XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Norme generali sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (schema di decreto legislativo n. 535)
Serie: Note di verifica    Numero: 418
Data: 06/10/05
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VII-Cultura, scienza e istruzione
Riferimenti:
DLgs n.535 del 06/10/05     

Estremi del provvedimento

 

DOC                                           535

Natura dell'atto:                       Schema di decreto legislativo

Titolo breve:                             Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

 

Riferimento normativo:          legge n. 53 del 2003

 

Relatori per le

Commissioni di merito:          Alberto Giorgetti per la V eGaragnani per la VII

 

Gruppo:                                      rispettivamente AN e FI

 

Relazione tecnica:                    presente

                                                   

Assegnazione

 

Alle  Commissioni V e VII ai sensi dell'art. 143, comma 4, del Reg.

 

                                                                  (termine  per l'esame: 17 ottobre 2005)

 

 

 

                                                                 

Nota di verifica n. 418


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLO 1,  comma 14. 2

Clausola di invarianza.. 2

ARTICOLI 3, commi 1-3 e 7, comma 3. 3

Attività educative e didattiche. 3

ARTICOLI da 4 a 11 e ARTICOLO 27, comma 4. 5

Articolazione dei percorsi liceali5

ARTICOLO 12, comma 1. 10

Organizzazione educativa e didattica.. 10

ARTICOLO 12,  comma 1. 10

Disponibilità di bilancio.. 10

ARTICOLO 13, comma 6. 11

Valutazione e scrutini11

ARTICOLI da 15 a 22. 11

Istruzione  e formazione professionale. 11

ARTICOLO 24. 14

Diffusione della cultura musicale. 14

ARTICOLO 25. 15

Insegnamento dell’inglese e della seconda lingua comunitaria.. 15

ARTICOLO 28. 16

Prolungamento del diritto-dovere alla istruzione ed alla formazione. 16

ARTICOLO 30. 19

Clausola di copertura finanziaria.. 19

ARTICOLO 31. 20

Riconversione del personale docente. 20

 


 

 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53[1], reca le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente nota si esaminano le disposizioni suscettibili di comportare effetti finanziari.

 

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

 

(euro)

Articolo

2006

dal 2007

Art. 4-11

30.000.000

15.000.000

Art. 28

14.930.239

28.021.470

TOTALE

44.930.239

43.021.470

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1,  comma 14

Clausola di invarianza

La norma dispone che alla trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore, nei centri polivalenti denominati “Campus”di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva l’esigenza di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di invarianza ad evitare che dalla trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore nei centri polivalenti derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Stato.

Ciò premesso, si segnala altresì, l’opportunità che il Governo valuti l’ipotesi di riformulare la norma al fine di rafforzare l’efficacia della clausola di invarianza prevedendo, da un lato, il riferimento all’aggregato più ampio della finanza pubblica, e dall’altro lato, in coerenza con la prassi vigente, che alla trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore nei centri polivalenti denominati “Campus” si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

 

ARTICOLI 3, commi 1-3 e 7, comma 3

Attività educative e didattiche

Le norme dispongono che, nei percorsi liceali, l’orario annuale delle lezioni si articola in attività e insegnamenti:

-        obbligatori per tutti gli studenti;

-        obbligatori di indirizzo;

-        obbligatori a scelta dello studente;

-        facoltativi.

Questi ultimi, organizzati nelle istituzioni scolastiche e proposti nel piano dell’offerta formativa, saranno oggetto di scelta facoltativa e opzionale da parte degli studenti; la frequenza, dopo tale scelta, sarà gratuita ma obbligatoria. La norma dispone, inoltre, che gli istituti, nell’ambito della loro autonomia e nel limite delle disponibilità di bilancio, possono incrementare il monte ore complessivo[2] relativo alle attività e insegnamenti facoltativi (articolo 3, commi 1 e 2).

Insegnamenti in lingua inglese

La norma dispone altresì che nel quinto anno del percorso liceale venga impartito in lingua inglese l’insegnamento di una disciplina non linguistica compresa nell’orario obbligatorio o nell’orario obbligatorio a scelta dello studente (articolo 3, comma 3).

L’articolo 7, comma 3, dispone che nei licei linguistici l’obbligo di impartire l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica è posto a decorrere dal primo anno del secondo biennio, e dall’anno successivo è previsto l’insegnamento in una seconda lingua comunitaria di un’ulteriore disciplina non linguistica, compresa nell’orario obbligatorio o nell’orario obbligatorio a scelta dello studente.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Richiesta di conferma

Al riguardo, in ordine alle disposizioni relative all’obbligo di impartire in inglese, nel quinto anno dei licei, l’insegnamento di materie non afferenti all’area linguistica (articolo 3, comma 3 e articolo 7, comma 3) - obbligo che la norma, nel caso del liceo linguistico, estende a una ulteriore lingua per l’insegnamento di un’ulteriore materia (articolo 7, comma 3) -, si rileva che l’attuazione delle norme presuppone l’esistenza di un numero di docenti in grado di impartire in una lingua diversa dall’italiano l’insegnamento della disciplina per la quale sono abilitati che sia sufficiente a coprire tutte le classi dei licei interessate. Attesa l’obbligatorietà di tale insegnamento, sottolineato anche dal tenore della relazione illustrativa, nella quale si afferma che tale insegnamento “deve essere attivato”, e considerata l’inderogabilità della prestazione del servizio scolastico, appare opportuno che il Governo confermi la disponibilità dei docenti necessari, ovvero che indichi le modalitàele risorse destinate alla loro formazione.


ARTICOLI da 4 a 11 e ARTICOLO 27, comma 4[3]

Articolazione dei percorsi liceali

Le norme  definiscono i percorsi che caratterizzano i licei artistico (articolo 4), classico (articolo 5), economico (articolo 6), linguistico (articolo 7), musicale e coreutico (articolo 8), scientifico (articolo 9), tecnologico (articolo 10), e delle scienze umane (articolo 11), delineandone gli obiettivi formativi, l’articolazione in indirizzi quando prevista, le eventuali attività di laboratorio, e l’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativi[4].

L’articolazione in indirizzi è prevista per il liceo artistico (articolo 4), per il liceo economico (articolo 6) e per il liceo tecnologico (articolo 10). Quanto al liceo musicale e coreutico, ne è prevista l’articolazione nelle due sezioni, appunto, musicale e coreutica (articolo 8).

L’articolo 27, comma 2, al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento fino alla messa a regime del sistema dei licei, vale a dire all’anno scolastico 2010-2011, dispone che la consistenza numerica della dotazione dell’organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente determinate per l’anno scolastico 2005-2006.

Il comma 4 del medesimo articolo 27 stabilisce che in sede di prima applicazione i percorsi del liceo musicale e coreutico (di cui all’articolo 8) possono essere attivati in via sperimentale sulla base di convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Oneri come limite massimo di spesa

La relazione tecnica, premesso che le disposizioni comportano oneri solo come limite massimo di spesa, puntualizza che la quantificazione degli effetti finanziari si fonda sul numero delle classi dei corsi di studio dell’ordinamento vigente, funzionanti nell’anno scolastico 2004-2005 e aventi caratteristiche di maggiore corrispondenza con i nuovi percorsi liceali e sugli orari previsti per le attività e gli insegnamenti delle diverse tipologie dei nuovi percorsi liceali. Pertanto, il monte ore annuale complessivo delle attività e degli insegnamenti dei nuovi percorsi liceali è stato calcolato sulla base del numero delle classi sopra ricordate, moltiplicando le ore di attività per le classi medesime.

Dal confronto tra il monte ore relativo al nuovo ordinamento, così ottenuto, e quello riferibile all’ordinamento vigente, che è risultato sostanzialmente identico, presentando anzi un decremento di 369 ore, come riportato nella tabella che segue, la relazione tecnica afferma che l’attuale consistenza numerica dell’organico del personale docente è sufficiente per l’attuazione del nuovo ordinamento. Ciò comporta la sostanziale invarianza della relativa spesa.

Sempre in ordine alla quantificazione, la relazione tecnica fornisce le seguenti precisazioni:

a)      non sono stati considerati gli istituti professionali;

b)     non si è considerato l’insegnamento della religione, in quanto per esso non sono previste variazioni;

c)      l’istituendo liceo musicale è stato dimensionato su circa 500 classi, e tale valore è stato sottratto al numero delle classi attualmente funzionanti nei licei classico, scientifico e socio-pedagogico, dove risultano già operative sperimentazioni di corsi musicali “aventi sostanzialmente la stessa struttura degli istituendi licei musicali”; si è ritenuto pertanto che, in linea di massima, la platea degli studenti attualmente frequentanti i corsi sperimentali si indirizzerà verso il nuovo liceo musicale;

d)     sono state stimate le attività di laboratorio per i percorsi liceali dove sono previste;

e)      per il liceo linguistico sono state prese in considerazione tutte le attuali sperimentazioni;

f)       le ore obbligatorie a scelta dello studente sono state considerate nella stima una sola volta per ogni classe;

Confronto tra gli ordinamenti scolastici attuale e riformato

g)      le ore facoltative sono state considerate una volta per ogni classe.

Tutto ciò premesso, la relazione tecnica presenta un prospetto che illustra il confronto tra ordinamento attuale e riforma della scuola secondaria di secondo grado, dal quale si evidenzia che “il monte ore annuale complessivo derivante dal nuovo ordinamento non risulta maggiore rispetto a quello che sviluppa l’attuale ordinamento”: al contrario, si registra un “complessivo, anche se irrilevante” decremento, pari a 369 ore.

