XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti per il Consiglio nazionale del CNAM
Serie: Scheda di analisi    Numero: 280
Data: 14/07/05
Descrittori:
COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Riferimenti:
DM n.519 del 14/07/05     

Estremi del provvedimento

 

DOC                                           519

Natura dell'atto:                       Schema di regolamento

Titolo breve:                             Composizione, funzionamenti e modalità di nomina e elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale

 

Riferimento normativo:          legge n. 508 del 1999

 

Relatore per la

Commissione di merito:         da definire

 

Gruppo:                                     

 

Relazione tecnica:                    assente

                                                   

Assegnazione

 

Alla VII  Commissione ai sensi dell'art. 143, comma 4, del Reg.

 

                                                                  (termine  per l'esame: 25 luglio 2005)

 

Alla Commissione  Bilancioai sensi dell'art. 96-ter, comma 2, del Reg.

 

 

                                                                  (termine  per l'esame: 20 luglio 2005.)

                                                                 

Scheda di analisi n. 280


 

 

INDICE

 

 

 

 

ARTICOLI da 2 a 4. 2

Competenze, composizione e funzionamento del CNAM... 2

ARTICOLO 4,  comma 8. 3

Indennità.. 3

ARTICOLI da 7 a 9. 4

Procedure di voto e di scrutinio, Commissione elettorale centrale. 4

 


 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto, adottato in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508[1], disciplina la composizione, le procedure elettive dei componenti e il funzionamento del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM).

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Nella presente scheda si esaminano le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI da 2 a 4

Competenze, composizione e funzionamento del CNAM

Le norme:

·        individuano nel CNAM l’organo consultivo del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (articolo 2, comma 1);

·        stabiliscono la composizione del CNAM in 34 membri, di cui 26 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, 6 designati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e 2 designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN). La durata della carica è triennale e non rinnovabile; la nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali (articolo 3, commi 1 e 3).

La relazione illustrativa ricorda che in sede di prima applicazione della legge 508/1999  le competenze che la legge medesima attribuisce al CNAM sono state esercitate - ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 - da un organismo composto da 17 membri[2].

·        stabiliscono che le adunanze del CNAM, da tenere almeno quattro volte all’anno, siano convocate e presiedute dal Presidente - che è eletto tra i componenti - e che il CNAM possa articolarsi in gruppi tematici per l’esame istruttorio delle questioni che gli vengono sottoposte (articolo 4, commi 1, 2 e 4);

·        dispongono che l’indennità di carica per il Presidente del CNAM e le indennità di presenza per i componenti sono stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, “tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili nel pertinente capitolo di bilancio per le spese di funzionamento dell’organo”, di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge 508/1999. E’ previsto che, sempre con decreto interministeriale, le indennità possono essere aggiornate (articolo 4, comma 8).

Si rammenta che il comma 5 richiamato autorizza, per il funzionamento del CNAM e per il funzionamento dell’organismo provvisorio che ne ha esercitato le funzioni in sede di prima applicazione della legge, la spesa annua di 200 milioni di lire (103.291,38 euro).

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che gli oneri connessi al funzionamento del CNAM nonché alle indennità per il Presidente e per i componenti dell’organo sono posti a valere nel limite di risorse già individuate a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 4,  comma 8

Indennità

La norma prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite “l’indennità di carica per il presidente del CNAM e l’indennità di presenza per i suoi componenti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero per le spese di funzionamento dell’organo di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge n. 508 del 1999”. Tali indennità possono essere aggiornate con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 5, della legge n. 508 del 1999, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, autorizza la spesa annua di 200 milioni di euro, per il funzionamento del CNAM e dell’organismo di cui al comma 3 del citato articolo 5, delegato ad esercitare le competenze del CNAM fino alla prima elezione del CNAM medesimo.

 

 

Al riguardo, si osserva che le risorse stanziate per il funzionamento del CNAM sono iscritte nel bilancio dello Stato nel capitolo n. 1626, u.p.b. 4.1.1.1, dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con uno stanziamento di competenza, per l’anno 2005, pari a euro 103.290. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, in data 13 luglio 2003, il predetto capitolo reca una disponibilità di euro 89.886,97.

Dal punto di vista formale, si rileva la necessità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla opportunità di riformulare il testo nel senso di prevedere che le indennità, compresi gli aggiornamenti della misura delle stesse, debbono essere stabilite nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel pertinente capitolo di bilancio.

 

 

ARTICOLI da 7 a 9

Procedure di voto e di scrutinio, Commissione elettorale centrale

Le norme dispongono:

·        la predisposizione, presso ciascuna istituzione[3], con decreto del suo Presidente, di un seggio elettorale articolato anche in più postazioni elettroniche di voto (articolo 7, comma 1).  E’ stabilito che le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, che assicurano l’accertamento dell’identità dell’elettore e la segretezza nell’espressione della preferenza; a tale scopo viene consegnato all’elettore il certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici segreti per l’accesso al sistema telematico, la cui digitazione permette l’espressione del voto (articolo 7, comma 4);

·        l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con decreto del Ministro, di una commissione elettorale centrale, presieduta da un dirigente generale dello Stato e composta da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle istituzioni, da un docente delle istituzioni e da due funzionari dell’amministrazione. La commissione è coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dell’amministrazione (articolo 8);

·        lo scrutinio elettronico dei voti da parte della commissione elettorale centrale, il cui presidente, che è il responsabile del procedimento, dispone di una smartcard personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti (articolo 9, comma 2).

 

Al riguardo si osserva che nello schema di decreto non sono previste le risorse finanziarie atte a fare fronte sia agli oneri connessi all’acquisizione delle dotazioni hardware e software necessarie per la gestione delle comunicazioni in forma segreta, disposte dal comma 2 dell’articolo 9, sia agli ulteriori oneri connessi alla gestione materiale, da parte delle istituzioni interessate, delle operazioni di voto con procedura telematica previste dall’articolo 7.

Si rileva, inoltre, che nessuna risorsa finanziaria è prevista anche in ordine alla istituzione della commissione elettorale disposta dall’articolo 8.

Su tali profili appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

 



[1] “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”. Si rammenta che il richiamato articolo 3, comma 2 ha disposto l’emanazione del decreto entro un anno dall’entrata in vigore della medesima legge.

[2] Tale organismo, costituito con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 5 luglio 2000, è composto da quattro rappresentanti delle Accademie e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), quattro rappresentanti dei Conservatori e degli Istituti musicali  pareggiati, quattro membri designati dal Ministro dell’università e della ricerca e dal Consiglio universitario nazionale (CUN), quattro studenti delle istituzioni previste dalle legge 508/1999 e un direttore amministrativo.

[3] Sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.it) è pubblicato l’elenco delle istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale in Italia riconosciute dal Ministero medesimo. Tali istituzioni risultano essere 20 Accademie di belle arti statali, 25 Accademie di belle arti legalmente riconosciute, l’Accademia nazionale di arte drammatica, l’Accademia nazionale di danza, 57 Conservatori di musica, 22 Istituti musicali pareggiati e 4 Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA).