XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (Schema di decreto legislativo n. 526)
Serie: Note di verifica    Numero: 409
Data: 27/07/05
Descrittori:
RUOLI E PIANTE ORGANICHE   VIGILI DEL FUOCO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Riferimenti:
DLgs n.526 del 27/07/05     

Estremi del provvedimento

 

DOC                                           526

Natura dell'atto:                       Schema di decreto legislativo

Titolo breve:                             Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Riferimento normativo:          Art. 2, Legge 30 settembre 2004, n. 252

 

Relatore per la

Commissione di merito:         Alberto Giorgetti

Gruppo:                                      AN

 

Relazione tecnica:                    presente

                                                   

 

Assegnazione

 

Alla I e alla V Commissioneai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento

                                                                  (termine per l'esame: 29.08.05)

 

                                                                 

 

Nota di verifica n. 409

 

 


 

 

INDICE

 

 

ARTICOLI da 1 a 38, 172 e 173. 2

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico-operative  2

ARTICOLI da 39 a 84, 172 e 173. 5

Ordinamento del personale direttivo e dirigente. 5

ARTICOLI da  85 a 131, 172 e 173. 7

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche. 7

ARTICOLI da  132 a 144. 9

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.. 9

ARTICOLI da  149 a 171. 10

Inquadramento del personale in servizio nei nuovi ruoli e norme finali e transitorie  10

ARTICOLI da  172 a 175. 12

Disposizioni economico finanziarie e finali12

 


 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è predisposto in attuazione della delega recata dall’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

 

 

PROSPETTO DEGLI ONERI RECATI DAL PROVVEDIMENTO

 

2004

2005

2006

22.140.333

23.589.500

23.212.500

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 38, 172 e 173

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico-operative

 

Le norme istituiscono i ruoli:

·        dei vigili del fuoco;

·        dei capi squadra e dei capi reparto;

·        degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi;

che espletano funzioni tecnico-operative. 

La dotazione organica è fissata, come di seguito indicato, nella tabella A allegata allo schema di decreto legislativo (articolo 1). Sono indicate le qualifiche nelle quali sono articolati i singoli ruoli (articoli 3, 10 e 19).

 

 

Ruolo dei vigili del fuoco

17.143

Qualifiche

vigile del fuoco

17.143

vigile qualificato

vigile esperto

vigile coordinatore

Ruolo dei capi squadra e capi reparto

11.032

Qualifiche

capo squadra

8.410

capo squadra esperto

capo reparto

2.622

capo reparto esperto

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori

1.663

Qualifiche

vice ispettore antincendi

 

1.326

ispettore antincendi

ispettore antincendi esperto

sostituto direttore antincendi

337

sostituto direttore antincendi capo

Totale personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative

29.838

 

 

Lo schema di decreto indica le funzioni assegnate al personale appartenente ai vari ruoli ed i requisiti richiesti per l’accesso ai ruoli stessi (articoli 4, 5, 11, 12, 20, 21, 22, 31).

Ruolo dei vigili del fuoco

Per quanto concerne i vigili del fuoco si prevede l’acceso al ruolo tramite

concorso pubblico seguito da un corso di formazione di dodici mesi, di cui nove presso la scuola per la formazione di base e tre di applicazione pratica presso i Comandi provinciali (articoli 5 e 6). Le promozioni da una qualifica a quella superiore del ruolo è conferita a ruolo aperto dopo cinque anni di servizio nella qualifica inferiore (articolo 8). Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio è attribuito uno scatto convenzionale riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori (articolo 9).

Ruolo dei capi squadra e reparto

Passaggio di carriera a ruolo aperto

Per quanto concerne il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto si prevede che l’accesso sia riservato al personale già in servizio nel ruolo dei vigili del fuoco previo superamento di concorso e successivo corso di formazione di durata non inferiore ai tre mesi. I concorsi sono espletati limitatamente ai posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno. Si prevede che la nomina a capo squadra possa avere decorrenza giuridica anteriore alla data di conclusione del corso (articolo 12). La promozione a capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 14). Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio è attribuito uno scatto convenzionale riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori (articolo 15). La promozione a capo reparto avviene previo superamento di concorso interno e successivo corso di formazione di durata non inferiore ai tre mesi. Si prevede che la nomina possa avere decorrenza giuridica anteriore alla data di conclusione del corso (articolo 16) mentre la promozione a capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 17). Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio è attribuito uno scatto convenzionale riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori (articolo 18).

