XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato |
Altri Autori: | Servizio Commissioni |
Titolo: | Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e dell'Albo nazionale degli autotrasportatori |
Serie: | Scheda di analisi Numero: 294 |
Data: | 13/10/05 |
Organi della Camera: | IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni |
DOC 538
Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo
Titolo breve: Riordino della consulta generale per l’autotrasporto e del comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori
Riferimento normativo: legge n. 32 del 2005
Relatore per la
Commissione di merito: Pezzella
Gruppo: AN
Relazione tecnica: non presente
Alla IX Commissione ai sensi dell'art. 143, comma 4, del Reg.
(termine per l'esame: 22 ottobre 2005)
Alla V Commissione ai sensi dell'art. 96-ter, comma 2, del Reg.
(termine per l'esame: 12 ottobre 2005)
Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica
Comitato centrale e comitati regionali per l’Albo degli autotrasportatori
Lo schema di decreto legislativo in esame, recante il riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, è stato predisposto in attuazione della delega recata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32.
Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
L’articolo 1, comma 1, lett. c), della legge n. 32/2005 ha conferito una delega al Governo ad adottare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.
La relazione illustrativa al provvedimento afferma che lo scopo del medesimo è di dare attuazione alla legge di delega 32/2005 in base ai principi e criteri direttivi specifici previsti all’articolo 2, comma 2, lettera c) prevedendo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica:
il riordino e la razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto, con l’attribuzione alla Consulta generale per l’autotrasporto delle funzioni di proposta di indirizzi e di strategie nel settore medesimo;
la riforma del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l’Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con attribuzione anche di compiti di gestione operativa.
La legge prevede altresì, all’articolo 4, una clausola generale di esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato.
Si esaminano di seguito le disposizioni suscettibili di comportare effetti finanziari.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica
Le norme attribuiscono alla Consulta generale per l’autotrasporto[1] autonomia contabile e finanziaria, ne modificano la denominazione includendo il settore della logistica[2] e ne stabiliscono la sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla diretta dipendenza dal Ministero medesimo[3] (articolo 3).
Le disposizioni definiscono inoltre:
le attribuzioni della Consulta (articolo 4).
Tali attribuzioni vengono ampliate includendo tra l’altro la promozione di studi ed indagini in ambito internazionale, l’emissione di pareri sull’adozione di provvedimenti amministrativi a richiesta delle amministrazioni e l’emissione di indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;
· la composizione (articolo 5).
Rispetto ai membri effettivi previsti dalla normativa vigente vengono inclusi anche i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri della difesa, della giustizia e degli affari regionali e delle politiche agricole, nonché di alcune associazioni[4];
· gli organi (articolo 6).
· l’organizzazione ed il funzionamento (articolo 7).
Il Segretario generale si avvale di dipendenti pubblici |
Viene previsto che la realizzazione dei programmi di attività e la gestione amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal Segretario generale che si avvale “di dipendenti della pubblica Amministrazione”. La dotazione di
personale della Consulta e le disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali dell’Albo degli autotrasportatori vengono demandate ad un regolamento ministeriale;
le disposizioni contabili, in cui si dispone che all’attività ed al funzionamento della Consulta si provvede con l’apposito stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[5].
Alla disciplina della gestione autonoma della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento, ivi inclusi i gettoni di presenza per le riunioni degli organi, i rimborsi spese e ogni altra indennità si provvede con regolamento ministeriale da adottarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Richiesta di chiarimenti |
Al riguardo, appare necessario un chiarimento circa la congruità delle attuali risorse finanziarie destinate alla Consulta, in considerazione dell’ampliamento delle funzioni e della composizione previsto dalle disposizioni in esame.
Dotazione di personale |
Si rileva inoltre che, mentre in base alla legislazione vigente per la gestione amministrativa e contabile della struttura a supporto della Consulta le risorse umane e strumentali sono rese disponibili da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri (Ministero delle infrastrutture e trasporti), con il riordino previsto dal provvedimento in esame - che attribuisce alla Consulta autonomia contabile e finanziaria - si prevede che la Consulta “si avvale di dipendenti della Pubblica Amministrazione”. Andrebbe chiarito se tale formulazione possa comportare una diversa configurazione, rispetto a quella attuale, dell’utilizzo del personale presso la Consulta, e, in particolare, una destinazione permanente del personale medesimo. In tal caso potrebbero determinarsi nuovi oneri per le amministrazioni di provenienza per l’eventuale ripristino delle piante organiche.
La norma dispone, al comma 1, che alle spese connesse all’attività ed al funzionamento della Consulta si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Il comma 2 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, lettera a), entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, è disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento. Infine, al comma 3, si dispone che, con lo stesso regolamento, sono stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità.
Si ricorda che l’articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003 per le attività ed il funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto. Le relative risorse sono iscritte in bilancio nel capitolo n. 2452, u.p.b. 5.1.2.4, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Da una interrogazione effettuata in data 12 ottobre 2005 alla banca dati della RGS, risultano disponibili, nel predetto capitolo, risorse per un importo pari a 1.147.496,80 euro.
Al riguardo, dal punto di vista formale, si segnala la necessità di acquisire l’avviso del Governo sull’opportunità di riformulare parzialmente il comma 1, nel senso di prevedere che alle spese connesse all’attività ed al funzionamento della Consulta si provvede nei limiti delle risorse autorizzate dalla legge n. 326 del 2003, di conversione del decreto-legge n. 269 del 2003. Sempre dal punto di vista formale, si rileva che la norma richiama genericamente le risorse di cui alla legge n. 326 del 2003, di conversione del decreto legge n. 269 del 2003, senza specificare che le risorse da utilizzare sono, più precisamente, quelle autorizzate dall’articolo 17, comma 3-ter, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 323 del 2003. A tale proposito, appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo sull’eventualità di integrare la norma al fine di richiamare esplicitamente il citato articolo 17, comma 3-ter.
