XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
Titolo: | Accesso dei disabili agli strumenti informatici - Schema di regolamento n. 429 (art. 10, L. 4/2004) | ||||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 366 | ||||
Data: | 30/11/04 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||||
Riferimenti: |
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Servizio studi |
pareri al governo |
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Accesso dei disabili Schema di regolamento n. 429 |
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n. 366 |
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30 novembre 2004 |
Camera dei deputati
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono
destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni
responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non
consentiti dalla legge.
INDICE
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Elementi per
l'istruttoria legislativa
§
Presupposti legislativi
per l’emanazione del regolamento
§
Incidenza
sull'ordinamento giuridico
§
Impatto sui destinatari
delle norme
Presupposti e contenuto
dello schema di regolamento
§
Lo schema di regolamento
in esame
Schema di Regolamento
§
Regolamento
di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici
§
Relazione illustrativa
§
Articolato
§
Consiglio di Stato – Adunanza del 30 agosto 2004
- Parere
§
Consiglio di Stato – Adunanza del 25 ottobre
2004 - Parere
§
Ministero delle Attività produttive, Procedura
di notifica alla Commissione europea
§
Conferenza unificata – Seduta del 23 settembre
2004 - Intesa
§
Articolato
§
Commissione interministeriale permanente,
Verbale delle audizioni delle organizzazioni di settore
Riferimenti normativi
§
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 87 e 117)
§
L. 21 giugno 1986, n. 317 Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 giugno 1998, modificata dalla
direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998.
§
L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§
L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
§
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 Norme in materia
di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421
§
D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(art. 8)
§
L. 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al
lavoro dei disabili
§
L. 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
§
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Circolare 13 marzo 2001, n. 3
Linee guida per l'organizzazione, l'usabilita' e l'accessibilita' dei siti
Web delle pubbliche amministrazioni.
§
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 agosto 2001 Delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e
tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca.
§
Autorita per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione Circolare 6 settembre
2001, n. 32 Criteri e strumenti per
migliorare l'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni informatiche a
persone disabili.
§
L. 9 gennaio 2004, n. 4 Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
Normativa comunitaria
§
Ris. 8 ottobre 2001 Risoluzione del Consiglio
"e-Partecipazione" - Sfruttare le possibilità offerte dalla società
dell'informazione ai fini dell'inclusione sociale.
§
Dec. 2001/903/CE del 3 dicembre 2001 Decisione
del Consiglio relativa all'anno europeo
dei disabili 2003.
§
Ris. 25 marzo 2002 Risoluzione del Consiglio sul
piano d'azione eEurope 2002: accessibilità del pubblico ai siti web e al loro
contenuto.
§
Commissione delle Comunità Europee (COM(2000)
284 del 12 maggio 2000 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al comitato delle
Regioni, verso un’Europa senza ostacoli per i disabili
§
Commissione delle Comunità Europee (COM(2001)
529 del 25 settembre 2001 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni
eEurope 2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni
pubbliche
§
Commissione delle Comunità Europee (COM(2002)
263 del 28 maggio 2002 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni
eEurope 2005: una società dell’informazione per tutti – Piano d’azione da
presentare per il Consiglio europeo di Siviglia 21 e 22 giugno 2002
§
Commissione delle Comunità Europee (COM(2003) 16
del 24 gennaio 2003 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo - Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente
vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle
persone con disabilità
§
Commissione delle Comunità Europee COM(2003) 66
def. Dell’11 febbraio 2003 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni
- Relazione definitiva eEurope 2002 (Stralcio)
§
Commissione delle Comunità Europee COM(2003) 650
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Pari
opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo (Stralcio)
Numero dello schema di regolamento |
429 |
Titolo |
Attuazione delle legge 9
gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici |
Ministro competente |
Ministro per
l’innovazione e le tecnologie |
Norma di riferimento |
Articolo 10, legge
4/2004 |
Settore d’intervento |
Comunicazione; Pubblica
amministrazione |
Numero di articoli |
9 |
Date |
|
§
presentazione |
19 novembre 2004 |
§
assegnazione |
22 novembre 2004 |
§
termine
per l’espressione del parere |
6 gennaio 2005 per la IX
Commissione e |
§
termine
per l’emanazione del regolamento |
|
Commissione competente |
IX |
Rilievi di altre Commissioni |
V (art. 96-ter, co, 2, Reg.) |
Lo schema di regolamento
in esame, adottato in attuazione a
quanto disposto dall’articolo 10, comma
1 della legge 4/2004 (vedi infra),
intervenuto in materia di misure per favorire l'accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici, è volto a definire:
§
i criteri
e i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità agli strumenti informatici da parte dei soggetti disabili;
§
le modalità con cui alcuni soggetti possono
richiedere alla Presidenza del Consiglio la valutazione di accessibilità del
proprio sito Internet o del materiale informatico prodotto, i costi a loro
carico, il logo che identifica il possesso del requisito di accessibilità e le
modalità di verifica del requisito stesso;
§
i controlli
esercitabili sui soggetti pubblici e privati che hanno reso nota
l’accessibilità dei propri siti e delle applicazioni informatiche.
In particolare l’articolo 1 reca le definizioni.
L’articolo 2
individua i criteri e i principi
generali per l’accessibilità.
L’articolo 3 prevede l’istituzione presso il CNIPA e la disciplina di
un elenco di valutatori, ossia di
soggetti qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei
servizi, dei quali vengono indicati i
requisiti e gli obblighi durante
la valutazione; l’articolo demanda inoltre al decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica - già previsto
dall’articolo 11 della legge 4/2004 - le specifiche tecniche per la sussistenza
dei requisiti, il corrispettivo dei valutatori e le somme dovute come rimborso
alla Presidenza del Consiglio.
L’articolo 4 disciplina le modalità di richiesta alla Presidenza del
consiglio della valutazione dell’accessibilità
anche dei soggetti privati.
L’articolo 5 descrive il logo
attestante il possesso del requisito di accessibilità.
L’articolo 6 disciplina i casi di verifica della permanenza
del requisito di accessibilità in
capo ai soggetti privati.
L’articolo 7 indica i poteri
ispettivi e di controllo del CNIPA sui soggetti privati.
L’articolo 8 disciplina i casi di utilizzo del logo da parte di pubbliche amministrazioni ed altri
soggetti pubblici, che provvedono autonomamente
a valutare l’accessibilità dei propri siti e servizi.
L’articolo 9 disciplina i controlli
esercitabili su pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici,
prevedendo la nomina di un responsabile dell’accessibilità informatica e
affidando al CNIPA il compito di verificare il mantenimento dei requisiti dia
accessibilità.
Il provvedimento in esame
è accompagnato dalla relazione illustrativa, mentre non presenta la relazione
di analisi tecnico-normativa (ATN), né quella di analisi di impatto della
regolamentazione (AIR)
Sullo schema di
regolamento è stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata (ai sensi
dell’articolo 9, comma 2 del D.Lgs 281/1997) e il parere del Consiglio di Stato
(ai sensi dell’art. 17, comma 4, della legge n. 400/88).
