XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (Schema di decreto legislativo n. 526) | ||
Serie: | Note di verifica Numero: 409 | ||
Data: | 27/07/05 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Riferimenti: |
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DOC 526
Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo
Titolo breve: Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Riferimento normativo: Art. 2, Legge 30 settembre 2004, n. 252
Relatore per la
Commissione di merito: Alberto Giorgetti
Gruppo: AN
Relazione tecnica: presente
Alla I e alla V Commissioneai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento
(termine per l'esame: 29.08.05)
Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico-operative
ARTICOLI da 39 a 84, 172 e 173
Ordinamento del personale direttivo e dirigente
ARTICOLI da 85 a 131, 172 e 173
Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Inquadramento del personale in servizio nei nuovi ruoli e norme finali e transitorie
Disposizioni economico finanziarie e finali
Lo schema di decreto legislativo in esame, recante l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è predisposto in attuazione della delega recata dall’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
PROSPETTO DEGLI ONERI RECATI DAL PROVVEDIMENTO
2004 |
2005 |
2006 |
22.140.333 |
23.589.500 |
23.212.500 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico-operative
Le norme istituiscono i ruoli:
· dei vigili del fuoco;
· dei capi squadra e dei capi reparto;
· degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi;
che espletano funzioni tecnico-operative.
La dotazione organica è fissata, come di seguito indicato, nella tabella A allegata allo schema di decreto legislativo (articolo 1). Sono indicate le qualifiche nelle quali sono articolati i singoli ruoli (articoli 3, 10 e 19).
Ruolo dei vigili del fuoco |
17.143 |
|
Qualifiche |
vigile del fuoco |
17.143 |
vigile qualificato |
||
vigile esperto |
||
vigile coordinatore |
||
Ruolo dei capi squadra e capi reparto |
11.032 |
|
Qualifiche |
capo squadra |
8.410 |
capo squadra esperto |
||
capo reparto |
2.622 |
|
capo reparto esperto |
||
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori |
1.663 |
|
Qualifiche |
vice ispettore antincendi |
1.326 |
ispettore antincendi |
||
ispettore antincendi esperto |
||
sostituto direttore antincendi |
337 |
|
sostituto direttore antincendi capo |
||
Totale personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative |
29.838 |
Lo schema di decreto indica le funzioni assegnate al personale appartenente ai vari ruoli ed i requisiti richiesti per l’accesso ai ruoli stessi (articoli 4, 5, 11, 12, 20, 21, 22, 31).
Ruolo dei vigili del fuoco |
Per quanto concerne i vigili del fuoco si prevede l’acceso al ruolo tramite
concorso pubblico seguito da un corso di formazione di dodici mesi, di cui nove presso la scuola per la formazione di base e tre di applicazione pratica presso i Comandi provinciali (articoli 5 e 6). Le promozioni da una qualifica a quella superiore del ruolo è conferita a ruolo aperto dopo cinque anni di servizio nella qualifica inferiore (articolo 8). Ai vigili del fuoco coordinatori che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio è attribuito uno scatto convenzionale riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori (articolo 9).
Ruolo dei capi squadra e reparto |
Passaggio di carriera a ruolo aperto |
Per quanto concerne il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto si prevede che l’accesso sia riservato al personale già in servizio nel ruolo dei vigili del fuoco previo superamento di concorso e successivo corso di formazione di durata non inferiore ai tre mesi. I concorsi sono espletati limitatamente ai posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno. Si prevede che la nomina a capo squadra possa avere decorrenza giuridica anteriore alla data di conclusione del corso (articolo 12). La promozione a capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 14). Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio è attribuito uno scatto convenzionale riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori (articolo 15). La promozione a capo reparto avviene previo superamento di concorso interno e successivo corso di formazione di durata non inferiore ai tre mesi. Si prevede che la nomina possa avere decorrenza giuridica anteriore alla data di conclusione del corso (articolo 16) mentre la promozione a capo reparto esperto è conferita a ruolo aperto dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 17). Ai capi squadra esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio è attribuito uno scatto convenzionale riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori (articolo 18).
Ruolo degli ispettori |
Infine, per quanto concerne il ruolo degli ispettori e sostituti direttori si
prevede che l’acceso avvenga in parte per concorso pubblico ed in parte per concorso interno (articolo 21). Gli allievi vice ispettori frequentano, presso l’apposita scuola, un corso di formazione della durata di dodici mesi se selezionati con concorso pubblico (articolo 23) e di sei mesi se vincitori di concorso interno (articolo 25). La promozione a ispettore antincendi è conferita a ruolo aperto dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica[1] (articolo 26). La promozione a ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto dopo sette anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 27). Agli ispettori antincendio esperti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio è attribuito uno scatto convenzionale riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori (articolo 28). La promozione a sostituto direttore antincendi avviene previo superamento di concorso interno e nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nella qualifica (articolo 29). La promozione a sostituto direttore antincendi capo è conferita a ruolo aperto dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 30), agli stessi dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto convenzionale riassorbibile in caso di accesso ai ruoli superiori ed assumono la denominazione di esperti (articolo 31).
Sono dettate norme speciali per il conferimento di promozioni, ovvero di trattamenti economici particolari, per meriti straordinari (articoli 32 e 33).
E’ infine disciplinato il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articoli da 34 a 38).
Trattamenti economici stabiliti dal provvedimento |
Alla data del 1° gennaio 2006 e fino alla conclusione del primo accordo negoziale gli stipendi tabellari del personale di cui agli articoli da 1 a 38 sono fissati come indicato nella tabella C allegata allo schema di decreto (articolo 173). Al personale di cui agli articoli da 1 a 38 è altresì corrisposto un emolumento una per gli anni 2004 e 2005 nella misura indicata nella tabella D (articolo 172).
ARTICOLI da 39 a 84, 172 e 173
Ordinamento del personale direttivo e dirigente
Le norme istituiscono i ruoli:
· dei direttivi;
· dei dirigenti.
La dotazione organica è fissata, come di seguito indicato, nella tabella A allegata allo schema di decreto legislativo.
Ruolo dei direttivi |
591 |
|
Qualifiche |
vice direttore |
591 |
Direttore |
||
direttore vicedirigente |
||
Ruolo dei dirigenti |
182 |
|
Qualifiche |
primo dirigente |
124 |
dirigente superiore |
35 |
|
dirigente generale |
23 |
|
Ruolo dei direttivi medici |
25 |
|
Qualifiche |
vice direttore medico |
25 |
direttore medico |
||
direttore medico-vicedirigente |
||
Ruolo dei dirigenti medici |
3 |
|
Qualifiche |
primo dirigente medico |
2 |
dirigente superiore medico |
1 |
|
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo |
11 |
|
Qualifiche |
vice direttore ginnico-sportivo |
11 |
direttore ginnico-sportivo |
||
direttore ginnico-sportivo-vicedirigente |
||
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo |
2 |
|
Qualifiche |
primo dirigente ginnico-sportivo |
1 |
dirigente superiore ginnico-sportivo |
1 |
Tra i dirigenti generali è riconosciuta una posizione di sovraordinazione funzionale al Dirigente generale-capo del Corpo dei vigili del fuoco (articolo 39).
Lo schema di decreto indica le funzioni assegnate al personale appartenente ai vari ruoli ed i requisiti richiesti per l’accesso che avviene mediante concorso pubblico (articoli 40 e 41). I vincitori del concorso conseguono la nomina di vice direttore e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di due anni. Al termine del corso, in caso di superamento dell’esame finale, i corsisti sono confermati in ruolo con la
Promozione a ruolo aperto |
qualifica di direttore (articolo 42). La promozione a direttore-vicedirigente è conferita a ruolo aperto dopo cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica inferiore (articolo 44). L’accesso alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore avviene mediante scrutinio per merito comparativo e nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nella qualifica; per l’accesso alla qualifica di primo dirigente è necessario anche il superamento di un corso di tre mesi. Le nomine decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio (articoli 45 e 46). I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori (articolo 48). Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile (articolo 49).
Gli articoli da 50 a 58 e da 59 a 67 dettano la disciplina, rispettivamente, dei ruoli dei direttivi e dirigenti medici e dei direttivi e dirigenti ginnico sportivi che sostanzialmente ricalca, con le modifiche dovute alla peculiarità dei profili, quella appena descritta.
Collocamento in disponibilità |
E’ prevista la possibilità di collocare i dirigenti in disponibilità nel limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica al verificarsi di particolari esigenze di servizio. I dirigenti collocati in disponibilità non occupano un posto nella qualifica del ruolo a cui appartengono bensì rendono indisponibile un posto nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi (articolo 74). E’ prevista la possibilità di collocamento in disponibilità a domanda in determinate condizioni; in tale ipotesi questo può essere disposto anche oltre il limite percentuale del 5 per cento della dotazione organica. I collocamenti in disponibilità a domanda sono effettuati assicurando l’invarianza della spesa attraverso la vigente disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale[2] (articolo 75).
Il trattamento economico dei dirigenti è onnicomprensivo e si compone:
· di una componente stipendiale (articolo 76);
· di una componente accessoria di rischio e di posizione (articolo 77);
· di una seconda componente accessoria remunerativa dei risultati conseguiti[3] (articolo 78).
Al personale delle qualifiche direttive è attribuito uno scatto convenzionale dopo 16 e dopo 26 anni di servizio effettivo. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale dopo 26 anni di servizio effettivo nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. Gli scatti convenzionali sono riassorbibili in caso di accesso a qualifiche o ruoli superiori (articolo 79).
Trattamenti economici stabiliti dal provvedimento |
Alla data del 1° gennaio 2006 e fino alla conclusione del primo accordo negoziale gli stipendi tabellari del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sono fissati come indicato nella tabella C allegata allo schema di decreto (articolo 173). Al detto personale è altresì corrisposto un emolumento una tantum per gli anni 2004 e 2005 nella misura indicata nella tabella D (articolo 172).
ARTICOLI da 85 a 131, 172 e 173
Le norme istituiscono i ruoli:
· degli operatori;
· degli assistenti;
· dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
· dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatico;
· dei funzionari amministrativo-contabili direttori;
· dei funzionari tecnico-informatici direttori.
La dotazione organica è fissata, come di seguito indicato, nella tabella A allegata allo schema di decreto legislativo (articolo 85). Sono indicate le qualifiche nelle quali sono articolati i singoli ruoli (articoli 86, 90, 95, 106, 117 e 124).
Ruolo dei direttivi |
1.384 |
|
Qualifiche |
operatore |
1.384
|
operatore tecnico |
||
operatore professionale |
||
operatore esperto |
||
Ruolo degli assistenti |
500 |
|
Qualifiche |
assistente |
500 |
assistente capo |
||
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili |
1.400 |
|
Qualifiche |
vice collaboratore amministrativo-contabile |
1.235 |
collaboratore amministrativo-contabile |
||
collaboratore amministrativo-contabile esperto |
||
sostituto direttore amministrativo-contabile |
165 |
|
sostituto direttore amministrativo-contabile capo |
||
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici |
547 |
|
Qualifiche |
vice collaboratore tecnico-informatico |
467 |
collaboratore tecnico-informatico |
||
collaboratore tecnico-informatico esperto |
||
sostituto direttore tecnico-informatico |
50 |
|
sostituto direttore tecnico-informatico capo |
||
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili |
180 |
|
Qualifiche |
funzionario amministrativo-contabile vice direttore |
150 |
funzionario amministrativo-contabile direttore |
||
funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente |
30 |
|
Ruolo dei funzionari tecnico-informatici |
40 |
|
Qualifiche |
funzionario tecnico-informatico vice direttore |
2 |
funzionario tecnico-informatico direttore |
38 |
|
funzionario tecnico-informatico direttore-vicedirigente |
Lo schema di decreto indica le funzioni assegnate al personale appartenente ai vari ruoli ed i requisiti richiesti per l’accesso ai ruoli stessi (articoli 87, 88, 91, 92, 96, 97, 107, 108, 118, 119, 125 e 126).
La normativa concernente la progressione di carriera del personale appartenente ai ruoli in esame ricalca sostanzialmente, con gli adattamenti di volta in volta necessari, quella già descritta in precedenza.
Progressione di carriera simile a quella del personale tecnico-operativo |
Gli accessi ai ruoli avvengono dall’esterno per le seguenti qualifiche:
· operatore ed operatore tecnico. La selezione è effettuata tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento;
· vice-collaboratore. La selezione avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico;
· funzionario vice direttore. La selezione avviene per concorso pubblico.
Alla data del 1° gennaio 2006 e fino alla conclusione del primo accordo negoziale gli stipendi tabellari del personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti, con funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, sono fissati come indicato nella tabella C allegata allo schema di decreto (articolo 173). Al detto personale è altresì corrisposto un emolumento una tantum per gli anni 2004 e 2005 nella misura indicata nella tabella D (articolo 172).
Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Le norme dettano una serie di disposizioni comuni a tutto il personale in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si stabilisce, fra l’altro, che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il trasferimento ad altro ruolo e qualifica del Corpo, previo corso di riqualificazione. A tal fine è stabilito che il Dipartimento stesso possa valutare se effettuare il transito tra i ruoli del proprio personale, dei soggetti diventati inidonei, anche collocandoli in soprannumero (articolo 134).
E’ altresì previsto che, al fine di assicurare l’indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto[4], assicurando l’invarianza degli oneri di bilancio (articolo 141).
Principio della formazione nel corso di tutta la carriera |
E’ specificato che la formazione del personale è assicurata durante lo svolgimento dell’intera carriera. A tal fine sono disposti programmi annuali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalità elevate può essere autorizzato, nel limite di cinque unità, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire corsi di formazione non previsti nei programmi annuali. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico sebbene il predetto periodo sia considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza (articolo 142).
Inquadramento del personale in servizio nei nuovi ruoli e norme finali e transitorie
Transito nei nuovi ruoli anche in soprannumero |
Le norme disciplinano i criteri che determina l’assegnazione del personale, attualmente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle diverse qualifiche previste nei ruoli istituiti a norma del presente schema di decreto. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento ed il maturato economico derivante dall’inserimento nelle fasce[5] retributive previste dal vigente CCNL (articoli da 149 a 152, da 154 a 157 e da 160 a 166). Gli inquadramenti, in alcuni casi, sono effettuati anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti in altre qualifiche (articoli 150, 152, 160, 161 e 162).
Sono banditi i seguenti concorsi straordinari riservati al personale già in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per quasi tutti i concorsi è esplicitamente specificato il numero dei posti da ricoprire come specificato nella tabella che segue.
Concorsi straordinari riservati al personale in servizio |
Qualifica da ricoprire |
Posti |
Riferimento |
Ispettore antincendi |
300 |
Art. 153, co. 1 |
Ispettore antincendi |
334 |
Art. 153, co. 2 |
vice direttore |
25 |
Art. 158, co. 1, let. a |
vice direttore |
20 |
Art. 158, co. 1, let. b |
vice direttore medico |
4 |
Art. 158, co. 1, let. c |
vice direttore ginnico |
8 |
Art. 158, co. 1, lett. d |
vice collaboratore amministrativo - contabile o tecnico - informatico |
250 |
Art. 167, co. 1 |
collaboratore amministrativo - contabile |
80 |
Art. 167, co. 2 |
collaboratore tecnico - informatico |
26 |
Art. 167, co. 3 |
A detti concorsi se ne aggiungono altri due per la copertura di non più della metà dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e tecnico-informatico riservati al personale appartenente, nel previgente ordinamento, ai profili professionali di assistente amministrativo-contabile e di assistente informatico o tecnico professionale (articolo 167, comma 4).
Sono dettate specifiche disposizioni per l’inquadramento del personale appartenente al settore aereonavigante, in attesa del riordino complessivo dell’ordinamento del personale che espleta peculiari attività, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall’articolo 2, comma 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252 (art. 159).
E’ istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori-amministrativi, costituito dalla qualifica unica di ispettore amministrativo, in cui è inquadrato il personale privo dei titoli necessari per il transito nelle posizioni di teorico inquadramento nei nuovi ruoli. Fino alla cessazione del personale immesso nel ruolo ad esaurimento sono rese indisponibili due unità nella dotazione organica del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili (articolo 163).
Sono dettate norme transitorie in materia di valutazione e di progressione di carriera del personale direttivo e dirigente (articolo 168 e 169).
Sono fatte salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi ed agli scrutini in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi alle nomine ed alle promozioni ai profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono altresì fatte salve le immissioni previste dai concorsi indetti ai sensi del DPR 2 settembre 1997, n. 332 (articolo 171).
Disposizioni economico finanziarie e finali
Le norme individuano le risorse stanziate per il finanziamento degli oneri recati dal provvedimento. Le risorse sono le seguenti:
· 15.075.333 euro per l’anno 2004, 12.524.500 euro per l’anno 2005, 12.147.500 euro a decorrere dal 2006 a norma dell’articolo 6, comma 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
· 4.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2005 a norma dell’articolo 8 del decreto legge del 31 marzo 2005, n. 45;
· in relazione alla abolizione degli istituti dei passaggi di profilo e delle fasce retributive, previsti nel precedente ordinamento di contrattazione privatistica, le risorse aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, disponibili a regime e destinate all’attuazione dei predetti istituti, quantificate in 7.065.000 euro a decorrere dal 2004.
Il totale dei finanziamenti disponibili è pari a 22.140.333 euro per il 2004, 23.589.500 euro per il 2005 e 23.212.500 euro a decorrere dal 2006 (articolo 172).
Sono richiamate le tabelle D e C allegate allo schema di decreto le quali indicano l’importo dello stipendio tabella attribuito a ciascuna qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 (articolo 173) e l’importo da corrispondere a titolo di una tantum (articolo 172).
Assegno ad personam pensionabile |
Un’apposita clausola di salvaguardia prevede che qualora il personale reinquadrato consegua un trattamento economico inferiore a quello in godimento, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici (articolo 174).
La relazione tecnica quantifica gli oneri recati dal provvedimento in 22.140.333 euro per il 2004, in 23.589.500 euro per il 2005 ed in 23.195.955,08 euro a decorrere dal 2006.
Principali componenti che determinano l’onere |
Gli elementi di costo che concorrono a determinano l’onere complessivo sono i seguenti:
1. incremento stipendiale conseguente al nuovo inquadramento (articoli da 149 a 152, da 154 a 157 e da 160 a 166 e tabella C allegata);
2. importo dell’una tantum attribuita per gli anni 2004 e 2005 a ciascun dipendente (articolo 172 e tabella D allegata);
3. l’espletamento dei concorsi straordinari che determina un nuovo inquadramento a regime di parte del personale in servizio (articoli 153, 158 e 167).
Alla relazione tecnica sono allegate una serie di tabelle dimostrative degli oneri recati dal provvedimento. In particolare:
· la tabella 3 quantifica per ciascuna qualifica di ciascun ruolo, l’onere conseguente all’eventuale incremento stipendiale da corrispondere in relazione al nuovo inquadramento e l’importo dell’assegno una tantum da corrispondere negli anni 2004 e 2005;
· la tabella 4 quantifica l’onere conseguente dall’espletamento dei concorsi straordinari che determinano il passaggio a qualifiche superiori di parte del personale in servizio;
La tabella 4 allegata alla relazione tecnica non è pienamente conforme, per alcune imprecisioni materiali, a quanto disposto dalle norme recate dallo schema di regolamento. Tuttavia la tabella 6, che quantifica le spese complessive, è stata costruita utilizzando dati corretti.
· le tabelle 5, 6 e 9, sulla base di quanto indicato nelle tabelle 3 e 4 quantificano la spesa complessiva per incrementi stipendiali e per somme erogate a titolo di una tantum;
· la tabella 8, che di seguito si riporta, reca il riepilogo degli oneri quantificati.
|
2004 |
2005 |
2006 |
Oneri per una tantum |
22.140.333 |
23.589.500 |
|
Ruoli operativi |
|
|
13.862.254,18 |
Ruoli ispettori e direttivi |
|
|
1.319.991,83 |
Ruolo Dirigenti |
|
|
27.424,80 |
Ruolo assistenti ed operatori |
|
|
914.729,96 |
Ruolo tecnico informatico |
|
|
286.681,32 |
Ruolo amministrativo contabile |
|
|
351.423,39 |
Contributi |
|
|
6.433.449,60 |
Totale |
22.140.333 |
23.589.500 |
23.195.955 |
Incremento delle posizioni delle qualifiche più elevate |
La relazione tecnica propone, nella tabella 7 che di seguito si riporta, un
confronto tra le dotazioni organiche vigente e quelle rideterminate in base alle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame. Dall’esame della tabella si evince che la nuova dotazione organica incrementa le posizioni disponibili nelle qualifiche corrispondenti alla ex area C di 2.432 unità[6] a fronte di una pari riduzione delle posizioni in precedenza previste per le ex aree A e B.
Attuale organico |
Organico nuovo ordinamento |
|||||
Posizione economica Profili C.C.N.L. 24.5.2000 |
Unità |
Ruolo |
Qualifiche |
Unità |
||
DIRIGENTI GENERALI |
23 |
Ruolo dei dirigenti |
DIRIGENTI GENERALI |
23 |
||
DIRIGENTI |
164 |
DIRIGENTI SUPERIORI |
35 |
|||
TOTALE DIRIGENTI |
187 |
DIRIGENTI |
129 |
|||
C3 |
SETT.OPERATIVO |
562 |
Ruolo dei direttivi |
DIRETTIVI |
627 |
|
SETT. S.A.T.I. |
95 |
Ruolo dei funzionari direttori |
FUNZIONARI DIRETTORI S.A.T.I. |
220 |
||
C2 |
SETT.OPERATIVO |
409 |
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi |
SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI |
337 |
|
SETT. S.A.T.I. |
331 |
ISPETTORI ANTINCENDI |
1326 |
|||
C1 |
SETT.OPERATIVO |
371 |
Ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori |
SOSTITUTI DIRETTORI S.A.T.I. |
215 |
|
SETT. S.A.T.I. |
227 |
COLLABORATORI S.A.T.I. |
1702 |
|||
B3 |
SETT.OPERATIVO |
3570 |
Ruolo dei capireparto e dei capi squadra |
CAPI REPARTO |
2622 |
|
B2 |
SETT.OPERATIVO |
8390 |
CAPI SQUADRA |
8410 |
||
SETT. S.A.T.I. |
1228 |
Ruolo degli assistenti |
ASSISTENTI |
500 |
||
B1 |
SETT.OPERATIVO |
17143 |
Ruolo dei vigili del fuoco |
VIGILI DEL FUOCO |
17143 |
|
SETT. S.A.T.I. |
1292 |
Ruolo degli operatori |
OPERATORI |
1384 |
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A2 |
SETT. S.A.T.I. |
818 |
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A1 |
SETT. S.A.T.I. |
50 |
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Totale organico teorico |
34673 |
Totale organico teorico |
34673 |
(*) Settore amministrativo, tecnico, informatico
Infine la relazione tecnica precisa che le Commissioni di concorso previste,
Precisazioni in ordine alle Commissioni di concorso |
ivi comprese quelle per i concorsi straordinari, sono identiche nel numero e nella composizione a quelle già previste nel previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le Commissioni per gli avanzamenti di carriera, di nuova istituzione, hanno natura e composizione esclusivamente interna. Per quanto sopra detto, dal funzionamento delle Commissioni non derivano costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Analogamente le disposizioni concernenti la formazione del personale non determinano oneri aggiuntivi in quanto essa è articolata in modo sostanzialmente identico a quanto previsto dal previgente ordinamento e, inoltre, a norma dell’articolo 142 sarà realizzata attraverso programmi annuali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Al riguardo, sotto un profilo di carattere generale, si segnala l’opportunità di fornire una proiezione pluriennale volta a dimostrare, anche per i periodi successivi al triennio, l’adeguatezza della copertura finanziaria disposta per l’attuazione della delega[7].
Effetti finanziari connessi alla nuova composizione della dotazione organica…. |
Tale proiezione appare utile considerato che:
· la rideterminazione delle dotazioni organiche determina un incremento delle posizioni appartenenti all’area C del vigente ordinamento, che passano da 1.995 unità alle 4.427 previste nelle corrispondenti qualifiche equivalenti del nuovo ordinamento, come indicato nella tabella 7 allegata alla relazione tecnica. Si realizza in tal modo, pur nell’ambito di una dotazione organica che rimane numericamente uguale a quella vigente, uno slittamento verso l’alto delle qualifiche.
Le nuove dotazioni prevedono, in conseguenza dell’aumento dell’area C, una riduzione delle dotazioni organiche del personale proveniente dalle attuali qualifiche dell’area A e B;
…ed alla progressione a ruolo aperto. |
· l’attuale sistema di progressione di carriera prevede un sistema a ruoli chiusi, senza previsione di promozioni per anzianità, mentre il sistema proposto prevede un sistema di ruoli aperti e di promozioni automatiche salvo demerito.
Si rammenta che mentre i ruoli chiusi determinano a priori il numero massimo di soggetti che possono appartenere alla singola qualifica, i ruoli aperti indicano le consistenze riferite a gruppi di qualifiche e non alle singole qualifiche. Ne consegue che nell’ambito della stessa dotazione organica, il ruolo aperto rende possibile, anche se solo in linea teorica, che tutte le unità di personale siano inquadrate nella qualifica più alta, tra quelle dell’area considerata, e nessuna nella qualifica inferiore; più realisticamente i ruoli aperti combinati con un sistema di promozioni per anzianità determinano, in media, una più alta presenza di soggetti nelle qualifiche apicali dei singoli ruoli rispetto ad un sistema a ruoli chiusi.
Per quanto riguarda le singole disposizioni del provvedimento si osserva quanto segue.
Oneri per attività di formazione |
Per quanto concerne l’attività di formazione deve rilevarsi che le nuove disposizioni, dettate in proposito dal provvedimento in esame, sembrano accrescere sia la qualità che la quantità della formazione medesima, rispetto a quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti.
L’articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato 1998 – 2001, siglato il 24 maggio 2000, prevede, ad esempio, che i passaggi interni avvengano mediante procedure volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità richiesta e previo superamento di apposite selezioni o di corso-concorso. Il corso è dunque una delle opzioni possibili.
Al riguardo il Governo dovrebbe chiarire se il limite delle risorse finanziarie annualmente disponibili, previsto dall’articolo 142, possa comportare la necessità di aumentare le risorse medesime - rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente – al fine di adempiere ai numerosi obblighi di formazione previsti nel provvedimento.
Si vedano a tal proposito, ad esempio, gli articoli 6, 12, 16, 23 e 42.
Con riferimento alle procedure di concorso, previste dagli articoli 149 e seguenti, si osserva che le stesse, dovendo realizzare il reinquadramento di un consistente numero di unità di personale, appaiono suscettibili di determinare nuovi oneri, non previsti dalla relazione tecnica.
Pur prendendo atto, come affermato dalla relazione medesima, che le Commissioni sono identiche nel numero e nella composizione a quelle previste nel vigente ordinamento, si rileva che l’autorizzazione all’espletamento dei concorsi determina l’effettiva necessità di costituire, e dunque retribuire, le Commissioni, oltre alle spese connesse attività[8]. L’onere è dunque conseguente alla loro costituzione effettiva e non alla previsione della loro composizione, che in quanto tale non determina costi.
Rinvio del riordino di personale che esplica specifiche attività |
Non risultano fornite indicazioni circa le risorse finanziarie aggiuntive o disponibili a legislazione vigente per disciplinare il riordino complessivo dell’ordinamento del personale che espleta peculiari attività rinviato, dall’articolo 159, alla emanazione di decreti legislativi integrativi dello schema di decreto in esame[9]. In assenza di tale indicazioni - ed in assenza di una espressa clausola di invarianza - non risulta chiaro quali siano i fondi mediante i quali si ritiene possibile effettuare il riordino in questione, dal momento che gli stanziamenti disposti dalla legge di delega sono completamente utilizzati per l’attuazione delle norme in esame e che, di conseguenza, eventuali futuri oneri dovrebbero essere posti a carico di futuri interventi legislativi.
Pensionabilità dell’assegno ad personam |
Per quanto concerne la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 174, la quale prevede l’eventuale attribuzione di un assegno ad personam pensionabile, si rileva che il requisito della pensionabilità si presenta innovativo rispetto a quanto, di norma, stabilito finora per tale istituto.
Si veda in proposito, ad esempio, quanto disposto dall’articolo 5, comma 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78 di delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato nonché dall’articolo 8, comma 5’ della legge 19 ottobre 1999, n. 288 recante disposizioni in materia di personale universitario.
Appare, pertanto, necessario che venga chiarito se la previsione della pensionabilità dell’assegno ad personam possa ricomprendere somme derivanti da emolumenti che, per loro natura, non sono pensionabili nel vigente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Appare, inoltre, necessario che venga chiarito quali siano le ragioni per le quali nella tabella 4, allegata alla relazione tecnica, non appare quantificato l’onere per gli incrementi retributivi da erogare, a seguito dell’espletamento del concorso straordinario di cui all’articolo 167, comma 4, al personale che verrà inquadrato nelle nuove qualifiche.
Si tratta di due concorsi interni per la copertura di non più della metà dei posti disponibili nelle qualifiche di vice collaboratore amministrativo-contabile e tecnico-informatico.
Inquadramento in soprannumero |
Con riferimento, infine, alle numerose disposizioni che prevedono l’inquadramento in soprannumero in alcune qualifiche e la contestuale indisponibilità di un numero complessivamente equivalente, sul piano finanziario, di posti in altre qualifiche dello stesso ruolo o di altri ruoli[10], appare opportuno che venga chiarito attraverso quale strumento tecnico possa essere determinata tale equivalenza in un contesto di dotazioni organiche a ruolo aperto.
Si consideri il caso del personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo. Tale personale è inquadrato, a norma dell’articolo 150, comma 4, nell’istituita qualifica di capo reparto. Qualora gli inquadramenti siano effettuati in soprannumero sono resi indisponibili, fino a riassorbimento mediante le ordinarie vacanze, un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. Detto ruolo prevede tre qualifiche di ispettore, con retribuzioni diverse, per le quali è stabilita una dotazione organica complessiva e non una dotazione precisa per ciascuna qualifica. In conseguenza non è certo quale valore numerario assegnare ad una indisponibilità disposta nel ruolo in questione.
Andrebbero forniti chiarimenti volti ad escludere possibili effetti indiretti, anche di natura emulativa, che possano eventualmente determinarsi in relazione al contenuto ed alla struttura delle norme previste dallo schema di decreto in esame. A tal proposito si rileva:
Possibili effetti emulativi |
· che le norme prevedono, in conformità di quanto previsto dalla legge di delega, qualifiche di vicedirigente con retribuzione differenziata rispetto ad altre qualifiche appartenente allo stesso ruolo. L’area della vicedirigenza è stata istituita, per i vari comparti del personale contrattualizzato, dall’articolo 17-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ma, a tutto oggi, non risulta ancora disciplinata nei contratti;
· la struttura dell’inquadramento previsto per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco presenta caratteristiche di analogia con quella di altre Forze dell’ordine pur presentando altre differenze anche di natura retributiva. Tale analogia di struttura potrebbe dare adito ad esigenze di un puntuale riallineamento con riferimento al diverso stato giuridico, trattamento economico e progressione di carriera proprio del personale dei Corpi di Polizia e delle Forze armate appartenente, anche esso, alle categorie di personale in regime di diritto pubblico.
[1] Oltre al periodo di frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e 25.
[2] Articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[3] Tale componente include la speciale indennità di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.
[4] Del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze
[5] Le fasce sono state introdotte con l’articolo 40 del CCNL del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 24 maggio 2000.
[6] Le posizioni di organico riferite alle qualifiche dell’ex area C passano da 1.995 a 4.427.
[7] Si rammenta, peraltro che a norma dell’articolo 11-ter, comma 5 della legge 468/1978, la relazione tecnica concernente le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego deve contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.
[8] Quali ricezione delle domande, valutazione dei titoli, correzione degli elaborati - ove previsti -, spese per corrispondenza, stampati e materiali e così via
[9] L’emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi è prevista, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame a norma dell’articolo 2, comma 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252.
[10] Si veda, ad esempio, gli articoli 150, 152, 160 e 161. Si veda ancora l’articolo 163 che istituisce il ruolo ad esaurimento degli ispettori amministrativi.