| XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||||
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| Autore: | Servizio Studi - Documentazione in materia regionale | ||||||
| Titolo: | Raffronto fra i principi dei sistemi elettorali vigenti in Italia | ||||||
| Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 108 Progressivo: 1 | ||||||
| Data: | 18/03/05 | ||||||
| Abstract: | Raffronto tra le principali caratteristiche dei sistemi elettorali vigenti in Italia per le elezioni locali, regionali, politiche e del Parlamento europeo. | ||||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||||
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Servizio studi |
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documentazione e ricerche |
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Le elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 Raffronto fra i principi dei sistemi elettorali vigenti in Italia |
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n. 108/1 |
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xiv legislatura 18 marzo 2005
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Camera dei deputati
SIWEB
INDICE
Premessa: Sintesi dei sistemi elettorali vigenti
1. - Elezione diretta del capo dell'esecutivo.
2. - Sistema per l'elezione dell’Assemblea rappresentativa.
3. - Circoscrizioni elettorali.
4. - Presentazione delle candidature.
5. - Scheda elettorale e modalità di voto.
6. - Secondo turno (eventuale).
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I |
l fascicolo contiene otto schede che pongono a raffronto le principali caratteristiche dei sistemi elettorali vigenti in Italia per le elezioni locali, regionali, politiche e del Parlamento europeo. Il raffronto è limitato agli elementi distintivi e strettamente attinenti alla formula di elezione degli organi elettivi. Con questo intento non sono stati considerati perciò elementi pur importanti che integrano il sistema elettorale ma non ne caratterizzano gli effetti; così quelli riguardanti il procedimento elettorale preparatorio, la disciplina delle incompatibilità ed ineleggibilità, le surrogazioni e le eventuali elezioni suppletive, ecc.
Quanto alle fonti che disciplinano i diversi tipi di elezione, va ricordato che vi concorrono le leggi della Repubblica e, per competenza territoriale, quelle delle regioni. In particolare:
- con leggi della Repubblica sono disciplinate:
§ l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
§ quelle del Parlamento nazionale,
§ l’elezione dei consigli provinciali e dei presidenti delle province situate nei territori delle regioni a statuto ordinario
§ l’elezione dei consigli comunali e dei sindaci dei comuni situati nei territori delle regioni a statuto ordinario,
§ in via transitoria – e sino a quando ciascuna regione non disporrà di una propria legge elettorale – l’elezione dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario;
§ in via transitoria – e sino a quando le regioni non avranno emanato una propria legge elettorale – l’elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta delle regioni a statuto speciale Sardegna e Friuli-Venezia Giulia
- con legge di ciascuna regione sono disciplinate:
§ l’elezione del consiglio regionale e del presidente della giunta nelle regioni a statuto ordinario; ai sensi dell’articolo 122 Cost. la legge dello Stato stabilisce i ‘principi fondamentali’ di tale legislazione. Attualmente le regioni Abruzzo, Calabria, Marche, Lazio e Puglia hanno disciplinato alcuni aspetti del proprio sistema elettorale modificando, o integrando, le leggi statali vigenti; la regione Toscana ha approvato una propria legge elettorale che sostituisce quella statale ma ne conserva gli aspetti essenziali;
§ l’elezione dell’assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Dispongono di una propria legge elettorale la regione Sicilia (anche se su alcune disposizioni pende il giudizio per il ricorso di legittimità costituzionale presentato dal Commissario dello Stato), la regione Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano; come si è detto, nelle regioni Sardegna e Friuli- Venezia Giulia trova applicazione, in via transitoria, la legislazione elettorale dettata dalla legge statale per le regioni a statuto ordinario; il consiglio regionale del Trentino Alto Adige non è eletto direttamente, ma formato dall’unione dei consiglieri eletti ai consigli provinciali di Trento e di Bolzano;
§ l’elezione diretta a suffragio universale dei presidenti della regione Sicilia e della provincia autonoma di Trento; per le regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia si ripete la situazione transitoria già vista per l’elezione del Consiglio regionale; nella regione Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano il presidente è eletto dal consiglio regionale;
§ con legge di ciascuna regione a statuto speciale, il consiglio provinciale ed il suo presidente nelle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia ed i consigli comunali ed i sindaci dei comuni situati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
La dimensione fisica delle pagine utilizzate consente di porre a raffronto soltanto 12 dei sistemi che disciplinano l’elezione diretta degli organi di vertice nei vari livelli di governo: Parlamento dell’Unione Europea, Parlamento nazionale, disciplina nazionale per l’elezione degli organi di regioni ed enti locali, leggi elettorali delle regioni Toscana, Sicilia, Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono considerate perciò le leggi elettorali delle regioni Puglia e Lazio (che pure hanno introdotto alcune limitate modificazioni al sistema di elezione disciplinato dalla legge nazionale), né le leggi elettorali con cui le regioni a statuto speciale hanno disciplinato il sistema di elezione degli organi delle amministrazioni provinciali e comunali nei rispettivi territori. Tuttavia queste ultime, come pure le leggi elettorali delle regioni Abruzzo, Marche e Calabria, non si discostano significativamente dai corrispondenti modelli ‘statali’. Sono invece incluse nelle schede di raffronto la legge elettorale della regione Toscana, le leggi delle regioni Sicilia e Valle d’Aosta e le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano che, per taluni aspetti, si discostano dalle corrispondenti leggi nazionali.
In sintesi i sistemi di elezione posti a raffronto nelle schede possono essere così caratterizzati:
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1. |
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Il sistema elegge i 78 membri spettanti all’Italia. Il territorio nazionale è ripartito in cinque circoscrizioni ed i seggi sono assegnati a queste in proporzione alla popolazione residente. Alla assegnazione dei seggi concorrono in ciascuna circoscrizione liste di candidati non collegate fra loro. La ripartizione dei seggi è fatta in sede di collegio unico nazionale fra gruppi di liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno. Non è posta una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. Questi sono assegnati con metodo proporzionale, sulla base di quozienti interi e maggiori resti. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste in sede nazionale sono assegnati nelle circoscrizioni in base al numero di voti ottenuti dalla lista in ciascuna di queste. L’elettore può esprimere un voto di preferenza per uno o più candidati, secondo la dimensione della circoscrizione.
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2. |
Elezione del Senato della Repubblica. Dei 315 senatori elettivi 6 sono eletti nella Circoscrizione estero, con metodo proporzionale, da cittadini elettori residenti stabilmente fuori dal territorio nazionale; i restanti 309 sono eletti nelle 20 circoscrizioni nazionali costituite dal territorio di ciascuna regione. Fermo il numero minimo di seggi assegnati dalla Costituzione alle regioni con minore popolazione, i restanti sono ripartiti fra le altre circoscrizioni in base alla popolazione residente. In ciascuna circoscrizione il 75 per cento dei seggi spettanti è assegnato in altrettanti collegi uninominali al candidato che ottiene il maggior numero di voti (maggioritario semplice). Gli ulteriori seggi sono ripartiti con metodo proporzionale (metodo dei divisori d’Hondt) fra i gruppi di candidati (candidati nei collegi uninominali della circoscrizione contraddistinti dal medesimo contrassegno) e attribuiti a candidati non proclamati eletti nei collegi. Non è disposta una soglia minima di accesso alla ripartizione dei seggi proporzionali. Il sistema maggioritario dei collegi costringe alla presentazione di candidature di coalizione. La votazione è a turno unico, su di una sola scheda e l’elettore dispone di un solo voto. L’elezione del Senato non è connessa con l’elezione dell’esecutivo ma il sistema delle coalizioni e la disciplina dei contrassegni (che unificano i gruppi politici in ambito nazionale) consentono che l’elettore voti su di una scheda che riporta (nel simbolo) anche il nome del candidato che quella coalizione propone alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.
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3. |
La Camera dei deputati è eletta con un sistema misto: maggioritario semplice per 475 seggi, in altrettanti collegi uninominali, proporzionale con quoziente naturale intero e maggiori resti in sede di collegio unico nazionale per ulteriori 143 seggi nelle 26 circoscrizioni del territorio nazionale e proporzionale con alto quoziente di accesso per gli ulteriori 12 seggi spettanti unitariamente alla Circoscrizione estero ma vincolati nell’assegnazione alle ulteriori 4 ripartizioni. Le candidature nei collegi uninominali (candidature di coalizione) sono obbligatoriamente collegate ad una lista di candidature proporzionali presentata nella circoscrizione. Il collegamento è effettuato per consentire che ai seggi della quota proporzionale possano essere proclamati anche i candidati uninominali che non sono stati eletti in quella sede (i c.d. ‘migliori perdenti’). L’equilibrio tra elezione maggioritaria ed elezione proporzionale dovrebbe essere assicurata dal sistema dello ‘scorporo’: dalla riduzione, cioè, della cifra elettorale di ogni lista proporzionale di un numero di voti determinato dai seggi uninominali ottenuti da candidati ad essa collegati. Di fatto questo riequilibrio dei seggi proporzionali ottenibili dalle liste che conseguono seggi uninominali, è eluso quasi interamente tramite la presentazione di apposite liste fittizie, le c.d. ‘liste civetta’, che non raccolgono i voti degli elettori ma solo i collegamenti dei candidati uninominali i quali ‘scaricano’ su di esse gli effetti dello scorporo. L’elettore vota su due schede e dispone quindi di due voti. Può votare perciò per un candidato uninominale non collegato alla lista proporzionale che sceglie. Alla ripartizione dei seggi proporzionali concorrono soltanto le liste che hanno ottenuto, in sede nazionale, almeno il 4 per cento del totale dei voti validi alle liste. Quanto alla connessione con l’elezione (designazione) dell’esecutivo si può ripetere qui quanto già osservato per il Senato al punto precedente.
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4. |
Il sistema di elezione degli organi delle regioni a statuto ordinario è attualmente disciplinato dalla legge n. 108/1968, e dalle integrazioni e modificazioni introdotte dalla legge n. 43 del 1995 e dall’articolo 5 (disposizioni transitorie) della legge costituzionale n. 1 del 1999. Il presidente della regione ed il consiglio regionale sono eletti contestualmente sulla base dei voti ottenuti da un doppio sistema di liste concorrenti collegate fra loro per l’espressione del voto e per il computo della assegnazione dei seggi. La votazione è fatta in un unico turno e l’elettore ha la possibilità di esprimere un voto per una lista provinciale e un voto per una lista regionale il cui capolista è candidato alla presidenza della giunta regionale. All’interno della lista provinciale l’elettore può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati. E’ ammesso il ‘voto disgiunto’: per un candidato alla presidenza della giunta (rectius: per la sua lista regionale) e per una lista provinciale che non è collegata alla lista regionale prescelta. L’ottanta per cento dei seggi spettanti alla regione è assegnato con metodo proporzionale in sede provinciale e con recupero dei resti in sede di collegio unico regionale. Il restante venti per cento dei seggi costituisce il premio di maggioranza assegnato alla lista (o coalizione) vincente (lista regionale che ottiene il maggior numero di voti). A questa lista (o alle liste collegate alla lista regionale vincente) è assegnato comunque il 60, o il 55 per cento dei seggi del consiglio a seconda che essa abbia ottenuto nella regione più o meno del 40 per cento dei voti espressi per le liste regionali.
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5. |
In forza della potestà legislativa loro conferita dall’articolo 122 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario – in particolare quelle che dispongono di un nuovo statuto secondo la disciplina dell’articolo 123 della Costituzione – hanno approvato proprie leggi elettorali che, oltre i vincoli posti direttamente dalla Costituzione, rispettano i principi fondamentali della materia posti dalla legge della Repubblica n. 156 del 2004 e dalle norme statutarie che attengono alla forma di governo e al sistema di elezione degli organi. Le quattro regioni che hanno promulgato un proprio statuto (Lazio, Campania, Puglia e Calabria, alle quali si potrà aggiungere la regione Piemonte nel mese di aprile) non hanno modificato la propria forma di governo e conservano quindi l’elezione del presidente della giunta a suffragio universale e diretto contestuale alla elezione del consiglio regionale. Le regioni Abruzzo, Calabria, Marche e Lazio hanno conservato in toto il sistema di elezione della legge dello Stato e vi hanno apportato limitate integrazioni e modifiche. Di maggior rilievo le modifiche apportate dalle regioni Puglia e Toscana. Per la comparazione degli elementi di sistema posti a raffronto in queste schede, vanno considerati l’innalzamento della soglia di accesso alla ripartizione dei seggi posto da Calabria, Puglia e Toscana oltre il 3 per cento previsto dalla legge nazionale e la soppressione della(e) lista(e) regionale(i) operata dalle leggi delle regioni Puglia e Toscana. In tutte le regioni il voto precedentemente espresso per la lista regionale è stato sostituito dal voto al candidato alla Presidenza della giunta regionale. La legge elettorale toscana, pur conservando il sistema della legge nazionale, modifica alcune delle caratteristiche del voto e della distribuzione dei seggi. In particolare, i candidati della lista regionale – soppressa come lista autonoma , o ‘del Presidente’ (il c.d. ‘listino’) - sono presenti in numero di uno o due in ciascuna lista provinciale e proclamati con precedenza sugli altri candidati; in secondo luogo, la ripartizione dei seggi fra le liste è fatta unicamente in ambito di collegio unico regionale, con il metodo dei divisori d’Hondt, corretto da una prima assegnazione di un seggio a tutti i candidati alla presidenza della giunta che non sono stati eletti e con la salvaguardia della assegnazione di almeno un seggio ad un candidato di ciascuna provincia. Infine la legge elettorale toscana garantisce al presidente eletto le maggioranze previste dalla legge nazionale (60 o 55 per cento) senza ricorrere alla attribuzione di seggi in soprannumero e garantisce inoltre la quota minima del 35 per cento dei seggi al complesso delle minoranze nel consiglio regionale.
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6. |
Il sistema di elezione degli organi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinato dalla forma di governo stabilita dai rispettivi statuti. Questi – che hanno forma di legge costituzionale – stabiliscono che con legge statutaria ciascuna regione possa modificare la propria forma di governo e, conseguentemente, adattarvi una propria legge elettorale. Soltanto per il consiglio della provincia autonoma di Bolzano permane il vincolo a che l’elezione avvenga con metodo proporzionale e consenta la rappresentanza dei tre gruppi linguistici. Un analogo vincolo è posto per la riserva di seggio per la minoranza di lingua ladina in provincia di Trento, e tuttavia questa si risolve nella determinazione di uno specifico collegio elettorale. In assenza di una propria legge statutaria e di una conseguente legge elettorale, le disposizioni transitorie apposte agli statuti speciali dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 vincolano quelle regioni alla elezione diretta del presidente della regione, ad una forma di governo mutuata da quella stabilita per le regioni a statuto ordinario e al ricorso al sistema elettorale disciplinato dalla legge n. 108/1968 e successive integrazioni e modificazioni. Dal vincolo di queste disposizioni transitorie sono esclusi la regione Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano. In queste il consiglio è eletto con metodo interamente proporzionale ed il presidente della giunta e la giunta sono eletti dai rispettivi consigli. Le regioni Sicilia e Valle d’Aosta hanno approvato una propria legge elettorale ed altrettanto hanno fatto le province autonome di Trento e di Bolzano. Dopo la riforma statutaria del 2001 infatti nella regione Trentino-Alto Adige sono eletti direttamente i due consigli provinciali e i consiglieri di questi due organi compongono insieme il consiglio regionale. Le regioni Sardegna e Friuli-Venezia Giulia non hanno ancora adeguato la loro legge elettorale alla elezione diretta del presidente della regione e quelle elezioni (del consiglio regionale e del presidente della regione) si svolgono, sino ad allora, secondo la legge statale per l’elezione dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario.
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7. |
L’elezione dell’assemblea regionale siciliana avviene contestualmente alla elezione diretta del presidente della regione. L’assegnazione dei seggi è fatta con metodo proporzionale per 80 seggi e con una ‘correzione’ maggioritaria per i restanti 10 seggi. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto come capolista della lista regionale che ha avuto il maggior numero di voti. Alla assegnazione dei seggi concorrono liste provinciali e liste regionali. Le circoscrizioni dei collegi per la assegnazione degli 80 seggi con metodo proporzionale sono costituite dal territorio delle 9 province siciliane. Gli 80 seggi ‘proporzionali’ sono assegnati alle circoscrizioni in base alla popolazione residente. Le liste provinciali sono presentate nelle circoscrizioni e, contraddistinte dal medesimo simbolo, formano gruppi di liste ai fini della determinazione della soglia di accesso ai seggi (5 per cento del totale dei voti validi espressi nella regione per tutte le liste provinciali).Ogni lista provinciale deve essere collegata ad una lista regionale e più gruppi di liste provinciali possono collegarsi ad una medesima lista regionale formando una coalizione. L’elettore dispone di due voti che può esprimere anche per una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. Può esprimere un voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista provinciale prescelta. I seggi sono attribuiti nella circoscrizione, alle sole liste che hanno superato la soglia regionale, con il metodo dei quozienti interi (quoziente naturale) e dei maggiori resti. Le liste regionali sono composte di un massimo di 9 candidati più il candidato (capolista) alla Presidenza della Regione. Ciascun candidato della lista regionale, ad eccezione del candidato capolista, deve dichiarare a quale gruppo di liste provinciali aderisce fra le liste collegate alla lista regionale in cui è candidato e insieme un collegio provinciale (uno soltanto) di riferimento. E’ proclamato presidente della regione il candidato capolista della lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi. Per l’assegnazione dei 9 seggi maggioritari l’Ufficio centrale regionale verifica se i gruppi di liste collegati alla lista regionale vincente hanno complessivamente conseguito nelle circoscrizioni un numero di seggi almeno uguale o maggiore a 54. Se tale numero non è raggiunto l’Ufficio centrale assegna alla lista vincente tanti seggi (della quota maggioritaria) quanti sono necessari al raggiungimento di tale numero. Ai seggi sono proclamati i candidati della lista regionale in ordine di iscrizione nella lista. Se la lista regionale non contiene candidati sufficienti, i seggi sono assegnati con metodo proporzionale a candidati delle liste circoscrizionali collegate. Se le liste provinciali collegate hanno ottenuto o superato il numero di 54 seggi, tutti i seggi della quota maggioritaria sono attribuiti con metodo proporzionale alle liste provinciali non collegate alla lista regionale vincente.
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8. |
Il consiglio regionale della regione Valle d’Aosta è eletto con metodo proporzionale sulla base di liste concorrenti nell’intera circoscrizione regionale. Sono previsti collegamenti o apparentamenti delle liste soltanto per quelle presentate da formazioni politiche della minoranza Walzer nei comuni specificamente indicati dalla legge. L’elettore esprime un voto per la lista prescelta e fino a tre preferenze per i candidati che vi sono compresi. Alla ripartizione dei 35 seggi concorrono soltanto le liste che hanno ottenuto un numero di voti almeno pari al doppio del quoziente regionale ottenuto dividendo per 35 il totale dei voti validi espressi nella regione. L’assegnazione dei seggi alle liste che hanno superato la soglia è fatta con il metodo dei quozienti interi (quoziente naturale) e dei maggiori resti. Il presidente della regione e la giunta sono eletti dal consiglio regionale. Lo statuto della regione prevede che la forma di governo sia disciplinata da una legge statutaria della regione e dispone, anche per la Valle d’Aosta, i vincoli connessi alla scelta della elezione diretta del presidente della regione. Non ha esteso però a questa regione le disposizioni transitorie previste per le altre regioni a statuto speciale e per la provincia autonoma di Trento.
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9. |
La legge elettorale (che è anche legge statutaria) della provincia autonoma di Trento prevede l’elezione diretta e contestuale del presidente della provincia e del consiglio provinciale. L’elezione del presidente e degli ulteriori 34 consiglieri avviene sulla base di liste concorrenti nell’unica circoscrizione costituita dall’intero territorio della provincia. Ciascuna lista è composta da un massimo di 34 candidati e dal candidato alla presidenza della provincia. Più liste possono indicare il medesimo candidato alla presidenza della provincia e costituire così un gruppo di liste collegate. L’elettore dispone di un voto per il candidato alla presidenza ed un voto per la lista. Può esprimere anche un solo voto ma non può votare per una lista non collegata al Presidente prescelto. Può esprimere sino a tre preferenze per i candidati della lista prescelta. E’ eletto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nella provincia. Per l’assegnazione dei seggi del consiglio l’Ufficio elettorale provinciale effettua una prima ripartizione proporzionale fra tutte le liste concorrenti in base alla cifra elettorale di ciascuna. La ripartizione è effettuata con il metodo dei divisori d’Hondt. Non è prevista una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi. Se questa prima assegnazione non consente l’esito maggioritario previsto dalla legge, allora l’Ufficio procede ad assegnare direttamente i seggi per modo che al gruppo di liste che hanno espresso il candidato eletto presidente siano assegnati 21 seggi (compreso quello del presidente) se quel gruppo di liste ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi per le liste e 18 seggi (compreso quello del presidente) se il gruppo di liste ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti validi. In ogni caso alle liste collegate al candidato proclamato presidente non possono essere assegnati più di 24 seggi (compreso quello del presidente). I seggi così assegnati a ciascun gruppo di liste sono successivamente ripartiti fra le singole liste in base alla rispettiva cifra elettorale con il metodo dei divisori d’Hondt. Uno dei seggi del consiglio – computato nei numeri sopra indicati – è riservato al consigliere espresso nel territorio dei comuni di lingua ladina della Valle di Fassa.
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10. |
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è eletto con sistema proporzionale, senza soglia predeterminata di accesso, sulla base di liste concorrenti nell’intero territorio della provincia. Il presidente della provincia è eletto dal consiglio provinciale. L’elettore esprime un voto per la lista e può esprimere sino a quattro preferenze all’interno di questa. L’assegnazione dei seggi è fatta con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti. La soglia di accesso al quoziente intero è abbassata tramite il correttore +2. Come dispone lo statuto speciale, il sistema elettorale garantisce la rappresentanza dei cittadini di lingua ladina: quando il seggio non è ottenuto secondo la loro ordinaria ripartizione, al candidato della lista ladina che ha ottenuto il maggior numero di voti è assegnato un seggio quale consigliere rappresentante della lista. La ripartizione ordinaria segue, escludendo quel seggio.
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11. |
L’elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale nei territori delle regioni a statuto ordinario è disciplinato dalla legge della Repubblica. Il territorio della provincia è suddiviso in tanti collegi uninominali quanti sono i componenti del consiglio provinciale da eleggere. Nel numero è compreso il presidente della provincia. I partiti e i gruppi politici presentano proprie candidature in almeno un terzo dei collegi uninominali. Le candidature (sono) contraddistinte dal medesimo contrassegno (e) costituiscono un gruppo di candidati collegati. Ciascun gruppo di candidati deve inoltre dichiarare il proprio collegamento con un candidato alla presidenza della provincia. Più gruppi di candidati possono dichiarare il collegamento con il medesimo candidato alla presidenza della provincia. I candidati alla carica di presidente della provincia, all’atto della candidatura, devono dichiarare il proprio collegamento con almeno un gruppo di candidati nei collegi uninominali. Il sistema è a ‘doppio turno’: una prima votazione alla quale partecipano tutti i candidati a presidente della provincia ed una eventuale votazione di ballottaggio, che si svolge nella seconda domenica successiva a quella della prima votazione. L’elettore dispone di due voti: uno per il candidato nel collegio ed uno per il candidato alla presidenza della provincia. Non è ammesso il voto ‘disgiunto’: voto ad un candidato uninominale non collegato al candidato presidente prescelto. Il voto ad un candidato uninominale ‘si trasferisce’ al candidato presidente collegato. Nella prima votazione è proclamato presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi espressi (50%+1). Se è proclamata l’elezione del presidente si procede all’assegnazione dei seggi del consiglio provinciale. In caso contrario si procede alla votazione di ballottaggio alla quale partecipano soltanto i due candidati alla presidenza che hanno ricevuto il maggior numero di voti validi. Restano confermati i collegamenti dichiarati per il primo turno di votazione, ma i gruppi di candidati ch’erano allora collegati con un candidato alla Presidenza escluso dal ballottaggio possono dichiarare di collegarsi ad uno dei due candidati nella votazione di ballottaggio se questi rendono dichiarazione corrispondente. Nella seconda votazione l’elettore esprime il voto per uno dei due candidati. E’ eletto presidente della provincia il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. L’assegnazione dei seggi ai candidati è fatta in primo luogo con il metodo dei divisori d’Hondt tra le cifre elettorali di ciascun gruppo di candidati (somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato con il medesimo contrassegno). Se al termine di questa assegnazione il gruppo, o i gruppi di candidati collegati al presidente eletto non hanno conseguito almeno il 60 per cento dei seggi di cui è composto il consiglio provinciale (con arrotondamento matematico e compreso il seggio del presidente), ai gruppi di candidati collegati al presidente eletto è assegnato quel numero di seggi e i restanti sono assegnati ai gruppi di candidati non collegati al presidente eletto. La ripartizione dei seggi fra gruppi di candidati collegati è fatta utilizzando il metodo dei divisori d’Hondt e le cifre elettorali conseguite dai gruppi di candidati nella prima votazione.
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12. |
L’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni situati nel territorio delle regioni a statuto ordinario avviene con sistema integralmente maggioritario e votazione in un unico turno se si tratta di organi di un comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; con sistema proporzionale, correzione maggioritaria e doppio turno di votazione se la popolazione del comune è pari o superiore a 15.000 abitanti. In entrambi i casi l’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale. Il sindaco ed il consiglio comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti sono eletti sulla base di liste concorrenti nell’intero territorio del comune. Le liste sono composte di candidati in numero non superiore ai consiglieri da eleggere e non inferiore a tre quarti di quel numero. Ciascuna lista esprime anche un candidato capolista che è candidato alla carica di sindaco. Non sono consentiti apparentamenti o collegamenti: ciascuna lista esprime il proprio candidato alla carica di sindaco. L’elettore dispone di un voto e vota contestualmente la lista ed il relativo candidato alla carica di sindaco. Dispone anche di un voto di preferenza in favore di un candidato della lista prescelta. E’ eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Si procede ad una votazione di ballottaggio soltanto nel caso di parità di voti. Dopo la seconda votazione si procede comunque alla proclamazione. Ai candidati della lista vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi in palio, con arrotondamento matematico. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste concorrenti e distribuite fra queste con il metodo dei quozienti d’Hondt in base alla cifra elettorale che ciascuna lista ha conseguito.
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13. |
Nei comuni con popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti il sindaco ed il consiglio comunale sono eletti contestualmente, con votazione a doppio turno, ripartizione proporzionale dei seggi fra le liste concorrenti ed esito maggioritario in favore del gruppo di liste collegate al sindaco eletto. La circoscrizione elettorale è costituita dall’intero territorio del comune. All’assegnazione dei seggi concorrono liste di candidati composte da un numero massimo di candidati pari ai seggi spettanti al comune e un numero minimo pari ai due terzi. Ciascuna lista deve indicare il candidato alla carica di sindaco. Più liste possono indicare un medesimo candidato alla carica di sindaco e costituiscono per questo un gruppo di liste collegate. Le candidature alla carica di sindaco indicano la lista, o le liste, ad esse collegate. L’elettore dispone di due voti – uno per la lista e l’altro per il candidato alla carica di sindaco - e di un voto di preferenza per un candidato della lista prescelta. Può votare per una lista non collegata al candidato prescelto per la carica di sindaco. L’assegnazione dei seggi del consiglio è fatta successivamente alla proclamazione del candidato alla carica di sindaco. E’ eletto sindaco al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (50%+1). All’eventuale turno di ballottaggio partecipano i due candidati maggiormente votati. Sono conservati i collegamenti dichiarati per il primo turno di votazione. Per la votazione di ballottaggio ciascuno dei due candidati può dichiarare di collegarsi ad una delle liste che al primo turno erano collegate con candidati alla carica di sindaco non ammessi al ballottaggio; quelle liste rendono una dichiarazione corrispondente. Al secondo turno di votazione è eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Partecipano all’assegnazione dei seggi soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi, o facciano parte di un gruppo di liste che ha raggiunto complessivamente il 3 per cento dei voti. L’assegnazione dei seggi procede sulla base dei voti validi conseguiti da ciascuna lista nella prima votazione e con esito diverso a seconda che la proclamazione del sindaco avvenga dopo la prima votazione o a seguito di ballottaggio. In primo luogo si procede alla ripartizione dei seggi fra tutte le liste che hanno superato la soglia. L’assegnazione è fatta secondo la graduatoria decrescente dei quozienti d’Hondt. In caso di assegnazione dopo la prima votazione si verifica se le liste collegate al candidato proclamato sindaco hanno ottenuto o meno un numero di seggi pari almeno al 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio comunale (con approssimazione matematica). Se questo risultato non è stato raggiunto ad esse è attribuito, come premio di maggioranza, l’ulteriore numero di seggi necessari a raggiungere quel risultato. L’attribuzione del premio di maggioranza è però condizionato da due presupposti: che il complesso di liste collegate al candidato proclamato sindaco abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi alle liste e, congiuntamente, che nessuna altra lista, o altro gruppo di liste collegate (ovviamente, ad altro candidato alla carica di sindaco) non abbia ottenuto nella medesima votazione un numero di voti validi alle liste superiore al 50 per cento. Nel caso in cui queste due condizioni non si verifichino, non si procede all’attribuzione del premio di maggioranza. Se l’assegnazione dei seggi è fatta successivamente alla votazione di ballottaggio e, secondo i voti conseguiti nella prima votazione, le liste collegate al candidato proclamato sindaco non hanno ottenuto il 60 per cento dei seggi, il premio di maggioranza è attribuito se ricorre una sola delle due condizioni prima indicate: che nella prima votazione nessun’altra lista o coalizione di liste abbia ottenuto più del 50 per cento dei voti validi. I seggi che residuano sono assegnati alle liste non collegate al candidato proclamato sindaco. Per entrambi i gruppi di liste la successiva ripartizione fra di esse è fatta secondo la graduatoria decrescente dei quozienti d’Hondt delle rispettive cifre elettorali.
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14. |
Poche differenze caratterizzano i sistemi di elezione degli organi degli enti locali nelle regioni a statuto speciale. Nella regione Valle d’Aosta si eleggono a suffragio universale e diretto il sindaco ed il vice-sindaco di ciascun comune e, contestualmente, il consiglio comunale con sistema maggioritario. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ciascuna lista è collegata ad un candidato alla carica di sindaco ed un candidato alla carica di vicesindaco. La scheda reca l’indicazione dei nomi dei due candidati, il contrassegno della lista collegata e lo spazio per l’eventuale voto di preferenza. L’elettore dispone di un unico voto. Per il consiglio comunale si vota in un solo turno anche se l’attribuzione dei seggi è fatta solo dopo l’elezione del sindaco. E’ proclamato eletto il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi ed insieme il relativo candidato alla carica di vicesindaco. In caso di parità di voti tra due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, si procede ad un turno di ballottaggio da svolgersi nella seconda domenica successiva. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi consiliari. I seggi restanti sono ripartiti fra le altre liste con il metodo dei divisori. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il sindaco ed il vicesindaco sono proclamati eletti in un secondo turno di ballottaggio se nessuno ottiene al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. I seggi del consiglio comunale sono assegnati sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno. Alla lista o coalizione di liste collegate al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi con arrotondamento alla cifra inferiore. La ripartizione tra le liste collegate e dei seggi restanti tra le altre liste è fatta con il metodo dei divisori. Per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali nella regione Friuli-Venezia Giulia trova applicazione, con alcuni adattamenti, il sistema disposto dalla legge nazionale, dove però l’elezione maggioritaria del consiglio si applica limitatamente ai comuni sino a 5.000 abitanti. Nella regione Trentino-Alto Adige l’elezione diretta del sindaco in tutti i comuni della regione si combina con una disciplina della elezione dei consigli comunali differenziata per ciascuna delle due province: nel territorio della provincia autonoma di Bolzano il consiglio comunale è sempre eletto con sistema proporzionale, mentre nella provincia autonoma di Trento i seggi sono attribuiti con criterio maggioritario nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti. Il sistema per le elezioni provinciali in Sicilia è caratterizzato, per quanto riguarda le modalità di ripartizione dei seggi tra le liste e l'elezione diretta del presidente della provincia, da elementi analoghi a quelli accolti nella disciplina regionale per la elezione del sindaco e dei consigli comunali dei centri maggiori: rispetto a questo ultimo sistema la normativa per l'elezione dei consigli provinciali siciliani si differenzia per la base territoriale su cui è svolta la competizione elettorale, costituita da più circoscrizioni plurinominali alle quali sono riassegnati i seggi già attribuiti alle diverse liste sulla base dei voti conseguiti in ambito provinciale. Anche nei comuni della regione Sicilia l’elezione del sindaco e del consiglio comunale si svolgono contestualmente a suffragio universale e diretto. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l’elezione è fatta con sistema maggioritario, mentre la ripartizione è effettuata con metodo proporzionale e premio di maggioranza nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Per questi ultimi il sistema di elezione a doppio turno è del tutto analogo a quello disposto per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti situati nel territorio delle regioni a statuto ordinario. Il sistema di elezione vigente per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si distingue per taluni aspetti da quello ‘nazionale’. Ciascun candidato sindaco non è inserito in una lista di candidati alla carica di consigliere comunale ma deve dichiarare il collegamento con una lista. La lista collegata rende una corrispettiva dichiarazione. L’elettore esprime un voto per il candidato alla carica di sindaco e un voto per la lista. Può esprimere anche un voto ‘disgiunto’ scegliendo una lista non collegata al candidato prescelto per la carica di sindaco. Può esprimere inoltre un voto di preferenza per uno dei candidati della lista votata. La duplicità del voto trova corrispondenza nel sistema di assegnazione dei seggi. E’ proclamato sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Si procede a ballottaggio solo in caso di parità. Alla lista collegata al candidato proclamato sindaco è attribuito il 60 per cento dei seggi del consiglio. Il restante 40 per cento dei seggi è attribuito alla lista che segue nella graduatoria decrescente delle cifre elettorali. Se due liste hanno ottenuto il medesimo numero di voti, i seggi sono spartiti tra le due liste in numero pari e l’eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio. Se però una delle liste non collegate al candidato proclamato alla carica di sindaco ha ottenuto un numero di voti validi che supera il 50 per cento dei voti validi espressi per le liste (50%+1), a questa lista è assegnato il 60 per cento dei seggi e alla lista collegata al candidato proclamato presidente è assegnato il restante 40 per cento dei seggi. Il sindaco eletto è posto in minoranza nel consiglio comunale. Nella regione Sardegna la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, che disciplina l’indizione delle elezioni comunali e provinciali, ribadisce che – fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale – ai comuni e alle province della regione continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.
Le schede relative alle elezioni considerate nel raffronto contengono, per ogni voce, una breve nota che riassume gli elementi essenziali che caratterizzano quel sistema. Per ragioni di spazio - e per rendere più agevole il raffronto - le note si limitano per lo più a descrivere i caratteri fondamentali dei sistemi, senza entrare nel dettaglio delle soluzioni tecniche adottate dalle singole formulazioni legislative.
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Parlamento europeo (L. 18/1978)
reggilinea) |
Senato (D.P.R. 533/93)
reggilinea) |
Camera (D.P.R. 361/57 modif. L. 277/93) reggilinea) |
Regioni a statuto ordinario (L. 108/1968, modif. L. 43/1995) |
Regione Toscana (l.r. n. 25/2004) |
Regione siciliana (L.R. 9991 del 5.8.2004) |
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Non prevista.
L’esecutivo dell’Unione Europea è formato secondo la preventiva ripartizione del numero dei componenti tra gli Stati. Ciascuno stato nomina i propri rappresentanti. Le cariche sono attribuite con designazione interna
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Non prevista.
Nomina da parte del Presidente della Repubblica e fiducia di entrambe le Camere
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Non prevista.
Nomina da parte del Presidente della Repubblica e fiducia di entrambe le Camere
Nella legislatura in corso (XIV) questo punto è oggetto di revisione costitu-zionale. La proposta è all’esame delle Camere (A.S. n. 2544 e A.C. n. 4862). Il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e ora (marzo 2005) all’esame dell’Assemblea del Senato prevede che «il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati»: A sua volta «la candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati..» . |
L’elezione diretta (e la conseguente forma di governo) è disposta dagli articoli 122 e 126 della Costituzione. Lo statuto regionale potrà prevedere però una diversa forma di Governo. Sino ad allora il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente alla elezione dei consiglieri regionali, secondo la disciplina statale vigente. Nella scheda elettorale il candidato alla Presidenza della Giunta è il candidato capolista della lista regionale (c.d. listino). E’ proclamato presidente il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Con proprie leggi elettorali le regioni Puglia, Lazio, Abruzzo, Calabria e Marche hanno recepito tale sistema elettorale e, ciascuna con talune modificazioni e integrazioni, rinviano a queste norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. |
Il nuovo statuto regionale conferma la forma di governo regionale stabilita dagli articoli 122 e 126 della Costituzione. La Toscana è la sola regione che ha approvato una propria legge elettorale per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. Il sistema di elezione è mutuato dal sistema delle leggi n. 108/1968, 43/1995 e 1/1999. Il Presidente della Giunta è eletto contestualmente al Consiglio regionale; il sistema di votazione e di assegnazione dei seggi consentono che il Presidente eletto disponga di una maggioranza pari al 55, o al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Il risultato è ottenuto tramite la ‘correzione’ maggioritaria (un premio di maggioranza) del risultato determinato dalla assegnazione proporzionale dei seggi nel CUR alle liste concorrenti. Il sistema garantisce alle opposizioni la quota minima del 35% dei seggi del Consiglio.
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L’elezione diretta del Presidente della regione è disposta dallo statuto speciale. La forma di governo può essere modificata da una legge statutaria della Regione che preveda l’elezione indiretta del Presidente della Regione. Il sistema di elezione introdotto dalla legge elettorale regionale è mutuato dal sistema delle leggi nazionali. Presidente della Regione e Assemblea regionale sono eletti contestualmente. Dei 90 deputati assegnati all’ARS, 80 sono eletti in altrettanti collegi quante sono le province regionali. L’assegnazione dei seggi è proporzionale alle liste con recupero dei resti nel collegio medesimo. Nove seggi sono assegnati con criterio maggioritario alla coalizione del candidato eletto alla carica di Presidente. E’ proclamato Presidente della Regione il candidato la cui lista regionale ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Il premio di maggioranza non va oltre l’assegnazione dei 9 seggi della lista regionale. |
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Regione Valle d’Aosta (l.r. 3/1993) |
Provincia autonoma di Trento (l.p. 2/2003) |
Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 41/2003 e l.r. 7/1983) |
Province (LL. 122/1951 e 81/1993)
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Comuni sino a 15.000 abitanti (L. 81/1993)
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Comuni con oltre 15.000 abitanti (L. 81/1993) reggilinea) |
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Non prevista
Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale. Lo statuto dispone che la Regione, con legge statutaria, possa modificare la forma di governo adottando l‘elezione diretta del Presidente. L’articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001 non ha esteso alla Regione Valle d’Aosta l’elezione diretta del Presidente della Regione come forma di governo ‘transitoria’ in assenza di diversa decisione della Regione.
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L’elezione diretta del Presidente della Provincia, già disposta in via transitoria dalla legge costituzionale n. 2/2001, è stata confermata dalla legge provinciale n. 2 del 2003, “Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia”. L’elezione del Presidente è contestuale a quella del Consiglio provinciale. Avviene sulla base di liste concorrenti nel territorio della Provincia collegate a candidati alla carica di Presidente. E’ proclamato eletto alla carica di Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi in ambito provinciale Al candidato proclamato Presidente della Provincia autonoma sono assegnati comunque 21 seggi e, in ogni caso, non più di 24 dei 35 seggi di cui si compone il Consiglio.
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Non prevista.
Il Presidente della Provincia autonoma è eletto dal Consiglio provinciale. Lo statuto speciale prevede che con legge statutaria la Provincia possa decidere di adottare una forma di governo che preveda l’elezione diretta del Presidente della Provincia , ma tale decisione è condizionata all’osservanza delle prescrizioni che lo statuto detta per conservare, anche in tal caso, l’equilibrio della rappresentanza delle tre componenti etnico-linguistiche dell’ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano.
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L’elezione diretta del Presidente della provincia è collegata alla elezione della maggioranza del consiglio provinciale. E' eletto presidente al primo turno il candidato che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi. E' eletto al secondo turno il candidato che consegue la maggioranza relativa dei voti validi
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L’elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale avviene con sistema interamente maggioritario. E' eletto sindaco il candidato che consegue nell'unico turno la maggioranza, anche relativa, dei voti. Si procede ad un secondo turno di votazione (ballottaggio) soltanto se due candidati ottengono il medesimo maggior numero di voti validi.
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L’elezione diretta del Sindaco è collegata all'elezione della maggioranza del consiglio comunale. E' eletto sindaco il candidato che ottiene al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. Al secondo turno è eletto il candidato che consegue la maggioranza relativa dei voti validi.
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Parlamento europeo (L. 18/1978)
reggilinea) |
Senato (D.P.R. 533/93)
reggilinea) |
Camera (D.P.R. 361/57 modif. L. 277/93) reggilinea) |
Regioni a statuto ordinario (L. 108/1968, modif. L. 43/1995) |
Regione Toscana (l.r. n. 25/2004) |
Regione siciliana (L.R. 9991 del 5.8.2004) |
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Proporzionale, a liste concorrenti nell'ambito di circoscrizioni. L’assegnazione dei seggi è fatta in base al complesso dei voti ottenuti da ciascuna lista in ambito nazionale. I seggi spettanti a ciascuna lista sono successivamente attribuiti nelle singole circoscrizioni.
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Sistema misto a prevalenza uninominale maggioritario (75% dei seggi), ad un unico turno, con parziale recupero proporzionale dei candidati non eletti nei collegi uninominali. La disciplina dello scorporo (totale: di tutti i voti ottenuti dal candidato uninominale proclamato) attenua gli effetti maggioritari del sistema.
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Sistema misto a prevalenza (75% dei seggi) uninominale maggioritario ad un unico turno e con attribuzione dei restanti seggi con metodo proporzionale sulla base di candidature di lista ed eventuale recupero dei candidati non eletti nei collegi uninominali. La disciplina dello scorporo (parziale: in ciascun collegio uninominale un numero di voti di una unità superiore a quello del candidato che ha ottenuto la seconda cifra elettorale) attenua gli effetti maggioritari del sistema.
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Sistema misto che garantisce alla lista, o alla coalizione vincente, la maggioranza dei seggi del Consiglio. In ciascuna regione l’80% dei seggi è ripartito con metodo proporzionale tra liste concorrenti in circoscrizioni provinciali con recupero dei resti nel collegio unico regionale (CUR). Il restante 20% dei seggi è attribuito con criterio maggioritario a liste regionali nell’ambito del CUR. Alla lista o alla coalizione regionale vincente, a seconda se ottiene o meno il 40% dei voti validi, sono assegnati, anche ricorrendo a seggi in soprannumero, almeno il 55% o il 60% dei seggi che compongono il Consiglio regionale. Le leggi elettorali delle regioni Puglia, Lazio, Abruzzo, Calabria e Marche fanno rinvio e recepiscono il medesimo sistema. La legge della regione Puglia esclude la presentazione di candidature della lista regionale pur conservandone il sistema di votazione (v. schede n. 4 e 9) ( |
Proporzionale con ‘correzione’ maggioritaria sulla base di liste concorrenti in collegi coincidenti con il territorio delle province. Dei 65 seggi di cui si compone il C.R. uno è assegnato al candidato eletto alla presidenza della regione ed uno al candidato che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. Gli altri 63 seggi sono ripartiti fra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento. la ripartizione è proporzionale (metodo d’Hondt corretto) in ambito regionale. Il sistema garantisce almeno un seggio per ciascuna circoscrizione (provincia) e almeno il 35 % dei seggi (22 seggi) alle liste minoritarie. Alla lista (o coalizione) collegata al candidato eletto alla Presidenza sono assegnati almeno 38 (60%) o 35 (55%) seggi se non sono stati conseguiti con la ripartizione proporzionale.
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Proporzionale con ‘correzione’ maggioritaria. 80 seggi sono assegnati con criterio proporzionale in collegi plurinominali coincidenti con territorio delle province. Alla assegnazione concorrono liste circoscrizionali collegate in sede regionale con un candidato alla carica di Presidente della Regione e la rispettiva lista regionale. I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sono assegnati in quella sede con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. Nove seggi sono assegnati a candidati della lista regionale del candidato eletto alla Presidenza della Regione, sino a concorrenza massima di 54 seggi per la coalizione collegata al candidato proclamato Presidente. se quel numero di seggi è stato già conseguito in sede circoscrizionale, i seggi residui sono assegnati alle liste minoritarie, proporzionalmente fra esse.
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Regione Valle d’Aosta (l.r. 3/1993) |
Provincia autonoma di Trento (l.p. 2/2003) |
Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 41/2003 e l.r. 7/1983) |
Province (LL. 122/1951 e 81/1993)
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Comuni sino a 15.000 abitanti (L. 81/1993)
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Comuni con oltre 15.000 abitanti (L. 81/1993) reggilinea) |
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I 35 seggi del Consiglio regionale sono assegnati con metodo interamente proporzionale nel collegio costituito dall’intero territorio della Regione. La ripartizione è effettuata in base a quozienti interi (quoziente naturale) e maggiori resti. Alla assegnazione concorrono liste non collegate fra loro.
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Proporzionale con ‘correzione’ maggioritaria dell’esito complessivo. L’elettore dispone di due voti: uno per l’elezione dei consiglieri provinciali ed uno per il candidato alla carica di Presidente della Provincia. La ripartizione dei seggi è effettuata nel collegio unico regionale con il metodo dei divisori d’Hondt. La ‘correzione’ maggioritaria scatta se le liste collegate al candidato proclamato alla carica di Presidente della Provincia non ottengono almeno 17 seggi se il candidato alla carica di Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti. Se ha ottenuto il 40% o più dei voti validi alle liste collegate sono assegnati 20 seggi. Gli altri sono assegnati alle altre liste. Le liste collegate al Presidente non possono comunque ottenere più di 23 seggi. E’ garantito un seggio alla minoranza ladina con riferimento ai risultati del voto nei comuni indicati dallo statuto.
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I 35 seggi sono assegnati con metodo interamente proporzionale. Il metodo di ripartizione è quello dei quozienti interi (quoziente corretto con fattore +2) e dei maggiori resti. La ripartizione è fatta in ambito provinciale. E’ garantito un seggio alla minoranza ladina.
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Proporzionale con il metodo d’Hondt fra gruppi di candidati nei collegi uninominali ed eventuale premio di maggioranza connesso all’elezione del presidente della provincia nel primo turno o nel turno di ballottaggio.
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Maggioritario ad un unico turno sulla base di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco.
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Proporzionale con il metodo d’Hondt fra liste concorrenti ed eventuale premio di maggioranza connesso all’elezione del sindaco nel primo o nel secondo turno di ballottaggio.
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Parlamento europeo (L. 18/1978)
reggilinea) |
Senato (D.P.R. 533/93)
reggilinea) |
Camera (D.P.R. 361/57 modif. L. 277/93) reggilinea) |
Regioni a statuto ordinario (L. 108/1968, modif. L. 43/1995) |
Regione Toscana (l.r. n. 25/2004) |
Regione siciliana (L.R. 9991 del 5.8.2004) |
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Le candidature si presentano nell'ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovraregionale; i seggi sono ripartiti fra le liste in base al complesso dei voti conseguiti da ciascuna in ambito nazionale Successivamente i seggi sono riassegnati alle singole circoscrizioni.
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Il Senato è eletto su base regionale. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in un numero di collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi da attribuire con metodo proporzionale ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione.
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L'elezione avviene sulla base di 26 circoscrizioni (più la Valle d’Aosta) di dimensione regionale o infraregionale. Ciascuna circoscrizione è suddivisa in un numero di collegi uninominali pari ai tre quarti dei seggi spettanti alla circoscrizione. I seggi da assegnare in ragione proporzionale vengono attribuiti alle liste sulla base dei voti conseguiti in ambito nazionale (previo superamento della soglia del 4% dei voti) e quindi riassegnati alle circoscrizioni.
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Per la ripartizione dei seggi assegnati con il criterio proporzionale, il territorio di ciascuna regione è suddiviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province. I calcoli per il recupero dei resti si effettuano nel collegio unico regionale (CUR). Le liste regionali concorrono nell’ambito della circoscrizione unica corrispondente al territorio dell’intera regione (CUR). Le leggi elettorali delle regioni Puglia, Lazio, Abruzzo, Calabria e Marche non hanno modificato il sistema delle circoscrizioni.
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Il territorio della Regione è ripartito in collegi plurinominali corrispondenti al territorio di ciascuna provincia. A ciascuna circoscrizione i seggi spettanti sono assegnati in proporzione alla popolazione residente secondo l’ultimo censimento generale. Di fatto però i seggi sono ripartiti ed assegnati in sede di collegio unico regionale (l’intero territorio della Regione) e vige soltanto il vincolo che sia eletto al consiglio regionale almeno un candidato per ciascuna circoscrizione (provincia).
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Il territorio della Regione è ripartito in collegi plurinominali corrispondenti al territorio delle nove province siciliane. A ciascuna circoscrizione i seggi spettanti sono assegnati in proporzione alla popolazione residente secondo l’ultimo censimento generale. La ripartizione dei seggi spettanti a ciascun collegio è effettuata integralmente all’interno della circoscrizione.
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Regione Valle d’Aosta (l.r. 3/1993) |
Provincia autonoma di Trento (l.p. 2/2003) |
Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 41/2003 e l.r. 7/1983) |
Province (LL. 122/1951 e 81/1993)
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Comuni sino a 15.000 abitanti (L. 81/1993)
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Comuni con oltre 15.000 abitanti (L. 81/1993) reggilinea) |
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Il territorio della regione costituisce un’unica circoscrizione.
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Il territorio della Provincia autonoma costituisce un’unica circoscrizione.
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Il territorio della Provincia autonoma costituisce un’unica circoscrizione.
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Il presidente della provincia è eletto nell'ambito di una circoscrizione coincidente con il territorio provinciale. Le candidature per il consiglio provinciale si presentano nell'ambito di collegi uninominali il cui numero è pari ai consiglieri da eleggere: tuttavia l’attribuzione dei seggi ai diversi gruppi di candidati tra loro collegati è effettuata in ambito provinciale.
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Unica circoscrizione coincidente con il territorio comunale.
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Unica circoscrizione coincidente con il territorio comunale.
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Parlamento europeo (L. 18/1978)
reggilinea) |
Senato (D.P.R. 533/93)
reggilinea) |
Camera (D.P.R. 361/57 modif. L. 277/93) reggilinea) |
Regioni a statuto ordinario (L. 108/1968, modif. L. 43/1995) |
Regione Toscana (l.r. n. 25/2004) |
Regione siciliana (L.R. 9991 del 5.8.2004) |
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Le candidature si presentano nell'ambito di liste in ciascuna circoscrizione. E’ ammessa la presentazione dello stesso candidato in più circoscrizioni.
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Le candidature si presentano nei collegi uninominali. I candidati che intendono concorrere all'eventuale recupero proporzionale debbono collegarsi con almeno due candidati presentati con il medesimo contrassegno in altri due collegi della regione. I candidati così collegati formano un gruppo. Non è ammessa la candidatura in più di un collegio uninominale.
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Ciascun candidato nei collegi uninominali deve collegarsi con almeno una lista presentata nelle circoscrizioni per l'attribuzione della quota proporzionale di seggi. E' ammesso il collegamento con più liste. La presentazione delle candidature per la quota proporzionale di seggi è effettuata in ambito circoscrizionale sulla base di liste di candidati. Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore ad un terzo dei seggi da assegnare in ragione proporzionale nella circoscrizione. Non è ammessa la candidatura in più di un collegio uninominale. Della lista possono fare parte anche i candidati nei collegi uninominali. E' ammessa la presentazione di liste non collegate con candidati nei collegi.
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Il sistema delle candidature è duplice: liste nei collegi provinciali e liste regionali per il candidato presidente e per i seggi premio di maggioranza. Si può essere candidati in un massimo di tre circoscrizioni purché con il medesimo simbolo. Ciascuna lista regionale deve collegarsi con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione. Lista provinciale e lista regionale collegata sono contrassegnate dal medesimo simbolo. Se più liste provinciali sono collegate alla medesima lista regionale, questa è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste collegate. Le liste provinciali possono anche non collegarsi ad alcuna lista regionale. La legge elettorale della Puglia ha soppresso la lista regionale. I seggi spettanti sono assegnati a candidati nelle liste provinciali non già proclamati. Il numero dei candidati è pari almeno al numero dei consiglieri da eleggere. |
Il sistema si basa su tre tipi di candidature: Presidenza della regione, candidature regionali, candidatura nei collegi provinciali. I candidati alla Presidenza della regione presentano direttamente la propria candidatura in sede regionale. Devono dichiarare il collegamento con una o più liste di candidature nei collegi provinciali. La dichiarazione di collegamento deve essere reciproca. Nei collegi provinciali sono presentate liste di candidati provinciali e – all’interno di ciascuna lista – uno o due nominativi di candidati regionali. Il numero è deciso da ciascuna lista. Più liste provinciali contraddistinte da un unico contrassegno costituiscono un gruppo di liste; più gruppi in coalizione. I candidati possono essere presenti in non più di tre circoscrizioni. I candidati regionali possono essere candidati provinciali in massimo due circoscrizioni diverse.
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Doppio sistema di candidature: regionali e provinciali. Il candidato capolista delle liste regionali è candidato alla Presidenza della Regione. Le liste circoscrizionali sono presentati all’interno di una circoscrizione e, quando contraddistinte dal medesimo contrassegno costituiscono gruppi di liste. Più gruppi collegati alla medesima lista regionale costituiscono coalizione di liste. La lista regionale deve essere collegata a uno o più gruppi di liste circoscrizionali. Ad eccezione del capolista, ciascun candidato nella lista regionale deve dichiarare di riferirsi ad una lista provinciale e ad una circoscrizione. Deve inoltre essere candidato anche in una lista provinciale. Ciascun gruppo di liste provinciali deve dichiarare il collegamento ad una lista regionale.
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Regione Valle d’Aosta (l.r. 3/1993) |
Provincia autonoma di Trento (l.p. 2/2003) |
Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 41/2003 e l.r. 7/1983) |
Province (LL. 122/1951 e 81/1993)
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Comuni sino a 15.000 abitanti (L. 81/1993)
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Comuni con oltre 15.000 abitanti (L. 81/1993) reggilinea) |
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Le candidature sono presentate per liste concorrenti in ambito regionale. Ai fini dell’attribuzione di un seggio di rappresentanza, le liste presentate nei comuni della minoranza Walser possono collegarsi a liste presentate per l’intero territorio regionale.
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Ciascuna lista può recare un massimo di 34 candidature oltre quella del candidato alla carica di Presidente della Provincia autonoma. Più liste possono indicare il medesimo candidato alla Presidenza. Non sono previste liste specifiche relative al territorio della minoranza di lingua ladina nel territorio dei comuni della Valle di Fassa. Il seggio ‘ladino’ è assegnato con prelazione in sede di attribuzione generale dei seggi.
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Le candidature sono presentate per liste concorrenti in ambito provinciale.
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Ciascun candidato a presidente della provincia deve essere collegato ad almeno un gruppo di candidati al consiglio. Le candidature per il consiglio si presentano nell'ambito dei collegi uninominali. Ciascun candidato nel collegio deve essere tuttavia collegato con un gruppo di candidati presentati in altri collegi con il medesimo contrassegno in numero pari ad almeno un terzo dei seggi del consiglio. Ciascun gruppo di candidati al consiglio deve a sua volta essere collegato ad un candidato alla carica di presidente della provincia. E' ammesso il collegamento di più gruppi di candidati al medesimo candidato alla presidenza.
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Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è inserita in una lista di candidati per il consiglio. Ciascuna lista deve essere collegata ad un candidato alla carica di sindaco e presentare un programma amministrativo. Non è ammesso il collegamento di più liste con il medesimo candidato a sindaco.
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Ciascuna candidatura alla carica di sindaco deve essere collegata ad almeno una lista per l'elezione del consiglio. Ciascuna lista deve essere collegata ad un candidato a sindaco e presentare un programma amministrativo. E' ammesso il collegamento di più liste al medesimo candidato a sindaco. Al secondo turno si possono collegare ad uno dei due candidati a sindaco ulteriori liste.
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Parlamento europeo (L. 18/1978)
reggilinea) |
Senato (D.P.R. 533/93)
reggilinea) |
Camera (D.P.R. 361/57 modif. L. 277/93) reggilinea) |
Regioni a statuto ordinario (L. 108/1968, modif. L. 43/1995) |
Regione Toscana (l.r. n. 25/2004) |
Regione siciliana (L.R. 9991 del 5.8.2004) |
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Scheda unica. La scheda reca il contrassegno di ciascuna lista e lo spazio per il voto di preferenza. Si vota per una delle liste e si possono esprimere fino a tre preferenze.
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Scheda unica. La scheda reca il nome di ciascun candidato nel collegio uninominale accompagnato dal contrassegno del gruppo di cui il candidato fa parte. Si esprime un unico voto riferito ad uno dei candidati e al gruppo di cui egli fa parte.
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Il voto si esprime su due schede: la prima per il voto nel collegio uninominale, la seconda per il voto ad una delle liste che concorrono al riparto proporzionale. La scheda per il collegio uninominale reca il nome di ciascun candidato accompagnato da un massimo di cinque contrassegni (che possono non corrispondere al contrassegno delle liste collegate). L'elettore vota per uno dei candidati. La scheda per il riparto proporzionale riproduce l'elenco dei candidati di ciascuna lista e il contrassegno di lista. L'elettore vota per una delle liste. Non è ammesso il voto di preferenza.
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Scheda unica con voto doppio. Nella scheda sono riportati affiancati, in un medesimo spazio, il contrassegno della lista regionale e i contrassegni della, o delle liste provinciali collegate. Accanto al simbolo della lista regionale sono riportati il nome e il cognome del candidato alla Presidenza della Giunta regionale,che è capolista della lista regionale. L’elettore esprime un voto per una lista provinciale ed un voto per una delle liste regionali, anche non collegata alla lista provinciale prescelta. Il voto espresso solo per la lista provinciale si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata L’elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza. Le leggi elettorali delle regioni Puglia, Lazio, Abruzzo, Calabria e Marche non hanno modificato la struttura della scheda ma alcune di esse (Marche, Puglia) precisano i criteri per l’espressione e il computo dei voti. |
Scheda unica con voto doppio. La scheda reca un riquadro per ciascuna coalizione di gruppi di liste. Sono riportati i contrassegni e i nominativi dei candidati regionali (o del candidato regionale) in spazi separati e distinti dall’elenco dei candidati provinciali. Accanto ai simboli e alle liste provinciali è posto il cognome ed il nome del candidato alla carica di Presidente della regione accompagnato dal relativo contrassegno. L’elettore può votare congiuntamente o separatamente il candidato alla Presidenza ed una delle liste collegate o non collegate al candidato prescelto. Può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista votata.
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Scheda unica con voto doppio. L’elettore può votare congiuntamente o separatamente il candidato alla Presidenza ed una delle liste collegate o non collegate al candidato prescelto. Può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista votata.
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Regione Valle d’Aosta (l.r. 3/1993) |
Provincia autonoma di Trento (l.p. 2/2003) |
Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 41/2003 e l.r. 7/1983) |
Province (LL. 122/1951 e 81/1993)
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Comuni sino a 15.000 abitanti (L. 81/1993)
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Comuni con oltre 15.000 abitanti (L. 81/1993) reggilinea) |
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Scheda unica con voto ad una lista ed espressione di un massimo di tre preferenze.
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Scheda unica, voto doppio con divieto di voto disgiunto. Le schede riportano il nominativo del candidato ala carica di Presidente della Provincia con accanto i contrassegni o il contrassegno delle liste collegate e, accanto a questi ultimi, lo spazio per l’indicazione di massimo tre preferenze. L’elettore può votare per il candidato alla Presidenza, oppure soltanto per una lista ed il voto si trasferisce al candidato alla Presidenza. Non può votare per una lista non collegata al candidato prescelto per la carica di Presidente della Provincia.
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Scheda unica. Un voto per la lista e sino a quattro preferenze per i candidati presenti nella lista votata.
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Scheda unica. Al primo turno alla destra del nome di ciascun candidato alla presidenza è riportato il nome del candidato o dei candidati al consiglio ad esso collegati, ciascuno contraddistinto dal proprio contrassegno. L'elettore esprime un unico voto per un candidato a presidente e per uno dei candidati al consiglio tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso soltanto per il candidato alla presidenza non è attribuito alle liste o gruppo di liste collegate. Al secondo turno la scheda riporta unicamente i nomi dei due candidati alla presidenza in ballottaggio accompagnati dai contrassegni dei gruppi collegati. Si vota unicamente per uno dei candidati in ballottaggio.
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Scheda unica. Alla destra del contrassegno di lista è riportato il nome del candidato sindaco, nella parte inferiore lo spazio per il voto di preferenza. Unico voto per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata tracciando un segno sul contrassegno. E' ammesso inoltre un voto di preferenza per un candidato al consiglio.
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Scheda unica con voto doppio e possibilità di voto disgiunto. Al primo turno alla destra del nome di ciascun candidato a sindaco sono riportati i simboli delle liste collegate e lo spazio per il voto di preferenza. È possibile esprimere due voti riferiti rispettivamente ad un candidato a sindaco e ad una lista anche non collegata al candidato sindaco prescelto. E' ammesso inoltre un voto di preferenza per un candidato al consiglio. Al secondo turno la scheda riporta unicamente i nomi dei due candidati a sindaco in ballottaggio con l’indicazione dei contrassegni delle liste collegate. Si vota unicamente per uno dei candidati in ballottaggio.
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Parlamento europeo (L. 18/1978)
reggilinea) |
Senato (D.P.R. 533/93)
reggilinea) |
Camera (D.P.R. 361/57 modif. L. 277/93) reggilinea) |
Regioni a statuto ordinario (L. 108/1968, modif. L. 43/1995) |
Regione Toscana (l.r. n. 25/2004) |
Regione siciliana (L.R. 9991 del 5.8.2004) |
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Non previsto.
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Non previsto.
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Non previsto.
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Non previsto.
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Non previsto.
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Non previsto.
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Regione Valle d’Aosta (l.r. 3/1993) |
Provincia autonoma di Trento (l.p. 2/2003) |
Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 41/2003 e l.r. 7/1983) |
Province (LL. 122/1951 e 81/1993)
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Comuni sino a 15.000 abitanti (L. 81/1993)
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Comuni con oltre 15.000 abitanti (L. 81/1993) reggilinea) |
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Non previsto.
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Non previsto.
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Non previsto.
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Previsto solo per l’elezione del presidente con effetti sull’elezione del consiglio. Si procede al secondo turno qualora nessun candidato alla presidenza consegua al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. Accedono al secondo turno i due candidati alla presidenza più votati al primo turno. Non è ammessa la facoltà di rinunzia.
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Non previsto. Può effettuarsi soltanto nel caso in cui i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti abbiano ottenuto anche il medesimo numero di voti.
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Previsto solo per l’elezione del sindaco, con effetti sull’elezione del consiglio. Si procede ad un secondo turno qualora nessun candidato alla carica di sindaco consegua al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi. Accedono al secondo turno i due candidati più votati al primo turno. Non è ammessa la facoltà di rinunzia.
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Parlamento europeo (L. 18/1978)
reggilinea) |
Senato (D.P.R. 533/93)
reggilinea) |
Camera (D.P.R. 361/57 modif. L. 277/93) reggilinea) |
Regioni a statuto ordinario (L. 108/1968, modif. L. 43/1995) |
Regione Toscana (l.r. n. 25/2004) |
Regione siciliana (L.R. 9991 del 5.8.2004) |
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Non prevista.
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Non è prevista una clausola di sbarramento esplicita. E’ invece significativo lo sbarramento implicito determinato per la parte proporzionale dalla soglia di accesso che si identifica con il minimo divisore d’Hondt che ottiene un seggio.
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Sono ammesse al riparto proporzionale dei seggi della quota proporzionale le liste che hanno conseguito in ambito nazionale almeno il 4% dei voti validi.
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Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell’intera regione, meno del 3% dei voti validi. Questa clausola non opera se quelle liste sono collegate ad una lista regionale che abbia superato il 5% dei voti validi espressi per tutte le liste regionali. Modificano la soglia di sbarramento alcune delle nuove leggi elettorali regionali. Nella regione Calabria per le liste provinciali la soglia è posta al 4% anche se collegate a liste regionali che ottengono il 5%. Questo resta il valore di soglia per le liste regionali. Nella regione Puglia accedono ai seggi ‘regionali’ le liste che ottengono almeno un seggio circoscrizionale. Per le liste provinciali che non sono collegate ad alcuna lista regionale la soglia è pari al 5%.Se collegate, il limite resta quello nazionale per l’elezione 2005, ma sale al 4% per le elezioni successive . . |
La soglia è pari all’1,5% in ambito regionale se il gruppo di liste è collegato ad un candidato presidente che ottiene almeno il 5% dei voti; ed è invece del 4% se il gruppo di liste è collegato ad un candidato presidente che ha ottenuto meno del 5% dei voti.
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Non sono ammessi alla ripartizione dei seggi le liste provinciali che non abbiano conseguito in ambito regionale almeno un numero di voti validi pari al 5% del totale dei voti validi espressi per le liste provinciali.
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Regione Valle d’Aosta (l.r. 3/1993) |
Provincia autonoma di Trento (l.p. 2/2003) |
Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 41/2003 e l.r. 7/1983) |
Province (LL. 122/1951 e 81/1993)
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Comuni sino a 15.000 abitanti (L. 81/1993)
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Comuni con oltre 15.000 abitanti (L. 81/1993) reggilinea) |
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Non sono ammessi alla ripartizione dei seggi le liste provinciali che non abbiano conseguito in ambito regionale almeno un numero di voti validi pari al doppio del quoziente elettorale regionale determinato dividendo per il numero dei seggi del Consiglio (35) il totale dei voti validi espressi per le liste nella regione.
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Non prevista.
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Non prevista.
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Non prevista.
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Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 % dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
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Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 % dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
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Parlamento europeo (L. 18/1978)
reggilinea) |
Senato (D.P.R. 533/93)
reggilinea) |
Camera (D.P.R. 361/57 modif. L. 277/93) reggilinea) |
Regioni a statuto ordinario (L. 108/1968, modif. L. 43/1995) |
Regione Toscana (l.r. n. 25/2004) |
Regione siciliana (L.R. 9991 del 5.8.2004) |
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I seggi sono attribuiti alle liste proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.
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In ogni collegio uninominale è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Per l'attribuzione dei seggi da assegnare in ciascuna regione con metodo proporzionale si determina in primo luogo la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dai candidati presentati nei collegi con il medesimo contrassegno, detratti i voti ottenuti dai candidati già proclamati eletti nei medesimi collegi (scorporo totale). I seggi sono quindi attribuiti ai gruppi in proporzione alle rispettive cifre elettorali, secondo il metodo d'Hondt. Sono proclamati eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascun gruppo i candidati non eletti in sede di collegio uninominale compresi nel gruppo medesimo, secondo la graduatoria delle migliori percentuali di voto conseguite nei rispettivi collegi in riferimento al totale dei voti validi espressi in ciascun collegio.(reggilinea) |
Nei collegi uninominali è eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti. I seggi della quota proporzionale sono ripartiti fra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento in ambito nazionale e in base ai quozienti interi e maggiori resti. Dalla cifra elettorale di ciascuna lista è però detratta una parte dei voti conseguiti dai candidati vincenti nei collegi uninominali collegati alla lista (c.d. "scorporo parziale"). I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati nelle varie circoscrizioni. Stabilito il numero di seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, si proclamano eletti i candidati della lista nell'ordine di presentazione. Se la lista comprende un numero di candidati inferiore ai seggi ad essa spettanti sono eletti anche i candidati non vincitori dei collegi uninominali collegati alla lista stessa secondo la graduatoria delle migliori percentuali di voto nei rispettivi collegi. |
In sede circoscrizionale i seggi sono attribuiti a ciascuna lista ammessa sulla base dei quozienti interi conseguiti. I seggi residui sono ripartiti nel CUR con il metodo del quoziente intero e dei maggiori resti. In sede regionale è proclamata vincente la lista regionale che ottiene la maggiore cifra elettorale. Se il gruppo di liste provinciali collegate ha già ottenuto almeno il 50% dei seggi del Consiglio, alla lista vincente è assegnato un ulteriore 10% dei seggi; il restante 10% è ripartito tra le altre liste provinciali; se i seggi ottenuti sono inferiori al 50%, alla lista vincente viene assegnata l’intera quota maggioritaria. Se questa non è sufficiente a che la lista vincente consegua il 55% o il 60% dei seggi del Consiglio si attribuiscono seggi in soprannumero. La legge della regione Puglia assegna proporzionalmente alle liste collegate con il candidato proclamato Presidente tutti i seggi della quota maggioritaria. |
I seggi circoscrizionali sono assegnati in ambito regionale con il metodo dei divisori d’Hondt (corretto) e successivamente quelli spettanti a ciascuna lista sono ripartiti fra le circoscrizioni. E’ assegnato in primo luogo un seggio al candidato alla presidenza secondo votato e un seggio per ciascuna delle liste ammesse al riparto. I seggi restanti sono assegnati alle liste in base alla graduatoria decrescente dei divisori d’Hondt. Si verifica se il candidato eletto presidente ha ottenuto una cifra inferiore o uguale e superiore al 45% dei voti. Se inferiore la ripartizione deve assicurare il 55% dei seggi alla maggioranza, se superiore il 60%. Qualora questa maggioranza non è stata conseguita direttamente si procede a nuova ripartizione rispettando quel numero di seggi. E’ assicurato almeno il 35% dei seggi alle liste di minoranza e un seggio a ogni circoscrizione.
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I seggi spettanti a ciascuna circoscrizione sono ripartiti in ambito circoscrizionale tra le liste che hanno superato la soglia regionale con il metodo dei quozienti interi e dei maggiori resti. I nove seggi regionali sono assegnati ai candidati della lista regionale che ha espresso il Presidente della regione e assegnati sino a concorrenza della maggioranza di 54 seggi. Gli eventuali seggi residuali rispetto a tale maggioranza sono ripartiti proporzionalmente tra le liste non collegate al candidato proclamato alla Presidenza della Regione. Se la lista regionale non contiene un numero sufficiente di candidati (perché carente o perché alcuni sono già eletti nelle circoscrizioni) i seggi residuali sono ripartiti proporzionalmente fra i gruppi di liste collegate al candidato proclamato alla Presidenza della Regione.
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Regione Valle d’Aosta (l.r. 3/1993) |
Provincia autonoma di Trento (l.p. 2/2003) |
Provincia autonoma di Bolzano (l.p. 41/2003 e l.r. 7/1983) |
Province (LL. 122/1951 e 81/1993)
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Comuni sino a 15.000 abitanti (L. 81/1993)
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Comuni con oltre 15.000 abitanti (L. 81/1993) reggilinea) |
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I seggi sono assegnati alle liste in ambito regionale con il metodo proporzionale dei quozienti interi (quoziente naturale) e maggiori resti. I candidati sono proclamati secondo la graduatoria decrescente delle cifre individuali
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I seggi sono assegnati in sede provinciale alle liste concorrenti secondo le rispettive cifre di lista e la graduatoria decrescente dei divisori d’Hondt. Se tale ripartizione non assicura almeno 18 seggi alle liste collegate al candidato proclamato alla Presidenza della Provincia, si procede a nuova assegnazione attribuendo primariamente a quelle liste 21 seggi (compreso quello del Presidente) se il gruppo di liste ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi espressi per le liste provinciali e 24 seggi (sempre compreso il seggio del Presidente) se i voti ottenuti hanno superato la soglia del 40 per cento. In ogni caso alle liste vincenti non possono essere assegnati più di 24 seggi. I seggi così assegnati sono ripartiti fra le liste della coalizione con il metodo dei divisori d’Hondt e assegnati ai candidati in base alle rispettive cifre individuali. Un seggio è riservato al consigliere ladino. |
I seggi sono assegnati alle liste in ambito provinciale con il metodo proporzionale dei quozienti interi (quoziente corretto con coefficiente +2) e maggiori resti. I candidati sono proclamati secondo la graduatoria decrescente delle cifre individuali. un seggio è riservato al candidato rappresentante della popolazione di lingua ladina
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I seggi sono assegnati ai gruppi di candidati con sistema d'Hondt sulla base dei voti raccolti al primo turno. Se il gruppo di candidati collegato al presidente eletto non ottiene almeno il 60% dei seggi, a tale gruppo si assegna una quota aggiuntiva di seggi in modo da raggiungere tale percentuale. Il premio di maggioranza viene attribuito sia in caso di elezione del presidente al primo turno che al secondo turno e indipendentemente dalle percentuali di voto conseguite. I restanti seggi sono assegnati agli altri gruppi di candidati proporzionalmente ai voti conseguiti. Per ciascun gruppo, viene in primo luogo proclamato eletto consigliere il rispettivo candidato alla presidenza e quindi gli altri candidati al consiglio secondo le migliori percentuali di voto conseguite nel rispettivo collegio uninominale in riferimento al totale dei voti validi espressi in ciascun collegio. |
Alla lista collegata al candidato sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi del consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste con il metodo d'Hondt. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al rispettivo candidato a sindaco. Gli altri seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati con il maggior numero di preferenze.
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I seggi sono assegnati con sistema proporzionale e premio di maggioranza successivamente alla proclamazione del candidato sindaco. Se questi è proclamato al primo turno i seggi sono ripartiti fra le liste o gruppi di liste collegate con il sistema d’Hondt. Con il medesimo metodo sono attribuiti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste fra le liste partecipanti alla coalizione. Se il gruppo di liste collegato al candidato proclamato Sindaco non ha ottenuto il 60% dei seggi, i seggi ottenuti sono integrati sino a questa cifra da un premio di maggioranza se le liste collegate hanno ottenuto almeno il 40% dei voti validi e nessuna altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi. Al secondo turno viene assegnato il 60% dei seggi del consiglio sempreché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate ad altro candidato abbia superato il 50% dei voti validi. |