XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 in relazione ai beni culturali
Serie: Scheda di analisi    Numero: 327
Data: 09/02/06
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Riferimenti:
DLgs n.594 del 09/02/06     

Estremi del provvedimento

 

DOC                                           594

Natura dell'atto:                       Schema di decreto legislativo

Titolo breve:                             Disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 22, in relazione ai beni culturali

 

Riferimento normativo:          Articolo 10, comma 4, della legge n. 137  del 2002

 

Relatore per la commissione

di merito:                                   Orsini

 

Gruppo:                                      FI

 

 

Relazione tecnica:                    assente dell'art. 143, comma 4, del Reg.

 

                                                                  (termine per l'esame: 21-03-2006)

 

Alla V Commissioneai sensi dell'art. 96-ter, comma 2, del Reg.

 

 

                                                                  (termine per l'esame: 18-02-2006)

                                                                 

Scheda di analisi n. 327

 

 


INDICE

ARTICOLO 2, comma 1, lett. q) e art. 4, comma 1, lettera b)2

Garanzie prestate dallo Stato.. 2

ARTICOLO 2, comma 1, lett. ff)4

Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica.. 4

ARTICOLO 2, comma 1, lett. gg) e lett. hh)4

Qualità dei servizi pubblici e gestione delle attività di valorizzazione. 4

ARTICOLO 4, comma 1, lett. a)5

Qualifica e formazione dei restauratori5

ARTICOLO 6. 6

Abrogazioni6


 

 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 10 della legge n. 137/2002, che prevede l’adozione di disposizioni correttive ed integrative ai decreti emanati per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali. In particolare il presente schema di decreto modifica alcune disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

La relazione illustrativa precisa che il provvedimento non reca oneri e che pertanto non è corredato di relazione tecnica.

Nell’analisi che segue si considerano le sole disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 2, comma 1, lett. q) e art. 4, comma 1, lettera b)

Garanzie prestate dallo Stato

Normativa vigente: i direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili di particolare interesse artistico e culturale, purché la loro custodia non risulti particolarmente onerosa. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni. Le spese per la copertura assicurativa dei beni ceduti in comodato sono a carico del Ministero.

 

Le norme dispongono, tra l’altro:

·        la modifica del comma 4 dell’art. 44 del codice prevedendo la possibilità, in alternativa alla copertura assicurativa dei beni culturali mobili ceduti in comodato, dell’assunzione dei rischi relativi da parte dello Stato, come già avviene in caso di mostre e manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici.[1]

      Resta confermata, all’art. 183, comma 2, la clausola di invarianza finanziaria relativamente alle disposizioni recate dall’art. 44;

§           integrano il comma 5 dell’art. 183, al fine di includere anche le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell’ art. 44 (comodato e deposito di beni culturali), comma 4 – oltre a quelle, già indicate, prestate in attuazione dell’art. 48 (autorizzazione per mostre ed esposizioni), comma 5 – tra quelle elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e che in caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmetta al Parlamento apposita relazione.

      Si ricorda che già in occasione dell’esame dell’articolo del provvedimento che la norma intende modificare, nella seduta del 14 gennaio 2004 presso la V Commissione Bilancio, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, ha precisato, con riferimento all’assunzione dei rischi da parte dello Stato in sostituzione della copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 48 prima citato, che trattasi di oneri eventuali di incerto ammontare per i quali non si è ritenuto opportuno immobilizzare risorse finanziarie allo scopo.

 

Al riguardo, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alle risorse con le quali si potrà far fronte ai possibili impegni derivanti dalla diretta assunzione del rischio da parte dello Stato e riguardo alle garanzie di congruità delle risorse medesime rispetto all’onere potenziale.

 

ARTICOLO 2, comma 1, lett. ff)

Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

La norma introduce all’art. 113 del decreto legislativo n. 42/2004 il comma 7-bis con il quale si stabilisce che, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione di beni culturali nell’ambito di un determinato territorio. Tramite detti accordi possono essere istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in ordine all’eventuale onerosità degli accordi previsti, cui potranno partecipare anche privati, nonché riguardo alla natura dei servizi strumentali comuni e alle modalità di gestione degli uffici comuni, al fine di escludere possibili effetti negativi per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 2, comma 1, lett. gg) e lett. hh)

Qualità dei servizi pubblici e gestione delle attività di valorizzazione

Le norme:

·        precisano che i livelli uniformi di qualità previsti dall’articolo 114 del D.Lgs. n. 42/2004, riguardano “i servizi pubblici di valorizzazione” dei beni culturali anziché la “valorizzazione” degli stessi, come attualmente previsto (lett. gg);

·        per quanto attiene alla gestione in forma indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica, riformula la disposizione relativa alla modalità di affidamento a soggetti, costituiti o partecipati da pubbliche amministrazioni, facendo, tra l’altro, venir meno il vincolo della partecipazione prevalente della amministrazione pubblica cui i beni pertengono e prevedendo comunque la partecipazione ai relativi organi di gestione di rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali (lett. hh).

 

Al riguardo, appare necessaria una conferma da parte del Governo circa la possibilità di dare attuazione alle predette disposizioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 4, comma 1, lett. a)

Qualifica e formazione dei restauratori

Le norme, disponendo la sostituzione dei commi 1 e 2 dell’art. 182, prevedono, tra l’altro:

§           nuove modalità per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali con l’elencazione dei requisiti utili all’acquisizione del relativo titolo e la previsione, in presenza di determinati requisiti, di una prova d’idoneità, da svolgere secondo modalità da stabilire con decreto interministeriale;

§           l’individuazione dei requisiti necessari per il conseguimento della qualifica subordinata di collaboratore restauratore di beni culturali;

§           l’inserimento dei soggetti in possesso della qualifica di restauratore in apposito elenco, alla cui tenuta e al cui aggiornamento provvede il Ministero per i beni e le attività culturali;

§           l’istituzione e l’attivazione - in forma sperimentale ed in convenzione con l’Università e il Politecnico di Torino - di un corso di laurea magistrale per la formazione di restauratori dei beni culturali, presso la Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali la Venaria Reale”. Il riferimento espresso a quest’ultima disposizione viene quindi inserito nella clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 2 dell’art. 183.

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo circa l’effettiva possibilità di dare attuazione alle predette disposizioni, escludendo l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Ciò anche in considerazione del fatto che la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 183 fa espresso riferimento soltanto all’ultima delle disposizioni illustrate.

Per quanto attiene a quest’ultima disposizione,  appare comunque opportuna una conferma circa l’idoneità della clausola di invarianza ad escludere nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 6

Abrogazioni

La norma dispone l’abrogazione di una serie di disposizioni, tra cui i commi da 1 a 12 dell’articolo 27 del D.L. n. 269/2003, convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 326/2003. Tali disposizioni disciplinano una procedura di verifica della sussistenza di un interesse culturale nelle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, al fine di escludere dalle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale i beni considerati non meritevoli di tale tutela e renderli così disponibili alle procedura di valorizzazione e dismissione di beni immobili prevista dallo stesso D.L. n. 269/2003.

Tra le ulteriori disposizioni oggetto di abrogazione si segnala anche l’articolo 10 del decreto legislativo n. 368/1998 che disciplina, tra l’altro, le modalità di affidamento in concessione di servizi relativi ai beni culturali secondo meccanismi e criteri che prevedano anche la corresponsione anticipata del canone complessivo da corrispondere per l’intera durata della concessione, nella misura di almeno il 50 per cento;

 

 

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dal venir meno delle citate norme del decreto-legge n. 269/2003, che, secondo quanto precisato dalla relativa relazione tecnica, consentendo di rendere disponibile per la dismissione una serie di beni mobili e immobili, concorrevano, insieme ad altre norme dello stesso decreto-legge, a determinare effetti di incremento di gettito, di considerevole ammontare, sia pur limitati all’esercizio 2004.

In merito all’altra disposizione segnalata (articolo 10 del decreto legislativo n. 368/1998), oggetto di abrogazione, tenuto conto che la possibilità ivi prevista, relativa alla corresponsione anticipata di una quota pari ad almeno il 50 per cento del canone complessivamente dovuto per l’intera durata della concessione, non appare espressamente contemplata dal decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dal provvedimento in esame, occorrerebbe chiarire se tale abrogazione comporti la rinuncia a effetti favorevoli, in termini di cassa, per la finanza pubblica.



[1] Cfr. D.lgs. 42/2004, art. 48, comma 5.