XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Studi - Documentazione in materia regionale | ||
Titolo: | Calcolo della assegnazione di 617 seggi della Camera dei deputati effettuato secondo il si-stema proporzionale previsto dalla proposta di legge C. n. 2620 e abbinati nel testo approvato dalla Camera | ||
Serie: | Note Numero: 72 | ||
Data: | 29/11/05 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
Riferimenti: |
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Note |
Calcolo della assegnazione di 617 seggi della Camera dei deputati effettuato secondo il sistema proporzionale previsto dalla proposta di legge
C. n. 2620 e abbinati
nel testo approvato dalla Camera |
n. 72 seconda edizione |
xiv legislatura 29 novembre 2005
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Camera dei deputati
file:re0321aSIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
Questa seconda edizione della Nota n. 72 integra nelle simulazioni di calcolo già esposte nella prima edizione le modificazioni che, dopo la sua pubblicazione (10 ottobre 2005), sono state apportate alla formula di trasformazione dei voti in seggi.
Rispetto al testo licenziato dalla Commissione referente, l’approvazione di alcuni emendamenti da parte dell’Assemblea della Camera ha modificato, tra l’altro, la disciplina dell’accesso alla ripartizione dei seggi ed un parametro per la determinazione del quoziente in base al quale sono assegnati nelle circoscrizioni i seggi spettanti in sede nazionale alle coalizioni ed alle liste non coalizzate.
In particolare:
a) la soglia di accesso alla assegnazione dei seggi è stata modificata in modo da consentire che partecipino alla ripartizione:
· le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze.
Tali liste sono ammesse alla ripartizione dei seggi se conseguono almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella relativa circoscrizione; in tal caso ad esse sono assegnati seggi secondo le generali formule di ripartizione sia che abbiano dichiarato il collegamento con una coalizione (in deroga alla soglia del 2%), sia che partecipino come lista singola (in deroga alla soglia del 4%);
· liste la cui cifra elettorale nazionale non raggiunge la soglia del 2%.
Per ciascuna delle coalizioni ammesse alla ripartizione dei seggi partecipa alla assegnazione anche la lista (una lista) che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra le liste della coalizione la cui cifra elettorale nazionale non raggiunge il valore di soglia.
b) la modifica apportata alla determinazione del quoziente in base al quale sono assegnati nelle circoscrizioni i seggi spettanti in sede nazionale alle coalizioni e alle liste non coalizzate consente di conservare alla circoscrizione l’effetto dei voti ottenuti in quella circoscrizione da liste che non sono ammesse alla ripartizione dei seggi: alla determinazione del quoziente concorrono le cifre elettorali di tutte le liste della coalizione e non – come nel precedente testo – soltanto le cifre elettorali delle liste ammesse.
L’Assemblea della Camera ha apportato anche altre modifiche alla disciplina di assegnazione dei seggi e di proclamazione dei candidati: ‘regole di chiusura’ intese a consentire che – nel caso in cui, esperite le ‘correzioni’ ordinariamente previste, non sia possibile assegnare i seggi, o proclamare candidati secondo le modalità generali – il sistema resti comunque ‘decidibile’ assegnando quel seggio ad altra circoscrizione, ad altra lista o ad altro candidato. I calcoli qui esposti non contengono esemplificazioni di queste ‘regole’ perché secondo i dati assunti non ne ricorrono i presupposti.
Anche in questa seconda edizione la simulazione di calcolo è stata ripetuta utilizzando i voti espressi nelle ultime tre votazioni di carattere generale: le Politiche 2001, le Europee 2004 e le Regionali 2005.
Identici sono anche gli scenari assunti: distribuzione personale e territoriale dei voti, coalizioni e liste non coalizzate sono quelli determinatisi al momento del voto. Non sono ipotizzati scenari alternativi. Sugli esiti della formula, sulla decidibilità del sistema di ripartizione dei seggi e di proclamazione dei candidati influiscono numerose variabili e, tra le più importanti, il livello di astensionismo, il grado di concentrazione o dispersione di coalizioni e liste, la distribuzione del voto fra liste e circoscrizioni.
La seconda edizione ripete anche lo schema espositivo della precedente edizione. Alla parte introduttiva che riassume e pone a raffronto i risultati delle tre simulazioni di calcolo segue l’esposizione di dettaglio del calcolo delle elezioni Politiche 2001.
Premessa e prospetti riassuntivi
§ Ripartizione dei seggi in sede nazionale.
§ Distribuzione dei seggi tra le coalizioni nelle circoscrizioni.
§ Ripartizione dei seggi tra le liste nelle circoscrizioni.
§ Tabella n. 20 – Prospetto della assegnazione finale dei seggi alle liste nelle circoscrizioni
§ Ripartizione dei seggi in sede nazionale.
§ Tabella n. 27 – Prospetto della assegnazione finale dei seggi alle liste nelle circoscrizioni
§ Ripartizione dei seggi in sede nazionale.
§ Tabella n. 36 – Prospetto della assegnazione finale dei seggi alle liste nelle circoscrizioni
Calcolo della
assegnazione di 617 seggi della Camera dei deputati effettuato secondo il sistema proporzionale previsto dalla proposta di legge C. n. 2620 e abbinati nel testo approvato dalla Camera.
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uesta nota espone i risultati del calcolo effettuato simulando l’assegnazione di 617 seggi della Camera dei deputati secondo il metodo di ripartizione e assegnazione previsto dalla proposta di legge C. n. 2620 ed abbinati, «Modifiche alle norme per l’elezione della Camera e del Senato» nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed ora all’esame del Senato della Repubblica (A.S. 3633).
La simulazione ripete secondo questo testo i calcoli già effettuati sulla base della formula prevista dal testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera (Calcoli “D”, “E” e “F”); simulazione i cui risultati sono stati esposti nella Nota del Servizio Studi n. 72, del 10 ottobre 2005.
Nella sua attuale formulazione la proposta di legge prevede che i seggi della Camera dei deputati – ad eccezione dei dodici spettanti alla circoscrizione Estero e del seggio riservato alla circoscrizione Valle d’Aosta - siano assegnati in sede nazionale a liste concorrenti e alle loro eventuali coalizioni secondo una ripartizione proporzionale effettuata con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.
I partiti ed i gruppi politici organizzati presentano il proprio contrassegno in sede nazionale; le liste di candidati sono presentate in sede circoscrizionale. Ciascuna lista, se presente, è contraddistinta dal medesimo contrassegno in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale. Le liste sono formate da un elenco di candidati la cui successione determina anche l’ordine di proclamazione. Non è possibile esprimere voto di preferenza.
All’atto della presentazione della denominazione della lista e del relativo contrassegno i partiti e i gruppi politici possono costituire coalizioni di liste attraverso una dichiarazione reciproca di collegamento, la presentazione di un programma elettorale comune e l’indicazione di una persona come capo unico della coalizione.
Il voto è espresso su un’unica scheda e l’elettore vota segnando il contrassegno della lista prescelta. Nella scheda è riprodotto soltanto il contrassegno di ciascuna delle liste che concorrono nella circoscrizione. I contrassegni delle liste collegate in coalizione sono riprodotti uno sotto l’altro, in successione continua. Non sono presenti altri segni o diciture.
Nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono assegnati 618 seggi: uno di questi, con metodo maggioritario, nella circoscrizione uninominale della Valle d’Aosta, gli altri con metodo proporzionale nelle restanti ventisei circoscrizioni. La ripartizione è effettuata dall’Ufficio elettorale nazionale, dapprima tra coalizioni di liste e liste non collegate in coalizione e, successivamente, per i seggi ad esse spettanti, tra le liste che compongono ciascuna coalizione.
Alla assegnazione dei seggi accedono:
· le liste non collegate in coalizione che hanno conseguito almeno il 4 per cento del totale dei voti validamente espressi in sede nazionale;
· le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale (la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste della coalizione) sia pari almeno al 10 per cento del totale dei voti validi espressi in sede nazionale e sia composta da liste delle quali almeno una abbia conseguito almeno il 2% dei voti validi o sia lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute e partecipa alla assegnazione dei seggi (v. l’ultimo punto);
· le liste collegate in una coalizione che non è ammessa al riparto dei seggi se esse raggiungono almeno il 4 per cento dei voti validi;
· le liste collegate in coalizione che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi, se esse fanno parte di una coalizione ammessa al riparto dei seggi;
· per ciascuna coalizione ‘ammessa al riparto dei seggi’, la lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle della coalizione che non hanno raggiunto la soglia del 2 per cento;
· le liste espressione di minoranze linguistiche, sia collegate in coalizione, sia non collegate, se sono state presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di quelle minoranze e se esse hanno conseguito una cifra elettorale almeno pari al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.
La determinazione delle soglie effettuata per queste simulazioni di calcolo assume che i voti validi espressi dagli elettori nella circoscrizione Estero non sono computati ai fini della determinazione dei valori delle soglie sopra ricordate. In questo senso è stata interpretata qui la disposizione del testo in esame che all’articolo 1, comma 12, capoverso «Art. 83», co. 1, n. 3, lettere a) e b) fa riferimento a liste e coalizioni che «abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento dei voti validi espressi ..», «… il due per cento dei voti validi espressi …», «… almeno il quattro per cento dei voti validi espressi…»
Tutte le altre liste sono escluse dalla assegnazione dei seggi. Non rilevano a questo fine i collegamenti che esse abbiano eventualmente dichiarato, né l’esito delle altre liste che partecipino alla medesima coalizione. Sono pertanto escluse dalla assegnazione dei seggi:
- le liste non coalizzate che non hanno ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi espressi in sede nazionale;
- le liste partecipanti di una coalizione che non ha raggiunto il 10 per cento dei voti validi espressi in sede nazionale, anche se esse superano la soglia del 2 per cento ma non raggiungono la soglia (individuale) del 4 per cento;
- le liste partecipanti di una coalizione che ha raggiunto la soglia del 10 per cento se esse individualmente non raggiungono la soglia del 2 per cento e non abbiano ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra le liste che appartengono a quella coalizione e non raggiungono il 2 per cento dei voti validi.
Ne deriva pertanto che i voti validi conseguiti da una lista che partecipa ad una coalizione sono computati nella determinazione della cifra elettorale nazionale di quella coalizione, ma sono esclusi dalla assegnazione dei seggi se quella lista non raggiunge individualmente il valore di soglia.
Il sistema stabilisce, in primo luogo, che deve considerarsi maggioritaria (con riferimento alla ‘vittoria’ delle elezioni, alla formazione del Governo e alla composizione della relativa maggioranza parlamentare) la lista, o la coalizione di liste, che ottiene il maggior numero di voti in sede nazionale.
All’assegnazione dei seggi in sede nazionale si procede secondo il metodo dei quozienti interi (con quoziente naturale) e dei maggiori resti. Alla prima assegnazione – necessaria a determinare se la coalizione o lista ‘maggioritaria’ ottiene almeno 340 seggi – partecipano le coalizioni (con la rispettiva cifra elettorale nazionale) che hanno superato la soglia per esse prevista e le liste non coalizzate che hanno superato la soglia del 4 per cento.
Per garantire la formazione di una maggioranza parlamentare pari almeno al 55 per cento dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, se nella ripartizione meramente proporzionale il numero dei seggi ottenuti dalla lista, o dalla coalizione ‘maggioritaria’ è inferiore a 340, ad essa è assegnato – ad incremento – un ulteriore numero di seggi pari alla differenza fra 340 ed il numero dei seggi conseguito nella ripartizione proporzionale.
Se nella prima ripartizione una lista o coalizione di liste ottiene almeno 340 seggi, i seggi ottenuti in questa ripartizione dalle altre coalizioni e liste non coalizzate restano loro assegnati. In caso di attribuzione del ‘premio di maggioranza’ i restanti 277 seggi sono ripartiti proporzionalmente in sede nazionale fra le altre coalizioni di liste e liste non coalizzate.
Successivamente, ancora in sede nazionale, i seggi assegnati a ciascuna coalizione sono ripartiti fra le liste partecipanti ammesse al riparto. Anche questa seconda ripartizione è fatta con metodo proporzionale sulla base di quozienti interi e maggiori resti.
Stabilito il numero dei seggi spettanti in sede nazionale a ciascuna coalizione ed a ciascuna lista, l’Ufficio elettorale nazionale procede alla distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni: ripartisce i seggi di ciascuna circoscrizione prima tra le coalizioni e le liste non coalizzate e, successivamente, tra le liste partecipanti di ciascuna coalizione. La formula prevede la determinazione di indici proporzionali che tengono conto dell’eventuale assegnazione del premio di maggioranza e reca modalità di correzioni successive delle assegnazioni provvisorie per consentire che, dalla somma dei seggi assegnati nelle circoscrizioni, ciascuna lista ottenga il numero di seggi determinato in sede nazionale e, allo stesso tempo, in ciascuna circoscrizione la somma dei seggi assegnati a tutte le liste corrisponda al numero di seggi assegnato ai sensi dell’articolo 56 della Costituzione.
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er mostrare nel dettaglio il funzionamento di questa formula e indicarne gli effetti è stato richiesto al Servizio Studi di simulare il calcolo per l’assegnazione dei seggi utilizzando sia i risultati elettorali più recenti, sia confrontando gli effetti della applicazione della formula sui dati della elezione della Camera avvenuta nel 2001.
Come per la simulazione riportata nelle Note n. 71[1] e n. 72, prima edizione, anche in questo caso il calcolo è stato ripetuto per tre complessi di dati:
1. Politiche 2001: i voti espressi per l’assegnazione della quota proporzionale nella votazione svoltasi il 13 maggio 2001 per l’elezione della Camera dei deputati (calcolo “L”);
2. Europee 2004: il risultato delle votazioni svoltesi il 12 e 13 giugno 2004 per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (calcolo “M”);
3. Regionali 2005: il risultato delle votazioni svoltesi il 3 e 4 aprile 2005 nelle regioni a statuto ordinario per l’elezione dei consigli regionali e dei presidenti della giunta regionale; questa base dati è stata integrata utilizzando per il Molise e le regioni a statuto speciale i voti espressi per le elezioni europee 2004; (Calcolo “N”)[2].
Nella Nota n. 71 è specificata in dettaglio la fonte dei dati.
Prospetti riassuntivi e di raffronto.
Per verificare le operazioni di ripartizione e assegnazione previste dal testo in esame in ciascuna delle tre simulazioni il calcolo è stato effettuato sino alla completa assegnazione dei seggi in ciascuna circoscrizione.
Del primo calcolo (Calcolo “L” – Politiche 2001) sono riportati tutti i prospetti ed i dati intermedi in modo da rendere esplicito nel dettaglio il procedimento di assegnazione. Le tabelle sono accompagnate da note che ripercorrono le operazioni che ciascuna di esse mostra. Una prima parte del calcolo mostra l’assegnazione dei seggi a livello nazionale; un secondo gruppo di tabelle segue la fase della distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni. Due tabelle concludono il calcolo mostrando il dettaglio della assegnazione dei 617 seggi alle liste nelle circoscrizioni (Tabella n. 20) e le variazioni che in ciascuna circoscrizione si determinano – secondo il calcolo effettuato – nella assegnazione dei seggi tra le due coalizioni per effetto dell’abbandono dell’elezione maggioritaria nei collegi uninominali (Tabella n. 21).
Del secondo e del terzo calcolo sono riportate soltanto le tabelle della assegnazione dei seggi in sede nazionale, le due tabelle finali (rispettivamente Tabelle n. 27 e 28 e Tabelle n. 36 e 37) ed una tabella che mostra la distribuzione della percentuale di seggi ottenuti dalle due coalizioni in ciascuna circoscrizione (rispettivamente Tabelle n. 26 e 35).
Il raffronto tra le tabelle della parte introduttiva nella prima e nella seconda edizione di questa Nota mostra che – a parità di risultati – le modifiche introdotte per il ‘recupero’ di una lista ‘sotto soglia’ all’interno di ciascuna circoscrizione e per l’accesso privilegiato della lista espressione di minoranza linguistica riconosciuta ottengono l’effetto previsto: rendono il sistema maggiormente ‘distributivo’ fra le liste che concorrono alla cifra elettorale di ciascuna coalizione.
Sia che il risultato complessivo si ottenga nella prima ripartizione proporzionale, sia che consegua alla attribuzione del premio di maggioranza, l’accesso di ulteriori liste alla ripartizione dei seggi fa si che per ciascuna di queste il numero di seggi ottenuti sia pari al multiplo più prossimo del quoziente di ripartizione. Così per i tre calcoli effettuati:
· nel calcolo ‘L’ (Politiche 2001) per la coalizione CDL la lista Nuovo PSI (o Socialisti uniti) che accede al riparto pur non avendo raggiunto la soglia del 2% ottiene 6 seggi (con quoziente =56.587) dei quali 4 sono persi dalla lista Forza Italia (da 197 a 193) e uno ciascuno dalle liste All. Naz. e CCD-CDU; analogamente, per la coalizione l’Unione la lista Com. Ital. accede ottenendo 10 seggi (con quoziente pari a 62.728) e la lista SVP – non considerata separatamente nella precedente edizione – ottiene 3 seggi;
· nel calcolo “M” (Europee 2004) per la coalizione CDL accede la lista Part. Pens. ottenendo 8 seggi(quoziente 45.546) con la conseguente riduzione delle altre assegnazioni e per la coalizione l’Unione la lista AP. UDEUR è lista ‘recuperata’ ed ottiene 8 seggi con una corrispondente decurtazione dei seggi assegnati alle altre liste.
· infine, nel calcolo “N” (Regionali 2005) la lista Nuovo PSI ‘assorbe’ 9 seggi che sarebbero altrimenti appannaggio delle liste che superano il 2% nella coalizione CDL e la lista Ita. Val. ottiene 11 dei 340 seggi assegnati alla coalizione l’Unione che, in questo calcolo, è coalizione di maggioranza.
Le altre tabelle riassuntive differiscono di conseguenza. Non avendo modificato le assunzioni iniziali (distribuzione dei voti, liste, coalizioni, eccetera) i risultati dei tre calcoli differiscono soltanto per questo aspetto.
Così la diversa distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni (Tabelle n. 20, 27 e 36 della prima e della seconda edizione) discende dal mutato numero di seggi spettanti alle liste e dai diversi valori delle parti decimali nel nuovo calcolo.
Il Prospetto n. 1 riassume e pone a raffronto gli elementi principali della assegnazione dei seggi in sede nazionale per ciascuno dei tre calcoli:
Nella prima parte della tabella sono riportate le cifre elettorali assunte per determinare la coalizione o lista ‘maggioritaria’ ed il risultato della prima assegnazione proporzionale dei seggi, assegnazione nella quale, secondo il nuovo testo dell’articolo 83, comma 1, n. 4, si verifica se essa abbia ottenuto almeno 340 seggi (idem, n. 5).
Il quoziente elettorale utilizzato in questa operazione consente di apprezzare i valori di soglia espressi anche in numero di seggi cui quei voti danno luogo; le cifre indicate accanto ai valori di soglia rappresentano la ‘traduzione in seggi’ di quei valori secondo il quoziente generale di ripartizione riportato sopra. Nelle ultime due righe della tabella sono riportati invece il quoziente di maggioranza (che risulta dividendo per 340 la cifra elettorale della coalizione maggioritaria) e il quoziente di minoranza (analogo, per i 277 seggi assegnati alle altre liste e coalizioni) in caso di assegnazione del premio di maggioranza.
Il totale dei voti validi in sede nazionale ed il relativo quoziente (di 617 seggi) consentono di apprezzare il numero di seggi che una ripartizione proporzionale assegnerebbe in base ai voti ottenuti dalle liste o coalizioni che non superano i valori di soglia.
Da ultimo è riportata l’assegnazione di seggi che consegue alla attribuzione del premio di maggioranza, i relativi quozienti, e il valore del premio in seggi (in termini assoluti e percentuali) per ciascuno dei tre calcoli.
Il Prospetto n. 2 riassume e pone a raffronto la distribuzione nazionale dei seggi alle singole liste:
Le liste qui indicate sono quelle che in ciascuno dei calcoli superano la soglia del 2 per cento dei voti validi e, per ciascuna coalizione, la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale fra quelle che non raggiungono la soglia del 2 per cento. Per il dettaglio dei dati riportati nel prospetto si rinvia alle Tabelle n. 5, n. 25 e n. 33.
Il Prospetto n. 3 riassume e pone a raffronto le variazioni nella assegnazione di seggi alle due coalizioni in ciascuna circoscrizione che si determinano in virtù della diversa distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle circoscrizioni rispetto alla concentrazione sino ad ora determinata dagli esiti del voto maggioritario. Si tratta per altro di un effetto che in questi calcoli si combina con la variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni a seguito del nuovo censimento e della istituzione della circoscrizione Estero e, ovviamente, con l’esito del calcolo in ragione dei voti considerati in ciascuna simulazione.
Tabella n. 1
Espone i voti ottenuti dalle liste concorrenti all’assegnazione dei seggi della ‘quota proporzionale’ nella votazione per l’elezione della Camera dei deputati svoltasi il 13 maggio 2001. Il valore percentuale di ciascuna lista mostra quali liste potrebbero concorrere alla assegnazione dei seggi ai sensi dell’articolo 83, comma 1, n. 3, lettere a) e b), del Testo Unico per l’elezione della Camera, come modificato dalla proposta in esame.
I valori esposti in questa tabella differiscono parzialmente da quelli della corrispondente Tabella n. 2 della prima edizione. I nuovi valori sono maggiori per 49.663 voti (0,1%) rispetto a quelli della precedente edizione perché correggono un errore di computo verificatosi nella registrazione dei voti nelle circoscrizioni Lombardia 1, Emilia-Romagna e Puglia. Le variazioni apportate non influiscono sui risultati del calcolo.
Tabella n. 2
I valori di soglia per l’accesso al riparto dei seggi (2% per le liste collegate in coalizione; 4% per le liste non collegate; 10% per le coalizioni nel loro complesso), sono calcolati sulla cifra elettorale nazionale della Tabella n. 1 e, stante il quoziente elettorale nazionale calcolato nella Tabella n. 3, corrispondono, rispettivamente, a 12, 24 e 62 seggi di una ripartizione esclusivamente proporzionale in sede nazionale. La composizione delle coalizioni è stata immaginata con riferimento al quadro delle alleanze politiche riscontrabile al momento del voto.
Tabella n. 3
In questa ipotesi di calcolo sono state ipotizzate due sole coalizioni. La Coalizione CDL è quella che ottiene il maggior numero di voti ed è, quindi, quella per la quale – ai fini della attribuzione del ‘premio di maggioranza’ - va effettuata la verifica dei seggi che consegue dalla ripartizione meramente proporzionale (art. 83, co. 1, n. 5).
Secondo quanto dispone l’art. 83, co. 1, n. 4, la prima ripartizione è effettuata tra coalizioni e, eventualmente, tra queste e le liste non coalizzate che superino la soglia del 4%[3].
Tabella n. 4
Per apprezzare numericamente l’effetto della soglia minima del 2%, la tabella che segue illustra gli effetti di una ipotetica ripartizione dei seggi operata senza l’applicazione della soglia.
Secondo questa ripartizione spetterebbero 6 seggi alla lista Nuovo PSI, 10 seggi ai Comunisti Italiani, 1 seggio a Paese Nuovo, 3 seggi al Südtiroler Volkspartei. Due di queste quattro liste – tutte sotto la soglia del 2% - ‘recuperano’ i (loro) seggi anche nella ripartizione ‘maggioritaria’ e ‘minoritaria’. La lista “Nuovo PSI” e la lista “Comunisti Italiani” sono le liste che hanno la maggiore cifra elettorale fra le liste di ciascuna delle due coalizioni che non raggiungono la soglia del 2%, la lista SVP è lista rappresentativa di minoranza linguistica riconosciuta e raggiunge il 32,8% dei voti validi della circoscrizione Trentino-Alto Adige. Le altre liste, poche in questo caso e per pochi voti, sono escluse dalla assegnazione dei seggi; seggi che per altro non avrebbero ottenuto nemmeno da una ripartizione meramente proporzionale. Nella successiva Tabella n. 5, in ossequio a quanto dispone l’art. 83, commi 2 e 3, l’assegnazione dei seggi alle singole liste è calcolata secondo l’attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione CDL e per i restanti 277 seggi alla coalizione l’Unione.
Tabella n. 5
In queste condizioni di calcolo il ‘premio di maggioranza’ è costituito da 16 seggi (per la Coal. CDL, 324+16=340), pari a circa il 2,6 % dei 618 seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
Nell’ipotesi in cui una terza lista raggiungesse il 4% dei voti validi e, per ottenere (nella prima ripartizione) i corrispondenti 25 seggi erodesse per metà dei suoi voti quelli che nella Tabella n. 3sono accreditati alla lista vincente, il ‘premio di maggioranza salirebbe a 27 seggi, pari a circa il 4,4 % del totale dei seggi sopra considerati.
Nella simulazione di calcolo di cui alla Tabella n. 3, la coalizione ‘vincente’ (Coal. CDL) non consegue immediatamente i 340 seggi che l’art. 83, co. 1, n. 7) prevede come risultato minimo affinché si proceda direttamente alla ripartizione dei seggi fra le liste che compongono ciascuna coalizione. Nella Tabella n. 5 il computo dei seggi spettanti a ciascuna lista delle due coalizioni è esposto separatamente: come detto avanti, sono considerate «ammesse» le liste che superano la soglia del 2% , le liste ‘sotto soglia’ ma con la maggiore cifra elettorale in ciascuna coalizione e la lista rappresentativa di minoranza linguistica (vedi Tabella n. 1). Nel caso di specie questo sistema di soglie lascia senza seggi soltanto liste ‘marginali’ la cui cifra elettorale nazionale non raggiunge nemmeno il valore di un quoziente.
Nella parte ‘A’ della tabella è mostrata la ripartizione dei 340 seggi spettanti alla coalizione maggioritaria; nella parte ‘B’ i 277 seggi spettanti – in questo caso – alla sola coalizione minoritaria.
In questo calcolo sono anche determinati i (rispettivi) «quozienti nazionali di coalizione» (o di lista non coalizzata) che sono successivamente utilizzati nel calcolo per la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni: nella Tabella n. 5 sono 55.464 per la Coalizione CDL e 56.789 per la Coalizione l’Unione.
(art. 83, co. 1, n.8)
La distribuzione dei seggi assegnati in sede nazionale alle coalizioni e, successivamente, alle liste che le compongono ripete il criterio di proporzionalità che informa l’intera formula di assegnazione dei seggi: ferma la ‘correzione’ determinata dal premio di maggioranza, la ripartizione deve risultare proporzionale ai risultati che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione ed è, congiuntamente, intesa a conservare le attribuzioni stabilite in sede nazionale sia in termini di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell’articolo 56 della Costituzione, sia in termini di seggi assegnati a ciascuna lista.
La distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi spettanti a ciascuna lista è fatta utilizzando il quoziente elettorale di coalizione e un indice – appositamente determinato – che approssima la distribuzione dei seggi spettanti ad una lista alla cifra elettorale che questa ha conseguito nella singola circoscrizione. E’ inoltre previsto un procedimento di ‘correzione’ di tali assegnazioni per modo che, al termine delle operazioni, ciascuna lista abbia ottenuto i seggi spettanti dall’assegnazione in sede nazionale e in ciascuna circoscrizione i seggi proclamati corrispondano, complessivamente, a quelli spettanti.
La Tabella n. 6 espone le cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse e, per offrire una dimensione del ‘peso’ di ciascun seggio in numero di voti, il quoziente naturale relativo al totale dei voti delle liste ammesse.
Nella Tabella n. 7 è esposto il calcolo per la distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi spettanti a ciascuna coalizione o alle liste non coalizzate.
Come dispone l’articolo 83, co. 1, n. 8, la distribuzione è fatta in primo luogo congiuntamente fra le coalizioni e le liste non coalizzate che hanno ottenuto seggi. Questa ipotesi di calcolo opera sulle due coalizioni CDL e L’Unione. Per ciascuna delle due coalizioni il calcolo espone:
colonna [a] – il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione (nel 2006) in base all’articolo 56 della Costituzione;
colonna [b] e colonna [f] la cifra elettorale circoscrizionale della Coalizione CDL e, rispettivamente, della Coalizione l’Unione; la cifra elettorale circoscrizionale della coalizione è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della coalizione ammesse e non ammesse alla ripartizione dei seggi (vedi alla Tabella n. 6);
colonna [c] e colonna [g] l’«indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima», rispettivamente, per ciascuna coalizione, secondo quanto disposto dall’articolo 83, co. 1, n. 8; tale indice è determinato dividendo la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, o lista non coalizzata, per il quoziente elettorale di coalizione determinato in sede di riparto proporzionale fra le liste della coalizione (art. 83, co. 1, n. 7 e Tabella n. 5); (la somma di questi indici proporzionali corrisponde al numero dei seggi da attribuire complessivamente alla coalizione);
colonna [n] la somma degli indici delle colonne [c] e [g] per ciascuna circoscrizione. Questa somma, rappresentando il totale delle assegnazioni proporzionali a ciascuna coalizione o lista non coalizzata, costituisce il divisore del quoziente di ripartizione determinato alle colonne [d] e [h];
colonna [d] e colonna [h] il quoziente di attribuzione dei seggi per ciascuna lista in ciascuna circoscrizione; questo quoziente è determinato dividendo l’indice di colonna [c] e, rispettivamente, di colonna [g] per la somma degli indici di colonna [n]; il quoziente che ne risulta rappresenta – per parte intera e per frazione decimale – il numero di seggi che a una determinata coalizione spetta in una determinata circoscrizione;
colonna [e] e colonna [m] il numero di seggi che nella circoscrizione spettano a ciascuna coalizione (o lista) in base alla parte intera del quoziente (colonne [d] ed [h]); la somma di questi seggi è inferiore o uguale al numero dei seggi complessivamente spettante alla coalizione secondo la ripartizione mostrata alla Tabella n. 5.
Tabella n. 6
Tabella n. 7
In calce alla tabella sono riportati i due quozienti nazionali di coalizione utilizzati per il calcolo dell’indice di cui alle colonne [c] e [g].
Tabella n. 8
La Tabella n. 8 mostra il calcolo per l’assegnazione dei seggi ulteriori non assegnati dai quozienti interi alla Tabella n. 7.
In questo specifico caso di calcolo (poiché la ripartizione avviene tra due sole coalizioni) la distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni assegna complessivamente 591 seggi tramite i quozienti interi (328+263); conseguentemente tramite la graduatoria delle parti decimali residuano da assegnare 26 seggi, uno ciascuno per ognuna delle 26 circoscrizioni ma, rispettivamente, 12 alla Coalizione CDL e 14 alla Coalizione l’Unione.
L’articolo 83, co. 1, n. 8), sesto periodo, stabilisce che in ciascuna circoscrizione i seggi residuali (di quella circoscrizione) sono assegnati alle coalizioni o liste secondo la graduatoria decrescente delle rispettive parti decimali del quoziente. In caso di parità prevale la lista con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale e, in caso di ulteriore parità, si ricorre al sorteggio.
Questa procedura di assegnazione non garantisce però che al termine delle assegnazioni ciascuna coalizione o lista abbia ottenuto dalla somma dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni esattamente il numero dei seggi ad essa spettanti secondo la ripartizione stabilita in sede nazionale né, il più delle volte congiuntamente, che ciascuna circoscrizione abbia assegnati un numero di seggi complessivamente pari a quelli ad essa spettanti ai sensi dell’articolo 56 della Costituzione.
Per correggere questo (eventuale) ‘disallineamento’ nella attribuzione dei seggi i periodi settimo e seguenti del citato articolo 83, co. 1, n. 8), dispongono un procedimento di riassegnazione dei seggi che, sostanzialmente, sottrae seggi alle coalizioni o liste eccedentarie e li assegna – nelle medesime circoscrizioni – alle coalizioni o liste deficitarie. Queste operazioni sono compiute partendo dai seggi che le liste eccedentarie hanno conseguito con le minori parti decimali. Se nella circoscrizione nella quale è il seggio da ‘trasferire’ nessuna lista ‘deficitaria’ ha una parte decimale che non ha dato luogo ad assegnazione di seggio, il trasferimento è effettuato nella circoscrizione in cui la lista eccedentaria ha il seggio ottenuto con la parte decimale immediatamente superiore.
Nell’esempio di questo calcolo dalla assegnazione dei seggi in base alla graduatoria delle parti decimali la coalizione CDL ottiene due seggi in più di quanti le spettano. Si procede pertanto alla ‘correzione’ del risultato partendo dalla circoscrizione (Basilicata 0,501358 ) nella quale la CDL ha ottenuto il seggio con la minore parte decimale. Questo seggio è ceduto alla Coalizione l’Unione nella medesima circoscrizione poiché la relativa parte decimale (0,498642) non ha dato luogo ad assegnazione di seggio. Per il trasferimento del secondo seggio si procede in modo del tutto analogo nella circoscrizione Molise, seconda in ordine crescente di parti decimali della coalizione CDL che hanno dato luogo ad assegnazione di seggio.
La Tabella n. 8 espone queste assegnazioni ed il risultato finale dei seggi complessivamente assegnati a ciascuna coalizione nelle singole circoscrizioni. In questa tabella:
colonna [a] – i seggi assegnati a quoziente intero ad entrambe le coalizione (v, per il procedimento alla Tabella n. 7);
colonna [b] i seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione in base alle parti decimali (la presenza di due sole coalizioni limita questo ad un seggio);
colonna [c] e colonna [f] i valori delle parti decimali;
colonna [d] e colonna [g] i seggi assegnati in base alla graduatoria delle parti decimali: in colore nero quelli di assegnazione diretta, in colore rosso quelli assegnati in base al trasferimento ‘correttivo’;
colonna [e] e colonna [h] il numero dei seggi spettanti a ciascuna coalizione nelle singole circoscrizioni rispetto al totale assegnato in sede nazionale.
Nella
tabella sono indicati con colore blu le parti decimali che danno luogo ad
assegnazione del seggio, in rosso le parti decimali sulle quali sono
intervenute le ‘correzioni’ e con riquadro rosso i seggi per i quali è
avvenuta la correzione medesima.
Tramite l’intero procedimento alla Coalizione CDL sono assegnati complessivamente 340 seggi e alla coalizione l’Unione sono assegnati 277 seggi, secondo quanto stabilito dalla attribuzione del premio di maggioranza.
Il rapporto maggioritario stabilito in sede nazionale non si ripete pedissequamente in ciascuna circoscrizione: pur assorbendo l’assegnazione del premio di maggioranza, la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni rispecchia proporzionalmente il risultato relativo di ciascuna circoscrizione. Le differenze che si determinano sono indicate nella Tabella n. 9.
Tabella n. 9
(art. 83, co. 1, n. 9)
Le ulteriori fasi del procedimento di assegnazione ripartiscono fra le liste nelle circoscrizioni i seggi prima assegnati alle coalizioni. La formula è ancora una volta interamente proporzionale, salvo le ‘correzioni’ necessarie a conservare immutato il numero dei seggi espressi da ciascuna circoscrizione ed il numero dei seggi complessivamente spettanti a ciascuna lista (secondo la ripartizione nazionale esposta nella Tabella n. 5.
Il calcolo è effettuato separatamente per ciascuna coalizione di liste. Di seguito è mostrato, nell’ordine, quello relativo alla Coalizione CDL e quello relativo alla Coalizione l’Unione.
Per la Coalizione CDL.
La Tabella n. 10 mostra le cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna delle liste ammesse, il totale di tali cifre elettorali e, in ragione dei seggi da assegnare alla coalizione in ciascuna circoscrizione, il relativo quoziente circoscrizionale di coalizione.
In successione:
laTabella n. 11 mostra i quozienti circoscrizionali di ciascuna lista per parti intere e parti decimali. A ciascuna lista sono attribuiti in ciascuna circoscrizione un numero di seggi pari alla parte intera dei rispettivi quozienti. L’assegnazione in base ai quozienti interi è mostrata nella Tabella n. 12. Nella parte inferiore della tabella, a fronte del totale dei seggi assegnati a ciascuna lista in base ai quozienti interi, è indicato il numero totale dei seggi spettanti in base alla ripartizione secondo il calcolo mostrato nella Tabella n. 5 e il numero dei seggi residuali che sono successivamente assegnati in base alle parti decimali dei quozienti.
La Tabella n. 13 mostra le parti decimali ed il relativo calcolo di assegnazione. Nell’ultima colonna della tabella sono indicati i seggi che residuano da assegnare in ciascuna circoscrizione. In calce i seggi da assegnare a ciascuna lista con le parti decimali dei quozienti. L’assegnazione procede individuando in ciascuna circoscrizione le maggiori parti decimali alle quali assegnare i seggi in numero corrispondente a quelli indicati come “da assegnare con parti decimali” nell’ultima colonna della tabella.
Le parti decimali cui spettano tali assegnazioni sono indicate in colore blu e, nella colonna corrispondente, è indicata l’assegnazione del seggio (la cifra 1).
Tabella n. 10
Tabella n. 11
In ciascuna circoscrizione il quoziente della lista è ottenuto dividendo la cifra elettorale della lista per il quoziente circoscrizionale della coalizione nella circoscrizione esposto nell’ultima colonna della Tabella n. 10. Quello, a sua volta, è ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali delle liste della coalizione per il numero di seggi che devono essere assegnati alla coalizione nella circoscrizione (v. alla Tabella n. 8 la colonna [d]). Il quoziente è costituito dalla parte intera del risultato di tale divisione.
La parte intera dei quozienti di lista in ciascuna coalizione rappresenta il numero di seggi ad essa spettanti e indicati nella Tabella n. 12. I totali esposti in calce alla tabella mostrano il risultato della assegnazione tramite il numero dei quozienti interi.
Tabella n. 12
I 60 seggi da assegnare secondo la graduatoria delle parti decimali dei quozienti corrispondono ad altrettanti seggi complessivamente ancora mancanti nelle circoscrizioni (secondo l’elenco esposto nell’ultima colonna della Tabella n. 13) ed ai 60 seggi complessivamente da assegnare alle liste della coalizione secondo il dettaglio esposto nell’ultima riga di questa tabella.
La procedura di ulteriore assegnazione ripete quanto già disposto per la ripartizione dei seggi fra le coalizioni (sesto periodo e successivi dell’articolo 83, co. 1, n. 8, ed ora settimo periodo, e successivi, del n. 9). Per ciascuna circoscrizione i seggi, fino a concorrenza del numero di seggi ancora da assegnare in quella circoscrizione, sono assegnati alle liste secondo la graduatoria decrescente delle parti decimali nella circoscrizione. Nella tabella l’assegnazione è indicata con il colore blu e l’indicazione del seggio nella colonna adiacente.
Tabella n. 13
Tabella n. 14
Al termine del procedimento di assegnazione ciascuna circoscrizione ha ottenuto l’esatto numero di seggi spettanti, ma le liste non ottengono i seggi loro spettanti: la lista All.Naz. e la lista CCD-CDU sono eccedentarie per due seggi ciascuna, la lista Pann-Bon. è eccedentaria per un seggio mentre, corrispettivamente, la lista Lega Nord è deficitaria per due seggi e la lista Nuovo PSI è deficitaria per tre seggi.
Il procedimento di ‘correzione’ è mostrato nella Tabella n. 14. Secondo quanto disposto dall’articolo 83, co. 1, n. 9, settimo periodo e seguenti, consiste delle seguenti operazioni:
Per la Coalizione l’Unione.
Il calcolo effettuato per la distribuzione dei seggi alle liste della Coalizione l’Unione ripete quello già mostrato per le liste della Coalizione CDL. Si ripetono pertanto in successione le tabelle corrispondenti:
Tabella n. 15 Cifre elettorali circoscrizionali delle liste, quozienti circoscrizionali; analoga alla precedente Tabella n. 10;
Tabella n. 16 Quozienti circoscrizionali di ciascuna lista; analoga alla precedente Tabella n. 11;
Tabella n. 17 Seggi assegnati alle liste in base al numero di quozienti interi; analoga alla precedente Tabella n. 12;
Tabella n. 18 Prima assegnazione dei seggi residuali secondo le parti decimali dei quozienti di ciascuna lista; analoga alla precedente Tabella n. 13;
Tabella n. 19 assegnazione ‘correttiva’ dei seggi assegnati in eccedenza ad alcune liste e mancanti ad altre; analoga alla precedente Tabella n. 14;
Il risultato complessivo e dettagliato della assegnazione dei seggi alle liste secondo questa simulazione di calcolo è esposto alla Tabella n. 20.
Tabella n. 15
Nella Tabella n. 21 è infine proposto il raffronto fra il numero e la distribuzione dei seggi conseguiti nelle circoscrizioni da ciascuna coalizione in base ai risultati effettivi della votazione svoltasi il 13 maggio 2001 per l’elezione della Camera dei deputati ed il numero e la distribuzione dei seggi assegnati in base al risultato della simulazione di calcolo qui effettuata utilizzando i voti espressi in quella elezione per le liste concorrenti all’assegnazione dei seggi della quota proporzionale.
Tabella n. 16
Le Tabella n. 18 e Tabella n. 19 espongono il calcolo di assegnazione dei seggi secondo la graduatoria delle parti decimali. Come già visto per i seggi spettanti alla coalizione CDL al termine della prima assegnazione residuano liste eccedentarie e liste deficitarie: alla lista Di Pietro risultano assegnati quattro seggi in eccedenza e, corrispettivamente, ciascuna delle altre liste attende ancora l’assegnazione di un seggio.
Il procedimento correttivo ripete quello già illustrato a margine della Tabella n. 14. Secondo la graduatoria crescente delle parti decimali della lista Di Pietro che hanno dato luogo ad assegnazione di seggio si procede alla sostituzione nelle circoscrizioni ove le altre liste sono deficitarie, seguendo l’ordine, in questo caso decrescente, delle parti decimali delle liste deficitarie qualora nella circoscrizione siano presenti due o più di esse. Nella specie:
Tabella n. 17
Al termine della assegnazione dei seggi secondo la graduatoria delle parti decimali sono eccedentarie le liste Di Pietro (4 seggi) e Rif. Com. (2 seggi); corrispettivamente, sono deficitarie le liste Margherita (3 seggi), Com. Ital. (2 seggi) e Girasole (1 seggio).
Il procedimento di ‘correzione’ si effettua secondo le modalità già illustrate per il calcolo relativo alla coalizione CDL: partendo dalla lista Di Pietro, secondo l’ordine crescente delle parti decimali che hanno dato luogo ad assegnazione di seggio, attribuendo il seggio a lista deficitaria della medesima circoscrizione, secondo l’ordine decrescente delle rispettive parti decimali che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggio. Seguono nell’ordine le altre liste eccedentarie.
Al termine del procedimento di ‘correzione’ tutte le liste hanno ottenuto il numero di seggi ad esse spettanti in base alla ripartizione effettuata secondo il calcolo di Tabella n. 5 e Tabella n. 8, mentre tutte le circoscrizioni eleggono il numero di deputati ad esse spettanti.
Non sono illustrate le eventuali ‘correzioni’ effettuate in caso di incapienza delle candidature (art. 84, commi 2,3 e 4).
Tabella n. 18
Tabella n. 19
Tabella n. 21
Tabella n. 22
Tabella n. 23
Tabella n. 24
Tabella n. 25
Le tabelle relative alla assegnazione dei seggi in sede nazionale riproducono la medesima struttura di quelle già presentate per il calcolo “L”. Per queste si richiamano le medesime note esplicative.
Inoltre, per i calcoli effettuati utilizzano il risultato delle elezioni EUROPEE 2004 e delle elezioni REGIONALI 2005, si è ritenuto di non riprodurre le tabelle relative alla distribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste nelle circoscrizioni. Anche le operazioni di ‘correzione’ delle assegnazioni con le parti decimali – per quanto diverse in ciascun caso – non hanno evidenziato problemi nella sequenza delle operazioni da compiere.
La Tabella n. 26 , analoga alla Tabella n. 9, mostra, in ciascuna circoscrizione, il rapporto percentuale tra i seggi assegnati alle due coalizioni a seguito dell’attribuzione del premio di maggioranza.
Tabella n. 26
Tabella n. 28
Tabella n. 29
Tabella n. 30
Come si è accennato nella premessa per questa simulazione di calcolo la ‘base dati’è stata integrata con voti tratti dal risultato delle elezioni europee del 2004.
Nell’aprile 2005 non sono stati rinnovati gli organi della regione Molise, né quelli delle cinque regioni a statuto speciale; per effettuare il calcolo per l’intero territorio nazionale, si è ritenuto di poter integrare la base dati di questa simulazione utilizzando per il Molise e le regioni a statuto speciale i voti espressi nella votazione per l’elezione del Parlamento europeo svoltasi nel giugno 2004.
Tabella n. 31
Tabella n. 32
Tabella n. 33
Tabella n. 34
Si ricorda che in questo calcolo il premio di maggioranza, assegnato alla coalizione l’Unione, è pari a 11 seggi (il minore nei tre calcoli) e costituisce una ‘correzione’ dell’1,8 per cento dei 617 seggi assegnati.
Come per i calcoli precedenti, la Tabella n. 35 mostra come la maggioranza attribuita in sede nazionale si conforma nelle singole circoscrizioni.
Tabella n. 35
Tabella n. 37
[1] La Nota n. 71 (27 settembre 2005) è stata redatta sul testo in discussione innanzi la Commissione Affari costituzionali della Camera, in sede referente.
[2] La successione delle lettere tiene conto dei calcoli effettuati anche per l’assegnazione dei seggi del Senato della Repubblica (Nota n. 73, 13 ottobre 2005).
[3] In questo calcolo la lista SVP – lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute secondo quanto previsto dal nuovo articolo 83 del T.U. – è stata considerata, come di fatto è avvenuto, nella coalizione l’Unione. La Tabella n. 5 mostra la ripartizione dei seggi tra le liste di questa coalizione e la lista SVP vi partecipa in forza della speciale soglia disposta per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Va considerato per altro che rispetto ai circa 37 milioni di voti validi i 200.057 voti della lista rappresentano tre quozienti sia di maggioranza che di minoranza e resti, per accedere ad un eventuale quarto seggio, rispettivamente pari a circa 30.000 e 11.000 voti, entrambi distanti dall’obiettivo dell’ultimo resto utile.