XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento trasporti | ||
Titolo: | Addendum n. 3 Contratto di programma FS Spa 2001-2005 - Schema n. 424 (art. 1 legge 14 luglio 1993, n.238) | ||
Serie: | Pareri al Governo Numero: 364 | ||
Data: | 22/11/04 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni | ||
Riferimenti: |
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pareri al governo |
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Addendum n. 3 Schema n. 424 |
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n. 364 |
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22 novembre 2004 |
Camera dei deputati
SIWEB
I
dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna
per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati
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INDICE
Elementi per
l'istruttoria legislativa
§
Presupposti legislativi
per l’emanazione del regolamento
§ 2. Contratto di programma 2001-2005 e successivi aggiornamenti.
§
3. Il Piano di Priorità
degli Investimenti (PPI).
§
4. Lo schema di Addendum
n. 3
Schema di addendum
§
Schema di
addendum n. 3 al contratto di programma 2001-2005 delle Ferrovie dello Stato
spa. (Atto n. 315)
§
- Articolato
§
- Relazione illustrativa
§
- Allegato: PPI
– Programma delle opere strategiche (Tabelle di raccordo)
§
- CIPE – Delibera n. 23/3004 - 3° addendum al Contratto di programma
2001-2005 tra il Ministero dei Trasporti e della navigazione e le Ferrovie
dello Stato SpA - Parere
Normativa nazionale
§
Del.CIPE 12 agosto 1992 Trasformazione in
società per azioni dell'Ente ferrovie dello Stato
§
L. 14 luglio 1993, n. 238 Disposizioni in
materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei
contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
§
L. 24 dicembre 1993 n. 538 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (art. 4)
§
D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277 Regolamento recante
norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie
§
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146 Regolamento recante
norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle
imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione
delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura.
§
Dir.P.C.M. 18 marzo 1999 Risanamento delle
Ferrovie dello Stato.
§
Del.CIPE 5 novembre 1999 Canone di pedaggio per
l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria (Deliberazione n. 180/99).
§
Del.CIPE 22 giugno 2000 Regolazione dei servizi
di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla
stipula dei contratti di programma (Deliberazione n. 63/2000).
§
DM 31 ottobre 2000, n. 138/T
§
Del. CIPE 1° febbraio 2001 Piano generale dei
trasporti e della logistica
§
L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (artt. 131, 145,
co.78, e 157)
§
Del. CIPE 1° febbraio 2001 Contratto di
programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
Ferrovie dello Stato S.p.A
§
Del.CIPE 4 aprile 2001, n. 44/2001 Contratto di
programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
Ferrovie dello Stato S.p.a (Deliberazione n. 44/2001).
§
L. 21 dicembre 2001, n. 443 Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attività produttive.
§
Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 Legge
obiettivo: 1° Programma delle infrastrutture strategiche (Delibera n.
121/2001).
§
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)” (tab. D)
§
Del. CIPE 28 marzo 2002, n. 12 Addendum al contratto di programma 2001-2005
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato
S.p.A.
§
D.L. 15 aprile 2002, n. 63 Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e
finanziamento delle infrastrutture.
§
L. 1° agosto 2002 n. 166 Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti (Art. 13)
§
D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 Attuazione della L.
21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale (art. 3)
§
Del. CIPE 29 settembre 2002 n. 85 Contratto di
programma 2001-2005 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
Ferrovie dello Stato S.p.A.: Piano delle Priorità degli Investimenti (PPI)
§
L. 27 dicembre 2002 n. 289 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003) (art. 75 e Tab. D ed F)
§
Del.CIPE 31 gennaio 2003, n. 2 Art. 75, legge n.
289 del 2002 - Asse AV/AC Torino-Milano-Napoli (Deliberazione n. 2/2003)
§
D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188 Attuazione della
direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE
in materia ferroviaria.
§
Delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 103 Contratto
di programma 2001-2005 tra il Ministro dei Trasporti e della navigazione e le
Ferrovie dello Stato S.P.A.: Piano delle Priorità degli Investimenti (PPI) Edizione ottobre 2003
§
L. 24 dicembre 2003, n. 350 Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004) (Tab. D, E ed F)
§
Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 22 2°
Addendum al “Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero dei Trasporti e
della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.P.A.”
§
Delibera CIPE 29 settembre 2004 n. 23 3°
Addendum al “Contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero dei trasporti e
della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.P.A.”
Normativa comunitaria
§
Reg. (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno 1969 (1)
Regolamento del Consiglio relativo all'azione degli Stati membri in materia di
obblighi inerenti alla nozione di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
§
Reg. (CEE) n. 1107/70 del 4 giugno 1970
Regolamento del Consiglio relativo agli aiuti accordati nel settore dei
trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
§
Dir. 95/18/CE del 19 giugno 1995. Direttiva del
Consiglio relativa alle licenze delle
imprese ferroviarie.
§
Dir. 96/48/CE del 23 luglio 1996. Direttiva del
Consiglio relativa all'interoperabilità
del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
§
Dir. 2001/12/CE del 26 febbraio 2001. Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
§
Dir. 2001/13/CE del 26 febbraio 2001. Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
§
Dir. 2001/14/CE del 26 febbraio 2001. Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della
capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
Numero dello schema di addendum |
424 |
Titolo |
Terzo addendum al
contratto di programma 2001-2005 tra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e Rete Ferroviaria Italiana SpA |
Ministro competente |
Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti |
Norma di riferimento |
Legge 14 luglio 1993,
n.238, art. 1 |
Settore d’intervento |
Trasporti |
Numero di articoli |
10 + 8 Tabelle e 1
Allegato |
Date |
|
§
presentazione |
4 novembre 2004 |
§
assegnazione |
4 novembre 2004 |
§
termine
per l’espressione del parere |
4 dicembre 2004 |
Commissione competente |
IX Trasporti |
Lo schema di addendum in
esame è costituito da 10 articoli, da 8
Tabelle, e da un allegato, e
apporta modifiche ed integrazioni al
Contratto di programma 2001-2005 (sul quale sono già intervenuti il primo
ed il secondo addendum).
L’articolo 1 specifica che le Premesse
e le Tabelle costituiscono parte
integrante dell’Addendum.
L’articolo 2 reca le definizioni,
precisando che per Contratto si intende il Contratto di programma 2001 –
2005.
L’articolo 3 specifica l’oggetto
dell’Addendum, ossia:
§
l’aggiornamento
degli oneri provvisoriamente indicati nella Tabella 1 del Contratto di
programma, relativi a contributi pubblici in conto esercizio al gestore
dell’infrastruttura (RFI)[1];
§
l’aggiornamento
delle tabelle relative agli investimenti
previsti nel Contratto di programma 2001 – 2005 in funzione di quanto riportato
nel Piano di priorità degli investimenti;
§
la ripartizione delle maggiori risorse apportate al capitale sociale di Ferrovie dello Stato
S.p.A. (riportate nella Tabella D della legge
finanziaria 2004);
§
l’allocazione
delle risorse di cui all’articolo 11, “lettera b)” del secondo addendum al contratto di programma[2] (v. infra, articolo
7).
L’articolo 4 reca modifiche ed integrazioni all’articolo 7 del contratto di programma, in materia di oneri di gestione della circolazione e di mantenimento in esercizio di linee ed
impianti, in considerazione delle modalità di variazione e di revisione dei
contributi previsti dall’articolo 7 del contratto di programma.
L’articolo 5 modifica le Tabelle
2, 2-bis, 3, 4 e 5 allegate al
Contratto, in considerazione dell’aggiornamento del Piano di priorità degli
investimenti.
L’articolo 6 disciplina la ripartizione
delle maggiori risorse stanziate dalla legge
finanziaria per il 2004, pari a 6.700
milioni di euro.
L’articolo 7 reca la ripartizione
dei finanziamenti di cui al
citato articolo 11, lettera b) del secondo addendum al contratto di programma, vale a dire delle risorse
stanziate da precedenti leggi di spesa
per la realizzazione della linea AV/AC
Torino-Milano-Napoli e non
utilizzate al 31 dicembre 2002 (in relazione alle diverse modalità di
finanziamento previste con l’art. 75 della legge finanziaria 2003, e quindi al
subentro di ISpa nel finanziamento).
L’articolo 8 destina alcune delle risorse di cui alla legge
finanziaria 2004 al raddoppio della
linea Palermo-Messina.
L’articolo 9 riguarda attività del gestore finalizzate a rendere
congruente il Piano di Priorità degli investimenti con i progetti del Programma
delle opere strategiche, definito in attuazione della legge 443/2001 (cd.
“legge obiettivo”); l’articolo reca infatti in allegato la tabella dei “nuovi progetti
di legge obiettivo” (Allegato A), disposta per l’aggiornamento del Piano di Priorità degli Investimenti (PPI)
approvato con la delibera CIPE n. 103
del 13 novembre 2003 .
L’articolo 10 reca la clausola
di continuità, che esplicitamente conserva le clausole e le pattuizioni del
contratto di programma e degli addendum n. 1 e n. 2 non espressamente
modificate o in contrasto con l’addendum ora in esame.
Lo schema di addendum in
esame è corredato di un’ampia relazione illustrativa, che ricostruisce i
presupposti ed i contenuti del documento in esame.
E’ allegato il parere favorevole espresso dal CIPE con la delibera n. 23/2004.
Tale parere favorevole è
subordinato al recepimento di alcune indicazioni, relative in particolare a:
§
definanziamento di 75 milioni di euro avvenuto
con il DL n. 168/2003, da evidenziare nella tabella 1, adeguando anche
l’importo delle voci incluse;
§
studi di fattibilità relativi al Mezzogiorno: i
progetti da sviluppare devono essere scelti in relazione alla definitiva
valutazione degli esiti degli studi stessi;
§
introduzione di una clausola che subordini a
preventive autorizzazioni da parte del CIPE l’utilizzo del “fondo di riserva
per opere e progettazioni al Sud”;
§
aggiornamento della tabella di raffronto tra PPI
e 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in maniera che siano indicati dettagliatamente
le fonti finanziarie disponibili ed il fabbisogno complessivo.
Lo schema di Addendum n. 3
al Contratto di programma FS 2001-2005 è stato trasmesso alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ai
sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238.
L’articolo unico della
legge n. 238 prevede infatti che il Ministro dei trasporti e della navigazione
(ora delle infrastrutture e dei trasporti) trasmetta al Parlamento, per
l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per
materia, prima della stipulazione con Ferrovie dello Stato Spa, i contratti di
programma, i contratti di servizio e i relativi eventuali aggiornamenti.
Le Commissioni
parlamentari competenti esprimono a loro volta un parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data
di assegnazione. Nel caso di specie, il termine
scade il 4 dicembre 2004.
Sullo schema di Addendum
in esame ha espresso parere il CIPE, nella seduta del 29 settembre 2004, con la
delibera 23/2004 (il parere è allegato al testo trasmesso dal Governo alle
Camere, ed è pertanto allegato al presente dossier).
Per
quanto concerne gli strumenti che regolano i rapporti tra Ferrovie dello Stato
S.p.A. e lo Stato, l'articolo 4, comma 4, della legge 538/1993 (legge finanziaria 1994) dispone che il contratto di servizio pubblico
disciplini essenzialmente gli obblighi di servizio pubblico posti a carico
della società, mentre il contratto di programma regoli, in particolare,
gli oneri di gestione dell’infrastruttura posti a carico dello Stato e gli
investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza della rete.
