XIV Legislatura - Dossier di documentazione
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione
Serie: Documenti e ricerche    Numero: 335
Data: 11/11/04
Abstract:    ARTICOLI 2, 3 E 4 ISTITUZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E COOPERAZIONE (SPC) E DELLA RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ARTICOLI 7 E 8 COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELL’SPC ARTICOLI 9 E 11 RUOLO DEL CNIPA, FORNITORI, CONTRATTI QUADRO ARTICOLO 12 MIGRAZIONE DELLA RUPA ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Descrittori:
INFORMATICA   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Riferimenti:
AC n.Doc414/14     

 

Estremi del provvedimento

 

DOC                                           414

Natura dell'atto:                       Schema di decreto legislativo

Titolo breve:                             Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione (CNIPA)

 

Riferimento normativo:          Articolo 10, comma 1, della legge n. 229 del 2003

 

Relatore per la

Commissione di merito:         Saia

Gruppo:                                      AN

 

Relazione tecnica:                    Presente

                                                    Verificata dalla Ragioneria generale

 

Assegnazione

 

Alla I Commissioneai sensi dell'art. 143, comma 4, del Reg.

 

                                                                  (termine per l'esame: 24-12-2004)

 

Alla Commissione Bilancioai sensi dell'art. 96-ter, comma 2, del Reg.

 

 

                                                                  (termine per l'esame: 11-11-2004)

                                                                 

 

Nota di verifica n. 335

 

 


ARTICOLI 2, 3  e 4. 2

Istituzione del sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) e della rete internazionale della pubblica amministrazione.2

ARTICOLI 7 e 8. 3

Commissione di coordinamento dell’SPC.. 3

ARTICOLI 9 e 11. 5

Ruolo del CNIPA, fornitori, contratti quadro.. 5

ARTICOLO 12. 7

Migrazione della RUPA.. 7

ARTICOLO 17. 7

Disposizioni finanziarie. 7

 


 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo reca l’istituzione del sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) e della rete internazionale della pubblica amministrazione.

Il provvedimento è predisposto in attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di società dell’informazione[1]. L’articolo 21 di tale legge dispone che dall’esercizio della delega non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

 

ARTICOLI 2, 3  e 4

Istituzione del sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) e della rete internazionale della pubblica amministrazione.

Le norme

All’SPC è connessa la rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

·        istituiscono e disciplinano l’SPC, per assicurare il coordinamento dei dati dell’amministrazione centrale, regionale e locale, nonché l’omogeneità nella loro elaborazione e trasmissione, al fine di conseguire sia la circolarità delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni, sia la realizzazione di servizi integrati; l’SPC è definitocome insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche destinate a tale scopo. E’ altresì istituita la rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa all’SPC, che collega queste ultime con gli uffici italiani all’estero (articolo 2);  

·        individuano i soggetti facenti parte del SPC nelle Amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165[2], incluse quelle già aderenti alla rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), le reti regionali e le amministrazioni che abbiano reti proprie (articolo 3).

La relazione illustrativa sottolinea che l’SPC costituisce l’evoluzione della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) la cui realizzazione è stata disposta dall’articolo 15, comma 1, della legge 59/1997 che, a tale scopo, ha posto in capo all’AIPA – organismo ora riassorbito dal CNIPA – il compito di stipulare contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi relativi al trasporto dei dati e all’interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

·        stabiliscono che gli scambi di documenti informatici e di informazioni effettuati tra le pubbliche amministrazioni nell’ambito dell’SPC costituiscono, a determinate condizioni, invio documentale valido ad ogni effetto di legge (articolo 4).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLI 7 e 8

Commissione di coordinamento dell’SPC

Le norme

·        istituiscono la Commissione di coordinamento dell’SPC attribuendole funzioni di indirizzo e coordinamento (articolo 7);

·        stabiliscono che la Commissione è formata da sette componenti, incluso il Presidente.

I membri sono scelti tra persone di comprovata esperienza nel settore: tre di loro vengono designati dalla Conferenza unificata[3] e tre sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali; l’incarico, di durata biennale, è rinnovabile. La funzione di Presidente è svolta dal Presidente del CNIPA (articolo 8, commi 1-3).

Gratuità dell’incarico

L’incarico di membro della Commissione e la partecipazione alle sue sedute sono gratuiti, e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza (articolo 8, comma 4). La Commissione per lo svolgimento delle attività istruttorie si avvale del CNIPA il quale, per le attività inerenti alle funzioni della Commissione, ha la possibilità di avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di organismi di consultazione e cooperazione[4] (articolo 8, commi 5 e 6). Per gli aspetti tecnico-scientifici di maggior rilievo la Commissione si avvale di un Comitato consultivo tecnico scientifico, composto da non più di cinque membri: i costi relativi a tale comitato sono a carico del CNIPA (articolo 8, comma 7).

 

Spese a carico delle amministrazioni di appartenenza dei membri della Commissione

La relazione tecnica, nel ribadire le disposizioni del comma 4 dell’articolo 8 relative alla gratuità della partecipazione alle riunioni della Commissione di coordinamento, sottolinea che sono a carico delle amministrazioni di appartenenza le eventuali spese di viaggio e/o di missione; nell’ipotesi che sia chiamato a far parte della Commissione un componente non appartenente ad un’amministrazione, o che comunque non faccia parte della Commissione in qualità di rappresentante di un’amministrazione, la relazione tecnica asserisce che le eventuali spese di missione sono a carico del CNIPA.

Quanto alle disposizioni del comma 6 dell’articolo 8, relative agli organismi di consultazione, la relazione ribadisce che si tratta di organismi già previsti dal d. lgs. 281/1997.

Richiamando quanto esposto nella relazione illustrativa la relazione tecnica ricorda che un analogo organismo denominato “tavolo congiunto permanente di consultazione e cooperazione” è previsto dal DPCM 14 febbraio 2002[5]. La relazione sottolinea come in tali casi non vi sono oneri in quanto si tratta di rappresentanti di amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, i quali non percepiscono alcun compenso, e laddove vi siano spese di viaggio, queste sono a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Gli oneri per il Comitato sono a carico degli stanziamenti del CNIPA

Per quanto attiene al Comitato tecnico scientifico, di cui all’articolo 8, comma 7, la relazione tecnica, stimando che l’organismo di consultazione sia composto da cinque esperti, da consultare due volte l’anno, ipotizza gli oneri di seguito esposti, precisando che tali oneri trovano capienza negli


attuali stanziamenti del CNIPA, e ammontano a:

 

Compensi agli esperti                   euro 25.000[6]

Spese di trasporto e missione       euro 10.000

TOTALE                                     euro  35.000

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLI 9 e 11

Ruolo del CNIPA, fornitori, contratti quadro

Le norme

·        affidano al CNIPA, che si può allo scopo avvalere di soggetti terzi, la progettazione e la realizzazione dell’SPC, nonché la sua gestione ed evoluzione nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione di coordinamento (articolo 9);

Stipula di contratti quadro …

·        dispongono che il CNIPA per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, è incaricato di stipulare uno o più contratti quadro con più fornitori per i servizi, con cui tali fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite (articolo 11, comma 1): sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti quadro le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1 del d. lgs. 39/1993[7], ed hanno facoltà di stipulare tali atti esecutivi le amministrazioni non ricomprese nella fattispecie precedente (articolo 11, comma 2).

 

… mediante cui sono possibili risparmi

La relazione tecnica non considera le norme di cui all’articolo 9. Quanto alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 11, relative ai contratti quadro, la relazione sottolinea che la pluralità dei fornitori, caratteristica dell’SPC rispetto alla RUPA, determina una riduzione dei costi in quanto la norma garantisce la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni che aderiscono ai contratti quadro, delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente.

La relazione tecnica aggiunge che, oltre alla riduzione dei costi, la presenza di una pluralità di fornitori garantisce una migliore e maggiore quantità di servizi, dal momento che solo assicurando costi ridotti a maggiori servizi i fornitori sono in grado di aggiudicarsi la gara.

Obblighi in capo ai fornitori asseriti dalla relazione tecnica

Sempre in merito al comma 1 dell’articolo 11, la relazione tecnica specifica che le gare ivi previste “sono espletate mediante licitazione privata con base d’asta al ribasso”; la base d’asta sarà determinata “in funzione dell’attuale spesa corrente delle amministrazioni pubbliche per la RUPA”, spesa corrente che la relazione stima in oltre 150 milioni di euro l’anno. La relazione tecnica ascrive alla norma un potenziale effetto di risparmio “nell’ordine del 30% rispetto al totale”. La relazione tecnica, inoltre, fa riferimento ad una condizione obbligatoria - non presente nella norma - posta in capo ai fornitori che si aggiudicheranno la gara; in virtù di tale condizione i costi delle infrastrutture condivise, sostenuti dal CNIPA per i primi due anni di vigenza contrattuale, a decorrere dal terzo anno passeranno in carico ai fornitori, proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura; a tale obbligo la relazione ascrive una “effettiva riduzione dei costi oggi sostenuti dalle amministrazioni a parità di servizi richiesti”.

La relazione ricorda che nell’attuale impianto contrattuale RUPA l’onere per le infrastrutture comuni di interscambio e per i servizi di sicurezza correlati è a carico esclusivo del CNIPA, che sostiene un costo complessivo di poco superiore ai 5 milioni di euro l’anno.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che agli oneri eventualmente connessi al ricorso da parte del CNIPA a soggetti terzi per le attività di cui all’articolo 9 si possa fare fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

In ordine a quanto affermato dalla relazione tecnica sulla obbligatorietà – non riscontrabile nel testo – delle condizioni di gara, si rinvia a quanto più avanti osservato sull’articolo 17.


ARTICOLO 12

Migrazione della RUPA

Le norme stabiliscono che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 1 del d.lgs 39/1993[8] aderenti alla RUPA devono presentare al CNIPA  - entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame - i piani di migrazione verso l’SPC; tali piani andranno attuati entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro, che costituisce il termine di cessazione dell’attività RUPA.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Oneri derivanti dalla migrazio- ne dei sistemi

Al riguardo si osserva che la migrazione dalla rete RUPA al sistema SPC prevista dalla norma, che coinvolge l’intero sistema informatico di gran parte delle pubbliche amministrazioni, sembra comportare una specifica attività a carico delle amministrazioni interessate, da cui potrebbero derivare oneri. Appare pertanto opportuno vengano forniti chiarimenti in ordine alle ragioni in base alle quali la relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

ARTICOLO 17

Disposizioni finanziarie

Dopo il primo biennio i costi delle infrastrutture sono a carico delle amministrazioni

La norma dispone che, al fine di favorire la migrazione dalla RUPA all’SPC, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti quadro[9], il CNIPA sostiene i costi delle infrastrutture condivise utilizzando a tal fine le risorse già previste nel bilancio dello Stato (comma 1); al termine di tale periodo i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico delle pubbliche amministrazioni: tali costi e la relativa ripartizione sono determinati annualmente dalla Commissione di coordinamento (comma 2). Gli oneri derivanti dall’obbligo di avvalersi dei servizi della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa all’SPC, posto in capo alle amministrazioni centrali e agli enti pubblici non economici dall’articolo 13 del decreto in esame, sono sostenuti dal CNIPA per i primi due anni di vigenza contrattuale[10]; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente, proporzionalmente ai servizi acquisiti (comma 3). Le amministrazioni non rientranti nella fattispecie sopra indicata se aderiscono alla rete internazionale delle pubbliche amministrazioni sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano  (comma 4).  Il   decreto

Costi relativi alla rete internazionale

legislativo non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 5).

 

La relazione tecnica, dopo aver affermato - con riferimento alle disposizioni del comma 1 - che i costi di migrazione sono a carico del CNIPA, fornisce una ricognizione delle risorse del bilancio dello Stato a disposizione del CNIPA stesso “per fare fronte alla spesa per i primi due anni”. Le risorse indacate sono le seguenti:

-         oltre 17 milioni di euro previsti dal DPCM 14 febbraio 2002[11];

-         22 milioni di euro già stanziati per l’SPC con fondi ex articolo 26 della finanziaria 2003.

