XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Le prospettive di riforma del Patto di stabilità e crescita
Serie: Documentazione sulle politiche comunitarie    Numero: 26
Data: 10/03/05
Abstract:    Scheda di lettura e documentazione.
Descrittori:
POLITICA ECONOMICA   UNIONE EUROPEA


Segreteria generale - Ufficio rapporti con l’UE

 

DOCUMENTAZIONE

SULLE POLITICHE COMUNITARIE

 

 

Le prospettive di riforma del

Patto di stabilità e crescita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 26

 

xiv legislatura

10 marzo 2005

 


Camera dei deputati

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria generale- Ufficio rapporti con l’Unione europea

SIWEB

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I N D I C E

Scheda di lettura

1. Le disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Europea              1

2. Il Patto di stabilità e crescita                                                                        2

3. Le disposizioni relative all'Unione economica e monetaria nel Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa                                                                            5

4. L'applicazione delle procedure di sorveglianza                                       7

5. Ildibattito sulla riforma del Patto di stabilità e crescita                         11

6. Le posizioni degli Stati membri                                                                 19

Allegati

Trattato istitutivo delle Comunità europee

Art. 99…………………………………………………….                             25

Art. 103……………………………………………..........     .                       26

Art. 104……………………………………………………                            26

Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi...                              29

 

Il Patto di stabilità e crescita

Risoluzione del Consiglio europeo relativa al Patto di stabilità……………………………………………..                                     31

Regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche………………………….                                                         35

Regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi……………….                                                                                                                        43

 

 

Le prospettive di riforma

Comunicazione della Commissione europea: rafforzare la governance economica e chiarire l’implementazione del Patto di stabilità e di crescita (COM(2004)581)……………………………                                     .   51

Non paper della Presidenza di turno dell’UE (novembre 2004 – testo in inglese)………………..                                                                        63

Lettera del Presidente del Consiglio Berlusconi al Presidente di turno dell’UE, Balkenende (novembre 2004)……………………………………..             71

Lettera del Ministro Siniscalco al Presidente del Consiglio ECOFIN (novembre 2004)………………                                                                              73

Documento recante la proposta italiana sulla riforma del Patto di stabilità………………………….                                                           87

Risoluzione del Parlamento europeo sulle finanze pubbliche nell’UEM nel 2004………………………..                                                                  83

 

 


Scheda di lettura

 


LE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL PATTO DI STABILITA’

 

1. Le disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Europea

Il Trattato istitutivo della Comunità europea prevede all’articolo 99 disposizioni intese a garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, nonché un meccanismo di sorveglianza multilaterale sulle posizioni di bilancio di ogni singolo Stato membro.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazione che definisce gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri. Il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima e procede regolarmente ad una valutazione globale.

Gli Stati membri, per parte loro, trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie. Qualora si accerti, sulla base delle relazioni presentate dalla Commissione europea, che le politiche economiche di un Paese membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima raccomandati dal Consiglio, il Consiglio stesso, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato in questione le necessarie raccomandazioni.

In caso di disavanzo eccessivo, l’art. 104 stabilisce una procedura specifica, i cui criteri di riferimento sono specificati in un apposito Protocollo allegato al Trattato[1].

In particolare, le seguenti disposizioni si applicano a tutti gli Stati membri:

·           gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi (art. 104, par. 1);

·           la Commissione europea sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico (art. 104, par. 2), verificando che il rapporto tra deficit pubblico e PIL non superi la soglia del 3%, e che il rapporto tra debito pubblico e PIL non superi il limite del 60%. Se uno Stato membro non rispetta i criteri in questione, la Commissione predispone una relazione (art. 104, parr. 3 e 4) e, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio (art. 104, par. 5);

·           il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione a maggioranza qualificata di due terzi, con l’esclusione dello Stato in questione, decide se esiste un disavanzo eccessivo (art. 104, par. 6) e formula, sempre su raccomandazione della Commissione, indicazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo (art. 104, par. 7). Il Consiglio può quindi constatare, sempre su proposta della Commissione, che nel periodo prestabilito non è stato dato seguito alle sue raccomandazioni (art. 108, par. 8).

Le seguenti, ulteriori norme dell’art. 104 si applicano ai soli Stati membri che hanno adottato la moneta unica:

·           qualora lo Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest’ultimo può decidere (su raccomandazione della Commissione, a maggioranza qualificata di due terzi dei soli Stati che hanno adottato la moneta unica, con l’esclusione dello Stato in questione) di intimare allo Stato membro di adottare, entro il termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo (art. 104, par. 9). Finché lo Stato non ottempera, il Consiglio può decidere di applicare le seguenti sanzioni (art. 104, par. 10):

Ø         invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la propria politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;

Ø         richiedere allo Stato membro di costituire un deposito infruttifero presso la Comunità, fino a quando il disavanzo non sia stato corretto;

Ø         infliggere ammende di entità adeguata.

 

 

2. Il Patto di stabilità e crescita

Il Patto di stabilità è nato da una valutazione politica, da parte di alcuni Stati membri (in particolare la Germania), circa l’insufficienza della procedura sui disavanzi eccessivi prevista dal Trattato istitutivo della Comunità europea. In particolare, era stata evidenziata da parte di tali Paesi la necessità, da un lato, di assicurare che il valore di riferimento del 3% del rapporto disavanzo/PIL costituisse effettivamente un tetto massimo, non valicabile se non in circostanze eccezionali, e, dall’altro, di introdurre un meccanismo sanzionatorio semi-automatico che evitasse di demandare la decisione di comminare eventuali sanzioni integralmente alla discrezionalità del Consiglio dell’Unione europea.

 

 

 

 

Il Patto di stabilità e crescita è definito da una cornice normativa che comprende una risoluzione relativa al Patto di stabilità approvata dal Consiglio europeo di Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 e da due distinti regolamenti:

- il regolamento (CE) 1466/97relativo al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

- il regolamento (CE) 1467/97 relativo all’accelerazione e al chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

La cornice regolamentare del Patto di stabilità è completata dal codice di condotta sul contenuto e la presentazione dei programmi di stabilità e convergenza, adottato dal Consiglio ECOFIN il 10 luglio 2001.

La risoluzione delinea gli orientamenti politici per un’attuazione rigorosa e tempestiva del Patto. In particolare,  gli Stati membri devono impegnarsi a:

 

La Commissione deve impegnarsi a:

 

Il Consiglio:

Il regolamento (CE) 1466/97è volto a rafforzare la procedura di sorveglianza e di coordinamento delle posizioni di bilancio già in parte delineata dal Trattato. In base al regolamento:

 

Il regolamento (CE) 1467/97ha inteso assicurare l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, allo scopo di prevenire l’emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si sono tuttavia determinati. A tal fine, il regolamento, precisando la procedura per i disavanzi eccessivi istituita dall’articolo 104 del Trattato, fissa:

·         una articolazione procedurale e temporale definita;

·         un sistema puntuale di sanzioni.

Il regolamento prevede, in particolare, che:

·          le sanzioni assumano inizialmente la forma di un deposito infruttifero costituito presso la Commissione. Lo Stato membro in questione ha due anni di tempo per ridurre il disavanzo e vedere restituito il deposito infruttifero (senza gli interessi). Trascorsi due anni senza che il deficit sia stato ridotto entro il valore di riferimento del 3%, il deposito (come per altro gli interessi maturati dai depositi) sarà trasformato in ammenda definitiva che verrà ripartita tra gli Stati membri facenti parte dell’area dell’Euro che non hanno un deficit eccessivo;

·          le sanzioni siano composte da una parte fissa pari allo 0,2% del PIL del Paese inadempiente e da una parte variabile pari ad un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL nell’anno precedente ed il 3% del valore di riferimento del PIL[3];

·          sia consentito superare il tetto massimo del 3% del deficit rispetto al PIL, senza incorrere in sanzioni, solo in “circostanze eccezionali e temporanee”. Il superamento del valore del 3% è considerato eccezionale e temporaneo “qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica”;

·          in caso di caduta del PIL reale inferiore al 2%, possano comunque essere decise delle deroghe dal Consiglio. Ciò nella previsione di un’economia che abbia fatto registrare nel suo recente passato elevati tassi di crescita del PIL e per la quale una caduta del PIL anche inferiore al 2% rappresenterebbe una severa recessione.

 

3. Le disposizioni relative all’Unione economica e monetaria nel Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa

La politica monetaria dell’Eurozona figura tra le competenze esclusive[4] dell’Unione europea (art. I-13). Il Trattato ribadisce altresì, in via generale, che gli Stati membri coordinano le proprie politiche economiche. A tal fine il Consiglio dell’UE adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche (art. I-15).

Tra le principali innovazioni introdotte dal Trattato costituzionale figurano:

·         il rafforzamento del ruolo della Commissione europea nell’ambito della definizione degli indirizzi di massima di politica economica (art. III-179, par. 4): nello specifico, è previsto che, qualora la politica economica di uno Stato membro non sia coerente con gli indirizzi di massima o rischi di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria (UEM), laCommissione possa rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione; il Consiglio dei ministri, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni;

·         il rafforzamento del ruolo della Commissione europea nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi (art. III-184, par. 6): la Commissione, qualora ritenga che in uno Stato membro esista o possa determinarsi un disavanzo eccessivo, presenta una proposta[5] al Consiglio dei ministri, che delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dello Stato membro in questione;

·         l’introduzione di disposizioni specifiche per gli Stati membri che hanno adottato l’euro (artt. III-194, III-196); al fine di garantire il corretto funzionamento dell’UEM, si prevede che solo gli Stati dell’Eurozona partecipino a deliberazioni per:

­          rafforzare il coordinamento della disciplina di bilancio e la sorveglianza della medesima;

­          garantire la compatibilità tra gli orientamenti di politica economica nazionale e quelli adottati in sede UE;

­          assumere posizioni comuni su questioni che rivestono un interesse particolare per l’UEM nell’ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali;

­          adottare misure volte ad assicurare, su proposta della Commissione, una rappresentanza unificata  nell’ambito delle istituzioni e delle conferenze finanziarie internazionali.

E’ inoltre allegato al Trattato un protocollo sul gruppo Euro, con il quale viene dato riconoscimento alle riunioni informali dei ministri degli Stati appartenenti alla zona dell’Euro, prevedendo che essi eleggano un presidente per un periodo di due anni e mezzo[6].

 

 

 

4. L’applicazione delle procedure di sorveglianza

Il primo caso di attuazione del Patto di stabilità nei confronti degli Stati membri si è verificato relativamente all’Irlanda nel 2001. A partire dal 2002 sono state avviate procedure per deficit eccessivo contro il Portogallo, la Germania, la Francia e la Grecia.

 

4.1 Il caso dell'Irlanda

Nel parere del 12 febbraio 2001 sul programma di stabilità 2001-2003 dell'Irlanda, il Consiglio osservò che tale Paese, pur rispettando i requisiti del Patto di stabilità e crescita, con un'eccedenza di bilancio di circa il 4,7% del PIL e un modesto debito pubblico, presentava una situazione di notevole rischio per le prospettive favorevoli in termini di crescita e inflazione. Il Consiglio ritenne, infatti, che, determinando la forte crescita economica del Paese tensioni inflazionistiche, il bilancio per il 2001, recante misure di riduzione fiscale e incrementi delle spese correnti, fosse prociclico e, dando impulso alla domanda, accentuasse le pressioni inflazionistiche.

Il Consiglio, pertanto, considerò la politica di bilancio dell'Irlanda non coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e decise di indirizzare, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 4, del Trattato CE, una raccomandazione al Paese al fine di rimediare tale situazione, ponendo in essere politiche di bilancio restrittive idonee a contenere l’incremento dell’inflazione.

Il Consiglio ECOFIN del 6 novembre 2001 prese atto delle misure adottate dal Governo irlandese (risparmio incentivato con agevolazioni fiscali e un programma di recupero di imposte), mirate ad un allentamento delle pressioni sulla domanda, ritenendole in linea con le indicazioni contenute nella raccomandazione.

 

4.2 Il caso del Portogallo

Nel gennaio 2002 la Commissione propose di avviare la procedura di "allarme preventivo" nei confronti del Portogallo, in quanto in tale Paese il disavanzo di bilancio era stimato al 2,2% del PIL per il 2001 e superava pertanto l'obiettivo fissato dal programma di stabilità aggiornato del gennaio 2001 (1,1% del PIL). Nella riunione del 12 febbraio 2002, il Consiglio decise tuttavia di non seguire la proposta della Commissione, ritenendo credibili gli impegni assunti dal governo portoghese di giungere entro il 2004 al pareggio di bilancio contenuti del programma di stabilità aggiornato del Portogallo per il periodo 2001-2005). Nel suo parere, pertanto, il Consiglio invitò il Portogallo a intensificare gli sforzi per avvicinarsi rapidamente all'obiettivo del pareggio e di una rigorosa esecuzione del bilancio.

A seguito della revisione contabile operata dal governo portoghese nel 2002 (dopo le elezioni politiche), il disavanzo di bilancio per il 2001 fu stimato pari al 4,1% del PIL, facendo del Portogallo il primo Stato membro a superare il valore di riferimento. Nell'ottobre 2002, la Commissione avviò, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 3, del Trattato CE, la procedura per i disavanzi eccessivi. In base alla proposta della Commissione, nel novembre 2002 il Consiglio ECOFIN accertò l'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo,[7] raccomandando al governo portoghese l’adozione di tutte le misure necessarie per porre fine a tale situazione entro il 31 dicembre 2002 e riportare, nel 2003, il disavanzo pubblico al di sotto della soglia del 3%.

La procedura per disavanzo eccessivo a carico del Portogallo è stata formalmente chiusa nel maggio 2004, con decisione del Consiglio, su raccomandazione della Commissione.

 

4.3 I casi di Francia e Germania

Dopo avere constatato, su iniziativa della Commissione, l’esistenza di deficit eccessivi a carico sia della Germania (3,8%del PIL) sia della Francia (3,1% del PIL), il Consiglio ha inviato raccomandazioni, alla Germania il 21 gennaio 2003 ed alla Francia il 3 giugno, per far cessare tali situazioni. Il termine previsto a tal fine era fissato per la Germania al 21 maggio 2003, e per la Francia al 2004 al più tardi. La Commissione europea, ritenendo che i due Paesi non avessero assunto misure efficaci per porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo nel periodo previsto, ha quindi raccomandato, in base all'articolo 104, paragrafo 8, del Trattato (rispettivamente l’8 ottobre 2003 per la Francia ed il 18 novembre per la Germania), che il Consiglio constatasse il mancato adempimento di Francia e Germania alle raccomandazioni da esso adottate. Con successive raccomandazioni del 21 ottobre e del 18 novembre, la Commissione, a norma dell'articolo 104, paragrafo 9, del Trattato,  ha proposto di raccomandare ai governi francese e tedesco l’adozione di misure stringenti per la riduzione del deficit.

Il 25 novembre 2003 il Consiglio ECOFIN (in formazione limitata ai soli membri dell’Eurozona) – ha deciso di non dare corso alle proposte della Commissione concernenti l’adozione di misure per la riduzione del deficit (le proposte erano sostenute da Belgio, Grecia, Spagna, Paesi Bassi, Austria e Finlandia, che non raggiungono la maggioranza dei due terzi). Il Consiglio ha invece approvato (a maggioranza dei due terzi, con i voti favorevoli di Italia, Grecia, Belgio, Portogallo, Irlanda e Lussemburgo, nonché della Francia per le indicazioni relative alla Germania e viceversa) conclusioni contenenti orientamenti per i Governi francese e tedesco diversi da quelle raccomandate dalla Commissione; in particolare, il Consiglio ha accolto con favore l’impegno dei due Governi a mettere in atto tutte le misure necessarie a riportare il deficit sotto la soglia del 3% del PIL al più tardi nel 2005.

 

Il 27 gennaio 2004, la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia chiedendo l’annullamento:

·           della decisione del Consiglio di non adottare i provvedimenti formali raccomandati dalla Commissione;

·           delle conclusioni adottate dal Consiglio.

La Corte ha giudicato irricevibile la prima domanda di annullamento, rilevando che, allorché la Commissione raccomanda al Consiglio di adottare decisioni ed in seno al Consiglio stesso non viene raggiunta la maggioranza necessaria, non esiste alcuna decisione, neanche implicita, ai sensi del Trattato. Pertanto, la mancata adozione delle decisioni raccomandate non costituisce atto impugnabile. 

La Corte ha giudicato invece ricevibile ed ha accolto la domanda di annullamento delle conclusioni del Consiglio. In primo luogo, la Corte ha osservato che le conclusioni costituiscono atto impugnabile in quanto intese a produrre effetti giuridici, sospendendo, di fatto, le procedure per disavanzo eccessivo e modificando le raccomandazioni precedentemente adottate dal Consiglio. In secondo luogo, la Corte ha statuito l’illegittimità delle conclusioni dell’ECOFIN ritenendo che esse sono state adottate in violazione delle norme stabilite dal Trattato e dai regolamenti che disciplinano il Patto di stabilità. In particolare, la Corte ha individuato due motivi di illegittimità:

·           la decisione del Consiglio di sospendere la procedura per disavanzo eccessivo nei confronti di Francia e Germania non è conforme al regolamento 1467/97, il quale stabilisce che è possibile sospendere la procedura per disavanzo eccessivo esclusivamente quando lo Stato membro interessato adotta misure in risposta alle raccomandazioni o alle intimazioni che il Consiglio gli ha rivolto. Secondo la Corte, inoltre, la sospensione può verificarsi di fatto nel caso in cui il Consiglio non riesca a raggiungere la maggioranza necessaria per adottare le raccomandazioni della Commissione. A tale ultimo riguardo, tuttavia, la Corte rileva che, nel caso di Francia e Germania, il Consiglio non si è limitato a constatare una sospensione di fatto della procedura derivante dall’impossibilità di adottare una decisione raccomandata dalla Commissione, ma ha invece adottato conclusioni che subordinano la sospensione della procedura al rispetto da parte degli Stati membri interessati di impegni da essi stessi assunti;

·           le conclusioni, modificando le raccomandazioni precedentemente adottate dal Consiglio nei confronti di Francia e Germania, violano le norme procedurali di cui al regolamento 1467/97 in quanto:

a)      non sono state adottate su iniziativa (raccomandazione) della Commissione europea;

b)      sono state approvate in base alle modalità di voto previste per una decisione di intimazione (vale a dire a maggioranza dei due terzi dei soli Stati membri dell’eurozona) che sono diverse dalle modalità previste per l’adozione di raccomandazioni per la correzione del disavanzo eccessivo (che richiedono il voto favorevole dei due terzi del Consiglio ECOFIN in formazione completa, inclusi i Paesi che non hanno adottato l’euro).

Il 14 dicembre 2004 la Commissione europea ha presentato una comunicazione su “La situazione della Germania e della Francia rispetto agli impegni cui devono far fronte nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi a seguito della sentenza della Corte di giustizia (COM(2004)813).

In considerazione delle circostanze eccezionali venutesi a creare a seguito della sentenza della Corte, la Commissione conclude che, sia nel caso della Francia sia nel caso della Germania, le misure illustrate in dettaglio nei programmi di bilancio per il 2005 dovrebbero essere generalmente in linea con una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2005. Di conseguenza, la Commissione ritiene che al momento non servano ulteriori provvedimenti nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

 

4.4 Il caso della Grecia

Nel maggio del 2004, ai sensi dell’art. 104, par. 3, la Commissione europea ha avviato una procedura per deficit eccessivo nei riguardi della Grecia, poiché i dati trasmessi dal governo ellenico evidenziavano un disavanzo nel 2003 pari al 3,2% del PIL. In base alla raccomandazione presentata dalla Commissione, il 5 luglio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione con la quale invitava il Governo greco ad adottare le misure necessarie ad eliminare il disavanzo eccessivo entro il 2005. Il 22 dicembre 2004 una nuova relazione della Commissione segnalava una sostanziale inadempienza della Grecia rispetto agli obiettivi indicati dal Consiglio, ed un ulteriore peggioramento della situazione di bilancio, con un disavanzo per il 2004 pari al 5,3% del PIL.

 Il Consiglio ECOFIN del 17 febbraio 2005 ha adottato , a norma dell’art. 104, par. 9 del TCE, la raccomandazione della Commissione con la quale, tenuto conto degli sforzi annunciati dal Governo greco per ridurre il deficit al 3,6% del PIL nel 2005, si concedono due anni per riportare il disavanzo sotto la soglia del 3% (quindi, entro il 2006).


5. Il dibattito sulla riforma del Patto di stabilità e crescita

 

5.1 L’avvio del dibattito: la proposta della Commissione del  novembre 2002

Il dibattito sulla revisione del Patto di Stabilità e crescita è stato avviato ufficialmente con la presentazione il 27 novembre 2002 della comunicazione della CommissioneRafforzare il coordinamento delle politiche di bilancio[8]. La comunicazione, partendo da un’analisi dei problemi emersi nei primi anni di applicazione del Patto, mirava a dare maggior rilievo alla situazione specifica dei singoli Paesi e alla qualità e sostenibilità dei conti pubblici.

A tal fine, la Commissione prospettava cinque interventi principali:

a) l’obiettivo del “saldo vicino all’equilibrio o in attivo” dovrebbe essere considerato scontando l’impatto della congiuntura, in modo da valutare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati membri sulla base di una rappresentazione più fedele della situazione reale delle finanze pubbliche;

b) per i Paesi lontani dall’obiettivo del “saldo vicino all’equilibrio o in attivo” si dovrebbe prevedere un aggiustamento del saldo corretto per il ciclo, pari ad almeno lo 0,5% del PIL annuo sino al raggiungimento dell’obiettivo. Il miglioramento annuale richiesto dovrebbe essere maggiore per i Paesi con alto deficit o debito, ovvero in condizioni di crescita favorevole;

c) una politica di bilancio prociclica in periodi di congiuntura positiva dovrebbe essere considerata come una violazione delle regole di bilancio a livello europeo e determinare una reazione rapida e adeguata, tramite gli strumenti previsti dal Trattato;

d) politiche di bilancio indirizzate alla promozione di crescita e occupazione, in linea con la strategia di Lisbona, che determinino temporanei peggioramenti dei saldi strutturali, dovrebbero essere consentite solo in caso di riforme strutturali o di attuazione dei programmi di lungo periodo di investimenti produttivi (ad esempio, in infrastrutture o capitale umano) e subordinatamente alla condizione che il paese abbia compiuto sostanziali progressi verso il pareggio di bilancio e rispetti i limiti sul debito (inferiore al 60% del Pil);

e) la sostenibilità delle finanze pubbliche dovrebbe diventare un obiettivo primario della politica economica europea, attribuendo maggior peso alla sorveglianza del livello del debito. In particolare, i Paesi molto con un rapporto debito-Pil ampiamente superiore al 60% dovrebbero proporre “ambiziose strategie di adeguamento a lungo termine nei loro Programmi si stabilità e convergenza”. Se la riduzione del debito non fosse adeguata agli obiettivi indicati, la Commissione dovrebbe avviare la procedura prevista per i disavanzi eccessivi (art. 104 del Trattato).

 

Per rendere più efficace e tempestiva l’attuazione del Patto di stabilità e crescita, inoltre, il documento della Commissione proponeva un programma articolato nei seguenti punti:

-          la predisposizione di una “Risoluzione per il rafforzamento del coordinamento delle politiche di bilancio”, quale impegno politico solenne della Commissione, degli Stati membri e del Consiglio ad attuare il Patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e rapido, secondo le linee indicate nella comunicazione;

-          il miglioramento delle analisi delle politiche economiche e di bilancio, con particolare attenzione alla qualità delle finanze pubbliche e soprattutto delle misure volte a incrementare la crescita e l’occupazione. La Commissione raccomandava, in particolare, di migliorare le statistiche di bilancio ed economiche dell’area euro;

-          l’adozione di procedure sanzionatorie più efficaci e credibili. A tale scopo, la Commissione si impegnava a chiarire i criteri utilizzati per decidere early warning e ad applicare la procedura dell’art. 104 del Trattato anche in caso di non adeguatezza del ritmo di riduzione del debito;

-          una migliore politica di comunicazione. A tal fine, la Commissione si impegnava a rendere pubblica la sua valutazione dettagliata dei Programmi di stabilità e di convergenza e a pubblicare, in aggiunta al rapporto annuale sulla finanza pubblica, una relazione aggiuntiva intermedia sulla politica di bilancio dei paesi membri.

 

Il Consiglio ECOFIN del 7 marzo 2003[9] adottò una Relazione sul rafforzamento del coordinamento delle politiche di bilancio, quasi integralmente accolta dal Consiglio Europeo del 21-22 marzo 2003. Nella relazione, veniva evidenziata anzitutto l’esigenza di prestare particolare attenzione alla situazione specifica di ciascun Paese (ed in particolare alla sostenibilità di lungo periodo delle finanza pubbliche), alla presenza di margini di sicurezza adeguati in ogni periodo che consentano l’operare degli stabilizzatori automatici senza superare il parametro del 3%, e alla coerenza - nei Programmi di stabilità - tra il requisito del bilancio prossimo al pareggio el’evoluzione e la qualità della finanza pubblica.

 

Nel 2003, tuttavia, pochi mesi dopo la presentazione della proposta della Commissione e l’approvazione della suddetta relazione da parte del Consiglio europeo, si sono verificati eventi che hanno obbligato le istituzioni a modificare le proposte relative all’adeguamento del Patto di Stabilità e crescita.

In primo luogo, si è constato che nell’anno 2003 soltanto due tra i Paesi lontani dal pareggio di bilancio hanno rispettato il criterio della riduzione del disavanzo strutturale pari allo 0,5% del PIL.

In secondo luogo, nel novembre dello stesso anno, come già ricordato, il Consiglio ha deciso, disattendendo la raccomandazione della Commissione, di sospendere le procedure sui disavanzi eccessivi aperte nei confronti di Francia e Germania. Ciò ha richiesto un intervento interpretativo delle disposizioni del Patto da parte della Corte di giustizia[10].

 

5.2 La proposta della Commissione del settembre 2004

Il 18 giugno 2004 il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sul Patto di stabilità e crescita che ravvisa nell’incremento del potenziale di crescita e in situazioni di bilancio sane i due pilastri della politica economica e di bilancio dell’Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha chiesto altresì alla Commissione di formulare proposte dirette a rafforzare e chiarire l'attuazione del Patto.

In considerazione degli indirizzi e delle richieste del Consiglio europeo, nonché dello sviluppo di un più ampio dibattito sia a livello europeo che nei singoli Stati membri,  la Commissione, ha presentato il 3 settembre, la comunicazione, "Rafforzare la governance economica e chiarire l’implementazione del Patto di stabilità e di crescita"[11], che reca proposte sull’assetto e criteri per il funzionamento futuri del quadro di regole di bilancio dell’UE.

Il documento della Commissione si articola in tre aree tematiche: come correggere le carenze emerse; come coordinare le politiche di bilancio; come migliorare gli strumenti di sorveglianza. La Commissione propone di:

·         porre l’accento sulla sostenibilità del debito nella sorveglianza dell’evoluzione dei bilanci degli Stati membri, tenendo conto dei fattori che potrebbero condizionarne le dinamiche nel medio e lungo periodo (ad esempio, le evoluzioni del sistema pensionistico). Un elemento imprortante, secondo la Commissione, sarebbe la definizione di “ritmo adeguato di riduzione del debito”;

·         adattare la definizione dell’obiettivo a medio termine di una posizione vicina all’equilibrio o in attivo, in funzione della situazione del Paese interessato e del ciclo economico. In altri termini, pur mantenendo la soglia del 3% nel rapporto deficit/PIL, la valutazione sull’eventuale disavanzo di uno Stato membro dovrà tener conto di vari fattori economici quali l’inflazione, il potenziale di crecita economica, l’impatto delle riforme strutturali. L’obiettivo di bilancio a medio termine potrebbe basarsi sui livelli di debito effettivi e sulla loro evoluzione nel medio e lungo periodo: in pratica, più sarà alto il livello del debito, più sarà stringente (prossimo allo zero o eccedente) l’obiettivo di saldo a medio termine;

·         applicare la procedura per deficit eccessivo in funzione delle circostanze e degli sviluppi economici. In particolare, la Commissione propone le seguenti modifiche alla disciplina vigente:

-             contemplare i periodi prolungati di crescita bassa tra le “cause eccezionali” che possono giustificare uno sforamento della soglia del 3%; a tal fine, si potrebbe ridefinire il concetto di grave recesione economica, chiarendo le “modalità improvvise ed inattese con cui la recessione si è manifestata” e la “diminuzione della produzione rispetto alle tendenze passate”[12];

-            adattare il processo di correzione del disavanzo eccessivo alla situazione specifica del Paese, tenendo in particolare considerazione il livello del debito[13]. La normativa in vigore, infatti, non permette di distinguere tra Paesi con evoluzioni cicliche differenziate e livelli di debito diversi: di conseguenza, c’è il rischio che vengano introdotti aggiustamenti prociclici troppo rigorosi o che venga incentivato il ricorso a misure una tantum. In ogni caso, sarebbe opportuno, secondo la Commisisone, stabilire un termine massimo per la correzione del disavanzo eccessivo;

·         adottare azioni preventive per correggere le evoluzioni inadeguate dei bilanci nazionali, conferendo ad esempio alla Commissione la possibilità di inviare direttamente agli Stati interessati l’early warning (allarme preventivo), senza l’intervento del Consiglio ECOFIN. La sorveglianza di bilancio dovrebbe garantire un’adeguata pressione reciproca (peer pressure) intesa a realizzare avanzi nei momenti di crescita per far fronte ai problemi dell’invecchiamento demografico, creare un margine sufficiente per i periodi di rallentamento economico e consentire un policy mix adeguato sull'insieme del ciclo.

La Commissione sottolinea anche la necessità di una forte coerenza fra gli obiettivi delle politiche economiche e di bilancio dell’Unione e quindi di un migliore coordinamento fra gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri ed il Patto di stabilità. Al riguardo, la Commissione prospetta il rafforzamento del ruolo dei programmi di stabilità e convergenza, l’aggiornamento dei quali potrebbe avvenire agli inizi dell’anno. In questo modo i Governi nazionali potrebbero tener conto degli indirizzi di massima e dei pareri sui programmi di stabilità nel preparare le rispettive leggi di bilancio, consentendo, tra l’altro, un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella governance economica europea. La valutazione dell’attuazione degli indirizzi di massima agli inizi dell’anno seguente concluderebbe il ciclo annuale e preparerebbe il ciclo successivo.

La Commissione, infine, sollecita l’adozione di norme minime europee che garantiscano l’affidabilità e la tempestività nella trasmissione delle statistiche nazionali di bilancio; in questo contesto, auspica che a livello nazionale sia svolto un ruolo di monitoraggio dei conti pubblici analogo a quello che la Commissione opera a livello UE. In particolare, un più intenso coinvolgimento di Parlamenti nazionali potrebbe rafforzare l’affidabilità a livello degli Stati membri e migliorare, in tal modo, l’efficacia della pressione reciproca.

 

5.3 I lavori del Consiglio ECOFIN

Nel novembre 2004 la Presidenza olandese del’UE ha presentato un non paper sui temi principali (key issues) del dibattitosul processo di riforma del Patto di stabilità[14].  In particolare, il documento concentra l’attenzione sui seguenti temi:

·           evitare le politiche pro-cicliche;

·           definire meglio l’obiettivo di medio termine delle politiche di bilancio;

·           attribuire maggior rilievo al parametro del debito pubblico;

·           rendere più efficace l’attuazione della procedura per disavanzo eccessivo;

·           tenere in maggior conto le riforme strutturali.

Nel corso del Consiglio ECOFIN del 18 febbraio 2005 è emerso un ampio consenso sui seguenti punti:

·         l’opportunità di rafforzare la strategia preventiva, preservando il diritto di iniziativa della Commissione europea nell’applicazione delle regole del Patto;

·         l’ipotesi che i Paesi con un bilancio non ancora in pareggiogarantiscano una correzione  minima dello 0,5% del PIL in termini ciclici non su base annua ma nella media del ciclo economico;

·         l’estensione della nozione di “circostanze eccezionali” che possono giustificare un deficit eccessivo;

·         riguardo al debito, una soluzione intermedia rispetto allo status quo e al metodo quantitativo proposto dalla Commissione. La maggiore attenzione verso questo criterio verrà garantita attraverso una valutazione qualitativa dell’andamento della variabile nel tempo;

·         una considerazione maggiormente qualitativa dei deficit nazionali, valutando, ad esempio, l’incidenza delle riforme strutturali (in particolare, della previdenza e della sanità) che possono determinare nel breve periodo un peggioramento dei conti, ma che assicurano una sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Non c’è stato consenso, invece sullo scorporo di alcune categorie di spese - ad esempio gli investimenti per infrastrutture, materiali ed immateriali (c.d. golden rule) - dal calcolo del deficit.

Sulla base delle posizioni emerse nel corso del Consiglio ECOFIN di febbraio, la Presidenza lussemburghese ha sottoposto all’Eurogruppo il 7 marzo 2005 e al  Consiglio ECOFIN il giorno successivo una proposta di compromesso, articolata, secondo fonti informali, nei seguenti punti:

·    gli obiettivi a medio termine di ogni Stato membro relativi al rapporto deficit/PIL dovrebbero esser differenziati tenendo conto del debito corrente, degli investimenti pubblici, e della crescita potenziale, e verrebbero rivisti ogni quattro anni;

·    gli Stati membri che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo a medio termine di un bilancio prossimo al pareggio o in attivo dovrebbero comunque perseguire una riduzione annua del deficit in media dello 0,5% del PIL al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee, calcolata in relazione all’intero periodo di riferimento dei rispettivi programmi di stabilità. In sostanza, la riduzione effettiva in ciascun anno potrebbe essere anche inferiore allo 0,5% purché compensata negli altri anni del periodo di riferimento in modo tale da rispettare la media;

·         verrebbe ampliata (raggiungendo il numero complessivo di 19) la gamma di eccezioni che possono giustificare una situazione temporanea di disavanzo eccessivo senza incorrere nelle sanzioni e sarebbero conseguentemente rimodulati i termini e le forme per il rientro sotto la soglia del 3%. In particolare:

-         gli Stati membri che hanno usato i periodi di congiuntura favorevole per consolidare le finanze pubbliche potrebbero vedersi riconosciuto più spazio di manovra per il rientro da situazioni di deficit eccessivo;

-         in caso di circostanze eccezionali (ad esempio una crescita del PIL reale inferiore all'1% per tre anni consecutivi), un Paese in situazione di disavanzo eccessivo avrebbe due anni (anziché uno) per rientrare sotto la soglia del 3%;

-         il percorso di rientro da una situazione di deficit eccessivo potrebbe, inoltre, essere diversamente modulato in considerazione delle eventuali riforme strutturali avviate da uno Stato, purché esse abbiano effetti a lungo termine di riduzione di spesa;

·         gli Stati con un elevato rapporto debito/PIL dovrebbero mettere in atto tutte le misure necessarie per avvicinarlo al parametro fissato dal Trattato (60%), anche attraverso il perseguimento di un livello appropriato di avanzo primario. Nel documento della Presidenza lussemburghese, non sarebbe contenuto alcun riferimento a criteri per la definizione di un parametro numerico ai fini della riduzione annua del debito. L’introduzione di tale parametro è stata sostenuta dalla Commissione europea ma avversata dal Governo italiano.

Il dibattito sulla proposta lussemburghese non ha avuto esito positivo.

In seno all’Eurogruppo sarebbe stato raggiunto un sostanziale accordo sul progetto di riforma, con la sola esclusione della lista delle eccezioni che possono giustificare una situazione temporanea di deficit eccessivo.

Nella riunione dell’ECOFIN, invece, dove sono rappresentati tutti i 25 Paesi membri, sarebbe emersa, anche se per ragioni diverse, una sostanziale opposizione alla proposta lussemburghese da parte dei Paesi che non adottano la moneta unica.

In primo luogo, secondo notizie di stampa, sarebbe emersa una netta contrapposizione tra Paesi (in particolare la Svezia) che considerano in linea generale inopportuna una applicazione più flessibile dei vincoli del Patto e quelli (segnatamente la Gran Bretagna) che richiedonoun più ampio margine di manovra sul deficit per gli Stati con debito basso.

In secondo luogo, sarebbero emerse posizioni fortemente differenziate in merito alle eccezioni che possono giustificare una situazione temporanea di deficit eccessivo. Alcuni Paesi (in particolareLettonia, Estonia, Slovacchia, Lituania e Ungheria) avrebbero chiesto di limitare le eccezioni al solo caso di riforma dei sistema pensionistico.

Il Presidente lussemburghese Juncker, prendendo atto dell’assenza di una soluzione condivisa, ha convocato una nuova riunione straordinaria dell’ECOFIN e dell’Eurogruppo per il 20-21 marzo, in vista del Consiglio europeo del 22-23 marzo.

In preparazione della riunione del 20-21 marzo, Juncker ha annunciato l’avvio di colloqui a livello bilaterale, tra la Presidenza lussemburghese e i singoli Stati membri, per cercare di superare le attuali divisioni.

Nella conferenza stampa conclusiva, per altro, il Primo ministro lussemburghese non ha escluso il rischio di un fallimento del negoziato.


 

5.4 La posizione del Parlamento europeo

Il 22 febbraio 2005 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle finanze pubbliche nell’UEM nel 2004, nella quale, tra l’altro, si sottolinea l’opportunità di migliorare l'applicazione della procedura per il disavanzo eccessivo. In particolare, La risoluzione evidenzia la necessità di potenziare il ruolo della Commissione europea, specialmente per quanto riguarda l'avvio della procedura.

Nel processo di riforma del Patto di stabilità, ad avviso del PE si deve porre maggiore attenzione alla salvaguardia della sostenibilità delle finanze pubbliche e chiarire la nozione di spese pubbliche di qualità, quantificando il loro contributo alla crescita e all'investimento secondo gli obiettivi della strategia di Lisbona.

La risoluzione, inoltre, sollecita gli Stati membri che non l’hanno ancora fatto aridurre il loro disavanzo ben al di sotto del 3% del PIL, così da garantire la stabilità di bilancio e dei prezzi, e permettere la costituzione di riserve finanziarie sufficienti in periodi di congiuntura favorevole, in maniera tale che nei periodi difficili possano essere prese misure economiche che non mettano a rischio o infrangano le regole del Patto di stabilità.

Infine, il Parlamento europeo richiama l’opportunità di migliorare l'amministrazione fiscale e il sistema d'imposizione, al fine di creare un contesto favorevole alle attività delle imprese in tutto il mercato interno, promuovere una cultura imprenditoriale e incoraggiare la creazione di imprese.

 

5.5 La posizione della BCE

Nel Bollettino mensile di gennaio 2005, la Banca centrale europea  ha ribadito l'importanza del Patto di stabilità e crescita, ed ha affermato la convinzione che la sua "applicazione possa essere migliorata".

Nel Bollettino, in particolare, si rileva che "L'assetto vigente, sancito dal Trattato e dal Patto di stabilita e crescita, è uno dei cardini dell’UE ma sarebbe controproducente modificare i regolamenti, rendere meno stringente il limite massimo del 3% fissato per il deficit o indebolire la procedura per i disavanzi eccessivi". Secondo la BCE, per quanto riguarda sia le politiche di bilancio sia le riforme strutturali, "i Governi e le istituzioni dell'Unione dovranno far fronte a numerose e importanti sfide nel corso del 2005". La prima riguarda "il rafforzamento delle finanze pubbliche, tramite una rapida correzione dei disavanzi eccessivi e il ritorno a una decisa azione di risanamento dei conti". L'intera UE deve anche affrontare le implicazioni dell'invecchiamento della popolazione per gli attuali sistemi previdenziali.

Quanto alle politiche strutturali, va impresso un rinnovato impulso, adottando un programma di riforma incentrato sull'aumento della crescita dell'occupazione e sulla promozione degli investimenti, dell'innovazione e della produttività.

 

 

 

 

6. Le posizioni degli Stati membri

 

6.1 La posizione dell’Italia

La posizione italiana nell'ambito del dibattito sulla riforma del Patto di stabilità è stata esposta lo scorso novembre 2004 dalle lettere inviate dal Presidente del Consiglio, Berlusconi, e dal ministro Siniscalco rispettivamente all’allora Presidente di turno della UE, il Primo ministro olandese Balkenende, e al Presidente di turno dell'Ecofin, il ministro delle finanze olandese Gerrit Zalm.

Nella propria lettera il Presidente Berlusconi auspica l'apertura di un "dibattito approfondito sulle rigidità nell'interpretazione e applicazione del Patto di stabilità", i cui vincoli impediscono “le politiche espansive nelle fasi di bassa crescita” e non prevedono “incentivi al pareggio di bilancio nelle fasi di sviluppo”.

Nella lettera inviata al ministro Zalm[15], il ministro Siniscalco precisa anzitutto la netta contrarietà ad interpretazioni più restrittive sul criterio del debito (in particolare, all’introduzione di automatismi per la sua riduzione verso il 60% del PIL) e la richiesta di maggiore flessibilità per il costo delle riforme strutturali.

In proposito, il ministro dell'Economia, partendo dalla premessa che il Patto costituisce uno strumento di stimolo alle riforme, considera importante "inserire incentivi per migliorare la qualità della spesa, particolarmente per quel che riguarda gli investimenti in infrastrutture, ricerca e sviluppo".

Con riferimento alla procedura per disavanzo eccessivo, il ministro Siniscalco auspica la riduzione degli automatismi ad essa connessi e richiede la modifica di definizioni eccessivamente rigide come per il caso della clausola delle "circostanze eccezionali", estendendola per esempio ai periodi di prolungata stagnazione. Il percorso di aggiustamento che conduce all'eliminazione dei disavanzi eccessivi, inoltre, dovrebbe essere calibrato "nei tempi e nei modi sulla base della congiuntura economica".

Con riferimento agli obiettivi di bilancio a medio termine, il ministro Siniscalco afferma di non considerare ragionevole dal punto di vista economico che tutti i Paesi abbiano gli stessi obiettivi, che andrebbero piuttosto calibrati sulle specifiche situazioni dei vari Stati.

Infine, il ministro si sofferma sulla necessità di migliorare la governance del Patto, con riferimento sia alle modalità di applicazione sia all'interpretazione delle procedure, anche per evitare tensioni interistituzionali tra Consiglio e Commissione.

Le linee indicate nella lettera del ministro Siniscalco sono state sviluppate in una proposta di riforma del Patto di stabilità depositata dal Governo italiano[16].

 

6.2 La posizione della Germania

Il Cancelliere tedesco Schroeder – in un intervista del 17 gennaio al Financial Times Deutschland – esprime la posizione della Germania in relazione al percorso di riforma del Patto di stabilità e crescita. Ricordando preliminarmente che il parametro del 3% è inadeguato a fornire un orientamento nella complessa realtà delle politiche di bilancio, il Cancelliere sottolinea come l’obiettivo di risanamento delle finanze pubbliche rischia di confliggere – a breve termine – con quello dell’incremento del potenziale di crescita economica.

Il cuore della proposta di riforma avanzata dal governo tedesco verte sulla revisione della procedura in caso di disavanzo eccessivo.

Secondo il Cancelliere, la Commissione europea ed il Consiglio dovrebbero attenersi a criteri puntuali e obbligatori per stabilire se la procedura per deficit eccessivo debba essere applicata ad uno Stato membro con un deficit superiore al 3 per cento. Le procedure di disavanzo eccessivo non dovrebbero essere avviate nei confronti degli Stati membri che rispettano determinati criteri, articolati in tre gruppi:

1.      le riforme: soprattutto quelle che nel breve periodo possono incrementare il deficit, ma nel medio periodo hanno un impatto positivo su crescita, occupazione e sul bilancio pubblico;. Secondo Schroeder, l’attuazione di riforme rappresenta il criterio più significativo tra quelli indicati e per la loro realizzazione gli Stati membri dovrebbero godere di ampia libertà di azione;

2.      i criteri macroeconomici: gli Stati membri dovrebbero essere lasciati liberi di elaborare forme di incentivazione ciclica. Il Cancelliere ricorda che - nella formulazione vigente del Patto - la stagnazione sperimentata negli ultimi anni dai Paesi europei non costituisce giustificazione per un deficit superiore al 3% e che addirittura le regole attuali hanno portato a raccomandare, nel contesto congiunturale di stagnazione, l’adozione di ulteriori misure restrittive;

3.      i vincoli specifici: i Paesi che finanziano iniziative di solidarietà all’interno dell’Unione devono essere posti in condizione di effettuare tale politica fiscale, per migliorare il proprio potenziale di crescita e occupazione. Rientrano in tale categoria i costi dell’unificazione delle due Germanie e la destinazione di somme rilevanti al bilancio comunitario UE.

 

La procedura per disavanzo eccessivo dovrebbe essere attivata solo nei casi in cui fosse dimostrato il sussistere di serie carenze rispetto alle condizioni previste dal programma di stabilità predisposto dal Paese. Qualora si arrivasse ad attivare la procedura, i Paesi interessati dovrebbero avere il tempo necessario ad allineare le loro politiche economiche e di bilancio all’obiettivo congiunto di migliorare i livelli di crescita e occupazione e di stabilizzare le finanze pubbliche. Anche nella determinazione del lasso di tempo concesso al Paese per ridurre il disavanzo eccessivo, un ruolo specifico dovrebbe essere assegnato ai criteri precedentemente illustrati.

 

6.3 La posizione della Francia

Il Capo di Stato francese Chirac ha più volte sottolineato l'opportunità di riformare le regole del Patto di stabilità, da ultimo in un discorso pronunciato il 4 gennaio 2005.

Nel discorso Chirac sostiene che l'applicazione del Patto di stabilità non dovrebbe aggravare la situazione di un Paese entrato in recessione o in una fase di crescita debole. Egli auspica, inoltre, che le spese statali dedicate alla difesa e agli investimenti (infrastrutture, ricerca, innovazione, istruzione superiore) beneficino di un trattamento particolare nel Patto di stabilità, anche per dare seguito agli obiettivi della strategia di Lisbona.

Nel discorso viene poi sottolineata la necessità di un migliore coordinamento delle politiche economiche, al riguardo citando il ruolo degli Stati, del Consiglio europeo, della Commissione e della Banca centrale europea.

 

6.4 La posizione dell’Austria

Con riferimento alle ipotesi di riforma del Patto di stabilità, il ministro dell'Economia austriaco, Karl-Heinz Grasser[17], in un'intervista al "Sole 24 Ore" del 16 gennaio 2005, si è dichiarato strenuo sostenitore dello status quo, nella convinzione che solo finanze sane e sostenibili permettano un vero rilancio della crescita. Su posizioni simili si colloca l'Olanda.

Egli sottolinea come l'introduzione di riforme strutturali non possa costituire uno strumento per eludere i parametri previsti dal Patto, parametri che egli ritiene strategici per la solidità dell'euro e della crescita europea. A suo avviso, durante la congiuntura positiva i Governi europei dovrebbero essere obbligati ad accantonare delle riserve di surplus per i momenti difficili, al fine di garantire la stabilità di bilancio.

Con riguardo alla governance economica, Grasser sostiene la necessità di un rafforzamento dei sistemi di controllo del debito. In  merito egli dichiara che "sarebbe certamente una buona idea introdurre degli automatismi con precise percentuali annue di rientro dal debito, in particolare per chi ha un debito superiore al 100% del Pil".

 

 

 

 

 

 

Allegati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea.

[2] i Paesi non ammessi alla moneta unica presentano dei Programmi di convergenza con informazioni analoghe a quelle dei Programmi di Stabilità.

 

[3] Uno Stato membro con ad esempio un deficit del 4% - ossia dell’1% oltre il valore di riferimento - dovrà pagare il primo anno una cauzione del 0,3% del PIL, cioè lo 0,2% in quanto elemento fisso più lo 0,1% in quanto elemento variabile; la sanzione non potrà comunque essere superiore al massimale dello 0,5% del PIL.

[4] Nei settori di competenza esclusiva soltanto l’UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall’Unione oppure per attuare gli atti dell’Unione.

[5]  Attualmente, la Commissione può presentare solo una raccomandazione.

[6]Il Consiglio ECOFIN del 10-11 settembre 2004 ha anticipato, nella sostanza, l’entrata in vigore di questa disposizione, deliberando all’unanimità l’istituzione per l’Eurogruppo di una Presidenza stabile di durata biennale,allo scopo di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e garantire continuità di azione. Contestualmente l’ECOFIN ha approvato all’unanimità la nomina del premier lussemburghese Jean-Claude Juncker e del ministro delle finanze austriaco Karl-Heinz Grasser rispettivamente per la carica di Presidente e Vice Presidente dell’Eurogruppo, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[7]    Decisione del Consiglio, del 5 novembre 2002, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo, Gazzetta ufficiale L 322 del 27.11.2002.

[8]    COM(2002)668.

[9]    Comunicato n.6877/03, 7 marzo 2003, press 61.

[10] Vedi par. 4.3, “I casi di Francia e Germania”.

[11]   COM(2004)581.

[12]  La disposizione attualmente in vigore (art. 2 del regolamento (CE) n. 1467/97/CE per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi) prevede quale “circostanza eccezionale” una circostanza inconsueta indipendente dalla volontà dello Stato membro in questione e che abbia ripercussioni di rilievo sulla situazione delle finanze pubbliche, ovvero una recessione economica che determina un declino annuo del PIL in termini reali pari almeno al 2 %. 

[13]  La disposizione in vigore prevede che la correzione sia completata nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo sussistano circostanze particolari (art. 3 del regolamento (CE) n. 1467/97/CE).

[14] Il testo integrale del documento in questione è riportato in allegato al  presente dossier.

[15] Il testo della lettera è stato depositato dal ministro Siniscalco nel corso dell’audizione presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati del 27 dicembre 2004, ed è allegato al presente dossier.

[16] Il testo della proposta italiana è stato depositato nel corso dell’audizione presso la Commissione bilancio della Camera ed è allegato al presente dossier.

[17] Si ricorda che il ministro austriaco attualmente ricopre la carica di Vice Presidente dell’Eurogruppo (cfr. nota n. 5)