XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste
Serie: Note di verifica    Numero: 370
Data: 13/04/05
Descrittori:
IMPRESE AGRICOLE   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
Riferimenti:
SCH.DEC del 13/04/05     

Estremi del provvedimento

 

DOC                                   455

Natura dell'atto:                 Schema di decreto legislativo

Titolo breve:                        Modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste

Riferimento normativo:       1, comma 1, della legge n. 38 del 2003

 

Relatore per la

Commissione di merito:      Losurdo

Gruppo:                               AN

 

Relazione tecnica:               Presente

                                           Verificata dalla Ragioneria generale

 

Assegnazione

 

Alla XIII Commissioneai sensi dell'art. 143, comma 4, del Reg.

 

                                                       (termine per l'esame: 20/04/2005)

 

 

Alla Commissione  Bilancioai sensi dell'art. 96-ter, comma 2, del Reg.

 

                                                       (termine per l'esame: 12/04/2005)

                                                      

 

Nota di verifica  n. 370

 

 


ARTICOLO 1. 2

Imprenditore agricolo professionale. 2

ARTICOLO 2. 6

Società agricole. 6

ARTICOLO 3. 8

Conservazione dell’integrità fondiaria.. 8

ARTICOLO 4. 9

Semplificazione degli adempimenti amministrativi9

ARTICOLO 5. 10

Soppressione del Fondo interbancario di garanzia.. 10


 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge n. 38 del 2003[1].

Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLO 1

Imprenditore agricolo professionale

Le norme modificano l’articolo 1 del Decreto legislativo n. 99 del 2004[2], che definisce la figura di imprenditore agricolo professionale.

In base a quanto disposto dalla norma citata, è imprenditore agricolo a titolo professionale il soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 C.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle medesime attività almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale

Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Per l’imprenditore che operi in zone svantaggiate i requisiti in questione sono ridotti al 25 per cento.

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali se lo statuto prevede come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole (articolo 2135 C.c.) e se sono in possesso dei seguenti requisiti:

·        per le società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

·        per le società cooperative, comprese quelle di conduzione di azienda agricola, che almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

·        per le società di capitali, che almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Si segnala che in sede di esame parlamentare dello schema di decreto contenente le norme sopra descritte (Doc. 331), alle medesime non è stato attribuito alcun effetto oneroso per il bilancio dello Stato[3], in quanto le soglie del 50 per cento in termini di lavoro e di reddito necessarie per l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale erano già previste dalla normativa comunitaria vigente ed applicabili in sede nazionale in base alla legislazione previgente al decreto legislativo.

 

Le norme in esame prevedono quanto segue:

·       le somme percepite in società operanti nel settore agricolo sono ora incluse nel computo del reddito globale ai fini del rispetto della previsione (art. 2135 C.c.) che almeno il 50 per cento del reddito globale da lavoro derivi dall’attività agricola (comma 1, lett. a)). Tali somme ed indennità sono pertanto considerate redditi da lavoro derivanti da attività agricole e consentono l’iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura (comma 4);

Acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo nelle società di perso- ne e di capitali

·       nel caso di società di persone e cooperative, comprese quelle di lavoro, l’attività svolta dai soci, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a fare acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale ed al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella società, sempre in presenza dei requisiti di cui sopra, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale (comma 1, lett. b));

·       per le società cooperative, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditori agricoli professionali, è sufficiente, fermo restando l’esercizio esclusivo delle attività agricole, come per le società di capitali, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale[4]. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società (comma 2);

Decadenza dalle agevolazioni

·       la perdita dei requisiti di imprenditore agricolo professionale entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in virtù di tale qualifica, determina la decadenza dalle agevolazioni medesime (comma 3)[5];

·       l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale in agricoltura (comma 4);

·       le agevolazioni connesse alla qualifica di imprenditore agricolo professionale possono essere assegnate in via provvisoria, previa presentazione di apposita istanza di riconoscimento ed iscrizione all’apposita gestione INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza, i soggetti interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

 

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che alle norme vigenti, oggetto di modifica, concernenti la disciplina della figura di imprenditore agricolo professionale non sono stati attribuiti, in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 99 del 2004, effetti onerosi per il bilancio dello Stato. Al contrario, tali norme, in base a quanto sostenuto dall’INPS, avrebbero determinato un maggior introito contributivo, quantificabile in circa 5 milioni di euro annui.

In particolare, la relazione precisa quanto segue:

·       le norme che includono le somme percepite in società operanti nel settore agricolo ai fini del computo del reddito globale da lavoro (comma 1, lett. a))e le qualificano come redditi da lavoro derivanti da attività agricole idonei a far acquisire la qualifica di imprenditore professionale ((comma 1, lett. b) e comma 4), non recano nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto meglio definiscono le voci che debbono essere inserite nel calcolo del reddito da lavoro agricolo ai fini del riconoscimento della predetta qualifica ed esplicitano modalità di ottenimento già sottese nella precedente normativa;

·       la norma che stabilisce i medesimi requisiti per le società cooperative e per le società di capitali (comma 2) non reca nuovi e maggiori oneri in quanto riguarda società cooperative che hanno come oggetto esclusivo le attività agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, e già beneficiarie delle provvidenze relative all’imprenditore agricolo professionale.

La norma avrebbe, inoltre, anche utilità ai fini antielusivi in quanto risulterebbe più agevole l’accertamento del requisito in capo all’amministratore, piuttosto di quello riferito ad un quinto dei soci.

 

Al riguardo si osserva che le modifiche introdotte dalle norme in esame, oltre ad avere la finalità di meglio definire e modulare criteri e modalità già presenti nella normativa vigente, sembrano tuttavia determinare un abbassamento delle soglie e dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ad esempio facilitando il conseguimento del requisito del 50% del reddito da lavoro richiesta dall’articolo 2135 C.c.. Esse sono pertanto suscettibili di ampliare la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni connesse alla qualifica medesima, con conseguenti effetti di perdita di gettito.

Su tale aspetto appare opportuno acquisire chiarimenti.

Riguardo alla disposizione che prevede la possibilità di riconoscere in via provvisoria la qualifica di imprenditore agricolo professionale (comma 4), appare, inoltre, necessario una conferma del Governo sul fatto che, nel caso di

Recupero delle agevolazioni in caso di decadenza

mancata dimostrazione del possesso dei requisiti nei termini fissati, la decadenza dei benefici conseguiti operi ex tunc, comportando l’integrale restituzione delle agevolazioni fruite, sulla base del presupposto dell’assenza originaria del possesso dei requisiti medesimi.

 

ARTICOLO 2

Società agricole

Le norme modificano l’articolo 2 del Decreto legislativo n. 99 del 2004.

L’articolo citato dispone, in particolare, quanto segue:

·        la ragione o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto l’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola;

Società che esercitano attività agricolo

·        le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 99 del 2004 devono provvedere all’aggiornamento della ragione sociale e dello statuto. Tale aggiornamento negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari è effettuato in esenzione dei tributi e diritti dovuti;

·        alle società agricole considerate imprenditori agricoli professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite in favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni.

Le norme in esame:

·       specificano che l’esenzione dal pagamento dei tributi per il cambiamento obbligatorio della ragione sociale riguarda tutti gli adempimenti necessari a tale cambio di denominazione (comma 1);

·       chiariscono che le società agricole ammesse alle agevolazioni tributarie e creditizie vigenti in favore dei coltivatori diretti sono solo quelle in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale, come definiti dall’articolo 1 dello schema di decreto in esame. La perdita di tali requisiti entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni, determina la decadenza delle agevolazioni medesime (commi 2 e 3);

Estensione delle agevolazioni

in presenza di almeno un colti- vatore diretto

·       le agevolazioni predette sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché alle società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute al coltivatore diretto socio o amministratore (comma 4).

Nella relazione illustrativa allo schema di decreto, si precisa che la norma si rende necessaria per consentire l’accesso alle agevolazioni alle società di coltivatori diretti, i quali, altrimenti, sarebbero costretti a partecipare in società aventi i requisiti di imprenditori agricoli professionali per godere dei medesimi benefici, di cui usufruirebbero singolarmente come persone fisiche.

 

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che alle norme vigenti, oggetto di modifica, non è stato assegnato alcun effetto di riduzione di gettito dal momento che le società agricole che si sarebbero avvalse delle stesse agevolazioni dei coltivatori diretti sarebbero state in prevalenza costituite da coltivatori diretti stessi.

In particolare, la relazione tecnica precisa quanto segue:

·       la norma che esenta la modifica della ragione o denominazione sociale da ogni tributo gravante sui necessari adempimenti (comma 1) non comporta minori entrate in quanto il principio risulta desumibile dalla norma già vigente;

·       le norme di cui ai commi 2 e 3 hanno natura antielusiva;

Riflessi positivi derivanti dal passaggio alla forma societaria

·       la norma di cui al comma 4, che estende le agevolazioni alle società di coltivatori diretti non comporta minore gettito, in quanto tali società sono costituite prevalentemente da coltivatori diretti. L’accertamento della qualifica di coltivatore diretto viene effettuato mediante verifica dell’iscrizione alla gestione previdenziale, con possibile incentivo all’emersione ed al versamento contributivo; inoltre, il passaggio alla forma societaria può determinare un maggior gettito per l’erario rispetto alla tassazione basata sui criteri catastali.

 

Chiarimenti su possibili utilizzi a fini elusivi

Al riguardo appaiono necessari chiarimenti circa un possibile utilizzo a fini elusivi della disposizione di cui al comma 4, che ammette alle agevolazioni tributarie e creditizie vigenti in favore dei coltivatori diretti le società agricole di persone anche con un solo socio coltivatore diretto e le società agricole di capitali o cooperative con un solo amministratore coltivatore diretto.

Per tali società, infatti, non sembrerebbero necessari, in base al tenore delle norme, i requisiti previsti per gli imprenditori agricoli professionali.

 

ARTICOLO 3

Conservazione dell’integrità fondiaria

Le norme introducono ulteriori commi all’articolo 7 del decreto legislativo n. 99 del 2004, riguardante la ricomposizione fondiaria finalizzata al rafforzamento strutturale delle imprese agricole.

In particolare prevedono quanto segue:

·       la costituzione di un compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento. In questo caso sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l’atto di acquisto o trasferimento, ridotti ad un sesto, senza alcuna maggiorazione;

·       i terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, se collocati nello stesso comune o in comune limitrofo, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti CE n. 1257/199 e n. 1260/1999;

·       la costituzione di un compendio unico può avvenire in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme di atto pubblico. Gli onorari notarili sono determinati in misura fissa.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non recano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato in quanto meglio chiariscono il contenuto delle disposizioni già vigenti o disciplinano ipotesi già attuate in via di prassi.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

ARTICOLO 4

Semplificazione degli adempimenti amministrativi

Le norme aggiungono commi all’articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, recante disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi.

In particolare dispongono quanto segue:

Depositi petroliferi ubicati nelle zone agricole

·       i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell’esercizio di attività agricole ed ubicati all’interno delle aziende agricole non sono soggetti alle disposizioni del decreto legislativo n. 32 del 1998[6]. A tali depositi, se di capacità inferiore a 25 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell’interno del 27 marzo 1985 e del 19 marzo 1990.[7].;

La relazione illustrativa al provvedimento precisa che il decreto legislativo citato ha esteso a tutti gli impianti, e quindi a tutte le imprese, l’obbligo di richiedere una autorizzazione comunale, in luogo del precedente regime di concessione previsto esclusivamente per gli impianti con capacità superiore a 25 metri cubi. Si rende pertanto necessario disporre che, come previsto in precedenza, gli impianti delle imprese agricole di cubatura inferiore a 25 metri cubi non siano assoggettati al decreto legislativo n. 32 del 1998, bensì alla precedente disciplina recata dai decreti del Ministero dell’interno del 27 marzo 1985 e del 19 marzo 1990

·       le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, non sono colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e non sono soggette alle norme in materia di boschi e foreste.

La relazione illustrativa al provvedimento precisa che la norma si rende necessaria poiché, in sede comunitaria, alcune colture a rapido accrescimento destinate a scopi energetici sono state considerate quali colture forestali e, quindi, assoggettate a vincoli maggiori rispetto alle colture agrarie.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano effetti finanziari per il bilancio dello Stato in quanto:

·       le disposizioni sui depositi di prodotti petroliferi impiegati nell’esercizio di attività agricole rispondono ad esigenze di semplificazione amministrativa e non incidono su aspetti di natura fiscale;

·       la norma relativa alla produzione di biomasse non modifica alcun criterio di imposizione dell’attività agricola.

 

Prescrizioni fiscali per i depositi petroliferi

Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che le disposizioni che si applicheranno ai depositi di prodotti petroliferi utilizzati nell’esercizio delle attività agricole garantiscano, come il regime autorizzatorio attualmente applicato, la verifica del rispetto delle prescrizioni fiscali[8].

Richiesta di chiarimenti

Appare, inoltre, necessario un chiarimento circa la disciplina alla quale saranno assoggettati i depositi di prodotti petroliferi, utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, di capacità superiore a 25 metri cubi, dal momento che le norme in esame escludono dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 32 del 1998 tutti i depositi utilizzati per l’agricoltura, indipendentemente dalla loro capacità.

Con riferimento alla norma relativa alla produzione di biomasse appare, infine, necessario che il Governo confermi che dalla medesima non derivano modifiche al regime tributario al quale tale attività è attualmente assoggettata.

 

ARTICOLO 5

Soppressione del Fondo interbancario di garanzia

Il comma 512 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha stabilito che, dal 1° gennaio 2005, la gestione degli interventi di sostegno finanziario per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione di mutui di miglioramento fondiario e di formazione della proprietà contadina, affidata in precedenza al Fondo interbancario di garanzia[9], sia attribuita all’ISMEA unitamente alla relativa dotazione finanziaria.

L’ISMEA, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali è titolare il Fondo.

La norma in esame, in attuazione dell’articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, dispone la soppressione del Fondo interbancario di garanzia, rinviando ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste.

 

La relazione tecnica non ascrive alcun effetto finanziario alla norma.

 

Nulla da osservare al riguardo.



[1] Disposizioni in materia di agricoltura.

[2] Recante “Norme in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l) ed e) della legge 7 marzo 2003, n. 38.

[3] Cfr. in particolare sul Doc. n 331, la Nota della Ragioneria generale dello Stato del 28 febbraio 2004 in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in sede consultiva presso la V Commissione Bilancio della Camera.

[4] Rispetto alla normativa vigente, quindi, per le società cooperative viene meno il requisito che almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

[5] Si tratta delle agevolazioni fiscali e creditizie stabilite dalla legislazione vigente per le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatori diretti, riconosciute agli imprenditori agricoli professionali persone fisiche ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del Decreto legislativo n. 99 del 2004.

[6] Recante “ Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

[7] Relativi rispettivamente alla normativa di prevenzione incendi ed alle caratteristiche tecniche di istallazione ed utilizzo dei suddetti depositi di carburante.

[8] Cfr. articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 1998.

[9] Cfr. l’articolo 36 della legge n. 454 del 1961, recante il “Piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura”. Tale articolo ha istituito tale Fondo, con personalità giuridica e gestione autonoma, tra gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento.