XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Studi - Dipartimento trasporti
Titolo: Privatizzazione Alitalia e dismissione della partecipazione statale - Schema di D.P.C.M. n. 430 (art. 1, L. n. 481/1995)
Serie: Pareri al Governo    Numero: 369
Data: 01/12/04
Abstract:    Scheda di sintesi; schede di lettura; documenti all'esame delle istituzioni U.E.; schema di D.P.C.M.; riferimenti normativi.
Descrittori:
LINEE AEREE   LINEE AEREE ITALIANE, ALITALIA
PRIVATIZZAZIONI     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
Riferimenti:
SCH.DEC n.430 del 19/11/04   L n.481 del 14/12/95 Art.1

 

Servizio studi

 

pareri al governo

Privatizzazione Alitalia e dismissione della partecipazione statale

Schema di D.P.C.M. n. 430
(art. 1, L. n. 481/1995)

 

n. 369

 

 

xiv legislatura

1° dicembre 2004

 

 


Camera dei deputati


 

Il presente dossier ha per oggetto lo schema di DPCM (Atto n. 430) “Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel capitale Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A”, trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. In relazione ai contenuti di tale DPCM, viene altresì sinteticamente illustrato il  Piano industriale Alitalia 2005-2008”, anch’esso recentemente trasmesso alle Camere (Atto n. 434), sulla base della previsione legislativa che stabilisce l’obbligo del Governo di trasmettere al Parlamento, preventivamente alla cessione del controllo della società, il Piano industriale (sempre ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari).

Per ulteriori notizie sull’evoluzione del mercato del trasporto aereo, sull’assetto societario di Alitalia e sulla relativa situazione finanziaria (con particolare riguardo a precedenti aiuti di Stato ed operazioni di ricapitalizzazione), nonchè sulle vicende relative alla strategia di alleanze ed accordi con altri vettori europei, si rinvia ai precedenti dossier del Servizio Studi della Camera Decreto-legge n. 155, nonché ai dossier  Pareri al Governo n. 261 e n. 262

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

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File TR0350

I N D I C E

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi 3

Presupposti normativi 4

Contenuto  6

Schede di lettura

§      1. Presupposti dello schema di DPCM in esame  9

§      2. Contenuto del provvedimento in esame. 12

§      3. Il Piano industriale Alitalia 2005-2008  16

§      4. Disciplina generale della dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, e delle relative modalità  22

Documenti all’esame delle istituzioni UE  (a cura dell’Ufficio R.U.E.)

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE   31

§      Aiuti di Stato  31

§      Accordi di cooperazione tra Alitalia ed Air France  33

Schema di D.P.C.M.

§      Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel capitale Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A   39

§      - Articolato  41

§      - Relazione  45

Riferimenti normativi

§      L. 27 ottobre 1993 n. 432 Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 2) 51

§      D.L. 31 maggio 1994, n. 332 Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni 52

§      L. 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità  58

§      L. 23 dicembre 1996 n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 2, co. 192) 70

§      D.L. 15 aprile 2002 n. 63 Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (art. 9, co. 3) 71

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 80, co. 7) 72

§      D.P.C.M. 10 giugno 2004 Definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474  74

§      D.L. 24 giugno 2004, n. 159 Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia. 77

§      D.Dirig. 5 agosto 2004 Modalità e condizioni di concessione della garanzia di Stato a favore di Alitalia  79

§      D.Dirig. 8 ottobre 2004  Rilascio della garanzia di Stato a favore di Alitalia  82

Normativa comunitaria

§      Reg. (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992 Regolamento del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. 87

Documenti comunitari

§      Commissione europea, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà  Comunicazione C244/2  101

Allegati

§      Consiglio di Stato – Sezione I – Adunanza del 9 ottobre 1996, Parere n. 2228  119

§      Verbale di Accordo tra il Governo, le Organizzazioni sindacali nazionali e di categoria del transito aereo ed il Gruppo Alitalia – 6 maggio 2004  126

§      Protocollo di intesa tra il Governo, le Organizzazioni sindacali nazionali e di categoria del transito aereo ed il Gruppo Alitalia – 6 ottobre 2004  128

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi

Numero dello schema di decreto

430

Titolo

Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel capitale Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A.

Ministro competente

Ministro dell’economia e delle finanze;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Norma di riferimento

L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 1, co. 2

Settore d’intervento

Trasporti

Numero di articoli

Unico

Date

 

§       Presentazione

19 novembre 2004

§       Assegnazione

22 novembre 2004

§       termine per l’espressione del parere

12 dicembre 2004

Commissione competente

IX Trasporti

 


 

Presupposti normativi

 

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame interviene sulla base della legge n. 474/1994[1] che disciplina in via generale le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato, affidando la scelta delle modalità di alienazione di tali partecipazioni ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio.

Accanto a tale disciplina generale, specifico rilievo assume la legge 481/1995[2], riguardante le imprese che svolgono un servizio di pubblica utilità (quale è considerata l’impresa oggetto del DPCM in esame, Alitalia S.p.a). L’art. 1, comma 2 della legge n. 481 dispone infatti che il Governo definisca preventivamente i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione, che devono essere trasmessi al Parlamento ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Il termine per l’espressione di tale parere, con riguardo al DPCM ora in esame, è individuato nel 12 dicembre 2004.

Appare opportuno ricordare infine che con la legge n. 662/1996 (art. 2, comma 192), in considerazione – come ricordato dalla relazione illustrativa - della rilevanza e della strategicità del settore in cui opera Alitalia, è stato stabilito l’obbligo del Governo di trasmettere al Parlamento, preventivamente alla cessione del controllo, il Piano industriale della società, ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Tale atto, riferito al periodo 2005-2008, è stato recentemente trasmesso alle Camere[3], che si dovranno esprimere entro il 15 dicembre 2004.

 

Per ulteriori elementi sulle vicende che fondano la trasmissione alle Camere del DPCM di privatizzazione e del Piano industriale ora in esame, si rinvia alle schede di lettura. Ci si limita qui a ricordare che la dismissione della partecipazione azionaria dello Stato (che dovrebbe scendere al di sotto della quota del 50%) è stata assunta come impegno dallo Stato italiano, nell’ambito di un complesso di misure volte alla ristrutturazione ed al rilancio dell’azienda, in sede di autorizzazione della Commissione europea alla concessione di una garanzia – da parte del Governo italiano - ad Alitalia per il prestito-ponte di cui al DL 24 giugno 2004, n. 159[4], convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 203.

 


 

Contenuto

Lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) in esame prevede l’alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze in Alitalia S.p.a[5].

Secondo i criteri e le modalità indicati nel provvedimento in esame, l’alienazione potrà eventualmente includere:

§         la cessione diretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero stesso;

§         la cessione indiretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero stesso.

L’alienazione potrà inoltre essere effettuata, anche in più fasi, mediante ricorso singolo o congiunto alle seguenti modalità:

¨    offerta pubblica di vendita;

¨    trattativa diretta:

¨    adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;

¨    operazioni di scambio di titoli;

¨    cessione di diritti di opzione.

 

La relazione illustrativa che accompagna lo schema di DPCM in esame sottolinea come l’atto abbia l’obiettivo di garantire la massima flessibilità della procedura di alienazione, “tenuto conto dell'impegno temporale per la realizzazione della privatizzazione [entro un arco temporale massimo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400 milioni di euro (di cui al DL n. 159/2004), secondo l’impegno assunto con la Commissione europea][6], del previsto prossimo aumento di capitale della Società, nonché della necessità di consentire all'Azienda ed allo Stato italiano di pervenire al perfezionamento di eventuali operazioni di integrazione con altri vettori europei nelle forme che si individueranno quali le più opportune ed adeguate”.

 

 


Schede di lettura


1. Presupposti dello schema di DPCM in esame

Prima di pervenire all’esame del contenuto dell’atto, che reca criteri per la privatizzazione e modalità di dismissione della partecipazione dello Stato in Alitalia Spa, si ritiene opportuno ricordare brevemente i più recenti passaggi che sono presupposti dall’atto in questione, e che sono sostanzialmente richiamati nelle premesse di tale atto.

Preliminarmente appare comunque utile segnalare che - a parte le più recenti vicende che hanno riguardato il mercato del trasporto aereo e la crisi di Alitalia Spa - la dismissione della partecipazione dello Stato in Alitalia era stata prevista dal DPEF relativo agli anni 2003- 2006[7].

Nel contesto di una difficile situazione del mercato del trasporto aereo e di una evoluzione negativa della situazione finanziaria e di mercato di Alitalia Spa, è stato adottato il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159 recante "Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia” convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 203, che ha previsto la concessione di garanzie dello Stato a valere su finanziamenti di breve termine contratti da Alitalia per il tempo necessario a consentire la definizione e la successiva realizzazione da parte della stessa società di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. La garanzia dello Stato è riferita specificamente ad un “prestito ponte” di 400 milioni di euro

 

Il comma 1 dell’articolo 1 del DL n. 159 ha autorizzato il Ministro dell’economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato su finanziamenti assunti da Alitalia SpA per un importo complessivamente non superiore in linea capitale a 400 milioni di euro.

A tal fine sono state fissate le seguenti condizioni:

§         che il soggetto o i soggetti finanziatori siano individuati mediante procedura competitiva (è, pertanto, escluso l’affidamento diretto);

§         che i finanziamenti siano contratti entro il termine del 31 ottobre 2004;

§         che il rimborso da parte di Alitalia sia previsto entro dodici mesi dalla data in cui sarà effettuato l’ultimo versamento alla società delle somme prestate.

La garanzia dello Stato è destinata a coprire  sia le obbligazioni principali che quelle accessorie assunte da Alitalia e resterà in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso.

Si è prevista la concessione della garanzia attraverso decreti dirigenziali (che sono stati adottati – v. infra) il cui contenuto deve risultare conforme alla normativa comunitaria e rispettare i princìpi stabiliti nell’accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004.

A tali decreti è stata rimessa la definizione anche delle modalità di concessione della garanzia, ed è stata prevista la possibilità che con tali decreti il garante (lo Stato) rinunci al beneficio di preventiva escussione del debitore principale (Alitalia) da parte dei creditori.

Il comma 2 ha stabilito che i crediti dello Stato nei confronti di Alitalia nel caso di escussione della garanzia concessa siano subordinati rispetto agli altri crediti che la società è tenuta a rimborsare e siano soddisfatti soltanto successivamente al completo soddisfacimento degli altri creditori.

Il comma 3 dispone in ordine alle conseguenze della concessione della garanzia sotto il profilo del bilancio dello Stato[8].

 

La Commissione Europea, con decisione del 20 luglio 2004, ha autorizzato la concessione della garanzia di Stato a favore di Alitalia di cui al citato decreto legge, in base ad un insieme di condizioni (v. infra). In tale occasione la Commissione “ha preso atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane” - con lettera del Ministro per le politiche comunitarie al Commissario per i Trasporti e l'Energia della Commissione Europea in data 13 luglio 2004 - a ridurre la partecipazione dello Stato al capitale di Alitalia ad una quota di minoranza entro un arco temporale massimo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul richiamato prestito ponte di 400 milioni di euro. La Commissione ha inoltre preso atto dell’impegno delle autorità italiane ad adottare un piano di ristrutturazíone della società che non comporti alcun aiuto di Stato.

 

La citata decisione della Commissione europea è stata adottata previa verifica della conformità delle misure recate dal decreto in oggetto agli orientamenti per gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà[9].

A tal fine, la Commissione ha accertato la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’erogazione, ai sensi dei suddetti orientamenti, di un aiuto al salvataggio, segnatamente con riferimento ai seguenti elementi:

§         il fatto che l’aiuto consista nella concessione di una garanzia per un prestito erogato a tassi di mercato e il cui rimborso deve avvenire non oltre i dodici mesi dall’ultimo versamento effettuato;

§         un ammontare del prestito limitato alla misura necessaria a mantenere la compagnia in attività;

§         l’impegno del Governo italiano a trasmettere alla Commissione, entro sei mesi dalla data di autorizzazione degli aiuti, un piano di liquidazione o un piano di ristrutturazione di Alitalia;

§         l’esistenza di gravi difficoltà sociali, in considerazione del fatto che il destino di 22.200 dipendenti di Alitalia, nonché di altri 8000 lavoratori è legato alle sorti della compagnia;

§         l’impegno del Governo italiano a non fornire nessun altro aiuto ad Alitalia in relazione ad un eventuale futura ristrutturazione di Alitalia, in conformità con il principio dell’”aiuto unico”, previsto dai suddetti orientamenti;

§         l’assenza di effetti di “spillover” negativo delle misure decise dal Governo italiano sugli altri Stati membri, in ragione delle condizioni rigorose definite dalla presente decisione.

Come già segnalato, la Commissione ha inoltre preso atto dell’impegno del Governo italiano a ridurre entro 12 mesi al massimo, la propria partecipazione al capitale di Alitalia dall’attuale 62% a meno del 50%, rilevando come tale impegno escluda la possibilità di una ricapitalizzazione della compagnia da parte dello Stato dopo la ristrutturazione della stessa.

 

Con i decreti dirigenziali del 5 agosto 2004 e dell'8 ottobre 2004, emanati ai sensi del richiamato decreto legge n. 159, è stata concessa la garanzia dello Stato sul finanziamento derivante dal contratto di apertura di credito per l'importo di euro 400 milioni da stipularsi da parte di Alitalia con la Dresdner Bank AG.

Con nota del 6 ottobre 2004 Alitalia ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze di aver predisposto un Piano Industriale di ristrutturazione e rilancío per il periodo 2005-2008 coerente con i termini dell'accordo del 6 maggio 2004 tra Governo, Alitalia e Parti Sociali e con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.

Lo stesso schema di DPCM in esame evidenzia che tra gli elementi fondamentali contenuti nel suddetto Piano di ristrutturazione e rilancio è indicato un aumento di capitale della società la cui sottoscrizione, prevista entro il primo semestre del 2005, dovrà avvenire con il concorso, almeno proporzionale, del mercato ovvero di altri operatori industriali del settore, in linea anche con i richiamati impegni assunti dalle autorità italiane in sede comunitaria.

 

Oltre alla più recente normativa poc’anzi illustrata, appare utile richiamare la normativa generale sulla base della quale interviene lo schema di DPCM in esame[10].

La legge n. 474/1994[11], che disciplina in via generale le dismissioni delle partecipazioni detenute dallo Stato, affida la scelta delle modalità di alienazione di tali partecipazioni ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio. Specifico rilievo assume poi la legge 481/1995[12], riguardante le imprese che svolgono un servizio di pubblica utilità (quale è considerata l’impresa oggetto del DPCM in esame, Alitalia S.p.a). L’art. 1, comma 2 della legge n. 481 dispone infatti che il Governo debba definire preventivamente i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione; la disposizione citata prevede altresì la trasmissione al Parlamento dell’atto con cui vengono definiti tali criteri, ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari[13].

 

Occorre poi ancora segnalare che con la legge n. 662/1996, in considerazione – come ricordato dalla relazione illustrativa - della rilevanza e della strategicità del settore in cui opera Alitalia, è stato stabilito l’obbligo del Governo di trasmettere al Parlamento, preventivamente alla cessione del controllo[14], il Piano industriale della società, ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Come già accennato, il Piano industriale 2005-2008 è stato appena trasmesso alle Camere. Il testo del Piano è attualmente all’esame anche della Commissione europea, cui è stato trasmesso il 15 ottobre 2004 (v. infra, l’apposito paragrafo)

2. Contenuto del provvedimento in esame.

Lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) in esame prevede l’alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze in Alitalia S.p.a.

Si ricorda, come risulta anche dalla stessa relazione illustrativa, che attualmente il Ministero dell’economia e delle finanze detiene circa il 62,3% del capitale della società[15], mentre la residua quota di azioni costituisce il flottante di borsa. Inoltre, il Ministero dell’economia è titolare della corrispondente quota del prestito obbligazionario[16] emesso dalla società nel 2002, convertibile sino al 2007 in azioni Alitalia, nel rapporto di una nuova azione per ogni obbligazione detenuta.