 

 

 

Tipo

di liceo

Ordinamento conseguente alla riforma

Ordinam.

attuale

Confronto

ordinamenti

Ore discipline

Ore indirizzo

Ore attività obblig. a scelta dello studente

Totale ore obbligatorie

Ore attività opzionali facolta-

tive

Totale ore

Totale ore

(1)

Rispar-

mio ore

 

(*)

Rispar-

mio ore rapporta-

to a cattedre

(*)

 

A

B

C

D=A+B+C

E

F=D+E

G

H=G-F

I=H/18

Artistico

127.610

29.440

15.793

172.843

0

172.843

176.372

3.529

196,0556

Musicale

10.126

5.593

1.771

17.490

842

18.332

16.852

-1.480

-82,2222

Classico

222.585

0

21.577

244.162

13.168

257.330

243.600

-13.730

-762,778

Economico

519.777

65.502

23.922

609.201

34.695

643.896

701.699

57.803

3211,278

Linguistico

139.641

0

13.445

153.086

8.259

161.345

171.797

10.452

580,6667

Scientifico

583.768

0

56.416

640.184

34.559

674.743

607.072

-67.671

-3759,5

Scienze umane

177.348

0

17.178

194.526

10.522

205.048

234.691

29.643

1646,833

Tecnologico

654.156

214.338

18.148

886.642

34.746

921.388

903.211

-18.177

-1009,83

 

TOTALE

2.435.011

314.873

168.250

2.918.134

136.791

3.054.925(2)

3.055.294

369

20

(*)  Il segno meno corrisponde ad un incremento (risparmio negativo) di ore e di cattedre

(1)    La relazione tecnica segnala che le ore riportate nella colonna “Ordinamento attuale” sono quelle sviluppate dagli indirizzi che sono stati fatti confluire nei nuovi licei; è stata infatti ipotizzata una corrispondenza degli attuali indirizzi di studio con i nuovi licei.

(2)    Da ulteriori elementi utilizzati per la quantificazione del monte ore, acquisiti per le vie brevi dal Ministero dell’istruzione, risulta che il totale delle classi riconducibili al nuovo sistema dei licei, calcolate sulla base dei dati riferibili all’anno scolastico 2004-2005, ammonta a 88.119.

 

Richiamate le disposizioni del comma 4 dell’articolo 27, che stabilisce che fino alla messa a regime del sistema dei licei la consistenza numerica della dotazione dell’organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantità determinate per l’anno scolastico 2005-2006, la relazione tecnica asserisce di non procedere “alla quantificazione degli effetti finanziari positivi scaturenti dal minor numero di ore di insegnamento come sopra stimato per il nuovo sistema dei licei”.

La medesima relazione evidenzia invece la necessità di un incremento delle assegnazioni annualmente erogate alle istituzioni scolastiche per il funzionamento amministrativo/didattico, allo scopo di potenziare le attrezzature didattiche e scientifiche, e i laboratori, in relazione all’avvio dell’attuazione della riforma. A tale fine è prevista la somma di 30.000.000 di euro per l’anno 2006, e 15.000.000 di euro a decorrere dal 2007.

Tale importo, costituente un limite massimo di spesa, risulta individuato all’articolo 30, comma 2 del provvedimento, unitamente all’importo di 257.263 euro per il 2006 e 771.788 euro per il 2007 relativi alle spese di funzionamento relative all’articolo 28.

 

La relazione tecnica non fornisce indicazioni sull’adeguatezza dei titoli

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica fornisce indicazioni sulla compatibilità finanziaria del nuovo ordinamento con l’ordinamento previgente in relazione alla prestazione oraria complessiva afferente ad entrambi, esposta come sostanzialmente equivalente; analoghe indicazioni di compatibilità non sono invece fornite con riguardo all’adeguatezza dei titoli e delle competenze professionali del corpo docente in servizio in relazione alla nuova struttura didattica proposta.

A titolo di esempio si segnala che dalla tabella esposta nella relazione tecnica, relativa all’equilibrio tra ordinamento previgente e nuovo sistema dei licei in termini di prestazioni di ore di insegnamento, si evince che i licei classico e scientifico presentano un sensibile aumento del monte ore, a fronte di un decremento delle ore di insegnamento afferente ai licei economico e delle scienze umane, nei quali è presumibile che le materie oggetto di insegnamento, e le relative competenze, possano essere anche notevolmente differenti.

Richiesta di conferma

Alla luce di tali considerazioni il Governo dovrebbe confermare che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, con riferimento alle competenze del corpo docente in servizio, non comporti oneri per nuove assunzioni ovvero per l’adeguamento professionale di parte del corpo docente stesso.

In ordine alle precisazioni sulle modalità di quantificazione, fornite dalla relazione tecnica al punto f), dove è evidenziato che le ore obbligatorie a scelta dello studente, previste dal nuovo ordinamento per tutti i licei[5], sono state considerate, nella stima complessiva del monte ore, una sola volta per ogni classe - ipotesi questa che presuppone che nell’ambito di ogni classe tutti gli studenti facciano la medesima scelta - si rileva quanto segue. L’adozione di tale criterio non tiene conto della circostanza che, presumibilmente, gli studenti interessati a tali scelte - da effettuare nell’ambito di materie precisamente individuate per ciascuna tipologia di liceo – manifesteranno preferenze diversificate, alle quali le istituzioni scolastiche dovranno necessariamente fare fronte con un numero adeguato di unità di personale docente.

Richiesta di chiarimenti

In proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo, con particolare riguardo alla disponibilità, nell’ambito dell’attuale organico, di personale docente sufficiente a fare fronte a tali esigenze.

In ordine alla corrispondenza del monte ore di insegnamento a legislazione vigente con quello previsto per il nuovo sistema dei licei, si osserva che tale calcolo si fonda su un numero di classi[6] pari a 88.119 unità; tale valore risulta leggermente inferiore (-286 unità) rispetto al numero delle classi desumibile dai più recenti dati resi disponibili dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ammontante a 88.405[7].

Tale ultimo dato è stato ottenuto sottraendo al numero totale delle classi costituite nell’anno scolastico 2004-2005 nella scuola secondaria di II grado (114.440) le classi degli istituti professionali (26.035), non considerate dalla relazione tecnica in quanto non ricomprese nel nuovo sistema dei licei (114.440 – 26.035 = 88.405).

Richiesta di conferma sulla neutralità finanziaria

Su tale differenza numerica – che risulta comunque di lieve significatività - appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di confermare la neutralità finanziaria della norma.

Richiesta di chiarimenti sulle convenzioni

In merito, infine, alle disposizioni del comma 4 dell’articolo 27, circa la possibilità di attivare i percorsi del liceo musicale e coreutico in via sperimentale sulla base di apposite convenzioni, appare necessario un chiarimento da parte del Governo, in ordine alla possibilità che dalle convenzioni medesime derivino oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 12, comma 1

Organizzazione educativa e didattica

La norma stabilisce che le attività educative e didattiche, di cui all’articolo 3, sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all’istituto. Qualora gli insegnamenti richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l’abilitazione all’insegnamento, gli istituti, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, stipulano contratti di diritto privato con esperti in possesso degli adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto ministeriale.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo, in considerazione dell’inderogabilità connessa alla prestazione del servizio scolastico, si osserva che il limite alla stipula dei contratti in esame rappresentato dalla disponibilità delle risorse finanziarie degli istituti potrebbe costituire un presidio insufficiente a garantire la neutralità finanziaria della disposizione.

Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 12,  comma 1

Disponibilità di bilancio

Al riguardo, dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’ipotesi di riformulare la norma disponendo, da un lato, il riferimento all’aggregato più ampio della finanza pubblica e, dall’altro lato, come previsto in casi analoghi, in base alla prassi consolidata, che alla stipula dei contratti si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 13, comma 6

Valutazione e scrutini

La norma dispone che i soggetti che hanno abbandonato gli studi dopo aver completato il primo ciclo dell’istruzione con esito positivo, e chiedono di rientrare nei percorsi liceali, possono essere ammessi alle classi successive alla prima previa valutazione da parte di apposite commissioni, che verranno costituite presso le istituzioni del sistema dei licei secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

 

La relazione tecnica, rilevato che la norma recepisce nella sostanza le disposizioni già presenti nell’ordinamento scolastico (articolo 192 e 193 del testo unico sull’istruzione[8]) ed è inserita nel provvedimento in esame “per motivi di organicità di trattazione della materia”, afferma che dalla stessa non scaturiscono maggiori oneri.

 

Al riguardo, si osserva che le commissioni di cui la norma in esame prevede la costituzione non risultano espressamente previste negli articoli 192 e 193 del T. U. sull’istruzione richiamati dalla relazione tecnica; appare pertanto necessario che il Governo confermi che alla costituzione e al funzionamento di tali commissioni le istituzioni del sistema dei licei possano provvedere a valere sulle proprie dotazioni finanziarie e strumentali.

 

ARTICOLI da 15 a 22

Istruzione  e formazione professionale

Le norme stabiliscono i livelli essenziali per i percorsi di istruzione e formazione professionale che le regioni devono assicurare nell’esercizio delle loro competenze legislative in materia.

Va rammentato che ai sensi dell’articolo 117 Cost. la materia della formazione professionale è di esclusiva competenza regionale; per i profili finanziari, la formazione si avvale prevalentemente di risorse provenienti dall’Unione europea (in particolare il Fondo Sociale Europeo).

A seguito della ridefinizione dell’obbligo formativo operata nella legge n. 53/2003 già citata, che ha previsto la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione anche nel sistema della formazione professionale (ove può avvenire anche mediante l’apprendistato) il D.Lgs.n.76/2005[9] ha stabilito che tale diritto si realizza con il conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale (entro il diciottesimo anno di età); in ogni caso la gratuità dell’obbligo scolastico (iscrizione e frequenza) è assicurata per i primi due anni dei corsi di formazione, che vengono denominati, sulla base di uno specifico accordo in sede di Conferenza  unificata Stato-regioni[10] “percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale”. Tale periodo è elevato a tre anni dall’articolo 28 dello schema di decreto in esame.

Livelli essenziali nella formazione professionale

Si prevede che i titoli e le qualifiche rilasciate a conclusione di percorsi di durata almeno quadriennale – effettuati garantendo i livelli essenziali di formazione - consentono, tra l’altro, di sostenere l’esame di Stato utile anche ai fini dell’accesso all’università, previa frequenza di un apposito corso annuale. La realizzazione dei livelli essenziali stabiliti dalle norme costituisce inoltre requisito necessario per l’accreditamento e l’attribuzione dell’autonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni formative (articolo 15).

 Viene inoltre stabilito che le regioni assicurino:

Ÿ        come livelli essenziali di offerta formativa, il soddisfacimento della domanda di frequenza, la permanenza dei docenti nella stessa sede qualora necessario per la continuità formativa, la realizzazione di esperienze di alternanza scuola-lavoro (articolo 16);

Ÿ        come livelli essenziali dell’orario minimo annuale, un orario obbligatorio di almeno 900 ore, che può svolgersi ai fini di percorsi di durata triennale – cui consegue un titolo di qualifica professionale – ovvero di durata quadriennale, che si conclude con il diploma professionale (articolo 17);

Ÿ        la personalizzazione dei percorsi e l’acquisizione di competenze linguistiche matematiche e scientifiche, i cui standard minimi saranno definiti in  sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 18);

Ÿ        l’affidamento delle attività di insegnamento a personale in possesso dell’abilitazione alla docenza e ad esperti con almeno  cinque anni di documentata esperienza nel settore (articolo 19);

Ÿ        la valutazione annuale da parte dei docenti e degli esperti ed il rilascio a tutti gli studenti di una certificazione periodica ed annuale delle competenze acquisite, che documenti il raggiungimento degli obiettivi formativi (articolo 20);

Ÿ        la adeguatezza strutturale, didattica e tecnologica delle sedi in cui si svolge l’attività di formazione, nonché dei relativi servizi, sulla base di standard minimi che verranno definiti in sede di Conferenza unificata Stato- regioni (articolo 21).

 

La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.

Al riguardo, appare necessario un chiarimento in ordine alle ragioni in base alle quali la relazione tecnica non considera le disposizioni in esame. Queste infatti, pur rinviando alla legislazione regionale la disciplina dei livelli essenziali dell’offerta e dei servizi da realizzare nel sistema della formazione professionale, stabiliscono tuttavia una serie di obiettivi vincolanti che le regioni dovranno comunque assicurare per la realizzazione dei livelli essenziali suddetti[11].

Richiesta di chiarimenti

Si fa riferimento in particolare: - alla permanenza dei docenti nella stessa sede, al fine di garantire la continuità didattica; - all’obbligo del possesso di specifici requisiti da parte dei docenti ai fini dell’insegnamento; - alla adeguatezza didattica, strutturale e tecnologica delle strutture formative, rispetto a parametri che verranno appositamente stabiliti; - all’obbligo di assicurare un orario annuale minimo di 900 ore.

Elevazione di un anno dell’obbligo di formazione

Tali obiettivi, inoltre, vanno assicurati da parte delle regioni in presenza dell’elevazione di un anno, disposta dall’articolo 28, dell’obbligo di formazione[12], che dovrebbe comportare un incremento del numero degli studenti tenuti a frequentare un ulteriore anno di percorso formativo; ciò analogamente a quanto si verifica - ovviamente con riferimento ad una base numerica consistentemente più ampia - per la scuola secondaria superiore, per la quale la relazione tecnica fornisce la quantificazione del conseguente onere[13].

Va rammentato che anche la relazione tecnica al D.Lgs. n. 76/2005 non aveva quantificato oneri in rapporto all’aumento di un anno dell’obbligo di istruzione professionale. In tale caso tuttavia la mancata considerazione di effetti onerosi nel settore della formazione era da ritenersi conseguente al carattere di principio delle norme contenute nel provvedimento, che rinviavano in toto ad un accordo della Conferenza unificata già intervenuto. Nello schema di decreto in esame, invece, alle regioni sono posti specifici vincoli dalle norme considerate, cui potrebbero pertanto connettersi effetti onerosi.

Su tale questione[14] appare pertanto necessario un chiarimento.

 

ARTICOLO 24

Diffusione della cultura musicale

La norma, per favorire la diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, stabilisce che i conservatori e gli istituti musicali pareggiati possono, in convenzione con le istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, prevedere l’attivazione di laboratori musicali.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che agli oneri connessi all’eventuale attivazione dei laboratori musicali le istituzioni possano fare fronte a valere sulle risorse finanziarie già nella loro disponibilità.

 

ARTICOLO 25

Insegnamento dell’inglese e della seconda lingua comunitaria

Normativa vigente: l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 59/2004 sulla riforma del primo ciclo dell’istruzione[15] stabilisce che l’orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado è di 891 ore; ai sensi del comma 2 ulteriori 198 ore sono destinate a insegnamenti opzionali, a scelta delle famiglie e a frequenza obbligatoria.

 

La norma, al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese e nella seconda lingua comunitaria possedute all’uscita dal primo ciclo dell’istruzione[16], con quelle da conseguire al termine dei percorsi liceali, incrementa l’orario annuale obbligatorio per la scuola secondaria di primo grado di 33 ore destinate all’insegnamento della lingua inglese, riducendo conseguentemente di pari numero di ore l’orario annuale opzionale.

 

Incremento dell’insegnamento dell’inglese

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Richiesta di chiarimenti

Al riguardo, si rileva che per quanto concerne le ore di insegnamento la norma non presenta profili problematici, non intervenendo sul monte ore complessivo relativo alla scuola secondaria di primo grado, che rimane invariato rispetto a quello previsto a legislazione vigente. Per quanto riguarda, invece, la destinazione all’insegnamento della lingua inglese di una quota di ore (33 all’anno) prima afferente all’area delle materie opzionali, si osserva che ciò comporta la necessità, per le istituzioni scolastiche interessate, di essere dotate del necessario numero di docenti abilitati all’insegnamento di tale materia. Qualora mancasse tale disponibilità la norma potrebbe comportare oneri per il reclutamento del personale occorrente. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.


 

ARTICOLO 28

Prolungamento del diritto-dovere alla istruzione ed alla formazione

Prolungamento di un anno del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

La norma stabilisce che, a partire dall’anno scolastico e dall’anno formativo 2006/2007, il diritto-dovere alla istruzione e alla formazione[17] comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria e superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione.

Tale norma comporta che il diritto-dovere all’istruzione viene prolungato di un anno (vale a dire da 10 ad 11 anni) rispetto a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Lo stesso articolo 6 attua con gradualità la previsione più generale contenuta nell’articolo 1 che stabilisce, a regime, un diritto-dovere della durata di almeno dodici anni.

 

La relazione tecnica quantifica l’onere derivante dall’incremento di un anno del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione in 14.930.239 euro per l’anno 2006 ed in 28.021.470 euro a decorrere dal 2007, considerando tre elementi di spesa:

·        mancato introito della tassa di frequenza;

·        incremento delle spese di funzionamento delle scuole;

·        maggior spesa per retribuzione di docenti da assumere.

Metodologie di calcolo dell’onere

Di seguito sono analizzate le metodologie adottate per la stima dell’onere derivante dai singoli elementi.

Preliminarmente si effettua una simulazione volta a determinare l’incremento delle iscrizioni al terzo anno delle scuole superiori in relazione al prolungamento di un anno dell’obbligo scolastico. La relazione tecnica analizza le serie storiche delle iscrizioni alle prime tre classi della scuola superiore di secondo grado negli anni scolastici compresi tra il 2001-2002 ed il 2004-2005.

Per la determinazione degli alunni iscritti alle classi seconda e terza della scuola superiore di secondo grado nell’anno 2005-2006 (non interessato dalla norma in esame) si procede nel seguente modo:

·          gli iscritti alla seconda classe sono assunti pari ai promossi iscritti alla prima classe nell’anno scolastico precedente aumentato del numero dei bocciati già iscritti alla seconda classe (per la determinazione della percentuale dei respinti è stato utilizzato l’annuario statistico ISTAT 2004);

·          gli iscritti alla terza classe (non ancora interessata dall’incremento di un anno dell’obbligo scolastico) sono determinati prendendo il numero degli iscritti alla seconda classe nell’anno scolastico precedente e riducendolo della percentuale media della riduzione degli iscritti tra la seconda e la terza classe (percentuale di abbandono) rilevata analizzando i dati statistici del quadriennio scolastico che va dall’anno 2001-2002 all’anno 2004-2005[18].

Nell’anno scolastico 2005-2006 gli iscritti alla seconda ed alla terza classe della scuola secondaria di secondo grado risulterebbero, rispettivamente, pari a 569.552 e 499.676 unità.

Tali ultimi dati sono utilizzati per determinare gli iscritti alla terza classe nell’anno 2006-2007 secondo i due criteri della legislazione vigente e variata.

In base alla legislazione variata gli iscritti alla terza classe saranno determinati sommando il numero dei promossi iscritti alla seconda classe nell’anno precedente ed il numero dei bocciati tra gli iscritti alla terza classe che la relazione tecnica presume nuovamente iscritti alla stessa. In tale ipotesi non si considera, coerentemente alla metodologia sinora seguita, il tasso di abbandono in quanto si introduce un anno aggiuntivo di obbligo scolastico.

In base alla legislazione vigente, come già accennato, il numero degli iscritti alla terza classe è determinato prendendo il numero degli iscritti alla seconda classe nell’anno scolastico precedente e riducendolo della percentuale media della riduzione degli iscritti tra la seconda e la terza classe (percentuale di abbandono).

Il numero degli iscritti alla terza classe determinato secondo i due criteri sopra descritti è pari, rispettivamente, a 554.172 e 537.751 alunni con un incremento delle iscrizioni pari a 16.421 unità.

Pertanto il mancato introito relativo al pagamento della tassa di frequenza si calcola in relazione all’intera popolazione scolastica della terza classe che, a cause dell’estensione di un anno del diritto-dovere alla formazione, a partire dall’anno scolastico 2006-2007 sarà esentata. L’onere annuo è pari:

15,13 euro ad alunno x 554.172 alunni = 8.384.622,36 euro.

I maggiori oneri di funzionamento sono determinati limitatamente al numero aggiuntivo di studenti previsti e sono pari a:

47 euro ad alunno x 16.421 alunni aggiuntivi = 771.787 euro.

Dal momento che l’anno scolastico incomincia a settembre, l’onere per il primo anno è pari ai quattro dodicesimi dell’importo a regime ossia a 257.263 euro.

La maggior spesa per docenti è determinata ipotizzando che parte dei maggior popolazione scolastica possa essere assorbita incrementando di 0,44 unità il rapporto alunni/classi[19] rilevato nell’anno 2005/2006 per le terze classi della scuola secondaria. Il 65 per cento dei maggiori iscritti troverebbe dunque collocazione nelle 24.685 classi già previste. La creazione di nuove classi si renderebbe necessaria per:

16.421 alunni aggiuntivi x 35 per cento non assorbito dalle esistente strutture = 5.748 alunni.

Considerato un parametro di 25 studenti per classe  dovranno essere istituite:

5.748 alunni : 25 = 230 nuove classi.

In relazione a tale numero dovranno essere assunti 460 docenti con un onere medio per retribuzione di 41.011 euro ed un onere complessivo annuo a regime di 18.865.060 euro. Dal momento che l’anno scolastico incomincia a settembre, l’onere per il primo anno è pari ai quattro dodicesimi dell’importo a regime ossia a 6.288.354 euro.

Di seguito si riassumono gli oneri previsti dalla relazione tecnica.

 

 

2006

dal 2007

Esenzione dalle tasse scolastiche

8.384.622

8.384.622

Spese di funzionamento

257.263

771.788

Retribuzione docenti

6.288.354

18.865.060

TOTALE

14.930.239

28.021.470

 

Richiesta di acquisire i dati effettivi

La quantificazione appare corretta. Considerato, peraltro, che la relazione tecnica formula solo delle ipotesi per stimare il numero delle iscrizioni alla seconda e terza classe per l’anno scolastico 2005-2006, sulla base delle quali si procede ad una successiva determinazione dell’onere, appare opportuno che il Governo fornisca i dati effettivi, pur se provvisori, delle iscrizioni avvenute per tale anno, onde confermare la validità delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica.


 

ARTICOLO 30

Clausola di copertura finanziaria

La norma, al comma 1, prevede che all’onere derivante dal presente provvedimento, determinato nella misura massima di 44.930.239 euro per l’anno 2006 e di 43.021.470 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al comma 2, viene precisato che le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

per l’importo di euro 30.257.263  per l’anno 2006 e di euro 15.771.788 a decorrere dall’anno 2007, al funzionamento amministrativo-didattico delle istituzione scolastiche;

per l’importo di euro 6.288.354 per l’anno 2006 e di euro 18.865.060 a decorrere dall’anno 2007,  alle spese di personale;

per l’importo di euro 8.384.622 a decorrere dall’anno 2006 alla copertura del mancato introito delle tasse scolastiche.

Infine, il comma 3 prevede il monitoraggio, con periodicità annuale e comunque fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento del sistema dei licei, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, degli oneri derivanti dalla riforma di cui al presente provvedimento, anche ai  fini dell’applicazione della procedura di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 130 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ai fini dell’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 2003, autorizza, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Le risorse autorizzate dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004 sono iscritte al capitolo n. 1294, nell’ambito dell’u.p.b. 2.1.5.6, dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Si ricorda che quota parte delle predette risorse, per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 sono state destinate, ai sensi dell’articolo 2-octies del decreto legge n. 63 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2005, all’incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica amministrazione, in considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge n. 53 del 2003.

 

Al riguardo, si rileva l’opportunità, con riferimento al comma 1, di acquisire l’avviso del Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse in questione e la congruità degli stanziamenti residui a provvedere alle altre finalità del piano programmatico indicate all’articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2004.

Sempre per quel che concerne il comma 1, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità di configurare l’onere come limite massimo di spesa e non in termini di stima (con riferimento, in particolare, alle spese di personale). Ciò anche in considerazione della presenza, al comma 3, di una clausola di salvaguardia finanziaria. Si ricorda infatti che, in base alla disciplina contabile vigente (art. 11-ter, comma 1 , della legge n. 468 del 1978), le clausole di salvaguardia sono chiamate a corredare le autorizzazioni di spesa espresse in termini di stima e non quelle espresse in termini di limite massimo di spesa.

Si segnala inoltre, con riferimento al comma 2, l’opportunità, dal punto di vista formale, di integrare la disposizione indicando anche gli articoli che recano i singoli interventi onerosi.

 

ARTICOLO 31

Riconversione del personale docente

La norma dispone che gli interventi di riconversione del personale docente eventualmente necessari, anche ai fini di trasferimenti in altri comparti della pubblica amministrazione, saranno programmati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Richiesta di chiarimenti sulla riconversione dei docenti

Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti sulla natura e sul contenuto degli interventi di riconversione previsti dalla norma, che appaiono effettuabili “anche” – e pertanto non solo per tale finalità – per il trasferimento ad altri comparti della pubblica amministrazione.

 

In ogni caso la norma sembra suscettibile di determinare oneri, non quantificati dalla relazione tecnica, derivanti dall’espletamento delle attività necessarie per la riconversione.



[1] “Delega al Governo per la definizione dei livelli generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.

[2] Definito dagli articoli da 5 a 9 e 11 dello schema di decreto in esame.

 

[4] Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del provvedimento in esame, i percorsi liceali hanno durata quinquennale, suddivisa in due bienni e un quinto anno di completamento.

[5] Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 dello schema di decreto in esame.

[6] Secondo i dati contenuti nella ulteriore documentazione trasmessa dal Ministero dell’istruzione.

[7] Cfr. Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione generale per i sistemi informativi, “La scuola statale:sintesi dei dati. Anno scolastico 2004/2005”, luglio 2005.

[8] D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

[9] Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[10] Accordo del 19 giugno 2003.

[11] Anche perché la realizzazione dei livelli essenziali costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento e dell’attribuzione dell’autonomia didattica alle istituzioni formative, secondo quanto dispone l’articolo 15, comma 3 dello schema in esame.

[12] L’articolo 28 del provvedimento stabilisce espressamente che il diritto-dovere all’istruzione , che attualmente è previsto per i primi due anni dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione (articolo 6 del D.Lgs. n. 76 del 2005), debba ricomprendere i primi tre anni dei percorsi medesimi.

[13] Con riferimento alla scuola secondaria superiore, la relazione tecnica stima un incremento delle classi terze pari a circa 230 unità. Applicando i medesimi parametri di stima al numero delle terze classi presenti negli istituti professionali in prima approssimazione potrebbe ipotizzare, secondo una stima del Servizio Bilancio sulla banca dati del Ministero dell’istruzione riferiti all’anno scolastico 2004-2005, un aumento di circa 55-60 classi terze.

[14] Questione che è considerata anche nel parere reso il 15 settembre u.s. sul provvedimento in esame dalla Conferenza Unificata Stato-regioni, che contiene una specifica proposta emendativa sull’articolo 28 del provvedimento, riferita alle risorse finanziarie necessarie per i percorsi di istruzione e formazione professionale. In premessa al parere medesimo, tra l’altro, si afferma  che il Ministero dell’istruzione si è dichiarato disponibile ad inserire la proposta stessa nel testo del decreto legislativo.

[15] D. lgs. 10 febbraio 2004, n. 59.

[16] E dunque al termine del percorso costituito dai 5 anni della scuola primaria più i 3 anni della scuola secondaria di primo grado.

[17] Di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

[18]La metodologia adottata differisce in quanto nell’anno 2005-2006 la seconda classe è interessata dall’obbligo scolastico mentre la terza no e pertanto il suo dimensionamento è influenzato dal coefficiente di abbandono.

[19] Tale coefficiente, pari a 21,78 verrebbe in tal modo elevato a 22,22.