La relazione illustrativa,
e le stesse premesse del decreto, affermano che sono state accolti vari rilievi
dei soggetti sentiti, ed in particolare quelli del Consiglio di Stato.
Si ricorda
che il Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio reso il 30 agosto 2004, ha
osservato:
-
che della “verifica soggettiva” non era stato
tenuto conto - nel testo trasmesso - nella disciplina del rilascio
dell’attestazione che consente l’utilizzo del logo;
-
che nel provvedimento nulla era previsto in
ordine alla procedura da adottare ai fini della cancellazione dall’elenco dei
valutatori;
-
l’opportunità di fissare dei termini per la
richiesta del rinnovo dell’attestato di
accessibilità, onde evitare che la concentrazione temporale delle
richieste di valutazione determini il venir meno dell’autorizzazione da
ripristinare successivamente; il Consiglio ha quindi proposto che la tempestiva
richiesta potesse legittimare l’utilizzo del logo fino al termine della nuova
valutazione prevista;
Nel parere definitivo reso
il 25 ottobre 2004, il Consiglio di Stato ha preso atto che le proprie
osservazioni sono state accolte.
Peraltro, il Governo ha
trasmesso alle Camere il testo che recepisce le osservazioni della Conferenza
Unificata, mentre non risultano ancora presenti le formulazioni destinate a
recepire i rilievi del Consiglio di Stato.
Il presente schema di
regolamento è stato predisposto in attuazione dell’articolo 10 della legge 9
gennaio 2004 n. 4, recante Disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.
L’articolo 10 ha disposto
infatti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
(fissata al 1° febbraio 2004) l’adozione di un regolamento che definisca:
-
i criteri e i principi operativi ed
organizzativi generali per l’accessibilità agli strumenti informatici da parte
dei soggetti disabili;
-
le modalità con cui alcuni soggetti possono
richiedere alla Presidenza del Consiglio la valutazione di accessibilità del
proprio sito Internet o del materiale informatico prodotto, i costi a loro
carico, il logo che identifica il possesso del requisito di accessibilità e le
modalità di verifica del requisito stesso;
-
i controlli esercitabili sui soggetti pubblici e
privati che hanno reso nota l’accessibilità dei propri siti e delle
applicazioni informatiche.
Per ulteriori disposizioni
dell’articolo 10, v. il par. successivo.
Il
regolamento è adottato ai sensi dell’art.
17, comma 1 della legge n. 400/88, concernente i regolamenti governativi di
esecuzione ed attuazione.
Più
specificamente l’articolo 17, comma 1, della legge n. 400/88[1], prevede che con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
b)
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le
materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge.
L’art. 17, comma 4 della legge 400/88 prevede
poi per tali regolamenti[2] la previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato (che è allegato allo schema di regolamento in esame).
Si ricorda poi che l'articolo 10 della legge 4/2004 prevede
che il regolamento sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata, previa
consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con le associazioni di “sviluppatori” competenti in materia di
accessibilità e di produttori di hardware e software, previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta.
Il termine per
l’espressione del parere scade, nel caso di specie, il 6 gennaio 2005.
Il 30 ottobre 2003 la Commissione ha
presentato una Comunicazione sulle pari
opportunità per le persone con disabilità: un piano d’azione europeo (COM(2003)650),
il cui scopo è di contribuire alla piena partecipazione e integrazione delle
persone con disabilità nell’economia e nella società dell’Europa allargata.
Il Consiglio Occupazione, politica sociale,
salute e consumatori del 2 dicembre 2003, nel prendere in esame la
comunicazione, ha valutato positivamente il fatto che tra i quattro settori
inseriti nel Piano d’azione figura, tra l’altro, l’accesso alle nuove tecnologie e l’utilizzo delle medesime da parte
dei soggetti disabili.
Il 20 aprile 2004 il Parlamento europeo ha
approvato una risoluzione nella
quale ha accolto con favore l’inclusione nel Piano d’azione di misure per
migliorare l’accessibilità delle tecnologie dell’informazione.
Lo schema di regolamento in
esame si inserisce in un quadro normativo più generale – definito in larga
parte da norme di rango legislativo – che intende garantire condizioni di vita
non discriminatorie per i disabili, e che in particolare intende favorire la
piena integrazione dei disabili nei luoghi di lavoro.
Il riferimento normativo
principale, nell'ordinamento italiano, è costituito dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, che ha formulato un sistema
organico di principi e un piano generale di intervento, lasciando alle regioni
il compito di individuare in dettaglio, nell'esercizio delle loro competenze,
le priorità locali e le forme concrete di attuazione; spetta poi ai comuni e
alle aziende sanitarie locali di provvedere, con un certo margine di autonomia,
ai servizi, secondo le rispettive competenze.
Ad integrazione di quanto
previsto dalla legge 104/1992 è intervenuta la legge 8 novembre 2000, n. 328[3], che ha concepito lo strumento del "progetto
individuale" predisposto dai comuni, d’intesa con il Servizio sanitario
nazionale, su richiesta del disabile interessato, contiene un programma globale
di assistenza personalizzato. Ciò al fine di razionalizzare l'intervento
assistenziale, per sua natura composito: l'intento è di coordinare le azioni
delle diverse istituzioni pubbliche coinvolte e di calibrarle sulla situazione
specifica di ciascun disabile, considerata nel complesso (tenendo conto degli
aspetti medicali, psicologici, economici, sociali).
Un altro intervento di
carattere generale è costituito dalla legge
12 marzo 1999, n. 68 (integrata da alcuni dei progetti di legge in esame)
specificamente diretta all’integrazione del soggetto disabile nel mondo del
lavoro (per la quale vedi oltre).
Numerose disposizioni, per
lo più di carattere puntuale, sono presenti in provvedimenti di diversa natura
e sono dirette a favorire l’integrazione sociale dei disabili nei più diversi
settori (in particolare diritto allo studio, superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche, accesso all'edilizia residenziale pubblica, misure
nel settore dei trasporti, misure per favorire la pratica di attività sportive,
agevolazioni fiscali).
Si ricorda inoltre che sono
intervenute circolari e direttive del Presidente del Consiglio e dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione finalizzati a consentire e a
migliorare l’accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni, e in
particolare per l’accessibilità dei siti e delle applicazioni informatiche a
persone disabili[4]
Il contenuto del
provvedimento - precisa la relazione illustrativa – è stato elaborato tenendo
conto delle osservazioni formulate dalle associazioni di disabili maggiormente
rappresentative, nonché di quelle di sviluppatori competenti in materia di
accessibilità e di produttori di hardware e software e dal Consiglio di Stato.
In particolare il Consiglio
di Stato ha formulato osservazioni volte ad individuare il contenuto
sostanziale della definizione di “verifica soggettiva” cioè di una valutazione
di qualità basata sulla soddisfazione dell’utente del servizio informatico.
Lo schema di regolamento
si inserisce nella disciplina dell’accesso dei disabili agli strumenti
informatici, riconducibile nel suo complesso, da un lato, alla materia
individuata come “ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”
(art. 117 Cost., secondo comma, lett. g)), dall’altro, alla materia relativa
alla “determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117 Cost.,
secondo comma, lett. m)): entrambe le materie figurano tra quelle attribuite
dall’art. 117 della Costituzione alla legislazione
esclusiva dello Stato.