Con riferimento al comma 2, si rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla portata normativa della disposizione ivi prevista e la coerenza tra la prevista gestione autonoma delle spese per la Consulta e l’iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti destinati a farvi fronte.
Per quanto concerne il comma 3, occorre acquisire l’avviso del Governo in merito alla eventualità di prevedere che i gettoni di presenza, i rimborsi spese ed ogni altra indennità spettante ai componenti della Consulta siano corrisposti nell’ambito delle risorse di cui al comma 1.
Comitato centrale e comitati regionali per l’Albo degli autotrasportatori
Le norme prevedono la riforma dei Comitati per l’Albo dei trasportatori[6] disponendo, tra l’altro, il riconoscimento della posizione di autonomia contabile e finanziaria del medesimo nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le disposizioni definiscono inoltre:
· le attribuzioni del Comitato nazionale dell’Albo dei trasportatori (articolo 9).
Tali attribuzioni vengono ampliate, includendo tra l’altro un’attività di collaborazione con la Consulta per l’organizzazione di iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli, anche con partecipazione al finanziamento di tali iniziative, nonché per attività di informazione (anche con strumenti informatici e telematici) alle imprese di autotrasporto, e per l’accreditamento degli organismi di certificazione di qualità nel settore.
· la composizione del Comitato nazionale dell’Albo dei trasportatori (articolo 10);
· la composizione e le attribuzioni dei comitati regionali per l’Albo degli autotrasportatori (articolo 11);
· l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato centrale per l’Albo dei trasportatori (articolo 12).
Si prevede che l’attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale siano curate dal Capo della segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento. La dotazione di personale e le disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali dell’albo degli autotrasportatori sono stabilite con regolamento da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, lettera a).
Al riguardo, si osserva che a legislazione vigente, analogamente a quanto già segnalato per la Consulta, la struttura a supporto del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori utilizza le risorse umane e strumentali rese disponibili da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri (Ministero delle infrastrutture e trasporti), mentre con il riordino previsto dal provvedimento in esame si attribuisce all’organismo autonomia contabile e finanziaria, nonché una specifica dotazione di personale. Sul punto si rinvia a quanto in precedenza osservato per la Consulta.
La norma prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, sono emanate le disposizioni modificative del regolamento di cui al D.P.R. n. 681 del 1994, ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai rimborsi spese e ad ogni altra indennità.
Al riguardo, come già rilevato con riferimento all’articolo 8, comma 3, appare necessario acquisire l’avviso del Governo sulla opportunità di vincolare la corresponsione dei gettoni di presenza, dei rimborsi delle spese ed ogni altra indennità alle risorse effettivamente disponibili.
La norma dispone che dall’attuazione del provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo, appare necessario acquisire l’avviso del Governo sulla idoneità della clausola di invarianza ad evitare l’insorgere di oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Stato.
Dal punto di vista formale, si segnala l’esigenza di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla eventualità di una riformulazione della clausola di invarianza, allo scopo di stabilire, conformemente alla prassi consolidata, che dalla norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
[1] Si rammenta che la Consulta generale per l’autotrasporto è stata istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003, n. 2284/TT. Tale decreto istitutivo prevede che l’organismo riferisce direttamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è incardinato a tutti gli effetti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvalendosi per le funzioni di segreteria e di supporto del personale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
[2] Si rammenta che nel Patto per la logistica (pubblicato nel maggio 2005, elaborato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Consulta generale dell’autotrasporto) si afferma che tra gli strumenti per l’attuazione del Patto occorre “disporre di un braccio operativo della Consulta generale dell’autotrasporto garante dell’attuazione del Patto e in grado di assumere adeguate iniziative di supporto all’attività dei diversi soggetti coinvolti”. Le sue funzioni sono il monitoraggio della dinamica di riorganizzazione del settore e dell’adeguamento delle infrastrutture, il supporto al progetto di ammodernamento dell’autotrasporto, supporto alle politiche di riorganizzazione del trasporto intermodale terrestre e marittimo e trasporto aereo, servizi alle imprese attraverso progetti pilota di filiera, supporto alle procedure di raccordo con le Regioni.
[3] La relazione illustrativa al provvedimento afferma che la Consulta generale per l’autotrasporto e il Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori sono due organismi sostanzialmente speculari, entrambi incardinati nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “mantenendo una posizione di autonomia contabile e finanziaria che ne garantisce snellezza di funzionamento e maggiore celerità di esecuzione delle iniziative di competenza, ferma restando la sottoposizione degli atti di spesa al vaglio degli organi di controllo sulla legittimità della spesa”.
[4] Si tratta delle seguenti associazioni e società: ASSOAEREO, CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, CONFTRASPORTO, della RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa e di TRENITALIA Spa;
[5] Le risorse, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, sono state stanziate dall’articolo 17, comma 3-ter del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326).
[6] Si rammenta che l’articolo 63 della legge 268/1974 relativa all’istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori prevede un contributo per l'iscrizione all'Albo da parte delle imprese soggette all’iscrizione. Tale contributo è necessario per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione del titolo I della legge (concernente l’istituzione dell’Albo). In base a tale articolo gli iscritti sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite dai Ministeri competenti. La misura annuale del contributo è stabilita, sentito il comitato centrale dell'Albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il contributo si riferisce.
Si rammenta che il DPR 681/1994 reca il regolamento sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. L’articolo 1 prevede che alle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ed a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il Comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo.