XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Disposizioni concernenti gli ex allievi delle scuole militari | ||
Serie: | Scheda di analisi Numero: 291 | ||
Data: | 05/10/05 | ||
Organi della Camera: | IV-Difesa | ||
Riferimenti: |
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A.C.
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5678 |
Titolo breve:
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Equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il Collegio navale “Francesco Morosini” di Venezia
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Iniziativa:
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parlamentare |
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in prima lettura alla Camera
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Commissione di merito:
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IV Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Gamba |
Gruppo: |
AN
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Relazione tecnica: |
assente
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Destinatario:
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alla IV Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo del provvedimento |
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INDICE
Disposizioni relative agli ex allievi delle scuole militari
PREMESSA
La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, reca disposizioni per l’equiparazione al servizio militare del periodo trascorso presso il soppresso collegio navale “Francesco Morosini” ed altre disposizione relative agli ex allievi delle scuole militari.
Di seguito sono esaminate le disposizioni suscettibili di determinare effetti finanziari.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Le norme dispongono che il periodo trascorso presso il collegio navale “Francesco Morosini” di Venezia sia equiparato, a tutti gli effetti, al servizio militare e risulti valido per la determinazione dell’inquadramento economico e dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale (comma 1). Viene specificato che la norma sarà applicata esclusivamente ai trattamenti previdenziali non ancora liquidati (comma 4).
Si ricorda che il collegio in questione è stato istituito dalla Marina militare nel 1961 senza concedere agli allievi lo status di militare. Il decreto legislativo n. 464/1997 ha trasformato il collegio navale in scuola militare[1].
La relazione illustrativa chiarisce che la proposta di legge tende a sanare la disparità di trattamento tra coloro che hanno frequentato i corsi dell’istituto dal 1961 al 1997, ai quali non è riconosciuto lo status di militare, e coloro che li hanno frequentati dal 1998, ai quali tale status è riconosciuto. L’equiparazione al servizio militare consente l’estensione agli ex allievi dei benefici di carattere previdenziale.
Precisazioni fornite dalla relazione illustrativa |
Viene inoltre riferito che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto viene esclusa l’eventualità di riliquidazioni di posizioni previdenziali già in essere, mentre per i trattamenti ancora da erogare non ci sarebbe alcun incremento in termini monetari ma esclusivamente un’anticipata maturazione del relativo diritto.
Si prevede, inoltre, la possibilità di riscattare tali periodi sia per i dipendenti del settore pubblico, per i quali il riscatto dovrà avvenire, a domanda, al fine del trattamento di liquidazione[2], sia per gli iscritti alle casse e agli enti privati o privatizzati[3], per i quali il periodo trascorso presso il collegio navale è equiparato al servizio militare e quindi utilizzabile ai fini del riscatto in base ai rispettivi ordinamenti (commi 2 e 3).
Le norme comportano nuovi oneri |
Al riguardo si osserva che le disposizioni relative al comma 1, pur applicandosi esclusivamente ai trattamenti previdenziali non ancora liquidati, sono suscettibili di determinare nuovi oneri non quantificati e non coperti. Infatti la disposizione determina maggiori oneri sia per la rideterminazione dell’inquadramento economico, sia per l’aumento dell’anzianità contributiva. Sotto quest’ultimo aspetto si osserva che il riconoscimento in esame comporterà l’anticipata maturazione del diritto, come risulta dalla relazione illustrativa, nonché l’aumento del trattamento pensionistico da corrispondere, senza che, a fronte, sia stata versata la relativa contribuzione.
Con riferimento alla possibilità, per i dipendenti del settore pubblico, di riscattare tali periodi ai fini della liquidazione, si osserva che sebbene l’istituto del riscatto sia a titolo oneroso, esso ha comunque un carattere agevolativo per gli interessati, determinando un onere a carico del datore di lavoro – nel caso in esame costituito da pubbliche amministrazioni – in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Disposizioni relative agli ex allievi delle scuole militari
Le norme recano disposizioni a favore degli ex allievi delle Scuole militari Nunziatella e Teuliè, nonché della Scuola navale militare “Francesco Morosini” e dell’omonimo collegio militare già soppresso, che abbiano completato senza demerito i corsi regolari, prevedendo, in particolare, per tali categorie:
- la definizione[4] di modalità per il riconoscimento di un titolo preferenziale per l’attribuzione del grado più elevato, con riferimento a quanto disposto dal sopraccitato articolo 25, comma 6 (articolo 2);
L’articolo 25, comma 6 del decreto legislativo n. 215/2001[5] prevede che la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 4 del R.D. n. 819/1932 possa essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. Le modalità attuative sono demandate, dal comma 7, ad un successivo decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze.
- la promozione al grado superiore del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza delle categorie in congedo, di ogni ruolo e grado (articolo 3).
Chiarimenti su possibili effetti onerosi delle norme |
Al riguardo si osserva che l’attribuzione del grado superiore a favore degli ex allievi delle scuole militari che si trovino in congedo, prevista dall’articolo 3, comporta un aumento del trattamento economico dei beneficiari qualora gli stessi – se posti in posizione di ausiliario – vengono richiamati in servizio.
La disposizione è pertanto suscettibile di determinare nuovi oneri, per i quali appare necessario un chiarimento. Analogo chiarimento appare necessario per l’articolo 2, in relazione all’ipotesi in cui il decreto ministeriale di attuazione preveda l’attribuzione di un grado più elevato rispetto a quanto previsto a normativa vigente.
[1] A decorrere dal 5 gennaio 1998.
[2] Ovvero, qualora sia stato già effettuato il ricongiungimento, al fine del trattamento di fine rapporto.
[3] Di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
[4] Con il medesimo decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze previsto al comma 7.
[5] Recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale”.