Si ricorda in proposito
che, ai sensi del sesto comma dell’art. 117 Cost., la potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva
(salva delega alle regioni)
Si ricorda che sul
provvedimento in esame è stata acquisita l’intesa della Conferenza Unificata,
dalla quale si evince che le Regioni hanno espresso avviso favorevole
all’espressione dell’intesa, “salvi gli esiti del ricorso di costituzionalità
proposto dalla Provincia autonoma di Trento”, relativo alla legittimità della
emanazione di un regolamento governativo in materia ritenuta di competenza
provinciale[5].
Si fa poi presente che, a
seguito dell’intesa raggiunta con la Conferenza unificata (allegata all’atto in
esame), è stato introdotto un comma aggiuntivo all’articolo 9 (comma 3), ai
sensi del quale le regioni, le
province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i
propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del regolamento in esame.
L’articolo 2, comma 2
prevede un decreto del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, da adottare di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza
unificata e il CNIPA che detti specifiche regole tecniche che disciplinino
l’accessibilità degli strumenti didattici e formativi.
L’articolo 3 comma 5 e l’articolo
5, comma 2 ampliano l’oggetto
del decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie già previsto
dall’articolo 11, comma 3 della legge 4/2004, prevedendo nel primo caso che
esso contenga anche le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti, il
corrispettivo dei valutatori e le somme dovute come rimborso alla presidenza
del Consiglio, e nel secondo caso che esso preveda la corrispondenza tra il
logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità
dei servizi nonché il modello del logo stesso.
Si ricorda altresì, per
completezza, che l’articolo 3, nel disciplinare la procedura di
valutazione dell’accessibilità, al comma
1 prevede un provvedimento del Centro Nazionale per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione (CNIPA) per
istituire presso di sé un elenco di
valutatori e stabilirne le relative modalità.
Il provvedimento in esame
interviene sui soggetti privati e pubblici che intendono utilizzare il logo di
accessibilità dei propri servizi e siti informatici, e prevede l’istituzione
presso il CNIPA di un elenco di soggetti atti a valutare l’accessibilità ai
disabili dei siti e dei servizi informatici.
Si segnala tra l’altro che
il provvedimento, all’articolo 9, comma 1,
richiede la nomina di un
responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale
appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso
l’amministrazione; in assenza di specifica designazione si ritiene responsabile
dell’accessibilità informatica il responsabile dei sistemi informativi, cui,
per lo svolgimento di tale funzione, non viene attribuito alcun compenso
aggiuntivo.
Si rinvia alla scheda di
lettura.
La legge 4 del 2004 si propone di favorire l'accesso delle persone con
disabilità agli strumenti informatici e telematici, promovendo l'uso degli
stessi come fattore di superamento di forme di disabilità e di esclusione.
Scopo precipuo è quindi garantire anche ai cittadini disabili il diritto di
accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici, e conseguentemente a
più ampie opportunità di conoscenza, istruzione, lavoro, informazione ed
intrattenimento.
Le direttrici nelle quali
si muove la legge sono due.
Per quanto riguarda i
privati, vengono disposti strumenti incentivanti (in particolare, è possibile
richiedere la verifica dell’accessibilità del proprio sito web e il conseguente
rilascio di un marchio che la attesti).
Per la pubblica
amministrazione e per altri soggetti pubblici sono invece previsti obblighi
precisi, cui sono collegate delle sanzioni: i nuovi contratti stipulati dalla
P.A. per la realizzazione di siti internet e per l’acquisto di beni e per la
fornitura di servizi informatici dovranno essere considerati nulli, qualora non
rispettino i requisiti di accessibilità, mentre la mancata osservanza delle
disposizioni della legge da parte di un pubblico amministratore comporterà
responsabilità sia dirigenziale sia disciplinare.
Nello specifico della
scuola, è particolarmente importante l’articolo 5, che si propone di assicurare
l’accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: si pensi
ad esempio ai testi scolastici per gli allievi disabili, con particolare
riferimento a non vedenti o ipovedenti.
Al Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri
vengono assegnati compiti amministrativi in materia, pere i quali può avvalersi
del CNIPA; tra questi si ricordano:
§
il monitoraggio dell'attuazione della legge;
§
la vigilanza sul rispetto delle relative
disposizioni da parte delle amministrazioni statali; la promozione, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, di progetti, iniziative
e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità;
§
la
promozione con altre amministrazioni, dell'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili
delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di
configurazioni particolari;
§
la promozione e il sostegno di progetti di
ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le
pari opportunità dei disabili;
§
la promozione, di concerto con i ministeri
dell'istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività
culturali, di iniziative per favorire
l’accessibilità alle opere multimediali.
La legge fissa regole generali,
rinviando la concreta attuazione di determinati contenuti ad un regolamento di attuazione e ad un
decreto ministeriale che dovrà stabilire le metodologie tecniche per la
verifica dell’accessibilità dei siti Internet. Entrambi i provvedimenti dovranno
osservare le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e
nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative
internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli
organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
L’articolo 1 ha per oggetto le definizioni.
In particolare esso stabilisce che si intenda per:
a)
accessibilità: la capacità dei
sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze
tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano
di tecnologie assistive o configurazioni particolari; tale definizione ricalca
esattamente quella recata dall’articolo 2, comma 1 della legge 4/2004, che dispone appunto l’intervento del regolamento in
esame;
b)
tecnologie assistive: gli strumenti
e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona
disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici; anche in questo caso
la definizione ricalca esattamente quella recata dall’articolo 2, comma 1 della
legge 4/2004
c)
valutazione: processo con il quale
si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità; sembrerebbe opportuno valutare se non
occorra riferire la valutazione sulla rispondenza ai requisiti di
accessibilità anche ai siti (oltre che
ai servizi);
d)
verifica tecnica: valutazione
condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri
tecnici;
e)
verifica soggettiva: valutazione
articolata su più livelli di qualità effettuata con l’intervento del
destinatario dei servizi, anche disabile, sulla base di “considerazioni
empiriche”; sembrerebbe da valutare se il
termine “considerazioni empiriche” sia sufficientemente chiaro e preciso;
Il
Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio reso il 30 agosto 2004, ha
osservato che della valutazione di qualità in oggetto non era stato tenuto
conto - nel testo trasmesso - nella disciplina del rilascio dell’attestazione
che consente l’utilizzo del logo; il Consiglio aveva inoltre rilevato che pur
essendo i parametri di qualità indicati nel decreto da emanarsi ai sensi
dell’articolo 11 della legge, sarebbe stato opportuno identificare nel testo
del decreto esattamente i requisiti essenziali per l’ottenimento della
valutazione di accessibilità da quelli concernenti la maggiore o minore qualità
del servizio, anche al fine di evitare possibili contenziosi ai fini dei motivi
di preferenza di cui all’articolo 4, della legge 4/2004[6]
Nel
successivo parere reso nell’adunanza del 25 ottobre 2004 il Consiglio ha
osservato che l’amministrazione proponente ha introdotto all’interno della
definizione una precisazione volta a chiarire il valore accessorio della
verifica di qualità prevista, chiarita ulteriormente dal successivo articolo 5.
Peraltro, tale modifica non figura ancora nei testi trasmessi dal Governo alle
Camere.
f)
fruibilità: la caratteristica dei
servizi di rispondere a criteri di facilità d’uso, efficienza, rispondenza alle
esigenze dell’utente, gradevolezza e soddisfazione nell’uso del prodotto; anche in questo caso sembrerebbe opportuno
valutare se non occorra riferire la fruibilità anche ai siti (oltre che ai
servizi);
g)
soggetti privati: i soggetti diversi
da quelli indicati all’articolo 3 della legge 4/2004; si ricorda che
l’articolo 3 citato individua, come soggetti cui applicare le disposizioni
della legge medesima, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici
economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende
municipalizzate regionali, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici,
le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di
capitale pubblico e le aziende appaltatrici di servizi informatici.
h)
valutatori: soggetti iscritti
nell’apposito elenco (vedi infra
articolo 3) e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei
servizi.
L’articolo 2 ha per oggetto i criteri
e principi generali per l’accessibilità, come richiesto dall’articolo 10,
comma 1 lettera a) della legge 4/2004. La
relazione illustrativa evidenzia che nella redazione di questo articolo sono
state tenute presenti indicazioni contenute in alcune proposte di legge di
iniziativa parlamentare, confluite poi nel disegno di legge governativo
all’origine della legge 4/2004.
Ai sensi dell’articolo 2
sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che abbiano i
seguenti requisiti:
§
accessibilità al contenuto del servizio;
§
fruibilità delle informazioni, intesa come:
-
facilità d’uso, assicurando l’uniformità delle
azioni da compiere;
-
efficienza nell’uso, assicurando la separazione
del contenuto dalla presentazione e dalla modalità di funzionamento delle
interfacce, e la disponibilità dell’informazione attraverso diversi canali
sensoriali;
-
efficacia nell’uso nel senso di rispondenza del
servizio alle esigenze dell’utente, assicurando che l’ottenimento del servizio
sia indipendente dalle interfacce;
-
soddisfazione nell’uso, assicurando che
l’accesso al servizio e all’informazione avvenga senza disagi ingiustificati o
vincoli per l’utente.
§
compatibilità con le linee guida indicate nelle
comunicazioni, raccomandazioni e direttive sull’accessibilità dell’Unione
europea, con le normative internazionalmente riconosciute, tenendo conto degli
indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati del settore, quali l’ISO
(International organization for standardization) e il W3C (World wide web
consortium).
Si ricorda che il W3C ha approvato come raccomandazione, in
data 5 maggio 1999, un documento che individua le linee guida che spiegano come
rendere contenuti Web accessibili a persone disabili (WAI – Web accessibility
initiative). Le linee guida - pensate sia per gli “sviluppatori” di contenuti
Web (autori di pagine Web e creatori di siti Web) sia per gli “sviluppatori” di
strumenti di authoring, hanno l’obiettivo di rendere i contenuti Web più
facilmente fruibili da tutti gli utenti, a prescindere dal particolare
interprete in uso (ad es., browser normali, browser basati su dispositivi di
sintesi vocale, telefoni cellulari, personal computer per automobili, ecc.) o
da eventuali limitazioni a cui essi possono essere costretti (ad es., ambienti
rumorosi, stanze sottoilluminate o sovrailluminate, ambienti in cui occorra
avere in qualunque momento le mani libere , ecc.). Il conformarsi a queste
linee guida consentirà agli utenti di reperire sul Web informazioni in maniera
più veloce. Tra le indicazioni proposte si segnalano in particolare le
seguenti:
Fornire alternative
equivalenti al contenuto audio e visivo.
Non fare affidamento sul
solo colore.
Usare marcatori e fogli di
stile e farlo in modo appropriato.
Chiarire l'uso di linguaggi
naturali.
Creare tabelle che si
trasformino in maniera elegante.
Assicurarsi che le pagine
che danno spazio a nuove tecnologie si trasformino in maniera elegante.
Assicurarsi che l'utente
possa tenere sotto controllo i cambiamenti di contenuto nel corso del tempo.
Assicurare l'accessibilità
diretta delle interfacce utente incorporate.
Progettare per garantire
l'indipendenza da dispositivo.
Usare soluzioni provvisorie.
Usare le tecnologie e le
raccomandazioni del W3C.
Fornire informazione per la
contestualizzazione e l'orientamento.
Fornire chiari meccanismi di
navigazione.
Assicurarsi che i documenti
siano chiari e semplici.
Si ricorda inoltre che - in
ottemperanza alla Decisione del 3 dicembre 2001, con la quale l’Unione europea
ha proclamato l’anno 2003 “Anno europeo delle persone con disabilità” invitando
gli Stati membri a promuovere l’applicazione dei principi di non
discriminazione, di pari opportunità e di inclusione sociale dei cittadini
disabili, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, già nel corso del
2002 aveva avviato tutte le procedure necessarie per la costituzione di una
struttura nazionale di coordinamento e di riferimento, in partnership con il Dipartimento
per le Politiche comunitarie. Tale organismo, composto da rappresentanti di
Ministeri, Regioni, Enti locali, Associazioni, esperti ha definito un intenso
programma di lavoro individuando, in particolare, tra le aree prioritarie di
intervento, la sensibilizzazione e
diffusione delle innovazioni tecnologiche, mirate a rappresentare meglio la
situazione delle persone disabili e a favorire la loro comunicazione e
integrazione;
Tra le attività svolte in
occasione dell’anno europeo dei disabili 2003 sui temi dell’innovazione
tecnologica, si ricordano quelle di seguito riportate:
Commissione ITC
E’ stata assicurata la
partecipazione all’apposita Commissione interministeriale sullo sviluppo e
l’impiego delle tecnologie dell’informazione per le categorie deboli. La
commissione, promossa dal Ministro per l’innovazione tecnologica in accordo con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro della Salute, ha
pubblicato nel marzo 2003 il libro bianco “Una società senza esclusi” che
contiene una serie di proposte concrete e l’indicazione di specifiche azioni
necessarie per migliorare la partecipazione delle persone con disabilità nella
società basata sull’informazione e la conoscenza. Dal luglio 2003 è stata
istituita, presso il Dipartimento per l’innovazione tecnologica, una nuova
Commissione in materia con compiti propositivi nei confronti dei ministri
competenti e che si avvale di una segreteria tecnico-Scientifica costituita
presso il CNIPA. La Direzione Generale partecipa con propri rappresentanti ad
ambedue gli organismi.
Portale sulle tecnologie e
ausili per l’autonomia
Il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, con apposita convenzione, ha reso possibile l’accesso
al maggior sito italiano dedicato alla tecnologia assistiva della Fondazione
Don Gnocchi.
Il Portale (SIVA) è stato
presentato nel corso di un convegno il 30 maggio 2003 a Malpensa Fiere ed è
accessibile a tutti direttamente dal sito del Ministero; offre informazione, guida e orientamento sugli
ausili tecnici per l'autonomia, la qualità di vita e l'inclusione sociale delle
persone con disabilità.
Il comma 2 demanda ad un apposito decreto
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata ed il CNIPA le specifiche regole
tecniche che disciplinino l’accessibilità degli strumenti didattici e
formativi di cui all’articolo 5 della legge 4/2004.
La relazione di
accompagnamento precisa che tale previsione è motivata dall’indubbia
peculiarità degli strumenti didattici e formativi.
L’articolo 5 citato prevede
che le disposizioni sull’accessibilità si applichino anche al materiale
formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. A tal
fine le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle
biblioteche scolastiche devono prevedere
sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti
didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di
sostegno, nell'àmbito delle disponibilità di bilancio.
Si ricorda inoltre che la
Risoluzione approvata dal Consiglio il 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per
gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della
formazione ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle
rispettive competenze, tra l’altro:
§
a proseguire gli sforzi intesi a rendere
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita più accessibile ai disabili e
quindi a prestare particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie
multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento
agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione
a distanza (e -learning);
§
ad incoraggiare l'accessibilità di tutti i siti
web pubblici riguardanti l'orientamento, l'istruzione e la formazione
professionale [. . . ] alle persone con disabilità rispettando le linee guida
per l'accessibilità del web.
L’articolo 3 disciplina la procedura
di valutazione dell’accessibilità; a tal fine il comma 1 prevede che con proprio provvedimento il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione (CNIPA) istituisca
presso di sé un elenco di valutatori
e stabilisca le modalità per la sua tenuta; il CNIPA deve garantire la pubblicità di tale elenco e delle
modalità di tenuta attraverso il proprio sito internet.
La relazione illustrativa precisa che la creazione di un
elenco di soggetti atti alla valutazione dell’accessibilità si rende necessaria
per l’alta specificità tecnica degli accertamenti da svolgere e per l’elevato
numero di soggetti che richiederanno la valutazione; per tale motivo si è
ritenuto impossibile e comunque inopportuno affidare la valutazione ad una
pubblica amministrazione.
Il comma 2 prevede che siano iscritte
nell’elenco le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta, purché in
possesso dei seguenti requisiti:
o
imparzialità ed indipendenza nell’esercizio
dell’attività;
o
adeguata strumentazione ai fini della verifica
tecnica e della verifica soggettiva
o
disponibilità di figure professionali esperte
nelle metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con soggetti
disabili.
Il comma 3 prevede che i soggetti che intendono iscriversi all’elenco
si impegnino, all’atto della richiesta di iscrizione, a non esprimere
valutazioni sui siti o sul servizio realizzati né in tutti i casi di siti o
servizi che abbiano un’incidenza specifica su interessi propri o dei soggetti a
lui collegati da rapporti societari. Il valutatore si deve inoltre impegnare a
non implementare, nei ventiquattro mesi successivi, siti e servizi sui quali è
stato incaricato di esprimere la propria valutazione. La relazione illustrativa
precisa che tale impegno ad astenersi dall’effettuare valutazioni in casi
specifici chiarisce i requisiti di imparzialità e indipendenza previsti dal
comma 2.
Il comma 4 prevede che i soggetti pubblici che acquistano un servizio
possano acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto
nell’elenco per l’accertamento dell’accessibilità.
L’articolo 4 della legge
4/2004 ha rispettivamente stabilito, ai commi 1 e 2:
- che nelle procedure svolte dai soggetti pubblici per l'acquisto
di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità
costituiscano motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella
valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o
del servizio e che la mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o
l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili debba
essere adeguatamente motivata;
- che i soggetti pubblici non possano stipulare, a pena di
nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando
non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità previsti
Il comma 5 prevede che il decreto
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie previsto dall’articolo 11 della legge 4/2004
stabilisca anche:
§
le specifiche tecniche per la sussistenza dei
requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei valutatori (tranne
che per il requisito di imparzialità ed indipendenza, già chiarito,peraltro,
come ricordato, dal comma 3);a tale proposito la relazione illustrativa del
provvedimento precisa che tale disposizione è i linea con l’orientamento
consolidato di attribuire al Ministero la fissazione di regole tecniche nel
settore delle tecnologie informatiche, pur nel rispetto delle indicazioni
contenute dal regolamento in esame e quindi con la indiretta partecipazione
anche di altri soggetti (tra i quali le Commissioni parlamentari competenti).
§
gli importi massimi dovuti dai soggetti privati
come corrispettivo per l’attività svolta dai valutatori, tenuto conto dei costi
di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del 10%;
§
le somme dovute sempre dai soggetti privati
quale rimborso spese sostenute dal Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio in relazione all’autorizzazione ad
utilizzare il logo (vedi infra
articolo 4).
Il comma 6 prevede i casi di
cancellazione dall’elenco dei valutatori; la cancellazione è determinata
dal venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’iscrizione ed è
disposta in caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore di
astenersi dall’esprimere valutazioni o di intervenire sui siti valutati,
disposta dal comma 3.
Il Consiglio di Stato
nell’adunanza del 30 agosto 2004 ha osservato che nel provvedimento nulla era
previsto in ordine alla procedura da adottare ai fini della cancellazione
dall’elenco dei valutatori; nella successiva adunanza del 25 ottobre il
Consiglio ha preso atto dell’inserimento di un ulteriore comma (che peraltro
non figura ancora nei testi trasmessi dal Governo alle Camere), il quale
integra le disposizioni dell’articolo con la procedura richiesta.
L’articolo 4 disciplina la procedura che i soggetti privati devono
seguire al fine di poter utilizzare il logo
attestante l’accessibilità.
L’articolo stabilisce che
i soggetti privati facciano richiesta di autorizzazione del logo al Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio, allegando l’attestato di accessibilità rilasciato
da un valutatore che indichi eventualmente il livello di qualità raggiunto.
L’attestato ha una validità
massima di dodici mesi e
l’utilizzazione del logo è limitata dal periodo di validità dell’attestato.
Per l’autorizzazione il
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie si avvale del CNIPA attraverso un’apposita convenzione.
Il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è stato istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 176, comma 3, del
D.Lgs. 196 del 2003 [7]”, che modificando il comma 1 dell’art. 4 del
D.Lgs. 39 del 1993 - con il quale era stata istituita l’Autorità per
l’informatica nella Pubblica Amministrazione – ha trasformato la stessa
Autorità in Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 5 del
D.Lgs. 343 del 2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono stati trasferiti al
CNIPA anche i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico
istituito presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della P.A.. Al
CNIPA sono state contestualmente trasferite le risorse finanziarie e
strumentali, nonché i lavoratori in servizio.
Tra le funzioni del CNIPA si
ricordano quelle relative a:
§
definire e utilizzare i processi e gli strumenti
per governare il processo di innovazione tecnologica nelle amministrazioni
centrali e locali;
§
coordinare, attraverso la redazione di un piano
triennale annuale, il processo di pianificazione e i principali interventi di
sviluppo; dettare norme tecniche e criteri in materia di ICT, progettazione,
realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi delle
amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e
relativi aspetti organizzativi;
§
dettare criteri e regole tecniche di sicurezza,
interoperabilità, apertura, performance; emettere dei pareri di congruità
tecnico-economica sugli schemi dei contratti concernenti l’acquisizione di beni
e servizi riguardanti i sistemi informativi;
§
operare nell’ambito dell’Unione Europea; nelle
materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, curare i
rapporti con le Istituzioni comunitarie e con gli organismi internazionali;
§
definire indirizzi e direttive per la
predisposizione di piani di formazione del personale delle pubbliche
amministrazioni, orientandoli verso l’utilizzo di tecnologie informatiche
innovative.
L’articolo 5 individua il logo
attestante il possesso del requisito di accessibilità.
In particolare il comma 1 prevede che il logo che attesta il superamento della verifica tecnica è
raffigurato da un personal computer,
colore terra di Siena, con tre figure umane stilizzate di colore celeste,
azzurro e amaranto che escono dallo schermo a braccia levate; una parte del
logo deve raffigurare la tastiera del personal computer nella quale vengono
indicati degli asterischi, da uno a tre, che indicano il diverso livello di
qualità raggiunto dal servizio.
Il comma 2 prevede che la corrispondenza tra il logo, eventualmente
corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi, nonché
il modello del logo stesso siano demandati al decreto di cui all’articolo 11
della legge 4/2004.
Si ricorda che il Consiglio
di Stato nell’adunanza del 30 agosto 2004 aveva chiesto che venisse precisato
quali fossero i requisiti dovuti per ottenere l’attestazione di accessibilità e
quali quelli dovuti per ottenere i diversi livelli di qualità; inoltre,
nell’ambito della formulazione dell’articolo in oggetto, aveva proposto che
fosse esplicitato che il diverso livello di qualità raggiunto, espresso
attraverso il numero di asterischi, fosse assegnato “all’esito della verifica
soggettiva”, rimettendo al decreto di cui all’articolo 11 della legge la
disciplina della corrispondenza. Nella successiva adunanza del 25 ottobre 2004,
Il Consiglio ha dato atto della introduzione di una precisazione della verifica
soggettiva volta a chiarire il valore accessorio della verifica di qualità.
Si ricorda che l’articolo 11
della legge 4/2004 prevede l’emanazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, da parte del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,
di un regolamento che rechi:
a) le linee guida
recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie
tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET, nonché i
programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
L’articolo 6 disciplina i casi di verifica della permanenza del requisito di accessibilità in capo ai
soggetti privati.
In particolare l’articolo
prevede che in caso di modifiche
sostanziali dei siti o dei servizi e nel caso di rinnovo dell’autorizzazione – che, si
ricorda, ha validità massima pari a dodici mesi – i soggetti privati richiedano
un aggiornamento della valutazione
dell’accessibilità ad un valutatore iscritto
nell’elenco; questi, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato e ne invia una copia all’Amministrazione per
l’aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo.
Il Consiglio di Stato, nel
parere interlocutorio reso nell’adunanza del 30 agosto 2004, ha sottoposto
all’attenzione dell’Amministrazione l’opportunità di fissare dei termini per la
richiesta del rinnovo dell’attestato di accessibilità, onde evitare che la
concentrazione temporale delle richieste di valutazione determini il venir meno
dell’autorizzazione da ripristinare successivamente; il Consiglio ha quindi
proposto che la tempestiva richiesta potesse legittimare l’utilizzo del logo
fino al termine della nuova valutazione richiesta. Nel successivo parere reso
nell’adunanza del 25 ottobre 2004 il Consiglio ha preso atto della modifica
dell’articolo 6 in ordine ai termini per la richiesta di rinnovo
dell’autorizzazione; peraltro tale modifica non figura ancora nei testi
trasmessi dal Governo alle Camere.
L’articolo 7 indica i poteri
ispettivi e di controllo del CNIPA
sui soggetti privati. L’articolo
conferisce al CNIPA il potere di verificare il mantenimento dei requisiti di
accessibilità di siti e servizi in capo a soggetti privati, previa
comunicazione al soggetto interessato, avvalendosi dei valutatori iscritti
nell’elenco purché estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione
del sito o servizio. In base alla verifica il CNIPA può adeguare il logo al
livello di accessibilità riscontrata, e aggiornarne la validità temporale.
Sembrerebbe opportuno
chiarire se l’aggiornamento della validità temporale del logo da parte del
CNIPA sia da intendersi come un rinnovo implicito dell’autorizzazione, ossia se
l’anno di validità del logo stesso decorra dall’aggiornamento.
Il comma 2 precisa che in caso di riscontro di un livello di qualità
inferiore, i costi dell’ispezione
sono a carico del soggetto privato.
L’articolo 8 disciplina i casi di utilizzo del logo da parte dei soggetti
pubblici.
I soggetti pubblici di cui
all’articolo 3, comma 1 (vedi supra) provvedono autonomamente a valutare
l’accessibilità dei propri siti e
servizi sulla base delle regole tecniche definite col decreto di cui
all’articolo 11 della legge (vedi supra).
La valutazione positiva consente l’utilizzo del logo, previa segnalazione al
CNIPA.
E’ da notare a tale
proposito che per i soggetti pubblici non è previsto un termine per la validità
dell’utilizzo del logo, fissato in un anno per i soggetti privati.
L’articolo 9 disciplina le modalità con le quali effettuare i controlli sulla qualità
dell’accessibilità dei siti o dei servizi delle pubbliche amministrazioni e di
altri soggetti pubblici
Il comma 1 individua la nomina
di un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il
personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso
l’amministrazione; in assenza di specifica designazione si ritiene responsabile
dell’accessibilità informatica il responsabile dei sistemi informativi[8], cui, per lo svolgimento di tale funzione, non
viene attribuito alcun compenso aggiuntivo.
La verifica del mantenimento dei requisiti di
accessibilità è affidata al Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio, che si
avvale del CNIPA; dell’esito della
verifica viene data notizia al dirigente responsabile e nel caso siano
riscontrate anomalie viene richiesto al soggetto pubblico interessato un piano di adeguamento con l’indicazione
delle attività proposte e dei tempi di realizzazione. Gli esiti di tali verifiche
costituiscono l’oggetto di una relazione
annuale del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie al Parlamento, della
quale viene data comunicazione anche alla Conferenza Unificata.
Si fa presente che, a seguito dell’intesa raggiunta con la Conferenza
unificata (allegata all’atto in esame), è stato introdotto un comma aggiuntivo,
il comma 3, ai sensi del quale le regioni, le province autonome e gli
enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del
regolamento in esame.
SIWEB
Assistenza e beneficenza - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici - Accessibilita' dei sistemi informatici - Attribuzione alle regioni, alle province autonome e agli enti locali della vigilanza sull'attuazione della legge in questione da parte dei propri uffici - Previsione dell'emanazione di regolamento statale di attuazione diretto a definire criteri e principi operativi ed organizzativi generali nonche' l'esercizio di poteri di controllo sulle amministrazioni interessate all'applicazione della legge - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Sovrapposizione della normativa statale a quella provinciale - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia in materia di base allo Statuto - Illegittima interferenza di norme regolamentari statali in materia di competenza provinciale - Dedotta violazione della sfera di competenza separata e riservata della Provincia di Trento rispetto alle fonti primarie ordinarie statali - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti regionali, con violazione del principio di adeguamento - Violazione del principio di autonomia legislativa e regolamentare della Provincia.
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, artt. 7, comma 2 e 10.
- Costituzione, art. 117; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670) artt. 8, nn. 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29; 9,
nn. 2, 10 e 16; norme di attuazione dello Statuto, in particolare decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.
(GU n. 1001 del 03.06.2004 )
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 596 del 12 marzo 2004 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 16 marzo 2004, n. di rep. 26040, rogata dalla dott.ssa Gianna Scopel in qualita' di ufficiale rogante della Provincia stessa (all. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2004, per violazione:
dell'art. 8, nn. 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29, dell'art. 9, nn. 2 e 10, e dell'art. 16 del d.P.R. n. 670/1972 e delle relative norme di attuazione;
degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266/1992;
dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, per i profili e nei modi di seguito illustrati.
F a t t o
Le Province autonome di Trento e di Bolzano sono dotate di potesta' legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1, statuto), di comunicazione e trasporti di interesse provinciale (art. 8, n. 18), di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali (art. 8, n. 19), di assistenza e beneficenza pubblica (art. 8, n. 25), di scuola materna (art. 8, n. 26), di assistenza scolastica (art. 8, n. 27), di addestramento e formazione professionale (art. 8, n. 29).
Inoltre ad esse spetta competenza legislativa concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria (art. 9, n. 2) e di igiene e sanita' (art. 9, n. 10). In tutte queste materie, in virtu' dell'art. 16, statuto, e delle relative norme di attuazione (per l'assistenza pubblica, v. soprattutto gli artt. 1 e 7, d.P.R. n. 469/1975), le Province dispongono anche delle potesta' amministrative.
Nell'esercizio di queste competenze, la Provincia di Trento ha adottato prima la legge 28 maggio 1998, n. 6, Interventi a favore dagli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilita', e poi la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8,
Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore dalle persone in situazione di handicap, dove, tra l'altro, si prevede il sostegno di «attivita' progettuali presentate da enti gestori di cui all'art. 10 della legge provinciale n. 14 del 1991, da comuni, singoli o associati, o da associazioni che operino nell'ambito della disabilita' di cui alla presente lettera, finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con handicap visivo, uditivo o con problemi di linguaggio e di comunicabilita» (art. 7, comma 3, lett. b), e si dispone che «i siti web della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle societa' controllate o partecipate dalla Provincia sono progettati per essere accessibili ai cittadini disabili, garantendo il livello minimo di continuita' alle linee guida definite a livello internazionale nell'ambito dell'iniziativa per il web accessibile del Consorzio mondiale del web (W3C)» (art. 23, comma 1).
In questa stessa materia e' ora intervenuta la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. L'art. 1 indica gli obiettivi della legge, fissati nel riconoscimento e nella tutela del «diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici». In particolare, «e' tutelato e garantito ... il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione».
In concreto, l'obiettivo e' l'accessibilita' dei sistemi informatici, cioe' la loro «capacita' ... di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari»; per «tecnologie assistive» si intendono «gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici» (art. 2).
L'ambito soggettivo di applicazione della legge e' rappresentato da tutte le «pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», dagli enti pubblici economici, dalle aziende private concessionarie di servizi pubblici, dalle aziende municipalizzate regionali e da altri soggetti indicati dall'art. 3.
L'art. 4 pone obblighi per l'accessibilita'. In base al comma 1 «nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 11 costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio», e «la mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e' adeguatamente motivata». Il comma 3, poi, subordina «la concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico ... alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'art. 11». Dal comma 4 risulta che «i datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansione effettivamente svolte».
L'art. 5 si occupa dell'Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi, stabilendo che «le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado».
L'art. 7 definisce i compiti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
Fra i compiti, il Dipartimento «indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'art. 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalita' indicate dalla presente legge» (lett. c), «promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilita» (lett. d), «promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunita' dei disabili» (lett. e), «promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali, iniziative per favorire l'accessibilita' delle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili» (lett. g), «definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonche' l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilita' nei programmi di formazione del personale» (lett. h).
Oltre a prevedere «compiti amministrativi» della Presidenza del Consiglio, l'art. 7 stabilisce anche che «le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge» (comma 2).
L'art. 8 interviene nella materia della formazione professionale, statuendo che «le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 4, dell'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ... e nell'ambito delle attivita' per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'art. 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilita' e alle tecnologie assistive»; l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 prevede che «le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale». Inoltre, l'art. 8, legge n. 4/2004 dispone che «la formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con tecnologie accessibili» (comma 2), e che «le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilita' del bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilita» (comma 3).
L'art. 9 della legge impugnata precisa che «l'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle norme vigenti».
L'art. 10 prevede l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione, al quale e' affidato il compito di definire: «a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita'; ... c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1». Tale regolamento e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata.
L'art. 11 dispone, poi, che un decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie stabilisca «le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita» e le «metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti Internet, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine».
Infine, l'art. 12 precisa che «il regolamento di cui all'art. 10 e il decreto di cui all'art. 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilita' dell'Unione europea, nonche' nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore».
In linea generale, la Provincia naturalmente condivide l'intento del legislatore statale di favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, data l'importanza sempre maggiore che essi hanno nella vita moderna: del resto, le leggi provinciali n. 6/1998 e n. 8/2003 gia' citate testimoniano l'importanza che il legislatore provinciale ha dato e da' alla materia.
La ragione della contestazione e' che la legge n. 4/2004 non si limita a porre nella materia nuove norme (idonee, qualora concretino limiti della legislazione provinciale, a far scattare l'obbligo di adeguamento ex art. 2 d.lgs. n. 266/1992) ma ne dispone la diretta applicabilita' alla Provincia, facendo sorgere obblighi a carico dell'amministrazione provinciale, attribuendo funzioni amministrative a organi statali e prevedendo per di piu' l'emanazione, nella stessa materia, di un regolamento governativo.
Di fronte a questa alterazione dei principi costituzionali che regolano i rapporti fra Stato e Province autonome si e' reso dunque necessario proporre il presente ricorso.
D i r i t t o
1. - Illegittimita' dell'art. 7, comma 2, in quanto dispone la diretta applicabilita' di alcune disposizioni della legge statale alla Provincia.
Gia' dalla premessa risulta che la legge n. 4/2004 incide su materie di competenza provinciale, tanto e' vero che essa si sovrappone a leggi provinciali pacificamente vigenti o non contestate dal Governo.
Le materie sono, essenzialmente, quelle dell'assistenza sociale, dell'ordinamento degli uffici provinciali, dell'istruzione e della formazione professionale. Peraltro, nel nuovo contesto costituzionale non occorrerebbe neppure indicare materie elencate nello Statuto, essendo sufficiente - a far scattare il regime di cui al d.lgs. n. 266/1992 - la non riconducibilita' della legge alle materie attribuite alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, comma 2: non riconducibilita' che sembra pacifica, non potendosi certo invocare l'art. 117, comma 2, lett. m).
Nelle materie di competenza provinciale, e' noto che le disposizioni statali non si applicano direttamente nelle province autonome, ma fanno solo sorgere l'obbligo di adeguamento delle leggi provinciali previgenti, qualora le prime costituiscano limite ai sensi dello Statuto (art. 2 d.lgs. n. 266/1992).
In generale, la mancanza di una clausola di salvaguardia delle competenze provinciali non preclude di per se' un'interpretazione «conforme a Costituzione» di una legge statale. Nel caso di specie, pero', questa interpretazione e' esclusa dal gia' citato art. 7, comma 2, in base al quale «le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge» (enfasi aggiunta). Il tenore di tale disposizione implica necessariamente la diretta applicazione alla Provincia (e agli enti pubblici para-provinciali) di tutte le disposizioni della legge che siano in qualche modo rivolte alle pubbliche amministrazioni: cioe', in particolare, degli artt. 4 (Obblighi per l'accessibilita), 5 (Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi), 7, comma 1, lett. h) (Compiti amministrativi), 8 (Formazione) e 9 (Responsabilita).
Sennonche' in questi termini l'art. 7, comma 2, viola, per le ragioni esposte, l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 e le norme statutarie citate in epigrafe. Del resto, l'illegittimita' dell'art. 7, comma 2, risulta dalla sua stessa formulazione, dato che esso prescrive alla Provincia un'attivita' di «vigilanza» sull'attivita' dei propri uffici, attivita' che non spetta certo allo Stato disciplinare in materie di competenza provinciale.
Inoltre, l'art. 7, comma 2, presuppone che operino anche per la provincia di Trento le norme di cui all'art. 7, comma 1, lettere c), d) e) g), che attribuiscono al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio funzioni amministrative nella materia oggetto della legge, in violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 266/1992, in base al quale «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione» (comma 1).
Tranne quelle di cui alla lett. c), poi, questo funzioni consistono nella «promozione» di iniziative e finanziamenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge, in violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 266/1992, secondo cui «nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale».
Del resto, anche per le Regioni ordinarie codesta Corte costituzionale ha precisato che interventi finanziari diretti da parte dello Stato a favore di privati sono ammessi solo in quanto rivestano carattere «macroeconomico», migliorando la competitivita' complessiva del sistema economico nazionale (sent. n. 14/2004): e non e' certo questo il caso degli interventi di cui alle impugnate disposizioni.
Le lett. d), e) e g) dell'art. 7, comma 1, dunque, sono incostituzionali nella parte in cui legittimano l'erogazione di finanziamenti statali diretti anziche' trasferire le risorse alle Regioni e Province autonome costituzionalmente competenti, con vincolo, per la Provincia autonoma di Trento, ai soli «parametri» o «quote di riparto», ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, legge n. 386/1989.
2. - Illegittimita' dell'art. 10, comma 1, in quanto prevede un regolamento governativo in materia di competenza provinciale.
Come gia' accennato, l'art. 10 prevede l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione, al quale e' affidato il compito di definire: «a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita'; ... c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprio applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1». Tale regolamento e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata. Anche di esso si deve supporre l'immediata applicabilita' alla Provincia di Trento, dato che e' volto a dare attuazione a norme legislative immediatamente applicabili.
L'adozione di regolamenti statali in materia di competenza regionale (e provinciale) e' sempre stata considerata illegittima dalla Corte costituzionale (salvo il caso dell'attuazione degli obblighi comunitari, in presenza di certi requisiti: v. la sent. n. 425/1999), gia' nel vigore del vecchio Titolo V della Costituzione [come risultava anche dall'art. 17, comma 1, lett. b) legge n. 400/1988]. In particolare, poi, per le Province autonome, l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 limitava chiaramente alle leggi statali la possibilita' di intervenire in materie di competenza provinciale.
L'esclusione dei regolamenti statali nelle materie regionali e' infine stata codificata dall'art. 117, comma 6, Cost., applicabile alle autonomie speciali ex art. 10 legge cost. n. 3/2001. Dunque, la previsione di un regolamento statale in materia di competenza provinciale risulta palesemente illegittima.
Ne' la previsione dell'intesa puo' inficiare tale conclusione: nel caso di specie non viene per nulla in gioco il principio di sussidiarieta', ma, comunque, codesta Corte ha precisato che, «se ...alla legge statale e' consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarieta', va precisato che la legge stessa non puo' spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate, neppure predeterminando i principi che orientino l'esercizio della potesta' regolamentare, circoscrivendone la discrezionalita» (sent. n. 303/2003, punto 7 del Diritto).
P. Q. M.
La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa,
Chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per i motivi e profili illustrati nel presente ricorso.
Padova-Roma, addi' 16 marzo 2004 Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi 04C0449
[1] Viceversa il comma
2 riguarda i cd. “regolamenti governativi di delegificazione”, emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Stato, per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali
le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
[2] Più in dettaglio,
tale comma prevede che “i regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di
«regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale”.
[3] recante legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
[4] Si fa riferimento alla circolare della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica
circ. 13 marzo 2001, n. 3/2001, Linee
guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle
pubbliche amministrazioni, alla circolare dell’Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, circ. 6 settembre 2001, n. aipa/cr/32, Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità
dei siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili, alla
Direttiva del presidente del consiglio dei ministri 30 maggio 2002, Conoscenza ed uso del dominio internet
“.gov.it” ed efficace interazione del portale nazionale “italia.gov.it” con le
pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali (della quale
si veda in particolare il paragrafo 2.2. Accessibilità.
“la presentazione delle informazioni e dei servizi deve garantire l'utilizzo
universale, quindi tutti i siti devono essere conformi al livello a di
accessibilità previsto dal wai del consorzio w3c, così come ribadito nella
comunicazione della commissione europea del 25 settembre 2001 (“accessibilità
dei siti internet pubblici e loro contenuti”), e alla circolare del 6 settembre
2001, n. Aipa/cr/32 “Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei
siti web e delle applicazioni informatiche a persone disabili””.
http://www.aipa.it/attivita[2/gruppi[18/accessibilita[3/index.asp
http://www.aipa.it/attivita[2/gruppi[18/accessibilita[3/bozza[1/strumenti.asp
[5] il ricorso è allegato al presente dossier
[6] L’articolo 4 comma 1 della legge 4/2004 ha
stabilito che nelle procedure svolte dai soggetti pubblici per l'acquitsto di
beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità
costituiscano motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella
valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o
del servizio.
[7]“ Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
[8] L’articolo 10 del D.Lgs 39/1993,
recante Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche ha stabilito che ogni amministrazione, nell'ambito delle
proprie dotazioni organiche, individuasse, sulla base di specifiche competenze
ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se
tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente
inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati, cui
affidare i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con il CNIPA e assume
la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con
l'impiego delle tecnologie informatiche.