| XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||||
| Titolo: | Privatizzazione Alitalia e dismissione della partecipazione statale - Schema di D.P.C.M. n. 430 (art. 1, L. n. 481/1995) | ||||
| Serie: | Pareri al Governo Numero: 369 | ||||
| Data: | 01/12/04 | ||||
| Abstract: | Scheda di sintesi; schede di lettura; documenti all'esame delle istituzioni U.E.; schema di D.P.C.M.; riferimenti normativi. | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||||
| Riferimenti: |
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Servizio studi |
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pareri al governo |
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Privatizzazione
Alitalia e dismissione della partecipazione statale Schema di D.P.C.M. n. 430 |
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n. 369 |
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xiv legislatura 1°
dicembre 2004 |
![]()
Camera dei deputati
Il presente
dossier ha per oggetto lo schema di DPCM
(Atto n. 430) “Definizione dei
criteri di privatizzazione e delle
modalità di dismissione della
partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel
capitale Alitalia
– Linee Aeree Italiane S.p.A”,
trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari. In relazione ai contenuti di
tale DPCM, viene altresì sinteticamente illustrato il “Piano industriale
Alitalia 2005-2008”, anch’esso recentemente trasmesso
alle Camere (Atto n. 434), sulla base della previsione legislativa che
stabilisce l’obbligo del Governo di trasmettere al Parlamento, preventivamente
alla cessione del controllo della società, il Piano industriale (sempre ai fini
dell’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari).
Per ulteriori notizie sull’evoluzione del mercato del trasporto
aereo, sull’assetto societario di Alitalia e sulla
relativa situazione finanziaria (con particolare riguardo a precedenti aiuti di
Stato ed operazioni di ricapitalizzazione), nonchè sulle vicende relative alla strategia di alleanze ed
accordi con altri vettori europei, si rinvia ai precedenti dossier del Servizio Studi della Camera Decreto-legge n. 155, nonché ai dossier Pareri al Governo n. 261 e n. 262
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I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono
destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina
ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini
non consentiti dalla legge.
I N D I C E
§
1. Presupposti dello
schema di DPCM in esame
§
2. Contenuto del
provvedimento in esame.
§
3. Il Piano industriale
Alitalia 2005-2008
Documenti
all’esame delle istituzioni UE (a cura
dell’Ufficio R.U.E.)
Documenti all’esame delle
istituzioni dell’UE
§
Accordi di cooperazione
tra Alitalia ed Air France
Schema di D.P.C.M.
§
Definizione
dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della
partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel
capitale Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A
§
- Articolato
§
- Relazione
Riferimenti normativi
§
L. 27 ottobre 1993 n. 432 Istituzione del Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 2)
§
D.L. 31 maggio 1994, n. 332 Norme per
l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in società per azioni
§
L. 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità
§
L. 23 dicembre 1996 n. 662 Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica (art. 2, co. 192)
§
D.L. 15 aprile 2002 n. 63 Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e
finanziamento delle infrastrutture (art. 9, co. 3)
§
L. 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003) (art. 80, co. 7)
§
D.P.C.M. 10 giugno 2004 Definizione dei criteri
di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del D.L. 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1994, n. 474
§
D.L. 24 giugno 2004, n. 159 Misure urgenti per
favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia.
§
D.Dirig.
5 agosto 2004 Modalità e condizioni di concessione della garanzia di Stato a
favore di Alitalia
§
D.Dirig.
8 ottobre 2004 Rilascio della garanzia
di Stato a favore di Alitalia
Normativa comunitaria
§
Reg. (CEE) n. 2407/92 del 23 luglio 1992
Regolamento del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
Documenti comunitari
§
Commissione europea, Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà Comunicazione C244/2
Allegati
§
Consiglio di Stato – Sezione I – Adunanza del 9
ottobre 1996, Parere n. 2228
§
Verbale di Accordo tra il Governo, le
Organizzazioni sindacali nazionali e di categoria del transito aereo ed il
Gruppo Alitalia – 6 maggio 2004
§
Protocollo di intesa tra il Governo, le
Organizzazioni sindacali nazionali e di categoria del transito aereo ed il
Gruppo Alitalia – 6 ottobre 2004
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Numero dello schema di decreto |
430 |
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Titolo |
Definizione
dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della
partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel
capitale Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. |
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Ministro competente |
Ministro
dell’economia e delle finanze; Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti |
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Norma di riferimento |
L. 14 novembre
1995, n. 481, art. 1, co. 2 |
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Settore d’intervento |
Trasporti |
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Numero di articoli |
Unico |
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Date |
|
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§
Presentazione |
19 novembre 2004 |
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§
Assegnazione |
22 novembre 2004 |
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§
termine per
l’espressione del parere |
12 dicembre 2004 |
|
Commissione competente |
IX Trasporti |
Lo schema di decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in esame interviene sulla base della legge n. 474/1994[1] che disciplina in via generale le dismissioni delle partecipazioni detenute
dallo Stato, affidando la scelta delle modalità di alienazione
di tali partecipazioni ad un apposito decreto
del Presidente del Consiglio.
Accanto a tale
disciplina generale, specifico rilievo assume la legge 481/1995[2], riguardante le imprese che svolgono un servizio di pubblica utilità (quale è considerata l’impresa oggetto del DPCM in esame, Alitalia S.p.a). L’art. 1, comma 2 della legge n. 481
dispone infatti che il Governo definisca preventivamente i criteri per la
privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione, che
devono essere trasmessi al Parlamento ai fini dell’espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari.
Il termine per
l’espressione di tale parere, con riguardo al DPCM ora in esame, è individuato nel 12 dicembre 2004.
Appare opportuno
ricordare infine che con la legge n. 662/1996 (art. 2, comma
192), in considerazione – come ricordato dalla relazione illustrativa -
della rilevanza e della strategicità del settore in
cui opera Alitalia, è stato stabilito l’obbligo del
Governo di trasmettere al Parlamento, preventivamente alla cessione del
controllo, il Piano industriale della società, ai fini dell’espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Tale atto,
riferito al periodo 2005-2008, è stato recentemente trasmesso alle Camere[3], che si dovranno esprimere entro il 15
dicembre 2004.
Per ulteriori elementi sulle vicende che fondano la trasmissione alle Camere del DPCM di privatizzazione e del Piano industriale ora in esame, si rinvia alle schede di lettura. Ci si limita qui a ricordare che la dismissione della partecipazione azionaria dello Stato (che dovrebbe scendere al di sotto della quota del 50%) è stata assunta come impegno dallo Stato italiano, nell’ambito di un complesso di misure volte alla ristrutturazione ed al rilancio dell’azienda, in sede di autorizzazione della Commissione europea alla concessione di una garanzia – da parte del Governo italiano - ad Alitalia per il prestito-ponte di cui al DL 24 giugno 2004, n. 159[4], convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 203.
Lo schema di Decreto
del Presidente del Consiglio (DPCM) in esame prevede l’alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero
dell’economia e delle finanze in Alitalia S.p.a[5].
Secondo i criteri e le modalità indicati nel provvedimento in esame, l’alienazione potrà eventualmente
includere:
§
la cessione diretta delle obbligazioni convertibili detenute dal
Ministero stesso;
§
la cessione indiretta delle obbligazioni convertibili detenute dal
Ministero stesso.
L’alienazione potrà
inoltre essere effettuata, anche in più
fasi, mediante ricorso singolo o
congiunto alle seguenti modalità:
¨
offerta pubblica di
vendita;
¨
trattativa diretta:
¨
adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio;
¨
operazioni di scambio di titoli;
¨
cessione di diritti
di opzione.
La relazione illustrativa
che accompagna lo schema di DPCM in esame sottolinea
come l’atto abbia l’obiettivo di garantire la massima flessibilità della procedura
di alienazione, “tenuto conto dell'impegno
temporale per la realizzazione della privatizzazione
[entro un arco temporale massimo di
dodici mesi dalla concessione della garanzia sul prestito ponte di 400
milioni di euro (di cui al DL n. 159/2004), secondo l’impegno assunto con la
Commissione europea][6], del previsto prossimo aumento di capitale della Società, nonché della necessità
di consentire all'Azienda ed allo Stato italiano di pervenire al
perfezionamento di eventuali operazioni
di integrazione con altri vettori europei nelle forme che si individueranno
quali le più opportune ed adeguate”.
Prima di pervenire
all’esame del contenuto dell’atto, che reca criteri per la privatizzazione e modalità
di dismissione della partecipazione dello Stato in Alitalia
Spa, si ritiene opportuno ricordare brevemente i
più recenti passaggi che sono presupposti dall’atto in questione, e che sono
sostanzialmente richiamati nelle premesse di tale atto.
Preliminarmente appare
comunque utile segnalare che - a parte le più recenti
vicende che hanno riguardato il mercato del trasporto aereo e la crisi di Alitalia Spa - la dismissione
della partecipazione dello Stato in Alitalia era
stata prevista dal DPEF relativo
agli anni 2003- 2006[7].
Nel
contesto di una difficile situazione del mercato del trasporto aereo e
di una evoluzione negativa della situazione finanziaria e di mercato di Alitalia Spa, è stato adottato il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159
recante "Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio
dell'Alitalia” convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 203, che ha
previsto la concessione di garanzie
dello Stato a valere su finanziamenti di breve termine contratti da Alitalia per il tempo necessario a consentire la
definizione e la successiva realizzazione da parte della stessa società di un
piano industriale di ristrutturazione e rilancio. La garanzia dello Stato è
riferita specificamente ad un “prestito
ponte” di 400 milioni di euro
Il comma 1 dell’articolo 1
del DL n. 159 ha autorizzato il
Ministro dell’economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato su finanziamenti assunti da Alitalia SpA per un
importo complessivamente non superiore
in linea capitale a 400 milioni di euro.
A tal fine sono state
fissate le seguenti condizioni:
§
che il soggetto o i
soggetti finanziatori siano individuati mediante procedura competitiva (è,
pertanto, escluso l’affidamento diretto);
§
che i finanziamenti
siano contratti entro il termine del 31 ottobre 2004;
§
che il rimborso da
parte di Alitalia sia previsto entro dodici mesi
dalla data in cui sarà effettuato l’ultimo versamento alla società delle somme
prestate.
La garanzia dello Stato
è destinata a coprire sia
le obbligazioni principali che quelle accessorie assunte da Alitalia
e resterà in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso.
Si è prevista la
concessione della garanzia attraverso decreti dirigenziali (che sono stati
adottati – v. infra)
il cui contenuto deve risultare conforme alla
normativa comunitaria e rispettare i princìpi
stabiliti nell’accordo tra Governo e parti sociali del 6 maggio 2004.
A tali decreti è stata
rimessa la definizione anche delle modalità di concessione della garanzia, ed è
stata prevista la possibilità che con tali decreti il garante (lo Stato)
rinunci al beneficio di preventiva escussione del
debitore principale (Alitalia) da parte dei
creditori.
Il comma 2 ha stabilito che i crediti dello Stato nei confronti di Alitalia nel caso di escussione
della garanzia concessa siano subordinati rispetto agli altri crediti che la
società è tenuta a rimborsare e siano soddisfatti soltanto successivamente al
completo soddisfacimento degli altri creditori.
Il comma 3 dispone in ordine alle conseguenze
della concessione della garanzia sotto il profilo del bilancio dello Stato[8].
La Commissione Europea, con decisione del 20 luglio 2004, ha autorizzato la concessione della garanzia di Stato a favore di Alitalia di cui al citato
decreto legge, in base ad un insieme di condizioni (v. infra). In tale occasione la
Commissione “ha preso atto dell'impegno
assunto dalle autorità italiane” - con lettera del Ministro per le politiche
comunitarie al Commissario per i Trasporti e l'Energia della Commissione
Europea in data 13 luglio 2004 - a ridurre
la partecipazione dello Stato al capitale di Alitalia ad una
quota di minoranza entro un arco
temporale massimo di dodici mesi dalla
concessione della garanzia sul richiamato prestito ponte di 400 milioni di
euro. La Commissione ha inoltre preso atto dell’impegno delle autorità italiane
ad adottare un piano
di ristrutturazíone della società che non comporti alcun aiuto di Stato.
La citata decisione
della Commissione europea è stata adottata previa verifica della conformità
delle misure recate dal decreto in oggetto agli orientamenti per gli aiuti
destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in
difficoltà[9].
A tal fine, la
Commissione ha accertato la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per
l’erogazione, ai sensi dei suddetti orientamenti, di un aiuto al salvataggio, segnatamente con riferimento ai seguenti
elementi:
§
il fatto che l’aiuto
consista nella concessione di una garanzia per un prestito erogato a tassi di mercato e il cui rimborso deve
avvenire non oltre i dodici mesi dall’ultimo
versamento effettuato;
§
un ammontare del
prestito limitato alla misura necessaria
a mantenere la compagnia in attività;
§
l’impegno del Governo
italiano a trasmettere alla Commissione, entro
sei mesi dalla data di autorizzazione degli aiuti, un piano di liquidazione o un piano di ristrutturazione di Alitalia;
§
l’esistenza di gravi difficoltà sociali, in
considerazione del fatto che il destino di 22.200 dipendenti di Alitalia, nonché di altri 8000 lavoratori è legato alle
sorti della compagnia;
§
l’impegno del Governo
italiano a non fornire nessun altro
aiuto ad Alitalia in relazione ad un eventuale
futura ristrutturazione di Alitalia, in conformità
con il principio dell’”aiuto unico”, previsto dai suddetti orientamenti;
§
l’assenza di effetti di
“spillover”
negativo delle misure decise dal Governo italiano sugli altri Stati membri, in
ragione delle condizioni rigorose definite dalla presente decisione.
Come già segnalato, la Commissione ha
inoltre preso atto dell’impegno del Governo italiano a ridurre entro 12 mesi al massimo, la propria partecipazione al
capitale di Alitalia
dall’attuale 62% a meno del 50%,
rilevando come tale impegno escluda la possibilità di una ricapitalizzazione
della compagnia da parte dello Stato dopo la ristrutturazione della stessa.
Con i decreti dirigenziali del 5 agosto 2004 e dell'8 ottobre 2004, emanati ai sensi del
richiamato decreto legge n. 159, è stata concessa la garanzia dello Stato sul
finanziamento derivante dal contratto di apertura di
credito per l'importo di euro 400 milioni da stipularsi da parte di Alitalia con la Dresdner Bank AG.
Con nota del 6 ottobre 2004 Alitalia
ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze di aver predisposto un
Piano Industriale di ristrutturazione e rilancío per il periodo 2005-2008 coerente con i
termini dell'accordo del 6 maggio 2004
tra Governo, Alitalia e Parti Sociali e con la
normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato.
Lo stesso schema di
DPCM in esame evidenzia che tra gli elementi fondamentali contenuti nel
suddetto Piano di ristrutturazione e rilancio è indicato un aumento di capitale della società la
cui sottoscrizione, prevista entro il
primo semestre del 2005, dovrà avvenire con il concorso, almeno
proporzionale, del mercato ovvero di altri operatori
industriali del settore, in linea anche con i richiamati impegni assunti dalle
autorità italiane in sede comunitaria.
Oltre
alla più recente normativa poc’anzi illustrata,
appare utile richiamare la normativa generale sulla base della quale interviene
lo schema di DPCM in esame[10].
La legge n. 474/1994[11],
che disciplina in via generale le dismissioni
delle partecipazioni detenute dallo Stato, affida la scelta delle modalità di alienazione di tali partecipazioni ad un apposito decreto
del Presidente del Consiglio. Specifico rilievo assume poi la legge 481/1995[12], riguardante le imprese che svolgono un servizio di pubblica utilità (quale è considerata l’impresa oggetto del DPCM in esame, Alitalia S.p.a). L’art. 1, comma
2 della legge n. 481 dispone infatti che il Governo debba definire
preventivamente i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le
relative modalità di dismissione; la disposizione citata prevede altresì la
trasmissione al Parlamento dell’atto con cui vengono definiti tali criteri, ai
fini dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari[13].
Occorre poi ancora
segnalare che con la legge n. 662/1996,
in considerazione – come ricordato dalla relazione illustrativa - della
rilevanza e della strategicità del settore in cui
opera Alitalia, è stato stabilito l’obbligo del
Governo di trasmettere al Parlamento, preventivamente alla cessione del
controllo[14], il Piano industriale della società, ai fini
dell’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.
Come già accennato, il
Piano industriale 2005-2008 è stato appena trasmesso alle Camere. Il testo del Piano
è attualmente all’esame anche della Commissione
europea, cui è stato trasmesso il 15 ottobre 2004 (v. infra,
l’apposito paragrafo)
Lo schema di Decreto
del Presidente del Consiglio (DPCM) in esame prevede l’alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero
dell’economia e delle finanze in Alitalia S.p.a.
Si ricorda, come risulta anche dalla stessa relazione illustrativa, che
attualmente il Ministero dell’economia e
delle finanze detiene circa il 62,3%
del capitale della società[15], mentre la residua quota di azioni costituisce
il flottante di borsa. Inoltre, il Ministero dell’economia è
titolare della corrispondente quota del prestito obbligazionario[16] emesso dalla società nel 2002, convertibile
sino al 2007 in azioni Alitalia, nel rapporto di una
nuova azione per ogni obbligazione detenuta.
Secondo i criteri e le modalità indicati nello schema di DPCM in esame, l’alienazione
potrà eventualmente includere:
§
la cessione diretta delle obbligazioni convertibili detenute dal
Ministero stesso;
§
la cessione indiretta delle obbligazioni convertibili detenute dal
Ministero stesso.
Si prevede che l’alienazione, totale ovvero parziale,
della partecipazione possa essere effettuata in una o
più fasi.
Con riferimento alle modalità
di alienazione, si prevede che possa ricorrersi, singolarmente ovvero congiuntamente,
alle seguenti modalità:
¨ offerta pubblica di vendita;
¨ trattativa diretta:
¨ adesione ad offerte
pubbliche di acquisto o di scambio;
¨ operazioni di scambio
di titoli;
¨ cessione di diritti di opzione.
Per la disciplina generale di tali modalità, si rinvia all’ apposito paragrafo di approfondimento (v. oltre, n.
4).
Appare opportuno
ricordare che uno schema di DPCM per l’alienazione della partecipazione
detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze in Alitalia S.p.a.[17] era stato presentato alle Camere – in un contesto
parzialmente diverso - il 18 novembre 2003.
A tale presentazione non aveva poi fatto seguito la definitiva approvazione
del DPCM, in relazione ad un insieme di ulteriori
vicende che hanno riguardato la situazione dell’azienda e la situazione del
mercato del trasporto aereo[18].
Lo schema di DPCM in
questione era stato presentato sulla base della legge n. 474/1994 e della legge 481/1995, cui sé già fatto riferimento
Il testo in questione si
presentava, per quanto attiene al disposto dell’atto,
analogo a quello attualmente in esame, salvo
che per alcuni aspetti della formulazione, nonché per l’assenza dello
specifico riferimento alla realizzazione
dell’alienazione anche “mediante cessione
di diritti di opzione”
Secondo il testo dello
schema di DPCM presentato nel 2003, l’alienazione poteva dunque eventualmente
includere la cessione diretta e
indiretta delle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero stesso
(analogamente al testo ora in esame)
Si stabiliva poi che
l’alienazione potesse essere effettuata, anche in più fasi, sia mediante offerta pubblica di vendita, sia
mediante trattativa diretta (analogamente
al testo ora in esame). Si prevedeva poi che quest’ultima
potesse realizzarsi[19] anche mediante adesione ad offerte pubbliche di acquisto
o di scambio, nonché mediante operazioni di scambio di titoli (presentate dunque come modalità di realizzazione
della trattativa diretta). Inoltre, come s’è già accennato, non veniva contemplata direttamente l’ipotesi della
realizzazione dell’alienazione anche “mediante cessione di diritti di opzione”
La relazione
illustrativa che accompagna lo schema di DPCM in esame
sottolinea come l’atto abbia l’obiettivo di garantire la massima flessibilità della procedura di alienazione, “tenuto conto dell'impegno temporale per la realizzazione della privatizzazione [entro un arco
temporale massimo di dodici mesi dalla concessione della garanzia sul
prestito ponte di 400 milioni di euro, secondo l’impegno assunto con la
Commissione europea, già richiamato][20], del previsto prossimo aumento di capitale della Società, nonché della necessità
di consentire all'Azienda ed allo Stato italiano di pervenire al
perfezionamento di eventuali operazioni
di integrazione con altri vettori europei nelle forme che si individueranno
quali le più opportune ed adeguate”.
Anche la relazione
illustrativa che accompagnava lo schema di DPCM
presentato lo scorso anno sottolineava come l’atto tendesse a garantire la
massima flessibilità della procedura di alienazione; la formulazione appariva
però in parte diversa e meno stringente quanto all’impegno della
privatizzazione (non sussistendo esattamente i presupposti verificatisi nel
corso del 2004, che sono stati sintetizzati in precedenza); l’atto non faceva
poi espressamente riferimento al “previsto prossimo aumento di capitale
sociale”; veniva poi esplicitato l’obiettivo di
“consentire alla società ed al suo azionista di controllo di pervenire
al perfezionamento dell’operazione di integrazione con gli altri due vettori europei [Air France
e KLM], nelle forme che si individueranno quali più opportune ed adeguate”,
mentre l’attuale formulazione appare più aperta in relazione a possibili
operazioni di integrazione ed ai possibili partners,
facendo riferimento alla “necessità… di pervenire al perfezionamento di eventuali operazioni di integrazione con altri vettori europei, nelle forme che si individueranno quali più
opportune ed adeguate”.
Per quanto concerne ulteriori elementi che si possono trarre dalla relazione
illustrativa, viene evidenziata la correlazione tra lo schema di DPCM in esame
ed un insieme di iniziative[21] che – si afferma - sono state assunte per
scongiurare una crisi irreversibile della società che avrebbe potuto portare
alla attivazione di procedure anche di tipo liquidatorio.
Ci si riferisce in particolare:
§
al raggiungimento dell’accordo del 6 maggio scorso tra
Governo, Azienda e 00. SS. che prevede tra l'altro
l’elaborazione e l’attuazione di un Piano
industriale di risanamento secondo un modello analogo a quello delle
principali compagnie aeree di riferimento, ivi compreso un coerente riassetto
organizzativo e societario;
§
all'attivazione del finanziamento ponte di 400 milioni di euro
assistito da garanzia dello Stato (garanzia giudicata compatibile dalla
Commissione Europea nel luglio scorso);
§
alla attivazione di
trattative con Fintecna
finalizzate all'ingresso della
stessa nella realtà Alitalia
“non core" in un'ottica di ristrutturazione e successivo smobilizzo;
§
da ultimo alla
predisposizione da parte di Alitalia di un Piano Industriale 2005-2008 di risanamento
e rilancio che prevede, tra l'altro, la separazione societaria delle attività “non core” in una nuova
realtà (AZ Service)
al cui capitale è prevista una rilevante partecipazione di terzi soggetti e la
realizzazione, entro la primavera dei prossimo anno, di un aumento di capitale sociale di Alitalia
dell'ordine di 1.200 milioni di euro.
La definizione dei
criteri di privatizzazione viene quindi riconnessa
alla necessità di ríspettare gli impegni assunti dal
governo in sede comunitaria e alla finalità
di consentire ad Alitalia di stringere eventuali alleanze con altri vettori
europei, nel cui ambito potrebbe essere tra l'altro prevista la
combinazione, anche dal punto di vista societario, delle attività di impresa
tra Alítalia ed i soggetti partecipanti all'alleanza
stessa.
In tale prospettiva,
la relazione segnala la necessità che vengano adottati
tutti i necessari ed idonei accorgimenti volti a garantire in capo alla stessa Alitalia la permanenza dei diritti di traffico ai sensi tanto dal Regolamento CEE 2407/92[22] quanto dagli accordi bilaterali di traffico
stipulati dall'Italia con Stati non appartenenti all'Unione Europea.
Un ulteriore rilevante
aspetto richiamato dalla relazione illustrativa concerne, con riguardo ai
criteri di privatizzazione che sono alla base della scelta delle relative
modalità di alienazione, l’opportunità che eventuali decisioni in merito alla previsione statutaria di poteri speciali
vengano condizionate e subordinate
alla preventiva verifica che analoghe
forme di tutela dell'interesse pubblico vengano assunte dagli altri Stati interessati ad eventuali
operazioni di integrazione operativa e societaria con Alitalía.
Ciò, avuto in particolare riguardo alla situazione di rapida evoluzione del
settore di operatività di Alitalia
ed alla conseguente assenza, allo stato attuale, di una sostanziale certezza
circa l'atteggiamento prospettico di altri Paesi eventualmente coinvolti.
La medesima relazione
ricorda che, nell'ipotesi in cui si dovesse optare per
la previsione di poteri speciali, sarà necessario far precedere la perdita del
controllo di Alitalia dalla istituzione di una Authority di settore, conformemente al parere n. 2228/96, reso dal Consiglio di
Stato in relazione alla procedura di privatizzazione di Autostrade.
Si ricorda in sintesi
che tale parere del Consiglio di Stato offre elementi interpretativi di
carattere generale con riguardo all’istituzione di un’autorità di garanzia come
presupposto per dismettere la partecipazione di
controllo di società appartenenti all’azionista pubblico, che operino nel settore dei servizi di pubblica utilità. A
seguito di un’articolata riflessione (per la quale si rinvia al testo del
parere, allegato al presente dossier), si conclude nel
senso che tale istituzione non è necessaria nel caso in cui non ricorrano le
condizioni per imporre negli statuti clausole di riserva di speciali poteri a
favore del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), ai sensi
dell’art. 2 del DL n. 332/1994 (già citato).
Anche in
considerazione degli espliciti
riferimenti che si ritrovano nelle premesse e nella relazione che
accompagna il DPCM ora in esame,
occorre ricordare che recentemente è
stato trasmesso alle Camere il Piano
industriale Alitalia 2005-2008, ai fini
dell’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari[23]: Il termine previsto per l’espressione di tale
parere è il 15
dicembre 2004.
Si ricorda che con la legge n. 662/1996, in considerazione –
come ricordato dalla relazione illustrativa - della rilevanza e della strategicità del settore in cui opera Alitalia,
è stato stabilito l’obbligo del Governo di trasmettere al Parlamento,
preventivamente alla cessione del controllo[24], il Piano industriale della società.
Il Piano in esame
interviene in relazione all’impegno del Governo
italiano – assunto in sede di autorizzazione da parte della Commissione europea
del prestito-ponte di cui al DL n. 159/2004 - a trasmettere alla Commissione
europea, entro sei mesi dalla data
di autorizzazione degli aiuti (come già segnalato poc’anzi,
il 20 luglio 2004), un piano di
liquidazione o un piano di ristrutturazione di Alitalia.
Tale impegno è stato assunto in correlazione a quello della dismissione della
partecipazione azionaria dello Stato in Alitalia, che
dovrebbe scendere al di sotto della quota del
50%.
Come già accennato, il
Governo italiano si è poi impegnato a non
fornire nessun altro aiuto ad Alitalia in
relazione ad un eventuale futura ristrutturazione, in
conformità con il principio dell’”aiuto unico”, previsto dagli orientamenti
comunitari in materia.
Si ricorda in proposito
che il 7 luglio 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa agli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C
244/02).
Tali orientamenti sono
entrati in vigore il 10 ottobre scorso sostituendo i precedenti, in vigore dal
1999. I nuovi orientamenti disciplinano orizzontalmente gli aiuti di Stato,
prevedendo sia una disciplina applicabile in via generale alle imprese operanti
in tutti i settori di attività, esclusi i settori del
carbone e dell’acciaio, sia delle norme specifiche per le piccole e medie
imprese e per il settore agricolo.
La Commissione nella
comunicazione definisce gli aiuti per il
salvataggio quale forma di assistenza temporanea e
reversibile che consente di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per
il tempo necessario a farle elaborare un piano di ristrutturazione o di
liquidazione. Gli aiuti alla
ristrutturazione hanno come presupposto l’esistenza di un piano volto a
ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa che, di norma, deve
provvedere anche ad una ristrutturazione finanziaria. Le imprese che ottengono
un aiuto per la loro ristrutturazione debbono
contribuire finanziariamente al costo globale dell’operazione, sia con fondi
propri, compresa la vendita dell’attivo non indispensabile alla sopravvivenza
dell’impresa, sia ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni
del mercato. Tali contributi alla ristrutturazione sono considerati
accettabili, per le grandi imprese, se pari al 50% del costo globale,
per le medie imprese al 40% e per le piccole imprese al 25%.
La comunicazione prevede
inoltre una procedura semplificata per aiuti che non superino
i 10 milioni di euro ed esclude la concessione di aiuti durante i primi tre
anni dalla costituzione dell’impresa[25].
Il Piano industriale 2005-2008 è attualmente all’esame della Commissione europea,
alla quale è stato notificato il 15 ottobre 2004 (sul punto v. oltre l’apposita scheda curata dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea - RUE)
Venendo ora ad una
sintetica illustrazione del Piano industriale presentato alle Camere, esso reca
un insieme di contenuti molto ampi (rappresentati in larga parte con tabelle e
grafici), che riguardano:
§
l’analisi del settore e la situazione
di Alitalia
(pagg. 7-33 del Piano);
§
gli obiettivi strategici per il prossimo
quadriennio (pagg. 35-44 del Piano)
§
il progetto industriale 2005-2008 (pagg. 46-67 del Piano)
§
principali indicatori
di attività e performance 2004-2008[26] (pagg.
69-73 del Piano)
§
obiettivi
economico-finanziari (pagg. 75-76 del Piano)
§
un allegato, che analizza tra l’altro la separazione dell’attività
tra Alitalia e AZ servizi, l’evoluzione della
struttura societaria nello spin-off , le macro-logiche di determinazione dei ricavi di
AZ servizi e Alitalia, gli obiettivi di efficientamento di AZ servizi (pagg. 78-88 del Piano);
Per quanto riguarda il
primo dei punti indicati, ci si limita qui a ricordare che la stessa relazione
illustrativa, nel delineare le principali caratteristiche del mercato e le
molteplici criticità ed inefficienze riscontrabili in Alitalia
(per le quali si rinvia alla medesima relazione), segnala come la società abbia
manifestato una redditività in forte calo, decisamente
inferiore a quella dei principali vettori europei (in larga parte riconnessa ad
un’insostenibile struttura di costo), e come il 2003 si sia concluso con una
perdita netta di circa 520 milioni di euro e con un forte deterioramento della perfomance, con perdita di quota di mercato e drastico calo
di ricavi. L'indebitamento finanziario netto è nell'anno aumentato di circa 530
milioni di euro, ed i primi 9 mesi del 2004 confermano
in pieno le difficoltà di performance del 2003, con un aggravio della posizione
finanziaria[27].
Concentrando ora
l’attenzione sulle prospettive delineate, si possono evidenziare alcuni obiettivi strategici fondamentali suddivisi
in:
a)
obiettivi di business
:
§
focalizzare gli sforzi
sull’attività di trasporto aereo tramite terziarizzazione servizi terra;
§
ridurre i costi sulla
rete intercontinentale;
§
ristrutturare la
produzione della rete di medio/corto raggio;
§
massimizzare sinergie
tra lungo e medio raggio.
b) obiettivi organizzativi:
§
organizzazione snella,
efficace ed orientata al mercato;
§
attenzione massima agli
aspetti organizzativi per raggiungere gli obiettivi;
§
rapido adattamento al
mercato.
Per quanto concerne gli obiettivi
economico-finanziari, l’obiettivo primario della fase di risanamento
(v. tra breve) è il raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario a
fine 2006[28], per poi avviare una fase di rilancio vero e
proprio nel periodo 2007-2008, attraverso l’acquisizione di nuova flotta sia di
lungo raggio, sia di breve-medio raggio.
Il Piano prevede una
progressiva e significativa riduzione del rapporto
d'indebitamento. Tale riassetto passa attraverso una prima fase “ponte
supportata dal prestito di 400 milioni di euro
assistito da garanzia pubblica (autorizzata, come già segnalato, dalla
Commissione Europea il 20 luglio 2004), finalizzato a soddisfare le esigenze di
tesoreria della società nelle more dell'avvio dei piano industriale e di
un'operazione di ricapitalizzazione. La ricapitalizzazíone è prevista nei primi mesi dei 2005, per
un importo fino a 1,2 miliardi di euro, e permetterà
di coprire i fabbisogni finanziari e ottenere un adeguato margine di
flessibilità di tesoreria. Il Piano prevede che l'aumento di capitale avvenga
con modalità compatibili con la normativa comunitaria
Si afferma altresì che
gli indici di redditività, come conseguenza dei miglioramento
complessivo della gestione operativa e dal riassetto finanziano e patrimoníaie, passano dai valori (attesi) fortemente negativi
del 2004 a valori positivi già nel 2006.
Con riguardo al progetto industriale 2005-2008, sono
individuate tre opzioni di fondo, nell’ambito delle
quali viene scelto il progetto della
ristrutturazione, articolato in due fasi:
Ø
Risanamento
(2005-2006): caratterizzato da interventi di efficientamento strutturale, esclusione di investimenti in
nuova flotta, massimizzazione della capacità offerta;
Ø
Rilancio
(2007-2008): caratterizzato dal riavvio di investimenti
in nuova capacità (solo dopo la realizzazione di efficientamenti
strutturali) e dal continuo sviluppo dell’attività di volo
In tale quadro sono
poi individuate le “azioni progettuali”, che riguardano, per quanto concerne
la prima fase (risanamento):
-
spin-off di AZ Servizi (v. anche allegato, infra);
-
razionalizzazione
approvvigionamenti;
-
miglioramento efficacia
commerciale[29];
-
recupero produttività
nelle attività di volo;
-
recupero produttività
nel corporate[30];
-
ristrutturazione
business cargo;
-
sintesi impatto
economico atteso delle azioni progettuali;
-
rinnovi contrattuali e progetti di efficientamento;
-
principali voci di
costo per gestione esuberi con cassa
integrazione e mobilità[31];
Le azioni progettuali riferite
alla seconda fase (rilancio)
-
acquisto nuova flotta lungo raggio e regionale;
-
ulteriore rafforzamento del posizionamento
competitivo;
-
espansione della
quota del mercato domestico;
-
apertura a nuove destinazioni e frequenze pag. 66,
-
ulteriore aumento attività di volo per maggiore
produttività degli assets [32] pag. 67.
L’allegato approfondisce poi alcune scelte di fondo,
individuate sinteticamente anche nella relazione illustrativa, relative in
particolare a:
§
elemento fondamentale
del Piano Alitalia è la separazione delle attività di volo, che rimarranno ad Alitalia, da quella
di servizio, con la creazione di una società (AZ Servizi) destinata ad
inglobare il business di Manutenzione, Ground Handling,
ICT e Shared Services (Administration, PIanning &
Control, Human Resources, Facility Management e Call
Center) per un loro efficientamento e
valorizzazione. Lo spin‑off delle attività di
terra permetterà di focalizzare Alitalia
sul core business del trasporto aereo. Tale assetto risponde alla necessità
prioritaria – secondo quanto affermato nella relazione - di adeguare il
perimetro dell'azienda a quello dei concorrenti nuovi entranti (low cost).
§
l'operazione di spin‑off delle attività di terra accelera il
processo di efficientamento, e in particolare:
-
la manutenzione sarà
soggetta ad un processo di rivisitazione delle attività attraverso
l'applicazione sistematica e pervasiva delle
metodologie di "lean
manufactoring";
-
le attività di ground handling aeroportuale affronteranno una profonda
rivisitazione dei processi operativi e di riorganizzazione del lavoro al fine di
conseguire un rilevante recupero di produttività.
-
tramite l'adozione di
contratti di servizio (Service Level Agreement),
Alitalia potrà fin dal 2005 beneficiare di tali efficientamenti.
Le attività core
di AZ Servizi hanno dinamiche competitive e
prospettive di crescita molto differenziate (illustrate dall’allegato, tavola
3). AZ Servizi opererà come fornitore di servizi sia
per Alitalia, sia per clienti terzi (le implicazioni
sui ricavi vengono esaminati sempre dall’allegato, tavola 4).
§
in sintesi, gli
obiettivi del Piano industriale di AZ
Servizi sono: crescita dei ricavi nell’ordine del 19% nel periodo
2005-2008; recupero di efficienza, da realizzarsi attraverso riduzione di costi
di acquisto ed efficientamento del personale,
soprattutto nell’area manutenzione (v. tavola 5 dell’allegato).
Appare opportuno
ricordare infine che, nell’ambito delle varie misure previste dal Piano Alitalia, la relazione illustrativa segnala anche, oltre al
recupero di produttività del personale, risparmi significativi
sul costo del lavoro distribuiti in tutte le aree aziendali. In tale quadro va
richiamata l’intervenuta firma dei nuovi accordi per il personale navigante, in
base ai quali si dovrebbero raggiungere livelli di impiego
in linea con quelli dei migliori vettori europei. Com’è noto, infatti, Alitalia
ha firmato, nel periodo tra il 14‑18 settembre 2004 con le Organizzazioni
Sindacali, un accordo che identifica in 3.679
il numero complessivo di esuberi, di cui 1.989 relativi alla costituenda
AZ Servizi e 1.690 relativi ad Alitalia.
In
relazione alle politiche che riguardano il personale della società, si ricorda che proprio recentemente è stato
introdotto nel D.L. 249/2004 - il
cui disegno di legge di conversione, approvato dalla Camera (v. A.C. 5398)[33], è attualmente
all’esame del Senato, in seconda lettura -
un sistema di ammortizzatori
sociali relativo alle aziende che operano nel settore del trasporto aereo, in attuazione degli
impegni assunti nel protocollo di intesa
siglato il 6 ottobre 2004 tra il Governo, le organizzazioni sindacali
nazionali e di categoria e l’Alitalia (cui s’è già
fatto cenno).
Si fa riferimento in
particolare ai seguenti articoli:
§
articolo 1-bis, introdotto dal maxiemendamento
del Governo, che estende l’applicabilità dei trattamenti di Cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità al settore del trasporto aereo[34].
§
articolo 1-ter, introdotto dal maxiemendamento
del Governo, che istituisce un fondo
speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
§
articolo 1-quater, introdotto dal
maxiemendamento del Governo, che reca disposizioni in materia previdenziale per
i lavoratori iscritti al cd. Fondo volo.
L’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
società per azioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, cosi come modificato dall’articolo 4, commi 218-220, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) rimette al Governo la scelta delle procedure di vendita, indicando
soltanto le finalità da perseguire.
Al riguardo si prevede
che l’alienazione delle partecipazioni deve essere effettuata
con modalità “trasparenti e non
discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell’azionariato
tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali”.
Tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per
ciascuna società, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività
produttive.
Per la dismissione delle partecipazioni di
controllo di società operanti nei servizi di pubblica
utilità è dichiarato altresì applicabile il disposto del comma 2
dell’articolo 1 della legge n. 481 del 1995 (“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità”), il quale stabilisce che, nel caso di privatizzazione dei servizi
di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li
trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari.
Tale procedura, più
articolata rispetto alla disciplina generale, non si applica quando ricorrano
contestualmente le due seguenti condizioni:
1) che si tratti di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati
regolamentati nazionali o comunitari;
2) che il collocamento
sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di
risparmiatori o di investitori internazionali.
Per quanto riguarda i
criteri in base ai quali determinare il prezzo
dei titoli da alienare, la legge finanziaria per il 2003 (articolo 80,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) ha previsto che, quando si
tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati, il prezzo di vendita sia
fissato:
-
facendo riferimento al valore dei titoli sui mercati finanziari nel momento
dell'alienazione;
- tenendo conto
dell'esigenza di incentivare la domanda dei titoli
stessi al fine di assicurare il buon esito dell’operazione.
La congruità del prezzo
così determinato deve essere attestata da un consulente finanziario terzo. In
ogni caso si prevede espressamente che il prezzo possa risultare
inferiore rispetto a quello al quale sono state effettuate precedenti offerte
di azioni della medesima società.
Nell’ambito del citato
decreto-legge n. 332 del 1994, una specifica disciplina viene
inoltre riservata alle privatizzazioni delle società operanti nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia e degli
altri pubblici servizi.
I caratteri particolari
della disciplina consistono nella previsione dell’istituzione di autorità
indipendenti di regolazione; nell’attribuzione al Ministero dell’economia e
delle finanze di poteri speciali da
esercitare successivamente alla perdita del controllo sulle società in
questione; nella possibilità di introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario e
l’elezione degli amministratori mediante voto
di lista.
L’articolo 1-bis del decreto-legge n. 332 del 1994
subordina le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli
enti pubblici nelle società che esercitano servizi di rilevante interesse
pubblico, alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo
della qualità dei servizi medesimi.
Le autorità indipendenti
con funzioni di regolazione dei servizi pubblici sono state successivamente
istituite e disciplinate dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità
di regolazione dei servizi di pubblica utilità”
e, con riferimento al settore delle comunicazioni, dalla legge 31
luglio 1997, n. 249 “Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo”.
L’articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 dispone che con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le società
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e operanti nei settori
sopra indicati, nei cui statuti, prima
di ogni atto di cessione delle partecipazioni che
determini la perdita del controllo da parte dello Stato, deve essere prevista
l’attribuzione di poteri speciali al
Ministro dell’economia e delle finanze (opposizione all’assunzione di
partecipazioni rilevanti; opposizione alla conclusione di patti parasociali;
veto all’adozione di delibere relative ad operazioni di scioglimento, fusione,
scissione, trasferimento di sede all’estero, e altre; nomina di un
amministratore senza diritto di voto).
L’articolo 3 del
medesimo decreto-legge ha, altresì, previsto la possibilità di inserire nello
statuto delle società operanti nel
settore dei servizi pubblici, nonché delle banche
e delle imprese di assicurazione, specifiche clausole, che non possono essere
modificate per un periodo di tre anni, con le quali si fissa un limite massimo di possesso azionario non
superiore al 5 per cento. Il limite al possesso azionario si applica anche alle
società controllate da uno stesso soggetto, alle società collegate, e ai soggetti
che, direttamente o indirettamente, aderiscono a patti parasociali che
coinvolgono almeno il 10 per cento del capitale di società quotate o il 20 per
cento del capitale di società non quotate.
Il superamento del
limite così stabilito comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e i
diritti non aventi contenuto patrimoniale per le partecipazioni che eccedono il
limite stesso.
È peraltro previsto che
la clausola con cui si impone un limite al possesso
azionario decada se il limite sia superato per effetto di un’offerta pubblica
di acquisto da cui derivi l’assunzione della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.
In connessione con la
clausola relativa al limite del possesso azionario,
l’articolo 4 del medesimo decreto-legge ha previsto l’introduzione di una
ulteriore clausola, con la quale si stabilisce che l’elezione degli
amministratori abbia luogo mediante voto
di lista. Questa seconda clausola è rivolta a tutelare le minoranze
azionarie. Si è infatti stabilito che alle liste di
minoranza dovrà essere riservato complessivamente almeno un quinto degli
amministratori e un rappresentante del collegio sindacale.
L’offerta pubblica di
vendita è un’operazione mediante la
quale un soggetto si rivolge agli investitori per vendere, irrevocabilmente
e a condizioni non variabili, una certa
quantità di titoli (azioni ordinarie, obbligazioni convertibili o altri
titoli o diritti) che sono in suo possesso.
In particolare, per
offerta si intendono le proposte negoziali dirette
alla conclusione di contratti di vendita o sottoscrizione di prodotti
finanziari.
Si fa notare che possono
rilevare, al riguardo, non solo le proposte negoziali formulate direttamente e
autonomamente dal soggetto emittente ovvero offerente i prodotti finanziari, ma
anche quelle portate all’attenzione degli investitori in via indiretta, per il
tramite di intermediari che assumono compiti di mero
collocamento ovvero anche di garanzia, nonché tutte quelle realizzate mediante
tecniche di sollecitazione a distanza, cioè
fuori sede[35].
Nel caso di offerte di vendita rivolte
al pubblico si applica la disciplina prevista dal testo unico
dell’intermediazione finanziaria approvato con decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (TUF), in materia di sollecitazione
all’investimento, costituita essenzialmente da regole volte ad assicurare
per un verso l’informazione completa dei soggetti destinatari dell’offerta e,
per altro verso, la correttezza dei comportamenti dei soggetti che partecipano,
a vario titolo, all’offerta stessa.
Tale disciplina,
recata dagli articoli 94 e seguenti del TUF, pone fra l’altro a carico di coloro che intendono effettuare una sollecitazione
all’investimento l’obbligo di darne preventiva comunicazione alla CONSOB, cui
spetta autorizzare il prospetto informativo che dev’essere
pubblicato e consegnato ai potenziali investitori che ne facciano richiesta.
Secondo la definizione
offerta dall’articolo 1, comma 1, lettera v),
del TUF, per «offerta pubblica di acquisto o di
scambio» si intende ogni offerta, invito
a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di
prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello
indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 del TUF nonché di ammontare
complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento.
Il richiamato articolo 100 del TUF prevede che le
disposizioni del medesimo testo unico in materia non si applicano alle
sollecitazioni all'investimento: a) rivolte ai soli investitori professionali
come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2; b) rivolte a un numero di
soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento; c) di
ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla CONSOB con
regolamento; d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo
Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi
internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati
membri dell'Unione europea; e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi
dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati
membri dell'Unione Europea; f) aventi a oggetto prodotti finanziari emessi da
banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di
acquisire o sottoscrivere azioni, ovvero prodotti assicurativi emessi da
imprese di assicurazione. La CONSOB può individuare con regolamento altri tipi di
sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni suddette non si
applicano in tutto o in parte.
In particolare, la deliberazione CONSOB del 14 maggio 1999, n.
11971, recante il regolamento in materia di emittenti,
reca un apposito Allegato n. 2 dedicato alla disciplina delle offerte di
acquisto o di scambio. L’art. 33, comma 1, lettera a)
di tale regolamento prevede che la
normativa si applica nei casi in cui l’offerta è rivolta ad un numero di
soggetti superiore a 200.
Con riguardo alla disciplina del TUF applicabile, si
ricorda che gli articoli da 102 a 104
contengono le regole che disciplinano il procedimento di offerta
di acquisto, comuni a tutte le offerte, tra cui rilevano quelle in tema di
trasparenza e correttezza.
Un secondo gruppo di norme,
invece, contenute negli articoli da 105
a 112 del TUF, si applicano soltanto nei casi in cui si verta in una
fattispecie di acquisizione del controllo di una
società quotata, ovvero si tratti di tutelare gli azionisti di minoranza, in
seguito ad un’intervenuta acquisizione del controllo.
Con riferimento al
metodo della trattativa diretta, si ricorda che, in tema di modalità delle dismissioni delle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici, l’articolo 1
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti
pubblici in società per azioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, ha disposto che le vigenti norme di legge e di regolamento
sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni e ai
conferimenti delle stesse società partecipate, nonché agli atti e alle
operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni, inclusa la
concessione di indennità e manleva secondo la prassi
dei mercati.
L'alienazione delle
partecipazioni è effettuata con modalità
trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli
investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione
sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
In caso di cessione mediante trattativa diretta di
partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
d'intesa con i Ministri delle attività produttive, ovvero, per le società
controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono
essere individuate le società per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di
riferimento, la cessione della partecipazione dev’essere
effettuata invitando potenziali
acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, ad
avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel
contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al
nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali.
Il contratto può altresì
prevedere, per un periodo determinato, il divieto
di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di
inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto
di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonché le eventuali modificazioni, devono essere depositati,
entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale della società e devono essere
pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della società su
due quotidiani a diffusione nazionale.
Nel caso in cui tra i
partecipanti al nucleo stabile sia presente il
Ministro dell’economia e delle finanze, questi può riservarsi, per un periodo
da indicare nel contratto, il diritto di prelazione nel caso di cessione della
partecipazione.
Il Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni, e
gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società e loro
controllate e delle operazioni di conferimento, possono affidare anche in
deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ove applicabili, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa
nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa,
amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni
di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni
strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da
conflitti d'interesse.
Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a società di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in
favore delle società nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del
presente decreto. I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare
ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida. I compensi e le modalità
di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.
Tali disposizioni si
applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle
finanze in relazione a piani di riordino, risanamento
o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla
dismissione della partecipazione.
Le operazioni di scambio di titoli si
hanno qualora i titoli non formino oggetto di un’offerta al pubblico, ma siano
scambiati di volta in volta con singole controparti, essendo pertanto esclusa
la disciplina posta dal TUF in tema di offerta
pubblica di vendita.
La cessione di diritti di opzione
si ha allorché i diritti di opzione formano oggetto di un contratto di
compravendita.
Il diritto di opzione è il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.
Ai sensi dell’articolo 2441 del codice
civile, infatti, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni
convertibili in azioni devono essere offerte in opzione
ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono
obbligazioni convertibili, il diritto di opzione
spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del
rapporto di cambio.
(a cura dell’Ufficio
RUE)
Il 20 luglio 2004 la Commissione ha adottato una
decisione[36], ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato,
con la quale ha autorizzato la
concessione di una garanzia di prestito pari a 400 milioni di euro da parte del governo italiano alla compagnia Alitalia, prevista dal D.L. n. 159 del 2004.
La decisione è stata adottata previa
verifica della conformità delle misure recate dal citato decreto-legge agli
orientamenti per gli aiuti destinati al salvataggio
e alla ristrutturazione delle
imprese in difficoltà[37].
A tal fine, la Commissione ha accertato la
sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’erogazione, ai sensi dei
suddetti orientamenti, di un aiuto al
salvataggio, segnatamente con riferimento ai seguenti elementi:
La Commissione, inoltre, ha preso atto
dell’impegno del Governo italiano a ridurre
entro 12 mesi al massimo, la propria partecipazione al capitale di Alitalia dall’attuale 62% a meno del 50%, rilevando come tale
impegno escluda la possibilità di una ricapitalizzazione
della compagnia da parte dello Stato dopo la ristrutturazione della stessa.
Il piano di
ristrutturazione di Alitalia
- che figurava fra le condizioni poste dalla Commissione europea per
autorizzare la concessione del prestito ad Alitalia
da parte del Governo italiano - è stato notificato dallo stesso Governo alla
Commissione il 15 ottobre scorso.
Secondo notizie di stampa, la Commissione europea avrebbe avviato l’esame del piano al fine
di valutare l’eventuale presenza di aiuti di Stato. In seguito ad un primo
esame, i servizi della Commissione avrebbero espresso dubbi sul rispetto da
parte del Governo italiano dell’impegno di ridurre la propria partecipazione
nel capitale di Alitalia
entro 12 mesi e sul fatto che il piano riesca ad attirare investitori privati.
Il punto sul quale i servizi della Commissione avrebbero
sollevato, in particolare, obiezioni riguarderebbe il fatto che il
Governo italiano abbia riservato il 62% del capitale che detiene attualmente in
Alitalia, pari a 750 milioni di euro, per la ricapitalizzazione di AZ Fly, e
che Fintecna, potenziale acquirente di AZ Service, sia un’impresa pubblica controllata completamente
dallo Stato. Inoltre, secondo i servizi della Commissione, il fatto che il
piano finanziario di AZ Fly
preveda un rimborso delle obbligazioni nel 2007, senza che siano convertibili
in azioni, sarebbe indice di scarsa fiducia del mercato nel piano di
ristrutturazione della compagnia.
Sempre secondo notizie di
stampa, il 20 ottobre la Commissione
avrebbe pertanto chiesto informazioni aggiuntive al Governo italiano sui
seguenti aspetti del piano di ristrutturazione: la ricapitalizzazione
di Alitalia, la privatizzazione della compagnia, il
finanziamento degli ammortizzatori sociali predisposti dal Governo italiano ed
infine l’operazione AZ Service e il ruolo che in essa
avrà Fintecna (Fintecna
dovrebbe acquisire il 49% di AZ Service).
Le informazioni integrative richieste dalla
Commissione sarebbero state, secondo fonti informali,
notificate dal Governo italiano alla Commissione il 9 novembre scorso.
Con tale nota il Governo avrebbe confermato il proprio
impegno a completare la privatizzazione della compagnia entro il 7 ottobre
2005, ovvero entro 12 mesi dalla concessione della garanzia del Ministero
dell’Economia e delle Finanze al prestito ponte. Il Governo avrebbe, inoltre,
informato la Commissione della preparazione del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri riguardante i criteri di privatizzazione e le modalità
di dismissione di Alitalia.
In particolare, per quanto riguarda i dubbi che la Commissione avrebbe
sollevato sulla privatizzazione di Alitalia,
il Governo italiano avrebbe comunicato alla Commissione l’invio di lettere di
invito ad alcune banche al fine di affidare l’incarico di advisor della privatizzazione.
La Commissione ha due mesi di tempo, dal momento in cui disporrà di
tutte le informazioni che riterrà utile acquisire su questo dossier, per decidere se archiviare la
pratica o se avviare un’indagine più approfondita che, ai sensi del regolamento
(CE) n. 659/1999 recante modalità di attuazione dell’articolo 93 del Trattato
CE, potrebbe durare fino a 18 mesi.
Il 7 aprile 2004 la Commissione ha
autorizzato un accordo di cooperazione fra Air France
e Alitalia dopo che le due compagnie hanno
assunto alcuni impegni volti a salvaguardare la concorrenza fra la Francia e l'Italia. L'autorizzazione
della Commissione è stata concessa per un periodo di sei anni a decorrere dal
12 novembre 2001, data di notifica dell’accordo.
Gli impegni assunti da Alitalia ed Air France riguardano
in particolare:
·
la rinuncia, da parte
delle due compagnie; a 42 coppie di slot al giorno, ovvero 84 slot singoli di
decollo e di atterraggio. In realtà il numero di slot a cui le parti dovranno rinunciare dovrebbe essere inferiore visto che, dal
momento della notifica dell’accordo di cooperazione, vari eventi, fra cui il
fallimento di alcune compagnie aeree, hanno favorito la comparsa di nuovi
concorrenti su alcune rotte (Parigi-Milano, Parigi-Roma, Parigi-Napoli e Parigi-Venezia);
·
la concessione, ai nuovi
operatori[38] che intendono avviare un nuovo servizio su una
o più delle rotte precedentemente indicate, di slot di decollo e di atterraggio
per evitare che le rotte siano monopolizzate o dominate da una determinata
alleanza;
·
la conclusione di accordi
di interlining con un nuovo operatore e relativamente
alle rotte operate da quest’ultimo. Questi accordi
prevedono l’obbligo per le due compagnie, a condizione che vi sia disponibilità di posti nella relativa classe tariffaria,
di trasportare passeggeri in possesso di un biglietto emesso dal nuovo
operatore per un volo da effettuare su una sua rotta;
·
la possibilità per i
nuovi operatori di partecipare ai programmi di fidelizzazione
(frequent flyer) delle due compagnie;
·
la promozione dei collegamenti
intermodali per il trasporto dei passeggeri;
·
l’impegno a non attivare
altre frequenze sulle rotte interessate per un periodo di almeno due intere
stagioni IATA consecutive, a partire dal momento in cui un nuovo operatore
riceve dalle due compagnie gli slot per le operazioni sulla rotta interessata,
a meno che circostanze eccezionali non richiedano voli aggiuntivi per brevi
periodi.
La Commissione, dal
canto suo, si impegna a salvaguardare il seguente
numero di servizi concorrenziali:
·
fino a sei voli andata e ritorno al giorno fra
Parigi e Milano, nel caso di voli effettuati da più di un concorrente, e fino a
5, nel caso di un concorrente unico;
·
fino a cinque voli andata e ritorno al giorno
fra Parigi e Roma;
·
fino a tre voli andata e ritorno al giorno fra
Parigi e Venezia;
·
fino a due voli andata
e ritorno al giorno su ciascuna delle seguenti rotte: Parigi-Bologna, Parigi-Firenze e
Lione-Milano;
·
un volo andata e ritorno al giorno fra Parigi
e Napoli.
L’accordo di cooperazione, notificato dalle
due compagnie il 12 novembre 2001, era volto ad ottenere un’attestazione
negativa ai sensi dell’art. 3, par. 2[39], del regolamento (CEE) n. 3975/87, relativo
alle modalità di applicazione delle regole di
concorrenza alle imprese di trasporto aereo, oppure un’esenzione conformemente
all’art. 5[40] dello stesso regolamento.
Il 1° luglio 2002 la
Commissione ha effettuato una valutazione dell’accordo
di cooperazione. Essa ha ritenuto che l’accordo di cooperazione, grazie ai
risultati che produce in termini di collegamenti, risparmio sui costi e
sinergie fra le parti, contribuisce al progresso tecnico ed economico e quindi,
da questo punto di vita, rientrerebbe fra le
fattispecie di deroga di cui all’art. 81, par. 3[41]. La Commissione, tuttavia, ha espresso alcune
riserve sotto il profilo della concorrenza e, in particolare, l’impossibilità
di applicare all’accordo di cooperazione Alitalia/Air
France l’art. 81, par. 3, del Trattato CE in quanto
esso riduce notevolmente la concorrenza
sulle principali rotte aeree tra Francia ed Italia (Parigi-Roma,
Parigi-Milano, Parigi-Venezia,
Parigi-Firenze, Parigi-Bologna,
Parigi-Napoli e Milano-Lione).
In base alle indicazioni
fornite ad Alitalia ed Air France
dalla Commissione nella notifica del 1° luglio 2002, le due compagnie hanno
presentato, il 9 dicembre 2003, una serie di misure correttive[42]
all’accordo per favorire lo sviluppo di servizi concorrenziali sulle tratte
interessate. Tali misure, che sono state ritenute valide dalla Commissione,
fanno parte integrante dell’accordo autorizzato e riguardano, come precedentemente segnalato, la rinuncia ad un determinato
numero di slot, gli accordi di interlining, la
promozione dell’intermodalità, i programmi di fidelizzazione,
l’impegno a non aumentare le frequenze sulle rotte interessate.
[1]
Recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione
di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni
[2]
Recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi
di pubblica utilità. .
[3]
v. atto n.
434, presentato alle Camere in data 25 novembre 2004 (la trasmissione del DPCM
è leggermente anteriore, del 22 novembre 2004)
[4]
recante Misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il
rilancio dell'Alitalia.
[5]
si ricorda,
come risulta dalla stessa relazione illustrativa, che attualmente il Ministero dell’economia detiene circa
il 62,3% del capitale della società,
mentre la residua quota di azioni costituisce il flottante di borsa. Inoltre,
il Ministero dell’economia è titolare della corrispondente
quota del prestito obbligazionario emesso dalla società nel 2002,
convertibile sino al 2007 in azioni Alitalia, nel
rapporto di una nuova azione per ogni obbligazione detenuta.
[6]
Si ricorda che tale impegno è stato
assunto in occasione dell’autorizzazione della Commissione europea in occasione
della concessione ad Alitalia del prestito-ponte di
cui al DL 24 giugno 2004, n. 159, in relazione al quale è intervenuto da ultimo, l’8 ottobre
2004, il decreto dirigenziale per la
concessione della garanzia statale.
[7]
Deliberato dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 5 luglio 2002.
[8]
al riguardo è
stato stabilito che agli
eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia si provveda a valere
sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, e specificamente
sulla quota del fondo destinata ad aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio. Gli oneri in questione devono essere
imputati all’U.P.B. 3.2.4.2
“garanzie dello Stato”, iscritta nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.
[9] Questi
orientamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee serie C, n. 288 del 9 ottobre 1999. A partire dal 10 ottobre 2004 sono
stati sostituiti dai nuovi orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà, contenuti nella comunicazione 2004/C
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C, n. 244 del 1°
ottobre 2004.
[10]
si rinvia in
proposito anche al dossier Pareri al Governo del Servizio Studi della Camera,
n. 261, concernente uno schema di DPCM avente analogo oggetto, presentato alle
Camere il 18 novembre 2003, e che non ha poi avuto seguito in relazione
all’evolversi della situazione del mercato e delle condizioni della società Alitalia.
[11]
Recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione
di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni
[12] Recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi
di pubblica utilità. .
[13] L’articolo 1 del DL 332, presupposto del citato schema di DPCM, è
stato recentemente modificato dalla legge finanziaria 2004. I commi da 218 a
220 dell’articolo 4 della legge 23
dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria
2004) intervengono sulla disciplina delle procedure di dismissione di titoli azionari detenuti dallo Stato.
In tale contesto, la lettera a) del comma 218 ha introdotto un comma 2-ter nel medesimo articolo 1 del D.L. n. 332 del 1994. Il nuovo
comma restringe l’ambito di applicazione della
procedura delineata dalla legge 481/1995 per la privatizzazione delle imprese
che svolgono servizi di pubblica utilità, escludendone l’applicazione quando
ricorrano contestualmente le due seguenti condizioni:
a) nel caso in cui si tratti di
alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o
comunitari;
b) qualora il collocamento sia rivolto,
direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori
internazionali.
In proposito, la relazione
illustrativa al disegno di legge finanziaria evidenziava che intento della
norma è quello di prevedere un “iter semplificato
nella procedura di scelta delle modalità di vendita di titoli azionari di public utilities
... qualora il metodo di alienazione assicuri, di per sé, l’auspicata ulteriore
diffusione dell’azionariato”.
[14]
l’articolo 2, comma 192 della legge 662
stabilisce testualmente che ciò debba avvenire “prima
della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della
maggioranza del capitale sociale delle [predette] società”
[15]
Che corrisponde al n.
di 2.414.294.808 azioni della società. Il capitale sociale di Alitalía è attualmente pari a
curo 1.433.086.664,00 e risulta suddiviso in 3.873.207.200 azioni del valore
nominale unitario di euro 0,37, quotate presso la Borsa Italiana. Il Ministero
dell'economia detiene n. 2.414.294.808 azioni della Società, corrispondente al 62,3%
[16]
n.
1.207.147.404 obbligazioni del valore nominale unitario di euro 0,37.
[17] Sull’atto presentato v. il dossier Pareri al
Governo n. 261, del Servizio Studi della Camera. Si ricorda, come già
accennato, che la dismissione della partecipazione dello Stato in Alitalia era stata prevista
nell’ambito del DPEF relativo agli anni 2003-2006, ed era stata oggetto di
trattativa nell’ambito degli accordi volti a realizzare le alleanze con Air France e KLM (v. infra).
[18] Si ricorda che sullo schema di DPCM, inviato
alle Camere nel novembre 2003 per l’acquisizione del parere parlamentare, era iniziato l’esame da parte della IX Commissione Trasporti
della Camera la quale, anche in considerazione dell’evoluzione della situazione
dell’azienda, non ha poi espresso il proprio parere.
[19]
Fra l’altro, veniva
testualmente precisato, “nell’ambito del processo di consolidamento del
trasporto aereo nell’Unione europea”. Tale riferimento viene
omesso nel testo ora in esame.
[20]
Si ricorda che l’ultimo decreto
dirigenziale per la concessione della garanzia è intervenuto l’8
ottobre 2004.
[21]
la relazione dà conto della negativa evoluzione
dei mercato registratasi negli ultimi anni, che ha condotto l'azienda a dover
affrontare una situazione di estrema difficoltà sia economica che patrimoniale
e finanziaria.
[22]
Regolamento sul rilascio delle licenze
ai vettori aerei (v. in particolare l’art. 4, relativo alle licenze di esercizio).
[23]
v. atto n.
434, presentato alle Camere in data 25 novembre 2004 (la trasmissione del DPCM
è lievemente anteriore, del 22 novembre 2004)
[24]
l’articolo 2, comma 192 della legge 662
stabilisce testualmente che ciò debba avvenire “prima
della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della
maggioranza del capitale sociale delle [predette] società”
[25]
la sintesi della
comunicazione citata è stata predisposta dall’ufficio RUE (Rapporti con
l’Unione europea).
[26]
Essi sono così individuati: evoluzione delle
ore di volo; evoluzione dell’offerta; evoluzione della flotta in linea;
evoluzione dell’organizzazione flotta; evoluzione degli obiettivi di performance
operativa.
[27]
Come risulta
dalla stessa relazione illustrativa, e come ha avuto modo di dichiarare in
svariate occasioni l’ing. Cimoli, attuale AD di Alitalia,
la situazione di cassa si presentava prossima allo zero a fine settembre, e in
assenza di ripide misure di recupero la capacità di credito risultava esaurita.
[28]
accompagnato
da un indicatore di performance pari al 14%, che si ritiene allineato a quello
riscontrabile nei migliori operatori di riferimento dell’industria.
[29]
in proposito
si segnalano iniziative già in fase di implementazione sul network:
massimizzare le connessioni su Malpensa e Fiumicino,
investire sui mercati chiave da Roma e Milano; ridurre l’incidenza di costi
fissi tramite l’apertura di nuove rotte.
[30]
che implica
terziarizzazione di attività a basso valore aggiunto; re-engineering
dei processi amministrativi e massima integrazione con quelli di core business;
informatizzazione dei processi amministrativo-contabili e di controllo;
informatizzazione dei principali processi del personale.
[31]
Si ricorda che nell’ambito del D.L.
249/2004 (A.C. 5398), attualmente
in corso di conversione, è stata prevista l’applicazione di un sistema di
ammortizzatori sociali al settore del trasporto aereo (v. infra)
[32]
che implica
varie misure per l’incremento della utilizzazione media giornaliera della
flotta
[33]
Su tale provvedimento, cfr. il Dossier Decreti legge n.
163 del servizio studi della Camera.
[34]
Esso esclude inoltre in via generale
l’applicabilità della normativa sugli incentivi al posticipo
del pensionamento, previsti dalla recente legge di modifica del sistema
previdenziale, ai lavoratori di imprese ammesse al trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, limitatamente al periodo di ammissione
alla CIGS.
[35] Cfr. S. AMOROSINO - C. RABITTI BEDOGNI, Manuale di diritto dei mercati finanziari,
Milano, 2004, 241.
[36] Aiuto
n. 279/2004. Il testo della decisione non è stato ancora pubblicato.
[37] Questi
orientamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
serie C, n. 288 del 9 ottobre 1999. A partire dal 10 ottobre 2004 sono stati
sostituiti dai nuovi orientamenti per il salvataggio
e la ristrutturazione delle imprese
in difficoltà, contenuti nella comunicazione 2004/C pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C, n. 244 del 1° ottobre 2004.
[38] Per “nuovo operatore” si intende
ogni compagnia aerea indipendente dalle parti e ad esse non collegata che
intenda avviare un nuovo servizio senza scalo sulle rotte interessate o
incrementare il numero di frequenze da essa operate sulle rotte interessate
dopo la data di entrata in vigore dell’esenzione.
[39] Conformemente
all’art. 3, par. 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 la Commissione, su richiesta delle imprese o delle associazioni di imprese
interessate, può attestare che, in base alle informazioni di cui dispone, essa
non ha motivo di intervenire a norma dell’art. 81, par. 1, (ex. art. 85, par. 1, come citato nel regolamento n. 3975/87) o
dell’art. 82 (ex art. 86, come citato nel regolamento n. 3975/87) del Trattato
nei riguardi di un determinato accordo, decisione o pratica concordata. L’art.
81, par. 1, stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno e vietati
tutti gli accordi tra imprese, le decisioni di associazione
di imprese e le pratiche concordate suscettibili di pregiudicare il commercio
fra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della
concorrenza all’interno del mercato comune. L’art. 82 considera
incompatibile con il mercato comune e vietato lo sfruttamento da parte di una o
più imprese di una posizione dominante
nel mercato comune.
[40] L’art.
5 prevede la possibilità, per le imprese che si vogliano
avvalere delle deroghe previste
dall’art. 81, par. 3, del Trattato (ex art. 85, par. 3, come citato nel
regolamento n. 3975/87), di rivolgere una domanda alla Commissione. Se la Commissione giudica la domanda ricevibile, ne pubblica
il contenuto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando le
parti interessate e gli Stati membri a presentarle le proprie osservazioni
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Se entro 90 giorni da questa data
la Commissione non comunica alle imprese che le hanno rivolto la domanda che esistono dubbi quanto all’applicabilità dell’art. 81, par.
3, la decisione o l’accordo sono considerati esenti dal divieto di cui all’art.
81, par. 1, per il periodo anteriore e per sei anni al massimo a decorrere dal
giorno della pubblicazione della domanda. In caso contrario la Commissione
dichiara che si applica il divieto di cui all’art. 81, par. 1, del Trattato.
[41] L’art.
81, par. 3, prevede una serie di deroghe
al divieto previsto dal paragrafo 1 per quanto riguarda gli accordi che
sono considerati incompatibili con il mercato interno perché violano i principi
della concorrenza. Sono oggetto di questa deroga gli accordi fra imprese, le
decisioni di associazioni di imprese e le pratiche
concordate che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei
prodotti o a promuovere il progresso
tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte
dell’utile che ne deriva ed evitando di imporre alle imprese interessate
restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere questi obiettivi e di
dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte
sostanziale dei prodotti di cui si tratta.
[42] Comunicazione 2003/C pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee serie C, n. 297 del 9 dicembre 2003.