XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Schema di decreto legislativo n. 517)
Serie: Scheda di analisi    Numero: 282
Data: 14/07/05
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
X-Attività produttive, commercio e turismo
Riferimenti:
DLgs n.517 del 14/07/05     

Estremi del provvedimento

 

DOC                                           517

Natura dell'atto:                       Schema di decreto legislativo

Titolo breve:                             Recepimento della direttiva 2003/105/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e di modifica e di integrazione del decreto legislativo  n. 334 del 1999.

Riferimento normativo:          articolo 20 della legge n. 62 del 2005

 

Relatore per la

Commissione di merito:       Dell’Anna

                                                Airaghi

 

Gruppo:                                      FI

                                                          AN

 

Relazione tecnica:                    Non presente

                                                   

 

Assegnazione

 

Alla VIII e alla X Commissioneai sensi dell'art. 143, comma 4, del Reg.

 

                                                                  (termine per l'esame: 8 agosto 2005)

 

Alla Commissione  Bilancioai sensi dell'art. 96-ter, comma 2, del Reg.

 

                                                                  (termine per l'esame: 21 luglio 2005.)

                                                                 

 

Scheda di analisi n. 282

 


 

 

 

 

INDICE

 

 

 

ARTICOLO 1. 2

Ampliamento del campo di applicazione del decreto legislativo n. 334/1999. 2

ARTICOLO 2. 3

Modifiche alla disciplina della notifica di attività con sostanze pericolose. 3

ARTICOLO 6. 3

Disposizioni in materia procedure in caso di emergenza.. 3

ARTICOLI 8, comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, e 20, comma 2. 4

Disposizioni in materia di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale  4

ARTICOLO 10. 4

Ulteriori competenze regionali in materia di incidenti rilevanti4

ARTICOLO 12. 4

Disciplina dell’attività del Comitato tecnico regionale. 4

ARTICOLO 13. 5

Informazioni sulle misure di sicurezza.. 5

ARTICOLO 15. 5

Disposizioni in materia di misure di controllo.. 5

ARTICOLO 18. 6

Modifiche in materia di organizzazione e sistema di gestione degli stabilimenti6

ARTICOLO 21. 6

Clausola di invarianza degli oneri6

 


 

 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca il recepimento della direttiva 2003/105/CE, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, nonché modifiche al decreto legislativo n. 334/1999 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). Esso non reca relazione tecnica dal momento che, come disposto dall’articolo 21, dalla sua attuazione non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

Si indicano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLO 1

Ampliamento del campo di applicazione del decreto legislativo n. 334/1999

Ampliamento dell’ambito di applicazione

La norma, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo n. 334/1999, riduce i settori di attività produttiva esclusi dal campo di applicazione della normativa relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, con riferimento alle operazioni minerarie e di smaltimento delle sostanze nocive, elencate nell’Allegato 1 del decreto legislativo.

 

Richiesta di conferma

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo - che l’ampliamento nell’ambito applicativo della disciplina relativa alla materia in esame non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.

Ciò sia in relazione all’eventuale titolarità da parte di soggetti pubblici di impianti interessati alla disciplina in esame sia in ragione di un aggravio dei compiti per i soggetti pubblici preposti ad attività ispettive e di controllo.

Sul punto, si segnala peraltro che la relazione illustrativa allo schema di decreto in esame esclude l’insorgenza a carico dei soggetti coinvolti di aggravi sia di natura organizzativa sia di natura finanziaria.

 

ARTICOLO 2

Modifiche alla disciplina della notifica di attività con sostanze pericolose

Obbligo di notifica ai vigili del fuoco

La norma, modificando l’articolo 6 del decreto legislativo n. 334/1999, dispone che l’obbligo, a carico dei soggetti gestori di stabilimenti industriali in cui sono presenti sostanze pericolose di notificare la propria attività attualmente previsto nei confronti del Ministero dell’ambiente, della regione, della provincia, del comune, del prefetto e del Comitato tecnico regionale dei vigili del fuoco, sia ottemperato anche nei confronti del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

 

Richiesta di conferma

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma - che il coinvolgimento nelle procedure notificatorie delle strutture territoriali dei vigili del fuoco non comporti maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia procedure in caso di emergenza

Consultazione della popolazione

La norma, modificando l’articolo 20 del decreto legislativo n. 334/1999, dispone la consultazione della popolazione anche nell’ambito delle procedure di revisione e aggiornamento dei piani di emergenza esterna da parte del prefetto. Resta ferma la previsione originaria dell’articolo 20, in base alla quale l’aggiornamento è effettuato nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente.

 

Richiesta di conferma

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo - che la consultazione della popolazione possa effettivamente svolgersi nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

ARTICOLI 8, comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, e 20, comma 2

Disposizioni in materia di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale

Le norme dispongono che, nella predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale nelle zone interessate dagli stabilimenti con sostanze pericolose, gli enti territoriali tengono conto della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra tali strutture e le zone residenziali (articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso 5-bis), sulla base di linee guida adottate con DPDM entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto (articolo 20, comma 2).

 

Al riguardo appare necessario acquisire la conferma che le disposizioni in esame non comportino ulteriori oneri a carico degli enti territoriali, in particolare in relazione alla necessità di adeguare alla nuova disciplina gli strumenti di pianificazione già adottati.

 

ARTICOLO 10

Ulteriori competenze regionali in materia di incidenti rilevanti

Obblighi di comunicazione

La norma, modificando l’articolo 18 del decreto legislativo n. 334/1999, prevede l’obbligo a carico delle regioni di fornire al Ministero dell’ambiente le notizie e i dati necessari all’attuazione delle disposizioni in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che a tali ulteriori compiti le regioni facciano fronte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 12

Disciplina dell’attività del Comitato tecnico regionale

Istruttoria mediante sopralluoghi

La norma, modificando l’articolo 21 del decreto legislativo n. 334/1999, dispone che le istruttorie che il Comitato tecnico regionale o interregionale è tenuto a svolgere ai fini della verifica dei rapporti di sicurezza relativi agli stabilimenti già esistenti o ai nuovi insediamenti[1] comprendano anche sopralluoghi volti a riscontrare la veridicità delle informazioni contenute nei rapporti stessi.

 

Richiesta di chiarimenti

Al riguardo, andrebbe chiarito se la disposizione possa essere attuata nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati all’attività del Comitato.

 

ARTICOLO 13

Informazioni sulle misure di sicurezza

La norma, modificando l’articolo 22 del decreto legislativo n. 334/1999, dispone l’obbligo per i comuni di fornire le notizie contenute nei rapporti di sicurezza ad ogni persona e a ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose. Le stesse informazioni devono essere pubblicate almeno ogni cinque anni.

 

Possibili oneri per i comuni

Al riguardo, si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare possibili aggravi di spesa per i comuni interessati, tenuto conto anche che gli adempimenti previsti sono configurati come obbligatori. In proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di misure di controllo

La norma, modificando l’articolo 25 del decreto legislativo n. 334/1999, dispone che le verifiche ispettive, già previste dalla normativa vigente, devono svolgersi in modo pianificato e sistematico sui sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati allo stabilimento controllato.

 

Richiesta di conferma

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto - sul quale occorre acquisire una conferma da parte del Governo - che tali verifiche possano essere svolte nell’ambito delle disponibilità finanziarie già previste dalla normativa vigente per le medesime finalità.

 

ARTICOLO 18

Modifiche in materia di organizzazione e sistema di gestione degli stabilimenti

Formazione del personale di imprese subappaltatrici

La norma, modificando l’allegato III al decreto legislativo n. 334/1999, dispone che nella pianificazione dei piani di emergenza degli stabilimenti industriali si debba tenere conto anche della formazione specifica di tutto il personale, compreso quello di imprese subappaltatrici.

 

Richiesta di chiarimenti

Al riguardo appare opportuno un chiarimento sull’eventualità che tale disposizione possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in relazione all’ipotesi di titolarità dello stabilimento interessato da parte di un ente pubblico.

 

ARTICOLO 21

Clausola di invarianza degli oneri

La norma dispone, in coerenza con l’articolo 20 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), che dall’attuazione del decreto-legislativo non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, per la finanza pubblica.

 

L’articolo 20 della legge n. 62 del 2005 conferisce infatti una delega al Governo per introdurre le disposizioni correttive del decreto legislativo n. 334 del 1999. Al comma 2 si precisa che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si segnala la necessità di una conferma da parte del Governo in ordine all’idoneità della clausola di invarianza ad evitare l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ovvero di minori entrate per la finanza pubblica, con particolare riferimento alle disposizioni del provvedimento che appaiono suscettibili di determinare ulteriori adempimenti per le pubbliche amministrazioni.  

 



[1] Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 334/1999.