La legge 14 luglio 1993,
n. 238 prevede inoltre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
trasmetta al Parlamento, per l’espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le
Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di programma, i contratti di servizio
e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove
previsto, del CIPE. Le commissioni parlamentari competenti esprimono parere
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Il contratto di programma è stipulato nei limiti e
secondo i princìpi di cui all’articolo 5 del D.P.R 277/1998 e all’art. 4
dell’Atto di concessione (D.M 138/T del 31 ottobre 2000).
L’articolo 14 del D.Lgs 188/2003, confermando in larga
parte quanto già previsto dalla normativa previgente[3], ha recato disposizioni in materia di rapporti tra
il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato.
Ai sensi della disposizione
citata I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e lo Stato
sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma;
quest’ultimo è stipulato per un periodo minimo di tre anni, nel rispetto dei
princìpi di indipendenza patrimoniale, gestionale e contabile dallo Stato, di
economicità in relazione alla qualità del servizio prestato e di programmazione
delle attività, degli investimenti e dei finanziamenti, e mira alla
realizzazione dell'equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e
commerciali, indicando i mezzi per farvi fronte.
Nel contratto di programma è
disciplinata, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello
Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti,
alla manutenzione ed al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini del
miglioramento della qualità dei servizi, dello sviluppo dell'infrastruttura
stessa e del rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione
tecnologica e può essere prevista la concessione di un indennizzo al gestore
dell'infrastruttura ferroviaria per le perdite finanziarie conseguenti alla
assegnazione di capacità di infrastruttura ferroviaria per la prestazione dei
servizi nell'interesse della collettività definiti dal regolamento CEE n.
1191/69[4], ovvero conseguenti alla assegnazione di capacità
di infrastruttura ferroviaria specificamente finalizzata a favorire lo sviluppo
dei trasporti ferroviari delle merci. Possono altresì essere previsti incentivi
al gestore per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei
diritti di accesso, ferma restando la necessità di garantire il conseguimento
di elevati livelli di sicurezza, l'effettuazione delle operazioni di
manutenzione, nonché il miglioramento della qualità dell'infrastruttura e dei
servizi ad essa connessi.
L’art. 4 dell’Atto di
concessione prevede che il contratto di programma sia stipulato per una
durata non inferiore a cinque anni, sia aggiornabile e rinnovabile, anche annualmente,
e individui gli obiettivi e disciplini le modalità di finanziamento dello Stato
per la parte relativa all’infrastruttura ferroviaria, con riferimento a:
manutenzione straordinaria e
potenziamento e sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;
manutenzione ordinaria;
contributi per eventuali
maggiori costi relativi alla circolazione ed alla condotta dei treni;
eventuali indennizzi per le
perdite finanziarie derivanti da assegnazione di capacità per la prestazione di
servizi nell’interesse della collettività;
adeguamenti a norme di legge
in materia sanitaria e ambientale.
Il contratto di programma 2001-2005 – che ha sostituito il Contratto di programma
1994-2000, stipulato il 13 febbraio 1996 - è stato sottoscritto dal Ministero
dei trasporti e della navigazione e dal gestore dell’infrastruttura - Ferrovie
dello Stato Spa il 2 maggio 2001, previo
parere favorevole del CIPE[5].
A seguito della costituzione, avvenuta il 1° luglio
2001, della società di gestione dell’infrastruttura (RFI – Rete Ferroviaria
Italiana Spa), quest’ultima, oltre a divenire destinataria esclusiva dell’Atto
di concessione di cui al D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T, ai sensi dell’art. 1,
comma 3, dell’Atto stesso, diviene la destinataria finale del Contratto di
programma, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Contratto stesso. Tale
ultima disposizione ha previsto altresì che a decorrere dal completamento della ristrutturazione societaria
(e dunque dal 1° luglio 2001, data di costituzione della società di gestione
dell’infrastruttura) il Ministero del tesoro (ora dell’economia e delle
finanze) non detenga partecipazioni azionarie dirette nel soggetto societario
gestore dell’infrastruttura (RFI Spa), mentre è prevista una diretta
partecipazione nella società holding
(FS Spa), che a sua volta ha il controllo del gestore dell’infrastruttura. Gli obblighi di finanziamento assunti
dallo Stato in virtù del Contratto di programma sono adempiuti mediante
aumento del capitale sociale di FS Spa, che provvede poi a trasferire detti
finanziamenti (sempre sotto forma di aumenti di capitale), alla società di
gestione dell’infrastruttura.
Il
contratto, che nella sua formulazione originaria prevede investimenti per un
totale di 48.402 milioni di euro ed evidenzia ulteriori fabbisogni pari a
18.337 milioni di euro, è composto da 21 articoli, cui sono allegate 8
tabelle, che ne costituiscono parte
integrante, ai sensi dell’art. 1.
Tali tabelle prevedono
nell’ordine: l’indicazione dettagliata dei contributi pubblici in conto di
esercizio al Gestore dell’infrastruttura, gli investimenti previsti dal Piano
d’impresa 1999-2003 di FS Spa, i nuovi programmi di sviluppo della rete infrastrutturale
e gli investimenti per la manutenzione straordinaria per gli anni 2001-2005,
gli impegni del Gestore dell’infrastruttura per la ricerca, la sperimentazione,
l’adeguamento della rete ferroviaria ai fini dell’interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocità, i progetti di risanamento acustico
ed ambientale e di miglioramento della sicurezza nelle lunghe gallerie
ferroviarie, derivanti dalle intese con il Ministero dell’interno, il Piano
degli investimenti Alta Velocità/Alta Capacità già approvati, la ripartizione
dei finanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2001.
Il
contratto ha durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2001 (art. 3).
Esso, ai sensi dell’art. 5, disciplina i rapporti
tra lo Stato e il Gestore dell’infrastruttura in merito al finanziamento, da parte dello Stato:
a) delle
attività di manutenzione ordinaria;
b) degli
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria e al potenziamento e
allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria;
c) degli
investimenti finalizzati alla ricerca, alla sperimentazione, agli adeguamenti a
norme di legge in materia sanitaria e ambientale, nonché agli adeguamenti alle
specifiche tecniche dell’interoperabilità del sistema ferroviario europeo;
d) degli
investimenti finalizzati al miglioramento della sicurezza (compresi quelli
nelle lunghe gallerie);
e) degli
investimenti per lo sviluppo del sistema Alta Velocità/Alta Capacità.
Il
Gestore dell’infrastruttura, ai sensi dell’art.
6, ha l’obbligo di gestire il funzionamento della rete assicurando la circolazione in sicurezza dei treni,
secondo il criterio del tendenziale
equilibrio tra le entrate e le uscite.
Il
Gestore è inoltre tenuto a presentare un Piano
di priorità degli investimenti, da sottoporre alla valutazione del CIPE,
elaborato in conformità al Piano d’impresa e sulla base degli indirizzi
stabiliti dal Piano generale dei Trasporti e della Logistica e dei seguenti
criteri generali:
a)
mantenimento
in efficienza della rete e degli impianti;
b)
miglioramento
dell’automazione e della sicurezza, anche mediante la soppressione dei passaggi
a livello;
c)
redditività
economica e ricadute gestionali (grado di copertura dei costi futuri);
d)
sviluppo di
sistemi di offerta per il trasporto ferroviario ambientalmente sostenibili in
vista del riequilibrio modale;
e)
tempistica a
finire ed attivazioni di significative fasi funzionali intermedie;
f)
grado di
integrazione con altri investimenti collegati, con particolare riguardo alle
linee ad Alta Capacità, ai corridoi europei, alle aree urbane ed ai nodi delle
aree metropolitane;
g)
potenziamento
della rete per il trasporto ferroviario delle merci in logica intermodale,
tenendo conto delle esigenze in materia di trasporto di merci pericolose;
h)
potenziamento
della rete nel Mezzogiorno e nelle altre aree del Paese carenti di infrastrutture.
Il Contratto di programma regola inoltre all’articolo 7 gli impegni delle Parti per
assicurare la gestione della circolazione e il mantenimento in esercizio delle
linee e degli impianti costituenti l’infrastruttura ferroviaria nazionale oggetto
della concessione.
A tali fini, lo Stato riconosce al Gestore contributi in conto esercizio, l’indennizzo per le perdite finanziarie
dovute sia ad assegnazione di capacità di infrastruttura per servizi
nell’interesse della collettività, sia a scompensi tra oneri di gestione della
circolazione e i pedaggi riscossi, e contributi
per extra costi di circolazione e di condotta previsti con decreto
ministeriale, sulla base di delibera CIPE (maggiori oneri di esercizio, dovuti
ad arretratezza tecnologica della rete e degli impianti, che in parte gravano
sulle imprese ferroviarie, alle quali il Gestore dovrà trasferire la quota
corrispondente dei contributi statali, sotto forma di sconto trasparente e non
discriminante).
Ulteriori disposizioni del Contratto di programma
riguardano gli investimenti previsti dal Piano d’Impresa FS 1999-2003, con
particolare riferimento ai programmi di sviluppo della rete infrastrutturale,
alla manutenzione straordinaria della rete e degli impianti, alla ricerca e
sperimentazione, al risanamento ambientale, all’adeguamento della rete alle
specifiche tecniche dell’interoperabilità del sistema ferroviario europeo ad
alta velocità, all’Alta Capacità e all’Alta Velocità.
Si ricorda che lo stesso contratto prevede che la
parte degli investimenti che non trova copertura nelle risorse stanziate venga
realizzata a carico di future leggi finanziarie o di spesa e che all’articolo 3
prevede la possibilità di revisioni annuali,
anche in dipendenza di eventuali disposizioni contenute nelle leggi finanziarie
e di bilancio. Una prima revisione
del contratto è stata quindi operata con il primo addendum (vedi infra), intervenuto a seguito delle
disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2002; la seconda revisione è quella operata dal
secondo addendum, in relazione alle disposizioni contenute nella legge
finanziaria per il 2003 (v. infra).
Appare
opportuno in proposito ricordare – anche ai fini dell’illustrazione del terzo
addendum ora in esame - che la legge
finanziaria per il 2004[6] è intervenuta nella determinazione delle risorse
destinate a Ferrovie dello Stato Spa quale apporto al capitale sociale,
attraverso un rifinanziamento in tabella
D di 6.700 milioni di euro per
il solo anno 2006.
Tale legge finanziaria ha
contemporaneamente disposto un definanziamento delle risorse già previste dalla
legislazione vigente in tabella E,
per il medesimo anno, pari a 5.314 milioni di euro, mentre con la tabella F ha inoltre rimodulato le
autorizzazioni di spesa, spostando all’anno 2007 un miliardo dallo stanziamento
dell’anno 2004, un miliardo e mezzo dallo stanziamento dell’anno 2005 e 4 miliardi
e mezzo dallo stanziamento dell’anno 2006. Conseguentemente l’anno 2007 è
risultato dotato di risorse pari 7 miliardi.
La tabella di seguito
riportata dà conto delle variazioni apportate alla legislazione vigente dalle
tabelle della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003).
|
L. 662/1996, art.
2, comma 14: Apporto al capitale
sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (U.P.B. 3.2.3.15. - cap. 7122) |
|||||||
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
||||
Bilancio a
legislazione vigente anno 2004 |
3.751.000 |
4.082.000 |
7.371.596 |
|
||||
L 350/2003 - Tab. D |
- |
- |
6.700.000 |
|
||||
L 350/2003 – Tab. E |
- |
- |
-5.314.000 |
|
||||
L 350/2003 – Tab. F |
-1.000.000 |
-1.500.000 |
-4.500.000* |
|
||||
Disponibilità |
2.751.000 |
2.582.000 |
4.257.596 |
|
||||
* La Tabella
F sposta 7 miliardi di euro al 2007 e successivi.
