XIV Legislatura - Dossier di documentazione | |||
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||
Titolo: | Disciplina delle forme pensionistiche complementari | ||
Serie: | Note di verifica Numero: 405 | ||
Data: | 20/07/05 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Riferimenti: |
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DOC522
Natura dell'atto: Schema di decreto legislativo
Titolo breve:Disciplina delle forme pensionistiche complementari
Riferimento normativo:legge n. 243 del 2004
Relatore per la
Commissione di merito: Garnero Santanché
Gruppo: An
Relazione tecnica: presente
Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'art. 143, comma 4, del Reg.
(termine per l'esame: 6agosto 2005)
Ampliamento delle categorie di lavoratori che possono aderire alle forme di previdenza complementare
Regime fiscale dei contributi versati a forme pensionistiche complementari
Istituzione della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS
Misure compensative per le imprese
ARTICOLO 11, commi 6 - 8 e ARTICOLO 14, comma 4
Regime fiscale delle prestazioni
Disposizioni in materia di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
Campagna informativa e finanziamenti
Lo schema di decreto legislativo in esame, recante il riordino della disciplina della previdenza complementare, ha la finalità di favorire lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, incrementando l’entità dei flussi destinati al finanziamento di tali forme, vale a dire dei fondi pensione e delle forme pensionistiche individuali. Il provvedimento, predisposto in attuazione della delega recata dall’articolo 1, commi 1, 2 e 44, della legge n. 243/2004, di riforma del sistema previdenziale, è corredato di relazione tecnica.
Con riguardo ai profili finanziari – come si preciserà nella presente Nota – la predetta finalità viene perseguita principalmente mediante:
Misure incentivanti |
· alcune modifiche sulla deducibilità dei versamenti alle forme previdenziali in esame (articolo 8, commi 4-6);
· il nuovo meccanismo procedurale del silenzio-assenso per la devoluzione del TFR (articolo 8, comma 7);
· la previsione di misure compensative a favore delle imprese, anche con rinvio ad un successivo provvedimento legislativo (articolo 10);
· l’introduzione di un nuovo regime di tassazione delle prestazioni (articolo 11).
Minori entrate |
Gli effetti onerosi della nuova disciplina derivano dal previsto aumento dei flussi finanziari verso i fondi pensione ed i piani individuali pensionistici, che comporta minori entrate per le nuove regole sulla deducibilità fiscale dei flussi medesimi e sulla tassazione dei fondi, nonché per i minori importi di TFR erogati e sottoposti a tassazione. Al netto dei maggiori introiti rinvenienti dalla imposizione sui rendimenti dei fondi, le minori entrate sono così quantificate nella relazione tecnica:
(in milioni di euro)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
20 |
200 |
211 |
259 |
298 |
342 |
385 |
433 |
481 |
530 |
Al riguardo sotto un profilo generale – e salvo quanto si osserverà specificamente sulle disposizioni aventi effetti finanziari – va rilevato che l’onere viene quantificato dalla relazione tecnica sulla base di criteri esclusivamente previsionali, basati sui mutamenti nei comportamenti dei lavoratori determinati dal nuovo quadro normativo introdotto dal provvedimento.
Insufficiente indicazione dei criteri previsionali utilizzati |
L’utilizzo di questo tipo di criteri appare obbligato, data la finalità del provvedimento medesimo, volto ad aumentare la propensione dei lavoratori all’utilizzo delle forme di previdenza complementare: tuttavia il carattere di incertezza ed opinabilità che connota necessariamente tale tipo di criteri dovrebbe comportare – al fine di consentirne la verifica – una dettagliata indicazione delle ipotesi, delle condizioni e dei presupposti in base ai quali si è pervenuti ai risultati quantitativi contenuti nella relazione che, al contrario, non reca alcune di tali indicazioni.
Vengono infatti riportati solo taluni dei valori e dei dati utilizzati, ma quasi mai risulta precisato per quale motivo siano stati scelti quei dati e valori invece di altri.
Aspetti innovativi della nuova disciplina |
Tanto precisato, ai fini di una prima valutazione della congruità della stima degli oneri sulla base dell’attuale contenuto della relazione, occorre osservare che, come sopra accennato, gli stessi dipendono dall’effetto incentivo connesso alla nuova disciplina che, tuttavia, risulta innovativa, rispetto a quella vigente, principalmente per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni[1], oltre che per il nuovo istituto del silenzio assenso per l’adesione ai fondi. Nessuna modifica è infatti apportata alla tassazione dei rendimenti dei fondi, la cui imposta sostitutiva è confermata all’11% annuo, e limitate – benché con effetti sicuramente incentivanti, in particolare nei confronti dei redditi bassi – risultano altresì essere le modifiche operate sulla deducibilità dei contributi: viene infatti abolito il limite percentuale (12%) al massimale deducibile (confermandosi però il limite quantitativo dei 5.164 euro) e si introducono specifiche ulteriori possibilità di contribuzione per i nuovi occupati.
Il principale beneficio è al momento dell’erogazione della prestazione |
Il principale beneficio introdotto dalla nuova disciplina risulta pertanto operare al momento dell’erogazione della prestazione: tale circostanza potrebbe riflettersi sulla percezione, da parte dei potenziali interessati, della vantaggiosità derivante dall’ingresso nei fondi, riducendo l’impatto atteso in termini di numerosità delle adesioni.
Né ovviamente, su tale aspetto, contribuiranno in direzione positiva le decisioni che verranno prese dai datori di lavoro, che, nonostante le misure agevolative previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10, risultano svantaggiati dalla nuova normativa, come conferma la previsione di una successiva compensazione a loro favore recata dal comma 3 dello stesso articolo.
Efficacia del silenzio/assenso |
L’efficacia incentivante sul tasso di adesione dipenderà anche dal possibile automatismo connesso all’istituto del silenzio assenso; questo tuttavia, a sua volta, sarà anche correlato alle valutazioni di convenienza dei lavoratori interessati, basate sul confronto tra l’attuale rendimento del TFR[2] e quello derivante dalla gestione dei fondi o dei piani individuali, oltre che, come sopra detto, sul più favorevole regime impositivo che si applica alle prestazioni erogate dai fondi rispetto a quello che si applica al TFR[3].
Tale considerazione sul grado di incentivazione che produrrà la nuova disciplina in esame fa ritenere – ovviamente secondo un criterio di mera ipotesi - che i dati sullo sviluppo della previdenza complementare nell’anno terminale considerato dalla relazione tecnica (2014), quando si prevede un flusso annuo di TFR ai fondi pari a 5.760 milioni di euro ed un tasso di adesione dei lavoratori dipendenti pari al 35%, siano condivisibili: appare infatti presumibile, per quanto detto, che lo sviluppo effettivo – ed i conseguenti oneri – si determinerà all’interno di tale limite.
E’ tuttavia possibile che la scansione temporale degli oneri differisca da quella ipotizzata dalla relazione, con riguardo, in particolare, al primo triennio di applicazione della nuova disciplina.
Possibile una diversa scansione temporale degli oneri |
Per i lavoratori in attività, infatti, ed in particolare per quelli con anzianità medio-basse, la scelta per la devoluzione del TFR ai fondi ha una convenienza che cresce (dato il regime di tassazione della futura prestazione) al crescere della durata della permanenza nei fondi: è pertanto possibile che coloro che sceglieranno di aderire ai fondi effettuino questa scelta il prima possibile, vale a dire entro il primo semestre di entrata in vigore della nuova disciplina. Analoga valutazione potrebbe peraltro concernere i lavoratori con anzianità elevate per i quali il vantaggio derivante dalla più favorevole tassazione delle prestazioni (rispetto a quella applicabile alle quote di TFR ancora da maturare) è conseguibile in un periodo temporale relativamente breve: anche per loro tale vantaggio sarà più consistente se si destinano le quote predette ai fondi prima possibile. In tali casi, l’onere per il primo triennio risulterebbe superiore a quanto ipotizzato dalla relazione tecnica, derivandone poi una crescita più lenta negli anni successivi.
Richiesta di chiarimenti |
Su tale aspetto, che potrebbe riflettersi sulla quantificazione dell’onere per il triennio medesimo, appare necessario uno specifico chiarimento.
Per quanto concerne i dati di carattere generale contenuti nella relazione tecnica di cui è possibile verificare la congruità – vale a dire quelli riferiti alla normativa vigente, che non hanno il carattere ipotetico che invece connota i dati di natura previsionale – andrebbe, in particolare, chiarito in base a quali elementi si indichi sussistere nel 2006 un flusso annuo di TFR alla previdenza complementare pari a 1.700 mln. di euro, considerato che, in base ai dati COVIP[4], gli stessi appaiono cifrabili in non più di 850 – 900 milioni di euro.
Richiesta di chiarimenti sull’attuale flusso di TFR alla previdenza complementare |
Il flusso contributivo costituito dal TFR nei fondi negoziali al 31.12.2004 è infatti di 755 milioni, cui si aggiungono circa 80-100 milioni che affluiscono ai fondi aperti.[5]
Qualora l’importo dei flussi di TFR attualmente destinati ai fondi risultasse minore, l’incremento derivante dal provvedimento per l’anno 2006 risulterebbe di ammontare più elevato, con un conseguente aumento della perdita di gettito rispetto a quanto stimato dalla relazione tecnica.
Richiesta di chiarimenti sull’attuale tasso di adesione alla previdenza complementare |
Appare inoltre opportuno che venga confermato che la stima sul tasso di adesione alla previdenza complementare per il 2006, pari al 17%, derivi dalla considerazione, oltre che della proiezione a tale anno della platea degli attuali iscritti, anche dei piani pensionistici individuali. A tal fine appare opportuno che vengano forniti i dati sottostanti tale stima, differenziati sia tra lavoratori dipendenti ed autonomi sia tra fondi negoziali, aperti e piani pensionistici individuali.
In base ai dati COVIP sopra citati, infatti, il tasso di adesione per i lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi negoziali risulta consistentemente più ridotto, in quanto pari a circa il 14,5% nel 2004; di conseguenza, il tasso di adesione medio, riferito anche ai lavoratori autonomi, dovrebbe risultare di valore percentuale ancora più ridotto. Per i fondi negoziali - a cui aderiscono quasi esclusivamente lavoratori dipendenti[6] - il tasso di adesione è infatti più alto dei fondi aperti, nei quali sono presenti prevalentemente lavoratori autonomi[7].
ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA
(milioni di euro)
(- effetti negativi per la finanza pubblica)
Articolo |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
8 |
0 |
-105 |
-114 |
-142 |
-159 |
-186 |
-207 |
-227 |
-252 |
-276 |
10 |
0 |
-87 |
-83 |
-90 |
-99 |
-107 |
-116 |
-124 |
-134 |
-144 |
11 e 14 |
0 |
-5 |
-15 |
-24 |
-35 |
-47 |
-60 |
-76 |
-91 |
-108 |
16 |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
22 |
-17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totale* |
-20 |
-200 |
-211 |
-259 |
-298 |
-342 |
-385 |
-433 |
-481 |
-530 |
*cifre arrotondate.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Ampliamento delle categorie di lavoratori che possono aderire alle forme di previdenza complementare
Nuove tipologie di lavoratori |
La norma, oltre a fare riferimento alle categorie già previste dalla normativa vigente[8] (lavoratori dipendenti, pubblici e privati; lavoratori autonomi e liberi professionisti; soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; soggetti assicurati presso il fondo Mutualità pensione), estende l’applicabilità della previdenza complementare ai lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo n. 276/2003[9] nonché ai lavoratori autonomi impiegati nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Rimane confermato che per i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori di cooperative e i soggetti assicurati presso il fondo Mutualità pensione possono essere istituite esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; mentre per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono essere istituite anche forme di previdenza complementare in regime di prestazioni definite che assicurino una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito e del trattamento pensionistico obbligatorio.
La relazione tecnica non considera la norma in esame.
Al riguardo, dal momento che tale disposizione comporta un aumento delle minori entrate fiscali per l’estensione della normativa incentivante a nuove categorie di lavoratori, appare opportuno che il Governo confermi che tali effetti sono stati scontati nella quantificazione degli oneri complessivi recati dalla relazione tecnica al provvedimento.
Normativa vigente: l’articolo 8 del decreto legislativo n. 124/1993 prevede il finanziamento delle forme pensionistiche complementari mediante contributi, a carico, per i lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori, stabiliti in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR[10]. Nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF; nel caso di soci lavoratori di società cooperative, il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive dei fondi di previdenza complementare possono prevedere anche la destinazione al finanziamento di una quota dell’accantonamento annuale al TFR. Per i lavoratori di prima occupazione[11], le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono l’integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Per i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi devono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti con la natura del rapporto di lavoro. Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione, possono stipulare con i fondi pensione stessi convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni.
La norma, nel confermare l’impianto della normativa vigente, dispone:
a) il finanziamento delle forme di previdenza complementare mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il finanziamento è attuato mediante contribuzioni a loro carico (comma 1);
b) la libera determinazione dell’entità del finanziamento da parte dei lavoratori per la parte a proprio carico, sulla base di una misura minima determinata dai contratti e dagli accordi collettivi (comma 2, primo periodo);
c) la determinazione del contributo in misura fissa oppure, per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF; per i soci lavoratori di società cooperative, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF (comma 2);
d) il rinvio per i dipendenti della pubblica amministrazione alla sede di determinazione del trattamento economico (comma 3);
Istituzione del silenzio/assenso per la devoluzione del TFR |
e) il conferimento del TFR secondo le seguenti modalità (comma 7):
a) modalità esplicite (il lavoratore si esprime esplicitamente entro sei mesi dalla data di prima assunzione) |
1) il lavoratore conferisce l’intero TFR maturando ad una forma di previdenza complementare di propria scelta
2) il lavoratore decide di mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. Tale scelta è revocabile |
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b) modalità tacite (il lavoratore non esprime alcuna volontà entro sei mesi dalla data di prima assunzione) |
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi 2) il datore di lavoro trasferisce il TFR ad una delle forme pensionistiche collettive a cui l’azienda ha aderito, in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo, il TFR è conferito alla forma alla quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda 3) il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, in caso di mancato accordo tra le parti o in assenza di una forma pensionistica collettiva prevista dai CCNL |
Con riferimento ai lavoratori già assunti alla data del 29 aprile 1993, le modalità di conferimento esplicito del TFR sono le seguenti:
a) il lavoratore è già iscritto a forme pensionistiche complementari
|
1) il lavoratore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sceglie di mantenere il residuo di TFR presso il datore di lavoro 2) il lavoratore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sceglie di conferire il residuo di TFR al fondo al quale già aderisce[12] |
|
|
b) il lavoratore non è iscritto a forme pensionistiche complementari |
1) il lavoratore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sceglie di mantenere il TFR presso il datore di lavoro 2) il lavoratore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sceglie di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi |
Nel caso in cui tali lavoratori non esprimano alcuna volontà, si applica la disciplina generale sul silenzio-assenso[13].
f) l’investimento del TFR conferito sulla base del principio del silenzio-assenso nelle linee di investimento a contenuto più prudenziale (comma 8);
g) l’esclusione dell’obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel caso di conferimento, esplicito o tacito, del TFR. Il lavoratore può comunque destinare al fondo di previdenza complementare una parte della retribuzione e il datore di lavoro può contribuire a sua volta, anche in assenza di accordi collettivi (comma 9);
h) la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione alle forme pensionistiche complementari fino ad un massimo di sette anni oltre il raggiungimento dell’età pensionabile (comma 10).
La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari recati dall’intero articolo in esame come risulta dalla tabella che segue:
(milioni di euro)
(- effetti negativi per la finanza pubblica)
Anni |
Maggiori conferimenti TFR (comma 7) |
Aumenti deducibilità (commi 4 e 5) |
Bonus nuovi assunti (comma 6) |
Effetto complessivo |
||
Minori entrate fiscali |
Maggiori entrate fiscali |
Autonomi |
Dipendenti |
Deducibilità future |
||
2005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2006 |
-32 |
9 |
-54 |
-28 |
0 |
-105 |
2007 |
-64 |
33 |
-54 |
-29 |
0 |
-114 |
2008 |
-101 |
55 |
-65 |
-31 |
0 |
-142 |
2009 |
-138 |
77 |
-65 |
-33 |
0 |
-159 |
2010 |
-176 |
96 |
-68 |
-35 |
-3 |
-186 |
2011 |
-213 |
117 |
-70 |
-36 |
-5 |
-207 |
2012 |
-251 |
139 |
-71 |
-38 |
-6 |
-227 |
2013 |
-289 |
160 |
-73 |
-40 |
-10 |
-252 |
2014 |
-329 |
183 |
-75 |
-42 |
-13 |
-276 |
Con riferimento agli effetti recati dalle disposizioni di natura fiscale (commi 4-6), si rinvia ad una successiva parte della presente nota.
Gli effetti finanziari risultano calcolati sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:
- flussi annui di TFR a forme di previdenza complementare (in milioni di euro):
anno |
Normativa vigente |
Decreto legislativo |
2006 |
1.700 |
3.050 |
2010 |
2.400 |
4.300 |
2014 |
3.200 |
5.760 |
- stima monte retributivo corrispondente ad esonero contributo fondo di garanzia (in proporzione agli accantonamenti di TFR smobilizzati): 40.700 milioni di euro circa nel 2006, crescente nel tempo;
- periodo medio di permanenza in azienda per computo delle erogazioni TFR da azienda (per turn-over aziendale): 7 anni circa;
- lavoratori che si avvarranno dell’incremento della deducibilità fiscale: circa 270.000 lavoratori autonomi[14], crescenti nel tempo a partire dal 2006, per un importo medio aggiuntivo di circa 1.000 euro[15] (in valuta 2006), e circa 200.000 lavoratori dipendenti, crescenti nel tempo a partire dal 2006, per un importo medio di circa 500 euro (in valuta 2006);
- parziale riduzione dei versamenti contributivi a carico dei lavoratori[16] e dei datori di lavoro, per effetto dei maggiori versamenti di TFR;
- nuovo regime di imponibilità della prestazioni erogate dalla forme di previdenza complementare, con riferimento alle quote di trattamento maturate a decorrere dal 1° gennaio 2006: aliquota del 15 per cento sull’ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Tale aliquota è ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Effetti ipotizzati per i dipendenti privati |
Limitatamente ai dipendenti del settore privato, gli effetti della nuova disciplina risultano dalla tabella che segue:
anno |
Ipotesi adesione a normativa vigente |
Ipotesi adesioni a normativa variata |
Ipotesi quota versamento TFR normativa vigente |
Ipotesi quota versamento TFR a normativa variata |
2006 |
17% |
23% |
Assunti prima del 1993: 2,4%[17] Neoassunti: 6,91% |
Assunti prima del 1993: 4%[18] Neoassunti: 6,91% |
2014 |
24% |
35% |
Assunti prima del 1993: 2,4%[19] Neoassunti: 6,91% |
Assunti prima del 1993: 4%[20] Neoassunti: 6,91% |
La percentuale di adesione dei lavoratori è crescente nel tempo, sia in relazione alla previsione di una maggiore adesione alla previdenza complementare per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996, per i quali vige interamente il sistema contributivo, sia in relazione al loro relativo crescente peso nel tempo: per tali lavoratori si prevede un tasso di adesione, a regime, del 30 per cento, a normativa vigente, e del 55 per cento circa, con l’entrata in vigore del decreto legislativo.
Al riguardo, per quanto concerne il comma 7, appare necessario che il Governo espliciti ulteriormente i dati e i parametri utilizzati dalla relazione tecnica, con riferimento, in particolare, ai flussi annui di TFR ai fondi ed ai criteri di calcolo utilizzati per la stima dei contrapposti effetti di gettito (minori entrate derivanti dal minor ammontare di TFR liquidato e maggiori entrate connesse all’aumento degli importi dei rendimenti dei fondi), al fine di verificare la congruità delle quantificazioni. Per i commi da 4 a 6 si rinvia alla parte che segue.
Regime fiscale dei contributi versati a forme pensionistiche complementari
Le norme prevedono, in particolare, quanto segue:
Limite di deducibilità in ammontare fisso |
· i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente a forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare non superiore a 5.164,57 euro annui (comma 4) ;
A legislazione vigente, ai sensi della lett. e-bis) del comma 1, dell’articolo 10 del TUIR, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a 5.164,57 euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite a norma del decreto legislativo n. 124 del 1993 e, comunque, entro i predetti limiti percentuali e di importo.
Agevolazioni per i neoassunti |
· ai lavoratori occupati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione a forme di previdenza complementare, è consentita la deduzione, nei venti anni successivi al quinto, di un ammontare di contributi superiore al limite di 5.164,57 euro annui. Tale ammontare è pari alla differenza positiva tra l’importo complessivo di contributi deducibili nel primo quinquennio di partecipazione ai fondi (25.822,85 euro) e l’ammontare dei contributi effettivamente versati in tale periodo e, comunque, non può superare annualmente l’importo di 2.582,29 euro (comma 6).
Minori entrate fiscali |
La relazione tecnica, come già riportato nella parte che precede sull’articolo 8, quantifica le minori entrate fiscali derivanti dalle norme in esame negli importi annuali riportati nella tabella che segue:
(milioni di euro)
Anni |
Incremento deducibilità occupati |
Bonus nuovi assunti |
Totale[21] |
|
Autonomi |
Dipendenti |
|||
2005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2006 |
54 |
28 |
0 |
82 |
2007 |
54 |
29 |
0 |
84 |
2008 |
65 |
31 |
0 |
96 |
2009 |
66 |
33 |
0 |
99 |
2010 |
68 |
35 |
3 |
106 |
2011 |
70 |
36 |
6 |
112 |
2012 |
71 |
38 |
8 |
117 |
2013 |
73 |
40 |
10 |
123 |
2014 |
75 |
42 |
13 |
129 |
La relazione tecnica ipotizza che l’incremento della possibilità di deducibilità fiscale, conseguente all’eliminazione del limite attualmente previsto in percentuale del reddito complessivo, venga inizialmente utilizzata da 270.000 lavoratori autonomi nel 2006, per un importo medio aggiuntivo di 1.000 euro annui.
La platea è prevista crescente nel tempo. Infatti per tali lavoratori si ipotizza un numero complessivo di aderenti alle forme di previdenza complementare inizialmente pari a 500.000 soggetti, destinato ad arrivare, in coincidenza con la liquidazione dei trattamenti pensionistici obbligatori interamente su base contributiva, ad un tasso di adesione di circa il 55 per cento.
Per i lavoratori dipendenti si ipotizza un utilizzo della maggiore deducibilità da parte di 200.000 soggetti, crescenti nel tempo, per un importo medio annuo di 500 euro.
Richiesta di ulteriori dati e parametri |
Al riguardo, al fine di disporre delle informazioni necessarie per una puntuale verifica delle quantificazioni del minore gettito proposte, appare preliminarmente opportuna una esplicitazione dei seguenti parametri di stima:
· le ipotesi di crescita della platea di lavoratori autonomi e di lavoratori dipendenti che si avvarranno della maggiore deducibilità;
· le aliquote marginali medie utilizzate per ciascuna categoria di lavoratori.
· le ipotesi ed i dati utilizzati per la stima delle minori entrate derivanti dalla possibilità per i nuovi assunti di dedurre i contributi oltre il limite di deducibilità.
Sono, inoltre, necessari chiarimenti su alcuni aspetti della quantificazione che appaiono suscettibili di profili di problematicità.
Richiesta di chiarimenti |
In particolare:
· l’effetto di minore entrata fiscale è considerato a decorrere dal 2006, presumibilmente ipotizzando che i lavoratori soggetti ad autotassazione (soprattutto gli autonomi) si avvantaggino della maggiore deducibilità già in sede di versamento in acconto delle imposte per il 2006.
In proposito si rileva che il ricorso al metodo previsionale per il calcolo dell’acconto può rivelarsi estremamente costoso per il contribuente in termini di sanzioni, nel caso di insufficiente versamento dell’acconto. Inoltre, sul piano degli effetti per la finanza pubblica, se l’ipotesi di utilizzo del criterio previsionale può ritenersi prudenziale con riguardo alla valutazione degli effetti per il primo anno di entrata in vigore dell’agevolazione, la medesima ipotesi potrebbe rivelarsi tutt’altro che cautelativa in riferimento agli effetti relativi al secondo esercizio, ove una quota cospicua di lavoratori adottasse prudenzialmente il criterio storico;
· non è chiaro per quale motivo decorrano dal 2010 gli effetti di minore entrata fiscale conseguenti alla maggiore possibilità di deduzione dei contributi versati alle forme di previdenza complementare dai nuovi assunti successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento. Infatti, la data di entrata in vigore del provvedimento è fissata dal 1° gennaio 2006 e tali lavoratori possono dedurre contributi eccedenti il limite annuale nei venti anni successivi al quinto di partecipazione ai fondi pensione. Pertanto, l’effetto di minore entrata non dovrebbe manifestarsi prima del 2011.
Appare, inoltre, opportuno chiarire se, nella valutazione delle minori entrate si sia tenuto conto degli effetti sulla base imponibile delle addizionali IRE.
Si rileva, infine, un possibile effetto indiretto delle disposizioni in esame, suscettibile di determinare effetti di minore gettito fiscale in capo ai lavoratori autonomi.
La soppressione del limite di deducibilità dei contributi versati da tali lavoratori in termini di percentuale del reddito dichiarato, elimina il collegamento tra contribuzione e reddito soggetto a tassazione. Viene meno pertanto, un elemento che avrebbe potuto contribuire, ai fini dell’acquisizione del vantaggio fiscale derivante dalla contribuzione, all’emersione di reddito a fini fiscali in capo a tale categoria di contribuenti.
Istituzione della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS
La norma dispone l’istituzione presso l’INPS della forma pensionistica complementare a contribuzione definita[22] alla quale affluiscono le quote di TFR maturando, nel caso di scelta tacita di conferimento del TFR in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o CCNL[23]. Essa è amministrata da un comitato di tre membri con particolare esperienza nel settore ed è integralmente disciplinata dalle norme recate dal decreto in esame.
Ciascuna posizione individuale può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine normalmente previsto[24], ad altra forma pensionistica.
La disposizione non reca oneri |
La relazione tecnica esclude l’insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica in conseguenza dell’attuazione della disposizione in esame. Infatti, trattandosi di una forma complementare privata, interamente disciplinata dal decreto in esame, i relativi costi di funzionamento devono essere integralmente autofinanziati con le modalità proprie della previdenza privata.
Esigenza di verificare la contestualità dei costi e della relativa copertura |
Al riguardo, pur condividendo l’impostazione della relazione tecnica, che pone a carico dei flussi finanziari destinati al fondo i costi di funzionamento, appare comunque opportuna una quantificazione dei costi medesimi, anche al fine di valutare la contestualità tra il prodursi dei costi e la disponibilità delle risorse poste a copertura.
Misure compensative per le imprese
Le norme, a compensazione dello svantaggio economico derivante per le imprese dalla rinuncia al TFR maturando, prevedono:
· la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari. Tale importo è elevato al 6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti (comma 1).
Attualmente, ai sensi dell’articolo 105, comma 3, del TUIR per il datore di lavoro è deducibile una quota del reddito d’impresa pari al 3 per cento delle quote di TFR destinate alla previdenza integrativa;
· l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia del TFR[25] nella percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari (comma 2);
· l’istituzione, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di un Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, a seguito del conferimento del TFR. La dotazione finanziaria di tale fondo sarà stabilita con un successivo provvedimento legislativo (comma 3).
Minori entrate |
La relazione tecnica così quantifica le minori entrate fiscali e contributive derivanti dall’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2:
(milioni di euro)
Anni |
Incremento 1% deducibilità TFR |
Esonero versamento contributo |
|
2005 |
0 |
0 |
|
2006 |
15 |
72 |
|
2007 |
16 |
62 |
|
2008 |
18 |
72 |
|
2009 |
19 |
80 |
|
2010 |
21 |
86 |
|
2011 |
23 |
93 |
|
2012 |
24 |
100 |
|
2013 |
26 |
108 |
|
2014 |
28 |
116 |
|
Riguardo agli effetti del comma 1, la quantificazione si basa sui seguenti flussi di TFR maturando devoluti ai fondi di previdenza complementare a legislazione vigente e variata.
(milioni di euro)
Anni |
TFR versato ai fondi pensione |
|
Normativa vigente |
Normativa variata |
|
2006 |
1.700 |
3.050 |
2010 |
2.400 |
4.300 |
2014 |
3.200 |
5.760 |
Riguardo agli effetti del comma 2, la relazione precisa che il monte delle retribuzioni corrispondente agli accantonamenti di TFR smobilizzati, relativo all’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia, si cifra in 40.700 milioni di euro nel 2006 ed è ipotizzato crescente nel tempo.
Riguardo al comma 3, la relazione precisa che la norma non determina effetti per la finanza pubblica in quanto il finanziamento del fondo di garanzia per l’accesso al credito da parte delle imprese è rinviato ad un successivo provvedimento legislativo. Il Fondo, pertanto, non è attivabile né sono definibili le relative modalità operative.
Quantificazione sostanzialmente corretta |
La quantificazione degli effetti di minore entrata relativa al comma 2 risulta sostanzialmente corretta sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, ipotizzando il versamento del contributo per 11/13 nell’esercizio di competenza e l’utilizzo del metodo storico da parte delle imprese per il calcolo dell’ammontare dei versamenti in acconto.
Richiesta di approfondimenti |
Con riguardo alla stima degli effetti del comma 1, appare necessario disporre, ai fini di una puntuale verifica, delle ipotesi adottate circa il modello di distribuzione del TFR devoluto ai fondi pensione per categoria dimensionale delle imprese, fruendo queste ultime di una diversa percentuale di deducibilità.
ARTICOLO 11, commi 6 - 8 e ARTICOLO 14, comma 4
Regime fiscale delle prestazioni
Normativa vigente: ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. h-bis) del TUIR, le prestazioni comunque erogate dalle forme pensionistiche complementari sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Se erogate in forma periodica sono soggette a tassazione ordinaria e concorrono alla formazione del reddito imponibile. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lett. d), le medesime sono assunte al netto della parte corrispondente ai redditi già tassati nella fase di accumulazione.
Le prestazioni erogate in forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. a-bis) del TUIR. Sono assoggettate a tale regime fiscale le prestazioni a seguito di riscatto parziale della posizione individuale e le anticipazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 20 del TUIR. Le medesime prevedono, in particolare, che, qualora la prestazione non ecceda un terzo dell’importo finale complessivamente maturato, l’imposta si applichi sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
Le norme in esame prevedono quanto segue:
Riduzione dell’aliquota |
· le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e di rendita, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, sono imponibili per il loro ammontare complessivo. Sulla parte imponibile delle prestazioni comunque erogate è operata una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento. Tale aliquota si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (articolo 11, comma 6);
Regime fiscale delle anticipazioni |
· il medesimo regime fiscale è previsto per le anticipazioni della posizione individuale maturata richieste per spese sanitarie, ammesse per un importo non superiore al 75 per cento del maturato. Sulle anticipazioni richieste per l’acquisto della prima casa di abitazione, per l’iscritto alla forma pensionistica e per i suoi figli, concedibile dopo otto anni di iscrizione per un importo massimo del 50 per cento del maturato, si applica, al netto dei redditi gia assoggettati ad imposta, una ritenuta del 23 per cento a titolo d’imposta. Analoga ritenuta è prevista per le anticipazioni richieste per ulteriori esigenze, concedibile dopo otto anni di iscrizione per un importo massimo del 30 per cento del maturato (articolo 11, comma 7). Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono complessivamente eccedere il 50 per cento della posizione individuale progressivamente maturata, fatta eccezione per l’anticipazione per spese sanitarie, che inibisce la richiesta di altre anticipazioni, fino al riassorbimento al di sotto del limite del 50 per cento. Le somme erogate a titolo di anticipazioni possono essere reintegrate mediante versamenti annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme versate in eccedenza per il reintegro è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta versata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferito all’importo reintegrato (articolo 11, comma 8);
Possibilità di riscatti |
· nei casi di riscatto totale o parziale della posizione individuale maturata, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare per cause indipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, CIG, invalidità), sulle somme percepite si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse dalle precedenti, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento (articolo 14, commi 4 e 5).
La relazione tecnica quantifica le minori entrate fiscali conseguenti al nuovo regime di tassazione delle prestazioni come segue:
(milioni di euro)
Anni |
Minori entrate |
2006 |
5 |
2007 |
15 |
2008 |
24 |
2009 |
35 |
2010 |
47 |
2011 |
60 |
2012 |
76 |
2013 |
91 |
2014 |
108 |
Al riguardo appare necessaria una esplicitazione dei dati e delle ipotesi alla base della quantificazione, in quanto la relazione tecnica si limita ad indicare il risultato delle elaborazioni, senza fornire gli elementi indispensabili per una puntuale verifica.
Richiesta di chiarimenti |
Relativamente alla scansione temporale delle minori entrate proposta dalla relazione tecnica, appaiono necessari chiarimenti su taluni aspetti, suscettibili di determinare profili di problematicità. In particolare:
· potrebbe determinarsi un incremento delle minori entrate negli anni successivi a quelli contemplati dalla relazione tecnica, in relazione al cospicuo vantaggio fiscale realizzabile sulla tassazione delle prestazioni in relazione ad una permanenza nelle forme pensionistiche complementari oltre al quindicesimo anno;
· l’effetto di minore gettito nel breve periodo potrebbe risultare più cospicuo in relazione alla partecipazione alle forme di previdenza complementare anche da parte di lavoratori dipendenti con una anzianità ai fini pensionistici abbastanza elevata e retribuzioni medio alte. Per questi ultimi, infatti, la rinuncia al TFR comporterebbe, oltre al vantaggio in termini di rendimenti e di relativa rinuncia alla liquidità delle prestazioni, un cospicuo vantaggio in termini di tassazione delle prestazioni, data l’elevata aliquota fiscale[26] e le attuali modalità di tassazione del TFR.
La norma, ferma restando la disciplina vigente[27] che prevede l’assoggettamento ad un contributo di solidarietà, a carico del datore di lavoro, pari al 10 per cento delle contribuzioni, diverse dal TFR, destinate alla previdenza complementare[28], dispone, a valere sul gettito di tale contributo:
Ulteriori finanziamenti alla COVIP |
a) il finanziamento, attraverso l’applicazione di un’aliquota dell’1 per cento, del Fondo di garanzia del TFR, istituito presso l’INPS contro il rischio derivante dall’insolvenza del datore di lavoro (comma 2, lettera a);
b) la destinazione di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 alla COVIP, prevedendo, conseguentemente, la copertura della corrispondente minore entrata a carico dell’INPS (comma 2, lettera b).
La relazione tecnica, con riferimento al finanziamento del Fondo di garanzia del TFR, precisa che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto riproduce quanto già previsto dalla legislazione vigente, per una misura (1% del gettito del contributo di solidarietà) i cui effetti risultano già scontati in quanto previsti dallo schema di decreto interministeriale attuativo del decreto legislativo n. 80/1992, in corso di perfezionamento alla data di presentazione dello schema di decreto in esame[29].
Con riferimento all’ulteriore finanziamento di 3 milioni di euro annui in favore della COVIP, con conseguente ristoro per l’INPS per la riduzione delle entrate dal contributo di solidarietà, la relazione tecnica precisa che si tratta di un limite massimo di spesa.
Nulla da osservare al riguardo.
Disposizioni in materia di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
Maggiori poteri alla COVIP |
La norma nulla innova rispetto alla disciplina vigente, con riferimento ai compiti di alta vigilanza da parte del Ministero del lavoro nonché al funzionamento della COVIP (articolo 18). Viceversa, in attuazione della delega di cui alla legge n. 243/2004, amplia e ridefinisce le funzioni della COVIP stessa in materia di vigilanza, per quanto riguarda trasparenza, comparabilità dei costi, portabilità delle forme pensionistiche complementari, ferma restando la vigilanza sulla stabilità degli intermediari finanziari da parte delle autorità competenti[30] (articolo 19).
La relazione tecnica precisa che, rispetto ai maggiori oneri di 3 milioni di euro annui coperti a valere su quota parte del gettito del contributo di solidarietà di cui al precedente articolo 16, comma 2, lettera b), dalla disposizione non conseguono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo
Campagna informativa e finanziamenti
La norma dispone l’autorizzazione della spesa di 17 milioni di euro per il 2005 per il rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e per la realizzazione di campagne informative per incentivare l’adesione a tali forme pensionistiche.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Nulla da osservare al riguardo in quanto l’onere risulta determinato come limite massimo di spesa.
La norma dispone che all’onere derivante all’attuazione del decreto, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Si ricorda che l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, al fine di sostenere l’apparato produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dall’articolo 1, comma 243, della legge n. 243 del 2004, autorizza, ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2005, di 200 milioni di euro per l’anno 2006 e di 530 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Al riguardo si rileva che dal punto di vista formale la norma non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile, in quanto non indica puntualmente l’entità degli oneri del provvedimento e la loro decorrenza temporale.
In particolare, il testo non individua distintamente le spese addebitabili a ciascun intervento oneroso, come indicato dalla relazione tecnica.
Nella relazione tecnica, in particolare, vengono richiamate le disposizioni di cui all’articolo 8, commi da 4 a 8, all’articolo 10, commi 1 e 2, all’articolo 11, commi 6 e 7, all’articolo 14, comma 4, all’articolo 16, comma 2, lettera b), e all’articolo 22, comma 1.
In base ai dati indicati nella relazione tecnica, gli oneri del provvedimento assumono un profilo crescente fino a raggiungere l’importo massimo di 530 milioni di euro nell’anno 2014, vale a dire nell’ultimo anno considerato nella relazione tecnica.
In proposito, merita ricordare che ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 5, della legge n. 468 del 1978, le disposizioni legislative in materia pensionistica devono essere corredate da una relazione tecnica che contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari.
A tale proposito si rileva che la relazione tecnica, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale in materia, afferma che l’individuazione dell’onere a regime dall’anno 2007 nella misura di 530 milioni di euro corrisponderebbe ad una esigenza di garanzia della sostenibilità della copertura indicata. Infatti, recita la relazione tecnica, “la previsione delle risorse destinate a far fronte agli oneri successivi agli esercizi finanziari considerati nel bilancio triennale, deve risultare in modo ragionevole e credibile; tale credibilità e ragionevolezza si realizza quando sussiste un equilibrio tra onere coperto nell’anno di massima esposizione compreso nel bilancio triennale ed onere a regime negli esercizi successivi”.
Il Governo ha inteso recepire tale indicazione assicurando integrale copertura all’onere massimo, che si manifesterà soltanto nel 2014, già dall’ultimo anno del triennio in corso.
Tale scelta appare improntata a criteri cautelativi a tutela degli equilibri di bilancio.
Alla luce delle considerazioni svolte, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla necessità di riformulare la clausola di copertura finanziaria, nel senso di indicare gli oneri derivanti dal provvedimento secondo la quantificazione prevista dalla relazione tecnica e di prevedere la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.
Da ultimo, si rileva che la relazione tecnica afferma che gli oneri di cui all’articolo 8, commi da 4 a 8, dall’articolo 10, commi 1 e 2, dall’articolo 11, commi 6 e 7 e dall’articolo 14, comma 4, pur puntualmente quantificati, non sono delimitabili solo come limiti di spesa anche se poi, nella stessa relazione, nella sezione relativa alla clausola di salvaguardia, non è presente alcuna disposizione in merito.
Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo sia sulla eventualità di configurare gli oneri derivanti dagli articoli indicati in termini di mera previsione di spesa e sia sull’opportunità di prevedere una apposita clausola di salvaguardia.
[1] La nuova disciplina risulta pertanto confermativa dell’attuale schema ETT: esenzione nella fase di contribuzione, tassazione sui rendimenti dei fondi, tassazione in sede di prestazione. Come è noto, l’altro sistema di trattamento della previdenza complementare è lo schema EET (esenzione nelle prime due fasi, cioè deducibilità della contribuzione, assenza di tassazione sui rendimenti e tassazione delle sole prestazioni).
[2] Rendimento che, com’è noto, è pari all’1,50 più i tre quarti dell’andamento dell’indice dei prezzi al consumo. Sulla base dei dati Istat di giugno, in cui tale indice è risultato pari all’1,8 %, il rendimento risulterebbe attualmente pari al 2,85%.
[3] Che, sulla base della normativa vigente, risulta tassato all’aliquota fiscale applicabile al percettore nell’anno di erogazione del TFR, poi rideterminata in base all’aliquota media del quinquennio precedente l’erogazione.
[4] Relazione annuale 2004.
[5] Tali fondi registrano un contributo dei lavoratori dipendenti pari a 155 mln che, almeno per la metà (secondo la percentuale riscontrabile nei fondi negoziali), sono da TFR.
[6] In tali fondi i lavoratori autonomi costituiscono, al 2004, l’1,25 % degli iscritti.
[7] In tali fondi i lavoratori dipendenti costituiscono il 15,2% degli iscritti.
[8] Articolo 2 del decreto legislativo n. 124/1993.
[9] Legge Biagi.
[10] Essi possono ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuati mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo (comma 2).
[11] Con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/1993.
[12] Tale possibilità è consentita anche nel caso in cui i lavoratori non esprimano alcuna volontà.
[13] Cfr. supra.
[14] Per tale categoria di lavoratori, la relazione tecnica prevede un numero complessivo di aderenti inizialmente pari a circa 500.000, crescente nel tempo, fino ad arrivare ad un’adesione di circa il 55 per cento, quando i trattamenti pensionistici obbligatori risulteranno interamente liquidati con il sistema contributivo.
[15] Per i lavoratori autonomi è previsto un versamento medio a normativa vigente pari a 1.300 euro, rideterminato in media in 1.840 euro per effetto dell’aumento della possibilità di deducibilità.
[16] Fanno eccezione i lavoratori che usufruirebbero della maggiore deducibiiltà concessa.
[17] Con esclusione dei lavoratori iscritti ai Fondi preesistenti, per i quali è stato confermato il trend degli attuali versamenti.
[18] Cfr. la nota 17.
[19] Cfr. la nota 17.
[20] Cfr. la nota 17.
[21] Le mancate quadrature rispetto ai valori parziali sono dovute ad arrotondamenti.
[22] Cfr. l’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge n. 243/2004.
[23] Cfr. il precedente articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3.
[24] Cfr. il successivo articolo 10, comma 6.
[25] Il Fondo è alimentato da un versamento a carico del datore di lavoro pari allo 0,20 per cento della retribuzione.
[26] Vale a dire quella applicabile nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR. Successivamente l’amministrazione finanziaria procede alla riliquidazione dell’importo dovuto sulla base dell’aliquota media del quinquennio precedente (art. 11 D. lgs n. 4/2000).
[27] Articolo 12 del decreto legislativo n. 124/1993.
[28] Cfr. l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/1991.
[29] La misura del contributo in esame è attualmente pari allo 0,20 per cento.
[30] ISVAP, CONSOB e Banca d’Italia.