 

Secondo i criteri e le modalità indicati nello schema di DPCM in esame, l’alienazione potrà eventualmente includere:

§         la cessione diretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero stesso;

§         la cessione indiretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero stesso.

Si prevede che l’alienazione, totale ovvero parziale, della partecipazione possa essere effettuata in una o più fasi.

Con riferimento alle modalità di alienazione, si prevede che possa ricorrersi, singolarmente ovvero congiuntamente, alle seguenti modalità:

¨       offerta pubblica di vendita;

¨       trattativa diretta:

¨       adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;

¨       operazioni di scambio di titoli;

¨       cessione di diritti di opzione.

 

Per la disciplina generale di tali modalità, si rinvia all’ apposito paragrafo di approfondimento (v. oltre, n. 4). 

 

Appare opportuno ricordare che uno schema di DPCM per l’alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze in Alitalia S.p.a.[17] era stato presentato alle Camere – in un contesto parzialmente diverso - il 18 novembre 2003. A tale presentazione non aveva poi fatto seguito la definitiva approvazione del DPCM, in relazione ad un insieme di ulteriori vicende che hanno riguardato la situazione dell’azienda e la situazione del mercato del trasporto aereo[18].

Lo schema di DPCM in questione era stato presentato sulla base della legge n. 474/1994 e della legge 481/1995, cui sé già fatto riferimento

Il testo in questione si presentava, per quanto attiene al disposto dell’atto, analogo a quello attualmente in esame, salvo che per alcuni aspetti della formulazione, nonché per l’assenza dello specifico riferimento  alla realizzazione dell’alienazione anche “mediante cessione di diritti di opzione

Secondo il testo dello schema di DPCM presentato nel 2003, l’alienazione poteva dunque eventualmente includere la cessione diretta e indiretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero stesso (analogamente al testo ora in esame)

Si stabiliva poi che l’alienazione potesse essere effettuata, anche in più fasi, sia mediante offerta pubblica di vendita, sia mediante trattativa diretta (analogamente al testo ora in esame). Si prevedeva poi che quest’ultima potesse realizzarsi[19] anche mediante adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio, nonché mediante operazioni di scambio di titoli (presentate dunque come modalità di realizzazione della trattativa diretta). Inoltre, come s’è già accennato, non veniva contemplata direttamente l’ipotesi della realizzazione dell’alienazione anche “mediante cessione di diritti di opzione

 

La relazione illustrativa che accompagna lo schema di DPCM in esame sottolinea come l’atto abbia l’obiettivo di garantire la massima flessibilità della procedura di alienazione, “tenuto conto dell'impegno temporale per la realizzazione della privatizzazione [entro un arco temporale massimo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400 milioni di euro, secondo l’impegno assunto con la Commissione europea, già richiamato][20], del previsto prossimo aumento di capitale della Società, nonché della necessità di consentire all'Azienda ed allo Stato italiano di pervenire al perfezionamento di eventuali operazioni di integrazione con altri vettori europei nelle forme che si individueranno quali le più opportune ed adeguate”.

 

Anche la relazione illustrativa che accompagnava lo schema di DPCM presentato lo scorso anno sottolineava come l’atto tendesse a garantire la massima flessibilità della procedura di alienazione; la formulazione appariva però in parte diversa e meno stringente quanto all’impegno della privatizzazione (non sussistendo esattamente i presupposti verificatisi nel corso del 2004, che sono stati sintetizzati in precedenza); l’atto non faceva poi espressamente riferimento al “previsto prossimo aumento di capitale sociale”; veniva poi esplicitato l’obiettivo di  “consentire alla società ed al suo azionista di controllo di pervenire al perfezionamento dell’operazione di integrazione con gli altri due vettori europei [Air France e KLM], nelle forme che si individueranno quali più opportune ed adeguate”, mentre l’attuale formulazione appare più aperta in relazione a possibili operazioni di integrazione ed ai possibili partners, facendo riferimento alla “necessità… di pervenire al  perfezionamento di eventuali operazioni di integrazione con altri vettori europei, nelle forme che si individueranno quali più opportune ed adeguate”.

 

Per quanto concerne ulteriori elementi che si possono trarre dalla relazione illustrativa, viene evidenziata la correlazione tra lo schema di DPCM in esame ed un insieme di iniziative[21] che – si afferma - sono state assunte per scongiurare una crisi irreversibile della società che avrebbe potuto portare alla attivazione di procedure anche di tipo liquidatorio. Ci si riferisce in particolare:

§         al raggiungimento dell’accordo del 6 maggio scorso tra Governo, Azienda e 00. SS. che prevede tra l'altro l’elaborazione e l’attuazione di un Piano industriale di risanamento secondo un modello analogo a quello delle principali compagnie aeree di riferimento, ivi compreso un coerente riassetto organizzativo e societario;

§         all'attivazione del finanziamento ponte di 400 milioni di euro assistito da garanzia dello Stato (garanzia giudicata compatibile dalla Commissione Europea nel luglio scorso);

§         alla attivazione di trattative con Fintecna finalizzate all'ingresso della stessa nella realtà Alitalia “non core" in un'ottica di ristrutturazione e successivo smobilizzo;

§         da ultimo alla predisposizione da parte di Alitalia di un Piano Industriale 2005-2008 di risanamento e rilancio che prevede, tra l'altro, la separazione societaria delle attività “non core” in una nuova realtà (AZ Service) al cui capitale è prevista una rilevante partecipazione di terzi soggetti e la realizzazione, entro la primavera dei prossimo anno, di un aumento di capitale sociale di Alitalia dell'ordine di 1.200 milioni di euro.

 

La definizione dei criteri di privatizzazione viene quindi riconnessa alla necessità di ríspettare gli impegni assunti dal governo in sede comunitaria e alla finalità  di consentire ad Alitalia di stringere eventuali alleanze con altri vettori europei, nel cui ambito potrebbe essere tra l'altro prevista la combinazione, anche dal punto di vista societario, delle attività di impresa tra Alítalia ed i soggetti partecipanti all'alleanza stessa.

In tale prospettiva, la relazione segnala la necessità che vengano adottati tutti i necessari ed idonei accorgimenti volti a garantire in capo alla stessa Alitalia la permanenza dei diritti di traffico ai sensi tanto dal Regolamento CEE 2407/92[22] quanto dagli accordi bilaterali di traffico stipulati dall'Italia con Stati non appartenenti all'Unione Europea.

 

Un ulteriore rilevante aspetto richiamato dalla relazione illustrativa concerne, con riguardo ai criteri di privatizzazione che sono alla base della scelta delle relative modalità di alienazione, l’opportunità che eventuali decisioni in merito alla previsione statutaria di poteri speciali vengano condizionate e subordinate alla preventiva verifica che analoghe forme di tutela dell'interesse pubblico vengano assunte dagli altri Stati interessati ad eventuali operazioni di integrazione operativa e societaria con Alitalía. Ciò, avuto in particolare riguardo alla situazione di rapida evoluzione del settore di operatività di Alitalia ed alla conseguente assenza, allo stato attuale, di una sostanziale certezza circa l'atteggiamento prospettico di altri Paesi eventualmente coinvolti.

La medesima relazione ricorda che, nell'ipotesi in cui si dovesse optare per la previsione di poteri speciali, sarà necessario far precedere la perdita del controllo di Alitalia dalla istituzione di una Authority di settore, conformemente al parere n. 2228/96, reso dal Consiglio di Stato in relazione alla procedura di privatizzazione di Autostrade.

 

Si ricorda in sintesi che tale parere del Consiglio di Stato offre elementi interpretativi di carattere generale con riguardo all’istituzione di un’autorità di garanzia come presupposto per dismettere la partecipazione di controllo di società appartenenti all’azionista pubblico, che operino nel settore dei servizi di pubblica utilità. A seguito di un’articolata riflessione (per la quale si rinvia al testo del parere, allegato al presente dossier), si conclude nel senso che tale istituzione non è necessaria nel caso in cui non ricorrano le condizioni per imporre negli statuti clausole di riserva di speciali poteri a favore del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), ai sensi dell’art. 2 del DL n. 332/1994 (già citato).

 

3. Il Piano industriale Alitalia 2005-2008

Anche in considerazione degli espliciti riferimenti che si ritrovano nelle premesse e nella relazione che accompagna il DPCM ora in esame, occorre ricordare che recentemente è stato trasmesso alle Camere il Piano industriale Alitalia 2005-2008, ai fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari[23]: Il termine previsto per l’espressione di tale parere è  il 15 dicembre 2004.

 

Si ricorda che con la legge n. 662/1996, in considerazione – come ricordato dalla relazione illustrativa - della rilevanza e della strategicità del settore in cui opera Alitalia, è stato stabilito l’obbligo del Governo di trasmettere al Parlamento, preventivamente alla cessione del controllo[24], il Piano industriale della società.

 

Il Piano in esame interviene in relazione all’impegno del Governo italiano – assunto in sede di autorizzazione da parte della Commissione europea del prestito-ponte di cui al DL n. 159/2004 - a trasmettere alla Commissione europea, entro sei mesi dalla data di autorizzazione degli aiuti (come già segnalato poc’anzi, il 20 luglio 2004), un piano di liquidazione o un piano di ristrutturazione di Alitalia. Tale impegno è stato assunto in correlazione a quello della dismissione della partecipazione azionaria dello Stato in Alitalia, che dovrebbe scendere al di sotto della quota del 50%. 

Come già accennato, il Governo italiano si è poi impegnato a non fornire nessun altro aiuto ad Alitalia in relazione ad un eventuale futura ristrutturazione, in conformità con il principio dell’”aiuto unico”, previsto dagli orientamenti comunitari in materia.

 

Si ricorda in proposito che il 7 luglio 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02).

Tali orientamenti sono entrati in vigore il 10 ottobre scorso sostituendo i precedenti, in vigore dal 1999. I nuovi orientamenti disciplinano orizzontalmente gli aiuti di Stato, prevedendo sia una disciplina applicabile in via generale alle imprese operanti in tutti i settori di attività, esclusi i settori del carbone e dell’acciaio, sia delle norme specifiche per le piccole e medie imprese e per il settore agricolo.

La Commissione nella comunicazione definisce gli aiuti per il salvataggio quale forma di assistenza temporanea e reversibile che consente di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a farle elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Gli aiuti alla ristrutturazione hanno come presupposto l’esistenza di un piano volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa che, di norma, deve provvedere anche ad una ristrutturazione finanziaria. Le imprese che ottengono un aiuto per la loro ristrutturazione debbono contribuire finanziariamente al costo globale dell’operazione, sia con fondi propri, compresa la vendita dell’attivo non indispensabile alla sopravvivenza dell’impresa, sia ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni del mercato. Tali contributi alla ristrutturazione sono considerati accettabili, per le grandi imprese, se pari al 50% del costo globale, per le medie imprese al 40% e per le piccole imprese al 25%.

La comunicazione prevede inoltre una procedura semplificata per aiuti che non superino i 10 milioni di euro ed esclude la concessione di aiuti durante i primi tre anni dalla costituzione dell’impresa[25].

 

Il Piano industriale 2005-2008 è attualmente all’esame della Commissione europea, alla quale è stato notificato il 15 ottobre 2004 (sul punto v. oltre l’apposita scheda curata dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea - RUE)

 

Venendo ora ad una sintetica illustrazione del Piano industriale presentato alle Camere, esso reca un insieme di contenuti molto ampi (rappresentati in larga parte con tabelle e grafici), che riguardano:

§         l’analisi del settore e la situazione di Alitalia  (pagg.  7-33 del Piano);

§         gli obiettivi strategici per il prossimo quadriennio  (pagg. 35-44 del Piano)

§         il progetto industriale 2005-2008 (pagg. 46-67 del Piano)

§         principali indicatori di attività e performance 2004-2008[26] (pagg. 69-73 del Piano)

§         obiettivi economico-finanziari (pagg. 75-76 del Piano)

§         un allegato, che analizza tra l’altro la separazione dell’attività tra Alitalia e AZ servizi, l’evoluzione della struttura societaria nello spin-off , le macro-logiche di determinazione dei ricavi di AZ servizi e Alitalia, gli obiettivi di efficientamento di AZ servizi (pagg. 78-88 del Piano);

 

Per quanto riguarda il primo dei punti indicati, ci si limita qui a ricordare che la stessa relazione illustrativa, nel delineare le principali caratteristiche del mercato e le molteplici criticità ed inefficienze riscontrabili in Alitalia (per le quali si rinvia alla medesima relazione), segnala come la società abbia manifestato una redditività in forte calo, decisamente inferiore a quella dei principali vettori europei (in larga parte riconnessa ad un’insostenibile struttura di costo), e come il 2003 si sia concluso con una perdita netta di circa 520 milioni di euro e con un forte deterioramento della perfomance, con perdita di quota di mercato e drastico calo di ricavi. L'indebitamento finanziario netto è nell'anno aumentato di circa 530 milioni di euro, ed i primi 9 mesi del 2004 confermano in pieno le difficoltà di performance del 2003, con un aggravio della posizione finanziaria[27].

 

Concentrando ora l’attenzione sulle prospettive delineate, si possono evidenziare alcuni obiettivi strategici fondamentali suddivisi in:

 

a)      obiettivi di business :

§         focalizzare gli sforzi sull’attività di trasporto aereo tramite terziarizzazione servizi terra;

§         ridurre i costi sulla rete intercontinentale;

§         ristrutturare la produzione della rete di medio/corto raggio;

§         massimizzare sinergie tra lungo e medio raggio.

 

b) obiettivi organizzativi:

§         organizzazione snella, efficace ed orientata al mercato;

§         attenzione massima agli aspetti organizzativi per raggiungere gli obiettivi;

§         rapido adattamento al mercato.

 

Per quanto concerne gli obiettivi economico-finanziari, l’obiettivo primario della fase di risanamento (v. tra breve) è il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario a fine 2006[28], per poi avviare una fase di rilancio vero e proprio nel periodo 2007-2008, attraverso l’acquisizione di nuova flotta sia di lungo raggio, sia di breve-medio raggio. 

Il Piano prevede una progressiva e significativa riduzione del rapporto d'indebitamento. Tale riassetto passa attraverso una prima fase “ponte supportata dal prestito di 400 milioni di euro assistito da garanzia pubblica (autorizzata, come già segnalato, dalla Commissione Europea il 20 luglio 2004), finalizzato a soddisfare le esigenze di tesoreria della società nelle more dell'avvio dei piano industriale e di un'operazione di ricapitalizzazione. La ricapitalizzazíone è prevista nei primi mesi dei 2005, per un importo fino a 1,2 miliardi di euro, e permetterà di coprire i fabbisogni finanziari e ottenere un adeguato margine di flessibilità di tesoreria. Il Piano prevede che l'aumento di capitale avvenga con modalità compatibili con la normativa comunitaria

Si afferma altresì che gli indici di redditività, come conseguenza dei miglioramento complessivo della gestione operativa e dal riassetto finanziano e patrimoníaie, passano dai valori (attesi) fortemente negativi del 2004 a valori positivi già nel 2006.

 

Con riguardo al progetto industriale 2005-2008, sono individuate tre opzioni di fondo, nell’ambito delle quali viene scelto il progetto della ristrutturazione, articolato in due fasi:

Ø      Risanamento (2005-2006): caratterizzato da interventi di efficientamento strutturale, esclusione di investimenti in nuova flotta, massimizzazione della capacità offerta;    

Ø      Rilancio (2007-2008): caratterizzato dal riavvio di investimenti in nuova capacità (solo dopo la realizzazione di efficientamenti strutturali) e dal continuo sviluppo dell’attività di volo

 

In tale quadro sono poi individuate le “azioni progettuali”, che riguardano, per quanto concerne la prima fase (risanamento):

-          spin-off di AZ Servizi (v. anche allegato, infra);

-          razionalizzazione approvvigionamenti;

-          miglioramento efficacia commerciale[29];

-          recupero produttività nelle attività di volo;

-          recupero produttività nel corporate[30];

-          ristrutturazione business cargo;

-          sintesi impatto economico atteso delle azioni progettuali;

-          rinnovi contrattuali e progetti di efficientamento;

-          principali voci di costo per gestione esuberi con cassa integrazione e mobilità[31];

Le azioni progettuali riferite alla seconda fase (rilancio)

-          acquisto nuova flotta lungo raggio e regionale;

-          ulteriore rafforzamento del posizionamento competitivo;

-          espansione della quota del mercato domestico;

-          apertura a nuove destinazioni e frequenze pag. 66,

-          ulteriore aumento attività di volo per maggiore produttività degli assets [32] pag. 67.

 

L’allegato approfondisce poi alcune scelte di fondo, individuate sinteticamente anche nella relazione illustrativa, relative in particolare a:

§         elemento fondamentale del Piano Alitalia è la separazione delle attività di volo, che rimarranno ad Alitalia, da quella di servizio, con la creazione di una società (AZ Servizi) destinata ad inglobare il business di Manutenzione, Ground Handling, ICT e Shared Services (Administration, PIanning & Control, Human Resources, Facility Management e Call Center) per un loro efficientamento e valorizzazione. Lo spin‑off delle attività di terra permetterà di focalizzare Alitalia sul core business del trasporto aereo. Tale assetto risponde alla necessità prioritaria – secondo quanto affermato nella relazione - di adeguare il perimetro dell'azienda a quello dei concorrenti nuovi entranti (low cost).

§         l'operazione di spin‑off delle attività di terra accelera il processo di efficientamento, e in particolare:

-          la manutenzione sarà soggetta ad un processo di rivisitazione delle attività attraverso l'applicazione sistematica e pervasiva delle metodologie di "lean manufactoring";

-          le attività di ground handling aeroportuale affronteranno una profonda rivisitazione dei processi operativi e di riorganizzazione del lavoro al fine di conseguire un rilevante recupero di produttività.

-          tramite l'adozione di contratti di servizio (Service Level Agreement), Alitalia potrà fin dal 2005 beneficiare di tali efficientamenti.

Le attività core di AZ Servizi hanno dinamiche competitive e prospettive di crescita molto differenziate (illustrate dall’allegato, tavola 3). AZ Servizi opererà come fornitore di servizi sia per Alitalia, sia per clienti terzi (le implicazioni sui ricavi vengono esaminati sempre dall’allegato, tavola 4).

§         in sintesi, gli obiettivi del Piano industriale di AZ Servizi sono: crescita dei ricavi nell’ordine del 19% nel periodo 2005-2008; recupero di efficienza, da realizzarsi attraverso riduzione di costi di acquisto ed efficientamento del personale, soprattutto nell’area manutenzione (v. tavola 5 dell’allegato).

 

Appare opportuno ricordare infine che, nell’ambito delle varie misure previste dal Piano Alitalia, la relazione illustrativa segnala anche, oltre al recupero di produttività del personale, risparmi significativi sul costo del lavoro distribuiti in tutte le aree aziendali. In tale quadro va richiamata l’intervenuta firma dei nuovi accordi per il personale navigante, in base ai quali si dovrebbero raggiungere livelli di impiego in linea con quelli dei migliori vettori europei. Com’è noto,  infatti, Alitalia ha firmato, nel periodo tra il 14‑18 settembre 2004 con le Organizzazioni Sindacali, un accordo che identifica in 3.679 il numero complessivo di esuberi, di cui 1.989 relativi alla costituenda AZ Servizi e 1.690 relativi ad Alitalia.

 

In relazione alle politiche che riguardano il personale della società,  si ricorda che proprio recentemente è stato introdotto nel D.L. 249/2004 - il cui disegno di legge di conversione, approvato dalla Camera (v. A.C. 5398)[33], è attualmente all’esame del Senato, in seconda lettura -  un sistema di ammortizzatori sociali relativo alle aziende che operano nel settore del trasporto aereo, in attuazione degli impegni assunti nel protocollo di intesa siglato il 6 ottobre 2004 tra il Governo, le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria e l’Alitalia (cui s’è già fatto cenno).

 

Si fa riferimento in particolare ai seguenti articoli:

§         articolo 1-bis, introdotto dal maxiemendamento del Governo, che estende l’applicabilità dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità al settore del trasporto aereo[34].

§         articolo 1-ter, introdotto dal maxiemendamento del Governo, che istituisce un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.

§         articolo 1-quater, introdotto dal maxiemendamento del Governo, che reca disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori iscritti al cd. Fondo volo.

 


4. Disciplina generale della dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, e delle relative modalità

L’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, cosi come modificato dall’articolo 4, commi 218-220, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) rimette al Governo la scelta delle procedure di vendita, indicando soltanto le finalità da perseguire.

Al riguardo si prevede che l’alienazione delle partecipazioni deve essere effettuata con modalità “trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali”.

Tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

 

Per la dismissione delle partecipazioni di controllo di società operanti nei servizi di pubblica utilità è dichiarato altresì applicabile il disposto del comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 481 del 1995 (“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”), il quale stabilisce che, nel caso di privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

 

Tale procedura, più articolata rispetto alla disciplina generale, non si applica quando ricorrano contestualmente le due seguenti condizioni:

1) che si tratti di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari;

2) che il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori internazionali.

 

Per quanto riguarda i criteri in base ai quali determinare il prezzo dei titoli da alienare, la legge finanziaria per il 2003 (articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) ha previsto che, quando si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati, il prezzo di vendita sia fissato:

- facendo riferimento al valore dei titoli sui mercati finanziari nel momento dell'alienazione;

- tenendo conto dell'esigenza di incentivare la domanda dei titoli stessi al fine di assicurare il buon esito dell’operazione.

La congruità del prezzo così determinato deve essere attestata da un consulente finanziario terzo. In ogni caso si prevede espressamente che il prezzo possa risultare inferiore rispetto a quello al quale sono state effettuate precedenti offerte di azioni della medesima società.

 

Nell’ambito del citato decreto-legge n. 332 del 1994, una specifica disciplina viene inoltre riservata alle privatizzazioni delle società operanti nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi.

I caratteri particolari della disciplina consistono nella previsione dell’istituzione di autorità indipendenti di regolazione; nell’attribuzione al Ministero dell’economia e delle finanze di poteri speciali da esercitare successivamente alla perdita del controllo sulle società in questione; nella possibilità di introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario e l’elezione degli amministratori mediante voto di lista.

 

L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 332 del 1994 subordina le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società che esercitano servizi di rilevante interesse pubblico, alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi medesimi.

Le autorità indipendenti con funzioni di regolazione dei servizi pubblici sono state successivamente istituite e disciplinate dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e, con riferimento al settore delle comunicazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”.

 

L’articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e operanti nei settori sopra indicati, nei cui statuti, prima di ogni atto di cessione delle partecipazioni che determini la perdita del controllo da parte dello Stato, deve essere prevista l’attribuzione di poteri speciali al Ministro dell’economia e delle finanze (opposizione all’assunzione di partecipazioni rilevanti; opposizione alla conclusione di patti parasociali; veto all’adozione di delibere relative ad operazioni di scioglimento, fusione, scissione, trasferimento di sede all’estero, e altre; nomina di un amministratore senza diritto di voto).

 

L’articolo 3 del medesimo decreto-legge ha, altresì, previsto la possibilità di inserire nello statuto delle società operanti nel settore dei servizi pubblici, nonché delle banche e delle imprese di assicurazione, specifiche clausole, che non possono essere modificate per un periodo di tre anni, con le quali si fissa un limite massimo di possesso azionario non superiore al 5 per cento. Il limite al possesso azionario si applica anche alle società controllate da uno stesso soggetto, alle società collegate, e ai soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscono a patti parasociali che coinvolgono almeno il 10 per cento del capitale di società quotate o il 20 per cento del capitale di società non quotate.