Giova ricordare che alle
autorizzazioni pluriennali di spesa riferite all’apporto al capitale sociale di
Ferrovie dello Stato Spa, come esposte in tabella F, è applicabile il codice 3, previsto nella medesima
tabella. Ai sensi dell’articolo 4, comma 245, della legge finanziaria 2004,
tale indicazione permette che anche le quote relative agli anni 2005 e
successivi siano comunque interamente impegnabili sin dal primo anno di
riferimento.
Si segnala, infine, per
completezza, che anche il disegno di legge finanziaria per il 2005 (A.S. 2321),
come approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all’esame del Senato,
interviene circa le risorse destinate all’apporto al capitale sociale di
Ferrovie dello Stato Spa. In particolare la tabella D dispone un
rifinanziamento di 400 milioni per il 2005, di 4 miliardi per il 2006 e di 6,3
miliardi per il 2007. Contestualmente la tabella F ha rimodulato le
autorizzazioni di spesa già previste spostando 5 miliardi del 2006 e 9,7 miliardi
del 2007 al 2008 e anni successivi.
Conseguentemente, rispetto
al bilancio a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, ove
approvato nell’attuale testo, apporterebbe le seguenti variazioni:
|
L. 662/1996, art.
2, comma 14: Apporto al capitale
sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (U.P.B. 3.2.3.15. - cap. 7122) |
|||||||
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
||||
BLV |
2.582.000 |
4.257.596 |
7.000.000 |
|
||||
A.C. 5310
- Tab. D |
+400.000 |
+4.000.000 |
+6.300.000 |
|
||||
A.C. 5310 – Rim. Tab. F* |
- |
-5.000.000 |
-9.700.000 |
|
||||
Disponibilità |
2.982.000 |
3.257.596 |
3.600.000 |
|
||||
* La Tabella F sposta 14,7 miliardi di euro al 2008 e
successivi.
L’Addendum n. 1 al
Contratto di programma 2001-2005 ha recato il riparto delle maggiori risorse previste dalla Legge
28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
2002), quale apporto al capitale sociale di FS Spa[7], pari a circa 4.607 milioni di euro[8].
L’Addendum n. 1 al
Contratto di programma 2001-2005 ha provveduto:
q a
ripartire le risorse apportate al capitale sociale di FS Spa di cui alla
Tabella D della Legge finanziaria 2002, pari appunto a complessivi 4.607
milioni di euro; gli interventi
finanziati riguardano:
§
l’Alta Velocità/Alta Capacità
Torino-Milano-Napoli (Ulteriori fasi realizzative, rifinanziamenti e
interessi intercalari) con 2.695 milioni di euro[9]
§
la manutenzione straordinaria di linee,
stazioni ed impianti esistenti con 376 milioni di euro, considerati
prioritari in quanto raportabili al sostema “sicurezza”;
§
il Piano straordinario di revisione della rete
con 631 milioni di euro;
§
investimenti sulla rete convenzionale, con 905
milioni di euro.
q a
modificare e ad integrare il Contratto di programma, in considerazione
dell’ormai concluso processo di ristrutturazione societaria (v. par. prec.) e
della promulgazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attività produttive, cd. “Legge obiettivo”[10]).
q a
sviluppare le funzioni di monitoraggio degli investimenti previste dalla normativa
vigente, dalle delibere CIPE[11] e dai Contratti di programma e relativi Addendum,
uniformando e armonizzando le diverse forme di monitoraggio esistenti, anche
attraverso il ricorso al CUP (Codice unico progetto di investimento pubblico)
attualmente in sperimentazione presso il Ministero dell’economia e delle
finanze.
q a
definire nuovi obblighi in capo al gestore tra i quali si segnala in
particolare la presentazione di un aggiornato piano di priorità degli
investimenti, rivisitato in base alle indicazioni recate dal CIPE.
Le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso in
data 10 luglio 2002 parere favorevole allo schema di addendum con osservazioni.
Con delibera n. 66 del 2 agosto 2002, il CIPE ha approvato il primo Addendum al contratto di programma
2001-2005. Il testo definitivo dell’addendum ha recepito le condizioni
subordinatamente alle quali il CIPE aveva espresso parere favorevole[12], relative ad una maggiore destinazione di risorse al
Mezzogiorno, alla creazione di un raccordo con il programma della legge obiettivo
e alla definizione di un percorso di attuazione del programma, all’adozione di
una forma più organica di monitoraggio e all’utilizzo del CUP per i progetti
finanziati con lo stesso addendum. Il testo conclusivo recepisce inoltre le
indicazioni espresse dalla IX Commissione della Camera, ed alcune di quelle
espresse dalla 8^ commissione del Senato[13].
L’Addendum n. 2 al
Contratto di programma 2001-2005 ha recato il riparto delle maggiori risorse previste dalla Legge
27 dicembre 2002, n 289 (legge finanziaria 2003), quale apporto al
capitale sociale di FS Spa[14], per un totale di 3.942 milioni di euro.
L’Addendum n. 2 al Contratto
di programma 2001-2005 ha provveduto:
§
a ripartire le risorse apportate al capitale
sociale di FS Spa di cui alla Tabella D della Legge finanziaria 2003) pari
appunto a complessivi 3.942 milioni di
euro, destinandole ad interventi sulla rete convenzionale e alla manutenzione
straordinaria, oltre che al pagamento dei residui interessi intercalari.
§
ad aggiornare le tabelle relative agli
investimenti previsti nel Contratto di programma 2001 – 2005 in funzione di
quanto riportato nel piano di priorità degli investimenti;
§
a provvedere alla copertura finanziaria di tutti
i fabbisogni previsti dal Piano di priorità degli investimenti per l’anno 2003;
§
a modificare le modalità di finanziamento degli
oneri di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura, in ottemperanza alle
disposizioni dell’articolo 75, comma 5, della legge 289/2002;
§
a modificare le modalità di finanziamento degli
investimenti per la realizzazione delle infrastruttura ferroviaria per il
Sistema alta Velocità/Alta Capacità, in ottemperanza alle disposizioni previste
dall’articolo 75 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).
§
a definire nuovi obblighi in capo al gestore
Sullo schema di addendum le competenti Commissioni
parlamentari hanno espresso - in data 10 febbraio 2004 (IX Commissione Camera)
e 4 febbraio 2004 (8° Commissione Senato) - parere favorevole con osservazioni.
Con delibera n. 22 del 29 settembre 2004, il CIPE ha approvato il secondo Addendum al contratto di programma 2001-2005. Il testo definitivo dell’addendum ha recepito le condizioni subordinatamente alle quali il CIPE aveva espresso parere favorevole[15]. Il testo conclusivo recepisce inoltre le osservazioni avanzate dalle competenti Commissioni parlamentari, per la parte direttamente applicabile al testo dell’addendum.
Per ulteriori elementi sull’addendum
n. 2, si rinvia al dossier Pareri al Governo del Servizio Studi della Camera,
n. 271
Il Piano di Priorità degli Investimenti (PPI),
previsto dal Contratto di programma 2001-2005 con l’obiettivo di evidenziare le
necessità finanziarie delle singole annualità, è stato ampliato nel mese di
settembre 2002, a seguito delle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti, del CIPE e della definizione del Programma delle opere
strategiche (vedi infra).
Con delibera
n. 85 del 29 settembre 2002, il CIPE:
·
ha approvato il PPI, secondo la versione di
settembre 2002, presentata da FS Spa, per gli aspetti finanziari limitatamente
al 2003 (8.274 milioni di euro) ed in via programmatica per gli anni
successivi, con l’impegno di procedere alla revisione del Piano entro il 30
giugno 2003.
·
ha preso atto che il PPI si raccorda con il
Programma delle Infrastrutture strategiche, attraverso l’individuazione dei
progetti inclusi nel Contratto di programma 2001-2005, che usufruiranno delle
procedure accelerate della legge 443/2001 (legge Obiettivo), e di 20 nuovi
progetti previsti dal Programma stesso.
·
ha inoltre preso atto che nel PPI, riguardo agli
interventi nel Mezzogiorno, sono presenti decisi progressi a favore del
riequilibro finanziario, rispetto alla precedente versione;
·
ha impegnato il Gestore a proseguire le attività
previste nel Piano in coerenza con gli impegni del Governo;
·
ha altresì impegnato il Gestore a porre a disposizione
dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle
finanze sistemi di monitoraggio per permettere la riconduzione delle
contabilizzazioni ai singoli progetti ed alle rispettive fonti di
finanziamento, di verificare l’effettiva accelerazione delle opere rispetto ai
tempi programmati ed, infine, di rilevare le economie realizzate nella fase
attuativa dei singoli progetti, al fine di prevederne il successivo utilizzo.
Il Piano di priorità degli investimenti, approvato
dal CIPE, prevede un aggiornamento dei costi e dei tempi di realizzazione,
rispetto alle precedenti stime presenti nei precedenti Contratti di programma,
per alcuni degli investimenti in corso e programmati, e un programma di
accelerazione per 7 progetti di investimento per il Mezzogiorno, con relativi
oneri pari a 200 milioni di euro per il 2003.
Con la delibera
CIPE n. 103 del 13 novembre 2003 è stato approvato l’aggiornamento del Piano
di Priorità degli Investimenti (versione dell’ottobre 2003), il quale
riporta, rispetto alla precedente versione, rilevanti novità, consistenti nella introduzione di nuovi investimenti (tra
cui un programma diffuso di "upgrading" delle prestazioni dell'infrastruttura),
nel recepimento del nuovo modello di finanziamento del sistema AV/AC (tramite ISpa - v. infra), nella previsione del futuro assetto dell'intera rete
ferroviaria primaria, ed evidenzia, per il 2004, fabbisogni pari a 6.496 milioni di euro per progetti sulla rete
convenzionale ed interessi intercalari relativi all'asse AV/AC TO-MI-NA.
Tale aggiornamento del Piano è stato approvato
dalla richiamata delibera CIPE del 13/11/2003 per gli aspetti finanziari limitatamente al 2004, ed in via
programmatica per gli anni successivi.
Per ulteriori contenuti di
tale delibera, in particolare per quanto riguarda l'impegno di riequilibrio
degli interventi a favore del Mezzogiorno, con la previsione di portare la
quota destinata all'area, ad esaurimento del piano, al 37% del totale nazionale
per la rete convenzionale, nonché agli ulteriori fabbisogní per la
realizzazione del progetto di raddoppio della linea Palermo Messina, si rinvia
al paragrafo relativo al contenuto dell’Addendum n. 3, ora in esame.
Lo schema di Addendum n. 3
al Contratto di programma 2001-2005 contempla un insieme di interventi, recando
in particolare il riparto delle maggiori
risorse previste dalla Legge 24 dicembre 2003, n 350 (legge finanziaria 2004),
quale apporto al capitale sociale di FS Spa[16], per un totale di 6.700 milioni di euro per l’anno 2006. (per una analisi più dettagliata del disposto della legge
finanziaria 2004, vedi supra il par.
2, nonchè infra articoli 6 e 7).
Lo schema è costituito da 10 articoli e da 8 Tabelle.
L’articolo 1 specifica che le Premesse
e le Tabelle costituiscono parte
integrante dell’Addendum.
L’articolo 2 reca le definizioni,
precisando che per Contratto si intende il Contratto di programma 2001 –
2005.