Quanto agli oneri relativi alla rete internazionale della pubblica amministrazione, di cui ai commi 3 e 4, la relazione tecnica asserisce che il CNIPA sosterrà tutti i costi di tale rete per i primi due anni, trascorsi i quali essi saranno sopportati dalle amministrazioni “utenti” in proporzione all’uso che faranno dei servizi offerti dalla rete medesima. Per il primo biennio di attivazione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni verranno utilizzati 17 milioni di euro ai sensi del DPCM 2 marzo 2004[12].

Gli oneri successivi al primo biennio sono a carico delle amministrazioni

Al riguardo si osserva che le disposizioni del comma 2, che pongono i costi relativi alle infrastrutture condivise a carico delle pubbliche amministrazioni dopo terminato il periodo transitorio di due anni (durante il quale tali costi sono sopportati dal CNIPA, come disposto dal comma 1), comportano oneri non considerati dalla relazione tecnica.

Quest’ultima, infatti, ha asserito, all’articolo 11 dello schema di decreto, che i costi delle infrastrutture condivise, sostenuti dal CNIPA per i primi due anni di vigenza contrattuale, a decorrere dal terzo anno passeranno in carico ai fornitori, proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura. La relazione tecnica precisa, inoltre, che l’assunzione da parte dei fornitori degli oneri

Le ipotesi della relazione tecnica non trovano conferma nelle norme

connessi alle infrastrutture condivise costituisce una condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare. Tali considerazioni non trovano tuttavia riscontro nelle norme in esame, rendendo pertanto necessario che vengano forniti chiarimenti.

 

Nulla da osservare quanto alla realizzazione della rete internazionale di cui al comma 3, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la somma indicata dalla relazione tecnica (17 milioni di euro) sia sufficiente a fare fronte agli oneri recati dalla norma.

 

ARTICOLO 17

Disposizioni finali

 

La norma dispone che il CNIPA, per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all’articolo 11, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato. Al termine del predetto periodo i costi relative alle infrastrutture condivise sono a carico delle pubbliche amministrazioni. Il CNIPA è inoltre chiamato a sostenere tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all’articolo 13, comma 2, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all’articolo 15. Per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.

Infine, al comma 5, la norma dispone che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che lo stanziamento finalizzato al funzionamento del CNIPA iscritto nella Tabella C della legge n. 350 del 2003 (finanziaria per il 2004) è pari a 11,82 milioni di euro per l’anno 2004. Per il triennio 2005-2007, la tabella C allegata

al disegno di legge finanziaria per il 2005 (Atto Camera n. 5310-bis) prevede uno stanziamento di 18,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio citato.

Si osserva, inoltre, che la relazione tecnica, con riferimento ai costi della struttura condivisa, precisa che le risorse di bilancio a disposizione del CNIPA per far fronte alla relativa spesa per i primi due anni, ammontano a oltre 17 milioni di euro.

Tali risorse sarebbero previste dal DPCM 14 febbraio 2002 il quale dispone l’utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il finanziamento di progetti finalizzati all’introduzione delle nuove tecnologie e l’informatizzazione della pubblica amministrazione.

In particolare, la relazione tecnica indica l’allegato A al DPCM 14 febbraio 2002, che assegna 516.456,90 euro a favore dell’azione 3.1.3 (studio di fattibilità della rete nazionale) e 15.493.706,97 euro a favore dell’azione 4 (rete nazionale). Al riguardo si rileva che il totale delle risorse indicate ammonta a 16.010.163,87 euro e non a oltre 17 milioni di euro come indicato nella relazione tecnica.

 

La relazione tecnica inoltre prevede che, per le medesime finalità, alle predette risorse si aggiungono 22 milioni di euro stanziati per l’SPC dall’articolo 26 della legge finanziaria per il 2003.

Si ricorda, che l’articolo 26 della legge n. 289 del 2002 (Legge finanziaria 2003) istituisce, per l’attuazione del comma 7 dell’articolo 29 della legge n. 448 del 2001, un fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2003.

L’articolo 29, comma 7, lettera b), della legge n. 448 del 2001 prevede che, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l’informatica, il Ministro per l’innovazione definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ora (CNIPA); le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.

In base al dettato dell’articolo 27, comma 4, della legge n. 3 del 2003, le risorse di cui al predetto articolo 29, comma 7, lettera b) della legge n. 448 del 2001 confluiscono nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, istituito dal comma 2 del medesimo articolo 27, con una dotazione finanziaria di 25,8 milioni di euro per il 2002, 51,6 milioni di euro per il 2003 e 77,4 milioni di euro per l’anno 2004. A tal fine, le risorse vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo. Ai sensi del comma 6 del predetto articolo 27, a decorrere dall’anno 2005, l’autorizzazione di spesa può essere rifinanziata dalla tabella D allegata alla legge finanziaria.

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 350 del 2003 (Legge finanziaria 2004) ha autorizzato l’ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a favore del Fondo per i progetti strategici nel settore informatico di cui al comma 2 dell’articolo 27 della legge n. 3 del 2003 e che la tabella D allegata al disegno di legge finanziaria per il 2005 (Atto Camera n. 5310-bis) prevede un ulteriore rifinanziamento del medesimo Fondo per i progetti strategici nel settore informatico per un importo di 65 milioni di euro per l’anno 2005.

 

Con riferimento al primo biennio di attivazione della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, la relazione tecnica indica che verranno utilizzati 17 milioni di euro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del DPCM 2 marzo 2004, recante Coordinamento della attività del dipartimento per l’innovazione e le tecnologie (DIT) e del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ai fini dell’attuazione dei progetti nel settore delle ICT.

Si segnala che le risorse di cui si prevede l’utilizzo fanno parte della dotazione del fondo istituito dall’articolo 27 della legge n. 3 del 2003 come indicato in precedenza.

 

Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del Governo relativamente ai seguenti profili finanziari:

a)       quale sia l’ammontare complessivo dell’onere per ciascun anno del biennio di prima applicazione della rete e la relativa decorrenza. Peraltro la relazione tecnica individua in 39 milioni di euro le risorse necessarie per far fronte agli oneri per il primo biennio di attivazione delle strutture condivise e in 17 milioni di euro le risorse necessarie per far fronte agli oneri per il primo biennio di attivazione della rete internazionale;

b)     quanta parte delle risorse di competenza del CNIPA, iscritte nel bilancio dello Stato, debba essere utilizzata per le finalità del presente articolo e in generale per le finalità del presente provvedimento;

c)      all’opportunità di integrare il testo della norma in esame, indicando la parte dell’onere che deve essere coperto ricorrendo agli ordinari stanziamenti di bilancio del CNIPA, richiamando la relativa autorizzazione di spesa, e la parte, che, eventualmente, deve essere coperta a carico di altra autorizzazione di spesa;

d)     alla idoneità della clausola che prevede l’invarianza degli oneri per la finanza pubblica ad evitare il manifestare di nuovi oneri per le pubbliche amministrazioni, le quali, trascorso il predetto biennio, dovranno far fronte ai costi relativi alle infrastrutture condivise. Su tale aspetto, si rinvia a quanto riportato nella parte di commento della relazione tecnica.

 



[1] In particolare  la lettera b) del predetto comma 1 individua quale criterio direttivo per l’esercizio della delega la possibilità di “rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni”. Si rammenta che l’attuale disciplina in materia è dettata dall’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini).

[2] “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

[3] Di cui all’articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

[4] Istituiti, con appositi accordi, ai sensi del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

[5] Recante “Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il piano e-government”, articolo 2, comma 2.

[6] La somma è indicata dalla relazione tecnica come misura massima.

[7] Si tratta delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.

[8] Vale a dire tutte le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali.

[9] Di cui all’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto legislativo.

[10] Decorrenti dalla data di approvazione dei relativi contratti quadro (articolo 15 del presente schema di decreto).

[11] “Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il piano e-government”; allegato A, Azione 13, di cui 516.456,90 euro in Azione 3.1.3 (Studio di fattibilità della rete nazionale) e 15.493.706,97 euro in Azione 4 (Rete nazionale),  per un totale di euro 16.010.163,87; tale importo, peraltro, è inferiore di circa un milione di euro a quello indicato nella relazione tecnica.

[12]“Coordinamento delle attività del dipartimento per l’innovazione e le tecnologie (DIT) e del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ai fini dell’attuazione dei progetti nel settore delle ICT”, articolo 2, comma 1, lettera b).