Ruolo degli ispettori

Infine, per quanto concerne il ruolo degli ispettori e sostituti direttori si

prevede che l’acceso avvenga in parte per concorso pubblico ed in parte per concorso interno (articolo 21). Gli allievi vice ispettori frequentano, presso l’apposita scuola, un corso di formazione della durata di dodici mesi se selezionati con concorso pubblico (articolo 23) e di sei mesi se vincitori di concorso interno (articolo 25). La promozione a ispettore antincendi è conferita a ruolo aperto dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica[1] (articolo 26). La promozione a ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto dopo sette anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 27). Agli ispettori antincendio esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio è attribuito uno scatto convenzionale riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori (articolo 28). La promozione a sostituto direttore antincendi avviene previo superamento di concorso interno e nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nella qualifica (articolo 29). La promozione a sostituto direttore antincendi capo è conferita a ruolo aperto dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 30), agli stessi dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori ed assumono la denominazione di esperti (articolo 31).

Sono dettate norme speciali per il conferimento di promozioni, ovvero di trattamenti economici particolari, per meriti straordinari (articoli 32 e 33).

E’ infine disciplinato il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articoli da 34 a 38).

Trattamenti economici stabiliti dal provvedimento

Alla data del 1° gennaio 2006 e fino alla conclusione del primo accordo negoziale gli stipendi tabellari del personale di cui agli articoli da 1 a 38 sono fissati come indicato nella tabella C allegata allo schema di decreto (articolo 173). Al personale di cui agli articoli da 1 a 38 è altresì corrisposto un emolumento una  per gli anni 2004 e 2005 nella misura indicata nella tabella D (articolo 172).

 

 

ARTICOLI da 39 a 84, 172 e 173

Ordinamento del personale direttivo e dirigente

 

Le norme istituiscono i ruoli:

·        dei direttivi;

·        dei dirigenti.

La dotazione organica è fissata, come di seguito indicato, nella tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.

 

Ruolo dei direttivi

591

Qualifiche

vice direttore

591

Direttore

direttore vicedirigente

Ruolo dei dirigenti

182

Qualifiche

primo dirigente

124

dirigente superiore

35

dirigente generale

23

Ruolo dei direttivi medici

25

Qualifiche

vice direttore medico

25

direttore medico

direttore  medico-vicedirigente

Ruolo dei dirigenti medici

3

Qualifiche

primo dirigente medico

2

dirigente superiore medico

1

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo

11

Qualifiche

vice direttore ginnico-sportivo

11

direttore ginnico-sportivo

direttore ginnico-sportivo-vicedirigente

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo

2

Qualifiche

primo dirigente ginnico-sportivo

1

dirigente superiore ginnico-sportivo

1

 

 

Tra i dirigenti generali è riconosciuta una posizione di sovraordinazione funzionale al Dirigente generale-capo del Corpo dei vigili del fuoco (articolo 39).

Lo schema di decreto indica le funzioni assegnate al personale appartenente ai vari ruoli ed i requisiti richiesti per l’accesso che avviene mediante concorso pubblico (articoli 40 e 41). I vincitori del concorso conseguono la nomina di vice direttore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni. Al termine del corso, in caso di superamento dell’esame finale, i corsisti sono confermati in ruolo con la

Promozione a ruolo aperto

qualifica di direttore (articolo 42). La promozione a direttore-vicedirigente è conferita a ruolo aperto dopo cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica inferiore (articolo 44). L’accesso alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore avviene mediante scrutinio per merito comparativo e nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nella qualifica; per l’accesso alla qualifica di primo dirigente è necessario anche il superamento di un corso di tre mesi. Le nomine decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio (articoli 45 e 46).  I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori (articolo 48). Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile (articolo 49).

Gli articoli da 50 a 58 e da 59 a 67 dettano la disciplina, rispettivamente, dei ruoli dei direttivi e dirigenti medici e dei direttivi e dirigenti ginnico sportivi che sostanzialmente ricalca, con le modifiche dovute alla peculiarità dei profili, quella appena descritta.  

Collocamento in disponibilità

E’ prevista la possibilità di collocare i dirigenti in disponibilità nel limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica al verificarsi di particolari esigenze di servizio. I dirigenti collocati in disponibilità non occupano un posto nella qualifica del ruolo a cui appartengono bensì rendono indisponibile un posto nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi (articolo 74). E’ prevista la possibilità di collocamento in disponibilità a domanda in determinate condizioni; in tale ipotesi questo può essere disposto anche oltre il limite percentuale del 5 per cento della dotazione organica. I collocamenti in disponibilità a domanda sono effettuati assicurando l’invarianza della spesa attraverso la vigente disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale[2] (articolo 75).

Il trattamento economico dei dirigenti è onnicomprensivo e si compone:

·        di una componente stipendiale (articolo 76);

·        di una componente accessoria di rischio e di posizione (articolo 77);

·        di una seconda componente accessoria remunerativa dei risultati conseguiti[3] (articolo 78).

Al personale delle qualifiche direttive è attribuito uno scatto convenzionale dopo 16 e dopo 26 anni di servizio effettivo. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale dopo 26 anni di servizio effettivo nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. Gli scatti convenzionali sono riassorbibili in caso di accesso a qualifiche o ruoli superiori (articolo 79).

Trattamenti economici stabiliti dal provvedimento

Alla data del 1° gennaio 2006 e fino alla conclusione del primo accordo negoziale gli stipendi tabellari del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sono fissati come indicato nella tabella C allegata allo schema di decreto (articolo 173). Al detto personale è altresì corrisposto un emolumento una tantum per gli anni 2004 e 2005 nella misura indicata nella tabella D (articolo 172).

 

 

ARTICOLI da  85 a 131, 172 e 173

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche

 

Le norme istituiscono i ruoli:

·        degli operatori;

·        degli assistenti;

·        dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;

·        dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatico;

·        dei funzionari amministrativo-contabili direttori;

·        dei funzionari tecnico-informatici direttori.

La dotazione organica è fissata, come di seguito indicato, nella tabella A allegata allo schema di decreto legislativo (articolo 85). Sono indicate le qualifiche nelle quali sono articolati i singoli ruoli (articoli 86, 90, 95, 106, 117 e 124).

 

 

Ruolo dei direttivi

1.384

Qualifiche

operatore

1.384

 

operatore tecnico

operatore professionale

operatore esperto

Ruolo degli assistenti

500

Qualifiche

assistente

500

assistente capo

Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili

1.400

Qualifiche

vice collaboratore amministrativo-contabile

1.235

collaboratore amministrativo-contabile

collaboratore amministrativo-contabile esperto

sostituto direttore  amministrativo-contabile

165

sostituto direttore  amministrativo-contabile capo

Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici

547

Qualifiche

vice collaboratore tecnico-informatico

467

collaboratore tecnico-informatico

collaboratore tecnico-informatico esperto

sostituto direttore tecnico-informatico

50

sostituto direttore tecnico-informatico capo

Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili

180

Qualifiche

funzionario amministrativo-contabile vice direttore

150

funzionario amministrativo-contabile direttore

funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente

30

Ruolo dei funzionari tecnico-informatici

40

Qualifiche

funzionario tecnico-informatico vice direttore

2

funzionario tecnico-informatico direttore

38

funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente

 

 

 

 

Lo schema di decreto indica le funzioni assegnate al personale appartenente ai vari ruoli ed i requisiti richiesti per l’accesso ai ruoli stessi (articoli 87, 88, 91, 92, 96, 97, 107, 108, 118, 119, 125 e 126).

La normativa concernente la progressione di carriera del personale appartenente ai ruoli in esame ricalca sostanzialmente, con gli adattamenti di volta in volta necessari, quella già descritta in precedenza.

Progressione di carriera simile a quella del personale tecnico-operativo

Gli accessi ai ruoli avvengono dall’esterno per le seguenti qualifiche:

·        operatore ed operatore tecnico. La selezione è effettuata tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento;

·        vice-collaboratore. La selezione avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico;

·        funzionario vice direttore.  La selezione avviene per concorso pubblico.

Alla data del 1° gennaio 2006 e fino alla conclusione del primo accordo negoziale gli stipendi tabellari del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti, con funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, sono fissati come indicato nella tabella C allegata allo schema di decreto (articolo 173). Al detto personale è altresì corrisposto un emolumento una tantum per gli anni 2004 e 2005 nella misura indicata nella tabella D (articolo 172).

 

 

ARTICOLI da  132 a 144

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

Le norme dettano una serie di disposizioni comuni a tutto il personale in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si stabilisce, fra l’altro, che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione. A tal fine è stabilito che il Dipartimento stesso possa valutare se effettuare il transito tra i ruoli del proprio personale, dei soggetti diventati inidonei, anche collocandoli in soprannumero (articolo 134).

E’ altresì previsto che,  al fine di assicurare l’indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto[4], assicurando l’invarianza degli oneri di bilancio (articolo 141).

Principio della formazione nel corso di tutta la carriera

E’ specificato che la formazione del personale è assicurata durante lo svolgimento dell’intera carriera. A tal fine sono disposti programmi annuali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalità elevate può essere autorizzato, nel limite di cinque unità, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire corsi di formazione non previsti nei programmi annuali. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico sebbene il predetto periodo sia considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza  (articolo 142).

 

 

ARTICOLI da  149 a 171

Inquadramento del personale in servizio nei nuovi ruoli e norme finali e transitorie

 

Transito nei nuovi ruoli anche in soprannumero

Le norme disciplinano i criteri che determina l’assegnazione del personale, attualmente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle diverse qualifiche previste nei ruoli istituiti a norma del presente schema di decreto. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento ed il maturato economico derivante dall’inserimento nelle fasce[5] retributive previste dal vigente CCNL (articoli da 149 a 152, da 154 a 157 e da 160 a 166). Gli inquadramenti, in alcuni casi, sono effettuati anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti in altre qualifiche (articoli 150, 152, 160, 161 e 162).

Sono banditi i seguenti concorsi straordinari riservati al personale già in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per quasi tutti i concorsi è esplicitamente specificato il numero dei posti da ricoprire come specificato nella tabella che segue.

 

Concorsi straordinari riservati al personale in servizio

 

Qualifica da ricoprire

Posti

Riferimento

Ispettore antincendi

300

Art. 153, co. 1

Ispettore antincendi

334

Art. 153, co. 2

vice direttore

25

Art. 158, co. 1, let. a

vice direttore

20

Art. 158, co. 1, let. b

vice direttore medico

4

Art. 158, co. 1, let. c

vice direttore ginnico

8

Art. 158, co. 1, lett. d

vice collaboratore amministrativo - contabile o tecnico - informatico

250

Art. 167, co. 1

collaboratore amministrativo - contabile

80

Art. 167, co. 2

collaboratore tecnico - informatico

26

Art. 167, co. 3

 

A detti concorsi se ne aggiungono altri due per la copertura di non più della metà dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e tecnico-informatico riservati al personale appartenente, nel previgente ordinamento, ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e di assistente informatico o tecnico professionale (articolo 167, comma 4).

Sono dettate specifiche disposizioni per l’inquadramento del personale appartenente al settore aereonavigante, in attesa del riordino complessivo dell’ordinamento del personale che espleta peculiari attività, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall’articolo 2, comma 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252 (art. 159).

E’ istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori-amministrativi, costituito dalla qualifica unica di ispettore amministrativo, in cui è inquadrato il personale privo dei titoli necessari per il transito nelle posizioni di teorico inquadramento nei nuovi ruoli. Fino alla cessazione del personale immesso nel ruolo ad esaurimento sono rese indisponibili due unità nella dotazione organica del ruolo dei collaboratori e dei sostituti  direttori amministrativo-contabili (articolo 163).

Sono dettate norme transitorie in materia di valutazione e di progressione di carriera del personale direttivo e dirigente (articolo 168 e 169).

Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi ed agli scrutini in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi alle nomine ed alle promozioni ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono altresì fatte salve le immissioni previste dai concorsi indetti ai sensi del DPR 2 settembre 1997, n. 332 (articolo 171).

 

ARTICOLI da  172 a 175

Disposizioni economico finanziarie e finali

 

Le norme individuano le risorse stanziate per il finanziamento degli oneri recati dal provvedimento. Le risorse sono le seguenti:

·        15.075.333 euro per l’anno 2004, 12.524.500 euro per l’anno 2005, 12.147.500 euro a decorrere dal 2006 a norma dell’articolo 6, comma 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252;

·        4.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2005 a norma dell’articolo 8 del decreto legge del 31 marzo 2005, n. 45;

·        in relazione alla abolizione degli istituti dei passaggi di profilo e delle  fasce retributive, previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica, le risorse aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, disponibili a regime e destinate all’attuazione dei predetti istituti, quantificate in 7.065.000 euro a decorrere dal 2004.

Il totale dei finanziamenti disponibili è pari a 22.140.333 euro per il 2004, 23.589.500 euro per il 2005 e 23.212.500 euro a decorrere dal 2006 (articolo 172).

Sono richiamate le tabelle D e C allegate allo schema di decreto le quali indicano l’importo dello stipendio tabella attribuito a ciascuna qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 (articolo 173) e l’importo da corrispondere a titolo di una tantum (articolo 172).

Assegno ad personam pensionabile

Un’apposita clausola di salvaguardia prevede che qualora il personale reinquadrato consegua un trattamento economico inferiore a quello in godimento, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici (articolo 174).

 

 

 

 

La relazione tecnica quantifica gli oneri recati dal provvedimento in 22.140.333 euro per il 2004, in 23.589.500 euro per il 2005 ed in 23.195.955,08 euro a decorrere dal 2006.

Principali componenti che determinano l’onere

Gli elementi di costo che concorrono a determinano l’onere complessivo sono i seguenti:

1.      incremento stipendiale conseguente al nuovo inquadramento (articoli da 149 a 152, da 154 a 157 e da 160 a 166 e tabella C allegata);

2.      importo dell’una tantum attribuita per gli anni 2004 e 2005 a ciascun dipendente (articolo 172 e tabella D allegata);

3.      l’espletamento dei concorsi straordinari che determina un nuovo inquadramento a regime di parte del personale in servizio (articoli 153, 158 e 167).

Alla relazione tecnica sono allegate una serie di tabelle dimostrative degli oneri recati dal provvedimento. In particolare:

·        la tabella 3 quantifica per ciascuna qualifica di ciascun ruolo, l’onere conseguente all’eventuale incremento stipendiale da corrispondere in relazione al nuovo inquadramento e l’importo dell’assegno una tantum da corrispondere negli anni 2004 e 2005;

·        la tabella 4 quantifica l’onere conseguente dall’espletamento dei concorsi straordinari che determinano il passaggio a qualifiche superiori di parte del personale in servizio;

La tabella 4 allegata alla relazione tecnica non è pienamente conforme, per alcune imprecisioni materiali, a quanto disposto dalle norme recate dallo schema di regolamento. Tuttavia la tabella 6, che quantifica le spese complessive, è stata costruita utilizzando dati corretti.

·        le tabelle 5, 6 e 9, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 3 e 4 quantificano la spesa complessiva per incrementi stipendiali e per somme erogate a titolo di una tantum;

·        la tabella 8, che di seguito si riporta, reca il riepilogo degli oneri quantificati.

 

 

 

2004

2005

2006

Oneri per una tantum

22.140.333

23.589.500

 

Ruoli operativi

 

 

13.862.254,18

Ruoli ispettori e direttivi

 

 

1.319.991,83

Ruolo Dirigenti

 

 

27.424,80

Ruolo assistenti ed operatori

 

 

914.729,96

Ruolo tecnico informatico

 

 

286.681,32

Ruolo amministrativo contabile

 

 

351.423,39

Contributi

 

 

6.433.449,60

Totale

22.140.333

23.589.500

23.195.955

 

 

Incremento delle posizioni delle qualifiche più elevate

La relazione tecnica propone, nella tabella 7 che di seguito si riporta, un

confronto tra le dotazioni organiche vigente e quelle rideterminate in base alle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame. Dall’esame della tabella si evince che la nuova dotazione organica incrementa le posizioni disponibili nelle qualifiche corrispondenti alla ex area C di 2.432 unità[6] a fronte di una pari riduzione delle posizioni in precedenza previste per le ex aree A e B.


 

Attuale organico

Organico nuovo ordinamento

Posizione economica  Profili C.C.N.L. 24.5.2000

Unità

Ruolo

Qualifiche

Unità

DIRIGENTI GENERALI

23

Ruolo dei dirigenti

DIRIGENTI GENERALI

23

DIRIGENTI

164

DIRIGENTI SUPERIORI

35

TOTALE DIRIGENTI

187

DIRIGENTI

129

C3

SETT.OPERATIVO

562

Ruolo dei direttivi

DIRETTIVI

627

SETT. S.A.T.I.

95

Ruolo dei funzionari direttori

FUNZIONARI DIRETTORI  S.A.T.I.

220

C2

SETT.OPERATIVO

409

Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi

SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI

337

SETT. S.A.T.I.

331

ISPETTORI ANTINCENDI

1326

C1

SETT.OPERATIVO

371

Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori

SOSTITUTI DIRETTORI S.A.T.I.

215

SETT. S.A.T.I.

227

COLLABORATORI S.A.T.I.

1702

B3

SETT.OPERATIVO

3570

Ruolo dei capireparto e dei capi squadra

CAPI REPARTO              

2622

B2

SETT.OPERATIVO

8390

CAPI SQUADRA

8410

SETT. S.A.T.I.

1228

Ruolo degli assistenti

ASSISTENTI

500

B1

SETT.OPERATIVO

17143

Ruolo dei vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO

17143

SETT. S.A.T.I.

1292

Ruolo degli operatori

OPERATORI

1384

A2

SETT. S.A.T.I.

818

A1

SETT. S.A.T.I.

50

Totale organico teorico

34673

Totale organico teorico

34673

(*) Settore amministrativo, tecnico, informatico

 

Infine la relazione tecnica precisa che le Commissioni di concorso previste,

Precisazioni in ordine alle Commissioni di concorso

ivi comprese quelle per i concorsi straordinari, sono identiche nel numero e nella composizione a quelle già previste nel previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le Commissioni per gli avanzamenti di carriera, di nuova istituzione, hanno natura e composizione esclusivamente interna. Per quanto sopra detto, dal funzionamento delle Commissioni non derivano costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Analogamente le disposizioni concernenti la formazione del personale non determinano oneri aggiuntivi in quanto essa è articolata in modo sostanzialmente identico a quanto previsto dal previgente ordinamento e, inoltre, a norma dell’articolo 142 sarà realizzata attraverso programmi annuali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

 

Al riguardo, sotto un profilo di carattere generale, si segnala l’opportunità di fornire una proiezione pluriennale volta a dimostrare, anche per i periodi successivi al triennio, l’adeguatezza della copertura finanziaria disposta per l’attuazione della delega[7].

Effetti finanziari connessi alla nuova composizione della dotazione organica….

Tale proiezione appare utile considerato che:

·         la rideterminazione delle dotazioni organiche determina un incremento delle posizioni appartenenti all’area C del vigente ordinamento, che passano da 1.995 unità alle 4.427 previste nelle corrispondenti qualifiche equivalenti del nuovo ordinamento, come indicato nella tabella 7 allegata alla relazione tecnica. Si realizza in tal modo, pur nell’ambito di una dotazione organica che rimane numericamente uguale a quella vigente, uno slittamento verso l’alto delle qualifiche.

Le nuove dotazioni prevedono, in conseguenza dell’aumento dell’area C, una riduzione delle dotazioni organiche del personale proveniente dalle attuali qualifiche dell’area A e B;

…ed alla progressione a ruolo aperto.

·         l’attuale sistema di progressione di carriera prevede un sistema a ruoli chiusi, senza previsione di promozioni per anzianità, mentre il sistema proposto prevede un sistema di ruoli aperti e di promozioni automatiche salvo demerito.

Si rammenta che mentre i ruoli chiusi determinano a priori il numero massimo di soggetti che possono appartenere alla singola qualifica, i ruoli aperti indicano le consistenze riferite a gruppi di qualifiche e non alle singole qualifiche. Ne consegue che nell’ambito della stessa dotazione organica, il ruolo aperto rende possibile, anche se solo in linea teorica, che tutte le unità di personale siano inquadrate nella qualifica più alta, tra quelle dell’area considerata, e nessuna nella qualifica inferiore; più realisticamente i ruoli aperti combinati con un sistema di promozioni per anzianità determinano, in media, una più alta presenza di soggetti nelle qualifiche apicali dei singoli ruoli rispetto ad un sistema a ruoli chiusi.

 Per quanto riguarda le singole disposizioni del provvedimento si osserva quanto segue.

Oneri per attività di formazione

Per quanto concerne l’attività di formazione deve rilevarsi che le nuove disposizioni, dettate in proposito dal provvedimento in esame, sembrano accrescere sia la qualità che la quantità della formazione medesima, rispetto a quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti.

L’articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998 – 2001, siglato il 24 maggio 2000, prevede, ad esempio, che i passaggi interni avvengano mediante procedure volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso. Il corso è dunque una delle opzioni possibili.

Al riguardo il Governo dovrebbe chiarire se il limite delle risorse finanziarie annualmente disponibili, previsto dall’articolo 142, possa comportare la necessità di aumentare le risorse medesime - rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente – al fine di adempiere ai numerosi obblighi di formazione previsti nel provvedimento.

Si vedano a tal proposito, ad esempio, gli articoli 6, 12, 16, 23 e 42.

Con riferimento alle procedure di concorso, previste dagli articoli 149 e seguenti, si osserva che le stesse, dovendo realizzare il reinquadramento di un consistente numero di unità di personale, appaiono suscettibili di determinare nuovi oneri, non previsti dalla relazione tecnica.

Pur prendendo atto, come affermato dalla relazione medesima, che le Commissioni sono identiche nel numero e nella composizione a quelle previste nel vigente ordinamento, si rileva che l’autorizzazione all’espletamento dei concorsi determina l’effettiva necessità di costituire, e dunque retribuire, le Commissioni, oltre alle spese connesse attività[8]. L’onere è dunque conseguente alla loro costituzione effettiva e non alla previsione della loro composizione, che in quanto tale non determina costi.

Rinvio del riordino di personale che esplica specifiche attività

Non risultano fornite indicazioni circa le risorse finanziarie aggiuntive o disponibili a legislazione vigente per disciplinare il riordino complessivo dell’ordinamento del personale che espleta peculiari attività rinviato, dall’articolo 159, alla emanazione di decreti legislativi integrativi dello schema di decreto in esame[9].  In assenza di tale indicazioni - ed in assenza di una espressa clausola di invarianza -  non risulta chiaro quali siano i fondi mediante i quali si ritiene possibile effettuare il riordino in questione, dal momento che gli stanziamenti disposti dalla legge di delega sono completamente utilizzati per l’attuazione delle norme in esame e che, di conseguenza, eventuali futuri oneri dovrebbero essere posti a carico di futuri interventi legislativi.

Pensionabilità dell’assegno ad personam

Per quanto concerne la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 174, la quale prevede l’eventuale attribuzione di un assegno ad personam pensionabile, si rileva che il requisito della pensionabilità si presenta innovativo rispetto a quanto, di norma, stabilito finora per tale istituto.

Si veda in proposito, ad esempio, quanto disposto dall’articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78 di delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato nonché dall’articolo 8, comma 5’ della legge 19 ottobre 1999, n. 288 recante disposizioni in materia di personale universitario.

Appare, pertanto, necessario che venga chiarito se la previsione della pensionabilità dell’assegno ad personam possa ricomprendere somme derivanti da emolumenti che, per loro natura, non sono pensionabili nel vigente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Appare, inoltre, necessario che venga chiarito quali siano le ragioni per le quali nella tabella 4, allegata alla relazione tecnica, non appare quantificato l’onere per gli incrementi retributivi da erogare, a seguito dell’espletamento del concorso straordinario di cui all’articolo 167, comma 4, al personale che verrà inquadrato nelle nuove qualifiche.

Si tratta di due concorsi interni per la copertura di non più della metà dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e tecnico-informatico. 

Inquadramento in soprannumero

Con riferimento, infine, alle numerose disposizioni che prevedono l’inquadramento in soprannumero in alcune qualifiche e la contestuale indisponibilità di un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti in altre qualifiche dello stesso ruolo o di altri ruoli[10], appare opportuno che venga chiarito attraverso quale strumento tecnico possa essere determinata tale equivalenza in un contesto di dotazioni organiche a ruolo aperto.

Si consideri il caso del personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo. Tale personale è inquadrato, a norma dell’articolo 150, comma 4, nell’istituita qualifica di capo reparto. Qualora gli inquadramenti siano effettuati in soprannumero sono resi indisponibili, fino a riassorbimento mediante le ordinarie vacanze,  un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. Detto ruolo prevede tre qualifiche di ispettore, con retribuzioni diverse, per le quali è stabilita una dotazione organica complessiva e non una dotazione precisa per ciascuna qualifica. In conseguenza non è certo quale valore numerario assegnare ad una indisponibilità disposta nel ruolo in questione.

Andrebbero forniti chiarimenti volti ad escludere possibili effetti indiretti, anche di natura emulativa, che possano eventualmente determinarsi in relazione al contenuto ed alla struttura delle norme previste dallo schema di decreto in esame. A tal proposito si rileva:

Possibili effetti emulativi

·          che le norme prevedono, in conformità di quanto previsto dalla legge di delega, qualifiche di vicedirigente con retribuzione differenziata rispetto ad altre qualifiche appartenente allo stesso ruolo. L’area della vicedirigenza è stata istituita, per i vari comparti del personale contrattualizzato, dall’articolo 17-bis  del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ma, a tutto oggi, non risulta ancora disciplinata nei contratti;

·          la struttura dell’inquadramento previsto per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco presenta caratteristiche di analogia con quella di altre Forze dell’ordine pur presentando altre differenze anche di natura retributiva. Tale analogia di struttura potrebbe dare adito ad esigenze di un puntuale riallineamento con riferimento al diverso stato giuridico, trattamento economico e progressione di carriera proprio del personale dei Corpi di Polizia e delle Forze armate appartenente, anche esso, alle categorie di personale in regime di diritto pubblico.



[1] Oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25.

[2] Articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[3] Tale componente include la speciale indennità di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

[4] Del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze

[5] Le fasce sono state introdotte con l’articolo 40 del CCNL del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000.

[6] Le posizioni di organico riferite alle qualifiche dell’ex area C passano da 1.995 a 4.427.

[7] Si rammenta, peraltro che a norma dell’articolo 11-ter, comma 5 della legge 468/1978, la relazione tecnica concernente le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego deve contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

[8] Quali ricezione delle domande, valutazione dei titoli, correzione degli elaborati - ove previsti -, spese per corrispondenza, stampati e materiali e così via

[9]  L’emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi è prevista, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame a norma dell’articolo 2, comma 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252.

[10] Si veda, ad esempio, gli articoli 150, 152, 160 e 161. Si veda ancora l’articolo 163 che istituisce il ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi.