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XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||||
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Autore: | Servizio Studi - Documentazione in materia regionale | ||||
Titolo: | Le elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005 - Il sistema di elezione e la normativa | ||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 108 | ||||
Data: | 15/03/05 | ||||
Abstract: | Elementi principali del sistema di elezione (circoscrizioni e collegi, candidature e liste, ineleggibilità e incompatibilità, ripartizione e attribuzione dei seggi) e aspetti essenziali della disciplina delle campagne elettorali e della documentazione delle spese sostenute. Calendario dei principali adempimenti per la presentazione delle liste e dei relativi termini, in relazione alle elezioni indette per il 3 e 4 aprile 2005. | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
Riferimenti: |
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documentazione e ricerche |
Le
elezioni regionali
Il sistema di elezione e la normativa |
n. 108
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xiv legislatura 28 febbraio 2005
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Camera dei deputati
Questo fascicolo reca una nota che illustra il sistema di elezione dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte delle regioni a statuto ordinario. Oltre agli elementi principali del sistema di elezione (circoscrizioni e collegi, candidature e liste, ineleggibilità e incompatibilità, ripartizione e attribuzione dei seggi) sono anche ricordati gli aspetti essenziali della disciplina delle campagne elettorali e della documentazione delle spese sostenute. Alla nota è premesso un calendario dei principali adempimenti per la presentazione delle liste e dei relativi termini, in relazione alle elezioni indette per il 3 e 4 aprile 2005.
Il sistema di elezione, gli adempimenti connessi e le istruzioni per le varie operazioni che questi implicano sono esposti ed illustrati in dettaglio da apposite pubblicazioni del Ministero dell’Interno – Direzione generale dell’Amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali. In particolare si segnala tra le altre:
«Elezioni comunali, provinciali e regionali - Pubblicazione n. 3. Elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio delle regioni a statuto ordinario. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature.» Roma, IPZS, 2005
Si segnalano inoltre, per le regioni che hanno adottato una propria disciplina, le seguenti pubblicazioni:
§ per la regione Puglia: “Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale”, a cura della Segreteria della Presidenza della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 29 supplemento del 22/2/2005;
§ per la regione Toscana: nel sito web della regione una speciale sezione è dedicata alle prossime elezioni: www.elezioni2005.toscana.it; qui è pubblicata la “Guida alla presentazione delle liste e delle candidature” con la relativa modulistica e il “Calendario degli adempimenti”, entrambi a cura dell’Ufficio elettorale della regione Toscana. Nel sito sono inoltre presenti tutte le norme nonché una scheda sintetica sul funzionamento della nuova disciplina elettorale e per lo svolgimento delle elezioni primarie.
SIWEB
INDICE
CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE 1
PREMESSA: LA COMPETENZA E IL SISTEMA ELETTORALE 5
1. Le nuove disposizioni regionali5
2. Le disposizioni costituzionali7
Le leggi 108/1968, 43/1995, 1/1999 19
1. Il sistema elettorale: una sintesi19
2. Suddivisione dei seggi assegnati alla regione tra liste provinciali e liste regionali20
3. Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali21
5. Presentazione delle liste 24
6. Scheda elettorale e modalità di votazione 27
7. Attribuzione dei seggi proporzionali.27
8. Attribuzione dei seggi maggioritari.29
9. Elettorato passivo: ineleggibilità e incompatibilità.32
10. Disciplina delle campagne elettorali e della documentazione 39
PARTE SECONDA LE NUOVE LEGGI ELETTORALI DELLE REGIONI
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali52
§ Candidature e liste: pari opportunità 52
§ Elettorato passivo: ineleggibilità e incompatibilità.52
§ Composizione del Consiglio regionale 56
§ Candidature e liste: pari opportunità 56
§ Presentazione delle liste 56
§ Attribuzione dei seggi proporzionali – soglia di sbarramento 57
§ Composizione del Consiglio regionale – elezione diretta del Presidente della Regione 58
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali58
§ Candidature e liste: pari opportunità e rappresentanza territoriale 59
§ Presentazione delle liste 59
§ Attribuzione dei seggi maggioritari.60
§ Limiti delle spese sostenute 61
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali62
§ Candidature e liste: pari opportunità 63
§ Presentazione delle liste 63
§ Composizione del Consiglio regionale – elezione diretta del Presidente della Regione 64
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali65
§ Presentazione delle liste 66
§ Scheda elettorale e sistema di votazione.67
§ Attribuzione dei seggi proporzionali – soglia di sbarramento 67
§ Attribuzione dei seggi maggioritari.68
§ Composizione del Consiglio regionale – elezione diretta del Presidente della regione 70
§ Circoscrizioni e convocazione dei comizi elettorali70
§ Presentazione delle liste 72
§ Scheda elettorale e modalità di votazione 73
§ Elezione del Presidente, attribuzione dei seggi e premio di maggioranza.74
§ Limiti e documentazione delle spese sostenute 77
da sabato 12 febbraio sino a giovedì 3 marzo 2005
Sottoscrizione delle liste e candidature. I Comuni nei quali si svolgono le elezioni regionali devono assicurare agli elettori di qualunque comune di sottoscrivere celermente le liste di candidati.
(nei 20 giorni che precedono il termine per la presentazione delle liste di candidati)
giovedì 17 febbraio 2005
Pubblicazione a cura del sindaco del manifesto di convocazione dei comizi elettorali
(45° giorno antecedente quello della votazione)
dalle ore 8 di venerdì 4 marzo 2005 alle ore 12 di sabato 5 marzo 2005
Presentazione delle liste provinciali all’UCC (Ufficio centrale circoscrizionale); Presentazione delle liste regionali e delle candidature all’UCR (Ufficio centrale regionale). Con le liste e le candidature sono presentati i relativi contrassegni.
(dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione)
domenica 6 marzo 2005
Esame delle candidature da parte dell’UCC e dell’UCR. L’Ufficio centrale circoscrizionale e l’Ufficio centrale regionale verificano la rispondenza delle liste e delle candidature alle prescrizioni di legge e compiono le cancellazioni e le rettificazioni prescritte.
(entro le ore 12 del giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle candidature)
entro lunedì 7 marzo 2005
Riesame delle decisioni assunte e ammissione di nuovi documenti o nuovi contrassegni. A partire dalle ore 9 possono essere ascoltati i delegati di liste contestate o modificate.
(entro il secondo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle candidature)
entro 24 ore dalla comunicazione della decisione
Presentazione dei ricorsi avverso le decisioni di UCC e UCR. Contro l’eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale (UCR).
entro giovedì 10 marzo 2005
Decisione definitiva sui ricorsi. L’Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi avverso la ricusazione di liste e candidati.
(nei due giorni successivi a quello che segue il termine di scadenza per l’esame delle candidature)
entro sabato 19 marzo 2005
Affissione dei manifesti elettorali. A cura del sindaco è affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici il manifesto recante le liste regionali e provinciali dei candidati con i relativi contrassegni e numeri d’ordine
(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)
domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005
Svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali nelle regioni a statuto ordinario
(Nota: non si svolgono elezioni nella regione Molise perché l’ottava legislatura di quella regione termina nell’anno 2006)
Regione Puglia
termini specifici disposti dalla l. r. 28 gennaio 2005, n. 2, art. 12
(gli adempimenti non indicati seguono il calendario generale)
dalle ore 8 di mercoledì 9 marzo 2005 alle ore 12 di giovedì 10 marzo 2005
Presentazione delle liste provinciali all’UCC (Ufficio centrale circoscrizionale); Presentazione delle candidature alla presidenza della giunta all’UCR (Ufficio centrale regionale). Con le liste e le candidature sono presentati i relativi contrassegni.
(dalle ore 8 del 26° giorno alle ore 12 del 25° giorno antecedente quello ultimo della votazione)
venerdì 11 marzo 2005
Esame delle liste e candidature da parte dell’UCC e dell’UCR. L’Ufficio centrale circoscrizionale e l’Ufficio centrale regionale verificano la rispondenza delle liste e delle candidature alle prescrizioni di legge e compiono le cancellazioni e le rettificazioni prescritte.
(entro le ore 12 del giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle candidature)
entro sabato 12 marzo 2005
Riesame delle decisioni assunte e ammissione di nuovi documenti o nuovi contrassegni. A partire dalle ore 9 possono essere ascoltati i delegati di liste contestate o modificate.
(entro il secondo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle candidature)
entro 24 ore dalla comunicazione della decisione
Presentazione dei ricorsi avverso le decisioni di UCC e UCR. Contro l’eliminazione di liste o di candidati i delegati di lista possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale (UCC).
entro martedì 15 marzo 2005
Decisione definitiva sui ricorsi. L’Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi avverso la ricusazione di liste e candidati.
(nei due giorni successivi a quello che segue il termine di scadenza per l’esame delle candidature)
entro sabato 19 marzo 2005
Affissione dei manifesti elettorali. A cura del sindaco è affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici il manifesto recante le liste regionali e provinciali dei candidati con i relativi contrassegni e numeri d’ordine
(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)
Le elezioni regionali che si svolgeranno il 3 ed il 4 aprile 2005[2] sono caratterizzate – sul piano della disciplina costituzionale e della disciplina elettorale – dalla entrata in vigore dei nuovi statuti delle regioni Calabria, Puglia, Lazio e Toscana e dalla emanazione di proprie leggi elettorali da parte di queste regioni e, pur in assenza del nuovo statuto, da parte della regione Abruzzo nonché, soltanto per un limitato aspetto del procedimento elettorale, della regione Marche.
Quest’ultima ha anche promulgato una legge elettorale (l.r. Marche n. 27/2004) che reca alcune modificazioni più ampie al sistema di elezione disciplinato dalla legge (statale) n. 108 del 1968 ma, dopo l’impugnativa (delib. C.d.M. 28.01.2005) con la quale il Governo ha proposto numerose questioni di legittimità costituzionale avverso quella legge e ne ha chiesto la sospensione degli effetti, la Regione ha deliberato (l.r. Marche 1° febbraio 2005, n. 5) di posticiparne l’efficacia all’entrata in vigore del nuovo statuto, e di rendere immediatamente operanti soltanto alcune disposizioni relative alle circoscrizioni elettorali e alla sottoscrizione delle liste e delle candidature.
La regione Abruzzo ha approvato quattro leggi in materia elettorale. Una di queste disciplina la materia dell’elettorato attivo e passivo (l.r. Abruzzo, n. 51/2005); le altre (l.r. Abruzzo n. 1/2002, n. 42/2004 e n. 9/2005) modificano alcuni aspetti della disciplina della presentazione delle liste e di altre parti del procedimento elettorale. Le innovazioni introdotte dalle leggi elettorali abruzzesi erano più ampie e profonde; gran parte però sono state cancellate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 196/2003, resa sulle censure mosse alla legge regionale n. 1/2002 e dalla stessa regione che, di fronte ad una nuova impugnativa del Governo per violazione della potestà legislativa statale e della riserva di disciplina statutaria, ha abrogato la legge regionale n. 42/2004 ed ha richiamato in vita, anche nella regione Abruzzo, la disciplina della legge (statale) n. 108/1968 e delle successive modificazioni e integrazioni (l.r. n. 9/2005).
Dubbi sussistono inoltre sulla piena applicabilità di alcune disposizioni delle leggi elettorali delle regioni Calabria, Lazio e Puglia in ordine alla disciplina che consente l’elezione di consiglieri regionali in soprannumero (disciplina mutuata dalla legge statale n. 45/1995 e dalla legge costituzionale n. 1/1999) in ordinamenti nei quali lo statuto fissa il numero (massimo) dei consiglieri (rectius, dei componenti il Consiglio regionale) senza consentirvi eccezioni.
La regione Calabria, per dirimere questa incertezza, ha approvato (nelle forme della legge statutaria) una integrazione all’articolo 59 dello statuto regionale; questa consente che «il numero dei membri del Consiglio regionale possa essere aumentato» ai sensi delle disposizioni statali che prevedono l’elezione di consiglieri in soprannumero. Tuttavia questa deliberazione statutaria potrà essere promulgata soltanto ad elezioni avvenute (a partire dal 15 aprile 2005) giacché a fini notiziali è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione il 14 gennaio 2005.
Questione analoga pongono le leggi della regione Lazio e della regione Puglia nelle quali gli statuti fissano in 71 e 70 (rispettivamente) il numero dei componenti il Consiglio regionale[3].
L’articolo 122 della Costituzione attribuisce alla legge regionale la potestà di disciplinare il sistema di elezione degli organi della regione ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta.
Questa potestà è soggetta però ai vincoli direttamente posti dalla Costituzione e al limite dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
La Costituzione stabilisce che la durata degli organi elettivi (il Consiglio regionale e, se eletto a suffragio universale e diretto, il Presidente della Giunta regionale) è sottratta alla competenza regionale e stabilita dalla legge della Repubblica.
Stabilisce inoltre direttamente (alcune del)le incompatibilità fra le cariche negli organi della regione e le cariche in altri organi politici, istituzionali e della giurisdizione. Altre cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono rimesse alla legge regionale, secondo i principi ora dettati dalla legge (statale) 2 luglio 2004, n. 165, «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione» (v. il relativo paragrafo, pag.
La competenza legislativa delle regioni in materia elettorale si connette (e interseca) con la potestà statutaria regionale e gli oggetti tipici che la Costituzione (articolo 123) le assegna: la «forma di governo» e i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento». Tra questi sono sicuramente compresi la determinazione della modalità di elezione (legittimazione) del Presidente e degli altri componenti la Giunta regionale e la determinazione del numero dei componenti il Consiglio regionale.
In assenza di una diversa scelta statutaria, l’ultimo comma dell’articolo 122 stabilisce direttamente la forma di governo delle regioni a statuto ordinario ed alcuni degli elementi che la connotano: l’elezione diretta del Presidente della Giunta, i poteri di questi e il rapporto con la ‘sua’ giunta, la natura del rapporto di fiducia che intercorre fra il Presidente eletto ed il Consiglio regionale.
Lo statuto regionale potrà decidere per altra forma di governo[4], o modificare parzialmente taluni aspetti di questa. Sino ad allora il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto e gli sono attribuiti i poteri previsti dalle disposizioni transitorie recate dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999.
Due ulteriori vincoli connotano la forma di governo disciplinata dall’articolo 122 e dell’articolo 126 della Costituzione:
- il Presidente eletto nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;
- la disciplina del rapporto di fiducia, la proposizione e la votazione di una mozione di sfiducia e, più in generale, le conseguenze della cessazione dalla carica del Presidente eletto. Questa, per qualsiasi causa si determini, comporta inevitabilmente lo scioglimento del Consiglio regionale e nuove elezioni delle due cariche;
Lo scioglimento del Consiglio regionale, secondo la formula “simul stabunt, simul cadent” connota la forma di Governo stabilita dall’articolo 122 della Costituzione. Le cause di scioglimento sono stabilite dall’articolo 126 della Costituzione: l’approvazione di una mozione di sfiducia[5], la rimozione, l’impedimento permanente, la morte, le dimissioni (volontarie) comportano le dimissioni della Giunta, lo scioglimento del Consiglio regionale e nuove elezioni. Scioglimento e nuove elezioni che conseguono anche alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (autoscioglimento del Consiglio).
La forma di governo stabilita dall’articolo 122 Cost. è la forma di governo che vige nelle regioni a statuto ordinario «fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali». Così stabiliscono le disposizioni transitorie dettate dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999. In deroga agli statuti vigenti esse fanno si che:
- il rinnovo dei Consigli regionali avviene contestualmente all’elezione del Presidente della Giunta regionale a suffragio universale e diretto, secondo le modalità previste dalla legislazione statale vigente: la legge n. 108 del 1968, come integrata e modificata dalla legge n. 45 del 1993 e dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999;
- i candidati alla carica di Presidente della Giuntaprendono il posto dei capilista delle liste regionali; risulta eletto Presidente della Giunta regionale il candidato capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti validi;
- è comunque eletto consigliere regionale il candidato Presidente della maggiore lista di opposizione;
Quanto agli aspetti propri della forma di governo (rapporti fra gli organi) l’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 dl 1999 stabilisce che:
- Il Presidente della Giunta fa parte del Consiglio regionale;
- nomina i componenti della Giunta regionale entro dieci giorni dalla proclamazione e può successivamente revocarli;
- nomina un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza;
- può essere sfiduciato dal Consiglio regionale, con la conseguenza che con le sue dimissioni decade il consiglio e si procede a nuove elezioni.
L’aumento del numero dei componenti il Consiglio regionalecostituisce un tratto comune dei quattro nuovi statuti regionali in vigore alla data di convocazione dei comizi elettorali.
L’articolo 2 della legge n. 108 del 1968 commisura il numero dei componenti il consiglio a cinque classi demografiche nelle quali è compresa la popolazione delle regioni: da 30 componenti nelle regioni con un numero di abitanti inferiore al milione a 80 componenti nelle regioni con un numero di abitanti superiore a sei milioni.
Le modifiche intervenute sono riassunte nel seguente prospetto:
Numero dei componenti il Consiglio regionale | ||||
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secondo il |
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secondo l'art. 2 |
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nuovo statuto |
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della L. 108/1969 |
Calabria |
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50 |
|
40 |
Lazio |
|
71 |
|
60 |
Puglia |
|
70 |
|
60 |
Toscana |
|
65 |
|
50 |
|
|
|
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|
Con l’abrogazione[6] e la sospensione[7] delle due leggi impugnate dal Governo le regioni Abruzzo e Marche hanno ri-assunto la disciplina della legge 108/1968 e delle successive integrazioni, lasciando sopravvivere, delle proprie leggi, solo pochi aspetti organizzativi.
La disciplina introdotta dalle leggi elettorali approvate dalle regioni riguarda sia aspetti meramente organizzatori del procedimento elettorale, sia elementi significativi della formula e del sistema. Per la ricognizione di maggior dettaglio, il riferimento è alle schede sulle norme di ciascuna regione e alle relative leggi.
Riassuntivamenteconsiderati, gli interventi principali concernono:
Salvo le significative modificazioni introdotte dalla regione Toscana, le altre leggi elettorali regionali o adottano interamente il sistema delle leggi nazionali (così Calabria, Abruzzo, Marche, Lazio) o introducono aggiustamenti e adattamenti che hanno influenza più sul sistema politico che non sulla formula elettorale. Così la soppressione della lista regionale nella legge della regione Puglia, l’innalzamento della soglia di accesso alla ripartizione dei seggi (Puglia e Calabria), la soppressione o riduzione dell’onere della sottoscrizione delle liste (Lazio, Calabria, Puglia, Toscana). Il sistema adottato dalla leggi statali n. 108/1968, dalla legge n. 45/1993 e dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 resta sostanzialmente confermato in tutti i suoi aspetti significativi: ripartizione dei seggi tra voto proporzionale e maggioritario, determinazione del premio di maggioranza, modalità di espressione del voto (nessuna regione sopprime il ‘voto disgiunto’ e solo la Toscana il voto di preferenza). In particolare per le tre regioni:
Le disposizioni in proposito ripropongono i termini previsti dalla legge statale e assegnano al Presidente della giunta regionale la convocazione dei comizi e la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni; la regione Marche iscrive fra le circoscrizioni la nuova provincia di Fermo; il decreto di ripartizione dei seggi emanato dal Presidente della regione Puglia assegna seggi propri alla nuova provincia di Barletta-Andria-Trani;
Di rilievo è, in primo luogo, la trasformazione della incompatibilità dei sindaci e dei presidenti di provincia della regione (art. 4 della legge n. 154/1981) in causa di ineleggibilità disposta dalle leggi delle regioni Lazio (l.r. 2/2005, art. 7), Abruzzo (l.r. n. 51/2004, art. 2, co. 1, lett. n) e Puglia (l.r. 2/2005, art. 6); la regione Abruzzo, con la legge 30 dicembre 2004, n. 51, «Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale» ha riscritto l’intera disciplina dell’elettorato attivo e passivo; rispetto alle disposizioni recate dalla legge statale n. 154/1981 – accolta sostanzialmente per intero nella legge regionale abruzzese – si segnala l’assenza della ineleggibilità degli ecclesiastici e dei ministri di culto, prevista dall’articolo 2, comma 1, numero 4) della legge statale;
La regione Marche riduce per le liste provinciali scaglioni e numero delle sottoscrizioni necessarie (l.r. n. 5/2005, art. 2), la regione Toscana riduce, in misura maggiore per le circoscrizioni di minore dimensione, il numero delle sottoscrizioni richieste dalla legge n. 108/1968 (l.r. 25/2004, art. 11), La regione Lazio (l.r. n. 2/2005, art. 8), la regione Calabria (l.r. n. 1/2005, art. 1. co. 4) e la regione Puglia (l.r. n. 2/2005, art. 8) – in deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge n. 108/1968 - escludono da ogni sottoscrizione le liste che sono presentate (o nel simbolo contengono elementi identificativi di) da partiti e gruppi politici presenti in Parlamento, nel consiglio regionale in scadenza e (solo la regione Lazio) nelle elezioni europee 2004. Le disposizioni relative ai contrassegni o simboli (Puglia, l.r. 2/2005, art. 8, co. 2; Toscana, l.r. n. 25/2004, art. 8, co. 2; Lazio, l.r. 2/2005, art. 8, co. 2; Calabria, l.r. n. 1/2005, art. unico, co. 5) riprendono in parte quelle già presenti nella legge n. 108/1968 e specificano ulteriormente i criteri di confondibilità o, come nelle regioni Abruzzo, Lazio e Puglia, le adattano alle modifiche introdotte per la composizione e presentazione della lista regionale;
Le regioni Lazio (l.r. n. 2/2005, art. 3) e Puglia (l.r.n. 2/2005, art. 3, co. 3) pongono il limite di due terzi alla presenza di candidati di ciascun sesso in ciascun gruppo di liste provinciali; nelle liste regionali (presenti solo per la regione Lazio) i candidati di entrambi i sessi devono essere invece in numero pari; l’inosservanza del limite è causa di inammissibilità per le liste regionali e di sanzione pecuniaria per le liste provinciali; il limite dei due terzi è posto anche per le liste provinciali nella regione Toscana (l.r. n. 25/2004, art. 8, co.4), mentre per quelle della regione Abruzzo (l.r. n. 1/2002, modificata, art. 1-bis) il limite è il 70%; nella regione Toscana, inoltre, deve essere presente un candidato regionale per ciascun genere se questi –sono due nella lista (art. 10, co. 2). Meno cogente la prescrizione per le liste della regione Calabria (l.r. n. 1/2005, art. unico, co. 6) e della regione Marche (l.r. n. 5/2005, art. 2, lett. c)) per le quali – a pena di inammissibilità – le liste elettorali (provinciali e regionali) «comprendere candidati di entrambi i sessi».
Quasi tutte le leggi innalzano la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi il limite per l’accesso alla ripartizione dei seggi.
Vale riassuntivamente il seguente prospetto:
Soglia di accesso alla ripartizione dei seggi
(voti espressi in ambito regionale)
|
gruppo di liste provinciali |
lista regionale |
riferimento normativo |
legge nazionale |
· 3% dei voti validi; · inferiore al 3% se collegata a una lista regionale che ottiene almeno il 5%; |
5% dei voti validi |
legge n. 43/1995, art. 7 |
Calabria |
· 4% dei voti validi; · se inferiore al 4% non sono ammesse, anche se collegate a lista regionale che abbia superato il 5%; |
5% dei voti validi |
l.r. n. 1/2005, art. unico, co. 3 |
|
· 5% dei voti validi se gruppo non collegato ad altri gruppi di liste · nessun limite inferiore se la lista è collegata ad altri gruppi e tutti insieme raggiungono almeno il 5%; · dalla successiva elezione la soglia inferiore del gruppo di liste sale al 4% per ciascuna lista che deve partecipare alla ripartizione; |
(n.b. il sistema non prevede lista regionale ma solo il voto per i candidati alla carica di Presidente della regione); i seggi spettanti alla lista regionale sono assegnati a candidati di liste provinciali che abbiano ottenuto almeno un seggio proporzionale |
l.r. n. 2/2005, art. 11, co. 1, lett. J; art. 9 |
Lazio |
nessuna modifica |
nessuna modifica |
l.r. n. 2/2005 |
Toscana |
· 1,5% se gruppo di liste collegato a candidato presidente che ottiene almeno il 5% dei voti; · 4% se gruppo di liste collegate a candidato presidente che ha ottenuto meno del 5% dei voti; |
il sistema non prevede lista regionale; i voti sono espressi per il candidato alla presidenza e per questi non vi è soglia |
l.r. n. 25/2004, art. 18 |
I limiti di spesa per ciascun candidato sono stati alzati dalla regione Lazio (l.r. n. 2/2005, art. 9) ed abbassati dalla regione Toscana (l.r. n. 74/2004, art. 14). Il limite per le spese riferibili a ciascun partito (o gruppo di liste) sono aumentate da entrambe le regioni. La Toscana inoltre, poiché elimina la lista regionale, introduce un limite di spesa specifico per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
Parte
prima
Le norme comuni
In questa parte della scheda viene illustrato il sistema elettorale in vigore in tutte le regioni che non hanno emanato una propria normativa in materia.
Le norme sono quelle dettate dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli regioni a statuto ordinario e dall’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999,
Per le regioni che hanno adottato una propria disciplina seguirà una scheda specifica, dove vengono illustrate le integrazioni o modificazioni apportate alla normativa vigente.
L’elezione dei Consigli e dei Presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario avviene con un sistema che è proporzionale in ambito circoscrizionale (il territorio delle province) e proporzionale nella ripartizione dei seggi fra le liste concorrenti, ma maggioritario nell’esito finale del voto: alla lista o alla coalizione vincente (quella collegata al candidato che è eletto Presidente della Giunta regionale) è garantita comunque l’assegnazione del 60, o del 55 per cento dei membri del Consiglio regionale.
La legge n. 43 del 1995 ha introdotto una ‘correzione’ maggioritaria nell’originario modello proporzionale della legge n. 108 del 1968: il 20 per cento dei seggi sottratto alla ripartizione nelle circoscrizioni provinciali è attribuito ad una lista regionale che esprime un candidato capolista, così chiamato da quando la Costituzione attribuiva al Consiglio regionale l’elezione del Presidente e della Giunta. Con la riforma costituzionale del 1999 e l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente della giunta regionale il sistema è stato ulteriormente adattato (v. le disposizioni transitorie dell’articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999) alla elezione del Presidente, identificato ancora come capolista della lista regionale (coalizione) vincente o direttamente indicato (nelle leggi elettorali regionali che recepiscono questo modello) come candidato alla presidenza della Giunta.
Questo sistema ‘risultante’ è un sistema a turno unico che si articola su di un doppio livello di candidature, l’espressione di due voti da parte dell’elettore, un doppio sistema di calcolo e di attribuzione dei seggi secondo regole che consentono di determinare l’esito maggioritario.
Partiti e gruppi politici presentano liste di candidati nelle singole circoscrizioni – corrispondenti alle province di ciascuna regione – e liste regionali che esprimono, ciascuna, un capolista o candidato alla Presidenza della Giunta. Le liste regionali sono necessariamente collegate ad una o più liste provinciali formando in tal modo coalizioni. La lista regionale, o il candidato alla Presidenza che ottiene il maggior numero di voti (la maggioranza relativa), determina l’esito maggioritario della elezione. Alla sua coalizione (o al suo gruppo di liste) è comunque assegnata la maggioranza dei seggi, in misura determinata dalla percentuale dei voti ch’egli ha ottenuto con la lista regionale (55 o 60 per cento dei componenti il Consiglio regionale).
I seggi da ripartire nelle circoscrizioni (pari all’80 per cento dei componenti il Consiglio regionale) sono assegnati con metodo proporzionale sulla base di quozienti interi nella circoscrizione e dei maggiori resti in sede di collegio unico regionale. L’espressione del voto di preferenza da parte dell’elettore (un solo voto) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista.
I seggi assegnati alla regione sono suddivisi in due quote, relative ciascuna ad un diverso criterio di attribuzione. Questa suddivisione costituisce l’elemento principale sul quale è articolato il sistema di elezione.
La determinazione dei seggi spettante a ciascuna regione è stabilita dall’art. 2 della legge 108/1995. Quel numero è fissato per classi di abitanti nella regione sulla base dell’ultimo censimento generale (ora, 2001): dagli 80 consiglieri della regione Lombardia (popolazione superiore a 6 milioni di abitanti) ai 30 consiglieri delle regioni con popolazione inferiore al milione di abitanti (Umbria, Basilicata).
Per l’elezione di quattro quinti (80%) dei consiglieri da eleggere nelle circoscrizioni la legge n. 43/1995 rinvia alle modalità previste dalla legge n. 108/1968 (art. 1, comma 2, l. n. 43/1995). Questa, come si esprime la stessa legge n. 108/1968 (art. 1, comma 2), avviene «in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale».
Il restante quinto dei consiglieri (20%) «è eletto con sistema maggioritario, sulla base di liste regionali concorrenti» secondo le modalità introdotte appunto dalla legge n. 43/1995 (art. 1, comma 3).
Ai due criteri di attribuzione dei seggi corrispondono due ambiti territoriali:
le circoscrizioni provinciali; in ciascuna regione costituiscono altrettanti collegi elettorali e corrispondono al territorio della provincia. In questo ambito vengono attribuiti i 4/5 sei seggi spettanti alla regione, con criterio proporzionale. Nel collegio unico regionale (CUR) costituito dal territorio dell’intera regione, sono attribuiti i seggi residuali non assegnati nei collegi circoscrizionali;
la circoscrizione regionale, è costituita dal territorio della regione; in questo ambito si determina l’elezione del Presidente della regione e la lista o coalizione regionale vincente e la attribuzione, con criterio maggioritario, di 1/5 dei seggi assegnati alla regione
I comizi elettorali sono convocati con decreto del rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie[8] emanato di intesa con il Presidente della Corte di Appello nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione. Il rappresentante dello Stato con il decreto di convocazione dei comizi determina il numero dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni (l. n. 108/1968, art. 2, comma 3).
Il decreto deve essere notificato ai Presidenti delle regioni e comunicato ai sindaci. Questi ultimi ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso 45 giorni prima del giorno delle elezioni.
La ricomposizione dei due ambiti di attribuzione dei seggi in un’unica formula elettorale avviene attraverso il sistema delle candidature e dei collegamenti richiesti tra le liste concorrenti. La legge definisce due diversi tipi di candidature per due diverse liste, connesse tra loro:
§ in ciascun collegio provinciale per l’attribuzione dei seggi proporzionali concorrono «liste provinciali» composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere in quella circoscrizione e non inferiore ad un terzo di quello stesso numero (se del caso, arrotondato all’unità superiore - art. 9 della legge n. 108/68) . Ciascuna lista è identificata da un proprio contrassegno;
§ per l’assegnazione dei seggi maggioritari concorrono «liste regionali» composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei seggi da attribuire in ciascuna regione. La lista regionale è caratterizzata anche dalla indicazione del capolista che, per esplicita disposizione dell’articolo 5 della legge costituzionale 1/1999, è il candidato alla Presidenza della Giunta. Il suo nome dovrà comparire sulla scheda elettorale accanto al simbolo della lista. Questa è l’unica menzione che la legge fa del capolista, per altro senza alcuna diversa connotazione (art. 2 della legge n. 43/1995, sulle indicazioni che devono essere poste nella scheda elettorale). Sul piano formale, non essendo prevista alcuna dichiarazione specifica in proposito, il capolista risulta essere il candidato indicato con il numero «1» (secondo quanto è disposto per le liste provinciali e richiamato per le liste regionali, l. n. 43/1995, art. 1, comma 3, e l. n. 108/1968, art. 9, comma 6);
§ il sistema delle candidature è completato dalle modalità e dagli obblighi di collegamento (o apparentamento) tra le liste, ai fini dell’espressione del voto e del calcolo per l’attribuzione dei seggi.
Gli obblighi ed i criteri di collegamento possono essere così schematizzati:
ü ciascuna lista provinciale a pena di nullità della presentazione deve dichiarare di collegarsi ad una lista regionale e, per quanto è richiesto a quest’ultima, essere presente in almeno la metà dei collegi provinciali, o essere collegata tramite la lista regionale ad altre liste provinciali presenti complessivamente in almeno la metà dei collegi (l. n. 43/1995, art. 1, comma 8). La lista è identificata da un contrassegno (l. n. 108/1968, art. 9, comma 8, n. 4). L’identità del contrassegno connota un «gruppo di liste» presente nelle diverse circoscrizioni. Il gruppo di liste partecipa come tale alla ripartizione dei seggi proporzionali residuali (in sede di collegio unico regionale, l. n. 108/1968, art. 15, comma 8, n. 2) ed è collegato con dichiarazione di ciascuna lista provinciale alla medesima lista regionale (l. n. 43/1995, art. 1, comma 8);
ü ciascuna lista regionale a pena di nullità della presentazione deve essere collegata ad almeno un gruppo di liste provinciali presentate in almeno la metà dei collegi della regione con arrotondamento all’unità superiore (l. n. 43/1995, art. 1, comma 3). Lista regionale e liste collegate provinciali sono contrassegnate dal medesimo simbolo (l. n. 43/1995, art. 1, comma 8, ultimo periodo). Gruppi di liste provinciali (concorrenti tra loro nel medesimo collegio per l’assegnazione dei seggi proporzionali) possono collegarsi ad una medesima lista regionale. In questo caso la lista regionale è contrassegnata dal simbolo di tutte le liste provinciali collegate, oppure da un unico simbolo che non necessariamente deve contenere parti o richiami ai simboli delle liste collegate (l. n. 43/1995, art. 1, comma 9);
ü il collegamento è effettuato formalmente dalle «dichiarazioni di collegamento» rese dai delegati contestualmente alla presentazione della lista. Le dichiarazioni devono essere univoche e reciproche; ciascuna lista provinciale deve dichiarare il collegamento ad una sola lista regionale; tutte le dichiarazioni di collegamento devono corrispondere reciprocamente tra liste provinciali e liste regionali: «Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate» (l. n. 43/1995, art. 1, comma 3, e comma 8 per le liste provinciali).
ü quanto ai candidati, è consentito (come disposto dalla legge n. 108/1968, art. 9, comma 7) presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo; per altro, non vi è divieto alla candidatura nelle liste provinciali e nella lista regionale cui queste sono collegate.
Si ricorda infine che gli articoli 51 e 117 della Costituzione, come modificati rispettivamente dalle leggi costituzionali n. 1/2003 e n. 3/2001, dispongono ora sulle pari opportunità tra donne e uomini introducendo l’obbligo, per la legislazione statale e regionale, di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive.[9].
Liste provinciali
§ devono essere presentate alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia (dove si costituisce l’Ufficio centrale circoscrizionale)
§ sottoscritte da un numero minimo e massimo di elettori, in relazione al numero di abitanti della circoscrizione (quindi della provincia)
numero abitanti provincia |
sottoscrizioni: minimo- massimo |
fino a 100.000 |
750-1.100 |
100.000–500.000 |
1.000–1.500 |
500.000–1.000.000 |
1.750–2.500 |
più di 1.000.000 |
2.000–3.000 |
Liste regionali
§ devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello del capoluogo della regione (dove si costituisce l’Ufficio centrale regionale)
§ sottoscritte da un numero minimo e massimo di elettori, in relazione al numero di abitanti della regione (pari a quello stabilito per le elezioni del Senato dall’art. 9, comma 6, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533)
numero abitanti regione |
sottoscrizioni: minimo- massimo |
fino a 500.000 |
1.000 – 1.500 (Molise) |
500.000–1.000.000 |
1.750–2.500 (Basilicata e Umbria) |
più di 1.000.000 |
3.500–5.000 (restanti regioni a statuto ordinario) |
Disposizioni comuni
La presentazione delle liste provinciali e regionali è disciplinata, per quanto compatibili, dalle medesime disposizioni.
§ devono essere presentate dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti quello della votazione;
§ documenti necessari:
ü dichiarazione di presentazione della lista (provinciale o regionale);
ü certificati attestanti che i presentatori sono elettori: di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia per la lista provinciale, di un comune della regione per la lista regionale;
ü dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato (questa deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 15, comma 1 della legge 55/1990 – norme antimafia)[10] ;
ü dichiarazione di collegamento della lista provinciale con una delle liste regionali e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati della lista regionale (viceversa per la lista regionale);
ü certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune del territorio nazionale
ü modello di contrassegno della lista (nel caso della lista regionale può essere uno o più contrassegni);
§ con la presentazione della liste sono indicati «due delegati ... » (l. n. 108/968, art. 9, comma 9) che hanno il compito di rendere le dichiarazioni di collegamento (l. n. 43/1995, art. 1, comma 8)[11] ;
Resta confermata anche per le elezioni regionali l’abrogazione della di-sposizione che escludeva i partiti presenti in parlamento dall’obbligo di presentazione delle sottoscrizioni (l. n. 81/1993, art. 3, comma 6, che ha abrogato la lett. b) del primo comma dell’art. 1, del decreto legge n. 161/1976, convertito dalla legge n. 240/1976).
Nell’uso dei simboli e del contrassegno, si è già detto delle norme che ne disciplinano positivamente il contenuto per l’identificazione del gruppo di liste, dei collegamenti e delle coalizioni ai fini del voto e della formula di attribuzione dei seggi. Le norme limitative dettate nella legge n. 108/1968 sono intese corrispondentemente ad evitare che i contrassegni posti sui manifesti e sulle schede possano risultare non univoci nell’indicare all’elettore la lista, il raggruppamento politico, il partito cui sono riferiti (l. n. 108/968, art. 9, comma 4).
Per agevolare la sottoscrizione delle liste con autenticazione da parte di pubblici ufficiali del comune (l. n. 53/1990, art. 14), la legge n. 43/1995 ha imposto nuovi termini e modalità di apertura per gli uffici comunali, nonché appositi obblighi di pubblicità dei luoghi e tempi in cui è possibile sottoscrivere per la presentazione delle candidature: « nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla resi-denza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. » (l. n. 43/1995, art. 1, comma 4).
L’esame e l’ammissione delle liste
L’esame è compiuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale per le liste provinciali e dall’Ufficio centrale regionale per le liste regionali.
L’articolo 10 della legge n. 108/1968 stabilisce termini e procedura in ordine all’ammissione delle candidature e ai relativi ricorsi. Quando non vi siano stati ricorsi, o l’Ufficio regionale avrà deciso in proposito, l’Ufficio centrale circoscrizionale compie le operazioni relative alla formazione dei manifesti e delle schede elettorali, comunicando ai delegati di lista le decisioni adottate in via definitiva.
I manifesti sono stampati a cura della prefettura, le schede elettorali sono fornite dal Ministero dell’Interno (l. n. 108/968, art. 11).
Costituzione degli Uffici elettorali
L’Ufficio elettorale circoscrizionale, come si è ricordato avanti, si costituisce in ogni circoscrizione presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia. E’ «composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.» (l. n. 108/968, art. 8, comma 1). L’Ufficio decide in prima istanza sull’ammissione delle liste e delle candidature e compie le operazioni elettorali per l’attribuzione dei seggi e la proclamazione dei candidati in sede circoscrizionale (l. n. 108/968, art.10, commi 14 e art. 15, commi 17).
L’Ufficio elettorale regionale, presso la Corte di appello del capoluogo della regione, è «composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima.» (l. n. 108/968, art. 8, comma 3). Decide « dei ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati, nonché per la attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale » (l. n. 108/968, art. 10, commi 59 e art. 15, commi 818).
L’elettore dispone di una sola scheda e di due voti. La scheda secondo il modello recato dalle tabelle ‹A› e ‹B› allegate al decreto legge n. 50/1995 (art. 2) è formata in modo da indicare chiaramente all’elettore, attraverso la composizione dei simboli in due rettangoli e la combinazione successiva dei rettangoli, i collegamenti tra le liste che concorrono per i seggi del collegio provinciale e le liste che concorrono in sede regionale. La tabella ‹A› allegata al decreto legge n. 50/1995 reca anche una parte descrittiva che esplicita in dettaglio i criteri e le modalità di composizione della scheda.
Come si è detto, l’elettore dispone di due voti (l. n. 43/1995, n. 43, art. 2). Può votare la sola lista provinciale (il simbolo o la preferenza) ed il voto si trasferisce alla lista regionale collegata; può votare congiuntamente anche la lista regionale collegata, o soltanto la lista regionale (il simbolo o il nome del capolista). In quest’ultimo caso il voto non si trasferisce ad alcuna lista provinciale. Da ultimo l’elettore può esprimere un voto disgiunto: per una lista provinciale la prima indicazione e per una lista regionale non collegata la seconda indicazione.
La formula per la ripartizione dei seggi in ambito circoscrizionale non ha subito modifiche sostanziali rispetto a quanto già stabilito dalla legge n. 108/1968. Con l’eccezione della introduzione della soglia di sbarramento (l. n. 43/1995, art. 7). La soglia opera nel senso di escludere totalmente dal computo elettorale le liste provinciali che non hanno raggiunto il minimo dei voti richiesti. La soglia è duplice e la verifica è effettuata dall’ufficio elettorale regionale.
L’ufficio elettorale regionale determina le cifre elettorali regionali di ciascun gruppo di liste provinciali (sommatoria delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in ciascun collegio) e le cifre elettorali regionali di ciascuna lista regionale. E’ ammesso alla ripartizione dei seggi il gruppo di liste provinciali la cui cifra elettorale regionale sia superiore al 3% di tutti i voti validi alle liste provinciali, oppure che – se inferiore a questa soglia - sia collegato ad una lista regionale la cui cifra elettorale regionale sia superiore al 5% del totale dei voti validi a tutte le liste regionali.
Effettuata la verifica delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi, il computo della formula procede in ciascuna circoscrizione (Ufficio centrale circoscrizionale) con la determinazione dei seggi conseguiti a quoziente intero (legge n. 108/1968, art. 15, commi 17) e, presso l’Ufficio centrale regionale, per i seggi da attribuire sulla base dei maggiori resti (art. 15, commi 811).
§ In ciascun collegio il quoziente è determinato dal totale dei voti validi alle liste provinciali diviso il numero di seggi da attribuire nel collegio, aumentato di una unità (formula Imperiali). La parte intera del risultato costituisce il quoziente. A ciascuna lista vengono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente divide la cifra elettorale di ciascuna lista.
§ I seggi non attribuiti nelle circoscrizioni provinciali sono ripartiti in sede di collegio unico regionale (CUR). Alla ripartizione partecipano tutte le liste ammesse, anche se non hanno conseguito alcun seggio con il quoziente intero. L’Ufficio elettorale regionale determina i voti residui di ciascuna lista provinciale (sommatoria dei voti residui in ciascuna circoscrizione) e il totale dei resti di tutte le liste (legge n. 108/1968, art. 15, comma 8, n. 2). Determina inoltre il numero complessivo dei seggi che non sono stati attribuiti in sede circoscrizionale (comma 8, n. 1).
Il «quoziente elettorale regionale» è dato dalla divisione della sommatoria di tutti i resti per il numero dei seggi che restano da attribuire (quoziente naturale) (comma 8, n. 3). L’attribuzione alle liste avviene sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti (comma 9). I seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste in sede di CUR sono assegnati alle singole liste nelle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quel collegio ha trasferito al CUR (commi 10 e 11).
L’Ufficio centrale circoscrizionale (comma 18) proclama eletto, «per ogni lista della circoscrizione alla quale l’Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio» il candidato che dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale ha ottenuto la maggiore cifra individuale (totale dei voti di preferenza ottenuti) (comma 3, lett. e).
La formula di attribuzione dei seggi maggioritari considera il risultato delle liste regionali sia in termini di seggi (quelli conseguiti dalle liste provinciali collegate), sia in termini di voti (i voti alle liste regionali). L’Ufficio elettorale regionale determina in primo luogo i parametri del computo: la cifra elettorale di ciascuna lista regionale e i seggi provinciali conseguiti dalle liste collegate.
L’ufficio elettorale regionale verifica anzitutto quale sia la lista regionale che ha conseguito il maggior numero di voti (voti alle liste regionali). E quindi contemporaneamente qual è il candidato a Presidente della Giunta regionale che in ambito regionale ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Questa lista per comodità di riferimento si può chiamare «Lista maggioritaria». Le altre liste regionali sono considerate collettivamente come «Liste minoritarie».
Verifica se il totale dei seggi provinciali conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale maggioritaria sia pari o superiore al 50% dei seggi assegnati alla regione.
§ Se le liste provinciali collegate hanno conseguito almeno il 50% dei seggi assegnati alla regione:
alla lista regionale maggioritaria viene attribuita la metà della quota dei seggi riservati alla quota maggioritaria (di fatto, un ulteriore 10% dei seggi assegnati alla regione). A questi seggi sono proclamati, oltre il capolista, che è proclamato eletto quale presidente della Giunta regionale, gli altri candidati della lista regionale a seguire in ordine di lista sino a concorrenza di seggi disponibili [12];
il restante 10% dei seggi maggioritari viene ripartito tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale maggioritaria (prescindendo dal collegamento e dai risultati delle rispettive liste regionali).
La ripartizione viene effettuata con criterio proporzionale sulla base di quozienti interi e maggiori resti. A tal fine:
ü la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste interessati viene divisa per il numero dei seggi da attribuire determinando cosi (con la parte intera) il quoziente della ripartizione;
ü a ciascun gruppo di liste è attribuito anzitutto un numero di seggi pari al risultato della parte intera della divisione della rispettiva cifra regionale per il quoziente di ripartizione;
ü i seggi non attribuiti in questo modo sono assegnati in base alla graduatoria decrescente dei resti di queste operazioni;
ü i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono assegnati alle circoscrizioni sulla base della graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale ed i resti che ciascuna lista in quel collegio ha trasferito al CUR;
ü la medesima graduatoria già formata per la ripartizione dei seggi provinciali attribuiti in sede di collegio unico regionale.
Dovendo ricorrere in più casi alla scelta delle circoscrizioni cui attribuire seggi assegnati alle liste sul piano regionale, la nuova legge integra le precedenti disposizioni della legge n. 108/1968 precisando che: a) l’utilizzazione della graduatoria inizia dalla circoscrizione che succede all’ultima che si è vista attribuire un seggio; b) l’utilizzazione della graduatoria è ciclica, nel senso che, una volta esaurita l’ultima circoscrizione, per gli ulteriori seggi che dovranno essere attribuiti si riparte dalla prima circoscrizione (l. n. 108/1968, art. 15, comma 13, n. 3, aggiunto dalla legge n. 43/1965, art. 3). Anche per l’individuazione dei candidati da proclamare per ciascuna lista provinciale si segue il criterio utilizzato per i seggi attribuiti in sede di CUR, avvertendo che qualora nella circoscrizione siano stati proclamati eletti tutti i candidati di quella lista il seggio viene attribuito alla circoscrizione che segue nella graduatoria.
Come dispone l’articolo 5 della legge costituzionale n. 1/1999, l’ultimo di questi seggi è attribuito al candidato alla presidenza della regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto (c.d. Capo della opposizione).
§ Se le liste provinciali collegate NON hanno conseguito almeno il 50% dei seggi assegnati alla regione:
l’Ufficio elettorale regionale attribuisce alla lista regionale maggioritaria l’intera quota dei seggi maggioritari (20% dei seggi regionali). Sono proclamati eletti tutti i candidati della lista regionale maggioritaria;
Si ricorda che questa lista non può avere candidati in numero superiore, ma può contenerne in numero inferiore sino al minimo del 10% dei seggi regionali. In questo caso, i seggi che non possono essere attribuiti a candidati della lista regionale sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale maggioritaria seguendo il criterio e il metodo proporzionale dei quozienti interi e maggiori resti;
Il quoziente regionale è determinato dalla divisione della sommatoria delle cifre elettorali di ciascun gruppo di liste provinciali collegato per il numero di seggi che residuano dopo la proclamazione di tutti i candidati della lista regionale. Si dividono poi le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste provinciali per il quoziente. A ciascun gruppo di liste provinciali è attribuito un seggio per ciascun quoziente intero e secondo la graduatoria decrescente dei resti di tali divisioni i seggi che ancora residuano;
in questo caso per l’attribuzione del seggio al candidato alla presidenza della regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiorea quello del candidato proclamato eletto, poiché le liste minoritarie non ottengono alcun seggio di quelli riservati alla quota maggioritaria, si assegna il seggio attribuito con il minore resto o la minore cifra elettorale in ambito di CUR (seggi residuali non assegnati nei collegi circoscrizionali). Qualora tutti i seggi fossero stati assegnati a quoziente intero, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo. Di questo seggio si deve tenere conto per la determinazione della quota percentuale di seggi (55% o 60%) spettante alla lista maggioritaria nel Consiglio regionale (vedi oltre l’ulteriore verifica);
L’assegnazione dei seggi maggioritari tuttavia potrebbe non garantire alla lista regionale maggioritaria e alle liste regionali collegate la maggioranza del 60% dei consiglieri regionali: sicuramente quando i seggi provinciali conseguiti non raggiungono il 40% dei seggi assegnati al Consiglio.
Per assicurare che la lista regionale maggioritaria e le liste provinciali collegate ottengano comunque una maggioranza di consiglieri superiore al 50% la formula elettorale per decidere quale debba essere la maggioranza qualificata da attribuire alla lista maggioritaria prevede una ulteriore verifica:
l’Ufficio elettorale regionale verifica quale sia il risultato conseguito dalla lista regionale maggioritaria in termini di voti (voti alle liste regionali). La verifica deve rilevare se la lista regionale maggioritaria abbia conseguito una cifra pari o superiore al 40% di tutti i voti alle liste regionali.
ü se la lista regionale maggioritaria ha conseguito almeno il 40% dei voti validi alle liste regionali, essa, e le liste provinciali collegate, devono ottenere anche almeno il 60% dei consiglieri regionali;
− se questo numero di consiglieri è già stato raggiunto sommando i seggi attribuiti come premio di governabilità a quelli conseguiti in sede provinciale dai gruppi di liste collegate, allora il computo è esaurito e si procede alle proclamazioni.
− Se invece il complesso dei seggi ottenuti dalla lista regionale maggioritaria non raggiunge il 60% dei seggi assegnati alla regione, alla lista maggioritaria sono attribuiti in soprannumero ai seggi assegnati alla regione, tanti seggi quanti sono necessari con approssimazione alla unità inferiore a che essa disponga del 60% dei consiglieri che così vengono a costituire il Consiglio regionale;
ü se la lista regionale maggioritaria NON ha conseguito una cifra elettorale pari o superiore al 40% di tutti i voti alle liste regionali la formula tiene conto del minore successo elettorale ottenuto dalla lista maggioritaria e fissa al 55% dei consiglieri la maggioranza qualificata che il raggruppamento deve ottenere;
− se questo numero di consiglieri è già stato raggiunto sommando i seggi attribuiti come premio di governabilità a quelli conseguiti in sede provinciale dai gruppi di liste collegati, il computo della formula è esaurito e si procede alle proclamazioni;
− se invece questo risultato non è stato raggiunto (le liste provinciali collegate hanno ottenuto nelle circoscrizioni meno del 35% dei seggi regionali), allora alla lista maggioritaria sono attribuiti in soprannumero ai seggi assegnati alla regione, tanti seggi quanti sono necessari con approssimazione alla unità inferiore a che essa disponga del 55% dei consiglieri che così vengono a costituire il Consiglio regionale. I seggi attribuiti in soprannumero sono assegnati alle liste ed ai collegi secondo i criteri proporzionali dei quozienti interi e maggiori resti (come per la ripartizione dei seggi proporzionali).
Come già ricordato, l’articolo 122 primo comma della Costituzione demanda alla potestà legislativa regionale la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta e dei consiglieri, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
Il comma 2° dello stesso articolo detta quindi alcune cause di incompatibilità con altre cariche istituzionali (membro di altro Consiglio o Giunta regionale, deputato, senatore, parlamentare europeo).
I casi di ineleggibilità e incompatibilità sono attualmente disciplinati dalle seguenti disposizioni:
− Costituzione, articoli 84, 104, 122, 135;
− legge 2 luglio 2004, n. 165, articoli 2 e 3
− legge 23 aprile 1981, n. 154, Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale;
− legge 19 marzo 1990, n. 55, Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, articolo 15;
La legge 2 luglio 2004, n. 165, Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma della Costituzione le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità e incompatibilità, specificatamente individuati, nei limiti dei seguenti principi generali:
§ ineleggibilità (articolo 2)
- sussistenza di cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato “possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto”, ovvero possano “violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati”;
- inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora il candidato cessi dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito;
- applicazione della disciplina delle cause di incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alla elezione;
- non immediata rieleggibilità del Presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto allo scadere del secondo mandato consecutivo.