L’articolo 3 specifica l’oggetto
dell’Addendum, individuato come
di seguito:
§
l’aggiornamento
degli oneri provvisoriamente indicati nella Tabella 1[17] del Contratto di programma, in ottemperanza a
quanto disposto all’articolo 7 del Contratto;
§
l’aggiornamento
delle tabelle relative agli investimenti previsti nel Contratto di
programma 2001 – 2005 in funzione di
quanto riportato nel Piano di Priorità
degli Investimenti, come approvato
dal CIPE il 13 novembre 2003 (vedi supra);
§
la ripartizione
delle maggiori risorse apportate
al capitale sociale delle Ferrovie dello
stato S.p.A. riportate nella Tabella
D della legge 350/2003 (legge
finanziaria 2004), in considerazione dei fabbisogni previsti per l’anno
2004 dal Piano di priorità degli investimenti (approvato dal CIPE, come già
ricordato, il 13 novembre 2003) ed in considerazione delle maggiori esigenze per
l’esecuzione del progetto di raddoppio della linea Palermo-Messina;
Si ricorda che la tabella D[18] della legge finanziaria 350/2003 assegna, quale apporto
al capitale sociale di FS Spa, la somma di 6.700 milioni di euro per l’anno
2006.
§
l’allocazione
delle risorse di cui all’articolo 11,
“lettera b)” dell’addendum n. 2 al contratto, vale a dire
(come si vedrà meglio infra) delle
risorse precedentemente stanziate
per la realizzazione della linea AV/AC Torino-Milano-Napoli e non utilizzate al 31 dicembre 2002.
Si deve ricordare in proposito che -
come risulta dalle stesse premesse dell’addendum n. 3 ora in esame - in considerazione delle disposizioni recate
dall'articolo 75 della Legge Finanziaria 2003, alla Società per Azioni
"Infrastrutture" compete finanziare prioritariamente il sistema
AV/AC, e pertanto lo Stato ha cessato, a partire dal 2003, il finanziamento
attraverso il Contratto di Programma del progetto della linea AV/AC
Torino-Milano-Napoli, mantenendo, nel periodo di costruzione e di pre-esercizio,
soltanto il finanziamento in conto capitale degli interessi intercalari.
L'articolo 75 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha recato - per quanto concerne i primi quattro commi - disposizioni in
materia di finanziamenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria
per il sistema Alta velocità/Alta capacità, nel quadro di una impostazione
affermata dai più recenti documenti di programmazione economico-finanziaria,
secondo la quale occorre promuovere un sostanziale coinvolgimento del settore
privato nella realizzazione e gestione degli investimenti pubblici, e in
particolare, di quelli destinati ad interventi infrastrutturali, attraverso
varie forme di partenariato pubblico-privato.
In particolare l’articolo ha
affidato alla società Infrastrutture SpA.(ISpa)[19] il compito di finanziare
prioritariamente, anche attraverso
la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura
ferroviaria destinata al sistema alta velocità/alta capacità, anche allo
scopo di ridurre la quota a carico dello Stato, reperendo le risorse necessarie
mediante ricorso al mercato bancario e al mercato dei capitali, secondo criteri
di trasparenza ed economicità. L’equilibrio economico-finanziario della società
è garantito da una disposizione che prevede che in caso di oneri per
Infrastrutture S.p.A, non adeguatamente remunerabili utilizzando i soli flussi
di cassa previsionali per lo sfruttamento economico del “Sistema AV/AC”,
l’equilibrio sia a carico dallo Stato. A tal fine è stata disposta inoltre la
destinazione prioritaria dei crediti e dei proventi derivanti dall’utilizzo del
sistema AV/AC al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture SpA,
escludendo, fino all’estinzione del relativo debito, la possibilità per i
creditori diversi da tale società di rivalersi sui crediti e sui proventi in
questione.
L’articolo ha stabilito
inoltre la disciplina per garantire il pagamento del debito nei confronti di
Infrastrutture SpA, nel caso in cui
si verifichino la decadenza o la revoca della concessione relativa alla
gestione dell’infrastruttura ferroviaria (anche solo per la parte relativa alla
realizzazione o alla gestione del Sistema AV/AC), ed ha disposto che il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti eserciti la funzione di vigilanza e di
controllo sull’attuazione della concessione.
L'articolo 75, comma 5, ha
poi stabilito che il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI) è
autorizzato a compensare gli oneri di manutenzione ordinaria
dell’infrastruttura anche attraverso l’utilizzazione del Fondo di
ristrutturazione, previsto all’articolo 43, comma 5 della legge 448/1998, in
cui si prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica autorizza la società Ferrovie dello Stato Spa a costituire, a valere
sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al
valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.
L’articolo 4 sostituisce la tabella
1 allegata al contratto di programma, relativa alla gestione della circolazione e di mantenimento in esercizio di linee ed
impianti, in considerazione delle modalità di variazione e di revisione dei
contributi previsti dall’articolo 7 del contratto di programma.
Il contratto di programma prevede
che il gestore assicuri il funzionamento dell’infrastruttura, in termini di
circolazione in sicurezza, secondo il criterio dell’equilibrio tendenziale tra
le entrate (introiti da pedaggio, specifici contributi previsti dal contratto,
partite compensative specificatamente autorizzate) e i costi, al netto degli
ammortamenti, connessi alla manutenzione e alla gestione dell’infrastruttura.
Il particolare l’articolo 7
del Contratto stabilisce che le Parti si impegnino per assicurare la gestione
della circolazione e il mantenimento in esercizio delle linee costituenti
l’infrastruttura ferroviaria nazionale, individuate dall’atto di concessione[20] anche con riferimento al collegamento ferroviario
via mare tra la penisola e la Sicilia e la Sardegna.
A tali fini, lo Stato
riconosce al Gestore (art. 7.3):
a) contributi pari ai costi
sostenuti dal Gestore per la manutenzione ordinaria delle linee e degli
impianti, comprensivi degli oneri accessori e delle tasse concessionali;
b) l’indennizzo per le
perdite finanziarie dovute sia ai mancati pedaggi dovuti ad assegnazione di
capacità di infrastruttura per servizi nell’interesse della collettività, sia a
scompensi tra oneri di gestione della circolazione e relativi ricavi,
c) contributi per extra
costi di circolazione e di condotta non attribuibili al gestore che deve essere
trasferito alle imprese ferroviarie che utilizzano l’infrastruttura sotto forma
di sconto trasparente e non discriminante).
Si stabilisce, inoltre, che
le previsioni di tali contributi pubblici in conto esercizio e degli indennizzi
stabiliti siano esposte nella Tabella 1, allegata al Contratto e che le stesse
possano subire variazioni entro il 31 luglio di ogni anno, previa intesa delle
Parti; in relazione alle modifiche introdotte dal secondo addendum si impegna
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro
dell’economia, a reperire e rendere disponibili i finanziamenti necessari al
gestore per la copertura degli oneri sopraindicati e delle ulteriori eventuali
somme occorrenti a seguito delle revisioni e si prevede che i finanziamenti
relativi agli oneri per la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura
ferroviaria possano essere effettuati anche attraverso aumenti di capitale
sociale e che il Gestore possa compensare tali spese nel proprio conto
economico attraverso l’utilizzo di idonee partite contabili (art. 7.1).
Per il collegamento
ferroviario via mare tra la penisola e le due isole maggiori lo Stato riconosce
al gestore una compensazione determinata in via provvisoria dal contratto, salvo
conguaglio.
La Tabella 1, allegata al
Contratto di Programma 2001- 2005, descrive i contributi pubblici in conto
esercizio al Gestore dell’infrastruttura (RFI), compresi quelli per l’obbligo
di collegamento ferroviario via mare fra la penisola e, rispettivamente, la
Sicilia e la Sardegna, per gli anni 2001 – 2005; tali contributi ammontano in
totale a 1.478 milioni di euro per il 2001, 1.538 milioni di euro per il 2002,
1.363 milioni di euro per il 2003, 1.158 milioni di euro per il 2004, 1.163
milioni di euro per il 2005.
Tale tabella risulta già
modificata per effetto della seconda revisione, come segue: 1.478 milioni di
euro per il 2001, 1.535 milioni di euro per il 2002, 1.497 milioni di euro per
il 2003, 1.307 milioni di euro per il 2004, 1.232 milioni di euro per il 2005.
L’articolo 4 in esame reca, quindi, le seguenti modifiche ed integrazioni:
q sostituisce la Tabella 1 del contratto
di programma, modificando l’ammontare delle cifre ivi determinate per gli anni
2004 e 2005; l’ammontare complessivo risulterebbe quindi pari 1.478 milioni di
euro per il 2001, 1.535 milioni di euro per il 2002, 1.497 milioni di euro per
il 2003, 1.379 milioni di euro (in
luogo degli attuali 1.307) per il 2004
e 1.327 milioni di euro (in luogo degli
attuali 1.232 milioni di euro) per il 2005.
Tali
aggiornamenti sono da imputare ai soli extra-costi di condotta (K2), e non
anche alla manutenzione ordinaria, i cui ammontari totali sono rimasti
invariati, essendo invece stata modificata la distribuzione interna delle
risorse. In particolare sono stati ridotti gli oneri per beni demaniali,
incrementati gli oneri di manutenzione ordinaria in senso stretto ed introdotti
costi per manutenzione eccezionale n caso di calamità naturali. La relazione
precisa inoltre , quanto agli oneri di manutenzione ordinaria, che essi sono
stati incrementati anche in relazione all’aumento del costo di lavoro
conseguente all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale del
settore [21]e
dell’accordo di confluenza del gruppo FS nonché della valorizzazione dei
benefits concessi al personale di manutenzione a titolo di concessioni di
viaggio per libera circolazione.
L’articolo 5 modifica le Tabelle
2, 2-bis 3, 4 e 5 allegate al Contratto.
Tali modifiche, come si
evince anche dalla relazione illustrativa dello schema di addendum, sono
intervenute per la variazione dei costi
di alcuni interventi previsti nel Piano
di priorità degli investimenti, come aggiornato
dal CIPE il 13 novembre 2003, per
l’inserimento nel medesimo piano di un insieme di nuovi progetti di
investimento.
Si ricorda che al Contratto
di programma 2001-2005 sono allegate 8 Tabelle, che ne costituiscono parte
integrante, (in particolare, esse integrano il contenuto degli articoli 7, 8,
9, 10, 11, 14 e 16). Tali tabelle prevedono nell’ordine: l’indicazione
dettagliata dei contributi pubblici in conto di esercizio al Gestore
dell’infrastruttura (tab. 1), gli investimenti previsti dal Piano d’impresa
1999-2003 di FS Spa (tab. 2), ulteriori finanziamenti per 7 nuovi progetti
(tab. 2-bis)[22]; i nuovi programmi di sviluppo della rete
infrastrutturale, (tab. 3), e gli investimenti per la manutenzione
straordinaria per gli anni 2001-2005 (tab. 4), gli impegni del Gestore
dell’infrastruttura per la ricerca, la sperimentazione, l’adeguamento della
rete ferroviaria ai fini dell’interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo ad alta velocità (tab. 5), nonché per progetti di risanamento
acustico ed ambientale e progetti di miglioramento della sicurezza nelle lunghe
gallerie ferroviarie (tab.6), derivanti dalle intese con il Ministero
dell’interno, il Piano degli investimenti Alta Velocità/Alta Capacità già
approvati (tab. 7), la ripartizione dei finanziamenti previsti dalla legge
finanziaria 2001 (tab. 8).
L’articolo 6 disciplina la ripartizione
delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 350/2003, in forma di apporto
al capitale sociale di Ferrovie dello Stato.
L’articolo 6 in esame
prevede in particolare:
§
che i
finanziamenti, pari a 6.700 milioni di euro, presenti nella legge finanziaria 2004 e stanziati in
Tabella D[23], allegata alla legge, sotto forma di aumenti del
capitale sociale per investimenti del Gestore, siano ripartiti come previsto nella nuova
Tabella 8[24], secondo le richieste di finanziamento per l’anno
2004 incluse nel Piano di priorità degli investimenti: Tali risorse risultano
così suddivise:
§
6.496
milioni di euro a parziale copertura degli investimenti previsti nelle
novellate tabelle 2, 2-bis, 3 4 e 5e degli interessi intercalari di cui alla tabella
7, prevedendo che essa avvenga secondo quanto disposto dalla Tabella 8[25] allegata
all’Addendum ed a completa copertura dei fabbisogni per l’anno 2004, riportati
nell’aggiornamento del Piano di priorità degli investimenti; le ulteriori
risorse necessarie per l’intero programma d’investimenti infrastrutturali sulla
rete ferroviaria nazionale, non stanziate dalla legge Finanziaria 2004, siano
previste:
·
in future leggi finanziarie;
·
in altre leggi di spesa;
·
nelle risorse recate dal Fondo Europeo per lo
sviluppo regionale, a valere sul Programma Operativo nazionale trasporti
2000-2006 (PON)[26];
·
nei fondi CIPE destinate alle aeree depresse del
Paese;
·
nei fondi relativi alle reti TEN (Reti
transeuropee di trasporto)[27].
§
204
milioni di euro per investimenti sulla rete convenzionale; nello specifico
tali risorse saranno destinate, come si evince dalla relazione illustrativa del
provvedimento, ad un ulteriore finanziamento del progetto di raddoppio della
linea Palermo-Merssina (vedi infra articolo
8).
La relazione illustrativa dettaglia gli interventi che saranno
finanziati con i 6.496 milioni di euro come segue:
·
542 milioni di euro per la manutenzione
straordinaria; di questi il 35% delle risorse è destinata ad interventi nel
Sud;
·
1.000 milioni di euro per il nuovo piano di upgrading della rete e degli impianti;
anche in questo caso il 35% delle risorse è destinata al Sud;
·
4.393 milioni di euro per investimenti (di cui
il 35% destinato al Sud);
·
561 milioni di euro per interessi intercalari
dell’asse AV/AC Torino-Milano-Napoli
La medesima
relazione illustrativa sottolinea come l’ammontare complessivo delle risorse
pubbliche destinate al Mezzogiorno sia
pari a 2.063 milioni di euro,
corrispondenti appunto alla percentuale del 35% del totale, secondo gli impegni assunti per quest’area del
Paese (viene altresì indicata la ripartizione di tale ammontare tra le varie
finalità).
Nell’ambito delle premesse
del documento in esame si ricorda che in sede di aggiornamento del Piano di
Priorità degli Investimenti, approvato dalla Delibera CIPE del 13/11/2003, il
CIPE ha altresì preso atto che, per quanto riguarda l'impegno di riequilibrio
degli interventi a favore del Mezzogiorno, l'aggiornamento di tale Piano
conferma i significativi progressi rispetto alle precedenti versioni, prevedendo
integrazioni al complesso di interventi che portano la quota destinata
all'area, ad esaurimento del piano, al 37% del totale nazionale per la rete
convenzionale.
L’articolo 7 prevede la ripartizione
dei finanziamenti cui fa riferimento l’articolo
11, “lettera b)” del precedente
addendum n. 2 al contratto di programma. Si tratta di una parte delle risorse già stanziate da precedenti leggi pluriennali di spesa per
la realizzazione della linea AV/AC, già
contrattualizzate nel Contratto di programma 2001-2005 e nel relativo 1°
Addendum, riportate nella tabella F
della legge finanziaria 2003 e non
ancora utilizzate al 31 dicembre 2002. Tali risorse - pari originariamente a 6.569 milioni di euro - risultano attualmente di ammontare pari a 1.116 milioni di euro.
La somma di 1.116 milioni di euro viene ripartita
dallo schema di addendum n. 3, ora in
esame, nel modo seguente:
§
1.100
milioni di euro sono destinati ai fabbisogni
relativi all’anno 2005 per il progetto di investimento “Piano di upgrading della rete
e degli impianti”;
§
16
milioni di euro per uno specifico ”fondo
di riserva per opere e progettazioni al Sud”
Si ricorda che, come
evidenziato dalla stessa relazione illustrativa, la somma di 1.116 milioni di
euro è da porre in relazione al già ricordato definanziamento di 5.314 milioni
di euro disposto con la tabella E della legge finanziaria 2004, a seguito del
subentro di ISpa nel finanziamento della TO-MI-NA, cui si
aggiunge la sottrazione di 139 milioni per interessi intercalari relativi alla
medesima linea AV/AC [28].
L’articolo 11 dell’addendum n.
2, in relazione alle nuove modalità di finanziamento del sistema AV/AC
previste dalla legge finanziaria per il 2003 (su cui v. supra la sintetica
illustrazione dell’art. 75 di tale legge
finanziaria e delle funzioni di ISpa),
provvede a ripartire una parte delle risorse
già stanziate da precedenti leggi
pluriennali di spesa per la realizzazione della linea AV/AC, già contrattualizzate nel Contratto di programma
2001-2005 e nel relativo 1° Addendum, ma non ancora utilizzate. Tali risorse,
non erogate al 31 dicembre 2002, risultavano pari globalmente a 6.569 milioni di euro (riportate nella
tabella F della legge Finanziaria 2003).
Si ricorda che a tutto il
2002 lo Stato aveva disposto stanziamento per la realizzazione del Sistema
suddetto pari a 11.697 milioni di euro contrattualizzati nel contratto di programma
2001-2005 e nell’ addendum n. 1 per il loro intero ammontare. Alla stessa data
sono state acquisite per il progetto le sole risorse utilizzate, pari a 5.128
milioni di euro. A fronte del nuovo meccanismo
di finanziamento attraverso la società Infrastrutture Spa le risorse
rimanenti (pari appunto a 6.569 milioni di euro) non verranno utilizzate per lo
stesso scopo, ma una parte di esse dovrà essere utilizzata per completare la
copertura finanziaria di impegni già previsti dal piano di priorità degli
investimenti.
La ripartizione parziale di tali stanziamenti, stabilita
dall’articolo 11, prevedeva, secondo la
formulazione dello schema originario:
§
144 milioni di euro (poi divenuti 139 milioni di euro a seguito di una
condizione posta dal CIPE) per coprire la differenza tra la somma
destinata agli interessi intercalari, secondo la ripartizione dell’articolo 10
dell’addendum, ed i fabbisogni per l’anno 2003 di detti interessi,
relativamente alla linea AV/AC TO-MI-NA, evidenziati nella documentazione
aggiornata, esaminata dal CIPE nella seduta del 31 gennaio 2003[29];
§
389 milioni di euro per avviare le attività
programmate al “Resto del sistema AV/AC”, secondo quanto riportato, per l’anno
2003, nel PPI approvato dal CIPE;
§
1.119 milioni di euro (poi divenuti 1.116
milioni di euro a seguito di una condizione posta dal CIPE nel proprio
parere) per provvedere, come disposto dall’art. 75, co. 5, legge 289/2002 (Finanziaria
2003), alla copertura degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria
dell’infrastruttura per l’anno 2003, come previsto in Tabella 1 del Contratto,
così come modificata dal medesimo addendum n. 2
L’articolo prevedeva infine
che la ripartizione della restante parte dello stanziamento - pari a 4.917
milioni di euro - fosse oggetto del successivo Addendum al Contratto di programma
2001-2005, da stipularsi dopo l’approvazione della riprogrammazione degli interventi
previsti nel Piano di priorità degli investimenti.
Nella formulazione
definitiva del secondo addendum, l’articolo 11 prevede che la ripartizione sia
così articolata:
a)
“139
milioni di euro per coprire la differenza tra la somma destinata agli interessi
intercalari, secondo la ripartizione delle risorse di cui all’articolo precedente
[art. 10 dell’addendum], ed i fabbisogni per l’anno 2003 di detti interessi,
evidenziati nella documentazione di aggiornamento relativa alla linea AV/AC
TO-MI-NA, esaminata dal CIPE nella seduta del 31 gennaio 2003”;
b)
“116
milioni di euro da allocare con il prossimo addendum al contratto di programma
2001-2005”.
L’articolo 7 prosegue poi prevedendo impegni del Gestore dell’infrastruttura in relazione al "Piano
di upgradíng della rete e degli
impianti", secondo i quali il gestore:
§
è chiamato a fornire, entro il mese di settembre 2004, la pianificazione con evidenziate
le opere oggetto di intervento ed i relativi tempi e costi di attuazione;
§
è chiamato a fornire, in occasione della
relazione annualmente resa sullo stato di attuazione degli investimenti
previsti dai Contratti di Programma[30], dettagliate informazioni sullo stato di
esecuzione del Piano, con riferimento alla pianificazione fornita ed
utilizzando lo stesso schema adottato per riferire sull'attuazione del
"Piano straordinario di revisione della rete" di cui all'Accordo
Preliminare al Secondo Addendum. al Contratto di Programma 1994 2000, con
specifico riferimento ai lavori da avviare, a quelli in corso ed agli
interventi ultimati.
L’ultima parte dell’articolo
7 concerne la possibilità del Gestore
di attingere al Fondo di riserva per
opere e progettazioni al Sud (cui il medesimo articolo – come s’è visto
poc’anzi - conferisce 16 milioni di euro), informandone il Ministero, al fine
di far fronte ad eventuali necessità di ulteriori
finanziamenti per progetti ubicati nel Mezzogiorno
d'Italia.
L'utilizzo del fondo sarà
oggetto di monitoraggio, secondo le
procedure già in essere per gli investimenti[31].
L’articolo 8 riguarda gli ulteriori
investimenti sulla rete convenzionale.
Come già evidenziato
illustrando l’oggetto dell’addendum in esame (v. supra l’articolo 3), esso interviene anche per destinare , sempre a
carico dei fondi già stanziati dalla legge finanziaria 2004, 204 milioni di euro ad ulteriore finanziamento del progetto di
raddoppío della linea Palermo-Messina
di cui alla tabella 2 del Contratto
Tale finanziamento è
ritenuto necessario avviare le procedure di gara e per pervenire, in tempi
brevi, all'affidamento dei lavori relativi alla prima fase dell’intervento,
vale a dire alla tratta Fiumetorto-Ogliastrillo,
Lo stesso articolo
stabilisce che l'incremento complessivo di costo del Progetto di raddoppio sarà
definitivamente riconosciuto subordinatamente all'adempimento, da parte del
Gestore, di quanto previsto dalla Delibera
CIPE n. 103 del 13 novembre 2003 in merito alla esplicitazione delle
motivazioni che hanno determinato detto incremento e che lo stesso Gestore
dovrà fornire in occasione della prossimo aggiornamento del Piano di Priorità
degli Investimenti.
La relazione illustrativa
precisa in proposito che il gestore dovrà predisporre un apposito quadro
finanziario riepilogativo delle singole voci di costo.
Inoltre, la relazione
illustrativa ricorda che il costo della tratta, stimato nel PPI approvato con
la delibera CIPE n. 103 del 13/11/2003
in 780 milioni di euro, a seguito delle ultime valutazioni di costo conseguenti
alla chiusura dell’iter autorizzativo è stato stimato in 990 milioni di euro.
Secondo RFI gli incrementi sono ascrivibili in particolare alla valorizzazione
delle prescrizioni intervenute, all’adeguamento delle tariffe ai più recenti
livelli di mercato, nonché alla quantificazione degli oneri per l’affidamento a
contraente generale.
L’articolo 9 concerne il Programma delle Opere Strategiche, in
quanto interviene in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 12, comma 2, del Secondo
Addendum al Contratto di Programma 2001 2005, allegando all’Addendum ora in
esame (Allegato A) la Tabella dei "nuovi
progetti di Legge Obiettivo", disposta per l'aggiornamento del Piano di Priorità degli Investimenti approvato
dal CIPE il 13/11/2003.
Si ricorda che l’articolo 12 del secondo addendum ha stabilito l’impegno del Gestore a
proseguire le attività finalizzate a rendere congruente il Piano di Priorità
degli Investimenti con i progetti del Programma delle opere strategiche,
definito in attuazione della legge 443/2001 (cd. “legge obiettivo”).
L’articolo 12 ha previsto
dunque che nel successivo Addendum fossero indicati, in una apposita tabella, per
ogni nuovo progetto previsto dal Programma delle opere strategiche, il costo
stimato dell’investimento, il programma annuale dei fabbisogni e le relative
modalità di finanziamento.
Giova poi richiamare l’art.
1, comma 1, della Legge 443/2001
(cd. “legge obiettivo”), come
modificato dalla legge n. 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture”), il quale
ha definito la procedura per l’individuazione annuale delle infrastrutture
pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale da realizzare per lo sviluppo e la modernizzazione del
Paese. A tale individuazione provvede il Governo, mediante un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (previa intesa,
oltre che con i Ministri competenti, con le regioni e le province autonome
interessate) previo parere del CIPE e previa intesa con la Conferenza unificata[32], inserito nel Documento di programmazione
economica e finanziaria, con l’indicazione dei relativi stanziamenti. Il
medesimo comma prevedeva che in sede di prima applicazione della legge
l’adozione del programma dovesse aver luogo mediante delibera del CIPE: a tale
previsione si è data attuazione con la citata Delibera CIPE del 21 dicembre
2001, n. 121 (Legge obiettivo: 1°
programma delle infrastrutture strategiche)[33].
Si ricorda inoltre, sempre
a proposito dell’articolo 9, che la relazione illustrativa riporta in allegato
anche una tabella di raccordo tra le indicazioni fornite nel PPI e quelle
presenti negli allegati alla delibera CIPE n. 121/2001, recante il 1° Programma
delle infrastrutture strategiche. Tale tabella è stata predisposta dal Gestore
dell’Infrastruttura, in ottemperanza ad una specifica prescrizione del CIPE,
contenuta sempre nella più volte citata delibera n. 103 del 13/11/2003.
L’articolo 10 reca la clausola
di continuità, stabilendo che restano ferme e invariate le clausole e le pattuizioni del
Contratto di programma e degli Addendum n. 1 e n. 2, se non modificate e se non
in contrasto con quanto riportato dall’ Addendum n. 3, ora in esame.
SIWEB
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti,
poste e telecomunicazioni)
_________
(…)
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 10 febbraio 2004. -
Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN. - Interviene il sottosegretario
di Stato per le infrastrutture e i trasporti Nino Sospiri.
La seduta comincia alle
13.05.
Schema di addendum n. 2 al
contratto di programma 2001-2005 delle Ferrovie dello Stato spa.
(Atto n. 315).
(Seguito dell'esame e conclusione -
Parere favorevole con osservazioni).
(…)
ALLEGATO 6
Schema di addendum n. 2 al contratto di
programma 2001-2005 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Ferrovie dello Stato s.p.a. (atto n. 315).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato lo schema di addendum n. 2 al
contratto di programma 2001-2005 tra Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Ferrovie dello Stato s.p.a. (atto n. 315),
ricordato che il 2 agosto 2002 è stato
approvato dal CIPE il Primo addendum al contratto di programma 2001-2005, che -
oltre ad allocare le maggiori risorse recate dalla legge finanziaria 2002, pari
a circa 4.607 milioni di euro - ha modificato, integrato ed armonizzato alcune
procedure riportate nel contratto di programma 2001-2005, anche in relazione ai
contenuti della legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «Legge obiettivo»);
tenuto conto che il 29 settembre 2002 il
CIPE ha approvato il «Piano di priorità degli investimenti» (PPI), previsto dal
contratto di programma 2001-2005 al fine di rilevare le occorrenze finanziarie
delle singole annualità;
richiamate le previsioni contenute nella
legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), che hanno ridefinito il
quadro delle risorse finanziarie destinate al settore ferroviario ed hanno modificato
la disciplina delle modalità di finanziamento degli investimenti ferroviari,
rendendo conseguentemente necessario un nuovo aggiornamento del contratto di
programma per gli anni 2001-2005;
ricordato, in particolare, che l'articolo
75 della legge n. 289 del 2002 dispone, che la «Infrastrutture s.p.a.» finanzi
prioritariamente gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura
ferroviaria per il «Sistema Alta Velocità/Alta Capacità» (AV/AC) e che, al fine
di preservare l'equilibrio economico e finanziario di «Infrastrutture s.p.a.»,
sia posto a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della
parte del debito nei confronti di «Infrastrutture s.p.a.» che non risulti
adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per
il periodo di sfruttamento economico del sistema AV/AC;
evidenziato come l'articolo 8 dello
schema di addendum in esame attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione
relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per la parte
inerente la realizzazione e la gestione del «Sistema AV/AC» in ordine alla
quale si sottolinea la necessità di assicurare forme tempestive e costanti di informazione
al Parlamento;
rilevato che nello schema di addendum in
esame si prevede che il gestore debba completare la progettazione e redigere i
corrispondenti dossier di valutazione prima di procedere alla realizzazione
delle opere del «Resto del Sistema» AV/AC per il cui finanziamento si prevede
che lo schema più idoneo da adottare sia definito sulla base delle risultanze
dei citati dossier di valutazione che il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoporrà
all'esame del CIPE;
richiamata la necessità di assicurare la
tempestiva realizzazione degli investimenti occorrenti per il conseguimento di
un incisivo rafforzamento del sistema ferroviario nazionale, con particolare riferimento
al sistema AV/AC, in modo da consentire un effettivo riequlibrio tra le
differenti modalità di trasporto ed una efficiente interconnessione con il sistema
delle reti ferroviarie transeuropee, anche alla luce delle recenti decisioni
assunte in sede comunitaria con riferimento alle reti TEN ed ai progetti prioritari
(c.d. quick start list) quali fattori fondamentali per un effettivo rilancio
della congiuntura economica europea,
delibera di esprimere
PARERE
FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) nell'ambito della ripartizione dei
finanziamenti previsti per il settore ferroviario occorre assicurare un ruolo
prioritario agli investimenti volti a consentire uno sviluppo intermodale delle
politiche dei trasporti, con particolare riferimento al potenziamento delle «autostrade
del mare» e dei nodi metropolitani che costituiscono uno snodo fondamentale
nelle reti di collegamento dell'Unione europea a venticinque Stati e che
risultano in gran parte inseriti nella quick start list dei progetti prioritari
delle reti TEN;
b) appare opportuno intervenire affinché
sia ridotto il gap esistente tra opere in fase di progettazione ed opere effettivamente
completate, il quale risulta ancora più marcato nelle aree meridionali, come
sottolineato anche nel parere espresso dal CIPE il 25 luglio scorso;
c) al fine di consentire il completamento
delle tratte ferroviarie che rivestono un ruolo prioritario nell'ambito dei
collegamenti ferroviari del paese, appare opportuno fare in modo che siano
portati a conclusione i procedimenti di aggiudicazione delle gare di appalto in
corso;
d) tenuto conto di quanto previsto dallo
schema di addendum e dal «Piano di priorità degli investimenti» (PPI), si
segnala l'opportunità di tenere in considerazione l'esigenza di provvedere al
completamento di importanti collegamenti ferroviari - tra cui le linee trasversali
- per i quali non sono tuttavia previsti specifici finanziamenti dal documento
in esame;
e) si segnala l'esigenza di intervenire
al fine di garantire una tempestiva definizione della cornice normativa che consenta
alle regioni a statuto speciale di svolgere le proprie competenze in materia di
trasporti, assicurando in particolare il recepimento dei contenuti dei documenti
eventualmente elaborati dalle relative Commissioni paritetiche.
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)
MERCOLEDI' 4 FEBBRAIO 2004
300a
Seduta
Presidenza
del Presidente
GRILLO
Interviene il vice ministro
delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.
La seduta inizia alle ore
15,20.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI
DEL GOVERNO
Schema di addendum n. 2 al
contratto di programma 2001-2005 tra il Ministero della infrastrutture e dei trasporti
e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (n. 315)
(Parere al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238.
Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni )
(…)
PROPOSTA
DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 315
L'8a
Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,
esaminato, ai sensi dell'art. 1 della
legge 14 luglio 1993, n. 238, lo schema di addendum n. 2 al contratto di
programma 2001-2005 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,
considerato che
in base alla normativa vigente, i
rapporti tra lo Stato ed il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale
sono regolati dall’atto di concessione (Decreto Ministeriale 138T del 31
dicembre 2000) e dal Contratto di Programma 2001-2005;
quest’ultimo, stipulato il 2 maggio 2001,
regola la disciplina degli oneri di gestione dell’infrastruttura assunti a
carico dello Stato, nonché gli investimenti per lo sviluppo ed il mantenimento
in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria;
lo stesso Contratto di Programma
2001-2005 prevede, in conformità al Piano Generale dei Trasporti e della
Logistica ed al Piano di Impresa del Gruppo FS, programmi di investimento
sull’infrastruttura ferroviaria parzialmente finanziati e prevede che la parte
degli interventi originariamente priva di copertura venga realizzata a carico,
e nei limiti, delle successive Leggi Finanziarie e delle altre leggi di spesa;
l’allocazione delle risorse
successivamente rese disponibili per progetti che necessitano di ulteriori
fabbisogni deve avvenire mediante l’approvazione e la stipula di appositi
addendum al Contratto di Programma;
il primo addendum al Contratto di
Programma 2001-2005, stipulato il 24 ottobre 2002, ha effettuato la
ripartizione delle risorse recate dalla legge finanziaria 2002 ma, pur avviando
il processo di messa in coerenza tra le opere previste nel Contratto e le innovazioni
apportate dall’applicazione della “Legge Obiettivo”, rispondeva sostanzialmente
alla programmazione degli investimenti ferroviari effettuata negli anni
passati;
lo schema del secondo addendum si
inserisce nell’ambito di un processo di sviluppo ed ammodernamento di tutte le
reti infrastrutturali del Paese, fortemente determinato dalla politica
tracciata, negli ultimi anni, dal Governo;
per quanto riguarda, in particolare, il
disegno generale di rilancio del trasporto ferroviario, notevole impulso è
stato fornito per il miglioramento della logistica, lo sviluppo delle
infrastrutture localizzate nel Mezzogiorno d’Italia, l’eliminazione dei
cosiddetti “colli di bottiglia”, l’incremento dei traffici trans-frontalieri e
la realizzazione della rete specificatamente orientata al trasporto veloce e
confortevole dei passeggeri ed all’incremento della quantità di merci
trasportabili su ferro;
negli ultimi anni i processi di
innovazione e di liberalizzazione del settore ferroviario in ambito comunitario
hanno registrato notevoli sviluppi, e che con decreto legislativo 8 luglio 2003
n. 188 lo Stato Italiano ha dato attuazione alle Direttive 2001/12/CE,
2001/13/CE e 2001/14/CE, inerenti l’utilizzo e la gestione dell’infrastruttura,
i criteri per il rilascio, la proroga e la modifica delle licenze per la
prestazione di servizi di trasporto ferroviario, il diritto di accesso
all’infrastruttura e la ripartizione della capacità delle linee nazionali;
per quanto concerne lo stato di
realizzazione degli interventi sull’infrastruttura ferroviaria, il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso, alle Camere, una specifica
Relazione sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 2002, degli investimenti
previsti dai Contratti di Programma. Tale documento, pur riscontrando notevoli
ritardi accumulatisi anche in settori di rilevante importanza (sicurezza,
impianti merci, impianti intermodali e progetti per lo sviluppo del
Mezzogiorno), evidenzia la costante crescita della capacità di spesa del
Gestore dell’infrastruttura ferroviaria negli ultimi anni;
al fine di consentire l’ammodernamento e
lo sviluppo delle infrastrutture nel Sud del Paese il Governo, nel DPEF, ha
preso a riferimento l’obiettivo di riparto territoriale delle risorse pubbliche
in base al quale il 45 per cento della spesa in conto capitale, di cui una
media del 30 per cento a valere su risorse ordinarie, deve essere destinato ad
interventi nelle regioni del Mezzogiorno;
il 29 settembre 2002, successivamente
all’approvazione dello schema del primo addendum, il CIPE ha approvato il Piano
di Priorità degli Investimenti sull’infrastruttura ferroviaria, che, oltre a
fornire le occorrenze finanziarie annuali necessarie all’attuazione degli
investimenti previsti dal Contratto di Programma 2001-2005, riporta un quadro
complessivo degli interventi ferroviari programmati, da realizzare nel breve,
medio e lungo periodo, che comprende un più adeguato sviluppo della rete ferroviaria
nel Mezzogiorno e prevede la realizzazione di nuove, importanti opere, tra cui quelle
di rilevanza strategica per il Paese;
sulla scorta del citato Piano di
Priorità, il secondo addendum al Contratto di Programma costituisce, per il
settore ferroviario, uno strumento di adeguamento all’evoluzione politica e
normativa derivante dagli indirizzi tracciati dal Governo;
la ripartizione operata nell’addendum
delle risorse recate dall’ultima Legge Finanziaria sotto forma di aumenti di
capitale per gli investimenti del Gestore (3.942 milioni di euro), in accordo
con quanto indicato per l’anno 2003 nel Piano di Priorità approvato dal CIPE il
29 settembre 2002, è effettuata nel modo seguente:
- 3.184 Milioni di euro per investimenti
sulla rete convenzionale.
