cosa si intende per "struttura aeroportuale" e gli effetti che ne conseguono sulla gestione e manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), nel senso che la manutenzione deve essere gestita dall'ENAV. Con riguardo al collocamento di segnali, di cui all'articolo 712, è opportuno che venga regolamentato anche il mantenimento in efficienza dei segnali stessi, apposti su costruzioni, opere e rilievi orografici per finalità di sicurezza della navigazione aerea. Il reintrodotto divieto di partenza  in caso di mancato assolvimento dell' obbligo di pagare tasse e diritti (articolo 802) deve poter trovare applicazione, in base a previsione esplicita, anche nel caso della segnalazione di ENAV S.p.a. per il mancato pagamento delle tariffe di pertinenza;

d) si ritiene infine che debba essere modificato anche il comma 2 dell' articolo 794, nel senso che il sorvolo del territorio della Repubblica da parte di aeromobili militari stranieri non può prescindere da una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.

 

 

 

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

mercoledì 23 FEBBRAIO 2005

87a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

 

Interviene il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Letizia Moratti.

  

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

 IN SEDE CONSULTIVA 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)  

  

      Il relatore CHIRILLI (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in esame che è stato predisposto dal Governo sulla base della delega contenuta nella legge n. 265 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 237 del 2004. L’articolo 2 di tale legge prevede che, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione. Tali decreti legislativi dovranno essere emanati entro l’11 maggio 2005, data in cui scade la delega, non prima di essere stati sottoposti tra l’altro ad un duplice esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ricorda che la citata legge di conversione era stata oggetto di esame da parte di questa Commissione, la quale aveva espresso il 6 ottobre scorso un parere favorevole, formulando alcune osservazioni che in parte corrispondono alle modifiche che poi sono state apportate al testo.

            Il decreto-legge n. 237 del 2004 si era reso necessario al fine di dare seguito ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 549/2004, il "regolamento quadro" che ha stabilito i principi generali per la creazione di un "cielo unico europeo" e ha disposto il principio dell’indipendenza dell’autorità nazionale di vigilanza, rispetto i fornitori dei servizi di navigazione aerea, con l’obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza ed efficienza globale del traffico aereo.

            In particolare, sulla base dell’articolo 4 del citato regolamento n. 549, che prevede che gli Stati membri individuino l’autorità nazionale di vigilanza, competente all’adempimento di tutti i compiti assegnati a tale autorità dallo stesso "regolamento quadro" n. 549, nonché dal "regolamento sulla fornitura di servizi" (regolamento CE n. 550/2004), dal "regolamento sullo spazio aereo" (regolamento CE n. 551/2004) e dal "regolamento sull’interoperabilità" (regolamento CE n. 552/2004), stabilendo altresì che essa debba essere indipendente e separata "quanto meno a livello funzionale" dagli enti fornitori di servizi, il decreto-legge n. 237 ha individuato l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza.

            Lo schema di decreto legislativo conferma la scelta dell’ENAC quale autorità nazionale di vigilanza, nonché la distinzione tra ente preposto al controllo e ente fornitore di servizi, come previsto dalla citata normativa comunitaria.

            Tra i criteri di delega previsti dal comma 5 dell’articolo 2 della legge n. 265 del 2004, oltre al generale coordinamento con la normativa comunitaria e internazionale, vi sono in particolare anche l’individuazione delle diverse responsabilità e competenze come individuate nei citati regolamenti comunitari nn. 549, 550, 551 e 552 del 2004, e l’adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti.

In proposito ricorda che il "regolamento quadro" n. 549 del 2004 prevede, tra l’altro, che gli Stati membri istituiscano meccanismi di consultazione per coinvolgere in modo appropriato le parti interessate nell’attuazione del cielo unico europeo, tra cui in particolare i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli utenti dello spazio aereo, gli aeroporti, l’industria manifatturiera e gli enti rappresentativi del personale. Prevede inoltre che gli Stati membri presentino una relazione annuale sull’attuazione delle misure adottate per instaurazione del cielo unico europeo, con particolare riferimento agli aspetti economici, sociali, occupazionali, tecnologici e di qualità dei servizi.

            Limitando l’esame dello schema di decreto ai soli profili comunitari, il Relatore si sofferma anzitutto sulla distinzione tra l’ente preposto al controllo e alla vigilanza e i fornitori dei servizi inerenti la navigazione aerea, prevista dai citati regolamenti comunitari. In particolare, l’articolo 1 prevede che l’ENAC agisca come unica autorità di regolazione tecnica e di certificazione, vigilando sulla fornitura dei servizi inerenti la navigazione aerea (articolo 1). L’articolo 2 introduce un nuovo Titolo II, nel Libro I della Parte II del Codice, che disciplina i servizi della navigazione aerea, distinguendoli in servizi del traffico aereo, di meteorologia, di informazioni aeronautiche e di comunicazione, navigazione e sorveglianza. Esso prevede inoltre che tali servizi siano forniti dall'Aeronautica militare, dalla società ENAV e dagli altri fornitori, designati in base alle previsioni della normativa comunitaria per gli spazi aerei di competenza.

            Per quanto riguarda l’ordinamento dei servizi di trasporto aereo, l’articolo 9 tiene conto del profondo processo di trasformazione che la materia ha subito in ambito comunitario, nel senso di una maggiore liberalizzazione e dell’affermazione della competenza esclusiva della Comunità europea nella negoziazione degli accordi aerei bilaterali, ai quali è tradizionalmente affidata la regolamentazione di tali servizi.

            In particolare si distingue tra servizi intracomunitari ed extracomunitari. Per i servizi aerei fra Stati membri a titolo oneroso, conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2407/92 e n. 2408/92, l’abilitazione all’espletamento dei servizi di trasporto aereo compete ai vettori aerei titolari di certificato di operatore aereo e in possesso di licenza rilasciata dallo Stato membro, che per l’Italia vengono rilasciati dall’ENAC.

            Per quanto riguarda i servizi aerei extracomunitari, ricorda le decisioni della Corte di giustizia del novembre 2002 (cosiddette sentenze "open sky") che hanno attribuito alla Comunità europea la competenza esclusiva su diversi aspetti delle relazioni internazionali aeronautiche fra Paesi membri e Stati terzi. Viene quindi sostituito il regime concessorio con un regime autorizzatorio, al fine di eliminare restrizioni all’accesso al mercato da parte dei vettori aerei comunitari, in linea con il regolamento (CE) n. 847/2004.

            Infine, un’altra modifica rilevante riguarda la sostituzione dell’assicurazione obbligatoria dei passeggeri con l’assicurazione obbligatoria del vettore, imposta dalla normativa comunitaria ed in particolare dal regolamento (CE) 785/2004. In tale ambito, peraltro, in assenza di disposizioni comunitarie specifiche, lo schema di decreto prevede che il passeggero danneggiato possa rivalersi direttamente contro l’assicuratore. Inoltre, vengono introdotte disposizioni sanzionatorie contro le compagnie extracomunitarie sprovviste di adeguata copertura assicurativa.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

 

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

mercoledì 1° marzo 2005

89a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

   

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

 Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell’esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli.)

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta di mercoledì  23 febbraio 2005.

 

      Il presidente GRECO   rende noto che anche per questo provvedimento il relatore Chirilli ha predisposto uno schema di osservazioni favorevoli di cui dà lettura.

 

            Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE mette in votazione la proposta di osservazioni favorevoli elaborata dal relatore Chirilli che la Commissione accoglie (il cui testo è pubblicato in allegato).

 

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PREDISPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO N. 446

 

"La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 265 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 237 del 2004, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, sulla base dei criteri di delega di cui al medesimo articolo 2, che prevedono, oltre al generale coordinamento con la normativa comunitaria e internazionale, anche l’individuazione delle diverse responsabilità e competenze come individuate nei regolamenti (CE) nn. 549, 550, 551 e 552 del 2004, e l’adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

 

ricordato in particolare che l’articolo 4 del "regolamento quadro" n. 549 del 2004 ha trovato attuazione con il citato decreto-legge n. 237, il quale ha individuato l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza competente all’adempimento di tutti i compiti assegnatigli dallo stesso "regolamento quadro", dal "regolamento sulla fornitura di servizi" (regolamento CE n. 550/2004), dal "regolamento sullo spazio aereo" (regolamento CE n. 551/2004) e dal "regolamento sull’interoperabilità" (regolamento CE n. 552/2004), prevedendo al contempo la sua indipendenza "quanto meno a livello funzionale" rispetto agli enti fornitori dei servizi alla navigazione aerea;

 

considerato che lo schema di decreto legislativo, ai primi due articoli conferma sia la scelta dell’ENAC quale autorità nazionale di vigilanza, sia la distinzione tra ente preposto al controllo e ente fornitore di servizi, come disposto dalla normativa comunitaria, prevedendo in particolare all’articolo 1 che l’ENAC agisca come unica autorità di regolazione tecnica e di certificazione, vigilando sulla fornitura dei servizi inerenti la navigazione aerea, e all’articolo 2 che i servizi della navigazione aerea siano forniti dall'Aeronautica militare, dalla società ENAV e dagli altri fornitori, designati in base alle previsioni della normativa comunitaria per gli spazi aerei di competenza;

 

considerato che per i servizi di trasporto aereo intracomunitario a titolo oneroso, l’articolo 9 prevede che la relativa abilitazione competa ai vettori aerei titolari di certificato di operatore aereo e in possesso di licenza rilasciata dallo Stato membro, conformemente ai regolamenti (CEE) 2407/92 e 2408/92;

 

ricordato che nell’ambito dei servizi di trasporto aereo con Paesi non appartenenti all’Unione europea, con le sentenze cosiddette "open sky" della Corte di giustizia del novembre 2002 (C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98, C-476/98), la Comunità europea ha acquisito competenza esclusiva su diversi aspetti delle relazioni internazionali aeronautiche fra Paesi membri e Stati terzi;

 

considerato che in tale contesto, al fine di eliminare restrizioni all’accesso al mercato da parte dei vettori aerei comunitari, l’articolo 9 dello schema di decreto legislativo prevede di sostituire il regime concessorio con un regime autorizzatorio, in linea con il regolamento (CE) n. 847/2004;

 

considerato infine che l’articolo 17 dello schema di decreto prevede un nuovo articolo 942 del Codice della navigazione, il quale al comma 1 sostituisce il vigente obbligo di assicurazione dei passeggeri con il nuovo obbligo di assicurazione del vettore, in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) 785/2004, al comma 2, in assenza di disposizioni comunitarie specifiche, dispone che il passeggero danneggiato possa rivalersi direttamente contro l’assicuratore, e al comma 3, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 6 del citato regolamento n. 785, introduce sanzioni contro le compagnie extracomunitarie sprovviste della predetta copertura assicurativa,

 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli."

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

mARTEDì 1° MARZO 2005

221a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

 

Il relatore presidente FALCIER (FI) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale viene data attuazione a una delega conferita al Governo con la legge n. 265 del 2004. Osserva che le sue disposizioni sono riconducibili, per la parte in cui esse sono volte a migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, come richiesto dall'articolo 2, comma 1, della legge delega, alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di sicurezza; alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, nella parte in cui disciplinano le competenze del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e dell'ENAC; alla materia "difesa e Forze armate", nella parte in cui regolano l'applicabilità delle disposizioni in questione alle strutture militari; e infine, per le restanti parti, alla materia "ordinamento civile", ugualmente di competenza legislativa esclusiva statale, nonché a principi fondamentali in materia di "porti e aeroporti civili" e di "governo del territorio", che l'articolo 117, comma terzo della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.

Segnala che l'articolo 1, comma 2, capoverso "Art. 690" prevede nel comma terzo l'adozione di regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988; a tale riguardo osserva che, pur non essendo sancita dalla legge delega la possibilità di prevedere l'emanazione di regolamenti di delegificazione, la disposizione in questione è, a suo avviso, legittima, in quanto meramente riproduttiva di identica norma contenuta nel vigente codice della navigazione.

Segnala inoltre l'articolo 3, comma 7, dello schema in esame, che espressamente prevede una normativa di dettaglio delle regioni nelle materie regolate dal Titolo III del codice, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal Titolo stesso.

Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.


DIFESA (4a)

mARTEDì 1° MARZO 2005

41a Seduta (antimeridiana)

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gubert, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

 

alla 8a Commissione:

 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446): osservazioni favorevoli con condizione e rilievi.

 

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDì 9 MARZO 2005

640a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.    

  

            La seduta inizia alle ore 15,50.

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

  

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Esame e rinvio)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che nel capoverso articolo 693 vengono assegnati all’ENAC in uso gratuito ai fini dell’affidamento in concessione al gestore aeroportuale tutti i beni del demanio aeronautico. Al riguardo, occorre acquisire un chiarimento sugli eventuali effetti di tipo finanziario tra Stato (Demanio) e l'ENAC per eventuali spese connesse ai beni concessi in affidamento ovvero anche su eventuali variazioni patrimoniali a carico dello Stato. Posto che dalla disposizione in esame sembrano derivare nuove entrate per l'ENAC derivanti dall'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali, ritiene inoltre necessario valutare l'opportunità di un coordinamento con la norma concernente le entrate dell'Ente citato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997.

In relazione all’articolo 5, rileva che le modifiche che potrebbero determinare conseguenze sulla finanza pubblica consistono nell'esclusione dal novero degli aeromobili degli apparecchi ultraleggeri di cui alla legge n. 106 del 1985 (capoverso articolo 743) e nell'equiparazione agli aeromobili di Stato degli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività nell'interesse dello Stato o della tutela della sicurezza nazionale e degli altri servizi di pubblico interesse di competenza statale (capoverso articolo 744). Secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, per quanto attiene al primo profilo, non considerato nella relazione tecnica, occorre acquisire chiarimenti volti ad escludere che la norma possa comportare un'estensione degli apparecchi atti al volo ma non soggetti alla disciplina degli aeromobili, con possibili effetti finanziari in termini di minori introiti tariffari relativi alla concessione e al rinnovo della licenza. In relazione al secondo profilo, poi, fa presente che nella relazione tecnica si afferma che l'equiparazione di aeromobili che svolgono determinate attività ad aeromobili di Stato determina l'esenzione dal pagamento delle tariffe in rotta e di terminale all'ENAV S.p.A., ma che tale esenzione non graverà sul bilancio statale in quanto tale aspetto sarà regolato da ogni amministrazione interessata nel rapporto contrattuale da stipulare con il privato incaricato di svolgere il servizio di pubblico interesse. Al riguardo, premesso che le considerazioni svolte dalla relazione tecnica sembrano estensibili anche alla fattispecie di cui al capoverso articolo 746, osserva che l'ampliamento dei casi nei quali aeromobili privati sono equiparati, in base alle attività dai medesimi svolte, agli aeromobili di Stato, con conseguente esenzione dal pagamento delle tariffe dovute all'ENAV S.p.A., appare suscettibile di determinare una contrazione delle entrate spettanti all'ENAV S.p.A., con presumibili riflessi finanziari sul conto delle pubbliche Amministrazioni. Pertanto, appare necessaria l'acquisizione di chiarimenti circa le modalità attraverso le quali accordi stipulati dalle amministrazioni pubbliche interessate all'esercizio di servizi di pubblico interesse da parte dei privati possano in concreto garantire l'asserita neutralità finanziaria della norma.

Con riferimento all’articolo 9, ritiene opportuno che siano fornite garanzie circa l'assenza di effetti per la finanza pubblica in conseguenza del passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio, assicurando che l'eliminazione degli oneri concessori risulterà compensata dal gettito derivante dalle tariffe di rilascio e rinnovo delle licenze, anche considerando, sotto tale profilo, che il pagamento di dette tariffe è assoggettato all'attuale normativa in materia di IVA. Inoltre, evidenzia, in relazione alle attività di lavoro aereo e alle scuole di pilotaggio, che la prevista liberalizzazione, con eliminazione dell'attuale regime di rilascio di licenza, appare suscettibile di determinare effetti in termini di minori introiti.

Sull’articolo 12, concernente l'abrogazione del capoverso articolo 814 del codice della navigazione, che sottopone a concessione il servizio pubblico di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, osserva che la norma, non corredata di relazione tecnica, sembra suscettibile di determinare minori introiti, per effetto dell'implicita eliminazione degli oneri concessori evidentemente dovuti.

In merito all’articolo 18, relativo all'abolizione dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri ed alla sostituzione con l'assicurazione della responsabilità del vettore, ritiene auspicabile un chiarimento in merito alle possibili implicazioni di carattere fiscale connesse con la predetta abolizione, poiché la sottoscrizione di un'assicurazione cumulativa da parte del vettore invece che dai singoli passeggeri, implicando, verosimilmente, una diminuzione del premio complessivo, potrebbe generare riflessi di minor gettito dell'imposta sulle assicurazioni.

Infine, sull’articolo 19, premesso che le sanzioni costituiscono entrate meramente eventuali, riscontra la necessità di acquisire elementi idonei ad escludere che dall'eliminazione delle sanzioni connesse ad alcune fattispecie finora punite (si tratta, per esempio, dell'omessa comunicazione di approdo d'emergenza, del ritardo nella richiesta d'iscrizione dell'aeromobile al registro aeronautico nazionale), pur attinenti a situazioni certamente marginali, non derivino effetti finanziari negativi.

 

Il sottosegretario VEGAS si riserva di replicare in un’altra seduta alle osservazioni del relatore.

 

Su proposta del presidente AZZOLLINI, il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 


BILANCIO (5a)

Martedì 15 MARZO 2005

642a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.       

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, preliminarmente assicura che le disposizioni richiamate dal relatore stesso non comportano effetti sotto il profilo economico-finanziario, in ossequio peraltro a quanto generalmente previsto nel teso di decreto legislativo proposto. Le disposizioni interessate dell'articolato proposto della nuova parte aeronautica del codice della navigazione (peraltro positivamente verificato, insieme con la relazione tecnica, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) rivestono, nella maggior parte dei casi, connotati prettamente tecnici e a volte rispecchiano disposizioni di legge già da tempo vigenti e neutrali sotto l'aspetto economico-finanziario.

In dettaglio, con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo (articolo 693, comma 1, del codice della navigazione, sull’assegnazione dei beni demaniali in uso gratuito all’ENAC e il successivo affidamento in concessione da parte dell'ente ai gestori aeroportuali), ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (legge istitutiva dell'ENAC) prevede che: "Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all’ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi, secondo i criterì previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per l'utilizzo degli aeroporti aperti al traffico civile, il decreto è adottato di concerto con i Ministri del tesoro, finanze e difesa.". E', quindi, di tutta evidenza che la materia in esame è già da tempo disciplinata in senso analogo da apposita norma di legge vigente.

Ritiene altresì necessario chiarire che la determinazione dell'importo dovuto all'ENAC dal gestore - parziale o totale che sia - a titolo di canone concessorio prescinde dall'entità dei beni assegnati e dalla loro valenza commerciale, in quanto il canone è determinato con riferimento al numero di unità di carico registrate sullo scalo considerato (WLU), equivalendo l'unità di carico ad un passeggero od a 100 Kg di merce/posta. Ne consegue, ad esempio, che il trasferimento al gestore parziale delle restanti aree e beni di cui si compone l'intera infrastruttura aeroportuale (affidamento totale) non comporta per l'Ente alcuna maggiore entrata rispetto a quanto percepito per la gestione parziale, restando identico il parametro di definizione del canone concessorio (traffico espresso in WLU).

Con riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo in esame (concernente l’esclusione dal novero degli aeromobili degli apparecchi ultraleggeri, ai sensi dell’articolo 743, comma 3, del codice della navigazione), fa presente che l'esclusione è già prevista da norma di legge preesistente e vigente, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1985, n. 106. Pertanto, non possono verificarsi ricadute sulla finanza pubblica, in quanto tali apparecchi, già oggi non possono essere utilizzati per l'effettuazione di attività soggette a licenza rilasciata da ENAC (trasporto aereo, lavoro aereo, scuola di pilotaggio).

Richiama poi la questione dell'equiparazione ad aeromobili di Stato di quegli aeromobili che, pur essendo privati e gestiti da privati, svolgono per conto delle Amministrazioni servìzi di pubblico interesse, e della conseguente esenzione dal pagamento delle tariffe di assistenza in volo dovute ad ENAV S.p.A.. Ribadita la dovuta neutralità finanziaria ai sensi di legge, precisa che la previsione di regolare anche questo aspetto nell'ambito del rapporto contrattuale da stipularsi fra amministrazione e vettore privato mira a razionalizzare l'attuale situazione. Al momento, infatti, i mancati introiti di ENAV S.p.A, conseguenti all'esonero per i vettori privati dal pagamento delle suddette tariffe, grazie all'equiparazione ad aeromobili di Stato, vengono rimborsati dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante la stipula del contratto di servizio fra lo Stato e la società, in deroga, quindi, al criterio di efficienza allocativa in base al quale in caso di assenza di benefici esterni, chiunque usufruisca di un servizio ne deve sopportare interamente i costi. Tra l'altro, anche gli indirizzi comunitari non consentono dì trasferire sulla generalità degli utenti gli eventuali oneri economici non di pertinenza dei medesimi, in quanto finalizzati a compensare il fornitore del servizio per possibili perdite dovute ad esenzioni tariffarie operate in favore soltanto di alcune peculiari categorie di utenti.

Ribadisce, pertanto, che le disposizioni in questione non comportano una contrazione per le entrate di ENAV S.p.A, in quanto questi aspetti vengono regolati dal contratto di servizio che è stipulato con cadenza triennale fra la società e lo Stato, ma, soltanto, una necessaria ed urgente razionalizzazione delle esenzioni dal pagamento delle tariffe per gli aeromobili equiparati, non più dilazionabile  dopo   la   trasformazione  dell'ENAV  in  società   per  azioni, avvenuta nel 2001.

Con riferimento all'articolo 9, conferma che l'attuale normativa non prevede oneri per i concessionari di servizi di trasporto aereo di linea. Per quanto attiene all'eliminazione del regime di rilascio delle licenze per le attività di lavoro aereo e di scuola di pilotaggio, assicura la disponibilità del Governo ad introdurre le modifiche che la Commissione riterrà opportune.

Per quanto concerne l’articolo 12, ritiene necessario assumere informazioni dal competente Ministero delle comunicazioni, mentre, riguardo all'articolo 18, relativo all'abolizione dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri ed alla sostituzione con l'assicurazione della responsabilità del vettore, fa presente che la materia sarà disciplinata dal regolamento comunitario n. 785 del 2004 del 21 aprile 2004, che entrerà in vigore il prossimo 30 aprile 2005.

Infine, per quanto attiene l'articolo 19, fa presente che risultano valori del tutto marginali del fenomeno e non quantificabili, anche in relazione all'impossibilità di prevedere il verificarsi delle violazioni.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

 

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDì 16 MARZO 2005

643a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

       

 

            La seduta inizia alle ore 9,10.

 IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri il sottosegretario Maria Teresa Armosino ha offerto alcuni chiarimenti sulla base di una documentazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Restano ancora da acquisire ulteriori elementi di informazione e valutazione in merito agli articoli 5, 9 e 12, nonché l’asseverazione da parte della Ragioneria generale dello Stato sulla documentazione testé citata. Stante l’impossibilità di procedere nei lavori senza aver previamente acquisito i suddetti chiarimenti e l’assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta, auspicando di poter giungere in tempi solleciti all’espressione del prescritto parere.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,15.

 

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDì 16 MARZO 2005

644a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

 

            Interviene, altresì, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il vice ministro dell'economia e delle finanze Miccichè.           

  

            La seduta inizia alle ore 15,10.

  

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante: "Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" (n. 446)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e condizioni)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il sottosegretario VEGAS, in merito alle richieste di chiarimenti relative all’articolo 12, fa presente che l’abrogazione del regime concessorio previsto dall’articolo 814 del codice della navigazione è stato già sostituito dalle disposizioni di cui al capo VI del decreto legislativo n. 59 del 2003 ed, in particolare, dalla licenza di esercizio, per la quale è dovuto il pagamento di contributi. Pertanto, rileva che l’abrogazione dell’articolo 814 citato non comporta minor gettito per l’erario.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) ritiene che i chiarimenti offerti dal Governo non sono sufficientemente argomentati sia per quanto attiene alle osservazioni relative all’articolo 5 (concernenti l’esclusione dal novero degli aeromobili degli apparecchi ultraleggeri), in quanto sembrano determinare un allargamento della platea dei beneficiari della suddetta esclusione, sia in relazione all’esonero dal pagamento delle tariffe dovute all’ENAV. Ritiene altresì carenti le deduzioni addotte in risposta alle osservazioni del relatore sull’articolo 18.

 

Il relatore FERRARA (FI), dopo aver richiamato il senso dei chiarimenti offerti dal Governo sulle questioni sollevate dal senatore Caddeo, sulla scorta dei chiarimenti emersi dal dibattito sul provvedimento in titolo, illustra una proposta di parere (allegata al presente resoconto).

 

Dopo che il senatore CADDEO (DS-U) ha preannunciato il proprio voto contrario, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 446

 

 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

-                                                      nel presupposto che, preso atto dei chiarimenti del Governo secondo i quali non derivano minori introiti per l’ENAV S.p.A. dalle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 2 e 4, le norme in questione non determineranno maggiori spese rispetto a quelle attualmente sostenute per garantire i servizi di trasporto aereo per servizio di Stato di carattere non commerciale,

-                                                       ed a condizione che venga soppresso il comma 1, capoverso 791, dell’articolo 9.

 

 

 

 



[1] Ci si limita qui a riportare il DL 237/2004 e la relativa legge di conversione, sulla base della quale è adottato lo schema di d.lgs. in esame. Per tutti gli altri riferimenti rilevanti si rinvia al dossier n. 381/1

[2]     Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 2004, n. 213 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 9 novembre 2004, n. 265 (pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2004, n. 264).

[3]     In assenza di disposizioni specifiche della normativa comunitaria, è stata attribuita al passeggero danneggiato un’azione diretta contro l’assicuratore (applicando principi civilistici generali).

[4]     Art. 2 della legge 9 novembre 2004. n. 265

[5]     La legge è entrata in vigore l’11 novembre 2004.

[6]     Più specificamente, “come individuate nel regolamento (CE) n. 549/2004, nel regolamento (CE) n. 550/2004, nel regolamento (CE) n. 551/2004 e nel regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004”

[7]     La legge è entrata in vigore l’11 novembre 2004. Il termine di sei mesi scade quindi, come già segnalato, l’11 maggio 2005.

[8]     Tale precisazione è stata introdotta sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato.

[9]    Ai cui fini non sarebbe più richiesta tra l’altro la necessaria certificazione.

[10]   In proposito la relazione fa presente che la richiesta di individuazione dei principi cui deve attenersi l’ENAV s.p.a. ed altri fornitori di servizi nella formazione delle tariffe aeroportuali non rientra nei principi di delega ex art. 2 della legge n. 265/2004 (trattandosi di voce espunta in virtù del parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato in sede di conversione del d.l. 237/04).(Camera – punto 14 condizioni).

[11]   V. anche però la motivazione circa il mancato adeguamento alla osservazione di cui alla lettera m) del parere della IX Commissione trasporti della Camera, relativa alla possibilità di prevedere l’esenzione del trasporto aereo di Stato, o eseguito nell’interesse dello Stato, da qualsiasi tassa, diritto o contribuzione: la relazione illustrativa ha rilevato l’onerosità di tale misura, il che comporterebbe un contrasto con la norma di delega.

[12]   Causa C-460/02

[13]    Viene citata in proposito anche la sentenza della Corte del 16 ottobre 2003, causa C 363/01, Flughafen Hannover-Langenhagen (Racc. pag. I 11893, punto 43)

[14]   La relazione riferisce tali considerazioni all’articolo 20 dello schema di d.lgs., in quanto norma finale (che peraltro ribadisce la neutralità finanziaria dell’intero provvedimento).

[15]    Si ricorda che il testo adottato deriva in larga parte dalla proposta di carattere più ampio, la pdl Romani C. 2918 (recante Modifiche al codice della navigazione e disposizioni in materia di sicurezza ed efficienza del trasporto aereo).

[16]    Avvenuto l’8 ottobre 2001, che causò la morte di 118 persone, e gravissimi feriti.

[17]    Annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

[18]    Con l’espressione “annessi ICAO” sono comunemente indicati gli allegati alla Convenzione Internazionale per l’aviazione civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561. Gli annessi adottati, a norma della Convenzione stessa, dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO, International Civil Aviation Organization, istituto specializzato dell’ONU), contengono, ai sensi dell’art. 37 della Convenzione, gli standard internazionali e le pratiche raccomandate necessari ad assicurare il più alto grado possibile di uniformità nei regolamenti, nei modelli, nelle procedure e nell’organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree e ai servizi ausiliari, onde garantire al trasporto aereo la massima standardizzazione normativa a livello mondiale, e, in definitiva, una maggiore sicurezza del trasporto aereo.

[19]   Il quarto comma fa poi riferimento anche all’attività svolta dall'Aeronautica militare, con modalità specifiche.

[20]   Nel parere espresso dalla IX Commissione Trasporti della Camera non sono state invece introdotte indicazioni volte a sopprimere il riferimento in questione.   

[21]    Allo stato, in Italia, ENAV Spa, a parte l’AMI (Aeronautica militare), per gli aeroporti di competenza.

[22]    La procedura cui fa riferimento art. 6 reg. 550 è quella prevista dalla decisione CE n. 468/99 (comitatologia).

[23]    Art. 1 del regio decreto 18 novembre n. 2440.

[24]   La medesima relazione fa presente che dal testo dell’emendamento proposto è stato però eliminato l’inciso “con particolare riferimento agli aeroporti minori e alle aviosuperficiin quanto ritenuto ultroneo, visto anche che gli aeroporti minori non sono esattamente definibili e che le aviosuperfici sono aree diverse dagli aeroporti e quindi non rientrano direttamente tra le materie di legislazione concorrente (fatte salve le competenze regionali in ordine al governo del territorio).

[25]    Si ricorda che tale DM reca attualmente larga parte della disciplina sulle gestioni aeroportuali, integrando alcune norme di rango primario (si rinvia sul punto al citato dossier n. 381). Si ricorda peraltro – anche in relazione a quanto si dirà tra breve a proposito del nuovo art. 704, c.n. - che l’articolo 8 del DM 521 prevede, sia pure come norma residuale, che “le gestioni non richieste nei termini con le modalità indicate e quelle richieste e non affidate, nonché quelle oggetto di revoca o decadenza sono affidate dal Ministero dei trasporti e della navigazione a società di capitale in possesso dei requisiti prescritti, con gare ad evidenza pubblica mediante procedimento di confronto concorrenziale in base alla normativa contenuta nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158” (appalti nei settori esclusi).

[26]   Si ricorda infatti sinteticamente che la gara ad evidenza pubblica (espressione riferibile alle tre forme: asta pubblica, licitazione e concorso) rappresenta solo una delle procedure di scelta del contraente ammesse dalle norme comunitarie e nazionali vigenti, e quindi – in astratto – compatibili con l’applicazione che il principio generale di tutela della concorrenza ha finora trovato nel diritto comunitario e in quello statale.

[27]   Riguardando sostanzialmente, secondo la relazione, i soli “attuali gestori”. Peraltro, la richiamata condizione della Camera non sembra far riferimento ai soli soggetti già attualmente in possesso della certificazione (mentre appare essenzialmente volta a confermare l’esigenza del conseguimento della certificazione come garanzia per il successivo esercizio della gestione, in sicurezza).

[28]   v. regolamento ENAC del 21 ottobre 2003, su cui si rinvia al Dossier Pareri al Governo n. 381.

[29]   La precedente formulazione della lett. b) prevedeva che il gestore “organizza e gestisce l'attività aeroportuale, coordinando e controllando le attività degli operatori privati presenti nell'aeroporto, al fine di garantire l'efficiente utilizzo delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico”.

[30]   Si ricorda che il regolamento di scalo è stato espressamente previsto dal DL n. 237/2004, art. 2, comma 2. Ai sensi di tale disposizione,  “l'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 (movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e sui piazzali, nonché segnalazione di ostacoli e di condizioni di rischio) e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione”.

[31]   La relazione fa presente inoltre che dati statistici coordinati a livello internazionale e nazionale, nonché recenti incidenti avvenuti sul territorio nazionale, anche di drammatica portata, depongono nel suddetto senso

[32]   Si ricorda che la citata condizione, di cui al punto 13 consegue a quella precedente, ove è stata segnalata l'esigenza di precisare con maggior chiarezza l'assetto organizzativo dell'ENAC, con particolare riguardo alla presenza di «articolazioni periferiche» dell'ente, anche in considerazione della soppressione della figura del direttore di aeroporto (su cui v. supra art. 687; la condizione di cui al punto 13), nel ribadire che le funzioni di polizia e di vigilanza competono all'ENAC, segnalava “l'esigenza di individuare tali previsioni con maggiore puntualità e specificità, risultando altrimenti indeterminati i contenuti delle funzioni citate”, e l’opportunità di “chiarire che tali funzioni, così come quelle attribuite dai successivi articoli 801, 802, 806, 807, sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le relative «articolazioni periferiche»”.

[33]   Causa C-460/02

[34]    Viene citata in proposito anche la sentenza della Corte del 16 ottobre 2003, causa C 363/01, Flughafen Hannover-Langenhagen (Racc. pag. I 11893, punto 43)

[35]   tale osservazione riguardava propriamente “l’opportunità di specificare che l’equiparazione agli aeromobili di Stato disposta dagli articoli 744 e 746 del codice della navigazione non riguarda le attività commerciali”

[36]   il regolamento (CE) n. 1592/2002, ha previsto l’istituzione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea. La disciplina è entrata in vigore il 27 settembre 2002

[37]   Il secondo comma dell’attuale articolo 794 c.n. è così formulato: “Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio della Repubblica senza una speciale autorizzazione del ministro per l'aeronautica”

[38]    Il regolamento n. 793 del 2004 è entrato in vigore il 30 luglio 2004 (per ulteriori elementi v. il dossier Pareri al Governo n. 381, già citato).

[39]   In grassetto sono riportate le modifiche del nuovo schema di decreto legislativo rispetto al primo testo, presentato alle Camere per l’espressione del primo parere parlamentare; sono state evidenziate in sfondo grigio le parti del primo testo che non figurano nel secondo.

[40]   Così nel testo: la numerazione del comma non è successiva.

[41]   Così nel testo: la numerazione dei commi dovrebbe iniziare dal n. 1.

[42]   Ci si limita qui a riportare il DL 237/2004 e la relativa legge di conversione, sulla base della quale è adottato lo schema di d.lgs. in esame. Per tutti gli altri riferimenti rilevanti si rinvia al dossier n. 381/1