§ incompatibilità (articolo 3)
- sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della giunta regionale o dai consiglieri regionali ed altre situazioni o cariche, anche elettive, che possano “compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva”; sussistenza di cause di incompatibilità in caso di conflitto con funzioni svolte dai medesimi soggetti presso organismi internazionali o sopranazionali;
- eventuale fissazione della causa di incompatibilità tra assessore regionale e consigliere regionale;
- in caso di previsione della incompatibilità per lite pendente con la regione: il soggetto deve essere parte attiva nella lite; altrimenti la previsione della causa di incompatibilità è possibile solo a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- fissazione di un termine dall’accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale a pena di decadenza dalla carica deve essere effettuata l’opzione o deve cessare la causa che determina l’incompatibilità;
§ disposizioni comuni:
- competenza del consiglio regionale a decidere sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei propri membri e del Presidente della giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatte le salve le competenze dell’autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi;
- eventuale differenziazione della disciplina di ineleggibilità e incompatibilità nei confronti del Presidente della giunta, dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta (per le sole cause di incompatibilità).
Si ricorda infine che con Sentenza n. 379 del 6/12/2004 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 2, terzo periodo dello Statuto della regione Emilia-Romagna (delibera statutaria approvata in seconda lettura il 14/9/2004) che stabiliva la incompatibilità tra la carica di assessore con quella di consigliere regionale. La Corte motiva la sentenza affermando che la materia elettorale e i casi di ineleggibilità e incompatibilità sono riservate alla potestà legislativa regionale entro i principi stabiliti dalla legge statale (art. 122 Costituzione) e dunque la relativa disciplina sfugge dalle determinazioni statutarie.
Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per le elezioni.
Il Presidente della giunta regionale – eletto a suffragio universale e diretto – non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo.
Le cause di ineleggibilità incidono direttamente sulla capacità di elettorato passivo, sono riferite a situazioni che potrebbero inquinare la campagna elettorale e dunque assumono rilievo fin dalla presentazione delle candidature.
Le cause di incompatibilità si riferiscono invece a situazioni inconciliabili con lo svolgimento del mandato elettorale, assumono rilievo solo al momento in cui la carica è assunta ed impediscono quindi di ricoprirla, salvo la possibilità di rimuovere la causa di incompatibilità nei modi previsti dalla legge.
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono tassativamente elencate dalla legge. Poiché incidono sul diritto costituzionalmente garantito di accesso alle cariche pubbliche da parte di tutti i cittadini non ne può essere ampliato l’ambito di applicazione in forza di una di interpretazione estensiva o analogica delle disposizioni che le disciplinano.
Non possono essere eletti alla carica di consigliere regionale (e di Presidente della regione):
§ con riferimento all’intero territorio nazionale |
− i capi e i vice-capi di polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno; i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri; |
§ nel territorio in cui esercitano le funzioni, il comando o l’ufficio |
− i rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie[13], i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza; |
|
− gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; |
|
− gli ecclesiastici ed i ministri di culto; |
|
− i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori; |
§ con riferimento all’ammini-strazione regionale: |
− i titolari e i componenti di organi che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione regionale; |
|
− i dipendenti della regione; |
|
− i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione; |
|
− gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza, organizzazione o coordinamento del personale in istituto, consorzio, o azienda dipendente dalla regione |
§ i consiglieri regionali in carica in altra regione
|
|
§ il Presidente della Giunta regionale (eletto a suffragio diretto): |
allo scadere del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile |
|
Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.[14]. La cessazione dalle funzioni deve comportare la effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio.
L’articolo 15 della legge n. 55/1990 [15] stabilisce, inoltre, altre cause di ine-leggibilità alla carica di consigliere regionale, per coloro che hanno riportato condanna, o siano sottoposti a procedimento penale o ad una misura di prevenzione in relazione a determinati delitti. Queste cause di ineleggibilità sono confermate dal primo comma dell’articolo 2 della legge 165/2004.
Si ricorda inoltre che ciascun candidato, all’atto della presentazione della candidatura, deve dichiarare esplicitamente di non essere in alcuna delle condi-zioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (legge 108/1968, articolo 9, comma 8).
Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, di presidente della giunta o di componente della giunta regionale:
§ in relazione ad altre cariche istituzionali, con riferimento all’intero territorio nazionale: |
− deputato, senatore, parlamentare europeo; |
|
− ministro e sottosegretario di Stato; |
|
− giudice ordinario della Corte di Cassazione, componente del Consiglio superiore della magistratura; membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; |
|
− magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Corte costituzionale; |
§ in relazione ad altre cariche istituzionali, con riferimento al territorio della regione |
− presidente ed assessore di giunta provinciale; |
|
− sindaco e assessore di giunta comunale
|
§ in relazione ad incarichi inerenti particolari rapporti con la regione: |
− amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della regione (o che riceva dalla stessa una sovvenzione continuativa, in tutto o in parte facoltativa) |
|
− colui che ha parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'in-teresse della regione (a meno che non si tratti di cooperative o consorzi di cooperative); |
|
− il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui sopra; |
|
− colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo (non in materia tributaria) con la regione; |
|
− colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della regione, ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito; |
|
− colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la regione, ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora; |
|
− colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la regione; |
§ colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità |
|
§ per i componenti della giunta regionale |
le cause di ineleggibilità previste per i consiglieri regionali e il Presidente della giunta |
Rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
Le cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute alle e-lezioni, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale. Queste possono essere rimosse con la cessazione dalle funzioni o dalle cariche che ne sono la causa. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui si è concretizzata la causa di ineleggibilità o incompatibilità.
Procedimento
§ il Consiglio regionale contesta all’interessato la causa di ineleggibilità sopravvenuta o la causa di incompatibilità (sia che esista al momento dell’elezione, sia che si verifichi successivamente);
§ il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di ineleggibilità o incompatibilità. Nel caso venga proposto accertamento in sede giurisdizionale i dieci giorni decorrono dalla data di notifica del ricorso [16];
§ scaduto questo termine, nei successivi dieci giorni il Consiglio delibera definitivamente e ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o in-compatibilità invita il consigliere a rimuoverla o, ove sia possibile, ad optare per la carica che intende conservare;
§ se il consigliere non provvede entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto.
Quando le elezioni si svolgono nella stessa data è possibile presentare la propria candidatura in non più di due regioni: nel caso risulti eletto in entrambe il candidato dovrà optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima convalida di risultati. Se non opta, risulta eletto nella regione dove ha conseguito il maggior numero di voti validi in percentuale rispetto al numero dei votanti.
L’articolo 5 della legge 43/1995 stabilisce i limiti di spesa per la campagna elettorale ed estende alla elezione dei consigli regionali alcune disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, “Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.
Limiti di spesa:
candidato in una lista provinciale: |
32.157,66 euro[17] + (0,01 euro x numero cittadini residenti nella circoscrizione elettorale) |
candidato in più liste provinciali |
massimo consentito per una candida-tura nelle liste provinciale (quella re-lativa alla provincia con il più alto numero di residenti) + 10% |
candidato in una lista regionale: |
32.157,66 euro17 |
candidato in una o più liste provinciali e nella lista regionale: |
massimo consentito per una candida-tura nelle liste provinciali + 30% |
partito, movimento o lista: |
prodotto dell’importo di euro 1,00 per il numero di iscritti nella liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste[18] |
Il comma 2 specifica che le spese per la propaganda elettorale riferibili direttamente al candidato sono computate nel limite di spesa di quest’ultimo (ad eccezione del capolista della lista regionale), anche qualora siano state sostenute dal partito o gruppo di appartenenza.
Alla elezione dei Consigli regionali e dei Presidenti della Giunta regionale si applicano le seguenti disposizioni della legge 515/93:
§ limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati:
ü la raccolta dei fondi per il finanziamento della campagna elettorale di ciascun candidato può avvenire esclusivamente attraverso il “mandatario elettorale” nominato dal candidato il giorno successivo l’indizione delle elezioni;
ü il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario o postale;
ü i contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare la cifra di euro 13.000,47 [L. 25.172.425,007 [19]] (art. 7, commi 3 e 4);
ü sono esentati da questa procedura i candidati che finanziano con propri fondi la loro campagna elettorale, per un importo non superiore a 5 milioni (L. 43/1995, articolo 5, comma 4, lett. a);
ü la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la campagna elettorale (prevista dall’articolo 2, comma 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441 [20]), deve essere presentata entro tre mesi dalla data delle elezioni al Presidente del Consiglio regionale e al Collegio regionale di garanzia elettorale. La dichiarazione deve essere accompagnata dal rendiconto dettagliato dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute ed è sottoscritto dal mandatario. I candidati hanno l’obbligo di comunicare, anche mediante autocertificazione, i contributi ricevuti dai privati quando questi superano la somma di euro 6.500,24 [L. 12.586.212,503[21]] Sono soggetti a quest’obbligo anche i candidati non eletti (eccetto ovviamente la presentazione della dichiarazione al Presi-dente del Consiglio regionale) (art. 7 commi 6 e 7);
ü presso la Corte di appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capo-luogo di ciascuna regione, è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale [22], con il compito specifico di controllare la regolarità delle di-chiarazioni e dei rendiconti. Questi si considerano approvati se il collegio non ne contesta la regolarità entro 180 giorni dalla ricezione (articoli 13 e 14);
§ tipologia delle spese elettorali (art. 9): sono spese elettorali quelle relative a:
ü produzione, acquisto o affitto di mezzi di propaganda e loro distribuzione e diffusione;
ü organizzazione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
ü tutte le operazioni relative alla presentazione delle liste;
ü personale e strumentazione impiegato nella campagna elettorale [23].
§ pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati (art. 12): i rappresentanti dei partiti, movimenti, e liste di candidati sono tenuti a presentare al Presidente del Consiglio regionale, entro 45 giorni dall’insediamento, il consuntivo delle spese sostenute, per il successivo controllo da parte della Corte dei conti. I controlli sono limitati “alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse”. La Corte dei conti riferisce direttamente, in questo caso, al Presidente del Consiglio regionale “sui risultati del controllo eseguito”. Copia del consuntivo deve essere depositata anche presso l’Ufficio centrale circoscrizionale;
§ sanzioni: in caso di mancato rispetto delle norme sulla pubblicità delle spese per la campagna elettorale dei candidati e dei partiti e movimenti politici, si applicano le sanzioni dettagliatamente previste dall’articolo 15.
§
obblighi di comunicazione
(art. 8): l’accesso ai mezzi di informazione
è ora disciplinato dalla legge n. 28/2000 (par condicio) come modificata
dalla 313/2003[24]
(vedi infra, paragrafo C, pag.
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Il contributo finanziario a carico dello Stato, quale concorso alle spese elettorali sostenute per la elezione dei consigli regionali dai partiti e movimenti politici, è determinato dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificata dalla legge 26 luglio 2002, n. 156[25].
L’ammontare del fondo per il rimborso delle spese elettorali è pari, per ciascun anno di legislatura del Consiglio regionale, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di euro 1 per il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, comma 5)[26].
Per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, l’articolo 2 della legge n. 157 rinvia alla normativa vigente. Nel caso del rinnovo dei consigli regionali, l’articolo 6 della legge n. 43/1995 dispone che il fondo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione [27]. La quota spettante a ciascuna regione è quindi ripartita, proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata.
L’erogazione del rimborso è disposta con decreto del Presidente della Camera dei Deputati. I partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste [28].
Infine l'articolo 3 della legge 157 introduce una specifica disposizione intesa a promuovere la partecipazione delle donne alle attività politiche. Si prevede, a carico dei partiti, l'obbligo di destinare almeno un importo pari al 5% del totale dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative connesse alle predette finalità. Dell'effettivo adempimento di tale obbligo, è data notizia attraverso l'iscrizione della quota in una apposita voce nell'ambito del rendiconto annuale previsto dall'articolo 8 della legge n. 2/1997 [29].
La disciplina della campagna elettorale è dettata dalla legge n. 28/2000 sulla c.d. “par condicio”, come modificata dalla legge n. 313/2003[30]. La legge disciplina l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica con lo scopo di garantire parità di trattamento e imparzialità a tutti i soggetti politici, non solo durante le campagne elettorali[31].
La campagna elettorale ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (art. 4) e termina il giorno antecedente la data fissata per le elezioni (il divieto di propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è stabilito dalla legge 212/1956, art. 9 [32]).
Comunicazione politica radiotelevisiva
Il riparto degli spazi tra i soggetti politici per la comunicazione politica radiotelevisiva (tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati) è disciplinato da provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La legge, a tal fine, distingue due periodi:
§ dalla data di convocazione dei comizi elettorali alla data di presentazione delle candidature gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare o comunque presenti nel Parlamento nazionale o europeo
§ dalla data di presentazione delle candidature alla data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono invece ripartiti tra le coalizioni e le liste che hanno presentato candidati in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori.
In questo secondo periodo possono essere trasmessi messaggi autogestiti gratuiti da parte delle emittenti nazionali, secondo le modalità specifiche dettate dalla Commissione e dall’Autorità sulla base dei principi fissati dalla legge.
Emittenti locali
La legge n. 3131/2002 ha introdotto una specifica e distinta disciplina per le emittenti radiofoniche e televisive locali (articoli 11-bis – 11-septies). A queste ultime non si applicano le disposizioni del Capo I della legge 28, che rimangono efficaci solo per le emittenti radiotelevisive nazionali, ad eccezione delle disposizioni relative alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti – gratuiti - e alla diffusione dei sondaggi:
§ per garantire la parità di trattamento e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, le emittenti locali devono operare in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica, adottato con il decreto del Ministero delle comunicazioni dell’8 aprile 2004[33];
§ le emittenti locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a pagamento[34], sia a titolo gratuito;
§ le emittenti locali che trasmettono gratuitamente messaggi autogestiti hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato, nella misura annualmente definita con decreto del ministro delle comunicazioni di concerto con il ministro dell’economia (L. 28/2000, art. 4, comma 5);
§ la legge stabilisce l’inapplicabilità alle emittenti locali delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, che vietano la presenza di esponenti politici nelle trasmissioni radiotelevisive in campagna elettorale (L. 313/2003, art. 3).
Informazione elettorale su quotidiani e periodici
Dall’inizio della campagna elettorale al penultimo giorno prima della data delle elezioni, l’informazione elettorale su quotidiani e periodici è limitata alla pubblicazione di annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, presentazioni dei programmi delle liste e dei candidati, confronti tra più candidati. Modalità specifiche e contenuti sono stabiliti dall’Autorità (art. 7).
Dalla data di convocazione dei comizi alla chiusura delle operazioni di voto:
§ la Commissione e l’Autorità definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all’indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici cui debbono attenersi i programmi di informazione della concessionaria pubblica e delle emittenti radiotelevisive private (art. 5, comma 1);
§ è vietato fornire, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, anche indirettamente, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (art. 5, comma 2);
§ divieto di propaganda istituzionale (art. 9).
I sondaggi politici ed elettorali sono vietati nei quindici giorni precedenti le votazioni (art. 8).
La legge prevede inoltre una serie di sanzioni, comminate anche dall’Autorità, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste dall’articolo 15 della legge 515/1993.
Alla campagna elettorale per l’elezione dei consigli regionali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 515/1993, secondo quanto dispone espressamente l’articolo 20 della medesima legge, che definiscono le agevolazioni postali e fiscali [35], e gli obblighi particolari dei comuni per lo svolgimento della campagna elettorale [36].
Sono altresì in vigore le disposizioni della legge 212 del 1956 che regolano le affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda, nonché la predisposizione da parte dei comuni di speciali spazi da destinare a tali mezzi di propaganda.
La regione Abruzzo ha emanato due leggi regionali (n. 1/2002 e n. 42/2004) di integrazione e modificazione, limitatamente al territorio della regione Abruzzo, della legge 108/1968. Successivamente la legge regionale 42/2004 è stata quasi interamente abrogata dalla legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9, che modifica – e dunque mantiene in vigore - una sola disposizione della citata legge regionale 42/2004, riguardante la parità di accesso alle candidature[37]. In conclusione le disposizioni della normativa vigente (statale) modificate dalla regione Abruzzo riguardano:
− la convocazione dei comizi elettorali
− pari opportunità
Per tutto quanto non disciplinato si applicano le disposizioni dettate dalla legge 108/1968 e dalla legge 43/1995 (art. 2, comma 2 L.r. 9/2005)
La regione ha emanato inoltre una organica disciplina in materia di ineleggibilità e incandidabilità.
§ legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 - Disposizioni sulla durata degli organi e sull’indizione delle elezioni regionali § legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42 - Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali. § legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 - Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale § legge regionale 12 febbraio 2005, 9, Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 42: Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali. |
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello. (art. 3, L.r. 1/2002 che modifica l’art. 3 della L. 108/1968).
Con altro decreto da emanare contemporaneamente, il Presidente della Regione determina i seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni (art. 2, L.r. 1/2002 che modifica l’articolo 2, terzo comma della legge 108/1968)[38].
Rimane ferma la suddivisione del territorio regionale in circoscrizioni corrispondenti ai territori delle province.
In ciascuna lista provinciale e regionalenessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al settanta per cento dei candidati (in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità più vicina) [39]
Come già detto la regione Abruzzo ha emanato, con la legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51, una organica disciplina in materia di ineleggibilità e incompatibilità.
Cause di ineleggibilità (art. 2)
Non possono essere eletti alla carica di Presidente della Giunta e di consigliere regionale nella regione Abruzzo:
§ con riferimento all’intero territorio nazionale |
− i ministri e sottosegretari di Stato; |
|
− i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura; |
|
− i capi e i vice-capi di polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno; |
|
− i Prefetti della Repubblica; |
|
− i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
|
§ con riferimento a funzioni svolte o incarichi ricoperti nel territorio della regione Abruzzo |
− i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace; |
|
− gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato; |
|
− i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; |
|
− i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella regione; |
|
− i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella regione; |
|
− il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali[40]; |
|
− i presidenti e gli assessori delle province della regione; |
|
− i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
|
§ con riferimento all’ammini-strazione regionale: |
− i dirigenti e i dipendenti della regione; |
|
− gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla regione; |
|
− Presidenti e consiglieri di amministrazione degli Enti d’ambito[41] e relativi enti gestori; |
|
− il difensore civico della regione Abruzzo; |
|
− i membri del Collegio regionale per le Garanzie statutarie. |
Queste cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre 90 giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Tuttavia, in sede di prima applicazione, l’articolo 4-bis della legge regionale 51/2004 dispone che le cause di ineleggibilità possono essere rimosse entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge[42].
Cause di incompatibilità (art. 3)
Non può ricoprire la carica di consigliere regionale, di presidente della giunta o di componente della giunta regionale nella regione Abruzzo
§ in relazione ad altre cariche istituzionali |
− deputato, senatore, parlamentare europeo; |
|
− membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; |
|
− Giudice della Corte dei conti, |
|
− componente di altro Consiglio o Giunta regionale; |
|
− presidente e assessore di Giunta provinciale di altra regione; |
|
− sindaco e assessore di comuni di altre regioni; |
|
− assessore di comune (della regione[43]); |
|
− sindaci dei comuni (della regione43) con popolazione fino a 5000 abitanti;
|
§ in relazione ad incarichi inerenti particolari rapporti con la regione |
− amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che riceva dalla regione una sovvenzione continuativa, in tutto o in parte facoltativa; |
|
− colui che per atti compiuti allorché era amministratore o impiegato della regione – o di ente da essa dipendente - è stato dichiarato responsabile verso l’ente o la società con sentenza passata in giudicato e non ha ancora estinto il debito; |
|
− i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla regione in modo continuativo, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge regionale; |
|
− i titolari e gli amministratori di imprese e private vincolate con la regione per contratti d’opera o di somministrazioni;
|
§ per i componenti della giunta regionale |
− le cause di ineleggibilità previste per i consiglieri regionali e il Presidente della giunta |
Non può essere candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto l’incarico per due mandati consecutivi (art. 1, comma 3)
Rimozione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.
La procedura riproduce sostanzialmente la disciplina statale vigente (vedi parte prima, capitolo 9, pag.
Si differenzia unicamente per il tempo entro cui deve avvenire l’opzione, stabilito in 5 giorni (art. 4, comma 3).
La legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, composta di un unico articolo, dispone in relazione ad alcuni aspetti della disciplina elettorale, che non incidono sull’impianto generale. Viene alzata la soglia di sbarramento per la lista provinciale al 4%.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, la legge regionale rinvia alle disposizioni vigenti nell’ordinamento statale (comma 7).
§ legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale. |
Il Consiglio regionale della Calabria è composto di 50 membri[44].
Il comma 2 della legge regionale aggiunge che resta ferma la disciplina concernente l’eventuale aumento del numero di consiglieri per consentire l’attribuzione del premio di maggioranza (dettata dall’art. 15 della legge 108/1968 come modificato dalla legge 43/1995 e integrato dall’art. 5 della Legge costituzionale 1/1999 - vedi parte prima, capitolo 8, pag.
Nelle liste elettorali (provinciali e regionali) devono essere presenti candidati di entrambi i sessi (comma 6).
Esonero dalla sottoscrizione delle liste:
In deroga alla disciplina vigente, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di
ü partiti rappresentati nel Parlamento italiano (comma 4)
Uso dei simboli e dei contrassegni
Il comma 5 dispone sul divieto di presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti. A tal fine costituiscono elementi di confondibilità: “la rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento”
La legge regionale modifica la soglia di sbarramento: sono ammesse alla ripartizione dei seggi
ü le liste provinciali che abbiano ottenuto, nell’intera regione, almeno il 4% dei voti validi. La soglia deve essere raggiunta anche se la lista è collegata ad una lista regionale che abbia ottenuto il 5% dei voti validi. (comma 3)
La legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 dispone in relazione ad alcuni aspetti della disciplina elettorale, lasciandone invariato l’assetto fondamentale. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, rinvia alla legge 108/1968 e alla legge 43/1995, nonché alle altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia.
Di seguito vengono illustrate esclusivamente le integrazioni o modificazioni apportate al sistema vigente.
§ legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2- Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della giunta e del consiglio regionale. |
Il Consiglio regionale del Lazio è composto di 70 membri[45], oltre il Presidente della Regione.
Di questi, 56 (pari all’80%) vengono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 14 con sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Regione, sulla base di liste regionali secondo le disposizioni della legge 43/1995 (art. 3, comma 1).
Sono candidati alla presidenza della regione i capilista delle liste regionali: è proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale (art. 2, comma 2 e 3).
E’ altresì assicurata l’elezione a consigliere regionale del candidato Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. Le modalità per l’attribuzione del seggio sono le stesse di quelle previste dall’art. 5 della L.cost. 1/1999 (vedi parte prima, capitolo 8, in particolare pag.
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Regione (art. 5, comma 2 che modifica l’articolo 3, quarto comma della legge 108/1968).
Con altro decreto da emanare contemporaneamente, il Presidente della Regione determina i seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni (art. 4 che modifica l’articolo 2, terzo comma della legge 108/1968)[46].
Fermo restando la disciplina concernente candidature e liste già illustrata[47], la regione Lazio detta le seguenti disposizioni aggiuntive o sostitutive:
ü in ciascun gruppo di liste provincialinessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati. Nel caso di non osservanza della disposizione, i presentatori sono tenuti a versare alla giunta regionale l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 157/1999 (vedi parte prima, capitolo 10, paragrafo B, pag.
ü in ciascuna lista regionale, a pena di inammissibilità, entrambi i sessi debbono essere rappresentati in pari misura (art. 3, comma 3)
ü ciascuna lista regionale, a pena di inammissibilità, deve inoltre essere composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province del Lazio (art. 3, comma 3)
Esonero dalla sottoscrizione delle liste
In deroga alla disciplina vigente in materia, per le prossime elezioni regionali, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori:
ü le liste espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio;
ü le liste espressione di partiti o movimenti che nell’ultima elezione per il Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto un numero minimo di 2 seggi, di cui uno almeno nella circoscrizione III - Italia centrale;
ü le liste contraddistinte da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di un partito o movimento esente dalla sottoscrizione ai sensi delle disposizioni di cui sopra;
ü i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste regionali collegati alle liste esonerate dalla sottoscrizione ai sensi delle disposizioni di cui sopra; (art. 8, commi 1-4)
Uso dei simboli e dei contrassegni
Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale integra le disposizioni dettate dall’art. 9, comma 8, della legge 108/1968 al fine di evitare che i contrassegni possano risultare non univoci. In particolare:
ü ai fini del divieto di presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, costituiscono elementi di confondibilità: “la rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento”
ü non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi 3 anni.
Analogamente alla disciplina statale, dopo l’attribuzione dei seggi proporzionali, l’Ufficio centrale regionale verifica se la percentuale di seggi conseguiti dalle liste provinciali collegate alla lista regionale “maggioritaria” è più o meno il 50% dei seggi della regione:
ü se è almeno il 50%, proclama eletto il capolista alla carica di Presidente della Regione, quindi proclama eletti i primi candidati compresi nella lista fino a raggiungere il 10% dei seggi assegnati al Consiglio;
ü se invece la percentuale dei seggi conseguiti è inferiore al 50%, alle liste collegate alla lista maggioritaria viene attribuita l’intera quota maggioritaria, pari al 20% dei seggi(sempre dopo aver proclamato eletto il Presidente) (art. 6).[48]
La regione Lazio integra le disposizioni vigenti in materia di cause di ineleggibilità (art. 7). Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e a consigliere regionale anche:
ü i presidenti delle province del Lazio;
ü i sindaci dei comuni capoluogo di provincia del Lazio.
L’articolo 42 dello Statuto della regione Lazio stabilisce inoltre che possono essere nominati componenti della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.
L’articolo 9 della legge regionale modifica i seguenti importi:
Limiti di spesa:
candidato in una lista provinciale: |
50.000 euro + (0,03 euro x numero cittadini residenti nella circoscrizione elettorale) |
candidato in una lista regionale: |
50.000 euro |
partito, movimento o lista: |
prodotto dell’importo di euro 1,50 per il numero di iscritti nella liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni in cui ha presentato proprie liste |
La regione Marche ha emanato la legge regionale n. 27/2004 che reca una organica disciplina sul sistema di elezione del consiglio regionale e del Presidente della Giunta (senza disciplinare invece i casi di ineleggibilità e incompatibilità).
Con Delibera 28 gennaio 2005 il Governo ha impugnato la legge regionale denunciando, tra l’altro, la incostituzionalità dell’art. 4 comma 1 della legge in questione, secondo cui il Consiglio è formato da 42 consiglieri più il Presidente. La disposizione sarebbe in contrasto con quanto stabilito dal nuovo Statuto della Regione, secondo cui i consiglieri sono 42, compreso il Presidente della Giunta regionale.
La regione Marche ha quindi approvato un’altra legge che modifica la 27/2004 e detta disposizioni relative alle prossime elezioni. La legge regionale 5/2005 – modifica l’art. 25 della L.r. 27/2004, nel senso che le disposizioni dettate dalla stessa legge si applicano a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Statuto e comunque non si applicano alle elezioni del 2005.
Le prossime elezioni regionali restano dunque disciplinate dalla normativa statale vigente, tranne che per due modifiche introdotte dall’art. 2 della legge regionale 5/2005:
ü indizione dei comizi elettorali
ü sottoscrizione delle liste provinciali
ü pari opportunità.
§ Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 5 – Norme relative alle elezioni regionali dell’anno 2005. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27. § legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 -Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale (applicazione rinviata). |
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il decreto di indizione stabilisce il numero di seggi attribuiti alle circoscrizioni elettorali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo[49], Macerata, Pesaro Urbino[50].
In ogni lista (provinciale e regionale) devono essere rappresentati candidati di entrambi i generi (art. 2, lett. c)).
Liste provinciali
§ sottoscritte da un numero minimo e massimo di elettori, in relazione al numero di abitanti dei comuni compresi nella circoscrizione elettorale:
numero abitanti dei comuni della circoscrizione |
sottoscrizioni: minimo- massimo |
fino a 250.000 |
350-700 |
più di 250.000 |
500 – 1.000 |
La legge regionale 31 gennaio 2005, n. 2 dispone in relazione ad alcuni aspetti della disciplina elettorale. Le modifiche apportate riguardano la soppressione della lista regionale, sostituita con candidature alla carica di Presidente in collegamento con gruppi di liste, e l’innalzamento della soglia di sbarramento al 5% per le liste non collegate con altre liste.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato, rinvia alla legge 108/1968 e alla legge 43/1995, nonché alle altre disposizioni vigenti nell’ordinamento in materia (art. 1).
§ Legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. |
Il Consiglio regionale della Puglia è composto di 70 membri[51], compreso il Presidente della Regione.
Di questi, 56 (pari all’80%) vengono eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 13 eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente (art. 3, comma 1).
Il Presidente della Regione è eletto in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale, le candidature sono presentate in collegamento con gruppi di liste. E’ proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale (art. 2).
E’ altresì assicurata l’elezione a consigliere regionale del candidato Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. Le modalità per l’attribuzione del seggio sono le stesse di quelle previste dall’art. 5 della L.cost. 1/1999 (vedi parte prima, capitolo 8, in particolare pag.
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Regione. (art. 5, comma 2 che modifica l’articolo 3, quarto comma della legge 108/1968)[52].
Con altro decreto da emanare contemporaneamente, il Presidente della Regione determina i seggi del Consiglio regionale e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni. Viene specificato che i seggi da ripartire tra le circoscrizioni sono i 56 seggi da eleggere sulla base di liste circoscrizionali concorrenti (art. 4 che modifica l’articolo 2, terzo comma della legge 108/1968)[53].
Il territorio della regione è ripartito in circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle province, “istituite con legge della Repubblica”, precisa la legge regionale (art. 10, comma 1, lett.) a)).
Le circoscrizioni elettorali della regione Puglia, quindi, sono 6: Bari, Foggia, Taranto, Brindisi, Lecce e la nuova provincia di Barletta-Andria-Trani[54].
Il sistema prevede la presentazione di liste circoscrizionali e, a livello regionale, la presentazione di candidature alla carica di Presidente della Giunta, in collegamento con uno o più gruppi di liste.
Liste circoscrizionali
ü devono essere composte da un numero di candidati non inferiore al numero di Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto (art. 10, comma 1, lett.) b) di modifica dell’art. 9, comma 5° L. 108/1968)
ü devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno; le liste presentate con il medesimo contrassegno costituiscono il gruppo di liste (art. 3, comma 2);
Pari opportunità:
ü in ciascun gruppo di listenessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati. Nel caso di non osservanza della disposizione, i presentatori sono tenuti a versare alla giunta regionale l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 157/1999 (vedi parte prima, capitolo 10, paragrafo B, pag.
Candidatura a Presidente della Regione
Presso l’Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta, accompagnate da:
ü dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste;
ü dichiarazione di accettazione del collegamento (art. 2, commi 2-6).
Per le liste circoscrizionali si applicano le norme vigenti in materia di sottoscrizioni, autenticazione, termini di presentazione[55] (vedi parte prima, capitolo 5, pag.
Per le candidature a Presidente della Regione, invece, si applicano le stesse norme per l’autenticazione delle dichiarazioni e i termini di presentazione, mentre la sottoscrizione deve ritenersi non necessaria in quanto non menzionata dalla legge regionale[56].
Uso dei simboli e dei contrassegni
Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale integra le disposizioni dettate dall’art. 9, comma 8, della legge 108/1968 al fine di evitare che i contrassegni possano risultare non univoci. In particolare:
ü ai fini del divieto di presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, costituiscono elementi di confondibilità: “la rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento”;
ü non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi 3 anni.
In deroga alla disciplina vigente, nelle prime elezioni regionali, successive alla entrata in vigore della legge regionale:
§ le liste e le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate dalle ore 8.00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione (art. 12);
§ esonero dalla sottoscrizione delle liste: sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, espressione di partiti o movimenti:
ü rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio;
ü costituiti in gruppi parlamentari anche in una sola delle due Camere (art. 8, comma 1).
L’articolo 7 della legge regionale descrive la scheda elettorale e le modalità di votazione:
ü la scheda è unica: in rettangoli separati per ciascun candidato presidente, accanto al nome e cognome dello stesso, sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate
ü è possibile il voto disgiunto
ü il modello della scheda è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale (da emanarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale).[57]
La legge regionale modifica la soglia di sbarramento: sono ammesse alla ripartizione dei seggi
ü le liste provinciali non collegate ad altre liste, il cui gruppo abbia ottenuto nell’intera regione, almeno il 5% dei voti validi;
ü le liste provinciali collegate tra loro che abbiano ottenuto complessivamente, nell’intera regione, almeno il 5% dei voti validi.
A decorrere dalle elezioni per la IX legislatura (2010) sono ammesse alla ripartizione dei seggi i gruppi di liste che, anche se collegate, abbiano individualmente superato la soglia del 4% dei voti validi (art. 11, comma 1, lett. j) che modifica l’art. 7 della legge 43/1995).
Formazione della “lista regionale”(art. 9)
La “lista regionale” viene formata dopo l’assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali ed è composta attingendo, in modo proporzionale, dalle liste circoscrizionali collegate al candidato eletto Presidente, che abbiano conseguito almeno un seggio.
A tal fine l’Ufficio centrale regionale:
ü divide per 13 la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste collegate con il candidato eletto Presidente (che abbiamo ottenuto almeno un seggio), ottenendo così il quoziente;
ü assegna poi i seggi a ciascun gruppo di liste secondo la regola dei quozienti interi e dei maggiori resti;
ü i seggi spettanti a ciascun gruppo sono poi attribuiti alle circoscrizioni in base alla graduatoria decrescente del rapporto tra il quoziente provinciale e i resti che ciascuna lista ha trasferito al CUR, iniziando dalla circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito un seggio.
L’attribuzione dei seggi maggioritari avviene secondo le modalità dettate della legge 108/1968 e dalla legge 43/1995 modificate dalla legge regionale per rendere coerente il sistema con la candidatura del Presidente, anziché della lista regionale (art. 10, comma 1 lett. da b) a k) di modifica degli articoli 9 e 15 della legge 108/1968; art. 11, comma 1, lett. a)-i) di modifica della legge 43/1995).
La regione Puglia integra le disposizioni vigenti in materia di cause di ineleggibilità (art. 6). Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e a consigliere regionale anche:
ü i presidenti delle province della Puglia
ü i sindaci dei comuni della Puglia.
L’articolo 43 dello Statuto della regione Puglia stabilisce inoltre che possono essere nominati componenti della Giunta i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.
La regione Toscana ha emanato una organica disciplina in materia elettorale con le leggi regionali n. 25/2004 e 74/2004[58].
§ legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 - Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del presidente della giunta regionale. § legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 - Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25. § legge regionale 21 giugno 1983, n. 49, Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti. § legge regionale 14 aprile 1995, n. 65, Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
Disciplina delle elezioni primarie: § legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70, Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale (come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2005, n. 16). § DPGR 24 dicembre 2004, n. 75/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (come modificato dal DPGR 27 gennaio 2005, n. 17/R). |
Il sistema elettorale della legge toscana non si discosta, quanto a struttura ed esito, da quello della legge statale, ma introduce in questo due innovazioni che accrescono il grado di rappresentatività proporzionale dei voti conseguiti dai gruppi di liste su tutto il territorio regionale. Con l’abolizione della lista regionale il candidato alla carica di Presidente della giunta non dispone di un gruppo di consiglieri che provengono da una ‘sua’ lista. Sono le liste provinciali ad indicare – in ciascuna circoscrizione – i candidati regionali (candidati in qualche modo ‘privilegiati’ o ‘capilista’ delle liste circoscrizionali). Questi sono eletti in forza dei voti ottenuti dalla propria lista circoscrizionale. In secondo luogo la ripartizione dei 63 seggi del consiglio regionale (non sono considerati i due seggi del candidato eletto e del maggior ‘perdente’) avviene in sede regionale. Questo rende più proporzionale il sistema in quanto accresce la cifra elettorale con la quale accedono alla ripartizione le liste minori (o territorialmente localizzate) e abbassa il quoziente di ripartizione.
I casi di incompatibilità e ineleggibilità, così come tutti gli altri aspetti non espressamente disciplinati dalla normativa regionale, restano disciplinati dalla normativa statale, cui rinvia l’art. 17 della L.r. 74/2004.
La regione Toscana ha altresì disciplinato lo svolgimento di elezioni primarie, con la legge regionale 70/2004 (modificata dalla legge regionale 16/2005) e il relativo regolamento attuativo.
Il Consiglio regionale della Toscana è composto di 65 membri[59].
Di questi, due seggi sono riservati uno al Presidente della Giunta regionale e un altro al candidato alla presidenza della Giunta che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quelli ottenuti dal candidato eletto (art. 2, L.r. 25/2004).
Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio.
I restanti 63 seggi del Consiglio regionale sono attributi con metodo proporzionale e premio di maggioranza sulla base di liste provinciali concorrenti, costituite da candidati circoscrizionali e candidati regionali, collegate con un candidato alla presidenza della Giunta regionale.
Le circoscrizioni elettorali sono costituite dalle province (art. 7 L.r. 24/2004).
Le elezioni sono indette con Decreto del Presidente della Giunta regionale[60].
Il decreto di indizione stabilisce:
ü il numero massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista provinciale (ai sensi dell’all’art. 8 della L.r. 25/2004).
ü la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura dei seggi.
Il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai Presidenti delle Corti d’Appello.
I sindaci ne danno notizia con apposito manifesto che deve essere affisso 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni. (art. 4 della l.r. 25/2004 e art. 1 della l.r.74/2004).
Il sistema elettorale toscano si basa sulla presentazione di liste provinciali formate da candidati circoscrizionali (provinciali) e candidati regionali, collegate con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale58.
Liste provinciali
§ ciascuna lista è contrassegnata da un simbolo e collegata a un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, più liste provinciali possono essere collegate a un medesimo candidato Presidente;
§ ciascuna lista è formata da:
ü uno o due candidati regionali;
ü candidati circoscrizionali: il numero massimo di candidati circoscrizionali di ciascuna lista è determinato in misura proporzionale alla popolazione residente risultante dell’ultimo censimento[61], ciascuna lista non può avere un numero di candidati circoscrizionali inferiore ad un terzo del numero massimo;
§ le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo e presentate in più circoscrizioni (definite gruppo di liste) hanno il medesimo (o i medesimi) candidati regionali ed il medesimo candidato alla carica di Presidente; sono ammesse solo se presentate in più della metà delle circoscrizioni (quindi in almeno 6 circoscrizioni);
§ più gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di presidente costituiscono una coalizione di liste(artt. 8 e 9, L.r. 25/2004);
§ quanto ai candidati è consentito presentare la propria candidatura (per liste contrassegnate dallo stesso simbolo) al massimo in tre circoscrizioni; i candidati regionali possono presentarsi per le proprie liste anche come candidati circoscrizionali al massimo in due circoscrizioni (art. 10, commi 1 e 3, L.r. 25/2004);
Pari opportunità
In ciascuna lista provinciale:
ü non possono essere presentati più dei 2/3 dei candidati circoscrizionali dello stesso genere (art. 8, comma 4, L.r. 25/2004)
ü se i candidati regionali sono due, ciascun genere deve essere rappresentato (art. 10, comma 2, L.r. 25/2004).
Candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale
La presentazione della candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
La candidatura è efficace solo se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione e se convergente con le dichiarazioni di collegamento di ciascun gruppo di liste col medesimo candidato (art. 12, L.r. 25/2004).
I candidati Presidenti non possono essere presentati come candidati regionali o circoscrizionali (art. 10, comma 4, L.r. 25/2004).
La candidatura è presentata all’Ufficio centrale regionale dal delegato designato da ciascuna lista provinciale (di cui all’art. 3, comma 6, L.r. 74/2004 – vedi infra). Ciascun candidato è contrassegnato da un simbolo, che deve essere depositato presso l’Ufficio centrale unitamente alle dichiarazioni di collegamento e di accettazione della candidatura (art. 4, L.r. 74/2004).
§ devono essere presentate all’Ufficio centrale circoscrizionale (istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia – art. 8, comma 1 L. 108/1968; artt. 2 e 3 L.r. 74/2004)
§ sottoscritte da un numero minimo e massimo di elettori, in relazione al numero di abitanti dei comuni compresi nella circoscrizione (quindi nella provincia) art. 11 L.r. 25/2004)
numero abitanti dei comuni della circoscrizione |
sottoscrizioni: minimo- massimo |
fino a 200.000 |
750-1.000 |
200.000–500.000 |
1.000–1.500 |
500.000–1.000.000 |
1.750–2.500 |
più di 1.000.000 |
2.000–3.000 |
§ documenti necessari:
ü dichiarazione di presentazione della lista provinciale;
ü modello di contrassegno della lista;
ü dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta;
ü certificati, rilasciati dai sindaci, attestanti che i presentatori sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
ü dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato (questa deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcune delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 15, comma 1 della legge 55/1990 – norme antimafia);
ü certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune del territorio nazionale.
Con la presentazione della lista sono inoltre indicati due delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista, nonché un delegato e un supplente autorizzati a presentare all’Ufficio centrale regionale la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento (art. 11, comma 1 L.r. 25/2004 e art. 3, commi 4-6, L.r.74/2004).
Sono invariati, rispetto alla disciplina nazionale, i termini di presentazione delle liste e delle candidature (art. 3, comma 1 e art. 4, comma 2, L.r. 74/2004[62]).
L’esame e l’ammissione delle liste
La disciplina concernente l’esame e l’ammissione delle liste, dettata dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 74/2004, ricalca sostanzialmente la disciplina nazionale, applicata al diverso sistema di candidature.
L’elettore dispone di una sola scheda e di due voti. La scheda secondo il modello recato dalle tabelle ‹A› e ‹B› allegate alla legge regionale 74/2004 è formata in modo da indicare chiaramente all’elettore i collegamenti tra le liste provinciali e il candidato alla carica di Presidente della Giunta collegato. Ciascuna lista provinciale è rappresentata, all’interno di un rettangolo, dal simbolo e dai candidati regionali e circoscrizionali distintamente indicati[63] (art. 13 L.r. 25/2004 e art. 7 L.r. 74/2004).
Le schede, così come il manifesto elettorale, sono stampate a cura della regione.
Anche nel sistema toscano l’elettore dispone di due voti (L.r. n. 25/2004, art. 14). Ciascun elettore può votare a favore di una lista provinciale[64] (si ricorda che non è prevista l’espressione della preferenza) ed il voto si trasferisce al candidato Presidente collegato; può votare congiuntamente, oltre la lista provinciale, anche il candidato Presidente, anche se non collegato alla lista prescelta.
Tutti i 63 seggi sono attribuiti a livello regionale. L’Ufficio centrale regionale compie le seguenti operazioni:
§ proclama eletto il candidato Presidente che ha ottenuto, a livello regionale, il maggior numero di voti validi (art. 15 L.r. 25/2004 e art. 11 L.r. 74/2004);
§ determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste (somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni dalle liste contrassegnate dallo stesso simbolo) (art. 16 L.r. 25/2004 e art. 11 L.r. 74/2004);
§ verifica quali liste circoscrizionali abbiano superato la “soglia di accesso ai seggi”, soglia data dalla cifra elettorale regionale della lista in relazione con i voti del candidato Presidente (art. 18 L.r. 25/2004):
ü se la lista è collegata con un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il 5% dei voti validi, è sufficiente che la propria cifra elettorale regionale sia pari almeno all’1,5% dei voti validi complessivi;
ü se la lista è collegata con un candidato Presidente che ha ottenuto meno del 5% dei voti validi, la propria cifra elettorale regionale deve essere pari almeno al 4%pari almeno all’4% dei voti validi complessivi;
§ procede all’attribuzione dei 63 seggi alle liste che hanno superato la soglia (art. 19, comma 2, L.r. 25/2004):
ü assegna un seggio a ciascun gruppo di liste;
ü assegna i restanti seggi applicando il sistema d’Hondt: ciascuna cifra elettorale regionale è divisa per 1,2,3,4...sino a concorrenza dei seggi ancora da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle liste che hanno i quozienti più alti (considerando anche la parte decimale);
§ verifica se i seggi così assegnati rispettino le disposizioni dettate dall’art. 17 della legge regionale 25/2004 circa il premio di maggioranza:
se il candidato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito: |
la coalizione o il gruppo di liste collegate, ottiene: |
ü più del 45% dei voti validi |
il 60% dei seggi |
ü meno del 45% dei voti validi |
il 55% dei seggi[65] |
e le garanzie della minoranza:
ü il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste deve ottenere comunque almeno il 35% dei seggi65;
§ se i seggi assegnati al gruppo o coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente non raggiungono la quota minima prevista (60% o 55%, ovvero 38 o 35 seggi), al gruppo o coalizione di liste vengono assegnati tanti seggi fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di coalizione, per ripartire i seggi tra le diverse liste, si applica il metodo di cui al comma 2 art. 19 L.r. 25/2004 (si assegna prima un seggio a ciascuna lista, poi si applica il metodo d’Hondt);
§ i restanti seggi (40 o 45 per cento, ovvero 25 o 28 seggi) sono attribuiti alle altre liste non collegate al candidato eletto Presidente, con il medesimo sistema di cui al comma 2, art. 19, L.r. 25/2004 (art. 19, comma 3, L.r. 25/2004);
§ se i seggi assegnati ai gruppi o coalizioni di liste non collegate al candidato eletto Presidente non raggiungono complessivamente la quota minima prevista del 35% (ovvero 22 seggi), a tali gruppi o coalizioni di liste vengono assegnati tanti seggi fino al raggiungimento di tale quota. Nel caso di più gruppi di liste, per ripartire i seggi si applica il metodo di cui al comma 2 art. 19 L.r. 25/2004;
§ i restanti seggi (65%, ovvero 41 seggi) sono attribuiti alle liste collegate al candidato eletto Presidente, con il medesimo sistema di cui al comma 2 art. 19 L.r. 25/2004 (art. 19, comma 4, L.r. 25/2004).
Il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli del candidato eletto, è eletto consigliere regionale al di fuori della quota di 63 seggi, ai sensi dell’art. 2, comma 2 e dell’art. 20, comma 1 della legge regionale 24/2004.
Gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale non risultati eletti, sono eletti consiglieri regionali qualora collegati ad una coalizione o gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio (ai sensi dell’articolo 19, quindi che abbia superato la soglia di sbarramento). A tal fine è loro riservato l’ultimo seggio assegnato (art. 20, comma 2, L.r. 24/2004).
Ripartizione dei seggi tra candidati regionali e provinciali
Una volta attribuiti i seggi ai gruppi di liste, in modo che vengano rispettate le quote di maggioranza e di minoranza, ed esclusi i seggi riservati ai candidati Presidenti non eletti, si procede alla ripartizione degli stessi tra i rispettivi candidati regionali e le liste provinciali.
§ si procede in primo luogo all’attribuzione dei seggi ai candidati regionali, secondo il numero e l’ordine di presentazione (art. 21, comma 2, L.r. 24/2004);
§ si determina quindi, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi da attribuire ai candidati circoscrizionali (numero di seggi attribuiti al gruppo di liste, meno l’eventuale seggio riservato al candidato presidente non eletto, meno i seggi attribuiti ai candidati regionali) (art. 21, comma 3, L.r. 24/2004);
§ si calcola quindi il quoziente elettorale di gruppo, che è dato dalla cifra elettorale regionale diviso il numero di seggi da attribuire ai candidati circoscrizionali (trascurando la parte decimale) e si assegnano i seggi alle liste provinciali sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti (art. 21, comma 4, L.r. 24/2004);
§ se ad una lista provinciale spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, si proclamano eletti tutti i candidati, quindi si procede al calcolo di un nuovo quoziente elettorale di gruppo con i voti delle altre liste e i seggi ancora da assegnare (art. 21, comma 5, L.r. 24/2004).
Rappresentanza di tutti i territori provinciali
La legge regionale dispone che tutti i territori delle circoscrizioni provinciali siano rappresentati, e quindi che in ciascuna circoscrizione risulti eletto almeno un consigliere regionale. Se ciò non dovesse verificarsi (applicando le norme già viste) l’articolo 22 dispone che per ciascuna circoscrizione in cui non è risultato eletto nessun candidato, si procede alla elezione del primo candidato (“che precede nell’ordine di elencazione”) della lista che in quella circoscrizione ha ottenuto il maggior numero di voti. Di conseguenza è ridotto di una unità il numero di consiglieri spettanti al gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all’assegnazione di seggi (ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 21[66]) le disposizioni si applicano alla lista provinciale che segue la prima nell’ordine dei voti ottenuti nella circoscrizione.
L’articolo 14 della legge regionale 74/2004 stabilisce i limiti di spesa per la campagna elettorale.
Limiti di spesa:
candidato in una lista provinciale: |
10.000 euro + (0,005 euro x numero di elettori della circoscrizione) |
candidato in più liste provinciali: |
massimo consentito per una candida-tura nelle liste provinciali (quella re-lativa alla provincia con il più alto numero di elettori) + 10% |
candidato regionale: |
massimo consentito per una candida-tura nelle liste provinciali + 30% |
gruppo di liste[67] |
prodotto dell’importo di euro 1,2 per il numero di elettori residenti nelle circoscrizioni in cui si presentano |
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale |
110.000 euro + (0,005 euro x numero di elettori della regione) |
Analogamente alla disciplina statale, il comma 3 specifica che le spese per la propaganda elettorale riferibili direttamente al candidato sono computate nel limite di spesa di quest’ultimo (ad eccezione del candidato alla carica di Presidente), anche qualora siano state sostenute dal partito o gruppo di appartenenza.
Il comma 6 dispone inoltre che alla disciplina delle spese elettorali si applicano:
§ le disposizioni della legge regionale 49/1983 (come modificata dalla legge regionale 65/1995)[68] concernenti la dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte da parte dei candidati (art. 2 e 3 recepimento della normativa statale), nonché le disposizioni sulle le eventuali inadempienze e sulla pubblicità delle dichiarazioni (art. 6 e 7);
§ le disposizioni della legge 515/1993 concernenti i limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati (disciplina del mandatario e dichiarazione delle spese sostenute: art. 7, commi 3, 4, 6 e 7); tipologia delle spese elettorali (art. 9), pubblicità e controllo delle spese elettorali (art. 12), Collegio regionale di garanzia (art. 13 e 14), sanzioni (art. 15, intendendosi come limiti di spesa quelli posti dalla legge regionale) (vedi parte prima, capitolo 10, paragrafo A, pag.
Si ricorda infine che la legge regionale 14 aprile 1995, n. 65, Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43”,detta disposizioni circa la pubblicità delle attività di propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva, nonché la pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti e liste di candidati.
Come già ricordato la regione Toscana ha disciplinato lo svolgimento di elezioni primarie con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 e il relativo regolamento attuativo[69].
In sintesi:
§ i partiti politici e le coalizioni che intendano presentare candidature per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale possono, su loro richiesta, utilizzare questo strumento per la selezione dei candidati, presentando candidature alle elezioni primarie[70]. Sono previsti tre tipi distinti di elezioni primarie per la selezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, dei candidati regionali e dei candidati circoscrizionali. Modalità di presentazione delle liste, e documentazione necessaria sono disciplinati dagli articoli 2, 5, 7 e 19 della L.r. 70/2004;
§ sono elettori tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione;
§ le elezioni primarie sono indette con decreto del Presidente almeno 120 giorni prima del compimento del quinquennio della legislatura[71], le sezioni elettorali sono predisposte dai comuni sulla base dei criteri indicati dall’art. 9 della L.r. 70/2004;
§ la scheda elettorale è predisposta dalla regione sulla base del modello allegato al Regolamento attuativo della legge regionale; l’elettore dispone di un voto per ciascuna elezione primaria;
§ il risultato delle operazioni di voto è, per ciascuna elezione, una “graduatoria complessiva dei candidati”, che deve essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e almeno in due organi di stampa diffusi nella Regione;
§ non risulta ci sia un collegamento diretto tra questo risultato e la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio regionale e la presidenza della Giunta regionale;
§ è altresì prevista la possibilità che i soggetti che intendano svolgere la selezione dei propri candidati limitino l’elettorato attivo; in questo caso i soggetti stessi predispongono un “albo degli elettori” nonché il relativo regolamento per l’espletamento della selezione. Deve comunque essere garantita l’espressione del voto, degli aventi diritto, in modo personale, uguale, libero e segreto (art. 14).