XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato (Testo unificato) | ||
Serie: | Scheda di analisi Numero: 255 | ||
Data: | 19/05/05 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa | ||
Riferimenti: |
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A.C.
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4559 |
Titolo breve:
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Disposizioni in materia di cure ai grandi invalidi per servizio militare ed equiparato
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Iniziativa:
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parlamentare |
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in prima lettura alla Camera
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Commissione di merito:
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IV Commissione
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Relatore per la Commissione di merito:
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Luigi Ramponi |
Gruppo: |
AN
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Relazione tecnica: |
assente
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Destinatario:
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alla IV Commissione | in sede referente |
Oggetto:
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testo unificato |
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Il provvedimento è privo di relazione tecnica |
Il testo unificato in esame reca l’estensione ai militari di leva invalidi per servizio dell’esenzione dalle spese relative alle infermità contratte in servizio nonché l’estensione ai grandi invalidi per servizio dell’esenzione dal pagamento dei farmaci di fascia c) prevista per i grandi invalidi di guerra. Trattandosi di un provvedimento di origine parlamentare, esso non reca la relazione tecnica.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Normativa vigente: il DPCM 3 luglio 1965 reca la disciplina relativa all’assunzione a carico dello Stato delle spese sanitarie[1] riconosciute necessarie per la cura del personale militare in attività di servizio dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio[2]. In particolare, è posta a carico dello Stato[3] la quota della spesa non rimborsata dagli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi cui fa riferimento il militare ferito. Sono a carico dello Stato anche le cure sostenute nel periodo eccedente il limite massimo di assistibilità da parte dell’ente previdenziale di appartenenza, se ritenute necessarie, le prestazioni sanitarie di carattere eccezionale nonché le spese di viaggio e di soggiorno[4].
Tale disciplina è stata estesa successivamente al personale militare in quiescenza, sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 169/82 del 7 giugno 1982.
Con riferimento al personale militare in servizio di leva ed equiparato ed ai frequentatori di scuole militari, l’articolo 445 del DPR n. 1076/1976 pone a carico del Ministero della difesa le spese per il vitto, per la cura, l’assistenza e la prima fornitura degli apparecchi di protesi[5]. Sono del pari a carico dell'Amministrazione della difesa le spese per il vitto, per la cura e l'assistenza degli iscritti di leva e dei loro parenti, ricoverati negli ospedali e nei presidi militari[6].
La norma estende ai grandi invalidi per servizio militare di leva[7] le disposizioni relative al pagamento delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio spettanti al personale militare e civile dello Stato, a carico dell’Amministrazione di appartenenza anche successivamente all’espletamento del periodo di servizio.
La norma è onerosa |
Al riguardo si osserva che la disposizione reca maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati e non coperti.
Normativa vigente: la legge n. 203/2000 pone a carico del servizio sanitario nazionale l’onere (valutato in 9 milioni di euro annui) per l’erogazione dei farmaci classificati in fascia c) - cioè a totale carico del paziente - nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.
La norma estende ai titolari di pensione ordinaria privilegiata di prima categoria la disciplina recante l’esenzione dal pagamento dei farmaci di fascia C, con oneri a carico del SSN.
Necessità di quantificare l’onere |
Al riguardo si osserva che la disposizione reca maggiori oneri, di cui appare necessario acquisire la quantificazione – ciò anche al fine di verificare se sussista la capienza nella copertura della disciplina richiamata, non modificata dalla disposizione in esame, ovvero se sia necessario integrare la copertura medesima.
[1] La normativa riguarda le spese per ricoveri ospedalieri, le cure ambulatoriali, le visite mediche specialistiche, le cure fisiche e gli accertamenti diagnostici, le cure domiciliari, le cure odontoiatriche, la fornitura di protesi, le cure balneo-termali nonché le cure idroponiche, salsoiodiche e simili.
[2] Il DPCM reca le norme per l’applicazione delle leggi n. 1140/1957 e n. 1116/1962.
[3] In particolare, delle amministrazioni di appartenenza dei feriti.
[4] Il DPCM 5 luglio 1965 reca la medesima disciplina con riferimento al personale civile dello Stato.
[5] La norma fa riferimento ai sergenti di leva, ai graduati di truppa ed ai militari semplici in servizio o in licenza, esclusi gli appuntati e i carabinieri.
[6] Articolo 427 del DPR n. 1076/1976.
[7] La disposizione fa riferimento, in particolare, ai militari e agli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o richiamati nelle forze armate, nei corpi armati e nei corpi militarmente ordinati, ai sergenti di complemento, agli allievi carabinieri, agli allievi della Guardia di finanza, agli allievi agenti di polizia, agli allievi del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, agli allievi di prima classe dell’Accademia navale nonché agli allievi delle scuole militari, titolari di assegno privilegiato ordinario militare tabellare di prima classe.