- 542 Milioni di euro per interventi di
manutenzione straordinaria
- 216 Milioni di euro per una parte degli
interessi intercalari relativi al Sistema AV/AC TO-MI-NA ;
l’aliquota delle risorse sopra citate da
destinare agli investimenti ubicati nel Mezzogiorno, si aggira intorno al 35
per cento e comprende, tra l’altro, le occorrenze necessarie alla realizzazione
di opere di sicura valenza trasportistica, quali il completamento del raddoppio
della linea Pescara-Bari e della Bari-Taranto, il potenziamento della
trasversale Caserta-Foggia ed interventi sulla Palermo-Messina e nel nodo di
Palermo;
circa 600 Milioni di euro sono destinati
ad interventi diffusi sul territorio nazionale ed inerenti la sicurezza del
trasporto e l’adempimento ad obblighi di legge;
altri investimenti oggetto di
finanziamento, quali il completamento del raddoppio Genova-Ventimiglia, il
raddoppio della Bologna-Verona e il potenziamento della Pontremolese, figurano
tra gli interventi strategici individuati dal CIPE ai sensi della Legge Obiettivo,
con Delibera n. 121 del 2001;
la “Legge Finanziaria 2003”, inoltre, ha disposto
importanti modifiche relative al settore ferroviario, autorizzando il gestore
della rete a compensare gli oneri di manutenzione anche attraverso l’utilizzo
del fondo di ristrutturazione e disponendo che gli investimenti relativi al
Sistema AV/AC siano finanziati prioritariamente dalla Società per Azioni “Infrastrutture”;
considerato inoltre che:
la discussione generale ha evidenziato
l’esigenza di completare i percorsi, già avviati, di maggiore comprensione e di
esaustiva pianificazione degli interventi, al fine di definire alcuni temi di
grandissima rilevanza strategica per l’intero assetto del trasporto ferroviario
e con conseguenti, importanti, ricadute sullo sviluppo socio-economico della
nazione;
in sede di dibattito sono emerse, in
particolare, le seguenti considerazioni:
1. l’aliquota dei finanziamenti nel
Mezzogiorno appare adeguata alle linee programmatiche fissate dal Governo;
2. il mutato assetto dello schema di
finanziamento del sistema AV/AC disposto dall’art. 75 della Legge Finanziaria
2003, se da un lato risolve il problema connesso alla sostenibilità del
finanziamento stesso nel periodo di realizzazione delle opere - già sollevato
da questa Commissione in occasione del parere reso sul primo addendum - d’altra
parte determina, per lo Stato, la necessità di integrare l’onere per il
servizio della parte del debito non remunerabile attraverso i flussi di cassa
derivanti dal pedaggio e dallo sfruttamento commerciale delle opere accessorie.
La questione, anche se esaminata in sede CIPE limitatamente all’asse
Torino-Milano-Napoli, merita, per l’intero progetto AV/AC, ulteriori approfondimenti;
3. sempre in merito al Sistema AV/AC,
occorre chiarire le questioni legate alla voce “contingencies” relativa agli
imprevisti connessi alla fase di realizzazione ormai avviata, alle modalità di
finanziamento della restante parte del Sistema ed alle modalità di finanziamento
dei futuri oneri di manutenzione del Sistema stesso;
4. le modalità di finanziamento degli
oneri di manutenzione ordinaria delle linee e degli impianti anche attraverso
aumenti del capitale sociale, previste dallo schema dell’addendum di cui
trattasi in applicazione di quanto disposto dal citato art. 75 della Legge n°
289/2002 (Finanziaria 2003), richiedono un’attenta verifica;
5. il ritardo accumulatosi tra
l’emanazione della Legge Finanziaria 2003 e l’approvazione definitiva
dell’addendum in esame, determina un eccessivo sfasamento tra la fase di
programmazione delle risorse e la loro effettiva allocazione e contrattualizzazione
con il Gestore, con l’evidente possibilità di contribuire al rallentamento
nella realizzazione delle opere programmate;
6. che, sempre nel corso della
discussione generale, sono stati segnalati come urgenti e indifferibili i
lavori relativi all'eliminazione dell'ansa di Cassino con il relativo spostamento
della stazione e del raddoppio della linea Roma-Tivoli nel quadro del riassetto
del nodo di Roma.
il CIPE ha approvato, con prescrizioni,
lo schema del secondo addendum nel corso della seduta del 25 luglio 2003
(Delibera n. 29 del 2003);
ritenuto che
nel testo proposto, l’addendum tiene
conto di quanto riportato nel Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria, della Legge n. 443 del 2001 (Legge Obiettivo), della Delibera CIPE
n. 121 del 2001 relativa all’approvazione del Primo Programma delle
Infrastrutture Strategiche, del Piano di Priorità degli Investimenti approvato
dal CIPE con Delibera n. 85 del 2002, della Legge 289 del 2002 (Legge
Finanziaria 2003);
lo schema in esame provvede alla
ripartizione delle risorse recate dalla Legge Finanziaria 2003 secondo quanto
evidenziato nel PPI approvato dal CIPE il 29/9/2002 ed aggiorna il Contratto
stesso sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 75 della citata Legge
Finanziaria 2003;
lo schema di addendum provvede, inoltre,
ad aggiornare le tabelle relative agli interventi previsti nel Contratto di
Programma 2001-2005, in funzione di quanto riportato nel Piano di Priorità
degli Investimenti approvato dal CIPE il 29 settembre 2002;
coerentemente con quanto riportato nel
nuovo modello di realizzazione e sfruttamento della linea AV/AC
Torino-Milano-Napoli, considerate acquisite dal progetto le sole risorse
finanziarie pubbliche effettivamente utilizzate, si rendono disponibili le
risorse precedentemente stanziate ma non ancora utilizzate. Lo schema di
addendum provvede a riallocare una parte di tali risorse per completare la
copertura finanziaria degli impegni previsti, nell’anno 2003, dal citato Piano
di Priorità degli Investimenti approvato dal CIPE;
lo schema di addendum recepisce,
sostanzialmente, le precedenti disposizioni del CIPE in materia e delinea
l’iter procedurale necessario all’adempimento delle prescrizioni inerenti le
successive programmazioni del Piano di Priorità degli Investimenti e la prosecuzione
del processo di congruenza tra gli investimenti previsti dal Contratto di Programma
e quelli relativi al Programma delle Opere Strategiche;
lo schema proposto impegna il Gestore
dell’infrastruttura a proseguire le attività finalizzate a rendere
costantemente congruente il Piano di Priorità degli Investimenti ai programmi
di Governo;
esprime parere favorevole, con le
seguenti osservazioni:
a) occorre approfondire la questione
relativa alle modalità di finanziamento della manutenzione ordinaria
dell’infrastruttura. La possibilità di operare attraverso aumenti al capitale
sociale del gestore, prospettata dalla Legge Finanziaria 2003 e recepita dallo
schema di secondo addendum, richiederebbe un ulteriore valutazione da parte del
CIPE, al quale, comunque, lo schema in esame dovrà ritornare per la
formulazione del definitivo avviso a riguardo;
b) relativamente alla realizzazione
dell’intero Sistema AV/AC, a distanza di un anno dall’introduzione delle
innovazioni recate dalla Legge Finanziaria 2003, si evidenzia la necessità di
una verifica e di un eventuale aggiornamento delle valutazioni fornite dal Gestore
in merito alla nuova struttura di finanziamento ed alla connessa sostenibilità
economica, anche in considerazione del previsto, futuro impegno dello Stato per
il ripianamento della quota non remunerabile dallo sfruttamento economico
dell’infrastruttura, degli oneri stimati per il mantenimento in efficienza
della stessa, nonché in previsione del futuro prolungamento del Sistema stesso
verso le aree del Nord-Est e del Mezzogiorno del Paese;
c) sempre riguardo al finanziamento del
Sistema AV/AC occorre che il Gestore fornisca i necessari elementi conoscitivi
circa la voce delle cosiddette contingencies, ed in particolare sul metodo di
stima e dimensionamento e sui criteri relativi alla loro utilizzazione. In
particolare, data anche la necessità di addivenire ad una più stabile
valutazione delle stime dei progetti di investimento, si sensibilizza lo stesso
Gestore affinché sia contenuto il dimensionamento e l’utilizzo di tale voce
limitandone il ricorso a casi eccezionali ed effettivamente imprevedibili. Gli
elementi e gli approfondimenti richiesti sul progetto AV/AC potranno essere
riportati in specifici dossier di valutazione degli investimenti che, redatti
dal Gestore sulla base dei criteri stabiliti dal Contratto di Programma, si
chiede vengano trasmessi anche a questa Commissione, a cura del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
d) l’impegno del Governo a dare impulso
al trasporto di merci su ferrovia, evidenziato anche dalla previsione di
specifici incentivi stabiliti dall’art. 38 della Legge 166 del 2002 e dai
principi di liberalizzazione del settore dettati dal Decreto Legislativo n. 188
del 2003, dovrà essere avvalorato mediante una cogente prescrizione, per il
Gestore dell’infrastruttura, a porre in essere tutte le misure necessarie ad
accelerare e portare a termine gli investimenti relativi allo sviluppo della
rete merci ed, in particolare, quelli relativi ai terminali, agli interporti
ed, in generale, ai centri intermodali, previsti dagli strumenti di
programmazione vigenti;
e) si invita RFI, anche al fine di
potenziare la fruizione della nuova linea A.V. Roma-Napoli, ad inserire le
progettazioni dell'eliminazione dell'ansa di Cassino e delle valorizzazioni dei
residui ferroviari che sarebbero abbandonati. Si ritiene altresì importante definire
il progetto del raccordo con la città di Tivoli, nel quadro del definitivo
assetto ferroviario del nodo di Roma, anche attraverso il collegamento del
tracciato Roma-Guidonia in fase di potenziamento e l'aerea archeologica di
Villa Adriana, in prossimità del casello autostradale di Tivoli, con la previsione
della costruzione di un apposito parcheggio di scambio;
f) considerato che un eccessivo sfasamento
tra la programmazione delle risorse e la sottoscrizione dell’addendum che ne costituisce
la definitiva contrattualizzazione può contribuire al rallentamento
nell’attuazione degli investimenti programmati, si invitano tutti i soggetti
coinvolti ad accelerare, già a partire dall’anno in corso, lo svolgimento dei
necessari iter di definizione, valutazione ed approvazione degli schemi
contrattuali, al fine di pervenire alla sottoscrizione definitiva degli atti
nel giro di pochi mesi dalla emanazione della Legge Finanziaria che stabilisce
l’entità dei nuovi finanziamenti disponibili;
g) appare necessario prevedere
l'accelerazione dei completamenti afferenti alle due principali linee
trasversali Caserta-Foggia e Orte Falconara già in corso di realizzazione e già
contenute nel piano.
[1]
compresi quelli per l’obbligo di
collegamento ferroviario via mare fra la penisola e, rispettivamente, la
Sicilia e la Sardegna, per gli anni 2001 – 2005
[2]
L’articolo 1, lettera b) del secondo addendum, in relazione alle nuove modalità
di finanziamento del sistema AV/AC previste dalla legge finanziaria per il 2003
(art. 75), provvedeva a ripartire una parte delle risorse già stanziate da
precedenti leggi pluriennali di spesa per la realizzazione della linea AV/AC, già contrattualizzate nel Contratto
di programma 2001-2005 e nel relativo 1° Addendum, ma non ancora utilizzate.
[3] In precedenza tali disposizioni erano recate
dall’art. 5 del D.P.R. 277/1998, che risulta abrogato dal D.Lgs. 188 in esame.
[4] A norma del regolamento citato, al fine di
garantire servizi di trasporto sufficienti tenendo conto dei fattori sociali,
ambientali o di assetto del territorio, o per offrire particolari condizioni
tariffarie in favore di determinate categorie, le autorità competenti degli Stati
membri possono concludere contratti di servizio con imprese di trasporto ovvero
mantenere o imporre a carico di imprese di trasporto “obblighi di servizio
pubblico”, definiti quali obblighi che l’impresa ove considerasse il proprio
interesse commerciale non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né
alle stesse condizioni. Il regolamento prevede in tal caso un meccanismo di
compensazioni in favore delle imprese.
[5] V. le delibere n. 2 e n. 44 del 2001
[6] Legge
24 dicembre 2003, n. 350
[7] V. art. 2, comma 14, della Legge 662/1996
[8] ripartiti in 640,571 milioni di euro per il
2002, 1.523,548 milioni di euro per il 2003 e 2.443,170 milioni di euro per il
2004
[9] Il progetto riguarda in particolare la tratta
Torino–Novara, che rappresenta un’opera riconducibile al programma opere
strategiche e, più specificamente, all’asse ferroviario Lione-Kiev, asse al
quale già faceva riferimento la delibera del CIPE n. 44/2001 (riferita al
contratto di programma 2001-2005), per la tratta ricadente in territorio nazionale
(Torino-Milano-Venezia).
[10] Si ricorda che la Legge 443/2001 (cd. “Legge
obiettivo”) ha definito la procedura per l’individuazione annuale delle
infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e
di preminente interesse nazionale da realizzare per lo sviluppo e la
modernizzazione del Paese, che devono tener conto del Piano generale dei
trasporti, affinchè l’inserimento nel programma di infrastrutture strategiche
non comprese in tale Piano costituisca automatica integrazione del Piano stesso
(art. 1).
[11] Vedi delibere CIPE nn. 2/2001 e 44/2001.
[12] Vedi delibera n. 12/2002 del 28 marzo 2002
[13] ad esclusione di alcune concernenti il ruolo
del Ministero o valutazioni di pertinenza del CIPE.
[14] V. art. 2, comma 14, della Legge 662/1996
[15] Vedi
delibera n. 29/2003 del 25 luglio 2003 .
[16] V. art. 2, comma 14, della Legge 662/1996
[17] La tabella 1 del Contratto di Programma 2001-
2005 descrive i contributi pubblici in conto esercizio al gestore
dell’infrastruttura (RFI), compresi quelli per l’obbligo di collegamento
ferroviario via mare fra la penisola e, rispettivamente, la Sicilia e la
Sardegna, per gli anni 2001 – 2005.
[18] Che
reca il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia
classificati tra le spese in conto capitale
[19] La costituzione, da parte della Cassa
depositi e prestiti, di un’apposita società per azioni, denominata
“Infrastrutture S.p.A.”, avente lo scopo di favorire, attraverso la concessione
di finanziamenti e la prestazione di garanzie, la realizzazione di
infrastrutture, opere pubbliche e investimenti è stata prevista dall’art. 8 del
D.L. 15 aprile 2002, n. 63, recante Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e
finanziamento delle infrastrutture, convertito con modificazioni dalla Legge
15 giugno 2002, n. 112. La società è chiamata a concedere finanziamenti, sotto
qualsiasi forma, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e grandi
opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica; nonché, più in
generale, alla realizzazione di investimenti a sostegno dello sviluppo
economico.
[20] La concessione è stata rilasciata con il D.M.
31 ottobre 2000, n. 138T (le linee ferroviarie sono riportate nella relativa
tabella B dello stesso decreto).
[21] Siglato il 16 apriel 2003, con decorrenza 1°
gennaio 2003
[22] Il Piano di priorità degli investimenti ha
evidenziato la necessità di ulteriori
finanziamenti per 7 progetti in corso descritti nella Tabella 2 bis, introdotta
dal secondo addendum e denominata “Altri investimenti previsti nel Piano
d’impresa 1999-2003 di Ferrovie dello Stato S.p.A. trasferiti al Contratto di
programma 2001-2005 (art. 9, co. 1, revisione C.d.P. 2001-2005; art. 8 C.d.P.
2001-2005”.
[23] La tabella D è denominata “rifinanziamento di
norme recanti interventi in sostegno dell’economia classificati tra le spese in
conto capitale”; gli stanziamenti previsti sono sotto la voce “rifinanziamento
art. 2, co. 14 legge 662/96 – Investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento
dell’infrastruttura ferroviaria”.
[24] La nuova tabella 8 è denominata “Ripartizione dei finanziamenti previsti
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (“Finanziaria 2003”)”.
[25] Denominata “ Ripartizione dei finanziamenti
previsti dalla Finanziaria 2004 .
[26] Il FERS è un Fondo europeo per lo sviluppo
regionale di cui al Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006 approvato
con decisione della Commissione europea del 14 settembre 2001 - nell’ambito del
quale è attribuita a FS Spa una quota dei fondi FERS pari complessivamente a
726,66 milioni di euro. Il FESR è finanziato nell’ambito del Quadro comunitario
di sostegno (QCS) per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1 2000-2006, approvato
dalla Commissione europea il 1° agosto 2000 con decorrenza delle spese
dall’ottobre 1999. L’Obiettivo 1 riguarda la promozione dello sviluppo e
dell’adeguamento strutturale delle Regioni che presentano ritardi nello
sviluppo.
[27] Per un maggiore approfondimento è
consultabile: il dossier Politiche comunitarie n. 13 - 5° ediz. “Rete transeuropea di trasporto:
revisione degli orientamenti e modalità di finanziamento, a cura dell’Ufficio
Rapporti con l’Unione europea.
[28] 5314 = 6.569 -139 -
1.116.
Sempre la relazione illustrativa evidenzia che I
1.116 milioni di euro non sono stati definanziati dalla legge finanziaria 2004.
Nel frattempo, con nota del 13 ottobre 2003, il Ministro dell’Economia e delle
finanze ha comunicato all’AD di FS Spa
che il fabbisogno relativo alla manutenzione ordinaria 2003 dovrà essere
coperto con risorse generate in autofinanziamento. Ciò ha determinato la
necessità di ridefinire l’allocazione dei 1.116 milioni di euro di cui all’articolo
11 del secondo addendum (su cui v. infra
nel testo) e, per non ritardarne troppo l’approvazione, l’allocazione è stato
rinviata al terzo Addendum.
[29] La delibera 31 gennaio 2003 n. 2 ha confermato l’impegno del Ministro a
sottoporre al Comitato entro il primo trimestre del 2003 la proposta aggiornata
di revisione del contratto di programma (come già previsto dalla delibera n. 85
del 2002), una relazione nella quale vengano riportati dettagliati elementi su
costo-copertura finanziaria e stadio di avanzamento dell’asse ferroviario AV/AC
Torino-Milano-Napoli, il reporting trimestrale sullo stato di avanzamento della
progettazione per verificare se il gap di capacità progettuale, in particolare
per il Mezzogiorno, vada progressivamente riducendosi.
[30] In base alla legge 238/1993
[31] Giova ricordare che l’articolo 13 del secondo
addendum, dando attuazione a quanto
disposto dalla delibera CIPE n.85/2002, ha disposto l’obbligo ulteriore per il
Gestore di porre a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze, specifici sistemi di
monitoraggio per verificare:
·la riconduzione delle contabilizzazioni dei singoli
progetti alle relative fonti di finanziamento;
·la verifica dell’effettiva accelerazione nella realizzazione
delle opere rispetto ai tempi programmati;
·la rilevazione dell’andamento dei costi ed i motivi di
eventuali scostamenti e le economie realizzate in fase attuativa dei singoli
progetti, cosicché da renderne possibile l’utilizzo in sede di stipula del
successivo Addendum.
[32] L’articolo 13 del “collegato infrastrutture”
ha introdotto modifiche all’art. 1, comma 1 della legge “obiettivo” in merito
alla procedura attraverso cui si perviene all’individuazione delle opere da
inserire nel programma annuale delle infrastrutture strategiche (in
accoglimento di rilievi che erano stati formulati durante l’esame del disegno
di legge “obiettivo” da parte della Conferenza unificata), prevedendo in
particolare la previa intesa con regioni e Conferenza unificata. Tra le altre
modifiche, si ricordano anche quelle relative alla precisazione delle
indicazioni che deve contenere il DPEF, tra le quali i costi stimati, le
risorse disponibili e le fonti di finanziamento relativi a ciascuna opera
“strategica” inserita nel programma.
[33] L’articolo 1, comma 1, della “legge
obiettivo” prevedeva poi che il programma tenesse conto del Piano generale dei
trasporti, e che l’inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non
comprese in tale Piano costituisse automatica integrazione del Piano stesso.
* L'allegato omesso è
disponibile presso il dipartimento trasporti