 

Il superamento del limite così stabilito comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e i diritti non aventi contenuto patrimoniale per le partecipazioni che eccedono il limite stesso.

È peraltro previsto che la clausola con cui si impone un limite al possesso azionario decada se il limite sia superato per effetto di un’offerta pubblica di acquisto da cui derivi l’assunzione della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

 

In connessione con la clausola relativa al limite del possesso azionario, l’articolo 4 del medesimo decreto-legge ha previsto l’introduzione di una ulteriore clausola, con la quale si stabilisce che l’elezione degli amministratori abbia luogo mediante voto di lista. Questa seconda clausola è rivolta a tutelare le minoranze azionarie. Si è infatti stabilito che alle liste di minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli amministratori e un rappresentante del collegio sindacale.

L’offerta pubblica di vendita

L’offerta pubblica di vendita è un’operazione mediante la quale un soggetto si rivolge agli investitori per vendere, irrevocabilmente e a condizioni non variabili, una certa quantità di titoli (azioni ordinarie, obbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che sono in suo possesso.

In particolare, per offerta si intendono le proposte negoziali dirette alla conclusione di contratti di vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari.

 

Si fa notare che possono rilevare, al riguardo, non solo le proposte negoziali formulate direttamente e autonomamente dal soggetto emittente ovvero offerente i prodotti finanziari, ma anche quelle portate all’attenzione degli investitori in via indiretta, per il tramite di intermediari che assumono compiti di mero collocamento ovvero anche di garanzia, nonché tutte quelle realizzate mediante tecniche di sollecitazione a distanza, cioè  fuori sede[35].

 

Nel caso di offerte di vendita rivolte al pubblico si applica la disciplina prevista dal testo unico dell’intermediazione finanziaria approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in materia di sollecitazione all’investimento, costituita essenzialmente da regole volte ad assicurare per un verso l’informazione completa dei soggetti destinatari dell’offerta e, per altro verso, la correttezza dei comportamenti dei soggetti che partecipano, a vario titolo, all’offerta stessa.

Tale disciplina, recata dagli articoli 94 e seguenti del TUF, pone fra l’altro a carico di coloro che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento l’obbligo di darne preventiva comunicazione alla CONSOB, cui spetta autorizzare il prospetto informativo che dev’essere pubblicato e consegnato ai potenziali investitori che ne facciano richiesta.

Adesione a offerte pubbliche di acquisto o di scambio

Secondo la definizione offerta dall’articolo 1, comma 1, lettera v), del TUF, per «offerta pubblica di acquisto o di scambio» si intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 del TUF nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento.

 

Il richiamato articolo 100 del TUF prevede che le disposizioni del medesimo testo unico in materia non si applicano alle sollecitazioni all'investimento: a) rivolte ai soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2; b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento; c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento; d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea; e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea; f) aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione. La CONSOB può individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni suddette non si applicano in tutto o in parte.

 

In particolare, la deliberazione CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, recante il regolamento in materia di emittenti, reca un apposito Allegato n. 2 dedicato alla disciplina delle offerte di acquisto o di scambio. L’art. 33, comma 1, lettera a) di tale regolamento prevede che la normativa si applica nei casi in cui l’offerta è rivolta ad un numero di soggetti superiore a 200.

 

Con riguardo alla disciplina del TUF applicabile, si ricorda che gli articoli da 102 a 104 contengono le regole che disciplinano il procedimento di offerta di acquisto, comuni a tutte le offerte, tra cui rilevano quelle in tema di trasparenza e correttezza.

Un secondo gruppo di norme, invece, contenute negli articoli da 105 a 112 del TUF, si applicano soltanto nei casi in cui si verta in una fattispecie di acquisizione del controllo di una società quotata, ovvero si tratti di tutelare gli azionisti di minoranza, in seguito ad un’intervenuta acquisizione del controllo.

Trattativa diretta

Con riferimento al metodo della trattativa diretta, si ricorda che, in tema di modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici, l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, ha disposto che le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni e ai conferimenti delle stesse società partecipate, nonché agli atti e alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni, inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati.

L'alienazione delle partecipazioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri delle attività produttive, ovvero, per le società controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione dev’essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali.

 

Il contratto può altresì prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su due quotidiani a diffusione nazionale.

 

Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro dell’economia e delle finanze, questi può riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

 

Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società e loro controllate e delle operazioni di conferimento, possono affidare anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse.

Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle società nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida. I compensi e le modalità di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

Tali disposizioni si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione.

Operazioni di scambio di titoli e cessione di diritti di opzione

Le operazioni di scambio di titoli si hanno qualora i titoli non formino oggetto di un’offerta al pubblico, ma siano scambiati di volta in volta con singole controparti, essendo pertanto esclusa la disciplina posta dal TUF in tema di offerta pubblica di vendita.

 

La cessione di diritti di opzione si ha allorché i diritti di opzione formano oggetto di un contratto di compravendita.

Il diritto di opzione è il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione. Ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, infatti, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

 


Documenti all’esame delle istituzioni UE
(a cura dell’Ufficio
R.U.E.)


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

(a cura dell’Ufficio RUE)

Aiuti di Stato

Il 20 luglio 2004 la Commissione ha adottato una decisione[36], ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato, con la quale ha autorizzato la concessione di una garanzia di prestito pari a 400 milioni di euro da parte del governo italiano alla compagnia Alitalia, prevista dal D.L. n. 159 del 2004.

La decisione è stata adottata previa verifica della conformità delle misure recate dal citato decreto-legge agli orientamenti per gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà[37].

A tal fine, la Commissione ha accertato la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’erogazione, ai sensi dei suddetti orientamenti, di un aiuto al salvataggio, segnatamente con riferimento ai seguenti elementi:

La Commissione, inoltre, ha preso atto dell’impegno del Governo italiano a ridurre entro 12 mesi al massimo, la propria partecipazione al capitale di Alitalia dall’attuale 62% a meno del 50%, rilevando come tale impegno escluda la possibilità di una ricapitalizzazione della compagnia da parte dello Stato dopo la ristrutturazione della stessa.

 

Il piano di ristrutturazione di Alitalia - che figurava fra le condizioni poste dalla Commissione europea per autorizzare la concessione del prestito ad Alitalia da parte del Governo italiano - è stato notificato dallo stesso Governo alla Commissione il 15 ottobre scorso.

Secondo notizie di stampa, la Commissione europea avrebbe avviato l’esame del piano al fine di valutare l’eventuale presenza di aiuti di Stato. In seguito ad un primo esame, i servizi della Commissione avrebbero espresso dubbi sul rispetto da parte del Governo italiano dell’impegno di ridurre la propria partecipazione nel capitale di Alitalia entro 12 mesi e sul fatto che il piano riesca ad attirare investitori privati. Il punto sul quale i servizi della Commissione avrebbero sollevato, in particolare, obiezioni riguarderebbe il fatto che il Governo italiano abbia riservato il 62% del capitale che detiene attualmente in Alitalia, pari a 750 milioni di euro, per la ricapitalizzazione di AZ Fly, e che Fintecna, potenziale acquirente di AZ Service, sia un’impresa pubblica controllata completamente dallo Stato. Inoltre, secondo i servizi della Commissione, il fatto che il piano finanziario di AZ Fly preveda un rimborso delle obbligazioni nel 2007, senza che siano convertibili in azioni, sarebbe indice di scarsa fiducia del mercato nel piano di ristrutturazione della compagnia.

Sempre secondo notizie di stampa, il 20 ottobre la Commissione avrebbe pertanto chiesto informazioni aggiuntive al Governo italiano sui seguenti aspetti del piano di ristrutturazione: la ricapitalizzazione di Alitalia, la privatizzazione della compagnia, il finanziamento degli ammortizzatori sociali predisposti dal Governo italiano ed infine l’operazione AZ Service e il ruolo che in essa avrà Fintecna (Fintecna dovrebbe acquisire il 49% di AZ Service).

Le informazioni integrative richieste dalla Commissione sarebbero state, secondo fonti informali, notificate dal Governo italiano alla Commissione il 9 novembre scorso. Con tale nota il Governo avrebbe confermato il proprio impegno a completare la privatizzazione della compagnia entro il 7 ottobre 2005, ovvero entro 12 mesi dalla concessione della garanzia del Ministero dell’Economia e delle Finanze al prestito ponte. Il Governo avrebbe, inoltre, informato la Commissione della preparazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante i criteri di privatizzazione e le modalità di dismissione di Alitalia. In particolare, per quanto riguarda i dubbi che la Commissione avrebbe sollevato sulla privatizzazione di Alitalia, il Governo italiano avrebbe comunicato alla Commissione l’invio di lettere di invito ad alcune banche al fine di affidare l’incarico di advisor della privatizzazione.

La Commissione ha due mesi di tempo, dal momento in cui disporrà di tutte le informazioni che riterrà utile acquisire su questo dossier, per decidere se archiviare la pratica o se avviare un’indagine più approfondita che, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di attuazione dell’articolo 93 del Trattato CE, potrebbe durare fino a 18 mesi.

 

Accordi di cooperazione tra Alitalia ed Air France

Il 7 aprile 2004 la Commissione ha autorizzato un accordo di cooperazione fra Air France e Alitalia dopo che le due compagnie hanno assunto alcuni impegni volti a salvaguardare la concorrenza fra la Francia e l'Italia. L'autorizzazione della Commissione è stata concessa per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 novembre 2001, data di notifica dell’accordo.

Gli impegni assunti da Alitalia ed Air France riguardano in particolare:

·         la rinuncia, da parte delle due compagnie; a 42 coppie di slot al giorno, ovvero 84 slot singoli di decollo e di atterraggio. In realtà il numero di slot a cui le parti dovranno rinunciare dovrebbe essere inferiore visto che, dal momento della notifica dell’accordo di cooperazione, vari eventi, fra cui il fallimento di alcune compagnie aeree, hanno favorito la comparsa di nuovi concorrenti su alcune rotte (Parigi-Milano, Parigi-Roma, Parigi-Napoli e Parigi-Venezia);

·         la concessione, ai nuovi operatori[38] che intendono avviare un nuovo servizio su una o più delle rotte precedentemente indicate, di slot di decollo e di atterraggio per evitare che le rotte siano monopolizzate o dominate da una determinata alleanza;

·         la conclusione di accordi di interlining con un nuovo operatore e relativamente alle rotte operate da quest’ultimo. Questi accordi prevedono l’obbligo per le due compagnie, a condizione che vi sia disponibilità di posti nella relativa classe tariffaria, di trasportare passeggeri in possesso di un biglietto emesso dal nuovo operatore per un volo da effettuare su una sua rotta;

·         la possibilità per i nuovi operatori di partecipare ai programmi di fidelizzazione (frequent flyer) delle due compagnie;

·         la promozione dei collegamenti intermodali per il trasporto dei passeggeri;

·         l’impegno a non attivare altre frequenze sulle rotte interessate per un periodo di almeno due intere stagioni IATA consecutive, a partire dal momento in cui un nuovo operatore riceve dalle due compagnie gli slot per le operazioni sulla rotta interessata, a meno che circostanze eccezionali non richiedano voli aggiuntivi per brevi periodi. 

La Commissione, dal canto suo, si impegna a salvaguardare il seguente numero di servizi concorrenziali:

·         fino a sei voli andata e ritorno al giorno fra Parigi e Milano, nel caso di voli effettuati da più di un concorrente, e fino a 5, nel caso di un concorrente unico;

·         fino a cinque voli andata e ritorno al giorno fra Parigi e Roma;

·         fino a tre voli andata e ritorno al giorno fra Parigi e Venezia;

·         fino a due voli andata e ritorno al giorno su ciascuna delle seguenti rotte: Parigi­-Bologna, Parigi-Firenze e Lione-Milano;

·         un volo andata e ritorno al giorno fra Parigi e Napoli.

 

L’accordo di cooperazione, notificato dalle due compagnie il 12 novembre 2001, era volto ad ottenere un’attestazione negativa ai sensi dell’art. 3, par. 2[39], del regolamento (CEE) n. 3975/87, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporto aereo, oppure un’esenzione conformemente all’art. 5[40] dello stesso regolamento.

Il 1° luglio 2002 la Commissione ha effettuato una valutazione dell’accordo di cooperazione. Essa ha ritenuto che l’accordo di cooperazione, grazie ai risultati che produce in termini di collegamenti, risparmio sui costi e sinergie fra le parti, contribuisce al progresso tecnico ed economico e quindi, da questo punto di vita, rientrerebbe fra le fattispecie di deroga di cui all’art. 81, par. 3[41]. La Commissione, tuttavia, ha espresso alcune riserve sotto il profilo della concorrenza e, in particolare, l’impossibilità di applicare all’accordo di cooperazione Alitalia/Air France l’art. 81, par. 3, del Trattato CE in quanto esso riduce notevolmente la concorrenza sulle principali rotte aeree tra Francia ed Italia (Parigi-Roma, Parigi-Milano, Parigi-Venezia, Parigi-Firenze, Parigi-Bologna, Parigi-Napoli e Milano-Lione).

In base alle indicazioni fornite ad Alitalia ed Air France dalla Commissione nella notifica del 1° luglio 2002, le due compagnie hanno presentato, il 9 dicembre 2003, una serie di misure correttive[42] all’accordo per favorire lo sviluppo di servizi concorrenziali sulle tratte interessate. Tali misure, che sono state ritenute valide dalla Commissione, fanno parte integrante dell’accordo autorizzato e riguardano, come precedentemente segnalato, la rinuncia ad un determinato numero di slot, gli accordi di interlining, la promozione dell’intermodalità, i programmi di fidelizzazione, l’impegno a non aumentare le frequenze sulle rotte interessate.

 



[1]     Recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni

[2]     Recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. .

[3]     v. atto n. 434, presentato alle Camere in data 25 novembre 2004 (la trasmissione del DPCM è leggermente anteriore, del 22 novembre 2004)

[4]     recante Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia.

[5]     si ricorda, come risulta dalla stessa relazione illustrativa, che attualmente il Ministero dell’economia detiene circa il 62,3% del capitale della società, mentre la residua quota di azioni costituisce il flottante di borsa. Inoltre, il Ministero dell’economia è titolare della corrispondente quota del prestito obbligazionario emesso dalla società nel 2002, convertibile sino al 2007 in azioni Alitalia, nel rapporto di una nuova azione per ogni obbligazione detenuta.

[6]     Si ricorda che tale impegno è stato assunto in occasione dell’autorizzazione della Commissione europea in occasione della concessione ad Alitalia del prestito-ponte di cui al DL 24 giugno 2004, n. 159, in relazione al quale è intervenuto da ultimo, l’8 ottobre 2004, il decreto dirigenziale per la concessione della garanzia statale.

[7]     Deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 luglio 2002.

[8]     al riguardo è stato stabilito che agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia si provveda a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, e specificamente sulla quota del fondo destinata ad aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio. Gli oneri in questione devono essere imputati all’U.P.B. 3.2.4.2 “garanzie dello Stato”, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[9]     Questi orientamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C, n. 288 del 9 ottobre 1999. A partire dal 10 ottobre 2004 sono stati sostituiti dai nuovi orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, contenuti nella comunicazione 2004/C pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C, n. 244 del 1° ottobre 2004.

[10]    si rinvia in proposito anche al dossier Pareri al Governo del Servizio Studi della Camera, n. 261, concernente uno schema di DPCM avente analogo oggetto, presentato alle Camere il 18 novembre 2003, e che non ha poi avuto seguito in relazione all’evolversi della situazione del mercato e delle condizioni della società Alitalia. 

[11]    Recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni

[12]    Recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. .

[13]    L’articolo 1 del DL 332, presupposto del citato schema di DPCM, è stato recentemente modificato dalla legge finanziaria 2004. I commi da 218 a 220 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) intervengono sulla disciplina delle procedure di dismissione di titoli azionari detenuti dallo Stato. In tale contesto, la lettera a) del comma 218 ha introdotto un comma 2-ter nel medesimo articolo 1 del D.L. n. 332 del 1994. Il nuovo comma restringe l’ambito di applicazione della procedura delineata dalla legge 481/1995 per la privatizzazione delle imprese che svolgono servizi di pubblica utilità, escludendone l’applicazione quando ricorrano contestualmente le due seguenti condizioni:

a)       nel caso in cui si tratti di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari;

b)       qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori internazionali.

In proposito, la relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria evidenziava che intento della norma è quello di prevedere un “iter semplificato nella procedura di scelta delle modalità di vendita di titoli azionari di public utilities ... qualora il metodo di alienazione assicuri, di per sé, l’auspicata ulteriore diffusione dell’azionariato”.

[14]    l’articolo 2, comma 192 della legge 662 stabilisce testualmente che ciò debba avvenire “prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle [predette] società”

[15]    Che corrisponde al n. di 2.414.294.808 azioni della società. Il capitale sociale di Alitalía è attualmente pari a curo 1.433.086.664,00 e risulta suddiviso in 3.873.207.200 azioni del valore nominale unitario di euro 0,37, quotate presso la Borsa Italiana. Il Ministero dell'economia detiene n. 2.414.294.808 azioni della Società, corrispondente al 62,3%

[16]    n. 1.207.147.404 obbligazioni del valore nominale unitario  di euro 0,37.

[17]    Sull’atto presentato v. il dossier Pareri al Governo n. 261, del Servizio Studi della Camera. Si ricorda, come già accennato, che la dismissione della partecipazione dello Stato in Alitalia era stata prevista nell’ambito del DPEF relativo agli anni 2003-2006, ed era stata oggetto di trattativa nell’ambito degli accordi volti a realizzare le alleanze con Air France e KLM (v. infra).

[18]    Si ricorda che sullo schema di DPCM, inviato alle Camere nel novembre 2003 per l’acquisizione del parere parlamentare, era iniziato l’esame da parte della IX Commissione Trasporti della Camera la quale, anche in considerazione dell’evoluzione della situazione dell’azienda, non ha poi espresso il proprio parere.

[19]    Fra l’altro, veniva testualmente precisato, “nell’ambito del processo di consolidamento del trasporto aereo nell’Unione europea”. Tale riferimento viene omesso nel testo ora in esame.

[20]    Si ricorda che l’ultimo decreto dirigenziale per la concessione della garanzia è intervenuto l’8 ottobre 2004.

[21]    la relazione dà conto della negativa evoluzione dei mercato registratasi negli ultimi anni, che ha condotto l'azienda a dover affrontare una situazione di estrema difficoltà sia economica che patrimoniale e finanziaria.

[22]    Regolamento sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (v. in particolare l’art. 4, relativo alle licenze di esercizio).

[23]    v. atto n. 434, presentato alle Camere in data 25 novembre 2004 (la trasmissione del DPCM è lievemente anteriore, del 22 novembre 2004)

[24]    l’articolo 2, comma 192 della legge 662 stabilisce testualmente che ciò debba avvenire “prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle [predette] società”

[25]    la sintesi della comunicazione citata è stata predisposta dall’ufficio RUE (Rapporti con l’Unione europea).

[26]    Essi sono così individuati: evoluzione delle ore di volo; evoluzione dell’offerta; evoluzione della flotta in linea; evoluzione dell’organizzazione flotta; evoluzione degli obiettivi di performance operativa.

[27]    Come risulta dalla stessa relazione illustrativa, e come ha avuto modo di dichiarare in svariate occasioni l’ing. Cimoli, attuale AD di Alitalia, la situazione di cassa si presentava prossima allo zero a fine settembre, e in assenza di ripide misure di recupero la capacità di credito risultava esaurita.

[28]    accompagnato da un indicatore di performance pari al 14%, che si ritiene allineato a quello riscontrabile nei migliori operatori di riferimento dell’industria.

[29]    in proposito si segnalano iniziative già in fase di implementazione sul network: massimizzare le connessioni su Malpensa e Fiumicino, investire sui mercati chiave da Roma e Milano; ridurre l’incidenza di costi fissi tramite l’apertura di nuove rotte.

[30]    che implica terziarizzazione di attività a basso valore aggiunto; re-engineering dei processi amministrativi e massima integrazione con quelli di core business; informatizzazione dei processi amministrativo-contabili e di controllo; informatizzazione dei principali processi del personale.

[31]    Si ricorda che nell’ambito del D.L. 249/2004 (A.C. 5398), attualmente in corso di conversione, è stata prevista l’applicazione di un sistema di ammortizzatori sociali al settore del trasporto aereo (v. infra)

[32]    che implica varie misure per l’incremento della utilizzazione media giornaliera della flotta

[33]    Su tale provvedimento, cfr. il Dossier Decreti legge n. 163 del servizio studi della Camera.

[34]    Esso esclude inoltre in via generale l’applicabilità della normativa sugli incentivi al posticipo del pensionamento, previsti dalla recente legge di modifica del sistema previdenziale, ai lavoratori di imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente al periodo di ammissione alla CIGS.

[35]    Cfr. S. AMOROSINO - C. RABITTI BEDOGNI, Manuale di diritto dei mercati finanziari, Milano, 2004, 241.

[36]    Aiuto n. 279/2004. Il testo della decisione non è stato ancora pubblicato.

[37]    Questi orientamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C, n. 288 del 9 ottobre 1999. A partire dal 10 ottobre 2004 sono stati sostituiti dai nuovi orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, contenuti nella comunicazione 2004/C pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C, n. 244 del 1° ottobre 2004.

[38]    Per “nuovo operatoresi intende ogni compagnia aerea indipendente dalle parti e ad esse non collegata che intenda avviare un nuovo servizio senza scalo sulle rotte interessate o incrementare il numero di frequenze da essa operate sulle rotte interessate dopo la data di entrata in vigore dell’esenzione.

[39]    Conformemente all’art. 3, par. 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 la Commissione, su richiesta delle imprese o delle associazioni di imprese interessate, può attestare che, in base alle informazioni di cui dispone, essa non ha motivo di intervenire a norma dell’art. 81, par. 1, (ex. art. 85, par. 1, come citato nel regolamento n. 3975/87) o dell’art. 82 (ex art. 86, come citato nel regolamento n. 3975/87) del Trattato nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica concordata. L’art. 81, par. 1, stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate suscettibili di pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. L’art. 82 considera incompatibile con il mercato comune e vietato lo sfruttamento da parte di una o più imprese di una posizione dominante nel mercato comune.

[40]    L’art. 5 prevede la possibilità, per le imprese che si vogliano avvalere delle deroghe previste dall’art. 81, par. 3, del Trattato (ex art. 85, par. 3, come citato nel regolamento n. 3975/87), di rivolgere una domanda alla Commissione. Se la Commissione giudica la domanda ricevibile, ne pubblica il contenuto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando le parti interessate e gli Stati membri a presentarle le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Se entro 90 giorni da questa data la Commissione non comunica alle imprese che le hanno rivolto la domanda che esistono dubbi quanto all’applicabilità dell’art. 81, par. 3, la decisione o l’accordo sono considerati esenti dal divieto di cui all’art. 81, par. 1, per il periodo anteriore e per sei anni al massimo a decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda. In caso contrario la Commissione dichiara che si applica il divieto di cui all’art. 81, par. 1, del Trattato.

[41]    L’art. 81, par. 3, prevede una serie di deroghe al divieto previsto dal paragrafo 1 per quanto riguarda gli accordi che sono considerati incompatibili con il mercato interno perché violano i principi della concorrenza. Sono oggetto di questa deroga gli accordi fra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere questi obiettivi e di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui si tratta.

[42]    Comunicazione 2003/C pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie C, n. 297 del 9 dicembre 2003.